ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 279

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

58° anno
24 agosto 2015


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2015/C 279/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2015/C 279/02

Cause riunite C-549/12 P e C-54/13 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 24 giugno 2015 — Repubblica federale di Germania/Commissione europea, Regno di Spagna, Repubblica francese, Regno dei Paesi Bassi (Impugnazione — Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Riduzione del contributo finanziario — Metodo di calcolo per estrapolazione — Procedura di adozione della decisione da parte della Commissione europea — Inosservanza del termine impartito — Conseguenze)

2

2015/C 279/03

Causa C-263/13 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 24 giugno 2015 — Regno di Spagna/Commissione europea (Impugnazione — Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Riduzione del contributo finanziario — Metodo di calcolo per estrapolazione — Procedura di adozione della decisione da parte della Commissione europea — Inosservanza del termine impartito — Conseguenze)

3

2015/C 279/04

Cause riunite C-293/13 P e C-294/13 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 24 giugno 2015 — Fresh Del Monte Produce, Inc., Commissione europea/Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG (C-293/13 P), Commissione europea/Fresh Del Monte Produce, Inc., Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG (C-294/13 P) (Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercato europeo delle banane — Coordinamento nella fissazione dei prezzi di riferimento — Nozione di unità economica tra due società — Nozione di influenza determinante — Imputabilità del comportamento di una società all’altra — Snaturamento degli elementi di prova — Onere della prova — Principio in dubio pro reo — Nozione di infrazione unica e continuata — Nozione di pratica concordata — Nozione di infrazione per oggetto — Imprese partecipanti ad un’intesa — Comunicazione di informazioni alla Commissione — Obbligo giuridico — Portata — Diritto di non contribuire alla propria incriminazione — Interveniente in primo grado — Impugnazione incidentale — Ricevibilità)

4

2015/C 279/05

Causa C-373/13: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 24 giugno 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Germania) — H. T./Land Baden-Württemberg (Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Frontiere, asilo e immigrazione — Direttiva 2004/83/CE — Articolo 24, paragrafo 1 — Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria — Revoca del permesso di soggiorno — Presupposti — Nozione di imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico — Partecipazione di una persona avente lo status di rifugiato alle attività di un’organizzazione figurante nell’elenco delle organizzazioni terroristiche predisposto dall’Unione europea)

5

2015/C 279/06

Causa C-508/13: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 giugno 2015 — Repubblica di Estonia/Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (Ricorso di annullamento — Direttiva 2013/34/UE — Obblighi in materia di bilanci d’esercizio a carico di talune tipologie di imprese — Principi di sussidiarietà e di proporzionalità — Obbligo di motivazione)

6

2015/C 279/07

Causa C-583/13 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 giugno 2015 — Deutsche Bahn AG, DB Mobility Logistics AG, DB Energie GmbH, DB Netz AG, Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße (DUSS) mbH, DB Schenker Rail GmbH, DB Schenker Rail Deutschland AG,/Commissione europea, Regno di Spagna, Autorità di vigilanza AELS, Consiglio dell’Unione europea (Impugnazione — Concorrenza — Settore del traffico ferroviario e delle prestazioni accessorie — Abuso di posizione dominante — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Articoli 20 e 28, paragrafo 1 — Procedimento amministrativo — Decisione che ordina un accertamento — Poteri di accertamento della Commissione — Diritto fondamentale all’inviolabilità del domicilio — Mancanza di una preventiva autorizzazione giudiziaria — Controllo giurisdizionale effettivo — Scoperta fortuita)

6

2015/C 279/08

Causa C-586/13: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 giugno 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pesti központi kerületi bírόság — Ungheria) — Martin Meat kft/Géza Simonfay, Ulrich Salburg (Rinvio pregiudiziale — Libera prestazione di servizi — Direttiva 96/71/CE — Articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e c) — Distacco di lavoratori — Cessione temporanea di manodopera — Atto di adesione del 2003 — Capitolo 1, punti 2 e 13, dell’allegato X — Misure transitorie — Accesso dei cittadini ungheresi al mercato del lavoro degli Stati già membri dell’Unione europea al momento dell’adesione della Repubblica di Ungheria — Necessità di un permesso di lavoro per la cessione temporanea di manodopera — Settori non sensibili)

7

2015/C 279/09

Causa C-593/13: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 giugno 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Presidenza del Consiglio dei Ministri e a./Rina Services SpA, Rina SpA, SOA Rina Organismo di Attestazione SpA (Rinvio pregiudiziale — Articoli 49 TFUE, 51 TFUE e 56 TFUE — Libertà di stabilimento — Partecipazione all’esercizio di poteri pubblici — Direttiva 2006/123/CE — Articolo 14 — Organismi incaricati di verificare e di certificare il rispetto delle condizioni poste dalla legge per le imprese che eseguono lavori pubblici — Normativa nazionale che impone che la sede legale di tali organismi sia ubicata in Italia)

8

2015/C 279/10

Causa C-664/13: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 25 giugno 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administratīvā apgabaltiesa — Lettonia) — VAS Ceļu satiksmes drošības direkcija, Latvijas Republikas Satiksmes ministrija /Kaspars Nīmanis (Rinvio pregiudiziale — Trasporti — Patente di guida — Rinnovo da parte dello Stato membro di rilascio — Condizione di residenza sul territorio di tale Stato membro — Dichiarazione di residenza)

9

2015/C 279/11

Causa C-671/13: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 25 giugno 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituania) — nei procedimenti instaurati da Indėlių ir investicijų draudimas VI, Virgilijus Vidutis Nemaniūnas (Rinvio pregiudiziale — Direttive 94/19/CE e 97/9/CE — Sistemi di garanzia dei depositi e di indennizzo degli investitori — Strumenti di risparmio e di investimento — Strumento finanziario ai sensi della direttiva 2004/39/CE — Esclusione dalla garanzia — Effetto diretto — Condizioni per avvalersi della direttiva 97/9/CE)

10

2015/C 279/12

Causa C-9/14: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 giugno 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Financiën/D. G. Kieback (Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione dei lavoratori — Normativa tributaria — Imposte sul reddito — Redditi percepiti nel territorio di uno Stato membro — Lavoratore non residente — Imposizione nello Stato di occupazione — Presupposti)

11

2015/C 279/13

Causa C-18/14: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 giugno 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Paesi Bassi) — CO Sociedad de Gestión y Participación SA e a./De Nederlandsche Bank NV/De Nederlandsche Bank NV/CO Sociedad de Gestión y Participación S e a. (Rinvio pregiudiziale — Ravvicinamento delle legislazioni — Assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita — Direttiva 92/49/CEE — Articoli 15, 15 bis e 15 ter — Valutazione prudenziale delle acquisizioni e degli incrementi di partecipazione qualificata — Possibilità di collegare l’approvazione di un progetto di acquisizione ad una restrizione o ad una prescrizione)

11

2015/C 279/14

Causa C-62/14: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 giugno 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverfassungsgericht — Germania) — Peter Gauweiler e altri/Deutscher Bundestag (Rinvio pregiudiziale — Politica economica e monetaria — Decisioni del Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) su una serie di caratteristiche tecniche concernenti le operazioni definitive monetarie dell’Eurosistema sui mercati secondari del debito sovrano — Articoli 119 TFUE e 127 TFUE — Attribuzioni della BCE e del Sistema europeo di banche centrali — Meccanismo di trasmissione della politica monetaria — Mantenimento della stabilità dei prezzi — Proporzionalità — Articolo 123 TFUE — Divieto di finanziamento monetario degli Stati membri della zona euro)

12

2015/C 279/15

Causa C-147/14: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 25 giugno 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel — Belgio) — Loutfi Management Propriété Intellectuelle SARL/AMJ Meatproducts NV, Halalsupply NV [Rinvio pregiudiziale — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 9, paragrafo 1, lettera b) — Effetti — Diritto conferito dal marchio comunitario — Segni identici o simili — Divieto d’uso — Rischio di confusione — Valutazione — Presa in considerazione dell’utilizzo di una lingua diversa da una lingua ufficiale dell’Unione europea]

13

2015/C 279/16

Causa C-187/14: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 25 giugno 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret — Danimarca) — Skatteministeriet/DSV Road A/S (Rinvio pregiudiziale — Codice doganale comunitario — Regolamento (CEE) n. 2913/92 — Articoli 203 e 204 — Regolamento (CEE) n. 2454/93 — Articolo 859 — Regime di transito esterno — Nascita dell’obbligazione doganale — Sottrazione o meno al controllo doganale — Inadempimento di un’obbligazione — Presentazione tardiva delle merci all’ufficio di destinazione — Merci rifiutate dal destinatario e rispedite senza essere state presentate all’ufficio doganale — Merci nuovamente sottoposte al regime di transito esterno mediante una nuova dichiarazione — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 168, lettera e) — Detrazione dell’IVA all’importazione da parte del trasportatore)

14

2015/C 279/17

Causa C-207/14: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 24 giugno 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče — Slovenia) — Hotel Sava Rogaška, gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o./Republika Slovenija (Rinvio pregiudiziale — Ravvicinamento delle legislazioni — Acque minerali naturali — Direttiva 2009/54/CE — Articolo 8, paragrafo 2 — Allegato I — Divieto di commercializzazione di acque minerali naturali provenienti da un’unica sorgente sotto più di una descrizione commerciale — Nozione)

15

2015/C 279/18

Causa C-242/14: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 25 giugno 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Mannheim — Germania) — Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH /Gerhard und Jürgen Vogel GbR, Jürgen Vogel, Gerhard Vogel (Rinvio pregiudiziale — Privativa comunitaria per ritrovati vegetali — Regolamento (CE) n. 2100/94 — Deroga ex articolo 14 — Utilizzazione da parte degli agricoltori del prodotto del raccolto a fini di moltiplicazione senza autorizzazione del titolare — Obbligo di versamento da parte degli agricoltori di un’equa remunerazione per tale utilizzazione — Termine entro il quale la remunerazione dev’essere versata ai fini del beneficio della deroga — Possibilità per il titolare di invocare l’articolo 94 — Infrazioni)

15

2015/C 279/19

Causa C-303/14: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 25 giugno 2015 — Commissione europea/Repubblica di Polonia (Inadempimento di uno Stato — Regolamento (CE) n. 842/2006 — Formazione e certificazione — Obbligo di notifica — Sanzioni — Regolamenti (CE) n. 303/2008, (CE) n. 304/2008, (CE) n. 305/2008, (CE) n. 306/2008, (CE) n. 307/2008 e (CE) n. 308/2008)

16

2015/C 279/20

Causa C-535/14 P: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 giugno 2015 — Vadzim Ipatau/Consiglio dell’Unione europea (Impugnazione — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica di Bielorussia — Ricevibilità — Termine di ricorso — Gratuito patrocinio — Effetto sospensivo — Tutela giurisdizionale effettiva — Diritti della difesa — Principio di proporzionalità)

17

2015/C 279/21

Causa C-219/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 13 maggio 2015 — Elisabeth Schmitt/TÜV Rheinland LGA Products GmbH

17

2015/C 279/22

Causa C-243/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovacchia) il 27 maggio 2015 — Lesoochranárske zoskupenie VLK/Obvodný úrad Trenčín

18

2015/C 279/23

Causa C-257/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover (Germania) il 1o giugno 2015 — Michael Ihden, Gisela Brinkmann/TUIfly GmbH

19

2015/C 279/24

Causa C-268/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d’appel de Bruxelles (Belgio) l’8 giugno 2015 — Fernand Ullens de Schooten/Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique, Ministre de la Justice

19

2015/C 279/25

Causa C-272/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) l’8 giugno 2015 — Swiss International Air Lines AG/The Secretary of State for Energy and Climate Change, Environment Agency

20

2015/C 279/26

Causa C-275/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) l’8 giugno 2015 — ITV Broadcasting Limited, ITV2 Limited, ITV Digital Channels Limited, Channel Four Television Corp., 4 Ventures Limited, Channel 5 Broadcasting Limited, ITV Studios Limited/TVCatchup Limited, Media Resources Limited, TVCatchup (UK) Limited

21

2015/C 279/27

Causa C-284/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Bruxelles (Belgio) il 10 giugno 2015 — Office national de l'emploi (ONEm), M/M, Office national de l'emploi (ONEm), Caisse Auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage (CAPAC)

22

2015/C 279/28

Causa C-290/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 15 giugno 2015 — Patrice D'Oultremont, Henri Tumelaire, François Boitte, Éoliennes à tout prix? ASBL/Région wallonne

23

2015/C 279/29

Causa C-307/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Alicante (Spagna) il 25 giugno 2015 — Ana María Palacios Martínez/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

24

2015/C 279/30

Causa C-308/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Alicante (Spagna) il 25 giugno 2015 — Banco Popular Español, S.A./Emilio Irles López y Teresa Torres Andreu

24

2015/C 279/31

Causa C-319/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative d'appel de Paris (Francia) il 29 giugno 2015 — Overseas Financial Limited, Oaktree Finance Limited/Ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique

25

2015/C 279/32

Causa C-347/15: Ricorso proposto il 9 luglio 2015 — Commissione europea/Repubblica d’Austria

26

 

Tribunale

2015/C 279/33

Causa T-516/10: Sentenza del Tribunale del 6 luglio 2015 — Francia/Commissione (FEAOG — Sezione Orientamento — Riduzione di un contributo finanziario — Programma di iniziativa comunitaria Leader+ — Inosservanza del termine di adozione di una decisione — Violazione delle forme sostanziali)

28

2015/C 279/34

Causa T-44/11: Sentenza del Tribunale del 6 luglio 2015 — Italia/Commissione (FEAOG — Sezione Garanzia — FEAGA e FEASR — Spese escluse dal finanziamento — Aiuti alla produzione del latte scremato in polvere — Irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o agli organismi degli Stati membri — Proporzionalità — Obbligo di motivazione — Principio del ne bis in idem — Termine ragionevole)

28

2015/C 279/35

Causa T-89/11: Sentenza del Tribunale del 9 luglio 2015 — Nanu-Nana Joachim Hoepp/UAMI — Vincci Hoteles (NANU) (Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo NANU — Marchio comunitario denominativo anteriore NAMMU — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

29

2015/C 279/36

Causa T-536/11: Sentenza del Tribunale dell'8 luglio 2015 — European Dynamics Luxembourg e altri/Commissione (Appalti pubblici di servizi — Gara d’appalto — Prestazione di servizi informatici di sviluppo e di manutenzione di software, di consulenza e di assistenza per vari tipi di applicazioni informatiche — Collocamento in graduatoria dell’offerta di un offerente nel sistema a cascata per diversi lotti e collocamento in graduatoria delle offerte di altri offerenti — Obbligo di motivazione — Criterio di aggiudicazione — Errore manifesto di valutazione — Responsabilità extracontrattuale)

30

2015/C 279/37

Causa T-436/12: Sentenza del Tribunale 8 luglio 2015 — Deutsche Rockwool Mineralwoll/UAMI — Ceramicas del Foix (Rock & Rock) [Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario figurativo Rock & Rock — Marchi nazionali denominativi anteriori MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK, COVERROCK e CEILROCK — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009]

30

2015/C 279/38

Causa T-548/12: Sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2015 — Deutsche Rockwool Mineralwoll/UAMI — Redrock Construction (REDROCK) [Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario figurativo REDROCK — Marchi nazionali denominativi anteriori ROCK, KEPROCK, FLEXIROCK, FORMROCK, FLOOR-ROCK, TERMAROCK, KLIMAROCK, SPEEDROCK, DUROCK, SPLITROCK, PLANAROCK, TOPROCK, KLEMMROCK, FIXROCK, SONOROCK PLUS, VARIROCK, SONOROCK e MASTERROCK — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009]

31

2015/C 279/39

Cause riunite T-98/13 e T-99/13: Sentenza del Tribunale del 9 luglio 2015 — CMT/UAMI — Camomilla (CAMOMILLA) [Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchi comunitari figurativi Camomilla — Marchio nazionale figurativo anteriore CAMOMILLA — Impedimento assoluto alla registrazione — Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Insussistenza di malafede del titolare del marchio comunitario — Impedimento relativo alla registrazione — Insussistenza di somiglianza tra i prodotti — Assenza di pregiudizio alla notorietà — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 — Articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009]

32

2015/C 279/40

Causa T-100/13: Sentenza del Tribunale del 9 luglio 2015 — CMT/UAMI — Camomilla (CAMOMILLA) [Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario denominativo CAMOMILLA — Marchio nazionale figurativo anteriore Camomilla — Impedimento assoluto alla registrazione — Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Insussistenza di malafede del titolare del marchio comunitario — Impedimento relativo alla registrazione — Uso effettivo del marchio anteriore — Elementi di prova complementari prodotti dinanzi alla commissione di ricorso]

33

2015/C 279/41

Causa T-521/13: Sentenza del Tribunale 7 luglio 2015 — A/UAMI [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo A ASTER — Marchio comunitario denominativo anteriore A-STARS — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

33

2015/C 279/42

Causa T-677/13: Sentenza del Tribunale 7 luglio 2015 — Axa Versicherung/Commissione (Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti relativi a un procedimento di applicazione delle norme sulla concorrenza — Demanda relativa a un insieme di documenti — Diniego di accesso — Domanda relativa a un documento unico — Indice — Obbligo di procedere a un esame concreto e individuale — Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo — Eccezione relativa alla tutela delle finalità delle attività di ispezione, indagine e controllo — Interesse pubblico superiore — Azione risarcitoria — Obbligo di motivazione)

34

2015/C 279/43

Causa T-312/14: Sentenza del Tribunale del 7 luglio 2015 — Federcoopesca e a./Commissione (Ricorso di annullamento — Pesca — Regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca — Decisione della Commissione che istituisce un piano d’azione per ovviare alle carenze del sistema italiano di controllo della pesca — Atto che non modifica di per sé la situazione giuridica del ricorrente — Insussistenza di incidenza individuale — Irricevibilità)

