|
ISSN 1977-0944 |
||
|
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 337 |
|
|
||
|
Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
58° anno |
|
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
|
|
IV Informazioni |
|
|
|
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
|
|
|
Corte di giustizia delľUnione europea |
|
|
2015/C 337/01 |
|
IT |
|
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
|
12.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 337/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea
(2015/C 337/01)
Ultima pubblicazione
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
|
12.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 337/2 |
Impugnazione proposta il 6 febbraio 2015 da Arthur Lambauer avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) dell'11 dicembre 2014, causa T-490/14, Arthur Lambauer/Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-52/15 P)
(2015/C 337/02)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Arthur Lambauer
Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea
Con ordinanza del 3 settembre 2015, la Corte di giustizia dell’Unione europea (Sesta Sezione) ha respinto l’impugnazione e ha condannato il ricorrente a sopportare le proprie spese.
|
12.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 337/2 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Balş (Romania) il 28 maggio 2015 — SC Casa Noastră SA/Ministerul Transporturilor — Inspectoratul de Stat pentru Controlul Transportului ISCTR
(Causa C-245/15)
(2015/C 337/03)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Judecătoria Balş
Parti
Ricorrente: SC Casa Noastră SA
Convenuto: Ministerul Transporturilor — Inspectoratul de Stat pentru Controlul Transportului ISCTR
Questioni pregiudiziali
|
1) |
In che limiti l’espressione «da chiunque organizzati», di cui all’articolo 2, punto 3, del regolamento (CE) n. 1073/2009 (1), possa essere interpretata nel senso che il servizio regolare di trasporto può essere organizzato da un operatore economico per il trasporto dei propri lavoratori verso e dal luogo di lavoro; |
|
2) |
In che limiti l’espressione «trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri», di cui all’articolo 3, lettera (a), del regolamento (CE) n. 561/2006 (2) possa essere interpretata nel senso che si applica ai lavoratori, negli spostamenti verso o dal luogo di lavoro. |
(1) Regolamento (CE) n. 1073/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300, pag. 88).
(2) Regolamento (CE) n. 561/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102, pag. 1).
|
12.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 337/3 |
Impugnazione proposta l’11 luglio 2015 dall’Easy Sanitary Solutions BV avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 13 maggio 2015, causa T-15/13, Group Nivelles/UAMI — Easy Sanitary Solutions (Canale di scarico della doccia)
(Causa C-361/15P)
(2015/C 337/04)
Lingua processuale: il neerlandese
Parti
Ricorrente: Easy Sanitary Solutions BV (rappresentante: F. Eijsvogels, avvocato)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e Group Nivelles BVBA
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
|
— |
annullare parzialmente la sentenza del Tribunale del 13 maggio 2015 nella causa T 15/13 sulla base dei (…) motivi invocati e delle relative spiegazioni e condannare le parti soccombenti alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Primo motivo
Parte a):
Il Tribunale ha violato l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 (1), dichiarando che un disegno o modello anteriore, incorporato in un prodotto, o applicato al medesimo, diverso da un prodotto interessato da un disegno o modello più recente, è in via di principio rilevante ai fini della valutazione della novità del medesimo ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 6/2002 e che la formulazione letterale di quest’ultimo articolo esclude la novità di un disegno o modello qualora un disegno o modello identico sia stato precedentemente divulgato al pubblico a prescindere da quale sia il prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato. La constatazione del Tribunale secondo cui il «settore interessato», ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, non è limitato a quello del prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato è erronea in diritto
Parte b)
Il Tribunale ha violato l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 5 del regolamento n. 6/2002, in quanto ha deciso che un disegno o modello comunitario non può essere considerato nuovo ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, se un disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico prima della data indicata in tale disposizione, anche qualora tale disegno o modello anteriore sia stato incorporato in un prodotto diverso dai prodotti indicati nella domanda ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, o sia stato applicato al medesimo.
Parte c)
Il Tribunale ha violato gli articoli 10, 19 e 36, paragrafo 6, del regolamento n. 6/2002, in quanto ha dichiarato che, ai sensi di tali articoli, il titolare di un disegno o modello registrato può vietare a terzi l’utilizzo, senza la sua approvazione, per qualsiasi tipo di prodotto, dei disegni o modelli di cui siano titolari nonché qualsiasi altro disegno o modello che non produca sull’utilizzatore informato un’impressione globale diversa.
Secondo motivo
Il Tribunale con la dichiarazione contenuta nell’ultima frase del punto 137, della sua sentenza, ha ecceduto i limiti del controllo di legittimità e ha pertanto violato l’articolo 61 del regolamento n 6/2002.
(1) Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002 L 3, pag. 1).
|
12.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 337/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Commissione Tributaria Regionale di Roma (Italia) il 16 luglio 2015 — Mercedes Benz Italia SpA/Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma 3
(Causa C-378/15)
(2015/C 337/05)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Commissione Tributaria Regionale di Roma
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Mercedes Benz Italia SpA
Convenuta: Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma 3
Questione pregiudiziale
Dica la Corte se, ai fini dell'esercizio del diritto di detrazione, ostino all'interpretazione degli artt. 168, 173, 174 e 175 della Direttiva n. 2006/112/CE (1), orientata secondo i principi di proporzionalità, effettività e neutralità, siccome individuati nel diritto comunitario, la legislazione nazionale (segnatamente, gli artt. 19, 5o comma e 19-bis, del D.P.R. 633/1972) e la prassi dell'Amministrazione fiscale nazionale che impongano il riferimento alla composizione del volume d'affari dell'operatore, anche per l'individuazione delle operazioni cosiddette accessorie, senza prevedere un metodo di calcolo fondato sulla composizione e destinazione effettiva degli acquisti, e che rifletta oggettivamente la quota di imputazione reale delle spese sostenute a ciascuna delle attività — tassate e non tassate — esercitate dal contribuente.
(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).
|
12.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 337/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia) il 16 luglio 2015 — Association France Nature Environnement/Premier ministre, Ministre de l’écologie, du développement durable et de l'énergie
(Causa C-379/15)
(2015/C 337/06)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d’État
Parti
Ricorrente: Association France Nature Environnement
Convenuti: Premier ministre, Ministre de l’écologie, du développement durable et de l'énergie
Questioni pregiudiziali
|
1) |
Se un giudice nazionale, giudice di diritto comune del diritto dell’Unione europea, debba, in tutte le fattispecie, adire la Corte di giustizia dell’Unione europea in via pregiudiziale affinché questa stabilisca se occorra mantenere provvisoriamente in vigore le disposizioni giudicate contrarie al diritto dell’Unione da parte del giudice nazionale; |
|
2) |
in caso di risposta affermativa a detta prima questione, se la decisione che potrebbe essere emessa dal Conseil d’État di mantenere fino al 1o gennaio 2016 gli effetti delle disposizioni dell’articolo 1 del decreto del 2 maggio 2012, relativo alla valutazione di taluni piani e documenti aventi effetti sull’ambiente, da esso reputati illegittimi, sia segnatamente giustificata da una considerazione imperativa legata alla tutela ambientale. |
|
12.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 337/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia), il 21 luglio 2015 — Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie/ESET spol. s r. o. sp. z o. o., oddział w Polsce
(Causa C-393/15)
(2015/C 337/07)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Naczelny Sąd Administracyjny
Parti
Ricorrente: Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie
Convenuta: ESET spol. s r.o. sp. z o.o., oddział w Polsce
Questione pregiudiziale
Se gli articoli 168 e 169, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), non ostino a che, nel caso di una filiale registrata ai fini dell’IVA in uno Stato membro, che effettua principalmente operazioni intrasocietarie per la società madre con sede in un altro Stato membro e, occasionalmente, anche operazioni soggette ad imposta nello Stato di registrazione della filiale, il soggetto passivo goda del diritto di detrarre l’imposta pagata a monte nello Stato in cui è registrata la filiale, benché siffatta imposta sia connessa a operazioni effettuate dalla società madre in un altro Stato membro.
|
12.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 337/6 |
Impugnazione proposta il 24 luglio 2015 dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 13 maggio 2015, causa T-15/13, Group Nivelles/UAMI
(Causa C-405/15 P)
(2015/C 337/08)
Lingua processuale: il neerlandese
Parti
Ricorrente: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentanti: S. Bonne e A Folliard-Monguiral, agenti)
Altre parti nel procedimento: Group Nivelles NV e Easy Sanitary Solutions BV
Conclusioni del ricorrente
L’Ufficio conclude che la Corte voglia:
|
— |
annullare la sentenza impugnata, |
|
— |
condannare il ricorrente e l’interveniente dinanzi al Tribunale alle spese sostenute dall’UAMI. |
Motivi e principali argomenti
Il Tribunale ha violato l’articolo 63, paragrafo 1, del [regolamento n. 6/2001 (1)] dichiarando che il disegno o modello anteriore invocato a sostegno della domanda di annullamento è «l’insieme di tutti i dispositivi offerti della società Blücher per l’evacuazione dei liquidi». La Group Nivelles ha invocato unicamente la piastra di copertura messa a disposizione del pubblico sia dalla società Blücher sia da altre società a prescindere dalla forma del contenitore.
