ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 256

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

58° anno
5 agosto 2015


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2015/C 256/01

Comunicazione della Commissione — Modifiche alla comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese

1

2015/C 256/02

Comunicazione della Commissione — Modifiche alla comunicazione della Commissione concernente la transazione nei procedimenti per l'adozione di decisioni a norma dell'articolo 7 e dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli

2

2015/C 256/03

Comunicazione della Commissione — Modifiche alla comunicazione della Commissione riguardante le regole per l’accesso al fascicolo istruttorio della Commissione nei casi relativi all’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE, degli articoli 53, 54 e 57 dell’accordo SEE e del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio

3

2015/C 256/04

Comunicazione della Commissione — Modifiche alla comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione tra la Commissione e le giurisdizioni degli Stati membri dell'UE ai fini dell'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE

5

2015/C 256/05

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7681 — Cinven Capital Management/Labco) ( 1 )

6


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2015/C 256/06

Tassi di cambio dell'euro

7

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2015/C 256/07

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

8

2015/C 256/08

Avviso del ministro degli Affari economici del Regno dei Paesi Bassi a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

9

2015/C 256/09

Avviso del ministro degli Affari economici del Regno dei Paesi Bassi a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

10

2015/C 256/10

Comunicazione del governo francese concernente la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (Avviso relativo alla richiesta di concessioni esclusive per la ricerca di giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi convenzionali dette permis d'Icauna e permis de Saint-Martin-d'Ordon)  ( 1 )

11


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2015/C 256/11

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7631 — Royal Dutch Shell/BG Group) ( 1 )

13

2015/C 256/12

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7676 — GKN/Fokker) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

14


 

Rettifiche

2015/C 256/13

Rettifica del comunicato del governo della Repubblica polacca ai sensi della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nell’area Czerwionka-Leszczyny ( GU C 207 del 24.6.2015 )

15


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

5.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 256/1


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Modifiche alla comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese

(2015/C 256/01)

1.

La comunicazione relativa all'immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (1) è modificata come segue.

2.

Il punto 34 è sostituito dal seguente:

«34.

Secondo la comunicazione della Commissione riguardante le regole per l'accesso al fascicolo istruttorio della Commissione (2), l'accesso è accordato soltanto ai destinatari della comunicazione degli addebiti, a condizione che le informazioni in tal modo ottenute siano utilizzate soltanto ai fini dei procedimenti giudiziari o amministrativi per l'applicazione delle regole dell'Unione in materia di concorrenza. Il mancato rispetto, nel corso del procedimento, delle disposizioni del regolamento (CE) n. 773/2004 (3) relative all'utilizzo delle informazioni ottenute mediante l'accesso al fascicolo può essere considerato quale mancanza di cooperazione ai sensi dei punti 12 e 27 della presente comunicazione, e in talune situazioni è soggetto a sanzioni a norma del diritto nazionale (4). Inoltre, se un tale uso delle informazioni avviene dopo che la Commissione ha già adottato una decisione di divieto nell'ambito del procedimento, la Commissione stessa può, in un procedimento intentato dinanzi agli organi giudiziari dell'Unione, chiedere che sia aumentato l'importo dell'ammenda da infliggere all'impresa responsabile in aggiunta alle sanzioni applicabili a norma del diritto nazionale. Se in qualsiasi momento i limiti all'uso delle informazioni vengono violati con la partecipazione di un legale esterno, la Commissione può segnalare il fatto, ai fini di un provvedimento disciplinare, al foro presso il quale esercita il legale.

(2)  GU C 325 del 22.12.2005, pag. 7"

(3)  Articolo 16 bis del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, come modificato dal regolamento (UE) 2015/1348 (GU L 208 del 5.8.2015, pag. 3)."

(4)  Articoli 7 e 8 della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (GU L 349 del 5.12.2014, pag. 1).»"

3.

Dopo il punto 35 è inserito il seguente punto 35 bis:

«35 bis.

