ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 245

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

58° anno
27 luglio 2015


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2015/C 245/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2015/C 245/02

Causa C-111/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upravno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) il 4 marzo 2015 — Občina Gorje/Republika Slovenija

2

2015/C 245/03

Causa C-167/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale civile di Roma (Italia) il 13 aprile 2015 — X/Presidenza del Consiglio dei Ministri

3

2015/C 245/04

Causa C-168/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresný súd Prešov (Repubblica slovacca) il 14 aprile 2015 — Milena Tomášová/Ministerstvo spravodlivosti SR; Pohotovosť s.r.o.

3

2015/C 245/05

Causa C-178/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy we Wrocławiu (Polonia) il 20 aprile 2015 — Alicja Sobczyszyn/Szkola Podstawowa w Rzeplinie

4

2015/C 245/06

Causa C-187/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Düsseldorf (Germania) il 24 aprile 2015 — Joachim Pöpperl/Land Nordrhein-Westfalen

5

2015/C 245/07

Causa C-194/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Torino (Italia) il 28 aprile 2015 — Véronique Baudinet e a./Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale I di Torino

5

2015/C 245/08

Causa C-205/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Sibiu (Romania) il 30 aprile 2015 — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Brașov/Vasile Toma, Birou Executor Judecătoresc Horațiu-Vasile Cruduleci

6

2015/C 245/09

Causa C-211/15 P: Impugnazione proposta l’8 maggio 2015 da Orange, già France Télécom avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 26 febbraio 2015, causa T-385/12, Orange/Commissione

6

2015/C 245/10

Causa C-213/15 P: Impugnazione proposta l’8 maggio 2015 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 27 febbraio 2015, causa T-188/12, Patrick Breyer/Commissione europea

7

2015/C 245/11

Causa C-217/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Italia) l’11 maggio 2015 — Procedimento penale a carico di Massimo Orsi

8

2015/C 245/12

Causa C-222/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pécsi Törvényszék (Ungheria) il 15 maggio 2015 — Hőszig Kft./Alstom Power Thermal Services

9

2015/C 245/13

Causa C-228/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Catania (Italia) il 19 maggio 2015 — Procedimento penale a carico di Snezhana Velikova

10

2015/C 245/14

Causa C-233/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administratīvā apgabaltiesa (Lettonia) il 21 maggio 2015 — SIA Oniors Bio/Valsts ieņēmumu dienests

11

2015/C 245/15

Causa C-241/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Romania) il 25 maggio 2015 — Procedimento penale a carico di Niculaie Aurel Bob-Dogi

12

2015/C 245/16

Causa C-249/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret (Danimarca) il 28 maggio 2015, Wind 1014 GmbH e Kurt Daell/Skatteministeriet

12

 

Tribunale

2015/C 245/17

Causa T-296/12: Sentenza del Tribunale del 12 giugno 2015 — Health Food Manufacturers’ Association e a./Commissione [Tutela dei consumatori — Regolamento (UE) n. 432/2012 — Indicazioni sulla salute sui prodotti alimentari — Ricorso di annullamento — Atto regolamentare che non comporta alcuna misura di esecuzione — Interesse diretto — Ricevibilità — Violazione degli articoli 13 e 28 del regolamento (CE) n. 1924/2006 — Principio di buona amministrazione — Non discriminazione — Criteri di valutazione erronei — Regolamento n. 1924/2006 — Eccezione di illegittimità — Diritto di essere ascoltato — Certezza del diritto — Periodo transitorio irragionevole — Elenco di indicazioni in sospeso]

14

2015/C 245/18

Causa T-334/12: Sentenza del Tribunale del 12 giugno 2015 — Plantavis e NEM/Commissione e EFSA (Tutela dei consumatori — Indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari — Regolamento (UE) n. 432/2012 — Ricorso di annullamento — Atto regolamentare che non comporta alcuna misura d’esecuzione — Incidenza diretta — Ricevibilità — Regolamento (CE) n. 1924/2006 — Eccezione di illegittimità — Registro delle indicazioni sulla salute)

15

2015/C 245/19

Causa T-496/13: Sentenza del Tribunale dell’11 giugno 2015 — McCullough/Cedefop [Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti riguardanti l'aggiudicazione di appalti pubblici e la conclusione dei contratti che ne derivano — Domanda diretta a produrre i documenti nel contesto di un procedimento penale — Diniego d’accesso — Eccezione relativa alla tutela della vita privata e dell'integrità della persona — Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale]

16

2015/C 245/20

Causa T-452/14: Sentenza del Tribunale dell’11 giugno 2015 — Laboratoires CTRS/Commissione [Medicinali per uso umano — Medicinali orfani — Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale Cholic Acid FGK (ridenominato Kolbam) — Indicazioni terapeutiche — Esclusiva commerciale — Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 141/2000]

17

2015/C 245/21

Causa T-285/14: Ordinanza del Tribunale del 22 maggio 2015 — Wirtschaftsvereinigung Stahl e a./Commissione (Aiuti di Stato — Misure adottate dalla Germania a favore dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e di imprese elettro-intensive — Decisione di avvio del procedimento previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE — Adozione della decisione definitiva successivamente alla proposizione del ricorso — Non luogo a statuire — Ricorso di annullamento — Domanda di adeguamento delle conclusioni — Assenza di elementi nuovi — Irricevibilità)

18

2015/C 245/22

Causa T-286/14: Ordinanza del Tribunale del 22 maggio 2015 — Röchling Oertl Kunststofftechnik/Commissione (Aiuti di Stato — Misure adottate dalla Germania in favore dell’elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabile e di imprese a forte consumo di elettricità — Decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE — Adozione della decisione finale successivamente alla proposizione del ricorso — Non luogo a provvedere)

19

2015/C 245/23

Causa T-287/14: Ordinanza del Tribunale del 22 maggio 2015 — Schaeffler Technologies/Commissione (Aiuti di Stato — Misure adottate dalla Germania in favore dell’elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabile e di imprese a forte consumo di elettricità — Decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE — Adozione della decisione finale successivamente alla proposizione del ricorso — Non luogo a provvedere)

19

2015/C 245/24

Causa T-288/14: Ordinanza del Tribunale del 22 maggio 2015 — Energiewerke Nord/Commissione (Aiuti di Stato — Misure adottate dalla Germania in favore dell’elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabile e di imprese a forte consumo di elettricità — Decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE — Adozione della decisione finale successivamente alla proposizione del ricorso — Non luogo a provvedere)

20

2015/C 245/25

Causa T-289/14: Ordinanza del Tribunale del 22 maggio 2015 — H-O-T Servicecenter Nürnberg e a./Commissione (Aiuti di Stato — Misure adottate dalla Germania a favore dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e di imprese elettro-intensive — Decisione di avvio del procedimento previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE — Adozione della decisione definitiva successivamente alla proposizione del ricorso — Non luogo a statuire — Ricorso di annullamento — Domanda di adeguamento delle conclusioni — Assenza di elementi nuovi — Irricevibilità)

21

2015/C 245/26

Causa T-294/14: Ordinanza del Tribunale del 22 maggio 2015 — Klemme/Commissione (Aiuti di Stato — Misure adottate dalla Germania in favore dell’elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabile e di imprese a forte consumo di elettricità — Decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE — Adozione della decisione finale successivamente alla proposizione del ricorso — Non luogo a provvedere — Ricorso di annullamento — Domanda di adeguamento delle conclusioni — Assenza di elementi nuovi — Irricevibilità)

22

2015/C 245/27

Causa T-295/14: Ordinanza del Tribunale del 22 maggio 2015 — Autoneum Germany/Commissione (Aiuti di Stato — Misure adottate dalla Germania in favore dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e delle imprese energivore — Decisione di avvio del procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE — Adozione della decisione conclusiva successivamente all’introduzione del ricorso — Non luogo a statuire — Ricorso di annullamento — Domanda di adeguamento delle conclusioni — Assenza di elementi nuovi — Irricevibilità)

23

2015/C 245/28

Causa T-296/14: Ordinanza del Tribunale del 22 maggio 2015 — Erbslöh/Commissione (Aiuti di Stato — Misure adottate dalla Germania in favore dell’elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabile e di imprese a forte consumo di elettricità — Decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE — Adozione della decisione finale successivamente alla proposizione del ricorso — Non luogo a provvedere)

24

2015/C 245/29

Causa T-297/14: Ordinanza del Tribunale del 22 maggio 2015 — Walter Klein/Commissione (Aiuti di Stato — Misure adottate dalla Germania in favore dell’elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabile e di imprese a forte consumo di elettricità — Decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE — Adozione della decisione finale successivamente alla proposizione del ricorso — Non luogo a provvedere)

24

2015/C 245/30

Causa T-298/14: Ordinanza del Tribunale del 22 maggio 2015 — Erbslöh Aluminium/Commissione (Aiuti di Stato — Misure adottate dalla Germania in favore dell’elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabile e di imprese a forte consumo di elettricità — Decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE — Adozione della decisione finale successivamente alla proposizione del ricorso — Non luogo a provvedere)

25

2015/C 245/31

Causa T-300/14: Ordinanza del Tribunale del 22 maggio 2015 — Fricopan Back/Commissione (Aiuti di Stato — Misure adottate dalla Germania in favore dell’elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabile e di imprese a forte consumo di elettricità — Decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE — Adozione della decisione finale successivamente alla proposizione del ricorso — Non luogo a provvedere — Ricorso di annullamento — Domanda di adeguamento delle conclusioni — Assenza di elementi nuovi — Irricevibilità)

26

2015/C 245/32

Causa T-301/14: Ordinanza del Tribunale del 22 maggio 2015 — Michelin Reifenwerke/Commissione (Aiuti di Stato — Misure adottate dalla Germania in favore dell’elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabile e di imprese a forte consumo di elettricità — Decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE — Adozione della decisione finale successivamente alla proposizione del ricorso — Non luogo a provvedere)

27

2015/C 245/33

Causa T-305/14: Ordinanza del Tribunale del 22 maggio 2015 — Vestolit/Commissione (Aiuti di Stato — Misure adottate dalla Germania in favore dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e delle imprese energivore — Decisione di avvio del procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE — Adozione della decisione conclusiva successivamente all’introduzione del ricorso — Non luogo a statuire)

27

2015/C 245/34

Causa T-241/15 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 2 giugno 2015 — Buga/Parlamento e a. (Procedimento sommario — Direttiva relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo — Domanda di provvedimenti provvisori — Irricevibilità manifesta del ricorso principale — Irricevibilità)

28

2015/C 245/35

Causa T-168/15: Ricorso proposto il 1o aprile 2015 — Repubblica ellenica/Commissione

29

2015/C 245/36

Causa T-178/15: Ricorso proposto l’8 aprile 2015 — Kohrener Landmolkerei e DHG/Commissione

30

2015/C 245/37

Causa T-180/15: Ricorso proposto il 14 aprile 2015 — Icap e a./Commissione

30

2015/C 245/38

Causa T-207/15: Ricorso proposto il 24 aprile 2015 — National Iranian Tanker Company/Consiglio

32

2015/C 245/39

Causa T-250/15: Ricorso proposto il 21 maggio 2015 — Speciality Drinks/UAMI — William Grant (CLAN)

33

2015/C 245/40

Causa T-251/15: Ricorso proposto il 14 maggio 2015 — Espírito Santo Financial (Portugal)/BCE

34

2015/C 245/41

Causa T-252/15: Ricorso proposto il 21 maggio 2015 — Ferrovial e altri/Commissione

35

2015/C 245/42

Causa T-253/15: Ricorso proposto il 21 maggio 2015 — Sociedad General de Aguas de Barcelona/Commissione

36

2015/C 245/43

Causa T-254/15: Ricorso proposto il 18 maggio 2015 — Aldi Einkauf/UAMI — Dyado Liben (Casale Fresco)

37

2015/C 245/44

Causa T-256/15: Ricorso proposto il 22 maggio 2015 — Telefónica/Commissione

37

2015/C 245/45

Causa T-257/15: Ricorso proposto il 22 maggio 2015 — Arcelormittal Spain Holding/Commissione

38

2015/C 245/46

Causa T-258/15: Ricorso proposto il 22 maggio 2015 — Axa Mediterranean Holding/Commissione

39

2015/C 245/47

Causa T-261/15: Ricorso proposto il 22 maggio 2015 — Spirig Pharma/UAMI (Daylong)

39

2015/C 245/48

Causa T-267/15: Ricorso proposto il 27 maggio 2015 — db Technologies Deutschland/UAMI — MIP Metro (Sigma)

40

2015/C 245/49

Causa T-268/15: Ricorso proposto il 22 maggio 2015 — Apcoa Parking Holdings/UAMI (PARKWAY)

41

2015/C 245/50

Causa T-272/15: Ricorso proposto il 22 maggio 2015 — Apcoa Parking Holdings/UAMI (PARKWAY)

41

2015/C 245/51

Causa T-277/15: Ricorso proposto il 13 maggio 2015 — Permapore/UAMI — José Joaquim Oliveira II — Jardins & Afins (Terraway)

42

2015/C 245/52

Causa T-289/15: Ricorso proposto il 2 giugno 2015 — Hamas/Consiglio

43

2015/C 245/53

Causa T-297/15 P: Impugnazione proposta l’8 giugno 2015 da Angel Coedo Suárez avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 26 marzo 2015, causa F-38/14, Coedo Suárez/Consiglio

44

2015/C 245/54

Causa T-298/15: Ricorso proposto l’8 giugno 2015 — Atlas/UAMI (EFEKT PERLENIA)

44

2015/C 245/55

Causa T-303/15: Ricorso proposto il 1o giugno 2015 — Barqawi/Consiglio

45

2015/C 245/56

Causa T-304/15: Ricorso proposto il 1o giugno 2015 — Abdulkarim/Consiglio

46

 

Tribunale della funzione pubblica

2015/C 245/57

Causa F-27/13: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 18 giugno 2015 — CX/Commissione (Funzione pubblica — Procedimento disciplinare — Ruolo e competenze rispettive del consiglio di disciplina e dell’AIPN — Sanzione disciplinare — Retrocessione di grado seguita da una promozione — Proporzionalità della sanzione)