Il Tribunale ha violato l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del [regolamento n. 6/2002], in combinato disposto con l’articolo 5 del [regolamento n. 6/2002] dichiarando che l’Ufficio era tenuto a paragonare il disegno o modello comunitario con un disegno o modello anteriore risultante da una combinazione di due elementi separati resi pubblici in documenti diversi. Secondo la giurisprudenza della Corte applicabile all’articolo 5 del [regolamento n. 6/2002], il disegno o modello controverso non può essere paragonato a «una combinazione di parti o elementi specifici di disegni o modelli anteriori» ma solo a «disegni o modelli anteriori specifici e ben determinati». L’aspetto di un prodotto quando è assemblato può talvolta essere dedotto dall’aspetto dei suoi componenti, ma l’aspetto globale resta ipotetico o basato su rilevanti approssimazioni. Orbene, la nozione di identità tra due disegni o modelli, di cui all’articolo 5 del [regolamento n. 6/2002] osta ad un paragone basato su ipotesi o approssimazioni.
Il Tribunale ha violato l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del [regolamento n. 6/2002], in combinato disposto con gli articoli 6 e 7, paragrafo 1, del [regolamento n. 6/2002] dichiarando che qualora i disegni o modelli paragonati siano stati riprodotti in prodotti aventi natura o destinazione diverse, tale diversità può rendere impossibile per l’utilizzatore informato riconoscere il disegno o modello anteriore. L’articolo 7 del [regolamento n. 6/2002] contiene una finzione giuridica secondo cui un disegno o modello una volta divulgato è noto sia agli ambienti specializzati del settore interessato dal disegno o modello anteriore sia al pubblico di utilizzatori informati del tipo di prodotti cui si riferisce il disegno o modello controverso. Accertata la divulgazione del disegno o modello anteriore, occorre partire dal presupposto che gli utilizzatori informati interessati siano a conoscenza sia del disegno o modello anteriore sia delle sue modalità di utilizzo come risultano dalle prove e dagli argomenti delle parti.
(1) Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002 L 3, pag. 1).
|
12.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 337/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 24 luglio 2015 — Petya Milkova/Agentsia za privatizatsia i sledprivatizatsionen kontrol
(Causa C-406/15)
(2015/C 337/09)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Varhoven administrativen sad
Parti
Ricorrente: Petya Milkova
Resistente: Agentsia za privatizatsia i sledprivatizatsionen kontrol
Altra parte nel procedimento: Varhovna administrativna prokuratura
Questioni pregiudiziali
|
1) |
Se l’articolo 5, [paragrafo] 2, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità consenta agli Stati membri di stabilire per legge una specifica tutela preventiva contro il licenziamento solo nel caso di disabili che sono lavoratori, ma non nel caso di pubblici impiegati con i medesimi handicap. |
|
2) |
Se l’articolo 4 e le altre disposizioni della direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (1) non ostino ad una normativa nazionale che garantisce una specifica tutela preventiva contro il licenziamento esclusivamente a disabili che siano lavoratori, ma non anche a favore di pubblici impiegati con i medesimi handicap. |
|
3) |
Se l’articolo 7 della direttiva 2000/78/CE consenta che una specifica tutela preventiva contro il licenziamento sia prevista solo a favore di disabili che siano lavoratori ma non anche di pubblici impiegati con i medesimi handicap. |
|
4. |
In caso di risposta negativa alla prima e alla terza questione: se, sulla scorta dei fatti e delle circostanze che caratterizzano la presente causa, il rispetto delle norme di diritto internazionale e [dell’Unione] esiga che la specifica tutela preventiva contro il licenziamento prevista dal legislatore nazionale per i disabili che siano lavoratori debba essere applicata anche ai pubblici impiegati con i medesimi handicap. |
|
12.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 337/8 |
Impugnazione proposta il 29 luglio 2015 dalla Stichting Woonlinie e a. avverso l’ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 12 maggio 2015, causa T-202/10 RENV, Stichting Woonlinie e a./Commissione europea
(Causa C-414/15 P)
(2015/C 337/10)
Lingua processuale: il neerlandese
Parti
Ricorrenti: Stichting Woonlinie, Stichting Allee Wonen, Woningstichting Volksbelang, Stichting WoonInvest, Stichting Woonstede (rappresentanti: P. Glazener, avvocato, e L. Hancher, professore)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno del Belgio, Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN)
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
|
— |
annullare in tutto o in parte l’ordinanza [del Tribunale (Settima Sezione) del 12 maggio 2015, causa T-202/10 RENV] conformemente ai motivi di impugnazione dedotti; |
|
— |
rinviare la causa al Tribunale affinché proceda ad una nuova valutazione che tenga conto del giudizio della Corte; |
|
— |
condannare la Commissione alle spese del presente procedimento nonché alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
Con il primo motivo si fa valere che il Tribunale ha violato il diritto dell’Unione, ha valutato in maniera non corretta i fatti rilevanti e non ha sufficientemente motivato la sentenza, avendo concluso che le censure delle ricorrenti erano in realtà dirette contro la comunicazione ai sensi dell’articolo 17 e che il controllo del Tribunale non si poteva estendere a quest’ultima. Con la sua decisione, il Tribunale non riconoscerebbe che, come risulta dall’articolo 108, punto1, TFUE, gli effetti giuridici della decisione devono essere giustificati dal fatto che la precedente situazione non era compatibile con il Trattato. Il Tribunale non avrebbe interpretato correttamente la sentenza TF1, deducendone che il proprio esame della decisione impugnata dovesse limitarsi alla questione se la Commissione avesse valutato in maniera corretta la compatibilità dell’attuale regime di aiuti, come modificato in seguito agli obblighi assunti dal Regno dei Paesi Bassi.
Con il secondo motivo si fa valere che il Tribunale ha violato il diritto dell’Unione, ha valutato in maniera non corretta i fatti rilevanti e non ha sufficientemente motivato l’ordinanza, avendo concluso che le opportune misure proposte dalla Commissione non erano soggette a un controllo da parte del Tribunale, dal momento che rappresentavano solo delle proposte e che sono divenute vincolanti solo dopo essere state accettate dalle autorità olandesi.
|
12.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 337/9 |
Impugnazione proposta il 29 luglio 2015 dalla Stichting Woonpunt e a. avverso l’ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 12 maggio 2015, causa T-203/10 RENV, Stichting Woonpunt e a./Commissione europea
(Causa C-415/15 P)
(2015/C 337/11)
Lingua processuale: il neerlandese
Parti
Ricorrenti: Stichting Woonpunt e a., Stichting Havensteder, già Stichting Com.wonen, Woningstichting Haag Wonen, Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl (rappresentanti: P. Glazener, avvocato, e L. Hancher, professore)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno del Belgio, Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN)
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
|
— |
annullare in tutto o in parte l’ordinanza [del Tribunale (Settima Sezione) del 12 maggio 2015, causa T-203/10 RENV] conformemente ai motivi di impugnazione dedotti; |
|
— |
rinviare la causa al Tribunale affinché proceda ad una nuova valutazione che tenga conto del giudizio della Corte; |
|
— |
condannare la Commissione alle spese del presente procedimento nonché alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
Con il primo motivo si fa valere che il Tribunale ha violato il diritto dell’Unione, ha valutato in maniera non corretta i fatti rilevanti e non ha sufficientemente motivato la sentenza, avendo concluso che le censure delle ricorrenti erano in realtà dirette contro la comunicazione ai sensi dell’articolo 17 e che il controllo del Tribunale non si poteva estendere a quest’ultima. Con la sua decisione, il Tribunale non riconoscerebbe che, come risulta dall’articolo 108, punto1, TFUE, gli effetti giuridici della decisione devono essere giustificati dal fatto che la precedente situazione non era compatibile con il Trattato. Il Tribunale non avrebbe interpretato correttamente la sentenza TF1, deducendone che il proprio esame della decisione impugnata dovesse limitarsi alla questione se la Commissione avesse valutato in maniera corretta la compatibilità dell’attuale regime di aiuti, come modificato in seguito agli obblighi assunti dal Regno dei Paesi Bassi.
Con il secondo motivo si fa valere che il Tribunale ha violato il diritto dell’Unione, ha valutato in maniera non corretta i fatti rilevanti e non ha sufficientemente motivato l’ordinanza, avendo concluso che le opportune misure proposte dalla Commissione non erano soggette a un controllo da parte del Tribunale, dal momento che rappresentavano solo delle proposte e che sono divenute vincolanti solo dopo essere state accettate dalle autorità olandesi.
|
12.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 337/10 |
Impugnazione proposta il 3 agosto 2015 dalla Diputación Foral de Bizkaia avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 19 maggio 2015, causa T-397/12, Diputación Foral de Bizkaia/Commissione
(Causa C-426/15 P)
(2015/C 337/12)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Diputación Foral de Bizkaia (rappresentante: I. Sáenz-Cortabarría Fernández, abogado)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
|
— |
annullare la sentenza impugnata; |
|
— |
accogliere la domanda presentata in primo grado; |
|
— |
condannare la Commissione alle spese del procedimento di primo grado e del procedimento in cassazione. |
Motivi e principali argomenti
Primo motivo: Errore di diritto nell’interpretazione e applicazione dell’articolo 108 TFUE, punto 3, prima frase (obbligo di comunicazione previa) e, in concreto, del termine «istituire» che compare in tale disposizione in connessione con il termine «concedere» di cui all’articolo 107 TFUE, punto 1, posto che il Tribunale conferma la dichiarazione della Commissione (articolo 2 della decisione impugnata) (1) nel senso che l’aiuto notificato progettato negli accordi è illegale, dal momento che sarebbe stato concesso il 15 dicembre 2006, in violazione dell’obbligo di comunicazione previa. Errore di diritto per non aver applicato il principio di diritto dell’Unione in materia di aiuti di Stato in base al quale ogni valutazione per determinare il momento in cui un aiuto statale si considera «concesso» dev’essere effettuata alla luce dell’ordinamento giuridico nazionale applicabile al caso analizzato. Errore di diritto per aver applicato indebitamente il concetto di «aiuto illegale» stabilito all’articolo 1, lettera f), del regolamento n. 659/1999 (2). Violazione del principio di legalità.
