ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 257 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
58° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2015/C 257/01 |
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2015/C 257/02 |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2015/C 257/03 |
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2015/C 257/04 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione |
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2015/C 257/05 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione |
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2015/C 257/06 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione |
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2015/C 257/07 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione |
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2015/C 257/08 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione |
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2015/C 257/09 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione |
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2015/C 257/10 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2015/C 257/11 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7566 — Mondi / Walki Assets) ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
6.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 257/1 |
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
Aggiornamento dei dati utilizzati per il calcolo delle somme forfettarie e delle penalità che la Commissione propone alla Corte di giustizia nell’ambito dei procedimenti d’infrazione
(2015/C 257/01)
I. INTRODUZIONE
La comunicazione del 2005 della Commissione sull’applicazione dell’articolo 228 del trattato CE (1) (ora articolo 260, paragrafi 1 e 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, TFUE) stabilisce la base sulla quale la Commissione calcola l’importo delle sanzioni pecuniarie (somma forfettaria o penalità) che chiede alla Corte di giustizia di applicare quando la adisce a titolo dell’articolo 260 del TFUE nell’ambito dei procedimenti d’infrazione contro uno Stato membro.
In una successiva comunicazione del 2010 (2) sull’aggiornamento dei dati utilizzati per questo calcolo, la Commissione ha stabilito che tali dati macroeconomici devono essere soggetti a una revisione annuale per tenere conto dell’andamento dell’inflazione e del prodotto interno lordo (PIL).
L’aggiornamento annuale fornito nella presente comunicazione si basa sull’andamento dell’inflazione e del PIL di ciascuno Stato membro (3). Le statistiche relative al tasso di inflazione e al PIL da utilizzare sono quelle stabilite due anni prima dell’aggiornamento («regola n-2»), in quanto due anni costituiscono l’intervallo di tempo minimo necessario per disporre di dati macroeconomici relativamente stabili. La presente comunicazione si basa quindi sui dati economici del 2013 relativi al PIL nominale e al deflatore del PIL (4) e sull’attuale ponderazione dei voti di ciascuno Stato membro in seno al Consiglio.
II. ELEMENTI DA AGGIORNARE
I criteri economici da rivedere sono i seguenti:
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l’importo forfettario di base uniforme per il pagamento della penalità (5), attualmente pari a 660 EUR al giorno, è da adeguare all’inflazione; |
— |
l’importo forfettario di base uniforme per il pagamento della somma forfettaria (6), attualmente pari a 220 EUR al giorno, è da adeguare all’inflazione; |
— |
il fattore speciale «n» (7) è da adeguare al PIL dello Stato membro interessato, tenendo conto del numero di voti di cui lo Stato dispone in seno al Consiglio; il fattore «n» è lo stesso per il calcolo sia della somma forfettaria che della penalità giornaliera; |
— |
la somma forfettaria minima (8) è da adeguare all’inflazione. |
III. AGGIORNAMENTI
La Commissione applicherà i seguenti dati aggiornati per calcolare l’importo delle sanzioni pecuniarie, sotto forma di somma forfettaria o di penalità, al momento di adire la Corte di giustizia a norma dell’articolo 260, paragrafi 2 e 3, del TFUE:
(1) |
l’importo forfettario di base uniforme per il calcolo della penalità è fissato a 670 EUR al giorno; |
(2) |
l’importo fisso di base per la somma forfettaria è fissato a 220 EUR al giorno; |
(3) |
il fattore speciale «n» e la somma forfettaria minima (in EUR) per ciascuno dei 28 Stati membri sono i seguenti:
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(4) |
La Commissione applicherà i dati aggiornati alle decisioni di adire la Corte di giustizia ai sensi dell’articolo 260 del TFUE a partire dalla data di adozione della presente comunicazione. |
(1) SEC(2005) 1658 (GU C 126 del 7.6.2007, pag. 15).
(2) SEC(2010) 923. La comunicazione è stata aggiornata nel 2011 (SEC(2011) 1024 final), nel 2012 (C(2012) 6106 final), nel 2013 (C(2013) 8101 final) e nel 2014 (C(2014) 6767 final) per l’adeguamento annuale dei dati economici.
(3) Secondo le regole generali stabilite nelle comunicazioni del 2005 e del 2010.
(4) Il deflatore dei prezzi del PIL è utilizzato come misura dell’inflazione. Gli importi di base uniformi per le somme forfettarie e le penalità sono arrotondati al più vicino multiplo di 10. Le somme forfettarie minime sono arrotondate al migliaio più vicino. Il fattore «n» è arrotondato al secondo decimale.
(5) L’importo forfettario di base uniforme per la penalità giornaliera è l’importo fisso di base al quale verranno applicati determinati coefficienti moltiplicatori. Per calcolare l’importo della penalità giornaliera si applicano il coefficiente di gravità, il coefficiente di durata dell’infrazione e il fattore speciale «n» dello Stato membro considerato.
