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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 255 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
58° anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2015/C 255/01 |
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2015/C 255/02 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione |
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2015/C 255/03 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2015/C 255/04 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2015/C 255/05 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7661 — Archer Daniels Midland Company/Eaststarch) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2015/C 255/06 |
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2015/C 255/07 |
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2015/C 255/08 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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4.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 255/1 |
Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento (1):
0,05 % al 1o agosto 2015
Tassi di cambio dell'euro (2)
3 agosto 2015
(2015/C 255/01)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,0951 |
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JPY |
yen giapponesi |
136,07 |
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DKK |
corone danesi |
7,4615 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,70280 |
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SEK |
corone svedesi |
9,4865 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,0598 |
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ISK |
corone islandesi |
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NOK |
corone norvegesi |
9,0005 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
27,041 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
307,89 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,1498 |
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RON |
leu rumeni |
4,4050 |
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TRY |
lire turche |
3,0430 |
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AUD |
dollari australiani |
1,5071 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,4404 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
8,4903 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,6618 |
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SGD |
dollari di Singapore |
1,5087 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 281,97 |
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ZAR |
rand sudafricani |
13,9277 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
6,8002 |
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HRK |
kuna croata |
7,5905 |
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IDR |
rupia indonesiana |
14 790,19 |
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MYR |
ringgit malese |
4,2181 |
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PHP |
peso filippino |
50,078 |
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RUB |
rublo russo |
68,5891 |
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THB |
baht thailandese |
38,419 |
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BRL |
real brasiliano |
3,7824 |
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MXN |
peso messicano |
17,6897 |
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INR |
rupia indiana |
70,1343 |
(1) Tasso applicato all'operazione più recente rispetto alla data indicata. Nel caso di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse è il tasso di interesse marginale.
(2) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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4.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 255/2 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione
(2015/C 255/02)
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l'area dell'euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri dell'area dell'euro e i paesi che hanno concluso con l'Unione europea un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.
Paese di emissione : Stato della Città del Vaticano
Oggetto della commemorazione : VIII Incontro mondiale delle famiglie
Descrizione del disegno : La moneta riporta l'immagine di due famiglie unite in un abbraccio simbolico all'intero pianeta. In alto figura l'anno di emissione «2015», mentre sulla sinistra troviamo il nome dell'artista «C.P Principe». Il marchio della zecca «R» è inciso nella parte destra della moneta, sul braccio di un membro della famiglia. L'immagine è contornata da due scritte disposte in semicerchio: in alto, da sinistra e destra, «VIII INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE», in basso «CITTÀ DEL VATICANO».
Sull'anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell'Unione europea.
Tiratura :
Data di emissione : ottobre 2015
(1) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.
(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione del 19 dicembre 2008 su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).
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4.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 255/3 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione
(2015/C 255/03)
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l'area dell'euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri dell'area dell'euro e i paesi che hanno concluso con l'Unione europea un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.
Per celebrare il trentennale della bandiera dell'UE, i ministri delle Finanze dell'area dell'euro hanno deciso che gli Stati membri dell'area dell'euro avrebbero coniato una moneta commemorativa da 2 euro con un disegno comune sulla faccia nazionale. I cittadini e i residenti dell'area dell'euro hanno selezionato il disegno vincitore con un voto pubblico su internet. Ai votanti è stato proposto di scegliere fra cinque disegni, preselezionati da una giuria professionale a seguito di una gara di disegno fra le zecche europee. Il disegno prescelto è stato quello creato da Georgios Stamatopoulos, incisore professionista presso la Banca di Grecia.
Paese di emissione : Spagna
Oggetto della commemorazione : il 30o anniversario della bandiera dell'UE
Descrizione del disegno : il disegno riproduce la bandiera dell'UE quale simbolo dell'unione di popoli e culture che condividono visioni e ideali per un futuro comune migliore. Le dodici stelle che si trasformano in figure umane rappresentano la nascita di una nuova Europa. In alto a destra figurano, a semicerchio, il paese di emissione «ESPAÑA» e gli anni «1985-2015». A destra, fra la bandiera e gli anni, figura il marchio della zecca. In basso a destra figurano le iniziali dell'artista (Georgios Stamatopoulos).
Sull'anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell'Unione europea.
Tiratura :
Data di emissione : 3o trimestre del 2015
(1) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.
(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione del 19 dicembre 2008 su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
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4.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 255/4 |
Comunicato del governo della Repubblica polacca ai sensi della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nella zona di Młynary
(2015/C 255/04)
Oggetto del procedimento è l'attribuzione della concessione per la prospezione e/o la ricerca di giacimenti petroliferi e/o di gas naturale nella zona di Młynary del voivodato della Varmia-Masuria:
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Nome |
Blocco n. |
Sistema PL-1992 |
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X |
Y |
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Młynary |
parti dei blocchi delle concessioni n. 52 e 72 |
723 250,57 |
550 332,72 |
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723 281,12 |
553 038,73 |
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707 980,87 |
552 672,76 |
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701 752,91 |
555 392,38 |
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701 511,43 |
532 642,75 |
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709 792,87 |
532 584,12 |
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709 762,28 |
526 707,27 |
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713 334,36 |
529 287,74 |
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Le domande devono riguardare tale zona.
