ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 221

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

58° anno
6 luglio 2015


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2015/C 221/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2015/C 221/02

Causa C-176/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de première instance de Liège (Belgio) il 20 aprile 2015 — Guy Riskin, Geneviève Timmermans/Stato belga

2

2015/C 221/03

Causa C-188/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 24 aprile 2015 — Asma Bougnaoui, ADDH — Association de défense des droits de l'homme/Micropole Univers SA

2

2015/C 221/04

Causa C-191/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 27aprile 2015 — Verein für Konsumenteninformation/Amazon EU Sàrl

3

2015/C 221/05

Causa C-201/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias il 29 aprile 2015 — Anonymi Geniki Etairia Tsimenton Iraklis (AGET Iraklis)/Ypourgos Ergasias, Koinonikis Asfalisis kai Koinonikis Allilengyis

4

2015/C 221/06

Causa C-203/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammarrätten i Stockholm (Svezia) il 4 maggio 2015 — Tele2 Sverige AB/Post- och telestyrelsen

5

 

Tribunale

2015/C 221/07

Cause T-331/10 RENV e T-416/10 RENV: Sentenza del Tribunale del 21 maggio 2015 — Yoshida Metal Industry/UAMI — Pi Design e a. (Rappresentazione di una superficie coperta da punti neri) [Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchi comunitari figurativi che rappresentano una superficie coperta da punti neri — Impedimento assoluto alla registrazione — Segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico — Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), sub ii), del regolamento (CE) n. 207/2009]

6

2015/C 221/08

Causa T-456/10: Sentenza del Tribunale del 20 maggio 2015 — Timab Industries e CFPR/Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato europeo dei fosfati per mangimi — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE — Attribuzione di quote di vendita, coordinamento dei prezzi e delle condizioni di vendita e scambio di informazioni commerciali riservate — Rinuncia delle ricorrenti al procedimento di transazione — Ammende — Obbligo di motivazione — Gravità e durata dell’infrazione — Cooperazione — Mancata applicazione della probabile forcella di ammende comunicata nel corso del procedimento di transazione)

6

2015/C 221/09

Causa T-310/12: Sentenza del Tribunale del 20 maggio 2015 — Yuanping Changyuan Chemicals/Consiglio (Dumping — Importazioni di acido ossalico originario dell’India e della Cina — Dazio antidumping definitivo — Industria comunitaria — Determinazione del danno — Articolo 9, paragrafo 4, articolo 14, paragrafo 1, e articolo 20, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 — Obbligo di motivazione — Diritto di presentare osservazioni — Articolo 20, paragrafo 5, del regolamento n. 1225/2009)

7

2015/C 221/10

Causa riunite T-22/13 e T-23/13: Sentenza del Tribunale del 21 maggio 2015 — Senz Technologies/UAMI — Impliva (Parapluies) (Disegni o modelli comunitari — Procedimento di dichiarazione di nullità — Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta ombrelli — Causa di nullità — Divulgazione del disegno o modello anteriore — Disegno o modello anteriore costituito da un brevetto americano — Ambienti specializzati del settore interessato — Utilizzatore informato — Grado di attenzione dell’utilizzatore informato — Prodotti di moda — Margine di libertà dell’autore — Carattere individuale — Impressione generale diversa — Domanda di dichiarazione di nullità)

8

2015/C 221/11

Causa T-55/13: Sentenza del Tribunale del 21 maggio 2015 — Formula One Licensing/UAMI — Idea Marketing (F1H2O) [Marchio comunitario — Opposizione — Registrazione internazionale che designa la Comunità europea — Marchio denominativo F1H2O — Marchi comunitari, internazionali Benelux e nazionali denominativi e figurativi F1 — Impedimenti relativi alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Profitto indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009]

9

2015/C 221/12

Causa T-201/13: Sentenza del Tribunale del 21 maggio 2015 — Rubinum/Commissione (Sanità pubblica — Sicurezza alimentare — Additivo destinato all’alimentazione animale — Preparato di Bacillus cereus var. toyoi — Decisione della Commissione di sospendere le autorizzazioni del predetto preparato — Rischio per la salute — Errore di diritto — Principio di precauzione)

9

2015/C 221/13

Causa T-218/13: Sentenza del Tribunale del 21 maggio 2015 — Nutrexpa/UAMI — Kraft Foods Italia Intellectual Property (Cuétara Maria ORO) (Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo Cuétara Maria ORO — Marchi comunitario e nazionale figurativi anteriori ORO — Diniego parziale di registrazione — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

10

2015/C 221/14

Causa T-271/13: Sentenza del Tribunale del 21 maggio 2015 — Nutrexpa/UAMI — Kraft Foods Italia Intellectual Property (Cuétara MARĺA ORO) (Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo Cuétara MARĺA ORO — Marchi comunitario e nazionale figurativi anteriori ORO — Diniego parziale di registrazione — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

11

2015/C 221/15

Causa T-56/14: Sentenza del Tribunale del 21 maggio 2015 — Evyap/UAMI — Megusta Trading (nuru) (Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo raffigurante una linea ondulata — Marchi nazionali e internazionale denominativi e figurativi anteriori DURU — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

11

2015/C 221/16

Causa T-145/15: Sentenza del Tribunale del 21 maggio 2015 — adidas/UAMI — Shoe Branding Europe (Due strisce parallele su una scarpa) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario di posizione consistente in due strisce parallele su una scarpa — Marchi comunitari e nazionali figurativi e registrazione internazionale anteriore che rappresentano tre strisce parallele apposte su scarpe e vestiario — Impedimenti relativi alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009]

12

2015/C 221/17

Causa T-197/14: Sentenza del Tribunale del 21 maggio 2015 — La Zaragozana/UAMI — Charles Cooper (GREEN’S) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo GREEN’S — Marchio nazionale denominativo anteriore AMBAR GREEN — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009]

13

2015/C 221/18

Causa T-203/14: Sentenza del Tribunale del 21 maggio 2015 — Mo Industries/UAMI (Splendid) (Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario figurativo Splendid — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Parità di trattamento — Principio di buona amministrazione)

13

2015/C 221/19

Causa T-420/14: Sentenza del Tribunale del 21 maggio 2015 — Wine in Black/UAMI — Quinta do Noval-Vinhos (Wine in Black) (Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo Wine in Black — Marchio comunitario denominativo anteriore NOVAL BLACK — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

14

2015/C 221/20

Causa T-635/14: Sentenza del Tribunale del 21 maggio 2015 — Urb Rulmenti Suceava/UAMI — Adiguzel (URB) [Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario figurativo URB — Domanda di marchio nazionale anteriore URB, marchio nazionale collettivo denominativo anteriore URB, marchio nazionale collettivo figurativo anteriore URB e marchi figurativi internazionali anteriori URB — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di malafede del titolare del marchio comunitario — Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di autorizzazione da parte del titolare dei marchi anteriori — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 — Insussistenza di violazione degli articoli 22, paragrafo 3, e dell’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009)]

15

2015/C 221/21

Causa T-202/10 RENV: Ordinanza del Tribunale del 12 maggio 2015 — Stichting Woonlinie e a./Commissione (Aiuti di Stato — Alloggio sociale — Regime di aiuti a favore di associazioni per l’alloggio sociale — Aiuti esistenti — Decisione che accoglie gli impegni dello Stato membro — Ricorso manifestamente destituito di fondamento giuridico)

15

2015/C 221/22

Causa T-203/10 RENV: Ordinanza del Tribunale del 12 maggio 2015 — Stichting Woonpunt e a./Commissione (Aiuti di Stato — Alloggio sociale — Regime di aiuti a favore di associazioni per l’alloggio sociale — Aiuti esistenti — Decisione che accoglie gli impegni dello Stato membro — Ricorso manifestamente destituito di fondamento giuridico)

16

2015/C 221/23

Causa T-73/14: Ordinanza del Tribunale del 12 maggio 2015 — Red Bull/UAMI — Automobili Lamborghini (Raffigurazione di due tori) (Marchio comunitario — Domanda di decadenza — Revoca della registrazione — Non luogo a provvedere)

