ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 281

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

58° anno
26 agosto 2015


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2015/C 281/01

Non opposizione a un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7563 — CommScope/TE BNS) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2015/C 281/02

Tassi di cambio dell'euro

2

2015/C 281/03

Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 28 Stati membri con decorrenza 1o settembre 2015[Pubblicata ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 ( GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1 )]

3


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2015/C 281/04

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7707 — Cinven/Synlab) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

4

2015/C 281/05

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7730 — Acticall/Sitel) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

5

2015/C 281/06

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7755 — Mahindra/MHI/MAM) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

6

2015/C 281/07

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7637 — Liberty Global/BASE Belgium) ( 1 )

7

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2015/C 281/08

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

8

2015/C 281/09

Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

12


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

26.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 281/1


Non opposizione a un'operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7563 — CommScope/TE BNS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 281/01)

Il 22 giugno 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32015M7563. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

26.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 281/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

25 agosto 2015

(2015/C 281/02)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1506

JPY

yen giapponesi

137,84

DKK

corone danesi

7,4635

GBP

sterline inglesi

0,72900

SEK

corone svedesi

9,5653

CHF

franchi svizzeri

1,0834

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,3885

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,109

HUF

fiorini ungheresi

312,31

PLN

zloty polacchi

4,2242

RON

leu rumeni

4,4328

TRY

lire turche

3,3606

AUD

dollari australiani

1,5937

CAD

dollari canadesi

1,5181

HKD

dollari di Hong Kong

8,9182

NZD

dollari neozelandesi

1,7596

SGD

dollari di Singapore

1,6084

KRW

won sudcoreani

1 356,95

ZAR

rand sudafricani

15,0211

CNY

renminbi Yuan cinese

7,3786

HRK

kuna croata

7,5553

IDR

rupia indonesiana

16 146,48

MYR

ringgit malese

4,8489

PHP

peso filippino

53,624

RUB

rublo russo

79,6550

THB

baht thailandese

40,888

BRL

real brasiliano

4,0621

MXN

peso messicano

19,5343

INR

rupia indiana

76,0504


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


26.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 281/3


Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 28 Stati membri con decorrenza 1o settembre 2015

[Pubblicata ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1)]

(2015/C 281/03)

Tassi di base calcolati ai sensi della comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.). A seconda dell’uso del tasso di riferimento, vanno ancora aggiunti gli opportuni margini come definiti nella presente comunicazione. Per il tasso di sconto questo comporta l’aggiunta di un margine di 100 punti base. Il regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004, prevede che, se non diversamente stabilito in una decisione specifica, anche il tasso di recupero venga calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso di base.

I tassi modificati sono indicati in grassetto.

La tabella precedente è stata pubblicata nella GU C 231 del 15.7.2015, pag. 5.

Dal

Al

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

1.9.2015

0,17

0,17

1,85

0,17

0,52

0,17

0,29

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

1,58

1,53

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

1,76

0,17

1,67

- 0,17

0,17

0,17

1,02

1.8.2015

31.8.2015

0,17

0,17

1,85

0,17

0,52

0,17

0,24

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

1,58

1,80

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

1,76

0,17

1,67

- 0,13

0,17

0,17

1,02

1.7.2015

31.7.2015

0,22

0,22

1,85

0,22

0,52

0,22

0,24

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

1,58

1,80

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

1,76

0,22

1,67

- 0,07

0,22

0,22

1,02

1.6.2015

30.6.2015

0,22

0,22

2,18

0,22

0,52

0,22

0,17

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

1,58

2,21

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

1,76

0,22

1,67

0,00

0,22

0,22

1,02

1.5.2015

31.5.2015

0,26

0,26

2,18

0,26

0,52

0,26

0,27

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

1,58

2,21

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

2,16

0,26

2,04

0,13

0,26

0,26

1,02

1.4.2015

30.4.2015

0,34

0,34

2,18

0,34

0,52

0,34

0,42

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

1,58

2,21

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

2,16

0,34

2,04

0,23

0,34

0,34

1,02

1.3.2015

31.3.2015

0,34

0,34

2,18

0,34

0,52

0,34

0,66

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

1,58

2,21

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

2,16

0,34

2,04

0,33

0,34

0,34

1,02

1.1.2015

28.2.2015

0,34

0,34

2,18

0,34

0,52

0,34

0,66

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

1,58

2,21

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

2,16

0,34

2,63

0,46

0,34

0,34

1,02


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

26.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 281/4


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7707 — Cinven/Synlab)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 281/04)

1.

In data 17 agosto 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Cinven Capital Management (V) General Partner Limited («Cinven», Guernsey) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’impresa Synlab Holding GmbH (Synlab, Germania) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Cinven è un’impresa di private equity che presta servizi per le gestione degli investimenti a diversi fondi d’investimento,

Synlab opera a livello paneuropeo nei servizi di diagnostica di laboratorio per la medicina umana e veterinaria e nei servizi di analisi ambientale.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7707 — Cinven/Synlab, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


26.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 281/5


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7730 — Acticall/Sitel)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 281/05)

1.

