ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 311 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
58° anno |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2015/C 311/01 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
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Corte di giustizia |
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2015/C 311/02 |
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2015/C 311/03 |
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2015/C 311/10 |
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2015/C 311/11 |
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2015/C 311/12 |
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2015/C 311/23 |
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2015/C 311/24 |
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2015/C 311/25 |
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2015/C 311/26 |
Causa C-306/15: Ricorso proposto il 23 giugno 2015 — Commissione europea/Romania |
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2015/C 311/27 |
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2015/C 311/28 |
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2015/C 311/29 |
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2015/C 311/30 |
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2015/C 311/40 |
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2015/C 311/45 |
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Tribunale |
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2015/C 311/47 |
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2015/C 311/48 |
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2015/C 311/49 |
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2015/C 311/50 |
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2015/C 311/51 |
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2015/C 311/52 |
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2015/C 311/53 |
Causa T-132/15: Ricorso proposto il 12 giugno 2015 — IR/UAMI — Pirelli Tyre (popchrono) |
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2015/C 311/54 |
Causa T-351/15: Ricorso proposto il 30 giugno 2015 — Papapanagiotou/Parlamento |
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2015/C 311/55 |
Causa T-353/15: Ricorso proposto il 26 giugno 2015 — NeXovation/Commissione |
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2015/C 311/56 |
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2015/C 311/57 |
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2015/C 311/58 |
Causa T-390/15: Ricorso proposto il 16 luglio 2015 — Perfetti Van Melle Benelux/UAMI — PepsiCo (3D) |
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2015/C 311/59 |
Causa T-393/15: Ricorso proposto il 13 luglio 2015 — Università del Salento/Commissione |
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2015/C 311/60 |
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2015/C 311/61 |
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2015/C 311/62 |
Causa T-402/15: Ricorso proposto il 22 luglio 2015 — Repubblica di Polonia/Commissione |
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2015/C 311/63 |
Causa T-403/15: Ricorso proposto il 22 luglio 2015 — JYSK/Commissione |
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2015/C 311/64 |
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2015/C 311/65 |
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2015/C 311/66 |
Causa T-73/13: Ordinanza del Tribunale del 29 giugno 2015 — InterMune UK e a./EMA |
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2015/C 311/67 |
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2015/C 311/68 |
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2015/C 311/69 |
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2015/C 311/70 |
Causa T-729/14: Ordinanza del Tribunale del 30 giugno 2015 — PAN Europe e Unaapi/Commissione |
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2015/C 311/71 |
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2015/C 311/72 |
Causa T-93/15: Ordinanza del Tribunale del 26 giugno 2015 — Navitar/UAMI — Elukuva (NaviTar) |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
21.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 311/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2015/C 311/01)
Ultima pubblicazione
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
21.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 311/2 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 luglio 2015 — Commissione europea/Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-425/13) (1)
((Ricorso di annullamento - Decisione del Consiglio che autorizza l’avvio di negoziati per il collegamento del sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra dell’Unione europea con un sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra in Australia - Direttive di negoziato - Comitato speciale - Articoli 13, paragrafo 2, TUE, 218, paragrafi da 2 a 4, TFUE e 295 TFUE - Equilibrio istituzionale))
(2015/C 311/02)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Valero Jordana e F. Castillo de la Torre, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: R. Passos e D. Warin, agenti)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: K. Michoel, M. Moore e J.-P. Hix, agenti)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Vláčil e E. Ruffer, agenti), Regno di Danimarca (rappresentanti: C. Thorning, L. Volck Madsen e U. Melgaard, agenti), Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e B. Beutler, agenti), Repubblica francese (rappresentanti: D. Colas, G. de Bergues, F. Fize e N. Rouam, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. Bulterman e M. de Ree, agenti), Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente), Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, E. Karlsson, L. Swedenborg e C. Hagerman, agenti), Regno Unito di Gran-Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: E. Jenkinson e M. Holt, agenti, assistiti da J. Holmes e B. Kennelly, barristers)
Dispositivo
1) |
Sono annullati, sotto la sezione A, intitolata «Procedura di negoziato», dell’allegato della decisione del Consiglio, del 13 maggio 2013, che autorizza l’avvio di negoziati per il collegamento del sistema di scambio di quote di emissioni dell’Unione europea con un sistema di scambio di quote di emissioni attuato in Australia:
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2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
La Commissione europea e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno le proprie spese, comprese quelle relative al procedimento che ha dato luogo all’ordinanza Commissione/Consiglio (C-425/13, EU:C:2014:91). |
4) |
Il Parlamento europeo nonché la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese. |
21.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 311/3 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Directeur général des finances publiques/Mapfre asistencia compañia internacional de seguros y reaseguros SA e Mapfre warranty SpA/Directeur général des finances publiques
(Causa C-584/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sulla cifra d’affari - Ambito di applicazione - Esenzione - Nozione di «operazioni di assicurazione» - Nozione di «prestazioni di servizi» - Somma forfettaria destinata alla prestazione di una garanzia per il caso di guasto di un veicolo usato))
(2015/C 311/03)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation
Parti
Ricorrenti: Directeur général des finances publiques, Mapfre warranty SpA
Convenuti: Mapfre asistencia compañia internacional de seguros y reaseguros SA, Directeur général des finances publiques
Dispositivo
L’articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, deve essere interpretato nel senso che costituisce un’operazione di assicurazione esente, ai sensi di tale disposizione, la prestazione di servizi consistente, per un operatore economico indipendente dal rivenditore di un veicolo usato, nel prestare garanzia, dietro versamento di una somma forfettaria, per l’eventuale guasto meccanico di talune parti di tale veicolo. Spetta al giudice del rinvio verificare se, in circostanze come quelle di cui ai procedimenti principali, la prestazione di servizi di cui trattasi costituisca una prestazione del genere. La fornitura di una tale prestazione e la vendita del veicolo usato devono, in linea di principio, essere considerate prestazioni distinte e indipendenti, da trattare separatamente sotto il profilo dell’imposta sul valore aggiunto. Spetta al giudice del rinvio determinare se, alla luce delle circostanze particolari di cui ai procedimenti principali, la vendita di un veicolo usato e la garanzia prestata da un operatore economico indipendente dal rivenditore di tale veicolo per l’eventuale guasto meccanico di talune parti di quest’ultimo siano connesse tra loro a tal punto da dover essere considerate costitutive di un’unica operazione o, se, invece, esse costituiscano operazioni indipendenti.
21.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 311/4 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 luglio 2015 — ClientEarth/Commissione europea
(Causa C-612/13 P) (1)
((Impugnazione - Accesso ai documenti delle istituzioni dell’Unione europea - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino - Informazioni ambientali - Convenzione di Aarhus - Articolo 4, paragrafi 1 e 4 - Eccezione al diritto di accesso - Tutela degli obiettivi delle attività di indagine - Studi realizzati da una società, incaricata dalla Commissione europea, riguardanti la trasposizione di direttive in materia ambientale - Diniego parziale di accesso))
(2015/C 311/04)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: ClientEarth (rappresentante: P. Kirch, avocat)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: L. Pignataro-Nolin, P. Costa de Oliveira e M. Konstantinidis, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Parlamento europeo (rappresentanti: J. Rodrigues e L. Visaggio, agenti), Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Moore, M. Simm e A. Jensen, agenti)
Dispositivo
1) |
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea ClientEarth/Commissione (T-111/11, EU:T:2013:482) è annullata nella parte in cui, con essa, il Tribunale dell’Unione europea ha ammesso che la Commissione europea poteva, con la sua decisione del 30 maggio 2011, negare alla ClientEarth, sulla base di una presunzione generale, l’accesso integrale agli studi relativi alla conformità delle normative di diversi Stati membri con il diritto ambientale dell’Unione che, alla data dell’adozione di detta decisione, non avevano indotto la Commissione europea a inviare una lettera di diffida allo Stato membro interessato, ai sensi dell’articolo 258, primo comma, TFUE, e non erano quindi stati acquisiti al fascicolo relativo alla fase precontenziosa di un procedimento per inadempimento. |
2) |
L’impugnazione è respinta quanto al resto. |
3) |
La decisione della Commissione del 30 maggio 2011 è annullata per la parte in cui, con essa, la Commissione europea ha negato alla ClientEarth l’accesso integrale agli studi di cui al punto 1 del dispositivo della presente sentenza. |
4) |
La ClientEarth e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese afferenti al procedimento di impugnazione e al procedimento di primo grado. |
5) |
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno le proprie spese afferenti al procedimento di impugnazione. |
21.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 311/5 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 luglio 2015 — ClientEarth, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)/Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), Commissione
(Causa C-615/13 P) (1)
((Impugnazione - Accesso ai documenti delle istituzioni dell’Unione europea - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Articolo 4, paragrafo 1, lettera b) - Regolamento (CE) n. 45/2001 - Articolo 8 - Eccezione al diritto di accesso - Tutela dei dati personali - Nozione di «dati personali» - Condizioni di un trasferimento di dati personali - Nome dell’autore di ogni osservazione in merito a un progetto di orientamento dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) riguardante la documentazione scientifica da allegare alle richieste di autorizzazione per l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari - Diniego di accesso))
(2015/C 311/05)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: ClientEarth, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (rappresentante: P. Kirch, avvocato)
Altre parti nel procedimento: Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) (rappresentanti: D. Detken e C. Pintado, agenti, assistiti da R. Van der Hout, advocaat), Commissione europea (rappresentanti: B. Martenczuk e L. Pignataro-Nolin, agenti)
Interveniente a sostegno delle altre parti nel procedimento: Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) (rappresentanti: A. Buchta e M. Pérez Asinari, agenti)
Dispositivo
1) |
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea ClientEarth e PAN Europe/EFSA (T-214/11, EU:T:2013:483) è annullata. |
2) |
La decisione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) del 12 dicembre 2011 è annullata. |
3) |
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) è condannata a sopportare le proprie spese nonché le spese sostenute dalla ClientEarth e dalla Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) nell’ambito del procedimento di impugnazione e del procedimento di primo grado. |
4) |
La Commissione europea sopporta le proprie spese relative al procedimento di impugnazione e al procedimento di primo grado. |
5) |
Il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) sopporta le proprie spese relative al procedimento di impugnazione. |
21.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 311/6 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 luglio 2015 — Commissione europea/Repubblica italiana
(Causa C-653/13) (1)
((Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 2006/12/CE - Articoli 4 e 5 - Gestione dei rifiuti - Regione Campania - Sentenza della Corte - Constatazione di un inadempimento - Parziale mancata esecuzione della sentenza - Articolo 260, paragrafo 2, TFUE - Sanzioni pecuniarie - Penalità - Somma forfettaria))
(2015/C 311/06)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Recchia e E. Sanfrutos Cano, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da S. Fiorentino, avvocato dello Stato)
Dispositivo
1) |
Non avendo adottato tutte le misure necessarie che l’esecuzione della sentenza Commissione/Italia (C-297/08, EU:C:2010:115) comporta, la Repubblica italiana ha violato gli obblighi che le incombono in virtù dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE. |
2) |
La Repubblica italiana è condannata a pagare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», una penalità di EUR 1 20 000 per ciascun giorno di ritardo nell’attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza Commissione/Italia (C-297/08, EU:C:2010:115), a partire dalla data della pronuncia della presente sentenza e fino alla completa esecuzione della sentenza Commissione/Italia (C-297/08, EU:C:2010:115). |
3) |
La Repubblica italiana è condannata a pagare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», una somma forfettaria di EUR 20 milioni. |
4) |
La Repubblica italiana è condannata alle spese. |
21.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 311/6 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Diageo Brands BV/Simiramida-04 EOOD
(Causa C-681/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni - Motivi di diniego - Violazione dell’ordine pubblico dello Stato richiesto - Decisione promanante da un giudice di un altro Stato membro, contraria al diritto dell’Unione in materia di marchi - Direttiva 2004/48/CE - Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale - Spese giudiziarie))
(2015/C 311/07)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrente: Diageo Brands BV
Convenuta: Simiramida-04 EOOD
Dispositivo
1) |
L’articolo 34, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che il fatto che una decisione emessa in uno Stato membro sia contraria al diritto dell’Unione non giustifica che tale decisione non venga riconosciuta in un altro Stato membro sulla base del rilievo che essa viola l’ordine pubblico di quest’ultimo Stato, qualora l’errore di diritto invocato non costituisca una violazione manifesta di una norma giuridica considerata essenziale nell’ordinamento giuridico dell’Unione, e dunque in quello dello Stato membro richiesto, o di un diritto riconosciuto come fondamentale in tali ordinamenti giuridici. Non ricorre una violazione siffatta nel caso di un errore nell’applicazione di una disposizione quale l’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 89/104/CE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, come modificata dall’Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992. Il giudice dello Stato richiesto, quando verifica l’eventuale esistenza di una violazione manifesta dell’ordine pubblico di quest’ultimo, deve tener conto del fatto che, tranne in circostanze particolari che rendano eccessivamente difficile o impossibile l’esperimento dei mezzi di ricorso nello Stato membro di origine, i soggetti giuridici interessati devono avvalersi in tale Stato membro di tutti i rimedi giurisdizionali disponibili al fine di prevenire a monte una siffatta violazione. |
