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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 331 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
58° anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2015/C 331/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7705 — Benson Elliot/Walton Street/Starwood/Hotel Portfolio) ( 1 ) |
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2015/C 331/02 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7755 — Mahindra/MHI/MAM) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2015/C 331/03 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2015/C 331/04 |
Comunicazione della Commissione ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Bandi di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico ( 1 ) |
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2015/C 331/05 |
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INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
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Autorità di vigilanza EFTA |
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2015/C 331/06 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2015/C 331/07 |
Pubblicazione di un elenco di misure considerate dalla Commissione come aiuti esistenti, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, al momento dell’adesione della Croazia all’Unione europea ( 1 ) |
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2015/C 331/08 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7706 — Kinnevik/Qliro Group) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2015/C 331/09 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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8.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 331/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.7705 — Benson Elliot/Walton Street/Starwood/Hotel Portfolio)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 331/01)
Il 2 ottobre 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32015M7705. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
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8.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 331/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.7755 — Mahindra/MHI/MAM)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 331/02)
L’11 settembre 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32015M7755. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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8.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 331/2 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
7 ottobre 2015
(2015/C 331/03)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
|
USD |
dollari USA |
1,1266 |
|
JPY |
yen giapponesi |
135,30 |
|
DKK |
corone danesi |
7,4615 |
|
GBP |
sterline inglesi |
0,73580 |
|
SEK |
corone svedesi |
9,2924 |
|
CHF |
franchi svizzeri |
1,0882 |
|
ISK |
corone islandesi |
|
|
NOK |
corone norvegesi |
9,2580 |
|
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
|
CZK |
corone ceche |
27,099 |
|
HUF |
fiorini ungheresi |
312,17 |
|
PLN |
zloty polacchi |
4,2300 |
|
RON |
leu rumeni |
4,4174 |
|
TRY |
lire turche |
3,2997 |
|
AUD |
dollari australiani |
1,5586 |
|
CAD |
dollari canadesi |
1,4649 |
|
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,7312 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6966 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
1,5870 |
|
KRW |
won sudcoreani |
1 299,71 |
|
ZAR |
rand sudafricani |
15,0690 |
|
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,1621 |
|
HRK |
kuna croata |
7,6095 |
|
IDR |
rupia indonesiana |
15 492,07 |
|
MYR |
ringgit malese |
4,7400 |
|
PHP |
peso filippino |
51,829 |
|
RUB |
rublo russo |
69,9561 |
|
THB |
baht thailandese |
40,401 |
|
BRL |
real brasiliano |
4,3238 |
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MXN |
peso messicano |
18,6678 |
|
INR |
rupia indiana |
73,1140 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
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8.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 331/3 |
Comunicazione della Commissione ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità
Bandi di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 331/04)
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Stato membro |
Francia |
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Rotte interessate |
Strasburgo – Amsterdam Strasburgo – Madrid Strasburgo – Praga |
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Periodo di validità del contratto |
dal 9 aprile 2016 all’8 aprile 2019 |
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Termine ultimo per la presentazione delle candidature e delle offerte |
10 dicembre 2015 entro le ore 17:00, ora di Parigi (Francia) |
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Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsivoglia informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara d’appalto e agli oneri di servizio pubblico |
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8.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 331/4 |
Avviso del ministro degli Affari economici del Regno dei Paesi Bassi a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
(2015/C 331/05)
Il ministro degli Affari economici del Regno dei Paesi Bassi rende noto che è pervenuta una domanda di autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per i settori Q8 e Q11, come appare sulla mappa riportata nell’allegato 3 del regolamento sulle attività estrattive (Mijnbouwregeling, Stcrt. 2002, n. 245), nonché per il sottosettore Q10b.
Il sottosettore Q10b è delimitato dai cerchi massimi tra le seguenti coppie di punti: A-B, B-C, C-D, D-E, E-F e A-F.
