|
ISSN 1977-0944 |
||
|
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 212 |
|
|
||
|
Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
58° anno |
|
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
|
|
II Comunicazioni |
|
|
|
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
|
|
|
Commissione europea |
|
|
2015/C 212/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7582 — Goldman Sachs Group/Altarea/Pascal Défense) ( 1 ) |
|
|
IV Informazioni |
|
|
|
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
|
|
|
Commissione europea |
|
|
2015/C 212/02 |
||
|
2015/C 212/03 |
||
|
2015/C 212/04 |
Relazione finale del consigliere-auditore — Air France/KLM/Alitalia/Delta (AT.39964) |
|
|
2015/C 212/05 |
|
|
V Avvisi |
|
|
|
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
|
|
|
Commissione europea |
|
|
2015/C 212/06 |
||
|
|
ALTRI ATTI |
|
|
|
Commissione europea |
|
|
2015/C 212/07 |
|
|
Rettifiche |
|
|
2015/C 212/08 |
|
|
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
|
IT |
|
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
|
27.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 212/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.7582 — Goldman Sachs Group/Altarea/Pascal Défense)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 212/01)
Il 17 aprile 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
|
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
|
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32015M7582. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
|
27.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 212/2 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
26 giugno 2015
(2015/C 212/02)
1 euro =
|
|
Moneta |
Tasso di cambio |
|
USD |
dollari USA |
1,1202 |
|
JPY |
yen giapponesi |
138,58 |
|
DKK |
corone danesi |
7,4608 |
|
GBP |
sterline inglesi |
0,71230 |
|
SEK |
corone svedesi |
9,2641 |
|
CHF |
franchi svizzeri |
1,0447 |
|
ISK |
corone islandesi |
|
|
NOK |
corone norvegesi |
8,7730 |
|
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
|
CZK |
corone ceche |
27,230 |
|
HUF |
fiorini ungheresi |
312,66 |
|
PLN |
zloty polacchi |
4,1757 |
|
RON |
leu rumeni |
4,4575 |
|
TRY |
lire turche |
2,9848 |
|
AUD |
dollari australiani |
1,4631 |
|
CAD |
dollari canadesi |
1,3851 |
|
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,6842 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6347 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
1,5100 |
|
KRW |
won sudcoreani |
1 258,49 |
|
ZAR |
rand sudafricani |
13,6412 |
|
CNY |
renminbi Yuan cinese |
6,9553 |
|
HRK |
kuna croata |
7,5875 |
|
IDR |
rupia indonesiana |
14 925,51 |
|
MYR |
ringgit malese |
4,2416 |
|
PHP |
peso filippino |
50,510 |
|
RUB |
rublo russo |
61,8070 |
|
THB |
baht thailandese |
37,868 |
|
BRL |
real brasiliano |
3,5157 |
|
MXN |
peso messicano |
17,4219 |
|
INR |
rupia indiana |
71,2458 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
|
27.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 212/3 |
Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 28 aprile 2015 in merito a un progetto preliminare di decisione concernente il caso AT.39964 — Air France-KLM/Alitalia/Delta («SkyTeam»)
Relatore: Lettonia
(2015/C 212/03)
|
1. |
Il comitato consultivo condivide la valutazione espressa dalla Commissione conformemente all’articolo 101, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) nel progetto di decisione trasmesso al comitato consultivo il 16 aprile 2015. Tutti gli Stati membri hanno espresso il loro accordo. |
|
2. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che il procedimento possa essere chiuso mediante una decisione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio. Una maggioranza di Stati membri ha espresso il suo accordo. Una minoranza si è astenuta. |
|
3. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che gli impegni proposti da Air France, KLM, Alitalia e Delta sono adeguati, necessari e proporzionati. Una maggioranza di Stati membri ha espresso il suo accordo. Una minoranza si è astenuta. |
|
4. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che, alla luce degli impegni proposti da Air France, KLM, Alitalia e Delta, l’intervento della Commissione non è più giustificato, fatto salvo l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003. Una maggioranza di Stati membri ha espresso il suo accordo. Una minoranza si è astenuta. |
|
5. |
