ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 363

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

58° anno
3 novembre 2015


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2015/C 363/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2015/C 363/02

Causa C-20/13: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin — Germania) — Daniel Unland/Land Berlin (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Articoli 2, 3, paragrafo 1, lettera c), e 6, paragrafo 1 — Discriminazione diretta basata sull’età — Stipendio di base dei giudici — Regime transitorio — Nuovo inquadramento e successivo avanzamento di carriera — Perpetuazione della disparità di trattamento — Giustificazioni)

2

2015/C 363/03

Causa C-506/13 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 settembre 2015 — Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro AE/Commissione europea (Impugnazione — Contratto che concede un contributo finanziario comunitario a favore di un progetto nel settore della cooperazione medica — Decisione della Commissione di procedere al recupero di una parte degli acconti versati — Ricorso di annullamento — Irricevibilità)

3

2015/C 363/04

Causa C-511/13 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell’8 settembre 2015 — Philips Lighting Poland S.A., Philips Lighting BV/Consiglio dell’Unione europea, Hangzhou Duralamp Electronics Co., Ltd, GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Zrt. (GE Hungary Zrt), Osram GmbH, Commissione europea (Impugnazione — Dumping — Regolamento (CE) n. 384/96 — Articoli 4, paragrafo 1, 5, paragrafo 4, e 9, paragrafo 1 — Regolamento (CE) n. 1205/2007 — Importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Cina, del Vietnam, del Pakistan e delle Filippine — Pregiudizio causato all’industria comunitaria — Proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale dei prodotti simili)

4

2015/C 363/05

Causa C-569/13: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Förvaltningsrätten i Malmö — Svezia) — Bricmate AB/Tullverket (Rinvio pregiudiziale — Politica commerciale — Dazio antidumping istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Cina — Regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 — Validità — Regolamento (CE) n. 1225/2009 — Articolo 3, paragrafi 2, 3, 5 e 6, 17, 20, paragrafo 1 — Accertamento del pregiudizio e del nesso di causalità — Errori di fatto ed errori manifesti di valutazione — Obbligo di diligenza — Esame degli elementi trasmessi da un importatore incluso nel campione — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa)

5

2015/C 363/06

Causa C-687/13: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München — Germania) — Fliesen-Zentrum Deutschland GmbH/Hauptzollamt Regensburg (Rinvio pregiudiziale — Dumping — Dazio antidumping istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Cina — Regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 — Validità — Regolamento (CE) n. 1225/2009 — Articolo 2, paragrafo 7, lettera a) — Valore normale — Determinazione in base al prezzo in un paese terzo ad economia di mercato — Scelta del paese terzo appropriato — Dovere di diligenza — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione — Campionamento)

5

2015/C 363/07

Causa C-4/14: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus — Finlandia) — Christophe Bohez/Ingrid Wiertz [Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articoli 1, paragrafo 2, e 49 — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Materie escluse — Diritto di famiglia — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Articolo 47, paragrafo 1 — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale — Decisione sul diritto di visita che prevede una penalità — Esecuzione della penalità]

6

2015/C 363/08

Causa C-36/14: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 10 settembre 2015 — Commissione europea/Repubblica di Polonia (Inadempimento di uno Stato — Mercato interno del gas naturale — Direttiva 2009/73/CE — Intervento dello Stato consistente nell’obbligo di applicare alle forniture prezzi approvati da un’autorità nazionale — Misura non limitata nel tempo — Mancanza di un controllo periodico obbligatorio della necessità di tale misura e delle rispettive modalità di applicazione — Applicazione a un complesso illimitato di beneficiari, senza distinzione tra i clienti o tra le situazioni particolari — Proporzionalità)

7

2015/C 363/09

Causa C-44/14: Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell’8 settembre 2015 — Regno di Spagna/Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (Ricorso di annullamento — Regolamento (UE) n. 1052/2013 — Attraversamento delle frontiere esterne — Sistema Eurosur — Sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen — Partecipazione — Cooperazione con l’Irlanda e il Regno Unito — Validità)

8

2015/C 363/10

Causa C-47/14: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Holterman Ferho Exploitatie BV, Ferho Bewehrungsstahl GmbH, Ferho Vechta GmbH, Ferho Frankfurt GmbH/Friedrich Leopold Freiherr Spies von Büllesheim (Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 5, punto 1 — Competenza in materia contrattuale — Articolo 5, punto 3 — Competenza in materia di illeciti civili — Articoli da 18 a 21 — Contratto individuale di lavoro — Contratto di direttore di società — Cessazione del contratto — Motivi — Inadempimento del mandato e condotta illecita — Azione di accertamento e di risarcimento danni — Nozione di contratto individuale di lavoro)

8

2015/C 363/11

Cause riunite C-72/14 e C-197/14: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 settembre 2015 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch e dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — X/Inspecteur van Rijksbelastingdienst (C-72/14) e T. A. van Dijk/Staatssecretaris van Financiën (C-197/14) (Rinvio pregiudiziale — Lavoratori migranti — Previdenza sociale — Normativa da applicare — Battellieri del Reno — Certificato E 101 — Efficacia probatoria — Rinvio alla Corte — Obbligo di rinvio)

9

2015/C 363/12

Causa C-81/14: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — Nannoka Vulcanus Industries BV/College van gedeputeerde staten van Gelderland (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 1999/13/CE — Allegato II B — Inquinamento atmosferico — Composti organici volatili — Limitazione delle emissioni — Uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti — Obblighi a carico degli impianti esistenti — Periodo di proroga)

10

2015/C 363/13

Causa C-105/14: Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell’8 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Cuneo — Italia) — procedimento penale a carico di Ivo Taricco e a. [Rinvio pregiudiziale — Procedimento penale riguardante reati in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) — Articolo 325 TFUE — Normativa nazionale che prevede termini assoluti di prescrizione che possono determinare l’impunità dei reati — Potenziale lesione degli interessi finanziari dell’Unione europea — Obbligo per il giudice nazionale di disapplicare qualsiasi disposizione di diritto interno che possa pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dal diritto dell’Unione]

11

2015/C 363/14

Causa C-106/14: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD), Fédération des magasins de bricolage et de l’aménagement de la maison (FMB)/Ministre de l’écologie, du développement durable et de l'énergie (Rinvio pregiudiziale — Ambiente e protezione della salute umana — Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) — Articoli 7, paragrafo 2, e 33 — Sostanze estremamente preoccupanti presenti in articoli — Obblighi di notifica e di informazione — Calcolo della soglia dello 0,1 % peso/peso)

12

2015/C 363/15

Causa C-151/14: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 10 settembre 2015 — Commissione europea/Repubblica di Lettonia (Inadempimento di uno Stato — Articolo 49 TFUE — Libertà di stabilimento — Notai — Requisito di cittadinanza — Articolo 51 TFUE — Partecipazione all’esercizio dei pubblici poteri)

13

2015/C 363/16

Causa C-160/14: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dai Varas Cíveis de Lisboa — Portogallo) — João Filipe Ferreira da Silva e Brito e a./Estado português (Rinvio pregiudiziale — Ravvicinamento delle legislazioni — Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti — Nozione di trasferimento di stabilimento — Obbligo di sottoporre una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE — Pretesa violazione del diritto dell’Unione imputabile a un giudice nazionale avverso le cui decisioni non è possibile proporre un ricorso di diritto interno — Normativa nazionale che subordina il diritto al risarcimento del danno derivante da una simile violazione al previo annullamento della decisione che ha occasionato tale danno)

14

2015/C 363/17

Causa C-240/14: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg — Austria) — Eleonore Prüller-Frey/Norbert Brodnig, Axa Versicherung AG (Rinvio pregiudiziale — Responsabilità dei vettori aerei in caso di incidente — Domanda di risarcimento — Convenzione di Montreal — Regolamento (CE) n. 2027/97 — Volo effettuato a titolo gratuito dal proprietario di un immobile al fine di presentare tale immobile a un eventuale acquirente — Regolamento (CE) n. 864/2007 — Azione diretta prevista dal diritto nazionale contro l’assicuratore della responsabilità civile)

15

2015/C 363/18

Causa C-266/14: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Nacional — Spagna) — Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.)/Tyco Integrated Security SL, Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios SA (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 2003/88/CE — Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori — Organizzazione dell’orario di lavoro — Articolo 2, punto 1 — Nozione di orario di lavoro — Lavoratori che non hanno un luogo di lavoro fisso o abituale — Tempo di spostamento tra il domicilio dei lavoratori ed i luoghi in cui si trovano il primo e l’ultimo cliente)

16

2015/C 363/19

Causa C-363/14: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 settembre 2015 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea (Ricorso di annullamento — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Europol — Elenco dei paesi e delle organizzazioni terzi con cui Europol stipula accordi — Determinazione della base giuridica — Quadro giuridico applicabile a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona — Disposizioni transitorie — Base giuridica derivata — Distinzione tra atti legislativi e misure di esecuzione — Consultazione del Parlamento — Iniziativa di uno Stato membro o della Commissione)

16

2015/C 363/20

Causa C-408/14: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail de Bruxelles — Belgio) — Aliny Wojciechowski/Office national des pensions (ONP) (Rinvio pregiudiziale — Funzionario dell’Unione europea in pensione che ha svolto, prima di entrare in servizio, un’attività lavorativa subordinata nello Stato membro in cui è in servizio — Diritto a pensione in forza del regime pensionistico nazionale dei lavoratori subordinati — Unità di carriera — Diniego del versamento della pensione di vecchiaia da lavoro subordinato — Principio di leale cooperazione)

17

2015/C 363/21

Causa C-473/14: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 10 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Dimos Kropias Attikis/Ypourgos Perivallontos, Energeias kai Klimatikis Allagis (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2001/42/CE — Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente — Regime di protezione del massiccio montuoso dell’Imitto — Procedura di modifica — Applicabilità di tale direttiva — Piano regolatore e programma di protezione dell’ambiente della grande regione di Atene)

18

2015/C 363/22

Parere 2/15: Domanda di parere presentata dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 11, TFUE

18

2015/C 363/23

Causa C-348/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 10 luglio 2015 — Città di Wiener Neustadt

19

2015/C 363/24

Causa C-400/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 23 luglio 2015 — Landkreis Potsdam-Mittelmark/Finanzamt Brandenburg

19

2015/C 363/25

Causa C-417/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Austria) il 29 luglio 2015 — Wolfgang Schmidt/Christiane Schmidt

20

2015/C 363/26

Causa C-424/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 31 luglio 2015 — Xabier Ormaetxea Garai e Bernardo Lorenzo Almendros/Administración del Estado

21

2015/C 363/27

Causa C-434/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Mercantil no 3 de Barcelona (Spagna) il 7 agosto 2015 — Asociación Profesional Élite Taxi/Uber Systems Spain, S.L.

21

2015/C 363/28

Causa C-435/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 10 agosto 2015 — GROFA GmbH /Hauptzollamt Hannover

22

2015/C 363/29

Causa C-448/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel (Belgio) il 19 agosto 2015 — Belgische Staat/Comm. V.A. Wereldhave Belgium e a.

23

2015/C 363/30

Causa C-453/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 24 agosto 2015 — Procedimento penale a carico di A, B

24

2015/C 363/31

Causa C-463/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) il 2 settembre 2015 — Openbaar Ministerie/A.