Le domande per l'attribuzione della concessione devono pervenire alla sede del ministero dell'Ambiente non oltre le ore 12 (CET/CEST) ed entro 121 giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente comunicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Le domande saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:
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a) |
la tecnologia proposta per la conduzione dei lavori (50 %); |
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b) |
le capacità tecniche e finanziarie dell'offerente (40 %); |
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c) |
l'importo della retribuzione proposta per la concessione dello sfruttamento delle miniere (10 %). |
L'importo minimo richiesto per la concessione dello sfruttamento minerario per l'area Młynary è il seguente:
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a) |
in caso di prospezione di giacimenti petroliferi e/o di gas naturale:
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b) |
in caso di ricerca di giacimenti petroliferi e/o di gas naturale:
|
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c) |
in caso di prospezione e ricerca di giacimenti petroliferi e/o di gas naturale:
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La procedura di comparazione delle offerte terminerà entro 6 mesi a decorrere dal termine per la presentazione delle offerte. I partecipanti alla procedura saranno informati per iscritto sull'esito della stessa.
Le offerte devono essere presentate in lingua polacca.
Al termine di un'indagine che tiene conto della posizione degli organi competenti, l'autorità competente per la comparazione delle offerte attribuisce la concessione per la prospezione e/o la ricerca di giacimenti petroliferi e/o di gas naturale nella zona di Młynary al vincitore e conclude con questi un accordo per la concessione dello sfruttamento minerario.
Per poter effettuare le attività di prospezione e/o la ricerca dei giacimenti di idrocarburi sul territorio della Polonia, l'impresa che si aggiudica l'appalto deve essere in possesso dei diritti di sfruttamento minerario e di una concessione.
Le offerte devono essere inviate a:
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Ministero dell'Ambiente |
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Dipartimento Geologia e concessioni geologiche |
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ul. Wawelska 52/54 |
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00-922 Varsavia |
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POLSKA/POLAND |
Per ulteriori informazioni consultare
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il sito Internet del ministero dell'Ambiente: www.mos.gov.pl |
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— |
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V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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4.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 255/6 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7661 — Archer Daniels Midland Company/Eaststarch)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 255/05)
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1. |
In data 28.7.2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Archer Daniels Midland Company («ADM») (Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di Eaststarch C.V. («Eaststarch») (Paesi Bassi) mediante acquisto di quote. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — ADM: trasformazione di semi oleosi, mais, frumento, cacao e altri prodotti di base agricoli; produzione di farine proteiche, oli vegetali, dolcificanti a base di mais, farine, biodiesel, etanolo e altri ingredienti con un valore aggiunto per prodotti alimentari e mangimi, — Eaststarch: produzione e vendita di amidi e fecole di mais, edulcoranti liquidi, altri ingredienti per prodotti alimentari, prodotti derivati del mais e alcoli di origine agricola. |
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
|
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7661 — Archer Daniels Midland Company/Eaststarch, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
ALTRI ATTI
Commissione europea
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4.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 255/7 |
Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(2015/C 255/06)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
DOCUMENTO UNICO
«ASPARAGO DI CANTELLO»
n. UE: IT-PGI-0005-01267 – 17.10.2014
DOP ( ) IGP ( X )
1. Denominazione
«Asparago di Cantello»
2. Stato membro o paese terzo
Italia
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1
Le cultivar utilizzate per la produzione dell'«Asparago di Cantello» sono il «Precoce di Argenteuil» e derivati ibridi.
Caratteristiche morfologiche
I turioni dell'«Asparago di Cantello» devono essere interamente bianchi, oppure con la punta leggermente rosata.
I turioni devono essere:
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— |
interi, |
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— |
freschi di aspetto, |
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— |
privi di malformazioni e di ammaccature. |
L'«Asparago di Cantello», che non deve superare un'altezza di 22 cm, deve essere classificato in base al diametro del turione (zona centrale) in due classi di qualità:
— Extra: diametro del turione tra 21 e 25 mm.
— Prima: diametro del turione tra 13 e 20 mm.
Limitatamente al calibro, è ammessa per le singole confezioni, nell'ambito delle classi extra e prima, una tolleranza massima del 10 % in peso di turioni non conformi al calibro indicato.
Caratteristiche organolettiche e caratteristiche chimico-fisiche
L'analisi organolettica ha definito i seguenti caratteri:
odore: intenso ma delicato nel complesso, privo di note anomale
sapore: dolce intenso, lieve retrogusto amaro. Aroma di asparago da media intensità a deciso.
L'analisi chimico-fisica ha presentato i seguenti risultati:
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Valore energetico |
21-23 |
Kcal/100 g |
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Grassi |
0,11-0,14 |
g/100 g |
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Carboidrati |
3,01-3,55 |
g/100 g |
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Ceneri |
0,42-0,46 |
g/100 g |
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Proteine (N × 6,25) |
1,51-1,54 |
g/100 g |
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Fibra alimentare |
0,50-0,96 |
g/100 g |
|
Umidità |
93,40-94,12 |
g/100 g |
3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)
—
3.4. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata
Devono aver luogo nella zona gegrafica delimitata tutte le operazioni di coltivazione, raccolta, condizionamento e stoccaggio del prodotto prima del confezionamento.