I punti sono così definiti:
|
Punto |
° |
′ |
″Long. E |
° |
′ |
″Lat. N |
|
A |
3 |
59 |
55,139 |
52 |
29 |
57,162 |
|
B |
4 |
10 |
55,155 |
52 |
29 |
57,170 |
|
C |
4 |
16 |
15,170 |
52 |
25 |
57,166 |
|
D |
4 |
19 |
55,176 |
52 |
25 |
57,168 |
|
E |
4 |
19 |
55,187 |
52 |
19 |
57,157 |
|
F |
3 |
59 |
55,158 |
52 |
19 |
57,143 |
La posizione dei punti summenzionati è espressa in coordinate geografiche calcolate in base al sistema ETRS89.
La superficie del sottosettore Q10b misura 367 km2.
Vista la direttiva summenzionata e considerato l’articolo 15 della legge sulle attività estrattive (Mijnbouwwet, Stb. 2002, 542), il ministro degli Affari economici indice un invito a presentare candidature in concorrenza per un’autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per i settori Q8 e Q11 e per il sottosettore Q10b della piattaforma continentale dei Paesi Bassi.
L’autorità competente per la concessione dell’autorizzazione è il ministro degli Affari economici. I criteri, le condizioni e i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva summenzionata sono specificati nella legge sulle attività estrattive (Mijnbouwwet, Stb. 2002, 542).
Il termine per la presentazione delle candidature è di 13 settimane dalla pubblicazione del presente invito nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le candidature devono essere inviate al seguente indirizzo:
|
De Minister van Economische Zaken |
|
ter attentie van mevrouw J.J. van Beek, directie Energie en Omgeving |
|
Bezuidenhoutseweg 73 |
|
Postbus 20401, |
|
2500 EK Den Haag |
|
PAESI BASSI |
Le domande presentate successivamente a tale data non saranno prese in considerazione.
La decisione in merito alle candidature sarà presa entro 12 mesi dalla scadenza del termine di cui sopra.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare il sig. E.J. Hoppel al seguente recapito telefonico: +31 703797762.
INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
Autorità di vigilanza EFTA
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8.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 331/5 |
Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni
(2015/C 331/06)
L’Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:
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Data di adozione della decisione |
: |
10 giugno 2015 |
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|
Numero dell’aiuto |
: |
77232 |
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|
Numero della decisione |
: |
225/15/COL |
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Stato EFTA |
: |
Norvegia |
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|
Regione |
: |
Oslo |
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|
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
: |
Cessione di terreni a Vålerenga Fotball |
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|
Base giuridica |
: |
Delibere del consiglio comunale di Oslo del 14 maggio 2008 e del 3 settembre 2014, contratto di opzione del 24 settembre 2014 |
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Tipo di misura |
: |
Cessione di terreni |
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|
Obiettivo |
: |
Infrastrutture sportive |
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|
Forma dell’aiuto |
: |
Sovvenzione |
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|
Dotazione di bilancio |
: |
302,1 milioni di NOK (24,3 milioni di EUR) |
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|
Intensità dell’aiuto |
: |
36 % |
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|
Settori economici |
: |
R93.1.1 — Gestione di impianti sportivi R93.1.2 — Attività di associazioni sportive |
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|
Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto |
: |
|
||||
|
Altre informazioni |
: |
Ulteriori 20 milioni di NOK (2,4 milioni di EUR) di aiuti esistenti concessi dai fondi della lotteria (Norsk Tipping) |
Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell’Autorità di vigilanza EFTA:
http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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8.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 331/6 |
Pubblicazione di un elenco di misure considerate dalla Commissione come aiuti esistenti, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, al momento dell’adesione della Croazia all’Unione europea
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 331/07)
|
(1) |