(6) Nel calcolo della somma forfettaria va applicato l’importo forfettario di base. Per quanto riguarda l’articolo 260, paragrafo 2, del TFUE, la somma forfettaria sarà determinata dalla moltiplicazione di un importo (forfettario) giornaliero (ottenuto moltiplicando l’importo forfettario di base uniforme per un coefficiente di gravità e moltiplicando questo risultato per il fattore speciale «n») per il numero di giorni di persistenza della violazione calcolati a decorrere dal giorno della pronuncia della prima sentenza fino al giorno della regolarizzazione dell’infrazione o fino al giorno della pronuncia della sentenza a norma dell’articolo 260, paragrafo 2, del TFUE. Per quanto riguarda l’articolo 260, paragrafo 3, del TFUE, secondo il punto 28 della comunicazione della Commissione «Applicazione dell’articolo 260, paragrafo 3, del TFUE» (SEC(2010)1371 final; GU C 12 del 15.1.2011, pag. 1), la somma forfettaria sarà determinata dalla moltiplicazione di un importo (forfettario) giornaliero (ottenuto moltiplicando l’importo forfettario di base uniforme per un coefficiente di gravità e moltiplicando questo risultato per il fattore speciale «n») per il numero di giorni calcolati a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di recepimento fissato nella direttiva fino al giorno della prima sentenza a norma dell’articolo 258 e dell’articolo 260, paragrafo 3, del TFUE. La Commissione proporrà la somma forfettaria (giornaliera) se l’importo risultante dal precedente calcolo è superiore alla somma forfettaria minima.
(7) Il fattore speciale «n» tiene conto della capacità finanziaria dello Stato membro in questione (PIL) e del numero di voti di cui dispone in seno al Consiglio.
(8) La somma forfettaria minima è determinata per ogni Stato membro in funzione del fattore speciale «n» e verrà proposta alla Corte quando essa risulta superiore alla somma forfettaria giornaliera cumulata.
6.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 257/4 |
Avvio di procedura
(Caso M.7630 — FedEx/TNT Express)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 257/02)
Il 31 luglio 2015 la Commissione ha deciso di avviare la procedura nel sopramenzionato caso avendo constatato che la concentrazione notificata suscita seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune. L’avvio di procedura comporta l’apertura di una seconda fase istruttoria sulla operazione notificata e non pregiudica la decisione finale sul caso. La decisione di avvio di procedura è adottata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) N. 139/2004 del Consiglio (1).
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.
Per poter essere prese in considerazione nella procedura le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso M.7630 — FedEx/TNT Express, al seguente indirizzo:
Commissione europea |
Direzione generale Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
6.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 257/5 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
5 agosto 2015
(2015/C 257/03)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,0883 |
JPY |
yen giapponesi |
135,23 |
DKK |
corone danesi |
7,4617 |
GBP |
sterline inglesi |
0,69630 |
SEK |
corone svedesi |
9,4776 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,0658 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
8,9955 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
27,037 |
HUF |
fiorini ungheresi |
309,30 |
PLN |
zloty polacchi |
4,1697 |
RON |
leu rumeni |
4,4145 |
TRY |
lire turche |
3,0247 |
AUD |
dollari australiani |
1,4755 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4334 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,4386 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6641 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,5057 |
KRW |
won sudcoreani |
1 273,24 |
ZAR |
rand sudafricani |
13,8983 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
6,7580 |
HRK |
kuna croata |
7,5800 |
IDR |
rupia indonesiana |
14 707,43 |
MYR |
ringgit malese |
4,2202 |
PHP |
peso filippino |
49,758 |
RUB |
rublo russo |
68,5840 |
THB |
baht thailandese |
38,346 |
BRL |
real brasiliano |
3,7721 |
MXN |
peso messicano |
17,7295 |
INR |
rupia indiana |
69,3846 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
6.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 257/6 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione
(2015/C 257/04)
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l'area dell'euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri dell'area dell'euro e i paesi che hanno concluso con l'Unione europea un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.
Per celebrare il trentennale della bandiera dell'UE, i ministri delle Finanze dell'area dell'euro hanno deciso che gli Stati membri dell'area dell'euro avrebbero coniato una moneta commemorativa da 2 euro con un disegno comune sulla faccia nazionale. I cittadini e i residenti dell'area dell'euro hanno selezionato il disegno vincitore con un voto pubblico su internet. Ai votanti è stato proposto di scegliere fra cinque disegni, preselezionati da una giuria professionale a seguito di una gara di disegno fra le zecche europee. Il disegno prescelto è stato quello creato da Georgios Stamatopoulos, incisore professionista presso la Banca di Grecia.
