ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 286

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

58° anno
29 agosto 2015


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2015/C 286/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7645 — Mylan/Perrigo) ( 1 )

1

2015/C 286/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7722 — 3i Group/AMP Capital Investors/ESVAGT) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2015/C 286/03

Tassi di cambio dell'euro

2

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2015/C 286/04

Aggiornamento dell’elenco dei permessi di soggiorno di cui all’articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)

3


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2015/C 286/05

Avviso concernente il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di moduli fotovoltaici a silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e relativo alle misure compensative in vigore applicabili alle importazioni nell’Unione di moduli fotovoltaici a silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese: modifica della ragione sociale di una società soggetta a un’aliquota individuale del dazio antidumping e a un’aliquota individuale del dazio compensativo

6

2015/C 286/06

Avviso concernente i dazi antidumping e compensativi definitivi istituiti sulle importazioni di moduli fotovoltaici a silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese: modifica della ragione sociale di una società soggetta ad un impegno

7


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

29.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 286/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7645 — Mylan/Perrigo)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 286/01)

Il 29 luglio 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32015M7645. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


29.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 286/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7722 — 3i Group/AMP Capital Investors/ESVAGT)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 286/02)

Il 25 agosto 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32015M7722. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

29.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 286/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

28 agosto 2015

(2015/C 286/03)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1268

JPY

yen giapponesi

136,16

DKK

corone danesi

7,4630

GBP

sterline inglesi

0,73210

SEK

corone svedesi

9,4953

CHF

franchi svizzeri

1,0807

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,3400

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,048

HUF

fiorini ungheresi

314,80

PLN

zloty polacchi

4,2405

RON

leu rumeni

4,4313

TRY

lire turche

3,2921

AUD

dollari australiani

1,5789

CAD

dollari canadesi

1,4954

HKD

dollari di Hong Kong

8,7327

NZD

dollari neozelandesi

1,7477

SGD

dollari di Singapore

1,5844

KRW

won sudcoreani

1 327,20

ZAR

rand sudafricani

14,9146

CNY

renminbi Yuan cinese

7,1998

HRK

kuna croata

7,5610

IDR

rupia indonesiana

15 794,75

MYR

ringgit malese

4,7165

PHP

peso filippino

52,631

RUB

rublo russo

75,5398

THB

baht thailandese

40,439

BRL

real brasiliano

4,0171

MXN

peso messicano

19,0764

INR

rupia indiana

74,5519


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

29.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 286/3


Aggiornamento dell’elenco dei permessi di soggiorno di cui all’articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (1)

(2015/C 286/04)

La pubblicazione dell’elenco dei permessi di soggiorno di cui all’articolo 2, punto 15, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell’articolo 34 del codice frontiere Schengen.

Oltre alla pubblicazione nella GU, è possibile consultare l’aggiornamento mensile sul sito web della direzione generale Affari interni.

GRECIA

Sostituisce l’elenco pubblicato nella GU C 239 del 6.10.2009.

1.   Permessi di soggiorno rilasciati secondo il modello uniforme

Άδεια παραμονής αλλοδαπού

(Permesso di soggiorno per stranieri - rilasciato a tutti gli stranieri che soggiornano legalmente in Grecia)

Άδεια διαμονής ομογενών Αλβανίας (ενιαίου τύπου)

[Permesso di soggiorno per cittadini albanesi di origine ellenica - valido fino a dieci (10) anni e rilasciato a cittadini dell’Albania di origine ellenica e loro familiari che intendano soggiornare e lavorare in Grecia]

Άδεια διαμονής

[Permesso di soggiorno rilasciato ai beneficiari di protezione internazionale-rifugiati (ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ), con validità massima di tre anni.]

2.   Qualsiasi altro documento rilasciato a cittadini di paesi terzi avente valore equivalente a un permesso di soggiorno

Δελτίο Διαμονής Μέλους Οικογένειας Πολίτη της Ένωσης

(Carta di soggiorno per familiari di cittadini dell’UE - rilasciata a cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino greco o di un cittadino dell’Unione europea e a genitori di minori)

Δελτίο Μόνιμης Διαμονής Μέλους Οικογένειας Πολίτη της Ένωσης

(Permesso di soggiorno permanente per familiari di cittadini dell’UE, rilasciato a cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino greco o di un cittadino dell’Unione europea e a genitori di minori)

Άδεια διαμονής αλλοδαπού (βιβλιάριο χρώματος λευκού)