In data 14 agosto 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Groupe Acticall S.A. («Acticall», Lussemburgo) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme dell'impresa Sitel Worlwide Corporation («Sitel», Stati Uniti) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Acticall: gruppo integrato di servizi specializzato nella gestione clienti (Customer Relationship Management - CRM), che comprende la gestione delle chiamate in entrata da parte di call center, consulenza sui rapporti con i clienti, consulenza digitale CRM e formazione CRM per i clienti. L'azionista di riferimento di Acticall è Creadev S.A.S., un'impresa di private equity;

—   Sitel: attraverso una rete di call center, offre un'ampia gamma di servizi in outsourcing per l'assistenza ai clienti, tra cui il servizio clienti, l'acquisizione di clienti e il supporto tecnico. L'azionista di riferimento di Sitel è Onex Corporation, un'impresa diversificata canadese.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7730 — Acticall/Sitel, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


26.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 281/6


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7755 — Mahindra/MHI/MAM)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 281/06)

1.

In data 19 agosto 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Mitsubishi Heavy Industries Ltd. («MHI», Giappone) e Mahindra & Mahindra Limited («Mahindra», India) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell'impresa Mitsubishi Agricultural Machinery Co. Ltd. («MAM», Giappone) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   MHI: progettazione, produzione e vendita di apparecchiature elettriche e dispositivi elettronici;

—   Mahindra: produzione e vendita di veicoli utilitari e attrezzature agricole;

—   MAM: produzione e vendita di attrezzature agricole.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7755 — Mahindra/MHI/MAM, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


26.8.2015   

IT

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C 281/7


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7637 — Liberty Global/BASE Belgium)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 281/07)

1.

In data 17 agosto 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Telenet Group Holding NV («Telenet», Belgio), controllata da Liberty Global plc (Regno Unito), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme dell'impresa BASE Company NV («BASE», Belgio) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Telenet: Telenet è un operatore di rete via cavo belga specializzato nella prestazione di servizi di accesso a internet in postazione fissa, servizi di telefonia fissa e servizi televisivi via cavo nelle Fiandre e in certe parti di Bruxelles. Telenet gestisce anche diversi canali PayTV e servizi di video on demand, offre servizi di telecomunicazione mobile in quanto operatore di rete mobile virtuale in Belgio e presta servizi di comunicazione professionali a imprese in Belgio e in Lussemburgo;

—   BASE: BASE è un operatore di rete mobile che offre servizi di telecomunicazione mobile in Belgio. BASE offre anche l'accesso all'ingrosso alla sua rete di operatori di reti mobili virtuali in Belgio.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7637 — Liberty Global/BASE Belgium, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

26.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 281/8


Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2015/C 281/08)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

DOCUMENTO UNICO

«TERNERA DE ALISTE»

N. UE: ES-PGI-0005-01134 – 29.7.2013

DOP ( ) IGP ( X )

1.   Nome

«Ternera de Aliste»

2.   Stato membro o paese terzo

Spagna

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Carne di bovini giovani, di razze allevate per la produzione di carne, adattate alla zona geografica e ottenute con un'alimentazione e un metodo di allevamento tradizionale della zona, di età compresa tra 8 e 12 mesi al momento della macellazione.

A seconda del sistema di produzione, si distinguono le seguenti categorie di animali:

—   da latte— carni provenienti da animali in stabulazione permanente dopo la nascita e non svezzati prima della macellazione;

—   da pascolo— carni provenienti da animali alimentati con latte materno e con le risorse pascolabili della zona e successivamente stabulati fino alla macellazione.

La carne fresca oggetto dell'IGP è caratterizzata dal grasso bianco-perlaceo uniformemente distribuito sul tessuto muscolare, di consistenza soda e lievemente umida. Sotto il profilo organolettico, la carne è assai tenera e succosa, dall'aroma sottile e dal gusto delicato, non troppo pronunciato e fondente in bocca.

Il periodo minimo di stagionatura delle carni è di 4 giorni.

La conformazione delle carcasse comprende i tipi E, U, R e O e il grado di ingrasso è 2 o 3 per i maschi e 2, 3 o 4 per le femmine. A seconda del tipo di animale da cui proviene la carne, il colore varia dal rosa pallido, per quella dei vitelli da latte, al rosa acceso, per quella dei vitelli da pascolo.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Le femmine da riproduzione sono allevate con sistemi misti di stabulazione e pascolo quotidiano, in piccole aziende di tipo tradizionale. L'alimentazione si avvale delle risorse naturali della zona, integrate, quando scarseggiano, con fieno di prato, radici e altri prodotti dell'agricoltura locale. Durante la lattazione, le femmine ricevono inoltre un supplemento di cereali e legumi provenienti dalla stessa azienda.

Nel tempo si sono sviluppati in parallelo due tipi di alimentazione che possono essere distinti come segue:

per il vitello da latte: l'alimentazione di base è costituita dal latte materno integrato con alimenti provenienti dall'azienda, foraggi e concentrati, in modo da giungere all'età della macellazione senza che gli animali siano svezzati. Fin dal primo allattamento, i vitelli sono alloggiati in un luogo specifico in un ambiente adeguato: rimangono nella stalla fin dalla nascita e sono allattati direttamente dalle madri. All'età di un mese si comincia a somministrare il fieno per sviluppare il rumine, in modo da iniziare l'alimentazione integrativa a base di concentrati;

per il vitello da pascolo: si distinguono due fasi, la prima nei pascoli e la seconda nella stalla.

La prima fase comprende il pascolo con le madri e un'alimentazione a base di latte materno. Quando i vitelli giungono a tre mesi, vengono collocate nei prati tramogge speciali contenenti concentrati, al fine di ottimizzare la crescita del vitello e affinché si adatti meglio a questa dieta di concentrati in previsione dello svezzamento. La durata della fase di pascolo dipende dalle caratteristiche climatiche e dalla disponibilità di risorse naturali: la durata minima è di 5 mesi.

