ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 254

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

58° anno
3 agosto 2015


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2015/C 254/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2015/C 254/02

Causa C-159/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 7 aprile 2015 — Franz Lesar

2

2015/C 254/03

Causa C-163/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgerichts Düsseldorf (Germania) il 9 aprile 2015 — Youssef Hassan/Breiding Vertriebsgesellschaft mbH

3

2015/C 254/04

Causa C-183/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) il 23 aprile 2015 — TSI GmbH/Hauptzollamt Aachen

3

2015/C 254/05

Causa C-185/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) il 22 aprile 2015 — Marjan Kostanjevec/F&S LEASING, G.m.b.H.

4

2015/C 254/06

Causa C-186/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Münster (Germania) il 24 aprile 2015 — Kreissparkasse Wiedenbrück/Finanzamt Wiedenbrück

5

2015/C 254/07

Causa C-195/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 29 aprile 2015 — Pierre Mulhaupt, als Insolvenzverwalter der Société Civile Immobilière Senior Home (SCI)

5

2015/C 254/08

Causa C-209/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) il 6 maggio 2015 — Korpschef van politie/W.F. de Munk

6

2015/C 254/09

Causa C-214/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) l’11 maggio 2015 — Município de Vila Pouca de Aguiar/Sá Machado & Filhos SA, Norcep, Construções e Empreendimentos, Lda

7

2015/C 254/10

Causa C-226/15 P: Impugnazione proposta il 18 maggio 2015 dalla Apple and Pear Australia Ltd, Star Fruit Diffusion avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione), del 25 marzo 2015, causa T-378/13, APAL e Star Fruit/UAMI

7

2015/C 254/11

Causa C-230/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag (Paesi Bassi) il 20 maggio 2015 –Brite Strike Technologies Inc./Brite Strike Technologies SA

8

2015/C 254/12

Causa C-238/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal administratif (Lussemburgo) il 22 maggio 2015 — Maria Do Céu Bragança Linares Verruga, Jacinto Manuel Sousa Verruga, André Angelo Linares Verruga/Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche

9

2015/C 254/13

Causa C-244/15: Ricorso proposto il 27 maggio 2015 — Commissione europea/Repubblica ellenica

10

2015/C 254/14

Causa C-253/15 P: Impugnazione proposta il 29 maggio 2015 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 19 marzo 2015, causa T-412/13, Chin Haur Indonesia, PT/Consiglio dell’Unione europea

10

2015/C 254/15

Causa C-254/15 P: Impugnazione proposta il 29 maggio 2015 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 19 marzo 2015, causa T-413/13, City Cycle Industries/Consiglio dell’Unione europea

11

2015/C 254/16

Causa C-259/15 P: Impugnazione proposta il 1o giugno 2015 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 19 marzo 2015, causa T-412/13, Chin Haur Indonesia, PT/Consiglio dell’Unione europea

12

2015/C 254/17

Causa C-260/15 P: Impugnazione proposta il 1o giugno 2015 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 19 marzo 2015, causa T-413/13, City Cycle Industries/Consiglio dell’Unione europea

13

2015/C 254/18

Causa C-270/15 P: Impugnazione proposta l’8 giugno 2015 dal Regno del Belgio avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 25 marzo 2015, causa T-538/11, Belgio/Commissione

14

 

Tribunale

2015/C 254/19

Causa T-260/15: Ricorso proposto il 22 maggio 2015 — Iberdrola/Commissione

16

2015/C 254/20

Causa T-263/15: Ricorso proposto il 15 maggio 2015 — Gmina Miasto Gdynia e Port Lotniczy Gdynia Kosakowo/Commissione

16

2015/C 254/21

Causa T-264/15: Ricorso proposto l’8 maggio 2015 — Gameart/Commissione

17

2015/C 254/22

Causa T-296/15: Ricorso proposto il 5 giugno 2015 — Industrias Químicas del Vallés/Commissione

19

2015/C 254/23

Causa T-299/15: Ricorso proposto l’8 giugno 2015 — Nova/Commissione

20

2015/C 254/24

Causa T-317/15: Ricorso proposto il 18 giugno 2015 — Italia/Commissione

21

2015/C 254/25

Causa T-320/15: Ricorso proposto il 19 giugno 2015 — Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro/Commissione

22

 

Tribunale della funzione pubblica

2015/C 254/26

Causa F-55/14: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 25 giugno 2015 — EE/Commissione (Funzione pubblica — Agente contrattuale — Mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato — Domanda di annullamento — Procedura di rinnovo — Articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Diritto al contraddittorio — Violazione — Domanda di risarcimento danni — Danno morale)

24

2015/C 254/27

Causa F-67/14: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (giudice unico) del 25 giugno 2015 — Mikulik/Consiglio (Funzione pubblica — Funzionari — Periodo di prova — Prolungamento del periodo di prova — Licenziamento alla fine del periodo di prova — Periodo di prova effettuato in condizioni irregolari)

24

2015/C 254/28

Causa F-139/14: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 22 giugno 2015 — van Ourdenaarden/Parlamento (Funzione pubblica — Funzionari — Congedo annuale — Riporto limitato a dodici giorni — Compensazione — Bollettino di pensione — Mancata contestazione nei termini previsti — Mancanza di fatti nuovi e sostanziali — Articolo 81 del regolamento di procedura — Ricorso manifestamente irricevibile)

25


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

3.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 254/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2015/C 254/01)

Ultima pubblicazione

GU C 245 del 27.7.2015

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 236 del 20.7.2015

GU C 228 del 13.7.2015

GU C 221 del 6.7.2015

GU C 213 del 29.6.2015

GU C 205 del 22.6.2015

GU C 198 del 15.6.2015

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

3.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 254/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 7 aprile 2015 — Franz Lesar

(Causa C-159/15)

(2015/C 254/02)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Franz Lesar.

Resistente: Ufficio del personale istituito presso il consiglio di amministrazione della Telekom Austria AG

Questioni pregiudiziali

Se gli articoli 2, paragrafi 1 e 2, lettera a), e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (1) debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una normativa nazionale — come quella oggetto del procedimento principale — secondo la quale i periodi di apprendistato e quelli compiuti in un rapporto di lavoro dipendente a contratto del Bund (Amministrazione Federale), soggetto al versamento di contributi previdenziali obbligatori, vengono contabilizzati, ai fini del calcolo dell’importo della pensione, a titolo di periodi precedenti all’entrata in servizio

a)

se compiuti successivamente al compimento del diciottesimo anno di età, fermo restando che, conformemente alla normativa previdenziale vigente, l’ente previdenziale verserà in tal caso al Bund, ai fini della contabilizzazione di detti periodi, un’indennità di trasferimento; laddove

b)

la contabilizzazione dei periodi medesimi resta esclusa qualora essi si collochino anteriormente al compimento del diciottesimo anno di età, fermo restando che — in caso di mancata contabilizzazione — nessuna indennità di trasferimento sarà corrisposta al Bund per detti periodi e i contributi versati dall’assicurato all’ente previdenziale saranno rimborsati al medesimo, tenendo, segnatamente, conto del fatto che, in caso di successiva contabilizzazione di tali periodi ai fini del calcolo della pensione, imposta dalla normativa dell’Unione, sussisterebbe la possibilità che l’ente previdenziale chieda al dipendente pubblico interessato il rimborso dell’importo restituito oltre al rischio che insorga a posteriori l’obbligo per l’ente previdenziale di versare al Bund l’indennità di trasferimento.


