ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 218

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

58° anno
3 luglio 2015


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2015/C 218/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7584 — International Chemical Investors/INEOS Chlorovinyls Business) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2015/C 218/02

Avviso all’attenzione delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2013/183/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2015/1066 del Consiglio, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

2

 

Commissione europea

2015/C 218/03

Tassi di cambio dell'euro

3

 

Corte dei conti

2015/C 218/04

Relazione speciale n. 6/2015 L’integrità e l’attuazione dell’ETS dell’UE

4

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2015/C 218/05

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

5


 

V   Avvisi

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2015/C 218/06

Pubblicazione di una domanda ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

6


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

3.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 218/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7584 — International Chemical Investors/INEOS Chlorovinyls Business)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 218/01)

Il 9 giugno 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32015M7584. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

3.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 218/2


Avviso all’attenzione delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2013/183/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2015/1066 del Consiglio, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

(2015/C 218/02)

Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone e dell’entità di cui all’allegato II della decisione 2013/183/PESC del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2015/1066 del Consiglio (2), concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea.

Il Consiglio dell’Unione europea ha deciso che le persone e l’entità di cui al suddetto allegato devono essere incluse nell’elenco delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2013/183/PESC del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea. I motivi che hanno determinato l’inserimento nell’elenco delle persone e dell’entità interessate sono specificati alle pertinenti voci di tale allegato.

Si richiama l’attenzione delle persone e dell’entità interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti Internet di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (3), al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 8 del regolamento).

Le persone e l’entità interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell’elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

DGC 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Email: sanctions@consilium.europa.eu

Si richiama inoltre l’attenzione delle persone e dell’entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.


(1)  GU L 111 del 23.4.2013, pag. 52.

(2)  GU L 174 del 3.7.2015, pag. 25.

(3)  GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1.


Commissione europea

3.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 218/3


Tassi di cambio dell'euro (1)

2 luglio 2015

(2015/C 218/03)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1066

JPY

yen giapponesi

136,82

DKK

corone danesi

7,4604

GBP

sterline inglesi

0,71030

SEK

corone svedesi

9,3480

CHF

franchi svizzeri

1,0507

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,7950

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,265

HUF

fiorini ungheresi

314,85

PLN

zloty polacchi

4,1927

RON

leu rumeni

4,4766

TRY

lire turche

2,9925

AUD

dollari australiani

1,4573

CAD

dollari canadesi

1,3963

HKD

dollari di Hong Kong

8,5778

NZD

dollari neozelandesi

1,6597

SGD

dollari di Singapore

1,4963

KRW

won sudcoreani

1 245,07

ZAR

rand sudafricani

13,6706

CNY

renminbi Yuan cinese

6,8659

HRK

kuna croata

7,5975

IDR

rupia indonesiana

14 752,20

MYR

ringgit malese

4,1777

PHP

peso filippino

49,987

RUB

rublo russo

61,6618

THB

baht thailandese

37,420

BRL

real brasiliano

3,4850

MXN

peso messicano

17,5086

INR

rupia indiana

70,2829


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


Corte dei conti

3.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 218/4


Relazione speciale n. 6/2015 «L’integrità e l’attuazione dell’ETS dell’UE»

(2015/C 218/04)

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 6/2015 «L’integrità e l’attuazione dell’ETS dell’UE».

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://eca.europa.eu

La relazione può anche essere ottenuta in versione cartacea, gratuitamente, facendone richiesta al seguente indirizzo:

Cour des comptes européenne

Publications (PUB)

12, rue Alcide De Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

E-mail: eca-info@eca.europa.eu

oppure compilando un buono d’ordine elettronico su EU-Bookshop.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

3.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 218/5


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2015/C 218/05)

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

22.6.2015

Durata

22.6.2015 - 31.12.2015

Stato membro

Svezia

Stock o gruppo di stock

SOL/3A/BCD

Specie

Sogliola (Solea solea)

Zona

IIIa; acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-32

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

04/TQ104


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


V Avvisi

ALTRI ATTI

Commissione europea

3.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 218/6


Pubblicazione di una domanda ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2015/C 218/06)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

DOCUMENTO UNICO

«ECHALOTE D’ANJOU»

n. UE: FR-PGI-0005-01253 – 25.8.2014

DOP ( ) IGP ( X )

1.   Denominazione

«Echalote d’Anjou»

2.   Stato membro o paese terzo

Francia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali freschi o trasformati

3.2.   Descrizione del prodotto la cui denominazione figura al punto 1

L’«Echalote d’Anjou» è una monocotiledone appartenente alla famiglia delle Liliacee del genere Allium, della specie cepa ed esclusivamente del gruppo aggregatum.