La seconda fase si svolge nella stalla dove gli animali sono tenuti e alimentati con foraggio, paglia di cereali e concentrati fino alla macellazione.

I mangimi, di origine vegetale, sono costituiti soprattutto di cereali (almeno per il 60 % della loro composizione quantitativa) e non devono superare il 50 % della sostanza secca consumata annualmente. È espressamente vietato l'uso di prodotti che potrebbero interferire nel normale ritmo di crescita e di sviluppo degli animali.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

La nascita, l'allevamento e l'ingrasso degli animali protetti avvengono nella zona geografica delimitata fino alla macellazione.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Il prodotto si può presentare in porzioni, in filetti o in pezzi, purché tali operazioni siano effettuate da operatori soggetti a controllo.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Ai fini della commercializzazione, i tagli di carne e gli imballaggi contenenti porzioni, filetti o pezzi, sono muniti di un'etichetta contenente almeno le menzioni abbinate «Indicación Geográfica Protegida» e «Ternera de Aliste» con il logo dell'indicazione geografica protetta oltre al logo europeo della stessa.

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4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di produzione comprende i distretti («comarcas») di Aliste, Sayago e Sanabria, che si trovano nella parte occidentale della provincia di Zamora.

5.   Legame con la zona geografica

Il legame tra la zona geografica e il prodotto «Ternera de Aliste» è fondato sulle qualità peculiari del prodotto e sulla sua reputazione.

Caratteristiche fisiche

Nei distretti di Aliste, Sayago e Sanabria dominano i penepiani, poco accidentati e lievemente ondulati, con altitudini superiori a 600 metri. I suoli della zona, derivanti dallo zoccolo paleozoico, posati su graniti, rocce metamorfiche e scisti, presentano profondità e ritenzione idrica scarse e acidità elevata e sono considerati «suoli poveri». Tale zona non è quindi adatta a colture ad alto rendimento ed è destinata al pascolo.

Il clima cambia in funzione delle variazioni di altitudine, di ubicazione e di orientamento dei pendii e delle catene montuose. Le precipitazioni medie annue variano da circa 2 000 mm sulle vette della Sierra Segundera fino a 600 mm nella parte orientale, cosa che favorisce la crescita del manto erboso di pascoli e prati.

Fattori naturali

La zona è costituita da superfici erbose che si alternano con vegetazione arbustiva in cui sono prevalenti le graminacee fini (Agrostis, Poa, Briza e Bromus) e le leguminose. La vegetazione spontanea copre più dei 4/5 della parte occidentale di Zamora ed è essenzialmente costituita da boscaglie di lecci e di querce dei Pirenei. Abbondano anche le specie seguenti: le eriche (Erica arborea, Erica australis v. aragonensis e Calluna vulgaris), i cisti (Cistus ladanifer, Cistus laurifolius), le ginestre dei carbonai, le ginestre di Spagna e le ginestre comuni. Dato lo scarso intervento umano, le superfici erbose sono di natura diversa, non molto ricche di azoto, piuttosto asciutte e aspre, il che diversifica l'alimentazione del bestiame.

La zona geografica è stata, ed è tuttora, l'habitat naturale del lupo iberico (Canis lupus signatus) e costituisce attualmente la riserva naturale con la più alta densità di popolazione di tale specie in Europa. La presenza del lupo nella zona ha fortemente influenzato le modalità di allevamento dei vitelli, poiché, data la vicinanza dei lupi, gli agricoltori sono stati costretti a proteggere gli animali giovani per evitare eventuali perdite e conseguenti difficoltà nell'economia familiare, visto che il loro reddito dipendeva quasi esclusivamente dalla vendita di questi animali. Per tale motivo le vacche partorivano nelle stalle e il vitello vi rimaneva al sicuro durante la crescita, in modo da proteggerlo dal lupo.

Fattori storici e umani

La parte occidentale della provincia di Zamora è composta da un insieme di distretti periferici in cui la popolazione, emarginata da secoli, ha vissuto saldandosi e adattandosi all'ambiente per trarne le scarse risorse che si potevano ottenere, praticando così un'economia di sussistenza. L'allevamento bovino rappresentava la risorsa economica principale, tenendo conto della povertà dei suoli e delle difficoltà del lavoro agricolo. Tali difficoltà costringevano le numerose piccole aziende a conduzione familiare ad utilizzare più efficacemente le risorse dei pascoli per l'allevamento bovino. I bovini hanno svolto un duplice ruolo, di forza lavoro e di supplemento al reddito familiare, con due funzioni fondamentali: quella alimentare (con il consumo del latte prodotto) e quella di risorsa economica (con la vendita dei vitelli).

L'influenza della zona geografica, con le sue caratteristiche fisiche, i fattori naturali e quelli storici e umani, definiscono un sistema tradizionale di produzione caratterizzato dall'utilizzo di ogni tipo di pascolo e di risorsa naturale per l'alimentazione del bestiame, con la creazione di numerosi piccoli allevamenti bovini in cui le femmine da riproduzione sono allevate in sistemi misti di stabulazione e di pascolo. In tali aziende sono coesistiti storicamente due tipi di gestione degli animali a seconda delle esigenze dell'azienda: allevamento di vitelli da latte, quando le esigenze erano minime, e allevamento di vitelli da pascolo, quando la vacca era necessaria come strumento di lavoro o come produttrice di latte per il fabbisogno familiare. In tali aziende si opera una simbiosi particolare tra vacche, vitelli e ambiente naturale grazie alle cure e alle competenze degli allevatori - tramandate dagli antenati - con una gestione artigianale e scrupolosa, che dedica le attenzioni necessarie all'insieme nonché, individualmente, quelle necessarie a ciascun animale.