47

2015/C 245/58

Causa F-5/14: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 18 giugno 2015 — CX/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Sanzione disciplinare — Revoca — Mancata audizione del funzionario interessato da parte dell’AIPN — Inosservanza del diritto ad essere sentiti)

47

2015/C 245/59

Causa F-65/14: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 9 giugno 2015 — EF/SEAE (Funzione pubblica — Personale del SEAE — Funzionari — Esercizio di promozione 2013 — Decisione di non promuovere il ricorrente al grado AD 13 — Obiezione formulata dal ricorrente rispetto all’elenco dei funzionari di cui è stata proposta la promozione — Articolo 45 dello Statuto — Anzianità minima di due anni nel grado — Calcolo del periodo di due anni — Data della decisione di promozione)

48

2015/C 245/60

Causa F-68/15: Ricorso proposto il 27 aprile 2015 — ZZ/Frontex

49

2015/C 245/61

Causa F-70/15: Ricorso proposto il 28 aprile 2015 — ZZ/Commissione

49

2015/C 245/62

Causa F-71/15: Ricorso proposto il 4 maggio 2015 — ZZ/ECDC

50

2015/C 245/63

Causa F-73/15: Ricorso proposto il 6 maggio 2015 — ZZ/Parlamento

50

2015/C 245/64

Causa F-76/15: Ricorso proposto il 15 maggio 2015 — ZZ/Consiglio

51

2015/C 245/65

Causa F-77/15: Ricorso proposto il 18 maggio 2015 — ZZ/Commissione

51


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

27.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 245/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea

(2015/C 245/01)

Ultima pubblicazione

GU C 236 del 20.7.2015

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 228 del 13.7.2015

GU C 221 del 6.7.2015

GU C 213 del 29.6.2015

GU C 205 del 22.6.2015

GU C 198 del 15.6.2015

GU C 190 dell’8.6.2015

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

27.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 245/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upravno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) il 4 marzo 2015 — Občina Gorje/Republika Slovenija

(Causa C-111/15)

(2015/C 245/02)

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Upravno sodišče Republike Slovenije

Parti

Ricorrente: Občina Gorje

Convenuta: Republika Slovenija

Questioni pregiudiziali

1)

Se il regolamento n. 1698/2005/CE (1), e in particolare il suo articolo 71, paragrafo 3, ai sensi del quale le norme sull’ammissibilità delle spese sono adottate a livello nazionale, tenendo conto delle specifiche condizioni stabilite da tale regolamento per talune misure di sviluppo rurale, debba essere interpretato nel senso che osta alla normativa nazionale prevista dall’articolo 79, paragrafo 4, del [decreto governativo sulle misure delle linee 1, 3 e 4 del Programma di sviluppo rurale per la Repubblica di Slovenia per il periodo 2007-2013, dal 2010 al 2013 (in prosieguo: il «decreto PRP»)] e dal punto 3, capo VI, del bando di gara, in forza della quale costituiscono spese di investimento ammissibili solo le spese sostenute successivamente alla data di adozione della decisione sul diritto a ottenere le risorse (fino al termine dell’investimento, ovvero, al più tardi, fino al 30 giugno 2015).

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione, se il regolamento n. 1698/2005, e in particolare il suo articolo 71, paragrafo 3, debba essere interpretato nel senso che osta alla normativa nazionale prevista dall’articolo 56, paragrafo 4, dello Zakon o kmetijstvu (legge sull’agricoltura), ai sensi della quale deve essere integralmente respinta la domanda che non soddisfa le esigenze dell’articolo 79, paragrafo 4, del decreto PRP sulle spese ammissibili dell’investimento, sostenute successivamente alla data di adozione della decisione.


(1)  Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), GU L 277, 21.10.2005, pag. 1.


27.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 245/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale civile di Roma (Italia) il 13 aprile 2015 — X/Presidenza del Consiglio dei Ministri

(Causa C-167/15)

(2015/C 245/03)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale civile di Roma

Parti nella causa principale

Ricorrente: X

Convenuta: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Questioni pregiudiziali

1)

Se la direttiva 2004/80/CE (1) (art. 12, par. 2) debba essere interpretata nel senso che osti ad una legge nazionale di recepimento che, rinviando per l’erogazione delle elargizioni a carico dello Stato alle previsioni di leggi speciali a favore della vittima di reato, non riconosca alla vittima del reato violento comune l’accesso ad un sistema sostanziale tendenzialmente generale di indennizzo e disciplini solo gli aspetti procedurali, per i profili transfrontalieri, di accesso al sistema stesso;

2)

se la direttiva 2004/80/CE (art. 12, par. 2) debba essere quindi interpretata nel senso di imporre un sistema sostanziale tendenzialmente generale di protezione da parte dello Stato o comunque avente un contenuto minimo e, in questo caso, quali siano i criteri per determinare quest’ultimo.


(1)  Direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’indennizzo delle vittime di reato (GU L 261, pag. 15).


27.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 245/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresný súd Prešov (Repubblica slovacca) il 14 aprile 2015 — Milena Tomášová/Ministerstvo spravodlivosti SR; Pohotovosť s.r.o.

(Causa C-168/15)

(2015/C 245/04)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Okresný súd Prešov

Parti

Ricorrente: Milena Tomášová

Convenuti: Ministerstvo spravodlivosti SR

Pohotovosť s.r.o.

Interveniente a sostegno della ricorrente: Združenie na ochranu spotrebiteľa HOOS

Questioni pregiudiziali

1)

Se si configuri una grave violazione del diritto dell’Unione europea qualora, in contrasto con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, in un procedimento esecutivo condotto in base a un lodo arbitrale, si esiga una prestazione derivante da una clausola abusiva.

2)

Se la responsabilità di uno Stato membro per violazione del diritto comunitario possa sorgere prima che la parte del procedimento esaurisca tutti i mezzi giuridici di cui dispone nell’ambito di un procedimento di esecuzione di una decisione conformemente all’ordinamento giuridico dello Stato membro; se, considerati i fatti di causa, detta responsabilità dello Stato membro possa, in tal caso, sorgere prima ancora che sia terminato il procedimento per l’esecuzione di una decisione e prima che sia stata esaurita la possibilità della ricorrente di esigere un rimborso per ingiustificato arricchimento.

3)

In caso di risposta affermativa, se l’azione di un organo quale descritta dalla ricorrente, tenuto conto delle circostanze della fattispecie, in particolare dell’assoluta inerzia della ricorrente e del mancato esaurimento di tutti i mezzi giuridici di ricorso consentiti dal diritto dello Stato membro, integri una violazione del diritto comunitario sufficientemente qualificata.

4)

Qualora nella presente fattispecie sia configurabile una violazione sufficientemente qualificata del diritto comunitario, se l’importo richiesto dalla ricorrente corrisponde al danno di cui lo Stato membro è responsabile; se sia possibile far coincidere il danno così inteso con il credito recuperato, che costituisce un ingiustificato arricchimento.

5)

Se l’azione di ingiustificato arricchimento, quale mezzo giuridico di ricorso, abbia priorità rispetto all’azione di risarcimento dei danni.


27.7.2015   

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C 245/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy we Wrocławiu (Polonia) il 20 aprile 2015 — Alicja Sobczyszyn/Szkola Podstawowa w Rzeplinie

(Causa C-178/15)

(2015/C 245/05)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy we Wrocławiu

Parti

Ricorrente: Alicja Sobczyszyn

Convenuta: Szkoła Podstawowa w Rzeplinie

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (1), conformemente al quale gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali, debba essere interpretato nel senso che l’insegnante che abbia usufruito del congedo per motivi di salute previsto dalla legge del 26 gennaio 1982, Carta degli insegnanti (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, Dz.U.2014, pos.191 e 1198) matura altresì, nell’anno in cui si è avvalso del diritto al congedo per motivi di salute, il diritto al congedo per ferie previsto dalle disposizioni generali del diritto del lavoro.


(1)  GU L 299, pag. 9.


27.7.2015   

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C 245/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Düsseldorf (Germania) il 24 aprile 2015 — Joachim Pöpperl/Land Nordrhein-Westfalen

(Causa C-187/15)

(2015/C 245/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Joachim Pöpperl

Resistente: Land Nordrhein-Westfalen

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 45 TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osti a una normativa nazionale in base alla quale una persona avente lo status di pubblico funzionario, il cui rapporto di pubblico impiego sia cessato, su richiesta del medesimo, ai fini dell’assunzione di un nuovo rapporto di lavoro in un altro Stato membro, perda i diritti al trattamento pensionistico derivanti dal rapporto di pubblico impiego [Or. 2], nel caso in cui il diritto nazionale preveda, al tempo stesso, che la persona di cui trattasi sia assicurata retroattivamente in regime di assicurazione pensionistica obbligatoria sulla base delle retribuzioni lorde maturate in costanza di rapporto di pubblico impiego, fermo restando che i diritti alla pensione che ne derivino siano inferiori ai diritti pensionistici perduti.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione — rispetto a tutti o unicamente a taluni funzionari — se l’articolo 45 TFUE debba essere interpretato nel senso che, in mancanza di una diversa disciplina nazionale, il precedente ente pubblico datore di lavoro del funzionario interessato debba riconoscere al medesimo il trattamento pensionistico calcolato sulla base dei periodi di servizio maturati nel pregresso rapporto di pubblico impiego, al netto dei diritti pensionistici derivanti dall’inquadramento assicurativo retroattivo, ovvero sia tenuto a compensare economicamente in altro modo la perdita della pensione sebbene, in base al diritto nazionale, possono essere erogate soltanto le prestazioni pensionistiche da esso previste.


27.7.2015   

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C 245/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Torino (Italia) il 28 aprile 2015 — Véronique Baudinet e a./Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale I di Torino

(Causa C-194/15)

(2015/C 245/07)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Commissione Tributaria Provinciale di Torino

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Véronique Baudinet, Adrien Boyer, Pauline Boyer, Edouard Boyer

Convenuta: Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale I di Torino

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 63 e 65 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea ostino alla normativa di uno Stato membro in forza della quale, allorché un residente di tale Stato — azionista di una società stabilita in uno Stato membro diverso — percepisca dividendi tassati in entrambi gli Stati, non si ponga rimedio alla doppia imposizione mediante l’imputazione nello Stato di residenza di un credito d’imposta almeno pari all’importo dell’imposta versata nello Stato della società distributrice.


27.7.2015   

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C 245/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Sibiu (Romania) il 30 aprile 2015 — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Brașov/Vasile Toma, Birou Executor Judecătoresc Horațiu-Vasile Cruduleci

(Causa C-205/15)

(2015/C 245/08)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Judecătoria Sibiu

Parti

Ricorrente: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Brașov

Convenuti: Vasile Toma, Birou Executor Judecătoresc Horațiu-Vasile Cruduleci

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, e gli articoli 20, 21 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea possano essere interpretati nel senso che ostano a disposizioni quali l’articolo 16 della Costituzione [rumena] e l’articolo 30 dell’OUG n. 80/2013, i quali sanciscono l’uguaglianza di fronte alla legge dei cittadini persone fisiche e non tra questi ultimi e le persone giuridiche di diritto pubblico ed esonerano a priori le persone giuridiche di diritto pubblico dal pagamento delle imposte di bollo e della cauzione per l’accesso alla giustizia, pur subordinando l’accesso alla giustizia delle persone fisiche al pagamento di imposte di bollo e di cauzioni.


27.7.2015   

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C 245/6


Impugnazione proposta l’8 maggio 2015 da Orange, già France Télécom avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 26 febbraio 2015, causa T-385/12, Orange/Commissione

(Causa C-211/15 P)

(2015/C 245/09)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Orange, già France Télécom (rappresentanti: S. Hautbourg e S. Cochard-Quesson, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare la sentenza impugnata;

statuire definitivamente sul merito conformemente all’articolo 61 dello Statuto della Corte e accogliere le conclusioni depositate da Orange in primo grado;

in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale;

condannare la Commissione alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce diversi motivi.

In primo luogo, il Tribunale avrebbe commesso errori di diritto allorché ha constatato che i criteri che consentono di ammettere la qualificazione di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE erano soddisfatti. Il Tribunale avrebbe, da un lato, commesso un errore di diritto nel ritenere che Orange avesse beneficiato di un vantaggio, nonostante la misura fosse diretta a eliminare lo svantaggio strutturale che sarebbe risultato dal mantenimento di quanto disposto dalla legge del 1990 e a consentire l’emergere di una piena concorrenza nel contesto della totale liberalizzazione dei mercati delle telecomunicazioni. Dall’altro lato, la ricorrente contesta altresì al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto allorché ha ritenuto non necessario nel caso di specie, per confermare il carattere selettivo della misura controversa, verificare se questa fosse idonea ad introdurre differenziazioni tra operatori che si trovano in una situazione di fatto e di diritto analoga, nonostante, nelle circostanze della fattispecie, nessun’altra impresa potesse essere inclusa nell’ambito di riferimento utilizzato dalla Commissione. Infine, il Tribunale avrebbe violato il suo obbligo di motivazione e avrebbe commesso un errore di diritto, in quanto non ha effettuato alcuna analisi degli argomenti dedotti dalla ricorrente per ritenere che la misura non fosse in grado di falsare o minacciare di falsare la concorrenza ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

In secondo luogo, il Tribunale avrebbe commesso errori di diritto nel fare proprie le analisi della Commissione relative alla valutazione della compatibilità della misura in questione. Il Tribunale avrebbe, da un lato, violato il suo obbligo di motivazione e snaturato i fatti nell’affermare che l’articolo 30 della legge del 1996, come modificata, non prevedeva alcunché circa la finalità del contributo forfettario eccezionale e che non è in contrasto quindi con la conclusione della Commissione secondo la quale il contributo forfettario eccezionale non costituiva un onere sociale per l’impresa. Dall’altro lato, il Tribunale avrebbe violato il suo obbligo di motivazione poiché ha fatto sue le valutazioni della Commissione e si è limitato a constatare la non applicabilità del precedente «La Poste» a France Télécom (Orange).

