ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 256 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
58° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2015/C 256/01 |
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2015/C 256/02 |
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2015/C 256/03 |
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2015/C 256/04 |
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2015/C 256/05 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7681 — Cinven Capital Management/Labco) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2015/C 256/06 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2015/C 256/07 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca |
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2015/C 256/08 |
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2015/C 256/09 |
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2015/C 256/10 |
Comunicazione del governo francese concernente la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (Avviso relativo alla richiesta di concessioni esclusive per la ricerca di giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi convenzionali dette permis d'Icauna e permis de Saint-Martin-d'Ordon) ( 1 ) |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2015/C 256/11 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7631 — Royal Dutch Shell/BG Group) ( 1 ) |
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2015/C 256/12 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7676 — GKN/Fokker) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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Rettifiche |
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2015/C 256/13 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
5.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 256/1 |
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
Modifiche alla comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese
(2015/C 256/01)
1. |
La comunicazione relativa all'immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (1) è modificata come segue. |
2. |
Il punto 34 è sostituito dal seguente:
(2) GU C 325 del 22.12.2005, pag. 7" (3) Articolo 16 bis del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, come modificato dal regolamento (UE) 2015/1348 (GU L 208 del 5.8.2015, pag. 3)." (4) Articoli 7 e 8 della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (GU L 349 del 5.12.2014, pag. 1).»" |
3. |
Dopo il punto 35 è inserito il seguente punto 35 bis:
(5) Comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione tra la Commissione e le giurisdizioni degli Stati membri dell'UE ai fini dell'applicazione degli articoli 101 e 102 del trattato (GU C 101 del 27.4.2004, pag. 54), come modificata dalla comunicazione della Commissione relativa alle modifiche alla comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione tra la Commissione e le giurisdizioni degli Stati membri dell'UE ai fini dell'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU C 256 del 5.8.2015, pag. 5).»" |
(1) GU C 298 del 8.12.2006, pag. 17.
5.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 256/2 |
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
Modifiche alla comunicazione della Commissione concernente la transazione nei procedimenti per l'adozione di decisioni a norma dell'articolo 7 e dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli
(2015/C 256/02)
1. |
La comunicazione concernente la transazione nei procedimenti per l'adozione di decisioni a norma dell'articolo 7 e dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli (1) è modificata come segue. |
2. |
Il punto 22 è sostituito dal seguente:
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3. |
Il punto 27 è sostituito dal seguente:
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4. |
Il punto 29 è sostituito dal seguente:
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5. |
Il punto 39 è sostituito dal seguente:
(2) Comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione tra la Commissione e le giurisdizioni degli Stati membri dell'UE ai fini dell'applicazione degli articoli 101 e 102 del trattato (GU C 101 del 27.4.2004, pag. 54), come modificata dalla comunicazione della Commissione relativa alle modifiche alla comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione tra la Commissione e le giurisdizioni degli Stati membri dell'UE ai fini dell'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU C 256 del 5.8.2015, pag. 5)." (3) Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (GU L 349 del 5.12.2014, pag. 1).»" |
(1) GU C 167 del 2.7.2008, pag. 1.