(1)  GU L 303, pag. 16.


3.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 254/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgerichts Düsseldorf (Germania) il 9 aprile 2015 — Youssef Hassan/Breiding Vertriebsgesellschaft mbH

(Causa C-163/15)

(2015/C 254/03)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Youssef Hassan

Convenuta: Breiding Vertriebsgesellschaft mbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 23, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (1) osti alla proposizione di azioni per contraffazione di un marchio comunitario da parte di un licenziatario che non è iscritto nel registro dei marchi comunitari.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione: se l’articolo 23, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario osti a una prassi nazionale in base alla quale il licenziatario può azionare i diritti del titolare del marchio contro il contraffattore per mezzo di una sostituzione processuale.


(1)  GU L 78, pag. 1.


3.8.2015   

IT

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C 254/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) il 23 aprile 2015 — TSI GmbH/Hauptzollamt Aachen

(Causa C-183/15)

(2015/C 254/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: TSI GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Aachen

Questione pregiudiziale

Se la nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1) nella versione del regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione del 19 settembre 2008 (2) debba essere interpretata nel senso che i misuratori aerodinamici UV delle dimensioni di particelle e i contatori portatili di particelle del tipo meglio descritto in ordinanza devono essere classificati nella sottovoce 9027 10 10.


(1)  GU L 256, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 291, pag. 1).


3.8.2015   

IT

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C 254/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) il 22 aprile 2015 — Marjan Kostanjevec/F&S LEASING, G.m.b.H.

(Causa C-185/15)

(2015/C 254/05)

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Parti

Ricorrente: Marjan Kostanjevec

Convenuta: F&S LEASING, G.m.b.H.

Questioni pregiudiziali

1)

Se la nozione di domanda riconvenzionale ai sensi dell’articolo 6, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 (1) debba essere interpretata nel senso che essa comprende anche la domanda presentata come domanda riconvenzionale ai sensi del diritto nazionale dopo che, nel procedimento per revisione [Or 10], è stata annullata una sentenza, divenuta definitiva ed esecutiva, in un procedimento sulla domanda principale della convenuta e tale stessa causa è stata rinviata al giudice di primo grado per un nuovo esame, ma il ricorrente, nella sua domanda riconvenzionale fondata sull’indebito arricchimento, chiede la restituzione dell’importo che è stato obbligato a versare in base alla sentenza, annullata, pronunciata nel procedimento sulla domanda principale della convenuta.

2)

Se la nozione di «materia di contratti conclusi da consumatori» di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 debba essere interpretata nel senso che essa comprende anche la situazione in cui il consumatore presenta la propria domanda, con la quale fa valere una richiesta fondata su un indebito arricchimento, come una domanda riconvenzionale ai sensi del diritto nazionale, collegata alla domanda principale, la quale riguarda tuttavia una causa relativa ad un contratto concluso da un consumatore conformemente alla citata disposizione del regolamento (CE) n. 44/2001, e con la quale il ricorrente — consumatore chiede la restituzione dell’importo che è stato obbligato a versare da una sentenza (successivamente) annullata, pronunciata in un procedimento sulla domanda principale della convenuta, e quindi la restituzione dell’importo derivante da una causa in materia di contratti conclusi da consumatori.

3)

Qualora, nel caso sopra descritto, non sia possibile fondare la competenza né sulle regole relative alla competenza sulla domanda riconvenzionale, né sulle regole relative alla competenza in materia di contratti conclusi da consumatori:

a)

se la nozione di «materia contrattuale» di cui all’articolo 5, punto 1), del regolamento (CE) n. 44/2001 debba essere interpretata nel senso che comprende anche la domanda con la quale il ricorrente fa valere una richiesta fondata su un indebito arricchimento, ma che viene presentata come una domanda riconvenzionale ai sensi del diritto nazionale, collegata alla domanda principale della convenuta, la quale riguarda il rapporto contrattuale tra le parti, laddove l’oggetto della richiesta fondata su un indebito arricchimento è la restituzione dell’importo che il ricorrente è stato obbligato a versare da una sentenza (successivamente) annullata, pronunciata in un procedimento sulla domanda principale della convenuta, e quindi la restituzione dell’importo derivante da una causa in materia contrattuale;

qualora sia possibile rispondere affermativamente alla questione precedente:

b)

se nel caso sopra descritto la competenza secondo il luogo dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 5, punto 1), del regolamento (CE) n. 44/2001 debba essere esaminata in base alle regole che disciplinano l’esecuzione delle obbligazioni derivanti da una richiesta fondata su un indebito arricchimento.


(1)  Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12 del 16.1.2001, pagg. 1-23).


3.8.2015   

IT

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C 254/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Münster (Germania) il 24 aprile 2015 — Kreissparkasse Wiedenbrück/Finanzamt Wiedenbrück

(Causa C-186/15)

(2015/C 254/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Münster

Parti

Ricorrente: Kreissparkasse Wiedenbrück

Resistente: Finanzamt Wiedenbrück

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli Stati membri siano tenuti ad applicare la regola di arrotondamento di cui all’articolo 175, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), quando il prorata di detrazione è determinato secondo uno dei metodi speciali elencati all’articolo 173, paragrafo 2, lettere a), b), c) o d), della citata direttiva.

2)

Se gli Stati membri siano tenuti ad applicare la regola di arrotondamento di cui all’articolo 175, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in caso di rettifica delle detrazioni ai sensi degli articoli 184 e segg. della suddetta direttiva, quando il prorata di detrazione ai sensi dell’articolo 175, paragrafo 1, della direttiva è determinato secondo uno dei metodi speciali elencati all’articolo 173, paragrafo 2, lettere a), b), c) o d), della direttiva 2006/112/CE ovvero sulla base dell’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettere a), b), c) o d), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.

3)

Se gli Stati membri siano tenuti a rettificare le detrazioni ai sensi degli articoli 184 e segg. della direttiva 2006/112/CE applicando la regola dell’arrotondamento — questione n. 2) — in modo tale che l’importo delle detrazioni da rettificare sia arrotondato all’unità intera, superiore o inferiore, a favore del contribuente.


(1)  GU L 347, pag. 1.


3.8.2015   

IT

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C 254/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 29 aprile 2015 — Pierre Mulhaupt, als Insolvenzverwalter der Société Civile Immobilière Senior Home (SCI)

(Causa C-195/15)

(2015/C 254/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Pierre Mulhaupt, als Insolvenzverwalter der Société Civile Immobilière Senior Home (SCI)

Altre parti:

Gemeinde Wedemark, Hannoversche Volksbank eG

Questione pregiudiziale

Se la nozione di diritto reale a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (1) comprenda una disposizione nazionale come quella dell’articolo 12 del Grundsteuergesetz in combinato disposto con l’articolo 77, paragrafo 2, primo periodo, dell’Abgabeordnung, secondo cui i crediti a titolo di imposta fondiaria gravano ex lege sul fondo quali oneri pubblici e il proprietario deve tollerare in relazione ad essi l’esecuzione forzata sulla sua proprietà immobiliare.