3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
Il confezionamento degli asparagi avviene nell'area geografica delimitata al fine di garantire il mantenimento delle caratteristiche del prodotto. Trattandosi di un prodotto da commercializzare fresco, a breve distanza di tempo dalla raccolta, per il mantenimento delle sue peculiari caratteristiche organolettiche, dopo la raccolta gli asparagi vengono immediatamente puliti e confezionati per la vendita. Eventualmente è possibile la loro conservazione a 4 °C per un breve periodo di tempo (massimo 48 ore).
Gli asparagi devono essere confezionati in mazzi del peso compreso tra 0,5 e 5 kg o sfusi in cassette.
3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
Le confezioni devono essere provviste di una fascetta sulla quale devono comparire nello stesso campo visivo, la denominazione «Asparago di Cantello I.G.P.» e il simbolo UE dell'IGP, nome, ragione sociale, ed indirizzo del produttore.
E' consentito in abbinamento all'indicazione geografica protetta, l'utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici che facciano riferimento a nomi o a ragioni sociali o marchi collettivi o marchi d'azienda individuali.
Nella designazione, in abbinamento inscindibile con la indicazione geografica deve figurare il «logo», ovvero il simbolo distintivo della I.G.P. «Asparago di Cantello».
Il logo dell'asparago di Cantello è formato dai seguenti elementi.
Due asparagi bianchi, dalle punte e sfumature violette, disposti a V, con l'asparago di sinistra sovrapposto all'altro. Sopra il punto di sovrapposizione degli asparagi parte la scritta in bianco «ASPARAGO DI CANTELLO IGP» su fascia rossa.
Dietro i due asparagi, delimitata da un tratto di circonferenza, è disegnata la chiesa della «Madonna in campagna» di Cantello, che ha per sfondo un panorama montano, con cielo azzurro e sole.
Il bordo della circonferenza è costituito da un arcobaleno.
4. Delimitazione concisa della zona geografica
La coltivazione dell'«Asparago di Cantello» deve essere effettuata nel comune di Cantello, in provincia di Varese.
5. Legame con la zona geografica
I terreni di Cantello, di derivazione fluvioglaciale, con tessitura particolarmente sciolta, elevata permeabilità e drenaggio rapido, ricchi di sostanza organica, pH variabile da 5,3-7,5, risultano molto adatti alla coltivazione dell'asparago. Il clima della località in esame afferisce al macroclima Europeo ed al mesoclima insubrico, mesoclima di transizione fra mesoclima padano e mesoclima alpino. La distribuzione delle precipitazioni presenta uno spiccato minimo invernale ed un massimo esteso dalla tarda primavera all'autunno. Il coincidere di precipitazioni abbondanti con la massima richiesta evapotraspirativa estiva rende poco frequente il verificarsi di situazioni di stress idrico estivo per le colture di asparago. La precipitazione in forma nevosa costituisce una fonte di approvvigionamento idrico ad elevatissima efficienza oltre a garantire un buon effetto coibente sul terreno.
Le favorevoli condizioni ambientali insieme alle particolari tecniche colturali adottate nella zona di produzione, come la baulatura primaverile dei terreni che garantisce l'eziolamento dei turioni e la raccolta, rigorosamente manuale, permettono di ottenere asparagi interamente bianchi o con la punta sfumata di rosa, lunghi fino a 22 cm, completamente edibili.
La lunga tradizione di coltivazione ha fatto in modo che l'associazione del nome di Cantello con l'asparago sia ormai diventato un abbinamento spontaneo ed ha portato a definire Cantello come la «Mecca degli asparagi».
Notizie sulla coltivazione dell'asparago a Cantello sono state rinvenute negli archivi storici parrocchiali e risalgono al 1831. I documenti storici riportano che gli asparagi erano offerti alla chiesa e successivamente messi all'asta dal parroco per sopperire alle spese ecclesiastiche. Nel corso degli anni l'asparago si è affermato sempre di più e ha conquistato un ruolo di fondamentale importanza per il paese. Gli agricoltori di Cantello vendevano l'asparago localmente o nella vicina Svizzera.
Un illustre avvocato di Cantello, Cesare Baj, destinò il reddito di una parte della sua proprietà alla premiazione dei migliori produttori, con l'obiettivo di stimolare gli agricoltori a migliorare anno dopo anno la produzione dell'asparago.
Nel 1939 in occasione di questa premiazione annua fu istituita la «Fiera dell'Asparago di Cantello», divenuto un appuntamento tradizionale che richiama sia gli abitanti del luogo che i cittadini dei comuni della provincia. La cronaca prealpina (31 maggio 1939) pubblicò la graduatoria con i migliori coltivatori di asparagi.