Infine, la ricorrente ritiene che il Tribunale abbia commesso errori di diritto nella valutazione del periodo durante il quale l’aiuto definito nella decisione è neutralizzato dal contributo forfettario eccezionale. In particolare, il Tribunale avrebbe snaturato i fatti ed avrebbe sostituito la propria motivazione a quella della decisione impugnata allorché ha confermato che la soppressione degli oneri di compensazione e di sovracompensazione faceva parte dell’aiuto definito all’articolo 1 della decisione impugnata.


27.7.2015   

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C 245/7


Impugnazione proposta l’8 maggio 2015 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 27 febbraio 2015, causa T-188/12, Patrick Breyer/Commissione europea

(Causa C-213/15 P)

(2015/C 245/10)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Van Nuffel e H. Krämer, agenti)

Altra parte nel procedimento: Patrick Breyer, Repubblica di Finlandia, Regno di Svezia

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

statuire definitivamente sulla controversia e respingere il ricorso;

condannare il ricorrente in primo grado alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la sua impugnazione, la Commissione europea chiede di annullare la sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2015, causa T-188/12, Breyer/Commissione, nella parte in cui il Tribunale ha annullato in parte qua la decisione della Commissione del 3 aprile 2012 che aveva rifiutato di concedere al ricorrente in primo grado l’accesso integrale a documenti attinenti alla trasposizione della direttiva 2006/24 (1) da parte della Repubblica d’Austria nonché a documenti riguardanti la causa oggetto della sentenza del 29 luglio 2010, Commissione/Austria (2), là dove detta decisione aveva negato l’accesso alle memorie depositate dalla Repubblica d’Austria nell’ambito di tale causa.

Il ricorrente in primo grado ha fondato la sua domanda di annullamento, tra l’altro, della decisione controversa, su un unico motivo, vertente in sostanza su una violazione dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001 (3). Secondo la Commissione, il Tribunale ha annullato la decisione controversa nella parte in cui essa aveva negato l’accesso alle memorie depositate dalla Repubblica d’Austria nell’ambito della causa sopra menzionata. Riguardo al motivo di ricorso dedotto, il Tribunale ha affermato, essenzialmente, che le memorie in discussione costituiscono documenti ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, paragrafo 3, e dell’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 1049/2001 e pertanto rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento, e che l’articolo 15, paragrafo 3, quarto comma, TFUE non osta all’applicazione del regolamento n. 1049/2001 a tali memorie a motivo del loro carattere peculiare.

La Commissione fonda la sua impugnazione su un unico motivo, mediante il quale contesta l’interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 3, TFUE sulla cui base il Tribunale ha deciso, in conclusione, che tale disposizione non osta all’applicazione del regolamento n. 1049/2001 alle memorie in discussione a motivo del loro carattere peculiare.


(1)  Direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE (GU L 105, pag. 54).

(2)  C 189/09, EU:C:2010:455.

(3)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).


27.7.2015   

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C 245/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Italia) l’11 maggio 2015 — Procedimento penale a carico di Massimo Orsi

(Causa C-217/15)

(2015/C 245/11)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

Parte nella causa principale

Massimo Orsi

Questione pregiudiziale

Se ai sensi degli artt. 4 [del Protocollo n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali] e 50 [della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea], sia conforme al diritto comunitario la disposizione di cui all’art. 10 ter D. lgs. 74/00 nella parte in cui consente di procedere alla valutazione della responsabilità penale di un soggetto il quale, per lo stesso fatto (omissione del versamento dell’IVA), sia già stato destinatario di un accertamento definitivo da parte dell’Amministrazione finanziaria dello Stato, con irrogazione di una sanzione amministrativa nella misura del 30 % dell’imposta non versata.


27.7.2015   

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C 245/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pécsi Törvényszék (Ungheria) il 15 maggio 2015 — Hőszig Kft./Alstom Power Thermal Services

(Causa C-222/15)

(2015/C 245/12)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Pécsi Törvényszék

Parti

Ricorrente: Hőszig Kft.

Convenuta: Alstom Power Thermal Services

Questioni pregiudiziali

I.

In relazione al regolamento (CE) n. 593/2008 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) [in prosieguo: il «regolamento n. 593/2008»]:

1)

Se il giudice di uno Stato membro possa interpretare l’espressione «dalle circostanze risulta» di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 593/2008, nel senso che l’esame «delle circostanze da prendere in considerazione» per stabilire se sia ragionevole credere che un contraente non abbia dato il proprio consenso secondo la legge del paese in cui ha la residenza abituale, deve riferirsi alle circostanze della conclusione del contratto, all’oggetto e all’esecuzione di quest’ultimo.

1.1.

Se l’effetto cui si riferisce l’articolo 10, paragrafo 2, derivante dalla situazione descritta al precedente punto 1, debba essere interpretato nel senso che, avendo un contraente fatto riferimento [alla legge del suo paese di residenza abituale], qualora, dalle circostanze di cui tener conto, risulti che la manifestazione del consenso alla legge applicabile ai sensi del paragrafo 1 non sarebbe stato un effetto ragionevole del comportamento del contraente, il giudice debba verificare l’esistenza e la validità della clausola contrattuale in base alla legge del paese della residenza abituale del contraente autore di detto riferimento.

2)

Se il giudice di detto Stato membro possa interpretare l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 593/2008 nel senso che il giudice — tenuto conto dell’insieme delle circostanze del caso di specie — può valutare discrezionalmente se, alla luce delle circostanze da prendere in considerazione, la manifestazione del consenso alla legge applicabile ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, non fosse un effetto ragionevole del comportamento del contraente.

3)

Nel caso in cui — conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 593/2008 — un contraente si riferisca alla legge del paese in cui risiede abitualmente al fine di dimostrare che non ha dato il suo consenso, se il giudice di uno Stato membro debba prendere in considerazione la legge del paese della residenza abituale di detto contraente, nel senso che, in base a tale legge e alle menzionate «circostanze», non era ragionevole da parte di tale contraente dare il proprio consenso alla legge designata nel contratto.

3.1.

In tale caso, se sia contraria al diritto comunitario l’interpretazione del giudice di uno Stato membro secondo cui l’esame delle «circostanze» effettuato al fine di stabilire se si possa ragionevolmente credere che il consenso non sia stato dato, si riferisce alle circostanze della conclusione del contratto, all’oggetto e all’esecuzione di quest’ultimo.

II.

In relazione al regolamento (CE) n. 44/2001 (2) del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I) [in prosieguo: il «regolamento n. 44/2001»]:

1.

Se risulti contraria all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 l’interpretazione del giudice di uno Stato membro, secondo cui è necessario designare un giudice specifico o se — alla luce del considerando 14 di detto regolamento — sia sufficiente che dalla formulazione si deduca inequivocabilmente la volontà o l’intenzione delle parti.

1.1

Se sia compatibile con l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 l’interpretazione del giudice di uno Stato membro secondo cui una clausola attributiva di competenza inclusa nelle condizioni generali del contratto da uno dei contraenti, con la quale le parti hanno stabilito che le liti derivanti o connesse alla validità, all’esecuzione o alla chiusura di un ordine, che non possano essere risolte amichevolmente tra le parti, rimarranno assoggettate alla competenza esclusiva e definitiva dei giudici di una città di un determinato Stato membro — segnatamente il foro di Parigi — è sufficientemente precisa, poiché dalla sua formulazione — alla luce del considerando 14 del regolamento in questione — si deduce inequivocabilmente la volontà o l’intenzione delle parti in relazione allo Stato membro designato.


(1)  GU L 177, pag. 6.

(2)  GU 2001, L 12, pag. 1.


27.7.2015   

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C 245/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Catania (Italia) il 19 maggio 2015 — Procedimento penale a carico di Snezhana Velikova

(Causa C-228/15)

(2015/C 245/13)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Catania

Parte nella causa principale

Snezhana Velikova

Questione pregiudiziale

Se siano, o meno, contrastanti con il diritto [dell’Unione], gli artt. 20 e 21 del [decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30], e [successive modifiche], di recepimento della direttiva 2004/38/CE (1) (...).


(1)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77).


27.7.2015   

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C 245/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administratīvā apgabaltiesa (Lettonia) il 21 maggio 2015 — SIA «Oniors Bio»/Valsts ieņēmumu dienests

(Causa C-233/15)

(2015/C 245/14)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Administratīvā apgabaltiesa

Parti

Ricorrente: SIA «Oniors Bio»

Altra parte nel procedimento: Valsts ieņēmumu dienests

Questioni pregiudiziali

1)

Se taluni prodotti, in relazione ai quali i risultati dell’esame dei campioni prelevati da diverse partite delle merci non indicano la presenza di denaturanti o di altre sostanze nocive che li rendano inadatti al consumo umano, ma che, in base alle informazioni fornite dal fabbricante, non possono essere utilizzati nell’alimentazione (produzione di alimenti e catena alimentare) atteso che, a causa delle caratteristiche del processo di lavorazione della merce non può escludersi la presenza di sostanze nocive nel prodotto, debbano essere classificati in generale in uno dei codici NC di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 (1) del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, previsti per i prodotti non alimentari o, al contrario, se tali prodotti debbano essere classificati in generale in uno dei codici NC previsti per i prodotti alimentari.

2)

A quali criteri debba attribuirsi maggiore importanza nell’interpretare le nozioni di «prodotto alimentare» e «prodotto non alimentare» ai fini dell’applicazione dei codici NC di cui all’allegato I del regolamento n. 2658/87.

3)

Se la destinazione del prodotto possa costituire un criterio oggettivo di classificazione ai fini dell’applicazione dei codici NC di cui all’allegato I del regolamento n. 2658/87.

4)

Se, nell’interpretare la nozione di «prodotto non alimentare», ai fini dell’applicazione dei codici NC di cui all’allegato I del regolamento n. 2658/87 e ai fini della classificazione della merce, si possa utilizzare, come criterio di classificazione delle merci, il parere dell’autorità competente di uno Stato membro dell’Unione europea, secondo il quale, ai sensi della normativa dell’Unione europea e degli Stati membri in materia alimentare, la merce importata dalla ricorrente non può essere utilizzata nella catena alimentare in quanto inadatta al consumo umano.

5)

Se, nell’interpretare la nozione di «prodotto non alimentare», ai fini dell’applicazione dei codici NC di cui all’allegato I del regolamento n. 2658/87 e ai fini della classificazione della merce, si possano utilizzare, come criterio di classificazione delle merci, le informazioni fornite dal fabbricante in merito al processo tecnologico di lavorazione della merce, a causa del quale non può escludersi la presenza di sostanze nocive nel prodotto.

6)

Quali proprietà fisico-chimiche della merce che deve essere classificata siano più importanti ai fini della corretta interpretazione e applicazione dei codici NC 1518 00 31 e NC 1517 90 91 di cui all’allegato I del regolamento n. 2658/87.

7)

Se a una merce avente proprietà fisico-chimiche analoghe a quelle considerate nel caso di specie debba essere applicato, in generale, il codice NC 1518 00 31 di cui all’allegato I del regolamento n. 2658/87.


(1)  Regolamento (CEE) n. 2658/87, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1).


27.7.2015   

IT

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C 245/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Romania) il 25 maggio 2015 — Procedimento penale a carico di Niculaie Aurel Bob-Dogi

(Causa C-241/15)

(2015/C 245/15)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Cluj

Imputato nella causa principale

Niculaie Aurel Bob-Dogi

Questioni pregiudiziali

1)

Se, ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro [2002/584/GAI] (1), con l’espressione «esistenza di un mandato d’arresto» debba intendersi un mandato d’arresto nazionale — interno — emesso secondo le norme di procedura penale dello Stato membro emittente, e pertanto distinto dal mandato d’arresto europeo.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’inesistenza di un mandato d’arresto nazionale — interno — possa costituire un motivo di non esecuzione implicito del mandato d’arresto europeo.


(1)  Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190, pag. 1).


27.7.2015   

IT

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C 245/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret (Danimarca) il 28 maggio 2015, Wind 1014 GmbH e Kurt Daell/Skatteministeriet

(Causa C-249/15)

(2015/C 245/16)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti

Ricorrenti: Wind 1014 GmbH, Kurt Daell

Resistente: Skatteministeriet

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia conforme al diritto dell’Unione europea, in particolare all’articolo 56 TFUE, che un veicolo, oggetto di un contratto di leasing tra una società di leasing con sede in uno Stato membro e un locatario residente o con sede in un altro Stato membro (v. seconda questione), in linea di principio non possa iniziare ad essere usato nella rete stradale di quest’ultimo Stato membro mentre le autorità stanno esaminando una richiesta di autorizzazione al pagamento della tassa di immatricolazione sul veicolo proporzionale al periodo in cui si intende usare tale veicolo in detto Stato membro;

2)

Se sia compatibile con il diritto dell’Unione europea, in particolare con l’articolo 56 TFUE, che un provvedimento nazionale richieda come prerequisito per l’immatricolazione/pagamento proporzionale della tassa su un veicolo ai fini dell’uso solo temporaneo e non permanente, la previa autorizzazione o implichi che:

(i)

le autorità richiedano come prerequisito per l’uso immediato il pagamento totale della tassa di immatricolazione danese, e che la differenza tra l’importo totale della tassa e quello della tassa proporzionale calcolata è rimborsata maggiorata degli interessi, se l’autorizzazione è successivamente concessa, e/o che

(ii)

le autorità richiedano come prerequisito per l’uso immediato il pagamento totale della tassa di immatricolazione, ed essa non è rettificata e la differenza in eccesso non è rimborsata al termine dell’uso temporaneo, nel caso in cui l’autorizzazione non sia concessa.