17

2015/C 221/24

Causa T-246/14: Ordinanza del Tribunale del 16 aprile 2015 — Yoworld/OHMI — Nestlé (yogorino) (Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro dell’opposizione — Non luogo a statuire)

18

2015/C 221/25

Causa T-499/14: Ordinanza del Tribunale del 30 aprile 2015 — Ertico — Its Europe/Commissione (Raccomandazione 2003/361/CE — Criteri di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese nelle politiche dell’Unione — Decisione del gruppo di esperti di validazione della Commissione — Revoca della decisione — Venir meno dell’oggetto della controversia — Non luogo a provvedere)

18

2015/C 221/26

Causa T-665/14 P: Ordinanza del Tribunale del 13 maggio 2015 — Klar e Fernandez Fernandez/Commissione (Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Comitato del personale della Commissione — Revoca da parte della sezione locale di Lussemburgo di uno dei suoi membri titolari presso il comitato centrale del personale — Decisione che non riconosce la legittimità della decisione di revoca — Rigetto del ricorso di primo grado in quanto manifestamente irricevibile — Inosservanza della procedura precontenziosa — Atto lesivo — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)

19

2015/C 221/27

Causa T-839/14: Ordinanza del Tribunale del 30 aprile 2015 — Alnapharm/UAMI — Novartis (Alrexil) (Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro dell’opposizione — Non luogo a statuire)

20

2015/C 221/28

Causa T-153/13 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 20 maggio 2015 — Hamcho e Hamcho International/Consiglio (Procedimento sommario — Misure restrittive nei confronti della Siria — Congelamento di capitali e restrizione all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Inosservanza dei requisiti di forma — Irricevibilità)

20

2015/C 221/29

Causa T-154/15 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 20 maggio 2015 — Jaber/Consiglio (Procedimento sommario — Misure restrittive nei confronti della Siria — Congelamento di beni e restrizione all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Inosservanza dei requisiti di forma — Irricevibilità)

21

2015/C 221/30

Causa T-115/15 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 20 maggio 2015 — Kaddour/Consiglio (Procedimento sommario — Misure restrittive nei confronti della Siria — Congelamento di capitali e restrizione all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Inosservanza dei requisiti di forma — Irricevibilità)

21

2015/C 221/31

Causa T-197/15 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 19 maggio 2015 — Costa/Parlamento (Procedimento sommario — Ex membro del Parlamento europeo — Titolare di una pensione di anzianità dei deputati — Beneficiario di un’indennità percepita in qualità di presidente di un’autorità portuale — Divieto di cumulo — Recupero della pensione riscossa — Nota di addebito — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Inosservanza dei requisiti formali — Irricevibilità)

22

2015/C 221/32

Causa T-176/15: Ricorso proposto il 10 aprile 2015 — Golparvar/Consiglio

22

2015/C 221/33

Causa T-206/15: Ricorso proposto il 23 aprile 2015 — Intercon Sp. z o.o./Commissione europea

24

2015/C 221/34

Causa T-215/15: Ricorso proposto il 29 aprile 2015 — Azarov/Consiglio

25

2015/C 221/35

Causa T-235/15: Ricorso proposto il 15 maggio 2015 — Pari Pharma/EMA

26

 

Tribunale della funzione pubblica

2015/C 221/36

Causa F-44/15: Ricorso proposto il 18 marzo 2015 — ZZ/Commissione

27

2015/C 221/37

Causa F-61/15: Ricorso proposto il 23 aprile 2015 — ZZ/Commissione

27

2015/C 221/38

Causa F-63/15: Ricorso proposto il 23 aprile 2015 — ZZ/UAMI

28

2015/C 221/39

Causa F-64/15: Ricorso proposto il 23 aprile 2015 — ZZ/UAMI

29

2015/C 221/40

Causa F-65/15: Ricorso proposto il 23 aprile 2015 — ZZ/UAMI

29


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

6.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 221/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea

(2015/C 221/01)

Ultima pubblicazione

GU C 213 del 29.6.2015

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 205 del 22.6.2015

GU C 198 del 15.6.2015

GU C 190 dell'8.6.2015

GU C 178 dell’1.6.2015

GU C 171 del 26.5.2015

GU C 155 dell’11.5.2015

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

6.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 221/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de première instance de Liège (Belgio) il 20 aprile 2015 — Guy Riskin, Geneviève Timmermans/Stato belga

(Causa C-176/15)

(2015/C 221/02)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance de Liège

Parti

Ricorrenti: Guy Riskin, Geneviève Timmermans

Resistente: Stato belga

Questioni pregiudiziali

1)

Se la norma contenuta nell’articolo 285 del codice delle imposte sui redditi del 1992, che ammette implicitamente la doppia imposizione di dividendi esteri a carico di una persona fisica residente in Belgio, sia conforme ai principi del diritto [dell’Unione] sanciti dall’articolo 63 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, letto in combinato disposto con l’articolo 4 del Trattato sull’Unione europea, nella parte in cui consente al Belgio di favorire ad libitum investimenti in Stati terzi (Stati Uniti), a detrimento di quelli che possono essere effettuati negli Stati membri dell’Unione europea (Polonia), conformemente alle disposizioni del diritto belga alle quali rinvia la convenzione contro le doppie imposizioni negoziata dal Belgio, ossia, in funzione del rinvio all’articolo 285, che stabilisce le condizioni d’imputazione, o all’articolo 286, che stabilisce unicamente l’aliquota d’imputazione della percentuale forfettaria d’imposta.

2)

Se l’articolo 285 del codice delle imposte sui redditi del 1992, nella parte in cui subordina la possibilità di imputare l’imposta estera all’imposta belga alla condizione che i capitali e i beni che diano origine ai redditi siano destinati, in Belgio, all’esercizio di attività professionale, sia contrario agli articoli 49, 56 e 58 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.


6.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 221/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 24 aprile 2015 — Asma Bougnaoui, ADDH — Association de défense des droits de l'homme/Micropole Univers SA

(Causa C-188/15)

(2015/C 221/03)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: Asma Bougnaoui, ADDH — Association de défense des droits de l'homme

Resistente: Micropole Univers SA

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 78/2000/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (1), debbano essere interpretate nel senso che, per la natura di un’attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, il desiderio di un cliente di una società di consulenza informatica che i servizi informatici di quest’ultima non siano più garantiti da una dipendente, ingegnere progettista, che indossa un velo islamico costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa.


(1)  GU L 303, pag. 16.


6.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 221/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 27aprile 2015 — Verein für Konsumenteninformation/Amazon EU Sàrl

(Causa C-191/15)

(2015/C 221/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Verein für Konsumenteninformation

Convenuta: Amazon EU Sàrl

Questioni pregiudiziali

1)

Se la legge applicabile a un’azione inibitoria a norma della direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (1), debba essere individuata in base all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (in prosieguo: il regolamento «Roma II») (2) quando l’azione è diretta contro l’impiego di clausole contrattuali abusive da parte di un’impresa avente la propria sede in uno Stato membro che stipula contratti di commercio elettronico con consumatori residenti in altri Stati membri, in particolare nello Stato del giudice adito.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

2.1.

Se per paese in cui il danno si verifica (articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II) si debba intendere ogni Stato verso il quale è diretta l’attività commerciale dell’impresa convenuta, cosicché le clausole controverse devono essere esaminate in base alla legge dello Stato del giudice adìto qualora un ente a ciò legittimato promuova un’azione contro l’impiego di tali clausole nei rapporti commerciali con consumatori residenti in tale paese.

2.2.

Se sussistano collegamenti manifestamente più stretti (articolo 4, paragrafo 3, del regolamento Roma II) con la legge dello Stato in cui ha sede l’impresa convenuta qualora le condizioni contrattuali di quest’ultima prevedano che i contratti da essa stipulati siano soggetti alla legge di detto Stato.

2.3.

Se da una siffatta clausola sulla scelta della legge applicabile derivi, per altri motivi, che l’esame delle clausole contrattuali contestate debba avvenire sulla base della legge dello Stato in cui l’impresa convenuta ha la propria sede.

3)

In caso di risposta negativa alla prima questione:

Come debba essere allora individuata la legge applicabile all’azione inibitoria.

4)

A prescindere dalla risposta alle questioni che precedono:

4.1.