25

2015/C 363/32

Causa C-471/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret (Danimarca) il 7 settembre 2015, Sjelle Autogenbrug I/S/Skatteministeriet

25

 

Tribunale

2015/C 363/33

Causa T-346/12: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2015 — Ungheria/Commissione (Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Settore degli ortofrutticoli — Aiuto finanziario nazionale concesso alle organizzazioni di produttori — Decisione di esecuzione della Commissione relativa al rimborso dell’Unione dell’aiuto finanziario nazionale concesso dall’Ungheria alle sue organizzazioni di produttori — Articolo 103 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 — Articolo 97 del regolamento (CE) n. 1580/2007)

26

2015/C 363/34

Causa T-472/12: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2015 — Novartis Europharm/Commissione (Medicinali per uso umano — Autorizzazione all’immissione in commercio per il medicinale generico Zoledronic acid Teva Pharma — Acido zoledronico — Periodo di tutela regolamentare dei dati per i medicinali di riferimento Zometa e Aclasta, contenenti la sostanza attiva acido zoledronico — Direttiva 2001/83/CE — Regolamento (CEE) n. 2309/93 e regolamento (CE) n. 726/2004 — Autorizzazione all’immissione in commercio globale — Periodo di tutela regolamentare dei dati)

26

2015/C 363/35

Causa T-483/12: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2015 — Nestlé Unternehmungen Deutschland/UAMI — Lotte (Rappresentazione di un koala) [Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo rappresentante taluni koala — Marchi nazionali tridimensionale anteriore KOALA-BÄREN e figurativo anteriore KOALA — Uso effettivo del marchio — Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009]

27

2015/C 363/36

Causa T-5/13: Sentenza del Tribunale del 18 settembre 2015 — Iran Liquefied Natural Gas/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Ricorso di annullamento — Entità infrastatale — Legittimazione ad agire — Interesse ad agire — Ricevibilità — Errore di valutazione — Modulazione nel tempo degli effetti di un annullamento)

28

2015/C 363/37

Causa T-67/13: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2015 — Novartis Europharm/Commissione [Medicinali per uso umano — Autorizzazione all’immissione in commercio per il medicinale generico Zoledronic acid Hospira — Acido zoledronico — Periodo di tutela regolamentare dei dati per i medicinali di riferimento Zometa e Aclasta, contenenti la sostanza attiva acido zoledronico — Direttiva 2001/83/CE — Regolamento (CEE) n. 2309/93 e regolamento (CE) n. 726/2004 — Autorizzazione all’immissione in commercio globale — Periodo di tutela regolamentare dei dati]

29

2015/C 363/38

Causa T-158/13: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2015 — Iralco/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Errore di valutazione)

30

2015/C 363/39

Causa T-387/13: Sentenza del Tribunale del 18 settembre 2015 — Federación Nacional de Cafeteros de Colombia/UAMI — Hautrive (COLOMBIANO HOUSE) (Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo COLOMBIANO HOUSE — Indicazione geografica protetta anteriore Café de Colombia — Articoli 13 e 14 del regolamento (CE) n. 510/2006 — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009)

31

2015/C 363/40

Causa T-395/13: Sentenza del Tribunale del 18 settembre 2015 — Miettinen/Consiglio [Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2991 — Parere del servizio giuridico del Consiglio su proposte di direttiva e di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativi alle sanzioni penali in caso di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato — Diniego parziale di accesso — Eccezione relativa alla tutela dei pareri giuridici — Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale]

32

2015/C 363/41

Causa T-420/13: Sentenza del Tribunale 14 settembre 2015 — Brouillard/Corte di giustizia (Appalti pubblici di servizi — Gara d'appalto — Conclusione di contratti quadro — Traduzione di testi giuridici verso la lingua francese — Invito a presentare un’offerta — Esclusione di un subappaltatore proposto — Capacità professionale — Requisito di una formazione giuridica completa — Riconoscimento dei diplomi — Proporzionalità — Trasparenza)

33

2015/C 363/42

Causa T-691/13: Sentenza del Tribunale 17 settembre 2015 — Ricoh Belgium/Consiglio (Appalti pubblici di servizi e di forniture — Procedura di appalto — Stampanti multifunzione in bianco e nero e servizi di manutenzione — Rigetto dell’offerta di un offerente — Obbligo di motivazione — Trasparenza)

34

2015/C 363/43

Causa T-710/13: Sentenza del Tribunale del 18 settembre 2015 — Bundesverband Deutsche Tafel/UAMI — Tiertafel Deutschland (Tafel) [Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario denominativo Tafel — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere distintivo — Assenza di carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009]

35

2015/C 363/44

Causa T-45/14: Sentenza del Tribunale del 18 settembre 2015 — HTTS e Bateni/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran — Congelamento dei capitali — Criterio relativo alla fornitura di servizi essenziali all’IRISL o a entità da essa possedute, sotto il suo controllo o che agiscono per suo conto — Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione — Diritto di proprietà — Libertà d’impresa — Diritto al rispetto della vita familiare — Proporzionalità)

36

2015/C 363/45

Causa T-231/14 P: Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2015 — EMA/Drakeford. (Impugnazione — Funzione pubblica — Agenti temporanei — Contratto a tempo determinato — Decisione di non rinnovo — Articolo 8, primo comma, del RAA — Riqualificazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato — Competenza estesa al merito)

37

2015/C 363/46

Causa T-323/14: Sentenza del Tribunale del 17 settembre 2015 — Bankia/UAMI — Banco ActivoBank (Portugal) (Bankia) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo Bankia — Marchio nazionale denominativo anteriore BANKY — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

38

2015/C 363/47

Causa T-550/14: Sentenza del Tribunale del 17 settembre 2015 — Volkswagen/UAMI (COMPETITION) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo COMPETITION — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

38

2015/C 363/48

Causa T-452/15: Ricorso proposto il 10 agosto 2015 — Petrov e a./Parlamento europeo

39

2015/C 363/49

Causa T-477/15: Ricorso proposto il 20 agosto 2015 — European Dynamics Luxembourg e a./ECHA

40

2015/C 363/50

Causa T-492/15: Ricorso proposto il 26 agosto 2015 — Deutsche Lufthansa/Commissione

41

2015/C 363/51

Causa T-511/15: Ricorso proposto il 28 agosto 2015 — Fontem Holdings 4/UAMI (BLU ECIGS)

42

2015/C 363/52

Causa T-519/15: Ricorso proposto il 4 settembre 2015 — myToys.de/UAMI — Laboratorios Indas (myBaby)

42

2015/C 363/53

Causa T-544/15: Ricorso proposto il 21 settembre 2015 — Terna/Commissione

43

 

Tribunale della funzione pubblica

2015/C 363/54

Causa F-72/11: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 21 settembre 2015 — Anagnostu e a./Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizi di promozione 2010 e 2011 — Tassi moltiplicatori di riferimento — Articolo 6, paragrafo 2, dello Statuto — Misure di transizione per il periodo che va dal 1 maggio 2004 al 30 aprile 2011 — Articolo 9 dell’allegato XIII dello Statuto — Disposizioni generali d'esecuzione dell'articolo 45 dello Statuto — Fissazione delle soglie di promozione — Mancata iscrizione nell'elenco dei funzionari promossi — Interesse ad agire)

46

2015/C 363/55

Causa F-20/14: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 22 settembre 2015 — Barnett/CESE (Funzione pubblica — Pensione — Pensione di anzianità — Collocamento a riposo anticipato senza riduzione dei diritti pensionistici — DGE dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto — Eccezione di illegittimità delle DGE — Interesse del servizio — Definizione — Insussistenza — Durata dell’attività lavorativa del richiedente — Presa in considerazione di tutta la carriera professionale sia dentro che fuori le istituzioni dell'Unione — Potere discrezionale dell’istituzione — Legittimità)

47

2015/C 363/56

Causa F-82/14: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 22 settembre 2015 — Gioria/Commissione (Funzione pubblica — Concorsi generali — Concorso EPSO/AST/126/12 — Vincolo di parentela tra un membro della commissione giudicatrice e un candidato — Conflitto di interessi — Articolo 27 dello Statuto — Assunzione di funzionari dotati delle più alte qualità di integrità — Decisione di escludere il candidato dal concorso)

47

2015/C 363/57

Causa F-83/14: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 22 settembre 2015 — Silvan/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Esercizio di promozione 2013 — Decisione di non promuovere il ricorrente — Articoli 43 e 45, paragrafo 1, dello Statuto — DGE della Commissione — Eccezione di illegittimità — Comparazione dei meriti — Considerazione dei rapporti informativi — Mancanza di punteggi numerici e di giudizi analitici — Commenti testuali)

48

2015/C 363/58

Causa F-92/14: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica 24 settembre 2015 — Weissenfels/Parlamento (Funzione pubblica — Funzionari — Ricorso per risarcimento danni — Responsabilità extracontrattuale dell’Unione — Contenuto di un messaggio di posta elettronica inviato dall’amministrazione a un funzionario in pensione — Pregiudizio all’onore del ricorrente — Insussistenza — Trasmissione di dati personali del ricorrente al suo avvocato da parte degli agenti rappresentanti l’istituzione nel contesto di un procedimento dinanzi al Tribunale — Violazione del regolamento n. 45/2001 — False affermazioni di fatto)

49

2015/C 363/59

Causa F-71/15: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 21 settembre 2015 — De Simone/ECDC

49


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

3.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2015/C 363/01)

Ultima pubblicazione

GU C 354 del 26.10.2015

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 346 del 19.10.2015

GU C 337 del 12.10.2015

GU C 328 del 5.10.2015

GU C 320 del 28.9.2015

GU C 311 del 21.9.2015

GU C 302 del 14.9.2015

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

3.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/2


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin — Germania) — Daniel Unland/Land Berlin

(Causa C-20/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 2000/78/CE - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Articoli 2, 3, paragrafo 1, lettera c), e 6, paragrafo 1 - Discriminazione diretta basata sull’età - Stipendio di base dei giudici - Regime transitorio - Nuovo inquadramento e successivo avanzamento di carriera - Perpetuazione della disparità di trattamento - Giustificazioni))

(2015/C 363/02)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti

Ricorrente: Daniel Unland

Convenuto: Land Berlin

Dispositivo

1)

L’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, dev’essere interpretato nel senso che le condizioni attinenti alla retribuzione dei giudici rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva.

2)

Gli articoli 2 e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, in forza della quale il livello dello stipendio di base di un giudice è determinato, al momento dell’assunzione, unicamente in base all’età di quest’ultimo.

3)

Gli articoli 2 e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che definisce le modalità di nuovo inquadramento, nell’ambito di un nuovo sistema di retribuzione, dei giudici già in servizio prima dell’entrata in vigore di tale normativa prevedendo che il livello retributivo in cui questi ultimi sono da quel momento inquadrati sia determinato sulla sola base dell’importo dello stipendio di base che essi percepivano in applicazione del previgente sistema retributivo, pur essendo quest’ultimo fondato su una discriminazione basata sull’età del giudice, nei limiti in cui la disparità di trattamento originata da questa normativa può essere giustificata dall’obiettivo della tutela dei diritti acquisiti.

4)

Gli articoli 2 e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che definisca le modalità di avanzamento di carriera dei giudici già in servizio prima dell’entrata in vigore di tale normativa nell’ambito di un nuovo sistema di retribuzione, e che preveda che, a partire da un determinato livello retributivo, i giudici che alla data di riferimento stabilita per il passaggio al nuovo sistema avevano già raggiunto una determinata età beneficiano di un incremento della retribuzione più rapido rispetto ai giudici di età inferiore alla data di riferimento stabilita per il passaggio al nuovo sistema, nei limiti in cui la disparità di trattamento che tale normativa comporta può essere giustificata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva.

5)

In circostanze come quelle del procedimento principale, il diritto dell’Unione non obbliga a concedere con efficacia retroattiva ai giudici discriminati un importo pari alla differenza tra la retribuzione effettivamente percepita e quella corrispondente al livello massimo della loro classe retributiva.

Spetta al giudice del rinvio verificare se sussistano tutti i presupposti stabiliti dalla giurisprudenza della Corte affinché, ai sensi del diritto dell’Unione, possa sorgere la responsabilità della Repubblica federale di Germania.

6)

Il diritto dell’Unione non osta a una norma nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che preveda l’obbligo per un magistrato nazionale di far valere un diritto a prestazioni pecuniarie che non discendono direttamente dalla legge entro un termine relativamente breve, ossia prima della fine dell’esercizio finanziario in corso, a condizione che tale norma rispetti i principi di equivalenza e di effettività. Spetta al giudice del rinvio verificare se tali condizioni siano soddisfatte nel procedimento principale.


(1)  GU C 86 del 23.3.2013.


3.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/3


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 settembre 2015 — Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro AE/Commissione europea

(Causa C-506/13 P) (1)

((Impugnazione - Contratto che concede un contributo finanziario comunitario a favore di un progetto nel settore della cooperazione medica - Decisione della Commissione di procedere al recupero di una parte degli acconti versati - Ricorso di annullamento - Irricevibilità))

(2015/C 363/03)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro AE (rappresentante: E. Tzannini, dikigoros)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: S. Lejeune, agente, E. Petritsi, dikigoros)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro AE è condannata alle spese.


(1)  GU C 344 del 23.11.2013.


3.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/4


Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell’8 settembre 2015 — Philips Lighting Poland S.A., Philips Lighting BV/Consiglio dell’Unione europea, Hangzhou Duralamp Electronics Co., Ltd, GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Zrt. (GE Hungary Zrt), Osram GmbH, Commissione europea

(Causa C-511/13 P) (1)

((Impugnazione - Dumping - Regolamento (CE) n. 384/96 - Articoli 4, paragrafo 1, 5, paragrafo 4, e 9, paragrafo 1 - Regolamento (CE) n. 1205/2007 - Importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Cina, del Vietnam, del Pakistan e delle Filippine - Pregiudizio causato all’industria comunitaria - Proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale dei prodotti simili))

(2015/C 363/04)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Philips Lighting Poland S.A., Philips Lighting BV (rappresentanti: L. Catrain González, abogada, e E. Wright, barrister)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Boelaert, agente, assistita da S. Gubel, avocat, e da O’Connor, solicitor), Hangzhou Duralamp Electronics Co. Ltd, GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Zrt. (GE Hungary Zrt.), Osram GmbH (rappresentanti: R. Bierwagen e C. Hipp, Rechtsanwälte), Commissione europea (rappresentanti: L. Armati e J.-F. Brakeland, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Philips Lighting Poland S.A. e la Philips Lighting BV sopporteranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Osram GmbH.

3)

La Commissione europea sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 352 del 30.11.2013.