Secondo motivo: Errore di diritto del Tribunale per aver confermato la sussistenza di un «aiuto illegale» nell’accordo sui terreni («Convenio sobre suelos») in base alla stipula di un termine di dodici mesi. Errore di diritto per aver indebitamente omesso di applicare il principio di diritto dell’Unione in materia di aiuti di Stato in base al quale ogni valutazione per determinare il momento in cui un aiuto statale si considera «concesso» dev’essere effettuata alla luce dell’ordinamento giuridico nazionale applicabile al caso analizzato.
Terzo motivo: Errore di diritto per non aver ritenuto che la Commissione, nell’adottare la decisione impugnata, abbia violato il principio generale di buona amministrazione. Errore di diritto per non aver constatato la violazione dei diritti e garanzie procedurali della Diputación in qualità di parte interessata nel procedimento previsto all’articolo 108 TFUE, punto 2. Errore di diritto per aver implicitamente considerato che la comunicazione della Commissione del 15 aprile 2010 fornisce una risposta soddisfacente agli obblighi derivanti dal suddetto principio generale. Snaturamento di elementi di prova essenziali. Violazione del diritto fondamentale a un processo equo. Assenza di difesa processuale.
(1) Decisione C(2012) 4194 final della Commissione, del 27 giugno 2012, relativa all’aiuto di Stato SA. 28356 (C 37/2009) (ex N 226/2009).
(2) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] (GU L 83, pag. 1).
|
12.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 337/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 10 agosto 2015 — UAB «Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras»/Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra
(Causa C-436/15)
(2015/C 337/13)
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Parti nel procedimento principale
Ricorrente in primo grado: UAB «Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras»
Convenuto in primo grado e appellante: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra
Questioni pregiudiziali
|
1) |
Cosa debba intendersi per «programma pluriennale», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 (1) del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità. |
|
2) |
Se progetti come la «Realizzazione di un sistema di gestione dei rifiuti per la regione di Alytus», n. 2001/LT/16/P/PE/003, al quale è stato concesso un sostegno con decisione della Commissione n. PH(2001)5367, del 13 dicembre 2001, che approva la misura 2001 LT 16 P PE 003, come modificata con decisione della Commissione n. PH/2002/9380, del 23 dicembre 2002, rientrino nella nozione di «programma pluriennale» enunciata all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità. |
|
3) |
In caso di risposta affermativa alla seconda questione, quale momento debba essere considerato il dies a quo del termine di prescrizione delle azioni giudiziarie ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità. |
Tribunale
|
12.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 337/12 |
Ordinanza del Tribunale del 5 agosto 2015 — Sales & Solutions/UAMI — Wattline (WATTLINE)
(Causa T-46/14) (1)
((«Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro dell’opposizione - Non luogo a statuire»))
(2015/C 337/14)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Sales & Solutions GmbH (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: avv. K. Gründig-Schnelle)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: G. Schneider e D. Botis, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Wattline GmbH (Ruderting, Germania) (rappresentante: avv. C. Flisek)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI, del 18 novembre 2013 (procedimento R 1668/2012-4), relativa a una procedura di opposizione tra la Sales & Solutions GmbH e la Wattline GmbH
Dispositivo
|
1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
|
2) |
La Sales & Solutions GmbH è condannata alle spese. |
|
12.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 337/12 |
Ordinanza del Tribunale del 16 luglio 2015 — NK Rosneft e a./Consiglio
(Causa T-69/15) (1)
((«Ricorso per annullamento - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina - Litispendenza - Irricevibilità manifesta»))
(2015/C 337/15)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: NK Rosneft OAO (Mosca, Russia), RN-Shelf-Arctic OOO (Mosca, Russia), RN-Shelf-Dalniy Vostok ZAO (Yuzhniy Sakhalin, Russia), RN-Exploration OOO (Mosca, Russia), e Tagulskoe OOO (Krasnoyarsk, Russia) (rappresentante: T. Beazley, QC)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Boelaert e B. Driessen, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione 2014/872/PESC del Consiglio del 4 dicembre 2014, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina e della decisione 2014/659/PESC, che modifica la decisione 2014/512/PESC (GU L 349, pag. 58), nonché del regolamento (UE) n. 1290/2014 del Consiglio, del 4 dicembre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, e che modifica il regolamento (UE) n. 960/2014, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 (GU L 349, pag. 20), nelle parti in cui tali atti riguardano le ricorrenti.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. |
|
2) |
La NK Rosneft OAO, la RN-Shelf-Arctic OOO, la RN-Shelf-Dalniy Vostok ZAO, la RN-Exploration OOO, e la Tagulskoe OOO sopporteranno le proprie spese. |
|
12.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 337/13 |
Ricorso proposto il 3 luglio 2015 — JT/UAMI — Carrasco Pirard e altri (QUILAPAYÚN)
(Causa T-249/15)
(2015/C 337/16)
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: JT (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. A. Mena Valenzuela)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso: Eduardo Carrasco Pirard (Santiago del Cile, Cile), Guillermo García Campos (Bruxelles, Belgio), Luis Hernán Gómez Larenas (Parigi, Francia), Hugo Lagos Vásquez (Taverny, Francia), Ismael Oddo Méndez (Santiago del Cile, Cile), Carlos Quezada Salas (Colombes, Francia), Ricardo Venegas Carhart (Santiago del Cile, Cile), Sebastián Quezada (Parigi, Francia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Richiedente: Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo che include l’elemento denominativo «QUILAPAYÚN» — domanda di registrazione n. 9 267 287
Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 13 marzo 2015 nel procedimento R 354/2014-2
Conclusioni
La parte ricorrente chiede al Tribunale di voler:
|
— |
annullare la decisione impugnata; e |
|
— |
respingere la domanda di registrazione del marchio figurativo «QUILAPAYÚN» per i prodotti e i servizi delle classi 9 e 41 depositata dinanzi all’UAMI, in data 16 settembre 2010, dai richiedenti Eduardo Carrasco Pirard, Guillermo García Campos, Luis Hernán Gómez Larenas, Hugo Lagos Vásquez, Ismael Oddo Méndez, Carlos Quezada Salas, Ricardo Venegas Carhart e Sebastián Quezada. |
Motivi
Errata interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 6 bis, paragrafo 1, della Convenzione di Parigi.
|
12.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 337/14 |
Ricorso proposto il 6 luglio 2015 — Austria/Commissione
(Causa T-356/15)
(2015/C 337/17)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Repubblica d’Austria (rappresentanti: C. Pesendorfer e H. Kristoferitsch, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione (UE) n. 2015/658 della Commissione europea, dell’8 ottobre 2014, sulla misura d’aiuto SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N) alla quale il Regno Unito intende dare esecuzione a sostegno della centrale nucleare di Hinkley Point C [notificata con il numero C(2014) 7142] (GU 2015, L 109, pag. 44); |
|
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce dieci motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente sull’errata applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE — Inesatta definizione del mercato ed erronea supposizione di un fallimento del mercato La ricorrente fa valere che erroneamente la Commissione ha autorizzato l’aiuto pianificato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, in quanto essa partirebbe dal falso presupposto dell’esistenza di un mercato distinto dell’energia nucleare e supporrebbe — del pari falsamente — che vi sia una situazione di fallimento di tale mercato. |
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE — Errata qualificazione della centrale nucleare come «nuova tecnologia» In tale motivo si sostiene che la decisione è inficiata da nullità anche per il fatto che la Commissione si baserebbe erroneamente sull’assunto secondo cui la presente tecnologia costituirebbe una tecnologia di nuovo tipo. |
|
3. |
Terzo motivo, vertente sull’erronea applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE — Erronea supposizione di un aiuto all’investimento Nell’ambito del terzo motivo la ricorrente sostiene che erroneamente la Commissione suppone che le misure previste costituiscano un semplice aiuto all’investimento; in realtà, però, l’aiuto andrebbe molto al di là di un semplice aiuto all’investimento e rappresenterebbe un aiuto al funzionamento, inammissibile secondo la giurisprudenza dei giudici dell’Unione. |
|
4. |
Quarto motivo, vertente sull’errata applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE — Insussistenza di uno scopo di comune interesse La ricorrente fa valere con tale motivo che la decisione impugnata è inficiata da nullità anche per il fatto che — contrariamente al giudizio della Commissione — non sussisterebbe alcun comune interesse necessario ai fini dell’autorizzazione dell’aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. |
|
5. |
Quinto motivo, vertente sull’insufficiente determinatezza dell’aiuto La Repubblica d’Austria fonda altresì il suo ricorso sulla circostanza che la Commissione avrebbe determinato l’aiuto in modo del tutto insufficiente. |
|
6. |
Sesto motivo, vertente sull’erronea applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE — Inadeguatezza delle misure Ad avviso della ricorrente, l’analisi della Commissione quanto all’adeguatezza della misura di aiuto non sarebbe né corretta né giustificata, ciò che comporterebbe del pari la nullità della decisione. |
|
7. |
Settimo motivo, vertente sulla violazione dei requisiti di base riguardo alle procedure di gara La ricorrente fa valere nell’ambito di tale motivo che l’aiuto non avrebbe dovuto essere autorizzato anche perché il Regno Unito non avrebbe svolto alcuna procedura pubblica di aggiudicazione e avrebbe violato gli obblighi di parità di trattamento e di trasparenza imposti dal diritto dell’Unione. |
|
8. |
Ottavo motivo, vertente sulla violazione della comunicazione sulle garanzie (1) In tale motivo la ricorrente sostiene che la garanzia statale autorizzata come parte dell’aiuto di Stato non sarebbe stata esaminata sulla base dei criteri di cui alla comunicazione sulle garanzie. |
|
9. |
Nono motivo, vertente sull’inosservanza dell’obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296, secondo comma, TFUE La Commissione avrebbe violato altresì l’obbligo di motivazione che le incombe, e ciò più volte e in modo assai grave. |
|
10. |
Decimo motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere sentiti Da ultimo, la ricorrente si duole anche di una violazione del diritto di essere sentiti. |
(1) Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 [CE] e 88 [CE] agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU 2008, C 155, pag. 10).