Se una clausola contenuta nelle condizioni contrattuali generali, secondo cui un contratto di commercio elettronico concluso tra un consumatore e un’impresa avente la propria sede in un altro Stato membro è soggetto alla legge dello Stato in cui quest’ultima ha sede, sia abusiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (3).

4.2.

Se il trattamento dei dati personali da parte di un’impresa che stipula contratti di commercio elettronico con consumatori residenti in altri Stati membri sia soggetto, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (4), nonché alla libera circolazione di tali dati, a prescindere dalla legge altrimenti applicabile, soltanto alla legge dello Stato membro in cui si trova lo stabilimento dell’impresa nel quale avviene il trattamento, o se detta impresa sia tenuta anche all’osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati degli Stati membri verso i quali dirige la propria attività commerciale.


(1)  GU L 110, pag. 30.

(2)  GU L 199, pag. 40.

(3)  GU L 95, pag. 29.

(4)  GU L 281, pag. 31.


6.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 221/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias il 29 aprile 2015 — Anonymi Geniki Etairia Tsimenton Iraklis (AGET Iraklis)/Ypourgos Ergasias, Koinonikis Asfalisis kai Koinonikis Allilengyis

(Causa C-201/15)

(2015/C 221/05)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulio tis Epikrateias

Parti

Ricorrente: Anonymi Geniki Etairia Tsimenton Iraklis (AGET Iraklis)

Resistente: Ypourgos Ergasias, Koinonikis Asfalisis kai Koinonikis Allilengyis

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia conforme, in particolare, alle disposizioni della direttiva 98/59/CE (1) e, in generale, agli articoli 49 e 63 TFUE, una norma di diritto nazionale, quale l’articolo 5, paragrafo 3, della legge 1387/1983, che subordini i licenziamenti collettivi in una data impresa a un’autorizzazione dell’Amministrazione rilasciata sulla base dei criteri: a) delle condizioni del mercato del lavoro, b) della situazione dell’impresa e c) dell’interesse dell’economia nazionale.

2)

Nell’ipotesi di risposta negativa alla prima questione, se una norma di diritto nazionale di tale contenuto sia conforme, in particolare, alle disposizioni della direttiva 98/59/CE e, in generale, agli articoli 49 e 63 TFUE quando sussistano ragioni sociali serie, quali una grave crisi economica e un livello di disoccupazione particolarmente elevato.


(1)  Direttiva 98/59/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU L 225, pag. 16).


6.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 221/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammarrätten i Stockholm (Svezia) il 4 maggio 2015 — Tele2 Sverige AB/Post- och telestyrelsen

(Causa C-203/15)

(2015/C 221/06)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Kammarrätten i Stockholm

Parti

Ricorrente: Tele2 Sverige AB

Convenuta: Post- och telestyrelsen

Questioni pregiudiziali

1)

Se un obbligo generalizzato di conservazione dei dati relativi al traffico concernenti tutte le persone, tutti i mezzi di comunicazione elettronica e tutti i dati relativi al traffico senza distinzioni, limitazioni o eccezioni per finalità di contrasto alla criminalità [come descritto nella domanda di pronuncia pregiudiziale] sia compatibile con l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE (1), tenuto conto degli articoli 7, 8 e 52, paragrafo 1, della Carta.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione, se la conservazione possa nondimeno essere consentita quando:

a)

l’accesso ai dati conservati da parte delle autorità nazionali è stabilito secondo le modalità [descritte nella domanda di pronuncia pregiudiziale], e

b)

i requisiti di sicurezza sono disciplinati come [descritto nella domanda di pronuncia pregiudiziale], e

c)

tutti i dati pertinenti devono essere conservati per sei mesi, calcolati dalla data della fine della comunicazione e successivamente cancellati come [descritto nella domanda di pronuncia pregiudiziale].


(1)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU 2002 L 201, pag. 37).


Tribunale

6.7.2015   

IT

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C 221/6


Sentenza del Tribunale del 21 maggio 2015 — Yoshida Metal Industry/UAMI — Pi Design e a. (Rappresentazione di una superficie coperta da punti neri)

(Cause T-331/10 RENV e T-416/10 RENV) (1)

([«Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchi comunitari figurativi che rappresentano una superficie coperta da punti neri - Impedimento assoluto alla registrazione - Segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico - Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), sub ii), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2015/C 221/07)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Yoshida Metal Industry Co. Ltd (Tsubame-shi, Giappone) (rappresentanti: S. Verea, K. Muraro e M. Balestriero, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, intervenienti dinanzi al Tribunale: Pi-Design AG (Triengen, Svizzera); Bodum France (Neuilly-sur-Seine, Francia) e Bodum Logistics A/S (Billund, Danimarca) (rappresentanti: H. Pernez e R. Löhr, avvocati)

Oggetto

Ricorsi proposti contro le decisioni della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 20 maggio 2010 (procedimenti R 1235/2008-1 e R 1237/2008-1), relative a procedimenti di dichiarazione di nullità tra la Pi-design AG, la Bodum France e la Bodum Logistics A/S, da un lato, e la Yoshida Metal Industry Co. Ltd, dall’altro.

Dispositivo

1)

I ricorsi sono respinti.

2)

La Yoshida Metal Industry Co. Ltd sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla Pi-Design AG, dalla Bodum France e dalla Bodum Logistics A/S, dinanzi al Tribunale e alla Corte.


(1)  GU C 274 del 9.10.2010.


6.7.2015   

IT

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C 221/6


Sentenza del Tribunale del 20 maggio 2015 — Timab Industries e CFPR/Commissione

(Causa T-456/10) (1)

((«Concorrenza - Intese - Mercato europeo dei fosfati per mangimi - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE - Attribuzione di quote di vendita, coordinamento dei prezzi e delle condizioni di vendita e scambio di informazioni commerciali riservate - Rinuncia delle ricorrenti al procedimento di transazione - Ammende - Obbligo di motivazione - Gravità e durata dell’infrazione - Cooperazione - Mancata applicazione della probabile forcella di ammende comunicata nel corso del procedimento di transazione»))

(2015/C 221/08)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Timab Industries (Dinard, Francia) e Cie financière et de participations Roullier (CFPR) (Saint-Malo, Francia) (rappresentanti: N. Lenoir e M. Truffier, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Giolito, B. Mongin e F. Ronkes Agerbeek, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2010) 5001 definitivo della Commissione, del 20 luglio 2010, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38866 — Fosfati per mangimi), nonché, in subordine, domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti con la predetta decisione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Timab Industries e la Cie financière et de participations Roullier (CFPR) sono condannate alle spese.


(1)  GU C 346 del 18.12.2010.


6.7.2015   

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C 221/7


Sentenza del Tribunale del 20 maggio 2015 — Yuanping Changyuan Chemicals/Consiglio

(Causa T-310/12) (1)

((«Dumping - Importazioni di acido ossalico originario dell’India e della Cina - Dazio antidumping definitivo - Industria comunitaria - Determinazione del danno - Articolo 9, paragrafo 4, articolo 14, paragrafo 1, e articolo 20, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 - Obbligo di motivazione - Diritto di presentare osservazioni - Articolo 20, paragrafo 5, del regolamento n. 1225/2009»))

(2015/C 221/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd (Yuan Ping City, Xin Zhou, Cina) (rappresentante: V. Akriditis, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J. P. Hix, agente, assistito inizialmente da N. Chesaites, barrister, e G. Berrisch, avvocato, successivamente da D. Geradin, avvocato)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: M. França e A. Stobiecka-Kuik, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 325/2012 del Consiglio, del 12 aprile 2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido ossalico originario dell’India e della Repubblica popolare cinese (GU L 106, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 325/2012 del Consiglio, del 12 aprile 2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido ossalico originario dell’India e della Repubblica popolare cinese è annullato nella parte in cui riguarda la Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Yuanping Changyuan Chemicals Co., escluse quelle causate a quest’ultima dall’intervento della Commissione europea.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Yuanping Changyuan Chemicals Co. a causa del suo intervento.


(1)  GU C 273 dell’8.9.2012.