3.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/5


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Förvaltningsrätten i Malmö — Svezia) — Bricmate AB/Tullverket

(Causa C-569/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Politica commerciale - Dazio antidumping istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Cina - Regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 - Validità - Regolamento (CE) n. 1225/2009 - Articolo 3, paragrafi 2, 3, 5 e 6, 17, 20, paragrafo 1 - Accertamento del pregiudizio e del nesso di causalità - Errori di fatto ed errori manifesti di valutazione - Obbligo di diligenza - Esame degli elementi trasmessi da un importatore incluso nel campione - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa))

(2015/C 363/05)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Förvaltningsrätten i Malmö

Parti

Ricorrente: Bricmate AB

Convenuto: Tullverket

Dispositivo

L’esame della questione pregiudiziale non ha rivelato nessun elemento atto a inficiare la validità del regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 del Consiglio, del 12 settembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese.


(1)  GU C 15 del 18.1.2014.


3.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/5


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München — Germania) — Fliesen-Zentrum Deutschland GmbH/Hauptzollamt Regensburg

(Causa C-687/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Dumping - Dazio antidumping istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Cina - Regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 - Validità - Regolamento (CE) n. 1225/2009 - Articolo 2, paragrafo 7, lettera a) - Valore normale - Determinazione in base al prezzo in un paese terzo ad economia di mercato - Scelta del paese terzo appropriato - Dovere di diligenza - Diritti della difesa - Obbligo di motivazione - Campionamento))

(2015/C 363/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht München

Parti

Ricorrente: Fliesen-Zentrum Deutschland GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Regensburg

Dispositivo

L’esame della questione pregiudiziale non ha rivelato alcun elemento atto ad inficiare la validità del regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 del Consiglio, del 12 settembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese.


(1)  GU C 78 del 15.3.2014.


3.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/6


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus — Finlandia) — Christophe Bohez/Ingrid Wiertz

(Causa C-4/14) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Articoli 1, paragrafo 2, e 49 - Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Materie escluse - Diritto di famiglia - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Articolo 47, paragrafo 1 - Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale - Decisione sul diritto di visita che prevede una penalità - Esecuzione della penalità])

(2015/C 363/07)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein oikeus

Parti

Ricorrente: Christophe Bohez

Convenuta: Ingrid Wiertz

Dispositivo

1)

L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che tale regolamento non si applica all’esecuzione in uno Stato membro di una penalità comminata in una decisione emessa in un altro Stato membro, relativa al diritto di affidamento e al diritto di visita, penalità volta a garantire il rispetto di detto diritto di visita da parte del titolare del diritto di affidamento.

2)

La riscossione di una penalità, comminata dal giudice dello Stato membro di origine che ha statuito nel merito sul diritto di visita al fine di assicurare l’esercizio effettivo di tale diritto, è disciplinata dallo stesso regime di esecuzione che si applica alla decisione sul diritto di visita garantito da detta penalità, e quest’ultima dev’essere pertanto dichiarata esecutiva secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000.

3)

Nell’ambito del regolamento n. 2201/2003, le decisioni straniere che comminano una penalità sono esecutive nello Stato membro richiesto solo se la misura di quest’ultima è stata definitivamente fissata dai giudici dello Stato membro di origine.


(1)  GU C 71 dell’8.3.2014.


3.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/7


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 10 settembre 2015 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-36/14) (1)

((Inadempimento di uno Stato - Mercato interno del gas naturale - Direttiva 2009/73/CE - Intervento dello Stato consistente nell’obbligo di applicare alle forniture prezzi approvati da un’autorità nazionale - Misura non limitata nel tempo - Mancanza di un controllo periodico obbligatorio della necessità di tale misura e delle rispettive modalità di applicazione - Applicazione a un complesso illimitato di beneficiari, senza distinzione tra i clienti o tra le situazioni particolari - Proporzionalità))

(2015/C 363/08)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann e M. Patakia, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

Dispositivo

1.

Avendo applicato un regime d’intervento dello Stato consistente nell’obbligo, per le imprese energetiche, di applicare alle forniture di gas naturale prezzi approvati dal presidente dell’Urzad Regulacji Energetyki (Ufficio per la regolamentazione energetica), obbligo non limitato nel tempo e di cui, in base al diritto nazionale, l’amministrazione non è tenuta a riesaminare periodicamente la necessità e le modalità di applicazione nel settore del gas, in funzione dell’evoluzione del medesimo, e che è caratterizzato dalla sua applicazione a una cerchia indefinita di beneficiari o di clienti, senza distinguere tra i clienti o a seconda della loro situazione nell’ambito delle diverse categorie di clienti, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE.

2.

La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.


(1)  GU C 85 del 22.3.2014.


3.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/8


Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell’8 settembre 2015 — Regno di Spagna/Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-44/14) (1)

((Ricorso di annullamento - Regolamento (UE) n. 1052/2013 - Attraversamento delle frontiere esterne - Sistema Eurosur - Sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen - Partecipazione - Cooperazione con l’Irlanda e il Regno Unito - Validità))

(2015/C 363/09)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, agente)

Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: D. Moore, S. Alonso de Leon e A. Pospíšilová Padowska, agenti), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Chavrier, F. Florindo Gijón, M.-M. Joséphidès e P. Plaza García, agenti)

Intervenienti a sostegno del ricorrente: Irlanda (rappresentanti: E. Creedon, G. Hodge e A. Joyce, agenti, assistiti da G. Gilmore, barrister), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: L. Christie, agente, assistito da J. Holmes, barrister), Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz e G. Wils, agenti)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

3)

L’Irlanda, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 71 dell’8.3.2014.


3.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/8


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Holterman Ferho Exploitatie BV, Ferho Bewehrungsstahl GmbH, Ferho Vechta GmbH, Ferho Frankfurt GmbH/Friedrich Leopold Freiherr Spies von Büllesheim

(Causa C-47/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Articolo 5, punto 1 - Competenza in materia contrattuale - Articolo 5, punto 3 - Competenza in materia di illeciti civili - Articoli da 18 a 21 - Contratto individuale di lavoro - Contratto di direttore di società - Cessazione del contratto - Motivi - Inadempimento del mandato e condotta illecita - Azione di accertamento e di risarcimento danni - Nozione di «contratto individuale di lavoro»))

(2015/C 363/10)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrenti: Holterman Ferho Exploitatie BV, Ferho Bewehrungsstahl GmbH, Ferho Vechta GmbH, Ferho Frankfurt GmbH

Convenuto: Friedrich Leopold Freiherr Spies von Büllesheim

Dispositivo

1)

Le disposizioni del capo II, sezione 5 (articoli da 18 a 21), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, devono essere interpretate nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale — in cui una società agisce giudizialmente contro una persona che aveva esercitato funzioni di direttore e amministratore della stessa al fine di far accertare gli errori commessi da detta persona nell’esercizio delle sue funzioni e ottenerne ristoro — le citate disposizioni ostano all’applicazione dell’articolo 5, punti 1 e 3, di detto regolamento a condizione che la citata persona, nella sua qualità di direttore e di amministratore, abbia fornito, per un certo periodo di tempo, a favore di detta società e sotto la direzione di quest’ultima, prestazioni in contropartita delle quali abbia ricevuto una retribuzione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

2)

L’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che l’azione proposta in giudizio da una società contro un suo ex amministratore a causa di un’asserita violazione degli obblighi di diritto societario su di lui incombenti rientra nella nozione di «materia contrattuale». In assenza di qualsivoglia clausola di deroga nello statuto della società o in qualunque altro documento, il giudice del rinvio deve determinare quale sia il luogo in cui l’amministratore ha effettivamente svolto, in misura prevalente, le proprie attività in esecuzione del contratto, a condizione che la prestazione dei servizi nel luogo considerato non sia contraria alla volontà delle parti quale risulta dagli accordi tra le stesse.

3)

In circostanze come quelle di cui al procedimento principale, in cui una società cita in giudizio il suo ex amministratore per condotta asseritamente illecita, l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che tale azione giudiziale rientra nella materia degli illeciti civili se la condotta contestata non può essere considerata come una violazione degli obblighi di diritto societario incombenti sull’amministratore, profilo che spetta al giudice del rinvio verificare. Egli deve identificare, in base alle circostanze di fatto della causa, l’elemento di collegamento più stretto con il luogo del fatto generatore del danno nonché con il luogo in cui il danno si è concretizzato.


(1)  GU C 102 del 7.4.2014.


3.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/9


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 settembre 2015 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch e dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — X/Inspecteur van Rijksbelastingdienst (C-72/14) e T. A. van Dijk/Staatssecretaris van Financiën (C-197/14)

(Cause riunite C-72/14 e C-197/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Lavoratori migranti - Previdenza sociale - Normativa da applicare - Battellieri del Reno - Certificato E 101 - Efficacia probatoria - Rinvio alla Corte - Obbligo di rinvio))

(2015/C 363/11)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudici del rinvio

Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch, Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrenti: X (C-72/14), T. A. van Dijk (C-197/14)

Convenuti: Inspecteur van Rijksbelastingdienst (C-72/14), Staatssecretaris van Financiën (C-197/14)

Dispositivo

1)

L’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nonché gli articoli da 10 quater a 11 bis, 12 bis e 12 ter del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, nella loro versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, quali modificati dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, devono essere interpretati nel senso che un certificato rilasciato dall’istituzione competente di uno Stato membro, sotto forma di certificato E 101, al fine di attestare che un lavoratore è soggetto alla normativa in materia di previdenza sociale di tale Stato membro, laddove tale lavoratore rientri nell’accordo concernente la sicurezza sociale dei battellieri del Reno, adottato dalla Conferenza governativa incaricata della revisione dell’accordo del 13 febbraio 1961 concernente la sicurezza sociale dei battellieri del Reno, firmato a Ginevra il 30 novembre 1979, non vincola le istituzioni degli altri Stati membri. Il fatto che l’istituzione emittente non intendesse rilasciare un vero e proprio certificato E 101, ma abbia utilizzato il formulario di tale certificato per motivi amministrativi, è irrilevante a tal riguardo.

2)

L’articolo 267, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno, quale il giudice del rinvio, non è tenuto ad adire la Corte di giustizia dell’Unione europea per il solo motivo che un giudice nazionale di grado inferiore abbia posto, in riferimento ad una causa simile a quella dinanzi ad esso pendente e vertente esattamente sulla medesima problematica, una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea né ad attendere la risposta a tale questione.


(1)  GU C 142 del 12.5.2014.

GU C 223, del 14.7.2014.


3.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/10


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — Nannoka Vulcanus Industries BV/College van gedeputeerde staten van Gelderland

(Causa C-81/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 1999/13/CE - Allegato II B - Inquinamento atmosferico - Composti organici volatili - Limitazione delle emissioni - Uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti - Obblighi a carico degli impianti esistenti - Periodo di proroga))

(2015/C 363/12)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: Nannoka Vulcanus Industries BV

Convenuto: College van gedeputeerde staten van Gelderland

Dispositivo

1)

L’allegato II B della direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell’11 marzo 1999, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti, dev’essere interpretato nel senso che il gestore di un «impianto», ai sensi dell’articolo 2, punto 1, di tale direttiva, può disporre del periodo di proroga di cui al punto 2, primo comma, lettera i), di tale allegato, per l’attuazione del suo piano di riduzione di emissione di composti organici volatili, se i prodotti di sostituzione a tenore di solvente zero o ridotto sono ancora in fase di sviluppo, anche se per tale impianto un tenore costante in materia solida del prodotto può essere ipotizzato e utilizzato per definire il punto di riferimento per le riduzioni di emissione.

2)

L’allegato II B, punto 2, primo comma, lettera i), della direttiva 1999/13, dev’essere interpretato nel senso che per un periodo di proroga per l’attuazione di un piano di riduzione di emissione di composti organici volatili è necessaria l’autorizzazione delle autorità competenti, la quale presuppone una richiesta preliminare del gestore interessato. Al fine di determinare se il gestore deve disporre di un periodo di proroga per attuare il piano di riduzione di emissione di composti organici volatili e di fissare la durata del periodo di proroga eventualmente disposto, spetta a tali autorità competenti, nell’ambito del loro potere discrezionale, verificare in particolare che i prodotti di sostituzione adatti ad essere utilizzati negli impianti interessati e a ridurre le emissioni di composti organici volatili siano effettivamente in fase di sviluppo, che i lavori in corso, alla luce degli elementi forniti, siano in grado di portare alla realizzazione di siffatti prodotti e che non sussistano misure alternative idonee a determinare, a costi inferiori, riduzioni di emissione analoghe, se non addirittura più consistenti, e segnatamente che altri prodotti di sostituzione non siano già disponibili. Occorre, inoltre, tener conto del rapporto tra, da un lato, la riduzione di emissioni che i prodotti di sostituzione in fase di sviluppo consentiranno nonché il costo di tali prodotti e, dall’altro, le emissioni aggiuntive dovute al periodo di proroga nonché il costo di eventuali misure alternative. La durata del periodo di proroga non deve superare quanto necessario allo sviluppo dei prodotti di sostituzione. Ciò va valutato alla luce di tutti gli elementi pertinenti, e segnatamente dell’entità delle emissioni aggiuntive dovute al periodo di proroga e del costo di eventuali misure alternative rispetto all’entità delle riduzioni di emissione che i prodotti di sostituzione in fase di sviluppo consentiranno e al costo di tali prodotti.


(1)  GU C 142 del 12.5.2014.


3.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/11


Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell’8 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Cuneo — Italia) — procedimento penale a carico di Ivo Taricco e a.