35

2015/C 279/44

Causa T-221/15: Ricorso proposto il 5 maggio 2015 –Arbuzov/Consiglio

36

2015/C 279/45

Causa T-269/15: Ricorso proposto il 28 maggio 2015 — Novartis Europharm/Commissione

36

2015/C 279/46

Causa T-270/15: Ricorso proposto il 26 maggio 2015 — ANKO AE/Agenzia esecutiva per la ricerca (REA)

37

2015/C 279/47

Causa T-274/15: Ricorso proposto il 29 maggio 2015 — Alcogroup e Alcodis/Commissione

38

2015/C 279/48

Causa T-287/15: Ricorso proposto il 1o giugno 2015 — Tayto Group/UAMI — MIP Metro (real)

39

2015/C 279/49

Causa T-306/15: Ricorso proposto il 9 giugno 2015 — KV/EACEA

39

2015/C 279/50

Causa T-314/15: Ricorso proposto il 2 giugno 2015 — Grecia/Commissione

40

2015/C 279/51

Causa T-325/15: Ricorso proposto il 22 giugno 2015 — Sun System Kereskedelmi és Szolgáltató/UAMI — Hollandimpex Kereskedelmi és Szolgáltató (Choco Love)

41

2015/C 279/52

Causa T-327/15: Ricorso proposto il 2 giugno 2015 — Repubblica ellenica/Commissione

42

2015/C 279/53

Causa T-328/15 P: Impugnazione proposta il 24 giugno 2015 da Geoffroy Alsteens avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 21 aprile 2015, causa F-87/12 RENV, Alsteens/Commissione

43

2015/C 279/54

Causa T-329/15: Ricorso proposto il 24 giugno 2015 — Certuss Dampfautomaten/UAMI — Universal for Engineering Industries (Universal 1800 TC)

44

2015/C 279/55

Causa T-330/15: Ricorso proposto il 24 giugno 2015 — Keil/UAMI — Naturafit Diätetische Lebensmittelproduktions (BasenCitrate)

44

2015/C 279/56

Causa T-335/15: Ricorso proposto il 23 giugno 2015 — Universal Protein Supplements/UAMI (Raffigurazione di un culturista)

45

2015/C 279/57

Causa T-339/15: Ricorso proposto il 27 giugno 2015 — Polski Koncern Naftowy Orlen/UAMI (Forma di stazione di servizio)

46

2015/C 279/58

Causa T-340/15: Ricorso proposto il 27 giugno 2015 — Polski Koncern Naftowy Orlen/UAMI (Forma di stazione di servizio)

46

2015/C 279/59

Causa T-341/15: Ricorso proposto il 27 giugno 2015 — Polski Koncern Naftowy Orlen/UAMI (Forma di stazione di servizio)

47

2015/C 279/60

Causa T-339/15: Ricorso proposto il 27 giugno 2015 — Polski Koncern Naftowy Orlen/UAMI (Forma di stazione di servizio)

48

2015/C 279/61

Causa T-343/15: Ricorso proposto il 27 giugno 2015 — Polski Koncern Naftowy Orlen/UAMI (Forma di stazione di servizio)

48

2015/C 279/62

Causa T-357/15 P: Impugnazione proposta il 7 luglio 2015 da Maria Luisa Garcia Minguez avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 28 aprile 2015, causa F-72/14, Garcia Minguez/Commissione

49

2015/C 279/63

Causa T-360/15: Ricorso proposto il 1 luglio 2015 – Dr Vita/UAMI (69)

50

 

Tribunale della funzione pubblica

2015/C 279/64

Causa F-112/14: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 16 luglio 2015 — EJ/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Riforma dello Statuto — Regolamento n. 1023/2013 — Impieghi tipo — Regole transitorie relative all’inquadramento negli impieghi tipo — Articolo 30, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello Statuto — Amministratori giuristi di grado AD 13 del servizio giuridico della Commissione — Situazione dei consiglieri giuridici e dei membri del servizio giuridico — Modalità di accesso al grado AD 13 nella vigenza dello Statuto del 2004 — Promozione ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto — Nomina ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, dello Statuto — Inquadramento negli impieghi tipo consigliere o equivalente e amministratore in transizione — Atto lesivo — Nozione di notevoli responsabilità — Nozione di speciali responsabilità — Parità di trattamento — Requisiti per la promozione al grado AD 14 — Legittimo affidamento — Principio di certezza del diritto)

51

2015/C 279/65

Causa F-116/14: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 16 luglio 2015 — Murariu/EIOPA (Funzione pubblica — Personale dell’EIOPA — Agente temporaneo — Avviso di posto vacante — Requisito di un’esperienza professionale di almeno otto anni — Candidato interno già confermato nelle sue funzioni di agente temporaneo al termine di un periodo di prova — Assegnazione provvisoria al nuovo impiego che comporta un inquadramento in un grado superiore — Errore materiale nell’avviso di posto vacante — Revoca dell’offerta d’impiego — Applicabilità delle disposizioni generali di esecuzione — Consultazione del comitato del personale — Legittimo affidamento)

52

2015/C 279/66

Causa F-109/14: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 14 luglio 2015 — Roda/Commissione (Funzione pubblica — Retribuzione — Pensione di reversibilità — Articolo 27 dell’allegato VIII dello statuto — Diritto del coniuge divorziato del funzionario deceduto — Pensione alimentare a carico del funzionario deceduto — Fissazione del limite della pensione di reversibilità — Ricorso manifestamente infondato)

53

2015/C 279/67

Causa F-20/15: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 16 luglio 2015 — FG/Commissione europea (Funzione pubblica — Funzionari — Riforma dello Statuto — Regolamento n. 1023/2013 — Impieghi tipo — Regole transitorie relative alla classificazione negli impieghi tipo — Articolo 30, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello Statuto — Idoneità alla promozione al grado superiore — Esercizio di promozione 2014 — Amministratore non investito di particolari responsabilità — Possibilità di promozione limitata nel massimo al grado AD 12 — Mancata inclusione del nome di tale amministratore nell’elenco dei funzionari di grado AD 12 promovibili — Possibilità di richiedere il beneficio dell’articolo 30, paragrafo 3, dell’allegato XIII dello Statuto — Scadenza del 31 dicembre 2015 — Ricevibilità del ricorso — Nozione di atto pregiudizievole — Modifica del fascicolo individuale informatizzato del funzionario — Informazioni amministrative — Diffusione sull’intranet dell’istituzione — Inosservanza delle condizioni relative alla fase precontenziosa — Articolo 81 del regolamento di procedura)

53

2015/C 279/68

Causa F-35/15: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 15 luglio 2015 — De Esteban Alonso/Commissione (Funzione pubblica — Articolo 24 dello Statuto — Domanda di assistenza — Procedimento penale dinanzi a un giudice nazionale — Costituzione di parte civile della Commissione — Ricorso manifestamente infondato)

54

2015/C 279/69

Causa F-94/15 R: Ordinanza del presidente del Tribunale della funzione pubblica del 15 luglio 2015 — Wolff/SEAE (Funzione pubblica — Provvedimento provvisorio — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Elezioni del comitato del personale — Urgenza — Assenza — Bilanciamento degli interessi in gioco)

54

2015/C 279/70

Causa F-72/15: Ricorso proposto il 4 maggio 2015 — ZZ/Commissione

55

2015/C 279/71

Causa F-74/15: Ricorso proposto l’11 maggio 2015 — ZZ/Commissione

55

2015/C 279/72

Causa F-78/15: Ricorso proposto il 18 maggio 2015 — ZZ e a./BEI

56

2015/C 279/73

Causa F-79/15: Ricorso proposto il 26 maggio 2015 — ZZ/BCE

57

2015/C 279/74

Causa F-80/15: Ricorso proposto il 26 maggio 2015 — ZZ e ZZ/Commissione

58

2015/C 279/75

Causa F-82/15: Ricorso proposto il 26 maggio 2015 — ZZ/BEI

59

2015/C 279/76

Causa F-83/15: Ricorso proposto il 28 maggio 2015 — ZZ/Agenzia del GNSS europeo

60

2015/C 279/77

Causa F-84/15: Ricorso proposto il 2 giugno 2015 — ZZ/Consiglio

60

2015/C 279/78

Causa F-86/15: Ricorso proposto il 9 giugno 2015 — ZZ/BCE

61

2015/C 279/79

Causa F-88/15: Ricorso proposto il 15 giugno 2015 — ZZ/Commissione

61

2015/C 279/80

Causa F-89/15: Ricorso proposto il 18 maggio 2015 — ZZ/Commissione

62

2015/C 279/81

Causa F-69/14: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 13 luglio 2015 — Carreira/AESFEM

62


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

24.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 279/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2015/C 279/01)

Ultima pubblicazione

GU C 270 del 17.8.2015

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 262 del 10.8.2015

GU C 254 del 3.8.2015

GU C 245 del 27.7.2015

GU C 236 del 20.7.2015

GU C 228 del 13.7.2015

GU C 221 del 6.7.2015

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

24.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 279/2


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 24 giugno 2015 — Repubblica federale di Germania/Commissione europea, Regno di Spagna, Repubblica francese, Regno dei Paesi Bassi

(Cause riunite C-549/12 P e C-54/13 P) (1)

((Impugnazione - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - Riduzione del contributo finanziario - Metodo di calcolo per estrapolazione - Procedura di adozione della decisione da parte della Commissione europea - Inosservanza del termine impartito - Conseguenze))

(2015/C 279/02)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze, agente, assistito da U. Karpenstein, C. Johann, C. von Donat e J. Lipinsky, Rechsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: B. Conte e A. Steiblytė, agenti), Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, agente), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, D. Colas e N. Rouam, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. Bulterman e B. Koopman, agenti) (C-54/13 P)

Dispositivo

1)

Le sentenze del Tribunale dell’Unione europea Germania/Commissione (T-265/08, EU:T:2012:434) e Germania/Commissione (T-270/08, EU:T:2012:612) sono annullate.

2)

La decisione C(2008) 1690 definitivo della Commissione, del 30 aprile 2008, che riduce il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) concesso per il programma operativo dell’obiettivo n. 1, relativo alla regione del Land di Turingia (Germania) (1994-1999), conformemente alla decisione C(94) 1939/5 della Commissione, del 5 agosto 1994, e la decisione C(2008) 1615 definitivo della Commissione, del 29 aprile 2008, che riduce il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) concesso con la decisione C(94) 1973 della Commissione, del 5 agosto 1994, al programma operativo per Berlino-Est (Germania) rientrante nell’obiettivo n. 1 (1994-1999), sono annullate.

3)

La Commissione europea è condannata a sopportare le spese della Repubblica federale di Germania e le proprie spese, sostenute sia nel procedimento di primo grado sia nella presente impugnazione.

4)

Il Regno di Spagna, la Repubblica francese e il Regno dei Paesi Bassi sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 46 del 16.2.2013.

GU C 86 del 23.3.2013.


24.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 279/3


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 24 giugno 2015 — Regno di Spagna/Commissione europea

(Causa C-263/13 P) (1)

((Impugnazione - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - Riduzione del contributo finanziario - Metodo di calcolo per estrapolazione - Procedura di adozione della decisione da parte della Commissione europea - Inosservanza del termine impartito - Conseguenze))

(2015/C 279/03)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, agente)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz e A. Steiblytė, agenti)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea Spagna/Commissione (T-65/10, T-113/10 e T-138/10, EU:T:2013:93) è annullata.

2)

Le decisioni della Commissione C(2009) 9270, del 30 novembre 2009, C(2009) 10678, del 23 dicembre 2009, e C(2010) 337, del 28 gennaio 2010, che riducono il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) concesso a titolo, rispettivamente, del programma operativo «Andalusia» relativo all’obiettivo n. 1 (1994-1999) in applicazione della decisione C(94) 3456 della Commissione, del 9 dicembre 1994, del programma operativo «Paesi baschi» relativo all’obiettivo n. 2 (1997-1999) in applicazione della decisione C(98) 121 della Commissione, del 5 febbraio 1998, e del programma operativo «Comunità di Valencia» relativo all’obiettivo n. 1 (1994-1999) in applicazione della decisione C(1994) 3043/6 della Commissione, del 25 novembre 1994, sono annullate.

3)

La Commissione europea è condannata a sopportare le spese del Regno di Spagna e le proprie spese, sostenute sia nel procedimento di primo grado sia nella presente impugnazione.


(1)  GU C 207 del 20.7.2013.


24.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 279/4


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 24 giugno 2015 — Fresh Del Monte Produce, Inc., Commissione europea/Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG (C-293/13 P), Commissione europea/Fresh Del Monte Produce, Inc., Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG (C-294/13 P)

(Cause riunite C-293/13 P e C-294/13 P) (1)

((Impugnazione - Concorrenza - Intese - Mercato europeo delle banane - Coordinamento nella fissazione dei prezzi di riferimento - Nozione di «unità economica» tra due società - Nozione di «influenza determinante» - Imputabilità del comportamento di una società all’altra - Snaturamento degli elementi di prova - Onere della prova - Principio in dubio pro reo - Nozione di «infrazione unica e continuata» - Nozione di «pratica concordata» - Nozione di «infrazione per oggetto» - Imprese partecipanti ad un’intesa - Comunicazione di informazioni alla Commissione - Obbligo giuridico - Portata - Diritto di non contribuire alla propria incriminazione - Interveniente in primo grado - Impugnazione incidentale - Ricevibilità))

(2015/C 279/04)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

(Causa C-293/13 P)

Ricorrente: Fresh Del Monte Produce, Inc. (rappresentanti: B. Meyring, Rechtsanwalt e L. Suhr, advocate)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: A. Biolan, M. Kellerbauer e P. Van Nuffel, agenti), Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG (rappresentanti: K. Smith, QC, C. Humpe e S. Kon, solicitors)

(Causa C-294/13 P)

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Biolan, M. Kellerbauer e P. Van Nuffel, agenti)

Altre parti nel procedimento: Fresh Del Monte Produce, Inc. (rappresentanti: B. Meyring, Rechtsanwalt e L. Suhr, advocate), Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG (rappresentanti: K. Smith, QC, C. Humpe e S. Kon, solicitors)

Dispositivo

1)

L’impugnazione nella causa C-293/13 P e le impugnazioni incidentali nelle cause C-293/13 P e C-294/13 P sono respinte.

2)

Il punto 1 del dispositivo della sentenza Fresh Del Monte Produce/Commissione (T-587/08, EU:T:2013:129) è annullato.

3)

L’importo dell’ammenda inflitta ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della decisione C(2008) 5955 definitivo della Commissione, del 15 ottobre 2008, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 81 [CE] (caso COMP/39188 — Banane), è fissato in EUR 9 8 00  000.

4)

La Fresh Del Monte Produce Inc. è condannata alle spese relative, da un lato, alle impugnazioni principali nelle cause C-293/13 P e C-294/13 P nonché, dall’altro, alla sua impugnazione incidentale nella causa C-294/13 P, ad eccezione di quelle sostenute dalla Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG, che sopporterà le proprie spese relative a tutti i detti procedimenti.

5)

La Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG è condannata alle spese relative alle sue impugnazioni incidentali nelle cause C-293/13 P e C-294/13 P.


(1)  GU C 252 del 31.8.2013.


24.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 279/5


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 24 giugno 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Germania) — H. T./Land Baden-Württemberg

(Causa C-373/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Frontiere, asilo e immigrazione - Direttiva 2004/83/CE - Articolo 24, paragrafo 1 - Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria - Revoca del permesso di soggiorno - Presupposti - Nozione di «imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico» - Partecipazione di una persona avente lo status di rifugiato alle attività di un’organizzazione figurante nell’elenco delle organizzazioni terroristiche predisposto dall’Unione europea))

(2015/C 279/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

Parti

Ricorrente: H. T.

Convenuto: Land Baden-Württemberg

Dispositivo

1)

La direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, dev’essere interpretata nel senso che un permesso di soggiorno, una volta rilasciato a un rifugiato, può essere revocato o in forza dell’articolo 24, paragrafo 1, di tale direttiva, quando sussistono imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico ai sensi di tale disposizione, oppure in applicazione dell’articolo 21, paragrafo 3, della richiamata direttiva, quando sussistono motivi per applicare la deroga al principio di non respingimento prevista dall’articolo 21, paragrafo 2, di questa stessa direttiva.

2)

Il sostegno a un’associazione terroristica iscritta nell’elenco allegato alla posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, nella versione in vigore alla data dei fatti della controversia principale, può costituire uno degli «imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico», ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/83, anche se le condizioni previste dall’articolo 21, paragrafo 2, della stessa non sono riunite. Affinché un permesso di soggiorno rilasciato a un rifugiato possa essere revocato sul fondamento dell’articolo 24, paragrafo 1, di tale direttiva, per il motivo che tale rifugiato sostiene siffatta associazione terroristica, le autorità competenti sono tuttavia tenute a procedere, sotto il controllo dei giudici nazionali, a una valutazione individuale degli elementi di fatto specifici relativi alle azioni sia dell’associazione sia del rifugiato di cui trattasi. Quando uno Stato membro decide di allontanare un rifugiato il cui permesso di soggiorno è stato revocato, ma sospende l’esecuzione di tale decisione, è incompatibile con la richiamata direttiva privarlo dell’accesso alle prestazioni garantite dal capo VII della medesima, salvo che trovi applicazione un’eccezione espressamente prevista da questa stessa direttiva.


(1)  GU C 325 del 9.11.2013.


24.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 279/6


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 giugno 2015 — Repubblica di Estonia/Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-508/13) (1)

((Ricorso di annullamento - Direttiva 2013/34/UE - Obblighi in materia di bilanci d’esercizio a carico di talune tipologie di imprese - Principi di sussidiarietà e di proporzionalità - Obbligo di motivazione))

(2015/C 279/06)

Lingua processuale: l’estone

Parti

Ricorrente: Repubblica di Estonia (rappresentante: K. Kraavi-Käerdi, agente)

Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: U. Rösslein e M. Allik, agenti), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: P. Mahnič Bruni e A. Stolfot, agenti)

Interveniente a sostegno dei convenuti: Commissione europea (rappresentanti: H. Støvlbæk e L. Naaber-Kivisoo, agenti)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica di Estonia è condannata alle spese.