6.7.2015   

IT

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C 221/8


Sentenza del Tribunale del 21 maggio 2015 — Senz Technologies/UAMI — Impliva (Parapluies)

(Causa riunite T-22/13 e T-23/13) (1)

((«Disegni o modelli comunitari - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta ombrelli - Causa di nullità - Divulgazione del disegno o modello anteriore - Disegno o modello anteriore costituito da un brevetto americano - Ambienti specializzati del settore interessato - Utilizzatore informato - Grado di attenzione dell’utilizzatore informato - Prodotti di moda - Margine di libertà dell’autore - Carattere individuale - Impressione generale diversa - Domanda di dichiarazione di nullità»))

(2015/C 221/10)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Senz Technologies BV (Delft, Paesi Bassi) (rappresentanti: inizialmente W. Hoyng e C. Zeri, avvocati, successivamente W. Hoyng e I. de Bruijn, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente F. Mattina, successivamente A. Folliard-Monguiral, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Impliva BV (Mijdrecht, Paesi Bassi) (rappresentanti: C. Gielen e A. Verschuur, avvocati)

Oggetto

Due ricorsi proposti avverso due decisioni della terza commissione di ricorso dell’UAMI del 26 settembre 2012 (procedimenti R 2453/2010-3 e R 2459/2010-3), relative a procedimenti di dichiarazione di nullità tra l’Impliva BV e la Senz Technologies BV.

Dispositivo

1)

Le decisioni della terza commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 26 settembre 2012 (procedimenti R 2453/2010-3 e R 2459/2010-3) sono annullate.

2)

L’Impliva BV sopporterà, oltre alle proprie spese, un terzo delle spese della Senz Technologies BV.

3)

La Senz Technologies sopporterà due terzi delle proprie spese.

4)

L’UAMI sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 101 del 6.4.2013.


6.7.2015   

IT

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C 221/9


Sentenza del Tribunale del 21 maggio 2015 — Formula One Licensing/UAMI — Idea Marketing (F1H2O)

(Causa T-55/13) (1)

([«Marchio comunitario - Opposizione - Registrazione internazionale che designa la Comunità europea - Marchio denominativo F1H2O - Marchi comunitari, internazionali Benelux e nazionali denominativi e figurativi F1 - Impedimenti relativi alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Profitto indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009»])

(2015/C 221/11)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Formula One Licensing BV (Rotterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: inizialmente B. Klingberg, successivamente K. Sandberg, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Idea Marketing SA (Losanna, Svizzera) (rappresentanti: B. Brisset, e O. Vanner, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 20 novembre 2012 (procedimento R 1247/2011-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Formula One Licensing BV e l’Idea Marketing SA.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Formula One Licensing BV è condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e dalla Idea Marketing SA.


(1)  GU C 101 del 6.4.2013.


6.7.2015   

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C 221/9


Sentenza del Tribunale del 21 maggio 2015 — Rubinum/Commissione

(Causa T-201/13) (1)

((«Sanità pubblica - Sicurezza alimentare - Additivo destinato all’alimentazione animale - Preparato di Bacillus cereus var. toyoi - Decisione della Commissione di sospendere le autorizzazioni del predetto preparato - Rischio per la salute - Errore di diritto - Principio di precauzione»))

(2015/C 221/12)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Rubinum, SA (Rubí, Spagna) (rappresentanti: C. Bittner e P. C. Scheel, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Bianchi, B. Schima e G. von Rintelen, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2013 della Commissione, del 25 marzo 2013, relativo alla sospensione delle autorizzazioni del preparato di Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) rilasciate con i regolamenti (CE) n. 256/2002, (CE) n. 1453/2004, (CE) n. 255/2005, (CE) n. 1200/2005, (CE) n. 166/2008 e (CE) n. 378/2009 (GU L 86, pag. 15).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Rubinum, SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 164 dell’8.6.2013.


6.7.2015   

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C 221/10


Sentenza del Tribunale del 21 maggio 2015 — Nutrexpa/UAMI — Kraft Foods Italia Intellectual Property (Cuétara Maria ORO)

(Causa T-218/13) (1)

((«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo Cuétara Maria ORO - Marchi comunitario e nazionale figurativi anteriori ORO - Diniego parziale di registrazione - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»))

(2015/C 221/13)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Nutrexpa, SL (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: J. Grau Mora, M. Ferrándiz Avendaño e Y. Sastre Canet, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: O. Mondéjar Ortuño e V. Melgar, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Kraft Foods Italia Intellectual Property Srl (Milano, Italia) (rappresentanti: A. Masetti Zannini de Concina, M. Bucarelli e G. Petrocchi, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI dell’11 febbraio 2013 (procedimento R 2455/2011-1) relativa a un procedimento di opposizione tra la Kraft Foods Italia Intellectual Property Srl e la Nutrexpa, SL.

Dispositivo

1)

La causa T-218/13 è separata dalla causa T-271/13 ai fini della pronuncia della sentenza.

2)

Il ricorso è respinto.

3)

La Nutrexpa, SL è condannata alle spese.


(1)  GU C 189 del 29.6.2013.


6.7.2015   

IT

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C 221/11


Sentenza del Tribunale del 21 maggio 2015 — Nutrexpa/UAMI — Kraft Foods Italia Intellectual Property (Cuétara MARĺA ORO)

(Causa T-271/13) (1)

((«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo Cuétara MARĺA ORO - Marchi comunitario e nazionale figurativi anteriori ORO - Diniego parziale di registrazione - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»))

(2015/C 221/14)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Nutrexpa, SL (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: J. Grau Mora, M. Ferrándiz Avendaño e Y. Sastre Canet, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: Ó. Mondéjar Ortuño e V. Melgar, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Kraft Foods Italia Intellectual Property Srl (Milano, Italia) (rappresentanti: A. Masetti Zannini de Concina, M. Bucarelli e G. Petrocchi, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 18 marzo 2013 (procedimento R 1285/2012-1) relativa a un procedimento di opposizione tra la Kraft Foods Italia Intellectual Property Srl e la Nutrexpa, SL.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Nutrexpa, SL è condannata alle spese.


(1)  GU C 215 del 27.7.2013.


6.7.2015   

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C 221/11


Sentenza del Tribunale del 21 maggio 2015 — Evyap/UAMI — Megusta Trading (nuru)

(Causa T-56/14) (1)

((«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo raffigurante una linea ondulata - Marchi nazionali e internazionale denominativi e figurativi anteriori DURU - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»))

(2015/C 221/15)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Evyap Sabun Yağ Gliserin Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Istanbul, Turchia) (rappresentante: J. Güell Serra, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: Ó. Mondéjar Ortuño, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Megusta Trading GmbH (Zurigo, Svizzera)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 6 novembre 2013 (procedimento R 1861/2012-4) relativa a un procedimento di opposizione tra la Evyap Sabun Yağ Gliserin Sanayi ve Ticaret A.Ş. e la Megusta Trading GmbH.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Evyap Sabun Yağ Gliserin Sanayi ve Ticaret A.Ş. è condannata alle spese.


(1)  GU C 129 del 28.4.2014.


6.7.2015   

IT

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C 221/12


Sentenza del Tribunale del 21 maggio 2015 — adidas/UAMI — Shoe Branding Europe (Due strisce parallele su una scarpa)

(Causa T-145/15) (1)

([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario di posizione consistente in due strisce parallele su una scarpa - Marchi comunitari e nazionali figurativi e registrazione internazionale anteriore che rappresentano tre strisce parallele apposte su scarpe e vestiario - Impedimenti relativi alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2015/C 221/16)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: adidas AG (Herzogenaurach, Germania) (rappresentanti: inizialmente V. von Bomhard e J. Fuhrmann, avvocati, poi I. Fowler, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: P. Bullock e N. Bambara, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Shoe Branding Europe BVBA (Audenarde, Belgio) (rappresentante: J. Løje, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 28 novembre 2013 (procedimento R 1208/2012-2), relativa a un procedimento di opposizione tra l’adidas AG e la Shoe Branding Europe BVBA.

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 28 novembre 2013 (procedimento R 1208/2012-2) è annullata.

2)

L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’adidas AG.

3)

La Shoe Branding Europe BVBA sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 129 del 28.4.2014.