Specificità del prodotto

I particolari metodi di allevamento, basati in ampia misura sull'allattamento materno, unitamente alla macellazione in età precoce, fanno sì che la carne abbia caratteristiche peculiari intrinseche e si distingua per il tipico color rosa pallido nel vitello da latte, che diventa rosa nel vitello da pascolo (L*=41,2-43,1, a*=12,1-12,9, b*=11,5-12,4), per il sapore delicato, la succosità molto apprezzata (12,2 % perdita alla cottura a 100 °C) e la tenerezza (3,31-3,71 kg/cm2, sonda di Warner-Bratzler), nonché per il grasso di colore bianco-perlaceo e la consistenza soda.

Il colore caratteristico di questa carne è dovuto alla stabulazione dei vitelli e alla macellazione in età precoce: ne consegue una bassa concentrazione di mioglobina (2,8-3,2 mg/gr carne) nel muscolo, nonché un minor numero di fibre rosse rispetto alle fibre bianche. Il colore della carne che ne risulta è rosa pallido nel vitello da latte e rosa lievemente più acceso nel vitello da pascolo, poiché quest'ultimo trascorre la prima fase di vita nei pascoli e viene macellato più tardi.

La tenerezza eccezionale, caratteristica della carne di «Ternera de Aliste», dipende dalla macellazione precoce dei vitelli e dalla stabulazione, che riduce il tono muscolare: questi due fattori rendono il collagene delle carni meno stabile al calore durante la cottura.

La succosità elevata, tipica delle carni di «Ternera de Aliste», è dovuta alla stabulazione degli animali, all'apporto di alimenti energetici e all'età precoce della macellazione: elementi, questi, propizi a una rapida maturazione della carne, per cui la composizione proteica del muscolo comporta un'elevata capacità di ritenzione idrica, con conseguente maggior succosità alla masticazione, anche favorita dalla tenerezza della carne e dal tipico livello di grasso.

L'aroma delicato, caratteristico della carne di «Ternera de Aliste», dipende dall'alimentazione degli animali a base di latte materno, che contiene acidi grassi a catena corta e media, precursori dell'aroma. Questi elementi, unitamente al fatto che gli animali hanno un apparato digerente non del tutto sviluppato, data la precoce età di macellazione, fa sì che questi acidi grassi non siano sottoposti a processi metabolici digestivi e si integrino direttamente nella frazione lipidica responsabile del sapore tipico di questa carne.

Reputazione

Un sistema di produzione molto accurato, affiancato a metodi tradizionali di alimentazione e di allevamento del bestiame, tipici di questa zona, conferiscono al prodotto qualità peculiari altamente apprezzate e ne fanno oggetto di grande reputazione gastronomica.

La carne di «Ternera de Aliste» gode del riconoscimento e delle preferenze dei consumatori per la sua eccezionale qualità. Numerosi sono i documenti storici che confermano la gran reputazione di questa carne, ad esempio quelli pubblicati sui bollettini informativi della provincia di Zamora e sul giornale El correo de Zamora del febbraio 1976, che vantano le qualità di questa carne con qualificativi e apprezzamenti quali: «succulenta e tenera», «delicatissima», «la miglior carne del mondo», «non vi è carne che la uguagli» o anche «non esiste in tutta la Spagna una carne di vitello che stia al pari di questa».

Nei mezzi di comunicazione si trovano molteplici riferimenti: sui giornali locali e regionali, sulla stampa specializzata (Eurocarne, Cárnica 2.000, Origen, Distribución y consumo, ITEA, Mundo Ganadero etc.) e nei programmi informativi delle televisioni e radio locali e nazionali.

La carne di «Ternera de Aliste» è menzionata anche nei libri di cucina e nelle riviste gastronomiche, come il libro «Secretos de los chefs: técnicas y trucos de 50 estrella Michelín» di Bon Vivant (2008), con la prefazione di Ferrán Adría, o nell'articolo «Boccato di Cardinale: un recorrido por diez de los mejores manjares para disfrutar: Ternera de Aliste» comparso sulla Crónica de Guadalajara.

La «Ternera de Aliste» deve la sua fama e la sua reputazione, in larga misura, alla grande tradizione culinaria che da anni si ritrova nei menù di numerosi ristoranti in Spagna, in particolare nella regione di Castilla y León. È opportuno altresì ricordare le manifestazioni più recenti organizzate in onore della «Ternera de Aliste» che si sono svolte nel Parador Nacional de los Condes de Alba a Aliste, in provincia di Zamora, nel quadro di eventi più generali promossi per le carni a denominazione d'origine nell'ambito delle Muestras Gastronómicas de los Productos de España.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

http://www.itacyl.es/opencms_wf/opencms/informacion_al_ciudadano/calidad_alimentaria/4_condiciones_DOP/index.html


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


26.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 281/12


Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2015/C 281/09)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA O DI UN'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

«EICHSFELDER FELDGIEKER»/«EICHSFELDER FELDKIEKER»

N. UE: DE-PGI-0105-01281-21.11.2014

DOP ( ) IGP ( X )

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

Nome: Fleischer-Innung Nordthüringen

Indirizzo:

Interesse legittimo: Con 39 aziende operanti nel settore della carne, Fleischer-Innung Nordthüringen rappresenta il 90 % dei produttori dell'Eichsfelder Feldg(k)ieker, collocati nella parte di Eichsfeld situata in Turingia, la quale comprende gran parte della zona geografica limitata.

