ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 287

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

58° anno
1 settembre 2015


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2015/C 287/01

Non opposizione a un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7661 — Archer Daniels Midland Company/Eaststarch) ( 1 )

1

2015/C 287/02

Non opposizione a un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7583 — CSL/Novartis influenza vaccines business) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2015/C 287/03

Tassi di cambio dell'euro

2

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2015/C 287/04

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Modifica degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea ( 1 )

3

2015/C 287/05

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Gara d'appalto per la prestazione di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico ( 1 )

4


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2015/C 287/06

Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di silicio originarie della Repubblica popolare cinese

5

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2015/C 287/07

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7555 — Staples/Office Depot) ( 1 )

14

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2015/C 287/08

Parere riguardante una domanda ai sensi dell’articolo 30 della direttiva 2004/17/CE — Richiesta proveniente da un ente aggiudicatore

15


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

1.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 287/1


Non opposizione a un'operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7661 — Archer Daniels Midland Company/Eaststarch)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 287/01)

Il 25 agosto 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32015M7661. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


1.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 287/1


Non opposizione a un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7583 — CSL/Novartis influenza vaccines business)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 287/02)

Il 17 luglio 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32015M7583. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

1.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 287/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

31 agosto 2015

(2015/C 287/03)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1215

JPY

yen giapponesi

136,07

DKK

corone danesi

7,4629

GBP

sterline inglesi

0,72753

SEK

corone svedesi

9,5032

CHF

franchi svizzeri

1,0825

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,3585

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,021

HUF

fiorini ungheresi

314,70

PLN

zloty polacchi

4,2289

RON

leu rumeni

4,4307

TRY

lire turche

3,2731

AUD

dollari australiani

1,5753

CAD

dollari canadesi

1,4863

HKD

dollari di Hong Kong

8,6920

NZD

dollari neozelandesi

1,7536

SGD

dollari di Singapore

1,5842

KRW

won sudcoreani

1 326,96

ZAR

rand sudafricani

14,9546

CNY

renminbi Yuan cinese

7,1579

HRK

kuna croata

7,5530

IDR

rupia indonesiana

15 769,29

MYR

ringgit malese

4,6998

PHP

peso filippino

52,487

RUB

rublo russo

74,8581

THB

baht thailandese

40,200

BRL

real brasiliano

4,0671

MXN

peso messicano

18,9130

INR

rupia indiana

74,4698


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

1.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 287/3


Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Modifica degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 287/04)

Stato membro

Francia

Rotta interessata

Lorient (Lann-Bihoué) – Lyon (Saint-Exupéry)

Data iniziale di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico

28 giugno 1996

Data di entrata in vigore delle modifiche

1o gennaio 2016

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente relativa agli oneri di servizio pubblico

Arrêté du 6 août 2015 modifiant l’arrêté du 13 juin 2013 modifiant des obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre Lorient et Lyon

NOR : DEVA1519062A

http://www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do

per ulteriori informazioni, contattare:

Direction générale de l’aviation civile

DTA/SDT/T2

50 rue Henry Farman

75720 Paris Cedex 15

FRANCIA

Tel.: +33 158094321

osp-compagnies.dta@aviation-civile.gouv.fr


1.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 287/4


Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Gara d'appalto per la prestazione di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 287/05)

Stato membro

Francia

Rotta interessata

Lorient (Lann-Bihoué) – Lyon (Saint-Exupéry)

Periodo di validità del contratto

Dal 2 marzo 2016 al 1o marzo 2020

Termine ultimo per la presentazione delle candidature e delle offerte

Procedura aperta:

3 novembre 2015, entro le ore 12:00, ora di Parigi

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente relativa alla gara d'appalto e all'onere di servizio pubblico

Chambre de commerce et d’industrie du Morbihan

21 quai des Indes

CS30362

56323 Lorient

FRANCIA

Tel: +33 297024000

Fax: +33 297024093

E-mail: dir.juridique@morbihan.cci.fr


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

1.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 287/5


Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di silicio originarie della Repubblica popolare cinese

(2015/C 287/06)

La Commissione europea (in seguito «la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda di riesame è stata presentata da EUSMET — European Users of Silicon Metal («il richiedente»), un’associazione ad hoc di utilizzatori di silicio del settore chimico dell’Unione.