2) |
L’articolo 14 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, deve essere interpretato nel senso che esso è applicabile alle spese giudiziarie sostenute dalle parti nell’ambito di un’azione di risarcimento proposta in uno Stato membro per il ristoro dei danni subiti in virtù di un sequestro eseguito in un altro Stato membro, che era inteso a prevenire la lesione di un diritto di proprietà intellettuale, qualora nell’ambito di questa azione di risarcimento si ponga la questione del riconoscimento di una decisione emessa in tale altro Stato membro che constata il carattere ingiustificato di detto sequestro. |
21.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 311/7 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 luglio 2015 — Commissione europea/Rusal Armenal ZAO, Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-21/14 P) (1)
([Impugnazione - Dumping - Importazioni di fogli di alluminio originari dell’Armenia, del Brasile e della Cina - Adesione della Repubblica di Armenia all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) - Articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 384/96 - Compatibilità con l’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT)])
(2015/C 311/08)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland, M. França e T. Maxian Rusche, agenti)
Altre parti nel procedimento: Rusal Armenal ZAO (rappresentante: B. Evtimov, avvocato), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: S. Boelaert e J.-P. Hix, agenti, assistiti da B. O’Connor, Solicitor, S. Gubel, avvocato)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: D. Warin e A. Auersperger Matić, agenti)
Dispositivo
1) |
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea Rusal Armenal/Consiglio (T-512/09, EU:T:2013:571) è annullata. |
2) |
La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea affinché statuisca sui motivi su cui non si è pronunciato. |
3) |
Le spese sono riservate. |
21.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 311/8 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — «CHEZ Razpredelenie Bulgaria» AD/Komisia za zashtita ot diskriminatsia
(Causa C-83/14) (1)
((Direttiva 2000/43/CE - Principio della parità di trattamento tra le persone senza distinzione di razza o di origine etnica - Quartieri urbani prevalentemente popolati da persone di origine rom - Collocazione dei contatori elettrici sui pali facenti parte della rete della linea elettrica aerea a un’altezza di sei o sette metri - Nozioni di «discriminazione diretta» e di «discriminazione indiretta» - Onere della prova - Eventuale giustificazione - Prevenzione delle manomissioni dei contatori elettrici e degli allacciamenti illegali - Proporzionalità - Carattere generalizzato della misura - Effetto offensivo e stigmatizzante della stessa - Direttive 2006/32/CE e 2009/72/CE - Impossibilità per l’utente finale di controllare il proprio consumo elettrico))
(2015/C 311/09)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad Sofia-grad
Parti
Ricorrente:«CHEZ Razpredelenie Bulgaria» AD
Convenuta: Komisia za zashtita ot diskriminatsia
con l’intervento di: Anelia Nikolova, Darzhavna Komisia za energiyno i vodno regulirane
Dispositivo
1) |
La nozione di «discriminazione fondata sull’origine etnica», ai sensi della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, e, in particolare, degli articoli 1 e 2, paragrafo 1, della stessa, dev’essere interpretata nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, nelle quali tutti i contatori elettrici, in un quartiere urbano prevalentemente popolato da residenti di origine rom, sono collocati su pali appartenenti alla rete della linea elettrica aerea a un’altezza di sei o sette metri, mentre tali contatori sono collocati a un’altezza inferiore ai due metri negli altri quartieri, detta nozione si applica, indifferentemente, a seconda che la predetta misura collettiva interessi le persone che hanno una determinata origine etnica o quelle che, senza possedere detta origine, subiscono, insieme alle prime, il trattamento meno favorevole o il particolare svantaggio risultante da tale misura. |
2) |
La direttiva 2000/43, in particolare l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettere a) e b), della stessa, dev’essere interpretata nel senso che essa osta a una norma nazionale secondo la quale, per poter concludere per la sussistenza di una discriminazione diretta o indiretta fondata sulla razza o sull’origine etnica nei settori disciplinati dall’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, il trattamento meno favorevole o il particolare svantaggio al quale si riferiscono, rispettivamente, le citate lettere a) e b) devono consistere in un pregiudizio a diritti o legittimi interessi. |
3) |
L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/43 dev’essere interpretato nel senso che una misura, come quella descritta al punto 1 del presente dispositivo, costituisce una discriminazione diretta ai sensi di tale disposizione qualora risulti che detta misura è stata posta in essere e/o mantenuta per ragioni connesse all’origine etnica comune alla maggior parte dei residenti del quartiere di cui trattasi, fatto che spetta al giudice del rinvio valutare tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti della causa e delle norme relative all’inversione dell’onere della prova previste dall’articolo 8, paragrafo 1, della richiamata direttiva. |
4) |
L’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43 dev’essere interpretato nel senso che:
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21.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 311/10 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 16 luglio 2015 — Commissione europea/Repubblica di Slovenia
(Causa C-140/14) (1)
((Inadempimento di uno Stato - Direttive 2008/98/CE e 1999/31/CE - Prevenzione ed eliminazione del deposito di materiali di sterro e di altri rifiuti - Messa in discarica - Mancata adozione di misure ai fini dell’eliminazione e dello stoccaggio di tali rifiuti - Esperimento di mezzi di ricorso giurisdizionali))
(2015/C 311/10)
Lingua processuale: lo sloveno
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Sanfrutos Cano e M. Žebre, agenti)
Convenuta: Repubblica di Slovenia (rappresentanti: J. Morela, agente)
Dispositivo
1) |
La Repubblica di Slovenia,
|
2) |
La Repubblica di Slovenia è condannata alle spese. |
21.9.2015 |
IT |
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C 311/11 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 luglio 2015 — Commissione europea/Repubblica di Bulgaria
(Causa C-145/14) (1)
((Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 1993/31/CE - Articolo 14 - Discariche di rifiuti - Rifiuti non pericolosi - Non conformità delle discariche preesistenti))
(2015/C 311/11)
Lingua processuale: il bulgaro
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Petrova ed E. Sanfrutos Cano, agenti)
Convenuta: Repubblica di Bulgaria (rappresentanti: E. Petranova e D. Drambozova, agenti)
Dispositivo
1) |
La Repubblica di Bulgaria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 14, lettere da a) a c), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, non avendo adottato le misure necessarie per garantire che, a partire dal 16 luglio 2009, le discariche di rifiuti non pericolosi preesistenti sul suo territorio rimanessero in funzione soltanto qualora soddisfino i requisiti di cui alla menzionata direttiva. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
La Commissione europea e la Repubblica di Bulgaria sopportano le proprie spese. |
21.9.2015 |
IT |
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C 311/11 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln — Germania) — Sommer Antriebs- und Funktechnik GmbH/Rademacher Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG
(Causa C-369/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - Direttiva 2002/96/CE - Articoli 2, paragrafo 1, e 3, lettera a), nonché allegato I A e I B - Direttiva 2012/19/UE - Articoli 2, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 3, lettera b), e 3, paragrafo 1, lettere a) e b), nonché allegati I e II - Nozione di «apparecchiature elettriche ed elettroniche» e di «strumenti elettrici ed elettronici» - Automazioni per porte di garage))
(2015/C 311/12)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Köln
Parti
Ricorrente: Sommer Antriebs- und Funktechnik GmbH
Convenuta: Rademacher Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG
Dispositivo
Gli articoli 2, paragrafo 1, e 3, lettera a), nonché gli allegati I A, punto 6, e I B, punto 6, della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), da un lato, e l’articolo 2, paragrafi 1, lettera a), e 3, lettera b), l’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), nonché gli allegati I, punto 6, e II, punto 6, della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), dall’altro, devono essere interpretati nel senso che automazioni per porte di garage, come quelle in esame nel procedimento principale, che dipendono per un corretto funzionamento da tensioni elettriche comprese all’incirca tra 220 e 240 volt, che sono progettate per essere integrate, unitamente alla porta di garage corrispondente, nell’equipaggiamento dell’edificio e che possono essere smontate, rimontate e/o aggiunte al suddetto equipaggiamento in qualsiasi momento, rientrano nei rispettivi ambiti di applicazione della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2012/19/UE durante il periodo transitorio fissato dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a) di quest’ultima direttiva.
21.9.2015 |
IT |
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C 311/12 |
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 16 luglio 2015 — Commissione europea/Regno di Danimarca
(Causa C-468/14) (1)
([Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2001/37/CE - Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco - Articoli 2, punto 4, e 8 - Divieto di commercializzazione del tabacco per uso orale - «Snus» (tabacco da fiuto) sfuso])
(2015/C 311/13)
Lingua processuale: il danese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Cattabriga e M. Clausen, agenti)
Convenuto: Regno di Danimarca (rappresentanti: C. Thorning e M. Wolff, agenti)
Dispositivo
1) |
Avendo continuato ad autorizzare la vendita di «snus» (tabacco da fiuto) sfuso, il Regno di Danimarca è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del combinato disposto degli articoli 2, punto 4, e 8 della direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco. |
2) |
Il Regno di Danimarca è condannato alle spese. |
21.9.2015 |
IT |
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C 311/12 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 luglio 2015 — Commissione europea/Repubblica francese
(Causa C-485/14) (1)
((Inadempimento di uno Stato - Libera circolazione dei capitali - Articoli 63 TFUE e 40 dell’accordo SEE - Imposte sui trasferimenti a titolo gratuito - Esenzione - Legati e donazioni - Differenza di trattamento - Organismi situati in un altro Stato membro - Assenza di convenzione fiscale bilaterale))
(2015/C 311/14)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland e W. Roels, agenti)
Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: D. Colas e J. — S. Pilczer, agenti)
Dispositivo
1) |
La Repubblica francese, esentando dalle imposte sui trasferimenti a titolo gratuito le donazioni e i legati concessi a organismi pubblici o di pubblica utilità esclusivamente quando tali organismi sono stabiliti in Francia o in un altro Stato membro dell’Unione europea ovvero in un altro Stato parte dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, che abbia concluso con essa un accordo bilaterale, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 63 TFUE e dell’articolo 40 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo. |
2) |
La Repubblica francese è condannata alle spese. |
21.9.2015 |
IT |
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C 311/13 |
Richiesta di parere presentata dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 11, TFUE
(Parere 3/15)
(2015/C 311/15)
Lingua processuale: Tutte le lingue ufficiali
Richiedente
Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, B. Hartmann, J. Samnadda, agenti)
Quesito sottoposto alla Corte
L’Unione europea detiene la competenza esclusiva per concludere il trattato di Marrakech volto a facilitare l’accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa?
21.9.2015 |
IT |
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C 311/13 |
Impugnazione proposta il 12 dicembre 2014 dalla Junited Autoglas Deutschland GmbH & Co. KG avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 16 ottobre 2014 nella causa T-297/13, Junited Autoglas Deutschland GmbH & Co. KG/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-579/14 P)
(2015/C 311/16)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Junited Autoglas Deutschland GmbH & Co. KG (rappresentante: C. Weil, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Con ordinanza del 4 giugno 2015, la Corte di giustizia (Sesta Sezione) ha respinto l’impugnazione e ha condannato la Junited Autoglas Deutschland GmbH & Co. KG alle spese.
21.9.2015 |
IT |
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C 311/14 |
Impugnazione proposta il 23 dicembre 2014 dalla Bharat Heavy Electricals Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 21 ottobre 2014 nella causa T-374/14, Bharat Heavy Electricals Ltd/Commissione europea
(Causa C-602/14 P)
(2015/C 311/17)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Bharat Heavy Electricals Ltd (rappresentante: A. Mc Donagh, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Con ordinanza del 4 giugno 2015, la Corte di giustizia (Sesta Sezione) ha respinto l’impugnazione e ha condannato la Bharat Heavy Electricals Ltd a sopportare le proprie spese.
21.9.2015 |
IT |
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C 311/14 |
Impugnazione proposta il 28 gennaio 2015 dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 25 novembre 2014 nella causa T-556/12, Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)/Royalton Overseas Ltd
(Causa C-36/15 P)
(2015/C 311/18)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Altre parti nel procedimento: Royalton Overseas Ltd, S.C. Romarose Invest Srl
La causa è stata cancellata dal ruolo della Corte di giustizia con ordinanza della Corte del 29 aprile 2015.
21.9.2015 |
IT |
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C 311/14 |
Impugnazione proposta il 20 marzo 2015 da Mohammad Makhlouf avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 21 gennaio 2015, causa T-509/11, Makhlouf/Consiglio
(Causa C-136/15 P)
(2015/C 311/19)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Mohammad Makhlouf (rappresentante: G. Karouni, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni del ricorrente
— |
annullare la sentenza impugnata; |
— |
dichiarare che le decisioni e i regolamenti del Consiglio dell’Unione europea previsti dal presente ricorso sono nulli e privi di effetti, nei limiti in cui riguardano il ricorrente; |
— |
condannare il Consiglio alle spese relative all’impugnazione e al procedimento dinanzi al Tribunale sostenute dal ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno dell’impugnazione il ricorrente deduce un motivo unico relativo a un errore di diritto commesso dal Tribunale nell’applicazione delle norme concernenti l’obbligo incombente al Consiglio.
In particolare, il ricorrente contesta al Tribunale di essersi basato su una motivazione del Consiglio che sarebbe incompleta e non dettagliata, il che non gli avrebbe consentito di individuare le ragioni specifiche e concrete della sua iscrizione. Di conseguenza, il ricorrente non sarebbe stato in grado di assicurare una difesa adeguata, ignorando il fatto contestatogli riguardante la repressione dei manifestanti o l’attività di sostegno al regime o finanche la sua intenzione di beneficiare dei vantaggi offerti dal regime.
Inoltre, il Tribunale avrebbe manifestamente snaturato il proprio obbligo di motivazione cercando di sopperire alla condotta omissiva del Consiglio, sostenendo erroneamente e per la prima volta nella sua sentenza che il ricorrente «trae vantaggio dalle politiche del regime».
L’assenza, nella motivazione del Consiglio, di un’indicazione chiara e precisa del fatto addebitato, che ha comportato l’applicazione della misura restrittiva, avrebbe quindi gravemente pregiudicato l’esercizio dei diritti della difesa del ricorrente.