3)

La Commissione europea sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 344 del 23.11.2013.


24.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 279/6


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 giugno 2015 — Deutsche Bahn AG, DB Mobility Logistics AG, DB Energie GmbH, DB Netz AG, Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße (DUSS) mbH, DB Schenker Rail GmbH, DB Schenker Rail Deutschland AG,/Commissione europea, Regno di Spagna, Autorità di vigilanza AELS, Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-583/13 P) (1)

((Impugnazione - Concorrenza - Settore del traffico ferroviario e delle prestazioni accessorie - Abuso di posizione dominante - Regolamento (CE) n. 1/2003 - Articoli 20 e 28, paragrafo 1 - Procedimento amministrativo - Decisione che ordina un accertamento - Poteri di accertamento della Commissione - Diritto fondamentale all’inviolabilità del domicilio - Mancanza di una preventiva autorizzazione giudiziaria - Controllo giurisdizionale effettivo - Scoperta fortuita))

(2015/C 279/07)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Deutsche Bahn AG, DB Mobility Logistics AG, DB Energie GmbH, DB Netz AG, Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße (DUSS) mbH DB Schenker Rail GmbH, DB Schenker Rail Deutschland AG (rappresentanti: W. Deselaers, E. Venot e J. Brückner, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: L. Malferrari e R. Sauer, agenti), Regno di Spagna (rappresentanti: A. Rubio González e L. Banciella Rodríguez-Miñón, agenti), Autorità di vigilanza AELS (rappresentanti: M. Schneider, X. Lewis e M. Moustakali, agenti), Consiglio dell’Unione europea

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea Deutsche Bahn e a./Commissione (T-289/11, T-290/11 e T-521/11, EU:2013:404) è annullata in quanto ha respinto il ricorso relativo alla seconda e alla terza decisione di accertamento C(2011) 2365, del 30 marzo 2011, e C(2011) 5230, del 14 luglio 2011.

2)

Le decisioni della Commissione europea C(2011) 2365, del 30 marzo 2011, e C(2011) 5230, del 14 luglio 2011, sono annullate.

3)

L’impugnazione è respinta per il resto.

4)

La Deutsche Bahn AG, la DB Mobility Logistics AG, la DB Energie GmbH, la DB Netz AG, la Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße (DUSS) mbH, la DB Schenker Rail GmbH e la DB Schenker Rail Deutschland AG sono condannate a sopportare, oltre alla metà delle proprie spese relative alla presente impugnazione, la metà di quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito di tale procedimento.

5)

La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alla metà delle proprie spese relative alla presente impugnazione, la metà di quelle sostenute dalla Deutsche Bahn AG, dalla DB Mobility Logistics AG, dalla DB Energie GmbH, dalla DB Netz AG, dalla Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße (DUSS) mbH, dalla DB Schenker Rail GmbH e dalla DB Schenker Rail Deutschland AG nell’ambito di tale procedimento.

6)

La Deutsche Bahn AG, la DB Mobility Logistics AG, la DB Energie GmbH, la DB Netz AG, la Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße (DUSS) mbH, la DB Schenker Rail GmbH e la DB Schenker Rail Deutschland AG sono condannate a sopportare le spese relative alla causa T-289/11.

7)

La Commissione europea è condannata a sopportare le spese relative alle cause T-290/11 e T-521/11.

8)

Il Regno di Spagna sopporta le proprie spese.

9)

L’Autorità di vigilanza AELS sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 24 del 25.1.2014.


24.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 279/7


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 giugno 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pesti központi kerületi bírόság — Ungheria) — Martin Meat kft/Géza Simonfay, Ulrich Salburg

(Causa C-586/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Libera prestazione di servizi - Direttiva 96/71/CE - Articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e c) - Distacco di lavoratori - Cessione temporanea di manodopera - Atto di adesione del 2003 - Capitolo 1, punti 2 e 13, dell’allegato X - Misure transitorie - Accesso dei cittadini ungheresi al mercato del lavoro degli Stati già membri dell’Unione europea al momento dell’adesione della Repubblica di Ungheria - Necessità di un permesso di lavoro per la cessione temporanea di manodopera - Settori non sensibili))

(2015/C 279/08)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Pesti központi kerületi bírόság

Parti

Ricorrente: Martin Meat kft

Convenuti: Géza Simonfay, Ulrich Salburg

Dispositivo

1)

Il capitolo 1, punti 2 e 13, dell’allegato X dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che la Repubblica d’Austria ha il diritto di limitare la cessione temporanea di manodopera sul proprio territorio, ai sensi del capitolo 1, punto 2, di tale allegato, anche qualora detta cessione non riguardi un settore sensibile, ai sensi del capitolo 1, punto 13, del citato allegato.

2)

In presenza di un rapporto contrattuale del tipo di cui al procedimento principale, per determinare se tale rapporto contrattuale debba essere qualificato come cessione temporanea di manodopera, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, si deve tener conto di ogni elemento che indichi se il trasferimento del lavoratore nello Stato membro ospitante sia o meno l’oggetto stesso della prestazione di servizi sulla quale verte tale rapporto contrattuale. Costituiscono, in linea di principio, degli indici che un tale trasferimento non è l’oggetto stesso della prestazione di servizi in parola, in particolare, il fatto che il prestatore di servizi sopporti le conseguenze di un’esecuzione della prestazione non conforme al contratto nonché la circostanza che tale prestatore sia libero di determinare il numero di lavoratori che egli ritiene utile inviare nello Stato membro ospitante. Per contro, la circostanza che l’impresa beneficiaria di detta prestazione controlli la conformità della prestazione rispetto al citato contratto o che possa impartire istruzioni generali ai lavoratori impiegati dal prestatore non consente, di per sé, di concludere per l’esistenza di una cessione temporanea di manodopera.


(1)  GU C 71 dell’8.3.2014.


24.8.2015   

IT

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C 279/8


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 giugno 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Presidenza del Consiglio dei Ministri e a./Rina Services SpA, Rina SpA, SOA Rina Organismo di Attestazione SpA

(Causa C-593/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articoli 49 TFUE, 51 TFUE e 56 TFUE - Libertà di stabilimento - Partecipazione all’esercizio di poteri pubblici - Direttiva 2006/123/CE - Articolo 14 - Organismi incaricati di verificare e di certificare il rispetto delle condizioni poste dalla legge per le imprese che eseguono lavori pubblici - Normativa nazionale che impone che la sede legale di tali organismi sia ubicata in Italia))

(2015/C 279/09)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

Ricorrenti: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consiglio di Stato, Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, Conferenza Unificata Stato Regioni, Ministero dello Sviluppo Economico delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero per le Politiche europee, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero per i beni e le attività culturali, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero degli Affari esteri

Convenute: Rina Services SpA, Rina SpA, SOA Rina Organismo di Attestazione SpA

Dispositivo

1)

L’articolo 51, primo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che l’eccezione al diritto di stabilimento prevista da tale disposizione non si applica alle attività di attestazione esercitate dalle società aventi la qualità di organismi di attestazione.

2)

L’articolo 14 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale è imposto alle società aventi la qualità di organismi di attestazione di avere la loro sede legale nel territorio nazionale.


(1)  GU C 61 dell’1.3.2014.


24.8.2015   

IT

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C 279/9


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 25 giugno 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administratīvā apgabaltiesa — Lettonia) — VAS «Ceļu satiksmes drošības direkcija», Latvijas Republikas Satiksmes ministrija /Kaspars Nīmanis

(Causa C-664/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Trasporti - Patente di guida - Rinnovo da parte dello Stato membro di rilascio - Condizione di residenza sul territorio di tale Stato membro - Dichiarazione di residenza))

(2015/C 279/10)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Administratīvā apgabaltiesa

Parti

Ricorrenti: VAS «Ceļu satiksmes drošības direkcija», Latvijas Republikas Satiksmes ministrija

Convenuto: Kaspars Nīmanis

Dispositivo

L’articolo 12 della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale il solo strumento di cui dispone una persona che chiede il rilascio o il rinnovo di una patente di guida in tale Stato membro, per dimostrare che soddisfa il requisito di «residenza normale», ai sensi di tale articolo 12, sul territorio del suddetto Stato membro, come previsto all’articolo 7, paragrafi 1, lettera e), e 3, lettera b), della suddetta direttiva, consiste nel provare l’esistenza di un domicilio dichiarato sul territorio dello Stato membro interessato.


(1)  GU C 71 dell’8.3.2014.


24.8.2015   

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C 279/10


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 25 giugno 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituania) — nei procedimenti instaurati da «Indėlių ir investicijų draudimas» VI, Virgilijus Vidutis Nemaniūnas

(Causa C-671/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttive 94/19/CE e 97/9/CE - Sistemi di garanzia dei depositi e di indennizzo degli investitori - Strumenti di risparmio e di investimento - Strumento finanziario ai sensi della direttiva 2004/39/CE - Esclusione dalla garanzia - Effetto diretto - Condizioni per avvalersi della direttiva 97/9/CE))

(2015/C 279/11)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parti

Indėlių ir investicijų draudimas“ VI, Virgilijus Vidutis Nemaniūnas

Con l’intervento di: Vitoldas Guliavičius, bankas «Snoras» AB, in liquidazione

Dispositivo

1)

L’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, come modificata dalla direttiva 2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, ed il punto 12 dell’allegato I della medesima direttiva devono essere interpretati nel senso che gli Stati membri possono escludere dalla garanzia prevista da tale direttiva i certificati di deposito emessi da un ente creditizio, se hanno carattere di titoli cedibili, il che spetta al giudice del rinvio determinare, senza che sia necessario assicurarsi che tali certificati presentino tutte le caratteristiche di uno strumento finanziario ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio.

2)

La direttiva 94/19, come modificata dalla direttiva 2009/14, e la direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori, devono essere interpretate nel senso che, qualora i crediti nei confronti di un ente creditizio possano rientrare sia nella nozione di «deposito», ai sensi di tale direttiva 94/19, sia in quella di «strumento», ai sensi della direttiva 97/9, ma il legislatore nazionale si sia avvalso della facoltà, prevista al punto 12 dell’allegato I di detta direttiva 94/19, di escludere tali crediti dal sistema di tutela previsto da quest’ultima direttiva, tale esclusione non può avere come conseguenza che detti crediti siano del pari esclusi dal sistema di tutela previsto dalla direttiva 97/9, in assenza dei presupposti previsti all’articolo 4, paragrafo 2, di quest’ultima.

3)

Gli articoli 2, paragrafo 2, e 4, paragrafo 2, della direttiva 97/9 devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che subordina la possibilità di beneficiare del sistema di indennizzo previsto da tale direttiva al fatto che l’ente creditizio interessato abbia trasferito o utilizzato i fondi o i titoli in questione senza il consenso dell’investitore.

4)

La direttiva 97/9 deve essere interpretata nel senso che il giudice del rinvio, nei limiti in cui ritiene che nei procedimenti principali tale direttiva venga fatta valere nei confronti di un organismo che soddisfa le condizioni affinché ad esso si possano opporre le disposizioni di detta direttiva, è tenuto a non applicare una norma nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che subordina la possibilità di beneficiare del sistema di indennizzo previsto dalla medesima direttiva al fatto che l’ente creditizio interessato abbia trasferito o utilizzato i fondi o i titoli in questione senza il consenso dell’investitore.


(1)  GU C 71 dell’8.3.2014.


24.8.2015   

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C 279/11


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 giugno 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Financiën/D. G. Kieback

(Causa C-9/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione dei lavoratori - Normativa tributaria - Imposte sul reddito - Redditi percepiti nel territorio di uno Stato membro - Lavoratore non residente - Imposizione nello Stato di occupazione - Presupposti))

(2015/C 279/12)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Convenuto: D. G. Kieback

Dispositivo

L’articolo 39, paragrafo 2, CE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro, ai fini dell’imposta sul reddito di un lavoratore non residente che ha svolto attività lavorative in tale Stato membro durante parte dell’anno considerato, rifiuti di concedere a tale lavoratore un’agevolazione fiscale che tenga conto della sua situazione personale e familiare, in quanto, benché egli abbia acquisito, in tale Stato membro, la totalità o la quasi totalità dei suoi redditi relativi a tale periodo, questi ultimi non costituiscono l’essenziale delle sue risorse imponibili nel corso dell’intero anno considerato. La circostanza che tale lavoratore abbia trasferito la sua attività lavorativa in uno Stato terzo e non in un altro Stato membro dell’Unione europea non influisce su tale interpretazione.


(1)  GU C 102 del 7.4.2014.


24.8.2015   

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C 279/11


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 giugno 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Paesi Bassi) — CO Sociedad de Gestión y Participación SA e a./De Nederlandsche Bank NV/De Nederlandsche Bank NV/CO Sociedad de Gestión y Participación S e a.

(Causa C-18/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita - Direttiva 92/49/CEE - Articoli 15, 15 bis e 15 ter - Valutazione prudenziale delle acquisizioni e degli incrementi di partecipazione qualificata - Possibilità di collegare l’approvazione di un progetto di acquisizione ad una restrizione o ad una prescrizione))

(2015/C 279/13)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Parti

Ricorrenti: CO Sociedad de Gestión y Participación SA, Depsa 96 SA, INOC SA, Corporación Catalana Occidente SA, La Previsión 96 SA, Grupo Catalana Occidente SA, Grupo Compañia Española de Crédito y Caución SL, Atradius NV, Atradius Insurance Holding NV, J.M. Serra Farré, M.A. Serra Farré, J. Serra Farré, De Nederlandsche Bank NV

Convenuti: De Nederlandsche Bank NV, CO Sociedad de Gestión y Participación SA, Depsa 96 SA, INOC SA, Corporación Catalana Occidente SA, La Previsión 96 SA, Grupo Catalana Occidente SA, Grupo Compañia Española de Crédito y Caución SL, Atradius NV, Atradius Insurance Holding NV, J.M. Serra Farré, M.A. Serra Farré, J. Serra Farré

Dispositivo

1)

La direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dell’assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita), come modificata dalla direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, deve essere interpretata nel senso che la menzionata direttiva non osta a che uno Stato membro, in forza della sua normativa nazionale, in una situazione in cui l’autorità nazionale competente potrebbe validamente opporsi ad un progetto di acquisizione sulla base dell’articolo 15 ter, paragrafo 2, della direttiva stessa, autorizzi detta autorità a collegare l’approvazione dei progetti di acquisizione a restrizioni o a prescrizioni, vuoi di sua propria iniziativa, vuoi formalizzando impegni proposti dal candidato acquirente, purché non siano lesi i diritti attribuiti a detto candidato dalla menzionata direttiva.

2)

La direttiva 92/49, come modificata dalla direttiva 2007/44, deve essere interpretata nel senso che l’autorità nazionale competente non è tenuta ad assoggettare il candidato acquirente a restrizioni o a prescrizioni prima di poter opporsi al progetto di acquisizione. Quando detta autorità decida di collegare l’approvazione di un progetto di acquisizione a restrizioni o a prescrizioni, le stesse non possono essere basate su di un criterio che non sia contemplato nel novero di quelli enunciati all’articolo 15 ter, paragrafo 1, della menzionata direttiva, né andare al di là di quanto necessario affinché il progetto in parola risponda ai suddetti criteri.

3)

L’articolo 15 ter, paragrafo 1, della direttiva 92/49, come modificata dalla direttiva 2007/44, deve essere interpretato nel senso che non osta, in via di principio, a che l’autorità nazionale competente imponga una prescrizione concernente il governo societario relativa, come nel procedimento principale, alla composizione dei consigli dei commissari delle imprese di assicurazione interessate dal progetto di acquisizione.

Spetta al giudice del rinvio valutare, tenendo conto di tutte le circostanze di cui al procedimento principale, se siffatta prescrizione sia necessaria per consentire alle acquisizioni in discussione nel procedimento principale di rispondere ai criteri enunciati dalla disposizione in parola.


(1)  GU C 112 del 14.4.2014.


24.8.2015   

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C 279/12


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 giugno 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverfassungsgericht — Germania) — Peter Gauweiler e altri/Deutscher Bundestag

(Causa C-62/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Politica economica e monetaria - Decisioni del Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) su una serie di caratteristiche tecniche concernenti le operazioni definitive monetarie dell’Eurosistema sui mercati secondari del debito sovrano - Articoli 119 TFUE e 127 TFUE - Attribuzioni della BCE e del Sistema europeo di banche centrali - Meccanismo di trasmissione della politica monetaria - Mantenimento della stabilità dei prezzi - Proporzionalità - Articolo 123 TFUE - Divieto di finanziamento monetario degli Stati membri della zona euro))

(2015/C 279/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverfassungsgericht

Parti nei procedimenti principali

Ricorrenti: Peter Gauweiler, Bruno Bandulet, Wilhelm Hankel, Wilhelm Nölling, Albrecht Schachtschneider, Joachim Starbatty, Roman Huber e a., Johann Heinrich von Stein e a., Fraktion DIE LINKE im Deutschen Bundestag

Convenuto: Deutscher Bundestag

Con l’intervento di: Bundesregierung

Dispositivo

Gli articoli 119 TFUE, 123, paragrafo 1, TFUE e 127, paragrafi 1 e 2, TFUE, nonché gli articoli da 17 a 24 del Protocollo (n. 4) sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, devono essere interpretati nel senso che autorizzano il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) ad adottare un programma di acquisto di titoli di Stato sui mercati secondari come quello annunciato nel comunicato stampa del quale viene fatta menzione nel verbale della 340a riunione del Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) dei giorni 5 e 6 settembre 2012.


(1)  GU C 129 del 28.4.2014.