(1)  GU L 160, pag. 1.


3.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 254/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) il 6 maggio 2015 — Korpschef van politie/W.F. de Munk

(Causa C-209/15)

(2015/C 254/08)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Centrale Raad van Beroep

Parti

Ricorrente: Korpschef van politie

Appellata: W.F. de Munk

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE (1) debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una norma nazionale, come l’articolo 19 del Barp [Besluit algemene rechtspositie politie (Decreto sulla posizione giuridica generale della polizia)], in forza della quale un pubblico dipendente ingiustamente licenziato non matura diritti a ferie retribuite nel periodo compreso tra la data del licenziamento e la data del ripristino del rapporto di lavoro, oppure la data della cessazione legittima del rapporto di lavoro.

2)

Qualora dalla prima questione discenda che nel periodo in discussione sono maturati diritti a ferie retribuite, se l’articolo 7 della direttiva 2003/88/C[E] debba essere interpretato nel senso che esso è incompatibile con l’articolo 23 del Barp, che prevede che alla fine dell’anno di maturazione di può essere trasferito all’anno successivo solo un numero limitato di ore, mentre il diritto al numero residuo di ore di ferie non godute viene meno.


(1)  Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).


3.8.2015   

IT

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C 254/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) l’11 maggio 2015 — Município de Vila Pouca de Aguiar/Sá Machado & Filhos SA, Norcep, Construções e Empreendimentos, Lda

(Causa C-214/15)

(2015/C 254/09)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti

Ricorrente: Município de Vila Pouca de Aguiar

Resistenti: Sá Machado & Filhos SA, Norcep, Construções e Empreendimentos, Lda

Questioni pregiudiziali

Se il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 55 della direttiva 2004/18/CE (1), nell’ambito di una procedura di gara per l’aggiudicazione dell’appalto pubblico di lavori, consenta l’immediata esclusione dell’offerta che, già al momento della sua presentazione, non sia corredata di alcun documento giustificativo del «prezzo anormalmente basso», qualora gli atti di gara fissino il criterio di soddisfacimento del concetto summenzionato (v. punto 9/C1 del «fascicolo di gara»).


(1)  Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).


3.8.2015   

IT

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C 254/7


Impugnazione proposta il 18 maggio 2015 dalla Apple and Pear Australia Ltd, Star Fruit Diffusion avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione), del 25 marzo 2015, causa T-378/13, APAL e Star Fruit/UAMI

(Causa C-226/15 P)

(2015/C 254/10)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Apple and Pear Australia Ltd, Star Fruit Diffusion (rappresentanti: T. de Haan e P. Péters, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni delle ricorrenti

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 25 marzo 2015 nella causa T-378/13, EU:T:2015:186, nella parte in cui ha respinto il ricorso delle ricorrenti volto, in via principale, alla riforma della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 29 maggio 2013 nel procedimento R 1215/2011-4;

riformare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 29 maggio 2013 nel procedimento R 1215/2011-4, nel senso che il ricorso proposto dalle ricorrenti è fondato, e, di conseguenza, deve essere accolta l’opposizione delle ricorrenti alla registrazione della domanda di marchio comunitario ENGLISH PINK no 8610768;

condannare l’Ufficio a sopportare la totalità delle spese della ricorrente relative sia al procedimento d’impugnazione sia a quello di primo grado.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione le ricorrenti deducono i seguenti motivi.

In primo luogo, le ricorrenti ritengono che sia il Tribunale sia la commissione di ricorso abbiano violato il principio generale dell’autorità di cosa definitivamente giudicata tra le stesse parti da un tribunale di marchi comunitari in applicazione del regolamento (CE) no 207/2009 sul marchio comunitario («RMC») (1), nonché i principi generali di certezza del diritto, di buona amministrazione e di tutela del legittimo affidamento.

In secondo luogo, le ricorrenti addebitano al Tribunale di aver violato l’articolo 65, paragrafo 3, del medesimo regolamento, non riformando la decisione dell’Ufficio.

Infine, le ricorrenti ritengono che lo stato degli atti consenta alla Corte di giudicare, e la invitano ad applicare l’articolo 61, rimo comma, dello Statuto della Corte.


(1)  GU L 78, pag. 1.


3.8.2015   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 254/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag (Paesi Bassi) il 20 maggio 2015 –Brite Strike Technologies Inc./Brite Strike Technologies SA

(Causa C-230/15)

(2015/C 254/11)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Den Haag

Parti

Ricorrente: Brite Strike Technologies Inc.

Resistente: Brite Strike Technologies SA

Questioni pregiudiziali

1)

Se si debba considerare la CBPI [Convenzione del Benelux sulla proprietà intellettuale (marchi e disegni o modelli)] (eventualmente per i motivi formulati ai punti da 28 a 34 della sentenza del gerechtshof Den Haag del 26 novembre 2013) come una convenzione posteriore, cosicché l’articolo 4.6 CBPI non può essere considerato come un regime particolare, ai sensi dell’articolo 71 del regolamento Bruxelles I (1).

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

2)

Se dall’articolo 22, paragrafo 4, del regolamento Bruxelles I discenda che è investito di competenza internazionale a conoscere della controversia sia il giudice belga che quello olandese o lussemburghese.

3)

In caso contrario, come si debba determinare in una fattispecie come quella in esame se sia investito di competenza internazionale il giudice belga oppure quello olandese o lussemburghese. Se per questo (ulteriore) accertamento della competenza si possa (invece) applicare l’articolo 4.6 CBPI.


(1)  Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001 L 12, pag. 1).


3.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 254/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal administratif (Lussemburgo) il 22 maggio 2015 — Maria Do Céu Bragança Linares Verruga, Jacinto Manuel Sousa Verruga, André Angelo Linares Verruga/Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche

(Causa C-238/15)

(2015/C 254/12)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal administratif

Parti

Ricorrenti: Maria Do Céu Bragança Linares Verruga, Jacinto Manuel Sousa Verruga, André Angelo Linares Verruga

Convenuto: Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche

Questione pregiudiziale

Se il requisito imposto agli studenti non residenti nel Granducato di Lussemburgo dall’articolo 2 bis della legge del 22 giugno 2000 sul sussidio economico dello Stato per studi superiori, come introdotto dalla legge del 19 luglio 2013, senza tener conto di altri criteri di collegamento, ossia essere figli di lavoratori che sono stati occupati o hanno esercitato la propria attività in Lussemburgo per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni al momento della domanda di sussidio economico, sia giustificato dalle ragioni di politica educativa e di politica di bilancio esposte dallo Stato lussemburghese, e sia adeguato, e comunque proporzionato rispetto all’obiettivo indicato, ossia cercare di promuovere l’aumento della percentuale di persone titolari di un diploma di istruzione superiore, cercando nel contempo di garantire che tali persone, dopo aver beneficiato della possibilità offerta dal regime di sussidio in parola di finanziare i loro studi, eventualmente svolti all’estero, ritornino in Lussemburgo al fine di porre le conoscenze così acquisite al servizio dello sviluppo dell’economia di tale Stato membro


3.8.2015   

IT

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C 254/10


Ricorso proposto il 27 maggio 2015 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-244/15)

(2015/C 254/13)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e W. Roels)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica ellenica, avendo adottato e mantenuto in vigore una normativa che prevede l’esenzione dall’imposta di successione per la prima abitazione, discriminatoria in quanto si applica solamente ai cittadini dell’Unione europea residenti in Grecia, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 63 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 40 dell’accordo sullo Spazio economico europeo.