Attualmente la Fiera è giunta alla 74a edizione (2014) e ogni anno l'arrivo di maggio è caratterizzato da questo evento, che richiama l'interesse di molti appassionati.
La reputazione dell'«Asparago di Cantello» ha raggiunto anche i moderni canali di comunicazione. Nel web sono numerosi i siti che parlano di questo prodotto e persino su youtube sono frequenti le riproposizioni di trasmissioni dedicate all'alimentazione e alla cucina che vedono l'«Asparago di Cantello» protagonista, presentato da noti chef.
Nei ristoranti, nei negozi e nella grande distribuzione organizzata l'«Asparago di Cantello» viene proposto con questa precisa dizione identificativa
La bontà degli asparagi di Cantello negli anni è stata apprezzata da molti buongustai ed i ristoranti del posto si sono specializzati fornendo diverse specialità a base di asparago. Con la cottura l'«Asparago di Cantello» mantiene la propria integrità. La colorazione subisce delle variazioni rispetto al crudo, in particolare l'apice può acquisire una leggera colorazione verde. All'assaggio il prodotto risulta piuttosto dolce, accompagnato da una caratteristica nota aromatica amara delicatamente percettibile: il tipico, inconfondibile sapore dell'asparago di Cantello. La consistenza della parte apicale fino al centro dell'asparago è polposa, succosa e tenera, la parte rimanente fino alla base risulta fibrosa.
Il diffuso interesse economico, culturale e sociale per questo prodotto ha consentito di sviluppare e migliorare le tecniche di coltivazione, le strategie di vendita e promozione, e nel rispetto della tradizione, di mantenere viva una produzione che è integrazione di reddito, motivo di aggregazione a salvaguardia dell'ambiente rurale.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)
Questa Amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione per il riconoscimento della indicazione geografica protetta «Asparago di Cantello» nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 188 del 14 agosto 2014.
Il testo del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al seguente link: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335
oppure accedendo direttamente all'home page del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Prodotti DOP IGP» (in alto a destra dello schermo), poi su «Prodotti DOP IGP STG» (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all'esame dell'UE».
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
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4.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 255/11 |
Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012
(2015/C 255/07)
La Commissione europea ha approvato la presente modifica minore ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 (1).
DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA MINORE
Domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 (2)
«SALMERINO DEL TRENTINO»
n. UE: IT-PGI-0105-01329 – 28.4.2015
DOP ( ) IGP ( X ) STG ( )
1. Gruppo richiedente e interesse legittimo
|
ASTRO — Associazione Troticoltori Trentini |
|
Via Guardini n. 73 |
|
38100 Trento |
|
ITALIA |
|
e-mail:info@pec.confagricolturatn.it |
2. Stato membro o paese terzo
Italia
3. Voce del disciplinare interessata dalla modifica
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— |
☐ |
Descrizione del prodotto |
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— |
☐ |
Prova dell'origine |
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— |
☒ |
Metodo di produzione |
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— |
☐ |
Legame |
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— |
☐ |
Etichettatura |
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Altro [Aggiornamenti normativi] |
4. Tipo di modifica
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Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, che non comporta modifiche al documento unico pubblicato. |
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Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, che comporta una modifica al documento unico pubblicato. |
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☐ |
Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato. |
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☐ |
Modifica a un disciplinare di una STG registrata da considerarsi minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. |
5. Modifica (modifiche)
A seguito dell’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 56/2013 della Commissione (3) si è reso necessario integrare il punto 3.3 del documento unico. Nello specifico viene ammessa nell’alimentazione del Salmerino del Trentino IGP la somministrazione di proteine animali trasformate (PAPs) ricavate da non ruminanti e di mangimi composti contenti tali proteine. Tali materie prime sono ormai contenute nella maggior parte dei mangimi, pertanto risulterebbe economicamente insostenibile per gli allevatori il reperimento e la somministrazione agli animali di mangimi privi o che non contengano tracce di tali materie prime.
La frase che integra il punto 3.3 del documento unico è la seguente:
È inoltre ammessa la somministrazione di proteine animali trasformate ricavate da non ruminanti e di mangimi composti contenti tali proteine.
Aggiornamenti normativi
Si è provveduto ad aggiornare i riferimenti al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (4) con il regolamento UE n. 1151/2012.
DOCUMENTO UNICO
«SALMERINO DEL TRENTINO»
n. UE: IT-PGI-0105-01329 – 28.4.2015
DOP ( ) IGP ( X )
1. Denominazione
«Salmerino del Trentino»
2. Stato membro o paese terzo
Italia
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1
L’Indicazione Geografica Protetta «Salmerino del Trentino» è attribuita ai pesci salmonidi allevati nella zona di produzione di cui al punto 4 e appartenenti alla specie salmerino alpino Salvelinus alpinus L. All’atto dell’immissione al consumo, i salmerini devono presentare le seguenti caratteristiche: colorazione grigio-verde o bruna, con dorso e fianchi cosparsi di macchiette biancastre, gialle o rosee, prive di alone; pinna dorsale e caudale grigia, le altre arancio con margine anteriore bianco. L’Indice di Corposità (Condition Factor) deve risultare rispettivamente entro il valore di 1,10 per pesci fino a 400 grammi ed entro 1,20 per pesci oltre i 400 grammi. La carne deve presentare un contenuto in grassi totali non superiore al 6 %. La carne è bianca o salmonata, si presenta soda, tenera, magra e asciutta con un delicato sapore di pesce e con un odore tenue e fragrante d’acqua dolce, privo di qualsiasi retrogusto di fango. Gli off-flavour del prodotto devono essere limitati, con tenori di geosmina inferiori a 0,9 μg/Kg.