Paese di emissione : Grecia
Oggetto della commemorazione : il 30o anniversario della bandiera dell'UE
Descrizione del disegno : il disegno riproduce la bandiera dell'UE quale simbolo dell'unione di popoli e culture che condividono visioni e ideali per un futuro comune migliore. Le dodici stelle che si trasformano in figure umane rappresentano la nascita di una nuova Europa. In alto a destra figurano, a semicerchio, il paese di emissione «REPUBBLICA ELLENICA» in greco e gli anni «1985-2015». Fra la bandiera e gli anni figura il marchio della zecca. In basso a destra figurano le iniziali dell'artista (Georgios Stamatopoulos).
Sull'anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell'Unione europea.
Tiratura :
Data di emissione : 3o trimestre del 2015
(1) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.
(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione del 19 dicembre 2008 su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).
6.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 257/7 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione
(2015/C 257/05)
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l'area dell'euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri dell'area dell'euro e i paesi che hanno concluso con l'Unione europea un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.
Per celebrare il trentennale della bandiera dell'UE, i ministri delle Finanze dell'area dell'euro hanno deciso che gli Stati membri dell'area dell'euro avrebbero coniato una moneta commemorativa da 2 euro con un disegno comune sulla faccia nazionale. I cittadini e i residenti dell'area dell'euro hanno selezionato il disegno vincitore con un voto pubblico su internet. Ai votanti è stato proposto di scegliere fra cinque disegni, preselezionati da una giuria professionale a seguito di una gara di disegno fra le zecche europee. Il disegno prescelto è stato quello creato da Georgios Stamatopoulos, incisore professionista presso la Banca di Grecia.
Paese di emissione : Paesi Bassi
Oggetto della commemorazione : il 30o anniversario della bandiera dell'UE
Descrizione del disegno : il disegno riproduce la bandiera dell'UE quale simbolo dell'unione di popoli e culture che condividono visioni e ideali per un futuro comune migliore. Le dodici stelle che si trasformano in figure umane rappresentano la nascita di una nuova Europa. In alto figura il paese di emissione «NEDERLAND». A destra figurano gli anni «1985-2015». Fra la bandiera e gli anni figurano il marchio del direttore della zecca e il marchio della zecca. In basso a destra figurano le iniziali dell'artista (Georgios Stamatopoulos).
Sull'anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell'Unione europea.
Tiratura :
Data di emissione : ottobre 2015
(1) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.
(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione del 19 dicembre 2008 su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).
6.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 257/8 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione
(2015/C 257/06)
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l'area dell'euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri dell'area dell'euro e i paesi che hanno concluso con l'Unione europea un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.
Per celebrare il trentennale della bandiera dell'UE, i ministri delle Finanze dell'area dell'euro hanno deciso che gli Stati membri dell'area dell'euro avrebbero coniato una moneta commemorativa da 2 euro con un disegno comune sulla faccia nazionale. I cittadini e i residenti dell'area dell'euro hanno selezionato il disegno vincitore con un voto pubblico su internet. Ai votanti è stato proposto di scegliere fra cinque disegni, preselezionati da una giuria professionale a seguito di una gara di disegno fra le zecche europee. Il disegno prescelto è stato quello creato da Georgios Stamatopoulos, incisore professionista presso la Banca di Grecia.
Paese di emissione : Cipro
Oggetto della commemorazione : il 30o anniversario della bandiera dell'UE
Descrizione del disegno : il disegno riproduce la bandiera dell'UE quale simbolo dell'unione di popoli e culture che condividono visioni e ideali per un futuro comune migliore. Le dodici stelle che si trasformano in figure umane rappresentano la nascita di una nuova Europa. In alto a destra figurano, a semicerchio, il paese di emissione «ΚΥΠΡΟΣ KIBRIS» e gli anni «1985-2015». In basso a destra figurano le iniziali dell'artista (Georgios Stamatopoulos).
Sull'anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell'Unione europea.
Tiratura :
Data di emissione : 4o trimestre del 2015
(1) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.
(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione del 19 dicembre 2008 su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).
6.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 257/9 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione
(2015/C 257/07)
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l'area dell'euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri dell'area dell'euro e i paesi che hanno concluso con l'Unione europea un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.
Per celebrare il trentennale della bandiera dell'UE, i ministri delle Finanze dell'area dell'euro hanno deciso che gli Stati membri dell'area dell'euro avrebbero coniato una moneta commemorativa da 2 euro con un disegno comune sulla faccia nazionale. I cittadini e i residenti dell'area dell'euro hanno selezionato il disegno vincitore con un voto pubblico su internet. Ai votanti è stato proposto di scegliere fra cinque disegni, preselezionati da una giuria professionale a seguito di una gara di disegno fra le zecche europee. Il disegno prescelto è stato quello creato da Georgios Stamatopoulos, incisore professionista presso la Banca di Grecia.