2.   Stato membro o paese terzo

Germania

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Denominazione del prodotto

Descrizione del prodotto

Area geografica

Prova dell'origine

Metodo di produzione

Legame con la zona geografica

Etichettatura

Altro [struttura di controllo]

4.   Tipo di modifica

Modifica del disciplinare della DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Modifica del disciplinare della DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   Modifica (modifiche)

5.1.   Taglio di carne - Carne

In tutto il testo sostituire sempre il termine «tagli di carne» con il termine «carne». La sostituzione del termine «tagli di carne» con il termine «carne» non comporta alcun cambiamento sostanziale. Si intende dunque solo prevenire malintesi, in quanto la carne utilizzata deve essere tagliata in un modo ben preciso. Non è questo il caso e non avrebbe senso per la produzione di una salsiccia.

Le ulteriori modifiche nelle singole sezioni del testo sono indicate con il numero del punto corrispondente nel documento unico:

5.2.   Al punto 3.2 del documento unico «Descrizione del prodotto…»

Nel paragrafo «Proprietà chimiche» eliminare il dato sul tenore di materia grassa (massimo 35 % per il prodotto stagionato).

Motivazione

Il dato contenuto finora nel disciplinare in merito al tenore massimo di materia grassa (del 35 %) non corrisponde alle pratiche leali e costanti dei produttori nella zona del Fleischer-Innung Nordthüringen.

Si ritiene dunque oggettivamente giustificato eliminare definitivamente un dato relativo al tenore di materia grassa, in quanto il relativo tenore di materia grassa aumenta con il grado di asciugatura; nelle salsicce maturate più a lungo inoltre, il tenore di materia grassa non rappresenta alcun parametro di qualità. Non vi sono dunque conseguenze negative né sui tratti caratteristici oggettivi, né sulla reputazione del prodotto.

5.3.   Al punto 5 del documento unico «Legame con la zona geografica»

Nella sottosezione «(2) Specificità del prodotto», sostituire il seguente paragrafo sotto «Caratteristiche obiettive»:

«i produttori della “Eichsfelder Feldgieker” macellano i propri animali o acquistano i maiali e li fanno macellare presso il mattatoio regionale della città di Heiligenstadt. Quest'ultimo possiede una deroga e un elenco delle imprese di elaborazione autorizzate dall'autorità veterinaria competente.»

con il seguente paragrafo:

«la carne utilizzata per la produzione dell'Eichsfelder Feldgieker proviene esclusivamente da macelli in possesso di un'autorizzazione alla consegna di carne a temperatura di macellazione.»

Motivazione

In questo modo viene eliminata la restrizione al mattatoio di Heiligenstadt; inoltre i macelli non devono necessariamente trovarsi nella zona geografica delimitata. La carne utilizzata per la produzione dell'Eichsfelder Feldgieker può provenire da tutti i macelli in possesso di un'autorizzazione alla consegna di carne a temperatura di macellazione e che prevedano in base al disciplinare, di riuscire ad attenersi a tempi di consegna tecnicamente stringenti.

5.4.   Struttura di controllo

È necessario che vengano integrate le strutture di controllo per gli Stati federali della Bassa Sassonia e dell'Assia:

Bassa Sassonia

Nome

:

Veterinär- und Verbraucherschutzamt für den Landkreis und die Stadt Göttingen

Indirizzo

:

Walkenmühlenweg 8, 37083 Göttingen

Telefono

:

 

Fax

:

 

E-mail

:

veterinaeramt@landkreis-goettingen.de

Nome

:

Landkreis Northeim, Fachbereich VII – Gesundheits- und Veterinärwesen, Verbraucherschutz

Indirizzo

:

Medenheimer Straße 6/8, 37154 Northeim

Telefono

:

 

Fax

:

 

E-mail

:

veterinaeramt@landkreis-northeim.de

In Assia

Nome

:

Regierungspräsidium Gießen, Standort Wetzlar

Indirizzo

:

Schanzenfeldstraße 8, 35578 Wetzlar

Telefono

:

 

Fax

:

0641-303-2197

E-mail

:

 

Motivazione

Per quanto riguarda la zona geografica delimitata, l'area di Eichsfeld è situata in parte in Nordthüringen e in parte nella Bassa Sassonia e in Assia.

DOCUMENTO UNICO

«EICHSFELDER FELDGIEKER»/«EICHSFELDER FELDKIEKER»

n. UE: DE-PGI-0105-01281-21.11.2014

DOP ( ) IGP ( X )

1.   Cognomi

«Eichsfelder Feldgieker»/«Eichsfelder Feldkieker»

2.   Stato membro o paese terzo

Germania

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Salsiccia secca compatta al taglio con sapore tipico e leggermente acidulo.

Prodotta da carne suina con l'aggiunta di spezie tipiche (è obbligatorio utilizzare sale, pepe bianco o nero macinato, spesso anche coriandolo), insaccata in budelli a forma di vescica (vescica di vitello, sacco di lino, altri materiali naturali a forma di vescica).