24.8.2015   

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C 279/13


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 25 giugno 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel — Belgio) — Loutfi Management Propriété Intellectuelle SARL/AMJ Meatproducts NV, Halalsupply NV

(Causa C-147/14) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 9, paragrafo 1, lettera b) - Effetti - Diritto conferito dal marchio comunitario - Segni identici o simili - Divieto d’uso - Rischio di confusione - Valutazione - Presa in considerazione dell’utilizzo di una lingua diversa da una lingua ufficiale dell’Unione europea])

(2015/C 279/15)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hof van beroep te Brussel

Parti

Ricorrente: Loutfi Management Propriété Intellectuelle SARL

Convenute: AMJ Meatproducts NV, Halalsupply NV

Dispositivo

L’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, deve essere interpretato nel senso che, per valutare il rischio di confusione che può sussistere tra un marchio comunitario e un segno, i quali contraddistinguono prodotti identici o simili e contengono entrambi una parola araba dominante in caratteri latini e arabi, essendo siffatte parole simili sul piano visivo, qualora il pubblico di riferimento del marchio comunitario e del segno in questione abbia una conoscenza di base dell’arabo scritto, il significato e la pronuncia di tali parole devono essere presi in considerazione.


(1)  GU C 194 del 24.6.2014.


24.8.2015   

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C 279/14


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 25 giugno 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret — Danimarca) — Skatteministeriet/DSV Road A/S

(Causa C-187/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Codice doganale comunitario - Regolamento (CEE) n. 2913/92 - Articoli 203 e 204 - Regolamento (CEE) n. 2454/93 - Articolo 859 - Regime di transito esterno - Nascita dell’obbligazione doganale - Sottrazione o meno al controllo doganale - Inadempimento di un’obbligazione - Presentazione tardiva delle merci all’ufficio di destinazione - Merci rifiutate dal destinatario e rispedite senza essere state presentate all’ufficio doganale - Merci nuovamente sottoposte al regime di transito esterno mediante una nuova dichiarazione - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 168, lettera e) - Detrazione dell’IVA all’importazione da parte del trasportatore))

(2015/C 279/16)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti

Ricorrente: Skatteministeriet

Convenuti: DSV Road A/S

con l’intervento di: Danske Speditører

Dispositivo

1)

L’articolo 203 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, deve essere interpretato nel senso che un’obbligazione doganale non sorge in base a tale articolo per il solo fatto che merci sottoposte ad un regime di transito comunitario esterno, dopo un tentativo di consegna rimasto infruttuoso, siano riportate al porto franco di partenza senza essere state presentate né all’ufficio doganale del luogo di destinazione né all’ufficio doganale del porto franco, se viene accertato che queste stesse merci sono state in seguito trasportate nuovamente verso il loro luogo di destinazione nell’ambito di un secondo regime di transito comunitario esterno regolarmente appurato. Per contro, nell’ipotesi in cui l’identità delle merci trasportate nell’ambito del primo e del secondo regime di transito comunitario esterno non possa essere dimostrata, in forza del suddetto articolo sorge un’obbligazione doganale.

2)

L’articolo 204 del regolamento n. 2913/92, quale modificato dal regolamento n. 1791/2006, in combinato disposto con l’articolo 859 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 214/2007 della Commissione, del 28 febbraio 2007, deve essere interpretato nel senso che la presentazione tardiva all’ufficio doganale del luogo di destinazione e nell’ambito di un secondo regime di transito comunitario esterno delle merci sottoposte ad un primo regime di transito comunitario esterno costituisce un inadempimento che fa sorgere un’obbligazione doganale, a meno che non siano soddisfatte le condizioni previste dagli articoli 356, paragrafo 3, 859, secondo trattino, e punto 2, lettera c), di tale regolamento, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

3)

L’articolo 168, lettera e), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che escluda la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione gravante sul trasportatore che non è né l’importatore né il proprietario delle merci di cui trattasi, ma che ne ha soltanto assicurato il trasporto e il trattamento doganale nell’ambito della sua attività di trasportatore di merci soggetto all’imposta sul valore aggiunto.


(1)  GU C 202 del 30.6.2014.


24.8.2015   

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C 279/15


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 24 giugno 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče — Slovenia) — Hotel Sava Rogaška, gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o./Republika Slovenija

(Causa C-207/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Acque minerali naturali - Direttiva 2009/54/CE - Articolo 8, paragrafo 2 - Allegato I - Divieto di commercializzazione di «acque minerali naturali provenienti da un’unica sorgente» sotto più di una descrizione commerciale - Nozione))

(2015/C 279/17)

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Vrhovno sodišče

Parti

Ricorrente: Hotel Sava Rogaška, gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o.

Convenuta: Republika Slovenija

Dispositivo

La nozione di «acque minerali naturali provenienti da un’unica sorgente» di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali, deve essere interpretata nel senso che essa vale a designare acque minerali naturali attinte da una o più emergenze naturali o perforate, che abbiano origine da un’unica falda o da un unico giacimento sotterraneo, se, presso tutte le suddette emergenze naturali o perforate, tali acque presentano caratteristiche identiche, in base ai criteri posti nell’allegato I della direttiva medesima, che si mantengono costanti nell’ambito delle variazioni naturali.


(1)  GU C 202 del 30.6.2014.


24.8.2015   

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C 279/15


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 25 giugno 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Mannheim — Germania) — Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH /Gerhard und Jürgen Vogel GbR, Jürgen Vogel, Gerhard Vogel

(Causa C-242/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Privativa comunitaria per ritrovati vegetali - Regolamento (CE) n. 2100/94 - Deroga ex articolo 14 - Utilizzazione da parte degli agricoltori del prodotto del raccolto a fini di moltiplicazione senza autorizzazione del titolare - Obbligo di versamento da parte degli agricoltori di un’equa remunerazione per tale utilizzazione - Termine entro il quale la remunerazione dev’essere versata ai fini del beneficio della deroga - Possibilità per il titolare di invocare l’articolo 94 - Infrazioni))

(2015/C 279/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Mannheim

Parti

Ricorrente: Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH

Resistenti: Gerhard und Jürgen Vogel GbR, Jürgen Vogel, Gerhard Vogel

Dispositivo

Per poter beneficiare della deroga, prevista all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, all’obbligo di ottenimento dell’autorizzazione da parte del titolare della privativa della varietà vegetale di cui trattasi, un agricoltore, che abbia utilizzato materiale di moltiplicazione di una varietà vegetale protetta ottenuto mediante coltivazione (sementi di coltivazione), senza aver a tal fine concluso un contratto con il titolare medesimo, è tenuto al versamento dell’equa remunerazione di cui al medesimo articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino, entro il termine scadente alla fine della campagna di commercializzazione nel corso della quale tale utilizzazione abbia avuto luogo, vale a dire entro il 30 giugno seguente la data della nuova semina.


(1)  GU C 303 dell’8.9.2014.


24.8.2015   

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C 279/16


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 25 giugno 2015 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-303/14) (1)

((Inadempimento di uno Stato - Regolamento (CE) n. 842/2006 - Formazione e certificazione - Obbligo di notifica - Sanzioni - Regolamenti (CE) n. 303/2008, (CE) n. 304/2008, (CE) n. 305/2008, (CE) n. 306/2008, (CE) n. 307/2008 e (CE) n. 308/2008))

(2015/C 279/19)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Mifsud-Bonnici e K. Herrmann, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

Dispositivo

1)

Non avendo notificato alla Commissione europea le informazioni richieste sugli organismi di certificazione per il personale e le imprese nonché i titoli dei certificati rilasciati al personale e alle imprese addetti alle attività connesse a taluni gas fluorurati ad effetto serra né le misure nazionali relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 5, paragrafo 2, e 13, paragrafo 2, di tale regolamento, dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 303/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento n. 842/2006, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento n. 842/2006, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 305/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento n. 842/2006, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione, dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento n. 842/2006, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature, dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento n. 842/2006, i requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del personale per quanto concerne gli impianti di condizionamento d’aria in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, nonché dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 308/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento n. 842/2006, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri.

2)

La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.


(1)  GU C 409 del 17.11.2014.


24.8.2015   

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C 279/17


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 giugno 2015 — Vadzim Ipatau/Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-535/14 P) (1)

((Impugnazione - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica di Bielorussia - Ricevibilità - Termine di ricorso - Gratuito patrocinio - Effetto sospensivo - Tutela giurisdizionale effettiva - Diritti della difesa - Principio di proporzionalità))

(2015/C 279/20)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Vadzim Ipatau (rappresentante: M. Michalauskas, avocat)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: F. Naert e B. Driessen, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il sig.Vadzim Ipatau è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.


(1)  GU C 26 del 26.1.2015.


24.8.2015   

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C 279/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 13 maggio 2015 — Elisabeth Schmitt/TÜV Rheinland LGA Products GmbH

(Causa C-219/15)

(2015/C 279/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente e ricorrente in cassazione: Elisabeth Schmitt.

Convenuta e resistente in cassazione: TÜV Rheinland LGA Products GmbH

Questioni pregiudiziali

Se la [direttiva 93/42] (1) abbia lo scopo di, e intenda, imporre all’organismo notificato incaricato della revisione (audit) del sistema di garanzia della qualità, dell’esame della progettazione del prodotto e della sorveglianza di operare, per quanto riguarda i dispositivi medici della classe III, a tutela di tutti i potenziali pazienti, e se quindi, in caso di violazione colposa degli obblighi posti a suo carico, esso possa essere chiamato a rispondere direttamente e illimitatamente nei confronti dei pazienti interessati.

Se i succitati punti dell’allegato II della direttiva 93/42/CEE comportino, per l’organismo notificato incaricato della revisione (audit) del sistema di garanzia della qualità, dell’esame della progettazione del prodotto e della sorveglianza, per quanto riguarda i dispositivi medici della classe III, un obbligo generale o quantomeno circostanziato di controllo dei dispositivi.

Se i succitati punti dell’allegato II della direttiva 93/42/CEE comportino, per l’organismo notificato incaricato della revisione (audit) del sistema di garanzia della qualità, dell’esame della progettazione del prodotto e della sorveglianza, per quanto riguarda i dispositivi medici della classe III, un obbligo generale o quantomeno circostanziato di visionare la documentazione aziendale del fabbricante e/o di compiere ispezioni impreviste.


(1)  Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU L 169, pag. 1), modificata dalla direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007 , che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici, e la direttiva 98/8/CE relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 247, pag. 21).


24.8.2015   

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C 279/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovacchia) il 27 maggio 2015 — Lesoochranárske zoskupenie VLK/Obvodný úrad Trenčín

(Causa C-243/15)

(2015/C 279/22)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Parti

Ricorrente: Lesoochranárske zoskupenie VLK

Resistente: Obvodný úrad Trenčín

Con l’intervento di: Biely potok, a.s.

Questione pregiudiziale

Se sia possibile garantire il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nel caso di una supposta violazione del diritto a un livello elevato di protezione dell’ambiente, quale messo in atto alle condizioni stabilite dall’Unione europea principalmente tramite la direttiva 92/43/CEE (1) del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e segnatamente [del diritto] ad aiutare ad acquisire il parere del pubblico riguardo a un progetto che possa avere effetti significativi su zone speciali di conservazione comprese nella rete ecologica europea denominata NATURA 2000, nonché i diritti che la parte ricorrente, quale associazione senza scopo di lucro attiva nella tutela dell’ambiente a livello nazionale, faccia valere ai sensi dell’articolo 9 della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, e nei limiti indicati dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, dell’8 marzo 2011, nella causa C-240/09, anche quando il giudice nazionale ponga fine all’esame giudiziale in una controversia vertente sull’esame di una decisione che neghi [a tale associazione] lo status di parte in un procedimento amministrativo concernente il rilascio di un’autorizzazione, com’è accaduto nel caso di specie, ed inviti [tale associazione] a proporre ricorso per essere stata pretermessa in detto procedimento amministrativo.


(1)  GU L 206, pag. 7.


24.8.2015   

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C 279/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover (Germania) il 1o giugno 2015 — Michael Ihden, Gisela Brinkmann/TUIfly GmbH

(Causa C-257/15)

(2015/C 279/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hannover

Parti

Ricorrenti: Michael Ihden, Gisela Brinkmann

Convenuta: TUIfly GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1) debba essere interpretato nel senso che circostanze eccezionali verificatesi in relazione a un volo precedente in rotazione costituiscono circostanze eccezionali rispetto al volo controverso anche quando il vettore aereo operativo ha la possibilità di evitare che si verifichino ritardi nella rotazione successiva rinunciando a singole tratte della stessa.

2)

In caso di risposta affermativa della Corte alla prima questione: se le circostanze eccezionali debbano essersi verificate lo stesso giorno, il giorno precedente o, nel loro insieme, soltanto nell’ambito della prevista rotazione.


(1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).


24.8.2015   

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C 279/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d’appel de Bruxelles (Belgio) l’8 giugno 2015 — Fernand Ullens de Schooten/Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique, Ministre de la Justice

(Causa C-268/15)

(2015/C 279/24)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d’appel de Bruxelles

Parti

Appellante: Fernand Ullens de Schooten

Appellati: Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique, Ministre de la Justice

Questioni pregiudiziali

1)

Se il diritto comunitario, e in particolare il principio di effettività, imponga che in talune circostanze, segnatamente in quelle indicate al punto 38 della presente decisione, il termine di prescrizione nazionale, quale quello di cui all’articolo 100 del testo unico sulla contabilità dello Stato, applicabile ad una domanda di risarcimento presentata da un singolo nei confronti dello Stato belga per violazione dell’articolo 43 del Trattato CE (divenuto 49 TFUE) da parte del legislatore, inizi a decorrere solo quando detta violazione sia stata accertata o se, al contrario, il principio di effettività sia sufficientemente garantito, in tali circostanze, dalla possibilità offerta a detto singolo di interrompere la prescrizione mediante una notifica dell’ufficiale giudiziario.

2)

Se gli articoli 43 CE, 49 CE e 56 CE e la nozione di «situazione puramente interna», che può limitare l’invocazione di dette disposizioni da parte di un singolo nell’ambito di una controversia dinanzi a un giudice nazionale, debbano essere interpretati nel senso che ostano all’applicazione del diritto [dell’Unione] in una controversia tra un cittadino belga e lo Stato belga diretta al risarcimento dei danni causati dalla prospettata violazione del diritto comunitario e derivanti dall’adozione e dal mantenimento in vigore di una normativa belga, quale quella contenuta nell’articolo 3 del regio decreto n. 143 del 30 dicembre 1982, che si applica indistintamente ai cittadini nazionali e ai cittadini degli altri Stati membri.

3)

Se il principio di preminenza del diritto comunitario e l’articolo 4, paragrafo 3, TUE debbano essere interpretati nel senso che non consentono di disapplicare la regola dell’autorità di cosa giudicata quando si tratti di riesaminare o di annullare una decisione giudiziaria passata in giudicato che si riveli in contrasto con il diritto [dell’Unione], ma che, al contrario, consentono di disapplicare una regola nazionale sull’autorità di cosa giudicata nel caso in cui quest’ultima imponga l’adozione, sulla base della decisione giudiziaria passata in giudicato ma contraria al diritto [dell’Unione], di un’altra decisione giudiziaria che andrebbe a perpetuare la violazione del diritto [dell’Unione] da parte della prima decisione giudiziaria.

4)

Se la Corte possa confermare che la questione sulla necessità di disapplicare la regola dell’autorità di cosa giudicata, in caso di decisione giurisdizionale passata in giudicato e contraria al diritto [dell’Unione], nell’ambito di una domanda di riesame o di annullamento di tale decisione non è una questione materialmente identica, ai sensi delle sentenze [Da Costa e a. (da 28/62 a 30/62, EU:C:1963:6) e Cilfit e a. (283/81, EU:C:1982:335)], alla questione relativa al contrasto dell’autorità di cosa giudicata con il diritto [dell’Unione] nell’ambito di una domanda di una (nuova) decisione che dovrebbe reiterare la violazione del diritto [dell’Unione], cosicché l’organo giurisdizionale di ultimo grado non può sottrarsi al suo obbligo di rinvio pregiudiziale.


24.8.2015   

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C 279/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) l’8 giugno 2015 — Swiss International Air Lines AG/The Secretary of State for Energy and Climate Change, Environment Agency

(Causa C-272/15)

(2015/C 279/25)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parti

Appellante: Swiss International Air Lines AG

Appellati: The Secretary of State for Energy and Climate Change, Environment Agency

Questioni pregiudiziali

1.

Se la decisione 377/2013/UE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2013 (in prosieguo: la «decisione») violi il principio generale dell’UE della parità di trattamento in quanto stabilisce una moratoria degli obblighi di restituzione di quote di emissione imposti dalla direttiva 2003/87/CE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 (come modificata da vari strumenti, tra cui la direttiva 2008/101/CE (3) del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008) concernenti i voli tra gli Stati del SEE e quasi tutti gli Stati non appartenenti al SEE, ma non estende tale moratoria ai voli tra gli Stati del SEE e la Svizzera.

2.

In caso di risposta affermativa, quale misura debba essere adottata nei confronti di un ricorrente nella posizione della Swiss International Airlines AG, che ha restituito quote di emissione in relazione a voli che hanno avuto luogo nel 2012 tra Stati del SEE e la Svizzera, affinché sia reintegrato nella posizione in cui si sarebbe trovato se non fosse stato escluso dalla moratoria dei voli tra gli Stati del SEE e la Svizzera. In particolare:

(a)

se il registro debba essere rettificato in modo da riflettere il numero inferiore di quote che detto ricorrente avrebbe dovuto restituire se i voli da o verso la Svizzera fossero stati inclusi nella moratoria;

(b)

in caso di risposta affermativa, quale azione debba intraprendere (se del caso) l’autorità competente nazionale e/o il giudice nazionale per ottenere che le quote supplementari restituite siano riassegnate a tale ricorrente;

(c)

se tale ricorrente abbia il diritto di agire nei confronti del Parlamento europeo e del Consiglio per risarcimento danni ai sensi dell’articolo 340 del TFUE, per la perdite eventualmente subite a causa della restituzione di quote supplementari in conseguenza della decisione;

(d)

se al ricorrente debba essere concessa un’altra forma di risarcimento e, in caso di risposta affermativa, quale.