Il riesame intermedio parziale si limita all’esame del pregiudizio.

2.   Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da silicio («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificato con il codice NC 2804 69 00.

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 467/2010 del Consiglio (2), esteso alle importazioni di silicio spedito dalla Repubblica di Corea, dichiarato o no originario della Repubblica di Corea, ed esteso dal regolamento di esecuzione (UE) n. 311/2013 (3) del Consiglio alle importazioni di silicio spedito da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario di Taiwan («le misure in vigore»).

Il 28 maggio 2015 la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza del dazio antidumping applicabile alle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese (4). In attesa che sia completata l’inchiesta ai fini del riesame in previsione della scadenza, le misure restano in vigore.

4.   Motivazione del riesame intermedio parziale

La domanda, presentata a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, si basa su elementi di prova addotti dal richiedente da cui risulta che, per quanto riguarda il pregiudizio, le circostanze in base alle quali sono state istituite le misure in vigore sono cambiate e che tali cambiamenti hanno carattere duraturo.

Questi cambiamenti riguardano la composizione e la struttura dell’industria dell’Unione, la domanda di silicio nell’Unione, la situazione economica dei produttori dell’Unione e la struttura dell’approvvigionamento dell’Unione.

Il richiedente sostiene pertanto che il mantenimento delle misure al livello attuale, fissato in base al livello del dumping stabilito in precedenza, non è più necessario per compensare gli effetti del dumping pregiudizievole precedentemente accertato.

5.   Procedura

Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame intermedio parziale limitato all’esame del pregiudizio, la Commissione avvia un riesame in conformità all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

5.1.    Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

L’inchiesta riguarda il periodo compreso tra il 1o aprile 2014 e il 31 marzo 2015 («il periodo dell’inchiesta di riesame»).

5.2.    Procedura per la determinazione del pregiudizio

I produttori esportatori (5) del prodotto oggetto del riesame del paese interessato, compresi quelli che non hanno collaborato alla/e inchiesta/e che ha/hanno condotto all’istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

5.2.1.   Produttori esportatori oggetto dell’inchiesta

5.2.1.1.   Procedura di selezione dei produttori esportatori che saranno oggetto dell’inchiesta nella Repubblica popolare cinese

Campionamento

In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori del paese interessato oggetto del presente riesame intermedio e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori oggetto dell’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse, fornendole le informazioni sulla/e loro società richieste nell’allegato I del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità della Repubblica popolare cinese ed eventualmente le associazioni note di produttori esportatori.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni verso l’Unione che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori esportatori noti, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori esportatori ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori inseriti nel campione, a tutte le associazioni note di produttori esportatori e alle autorità del paese interessato.

I produttori esportatori selezionati per costituire il campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.

Fatta salva la possibile applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione»).

5.3.    Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta  (6)  (7)

Gli importatori indipendenti nell’Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti coinvolti nel presente riesame intermedio e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse, fornendole le informazioni sulla/e loro società richieste nell’allegato II del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto oggetto del riesame che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione e alle associazioni note di importatori. Gli importatori inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.

5.4.    Produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta

Al fine di accertare se l’industria dell’Unione subisca un pregiudizio, i produttori dell’Unione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori dell’Unione ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori noti dell’Unione o ai produttori rappresentativi dell’Unione e alle associazioni note di produttori dell’Unione, vale a dire a:

Ferropem,

Ferroatlantica S.L.,

RW. Silicium GmbH,

Comité de Liaison des Industries de Ferro-Alliages (Euroalliages).

I produttori dell’Unione sopraindicati devono presentare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.

I produttori dell’Unione e le associazioni di produttori dell’Unione non elencati sopra sono invitati a contattare la Commissione, di preferenza per posta elettronica, immediatamente o entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse, per manifestarsi e chiedere un questionario.

5.5.    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo disposizioni diverse, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.6.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.7.    Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale sono esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (8).