6.7.2015   

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C 221/13


Sentenza del Tribunale del 21 maggio 2015 — La Zaragozana/UAMI — Charles Cooper (GREEN’S)

(Causa T-197/14) (1)

([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo GREEN’S - Marchio nazionale denominativo anteriore AMBAR GREEN - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009»])

(2015/C 221/17)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: La Zaragozana, SA (Saragozza, Spagna) (rappresentante: L. Broschat García, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: J. García Murillo e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Charles Cooper Ltd (Leeds, Regno Unito) (rappresentanti: M. Granado Carpenter e M. Polo Carreño, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 21 gennaio 2014 (procedimento R 1284/2012-5), relativa a un procedimento di opposizione tra La Zaragozana, SA e la Charles Cooper Ltd.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Zaragozana, SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 235 del 21.7.2014.


6.7.2015   

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C 221/13


Sentenza del Tribunale del 21 maggio 2015 — Mo Industries/UAMI (Splendid)

(Causa T-203/14) (1)

((«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario figurativo Splendid - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Parità di trattamento - Principio di buona amministrazione»))

(2015/C 221/18)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Mo Industries LLC (Los Angeles, California, Stati Uniti) (rappresentante: P. González-Bueno Catalán de Ocón, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 7 gennaio 2014 (procedimento R 1542/2013-1), riguardante una domanda di registrazione del segno figurativo Splendid come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Mo Industries LLC è condannata alle spese.


(1)  GU C 212 del 7.7.2014.


6.7.2015   

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C 221/14


Sentenza del Tribunale del 21 maggio 2015 — Wine in Black/UAMI — Quinta do Noval-Vinhos (Wine in Black)

(Causa T-420/14) (1)

((«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo Wine in Black - Marchio comunitario denominativo anteriore NOVAL BLACK - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»))

(2015/C 221/19)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Wine in Black GmbH (Berlino, Germania) (rappresentanti: A. Bauer e V. Ahmann, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: M. Vuijst e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Quinta do Noval-Vinhos, SA (Pinhão, Portogallo)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 6 marzo 2014 (procedimento R 1601/2013-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Quinta do Noval-Vinhos, SA e la Wine in Black GmbH.

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 6 marzo 2014 (procedimento R 1601/2013-1) è annullata.

2)

L’UAMI è condannato alle spese.


(1)  GU C 303 dell’8.9.2014.


6.7.2015   

IT

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C 221/15


Sentenza del Tribunale del 21 maggio 2015 — Urb Rulmenti Suceava/UAMI — Adiguzel (URB)

(Causa T-635/14) (1)

([«Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio comunitario figurativo URB - Domanda di marchio nazionale anteriore URB, marchio nazionale collettivo denominativo anteriore URB, marchio nazionale collettivo figurativo anteriore URB e marchi figurativi internazionali anteriori URB - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di malafede del titolare del marchio comunitario - Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di autorizzazione da parte del titolare dei marchi anteriori - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 - Insussistenza di violazione degli articoli 22, paragrafo 3, e dell’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009»)])

(2015/C 221/20)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Urb Rulmenti Suceava SA (Suceava, Romania) (rappresentante: I. Burdusel, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P Bullock, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Harun Adiguzel (Diosd, Ungheria) (rappresentante: G. Bozocea, avvocato)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 23 giugno 2014 (procedimento R 1974/2013-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Urb Suceava SA e il sig. Harun Adiguzel.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Urb Rulmenti Suceava SA è condannata alle spese.

3)

Il sig. Harun Adiguzel sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 361 del 13.10.2014.


6.7.2015   

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C 221/15


Ordinanza del Tribunale del 12 maggio 2015 — Stichting Woonlinie e a./Commissione

(Causa T-202/10 RENV) (1)

((«Aiuti di Stato - Alloggio sociale - Regime di aiuti a favore di associazioni per l’alloggio sociale - Aiuti esistenti - Decisione che accoglie gli impegni dello Stato membro - Ricorso manifestamente destituito di fondamento giuridico»))

(2015/C 221/21)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrenti: Stichting Woonlinie (Woudrichem, Paesi Bassi); Stichting Allee Wonen (Roosendaal, Paesi Bassi); Woningstichting Volksbelang (Wijk bij Duurstede, Paesi Bassi); Stichting WoonInvest (Leidschendam-Voorburg, Paesi Bassi); Stichting Woonstede (Ede, Paesi Bassi) (rappresentanti: inizialmente P. Glazener e E. Henny, successivamente P. Glazener, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P.-J. Loewenthal e S. Noë, agenti)

Interveniente a sostegno delle ricorrenti: Regno del Belgio (rappresentanti: inizialmente T. Materne e J.-C. Halleux, successivamente J.-C. Halleux, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) (Voorburg, Paesi Bassi) (rappresentante: M. Meulenbelt, avvocato)

Oggetto

Domanda di parziale annullamento della decisione C (2009) 9963 definitivo della Commissione, del 15 dicembre 2009, relativa agli aiuti di Stato E 2/2005 e N 642/2009 — Paesi Bassi — Aiuto esistente e aiuto specifico per progetti a vantaggio delle associazioni per l’alloggio.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Stichting Woonlinie, la Stichting Allee Wonen, la Woningstichting Volksbelang, la Stichting WoonInvest e la Stichting Woonstede sopporteranno le loro spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

Il Regno del Belgio e la Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) sopporteranno le loro spese.


(1)  GU C 179 del 3.7.2010.


6.7.2015   

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C 221/16


Ordinanza del Tribunale del 12 maggio 2015 — Stichting Woonpunt e a./Commissione

(Causa T-203/10 RENV) (1)

((«Aiuti di Stato - Alloggio sociale - Regime di aiuti a favore di associazioni per l’alloggio sociale - Aiuti esistenti - Decisione che accoglie gli impegni dello Stato membro - Ricorso manifestamente destituito di fondamento giuridico»))

(2015/C 221/22)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrenti: Stichting Woonpunt (Maastricht, Paesi Bassi); Stichting Havensteder, ex Stichting Com.wonen (Rotterdam, Paesi Bassi); Woningstichting Haag Wonen (L’Aia, Paesi Bassi); e Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl (Eindhoven, Paesi Bassi) (rappresentanti: inizialmente P. Glazener e E. Henny, successivamente P. Glazener, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P.-J. Loewenthal e S. Noë, agenti)

Interveniente a sostegno delle ricorrenti: Regno del Belgio (rappresentanti: inizialmente T. Materne e J.-C. Halleux, successivamente J.-C. Halleux, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) (Voorburg, Paesi Bassi) (rappresentante: M. Meulenbelt, avvocato)

Oggetto

Domanda di parziale annullamento della decisione C (2009) 9963 definitivo della Commissione, del 15 dicembre 2009, relativa agli aiuti di Stato E 2/2005 e N 642/2009 — Paesi Bassi — Aiuto esistente e aiuto specifico per progetti a vantaggio delle associazioni per l’alloggio.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Stichting Woonpunt, la Stichting Havensteder, la Woningstichting Haag Wonen e la Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl sopporteranno le loro spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

Il Regno del Belgio e la Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) sopporteranno le loro spese.


(1)  GU C 179 del 3.7.2010.


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C 221/17


Ordinanza del Tribunale del 12 maggio 2015 — Red Bull/UAMI — Automobili Lamborghini (Raffigurazione di due tori)

(Causa T-73/14) (1)

((«Marchio comunitario - Domanda di decadenza - Revoca della registrazione - Non luogo a provvedere»))

(2015/C 221/23)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Red Bull GmbH (Fuschl am See, Austria) (rappresentanti: inizialmente A. Renck, V. von Bomhard e J. Fuhrmann, avvocati, e I. Fowler, solicitor, successivamente A. Renck e I. Fowler)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Automobili Lamborghini SpA (Sant’Agata Bolognese, Italia) (rappresentante: M. Hartmann, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 14 novembre 2013 (procedimento R 1263/2012-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Automobili Lamborghini SpA e la Red Bull GmbH

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.

2)

La ricorrente e l’interveniente sono condannate a sopportare le proprie spese, nonché, ciascuna di esse, la metà delle spese sostenute dal convenuto.


(1)  GU C 102 del 7.4.2014.