5.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 256/3 |
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
Modifiche alla comunicazione della Commissione riguardante le regole per l’accesso al fascicolo istruttorio della Commissione nei casi relativi all’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE, degli articoli 53, 54 e 57 dell’accordo SEE e del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio
(2015/C 256/03)
1. |
La comunicazione riguardante le regole per l’accesso al fascicolo istruttorio della Commissione nei casi relativi all’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE, degli articoli 53, 54 e 57 dell’accordo SEE e del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1) è modificata come segue. |
2. |
Al punto 6, il riferimento alla «decisione della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza (2)» è sostituito dal seguente: «Decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (3). |
3. |
Il punto 9 è sostituito dal seguente:
(4) Sentenza nelle cause riunite C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P, Aalborg Portland e altri/Commissione, EU:C:2004:6, punto 126.»" |
4. |
La nota 4 del punto 13 è sostituita dalla seguente:
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5. |
Alla fine del punto 27 è aggiunta la seguente nota:
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6. |
La nota 6 del punto 42 è sostituita dalla seguente:
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7. |
La nota 5 del punto 47 è sostituita dalla seguente:
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8. |
Il punto 48 è sostituito dal seguente:
(5) articolo 16 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, come modificato dal regolamento (UE) 2015/1348 (GU L 208 del 5.8.2015, pag. 3)." (6) Riguardo ai limiti nell’uso di talune categorie di prove nelle azioni per il risarcimento del danno, cfr. gli articoli 7 e 8 della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea (GU L 349 del 5.12.2014, pag. 1).»" |
9. |
La Commissione applica tali modifiche a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2015/1348 recante modifica del regolamento (CE) n. 773/2004. |
(1) GU C 325 del 22.12.2005, pag. 7.
(2) GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21.
5.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 256/5 |
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
Modifiche alla comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione tra la Commissione e le giurisdizioni degli Stati membri dell'UE ai fini dell'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE
(2015/C 256/04)
1. |
La comunicazione relativa alla cooperazione tra la Commissione e le giurisdizioni degli Stati membri dell'UE ai fini dell'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE (1) (attualmente 101 e 102 del TFUE) è modificata come segue. |
2. |
Il punto 26 è sostituito dal seguente:
(2) Cfr. l'ordinanza nella causa C-2/88, Zwartveld, EU:C:1990:440, punti 10 e 11, la sentenza nella causa C-275/00, First e Franex, EU:C:2002:711, punto 49, e la sentenza nella causa T-353/94, Postbank, EU:T:1996:119, punto 93.»" |
3. |
Dopo il punto 26 sono inseriti i seguenti punti 26 bis e 26 ter:
(3) Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, come modificato dal regolamento (UE) 2015/1348 (GU L 208 del 5.8.2015, pag. 3)." (4) Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (GU L 349 del 5.12.2014, pag. 1).»"
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(1) GU C 101 del 27.4.2004, pag. 54.
5.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 256/6 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.7681 — Cinven Capital Management/Labco)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 256/05)
Il 27 luglio 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32015M7681. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
5.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 256/7 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
4 agosto 2015
(2015/C 256/06)
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,0973 |
JPY |
yen giapponesi |
136,07 |
DKK |
corone danesi |
7,4616 |
GBP |
sterline inglesi |
0,70275 |
SEK |
corone svedesi |
9,4450 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,0640 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
9,0015 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
27,055 |
HUF |
fiorini ungheresi |
308,10 |
PLN |
zloty polacchi |
4,1498 |
RON |
leu rumeni |
4,4095 |
TRY |
lire turche |
3,0430 |
AUD |
dollari australiani |
1,4831 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4408 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,5084 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6630 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,5104 |
KRW |
won sudcoreani |
1 274,78 |
ZAR |
rand sudafricani |
13,8875 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
6,8143 |
HRK |
kuna croata |
7,5830 |
IDR |
rupia indonesiana |
14 790,33 |
MYR |
ringgit malese |
4,2271 |
PHP |
peso filippino |
50,074 |
RUB |
rublo russo |
68,8830 |
THB |
baht thailandese |
38,448 |
BRL |
real brasiliano |
3,7718 |
MXN |
peso messicano |
17,6781 |
INR |
rupia indiana |
69,9556 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
5.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 256/8 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
(2015/C 256/07)
A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:
Data e ora della chiusura |
16.7.2015 |
Durata |
16.7.2015 – 31.12.2015 |
Stato membro |
Svezia |
Stock o gruppo di stock |
SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31 |
Specie |
Salmone atlantico (Salmo salar) |
Zona |
Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-31 |
Tipo(i) di pescherecci |
— |
Numero di riferimento |
20/TQ1221 |
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
5.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 256/9 |
Avviso del ministro degli Affari economici del Regno dei Paesi Bassi a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
(2015/C 256/08)
Il ministro degli Affari economici rende noto che è pervenuta una domanda di autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per il settore F5, come appare dalla mappa contenuta nell’allegato 3 del Mijnbouwregeling, il regolamento sulle attività estrattive (Stcrt. 2002 n. 245).
