ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
58° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2015/C 294/01 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
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Corte di giustizia |
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2015/C 294/02 |
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2015/C 294/03 |
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2015/C 294/04 |
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2015/C 294/05 |
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2015/C 294/13 |
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2015/C 294/14 |
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2015/C 294/39 |
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2015/C 294/40 |
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2015/C 294/41 |
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2015/C 294/42 |
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2015/C 294/43 |
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2015/C 294/44 |
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2015/C 294/45 |
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2015/C 294/46 |
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2015/C 294/47 |
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2015/C 294/48 |
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2015/C 294/49 |
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2015/C 294/50 |
Causa C-314/15: Ricorso proposto il 26 giugno 2015 — Commissione europea/Repubblica francese |
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2015/C 294/51 |
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2015/C 294/52 |
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2015/C 294/53 |
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2015/C 294/54 |
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2015/C 294/55 |
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2015/C 294/56 |
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2015/C 294/57 |
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2015/C 294/58 |
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2015/C 294/59 |
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Tribunale |
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2015/C 294/60 |
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2015/C 294/61 |
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2015/C 294/62 |
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2015/C 294/63 |
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2015/C 294/64 |
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2015/C 294/65 |
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2015/C 294/66 |
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2015/C 294/67 |
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2015/C 294/68 |
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2015/C 294/69 |
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2015/C 294/70 |
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2015/C 294/71 |
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2015/C 294/72 |
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2015/C 294/73 |
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2015/C 294/74 |
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2015/C 294/75 |
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2015/C 294/76 |
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2015/C 294/77 |
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2015/C 294/78 |
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2015/C 294/79 |
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2015/C 294/80 |
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2015/C 294/81 |
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2015/C 294/82 |
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2015/C 294/83 |
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2015/C 294/84 |
Causa T-255/15: Ricorso proposto il 19 maggio 2015 — Almaz-Antey/Consiglio |
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2015/C 294/85 |
Causa T-262/15: Ricorso proposto il 22 maggio 2015 — Kiselev/Consiglio |
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2015/C 294/86 |
Causa T-275/15: Ricorso proposto il 29 maggio 2015 — Hmicho/Consiglio |
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2015/C 294/87 |
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2015/C 294/88 |
Causa T-292/15: Ricorso proposto il 3 giugno 2015 — Vakakis/Commissione |
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2015/C 294/89 |
Causa T-310/15: Ricorso proposto il 5 giugno 2015 — European Union Copper Task Force/Commissione |
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2015/C 294/90 |
Causa T-316/15: Ricorso proposto l’11 giugno 2015 — Repubblica di Polonia/Commissione |
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2015/C 294/91 |
Causa T-332/15: Ricorso proposto il 16 giugno 2015 — Ocean Capital Administration e a./Consiglio |
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2015/C 294/92 |
Causa T-336/15: Ricorso proposto il 25 giugno 2015 — Windrush Aka/UAMI — Dammers (The Specials) |
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2015/C 294/93 |
Causa T-337/15: Ricorso proposto il 29 giugno 2015 — Bach Flower Remedies/UAMI — Durapharma (RESCUE) |
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2015/C 294/94 |
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2015/C 294/95 |
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2015/C 294/96 |
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2015/C 294/97 |
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2015/C 294/98 |
Causa T-361/15: Ricorso proposto il 3 luglio 2015 — Choice/UAMI (Choice chocolate & ice cream) |
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2015/C 294/99 |
Causa T-362/15: Ricorso proposto il 1o luglio 2015 — Lacamanda Group/UAMI — Woolley (HENLEY) |
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Tribunale della funzione pubblica |
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2015/C 294/00 |
Causa F-92/15: Ricorso proposto il 26 giugno 2015 — ZZ/Commissione |
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2015/C 294/01 |
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2015/C 294/02 |
Causa F-95/15: Ricorso proposto il 1o luglio 2015 — ZZ/Commissione |
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2015/C 294/03 |
Causa F-96/15: Ricorso proposto il 1o luglio 2015 — ZZ/Commissione |
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2015/C 294/04 |
Causa F-97/15: Ricorso proposto il 1o luglio 2015 — ZZ/Commissione |
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2015/C 294/05 |
Causa F-98/15: Ricorso proposto il 3 luglio 2015 — ZZ/Parlamento |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2015/C 294/01)
Ultima pubblicazione
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/2 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 2 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia — Italia) — Davide Gullotta, Farmacia di Gullotta Davide & C. Sas/Ministero della Salute, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania
(Causa C-497/12) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Articoli 49 TFUE, 102 TFUE e 106 TFUE - Libertà di stabilimento - Principio di non discriminazione - Abuso di posizione dominante - Articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Irricevibilità))
(2015/C 294/02)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Parti
Ricorrenti: Davide Gullotta, Farmacia di Gullotta Davide & C. Sas
Convenuti: Ministero della Salute, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania
Dispositivo
Le questioni poste nell’ambito della domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Italia), con ordinanza del 9 ottobre 2012, e mantenute da detto giudice, sono irricevibili.
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/3 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 2 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Schleswig-Holsteinisches Oberverwaltungsgericht — Germania) — Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein/Dr. med. vet. Uta Wree
(Causa C-422/13) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Agricoltura - Politica agricola comune - Regime di pagamento unico - Regolamento (CE) n. 73/2009 - Articolo 34, paragrafo 2, lettera a) - Nozione di «superficie ammissibile a beneficiare dell’aiuto» - Nozione di «superficie agricola» - Superficie che costituisce lo strato di copertura rinaturalizzato di una discarica dismessa - Utilizzo per attività agricole - Ammissibilità])
(2015/C 294/03)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Schleswig-Holsteinisches Oberverwaltungsgericht
Parti
Ricorrente: Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein
Convenuta: Dr. med. vet. Uta Wree
Dispositivo
L’articolo 34, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003, deve essere interpretato nel senso che una superficie che forma lo strato di copertura di una discarica che si trova nella fase di gestione successiva alla chiusura costituisce una «superficie agricola» ai sensi di tale disposizione quando è effettivamente utilizzata come pascolo permanente.
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/3 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 1o luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V./Bundesrepublik Deutschland
(Causa C-461/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Politica dell’Unione europea nel settore dell’acqua - Direttiva 2000/60/CE - Articolo 4, paragrafo 1 - Obiettivi ambientali relativi alle acque superficiali - Deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale - Progetto di riassetto di una via navigabile - Obbligo degli Stati membri di non autorizzare un progetto che produca un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale - Criteri determinanti per valutare l’esistenza di un deterioramento dello stato di un corpo idrico))
(2015/C 294/04)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti
Ricorrente: Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.
Convenuta: Bundesrepublik Deutschland
Con l’intervento di: Freie Hansestadt Bremen
Dispositivo
1) |
L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), da sub i) a sub iii), della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri sono tenuti — salvo concessione di una deroga — a negare l’autorizzazione di un particolare progetto qualora esso sia idoneo a provocare un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale oppure qualora pregiudichi il raggiungimento di un buono stato delle acque superficiali o di un buon potenziale ecologico e di un buono stato chimico di tali acque alla data prevista da tale direttiva. |
2) |
La nozione di «deterioramento dello stato» di un corpo idrico superficiale, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), sub i), della direttiva 2000/60 dev’essere interpretata nel senso che si è in presenza di un deterioramento quando lo stato di almeno uno degli elementi di qualità, ai sensi dell’allegato V di tale direttiva, si degradi di una classe, anche se tale deterioramento non si traduce in un deterioramento nella classificazione, nel complesso, del corpo idrico superficiale. Tuttavia, se l’elemento di qualità di cui trattasi, ai sensi di tale allegato, si trova già nella classe più bassa, qualunque deterioramento di detto elemento costituisce un «deterioramento dello stato» di un corpo idrico superficiale, ai sensi di tale articolo 4, paragrafo 1, lettera a), sub i). |
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/4 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 9 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Ministero dell’Economia e delle Finanze e a./Francesco Cimmino e a.
(Causa C-607/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Banane - Regolamento (CE) n. 2362/98 - Articoli 7, 11 e 21 - Contingenti tariffari - Banane originarie dei paesi ACP - Operatore nuovo arrivato - Certificati d’importazione - Non trasferibilità dei diritti derivanti da determinati titoli d’importazione - Pratica abusiva - Regolamento (CE) n. 2988/95 - Articolo 4, paragrafo 3))
(2015/C 294/05)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Corte suprema di cassazione
Parti
Ricorrenti: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane, Commissione europea
Convenuti: Francesco Cimmino, Costantino Elmi, Diletto Nicchi, Vincenzo Nicchi, Ivo Lazzeri, Euclide Lorenzon, Patrizia Mansutti, Maurizio Misturelli, Maurizio Momesso, Mirjam Princic, Marco Raffaelli, Gianni Vecchi, Marco Malavasi, Massimo Malavasi, Umberto Malavasi, Patrizia Mansutti, Carlo Mosca, Luca Nicoli, Raffaella Orsero, Raffaello Orsero, Erminia Palombini, Matteo Surian
Dispositivo
1) |
Il combinato disposto dell’articolo 7, lettera a), e dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 2362/98 della Commissione, del 28 ottobre 1998, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, con riguardo al regime d’importazione delle banane nella Comunità, come modificato dal regolamento (CE) n. 1632/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, dev’essere interpretato nel senso che il requisito secondo cui un agente economico deve esercitare un’attività commerciale come importatore «per proprio conto e a titolo autonomo» è richiesto non solo per la registrazione di tale agente come operatore «nuovo arrivato» ai sensi di tale disposizione, ma anche per consentirgli di mantenere tale qualifica ai fini dell’importazione di banane nell’ambito dei contingenti tariffari previsti dal regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, come modificato dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti. |
2) |
L’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento n. 2362/98, come modificato, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a operazioni, come quelle di cui al procedimento principale, attraverso le quali un operatore nuovo arrivato acquista, con l’intermediazione di un altro operatore registrato come nuovo arrivato, merce da un operatore tradizionale prima che venga importata nell’Unione, per poi rivenderla a tale operatore tradizionale, per il tramite del medesimo intermediario, dopo averla importata nell’Unione, qualora tali operazioni integrino una pratica abusiva, circostanza che spetta al giudice del rinvio determinare. |
3) |
L’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, dev’essere interpretato nel senso che dall’accertamento di una pratica abusiva, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, consegue che l’operatore che si è artificiosamente posto in una situazione che gli consente di beneficiare indebitamente del dazio agevolato per l’importazione di banane è tenuto a pagare i dazi riguardanti i prodotti interessati, ferme restando, se del caso, le sanzioni amministrative, civili o penali previste dalla normativa nazionale. |
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/5 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 2 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret — Danimarca) — Johannes Demmer/Fødevareministeriets Klagecenter
(Causa C-684/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Agricoltura - Politica agricola comune - Regime di pagamento unico - Regolamento (CE) n. 1782/2003 - Articolo 44, paragrafo 2 - Regolamento (CE) n. 73/2009 - Articolo 34, paragrafo 2, lettera a) - Nozione di «ettaro ammissibile» all’aiuto - Superfici situate lungo le piste di atterraggio, le vie di rullaggio e le piste di arresto - Uso a fini agricoli - Ammissibilità - Recupero degli aiuti agricoli indebitamenti assegnati))
(2015/C 294/06)
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Vestre Landsret
Parti
Ricorrente: Johannes Demmer
Convenuto: Fødevareministeriets Klagecenter
Dispositivo
1) |
L’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento n. 1782/2003, devono essere interpretati nel senso che una superficie agricola costituita da zone di sicurezza situate, in un aeroporto, intorno alle piste di atterraggio, alle vie di rullaggio e alle piste di arresto, che sono sottoposte a regole e restrizioni particolari, costituisce una superficie ammissibile all’aiuto di cui trattasi, a condizione, da un lato, che l’agricoltore che sfrutta detta superficie disponga di un’autonomia sufficiente nell’utilizzazione della medesima, ai fini dell’esercizio della sua attività agricola, e, dall’altro, che egli sia in grado di svolgere tale attività sulla predetta superficie, nonostante le restrizioni derivanti dall’esercizio di un’attività non agricola sulla stessa superficie. |
2) |
L’articolo 137 del regolamento n. 73/2009 deve essere interpretato nel senso che un agricoltore, che è stato informato anteriormente al 1o gennaio 2010 che gli sono stati indebitamente assegnati diritti all’aiuto, non può fondatamente invocare tale articolo al fine di ottenere una regolarizzazione di siffatti diritti. L’articolo 73, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento n. 1782/2003, come modificato dal regolamento (CE) n. 2184/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, deve essere interpretato nel senso che si deve considerare che un agricoltore avrebbe potuto ragionevolmente rilevare l’inammissibilità all’aiuto di cui trattasi di superfici per la cui utilizzazione, ai fini dell’esercizio della sua attività agricola, egli non dispone di alcun margine di manovra e/o sulle quali non è in condizione di svolgere tale attività, a causa delle restrizioni derivanti dall’esercizio di un’attività non agricola sulle stesse superfici. Al fine di valutare se l’errore commesso potesse essere ragionevolmente rilevato da tale agricoltore, occorre collocarsi al momento del pagamento dell’aiuto. La valutazione a norma dell’articolo 73, paragrafo 4, del predetto regolamento n. 796/2004 deve effettuarsi separatamente per ogni anno considerato. L’articolo 73, paragrafo 5, del regolamento n. 796/2004, come modificato dal regolamento n. 2184/2005, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del procedimento principale, va ravvisata la buona fede di un agricoltore qualora questi fosse sinceramente convinto che le superfici interessate fossero ammissibili all’aiuto. La valutazione della buona fede di tale agricoltore, a norma dell’articolo 73, paragrafo 5, del predetto regolamento n. 796/2004, deve essere effettuata separatamente per ogni anno considerato e tale buona fede deve perdurare fino alla fine del quarto anno successivo alla data del pagamento dell’aiuto. |
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/6 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 luglio 2015 — Commissione europea/Repubblica francese
(Causa C-63/14) (1)
((Inadempimento di uno Stato - Aiuti di Stato - Aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno - Obbligo di recupero - Impossibilità assoluta - Compensazioni per un servizio complementare al servizio di base))
(2015/C 294/07)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: B. Stromsky, agente)
Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, D. Colas, N. Rouam e J. Bousin, agenti)
Dispositivo
1) |
Non avendo adottato, entro i termini previsti, tutti i provvedimenti necessari per recuperare dalla Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA gli aiuti di Stato dichiarati illegittimi ed incompatibili con il mercato interno dall’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2013/435/UE della Commissione, del 2 maggio 2013, relativa all’aiuto di Stato SA.22843 (2012/C) (ex 2012/NN) cui la Francia ha dato esecuzione in favore della Société Nationale Corse Méditerranée e della Compagnie Méridionale de Navigation, non avendo annullato, nei termini previsti, tutti i versamenti degli aiuti di cui a tale articolo 2, paragrafo 1, e non avendo informato la Commissione europea, entro il termine previsto, dei provvedimenti adottati per conformarsi a tale decisione, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 288, quarto comma, TFUE e degli articoli da 3 a 5 di detta decisione. |
2) |
La Repubblica francese è condannata alle spese. |
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/7 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 9 luglio 2015 — Commissione europea/Irlanda
(Causa C-87/14) (1)
((Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2003/88/CE - Organizzazione dell’orario di lavoro - Organizzazione dell’orario di lavoro dei medici in formazione))
(2015/C 294/08)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. van Beek e J. Enegren, agenti)
Convenuta: Irlanda (rappresentanti: E. Creedon, E. Mc Phillips, A. Joyce e B. Counihan, agenti, assistiti da D. Fennelly, barrister)
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Commissione europea è condannata alle spese. |
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/7 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 9 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Maramureș — Romania) — Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Maramureș
(Causa C-144/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 273 e 287 - Obbligo di identificazione d’ufficio di un soggetto passivo dell’IVA - Imponibilità dei servizi medico-veterinari - Principio di certezza del diritto - Principio di tutela del legittimo affidamento))
(2015/C 294/09)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Tribunalul Maramureș
Parti
Ricorrente: Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei
Convenuta: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Maramureș
Dispositivo
1) |
L’articolo 273, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, non impone agli Stati membri di identificare d’ufficio un soggetto passivo ai fini della riscossione dell’imposta sul valore aggiunto basandosi unicamente su dichiarazioni fiscali, diverse da quelle riguardanti tale imposta, neanche laddove le stesse avrebbero permesso di constatare il superamento della soglia di esenzione dal pagamento della suddetta imposta da parte di tale soggetto passivo. |
2) |
I principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento non ostano a che un’amministrazione tributaria nazionale decida che servizi medico-veterinari siano soggetti all’imposta sul valore aggiunto in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, qualora tale decisione si fondi su norme chiare e la prassi di tale amministrazione non sia stata atta a creare, in capo a un operatore economico prudente e accorto, un ragionevole affidamento nell’inapplicabilità di tale imposta a servizi di questo tipo, circostanze queste che spetta al giudice del rinvio verificare. |
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/8 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — Minister van Buitenlandse Zaken/K, A
(Causa C-153/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2003/86/CE - Articolo 7, paragrafo 2 - Ricongiungimento familiare - Misure di integrazione - Normativa nazionale che impone ai familiari di un cittadino di un paese terzo che soggiorna legalmente nello Stato membro interessato l’obbligo di superare un esame di integrazione civica per poter entrare sul territorio di detto Stato membro - Costi di un tale esame - Compatibilità))
(2015/C 294/10)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Raad van State
Parti
Ricorrente: Minister van Buitenlandse Zaken
Convenuti: K, A
Dispositivo
L’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono esigere dai cittadini di paesi terzi che essi superino un esame di integrazione civica, come quello di cui ai procedimenti principali, che comprende la valutazione della conoscenza elementare sia della lingua che della società dello Stato membro interessato e che comporta il pagamento di diverse spese, prima di autorizzare l’ingresso e il soggiorno dei suddetti cittadini sul proprio territorio ai fini del ricongiungimento familiare, se le condizioni di applicazione di un tale obbligo non rendono impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare. In circostanze come quelle dei procedimenti principali, tali condizioni, nei limiti in cui non consentono di prendere in considerazione le circostanze particolari che impediscono oggettivamente agli interessati di poter superare tale esame e fissano l’importo delle spese relative a tale esame ad un livello troppo elevato, rendono impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare.
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/9 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — María José Regojo Dans/Consejo de Estado
(Causa C-177/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausole 3 e 4 - Principio di non discriminazione - Personale «eventual» - Rifiuto di accordare una maggiorazione corrispondente allo scatto triennale di anzianità - Ragioni oggettive))
(2015/C 294/11)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo
Parti
Ricorrente: María José Regojo Dans
Convenuto: Consejo de Estado
Dispositivo
1) |
La nozione di «lavoratore a tempo determinato», ai sensi della clausola 3, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che si applica a un lavoratore quale la ricorrente nel procedimento principale. |
2) |
La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, la quale esclude, prescindendo da qualsiasi giustificazione per ragioni oggettive, il personale reclutato occasionalmente dal diritto di percepire una maggiorazione corrispondente allo scatto triennale di anzianità accordata, segnatamente, ai dipendenti di ruolo, quando, relativamente alla percezione della maggiorazione di cui trattasi, le due summenzionate categorie di lavoratori si trovano in situazioni comparabili, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. |
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/10 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 9 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj — Romania) — Radu Florin Salomie, Nicolae Vasile Oltean/Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj
(Causa C-183/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 167, 168, 179 e 213 - Riqualificazione di un’operazione, da parte dell’amministrazione tributaria nazionale, come attività economica soggetta a IVA - Principio della certezza del diritto - Principio di tutela del legittimo affidamento - Normativa nazionale che subordina l’esercizio del diritto a detrazione alla registrazione dell’operatore interessato ai fini dell’IVA e alla presentazione di una dichiarazione IVA))
(2015/C 294/12)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Cluj
Parti
Ricorrenti: Radu Florin Salomie, Nicolae Vasile Oltean
Convenuta: Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj
Dispositivo
1) |
I principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento non ostano, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, a che un’amministrazione tributaria nazionale decida, in esito a un controllo fiscale, di assoggettare alcune operazioni all’imposta sul valore aggiunto e imponga il pagamento di maggiorazioni, a condizione che tale decisione si fondi su norme chiare e precise e che la prassi di tale amministrazione non sia stata idonea a ingenerare, in capo ad un operatore economico prudente e accorto, un ragionevole affidamento sulla non applicazione di tale imposta a operazioni del genere, circostanze queste che spetta al giudice del rinvio verificare. Le maggiorazioni applicate in tali circostanze devono rispettare il principio di proporzionalità. |
2) |
La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, osta, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, a una normativa nazionale in forza della quale il diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, dovuta o assolta a monte su beni e servizi impiegati nell’ambito di operazioni imponibili, è negato al soggetto passivo, il quale deve invece versare l’imposta che avrebbe dovuto percepire, per il solo motivo che non era registrato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto quando ha effettuato tali operazioni, e ciò fintantoché egli non sia stato debitamente registrato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e la dichiarazione dell’imposta dovuta non sia stata presentata. |
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/10 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče — Slovenia) — NLB Leasing d.o.o./Republika Slovenija
(Causa C-209/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - IVA - Direttiva 2006/112/CE - Cessione di beni o prestazione di servizi - Contratto di leasing - Restituzione al locatore di un bene immobile oggetto di un contratto di leasing - Nozione di «annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale» - Diritto del locatore alla riduzione della base imponibile - Doppia imposizione - Prestazioni distinte - Principio della neutralità fiscale))
(2015/C 294/13)
Lingua processuale: lo sloveno
Giudice del rinvio
Vrhovno sodišče
Parti
Ricorrente: NLB Leasing d.o.o.