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C 221/18


Ordinanza del Tribunale del 16 aprile 2015 — Yoworld/OHMI — Nestlé (yogorino)

(Causa T-246/14) (1)

((«Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro dell’opposizione - Non luogo a statuire»))

(2015/C 221/24)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Yoworld SA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: A. Tornato e D. Hazan, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Bonne, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Svizzera)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 20 dicembre 2013 (procedimento R 115/2013-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Société des produits Nestlé SA e la Yoworld SA.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

La ricorrente e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso sono condannate a sopportare le proprie spese, nonché, ciascuna, la metà di quelle sostenute dal convenuto.


(1)  GU C 235 del 21.7.2014.


6.7.2015   

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C 221/18


Ordinanza del Tribunale del 30 aprile 2015 — Ertico — Its Europe/Commissione

(Causa T-499/14) (1)

((«Raccomandazione 2003/361/CE - Criteri di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese nelle politiche dell’Unione - Decisione del gruppo di esperti di validazione della Commissione - Revoca della decisione - Venir meno dell’oggetto della controversia - Non luogo a provvedere»))

(2015/C 221/25)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation — Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico — Its Europe) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: M. Weillinger e K. T'Syen, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e M. Clausen, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione del gruppo di esperti di validazione della Commissione, del 15 aprile 2014, che dichiara che la ricorrente non può essere qualificata come microimpresa, piccola o media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124, pag. 36).

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso.

2)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dall’European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation — Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico — Its Europe).


(1)  GU C 380 del 27.10.2014.


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C 221/19


Ordinanza del Tribunale del 13 maggio 2015 — Klar e Fernandez Fernandez/Commissione

(Causa T-665/14 P) (1)

((«Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Comitato del personale della Commissione - Revoca da parte della sezione locale di Lussemburgo di uno dei suoi membri titolari presso il comitato centrale del personale - Decisione che non riconosce la legittimità della decisione di revoca - Rigetto del ricorso di primo grado in quanto manifestamente irricevibile - Inosservanza della procedura precontenziosa - Atto lesivo - Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»))

(2015/C 221/26)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Robert Klar (Grevenmacher, Lussemburgo) e Francisco Fernandez Fernandez (Steinsel, Lussemburgo) (rappresentante: avv. A. Salerno)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: C. Ehrbar e J. Currall, agenti)

Oggetto

Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 16 luglio 2014, Klar e Fernandez Fernandez/Commissione (F-114/13, Racc. FP, EU:F:2014:192).

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

I sigg. Robert Klar e Francisco Fernandez Fernandez sopporteranno le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente procedimento.


(1)  GU C 380 del 27.10.2014.


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C 221/20


Ordinanza del Tribunale del 30 aprile 2015 — Alnapharm/UAMI — Novartis (Alrexil)

(Causa T-839/14) (1)

((«Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro dell’opposizione - Non luogo a statuire»))

(2015/C 221/27)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Alnapharm GmbH & Co. KG (Amburgo, Germania) (rappresentante: H. Heldt, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: H. O’Neill, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Novartis AG (Basilea, Svizzera)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 23 ottobre 2014 (procedimento R 1723/2012-4), relativa al procedimento di opposizione tra la Novartis AG e l’Alnapharm GmbH & Co. KG.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

La ricorrente e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso sono condannate a sopportare le proprie spese nonché, ciascuna, la metà di quelle sostenute dal convenuto.


(1)  GU C 65 del 23.2.2015.


6.7.2015   

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C 221/20


Ordinanza del presidente del Tribunale del 20 maggio 2015 — Hamcho e Hamcho International/Consiglio

(Causa T-153/13 R)

((«Procedimento sommario - Misure restrittive nei confronti della Siria - Congelamento di capitali e restrizione all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Inosservanza dei requisiti di forma - Irricevibilità»))

(2015/C 221/28)

Lingua processuale: il francese

Parti

Richiedenti: Mohamad Hamcho (Damasco, Siria); e Hamcho International (Damasco) (rappresentanti: A. Boesch, D. Amaudruz e M. Ponsard, avvocati)

Resistente: Consiglio dell’Unione europea

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione delle misure applicate ai ricorrenti ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/108 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 20, pag. 2), e della decisione di esecuzione (PESC) 2015/117 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, che attua la decisione 2013/255/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 20, pag. 85).

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


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C 221/21


Ordinanza del presidente del Tribunale del 20 maggio 2015 — Jaber/Consiglio

(Causa T-154/15 R)

((«Procedimento sommario - Misure restrittive nei confronti della Siria - Congelamento di beni e restrizione all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Inosservanza dei requisiti di forma - Irricevibilità»))

(2015/C 221/29)

Lingua processuale: il francese

Parti

Richiedente: Aiman Jaber (Lattakia, Siria) (rappresentanti: A. Boesch, D. Amaudruz e M. Ponsard, avvocati)

Resistente: Consiglio dell’Unione europea

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione delle misure applicate al ricorrente ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/108 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 20, pag. 2), e della decisione di esecuzione (PESC) 2015/117 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, che attua la decisione 2013/255/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 20, pag. 85).

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


6.7.2015   

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C 221/21


Ordinanza del presidente del Tribunale del 20 maggio 2015 — Kaddour/Consiglio

(Causa T-115/15 R)

((«Procedimento sommario - Misure restrittive nei confronti della Siria - Congelamento di capitali e restrizione all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Inosservanza dei requisiti di forma - Irricevibilità»))

(2015/C 221/30)

Lingua processuale: il francese

Parti

Richiedente: Khaled Kaddour (Damasco, Siria) (rappresentanti: A. Boesch, D. Amaudruz e M. Ponsard, avvocati)

Resistente: Consiglio dell’Unione europea

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione delle misure applicate al ricorrente ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/108 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 20, pag. 2), e della decisione di esecuzione (PESC) 2015/117 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, che attua la decisione 2013/255/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 20, pag. 85).

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


6.7.2015   

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C 221/22


Ordinanza del presidente del Tribunale del 19 maggio 2015 — Costa/Parlamento

(Causa T-197/15 R)

((«Procedimento sommario - Ex membro del Parlamento europeo - Titolare di una pensione di anzianità dei deputati - Beneficiario di un’indennità percepita in qualità di presidente di un’autorità portuale - Divieto di cumulo - Recupero della pensione riscossa - Nota di addebito - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Inosservanza dei requisiti formali - Irricevibilità»))

(2015/C 221/31)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Paolo Costa (Venezia, Italia) (rappresentanti: G. Orsoni e M. Romeo, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Seyr e G. Corstens, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione della nota di addebito n. 2015-239 (n. di protocollo 303074) del Parlamento europeo, del 23 febbraio 2015, che ingiunge al ricorrente di versare l’importo di EUR 49  770,42 entro e non oltre il 31 marzo 2015.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


6.7.2015   

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C 221/22


Ricorso proposto il 10 aprile 2015 — Golparvar/Consiglio

(Causa T-176/15)

(2015/C 221/32)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Gholam Hossein Golparvar (Tehran, Iran) (rappresentanti: M. Taher, Solicitor, T. de la Mare e R. Blakeley, Barristers)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 2015/236/PESC del Consiglio del 12 febbraio 2015 che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, nella parte in cui riguarda il ricorrente,

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/230 del Consiglio del 12 febbraio 2015 che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, nella parte in cui riguarda il ricorrente,

ordinare al Consiglio di pagare al ricorrente l’importo di EUR 50  000 a titolo di risarcimento danni, e

ordinare al Consiglio di rimborsare al ricorrente i costi del ricorso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce otto motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione.

Tenuto conto del suo completo pensionamento (circostanza incontestata) il ricorrente non soddisfa alcuno dei criteri previsti per l’inserimento nell’elenco, e le motivazioni addotte dal Consiglio (che non contesta che egli sia pensionato) sono di fatto errate, con la conseguenza che il Consiglio ha commesso un manifesto errore di valutazione allorché ha reinserito il ricorrente nell’elenco.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione dei diritti procedurali e della difesa del ricorrente.

Il Consiglio ha violato i diritti procedurali del ricorrente e i suoi diritti della difesa allorché non ha tenuto conto delle osservazioni e delle prove offerte dal ricorrente che attestano chiaramente il suo completo pensionamento.