(Causa C-105/14) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Procedimento penale riguardante reati in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) - Articolo 325 TFUE - Normativa nazionale che prevede termini assoluti di prescrizione che possono determinare l’impunità dei reati - Potenziale lesione degli interessi finanziari dell’Unione europea - Obbligo per il giudice nazionale di disapplicare qualsiasi disposizione di diritto interno che possa pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dal diritto dell’Unione])

(2015/C 363/13)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Cuneo

Parti nel procedimento penale principale

Ivo Taricco, Ezio Filippi, Isabella Leonetti, Nicola Spagnolo, Davide Salvoni, Flavio Spaccavento, Goranco Anakiev

Dispositivo

1)

Una normativa nazionale in materia di prescrizione del reato come quella stabilita dal combinato disposto dell’articolo 160, ultimo comma, del codice penale, come modificato dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, e dell’articolo 161 di tale codice — normativa che prevedeva, all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale, che l’atto interruttivo verificatosi nell’ambito di procedimenti penali riguardanti frodi gravi in materia di imposta sul valore aggiunto comportasse il prolungamento del termine di prescrizione di solo un quarto della sua durata iniziale — è idonea a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dall’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE nell’ipotesi in cui detta normativa nazionale impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea, o in cui preveda, per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea, circostanze che spetta al giudice nazionale verificare. Il giudice nazionale è tenuto a dare piena efficacia all’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE disapplicando, all’occorrenza, le disposizioni nazionali che abbiano per effetto di impedire allo Stato membro interessato di rispettare gli obblighi impostigli dall’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE.

2)

Un regime della prescrizione applicabile a reati commessi in materia di imposta sul valore aggiunto, come quello previsto dal combinato disposto dell’articolo 160, ultimo comma, del codice penale, come modificato dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, e dell’articolo 161 di tale codice, non può essere valutato alla luce degli articoli 101 TFUE, 107 TFUE e 119 TFUE.


(1)  GU C 194 del 24.6.2014.


3.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/12


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD), Fédération des magasins de bricolage et de l’aménagement de la maison (FMB)/Ministre de l’écologie, du développement durable et de l'énergie

(Causa C-106/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Ambiente e protezione della salute umana - Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) - Articoli 7, paragrafo 2, e 33 - Sostanze estremamente preoccupanti presenti in articoli - Obblighi di notifica e di informazione - Calcolo della soglia dello 0,1 % peso/peso))

(2015/C 363/14)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD), Fédération des magasins de bricolage et de l’aménagement de la maison (FMB)

Convenuto: Ministre de l’écologie, du développement durable et de l'énergie

Dispositivo

1)

L’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, come modificato dal regolamento (UE) n. 366/2011 della Commissione, del 14 aprile 2011, deve essere interpretato nel senso che, ai fini dell’applicazione di tale disposizione, spetta al produttore determinare se una sostanza estremamente preoccupante identificata conformemente all’articolo 59, paragrafo 1, di tale regolamento, come modificato, sia presente in una concentrazione superiore allo 0,1 % peso/peso di ogni articolo che produce, e all’importatore di un prodotto composto da più articoli determinare per ogni articolo se tale sostanza sia presente in una concentrazione superiore allo 0,1 % peso/peso di tale articolo.

2)

L’articolo 33 del regolamento n. 1907/2006, come modificato, deve essere interpretato nel senso che, ai fini dell’applicazione di tale disposizione, spetta al fornitore di un prodotto composto da uno o più articoli che contengono una sostanza estremamente preoccupante, identificata conformemente all’articolo 59, paragrafo 1, di tale regolamento in una concentrazione superiore allo 0,1 % peso/peso per articolo, informare il destinatario e, su richiesta, il consumatore, circa la presenza di tale sostanza, comunicando loro, quanto meno, il nome della sostanza in questione.


(1)  GU C 142 del 12.5.2014.


3.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/13


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 10 settembre 2015 — Commissione europea/Repubblica di Lettonia

(Causa C-151/14) (1)

((Inadempimento di uno Stato - Articolo 49 TFUE - Libertà di stabilimento - Notai - Requisito di cittadinanza - Articolo 51 TFUE - Partecipazione all’esercizio dei pubblici poteri))

(2015/C 363/15)

Lingua processuale: il lettone

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: I. Rubene e H. Støvlbæk, agenti)

Convenuta: Repubblica di Lettonia (rappresentanti: D. Pelše, I. Kalniņš e K. Freimanis, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek e J. Vláčil, agenti), Ungheria (rappresentanti: M. Tátrai e M. Fehér, agenti)

Dispositivo

1)

Imponendo un requisito di cittadinanza per l’accesso alla professione di notaio la Repubblica di Lettonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 49 TFUE.

2)

La Repubblica di Lettonia è condannata alle spese.

3)

La Repubblica ceca sopporta le proprie spese.

4)

L’Ungheria sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 159 del 26.5.2014.


3.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/14


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dai Varas Cíveis de Lisboa — Portogallo) — João Filipe Ferreira da Silva e Brito e a./Estado português

(Causa C-160/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti - Nozione di trasferimento di stabilimento - Obbligo di sottoporre una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE - Pretesa violazione del diritto dell’Unione imputabile a un giudice nazionale avverso le cui decisioni non è possibile proporre un ricorso di diritto interno - Normativa nazionale che subordina il diritto al risarcimento del danno derivante da una simile violazione al previo annullamento della decisione che ha occasionato tale danno))

(2015/C 363/16)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Varas Cíveis de Lisboa

Parti

Ricorrenti: João Filipe Ferreira da Silva e Brito e a.

Convenuto: Estado português

Dispositivo

1)

L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «trasferimento di uno stabilimento» comprende una situazione nella quale un’impresa attiva nel mercato dei voli charter è liquidata dal suo azionista di maggioranza, che è a sua volta impresa di trasporto aereo, e nella quale, successivamente, quest’ultima subentra all’impresa liquidata riassumendone i contratti di locazione di aerei e i contratti di voli charters in vigore, svolge l’attività precedentemente svolta dall’impresa liquidata, riassume alcuni lavoratori fino a quel momento distaccati presso tale impresa, collocandoli in funzioni identiche a quelle svolte in precedenza e riprende piccole apparecchiature di detta impresa.

2)

L’articolo 267, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice avverso le cui decisioni non sono esperibili ricorsi giurisdizionali di diritto interno è tenuto a sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull’interpretazione della nozione di «trasferimento di uno stabilimento» di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23, in circostanze quali quelle del procedimento principale, contraddistinte al contempo da decisioni divergenti di giudici di grado inferiore quanto all’interpretazione di tale nozione e da ricorrenti difficoltà d’interpretazione della medesima nei vari Stati membri.

3)

Il diritto dell’Unione e, in particolare, i principi sanciti dalla Corte in materia di responsabilità dello Stato per i danni causati ai singoli a seguito di una violazione del diritto dell’Unione commessa da un organo giurisdizionale avverso le cui decisioni non sono esperibili ricorsi giurisdizionali di diritto interno devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che richiede, come previa condizione, l’annullamento della decisione lesiva emessa da tale organo, allorché un simile annullamento è, in pratica, escluso.


(1)  GU C 175 del 10.6.2014.


3.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/15


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg — Austria) — Eleonore Prüller-Frey/Norbert Brodnig, Axa Versicherung AG

(Causa C-240/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Responsabilità dei vettori aerei in caso di incidente - Domanda di risarcimento - Convenzione di Montreal - Regolamento (CE) n. 2027/97 - Volo effettuato a titolo gratuito dal proprietario di un immobile al fine di presentare tale immobile a un eventuale acquirente - Regolamento (CE) n. 864/2007 - Azione diretta prevista dal diritto nazionale contro l’assicuratore della responsabilità civile))

(2015/C 363/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Korneuburg

Parti

Ricorrente: Eleonore Prüller-Frey

Convenuti: Norbert Brodnig, Axa Versicherung AG

Dispositivo

1)

L’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli, come modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, e l’articolo 1, paragrafo 1, della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999 e approvata a nome dell’Unione europea con decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, devono essere interpretati nel senso che ostano a che la domanda di risarcimento presentata da una persona che, trovandosi a bordo di un aeromobile avente come luogo di decollo e di atterraggio una medesima località situata nel territorio di uno Stato membro, e venendo trasportata a titolo gratuito al fine di sorvolare un immobile nell’ambito di un progetto di transazione immobiliare con il pilota di tale aeromobile, abbia subito lesioni corporali a causa della caduta del suddetto aeromobile sia esaminata sulla base dell’articolo 17 di tale convenzione.

2)

L’articolo 18 del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»), dev’essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella del procedimento principale, consente l’esercizio di un’azione diretta della parte lesa nei confronti dell’assicuratore della persona tenuta al risarcimento, qualora una siffatta azione sia prevista dalla legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale, indipendentemente da quanto previsto dalla legge applicabile al contratto di assicurazione scelta dalle parti di detto contratto.


(1)  GU C 261 dell’11.8.2014.


3.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/16


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Nacional — Spagna) — Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.)/Tyco Integrated Security SL, Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios SA

(Causa C-266/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 2003/88/CE - Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori - Organizzazione dell’orario di lavoro - Articolo 2, punto 1 - Nozione di «orario di lavoro» - Lavoratori che non hanno un luogo di lavoro fisso o abituale - Tempo di spostamento tra il domicilio dei lavoratori ed i luoghi in cui si trovano il primo e l’ultimo cliente))

(2015/C 363/18)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Nacional

Parti

Ricorrente: Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.)

Convenuti: Tyco Integrated Security SL, Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios SA

Dispositivo

L’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle che caratterizzano il procedimento principale, nelle quali i lavoratori non hanno un luogo di lavoro fisso o abituale, costituisce «orario di lavoro», ai sensi di tale disposizione, il tempo di spostamento che tali lavoratori impiegano per gli spostamenti quotidiani tra il loro domicilio ed i luoghi in cui si trovano il primo e l’ultimo cliente indicati dal loro datore di lavoro.


(1)  GU C 282 del 25.8.2014.


3.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/16


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 settembre 2015 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-363/14) (1)

((Ricorso di annullamento - Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Europol - Elenco dei paesi e delle organizzazioni terzi con cui Europol stipula accordi - Determinazione della base giuridica - Quadro giuridico applicabile a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona - Disposizioni transitorie - Base giuridica derivata - Distinzione tra atti legislativi e misure di esecuzione - Consultazione del Parlamento - Iniziativa di uno Stato membro o della Commissione))

(2015/C 363/19)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: F. Drexler, A. Caiola e M. Pencheva, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: E. Sitbon, K. Pleśniak e K. Michoel, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Vláčil e J. Škeřík, agenti), Ungheria (rappresentanti: M.Z. Fehér, G. Szima e M. Bóra, agenti)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Parlamento europeo è condannato alle spese.

3)

La Repubblica ceca e l’Ungheria sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 329 del 22.9.2014.


3.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/17


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail de Bruxelles — Belgio) — Aliny Wojciechowski/Office national des pensions (ONP)

(Causa C-408/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Funzionario dell’Unione europea in pensione che ha svolto, prima di entrare in servizio, un’attività lavorativa subordinata nello Stato membro in cui è in servizio - Diritto a pensione in forza del regime pensionistico nazionale dei lavoratori subordinati - Unità di carriera - Diniego del versamento della pensione di vecchiaia da lavoro subordinato - Principio di leale cooperazione))

(2015/C 363/20)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal du travail de Bruxelles

Parti

Ricorrente: Aliny Wojciechowski

Convenuto: Office national des pensions (ONP)

Dispositivo

L’articolo 4, paragrafo 3, TUE, in combinato disposto con lo statuto dei funzionari dell’Unione europea, istituito con il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione, come modificato dal regolamento (UE, Euratom) n. 1080/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, che può comportare la riduzione o il diniego della pensione di vecchiaia che spetterebbe a un lavoratore subordinato, cittadino di tale Stato membro, in forza delle prestazioni che ha compiuto conformemente alla legislazione di tale Stato membro, qualora il totale degli anni di carriera compiuti da tale lavoratore in detto Stato membro in qualità di lavoratore subordinato e in qualità di funzionario dell’Unione europea in servizio nel medesimo Stato membro superi l’unità di carriera di 45 anni prevista da detta normativa, allorché, a causa del metodo di calcolo della frazione che esprime l’entità della pensione a carico dell’Unione, una tale riduzione è superiore a quella che sarebbe stata applicata se detto lavoratore avesse svolto l’insieme della sua carriera in qualità di lavoratore subordinato nello Stato membro di cui trattasi.


(1)  GU C 421 del 24.11.2014.