Nel 2012 e nel 2013, conformemente alla procedura di cui all’allegato IV, capitolo 2, paragrafo 1, lettera c), (in applicazione dell’articolo 16) del trattato di adesione della Croazia all’Unione europea («trattato di adesione») (1), la Croazia ha presentato alla Commissione le misure che essa considerava compatibili con l’acquis dell’Unione. Se la Commissione non ha sollevato obiezioni per seri dubbi sulla compatibilità delle misure con il mercato interno, al momento dell’adesione le misure sono state considerate aiuti esistenti ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). |
|
(2) |
Tale procedura ha riguardato le misure di aiuto di Stato a tutti i settori, fatta eccezione degli aiuti concessi a favore delle attività legate alla produzione e agli scambi dei prodotti di cui all’allegato I del TFUE. |
|
(3) |
La Commissione ha pubblicato l’elenco completo delle misure accettate come aiuti esistenti ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 1, e conformemente alla procedura di cui al punto 1, al seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/. La Croazia è stata informata in merito alle pertinenti decisioni della Commissione mediante lettere del commissario per la concorrenza. |
|
(4) |
La pubblicazione di cui al punto (3) elenca esclusivamente le misure di aiuto di cui alla procedura citata al punto (1) ed esclude le misure che, al momento dell’adesione, sono state considerate aiuti esistenti facendo riferimento all’allegato IV, capitolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), del trattato di adesione. |
|
8.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 331/7 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7706 — Kinnevik/Qliro Group)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 331/08)
|
1. |
In data 30 settembre 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Investment AB Kinnevik («Kinnevik», Svezia), controllata in ultima istanza da Verdere Sàrl («Verdere», Lussemburgo), acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’impresa Qliro Group AB («Qliro», Svezia) mediante altri mezzi. |
|
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — Kinnevik: investimenti di private equity in varie imprese che operano principalmente nelle telecomunicazioni, nel commercio elettronico, nell’intrattenimento e nei servizi finanziari, — Qliro: impresa di commercio elettronico che opera nella vendita al dettaglio online di un’ampia gamma di prodotti quali prodotti elettronici, abbigliamento, articoli ginnici e sportivi e articoli per bambini. |
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
|
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7706 — Kinnevik/Qliro Group, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
ALTRI ATTI
Commissione europea
|
8.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 331/8 |
Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(2015/C 331/09)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
DOCUMENTO UNICO
«JAMBON D’AUVERGNE»
Numero UE: FR-PGI-0005-01348 — 23.06.2015
DOP ( ) IGP ( X )
1. Denominazione
«Jambon d’Auvergne»
2. Stato membro o paese terzo
Francia
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.2 Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1
Il «Jambon d’Auvergne» è una coscia di suino salata con sale secco, stagionata ed essiccata per almeno 240 giorni (8 mesi) a decorrere dalla data di salatura fino alla fine dal procedimento di stagionatura. Il suo peso, osso compreso, è di almeno 6 kg alla fine della stagionatura. È preparato a partire da una coscia fresca rifilata e di peso uguale o superiore a 8,5 kg al momento della salatura. Non è mai affumicato.
I lotti di prosciutti devono subire un tasso minimo di perdita di peso tra la data di salatura e la fine della stagionatura, a seconda del loro peso fresco sezionato:
— prosciutto fresco da 8,5 a 9,5 kg: tasso minimo di perdita del 28 %,
— prosciutto fresco da 9,5 a 10,5 kg: tasso minimo di perdita del 28,5 %,
— prosciutto fresco da 10,5 a 11,5 kg: tasso minimo di perdita del 29 %,
— prosciutto fresco di 11,5 kg e oltre: tasso minimo di perdita del 29,5 %.
Le altre caratteristiche fisico-chimiche del «Jambon d’Auvergne» sono:
— tenore di acqua (nel prodotto finito lordo): ≤ 61 %,
— tenore di sale [ridotto a un’umidità del prodotto sgrassato (UPS) del 77 %]: ≤ 6,5 %,
— tasso di zuccheri solubili totali (nel prodotto finito lordo): ≤ 0,7 %.
Il «Jambon d’Auvergne» si presenta sotto forma di una coscia arrotondata, di colore uniforme, soda senza eccessi. La consistenza va da morbida a secca. Alla degustazione il «Jambon d’Auvergne» ha un gusto deciso e una buona permanenza in bocca. L’aroma e il sapore sono quelli caratteristici del maiale essiccato, con aromi di nocciola che possono essere leggermente caratterizzati da aglio.
Al taglio la fetta presenta una buona coesione, con scarsa presenza di grasso di copertura. La parte magra è di colore omogeneo da rosso a rosso scuro e il grasso è di colore omogeneo da bianco a leggermente giallo o rosa.