3.

Terzo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 266 TFUE.

Il Consiglio ha voluto reinserire il ricorrente nell’elenco sostanzialmente sulla base della stessa metodologia giuridica e delle stesse prove utilizzate per il primo inserimento nell’elenco, azione poi annullata dal Tribunale.

4.

Quarto motivo, vertente su una violazione del principio dell’autorità di cosa giudicata.

Il reinserimento del ricorrente nell’elenco integra uno sviamento di procedura e viola i principi dell’autorità di cosa giudicata e/o della certezza del diritto e/o della definitività giuridica.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione, inter alia, del principio dell’efficacia e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

Il reinserimento del ricorrente nell’elenco viola il principio dell’efficacia, il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, i suoi diritti ai sensi dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (la Carta) e/o degli articoli 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

6.

Sesto motivo, vertente su una violazione del diritto ad una buona amministrazione.

Il reinserimento del ricorrente nell’elenco costituisce uno sviamento di potere e/o viola il suo diritto ad una buona amministrazione, come tutelati dall’articolo 41 della Carta.

7.

Settimo motivo, vertente su una violazione dei diritti del ricorrente di cui agli articoli 7 e 17 della Carta e/o all’articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e all’articolo 1 del Protocollo addizionale alla stessa e/o del principio di proporzionalità.

Il reinserimento del ricorrente nell’elenco viola i sui diritti fondamentali al rispetto della reputazione e al pacifico godimento dei beni di proprietà nonché il principio di proporzionalità.

8.

Ottavo motivo, vertente sull’illegittimità del reinserimento del ricorrente nell’elenco.

Il reinserimento del ricorrente nell’elenco è comunque basato sul presupposto della legittimità delle misure restrittive inflitte alla Islamic Republic of Iran Shipping lines, ma tali misure sono illegittime (per le ragioni esposte da quest’ultima, cui si rinvia) e pertanto le misure assunte contro il ricorrente debbono essere annullate.


6.7.2015   

IT

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C 221/24


Ricorso proposto il 23 aprile 2015 — Intercon Sp. z o.o./Commissione europea

(Causa T-206/15)

(2015/C 221/33)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Intercon Sp. z o.o. (Łódź, Polonia) (rappresentante: avv. B. Eger)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

constatare che i fondi che la Commissione europea ha versato alla ricorrente a titolo della sua partecipazione al progetto della convenzione VPH2-224635 costituiscono spese finanziabili ai sensi dell’articolo II.14 delle condizioni generali della convenzione e, di conseguenza, che la ricorrente non è tenuta a rimborsarli,

condannare la Commissione europea alle spese,

sospendere l’esecuzione della decisione controversa.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo relativo alla violazione del principio di lealtà reciproca delle parti di un accordo e del principio dell’affidamento dell’imprenditore nei confronti della Commissione.

La Commissione non ha preso in considerazione nessuna delle osservazioni o dei documenti prodotti dalla beneficiaria nella sua lettera datata 14 agosto 2014. A questo riguardo, la Commissione ha invocato l’articolo 22.II.5 dell’allegato II alla convenzione, il quale legittima la Commissione ad omettere le dichiarazioni e le prove tardive. Tuttavia, un tale comportamento non era giustificato poiché è la stessa Commissione che ha chiesto alla beneficiaria di fornire nuove osservazioni. In un tale contesto, la completa omissione delle nuove osservazioni e prove costituisce una palese violazione del principio della lealtà reciproca delle parti di un accordo e del principio dell’affidamento dell’imprenditore nei confronti della Commissione.


6.7.2015   

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C 221/25


Ricorso proposto il 29 aprile 2015 — Azarov/Consiglio

(Causa T-215/15)

(2015/C 221/34)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mykola Yanovych Azarov (Kiev, Ucraina) (rappresentanti: G. Lansky e A. Egger, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 62, pag. 25), nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 62, pag. 1), nella parte in cui riguardano la ricorrente;

adottare, ai sensi dell’articolo 64 del regolamento di procedura del Tribunale, determinate misure di organizzazione del procedimento;

condannare il Consiglio, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione

A tale proposito, si fa valere, tra l’altro, che la motivazione degli atti impugnati è troppo generica in relazione al ricorrente.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali

Nell’ambito di tale motivo, il ricorrente fa valere la violazione del diritto di proprietà e la violazione del diritto alla libertà d’impresa. Inoltre, egli contesta il carattere sproporzionato delle misure restrittive adottate. Infine, egli ritiene che siano stati violati i suoi diritti della difesa.

3.

Terzo motivo, vertente sullo sviamento di potere

A tale proposito il ricorrente fa valere, tra l’altro, che il Consiglio sarebbe incorso in uno sviamento di potere, poiché con l’introduzione delle misure restrittive nei confronti del ricorrente sarebbero stati prevalentemente perseguiti scopi diversi dall’effettivo consolidamento e sostegno dello stato di diritto, e il rispetto dei diritti umani in Ucraina.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione

Nell’ambito di tale motivo il ricorrente contesta, in particolare, la violazione del diritto a un trattamento imparziale, la violazione del diritto a un giusto ed equo trattamento e la violazione del diritto a un’accurata indagine dei fatti.

5.

Quinto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione


6.7.2015   

IT

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C 221/26


Ricorso proposto il 15 maggio 2015 — Pari Pharma/EMA

(Causa T-235/15)

(2015/C 221/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pari Pharma GmbH (Starnberg, Germania) (rappresentanti: M. Epping e W. Rehmann, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per i medicinali

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione ASK-11351 (Vantobra) dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) del 24 aprile 2015, nella parte in cui, ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1), concede a terzi l’accesso alla relazione di valutazione per VANTOBRA del CHMP [Comitato per i medicinali per uso umano] relativa alla sua similarità con Cayston e TOBI Podhaler (EMA/CHMP/702525/2014) e la relazione di valutazione del CHMP sulla superiorità clinica rispetto a TOBI Podhaler (EMA/CHMP/778270/2014);

ordinare all’EMA di non divulgare i documenti citati nel primo capo della domanda;

in subordine, annullare la decisione ASK-11351 (Vantobra) dell’EMA del 24 aprile 2015, nella parte in cui concede a terzi l’accesso (i) alla relazione di valutazione del CHMP sulla superiorità clinica al TOBI Podhaler (EMA/CHMP/778270/2014) senza revisioni aggiuntive a pagina 9 (Superiore tollerabilità respiratoria di Vantobra rispetto a TOBI Podhaler), pagine da 11 a 12 e 14 (Estrapolazione di tollerabilità da TOBI a Vantobra), pagine da 17 a 19 (Posizione della ricorrente Q.1 e valutazione della risposta) e pagine da 19 a 23 (Posizione della ricorrente Q.2, valutazione della risposta, 3. Conclusione e raccomandazione), come indicato nell’allegato A 1, e (ii) alla relazione di valutazione per Vantobra del CHMP sulla similarità con Cayston e TOBI Podhaler (EMA/CHMP/702525/2014), senza revisioni aggiuntive alle pagine da 9 a 10, Sezione 2.3 (Indicazione terapeutica, 1) Dati dall’indagine sul campo) e pagine da 11 a 12, Sezione 2.3 (Indicazione terapeutica, 2) Intervista a medici in centri per la fibrosi cistica), come indicato nell’allegato A 2, e ordinare all’EMA di non divulgare i citati documenti senza le revisioni risultanti dagli allegati A 1 e A2; e

condannare l’EMA alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo.

La ricorrente sostiene che la decisione dell’EMA viola il regolamento (CE) n. 1049/2001, e che quindi lede i suoi diritti e libertà fondamentali relativi alla vita privata e alla riservatezza di cui all’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (la «Carta»), all’articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 e all’articolo 339 TFUE, la sua libertà d’impresa ai sensi dell’articolo 16 della Carta e il suo diritto di proprietà con riguardo alla proprietà intellettuale, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, della Carta. La ricorrente sostiene: (i) che la divulgazione consentirebbe a qualunque concorrente di usare semplicemente i dati e le informazioni forniti dalla ricorrente allo scopo di ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio per il proprio prodotto con tobramicina senza alcun investimento ulteriore, così pregiudicando l’interesse commerciale della ricorrente, e (ii) che non c’è alcun interesse pubblico prevalente alla divulgazione di tali documenti.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag 43).