3.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/18


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 10 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Dimos Kropias Attikis/Ypourgos Perivallontos, Energeias kai Klimatikis Allagis

(Causa C-473/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2001/42/CE - Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente - Regime di protezione del massiccio montuoso dell’Imitto - Procedura di modifica - Applicabilità di tale direttiva - Piano regolatore e programma di protezione dell’ambiente della grande regione di Atene))

(2015/C 363/21)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulio tis Epikrateias

Parti

Ricorrente: Dimos Kropias Attikis

Convenuti: Ypourgos Perivallontos, Energeias kai Klimatikis Allagis

Dispositivo

Gli articoli 2, lettera a), e 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, devono essere interpretati nel senso che l’adozione di un atto contenente un piano o un programma relativo alla pianificazione territoriale e alla destinazione dei suoli di cui alla direttiva 2001/42, che modifica un piano o programma preesistente, non può essere dispensata dall’obbligo di procedere ad una valutazione ambientale ai sensi di detta direttiva sulla base del rilievo che tale atto mira a precisare e attuare un piano regolatore introdotto da un atto gerarchicamente superiore che parimenti non è stato oggetto di una siffatta valutazione ambientale.


(1)  GU C 7 del 12.1.2015.


3.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/18


Domanda di parere presentata dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 11, TFUE

(Parere 2/15)

(2015/C 363/22)

Lingua processuale: Tutte le lingue ufficiali

Richiedente

Commissione europea (rappresentanti: U. Wölker, B. De Meester, M. Kocjan, R. Vidal Puig, agenti)

Quesito sottoposto alla Corte

L’Unione ha la competenza richiesta per firmare e concludere da sola l’accordo di libero scambio con Singapore? Più specificamente:

quali disposizioni dell’accordo ricadono nella competenza esclusiva dell’Unione?

quali disposizioni dell’accordo ricadono nella competenza concorrente dell’Unione? e

vi sono disposizioni dell’accordo che ricadono nella competenza esclusiva degli Stati membri?


3.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 10 luglio 2015 — Città di Wiener Neustadt

(Causa C-348/15)

(2015/C 363/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Città di Wiener Neustadt

Parte interveniente: A.S.A. Abfall Service AG

Autorità adita: Niederösterreichische Landesregierung

Questione pregiudiziale

Se il diritto dell’Unione — in particolare la direttiva 2011/92/UE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28 gennaio 2012, in prosieguo: la «direttiva 2011/92/UE»), in particolare il suo articolo 1, paragrafo 4, ovvero la direttiva 85/337/CEE (2) del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175 del 5 luglio 1985, in prosieguo: la «direttiva 85/337/CEE»), in particolare il suo articolo 1, paragrafo 5 — osti ad una disposizione nazionale secondo la quale i progetti soggetti all’obbligo di VIA (valutazione di impatto ambientale), che siano tuttavia sprovvisti di autorizzazione ai sensi della legge nazionale sulla valutazione dell’impatto ambientale (Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz; in prosieguo: lo «UVP-G 2000»), ma siano provvisti solo di autorizzazioni ai sensi di singole leggi di settore (quale la Abfallwirtschaftsgesetz: legge austriaca in materia di gestione dei rifiuti), che il 19 agosto 2009 (data in cui è entrata in vigore la riforma dell’UVP-G; in prosieguo: la «UVP-G-Novelle 2009»), a causa del decorso del termine triennale previsto dalla normativa nazionale (articolo 3, paragrafo 6, dell’UVP-G 2000), non potevano più essere annullate, si considerano autorizzati ai sensi dell’UVP-G-2000 oppure se una siffatta normativa sia conforme ai principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento sanciti dal diritto dell’Unione.


(1)  GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1.

(2)  GU L 175, pag. 40.


3.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 23 luglio 2015 — Landkreis Potsdam-Mittelmark/Finanzamt Brandenburg

(Causa C-400/15)

(2015/C 363/24)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Landkreis Potsdam-Mittelmark

Resistente: Finanzamt Brandenburg

Questione pregiudiziale

L’articolo 15, paragrafo 1, seconda frase, della legge tedesca relativa all’imposta sulla cifra di affari stabilisce che le cessioni, le importazioni o gli acquisti intracomunitari di beni che l’imprenditore utilizza per la sua impresa in una percentuale inferiore al 10 % non sono considerati come effettuati per l’impresa — e pertanto escludono il diritto a detrazione dell’IVA assolta a monte.

Il regime è fondato sull’articolo 1 della decisione del Consiglio del 19 novembre 2004 (2004/817/CE (1)) che autorizza la Repubblica federale di Germania, in deroga all’articolo 17, paragrafo 2, della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, ad escludere dal diritto a deduzione dell’IVA, di cui sono gravate, le spese relative a taluni beni e servizi, quando la percentuale della loro utilizzazione per esigenze private del soggetto passivo o per quelle del suo personale o, più in generale, per fini estranei alla sua azienda, è superiore al 90 % del loro uso complessivo.

Se la suddetta autorizzazione — conformemente alla sua formulazione — si applichi esclusivamente ai casi disciplinati nell’articolo 6, paragrafo 2, della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari (articolo 26 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto) o se si applichi anche a tutti i casi in cui un bene o un servizio è utilizzato solo in parte per l’impresa.


(1)  GU L 357, pag. 33.


3.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Austria) il 29 luglio 2015 — Wolfgang Schmidt/Christiane Schmidt

(Causa C-417/15)

(2015/C 363/25)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien

Parti

Ricorrente: Wolfgang Schmidt

Convenuta: Christiane Schmidt

Questione pregiudiziale

Se un procedimento vertente sull’annullamento di un contratto di donazione per incapacità di agire del donante e sull’intavolazione della cancellazione del diritto di proprietà del donatario ricada nella disposizione di cui all’articolo 24, punto 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012 (1), che prevede una competenza esclusiva in materia di diritti reali immobiliari.


(1)  Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351, pag. 1).


3.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 31 luglio 2015 — Xabier Ormaetxea Garai e Bernardo Lorenzo Almendros/Administración del Estado

(Causa C-424/15)

(2015/C 363/26)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrenti: Xabier Ormaetxea Garai e Bernardo Lorenzo Almendros

Convenuta: Administración del Estado

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’interpretazione della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002 (1), che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, consenta di considerare compatibile con la stessa, sotto il profilo della salvaguardia effettiva degli interessi generali di competenza dell’organismo nazionale di regolamentazione in materia, l’istituzione, da parte del legislatore nazionale, di un organismo di regolamentazione e di vigilanza che risponda ad un modello istituzionale non specializzato, il quale riunisce in un unico organismo gli organi di vigilanza nell’ambito dell’energia, delle telecomunicazioni e della concorrenza, inter alia, esistenti sino a quel momento.

2)

Se le condizioni di «indipendenza» delle autorità nazionali di regolamentazione in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, cui si riferisce l’articolo 3, paragrafi 2 e 3 bis, della direttiva 2002/21/CE, come modificata dalla direttiva 2009/140/CE (2), debbano essere analoghe a quelle richieste per le autorità nazionali di controllo in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 28 della direttiva 95/46/CE (3).

3)

Se i principi elaborati nella sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, dell’8 aprile 2014 (4) siano applicabili alla situazione in cui i responsabili di un’autorità nazionale di regolamentazione delle telecomunicazioni siano sollevati dall’incarico prima della scadenza del rispettivo mandato, in conseguenza dell’entrata in vigore di un nuovo quadro normativo che istituisce un organo di vigilanza in cui confluiscono diverse autorità nazionali di regolamentazione di settori regolamentati. Se tale cessazione anticipata dalle funzioni, dovuta alla mera entrata in vigore di una nuova legge nazionale e non alla perdita sopravvenuta dei requisiti personali dei rispettivi titolari, stabiliti ex ante dal diritto nazionale, possa essere considerata compatibile con il disposto di cui all’articolo 3, paragrafo 3 bis, della direttiva 2002/21/CE.


(1)  GU L 108, pag. 33.

(2)  GU L 337, pag. 37.

(3)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31).

(4)  C-288/12, EU:C:2014:237.


3.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Mercantil no 3 de Barcelona (Spagna) il 7 agosto 2015 — Asociación Profesional Élite Taxi/Uber Systems Spain, S.L.

(Causa C-434/15)

(2015/C 363/27)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado Mercantil no 3 de Barcelona

Parti

Ricorrente: Asociación Profesional Élite Taxi

Convenuta: Uber Systems Spain, S.L.

Questioni pregiudiziali

1)

Atteso che l’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2006/123/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, esclude le attività di trasporto dall’ambito di applicazione di tale direttiva, se l’attività di intermediazione tra il proprietario di un veicolo e la persona che deve effettuare spostamenti all’interno di una città, attività che la convenuta svolge con fini di lucro e attraverso la gestione di mezzi informatici — interfaccia e applicazione di programmi informatici («smartphone e piattaforme tecnologiche», usando i termini della convenuta) — che consentono a tali persone di mettersi in contatto, debba essere considerata una mera attività di trasporto, un servizio elettronico di intermediazione o un servizio della società dell’informazione ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 98/34/CE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione.

2)

Con riguardo alla determinazione della natura giuridica di tale attività, se essa possa essere parzialmente considerata un servizio della società dell’informazione e, in caso affermativo, se il servizio [OR 7] elettronico di intermediazione debba beneficiare del principio di libera prestazione dei servizi garantito dal diritto dell’Unione, in particolare dall’articolo 56 TFUE e dalle direttive 2006/123/CE e 2000/31/CE (3).

3)

Qualora si ritenesse che il servizio prestato dalla UBER SYSTEMS SPAIN, S.L. non sia un servizio di trasporto e rientri quindi nelle ipotesi contemplate dalla direttiva 2006/123, se il contenuto dell’articolo 15 della legge sulla concorrenza sleale — relativo alla violazione delle norme che disciplinano l’attività concorrenziale — sia contrario alla direttiva 2006/123, in particolare al suo articolo 9 relativo alla libertà di stabilimento e ai regimi di autorizzazione, laddove rinvia a leggi o a norme giuridiche interne senza tenere conto del fatto che il regime per il rilascio delle licenze, delle autorizzazioni o dei permessi non può essere in alcun modo restrittivo o sproporzionato, ossia non può ostacolare in maniera irragionevole il principio della libertà di stabilimento.

4)

Per il caso in cui si confermasse che la direttiva 2000/31/CE è applicabile al servizio prestato dalla UBER SYSTEM SPAIN, S.L., se le restrizioni imposte da uno Stato membro alla libera prestazione di un servizio elettronico di intermediazione proveniente da un altro Stato membro, vuoi subordinando la prestazione del servizio al rilascio di un’autorizzazione o di una licenza, vuoi sotto forma di un provvedimento giudiziale di cessazione della prestazione del servizio elettronico di intermediazione pronunciato sul fondamento della normativa nazionale in materia di concorrenza sleale, costituiscano misure valide in deroga all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31/CE ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, di tale direttiva.


(1)  GU L 376, pag. 36.

(2)  GU L 204, pag. 37.

(3)  Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178, pag. 1).


3.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 10 agosto 2015 — GROFA GmbH /Hauptzollamt Hannover

(Causa C-435/15)

(2015/C 363/28)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: GROFA GmbH

Resistente: Hauptzollamt Hannover

Questioni pregiudiziali

1)

a)

Se il regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2011 della Commissione, del 29 novembre 2011, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (1), sia applicabile in via analogica ai prodotti oggetto del procedimento principale (GoPro HERO3 «Black Edition», «Black Edition Surf» e «Black Edition Motorsport»).

b)

In caso di soluzione affermativa di tale questione:

Se il regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2011 sia valido.

2)

In caso di soluzione negativa della prima questione pregiudiziale sub a) o sub b):

a)

Se il regolamento di esecuzione (UE) n. 876/2014 della Commissione, dell’8 agosto 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (2), sia applicabile in via analogica ai prodotti oggetto del procedimento principale.

b)

In caso di soluzione affermativa di tale questione:

Se il regolamento di esecuzione (UE) n. 876/2014 sia valido.

3)

In caso di soluzione negativa della prima questione pregiudiziale sub a) o sub b):

Se le note esplicative della Commissione relative alla sottovoce 8525 8030 e alle sottovoci 8525 8091 e 8525 8099 della nomenclatura combinata (3) debbano essere interpretate nel senso che sussista una registrazione di «almeno 30 minuti di una singola sequenza video» anche nel caso in cui la sequenza video venga registrata in «file» distinti, ciascuno di durata inferiore a 30 minuti, purché colui che la visioni non possa accorgersi, all’atto della riproduzione della registrazione, del passaggio tra un «file» e un altro.

4)

In caso di soluzione negativa della prima questione pregiudiziale sub a) o sub b) e di soluzione affermativa della seconda questione pregiudiziale sub a) e b), nonché della terza:

Se alla classificazione nella sottovoce 8525 8099 della nomenclatura combinata di videocamere capaci di registrare segnali provenienti da fonti esterne osti il fatto che dette videocamere non possano riprodurre tali segnali per mezzo di un ricevitore TV o di un monitor esterni.


(1)  GU L 319, pag. 39.

(2)  GU L 240, pag. 12

(3)  GU 2015, C 76, pag. 1.


3.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel (Belgio) il 19 agosto 2015 — Belgische Staat/Comm. V.A. Wereldhave Belgium e a.

(Causa C-448/15)

(2015/C 363/29)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hof van beroep te Brussel

Parti

Ricorrente: Belgische Staat

Resistenti: Comm. V.A. Wereldhave Belgium, NV Wereldhave International, NV Wereldhave

Questioni pregiudiziali

1)

Se la direttiva del Consiglio 90/435/CEE (1), del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, debba essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale che non esenta dalla ritenuta mobiliare belga i pagamenti di dividendi effettuati da una società figlia belga ad una società madre stabilita nei Paesi Bassi che soddisfa i requisiti della partecipazione minima e della durata della detenzione, in quanto la società madre olandese è un organismo di investimento collettivo a carattere fiscale che deve distribuire integralmente i suoi profitti agli azionisti e a questa condizione può beneficiare dell’imposizione ad aliquota zero ai fini dell’imposta societaria.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione, se gli articoli 49 (già articolo 43) e 63 (già articolo 56) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (come applicabile a seguito della modifica e della nuova numerazione operate dal Trattato di Lisbona) debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad un normativa nazionale che non esenta dalla ritenuta mobiliare belga i pagamenti di dividendi effettuati da una società figlia belga ad una società madre stabilita nei Paesi Bassi che soddisfa i requisiti della partecipazione minima e della durata della detenzione, in quanto la società madre olandese è un organismo di investimento collettivo a carattere fiscale che deve distribuire integralmente i suoi profitti agli azionisti e a questa condizione può beneficiare dell’imposizione ad aliquota zero ai fini dell’imposta societaria.


(1)  GU L 225, pag. 6.


3.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 24 agosto 2015 — Procedimento penale a carico di A, B

(Causa C-453/15)

(2015/C 363/30)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Imputati nella causa principale

A, B.

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 56, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), debba essere interpretato nel senso che la quota di emissioni di cui all’articolo 3, lettera a), della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (2), che accorda il diritto di emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente per un periodo determinato, costituisce un «diritto analogo» ai sensi di detta disposizione.


(1)  GU L 347, pag. 1.

(2)  GU L 275, pag. 32.


3.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) il 2 settembre 2015 — Openbaar Ministerie/A.

(Causa C-463/15)

(2015/C 363/31)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Amsterdam

Parti

Ricorrente: Openbaar Ministerie

Resistente: A.

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 2, paragrafo 4, e 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584/GAI (1) consentano che lo Stato membro di esecuzione recepisca tali disposizioni in diritto nazionale in modo tale da porre come condizioni che ai sensi del suo diritto nazionale il fatto costituisca reato e che sia punibile con una pena privativa della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi.


(1)  Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190, pag. 1).


3.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret (Danimarca) il 7 settembre 2015, Sjelle Autogenbrug I/S/Skatteministeriet

(Causa C-471/15)

(2015/C 363/32)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Vestre Landsret

Parti

Ricorrente: Sjelle Autogenbrug I/S

Resistente: Skatteministeren

Questione pregiudiziale

Se, nelle circostanze del caso di specie, si possano considerare beni d’occasione ai sensi dell’articolo 311, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (direttiva IVA), parti di veicoli fuori uso che un’impresa di riutilizzazione di veicoli registrata ai fini dell’IVA rimuove da un veicolo per rivenderle come ricambi auto.


(1)  GU L 347, pag. 1.


Tribunale

3.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/26


Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2015 — Ungheria/Commissione

(Causa T-346/12) (1)

((«Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Settore degli ortofrutticoli - Aiuto finanziario nazionale concesso alle organizzazioni di produttori - Decisione di esecuzione della Commissione relativa al rimborso dell’Unione dell’aiuto finanziario nazionale concesso dall’Ungheria alle sue organizzazioni di produttori - Articolo 103 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 - Articolo 97 del regolamento (CE) n. 1580/2007»))

(2015/C 363/33)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: inizialmente M. Fehér e K. Szíjjártó, successivamente M. Fehér, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Béres, N. Donnelly e B. Schima, agenti)

Objet

Domanda di annullamento della decisione C (2012) 3324 della Commissione, del 25 maggio 2012, de la Commission, du 25 mai 2012, relativa all’aiuto finanziario nazionale concesso alle organizzazioni di produttori.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Ungheria sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 311 del 13.10.2012.


3.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/26


Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2015 — Novartis Europharm/Commissione

(Causa T-472/12) (1)

((«Medicinali per uso umano - Autorizzazione all’immissione in commercio per il medicinale generico Zoledronic acid Teva Pharma - Acido zoledronico - Periodo di tutela regolamentare dei dati per i medicinali di riferimento Zometa e Aclasta, contenenti la sostanza attiva acido zoledronico - Direttiva 2001/83/CE - Regolamento (CEE) n. 2309/93 e regolamento (CE) n. 726/2004 - Autorizzazione all’immissione in commercio globale - Periodo di tutela regolamentare dei dati»))

(2015/C 363/34)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Novartis Europharm Ltd (Horsham, Regno Unito) (rappresentante: C. Schoonderbeek, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente A. Sipos, successivamente M. Wilderspin, P. Mihaylova e M. Šimerdová, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Teva Pharma BV (Utrecht, Paesi Bassi), (rappresentanti: K. Bacon, barrister, e C. Firth, solicitor)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di esecuzione C (2012) 5894 final della Commissione, del 16 agosto 2012, che concede, a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano Zoledronic acid Teva Pharma — acido zoledronico.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Novartis Europharm Ltd sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla Teva Pharma BV.


(1)  GU C 389 del 15.12.2012.


3.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/27


Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2015 — Nestlé Unternehmungen Deutschland/UAMI — Lotte (Rappresentazione di un koala)

(Causa T-483/12) (1)

([«Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo rappresentante taluni koala - Marchi nazionali tridimensionale anteriore KOALA-BÄREN e figurativo anteriore KOALA - Uso effettivo del marchio - Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2015/C 363/35)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: A. Jaeger-Lenz e P. Blumenthal, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: D. Walicka e D. Botis, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Lotte Co. Ltd (Tokio, Giappone) (rappresentanti: M. Knitter e H. Bickel, avvocato)

Oggetto

Ricorso presentato avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI, del 3 settembre 2012 (procedimento R 2103/2010-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Nestlé Schöller GmbH & Co. KG e la Lotte Co. Ltd.

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 3 settembre 2012 (procedimento R 2103/2010-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Nestlé Schöller GmbH & Co. KG e la Lotte Co. Ltd, è annullata.

2)

L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH.

3)

La Lotte Co. Ltd sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 26 del 26.1.2013.


3.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/28


Sentenza del Tribunale del 18 settembre 2015 — Iran Liquefied Natural Gas/Consiglio

(Causa T-5/13) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Ricorso di annullamento - Entità infrastatale - Legittimazione ad agire - Interesse ad agire - Ricevibilità - Errore di valutazione - Modulazione nel tempo degli effetti di un annullamento»))

(2015/C 363/36)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Iran Liquefied Natural Gas Co. (Teheran, Iran) (rappresentanti: J. Grayston, solicitor, G. Pandey, P. Gjørtler, D. Rovetta, M. Gambardella e N. Pilkington, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e A. de Elera-San Miguel Hurtado, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 58), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 16), nei limiti in cui tali atti riguardano la ricorrente.

Dispositivo

1)

La decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, è annullata nella parte in cui ha iscritto il nome della Iran Liquefied Natural Gas Co. nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC.

2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, è annullato nella parte in cui ha iscritto il nome della Iran Liquefied Natural Gas nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010.

3)

Gli effetti della decisione 2012/635 e del regolamento di esecuzione n. 945/2012 sono mantenuti nei confronti della Iran Liquefied Natural Gas, sino alla data di scadenza del termine di impugnazione di cui all’articolo 56, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea o, qualora sia stata proposta un’impugnazione entro tale termine, sino al rigetto dell’impugnazione.

4)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle sue spese, quelle sostenute dalla Iran Liquefied Natural Gas, nell’ambito del presente grado di giudizio e del procedimento sommario.


(1)  GU C 55 del 23.2.2013.


3.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/29


Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2015 — Novartis Europharm/Commissione

(Causa T-67/13) (1)

([«Medicinali per uso umano - Autorizzazione all’immissione in commercio per il medicinale generico Zoledronic acid Hospira - Acido zoledronico - Periodo di tutela regolamentare dei dati per i medicinali di riferimento Zometa e Aclasta, contenenti la sostanza attiva acido zoledronico - Direttiva 2001/83/CE - Regolamento (CEE) n. 2309/93 e regolamento (CE) n. 726/2004 - Autorizzazione all’immissione in commercio globale - Periodo di tutela regolamentare dei dati»])

(2015/C 363/37)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Novartis Europharm Ltd (Horsham, Regno Unito) (rappresentante: C. Schoonderbeek, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Mifsud-Bonnici e M. Šimerdová, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Hospira UK Ltd (Royal Leamington Spa, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente N. Stoate e H. Austin, solicitors, J. Stratford, QC, successivamente M. Stoate e E. Vickers, solicitors, e J. Stratford)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2012) 8605 definitivo della Commissione, del 19 novembre 2012, di accordare, conformemente al regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano Zoledronic acid Hospira — acido zoledronico.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Novartis Europharm Ltds sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla Hospira UK Ltd.


(1)  GU C 101 del 6.4.2013.


3.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/30


Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2015 — Iralco/Consiglio

(Causa T-158/13) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Errore di valutazione»))

(2015/C 363/38)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Iranian Aluminium Co. (Iralco) (Teheran, Iran) (rappresentanti: S. Millar e S. Ashley, solicitors, M. Lester e M. Happold, barristers)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e I. Rodios, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento, da un lato, della decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 356, pag. 71), nei limiti in cui ha iscritto il nome della ricorrente nell’elenco contenuto nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), e, dall’altro, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 356, pag. 55), nei limiti in cui ha iscritto il nome della ricorrente nell’elenco contenuto nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1).

Dispositivo

1)

La decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, è annullata nella parte in cui ha iscritto il nome della Iranian Aluminium Co. (Iralco) nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC.

2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, è annullato nella parte in cui ha iscritto il nome della Iralco nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010.

3)

Gli effetti della decisione 2012/829 sono mantenuti nei confronti della Iralco fino alla data in cui la decisione di annullamento del regolamento di esecuzione n. 1264/2012 acquisti efficacia.

4)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Iralco.


(1)  GU C 147 del 25.5.2013.


3.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/31


Sentenza del Tribunale del 18 settembre 2015 — Federación Nacional de Cafeteros de Colombia/UAMI — Hautrive (COLOMBIANO HOUSE)

(Causa T-387/13) (1)

((«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo COLOMBIANO HOUSE - Indicazione geografica protetta anteriore Café de Colombia - Articoli 13 e 14 del regolamento (CE) n. 510/2006 - Impedimento relativo alla registrazione - Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009»))

(2015/C 363/39)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (Bogotà, Colombia) (rappresentanti: A. Pomares Caballero e M. Pomares Caballero, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: G. Bertoli e Ó. Mondéjar Ortuño, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Nadine Hélène Jeanne Hautrive (Chatou, Francia) (rappresentante: J. Beaumont, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 17 maggio 2013 (procedimento R 757/2012-5), relativa a un’opposizione tra la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia e la sig.ra Nadine Hélène Jeanne Hautrive.

Dispositivo

1)

La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 17 maggio 2013 (procedimento R 757/2012-5) è annullata.

2)

L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.

3)

La sig.ra Nadine Hélène Jeanne Hautrive sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 274 del 21.09.2013.


3.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/32


Sentenza del Tribunale del 18 settembre 2015 — Miettinen/Consiglio

(Causa T-395/13) (1)

([«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2991 - Parere del servizio giuridico del Consiglio su proposte di direttiva e di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativi alle sanzioni penali in caso di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato - Diniego parziale di accesso - Eccezione relativa alla tutela dei pareri giuridici - Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale»])

(2015/C 363/40)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Samuli Miettinen (Espoo, Finlandia) (rappresentanti: O. Brouwer ed E. Raedts, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente K. Pellinghelli, P. Plaza García e K. Toomus, poi P. Plaza García, A. Jensen e M. Bauer, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Regno di Svezia (rappresentanti: inizialmente A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, E. Karlsson, L. Swedenborg e C. Hagerman, poi A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, N. Otte Widgren, K. Sparrman, E. Karlsson, L. Swedenborg e F. Sjövall, agenti); e Repubblica di Estonia (rappresentante: N. Grünberg, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione del Consiglio del 13 maggio 2013, che nega l’accesso integrale al documento n. 12979/12, del 27 luglio 2012, contenente il parere del servizio giuridico del Consiglio avente ad oggetto proposte di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, di regolamento sull’abuso di informazioni privilegiate e sulla manipolazione del mercato e di altri atti giuridici riguardanti l’armonizzazione delle sanzioni amministrative nel quadro dei servizi finanziari.

Dispositivo

1)

La decisione del Consiglio del 13 maggio 2013, che nega l’accesso integrale al documento n. 12979/12, del 27 luglio 2012, contenente il parere del servizio giuridico del Consiglio avente ad oggetto proposte di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, di regolamento sull’abuso di informazioni privilegiate e sulla manipolazione del mercato e di altri atti giuridici riguardanti l’armonizzazione delle sanzioni amministrative nel quadro dei servizi finanziari, nonché la lettera del Consiglio del 23 luglio 2013, sono annullate.

2)

Il Consiglio è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle del sig. Samuli Miettinen.