Convenuta: Republika Slovenija
Dispositivo
1) |
Gli articoli 2, paragrafo 1, 14 e 24, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, nell’ipotesi in cui un contratto di leasing relativo ad un immobile preveda o il trasferimento di proprietà al conduttore alla scadenza di tale contratto, o che il conduttore disponga delle caratteristiche essenziali della proprietà di detto immobile, segnatamente che gli venga trasferita la maggior parte dei rischi e benefici inerenti alla proprietà legale di quest’ultimo e che la somma delle rate, interessi inclusi, sia praticamente identica al valore venale del bene, l’operazione risultante da un siffatto contratto deve essere equiparata a un’operazione di acquisto di un bene di investimento. |
2) |
L’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che esso non consente ad un soggetto passivo di ridurre la propria base imponibile allorché quest’ultimo ha effettivamente percepito la totalità dei pagamenti come contropartita della prestazione che ha fornito ovvero allorché, senza che il contratto sia stato risolto o annullato, l’altra parte contrattuale non è più debitrice, nei confronti del soggetto passivo, del prezzo convenuto. |
3) |
Il principio di neutralità fiscale deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, da un lato, una prestazione di leasing relativa a beni immobili e, dall’altro, la cessione di tali beni immobili a un terzo (rispetto al contratto di leasing), formino oggetto di una distinta imposizione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, nei limiti in cui tali operazioni non possono essere considerate come una prestazione unica, il che deve essere valutato dal giudice del rinvio. |
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/11 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeitsgericht Verden — Germania) — Ender Balkaya/Kiesel Abbruch- und Recycling Technik GmbH
(Causa C-229/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 98/59/CE - Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) - Licenziamenti collettivi - Nozione di «lavoratore» - Membro della direzione di una società di capitali - Persona svolgente attività lavorativa nell’ambito di un programma di formazione e di reinserimento professionale e beneficiaria di aiuto pubblico alla formazione senza percepimento di remunerazione da parte del datore di lavoro))
(2015/C 294/14)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Arbeitsgericht Verden
Parti
Ricorrente: Ender Balkaya
Resistente: Kiesel Abbruch- und Recycling Technik GmbH
Dispositivo
1) |
L’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa o ad una prassi nazionale che non includa, nel calcolo del numero dei lavoratori occupati previsto dalla disposizione stessa, un membro della direzione di una società di capitali, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che svolga la propria attività sotto la direzione e sotto il controllo di un altro organo della società stessa, che percepisca a titolo di corrispettivo per la propria attività una retribuzione e che non possieda di per sé alcuna quota nella società medesima. |
2) |
L’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 98/59 deve essere interpretato nel senso che una persona, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che svolga un’attività pratica in un’impresa sotto forma di un tirocinio, senza percepire retribuzione dal proprio datore di lavoro, beneficiando peraltro di un contributo finanziario da parte dell’organo pubblico incaricato della promozione del lavoro per tale attività riconosciuta dall’organismo stesso, al fine di acquisire o approfondire conoscenze o di seguire una formazione professionale, deve essere considerata in possesso dello status di lavoratore ai sensi di tale disposizione. |
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/12 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 luglio 2015 — InnoLux Corp., già Chimei InnoLux Corp./Commissione europea
(Causa C-231/14 P) (1)
((Impugnazione - Concorrenza - Intese - Articolo 101 TFUE - Articolo 53 dell’accordo SEE - Mercato mondiale degli schermi a cristalli liquidi (LCD) - Fissazione dei prezzi - Ammende - Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende (2006) - Punto 13 - Determinazione del valore delle vendite in relazione all’infrazione - Vendite interne del prodotto in questione al di fuori del SEE - Considerazione delle vendite dei prodotti finiti che incorporano il prodotto in questione a terzi all’interno del SEE))
(2015/C 294/15)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: InnoLux Corp., già Chimei InnoLux Corp. (rappresentanti: J.-F. Bellis, avocat, e R. Burton, solicitor)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: A. Biolan, F. Ronkes Agerbeek e P. Van Nuffel, agenti)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La InnoLux Corp. è condannata alle spese. |
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/13 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 9 luglio 2015 — Pêra-Grave — Sociedade Agrícola, Unipessoal, Lda/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Fundação Eugénio de Almeida
(Causa C-249/14 P) (1)
((Impugnazione - Marchio comunitario - Marchio comunitario figurativo QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA - Domanda di registrazione - Opposizione del titolare dei marchi figurativi nazionali anteriori VINHO PÊRAMANCA TINTO, VINHO PÊRAMANCA BRANCO e PÊRAMANCA - Impedimenti relativi alla registrazione - Rischio di confusione))
(2015/C 294/16)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Pêra-Grave — Sociedade Agrícola, Unipessoal, Lda (rappresentante: J. de Oliveira Vaz Miranda de Sousa, advogado)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente), Fundação Eugénio de Almeida (rappresentanti: B. Braga da Cruz e J.M. Pimenta, agenti)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Pêra-Grave — Sociedade Agrícola, Unipessoal, Lda è condannata alle spese. |
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/13 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče — Slovenia) — Petar Kezić s.p. Trgovina Prizma/Republika Slovenija
(Causa C-331/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto - Sesta direttiva 77/388/CEE - Articoli 2, punto 1, e 4, paragrafo 1 - Assoggettamento - Transazioni immobiliari - Vendita di terreni inclusi nel patrimonio privato di una persona fisica esercente la professione di imprenditore autonomo - Soggetto passivo che agisce in quanto tale))
(2015/C 294/17)
Lingua processuale: lo sloveno
Giudice del rinvio
Vrhovno sodišče
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Petar Kezić s.p. Trgovina Prizma
Convenuta: Republika Slovenija
Dispositivo
Gli articoli 2, punto 1, e 4, paragrafo 1, della Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, devono essere interpretati nel senso che, in circostanze quali quelle di cui al procedimento principale, nelle quali un soggetto passivo ha acquistato delle parcelle di terreno, alcune delle quali sono state incluse nel suo patrimonio privato ed altre nel patrimonio della sua impresa, e sull’insieme delle quali egli ha fatto costruire, nella sua qualità di soggetto passivo, un centro commerciale che ha poi venduto insieme alle parcelle di terreno sulle quali tale costruzione è stata edificata, la vendita delle parcelle di terreno che erano incluse nel patrimonio privato di tale soggetto passivo deve essere assoggettata all’imposta sul valore aggiunto, dato che il predetto soggetto passivo ha, in occasione di questa operazione, agito in quanto tale.
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/14 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 2 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Mons — Belgio) — État belge/Nathalie De Fruytier
(Causa C-334/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Sesta direttiva IVA - Esenzioni di alcune attività di interesse pubblico - Articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettere b) e c) - Ospedalizzazione e cure mediche - Operazioni strettamente connesse - Attività di trasporto di organi e di prelievi di origine umana a fini di analisi medica o di cure mediche o terapeutiche - Attività autonoma - Istituti ospedalieri e centri medici e diagnostici - Istituto della stessa natura))
(2015/C 294/18)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour d’appel de Mons
Parti
Ricorrente: État belge
Convenuta: Nathalie De Fruytier
Dispositivo
L’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettere b) e c), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che esso non si applica a un’attività di trasporto di organi e di prelievi di origine umana a fini di analisi medica o di cure mediche o terapeutiche, esercitata da un terzo indipendente, le cui prestazioni sono comprese nel rimborso effettuato dal sistema previdenziale, a favore di cliniche e laboratori. In particolare, tale attività non può fruire di un’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto a titolo di operazioni strettamente connesse a prestazioni mediche quali previste al suddetto articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera b), in quanto tale terzo indipendente non può essere qualificato come «organismo di diritto pubblico», né può corrispondere alla qualificazione di «istituto ospedaliero», «centro medico», «centro diagnostico» o qualsiasi altro «istituto della stessa natura debitamente riconosciuto», che opera in condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per gli organismi di diritto pubblico.
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/15 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 9 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Câmpulung — Romania) — Maria Bucura/SC Bancpost SA
(Causa C-348/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 87/102/CEE - Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) - Credito al consumo - Nozione di «consumatore» - Direttiva 93/13/CEE - Articoli 2, lettera b), da 3 a 5 e 6, paragrafo 1 - Clausole abusive - Esame d’ufficio da parte del giudice nazionale - Clausole formulate «in modo chiaro e comprensibile» - Informazioni che devono essere fornite da parte del creditore))
(2015/C 294/19)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Judecătoria Câmpulung
Parti
Ricorrente: Maria Bucura
Convenuta: SC Bancpost SA
con l’intervento di: Vasile Ciobanu
Dispositivo
1) |
L’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 87/102/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, come modificata dalla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, e l’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che rientra nella nozione di «consumatore» ai sensi delle menzionate disposizioni la persona fisica che si trova nella situazione di un condebitore nell’ambito di un contratto stipulato con un professionista, in quanto detta persona agisce con un scopo che può essere considerato estraneo alla sua attività commerciale o professionale. |
2) |
L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, deve essere interpretato nel senso che spetta al giudice nazionale valutare d’ufficio il carattere abusivo, ai sensi della menzionata disposizione, di clausole di un contratto stipulato fra un professionista ed un consumatore, allorché detto giudice dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari a tal fine. |
3) |
Gli articoli da 3 a 5 della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che, nell’ambito della sua valutazione del carattere abusivo, ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della menzionata direttiva, delle clausole di un contratto di credito al consumo, il giudice nazionale deve tenere conto del complesso delle circostanze relative alla conclusione di tale contratto. Al riguardo, gli incombe verificare che, nella causa in discussione, sia stato comunicato al consumatore il complesso degli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno e che gli consentono di valutare, segnatamente, il costo totale del suo prestito. Svolgono un ruolo determinante in siffatta valutazione, da un lato, la questione di accertare se le clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile cosicché esse consentono a un consumatore medio, ossia un consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, di valutare un costo del genere e, d’altro lato, la circostanza collegata alla mancata menzione nel contratto di credito al consumo di informazioni considerate, alla luce della natura dei beni o dei servizi che costituiscono l’oggetto del suddetto contratto, come essenziali, e in particolate quelle indicate all’articolo 4 della direttiva 87/102, come modificata. |
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/16 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 9 luglio 2015 — Repubblica federale di Germania/Commissione europea
(Causa C-360/14 P) (1)
((Impugnazione - Ravvicinamento delle legislazioni - Direttiva 2009/48/CE - Sicurezza dei giocattoli - Valori limite per piombo, bario, arsenico, antimonio, mercurio, nitrosammine e sostanze nitrosabili nei giocattoli - Decisione della Commissione di non approvare interamente le disposizioni nazionali notificate dalle autorità tedesche che mantengono i valori limite per tali sostanze - Prova di un livello di protezione più elevato della salute umana offerto dalle disposizioni nazionali))
(2015/C 294/20)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e A. Lippstreu, agenti, assistiti da U. Karpenstein, Rechtsanwalt)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: P. Mihaylova, M. Patakia e G. Wilms, agenti)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese. |
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/16 |
Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) del 30 giugno 2015 — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commissione europea
(Causa C-575/14 P) (1)
((Impugnazione - Clausola compromissoria - Contratto relativo al contributo dell’Unione europea concesso ad un progetto nell’ambito del programma eContent - Risoluzione del contratto da parte della Commissione europea - Liquidazione delle somme non corrisposte e risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente - Snaturamento degli elementi del fascicolo - Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e manifestamente infondata quanto al resto - Domanda di modifica della decisione del Tribunale dell’Unione europea sulle spese - Irricevibilità manifesta))
(2015/C 294/21)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (rappresentanti: M. Sfyri e I. Ampazis, dikigoroi)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: L. Cappelletti e S. Delaude, agenti)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata alle spese. |
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 18 maggio 2015 — combit Software GmbH/Commit Business Solutions Ltd
(Causa C-223/15)
(2015/C 294/22)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parti
Ricorrente: combit Software GmbH
Convenuta: Commit Business Solutions Ltd
Questioni pregiudiziali (1)
Quali conseguenze abbia ai fini della valutazione del rischio di confusione di un marchio denominativo comunitario il fatto che dal punto di vista del consumatore medio di una parte degli Stati membri la somiglianza fonetica del marchio comunitario con una designazione contestata come lesiva di quest’ultimo sia neutralizzata da una differenza semantica, mentre ciò non avviene dal punto di vista del consumatore medio di altri Stati membri:
a) |
Se, ai fini della valutazione del rischio di confusione, sia determinante la percezione dell’una parte o dell’altra parte, o quella di un ipotetico consumatore medio di tutti gli Stati membri. |
b) |
Se una contraffazione del marchio comunitario debba essere affermata o negata per l’intero territorio dell’UE, allorché sussiste un rischio di confusione solo in una parte degli Stati membri, o se in quel caso occorra differenziare tra i singoli Stati membri. |
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (Versione codificata) (GU L 78, pag. 1).
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 19 maggio 2015 — Minister Finansów/Janowi Mateusiakowi
(Causa C-229/15)
(2015/C 294/23)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Naczelny Sąd Administracyjny
Parti
Ricorrente: Minister Finansów
Convenuto: Jan Mateusiak
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 18, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1) debba essere interpretato nel senso che, dopo la scadenza del periodo di rettifica di cui all’articolo 187 della direttiva, i beni durevoli del soggetto passivo, per l’acquisto dei quali lo stesso ha detratto l’IVA, al momento della cessazione della sua attività non debbano essere assoggettati all’imposta né inclusi nell’inventario di liquidazione, qualora sia scaduto il periodo stabilito dalle leggi per la rettifica dell’imposta pagata a monte sul loro acquisto, derivante dal presunto periodo di utilizzo di siffatti beni nell’attività economica del soggetto passivo, o se, indipendentemente dal periodo di rettifica, i beni durevoli, al momento della cessazione dell’attività da parte del soggetto passivo, siano soggetti all’imposta.
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 21 maggio 2015 — Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Petrotel Sp. z o. o. in Płock/Polkomtel Sp. z o. o.
(Causa C-231/15)
(2015/C 294/24)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Najwyższy
Parti
Ricorrenti: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Petrotel Sp. z o. o. in Płock
Resistente: Polkomtel Sp. z o. o.
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 4, paragrafo 1, prima e terza frase, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (1), debba essere interpretato nel senso che, qualora un’impresa che fornisce reti proponga ricorso avverso una decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione che fissa le tariffe di terminazione delle chiamate sulla rete di tale impresa (decisione MTR), e, successivamente, proponga ricorso avverso un’ulteriore decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione, che modifica l’accordo in vigore tra il destinatario della decisione MTR ed un’altra impresa, in modo che le tariffe, pagate da tale altra impresa per la terminazione delle chiamate sulla rete del destinatario della decisione MTR, corrispondano alle tariffe fissate dalla decisione MTR (decisione di attuazione), il giudice nazionale, dopo aver accertato che la decisione MTR è stata annullata, non è autorizzato ad annullare la decisione di attuazione in considerazione del contenuto dell’articolo 4, paragrafo 1, quarta frase, della direttiva 2002/21 nonché degli interessi dell’impresa beneficiaria della decisione di attuazione derivanti dal principio di legittimo affidamento o dal principio di certezza del diritto, o se invece l’articolo 4, paragrafo 1, prima e terza frase, della direttiva 2002/21, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, debba essere interpretato nel senso che il giudice nazionale può annullare la decisione di attuazione di un’autorità nazionale di regolamentazione e, di conseguenza, abolire gli obblighi ivi previsti per il periodo precedente la pronuncia, qualora ritenga che ciò sia necessario ai fini della concessione di una tutela effettiva dei diritti spettanti all’impresa ricorrente avverso la decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione che impone l’osservanza degli obblighi previsti dalla decisione MTR successivamente annullata.
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/19 |
Impugnazione proposta il 28 maggio 2015 dalla Naazneen Investments Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 18 marzo 2015, causa T-250/13, Naazneen Investments Limited/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-252/15 P)
(2015/C 294/25)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Naazneen Investments Ltd (rappresentanti: P. Goldenbaum, Rechtsanwältin, I. Rohr, Rechtsanwältin)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Energy Brands, Inc.
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale del 18 marzo 2015, causa T-250/13, |
— |
annullare la decisione della commissione di ricorso, procedimento R-1101/2011-2, o, in subordine, rinviare la causa al Tribunale, se necessario; |
— |
condannare l’UAMI alle proprie spese e a quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi alla Corte di giustizia, al Tribunale e alla commissione di ricorso, e |
— |
qualora la Should Energy Brands, Inc. intervenga nel procedimento, condannarla alle proprie spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore nell’interpretare il campo d’applicazione degli articoli 75 e 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 (1), non ha svolto una valutazione complessiva corretta e completa di tutte le prove fornite e di tutte le circostanze rilevanti della fattispecie — o ha erroneamente negato che la commissione di ricorso aveva omesso di farlo — e non ha tenuto conto a sufficienza, ovvero erroneamente applicato, i principi della giurisprudenza. Inoltre, i fatti sono stati snaturati in relazione a molte delle sue constatazioni.
I. Violazione dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009
Il Tribunale ha commesso un errore nel considerare che la commissione di ricorso aveva adeguatamente motivato la sua decisione. In particolare, esso non ha tenuto conto del fatto che la commissione di ricorso ha completamente ignorato le pagine 6-22 dei motivi di ricorso e che ha omesso di prendere in considerazione tutte le prove fornite e di argomentare le sue conclusioni. Nell’ambito della valutazione dei legittimi motivi del non utilizzo, il Tribunale ha commesso un errore procedurale, in quanto ha fondato le sue conclusioni sull’elemento nuovo attinente al presunto obbligo di controllare e sorvegliare la fabbricazione dei prodotti.
II. Violazione dell’articolo 51 paragrafo 1, lettera a) del regolamento n. 207/2009
1. Sull’uso effettivo
Il Tribunale
— |
ha erroneamente considerato che la commissione di ricorso aveva tenuto conto delle dichiarazioni giurate fornite, nonostante quest’ultima non le avesse assolutamente trattate con riferimento al loro valore probatorio, |
— |
ha fondato le sue costatazioni su fatti erronei nel confermare una importanza economica molto limitata di un ordine di 12 pallet di bottiglie destinate a «vendite prova», |
— |
ha erroneamente stabilito e applicato una regola secondo la quale un mercato di dimensioni rilevanti — quale quello delle bevande come prodotti di largo consumo — automaticamente richiede requisiti più alti per l’estensione dell’uso, |
— |
non ha rispettato il principio secondo il quale non esiste il requisito dell’uso continuato, |
— |
ha commesso un errore di diritto arrivando alla conclusione che le ragioni per le quali il marchio non era stato usato in maniera più estesa e durante tutto il periodo di riferimento dovevano essere esaminate solo nella valutazione delle ragioni per il non utilizzo di tale marchio, |
— |
non ha tenuto conto della differenza tra i casi di «non utilizzo» e quelli di «portata limitata dell’uso», |
— |
ha errato nello stabilire il principio secondo il quale quando la commissione di ricorso esaminava l’uso effettivo del marchio d’impresa, doveva tener conto soltanto della prova dell’esistenza di un simile uso e non della prova che spiegava il non utilizzo di tale marchio, |
— |
ha errato nello stabilire un regola secondo la quale nel contesto della pubblicità e altre attività promozionali, potevano essere rilevanti solo grandi campagne pubblicitarie, |
— |
ha errato nel non dare importanza ad estratti del sito web del titolare e nel non prendere in considerazione le spiegazioni della ricorente e le prove fornite al riguardo, |
— |
ha mostrato di aver capito male il termine «token»(simbolico). |
Nell’ambito dell’esame della rilevanza di un volume commerciale modesto nelle fasi di (ri)lancio, il Tribunale
— |
ha commesso un errore di calcolo, |
— |
ha omesso di prendere in considerazione come ragioni plausibili i prodotti difettosi e il procedimento per decadenza avviato da un terzo e |
— |
ha commesso un errore di diritto relativamente alla qualità richiesta dei motivi per un uso limitato. Nell’ambito dell’uso effettivo, i motivi per il non utilizzo più ampio del marchio non devono soddisfare gli stessi criteri dei legittimi motivi per il non utilizzo, ma deve bastare che rendano plausibile le ragioni per le quali l’uso non è stato più ampio. |
2. Sui motivi legittimi per il non utilizzo
2.1 Problemi attinenti alla produzione di bevande con marchio «SMART WATER»
Il Tribunale
— |
ha basato le sue constatazioni su uno snaturamento dei fatti, perché in realtà non vi è stata negligenza di alcun obbligo di controllo e supervisione sulla fabbricazione dei prodotti, |
— |
ha mal interpretato i criteri di «circostanze indipendenti dalla volontà del titolare del marchio» e di «ostacolo» ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, dell’accordo TRIPS, in particolare per non aver chiesto se sarebbe stato irragionevole produrre e commercializzare nuovi prodotti bensì ha chiesto se sarebbe stato impossibile, |
— |
non ha considerato che la ricorrente aveva fornito spiegazioni dettagliate riguardo ai motivi per i quali non è stato possibile continuare facilmente e rapidamente la produzione e la consegna, circostanza che né la commissione di ricorso né il Tribunale hanno preso in considerazione. |
2.2 Procedimento per decadenza proposto da un terzo
Il Tribunale
— |
Non ha considerato che il procedimento per decadenza è chiaramente indipendente dalla volontà del titolare del marchio, |
— |
Ha applicato un principio sbagliato quando ha fondato le sue conclusioni sull’affermazione che il procedimento per decadenza non impediva al titolare del marchio di utilizzarlo, |
— |
Ha stabilito un criterio errato di «conseguenze dirette». Il Tribunale ha ammesso che, qualora un simile procedimento per decadenza sfoci nella dichiarazione di decadenza del marchio, può essere avviata un’azione risarcitoria, ma non ha accettato che questo fosse un motivo legittimo per il non utilizzo perché non si trattava di una «conseguenza diretta» del procedimento per decadenza. Le conclusioni del Tribunale al riguardo sono contrarie alla ratio legis del requisito dell’uso effettivo. La semplicistica affermazione che spetta al titolare valutare e calcolare i rischi e scegliere se utilizzare il marchio nonostante l’incertezza di diventare responsabile dei danni oppure se rinunciare e astenersi dall’utilizzare il marchio discriminerebbe chiaramente le piccole e medie imprese e aprirebbe facilmente anche la strada alla possibilità di abusare dello strumento del procedimento per decadenza intentato da terzi interessati a un marchio registrato. |
(1) Regolamento del Consiglio (CE) n. 207/2009 del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)
7.9.2015 |
IT |
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C 294/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Düsseldorf (Germania) il 29 maggio 2015 — Steef Mennens/Emirates Direktion für Deutschland
(Causa C-255/15)
(2015/C 294/26)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Düsseldorf
Parti
Ricorrente: Steef Mennens
Resistente: Emirates — Direktion für Deutschland
Questioni pregiudiziali
I. |
Se l’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 261/2004 (1), debba essere interpretato nel senso che il «biglietto aereo» è il titolo grazie al quale il passeggero ha (anche) diritto al trasporto sul volo sul quale è stato sistemato in classe inferiore, indipendentemente dal fatto che tale titolo elenchi altresì ulteriori voli, quali coincidenze o voli di ritorno. |
II. |
|
III. |
Se l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 261/2004 debba inoltre essere interpretato nel senso che il «prezzo del biglietto aereo» indica esclusivamente il prezzo del volo al netto di tasse e imposte. |
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).
