ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 195

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

58° anno
12 giugno 2015


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

PARERI

 

Comitato delle regioni

 

111a sessione plenaria del 16 e 17 aprile 2015

2015/C 195/01

Parere del Comitato europeo delle regioni — Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2014-2015

1

2015/C 195/02

Parere del Comitato europeo delle regioni — Attuazione del Libro bianco del 2011 in materia di trasporti

10

2015/C 195/03

Parere del Comitato europeo delle regioni — Il futuro del settore lattiero-caseario

15

2015/C 195/04

Parere del Comitato europeo delle regioni — Verso un approccio integrato al patrimonio culturale per l'Europa

22

2015/C 195/05

Parere del Comitato europeo delle regioni — Il miglioramento dell'attuazione dell'Agenda territoriale dell'Unione europea 2020

30

2015/C 195/06

Parere del Comitato europeo delle regioni — Opportunità per migliorare l'efficienza delle risorse nell'edilizia

36


 

III   Atti preparatori

 

COMITATO DELLE REGIONI

 

111a sessione plenaria del 16 e 17 aprile 2015

2015/C 195/07

Parere del Comitato europeo delle regioni — Piano di investimenti e Fondo europeo per gli investimenti strategici

41


IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

PARERI

Comitato delle regioni

111a sessione plenaria del 16 e 17 aprile 2015

12.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 195/1


Parere del Comitato europeo delle regioni — Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2014-2015

(2015/C 195/01)

Relatore

:

Franz Schausberger (AT/PPE), rappresentante del Land Salisburgo presso il Comitato delle regioni

Testo di riferimento

:

Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2014-2015

COM(2014) 700 final

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI,

Raccomandazioni politiche generali

1.

sottolinea il ruolo fondamentale dei rappresentanti degli enti locali e regionali nel processo di allargamento e appoggia i relativi paesi (ossia, il Montenegro, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Serbia, l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, il Kosovo (1), la Turchia e l'Islanda) nei loro sforzi di decentramento e regionalizzazione; ritiene cruciale rispettare il principio di solidarietà;

2.

prende atto del parere della Commissione europea, secondo cui è necessario un periodo di consolidamento, e lo sostiene; sottolinea tuttavia che ciò non deve tradursi in una battuta di arresto. Il periodo di cinque anni deve essere inteso come una fase di intensa preparazione in cui sono adottate le politiche necessarie per soddisfare i criteri dell'adesione all'UE;

3.

mette l'accento sull'importanza di dare ai paesi candidati e candidati potenziali prospettive realistiche di adesione all'UE, perché ciò costituisce un fattore stabilizzatore fondamentale e un incentivo essenziale per l'attuazione delle necessarie riforme politiche ed economiche;

4.

rinnova la propria raccomandazione alla Commissione affinché esamini più approfonditamente la situazione delle autonomie locali e regionali nelle future relazioni sulla strategia di allargamento, e richiama l'attenzione sulla necessità di ulteriori riforme a favore della regionalizzazione e del decentramento nei paesi interessati dal processo di allargamento. Incoraggia questi paesi ad adeguare pienamente il loro quadro politico generale e a dargli piena attuazione istituendo enti di governo infranazionali forti; fa notare che il decentramento dei poteri dovrebbe rispecchiare il livello di competenze che occorrerà assumere quando sarà introdotto l'acquis dell'UE a livello locale e regionale;

5.

propone una cooperazione più stretta con il Consiglio d'Europa — evitando però le sovrapposizioni — e, in particolare, con il Congresso dei poteri locali e regionali, che effettua un monitoraggio sistematico del rispetto della Carta europea dell'autonomia locale da parte di tutti gli Stati aderenti. Le conclusioni e le raccomandazioni risultanti dalle relazioni di monitoraggio del Congresso andrebbero prese in considerazione al momento di stabilire la posizione dell'UE nei confronti dei paesi interessati;

6.

accoglie favorevolmente il nuovo strumento di assistenza preadesione (IPA), con una dotazione di 11,7 miliardi di euro per il periodo 2014-2020, volto a sostenere i paesi interessati dal processo di allargamento sia nei preparativi all'adesione che nella cooperazione regionale e transfrontaliera;

7.

nel riconoscere il ruolo di indirizzo e coordinamento della strategia macroregionale adriatico-ionica (EUSAIR), auspica, con riferimento ai paesi candidati (Montenegro, Serbia e Albania) e potenziali candidati (Bosnia-Erzegovina) che vi fanno parte, il sostegno di tale strategia ad una più rapida convergenza nei processi di adesione, in particolare nella capacità amministrativa e nei settori individuati dai singoli pilastri. Inoltre, il coordinamento da parte di tali paesi di un pilastro in maniera congiunta ad uno Stato membro costituisce un'occasione di scambio di conoscenze e apprendimento in materia di progettualità e impiego di fondi europei;

8.

chiede che gli enti locali e regionali dei paesi candidati e potenziali candidati siano adeguatamente coinvolti nel processo di preadesione;

9.

riconosce che nella maggior parte dei paesi interessati dal processo di allargamento la pubblica amministrazione rimane debole a tutti i livelli, che essa ha una capacità amministrativa limitata, è fortemente politicizzata e corrotta e manca di trasparenza. La politicizzazione a livello sia centrale che locale è tuttora motivo di seria preoccupazione nella maggior parte dei paesi candidati all'adesione, e occorre affrontare il problema della labile distinzione fra Stato e partiti di governo, in quanto desta timori che minano la fiducia nelle istituzioni pubbliche;

10.

sottolinea la necessità di rafforzare le istituzioni democratiche e di rispettare i diritti fondamentali e lo Stato di diritto garantendo l'equità dei processi elettorali, il corretto funzionamento dei parlamenti, delle assemblee regionali e dei consigli comunali e un dialogo costruttivo e sostenibile tra tutte le forze politiche. Occorre fare di più per promuovere il coinvolgimento della società civile;

11.

è fermamente convinto della necessità di rispettare il principio dei rapporti di buon vicinato tra gli Stati membri dell'UE, i paesi candidati, quelli potenziali candidati e gli altri paesi, del ruolo della cooperazione transfrontaliera e regionale tra tali paesi e dell'importanza di svilupparla.

Osservazioni specifiche riguardanti i paesi interessati dall'allargamento

Islanda

12.

prende atto con rammarico della decisione del governo islandese di ritirare la sua domanda di adesione all'Unione europea.

Turchia

13.

si compiace del costante impegno della Turchia a procedere verso l'adesione all'UE, come dimostrato dall'adozione nel settembre 2014 di una strategia europea volta a rafforzare il processo di adesione e dalla proclamazione del 2014 come «Anno dell'Unione europea»;

14.

accoglie con favore l'avvio, nel novembre 2013, dei negoziati sul capitolo 22 riguardante la politica regionale e il coordinamento degli strumenti strutturali, e invita a perseverare negli sforzi volti a ultimare la strategia nazionale per lo sviluppo regionale. In tale contesto, ricorda le conclusioni del Consiglio Affari generali del dicembre 2014 ed esorta la Turchia a procedere all'attuazione delle necessarie riforme, che avranno effetti positivi anche a livello locale; raccomanda alla Turchia di conformarsi pienamente alle disposizioni del protocollo aggiuntivo dell'accordo di associazione con l'UE e la invita inoltre a riconoscere la Repubblica di Cipro;

15.

si rallegra che le elezioni locali del 2014 siano state organizzate generalmente bene e che si siano svolte in un contesto complessivamente pacifico, anche nella parte sudorientale del paese. Sottolinea tuttavia la polarizzazione e le tensioni della campagna elettorale, e rileva che presunti casi di frode hanno scatenato proteste in varie città;

16.

rileva che dopo le elezioni locali del 2014 il numero dei comuni metropolitani è aumentato e i loro confini sono stati estesi; sottolinea che questo influirà sulle competenze a livello infranazionale, in particolare per quanto riguarda l'ambiente;

17.

appoggia l'adozione di ulteriori misure volte ad accrescere la trasparenza ed esorta a proseguire la lotta alla corruzione, specialmente a livello degli enti locali;

18.

deplora che non sia stato compiuto alcun progresso nel trasferimento di poteri alle autonomie locali e che il decentramento fiscale rimanga molto limitato;

19.

invita a perseverare negli sforzi tesi a trasformare il gruppo di lavoro CdR-Turchia in un comitato consultivo misto;

20.

osserva con rammarico che nel 2013 la percentuale di entrate e spese pubbliche imputabili agli enti locali è stata inferiore al 10 %;

21.

accoglie con favore il rafforzamento delle istituzioni coinvolte nell'attuazione dello strumento di assistenza preadesione (IPA) attraverso la formazione e l'assistenza tecnica, e raccomanda di compiere ulteriori sforzi per accrescere la capacità amministrativa degli enti locali;

22.

evidenzia che la crisi in Siria ha portato a un aumento significativo dei rifugiati siriani in Turchia, che si stima abbiano superato il numero di 1 6 00  000 persone; elogia la Turchia per il suo prezioso aiuto ai rifugiati siriani, che stanno mettendo sotto forte pressione le capacità e le risorse locali; sottolinea il ruolo cruciale degli enti locali e il loro urgente bisogno di ricevere sostegno dal governo centrale e anche da organizzazioni umanitarie di altri paesi;

23.

fa osservare che, in base all'IPA II, la Turchia continuerà a beneficiare dell'assistenza preadesione per il periodo 2014-2020, ricevendo finanziamenti indicativamente superiori a 620 milioni di euro l'anno; sottolinea che tale assistenza sarà rivolta a sostenere gli sforzi di riforma nei settori dello Stato di diritto, dell'amministrazione, della governance — anche economica —, della competitività e della crescita. Occorre tuttavia migliorare la capacità di cofinanziare a livello locale i progetti finanziati dall'UE;

24.

sottolinea che per portare a termine il processo di decentramento politico e per sostenere lo sviluppo locale sono necessarie maggiori risorse;

25.

fa notare che la seconda fase del decentramento fiscale non è stata ancora completata in tutti i comuni e sottolinea che i comuni hanno bisogno della necessaria sostenibilità finanziaria per svolgere i compiti loro devoluti;

26.

deplora che non sia stata data piena attuazione alle leggi pertinenti in materia di sviluppo regionale e che gli organi competenti per lo sviluppo economico regionale non dispongano di risorse sufficienti;

27.

auspica che la Turchia sostenga attivamente gli sforzi delle Nazioni Unite tesi a individuare una soluzione equa, globale e durevole alla questione cipriota. Invita la Turchia a iniziare a ritirare le sue forze dall'isola e a trasferire l'enclave di Famagosta alle Nazioni Unite, in linea con la risoluzione n. 550 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (1984), perché questo sviluppo costituirebbe una misura in grado di creare fiducia e offrirebbe un'autentica opportunità di pace e di crescita economica, sociale e regionale a entrambe le comunità;

28.

invita la Turchia a mantenere relazioni di buon vicinato con tutti i paesi confinanti, un presupposto fondamentale del processo di adesione, in particolare per quanto riguarda il ritiro della minaccia di casus belli formulata contro la Grecia e anche in rapporto alla questione cipriota. Si rallegra della grande apertura nei confronti dell'Unione europea dimostrata dagli enti locali e regionali turchi nelle riunioni del gruppo di lavoro CdR-Turchia; ricorda le conclusioni del Consiglio europeo del 24 ottobre e del 16 dicembre 2014, e sostiene con forza la risoluzione del Parlamento europeo del 13 novembre 2014 (Azioni della Turchia che creano tensioni nella zona economica esclusiva di Cipro, P8_TA(2014) 0052);

29.

accoglie con favore le modifiche al quadro giuridico riguardante i partiti politici e le campagne elettorali; ricorda l'importanza di abbassare la soglia elettorale del 10 %, in modo da poter dare la possibilità a tutti i gruppi sociali presenti in Turchia di partecipare alla vita politica del paese, conformemente ai criteri politici di Copenaghen;

30.

sottolinea la grande importanza rivestita a tutti i livelli dal dialogo interreligioso e da quello interculturale nel rafforzamento della società civile e dei partenariati internazionali; evidenzia a questo proposito l'importanza del Patriarcato ecumenico e chiede alla Turchia di adottare tutte le misure necessarie a sostenerne il ruolo, compreso il permesso di utilizzare il suo titolo ecclesiastico, il riconoscimento della sua personalità giuridica e l'autorizzazione a riaprire il seminario di Halki;

31.

si rammarica del forte aumento della corruzione cui si è assistito in Turchia nell'ultimo anno; sottolinea che è necessario un quadro giuridico appropriato per combattere la corruzione; deplora lo scarso rispetto per la libertà di espressione e di pensiero, per la libertà di stampa, di coscienza e di religione, nonché per la libertà di riunione e di associazione.

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

32.

prende atto della raccomandazione della Commissione e del Parlamento europeo al Consiglio di avviare i negoziati per l'adesione della ex Repubblica iugoslava di Macedonia sulla base della relazione sullo stato di avanzamento dei preparativi nel paese, secondo cui il paese soddisfa i criteri politici. Prende atto con viva preoccupazione del recente aumento della politicizzazione a livello sia centrale che locale e della sempre più labile distinzione fra Stato e partiti di governo, poiché questi fenomeni minano la fiducia nelle istituzioni pubbliche a tutti i livelli;

33.

sottolinea che le relazioni di buon vicinato, compresa l'individuazione — sotto gli auspici delle Nazioni Unite — di una soluzione negoziata e reciprocamente accettabile alla questione del nome, rimangono essenziali e che gli enti locali e regionali svolgeranno un ruolo costruttivo al riguardo astenendosi da azioni e affermazioni che possano compromettere le relazioni di buon vicinato con gli Stati membri dell'UE;

34.

osserva con dolore e irritazione il recente scandalo connesso a ricatti e intercettazioni telefoniche e auspica che il governo riesca a fornire un rapido chiarimento, in quanto tale fatto potrebbe influire negativamente sul processo di adesione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

35.

è preoccupato per la crescente frustrazione dei cittadini dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e per il calo d'interesse nell'integrazione europea, sebbene la prospettiva dell'adesione abbia un'influenza significativa sulla scena politica interna a tutti i livelli;

36.

è favorevole all'ipotesi di coinvolgere l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nell'iniziativa per la macroregione adriatico-ionica;

37.

apprezza il lavoro svolto dall'Associazione degli enti locali (ZELS) nel rappresentare il livello infranazionale dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

38.

desidera sostenere gli sforzi del comitato consultivo misto CdR-ex Repubblica iugoslava di Macedonia volti a potenziare la capacità amministrativa al livello locale, soprattutto in materia di legislazione ambientale, istruzione, diritti fondamentali, lotta alla corruzione, diritti delle minoranze, diritti culturali e decentramento;

39.

accoglie favorevolmente la riforma in atto della pubblica amministrazione e i lavori dello speciale gruppo in materia; intende contribuire agli sforzi volti a potenziare la capacità amministrativa a livello locale con l'obiettivo di un decentramento della governance, elemento chiave dell'Accordo quadro di Ocrida;

40.

deplora che non sia ancora stata data piena attuazione alle leggi pertinenti in materia di sviluppo regionale e che gli organi competenti per lo sviluppo economico regionale non dispongano di risorse sufficienti;

41.

chiede un impegno maggiore nell'assicurare la ripartizione trasparente delle sovvenzioni destinate agli enti locali;

42.

deplora il rifiuto dell'opposizione ad impegnarsi in una regolare attività parlamentare, rifiuto che sta recando pregiudizio all'assetto istituzionale democratico a livello locale;

43.

teme che, malgrado i progressi in campo legislativo, la pubblica amministrazione rimanga frammentata e soggetta all'influenza politica; raccomanda vivamente di rafforzarne la professionalità e l'indipendenza a tutti i livelli, e di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, merito ed equa rappresentanza; esorta il governo ad adottare un programma di riforma per la gestione delle finanze pubbliche.

Montenegro

44.

accoglie con favore le modifiche apportate alla legge sull'organizzazione territoriale del Montenegro e alla legge sull'autonomia locale; mette in rilievo che uno dei criteri per la creazione di nuovi comuni dovrebbe essere quello della sostenibilità finanziaria e amministrativa;

45.

accoglie favorevolmente l'adozione del piano d'azione 2014 sulla riforma delle autonomie locali; si compiace che il Montenegro disponga di un quadro strategico globale per la riforma della pubblica amministrazione in corso. La strategia per la riforma della pubblica amministrazione nel periodo 2011-2016 riguarda sia l'amministrazione statale che gli enti infranazionali, e il CdR ne incoraggia una celere attuazione;

46.

accoglie con favore il miglioramento della legislazione elettorale e si rallegra che sia stata infine adottata la legge sull'elezione dei consiglieri comunali; deplora tuttavia che in occasione di tale adozione non sia stata affrontata la questione del finanziamento delle campagne elettorali per i sindaci e i presidenti di comuni. Mette altresì in evidenza la necessità di attuare le raccomandazioni dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) dell'OSCE, che esortano ad allineare la legislazione elettorale agli standard e alle migliori prassi europee, anche per quanto riguarda il diritto di presentarsi come candidati indipendenti, il finanziamento pubblico proporzionale al fine di promuovere condizioni di parità fra tutti i candidati e l'audit dei partiti politici;

47.

mette in evidenza che la legge sull'autonomia locale deve essere armonizzata con le nuove norme relative alla gestione dei servizi pubblici;

48.

fa notare che il Montenegro deve rafforzare la capacità amministrativa delle strutture già istituite relative allo strumento di assistenza preadesione, oltre a prepararle adeguatamente per aumentare la capacità di assorbimento dei fondi di preadesione;

49.

sottolinea che occorre istituire un'amministrazione locale trasparente, efficiente e responsabile del suo operato, e che i criteri per la creazione di nuovi comuni dovrebbero comprendere la sostenibilità finanziaria e amministrativa;

50.

si compiace che il parlamento montenegrino abbia adottato all'unanimità una risoluzione sul cammino del Montenegro verso l'integrazione europea, e che la commissione parlamentare per l'integrazione europea abbia effettuato audizioni consultive, discusso le posizioni negoziali proposte dal governo e organizzato dibattiti pubblici su argomenti legati all'UE;

51.

accoglie con favore la perseveranza del governo montenegrino nel voler raggiungere l'obiettivo dell'adesione all'UE e l'adozione di una serie di documenti strategici nel contesto del processo di integrazione nell'Unione;

52.

si rallegra altresì che i rappresentanti delle organizzazioni della società civile continuino a essere coinvolti nelle attività dell'amministrazione statale e locale, compresi i gruppi di lavoro sui capitoli trattati nel quadro dei negoziati di adesione all'UE;

53.

sottolinea che il Montenegro ha continuato a contribuire attivamente alla stabilità regionale;

54.

ritiene positivo il proseguimento delle riunioni — peraltro molto proficue — del comitato consultivo misto (CCM) CdR-Montenegro, e auspica che negli anni a venire venga stretta una cooperazione reciprocamente vantaggiosa con gli enti infranazionali montenegrini;

55.

accoglie altresì favorevolmente l'adozione, nel quadro del CCM, di una relazione congiunta sul tema Aumentare la capacità di assorbimento dei fondi europei di preadesione e migliorare le capacità amministrative a livello locale in Montenegro  (2);

56.