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

1.

Il trattamento fiscale differenziato tra residenti in Grecia privi di proprietà immobiliari (che sono esenti dall’imposta di successione) e non residenti in Grecia per quanto riguarda il primo bene immobile acquisito per successione costituisce una restrizione ingiustificata alla libera circolazione dei capitali, ai sensi dell’articolo 63 TFUE (v., altresì, articolo 65 TFUE).

2.

Il trattamento fiscale differenziato tra residenti e non residenti in Grecia costituisce una disparità ingiustificata tra situazioni comparabili, in quanto i non residenti possono trasferirsi in Grecia, nel qual caso si troveranno nella stessa situazione delle persone già residenti in Grecia, e in quanto l’esenzione non è legata all’occupazione, da parte del proprietario, del bene immobile ereditato, sicché il luogo di residenza non può costituire il criterio per la concessione dell’esenzione fiscale. La residenza cela il criterio della cittadinanza, dal momento che le persone residenti in Grecia saranno prevalentemente cittadini greci e viceversa.

3.

La suddetta distinzione, che non è legata all’occupazione del bene da parte del proprietario, non può essere giustificata da criteri di politica sociale o dalla necessità di garantire entrate pubbliche.


3.8.2015   

IT

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C 254/10


Impugnazione proposta il 29 maggio 2015 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 19 marzo 2015, causa T-412/13, Chin Haur Indonesia, PT/Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-253/15 P)

(2015/C 254/14)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland, M. França, agenti)

Altre parti nel procedimento: Chin Haur Indonesia, PT, Consiglio dell'Unione europea, Maxcom Ltd

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 19 marzo 2015, notificata alla Commissione il 23 marzo 2015, causa T-412/13 Chin Haur Indonesia, PT/Consiglio dell’Unione europea, respingere la domanda formulata in primo grado e condannare la ricorrente in primo grado alle spese;

o, in alternativa,

rinviare la causa al Tribunale per un riesame; riservare la decisione sulle spese per i giudizi di primo grado e di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

L’impugnazione proposta dalla Commissione ha ad oggetto la sentenza del Tribunale del 19 marzo 2015, nella causa T-412/13. In tale sentenza, il Tribunale ha annullato, nella parte in cui riguarda la Chin Haur Indonesia, PT, l’articolo 1, paragrafi 1 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 (1) del Consiglio, del 29 maggio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia.

A sostegno della sua impugnazione, la Commissione si fonda su tre motivi di impugnazione.

Nel primo, la Commissione afferma che il Tribunale non poteva legittimamente concludere che il Consiglio aveva violato l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base (2), in quanto siffatta conclusione si fonda su un’interpretazione erronea della relativa formulazione del regolamento impugnato e su un’interpretazione erronea dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base. Nel secondo, la Commissione deduce che il Tribunale ha fornito una motivazione insufficiente e contraddittoria della sua conclusione, in violazione dell’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Nel terzo, la Commissione deduce che il Tribunale ha violato i diritti procedurali della Commissione ai sensi dell’articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia.


(1)  GU L 153, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51, rettifica GU 2010, L 7, pag. 22).


3.8.2015   

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C 254/11


Impugnazione proposta il 29 maggio 2015 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 19 marzo 2015, causa T-413/13, City Cycle Industries/Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-254/15 P)

(2015/C 254/15)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland, M. França, agenti)

Altre parti nel procedimento: City Cycle Industries, Consiglio dell'Unione europea, Maxcom Ltd

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 19 marzo 2015, notificata alla Commissione il 23 marzo 2015, causa T-413/13 City Cycle Industries/Consiglio dell’Unione europea, respingere la domanda formulata in primo grado e condannare la ricorrente in primo grado alle spese;

o, in alternativa,

rinviare la causa al Tribunale per un riesame; riservare la decisione sulle spese per i giudizi di primo grado e di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

L’impugnazione proposta dalla Commissione ha ad oggetto la sentenza del Tribunale del 19 marzo 2015, nella causa T-413/13. In tale sentenza, il Tribunale ha annullato, nella parte in cui riguarda la City Cycle Industries, l’articolo 1, paragrafi 1 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 (1) del Consiglio, del 29 maggio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia.

A sostegno della sua impugnazione, la Commissione si fonda su quattro motivi di impugnazione. Nel primo, la Commissione afferma che il Tribunale ha omesso di verificare d’ufficio se l’azione di annullamento fosse ammissibile ai sensi dell’articolo 263, comma 4, TFUE. Nel secondo, la Commissione deduce che il Tribunale non poteva legittimamente concludere che il Consiglio aveva violato l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base (2), in quanto siffatta conclusione si fonda su un’interpretazione erronea della relativa formulazione del regolamento impugnato e su un’interpretazione erronea dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base. Nel terzo, la Commissione deduce che il Tribunale non ha fornito una motivazione sufficiente della sua conclusione, in violazione dell’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Nel quarto, la Commissione deduce che il Tribunale ha violato i diritti procedurali della Commissione ai sensi dell’articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia.


(1)  GU L 153, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51, rettifica GU 2010, L 7, pag. 22).


3.8.2015   

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C 254/12


Impugnazione proposta il 1o giugno 2015 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 19 marzo 2015, causa T-412/13, Chin Haur Indonesia, PT/Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-259/15 P)

(2015/C 254/16)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Boelaert, agente, R. Bierwagen, C. Hipp, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Chin Haur Indonesia, PT, Commissione europea, Maxcom Ltd

Conclusioni della ricorrente

Il Consiglio chiede con osservanza che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 19 marzo 2015, notificata al Consiglio il 23 marzo 2015, causa T-412/13 Chin Haur PT/Consiglio dell’Unione europea;

respingere la domanda formulata in primo grado dalla Chin Haur, PT, volta all’annullamento del regolamento impugnato (1);

condannare la Chin Haur, PT a sopportare le spese sostenute dal Consiglio sia in primo grado che in sede di impugnazione.