Paese di emissione : Lituania
Oggetto della commemorazione : il 30o anniversario della bandiera dell'UE
Descrizione del disegno : il disegno riproduce la bandiera dell'UE quale simbolo dell'unione di popoli e culture che condividono visioni e ideali per un futuro comune migliore. Le dodici stelle che si trasformano in figure umane rappresentano la nascita di una nuova Europa. In alto a destra figurano, a semicerchio, il paese di emissione «LIETUVA» e gli anni «1985-2015». A destra, fra la bandiera e gli anni, figura il marchio della zecca. In basso a destra figurano le iniziali dell'artista (Georgios Stamatopoulos).
Sull'anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell'Unione europea.
Tiratura :
Data di emissione : novembre 2015
(1) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.
(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione del 19 dicembre 2008 su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).
6.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 257/10 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione
(2015/C 257/08)
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l'area dell'euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri dell'area dell'euro e i paesi che hanno concluso con l'Unione europea un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.
Per celebrare il trentennale della bandiera dell'UE, i ministri delle Finanze dell'area dell'euro hanno deciso che gli Stati membri dell'area dell'euro avrebbero coniato una moneta commemorativa da 2 euro con un disegno comune sulla faccia nazionale. I cittadini e i residenti dell'area dell'euro hanno selezionato il disegno vincitore con un voto pubblico su internet. Ai votanti è stato proposto di scegliere fra cinque disegni, preselezionati da una giuria professionale a seguito di una gara di disegno fra le zecche europee. Il disegno prescelto è stato quello creato da Georgios Stamatopoulos, incisore professionista presso la Banca di Grecia.
Paese di emissione : Lettonia
Oggetto della commemorazione : il 30o anniversario della bandiera dell'UE
Descrizione del disegno : il disegno riproduce la bandiera dell'UE quale simbolo dell'unione di popoli e culture che condividono visioni e ideali per un futuro comune migliore. Le dodici stelle che si trasformano in figure umane rappresentano la nascita di una nuova Europa. In alto a destra figurano, a semicerchio, il paese di emissione «LATVIJA» e gli anni «1985-2015». In basso a destra figurano le iniziali dell'artista (Georgios Stamatopoulos).
Sull'anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell'Unione europea.
Tiratura :
Data di emissione : novembre 2015
(1) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.
(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione del 19 dicembre 2008 su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).
6.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 257/11 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione
(2015/C 257/09)
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l'area dell'euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri dell'area dell'euro e i paesi che hanno concluso con l'Unione europea un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.
Per celebrare il trentennale della bandiera dell'UE, i ministri delle Finanze dell'area dell'euro hanno deciso che gli Stati membri dell'area dell'euro avrebbero coniato una moneta commemorativa da 2 euro con un disegno comune sulla faccia nazionale. I cittadini e i residenti dell'area dell'euro hanno selezionato il disegno vincitore con un voto pubblico su internet. Ai votanti è stato proposto di scegliere fra cinque disegni, preselezionati da una giuria professionale a seguito di una gara di disegno fra le zecche europee. Il disegno prescelto è stato quello creato da Georgios Stamatopoulos, incisore professionista presso la Banca di Grecia.
Paese di emissione : Portogallo
Oggetto della commemorazione : il 30o anniversario della bandiera dell'UE
Descrizione del disegno : il disegno riproduce la bandiera dell'UE quale simbolo dell'unione di popoli e culture che condividono visioni e ideali per un futuro comune migliore. Le dodici stelle che si trasformano in figure umane rappresentano la nascita di una nuova Europa. In alto a destra figurano, a semicerchio, il paese di emissione «PORTUGAL» e gli anni «1985-2015». A destra, fra la bandiera e gli anni, figura il marchio della zecca «INCM». In basso a destra figurano le iniziali dell'artista (Georgios Stamatopoulos).
Sull'anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell'Unione europea.
Tiratura :
Data di emissione : novembre 2015
(1) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.
(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione del 19 dicembre 2008 su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).
6.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 257/12 |
RITIRO DI PROPOSTE DELLA COMMISSIONE
(2015/C 257/10)
Elenco di proposte ritirate
Documento |
Procedura interistituzionale |
Titolo |
Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI |
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COM(2014)0344 |
2014/0176/COD |
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla diffusione dei dati satellitari di osservazione della Terra per scopi commerciali |
Giustizia, consumatori e parità di genere |
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COM(2008)0637 |
2008/0193/COD |
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 92/85/CEE del Consiglio concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento |
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
6.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 257/13 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7566 — Mondi / Walki Assets)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 257/11)
1. |
In data 29 luglio 2015 è pervenuta alla Commissione europea la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Mondi Plc («Mondi», Regno Unito) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo di parte di Walki Group Oy («target», Finlandia) mediante acquisto di quote e attivi. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7566 — Mondi / Walki Assets, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).