21.9.2015 |
IT |
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C 311/15 |
Impugnazione proposta il 19 maggio 2015 da Robert Aubineau, e a. avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 18 marzo 2015, cause T-195/11, T-458/11, T-448/12 e T-41/13, Cahier e a./Consiglio e Commissione
(Causa C-227/15 P)
(2015/C 311/20)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Robert Aubineau e a.
Altre parti nel procedimento: Consiglio, Commissione, Francia
Conclusioni dei ricorrenti
— |
Annullare la sentenza che rifiuta di riconoscere il divieto per i produttori distillatori di procedere essi stessi alla distillazione dei loro vini prodotti in eccesso rispetto ai quantitativi normalmente vinificati, con la motivazione che potevano chiedere un’autorizzazione e, a tal fine, diventare precedentemente distillatori. |
— |
Annullare la sentenza che rifiuta di riconoscere il carattere discriminatorio del regolamento (CE) n. 1623/2000 (1), che non attribuisce gli stessi diritti ai produttori di acquavite. |
— |
Annullare la sentenza che rifiuta di riconoscere il comportamento illecito e la responsabilità delle istituzioni che hanno adottato una normativa incompatibile con il principio di non discriminazione, che figura come principio generale del diritto dell’Unione nella giurisprudenza della Corte e nell’articolo 40 TFUE, qualora essa contempli un’organizzazione comune di mercato come avviene nel caso di specie. |
— |
Annullare la sentenza che rifiuta di riconoscere il danno subito dai ricorrenti a causa di un regolamento che si presta a una duplice interpretazione, regolamento che ha indotto tutti i giudici nazionali a sanzionare severamente i ricorrenti. Tale duplice interpretazione è la conseguenza diretta di un testo di cui è responsabile il suo autore, che, nel caso di specie, è la Commissione. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno della propria impugnazione i ricorrenti deducono quattro motivi.
In primo luogo, chiedono alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale che rifiuta di riconoscere il carattere discriminatorio del regolamento n. 1623/2000, il quale non conferisce gli stessi diritti ai produttori di acquavite.
In secondo luogo, essi ritengono che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto rifiutando di riconoscere il comportamento illecito e la responsabilità delle istituzioni che hanno adottato e interpretato una normativa incompatibile con il principio di non discriminazione, che figura come principio generale del diritto dell’Unione nella giurisprudenza della Corte e nell’articolo 40 TFUE, qualora essa contempli un’organizzazione comune di mercato come avviene nel caso di specie.
In terzo luogo, i ricorrenti contestano al Tribunale di non avere riconosciuto il danno da essi subito. La duplice possibile interpretazione del regolamento n. 1623/2000 ha indotto i giudici nazionali a sanzionare severamente i ricorrenti e, di conseguenza, tale illegittimità è la causa stessa del danno subito.
Infine, essi contestano al Tribunale di aver violato il senso e la portata dell’articolo 65 del regolamento, che prevede formalità specifiche per i produttori che dispongono di propri impianti di distillazione e che hanno l’intenzione di procedere alla distillazione obbligatoria dei loro vini prodotti in eccesso rispetto ai quantitativi normalmente vinificati.
(1) Regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato (GU L 194, pag. 45).
21.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 311/16 |
Impugnazione proposta il 26 maggio 2015 da Emsibeth SpA avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 26 marzo 2015, causa T-596/13, Emsibeth/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli)
(Causa C-251/15 P)
(2015/C 311/21)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Emsibeth SpA (rappresentante: A. Arpaia, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza impugnata (sentenza del Tribunale dell’Unione europea 26 marzo 2015, causa T-596/13); |
— |
decidere la causa nel merito; |
— |
condannare l’UAMI alle spese, comprese quelle sostenute in primo grado. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente invoca la violazione o l’erronea applicazione dell’articolo 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 207/2009 (1). In particolare, la sentenza non appare condivisibile in relazione ai criteri con i quali il Tribunale ha valutato i concetti di (i) pubblico di riferimento, di identità o somiglianza dei (ii) prodotti e dei (iii) marchi nonché (iv) la sussistenza di un rischio di confusione tra i due marchi.
(i) |
La sentenza impugnata risulta affetta da incoerenza nella parte in cui, pur avendo attribuito al consumatore medio — individuato come il pubblico di riferimento — le caratteristiche di essere «ben informato nonché cauto e osservatore», tuttavia, nel momento in cui procede a valutare in concreto l’effettiva capacità di quest’ultimo di discernere due marchi palesemente differenti, lo considera un soggetto del tutto superficiale ed incapace di svolgere autonomamente valutazioni di lieve difficoltà. |
(ii) |
La sentenza impugnata appare in violazione della giurisprudenza comunitaria che afferma che, nel valutare la somiglianza tra i beni, debbano essere presi in considerazione tutti i fattori rilevanti relativi a tali beni tra i quali, la natura, la destinazione, l’impiego, la concorrenzialità o complementarità, nonché i canali di distribuzione dei prodotti. Il Tribunale non ha in realtà considerato alcuno di tali fattori riducendo la propria valutazione al semplice rilievo che i prodotti per colorare e decolorare i capelli sarebbero «inclusi» nei cosmetici e che pertanto tali prodotti devono essere considerati identici. |
(iii) |
La sentenza impugnata risulta affetta da errore nella parte in cui nel confronto tra un marchio denominativo ed uno complesso non ha dato sufficiente rilievo agli elementi figurativi del secondo marchio, non presenti nel primo ed idonei a distinguere i due segni, riducendo la propria valutazione al confronto tra le sole parti denominative. Le sentenza impugnata inoltre ha erroneamente escluso dal confronto la prima parola del marchio anteriore (Mc) e non ha considerato che tale prefisso, ove anteposto ad un nome e alla luce della sua ampia diffusione, viene comunemente considerato un patronimico di origine scozzese e pertanto pronunciato in lingua inglese da tutto il pubblico di riferimento e non solo dalla parte anglosassone dello stesso. |
(iv) |
La sentenza impugnata risulta affetta da errore nella parte in cui, pur in presenza di numerose differenze tra i due marchi in comparazione, ha considerato sussistente un rischio di confusione. |
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, p. 1)
21.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 311/17 |
Impugnazione proposta l’8 giugno 2015 da Sea Handling SpA, in liquidazione, già Sea Handling SpA avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 25 marzo 2015, causa T-456/13, Sea Handling/Commissione
(Causa C-271/15 P)
(2015/C 311/22)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Sea Handling SpA, in liquidazione, già Sea Handling SpA (rappresentanti: B. Nascimbene e M. Merola, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
1. |
annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 25 marzo 2015, nella causa T-456/13; |
2. |
annullare la decisione della Commissione europea, Ref. Ares(2013)2028929, del 12 giugno 2013 recante rigetto della richiesta di SEA Handling di accesso a taluni documenti relativi al procedimento SA.21420 — Italia/SEA Handling; |
3. |
condannare la Commissione europea alle spese, comprese quelle attinenti al procedimento dinanzi al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
1. |
Primo motivo: Errore di diritto, contraddittorietà nonché insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, nella valutazione dell’eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività d’indagine prevista all’art. 4, n. 2, terzo trattino, del Reg. n. 1049/2001 (1). Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella parte in cui ha ritenuto legittimo il ricorso da parte della Commissione alla presunzione generale di riservatezza a fronte di un’istanza di accesso rivolta a specifici documenti. L’interpretazione data dal Tribunale dell’eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività d’indagine prevista all’art. 4, n. 2, terzo trattino, del Reg. n. 1049/2001 introduce una restrizione al diritto di accesso ai documenti (i) sproporzionata rispetto ai fini perseguiti dall’art. 4 del Reg. n. 1049/2001 e (ii) non adeguatamente motivata. Con riferimento alla prima censura, la Ricorrente lamenta che il Tribunale non può consentire alla Commissione di opporre la presunzione generale a una richiesta di accesso agli atti di una procedura in materia di aiuti di Stato che identifica in maniera puntuale e precisa i documenti richiesti. Ciò a maggior ragione quando, in un contesto come il presente, caratterizzato da deplorevoli violazioni procedurali ascrivibili alla Commissione, un simile operare finisce con il tradurre la presunzione generale di riservatezza in una presunzione assoluta, incontrastabile da parte del soggetto che chiede l’accesso agli atti, in violazione del dettato dell’art. 4 del Reg. n. 1049/2001. Con riferimento alla seconda censura, la Ricorrente lamenta che la Sentenza impugnata non ha adeguatamente motivato le ragioni per cui secondo il Tribunale è possibile applicare il principio di diritto sancito dalla Corte nella sentenza del 29 giugno 2010, Commissione/Technische Glaswerke Ilmenau, causa C-139/07 P, EU:C:2010:376, a casi caratterizzati da una richiesta di accesso non all’intero fascicolo ma a documenti precisamente individuati. |
2. |
Secondo motivo: Errore di diritto della sentenza impugnata nella parte in cui nega la possibilità di accesso parziale ai documenti. Il Tribunale ha errato nel ritenere che l’applicazione della presunzione generale giustificava il rifiuto di divulgazione dei documenti richiesti, legittimando la Commissione a non concedere un accesso parziale agli stessi. Nel presente caso, non ricorrevano i presupposti che in passato hanno portato la Corte a negare l’accesso parziale a fascicoli coperti dalle presunzioni generali di riservatezza, pertanto la Commissione non poteva essere legittimata a rifiutare l’accesso parziale per la sola ragione che i documenti richiesti erano contenuti nel fascicolo amministrativo di un procedimento di controllo di aiuti di Stato. |
3. |
Terzo motivo: Errore di diritto della Sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale non ha adempiuto all’obbligo di esaminare i documenti oggetto del diniego di accesso. Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella parte in cui non ha adempiuto l’obbligo di esaminare i documenti oggetto del diniego di accesso, ritenendo di poter controllare l’operato della Commissione senza consultare la documentazione in oggetto. |
4. |
Quarto motivo: Contraddittorietà ed errore di diritto nella parte in cui il Tribunale non ha dato adeguato rilievo ai vizi di procedura commessi nell’emanazione della decisione impugnata. La Sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto nella parte in cui ha negato che gli errori procedurali commessi dalla Commissione abbiano avuto conseguenze sulla capacità dell’istante di far valere il proprio punto di vista circa l’applicabilità della presunzione di riservatezza nel caso di specie. Il Tribunale non ha considerato che gli errori in questione hanno vanificato i diritti procedurali dell’istante e, di fatto, trasformato la presunzione generale di pregiudizio alle attività di indagini da presunzione relativa in presunzione assoluta. |
5. |
Quinto motivo: Errore di diritto nella parte in cui il Tribunale ha negato la sussistenza di un interesse pubblico prevalente Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’affermare che non sussisteva alcun interesse pubblico prevalente da poter essere contrapposto alle eccezioni di cui all’art. 4, par. 2, del Reg. n. 1049/2001 senza tenere in debita considerazione le argomentazioni presentate dalla Ricorrente sul punto. |
(1) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).
21.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 311/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Warszawie (Polonia) il 17 giugno 2015 — Edyta Mikołajczyk/Marie Louise Czarnecka, Stefan Czarnecki
(Causa C-294/15)
(2015/C 311/23)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Parti
Ricorrente: Edyta Mikołajczyk
Convenuti: Marie Louise Czarnecka, Stefan Czarnecki
Questioni pregiudiziali
1) |
Se le cause aventi ad oggetto l’annullamento di un matrimonio dopo il decesso di uno dei coniugi rientrino nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (1), |
2) |
in caso di risposta affermativa alla prima questione, se il succitato regolamento includa nel proprio ambito di applicazione le cause aventi ad oggetto l’annullamento del matrimonio promosse da un soggetto diverso rispetto ad uno dei coniugi, |
3) |
in caso di risposta affermativa alla seconda questione, se nelle cause aventi ad oggetto l’annullamento del matrimonio, promosse da un soggetto diverso rispetto ad uno dei coniugi, la competenza dell’autorità giudiziaria possa essere fondata sui criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), quinto e sesto trattino, del regolamento. |
21.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 311/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) il 18 giugno 2015 — «Borta» UAB/VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
(Causa C-298/15)
(2015/C 311/24)
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Parti
Ricorrente:«Borta» UAB
Resistente: VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
Questioni pregiudiziali
1) |
Se gli articoli 37, 38, 53 e 54 della direttiva 2004/17 (1), letti in combinato disposto tra loro o separatamente (ma non limitandosi a tali disposizioni), debbano essere compresi e interpretati nel senso che:
|
2) |
Se le disposizioni degli articoli 10, 46 e 47 della direttiva 2004/17, letti in combinato disposto tra loro o separatamente (ma non limitandosi a tali disposizioni), debbano essere compresi e interpretati nel senso che:
|
(1) Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134, pag. 1).
21.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 311/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Łodzi (Polonia) il 22 giugno 2015 — Procedimento penale a carico di G.M. e M.S.
(Causa C-303/15)
(2015/C 311/25)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Okręgowy w Łodzi
Parti nel procedimento penale dinanzi al giudice nazionale
G.M. e M.S.
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (1) possa essere interpretato nel senso che l’omessa notifica delle regole ritenute di natura tecnica renda possibili effetti diversi, ossia che, per le regole inerenti alle libertà non soggette ai limiti di cui all’articolo 36 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’omissione della notifica comporti che esse non possano essere applicate al caso concreto da decidere, mentre, per le regole relative alle libertà soggette ai limiti di cui all’articolo 36 del Trattato, sia ammissibile che il giudice nazionale, il quale è al contempo giudice dell’Unione, valuti se esse, ancorché non notificate, siano conformi ai requisiti dell’articolo 36 del Trattato e non siano soggette alla sanzione di inapplicabilità.