|
12.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 337/16 |
Ricorso proposto il 6 luglio 2015 — Työhönvalmennus Valma/UAMI (Forma di una cassa)
(Causa T-363/15)
(2015/C 337/18)
Lingua processuale: il finlandese
Parti
Ricorrente: Työhönvalmennus Valma Oy (Lahti, Finlandia) (rappresentanti: S. Salonen e K. Parviainen, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Marchio controverso interessato: Marchio comunitario tridimensionale (Forma di una cassa) — Domanda di registrazione n. 12137337
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 4 maggio 2015 nel procedimento R 1690/2014-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata nella parte in cui essa conferma la decisione dell’esaminatore secondo cui il marchio richiesto sarebbe privo di carattere distintivo rispetto ai prodotti interessati; |
|
— |
autorizzare la registrazione del marchio o, in subordine, rinviare la domanda di registrazione all’UAMI per una nuova valutazione; |
|
— |
condannare l’UAMI alle spese. |
Motivi invocati
|
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009; |
|
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
|
12.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 337/16 |
Impugnazione proposta il 9 luglio 2015 da Viara Todorova Androva avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 29 aprile 2015, F-78/12, Todorova Androva/Consiglio
(Causa T-366/15 P)
(2015/C 337/19)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Viara Todorova Androva (Rhode-Saint-Genèse, Belgio) (rappresentante: M. Velardo, avvocato)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea e Corte dei conti dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la sentenza del 29 aprile 2015 pronunciata nella causa F-78/12 e decidere esso stesso sulla controversia; |
|
— |
in alternativa, rinviare la causa al Tribunale della funzione pubblica; |
|
— |
condannare il Consiglio alle spese dell’istanza. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
|
1. |
Il primo motivo verte su un errore di diritto, che il Tribunale della funzione pubblica (in prosieguo: il «TFP») avrebbe commesso considerando che l’articolo 45 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea non consenta di prendere in considerazione, ai fini dell’iscrizione sull’elenco dei funzionari promuovibili, l’anzianità acquisita in qualità di agente temporaneo. |
|
2. |
Il secondo motivo verte su un errore di diritto, che il TFP avrebbe commesso considerando che al caso di specie non sia applicabile la giurisprudenza della Corte risultante dalla sentenza dell’8 settembre 2011, Rosado Santana (C-177/10, Racc., EU:C:2011:557), bensì quella risultante dall’ordinanza del 7 marzo 2013, Rivas Montes (C-178/12, EU:C:2013:150). |
|
3. |
Il terzo motivo verte su un errore di diritto che il TFP avrebbe commesso considerando irricevibile il motivo basato sulla violazione del principio di parità di trattamento in mancanza dell’indicazione precisa dei nomi dei candidati promossi al posto della ricorrente. |
|
4. |
Il quarto motivo verte su un errore di diritto che il TFP avrebbe commesso considerando irricevibile il motivo basato sulla violazione del dovere di sollecitudine per mancato rispetto della concordanza tra il reclamo e il ricorso. |
|
12.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 337/17 |
Ricorso proposto il 10 luglio 2015 — Ja zum Nürburgring/Commissione
(Causa T-373/15)
(2015/C 337/20)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Ja zum Nürburgring e.V. (Nürburg, Germania) (rappresentanti: D. Frey, M. Rudolph e S. Eggerath, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare parzialmente la decisione C (2014) 3634 final della Commissione, del 1o ottobre 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN) concesso dalla Germania al Nürburgring; |
|
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce nove motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente su un’errata ricostruzione delle circostanze pertinenti Il ricorrente fa valere che la Commissione ha violato il combinato disposto degli articoli 107 TFUE e 108 TFUE e dell’articolo 17 TUE, in quanto non ha adempiuto il proprio obbligo di controllo in materia di aiuti di Stato e ha basato punti essenziali della propria decisione su circostanze di fatto errate. |
|
2. |
Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione dell’asserita conferma di finanziamento Con questo motivo, il ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione, per aver essa dichiarato che l’acquirente dei beni ceduti a seguito della procedura di gara ha presentato una conferma di finanziamento di un partner finanziatore. |
|
3. |
Terzo motivo, vertente su una violazione degli articoli 107 TFUE e 108 TFUE e degli articoli 4, paragrafo 4, e 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 (1) nonché su un errore manifesto di valutazione Nell’ambito del terzo motivo, il ricorrente deduce, tra l’altro, che la cessione ha consolidato le limitazioni della concorrenza lesive del mercato causate dagli aiuti illegittimi. Inoltre, l’obbligo di recupero avrebbe dovuto estendersi, a causa della continuità economica, all’acquirente dei beni ceduti attraverso la procedura di gara. Il ricorrente aggiunge che la cessione costituisce un nuovo aiuto di Stato in favore dell’acquirente. |
|
4. |
Quarto motivo, vertente su una violazione degli articoli 107 TFUE e 108 TFUE nonché su un errore manifesto di valutazione Il ricorrente sostiene essenzialmente, a tale riguardo, che il procedimento di cessione non si è svolto nell’ambito di una procedura di gara trasparente e non discriminatoria e che, di conseguenza, i beni interessati non sono stati trasferiti al prezzo di mercato. |
|
5. |
Quinto motivo, vertente su una violazione dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 659/1999 a causa della prospettata insussistenza di un aiuto di Stato Con questo motivo, il ricorrente fa valere che la Commissione ha violato l’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e l’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 659/1999 in quanto non ha qualificato la cessione sulla base della procedura di gara come nuovo aiuto di Stato e non ha avviato il procedimento di indagine formale. Esso aggiunge che la Commissione avrebbe dovuto nutrire dubbi in ordine alla compatibilità di tale aiuto con il mercato comune. |
|
6. |
Sesto motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione Ad avviso del ricorrente, la Commissione ha violato il proprio obbligo di motivazione sancito dall’articolo 296, paragrafo 2, TFUE e dall’articolo 41, paragrafo 1, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, per non aver essa sufficientemente motivato considerazioni essenziali poste alla base della decisione impugnata. |
|
7. |
Settimo motivo, vertente su una violazione dei diritti procedurali del ricorrente a causa della mancata valutazione delle sue osservazioni Con questo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dei suoi diritti procedurali da parte della Commissione, in quanto essa non avrebbe valutato le sue deduzioni. |
|
8. |
Ottavo motivo, vertente su una violazione dei diritti procedurali del ricorrente a causa della decisione di non qualificare la cessione come nuovo aiuto di Stato A tale riguardo, il ricorrente deduce che la Commissione ha violato i suoi diritti procedurali o le disposizioni sulle forme sostanziali, poiché, nonostante il reclamo formale del ricorrente, ha deciso di non qualificare come aiuto di Stato la cessione all’acquirente dei beni trasferiti a seguito di procedura di gara. Con tale decisione, essa ha negato implicitamente l’avvio di un procedimento d’indagine formale. Dal momento che il mancato avvio del procedimento d’indagine formale da parte della Commissione è illegittimo, essa ha violato il diritto del ricorrente di presentare osservazioni. |
|
9. |
Nono motivo, vertente su una violazione del diritto a una buona amministrazione Infine, viene censurato il fatto che la Commissione non ha indagato in prima persona tutti gli aspetti rilevanti, né ha tenuto adeguatamente conto di quelli suggeriti dal ricorrente. |
(1) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU L 83, pag. 1).