(1)  Decisione n. 377/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2013, recante deroga temporanea alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (GU L 113, pag. 1).

(2)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 275, pag. 32).

(3)  Direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 8, pag. 3).


24.8.2015   

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C 279/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) l’8 giugno 2015 — ITV Broadcasting Limited, ITV2 Limited, ITV Digital Channels Limited, Channel Four Television Corp., 4 Ventures Limited, Channel 5 Broadcasting Limited, ITV Studios Limited/TVCatchup Limited, Media Resources Limited, TVCatchup (UK) Limited

(Causa C-275/15)

(2015/C 279/26)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parti

Ricorrenti: ITV Broadcasting Limited, ITV2 Limited, ITV Digital Channels Limited, Channel Four Television Corp., 4 Ventures Limited, Channel 5 Broadcasting Limited, ITV Studios Limited

Convenute: TVCatchup Limited, Media Resources Limited, TVCatchup (UK) Limited

Intervenienti: The Secretary of State for Business, Innovation and Skills, Virgin Media Limited

Questioni pregiudiziali

Sull’interpretazione dell’articolo 9 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (1) (in prosieguo: la «direttiva»), in particolare della frase «La presente direttiva non osta all’applicazione delle disposizioni concernenti segnatamente (…) accesso ai servizi di diffusione via cavo»:

1.

Se la frase citata consenta l’applicazione impregiudicata di una disposizione di diritto nazionale in base a una definizione di «cavo» fornita dalla legislazione nazionale, o se l’ambito di applicazione di questa parte dell’articolo 9 sia determinato da un significato di «cavo» definito dal diritto dell’UE.

2.

Qualora il termine «cavo» di cui all’articolo 9 sia definito dal diritto dell’UE, quale sia il suo significato. In particolare:

a)

se abbia un significato specifico dal punto di vista tecnologico, limitato alle reti cablate tradizionali gestite da prestatori di servizi via cavo tradizionali;

b)

in alternativa, se abbia un significato neutrale dal punto di vista tecnologico che include servizi funzionalmente analoghi trasmessi via Internet;

c)

in entrambi i casi, se comprenda la trasmissione di energia a microonde tra punti terrestri fissi.

3.

Se la frase citata si riferisca (1) a disposizioni che richiedono reti cablate per ritrasmettere determinati programmi o (2) a disposizioni che consentono la ritrasmissione via cavo di programmi (a) ove le ritrasmissioni sono simultanee e limitate alle zone alle quali le trasmissioni erano destinate e/o (b) ove le ritrasmissioni riguardano programmi su canali soggetti a determinati obblighi di servizio pubblico.

4.

Qualora la portata del termine «cavo» di cui all’articolo 9 sia definita dal diritto nazionale, se la disposizione di diritto nazionale sia soggetta ai principi dell’UE di proporzionalità e di giusto equilibrio tra i diritti dei titolari del diritto d’autore, dei proprietari dei cavi e l’interesse pubblico.

5.

Se l’articolo 9 si riferisca soltanto alle disposizioni di diritto nazionale in vigore alla data in cui la direttiva è stata approvata, alla data della sua entrata in vigore o alla data ultima per la sua attuazione, o se si applichi anche alle successive disposizioni di diritto nazionale che riguardano l’accesso ai servizi di diffusione via cavo.


(1)  GU L 167, pag. 10.


24.8.2015   

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C 279/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Bruxelles (Belgio) il 10 giugno 2015 — Office national de l'emploi (ONEm), M/M, Office national de l'emploi (ONEm), Caisse Auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage (CAPAC)

(Causa C-284/15)

(2015/C 279/27)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour du travail de Bruxelles

Parti

Ricorrenti: Office national de l’emploi (ONE), M

Convenuti: M, Office national de l'emploi (ONE), Caisse Auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage (CAPAC)

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 67, paragrafo 3, del regolamento di sicurezza sociale n. 1408/71 (1), debba essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro neghi la totalizzazione dei periodi di occupazione necessar[i] al fine di poter beneficiare di un’indennità di disoccupazione destinata a integrare i redditi di un impiego a tempo parziale, nel caso in cui l’occupazione in tale impiego non sia stata preceduta da alcun periodo di assicurazione o di occupazione in tale Stato membro.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione, se l’articolo 67, paragrafo 3, del regolamento di sicurezza sociale n. 1408/71 sia compatibile, in particolare, con:

l’articolo 48 TFUE, in quanto la condizione a cui tale articolo 67, paragrafo 3, subordina la totalizzazione dei periodi di occupazione è tale da limitare la libera circolazione dei lavoratori e il loro accesso a determinati impieghi a tempo parziale,

l’articolo 45 TFUE, che «implica l’abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro» e prevede per i lavoratori il diritto «di rispondere a offerte di lavoro effettive» (comprese quelle di impiego a tempo parziale) negli altri Stati membri, «di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri» e di prendervi dimora «al fine di svolgervi un’attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l’occupazione dei lavoratori nazionali»,

l’articolo 15, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ai sensi del quale «ogni cittadino dell’Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, (...) in qualunque Stato membro».


(1)  Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, come modificato e aggiornato dal regolamento (CE) no 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) no 1606/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998 (GU L 209, pag. 1, in prosieguo: il «regolamento di sicurezza sociale n. 1408/71»).


24.8.2015   

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C 279/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 15 giugno 2015 — Patrice D'Oultremont, Henri Tumelaire, François Boitte, Éoliennes à tout prix? ASBL/Région wallonne

(Causa C-290/15)

(2015/C 279/28)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: Patrice D'Oultremont, Henri Tumelaire, François Boitte, Éoliennes à tout prix? ASBL

Convenuta: Région wallonne (Regione vallona)

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 2, lettera a) e 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE (1) relativi alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, implichino che un decreto di natura regolamentare recante diverse disposizioni relative all’installazione di impianti eolici, ivi comprese misure di sicurezza, di controllo, di rimessione in pristino e di sicurezza, nonché norme in materia di inquinamento acustico definite con riferimento alle aree pianologiche, disposizioni disciplinanti il rilascio di autorizzazioni amministrative che attribuiscono al committente il diritto di installare e sfruttare impianti assoggettati di diritto alla valutazione degli effetti sull’ambiente ai sensi del diritto interno, debba essere qualificato come «piano o programma» ai sensi di dette disposizioni.


(1)  Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU L 197, pag. 30).


24.8.2015   

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C 279/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Alicante (Spagna) il 25 giugno 2015 — Ana María Palacios Martínez/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

(Causa C-307/15)

(2015/C 279/29)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Alicante

Parti

Ricorrente: Ana María Palacios Martínez

Appellata: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia compatibile con il principio di non vincolatività sancito dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993 (1), concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, la circostanza che gli effetti restitutori derivanti dalla dichiarazione di nullità di una clausola di tasso minimo (cláusula suelo), in quanto tale clausola sarebbe abusiva, inserita in un contratto di mutuo non retroagiscano alla data di stipula del contratto, bensì a una data posteriore.

2)

Se il criterio di buona fede degli ambienti interessati che funge da fondamento della limitazione dell’efficacia retroattiva discendente da una clausola abusiva sia una nozione autonoma del diritto dell’Unione che debba essere interpretata in modo uniforme dall’insieme degli Stati membri.

3)

In caso di risposta affermativa, quali requisiti debbano essere soddisfatti per determinare l’esistenza della buona fede degli ambienti interessati.

4)

In ogni caso, se sia conforme alla buona fede degli ambienti interessati l’operato del professionista che, nell’elaborazione del contratto, ha determinato la mancanza di trasparenza all’origine dell’abusività della clausola.

5)

Se il rischio di gravi inconvenienti che funge da fondamento della limitazione dell’efficacia retroattiva discendente da una clausola abusiva sia una nozione autonoma del diritto dell’Unione che debba essere interpretata in modo uniforme dall’insieme degli Stati membri.

6)

In caso di risposta affermativa, quali criteri debbano essere presi in considerazione.

7)

Se il rischio di gravi inconvenienti debba essere valutato prendendo in considerazione solo il rischio che potrebbe verificarsi per il professionista o se si debba tenere conto anche del danno arrecato ai consumatori dalla mancata restituzione integrale degli importi versati in virtù della suddetta clausola di tasso minimo.


(1)  GU L 95, pag. 29.


24.8.2015   

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C 279/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Alicante (Spagna) il 25 giugno 2015 — Banco Popular Español, S.A./Emilio Irles López y Teresa Torres Andreu

(Causa C-308/15)

(2015/C 279/30)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Alicante

Parti

Ricorrente: Banco Popular Español, S.A.

Appellati: Emilio Irles López y Teresa Torres Andreu

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia compatibile con il principio di non vincolatività sancito dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE (1) del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, la circostanza che gli effetti restitutori derivanti dalla dichiarazione di nullità di una clausola di tasso minimo (cláusula suelo), in quanto tale clausola sarebbe abusiva, inserita in un contratto di mutuo non retroagiscano alla data di stipula del contratto, bensì a una data posteriore.

2)

Se il criterio di buona fede degli ambienti interessati che funge da fondamento della limitazione dell’efficacia retroattiva discendente da una clausola abusiva sia una nozione autonoma del diritto dell’Unione che debba essere interpretata in modo uniforme dall’insieme degli Stati membri.

3)

In caso di risposta affermativa, quali requisiti debbano essere soddisfatti per determinare l’esistenza della buona fede degli ambienti interessati.

4)

In ogni caso, se sia conforme alla buona fede degli ambienti interessati l’operato del professionista che, nell’elaborazione del contratto, ha determinato la mancanza di trasparenza all’origine dell’abusività della clausola.

5)

Se il rischio di gravi inconvenienti che costituisce il fondamento della limitazione dell’efficacia retroattiva discendente da una clausola abusiva sia una nozione autonoma del diritto dell’Unione che debba essere interpretata in modo uniforme.

6)

In caso di risposta affermativa, quali criteri debbano essere presi in considerazione.

7)

Se il rischio di gravi inconvenienti debba essere valutato prendendo in considerazione solo il rischio che potrebbe verificarsi per il professionista o se si debba tenere conto anche del danno arrecato ai consumatori a causa della mancata restituzione integrale de gli importi versati in virtù della suddetta clausola di tasso minimo.

8)

Se l’estensione automatica della medesima limitazione degli effetti restitutori derivanti dalla nullità di una clausola di tasso minimo (cláusula suelo), dichiarata nell’ambito di una causa promossa da un’associazione di consumatori contro istituti finanziari, alle azioni individuali volte a far dichiarare la nullità di una clausola di tasso minimo in quanto abusiva, promosse da clienti consumatori che hanno contratto un mutuo ipotecario con istituti finanziari diversi, sia compatibile con il principio di non vincolatività per il consumatore delle clausole abusive, sancito dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, e con il diritto a un ricorso effettivo sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (2).


(1)  GU L 95, pag. 29.

(2)  GU 2000, C 364, pag. 1.


24.8.2015   

IT

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C 279/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative d'appel de Paris (Francia) il 29 giugno 2015 — Overseas Financial Limited, Oaktree Finance Limited/Ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique

(Causa C-319/15)

(2015/C 279/31)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour administrative d'appel de Paris

Parti

Ricorrenti: Overseas Financial Limited, Oaktree Finance Limited

Resistente: Ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 961/2010 (1) del Consiglio, del 25 ottobre 2010, violino l’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo 1 del primo protocollo addizionale della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che tutelano il diritto di proprietà, letti in combinato disposto con l’articolo 47 di tale Carta e con l’articolo 6, primo paragrafo, della suddetta convenzione, che garantiscono il diritto all’esecuzione di una decisione giudiziaria entro un termine ragionevole, segnatamente nella misura in cui tali disposizioni non prevedono la possibilità che i fondi congelati siano sbloccati qualora un terzo si avvalga di un credito acquisito ai sensi di una decisione giudiziaria che dispone la condanna di una persona, designata ad essere oggetto di un vincolo di congelamento, al pagamento a suo favore di un indennizzo, pronunciata al termine di un procedimento avviato prima di tale designazione e tra queste due persone non sussista alcun rapporto, neppure indiretto, connesso alle attività previste dal regolamento.


(1)  Regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1).


24.8.2015   

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C 279/26


Ricorso proposto il 9 luglio 2015 — Commissione europea/Repubblica d’Austria

(Causa C-347/15)

(2015/C 279/32)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: W. Mölls, J. Hottiaux e T. Maxian Rusche, agenti)

Convenuta: Repubblica d’Austria

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che, non obbligando la ÖBB Personenverkehr a pubblicare le compensazioni pubbliche nonché le spese e le entrate per ogni contratto di servizio pubblico, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE (1) nonché dell’articolo 6, paragrafo 1, in combinato disposto con il punto 5 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1370/2007 (2);

condannare la Repubblica d’Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente avrebbe violato gli obblighi ad essa incombenti ai sensi della direttiva 2012/34/UE nonché del regolamento (CE) n. 1370/2007.

Essa non provvederebbe affinché nei rispettivi conti siano ripartiti in modo separato, in funzione di ciascun contratto, i fondi pubblici per la prestazione di servizi di trasporto pubblico di passeggeri né che le spese e le entrate siano documentate e pubblicate separatamente. In tal modo la convenuta violerebbe le norme rilevanti del diritto dell’Unione in materia di trasporto per ferrovia.


(1)  Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343, pag. 32).

(2)  Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315, pag. 1).


Tribunale

24.8.2015   

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C 279/28


Sentenza del Tribunale del 6 luglio 2015 — Francia/Commissione

(Causa T-516/10) (1)

((«FEAOG - Sezione “Orientamento” - Riduzione di un contributo finanziario - Programma di iniziativa comunitaria Leader+ - Inosservanza del termine di adozione di una decisione - Violazione delle forme sostanziali»))

(2015/C 279/33)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: inizialmente E. Belliard, B. Cabouat, G. de Bergues, D. Colas e C. Candat, successivamente D. Colas, C. Candat e J.-S. Pilczer, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Bianchi e G. von Rintelen, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2010) 5724 definitivo della Commissione, del 23 agosto 2010, relativa all’applicazione di rettifiche finanziarie al contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione «Orientamento», stanziato per il programma di iniziativa comunitaria CCI 2000.FR.060.PC.001 (Francia — Leader+).

Dispositivo

1)

La decisione C (2010) 5724 definitivo della Commissione, del 23 agosto 2010, relativa all’applicazione di rettifiche finanziarie al contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione «Orientamento», stanziato per il programma di iniziativa comunitaria CCI 2000.FR.060.PC.001 (Francia — Leader+), è annullata.

2)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Repubblica francese.


(1)  GU C 13 del 15.1.2011.


24.8.2015   

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C 279/28


Sentenza del Tribunale del 6 luglio 2015 — Italia/Commissione

(Causa T-44/11) (1)

((«FEAOG - Sezione “Garanzia” - FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Aiuti alla produzione del latte scremato in polvere - Irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o agli organismi degli Stati membri - Proporzionalità - Obbligo di motivazione - Principio del ne bis in idem - Termine ragionevole»))

(2015/C 279/34)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da L. Ventrella e G. Fiengo, avvocati dello Stato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Rossi e D. Nardi, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione 2010/668/UE della Commissione, del 4 novembre 2010, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia», del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 288, pag. 24), nella parte in cui esclude talune spese effettuate dalla Repubblica italiana

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 80 del 12.3.2011.


24.8.2015   

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C 279/29


Sentenza del Tribunale del 9 luglio 2015 — Nanu-Nana Joachim Hoepp/UAMI — Vincci Hoteles (NANU)

(Causa T-89/11) (1)

((«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo NANU - Marchio comunitario denominativo anteriore NAMMU - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»))

(2015/C 279/35)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG (Brema, Germania) (rappresentanti: A. Nordemann e T. Boddien, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Vincci Hoteles, SA (Alcobendas, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 25 novembre 2010 (procedimento R 641/2010-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Vincci Hoteles, SA e la Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 113 del 9.4.2011.


24.8.2015   

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C 279/30


Sentenza del Tribunale dell'8 luglio 2015 — European Dynamics Luxembourg e altri/Commissione

(Causa T-536/11) (1)

((«Appalti pubblici di servizi - Gara d’appalto - Prestazione di servizi informatici di sviluppo e di manutenzione di software, di consulenza e di assistenza per vari tipi di applicazioni informatiche - Collocamento in graduatoria dell’offerta di un offerente nel sistema a cascata per diversi lotti e collocamento in graduatoria delle offerte di altri offerenti - Obbligo di motivazione - Criterio di aggiudicazione - Errore manifesto di valutazione - Responsabilità extracontrattuale»))

(2015/C 279/36)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Lussemburgo); European Dynamics Belgium SA (Bruxelles, Belgio); e Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: N. Korogiannakis, M. Dermitzakis e N. Theologou, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente S. Delaude e V. Savov, successivamente S. Delaude, in qualità di agenti, assistiti da O. Graber-Soudry, solicitor)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea del 22 luglio 2011 di collocare in graduatoria le ricorrenti, per le offerte dalle stesse presentate per la gara d’appalto AO 10340, relativa alla prestazione di servizi informatici di sviluppo e di manutenzione di software, di consulenza e assistenza per vari tipi di applicazioni informatiche (GU 2011/S 66-106099), al terzo posto nel sistema a cascata per il lotto n. 1, al terzo posto nel sistema a cascata per il lotto n. 4 e al secondo posto nel sistema a cascata per il lotto n. 3, nonché le decisioni di aggiudicare i suddetti appalti ad altri offerenti nei limiti in cui riguardano il loro collocamento in graduatoria e, dall’altro lato, domanda di risarcimento danni

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La European Dynamics Luxembourg SA, la European Dynamics Belgium SA e la Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE sono condannate alle spese.


(1)  GU C 355 del 3.12.2011.