è soddisfatto che il 27 ottobre 2014 il CCM si sia riunito a Cattaro (Montenegro) per la quarta volta, allo scopo di discutere il piano d'azione 2014 riguardante sia la riforma delle autonomie locali che il coinvolgimento degli enti locali e regionali nei settori dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e dei servizi di interesse economico generale;

57.

si compiace dell'impegno mostrato dal governo montenegrino in rapporto alla nuova legge sulle autonomie locali, come è stato sottolineato nella suddetta riunione del CCM CdR-Montenegro;

58.

si rammarica che la forte polarizzazione all'interno del paese abbia portato al boicottaggio dei lavori parlamentari da parte dell'opposizione, una situazione che sta ostacolando i progressi sulla via delle riforme. Raccomanda a tutti i partiti politici, sia quelli al governo che quelli all'opposizione, di rimanere concentrati sull'agenda per l'integrazione europea del Montenegro attraverso un dialogo sostenibile e una cooperazione costruttiva a tutti i livelli.

Serbia

59.

si compiace che il 21 gennaio 2014 siano stati ufficialmente aperti i negoziati di adesione con la Serbia; accoglie con favore la preparazione e l'impegno dimostrati dal governo serbo nella prima riunione della CIG UE-Serbia e l'alto grado di preparazione e impegno di cui questo ha dato prova nell'esame analitico dell'acquis dell'UE;

60.

raccomanda al governo serbo di coinvolgere i rappresentanti locali e quelli della Provincia autonoma di Voivodina nel processo di adesione sin dalle primissime fasi;

61.

si compiace che il nuovo governo si sia pienamente impegnato a portare avanti — con la mediazione dell'UE — il dialogo con Pristina, e incoraggia il proseguimento delle riforme per quanto concerne lo stato di diritto, la magistratura, nonché la lotta contro la corruzione e il crimine organizzato a tutti i livelli;

62.

accoglie altresì con favore la creazione di uno specifico ministero per la pubblica amministrazione e le autonomie locali, che rappresenta il primo passo verso un'amministrazione pubblica locale più efficiente;

63.

accoglie inoltre favorevolmente l'adozione — nel gennaio 2014 — di una nuova strategia per la riforma della pubblica amministrazione che affronta gli aspetti del sistema organizzativo a livello centrale e locale, compreso il decentramento; raccomanda al neoistituito ministero per la Pubblica amministrazione e le autonomie locali di coinvolgere tutte le parti interessate nell'individuare le attività per un piano d'azione;

64.

giudica positiva l'istituzione di un gruppo speciale sulla riforma della pubblica amministrazione (PAR) quale forum di dialogo politico tra la Commissione europea e la Serbia, e chiede che le attività di tale gruppo speciale siano organizzate a livello subnazionale;

65.

si rammarica che non siano ancora state approvate né le leggi che disciplinano lo status dei funzionari degli enti locali e le loro retribuzioni, né la strategia per la formazione del personale degli enti locali e regionali;

66.

sottolinea che la corruzione nell'amministrazione locale richiede ulteriore attenzione e che le minacce e violenze, a livello locale, nei confronti di giornalisti sono ancora fonte di preoccupazione;

67.

evidenzia che, in base all'IPA II, la Serbia continuerà a beneficiare dell'assistenza preadesione per il periodo 2014-2020, ricevendo finanziamenti indicativamente pari a 1,5 miliardi di euro; si augura che una percentuale adeguata dei fondi preadesione venga impiegata a livello infranazionale;

68.

prende atto della proclamazione, nel maggio scorso, del nuovo statuto della Provincia autonoma di Voivodina quale punto culminante di un processo comune condotto dal parlamento nazionale e dall'assemblea provinciale in risposta a una decisione della Corte costituzionale dello scorso dicembre; si rammarica tuttavia che questa provincia goda ora di meno autonomia che nell'assetto precedente;

69.

deplora che non sia stata ancora sufficientemente trattata la questione della partecipazione della Provincia autonoma di Voivodina ai finanziamenti del bilancio nazionale serbo;

70.

si compiace che la Provincia autonoma di Voivodina continui a fornire un alto grado di protezione alle minoranze e che la situazione interetnica sia rimasta generalmente soddisfacente;

71.

rileva con preoccupazione che la capacità amministrativa e gestionale a livello locale rimane debole, che persistono notevoli disparità tra i comuni, e che il consiglio nazionale per il decentramento e la commissione interministeriale sul finanziamento dei comuni rimangono inattivi;

72.

è lieto che a partire dal 2015 venga istituito un comitato consultivo misto CdR-Serbia, che accompagnerà il processo di adesione e vedrà i membri del CdR collaborare con i rappresentanti serbi dei livelli locale e regionale; attende con impazienza di lavorare con gli enti locali e regionali serbi;

73.

accoglie altresì con favore l'istituzione di una convenzione nazionale sull'Unione europea quale piattaforma per la cooperazione con la società civile nel corso dei negoziati di adesione; invita a condurre consultazioni più ampie e con scadenze migliori.

Albania

74.

esorta le autorità albanesi a garantire con buon anticipo, in previsione delle elezioni locali del 2015, il rispetto dell'indipendenza degli organismi incaricati di gestire le elezioni;

75.

osserva che, forte dei progressi compiuti con le elezioni parlamentari del 2013, l'Albania deve attuare con buon anticipo, in vista delle elezioni del 2015, le raccomandazioni formulate dalla missione di osservazione elettorale dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) dell'OSCE, specialmente per quanto concerne il rafforzamento dell'indipendenza degli organi incaricati di gestire le elezioni;

76.

si compiace della nomina di un nuovo ministro per gli Affari locali;

77.

si rallegra dei progressi delle riforme per il decentramento e dell'avvio dei lavori per chiarire le funzioni degli enti locali nel quadro del nuovo assetto amministrativo;

78.

chiede un maggiore impegno per far avanzare la riforma amministrativa e per rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali secondo modalità finanziariamente sostenibili. Fa osservare che l'attribuzione dello status di paese candidato all'Albania rappresenta un'opportunità per portare avanti le riforme nel campo della pubblica amministrazione, dell'indipendenza del potere giudiziario, della lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, e della tutela dei diritti umani, compresi i diritti delle minoranze;

79.

è consapevole che nel 2013 le spese totali delle autonomie locali sono state stimate pari al 2,2 % del PIL, mentre le entrate sono rimaste allo 0,8 % del PIL e le imposte locali continuano ad essere la fonte prevalente delle loro entrate;

80.

sottolinea che negli enti locali istituiti non è ancora stata data piena attuazione alla nuova legge sul pubblico impiego;

81.

si rammarica che una forte politicizzazione continui ad ostacolare le relazioni tra il governo centrale e le autonomie locali, a limitare il ruolo delle associazioni degli enti locali e a condizionare la collaborazione tra tali associazioni;

82.

esorta gli enti locali a sviluppare un dialogo inclusivo con la società civile e le comunità locali;

83.

rileva con rammarico che la legge sulla riforma territoriale e amministrativa adottata a luglio ha drasticamente ridotto il numero degli enti territoriali portandolo da 373 a 61, ha abolito i comuni e ha mantenuto le 12 regioni esistenti senza tener conto delle preoccupazioni delle minoranze; sottolinea la necessità di salvaguardare l'identità locale e la vicinanza ai cittadini;

84.

deplora che la gestione delle risorse umane e il controllo finanziario da parte degli enti locali continuino a essere insufficienti.

Bosnia-Erzegovina

85.

accoglie favorevolmente l'impegno scritto — adottato dalla presidenza della Bosnia-Erzegovina, firmato dai responsabili politici e appoggiato dal Parlamento — concernente le misure volte a instaurare la funzionalità e l'efficienza istituzionali, a lanciare le riforme a tutti i livelli di governo, nonché ad accelerare il processo di riconciliazione e a rafforzare la capacità amministrativa. Sottolinea che adesso è possibile l'entrata in vigore dell'accordo di associazione e stabilizzazione (ASA), e invita i nuovi leader a concordare con l'UE una tabella di marcia per un'agenda di riforme ampia ed esaustiva intesa a far avanzare il paese;

86.

sottolinea che il settore pubblico, vasto e inefficiente, presenta numerose sovrapposizioni di competenze tra lo Stato, le due entità, i comuni e i cantoni (soprattutto in seno alla federazione) che continuano a mettere in pericolo la sostenibilità delle finanze pubbliche;

87.

osserva che l'attuale situazione politica della Bosnia-Erzegovina sta pregiudicando la capacità del paese di parlare con una sola voce riguardo alle questioni europee. È importante stabilire un meccanismo di coordinamento tra i vari livelli di governo sulle questioni relative all'UE;

88.

sottolinea che la legislazione sulle entità è ampiamente conforme alla Carta europea dell'autonomia locale, ma che continua ad essere poco chiara la ripartizione dei poteri tra le entità, i cantoni e i comuni, con un basso livello di autonomia finanziaria a livello comunale;

89.

si rammarica che, nel complesso, la Bosnia-Erzegovina non abbia compiuto passi avanti per migliorare la funzionalità e l'efficienza di tutti i livelli di governo e non abbia realizzato la parità di diritti tra le tre nazionalità costitutive, il che rappresenta un ostacolo fondamentale per il funzionamento delle istituzioni e dello Stato;

90.

rileva con rammarico che le riforme hanno continuato a procedere lentamente — quando non sono giunte a un punto morto — a tutti i livelli dello Stato e che le autorità del paese non hanno realizzato alcun progresso verso la creazione della struttura necessaria per la gestione indiretta dei fondi dell'UE;

91.

condanna il persistente ricorso a una retorica separatista da parte di alcuni rappresentanti politici a tutti i livelli dello Stato, e la messa in discussione della capacità della Bosnia-Erzegovina di funzionare come Stato;

92.

deplora che le elezioni del 12 ottobre 2014 non si siano svolte conformemente alla sentenza Sejdic-Finci, con la conseguenza di ostacolare considerevolmente l'ulteriore avvicinamento della Bosnia-Erzegovina all'UE;

93.

accoglie con favore l'attiva partecipazione del distretto di Brčko ai preparativi di preadesione, nonché il suo forte impegno e i notevoli progressi da esso compiuti per quanto riguarda le riforme attuate, con risultati notevolmente superiori rispetto ad altre unità amministrative del paese.

Kosovo  (3)

94.

accoglie con favore l'entrata in vigore dell'Accordo di stabilizzazione e associazione (ASA) tra l'UE e il Kosovo;

95.

si rallegra che il Kosovo e la Serbia abbiano partecipato, con la mediazione dell'UE, a un dialogo attivo e costruttivo;

96.

mette in rilievo che in Kosovo si sono svolte con successo sia le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali dell'autunno del 2013 che le elezioni parlamentari anticipate dell'8 giugno 2014;

97.

evidenzia che sono proseguiti gli sforzi volti a potenziare la capacità degli enti locali e che il ministero dell'Amministrazione pubblica locale ha migliorato i suoi orientamenti per i comuni;

98.

sottolinea che le ingerenze politiche nella pubblica amministrazione persistono a livello sia centrale che locale, e che sono necessari ulteriori sforzi per dare piena attuazione alle pertinenti disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e promozione dell'integrità nel pubblico impiego;

99.

sottolinea la necessità di un maggiore impegno da parte delle autorità kosovare, in particolare a livello locale, nella tutela del patrimonio culturale e religioso;

100.

si compiace che, per la prima volta, nella parte settentrionale del paese siano stati creati degli enti locali in conformità della legislazione kosovara;

101.

sottolinea la necessità di proseguire gli sforzi degli enti locali tesi ad aumentare la trasparenza del processo decisionale e a dare attuazione concreta al decentramento, nonché a garantire agli enti locali un sostegno e risorse adeguate;

102.

attende rapidi chiarimenti circa le recenti accuse di corruzione formulate nei confronti di rappresentanti dell'EULEX (Missione dell'Unione europea sullo stato di diritto) per evitare che venga compromessa la fiducia nelle istituzioni dell'UE;

103.

esprime preoccupazione per l'assenza di progressi significativi nella lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, una mancanza che costituisce un ostacolo significativo allo sviluppo democratico, sociale ed economico del Kosovo;

104.

si compiace che siano stati compiuti alcuni passi avanti, in particolare per quanto concerne le elezioni dei sindaci in tutto il territorio kosovaro e il maggior numero di progetti finanziati dall'UE nella parte settentrionale del paese. Sottolinea tuttavia la necessità di procedere alla creazione di un'associazione dei comuni serbi, che dovrebbe rendere superflue le strutture parallele; al tempo stesso, rileva che bisognerà continuare ad adoperarsi costantemente per avvicinare la comunità albanese e quella serba;

105.

raccomanda di includere il Kosovo in tutti i forum di cooperazione regionale dei Balcani occidentali, in particolare quelli connessi alla governance locale; raccomanda inoltre che il Kosovo e i suoi comuni entrino a far parte di organismi europei di governance locale, come il Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa o il Congresso dei poteri locali e regionali; appoggia la partecipazione del Kosovo a programmi dell'UE che gli consentano di beneficiare di un contributo finanziario considerevole anche a livello locale;

106.

accoglie con favore la nomina, in 35 comuni, di funzionari comunali preposti all'integrazione europea.

Bruxelles, 16 aprile 2015

Il Presidente del Comitato europeo delle regioni

Marku MARKKULA


(1)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status del Kosovo ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione d'indipendenza del Kosovo.

(2)  CdR3127-2013_00_00.

(3)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status del Kosovo ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione d'indipendenza del Kosovo.


12.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 195/10


Parere del Comitato europeo delle regioni — Attuazione del Libro bianco del 2011 in materia di trasporti

(2015/C 195/02)

Relatore

:

Spyros Spyridon (EL/PPE), consigliere comunale di Poros

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE  (1)

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI,

I trasporti in quanto fattore fondamentale di coesione economica, sociale e territoriale

1.

sottolinea che la mobilità delle persone e delle merci costituisce una delle premesse per il raggiungimento degli obiettivi fondamentali dell'Unione europea in materia di coesione economica, sociale e territoriale e per la realizzazione del mercato unico. I trasporti contribuiscono alla competitività dell'Europa e delle sue regioni, facendo dell'UE una leader mondiale del settore;

2.

evidenzia l'elevata incidenza dei trasporti sul costo dei beni e sul bilancio delle famiglie: i trasporti assorbono infatti il 13,2 % del bilancio familiare e costituiscono fino al 15 % del prezzo dei singoli prodotti. Continuano inoltre a dipendere per il 96 % dal petrolio, che viene in gran parte prodotto in regioni del mondo caratterizzate da condizioni di instabilità;

3.

osserva che, non essendo stati introdotti obiettivi intermedi, è difficile effettuare una valutazione a metà percorso. Tuttavia, la recente nomina della nuova Commissione europea e l'imminente valutazione dello stato di attuazione del Libro bianco, associate a un contesto in rapida evoluzione (crisi economica e sviluppi geopolitici a più ampio raggio con ripercussioni sui trasporti), creano le condizioni per una valutazione parziale delle azioni finora condotte;

4.

osserva che gli obiettivi ambiziosi del Libro bianco costituiscono un motore di progresso. Sottolinea i collegamenti reciproci tra le politiche dei trasporti e quelle in materia ambientale, sociale, economica e di innovazione. Propone di collegare gli obiettivi di tali politiche con quelli volti a ridimensionare la dipendenza dal petrolio, limitare l'inquinamento sonoro, ridurre quello atmosferico, diminuire i costi elevati, nonché lottare contro i cambiamenti climatici dovuti alle emissioni di gas a effetto serra;

5.

propone alla Commissione di prendere in considerazione — al momento di effettuare la valutazione intermedia della tabella di marcia e l'eventuale aggiornamento degli obiettivi — nuove sfide come gli sviluppi geopolitici, lo spostamento dei flussi di traffico, l'affermarsi di nuovi concorrenti, i nuovi sviluppi tecnologici, il dumping sociale e le particolari condizioni esistenti in ciascuno Stato membro e ciascuna regione. È inoltre opportuno introdurre obiettivi intermedi che abbiano come cornice temporale il periodo post-2020;

6.

si congratula con la Commissione per l'efficienza dimostrata adottando una serie di proposte legislative e di iniziative riguardo ai pacchetti di misure per il trasporto ferroviario, quello aereo e la politica portuale, e invita il Parlamento europeo e il Consiglio ad accelerarne l'adozione. Queste misure dell'UE dovrebbero essere conformi ai principi di sussidiarietà e di riduzione al minimo degli oneri amministrativi;

7.

chiede tuttavia che venga dedicato un impegno almeno equivalente al trasporto pubblico urbano, che rappresenta una componente essenziale del sistema dei trasporti pubblici e può esercitare il più forte impatto diretto sull'ambiente e sulla qualità di vita del maggior numero di abitanti nelle zone più densamente popolate dell'UE;

8.

richiama l'attenzione sul fatto che per rendere i settori dei trasporti e della logistica dell'UE più competitivi rispetto ad altre regioni del mondo, occorre garantire in primo luogo la libertà di movimento dei prodotti e delle merci nel mercato interno dell'UE.

La competitività delle regioni è influenzata dalla qualità dei servizi di trasporto, ma ne è anche all'origine;

9.

evidenzia il più ampio ruolo delle amministrazioni locali e regionali nella pianificazione dei trasporti e della mobilità a livello urbano e regionale, nonché l'importanza fondamentale di tali trasporti per la qualità della vita dei cittadini e la competitività delle regioni. Gli enti locali e regionali sono responsabili della pianificazione e manutenzione delle reti, dei parcheggi, dell'accessibilità e della salvaguardia delle condizioni ambientali e devono perciò essere coinvolti in sistemi di partenariato e di governance multilivello. Il CdR chiede un maggiore coinvolgimento degli enti locali e regionali nel processo decisionale;

10.

sottolinea che la pianificazione dei trasporti nei centri cittadini ha un rapporto diretto con la pianificazione urbana e territoriale. Ribadisce il concetto di pianificazione di una mobilità urbana sostenibile (comprese le tariffe), in cui il ruolo dell'UE deve consistere nel favorire l'armonizzazione senza tuttavia assumere carattere vincolante;

11.

ribadisce che, per assicurare trasporti di qualità a livello paneuropeo, occorre garantire che la stessa attenzione e lo stesso sostegno di cui sono oggetto le reti di trasporto transeuropee siano rivolti anche alle località in cui i flussi di traffico iniziano e si concludono. A questi punti di partenza e di arrivo occorre dare un sostegno completo e bisogna inoltre gestire tutti i modi e i tipi di trasporto.

12.

fa osservare che, sebbene il Libro bianco indichi che per la prosperità futura è necessario garantire trasporti efficienti in tutte le regioni, il settore dei trasporti è sempre più percepito dalla Commissione europea come un qualsiasi altro segmento del libero mercato, e non solo nella valutazione degli aiuti di Stato. Gli operatori di trasporto pubblici (o appartenenti a un organismo pubblico) si trovano spesso di fronte a situazioni delicate, in cui le imprese private assicurano le rotte di trasporto e i collegamenti redditizi (talvolta persino a prezzi di dumping per aggiudicarsi un futuro monopolio) mentre agli organismi e fornitori di trasporti pubblici (compresi i soggetti di proprietà di enti pubblici) restano soltanto le tratte e i collegamenti in perdita. Se si ritiene che nel Libro bianco il settore dei trasporti non sia considerato soltanto come un settore commerciale, bensì come uno strumento atto a garantire la competitività e la prosperità dell'UE e delle sue diverse regioni, occorre allora modificare radicalmente l'approccio nei confronti degli operatori pubblici o considerati tali, rispetto ai privati. Com'è assolutamente logico, i soggetti privati percepiscono il trasporto soltanto come una fonte di profitto commerciale senza tenere conto della necessità di garantire la competitività delle diverse regioni e dell'UE in quanto tale;

13.