Tribunale

27.7.2015   

IT

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C 245/14


Sentenza del Tribunale del 12 giugno 2015 — Health Food Manufacturers’ Association e a./Commissione

(Causa T-296/12) (1)

([«Tutela dei consumatori - Regolamento (UE) n. 432/2012 - Indicazioni sulla salute sui prodotti alimentari - Ricorso di annullamento - Atto regolamentare che non comporta alcuna misura di esecuzione - Interesse diretto - Ricevibilità - Violazione degli articoli 13 e 28 del regolamento (CE) n. 1924/2006 - Principio di buona amministrazione - Non discriminazione - Criteri di valutazione erronei - Regolamento n. 1924/2006 - Eccezione di illegittimità - Diritto di essere ascoltato - Certezza del diritto - Periodo transitorio irragionevole - Elenco di indicazioni in sospeso»])

(2015/C 245/17)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: The Health Food Manufacturers’ Association (East Molesey, Regno Unito); Quest Vitamins Ltd (Birmingham, Regno Unito); Natures Aid Ltd (Kirkham, Regno Unito); Natuur-& gezondheidsProducten Nederland (Ermelo, Paesi Bassi); e New Care Supplements BV (Oisterwijk, Paesi Bassi) (rappresentanti: B. Kelly e G. Castle, solicitors, e P. Bogaert, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn e S. Grünheid, agenti)

Intervenienti a sostegno delle ricorrenti: FederSalus (Roma, Italia); Medestea biotech SpA (Torino, Italia); e Naturando Srl (Osio Sotto, Italia) (rappresentanti: E. Valenti e D. Letizia, avvocati)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: inizialmente D. Colas e S. Menez, successivamente D. Colas e S. Ghiandoni, agenti); Parlamento europeo (rappresentanti: J. Rodrigues e L. Visaggio, agenti); Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: I. Šulce e M. Moore, agenti); e Ufficio europeo delle Unioni di Consumatori (BEUC) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione, del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 136, pag. 1), nonché dell’asserita decisione della Commissione recante adozione di un elenco di indicazioni sulla salute c.d. «in sospeso».

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La The Health Food Manufacturers’ Association, la Quest Vitamins Ltd, la Natures Aid Ltd, la Natuur-& gezondheidsProducten Nederland e la New Care Supplements BV sono condannate a sopportare le proprie spese, nonché quelle della Commissione europea.

3)

La Repubblica francese, il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea, l’Ufficio europeo delle Unioni di consumatori (BEUC), la FederSalus, la Medestea biotech SpA e la Naturando Srl sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 250 del 18.8.2012.


27.7.2015   

IT

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C 245/15


Sentenza del Tribunale del 12 giugno 2015 — Plantavis e NEM/Commissione e EFSA

(Causa T-334/12) (1)

((«Tutela dei consumatori - Indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari - Regolamento (UE) n. 432/2012 - Ricorso di annullamento - Atto regolamentare che non comporta alcuna misura d’esecuzione - Incidenza diretta - Ricevibilità - Regolamento (CE) n. 1924/2006 - Eccezione di illegittimità - Registro delle indicazioni sulla salute»))

(2015/C 245/18)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Plantavis GmbH (Berlino, Germania); e NEM, Verband mittelständischer europäischer Hersteller und Distributoren von Nahrungsergänzungsmitteln & Gesundheitsprodukten eV (Laudert, Germania), (rappresentante: T. Büttner, avvocato)

Convenute: Commissione europea (rappresentanti: L. Pignataro-Nolin e S. Grünheid, agenti); e Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) (rappresentanti: D. Detken, agente, assistito da R. Van der Hout e A. Köhler, avvocati)

Interveniente a sostegno della convenuta Commissione: Parlamento europeo (rappresentanti: J. Rodrigues e P. Schonard, agenti)

Interveniente a sostegno delle convenute Commissione e EFSA: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Simm e I. Šulce, agenti)

Oggetto

Domanda d’annullamento, da un lato, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404, pag. 9), e, dall’altro, del regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione, del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 136, pag. 1), nonché del registro delle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, pubblicato sul sito Internet della Commissione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Plantavis GmbH e NEM, Verband mittelständischer europäischer Hersteller und Distributoren von Nahrungsergänzungsmitteln & Gesundheitsprodukten eV sono condannate a sopportare, oltre alle loro spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea e il Parlamento europeo sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 311 del 13.10.2012.


27.7.2015   

IT

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C 245/16


Sentenza del Tribunale dell’11 giugno 2015 — McCullough/Cedefop

(Causa T-496/13) (1)

([«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti riguardanti l'aggiudicazione di appalti pubblici e la conclusione dei contratti che ne derivano - Domanda diretta a produrre i documenti nel contesto di un procedimento penale - Diniego d’accesso - Eccezione relativa alla tutela della vita privata e dell'integrità della persona - Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale»])

(2015/C 245/19)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Colin Boyd McCullough (Tessalonica, Grecia) (rappresentante: G. Matsos, avvocato)

Convenuto: Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) (rappresentanti: inizialmente C. Lettmayr, agente, successivamente M. Fuchs, agente, assistito inizialmente da E. Petritsi, avvocato, successivamente da E. Petritsi ed E. Roussou, in seguito da E. Roussou e P. Anestis, avvocati, nonché, da ultimo, da P. Anestis)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione del Cedefop del 15 luglio 2013, recante diniego d’accesso ai verbali del suo consiglio di direzione, a quelli del suo ufficio e a quelli del gruppo direttivo «Knowledge Management System», redatti per il periodo che decorre dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2005; domanda di ingiungere al Cedefop di fornire i documenti richiesti e domanda di autorizzare, in forza dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (GU L 39, pag. 1), e dell'articolo 1 del protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea, le autorità nazionali elleniche a violare i locali e gli edifici del Cedefop, conformemente alle leggi elleniche applicabili e ad indagare, perquisire e confiscare nell'ambito di tali locali ed edifici allo scopo di procurarsi i documenti richiesti per fare luce su eventuali infrazioni.

Dispositivo

1)

La decisione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) del 15 luglio 2013, recante diniego d'accesso ai verbali del suo consiglio di direzione, a quelli del suo ufficio e a quelli del gruppo direttivo «Knowledge Management System», redatti per il periodo che decorre dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2005, è annullata in quanto in essa viene negato l'accesso ai verbali del consiglio direttivo e dell'ufficio, salvo per quanto riguarda l'accesso ai nomi dei loro membri.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Il Cedefop è condannato a sopportare le proprie spese e i tre quarti delle spese sostenute dal sig. Colin Boyd McCullough.

4)

Il sig. McCullough è condannato a sopportare un quarto delle proprie spese.


(1)  GU C 344 del 23.11.2013.


27.7.2015   

IT

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C 245/17


Sentenza del Tribunale dell’11 giugno 2015 — Laboratoires CTRS/Commissione

(Causa T-452/14) (1)

([«Medicinali per uso umano - Medicinali orfani - Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale Cholic Acid FGK (ridenominato Kolbam) - Indicazioni terapeutiche - Esclusiva commerciale - Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 141/2000»])

(2015/C 245/20)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Laboratoires CTRS (Boulogne-Billancourt, Francia) (rappresentanti: K. Bacon, barrister, M. Utges Manley e M. Vickers, solicitors)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: E. White, P. Mihaylova e A. Sipos, agenti)

Oggetto

In via principale, domanda di annullamento parziale della decisione di esecuzione C(2014) 2375 della Commissione, del 4 aprile 2014, che autorizza, in circostanze eccezionali, l’immissione in commercio del medicinale orfano per uso umano «Cholic Acid FGK — Acido colico» a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato dalla decisione di esecuzione C(2014) 6508 della Commissione, dell’11 settembre 2014, che trasferisce e modifica l’autorizzazione all’immissione in commercio accordata in circostanze eccezionali dalla decisione C(2014) 2375 per il medicinale orfano per uso umano «Kolbam — Acido colico», nella parte in cui stabilisce, in sostanza, che l’immissione in commercio di tale medicinale è autorizzata per le indicazioni terapeutiche del medicinale Orphacol o, in subordine, domanda di annullamento dell’articolo 1 della stessa decisione.

Dispositivo

1)

La decisione di esecuzione C(2014) 2375 della Commissione, del 4 aprile 2014, che autorizza, in circostanze eccezionali, l’immissione in commercio del medicinale orfano per uso umano «Cholic Acid FGK — Acido colico» a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato dalla decisione di esecuzione C(2014) 6508 della Commissione, dell’11 settembre 2014, che trasferisce e modifica l’autorizzazione all’immissione in commercio accordata in circostanze eccezionali dalla decisione C(2014) 2375 per il medicinale orfano per uso umano «Kolbam — Acido colico», è annullata.

2)

La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle di Laboratoires CTRS.

3)

La ASK Pharmaceuticals GmbH sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 253 del 4.8.2014.


27.7.2015   

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C 245/18


Ordinanza del Tribunale del 22 maggio 2015 — Wirtschaftsvereinigung Stahl e a./Commissione

(Causa T-285/14) (1)

((«Aiuti di Stato - Misure adottate dalla Germania a favore dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e di imprese elettro-intensive - Decisione di avvio del procedimento previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE - Adozione della decisione definitiva successivamente alla proposizione del ricorso - Non luogo a statuire - Ricorso di annullamento - Domanda di adeguamento delle conclusioni - Assenza di elementi nuovi - Irricevibilità»))

(2015/C 245/21)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Wirtschaftsvereinigung Stahl (Düsseldorf, Germania) e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano nell’allegato all’ordinanza (rappresentanti: inizialmente A. Reuter, C. Arhold, N. Wimmer, F.-A. Wesche, K. Kindereit, R. Busch, A. Hohler e T. Woltering, successivamente A. Reuter, C. Bürger, T. Christner e G. Müllejans, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti, assistiti da C. von Donat e G. Quardt, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione C (2013) 4424 final della Commissione, del 18 dicembre 2013, di avviare il procedimento previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, in merito alle misure attuate dalla Repubblica federale di Germania a favore dell’energia elettrica da fonti rinnovabili e dei grandi consumatori di energia [Aiuto di Stato SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].

Dispositivo

1)

Non occorre più statuire sul presente ricorso.

2)

La domanda diretta a che le conclusioni del presente ricorso siano adeguate per includervi la decisione C (2014) 8786 final della Commissione, del 25 novembre 2014, relativa all’aiuto di Stato SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN) attuato dalla Repubblica federale di Germania a favore dell’energia elettrica da fonti rinnovabili e dei grandi consumatori di energia, è respinta in quanto irricevibile.

3)

Non occorre più statuire sulla domanda di intervento presentata dall’Autorità di vigilanza EFTA.

4)

La Wirtschaftsvereinigung Stahl e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano nell’allegato sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

5)

L’Autorità di vigilanza EFTA sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 223 del 14.7.2014.


27.7.2015   

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C 245/19


Ordinanza del Tribunale del 22 maggio 2015 — Röchling Oertl Kunststofftechnik/Commissione

(Causa T-286/14) (1)

((«Aiuti di Stato - Misure adottate dalla Germania in favore dell’elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabile e di imprese a forte consumo di elettricità - Decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE - Adozione della decisione finale successivamente alla proposizione del ricorso - Non luogo a provvedere»))

(2015/C 245/22)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Röchling Oertl Kunststofftechnik GmbH (Brensbach, Germania) (rappresentanti: T. Volz, B. Wißmann, M. Püstow, M. Ringel, C. Oehme e T. Wielsch, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti, assistiti da A. Luke e C. Maurer, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione C (2013) 4424 final della Commissione, del 18 dicembre 2013, di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in merito a misure attuate dalla Repubblica federale di Germania a favore dell’elettricità da fonti rinnovabili e dei grandi consumatori di energia [Aiuto di Stato SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso.

2)

Non vi è più luogo a provvedere sulla domanda d’intervento presentata dall’Autorità di vigilanza EFTA.

3)

La Röchling Oertl Kunststofftechnik GmbH sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea, comprese quelle relative al procedimento sommario.

4)

L’Autorità di vigilanza EFTA sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 223 del 14.7.2014.


27.7.2015   

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C 245/19


Ordinanza del Tribunale del 22 maggio 2015 — Schaeffler Technologies/Commissione

(Causa T-287/14) (1)

((«Aiuti di Stato - Misure adottate dalla Germania in favore dell’elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabile e di imprese a forte consumo di elettricità - Decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE - Adozione della decisione finale successivamente alla proposizione del ricorso - Non luogo a provvedere»))

(2015/C 245/23)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG (Herzogenaurach, Germania) (rappresentanti: T. Volz, B. Wißmann, M. Püstow, M. Ringel, C. Oehme e T. Wielsch, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti, assistiti da A. Luke e C. Maurer, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione C (2013) 4424 final della Commissione, del 18 dicembre 2013, di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in merito a misure attuate dalla Repubblica federale di Germania a favore dell’elettricità da fonti rinnovabili e dei grandi consumatori di energia [Aiuto di Stato SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso.

2)

Non vi è più luogo a provvedere sulla domanda d’intervento presentata dall’Autorità di vigilanza EFTA.

3)

La Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea, comprese quelle relative al procedimento sommario.

4)

L’Autorità di vigilanza EFTA sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 223 del 14.7.2014.


27.7.2015   

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C 245/20


Ordinanza del Tribunale del 22 maggio 2015 — Energiewerke Nord/Commissione

(Causa T-288/14) (1)

((«Aiuti di Stato - Misure adottate dalla Germania in favore dell’elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabile e di imprese a forte consumo di elettricità - Decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE - Adozione della decisione finale successivamente alla proposizione del ricorso - Non luogo a provvedere»))

(2015/C 245/24)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Energiewerke Nord GmbH (Rubenow, Germania) (rappresentanti: T. Volz, B. Wißmann, M. Püstow, M. Ringel, C. Oehme e T. Wielsch, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti, assistiti da A. Luke e C. Maurer, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione C (2013) 4424 final della Commissione, del 18 dicembre 2013, di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in merito a misure attuate dalla Repubblica federale di Germania a favore dell’elettricità da fonti rinnovabili e dei grandi consumatori di energia [Aiuto di Stato SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso.

2)

Non vi è più luogo a provvedere sulla domanda d’intervento presentata dall’Autorità di vigilanza EFTA.

3)

L’Energiewerke Nord GmbH sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea, comprese quelle relative al procedimento sommario.

4)

L’Autorità di vigilanza EFTA sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 223 del 14.7.2014.