In alternativa,

rinviare la causa al Tribunale per un riesame;

riservare la decisione sulle spese per i giudizi di primo grado e di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale è incorso in un errore di interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base (2) quando ha concluso che il Consiglio non aveva fornito una prova sufficiente al fine di dichiarare che la ricorrente in primo grado fosse coinvolta in operazioni di trasbordo. L’interpretazione del Tribunale delle condizioni che devono essere soddisfatte dalle singole società per poter essere esonerate dall’estensione delle misure contraddice la struttura dell’articolo 13 del regolamento di base (primo motivo).

La conclusione del Tribunale secondo cui, sulla base della documentazione presentata dinanzi ad esso, il Consiglio non disponeva di alcun elemento di prova sulla cui base potesse espressamente concludere, nel regolamento impugnato, che la ricorrente in primo grado era coinvolta in operazioni di trasbordo, difetta di un’adeguata motivazione. Inoltre, e contrariamente alla sentenza impugnata, dato che il trasbordo era stato correttamente dimostrato a livello statale e che la domanda di esenzione presentata dalla ricorrente in primo grado non era giustificata, la sola conclusione che il Consiglio, ed in seguito il Tribunale, avrebbero potuto trarre dai fatti era che la ricorrente in primo grado fosse coinvolta in operazioni di trasbordo. Il Tribunale, nel formulare una conclusione diversa, ha travisato i fatti (secondo motivo).


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia (GU L 153, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51, rettifica GU 2010, L 7, pag. 22).


3.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 254/13


Impugnazione proposta il 1o giugno 2015 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 19 marzo 2015, causa T-413/13, City Cycle Industries/Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-260/15 P)

(2015/C 254/17)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Boelaert, agente, R. Bierwagen, C. Hipp, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: City Cycle Industries, Commissione europea, Maxcom Ltd

Conclusioni della ricorrente

Il Consiglio chiede con osservanza che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 19 marzo 2015, notificata al Consiglio il 23 marzo 2015, causa T-413/13 City Cycle Industries/Consiglio dell’Unione europea;

respingere la domanda formulata in primo grado dalla City Cycle Industries, volta all’annullamento del regolamento impugnato (1);

condannare la City Cycle Industries a sopportare le spese sostenute dal Consiglio sia in primo grado che in sede di impugnazione.

In alternativa,

rinviare la causa al Tribunale per un riesame;

riservare la decisione sulle spese per i giudizi di primo grado e di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale è incorso in un errore di interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base (2) quando ha concluso che il Consiglio non aveva fornito una prova sufficiente al fine di dichiarare che la ricorrente in primo grado fosse coinvolta in operazioni di trasbordo. L’interpretazione del Tribunale delle condizioni che devono essere soddisfatte dalle singole società per poter essere esonerate dall’estensione delle misure contraddice la struttura dell’articolo 13 del regolamento di base (primo motivo).

La conclusione del Tribunale secondo cui, sulla base della documentazione presentata dinanzi ad esso, il Consiglio non disponeva di alcun elemento di prova sulla cui base potesse espressamente concludere, nel regolamento impugnato, che la ricorrente in primo grado era coinvolta in operazioni di trasbordo, difetta di un’adeguata motivazione. Inoltre, e contrariamente alla sentenza impugnata, dato che il trasbordo era stato correttamente dimostrato a livello statale e che la domanda di esenzione presentata dalla ricorrente in primo grado non era giustificata, la sola conclusione che il Consiglio, ed in seguito il Tribunale, avrebbero potuto trarre dai fatti era che la ricorrente in primo grado fosse coinvolta in operazioni di trasbordo. Il Tribunale, nel formulare una conclusione diversa, ha travisato i fatti (secondo motivo).


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia (GU L 153, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51, rettifica GU 2010, L 7, pag. 22).


3.8.2015   

IT

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C 254/14


Impugnazione proposta l’8 giugno 2015 dal Regno del Belgio avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 25 marzo 2015, causa T-538/11, Belgio/Commissione

(Causa C-270/15 P)

(2015/C 254/18)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Regno del Belgio (rappresentanti: C. Pochet e J.-C. Halleux, agenti, L. Van Den Hende, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il Regno del Belgio chiede che la Corte di giustizia dell’Unione europea voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 25 marzo 2015;

annullare la decisione della Commissione europea del 27 luglio, relativa all’aiuto di Stato a favore del finanziamento di indagini relative alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini cui il Belgio ha dato esecuzione [aiuto di Stato C 44/08 (ex NN 45/04)]; e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo: Il Tribunale ha commesso un errore di diritto e non ha rispettato il suo obbligo di motivazione riguardo all’esistenza di un vantaggio economico, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

(a)

Prima parte: Il Tribunale ha commesso un errore di diritto e non ha rispettato il l’obbligo di motivazione ad esso incombente, segnatamente in quanto esso parte dal presupposto che, ogni volta che l’amministrazione impone a talune imprese un obbligo legislativo o amministrativo, anche i costi inerenti a tale obbligo devono essere automaticamente a carico delle imprese di cui trattasi, senza che l’amministrazione possa in qualche modo intervenire, ciò a prescindere dalla finalità del provvedimento e dal legame con l’esercizio delle sue prerogative di potere pubblico. Posto che tale premessa deve essere respinta, il Tribunale non spiega perché i costi inerenti ai test BSE dovrebbero costituire un onere che «normalmente» grava sul bilancio dell’impresa. Inoltre il Tribunale viola l’obbligo di motivazione, sancito all’articolo 36, in combinato disposto con l’articolo 53, dello Statuto della Corte, segnatamente in quanto non esamina i diversi argomenti e precedenti invocati dal ricorrente, oppure non ne riconosce debitamente la rilevanza.

(b)

Seconda parte: Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella misura in cui esso considera la presenza o l’assenza di armonizzazione totalmente irrilevante ai fini degli aiuti di Stato. A questo riguardo il Tribunale non rispetta neppure l’obbligo di motivazione ad esso incombente, sancito all’articolo 36, in combinato disposto con l’articolo 53, dello Statuto della Corte, omettendo di rispondere agli argomenti dedotti dal Regno del Belgio.

(c)

Terza parte: Il Tribunale ha commesso un errore di diritto in quanto esso, nella sentenza impugnata, lascia intendere che il Regno del Belgio non indicherebbe perché la presenza o l’assenza di compensazione eccessiva sarebbe giuridicamente rilevante per accertare l’esistenza di un vantaggio economico, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. La sentenza impugnata è parimenti inficiata da un errore di diritto in quanto sembra insinuare che l’argomento non sarebbe stato sufficientemente suffragato sul piano fattuale.

Secondo motivo: Il Tribunale ha commesso un errore di diritto e non ha rispettato l’obbligo di motivazione ad esso incombente riguardo all’applicazione della condizione relativa alla selettività, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella misura in cui afferma, generalizzando, che tutte le imprese che dovevano obbligatoriamente effettuare controlli prima di poter immettere in commercio o commercializzare i loro prodotti si trovano per definizione in una «situazione di fatto e di diritto analoga». Quantomeno, il Tribunale viola l’obbligo di motivazione ad esso incombente non spiegando in alcun modo per quale motivo tutte le imprese in parola si troverebbero in una «situazione di fatto e di diritto analoga» sotto il profilo dell’aiuto di Stato e non fornendo risposta alle riserve avanzate dal Regno del Belgio.