3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)
La razione alimentare deve seguire i requisiti consolidati dalla tradizione nel rispetto degli usi leali e costanti. Proprio per questo i mangimi utilizzati devono essere privi di OGM e opportunamente certificati secondo la normativa vigente.
Per contribuire ad esaltare la qualità tipica della carne della IGP «Salmerino del Trentino» sono ammesse le seguenti materie prime:
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1) |
cereali, granaglie e loro prodotti e sottoprodotti, compresi i concentrati proteici; |
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2) |
semi oleosi e loro prodotti e sottoprodotti, compresi i concentrati proteici e gli oli; |
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3) |
semi di leguminose e loro prodotti e sottoprodotti, compresi i concentrati proteici; |
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4) |
farina di tuberi e loro prodotti e sottoprodotti, compresi i concentrati proteici; |
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5) |
prodotti e sottoprodotti derivanti da pesce e/o crostacei, compresi gli oli; |
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6) |
farina di alghe marine e derivati; |
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7) |
prodotti a base di sangue di non ruminanti. |
È inoltre ammessa la somministrazione di proteine animali trasformate ricavate da non ruminanti e di mangimi composti contenenti tali proteine.
Le caratteristiche della composizione della razione somministrata devono essere tali da soddisfare i fabbisogni degli animali nelle diverse fasi del ciclo di allevamento.
Sono ammessi tutti gli additivi destinati all’alimentazione animale definiti dalla legislazione vigente. La salmonatura deve essere ottenuta utilizzando prevalentemente il pigmento carotenoide astaxantina e/o caratenoidi di origine naturale.
3.4. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata
Le fasi di allevamento, che comprendono gli stadi di avannotto, novellame, salmerino adulto e le operazioni di macellazione devono avvenire all’interno della zona individuata al successivo punto 4.
3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
Il prodotto lavorato deve essere posto in vendita in vaschette di polistirolo sotto film e/o casse di polistirolo sotto film e/o buste sottovuoto e/o confezionato in atmosfera modificata. In relazione alla tipologia merceologica, i salmerini vengono posti in vendita come prodotto fresco: intero, eviscerato, filettato e/o affettato.
Gli esemplari immessi al consumo come prodotto intero e/o eviscerato hanno una taglia minima di 170 g.
Il prodotto messo in vendita come filettato e/o affettato ha un peso minimo di 80 g.
3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
Su ogni singola/o confezione/imballo dovrà comparire in caratteri chiari, indelebili nettamente distinguibili da ogni altra scritta la dizione «Indicazione Geografica Protetta» o la sigla «I.G.P.».
Tale ultima dicitura deve essere tradotta nella lingua della nazione in cui il prodotto viene commercializzato.
È’ vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.
Ogni singola/o confezione/imballo deve recare ben visibile, in etichetta o sull’imballaggio il seguente logo. In alternativa il logo può essere riportato in scala di grigi.
In etichetta o su ogni singolo imballaggio deve altresì figurare il simbolo europeo identificativo delle produzioni IGP. Sull’etichetta o su un apposito contrassegno devono essere indicati il numero o il codice di riferimento del produttore e/o del lotto di produzione.
4. Delimitazione concisa della zona geografica
La zona di produzione della IGP «Salmerino del Trentino» comprende l’intero territorio della Provincia Autonoma di Trento nonché il comune di Bagolino in Provincia di Brescia. Il territorio delimitato racchiude quindi le principali aste fluviali del Trentino e le valli laterali con i relativi affluenti.
5. Legame con la zona geografica
Il territorio deriva dalla sovrapposizione di più cicli erosivi glaciali e fluviali. Da un punto di vista morfologico, è essenzialmente montuoso e caratterizzato da valli scavate più o meno profondamente nel substrato geologico e corrispondenti a tutti i bacini idrografici della zona delimitata. Il clima della zona di produzione del Salmerino del Trentino I.G.P. è caratteristico delle zone alpine, con frequenti precipitazioni, spesso nevose nei mesi invernali e temperature fresche anche nel periodo estivo. Sono presenti sul territorio nevai e ghiacciai perenni, dai quali proviene tutta l’acqua utilizzata per la produzione dei salmerini.
La composizione chimica delle acque sorgive trentine in termini di oligoelementi (magnesio, sodio, potassio) presenta valori inferiori rispetto alla media Europea, rendendo le acque estremamente idonee allo sviluppo dei salmerini.
I corsi d’acqua che alimentano gli impianti di troticoltura trentina sono caratterizzate da un’ottima qualità biologica con valori di I.B.E. (Indice Biotico Esteso) maggiori di 8, corrispondenti ad una I o II classe di qualità.