21.9.2015 |
IT |
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C 311/21 |
Ricorso proposto il 23 giugno 2015 — Commissione europea/Romania
(Causa C-306/15)
(2015/C 311/26)
Lingua processuale: il rumeno
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Sanfrutos Cano, L. Nicolae, agenti)
Convenuta: Romania
Conclusioni della ricorrente
— |
constatare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2013/2/UE della Commissione, del 7 febbraio 2013, recante modifica dell’allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (1) e, in ogni caso, non avendo comunicato alla Commissione tali disposizioni, la Romania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1 della menzionata direttiva; |
— |
condannare la Romania alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per la trasposizione della direttiva nel diritto interno è scaduto il 30 settembre 2013.
21.9.2015 |
IT |
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C 311/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom (Regno Unito) il 26 giugno 2015 — The Queen on the application of Hemming (operante con la denominazione di «Simply Pleasure Ltd.») e altri/Westminster City Council
(Causa C-316/15)
(2015/C 311/27)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
Supreme Court of the United Kingdom
Parti
Ricorrenti: Hemming, operante con la denominazione «Simply Pleasure Ltd.», James Alan Poulton, Harmony Ltd, Gatisle Ltd, operante con la denominazione di «Janus», Winart Publications Ltd, Darker Enterprises Ltd, Swish Publications Ltd.
Convenuto: Westminster City Council
Questioni pregiudiziali
Qualora un soggetto richiedente il rilascio o il rinnovo di una licenza per un negozio di articoli erotici sia tenuto a versare una tassa composta di due parti, di cui una relativa al trattamento amministrativo della domanda e non rimborsabile e l’altra relativa alla gestione del regime di licenza e rimborsabile in caso di rigetto della domanda:
1) |
se l’imposizione di una tassa comprendente la seconda componente rimborsabile sia sufficiente per affermare che, ai sensi del diritto dell’Unione, i convenuti hanno sostenuto a fronte delle loro domande un onere in contrasto con l’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (1), nella misura in cui l’importo di tale tassa eccedeva le spese sostenute dal Westminster City Council per il trattamento della domanda; |
2) |
se la conclusione che l’imposizione di una siffatta tassa debba essere considerata un onere — o, in tal caso, un onere superiore ai costi relativi al trattamento della domanda da parte del Westminster City Council — dipenda da ulteriori circostanze (e, in caso di risposta affermativa, quali), quali ad esempio:
|
21.9.2015 |
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C 311/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 26 giugno 2015 — X, Staatssecretaris van Financiën
(Causa C-317/15)
(2015/C 311/28)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrenti: X, Staatssecretaris van Financiën
Questioni pregiudiziali
1) |
Se il rispetto dell’applicazione di restrizioni a paesi terzi, previsto all’articolo 64, paragrafo 1, TFUE, si estenda anche all’applicazione di restrizioni esistenti in virtù di un regime nazionale come il termine di rettifica fiscale prolungato di cui alla fattispecie in esame, regime che può essere applicato anche in situazioni che non implicano investimenti diretti, la prestazione di servizi finanziari o l’ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari. |
2) |
Se il rispetto dell’applicazione di restrizioni alla circolazione dei capitali in relazione alla prestazione di servizi finanziari, previsto all’articolo 64, paragrafo 1, TFUE, si riferisca anche a restrizioni che, come il termine di rettifica fiscale prolungato di cui alla fattispecie in esame, non sono rivolte al prestatore di detti servizi e che non disciplinano neppure le condizioni o le modalità della prestazione. |
3) |
Se si debba considerare un «movimento di capitali che implica la prestazione di servizi finanziari», ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 1, TFUE, anche una fattispecie come quella in esame, in cui un cittadino di uno Stato membro ha aperto un conto (titoli) presso un istituto bancario al di fuori dell’Unione, e se al riguardo faccia differenza se, ed eventualmente in che misura, la circostanza che detto istituto finanziario svolga in questo quadro attività a favore del titolare del conto. |
21.9.2015 |
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C 311/24 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italia) il 26 giugno 2015 — Tecnoedi Costruzioni Srl/Comune di Fossano
(Causa C-318/15)
(2015/C 311/29)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Parti nella causa principale
Ricorrente: Tecnoedi Costruzioni Srl
Convenuto: Comune di Fossano
Questione pregiudiziale
Se gli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea ed i principi di libertà di stabilimento, di libera prestazione dei servizi, di parità di trattamento, di non discriminazione e di proporzionalità debbano essere interpretati in senso ostativo ad una disciplina normativa come quella attualmente vigente in Italia, dettata dagli artt. 122, comma 9, e 253, comma 20-bis, del D.Lgs. n. 163 del 2006, in materia di esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, nelle gare per l’aggiudicazione di appalti di lavori sottosoglia che presentino un interesse transfrontaliero.
21.9.2015 |
IT |
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C 311/24 |
Impugnazione proposta il 30 giugno 2015 dalla Polynt SpA avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 30 aprile 2015, causa T-134/13, Polynt SpA e Sitre Srl/Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
(Causa C-323/15 P)
(2015/C 311/30)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Polynt SpA (rappresentante: C. Mereu, avocat)
Altre parti nel procedimento: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), Sitre Srl, New Japan Chemical, REACh ChemAdvice GmbH, Regno dei Paesi Bassi, Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-134/13; |
— |
annullare la decisione impugnata o, in alternativa, rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca sul ricorso di annullamento proposto dalla ricorrente; e |
— |
condannare la convenuta a tutte le spese, incluse quelle sostenute dinanzi al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente sostiene che, respingendo il suo ricorso di annullamento della decisione impugnata, il Tribunale ha violato il diritto dell’Unione. In particolare, la ricorrente adduce che il Tribunale è incorso in una serie di errori nella motivazione e nell’interpretazione del contesto normativo applicabile alla situazione della ricorrente. Gli errori di diritto in cui è incorso il Tribunale sono i seguenti:
— |
il Tribunale avrebbe espresso dichiarazioni contraddittorie ed errate in riferimento alla necessità di tener conto della valutazione del rischio ai sensi dell’articolo 57, lettera f), del REACH (1), le quali avrebbero portato a una errata interpretazione del medesimo; |
— |
il Tribunale avrebbe espresso dichiarazione contraddittorie e si sarebbe discostato dalla giurisprudenza consolidata sulla validità e sul peso dei documenti di orientamento nell’interpretare l’espressione «livello di preoccupazione equivalente» di cui all’articolo 57, lettera f), di detto regolamento; |
— |
il Tribunale si sarebbe basato, a torto, sull’articolo 60, paragrafo 2, del REACH, il che avrebbe determinato una motivazione insufficiente; |
— |
il Tribunale avrebbe applicato l’errato testo giuridico nel confutare gli argomenti relativi all’esposizione dei lavoratori e dei consumatori, violando in tal modo l’articolo 57, lettera f). |
Per tali motivi la ricorrente chiede che la sentenza del Tribunale nella causa T-134/13 e la decisione impugnata siano annullate.
(1) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1).
21.9.2015 |
IT |
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C 311/25 |
Impugnazione proposta il 30 giugno 2015 dalla Hitachi Chemical Europe GmbH e dalla Polynt SpA avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 30 aprile 2015, causa T-135/13, Hitachi Chemical Europe GmbH, Polynt SpA e Sitre Srl/Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
(Causa C-324/15 P)
(2015/C 311/31)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Hitachi Chemical Europe GmbH e Polynt SpA (rappresentante: C. Mereu, avocat)
Altre parti nel procedimento: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), Sitre Srl, REACh ChemAdvice GmbH, New Japan Chemical, Regno dei Paesi Bassi, Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-135/13; |
— |
annullare la decisione impugnata o, in alternativa, rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca sul ricorso di annullamento proposto dalle ricorrenti; e |
— |
condannare la convenuta a tutte le spese, incluse quelle sostenute dinanzi al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti sostengono che, respingendo il suo ricorso di annullamento della decisione impugnata, il Tribunale ha violato il diritto dell’Unione. In particolare, le ricorrenti adducono che il Tribunale è incorso in una serie di errori nella motivazione e nell’interpretazione del contesto normativo applicabile alla situazione delle ricorrenti. Gli errori di diritto in cui è così incorso il Tribunale sono i seguenti:
— |
il Tribunale avrebbe espresso dichiarazioni contraddittorie ed errate in riferimento alla necessità di tener conto della valutazione del rischio ai sensi dell’articolo 57, lettera f), del REACH (1), le quali avrebbero portato a una errata interpretazione del medesimo; |
— |
il Tribunale avrebbe espresso dichiarazione contraddittorie e si sarebbe discostato dalla giurisprudenza consolidata sulla validità e sul peso dei documenti di orientamento nell’interpretare l’espressione «livello di preoccupazione equivalente» di cui all’articolo 57, lettera f), di detto regolamento; |
— |
il Tribunale si sarebbe basato, a torto, sull’articolo 60, paragrafo 2, del REACH, il che avrebbe portato a una motivazione insufficiente; |
— |
il Tribunale avrebbe applicato l’errato testo giuridico nel confutare gli argomenti relativi all’esposizione dei lavoratori e dei consumatori, violando in tal modo l’articolo 57, lettera f). |
Per tali motivi le ricorrenti chiedono che la sentenza del Tribunale nella causa T-135/13 e la decisione impugnata siano annullate.
(1) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1).
21.9.2015 |
IT |
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C 311/26 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administratīvā apgabaltiesa (Lettonia) il 1o luglio 2015 — AS «DNB Banka»/Valsts ieņēmumu dienests
(Causa C-326/15)
(2015/C 311/32)
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Administratīvā apgabaltiesa
Parti
Ricorrente: AS «DNB Banka»
Altra parte nel procedimento: Valsts ieņēmumu dienests
Questioni pregiudiziali
1) |
Se possa esistere un’associazione autonoma di persone ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (1) quando i membri della medesima siano stabiliti in diversi Stati membri dell’Unione europea, in cui la citata disposizione della direttiva sia stata trasposta con requisiti diversi che non sono compatibili. |
2) |
Se uno Stato membro possa limitare il diritto di un soggetto passivo di applicare l’esenzione prevista nell’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva, quando il soggetto passivo soddisfa tutti i requisiti per l’applicazione dell’esenzione nel proprio Stato membro, ma nelle normative nazionali degli Stati membri di altri membri dell’associazione la citata disposizione sia stata trasposta con restrizioni che limitano la possibilità che i soggetti passivi di altri Stati membri applichino nel proprio Stato membro la corrispondente esenzione dall’imposta sul valore aggiunto. |
3) |
Se sia ammissibile applicare l’esenzione di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva ad alcuni servizi nello Stato membro del destinatario dei medesimi, che è soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto, quando il prestatore dei servizi, soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto, abbia applicato in un altro Stato membro l’imposta sul valore aggiunto a tali servizi conformemente al regime generale, vale a dire ritenendo che l’imposta sul valore aggiunto per detti servizi fosse dovuta nello Stato membro del destinatario dei medesimi, ai sensi dell’articolo 196 della direttiva. |
4) |
Se si debba intendere per «associazione autonoma di persone» ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva una persona giuridica distinta, la cui esistenza dev’essere dimostrata mediante un accordo specifico di costituzione dell’associazione autonoma di persone. Se la risposta a tale questione è tale per cui l’associazione autonoma di persone non dev’essere considerata un’entità distinta, se si debba intendere che l’associazione autonoma di persone è un’associazione di imprese vincolate che, nell’ambito della loro attività economica abituale, si prestano reciprocamente servizi di supporto per la realizzazione delle loro attività commerciali, e l’esistenza di siffatta associazione possa essere dimostrata mediante i contratti di servizio conclusi o mediante la documentazione sui prezzi di trasferimento. |
5) |
Se uno Stato membro possa limitare il diritto di un soggetto passivo di applicare l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista nell’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva, quando il soggetto passivo abbia applicato alle operazioni una maggiorazione conforme a quanto richiesto dalla normativa in materia di imposizione diretta dello Stato membro in cui è stabilito. |
6) |
Se sia applicabile l’esenzione di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva ai servizi che si ricevono da paesi terzi. In altri termini, se un membro di un’associazione autonoma di persone, ai sensi della citata disposizione della direttiva, che nell’ambito dell’associazione presta servizi ad altri membri della medesima, possa essere soggetto passivo di un paese terzo. |
(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).
21.9.2015 |
IT |
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C 311/27 |
Impugnazione proposta il 3 luglio 2015 dalla Repubblica francese contro la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) pronunciata il 16 aprile 2015 nella causa T-402/12, Carl Schlyter/Commissione europea
(Causa C-331/15 P)
(2015/C 311/33)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, D. Colas, F. Fize, in qualità di agenti)
Altre parti del procedimento: Carl Schlyter, Commissione europea, Repubblica di Finlandia, Regno di Svezia
Conclusioni
Il governo francese chiede alla Corte di:
— |
annullare la sentenza pronunciata dal Tribunale (Quarta Sezione) il 16 aprile 2015 nella causa T-402/12, Carl Schlyter/Commissione, nella parte in cui essa ha annullato la decisione della Commissione europea del 27 giugno 2012 che ha negato, durante il termine di differimento, l’accesso al parere circostanziato della Commissione riguardante un progetto di decreto relativo al contenuto e alle condizioni di presentazione della dichiarazione annuale delle sostanze allo stato di nanoparticelle (2011/673/F), che le era stato notificato dalle autorità francesi, in applicazione della direttiva 98/34/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento e del Consiglio, del 20 luglio 1998; |
— |
rinviare la causa dinanzi al Tribunale; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con l’atto di impugnazione, presentato il 3o luglio 2015, il governo francese chiede alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia, di annullare la sentenza pronunciata dal Tribunale (Quarta Sezione) il 16 aprile 2015 nella causa T-402/12, Carl Schlyter/Commissione (in prosieguo: la «sentenza impugnata»).