Conformemente al punto 26 bis della comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione tra la Commissione e le giurisdizioni degli Stati membri dell'UE ai fini dell'applicazione degli articoli 101 e 102 del trattato, la Commissione non trasmetterà in alcun momento alle giurisdizioni nazionali dichiarazioni ufficiali d'impresa legate a un programma di trattamento favorevole ai fini del loro uso in azioni per il risarcimento del danno a seguito della violazione di dette disposizioni del trattato (5). Il presente punto non pregiudica la situazione di cui all'articolo 6, paragrafo 7, della direttiva 2014/104/UE.

(5)  Comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione tra la Commissione e le giurisdizioni degli Stati membri dell'UE ai fini dell'applicazione degli articoli 101 e 102 del trattato (GU C 101 del 27.4.2004, pag. 54), come modificata dalla comunicazione della Commissione relativa alle modifiche alla comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione tra la Commissione e le giurisdizioni degli Stati membri dell'UE ai fini dell'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU C 256 del 5.8.2015, pag. 5).»"


(1)  GU C 298 del 8.12.2006, pag. 17.


5.8.2015   

IT

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C 256/2


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Modifiche alla comunicazione della Commissione concernente la transazione nei procedimenti per l'adozione di decisioni a norma dell'articolo 7 e dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli

(2015/C 256/02)

1.

La comunicazione concernente la transazione nei procedimenti per l'adozione di decisioni a norma dell'articolo 7 e dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli (1) è modificata come segue.

2.

Il punto 22 è sostituito dal seguente:

«22.

Le proposte di transazione non possono essere ritirate unilateralmente dalle parti che le hanno presentate. Si considera che la comunicazione degli addebiti accede alle proposte di transazione se ne rispecchia il contenuto per quanto riguarda le questioni indicate al punto 20, lettera a). Inoltre, per ritenere che la decisione definitiva rispecchia le proposte di transazione, occorre che l'ammenda inflitta non ecceda l'importo massimo ivi indicato.»

3.

Il punto 27 è sostituito dal seguente:

«27.

La Commissione ha il diritto di adottare una comunicazione degli addebiti che non rispecchi la proposta di transazione delle parti. In tal caso, si applicano le disposizioni generali di cui all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 1, e all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004. Le ammissioni formulate dalle parti nella proposta di transazione non saranno prese in considerazione dalla Commissione e non potranno essere utilizzate come prove contro nessuna parte del procedimento. Pertanto le parti interessate non saranno più vincolate dalla loro proposta di transazione e verrà loro fissato un nuovo termine in modo che possano, su richiesta, ripresentare elementi a propria difesa, inclusa la possibilità di accedere al fascicolo e di chiedere un'audizione orale.»

4.

Il punto 29 è sostituito dal seguente:

«29.

La Commissione mantiene il diritto di adottare una posizione definitiva che si discosti dalla sua posizione iniziale espressa in una comunicazione degli addebiti che riporta le proposte di transazione delle parti, tenuto conto del parere espresso dal comitato consultivo o di altre opportune considerazioni connesse all'autonomia decisionale ultima della Commissione in materia. Tuttavia, qualora decida di agire in tal senso, la Commissione informa le parti e notifica loro una nuova comunicazione degli addebiti per garantire loro l'esercizio del diritto alla difesa secondo le norme generali di procedura applicabili. Ne consegue che le parti avranno quindi diritto di accedere al fascicolo, di chiedere un'audizione orale e di rispondere alla comunicazione degli addebiti. Le ammissioni formulate dalle parti nelle proposte di transazione non saranno prese in considerazione dalla Commissione e non potranno essere utilizzate come prove contro nessuna parte del procedimento.»

5.

Il punto 39 è sostituito dal seguente:

«39.

Conformemente al punto 26 bis della comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione tra la Commissione e le giurisdizioni degli Stati membri dell'UE ai fini dell'applicazione degli articoli 101 e 102 del trattato, la Commissione non trasmetterà in alcun momento alle giurisdizioni nazionali proposte di transazione ai fini del loro uso in azioni per il risarcimento del danno a seguito di una violazione di dette disposizioni del trattato (2). Il presente punto non pregiudica la situazione di cui all'articolo 6, paragrafo 7, della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(2)  Comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione tra la Commissione e le giurisdizioni degli Stati membri dell'UE ai fini dell'applicazione degli articoli 101 e 102 del trattato (GU C 101 del 27.4.2004, pag. 54), come modificata dalla comunicazione della Commissione relativa alle modifiche alla comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione tra la Commissione e le giurisdizioni degli Stati membri dell'UE ai fini dell'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU C 256 del 5.8.2015, pag. 5)."

