ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 280

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

58° anno
25 agosto 2015


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2015/C 280/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7692 — Ferrero/Thorntons) ( 1 )

1

2015/C 280/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7700 — Apax Partners/RFS Holland Holding) ( 1 )

1

2015/C 280/03

Non opposizione a un'operazione di concentrazione notificata [Caso M.7614 — CVC Capital Partners/Royal DSM (Fibre Intermediates and Composite Resins)] ( 1 )

2


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2015/C 280/04

Tassi di cambio dell'euro

3


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2015/C 280/05

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro 2015 del partenariato pubblico-privato per le bioindustrie

4

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2015/C 280/06

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

5

2015/C 280/07

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

6

2015/C 280/08

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

7

2015/C 280/09

Avviso di imminente scadenza di alcune misure compensative

8

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2015/C 280/10

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7716 — Pfizer/GSK MenACWY Business) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

9


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

25.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 280/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7692 — Ferrero/Thorntons)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 280/01)

Il 13 agosto 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32015M7692. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


25.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 280/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7700 — Apax Partners/RFS Holland Holding)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 280/02)

Il 13 agosto 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32015M7700. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


25.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 280/2


Non opposizione a un'operazione di concentrazione notificata

[Caso M.7614 — CVC Capital Partners/Royal DSM (Fibre Intermediates and Composite Resins)]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 280/03)

Il 22 luglio 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32015M7614. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

25.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 280/3


Tassi di cambio dell'euro (1)

24 agosto 2015

(2015/C 280/04)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1497

JPY

yen giapponesi

137,80

DKK

corone danesi

7,4633

GBP

sterline inglesi

0,73020

SEK

corone svedesi

9,5035

CHF

franchi svizzeri

1,0777

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,3690

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,068

HUF

fiorini ungheresi

315,23

PLN

zloty polacchi

4,2428

RON

leu rumeni

4,4458

TRY

lire turche

3,3970

AUD

dollari australiani

1,5903

CAD

dollari canadesi

1,5236

HKD

dollari di Hong Kong

8,9137

NZD

dollari neozelandesi

1,7527

SGD

dollari di Singapore

1,6275

KRW

won sudcoreani

1 389,25

ZAR

rand sudafricani

15,2533

CNY

renminbi Yuan cinese

7,3636

HRK

kuna croata

7,5603

IDR

rupia indonesiana

16 151,96

MYR

ringgit malese

4,9063

PHP

peso filippino

53,867

RUB

rublo russo

81,4420

THB

baht thailandese

41,121

BRL

real brasiliano

4,0935

MXN

peso messicano

19,6875

INR

rupia indiana

76,7681


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

25.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 280/4


Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro 2015 del partenariato pubblico-privato per le bioindustrie

(2015/C 280/05)

È pubblicato un invito a presentare proposte e attività correlate nell’ambito del programma di lavoro 2015 del partenariato pubblico-privato per le bioindustrie.

Si sollecitano proposte per il seguente invito: H2020-BBI-JTI-2015-02

Il piano di lavoro, comprese le scadenze e i bilanci delle attività, è disponibile tramite il portale web dei partecipanti (http://ec.europa.eu/research/participants/portal) unitamente alle informazioni sulle modalità dell’invito e attività correlate e alle indicazioni sulle modalità per la presentazione delle proposte. Tutte le informazioni saranno aggiornate secondo le necessità sul portale web dei partecipanti.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

25.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 280/5


Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

(2015/C 280/06)

1.   A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009 (1), relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, la Commissione informa che, salvo l’avvio di un riesame secondo la procedura che segue, le misure antidumping sotto indicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.

2.   Procedimento

I produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio.

Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell’Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.

3.   Termine

In base a quanto precede i produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgio (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante.