Viene utilizzata carne di alta qualità e compatta di maiali ingrassati più a lungo rispetto agli altri, con peso carcassa di almeno 130 kg. La carne proviene da parti di carne selezionate (muscolo, coscia, schienale); come grasso viene usato solo il grasso compatto di pancia e schienale). All'inizio del processo di produzione la carne suina macellata deve essere ancora calda. La lavorazione della carne a caldo comporta che il trasporto della carne non refrigerata deve durare al massimo due ore, mentre per il trattamento post-macellazione non si possono impiegare più di quattro ore.

Proprietà chimiche:

tenore di proteine della carne libere di proteine fibrose non inferiore al 15 %,

perdita di materia prima durante la stagionatura: min. 33 %

Proprietà fisiche:

essiccamento all'aria, taglio compatto,

stagionatura protetta in ambiente climatizzato con durata dipendente dalle dimensioni della forma della vescica,

locali climatizzati con flora coltivata da decenni; per le nuove camere di coltura, la flora viene introdotta con il prodotto pre-stagionato,

taglia: Diametro: dagli 8 ai 15 cm, lunghezza dai 15 ai 30 cm; per il prodotto pre-affettato: il budello deve avere almeno un diametro di 65 mm,

aspetto: salsiccia secca compatta al taglio, generalmente a forma di pera, con colore della superficie tagliata di colore rosso intenso e grana uniforme con pezzi di grasso e carne magra.

Caratteristiche organolettiche:

variazioni di sapore fortemente aromatiche tipiche di questo tipo di prodotto, compatto al morso.

3.3.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

La carne della «Eichsfelder Feldgieker» deve possedere determinate caratteristiche qualitative. Viene utilizzata carne di alta qualità e compatta proveniente da maiali con il peso carcassa più elevato possibile e comunque non inferiore ai 130 kg. Per ottenere questo peso elevato vengono utilizzati incroci di razze native con alta resistenza allo stress [ad esempio Deutsches Landschwein, Deutsches Edelschwein e a volte maiali di altre razze, sebbene non della razza Pietrain (meno resistente allo stress)]. Nella lavorazione di questa salsiccia si impiegano tutte le parti separate dalla carcassa, compresi i tagli più pregiati.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

L'intero processo di produzione, dalla scelta delle materie prime alla stagionatura della salsiccia, deve aver luogo nella specifica zona geografica.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona geografica chiamata Eichsfeld è una fascia geografica che si trova nella Germania centrale e si estende a vari Stati federali. Tra questi:

—   Turingia: l'intero distretto di Eichsfeld; nel distretto di Unstrut-Hainich, solo i comuni di Dünwald, Anrode, Katharinenberg, Heyerode e l'ente amministrativo intercomunale di Hildebrandshausen/Lengenfeld unterm Stein,

—   Bassa Sassonia: dal distretto di Göttingen la comunità amministrativa di Gieboldehausen, il comune di Duderstadt e dalla comunità amministrativa di Radolfshausen solo i comuni di Seeburg e Seulingen, dalla regione Northeim solo il comune di Katlenburg- Lindau,

—   Assia: dal distretto di Werra-Meißner solo Neuseesen e Werleshausen nel comune di Witzenhausen.

5.   Legame con la zona geografica

Specificità della zona geografica:

Eichsfeld è una regione storica della parte sudorientale della Bassa Sassonia e della parte nordoccidentale della Turingia, che si differenzia notevolmente dalle regioni limitrofe per via del suo suolo particolare e del suo clima (Wüstefeld, Karl: Eichsfelder Volksleben, Duderstadt 1919, pagina 2, allegato 2). La produzione di salsicce, specialmente della «Eichsfelder Feldgieker», gode di una lunga tradizione documentata da varie testimonianze storiche come le seguenti.

Durante le ispezioni della città di Hilkerode nel 1718 tra le altre cose «vennero pagati ben quattordici groschen per ogni 3,5 libbre di felt kycker» (Wandregister, ora archivio della città di Duderstadt).

Nel 1724 un documento presente negli archivi di Bernshausen fa riferimento alla «Eichsfelder Feldgieker».

Dal registro contabile dell'erario della città di Duderstadt si evince che l'erario pagò dodici groschen per due grosse salsicce feld gücker servite al decano della cattedrale e al governatore di Eichsfeld durante una visita nella città di Duderstadt dal 21 al 23 ottobre 1744.

Nel registro contabile dell'erario della città di Duderstadt del 1748, in occasione di una visita del decano della cattedrale e del governatore di Eichsfeld risalente al 4 novembre 1748 figura la seguente annotazione: «vennero loro servite delle salsicce e delle feltgieker a colazione e a pranzo».

Intorno al 1770 in un registro delle finanze del monastero di Reifenstein si riportava che «ne vennero consegnate 76 libbre alla corte di Magonza», usando l'espressione latina «Eichfeldicus Butulus» [Deutschlands kulinarisches Erbe (l'eredità culinaria tedesca), Cadolzburg 1998, pag. 63].

Nelle edizioni del 1927 e del 1937 nella rivista «Unser Eichsfeld» si indicava che la Feldgieker era molto rinomata anche all'estero fin dall'inizio del XVIII secolo. Ad esempio al castello imperiale di Praga, dove secondo quanto narrato da Joseph Rudolf (defunto nel 1816), Schlosshauptmann del castello, era utilizzata come dono di ringraziamento.