Il comitato consultivo chiede alla Commissione di tener conto di tutti gli altri punti sollevati durante la discussione. Una minoranza degli Stati membri suggerisce alla Commissione di rivedere il punto 42 del progetto di decisione. |
|
6. |
Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tutti gli Stati membri hanno espresso il loro accordo. |
|
27.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 212/4 |
Relazione finale del consigliere-auditore (1)
Air France/KLM/Alitalia/Delta
(AT.39964)
(2015/C 212/04)
|
(1) |
Il caso in oggetto riguarda un accordo relativo a un’impresa comune (joint venture) transatlantica, il cosiddetto «Transatlantic Joint Venture Agreement» (in seguito denominato «l’accordo TAJV») concluso tra Société Air France, Alitalia Società Aerea Italiana SpA, Delta Air Lines Inc. e Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (in seguito denominate «le parti») per la ripartizione dei profitti/delle perdite e concernente, tra l’altro, tutti i servizi di trasporto aereo di passeggeri operati dalle parti sulle rotte tra l’Europa e il Nord America (2). L’accordo TAJV prevede un’ampia cooperazione tra le parti, tra l’altro in materia di prezzo, capacità, orari e gestione coordinata delle entrate. |
|
(2) |
Il 23 gennaio 2012 la Commissione europea (in seguito denominata «la Commissione») ha avviato un procedimento al fine di adottare una decisione a norma del capitolo III del regolamento (CE) n. 1/2003 (3) in relazione all’accordo TAJV. |
|
(3) |
Il 26 settembre 2014 la Commissione ha adottato una valutazione preliminare a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, in cui ha espresso la propria preoccupazione circa la compatibilità dell’accordo TAJV con l’articolo 101 del trattato, in particolare per quanto riguarda il mercato dei passeggeri premium sulla rotta Parigi-New York e i mercati dei passeggeri premium e non-premium sulle rotte Amsterdam-New York e Roma-New York. |
|
(4) |
Il 3 ottobre 2014 le parti hanno presentato alla Commissione una serie di impegni in risposta alla valutazione preliminare. Il 23 ottobre 2014 la Commissione ha pubblicato una comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4), a norma dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, nella quale sintetizzava il caso e gli impegni e invitava i terzi interessati a presentare le loro osservazioni in merito agli impegni. |
|
(5) |
L’8 dicembre 2014 la Commissione ha trasmesso alle parti le versioni non riservate delle osservazioni formulate dai terzi interessati. Il 23 febbraio 2015, le parti hanno presentato impegni modificati (in seguito denominati «gli impegni finali»). |
|
(6) |
Il progetto di decisione rende vincolanti per le parti gli impegni finali e conclude che, alla luce degli stessi, l’intervento della Commissione non è più giustificato che pertanto il procedimento relativo al caso in oggetto dovrebbe essere chiuso. |
|
(7) |
Non avendo ricevuto richieste o denunce da nessuna delle parti del procedimento (5), ritengo che l’esercizio effettivo dei diritti procedurali di tutte le parti sia stato rispettato nel caso di specie. |
Bruxelles, 30 aprile 2015
Joos STRAGIER
(1) Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) («decisione 2011/695/UE»).
(2) Messico, Stati Uniti d’America e Canada.
(3) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1) [in seguito denominato «il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio»].
(4) GU C 376 del 23.10.2014, pag. 12.
(5) Conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE, le parti di un procedimento che presentano impegni a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 possono rivolgersi al consigliere-auditore in qualsiasi fase del procedimento al fine di garantire l’esercizio effettivo dei propri diritti procedurali.
|
27.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 212/5 |
Sintesi della decisione della Commissione
del 12 maggio 2015
relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
(Caso AT.39964 — Air France/KLM/Alitalia/Delta)
[notificata con il numero C(2015)3125]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(2015/C 212/05)
Il 12 maggio 2015 la Commissione ha adottato la decisione relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1) , la Commissione con la presente pubblicazione indica i nomi delle parti interessate ed il contenuto essenziale della decisione, tenuto conto del legittimo interesse delle imprese a che non vengano divulgati segreti aziendali.