27.7.2015   

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C 245/21


Ordinanza del Tribunale del 22 maggio 2015 — H-O-T Servicecenter Nürnberg e a./Commissione

(Causa T-289/14) (1)

((«Aiuti di Stato - Misure adottate dalla Germania a favore dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e di imprese elettro-intensive - Decisione di avvio del procedimento previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE - Adozione della decisione definitiva successivamente alla proposizione del ricorso - Non luogo a statuire - Ricorso di annullamento - Domanda di adeguamento delle conclusioni - Assenza di elementi nuovi - Irricevibilità»))

(2015/C 245/25)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: H-O-T Servicecenter Nürnberg GmbH (Norimberga, Germania); H-O-T Servicecenter Schmölln GmbH & Co. KG (Schmölln, Germania); H-O-T Servicecenter Allgäu GmbH & Co. KG (Memmingerberg, Germania); e EB Härtetechnik GmbH & Co. KG (Norimberga) (rappresentanti: inizialmente A. Reuter, C. Arhold, N. Wimmer, F. A. Wesche, K. Kindereit, R. Busch, A. Hohler e T. Woltering, successivamente A. Reuter, C. Bürger, T. Christner e G. Müllejans, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti, assistiti da C. von Donat e G. Quardt, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione C (2013) 4424 final della Commissione, del 18 dicembre 2013, di avviare il procedimento previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, in merito alle misure attuate dalla Repubblica federale di Germania a favore dell’energia elettrica da fonti rinnovabili e dei grandi consumatori di energia [Aiuto di Stato SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].

Dispositivo

1)

Non occorre più statuire sul presente ricorso.

2)

La domanda diretta a che le conclusioni del presente ricorso siano adeguate per includervi la decisione C (2014) 8786 final della Commissione, del 25 novembre 2014, relativa all’aiuto di Stato SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN) attuato dalla Repubblica federale di Germania a favore dell’energia elettrica da fonti rinnovabili e dei grandi consumatori di energia, è respinta in quanto irricevibile.

3)

Non occorre più statuire sulla domanda di intervento presentata dall’Autorità di vigilanza EFTA.

4)

La H-O-T Servicecenter Nürnberg GmbH, la H-O-T Servicecenter Schmölln GmbH & Co. KG, la H-O-T Servicecenter Allgäu GmbH & Co. KG e la EB Härtetechnik GmbH & Co. KG sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

5)

L’Autorità di vigilanza EFTA sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 223 del 14.7.2014.


27.7.2015   

IT

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C 245/22


Ordinanza del Tribunale del 22 maggio 2015 — Klemme/Commissione

(Causa T-294/14) (1)

((«Aiuti di Stato - Misure adottate dalla Germania in favore dell’elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabile e di imprese a forte consumo di elettricità - Decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE - Adozione della decisione finale successivamente alla proposizione del ricorso - Non luogo a provvedere - Ricorso di annullamento - Domanda di adeguamento delle conclusioni - Assenza di elementi nuovi - Irricevibilità»))

(2015/C 245/26)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Klemme AG (Lutherstadt Eisleben, Germania) (rappresentanti: T. Volz, B. Wißmann, M. Püstow, M. Ringel, C. Oehme e T. Wielsch, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti, assistiti da A. Luke e C. Maurer, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione C (2013) 4424 final della Commissione, del 18 dicembre 2013, di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in merito a misure attuate dalla Repubblica federale di Germania a favore dell’elettricità da fonti rinnovabili e dei grandi consumatori di energia [Aiuto di Stato SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso.

2)

La domanda volta a che le conclusioni del presente ricorso siano adeguate in modo da riferirsi alla decisione C (2014) 8786 final della Commissione, del 25 novembre 2014, relativa all’aiuto di Stato SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN) attuato dalla Repubblica federale di Germania a favore dell’elettricità da fonti rinnovabili e dei grandi consumatori di energia, è respinta in quanto irricevibile.

3)

Non vi è più luogo a provvedere sulla domanda d’intervento presentata dall’Autorità di vigilanza EFTA.

4)

La Klemme AG sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea, comprese quelle relative al procedimento sommario.

5)

L’Autorità di vigilanza EFTA sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 223 del 14.7.2014.


27.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 245/23


Ordinanza del Tribunale del 22 maggio 2015 — Autoneum Germany/Commissione

(Causa T-295/14) (1)

((«Aiuti di Stato - Misure adottate dalla Germania in favore dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e delle imprese energivore - Decisione di avvio del procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE - Adozione della decisione conclusiva successivamente all’introduzione del ricorso - Non luogo a statuire - Ricorso di annullamento - Domanda di adeguamento delle conclusioni - Assenza di elementi nuovi - Irricevibilità»))

(2015/C 245/27)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Autoneum Germany GmbH (Roßdorf, Germania) (rappresentanti: T. Volz, B. Wißmann, M. Püstow, C. Oehme, M. Ringel e T. Wielsch, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti, assistiti da A. Luke e C. Maurer, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione C (2013) 4424 final della Commissione, del 18 dicembre 2013, di avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in merito a talune misure attuate dalla Repubblica federale di Germania in favore dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e degli utenti a forte consumo di energia [Aiuto di Stato SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso.

2)

La domanda volta a che le conclusioni del presente ricorso siano adeguate per tenere conto della decisione C (2014) 8786 final della Commissione, del 25 novembre 2014, relativa all’aiuto di Stato SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN) attuato dalla Repubblica federale di Germania in favore dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e degli utenti a forte consumo di energia, è respinta in quanto irricevibile.

3)

Non vi è più luogo a statuire sulla domanda d’intervento presentata dall’Autorità di sorveglianza AELE.

4)

L’Autoneum Germany GmbH sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea, incluse quelle relative al procedimento sommario.

5)

L’Autorità di sorveglianza AELE sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 223 del 14.7.2014


27.7.2015   

IT

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C 245/24


Ordinanza del Tribunale del 22 maggio 2015 — Erbslöh/Commissione

(Causa T-296/14) (1)

((«Aiuti di Stato - Misure adottate dalla Germania in favore dell’elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabile e di imprese a forte consumo di elettricità - Decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE - Adozione della decisione finale successivamente alla proposizione del ricorso - Non luogo a provvedere»))

(2015/C 245/28)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Erbslöh AG (Velbert, Germania) (rappresentanti: T. Volz, B. Wißmann, M. Püstow, M. Ringel, C. Oehme e T. Wielsch, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti, assistiti da A. Luke e C. Maurer, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione C (2013) 4424 final della Commissione, del 18 dicembre 2013, di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in merito a misure attuate dalla Repubblica federale di Germania a favore dell’elettricità da fonti rinnovabili e dei grandi consumatori di energia [Aiuto di Stato SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso.

2)

Non vi è più luogo a provvedere sulla domanda d’intervento presentata dall’Autorità di vigilanza EFTA.

3)

L’Erbslöh AG sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea, comprese quelle relative al procedimento sommario.

4)

L’Autorità di vigilanza EFTA sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 223 del 14.7.2014.


27.7.2015   

IT

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C 245/24


Ordinanza del Tribunale del 22 maggio 2015 — Walter Klein/Commissione

(Causa T-297/14) (1)

((«Aiuti di Stato - Misure adottate dalla Germania in favore dell’elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabile e di imprese a forte consumo di elettricità - Decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE - Adozione della decisione finale successivamente alla proposizione del ricorso - Non luogo a provvedere»))

(2015/C 245/29)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Walter Klein GmbH & Co. KG (Wuppertal, Germania) (rappresentanti: T. Volz, B. Wißmann, M. Püstow, M. Ringel, C. Oehme e T. Wielsch, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti, assistiti da A. Luke e C. Maurer, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione C (2013) 4424 final della Commissione, del 18 dicembre 2013, di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in merito a misure attuate dalla Repubblica federale di Germania a favore dell’elettricità da fonti rinnovabili e dei grandi consumatori di energia [Aiuto di Stato SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso.

2)

Non vi è più luogo a provvedere sulla domanda d’intervento presentata dall’Autorità di vigilanza EFTA.

3)

La Walter Klein GmbH & Co. KG sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea, comprese quelle relative al procedimento sommario.

4)

L’Autorità di vigilanza EFTA sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 223 del 14.7.2014.


27.7.2015   

IT

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C 245/25


Ordinanza del Tribunale del 22 maggio 2015 — Erbslöh Aluminium/Commissione

(Causa T-298/14) (1)

((«Aiuti di Stato - Misure adottate dalla Germania in favore dell’elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabile e di imprese a forte consumo di elettricità - Decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE - Adozione della decisione finale successivamente alla proposizione del ricorso - Non luogo a provvedere»))

(2015/C 245/30)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Erbslöh Aluminium GmbH (Velbert, Germania) (rappresentanti: T. Volz, B. Wißmann, M. Püstow, M. Ringel, C. Oehme e T. Wielsch, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti, assistiti da A. Luke e C. Maurer, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione C (2013) 4424 final della Commissione, del 18 dicembre 2013, di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in merito a misure attuate dalla Repubblica federale di Germania a favore dell’elettricità da fonti rinnovabili e dei grandi consumatori di energia [Aiuto di Stato SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso.

2)

Non vi è più luogo a provvedere sulla domanda d’intervento presentata dall’Autorità di vigilanza EFTA.

3)

La Erbslöh Aluminium GmbH sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea, comprese quelle relative al procedimento sommario.

4)

L’Autorità di vigilanza EFTA sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 223 del 14.7.2014.


27.7.2015   

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C 245/26


Ordinanza del Tribunale del 22 maggio 2015 — Fricopan Back/Commissione

(Causa T-300/14) (1)

((«Aiuti di Stato - Misure adottate dalla Germania in favore dell’elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabile e di imprese a forte consumo di elettricità - Decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE - Adozione della decisione finale successivamente alla proposizione del ricorso - Non luogo a provvedere - Ricorso di annullamento - Domanda di adeguamento delle conclusioni - Assenza di elementi nuovi - Irricevibilità»))

(2015/C 245/31)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Fricopan Back GmbH Immekath (Klötze, Germania) (rappresentanti: T. Volz, B. Wißmann, M. Püstow, M. Ringel, C. Oehme e T. Wielsch, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agents, assistiti da A. Luke e C. Maurer, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione C (2013) 4424 final della Commissione, del 18 dicembre 2013, di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in merito a misure attuate dalla Repubblica federale di Germania a favore dell’elettricità da fonti rinnovabili e dei grandi consumatori di energia [Aiuto di Stato SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso.

2)

La domanda volta a che le conclusioni del presente ricorso siano adeguate in modo da riferirsi alla decisione C (2014) 8786 final della Commissione, del 25 novembre 2014, relativa all’aiuto di Stato SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN) attuato dalla Repubblica federale di Germania a favore dell’elettricità da fonti rinnovabili e dei grandi consumatori di energia, è respinta in quanto irricevibile.

3)

Non vi è più luogo a provvedere sulla domanda d’intervento presentata dall’Autorità di vigilanza EFTA.

4)

La Fricopan Back GmbH Immekath sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea, comprese quelle relative al procedimento sommario.

5)

L’Autorità di vigilanza EFTA sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 223 del 14.7.2014.


27.7.2015   

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C 245/27


Ordinanza del Tribunale del 22 maggio 2015 — Michelin Reifenwerke/Commissione

(Causa T-301/14) (1)

((«Aiuti di Stato - Misure adottate dalla Germania in favore dell’elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabile e di imprese a forte consumo di elettricità - Decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE - Adozione della decisione finale successivamente alla proposizione del ricorso - Non luogo a provvedere»))

(2015/C 245/32)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA (Karlsruhe, Germania) (rappresentanti: T. Volz, B. Wißmann, M. Püstow, M. Ringel, C. Oehme e T. Wielsch, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti, assistiti da A. Luke e C. Maurer, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione C (2013) 4424 final della Commissione, del 18 dicembre 2013, di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in merito a misure attuate dalla Repubblica federale di Germania a favore dell’elettricità da fonti rinnovabili e dei grandi consumatori di energia [Aiuto di Stato SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso.

2)

Non vi è più luogo a provvedere sulla domanda d’intervento presentata dall’Autorità di vigilanza EFTA.

3)

La Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea, comprese quelle relative al procedimento sommario.

4)

L’Autorità di vigilanza EFTA sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 223 del 14.7.2014.


27.7.2015   

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C 245/27


Ordinanza del Tribunale del 22 maggio 2015 — Vestolit/Commissione

(Causa T-305/14) (1)

((«Aiuti di Stato - Misure adottate dalla Germania in favore dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e delle imprese energivore - Decisione di avvio del procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE - Adozione della decisione conclusiva successivamente all’introduzione del ricorso - Non luogo a statuire»))

(2015/C 245/33)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Vestolit GmbH (Marl, Germania) (rappresentanti: D. Greinacher, J. Martin e B. Scholtka, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti, assistiti da C. von Donat e G. Quardt, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione C (2013) 4424 final della Commissione, del 18 dicembre 2013, di avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in merito a talune misure attuate dalla Repubblica federale di Germania in favore dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e degli utenti a forte consumo di energia [Aiuto di Stato SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso.

2)

Non vi è più luogo a statuire sulla domanda d’intervento presentata dall’Autorità di sorveglianza AELE.

3)

La Vestolit GmbH sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea.

4)

L’Autorità di sorveglianza AELE sopporterà le proprie spese


(1)  GU C 223 del 14.7.2014.


27.7.2015   

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C 245/28


Ordinanza del presidente del Tribunale del 2 giugno 2015 — Buga/Parlamento e a.

(Causa T-241/15 R)

((«Procedimento sommario - Direttiva relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo - Domanda di provvedimenti provvisori - Irricevibilità manifesta del ricorso principale - Irricevibilità»))

(2015/C 245/34)

Lingua processuale: il rumeno

Parti

Richiedente: Aurel Buga (Bacău, Romania) (rappresentante: M. Vasii, avvocato)

Resistenti: Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea e Commissione europea

Oggetto

Domanda di provvedimenti provvisori diretta ad ordinare alle autorità rumene la sospensione del procedimento penale a carico del ricorrente dinanzi ad un giudice nazionale.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


27.7.2015   

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C 245/29


Ricorso proposto il 1o aprile 2015 — Repubblica ellenica/Commissione

(Causa T-168/15)

(2015/C 245/35)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou e Α. Ε. Vasilopoulou)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione della Commissione del 26 gennaio 2015, «sulla riduzione dei pagamenti intermedi in relazione al programma di sviluppo rurale della Grecia per il periodo di programmazione 2007-2013 e alle spese per i periodi compresi tra il 1o gennaio 2014 ed il 31 marzo 2014 e tra il 1o aprile 2014 ed il 30 giugno 2014, CCI 2007 GR 06 RPO 001», per importi di rispettivamente EUR 2 75  118,75 ed EUR 2 9 40  050 notificata con il n. C(2015) 252 final.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla circostanza che la decisione impugnata è stata adottata sulla base di una erronea interpretazione ed applicazione dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 883/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006 (1), di una violazione della competenza ratione temporis della Commissione e delle forme sostanziali della procedura istituita da tale disposizione.