Anche tra i conoscenti di Johann Wolfgang von Goethe veniva apprezzata la qualità della Feldgieker. Il 4 aprile 1793 l'allora attrice e cantante d'opera Karoline Jagemann, i cui genitori erano originari della regione di Eichsfeld, citò questa salsiccia in una lettera indirizzata al padre che viveva a Weimar.

Nel 1844 venne formulata una descrizione dettagliata della Feldkyker: la Feldkyker è una salsiccia lunga, chiamata anche Schlackwurst, dalla pelle spessa, il cui nome potrebbe derivare dal fatto che quando viene riposta, perlomeno il tipo di salsiccia più lunga, all'interno della tasca dei pantaloni o nella borsa da caccia, fuoriesce parzialmente e sembra guardare il campo (ndt: «Feld kyker» in tedesco antico letteralmente vuol dire «colui che guarda il campo»). La base della salsiccia viene chiamata Feldkyker di prima qualità ed è fatta con la parte finale più grossa dell'intestino retto (Die goldene Mark Duderstadt, Carl Hellrung, 1844).

Nel 1919 lo storico locale Wüstefeld scrisse (pagina 13): «Proprio perché gli abitanti della regione di Eichsfeld nella vita quotidiana sono dei buongustai, la tanto apprezzata Feldgieker (una cosiddetta Mettwurst) non compare sulle loro tavole tutti i giorni proprio perché vogliono concedersi il piacere di mangiarla solo in occasioni particolari».

La pratica ben consolidata della trasformazione a caldo di salsicce secche per l'elaborazione della «Eichsfelder Feldgieker» corrisponde a una tradizione tipica della zona geografica considerata. Nella zona di Eichsfeld anche la carne tritata tradizionalmente si produce utilizzando carne a temperatura di macellazione. Questa pratica, vietata nel resto della Germania, è autorizzata in questa regione grazie ad una deroga alla legislazione relativa all'igiene delle carni. Questa normativa giuridica tiene conto dell'evoluzione storica della lavorazione a caldo della carne suina, una tradizione secolare di questa regione mantenuta fino ai giorni nostri.

Specificità del prodotto:

Caratteristiche obiettive:

La lavorazione a caldo della carne tradizionalmente seguita nella regione di Eichsfeld per la produzione di salsiccia secca non viene quasi più praticata (se non per le salsicce Ahlen Wurscht dello Stato federale dell'Assia). La «Eichsfelder Feldgieker» è la sola salsiccia Feldgieker per la quale questo metodo viene ancora utilizzato (ma ciò non vale per la Feldgieker di Göttingen). La lavorazione a caldo è il segreto della qualità eccezionale di questo prodotto.

Rispetto alla carne lavorata a freddo, la carne lavorata a temperatura di macellazione evidenzia processi biochimici diversi, i quali sono, per un certo arco di tempo dopo la macellazione, simili a quelli che avvengono nell'organismo ancora in vita. Essi sono dovuti a un tasso di pH più elevato, alla presenza di una fonte di energia (adenosina-trifosfato) nelle cellule del corpo dell'animale ancora caldo e all'interazione di quest'ultima con le proteine contrattili del muscolo, quali la miosina e l'actina. Questa interazione porta ad un comportamento differente della muscolatura dello scheletro, determina una consistenza più molle del muscolo e mantiene la separazione tra le due componenti proteiche del muscolo dello scheletro. Da ciò risulta una più forte ritenzione idrica e di grassi, e quindi migliori condizioni di lavorazione, richiedendo una quantità minore di ausili tecnologici (additivi).

La carne utilizzata per la produzione dell'Eichsfelder Feldgieker proviene esclusivamente da macelli in possesso di un'autorizzazione alla consegna di carne a temperatura di macellazione.

La stagionatura a temperature miti grazie al clima particolare della regione di Eichsfeld, la grande arte della lavorazione della carne nella regione e la durata della stagionatura che dipende dal calibro, come anche la forma delle vesciche della «Eichsfelder Feldgieker», unica nel suo genere, fanno di questo prodotto una specialità regionale tradizionale. I locali climatizzati con flora coltivata da decenni (per le nuove camere di coltura, la flora viene introdotta con il prodotto pre-stagionato) conferiscono al prodotto un sapore particolare.

Reputazione

Il prodotto gode di una reputazione particolare dovuta alla sua origine geografica. Il legame tra l'aspetto caratteristico del prodotto e la sua origine geografica è dato già dalla sua forma particolare, associata a una tradizione secolare nella regione di Eichsfeld cui è legata indissolubilmente la reputazione del prodotto. L'associazione immediata tra questa forma di salsiccia e la regione di Eichsfeld va ben oltre tale regione e la salsiccia è particolarmente conosciuta nella parte centrale della Germania.

I numerosi documenti storici di tempi lontani testimoniano la tradizione di quest'associazione. Ancora oggi la «Eichsfelder Feldgieker» è rinomata e apprezzata anche oltre i confini della regione di origine come specialità culinaria e come simbolo di riconoscimento della regione di Eichsfeld.

La reputazione è inoltre attestata dagli esempi forniti qui di seguito.

Nelle opere letterarie:

Nell'opera intitolata «Unser schönes Eichsfeld» di Dieter Wagner (pubblicata da: Heimat- und Verkehrsverband Eichsfeld, Verlag Mecke, 2000) la «Eichsfelder Feldgieker» viene citata alle pagine 160 e 190. Quest'opera indica che i prodotti macellati al di fuori dei macelli nella regione di Eichsfeld, tra cui la «Feldgieker», avevano un gusto ineguagliabile. A pagina 190 la «Eichfelder Feldgieker» viene descritta come la regina delle salsicce di Eichsfeld.