24.8.2015   

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C 279/30


Sentenza del Tribunale 8 luglio 2015 — Deutsche Rockwool Mineralwoll/UAMI — Ceramicas del Foix (Rock & Rock)

(Causa T-436/12) (1)

([«Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio comunitario figurativo Rock & Rock - Marchi nazionali denominativi anteriori MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK, COVERROCK e CEILROCK - Impedimento relativo alla registrazione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2015/C 279/37)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG (Gladbeck, Germania) (rappresentante: J. Krenzel, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: L. Rampini, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Ceramicas del Foix, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: M. Pérez Serrres e R. Guerras Mazón, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 10 luglio 2012 (procedimento R 495/2011-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG e la Ceramicas del Foix, SA

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG è condannata alle spese.


(1)  GU C 379 dell’8.12.2012.


24.8.2015   

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C 279/31


Sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2015 — Deutsche Rockwool Mineralwoll/UAMI — Redrock Construction (REDROCK)

(Causa T-548/12) (1)

([«Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio comunitario figurativo REDROCK - Marchi nazionali denominativi anteriori ROCK, KEPROCK, FLEXIROCK, FORMROCK, FLOOR-ROCK, TERMAROCK, KLIMAROCK, SPEEDROCK, DUROCK, SPLITROCK, PLANAROCK, TOPROCK, KLEMMROCK, FIXROCK, SONOROCK PLUS, VARIROCK, SONOROCK e MASTERROCK - Impedimento relativo alla registrazione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2015/C 279/38)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG (Gladbeck, Germania) (rappresentante: J. Krenzel, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: V. Mahelka, P. Geroulakos e M. Rajh, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Redrock Construction s.r.o. (Praga, Repubblica ceca) (rappresentante: D. Krofta, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 16 ottobre 2012 (procedimento R 1596/2011-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG e la Redrock Construction s.r.o

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG è condannata alle spese.


(1)  GU C 63 del 2.3.2013.


24.8.2015   

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C 279/32


Sentenza del Tribunale del 9 luglio 2015 — CMT/UAMI — Camomilla (CAMOMILLA)

(Cause riunite T-98/13 e T-99/13) (1)

([«Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchi comunitari figurativi Camomilla - Marchio nazionale figurativo anteriore CAMOMILLA - Impedimento assoluto alla registrazione - Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Insussistenza di malafede del titolare del marchio comunitario - Impedimento relativo alla registrazione - Insussistenza di somiglianza tra i prodotti - Assenza di pregiudizio alla notorietà - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 - Articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009»])

(2015/C 279/39)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: CMT Compagnia manifatture tessili Srl (CMT Srl) (Napoli, Italia) (rappresentanti: G. Floridia, R. Floridia, M. Franzosi e G. Rubino, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: L. Rampini, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Camomilla SpA (Buccinasco, Italia) (rappresentanti: A. Tornato e M. Mussi, avvocati)

Oggetto

Ricorsi contro le decisioni della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 29 novembre 2012 (procedimenti R 1615/2011-1 e R 1617/2011-1), relative a procedimenti di dichiarazione di nullità tra la CMT — Compagnia manifatture tessili Srl (CMT Srl) e la Camomilla SpA

Dispositivo

1)

I ricorsi sono respinti.

2)

La CMT Compagnia manifatture tessili Srl (CMT Srl) è condannata alle spese.


(1)  GU C 141 del 18.5.2013.


24.8.2015   

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C 279/33


Sentenza del Tribunale del 9 luglio 2015 — CMT/UAMI — Camomilla (CAMOMILLA)

(Causa T-100/13) (1)

([«Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio comunitario denominativo CAMOMILLA - Marchio nazionale figurativo anteriore Camomilla - Impedimento assoluto alla registrazione - Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Insussistenza di malafede del titolare del marchio comunitario - Impedimento relativo alla registrazione - Uso effettivo del marchio anteriore - Elementi di prova complementari prodotti dinanzi alla commissione di ricorso»])

(2015/C 279/40)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: CMT Compagnia manifatture tessili Srl (CMT Srl) (Napoli, Italia) (rappresentanti: G. Floridia, R. Floridia, M. Franzosi e G. Rubino, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: L. Rampini, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Camomilla SpA (Buccinasco, Italia) (rappresentanti: A. Tornato e M. Mussi, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI, del 29 novembre 2012 (procedimento R 1616/2011-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la CMT Compagnia manifatture tessili Srl (CMT Srl) e la Camomilla SpA

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), del 29 novembre 2012 (procedimento R 1616/2011-1) è annullata.

2)

L’UAMI sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla CMT Compagnia manifatture tessili Srl (CMT Srl).

3)

La CAMOMILLA SpA sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 141 del 18.5.2013.


24.8.2015   

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C 279/33


Sentenza del Tribunale 7 luglio 2015 — A/UAMI

(Causa T-521/13) (1)

([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo A ASTER - Marchio comunitario denominativo anteriore A-STARS - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2015/C 279/41)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Alpinestars Research Srl (Coste di Maser, Italia) (rappresentanti: G. Dragotti, R. Valenti e S. Balice, avocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)

Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Kean Tung Cho (Taichung City, Taïwan); e Ling-Yuan Wang Yu (Wuci Township, Taïwan)

Oggetto

Ricorso proposto conto la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 15 luglio 2013 (procedimento R 2309/2012-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Alpinestars Research Srl, da un lato, e Kean Tung Cho e Ling-Yuan Wang Yu, dall’altro

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 15 luglio 2013 (procedimento R 2309/2012-4) è annullata.

2)

L’UAMI è condannato alle spese.


(1)  GU C 352 del 30.11.2013.


24.8.2015   

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C 279/34


Sentenza del Tribunale 7 luglio 2015 — Axa Versicherung/Commissione

(Causa T-677/13) (1)

((«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti relativi a un procedimento di applicazione delle norme sulla concorrenza - Demanda relativa a un insieme di documenti - Diniego di accesso - Domanda relativa a un documento unico - Indice - Obbligo di procedere a un esame concreto e individuale - Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo - Eccezione relativa alla tutela delle finalità delle attività di ispezione, indagine e controllo - Interesse pubblico superiore - Azione risarcitoria - Obbligo di motivazione»))

(2015/C 279/42)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Axa Versicherung AG (Colonia, Germania) (rappresentanti: C. Bahr, S. Dethof e A. Malec, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Cloutche-Duvieusart e H. Krämer, agenti, assistiti da R. Van der Hout e A. Köhler, avvocati)

Interveniente a sostegno della convenuta: Saint-Gobain Sekurit Deutschland GmbH & Co. KG (Aix-la-Chapelle, Germania) (rappresentanti: B. Meyring e E. Venot, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione Gestdem 2012/817 e 2012/3021 della Commissione, del 29 ottobre 2013, recante rigetto di due domande di accesso ai documenti del fascicolo relativo al procedimento COMP/39.125 (Verre automobile).

Dispositivo

1)

La decisione Gestdem 2012/817 e 2012/3021 della Commissione, del 29 ottobre 2013, recante rigetto di due domande di accesso ai documenti del fascicolo relativo al procedimento COMP/39.125 (Verre automobile) è annullata nella parte in cui nega alla Axa Versicherung AG l’accesso ai riferimenti ai «documenti di clemenza» che si trovano nell’indice di tale fascicolo.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Axa Versicherung e la Commissione europea sopporteranno ciascuna le proprie spese.

4)

La Saint-Gobain Sekurit Deutschland GmbH & Co. KG sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 71 dell’8.3.2014.


24.8.2015   

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C 279/35


Sentenza del Tribunale del 7 luglio 2015 — Federcoopesca e a./Commissione

(Causa T-312/14) (1)

((«Ricorso di annullamento - Pesca - Regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca - Decisione della Commissione che istituisce un piano d’azione per ovviare alle carenze del sistema italiano di controllo della pesca - Atto che non modifica di per sé la situazione giuridica del ricorrente - Insussistenza di incidenza individuale - Irricevibilità»))

(2015/C 279/43)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Federazione nazionale delle cooperative della pesca (Federcoopesca) (Roma, Italia); Associazione Lega Pesca (Roma); Associazione generale cooperative italiane settore agro ittico alimentare (AGCI AGR IT AL) (Roma) (rappresentanti: L. Caroli, S. Ventura e V. Cannizzaro, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet e D. Nardi, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2013) 8635 final della Commissione, del 6 dicembre 2013, che istituisce un piano d’azione per ovviare alle carenze del sistema italiano di controllo della pesca

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Federazione nazionale delle cooperative della pesca (Federcoopesca), l’Associazione Lega Pesca e l’Associazione generale cooperative italiane settore agro ittico alimentare (AGCI AGR IT AL) sono condannate alle spese.


(1)  GU C 194 del 24.6.2014.


24.8.2015   

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C 279/36


Ricorso proposto il 5 maggio 2015 –Arbuzov/Consiglio

(Causa T-221/15)

(2015/C 279/44)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Sergej Arbuzov (Kiev, Ucraina) (rappresentante: M. Machytková, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto ad una buona amministrazione

A tal proposito il ricorrente sostiene che vi è stata una violazione del diritto alla buona amministrazione della giustizia, sancito dall’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettere a) e c), della Carta del diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), poiché, a suo parere, il convenuto non ha ottemperato al dovere di diligenza ad esso incombente di esaminare in modo accurato e imparziale tutti gli elementi pertinenti del caso del ricorrente.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà

Il ricorrente sostiene in proposito che si è avuta una violazione del diritto di proprietà, sancito dall’articolo 17, paragrafo 1, della Carta e dall’articolo 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, consistente nel fatto che — in conseguenza della violazione del diritto ad una buona amministrazione — con l’adozione degli atti impugnati, il diritto di proprietà del ricorrente è stato limitato senza ragione giuridica e in contrasto con le condizioni di cui all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta.


24.8.2015   

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C 279/36


Ricorso proposto il 28 maggio 2015 — Novartis Europharm/Commissione

(Causa T-269/15)

(2015/C 279/45)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Novartis Europharm Ltd. (Camberley, Regno Unito) (rappresentante: C. Schoonderbeek, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare la Commissione al pagamento delle sue spese e di quelle della Novartis.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, la ricorrente chiede che venga annullata la decisione della Commissione C(2015) 1977 final che concede un’autorizzazione all'immissione in commercio alla Pari Pharma per il prodotto medicinale «Vantobra-tobramycine».

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Con il primo motivo, essa sostiene l’illegittimità della decisione della Commissione, in quanto costituisce una violazione dell’esclusiva di mercato della Novartis Europharm Ltd per i medicinali orfani per quanto riguarda il suo prodotto TOBI Podhaler, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 141/2000 (1), atteso che il periodo dell’esclusiva di mercato per non è ancora scaduto e che non sono soddisfatte le condizioni per la concessione di una deroga all’esclusiva di mercato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

2.

Con il secondo motivo, essa sostiene l’illegittimità della decisione della Commissione anche in quanto essa non contiene la motivazione richiesta dagli articoli 296 TFUE e 8, paragrafo 1, del regolamento n. 726/2004 (2).


(1)  Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (GU L 18, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136, pag. 1).


24.8.2015   

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C 279/37


Ricorso proposto il 26 maggio 2015 — ANKO AE/Agenzia esecutiva per la ricerca (REA)

(Causa T-270/15)

(2015/C 279/46)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: ANKO Anonymos Etairia Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Atene, Grecia) (rappresentante: V. Christianos, avvocato)

Convenuta: Agenzia esecutiva per la ricerca (REA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che la sospensione dei pagamenti disposta dall’Agenzia esecutiva per la ricerca (REA) per la quota ancora dovuta alla ricorrente per la sua partecipazione al progetto ESS, nell’ambito del programma FP7, costituisce una violazione delle sue obbligazioni contrattuali e che, di conseguenza, essa è tenuta a versare all’ANKO la quota restante della sua partecipazione, pari a EUR 1 25  253,82, maggiorata degli interessi legali;

condannare la REA alle spese processuali sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la società ricorrente chiede che il Tribunale dell’Unione europea, a norma dell’articolo 272 TFUE, dichiari che la sospensione dei pagamenti disposta dall’Agenzia esecutiva per la ricerca per la quota ancora dovuta alla ricorrente per la sua partecipazione al progetto ESS, nell’ambito del programma FP7, costituisce una violazione delle sue obbligazioni contrattuali e che, di conseguenza, continua a sussistere l’obbligo di versare all’ANKO la suddetta quota maggiorata degli interessi a decorrere dalla proposizione del presente ricorso.

In particolare, l’ANKO sostiene di avere adempiuto pienamente e correttamente le proprie obbligazioni contrattuali. Al contrario, l’Agenzia esecutiva per la ricerca (REA) ha sospeso i propri pagamenti nei confronti dell’ANKO, in violazione della clausola II.5, paragrafo 3 (d), dell’allegato II dell’appalto principale ESS. Pertanto, l’Agenzia esecutiva per la ricerca (REA) continua ad essere debitrice nei confronti della ricorrente della quota dovuta per il progetto ESS, il cui pagamento è stato illegittimamente sospeso, ossia EUR 1 25  253,82.

Inoltre, l’ANKO sostiene che la sospensione dei pagamenti dell’Agenzia esecutiva per la ricerca (REA) nei suoi confronti, per quanto riguarda il progetto ESS, è contraria all’appalto ESS e al diritto dell’Unione per i seguenti motivi:

in primo luogo, l’Agenzia esecutiva per la ricerca (REA) ha illegittimamente disposto la sospensione dei pagamenti all’ANKO, in quanto essa non rientra affatto in uno di cinque casi previsti dalla clausola II.5, paragrafo 3 (d), dell’allegato II dell’appalto principale;

in secondo luogo, l’Agenzia esecutiva per la ricerca (REA) ha illegittimamente posto una condizione per revocare la sospensione dei pagamenti che non è prevista dai documenti contrattuali e che è contraria al diritto dell’Unione.


24.8.2015   

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C 279/38


Ricorso proposto il 29 maggio 2015 — Alcogroup e Alcodis/Commissione

(Causa T-274/15)

(2015/C 279/47)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Alcogroup (Bruxelles, Belgio) e Alcodis (Bruxelles) (rappresentanti: P. de Bandt, J. Dewispelaere e J. Probst, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare le decisioni impugnate;

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono un motivo unico, vertente sul fatto che, adottando ed eseguendo le decisioni impugnate, la Commissione avrebbe violato i loro diritti della difesa e il loro diritto all’inviolabilità del domicilio, nonché i principi di buona amministrazione e di proporzionalità.


24.8.2015   

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C 279/39


Ricorso proposto il 1o giugno 2015 — Tayto Group/UAMI — MIP Metro (real)

(Causa T-287/15)

(2015/C 279/48)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Tayto Group Ltd (Corby, Regno Unito) (rappresentanti: G. Würtenberger e R. Kunze, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio figurativo in rosso e blu contenente l’elemento denominativo «real» — Marchio comunitario n. 38 968

Procedimento dinanzi all’UAMI: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 16 marzo 2015 nel procedimento R 2285/2013-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente la decisione impugnata;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi invocati

Violazione degli articoli 15, 51, 64, 75 e 76 del regolamento n. 207/2009.


24.8.2015   

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C 279/39


Ricorso proposto il 9 giugno 2015 — KV/EACEA

(Causa T-306/15)

(2015/C 279/49)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: KV (Atene, Grecia) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

Convenuta: Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione EACEA/MH/mvh/OKRAPF15D006233 dell’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA), del 10 aprile 2014, sul finanziamento dell’accordo 518072-LLP-1-2011-1-DE-COMENIUS-CNW/2011-3848 relativo al NEST — Progetto «Network for Staff and Teachers in Childcare Services» (Rete per personale e docenti nei servizi di assistenza all’infanzia);

condannare la convenuta alle proprie spese e a quelle sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un primo errore manifesto di valutazione.

La decisione impugnata sarebbe viziata da un manifesto errore di valutazione ove fa una distinzione tra servizi «normali» e «complementari» prestati dai soci/azionisti della ricorrente nell’ambito del progetto in questione, in quanto l’Agenzia non avrebbe manifestamente tenuto conto della natura dei servizi prestati dai soci, della chiara volontà dell’assemblea generale della ricorrente di considerare e disciplinare tali servizi, giacché ha ritenuto che essi costituissero una categoria distinta non contemplata dalle disposizioni degli Statuti, e del fatto che i servizi prestati dai soci nell’ambito del progetto in questione soddisfacevano tutti i requisiti di cui alla succitata decisione dell’assemblea generale.

2.

Secondo motivo, vertente su un secondo errore manifesto di valutazione.

La decisione impugnata sarebbe viziata da un errore manifesto di valutazione per quanto attiene alla motivazione della decisione riguardante il rapporto di subordinazione tra i soci/azionisti e la ricorrente, la cui esistenza è stata chiaramente dimostrata mediante le prove prodotte dinanzi all’Agenzia.


24.8.2015   

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C 279/40


Ricorso proposto il 2 giugno 2015 — Grecia/Commissione

(Causa T-314/15)

(2015/C 279/50)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Grecia (rappresentanti: K. Boskovits e L. Kotroni)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione del 23 marzo 2015, SA.28876 (2012/C) (ex CP202/2009), relativa agli aiuti di Stato che la Grecia ha concesso alle società Stathmos Emporevmatokivotion Peiraia & Cosco Pacific Limited;

condannare la Commissione a sostenere le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa della Repubblica ellenica.

A sostegno di tale motivo, la Repubblica ellenica fa valere la modifica del fondamento giuridico e fattuale del procedimento tra la decisione di avvio del procedimento e la decisione di concessione degli aiuti.

2.

Secondo motivo, vertente su un’erronea interpretazione ed applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE per quanto riguarda la nozione di aiuto di Stato.

A sostegno di tale motivo, la Repubblica ellenica fa valere l’assenza di un vantaggio economico e del carattere selettivo delle misure in questione e in particolare il fatto che la convenuta non ha indicato correttamente il sistema di riferimento di tali misure, ha omesso di valutare le situazioni giuridiche e fattuali, sostanzialmente diverse tra loro, delle imprese attive nel settore dei lavori nelle infrastrutture pubbliche sotto il profilo delle particolari caratteristiche dei contratti di concessione aventi tale oggetto e ha violato i principi fondamentali e direttivi del sistema fiscale generale manifestamente che sono alla base delle misure in questione.