Vista la direttiva summenzionata e considerato l’articolo 15 della Mijnbouwwet, la legge sulle attività estrattive (Stb. 2002 n. 542), il ministro degli Affari economici indice un invito a presentare candidature in concorrenza per un’autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per il settore F5 della piattaforma continentale dei Paesi Bassi.
L’autorità competente per la concessione dell’autorizzazione è il ministro degli Affari economici. I criteri, le condizioni e i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva summenzionata sono specificati nella Mijnbouwwet (Stb. 2002 n. 542).
Il termine per la presentazione delle candidature è di 13 settimane dalla pubblicazione del presente invito nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le candidature devono essere inviate al seguente indirizzo:
De Minister van Economische Zaken |
ter attentie van mevrouw J.J. van Beek, directie Energie en Omgeving |
Bezuidenhoutseweg 73 |
Postbus 20401 |
2500 EK Den Haag |
NEDERLAND |
Non verranno prese in considerazione le domande presentate dopo la scadenza del termine.
La decisione in merito alle candidature sarà presa entro 12 mesi dalla scadenza del termine.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare il sig. E.J. Hoppel al seguente recapito telefonico: +31 703797762.
5.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 256/10 |
Avviso del ministro degli Affari economici del Regno dei Paesi Bassi a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
(2015/C 256/09)
Il ministro degli Affari economici rende noto che è pervenuta una domanda di autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per i settori P4 e P7, come appare dalla mappa contenuta nell'allegato 3 del Mijnbouwregeling, il regolamento sulle attività estrattive (Stcrt. 2002 n. 245), e il sottosettore P8b.
Il sottosettore P8b è delimitato dai cerchi massimi tra le coppie di punti
A-B, B-C, C-D, D-E, E-F, F-G, G-H e A-H.
I punti sono definiti nel modo seguente:
punto |
° |
′ |
″E |
° |
′ |
″N |
A |
3 |
19 |
55,063 |
52 |
39 |
57,154 |
B |
3 |
39 |
55,092 |
52 |
39 |
57,167 |
C |
3 |
39 |
55,099 |
52 |
35 |
57,160 |
D |
3 |
34 |
55,088 |
52 |
38 |
27,161 |
E |
3 |
34 |
55,092 |
52 |
35 |
57,156 |
F |
3 |
39 |
55,104 |
52 |
33 |
27,155 |
G |
3 |
39 |
55,111 |
52 |
29 |
57,149 |
H |
3 |
19 |
55,082 |
52 |
29 |
57,135 |
La posizione di questi punti è espressa sotto forma di coordinate geografiche calcolate in base al sistema ETRS89.
La superficie del sottosettore P8b misura 392,7 km2.
Vista la direttiva summenzionata e considerato l'articolo 15 della Mijnbouwwet, la legge sulle attività estrattive (Stb. 2002 n. 542), il ministro degli Affari economici indice un invito a presentare candidature in concorrenza per un'autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per i settori P4 e P7 e per il sottosettore P8b della piattaforma continentale dei Paesi Bassi.
L'autorità competente per la concessione dell'autorizzazione è il ministro degli Affari economici. I criteri, le condizioni e i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva summenzionata sono specificati nella Mijnbouwwet (Stb. 2002 n. 542).
Il termine per la presentazione delle candidature è di 13 settimane dalla pubblicazione del presente invito nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le candidature devono essere inviate al seguente indirizzo:
De Minister van Economische Zaken |
ter attentie van mevrouw J.J. van Beek, directie Energie en Omgeving |
Bezuidenhoutseweg 73 |
Postbus 20401 |
2500 EK Den Haag |
NEDERLAND |
Non verranno prese in considerazione le domande presentate dopo la scadenza del termine.