[Permesso di soggiorno per stranieri (libretto di colore bianco) - rilasciato a

rifugiati statutari ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951,

stranieri di origine ellenica (tranne i cittadini albanesi)]

Δελτίο ταυτότητας αλλοδαπού (χρώμα πράσινο)

[Carta d’identità per stranieri (verde), rilasciata soltanto a stranieri di origine ellenica. Durata di validità: due o cinque anni]

Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (χρώμα μπεζ)

[Carta d’identità speciale per stranieri di origine ellenica (beige), rilasciata ai cittadini albanesi di origine ellenica. Durata di validità: tre anni. Lo stesso documento è rilasciato ai coniugi e ai discendenti di origine ellenica, a prescindere dalla loro nazionalità, a condizione che il legame di parentela sia attestato da un documento ufficiale.]

Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (χρώμα ροζ)

[Carta d’identità speciale per stranieri di origine ellenica (rosa), rilasciata agli stranieri di origine ellenica provenienti dall’ex URSS. Durata di validità: indeterminata]

Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς

[Carta d’identità speciale per stranieri di origine ellenica, valida dieci (10) anni e rilasciata ai cittadini albanesi di origine ellenica e ai loro familiari]

Ειδικές Ταυτότητες της Διεύθυνσης Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών

(Carte d’identità speciali rilasciate dal Servizio del Protocollo del ministero degli Affari Esteri)

Modello «D» (personale diplomatico) (rosso)

Questo documento è rilasciato al capo e ai membri di ciascuna rappresentanza diplomatica e ai loro familiari (coniugi e figli fino all’età di diciotto anni) titolari di passaporti diplomatici.

Modello «A» (Personale amministrativo e tecnico) (arancione)

Questo documento è rilasciato ai membri del personale delle rappresentanze diplomatiche e ai loro familiari (coniugi e figli fino all’età di diciotto anni) titolari di passaporti di servizio.

Modello «S» (Personale di servizio) (verde)

Questo documento è rilasciato ai membri del personale di servizio delle rappresentanze diplomatiche e ai loro familiari (coniugi e figli fino all’età di diciotto anni).

Modello «CC» (Funzionario consolare) (blu)

Questo documento è rilasciato ai membri del personale delle rappresentanze consolari di prima categoria e ai loro familiari (coniugi e figli fino all’età di diciotto anni).

Modello «CE» (Impiegato consolare) (azzurro)

Questo documento è rilasciato ai membri del personale amministrativo delle rappresentanze consolari e ai loro familiari (coniugi e figli fino all’età di diciotto anni).

Modello «CH» (Funzionario consolare onorario) (grigio)

Questo documento è rilasciato ai consoli onorari.

Modello «IO» (Organizzazione internazionale) (viola scuro)

Questo documento è rilasciato ai membri del personale delle organizzazioni internazionali e ai loro familiari (coniugi e figli fino all’età di diciotto anni) che godono dello status diplomatico.

Modello «IO» (Organizzazione internazionale) (viola chiaro)

Questo documento è rilasciato ai membri del personale amministrativo delle organizzazioni internazionali e ai loro familiari (coniugi e figli fino all’età di diciotto anni).

Elenco delle precedenti pubblicazioni

 

GU C 247 del 13.10.2006, pag. 1.

 

GU C 153 del 6.7.2007, pag. 5.

 

GU C 192 del 18.8.2007, pag. 11.

 

GU C 271 del 14.11.2007, pag. 14.

 

GU C 57 dell’1.3.2008, pag. 31.

 

GU C 134 del 31.5.2008, pag. 14.

 

GU C 207 del 14.8.2008, pag. 12.

 

GU C 331 del 21.12.2008, pag. 13.

 

GU C 3 dell’8.1.2009, pag. 5.

 

GU C 64 del 19.3.2009, pag. 15.

 

GU C 198 del 22.8.2009, pag. 9.

 

GU C 239 del 6.10.2009, pag. 2.

 

GU C 298 dell’8.12.2009, pag. 15.

 

GU C 308 del 18.12.2009, pag. 20.

 

GU C 35 del 12.2.2010, pag. 5.

 

GU C 82 del 30.3.2010, pag. 26.

 

GU C 103 del 22.4.2010, pag. 8.

 

GU C 108 del 7.4.2011, pag. 6.

 

GU C 157 del 27.5.2011, pag. 5.

 

GU C 201 dell’8.7.2011, pag. 1.