Introduzione
|
(1) |
La decisione rende giuridicamente vincolanti gli impegni proposti da Société Air France («AF»), Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV («KLM»), Alitalia Società Aerea Italiana SpA («AZ») e Delta Air Lines, Inc. («Delta») (in seguito denominate collettivamente «le parti») ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio in un procedimento ai sensi dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in seguito denominato «il trattato»). La presente decisione riguarda gli accordi conclusi tra le parti per la costituzione di un’impresa comune (joint venture) transatlantica per la ripartizione dei profitti e delle perdite, denominata «Transatlantic Joint Venture Agreement» (in seguito denominato «l’accordo TAJV») e concernente, tra l’altro, tutti i servizi di trasporto aereo di passeggeri operati dalle parti sulle rotte tra l’Europa e il Nord America (in seguito denominate «le rotte transatlantiche»). |
Procedimento
|
(2) |
Il 23 gennaio 2012 la Commissione ha avviato un procedimento in materia di intese (antitrust) al fine di adottare una decisione a norma del capitolo III del regolamento (CE) n. 1/2003. Il 26 settembre 2014 la Commissione ha adottato una valutazione preliminare (in seguito denominata «la valutazione preliminare»), in cui formula le riserve della Commissione sul piano della concorrenza rispetto al mercato premium sulla rotta Parigi-New York, al mercato premium e non-premium sulla rotta Amsterdam-New York e al mercato premium e non-premium sulla rotta Roma-New York (in seguito denominate «le rotte interessate») (2). |
|
(3) |
Il 3 ottobre 2014 le parti hanno proposto di assumersi impegni per risolvere i problemi individuati in via preliminare dalla Commissione. Il 23 ottobre 2014 la Commissione ha pubblicato una comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, a norma dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, nella quale sintetizzava il caso e gli impegni proposti e invitava i terzi interessati a presentare le loro osservazioni (in seguito denominata «la comunicazione sul test di mercato»). A seguito delle osservazioni formulate dai terzi, il 4 maggio 2015 le parti hanno presentato la versione firmata degli impegni finali. |
|
(4) |
Il 28 aprile 2015 è stato interpellato il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, il quale ha espresso parere favorevole. Il 30 aprile 2015 il consigliere-auditore ha presentato la sua relazione finale. |
Riserve espresse nella valutazione preliminare
Valutazione ai sensi dell’articolo 101, paragrafi 1 e 3, del trattato
|
(5) |
La valutazione preliminare del 26 settembre 2014 ha indicato le riserve preliminari della Commissione sulla possibile restrizione alla concorrenza operata per oggetto e per effetto dalle parti in virtù della cooperazione prevista dall’accordo TAJV in relazione alla rotta Parigi-New York in relazione ai passeggeri premium e alla rotta Amsterdam-New York in relazione ai passeggeri premium e non-premium. |
|
(6) |
Nella sua valutazione preliminare, la Commissione ha concluso in via provvisoria che l’accordo TAJV ha finalità anticoncorrenziali, in quanto prevede un’ampia cooperazione tra le parti in tutti i principali parametri di concorrenza, tra cui il prezzo, le capacità, gli orari e la qualità del servizio. Nell’ambito della joint venture per la ripartizione degli utili/delle perdite, neutrale rispetto all’aeromobile utilizzato, gli incentivi individuali sulle rotte transatlantiche sono stati sostituiti dagli interessi e vantaggi comuni della joint venture e dell’insieme delle parti. |
|
(7) |
La Commissione ha inoltre ritenuto in via provvisoria che l’accordo TAJV abbia l’effetto di limitare sensibilmente la concorrenza per i) i passeggeri del mercato premium sulla rotta Parigi-New York e ii) i passeggeri premium e non-premium sulle rotte Amsterdam-New York e Roma-New York. La Commissione ha concluso in via provvisoria che la concorrenza tra le parti sulle tratte interessate che sussisteva prima della loro cooperazione è venuta meno ed è improbabile che possa essere sostituita dalla concorrenza di altre compagnie aeree, a causa di notevoli barriere all’ingresso e all’espansione. |
|
(8) |
La Commissione ha pertanto concluso, in via preliminare, che la cooperazione tra le parti nell’ambito dell’accordo TAJV viola l’articolo 101, paragrafo 1, del trattato relativamente alla rotta Parigi-New York per i passeggeri premium e alle rotte Amsterdam-New York e Roma-New York per i passeggeri premium e non-premium. |
|
(9) |
Le parti non hanno addotto alcun argomento relativo a incrementi di efficienza in relazione alle tratte interessate. Pertanto, la Commissione ha concluso in via provvisoria che non vi sono incrementi di efficienza che possano compensare la probabile limitazione sensibile della concorrenza conseguente all’accordo TAJV sulle tratte interessate. |
Gli impegni iniziali e finali
|
(10) |
Il 3 ottobre 2014 le parti hanno proposto una serie di impegni per rispondere alle preoccupazioni in materia di concorrenza esposti nella valutazione preliminare. Le parti si erano impegnate:
|
|
(11) |