7.9.2015 |
IT |
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C 294/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 1o giugno 2015 — GD European Land Systems — Steyr GmbH
(Causa C-262/15)
(2015/C 294/27)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrente: GD European Land Systems — Steyr GmbH
Resistente: Zollamt Eisenstadt Flughafen Wien
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’eccezione di cui alla nota 1, lettera c), del capitolo 93 della nomenclatura combinata [allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), GU L 256 del 7 settembre 1987, nella versione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione del 4 ottobre 2013, GU L 290 del 31 ottobre 2013] (2), riguardante «i carri da combattimento e le autoblinde (voce 8710)», comprenda anche «loro parti». |
2) |
Se la nota 3 della sezione XVII della nomenclatura combinata debba essere interpretata nel senso che un’«unità dotata d’arma (torretta di autoblinda)», che può essere utilizzata su autoblinde o su «sistemi mobili di trasporto marittimo» o anche in installazioni fisse, deve essere classificata come parte di autoblinda alla voce 8710 per il motivo che tale unità viene importata dal costruttore di autoblinde ai fini della produzione o dell’assemblaggio di autoblinde ed è effettivamente utilizzata a tale scopo. |
7.9.2015 |
IT |
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C 294/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 3 giugno 2015 — Lajvér Meliorációs Nonprofit Kft., Lajvér Csapadékvízrendezési Nonprofit Kft/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága
(Causa C-263/15)
(2015/C 294/28)
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Kúria
Parti
Ricorrenti in primo grado e ricorrenti in cassazione: Lajvér Meliorációs Nonprofit Kft., Lajvér Csapadékvízrendezési Nonprofit Kft
Convenuta e resistente in cassazione: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága
Questioni pregiudiziali
1) |
Se, nelle circostanze di cui al procedimento principale, le ricorrenti agiscano in qualità di soggetti passivi, tenuto conto che l’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA (1) non esclude dall’ambito concettuale dell’attività economica le attività svolte dalle società commerciali neppure qualora tali società possano svolgere solo un’attività economica imprenditoriale di tipo accessorio. |
2) |
Se ai fini della considerazione delle ricorrenti come soggetti passivi rilevi il fatto che una parte considerevole dei loro investimenti sia finanziata mediante aiuti di Stato e che, nell’ambito dell’attività di sfruttamento, percepiscano introiti derivanti dal versamento di un canone di modesta entità. |
3) |
In caso di risposta negativa alla seconda questione, se occorra considerare che detto «canone» costituisce il corrispettivo di un servizio e che esiste un nesso diretto tra la prestazione del servizio e il pagamento del corrispettivo. |
4) |
Se la gestione dell’investimento presupponga una prestazione di servizi da parte delle ricorrenti, ai sensi dell’articolo 24 della direttiva IVA, o non possa ritenersi che si tratti di una prestazione di servizi dal momento che costituisce l’adempimento di un obbligo legale. |
(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/23 |
Impugnazione proposta il 2 giugno 2015 dalla Makro autoservicio mayorista SA avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 12 marzo 2015, causa T-269/12, Makro autoservicio mayorista SA/Commissione
(Causa C-264/15 P)
(2015/C 294/29)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Makro autoservicio mayorista SA (rappresentanti: P. De Baere e P. Muñiz, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno di Spagna
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare, nella sua integralità, la sentenza pronunciata dal Tribunale nella causa T-269/12; |
— |
dichiarare l’impugnazione ammissibile; |
— |
rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché si pronunci nel merito dell’impugnazione; |
— |
condannare la convenuta alle spese dei due gradi di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
La presente impugnazione è stata proposta dalla Makro autoservicio mayorista SA avverso la sentenza del 12 marzo 2015, causa T-269/12, Makro autoservicio mayorista SA/Commissione, nella quale il Tribunale ha respinto, in quanto irricevibile, il ricorso di annullamento avverso la decisione della Commissione COM (2010) 22 definitivo, per il motivo che la decisione della Commissione non riguarda direttamente la ricorrente.
La ricorrente sostiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto in quanto le autorità spagnole, nell’attuare la decisione della Commissione, non dispongono di alcun margine di discrezionalità quanto al risultato, e pertanto la decisione della Commissione riguarda direttamente la ricorrente.
Più in particolare, la ricorrente deduce i seguenti motivi di impugnazione:
— |
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare che le autorità nazionali dispongono di un margine di discrezionalità nell’attuazione, nei confronti della ricorrente, della decisione controversa. |
— |
Anche qualora le autorità nazionali disponessero di un margine di discrezionalità, quod non, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto in quanto la mera sussistenza di discrezionalità non è sufficiente ad escludere che la decisione riguardi direttamente la ricorrente. |
— |
Il Tribunale ha errato nella qualificazione giuridica degli elementi di prova, oppure li ha snaturati. |
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/24 |
Impugnazione proposta il 2 giugno 2015 dalla Vestel Iberia, SL avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 12 marzo 2015, causa T-249/12, Vestel Iberia/Commissione
(Causa C-265/15 P)
(2015/C 294/30)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Vestel Iberia, SL (rappresentanti: P. De Baere e P. Muñiz, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno di Spagna
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare, nella sua integralità, la sentenza pronunciata dal Tribunale nella causa T-249/12; |
— |
dichiarare l’impugnazione ammissibile; |
— |
rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché si pronunci nel merito dell’impugnazione; |
— |
condannare la convenuta alle spese dei due gradi di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
La presente impugnazione è stata proposta dalla Vestel Iberia S.L. avverso la sentenza del 12 marzo 2015, causa T-249/12, Vestel Iberia S.L./Commissione, nella quale il Tribunale ha respinto, in quanto irricevibile, il ricorso di annullamento avverso la decisione della Commissione COM (2010) 22 definitivo, per il motivo che la decisione della Commissione non riguarda direttamente la ricorrente.
La ricorrente sostiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto in quanto le autorità spagnole, nell’attuare la decisione della Commissione, non dispongono di alcun margine di discrezionalità quanto al risultato, e pertanto la decisione della Commissione riguarda direttamente la ricorrente.
Più in particolare, la ricorrente deduce i seguenti motivi di impugnazione:
— |
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare che le autorità nazionali dispongono di un margine di discrezionalità nell’attuazione, nei confronti della ricorrente, della decisione controversa. |
— |
Anche qualora le autorità nazionali disponessero di un margine di discrezionalità, quod non, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto in quanto la mera esistenza di discrezionalità non è sufficiente ad escludere che la decisione riguardi direttamente la ricorrente. |
— |
Il Tribunale ha errato nella qualificazione giuridica degli elementi di prova, oppure li ha snaturati. |
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/25 |
Impugnazione proposta il 3 giugno 2015 dalla Central Bank of Iran avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 25 marzo 2015, causa T-563/12, Central Bank of Iran/Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-266/15 P)
(2015/C 294/31)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Central Bank of Iran (rappresentanti: M. Lester e Z. Al-Rikabi, Barristers)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale pronunciata il 25 marzo 2015 nella causa T-563/12; |
— |
annullare le misure controverse nella parte in cui si applicano alla ricorrente; e |
— |
condannare il Consiglio alle spese dei due gradi di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
La Central Bank of Iran impugna la sentenza del Tribunale, causa T-563/2012, del marzo 2015, che respinge il ricorso di annullamento presentato dalla ricorrente avverso il suo inserimento nella decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012 (1) ed il regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012 (2). La ricorrente, a sostegno della sua impugnazione, deduce quattro motivi.
Motivo A: Il Tribunale ha commesso un errore nel concludere che il Consiglio aveva correttamente valutato se fosse stato soddisfatto qualcuno dei criteri per l’inserimento nelle misure controverse
Il Tribunale ha commesso un errore nell’assimilare i servizi forniti dalla ricorrente in forza della legge monetaria e finanziaria dell’Iran al «sostegno finanziario» al Governo iraniano ai sensi del pertinente criterio di designazione. I servizi forniti dalla ricorrente quale banca centrale, come la gestione dei conti e le operazioni di compensazione, non costituiscono un «sostegno finanziario» di un’importanza qualitativa e quantitativa tale da consentire al Governo dell’Iran di perseguire un programma nucleare. Se interpretati in maniera corretta e proporzionata, infatti, tali servizi non costituiscono in alcun modo un «sostegno finanziario».
Motivo B: il Tribunale ha commesso un errore nel dichiarare che il Consiglio aveva rispettato il suo obbligo di motivazione di cui all’articolo 296 TFUE
L’esistenza della legge monetaria e finanziaria dell’Iran, che indica le funzioni ed i poteri della ricorrente quale banca centrale dell’Iran, non chiarisce — contrariamente a quanto dichiarato nella sentenza del Tribunale — cosa intenda il Consiglio per «sostegno finanziario» nella motivazione. Il Tribunale ha commesso un errore nel dichiarare che il Consiglio non era tenuto a fornire le ragioni concrete e specifiche che spiegassero come ed in quali modi avesse ritenuto che la ricorrente avesse fornito tale sostegno al Governo dell’Iran.
Motivo C: Il Tribunale ha commesso un errore nel dichiarare che i diritti della difesa della ricorrente erano stati rispettati
Il Tribunale ha commesso un errore anche nel dichiarare che il Consiglio aveva rispettato i diritti della difesa della ricorrente. Il Consiglio ha omesso di fornire qualsiasi prova prima di decidere di inserire nuovamente la ricorrente. Il Tribunale ha commesso un errore nel consentire al Consiglio di integrare la motivazione facendo riferimento alle disposizioni della legge monetaria e finanziaria dell’Iran, le quali — contrariamente a quanto dichiarato nella sentenza del Tribunale — non erano chiaramente indicate nella motivazione. La ricorrente è stata privata della conoscenza degli argomenti fatti valere contro di lei e non ha potuto predisporre una difesa adeguata.
Motivo D: Il Tribunale ha commesso un errore nel respingere il motivo della ricorrente secondo il quale il Consiglio aveva violato, senza giustificazione o proporzione, i diritti fondamentali della ricorrente, incluso il suo diritto alla tutela della proprietà e della reputazione
Il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare che l’inserimento della ricorrente è sproporzionato in quanto ha causato gravi difficoltà alla ricorrente ed al popolo iraniano, non ha alcun impatto sulle fonti di reddito del Governo iraniano, e non contribuirà all’obiettivo di costringere il Governo dell’Iran ad arrestare lo sviluppo del suo programma di proliferazione nucleare.
(1) Decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 58).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 16).
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/26 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie (Belgio) l’8 giugno 2015 — Rijksdienst voor Pensioenen/Willem Hoogstad; altra parte: Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
(Causa C-269/15)
(2015/C 294/32)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hof van Cassatie
Parti
Ricorrente in cassazione: Rijksdienst voor Pensioenen
Resistente in cassazione: Willem Hoogstad
Altra parte: Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 (1) del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, debba essere interpretato nel senso che esso osta all’imposizione di un contributo — come la trattenuta effettuata in base all’articolo 191, paragrafo 1, settimo comma, della legge sull’assicurazione obbligatoria per assistenza sanitaria e relative indennità, testo armonizzato il 14 luglio 1994, e il contributo di solidarietà dovuto in base all’articolo 68 della legge del 30 marzo 1994 recante disposizioni sociali — sulle prestazioni di regimi di pensione complementare belga che non costituiscono legislazioni ai sensi dell’articolo 1, lettera j, comma 1, del regolamento in parola, nel caso in cui tali prestazioni siano dovute ad un avente diritto non residente nel Belgio che, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera f), di detto regolamento, è soggetto al regime previdenziale dello Stato membro nel cui territorio egli risiede.
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/27 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 9 giugno 2015 — Hecht-Pharma GmbH/Hohenzollern Apotheke, Inhaber Winfried Ertelt
(Causa C-276/15)
(2015/C 294/33)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: Hecht-Pharma GmbH
Resistente: Hohenzollern Apotheke, Inhaber Winfried Ertelt
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 3, punti 1 e 2, della direttiva 2001/83/CE (1) osti a una disposizione nazionale come quella dell’articolo 21, paragrafo 2, punto 1, del Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln (legge sul commercio dei medicinali; in prosieguo: l’«AMG») in base alla quale non necessita di un’autorizzazione un medicinale che è destinato all’uso umano e che, in ragione di una comprovata frequente prescrizione da parte di medici o dentisti, è prodotto, nei passaggi di fabbricazione essenziali, all’interno di una farmacia e nell’ambito della normale attività della stessa, in una quantità giornaliera non superiore a 100 confezioni pronte per la fornitura ed è destinato alla consegna nell’ambito della preesistente autorizzazione alla gestione di una farmacia. In caso di risposta affermativa alla prima questione |
2) |
Se la suddetta conclusione valga anche quando una disposizione nazionale come l’articolo 21, paragrafo 2, punto 1, dell’AMG è interpretata nel senso che non necessita di autorizzazione un medicinale che è destinato all’uso umano e che, in ragione di una comprovata frequente prescrizione da parte di medici o dentisti, è prodotto, nei passaggi di fabbricazione essenziali, all’interno di una farmacia e nell’ambito della normale attività della stessa, in una quantità giornaliera non superiore a 100 confezioni pronte per la fornitura ed è destinato alla consegna nell’ambito della preesistente autorizzazione alla gestione di una farmacia, quando detto medicinale è fornito, in base a una prescrizione medica che non deve necessariamente essere presente prima della preparazione, di volta in volta a un determinato paziente o è preparato in farmacia in base alle indicazioni di una farmacopea ed è destinato a essere fornito direttamente ai pazienti. |
(1) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67).
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/28 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 9 giugno 2015 — Servoprax GmbH/Roche Diagnostics Deutschland GmbH
(Causa C-277/15)
(2015/C 294/34)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Servoprax GmbH
Resistente: Roche Diagnostics Deutschland GmbH
Questioni pregiudiziali
1) |
Se, nel caso di un dispositivo medico-diagnostico in vitro per test autodiagnostici di misurazione del glucosio nel sangue, il quale sia stato sottoposto dal fabbricante in uno Stato membro A (in concreto: nel Regno Unito) ad una valutazione della conformità ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 98/79/CE (1), che rechi la marcatura CE di cui all’articolo 16 della direttiva e che soddisfi i requisiti essenziali di cui all’articolo 3 e all’allegato I della direttiva, un terzo sia tenuto a sottoporre tale dispositivo ad una nuova valutazione o ad una valutazione integrativa della conformità ai sensi del citato articolo 9 della direttiva prima di immetterlo in commercio in uno Stato membro B (in concreto: nella Repubblica federale di Germania) all’interno di imballaggi sui quali sono apposte avvertenze nella lingua ufficiale dello Stato membro B, diversa da quella dello Stato membro A (nel caso specifico: in tedesco invece che in inglese), e nei quali sono accluse istruzioni per l’uso nella lingua ufficiale dello Stato membro B invece che dello Stato membro A. |
2) |
Se in tale contesto rilevi il fatto che le istruzioni per l’uso accluse dal terzo corrispondono letteralmente alle informazioni utilizzate dal fabbricante del dispositivo in sede di commercializzazione nello Stato membro B. |
(1) Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico diagnostici in vitro (GU L 331, pag. 1), nella versione modificata dalla direttiva 2011/100/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011 (GU L 341, pag. 50).
7.9.2015 |
IT |
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C 294/28 |
Impugnazione proposta il 10 giugno 2015 da Alexandre Borde e Carbonium avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 25 marzo 2015, causa T-314/14, Borde e Carbonium/Commissione
(Causa C-279/15 P)
(2015/C 294/35)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Alexandre Borde e Carbonium SAS (rappresentante: A.B.H. Herzberg, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni dei ricorrenti
I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale del 25 marzo 2015, nei limiti in cui:
|
— |
dichiarare ricevibile il ricorso in annullamento dei ricorrenti e
|
— |
in subordine: rinviare l’affare al Tribunale per la disamina della questione relativa alla ricevibilità congiunta al merito, e affinché statuisca conseguentemente; |
— |
condannare la Commissione a sopportare le spese secondo l’articolo 184, primo paragrafo, del regolamento di procedura della Corte di giustizia. |
Motivi e principali argomenti
I ricorrenti sostengono che il rigetto del ricorso di annullamento era illecito poiché (i) il Tribunale ha effettuato una ricostruzione dei fatti non accurata e distorta, senza tener conto del diritto dei ricorrenti ad essere sentiti; (ii) in applicazione dell’articolo 263, quarto comma, il Tribunale ha erroneamente limitato gli atti impugnabili agli atti previsti all’articolo 288 TFUE; (iii) il Tribunale ha commesso un errore ritenendo che le misure contestate non fossero decisioni a norma dell’articolo 288, comma 4, TFUE; (iv) in applicazione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, il Tribunale ha erroneamente considerato decisivo il fatto che l’atto impugnabile fosse o meno «separabile dal quadro contrattuale» e non ha tenuto in considerazione altri fattori rilevanti; (v) in applicazione dell’articolo 263, quarto comma, il Tribunale ha erroneamente applicato a una fattispecie trilaterale i criteri sviluppati per fattispecie bilaterali; (vi) il Tribunale non ha tenuto conto del diritto dei ricorrenti ad un ricorso giurisdizionale effettivo come tutelato dalla Convezione europea dei diritti umani e dalla Carta dei diritti fondamentali.
7.9.2015 |
IT |
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C 294/29 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht München (Germania) l'11 giugno 2015 — Soha Sahyouni/Raja Mamisch
(Causa C-281/15)
(2015/C 294/36)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht München
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Soha Sahyouni
Resistente: Raja Mamisch
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’ambito di applicazione di cui all’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1259/2010 (1) del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, si estenda anche al cosiddetto divorzio privato, pronunciato, nel caso di specie, dinanzi a un tribunale religioso in Siria sulla base della sharia. |
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione:
Se il consenso al divorzio prestato dal coniuge discriminato — anche mediante l’accettazione da parte sua di prestazioni compensative — costituisca già un motivo per disapplicare la disposizione sopra citata. |
7.9.2015 |
IT |
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C 294/30 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Braunschweig (Germania) l'11 giugno 2015 — Queisser Pharma GmbH & Co. KG/Repubblica federale di Germania
(Causa C-282/15)
(2015/C 294/37)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Braunschweig
Parti
Ricorrente: Queisser Pharma GmbH & Co. KG
Resistente: Repubblica federale di Germania
Questioni pregiudiziali
1) |
Se gli articoli 34, 35 e 36 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in prosieguo: «TFUE») in combinato disposto con l’articolo 14 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una disciplina nazionale che vieti la produzione, il trattamento o l’immissione in commercio di un integratore alimentare con aminoacidi (nel caso di specie: la L-istidina) qualora non sia stata concessa al riguardo una deroga temporanea soggetta ad ulteriori presupposti di fatto e rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione nazionale. |
2) |
Se dalla collocazione logico-sistematica degli articoli 14, 6, 7, 53 e 55 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, si evinca che divieti nazionali per singoli alimenti o ingredienti possano essere disposti a livello nazionale soltanto nel rispetto delle condizioni ivi indicate, ostando ad una disciplina nazionale come quella descritta sub 1. |
3) |
Se l’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (2), debba essere interpretato nel senso che osti a una disciplina nazionale come quella descritta sub 1. |
7.9.2015 |
IT |
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C 294/31 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) l’11 giugno 2015 — X, altra parte: Staatssecretaris van Financiën
(Causa C-283/15)
(2015/C 294/38)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrente in cassazione: X
Resistente in cassazione: Staatssecretaris van Financiën
Questioni pregiudiziali
1) |
Se le disposizioni del TFUE sulla libera circolazione debbano essere interpretate nel senso che esse ostano ad una disciplina nazionale in forza della quale un cittadino dell’Unione, residente in Spagna e i cui redditi da lavoro sono soggetti a imposizione per circa il 60 % da parte dei Paesi Bassi e per circa il 40 % da parte della Svizzera, non può detrarre dai suoi redditi da lavoro soggetti a imposizione nei Paesi Bassi i suoi redditi negativi derivanti dalla propria abitazione, sita in Spagna e da lui usata personalmente, neppure se egli in Spagna — quale suo Stato di residenza — gode di un reddito tanto basso che nell’anno in parola i menzionati redditi negativi non possono comportare una riduzione dell’ imposizione nello Stato di residenza. |
2) |
|
3) |
Se la risposta alla seconda questione sia diversa se uno degli Stati in cui il cittadino dell’Unione acquisisce i suoi redditi è la Svizzera, che non è uno Stato membro dell’Unione europea e non fa neppure parte dello Spazio economico europeo. |
4) |
Quanto incida al riguardo la circostanza se la normativa dello Stato di residenza del soggetto passivo (nella fattispecie la Spagna) preveda una possibilità di detrarre interessi passivi per mutui ipotecari pagati dal soggetto passivo per la propria abitazione ed una possibilità di compensare le perdite fiscali derivanti dall’abitazione nell’anno in parola con eventuali redditi acquisiti in tale paese in anni successivi. |
7.9.2015 |
IT |
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C 294/32 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München (Germania) il 15 giugno 2015 — Medical Imaging Systems GmbH (MIS)/Hauptzollamt München
(Causa C-288/15)
(2015/C 294/39)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht München
Parti
Ricorrente: Medical Imaging Systems GmbH (MIS)
Resistente: Hauptzollamt München
Questioni pregiudiziali
Se, ai fini della classificazione nella sottovoce 6211 33 10 00 0 «Indumenti da lavoro» della nomenclatura combinata (1), rilevino esclusivamente l’aspetto esteriore o la funzione o se, in applicazione della regola generale 3, lettera b), occorra tener conto di quale, tra i componenti della merce, le conferisce il suo carattere essenziale.
(1) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 304, pag. 1).