Si tratta di uno scalogno «tradizionale» (proveniente dalla moltiplicazione vegetativa) rosato, del tipo varietale Jersey lungo, venduto fresco.

L’«Echalote d’Anjou» è prodotta a partire da varietà registrate sulla lista delle varietà riconosciute dal gruppo e tenute aggiornate dallo stesso. L’iscrizione di una nuova varietà rispetta una procedura che permette di verificare allo stesso tempo i criteri tecnici (in particolar modo: il rendimento, il rapporto di divisione, la conservabilità, il metodo di coltivazione, la capacità di adattamento all’ambiente, la resistenza ai patogeni, il fabbisogno nutritivo, il tasso di rifiuti, la predisposizione alla meccanizzazione, la raccolta, la cernita manuale in stazione di condizionamento), ma anche le principali caratteristiche dell’«Echalote d’Anjou» (calibro, forma, aspetto, lunghezza, colore delle tuniche, tenore di materia secca).

L’elenco delle varietà autorizzate viene notificato dopo ogni sua modifica sia ai produttori, sia all’organismo di controllo e alle autorità di controllo competenti.

Caratteristiche fisiche

a)

I bulbi devono essere sodi e consistenti, privi di stelo cavo o duro, praticamente privi di ciuffo radicale e possono presentare i seguenti lievi difetti, che non devono tuttavia pregiudicare l’aspetto globale del prodotto, la sua qualità, conservazione e presentazione: un lieve difetto della forma, screpolature superficiali delle tuniche esterne a condizione che la polpa sia protetta.

b)

Forma: l’«Echalote d’Anjou» presenta una forma regolare e leggermente allungata e fine con un calibro compreso tra i 20 e i 55 mm e un rapporto altezza/diametro medio (*) superiore a 1,2.

(*) diametro medio = (diametro grande all’asse + diametro piccolo all’asse)/2.

c)

le tuniche dei bulbi sono sottili e luminose, di colore rosso-giallo chiaro o giallo pallido, tendente sempre più al ramato a seconda del grado di maturazione e di secchezza e della durata di conservazione prima della spedizione.

Caratteristiche chimiche

Il tenore elevato di materia secca è superiore o uguale al 16 %.

Caratteristiche organolettiche

L’«Echalote d’Anjou» presenta le seguenti caratteristiche organolettiche: soda al tatto, la polpa è rosata e di consistenza tenera. Sviluppa un’intensità aromatica originale con un carattere piccante significativo a livello olfattivo e gustativo.

Presentazione del prodotto

L’«Echalote d’Anjou» si presenta sotto due forme:

lo scalogno precoce o semi-secco, spedito a inizio stagione;

lo scalogno da conservazione o secco, spedito nel resto dell’anno e caratterizzato da un colletto dall’aspetto ben secco.

3.3.   Alimenti (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

La piantatura dei bulbi, l’estirpazione e l’essiccazione in campo hanno luogo nella zona geografica.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto a cui la denominazione fa riferimento

Le operazioni di primo stoccaggio, preparazione, cernita, calibratura finale e registrazione dell’«Echalote d’Anjou» si svolgono nella zona geografica.

Tali operazioni permettono di verificare le proprietà fisiche, chimiche e di presentazione e di preservare così le sue caratteristiche specifiche.

Il bagaglio di conoscenze di coloro che compiono tali operazioni segue una procedura ben consolidata che prevede l’alternanza di un lavoro manuale di preparazione, selezione e poi calibratura finale prima della registrazione finale. Questo procedimento favorisce una preparazione ottimale degli scalogni per una migliore gestione dell’essiccazione dei prodotti in funzione dei lotti destinati alla commercializzazione o all’esportazione e tutto questo avviene nel corso dell’anno. Tale bagaglio di conoscenze è un’ulteriore garanzia della qualità e del mantenimento delle caratteristiche dell’«Echalote d’Anjou» che vengono effettivamente garantiti se queste operazioni vengono effettuate nella zona geografica di produzione.