Le parti propongono inoltre di affidare a un amministratore fiduciario il controllo dell’adempimento degli impegni. In caso di disaccordo tra una compagnia aerea richiedente e le parti in merito agli impegni, le parti propongono un sistema di risoluzione della vertenza in base al quale la decisione finale spetterebbe a un collegio arbitrale. |
|
(12) |
In risposta alle osservazioni pervenute alla Commissione in seguito alla pubblicazione della comunicazione sul test di mercato, il 4 maggio 2015 le parti hanno presentato la versione firmata degli impegni finali. Ad eccezione di alcune precisazioni, questi impegni riveduti differiscono da quelli inizialmente presentati solamente per quanto riguarda la portata dell’impegno relativo agli accordi speciali prorata. Il campo di applicazione geografico dell’impegno è stato esteso al fine di coprire il traffico con origine/destinazione in Libano e Israele, oltre al traffico con origine/destinazione in Europa e in Nord America/Caraibi/America centrale. Inoltre, è stato inserito un chiarimento secondo cui l’impegno relativo agli accordi speciali prorata, che comprende il diritto del concorrente di selezionare fino a venti (20) rotte precedenti/successive servite dalle parti, include anche le rotte precedenti/successive commercializzate dalle parti e operate da determinate controllate delle parti (ossia voli operati da KLM Cityhopper, Alitalia CityLiner, HOP presi a noleggio da AF, nonché coli in coincidenza commercializzati con il marchio Delta Connection). |
Valutazione e proporzionalità degli impegni proposti
|
(13) |
Nella loro forma finale, gli impegni sono sufficienti a risolvere i problemi individuati dalla Commissione nella sua valutazione preliminare, senza essere sproporzionati. Essi agevolano l’ingresso o l’espansione sulle rotte interessate, riducendo le barriere all’ingresso o all’espansione e rafforzando i servizi dei concorrenti, concedendo loro accesso al traffico in coincidenza e la possibilità di concludere accordi di combinabilità delle tariffe e accordi di cooperazione sui programmi frequent flyer. |
|
(14) |
Per le rotte Amsterdam-New York e Roma-New York, la Commissione ritiene che la combinazione tra gli impegni relativi alle bande orarie e gli impegni relativi alla combinabilità delle tariffe, agli accordi speciali prorata e ai programmi frequent flyer sia adeguata e sufficiente per risolvere i problemi di concorrenza individuati nella valutazione preliminare. In particolare, le condizioni legate agli impegni relativi alle bande orarie li rendono efficaci e sufficientemente interessanti per convincere i concorrenti a farne effettivamente uso, mentre gli altri impegni dovrebbero consentire ai concorrenti di accrescere la sostenibilità dei loro nuovi servizi. Per quanto riguarda la rotta Parigi-New York, la Commissione osserva che i concorrenti possono operare più frequenze al giorno rispetto all’insieme delle parti e che i concorrenti sono stati recentemente in grado di aggiungere frequenze sulla rotta. La Commissione ritiene pertanto che gli impegni assunti dalle parti in relazione agli accordi di combinabilità delle tariffe, agli accordi speciali prorata e ai programmi frequent flyer, sia nei confronti di concorrenti esistenti che nuovi, siano adeguati e sufficienti per rispondere alle proprie preoccupazioni su questa rotta. |
Conclusione
|
(15) |
La decisione rende giuridicamente vincolanti gli impegni proposti dalle imprese interessate. |
|
(16) |
Alla luce degli impegni finali proposti dalle parti, la Commissione ritiene che il suo intervento non sia più giustificato. La decisione sarà vincolante per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di adozione. |
(1) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.
(2) Il mercato premium comprende i passeggeri che acquistano biglietti di prima classe, classe business e classe economica flessibile, mentre il mercato non-premium riguarda i passeggeri che acquistano biglietti di classe economica con restrizioni.
(3) Un accordo di combinabilità delle tariffe prevede che un concorrente (o agente di viaggio) possa offrire un viaggio di andata e ritorno a passeggeri interessati dall’impegno, comprendendo pertanto un servizio diretto fornito per una tratta da una delle parti e per l’altra dal concorrente.
(4) Gli accordi speciali prorata consentono alle compagnie aeree concorrenti di ottenere dalle parti condizioni favorevoli per il trasporto di passeggeri che usufruiscono di voli in coincidenza operati dalle parti sulle rotte a corto raggio in Europa e Nord America (e altri paesi selezionati) al fine di «alimentare» i servizi transatlantici del concorrente sulla relativa rotta interessata trasferendo tali passeggeri sui voli transatlantici di quest’ultimo.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
|
27.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 212/8 |
Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping
(2015/C 212/06)
1. A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), la Commissione informa che, salvo apertura di un riesame secondo la procedura descritta di seguito, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.