7.9.2015 |
IT |
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C 294/32 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove (Slovacchia) il 15 giugno 2015 — Jozef Grundza
(Causa C-289/15)
(2015/C 294/40)
Lingua processuale: lo slovacco
Giudice del rinvio
Krajský súd v Prešove
Parti del procedimento dinanzi al giudice nazionale
Jozef Grundza
Questione pregiudiziale
Se gli articoli 7, paragrafo 3, e 9, paragrafo 1, lettera d, della decisione quadro (1) debbano essere interpretati nel senso che la condizione della doppia incriminabilità si reputa soddisfatta soltanto quando i fatti cui si riferisce la decisione da riconoscere costituiscano in concreto, ossia in base a una valutazione concreta della fattispecie, un reato (indipendentemente dai suoi elementi costitutivi o dalla sua denominazione) anche ai sensi della legge dello Stato dell’esecuzione, o se per soddisfare tale condizione sia sufficiente che la fattispecie costituisca generalmente (in abstracto) un reato anche ai sensi della legge dello Stato dell’esecuzione.
(1) Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (GU L 327, pag. 27).
7.9.2015 |
IT |
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C 294/33 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Vergabekammer Südbayern (Germania) il 16 giugno 2015 — Hörmann Reisen GmbH/Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg
(Causa C-292/15)
(2015/C 294/41)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Vergabekammer Südbayern
Parti
Ricorrente: Hörmann Reisen GmbH
Resistenti: Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg
Questioni pregiudiziali
1) |
Se a una procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1370/2007 (1), in combinato disposto con la direttiva 2004/18/CE (2) o con la direttiva 2014/24/UE (3), si applichino, in linea di principio, le sole disposizioni di tali direttive, non trovando quindi applicazione le norme del regolamento (CE) n. 1370/2007 che derogano alle menzionate direttive. |
2) |
Se, di conseguenza, l’ammissibilità del subappalto in una procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1370/2007, in combinato disposto con la direttiva 2004/18/CE o con la direttiva 2014/24/UE, sia disciplinata esclusivamente dalle regole elaborate dalla Corte di giustizia in relazione alla direttiva 2014/18/UE e dalle disposizioni di cui all’articolo 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, oppure se, in deroga ad esse, un’amministrazione aggiudicatrice, anche in una siffatta procedura di aggiudicazione, possa imporre agli offerenti, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1370/2007, una quota percentuale di fornitura diretta (commisurata ai chilometri tabellari). |
3) |
Se, in caso di applicabilità dell’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1370/2007 alle procedure di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1370/2007, in combinato disposto con la direttiva 2004/18/CE o con la direttiva 2014/24/UE, l’amministrazione aggiudicatrice sia libera di definire, alla luce del considerando 19 del regolamento (CE) n. 1370/2007, la quota di fornitura diretta, con la conseguenza che risulti giustificabile la prescrizione, da parte dell’ente aggiudicatore, di una quota di fornitura diretta del 70 %, commisurata ai chilometri tabellari. |
(1) Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315, pag. 1).
(2) Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).
(3) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94, pag. 65).
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/34 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sø- og Handelsretten (Danimarca) il 18 giugno 2015 — Ferring Lægemidler A/S, che agisce per conto di Ferring B.V./Orifarm A/S
(Causa C-297/15)
(2015/C 294/42)
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Sø- og Handelsretten
Parti
Ricorrente: Ferring Lægemidler A/S, che agisce per conto di Ferring B.V.
Resistente: Orifarm A/S
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2008/95/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, e la pertinente giurisprudenza debbano essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio può legittimamente opporsi alla continuazione della commercializzazione di un medicinale da parte di un importatore parallelo, qualora l’importatore abbia riconfezionato il medicinale in una nuova confezione esterna e riapposto il marchio in una situazione in cui il titolare del marchio commercializza il medicinale nello stesso formato e in confezioni delle stesse dimensioni in tutti i paesi del SEE in cui viene venduto. |
2) |
Se la risposta alla prima questione sia diversa qualora il titolare del marchio abbia commercializzato il medicinale in confezioni di due diverse dimensioni (da 10 pezzi e da un pezzo) sia nel paese di esportazione sia nel paese di importazione e l’importatore abbia acquistato confezioni da 10 pezzi nel paese di esportazione e riconfezionato il prodotto in confezioni da un pezzo, su cui il marchio è stato riapposto prima della commercializzazione nel paese di importazione. |
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/34 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif (Lussemburgo) il 19 giugno 2015 — Charles Kohll, Sylvie Kohll-Schlesser/Directeur de l'administration des contributions directes
(Causa C-300/15)
(2015/C 294/43)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal administratif
Parti
Ricorrente: Charles Kohll, Sylvie Kohll-Schlesser
Resistente: Directeur de l'administration des contributions directes
Questione pregiudiziale
Se il principio della libera circolazione dei lavoratori, di cui specificamente all’articolo 45 TFUE, osti all’articolo 139 ter, paragrafo 1, della legge modificata del 4 dicembre 1967, riguardante l’imposta sul reddito, nei limiti in cui questo riserva alle persone in possesso di un certificato di ritenuta di imposta il beneficio del credito di imposta ivi previsto.
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/35 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 19 giugno 2015 — Marc Soulier, Sara Doke/Ministre de la Culture et de la Communication, Premier Ministre
(Causa C-301/15)
(2015/C 294/44)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrenti: Marc Soulier, Sara Doke
Resistenti: Ministre de la Culture et de la Communication, Premier Ministre
Questioni pregiudiziali
Se le summenzionate disposizioni della direttiva 2001/29/CE del 22 maggio 2001 (1) ostino a che una normativa, come quella analizzata al punto 1 della presente pronuncia, affidi a società di riscossione e ripartizione di diritti riconosciute l’esercizio del diritto di autorizzare la riproduzione e la rappresentazione in forma digitale dei «libri non disponibili», permettendo in ogni caso agli autori o aventi diritto di tali libri di opporsi o mettere fine a tale esercizio, alle condizioni dalla stessa definite.
(1) Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10).
7.9.2015 |
IT |
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C 294/35 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Contencioso-Administrativo Tarragona (Spagna) il 19 giugno 2015 — Correos y Telégrafos S.A./Ayuntamiento de Vila Seca
(Causa C-302/15)
(2015/C 294/45)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado Contencioso-Administrativo Tarragona
Parti
Ricorrente: Correos y Telégrafos S.A.
Convenuto: Ayuntamiento de Vila Seca
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 107 TFUE e l’articolo 7 della direttiva 2008/6/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE (2) per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari, ostino a una normativa nazionale che prevede, quale strumento per finanziare il servizio postale universale, l’esonero dall’imposizione delle attività inerenti a tale servizio.
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/36 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret (Danimarca) il 24 giugno 2015 — Delta Air Lines Inc./Daniel Dam Hansen, Mille Doktor, Carsten Jensen, Mogens Jensen, Dorthe Fabricius, Jens Ejner Rasmussen, Christian Bøje Pedersen, Andreas Fabricius, Mads Wedel Rasmussen, Nicklas Wedel Rasmussen, Thomas Lindstrøm Jensen, Marianne Thestrup Jensen, Erik Lindstrøm Jensen, Jakob Lindstrøm Jensen, Liva Doktor, Peter Lindstrøm Jensen
(Causa C-305/15)
(2015/C 294/46)
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Østre Landsret
Parti
Ricorrente: Delta Air Lines Inc.
Convenuti: Daniel Dam Hansen, Mille Doktor, Carsten Jensen, Mogens Jensen, Dorthe Fabricius, Jens Ejner Rasmussen, Christian Bøje Pedersen, Andreas Fabricius, Mads Wedel Rasmussen, Nicklas Wedel Rasmussen, Thomas Lindstrøm Jensen, Marianne Thestrup Jensen, Erik Lindstrøm Jensen, Jakob Lindstrøm Jensen, Liva Doktor, Peter Lindstrøm Jensen
Questioni pregiudiziali
1) |
Se gli articoli 5 e 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004 debbano essere interpretati nel senso che, ai sensi di detto regolamento, passeggeri aerei possono avere diritto a più compensazioni per la stessa prenotazione, quando il volo sul quale il vettore aereo operativo li ha riprenotati è cancellato o ritardato di più di tre ore, di modo che la compensazione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento non è forfettaria ma piuttosto dipende dal numero di cancellazioni o dalla portata della cancellazione e quindi del ritardo. |
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, in che modo ciò si concili con il principio stabilito dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 19 novembre 2009, Sturgeon e a., C-402/07 e C-432/07, EU:C:2009:716, secondo il quale l’articolo 5 di tale regolamento deve essere interpretato nel senso che i passeggeri di voli ritardati possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati in relazione alle norme in materia di compensazione, quando la Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 23 ottobre 2012, Nelson e a., C-581/10 e C-629/10, EU:C:2012:657, ha ritenuto che un ritardo superiore a tre ore non viene preso in considerazione per il calcolo dalla compensazione forfettaria. |
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/37 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 25 giugno 2015 — Vincent Deroo-Blanquart/Sony Europe Limited, avente causa della Sony France SA
(Causa C-310/15)
(2015/C 294/47)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation
Parti
Ricorrente: Vincent Deroo-Blanquart
Resistente: Sony Europe Limited, avente causa della Sony France SA
Questioni pregiudiziali
1) |
se gli articoli 5 e 7 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (1), debbano essere interpretati nel senso che costituisce una pratica commerciale sleale e ingannevole l’offerta congiunta che consiste nella vendita di un computer provvisto di programmi informatici preinstallati qualora il produttore del computer abbia fornito, attraverso il suo rivenditore, informazioni su ciascun programma preinstallato, ma non abbia specificato il costo di ciascuno di tali elementi. |
2) |
se l’articolo 5 della direttiva 2005/29 debba essere interpretato nel senso che costituisce una pratica commerciale sleale l’offerta congiunta che consiste nella vendita di un computer provvisto di programmi informatici preinstallati, qualora il produttore non lasci altra scelta al consumatore se non quella di accettare detti programmi informatici o di ottenere il recesso dalla vendita. |
3) |
se l’articolo 5 della direttiva 2005/29 debba essere interpretato nel senso che costituisce una pratica commerciale sleale l’offerta congiunta che consiste nella vendita di un computer provvisto di programmi informatici preinstallati, qualora il consumatore si trovi nell’impossibilità di ottenere dallo stesso produttore un computer sprovvisto di programmi informatici. |
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/38 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus (Finlandia) il 25 giugno 2015 — TrustBuddy AB/Lauri Pihlajaniemi
(Causa C-311/15)
(2015/C 294/48)
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Korkein oikeus
Parti
Ricorrente: TrustBuddy AB
Resistente: Lauri Pihlajaniemi
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 3, lettera b), della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (1), debba essere interpretato nel senso che può essere considerata come un creditore anche una società, la quale promuove su internet la vendita a consumatori dei cosiddetti crediti tra privati ed esercita, nei confronti del consumatore, il diritto, tipicamente spettante ad un creditore, di determinare le condizioni, la concessione e il recupero del credito, nonostante che i fondi provengano da privati, i quali rimangono anonimi, e restino separati dal patrimonio della società.
(1) Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133, pag. 66).
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/38 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de commerce de Paris (Francia) il 25 giugno 2015 — Eco-Emballages SA/Sphère France SAS, Schweitzer SAS, Carrefour Import SAS, Tissue France SCA, SCA Hygiène Products SAS, WEPA Troyes SAS, Industrie Cartarie Tronchetti SpA, Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica, SL, Kimberly-Clark SAS, Gopack SAS, Delipapier, CMC France SARL, Paul Hartmann SA, Wepa Lille SAS, Industrie Cartarie Tronchetti France SAS, Melitta France SAS, Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG, Scamark SAS, Système U Centrale Nationale SAS
(Causa C-313/15)
(2015/C 294/49)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal de commerce de Paris
Parti
Ricorrente: Eco-Emballages SA
Convenute: Sphère France SAS, Schweitzer SAS, Carrefour Import SAS, Tissue France SCA, SCA Hygiène Products SAS, WEPA Troyes SAS, Industrie Cartarie Tronchetti SpA, Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica, SL, Kimberly-Clark SAS, Gopack SAS, Delipapier, CMC France SARL, Paul Hartmann SA, Wepa Lille SAS, Industrie Cartarie Tronchetti France SAS, Melitta France SAS, Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG, Scamark SAS, Système U Centrale Nationale SAS
Questione pregiudiziale
Se la nozione di imballaggio, come definita dall’articolo 3 della direttiva 94/62/CE, modificata dalla direttiva 2004/12/CE (1), comprenda i «mandrini» (rotoli, tubi, cilindri) intorno ai quali sono avvolti prodotti flessibili, come carta e pellicole, venduti al consumatore.
(1) Direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 47, pag. 26).
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/39 |
Ricorso proposto il 26 giugno 2015 — Commissione europea/Repubblica francese
(Causa C-314/15)
(2015/C 294/50)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: O. Beynet e E. Manhaeve, agenti)
Convenuta: Repubblica francese
Conclusioni della ricorrente
— |
accertare che la Repubblica francese, non avendo garantito il trattamento secondario o equivalente delle acque reflue urbane di 15 agglomerati aventi un abitante equivalente compreso tra 10 000 e 15 000 per tutti gli scarichi fuori dalle aree sensibili, ovvero un abitante equivalente compreso tra 2 000 e 10 000 per tutti gli scarichi in acque dolci ed estuari è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafi 1 e 3 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (1). |
— |
condannare Repubblica francese alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con il suo ricorso, la Commissione contesta alla Francia di non aver correttamente eseguito, in quindici agglomerati, la direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.
In forza dell’articolo 4, paragrafi 1 e 3, della direttiva 91/271/CEE, gli agglomerati in cui l’abitante equivalente (a. e.) è compreso tra 10 000 e 15 000 per tutti gli scarichi fuori dalle aree sensibili, ovvero aventi un abitante equivalente compreso tra 2 000 e 10 000 per tutti gli scarichi in acque dolci ed estuari dovevano essere provvisti di reti fognarie e sottoporre ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente le acque reflue, entro il 31 dicembre 2005.
7.9.2015 |
IT |
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C 294/39 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle (Lussemburgo) il 29 giugno 2015 — ArcelorMittal Rodange et Schifflange SA/Granducato di Lussemburgo
(Causa C-321/15)
(2015/C 294/51)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour constitutionnelle
Parti
Ricorrente: ArcelorMittal Rodange et Schifflange SA
Resistente: Granducato di Lussemburgo
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 13, paragrafo 6, della legge del 23 dicembre 2004, come modificata, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra, nella misura in cui permette al ministro competente di esigere la restituzione senza indennizzo totale o parziale delle quote attribuite a norma dell’articolo 12, paragrafi 2 e 4, della medesima legge, ma non utilizzate, sia conforme alla direttiva 2003/8[7]/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell[’Unione] e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), segnatamente all’economia del sistema per lo scambio delle quote ivi previsto, posto che detta questione si estende a quella dell’esistenza effettiva, o meglio, in caso affermativo, della qualificazione della restituzione di quote attribuite, ma non utilizzate, nonché a quella della possibile qualificazione di quote siffatte come beni.
7.9.2015 |
IT |
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C 294/40 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret (Danimarca) il 2 luglio 2015 — TDC A/S/Teleklagenævnet, Erhvervs- og Vækstministeriet
(Causa C-327/15)
(2015/C 294/52)
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Østre Landsret
Parti
Ricorrente: TDC A/S
Resistenti: Teleklagenævnet, Erhvervs- og Vækstministeriet
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la direttiva 2002/22/CE, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (1), in particolare l’articolo 32 della medesima, osti a che uno Stato membro introduca una disposizione secondo cui un’impresa non può chiedere allo Stato membro il rimborso specifico del costo netto derivante dalla prestazione di servizi obbligatori supplementari non rientranti nel capo II di tale direttiva, laddove i profitti dell’impresa derivanti da altri servizi compresi nel suo obbligo di servizio universale ai sensi del capo II della direttiva superino le perdite derivanti dalla prestazione dei servizi obbligatori supplementari. |
2) |
Se la direttiva relativa al servizio universale osti a che uno Stato membro introduca una disposizione in base alla quale le imprese possono chiedere il rimborso allo Stato membro dei costi netti derivanti dalla prestazione di servizi obbligatori supplementari non rientranti nel capo II della direttiva, esclusivamente nel caso in cui i costi netti costituiscano un onere eccessivo per le imprese. |
3) |
In caso di risposta negativa alla questione sub 2), se uno Stato membro possa stabilire che non sussiste un onere eccessivo derivante dalla prestazione di un servizio obbligatorio supplementare non rientrante nel capo II di tale direttiva, qualora l’impresa nel suo complesso abbia conseguito profitti dalla prestazione di tutti i servizi per cui sussiste l’obbligo di servizio universale, compresa la prestazione di servizi che l’impresa avrebbe prestato anche senza l’obbligo di servizio universale. |
4) |
Se la direttiva relativa al servizio universale osti a che uno Stato membro introduca una disposizione secondo cui i costi netti di un’impresa designata, collegati alla prestazione di servizi universali ai sensi del capo II della direttiva, sono calcolati come differenza tra le entrate complessive e i costi complessivi collegati alla prestazione del servizio di cui trattasi, compresi i profitti e i costi che l’impresa avrebbe avuto anche senza l’obbligo di servizio universale. |
5) |
Qualora le disposizioni nazionali di cui trattasi (v. questioni da 1 a 4) si applichino a un servizio obbligatorio supplementare che dev’essere fornito non soltanto in Danimarca, bensì in Danimarca e in Groenlandia, la quale, in forza dell’allegato II del TFUE, è un paese o territorio d’oltremare, se le risposte alle questioni da 1 a 4 valgano anche per quella parte dell’obbligo relativo alla Groenlandia, laddove tale obbligo è imposto dalle autorità danesi a un’impresa stabilita in Danimarca e che non svolge nessun’altra attività in Groenlandia. |
6) |
Che rilevanza abbiano per la risposta alle questioni da 1 a 5 l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, nonché la decisione [2012/21/UE] della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l’applicazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale (2). |
7) |
Che rilevanza abbia per la risposta alle questioni da 1 a 5 il principio della minor distorsione di concorrenza possibile contenuto, tra l’altro, nell’articolo 1, paragrafo 2, nell’articolo 3, paragrafo 2, e nei considerando 4, 18, 23 e 26, nonché nell’allegato IV, parte B, della direttiva sul servizio universale. |
8) |
Qualora le disposizioni della direttiva sul servizio universale ostino a normative nazionali del tipo di quelle menzionate nelle questioni 1, 2 e 4, se tali disposizioni o preclusioni abbiano effetto diretto. |
9) |
Quali circostanze più dettagliate debbano essere prese in considerazione nel valutare se un termine nazionale di presentazione delle domande, come descritto al punto [13], nonché la sua applicazione, siano conformi ai principi di leale cooperazione, di equivalenza e di effettività del diritto dell’Unione. |
7.9.2015 |
IT |
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C 294/41 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 3 luglio 2015 — Maria Cristina Elisabetta Ornano/Ministero della Giustizia, Direzione Generale dei Magistrati del Ministero
(Causa C-335/15)
(2015/C 294/53)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Ricorrente: Maria Cristina Elisabetta Ornano
Convenuto: Ministero della Giustizia, Direzione Generale dei Magistrati del Ministero
Questione pregiudiziale
1) |
Se l'art. 11, paragrafo 1 nn. 1, 2 lett. b), 3 e l'ultimo e penultimo Considerando della direttiva 92/85/CEE (1) del Consiglio del 19 ottobre 1992, nonché gli artt. 157 TFUE (ex art. 141 TCE), paragrafi 1, 2, e 4; l'art. 158 TFUE (ex art. 142 TCE), ove prescrive che «gli Stati membri si adoperano a mantenere l'equivalenza esistente nei regimi di congedo retribuito»; gli artt. 2, paragrafo 2, lettera c), e 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/54/CE (2), in combinato disposto tra loro, nonché l'art. 15 ed il 23o e 24o Considerando della direttiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, ed infine l'art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 2000/C 364/01, ostino ad una normativa nazionale che, ai sensi dell'art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nel testo anteriore alla modifica introdotta dall'art. 1, comma 325, della legge del 30 dicembre 2004, n. 311, non consenta di corrispondere l'indennità ivi prevista per i periodi di congedo obbligatorio per maternità anteriori al 1o gennaio 2005. |
(1) Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 348, pagg. 1-7)
(2) Direttiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (GU L 204, pagg. 23-36)
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/42 |
Impugnazione proposta il 6 luglio 2015 dal Mediatore europeo avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 29 aprile 2015 nella causa T-217/11, Staelen/Mediatore europeo
(Causa C-337/15 P)
(2015/C 294/54)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Mediatore europeo (rappresentante: G. Grill, agente)
Altra parte nel procedimento: Claire Staelen
Conclusioni del ricorrente
In via principale:
— |
annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-217/11 (1) in quanto quest’ultimo conclude che (a) il Mediatore ha commesso diversi illeciti che costituiscono violazioni sufficientemente qualificate del diritto dell’Unione, (b) è stato accertato un effettivo danno morale e (c) sussiste un nesso di causalità tra gli illeciti identificati dal Tribunale e detto danno morale e (2) in quanto il Mediatore è condannato a risarcire un danno di importo pari a EUR 7 000; |
— |
respingere il ricorso in quanto infondato a seguito dell’annullamento della sentenza del Tribunale; |
in subordine:
— |
rinviare la causa dinanzi al Tribunale a seguito dell’annullamento della sentenza del Tribunale; e |
— |
decidere sulle spese secondo giustizia ed equità. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno della sua impugnazione il Mediatore deduce motivi basati su diversi errori di diritto.
In primo luogo, esso ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel considerare che una semplice violazione del principio di diligenza sia sufficiente per accertare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata. Il Mediatore ritiene che tale tesi del Tribunale non sia conforme alla giurisprudenza in materia di responsabilità extracontrattuale, la quale esigerebbe l’accertamento di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli e sottolineerebbe che il criterio decisivo che permette di considerare soddisfatta tale condizione sarebbe quello della violazione grave e manifesta, commessa dall’istituzione interessata, dei limiti posti al suo potere discrezionale. Il Tribunale ometterebbe di tenere conto delle caratteristiche specifiche della funzione del Mediatore e, in particolare, del fatto che quest’ultimo dispone di un margine discrezionale molto ampio nella conduzione di indagini.