3.

Terzo motivo, vertente sul carattere erroneo, carente e contraddittorio della motivazione per quanto riguarda gli aiuti di Stato in questione.

A sostegno di tale motivo, la Repubblica ellenica fa valere il carattere erroneo, carente e contraddittorio della motivazione per quanto riguarda: a) la concessione di aiuti di Stato mediante risorse statali, b) la presenza di vantaggi selettivi, c) il paragone con disposizioni simili di natura fiscale relative ai contratti di concessione nel settore dei lavori nelle infrastrutture pubbliche approvate dalla Commissione e d) la concorrenza falsata e l’incidenza sugli scambi tra gli Stati membri.

4.

Quarto motivo, vertente su un’erronea interpretazione ed applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE per quanto riguarda la compatibilità degli aiuti con il mercato interno.

A sostegno di tale motivo, la Repubblica ellenica fa valere l’erronea valutazione della convenuta per quanto riguarda la sussistenza di aiuti regionali compatibili e di aiuti necessari e proporzionati che promuovono la realizzazione di un obiettivo di interesse comune.

5.

Quinto motivo, vertente sull’errata quantificazione degli aiuti e sulla violazione dei principi generali del diritto dell’Unione in materia di recupero.

A sostegno di tale motivo, la Repubblica ellenica fa valere l’erronea metodologia proposta dalla convenuta per la quantificazione degli aiuti e la violazione del principio della parità di trattamento.


24.8.2015   

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C 279/41


Ricorso proposto il 22 giugno 2015 — Sun System Kereskedelmi és Szolgáltató/UAMI — Hollandimpex Kereskedelmi és Szolgáltató (Choco Love)

(Causa T-325/15)

(2015/C 279/51)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Sun System Kereskedelmi és Szolgáltató kft (Budapest, Ungheria) (rappresentante: Á. László, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Hollandimpex Kereskedelmi és Szolgáltató kft (Budapest, Ungheria)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente gli elementi verbali «Choco love» — Domanda di registrazione n. 11 496 916

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 26 marzo 2015 nel procedimento R 1369/2014-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accogliere il ricorso, modificare la decisione impugnata accogliendo l’opposizione e respingere la domanda di registrazione del marchio comunitario «Choco love»; o, in subordine:

annullare la decisione impugnata e rinviare la causa all’UAMI ai fini del riesame;

condannare l’UAMI alle spese della ricorrente.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


24.8.2015   

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C 279/42


Ricorso proposto il 2 giugno 2015 — Repubblica ellenica/Commissione

(Causa T-327/15)

(2015/C 279/52)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: G. Kanellopoulos, O. Tsirkinidou e A.E. Vasilopoulou)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione esecutiva della Commissione del 25 marzo 2015, «per l’applicazione di una rettifica finanziaria alla parte della sezione FEAOG — Orientamento del programma operativo 2000GR061RO021 CCI (Grecia — Obiettivo 1 — Ricostruzione rurale)», per un importo pari a EUR 7 2 1 05  592,41, notificata con il numero C(2015) 1936 final.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Con il primo motivo di annullamento si afferma che decisione impugnata è priva di base giuridica, poiché l'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999 (1), sulla cui base è stata adottata, è stato abrogato nella parte in cui riguarda la sezione FEAOG – Orientamento (prima censura del primo motivo); in ogni caso, non ricorrerebbero ab initio le condizioni di legge per invocare detto articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999 (seconda censura del primo motivo).

2.

Con il secondo motivo di annullamento si afferma, subordinatamente al primo motivo, che la decisione impugnata è stata adottata in violazione dei limiti di competenza temporale della Commissione (prima censura del secondo motivo), ovvero che è stata adottata fuori termine e in violazione delle forme sostanziali del procedimento, del diritto al contraddittorio e dei diritti della difesa della Repubblica ellenica (seconda censura del secondo motivo).

3.

Con il terzo motivo si afferma che la decisione impugnata è contraria ai principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento dello Stato membro.

4.

Infine, con il quarto motivo di annullamento si afferma che la decisione impugnata viola il principio del ne bis in idem, giacché ha imposto una correzione multipla; in ogni caso, la rettifica finanziaria imposta sarebbe assolutamente sproporzionata e occorrerebbe annullarla.


(1)  Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1).


24.8.2015   

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C 279/43


Impugnazione proposta il 24 giugno 2015 da Geoffroy Alsteens avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 21 aprile 2015, causa F-87/12 RENV, Alsteens/Commissione

(Causa T-328/15 P)

(2015/C 279/53)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Geoffroy Alsteens (Marcinelle, Belgio) (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-87/12 RENV, Alsteens/Commissione;

annullare la decisione della Commissione del 18 novembre 2011, nella parte in cui limita la durata della proroga del contratto di agente temporaneo del ricorrente al 31 marzo 2012;

condannare la Commissione a versare un euro a titolo provvisorio a risarcimento del danno subito dal ricorrente, nonché alle spese dei quattro gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del principio del contraddittorio e su un errore di diritto. Il ricorrente fa valere che il Tribunale della funzione pubblica (in prosieguo: il «TFP») (i) ha erroneamente respinto in quanto irricevibili, alla luce della regola della concordanza, i motivi vertenti sull’errore manifesto di valutazione e sul principio di buona amministrazione mentre la Commissione non aveva mai sollevato tale motivo di irricevibilità e le parti non avevano mai potuto prendere posizione su tale asserita irricevibilità e (ii) è incorso, in ogni caso, in un errore di diritto nel dichiarare che il ricorrente non aveva rispettato la regola della concordanza.

2.

Secondo motivo, vertente sullo snaturamento degli argomenti del ricorrente, sulla violazione dell’obbligo di motivazione e su un errore di diritto, poiché il TFP ha ritenuto che non fosse necessario pronunciarsi sull’interpretazione dell’articolo 8 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: il «RAA») e che la sentenza del 5 ottobre 1995, Alexopoulou/Commissione (T-17/95, RecFP, EU:T:1995:176), fosse totalmente irrilevante per la soluzione della controversia.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione e su un errore di diritto, poiché il TFP ha ritenuto che occorresse necessariamente una domanda proveniente dal ricorrente al fine di derogare all’applicazione meccanica della regola dei sei anni, non riconoscendo così la qualifica di atto che arreca pregiudizio alla decisione impugnata.


24.8.2015   

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C 279/44


Ricorso proposto il 24 giugno 2015 — Certuss Dampfautomaten/UAMI — Universal for Engineering Industries (Universal 1800 TC)

(Causa T-329/15)

(2015/C 279/54)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Certuss Dampfautomaten GmbH & Co. KG (Krefeld, Germania) (rappresentante: J. Sroka, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Universal for Engineering Industries SAE (Giza, Egitto)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «Universal 1800 TC» — Domanda di registrazione n. 10 632 503

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 9 aprile 2015 nel procedimento R 1303/2014-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009.


24.8.2015   

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C 279/44


Ricorso proposto il 24 giugno 2015 — Keil/UAMI — Naturafit Diätetische Lebensmittelproduktions (BasenCitrate)

(Causa T-330/15)

(2015/C 279/55)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Rudolf Keil (Grevenbroich, Germania) (rappresentante: J. Sachs, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Naturafit Diätetische Lebensmittelproduktions GmbH (Röttenbach, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «BasenCitrate» — Marchio comunitario n. 11 120 284

Procedimento dinanzi all’UAMI: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 15 aprile 2015 nel procedimento R 1541/2014-1

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare il convenuto e la parte interveniente alle spese del procedimento, incluse quelle sostenute nell’ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009.


24.8.2015   

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C 279/45


Ricorso proposto il 23 giugno 2015 — Universal Protein Supplements/UAMI (Raffigurazione di un culturista)

(Causa T-335/15)

(2015/C 279/56)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Universal Protein Supplements Corp. (New Brunswick, Stati Uniti) (rappresentante: S. Malynicz, Barrister)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Marchio controverso interessato: Marchio figurativo raffigurante un culturista — Domanda di registrazione n. 13 060 991

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 6 marzo 2015 nel procedimento R 2958/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’UAMI alle spese della ricorrente.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


24.8.2015   

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C 279/46


Ricorso proposto il 27 giugno 2015 — Polski Koncern Naftowy Orlen/UAMI (Forma di stazione di servizio)

(Causa T-339/15)

(2015/C 279/57)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Polski Koncern Naftowy Orlen SA (Płock, Polonia) (rappresentante: M. Siciarek, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario tridimensionale (Forma di stazione di servizio) — Domanda di registrazione n. 12 411 071

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 2 aprile 2015 nel procedimento R 2245/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’UAMI alle spese, incluse le spese sopportate dalla ricorrente nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e dinanzi al Tribunale.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafi 1, lettera b), e 2, nonché dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009.


24.8.2015   

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C 279/46


Ricorso proposto il 27 giugno 2015 — Polski Koncern Naftowy Orlen/UAMI (Forma di stazione di servizio)

(Causa T-340/15)

(2015/C 279/58)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Polski Koncern Naftowy Orlen SA (Płock, Polonia) (rappresentante: M. Siciarek, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario tridimensionale (Forma di stazione di servizio) — Domanda di registrazione n. 12 411 112

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 2 aprile 2015 nel procedimento R 2247/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’UAMI alle spese, incluse le spese sopportate dalla ricorrente nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e dinanzi al Tribunale.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafi 1, lettera b), e 2, nonché dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009.


24.8.2015   

IT

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C 279/47


Ricorso proposto il 27 giugno 2015 — Polski Koncern Naftowy Orlen/UAMI (Forma di stazione di servizio)

(Causa T-341/15)

(2015/C 279/59)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Polski Koncern Naftowy Orlen SA (Płock, Polska) (rappresentante: M. Siciarek, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario tridimensionale (Forma di stazione di servizio) — Domanda di registrazione n. 12 411 138

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 2 aprile 2015 nel procedimento R 2248/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’UAMI alle spese, incluse le spese sopportate dalla ricorrente nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e dinanzi al Tribunale.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafi 1, lettera b), e 2, nonché dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009.


24.8.2015   

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C 279/48


Ricorso proposto il 27 giugno 2015 — Polski Koncern Naftowy Orlen/UAMI (Forma di stazione di servizio)

(Causa T-339/15)

(2015/C 279/60)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Polski Koncern Naftowy Orlen SA (Płock, Polonia) (rappresentante: M. Siciarek, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario tridimensionale (Forma di stazione di servizio) — Domanda di registrazione n. 12 416 905

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 2 aprile 2015 nel procedimento R 2249/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’UAMI alle spese, incluse le spese sopportate dalla ricorrente nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e dinanzi al Tribunale.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafi 1, lettera b), e 2, nonché dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009.


24.8.2015   

IT

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C 279/48


Ricorso proposto il 27 giugno 2015 — Polski Koncern Naftowy Orlen/UAMI (Forma di stazione di servizio)

(Causa T-343/15)

(2015/C 279/61)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Polski Koncern Naftowy Orlen SA (Płock, Polonia) (rappresentante: M. Siciarek, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario tridimensionale (Forma di stazione di servizio) — Domanda di registrazione n. 12 416 954

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 2 aprile 2015 nel procedimento R 2250/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’UAMI alle spese, incluse le spese sopportate dalla ricorrente nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e dinanzi al Tribunale.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafi 1, lettera b), e 2, nonché dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009.


24.8.2015   

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C 279/49


Impugnazione proposta il 7 luglio 2015 da Maria Luisa Garcia Minguez avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 28 aprile 2015, causa F-72/14, Garcia Minguez/Commissione

(Causa T-357/15 P)

(2015/C 279/62)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Maria Luisa Garcia Minguez (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: L. Ortiz Blanco e Á. Givaja Sanz, avvocati)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea del 28 aprile 2015, causa F-72/14;

pronunciarsi sulla causa F-72/14 e annullare la decisione della Commissione di non ammettere la ricorrente al concorso interno COM/3/AD9/13; e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore di diritto nell’interpretazione delle nozioni di «Commissione» e «istituzione» che figurano nel bando di concorso e negli articoli 27 e 29 dello Statuto dei funzionari. La ricorrente fa valere che l'Agenzia esecutiva per «l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura» (EACEA) dovrebbe essere considerata parte della Commissione al fine di determinare le persone ammissibili a un concorso interno.

2.

Secondo motivo, riguardante un errore di diritto nell’interpretazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nonché degli articoli 27 e 29 dello Statuto dei funzionari. La ricorrente fa valere che è illegittimo ammettere a un concorso interno gli agenti che lavorano direttamente per un’istituzione, compresi coloro che sono distaccati presso un’agenzia esecutiva, e allo stesso tempo escludere gli altri agenti che lavorano per la stessa agenzia.

3.

Terzo motivo, dedotto in subordine, concernente una violazione dell’obbligo di rispondere ad un motivo del ricorso, un difetto di motivazione e un errore di diritto nell’interpretazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nonché degli atti delle istituzioni. La ricorrente sostiene che la sua situazione particolare — essa aveva esercitato, con l’accordo della Commissione, funzioni di capo unità di due unità che figurano nell’organigramma della Commissione — giustifica la sua ammissione al concorso interno di cui trattasi.


24.8.2015   

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C 279/50


Ricorso proposto il 1 luglio 2015 – Dr Vita/UAMI (69)

(Causa T-360/15)

(2015/C 279/63)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Dr Vita sp. z o.o. (Olsztyn, Polonia) (rappresentante: D. Rzążewska, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Marchio controverso interessato: Marchio figurativo comunitario contenente la cifra «69» — Domanda di registrazione n. 12 794 566

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 1o aprile 2015 nel procedimento R 2513/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafi 1, lettere b) e c), e 2 del regolamento n. 207/2009.


Tribunale della funzione pubblica

24.8.2015   

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C 279/51


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 16 luglio 2015 — EJ/Commissione

(Causa F-112/14) (1)

((Funzione pubblica - Funzionari - Riforma dello Statuto - Regolamento n. 1023/2013 - Impieghi tipo - Regole transitorie relative all’inquadramento negli impieghi tipo - Articolo 30, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello Statuto - Amministratori giuristi di grado AD 13 del servizio giuridico della Commissione - Situazione dei «consiglieri giuridici» e dei «membri del servizio giuridico» - Modalità di accesso al grado AD 13 nella vigenza dello Statuto del 2004 - Promozione ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto - Nomina ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, dello Statuto - Inquadramento negli impieghi tipo «consigliere o equivalente» e «amministratore in transizione» - Atto lesivo - Nozione di «notevoli responsabilità» - Nozione di «speciali responsabilità» - Parità di trattamento - Requisiti per la promozione al grado AD 14 - Legittimo affidamento - Principio di certezza del diritto))

(2015/C 279/64)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: EJ (rappresentanti: S. Orlandi, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall, C. Ehrbar e G. Gattinara, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e M. Veiga, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento delle decisione dell’APN di inquadrare i ricorrenti, in base alle nuove regole di carriera e promozione applicabili in seguito alla riforma dello Statuto dei funzionari del 1o gennaio 2014, nell’impiego tipo «amministratore principale in transizione», così privandoli, secondo loro, dei requisiti per la promozione al grado AD 14, e domanda di pronuncia di illegittimità dell’articolo 30, paragrafo 3, dell’allegato XIII dello Statuto

Dispositivo

1)

Le decisioni individuali, come concretizzate dal riferimento inserito successivamente al 1o gennaio 2014 nei fascicoli informatici personali dei ricorrenti, adottate dall’autorità che ha il potere di nomina della Commissione europea e relative all’inquadramento di EJ e degli altri ricorrenti i cui nomi, resi anonimi, sono riportati in allegato, nell’impiego definito, in seno alla Commissione europea, «amministratore principale in transizione», corrispondente all’impiego tipo statutario «amministratore in transizione», sono annullate.

2)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese ed è condannata alle spese sostenute da EJ e dagli altri ricorrenti i cui nomi, resi anonimi, sono riportati in allegato.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 26 del 26/01/2015, pag. 47.


24.8.2015   

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C 279/52


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 16 luglio 2015 — Murariu/EIOPA

(Causa F-116/14) (1)

((Funzione pubblica - Personale dell’EIOPA - Agente temporaneo - Avviso di posto vacante - Requisito di un’esperienza professionale di almeno otto anni - Candidato interno già confermato nelle sue funzioni di agente temporaneo al termine di un periodo di prova - Assegnazione provvisoria al nuovo impiego che comporta un inquadramento in un grado superiore - Errore materiale nell’avviso di posto vacante - Revoca dell’offerta d’impiego - Applicabilità delle disposizioni generali di esecuzione - Consultazione del comitato del personale - Legittimo affidamento))

(2015/C 279/65)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Simona Murariu (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Convenuta: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (rappresentanti: C. Coucke, agente, F. Tuytschaever, avvocato)

Oggetto

La domanda di annullamento della decisione del direttore esecutivo dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) che ha revocato una precedente decisione con cui la ricorrente era stata nominata agente temporaneo di grado AD8 e la domanda di risarcimento danni per il danno materiale e morale asseritamente subito

Dispositivo

1)

La decisione del 24 febbraio 2014 dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali è annullata nella parte in cui essa:

in violazione, in un rapporto contrattuale, dei diritti acquisiti e dei termini contrattuali, respinge retroattivamente la candidatura della sig.ra Murariu per il posto di esperto senior in pensioni aziendali e professionali («senior expert on personal pensions») e revoca implicitamente l’offerta di impiego, in regime di assegnazione provvisoria, già accettata dalla sig.ra Murariu, che le era stata fatta il 17 luglio 2013;

priva la sig.ra Murariu del beneficio di un trattamento corrispondente al grado AD 8 durante il periodo di assegnazione provvisoria dal 16 settembre 2013 al 24 febbraio 2014.