A sostegno della propria impugnazione, il governo francese deduce un unico motivo.
A sostegno di detto motivo, il governo francese sostanzialmente rileva che il Tribunale ha commesso diversi errori di diritto per quanto riguarda la qualificazione della procedura stabilita dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (in prosieguo: la «direttiva 98/34») e per quanto riguarda l’applicazione dell’eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività di indagine ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (in prosieguo: il «regolamento 1049/2001»).
In primo luogo, il governo francese sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto rifiutando di qualificare la procedura prevista dalla direttiva 98/34 come attività di indagine ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento 1049/2001.
A tal riguardo, il governo francese fa valere, innanzitutto, che la definizione data dal Tribunale, nella sentenza impugnata, della nozione di indagine non si basa su alcuna definizione stabilita dal regolamento 1049/2001, dalla direttiva 98/34 o dalla giurisprudenza.
Inoltre, tale definizione non è neppure coerente con la soluzione adottata dal Tribunale (Ottava Sezione) nella sua sentenza del 25 settembre 2014, T-306/12, Spirlea/Commissione. Infatti, in detta sentenza, il Tribunale ha riconosciuto che la cosiddetta procedura «EU Pilot» può essere qualificata come attività di indagine ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento 1049/2001. Orbene, secondo il governo francese, gli obiettivi e lo svolgimento della cosiddetta procedura «EU Pilot» presentano importanti analogie con gli obiettivi e lo svolgimento della procedura prevista dalla direttiva 98/34.
Infine, per il caso in cui la Corte facesse propria la definizione della nozione di indagine contenuta nella sentenza impugnata, il governo francese osserva che la procedura prevista dalla direttiva 98/34 rientrerebbe in ogni caso in detta definizione, alla luce dei suoi obiettivi e del suo svolgimento.
In secondo luogo, innanzitutto, il governo francese ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto considerando, in subordine, che, anche nell’ipotesi in cui il parere circostanziato emesso dalla Commissione rientri in un’attività di indagine ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento 1049/2001, la divulgazione di tale documento non pregiudica necessariamente l’obiettivo della procedura prevista dalla direttiva 98/34.
A tal riguardo, il governo francese rileva che il ricorrente in primo grado non ha in alcun momento sollevato, nel suo ricorso iniziale, nella replica o nelle osservazioni sulle memorie degli intervenienti, l’argomento secondo cui, nell’ipotesi in cui la procedura prevista dalla direttiva 98/34 costituisca un’attività di indagine, la divulgazione del documento di cui trattasi non pregiudicherebbe l’obiettivo di detta attività di indagine.
Pertanto, dal momento che il motivo sollevato in subordine dal Tribunale non è stato dedotto dal ricorrente e riguarda la legittimità nel merito della decisione impugnata, il governo francese ritiene che il Tribunale, ai punti da 84 a 88 della sentenza impugnata, abbia commesso un errore di diritto sollevando d’ufficio detto motivo.
Inoltre, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che l’obiettivo della procedura prevista dalla direttiva 98/34 è quello di prevenire l’adozione, da parte del legislatore nazionale, di una regola tecnica che ostacola la libera circolazione delle merci o la libera circolazione dei servizi o la libertà di stabilimento degli operatori di servizi nell’ambito del mercato interno (punto 85 della sentenza impugnata).
Orbene, il governo francese ritiene che il Tribunale abbia dato in tal modo un’interpretazione restrittiva dell’obiettivo della procedura prevista dalla direttiva 98/34.
Il governo francese ritiene, infatti, che, oltre all’obiettivo di conformità delle regole nazionali, la procedura prevista dalla direttiva 98/34 persegua anche un obiettivo riguardante la qualità del dialogo tra la Commissione e lo Stato membro interessato.
21.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 311/29 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbetsdomstolen (Svezia) il 6 luglio 2015 — Unionen/Almega Tjänsteförbunden, ISS Facility Services AB
(Causa C-336/15)
(2015/C 311/34)
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Arbetsdomstolen
Parti
Ricorrente: Unionen
Convenuti: Almega Tjänsteförbunden, ISS Facility Services AB
Questione pregiudiziale
Se sia compatibile con la direttiva sui trasferimenti di imprese (1) che, ad oltre un anno dal trasferimento di uno stabilimento e con riguardo alla clausola contenuta in un contratto collettivo, applicabile nei confronti del cessionario, il quale subordina al possesso di una determinata anzianità di servizio ininterrotta presso un solo ed unico datore di lavoro il beneficio della proroga del termine di preavviso in caso di licenziamento, il cessionario medesimo non tenga conto dell’anzianità, maturata presso il cedente, dai lavoratori trasferiti, laddove, in base al contratto collettivo vigente nei confronti del cedente stesso, contenente identica clausola, i lavoratori avrebbero avuto diritto a che l’anzianità ivi maturata venisse presa in considerazione.
(1) Direttiva 2001/23/CE del Consiglio del 12 marzo 2001 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82, pag. 16).
21.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 311/30 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgio) il 7 luglio 2015 — Procedimento penale contro Luc Vanderborght, altra parte: Verbond der Vlaamse Tandartsen VZW
(Causa C-339/15)
(2015/C 311/35)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Nederlandstalige Rechtbank van eerste aanleg te Brussel
Parti
Convenuto: Luc Vanderborght
Altra parte: Verbond der Vlaamse Tandartsen VZW
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la direttiva 2005/29/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno, debba essere interpretata nel senso che osta ad una legge nazionale che vieta in modo assoluto qualsiasi pubblicità, ad opera di chiunque, relativa alla cura del cavo orale e dei denti, quale l’articolo 1 della legge belga del 15 aprile 1958 sulla pubblicità in materia di cure dentarie. |
2) |
Se un divieto di pubblicità per la cura del cavo orale e dei denti debba essere considerato come una «disposizion[e] (...) relativ[a] agli aspetti sanitari e di sicurezza dei prodotti», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno. |
3) |
Se la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno, debba essere interpretata nel senso che osta ad una disposizione nazionale che descrive in dettaglio a quali requisiti di discrezione debba rispondere un cartellone destinato al pubblico appeso in uno studio dentistico, quale l’articolo 8quinquies del regio decreto del 1o giugno 1934 recante disciplina dell’esercizio dell’odontoiatria. |
4) |
Se la direttiva 2000/31/CE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, debba essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale che vieta in modo assoluto qualsiasi pubblicità, ad opera di chiunque, relativa alla cura del cavo orale o dei denti, compreso un divieto di pubblicità commerciale per via elettronica (sito Internet), quale l’articolo 1 della legge belga del 15 aprile 1958 relativa alla pubblicità in materia di cure dentistiche. |
5) |
In che modo debba essere interpretata la nozione di «servizi della società dell’informazione», quale definita all’articolo 2, lettera a) della direttiva 2000/31/CE, con un rinvio all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 98/34/CE (3), come modificata dalla direttiva 98/48/CE (4). |
6) |
Se gli articoli 49 e 56 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale come quella controversa nel procedimento principale, nella quale, al fine di tutelare la salute pubblica, viene imposto un divieto assoluto di pubblicità per la cura dei denti. |
(1) Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22).
(2) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178, pag. 1).
(3) Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 204, pag. 37).
(4) Direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998 relativa ad una modifica della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 217, pag. 18).
21.9.2015 |
IT |
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C 311/31 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) l’8 luglio 2015 — J. Klinkenberg/Minister van Infrastructuur en Milieu
(Causa C-343/15)
(2015/C 311/36)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Centrale Raad van Beroep
Parti
Ricorrente in appello: J. Klinkenberg
Resistente in appello: Minister van Infrastructuur en Milieu
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 1 della direttiva 1999/63/CE (1) e la clausola 1, paragrafo 1, dell’allegato «Accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare», debbano essere interpretati nel senso che detta direttiva e detto accordo sono applicabili ad un dipendente statale che svolge attività al servizio del Rijksrederij e che fa parte dell’equipaggio di una nave con la quale vengono effettuate ispezioni relative alla pesca. |
2) |
In caso di risposta negativa alla prima questione, se l’articolo 2 della direttiva 89/391/CEE (2), l’articolo 1, paragrafo 3, e l’articolo 2, parte iniziale e paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/104/CE (3), e l’articolo 1, paragrafo 3, e l’articolo 2, parte iniziale e n. 1 e 2 della direttiva 2003/88/CE (4), debbano essere interpretati nel senso che le direttive 93/104/CE e 2003/88/CE sono applicabili al dipendente statale di cui alla prima questione. |
3) |
Se gli articoli 3, 5 e 6 della direttiva 93/104/CE e gli articoli 3, 5 e 6 della direttiva 2003/88/CE debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro in base alla quale vengono considerate periodo di riposo le ore in cui il pubblico dipendente di cui alla prima questione durante la navigazione non svolge attività lavorativa, ma è obbligato ad essere disponibile per svolgere attività lavorativa su chiamata al fine di riparare guasti nella sala macchine. |
4) |
Se gli articoli 3, 5 e 6 della direttiva 93/104/CE e gli articoli 3, 5 e 6 della direttiva 2003/88/CE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa di uno Stato membro a norma della quale vengono considerate periodo di riposo le ore in cui il pubblico dipendente di cui alla prima questione durante la navigazione non svolge attività lavorativa, ma è obbligato a svolgere attività su istruzioni del comandante, qualora ciò sia necessario per l’immediata sicurezza della nave, delle persone a bordo, del carico o dell’ambiente, o nel prestare soccorso ad altre navi o a persone in difficoltà. |
(1) Direttiva del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all’accordo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell’Unione europea (FST) — Allegato: Accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare (GU L 167, pag. 33).
(2) Direttiva del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183, pag. 1).
(3) Direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 307, pag. 18).
(4) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).
21.9.2015 |
IT |
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C 311/32 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Appeal Commissioners (Irlanda) il 6 luglio 2015 — National Roads Authority/The Revenue Commissioners
(Causa C-344/15)
(2015/C 311/37)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
Appeal Commissioners
Parti
Ricorrente: National Roads Authority
Resistenti: The Revenue Commissioners
Questioni pregiudiziali
1) |
Qualora un ente di diritto pubblico eserciti un’attività quale la fornitura di accesso a una strada dietro pagamento di un pedaggio e qualora nello Stato membro vi siano organismi privati che riscuotono i pedaggi su diverse strade a pedaggio in virtù di un contratto con l’ente pubblico interessato ai sensi di disposizioni di legge nazionali, se il secondo comma dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio debba essere interpretato nel senso che l’ente pubblico in questione va considerato in concorrenza con gli operatori privati interessati, cosicché il non assoggettamento dell’ente pubblico è ritenuto provocare una distorsione della concorrenza di una certa importanza, nonostante il fatto che a) non sussista e non possa sussistere una concorrenza effettiva tra l’ente pubblico e gli operatori privati interessati e b) non vi sia alcuna prova dell’esistenza di una realistica possibilità di ingresso sul mercato da parte di un operatore privato allo scopo di costruire e gestire una strada a pedaggio in concorrenza con la strada a pedaggio gestita dall’ente pubblico. |
2) |
In assenza di presunzione, in quale modo si debba procedere per determinare se vi sia una distorsione della concorrenza di una certa importanza ai sensi del secondo comma dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio. |
(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).
21.9.2015 |
IT |
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C 311/33 |
Impugnazione proposta il 7 luglio 2015 dalla Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) e dalla Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 28 aprile 2015, causa T-169/12, Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) e Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF)/Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-345/15 P)
(2015/C 311/38)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK), Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) (rappresentanti: B. Evtimov, avvocato, D. O’Keeffe, solicitor)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Euroalliages
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale; |
— |
statuire in via definitiva sulla controversia ove lo stato del procedimento lo consenta; |
— |
in subordine, rinviare la causa al Tribunale perché venga riesaminata; |
— |
condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese; |
— |
condannare gli intervenienti alle loro spese. |
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha violato il diritto dell’Unione nella valutazione dei motivi delle ricorrenti nella sua sentenza, come emerge da quanto segue:
— |
nel loro primo motivo di impugnazione, le ricorrenti adducono che il Tribunale ha commesso un errore nell’interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (1) (in prosieguo: il «regolamento antidumping di base») e nella sua valutazione giuridica nei limiti in cui ha respinto il motivo, in primo grado, secondo il quale l’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e il suo riferimento all’articolo 2 del medesimo impongono alle istituzioni di calcolare un margine di dumping in tutti i riesami intermedi relativi a un caso di dumping, violando in tal modo anche i principi giuridici di buona amministrazione, trasparenza e certezza del diritto; |
— |
nel loro secondo motivo di impugnazione, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore nell’interpretazione della motivazione della sentenza adottata dallo stesso Tribunale nella causa T-143/06 MTZ Polyfilms/Consiglio dell’Unione europea. |
(1) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51).
21.9.2015 |
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C 311/34 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Italia) il 10 luglio 2015 — procedimento penale a carico di Luciano Baldetti
(Causa C-350/15)
(2015/C 311/39)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Parti nella causa principale
Luciano Baldetti
Questioni pregiudiziali
Se ai sensi degli artt. 4 [del Protocollo n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali] e 50 [della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea], sia conforme al diritto comunitario la disposizione di cui all'art. 10 ter, D. lgs. 74/00 nella parte in cui consente di procedere alla valutazione della responsabilità penale di un soggetto il quale, per lo stesso fatto (omissione del versamento dell'imposta sul valore aggiunto), sia già stato destinatario di un accertamento definitivo da parte dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, con irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.