In secondo luogo, il Mediatore contesta altresì l’interpretazione del Tribunale secondo la quale, quando il Mediatore svolge un’indagine, anche se un’istituzione fornisce una spiegazione che gli sembri convincente, ciò non lo esonera dalla sua responsabilità di assicurarsi che i fatti cui tale spiegazione fa riferimento siano veri, in particolare quando il Mediatore si basi soltanto su tale spiegazione per constatare l’insussistenza di un caso di cattiva amministrazione. Il Mediatore considera, infatti, che le istituzioni sono tenute a fornirgli informazioni corrette e che quindi egli possa legittimamente basare le proprie conclusioni sulle informazioni che gli sono trasmesse, qualora non vi siano elementi che possano rimettere in discussione l’attendibilità delle informazioni trasmesse. Al riguardo, il Mediatore sostiene che non c’era alcun motivo di dubitare che le informazioni trasmesse non corrispondessero ai fatti.
In terzo luogo, pur concordando con la constatazione del Tribunale secondo cui talune risposte del Mediatore non sono state fornite entro un termine ragionevole, quest’ultimo contesta che tale violazione del diritto dell’Unione ad esso imputabile possa essere qualificata come sufficientemente qualificata. Pertanto non è configurabile un caso di responsabilità extracontrattuale dell’Unione.
In quarto luogo, il Mediatore ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto non fornendo nessuna spiegazione circa la qualificazione come danno morale della menomazione della fiducia della sig.ra Staelen nell’ufficio del Mediatore.
In ultimo luogo, il Mediatore contesta l’esistenza di un nesso di causalità tra gli illeciti ad esso imputati e la menomazione della fiducia della sig.ra Staelen nel suo ufficio.
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/43 |
Impugnazione proposta il 7 luglio 2015 da Claire Staelen avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 29 aprile 2015 nella causa T-217/11, Staelen/Mediatore europeo
(Causa C-338/15 P)
(2015/C 294/55)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Claire Staelen (rappresentante: V. Olona, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Mediatore europeo
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la sentenza del Tribunale del 29 aprile 2015, nella causa T-217/11 (Staelen/Mediatore europeo); |
— |
accogliere pertanto la domanda della ricorrente di risarcimento del danno morale da lei subito a causa di illeciti compiuti nei suoi confronti per un importo da lei stimato pari a EUR 50 000; |
— |
statuire conformemente alle conclusioni presentate dalla ricorrente in primo grado, ad eccezione della sua domanda di risarcimento del danno materiale; |
— |
condannare il convenuto alle spese dei due gradi di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente deduce sei motivi a sostegno della sua impugnazione, basati su errori di diritto e sullo snaturamento dei fatti.
In primo luogo, la ricorrente ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto e snaturato i fatti constatando che la ricorrente si sarebbe opposta all’indagine su iniziativa del Mediatore. Il Tribunale avrebbe inoltre snaturato l’oggetto della denuncia.
In secondo luogo, essa sostiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto interpretato erroneamente l’articolo 228 TFUE e la decisione 94/262 (1), privandoli di effetto utile.
In terzo luogo, ella rileva che il Tribunale ha snaturato i fatti relativi alla discriminazione della ricorrente in ordine alla durata dell’iscrizione nell’elenco di idoneità.
In quarto luogo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver snaturato i fatti e commesso un errore di diritto nel considerare che il Mediatore non sia venuto meno ai suoi obblighi di trasparenza e diligenza.
In quinto luogo, ella contesta al Tribunale di avere escluso l’applicazione della decisione del Presidente del Parlamento europeo del 23 febbraio 2003, nonché del codice di buona condotta amministrativa.
In ultimo luogo, la ricorrente considera che il Tribunale abbia erroneamente giudicato che il Mediatore non doveva indagare sull’avvenuta distruzione dell’intero fascicolo di concorso.
(1) Decisione 94/262/CECA, CE, Euratom, del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore (GU L 113, pag. 15).
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/44 |
Impugnazione proposta il 10 luglio 2015 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 29 aprile 2015, causa T-470/11, Total e Elf Aquitaine/Commissione
(Causa C-351/15 P)
(2015/C 294/56)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka e F. Dintilhac, agenti)
Altre parti nel procedimento: Total SA, Elf Aquitaine SA
Conclusioni della ricorrente
— |
annullare la sentenza impugnata del Tribunale, causa T-470/11, del 29 aprile 2015; |
— |
dichiarare irricevibile il ricorso proposto dinanzi al Tribunale; |
— |
condannare le convenute in sede di impugnazione all’integralità delle spese del presente procedimento e del procedimento di primo grado. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno della propria impugnazione la Commissione deduce i seguenti tre motivi.
In base al primo e al secondo motivo d’impugnazione, la sentenza impugnata respinge ingiustamente l’eccezione di irricevibilità del ricorso fatta valere dalla Commissione. Con il primo motivo d’impugnazione la Commissione sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto quando ha dichiarato che le lettere del contabile della Commissione del 24 giugno e dell’8 luglio 2011 producono effetti giuridici obbligatori. Le lettere del contabile, infatti, sono semplici richieste di pagamento in esecuzione della decisione Metacrilati e sono preparatorie a un’eventuale esecuzione forzata di quest’ultima in seguito alla sentenza del Tribunale nella causa T-217/06 (1), che ha ridotto l’importo dell’ammenda inflitta alla Arkema, mentre la sentenza emessa nello stesso giorno nella causa T-206/06 (2) (successivamente confermata dall’ordinanza della Corte nella causa C-421/11 P (3)) ha mantenuto le ammende delle convenute. Le lettere del contabile non costituiscono ancora l’esecuzione forzata e, pertanto, non stabiliscono una «posizione definitiva» della Commissione. Inoltre, esse non producono effetti giuridici obbligatori diversi da quelli risultanti dalla decisione Metacrilati, la quale non è più contestabile in seguito all’esaurimento dei mezzi di ricorso delle convenute. Il secondo motivo d’impugnazione riguarda il fatto che la sentenza impugnata non rispetta i principi di litispendenza e di autorità della cosa giudicata che discende dall’ordinanza della Corte nella causa C-421/11 P.
Infine, il terzo motivo di impugnazione, vertente sulla motivazione contraddittoria, è presentato in subordine nel caso in cui la Corte dovesse respingere il primo e il secondo motivo. Il Tribunale ha dichiarato erroneamente al punto 113 che la Commissione era integralmente soddisfatta nei suoi diritti sia nei confronti della Arkema che nei confronti delle convenute condebitori in solido mentre esso aveva correttamente osservato al punto 9 che la Arkema si rammaricava di non poter autorizzare la Commissione a trattenere una qualsiasi somma nell’eventualità che il suo ricorso dinanzi al giudice comunitario fosse stato coronato da successo. Tale motivazione contraddittoria inficia il ragionamento seguito dal Tribunale nel merito della causa e costituisce un motivo sufficiente di annullamento della sentenza impugnata.
(1) ECLI:EU:T:2011:251
(2) ECLI:EU:T:2011:250
(3) ECLI:EU:C:2012:60
7.9.2015 |
IT |
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C 294/45 |
Impugnazione proposta il 13 luglio 2015 dalla Bank of Industry and Mine avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 29 aprile 2015, nella causa T-10/13, Bank of Industry and Mine/Consiglio
(Causa C-358/15 P)
(2015/C 294/57)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Bank of Industry and Mine (rappresentanti: E. Rosenfeld e S. Perrotet, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la sentenza emessa dalla Prima Sezione del Tribunale dell’Unione europea nella causa T-10/13, notificata alla ricorrente il 5 maggio 2015, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto dalla società Bank of Industry and Mine in detta causa e l’ha condannata alla totalità delle spese. |
— |
accogliere le conclusioni presentate dalla ricorrente in primo grado; |
— |
condannare il convenuto alle spese dei giudizi. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente deduce sette motivi a sostegno della sua impugnazione.
In primo luogo, la ricorrente ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto constatando, al punto 99 della sua decisione, che la decisione 2012/635 (1) era stata adottata dal Consiglio sul fondamento dell’articolo 29 TUE e traendone la conclusione, al punto 101, che tale decisione non doveva soddisfare i requisiti previsti all’articolo 215, paragrafo 2, TFUE. Il Tribunale avrebbe altresì commesso un errore di diritto dichiarando, al punto 105 della sua decisione, che il Consiglio aveva il diritto di prevedere competenze di esecuzione ai sensi dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE. Inoltre, il Consiglio avrebbe commesso un altro errore di diritto considerando soddisfatte le condizioni previste per ricorrere all’articolo 291, paragrafo 1, TFUE. L’articolo 215 TFUE costituirebbe, infatti, l’unica procedura applicabile in materia di misure restrittive. Non potrebbe quindi essere applicato l’articolo 291, paragrafo 2, TFUE, tanto più che tale articolo sarebbe applicabile solo agli atti che richiedono misure di esecuzione. Orbene, le misure di congelamento di capitali costituirebbero, per loro natura, misure di esecuzione. Esse non potrebbero quindi materialmente rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE. Inoltre, le condizioni stabilite per ricorrere all’articolo 291, paragrafo 2, TFUE, non sarebbero soddisfatte, poiché il Consiglio, nelle sue decisioni impugnate, non avrebbe debitamente giustificato il ricorso a tale procedura.
In secondo luogo, la ricorrente contesta al Tribunale di avere considerato che l’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413 (2), quale modificata dalla decisione 2012/35 (3) e dalla decisione 2012/635, e l’articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 267/2012 (4), non violassero i principi di certezza, prevedibilità giuridica e proporzionalità, nonché il diritto di proprietà. Il criterio della rilevanza quantitativa e qualitativa, di cui al punto 79 della decisione del Tribunale, non figurerebbe negli atti contestati. Il Tribunale l’avrebbe quindi creato ex novo allo scopo di riconoscere validi gli atti impugnati. Inoltre, tale criterio sarebbe di per sé vago, impreciso e sproporzionato. Il Tribunale avrebbe quindi commesso un errore di diritto nel considerare il versamento di un contributo allo Stato iraniano da parte della ricorrente in sede di impugnazione come una forma di sostegno nel senso degli atti impugnati.
In terzo luogo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto ai punti 135 e 136 della sua sentenza dichiarando che gli atti impugnati erano sufficientemente motivati, laddove lo stesso Tribunale avrebbe riconosciuto, al punto 134 di detta sentenza, che gli atti impugnati non precisavano la portata e le modalità dell’azione di sostegno imputata alla ricorrente. Inoltre la ricorrente non sarebbe stata in grado di capire, leggendo gli atti impugnati, i motivi per i quali era stata sanzionata, circostanza che dimostrerebbe un’insufficiente motivazione.
In quarto luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel considerare, al punto 163 della sua decisione, che il mancato riesame della situazione della ricorrente nei termini previsti non era tale da comportare l’illegittimità del mantenimento di quest’ultima sull’elenco delle entità sanzionate, mentre tale obbligo di riesame avrebbe una connotazione rigorosamente oggettiva.
In quinto luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto considerando che le decisioni impugnate non ledessero i diritti fondamentali della ricorrente e non fossero sproporzionate, mentre le stesse erano vaghe e imprecise. Similmente, il criterio dell’importanza quantitativa e qualitativa stabilito dal Tribunale sarebbe intrinsecamente arbitrario.
In sesto luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto ai punti 179 e 183 della sua sentenza considerando che la ricorrente, poiché versava un contributo obbligatorio, agisse in sostegno del governo iraniano, mentre tale contributo costituirebbe semplicemente un’imposta e la ricorrente si troverebbe nella stessa situazione di un semplice contribuente.
In ultimo luogo, il Tribunale avrebbe omesso di constatare che il Consiglio aveva violato il principio di non discriminazione sanzionando la ricorrente, perché versava un contributo allo Stato iraniano, e non tutte le imprese assoggettate a tale contributo.
(1) Decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 282, pag. 58).
(2) Decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39).
(3) Decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 19, pag. 22).
(4) Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1).
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/47 |
Impugnazione proposta il 13 luglio 2015 da The National Iranian Gas Company avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 29 aprile 2015, nella causa T-9/13, The National Iranian Gas Company/Consiglio
(Causa C-359/15 P)
(2015/C 294/58)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: The National Iranian Gas Company (rappresentanti: E. Rosenfeld e S. Perrotet, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la sentenza emessa dalla Prima Sezione del Tribunale dell’Unione europea nella causa T-9/13, notificata alla ricorrente il 5 maggio 2015, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto dalla società The National Iranian Gas Company introduttivo in detta causa e l’ha condannata alla totalità delle spese; |
— |
accogliere le conclusioni presentate dalla ricorrente in primo grado; |
— |
condannare il convenuto alle spese dei giudizi. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente deduce otto motivi a sostegno della sua impugnazione.
In primo luogo, la ricorrente ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto constatando, al punto 82 della sua decisione, che la decisione 2012/635 (1) era stata adottata dal Consiglio sul fondamento dell’articolo 29 TUE e traendone la conclusione, al punto 84, che tale decisione non doveva soddisfare i requisiti previsti all’articolo 215, paragrafo 2, TFUE. Il Tribunale avrebbe altresì commesso un errore di diritto dichiarando, al punto 90 della sua decisione, che il Consiglio aveva il diritto di prevedere competenze di esecuzione ai sensi dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE. Inoltre, il Consiglio avrebbe commesso un altro errore di diritto considerando soddisfatte le condizioni previste per ricorrere all’articolo 291, paragrafo 1, TFUE. L’articolo 215 TFUE costituirebbe, infatti, l’unica procedura applicabile in materia di misure restrittive. Non potrebbe quindi essere applicato l’articolo 291, paragrafo 2, TFUE, tanto più che tale articolo sarebbe applicabile solo agli atti che richiedono misure di esecuzione. Orbene, le misure di congelamento di capitali costituirebbero, per loro natura, misure di esecuzione. Esse non potrebbero quindi materialmente rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE. Inoltre, le condizioni stabilite per ricorrere all’articolo 291, paragrafo 2, TFUE, non sarebbero soddisfatte, poiché il Consiglio, nelle sue decisioni impugnate, non avrebbe debitamente giustificato il ricorso a tale procedura.
In secondo luogo, la ricorrente contesta al Tribunale di avere considerato che l’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413 (2), quale modificata dalla decisione 2012/35 (3) e dalla decisione 2012/635, e l’articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 267/2012 (4), non violassero i principi di certezza, prevedibilità giuridica e proporzionalità, nonché il diritto di proprietà. Il criterio della rilevanza quantitativa e qualitativa, di cui al punto 61 della decisione del Tribunale, non figurerebbe negli atti contestati. Il Tribunale l’avrebbe quindi creato ex novo allo scopo di riconoscere validi gli atti impugnati. Inoltre, tale criterio sarebbe di per sé vago, impreciso e sproporzionato. Il Tribunale avrebbe quindi commesso un errore di diritto nel considerare il versamento di un contributo allo Stato iraniano da parte della ricorrente in sede di impugnazione come una forma di sostegno nel senso degli atti impugnati.
In terzo luogo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto ai punti 116 e 117 della sua sentenza dichiarando che gli atti impugnati erano sufficientemente motivati, laddove lo stesso Tribunale avrebbe riconosciuto, al punto 115 di detta sentenza, che gli atti impugnati non precisavano la portata e le modalità dell’azione di sostegno imputata alla ricorrente. Inoltre la ricorrente non sarebbe stata in grado di capire, leggendo gli atti impugnati, i motivi per i quali era stata sanzionata, circostanza che dimostrerebbe un’insufficiente motivazione.
In quarto luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel considerare, al punto 141 della sua decisione, che il mancato riesame della situazione della ricorrente nei termini previsti non era tale da comportare l’illegittimità del mantenimento di quest’ultima sull’elenco delle entità sanzionate, mentre tale obbligo di riesame avrebbe una connotazione rigorosamente oggettiva.
In quinto luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto considerando che le decisioni impugnate non ledessero i diritti fondamentali della ricorrente e non fossero sproporzionate, mentre le stesse erano vaghe e imprecise. Similmente, il criterio dell’importanza quantitativa e qualitativa stabilito dal Tribunale sarebbe intrinsecamente arbitrario.
In sesto luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto ai punti 163 e 164 della sua sentenza considerando che la ricorrente, in quanto versava un contributo obbligatorio, agisse in sostegno al governo iraniano, mentre tale contributo costituirebbe semplicemente un’imposta e la ricorrente si troverebbe nella stessa situazione di un semplice contribuente.
In settimo luogo, il Tribunale avrebbe omesso di constatare che il Consiglio aveva violato il principio di non discriminazione sanzionando la ricorrente, perché versava un contributo allo Stato iraniano, e non tutte le imprese assoggettate a tale contributo.
In ultimo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto procedendo, al punto 159 della sua sentenza, a una sostituzione di motivi.
(1) Decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 282, pag. 58).
(2) Decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39).
(3) Decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 19, pag. 22).
(4) Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1).
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/48 |
Impugnazione proposta il 15 luglio 2015 dalla Repubblica francese avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 30 aprile 2015, causa T-259/13, Francia/Commissione
(Causa C-373/15 P)
(2015/C 294/59)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: F. Alabrune, G. de Bergues, D. Colas e C. Candat, agenti)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno di Spagna
Conclusioni della ricorrente
— |
annullare parzialmente la sentenza del Tribunale dell'Unione europea, del 30 aprile 2015, nella causa T-259/13, Francia/Commissione; |
— |
pronunciarsi essa stessa in via definitiva sulla controversia annullando la decisione di esecuzione 2013/123/UE della Commissione, del 26 febbraio 2013, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (1) nella parte in cui esclude alcune spese effettuate dalla Repubblica francese relative all’Asse 2 del programma di sviluppo rurale esagonale per gli esercizi finanziari 2008 e 2009, o rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca sulla controversia; |
— |
riservare le spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno della sua impugnazione, il governo francese deduce tre motivi contro la sentenza impugnata.
Con il suo primo motivo, il governo francese sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel non sollevare d’ufficio un motivo vertente sulla violazione delle forme sostanziali mentre la Commissione aveva adottato la decisione controversa oltre un termine ragionevole.
Con il suo secondo motivo, dedotto in subordine, il governo francese sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere che la Commissione non avesse violato gli articoli 10 e 14 del regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (2) (in prosieguo: il «regolamento 1975/2006») imponendo alle autorità francesi di procedere al conteggio degli animali durante i controlli in loco realizzati a titolo delle misure di aiuto ICSN («Indennità compensative degli svantaggi naturali»).
Con il suo terzo motivo, dedotto in estremo subordine, il governo francese sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere che le verifiche in loco effettuate nell’ambito della gestione dell’identificazione bovina o dei premi ovini non costituiscono controlli in loco conformemente agli articoli 12 e seguenti del regolamento 1975/2006.
Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata nella parte in cui respinge il primo motivo di annullamento dedotto dal governo francese nei confronti della decisione controversa della Commissione.