(3)  Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (GU L 349 del 5.12.2014, pag. 1).»"


(1)  GU C 167 del 2.7.2008, pag. 1.


5.8.2015   

IT

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C 256/3


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Modifiche alla comunicazione della Commissione riguardante le regole per l’accesso al fascicolo istruttorio della Commissione nei casi relativi all’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE, degli articoli 53, 54 e 57 dell’accordo SEE e del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio

(2015/C 256/03)

1.

La comunicazione riguardante le regole per l’accesso al fascicolo istruttorio della Commissione nei casi relativi all’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE, degli articoli 53, 54 e 57 dell’accordo SEE e del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1) è modificata come segue.

2.

Al punto 6, il riferimento alla «decisione della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza (2)» è sostituito dal seguente:

«Decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (3).

(3)  GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29.»."

3.

Il punto 9 è sostituito dal seguente:

«9.

Nel corso delle indagini in materia di concorrenza, la Commissione può ottenere vari documenti, alcuni dei quali, dopo un esame più approfondito, possono risultare non correlati con l’oggetto del caso in questione (4). Questi documenti possono essere rinviati alle imprese dalle quali provenivano e, una volta rinviati, non costituiscono più componenti del fascicolo istruttorio.

(4)  Sentenza nelle cause riunite C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P, Aalborg Portland e altri/Commissione, EU:C:2004:6, punto 126.»"

4.

La nota 4 del punto 13 è sostituita dalla seguente:

«(4)

Cfr. la sentenza del 30 settembre 2003, Atlantic Container Line e altri/Commissione, cause riunite T-191/98 e da T-212/98 a T-214/98 (Racc., EU:T:2003:245, punti 349-359). Cfr. anche la comunicazione della Commissione sulle migliori pratiche relative ai procedimenti previsti dagli articoli 101 e 102 del TFUE (GU C 308 del 20.10.2011, pag. 6) punto 44.»

5.

Alla fine del punto 27 è aggiunta la seguente nota:

«(*)

Cfr. anche la comunicazione della Commissione sulle migliori pratiche relative ai procedimenti previsti dagli articoli 101 e 102 del TFUE (GU C 308 del 20.10.2011, pag. 6) punto 103.»

6.

La nota 6 del punto 42 è sostituita dalla seguente:

«(6)

Cfr. l’articolo 3, punto 7, e l’articolo 8 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29).»

7.

La nota 5 del punto 47 è sostituita dalla seguente:

«(5)

Cfr. l’articolo 3, punto 7, e l’articolo 7 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29).»

8.

Il punto 48 è sostituito dal seguente:

«48.

A norma della presente comunicazione, l’accesso al fascicolo istruttorio viene accordato a condizione che le informazioni così ottenute siano utilizzate soltanto ai fini dei procedimenti giudiziari o amministrativi previsti per l’applicazione delle regole dell’Unione in materia di concorrenza (5). L’uso di tali informazioni in violazione dei limiti di cui all’articolo 16 bis del regolamento (CE) n. 773/2004 è in talune situazioni soggetto a sanzioni a norma del diritto nazionale (6). Se l’uso a fini diversi o la violazione dei suddetti limiti avvenissero con l’interessamento di un avvocato esterno, la Commissione può segnalare il fatto, ai fini di un procedimento disciplinare, al foro presso il quale opera l’avvocato in questione.

(5)  articolo 16 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, come modificato dal regolamento (UE) 2015/1348 (GU L 208 del 5.8.2015, pag. 3)."

(6)  Riguardo ai limiti nell’uso di talune categorie di prove nelle azioni per il risarcimento del danno, cfr. gli articoli 7 e 8 della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea (GU L 349 del 5.12.2014, pag. 1).»"

9.

La Commissione applica tali modifiche a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2015/1348 recante modifica del regolamento (CE) n. 773/2004.


(1)  GU C 325 del 22.12.2005, pag. 7.

(2)  GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21.