21.9.2015 |
IT |
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C 311/34 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 14 luglio 2015 — Ilves Jakelu Oy
(Causa C-368/15)
(2015/C 311/40)
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Korkein hallinto-oikeus
Parti
Ricorrente: Ilves Jakelu Oy
Altre parti interessate: Ministero dei trasporti e delle comunicazioni
Questioni pregiudiziali
1) |
Se, nell’interpretazione dell’articolo 9 della direttiva 97/67/CE (1) sui servizi postali, nel testo modificato dalle direttive 2002/39/CE (2) e 2008/6/CE (3), la distribuzione di invii postali di abbonati debba essere considerata un servizio che esula dall’ambito di applicazione del servizio universale ai sensi del paragrafo 1 di detto articolo oppure un servizio rientrante nell’ambito di applicazione del servizio universale ai sensi del paragrafo 2, nel caso in cui l’impresa attiva nel settore postale definisca con i suoi clienti le condizioni di distribuzione e addebiti ai medesimi una tariffa appositamente concordata. |
2) |
Nel caso in cui la summenzionata distribuzione di invii postali di abbonati si configuri come un servizio che esula dall’ambito di applicazione del servizio universale, se l’articolo 9, paragrafo 1, e l’articolo 2, punto 14, debbano essere interpretati nel senso che la fornitura di siffatti servizi postali, in circostanze come quelle del procedimento principale, possa essere subordinata ad una licenza individuale, come prevista nella legge in materia di servizi postali. |
3) |
Nel caso in cui la summenzionata distribuzione di invii postali di abbonati si configuri come un servizio che esula dall’ambito di applicazione del servizio universale, se l’articolo 9, paragrafo 1, debba essere interpretato nel senso che un’autorizzazione concernente tali servizi possa essere subordinata esclusivamente a oneri miranti a garantire la conformità alle esigenze essenziali, ai sensi dell’articolo 2, punto 19, della direttiva sui servizi postali e che le autorizzazioni concernenti tali servizi non possano essere subordinate a oneri inerenti alla qualità, alla disponibilità e all’esecuzione dei servizi in questione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva. |
4) |
Nel caso in cui le autorizzazioni concernenti la summenzionata distribuzione di invii postali di abbonati possano essere subordinate esclusivamente a oneri miranti a garantire la conformità alle esigenze essenziali, se oneri come quelli in questione nel procedimento principale, che riguardano le condizioni di distribuzione del servizio postale, la frequenza della distribuzione degli invii, il servizio di cambiamento di indirizzo e di sospensione della distribuzione, la marcatura degli invii e i punti di raccolta, possano essere considerati corrispondenti alle esigenze essenziali di cui all’articolo 2, punto 19, e necessari per garantire la conformità alle esigenze essenziali ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1. |
(1) Direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU L 15, pag. 14).
(2) Direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l’ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità (GU L 176, pag. 21).
(3) Direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (GU L 52, pag. 3).
21.9.2015 |
IT |
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C 311/35 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 13 luglio 2015 — Siderúrgica Sevillana S.A./Administración del Estado
(Causa C-369/15)
(2015/C 311/41)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo
Parti
Ricorrente: Siderúrgica Sevillana S.A
Resistente: Administración del Estado
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la decisione [2013/448/UE] (1) sia in contrasto con l’articolo 296 TFUE e l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali (2) nella parte in cui fissa il fattore di correzione con un meccanismo che, contravvenendo all’obbligo di motivazione, non consente ai titolari degli impianti interessati di prendere conoscenza dei dati, calcoli e criteri presi in considerazione per stabilire detto fattore. |
2) |
Se la decisione 2013/448/UE, nella parte in cui determina il limite massimo di emissioni dell’industria e il fattore di correzione transettoriale previsti dall’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE (3) e dall’articolo 15 della decisione 2011/278/UE (4), contravvenga agli articoli 10 bis, paragrafo 1, e 23, paragrafo 3, di detta direttiva del 2003 in quanto non è stata adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo disciplinata dalla decisione 1999/468/CE (5). |
3) |
Considerato che la decisione 2013/448/UE e/o l’articolo 15 della decisione 2011/278/UE creano un’asimmetria tra:
|
4) |
Se la decisione [2013/448/UE] della Commissione ed eventualmente la decisione 2011/278/UE cui essa dà attuazione contravvengano all’articolo 10 bis, paragrafo 12, della direttiva, nella parte in cui estendono il fattore di correzione transettoriale a settori definiti nella decisione 2010/2/UE (6) (attualmente decisione 2014/746/UE) (7) della Commissione come settori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, con conseguente riduzione delle quote di emissione assegnate a titolo gratuito. |
5) |
Se la decisione [2013/448/UE] contravvenga all’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE nella parte in cui la Commissione europea, per determinare le emissioni verificate prodotte nel periodo 2005-2007 cui fanno riferimento le lettere a) e b) di detto paragrafo:
|
(1) Decisione della Commissione 2013/448/UE, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 240, pag. 27).
(3) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).
(4) Decisione della Commissione 2011/278/UE, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 130, pag. 1).
(5) Decisione del Consiglio 1999/468/CE, del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184, pag. 23).
(6) Decisione della Commissione, del 24 dicembre 2009 , che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (GU 2010, L 1, pag. 10).
21.9.2015 |
IT |
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C 311/37 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 13 luglio 2015 — Solvay Solutions España S.L./Administración del Estado
(Causa C-370/15)
(2015/C 311/42)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo
Parti
Ricorrente: Solvay Solutions España S.L.
Resistente: Administración del Estado
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la decisione 2013/448/UE (1) sia in contrasto con l’articolo 296 TFUE e l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali (2) nella parte in cui fissa il fattore di correzione con un meccanismo che, contravvenendo all’obbligo di motivazione, non consente ai titolari degli impianti interessati di prendere conoscenza dei dati, calcoli e criteri presi in considerazione per stabilire detto fattore. |
2) |
Se la decisione 2013/448/UE, nella parte in cui determina il limite massimo di emissioni dell’industria e il fattore di correzione transettoriale previsti dall’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE (3) e dall’articolo 15 della decisione 2011/278/UE (4), contravvenga agli articoli 10 bis, paragrafo 1, e 23, paragrafo 3, di detta direttiva del 2003 in quanto non è stata adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo disciplinata dalla decisione 1999/468/CE (5). |
3) |
Considerato che la decisione 2013/448/UE e/o l’articolo 15 della decisione 2011/278/UE creano un’asimmetria tra:
|
4) |
Se la decisione 2013/448/UE della Commissione ed eventualmente la decisione 2011/278/UE cui essa dà attuazione contravvengano all’articolo 10 bis, paragrafo 12, della direttiva, nella parte in cui estendono il fattore di correzione transettoriale a settori definiti nella decisione 2010/2/UE (6) (attualmente decisione 2014/746/UE) (7) della Commissione come settori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, con conseguente riduzione delle quote di emissione assegnate a titolo gratuito. |
5) |
Se la decisione [2013/448/UE] contravvenga all’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE nella parte in cui la Commissione europea, per determinare le emissioni verificate prodotte nel periodo 2005-2007 cui fanno riferimento le lettere a) e b) di detto paragrafo:
|
(1) Decisione 2013/448/UE della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 240, pag. 27).
(3) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).
(4) Decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 130, pag. 1).
(5) Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184, pag. 23).
(6) Decisione 2010/2/UE della Commissione, del 24 dicembre 2009, che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (GU 2010, L 1, pag. 10).
21.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 311/39 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 13 luglio 2015 — Cepsa Quimica, S.A./Administración del Estado
(Causa C-371/15)
(2015/C 311/43)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo
Parti
Ricorrente: Cepsa Quimica, S.A.
Resistente: Administración del Estado
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la decisione [2013/448/UE] (1) sia in contrasto con l’articolo 296 TFUE e l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali (2) nella parte in cui fissa il fattore di correzione con un meccanismo che, contravvenendo all’obbligo di motivazione, non consente ai titolari degli impianti interessati di prendere conoscenza dei dati, calcoli e criteri presi in considerazione per stabilire detto fattore. |
2) |
Se la decisione 2013/448/UE, nella parte in cui determina il limite massimo di emissioni dell’industria e il fattore di correzione transettoriale previsti dall’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE (3) e dall’articolo 15 della decisione 2011/278/UE (4), contravvenga agli articoli 10 bis, paragrafo 1, e 23, paragrafo 3, di detta direttiva del 2003 in quanto non è stata adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo disciplinata dalla decisione 1999/468/CE (5). |
3) |
Considerato che la decisione 2013/448/UE e/o l’articolo 15 della decisione 2011/278/UE creano un’asimmetria tra:
|
4) |
Se la decisione [2013/448/UE] della Commissione ed eventualmente la decisione 2011/278/UE cui essa dà attuazione contravvengano all’articolo 10 bis, paragrafo 12, della direttiva, nella parte in cui estendono il fattore di correzione transettoriale a settori definiti nella decisione 2010/2/UE (6) (attualmente decisione 2014/746/UE) (7) della Commissione come settori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, con conseguente riduzione delle quote di emissione assegnate a titolo gratuito. |
5) |
Se la decisione [2013/448/UE] contravvenga all’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE nella parte in cui la Commissione europea, per determinare le emissioni verificate prodotte nel periodo 2005-2007 cui fanno riferimento le lettere a) e b) di detto paragrafo:
|
(1) Decisione della Commissione 2013/448/UE, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 240, pag. 27).
(3) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).
(4) Decisione della Commissione 2011/278/UE, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 130, pag. 1).
(5) Decisione del Consiglio 1999/468/CE, del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184, pag. 23).
(6) Decisione della Commissione, del 24 dicembre 2009 , che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (GU 2010, L 1, pag. 10).
21.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 311/41 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 13 luglio 2015 — Dow Chemical Ibérica S.A./Administración del Estado
(Causa C-372/15)
(2015/C 311/44)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo
Parti
Ricorrente: Dow Chemical Ibérica S.A.
Resistente: Administración del Estado
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la decisione [2013/448/UE] (1) sia in contrasto con l’articolo 296 TFUE e l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali (2) nella parte in cui fissa il fattore di correzione con un meccanismo che, contravvenendo all’obbligo di motivazione, non consente ai titolari degli impianti interessati di prendere conoscenza dei dati, calcoli e criteri presi in considerazione per stabilire detto fattore. |
2) |
Se la decisione 2013/448/UE, nella parte in cui determina il limite massimo di emissioni dell’industria e il fattore di correzione transettoriale previsti dall’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE (3) e dall’articolo 15 della decisione 2011/278/UE (4), contravvenga agli articoli 10 bis, paragrafo 1, e 23, paragrafo 3, di detta direttiva del 2003 in quanto non è stata adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo disciplinata dalla decisione 1999/468/CE (5). |
3) |
Considerato che la decisione 2013/448/UE e/o l’articolo 15 della decisione 2011/278/UE creano un’asimmetria tra:
|
4) |
Se la decisione [2013/448/UE] della Commissione ed eventualmente la decisione 2011/278/UE cui essa dà attuazione contravvengano all’articolo 10 bis, paragrafo 12, della direttiva, nella parte in cui estendono il fattore di correzione transettoriale a settori definiti nella decisione 2010/2/UE (6) (attualmente decisione 2014/746/UE) (7) della Commissione come settori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, con conseguente riduzione delle quote di emissione assegnate a titolo gratuito. |
5) |
Se la decisione [2013/448/UE] contravvenga all’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE nella parte in cui la Commissione europea, per determinare le emissioni verificate prodotte nel periodo 2005-2007 cui fanno riferimento le lettere a) e b) di detto paragrafo:
|
(1) Decisione della Commissione 2013/448/UE, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 240, pag. 27).
(3) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).
(4) Decisione della Commissione 2011/278/UE, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 130, pag. 1).
(5) Decisione del Consiglio 1999/468/CE del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184, pag. 23).
(6) Decisione della Commissione, del 24 dicembre 2009, che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (GU 2010, L 1, pag. 10).
21.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 311/42 |
Ricorso proposto il 17 luglio 2015 — Commissione europea/Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-389/15)
(2015/C 311/45)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, J. Guillem Carrau, B. Hartmann, agenti)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione del Consiglio del 7 maggio 2015 che autorizza l’avvio di negoziati su un accordo di Lisbona riveduto sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche per quanto riguarda materie di competenza dell’Unione europea; |
— |
mantenere gli effetti della decisione impugnata, ove opportuno, fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole dalla pronuncia della presente sentenza, di una nuova decisione che il Consiglio dell’Unione europea deve adottare ai sensi dell’articolo 218, paragrafi 3, 4 e 8 TFUE; |
— |
condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 3 TFUE, in quanto la decisione impugnata riconoscerebbe l’esistenza della competenza degli Stati membri, mentre i negoziati riguardano un accordo rientrante nella competenza esclusiva dell’Unione.
Secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 207, paragrafo 3, e 218, paragrafi 3, 4 e 8, TFUE, poiché il Consiglio avrebbe nominato gli Stati membri come «negoziatori» in una materia di competenza dell’Unione europea e non avrebbe adottato la decisione impugnata conformemente alla maggioranza applicabile.