Le caratteristiche principali del «Salmerino del Trentino» sono l’indice di corposità molto ridotto, il contenuto in grassi e le caratteristiche gustative della carne. La carne del «Salmerino Del Trentino» IGP si presenta soda, tenera, magra e asciutta con un delicato sapore di pesce e con un odore tenue e fragrante d’acqua dolce, privo di qualsiasi retrogusto di fango.
Le qualità del «Salmerino del Trentino» derivano direttamente dalle caratteristiche geomorfologiche e climatiche della zona delimitata, soprattutto dall’acqua utilizzata che provenendo da ghiacciai o nevai perenni presenti nella zona, è molto abbondante, ha un elevato grado di ossigenazione, una buona qualità chimico-fisica-biologica e una bassa temperatura media che da novembre a marzo è generalmente inferiore a 10 °C.
I fiumi e i torrenti hanno acque fredde e povere di nutrienti che comportano un accrescimento lento che, se da un lato penalizza l’aspetto quantitativo della produzione, dall’altro esalta le caratteristiche qualitative delle carni quali maggior consistenza, miglior sapore e limitato contenuto in lipidi. Inoltre, le buone caratteristiche delle acque trentine, rendono difficile lo sviluppo nei fiumi e nei torrenti di microalghe indesiderate e dei loro metaboliti, come la geosmina, che assimilata a livello branchiale è responsabile del sapore di fango delle carni. La maggior parte delle troticolture trentine, grazie alla grande disponibilità idrica ed alla pendenza del terreno, è realizzata con dislivelli tra una vasca e l’altra che permettono una riossigenazione naturale dell’acqua e quindi il mantenimento delle condizioni ottimali di crescita e sviluppo per i salmerini.
Queste caratteristiche unite a quelle climatiche hanno quindi permesso di avere un Salmerino avente caratteristiche diverse da quelli ottenuti dalla troticoltura di pianura e dalle altre aree limitrofe.
La cultura del Salmerino del Trentino è molto antica ed affonda le sue radici in una lunga tradizione che si è consolidata nel tempo. La pratica dell’allevamento in vasca risale al XIX secolo con la costruzione nel 1879 dello stabilimento di piscicoltura artificiale di Torbole, che aveva la finalità di diffondere la pratica della piscicoltura e ripopolare le acque pubbliche con avannotti di trota. A questa seguirono, nel 1891 a Predazzo, nel 1902 a Giustino e nel 1926 a Tione, le prime piscicolture private seguite, nel secondo dopoguerra, da numerose altre. Tale tradizione si è consolidata con la fondazione nel 1975 dell'Associazione dei Troticoltori Trentini, la quale ha avuto un ruolo importante nel rilancio della troticoltura della zona di produzione tanto che la denominazione «Salmerino del Trentino» è entrata prepotentemente nell’uso consolidato del linguaggio corrente e commerciale come è facilmente dimostrabile da fatture, etichette e materiale pubblicitario.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)
Questa Amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta di modifica della IGP «Salmerino del Trentino» sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 52 del 4 marzo 2015.
Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335
oppure
accedendo direttamente all’home page del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Prodotti DOP IGP» (in alto a destra dello schermo), poi su «Prodotti DOP IGP STG» (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE».
(1) GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17.
(2) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(3) GU L 21 del 24.1.2013, pag. 3.
(4) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
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4.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 255/16 |
Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012
(2015/C 255/08)
La Commissione europea ha approvato la presente modifica minore ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (1).
DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA MINORE
Domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 (2)
«TROTE DEL TRENTINO»
n. UE: IT-PGI-0105-01330 – 28.4.2015
DOP ( ) IGP ( X ) STG ( )
1. Gruppo richiedente e interesse legittimo
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ASTRO - Associazione Troticoltori Trentini |
|
Via Guardini n. 73 |
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38100 Trento |
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ITALIA |
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e-mail: info@pec.confagricolturatn.it |
2. Stato membro o paese terzo
Italia
3. Voce del disciplinare interessata dalla modifica
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Descrizione del prodotto |
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Prova dell'origine |
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Metodo di produzione |
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☐ |
Legame |
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☐ |
Etichettatura |
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☒ |
Altro [Aggiornamenti normativi] |
4. Tipo di modifica
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☐ |
Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, che non comporta modifiche al documento unico pubblicato. |
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— |
☒ |
Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, che comporta una modifica al documento unico pubblicato. |
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— |
☐ |
Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato. |
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— |
☐ |
Modifica a un disciplinare di una STG registrata da considerarsi minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. |
5. Modifica (modifiche)
A seguito dell’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 56/2013 della Commissione (3) si è reso necessario integrare il punto 3.3 del documento unico. Nello specifico viene ammessa nell’alimentazione delle Trote del Trentino IGP la somministrazione di proteine animali trasformate (PAPs) ricavate da non ruminanti e di mangimi composti contenti tali proteine. Tali materie prime sono ormai contenute nella maggior parte dei mangimi. Pertanto risulterebbe economicamente insostenibile per gli allevatori il reperimento e la somministrazione agli animali di mangimi privi o che non contengano tracce di tali materie prime.