5.8.2015   

IT

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C 256/5


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Modifiche alla comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione tra la Commissione e le giurisdizioni degli Stati membri dell'UE ai fini dell'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE

(2015/C 256/04)

1.

La comunicazione relativa alla cooperazione tra la Commissione e le giurisdizioni degli Stati membri dell'UE ai fini dell'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE (1) (attualmente 101 e 102 del TFUE) è modificata come segue.

2.

Il punto 26 è sostituito dal seguente:

«26.

Vi sono altre eccezioni alla trasmissione di informazioni da parte della Commissione alle giurisdizioni nazionali. In particolare la Commissione può rifiutare di trasmettere informazioni alle giurisdizioni nazionali per preminenti motivi attinenti alla necessità di salvaguardare gli interessi dell'Unione europea o di evitare che, pregiudicando l'assolvimento dei compiti ad essa affidati, ne siano compromessi il funzionamento e l'indipendenza (2). La trasmissione di informazioni ai giudici nazionali non deve compromettere l'efficacia dell'applicazione delle norme in materia di concorrenza da parte della Commissione e, in particolare, non deve interferire con le indagini in corso né con il funzionamento dei programmi di trattamento favorevole e delle procedure di transazione.

(2)  Cfr. l'ordinanza nella causa C-2/88, Zwartveld, EU:C:1990:440, punti 10 e 11, la sentenza nella causa C-275/00, First e Franex, EU:C:2002:711, punto 49, e la sentenza nella causa T-353/94, Postbank, EU:T:1996:119, punto 93.»"

3.

Dopo il punto 26 sono inseriti i seguenti punti 26 bis e 26 ter:

«26 bis.

A tal fine, la Commissione non trasmetterà in alcun momento alle giurisdizioni nazionali le seguenti informazioni ai fini del loro uso in azioni per il risarcimento del danno a seguito della violazione degli articoli 101 o 102 del trattato:

dichiarazioni ufficiali d'impresa legate a un programma di trattamento favorevole ai sensi dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 (3);

proposte di transazione ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004.

Il presente punto non pregiudica la situazione di cui all'articolo 6, paragrafo 7, della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(3)  Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, come modificato dal regolamento (UE) 2015/1348 (GU L 208 del 5.8.2015, pag. 3)."

(4)  Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (GU L 349 del 5.12.2014, pag. 1).»"

«26 ter.

Per quanto riguarda altri tipi di informazioni, la Commissione non trasmetterà alle giurisdizioni nazionali le seguenti informazioni ai fini del loro uso in azioni per il risarcimento del danno a seguito della violazione degli articoli 101 o 102 del trattato prima di aver chiuso il procedimento nei confronti di tutte le parti oggetto dell'inchiesta mediante l'adozione di una decisione di cui agli articoli 7, 9 o 10 del regolamento (CE) n. 1/2003 o prima di aver in altro modo chiuso il suo procedimento amministrativo:

informazioni preparate da persone fisiche o giuridiche specificamente ai fini del procedimento della Commissione,

informazioni che la Commissione ha redatto e trasmesso alle parti nel corso del suo procedimento.

Quando è invitata a trasmettere le suddette informazioni ai giudici nazionali per scopi diversi dall'uso nelle azioni per il risarcimento del danno a seguito della violazione degli articoli 101 o 102 del trattato, la Commissione applicherà in linea di principio la limitazione temporale di cui al primo comma, al fine di tutelare le proprie indagini in corso.»


(1)  GU C 101 del 27.4.2004, pag. 54.


5.8.2015   

IT

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C 256/6


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7681 — Cinven Capital Management/Labco)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 256/05)

Il 27 luglio 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32015M7681. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

5.8.2015   

IT

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C 256/7


Tassi di cambio dell'euro (1)