Tribunale

3.8.2015   

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C 254/16


Ricorso proposto il 22 maggio 2015 — Iberdrola/Commissione

(Causa T-260/15)

(2015/C 254/19)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Iberdrola SA (Bilbao, Spagna) (rappresentanti: J. Ruiz Calzado e J. Domínguez Pérez, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l’articolo 1;

annullare l’articolo 4, paragrafo 1, della decisione nella parte in cui viene richiesto al Regno di Spagna di porre fine al regime di aiuti contemplato dall’articolo 1;

annullare l’articolo 4, paragrafi 2, 3, 4 e 5 della decisione nella parte in cui ordina il recupero dell’aiuto di Stato individuato dalla Commissione;

in subordine, limitare la portata dell'obbligo di recupero imposto al Regno di Spagna dall’articolo 4, paragrafo 2 della decisione negli stessi termini di cui alla prima e seconda decisione, e

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nel presente procedimento è la stessa delle cause T-12/15, Banco de Santander e Santusa/Commissione e T-252/15 Ferrovial SA e a./Commissione.

I motivi e principali argomenti invocati sono simili a quelli già dedotti nell’ambito delle suddette cause.


3.8.2015   

IT

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C 254/16


Ricorso proposto il 15 maggio 2015 — Gmina Miasto Gdynia e Port Lotniczy Gdynia Kosakowo/Commissione

(Causa T-263/15)

(2015/C 254/20)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Gmina Miasto Gdynia (Gdynia, Polonia), Port Lotniczy Gdynia Kosakowo sp. z o.o. (Gdynia, Polonia) (rappresentanti: T. Koncewicz, K. Gruszecka-Spychała, M. Le Berre, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare invalida ed annullare nella sua integralità la decisione della Commissione europea, del 26 febbraio 2015, relativa alla misura di aiuto SA.35388 (2013/C) (ex 2013/NN e ex 2012/N), Polonia, «Realizzazione dell’aeroporto di Gdynia-Kosakowo»;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce, tra l’altro, i seguenti motivi.

1.

Primo motivo:

Arbitrarietà e manifesto errore nelle constatazioni fattuali sulle quali si è fondata l’adozione della decisione impugnata e di conseguenza violazione da parte della Commissione dei limiti del suo potere discrezionale e manifesti errori nella valutazione del materiale probatorio.

2.

Secondo motivo:

Mancata presa in considerazione da parte della Commissione degli elementi e delle circostanze rilevanti ai fini della valutazione giuridica dell’investimento nell’aeroporto di Gdynia Kosakowo.

3.

Terzo motivo:

Violazione da parte della Commissione dei limiti del suo libero apprezzamento, ai sensi della giurisprudenza che prevede l’obbligo per l’istituzione che si avvale della sua discrezionalità di spiegare perché determinate prove e determinati fatti sono stati presi in considerazione mentre altri sono stati esclusi.

4.

Quarto motivo:

Violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con il principio generale di diritto dell’Unione della certezza del diritto e di lealtà dell’istituzione nei confronti dei soggetti di diritto, per sua errata applicazione e interpretazione.

5.

Quinto motivo:

Violazione consistente in un’erronea qualificazione giuridica dei fatti e delle prove e conseguente violazione, da parte della decisione impugnata, dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, avendo ritenuto che non ricorressero nella fattispecie le condizioni per constatare che gli atti delle ricorrenti erano conformi al criterio dell’investitore privato e che non fosse stato dimostrato che il progetto d’investimento sarebbe stato realizzato da un investitore privato, con conseguente dichiarazione che l’investimento Gdynia Kosakowo costituisce un aiuto di Stato vietato.


3.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 254/17


Ricorso proposto l’8 maggio 2015 — Gameart/Commissione

(Causa T-264/15)

(2015/C 254/21)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Gameart sp. z o.o. (Bielsko-Biała, Polonia) (rappresentate: P. Hoffman, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 18 febbraio 2015 nella parte in cui conferma il rigetto della domanda presentata al Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej (Ministero degli Affari esteri della Repubblica di Polonia) di accesso alle copie delle comunicazioni della Repubblica di Polonia alla Commissione, in possesso di tale ministero, relative ai procedimenti condotti dalla Commissione in merito alle violazioni da parte della Repubblica di Polonia del diritto dell’Unione europea in relazione alla legge del 19 novembre 2009 sui giochi d’azzardo (ustawa z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych);

qualora il Tribunale non dovesse condividere la posizione della ricorrente, secondo la quale l’articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, non deve essere interpretato nel senso di autorizzare la Commissione europea ad adottare una decisione vincolante in ordine alla domanda di accesso ai documenti, presentata da una persona fisica o giuridica all’autorità di uno Stato membro, deferita da tale Stato alla Commissione, dichiarare, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, che l’articolo 5, secondo comma, del succitato regolamento, data la sua invalidità, non può essere applicato al caso di specie;

dichiarare che la Commissione europea provvede al pagamento delle proprie spese nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, relativo all’incompetenza della Commissione ai sensi dell’articolo 5, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001

Dal momento che la domanda è stata presentata all’autorità di uno Stato membro e si riferiva ai documenti provenienti da tale Stato, l’articolo 5 del regolamento non si applica. Il semplice deferimento della domanda da parte dello Stato membro alla Commissione ai sensi dell’articolo 5, secondo comma, non istituisce in capo alla Commissione alcuna competenza se la domanda non riguarda documenti provenienti dalla Commissione. Anche nei casi in cui l’articolo 5 del regolamento sia applicabile alla domanda, non si può interpretare l’articolo 5, secondo comma, del regolamento nel senso che esso autorizzi un’istituzione dell’Unione a decidere in modo vincolante sulla domanda in questione.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento n. 1049/2001

Nel decidere sull’accesso al documento proveniente dalla Repubblica di Polonia, la Commissione era tenuta a consultare tale Stato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento, cosa che non ha fatto. Il rifiuto di accesso a un documento proveniente dalla Repubblica di Polonia, in assenza di un’opposizione presentabile ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento, avrebbe dovuto aver luogo solo in circostanze eccezionali, le quali, nel caso di specie, non si sono verificate.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 296 TFUE

La Commissione non ha motivato in alcun modo la propria competenza ad adottare la decisione nella parte impugnata, e ciò nonostante il fatto che la ricorrente abbia dedicato la maggior parte della propria domanda di conferma alla questione di incompetenza della Commissione. Le informazioni riguardanti tale aspetto non sono state incluse nella motivazione della decisione impugnata, il che preclude alla ricorrente un’adeguata tutela dei propri diritti dinanzi al Tribunale.

4.