La frase che integra il punto 3.3 del documento unico è la seguente:
È inoltre ammessa la somministrazione di proteine animali trasformate ricavate da non ruminanti e di mangimi composti contenenti tali proteine.
Aggiornamenti normativi
Si è provveduto ad aggiornare i riferimenti al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (4) con il regolamento (UE) n. 1151/2012.
DOCUMENTO UNICO
«TROTE DEL TRENTINO»
n. UE: IT-PGI-0105-01330 – 28.4.2015
DOP ( ) IGP ( X )
1. Denominazione
«Trote del Trentino»
2. Stato membro o paese terzo
Italia
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1
L’Indicazione Geografica Protetta «Trote del Trentino» è attribuita ai pesci salmonidi, allevati nella zona di produzione di cui al punto 4 e appartenenti alla specie trota iridea Oncorhynchus mykiss (Walb.). All’atto dell’immissione al consumo, le trote devono presentare le seguenti caratteristiche: dorso verdastro con una fascia rosea su entrambi i fianchi; ventre biancastro; macchiette scure sparse sul corpo e sulla pinna dorsale e caudale. L’Indice di Corposità (Condition Factor) deve risultare rispettivamente entro il valore di 1,25 per pesci fino a 500 grammi ed entro 1,35 per pesci oltre i 500 grammi. La carne deve presentare un contenuto in grassi totali non superiore al 6 %. La carne è bianca o salmonata; si presenta compatta, tenera, magra con un delicato sapore di pesce e con un odore tenue e fragrante d’acqua dolce, privo di qualsiasi retrogusto di fango. Gli off-flavour del prodotto devono essere limitati, con tenori di geosmina inferiori a 0,9 μg/kg e la compattezza del muscolo deve essere caratterizzata da valori di forza massima a compressione maggiori o uguali a 4 N.
3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)
La razione alimentare deve seguire i requisiti consolidati dalla tradizione nel rispetto degli usi leali e costanti. Proprio per questo i mangimi utilizzati devono essere privi di OGM e opportunamente certificati secondo la normativa vigente.
Per contribuire ad esaltare la qualità tipica della carne della IGP «Trote del Trentino» sono ammesse le seguenti materie prime:
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1) |
cereali, granaglie e loro prodotti e sottoprodotti, compresi i concentrati proteici; |
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2) |
semi oleosi e loro prodotti e sottoprodotti, compresi i concentrati proteici e gli oli; |
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3) |
semi di leguminose e loro prodotti e sottoprodotti, compresi i concentrati proteici; |
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4) |
farina di tuberi e loro prodotti e sottoprodotti, compresi i concentrati proteici; |
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5) |
prodotti e sottoprodotti derivanti da pesce e/o crostacei, compresi gli oli; |
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6) |
farina di alghe marine e derivati; |
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7) |
prodotti a base di sangue di non ruminanti. |
È inoltre ammessa la somministrazione di proteine animali trasformate ricavate da non ruminanti e di mangimi composti contenenti tali proteine.
Le caratteristiche della composizione della razione somministrata devono essere tali da soddisfare i fabbisogni degli animali nelle diverse fasi del ciclo di allevamento.
Sono ammessi tutti gli additivi destinati all’alimentazione animale definiti dalla legislazione vigente. La salmonatura deve essere ottenuta utilizzando prevalentemente il pigmento carotenoide astaxantina e/o caratenoidi di origine naturale.
3.4. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata
Le fasi di allevamento che comprendono gli stadi di avannotto, novellame, trota adulta e le operazioni di macellazione devono avvenire all’interno della zona individuata al successivo punto 4.
3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
Il prodotto lavorato deve essere posto in vendita in vaschette di polistirolo sotto film e/o casse di polistirolo sotto film e/o buste sottovuoto e/o confezionato in atmosfera modificata. In relazione alla tipologia merceologica, le trote vengono poste in vendita come prodotto fresco intero, eviscerato, filettato e/o affettato.
Gli esemplari immessi al consumo come prodotto intero e/o eviscerato hanno una taglia minima di 200 g. Il prodotto messo in vendita come filettato e/o affettato ha un peso minimo di 90 g.
3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
Su ogni singola/o confezione/imballo dovrà comparire in caratteri chiari, indelebili nettamente distinguibili da ogni altra scritta la dizione «Indicazione Geografica Protetta» o la sigla «I.G.P.»
Tale ultima dicitura deve essere tradotta nella lingua della nazione in cui il prodotto viene commercializzato. È vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.
Ogni singola/o confezione/imballo deve recare ben visibile, in etichetta o sull’imballaggio il seguente logo. In alternativa il logo può essere riportato in scala di grigi.
In etichetta o su ogni singolo imballaggio deve altresì figurare il simbolo europeo identificativo delle produzioni IGP. Sull’etichetta o su un apposito contrassegno devono essere indicati il numero o il codice di riferimento del produttore e/o il lotto di produzione.