Tribunale
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/50 |
Ordinanza del Tribunale del 9 giugno 2015 — Stahlwerk Bous/Commissione
(Causa T-172/14) (1)
((«Aiuti di Stato - Misure adottate dalla Germania in favore dell’elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabile e di imprese a forte consumo di elettricità - Decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE - Adozione della decisione finale successivamente alla proposizione del ricorso - Non luogo a provvedere - Ricorso di annullamento - Domanda di adeguamento delle conclusioni - Assenza di elementi nuovi - Irricevibilità»))
(2015/C 294/60)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Stahlwerk Bous GmbH (Bous, Germania) (rappresentanti: H. Höfler, C. Kahle e V. Winkler, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti, assistiti da C. Renner, avvocato)
Interveniente a sostegno della convenuta: Autorità di vigilanza EFTA (rappresentanti: X. Lewis, M. Schneider, M. Moustakali e C. Perrin, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione C (2013) 4424 final della Commissione, del 18 dicembre 2013, di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in merito a misure attuate dalla Repubblica federale di Germania a favore dell’elettricità da fonti rinnovabili e dei grandi consumatori di energia [Aiuto di Stato SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso. |
2) |
La domanda volta a che le conclusioni del presente ricorso siano adeguate in modo da riferirsi alla decisione C (2014) 8786 final della Commissione, del 25 novembre 2014, relativa all’aiuto di Stato SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN) attuato dalla Repubblica federale di Germania a favore dell’elettricità da fonti rinnovabili e dei grandi consumatori di energia, è respinta in quanto irricevibile. |
3) |
Non vi è più luogo a provvedere sulle domande di intervento presentate dalla Flachglas Torgau GmbH e dalla Saint-Gobain Isover G+H AG, dalla Kronotex GmbH & Co. KG e dalla Kronoply GmbH, dalla Bayer MaterialScience AG, dalla Sabic Polyolefine GmbH, dall’Ineos Manufacturing Deutschland GmbH, dall’Ineos Phenol GmbH e dall’Ineos Vinyls Deutschland GmbH, nonché dall’Advansa GmbH, dall’Akzo Nobel Industrial Chemicals GmbH, dall’Aurubis AG, dalla CBW Chemie GmbH, dalla CFB Chemische Fabrik Brunsbüttel GmbH & Co. KG, dalla Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, dalla Dralon GmbH, dalla Hahl Filaments GmbH, dalla Messer Produktionsgesellschaft mbH Siegen, dalla Messer Produktionsgesellschaft mbH Salzgitter, dalla Nabaltec AG, dalla Siltronic AG e dalla Wacker Chemie AG. |
4) |
La Stahlwerk Bous GmbH sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea, comprese quelle relative al procedimento sommario. |
5) |
L’Autorità di vigilanza EFTA sopporterà le proprie spese. |
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/51 |
Ordinanza del Tribunale del 9 giugno 2015 — WeserWind/Commissione
(Causa T-173/14) (1)
((«Aiuti di Stato - Misure adottate dalla Germania in favore dell’elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabile e di imprese a forte consumo di elettricità - Decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE - Adozione della decisione finale successivamente alla proposizione del ricorso - Non luogo a provvedere»))
(2015/C 294/61)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: WeserWind GmbH Offshore Construction Georgsmarienhütte (Bremerhaven, Germania) (rappresentanti: H. Höfler, C. Kahle e V. Winkler, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti, assistiti da C. Renner, avvocato)
Interveniente a sostegno della convenuta: Autorità di vigilanza EFTA (rappresentanti: inizialmente X. Lewis, M. Schneider, e A. Steinarsdóttir, successivamente X. Lewis, M. Schneider, M. Moustakali e C. Perrin, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione C (2013) 4424 final della Commissione, del 18 dicembre 2013, di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in merito a misure attuate dalla Repubblica federale di Germania a favore dell’elettricità da fonti rinnovabili e dei grandi consumatori di energia [Aiuto di Stato SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso. |
2) |
Non vi è più luogo a provvedere sulle domande di intervento presentate dalla Flachglas Torgau GmbH e dalla Saint-Gobain Isover G+H AG, dalla Kronotex GmbH & Co. KG e dalla Kronoply GmbH, dalla Bayer MaterialScience AG, dalla Sabic Polyolefine GmbH, dall’Ineos Manufacturing Deutschland GmbH, dall’Ineos Phenol GmbH e dall’Ineos Vinyls Deutschland GmbH, nonché dall’Advansa GmbH, dall’Akzo Nobel Industrial Chemicals GmbH, dall’Aurubis AG, dalla CBW Chemie GmbH, dalla CFB Chemische Fabrik Brunsbüttel GmbH & Co. KG, dalla Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, dalla Dralon GmbH, dalla Hahl Filaments GmbH, dalla Messer Produktionsgesellschaft mbH Siegen, dalla Messer Produktionsgesellschaft mbH Salzgitter, dalla Nabaltec AG, dalla Siltronic AG e dalla Wacker Chemie AG. |
3) |
La WeserWind GmbH Offshore Construction Georgsmarienhütte sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea, comprese quelle relative al procedimento sommario. |
4) |
L’Autorità di vigilanza EFTA sopporterà le proprie spese. |
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/51 |
Ordinanza del Tribunale del 9 giugno 2015 — Dieckerhoff Guss/Commissione
(Causa T-174/14) (1)
((«Aiuti di Stato - Misure adottate dalla Germania in favore dell’elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabile e di imprese a forte consumo di elettricità - Decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE - Adozione della decisione finale successivamente alla proposizione del ricorso - Non luogo a provvedere»))
(2015/C 294/62)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Dieckerhoff Guss GmbH (Gevelsberg, Germania) (rappresentanti: H. Höfler, C. Kahle e V. Winkler, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti, assistiti da C. Renner, avvocato)
Interveniente a sostegno della convenuta: Autorità di vigilanza EFTA (rappresentanti: inizialmente X. Lewis, M. Schneider, e J. Kaasin, successivamente X. Lewis, M. Schneider, M. Moustakali e C. Perrin, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione C (2013) 4424 final della Commissione, del 18 dicembre 2013, di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in merito a misure attuate dalla Repubblica federale di Germania a favore dell’elettricità da fonti rinnovabili e dei grandi consumatori di energia [Aiuto di Stato SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso. |
2) |
Non vi è più luogo a provvedere sulle domande di intervento presentate dalla Flachglas Torgau GmbH e dalla Saint-Gobain Isover G+H AG, dalla Kronotex GmbH & Co. KG e dalla Kronoply GmbH, dalla Bayer MaterialScience AG, dalla Sabic Polyolefine GmbH, dall’Ineos Manufacturing Deutschland GmbH, dall’Ineos Phenol GmbH e dall’Ineos Vinyls Deutschland GmbH, nonché dall’Advansa GmbH, dall’Akzo Nobel Industrial Chemicals GmbH, dall’Aurubis AG, dalla CBW Chemie GmbH, dalla CFB Chemische Fabrik Brunsbüttel GmbH & Co. KG, dalla Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, dalla Dralon GmbH, dalla Hahl Filaments GmbH, dalla Messer Produktionsgesellschaft mbH Siegen, dalla Messer Produktionsgesellschaft mbH Salzgitter, dalla Nabaltec AG, dalla Siltronic AG e dalla Wacker Chemie AG. |
3) |
La Dieckerhoff Guss GmbH sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea, comprese quelle relative al procedimento sommario. |
4) |
L’Autorità di vigilanza EFTA sopporterà le proprie spese. |
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/52 |
Ordinanza del Tribunale del 9 giugno 2015 — Walter Hundhausen/Commissione
(Causa T-175/14) (1)
((«Aiuti di Stato - Misure adottate dalla Germania in favore dell’elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabile e di imprese a forte consumo di elettricità - Decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE - Adozione della decisione finale successivamente alla proposizione del ricorso - Non luogo a provvedere»))
(2015/C 294/63)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Walter Hundhausen GmbH (Schwerte, Germania) (rappresentanti: H. Höfler, C. Kahle e V. Winkler, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti, assistiti da C. Renner, avvocato)
Interveniente a sostegno della convenuta: Autorità di vigilanza EFTA (rappresentanti: inizialmente X. Lewis, M. Schneider, e G. Mathisen, successivamente X. Lewis, M. Schneider, M. Moustakali e C. Perrin, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione C (2013) 4424 final della Commissione, del 18 dicembre 2013, di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in merito a misure attuate dalla Repubblica federale di Germania a favore dell’elettricità da fonti rinnovabili e dei grandi consumatori di energia [Aiuto di Stato SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso. |
2) |
Non vi è più luogo a provvedere sulle domande di intervento presentate dalla Flachglas Torgau GmbH e dalla Saint-Gobain Isover G+H AG, dalla Kronotex GmbH & Co. KG e dalla Kronoply GmbH, dalla Bayer MaterialScience AG, dalla Sabic Polyolefine GmbH, dall’Ineos Manufacturing Deutschland GmbH, dall’Ineos Phenol GmbH e dall’Ineos Vinyls Deutschland GmbH, nonché dall’Advansa GmbH, dall’Akzo Nobel Industrial Chemicals GmbH, dall’Aurubis AG, dalla CBW Chemie GmbH, dalla CFB Chemische Fabrik Brunsbüttel GmbH & Co. KG, dalla Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, dalla Dralon GmbH, dalla Hahl Filaments GmbH, dalla Messer Produktionsgesellschaft mbH Siegen, dalla Messer Produktionsgesellschaft mbH Salzgitter, dalla Nabaltec AG, dalla Siltronic AG e dalla Wacker Chemie AG. |
3) |
La Walter Hundhausen GmbH sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea. |
4) |
L’Autorità di vigilanza EFTA sopporterà le proprie spese. |
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/53 |
Ordinanza del Tribunale del 9 giugno 2015 — Georgsmarienhütte/Commissione
(Causa T-176/14) (1)
((«Aiuti di Stato - Misure adottate dalla Germania in favore dell’elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabile e di imprese a forte consumo di elettricità - Decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE - Adozione della decisione finale successivamente alla proposizione del ricorso - Non luogo a provvedere - Ricorso di annullamento - Domanda di adeguamento delle conclusioni - Assenza di elementi nuovi - Irricevibilità»))
(2015/C 294/64)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Georgsmarienhütte GmbH (Georgsmarienhütte, Germania) (rappresentanti: H. Höfler, C. Kahle e V. Winkler, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti, assistiti da C. Renner, avvocato)
Interveniente a sostegno della convenuta: Autorità di vigilanza EFTA (rappresentanti: inizialmente X. Lewis, M. Schneider, e C. Howdle, successivamente X. Lewis, M. Schneider, M. Moustakali e C. Perrin, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione C (2013) 4424 final della Commissione, del 18 dicembre 2013, di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in merito a misure attuate dalla Repubblica federale di Germania a favore dell’elettricità da fonti rinnovabili e dei grandi consumatori di energia [Aiuto di Stato SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso. |
2) |
La domanda volta a che le conclusioni del presente ricorso siano adeguate in modo da riferirsi alla decisione C (2014) 8786 final della Commissione, del 25 novembre 2014, relativa all’aiuto di Stato SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN) attuato dalla Repubblica federale di Germania a favore dell’elettricità da fonti rinnovabili e dei grandi consumatori di energia, è respinta in quanto irricevibile. |
3) |
Non vi è più luogo a provvedere sulle domande di intervento presentate dalla Flachglas Torgau GmbH e dalla Saint-Gobain Isover G+H AG, dalla Kronotex GmbH & Co. KG e dalla Kronoply GmbH, dalla Bayer MaterialScience AG, dalla Sabic Polyolefine GmbH, dall’Ineos Manufacturing Deutschland GmbH, dall’Ineos Phenol GmbH e dall’Ineos Vinyls Deutschland GmbH, nonché dall’Advansa GmbH, dall’Akzo Nobel Industrial Chemicals GmbH, dall’Aurubis AG, dalla CBW Chemie GmbH, dalla CFB Chemische Fabrik Brunsbüttel GmbH & Co. KG, dalla Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, dalla Dralon GmbH, dalla Hahl Filaments GmbH, dalla Messer Produktionsgesellschaft mbH Siegen, dalla Messer Produktionsgesellschaft mbH Salzgitter, dalla Nabaltec AG, dalla Siltronic AG e dalla Wacker Chemie AG. |
4) |
La Georgsmarienhütte GmbH sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea, comprese quelle relative al procedimento sommario. |
5) |
L’Autorità di vigilanza EFTA sopporterà le proprie spese. |
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/54 |
Ordinanza del Tribunale del 9 giugno 2015 — Harz Guss Zorge/Commissione
(Causa T-177/14) (1)
((«Aiuti di Stato - Misure adottate dalla Germania in favore dell’elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabile e di imprese a forte consumo di elettricità - Decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE - Adozione della decisione finale successivamente alla proposizione del ricorso - Non luogo a provvedere - Ricorso di annullamento - Domanda di adeguamento delle conclusioni - Assenza di elementi nuovi - Irricevibilità»))
(2015/C 294/65)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Harz Guss Zorge GmbH (Zorge, Germania) (rappresentanti: H. Höfler, C. Kahle e V. Winkler, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti, assistiti da C. Renner, avvocato)
Interveniente a sostegno della convenuta: Autorità di vigilanza EFTA (rappresentanti: inizialmente X. Lewis, M. Schneider, e A. Steinarsdóttir, successivamente X. Lewis, M. Schneider, M. Moustakali e C. Perrin, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione C (2013) 4424 final della Commissione, del 18 dicembre 2013, di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in merito a misure attuate dalla Repubblica federale di Germania a favore dell’elettricità da fonti rinnovabili e dei grandi consumatori di energia [Aiuto di Stato SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso. |
2) |
La domanda volta a che le conclusioni del presente ricorso siano adeguate in modo da riferirsi alla decisione C (2014) 8786 final della Commissione, del 25 novembre 2014, relativa all’aiuto di Stato SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN) attuato dalla Repubblica federale di Germania a favore dell’elettricità da fonti rinnovabili e dei grandi consumatori di energia, è respinta in quanto irricevibile. |
3) |
Non vi è più luogo a provvedere sulle domande di intervento presentate dalla Flachglas Torgau GmbH e dalla Saint-Gobain Isover G+H AG, dalla Kronotex GmbH & Co. KG e dalla Kronoply GmbH, dalla Bayer MaterialScience AG, dalla Sabic Polyolefine GmbH, dall’Ineos Manufacturing Deutschland GmbH, dall’Ineos Phenol GmbH e dall’Ineos Vinyls Deutschland GmbH, nonché dall’Advansa GmbH, dall’Akzo Nobel Industrial Chemicals GmbH, dall’Aurubis AG, dalla CBW Chemie GmbH, dalla CFB Chemische Fabrik Brunsbüttel GmbH & Co. KG, dalla Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, dalla Dralon GmbH, dalla Hahl Filaments GmbH, dalla Messer Produktionsgesellschaft mbH Siegen, dalla Messer Produktionsgesellschaft mbH Salzgitter, dalla Nabaltec AG, dalla Siltronic AG e dalla Wacker Chemie AG. |
4) |
La Harz Guss Zorge GmbH sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea. |
5) |
L’Autorità di vigilanza EFTA sopporterà le proprie spese. |
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/55 |
Ordinanza del Tribunale del 9 giugno 2015 — Friedrich Wilhelms-Hütte Eisenguss/Commissione
(Causa T-178/14) (1)
((«Aiuti di Stato - Misure adottate dalla Germania in favore dell’elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabile e di imprese a forte consumo di elettricità - Decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE - Adozione della decisione finale successivamente alla proposizione del ricorso - Non luogo a provvedere»))
(2015/C 294/66)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Friedrich Wilhelms-Hütte Eisenguss GmbH (Mülheim-an-der Ruhr, Germania) (rappresentanti: H. Höfler, C. Kahle e V. Winkler, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti, assistiti da C. Renner, avvocato)
Interveniente a sostegno della convenuta: Autorità di vigilanza EFTA (rappresentanti: inizialmente X. Lewis, M. Schneider, e J. Kaasin, successivamente X. Lewis, M. Schneider, M. Moustakali e C. Perrin, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione C (2013) 4424 final della Commissione, del 18 dicembre 2013, di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in merito a misure attuate dalla Repubblica federale di Germania a favore dell’elettricità da fonti rinnovabili e dei grandi consumatori di energia [Aiuto di Stato SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso. |
2) |
Non vi è più luogo a provvedere sulle domande di intervento presentate dalla Flachglas Torgau GmbH e dalla Saint-Gobain Isover G+H AG, dalla Kronotex GmbH & Co. KG e dalla Kronoply GmbH, dalla Bayer MaterialScience AG, dalla Sabic Polyolefine GmbH, dall’Ineos Manufacturing Deutschland GmbH, dall’Ineos Phenol GmbH e dall’Ineos Vinyls Deutschland GmbH, nonché dall’Advansa GmbH, dall’Akzo Nobel Industrial Chemicals GmbH, dall’Aurubis AG, dalla CBW Chemie GmbH, dalla CFB Chemische Fabrik Brunsbüttel GmbH & Co. KG, dalla Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, dalla Dralon GmbH, dalla Hahl Filaments GmbH, dalla Messer Produktionsgesellschaft mbH Siegen, dalla Messer Produktionsgesellschaft mbH Salzgitter, dalla Nabaltec AG, dalla Siltronic AG e dalla Wacker Chemie AG. |
3) |
La Friedrich Wilhelms-Hütte Eisenguss GmbH sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea, comprese quelle relative al procedimento sommario. |
4) |
L’Autorità di vigilanza EFTA sopporterà le proprie spese. |
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/56 |
Ordinanza del Tribunale del 9 giugno 2015 — Schmiedewerke Gröditz/Commissione
(Causa T-179/14) (1)
((«Aiuti di Stato - Misure adottate dalla Germania in favore dell’elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabile e di imprese a forte consumo di elettricità - Decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE - Adozione della decisione finale successivamente alla proposizione del ricorso - Non luogo a provvedere»))
(2015/C 294/67)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Schmiedewerke Gröditz GmbH (Gröditz, Germania) (rappresentanti: H. Höfler, C. Kahle e V. Winkler, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti, assistiti da C. Renner, avvocato)
Interveniente a sostegno della convenuta: Autorità di vigilanza EFTA (rappresentanti: inizialmente X. Lewis, M. Schneider, e G. Mathisen, successivamente X. Lewis, M. Schneider, M. Moustakali e C. Perrin, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione C (2013) 4424 final della Commissione, del 18 dicembre 2013, di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in merito a misure attuate dalla Repubblica federale di Germania a favore dell’elettricità da fonti rinnovabili e dei grandi consumatori di energia [Aiuto di Stato SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso. |
2) |
Non vi è più luogo a provvedere sulle domande di intervento presentate dalla Flachglas Torgau GmbH e dalla Saint-Gobain Isover G+H AG, dalla Kronotex GmbH & Co. KG e dalla Kronoply GmbH, dalla Bayer MaterialScience AG, dalla Sabic Polyolefine GmbH, dall’Ineos Manufacturing Deutschland GmbH, dall’Ineos Phenol GmbH e dall’Ineos Vinyls Deutschland GmbH, nonché dall’Advansa GmbH, dall’Akzo Nobel Industrial Chemicals GmbH, dall’Aurubis AG, dalla CBW Chemie GmbH, dalla CFB Chemische Fabrik Brunsbüttel GmbH & Co. KG, dalla Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, dalla Dralon GmbH, dalla Hahl Filaments GmbH, dalla Messer Produktionsgesellschaft mbH Siegen, dalla Messer Produktionsgesellschaft mbH Salzgitter, dalla Nabaltec AG, dalla Siltronic AG e dalla Wacker Chemie AG. |
3) |
La Schmiedewerke Gröditz GmbH sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea, comprese quelle relative al procedimento sommario. |
4) |
L’Autorità di vigilanza EFTA sopporterà le proprie spese. |
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/57 |
Ordinanza del Tribunale del 9 giugno 2015 — Schmiedag/Commissione
(Causa T-183/14) (1)
((«Aiuti di Stato - Misure adottate dalla Germania in favore dell’elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabile e di imprese a forte consumo di elettricità - Decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE - Adozione della decisione finale successivamente alla proposizione del ricorso - Non luogo a provvedere - Ricorso di annullamento - Domanda di adeguamento delle conclusioni - Assenza di elementi nuovi - Irricevibilità»))
(2015/C 294/68)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Schmiedag GmbH (Hagen, Germania) (rappresentanti: H. Höfler, C. Kahle e V. Winkler, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Autorità di vigilanza EFTA (rappresentanti: inizialmente X. Lewis, M. Schneider, e C. Howdle, successivamente X. Lewis, M. Schneider, M. Moustakali e C. Perrin, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione C (2013) 4424 final della Commissione, del 18 dicembre 2013, di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in merito a misure attuate dalla Repubblica federale di Germania a favore dell’elettricità da fonti rinnovabili e dei grandi consumatori di energia [Aiuto di Stato SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso. |
2) |
La domanda volta a che le conclusioni del presente ricorso siano adeguate in modo da riferirsi alla decisione C (2014) 8786 final della Commissione, del 25 novembre 2014, relativa all’aiuto di Stato SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN) attuato dalla Repubblica federale di Germania a favore dell’elettricità da fonti rinnovabili e dei grandi consumatori di energia, è respinta in quanto irricevibile. |
3) |
Non vi è più luogo a provvedere sulle domande di intervento presentate dalla Flachglas Torgau GmbH e dalla Saint-Gobain Isover G+H AG, dalla Kronotex GmbH & Co. KG e dalla Kronoply GmbH, dalla Bayer MaterialScience AG, dalla Sabic Polyolefine GmbH, dall’Ineos Manufacturing Deutschland GmbH, dall’Ineos Phenol GmbH e dall’Ineos Vinyls Deutschland GmbH, nonché dall’Advansa GmbH, dall’Akzo Nobel Industrial Chemicals GmbH, dall’Aurubis AG, dalla CBW Chemie GmbH, dalla CFB Chemische Fabrik Brunsbüttel GmbH & Co. KG, dalla Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, dalla Dralon GmbH, dalla Hahl Filaments GmbH, dalla Messer Produktionsgesellschaft mbH Siegen, dalla Messer Produktionsgesellschaft mbH Salzgitter, dalla Nabaltec AG, dalla Siltronic AG e dalla Wacker Chemie AG. |
4) |
La Schmiedag GmbH sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea, comprese quelle relative al procedimento sommario. |
5) |
L’Autorità di vigilanza EFTA sopporterà le proprie spese. |
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/57 |
Ordinanza del Tribunale del 9 giugno 2015 — Deutsche Edelstahlwerke/Commissione
(Causa T-230/14) (1)
((«Aiuti di Stato - Misure adottate dalla Germania in favore dell’elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabile e di imprese a forte consumo di elettricità - Decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE - Adozione della decisione finale successivamente alla proposizione del ricorso - Non luogo a provvedere»))
(2015/C 294/69)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Deutsche Edelstahlwerke GmbH (Witten, Germania) (rappresentanti: S. Altenschmidt e H. Janssen, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti, assistiti da A. Luke e C. Maurer, avvocati)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione C (2013) 4424 final della Commissione, del 18 dicembre 2013, di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in merito a misure attuate dalla Repubblica federale di Germania a favore dell’elettricità da fonti rinnovabili e dei grandi consumatori di energia [Aiuto di Stato SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso. |
2) |
Non vi è più luogo a provvedere sulla domanda d’intervento presentata dall’Autorità di vigilanza EFTA. |
3) |
La Deutsche Edelstahlwerke GmbH sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea. |
4) |
L’Autorità di vigilanza EFTA sopporterà le proprie spese. |
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/58 |
Ordinanza del Tribunale del 9 giugno 2015 — ArcelorMittal Hamburg e a./Commissione
(Causa T-235/14) (1)
((«Aiuti di Stato - Misure adottate dalla Germania in favore dell’elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabile e di imprese a forte consumo di elettricità - Decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE - Adozione della decisione finale successivamente alla proposizione del ricorso - Non luogo a provvedere»))
(2015/C 294/70)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: ArcelorMittal Hamburg GmbH (Amburgo, Germania); ArcelorMittal Bremen GmbH, subentrata nei diritti della Bregal Bremer Galvanisierungs GmbH (Brema, Germania; ArcelorMittal Hochfeld GmbH (Duisburg, Germania); e ArcelorMittal Ruhrort GmbH (Duisburg) (rappresentanti: H. Janssen e G.-R. Engel, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti, assistiti da A. Luke e C. Maurer, avvocati)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione C (2013) 4424 final della Commissione, del 18 dicembre 2013, di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in merito a misure attuate dalla Repubblica federale di Germania a favore dell’elettricità da fonti rinnovabili e dei grandi consumatori di energia [Aiuto di Stato SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso. |
2) |
Non vi è più luogo a provvedere sulla domanda d’intervento presentata dall’Autorità di vigilanza EFTA. |
3) |
L’ArcelorMittal Hamburg GmbH, l’ArcelorMittal Bremen GmbH, l’ArcelorMittal Hochfeld GmbH e l’ArcelorMittal Ruhrort GmbH sopporteranno le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea. |
4) |
L’Autorità di vigilanza EFTA sopporterà le proprie spese. |
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/59 |
Ordinanza del Tribunale del 9 giugno 2015 — Kronotex e Kronoply/Commissione
(Causa T-236/14) (1)
((«Aiuti di Stato - Misure adottate dalla Germania in favore dell’elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabile e di imprese a forte consumo di elettricità - Decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE - Adozione della decisione finale successivamente alla proposizione del ricorso - Non luogo a provvedere»))
(2015/C 294/71)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Kronotex GmbH & Co. KG (Heiligengrabe, Germania); e Kronoply GmbH (Heiligengrabe, Germania) (rappresentanti: H. Janssen e G.-R. Engel, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti, assistiti da A. Luke e C. Maurer, avvocati)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione C (2013) 4424 final della Commissione, del 18 dicembre 2013, di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in merito a misure attuate dalla Repubblica federale di Germania a favore dell’elettricità da fonti rinnovabili e dei grandi consumatori di energia [Aiuto di Stato SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso. |
