ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 254 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
58° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2015/C 254/01 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
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Corte di giustizia |
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2015/C 254/02 |
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2015/C 254/03 |
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2015/C 254/04 |
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2015/C 254/05 |
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2015/C 254/06 |
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2015/C 254/07 |
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2015/C 254/08 |
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2015/C 254/09 |
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2015/C 254/10 |
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2015/C 254/11 |
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2015/C 254/12 |
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2015/C 254/13 |
Causa C-244/15: Ricorso proposto il 27 maggio 2015 — Commissione europea/Repubblica ellenica |
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2015/C 254/14 |
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2015/C 254/15 |
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2015/C 254/16 |
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2015/C 254/17 |
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2015/C 254/18 |
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Tribunale |
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2015/C 254/19 |
Causa T-260/15: Ricorso proposto il 22 maggio 2015 — Iberdrola/Commissione |
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2015/C 254/20 |
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2015/C 254/21 |
Causa T-264/15: Ricorso proposto l’8 maggio 2015 — Gameart/Commissione |
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2015/C 254/22 |
Causa T-296/15: Ricorso proposto il 5 giugno 2015 — Industrias Químicas del Vallés/Commissione |
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2015/C 254/23 |
Causa T-299/15: Ricorso proposto l’8 giugno 2015 — Nova/Commissione |
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2015/C 254/24 |
Causa T-317/15: Ricorso proposto il 18 giugno 2015 — Italia/Commissione |
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2015/C 254/25 |
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Tribunale della funzione pubblica |
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2015/C 254/26 |
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2015/C 254/27 |
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2015/C 254/28 |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
3.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 254/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2015/C 254/01)
Ultima pubblicazione
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
3.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 254/2 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 7 aprile 2015 — Franz Lesar
(Causa C-159/15)
(2015/C 254/02)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrente: Franz Lesar.
Resistente: Ufficio del personale istituito presso il consiglio di amministrazione della Telekom Austria AG
Questioni pregiudiziali
Se gli articoli 2, paragrafi 1 e 2, lettera a), e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (1) debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una normativa nazionale — come quella oggetto del procedimento principale — secondo la quale i periodi di apprendistato e quelli compiuti in un rapporto di lavoro dipendente a contratto del Bund (Amministrazione Federale), soggetto al versamento di contributi previdenziali obbligatori, vengono contabilizzati, ai fini del calcolo dell’importo della pensione, a titolo di periodi precedenti all’entrata in servizio
a) |
se compiuti successivamente al compimento del diciottesimo anno di età, fermo restando che, conformemente alla normativa previdenziale vigente, l’ente previdenziale verserà in tal caso al Bund, ai fini della contabilizzazione di detti periodi, un’indennità di trasferimento; laddove |
b) |
la contabilizzazione dei periodi medesimi resta esclusa qualora essi si collochino anteriormente al compimento del diciottesimo anno di età, fermo restando che — in caso di mancata contabilizzazione — nessuna indennità di trasferimento sarà corrisposta al Bund per detti periodi e i contributi versati dall’assicurato all’ente previdenziale saranno rimborsati al medesimo, tenendo, segnatamente, conto del fatto che, in caso di successiva contabilizzazione di tali periodi ai fini del calcolo della pensione, imposta dalla normativa dell’Unione, sussisterebbe la possibilità che l’ente previdenziale chieda al dipendente pubblico interessato il rimborso dell’importo restituito oltre al rischio che insorga a posteriori l’obbligo per l’ente previdenziale di versare al Bund l’indennità di trasferimento. |
3.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 254/3 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgerichts Düsseldorf (Germania) il 9 aprile 2015 — Youssef Hassan/Breiding Vertriebsgesellschaft mbH
(Causa C-163/15)
(2015/C 254/03)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parti
Ricorrente: Youssef Hassan
Convenuta: Breiding Vertriebsgesellschaft mbH
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 23, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (1) osti alla proposizione di azioni per contraffazione di un marchio comunitario da parte di un licenziatario che non è iscritto nel registro dei marchi comunitari. |
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione: se l’articolo 23, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario osti a una prassi nazionale in base alla quale il licenziatario può azionare i diritti del titolare del marchio contro il contraffattore per mezzo di una sostituzione processuale. |
3.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 254/3 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) il 23 aprile 2015 — TSI GmbH/Hauptzollamt Aachen
(Causa C-183/15)
(2015/C 254/04)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Düsseldorf
Parti
Ricorrente: TSI GmbH
Convenuto: Hauptzollamt Aachen
Questione pregiudiziale
Se la nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1) nella versione del regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione del 19 settembre 2008 (2) debba essere interpretata nel senso che i misuratori aerodinamici UV delle dimensioni di particelle e i contatori portatili di particelle del tipo meglio descritto in ordinanza devono essere classificati nella sottovoce 9027 10 10.
(2) Regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 291, pag. 1).
3.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 254/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) il 22 aprile 2015 — Marjan Kostanjevec/F&S LEASING, G.m.b.H.
(Causa C-185/15)
(2015/C 254/05)
Lingua processuale: lo sloveno
Giudice del rinvio
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Parti
Ricorrente: Marjan Kostanjevec
Convenuta: F&S LEASING, G.m.b.H.
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la nozione di domanda riconvenzionale ai sensi dell’articolo 6, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 (1) debba essere interpretata nel senso che essa comprende anche la domanda presentata come domanda riconvenzionale ai sensi del diritto nazionale dopo che, nel procedimento per revisione [Or 10], è stata annullata una sentenza, divenuta definitiva ed esecutiva, in un procedimento sulla domanda principale della convenuta e tale stessa causa è stata rinviata al giudice di primo grado per un nuovo esame, ma il ricorrente, nella sua domanda riconvenzionale fondata sull’indebito arricchimento, chiede la restituzione dell’importo che è stato obbligato a versare in base alla sentenza, annullata, pronunciata nel procedimento sulla domanda principale della convenuta. |
2) |
Se la nozione di «materia di contratti conclusi da consumatori» di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 debba essere interpretata nel senso che essa comprende anche la situazione in cui il consumatore presenta la propria domanda, con la quale fa valere una richiesta fondata su un indebito arricchimento, come una domanda riconvenzionale ai sensi del diritto nazionale, collegata alla domanda principale, la quale riguarda tuttavia una causa relativa ad un contratto concluso da un consumatore conformemente alla citata disposizione del regolamento (CE) n. 44/2001, e con la quale il ricorrente — consumatore chiede la restituzione dell’importo che è stato obbligato a versare da una sentenza (successivamente) annullata, pronunciata in un procedimento sulla domanda principale della convenuta, e quindi la restituzione dell’importo derivante da una causa in materia di contratti conclusi da consumatori. |
3) |
Qualora, nel caso sopra descritto, non sia possibile fondare la competenza né sulle regole relative alla competenza sulla domanda riconvenzionale, né sulle regole relative alla competenza in materia di contratti conclusi da consumatori:
|
(1) Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12 del 16.1.2001, pagg. 1-23).
3.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 254/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Münster (Germania) il 24 aprile 2015 — Kreissparkasse Wiedenbrück/Finanzamt Wiedenbrück
(Causa C-186/15)
(2015/C 254/06)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Münster
Parti
Ricorrente: Kreissparkasse Wiedenbrück
Resistente: Finanzamt Wiedenbrück
Questioni pregiudiziali
1) |
Se gli Stati membri siano tenuti ad applicare la regola di arrotondamento di cui all’articolo 175, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), quando il prorata di detrazione è determinato secondo uno dei metodi speciali elencati all’articolo 173, paragrafo 2, lettere a), b), c) o d), della citata direttiva. |
2) |
Se gli Stati membri siano tenuti ad applicare la regola di arrotondamento di cui all’articolo 175, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in caso di rettifica delle detrazioni ai sensi degli articoli 184 e segg. della suddetta direttiva, quando il prorata di detrazione ai sensi dell’articolo 175, paragrafo 1, della direttiva è determinato secondo uno dei metodi speciali elencati all’articolo 173, paragrafo 2, lettere a), b), c) o d), della direttiva 2006/112/CE ovvero sulla base dell’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettere a), b), c) o d), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme. |
3) |
Se gli Stati membri siano tenuti a rettificare le detrazioni ai sensi degli articoli 184 e segg. della direttiva 2006/112/CE applicando la regola dell’arrotondamento — questione n. 2) — in modo tale che l’importo delle detrazioni da rettificare sia arrotondato all’unità intera, superiore o inferiore, a favore del contribuente. |
(1) GU L 347, pag. 1.
3.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 254/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 29 aprile 2015 — Pierre Mulhaupt, als Insolvenzverwalter der Société Civile Immobilière Senior Home (SCI)
(Causa C-195/15)
(2015/C 254/07)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: Pierre Mulhaupt, als Insolvenzverwalter der Société Civile Immobilière Senior Home (SCI)
Altre parti: |
Gemeinde Wedemark, Hannoversche Volksbank eG |
Questione pregiudiziale
Se la nozione di diritto reale a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (1) comprenda una disposizione nazionale come quella dell’articolo 12 del Grundsteuergesetz in combinato disposto con l’articolo 77, paragrafo 2, primo periodo, dell’Abgabeordnung, secondo cui i crediti a titolo di imposta fondiaria gravano ex lege sul fondo quali oneri pubblici e il proprietario deve tollerare in relazione ad essi l’esecuzione forzata sulla sua proprietà immobiliare.
3.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 254/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) il 6 maggio 2015 — Korpschef van politie/W.F. de Munk
(Causa C-209/15)
(2015/C 254/08)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Centrale Raad van Beroep
Parti
Ricorrente: Korpschef van politie
Appellata: W.F. de Munk
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE (1) debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una norma nazionale, come l’articolo 19 del Barp [Besluit algemene rechtspositie politie (Decreto sulla posizione giuridica generale della polizia)], in forza della quale un pubblico dipendente ingiustamente licenziato non matura diritti a ferie retribuite nel periodo compreso tra la data del licenziamento e la data del ripristino del rapporto di lavoro, oppure la data della cessazione legittima del rapporto di lavoro. |
2) |
Qualora dalla prima questione discenda che nel periodo in discussione sono maturati diritti a ferie retribuite, se l’articolo 7 della direttiva 2003/88/C[E] debba essere interpretato nel senso che esso è incompatibile con l’articolo 23 del Barp, che prevede che alla fine dell’anno di maturazione di può essere trasferito all’anno successivo solo un numero limitato di ore, mentre il diritto al numero residuo di ore di ferie non godute viene meno. |
(1) Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).