4 agosto 2015

(2015/C 256/06)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0973

JPY

yen giapponesi

136,07

DKK

corone danesi

7,4616

GBP

sterline inglesi

0,70275

SEK

corone svedesi

9,4450

CHF

franchi svizzeri

1,0640

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,0015

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,055

HUF

fiorini ungheresi

308,10

PLN

zloty polacchi

4,1498

RON

leu rumeni

4,4095

TRY

lire turche

3,0430

AUD

dollari australiani

1,4831

CAD

dollari canadesi

1,4408

HKD

dollari di Hong Kong

8,5084

NZD

dollari neozelandesi

1,6630

SGD

dollari di Singapore

1,5104

KRW

won sudcoreani

1 274,78

ZAR

rand sudafricani

13,8875

CNY

renminbi Yuan cinese

6,8143

HRK

kuna croata

7,5830

IDR

rupia indonesiana

14 790,33

MYR

ringgit malese

4,2271

PHP

peso filippino

50,074

RUB

rublo russo

68,8830

THB

baht thailandese

38,448

BRL

real brasiliano

3,7718

MXN

peso messicano

17,6781

INR

rupia indiana

69,9556


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

5.8.2015   

IT

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C 256/8


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2015/C 256/07)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

16.7.2015

Durata

16.7.2015 – 31.12.2015

Stato membro

Svezia

Stock o gruppo di stock

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31

Specie

Salmone atlantico (Salmo salar)

Zona

Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-31

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

20/TQ1221


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


5.8.2015   

IT

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C 256/9


Avviso del ministro degli Affari economici del Regno dei Paesi Bassi a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

(2015/C 256/08)

Il ministro degli Affari economici rende noto che è pervenuta una domanda di autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per il settore F5, come appare dalla mappa contenuta nell’allegato 3 del Mijnbouwregeling, il regolamento sulle attività estrattive (Stcrt. 2002 n. 245).

Vista la direttiva summenzionata e considerato l’articolo 15 della Mijnbouwwet, la legge sulle attività estrattive (Stb. 2002 n. 542), il ministro degli Affari economici indice un invito a presentare candidature in concorrenza per un’autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per il settore F5 della piattaforma continentale dei Paesi Bassi.

L’autorità competente per la concessione dell’autorizzazione è il ministro degli Affari economici. I criteri, le condizioni e i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva summenzionata sono specificati nella Mijnbouwwet (Stb. 2002 n. 542).

Il termine per la presentazione delle candidature è di 13 settimane dalla pubblicazione del presente invito nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le candidature devono essere inviate al seguente indirizzo:

De Minister van Economische Zaken

ter attentie van mevrouw J.J. van Beek, directie Energie en Omgeving

Bezuidenhoutseweg 73

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

NEDERLAND

Non verranno prese in considerazione le domande presentate dopo la scadenza del termine.

La decisione in merito alle candidature sarà presa entro 12 mesi dalla scadenza del termine.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il sig. E.J. Hoppel al seguente recapito telefonico: +31 703797762.


5.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 256/10


Avviso del ministro degli Affari economici del Regno dei Paesi Bassi a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

(2015/C 256/09)

Il ministro degli Affari economici rende noto che è pervenuta una domanda di autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per i settori P4 e P7, come appare dalla mappa contenuta nell'allegato 3 del Mijnbouwregeling, il regolamento sulle attività estrattive (Stcrt. 2002 n. 245), e il sottosettore P8b.

Il sottosettore P8b è delimitato dai cerchi massimi tra le coppie di punti

A-B, B-C, C-D, D-E, E-F, F-G, G-H e A-H.

I punti sono definiti nel modo seguente:

punto

°

″E

°

″N

A

3

19

55,063

52

39

57,154

B

3

39

55,092

52

39

57,167

C

3

39

55,099

52

35

57,160

D

3

34

55,088

52

38

27,161

E

3

34

55,092

52

35

57,156

F

3

39

55,104

52

33

27,155

G

3

39

55,111

52

29

57,149

H

3

19

55,082

52

29

57,135

La posizione di questi punti è espressa sotto forma di coordinate geografiche calcolate in base al sistema ETRS89.

La superficie del sottosettore P8b misura 392,7 km2.

Vista la direttiva summenzionata e considerato l'articolo 15 della Mijnbouwwet, la legge sulle attività estrattive (Stb. 2002 n. 542), il ministro degli Affari economici indice un invito a presentare candidature in concorrenza per un'autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per i settori P4 e P7 e per il sottosettore P8b della piattaforma continentale dei Paesi Bassi.

L'autorità competente per la concessione dell'autorizzazione è il ministro degli Affari economici. I criteri, le condizioni e i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva summenzionata sono specificati nella Mijnbouwwet (Stb. 2002 n. 542).

