ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 362 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
58° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
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PARERI |
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Commissione europea |
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2015/C 362/01 |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2015/C 362/02 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7711 — Advent International/Bain Capital/ICBPI) ( 1 ) |
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2015/C 362/03 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7750 — Delphi/Hellermanntyton) ( 1 ) |
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2015/C 362/04 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7757 — AXA/Genworth LPI) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2015/C 362/05 |
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2015/C 362/06 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2015/C 362/07 |
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2015/C 362/08 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
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Commissione europea |
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2015/C 362/09 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2015/C 362/10 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7789 — The Carlyle Group/PA Consulting) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2015/C 362/11 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7782 — Generali Holding Vienna/Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft/Generali Pensionskasse/Bonus-Pensionskassen) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2015/C 362/12 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7828 — INEOS/DEA UK E&P Holdings) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2015/C 362/13 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7779 — Trafigura/Nyrstar) ( 1 ) |
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Rettifiche |
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2015/C 362/14 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
PARERI
Commissione europea
31.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 362/1 |
PARERE DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 2015
relativo al piano di smaltimento di rifiuti radioattivi derivanti dalla terza e quarta fase di disattivazione della centrale nucleare di Bohunice A-1, nella Repubblica slovacca
(Il testo in lingua slovacca è il solo facente fede)
(2015/C 362/01)
La valutazione che segue è stata svolta conformemente alle disposizioni del trattato Euratom e non pregiudica eventuali valutazioni supplementari svolte ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, né gli obblighi che derivano da detto trattato e dal diritto derivato (1).
Il 30 marzo 2015 la Commissione europea ha ricevuto dal governo della Repubblica slovacca, conformemente all’articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali riguardanti il progetto per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla terza e quarta fase di disattivazione della centrale nucleare di Bohunice A-1.
Sulla base di tali dati e di ulteriori informazioni richieste dalla Commissione il 30 aprile 2015 e fornite dalle autorità slovacche il mercoledì 10 giugno 2015, e dopo aver consultato il gruppo di esperti, la Commissione ha formulato il seguente parere:
1. |
La distanza tra la centrale e il punto più vicino situato nel territorio di un altro Stato membro, nella fattispecie la Repubblica ceca, è di 38 km. I confine di Austria e Ungheria si trovano, rispettivamente, ad una distanza di 55 km e 62 km. |
2. |
In condizioni normali di disattivazione, gli scarichi di effluenti radioattivi liquidi e gassosi non comportano un’esposizione rilevante sotto il profilo sanitario per la popolazione di un altro Stato membro, tenuto conto dei limiti di dose stabiliti dalle nuove norme fondamentali di sicurezza [direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio (2)]. |
3. |
I residui radioattivi solidi di basso e bassissimo livello saranno temporaneamente depositati in loco prima del loro trasferimento al deposito nazionale di rifiuti radioattivi autorizzato, situato a Mochovce, nella Repubblica slovacca. I residui radioattivi solidi di livello medio e elevato saranno depositati in loco fino a quando non sarà predisposto un deposito nazionale. |
4. |
I rifiuti solidi e i materiali di scarto non radioattivi che soddisfano i livelli di esenzione saranno liberati dal controllo regolamentare e saranno destinati allo smaltimento come rifiuti convenzionali o al reimpiego o riciclo. Tali operazioni saranno effettuate nel rispetto dei criteri enunciati nella nuova direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza (direttiva 2013/59/Euratom). |
5. |
In caso di rilasci non programmati di effluenti radioattivi, a seguito di incidenti del tipo e dell’entità previsti nei dati generali, le dosi cui le popolazioni di altri Stati membri potrebbero essere esposte non sarebbero rilevanti sotto il profilo sanitario, tenuto conto dei livelli di riferimento stabiliti nelle nuove norme fondamentali di sicurezza (direttiva 2013/59/Euratom). |
In conclusione, la Commissione è del parere che, sia in condizioni operative normali che in caso di incidenti del tipo e dell’entità contemplati nei dati generali, l’attuazione del piano per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla terza e quarta fase di disattivazione della centrale nucleare di Bohunice A-1 nella Repubblica slovacca non è tale da comportare una contaminazione radioattiva, significativa dal punto di vista sanitario, delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro, nel rispetto delle disposizioni stabilite dalle nuove norme fondamentali di sicurezza (direttiva 2013/59/Euratom).
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2015
Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione
(1) Ad esempio, ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli aspetti ambientali andrebbero ulteriormente esaminati. A titolo indicativo, la Commissione desidera richiamare l’attenzione sulle disposizioni della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, nonché della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.
(2) Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag.1).