4. Delimitazione concisa della zona geografica
La zona di produzione della IGP «Trote del Trentino» comprende l’intero territorio della Provincia Autonoma di Trento nonché il comune di Bagolino in Provincia di Brescia. Il territorio delimitato racchiude quindi le principali aste fluviali del Trentino e le valli laterali con i relativi affluenti.
5. Legame con la zona geografica
La zona di produzione è formata da una sovrapposizione di più cicli erosivi glaciali e fluviali. Da un punto di vista morfologico, è essenzialmente montuoso e caratterizzato da valli scavate più o meno profondamente nel substrato geologico e corrispondenti a tutti i bacini idrografici del territorio. Il clima di produzione delle «Trote del Trentino» è caratteristico delle zone alpine, con frequenti precipitazioni, spesso nevose nei mesi invernali, e temperature fresche anche nel periodo estivo. Sono presenti sul territorio nevai e ghiacciai perenni, dai quali proviene tutta l’acqua utilizzata per la produzione delle trote. Le caratteristiche climatiche e idrogeologiche della zona delimitata, non trasferibili o imitabili, assicurano quindi alle «Trote del Trentino» quelle peculiarità che le contraddistinguono. La composizione chimica delle acque sorgive trentine in termini di oligoelementi (magnesio, sodio, potassio) presenta valori inferiori rispetto alla media europea, rendendo le acque estremamente idonee allo sviluppo delle trote. I corsi d’acqua che alimentano gli impianti della troticoltura trentina sono caratterizzati da un’ottima qualità biologica con valori di I.B.E. (Indice Biotico Esteso) maggiori di 8, corrispondenti ad una I o II classe di qualità.
La domanda di riconoscimento della IGP «Trote del Trentino» è giustificata dal fatto che il prodotto in argomento si distingue dai prodotti appartenenti alla stessa categoria merceologica per l’indice di corposità molto ridotto e il contenuto in grassi. Inoltre, la carne si presenta compatta, tenera, magra con un delicato sapore di pesce e con un odore tenue e fragrante d’acqua dolce, privo di retrogusto di fango che spesso denota la carne delle trote di allevamento.
Le qualità peculiari delle «Trote del Trentino» derivano soprattutto dalle caratteristiche dell’acqua utilizzata che, provenendo da ghiacciai o nevai perenni presenti nella zona, è molto abbondante, ha un elevato grado di ossigenazione, una buona componente chimico-fisica-biologica e una bassa temperatura che da novembre a marzo è generalmente inferiore a 10 °C.
Le acque fredde e povere di nutrienti comportano un accrescimento lento, che se da un lato penalizza l’aspetto quantitativo della produzione, dall’altro esalta le caratteristiche qualitative delle carni quali il ridotto indice di corposità e il contenuto in grassi. Inoltre la maggior parte delle troticolture trentine, grazie alla grande disponibilità idrica ed alla pendenza del terreno, è realizzata con dislivelli tra una vasca e l’altra che permettono una riossigenazione naturale dell’acqua. La buona qualità dell’acqua rende difficile la proliferazione di alghe e di microrganismi indesiderati che con i loro metaboliti, sono responsabili di sapori sgradevoli, non ultimo quello attribuibile al sapore di fango, causato dalla presenza eccessiva di geosmina.
Le caratteristiche climatiche dell’ambiente insieme al contributo offerto dall’uomo in termini di cura nella gestione degli allevamenti legano strettamente le Trote del Trentino all’area geografica di produzione.
La cultura delle Trote del Trentino è molto antica ed affonda le sue radici in una lunga tradizione che si è consolidata nel tempo. La pratica dell’allevamento in vasca risale al XIX secolo con la costruzione nel 1879 dello stabilimento di piscicoltura artificiale di Torbole, che aveva la finalità di diffondere la pratica della piscicoltura e ripopolare le acque pubbliche con avannotti di trota. A questa seguirono, nel 1891 a Predazzo, nel 1902 a Giustino e nel 1926 a Tione, le prime piscicolture private seguite, nel secondo dopoguerra, da numerose altre. Queste hanno negli anni mantenuto il proprio parco riproduttori isolato all’interno dell’allevamento, introducendo saltuariamente rinsanguamenti con ceppi provenienti da altri allevamenti o dall’ambiente selvatico, trasmettendo quindi alle progenie le peculiarità tipiche del prodotto allevato.
Tale tradizione si è consolidata con la fondazione nel 1975 dell'Associazione dei Troticoltori Trentini, la quale ha avuto un ruolo importante nel rilancio della troticoltura della zona di produzione tanto che la denominazione «Trote del Trentino» è entrata prepotentemente nell’uso consolidato del linguaggio corrente e commerciale come è facilmente dimostrabile da fatture, etichette e materiale pubblicitario.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)
Questa Amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta di modifica della IGP «Trote del Trentino» sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 52 del 4 marzo 2015.
Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335
Oppure
accedendo direttamente all’home page del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Prodotti DOP IGP» (in alto a destra dello schermo), poi su «Prodotti DOP IGP STG» (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE».
(1) GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17.
(2) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(3) GU L 21 del 24.1.2013, pag. 3.
(4) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.