Il termine per la presentazione delle candidature è di 13 settimane dalla pubblicazione del presente invito nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le candidature devono essere inviate al seguente indirizzo:

De Minister van Economische Zaken

ter attentie van mevrouw J.J. van Beek, directie Energie en Omgeving

Bezuidenhoutseweg 73

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

NEDERLAND

Non verranno prese in considerazione le domande presentate dopo la scadenza del termine.

La decisione in merito alle candidature sarà presa entro 12 mesi dalla scadenza del termine.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il sig. E.J. Hoppel al seguente recapito telefonico: +31 703797762.


5.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 256/11


Comunicazione del governo francese concernente la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (1)

(Avviso relativo alla richiesta di concessioni esclusive per la ricerca di giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi convenzionali dette «permis d'Icauna» e «permis de Saint-Martin-d'Ordon»)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 256/10)

Con domande presentate rispettivamente il 27 marzo 2015 e il 9 aprile 2015, sia la società Vermilion REP SAS (1762, route de Pontenx, 40160 Mont-de-Marsan) sia la società SPPE SAS (ZA Pense Folie, 45220 Château-Renard) hanno chiesto, per una durata di cinque anni, concessioni esclusive per la ricerca di giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi convenzionali, dette rispettivamente «permis d'Icauna» e «permis de Saint-Martin-d'Ordon».

Il perimetro di queste concessioni è delimitato dai segmenti di retta che collegano i vertici definiti qui di seguito:

Vertice

NTF

RGF93

Longitudine est meridiano di Parigi

Latitudine nord

Longitudine est meridiano di Greenwich

Latitudine nord

A

0,70 gr

53,40 gr

2°58′00″

48°03′36″

B

0,90 gr

53,40 gr

3°08′48″

48°03′36″

C

0,90 gr

53,50 gr

3°08′48″

48°09′00″

D

1,00 gr

53,50 gr

3°14′12″

48°09′00″

E

1,00 gr

53,40 gr

3°14′12″

48°03′36″

F

1,10 gr

53,40 gr

3°19′36″

48°03′36″

G

1,10 gr

53,30 gr

3°19′36″

47°58′12″

H

0,73 gr

53,30 gr

2°59′37″

47°58′12″

I

0,73 gr

53,31 gr

2°59′37″

47°58′44″

J

0,74 gr

53,31 gr

3°00′09″

47°58′44″

K

0,74 gr

53,32 gr

3°00′09″

47°59′17″

L

0,78 gr

53,32 gr

3°02′19″

47°59′17″

M

0,78 gr

53,36 gr

3°02′19″

48°01′26″

N

0,70 gr

53,36 gr

2°58′00″

48°01′26″

La superficie così definita è di circa 309 km2 e copre parte dei dipartimenti di Loiret e di Yonne.

Presentazione delle domande e criteri di assegnazione del titolo

I primi richiedenti e i richiedenti in concorrenza devono dimostrare di soddisfare le condizioni necessarie per la concessione del titolo, di cui agli articoli 4 e 5 del decreto n. 2006-648 del 2 giugno 2006 relativo ai titoli minerari e ai titoli di deposito sotterraneo e successive modifiche (Journal officiel de la République française del 3 giugno 2006).

Le imprese interessate possono presentare domande in concorrenza entro un termine di novanta giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso, seguendo la procedura indicata nell’«Avviso relativo al rilascio di titoli minerari per idrocarburi in Francia», pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 374 del 30 dicembre 1994, pag. 11, e sancita dal summenzionato decreto francese n. 2006-648 del 2 giugno 2006 e successive modifiche (Journal officiel de la République française del 3 giugno 2006).

Le domande in concorrenza devono essere indirizzate al ministero dell'Ecologia, dello sviluppo sostenibile e dell'energia all'indirizzo sotto indicato. Le decisioni sulla domanda iniziale e sulle domande in concorrenza saranno adottate entro due anni a decorrere dalla data in cui le autorità francesi hanno ricevuto la domanda iniziale, ossia entro il 18 aprile 2017.