La decisione in merito alle candidature sarà presa entro 12 mesi dalla scadenza del termine.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare il sig. E.J. Hoppel al seguente recapito telefonico: +31 703797762.
5.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 256/11 |
Comunicazione del governo francese concernente la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (1)
(Avviso relativo alla richiesta di concessioni esclusive per la ricerca di giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi convenzionali dette «permis d'Icauna» e «permis de Saint-Martin-d'Ordon»)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 256/10)
Con domande presentate rispettivamente il 27 marzo 2015 e il 9 aprile 2015, sia la società Vermilion REP SAS (1762, route de Pontenx, 40160 Mont-de-Marsan) sia la società SPPE SAS (ZA Pense Folie, 45220 Château-Renard) hanno chiesto, per una durata di cinque anni, concessioni esclusive per la ricerca di giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi convenzionali, dette rispettivamente «permis d'Icauna» e «permis de Saint-Martin-d'Ordon».
Il perimetro di queste concessioni è delimitato dai segmenti di retta che collegano i vertici definiti qui di seguito:
Vertice |
NTF |
RGF93 |
||
Longitudine est meridiano di Parigi |
Latitudine nord |
Longitudine est meridiano di Greenwich |
Latitudine nord |
|
A |
0,70 gr |
53,40 gr |
2°58′00″ |
48°03′36″ |
B |
0,90 gr |
53,40 gr |
3°08′48″ |
48°03′36″ |
C |
0,90 gr |
53,50 gr |
3°08′48″ |
48°09′00″ |
D |
1,00 gr |
53,50 gr |
3°14′12″ |
48°09′00″ |
E |
1,00 gr |
53,40 gr |
3°14′12″ |
48°03′36″ |
F |
1,10 gr |
53,40 gr |
3°19′36″ |
48°03′36″ |
G |
1,10 gr |
53,30 gr |
3°19′36″ |
47°58′12″ |
H |
0,73 gr |
53,30 gr |
2°59′37″ |
47°58′12″ |
I |
0,73 gr |
53,31 gr |
2°59′37″ |
47°58′44″ |
J |
0,74 gr |
53,31 gr |
3°00′09″ |
47°58′44″ |
K |
0,74 gr |
53,32 gr |
3°00′09″ |
47°59′17″ |
L |
0,78 gr |
53,32 gr |
3°02′19″ |
47°59′17″ |
M |
0,78 gr |
53,36 gr |
3°02′19″ |
48°01′26″ |
N |
0,70 gr |
53,36 gr |
2°58′00″ |
48°01′26″ |
La superficie così definita è di circa 309 km2 e copre parte dei dipartimenti di Loiret e di Yonne.
Presentazione delle domande e criteri di assegnazione del titolo
I primi richiedenti e i richiedenti in concorrenza devono dimostrare di soddisfare le condizioni necessarie per la concessione del titolo, di cui agli articoli 4 e 5 del decreto n. 2006-648 del 2 giugno 2006 relativo ai titoli minerari e ai titoli di deposito sotterraneo e successive modifiche (Journal officiel de la République française del 3 giugno 2006).
Le imprese interessate possono presentare domande in concorrenza entro un termine di novanta giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso, seguendo la procedura indicata nell’«Avviso relativo al rilascio di titoli minerari per idrocarburi in Francia», pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 374 del 30 dicembre 1994, pag. 11, e sancita dal summenzionato decreto francese n. 2006-648 del 2 giugno 2006 e successive modifiche (Journal officiel de la République française del 3 giugno 2006).
Le domande in concorrenza devono essere indirizzate al ministero dell'Ecologia, dello sviluppo sostenibile e dell'energia all'indirizzo sotto indicato. Le decisioni sulla domanda iniziale e sulle domande in concorrenza saranno adottate entro due anni a decorrere dalla data in cui le autorità francesi hanno ricevuto la domanda iniziale, ossia entro il 18 aprile 2017.