|
12.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 337/19 |
Ricorso proposto il 10 luglio 2015 — Germanwings/Commissione
(Causa T-375/15)
(2015/C 337/21)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Germanwings GmbH (Colonia, Germania) (rappresentante: A. Martin-Ehlers, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione della Commissione del 1o ottobre 2014 nel caso SA.27339 (2012/C) (ex 2011/NN) — Aeroporto di Zweibrücken e compagnie aeree che lo utilizzano, e in particolare
|
|
— |
annullare la decisione della Commissione dell’11 maggio 2015, GESTDEM 2015/1288; |
|
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Per quanto attiene al primo motivo di ricorso, la ricorrente fa sostanzialmente valere quanto segue:
|
1. |
Rappresentazione incorretta e incompleta dei fatti Al riguardo la ricorrente addebita alla convenuta di esporre taluni elementi di fatto in modo falso, contraddittorio o incompleto. |
|
2. |
Difetto di motivazione In tale contesto la ricorrente lamenta in particolare che i costi delle infrastrutture che la Commissione fa risalire ad un contratto del 2006 tra la ricorrente e l’ente di gestione dell’aeroporto di Zweibrücken non sono stati presentati in modo ventilato. |
|
3. |
Mancato rimborso a danno della ricorrente In proposito la ricorrente fa valere che la convenuta non ha effettuato una propria analisi dell’imputazione dei costi delle infrastrutture di cui trattasi. Inoltre, l’imputazione da parte della Commissione di tali costi al contratto concluso dalla ricorrente nel 2006 sarebbe illegittima, in quanto contraria alla prassi decisionale anteriore della Commissione e in quanto quest’ultima non avrebbe tenuto contro degli elementi di fatto manifestamente disponibili. In tale ambito, in subordine la ricorrente sostiene che l’imputazione di detti costi avrebbe dovuto essere nettamente inferiore. |
|
4. |
Mancata motivazione del carattere statale da parte della Commissione La ricorrente afferma che la Commissione non avrebbe indicato i motivi per cui nel caso di specie si tratterebbe di aiuti di Stato. |
|
5. |
In via subordinata, tutela del legittimo affidamento Infine, in relazione al primo motivo la ricorrente afferma che il principio di tutela del legittimo affidamento osta ad un’eventuale domanda di rimborso dei presunti aiuti di Stato. Per quanto attiene al secondo motivo, la ricorrente fa sostanzialmente valere che la decisione impugnata è viziata da un difetto di motivazione e che la Commissione ha interpretato in modo incorretto l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1). |
(1) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).
|
12.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 337/20 |
Ricorso proposto il 14 luglio 2015 — IMG/Commissione
(Causa T-381/15)
(2015/C 337/22)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: International Management Group (IMG) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: L. Levi e A. Tymen, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione della Commissione dell’8 maggio 2015 di procedere a misure rinforzate di audit e di monitoraggio, di procedere a un avviso di verifica ai sensi della decisione della Commissione del 13 novembre 2014, relativa al sistema di allarme rapido ad uso degli ordinatori della Commissione e delle agenzie esecutive, e di rifiutare all’IMG la qualità di organizzazione internazionale ai sensi del regolamento finanziario; |
|
— |
condannare la conventa al risarcimento del danno materiale e morale; |
|
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi riguardanti diversi aspetti della decisione impugnata.
|
— |
Quanto all’insieme della decisione impugnata
|
|
— |
Quanto alla decisione di rifiutare alla ricorrente lo status di organizzazione internazionale ai sensi della regolamentazione finanziaria
|
|
— |
Quanto alla decisione di procedere a un avviso nell’ambito del sistema di allarme rapido (SAR)
|
(1) Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298, pag. 1).
(2) Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362, pag. 1).
(3) Decisione 2014/792/UE della Commissione, del 13 novembre 2014, sul sistema di allarme rapido ad uso degli ordinatori della Commissione e delle agenzie esecutive (GU L 329, pag. 68).
|
12.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 337/22 |
Ricorso proposto il 15 luglio 2015 — Greenpeace Energy e a./Commissione
(Causa T-382/15)
(2015/C 337/23)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Greenpeace Energy eG (Amburgo, Germania), oekostrom AG für Energieerzeugung und -handel (Vienna, Austria), Stadtwerke Aalen GmbH (Aalen, Germania), Stadtwerke Bietigheim-Bissingen GmbH (Bietigheim-Bissingen, Germania), Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH (Schwäbisch Hall, Germania), Stadtwerke Tübingen GmbH (Tubinga, Germania), Stadtwerke Mühlacker GmbH (Mühlacker, Germania), Energieversorgung Filstal GmbH & Co KG (Göppingen, Germania), Stadtwerke Mainz AG (Magonza, Germania), Stadtwerke Bochum Holding GmbH (Bochum, Germania) (rappresentati da D. Fouquet e J. Nysten, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
|
— |
dichiarare il ricorso ricevibile e fondato ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, in combinato disposto con il primo comma, TFUE; |
|
— |
annullare la decisione (UE) 2015/658 della Commissione, dell’8 ottobre 2014, sulla misura d’aiuto SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N) alla quale il Regno Unito intende dare esecuzione a sostegno della centrale nucleare di Hinkley Point C; |
|
— |
condannare la convenuta a sostenere in toto le spese processuali, comprese quelle legali e di viaggio. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono otto motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente sull’errata applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, basata sulla presunzione che si persegua un interesse comune. Le ricorrenti fanno valere che la Commissione, nell’ambito della sua indagine, confonde i criteri da osservare ai sensi rispettivamente delle lettere b) e c) dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE, applicando quindi in modo erroneo tali disposizioni. Secondo le ricorrenti, la Commissione ravviserebbe altresì un interesse comune nel sostegno all’energia nucleare, che non sussisterebbe in tali termini. La Commissione considererebbe inoltre come un interesse comune la sicurezza degli approvvigionamenti, che costituisce in effetti uno degli obiettivi dell’Unione nel settore dell’energia ai sensi dell’articolo 194 TFUE, ma che non potrebbe essere realizzato con la costruzione e la messa in servizio della centrale nucleare in questione. |
|
2. |
Secondo motivo, vertente sull’errata applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, basata sulla previsione di un fallimento dei mercati. Con questo motivo le ricorrenti affermano che la Commissione, presumendo la non finanziabilità della centrale nucleare sui mercati finanziari, ravvisa erroneamente un fallimento dei mercati e trascura per di più il fatto che altre centrali nucleari, tra cui anche quelle che utilizzano la stessa tecnologia, funzionano senza analoghi aiuti statali. Secondo le ricorrenti, la Commissione errerebbe inoltre nel ritenere che una decisione politica possa rappresentare un fallimento dei mercati. |
|
3. |
Terzo motivo, vertente sull’errata applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, basata su un’errata classificazione della misura notificata nella forma di contratto per differenza come aiuto agli investimenti, ovvero sull’applicazione di un errato criterio di valutazione. Nell’ambito del terzo motivo le ricorrenti affermano che sia gli aiuti al funzionamento, sia gli aiuti agli investimenti, ovvero la differenza tra i due strumenti, sono definiti in modo sufficientemente chiaro sotto il profilo giuridico. Asserendo l’equivalenza con un aiuto agli investimenti, la Commissione creerebbe, commettendo uno sviamento di potere, una nuova categoria con conseguente applicazione di un errato criterio di valutazione. |
|
4. |
Quarto motivo, vertente sull’errata applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, basata sulla presunzione di adeguatezza e sull’effetto incentivante attribuito al pacchetto di aiuti. Con tale motivo le ricorrenti fanno valere che la Commissione non valuta in modo sufficiente le alternative alla costruzione e alla messa in servizio della centrale nucleare in riferimento al presunto scopo della sicurezza degli approvvigionamenti. Inoltre la valutazione della Commissione sul modo in cui un’impresa avrebbe agito in assenza di aiuti sarebbe negligente. Pertanto, essa eseguirebbe una valutazione errata e incompleta dell’adeguatezza. |
|
5. |
Quinto motivo, vertente sull’errata applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, dovuta alla sottovalutazione delle distorsioni della concorrenza derivanti dalla misura di aiuto e alla sopravvalutazione degli effetti positivi del pacchetto di aiuti. Le ricorrenti contestano inoltre il fatto che, secondo quanto erroneamente sostenuto dalla Commissione, le distorsioni della concorrenza siano trascurabili. Secondo le ricorrenti, le perizie attesterebbero un maggiore effetto sui prezzi di mercato rispetto a quello supposto dalla Commissione, cosicché si dovrebbe considerare che talune informazioni siano state trascurate o interpretate in modo errato. |
|
6. |
Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 8 della direttiva 2009/72/CE (1), nonché della direttiva 2004/17/CE (2) e della direttiva 2004/18/CE (3), derivante dall’approvazione del pacchetto di aiuti senza gara d’appalto o procedura equivalente. In proposito le ricorrenti affermano in particolare che la Commissione, in modo erroneo e contrariamente alla sua prassi decisionale precedente, è partita dal presupposto della non applicabilità delle norme sugli appalti pubblici nel caso di specie. In tal modo essa avrebbe proceduto ad un’erronea valutazione dei fatti, commettendo uno sviamento di potere ed ignorando l’analogia sussistente con numerosi altri progetti. Inoltre, la Commissione abuserebbe del suo potere discrezionale nell’equiparare l’invito a manifestare interesse da parte del governo britannico a una procedura equivalente a un bando di gara. |
|
7. |
Settimo motivo, vertente sulla violazione dei requisiti più rigorosi concernenti l’obbligo di motivazione nonché del codice di buona condotta amministrativa in conseguenza di un comportamento immotivatamente incoerente della Commissione. Nell’ambito del presente motivo le ricorrenti fanno sostanzialmente valere che la Commissione ha ripetutamente violato la propria prassi decisionale senza fornire alcun motivo convincente in proposito. |
|
8. |
Ottavo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 296, secondo comma, TFUE, dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e del codice di buona condotta amministrativa, derivante dall’inosservanza generale dell’obbligo di motivazione. Le ricorrenti sostengono in questo ambito che la Commissione descrive in modo erroneo la metodica delle misure di aiuto, considerando ad esempio un aiuto agli investimenti come aiuto al funzionamento e confondendo, in generale, i diversi elementi. Inoltre, la Commissione non determinerebbe l’importo complessivo delle misure di aiuto e non valuterebbe in modo sufficiente un possibile cumulo. Secondo le ricorrenti, i motivi indicati per considerare sussistente un interesse comune o il fallimento dei mercati e l’adeguatezza degli aiuti sarebbero in generale insufficienti rispetto ai requisiti relativi alla motivazione. |
(1) Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211, pag. 55).