Il «Jambon d’Auvergne» è venduto in una delle seguenti forme:
|
— |
nudo o imballato, con o senza osso, intero, a metà, in quarti o in sesti, |
|
— |
al taglio, con consegna immediata al consumatore, |
|
— |
previa affettatura in un imballaggio sottovuoto o in atmosfera controllata. |
3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)
Il mangime per l’ingrasso dei suini da carne contiene almeno il 60 % di cereali, semi oleosi e loro prodotti derivati e contiene meno dell’1,7 % di acido linoleico (sulla materia secca).
Il «Jambon d’Auvergne» è prodotto da coscia fresca di suini maschi castrati o femmine. Sono esclusi i maschi interi, i verretti sessualmente immaturi, i maschi monorchidi, criptorchidi ed ermafroditi.
Tutti gli animali sono identificati e tracciati.
Tutte le categorie di carcassa della classificazione SEUROP sono accettate.
La coscia fresca per la fabbricazione del «Jambon d’auvergne» presenta un taglio rotondo che non deve superare 6 cm oltre la testa del femore. Dopo rifilatura, pronta alla salatura, pesa 8,5 kg minimo e presenta alla base uno spessore di grasso superiore o pari a 10 mm.
3.4. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata
Le fasi della lavorazione del «Jambon d’Auvergne», dalla salatura fino alla fine della fase di stagionatura del prodotto, hanno luogo nella zona geografica.
3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto a cui la denominazione fa riferimento
—
3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto a cui la denominazione fa riferimento
Il nome dell’indicazione geografica protetta può essere completato dalla dicitura «jambon sec», in caratteri di dimensioni non eccedenti i tre quarti di quelle del nome dell’indicazione geografica protetta.
4. Definizione concisa della zona geografica
La zona geografica comprende il territorio dei seguenti comuni:
Dipartimento del Cantal, della Haute-Loire e del Puy-de-Dôme
Dipartimento dell’Allier: i cantoni di Chantelle, Commentry, Cusset-Nord, Cusset-Sud, Ébreuil, Escurolles, Gannat, Huriel, Jaligny-sur-Besbre, Lapalisse, Marcillat-en-Combraille, Le Mayet-de-Montagne, Le Montet, Montmarault, Vichy-Nord e Vichy-Sud. Cantone de Bourbon-l’Archambault: i comuni di Buxières-les-Mines, Saint-Aubin-le-Monial, Saint-Hilaire, Ygrande. Cantone di Cérilly: i comuni di Cérilly, Theneuille, Le Vilhain, Vitray. Cantone del Donjon: i comuni di Avrilly, Le Bouchaud, Le Donjon, Lenax, Loddes, Montaiguët-en-Forez, Montcombroux-les-Mines, Neuilly-en-Donjon, Saint-Didier-en-Donjon. Cantone di Hérisson: i comuni di Bizeneuille, Le Brethon, Givarlais, Louroux-Bourbonnais, Louroux-Hodement, Maillet, Saint-Caprais. Cantone di Montluçon-Est: i comuni di Chamblet, Deneuille-les-Mines, Désertines, Saint-Angel, Verneix. Cantone di Montluçon-Ouest: i comuni di Lamaids, Prémilhat, Quinssaines. Cantone di Montluçon-Sud: i comuni di Lavault-Sainte-Anne, Lignerolles, Néris-les-Bains, Teillet-Argenty. Cantone di Saint-Pourçain-sur-Sioule: i comuni di Bransat, Cesset, Laféline, Loriges, Louchy-Montfand, Monétay-sur-Allier, Montord, Saulcet, Verneuil-en-Bourbonnais. Cantone di Souvigny: i comuni di Besson, Bresnay, Gipcy, Meillers, Noyant-d’Allier, Souvigny. Cantone di Varennes-sur-Allier: i comuni di Billy, Langy, Magnet, Montaigu-le-Blin, Saint-Félix, Saint-Gérand-le-Puy, Saint-Germain-des-Fossés, Sanssat, Seuillet.
Dipartimento della Corrèze: i cantoni d’Ussel-Est e Ussel-Ouest: tutti i comuni.
Dipartimento del Lot: il comune di Labastide-du-Haut-Mont.
5. Legame con la zona geografica
Specificità della zona geografica
La delimitazione della zona geografica del «Jambon d’Auvergne» si basa sul principio di una continuità tra la localizzazione delle pratiche tradizionali, storicamente influenzate da condizioni naturali favorevoli alla conservazione delle carni per essiccamento e l’ubicazione delle aziende di salatura.