Tribunale della funzione pubblica

6.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 221/27


Ricorso proposto il 18 marzo 2015 — ZZ/Commissione

(Causa F-44/15)

(2015/C 221/36)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: G. Bellotti, avvocato)

Convenute: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione di nominare titolare del posto di capo dell’unità C4 («Legal Advice») una persona diversa dal ricorrente, già facente funzione del capo di tale unità a partire dalla partenza del precedente capo unità e candidatosi a seguito dell’avviso di posto vacante.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione, registrata con il rif. Ares (2015)43686, del 7 gennaio 2015, recante il rigetto del reclamo presentato il 30 settembre 2014 (no R/994/14) ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello statuto;

annullare la decisione del 30 giugno 2014 adottata dal direttore generale dell’OLAF, in qualità di APN, relativa alla nomina del capo dell’unità OLAF.C4 (Legal advice);

dichiarare che, per effetto dell’annullamento delle due suddette decisioni, il procedimento di selezione del capo dell’unità OLAF.C4 (Legal advice) è viziato da illegittimità a partire dal momento in cui l’illegittimità è stata constatata;

condannare la Commissione europea al risarcire — ex aequo et bono — il danno connesso alla perdita di chance subita dal ricorrente, per un importo non inferiore al EUR 10  000;

condannare la Commissione alle spese.


6.7.2015   

IT

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C 221/27


Ricorso proposto il 23 aprile 2015 — ZZ/Commissione

(Causa F-61/15)

(2015/C 221/37)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione dell’ufficio di gestione e di liquidazione dei diritti individuali della Commissione, del 25 settembre 2014, che nega al ricorrente il beneficio dell’indennità di dislocazione.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione dell’AACC del 25 settembre 2014 che nega al ricorrente il beneficio dell’indennità di dislocazione;

condannare la Commissione europea alle spese.


6.7.2015   

IT

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C 221/28


Ricorso proposto il 23 aprile 2015 — ZZ/UAMI

(Causa F-63/15)

(2015/C 221/38)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: Heinrich Tettenborn, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione del convenuto, del 4 giugno 2014, di porre fine al contratto di lavoro della ricorrente, ai sensi di una clausola di tale contratto.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell’UAMI, comunicata con lettera dell’UAMI del 4 giugno 2014, secondo cui il contratto della ricorrente di agente temporaneo presso l’UAMI, deve considerarsi risolto decorso il termine di 6 mesi a partire dal 4 giugno 2014;

condannare l’UAMI a risarcire i danni morali e immateriali subiti dalla ricorrente a seguito della decisione dell’UAMI di cui al primo trattino, nella misura che il Tribunale giudicherà equa;

condannare l’UAMI a reintegrare la ricorrente nel servizio con integrale ricostruzione degli avanzamenti di carriera che la stessa avrebbe conseguito in caso di ininterrotta prosecuzione del rapporto di lavoro, e a risarcirle integralmente i danni materiali subiti, in particolare mediante il pagamento di tutti gli arretrati di retribuzione e risarcendo ogni altro danno materiale causato alla ricorrente dall’illegittimo operato dell’UAMI (dedotta l’indennità di disoccupazione percepita);

in subordine, qualora per motivi di diritto o di fatto non avvenga nel caso di specie la reintegrazione in servizio della ricorrente e/o la prosecuzione del rapporto di lavoro alle medesime condizioni in precedenza applicate, condannare l’UAMI a risarcire alla ricorrente i danni materiali conseguenti all’illegittima cessazione della sua attività lavorativa, in misura pari alla differenza tra la sua concreta aspettativa di reddito nell’arco della vita e il reddito che la ricorrente avrebbe percepito nell’arco della vita se il contratto fosse stato mantenuto, tenuto conto delle prestazioni pensionistiche e degli ulteriori diritti;

condannare l’UAMI alle spese.


6.7.2015   

IT

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C 221/29


Ricorso proposto il 23 aprile 2015 — ZZ/UAMI

(Causa F-64/15)

(2015/C 221/39)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione del convenuto, del 4 giugno 2014, di porre fine al contratto di lavoro della ricorrente, ai sensi di una clausola di tale contratto.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell’UAMI, comunicata con lettera dell’UAMI del 4 giugno 2014, secondo cui il contratto della ricorrente di agente temporaneo presso l’UAMI deve considerarsi risolto decorso il termine di 6 mesi dal 4 giugno 2014;

condannare l’UAMI a risarcire i danni morali e immateriali subiti dalla ricorrente a seguito della decisione dell’UAMI citata al primo trattino, nella misura che il Tribunale giudicherà equa;

condannare l’UAMI a reintegrare la ricorrente nel servizio, con integrale ricostruzione degli avanzamenti di carriera che la stessa avrebbe conseguito in caso di ininterrotta prosecuzione del rapporto di lavoro, e a risarcirle interamente i danni materiali subiti, in particolare mediante il versamento di tutti gli arretrati di retribuzione e risarcendo ogni altro danno materiale nei causato alla ricorrente dal comportamento illegittimo dell’UAMI (dedotta l’indennità di disoccupazione percepita);

in subordine, qualora per motivi di diritto o di fatto non avvenga, nel caso di specie, la reintegrazione in servizio della ricorrente e/o la prosecuzione del rapporto di lavoro alle medesime condizioni in precedenza applicate, condannare l’UAMI a risarcire alla ricorrente i danni materiali conseguenti all’illegittima cessazione della sua attività lavorativa, in misura pari alla differenza tra la sua concreta aspettativa di reddito nell’arco della vita e il reddito che la ricorrente avrebbe percepito nell’arco della vita se il contratto fosse stato mantenuto, tenuto conto delle prestazioni pensionistiche e degli ulteriori diritti;

condannare l’UAMI alle spese.


6.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 221/29


Ricorso proposto il 23 aprile 2015 — ZZ/UAMI

(Causa F-65/15)

(2015/C 221/40)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. H. Tettenborn)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione del convenuto del 4 giugno 2014 di porre termine al contratto di lavoro della ricorrente, sulla base di una clausola di tale contratto.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell’UAMI, comunicata con lettera del 4 giugno 2014, secondo cui il contratto della ricorrente di agente temporaneo presso l’UAMI deve considerarsi risolto decorso il termine di sei mesi dalla cessazione della validità della lista di riserva relativa al concorso EPSO UAMI/AST/02/13;

condannare l’UAMI a risarcire i danni morali e immateriali subiti dalla ricorrente a seguito della decisione dell’UAMI citata al primo trattino, nella misura che il Tribunale giudicherà equa;

per il caso in cui la pronuncia della sentenza o la conclusione definitiva del presente procedimento intervenga dopo la risoluzione del contratto di lavoro della ricorrente decisa dall’UAMI: condannare l’UAMI a reintegrare la ricorrente nel servizio con integrale ricostruzione degli avanzamenti di carriera che la stessa avrebbe conseguito in caso di ininterrotta prosecuzione del rapporto di lavoro, e a risarcirle integralmente i danni materiali subiti, in particolare mediante il pagamento di tutti gli arretrati di retribuzione e risarcendo ogni altro danno materiale causato alla ricorrente dall’illegittimo operato dell’UAMI (al netto dell’indennità di disoccupazione percepita);

in subordine, qualora per motivi di diritto o di fatto, non avvenga nel caso di specie la reintegrazione in servizio della ricorrente e/o la prosecuzione del rapporto di lavoro alle medesime condizioni in precedenza applicate, condannare l’UAMI a risarcire alla ricorrente i danni materiali conseguenti all’illegittima cessazione della sua attività lavorativa, in misura pari alla differenza tra la sua concreta aspettativa di reddito nell’arco della vita e il reddito che la ricorrente avrebbe percepito nell’arco della vita qualora il contratto fosse stato mantenuto, tenuto conto delle prestazioni pensionistiche e degli ulteriori diritti;

condannare l’UAMI alle spese.