 

GU C 216 del 22.7.2011, pag. 26.

 

GU C 283 del 27.9.2011, pag. 7.

 

GU C 199 del 7.7.2012, pag. 5.

 

GU C 214 del 20.7.2012, pag. 7.

 

GU C 298 del 4.10.2012, pag. 4.

 

GU C 51 del 22.2.2013, pag. 6.

 

GU C 75 del 14.3.2013, pag. 8.

 

GU C 77 del 15.3.2014, pag. 4.

 

GU C 118 del 17.4.2014, pag. 9.

 

GU C 200 del 28.6.2014, pag. 59.

 

GU C 304 del 9.9.2014, pag. 3.

 

GU C 390 del 5.11.2014, pag. 12.

 

GU C 210 del 26.6.2015, pag. 5.


(1)  Cfr. l’elenco delle precedenti pubblicazioni alla fine di questo aggiornamento.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

29.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 286/6


Avviso concernente il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di moduli fotovoltaici a silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e relativo alle misure compensative in vigore applicabili alle importazioni nell’Unione di moduli fotovoltaici a silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese: modifica della ragione sociale di una società soggetta a un’aliquota individuale del dazio antidumping e a un’aliquota individuale del dazio compensativo

(2015/C 286/05)

Le importazioni di moduli fotovoltaici a silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese sono soggette a un dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione del Consiglio (UE) n. 1238/2013 (1) e a un dazio compensativo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio (2).

Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd, codice addizionale TARIC B893 (e le sue due società collegate, i cui nomi rimangono invariati), società soggetta a un’aliquota individuale del dazio antidumping del 41,3 % e a un’aliquota individuale del dazio compensativo del 6,4 % a norma dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e n. 1239/2013 del Consiglio, ha informato la Commissione di aver modificato la propria ragione sociale in «China Machinery Engineering Wuxi Co. Ltd.»

La società ha dichiarato che tale modifica non pregiudica il suo diritto di continuare a beneficiare dell’aliquota individuale del dazio antidumping e dell’aliquota individuale del dazio compensativo applicate in precedenza a Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd.

La Commissione ha esaminato le informazioni fornite e ha concluso che la modifica della ragione sociale non pregiudica in alcun modo le conclusioni dei regolamenti (UE) n. 1238/2013 e (UE) n. 1239/2013.

Il riferimento all’allegato I del regolamento (UE) n. 1238/2013 e il riferimento all’allegato 1 del regolamento (UE) n. 1239/2013 a:

Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd

B893

vanno pertanto intesi come riferimenti a:

China Machinery Engineering Wuxi Co. Ltd

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd

B893

Il codice addizionale TARIC B893, in precedenza attribuito alla società Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd e alle sue due società collegate, si applica dunque alla società China Machinery Engineering Wuxi Co. Ltd e le sue due società collegate.


(1)  GU L 325 del 5.12.2013, pag. 1.

(2)  GU L 325 del 5.12.2013, pag. 66.


29.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 286/7


Avviso concernente i dazi antidumping e compensativi definitivi istituiti sulle importazioni di moduli fotovoltaici a silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese: modifica della ragione sociale di una società soggetta ad un impegno

(2015/C 286/06)

L’impegno offerto nel quadro di un’inchiesta antidumping e di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici a silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese è stato accettato dalla Commissione con la decisione di esecuzione 2013/707/UE della Commissione (1).

Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd, codice addizionale TARIC B893 (e le sue due società collegate, i cui nomi rimangono invariati), il cui impegno è stato accettato con la decisione 2013/707/UE, ha informato la Commissione del suo cambio di ragione sociale in China Machinery Engineering Wuxi Co. Ltd.

La società ha dichiarato che tale modifica non pregiudica il suo diritto di continuare a beneficiare delle aliquote di dazio individuali applicate in precedenza a Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd.

La Commissione ha esaminato le informazioni fornite e ha concluso che la modifica della ragione sociale non pregiudica in alcun modo le conclusioni della decisione 2013/707/UE.

Il riferimento nell’allegato della decisione 2013/707/UE a:

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd

B893

va pertanto inteso come riferimento a:

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

China Machinery Engineering Wuxi Co. Ltd

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd

B893

Il codice addizionale TARIC B893, in precedenza attribuito alla società Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd e alle sue due società collegate, si applica dunque alla società China Machinery Engineering Wuxi Co. Ltd e alle sue due società collegate.


(1)  GU L 325 del 5.12.2013, pag. 214.