21.9.2015 |
IT |
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C 311/43 |
Impugnazione proposta il 21 luglio 2015 da John Dalli avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 12 maggio 2015, causa T-562/12, John Dalli/Commissione europea
(Causa C-394/15 P)
(2015/C 311/46)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: John Dalli (rappresentanti: L. Levi e S. Rodrigues, lawyers)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
dichiarare il ricorso ricevibile; |
— |
annullare la sentenza impugnata; |
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
ordinare il risarcimento del danno in misura pari ad un (1) euro simbolico a titolo di danno morale e, in via provvisoria, in misura pari ad EUR 1 9 13 396, a titolo di danno materiale; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno della propria impugnazione il ricorrente solleva:
— |
un primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha statuito ultra petita modificando l’oggetto della controversia; |
— |
un secondo motivo, vertente su un difetto di motivazione; |
— |
un terzo motivo vertente su un vizio di procedura recante pregiudizio agli interessi del ricorrente, nonché al suo diritto di difesa; |
— |
un quarto motivo, relativo a numerosi snaturamenti di fatti e di prove; e |
— |
un quinto motivo, con cui si contesta l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione europea da parte del Tribunale. |
Tribunale
21.9.2015 |
IT |
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C 311/44 |
Ordinanza del Tribunale del 29 giugno 2015 — Frank Bold/Commissione
(Causa T-19/13) (1)
((«Ambiente - Direttiva 2003/87/CE - Sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra - Decisione che concede alla Repubblica ceca l’opzione dell’assegnazione di quote a titolo gratuito per un periodo transitorio ai fini dell’ammodernamento della produzione di energia elettrica - Domanda di riesame della decisione - Insussistenza di misure di portata individuale - Decisione della Commissione che dichiara la domanda di riesame irricevibile - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»))
(2015/C 311/47)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Frank Bold Society, già Ekologický právní servis (Brno, Repubblica ceca) (rappresentante: P. Černý, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente P. Oliver e L. Pignataro-Nolin, successivamente L. Pignataro-Nolin e J. Tomkin, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, T. Müller e D. Hadroušek, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento, da un lato, della decisione C(2012) 8382 final della Commissione, del 12 novembre 2012, che respinge in quanto irricevibile la domanda di riesame della decisione C(2012) 4576 final della Commissione, del 6 luglio 2012, che concede alla Repubblica ceca l’opzione dell’assegnazione di quote a titolo gratuito per un periodo transitorio ai fini dell’ammodernamento della produzione di energia elettrica e, dall’altro, di quest’ultima decisione.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Frank Bold Society è condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
3) |
La Repubblica ceca sopporterà le proprie spese. |
21.9.2015 |
IT |
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C 311/45 |
Ordinanza del Tribunale del 22 giugno 2015 — In vivo/Commissione
(Causa T-690/13) (1)
((«Ricorso per carenza - Rifiuto dell’OLAF di avviare un’indagine esterna - Presa di posizione - Domanda di ingiunzione - Mancanza di incidenza diretta - Irricevibilità»))
(2015/C 311/48)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: In vivo OOO (Abinsk, Russia) (rappresentante: T. Huopalainen, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. P. Keppenne e J. Baquero Cruz, agenti)
Oggetto
Ricorso diretto a che il Tribunale constati la condotta omissiva dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) costituita dal rifiuto di avviare un’indagine esterna ed a che gli ingiunga di porvi fine.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) |
La In vivo OOO è condannata alle spese. |
21.9.2015 |
IT |
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C 311/45 |
Ordinanza del Tribunale del 24 giugno 2015 — Wm. Wrigley Jr./UAMI (Extra)
(Causa T-552/14) (1)
([«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario figurativo Extra - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Ricorso manifestamente infondato in diritto»])
(2015/C 311/49)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Wm. Wrigley Jr. Company (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Kinkeldey, S. Brandstätter e C. Schmitt, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 19 maggio 2014 (procedimento R 199/2014-5), relativa ad una domanda di registrazione come marchio comunitario del segno figurativo Extra.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Wm. Wrigley Jr. Company è condannata alle spese. |
21.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 311/46 |
Ordinanza del Tribunale del 24 giugno 2015 — Wm. Wrigley Jr./UAMI (Extra)
(Causa T-553/14) (1)
([«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario figurativo Extra - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Ricorso manifestamente infondato in diritto»])
(2015/C 311/50)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Wm. Wrigley Jr. Company (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Kinkeldey, S. Brandstätter e C. Schmitt, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 19 maggio 2014 (procedimento R 218/2014-5), relativa ad una domanda di registrazione come marchio comunitario del segno figurativo Extra.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Wm. Wrigley Jr. Company è condannata alle spese. |
21.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 311/47 |
Ordinanza del Tribunale del 24 giugno 2015 — Wm. Wrigley Jr./UAMI (Rappresentazione di una sfera)
(Causa T-625/14) (1)
([«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario figurativo che rappresenta una sfera - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Ricorso manifestamente infondato in diritto»])
(2015/C 311/51)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Wm. Wrigley Jr. Company (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Kinkeldey, S. Brandstätter e C. Schmitt, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 17 giugno 2014 (procedimento R 168/2014-5), relativa ad una domanda di registrazione come marchio comunitario di un segno figurativo che rappresenta una sfera.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Wm. Wrigley Jr. Company è condannata alle spese. |
21.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 311/47 |
Ordinanza del Tribunale del 24 giugno 2015 — Wm. Wrigley Jr./UAMI (Rappresentazione di una sfera blu)
(Causa T-626/14) (1)
([«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario figurativo che rappresenta una sfera blu - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Ricorso manifestamente infondato in diritto»])
(2015/C 311/52)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Wm. Wrigley Jr. Company (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Kinkeldey, S. Brandstätter e C. Schmitt, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 17 giugno 2014 (procedimento R 169/2014-5), relativa ad una domanda di registrazione come marchio comunitario di un segno figurativo che rappresenta una sfera blu.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Wm. Wrigley Jr. Company è condannata alle spese. |
21.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 311/48 |
Ricorso proposto il 12 giugno 2015 — IR/UAMI — Pirelli Tyre (popchrono)
(Causa T-132/15)
(2015/C 311/53)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: IR (Caen, Francia) (rappresentante: C. de Marguerye, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Pirelli Tyre SpA (Milano, Italia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «popchrono» — Marchio comunitario n. 4 177 267
Procedimento dinanzi all’UAMI: Decadenza
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 13 febbraio 2015 nel procedimento R 217/2014-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
accogliere le sue conclusioni; |
— |
annullare la decisione della commissione di ricorso del 13 febbraio 2015; |
— |
confermare i diritti di proprietà del marchio POPCHRONO; |
— |
condannare l’UAMI alle spese. |
Motivi invocati
— |
Violazione del diritto al contraddittorio. |
— |
Interpretazione restrittiva della nozione di «uso effettivo» da parte della commissione di ricorso. |
— |
Ripresa dell’uso effettivo del marchio comunitario in esame avrebbe dovuto essere esaminata dall’UAMI conformemente ai documenti forniti dalla ricorrente, incluso un anteriore contratto di licenza di durata superiore a tre mesi precedente alla presentazione della domanda di decadenza; |
— |
Mancata considerazione, da parte dell’UAMI, dell’inosservanza delle regole di concorrenza di base e della volontà di una parte di ostacolare l’altra parte. |
21.9.2015 |
IT |
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C 311/49 |
Ricorso proposto il 30 giugno 2015 — Papapanagiotou/Parlamento
(Causa T-351/15)
(2015/C 311/54)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Papapanagiotou AVEEA (Serres, Grecia) (rappresentanti: S. Pappas e I. Ioannidis, avvocati)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione D(2015)12887 del 27 aprile 2015 del direttore generale della Direzione generale delle Infrastrutture e della Logistica con cui è stata respinta l’offerta presentata dalla ricorrente per i lotti 1, 2 e 4 della procedura di appalto «Mobili per ufficio» n. INLO.AO-2012-017-LUX-UAGBI-02 «avente per oggetto l'acquisto di mobilio standard per ufficio e di mobilio direzionale (di alta gamma) e relativi accessori» e con cui il direttore generale ha informato la ricorrente che, ai fini della valutazione di tutte le offerte nella summenzionata procedura, esso non aveva preso in considerazione uno dei criteri di aggiudicazione specificati nei documenti di gara; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sull’illegittimità della decisione impugnata dovuta all’esclusione del sotto-criterio di aggiudicazione «costruzione (resistenza alla rottura, all'abrasione, ai graffi e alla decolorazione)» durante la procedura di appalto, in violazione del capitolato d’oneri, degli articoli 110, paragrafo 1 e 113, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (in prosieguo: il «regolamento finanziario») e dei principi generali della parità di trattamento e della trasparenza. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che l’amministrazione aggiudicatrice non avrebbe fornito una motivazione, in particolare circa le caratteristiche e i relativi vantaggi dell’offerta prescelta, in violazione dell’articolo 113, paragrafo 2, del regolamento finanziario, dell’articolo 161, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012 recante le modalità di applicazione del regolamento n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (in prosieguo: le «norme sull’applicazione del regolamento finanziario»), dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 296 TFUE. |
3. |
Terzo motivo, vertente su una violazione del principio di trasparenza conformemente all’articolo 102 del regolamento finanziario e all’articolo 15, paragrafo 3, TFUE, in quanto l’amministrazione aggiudicatrice non avrebbe fornito informazioni e prove in merito alla questione se i campioni presentati dagli offerenti ai fini della rivalutazione delle offerte fossero identici ai campioni inizialmente esaminati nella prima procedura di valutazione successivamente annullata. |
21.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 311/50 |
Ricorso proposto il 26 giugno 2015 — NeXovation/Commissione
(Causa T-353/15)
(2015/C 311/55)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: NeXovation Inc. (Hendersonville, USA) (rappresentanti: A. von Bergwelt, F. Henkel e M. Nordmann, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare parzialmente la decisione C(2014) 3634 final della Commissione europea del 1o ottobre 2014 (nella forma del corrigendum del 13 aprile 2015) sull’aiuto di Stato SA.31550 concesso dalla Germania al Nürburgring, in quanto: |
— |
in essa si constata che la vendita degli attivi della Nürburgring GmbH, della Motorsport Resort Nürburgring GmbH e della Congress- und Motorsport Hotel Nürburgring GmbH non costituisce un aiuto di Stato, come dichiarato nel primo trattino del punto 285 della decisione impugnata; |
— |
in essa si constata che la vendita degli attivi della Nürburgring GmbH, della Motorsport Resort Nürburgring GmbH e della Congress- und Motorsport Hotel Nürburgring GmbH non comporta una continuità economica tra la Nürburgring GmbH, la Motorsport Resort Nürburgring GmbH e la Congress- und Motorsport Hotel Nürburgring GmbH e la Capricorn NÜRBURGRING Besitzgesellschaft GmbH, ovvero la nuova proprietaria degli attivi, o le sue controllate, come dichiarato nella prima frase del secondo trattino del punto 285 della decisione impugnata; |
— |
pertanto, in essa si constata che ogni possibile recupero di un aiuto di Stato incompatibile non riguarderà la Capricorn NÜRBURGRING Besitzgesellschaft GmbH, l’acquirente degli attivi venduti conformemente alla procedura di appalto, o le sue controllate, come dichiarato all’articolo 3, paragrafo 2, del dispositivo della decisione impugnata conformemente alla seconda frase del secondo trattino del punto 285 della decisione impugnata; |
— |
condannare la Commissione a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente contesta la decisione della Commissione del 1o ottobre 2014 (con un corrigendum del 13 aprile 2015) in quanto viene in essa deciso che la vendita degli attivi del complesso del Nürburgring non costituisce un aiuto di Stato, che la vendita degli attivi non comporta una continuità finanziaria/economica tra i venditori e l’acquirente degli attivi e che qualsiasi possibile recupero di un aiuto di Stato incompatibile non riguarderà l’acquirente degli attivi.