2)

La domanda di annullamento è respinta quanto al resto.

3)

L’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali è condannata a indennizzare il danno materiale della sig.ra Murariu, subito tra il 16 settembre 2013 e il 24 febbraio 2014, per un importo corrispondente alla differenza di retribuzione tra i gradi AD 6 e AD 8, maggiorata degli interessi di mora, a decorrere dal 16 settembre 2013, al tasso stabilito dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento, nel periodo interessato e maggiorato di due punti.

4)

La domanda di risarcimento è respinta quanto al resto.

5)

L’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla sig.ra Murariu.


(1)  GU C 26 del 26.01.2015, pag. 47.


24.8.2015   

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C 279/53


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 14 luglio 2015 — Roda/Commissione

(Causa F-109/14) (1)

((Funzione pubblica - Retribuzione - Pensione di reversibilità - Articolo 27 dell’allegato VIII dello statuto - Diritto del coniuge divorziato del funzionario deceduto - Pensione alimentare a carico del funzionario deceduto - Fissazione del limite della pensione di reversibilità - Ricorso manifestamente infondato))

(2015/C 279/66)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Silvana Roda (Ispra, Italia) (rappresentante: L. Ribolzi, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e G. Gattinara, agenti)

Oggetto

Domanda diretta all’annullamento della decisione della Commissione di non aumentare l’importo della pensione di reversibilità di cui beneficia la ricorrente che è l’ex coniuge di un funzionario defunto

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato.

2)

La sig.ra Roda sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 7 del 12.1.2015, pag. 54.


24.8.2015   

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C 279/53


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 16 luglio 2015 — FG/Commissione europea

(Causa F-20/15) (1)

((Funzione pubblica - Funzionari - Riforma dello Statuto - Regolamento n. 1023/2013 - Impieghi tipo - Regole transitorie relative alla classificazione negli impieghi tipo - Articolo 30, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello Statuto - Idoneità alla promozione al grado superiore - Esercizio di promozione 2014 - Amministratore non investito di «particolari responsabilità» - Possibilità di promozione limitata nel massimo al grado AD 12 - Mancata inclusione del nome di tale amministratore nell’elenco dei funzionari di grado AD 12 promovibili - Possibilità di richiedere il beneficio dell’articolo 30, paragrafo 3, dell’allegato XIII dello Statuto - Scadenza del 31 dicembre 2015 - Ricevibilità del ricorso - Nozione di atto pregiudizievole - Modifica del fascicolo individuale informatizzato del funzionario - Informazioni amministrative - Diffusione sull’intranet dell’istituzione - Inosservanza delle condizioni relative alla fase precontenziosa - Articolo 81 del regolamento di procedura))

(2015/C 279/67)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: FG (rappresentante: M. Velardo, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T.S. Bohr e C. Ehrbar, agenti, B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di non includere il ricorrente nell’elenco dei funzionari proposti per la promozione al grado AD 13 nell’ambito dell’esercizio di promozione 2014

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)

Ciascuna parte sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 127 del 20.4.2015, pag. 41.


24.8.2015   

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C 279/54


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 15 luglio 2015 — De Esteban Alonso/Commissione

(Causa F-35/15) (1)

((Funzione pubblica - Articolo 24 dello Statuto - Domanda di assistenza - Procedimento penale dinanzi a un giudice nazionale - Costituzione di parte civile della Commissione - Ricorso manifestamente infondato))

(2015/C 279/68)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Fernando De Esteban Alonso (Saint-Martin-de-Seignanx, Francia) (rappresentante: C. Huglo, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e C. Ehrbar, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione di non accogliere la domanda di assistenza presentata dal ricorrente mentre era sottoposto a indagini per appropriazione indebita di fondi rientranti nel bilancio comunitario

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato.

2)

Il sig. De Esteban Alonso sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 146 del 4.5.2015, pag. 52.


24.8.2015   

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C 279/54


Ordinanza del presidente del Tribunale della funzione pubblica del 15 luglio 2015 — Wolff/SEAE

(Causa F-94/15 R)

((Funzione pubblica - Provvedimento provvisorio - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Elezioni del comitato del personale - Urgenza - Assenza - Bilanciamento degli interessi in gioco))

(2015/C 279/69)

Lingua processuale: il francese

Parti

Richiedente: Oren Wolff (Etterbeek, Belgio) (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Resistente: Servizio europeo per l’azione esterna (rappresentanti: G.-J. Van Hegelsom, S. Marquardt ed E. Chaboureau, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione che respinge il reclamo del ricorrente avverso il risultato delle elezioni del comitato del personale del SEAE

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori del sig. Wolff è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


24.8.2015   

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C 279/55


Ricorso proposto il 4 maggio 2015 — ZZ/Commissione

(Causa F-72/15)

(2015/C 279/70)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della proposta di trasferimento dei diritti a pensione della ricorrente nel regime delle pensioni dell’Unione, che applica le nuove disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto del 3 marzo 2011

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare illegittimo e, quindi, inapplicabile l’articolo 9 delle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto;

annullare la decisione del 26 maggio 2014, accettata l’11 luglio 2014, di bonificazione dei diritti a pensione acquisiti dalla ricorrente anteriormente alla sua entrata in servizio, nel contesto del loro trasferimento nel regime pensionistico delle istituzioni dell’Unione europea, in applicazione delle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto del 3 marzo 2011;

condannare la Commissione europea alle spese.


24.8.2015   

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C 279/55


Ricorso proposto l’11 maggio 2015 — ZZ/Commissione

(Causa F-74/15)

(2015/C 279/71)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: M. Velardo, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione che riconosce solo una maggiorazione dell’indennità nella misura del 20 % del capitale previsto per l’invalidità permanente totale in applicazione dell’articolo 14 della Regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee e il risarcimento del danno morale che il ricorrente asserisce di aver subito nonché la condanna della Commissione al pagamento degli interessi moratori.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della Commissione del 26 giugno 2014 che riconosce una maggiorazione del 20 % dell’indennità ai sensi dell’articolo 14 della Regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee nella versione applicabile fino al 31 dicembre 2006, a seguito della gravi irregolarità del parere reso in data 8 gennaio 2014 dalla commissione medica, nella misura in cui non ha accolto integralmente le richieste del ricorrente, e ha riconosciuto solo il 20 % di indennità ai sensi dell’articolo 14 della regolamentazione comune, per danno alla funzione cardio respiratoria, con esclusione del danno psichico e del danno funzionale del sonno da alterato decubito laterale sinistro;

condannare la Commissione al pagamento del danno stimato pro bono et aequo nella misura di 50  000 euro per il danno morale subito dal ricorrente e connesso al ritardo nel pagamento dell’indennità già connessa;

condannare la Commissione al pagamento degli interessi moratori da calcolarsi a cura della Commissione medesima sull’ammontare di 98  372,51 euro per il periodo compreso tra i sei mesi scadenti dopo la proposizione della domanda di aggravamento e la data di effettiva liquidazione del capitale, al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di finanziamento e applicabile al periodo considerato, maggiorato di due punti;

condannare la Commissione al pagamento degli interessi moratori da calcolarsi a cura della Commissione medesima sull’ammontare eventualmente stimato all’esito della presente procedura da calcolarsi dalla data della sentenza fino alla data dell’effettivo soddisfo, al tasso fissato dalla Banca europea per le principali operazioni di finanziamento e applicabile al periodo considerato maggiorato di due punti;

in ogni caso, condannare la Commissione al pagamento delle spese legali e di giudizio.


24.8.2015   

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C 279/56


Ricorso proposto il 18 maggio 2015 — ZZ e a./BEI

(Causa F-78/15)

(2015/C 279/72)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: ZZ e a. (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti (BEI)

Oggetto e descrizione della controversia

Da un lato, annullamento delle decisioni di cui alle buste paga del mese di febbraio 2015, che stabiliscono l’adeguamento annuale delle retribuzioni nel limite dell’1,2 % per l’anno 2015, e annullamento delle buste paga successive nonché, se del caso, delle note informative che la convenuta ha inviato ai ricorrenti il 6 e il 10 febbraio 2015. Dall’altro, condanna della BEI al risarcimento dei danni per i pregiudizi materiale e morale asseritamente subiti

Conclusioni dei ricorrenti

Dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato, ivi compresa l’eccezione di illegittimità in esso contenuto;

di conseguenza:

annullare la decisione di cui alle buste paga dei ricorrenti del mese di febbraio 2015, che stabilisce l’adeguamento annuale delle retribuzioni nel limite dell’1,2 % per il 2015, e, pertanto, annullare le decisioni simili di cui alle buste paga successive nonché, se del caso, annullare due note informative che la convenuta ha inviato ai ricorrenti il 6 febbraio e il 10 febbraio 2015;

pertanto, condannare la convenuta:

al pagamento a ciascun ricorrente, quale risarcimento del danno materiale (i) del saldo della retribuzione corrispondente all’applicazione dell’adeguamento annuale per il 2015, ovvero un aumento dello 0,4 % per il periodo dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015; (ii) del saldo della retribuzione corrispondente alle conseguenze dell’applicazione dell’adeguamento annuale dell’1,2 % per il 2015 sull’importo delle retribuzioni che saranno versate a partire da gennaio 2016; (iii) degli interessi moratori sui saldi delle retribuzioni dovuti fino al completo pagamento delle somme dovute, laddove il tasso d’interessi moratori da applicare dev’essere calcolato sulla base del tasso stabilito dalla Banca centrale europea alle principali operazioni di rifinanziamento, applicabile nel periodo di cui trattasi, aumentato di tre punti e (iv) del risarcimento dei danni causati dalla perdita del potere d’acquisto; l’importo di tale danno materiale è stimato, a titolo provvisorio, in EUR 30  000 per ciascun ricorrente;

al pagamento a ciascun ricorrente di EUR 1  000 a titolo di risarcimento del danno morale;

condannare la BEI alle spese.


24.8.2015   

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C 279/57


Ricorso proposto il 26 maggio 2015 — ZZ/BCE

(Causa F-79/15)

(2015/C 279/73)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione della Banca centrale europea che chiude il procedimento di riconoscimento dell’origine professionale della malattia della ricorrente e la domanda di risarcimento dei danni morali e materiali asseritamente subiti

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione impugnata;

condannare la Banca centrale europea a corrisponderle EUR 30  000 a titolo di danni materiali e morali subiti;

condannare la Banca centrale europea alle spese.


24.8.2015   

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C 279/58


Ricorso proposto il 26 maggio 2015 — ZZ e ZZ/Commissione

(Causa F-80/15)

(2015/C 279/74)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: ZZ e ZZ (rappresentanti: avv.ti T. Bontinck e A. Guillerme)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Dichiarazione dell’illegittimità dell’articolo 45 e dell’allegato I dello statuto dei funzionari nonché delle relative misure transitorie e annullamento delle decisioni dell’APN di non includere i ricorrenti nell’elenco dei funzionari promossi al grado AD 13 o AD 14 nel contesto dell’esercizio annuale di promozione 2014

Conclusioni dei ricorrenti

in via principale:

dichiarare l’illegittimità dell’articolo 45 dello Statuto e dell’allegato I, nonché delle relative misure transitorie;

annullare la decisione dell’APN del 14 novembre 2014 di non includere i ricorrenti nell’elenco dei funzionari promossi al grado AD 13 o AD 14 nel contesto dell’esercizio annuale di promozione 2014 previsto all’articolo 45 dello Statuto;

condannare la Commissione alle spese.

In subordine:

annullare la decisione dell’APN del 14 novembre 2014 di non includere i ricorrenti nell’elenco dei funzionari promossi al grado AD 13 o AD 14 nel contesto dell’esercizio annuale di promozione 2014 previsto all’articolo 45 dello Statuto;

condannare la Commissione alle spese.


24.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 279/59


Ricorso proposto il 26 maggio 2015 — ZZ/BEI

(Causa F-82/15)

(2015/C 279/75)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: L. Isola e G. Isola, avvocati)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento, da un lato, del provvedimento che ha negato il rimborso delle spese sostenute dal ricorrente per una laser terapia effettuata nel 2007 e, dall’altro, annullamento dei provvedimenti conseguenti e connessi che la banca ha adottato nel 2014

Conclusioni del ricorrente

Annullare il provvedimento comunicato il 4 dicembre 2014 e tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti, tra i quali rientrano sicuramente le lettere della BEI datate 8 gennaio 2014, 31 gennaio 2014, 14 febbraio 2014, 30 aprile 2014 e 3 luglio 2014, nonché il parere del 26 febbraio 2008 e il rapporto dell’ottobre 2008 del Dr M., consulente della banca e, infine, il parere espresso dal Dr. S. in data 6 ottobre 2014;

condannare la BEI a rimborsare al ricorrente la somma di euro 3  000, spesa per la laser terapia effettuata il 29, 30 e 31 ottobre e il 21, 22 e 23 novembre 2007, oltre al risarcimento del danno da svalutazione monetaria e agli interessi sul credito riconosciuto;

in subordine, condannare l’Unione europea al risarcimento del danno di euro 3  000, subito dal ricorrente in conseguenza delle sue equivoche disposizioni, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

condannare la BEI e l’Unione europea al solidale pagamento di un equo risarcimento dei danni morali ed al pagamento delle spese di lite.


24.8.2015   

IT

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C 279/60


Ricorso proposto il 28 maggio 2015 — ZZ/Agenzia del GNSS europeo

(Causa F-83/15)

(2015/C 279/76)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: T. Bontinck e A. Guillerme, avvocati)

Convenuta: Agenzia del GNSS europeo

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della relazione di valutazione del periodo di prova del ricorrente e la successiva decisione del direttore esecutivo della convenuta di licenziarlo al termine del periodo di prova

Conclusioni del ricorrente

Annullare la relazione di valutazione del periodo di prova del ricorrente e, di conseguenza,

annullare la decisione del 15 ottobre 2014 di licenziamento del ricorrente al termine del suo periodo di prova, confermata dalla decisione del 30 ottobre 2014;

condannare l’Agenzia del GNSS europeo alle spese.


24.8.2015   

IT

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C 279/60


Ricorso proposto il 2 giugno 2015 — ZZ/Consiglio

(Causa F-84/15)

(2015/C 279/77)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: J.-N. Louis e N. de Montigny, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione Europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di non promuovere il ricorrente al grado successivo (AD 12) nell’esercizio di promozione 2014 del Consiglio dell’Unione Europea.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione di non promuovere il ricorrente al grado AD 12 per l’esercizio di promozione 2014;

condannare il Consiglio dell’Unione Europea alle spese.


24.8.2015   

IT

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C 279/61


Ricorso proposto il 9 giugno 2015 — ZZ/BCE

(Causa F-86/15)

(2015/C 279/78)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: L. Levi e M. Vandenbussche, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di non ammettere il ricorrente al programma «Career transition support» della BCE e domanda di risarcimento dei danni materiali e immateriali asseritamente subiti.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione dei responsabili del Career Transition Support (CTS) del 18 agosto 2014 di rigetto della richiesta del ricorrente di accedere al programma CTS;

riconoscere al ricorrente il risarcimento per il danno materiale subito pari al pacchetto finanziario CTS, stimato in EUR 1 01  447, oltre agli interessi di mora calcolati al tasso della Banca centrale europea più 3 punti;

riconoscere al ricorrente il risarcimento per il danno morale subito, stimato in EUR 10  000;

condannare la convenuta alle spese.


24.8.2015   

IT

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C 279/61


Ricorso proposto il 15 giugno 2015 — ZZ/Commissione

(Causa F-88/15)

(2015/C 279/79)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: M. Velardo, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di non promuovere il ricorrente al grado successivo (AD 12) nell’esercizio di promozione 2014 della Commissione europea e domanda di risarcimento per il danno morale asseritamente subito.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione di non promuovere il ricorrente al grado AD 12 di cui all’elenco pubblicato in data 14 novembre 2014 nonché la risposta dell’APN al reclamo del 5 marzo 2015;

concedere un importo di EUR 10  000 a titolo del danno morale subito;

condannare la convenuta alle spese sostenute dal ricorrente nel procedimento


24.8.2015   

IT

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C 279/62


Ricorso proposto il 18 maggio 2015 — ZZ/Commissione

(Causa F-89/15)

(2015/C 279/80)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: G.-M. Enache, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Domanda di annullamento della decisione di non inserire il ricorrente nella lista di riserva del concorso generale EPSO/AD/248/13 e domanda di risarcimento per i danni materiali e immateriali asseritamente subiti.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione dell’autorità che ha il potere di nomina relativa al reclamo presentato dal ricorrente ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari, con cui egli ha impugnato la decisione della commissione giudicatrice di non inserire il suo nome nella lista di riserva del concorso generale EPSO/AD/248/13;

annullare la decisione della commissione giudicatrice sulla richiesta di riesame presentata dal ricorrente nel concorso generale EPSO/AD/248/13;

annullare la decisione della commissione giudicatrice nel concorso generale EPSO/AD/248/13 di non inserire il nome del ricorrente nella lista di riserva del concorso generale EPSO/AD/248/13;

risarcire i danni materiali e immateriali. I danni materiali sono stimati dal ricorrente nell’importo di EUR 50  000, quale perdita derivante dalla differenza tra il salario base che egli avrebbe ricevuto una volta assunto dalla lista di riserva e il suo salario base attuale. I danni immateriali sono stimati nell’importo di EUR 50  000 per l’onere gravante sul ricorrente a causa degli sforzi investiti e dal tempo personale perso inutilmente per aver dovuto gestire la situazione e restare separato dalla propria famiglia, quando invece avrebbe avuto una possibilità con l’assunzione dalla lista e la riunione con i membri della sua famiglia;

condannare la Commissione alle spese.


24.8.2015   

IT

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C 279/62


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 13 luglio 2015 — Carreira/AESFEM

(Causa F-69/14) (1)

(2015/C 279/81)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 380 del 27.10.2014, pag. 27.