è favorevole a promuovere i modi di trasporto non motorizzati (spostamenti in bicicletta e a piedi) sulle brevi distanze, trattandosi di soluzioni più ecologiche, economiche e spesso più rapide. Delle reti di trasporto appropriate e misure di sensibilizzazione forniranno un contributo in questa direzione, in particolare per quanto riguarda l'incentivazione e l'utilizzo di tali modi di trasporto;

14.

è favorevole, per quanto concerne il trasporto di merci sulle lunghe distanze, a promuovere sia l'intermodalità tra i trasporti sostenibili che il trasferimento modale dal trasporto su strada a forme sostenibili, come il trasporto ferroviario, marittimo e fluviale;

15.

sottolinea l'importanza di una rete di trasporti e di mezzi di trasporto adeguati e finanziati in modo sufficiente per le regioni in condizioni demografiche o geografiche svantaggiate, come quelle con una popolazione estremamente dispersa, nonché le regioni insulari, ultraperiferiche, transfrontaliere e montane quale elemento chiave per la realizzazione della coesione territoriale. Le esigenze di queste regioni non vengono sufficientemente riconosciute nelle politiche e nei programmi dell'UE che hanno un'incidenza sui trasporti. Sostiene la necessità di una pianificazione accurata che al tempo stesso rispetti i requisiti ambientali, soddisfi le esigenze degli erogatori di servizi di trasporto e garantisca agli utenti costi ragionevoli;

16.

fa rilevare che, dal momento che i nuovi Stati membri non dispongono ancora di trasporti di base di qualità, non solo nel campo delle TEN-T, ma soprattutto a livello dei collegamenti regionali e locali (tangenziali per i comuni, reti stradali regionali e locali di uso quotidiano da cui dipende la mobilità dei lavoratori, ecc.), che sono un fattore essenziale per la competitività di queste regioni, è necessario, per rimediare ai problemi di trasporto e incoraggiare questo settore nei nuovi Stati membri, adottare un approccio molto diverso rispetto a quello attuato nei vecchi Stati membri, in cui tali infrastrutture già esistono;

17.

sottolinea che i collegamenti transfrontalieri di trasporto a livello locale e regionale sono importanti per garantire la coesione tra territori transfrontalieri e lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera, ed evidenzia che, purtroppo, non si è tenuto sufficientemente conto di questo aspetto nella definizione dei programmi di cooperazione transfrontaliera per il periodo 2014-2020;

18.

evidenzia la necessità di adoperarsi affinché anche le fasce più vulnerabili della popolazione e le regioni che affrontano sfide demografiche abbiano accesso a servizi di trasporto di qualità;

19.

sottolinea che esiste un legame fondamentale tra un sistema di trasporti affidabile, flessibile e di qualità e un'industria turistica competitiva;

20.

è deluso dagli scarsi progressi finora realizzati verso un biglietto unico per l'intero viaggio, in particolare per i trasporti intermodali transregionali e transnazionali, e si attende progressi significativi su questo fronte di qui al 2020;

21.

fa rilevare che non è stato compiuto quasi nessun passo avanti nel settore delle informazioni paneuropee in materia di trasporto intermodale e servizi di biglietteria, e che, ad oggi, la maggioranza degli Stati membri dell'UE ancora non dispone neppure di un sistema nazionale di orari di trasporto fissi che raccolga tutti gli orari vigenti nel paese e permetta di cercare e prenotare collegamenti di trasporto pubblico all'interno dello Stato in questione. Le informazioni sul trasporto intermodale sono uno degli strumenti in grado di rafforzare notevolmente l'interesse dei passeggeri per l'uso dei trasporti pubblici. Il Comitato ritiene inoltre che, nel creare tali sistemi di informazione e collegarli, ci si dovrebbe basare non soltanto sui dati statici forniti dagli orari fissi, ma anche sull'enorme potenziale di informazioni che si potranno ottenere tramite i sistemi GNSS, in particolare il sistema Galileo;

22.

plaude ai progressi registrati riguardo ai diritti dei passeggeri. Rileva tuttavia una frammentazione dell'informazione e degli stessi diritti, a seconda del modo di trasporto, e invoca una maggiore omogeneità a vantaggio degli utenti; chiede inoltre che questi diritti accordati dall'Unione europea siano applicati in misura maggiore dagli Stati membri, che al momento si avvalgono di tutte le deroghe possibili per limitarne l'applicazione;

23.

sottolinea che la fase più complessa dal punto di vista delle informazioni sugli spostamenti e la registrazione è il cosiddetto «primo/ultimo miglio», ossia quella parte di tratta che rientra di norma nelle competenze degli enti locali e regionali. Pertanto il coinvolgimento di tali enti è essenziale, sia per la realizzazione che per la verifica delle varie soluzioni, al fine di garantire l'efficacia del sistema nel suo insieme;

24.

si rammarica che soltanto quattro Stati membri applichino pienamente il regolamento sui diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario e invita vivamente tutti gli altri Stati membri a sopprimere le deroghe imperanti;

25.

sottolinea che la mancanza di una regolamentazione armonizzata tra i diversi Stati membri produce come effetto una distorsione della concorrenza e un possibile dirottamento del traffico, con conseguenze per l'ambiente e le comunicazioni, nonché sul piano amministrativo.

26.

la creazione di una buona infrastruttura di trasporto, con adeguati livelli di accesso a tale infrastruttura, renderà tutte le regioni economicamente più forti e maggiormente in grado di attirare gli investimenti diretti, potenziando così sia la competitività delle singole regioni che quella dell'UE nel suo insieme;

27.

ritiene che debbano essere chiarite le competenze degli organismi nazionali preposti al rispetto dei diritti dei passeggeri nei viaggi transfrontalieri.

Verso un sistema europeo dei trasporti integrato, affidabile, pulito e sicuro

28.

rileva che la rete dei trasporti, soprattutto su rotaia e su strada, presenta uno sviluppo ineguale e un aspetto frammentato a seconda delle diverse regioni d'Europa; per promuovere una maggiore concorrenza si rende necessaria una rete di trasporti di qualità insieme all'introduzione di strumenti finanziari flessibili; a tal fine risulta essenziale sviluppare la rete TEN-T, soprattutto per quanto riguarda il potenziamento del trasporto ferroviario delle merci e di una rete di aeroporti regionali;

29.

è favorevole all'internalizzazione dei costi esterni (i costi sociali e ambientali, compresi gli incidenti, l'inquinamento atmosferico, il rumore e la congestione) e ai principi «chi utilizza paga» e «chi inquina paga», al fine di allineare così le scelte di mercato con le esigenze di sostenibilità. A questo proposito bisognerebbe verificare se sia possibile conseguire la graduale introduzione di un sistema obbligatorio armonizzato di internalizzazione per i veicoli commerciali sull'intera rete extraurbana per mettere fine all'attuale situazione in cui i trasportatori internazionali hanno bisogno, oltre che dell'eurovignetta, di cinque vignette nazionali e di otto diversi tagliandi e contratti di pedaggio per poter transitare liberamente sulle strade europee a pedaggio.

30.

prende atto dei progressi compiuti in materia di sicurezza del trasporto stradale, ma anche delle differenze riscontrabili — da uno Stato membro all'altro — nella legislazione e nelle norme riguardanti ad esempio il trasporto di prodotti pericolosi. Formula nuovamente la richiesta di un modello scientifico di internalizzazione dei costi, soprattutto nel caso degli incidenti stradali;

31.

rileva che, nel caso del trasporto — soprattutto aereo — di persone, la sicurezza dei passeggeri dipende, oltre che dalla qualità tecnica, anche dalla valutazione regolare degli equipaggi e dal costante miglioramento delle norme di sicurezza, e invita gli organi competenti a prendere provvedimenti immediati in questi settori specifici;

32.

accoglie con favore l'iniziativa Shift2Rail e la promozione della «cintura blu», pur richiamando l'attenzione sul fatto che, nonostante la congestione della rete viaria e dei cieli, non si sono registrati progressi sufficienti nel passaggio al trasporto su rotaia e per via navigabile interna o via mare. Treni e navi possono contribuire ulteriormente a raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e degli incidenti, per cui occorre incentivare lo sviluppo e il completamento della rete TEN-T, unificare criteri e normative delle diverse amministrazioni ferroviarie e agevolare l'accesso di nuovi operatori in un quadro di libera concorrenza;

33.

si rallegra della concreta attuazione del Meccanismo per collegare l'Europa (CEF), ma è preoccupato per il fatto che il piano Juncker sottrarrà 2,7 miliardi di euro, quando invece la dotazione finanziaria del CEF è già insufficiente per realizzare la rete transeuropea di trasporto; deplora in questo senso la palese mancanza di investimenti da parte dell'Unione europea sia in un sistema di trasporto efficace e sostenibile che nella svolta ecologica;

34.

invita gli Stati membri, sulla scia di una recente relazione della Corte dei conti europea, a intervenire per eliminare le strozzature nel trasporto per via navigabile interna (ponti, chiuse, larghezza dei fiumi, ecc.), a coordinarsi tra loro, a portare a termine le opere infrastrutturali e ad attuare i piani di manutenzione;

35.

rileva la mancanza di riferimenti al trasporto combinato per via navigabile (mare o via interna) e aerea, nonché allo sviluppo di idrovolanti, e chiede che questi ultimi siano inclusi nella pianificazione dei trasporti;

36.

sostiene l'iniziativa «Cielo unico europeo» e invita la Commissione a presentare un sistema trasparente di allocazione degli slot per un migliore utilizzo degli aeroporti nell'interesse della competitività. Prende atto del problema dei ritardi registrati in fase di decollo e di atterraggio, un fattore questo che produce un aumento dei costi, e chiede un'analisi delle possibili conseguenze ambientali di un aumento dell'altitudine di volo a causa delle emissioni inquinanti degli aerei nella troposfera;

37.

chiede un'azione coordinata verso il potenziamento del trasporto intermodale, in particolare creando i necessari collegamenti in corrispondenza dei punti di interscambio (come gli aeroporti, i porti e i centri intermodali di trasporto) e sottolinea la necessità di un coordinamento alle frontiere degli Stati membri, che potrebbe essere garantito da gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT);

38.

valuta molto positivamente i progressi compiuti nella ricerca di fonti e metodi alternativi di finanziamento delle grandi opere di trasporto, che richiedono una pianificazione e finanziamenti a lungo termine. Tuttavia, richiama l'attenzione sul diverso approccio adottato per promuovere le varie fonti alternative e sull'assenza di gradualità del sostegno legata al livello di «pulizia» di un determinato modo di propulsione alternativo. Raccomanda quindi di apportare un sostegno più efficace ai modi di propulsione che producono una quantità minima o zero di emissioni e per le quali l'infrastruttura richiesta è già esistente e funzionante (ad esempio, tram e filobus);

39.

sottolinea che gli sviluppi tecnologici e legislativi nel settore dei trasporti nel suo complesso richiederanno nuove competenze da parte degli utenti. Invita gli Stati membri e la Commissione a tener conto della necessità di una formazione continua e dei relativi costi in fase sia di pianificazione che di programmazione per portare a buon fine tali sviluppi;

40.

pone in rilievo il rapido evolversi delle condizioni di lavoro nel settore dei trasporti e invita la Commissione e gli Stati membri ad impegnarsi a favore di una maggiore armonizzazione delle norme e dei diritti sociali al fine di migliorare le condizioni di lavoro e scoraggiare la concorrenza sleale;

41.

sottolinea che, oltre a sviluppare modalità di trasporto più pulite, occorre condurre azioni parallele per promuovere la mobilità con i mezzi pubblici, la ricerca di carburanti più puliti e di motori più efficienti, per cui risulta essenziale attuare politiche che potenzino l'utilizzo dei veicoli ibridi e a trazione elettrica.

42.

sottolinea l'importanza di un'innovazione tecnologica che si avvalga di carburanti alternativi e infrastrutture rinnovate per creare un'economia sostenibile, rispettosa dell'ambiente e a basse emissioni di carbonio che consenta alle imprese europee di incrementare le esportazioni, potenziare la crescita e generare posti di lavoro.

L'Europa deve esportare il suo riuscito modello di trasporto

43.

ribadisce il proprio sostegno agli sforzi che l'Unione europea intraprende a livello internazionale per esportare i suoi standard di trasporto tramite la partecipazione attiva ai consessi internazionali;

44.

la qualità e la sicurezza delle reti europee di trasporto, basate su standard elevati, sono un esempio per i paesi terzi e contribuiscono alla sicurezza e alla qualità di vita degli stessi cittadini europei. Al tempo stesso, l'esportazione degli standard europei e l'apertura di mercati internazionali rafforzano la competitività dell'industria europea;

45.

rileva che i trasporti sono un settore particolarmente complesso in cui entrano in gioco vari fattori, tra cui — per citarne almeno alcuni — le infrastrutture, le tecnologie dell'informazione, la ricerca e l'innovazione, le norme per i veicoli e i comportamenti degli utenti. Il CdR invita gli Stati membri e le istituzioni dell'UE a prestare la dovuta attenzione ad un efficace coordinamento di questi diversi aspetti, che riduca al minimo gli oneri amministrativi e agisca in stretta collaborazione con gli enti locali e regionali, al fine di ottenere i migliori risultati possibili.

Bruxelles, 16 aprile 2015

Il Presidente del Comitato europeo delle regioni

Markku MARKKULA


(1)  Si ricorda che, a norma dell'articolo 55, paragrafo 2, del Regolamento interno del CdR, «i pareri del Comitato in merito a proposte di atti legislativi [...] esprimono la posizione del Comitato riguardo alla conformità di tali proposte con i principi di sussidiarietà e proporzionalità».


12.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 195/15


Parere del Comitato europeo delle regioni — Il futuro del settore lattiero-caseario

(2015/C 195/03)

Relatore

:

René SOUCHON, presidente della regione Alvernia (FR/PSE)

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

I.   ANALISI DEL CONTESTO

Andamento della situazione del mercato dei prodotti lattiero-caseari

1.

constata che secondo la relazione della Commissione europea COM(2014) 345 final del 13 giugno 2014, elaborata sulla base dei dati disponibili a metà marzo 2014, il mercato del latte attraverserà una fase favorevole, nel breve e medio termine, e l'uscita dal sistema delle quote dovrebbe pertanto svolgersi correttamente. La Commissione, pur riconoscendo che restano ancora da risolvere alcune questioni, ritiene che al momento attuale sia ancora troppo presto per valutare l'impatto dell'abolizione delle quote, e preferisce quindi aspettare fino al 2018 prima di formulare nuove proposte legislative;

2.

ritiene che dal marzo 2014 questa evoluzione estremamente favorevole del mercato e dei prezzi abbia subito un'inversione di tendenza sotto l'influenza di tre fattori: una forte produzione mondiale, il rallentamento della domanda a livello internazionale e l'embargo russo. In un contesto di forte aumento della produzione europea, questi tre elementi contribuiscono già a una netta diminuzione del prezzo del latte;

3.

osserva che le previsioni per il primo semestre 2015 indicano un calo dei prezzi e delle scorte dei prodotti lattiero-caseari, che potrebbe superare quello del 2009, con notevoli differenze tra gli Stati membri, e talvolta addirittura all'interno di uno stesso Stato membro;

Funzionamento delle disposizioni del «pacchetto latte»

4.

appura dalla relazione della Commissione che la contrattualizzazione resta marginale in termini di volume, il che pregiudica il riequilibrio dei rapporti di forze a favore dei produttori. Le cooperative, che valorizzano oltre il 60 % del latte in Europa, si sono esonerate dalla contrattualizzazione e dal controllo della produzione, annunciando in anticipo che avrebbero raccolto tutto il latte dei rispettivi produttori aderenti. Tutto questo limita notevolmente la portata delle misure del pacchetto latte;

5.

rileva che la forte crescita della produzione e della raccolta in tutta l'Unione europea nel 2014 dimostra chiaramente che la contrattualizzazione non ha avuto (né avrà) alcun effetto sul controllo dell'offerta complessiva nell'Unione europea, essendo le latterie attualmente in aperta competizione tra di loro;

6.

osserva che l'ultimo segmento della filiera alimentare del latte, il settore della commercializzazione, utilizza spesso il latte e i prodotti lattiero-caseari venduti al consumatore come «prodotti civetta», offrendoli a prezzi bassi e trasferendo questa riduzione lungo la filiera, in direzione inversa, fino al settore della produzione, il quale, in definitiva, è quello che subisce le conseguenze di queste politiche commerciali aggressive, per cui in molti casi il produttore riceve un importo che non copre i suoi costi di produzione;

7.

riscontra che le misure specifiche non previste nel pacchetto latte, adottate per far fronte all'embargo russo, sono risultate decisamente insufficienti tenuto conto delle perdite subite dall'agosto 2014;

8.

riconosce che la possibilità di gestione dell'offerta, per le denominazioni d'origine protetta (DOP), consentita dal pacchetto latte sembra ancora poco utilizzata (solo tre formaggi in Francia e due in Italia); auspica di poter ottenere dalla Commissione europea maggiori informazioni sulle domande pendenti e chiede che tale possibilità venga promossa negli Stati membri e che la Commissione semplifichi l'accesso alle denominazioni d'origine protetta (DOP) e alle indicazioni geografiche protette (IGP);

Prospettive per il periodo successivo al regime delle quote

A breve termine:

L'impatto sulla produzione di latte a livello dell'Unione europea

9.

segnala che l'analisi effettuata per la conferenza Prospettive post 2015 per il settore lattiero-caseario dell'Unione europea del 24 settembre 2013, nonché la relazione COM 2014-2024 mostrano che la crescita della produzione di latte dell'UE dipende innanzitutto dal mercato mondiale, il quale rappresenta solo il 7 % della produzione mondiale ma è estremamente competitivo. Le polveri di latte rappresentano i due terzi dei quantitativi forniti dai tre esportatori principali: UE, Nuova Zelanda e Stati Uniti. L'OCSE e la FAO prevedono che la domanda mondiale di prodotti lattiero-caseari crescerà di circa il 2 % all'anno fino al 2023. Esiste una continua necessità di individuare e sviluppare nuovi mercati, incrementare la quota di mercato globale dell'UE, garantire un accesso equo per gli esportatori dell'UE e stimolare la crescita delle esportazioni. Il miglioramento del trasferimento di conoscenze, la ricerca, l'innovazione e le misure volte a migliorare la qualità e l'etichettatura si tradurranno in un ulteriore valore aggiunto per i prodotti lattiero-caseari dell'Unione e in un rafforzamento della loro competitività sul mercato interno e sul mercato mondiale;

10.

aggiunge che l'analisi sopramenzionata prevede che, nel tempo, un volume crescente del latte prodotto nell'UE sarà trasformato in prodotti a maggior valore aggiunto, a scapito dei prodotti sfusi non trasformati;

11.

constata che l'analisi riconosce il crescente squilibrio nella ripartizione del valore aggiunto lungo la catena di approvvigionamento dei prodotti lattiero-caseari, a favore dei trasformatori;

12.

precisa che è ampiamente riconosciuto che l'abolizione delle quote porterà a una maggiore concentrazione della produzione di latte nelle aziende più grandi e in determinate regioni dell'UE;