A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi:
1. |
Primo motivo, vertente su un’erronea applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE da parte della Commissione in quanto quest’ultima ha travisato il significato di una procedura d’appalto aperta, trasparente e non discriminatoria con la vendita al miglior offerente e, inoltre, non ha esaminato correttamente il coinvolgimento dello Stato nel processo di vendita; |
2. |
Secondo motivo, vertente su un’erronea applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE da parte della Commissione in quanto essa giunge alla conclusione che un contratto di affitto temporaneo dei beni del ring non comporta un aiuto di Stato e che i venditori non hanno influenzato in modo illegittimo la rivendita degli attivi a un investitore russo; |
3. |
Terzo motivo, vertente sull’erronea applicazione, da parte della Commissione, del principio di continuità finanziaria/economica; |
4. |
Quarto motivo, vertente sul mancato avvio di un procedimento di indagine formale; |
5. |
Quinto motivo, vertente su una violazione, da parte della Commissione, dei diritti della ricorrente ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 659/1999; |
6. |
Sesto motivo, vertente su una violazione dei principi di esame imparziale e diligente da parte della Commissione; |
7. |
Settimo motivo, vertente su un’erronea applicazione dell’articolo 296, paragrafo 2 TFUE da parte della Commissione. |
21.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 311/51 |
Impugnazione proposta il 9 luglio 2015 da CJ avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 29 Aprile 2015 nelle cause riunite F-159/12 e F-161/12, CJ/CEPCM
(Causa T-370/15 P)
(2015/C 311/56)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: CJ (Agios Stefanos, Grecia) (rappresentante: V. Kolias, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (CEPCM)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (TFP) del 29 aprile 2015 nelle cause riunite F-159/12 e F-161/12, CJ/CEPCM, nei limiti in cui:
|
— |
di conseguenza, nel caso in cui l’impugnazione venga dichiarata fondata:
|
— |
condannare il CEPCM a tutte le spese del procedimento di primo grado e di impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione da parte del TFP del principio audi et alteram partem poiché ha respinto la replica del ricorrente in quanto inammissibile per il motivo che il suo contenuto e gli allegati non avevano un collegamento diretto con determinati allegati del controricorso del CEPCM; |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che il TFP ha omesso di pronunciarsi su capi incidentali della domanda presentati per la prima volta nel corso del procedimento, per il risarcimento del danno morale causato da determinate affermazioni contenute nel controricorso del CEPCM; |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione da parte del TFP dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari in quanto si è ritenuto non autorizzato a esaminare l’attendibilità delle affermazioni circa la cattiva gestione finanziaria presso il CEPCM poiché esse erano state precedentemente esaminate dall’OLAF; |
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che il TFP ha erroneamente interpretato:
|
5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che il TFP ha erroneamente interpretato il primo, il quinto e l’ottavo motivo di ricorso e le conclusioni; |
6. |
Sesto motivo, vertente sul fatto che il TFP ha dato una qualificazione giuridica errata di determinati fatti; |
7. |
Settimo motivo, vertente sul fatto che il TFP ha snaturato taluni elementi di prova. |
21.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 311/53 |
Ricorso proposto il 9 luglio 2015 — Preferisco Foods/UAMI — Piccardo & Savore’ (PREFERISCO)
(Causa T-371/15)
(2015/C 311/57)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Preferisco Foods Ltd (Vancouver, Canada) (rappresentanti: G. Macias Bonilla, P. López Ronda, G. Marín Raigal, E. Armero, lawyers)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Piccardo & Savore’ Srl (Chiusavecchia, Italia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Richiedente: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente l’elemento verbale «PREFERISCO» — Marchio comunitario n. 10 974 616
Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 15 aprile 2015 nel procedimento R 2598/2013-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare parzialmente la decisione impugnata della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 15 aprile 2015 nel procedimento R 2598/2013-2, in particolare nei limiti in cui rigetta la domanda di marchio comunitario n. 10974616 «PREFERISCO» per i prodotti menzionati nella domanda rientranti nelle classi 29 e 30; |
— |
condannare il convenuto alle spese, incluse quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla divisione di opposizione e dinanzi alla seconda commissione di ricorso dell’UAMI. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009; |
21.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 311/53 |
Ricorso proposto il 16 luglio 2015 — Perfetti Van Melle Benelux/UAMI — PepsiCo (3D)
(Causa T-390/15)
(2015/C 311/58)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Perfetti Van Melle Benelux BV (Breda, Paesi Bassi) (rappresentante: P. Testa, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: PepsiCo, Inc. (New York, Stati Uniti)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Richiedente: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo di colore bianco e nero contenente l’elemento verbale «3D» — Domanda di registrazione n. 9 384 041
Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI dell’8/05/2015 nel procedimento R 465/2014-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; accogliere la domanda di registrazione n. 009384041 per i seguenti prodotti: cioccolato; pasticcini; confetteria; caramelle; caramelle da masticare; confetti; mentine gommose; caramello; gomme da masticare non per uso medico; gomme da masticare; lecca lecca; liquirizia; gelatine (confetteria); toffee; caramelle alla menta; caramelle |
— |
condannare la PepsiCo, Inc alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
21.9.2015 |
IT |
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C 311/54 |
Ricorso proposto il 13 luglio 2015 — Università del Salento/Commissione
(Causa T-393/15)
(2015/C 311/59)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Università del Salento (Lecce, Italia) (rappresentante: F. Vetrò, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare gli atti impugnati, conseguentemente disporre per l’erogazione delle somme ancora dovute al Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento in relazione al contratto denominato «Support for training career of researchers”, Grant Agreement n. 6102350, Explaining the nature of technological innovation in Chinese enterprises», con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese del presente giudizio.
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso si rivolge contro l’atto della Commissione Europea, Direzione Generale Bilancio, Esecuzione Bilancio (Bilancio Generale e FES) Recupero crediti, del 4 maggio 2015, prot. N. D/CA — B.2 — 005817, e della nota di debito ad esso allegata. Detto atto porta compensazione del credito che il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento vantava nei suoi confronti, per l’esecuzione di un contratto della linea c. d. Marie Curie, denominato «Support for training career of researchers”, Grant Agreement n. 6102350, Explaining the nature of technological innovation in Chinese enterprises», con un debito che, a dire della Commissione, il Dipartimento di Scienze giuridiche della medesima Università di Salento aveva con la stessa Commissione europea in relazione al contratto denominato «Agreement JUST/2010/JPEN/AG/1540 — Judicial Training and Research on EU crimes against environment and maritime pollution».
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione italiana, sull’abuso di potere, sull’eccesso di potere per erronea presupposizione, sul difetto istruttorio, sull’errore di fatto, nonché sulla violazione e falsa applicazione dell’articolo 81 del Regolamento finanziario dell’Unione europea.
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione e falsa applicazione del principio di efficacia dell’ordinamento comunitario, sulla violazione e falsa applicazione del principio di buona gestione finanziaria e sull’eccesso di potere per difetto di istruttoria.
|
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione e falsa applicazione dell’articolo 296 TFUE.
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21.9.2015 |
IT |
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C 311/55 |
Impugnazione proposta il 14 luglio 2015 dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (CEPCM) avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 29 aprile 2015, nelle cause riunite F-159/12 e F-161/12, CJ/CEPCM
(Causa T-395/15 P)
(2015/C 311/60)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (CEPCM) (rappresentanti: J. Mannheim e A. Daume, agenti, D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)
Altra parte nel procedimento: CJ (Agios Stefanos, Grecia)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 29 aprile 2015 nelle cause riunite F-159/12 e F-162/12, conformemente al motivo dedotto in appello, e |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su un errore di diritto da parte del Tribunale della funzione pubblica in merito alla portata del diritto al contraddittorio.
|
2. |
Secondo motivo, vertente su un errore di diritto da parte del Tribunale della funzione pubblica nella conclusione cui è giunto a seguito della valutazione se, in assenza dell’asserita irregolarità, il procedimento avrebbe potuto portare a un diverso risultato.
|
21.9.2015 |
IT |
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C 311/56 |
Ricorso proposto il 20 luglio 2015 — Morgan & Morgan/UAMI — Grupo Morgan & Morgan (Morgan & Morgan)
(Causa T-399/15)
(2015/C 311/61)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Morgan & Morgan International Insurance Brokers S.r.l. (Conegliano, Italia) (rappresentanti: F. Gatti e F. Caricato, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Grupo Morgan & Morgan (Panama, Panama)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Richiedente: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente gli elementi verbali «Morgan & Morgan» — Domanda di registrazione n. 11 596 087
Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 7 maggio 2015 nel procedimento R 1657/2014-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il ricorso proposto dalla ricorrente ammissibile e fondato; |
— |
riformare la decisione impugnata; |
— |
disporre la registrazione definitiva del marchio comunitario n. 11 596 087 nella classe 36 in nome della Morgan & Morgan International Insurance Brokers s.r.l.; |
— |
condannare l’UAMI alle spese dei tre procedimenti. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
21.9.2015 |
IT |
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C 311/57 |
Ricorso proposto il 22 luglio 2015 — Repubblica di Polonia/Commissione
(Causa T-402/15)
(2015/C 311/62)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione europea dell’11 maggio 2015, notificata con il n. C(2015)3228, relativa al rifiuto di un contributo finanziario da parte del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a favore del grande progetto «Centro europeo di servizi comuni — sistemi logistici intelligenti», che costituisce parte del programma operativo «Economia innovativa» ricompreso nell’aiuto strutturale nell’ambito dell’obiettivo «Convergenza» in Polonia, |
— |
condannare la Commissione europea alle spese processuali. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 41, paragrafo 1, in combinato disposto con gli articoli 56, paragrafo 3, e 60, lettera a), del regolamento (CE) n. 1083/2006 nonché del principio di leale collaborazione, avendo la Commissione ecceduto, in sede di valutazione del progetto, l’ambito dei criteri di scelta stabiliti dal comitato di sorveglianza, benché tali criteri non fossero stati contestati dalla Commissione nella fase in cui sono stati istituiti; inoltre, violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006, per manifesto superamento del temine per la valutazione del progetto. |
2. |
Secondo motivo, vertente sull’erronea interpretazione delle condizioni di concessione del cofinanziamento mediante contributi del FESR, avendo la Commissione ritenuto che possano essere cofinanziati esclusivamente investimenti aventi elevatissimo potenziale di diffusione dell’innovazione, nonché sull’erronea valutazione del progetto, avendo essa ritenuto che esso non assicuri la compatibilità con il programma operativo «Economia innovativa» per carenza di innovatività. |
3. |
Terzo motivo, vertente sull’erronea interpretazione delle condizioni di concessione del cofinanziamento mediante contributi del FESR, avendo la Commissione ritenuto che possano essere cofinanziati esclusivamente investimenti che creano posti di lavoro richiedenti qualifiche elevate, nonché sull’erronea valutazione del progetto, avendo essa ritenuto che esso non crei posti di lavoro richiedenti qualifiche elevate. |
4. |
Quarto motivo, vertente sull’erronea valutazione del progetto, avendo la Commissione ritenuto che esso non assicuri la realizzazione delle finalità del programma operativo «Economia innovativa» in considerazione della carenza di valore aggiunto e di effetto incentivante. |
21.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 311/58 |
Ricorso proposto il 22 luglio 2015 — JYSK/Commissione
(Causa T-403/15)
(2015/C 311/63)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: JYSK sp. z o.o. (Radomsko, Polonia) (rappresentante: avv. H. Sønderby Christensen)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione C(2015) 3228 final dell’11 maggio 2015 relativa a un contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) al progetto principale «Centro servizi europeo condiviso — Sistemi di logistica intelligente», facente parte del programma operativo «Economia innovatrice» per assistenza del FESR a titolo dell’obiettivo Convergenza in Polonia. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la JYSK rispetta i requisiti posti dal governo polacco e gli obiettivi, da un lato, del Programma operativo «Economia innovatrice» 2007-2013 (PO EI), e, dall’altro, del diritto dell’Unione. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che il progetto è coerente con il PO EI e con il diritto dell’Unione.
|
3. |
Terzo motivo, vertente sulla sostanza del presente ricorso.
|
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che il rappresentante della Commissione ha confermato che l’amministrazione polacca rispetta il diritto dell’Unione e il PO EI.
|
5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione viola la ripartizione delle competenze tra la Commissione e l’amministrazione polacca e i principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
|
6. |
Sesto motivo, che contesta gli argomenti della Commissione
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21.9.2015 |
IT |
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C 311/59 |
Ricorso proposto il 27 luglio 2015 — Monster Energy Company/UAMI — Hot-Can Intellectual Property (HotoGo self-heating can technology)
(Causa T-407/15)
(2015/C 311/64)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Monster Energy Company (Corona, Stati Uniti) (rappresentante: P. Brownlow, Solicitor)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Hot-Can Intellectual Property Sdn Bhd (Cheras, Malesia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Richiedente: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente gli elementi verbali «HotoGo self-heating can technology» — Domanda di registrazione n. 11 418 101
Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 4 maggio 2015 nel procedimento R 1028/2014-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
annullare la decisione della divisione di opposizione del 21 febbraio 2014 nel procedimento di opposizione n. B2178567; |
— |
respingere il marchio contestato nella sua integralità; |
— |
condannare l’UAMI alle proprie spese e quelle della ricorrente. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009; |
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009. |
21.9.2015 |
IT |
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C 311/60 |
Ordinanza del Tribunale del 12 giugno 2015 — Matrix Energetics International/UAMI (MATRIX ENERGETICS)
(Causa T-573/12) (1)
(2015/C 311/65)
Lingua processuale: l’inglese
Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
21.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 311/60 |
Ordinanza del Tribunale del 29 giugno 2015 — InterMune UK e a./EMA
(Causa T-73/13) (1)
(2015/C 311/66)
Lingua processuale: l’inglese
Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
21.9.2015 |
IT |
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C 311/61 |
Ordinanza del Tribunale del 17 giugno 2015 — PRS Mediterranean/UAMI — Reynolds Presto Products (NEOWEB)
(Causa T-166/14) (1)
(2015/C 311/67)
Lingua processuale: l’inglese
Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
21.9.2015 |
IT |
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C 311/61 |
Ordinanza del Tribunale del 29 giugno 2015 — PSL/UAMI — Consortium Menager Parisien (Rappresentazione di un orologio)
(Causa T-212/14) (1)
(2015/C 311/68)
Lingua processuale: l’inglese
Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
21.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 311/61 |
Ordinanza del Tribunale del 10 giugno 2015 — Aalto-korkeakoulusäätiö/UAMI (APPCAMPUS)
(Causa T-255/14) (1)
(2015/C 311/69)
Lingua processuale: l’inglese
Il presidente della Nona Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
21.9.2015 |
IT |
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C 311/61 |
Ordinanza del Tribunale del 30 giugno 2015 — PAN Europe e Unaapi/Commissione
(Causa T-729/14) (1)
(2015/C 311/70)
Lingua processuale: l’inglese
Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
21.9.2015 |
IT |
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C 311/62 |
Ordinanza del Tribunale del 29 giugno 2015 — Closet Clothing/UAMI — Closed Holding (CLOSET)
(Causa T-815/14) (1)
(2015/C 311/71)
Lingua processuale: l’inglese
Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
21.9.2015 |
IT |
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C 311/62 |
Ordinanza del Tribunale del 26 giugno 2015 — Navitar/UAMI — Elukuva (NaviTar)
(Causa T-93/15) (1)
(2015/C 311/72)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.