2. Procedura
I produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio.
Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell’Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.
3. Termine
In base a quanto precede i produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgio (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante.
4. Il presente avviso è pubblicato in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009.
|
Prodotto |
Paese di origine o di esportazione |
Misure |
Riferimento |
Data di scadenza (3) |
|
Carburo di tungsteno, carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica e carburo di tungsteno fuso |
Repubblica popolare cinese |
Dazio antidumping |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 287/2011 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno, di carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica e di carburo di tungsteno fuso originari della Repubblica popolare cinese (GU L 78 del 24.3.2011, pag. 1). |
25.3.2016 |
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) Fax +32 22956505.
(3) Le misure scadono alla mezzanotte del giorno indicato nella colonna.
ALTRI ATTI
Commissione europea
|
27.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 212/9 |
Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(2015/C 212/07)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
DOCUMENTO UNICO
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2)
«OBERLAUSITZER BIOKARPFEN»
N. CE: DE-PGI-0005-01070 — 13.12.2012
IGP ( X ) DOP ( )
1. Denominazione
«Oberlausitzer Biokarpfen»
2. Stato membro o paese terzo
Germania
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.7 — Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1
La «Oberlausitzer Biokarpfen» è venduta viva, macellata e preparata (porzionata, affumicata, in filetti, sfusa o confezionata) come carpa da consumo (Cyprinus carpio).
La «Oberlausitzer Biokarpfen» è una carpa a specchio; il dorso è verde scuro, grigio oppure grigio-azzurro, i fianchi sono giallo-verde fino a dorato e il ventre è di colore bianco tendente al giallo. Le pinne dorsali e caudali sono grigie, le pinne caudali e anali presentano una colorazione rossiccia mentre le pinne pettorali e ventrali sono giallognole o rossicce. La carpa a specchio è caratterizzata da una disposizione uniforme delle scaglie. Ai lati della linea continua di scaglie disposte sul dorso si trovano singole scaglie luccicanti, alla base delle pinne e dietro l’opercolo branchiale. La lunghezza della testa è molto piccola rispetto a quella di altre carpe (il rapporto fra la lunghezza e l’altezza del corpo è inferiore a 3,0). A causa della testa corta è chiaramente riconoscibile l’attaccatura del collo.
Il peso vivo della carpa da consumo si colloca tra 1 300 e 2 500 grammi, peso che la carpa raggiunge fra la terza e la quarta estate. La sua carne è chiara a leggermente rosata, resistente/soda, tenera e povera di grassi, con un leggero sapore di noce e un odore aromatico specifici e molto caratteristici.
La composizione chimica della carne si aggira attorno a:
|
1. |
acqua |
75 - 85 % |
|
2. |
grassi |
0,5 – 4,0 % |
|
3. |
proteine |
15 - 19 % |
|
4. |
ceneri grezze |
0 - 1,5 % |
L’utilizzo di complementi alimentari a base di prodotti biologici controllati (cereali e leguminose) garantisce una carne senza alcun residuo di nessun tipo.
3.3. Materie prime (solo per i prodotti trasformati)
—
3.4. Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)
L’alimentazione naturale (nutrimento trovato sul fondale, zooplancton o altro) costituisce almeno il 50 % in peso del nutrimento della carpa. I complementi alimentari autorizzati sono composti esclusivamente da cereali e da leguminose coltivati con metodi di agricoltura biologica (segnatamente lupini e/o piselli) provenienti dalla zona geografica, conformemente alla certificazione in virtù dei regolamenti (CE) n. 834/2007 del Consiglio (3) e (CE) n. 889/2008 della Commissione (4) e costituisce al massimo il 50 % in peso del nutrimento della carpa.
3.5. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata
La produzione della «Oberlausitzer Biokarpfen» è conforme alle vigenti disposizioni dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 710/2009 della Commissione (5) nonché alla definizione dell’acquacultura ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio (6). Essa è controllata e certificata ogni anno da un organismo riconosciuto dallo Stato.
La carpa cresce durante i mesi caldi dell’estate, sicché la sua età è calcolata in numero di estati. In linea di massima, la carpa da consumo cresce nell’Oberlausitz durante tre estati. Nel corso del primo anno l’uovo diventa un pesce denominato «K1» all’interno della zona geografica delimitata. Dopo l’ibernazione, i pesci «K1» crescono e diventano «K2». Questi ultimi ibernano nuovamente e raggiungono quindi il peso desiderato durante la terza o la quarta estate.