2) |
Non vi è più luogo a provvedere sulla domanda d’intervento presentata dall’Autorità di vigilanza EFTA. |
3) |
La Kronetex GmbH & Co. KG e la Kronoply GmbH sopporteranno le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea. |
4) |
L’Autorità di vigilanza EFTA sopporterà le proprie spese. |
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/60 |
Ordinanza del Tribunale del 9 giugno 2015 — Steinbeis Papier/Commissione
(Causa T-237/14) (1)
((«Aiuti di Stato - Misure adottate dalla Germania in favore dell’elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabile e di imprese a forte consumo di elettricità - Decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE - Adozione della decisione finale successivamente alla proposizione del ricorso - Non luogo a provvedere»))
(2015/C 294/72)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Steinbeis Papier GmbH (Glückstadt, Germania) (rappresentanti: H. Janssen e G.-R. Engel, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti, assistiti da A. Luke e C. Maurer, avvocati)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione C (2013) 4424 final della Commissione, del 18 dicembre 2013, di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in merito a misure attuate dalla Repubblica federale di Germania a favore dell’elettricità da fonti rinnovabili e dei grandi consumatori di energia [Aiuto di Stato SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso. |
2) |
Non vi è più luogo a provvedere sulla domanda d’intervento presentata dall’Autorità di vigilanza EFTA. |
3) |
La Steinbeis Papier GmbH sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea. |
4) |
L’Autorità di vigilanza EFTA sopporterà le proprie spese. |
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/60 |
Ordinanza del Tribunale del 9 giugno 2015 — Schumacher Packaging/Commissione
(Causa T-265/14) (1)
((«Aiuti di Stato - Misure adottate dalla Germania in favore dell’elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabile e di imprese a forte consumo di elettricità - Decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE - Adozione della decisione finale successivamente alla proposizione del ricorso - Non luogo a provvedere»))
(2015/C 294/73)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Schumacher Packaging GmbH (Schwarzenberg, Germania) (rappresentanti: H. Janssen e G.-R. Engel, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti, assistiti da A. Luke e C. Maurer, avvocati)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione C (2013) 4424 final della Commissione, del 18 dicembre 2013, di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in merito a misure attuate dalla Repubblica federale di Germania a favore dell’elettricità da fonti rinnovabili e dei grandi consumatori di energia [Aiuto di Stato SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso. |
2) |
Non vi è più luogo a provvedere sulla domanda d’intervento presentata dall’Autorità di vigilanza EFTA. |
3) |
La Schumacher Packaging GmbH sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea. |
4) |
L’Autorità di vigilanza EFTA sopporterà le proprie spese. |
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/61 |
Ordinanza del Tribunale del 9 giugno 2015 — Grupa Azoty ATT Polymers/Commissione
(Causa T-270/14) (1)
((«Aiuti di Stato - Misure adottate dalla Germania in favore dell’elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabile e di imprese a forte consumo di elettricità - Decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE - Adozione della decisione finale successivamente alla proposizione del ricorso - Non luogo a provvedere»))
(2015/C 294/74)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Grupa Azoty ATT Polymers GmbH (Guben, Germania) (rappresentanti: H. Janssen e S. Kobes, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti, assistiti da A. Luke e C. Maurer, avvocati)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione C (2013) 4424 final della Commissione, del 18 dicembre 2013, di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in merito a misure attuate dalla Repubblica federale di Germania a favore dell’elettricità da fonti rinnovabili e dei grandi consumatori di energia [Aiuto di Stato SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso. |
2) |
Non vi è più luogo a provvedere sulla domanda d’intervento presentata dall’Autorità di vigilanza EFTA. |
3) |
La Grupa Azoty ATT Polymers GmbH sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea. |
4) |
L’Autorità di vigilanza EFTA sopporterà le proprie spese. |
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/62 |
Ordinanza del Tribunale del 9 giugno 2015 — P-D Glasseiden e a./Commissione
(Causa T-272/14) (1)
((«Aiuti di Stato - Misure adottate dalla Germania in favore dell’elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabile e di imprese a forte consumo di elettricità - Decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE - Adozione della decisione finale successivamente alla proposizione del ricorso - Non luogo a provvedere»))
(2015/C 294/75)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: P-D Glasseiden GmbH Oschatz (Oschatz, Germania); P-D Interglas Technologies GmbH (Erbach, Germania); P-D Industriegesellschaft mbH (Wilsdruff, Germania); e Glashütte Freital GmbH (Freital, Germania) (rappresentanti: H. Janssen e G.-R. Engel, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti, assistiti da A. Luke e C. Maurer, avvocati)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione C (2013) 4424 final della Commissione, del 18 dicembre 2013, di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in merito a misure attuate dalla Repubblica federale di Germania a favore dell’elettricità da fonti rinnovabili e dei grandi consumatori di energia [Aiuto di Stato SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso. |
2) |
Non vi è più luogo a provvedere sulla domanda d’intervento presentata dall’Autorità di vigilanza EFTA. |
3) |
La P-D Glasseiden GmbH Oschatz, la P-D Interglas Technologies GmbH, la P D Industriegesellschaft mbH e la Glashütte Freital GmbH sopporteranno le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea. |
4) |
L’Autorità di vigilanza EFTA sopporterà le proprie spese. |
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/63 |
Ordinanza del Tribunale del 9 giugno 2015 — Drahtwerk St. Ingbert e a./Commissione
(Causa T-275/14) (1)
((«Aiuti di Stato - Misure adottate dalla Germania in favore dell’elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabile e di imprese a forte consumo di elettricità - Decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE - Adozione della decisione finale successivamente alla proposizione del ricorso - Non luogo a provvedere»))
(2015/C 294/76)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Drahtwerk St. Ingbert GmbH (Sankt Ingbert, Germania); DWK Drahtwerk Köln GmbH (Colonia, Germania); Kalksteingrube Auersmacher GmbH (Völklingen, Germania); Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH (Dillingen, Germania); Stahlguss Saar GmbH (Sankt Ingbert); e Zentralkokerei Saar GmbH (Dillingen) (rappresentanti: S. Altenschmidt e H. Janssen, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti, assistiti da A. Luke e C. Maurer, avvocati)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione C (2013) 4424 final della Commissione, del 18 dicembre 2013, di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in merito a misure attuate dalla Repubblica federale di Germania a favore dell’elettricità da fonti rinnovabili e dei grandi consumatori di energia [Aiuto di Stato SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso. |
2) |
Non vi è più luogo a provvedere sulla domanda d’intervento presentata dall’Autorità di vigilanza EFTA. |
3) |
La Drahtwerk St. lngbert GmbH, la DWK Drahtwerk Köln GmbH, la Kalksteingrube Auersmacher GmbH, la Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH, la Stahlguss Saar GmbH e la Zentralkokerei Saar GmbH sopporteranno le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea. |
4) |
L’Autorità di vigilanza EFTA sopporterà le proprie spese. |
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/63 |
Ordinanza del Tribunale del 9 giugno 2015 — Flachglas Torgau e a./Commissione
(Causa T-276/14) (1)
((«Aiuti di Stato - Misure adottate dalla Germania in favore dell’elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabile e di imprese a forte consumo di elettricità - Decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE - Adozione della decisione finale successivamente alla proposizione del ricorso - Non luogo a provvedere»))
(2015/C 294/77)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Flachglas Torgau GmbH (Torgau, Germania); Saint-Gobain Isover G+H AG (Ludwigshafen am Rhein, Germania); e Saint-Gobain Oberland AG (Bad Wurzach, Germania) (rappresentanti: S. Altenschmidt e H. Janssen, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti, assistiti da A. Luke e C. Maurer, avvocati)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione C (2013) 4424 final della Commissione, del 18 dicembre 2013, di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in merito a misure attuate dalla Repubblica federale di Germania a favore dell’elettricità da fonti rinnovabili e dei grandi consumatori di energia [Aiuto di Stato SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso. |
2) |
Non vi è più luogo a provvedere sulla domanda d’intervento presentata dall’Autorità di vigilanza EFTA. |
3) |
La Flachglas Torgau GmbH, la Saint-Gobain Isover G+H AG e la Saint-Gobain Oberland AG sopporteranno le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea. |
4) |
L’Autorità di vigilanza EFTA sopporterà le proprie spese. |
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/64 |
Ordinanza del Tribunale del 9 giugno 2015 — Ineos Manufacturing Deutschland e a./Commissione
(Causa T-280/14) (1)
((«Aiuti di Stato - Misure adottate dalla Germania in favore dell’elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabile e di imprese a forte consumo di elettricità - Decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE - Adozione della decisione finale successivamente alla proposizione del ricorso - Non luogo a provvedere»))
(2015/C 294/78)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Ineos Manufacturing Deutschland GmbH (Colonia, Germania); Ineos Phenol GmbH (Gladbeck, Germania); e Ineos Vinyls Deutschland GmbH (Wilhelmshaven, Germania) (rappresentanti: C. Arhold, L. Petersen, F.-A. Wesche, N. Wimmer e T. Woltering, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti, assistiti da C. von Donat e G. Quardt, avvocati)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione C (2013) 4424 final della Commissione, del 18 dicembre 2013, di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in merito a misure attuate dalla Repubblica federale di Germania a favore dell’elettricità da fonti rinnovabili e dei grandi consumatori di energia [Aiuto di Stato SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso. |
2) |
Non vi è più luogo a provvedere sulla domanda d’intervento presentata dall’Autorità di vigilanza EFTA. |
3) |
L’Ineos Manufacturing Deutschland GmbH, l’Ineos Phenol GmbH e l’Ineos Vinyls Deutschland GmbH sopporteranno le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea. |
4) |
L’Autorità di vigilanza EFTA sopporterà le proprie spese. |
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/65 |
Ordinanza del Tribunale del 9 giugno 2015 — Fels-Werke/Commissione
(Causa T-281/14) (1)
((«Aiuti di Stato - Misure adottate dalla Germania in favore dell’elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabile e di imprese a forte consumo di elettricità - Decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE - Adozione della decisione finale successivamente alla proposizione del ricorso - Non luogo a provvedere»))
(2015/C 294/79)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Fels-Werke GmbH (Goslar, Germania) (rappresentanti: C. Arhold, N. Wimmer, F.-A. Wesche, L. Petersen e T. Woltering, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti, assistiti da C. von Donat e G. Quardt, avvocati)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione C (2013) 4424 final della Commissione, del 18 dicembre 2013, di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in merito a misure attuate dalla Repubblica federale di Germania a favore dell’elettricità da fonti rinnovabili e dei grandi consumatori di energia [Aiuto di Stato SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso. |
2) |
Non vi è più luogo a provvedere sulla domanda d’intervento presentata dall’Autorità di vigilanza EFTA. |
3) |
La Fels-Werke GmbH sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea. |
4) |
L’Autorità di vigilanza EFTA sopporterà le proprie spese. |
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/66 |
Ordinanza del Tribunale del 9 giugno 2015 — Bayer MaterialScience/Commissione
(Causa T-282/14) (1)
((«Aiuti di Stato - Misure adottate dalla Germania in favore dell’elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabile e di imprese a forte consumo di elettricità - Decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE - Adozione della decisione finale successivamente alla proposizione del ricorso - Non luogo a provvedere»))
(2015/C 294/80)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Bayer MaterialScience AG (Leverkusen, Germania) (rappresentanti: C. Arhold, L. Petersen, F.-A. Wesche, N. Wimmer e T. Woltering, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti, assistiti da C. von Donat e G. Quardt, avvocati)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione C (2013) 4424 final della Commissione, del 18 dicembre 2013, di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in merito a misure attuate dalla Repubblica federale di Germania a favore dell’elettricità da fonti rinnovabili e dei grandi consumatori di energia [Aiuto di Stato SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso. |
2) |
Non vi è più luogo a provvedere sulla domanda d’intervento presentata dall’Autorità di vigilanza EFTA. |
3) |
La Bayer MaterialScience AG sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea. |
4) |
L’Autorità di vigilanza EFTA sopporterà le proprie spese. |
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/66 |
Ordinanza del Tribunale del 9 giugno 2015 — Advansa e a./Commissione
(Causa T-283/14) (1)
((«Aiuti di Stato - Misure adottate dalla Germania in favore dell’elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabile e di imprese a forte consumo di elettricità - Decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE - Adozione della decisione finale successivamente alla proposizione del ricorso - Non luogo a provvedere»))
(2015/C 294/81)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Advansa GmbH (Hamm, Germania); Akzo Nobel Industrial Chemicals GmbH (Ibbenbüren, Germania); Aurubis AG (Amburgo, Germania); Cabb GmbH (Gersthofen, Germania); CBW Chemie GmbH Bitterfeld-Wolfen (Bitterfeld-Wolfen, Germania); CFB Chemische Fabrik Brunsbüttel GmbH & Co. KG (Brunsbüttel, Germania); Clariant Produkte (Deutschland) GmbH (Francoforte sul Meno, Germania); Dow Olefinverbund GmbH (Schkopau, Germania); Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH (Stade, Germania); Dralon GmbH (Dormagen, Germania); Ems-Chemie (Neumünster) GmbH & Co. KG (Neumünster, Germania); Hahl Filaments GmbH (Munderkingen, Germania); ISP Marl GmbH (Marl, Germania); Messer Produktionsgesellschaft mbH Siegen (Sulzbach, Germania); Messer Produktionsgesellschaft mbH Salzgitter (Sulzbach); Nabaltec AG (Schwandorf, Germania); Siltronic AG (Monaco di Baviera, Germania); Trevira GmbH (Bobingen, Germania); Wacker Chemie AG (Monaco di Baviera); e Westfalen Industriegase GmbH (Münster, Germania) (rappresentanti: C. Arhold, L. Petersen, F.-A. Wesche, N. Wimmer e T. Woltering, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti, assistiti da C. von Donat e G. Quardt, avvocati)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione C (2013) 4424 final della Commissione, del 18 dicembre 2013, di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in merito a misure attuate dalla Repubblica federale di Germania a favore dell’elettricità da fonti rinnovabili e dei grandi consumatori di energia [Aiuto di Stato SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso. |
2) |
Non vi è più luogo a provvedere sulla domanda d’intervento presentata dall’Autorità di vigilanza EFTA. |
3) |
L’Advansa GmbH, l’Akzo Nobel Industrial Chemicals GmbH, l’Aurubis AG, la Cabb GmbH, la CBW Chemie GmbH Bitterfeld-Wolfen, la CFB Chemische Fabrik Brunsbüttel GmbH & Co. KG, la Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, la Dow Olefinverbund GmbH, la Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH, la Dralon GmbH, l’Ems-Chemie (Neumünster) GmbH & Co. KG, la Hahl Filaments GmbH, l’ISP Marl GmbH, la Messer Produktionsgesellschaft mbH Siegen, la Messer Produktionsgesellschaft mbH Salzgitter, la Nabaltec AG, la Siltronic AG, la Trevira GmbH, la Wacker Chemie AG e la Westfalen Industriegase GmbH sopporteranno le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea. |
4) |
L’Autorità di vigilanza EFTA sopporterà le proprie spese. |
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/67 |
Ordinanza del Tribunale del 9 giugno 2015 — Vinnolit/Commissione
(Causa T-318/14) (1)
((«Aiuti di Stato - Misure adottate dalla Germania in favore dell’elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabile e di imprese a forte consumo di elettricità - Decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE - Adozione della decisione finale successivamente alla proposizione del ricorso - Non luogo a provvedere»))
(2015/C 294/82)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Vinnolit GmbH & Co. KG (Ismaning, Germania) (rappresentante: M. Geipel, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti, assistiti da H. Wollmann, avvocato)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione C (2013) 4424 final della Commissione, del 18 dicembre 2013, di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in merito a misure attuate dalla Repubblica federale di Germania a favore dell’elettricità da fonti rinnovabili e dei grandi consumatori di energia [Aiuto di Stato SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso. |
2) |
Non vi è più luogo a provvedere sulla domanda d’intervento presentata dall’Autorità di vigilanza EFTA. |
3) |
La Vinnolit GmbH & Co. KG sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea. |
4) |
L’Autorità di vigilanza EFTA sopporterà le proprie spese. |
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/68 |
Ricorso proposto il 1o aprile 2015 — Brinkmann (Steel Trading) e a./Commissione e BCE
(Causa T-161/15)
(2015/C 294/83)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Brinkmann (Steel Trading) Ltd (Londra, Regno Unito); Dalmar investments Ltd (Tortola, Isole Vergini britanniche); Darlows Consultants Ltd (Nassau, Bahamas); Forestborne Ltd (Tortola); International Corporate Management Company SA (Lussemburgo, Lusemburgo); Kraxis Investments Ltd (Nicosia, Cipro); Magnamox Management Ltd (Nicosia); Megamatic Technologies Ltd (Nicosia); Windward Yachting Ltd (Sliema, Malta); Chupit Ltd (Nicosia); Coburg Investments (Overseas) Ltd (Nicosia); First Trade International Ltd (Tortola); Fitinvest Ltd (Limassol, Cipro); Halman Consultants (Overseas) Ltd (Tortola); Limtan Investments Ltd (Lanarca, Cipro); Minnesota Trading Ltd (Nicosia); Protoconsult Ltd (Nicosia); Transcoal Trading Ltd (Nicosia); and Veft Management Ltd (Nicosia) (rappresentante: R. Nowinski, Barrister)
Convenute: Commissione europea e Banca centrale europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
ordinare all’Unione europea di risarcire il danno da essi sofferto in seguito all’adozione e all’applicazione del Protocollo d’intesa sulla politica di condizionalità economica specifica, per gli importi contenuti nel ricorso ovvero per gli importi che il Tribunale riterrà dovuti ai ricorrenti; |
— |
condannare l’Unione europea alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su una violazione degli articoli 18 TFUE e 21, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali, in quanto la Commissione e la BCE hanno agito illegittimamente, discriminando Cipro e di conseguenza i depositanti nelle banche cipriote. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione e la BCE hanno agito illegittimamente, avendo violato i diritti di proprietà dei depositanti come garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali. |
3. |
Terzo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 5, paragrafo 4, TUE, in quanto la Commissione e la BCE hanno agito illegittimamente violando il principio di proporzionalità, avendo essi redatto il Protocollo d’intesa sulla politica di condizionalità economica specifica, da essi negoziato con l’autorità del Meccanismo europeo di stabilità. |
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/69 |
Ricorso proposto il 19 maggio 2015 — Almaz-Antey/Consiglio
(Causa T-255/15)
(2015/C 294/84)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: OAO Concern PVO Almaz-Antey (Mosca, Russia) (rappresentanti: C. Stumpf e A. Haak, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione (PESC) 2015/432 del Consiglio, del 13 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2015, L 70, pag. 47) e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/427 del Consiglio, del 13 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2015, L 70, pag. 1), nei limiti in cui tali misure riguardano la ricorrente; |
— |
condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe omesso di fornire una motivazione adeguata o sufficiente per l’inserimento della ricorrente negli elenchi di persone, entità e organismi sottoposti a misure restrittive in considerazione della situazione in Ucraina. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe commesso un errore manifesto, laddove ha ritenuto soddisfatti i criteri per l’inserimento della ricorrente negli elenchi delle misure impugnate. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione del convenuto viola il principio di proporzionalità. |
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che l’intera motivazione del convenuto non soddisfa i requisiti per l’applicazione delle misure restrittive. |
5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe violato, senza giustificazione e in maniera sproporzionata, i diritti fondamentali della ricorrente, compresi i suoi diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. |
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/70 |
Ricorso proposto il 22 maggio 2015 — Kiselev/Consiglio
(Causa T-262/15)
(2015/C 294/85)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Dmitry Konstantinovich Kiselev (Korolëv, Russia) (rappresentanti: T. Otty e B. Kennelly, barristers, e J. Linneker, solicitor)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione (PESC) 2015/432 del Consiglio, del 13 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/427 del Consiglio, del 13 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, nei limiti in cui riguardano il ricorrente; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, in quanto il Consiglio ha ritenuto che il ricorrente soddisfacesse il criterio per l’inserimento nell’elenco, previsto dall’articolo 1, paragrafo 1, della decisione (come modificata) e dall’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (come modificato).
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione della libertà di espressione.
|
3. |
Terzo motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa del ricorrente e del suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.
|
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non avrebbe sufficientemente motivato la sua decisione di inserire il ricorrente nell’elenco.
|
5. |
Quinto motivo, vertente, in via subordinata, sul fatto che il Consiglio ha fatto affidamento su una misura illegittima (posto che il criterio per l’inserimento nell’elenco può dar luogo alla violazione del diritto del ricorrente alla libertà di espressione).
|
6. |
Sesto motivo, vertente su una violazione dell’accordo di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e la Russia.
|
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/71 |
Ricorso proposto il 29 maggio 2015 — Hmicho/Consiglio
(Causa T-275/15)
(2015/C 294/86)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Samir Hmicho (Poole, Regno Unito) (rappresentato da: V. Davies, Solicitor, e T. Eicke, QC)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013 , relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 147, pag. 14), e/o la decisione di esecuzione (PESC) 2015/383 del Consiglio, del 6 marzo 2015 , che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 64, pag. 41), e/o la decisione di esecuzione (PESC) 2015/784 del Consiglio, del 19 maggio 2015, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 124, pag. 13), nei limiti in cui riguardano il ricorrente; |
— |
annullare il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 16, pag. 1), e/o regolamento di esecuzione (UE) 2015/375 del Consiglio, del 6 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 124, pag. 1), e/o regolamento di esecuzione (UE) 2015/780 del Consiglio, del 19 maggio 2015, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 64, pag. 10), nei limiti in cui riguardano il ricorrente; |
— |
annullare la decisione del Consiglio, contenuta nella sua lettera del 20 maggio 2015, riferimento SGS15/06024, che conferma la designazione del ricorrente e «[che altera] l’informazione riguardante [il ricorrente] prevista nelle decisioni e nei regolamenti di esecuzione»; |
— |
condannare l’Unione europea a risarcire il ricorrente; |
— |
condannare il Consiglio a pagare le spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
1. Primo motivo, vertente sull’insussistenza di qualsiasi base giuridica per le misure restrittive adottate nei suoi confronti e/o sull’esistenza di un manifesto errore di valutazione in ragione del fatto che non risulta alcun razionale collegamento tra il ricorrente e i soggetti contro cui sono state dirette le misure restrittive adottate dall’Unione, segnatamente quelli che stanno traendo vantaggi dal regime siriano o che lo supportano.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che le decisioni del Consiglio 2013/255/PESC, 2015/383 e 2015/784, i regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, 2015/375 e 2015/780, e/o la decisione datata 20 maggio 2015 equivale a una violazione dei diritti fondamentali tutelati dalla Carta dell’UE dei diritti fondamentali e/o dalla Convenzione europea dei diritti dell’Uomo che include i diritti del ricorrente alla dignità umana, il diritto alla buona amministrazione, incluso il diritto di difesa, il diritto alla motivazione e la presunzione di innocenza, il diritto a un ricorso effettivo e a un equo processo, il diritto ala rispetto per sua vita privata e familiare, la libertà d’impresa e il suo diritto di proprietà.