Quarto motivo, relativo a un’eccezione di invalidità ai sensi dell’articolo 277 TFUE

Per il caso in cui il Tribunale dovesse ritenere, contrariamente alle considerazioni del primo motivo, che l’articolo 5, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001 deve essere interpretato nel senso che il deferimento da parte di uno Stato membro ad un’istituzione dell’Unione della domanda di accesso a un documento in possesso di tale Stato autorizza l’istituzione in parola a decidere in modo vincolante su tale domanda, la ricorrente rileva che l’articolo 5, così interpretato, non può basarsi sull’articolo 15, paragrafo 3, TFUE o sull’articolo 255 TCE, quale idonea base giuridica e, di conseguenza, deve ritenersi invalido. Inoltre, la disposizione interpretata in questo senso non è coerente con la ratio del regolamento n. 1049/2001, il che implica la sua invalidità ai sensi dell’articolo 296 TFUE (articolo 253 TCE).


3.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 254/19


Ricorso proposto il 5 giugno 2015 — Industrias Químicas del Vallés/Commissione

(Causa T-296/15)

(2015/C 254/22)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Industrias Químicas del Vallés SA (Mollet del Vallès, Spagna) (rappresentanti: C. Fernández Vicién, I. Moreno-Tapia Rivas e C. Vila Gisbert, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

disapplicare il regolamento n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, in particolare il suo articolo 24 e il paragrafo 4 del suo allegato II;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/408 della Commissione, dell'11 marzo 2015, in relazione all’inclusione del Metalaxil nell’elenco delle sostanze candidate alla sostituzione contenuto nel suo allegato e

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che il regolamento di esecuzione è stato adottato in base ad una norma giuridica illegittima, dal momento che il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, viola il diritto dell’Unione europea in quanto:

viola il principio di precauzione nel prevedere un meccanismo di sostituzione di sostanze attive in base a rischi ipotetici oggettivamente non fondati;

incidendo su sostanze autorizzate, viola il principio di proporzionalità poiché eccede quanto strettamente necessario per conseguire l’obiettivo di un alto livello di protezione;

falsa la concorrenza nel mercato interno nel promuovere la sostituzione di sostanze in siffatte condizioni; e

viola il principio dell’obbligo di motivazione, in riferimento al criterio della «proporzione significativa d’isomeri non attivi» di cui all’allegato II, punto 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il regolamento (UE) n. 2015/408 viola l’obbligo di motivazione in quanto non viene giustificata l’inclusione del Metalaxil nell’elenco delle sostanze candidate alla sostituzione in base a criteri scientifici e tecnici e viola il principio di non discriminazione in ordine al Metalaxil-M.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il regolamento (UE) n. 2015/408 viola il principio di proporzionalità in ordine agli obiettivi di riduzione dei rischi per la salute e l’ambiente perseguiti dall’Unione europea.


3.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 254/20


Ricorso proposto l’8 giugno 2015 — Nova/Commissione

(Causa T-299/15)

(2015/C 254/23)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Nova Onlus Consorzio nazionale di cooperative sociali — Soc. coop. (Trani, Italia) (rappresentanti: M. Astolfi, avvocato, M. Petrucci, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

 

In via principale:

Accertare e dichiarare il completo adempimento agli obblighi contrattuali previsti dal Grant Agreement n. HOME/2011/PPRS/AG/2176 Abac No. 30-CE-0495809/00-94 e come conseguenza:

Dichiarare il suo diritto a ritenere la somma di 80  242,78 Euro già ricevuta nell’ambito del «pre-financing payment» e attualmente oggetto della nota di addebito emessa dalla Commissione Europea — Directorate General Migration and Home Affairs — Directorate E: Migration and Security Funds — Unit E2: Asylum, Migration and Integration Fund — HOME E2/FL/2015, prot 1 520 007 del giorno 1 aprile 2015 recante l’oggetto «HOME/2011/PPRS/AG/2176 TORRE — Transnational Observatory for Refugee’s Resettlement in Europe n. 3241503771» emessa dalla convenuta al fine di recuperare la citata somma.

Dichiarare la condanna della convenuta al pagamento del saldo ancora dovuto pari a 52  146,36 Euro, come da «final payment», oltre agli interessi per il ritardo da calcolarsi fino al soddisfo ai sensi dell’art. II.16.3 del Grant Agreement e alle spese legali sostenute dalla ricorrente alla procedura.

 

In via subordinata:

Annullamento del provvedimento della Commissione Europea — Directorate General Migration and Home Affairs — Directorate E: Migration and Security Founds — Unit E2”: Asylum, Migration and Integration Fund — HOME E2/FL/2015, prot. 1520007 del 1 aprile 2015, recante l’oggetto «HOME/2011/PPRS/AG/2176 TORRE — Transnational Observatory for Refugee’s Resettlement in Europe — nota di addebito n. 3241503771» avente ad oggetto il recupero della somma di 80  242,78 Euro e di ogni altro atto precedente, presupposto e/o conseguenziale.

Dichiarare la condanna della convenuta al pagamento del saldo ancora dovuto pari a 52  146,36 per l’esecuzione del Grant Agreement n. HOME/2011/PPRS/AG/2176 Abac n. 30-CE-0495809/00-94 come da «final payment» oltre agli interessi per il ritardo da calcolarsi fino al soddisfo ai sensi dell’art. II.16.3 del Grant Agreement e alle spese legali sostenute dalla ricorrente alla procedura.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’inadempimento al pagamento del saldo e la violazione degli obblighi di cui all’art. II.15.4 del G.A.

Si fa valere a questo riguardo la violazione del principio del contradittorio in relazione alla condotta posta in essere dalla Commissione, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità e terzietà del valutatore indipendente.

2.

Secondo motivo, vertente sull’inadempimento rispetto agli obblighi di oggettiva valutazione del risultato rispetto all’Annex I — LogFrame del Grant Agreement, e rispetto ai limiti di riduzione del saldo ai sensi dell’art. II.17.5 del Grant Agreement e dei limiti delle penali di cui all’art. II.12.

Si fa valere a questo riguardo il concorso della Commissione rispetto al mancato raggiungimento dei risultati, l’indebito arricchimento in favore della Commissione, la violazione del principio di buona amministrazione in relazione alla valutazione degli obiettivi del progetto e alla luce del contributo fattuale della stessa Commissione, nonché la violazione del principio di rispetto delle forme sostanziali.

3.

Terzo motivo, vertente sull’inadempimento diffuso agli obblighi contrattuali.

Si fa valere a questo riguardo la violazione del principio di proporzionalità, la violazione del principio di leale collaborazione, la violazione del principio di difesa in relazione alla condotta posta in essere dalla Commissione durante la procedura di verifica e di addebito e la violazione dell’art. 42, comma 2, lett. a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

4.

Quarto motivo, vertente sull’inadempimento degli obblighi di cui all’art. II.14

Si fa valere a questo riguardo la violazione del principio del legittimo affidamento relativamente all’ammissibilità delle spese per le risorse umane e per le attività di ricerca.


3.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 254/21


Ricorso proposto il 18 giugno 2015 — Italia/Commissione

(Causa T-317/15)

(2015/C 254/24)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: P. Gentili, avvocato dello Stato, G. Palmieri, agente)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare il bando di concorso EPSO/AD/302/15 — Amministratori nel settore dell’audit (AD 5),

Condannare la Commissione alle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti invocati sono quelli fatti valere nella causa T-17/15, Repubblica italiana/Commissione (GU C 81,del 9 marzo 2015, pag. 27).