(2) Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134, pag. 1).
(3) Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).
|
12.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 337/24 |
Ricorso proposto il 13 luglio 2015 — EDF Luminus/Parlamento
(Causa T-384/15)
(2015/C 337/24)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: EDF Luminus (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: D. Verhoeven e O. Vanden Berghe, avvocati)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
dichiarare l’azione ricevibile e fondata; |
|
— |
conseguentemente, condannare il Parlamento europeo: |
|
— |
a versare alla EDF Luminus la somma di EUR 4 39 672,95; |
|
— |
a versare alla EDF Luminus gli interessi contrattuali su tale somma, a far data dalla esigibilità delle fatture; |
|
— |
alle spese processuali. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico, relativo alla violazione delle disposizioni legislative e contrattuali applicabili, nonché del principio di parità e di non discriminazione, in quanto il Parlamento nega il rimborso dei contributi relativi all’elettricità che essa ha pagato nella Regione di Bruxelles — Capitale. La ricorrente fa valere che i contributi controversi devono essere accollati al Parlamento, in quanto sono stati generati dalla fornitura di elettricità al Parlamento.
|
12.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 337/25 |
Ricorso proposto il 25 luglio 2015 — Fulmen/Consiglio
(Causa T-405/15)
(2015/C 337/25)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Fulmen (Teheran, Iran) (rappresentanti: A. Bahrami e N. Korogiannakis, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
dichiarare il ricorso ricevibile e fondato; |
|
— |
condannare il Consiglio al pagamento della somma di EUR 1 1 0 09 560 a titolo di danno materiale e della somma di EUR 1 00 000 a titolo di danno immateriale; e |
|
— |
condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sull’infrazione grave e qualificata commessa dal Consiglio, tale da arrivare a costituire uno sviamento di potere.
La ricorrente sostiene che il Consiglio non disponeva di alcun elemento a suo carico che potesse suffragare la motivazione dell’inserimento del suo nome nell’elenco delle persone ed entità oggetto di misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran, e che il Consiglio avrebbe utilizzato le misure controverse al fine di minare la capacità industriale e lo sviluppo economico dell’Iran.
|
12.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 337/26 |
Ricorso proposto il 26 luglio 2015 — Mahmoudian/Consiglio
(Causa T-406/15)
(2015/C 337/26)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Fereydoun Mahmoudian (Teheran, Iran) (rappresentanti: A. Bahrami e N. Korogiannakis, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
dichiarare il ricorso ricevibile e fondato; |
|
— |
condannare il Consiglio al pagamento della somma di EUR 2 2 27 000 a titolo di danno materiale e della somma di EUR 6 00 000 a titolo di danno immateriale; |
|
— |
condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un unico motivo, che è essenzialmente identico o simile a quello dedotto nell’ambito della causa T-405/15, Fulmen/Consiglio.
|
12.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 337/26 |
Impugnazione proposta il 28 luglio 2015 da Jaana Pohjanmäki avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 18 maggio 2015, causa F-44/14, Pohjanmäki/Consiglio
(Causa T-410/15 P)
(2015/C 337/27)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Jaana Pohjanmäki (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: M. Velardo, avvocato)
Controinteressato nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
che la sentenza emanata il 18 maggio 2015 nella causa F-44/14 sia annullata e che il Tribunale statuisca esso stesso sulla controversia; |
|
— |
in subordine, che la causa sia rinviata al Tribunale della funzione pubblica; |
|
— |
che il Consiglio sia condannato alle spese dei due gradi di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce otto motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente su un errore di diritto e su uno snaturamento dei fatti e dei mezzi di prova, nonché sulla violazione dei diritti della difesa, in quanto l'esame dei meriti della ricorrente non sarebbe stato effettuato accuratamente e nel rispetto del principio della parità di trattamento. |
|
2. |
Secondo motivo, vertente su un errore di diritto e su uno snaturamento dei fatti e dei mezzi di prova, in quanto i membri del comitato consultivo di promozione non avrebbero avuto conoscenza dei rapporti informativi della ricorrente nel corso del periodo di riferimento. |
|
3. |
Terzo motivo, vertente su un errore di diritto compiuto dal Tribunale della funzione pubblica (in prosieguo: il «TFP») per aver considerato che i meriti della ricorrente erano stati paragonati con quelli dei funzionari assegnati a funzioni di linguisti. |
|
4. |
Quarto motivo, vertente su un errore di diritto compiuto dal TFP per aver considerato che l'autorità che ha il potere di nomina aveva legittimamente effettuato un riesame della situazione della ricorrente. |
|
5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio della parità delle armi, in quanto taluni aspetti importanti del contenzioso non sono stati dibattuti. |
|
6. |
Sesto motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto il TFP ha abbracciato la tesi del convenuto secondo cui il merito della ricorrente non era di livello costantemente elevato. |
|
7. |
Settimo motivo, vertente su un errore di diritto e su uno snaturamento dei mezzi di prova, in quanto il TFP ha dichiarato che il livello di responsabilità della ricorrente era stato valutato in conformità all'articolo 45 dello statuto dei funzionari dell'Unione europea. |
|
8. |
Ottavo motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto il TFP ha considerato che il convenuto avesse integrato la motivazione all'udienza, mentre esso aveva in realtà svolto un’effettiva sostituzione della motivazione. |
|
12.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 337/27 |
Ricorso proposto il 28 luglio 2015 — Cofely Solelec e a./Parlamento
(Causa T-419/15)
(2015/C 337/28)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Cofely Solelec (Esch-sur-Alzette, Lussemburgo), Mannelli & Associés SA (Bertrange, Lussemburgo) e Cofely Fabricom (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: S. Marx, avocat).
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare:
|
|
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente sulla mancanza di motivazione, in quanto il convenuto si è limitato a giustificare le decisioni di annullamento del 29 maggio 2015 e dell’11 giugno 2015 con il motivo che le altre offerte ricevute, tra cui quelle delle ricorrenti, avrebbero superato sostanzialmente la stima del valore dell’appalto su cui l’autorità aggiudicatrice si era preventivamente fondata, senza precisare tale stima in dette decisioni. Infatti, il convenuto avrebbe indicato tale importo stimato solo in una lettera successiva del 18 giugno 2015. |
|
1. |
Secondo motivo, invocato in via subordinata, vertente su un errore manifesto di valutazione. Le ricorrenti fanno valere che la stima del valore dell’appalto del convenuto non corrisponde alla realtà del mercato ed è viziata da una sottovalutazione manifesta. |
|
12.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 337/28 |
Ricorso proposto il 20 luglio 2015 — Thun 1794/UAMI — Adekor (simboli grafici)
(Causa T-420/15)
(2015/C 337/29)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il ceco
Parti
Ricorrente: Thun 1794 a.s. (Nová Role, Repubblica ceca) (rappresentante: F. Steidl, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Adekor s.r.o. (Loket, Repubblica ceca)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Titolare del disegno o modello controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Disegno o modello controverso interessato: Disegno o modello comunitario n. 000840400-0001
Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’UAMI del 29 aprile 2015 nel procedimento R 1465/2014-3
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata; |
|
— |
condannare l’UAMI alle spese. |
Motivo(i) invocato(i)
|
— |
Grave violazione delle norme procedurali; |
|
— |
violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 6/2002; |
|
— |
abuso di potere discrezionale. |
|
12.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 337/29 |
Ricorso proposto il 29 luglio 2015 — Systran/Commissione
(Causa T-421/15)
(2015/C 337/30)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Systran SA (Parigi, Francia) (rappresentanti: J. Hoss, E. Omes e P. Hoffmann, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
disporre la riunione della presente causa con la causa T-481/13; |
|
— |
annullare la decisione del 25 giugno 2015 adottata dalla Commissione europea, ovvero dall’Unione europea; |
|
— |
condannare la Commissione europea e l’Unione europea alla totalità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Commissione con la quale quest’ultima procede, a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 18 aprile 2013, Commissione/Systran e Systran Luxembourg (C-103/11 P, Racc., EU:C:2013:245), al recupero degli interessi compensativi aumentati degli interessi di mora a partire dal 19 agosto 2013 sull’importo che la Commissione aveva pagato alla ricorrente a titolo di risarcimento del danno a seguito della sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2010, Systran e Systran Luxembourg/Commissione (T-19/07, Racc., EU:T:2010:526), annullata dalla sentenza della Corte.