Condizioni e requisiti concernenti l'esercizio e la cessazione dell'attività

I richiedenti sono invitati a fare riferimento agli articoli 79 e 79.1 del codice minerario e al decreto n. 2006-649 del 2 giugno 2006 relativo alle attività minerarie, alle attività di deposito sotterraneo e alle norme di polizia delle miniere e degli stoccaggi sotterranei e successive modifiche (Journal officiel de la République française del 3 giugno 2006).

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al ministero dell'Ecologia, dello sviluppo sostenibile e dell'energia al seguente indirizzo:

Direction générale de l'énergie et du climat – Direction de l'énergie

Bureau exploration et production des hydrocarbures

Tour Séquoia,

1 place Carpeaux,

92800 Puteaux

FRANCE

Tel. +33 140819527.

Le disposizioni regolamentari summenzionate sono reperibili sul sito Légifrance: http://www.legifrance.gouv.fr


(1)  GUCE L 164 del 30 giugno 1994, pag. 3.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

5.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 256/13


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7631 — Royal Dutch Shell/BG Group)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 256/11)

1.

In data 29 luglio 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Royal Dutch Shell plc («Shell», Regno Unito/Paesi Bassi) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di BG Group plc («BG Group», Regno Unito) mediante offerta pubblica per tutto il capitale azionario emesso e da emettere di BG Group.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Shell è un gruppo di società che operano a livello mondiale nei settori petrolchimico e dell’energia. Le imprese del gruppo Shell operano in più di 70 paesi e territori e svolgono attività come i) prospezione, produzione e marketing di petrolio e gas; ii) produzione, marketing e spedizione di prodotti petroliferi e chimici; iii) prodotti energetici rinnovabili,

BG Group ha due principali settori di attività: i) il segmento Upstream Gas, che comprende le attività di prospezione e produzione nonché le attività di liquefazione associate ai progetti integrati GNL; ii) il comparto LNG Shipping & Marketing che comprende l’acquisto, la vendita, il trasporto (via nave), la commercializzazione e la vendita di GNL ed è responsabile degli impianti di rigassificazione di BG Group.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7631 — Royal Dutch Shell/BG Group, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).


5.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 256/14


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7676 — GKN/Fokker)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 256/12)

1.

In data 28 luglio 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa GKN Industries Ltd, controllata da GKN plc («GKN», Regno Unito), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di Fokker Technologies Group BV («Fokker», Paesi Bassi) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   GKN: settore automobilistico, aerospaziale, della metallurgia delle polveri e delle macchine agricole e per movimento terra. La divisione aerospaziale di GKN fornisce componenti di motori e aerostrutture per aeromobili civili e militari nonché servizi post-vendita;

—   Fokker: aerostrutture, carrelli d'atterraggio e sistemi elettrici per aeromobili civili e militari nonché servizi di manutenzione per proprietari e operatori di aeromobili.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7676 — GKN/Fokker, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


Rettifiche

5.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 256/15


Rettifica del comunicato del governo della Repubblica polacca ai sensi della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nell’area «Czerwionka-Leszczyny»

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 207 del 24 giugno 2015 )

(2015/C 256/13)

Pagina 8, tabella:

anziché:

«Nome

Blocco n.

Accordo del 1992

X

Y

Czerwionka-Leszczyny

parte del blocco della concessione no 390

258 032,74

478 214,46

257 600,22

477 475,88

257 236,65

476 855,03

255 820,02

474 279,88

255 054,37

472 888,08

252 191,11

472 884,02

250 591,73

473 198,17

250 559,59

474 517,17

252 167,24

475 553,57

253 255,23

477 826,23

255 299,03

479 521,25

254 975,11

482 628,61

256 425,31

480 535,09»

leggi:

«Nome

Blocco n.

Accordo del 1992

X

Y

Czerwionka-Leszczyny

parte del blocco della concessione no 390

258 032,74

478 214,46

257 600,22

477 475,88

257 236,65

476 855,03

255 820,02

474 279,88

255 054,37

472 888,08

252 191,11

472 884,02

250 591,73

473 198,17

250 559,59

474 517,17

252 167,24

475 553,57

253 255,23

477 826,23

255 229,03

479 521,25

254 975,11

482 628,61

256 425,31

480 535,09»