3.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 254/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) l’11 maggio 2015 — Município de Vila Pouca de Aguiar/Sá Machado & Filhos SA, Norcep, Construções e Empreendimentos, Lda
(Causa C-214/15)
(2015/C 254/09)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Supremo Tribunal Administrativo
Parti
Ricorrente: Município de Vila Pouca de Aguiar
Resistenti: Sá Machado & Filhos SA, Norcep, Construções e Empreendimentos, Lda
Questioni pregiudiziali
Se il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 55 della direttiva 2004/18/CE (1), nell’ambito di una procedura di gara per l’aggiudicazione dell’appalto pubblico di lavori, consenta l’immediata esclusione dell’offerta che, già al momento della sua presentazione, non sia corredata di alcun documento giustificativo del «prezzo anormalmente basso», qualora gli atti di gara fissino il criterio di soddisfacimento del concetto summenzionato (v. punto 9/C1 del «fascicolo di gara»).
(1) Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).
3.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 254/7 |
Impugnazione proposta il 18 maggio 2015 dalla Apple and Pear Australia Ltd, Star Fruit Diffusion avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione), del 25 marzo 2015, causa T-378/13, APAL e Star Fruit/UAMI
(Causa C-226/15 P)
(2015/C 254/10)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Apple and Pear Australia Ltd, Star Fruit Diffusion (rappresentanti: T. de Haan e P. Péters, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni delle ricorrenti
— |
annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 25 marzo 2015 nella causa T-378/13, EU:T:2015:186, nella parte in cui ha respinto il ricorso delle ricorrenti volto, in via principale, alla riforma della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 29 maggio 2013 nel procedimento R 1215/2011-4; |
— |
riformare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 29 maggio 2013 nel procedimento R 1215/2011-4, nel senso che il ricorso proposto dalle ricorrenti è fondato, e, di conseguenza, deve essere accolta l’opposizione delle ricorrenti alla registrazione della domanda di marchio comunitario ENGLISH PINK no 8610768; |
— |
condannare l’Ufficio a sopportare la totalità delle spese della ricorrente relative sia al procedimento d’impugnazione sia a quello di primo grado. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno dell’impugnazione le ricorrenti deducono i seguenti motivi.
In primo luogo, le ricorrenti ritengono che sia il Tribunale sia la commissione di ricorso abbiano violato il principio generale dell’autorità di cosa definitivamente giudicata tra le stesse parti da un tribunale di marchi comunitari in applicazione del regolamento (CE) no 207/2009 sul marchio comunitario («RMC») (1), nonché i principi generali di certezza del diritto, di buona amministrazione e di tutela del legittimo affidamento.
In secondo luogo, le ricorrenti addebitano al Tribunale di aver violato l’articolo 65, paragrafo 3, del medesimo regolamento, non riformando la decisione dell’Ufficio.
Infine, le ricorrenti ritengono che lo stato degli atti consenta alla Corte di giudicare, e la invitano ad applicare l’articolo 61, rimo comma, dello Statuto della Corte.
(1) GU L 78, pag. 1.
3.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 254/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag (Paesi Bassi) il 20 maggio 2015 –Brite Strike Technologies Inc./Brite Strike Technologies SA
(Causa C-230/15)
(2015/C 254/11)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank Den Haag
Parti
Ricorrente: Brite Strike Technologies Inc.
Resistente: Brite Strike Technologies SA
Questioni pregiudiziali
1) |
Se si debba considerare la CBPI [Convenzione del Benelux sulla proprietà intellettuale (marchi e disegni o modelli)] (eventualmente per i motivi formulati ai punti da 28 a 34 della sentenza del gerechtshof Den Haag del 26 novembre 2013) come una convenzione posteriore, cosicché l’articolo 4.6 CBPI non può essere considerato come un regime particolare, ai sensi dell’articolo 71 del regolamento Bruxelles I (1). In caso di risposta affermativa alla prima questione: |
2) |
Se dall’articolo 22, paragrafo 4, del regolamento Bruxelles I discenda che è investito di competenza internazionale a conoscere della controversia sia il giudice belga che quello olandese o lussemburghese. |
3) |
In caso contrario, come si debba determinare in una fattispecie come quella in esame se sia investito di competenza internazionale il giudice belga oppure quello olandese o lussemburghese. Se per questo (ulteriore) accertamento della competenza si possa (invece) applicare l’articolo 4.6 CBPI. |
(1) Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001 L 12, pag. 1).