13.

ritiene che l'UE non disponga di strumenti operativi per limitare la volatilità del prezzo del latte franco azienda;

14.

fa altresì notare che gran parte dei recenti investimenti nella filiera lattiera europea ha interessato prevalentemente le torri di essiccazione per il latte in polvere piuttosto che la trasformazione del latte in prodotti ad alto valore aggiunto come i formaggi [50 % per le polveri rispetto al 20 % per i formaggi (1)];

15.

reputa che la concentrazione della produzione nelle aziende più grandi non costituisca di per sé una garanzia in termini di efficacia o di reddito, come dimostra l'esempio danese;

Gli impatti territoriali prevedibili e i loro effetti diretti

16.

riscontra che, per il periodo successivo al regime delle quote vari studi (2) confermano la concentrazione della produzione lattiera nei bacini più produttivi che presentano la densità più elevata di aziende del settore e i costi di raccolta più bassi, e la contrazione o l'abbandono dell'attività lattiera nelle cosiddette regioni svantaggiate o sensibili. Segnala inoltre che in queste regioni — siano esse periferiche, montagnose o ultraperiferiche — la produzione lattiera in quanto attività economica è difficilmente rimpiazzabile e ha anche una funzione sociale e ambientale importante;

17.

deplora l'assenza o la carenza di studi specifici sul futuro delle zone svantaggiate in caso di progressivo abbandono della produzione lattiera, dal momento che la relazione 2014 della Commissione si limita a formulare la seguente conclusione: «È troppo presto per osservare effetti significativi del pacchetto latte sul settore lattiero nelle regioni svantaggiate»;

18.

deplora in particolare la mancanza di studi specifici riguardanti le regioni in cui la produzione lattiera, oltre ad essere determinate per creare e salvaguardare posti di lavoro, stimola — sotto un profilo strategico — altri settori economici, come il turismo. Queste zone svantaggiate vengono raramente considerate in termini di numero di aziende e di posti di lavoro locali, e mai in termini di contributo ai beni pubblici (qualità dell'acqua e dei paesaggi, biodiversità, qualità dei prodotti, turismo ecologico e mercati regionali ecc.) o agli altri settori economici;

19.

evidenzia che i recenti studi della Commissione e degli esperti prevedono un'accelerazione dell'abbandono dell'attività lattiero-casearia in quasi tutti i paesi dell'est dell'UE (ad eccezione della Polonia), dove invece l'allevamento lattiero rappresenta spesso la principale attività agricola; viene così pregiudicata la capacità di stabilizzare la popolazione delle zone rurali;

20.

ritiene altresì urgente quantificare — per le zone «intermedie» di coltivazione-allevamento — la perdita complessiva di posti di lavoro che un abbandono della produzione lattiera comporterebbe a vantaggio dei cereali;

21.

sottolinea che le attuali misure della rete di sicurezza, come l'intervento pubblico e gli aiuti all'ammasso privato, non sono adeguate per far fronte alla persistente volatilità o a una crisi del settore del latte, e questa carenza è ulteriormente aggravata dall'embargo russo, che colpisce in particolare i paesi baltici e la Finlandia;

A medio termine:

22.

fa osservare che le ultime prospettive pubblicate dalla Commissione europea prevedono, nonostante l'abolizione delle quote, un aumento limitato della produzione europea, soprattutto a causa dei vincoli ambientali sempre più rigidi in alcuni Stati membri. Tuttavia, l'aumento della produzione nel 2014 mostra che la combinazione di un buon prezzo del latte e di un anno favorevole per la produzione foraggera ha comportato una notevole eccedenza di latte totalmente imprevista;

23.

apprende dalla Commissione che il prezzo medio del latte dovrebbe attestarsi intorno ai 350 euro per tonnellata nel periodo 2016-2024, con oscillazioni comprese tra 300 e 400 euro per tonnellata per 8 anni su 10 e con variazioni ancora più marcate per 2 anni su 10;

24.

giudica tale volatilità, le notevoli turbolenze e l'incertezza che incombe sulla filiera del latte e dei latticini nello spazio europeo incompatibili con importanti investimenti nelle aziende zootecniche e con l'insediamento di nuovi produttori. Questi condizionamenti saranno particolarmente avvertiti nelle regioni che presentano vincoli maggiori ed economie di scala minori, come le regioni montane o ultraperiferiche;

25.

ricorda inoltre che le imprese dell'UE devono affrontare una concorrenza da parte di altri esportatori mondiali poco numerosi ma molto potenti (Nuova Zelanda, USA, Australia) che hanno da sempre accesso ai mercati asiatici e che incidono in maniera determinante sui prezzi di mercato mondiali dei prodotti lattiero-caseari;

26.

fa presente che non si deve confondere crescita del mercato mondiale e aumento della domanda mondiale: quest'ultima è abbastanza uniforme nel medio e lungo termine, mentre l'andamento del mercato mondiale è imprevedibile e rappresenta solo il 7 % della produzione e le eccedenze di alcuni paesi;

27.

considera inaccettabile che il prezzo del latte franco azienda in Europa sia così strettamente legato ai prezzi mondiali, dato che il 90 % della produzione dell'Unione europea viene valorizzato sul mercato europeo;

Rischi e opportunità per il settore lattiero-caseario europeo connessi agli accordi commerciali in corso di discussione

28.

è convinto che la domanda di prodotti lattiero-caseari e le possibilità di esportazione saranno esposti agli effetti dei vari accordi di libero scambio e degli accordi commerciali regionali attualmente in corso di negoziazione;

29.

rimarca che il rischio principale connesso a tali accordi per l'allevamento lattiero europeo e per il consumatore consiste nell'abbassamento degli standard di qualità e sicurezza sanitaria per gli europei, ma anche nel mancato riconoscimento delle DOP richieste dall'industria lattiera;

30.

ritiene inoltre che l'accordo in via di negoziazione con gli Stati Uniti sull'armonizzazione e la riduzione sostanziale dei dazi doganali, menzionato nel mandato negoziale dell'UE, comporti delle opportunità ma anche dei rischi per il settore lattiero-caseario, in particolare per via dei dazi doganali per i prodotti lattiero-caseari spesso molto superiori al livello europeo, mentre il sostegno ai produttori di latte americani è rafforzato dal Farm Bill 2014-2018;

31.

prende atto che l'Unione europea è in procinto di concludere un accordo di partenariato economico con l'Africa occidentale inteso ad abolire i dazi doganali con questo gruppo di paesi per almeno il 75 % delle sue esportazioni, che comprendono il latte in polvere. Ma il rafforzamento delle esportazioni dell'UE pregiudicherà lo sviluppo dell'allevamento lattiero e delle piccole latterie in tali paesi e accelererà la migrazione delle popolazioni rurali verso le città e l'Europa.

II.   PROPOSTE E RACCOMANDAZIONI POLITICHE

Sfruttare appieno gli strumenti disponibili a livello europeo

Rafforzare la rete di sicurezza

32.

osserva che, nell'ambito della nuova PAC (2014-2020), il settore lattiero-caseario è stato dotato di una rete di sicurezza unitamente ad un quadro normativo che consente alla Commissione di reagire in circostanze eccezionali;

33.

è dell'avviso che l'attuale livello della rete di sicurezza (217 euro/t) sia troppo basso per rappresentare una protezione in caso di caduta del prezzo del latte;

34.

propone alla Commissione di fare in modo che il prezzo d'intervento rifletta maggiormente i costi di produzione e sia meglio adattato alle variazioni del mercato. Il prezzo d'intervento attuale, immutato dal 2008, deve essere rivisto per tenere conto dell'aumento dei costi e dei fattori di produzione, e dovrebbe formare oggetto di una revisione periodica;

Migliorare gli strumenti del pacchetto latte

35.

constata, per i paesi che hanno deciso di rendere obbligatori i contratti del latte, che la creazione di organizzazioni di produttori non è servita a conseguire lo scopo per il quale sono state costituite, poiché i trasformatori hanno continuato a negoziare i contratti direttamente con i produttori, imponendo loro contratti di brevissima durata e senza alcuna garanzia per il prezzo del latte; propone quindi di privilegiare, invece dei contratti diretti produttori/latterie, la costituzione di organizzazioni di produttori a vocazione regionale e territoriale, non dipendenti da una sola latteria, seguendo l'esempio del sistema esistente e funzionante nel Québec, e che beneficeranno di un potere di contrattazione molto più ampio;

36.

ritiene fondamentale potenziare il ruolo delle organizzazioni di produttori per garantire che svolgano un ruolo economico chiaro nella gestione dei prezzi e dell'offerta;

37.

propone di migliorare l'efficacia della contrattualizzazione applicando tale dispositivo a tutta la filiera, includendo in particolare la grande distribuzione;

38.

propone di incentivare la partecipazione e l'integrazione dei produttori in organizzazioni che siano in grado di trasformare il latte, riducendo così il numero di segmenti della filiera;

39.

propone di promuovere il consumo di prodotti lattiero-caseari all'interno dell'UE, e di adottare regole in materia di etichettatura intese a fornire informazioni complete sull'origine, sul metodo di produzione, sui processi industriali utilizzati, ecc.;

40.

propone di vietare al settore della commercializzazione il ricorso a pratiche che implicano la banalizzazione di latte e prodotti lattiero-caseari affinché non siano utilizzati come «prodotti civetta» nelle loro politiche commerciali;

41.

propone di migliorare il funzionamento dell'Osservatorio europeo sul mercato del latte (European Milk Market Observatory) e di predisporre i mezzi necessari affinché possa diventare un autentico strumento di guida e non si limiti all'osservazione a posteriori. Per ottenere un tale risultato, sarebbe opportuno introdurre in seno all'Osservatorio un sistema di allerta precoce efficiente nel caso dovessero profilarsi crisi del mercato. A tal fine è fondamentale che l'Osservatorio fornisca dati mensilmente e in maniera più dettagliata rispetto agli Stati membri, allo scopo di tenere conto delle diverse situazioni nelle regioni europee. La Commissione deve comunicare le allerte precoci agli Stati membri e alle parti interessate e adottare immediatamente tutte le misure necessarie;

Valorizzare le misure del primo pilastro

42.

rammenta che gli Stati membri possono decidere di concedere un sostegno accoppiato volontario, per gli agricoltori del settore lattiero-caseario, fino ad un certo limite della loro dotazione nazionale del primo pilastro, e che, oltre a ciò, gli Stati membri hanno la facoltà di concedere un pagamento per le zone soggette a vincoli naturali fino ad un massimo del 5 % della dotazione nazionale. Inoltre, per le regioni ultraperiferiche dell'UE, gli accordi POSEI (Programme d'Options Spécifiques à l'Éloignement et l'Insularité) sono stati studiati per tenere conto degli svantaggi geografici ed economici di tali zone, ma non per far fronte a crisi provocate dalla deregolamentazione di mercato lattiero-caseario;

43.

ritiene necessario, allo scopo di riconoscere l'esistenza di sovraccosti di produzione e trasformazione nelle regioni ultraperiferiche, che agli accordi POSEI sia fornito un sostegno complementare che permetta di indennizzare i produttori di latte per l'impatto generato dalla deregolamentazione dei mercati e che garantisca loro di mantenere la competitività rispetto ai produttori di altre regioni europee;

44.

teme tuttavia che la possibilità per ciascun paese di compiere le proprie scelte possa dar luogo a una grande diversità di tipi e di livelli di sostegno tra agricoltori dell'Unione europea, e che le riassegnazioni restino spesso troppo modeste rispetto alle differenze nei costi di produzione;

Valorizzare le misure del secondo pilastro

45.

constata che gli Stati membri possono affrontare le esigenze specifiche dei loro settori del latte sulla base di un approccio strategico, elaborando sottoprogrammi tematici personalizzati con l'obiettivo, per esempio, di limitare la ristrutturazione della produzione di latte;

46.

rileva inoltre che il sostegno per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici prevede pagamenti più consistenti che dovrebbero contribuire a compensare il mancato guadagno e i costi di produzione aggiuntivi;

47.

considera che questa disposizione debba applicarsi anche ai produttori di latte qualora si trovassero in una zona soggetta a vincoli naturali. Tali pagamenti sono particolarmente importanti per evitare l'abbandono delle terre agricole e l'esodo rurale;

48.

prende atto tuttavia di una forte diminuzione delle risorse di bilancio disponibili per la politica di sviluppo rurale su scala europea, da cui può derivare un rallentamento dell'innovazione delle piccole aziende, le quali non saranno quindi conformi alle disposizioni ambientali;

49.

incoraggia, per assicurare un futuro più vivibile, gli investimenti sostenibili nelle aziende agricole e le attività di divulgazione agricola, allo scopo di aumentare la resa in latte e l'efficienza delle aziende, ad esempio grazie al miglioramento delle attrezzature per la mungitura, della riproduzione, dei sistemi di TIC, e di rendere più sicuro il luogo di lavoro; sostiene quindi le misure supplementari della Commissione europea e della BEI volte a iniettare investimenti e liquidità nell'industria;

50.

teme che l'obbligo di cofinanziamento applicabile alle misure del secondo pilastro comporti notevoli disparità tra produttori, tenuto conto delle differenze in termini di risorse di bilancio tra Stati membri;

51.

riconosce la necessità di garantire coerenza nelle politiche dell'UE in materia di azione contro i cambiamenti climatici e sicurezza alimentare; raccomanda inoltre di sostenere i sistemi di produzione lattiero-casearia più efficienti sotto il profilo delle emissioni di CO2 e più sostenibili dal punto di vista ambientale;

52.

raccomanda, nell'ambito di un approccio strategico di lungo termine, lo sviluppo di un sostegno alla produzione di latte nelle regioni svantaggiate, con un quadro giuridico rafforzato;

Altre misure

53.

propone di rafforzare il programma relativo al Regime di aiuti per la distribuzione di prodotti ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici e deplora la decisione della Commissione europea nel suo programma di lavoro 2015 di sospendere la proposta legislativa attualmente in discussione al Parlamento europeo e al Consiglio, in attesa dell'esito di una nuova valutazione dei programmi «Frutta nelle scuole» e «Latte nelle scuole»;

54.

è infatti convinto che la distribuzione di latte nelle scuole potrebbe avere un impatto concreto a livello regionale, avviando un approvvigionamento mirato degli enti territoriali a partire da prodotti locali di elevata qualità ambientale, all'interno di circuiti brevi, e permetterebbe di riavvicinare i bambini all'agricoltura;

55.

ritiene opportuno avvalersi appieno delle misure di ricerca per sviluppare prodotti lattiero-caseari innovativi e ad elevato valore aggiunto nei mercati a forte crescita, come i prodotti nutrizionali medicinali e i prodotti nutrizionali per l'infanzia e per atleti;

56.

ritiene necessario dare priorità alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione, affinché i trasformatori dell'UE siano messi in condizione di competere più efficacemente a livello mondiale;

Esempi di strumenti disponibili al di fuori dell'Unione europea

57.

apprende che negli Stati Uniti la legge agricola del 2014 ha modificato le modalità di sostegno al settore lattiero-caseario. Il nuovo programma di protezione dei margini dei produttori lattiero-caseari propone un risarcimento qualora la differenza tra i prezzi del latte e i costi dei mangimi per il bestiame scenda al di sotto di un determinato valore. Inoltre, prevede un margine minimo garantito sul costo dell'alimentazione animale a valere sui fondi pubblici; è possibile scegliere livelli di margine superiori, a carico dei produttori. Queste nuove disposizioni che non prevedono limiti per i grandi allevamenti favoriranno l'aumento della produzione e delle esportazioni degli Stati Uniti;

58.

constata che in Canada l'adeguamento della produzione al mercato interno e l'indicizzazione del prezzo del latte si basano sul costo effettivo di produzione piuttosto che sui prezzi mondiali. Si tratta di un meccanismo che garantisce un prezzo del latte nettamente più stabile e più elevato che in Europa. Questo dispositivo di controllo dell'offerta si basa su un'organizzazione di produttori raggruppati in un unico ufficio di commercializzazione per provincia;

59.

propone che la Commissione europea si ispiri a tali modelli per riconcepire il tipo di sostegno e il sistema di organizzazione delle associazioni di produttori lattiero-caseari per grandi bacini di produzione;

Proposte formulate a livello europeo

60.

constata che la commissione Agricoltura del Parlamento europeo, alla sua riunione del 23 e 24 gennaio 2013, aveva adottato un emendamento di compromesso sulla relazione Dantin (OCM unica) concernente un dispositivo che prevedeva, in caso di grave crisi, la concessione di un aiuto ai produttori che riducono volontariamente la loro produzione;

61.

propone la creazione di un osservatorio europeo dell'insediamento di nuovi produttori che analizzi i dati relativi all'insediamento di nuove aziende nella filiera lattiera;

62.

rileva che il programma di responsabilizzazione dei mercati proposto dalla European Milk Board, destinato ad essere applicato quando il mercato del latte è minacciato di squilibrio, è una proposta flessibile e poco costosa, che si dovrebbe esaminare e valutare sotto il profilo della fattibilità ed efficacia, prendendo il 2014 come anno test;

63.

poiché i codici di condotta volontari non funzionano, raccomanda alla Commissione europea di formulare proposte in grado di assicurare che tutti i soggetti coinvolti nella catena di approvvigionamento alimentare, che comprende anche il latte liquido e i prodotti lattiero-caseari, possano essere trattati in modo equo, e in grado di limitare qualsiasi pratica anticoncorrenziale che non risulti compatibile con il mantenimento di catene di approvvigionamento sostenibili;

64.

si interroga in particolare sulle possibilità offerte dall'OCM unica, segnatamente agli articoli 219, 221 e 222, per l'attuazione di una proposta di questo tipo;

Conclusione

65.

constata che in molti Stati membri e in diverse regioni la produzione lattiera costituisce un pilastro fondamentale dell'economia regionale e del valore aggiunto in agricoltura. La trasformazione del latte in una grandissima varietà di formaggi, con le sue tradizioni millenarie e specifiche ad ogni regione e nazione europea, contribuisce in modo determinante all'identità dei territori e promuove l'immagine positiva dell'industria agroalimentare europea nel mondo. Inoltre, la filiera casearia contribuisce a preservare l'occupazione nelle aree rurali, assicura la tutela del paesaggio e limita la perdita di terreni agricoli dovuta all'urbanizzazione;

66.

raccomanda agli organi dell'UE di adottare con urgenza ulteriori strumenti flessibili ed efficaci per stabilizzare il mercato del latte e conseguentemente i redditi dei produttori di latte in periodi di crisi, anche tramite l'estensione dell'efficacia delle misure di gestione del rischio con particolare riguardo a quelle di stabilizzazione del reddito contro la volatilità dei prezzi di mercato o e alle assicurazione sul prezzo del latte; per assicurare la sicurezza alimentare bisogna semplificare le procedure, ridurre la burocrazia ed eliminare gli oneri burocratici;

67.

al fine di promuovere le esportazioni verso i paesi terzi di prodotti lattiero-caseari europei con marchi ufficiali di qualità (IGP, DOP ecc.), raccomanda agli organi dell'UE di incoraggiare gli investimenti in piattaforme logistiche per l'esportazione, sostenere la formazione degli operatori professionali e favorire le azioni di promozione mirate ai mercati emergenti;

68.

raccomanda agli organi dell'UE il rafforzamento della tutela dei prodotti europei DOP e IGP nell'ambito degli accordi internazionali in definizione anche in ottica anticontraffazione e di lotta a fenomeni di imitazione dei prodotti europei;

69.

chiede, per le zone lattiere di montagna e per quelle situate a nord del 62o parallelo, una convergenza delle indennità compensative per gli svantaggi naturali, il ripristino dell'aiuto alla raccolta lattiera (cofinanziato dal bilancio della politica agricola comune), un sostegno alla promozione e allo sviluppo della dicitura «montagna» per i prodotti lattiero-caseari, a condizione che venga garantito un adeguato livello di autonomia alimentare;

70.

raccomanda un ampio piano di sviluppo rurale per i paesi baltici, la Bulgaria, la Romania, la Slovenia e gran parte della Polonia e della Grecia. Questi paesi dispongono infatti di piccoli allevamenti, con aziende agricole per lo più specializzate nella produzione di latte, il cui futuro appare compromesso dopo l'abolizione delle quote, mentre oggi tali allevamenti rappresentano la base del tessuto rurale.