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato e della qualità richiesti.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le scansioni di deleghe e di certificazioni, ad eccezione delle risposte voluminose che dovranno essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono il loro accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail per l’invio della corrispondenza:

per i produttori esportatori

:

TRADE-AD-SILICON-DUMPING@ec.europa.eu

per le questioni relative al pregiudizio

:

TRADE-AD-SILICON-INJURY@ec.europa.eu

6.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta potrà essere per tale parte meno favorevole rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato.

L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che le presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

7.   Consigliere auditore

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, le domande vanno presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un’audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l’altro, il pregiudizio.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

8.   Calendario dell’inchiesta

A norma dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

9.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (9).


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 467/2010 del Consiglio, del 25 maggio 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di silicio spedito dalla Repubblica di Corea, dichiarato o no originario della Repubblica di Corea, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, e a un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 131 del 29.5.2010, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 311/2013 del Consiglio, del 3 aprile 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento di esecuzione (UE) n. 467/2010 sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese alle importazioni di silicio spedito da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario di Taiwan (GU L 95 del 5.4.2013, pag. 1).

(4)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese (GU C 174 del 28.5.2015, pag. 10).

(5)  Per produttore esportatore si intende qualsiasi società del/i paese/i interessato/i che produca ed esporti il prodotto oggetto del riesame sul mercato dell’Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto oggetto del riesame.

(6)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare l’allegato I del questionario destinato ai produttori esportatori. Per la definizione delle parti collegate, cfr. l’allegato I, nota 5, o l’allegato II, nota 8.

(7)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(8)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(9)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

1.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 287/14


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7555 — Staples/Office Depot)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 287/07)

1.

In data 21 agosto 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Staples, Inc. (Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell'impresa Office Depot, Inc. (Stati Uniti) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Staples, Inc. vende forniture per ufficio, prodotti e servizi tecnologici, infrastrutture e forniture per sale ristoro, arredi, servizi di copisteria e stampa e altri prodotti e servizi per ufficio;

Office Depot, Inc. vende forniture per ufficio, tecnologia, servizi relativi a stampa e documenti, servizi aziendali, prodotti per i servizi igienici, arredi e altri prodotti e servizi per ufficio.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7555 — Staples/Office Depot, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

1.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 287/15


Parere riguardante una domanda ai sensi dell’articolo 30 della direttiva 2004/17/CE

Richiesta proveniente da un ente aggiudicatore

(2015/C 287/08)

In data 28 luglio 2015 la Commissione ha ricevuto da ENI PORTUGAL B.V. una domanda ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (1).

Fino a quando non sarà abrogata (2), alle procedure di aggiudicazione di appalti, riguardanti tra l’altro la prospezione di petrolio e di gas, si applica la direttiva 2004/17/CE a meno che tale attività sia esentata ai sensi dell’articolo 30 della suddetta direttiva. Da un punto di vista procedurale, tuttavia, alle richieste di esenzione si applicano le disposizioni della direttiva 2014/25/UE (3), poiché le condizioni materiali per la concessione di un’esenzione rimangono invariate nella sostanza.

La domanda in questione riguarda la prospezione di petrolio e gas in Portogallo. L’articolo 30 della direttiva 2004/17/CE stabilisce che quest’ultima non si applica ad attività direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. Queste condizioni vengono valutate esclusivamente ai fini della direttiva 2004/17/CE e non pregiudicano l’applicazione di norme sulla concorrenza della UE.

Se venisse concessa un’esenzione, la sua efficacia cesserebbe alla data di recepimento della direttiva 2014/25/UE nell’ordinamento nazionale o, al più tardi, alla data dell’abrogazione della direttiva 2004/17/CE, poiché le attività di prospezione di petrolio e di gas non saranno più contemplate dalle disposizioni della direttiva 2014/25/UE; in sostanza, non sarà necessaria alcuna esenzione.

Ai sensi del punto 1, primo comma, lettera a) dell’allegato IV della direttiva 2014/25/UE, la Commissione dispone di un periodo di 90 giorni lavorativi a decorrere dal giorno lavorativo di cui sopra per prendere una decisione in merito a tale domanda. Il termine scade quindi il 2 dicembre 2015.


(1)  GU L 94 del 28 marzo 2014, pagg. 243.

(2)  A decorrere dal 18 aprile 2016.

(3)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1. Entrata in vigore il 18 aprile 2014.