La zona geografica è ubicata su un massiccio di un’altitudine media di circa 1 000 m, composto da altipiani e vertici vulcanici intervallati da numerosi avvallamenti. Essa beneficia di un clima di tipo continentale, caratterizzato dall’effetto dell’altitudine. Il regime dei venti corrobora ulteriormente l’effetto di ventilazione favorendo la perdita d’acqua, utile all’essiccazione dei prodotti di salumeria. Infatti, a causa di una topografia accidentata, organizzata in modo trasversale rispetto ai flussi umidi dominanti da ovest, la zona è sottoposta a forti effetti del Foen, soprattutto a valle dei massicci.
Fino alla metà del 20o secolo esisteva una vera tradizione familiare e contadina di allevamento e di trasformazione del maiale, principalmente mediante salatura a secco, descritta in molti lavori.
La fabbricazione si svolgeva tradizionalmente durante l’inverno, per un consumo tra l’estate, il periodo della fienagione e del raccolto, e le festività di fine anno. In assenza di celle frigorifere, solo le fredde condizioni invernali delle montagne di media altitudine permettevano di assicurare una buona padronanza delle operazioni di salatura e di essiccazione. Al momento della fabbricazione, il prosciutto poteva essere posto all’inizio del procedimento di essiccazione nelle pareti dei camini, e ciò permetteva di attivare lo sviluppo dei sapori senza affumicare il prodotto. Di seguito veniva quindi collocato nelle camere fredde ventilate per continuare l’essiccazione. L’uso dell’aglio nel sale di salatura rafforzava l’efficacia della conservazione grazie alle sue specificità antiossidanti e contribuiva a sviluppare i sapori del prosciutto.
Dopo la rivoluzione agricola del 19o secolo, le tecniche di salatura a secco sono state gradualmente riprese e sviluppate in forme artigianali e successivamente industriali. Tra le imprese presenti oggi nella zona geografica, più di una quindicina hanno iniziato la loro attività prima della seconda guerra mondiale. L’emigrazione delle popolazioni di Auvergne verso Parigi dal 1830, dove si sono dedicate in particolare al settore della ristorazione, ha favorito la diffusione delle carni prodotte nella zona geografica e la loro notorietà.
Oggi i prosciutti stagionati rappresentano il 78 % dei prodotti di salumeria fabbricati nella zona geografica, contro il 16 % di tutto il territorio nazionale.
Specificità del prodotto
Al termine di un processo di fabbricazione di almeno otto mesi, comprendente una fase di stufatura e salatura con sale secco leggermente insaporito di aglio, il «Jambon d’Auvergne» si caratterizza per la forma arrotondata e la consistenza da morbida a secca, soda senza eccessi.
La parte magra, di colore da rosso a rosso scuro, è circondata da un sottile strato di grasso di copertura.
L’odore e il gusto, caratteristici della carne di maiale, essiccata, si accentuano con la stagionatura e sono accompagnati da aromi di nocciola, eventualmente con un leggero profumo di aglio.
Legame causale
Il legame tra la zona geografica e il «Jambon d’Auvergne» si basa sulla reputazione e sulle speciali caratteristiche del prodotto.
La fabbricazione del «Jambon d’Auvergne» è iniziato negli allevamenti per la produzione di latte grazie alla presenza di fattori favorevoli nella zona geografica: sia fattori naturali, con un clima invernale e rigido e rilievi favorevoli all’essiccazione dei prodotti (temperature medie fredde che consentono la conservazione e barriere montuose che creano effetti analoghi al vento di Foehn essiccante), che fattori umani, con un forte sviluppo dell’allevamento suino che fornisce la materia prima.
Dalle loro origini, le pratiche tradizionali di salatura sono state trasmesse e ampiamente condivise all’interno della zona geografica (cura della fase di stufatura, aggiunta di aglio nel sale di salatura, stagionatura di almeno otto mesi).
Oggi, durante la fabbricazione, il trattamento termico, in linea con le pratiche tradizionali, sviluppa la lipolisi e la fusione dei grassi intramuscolari, rafforzando l’intensità del colore e lo sviluppo dei sapori del «Jambon d’Auvergne».
L’aggiunta di aglio nel sale di salatura, che si basa sulla presenza storica di questa coltura nelle zone di pianura della zona geografica, è una tappa importante della caratterizzazione del processo di produzione, che distingue il «Jambon d’Auvergne» dagli altri prosciutti stagionati, conferendogli un lieve gusto di aglio.
Infine, il processo di fabbricazione del «Jambon d’Auvergne», di almeno otto mesi, riflette l’intento di finitura per la stagionatura, per consentire al prosciutto di esprimere tutte le sue caratteristiche.
Oggi la reputazione di cui gode il «Jambon d’Auvergne» è attribuibile a questa tradizione di salatura. Il know-how dei mastri salumieri di Auvergne ha permesso al prodotto di ottenere le caratteristiche che perdurano nel tempo (consistenza soda, aromi di nocciola e di aglio).
Tale reputazione si è espressa da molto tempo attraverso numerosi riferimenti nella letteratura del passato e presente e ha beneficiato della promozione assicurata dalla metà del 19o secolo da numerosi abitanti di Auvergne emigrati nella regione parigina e altrove.
Gli autori del «Gazetin du Comestible», un catalogo di vendita per corrispondenza, proponevano già nel 1767 i prosciutti di Arnac, nel dipartimento del Cantal, agli appassionati di Parigi e li qualificavano come «molto stimati». Più tardi, nel 1834, il cavaliere Briand-de-Verzé rivelava che i prosciutti più «stimati» venivano dal Cantal e in particolare da Maurs e da Aurillac, in Auvergne, e all’epoca ne rappresentavano un significativo commercio.
Più recentemente, nel 1956, il signor Pallu, primo ingegnere — amministratore del «Centro tecnico della salatura, della salumeria e delle conserve di carni» testimonia la reputazione del «Jambon d’Auvergne»: «i prosciutti di paesi, come quelli d’Auvergne […], sono spesso deliziosi».
In un altro registro si può citare l’undicesimo album della serie di fumetti Astérix, intitolato «Le bouclier Arverne» e pubblicato nel 1968, in cui gli autori Albert René Goscinny e Albert Uderzo hanno rappresentato dei prosciutti stagionati appesi al soffitto della locanda di Auvergne per illustrare la località e le sue specialità alimentari.
Il «Jambon d’Auvergne» è citato anche nei libri dell’editorialista gastronomico belga, sig. Buren (Il maiale nel 1987 e Il prosciutto nel 1988) e la scrittrice di gastronomia sig.ra M. Toussaint-Samat nella sua «Storia naturale e morale degli alimenti» (1998).
Ancora oggi, la reputazione del «Jambon d’Auvergne» si manifesta in varie forme.
Ad esempio il capitolo sulla salumeria nell’opera «Auvergne — Produits du terroir et recettes traditionnelles» della collezione «Inventaire du Patrimoine culinaire de la France» (Albin Michel, 2011) afferma: «In effetti i salumieri di Auvergne si incontrano nelle fiere e nei mercati in tutta la Francia e taluni prodotti, come il prosciutto e le salsicce sono molto diffusi, sia nei negozi specializzati che negli scaffali di taluni grandi supermercati […]».
I riferimenti al «Jambon d’Auvergne» sono altrettanto numerosi su Internet, per esempio nei siti di gastronomia e di informazioni culinarie o nei siti di vendita online, a dimostrazione di una notorietà che ha superato i limiti della zona geografica, come la commercializzazione dei suoi prodotti.
Altri elementi testimoniano questa reputazione, come la targa al Salone internazionale dell’agricoltura del 2008 recante, nella pagina dedicata alla regione di Auvergne, una fotografia di prosciutti d’Auvergne e la seguente menzione: «[…] l’Auvergne è illustrata da secoli dalla nobiltà dei […] propri salumieri»; o ancora la guida turistica «Le Petit Futé» 2012 sull’Auvergne, menziona il «Jambon d’Auvergne» come una delle specialità gastronomiche della zona geografica.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-600f67c7-c5d9-4695-b676-91a86276a8c4
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.