Bruxelles, 16 aprile 2015

Il Presidente del Comitato europeo delle regioni

Markku MARKKULA


(1)  Relazione COM Prospects for EU Agricultural markets 2014-2024 («Prospettive per i mercati agricoli dell'UE 2014-2024»), pag. ..

(2)  Smoth phasing out of the Milk Quotas in the European Union («Abolizione graduale delle quote latte nell'Unione europea»). Studio elaborato da Progress Consulting and Living Prospects per il Comitato delle regioni, novembre 2014.


12.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 195/22


Parere del Comitato europeo delle regioni — Verso un approccio integrato al patrimonio culturale per l'Europa

(2015/C 195/04)

Relatrice

:

Cristina Mazas Pérez-Oleaga (ES/PPE), ministro degli Affari economici e fiscali e dell'occupazione, Comunità autonoma della Cantabria

Testo di riferimento

:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Verso un approccio integrato al patrimonio culturale per l'Europa

COM(2014) 477 final

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

La diversità e l'approccio integrato al patrimonio culturale

1.

accoglie con favore la comunicazione dal titolo Verso un approccio integrato al patrimonio culturale per l'Europa, il cui duplice obiettivo è, da un lato, valutare le ricadute economiche e sociali del patrimonio culturale e, dall'altro, evidenziare il fatto che l'Europa si trova a una svolta decisiva, ossia dinanzi alla possibilità di rispondere alle sfide del settore del patrimonio culturale tramite un approccio strategico, globale e integrato. Il Comitato approva più in particolare l'accento posto dalla comunicazione sull'importanza di cogliere le opportunità che consentiranno di favorire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché il fatto che essa inviti a sfruttare appieno i fondi europei destinati al patrimonio culturale. Il Comitato condivide il parere della Commissione secondo cui lo scambio delle migliori pratiche e idee richiede l'attuazione, dal livello locale a quello europeo, di una cooperazione più stretta e coordinata, e a tal fine propone la propria collaborazione;

2.

riconosce il lavoro proficuo svolto da tempo dal Consiglio d'Europa a favore del patrimonio culturale e invita a mantenere una stretta collaborazione a livello sia della legislazione che delle prassi. Per quanto riguarda il tema della comunicazione, il Comitato richiama l'attenzione sulla convenzione quadro di Faro sulla protezione del patrimonio culturale, la quale tutela tutte le forme di patrimonio culturale che esistono in Europa e che, insieme, costituiscono il fondamento comune della memoria, della comprensione reciproca, dell'identità, del senso di appartenenza e della creatività (1). Allo stesso tempo, il CdR segue con attenzione il Forum mondiale dell'Unesco sulla cultura e le industrie culturali, i cui obiettivi sono in sinergia con la posizione dello stesso Comitato secondo cui è necessario, nel quadro del programma di sviluppo per il post-2015, integrare pienamente la cultura e il patrimonio culturale, nel rispetto assoluto del principio di sussidiarietà (2);

3.

sottolinea l'importanza del ruolo che spetta a tutti i livelli di governo, tramite l'associazione attiva degli attori interessati, nella protezione e nel sostegno del patrimonio culturale europeo, come pure, tenuto conto delle sfide del XXI secolo, nella valorizzazione della diversità del patrimonio culturale al servizio della ripresa economica. Come stabilito dal Trattato di Lisbona, l'Unione rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo (3). L'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali e del principio di sussidiarietà, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune (4). È dalla diversità culturale, storica e sociale che nasceranno le innovazioni di domani in campo economico, scientifico, artistico e politico, come pure nella vita di tutti i giorni;

4.

sottolinea che il patrimonio culturale è parte integrante dei settori della cultura e della creazione, è costituito dalla somma delle risorse, beni e conoscenze materiali, immateriali e naturali ereditati dal passato, può aiutare a dare un volto ai comuni, alle città e alle regioni nonché apportare un notevole contributo per realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020 e rafforzare la coesione sociale. Il patrimonio culturale è un valore e un bene comune che, se riconosciuto, può contribuire allo sviluppo di una visione del futuro. La conservazione del patrimonio, la sua valorizzazione e la garanzia della sua durata sono una missione, una responsabilità e un obiettivo comuni. Per quanto riguarda la protezione e la salvaguardia del patrimonio culturale degli Stati membri dell’UE, il Comitato è d’accordo con la Commissione nel sottolineare l’importanza dell’articolo 36 del Trattato (5), del regolamento del Consiglio (CE) n. 116/2009 relativo all’esportazione di beni culturali (6), nonché della direttiva 2014/60/UE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro;

5.

ritiene che il ruolo del patrimonio culturale continui ad essere sottovalutato: in effetti, la quota di aiuti di Stato destinata agli obiettivi legati al patrimonio culturale non smette di diminuire. Tenendo conto che il patrimonio culturale è qualcosa di più che un valore economico, e che i tagli di bilancio possono avere un impatto su tale patrimonio, risulta necessario ricercare nuovi modi per finanziare la salvaguardia dell'immenso patrimonio culturale europeo. Pertanto il Comitato si rallegra dei progressi compiuti dalla Commissione europea in materia di misure legislative, dell'estensione — nel quadro della modernizzazione delle norme relative agli aiuti di Stato — del campo di applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria (7) agli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio; questo sviluppo riconosce, da un lato, l'importanza del patrimonio culturale in quanto fattore di creazione di posti di lavoro e, dall'altro, il ruolo che svolge nella trasmissione di identità e valori costitutivi di una società: due caratteristiche, queste, che vanno prese in considerazione nell'assegnazione degli aiuti di Stato;

6.

osserva che il patrimonio naturale forma parte integrante del patrimonio culturale e si rammarica che la comunicazione non menzioni questo aspetto. A tale proposito, accoglie con favore il fatto che nel regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (8) venga chiaramente riconosciuto che «poiché il patrimonio naturale occupa un posto rilevante nel patrimonio artistico e culturale, ai sensi del presente regolamento la conservazione del patrimonio comprende anche il patrimonio naturale connesso a quello culturale o formalmente riconosciuto dalle autorità pubbliche competenti di uno Stato membro»;

7.

accoglie con favore l'introduzione, nella direttiva 2014/52/UE recentemente riveduta sulla valutazione dell'impatto ambientale (9), dell'idea per cui occorre tenere conto anche dell'impatto potenziale dei progetti pubblici e privati sul patrimonio culturale. Tali disposizioni europee potranno avere un effetto di incoraggiamento sulle misure adottate dagli enti territoriali in campo culturale, così come sullo sviluppo integrato e sulla fattibilità della protezione e della conservazione del patrimonio culturale nel quadro dei loro piani complessi di urbanismo e di sviluppo territoriale;

8.

richiama l’attenzione sul fatto che la distruzione di beni culturali nonché gli scavi illeciti e il traffico di opere d’arte minacciano la sostenibilità e la protezione del patrimonio culturale e continuano a richiedere un’azione collettiva a livello europeo e internazionale. Tale azione necessita di canali aperti di comunicazione e di una stretta cooperazione tra gli Stati membri dell’UE, come pure con i paesi candidati all’adesione e i paesi terzi. Il Comitato accoglie con favore l’introduzione del sistema di informazione del mercato interno (IMI), istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012, e attende con interesse la creazione di un modulo di tale sistema specificamente mirato ai beni culturali, che dovrebbe facilitare l’attuazione della direttiva 2014/60/UE;

9.

ritiene che la Commissione dovrebbe affrontare in modo efficace la mancanza, a livello dell’UE, di dati riguardanti il contributo del patrimonio culturale alla crescita economica e alla coesione sociale. Pertanto esorta a creare e mettere in funzione una banca dati europea alla quale contribuiscano i vari progetti già sviluppati in tal senso (10). Incoraggia, inoltre, la messa a punto di norme che possano servire come base per l'elaborazione di analisi costi/benefici: tali analisi, infatti, sono in grado di quantificare l’entità del contributo economico e sociale del patrimonio culturale evidenziando i vantaggi effettivi apportati da questo patrimonio e fungendo da punto di partenza per ulteriori misure di conservazione;

10.

sostiene il metodo aperto di coordinamento (MAC) nel quadro dell'agenda europea della cultura, in quanto esso struttura la cooperazione culturale mediante obiettivi strategici e facilita la comunicazione tra gli Stati membri, la diffusione delle buone pratiche e l'apprendimento reciproco. Il CdR raccomanda di esaminare, in collaborazione con la Commissione europea, la possibilità di essere anch'esso rappresentato dal 2015 nei gruppi di lavoro previsti dal nuovo piano di lavoro per la cultura. Il Comitato ribadisce inoltre che i rappresentanti nazionali dovrebbero consultarsi sistematicamente con gli attori locali e regionali in modo da prepararsi ad affrontare le questioni nel modo più responsabile ed efficace possibile (11) ed assicurarsi che le competenze, le conoscenze e l'esperienza maturate a livello locale e regionale, come pure le proposte creative e innovative riguardanti i risultati ottenuti nei settori chiave, siano valorizzate grazie alla diffusione delle buone pratiche.

Patrimonio culturale e identità

11.

sottolinea che il patrimonio culturale rappresenta uno dei fondamenti dell'identità locale, regionale, nazionale ed europea. La sua conservazione e tutela, come pure il rafforzamento dell'identità sociale a livello locale e regionale, sono fattori essenziali di continuità, che garantiranno la conservazione dei valori comunitari per le generazioni future e il mantenimento delle specificità tradizionali e delle conoscenze. Il patrimonio culturale è incentrato sulla società e svolge un ruolo di primo piano nella lotta contro la povertà e l'esclusione sociale in quanto fonte di sviluppo economico e coesione sociale. Al tempo stesso, la familiarizzazione con il patrimonio culturale a livello locale e regionale dovrebbe fare parte integrante di tutti i programmi dell'istruzione formale;

12.

sottolinea che i valori culturali locali — la creazione artistica, letteraria, audiovisiva e architettonica, il lavoro creativo, la cultura contemporanea, l'artigianato, il folklore, il patrimonio archeologico, storico, religioso ed etnografico, i dialetti, la musica, gli alimenti e la gastronomia, le specificità paesaggistiche e naturali, le conoscenze e i saperi tradizionali, il know how, le tradizioni viventi, ecc. — sono strettamente legati all'identità, la quale affonda le proprie radici nel patrimonio materiale, immateriale e naturale delle comunità. Il Comitato rammenta che lo sviluppo della cultura a livello locale rafforza l'identità e la peculiarità dei singoli luoghi; anche la combinazione, nel rispetto reciproco, delle diverse identità contribuisce a costruire il patrimonio culturale comune. Vengono così elaborati dei prodotti culturali che hanno un valore unico basato sui luoghi stessi, e questi fattori culturali assumono rilievo anche a livello europeo (12);

13.

sottolinea che è il patrimonio culturale immateriale che determina l'identità di una regione e che la sua valorizzazione favorisce lo sviluppo regionale. Nel quadro delle cooperazioni transfrontaliere e transnazionali si registrano numerosi esempi di buone pratiche relative allo sviluppo di strategie basate sulle risorse culturali immateriali. Concentrandosi su tutto ciò che è unico e particolare, esse richiamano l'attenzione sugli aspetti di cui possiamo essere fieri, rafforzando al tempo stesso l'attrattività locale o regionale dal punto di vista della competitività delle imprese (13) e contribuendo a creare posti di lavoro;

14.

fa osservare che la protezione del patrimonio culturale contribuisce a sviluppare un sentimento di identità, tramite una sensibilizzazione delle persone ai valori di tale patrimonio, la promozione di un senso di appartenenza, il collegamento con i concetti di riprogettazione degli spazi pubblici (placemaking) e la capacità stessa di apprezzarli. Ciò può contribuire a sviluppare il partenariato sociale e le strutture di partenariato pubblico-privato, mentre l'impegno costante a conservare il patrimonio culturale è in grado di creare occupazione e di incoraggiare l'economia sociale. Sotto questo profilo, considera appropriato lo scambio di esperienze in corso in altri Stati in materia di inventario e protezione globale del patrimonio locale.

Il patrimonio culturale come risorsa economica

15.

reputa importante che la politica di sviluppo sostenibile del patrimonio culturale produca effetti benefici a breve, medio e lungo termine sul miglioramento della situazione economica e della qualità della vita nella regione interessata. Il patrimonio culturale può costituire un motore per la pianificazione dello sviluppo locale e regionale inclusivo e lo sviluppo delle industrie creative, e contribuisce alla crescita economica ampliando l'accesso ai beni culturali. Un elemento importante della competitività è l'apertura a soluzioni innovative per la conservazione del patrimonio culturale, attuate anche tramite partenariati pubblico-privati;

16.

insiste sulla necessità di integrare meglio nella strategia Europa 2020 riveduta il settore del patrimonio culturale, la cultura, la creatività e le iniziative faro collegate, e di assicurarsi che la strategia tenga conto degli elementi che dimostrano il contributo apportato dal patrimonio culturale all'economia;

17.

considera necessario aumentare le risorse messe a disposizione dei settori della cultura e della creazione legati al patrimonio culturale nel bilancio dei nuovi fondi (ad esempio, il FESR, l'FSE, il FEASR e il FEP) e programmi (ad esempio, il programma Europa creativa e il 7o programma quadro) dell'UE e inserire meglio il patrimonio culturale nel nuovo ciclo finanziario dell'UE (2014-2020); si rallegra in particolare della mappatura delle azioni riguardanti il patrimonio culturale nelle politiche e nei programmi dell'UE (14); raccomanda di sfruttare appieno le risorse dell'UE al fine di elaborare e attuare delle strategie locali e regionali con obiettivi creativi e innovativi. Inoltre, resta di fondamentale importanza creare delle sinergie ottimali tra i fondi e i programmi europei al fine di garantirne l'efficacia e l'efficienza. La Commissione europea dà il proprio contributo grazie agli orientamenti relativi al coordinamento, alle sinergie e alla complementarietà tra i fondi strutturali e d'investimento, Orizzonte 2020 e altri programmi dell'Unione gestiti direttamente dalla Commissione nel settore della ricerca, dell'innovazione e della competitività (15);

18.

sottolinea che, nel quadro dello sviluppo dell'economia regionale e delle strategie e programmi di sviluppo regionale, territoriale e urbano, è fortemente auspicabile tenere conto della conservazione delle culture e delle risorse culturali portatrici di valori, del carico che può essere sostenuto dall'ambiente e dalle regioni, nonché delle considerazioni legate alla protezione dell'ambiente. Agli interventi, alle misure e agli strumenti rispettosi dell'ambiente e della natura, come pure efficienti dal punto di vista energetico — che potrebbero prevenire gli effetti delle catastrofi naturali (le inondazioni, ad esempio) o causate dall'uomo — spetta un ruolo importante per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e anche per garantire l'efficacia dello sviluppo basato sui punti di forza locali e regionali;

19.

reputa importante utilizzare lo sviluppo patrimoniale degli edifici, che può conferire nuove funzioni ai siti del patrimonio nel quadro del risanamento urbano e contribuire, con l'apporto delle piccole e medie imprese, all'occupazione e alla creazione di posti di lavoro. La credibilità professionale della riabilitazione degli edifici aumenta quando l’intervento è effettuato impiegando non soltanto materiali tradizionali, ma anche tecniche tradizionali e moderne. Tali conoscenze, come pure il monumento stesso, devono essere conservate e trasferite nel quadro della formazione professionale. Una manodopera formata e specializzata sarà richiesta sul mercato. A livello locale e regionale esistono numerosi esempi di buone pratiche in materia di sostegno e promozione di un ambiente creativo, di sfruttamento delle possibilità offerte dalla diversità culturale, di integrazione delle strategie culturali nello sviluppo locale e regionale al fine di realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020, e il Comitato europeo delle regioni contribuisce alla diffusione delle conoscenze e alla condivisione delle esperienze in materia. Questi approcci e modelli pratici favoriscono la creazione di un ecosistema culturale sostenibile incoraggiando lo spirito imprenditoriale creativo;

20.

accoglie con favore la scelta della Commissione di evidenziare, nel quadro del valore economico del patrimonio culturale, l'industria delle costruzioni europea e gli investimenti nel patrimonio storico, che creano occupazione e contribuiscono al lancio di nuove attività economiche; incoraggia gli enti locali e regionali a partecipare alla gestione del patrimonio architettonico e degli edifici storici — pubblici in molti casi — e a sfruttarli in modi diversi, così da generare delle entrate e garantirne la manutenzione e la sostenibilità; fa osservare che anche il programma delle capitali europee della cultura rappresenta un contributo importante dell'Unione alla conservazione e alla rivalutazione del patrimonio architettonico, nel cui ambito si potrebbero riportare in vita numerosi siti storici e quartieri urbani parallelamente ai processi di gestione e riflessione relativi al patrimonio industriale e ai siti industriali dismessi;

21.

sottolinea che gli enti locali e regionali, in quanto livello di governo più vicino ai cittadini, devono assumere un ruolo di primo piano nello sviluppo di una responsabilità in materia di protezione dell'ambiente edificato e naturale, nella trasformazione positiva delle mentalità e nella mobilitazione della popolazione in tal senso. Un controllo regolare delle condizioni del patrimonio architettonico dovrebbe essere prassi comune, e le autorità dovrebbero altresì incoraggiare la diffusione delle pratiche di manutenzione e la formazione dei funzionari e dei proprietari del monumento;

22.

ribadisce che, a tutti i livelli, la politica per le PMI deve tenere conto e poter essere applicata a diversi modelli di imprese, al fine di massimizzare la creazione di posti di lavoro e la crescita economica sostenibile (ad esempio, le industrie culturali e creative) (16);

23.

in tutti i settori del patrimonio culturale, si raccomanda di incoraggiare la partecipazione dei capitali privati, il che richiede al tempo stesso degli incentivi fiscali e la formazione di un'opinione pubblica responsabile per quanto riguarda la conservazione del patrimonio materiale e immateriale; rammenta che il settore privato, nel quadro della responsabilità sociale delle imprese, svolge spesso, grazie a donazioni o ad altre forme di sostegno, un ruolo importante nella promozione della cultura, ma che gli enti locali e regionali possono contribuire alla creazione di un ambiente in grado di favorire un uso migliore degli aiuti in questione (17).

Turismo culturale

24.