Gli avannotti di carpa provengono dalla propria riproduzione nella zona geografica. Eccezionalmente, a fini di rigenerazione della specie, è possibile introdurre degli avannotti di carpe di altre regioni. Tuttavia, essi devono aver trascorso almeno sei mesi nella zona geografica prima del loro primo periodo di deposizione delle uova.
3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc.
—
3.7. Norme specifiche in materia di etichettatura
Occorre adoperare, sulla faccia superiore visibile della confezione, il sigillo di qualità raffigurato in appresso:
La prova dell’origine avviene mediante concessione, da parte del richiedente, di un numero di controllo proprio di ciascun produttore e mediante il sigillo di qualità. Qualsiasi prodotto munito del sigillo di qualità può quindi essere ricondotto ad un particolare produttore.
4. Descrizione concisa della zona geografica
La zona geografica comprende tutti gli stagni di carpe dei «Landkreise» di Bautzen e di Görlitz (ai sensi della legge del 29 gennaio 2008 di ristrutturazione amministrativa dei «Landkreise» della Sassonia, entrata in vigore il 1o agosto 2008).
5. Legame con la zona geografica
5.1. Specificità della zona geografica
L’Oberlausitz è la zona più orientale di diffusione della carpa in Germania ed è caratterizzata da un clima continentale. Tuttavia, l’elevato tasso di evaporazione delle vaste superfici di stagni comporta localmente il cosiddetto effetto climatico pseudo-atlantico. L’attività connessa agli stagni costituisce un settore particolare dell’agricoltura e dispone di una tradizione ininterrotta di oltre 750 anni nella regione di Oberlausitz. In tale regione geografica gli stagni di carpe costituiscono parte integrante di un paesaggio culturale secolare.
Attualmente, l’Oberlausitz comprende una superficie di stagni, sfruttabili dal punto di vista economico, di 2 050 ha. Allorché, verso la metà del XIII secolo, le rese della pesca di fiume divennero insufficienti a coprire il fabbisogno di pesce, si iniziò ad impiantare stagni destinati all’allevamento di pesci nell’Oberlausitz. Le condizioni naturali della regione erano particolarmente propizie in quanto la pendenza a nord delle zone di montagna dell’Oberlausitz è perfettamente adatta all’impianto di stagni di grandi dimensioni.
Vaste distese, segnatamente nelle regioni settentrionali dell’Oberlausitz, potevano a malapena essere adoperate per l’agricoltura a causa della qualità mediocre dei suoli sabbiosi e dell’elevato livello delle acque sotterranee. Non è un caso che il nome Lausitz derivi dal sorabo Luciza (Łužica) che significa semplicemente terreno paludoso. A causa della scarsa pendenza del terreno, soprattutto nel Nord dell’Oberlausitz, del livello elevato della falda freatica e della qualità mediocre dei suoli sabbiosi e delle torbiere basse e poiché le vaste distese appartenevano alla classe nobiliare, una piscicoltura ramificata ha avuto modo di svilupparsi sulla quasi totalità del territorio dell’Oberlausitz e plasma ancor oggi fortemente il paesaggio. Gli stagni si sono venuti a formare principalmente su suoli di torbiere basse.
Il prosciugamento degli stagni, che si registra durante l’inverno, comporta una mineralizzazione e una liberazione di elementi nutritivi che, abbinata agli apporti fluviali spesso ricchi di elementi nutritivi, condizionano il carattere eutrofico della maggior parte degli stagni. Gli stagni il cui fondo è minerale e che sono alimentati dalle acque di fiumi poveri di elementi nutritivi presentano condizioni mesotrofe. I gruppi di stagni sono alimentati principalmente dagli importanti fiumi Spree, Kleine Spree, Löbauer Wasser e Schwarzer Schöps.
La regione degli stagni dell’Oberlausitz è caratterizzata in particolar modo dalla limitata alternanza fra gli habitat naturali e quelli modificati dall’utilizzo della terra. Nella regione geografica gli habitat tradizionalmente umidi che si vengono a creare in seguito all’utilizzo degli stagni sono particolarmente significativi: i fondali degli stagni nonché le piante acquatiche e le piante sub-acquatiche sono tipiche degli stagni e delle loro zone di riempimento. È questo il caso anche per i prati attorno alle sorgenti, i corsi d’acqua e i fossati con vegetazione spontanea, le zone umide e le torbiere, le foreste «vecchie» con numerose cavità nei tronchi d’albero, la boscaglia umida, le paludi, le rive e le zone di riempimento nell’area attorno agli stagni e in numerose isole presenti in questi stagni.
La creazione di stagni destinati all’allevamento di pesci è stata favorita in particolar modo dall’aumento della densità della popolazione e dalla cristianizzazione avvenuta fra il 1100 e il 1300 nonché dalla scarsa disponibilità di terreni coltivabili e di prati. Con la cristianizzazione della popolazione pagana soraba, il pesce diventò una pietanza rituale per tutti gli abitanti in occasione di numerosi giorni di digiuno.
Nell’Oberlausitz si è sviluppato un know-how specifico nel settore della piscicoltura. Così, la piscicoltura faceva già parte dei programmi di insegnamento nella scuola di agricoltura fondata a Bautzen nel 1875. A partire almeno dal 1885, l’ispettore Kinze praticava con successo l’alimentazione delle carpe con lupini negli stagni del feudo di Kreba.
Il paesaggio dell’Oberlausitz, composto da prati e stagni, è relativamente poco popolato se lo si paragona al resto della regione così come si presenta al giorno d’oggi. Vi si trovano scarse fonti di inquinamento industriale o urbano che potrebbero danneggiare, con le loro acque reflue, questo paesaggio di alto valore ecologico.
5.2. Specificità del prodotto
La «Oberlausitzer Biokarpfen» si contraddistingue per la sua grande vitalità e la buona assimilazione del mangime (ha bisogno al massimo del 50 % di alimentazione complementare) nonché per la sua particolare capacità di resistenza alle condizioni climatiche indicate. Nel corso dei secoli la carpa si è adattata soprattutto alle condizioni climatiche continentali (inverni lunghi e freddi, temperature elevate d’estate). La carne della «Oberlausitzer Biokarpfen» è di elevata qualità, di colore da chiaro a leggermente rosato, resistente/soda, tenera e povera di grassi, con un leggero gusto di noce, tipicamente dolce, ed un odore aromatico particolare. La «Oberlausitzer Biokarpfen» si contraddistingue dalle altre carpe (8,7 - 12,7 % di grasso) segnatamente per il tenore molto scarso di grasso (0,5 - 4 % di grasso) ed è caratterizzata da una carne più soda, dal sapore di noce leggero e delicato.
L’utilizzo di complementi alimentari a base di prodotti biologici controllati (cereali e leguminose) garantisce una carne esente da qualsiasi residuo.
La «Oberlausitzer Biokarpfen» è nota fra i consumatori di prodotti biologici in tutta la regione e anche oltre i suoi confini e gode di ottima reputazione.
Grazie all’eccellente qualità del suo sapore e del suo allevamento sostenibile e rispettoso dell’ambiente, i clienti sono disposti a pagare un prezzo più elevato per la «Oberlausitzer Biokarpfen» che per le carpe allevate in modo convenzionale.
5.3. Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP), o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)
La «Oberlausitzer Biokarpfen» si contraddistingue grazie alla qualità delle acque in cui vive, alle condizioni climatiche, agli stagni naturali presenti nella zona geografica, alla forte proporzione di alimentazione naturale di cui dispone e al suo allevamento biologico certificato.
Le condizioni naturali, economiche e sociali del tutto particolari hanno favorito lo sviluppo della piscicoltura negli stagni ed una secolare tradizione di allevamento della carpa nell’Oberlausitz. Le conoscenze così acquisite dai piscicoltori, la eccezionale qualità dell’acqua, le particolari condizioni di allevamento, sostenibili ed estensive, segnatamente la scasa densità pari a 3 000 K1 (20-50 g)/ha ed a 600 K2 (200-500 g)/ha come massimo, nonché la decisa influenza del clima continentale, garantiscono l’ottenimento delle caratteristiche particolari che contraddistinguono la «Oberlausitzer Biokarpfen».
Le acque degli stagni dell’Oberlausitz sono di qualità elevata e sono principalmente alimentati dai fiumi Spree, Kleine Spree, Löbauer Wasser, Schwarzwasser e Schwarzer Schöps. Il forte effetto protettore degli stagni naturali, in cui crescono numerosi canneti e piante acquatiche, compensa ampiamente le variazioni della qualità dell’acqua apportata dai fiumi.
Gli stagni naturali con fondale costituito di terra (terreno naturale), la cui esistenza risale a tempi remoti nella storia della regione, provvisti di zone naturali di rifugio per la fauna (sull’80 % almeno della lunghezza totale della riva), sono circondati da sponde ricoperte da una vera e propria cintura di canneti la cui larghezza minima varia dai 3 ai 5 metri. L’eccellente qualità dell’acqua apportata dai fiumi favorisce anche la presenza caratteristica di una grande varietà di colonie di piante acquatiche negli stagni naturali. Questi ultimi, a loro volta, hanno un effetto protettivo in caso di mutamenti rapidi della qualità dell’acqua apportata dai fiumi. La «Oberlausitzer Biokarpfen» trova nelle colonie di canneti e di piante acquatiche non soltanto uno spazio di rifugio che favorisce una crescita priva di stress, ma anche un’alimentazione naturale e diversificata, sotto forma di microrganismi, il che è di grande importanza per conferire alla carpa il suo particolare gusto, così caratteristico. Inoltre, le acque di profondità diverse, la vegetazione che cresce sulle rive e le piante acquatiche costituiscono una copertura naturale che contribuisce al benessere degli animali favorendo la diminuzione delle situazioni di stress.
Le sostanze nutritizie presenti negli stagni permettono all’alimentazione della «Oberlausitzer Biokarpfen» di essere composta essenzialmente di alimenti di origine naturale che si trovano nell’acqua (ad esempio, lo zooplancton e lo zoobentos).
A causa delle particolari condizioni climatiche, della natura del suolo degli stagni e dell’acqua, tipiche della zona geografica, la «Oberlausitzer Biokarpfen» possiede una carne chiara e soda e, grazie alla grande proporzione di alimentazione naturale garantita (50 % minimo), associata a complementi alimentari a base di cereali prodotti secondo metodi biologici, è particolarmente tenera e povera di grassi (0,5 - 4 %), con un leggero sapore e un odore di noce tipici e molto caratteristici.
Gli indicatori di qualità sopra citati, abbinati all’importanza tradizionale della carpa nella gastronomia della zona geografica, contribuiscono a fare della «Oberlausitzer Biokarpfen» una specialità apprezzata dai consumatori e la cui fama è strettamente correlata alla regione.
Fin dalla sua prima presentazione, la «Oberlausitzer Biokarpfen» è andata acquistando sempre maggiore notorietà grazie a diversi articoli di stampa che ne vantano il gusto eccellente.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
[articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006 (7)]
http://register.dpma.de/DPMAregister/geo/detail.pdfdownload/35550
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.
(3) GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.
(4) GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1.
(5) GU L 204 del 6.8.2008, pag. 15.
(6) GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.
(7) Cfr. nota a piè di pagina n. 2.
Rettifiche
|
27.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 212/13 |
Rettifica dell’avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza originarie della Repubblica popolare cinese
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 143 del 30 aprile 2015 )
(2015/C 212/08)
A pagina 19, allegato I, punto 2 «Fatturato e volume delle vendite»:
anziché:
«Indicare, nella valuta di conto della società, il fatturato del periodo che va dal 1o aprile 2013 al 31 marzo 2014 per le vendite (vendite all’esportazione nell’Unione, separatamente per ciascuno dei 28 Stati membri e in totale, e vendite sul mercato nazionale) di barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza quali definite nell’avviso di apertura e il relativo peso o volume. Indicare l’unità di peso o di volume e la valuta utilizzate.»,
leggi:
«Indicare, nella valuta di conto della società, il fatturato del periodo che va dal 1o aprile 2014 al 31 marzo 2015 per le vendite (vendite all’esportazione nell’Unione, separatamente per ciascuno dei 28 Stati membri e in totale, e vendite sul mercato nazionale) di barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza quali definite nell’avviso di apertura e il relativo peso o volume. Indicare l’unità di peso o di volume e la valuta utilizzate.»;
a pagina 21, allegato II, punto 2 «Fatturato e volume delle vendite»:
anziché:
«Indicare il fatturato totale in EUR della società e il fatturato e peso o volume delle importazioni nell’Unione e delle rivendite sul mercato dell’Unione dopo l’importazione dalla Repubblica popolare cinese, nel periodo che va dal 1o aprile 2013 al 31 marzo 2014, di barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza quali definite nell’avviso di apertura e il peso o volume corrispondente. Indicare l’unità di peso o di volume utilizzata.»,
leggi:
«Indicare il fatturato totale in EUR della società e il fatturato e peso o volume delle importazioni nell’Unione e delle rivendite sul mercato dell’Unione dopo l’importazione dalla Repubblica popolare cinese, nel periodo che va dal 1o aprile 2014 al 31 marzo 2015, di barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza quali definite nell’avviso di apertura e il peso o volume corrispondente. Indicare l’unità di peso o di volume utilizzata.»