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi essenzialmente identici o analoghi a quelli dedotti nell’ambito della causa T-481/13 Systran/Commissione (1).
|
12.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 337/30 |
Ricorso proposto il 30 luglio 2015 — Port Autonome du Centre et de l’Ouest e a./Commissione
(Causa T-438/15)
(2015/C 337/31)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Port Autonome du Centre et de l’Ouest SCRL (La Louvière, Belgio), Port Autonome de Namur (Namur, Belgio), Port Autonome de Charleroi (Charleroi, Belgio) e Région wallonne (Jambes, Belgio) (rappresentante: J. Vanden Eynde, avvocato)
Convenuto: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
|
— |
dichiarare il ricorso ricevibile rispetto a ciascuna delle ricorrenti e conseguentemente annullare la decisione della Commissione con riferimento: SA.38393(2014/CP) — tassazione dei porti in Belgio; |
|
— |
dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato; |
|
— |
di conseguenza, annullare la decisione della Commissione europea di considerare come un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno il fatto che le attività economiche dei porti belgi, ed in particolare i porti valloni, non siano assoggettate all’imposta sulle società; |
|
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente, in modo generale, sul fatto che le asserzioni della Commissione non sarebbero suffragate da un punto di vista fattuale né giustificate da un punto di vista giuridico. |
|
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che l’affermazione secondo cui il sistema di tassazione interessato è l’imposta sulle società non sarebbe giustificata da un punto di vista giuridico. |
|
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ometterebbe di tener conto delle prerogative degli Stati membri in materia di:
|
|
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che le attività essenziali dei porti valloni sarebbero servizi di interesse generale che non sono disciplinati, conformemente alla normativa europea (articoli 93 e 106, paragrafo 2, TFUE), dalle norme in materia di concorrenza dell’articolo 107 TFUE. |
|
5. |
Quinto motivo, invocato in via di subordine, vertente sul fatto che, se le attività essenziali dei porti interni valloni ricadessero nell’ambito dei servizi d’interesse economico generale, esse sarebbero disciplinate dalle norme degli articoli 93 e 106, paragrafo 2, TFUE e le norme in materia di concorrenza non sarebbero loro applicabili. |
|
6. |
Sesto motivo, invocato a titolo di ulteriore subordine, vertente sul fatto che i criteri europei per la definizione di aiuto di Stato non sarebbero soddisfatti. |
|
12.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 337/31 |
Ricorso proposto il 29 luglio 2015 — European Dynamics Luxembourg e a./Agenzia europea per i medicinali
(Causa T-440/15)
(2015/C 337/32)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrenti: European Dynamics Luxembourg (Lussemburgo, Lussemburgo), Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia), European Dynamics Belgium SA (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: I. Ampazis e M. Sfiri, avvocati)
Convenuta: Agenzia europea per i medicinali
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la domanda n. SC002 di prestazione di servizi (Request Form for Services) dell’Agenzia europea per i medicinali, nel contesto dell’accordo quadro ΕΜΑ/2012/10/ICT, comunicata alle ricorrenti il 22/05/2015 con messaggio di posta elettronica del direttore dell’ufficio centrale approvvigionamenti, e |
|
— |
condannare l’Agenzia europea per i medicinali alla totalità delle spese processuali delle ricorrenti. |
Motivi e principali argomenti
Secondo le ricorrenti, la domanda impugnata di prestazione di servizi (Request Form for Services) deve essere annullata ai sensi dell’articolo 263 TFUE, in quanto l’EMA ha modificato i criteri di aggiudicazione che erano previsti nelle specifiche tecniche, introducendo criteri nuovi nella fase di invio della domanda di prestazione di servizi da parte degli analisti di sistemi di gestione (Business Analysts).
|
12.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 337/32 |
Ricorso proposto l’11 agosto 2015 — Almashreq Investment Fund/Consiglio
(Causa T-463/15)
(2015/C 337/33)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Almashreq Investment Fund (Damasco, Siria) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
dichiarare il ricorso della ricorrente ricevibile e fondato; |
|
— |
di conseguenza, annullare la decisione (PESC) 2015/837 del 28 maggio 2015, nonché i conseguenti atti di esecuzione, nella parte in cui riguardano la ricorrente; |
|
— |
condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi, che sono essenzialmente identici o simili a quelli dedotti nell’ambito della causa T-432/11, Makhlouf/Consiglio (1).
|
12.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 337/33 |
Ricorso proposto l’11 agosto 2015 — Othman/Consiglio
(Causa T-464/15)
(2015/C 337/34)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Razan Othman (Damasco, Siria) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)
Convenut: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
dichiarare il ricorso della ricorrente ricevibile e fondato; |
|
— |
di conseguenza, annullare la decisione (PESC) 2015/837 del 28 maggio 2015, nonché i conseguenti atti di esecuzione, nella parte in cui riguardano la ricorrente; |
|
— |
condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi, che sono essenzialmente identici o simili a quelli dedotti nell’ambito della causa T-432/11, Makhlouf/Consiglio (1).
|
12.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 337/33 |
Ricorso proposto l’11 agosto 2015 — Makhlouf/Consiglio
(Causa T-465/15)
(2015/C 337/35)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Ehab Makhlouf (Damasco, Siria) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
dichiarare il ricorso del ricorrente ricevibile e fondato; |
|
— |
di conseguenza, annullare la decisione (PESC) 2015/837 del 28 maggio 2015, nonché i conseguenti atti di esecuzione, nella parte in cui riguardano il ricorrente; |
|
— |
condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi, che sono essenzialmente identici o simili a quelli dedotti nell’ambito della causa T-432/11, Makhlouf/Consiglio (1).
|
12.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 337/34 |
Ricorso proposto l’11 agosto 2015 — Makhlouf/Consiglio
(Causa T-466/15)
(2015/C 337/36)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Rami Makhlouf (Damasco, Siria) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
dichiarare il ricorso del ricorrente ricevibile e fondato; |
|
— |
di conseguenza, annullare la decisione (PESC) 2015/837 del 28 maggio 2015, nonché i conseguenti atti di esecuzione, nella parte in cui riguardano il ricorrente; |
|
— |
condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi, che sono essenzialmente identici o simili a quelli dedotti nell’ambito della causa T-432/11, Makhlouf/Consiglio (1).
|
12.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 337/34 |
Ricorso proposto l’11 agosto 2015 — Drex Technologies/Consiglio
(Causa T-467/15)
(2015/C 337/37)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Drex Technologies SA (Tortola, Isole Vergini britanniche) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
dichiarare il ricorso della ricorrente ricevibile e fondato; |
|
— |
di conseguenza, annullare la decisione (PESC) 2015/837 del 28 maggio 2015, nonché i conseguenti atti di esecuzione, nella parte in cui riguardano la ricorrente; |
|
— |
condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi, che sono essenzialmente identici o simili a quelli dedotti nell’ambito della causa T-432/11, Makhlouf/Consiglio (1).
|
12.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 337/35 |
Ricorso proposto l’11 agosto 2015 — Souruh/Consiglio
(Causa T-468/15)
(2015/C 337/38)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Souruh SA (Damasco, Siria) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
dichiarare il ricorso della ricorrente ricevibile e fondato; |
|
— |
di conseguenza, annullare la decisione (PESC) 2015/837 del 28 maggio 2015, nonché i conseguenti atti di esecuzione, nella parte in cui riguardano la ricorrente; |
|
— |
condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi, che sono essenzialmente identici o simili a quelli dedotti nell’ambito della causa T-432/11, Makhlouf/Consiglio (1).
|
12.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 337/36 |
Ricorso proposto l’11 agosto 2015 — Bena Properties/Consiglio
(Causa T-469/15)
(2015/C 337/39)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Bena Properties Co. SA (Damasco, Siria) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
dichiarare il ricorso della ricorrente ricevibile e fondato; |
|
— |
di conseguenza, annullare la decisione (PESC) 2015/837 del 28 maggio 2015, nonché i conseguenti atti di esecuzione, nella parte in cui riguardano la ricorrente; |
|
— |
condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi, che sono essenzialmente identici o simili a quelli dedotti nell’ambito della causa T-432/11, Makhlouf/Consiglio (1).
|
12.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 337/36 |
Ricorso proposto l’11 agosto 2015 — Cham/Consiglio
(Causa T-470/15)
(2015/C 337/40)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Cham Holding (Damasco, Siria) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
dichiarare il ricorso della ricorrente ricevibile e fondato; |
|
— |
di conseguenza, annullare la decisione (PESC) 2015/837 del 28 maggio 2015, nonché i conseguenti atti di esecuzione, nella parte in cui riguardano la ricorrente; |
|
— |
condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi, che sono essenzialmente identici o simili a quelli dedotti nell’ambito della causa T-432/11, Makhlouf/Consiglio (1).
|
12.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 337/37 |
Ricorso proposto l’11 agosto 2015 — Syriatel Mobile Telecom/Consiglio
(Causa T-471/15)
(2015/C 337/41)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) (Damasco, Siria) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
dichiarare il ricorso della ricorrente ricevibile e fondato; |
|
— |
di conseguenza, annullare la decisione (PESC) 2015/837 del 28 maggio 2015, nonché i conseguenti atti di esecuzione, nella parte in cui riguardano la ricorrente; |
|
— |
condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi, che sono essenzialmente identici o simili a quelli dedotti nell’ambito della causa T-432/11, Makhlouf/Consiglio (1).