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
31.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 362/3 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.7711 — Advent International/Bain Capital/ICBPI)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 362/02)
Il 16 settembre 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32015M7711. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
31.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 362/3 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.7750 — Delphi/Hellermanntyton)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 362/03)
Il 28 ottobre 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32015M7750. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
31.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 362/4 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.7757 — AXA/Genworth LPI)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 362/04)
Il 28 ottobre 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32015M7757. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
31.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 362/5 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
30 ottobre 2015
(2015/C 362/05)
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,1017 |
JPY |
yen giapponesi |
132,88 |
DKK |
corone danesi |
7,4578 |
GBP |
sterline inglesi |
0,71820 |
SEK |
corone svedesi |
9,3866 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,0900 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
9,3930 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
27,090 |
HUF |
fiorini ungheresi |
309,90 |
PLN |
zloty polacchi |
4,2644 |
RON |
leu rumeni |
4,4350 |
TRY |
lire turche |
3,2128 |
AUD |
dollari australiani |
1,5544 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4515 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,5382 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6369 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,5445 |
KRW |
won sudcoreani |
1 253,98 |
ZAR |
rand sudafricani |
15,2222 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
6,9703 |
HRK |
kuna croata |
7,5860 |
IDR |
rupia indonesiana |
15 070,66 |
MYR |
ringgit malese |
4,7350 |
PHP |
peso filippino |
51,492 |
RUB |
rublo russo |
70,5690 |
THB |
baht thailandese |
39,194 |
BRL |
real brasiliano |
4,2724 |
MXN |
peso messicano |
18,2497 |
INR |
rupia indiana |
72,0155 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
31.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 362/6 |
RITIRO DI PROPOSTE DELLA COMMISSIONE
(2015/C 362/06)
Elenco di proposte ritirate
Documento |
Procedura interistituzionale |
Titolo |
COM(2015) 404 |
NLE/2015/178 |
Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio sulla concessione di ulteriore assistenza finanziaria a breve termine dell’Unione alla Grecia |
COM(2015) 405 |
NLE/2015/179 |
Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che approva il programma di aggiustamento della Grecia |
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
31.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 362/7 |
Elenco dei conti da trattare come conti esclusi ai fini della sezione VIII, parte C, punto 17, lettera g), dell’allegato I della direttiva 2011/16/UE del Consiglio
(2015/C 362/07)
Stato membro |
Conti (nella lingua nazionale) |
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Belgio |
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Bulgaria |
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Repubblica ceca |
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Danimarca |
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Germania |
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Estonia |
Nessun conto da trattare come conto escluso. |
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Irlanda |
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Grecia |
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Spagna |
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Francia |
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Croazia |
Nessun conto da trattare come conto escluso. |
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Italia |
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Cipro |
Nessun conto da trattare come conto escluso. |
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Lettonia |
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Lituania |
Nessun conto da trattare come conto escluso. |
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Lussemburgo |
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Ungheria |
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Malta |
Nessun conto da trattare come conto escluso. |
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Paesi Bassi |
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Austria |
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Polonia |
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Portogallo |
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Romania |
Nessun conto da trattare come conto escluso. |
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Slovenia |
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Slovacchia |
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Finlandia |
Nessun conto da trattare come conto escluso. |
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Svezia |
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Regno Unito |
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31.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 362/13 |
Elenco delle entità da trattare come istituzioni finanziare non tenute alla comunicazione ai fini della sezione VIII, parte B, punto 1, lettera c), dell’allegato I della direttiva 2011/16/UE del Consiglio
(2015/C 362/08)
Stato membro |
Entità (nella lingua nazionale) |
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Belgio |
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Bulgaria |
Nessuna entità da trattare come istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione. |
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Repubblica ceca |
Nessuna entità da trattare come istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione. |
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Danimarca |
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Germania |
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Estonia |
Nessuna entità da trattare come istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione. |
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Irlanda |
Nessuna entità da trattare come istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione. |
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Grecia |
Nessuna entità da trattare come istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione. |
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Spagna |
Nessuna entità da trattare come istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione. |
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Francia |
Nessuna entità da trattare come istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione. |
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Croazia |
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Italia |
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Cipro |
Nessuna entità da trattare come istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione. |
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Lettonia |
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Lituania |
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Lussemburgo |
Nessuna entità da trattare come istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione. |
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Ungheria |
Nessuna entità da trattare come istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione. |
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Malta |
Nessuna entità da trattare come istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione. |
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Paesi Bassi |
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Austria |
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Polonia |
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Portogallo |
Nessuna entità da trattare come istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione. |
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Romania |
Nessuna entità da trattare come istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione. |
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Slovenia |
Nessuna entità da trattare come istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione. |
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Slovacchia |
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Finlandia |
Nessuna entità da trattare come istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione. |
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Svezia |
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Regno Unito |
Nessuna entità da trattare come istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione. |
V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Commissione europea
31.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 362/16 |
Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro per le sovvenzioni in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l'Europa per il periodo 2014-2020
[Decisione di esecuzione C(2014) 9490 della Commissione]
(2015/C 362/09)
La Commissione europea, Direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie, pubblica cinque inviti a presentare proposte al fine di concedere sovvenzioni a progetti in conformità alle priorità e agli obiettivi definiti nel programma di lavoro per il 2015 in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l'Europa (Connecting Europe Facility, CEF) per il periodo 2014-2020.
Si sollecitano proposte per i seguenti inviti:
|
CEF-TC-2015-1: Emissione elettronica di documenti — eDelivery |
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CEF-TC-2015-1: Fatturazione elettronica — eInvoicing |
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CEF-TC-2015-1: Servizi generici — dati pubblici aperti |
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CEF-TC-2015-1: Servizi generici — internet più sicuro |
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CEF-TC-2015-1: Europeana |
Il bilancio indicativo disponibile per le proposte scelte nell'ambito di questi inviti è di 38,7 milioni di EUR.
Il termine ultimo per l'inoltro delle proposte è il 19 gennaio 2016.
La documentazione relativa agli inviti è pubblicata sul sito web del CEF per le telecomunicazioni:
http://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/cef-telecom-calls-proposals-2015.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
31.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 362/17 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7789 — The Carlyle Group/PA Consulting)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 362/10)
1. |
In data 23 ottobre 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione CEP IV Garden Sàrl, società veicolo controllata da fondi gestiti da controllate del gruppo Carlyle («Carlyle», Lussemburgo), acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo di PA Consulting Group Ltd («PA Consulting», Regno Unito) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — Carlyle: gestisce fondi che investono su scala mondiale in quattro ambiti di investimento: i) corporate private equity (buyout e capitale di crescita); ii) attività reali (beni immobili, infrastrutture, energia e risorse rinnovabili); iii) strategie globali di mercato (credito strutturato, fondi mezzanino, fondi distressed, hedge fund e debito del middle market); iv) soluzioni (programma di fondo di fondi di private equity, relativi coinvestimenti e attività accessorie), — PA Consulting: offre una vasta gamma di servizi di consulenza gestionale ad alti dirigenti di diverse imprese dei settori pubblico e privato. PA ha la sede centrale a Londra e uffici nelle Americhe, in Europa, nei paesi nordici, nei paesi del Golfo, in Medio Oriente, in Nordafrica e nella regione Asia-Pacifico. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7789 — The Carlyle Group/PA Consulting, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
31.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 362/18 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7782 — Generali Holding Vienna/Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft/Generali Pensionskasse/Bonus-Pensionskassen)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 362/11)
1. |
In data 23 ottobre 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Generali Holding Vienna AG («Generali», Austria), appartenente al gruppo Assicurazioni Generali SpA (Italia) e l’impresa Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft, Österreich («Zürich», Austria). appartenente al gruppo Zürich Insurance Group (Svizzera), acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’impresa Bonus-Pensionskassen Aktiengesellschaft («Bonus-PK», Austria), comprese le sue controllate, mediante acquisto di azioni. Nel contempo Bonus Vorsorgekasse AG («Bonus-VK», Austria), sulla quale Generali e Zürich già esercitano il controllo comune, diventa un’impresa a pieno titolo. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate in Austria sono le seguenti: — Generali: servizi assicurativi e finanziari, — Zürich: assicurazioni, — Bonus-PK: fondo pensione complementare, — Bonus-VK: cassa previdenziale. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7782 — Generali Holding Vienna/Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft/Generali Pensionskasse/Bonus-Pensionskassen al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
31.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 362/19 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7828 — INEOS/DEA UK E&P Holdings)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 362/12)
1. |
In data 26 ottobre 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione INEOS AG («INEOS», Svizzera) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di DEA UK E&P Holdings Limited («DEA UK», Regno Unito) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7828 — INEOS/DEA UK E&P Holdings, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
31.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 362/20 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7779 — Trafigura/Nyrstar)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 362/13)
1. |
In data 26 ottobre 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Trafigura Beheer BV («Trafigura», Paesi Bassi) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di fatto di Nyrstar (Belgio). |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7779 — Trafigura/Nyrstar, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
Rettifiche
31.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 362/21 |
Rettifica della decisione del Consiglio del 30 ottobre 2015 relativa al rinnovo del consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 358 del 30 ottobre 2015 )
(2015/C 362/14)
Nella copertina e a pagina 1:
anziché:
«Decisione del Consiglio del 30 ottobre 2015 relativa al rinnovo del consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale»,
leggi:
«Decisione del Consiglio del 22 ottobre 2015 relativa al rinnovo del consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale»;
a pagina 1:
anziché:
«Fatto a Lussemburgo, il 30 ottobre 2015»;
leggi:
«Fatto a Lussemburgo, il 22 ottobre 2015».