Condizioni e requisiti concernenti l'esercizio e la cessazione dell'attività
I richiedenti sono invitati a fare riferimento agli articoli 79 e 79.1 del codice minerario e al decreto n. 2006-649 del 2 giugno 2006 relativo alle attività minerarie, alle attività di deposito sotterraneo e alle norme di polizia delle miniere e degli stoccaggi sotterranei e successive modifiche (Journal officiel de la République française del 3 giugno 2006).
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al ministero dell'Ecologia, dello sviluppo sostenibile e dell'energia al seguente indirizzo:
Direction générale de l'énergie et du climat – Direction de l'énergie |
Bureau exploration et production des hydrocarbures |
Tour Séquoia, |
1 place Carpeaux, |
92800 Puteaux |
FRANCE |
Tel. +33 140819527. |
Le disposizioni regolamentari summenzionate sono reperibili sul sito Légifrance: http://www.legifrance.gouv.fr
(1) GUCE L 164 del 30 giugno 1994, pag. 3.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
5.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 256/13 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7631 — Royal Dutch Shell/BG Group)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 256/11)
1. |
In data 29 luglio 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Royal Dutch Shell plc («Shell», Regno Unito/Paesi Bassi) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di BG Group plc («BG Group», Regno Unito) mediante offerta pubblica per tutto il capitale azionario emesso e da emettere di BG Group. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7631 — Royal Dutch Shell/BG Group, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
5.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 256/14 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7676 — GKN/Fokker)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 256/12)
1. |
In data 28 luglio 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa GKN Industries Ltd, controllata da GKN plc («GKN», Regno Unito), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di Fokker Technologies Group BV («Fokker», Paesi Bassi) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — GKN: settore automobilistico, aerospaziale, della metallurgia delle polveri e delle macchine agricole e per movimento terra. La divisione aerospaziale di GKN fornisce componenti di motori e aerostrutture per aeromobili civili e militari nonché servizi post-vendita; — Fokker: aerostrutture, carrelli d'atterraggio e sistemi elettrici per aeromobili civili e militari nonché servizi di manutenzione per proprietari e operatori di aeromobili. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7676 — GKN/Fokker, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
Rettifiche
5.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 256/15 |
Rettifica del comunicato del governo della Repubblica polacca ai sensi della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nell’area «Czerwionka-Leszczyny»
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 207 del 24 giugno 2015 )
(2015/C 256/13)
Pagina 8, tabella:
anziché:
«Nome |
Blocco n. |
Accordo del 1992 |
|
X |
Y |
||
Czerwionka-Leszczyny |
parte del blocco della concessione no 390 |
258 032,74 |
478 214,46 |
257 600,22 |
477 475,88 |
||
257 236,65 |
476 855,03 |
||
255 820,02 |
474 279,88 |
||
255 054,37 |
472 888,08 |
||
252 191,11 |
472 884,02 |
||
250 591,73 |
473 198,17 |
||
250 559,59 |
474 517,17 |
||
252 167,24 |
475 553,57 |
||
253 255,23 |
477 826,23 |
||
255 299,03 |
479 521,25 |
||
254 975,11 |
482 628,61 |
||
256 425,31 |
480 535,09» |
leggi:
«Nome |
Blocco n. |
Accordo del 1992 |
|
X |
Y |
||
Czerwionka-Leszczyny |
parte del blocco della concessione no 390 |
258 032,74 |
478 214,46 |
257 600,22 |
477 475,88 |
||
257 236,65 |
476 855,03 |
||
255 820,02 |
474 279,88 |
||
255 054,37 |
472 888,08 |
||
252 191,11 |
472 884,02 |
||
250 591,73 |
473 198,17 |
||
250 559,59 |
474 517,17 |
||
252 167,24 |
475 553,57 |
||
253 255,23 |
477 826,23 |
||
255 229,03 |
479 521,25 |
||
254 975,11 |
482 628,61 |
||
256 425,31 |
480 535,09» |