3.8.2015   

IT

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C 254/22


Ricorso proposto il 19 giugno 2015 — Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro/Commissione

(Causa T-320/15)

(2015/C 254/25)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro SpA (Vicenza, Italia) (rappresentanti: M. Merola, M. Santacroce e M. Toniolo, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare integralmente la Decisione impugnata, con cui la Commissione ha escluso Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A. dalla partecipazione a tutte le procedure per l’aggiudicazione di appalti e per la concessione di sovvenzioni finanziate dal bilancio generale dell’Unione europea, inclusa la procedura n. JRC/IPR/2014/C.5/0003 RC, pubblicata nella GU 2014/S 034-054569 e successive rettifiche, per una durata di due anni e dieci mesi;

condannare la Commissione al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il procedimento di esclusione è stato avviato in occasione della partecipazione della ricorrente a una procedura ristretta bandita dal Centro Comune di Ricerca il 18 febbraio 2014 per la costruzione di un nuovo edificio su sito di Ispra. La Commissione infatti, avrebbe saputo di certe irregolarità che sarebbero state commesse dalla società ricorrente.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente su difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti e conseguente errore di diritto per mancata applicazione della deroga di cui all’articolo 106, par. 1, ultimo comma del Regolamento finanziario.

Si fa valere a questo riguardo che la Decisione impugnata è viziata da difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti e conseguente errore di diritto nella parte in cui non ha applicato alla fattispecie l’art. 106, par. 1, ultimo comma, del Regolamento n. 966/2012. In particolare la Commissione ha errato nel non riconoscere che nel caso di specie ricorrevano gli estremi dell’art. 106, par. 1, lett. b), del Regolamento n. 966/2012; e nel non considerare adeguatamente l’evidenza documentale prodotta da Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A. nel corso dell’istruttoria allo scopo di dimostrare di aver adottato «idonee misure» nei confronti del dott. E. Maltauro.

2.

Secondo motivo, vertente su l’inapplicabilità dell’articolo 106, par. 1, lett. c), del Regolamento finanziario.

Si fa valer a questo riguardo, in via subordinata, che la Decisione impugnata è viziata da travisamento dei fatti e difetto di motivazione nella parte in cui le ha imputato la responsabilità di un errore professionale grave ai sensi dell’art. 106, par. 1, lettera c), del Regolamento n. 966/2012. Dai documenti riguardanti le vicende giudiziarie che hanno coinvolto il dott. E. Maltauro non si evince né che Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A. sia venuta meno ai doveri di vigilanza e lealtà contrattuale, né che la stessa abbia tratto benefici dalle condotte illecite ascritte al suo ex amministratore delegato. Non vi erano pertanto gli estremi per ascrivere a Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A. un errore professionale di gravità tale da integrare la citata causa di esclusione.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio del contradittorio.

Si fa valere a questo riguardo, sempre in via subordinata, che la Ricorrente fa valere che la Decisione impugnata è viziata altresì per violazione del principio del contraddittorio, in quanto si fonda su elementi che non erano stati menzionati dalla Commissione nella lettera di avvio del procedimento e sui quali Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A. non è mai stata posta in condizione di presentare le proprie osservazioni. Ciò non le ha permesso di difendersi adeguatamente con riferimento ad elementi risultati poi determinanti ai fini della sua esclusione da tutte le procedure per l’aggiudicazione di appalti e per la concessione di sovvenzioni finanziate dal bilancio generale dell’Unione europea e del Fondo Europeo di Sviluppo.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità nella determinazione del periodo di esclusione.

Si fa valere a questo riguardo, in via ulteriormente subordinata, che la Decisione di esclusione è stata adottata in violazione del principio di proporzionalità, in particolare nella parte in cui fissa il periodo di esclusione a due anni e dieci mesi. Questa durata è del tutto ingiustificata, contraria allo spirito e scopo delle norme del Regolamento n. 966/2012 e del Regolamento n. 1268/2012, che disciplinano le cause di esclusione, e manifestamente sproporzionata, in quanto gli elementi che avrebbero potuto avere riflessi negativi sulla moralità professionale di Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A. erano stati da questa rimossi e non vi era più alcun motivo di temere pregiudizi finanziari o reputazionali per la Commissione.


Tribunale della funzione pubblica

3.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 254/24


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 25 giugno 2015 — EE/Commissione

(Causa F-55/14) (1)

((Funzione pubblica - Agente contrattuale - Mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato - Domanda di annullamento - Procedura di rinnovo - Articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Diritto al contraddittorio - Violazione - Domanda di risarcimento danni - Danno morale))

(2015/C 254/26)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: EE (rappresentanti: L.Levi e A. Tymen, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e T.S. Bohr, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di non rinnovare il contratto della ricorrente, il quale avrebbe dovuto essere a tempo indeterminato.

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione europea di non rinnovare il contratto di agente contrattuale di EE, comunicata oralmente il 14 ottobre 2013, confermata dalla nota del 31 ottobre 2013 e motivata con la nota del 13 dicembre 2013, è annullata.

2)

La Commissione europea è condannata a pagare a EE la somma di EUR 10  000.

3)

La Commissione europea sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute da EE.


(1)  GU C 421 del 24.11.2014, pag. 59.


3.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 254/24


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (giudice unico) del 25 giugno 2015 — Mikulik/Consiglio

(Causa F-67/14) (1)

((Funzione pubblica - Funzionari - Periodo di prova - Prolungamento del periodo di prova - Licenziamento alla fine del periodo di prova - Periodo di prova effettuato in condizioni irregolari))

(2015/C 254/27)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Filip Mikulik (Praga, Repubblica ceca) (rappresentante: M. Velardo, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e M. Veiga, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di licenziare il ricorrente alla fine del suo periodo di prova e di risarcire il danno morale asseritamente subìto.

Dispositivo

1)

Il ricorso è stato respinto.

2)

Il sig. Mikulik sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.


(1)  GU C 380 del 27.10.2014, pag. 26.


3.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 254/25


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 22 giugno 2015 — van Ourdenaarden/Parlamento

(Causa F-139/14) (1)

((Funzione pubblica - Funzionari - Congedo annuale - Riporto limitato a dodici giorni - Compensazione - Bollettino di pensione - Mancata contestazione nei termini previsti - Mancanza di fatti nuovi e sostanziali - Articolo 81 del regolamento di procedura - Ricorso manifestamente irricevibile))

(2015/C 254/28)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Annetje Elisabeth van Ourdenaarden (Grevenmacher, Lussemburgo) (rappresentante: F. Moyse, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: M. Ecker e N. Chemaï, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di non riportare al 2013 i giorni di congedo non goduti nel 2012 dalla ricorrente a causa di un congedo di malattia e domanda di risarcimento dei danni materiali e morali asseritamente subiti.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)

La sig.ra van Oudenaarden e il Parlamento europeo sopporteranno ciascuno le proprie spese.


(1)  GU C 89 del 16.3.2015, pag. 46.