4.   Il presente avviso è pubblicato in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009.

Prodotto

Paesi di origine o di esportazione

Misure

Riferimento

Data di scadenza (3)

Polvere di Zeolite A

Bosnia-Erzegovina

Dazio antidumping

Azioni

Regolamento di esecuzione (UE) n. 464/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di polvere di Zeolite A originaria della Bosnia-Erzegovina (GU L 125 del 14.5.2011, pag. 1).

Decisione 2011/279 UE della Commissione (GU L 125 del 14.5.2011, pag. 26).

15.5.2016


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Fax +32 22956505.

(3)  La misura scade alla mezzanotte del giorno indicato in questa colonna.


25.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 280/6


Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

(2015/C 280/07)

1.   A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009 (1), relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, la Commissione informa che, salvo l’avvio di un riesame secondo la procedura che segue, le misure antidumping sotto indicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.

2.   Procedimento

I produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio.

Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell’Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.

3.   Termine

In base a quanto precede i produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgio (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante.

4.   Il presente avviso è pubblicato in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009.

Prodotto

Paesi di origine o di esportazione

Misure

Riferimento

Data di scadenza (3)

Melamina

Repubblica popolare cinese

Dazio antidumping

Regolamento di esecuzione (UE) n. 457/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese (GU L 124 del 13.5.2011, pag. 2).

14.5.2016


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Fax +32 22956505.

(3)  La misura scade alla mezzanotte del giorno indicato in questa colonna.


25.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 280/7


Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

(2015/C 280/08)

1.   A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), la Commissione informa che, salvo apertura di un riesame secondo la procedura descritta di seguito, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.

2.   Procedura

I produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio.

Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell’Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.

3.   Termine

In base a quanto precede i produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgio (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante.

4.   Il presente avviso è pubblicato in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009.

Prodotto

Paesi di origine o di esportazione

Misure

Riferimento

Data di scadenza (3)

Carta fine patinata

Repubblica popolare cinese

Dazio antidumping

Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese (GU L 128 del 14.5.2011, pag. 1).

15.5.2016


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Fax +32 22956505.

(3)  La misura scade alla mezzanotte del giorno indicato in questa colonna.


25.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 280/8


Avviso di imminente scadenza di alcune misure compensative

(2015/C 280/09)

1.   A norma dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1), la Commissione europea informa che, salvo apertura di un riesame secondo la procedura descritta di seguito, le misure compensative sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.

2.   Procedura

I produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio.

Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell’Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.

3.   Termine

In base a quanto precede i produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgio (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante.

4.   Il presente avviso è pubblicato in conformità all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009.

Prodotto

Paesi di origine o di esportazione

Misure

Riferimento

Data di scadenza (3)

Carta fine patinata

Repubblica popolare cinese

Dazio compensativo

Regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antisovvenzioni definitivo sulle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese (GU L 128 del 14.5.2011, pag. 18).

15.5.2016


(1)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

(2)  Fax +32 22956505.

(3)  La misura scade alla mezzanotte del giorno indicato in questa colonna.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

25.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 280/9


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7716 — Pfizer/GSK MenACWY Business)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 280/10)

1.

In data 17 agosto 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Pfizer Ireland Pharmaceuticals («Pfizer», Irlanda), controllata da Pfizer Inc. (Stati Uniti), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo degli attivi che costituiscono l'attività relativa ai vaccini meningococco ACWY Nimenrix e Mencevax («attività relativa ai vaccini MenACWY») di GlaxoSmithKline Biologicals SA («GSK», Belgio) mediante acquisto di elementi dell'attivo.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Pfizer: produzione di prodotti farmaceutici tra cui ingredienti farmaceutici, dosaggi solidi, iniettabili sterili, integratori alimentari, vaccini e biofarmaci, prodotti soggetti a prescrizione medica, prodotti per la salute degli animali e prodotti da banco;

—   attività di GSK relativa ai vaccini MenACWY: due vaccini meningococco ACWY: Mencevax, un vaccino MenACWY polisaccaridico, e Nimenrix, un vaccino MenACWY coniugato.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7716 — Pfizer/GSK MenACWY Business, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.