L’«Echalote d’Anjou» viene commercializzata tutto l’anno in reti da 250 g a 20 kg facendo sì che il prodotto resti visibile attraverso le maglie oppure in confezioni da 5 a 15 kg dotati di protezione.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto a cui la denominazione fa riferimento

Ogni imballaggio, confezione o unità di vendita al consumatore viene identificato sulla base delle seguenti informazioni:

il nome dell’IGP «Echalote d’Anjou»;

la categoria commerciale;

l’organismo certificatore;

la data di condizionamento e la seguente dicitura aggiuntiva:

«Da consumarsi preferibilmente entro un mese» (per lo scalogno precoce);

«Da consumarsi preferibilmente entro due mesi» (per lo scalogno da conservazione);

4.   Descrizione succinta della limitazione della zona geografica

La zona geografica è costituita dal territorio dei comuni seguenti del dipartimento del Maine e Loira (49):

i comuni di Dénezé-sous-Doué, Les Ulmes, Louresse-Rochemenier, Meigné, Blaison Gohier, La Daguenière, La Bohalle, Saint-Mathurin-sur-Loire, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire, Saint-Sulpice-sur-Loire, Blou, Longué-jumelles, Saint-Philbert-du-Peuple, Vernantes, Brézé, Epied, Saint-Cyr-en-Bourg, Bauné, Chaumont d’Anjou, Cornillé-les-Caves, Fontaine-Milon, Jarzé, Lué-en-Baugeois, Sermaise, Brissac-Quincé, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Les Alleuds, Saulgé-l’Hôpital;

il cantone di Allonnes, ad eccezione del comune di Breille-les-Pins, il cantone Angers-Trélazé, ad eccezione dei comuni di Angers e Trélazé, i cantoni di Beaufort-en-Vallée, Gennes, Saumur nord e Saumur sud inclusi interamente.

5.   Legame con la zona geografica

Specificità della zona geografica

La zona geografica dell’«Echalote d’Anjou» è situata sul bordo esterno del bacino parigino ed è attraversata da est e ovest dalla valle della Loira, in cui predominano alluvioni e formazioni sedimentarie argillo-calcaree. Il suolo è relativamente leggero ed è caratterizzato da una granulometria fine; il sottosuolo presenta una considerevole riserva idrica.

Il clima dell’Anjou è di tipo oceanico e l’espressione in uso «dolcezza angevina» viene appunto utilizzata spesso per definirlo. Esso è caratterizzato da temperature moderate, una lieve escursione termica nel corso dell’anno (circa 15 °C), una pluviometria regolare e moderata (circa 650 mm) e venti deboli. Nel 1842 nella Statistica orticola del Maine e Loira («Statistique horticole du Maine-et-Loire»), la relazione della commissione segnala la presenza di scalogni all’interno del dipartimento.

Nel 1962 i produttori della regione di Mazé si sono uniti e hanno avviato progressivamente la produzione degli scalogni di tipo Jersey.

A partire dagli anni 1975-1980, la coltura dello scalogno lungo conosce un forte impulso; si delinea dunque una tipologia specifica di aziende agricole produttrici di scalogni ad Anjou caratterizzate da una superficie fondiaria moderatamente considerevole che permette di coltivare in media da 3 a 4 ha di scalogno insieme ad altre colture specializzate.

Le tecniche attualmente in uso si basano su usanze e tecniche agricole tradizionali fortemente caratterizzate dal ricorso alla manodopera, tra cui figurano: la selezione delle varietà utilizzate e riproduzione delle piante (immersione termoterapeutica), la rotazione delle colture, la pacciamatura del suolo, la piantatura manuale e lo sradicamento manuale, l’essiccazione sul campo o in stoccaggio, la preparazione dei lotti di scalogni (depicciolatura), la cernita (verifica visiva) e la calibratura prima della registrazione, al fine di commercializzare un prodotto di qualità per quasi un anno fino al raccolto successivo.