3)

Il Regno di Svezia e la Repubblica di Estonia sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 274 del 21.9.2013.


3.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/33


Sentenza del Tribunale 14 settembre 2015 — Brouillard/Corte di giustizia

(Causa T-420/13) (1)

((«Appalti pubblici di servizi - Gara d'appalto - Conclusione di contratti quadro - Traduzione di testi giuridici verso la lingua francese - Invito a presentare un’offerta - Esclusione di un subappaltatore proposto - Capacità professionale - Requisito di una formazione giuridica completa - Riconoscimento dei diplomi - Proporzionalità - Trasparenza»))

(2015/C 363/41)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Alain Laurent Brouillard (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente J. M. Gouazé, successivamente J. Pertek e D. Dagyaran, avvocati)

Convenuta: Corte di giustizia (rappresentante: A. Placco, agente)

Oggetto

Domanda d’annullamento delle lettere del 5 giugno 2015, inviate dalla Corte di giustizia alla società IDEST Communication SA, con le quali si invitava quest’ultima, da un lato, a presentare offerte nell’ambito della procedura negoziata di gara d’appalto diretta alla conclusione di contratti quadro per la traduzione di testi giuridici a partire da determinate lingue ufficiali dell'Unione europea in francese (JO 2013/S 47-075037) e, d’altro lato, a confermare che il ricorrente non sarebbe stato impiegato nella prestazione dei servizi oggetto dell’appalto.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Alain Laurent Brouillard è condannato alle spese.


(1)  GU C 325 del 9.11.2013.


3.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/34


Sentenza del Tribunale 17 settembre 2015 — Ricoh Belgium/Consiglio

(Causa T-691/13) (1)

((«Appalti pubblici di servizi e di forniture - Procedura di appalto - Stampanti multifunzione in bianco e nero e servizi di manutenzione - Rigetto dell’offerta di un offerente - Obbligo di motivazione - Trasparenza»))

(2015/C 363/42)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Ricoh Belgium NV (Vilvorde, Belgio) (rappresentanti: N. Braeckevelt e A. De Visscher, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Vitsentzatos e K. Michoel, agenti, assistiti da B. Van Vooren e J. Weytjens, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione del Consiglio del 29 ottobre 2013, di non selezionare l’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito della procedura di appalto UCA 034/13, concernente l’acquisto o la locazione di stampanti multifunzione (MFP) in bianco e nero e servizi accessori di manutenzione nei locali utilizzati dal Segretariato generale del Consiglio (GU 2013/S 83-138901), e di aggiudicare l’appalto ad un altro offerente.

Dispositivo

1)

La decisione del Consiglio del 29 ottobre 2013, di non selezionare l’offerta presentata dalla Ricoh Belgium NV nell’ambito della procedura di appalto UCA 034/13, concernente l’acquisto o la locazione di stampanti multifunzione (MFP) in bianco e nero e servizi accessori di manutenzione nei locali utilizzati dal Segretariato generale del Consiglio, e di aggiudicare l’appalto ad un altro offerente, è annullata per quanto riguarda il lotto n. 4.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.


(1)  GU C 52 del 22.2.2014.


3.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/35


Sentenza del Tribunale del 18 settembre 2015 — Bundesverband Deutsche Tafel/UAMI — Tiertafel Deutschland (Tafel)

(Causa T-710/13) (1)

([«Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio comunitario denominativo Tafel - Impedimenti assoluti alla registrazione - Carattere distintivo - Assenza di carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2015/C 363/43)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Bundesverband Deutsche Tafel eV (Berlino, Germania) (rappresentanti: T. Koerl, E. Celenk e S. Vollmer, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente A. Pohlmann, successivamente M. Fischer, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Tiertafel Deutschland eV (Rathenow, Germania) (rappresentante: M. Nitschke, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 17 ottobre 2013 (procedimento R 1074/2012-4), relativa a un procedimento di nullità tra la Tiertafel Deutschland eV e il Bundesverband Deutsche Tafel eV.

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 17 ottobre 2013 (procedimento R 1074/2012-4) è annullata.

2)

L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Bundesverband Deutsche Tafel eV.

3)

La Tiertafel Deutschland eV sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 61 dell’1.3.2014.


3.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/36


Sentenza del Tribunale del 18 settembre 2015 — HTTS e Bateni/Consiglio

(Causa T-45/14) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran - Congelamento dei capitali - Criterio relativo alla fornitura di servizi essenziali all’IRISL o a entità da essa possedute, sotto il suo controllo o che agiscono per suo conto - Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione - Diritto di proprietà - Libertà d’impresa - Diritto al rispetto della vita familiare - Proporzionalità»))

(2015/C 363/44)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (Amburgo, Germania) e Naser Bateni (Amburgo) (rappresentanti: inizialmente M. Schlingmann e F. Lautenschlager, successivamente Schlingmann, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e J.-P. Hix, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2013/661/PESC del Consiglio, del 15 novembre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 306, pag. 18), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1154/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 306, pag. 3), nei limiti in cui riguardano i ricorrenti.

Dispositivo

1)

La decisione 2013/661/PESC del Consiglio, del 15 novembre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, è annullata nella parte in cui ha iscritto il nome della HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH e quello del sig. Naser Bateni nell’elenco di cui all’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC.

2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1154/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, è annullato nella parte in cui ha iscritto il nome della HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping e quello del sig. Bateni nell’elenco di cui all’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping e dal sig. Bateni.


(1)  GU C 71 dell’8.3.2014.


3.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/37


Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2015 — EMA/Drakeford.

(Causa T-231/14 P) (1)

((«Impugnazione - Funzione pubblica - Agenti temporanei - Contratto a tempo determinato - Decisione di non rinnovo - Articolo 8, primo comma, del RAA - Riqualificazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato - Competenza estesa al merito»))

(2015/C 363/45)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Agenzia europea per i medicinali (EMA) (rappresentanti: T. Jabłoński e N. Rampal Olmedo, agenti, assistiti da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)

Altra parte nel procedimento: David Drakeford (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e G. Gattinara, agenti); Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: M. Heikkilä e E. Maurage, agenti); Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) (rappresentanti: H. Caniard e V. Peres de Almeida, agenti); Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) (rappresentanti: D. Detken, S. Gabbi e C. Pintado, agenti) e Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) (rappresentanti: J. Mannheim e A. Daume, agenti)

Oggetto

Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 5 febbraio 2014, Drakeford/EMA (F-29/13, RaccFP, EU:F:2014:10).

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 5 febbraio 2014, Drakeford/EMA (F-29/13, EU:F:2014:10), è annullata nella parte in cui il Tribunale della funzione pubblica ha esercitato in essa la sua competenza estesa al merito in materia pecuniaria per il periodo successivo alla sua pronuncia.

2)

L’impugnazione è respinta per il resto.

3)

La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

4)

Le spese sono riservate per il sig. David Drakeford e per l’Agenzia europea per i medicinali (EMA).

5)

La Commissione europea, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) sopporteranno le proprie spese relative al presente grado di giudizio.


(1)  GU C 202 del 30.06.2014


3.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/38


Sentenza del Tribunale del 17 settembre 2015 — Bankia/UAMI — Banco ActivoBank (Portugal) (Bankia)

(Causa T-323/14) (1)

([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo Bankia - Marchio nazionale denominativo anteriore BANKY - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2015/C 363/46)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bankia (Valenza, Spagna) (rappresentante: F. De Barba, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Banco ActivoBank (Portugal), SA (Lisbona, Portogallo)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 14 febbraio 2014 (procedimenti riuniti R 649/2013-2 e R 744/2013-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Banco ActivoBank (Portugal), SA e la Bankia, SA.

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 14 febbraio 2014 (procedimenti riuniti R 649/2013-2 e R 744/2013-2) è annullata nella parte in cui ha accolto il ricorso della Banco ActivoBank (Portugal), SA, riguardante i «servizi immobiliari», oggetto della domanda di marchio comunitario e rientranti nella classe 36.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Bankia, SA e l’UAMI sopporteranno ciascuno le proprie spese.


(1)  GU C 261 dell’11.8.2014.


3.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/38


Sentenza del Tribunale del 17 settembre 2015 — Volkswagen/UAMI (COMPETITION)

(Causa T-550/14) (1)

([«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo COMPETITION - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2015/C 363/47)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Volkswagen AG (Wolfsburg, Germania) (rappresentante: U. Sander, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: M. Fischer, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 15 maggio 2014 (procedimento R 2082/2013-1), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo COMPETITION come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Volkswagen AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 329 del 22.9.2014.


3.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/39


Ricorso proposto il 10 agosto 2015 — Petrov e a./Parlamento europeo

(Causa T-452/15)

(2015/C 363/48)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Andrei Petrov (San Pietroburgo, Russia), Fedor Biryukov (Mosca, Russia), Alexander Sotnichenko (San Pietroburgo, Russia) (rappresentante: P. Richter, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare il divieto di accesso agli edifici del Parlamento europeo pronunciato il 16 giugno 2015 dal Presidente del Parlamento europeo nei confronti dei ricorrenti;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

I ricorrenti sostengono di essere stati discriminati unicamente a causa della loro cittadinanza e in violazione del divieto sancito dall’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto non vi sarebbero ragioni obiettive a sostegno del divieto di accesso pronunciato. Inoltre, ad avviso dei ricorrenti, la loro presenza nell’edificio del Parlamento non avrebbe rappresentato un pericolo né per la sicurezza né per il funzionamento del Parlamento.

2.

Secondo motivo, vertente sullo sviamento di potere

I ricorrenti fanno valere che le azioni del Presidente del Parlamento europeo si basano manifestamente sul puro arbitrio e sarebbero diametralmente in contrasto con il divieto di discriminazione di cui al diritto primario.


3.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/40


Ricorso proposto il 20 agosto 2015 — European Dynamics Luxembourg e a./ECHA

(Causa T-477/15)

(2015/C 363/49)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: European Dynamics Luxembourg SA (Lussemburgo, Lussemburgo), European Dynamics Belgium SA (Bruxelles, Belgio), Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentante: M. Sfyri, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di aggiudicazione della convenuta riguardante la seconda fase della gara di appalto ristretta ECHA/2014/86 comunicata alle ricorrenti con lettera del 25 giugno 2014, con la quale sono state informate che la loro offerta non era stata selezionata e che l’appalto era stato aggiudicato a un altro consorzio;

condannare la convenuta a risarcire alle ricorrenti il danno derivante dalla perdita della possibilità di ottenere l’aggiudicazione dell’appalto, per un importo pari a EUR 5 20  000; e

condannare la convenuta a pagare tutte le spese, legali e accessorie, sostenute dalle ricorrenti nell’ambito del presente ricorso, anche in caso di rigetto del medesimo.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che l’ECHA ha violato l’obbligo di motivazione nell’ambito della valutazione della loro offerta, omettendo di comunicare i vantaggi relativi dell’offerta selezionata.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che l’ECHA ha commesso vari errori manifesti di valutazione in sede di esame della loro offerta e, in subordine, che ha introdotto criteri nuovi e ignoti nella fase di valutazione delle offerte.


3.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/41


Ricorso proposto il 26 agosto 2015 — Deutsche Lufthansa/Commissione

(Causa T-492/15)

(2015/C 363/50)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche Lufthansa AG (Colonia, Germania) (rappresentante: A. Martin-Ehlers, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 1o ottobre 2014 nel procedimento SA.21121 (C 29/2008) (ex NN 54/2007) — Aeroporto di Francoforte-Hahn e Ryanair;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce essenzialmente quanto segue:

irregolarità procedurali per mancanza di ulteriori colloqui con la ricorrente nell’anno 2014;

incompleta rappresentazione del caso, nonostante la fattispecie fosse nota alla convenuta al momento dell’emanazione della decisione impugnata;

inesatta illustrazione della fattispecie, in quanto la Commissione, con l’omissione di determinati elementi di fatto, avrebbe fornito un quadro inesatto del caso;

evidente contraddittorietà della decisione impugnata;

inesatta valutazione giuridica delle misure a favore dell’aeroporto interessato in quanto determinate misure non sono state classificate come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e altre quali aiuti di Stato compatibili con il mercato interno;

inesatta valutazione giuridica delle misure a favore della compagnia aerea interessata, in quanto esse costituirebbero aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.


3.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/42


Ricorso proposto il 28 agosto 2015 — Fontem Holdings 4/UAMI (BLU ECIGS)

(Causa T-511/15)

(2015/C 363/51)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Fontem Holdings 4 BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: A. Poulter, Solicitor)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «BLU ECIGS» — Domanda di registrazione n. 12 579 603

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 29 giugno 2015 nel procedimento R 2697/2014-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

annullare la decisione dell’esaminatore del 22 agosto 2014 per la domanda n. 12 579 603;

accogliere la domanda di registrazione n. 12 579 603.

Motivo invocato

Violazione degli articoli 7, paragrafo 1, lettera b) e 7, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 207/2009.


3.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/42


Ricorso proposto il 4 settembre 2015 — myToys.de/UAMI — Laboratorios Indas (myBaby)

(Causa T-519/15)

(2015/C 363/52)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: myToys.de GmbH (Berlino, Germania) (rappresentanti: C. Hauss-Löhde e M. Mette, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Laboratorios Indas, SA (Pozuelo de Alarcon, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente gli elementi verbali «myBaby» — Domanda di registrazione n. 10 846 426

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 17/06/2015 nel procedimento R 1002/2014-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

respingere integralmente l’opposizione;

revocare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 21 maggio 2015 nel procedimento R 1137/2014-2;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 216/96, del 5 febbraio 1996, che stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).


3.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/43


Ricorso proposto il 21 settembre 2015 — Terna/Commissione

(Causa T-544/15)

(2015/C 363/53)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Terna — Rete elettrica nazionale SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: A. Police, L. Di Via, F. Covone, D.Carria, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

in via principale annullare la decisione della Commissione europea — Direzione generale Mobilità e Trasporti (Direzione generale per l'Energia — SRD.3 — Financial management), ref. no. Move.srd.3.dir(2015)2669621 del 6 luglio 2015, nelle parti in cui si esclude il rimborso dei costi sostenuti da Terna in relazione ai progetti n. 2009-E255/09-ENER/09-TEN-E-SI2.564583 e n. 2007-E221/07/2007-TREN/07TEN-E-S07.91403, e si stabilisce l'obbligo di restituzione degli importi riconosciuti in relazione ai menzionati progetti, nella misura indicata nella tabella allegata al provvedimento impugnato;

in subordine, annullare la decisione della Commissione Europea — Direzione generale Mobilità e Trasporti (Direzione generale per l'Energia — SRD.3 — Financial management), ref. no. Move.srd.3.dir(2015)2669621 del 6 luglio 2015, nelle parti in cui non si è ridotto il rimborso dei costi sostenuti da Terna in relazione ai progetti n. 2009-E255/09-ENER/09-TEN-E-SI2.564583 e n. 2007-E221/07/2007-TREN/07TEN-E-S07.91403 nella misura corrispondente ai soli utili realizzati da CESI S.p.A.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro il provvedimento della Commissione europea — Direzione generale Mobilità e Trasporti (Direzione generale per l'Energia — SRD.3 — Financial management), ref. no. Move.srd.3.dir(2015)2669621 del 6 luglio 2015, ricevuta da Terna S.p.A. il successivo 21 luglio 2015 (prot. n. 0011151), nelle parti in cui si esclude l'operatività dell'art. 40, par. 3, della Direttiva 2004/17/CE in relazione ai contributi corrisposti in relazione ai progetti n. 2009-E255/09-ENER/09-TEN-E-SI2.564583 e n. 2007-E221/07/2007-TREN/07TEN-E-S07.91403, e si stabilisce l'obbligo di restituzione degli importi riconosciuti in relazione ai menzionati progetti, nella misura indicata nella tabella allegata al provvedimento impugnato, nonché contro ogni altro atto presupposto o comunque connesso, con particolare riferimento, ove occorrer possa, alla nota della Commissione europea — Direzione generale per l'Energia (Direzione B — Sicurezza dell'approvvigionamento, mercati energetici e reti, B.1 — Politica energetica, sicurezza dell'approvvigionamento e reti), ref. no. ENER.B1(2014)509729 del 18 giugno 2014, nonché dell'Audit Report n. B22-09 datato 1o febbraio 2013, nelle parti in cui si dichiarano non ammissibili a rimborso i costi sostenuti da Terna S.p.A. in relazione alle prestazioni rese da CESI S.p.A. nell'ambito dei progetti.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla ricevibilità del ricorso.

Si fa valere a questo riguardo che il provvedimento impugnato è adottato nei confronti dell’odierna ricorrente, dal momento che i suoi effetti la riguardano direttamente ed individualmente, e che il suddetto provvedimento, seppure privo di una concreta misura di esecuzione, è da considerarsi definitivo e non soggetto ad ulteriore revisione da parte della convenuta.

2.

Secondo motivo, relativo al merito delle contestazioni, alla falsa applicazione dell'art. 14 e dell'art. 37 della direttiva 2004/17/CE in materia di subappalto di prestazioni, a un difetto di istruttoria e carenza della motivazione del provvedimento impugnato, alla falsa applicazione dell'art. III.7, par. 1, par. 4 e par. 6 dell'Allegato III della decisione D/207630 del 2008 e alla falsa applicazione dell'art. III.7, par. 1, par. 4 e par. 6 dell'Allegato III della decisione D/7181 del 2010, conseguente all'indebita riduzione del rimborso dei progetti per asserita mancata corretta applicazione formale da parte di Terna delle procedure in materia di appalti.

Si fa valere a questo riguardo, in particolare, che l’inclusione di una clausola di possibile subappalto negli accordi quadro stipulati tra Terna e CESI all’esito di una procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara non può ritenersi in contrasto con la direttiva 2004/17/CE, né può essere validamente invocata quale preteso indice rivelatore dell’insussistenza delle ragioni di natura tecnica che consentono l’affidamento a un operatore determinato.

Il provvedimento si rivelerebbe viziato anche per un ulteriore ordine di ragioni, attinenti all’erroneo inquadramento del rapporto tra accordo quadro e singoli contratti affidati da Terna a CESI.

3.

Terzo motivo, relativo alla falsa applicazione dell'art. 40, par. 3, lett. c), della direttiva 2004/17/CE, per non avere la Commissione europea ritenuto sussistenti i presupposti di natura tecnica che consentono l'affidamento di contratti ad un operatore determinato senza previa pubblicazione di un bando di gara, e a difetto di istruttoria e carenza della motivazione del rigetto dell'istanza di rimborso.

4.

Quarto motivo, relativo alla falsa applicazione della direttiva 2004/17/CE e alla violazione del principio di legittimo affidamento ingenerato in Terna per aver escluso l'ammissibilità delle richieste di rimborso relative a contratti compresi nell'accordo quadro nonostante la pubblicazione sulla G.U.U.E. dell'avviso di aggiudicazione e l'irrilevanza di alcuni degli importi ai fini dell'assoggettamento alle procedure europee.

5.

Quinto motivo, invocato in via subordinata, relativo alla violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità per effetto della decisione della Commissione di escludere integralmente le richieste di rimborso in luogo di procedere a una proporzionata riduzione.


Tribunale della funzione pubblica

3.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/46


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 21 settembre 2015 — Anagnostu e a./Commissione

(Causa F-72/11) (1)

((Funzione pubblica - Funzionari - Promozione - Esercizi di promozione 2010 e 2011 - Tassi moltiplicatori di riferimento - Articolo 6, paragrafo 2, dello Statuto - Misure di transizione per il periodo che va dal 1 maggio 2004 al 30 aprile 2011 - Articolo 9 dell’allegato XIII dello Statuto - Disposizioni generali d'esecuzione dell'articolo 45 dello Statuto - Fissazione delle soglie di promozione - Mancata iscrizione nell'elenco dei funzionari promossi - Interesse ad agire))

(2015/C 363/54)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Anastasios Anagnostu (Woluwe-Saint-Pierre, Belgio) e altri 24 ricorrenti (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentante: J. Currall, agente)

Oggetto

Domanda diretta, da una parte, ad ottenere l'annullamento delle decisioni che fissano le soglie di promozione per gli esercizi 2010 e 2011 ai gradi AD 13 e AD 14 e, dall'altra, ad ottenere l'annullamento dell'elenco dei funzionari promossi ai gradi AD 13 e AD 14 per l'esercizio di promozione 2010 e l'annullamento della decisione implicita della Commissione di rigetto della promozione di un maggior numero di altri funzionari ai gradi AD 12 o AD 13.

Dispositivo

1)

Le decisioni della Commissione europea del 26 novembre 2010 di non promuovere il sig. Antoulas, la sig.ra Bruni, la sig.ra Nicolaidou-Kallergis e il sig. Xanthopoulos sono annullate.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione europea sopporta i quattro venticinquesimi delle proprie spese ed è condannata a sopportare i quattro venticinquesimi delle spese sostenute dai ricorrenti.

4)

I ricorrenti diversi dal sig. Antoulas, dalla sig.ra Bruni, dalla sig.ra Nicolaidou-Kallergis e dal sig. Xanthopoulos sopportano i ventuno venticinquesimi delle proprie spese e sono condannati a sopportare i ventuno venticinquesimi delle spese sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 290 del 1o.10.2011, pag. 20.


3.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/47


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 22 settembre 2015 — Barnett/CESE

(Causa F-20/14) (1)

((Funzione pubblica - Pensione - Pensione di anzianità - Collocamento a riposo anticipato senza riduzione dei diritti pensionistici - DGE dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto - Eccezione di illegittimità delle DGE - Interesse del servizio - Definizione - Insussistenza - Durata dell’attività lavorativa del richiedente - Presa in considerazione di tutta la carriera professionale sia dentro che fuori le istituzioni dell'Unione - Potere discrezionale dell’istituzione - Legittimità))

(2015/C 363/55)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Inge Barnett (Roskilde, Danimarca) (rappresentanti: inizialmente N. Nikolajsen, avvocato, poi S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Convenuto: Comitato economico e sociale europeo (rappresentanti: M. Pascua Mateo, L. Camarena Januzec e K. Gambino, agenti, M. Troncoso Ferrer e F.-M. Hislaire, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione del CESE che respinge la domanda della ricorrente di beneficiare di un collocamento a riposo anticipato senza riduzione dei suoi diritti pensionistici, in forza dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto.

Dispositivo

1)

La decisione del Comitato economico e sociale europeo dell’11 luglio 2013, che stabilisce l'elenco dei beneficiari, per il 2013, della misura prevista dall’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, nei limiti in cui nega l’ammissione della sig.ra Barnett al beneficio della suddetta misura, è annullata.

2)

Il Comitato economico e sociale europeo sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla sig.ra Barnett.


(1)  GU C 175 del 10.6.2014, pag. 55.


3.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/47


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 22 settembre 2015 — Gioria/Commissione

(Causa F-82/14) (1)

((Funzione pubblica - Concorsi generali - Concorso EPSO/AST/126/12 - Vincolo di parentela tra un membro della commissione giudicatrice e un candidato - Conflitto di interessi - Articolo 27 dello Statuto - Assunzione di funzionari dotati delle più alte qualità di integrità - Decisione di escludere il candidato dal concorso))

(2015/C 363/56)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Roberto Gioria (Veruno, Italia) (rappresentante: M. Cornacchia, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e G. Gattinara, agenti)

Oggetto

Domanda di annullare la decisione di esclusione del ricorrente dal concorso EPSO/AST/126/2012 in ragione del fatto che egli non ha informato il comitato di selezione di avere un legame di parentela con uno dei membri della commissione giudicatrice.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Gioria sopporta la metà delle proprie spese.

3)

La Commissione europea sopporta le proprie spese ed è condannata a farsi carico della metà delle spese sostenute dal sig. Gioria.


(1)  GU C 388 del 3.11.2014, pag. 32.


3.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/48


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 22 settembre 2015 — Silvan/Commissione

(Causa F-83/14) (1)

((Funzione pubblica - Funzionari - Esercizio di promozione 2013 - Decisione di non promuovere il ricorrente - Articoli 43 e 45, paragrafo 1, dello Statuto - DGE della Commissione - Eccezione di illegittimità - Comparazione dei meriti - Considerazione dei rapporti informativi - Mancanza di punteggi numerici e di giudizi analitici - Commenti testuali))

(2015/C 363/57)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Juha Tapio Silvan (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente, D. de Abreu Caldas, M. de Abreu Caldas e J.-N. Louis, avvocati, successivamente J.-N. Louis e N. de Montigny, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e G. Berscheid, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di non promuovere il ricorrente al grado successivo (AST 10) nell’esercizio di promozione 2013 della Commissione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Silvan sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 7 del 12.1.2015, pag. 47.


3.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/49


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica 24 settembre 2015 — Weissenfels/Parlamento

(Causa F-92/14) (1)

((Funzione pubblica - Funzionari - Ricorso per risarcimento danni - Responsabilità extracontrattuale dell’Unione - Contenuto di un messaggio di posta elettronica inviato dall’amministrazione a un funzionario in pensione - Pregiudizio all’onore del ricorrente - Insussistenza - Trasmissione di dati personali del ricorrente al suo avvocato da parte degli agenti rappresentanti l’istituzione nel contesto di un procedimento dinanzi al Tribunale - Violazione del regolamento n. 45/2001 - False affermazioni di fatto))

(2015/C 363/58)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: RoderichWeissenfels (Friburgo in Breisgau, Germania) (rappresentante: G. Maximini, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: J. Steele e S. Seyr, agenti)

Oggetto

La domanda, da un lato, di annullare il rigetto, da parte del Parlamento europeo, della domanda del ricorrente diretta ad ottenere il risarcimento del danno subito a causa della violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e delle disposizioni del regolamento n. 45/2001 in occasione della trattazione di un caso precedente e, dall’altro, la domanda di risarcimento del danno morale che il ricorrente afferma di aver subito.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Weissenfels sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dal Parlamento europeo.


(1)  GU C 448 del 15/12/2014, pag. 40.


3.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/49


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 21 settembre 2015 — De Simone/ECDC

(Causa F-71/15) (1)

(2015/C 363/59)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 245 del 27.7.2015, pag. 50.