2.

Secondo motivo, vertente sulla circostanza che la decisione è stata adottata sulla base di una erronea interpretazione ed applicazione dell’articolo 41, paragrafo 1,del regolamento n. 1306/2013 (2).

3.

Terzo motivo, vertente sulla erronea interpretazione ed applicazione, da parte della Commissione, degli articoli 26, paragrafo 5, del regolamento n. 1290/2005 (3), 27, paragrafi 3 e 4, del medesimo regolamento, 36, paragrafo 5, del regolamento n. 1306/2013 e 41, paragrafo 3, del medesimo regolamento, nonché sulla violazione del principio del ne bis in idem, del principio del legittimo affidamento e dei diritti al contraddittorio e alla difesa della Repubblica ellenica.

4.

Quarto motivo, vertente sulla circostanza che la decisione della Commissione è stata adotta sulla base di una erronea interpretazione ed applicazione degli articoli 27, paragrafo 4, del regolamento n. 1290/2005 e 41, paragrafo 3, del regolamento n. 1306/2013 e di una violazione del principio di proporzionalità.

5.

Quinto motivo, vertente sulla circostanza che la decisione impugnata è stata adottata sulla base di una erronea interpretazione ed applicazione degli articoli 27, paragrafo 4, del regolamento n. 1290/2005 e 41, paragrafo 3, del regolamento n. 1306/2013, e di una violazione della nozione di forza maggiore e delle circostanze eccezionali.


(1)  Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006 , recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR (GU L 171, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347, pag. 549).

(3)  Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1).


27.7.2015   

IT

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C 245/30


Ricorso proposto l’8 aprile 2015 — Kohrener Landmolkerei e DHG/Commissione

(Causa T-178/15)

(2015/C 245/36)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Kohrener Landmolkerei GmbH (Penig, Germania), DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH (Frohburg, Germania) (rappresentante: A. Wagner, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea pervenuta il 2 marzo 2015;

dichiarare ricevibile l’opposizione delle ricorrenti del 23 dicembre 2014 nel procedimento recante il numero AT-TSG-0007-01035.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti fanno valere che la decisione impugnata deve essere annullata in quanto è inficiata da errori di diritto. Ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 (1), le ricorrenti dispongono di un termine di tre mesi per presentare opposizione dinanzi all’autorità nazionale, qualora intendano opporsi alla registrazione di una specialità tradizionale garantita. Al riguardo, esse affermano che la pubblicazione di cui trattasi (GU 2014, C 340, pag. 6) è avvenuta il 30 settembre 2014 e che l’opposizione è stata presentata dinanzi all’autorità nazionale competente il 23 dicembre 2014. Le ricorrenti non sarebbero responsabili per una successiva inosservanza del termine. Esse aggiungono di non aver alcun potere di influire sul profilo temporale delle attività dell’autorità nazionale competente relative all’inoltro alla Commissione delle opposizioni proposte e che la decisione impugnata non tiene conto del fatto che l’opposizione è stata presentata nei termini. La decisione considererebbe soltanto la data di ricevimento da parte della Commissione europea.

A loro avviso, inoltre, l’articolo 51 del regolamento n. 1151/2012 non prevede alcun termine per l’inoltro da parte dell’autorità nazionale. Pertanto, dovrebbe prendersi in considerazione unicamente la presentazione dell’opposizione da parte delle ricorrenti dinanzi all’autorità nazionale.


(1)  Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343, pag. 1).


27.7.2015   

IT

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C 245/30


Ricorso proposto il 14 aprile 2015 — Icap e a./Commissione

(Causa T-180/15)

(2015/C 245/37)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Icap plc (Londra, Regno Unito), Icap Management Services Ldt (Londra) e Icap New Zealand Ltd (Wellington, Nuova Zelanda) (rappresentanti: C. Riis Madsen e S. Frank, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare, in tutto o in parte, la decisione della Commissione del 4 febbraio 2015, caso AT.39861 — Yen Interest Rate Derivatives — C(2015) 432 final;

in subordine, annullare o ridurre il livello dell’ammenda inflitta;

in ogni caso, condannare la convenuta a sopportare le spese legali e le altre spese delle ricorrenti connesse alla presente causa;

adottare ogni altra misura che il Tribunale ritenga opportuna.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente su errori di fatto e di diritto nei quali la Commissione sarebbe incorsa nel ritenere che le banche abbiano posto in essere condotte che «per l’oggetto» sono restrittive della concorrenza e/o la falsano.

2.

Secondo motivo, vertente su errori di fatto e di diritto della convenuta nel concludere che l’asserita collaborazione delle ricorrenti alla condotta delle banche costituiva una violazione della disciplina della concorrenza ai sensi dell’articolo 101 TFUE.

Secondo le ricorrenti, l’articolo 101 TFUE non si applica alla condotta di un complice che non prende parte a un accordo che restringe o falsa la concorrenza. Il criterio applicato dalla Commissione era, in ogni caso, errato ed esteso a uno spettro di condotte troppo ampio e privo di un legame sufficientemente stretto con la condotta illecita. La condotta delle ricorrenti esula dal criterio adottato dalla convenuta. In particolare, le ricorrenti sostengono che la constatazione secondo la quale esse collaboravano allo scambio di informazioni tra le banche è priva di ogni fondamento in fatto, e che la convenuta non adduce un solo esempio del fatto che le ricorrenti abbiano collaborato a tali scambi. Secondo le ricorrenti, lo stesso vale per la ricerca dell’allineamento delle loro operazioni. Riguardo alla manipolazione delle comunicazioni del tasso LIBOR per lo yen, la Commissione avrebbe ammesso che solo una delle banche era a conoscenza del coinvolgimento dell’ICAP. In tal caso, secondo le ricorrenti, l’ICAP non avrebbe svolto un ruolo di collaboratore per quanto riguarda la condotta delle banche. Inoltre, con riferimento a tali violazioni, la condotta illecita aveva avuto inizio ben prima che l’ICAP cominciasse l’asserita collaborazione.

3.

Terzo motivo, vertente su errori di fatto e di diritto della Commissione nello stabilire la durata dell’asserito coinvolgimento delle ricorrenti nelle violazioni.

Le ricorrenti sostengono che le banche partecipavano alla negoziazione dei derivati sui tassi di interesse dello yen, e quindi conoscevano le reciproche posizioni negoziali e i reciproci interessi. Di conseguenza, la prova addotta dalla Commissione a sostegno dell’argomento secondo il quale l’ICAP era a conoscenza della violazione bilaterale sarebbe contraddittoria, inesatta e fuorviante. Inoltre, secondo le ricorrenti, la tesi della Commissione presuppone la conoscenza e la condotta da parte delle ricorrenti fino alla fine della violazione bilaterale delle banche, senza fornire alcuna prova del fatto che le ricorrenti fossero state costantemente a conoscenza delle violazioni delle banche.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione del principio della presunzione d’innocenza e del principio di buona amministrazione.

Secondo le ricorrenti, la Commissione ha condotto un procedimento di conciliazione ibrido, nel quale la decisione transattiva adottata nel dicembre 2013 dichiarava il coinvolgimento dell’ICAP, descrivendo ampiamente il suo ruolo di collaboratore. Da tale momento, la Commissione non poteva più sostenere di non essere parziale nel trattare il caso dell’ICAP.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione degli orientamenti per il calcolo delle ammende, sulla violazione del principio della parità di trattamento, sulla violazione del principio di proporzionalità e sulla violazione del principiò della certezza del diritto.

Le ricorrenti affermano che la Commissione ha violato il principio della certezza del diritto, infliggendo ammende eccedenti mere ammende simboliche. In tal modo si sarebbe altresì discostata dalla propria prassi decisionale. Inoltre, secondo le ricorrenti, la Commissione ha violato gli orientamenti per il calcolo delle ammende, rifiutando di utilizzare il fatturato delle ricorrenti come base per l’ammenda, omettendo di specificare adeguatamente il metodo di calcolo dell’ammenda e di giustificare il fatto di essersi discostata dalla propria prassi decisionale anteriore. Inoltre, ad avviso delle ricorrenti la Commissione ha violato il principio di parità di trattamento, avendo riservato alle ricorrenti un trattamento diverso rispetto a un altro broker accusato di collaborazione in circostanze simili e nell’ambito della stessa violazione. La Commissione avrebbe inoltre trattato le ricorrenti come le banche che hanno commesso la violazione, nonostante le ricorrenti siano state accusate soltanto di collaborazione. Le ricorrenti sostengono che, in conseguenza di ciò, le ammende inflitte sono complessivamente sproporzionate e la Commissione ha quindi violato il principio di proporzionalità.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione del principio del «ne bis in idem».


27.7.2015   

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C 245/32


Ricorso proposto il 24 aprile 2015 — National Iranian Tanker Company/Consiglio

(Causa T-207/15)

(2015/C 245/38)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: National Iranian Tanker Company (Teheran, Iran) (rappresentanti: T. de la Mare, QC, M. Lester e J. Pobjoy, Barristers, R. Chandrasekera, S. Ashley e C. Murphy, Solicitors)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 2015/236/PESC del Consiglio, del 12 febbraio 2015, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 39, pag. 18) e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/230 del Consiglio, del 12 febbraio 2015, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 39, pag. 3), nella parte in cui riguardano la ricorrente;

in subordine, dichiarare che l’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010 (come modificata) (in prosieguo: «la decisione») e l’articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012 (come modificato) (in prosieguo: «il regolamento»), non si applicano alla ricorrente in quanto affetti da illegittimità;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla circostanza che il Consiglio, reinserendo negli elenchi la ricorrente sulla base delle medesime allegazioni di fatto che sono state respinte dal Tribunale nella causa T-565/12, Nitc c. Consiglio (3 luglio 2014) (in prosieguo: «la sentenza NITC»), ha agito in violazione dei principi dell’intangibilità del giudicato, della certezza del diritto, del legittimo affidamento e della forza di giudicato, e ha violato il diritto della ricorrente a una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2.

Secondo motivo, vertente sulla circostanza che il Consiglio non ha soddisfatto il criterio pertinente d’inserimento negli elenchi, segnatamente quello secondo cui la ricorrente fornisce sostegno finanziario o logistico al Governo dell’Iran. L’allegazione vertente sul sostegno finanziario è stata respinta dal Tribunale nella sentenza NITC. La ricorrente non fornisce alcun vantaggio finanziario al governo dell’Iran, e il governo dell’Iran non trae alcun vantaggio finanziario dalla ricorrente, tramite i suoi azionisti o in qualsiasi altro modo. Come dichiarato nella sentenza NITC, il sostegno finanziario indiretto non è sufficiente a soddisfare tale criterio. L’allegazione vertente sul sostegno logistico non è che una riqualificazione di allegazioni già dedotte nella causa NITC. In ogni caso, non sussiste il nesso di causalità richiesto tra le attività della ricorrente e la proliferazione nucleare e, anche se la ricorrente fornisse un sostegno, si tratterebbe, al più, di un sostegno logistico indiretto.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione, da parte del Consiglio, dei diritti della difesa della ricorrente, e del diritto a una buona amministrazione e a una tutela giurisdizionale effettiva. In particolare, il Consiglio non ha a) informato la ricorrente dei motivi effettivi del suo reinserimento negli elenchi o fornito gli elementi di prova valutati a suo carico; e/o b) consentito alla ricorrente di poter far valere il suo punto di vista in merito a tali motivi effettivi e/o agli elementi valutati a suo carico prima del suo reinserimento negli elenchi.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio ha violato, in modo ingiustificato e sproporzionato, i diritti fondamentali della ricorrente, compreso il suo diritto alla tutela della sua proprietà, impresa e reputazione. L’impatto dei provvedimenti impugnati nei confronti della ricorrente è considerevole, sia per quanto riguarda le sue attività, sia per quanto concerne la sua reputazione e il suo avviamento a livello mondiale. L’inserimento della ricorrente negli elenchi potrebbe anche avere effetti devastanti sui beneficiari dei fondi pensione degli azionisti della ricorrente, che sono tutti cittadini iraniani innocenti, la maggior parte di cui in pensione. Il Consiglio non ha dimostrato che il congelamento dei beni e delle risorse economiche della ricorrente sia collegato a un obiettivo legittimo, o giustificato da siffatto obiettivo né, a fortiori, che esso era proporzionato a tale obiettivo.

5.

Quinto motivo, dedotto a sostegno di un’eccezione d’illegittimità, vertente sul fatto che se, contrariamente agli argomenti dedotti nell’ambito del secondo motivo, l’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione e l’articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento devono essere interpretati nel senso che essi comprendono a) un sostegno finanziario indiretto e/o b) un sostegno logistico non collegato alla proliferazione nucleare, tali criteri sarebbero illegittimi e sproporzionati rispetto agli obiettivi della decisione e del regolamento. L’ampiezza e la portata arbitrarie dei criteri che deriverebbero da tale interpretazione più ampia eccederebbero i limiti di ciò che è adeguato e necessario al fine di realizzare tali obiettivi. Dette disposizioni sarebbero, pertanto, illegittime.


27.7.2015   

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C 245/33


Ricorso proposto il 21 maggio 2015 — Speciality Drinks/UAMI — William Grant (CLAN)

(Causa T-250/15)

(2015/C 245/39)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Speciality Drinks Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: G. Pritchard, Barrister)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: William Grant & Sons Ltd (Dufftown, Regno Unito)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «CLAN» — Domanda di registrazione n. 10 025 815

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 5 marzo 2015 nel procedimento R 220/2014-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e respingere l’opposizione;

statuire sulle spese a favore della ricorrente e/o invertire la condanna alle spese della prima commissione di ricorso.