Specificità del prodotto

L’«Echalote d’Anjou» è caratterizzata in particolar modo dai seguenti aspetti:

una forma più allungata e più fine rispetto allo scalogno mezzo-lungo che presenta un aspetto esteriore più seducente per clienti e consumatori; toni tendenti al rosso-giallo e più chiari, perfino giallo pallido quando il prodotto è intero;

il profilo chimico: tenore elevato di materia secca di almeno il 16 %;

il profilo organolettico: sodo al tatto, con una polpa rosata e dalla consistenza tenera, lo scalogno sviluppa un’intensità aromatica originale con un carattere piccante significativo a livello olfattivo e gustativo, aspetto che lo distingue dagli scalogni coltivati in altre regioni e che contribuisce ad aumentare la sua attrattiva in cucina;

la conservabilità: la raccolta a piena maturazione permette allo scalogno di essere conservato più mesi in condizioni adeguate e di conservare una tenuta dei bulbi molto ferma con una perdita di peso minima;

la composizione regolare: il prodotto è ottenuto mediante riproduzione vegetativa, tutti i bulbi raccolti sono integralmente identici sul piano genetico, cosa che non accade con i prodotti ottenuti mediante riproduzione sessuata (scalogno di tipo lungo e scalogno da seme).

La sua morfologia, consistenza e colore lo distinguono dallo stesso prodotto coltivato nelle altre regioni. L’«Echalote d’Anjou» gode anche di una vasta reputazione che supera di gran lunga i confini della regione in cui si produce e la Francia stessa.

Legame causale

Il legame all’origine dell’«Echalote d’Anjou» è basato sulla sua qualità determinata e la sua reputazione.

La definizione della zona geografica si fonda su un’interazione tra fattori naturali e fattori umani che determinano le specificità dell’«Echalote d’Anjou» (forma allungata, tenore elevato di materia secca, profilo organolettico, conservabilità e regolarità) e permette allo scalogno di differenziarsi rispetto alle altre produzioni di scalogni.

Il suolo presenta una granulometria fine e regolare che permette un radicamento facile e profondo degli scalogni e, in seguito, lo sviluppo armonioso di un bulbo in cui regolarità e forma sono tratti caratteristici.

La grande disponibilità di acqua nella zona geografica contribuisce a un’alimentazione idrica regolare della pianta; la pluviometria leggermente superiore nel mese di maggio coincide perfettamente con il fabbisogno dell’«Echalote d’Anjou» durante la fase della formazione dei bulbi.

La «dolcezza angevina» risponde al fabbisogno di temperatura dell’«Echalote d’Anjou» e consente di evitare bruciature fisiologiche che potrebbero compromettere la sua qualità organolettica.

La specificità dell’«Echalote d’Anjou» deriva inoltre dal bagaglio di conoscenze dei produttori proveniente dalle antiche usanze locali che risalgono al XIX secolo e che si sono progressivamente organizzate e sviluppate a partire dagli anni ‘60.

Nell’ambito delle aziende agricole specializzate, la selezione delle varietà e delle piante ha sempre suscitato un grande interesse e beneficiato del controllo tecnico. L’immersione termoterapeutica prima della piantagione consente di proteggere i bulbi da eventuali aggressioni di parassiti tellurici.

Dopo un’accurata preparazione del suolo, la piantatura avviene manualmente, il che permette di adattare la profondità della piantatura al fine di ottenere uno sviluppo quanto più armonioso possibile dell’«Echalote d’Anjou». Lo sradicamento manuale avviene sulla base del bagaglio di conoscenze dei produttori che sanno apprezzare la fase di maturità appropriata.

L’essiccazione naturale nei campi consente infine di ottenere materia secca e di concentrare gli aromi dell’«Echalote d’Anjou», conferendo al prodotto la sua caratteristica piccante.

L’«Echalote d’Anjou» gode di una reputazione nazionale che si è poi estesa al di là delle frontiere francesi. L’attuale produzione dell’«Echalote d’Anjou» viene infatti commercializzata per circa il 40 % in alcuni Stati del nord dell’Europa ed esportata in Stati Uniti, Canada e sud est asiatico.

Orientata verso un commercio della grande distribuzione, l’«Echalote d’Anjou» coinvolge una vasta clientela specializzata che da tempo immemore apprezza molto questo prodotto, in particolar modo per le sue qualità di regolarità e di tenuta. Una serie di eventi popolari come la Grande festa dello scalogno, organizzata a Chemellier dalla Confraternita degli amici dello scalogno di Anjou contribuiscono inoltre a mantenere e accrescere la reputazione di questo prodotto presso il grande pubblico.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-61e29c33-f813-43ef-9624-835de5798a87


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.