|
12.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 337/37 |
Ricorso proposto il 19 agosto 2015 — European Food/UAMI (FITNESS)
(Causa T-476/15)
(2015/C 337/42)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: European Food SA (Drăgăneşti, Romania) (rappresentante: I. Speciac, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Société des Produits Nestlé SA (Vevey, Svizzera)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Titolare del marchio controverso: controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso di cui trattasi: marchio comunitario denominativo «FITNESS» — Marchio comunitario n. 2 470 326
Procedimento dinanzi all’UAMI: procedimento volto alla dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 19 giugno 2015 nel procedimento R 2542/2013-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata e rinviare la causa all’Ufficio al fine di emettere una decisione conforme alla decisione del Tribunale; |
|
— |
in subordine, riformare la decisione impugnata e annullare il marchio comunitario Fitness n. 2470326; |
|
— |
condannare l’UAMI alle spese del presente procedimento. |
Motivi invocati
|
— |
Violazione delle regole 37, lettera b), punto vi), e 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95 e dell’articolo 76 del regolamento n. 207/2009; |
|
— |
Violazione degli articoli 7, paragrafo 1, lettera b), e 52, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento n. 207/2009; |
|
— |
Violazione degli articoli 7, paragrafo 1, lettera c), e 52, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento n. 207/2009. |
|
12.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 337/38 |
Ricorso proposto il 20 agosto 2015 — Lotte/UAMI — Kuchenmeister (KOALA LAND)
(Causa T-479/15)
(2015/C 337/43)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Lotte Co. Ltd (Tokio, Giappone) (rappresentanti: M. Knitter e S. Schicker, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Kuchenmeister GmbH (Soest, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «KOALA LAND» — Domanda di registrazione n. 10 766 723
Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 4 giugno 2015 nel procedimento R 815/2014-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata, notificata alla ricorrente il 23 giugno 2015, relativa alla domanda di registrazione del marchio comunitario n. 10 766 723, «KOALA LAND»; |
|
— |
condannare l’UAMI alle spese. |
Motivi invocati
|
— |
Violazione dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009; |
|
— |
violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009; |
|
— |
violazione della regola 22, paragrafo 3, del regolamento n. 2868/95; |
|
— |
violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
|
12.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 337/39 |
Ricorso proposto il 19 agosto 2015 — KZ e altri/Commissione
(Causa T-480/15)
(2015/C 337/44)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrenti: KZ (Polonia), LA (Polonia), LB (Austria), LC (Austria) (rappresentanti: S. Dudzik, consulente legale, e J. Budzik, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione della Commissione europea C(2015) 4284 final del 19 giugno 2015 nel caso AT.39864 — BASF, recante rigetto della denuncia dei ricorrenti sulla base dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 772/2004 (1); |
|
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti deducono due motivi.
|
1. |
Primo motivo: violazione del principio di un’effettiva tutela legale e del diritto a un’effettiva tutela giurisdizionale
|
|
2. |
Secondo motivo: violazione degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE, in combinato disposto con gli articoli 17, paragrafo 1, seconda frase, del Trattato sull’Unione europea, 7, paragrafo 2, del regolamento n. 773/2004, e 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003 (2)
|
(1) Regolamento (CE) della Commissione n. 773/2004, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123, pag. 18).
(2) Regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).
|
12.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 337/40 |
Ricorso proposto il 24 agosto 2015 — Ahrend Furniture/Commissione
(Causa T-482/15)
(2015/C 337/45)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Ahrend Furniture (Zaventem, Belgio) (rappresentanti: A. Lepièce, V. Dor e S. Engelen, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
disporre l’annullamento della decisione della Commissione, di data ignota, che attribuisce il lotto n. 1 della gara d’appalto n. OIB.DR.2/PO/2014/055/622 — «Fornitura di mobili» ad un altro offerente; |
|
— |
condannare la convenuta all’integralità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente su errori in fatto e in diritto commessi dalla convenuta all’atto dell’analisi qualitativa e tecnica dell’offerta della ricorrente. |
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla mancata comunicazione alla ricorrente, malgrado le sue richieste in tal senso, degli elementi relativi alla valutazione finanziaria delle offerte. |
|
12.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 337/41 |
Ricorso proposto il 24 agosto 2015 — Alsharghawi/Consiglio
(Causa T-485/15)
(2015/C 337/46)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Bashir Saleh Bashir Alsharghawi (Johannesburg, Sudafrica) (rappresentante: É. Moutet, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione PESC 2015/1333 del Consiglio dell’Unione europea del 31 luglio 2015, che abroga la decisione 2011/137/PESC, e il regolamento di esecuzione UE 2015/1323 del 31 luglio 2015 che attua l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento UE 204/2011, concernente misure restrittive in Libia; |
|
— |
condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente sull’incompetenza del Consiglio ad inserire il ricorrente nell’elenco delle persone assoggettate a misure restrittive, in quanto il nome di quest’ultimo non è menzionato né nelle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1970 (2011) e 1973 (2011), né nelle sue risoluzioni modificative 2213/2015 e 2214/2015. |
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione di forme sostanziali, che si divide in due parti:
|
|
3. |
Terzo motivo, vertente su una violazione delle norme di diritto relative all’applicazione dei trattati dell’Unione europea, che si divide in due parti:
|
|
4. |
Quarto motivo, vertente sull’infondatezza degli atti impugnati in quanto non sussisterebbe alcuna solida base fattuale che fondi la loro rilevanza. |
|
12.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 337/42 |
Ricorso proposto il 26 agosto 2015 — LG Electronics/UAMI — Cyrus Wellness Consulting (VIEWTY SMART)
(Causa T-488/15)
(2015/C 337/47)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: LG Electronics, Inc. (Seul, Repubblica di Corea) (rappresentante: M. Graf, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Cyrus Wellness Consulting (Berlino, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Richiedente del marchio controverso: il ricorrente
Marchio controverso di cui trattasi: marchio comunitario denominativo «VIEWTY SMART» — Domanda di registrazione n. 8 431 091
Procedimento dinanzi all’UAMI: opposizione
Decisione impugnata: decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI dell’11 giugno 2015, procedimento R 1734/2014-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata; |
|
— |
condannare l’UAMI alle spese. |
Motivo invocato
|
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b, del regolamento n. 207/2009. |
|
12.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 337/43 |
Ricorso proposto il 26 agosto 2015 — LG Electronics/UAMI — Cyrus Wellness Consulting (VIEWTY SNAP)
(Causa T-489/15)
(2015/C 337/48)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: LG Electronics, Inc.(Seoul, Repubblica di Corea) (rappresentante: M. Graf, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Cyrus Wellness Consulting (Berlino, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Richiedente del marchio controverso: il ricorrente
Marchio controverso di cui trattasi: marchio comunitario denominativo «VIEWTY SNAP» — Domanda di registrazione n. 9 125 055
Procedimento dinanzi all’UAMI: opposizione
Decisione impugnata: decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 12 giugno 2015, procedimento R 1938/2014-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata; |
|
— |
condannare l’UAMI alle spese. |
Motivo invocato
|
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
|
12.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 337/44 |
Ricorso proposto il 21 agosto 2015 — SGP Rechtsanwälte/UAMI — Verlag Friedrich Oetinger (tolino)
(Causa T-490/15)
(2015/C 337/49)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: SGP Rechtsanwälte Hero, Langbein, Zwecker PartGmbB (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentante: K. Köklü, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Verlag Friedrich Oetinger GmbH
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «tolino» — Domanda di registrazione n. 11 651 288
Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI dell’11 giugno 2015 nel procedimento R 2042/2014-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata; |
|
— |
condannare l’UAMI alle spese. |
Motivo invocato
|
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
|
12.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 337/44 |
Ricorso proposto il 25 agosto 2015 — Volkswagen/UAMI (ConnectedWork)
(Causa T-491/15)
(2015/C 337/50)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Volkswagen AG (Wolfsburg, Germania) (rappresentante: U. Sander, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «ConnectedWork» — Domanda di registrazione n. 13 011 267
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 29 giugno 2015 nel procedimento R 160/2015-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata; |
|
— |
condannare l’UAMI alle spese. |
Motivo(i) invocato(i)
|
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009; |
|
— |
violazione dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009. |
|
12.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 337/45 |
Ricorso proposto il 31 agosto 2015 — LG Electronics/UAMI — Cyrus Wellness Consulting (Viewty)
(Causa T-498/15)
(2015/C 337/51)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: LG Electronics, Inc. (Seoul, Repubblica di Corea) (rappresentante: M. Graf, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Cyrus Wellness Consulting GmbH (Berlino, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Titolare del marchio controverso: ricorrente
Marchio controverso interessato: marchio denominativo comunitario «Viewty» — Domanda di registrazione n. 6 266 531
Procedimento dinanzi all’UAMI: opposizione
Decisione impugnata: decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 15 giugno 2015 nei procedimenti riuniti R 1935/2014-2 e R 1563/2014-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata; |
|
— |
condannare l’UAMI alle spese. |
Motivo invocato
|
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |