ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 253 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
58° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2015/C 253/01 |
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2015/C 253/02 |
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2015/C 253/03 |
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2015/C 253/04 |
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2015/C 253/05 |
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Commissione europea |
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2015/C 253/06 |
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2015/C 253/07 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione |
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2015/C 253/08 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione |
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2015/C 253/09 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione |
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2015/C 253/10 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
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Commissione europea |
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2015/C 253/11 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2015/C 253/12 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7649 — Varo/Argos DSE/Vitol/Carlyle/Reggeborgh) ( 1 ) |
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2015/C 253/13 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7477 — Halliburton/Baker Hughes) ( 1 ) |
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2015/C 253/14 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7663 — DTZ/Cushman & Wakefield) ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2015/C 253/15 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
1.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 253/1 |
Avviso all’attenzione delle persone oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2011/486/PESC del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1332 del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1322 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Afghanistan
(2015/C 253/01)
Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone che figurano nell’allegato della decisione 2011/486/PESC del Consiglio (1) attuata dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1332 del Consiglio (2) e nell’allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio (3) attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1322 del Consiglio (4) concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Afghanistan.
Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1988 (2011), che impone misure restrittive nei confronti delle persone ed entità indicate anteriormente alla data di adozione di detta risoluzione quali talibani e altre persone, gruppi, imprese ed entità ad essi associati specificati nella sezione A («Persone associate ai talibani») e nella sezione B («Entità e altri gruppi e imprese associati ai talibani») dell’elenco consolidato del comitato istituito a norma delle risoluzioni 1267 (1999) e 1333 (2000), come pure di altre persone, gruppi, imprese ed entità associati ai talibani.
Il 23 settembre 2014 e il 27 marzo 2015 il comitato istituito a norma del punto 30 della risoluzione 1988 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha modificato e aggiornato l’elenco delle persone, gruppi, imprese e entità soggetti a misure restrittive.
Le persone in questione possono in qualsiasi momento presentare al comitato delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 30 dell’UNSCR 1988 (2011), unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell’elenco delle Nazioni Unite. Tali richieste dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo:
United Nations – Focal point for delisting |
Security Council Subsidiary Organs Branch |
Room TB-08045D |
United Nations |
New York, N.Y. 10017 |
UNITED STATES OF AMERICA |
Tel. +1 9173679448 |
Fax. +1 2129631300/3778 |
Email: delisting@un.org |
Per maggiori informazioni consultare: http://www.un.org/sc/committees/1988/index.shtml
Facendo seguito alla decisione delle Nazioni Unite, il Consiglio dell’Unione europea ha stabilito che le persone indicate dall’ONU dovranno essere incluse negli elenchi delle persone, dei gruppi, delle imprese e entità che sono oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2011/486/PESC e dal regolamento (UE) n. 753/2011. I motivi che hanno determinato l’inclusione negli elenchi delle persone in questione sono specificati alle voci corrispondenti dell’allegato della decisione del Consiglio e dell’allegato I del regolamento del Consiglio.
Si richiama l’attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 753/2011, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 5 del regolamento).
Le persone interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell’elenco summenzionato al seguente indirizzo:
Consiglio dell’Unione europea |
Segretariato generale |
DG C 1C |
Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
1048 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
E-mail: sanctions@consilium.europa.eu |
Si richiama inoltre l’attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
(1) GU L 199 del 2.8.2011, pag. 57.
(2) GU L 206 del 1.8.2015, pag. 31.
(3) GU L 199 del 2.8.2011, pag. 1.
(4) GU L 206 del 1.8.2015, pag. 1.
1.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 253/3 |
Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1322 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan
(2015/C 253/02)
Si richiama l’attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (1):
La base giuridica del trattamento dei dati è il regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio (2), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1322 del Consiglio (3).
Il responsabile del trattamento dei dati è il Consiglio dell’Unione europea rappresentato dal direttore generale della DG C (Affari esteri, allargamento e protezione civile) del segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l’unità 1C della DG C, che può essere contattata al seguente indirizzo:
Consiglio dell’Unione europea |
Segretariato generale |
DG C 1C |
Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
1048 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
E-mail: sanctions@consilium.europa.eu |
Il trattamento è finalizzato all’elaborazione e all’aggiornamento dell’elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma del regolamento (UE) n. 753/2011, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1322.
Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento negli elenchi fissati in tale regolamento.
I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.
I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l’azione esterna e la Commissione.
Fatte salve le limitazioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (CE) n. 45/2001, le richieste di accesso, nonché le richieste di rettifica o di opposizione devono ricevere risposta in conformità della sezione 5 della decisione 2004/644/CE del Consiglio (4).
I dati personali saranno conservati per un periodo di 5 anni dal momento in cui l’interessato è stato cancellato dall’elenco delle persone soggette al congelamento dei beni o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.
Gli interessati possono rivolgersi al garante europeo della protezione dei dati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.
(1) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(2) GU L 199 del 23.7.2011, pag. 1.
(3) GU L 206 del 1.8.2015, pag. 1.
(4) GU L 296 del 21.9.2004, pag. 16.
1.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 253/4 |
Avviso all’attenzione delle persone, gruppi e entità che figurano nell’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo
[cfr. allegato del regolamento (UE) 2015/1325 del Consiglio]
(2015/C 253/03)
Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone, gruppi e entità elencati nel regolamento (UE) 2015/1325 del Consiglio (1).
Il Consiglio dell’Unione europea ha deciso che restano validi i motivi per l’inclusione nell’elenco summenzionato delle persone, gruppi e entità soggetti alle misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (2). Pertanto, il Consiglio ha deciso di mantenere tali persone, gruppi e entità nell’elenco.
Il regolamento (CE) n. 2580/2001 prevede che siano congelati tutti i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche appartenenti alle persone, gruppi e entità in questione e che i capitali, le altre attività finanziarie o le risorse economiche non siano messi a disposizione degli stessi, direttamente o indirettamente.
Si attira l’attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, elencati nell’allegato del regolamento, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici (in conformità all’articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento).
Le persone, i gruppi e le entità in questione possono presentare una richiesta volta ad ottenere la motivazione del Consiglio riguardo al loro mantenimento nell’elenco summenzionato (a meno che la motivazione sia già stata loro comunicata). Le eventuali richieste devono essere inoltrate al seguente indirizzo:
Consiglio dell’Unione europea (all’attenzione del gruppo «PC 931») |
Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
1048 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
E-mail: sanctions@consilium.europa.eu |
Le persone, i gruppi e le entità in questione possono presentare al Consiglio in qualsiasi momento, all’indirizzo summenzionato e insieme ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che li include e mantiene nell’elenco. Tali richieste saranno esaminate all’atto del ricevimento. Al riguardo si attira l’attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità interessati sul periodico riesame dell’elenco da parte del Consiglio, conformemente all’articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931/PESC (3). Affinché siffatte richieste possano essere valutate in occasione del prossimo riesame, esse dovranno essere presentate entro il 27 ottobre 2015.
Si richiama inoltre l’attenzione delle persone, gruppi e entità in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro il regolamento del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
(1) GU L 206 del 1.8.2015, pag. 12.
(2) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.
(3) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.
1.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 253/5 |
Avviso all'attenzione delle persone ed entità soggette alle misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
(2015/C 253/04)
Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone ed entità designate negli allegati II e IV della decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio (1) e nell'allegato III del regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio (2), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1323 (3) che attua l'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia.
Il Consiglio dell'Unione europea, dopo aver riesaminato l'elenco delle persone ed entità designate nei summenzionati allegati, ha stabilito che le misure restrittive di cui alla decisione 2011/137/PESC (4) e al regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio debbano continuare ad applicarsi a tali persone ed entità.
Si richiama l'attenzione delle persone ed entità interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 7 del regolamento).
Le persone ed entità interessate possono presentare al Consiglio entro il 1o giugno 2016, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:
Consiglio dell'Unione europea |
Segretariato generale |
DG C 1C |
Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
1048 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
indirizzo di posta elettronica: sanctions@consilium.europa.eu |
Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del prossimo riesame, da parte del Consiglio, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, della decisione 2011/137/PESC e dell'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 204/2011, dell'elenco delle persone ed entità designate.
(1) GU L 206 del 1.8.2015, pag. 34.
(2) GU L 58 del 3.3.2011, pag. 1.
(3) GU L 206 del 1.8.2015, pag. 4.
(4) GU L 58 del 3.3.2011, pag. 53.
1.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 253/6 |
Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
(2015/C 253/05)
Si richiama l’attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (1):
La base giuridica del trattamento dei dati è il regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio (2).
Il responsabile del trattamento dei dati è il Consiglio dell’Unione europea rappresentato dal direttore generale della DG C (Affari esteri, allargamento e protezione civile) del segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l’unità 1C della DG C che può essere contattata al seguente indirizzo:
Consiglio dell’Unione europea |
Segretariato generale |
DG C 1C |
Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
1048 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
Email: sanctions@consilium.europa.eu |
Il trattamento è finalizzato all’elaborazione e all’aggiornamento dell’elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma del regolamento (UE) n. 204/2011.
Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento negli elenchi fissati in tale regolamento.
I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.
I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l’azione esterna e la Commissione.
Fatte salve le limitazioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (CE) n. 45/2001, le richieste di accesso, nonché le richieste di rettifica o di opposizione devono ricevere risposta in conformità della sezione 5 della decisione 2004/644/CE del Consiglio (3).
I dati personali saranno conservati per un periodo di 5 anni dal momento in cui l’interessato è stato cancellato dall’elenco delle persone soggette al congelamento dei beni o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.
Gli interessati possono rivolgersi al garante europeo della protezione dei dati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.
(1) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(2) GU L 58 del 3.3.2011, pag. 1.
(3) GU L 296 del 21.9.2004, pag. 16.
Commissione europea
1.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 253/7 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
31 luglio 2015
(2015/C 253/06)
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,0967 |
JPY |
yen giapponesi |
136,34 |
DKK |
corone danesi |
7,4615 |
GBP |
sterline inglesi |
0,70410 |
SEK |
corone svedesi |
9,4622 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,0565 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
9,0015 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
27,031 |
HUF |
fiorini ungheresi |
308,30 |
PLN |
zloty polacchi |
4,1435 |
RON |
leu rumeni |
4,4048 |
TRY |
lire turche |
3,0485 |
AUD |
dollari australiani |
1,5140 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4310 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,5032 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6769 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,5082 |
KRW |
won sudcoreani |
1 287,41 |
ZAR |
rand sudafricani |
13,9210 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
6,8102 |
HRK |
kuna croata |
7,5920 |
IDR |
rupia indonesiana |
14 866,29 |
MYR |
ringgit malese |
4,2015 |
PHP |
peso filippino |
50,146 |
RUB |
rublo russo |
66,8596 |
THB |
baht thailandese |
38,571 |
BRL |
real brasiliano |
3,6974 |
MXN |
peso messicano |
17,7473 |
INR |
rupia indiana |
70,3382 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
1.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 253/8 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione
(2015/C 253/07)
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l'area dell'euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri dell'area dell'euro e i paesi che hanno concluso con l'Unione europea un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.
Per celebrare il trentennale della bandiera dell'UE, i ministri delle Finanze dell'area dell'euro hanno deciso che gli Stati membri dell'area dell'euro avrebbero coniato una moneta commemorativa da 2 euro con un disegno comune sulla faccia nazionale. I cittadini e i residenti dell'area dell'euro hanno selezionato il disegno vincitore con un voto pubblico su internet. Ai votanti è stato proposto di scegliere fra cinque disegni, preselezionati da una giuria professionale a seguito di una gara di disegno fra le zecche europee. Il disegno prescelto è stato quello creato da Georgios Stamatopoulos, incisore professionista presso la Banca di Grecia.
Paese di emissione : Finlandia
Oggetto della commemorazione : il 30o anniversario della bandiera dell'UE
Descrizione del disegno : il disegno riproduce la bandiera dell'UE quale simbolo dell'unione di popoli e culture che condividono visioni e ideali per un futuro comune migliore. Le dodici stelle che si trasformano in figure umane rappresentano la nascita di una nuova Europa. In alto a destra figurano, a semicerchio, il paese di emissione «SUOMI FINLAND» e gli anni «1985-2015». A destra, fra la bandiera e gli anni, figura il marchio della zecca. In basso a destra figurano le iniziali dell'artista (Georgios Stamatopoulos).
Sull'anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell'Unione europea.
Tiratura :
Data di emissione : agosto 2015
(1) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.
(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione del 19 dicembre 2008 su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).
1.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 253/9 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione
(2015/C 253/08)
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l'area dell'euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri dell'area dell'euro e i paesi che hanno concluso con l'Unione europea un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.
Per celebrare il trentennale della bandiera dell'UE, i ministri delle Finanze dell'area dell'euro hanno deciso che gli Stati membri dell'area dell'euro avrebbero coniato una moneta commemorativa da 2 euro con un disegno comune sulla faccia nazionale. I cittadini e i residenti dell'area dell'euro hanno selezionato il disegno vincitore con un voto pubblico su internet. Ai votanti è stato proposto di scegliere fra cinque disegni, preselezionati da una giuria professionale a seguito di una gara di disegno fra le zecche europee. Il disegno prescelto è stato quello creato da Georgios Stamatopoulos, incisore professionista presso la Banca di Grecia.
Paese di emissione : Germania
Oggetto della commemorazione : il 30o anniversario della bandiera dell'UE
Descrizione del disegno : il disegno riproduce la bandiera dell'UE quale simbolo dell'unione di popoli e culture che condividono visioni e ideali per un futuro comune migliore. Le dodici stelle che si trasformano in figure umane rappresentano la nascita di una nuova Europa. In alto a destra figurano, a semicerchio, il paese di emissione «BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND» e gli anni «1985-2015». A destra, fra la bandiera e gli anni, figura il marchio della zecca. In basso a destra figurano le iniziali dell'artista (Georgios Stamatopoulos).
Sull'anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell'Unione europea.
Tiratura :
Data di emissione : 4o trimestre del 2015
(1) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.
(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione del 19 dicembre 2008 su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).
1.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 253/10 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione
(2015/C 253/09)
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri dell’area dell’euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.
Per celebrare il trentennale della bandiera dell'UE, i ministri delle Finanze dell'area dell'euro hanno deciso che gli Stati membri dell'area dell'euro avrebbero coniato una moneta commemorativa da 2 euro con un disegno comune sulla faccia nazionale. I cittadini e i residenti dell'area dell'euro hanno selezionato il disegno vincitore con un voto pubblico su internet. Ai votanti è stato proposto di scegliere fra cinque disegni, preselezionati da una giuria professionale a seguito di una gara di disegno fra le zecche europee. Il disegno prescelto è stato quello creato da Georgios Stamatopoulos, incisore professionista presso la Banca di Grecia.
Paese di emissione : Slovenia
Oggetto della commemorazione : il 30o anniversario della bandiera dell'UE
Descrizione del disegno : il disegno riproduce la bandiera dell'UE quale simbolo dell'unione di popoli e culture che condividono visioni e ideali per un futuro comune migliore. Le dodici stelle che si trasformano in figure umane rappresentano la nascita di una nuova Europa. In alto a destra figurano, a semicerchio, il paese di emissione «SLOVENIJA» e gli anni «1985-2015». In basso a destra figurano le iniziali dell'artista (Georgios Stamatopoulos).
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.
Tiratura :
Data di emissione : 4o trimestre del 2015
(1) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.
(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione del 19 dicembre 2008 su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).
1.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 253/11 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione
(2015/C 253/10)
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l'area dell'euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri dell'area dell'euro e i paesi che hanno concluso con l'Unione europea un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.
Per celebrare il trentennale della bandiera dell'UE, i ministri delle Finanze dell'area dell'euro hanno deciso che gli Stati membri dell'area dell'euro avrebbero coniato una moneta commemorativa da 2 euro con un disegno comune sulla faccia nazionale. I cittadini e i residenti dell'area dell'euro hanno selezionato il disegno vincitore con un voto pubblico su internet. Ai votanti è stato proposto di scegliere fra cinque disegni, preselezionati da una giuria professionale a seguito di una gara di disegno fra le zecche europee. Il disegno prescelto è stato quello creato da Georgios Stamatopoulos, incisore professionista presso la Banca di Grecia.
Paese di emissione : Slovacchia
Oggetto della commemorazione : il 30o anniversario della bandiera dell'UE
Descrizione del disegno : il disegno riproduce la bandiera dell'UE quale simbolo dell'unione di popoli e culture che condividono visioni e ideali per un futuro comune migliore. Le dodici stelle che si trasformano in figure umane rappresentano la nascita di una nuova Europa. In alto a destra figurano, a semicerchio, il paese di emissione «SLOVENSKO» e gli anni. A destra, fra la bandiera e gli anni, figura il marchio della zecca di Kremnica (Mincovňa Kremnica), ovvero le iniziali «MK» tra due dadi. In basso a destra figurano le iniziali dell'artista (Georgios Stamatopoulos).
Sull'anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell'Unione europea.
Tiratura :
Data di emissione : settembre 2015
(1) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.
(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione del 19 dicembre 2008 su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).
V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Commissione europea
1.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 253/12 |
Inviti a presentare proposte e attività correlate conformemente al programma di lavoro CER 2016 nell’ambito di Orizzonte 2020 — il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)
(2015/C 253/11)
Con la presente si notifica la pubblicazione di inviti a presentare proposte e attività correlate conformemente al programma di lavoro CER 2016 nell’ambito di Orizzonte 2020 – il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020).
La Commissione ha adottato il programma di lavoro CER 2016 (1) con la decisione C(2015) 5086 del 28 luglio 2015.
Con tali inviti si chiede di presentare proposte. Il programma di lavoro CER 2016, compresi i termini e i bilanci, è disponibile sul sito web del portale del partecipante unitamente alle informazioni riguardanti le modalità degli inviti e delle attività correlate nonché le informazioni per i candidati sul come presentare proposte:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
(1) http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/erc/h2020-wp16-erc_en.pdf
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
1.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 253/13 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7649 — Varo/Argos DSE/Vitol/Carlyle/Reggeborgh)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 253/12)
1. |
In data 22 luglio 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Vitol Refining Group B.V («Vitol», Paesi Bassi), The Carlyle Group («Carlyle», Stati Uniti d’America) e Reggeborgh Invest B.V. («Reggeborgh», Paesi Bassi) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Varo Energy B.V («Varo», Paesi Bassi). Contestualmente Varo procede a una fusione totale, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni, con Argos Downstream Europe B.V. («Argos DSE»). |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7649 — Varo/Argos DSE/Vitol/Carlyle/Reggeborgh, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
1.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 253/15 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7477 — Halliburton/Baker Hughes)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 253/13)
1. |
In data 23 luglio 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Halliburton Company («Halliburton», Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Baker Hughes Incorporated («Baker Hughes», Stati Uniti) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — Halliburton: fornitura di servizi petroliferi su scala mondiale a imprese di prospezione e produzione di petrolio e gas, in particolare servizi di perforazione e valutazione, nonché di completamento e produzione di pozzi, — Baker Hughes: fornitura di servizi petroliferi su scala mondiale a imprese di prospezione e produzione di petrolio e gas, in particolare servizi di perforazione e valutazione, nonché di completamento e produzione di pozzi. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7477 — Halliburton/Baker Hughes, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
1.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 253/16 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7663 — DTZ/Cushman & Wakefield)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 253/14)
1. |
In data 24 luglio 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa DTZ (Stati Uniti), controllata da TPG e da PAG Asia Capital, acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Cushman & Wakefield (Stati Uniti), attualmente controllata da Exor S.p.a., mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — DTZ: prestazione di servizi immobiliari in Asia, Europa e America settentrionale. DTZ rappresenta proprietari e locatari nelle transazioni immobiliari, offre consulenza per investimenti immobiliari e fornisce servizi di consulenza, gestione di proprietà e valutazione, — Cushman & Wakefield: prestazione di servizi immobiliari. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7663 — DTZ/Cushman & Wakefield, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
ALTRI ATTI
Commissione europea
1.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 253/17 |
Domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012
(2015/C 253/15)
La Commissione europea ha approvato la presente modifica minore ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 (1).
DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA MINORE
Domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 (2)
«AGLIO DI VOGHIERA»
n. UE: IT-PDO-0105-01301 – 19.1.2015
DOP ( X ) IGP ( ) STG ( )
1. Gruppo richiedente e interesse legittimo
Consorzio produttori Aglio di Voghiera |
Via Buozzi n. 12/b |
44020 Voghiera (FE) |
ITALIA |
Tel: 0532/328046 |
E-mail: info@agliodivoghiera.it |
La richiesta di modifica è presentata da 22 soggetti iscritti al Consorzio produttori Aglio di Voghiera legittimati a presentare domanda di modifica ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12511 del 14.10.2013. I 22 soggetti iscritti al Consorzio produttori Aglio di Voghiera rappresentano più del 51 % della produzione controllata di Aglio di Voghiera e più del 30 % delle imprese inserite nel sistema di controllo del disciplinare di produzione dell'Aglio di Voghiera DOP.
2. Stato membro o paese terzo
Italia
3. Voce del disciplinare interessata dalla modifica
— |
☐ |
Descrizione del prodotto |
— |
☐ |
Prova dell'origine |
— |
☒ |
Metodo di produzione |
— |
☐ |
Legame |
— |
☒ |
Etichettatura |
— |
☒ |
Altro [Confezionamento; Aggiornanti normativi] |
4. Tipo di modifica
— |
☐ |
Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, che non comporta modifiche al documento unico pubblicato. |
— |
☒ |
Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, che comporta una modifica al documento unico pubblicato. |
— |
☐ |
Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato. |
— |
☐ |
Modifica a un disciplinare di una STG registrata da considerarsi minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. |
5. Modifica (modifiche)
Metodo di produzione
— |
Si permette la rotazione con altre colture e non solo con colture cerealicole o proteoleaginose, purché non liliacee. Viene quindi eliminato il vincolo di rotazione dei terreni con cereali e proteoleaginose e si esplicita l'esclusione della coltivazione sullo stesso terreno di colture liliacee poiché causa di riduzione della fertilità del terreno, comparsa di patologie parassitarie, e maggior sviluppo di infestanti. |
— |
Per agevolare l'ottenimento del materiale da seminare si consente che la selezione manuale dei bulbi avvenga da partite di aglio non legate in mazzi. Per queste ragioni all'articolo 5 del disciplinare di produzione, in corrispondenza del paragrafo dedicato alla «Produzione del seme» al punto A è stato eliminato il riferimento ai «mazzi di aglio». |
— |
Si modifica il sesto di impianto della coltura e in particolare la distanza tra le file dei bulbilli seminati. Si passa da una distanza tra le fila compresa tra 20 cm e 50 cm a una compresa tra 15 cm e 60 cm. Tale modifica è legata all'utilizzo di macchine per la semina e per la raccolta che prevedono queste distanze. L'avvicinamento delle file riduce la possibilità di crescita degli infestanti ed aumenta la resa senza pregiudizio per la qualità del prodotto. |
— |
La variazione del sesto di impianto permette di modificare la quantità di «seme» da impiegare rispetto a quella prevista dal disciplinare di produzione e di passare da un massimo di 1 300 kg/ettaro a 1 700 kg/ettaro. |
— |
Nel disciplinare vengono indicate ulteriori fasi da eseguire dopo la raccolta del prodotto ossia le fasi di cernita, di pulizia e di eliminazione delle foglie e delle radici dal prodotto. In aggiunta, si specifica che tali fasi, quando applicate al prodotto «aglio secco» devono portare ad una riduzione del peso del raccolto aziendale di non meno del 40 %. Queste integrazioni sono finalizzate ad indicare fasi del processo di lavorazione (cernita, di pulizia e di eliminazione delle foglie e delle radici) dell'Aglio di Voghiera prime omesse nel disciplinare vigente e a definire un limite in materia di scarti derivanti da queste operazioni attraverso l'indicazione di un valore tra il prodotto estirpato in campo e il prodotto vendibile dopo l'essiccazione. L'indicazione di questo valore permette di favorire i controlli in quanto definisce meglio la quantità di aglio secco ottenibile per ettaro aziendale e quindi la quantità da immettere nel mercato. |
— |
Si corregge una imprecisione del testo che citava impropriamente l'atmosfera controllata tra i metodi di essiccazione del prodotto. In realtà trattasi di «ventilazione controllata». |
— |
Si è aumentato il limite massimo di tempo previsto per l'essiccazione del prodotto, in ventilazione controllata passando da 36 a 72 ore. La modifica tiene conto che nella pratica agricola possono verificarsi situazioni climatiche anomale dell'annata produttiva (piovosità, umidità, ecc.) che incidono sulle fasi vegetative e sull'essiccazione del prodotto in campo, rendendo opportuno disporre di un periodo più ampio di essiccazione in ventilazione controllata. |
Etichettatura - confezionamento
— |
Viene eliminata la bollinatura sui singoli bulbi ed introdotto il confezionamento delle treccine di bulbi in reti bianche opportunamente etichettate con il logo della DOP. Questa modifica favorisce la distribuzione del prodotto, garantendone l'integrità e una maggiore riconoscibilità per il consumatore. |
— |
Si prevede la possibilità di confezionare i singoli bulbi anche in reti che riportino il logo della DOP. Questa modalità di confezionamento si aggiunge alla modalità attuale che prevede la bollinatura del singolo bulbo. |
— |
L'ultima frase del paragrafo viene modificata prevedendo l'aggiunta della possibilità di indicare la ragione sociale o un codice identificativo univoco del produttore. Tale codice viene attribuito dalla struttura di controllo. Questa modifica permette di rispondere alle esigenze della grande distribuzione organizzata e di garantire la rintracciabilità del prodotto. |
— |
Si è provveduto ad eliminare l'indicazione dei pesi delle confezione al fine di poter rispondere alle richieste diverse esigenze dei canali distributivi e dei consumatori finali. |
— |
Si è provveduto ad eliminare dalla voce «Imballaggi» del disciplinare di produzione il paragrafo che prevedeva la chiusura dei contenitori usati come imballaggio, in modo che il contenuto non potesse essere estratto senza la rottura della confezione. Questa previsione risulta essere superflua a seguito dell'obbligo del confezionamento già espresso per le diverse tipologie di aglio (treccia, treccia extra, retino, sacchi, treccina, bulbo singolo). |
Aggiornamenti Normativi
— |
Si è provveduto ad aggiornare i riferimenti normativi relativi ai regolamenti dell'Unione. I riferimenti al Reg. (CE) n. 510/2006 sono stati modificati in favore del Reg. (UE) n. 1151/2012. |
DOCUMENTO UNICO
«AGLIO DI VOGHIERA»
n. UE: IT-PDO-0105-01301 – 19.1.2015
DOP ( X ) IGP ( )
1. Denominazione (denominazioni) [della DOP o IGP]
«Aglio di Voghiera»
2. Stato membro o paese terzo
Italia
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.6: ortofrutticoli e cereali freschi e trasformati
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1
La Denominazione di Origine Protetta «Aglio di Voghiera» è ottenuta con l'ecotipo Aglio di Voghiera. È una pianta con bulbi di colore bianco luminoso e uniforme, raramente striato di rosa. Le tuniche che avvolgono i bulbilli hanno colorazione bianca a volte striata di colore rosa più o meno intenso. La forma del bulbo è rotondeggiante, regolare e compatta, leggermente appiattita nel punto di inserimento dell'apparato radicale. Il bulbo è costituito da un numero variabile di bulbilli che risultano tra loro uniti in maniera compatta e con una caratteristica curvatura della parte esterna perfettamente adiacenti l'uno all'altro. All'atto dell'immissione al consumo l'«Aglio di Voghiera» deve presentare: bulbi sani senza marciumi; esenti da parassiti; puliti; compatti; esenti da danni provocati dal gelo o dal sole; esenti da germogli esternamente visibili; privi di umidità esterna anormale; privi di odore e/o sapore estranei. Può ottenere il riconoscimento «Aglio di Voghiera» DOP solo l'aglio appartenente alle categorie «Extra» dal calibro minimo di 45 mm e «Prima» dal calibro minimo di 40 mm. L'«Aglio di Voghiera» è immesso al mercato con le seguenti tipologie: AGLIO FRESCO/VERDE con stelo verde rigido al colletto, tunica esterna allo stato fresco; bulbo di colore bianco e bianco avorio con possibili striature rosate; radici biancastre. AGLIO SEMISECCO: stelo non completamente secco dal colore verde che vira al colore biancastro con minore consistenza al colletto; tunica esterna non completamente secca, bulbo bianco e bianco avorio con possibili striature rosate, radici biancastre. AGLIO SECCO: stelo secco di colore biancastro, di consistenza fragile, tunica esterna e tunica che avvolge ciascun bulbilllo completamente secche, bulbo di colore bianco nel quale sono evidenti i bulbilli, radici di colore avorio.
3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)
—
3.4. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata
Tutte le operazioni di produzione devono avvenire necessariamente nell'ambito della zona di produzione in quanto le particolarità dell'«Aglio di Voghiera» sono da attribuire sia ai saperi dei produttori sia alle caratteristiche climatiche della zona e alla tipologia di suoli presenti.
3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
Il prodotto verde/fresco deve essere immesso al consumo dal giorno dell'estirpazione al 5o giorno dell'estirpazione stessa; quello semisecco tra il 6o e il 10o quello secco dall'11 o in poi. Tutto il prodotto viene immesso al consumo nelle tipologie di TRECCIA: composta da un numero di bulbi compreso tra 5 e 18 e dal peso tra 400 g e 900 g TRECCIA EXTRA: bulbi tra 8 e 80 e il peso tra 1 e 5 kg; RETINO: bulbi in numero variabile e il peso tra 100 g e 500 g; SACCHI: bulbi in numero variabile ed il peso tra 1 e 5 kg; TRECCINA: bulbi tra 3 e 5 ed il peso tra 150 g e 500 g; BULBO SINGOLO peso: tra 50 g e 100 g. I bulbi singoli possono essere confezionati in rete riportando il logo della DOP oppure sfusi riportando su ogni bulbo l'adesivo della DOP. I bulbi singoli devono avere lo stelo e le radici recisi completamente.
Le confezioni sono immesse al consumo in rete, legno, plastica, cartone, carta e materiali vegetali naturali. Il condizionamento deve avvenire con attenzione per impedire che il trasporto e le eccessive manipolazioni possano provocare la rottura delle teste e soprattutto la frammentazione delle cuticole generando il rischio di muffe e deterioramento del prodotto.
3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
Su ogni confezione deve essere apposta un'etichetta riportante la denominazione «Aglio di Voghiera» con la scritta DOP., il logo dell'Unione e il nome/ragione sociale o il codice identificativo univoco, attribuito dalla struttura di controllo, del produttore.
Ciascun imballaggio deve recare, in scritte raggruppate sullo stesso lato, leggibili e indelebili, le indicazioni che consentano di identificare l'imballatore o lo speditore. Sui contenitori dovrà inoltre essere indicata la denominazione «Aglio di Voghiera» e denominazione di origine protetta o il suo acronimo DOP in caratteri superiori a qualunque altra indicazione presente sulla confezione, il logo dell' Unione.
Sui singoli pezzi deve essere apposta un'etichetta riportante la denominazione «Aglio di Voghiera» con la dicitura DOP, il logo comunitario ed il nome del produttore.
Il logo di forma circolare di color azzurro chiaro è formato da una figura che rappresenta metà spicchio di aglio tagliato nella parte centrale dalla lettera V. Lo spicchio è di base gialla con striature di retino più scuro. Nel cerchio, in posizione obliqua vi è la scritta, color nero, «Aglio di Voghiera». In alto, sempre inclusa nel cerchio appare la dicitura, color nero DOP. Solo per le forme pubblicitarie può essere usata una versione in bianco e nero, in quel caso il logo circolare è circoscritto da una linea nera. Il logo, quando stampato su etichetta, deve essere riprodotto in misura di 1/3 rispetto alla dimensione totale dell'etichetta.
4. Delimitazione concisa della zona geografica
La zona di produzione dell'«Aglio di Voghiera» comprende i seguenti comuni situati nella provincia di Ferrara: Voghiera, Masi Torello, Portomaggiore, Argenta e Ferrara.
5. Legame con la zona geografica
La zona di coltivazione dell'«Aglio di Voghiera» è zona di pianura, in ambiente deltizio e di bacino interfluviale che offre un clima ideale per la crescita di questo prodotto. I suoli sono prevalentemente argillosi, argilloso-limosi, franco limosi. L'abbondante presenza di sabbie di origine fluviale li dota di una grande capacità di drenaggio sotterraneo delle acque; questa capacità fa sì che sia favorita la crescita e lo sviluppo dell'aglio preservandolo dai pericoli di marciume. Il clima è caratterizzato da una piovosità inferiore rispetto ad altre zone di pianura, con piogge più frequenti nei mesi primaverili piuttosto che nei mesi estivi. La presenza di estati calde e soleggiate favorisce le operazioni di raccolta e, in combinazione con condizioni di umidità, tipiche della zona del ferrarese, consente un'essiccazione graduale e lenta dell'«Aglio di Voghiera».
Le caratteristiche peculiari dell'«Aglio di Voghiera» sono il colore bianco luminoso, il bulbo di grandi dimensioni, rotondeggiante, regolare, composto da bulbilli perfettamente uniti tra loro e, soprattutto, la grande serbevolezza. La composizione chimica è un perfetto equilibrio di olii volatili con composti solforati, enzimi, vitamine B, sali minerali e flavonoidi. Altra caratteristica, non meno importante, è la specifica identità genetica, dimostrata attraverso tecniche di amplificazione del DNA, e frutto di una selezione naturale avvenuta grazie all'attuazione di metodiche di selezione tramandate di generazione in generazione.
Le caratteristiche dell'«Aglio di Voghiera» derivano dal forte legame con l'ambiente oltre che da fattori umani. Le caratteristiche tipiche del prodotto sono da attribuire ai terreni dove è coltivato. Dai terreni argillosi, argilloso-limosi, franco limosi nei quali la presenza di sabbie di origine fluviale favorisce il drenaggio sotterraneo delle acque, deriva la serbevolezza dei bulbi, il loro alto accrescimento, il colore bianco luminoso e soprattutto quella forma regolare e compatta che li caratterizza. Dalla riproduzione dei bulbilli da semina, per via vegetativa, utilizzando quelli provenienti da un bulbo fra i migliori, deriva il perfetto equilibrio tra enzimi, vitamine sali minerali che conferiscono una specifica identità genetica a questo aglio. Quanto appena specificato ci riporta all'altro legame forte che rende così speciale «Aglio di Voghiera» e cioè quello umano. È l'uomo infatti che cura da sempre con particolare attenzione le tecniche di irrigazione durante il periodo di semina e di raccolta, che con capacità affinata con gli anni e trasmessa da padre in figlio seleziona a mano dalla coltura precedente i bulbi migliori da cui ricavare il materiale da seme avendo cura che esso sia grosso e sano, che, con eccellente maestria prepara e lavora i bulbi preparando a mano mazzi, trecce, treccine e bulbi singoli e che infine tramanda ricette tanto gustose. Le testimonianze archeologiche recenti e passate dell'antica Voghenza confermano il ruolo predominante che questo centro ebbe per il delta padano sino almeno al VII secolo dopo Cristo. Al termine dell'esperienza altomedievale furono gli Estensi, signori di Ferrara, a rilanciare il territorio di Voghiera. Il demanio estense incentivò tutte le coltivazioni possibili nelle terre della zona riservando particolare attenzione alle piante da orto come insalate, erbe e piante aromatiche e soprattutto aglio. Dalla partenza degli estensi, nel 1598 le esperienze espletate nel campo agricolo non andarono affatto perdute poiché altri illustri proprietari individuarono le valenze di queste fertili terre lungo il corso dell'antico Po e che consentono ancora oggi la coltivazione di produzione a forte specializzazione come l'aglio.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)
Questa Amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta di riconoscimento della DOP «Aglio di Voghiera» sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 271 del 21.11.2014.
Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335
Oppure
accedendo direttamente all'home page del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Prodotti DOP IGP» (in alto a destra dello schermo), poi su Prodotti DOP IGP STG (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all'esame dell'UE».
(1) GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17.
(2) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.