3.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 254/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal administratif (Lussemburgo) il 22 maggio 2015 — Maria Do Céu Bragança Linares Verruga, Jacinto Manuel Sousa Verruga, André Angelo Linares Verruga/Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche
(Causa C-238/15)
(2015/C 254/12)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal administratif
Parti
Ricorrenti: Maria Do Céu Bragança Linares Verruga, Jacinto Manuel Sousa Verruga, André Angelo Linares Verruga
Convenuto: Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche
Questione pregiudiziale
Se il requisito imposto agli studenti non residenti nel Granducato di Lussemburgo dall’articolo 2 bis della legge del 22 giugno 2000 sul sussidio economico dello Stato per studi superiori, come introdotto dalla legge del 19 luglio 2013, senza tener conto di altri criteri di collegamento, ossia essere figli di lavoratori che sono stati occupati o hanno esercitato la propria attività in Lussemburgo per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni al momento della domanda di sussidio economico, sia giustificato dalle ragioni di politica educativa e di politica di bilancio esposte dallo Stato lussemburghese, e sia adeguato, e comunque proporzionato rispetto all’obiettivo indicato, ossia cercare di promuovere l’aumento della percentuale di persone titolari di un diploma di istruzione superiore, cercando nel contempo di garantire che tali persone, dopo aver beneficiato della possibilità offerta dal regime di sussidio in parola di finanziare i loro studi, eventualmente svolti all’estero, ritornino in Lussemburgo al fine di porre le conoscenze così acquisite al servizio dello sviluppo dell’economia di tale Stato membro
3.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 254/10 |
Ricorso proposto il 27 maggio 2015 — Commissione europea/Repubblica ellenica
(Causa C-244/15)
(2015/C 254/13)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e W. Roels)
Convenuta: Repubblica ellenica
Conclusioni della ricorrente
— |
dichiarare che la Repubblica ellenica, avendo adottato e mantenuto in vigore una normativa che prevede l’esenzione dall’imposta di successione per la prima abitazione, discriminatoria in quanto si applica solamente ai cittadini dell’Unione europea residenti in Grecia, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 63 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 40 dell’accordo sullo Spazio economico europeo. |
— |
condannare la Repubblica ellenica alle spese. |
Motivi e principali argomenti
1. |
Il trattamento fiscale differenziato tra residenti in Grecia privi di proprietà immobiliari (che sono esenti dall’imposta di successione) e non residenti in Grecia per quanto riguarda il primo bene immobile acquisito per successione costituisce una restrizione ingiustificata alla libera circolazione dei capitali, ai sensi dell’articolo 63 TFUE (v., altresì, articolo 65 TFUE). |
2. |
Il trattamento fiscale differenziato tra residenti e non residenti in Grecia costituisce una disparità ingiustificata tra situazioni comparabili, in quanto i non residenti possono trasferirsi in Grecia, nel qual caso si troveranno nella stessa situazione delle persone già residenti in Grecia, e in quanto l’esenzione non è legata all’occupazione, da parte del proprietario, del bene immobile ereditato, sicché il luogo di residenza non può costituire il criterio per la concessione dell’esenzione fiscale. La residenza cela il criterio della cittadinanza, dal momento che le persone residenti in Grecia saranno prevalentemente cittadini greci e viceversa. |
3. |
La suddetta distinzione, che non è legata all’occupazione del bene da parte del proprietario, non può essere giustificata da criteri di politica sociale o dalla necessità di garantire entrate pubbliche. |
3.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 254/10 |
Impugnazione proposta il 29 maggio 2015 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 19 marzo 2015, causa T-412/13, Chin Haur Indonesia, PT/Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-253/15 P)
(2015/C 254/14)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland, M. França, agenti)
Altre parti nel procedimento: Chin Haur Indonesia, PT, Consiglio dell'Unione europea, Maxcom Ltd
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale del 19 marzo 2015, notificata alla Commissione il 23 marzo 2015, causa T-412/13 Chin Haur Indonesia, PT/Consiglio dell’Unione europea, respingere la domanda formulata in primo grado e condannare la ricorrente in primo grado alle spese; o, in alternativa, |
— |
rinviare la causa al Tribunale per un riesame; riservare la decisione sulle spese per i giudizi di primo grado e di impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
L’impugnazione proposta dalla Commissione ha ad oggetto la sentenza del Tribunale del 19 marzo 2015, nella causa T-412/13. In tale sentenza, il Tribunale ha annullato, nella parte in cui riguarda la Chin Haur Indonesia, PT, l’articolo 1, paragrafi 1 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 (1) del Consiglio, del 29 maggio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia.
A sostegno della sua impugnazione, la Commissione si fonda su tre motivi di impugnazione.
Nel primo, la Commissione afferma che il Tribunale non poteva legittimamente concludere che il Consiglio aveva violato l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base (2), in quanto siffatta conclusione si fonda su un’interpretazione erronea della relativa formulazione del regolamento impugnato e su un’interpretazione erronea dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base. Nel secondo, la Commissione deduce che il Tribunale ha fornito una motivazione insufficiente e contraddittoria della sua conclusione, in violazione dell’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Nel terzo, la Commissione deduce che il Tribunale ha violato i diritti procedurali della Commissione ai sensi dell’articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia.
(2) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51, rettifica GU 2010, L 7, pag. 22).
3.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 254/11 |
Impugnazione proposta il 29 maggio 2015 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 19 marzo 2015, causa T-413/13, City Cycle Industries/Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-254/15 P)
(2015/C 254/15)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland, M. França, agenti)
Altre parti nel procedimento: City Cycle Industries, Consiglio dell'Unione europea, Maxcom Ltd
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale del 19 marzo 2015, notificata alla Commissione il 23 marzo 2015, causa T-413/13 City Cycle Industries/Consiglio dell’Unione europea, respingere la domanda formulata in primo grado e condannare la ricorrente in primo grado alle spese; o, in alternativa, |
— |
rinviare la causa al Tribunale per un riesame; riservare la decisione sulle spese per i giudizi di primo grado e di impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
L’impugnazione proposta dalla Commissione ha ad oggetto la sentenza del Tribunale del 19 marzo 2015, nella causa T-413/13. In tale sentenza, il Tribunale ha annullato, nella parte in cui riguarda la City Cycle Industries, l’articolo 1, paragrafi 1 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 (1) del Consiglio, del 29 maggio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia.