è convinto che il patrimonio culturale costituisca un motore potente per lo sviluppo locale e regionale di tutta la popolazione e che esso crei dei beni materiali consistenti grazie alla promozione di un turismo culturale sostenibile, di qualità e responsabile, il cui sviluppo si basa sul patrimonio materiale e immateriale delle comunità locali e regionali. Il Comitato europeo delle regioni ritiene che sia già oggi essenziale creare delle sinergie tra le strategie di turismo sostenibile e le industrie creative e culturali locali e regionali al fine di sostenere la crescita dell'economia e dell'occupazione e di facilitare l'accesso alla cultura;

25.

sottolinea tuttavia l’importanza di trovare il giusto equilibrio tra l’espansione del settore del turismo culturale e la protezione del patrimonio culturale;

26.

per quanto riguarda lo sfruttamento del potenziale multifunzionale del patrimonio culturale, richiama l'attenzione sugli itinerari culturali che, all'interno di un paese e al di là delle sue frontiere, con la partecipazione della popolazione e di tutti gli attori interessati, danno un notevole contributo alla diffusione dei valori culturali locali e regionali, favorendo al tempo stesso, in modo complesso, l'occupazione e la creazione di posti di lavoro nonché il funzionamento delle imprese (ad esempio, fabbricazione e trasporto di prodotti locali, alloggio, ristoranti). Gli itinerari delineati in base al principio di organizzazione tematica (18) — come denominatore comune — collegano spesso destinazioni turistiche, comuni, villaggi meno noti, rafforzando così la diversità dell'offerta turistica e la visibilità del patrimonio culturale (architettonico, paesaggistico, culinario e immateriale) delle zone rurali. Gli itinerari culturali (piste pedonali, ciclabili, ecc.) possono dare un contributo significativo anche per migliorare la salute della popolazione;

27.

fa presente che, nel quadro del turismo culturale legato alla gastronomia, le specialità gastronomiche locali rappresentano un elemento della cultura in grado di attirare turisti grazie ai prodotti agricoli e alimentari locali e tradizionali. Sottolinea che la produzione alimentare sostenibile e le misure volte a proteggere la diversità del patrimonio gastronomico locale e regionale contribuiscono alla creazione di nuovi posti di lavoro sostenibili, che possono svolgere un ruolo importante per la crescita e la coesione locale e regionale;

28.

insiste sul notevole valore aggiunto dei programmi di cooperazione territoriale europea per la conservazione e il sostegno transfrontalieri del patrimonio culturale: tramite la soppressione delle frontiere, danno maggiore visibilità all'Europa e alle sue regioni, città e comuni grazie alla cooperazione locale e regionale; in materia di turismo culturale, favoriscono il commercio di prodotti locali, e per quanto riguarda le industrie creative, permettono lo scambio di competenze e di conoscenze, il rafforzamento dell'economia regionale e l'apertura di nuovi sbocchi. Essi contribuiscono a prevenire la scomparsa delle competenze e dell'artigianato tradizionali confrontati alle sfide demografiche (19). Il Comitato reputa importante che anche le strategie di sviluppo macroregionale possano contribuire, nel quadro della cooperazione transnazionale, alla coesione sociale, economica e territoriale, trasformando i valori del patrimonio culturale europeo in un prodotto turistico e mettendo in atto delle soluzioni innovative e creative.

Il patrimonio culturale nella società dell'informazione

29.

riconosce che una delle sfide della strategia digitale per l'Europa consiste nella digitalizzazione del patrimonio culturale e dei monumenti storici europei, nella loro accessibilità online e nella loro conservazione per le generazioni future, ambito nel quale sono stati già compiuti dei progressi (20). Nel ripensare l'approccio globale e il ruolo del patrimonio culturale, occorre fare in modo di raggiungere un pubblico che sia al contempo ampio e nuovo, sfruttando i vantaggi della tecnologia e ricorrendo ai nuovi strumenti di comunicazione, il che favorisce la creazione di comunità, lo scambio e l'aumento delle conoscenze, le attività culturali, l'apprendimento e la ricerca; ritiene che la digitalizzazione e le nuove tecnologie creino al tempo stesso delle possibilità di innovazione per migliorare la competitività; le industrie creative e innovative e i materiali culturali digitalizzati messi a loro disposizione si rafforzano reciprocamente;

30.

sottolinea che i musei, le biblioteche e gli archivi svolgono un ruolo importante, in termini di patrimonio culturale, per il rafforzamento della coesione comunitaria. Nella società dell'informazione del XXI secolo occorre riflettere sul ruolo e sul futuro delle biblioteche locali — finanziate e gestite dagli enti locali in numerosi Stati membri — tenendo conto dell'accessibilità e della diffusione delle conoscenze sul patrimonio culturale. Nel pianificare i contenuti dei nuovi servizi e dei nuovi media digitali non si deve tenere conto soltanto di criteri di economicità, ma anche delle esigenze sociali e culturali (21). Le conferenze, formazioni e visite di studio realizzate nel quadro dei gemellaggi tra le città potrebbero contribuire allo scambio di esperienze relative alla ricerca di soluzioni attuali e alle buone pratiche;

31.

reputa essenziale il ruolo dei progetti dell'UE nella promozione della digitalizzazione e sottolinea l'importanza della piattaforma culturale Europeana, che riunisce i contenuti online delle biblioteche, dei musei e degli archivi europei con l'obiettivo di garantire a tutti la possibilità di accedere su Internet al patrimonio culturale e scientifico europeo. Riconosce che le questioni relative ai diritti d'autore e il chiarimento dei diritti online restano una sfida ed è favorevole alla definizione di un quadro giuridico per la digitalizzazione;

32.

riconosce che il patrimonio cinematografico — la creazione cinematografica in quanto fonte di informazioni sulla storia della società europea — forma parte integrante del patrimonio culturale europeo; a tale proposito è auspicabile sfruttarne meglio il potenziale industriale e culturale. Alcuni ostacoli persistono per quanto riguarda la digitalizzazione dei film e la loro messa a disposizione online (22); inoltre, i cinema svolgono un ruolo importante nella rappresentazione della cultura e della civiltà proprie a ciascun popolo. Dato che la rivoluzione digitale e il carico finanziario potrebbero determinare dei cambiamenti permanenti per l'industria locale e regionale, il CdR ribadisce la propria richiesta relativa agli sforzi congiunti e alla cooperazione da attuare per evitare la scomparsa delle piccole sale cinematografiche (23) e incoraggia gli enti locali e regionali a utilizzare appieno i fondi dell'Unione destinati a modernizzare i cinema di quartiere;

33.

insiste sull'importanza di un'acquisizione precoce delle competenze digitali, in modo da fornire ai giovani gli strumenti necessari per beneficiare appieno delle nuove forme di accesso alla cultura ed essere meglio preparati alle professioni del futuro, e in particolare da aiutarli, e aiutare una gran parte della società, a gestire bene gli effetti del «passaggio al digitale» (24).

Integrazione del patrimonio culturale nella società

34.

si rallegra del fatto che nella comunicazione siano riconosciuti i risultati dei programmi e delle iniziative dell'Unione volte a sensibilizzare l'opinione pubblica al valore societale del patrimonio culturale e a promuovere il dialogo interculturale. Conviene sul fatto che il marchio del patrimonio europeo e le capitali europee della cultura siano iniziative che evidenziano la ricchezza, la diversità e gli aspetti comuni delle culture europee (25), e insiste sulla necessità, per le città candidate, di elaborare, sulla base delle risorse locali e regionali disponibili, un programma culturale specifico e di conferirgli una dimensione spiccatamente europea, con delle ricadute positive a lungo termine per il settore della cultura e la città ospitante (26). È opportuno ricordare che la percezione sociale del valore del patrimonio europeo come fattore di sviluppo può contribuire alla definizione di indicatori standardizzati nel contesto europeo che consentano di misurare l’impatto di questo settore sull’economia dei territori e sulla creazione e il mantenimento di posti di lavoro;

35.

ritiene che la proclamazione di un «Anno europeo del patrimonio culturale», come proposto dal Consiglio dell’Unione europea (27), contribuirebbe ad avvicinare il patrimonio culturale a un pubblico più ampio;

36.

riconosce l'importanza del premio dell'Unione europea per il patrimonio culturale/premio Europa nostra, istituito per garantire il riconoscimento del lavoro esemplare effettuato nell'ambito della protezione del patrimonio e della diffusione dei risultati tecnici di alto livello, che mobilita i cittadini impegnati, la società civile, gli enti locali e regionali, le fondazioni private e le imprese al fine di riportare in vita monumenti e siti storici, impresa alla quale contribuisce anche il nuovo programma Europa creativa, mettendo in particolare evidenza le attività transnazionali dei settori culturali e creativi (28);

37.

ritiene che le sanzioni in caso di atti vandalici contro i monumenti, l’ambiente e le sue componenti artistiche, nonché i siti archeologici, debbano essere ulteriormente rafforzate;

38.

condivide l'idea secondo cui le attività di ricerca nel settore del patrimonio culturale contribuiscono alla conservazione, allo sviluppo e alla promozione di tale patrimonio. Il Settimo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico (7o PQ), le iniziative di programmazione congiunta e il programma Orizzonte 2020 possono garantire il dinamismo e la conservazione del patrimonio culturale europeo grazie alla promozione delle attività di ricerca e innovazione intese a lottare contro i cambiamenti climatici e i rischi e le catastrofi naturali. Accoglie con favore il lancio imminente di un programma e di un quadro d'azione per la ricerca e l'innovazione nel settore del patrimonio culturale, e a questo proposito chiede che venga messo a punto un meccanismo di cooperazione in partenariato con gli enti locali e regionali;

39.

insiste sulla necessità di garantire a tutti l'accesso ai beni e ai servizi culturali, riducendo le disuguaglianze di opportunità tra i ricchi e i poveri, gli abitanti delle città e quelli delle zone rurali, i giovani e gli anziani, nonché le persone con disabilità. Le misure volte a ridurre tali disparità daranno i loro frutti soltanto se saranno attuate con il contributo e la partecipazione degli interessati e ampliando le possibilità di accesso alle competenze. Le pari opportunità sono una condizione imprescindibile della democrazia culturale;

40.

reputa importante che le giovani generazioni imparino a conoscere il proprio patrimonio materiale e immateriale, comprendano l'importanza di proteggerlo e partecipino alla promozione dei beni culturali (ad esempio, nel quadro delle Giornate europee del patrimonio). Ritiene che, grazie a queste conoscenze, si potranno realizzare dei partenariati intesi allo sfruttamento sostenibile del patrimonio culturale e all'utilizzo consapevole dell'ambiente. Raccomanda che, nel quadro delle Giornate europee del patrimonio, il contenuto della settimana tematica venga definito in modo da costituire una rete tra le attività culturali degli enti locali;

41.

ritiene che il volontariato sia una forma promettente di partecipazione della popolazione locale e di sviluppo delle relazioni pubbliche, svolga un ruolo importante nell'acquisizione delle conoscenze e nella nascita di un interesse per la cultura, nonché contribuisca a prevenire l'emarginazione di gruppi vulnerabili della società.

Cooperazione e approccio partecipativo

42.

al fine di consolidare la continuità, lo sviluppo e la visibilità del patrimonio culturale, il CdR reputa importante che i valori intrinseci della catena del patrimonio culturale siano protetti e sfruttati in modo sostenibile e che gli enti locali e regionali e le istituzioni competenti per l'insegnamento, la cultura e il patrimonio culturale cooperino e si sviluppino, preferibilmente in modo sistematico, il che potrebbe rivelarsi utile per informare la popolazione in modo comprensibile. La cooperazione è sinonimo di creazione di fiducia, di contatti tra i popoli e di garanzia di trovare soluzioni comuni alle sfide comuni;

43.

sottolinea il ruolo importante che i gemellaggi transfrontalieri tra le città svolgono nella conoscenza — reciproca, interattiva e incentrata sull'esperienza — del patrimonio culturale locale e regionale e della sua diversità, grazie alla partecipazione attiva dei cittadini. A tale proposito sottolinea il valore aggiunto, a livello UE, del programma L'Europa per i cittadini nell'attuazione di programmi di gemellaggio e di creazione di reti di città; grazie ai progetti di «memoria» dotati di una dimensione europea, esso favorisce la tolleranza e una migliore comprensione della storia e della diversità dell'Unione europea e crea un legame tra l'Europa e i cittadini. Il CdR accoglie con grande favore anche la scelta di portare avanti tale programma nel nuovo quadro finanziario dell'UE (29);

44.

raccomanda di premiare le migliori pratiche in materia di protezione del patrimonio culturale derivanti dai partenariati e dalle cooperazioni tra enti locali, il che permetterà anche di rafforzare l'identità dell'Unione europea;

45.

reputa importante, a livello dei comuni rurali e delle città, che siano lanciate e attivate delle cooperazioni tematiche nel settore del patrimonio culturale e che sia incoraggiata la partecipazione attiva di tutti gli attori interessati al processo decisionale, in modo da promuovere una governance partecipativa efficace. Insiste sul valore e sull'importanza della governance multilivello (30), che facilita, tra le altre cose, la diffusione delle migliori pratiche in materia di politica del patrimonio culturale, lo sviluppo della democrazia partecipativa, l'apprendimento reciproco, la nascita di nuove forme di partenariato e di dialogo, nonché l'efficacia e la coerenza delle politiche settoriali collegate al patrimonio culturale;

46.

osserva che la rivalutazione dell'importanza della cultura e del patrimonio culturale è un processo a lungo termine, che riguarda tutti gli attori della società. Il CdR ritiene che questo cambiamento di mentalità potrà essere realizzato soltanto se si riuscirà a far sì che una parte ancora più ampia della popolazione si senta coinvolta, ad esempio grazie alla riduzione delle disuguaglianze sociali, nello sviluppo delle comunità locali, nel rafforzamento delle possibilità di partecipazione alla società, nella creazione di un'apertura alle novità e nello sviluppo delle attitudini necessarie per concepire, imparare a conoscere e apprezzare le competenze in materia di innovazione e i valori culturali; reputa che rientri nella responsabilità comune assicurare, con la partecipazione di tutti i soggetti, l'acquisizione di conoscenze e di una cultura competitive, indispensabili per raccogliere le sfide cui l'Unione è confrontata. A tale proposito il CdR accoglie con soddisfazione e condivide il punto 28 delle conclusioni del Consiglio Cultura del 25 novembre 2014, in cui si invita a considerare la possibilità di organizzare un Anno europeo del patrimonio culturale. In questo modo si contribuirebbe al raggiungimento degli obiettivi comuni nel contesto paneuropeo;

47.

sottolinea l’importante ruolo che la cultura può svolgere nelle questioni di politica estera ai fini del superamento delle differenze e del riconoscimento dei valori comuni e condivisi tra i popoli. Chiede pertanto di dare maggiore visibilità alle relazioni culturali ad alto livello, e a tale riguardo prende atto dei recenti sforzi volti a includere la diplomazia culturale nelle relazioni esterne dell’Unione europea, in particolare attraverso l’azione preparatoria in materia di «Cultura nelle relazioni esterne dell'UE»;

48.

sottolinea la necessità di rafforzare anche la cooperazione nella lotta contro il traffico illecito di beni culturali. Esorta pertanto gli Stati membri a ratificare la convenzione dell’Unesco del 1970 e la convenzione di Unidroit del 1995 e a garantire la loro efficace attuazione attraverso un adeguato recepimento nella legislazione nazionale e il rafforzamento dell'azione di polizia e dei controlli doganali alle frontiere dell’UE.

Bruxelles, 16 aprile 2015

Il Presidente del Comitato europeo delle regioni

Markku MARKKULA


(1)  Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, Faro, 27 ottobre 2005.

(2)  Dichiarazione di Firenze dal titolo Cultura, creatività e sviluppo sostenibile. Ricerca, innovazione, opportunità — Terzo forum mondiale dell'Unesco sulla cultura e le industrie culturali (FOCUS), 4 ottobre 2014.

(3)  Articolo 3, paragrafo 3, del TUE.

(4)  Articolo 167 del TFUE.

(5)  L’articolo 36 del Trattato prevede divieti o restrizioni all’importazione, all’esportazione o al transito per motivi di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale.

(6)  Il regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali istituisce disposizioni volte a garantire che le esportazioni di beni culturali siano sottoposte a controlli uniformi alle frontiere esterne dell’Unione. I beni culturali includono, tra l’altro, i prodotti diretti di scavi, scoperte o siti archeologici in uno Stato membro.

(7)  Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (aiuti agli investimenti per la cultura e la conservazione del patrimonio: 100 milioni di EUR per progetto; aiuti al funzionamento per la cultura e la conservazione del patrimonio: 50 milioni di EUR per impresa).

(8)  Considerando 72.

(9)  Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

(10)  Il progetto Cultural Heritage Counts for Europe: Towards an European Index for Valuing Cultural Heritage (Il patrimonio culturale è importante per l'Europa: verso un indice europeo per la valorizzazione del patrimonio culturale), menzionato nella comunicazione della Commissione, potrebbe rappresentare un efficace contributo per raccogliere, a livello dell'Unione, in una mappatura europea, i dati sul settore in questione provenienti dalle ricerche condotte a livello nazionale, regionale, locale e/o settoriale.

(11)  CdR 2391/2012 fin.

(12)  CdR 2391/2012 fin.

(13)  Ad esempio, in materia di cooperazione transnazionale, il progetto Cultural Capital Counts (2011-2014) riunisce dieci territori di sei paesi dell'Europa centrale con l'obiettivo comune di promuovere lo sviluppo regionale tenendo conto delle tradizioni, delle conoscenze e dei saperi, e di valorizzare il loro patrimonio culturale nel quadro di tale collaborazione. Il progetto, cofinanziato dal FESR, è attuato nel quadro del programma Central Europe.

(14)  Commissione europea — Mapping of Cultural Heritage actions in European Union policies, programmes and activities, http://ec.europa.eu/culture/library/reports/2014-heritage-mapping_en.pdf

(15)  Enabling synergies between European Structural and Investment Funds, Horizon 2020 and other research, innovation and competitiveness-related Union programmes — Guidance for policy-makers and implementing bodies, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_en.pdf

(16)  CdR 151/2011 fin.

(17)  CdR 401/2011 fin.

(18)  Ad esempio, la «strada di Sissi» (Austria, Germania, Ungheria e Italia), che unisce castelli, manieri, parchi e caffè collegati in qualche modo con la regina Elisabetta d'Ungheria.

(19)  Ad esempio, l'«Accademia degli artigianati» (Ungheria — Slovenia): si tratta di un progetto scaturito dalla situazione vulnerabile dei mestieri dell'artigianato; infatti, i partecipanti a questo tipo di formazione erano sempre meno numerosi, e alcune scuole industriali e artigianali erano state chiuse. Il progetto ha invertito tale tendenza, creato nuove possibilità per i giovani e contribuito alla conservazione del patrimonio culturale con la partecipazione di un migliaio di imprenditori.

(20)  Survey Report on Digitisation in European Cultural Heritage Institutions 2014 — Rete tematica ENUMERATE (gennaio 2014).

(21)  CdR 104/2010 fin.

(22)  Quarta relazione sull'attuazione della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al patrimonio cinematografico e alla competitività delle attività industriali correlate (Commissione — relazione intermedia 2012-2013), 1o ottobre 2014.

(23)  CdR 293/2010 fin.

(24)  CdR 2391/2012 fin.

(25)  CdR 191/2011 fin.

(26)  CdR 2077/2012 fin.

(27)  Conclusioni del Consiglio sulla governance partecipativa del patrimonio culturale (2014/C 463/01) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG1223(01)&from=IT

(28)  CdR 401/2011 fin.