Motivi invocati

La commissione di ricorso ha erroneamente qualificato il livello di attenzione del «consumatore di riferimento» ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;

La commissione di ricorso non si è pronunciata sulla questione se il termine «CLAN», quando era utilizzato congiuntamente al termine «MACGREGOR», fosse, secondo la percezione del consumatore di riferimento, un termine inventato (vale a dire, privo di significato) o se, per contro, fosse un termine di cui quest’ultimo comprendeva il significato;

La commissione di ricorso non ha valutato la somiglianza dei marchi alla luce della corretta base legale e/o fattuale;

La commissione di ricorso non ha valutato il rischio di confusione alla luce della corretta base legale e/o fattuale.


27.7.2015   

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C 245/34


Ricorso proposto il 14 maggio 2015 — Espírito Santo Financial (Portugal)/BCE

(Causa T-251/15)

(2015/C 245/40)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Espírito Santo Financial (Portugal), SGPS, SA (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: R. Oliveira, N. Cunha Barnabé e S. Estima Martins, avvocati)

Convenuta: Banca Centrale Europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione implicita adottata dalla Banca Centrale Europea (BCE) il 4 marzo 2015, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, della decisione BCE/2004/3 (decisione implicita), di non garantire l’accesso completo alla decisione BCE del 1o agosto 2014, che ha sospeso lo status di controparte nella politica monetaria dell’Eurosistema del Banco Espírito Santo S.A. e ha obbligato detta banca a rimborsare integralmente il suo debito all’Eurosistema per un importo di EUR 10 miliardi, nonché a tutti i documenti in possesso della BCE correlati in qualche modo a detta decisione;

annullare la decisione esplicita adottata dalla BCE il 1o aprile 2015 (decisione esplicita), di non garantire l’accesso completo ai documenti summenzionati;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, riguardante la decisione implicita, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione.

La ricorrente sostiene che la decisione implicita, nel non fornire i motivi del rifiuto di garantire l’accesso completo ai documenti della BCE richiesti, non ha rispettato l’obbligo di motivazione e quindi dovrebbe essere annullata.

2.

Secondo motivo, riguardante la decisione esplicita, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione in relazione alla decisione del Consiglio direttivo.

La ricorrente sostiene che la decisione esplicita che ha negato l’accesso alle informazioni richieste dovrebbe essere annullata per aver violato il suo obbligo di motivazione in quanto (i) ha presentato solo considerazioni generiche in relazione alle eccezioni invocate elencate all’articolo 4 della decisione BCE/2004/3 e, in particolare, (ii) non ha fornito la motivazione in base alla quale l’eccezione elencata al primo trattino dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della decisione BCE/2004/3 giustificherebbe la restrizione del diritto di accesso della ricorrente.

3.

Terzo motivo, riguardante la decisione esplicita, vertente sulla violazione del primo, secondo e settimo trattino dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della decisione BCE/2004/3.

4.

Quarto motivo, riguardante la decisione esplicita, vertente sulla violazione del primo trattino dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione BCE/2004/3 in relazione alle decisioni del Consiglio direttivo.

5.

Quinto motivo, riguardante la decisione esplicita, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione in relazione alle proposte del Comitato esecutivo.

La ricorrente sostiene che la decisione esplicita dovrebbe essere annullata per aver violato il suo obbligo di motivazione in quanto: (i) ha presentato solo considerazioni generiche in relazione alle eccezioni invocate elencate all’articolo 4 della decisione BCE/2004/3; (ii) non ha fornito alcun motivo particolare per il diniego di accesso alle informazioni specifiche richieste dalla ricorrente; (iii) ha omesso di indicare i motivi per la mancata divulgazione delle informazioni sulla base dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), settimo trattino della decisione BCE/2004/3; (iv) ha omesso di indicare i motivi per la mancata divulgazione delle informazioni sulla base dell’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino della decisione BCE/2004/3; (v) ha omesso di indicare i motivi per la mancata divulgazione delle informazioni sulla base dell’articolo 4, paragrafo 3, della decisione BCE/2004/3.


27.7.2015   

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C 245/35


Ricorso proposto il 21 maggio 2015 — Ferrovial e altri/Commissione

(Causa T-252/15)

(2015/C 245/41)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Ferrovial, SA (Madrid, Spagna), Ferrovial Servicios, SA (Madrid, Spagna), Amey UK plc (Oxford, Regno Unito) (rappresentanti: M. Muñoz Pérez e M. Linares Gil, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 15 ottobre 2014, notificata con il numero C (2014) 7280, relativa all’aiuto di Stato SA.35550 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/CP) cui la Spagna ha dato esecuzione;

in via subordinata, annullare l’articolo 4, paragrafo 2, della suddetta decisione;

condannare l’istituzione convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata con il presente ricorso è la stessa oggetto delle cause T-826/14, Spagna/Commissione e T-12/15, Banco de Santander e Santusa/Commissione.

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 296 TFUE per mancanza di motivazione.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, là dove la misura in esame non riunisce, ad avviso delle ricorrenti, gli elementi propri della nozione di aiuto di Stato.

3.

Terzo motivo, basato sulla violazione degli articoli 108, paragrafo 3, TFUE, 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE, e 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 794/2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999, in quanto la misura in esame non costituisce un aiuto nuovo, illegittimo e incompatibile.

4.

Quarto motivo, vertente sulla nullità dell’articolo 4, paragrafo 2, della terza decisione per violazione dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999, in quanto non limita l’ordine di recupero negli stessi termini in cui è avvenuto nelle prime due decisioni (acquisizioni anteriori al 21 dicembre 2007).

5.

Quinto motivo, vertente sulla nullità dell’articolo 4 della terza decisione (ordine di recupero) per violazione dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999, in quanto non esclude dall’ordine di recupero le operazioni indirette anteriori al 10 marzo 2005.


27.7.2015   

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C 245/36


Ricorso proposto il 21 maggio 2015 — Sociedad General de Aguas de Barcelona/Commissione

(Causa T-253/15)

(2015/C 245/42)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: J. de Juan Casadevall, abogado)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

in subordine, in caso di rigetto della richiesta principale, annullare la decisione impugnata nella misura in cui non limita l’ordine di recupero alle acquisizioni indirette realizzate posteriormente al 21 dicembre 2007 e non riconosce il diritto all’applicazione integrale del beneficio fiscale per tutto il periodo previsto all’articolo 12.5 del regio decreto legislativo n. 4/2004, del 5 marzo, recante il testo consolidato della legge tributaria sulle persone giuridiche; e

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nella presente causa è la stessa impugnata nelle cause T-12/15, Banco de Santander e Santusa/Commissione, e T-252/15, Ferrovial Sa e a./Commissione.

I motivi e i principali argomenti allegati sono simili a quelli dedotti in dette cause.

Sono allegati, in particolare, un errore di diritto nell’applicazione del requisito della selettività, uno sviamento di potere e la violazione dei principi di uguaglianza e di tutela del legittimo affidamento.


27.7.2015   

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C 245/37


Ricorso proposto il 18 maggio 2015 — Aldi Einkauf/UAMI — Dyado Liben (Casale Fresco)

(Causa T-254/15)

(2015/C 245/43)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG (Essen, Germania) (rappresentanti: N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen, N. Bertram, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Dyado Liben OOD (Sofia, Bulgaria)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «Casale Fresco» — Domanda di registrazione n. 010 886 604

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI dell’11 marzo 2015 nel procedimento R 1138/2014-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


27.7.2015   

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C 245/37


Ricorso proposto il 22 maggio 2015 — Telefónica/Commissione

(Causa T-256/15)

(2015/C 245/44)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Telefónica (Madrid, Spagna) (rappresentanti: J. Ruiz Calzado e J. Domínguez Pérez, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l’articolo 1 della decisione;

annullare il paragrafo 1 dell’articolo 4 della decisione, nella parte in cui ordina al Regno di Spagna di porre fine al regime di aiuti menzionato all’articolo 1;

annullare i paragrafi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 4 della decisione, nella parte in cui ordinano il recupero dell’aiuto di Stato accertato dalla Commissione;

in via subordinata, limitare l’obbligo di recupero imposto dal paragrafo 2 dell’articolo 4 della decisione alle stesse condizioni già stabilite dalla prima e dalla seconda decisione, e

condannare la Commissione alle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata con il presente ricorso è la stessa oggetto delle cause T-12/15, Banco de Santander e Santusa/Commissione, e T-252/15 Ferrovial, SA e a./Commissione.

I motivi e i principali argomenti dedotti sono simili a quelli già fatti valere nelle suddette cause.

Si deducono, in particolare, errori di diritto e di valutazione dei fatti in cui è incorsa la Commissione quando ha esaminato la relazione della DGT e ha considerato che sussistesse una nuova misura costituente un nuovo aiuto di Stato e quando ha sostenuto che le due prime decisioni non coprissero la possibile applicazione della misura in questione all’acquisizione di partecipazioni indirette.


27.7.2015   

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C 245/38


Ricorso proposto il 22 maggio 2015 — Arcelormittal Spain Holding/Commissione

(Causa T-257/15)

(2015/C 245/45)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Arcelormittal Spain Holding, S.L. (Madrid, Spagna) (rappresentante: M. Muñoz Pérez, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 15 ottobre 2014, notificata con il numero C (2014) 7280, relativa all’aiuto di Stato SA.35550 (13/C) (ex 12/CP) cui la Spagna ha dato esecuzione;

in via subordinata, annullare l’articolo 4, paragrafo 2, della suddetta decisione per i motivi dedotti, e

condannare l’istituzione convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata con il presente ricorso è la stessa oggetto delle cause T-12/15, Banco de Santander e Santusa/Commissione, e T-252/15 Ferrovial, SA e a./Commissione.

I motivi e i principali argomenti dedotti sono simili a quelli già fatti valere nelle suddette cause.


27.7.2015   

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C 245/39


Ricorso proposto il 22 maggio 2015 — Axa Mediterranean Holding/Commissione

(Causa T-258/15)

(2015/C 245/46)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Axa Mediterranean Holding, S.A. (Palma di Maiorca, Spagna) (rappresentante: J. Buendía Sierra, D. Armesto Macías e A. Balcells Cartagena, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l’articolo 1 della decisione, nella parte in cui dichiara che la nuova interpretazione amministrativa dell’articolo 12 TRLIS (texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades — versione consolidata della Legge spagnola relativa alle imposte sulle società), adottata dall’amministrazione spagnola, deve considerarsi un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno;

annullare il paragrafo 1 dell’articolo 4 della decisione, nella parte in cui ordina al Regno di Spagna di porre fine a quello che viene considerato un regime di aiuti, così come descritto all’articolo 1;

annullare i paragrafi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 4 della decisione, nella parte in cui ordinano al Regno di Spagna il recupero degli importi che la Commissione ha dichiarato essere aiuti di Stato;

in via subordinata, limitare la portata dell’obbligo di recupero imposto dal paragrafo 2 dell’articolo 4 della decisione alle stesse condizioni stabilite dalla prima e dalla seconda decisione, e

condannare la Commissione alle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata con il presente ricorso è la stessa oggetto delle cause T-12/15, Banco de Santander e Santusa/Commissione, e T-252/15 Ferrovial, SA e a./Commissione.

I motivi e i principali argomenti dedotti sono simili a quelli già fatti valere nelle suddette cause.


27.7.2015   

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C 245/39


Ricorso proposto il 22 maggio 2015 — Spirig Pharma/UAMI (Daylong)

(Causa T-261/15)

(2015/C 245/47)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Spirig Pharma AG (Egerkingen, Svizzera) (rappresentanti: T. de Haan e P. Peters, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Marchio controverso interessato: Marchio figurativo contenente l’elemento verbale «Daylong» — Domanda di registrazione n. 12 537 627

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 24 marzo 2015 nel procedimento R 2455/2014-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’UAMI alle spese, comprese le spese sostenute dalla ricorrente per il procedimento dinanzi alla quarta commissione di ricorso dell’Ufficio.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 75 del medesimo regolamento;

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009.


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C 245/40


Ricorso proposto il 27 maggio 2015 — db Technologies Deutschland/UAMI — MIP Metro (Sigma)

(Causa T-267/15)

(2015/C 245/48)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: db Technologies Deutschland GmbH (Colonia, Germania) (rappresentante: K. Zingsheim, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «Sigma» — Domanda di registrazione n. 10 779 734

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 23 marzo 2015 nel procedimento R 1444/2014-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e la decisione dell’UAMI del 28 aprile 2014 e respingere l’opposizione della ricorrente in opposizione;

condannare il convenuto alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


27.7.2015   

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C 245/41


Ricorso proposto il 22 maggio 2015 — Apcoa Parking Holdings/UAMI (PARKWAY)

(Causa T-268/15)

(2015/C 245/49)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: APCOA Parking Holdings GmbH (Stoccarda, Germania) (rappresentante: A. Lohmann, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Marchio controverso interessato: Marchio figurativo comunitario «PARKWAY» — Registrazione n. 12 567 021

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 25 marzo 2015, procedimento R 2063/2014-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’UAMI alle spese del procedimento, incluse quelle sostenute nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009.


27.7.2015   

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C 245/41


Ricorso proposto il 22 maggio 2015 — Apcoa Parking Holdings/UAMI (PARKWAY)

(Causa T-272/15)

(2015/C 245/50)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Apcoa Parking Holdings GmbH (Stoccarda, Germania) (rappresentante: A. Lohmann, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Marchio controverso interessato: Marchio denominativo comunitario «PARKWAY» — Registrazione n. 12 248 278

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 25 marzo 2015, procedimento R 2062/2014-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’UAMI alle spese del procedimento, incluse quelle sostenute nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009.


27.7.2015   

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C 245/42


Ricorso proposto il 13 maggio 2015 — Permapore/UAMI — José Joaquim Oliveira II — Jardins & Afins (Terraway)

(Causa T-277/15)

(2015/C 245/51)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il portoghese

Parti

Ricorrente: Permapore Ltd (Nenagh, Tipperary, Irlanda) (rappresentante: J. Sales, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: José Joaquim Oliveira II — Jardins & Afins Lda (Grijó, Portogallo)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente l’elemento verbale «Terraway» — Domanda di registrazione n. 11 988 301

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 5 marzo 2015 nel procedimento R 2496/2014-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della commissione di ricorso dell’UAMI e sostituirla con un’altra che statuisca, o che ordini di farlo, in maniera approfondita sulle questioni di merito/materiali e che non si limiti alla questione del pagamento tempestivo delle spese di giudizio.