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/72 |
Impugnazione proposta il 1o giugno 2015 dal Servizio europeo per l’azione esterna avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 18 marzo 2015, causa F-51/14
(Causa T-278/15 P)
(2015/C 294/87)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) (rappresentanti: S. Marquardt e M. Silva, agenti)
Altra parte nel procedimento: KL (Bruxelles, Belgio)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 18 marzo 2015, causa F-51/14; |
— |
accogliere le domande presentate in primo grado; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce sei motivi, dei quali alcuni riguardano il sistema di valutazione e altri il sistema di promozione
— |
Sul sistema di valutazione
|
— |
Sul sistema di promozione
|
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/73 |
Ricorso proposto il 3 giugno 2015 — Vakakis/Commissione
(Causa T-292/15)
(2015/C 294/88)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Vakakis International — Symvouloi gia Agrotiki Anaptixi AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: B. O’Connor, Solicitor, S. Gubel and E. Bertolotto, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
condannare la Commissione, ai sensi dell’articolo 340 TFUE, al risarcimento di tutti i danni sofferti dalla ricorrente per il comportamento illecito della Commissione durante la procedura di appalto pubblico in questione, compresi:
|
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, dei principi della parità di trattamento, della buona amministrazione e del legittimo affidamento, come codificati dal regolamento n. 1605/2002 (in prosieguo: il «regolamento finanziario») e dalla Guida pratica delle procedure contrattuali nell'ambito delle procedure esterne dell’UE (in prosieguo: il «PRAG»), in quanto non ha adeguatamente controllato la procedura di gara, non ha prontamente avviato un’indagine sulla denuncia presentata dalla Vakakis e non ha dato piena ed integrale informazione di tale indagine. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul danno subito dalla ricorrente in seguito alla cattiva amministrazione della Commissione ed alla decisione di attribuire l’appalto alla Agriconsulting. |
3. |
Terzo motivo, vertente sui danni subiti dalla ricorrente in seguito alla cattiva amministrazione della Commissione ed alla violazione dei principi generali dell’Unione della parità di trattamento, della buona amministrazione e della tutela del legittimo affidamento, nonché alla violazione dell’articolo 94 del regolamento finanziario e del punto 2.3.6. del PRAG. |
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/74 |
Ricorso proposto il 5 giugno 2015 — European Union Copper Task Force/Commissione
(Causa T-310/15)
(2015/C 294/89)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: European Union Copper Task Force (Essex, Regno Unito) (rappresentanti: C. Fernández Vicién e I. Moreno-Tapia Rivas, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione, dell'11 marzo 2015, recante attuazione dell'articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione, nei limiti in cui esso si applica ai composti del rame; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione, dell'11 marzo 2015, recante attuazione dell'articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione, è stato adottato fondandosi su una base giuridica illegittima, in quanto il regolamento n. 1107/2009, ed in particolare il suo articolo 24 e l’allegato II, punto 4, violano il diritto dell’Unione.
|
2. |
Secondo motivo, vertente, in subordine, sul fatto che, nell’includere i composti del rame nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione 2015/408, la Commissione ha violato il principio di proporzionalità. |
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/75 |
Ricorso proposto l’11 giugno 2015 — Repubblica di Polonia/Commissione
(Causa T-316/15)
(2015/C 294/90)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione del 31 marzo 2015, notificata con il n. C(2015) 2230, relativa al rifiuto di un contributo finanziario da parte del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a favore del grande progetto «Creazione di servizi innovativi nel centro di servizi comuni IBM di Breslavia», che costituisce parte del programma operativo «Economia innovativa», ricompreso nell’aiuto strutturale nell’ambito dell’obiettivo «Convergenza» in Polonia, |
— |
condannare la Commissione europea alle spese processuali. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sull’erronea interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1080/2006 (1), avendo la Commissione ritenuto che l’investimento consistente nella creazione di centri di servizi comuni, con l’assunzione di specialisti della branca IT per lo sviluppo di servizi innovativi, non costituisca «investimenti produttivi che contribuiscono alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro stabili» ai sensi di tale disposizione e di conseguenza non può essere cofinanziato con i contributi del FESR. |
2. |
Secondo motivo, vertente sull’erronea interpretazione delle condizioni di concessione del cofinanziamento mediante contributi del FESR, avendo la Comissione ritenuto che possano essere cofinanziati esclusivamente investimenti aventi «un potenziale eminentemente innovativo», nonché sull’erronea valutazione del progetto, avendo ritenuto che esso non assicura la compatibilità con l’asse prioritario del IV Programma operativo «Economia innovativa», per insussistenza di innovatività. |
3. |
Terzo motivo, vertente sull’erronea valutazione del progetto, avendo la Commissione constatato l’assenza di giustificazione per la concessione di un contributo pubblico, nonché sull’erronea interpretazione delle condizioni di concessione del cofinanziamento da parte del FESR, avendo ritenuto che il pagamento di dividendi sulla base dei principi previsti nel progetto costituisca un ostacolo alla concessione del cofinanziamento. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di leale collaborazione nonché sulla violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento n. 1083/2006, per manifesta violazione del termine per la valutazione del progetto, per cambiamento di opinione, nel corso di tale valutazione, in merito alla possibilità di finanziamento dell’investimento nel settore dei servizi, nonché sull’omessa presa in considerazione dei chiarimenti apportati dalle autorità polacche quanto all’innovatività del progetto. |
(1) Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 , relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999 (GU L 210, pag. 1).
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/76 |
Ricorso proposto il 16 giugno 2015 — Ocean Capital Administration e a./Consiglio
(Causa T-332/15)
(2015/C 294/91)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Ocean Capital Admnistration GmbH (Amburgo, Germania), First Ocean Admnistration GmbH (Amburgo), First Ocean GmbH & Co. KG (Amburgo), Second Ocean Administration GmbH (Amburgo), Second Ocean GmbH & Co. KG (Amburgo), Third Ocean Administration GmbH (Amburgo), Third Ocean GmbH & Co. KG (Amburgo), Fourth Ocean Administration GmbH (Amburgo), Fourth Ocean GmbH & Co. KG (Amburgo), Fifth Ocean Administration GmbH (Amburgo), Fifth Ocean GmbH & Co. KG (Amburgo), Sixth Ocean Administration GmbH (Amburgo), Sixth Ocean GmbH & Co. KG (Amburgo), Seventh Ocean Administration GmbH (Amburgo), Seventh Ocean GmbH & Co. KG (Amburgo), Eighth Ocean Administration GmbH (Amburgo), Eighth Ocean GmbH & Co. KG (Amburgo), Ninth Ocean Administration GmbH (Amburgo), Ninth Ocean GmbH & Co. KG (Amburgo), Tenth Ocean Administration GmbH (Amburgo), Tenth Ocean GmbH & Co. KG (Amburgo), Eleventh Ocean Administration GmbH (Amburgo), Eleventh Ocean GmbH & Co. KG (Amburgo), Twelfth Ocean Administration GmbH (Amburgo), Twelfth Ocean GmbH & Co. KG (Amburgo), Thirteenth Ocean Administration GmbH (Amburgo), Fourteenth Ocean Administration GmbH (Amburgo), Fifteenth Ocean Administration GmbH (Amburgo), Sixteenth Ocean Administration GmbH (Amburgo), IRISL Maritime Training Institute (Teheran, Iran), Kheibar Co. (Teheran), Kish Shipping Line Manning Co. (Kish, Iran) (rappresentanti: P. Moser, QC, E. Metcalfe, barrister e M. Taher, solicitor)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare la decisione 2013/497/PESC del Consiglio, del 10 ottobre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC, e il regolamento (UE) n. 971/2013 del Consiglio, del 10 ottobre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 272, pag. 1), inapplicabili sulla base dell’eccezione di illegittimità; |
— |
annullare la decisione (PESC) 2015/556 del Consiglio, del 7 aprile 2015, che modifica la decisione 2010/413/PESC del Consiglio (GU L 92, pag. 101), e il regolamento di esecuzione (EU) 2015/549 del Consiglio, del 7 aprile 2015, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 92, pag. 12), nei limiti in cui si applicano ai ricorrenti. |
— |
condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono due motivi.
— |
Primo motivo, consistente in un’eccezione di illegittimità ai sensi dell’articolo 277 TFUE, con cui i ricorrenti chiedono che si dichiari l’inapplicabilità della decisione 2013/497/PESC del Consiglio, del 10 ottobre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC, e del regolamento (UE) n. 971/2013 del Consiglio, del 10 ottobre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 272, pag. 1). |
— |
Le ricorrenti adducono che i criteri adottati dalla decisione e dal regolamento suddetti, in primo luogo, sono privi di una base giuridica adeguata; in secondo luogo, sono privi di una base fattuale adeguata, giacché il Tribunale, nella sua sentenza Islamic Republic of Iran Shipping Lines/Consiglio (T-489/10, EU:T:2013:453), ha dichiarato che le Islamic Republic of Iran Shipping Lines (in prosieguo: le «IRISL») non avevano violato le misure restrittive imposte dal Consiglio di Sicurezza; in terzo luogo, violano il diritto dei ricorrenti a un ricorso effettivo nonché i principi del ne bis in idem e della res judicata; in quarto luogo, danno luogo a una discriminazione nei confronti di entità asseritamente detenute o controllate dalle IRISL in maniera ingiustificata o sproporzionata; in quinto luogo, violano i diritti della difesa dei ricorrenti; in sesto luogo, violano, in maniera ingiustificata o sproporzionata, altri diritti fondamentali dei ricorrenti, compresi i loro diritti di proprietà, alla libertà di impresa e al rispetto della loro reputazione; in settimo luogo, infine, configurano un abuso di potere da parte del Consiglio, essendosi quest’ultimo limitato ad applicare nuovamente le stesse misure restrittive nei confronti dei ricorrenti, eludendo una sentenza vincolante del Tribunale. |
— |
Secondo motivo, consistente in una domanda di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE, con cui i ricorrenti chiedono l’annullamento della decisione (PESC) 2015/556 del Consiglio, del 7 aprile 2015, che modifica la decisione 2010/413/PESC del Consiglio (GU L 92, pag. 101), e del regolamento di esecuzione (EU) 2015/549, del 7 aprile 2015, che attua il regolamento (UE) 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 92, pag. 12), nei limiti in cui si applicano ai ricorrenti. |
— |
I ricorrenti sostengono che la decisione e il regolamento suddetti, in primo luogo, sono privi di una base giuridica adeguata; in secondo luogo, sono viziati da errori manifesti di valutazione; in terzo luogo, sono privi di una base fattuale adeguata; in quarto luogo, violano i diritti della difesa dei ricorrenti nonché il loro diritto a una motivazione; in quinto luogo, violano il diritto dei ricorrenti a un ricorso effettivo, il principio del ne bis in idem e il principio generale del legittimo affidamento; in sesto luogo, infine, violano in maniera ingiustificata e sproporzionata i diritti fondamentali dei ricorrenti, in particolare i loro diritti di proprietà e alla libertà di impresa. |
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/77 |
Ricorso proposto il 25 giugno 2015 — Windrush Aka/UAMI — Dammers (The Specials)
(Causa T-336/15)
(2015/C 294/92)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Windrush Aka LLP (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: S. Malynicz, barrister e S. Britton, solicitor)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Jerry Dammers (Londra, Regno Unito)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Titolare del marchio controverso: Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «The Specials» — Marchio comunitario n. 3 725 082
Procedimento dinanzi all’UAMI: Decadenza
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 18 marzo 2015 nel procedimento R 1412/2014-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’UAMI a sopportare le proprie spese e le spese sostenute dalla ricorrente. |
Motivo invocato
— |
Violazione degli articoli 15, paragrafo 1, e 15, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009. |
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/78 |
Ricorso proposto il 29 giugno 2015 — Bach Flower Remedies/UAMI — Durapharma (RESCUE)
(Causa T-337/15)
(2015/C 294/93)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Bach Flower Remedies Ltd (Wimbledon, Regno Unito) (rappresentante: I. Fowler, solicitor)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Durapharma ApS (Stenstrup, Danimarca)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «RESCUE» — Marchio comunitario n. 6 473 755
Procedimento dinanzi all’UAMI: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 26 marzo 2015 nel procedimento R 2551/2013-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare alle spese l’UAMI e, nel caso in cui la controinteressata intervenga nel procedimento, l’interveniente |
Motivo invocato
— |
Violazione del combinato disposto dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a) con gli articoli 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009. |
7.9.2015 |
IT |
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C 294/79 |
Ricorso proposto il 30 giugno 2015 — CG/UAMI — Perry Ellis International Group (P PRO PLAYER)
(Causa T-349/15)
(2015/C 294/94)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: CG verwaltungsgesellschaft mbH (Gevelsberg, Germania) (rappresentante: T. Körber, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Perry Ellis International Group Holdings Limited (Nassau, Bahamas)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Richiedente: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo in bianco e nero contenente gli elementi verbali «P PRO PLAYER» — Domanda di registrazione n. 10 889 764
Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 28 aprile 2015 nel procedimento R 2439/2014-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
7.9.2015 |
IT |
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C 294/79 |
Ricorso proposto il 30 giugno 2015 — Alpex Pharma/UAMI — Astex Pharmaceuticals (ASTEX)
(Causa T-355/15)
(2015/C 294/95)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Alpex Pharma SA (Mezzovico-Vira, Svizzera) (rappresentanti: C. Bacchini e M. Mazzitelli, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Astex Pharmaceuticals, Inc. (Pleasanton, Stati Uniti)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Richiedente: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «ASTEX» — Domanda di registrazione n. 10 805 281
Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 28 aprile 2015 nel procedimento R 593/2014-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare alle spese l’UAMI e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, qualora dovesse intervenire. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
7.9.2015 |
IT |
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C 294/80 |
Ricorso proposto il 3 luglio 2015 — Arrom Conseil/UAMI — Puig France (Roméo has a Gun by Romano Ricci)
(Causa T-358/15)
(2015/C 294/96)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Arrom Conseil (Parigi, Francia) (rappresentanti: C. Herissay Ducamp e J. Blanchard, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Puig France SAS (Parigi, Francia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Richiedente: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente gli elementi denominativi «Roméo has a gun by Romano Ricci» — Domanda di registrazione n. 11 193 604
Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 26 marzo 2015 nel procedimento R 1020/2014-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare parzialmente la decisione impugnata; |
— |
condannare l’UAMI alle spese. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009. |
7.9.2015 |
IT |
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C 294/81 |
Ricorso proposto il 3 luglio 2015 — Arrom Conseil/UAMI — Nina Ricci (Roméo has a Gun by Romano Ricci)
(Causa T-359/15)
(2015/C 294/97)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Arrom Conseil (Parigi, Francia) (rappresentanti: C. Herissay Ducamp e J. Blanchard, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nina Ricci SARL (Parigi, Francia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Richiedente: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente gli elementi denominativi «Roméo has a gun by Romano Ricci» — Domanda di registrazione n. 11 193 604
Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 13 aprile 2015 nel procedimento R 1021/2014-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare parzialmente la decisione impugnata; |
— |
condannare l’UAMI alle spese. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009. |
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/81 |
Ricorso proposto il 3 luglio 2015 — Choice/UAMI (Choice chocolate & ice cream)
(Causa T-361/15)
(2015/C 294/98)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Choice sp. z o.o. (Legnica, Polonia) (rappresentante: T. Mielke, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente l’elemento verbale «Choice chocolate & ice cream» — Domanda di registrazione n. 12 644 423
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 30/04/2015 nel procedimento R 2221/2014-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’UAMI alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009. |
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/82 |
Ricorso proposto il 1o luglio 2015 — Lacamanda Group/UAMI — Woolley (HENLEY)
(Causa T-362/15)
(2015/C 294/99)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: The Lacamanda Group (Manchester, Regno Unito) (rappresentante: C. Scott, barrister)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Nigel Woolley (Braceborough, Regno Unito)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Titolare del marchio controverso: Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «HENLEY» — Marchio comunitario n. 4 7 43 563
Procedimento dinanzi all’UAMI: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 24/04/2015 nel procedimento R 2225/2012-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’UAMI alle spese. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009; |
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009; |
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009. |
Tribunale della funzione pubblica
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/83 |
Ricorso proposto il 26 giugno 2015 — ZZ/Commissione
(Causa F-92/15)
(2015/C 294/100)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentanti: L. Levi e A. Tymen, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento, da un lato, della decisione che rivaluta la percentuale d’invalidità permanente parziale del ricorrente e, dall’altro lato, della decisione che rigetta parzialmente il reclamo del ricorrente, e la domanda volta al risarcimento del danno materiale e morale asseritamente subito.
Conclusioni del ricorrente
— |
annullare la decisione del 6 ottobre 2014 in quanto quest’ultima stabilisce la percentuale d’invalidità permanente del ricorrente solamente al 68,5 %; |
— |
annullare la decisione del 18 marzo 2015, di parziale rigetto del reclamo del ricorrente del 13 gennaio 2015; |
— |
ordinare il risarcimento del danno economico del ricorrente; |
— |
ordinare il risarcimento del danno morale del ricorrente, valutato nella somma di EUR 1 10 000; |
— |
condannare la Commissione al pagamento di tutte le spese. |
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/83 |
Ricorso proposto il 30 giugno 2015 — ZZ/SEAE
(Causa F-94/15)
(2015/C 294/101)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)
Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE)
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento della decisione che rigetta il reclamo del ricorrente avverso i risultati delle elezioni del comitato del personale del SEAE.
Conclusioni del ricorrente
— |
annullare la decisione dell’APN del 23 aprile 2015, recante convalida delle elezioni del comitato del personale del SEAE il cui risultato è stato pubblicato il 17 marzo 2015; |
— |
condannare la SEAE alle spese. |
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/84 |
Ricorso proposto il 1o luglio 2015 — ZZ/Commissione
(Causa F-95/15)
(2015/C 294/102)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi e T. Martin)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione definitiva di trasferimento dei diritti a pensione della parte ricorrente nel regime pensionistico dell’Unione, la quale applica le nuove disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII allo Statuto del 3 marzo 2011.
Conclusioni della parte ricorrente
— |
Dichiarare illegittimo l’articolo 9 delle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII allo Statuto; |
— |
annullare la decisione del 6 novembre 2014 che conferma il trasferimento dei diritti a pensione maturati dalla parte ricorrente prima della sua entrata in servizio secondo le modalità previste dalle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII allo Statuto del 3 marzo 2011; |
— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/84 |
Ricorso proposto il 1o luglio 2015 — ZZ/Commissione
(Causa F-96/15)
(2015/C 294/103)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della proposta di trasferimento dei diritti a pensione del ricorrente nel regime pensionistico dell’Unione, la quale applica le nuove disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII allo Statuto, e richiesta di condanna della convenuta al pagamento di EUR 1,00 a titolo di provvisionale sul danno asseritamente subito dalla parte ricorrente.
Conclusioni del ricorrente
— |
Dichiarare illegittimo l’articolo 9 delle disposizioni generali di esecuzione del 15 luglio 2011 dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII allo Statuto; |
— |
annullare la decisione del 3 ottobre 2014 di bonificazione dei diritti a pensione acquisiti dal ricorrente anteriormente alla sua entrata in servizio, nel contesto del loro trasferimento nel regime pensionistico delle istituzioni dell'Unione europea, in applicazione delle disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto del 15 luglio 2011; |
— |
in via subordinata, condannare la Commissione europea al pagamento di EUR 1,00 a titolo di provvisionale sul danno asseritamente subito dalla parte ricorrente; |
— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/85 |
Ricorso proposto il 1o luglio 2015 — ZZ/Commissione
(Causa F-97/15)
(2015/C 294/104)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi e T. Martin)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione definitiva di trasferimento dei diritti a pensione della parte ricorrente nel regime pensionistico dell’Unione, la quale applica le nuove disposizioni generali di esecuzione (DGE) dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII allo Statuto del 3 marzo 2011.
Conclusioni della parte ricorrente
— |
Dichiarare illegittimo l’articolo 9 delle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII allo Statuto; |
— |
annullare la decisione del 14 ottobre 2014 che conferma il trasferimento dei diritti a pensione maturati dalla parte ricorrente prima della sua entrata in servizio secondo le modalità previste dalle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII allo Statuto del 3 marzo 2011; |
— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/86 |
Ricorso proposto il 3 luglio 2015 — ZZ/Parlamento
(Causa F-98/15)
(2015/C 294/105)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentanti: L. Levi e A. Tymen, avvocati)
Convenuto: Parlamento europeo
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione del 18 luglio 2014, che ha confermato il ricorrente nelle sue funzioni di capo unità, nella parte in cui tale decisione non prevede il riconoscimento retroattivo dello status di capo unità e la concessione retroattiva della maggiorazione dello stipendio base (indennità per lo svolgimento di funzioni manageriali), e richiesta di risarcimento per il danno materiale e morale asseritamente patito.
Conclusioni della parte ricorrente
— |
annullare l’articolo 2 della decisione del 18 luglio 2014, nella parte in cui esso prevede che la maggiorazione dello stipendio base relativa alla nomina del ricorrente quale capo unità si applicherà soltanto in seguito a un periodo di nove mesi; |
— |
annullare la decisione del 20 marzo 2015, notificata il 24 marzo 2015, recante rigetto del reclamo del ricorrente del 29 agosto 2014; |
— |
risarcire i danni morali e materiali subiti dal ricorrente; |
— |
in ogni caso, condannare il Parlamento europeo a tutte le spese. |