(29)  Regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio che istituisce il programma «L'Europa per i cittadini» per il periodo 2014-2020.

(30)  Carta della governance multilivello in Europa.


12.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 195/30


Parere del Comitato europeo delle regioni — Il miglioramento dell'attuazione dell'Agenda territoriale dell'Unione europea 2020

(2015/C 195/05)

Relatore

:

Marek Woźniak (PL/PPE), presidente della regione Wielkopolska

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1.

sottolinea che, fin dal suo stesso inizio, l'Agenda territoriale dell'UE (AT) ha costituito un quadro politico incentrato su azioni espressamente concepite per favorire lo sviluppo territoriale policentrico dell'UE, e che la responsabilità delle azioni di tale politica incombe principalmente agli enti locali e regionali, agli Stati membri e alle istituzioni europee;

2.

rammenta che l'obiettivo dell'AT è fornire orientamenti strategici per lo sviluppo territoriale, sostenere l'integrazione della dimensione territoriale nei diversi ambiti di intervento, a tutti i livelli di governo, e garantire l'attuazione della strategia Europa 2020 conformemente ai principi della coesione territoriale (1);

3.

deplora il fatto che l'AT sia scomparsa per alcuni anni dall'arena politica, ma si rallegra dell'interesse che l'attuale trio delle presidenze (Italia, Lettonia e Lussemburgo) dimostra per tale questione;

4.

sottolinea che l'approccio territoriale (place-based) è l'unico modello di politica grazie al quale l'Unione può rispondere alle attese dei cittadini europei (2). Pertanto, l'Unione europea deve svolgere un ruolo più importante, con il coinvolgimento attivo del Comitato delle regioni nonché degli enti locali e regionali e di altri soggetti interessati, nello sviluppo di un approccio incentrato sugli specifici territori, migliorando così l'attuazione della propria Agenda territoriale;

5.

segnala la necessità di una programmazione strategica congiunta per il territorio europeo, basata su una visione globale dello sviluppo futuro, al fine di sostenere un miglior coordinamento delle politiche unionali, generare sinergie tra i diversi settori e indicare chiaramente quali istituzioni sono responsabili per l'attuazione dell'AT a livello europeo, nazionale, regionale e locale;

6.

in tale contesto, oltre ai meccanismi di pianificazione e coordinamento, alla sensibilizzazione e all'informazione riguardo alla dimensione territoriale e al supporto metodologico alle autorità locali e regionali, è essenziale realizzare uno sviluppo più sostenibile e inclusivo. Al riguardo vi è ancora molto lavoro da fare per ottenere, a livello locale e sublocale, dei dati comparabili in tutta l'UE;

7.

esorta pertanto a elaborare una strategia di sviluppo territoriale integrato a livello europeo, garantendo al tempo stesso il rispetto degli attuali poteri di programmazione a livello locale e regionale (3);

8.

raccomanda di rafforzare la dimensione territoriale nell'ambito dell'attuazione concreta della strategia Europa 2020 e delle ulteriori iniziative, tenendo conto in particolare dell'impatto territoriale delle politiche dell'UE. A tal fine, raccomanda di procedere a una revisione delle politiche settoriali in termini di impatto territoriale e di inserire sistematicamente nel processo di adozione degli atti normativi relativi alle singole politiche europee un elemento di valutazione dell'impatto territoriale come componente essenziale della valutazione degli effetti della normativa, in particolare per quanto riguarda la politica di coesione per il dopo 2020;

9.

segnala la necessità di monitorare i passi essenziali, intrapresi a livello unionale, per lottare contro le disparità regionali, che, nel contesto della recente crisi, stanno aumentando in tutta l'UE, dato che esse rappresentano una grave minaccia per la coesione territoriale.

Osservazioni generali

10.

constata che l'UE ha bisogno di una strategia di sviluppo incentrata sugli specifici territori; occorre dunque moltiplicare gli sforzi compiuti in tal senso nel quadro del nuovo pacchetto legislativo sulla politica di coesione. In altri termini, la politica di coesione deve conciliare i principi di condizionalità e sussidiarietà, prestando maggiore attenzione a quest'ultima;

11.

ribadisce che la politica territoriale dell'UE deve tener conto degli effetti delle diverse strategie politiche unionali sulle regioni, le città e le zone urbane, e permettere di affrontare le sfide esistenti in maniera globale, non limitandosi a ricorrere ai fondi strutturali e d'investimento per gli interventi in materia di ambiente, trasporti, mercato interno o agenda digitale, per citare soltanto alcune delle altre politiche europee che hanno un chiaro impatto territoriale. La dimensione territoriale dovrebbe essere presa in considerazione nella definizione delle politiche, in modo da massimizzare le sinergie, sfruttare le opportunità di sviluppo ed evitare ripercussioni negative delle politiche stesse;

12.

raccomanda ancora una volta di istituire, per potenziare il sistema di controlli e garantire un equilibrio, un Consiglio per la politica di coesione composto dai ministri responsabili per lo sviluppo regionale ai competenti livelli di governance dei singoli Stati membri e da un rappresentante del Comitato delle regioni come coordinatore della cooperazione. Dichiara la propria disponibilità a partecipare attivamente alle discussioni politiche sulla creazione di tale struttura al fine di assicurarvi la piena considerazione del punto di vista degli enti locali e regionali;

13.

sottolinea che il partenariato è una condizione indispensabile per accrescere l'efficacia della politica di coesione, e che soltanto un sistema di governance multilivello può garantire un collegamento efficace tra gli orientamenti strategici stabiliti dall'Unione europea e le sfide locali e regionali (4);

14.

ribadisce il proprio sostegno ai nuovi meccanismi e strumenti intesi a rafforzare l'approccio territoriale mediante lo sviluppo locale di tipo partecipativo (Community-led Local Development — CLLD) e gli investimenti territoriali integrati (ITI), i quali offrono eccellenti opportunità di consentire agli enti locali e regionali di utilizzare i fondi europei per generare crescita economica e prosperità e riprendere il cammino della convergenza. Deplora pertanto che, mentre molti Stati membri hanno valutato la possibilità di ricorrere a tali strumenti e meccanismi, di fatto la loro diffusione è ostacolata dalle barriere normative ancora presenti nella legislazione europea e dalla riluttanza delle autorità di gestione a lasciare che l'attuazione di strumenti e meccanismi dell'UE sia condotta ai livelli regionale e locale;

15.

considerata la grande differenza nel grado di attuazione dei suddetti strumenti nei singoli Stati membri, i sistemi di gestione, attuazione, monitoraggio e controllo di tali strumenti di sostegno allo sviluppo territoriale dovrebbero essere semplificati e coordinati nella misura massima possibile;

16.

osserva peraltro che l'approccio territoriale allo sviluppo va ben al di là di tali strumenti e dovrebbe essere preso in considerazione in tutti gli aspetti della politica di coesione;

17.

esorta a un maggiore rispetto delle disposizioni dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) relative alla coesione territoriale. Secondo tale articolo, l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite, rivolgendo un'attenzione particolare alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna; infatti, una delle chiavi del successo finale dell'Agenda territoriale 2020 consisterebbe nel permettere a questi territori di superare gli svantaggi strutturali che ne ostacolano lo sviluppo;

18.

mette inoltre in evidenza il caso specifico delle regioni ultraperiferiche (RUP), di cui devono essere presi in considerazione le specificità e i vincoli, precisati nell'articolo 349 del TFUE, con l'obiettivo di permettere a tali territori di superare i loro ostacoli strutturali allo sviluppo e diventare così uno dei fattori cruciali per il successo dell'Agenda territoriale 2020;

19.

occorre inoltre tener conto di altre sfide demografiche, quali lo spopolamento, l'invecchiamento della popolazione e la forte dispersione di questa, che hanno un enorme impatto sulle regioni. Il Comitato invita pertanto la Commissione a prestare un'attenzione specifica, nell'attuare la politica di coesione, alle zone più svantaggiate dal punto di vista geografico e demografico (5);

20.

esorta a rilanciare il dibattito sul tema della misurazione della qualità della vita mediante indicatori che vadano anche al di là del PIL (GDP and beyond), sottolineando che la coesione territoriale è complementare a quella economica e sociale, ragion per cui non si presta ad essere misurata soltanto per mezzo di indicatori economici. «Una crescita economica intelligente, sostenibile e inclusiva dell'UE è molto di più di una mera crescita del PIL. Essa implica infatti anche aspetti territoriali, sociali, culturali e, specialmente, ambientali, che sono particolarmente significativi per le regioni rurali o meno popolate». In quest'ottica, la concezione delle infrastrutture verdi rurali e urbane migliora la qualità e riduce la vulnerabilità del territorio. Nello scegliere gli indicatori, occorre comunque tener conto che la disponibilità di dati statistici su scala regionale è limitata in tutti gli Stati membri;

21.

esorta a introdurre un insieme di indicatori e di indici, comparabili ed affidabili, che possano essere impiegati per misurare, sostenere e monitorare la coesione territoriale, lo sviluppo territoriale complessivo, i problemi strutturali, le sfide e le opportunità territoriali, nonché gli effetti territoriali per i diversi livelli geografici e i vari tipi di regioni (6). Ciò consentirà ai responsabili di adottare decisioni informate in materia di pianificazione territoriale, conformemente ai requisiti di proporzionalità;

22.

ritiene essenziale tenere conto dei rischi climatici e ambientali e del loro impatto territoriale;

23.

fa inoltre notare la necessità di avviare una discussione sul futuro della politica di coesione dopo il 2020, discussione che dovrebbe in particolare esaminare se siano stati raggiunti gli obiettivi iniziali di tale politica, compreso il sostegno all'approccio orientato a specifici territori, ma anche considerare se l'attuale metodo di assegnazione dei fondi ESI sia pienamente coerente con gli obiettivi della politica e tenga sufficientemente conto della diversità territoriale.

Uno sviluppo territoriale policentrico

24.

osserva che lo sviluppo policentrico dell'UE riveste un'importanza cruciale per il conseguimento della coesione territoriale, contribuendo a un sistema di città più articolato e a una migliore fornitura di beni e servizi di coesione sociale in tutto il territorio;

25.

rammenta che l'efficacia e la qualità dell'Europa dipendono dalla creazione di reti di contatti tra le città di ogni dimensione — dal livello locale a quello globale — come anche dal rafforzamento della posizione dei cittadini e dal compimento di attività locali che promuovano i punti di forza propri dei singoli territori su scala europea e mondiale;

26.

sottolinea che l'apertura ai paesi vicini e al resto del mondo è una condizione necessaria per tutte le città e le regioni europee che vogliano trarre vantaggio dalle opportunità di sviluppo offerte dalla crescita globale e dai progressi tecnologici. In tal senso, il sostegno alla cooperazione transfrontaliera, in particolare ai confini esterni dell'UE, ha dimostrato di essere uno strumento efficace. Lo sviluppo a lungo termine dell'Europa dipende dall'apprezzamento che essa riscuote a livello globale e dalla valorizzazione dei vantaggi competitivi di ciascuna città e regione nel quadro del completamento del mercato unico e della definizione di strategie efficaci di sviluppo congiunto, in particolare nell'ambito dei partenariati euromediterraneo, orientale e transatlantico (7);

27.

fa notare che la cooperazione delle città e regioni più sviluppate apporterà un valore aggiunto e contribuirà allo sviluppo dei territori che le circondano. Sottolinea pertanto che il ruolo degli enti locali e regionali e i loro pareri e suggerimenti devono essere presi in considerazione ogni qualvolta tali enti sono direttamente interessati dagli effetti di politiche europee.

Il ruolo delle città secondarie, delle piccole e medie zone urbane e delle zone rurali

28.

pone l'accento sui benefici del modello di sviluppo regionale policentrico, e in particolare sull'importanza dei legami tra zone urbane e rurali;

29.

esorta ad adottare un approccio politico che favorisca la creazione di regioni funzionali, sia all'interno di singoli paesi che a livello transfrontaliero, dato che le aree funzionali coprono sia le zone urbane che quelle rurali e rivelano la loro importanza nel mantenere la massa critica necessaria per lo sviluppo e ridurre il livello di vulnerabilità agli shock esterni, come sottolineato a più riprese nelle analisi economiche e territoriali;

30.

osserva che la concentrazione spaziale dell'esclusione sociale si rileva sia nelle zone urbane e periurbane che in quelle rurali, spesso ubicate in prossimità di zone in cui il tenore di vita è dignitoso. Per attuare meglio l'agenda territoriale, si deve tener conto delle specificità subregionali;

31.

chiede che le politiche, e le risorse finanziarie, dell'UE puntino maggiormente a garantire collegamenti efficaci ed efficienti tra le regioni urbane tenendo conto del fenomeno dell'espansione urbana e delle nuove forme di occupazione del territorio, l'accesso alla conoscenza e all'istruzione e la creazione efficiente di reti di città ed aree funzionali (8), per condividere le buone pratiche nonché le soluzioni di politica e i progetti efficaci;

32.

accoglie con soddisfazione il fatto che nell'Agenda territoriale 2020 gli Stati, le regioni e le città (comprese quelle piccole e medie) siano chiamati a dare il loro contributo alle priorità territoriali europee comuni, ma al tempo stesso deplora che gli enti locali e regionali non siano ancora trattati nello stesso modo degli altri soggetti nel processo decisionale relativo a tali questioni. Questi enti, infatti, dovrebbero essere messi in condizione di reagire in modo efficace alle importantissime sfide territoriali che li attendono in Europa;

33.

riconosce che l'efficacia operativa delle piccole e medie città e la diversificazione delle economie rurali sono componenti essenziali di una piena attuazione dell'Agenda territoriale. Al riguardo, le strategie dovrebbero puntare a garantire un accesso equo ai servizi di interesse socioeconomico generale, ad ampliare le aree funzionali (sulla base delle iniziative rurali-urbane già sviluppate) e a promuovere l'accessibilità e l'interconnessione delle piccole e medie città (9);

34.

ribadisce l'importanza delle piccole e medie zone urbane in quanto costituiscono una delle componenti dello sviluppo territoriale policentrico. In tale contesto, accoglie con favore l'adozione, da parte del trio delle presidenze, di questo tema comune in materia di zone urbane di piccole e medie dimensioni, che concerne l'analisi dei collegamenti urbano-rurali, la presentazione di meccanismi di cooperazione tra zone diverse e la realizzazione di uno sviluppo territoriale più equilibrato. È fondamentale rafforzare i valori identitari del territorio (paesaggio, patrimonio culturale e ambientale) come fattori di competitività e di differenziazione nel mercato globale;

35.

le zone urbane di piccole e medie dimensioni svolgono un ruolo attivo di garanti del benessere e della prosperità anche nei confronti degli abitanti delle zone rurali circostanti; costituiscono centri di lavoro e di servizi e punti nodali per i trasporti locali, e sono all'origine di una domanda crescente di mobilità; e assolvono pertanto una vera e propria funzione di contenimento dello spopolamento delle zone rurali e di quelle urbane. Peraltro, grazie alla loro partecipazione ad una rete policentrica comune, esse possono contribuire anche allo sviluppo delle aree metropolitane; e concorrono inoltre a risolvere i problemi ambientali e di qualità della vita derivanti dall'eccessiva concentrazione demografica nelle grandi città;

36.

esorta pertanto a sviluppare ulteriormente e a coordinare meglio la dimensione urbana della politica di coesione con altre politiche che riguardano le zone urbane nel quadro di una politica urbana integrata, e a rafforzare il sistema formale di cooperazione tra le zone urbane europee e i rispettivi dintorni rurali (10); ribadisce il proprio invito a elaborare un Libro bianco relativo a un'agenda urbana integrata.

Collegare le regioni d'Europa: una prospettiva territoriale

37.

ravvisa nella cooperazione territoriale europea, realizzata con l'ausilio di iniziative di cooperazione transfrontaliera, interregionale o sovranazionale (ad esempio il GECT), e nello sviluppo di strategie macroregionali, strumenti fondamentali che consentono di attuare meglio l'agenda territoriale; accoglie pertanto con favore l'intenzione del trio delle presidenze di esaminare quali disposizioni giuridiche siano necessarie per la creazione di zone transfrontaliere integrate e di valutare la costituzione di un gruppo di lavoro del Consiglio per il monitoraggio dei progressi delle strategie macroregionali, e osserva che la partecipazione di organi subnazionali all'elaborazione e alla gestione di tali strumenti, nonché al gruppo di lavoro summenzionato, deve continuare ad essere un fattore cruciale per il conseguimento dei loro obiettivi;

38.

reputa necessario promuovere una crescita policentrica, geograficamente equilibrata tra le diverse zone, anche grazie ad azioni decisive volte a colmare il divario digitale, a instaurare una collaborazione nei campi dell'energia, del clima e dell'ambiente, della ricerca e dell'innovazione, dell'accessibilità e dell'attrattiva dei territori, e a mettere in atto una politica sostenibile in materia di trasporti basata su una strategia adattata alle specificità territoriali;

39.

sottolinea l'importanza delle infrastrutture dei trasporti in quanto strumento di coesione territoriale; rammenta che, in quest'ottica, le regioni con caratteristiche geografiche e demografiche problematiche esigono un'attenzione particolare (11); e, in proposito, richiama l'attenzione sulla possibilità di impiegare i gruppi europei di cooperazione territoriale come strumenti di sostegno ai collegamenti transfrontalieri, anche con paesi terzi, nonché diversi strumenti finanziari, come il Meccanismo per collegare l'Europa;

40.

esorta la Commissione a proseguire ed intensificare gli sforzi per il completamento della rete centrale TEN-T in particolare al fine di eliminare le strozzature e facilitare i collegamenti transfrontalieri, nonché ad accrescere il coinvolgimento degli enti locali e regionali nelle piattaforme di corridoio;

41.

sottolinea, in linea con quanto evidenziato nella Sesta relazione sulla coesione, che gli orientamenti per lo sviluppo della rete transeuropea di trasporto hanno fissato l'obiettivo di disporre di un'autentica rete multimodale a livello UE, ferrovie comprese, grazie alla creazione di nuove infrastrutture e all'adeguamento di quelle esistenti. Al riguardo il Comitato reputa necessario disporre di mezzi di trasporto sostenibili, competitivi ed efficienti dal punto di vista energetico, nonché più rispettosi dell'ambiente, e promuovere l'intermodalità e la complementarità dei vari modi di trasporto, nonché elaborare progetti nel campo delle infrastrutture nelle regioni meno sviluppate, in quelle transfrontaliere, in quelle che si scontrano con barriere fisiche all'accesso al mercato interno e in quelle che incontrano difficoltà con la coesione territoriale.