Nell'opera intitolata «Thüringen» di Sucher e Wurlitzer (guida turistica DuMont, 2o edizione tascabile, 2006) compare alla pagina 40 sotto il titolo «Essen und Trinken» («Mangiare e bere»):

«Quasi ogni regione della Turingia possiede la sua specialità culinaria. Gli abitanti dell'Eichsfeld, ad esempio, non si distinguono soltanto per la Bratwurst (salsiccia arrosto) ma anche per la “Eichsfelder Feldgieker” e l'“Eichsfelder Kälberblase”, due tipi di salsicce (Mettwurst) a base di carne suina. (…)».

La «Eichsfelder Feldgieker» viene anche citata nei sottotitoli della pubblicazione «Das Eichsfeld Kochbuch» (Edition Limosa 2008), in cui viene considerata come sinonimo di grande varietà della cucina della regione di Eichsfeld. Il sottotitolo è: «Tra Schmandkuchen e Feldgieker».

Nel libro dal titolo «Eichsfelder Küchengeschichten» (Verlag Mecke, 2004, 3o edizione ampliata) a pagina 21 si indica che la «Eichsfelder Feldgieker» viene fatta stagionare fino a maggio e tagliata non prima del primo canto del cuculo. A pagina 22 si narra una storia in cui figura anche la Feldgieker. A pagina 80 si racconta che durante un'occasione particolare le ultime grandi Feldgieker sono state mangiate con dello Schmandbrot (pane e crema acida), poiché il periodo della macellazione non era più tanto lontano.

Nella rivista «Eichsfeld Heimatzeitschrift», 53o anno, volume I, gennaio 2009, pag. 9 e seguenti, viene riportata una poesia recitata da un aiuto macellaio durante una macellazione:

«Ed è stata una fortuna che la lavorazione delle salsicce sia terminata alla sedicesima strofa della sua poesia. Alla fine era giunto il momento che la regina delle salsicce della regione di Eichsfeld, che si chiama Feldgieker nell'alta Eichsfeld, e Kälberblase nella bassa Eichsfeld, incantasse il palato con il suo gusto dovuto alla stagionatura durata quasi un anno. (Segue una citazione di Theodor Storm) (…) La macellazione che avviene al di fuori dei macelli e la Feldgieker stanno a cuore agli abitanti della regione di Eichsfeld come i Süßkuchen stanno a cuore agli abitanti di Mühlhausen. (…)».

In eventi speciali e nel settore turistico:

La Feldgieker è ampiamente impiegata nella regione di Eichsfeld come prodotto appartenente all'identità locale e come mezzo di promozione nel settore turistico. La pagina iniziale del sito dell'azienda di promozione turistica «Eichsfeld Touristik e V.» indica, per esempio:

«La regione di Eichsfeld è rinomata da tanto tempo per la sua buona cucina. Il suo biglietto da visita più conosciuto è la “Eichsfelder Feldgieker” o “Eichsfelder Kälberblase”. La Stracke è una variante a forma cilindrica e dritta».

Il programma del festival «Rostkultur 2009» alle 14:30 prevedeva una presentazione sul mondo della «Eichsfeld Feldgieker», un evento riportato anche dal «Thüringer Wurschtblatt».

Secondo il calendario del festival di Heiligenstadt, il 3 ottobre 2008 ha avuto luogo il taglio della Feldgieker più lunga.

Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):

L'ammissibilità di questa denominazione alla registrazione deriva dalla sua particolare reputazione e dalle qualità eccezionali di questo prodotto. La reputazione è dovuta al fatto che i prodotti sono originari dalla zona considerata. La reputazione della salsiccia dell'Eichsfeld deriva da una tradizione secolare di lavorazione delle salsicce nella regione di Eichsfeld. Le spezie tradizionali e tipiche e il trattamento particolare sono alla base del sapore eccezionale degli insaccati. Il prodotto possiede anche caratteristiche particolari. Infatti, il processo di lavorazione della carne a temperatura di macellazione è un metodo di produzione tradizionale della regione di Eichsfeld. La produzione di una Feldgieker con carne a temperatura di macellazione esiste sono nella regione di Eichsfeld. La lavorazione a caldo della carne contribuisce a conferire una particolare qualità alla Feldgieker. La Feldgieker è meno densa di una salsiccia secca lavorata con carne fredda. Di norma, il budello si stacca facilmente dal suo contenuto. Un fattore importante della qualità della salsiccia secca è il basso tenore di umidità disponibile, ovvero l'umidità libera (valore AW) della carne calda, che dipende tuttavia anche da altri fattori e non può dunque essere quantificato. I bassi valori AW ostacolano lo sviluppo di microbi indesiderati. Dato che l'umidità libera, che favorisce lo sviluppo dei microbi, è molto ridotta nella carne calda, la salsiccia fresca lavorata con carne calda presenta proprietà di stagionatura e di conservazione stabili.

Obiettivamente, l'origine geografica ha un'incidenza determinante sulle proprietà del prodotto. Ciò vale in particolar modo per il clima e la flora nei locali climatizzati. Si sono verificati tentativi di produrre la Feldgieker in altre zone geografiche, ma si è constatato che non era possibile riprodurre il sapore tipico di queste salsicce, che presentavano un altro gusto.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

https://register.dpma.de/DPMAregister/geo/detail.pdfdownload/40809


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.