A sostegno della sua impugnazione, la Commissione si fonda su quattro motivi di impugnazione. Nel primo, la Commissione afferma che il Tribunale ha omesso di verificare d’ufficio se l’azione di annullamento fosse ammissibile ai sensi dell’articolo 263, comma 4, TFUE. Nel secondo, la Commissione deduce che il Tribunale non poteva legittimamente concludere che il Consiglio aveva violato l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base (2), in quanto siffatta conclusione si fonda su un’interpretazione erronea della relativa formulazione del regolamento impugnato e su un’interpretazione erronea dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base. Nel terzo, la Commissione deduce che il Tribunale non ha fornito una motivazione sufficiente della sua conclusione, in violazione dell’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Nel quarto, la Commissione deduce che il Tribunale ha violato i diritti procedurali della Commissione ai sensi dell’articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia.
(2) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51, rettifica GU 2010, L 7, pag. 22).
3.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 254/12 |
Impugnazione proposta il 1o giugno 2015 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 19 marzo 2015, causa T-412/13, Chin Haur Indonesia, PT/Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-259/15 P)
(2015/C 254/16)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Boelaert, agente, R. Bierwagen, C. Hipp, Rechtsanwälte)
Altre parti nel procedimento: Chin Haur Indonesia, PT, Commissione europea, Maxcom Ltd
Conclusioni della ricorrente
Il Consiglio chiede con osservanza che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale del 19 marzo 2015, notificata al Consiglio il 23 marzo 2015, causa T-412/13 Chin Haur PT/Consiglio dell’Unione europea; |
— |
respingere la domanda formulata in primo grado dalla Chin Haur, PT, volta all’annullamento del regolamento impugnato (1); |
— |
condannare la Chin Haur, PT a sopportare le spese sostenute dal Consiglio sia in primo grado che in sede di impugnazione. |
In alternativa,
— |
rinviare la causa al Tribunale per un riesame; |
— |
riservare la decisione sulle spese per i giudizi di primo grado e di impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
Il Tribunale è incorso in un errore di interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base (2) quando ha concluso che il Consiglio non aveva fornito una prova sufficiente al fine di dichiarare che la ricorrente in primo grado fosse coinvolta in operazioni di trasbordo. L’interpretazione del Tribunale delle condizioni che devono essere soddisfatte dalle singole società per poter essere esonerate dall’estensione delle misure contraddice la struttura dell’articolo 13 del regolamento di base (primo motivo).
La conclusione del Tribunale secondo cui, sulla base della documentazione presentata dinanzi ad esso, il Consiglio non disponeva di alcun elemento di prova sulla cui base potesse espressamente concludere, nel regolamento impugnato, che la ricorrente in primo grado era coinvolta in operazioni di trasbordo, difetta di un’adeguata motivazione. Inoltre, e contrariamente alla sentenza impugnata, dato che il trasbordo era stato correttamente dimostrato a livello statale e che la domanda di esenzione presentata dalla ricorrente in primo grado non era giustificata, la sola conclusione che il Consiglio, ed in seguito il Tribunale, avrebbero potuto trarre dai fatti era che la ricorrente in primo grado fosse coinvolta in operazioni di trasbordo. Il Tribunale, nel formulare una conclusione diversa, ha travisato i fatti (secondo motivo).
(1) Regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia (GU L 153, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51, rettifica GU 2010, L 7, pag. 22).
3.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 254/13 |
Impugnazione proposta il 1o giugno 2015 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 19 marzo 2015, causa T-413/13, City Cycle Industries/Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-260/15 P)
(2015/C 254/17)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Boelaert, agente, R. Bierwagen, C. Hipp, Rechtsanwälte)
Altre parti nel procedimento: City Cycle Industries, Commissione europea, Maxcom Ltd
Conclusioni della ricorrente
Il Consiglio chiede con osservanza che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale del 19 marzo 2015, notificata al Consiglio il 23 marzo 2015, causa T-413/13 City Cycle Industries/Consiglio dell’Unione europea; |
— |
respingere la domanda formulata in primo grado dalla City Cycle Industries, volta all’annullamento del regolamento impugnato (1); |
— |
condannare la City Cycle Industries a sopportare le spese sostenute dal Consiglio sia in primo grado che in sede di impugnazione. |
In alternativa,
— |
rinviare la causa al Tribunale per un riesame; |
— |
riservare la decisione sulle spese per i giudizi di primo grado e di impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
Il Tribunale è incorso in un errore di interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base (2) quando ha concluso che il Consiglio non aveva fornito una prova sufficiente al fine di dichiarare che la ricorrente in primo grado fosse coinvolta in operazioni di trasbordo. L’interpretazione del Tribunale delle condizioni che devono essere soddisfatte dalle singole società per poter essere esonerate dall’estensione delle misure contraddice la struttura dell’articolo 13 del regolamento di base (primo motivo).
La conclusione del Tribunale secondo cui, sulla base della documentazione presentata dinanzi ad esso, il Consiglio non disponeva di alcun elemento di prova sulla cui base potesse espressamente concludere, nel regolamento impugnato, che la ricorrente in primo grado era coinvolta in operazioni di trasbordo, difetta di un’adeguata motivazione. Inoltre, e contrariamente alla sentenza impugnata, dato che il trasbordo era stato correttamente dimostrato a livello statale e che la domanda di esenzione presentata dalla ricorrente in primo grado non era giustificata, la sola conclusione che il Consiglio, ed in seguito il Tribunale, avrebbero potuto trarre dai fatti era che la ricorrente in primo grado fosse coinvolta in operazioni di trasbordo. Il Tribunale, nel formulare una conclusione diversa, ha travisato i fatti (secondo motivo).
(1) Regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia (GU L 153, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51, rettifica GU 2010, L 7, pag. 22).
3.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 254/14 |
Impugnazione proposta l’8 giugno 2015 dal Regno del Belgio avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 25 marzo 2015, causa T-538/11, Belgio/Commissione
(Causa C-270/15 P)
(2015/C 254/18)
Lingua processuale: il neerlandese
Parti
Ricorrente: Regno del Belgio (rappresentanti: C. Pochet e J.-C. Halleux, agenti, L. Van Den Hende, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
Il Regno del Belgio chiede che la Corte di giustizia dell’Unione europea voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale del 25 marzo 2015; |
— |
annullare la decisione della Commissione europea del 27 luglio, relativa all’aiuto di Stato a favore del finanziamento di indagini relative alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini cui il Belgio ha dato esecuzione [aiuto di Stato C 44/08 (ex NN 45/04)]; e |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Primo motivo: Il Tribunale ha commesso un errore di diritto e non ha rispettato il suo obbligo di motivazione riguardo all’esistenza di un vantaggio economico, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
(a) |
Prima parte: Il Tribunale ha commesso un errore di diritto e non ha rispettato il l’obbligo di motivazione ad esso incombente, segnatamente in quanto esso parte dal presupposto che, ogni volta che l’amministrazione impone a talune imprese un obbligo legislativo o amministrativo, anche i costi inerenti a tale obbligo devono essere automaticamente a carico delle imprese di cui trattasi, senza che l’amministrazione possa in qualche modo intervenire, ciò a prescindere dalla finalità del provvedimento e dal legame con l’esercizio delle sue prerogative di potere pubblico. Posto che tale premessa deve essere respinta, il Tribunale non spiega perché i costi inerenti ai test BSE dovrebbero costituire un onere che «normalmente» grava sul bilancio dell’impresa. Inoltre il Tribunale viola l’obbligo di motivazione, sancito all’articolo 36, in combinato disposto con l’articolo 53, dello Statuto della Corte, segnatamente in quanto non esamina i diversi argomenti e precedenti invocati dal ricorrente, oppure non ne riconosce debitamente la rilevanza. |
(b) |
Seconda parte: Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella misura in cui esso considera la presenza o l’assenza di armonizzazione totalmente irrilevante ai fini degli aiuti di Stato. A questo riguardo il Tribunale non rispetta neppure l’obbligo di motivazione ad esso incombente, sancito all’articolo 36, in combinato disposto con l’articolo 53, dello Statuto della Corte, omettendo di rispondere agli argomenti dedotti dal Regno del Belgio. |
(c) |
Terza parte: Il Tribunale ha commesso un errore di diritto in quanto esso, nella sentenza impugnata, lascia intendere che il Regno del Belgio non indicherebbe perché la presenza o l’assenza di compensazione eccessiva sarebbe giuridicamente rilevante per accertare l’esistenza di un vantaggio economico, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. La sentenza impugnata è parimenti inficiata da un errore di diritto in quanto sembra insinuare che l’argomento non sarebbe stato sufficientemente suffragato sul piano fattuale. |
Secondo motivo: Il Tribunale ha commesso un errore di diritto e non ha rispettato l’obbligo di motivazione ad esso incombente riguardo all’applicazione della condizione relativa alla selettività, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella misura in cui afferma, generalizzando, che tutte le imprese che dovevano obbligatoriamente effettuare controlli prima di poter immettere in commercio o commercializzare i loro prodotti si trovano per definizione in una «situazione di fatto e di diritto analoga». Quantomeno, il Tribunale viola l’obbligo di motivazione ad esso incombente non spiegando in alcun modo per quale motivo tutte le imprese in parola si troverebbero in una «situazione di fatto e di diritto analoga» sotto il profilo dell’aiuto di Stato e non fornendo risposta alle riserve avanzate dal Regno del Belgio.
Tribunale
3.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 254/16 |
Ricorso proposto il 22 maggio 2015 — Iberdrola/Commissione
(Causa T-260/15)
(2015/C 254/19)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Iberdrola SA (Bilbao, Spagna) (rappresentanti: J. Ruiz Calzado e J. Domínguez Pérez, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare l’articolo 1; |
— |
annullare l’articolo 4, paragrafo 1, della decisione nella parte in cui viene richiesto al Regno di Spagna di porre fine al regime di aiuti contemplato dall’articolo 1; |
— |
annullare l’articolo 4, paragrafi 2, 3, 4 e 5 della decisione nella parte in cui ordina il recupero dell’aiuto di Stato individuato dalla Commissione; |
— |
in subordine, limitare la portata dell'obbligo di recupero imposto al Regno di Spagna dall’articolo 4, paragrafo 2 della decisione negli stessi termini di cui alla prima e seconda decisione, e |
— |
condannare la Commissione alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
La decisione impugnata nel presente procedimento è la stessa delle cause T-12/15, Banco de Santander e Santusa/Commissione e T-252/15 Ferrovial SA e a./Commissione.
I motivi e principali argomenti invocati sono simili a quelli già dedotti nell’ambito delle suddette cause.
3.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 254/16 |
Ricorso proposto il 15 maggio 2015 — Gmina Miasto Gdynia e Port Lotniczy Gdynia Kosakowo/Commissione
(Causa T-263/15)
(2015/C 254/20)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Gmina Miasto Gdynia (Gdynia, Polonia), Port Lotniczy Gdynia Kosakowo sp. z o.o. (Gdynia, Polonia) (rappresentanti: T. Koncewicz, K. Gruszecka-Spychała, M. Le Berre, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare invalida ed annullare nella sua integralità la decisione della Commissione europea, del 26 febbraio 2015, relativa alla misura di aiuto SA.35388 (2013/C) (ex 2013/NN e ex 2012/N), Polonia, «Realizzazione dell’aeroporto di Gdynia-Kosakowo»; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce, tra l’altro, i seguenti motivi.
1. |
Primo motivo:
|
2. |
Secondo motivo:
|
3. |
Terzo motivo:
|
4. |
Quarto motivo:
|
5. |
Quinto motivo:
|
3.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 254/17 |
Ricorso proposto l’8 maggio 2015 — Gameart/Commissione
(Causa T-264/15)
(2015/C 254/21)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Gameart sp. z o.o. (Bielsko-Biała, Polonia) (rappresentate: P. Hoffman, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione europea del 18 febbraio 2015 nella parte in cui conferma il rigetto della domanda presentata al Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej (Ministero degli Affari esteri della Repubblica di Polonia) di accesso alle copie delle comunicazioni della Repubblica di Polonia alla Commissione, in possesso di tale ministero, relative ai procedimenti condotti dalla Commissione in merito alle violazioni da parte della Repubblica di Polonia del diritto dell’Unione europea in relazione alla legge del 19 novembre 2009 sui giochi d’azzardo (ustawa z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych); |
— |
qualora il Tribunale non dovesse condividere la posizione della ricorrente, secondo la quale l’articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, non deve essere interpretato nel senso di autorizzare la Commissione europea ad adottare una decisione vincolante in ordine alla domanda di accesso ai documenti, presentata da una persona fisica o giuridica all’autorità di uno Stato membro, deferita da tale Stato alla Commissione, dichiarare, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, che l’articolo 5, secondo comma, del succitato regolamento, data la sua invalidità, non può essere applicato al caso di specie; |
— |
dichiarare che la Commissione europea provvede al pagamento delle proprie spese nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, relativo all’incompetenza della Commissione ai sensi dell’articolo 5, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento n. 1049/2001
|
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 296 TFUE
|
4. |
Quarto motivo, relativo a un’eccezione di invalidità ai sensi dell’articolo 277 TFUE
|
3.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 254/19 |
Ricorso proposto il 5 giugno 2015 — Industrias Químicas del Vallés/Commissione
(Causa T-296/15)
(2015/C 254/22)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Industrias Químicas del Vallés SA (Mollet del Vallès, Spagna) (rappresentanti: C. Fernández Vicién, I. Moreno-Tapia Rivas e C. Vila Gisbert, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
disapplicare il regolamento n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, in particolare il suo articolo 24 e il paragrafo 4 del suo allegato II; |
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/408 della Commissione, dell'11 marzo 2015, in relazione all’inclusione del Metalaxil nell’elenco delle sostanze candidate alla sostituzione contenuto nel suo allegato e |
— |
condannare la Commissione alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che il regolamento di esecuzione è stato adottato in base ad una norma giuridica illegittima, dal momento che il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, viola il diritto dell’Unione europea in quanto:
|
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che il regolamento (UE) n. 2015/408 viola l’obbligo di motivazione in quanto non viene giustificata l’inclusione del Metalaxil nell’elenco delle sostanze candidate alla sostituzione in base a criteri scientifici e tecnici e viola il principio di non discriminazione in ordine al Metalaxil-M. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che il regolamento (UE) n. 2015/408 viola il principio di proporzionalità in ordine agli obiettivi di riduzione dei rischi per la salute e l’ambiente perseguiti dall’Unione europea. |
3.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 254/20 |
Ricorso proposto l’8 giugno 2015 — Nova/Commissione
(Causa T-299/15)
(2015/C 254/23)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Nova Onlus Consorzio nazionale di cooperative sociali — Soc. coop. (Trani, Italia) (rappresentanti: M. Astolfi, avvocato, M. Petrucci, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
In via principale:
|
|
In via subordinata:
|
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sull’inadempimento al pagamento del saldo e la violazione degli obblighi di cui all’art. II.15.4 del G.A.
|
2. |
Secondo motivo, vertente sull’inadempimento rispetto agli obblighi di oggettiva valutazione del risultato rispetto all’Annex I — LogFrame del Grant Agreement, e rispetto ai limiti di riduzione del saldo ai sensi dell’art. II.17.5 del Grant Agreement e dei limiti delle penali di cui all’art. II.12.
|
3. |
Terzo motivo, vertente sull’inadempimento diffuso agli obblighi contrattuali.
|
4. |
Quarto motivo, vertente sull’inadempimento degli obblighi di cui all’art. II.14
|
3.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 254/21 |
Ricorso proposto il 18 giugno 2015 — Italia/Commissione
(Causa T-317/15)
(2015/C 254/24)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: P. Gentili, avvocato dello Stato, G. Palmieri, agente)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
Annullare il bando di concorso EPSO/AD/302/15 — Amministratori nel settore dell’audit (AD 5), |
— |
Condannare la Commissione alle spese del giudizio. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e principali argomenti invocati sono quelli fatti valere nella causa T-17/15, Repubblica italiana/Commissione (GU C 81,del 9 marzo 2015, pag. 27).
3.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 254/22 |
Ricorso proposto il 19 giugno 2015 — Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro/Commissione
(Causa T-320/15)
(2015/C 254/25)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro SpA (Vicenza, Italia) (rappresentanti: M. Merola, M. Santacroce e M. Toniolo, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare integralmente la Decisione impugnata, con cui la Commissione ha escluso Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A. dalla partecipazione a tutte le procedure per l’aggiudicazione di appalti e per la concessione di sovvenzioni finanziate dal bilancio generale dell’Unione europea, inclusa la procedura n. JRC/IPR/2014/C.5/0003 RC, pubblicata nella GU 2014/S 034-054569 e successive rettifiche, per una durata di due anni e dieci mesi; |
— |
condannare la Commissione al pagamento delle spese del giudizio. |
Motivi e principali argomenti
Il procedimento di esclusione è stato avviato in occasione della partecipazione della ricorrente a una procedura ristretta bandita dal Centro Comune di Ricerca il 18 febbraio 2014 per la costruzione di un nuovo edificio su sito di Ispra. La Commissione infatti, avrebbe saputo di certe irregolarità che sarebbero state commesse dalla società ricorrente.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti e conseguente errore di diritto per mancata applicazione della deroga di cui all’articolo 106, par. 1, ultimo comma del Regolamento finanziario.
|
2. |
Secondo motivo, vertente su l’inapplicabilità dell’articolo 106, par. 1, lett. c), del Regolamento finanziario.
|
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio del contradittorio.
|
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità nella determinazione del periodo di esclusione.
|
Tribunale della funzione pubblica
3.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 254/24 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 25 giugno 2015 — EE/Commissione
(Causa F-55/14) (1)
((Funzione pubblica - Agente contrattuale - Mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato - Domanda di annullamento - Procedura di rinnovo - Articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Diritto al contraddittorio - Violazione - Domanda di risarcimento danni - Danno morale))
(2015/C 254/26)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: EE (rappresentanti: L.Levi e A. Tymen, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e T.S. Bohr, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione di non rinnovare il contratto della ricorrente, il quale avrebbe dovuto essere a tempo indeterminato.
Dispositivo
1) |
La decisione della Commissione europea di non rinnovare il contratto di agente contrattuale di EE, comunicata oralmente il 14 ottobre 2013, confermata dalla nota del 31 ottobre 2013 e motivata con la nota del 13 dicembre 2013, è annullata. |
2) |
La Commissione europea è condannata a pagare a EE la somma di EUR 10 000. |
3) |
La Commissione europea sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute da EE. |
(1) GU C 421 del 24.11.2014, pag. 59.
3.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 254/24 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (giudice unico) del 25 giugno 2015 — Mikulik/Consiglio
(Causa F-67/14) (1)
((Funzione pubblica - Funzionari - Periodo di prova - Prolungamento del periodo di prova - Licenziamento alla fine del periodo di prova - Periodo di prova effettuato in condizioni irregolari))
(2015/C 254/27)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Filip Mikulik (Praga, Repubblica ceca) (rappresentante: M. Velardo, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e M. Veiga, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione di licenziare il ricorrente alla fine del suo periodo di prova e di risarcire il danno morale asseritamente subìto.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è stato respinto. |
2) |
Il sig. Mikulik sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |
(1) GU C 380 del 27.10.2014, pag. 26.
3.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 254/25 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 22 giugno 2015 — van Ourdenaarden/Parlamento
(Causa F-139/14) (1)
((Funzione pubblica - Funzionari - Congedo annuale - Riporto limitato a dodici giorni - Compensazione - Bollettino di pensione - Mancata contestazione nei termini previsti - Mancanza di fatti nuovi e sostanziali - Articolo 81 del regolamento di procedura - Ricorso manifestamente irricevibile))
(2015/C 254/28)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Annetje Elisabeth van Ourdenaarden (Grevenmacher, Lussemburgo) (rappresentante: F. Moyse, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: M. Ecker e N. Chemaï, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione di non riportare al 2013 i giorni di congedo non goduti nel 2012 dalla ricorrente a causa di un congedo di malattia e domanda di risarcimento dei danni materiali e morali asseritamente subiti.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. |
2) |
La sig.ra van Oudenaarden e il Parlamento europeo sopporteranno ciascuno le proprie spese. |
(1) GU C 89 del 16.3.2015, pag. 46.