Motivi invocati

La ricorrente afferma di aver pagato, il 20 novembre 2014, la tassa di ricorso di cui all’articolo 60 del regolamento n. 207/2009;

da un punto di vista sostanziale, la ricorrente deduce la violazione degli articoli 52, paragrafo 1, lettere a) e b), 7, paragrafo 1, lettera g), e 54, paragrafo 2, ultima parte, del regolamento n. 207/2009.


27.7.2015   

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C 245/43


Ricorso proposto il 2 giugno 2015 — Hamas/Consiglio

(Causa T-289/15)

(2015/C 245/52)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Hamas (Doha, Qatar) (rappresentante: L. Glock, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2015/521 del Consiglio, del 26 marzo 2015, che aggiorna e modifica l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione 2014/483/PESC, nei limiti in cui riguarda Hamas (incluso Hamas-Izz-al-Din-al-Quassem);

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/513 del Consiglio, del 26 marzo 2015, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 790/2014, nei limiti in cui riguarda Hamas (incluso Hamas-Izz-al-Din-al-Quassem);

condannare il Consiglio alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.

1.

Primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/913 (1), in quanto le decisioni nazionali invocate dal Consiglio non risponderebbero alle condizioni richieste da detto articolo per poter essere considerate decisioni adottate da un’autorità competente.

2.

Secondo motivo, vertente su un errore relativo alla veridicità dei fatti, poiché i fatti citati dal Consiglio non sarebbero supportati da alcuna prova.

3.

Terzo motivo, vertente su un errore di valutazione quanto alla natura terroristica dell’organizzazione Hamas.

4.

Quarto motivo, vertente su una violazione del principio di non ingerenza, il quale osterebbe a che Hamas, movimento politico legittimo che ha vinto le elezioni organizzate in Palestina e che forma il cuore del governo palestinese, possa essere considerato un’entità terroristica.

5.

Quinto motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione da parte del Consiglio.

6.

Sesto motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa del ricorrente nonché del suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva nel corso della fase nazionale.

7.

Settimo motivo, vertente su una violazione del diritto di proprietà, in quanto il congelamento dei capitali del ricorrente configurerebbe un pregiudizio ingiustificato al suo diritto di proprietà.


(1)  Posizione comune del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344, pag. 93).


27.7.2015   

IT

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C 245/44


Impugnazione proposta l’8 giugno 2015 da Angel Coedo Suárez avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 26 marzo 2015, causa F-38/14, Coedo Suárez/Consiglio

(Causa T-297/15 P)

(2015/C 245/53)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Angel Coedo Suárez (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz, avvocati)

Controinteressato nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare irricevibile il presente ricorso;

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 26 marzo 2015, Coedo Suárez/Consiglio (F-38/14, EU:F:2015:25);

accogliere la sua domanda di annullamento presentata in primo grado;

condannare il Consiglio alle spese di entrambi i gradi del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente su uno snaturamento degli elementi di fatto e di prova e su un errore di diritto, poiché il Tribunale della funzione pubblica ha statuito che l’Autorità investita del potere di nomina non aveva commesso un errore manifesto di valutazione nel ritenere che il cattivo stato di salute del ricorrente non costituisse una circostanza attenuante.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione.


27.7.2015   

IT

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C 245/44


Ricorso proposto l’8 giugno 2015 — Atlas/UAMI (EFEKT PERLENIA)

(Causa T-298/15)

(2015/C 245/54)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Atlas sp. z o.o. (Łódź, Polonia) (rappresentante: avv. R. Rumpel)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente l’elemento verbale «EFEKT PERLENIA» — Domanda di registrazione n. 12 668 125

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 13/03/2015 nel procedimento R 2352/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso fondato;

annullare la decisione impugnata per quanto riguarda il diniego di registrazione del marchio;

riformare la decisione impugnata affinché il marchio richiesto sia registrato per tutti i prodotti e servizi oggetto della domanda;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009.


27.7.2015   

IT

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C 245/45


Ricorso proposto il 1o giugno 2015 — Barqawi/Consiglio

(Causa T-303/15)

(2015/C 245/55)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ahmad Barqawi (Dubai, Emirati Arabi Uniti) (rappresentanti: J.-P. Buyle e L. Cloquet, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/375 del Consiglio, del 6 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, nella parte relativa al ricorrente;

annullare la decisione di esecuzione (PESC) 2015/383 del Consiglio, del 6 marzo 2015, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, nella parte relativa al ricorrente;

condannare il Consiglio a tutte le spese del procedimento, incluse quelle sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa e del diritto ad un processo equo, poiché il ricorrente non è mai stato sentito prima dell’adozione delle sanzioni in esame.

2.

Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione dei fatti, in quanto il Consiglio non ha fornito la prova dei fatti riferiti alla base della motivazione delle misure adottate.

3.

Terzo motivo, vertente su una violazione del principio generale di proporzionalità.

4.

Quarto motivo, relativo ad una violazione sproporzionata del diritto della proprietà e del diritto di svolgere un’attività professionale.

5.

Quinto motivo, relativo ad uno sviamento di potere. Il ricorrente fa valere che, poiché le misure adottate dal Consiglio non hanno alcun effetto sul regime siriano e il ricorrente ha sempre rispettato le sanzioni imposte dalla comunità internazionale ed è rimasto sempre indipendente dal regime in vigore, vi sono motivi di ritenere che le misure impugnate siano state adottate per motivi diversi da quelli ivi contenuti (esclusione dal mercato — trattamento di favore nei confronti di altri operatori).

6.

Sesto motivo, relativo ad una violazione dell’obbligo di motivazione, dato che la motivazione del Consiglio a sostegno delle misure impugnate è succinta e non fa riferimento ad alcun elemento concreto o data che consentirebbe al ricorrente di identificare le operazioni commerciali che gli sono contestate.


27.7.2015   

IT

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C 245/46


Ricorso proposto il 1o giugno 2015 — Abdulkarim/Consiglio

(Causa T-304/15)

(2015/C 245/56)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Mouhamad Wael Abdulkarim (Dubai, Emirati Arabi Uniti) (rappresentanti: J.-P. Buyle e L. Cloquet, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/375 del Consiglio, del 6 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, nella parte relativa al ricorrente;

annullare la decisione di esecuzione (PESC) 2015/383 del Consiglio, del 6 marzo 2015, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, nella parte relativa al ricorrente;

condannare il Consiglio a tutte le spese del procedimento, comprese quelle sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi essenzialmente identici o analoghi a quelli dedotti nell’ambito della causa T-303/15, Barqawi/Consiglio.


Tribunale della funzione pubblica

27.7.2015   

IT

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C 245/47


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 18 giugno 2015 — CX/Commissione

(Causa F-27/13) (1)

((Funzione pubblica - Procedimento disciplinare - Ruolo e competenze rispettive del consiglio di disciplina e dell’AIPN - Sanzione disciplinare - Retrocessione di grado seguita da una promozione - Proporzionalità della sanzione))

(2015/C 245/57)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CX (rappresentante: avv. É. Boigelot)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e C. Ehrbar, agenti)

Oggetto

Domanda di annullare le decisioni di retrocedere il ricorrente al grado AD 8 in applicazione dell’articolo 9, paragrafo 1, punto f) dell’allegato IX dello Statuto nonché domanda di risarcimento danni per i danni morali e materiali asseritamente subiti

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

CX sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea


(1)  GU C 207 del 20.7.2013, pag. 56.


27.7.2015   

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C 245/47


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 18 giugno 2015 — CX/Commissione

(Causa F-5/14) (1)

((Funzione pubblica - Funzionari - Sanzione disciplinare - Revoca - Mancata audizione del funzionario interessato da parte dell’AIPN - Inosservanza del diritto ad essere sentiti))

(2015/C 245/58)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CX (rappresentante: É. Boigelot, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e C. Ehrbar, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione di revocare il ricorrente, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera h), dell'allegato IX dello statuto senza riduzione dei diritti a pensione, in seguito a un'indagine interna iniziata successivamente a un'inchiesta dell’OLAF avviata nei confronti di un'impresa, nonché domanda di risarcimento dei danni morali e materiali asseritamente subìti.

Dispositivo

1)

La decisione del 16 ottobre 2013 con cui la Commissione europea ha inflitto a CX la sanzione della revoca senza riduzione pro tempore della pensione è annullata.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione europea sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute da CX, incluse quelle relative al procedimento sommario nella causa F-5/14 R.


(1)  GU C 85 del 22.3.2014, pag. 27.


27.7.2015   

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C 245/48


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 9 giugno 2015 — EF/SEAE

(Causa F-65/14) (1)

((Funzione pubblica - Personale del SEAE - Funzionari - Esercizio di promozione 2013 - Decisione di non promuovere il ricorrente al grado AD 13 - Obiezione formulata dal ricorrente rispetto all’elenco dei funzionari di cui è stata proposta la promozione - Articolo 45 dello Statuto - Anzianità minima di due anni nel grado - Calcolo del periodo di due anni - Data della decisione di promozione))

(2015/C 245/59)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: EF (rappresentanti: L. Levi e N. Flandin, avvocati)

Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna (rappresentanti: S. Marquardt e M. Silva, agenti)

Oggetto

La domanda di annullare le decisioni recanti diniego di promuovere il ricorrente al grado AD 13 nell’ambito dell’esercizio di promozione 2013, allorché egli figurava nell’elenco di funzionari promovibili.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

EF sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dal Servizio europeo per l’azione esterna.


(1)  GU C 380 del 27.10.2014, pag. 26.


27.7.2015   

IT

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C 245/49


Ricorso proposto il 27 aprile 2015 — ZZ/Frontex

(Causa F-68/15)

(2015/C 245/60)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (Frontex)

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento del rapporto informativo del ricorrente relativo all’anno 2009 e domanda di risarcimento per il danno morale asseritamente subito.

Conclusioni del ricorrente

annullare il rapporto informativo del 4 luglio 2014 notificato al ricorrente il 12 luglio 2014, nella parte in cui modifica il rapporto iniziale;

condannare la Frontex a versare al ricorrente EUR 4  000 a titolo di risarcimento;

condannare la Frontex alle spese.


27.7.2015   

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C 245/49


Ricorso proposto il 28 aprile 2015 — ZZ/Commissione

(Causa F-70/15)

(2015/C 245/61)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione definitiva di trasferimento dei diritti pensionistici della ricorrente nel regime pensionistico dell’Unione, che applica le nuove disposizioni generali di esecuzione (DGE) dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto del 3 marzo 2011.

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare illegittimo l’articolo 9 delle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto;

annullare la decisione del 28 luglio 2014 recante conferma del trasferimento dei diritti pensionistici maturati prima dell’entrata in servizio della ricorrente in applicazione delle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto del 3 marzo 2011;

condannare la Commissione europea alle spese.


27.7.2015   

IT

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C 245/50


Ricorso proposto il 4 maggio 2015 — ZZ/ECDC

(Causa F-71/15)

(2015/C 245/62)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Convenuto: Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione del valutatore di appello recante redazione definitiva del rapporto informativo del ricorrente per l’anno 2013.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione del valutatore di appello recante redazione definitiva del rapporto informativo del ricorrente per il 2013.

condannare l’ECDC alle spese.


27.7.2015   

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C 245/50


Ricorso proposto il 6 maggio 2015 — ZZ/Parlamento

(Causa F-73/15)

(2015/C 245/63)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione di non versare le indennità giornaliere al ricorrente in seguito al suo trasferimento dalla Commissione, ove era assegnato alla delegazione dell’Unione europea in Yemen, al Parlamento europeo, a Bruxelles.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione impugnata dell’8 luglio 2014;

Se necessario, annullare la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo del 3 febbraio 2015;

Condannare il Parlamento a versare al ricorrente le indennità giornaliere, aumentate degli interessi calcolati a decorrere dalle date in cui tali somme erano dovute ai sensi dell’allegato VII allo Statuto;

Condannare il Parlamento europeo alle spese.


27.7.2015   

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C 245/51


Ricorso proposto il 15 maggio 2015 — ZZ/Consiglio

(Causa F-76/15)

(2015/C 245/64)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: J.-N. Louis e N. de Montigny, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione dell’Ufficio di liquidazione di Bruxelles che ha respinto la domanda di proroga del riconoscimento come malattia grave della malattia da cui è affetto il figlio della ricorrente e la domanda di accollo al 100 % delle spese mediche correlate a tale malattia.

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione del capo dell’Ufficio di liquidazione di Bruxelles dell’8 aprile 2014 che ha respinto la domanda di proroga del riconoscimento come malattia grave della malattia da cui è affetto il figlio della ricorrente e la sua domanda di accollo al 100 % delle spese mediche correlate a tale malattia;

condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese.


27.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 245/51


Ricorso proposto il 18 maggio 2015 — ZZ/Commissione

(Causa F-77/15)

(2015/C 245/65)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: J.-N. Louis e N. de Montigny, avvocati)

Convenuta: Commissione

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione di limitare il versamento retroattivo dell’indennità di dislocazione a un periodo di cinque anni, a decorrere dalla data in cui il mancato versamento di tale indennità è stato scoperto, nonché la condanna della convenuta al pagamento degli interessi di mora.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione del PMO di limitare il versamento dell’indennità di dislocazione, cui non si era erroneamente provveduto a decorrere dal 1o settembre 2007, a un periodo di cinque anni;

Condannare la Commissione a corrispondere al ricorrente le indennità di dislocazione cui ha diritto a decorrere dal 1o settembre 2007, nonché gli interessi di mora calcolati secondo il tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento aumentato di due punti sugli importi già versati al ricorrente a titolo di arretrati di retribuzione (indennità di dislocazione) e su quelli ancora dovuti, a decorrere dalla loro rispettiva scadenza, e ciò fino all’integrale versamento;

Condannare la Commissione alle spese.