L'Agenda territoriale e la strategia Europa 2020

42.

osserva che l'Agenda territoriale dell'UE per il 2020 ribadisce l'importanza dell'approccio territoriale per l'attuazione della strategia Europa 2020. Occorrerebbe approfittare dell'opportunità offerta dalla revisione della strategia per conferire a quest'ultima una più marcata dimensione territoriale, ragion per cui gli obiettivi dell'UE definiti nel quadro di tale strategia possono essere raggiunti soltanto a condizione di tener conto della dimensione territoriale della stessa, dato che le opportunità di sviluppo variano da una regione all'altra (12);

43.

rinnova il proprio invito a presentare un Libro bianco sulla coesione territoriale, basato sull'analisi delle interdipendenze tra l'Agenda territoriale dell'Unione europea per il 2020 e la strategia Europa 2020, al fine di contrastare le crescenti disparità territoriali nell'UE (13);

44.

raccomanda che anche in futuro la politica di coesione dell'UE, perseguendo l'obiettivo della coesione economica, sociale e territoriale, continui a dare un significativo contributo all'attuazione degli obiettivi della strategia Europa 2020. Grazie al più forte collegamento con gli obiettivi di crescita e convergenza, tale politica sosterrà la riduzione degli squilibri nell'UE in relazione al conseguimento degli obiettivi fondamentali della strategia, contribuendo così a realizzare in modo durevole, e nell'intera Europa, un maggiore benessere. Questo potenziale va sfruttato in maniera coerente grazie all'approccio di partenariato della politica di coesione, affrontando concretamente le condizioni e le potenzialità dei singoli territori mediante strategie su base regionale;

45.

appoggia pertanto l'idea di proporre un codice di condotta sulla strategia Europa 2020 (14), che, basandosi sul Codice di condotta europeo sul partenariato, garantisca che gli enti locali e regionali e le altre parti interessate siano coinvolti nella programmazione e nell'attuazione dei documenti di strategia a lungo termine che incidono sullo sviluppo territoriale.

Una visione per il territorio europeo

46.

sottolinea le azioni intraprese da ESPON allo scopo di elaborare un insieme di indicatori e indici relativi allo sviluppo territoriale europeo che potrebbero essere utilizzati per aiutare i decisori a misurare e monitorare la coesione territoriale; e chiede espressamente l'elaborazione di indicatori che riflettano i modi in cui le sfide territoriali e demografiche (quali la dispersione, la bassa densità, la diminuzione e l'invecchiamento della popolazione) si ripercuotono su una crescita sostenibile, intelligente e inclusiva;

47.

reputa urgente sviluppare dati statistici comparabili sulle aree locali e sublocali, nonché tradurre l'attuale classificazione urbano-rurale dell'OCSE e della Commissione in categorie Eurostat che, attingendo a informazioni affidabili raccolte sul campo, possano assistere sia l'elaborazione che la valutazione delle politiche europee;

48.

osserva che costruire un'Europa aperta e policentrica significa adottare la strategia territoriale più coesiva per sostenere la crescita economica e la competitività, la coesione sociale e gli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile promossi dalla strategia Europa 2020 e dall'Agenda territoriale per il 2020 per i prossimi decenni (15). Il Comitato esprime il suo sostegno a una strategia che coniughi sviluppo e coesione e renda il territorio più vivibile;

49.

riconosce la necessità di una programmazione strategica congiunta per il territorio europeo, sulla base di una visione complessiva dello sviluppo futuro favorevole a un miglior coordinamento delle politiche europee di sviluppo regionale (16).

Bruxelles, 17 aprile 2015

Il Presidente del Comitato europeo delle regioni

Markku MARKKULA


(1)  Agenda territoriale dell'Unione europea per il 2020. Verso un'Europa inclusiva, intelligente e sostenibile nella sua diversità regionale.

(2)  Rapporto Barca, pag. 108.

(3)  ESPON, Making Europe Open and Polycentric («Rendere l’Europa aperta e policentrica»), in Scenarios and Vision for European Territory 2050 («Scenari e visione per il territorio europeo in prospettiva 2050»).

(4)  CdR 1683/2012.

(5)  CdR 4896/2014.

(6)  ESPON, Making Europe Open and Polycentric («Rendere l’Europa aperta e policentrica»), in Scenarios and Vision for European Territory 2050 («Scenari e visione per il territorio europeo in prospettiva 2050»).

(7)  ESPON, Making Europe Open and Polycentric («Rendere l’Europa aperta e policentrica»), in Scenarios and Vision for European Territory 2050 («Scenari e visione per il territorio europeo in prospettiva 2050»).

(8)  Come rafforzare la dimensione territoriale della strategia Europa 2020 e della politica di coesione dell'UE.

(9)  Come rafforzare la dimensione territoriale della strategia Europa 2020 e della politica di coesione dell'UE.

(10)  Cfr. la tavola rotonda sul tema Lo sviluppo territoriale policentrico a livello UE, nazionale e regionale, nel quadro della riunione della commissione COTER svoltasi a Fabriano il 10 luglio 2014.

(11)  Per raccomandazioni specifiche al riguardo, si rimanda al parere del Comitato delle regioni La mobilità nelle regioni con caratteristiche geografiche e demografiche problematiche (CdR 1691/2014).

(12)  Agenda territoriale dell'Unione europea per il 2020. Verso un'Europa inclusiva, intelligente e sostenibile nella sua diversità regionale.

(13)  CdR 2333/2014.

(14)  Quadro di riferimento per la revisione della strategia Europa 2020.

(15)  ESPON, Making Europe Open and Polycentric («Rendere l’Europa aperta e policentrica»), in Scenarios and Vision for European Territory 2050 («Scenari e visione per il territorio europeo in prospettiva 2050»).

(16)  ESPON, Making Europe Open and Polycentric («Rendere l’Europa aperta e policentrica»), in Scenarios and Vision for European Territory 2050 («Scenari e visione per il territorio europeo in prospettiva 2050»).


12.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 195/36


Parere del Comitato europeo delle regioni — Opportunità per migliorare l'efficienza delle risorse nell'edilizia

(2015/C 195/06)

Relatore

:

Csaba Borboly, presidente del consiglio distrettuale di Harghita (RO/PPE)

Testo di riferimento

:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Opportunità per migliorare l'efficienza delle risorse nell'edilizia COM(2014) 445 final

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1.

sostiene pienamente il tentativo della Commissione europea di mettere a punto obiettivi e indicatori comuni che fungano da base per parametri comuni europei per l'impiego efficiente delle risorse nell'edilizia, allo scopo di accrescere il coordinamento e la coerenza strategica. Gli enti locali e regionali sono partner fondamentali nella promozione di una maggiore efficienza delle risorse, in considerazione del contributo allo sviluppo sostenibile tramite gli effetti favorevoli su ambiente, clima, economia e società. Analogamente, tali enti possono intervenire con strumenti quali gli appalti pubblici verdi, promuovendo il mercato dei prodotti realizzati a partire dai rifiuti da costruzione e demolizione;

2.

esprime quindi preoccupazione per il fatto che la Commissione non tratta, neanche nella comunicazione in esame, del ruolo degli enti locali e regionali, nonostante il Comitato delle regioni, nei pareri formulati su argomenti analoghi, abbia attirato l'attenzione su questo aspetto. Sottolinea il ruolo centrale degli enti locali e regionali quali investitori, non da ultimo nell'edilizia, e anche per quanto concerne gli appalti pubblici, l'attuazione della legislazione europea e nazionale sugli edifici, il sostegno all'attività economica locale e all'innovazione, nonché l'informazione agli investitori e al pubblico in generale. Per questo motivo, il Comitato chiede alla Commissione di analizzare in che modo il CdR e gli enti locali e regionali possano partecipare alle consultazioni che seguiranno alla comunicazione in esame;

3.

sottolinea che, nel settore ampio e complesso delle costruzioni sostenibili, gli interventi devono essere basati su un approccio organico che prenda in considerazione tutti gli aspetti riguardanti le necessità e le preoccupazioni dei singoli, delle comunità e delle istituzioni che ne beneficeranno. Le condizioni locali e i benefici per l'economia locale dovrebbero essere considerati aspetti importanti della sostenibilità, ad esempio rispettando il principio essenziale della libera circolazione e promuovendo l'utilizzo di materiali da costruzione locali, che sono spesso considerati quelli più efficienti e possono avere effetti positivi per l'economia locale.

A.    Problemi di fondo

4.

giudica inaccettabile che i rifiuti riciclabili da costruzione e demolizione di edifici terziari siano spesso collocati in discarica senza una preliminare valutazione della sostenibilità economica delle attività di raccolta e riciclaggio riguardanti questi rifiuti. Il CdR ritiene che occorra assegnare la priorità al riciclaggio a circuito chiuso, ad esempio stabilendo obiettivi specifici per particolari tipi di rifiuti, disposizioni obbligatorie per i controlli, nonché lo smantellamento e la selezione dei rifiuti da costruzione e demolizione prima che degli edifici terziari vengano demoliti o ristrutturati, come già previsto da talune legislazioni regionali o locali;

5.

considera necessario, affinché il settore delle costruzioni sia più «ecologico» (od operi secondo modalità più rispettose dell'ambiente), che gli enti pubblici creino il quadro che permetta ai clienti, agli appaltatori e ai promotori di progetti di iniziare un passaggio a pratiche più rispettose dell'ambiente, poiché la fase della costruzione è fondamentale per il rendimento ambientale di qualunque edificio lungo tutto l'arco del suo ciclo di vita. Tale passaggio non potrà essere rapido come si pensa in assenza di indicatori e standard comuni dell'UE, né lo sarà nei casi in cui manchino modelli economicamente sostenibili che consentano di selezionare tecniche e materiali da costruzione che siano più ecocompatibili ed efficienti nell'impiego delle risorse rispetto a quelli attuali;

6.

considera necessario chiarire che i materiali da demolizione possono derivare sia dalla demolizione completa dell'edificio che dal risanamento, per cui occorre precisare che il concetto di demolizione comprende la demolizione parziale dell'edificio nel corso del suo risanamento. Nella maggior parte delle regioni, l'insieme dei residui generati con il risanamento è superiore al totale dei residui prodotti dalla demolizione completa degli edifici;

7.

si congratula con la Commissione europea per l'intenzione di incoraggiare il mercato del riciclaggio dei rifiuti da costruzione e demolizione sostenendo maggiormente i progetti di ricerca e dimostrazione. Tali progetti, concepiti anche nel quadro del programma Orizzonte 2020 ed eseguiti in stretta collaborazione con gli Stati membri, dovrebbero puntare a trovare soluzioni sui metodi per rendere economicamente più interessanti le attività di riciclaggio. Il Comitato delle regioni è inoltre favorevole all'introduzione di strumenti che favoriscano la diffusione sul mercato di materiali secondari ottenuti da rifiuti da costruzione e demolizione.

B.    Gli enti locali e regionali a sostegno della politica di efficienza delle risorse

8.

ritiene che, nella prospettiva degli enti locali e regionali di tutta l'UE, lo scopo principale debba essere compiere passi avanti negli sforzi tesi a mettere a punto indicatori comuni, che sono un requisito indispensabile per la fissazione di obiettivi e parametri comuni al fine di rendere più ecologico il settore delle costruzioni. È nell'interesse degli enti locali e regionali sottolineare le impegnative sfide ecologiche ed economiche con cui deve confrontarsi il processo di miglioramento dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse nel settore delle costruzioni;

9.

sottolinea in questo contesto che gli enti locali e regionali svolgono già un ruolo significativo nel promuovere edifici sostenibili con costi bassi o inesistenti attraverso la regolamentazione edilizia a livello locale o regionale. Le buone pratiche che derivano dall'applicazione di questa regolamentazione — come i requisiti minimi sui livelli di luminosità, l'efficienza energetica o i materiali da costruzione — potrebbero contribuire in misura notevole a promuovere edifici veramente sostenibili in Europa e, quindi, tali prassi andrebbero incoraggiate;

10.

rammenta che gli enti locali e regionali svolgono un ruolo particolarmente importante nella riduzione dell'impatto sull'ambiente degli edifici, in quanto essi mettono a punto — nell'ambito delle loro competenze — le misure opportune e attuano strategie a sostegno dell'efficienza delle risorse grazie a un'attenta individuazione delle particolarità e degli aspetti locali;

11.

chiede agli enti locali e regionali di ricorrere agli strumenti e alle pratiche della pianificazione del territorio e dell'urbanistica al momento di formulare una politica in materia di edifici sostenibili. Bisognerebbe inoltre tener conto degli aspetti riguardanti l'energia rinnovabile, l'efficienza energetica e la gestione dei rifiuti, oltre alle questioni riguardanti il funzionamento e la manutenzione;

12.

in tale contesto, chiede agli enti locali e regionali di adottare un approccio multisettoriale lungo tutto il ciclo di vita degli edifici, compresi i prodotti da costruzione, la progettazione e la costruzione degli edifici, nonché la loro manutenzione e ristrutturazione, allo scopo di promuovere una maggiore efficienza nell'impiego dei materiali e nel consumo delle risorse energetiche e idriche, oltre che una migliore gestione dell'acqua;

13.

considera estremamente importanti gli sforzi compiuti finora dagli enti locali e regionali d'Europa, fra cui si segnalano in particolare la strategia per l'efficienza energetica della regione Emilia-Romagna, il Piano Clima «Energia — Alto Adige 2050» della Provincia autonoma di Bolzano, i programmi che individuano tecnologie e approcci nuovi basati sull'architettura tradizionale locale del distretto di Harghita o l'attività innovativa della città di Rakvere in Estonia e della comunità locale di Anávra nel comune di Almiroú Magnisías, in Grecia: queste e altre attività analoghe sono iniziative emergenti per quanto riguarda l'efficienza delle risorse e l'industria delle costruzioni sostenibili;

14.

osserva che le attività industriali legate ai materiali da costruzione provenienti dal settore della costruzione ecocompatibile e dalla demolizione creerebbero molti posti di lavoro. L'elaborazione di piani d'azione regionali e locali in rapporto a tali attività, associata a una valorizzazione adeguata del potenziale umano, costituisce un elemento importante nel raggiungimento degli obiettivi connessi con l'efficienza delle risorse;

15.

ritiene che un'iniziativa come il Patto dei sindaci possa essere utile per affrontare anche la sfida dell'impiego efficiente delle risorse; è convinto che i modi appropriati per agire in questo senso debbano essere esaminati quando gli obiettivi dell'UE connessi all'impiego efficiente delle risorse saranno stati approvati;

16.

rammenta inoltre che l'uso delle risorse è determinato in gran parte dalle decisioni che riguardano la progettazione e dalle scelte dei materiali da costruzione. Secondo quanto sostenuto dalla Commissione, per contribuire a migliorare l'efficienza delle risorse, gli ingegneri, i progettisti, i fabbricanti, gli appaltatori, le autorità e gli utenti finali devono poter disporre di informazioni fruibili e affidabili per prendere decisioni secondo il criterio della progettazione sostenibile. Data questa premessa e visto che gli enti locali e regionali sono le autorità incaricate del rilascio di autorizzazioni più vicine a tutte le parti interessate, devono essere questi enti territoriali a organizzare sessioni informative specifiche per sensibilizzare al riguardo, a definire le politiche concrete di informazione e a creare i meccanismi per sostenere e incentivare l'uso di queste risorse, disponendo a tal fine di linee di finanziamento nell'ambito dei fondi europei. Queste politiche devono inserirsi in un approccio comune europeo in materia di valutazione della prestazione ambientale degli edifici che abbracci tutti gli indicatori chiave che vengano stabiliti;

17.

chiede alla Commissione di coinvolgere attivamente il livello locale e regionale nella definizione di un quadro di riferimento, basato su indicatori chiave, che valuti la prestazione ambientale degli edifici lungo tutto il ciclo di vita. In proposito bisognerebbe consultare il livello locale e regionale e dargli l'opportunità di contribuire all'elaborazione dei suddetti indicatori durante tutto il processo;

18.

mette in evidenza che gli enti locali e regionali non solo svolgono un ruolo importante in quanto livello politico che realizza investimenti finanziari nel settore delle costruzioni sostenibili, ma hanno anche un ruolo di rilievo in quanto proprietari di edifici pubblici, alloggi sociali e reti di servizi di pubblica utilità;

19.

ribadisce la propria opposizione al sistema della condizionalità macroeconomica secondo cui, se uno Stato membro non rispetta i suoi obblighi nel quadro della legislazione dell'UE (ad esempio, in rapporto agli obiettivi in materia di rifiuti o di efficienza energetica), è possibile punire quello Stato membro attraverso il rifiuto a concedere, in tutto o in parte, un finanziamento a titolo dei fondi SIE. Tale sistema rischia di danneggiare gli enti locali e regionali indipendentemente dalla misura in cui hanno contribuito agli obiettivi politici;

20.

invita gli enti locali e regionali ad intensificare la cooperazione nel settore degli appalti pubblici verdi, contribuendo così a migliorare il contesto locale e regionale per la realizzazione degli ambiziosi obiettivi dell'UE nel settore delle costruzioni sostenibili.

C.    Definizioni, indicatori, ricerca e sviluppo

21.

ricorda che l'industria delle costruzioni rappresenta un mezzo e gli edifici possono avere ripercussioni sia positive che negative all'interno di uno specifico contesto urbanistico, architettonico, sociale, economico e ambientale. Bisogna pertanto rivolgere una particolare attenzione al tema della sostenibilità all'interno di questo complesso sistema di interazioni;

22.

ricorda che le caratteristiche tecniche e di efficienza di certi materiali da costruzione mutano rapidamente dopo la fabbricazione e in alcuni casi questo processo continua persino dopo la posa in opera. In quest'ottica, è particolarmente importante esaminare se e a quali condizioni questi materiali da demolizione siano sufficientemente adatti per un riutilizzo e se possa essere necessario introdurre un sistema di certificazione distinto per tali materiali;

23.

al tempo stesso, attira l'attenzione sulla necessità di ricerche nel settore della manutenzione degli edifici e dei relativi impianti, in quanto opportunità per allungarne il ciclo di vita; più concretamente, si dovrebbero promuovere i contratti per la fornitura di energia e il miglioramento e la manutenzione degli impianti da parte delle società di servizi energetici;

24.

sottolinea che l'utilizzo a un altro fine dei materiali da costruzione provenienti da demolizioni, ad esempio nella costruzione di strade, deve essere trattato come un settore di ricerca particolarmente importante, dato che molti materiali da costruzione contengono numerosi elementi nocivi, pericolosi e contaminanti, e attualmente non si è ancora proceduto né a stimare i loro effetti, né a ridurne gli eventuali rischi per l'ambiente e la salute umana;

25.

considera che la riscoperta di tecnologie e materiali da costruzione tradizionali possa costituire una grande opportunità per il settore europeo delle costruzioni, dato che questi rappresentano spesso dei modelli in rapporto ai metodi per impiegare le risorse locali allo scopo di ottenere soluzioni efficienti e adeguate alle condizioni locali senza che questi incidano, compatibilmente con l'uso al suolo, con l'apertura di nuove cave ove queste non sono inserite in un contesto omogeneo;

26.

rammenta che bisogna valutare se il risanamento degli edifici esistenti sia una soluzione adeguata per ogni caso: gli edifici di numerose regioni d'Europa, compresi quelli pubblici e a fini commerciali o abitativi, possono essere rinnovati in modo da offrire un livello di comfort adeguato soltanto mediante investimenti significativi. Inoltre bisogna tener presente che — anche se dal punto di vista delle risorse dei singoli edifici il risanamento degli edifici esistenti è sempre più efficiente della loro demolizione e della costruzione di nuovi edifici — il valore estetico, architettonico e sociale degli edifici nuovi in alcuni casi è molto maggiore, soprattutto dal punto di vista dell'utilizzatore. Pertanto, per sapere se il risanamento degli edifici esistenti è una soluzione adeguata, bisogna prendere in considerazione, oltre ai semplici aspetti tecnici, gli aspetti architettonici, sociali, economici e ambientali, nonché il punto di vista degli utilizzatori;

27.

ricorda inoltre l'enorme potenziale del settore della costruzione sostenibile in termini di creazione di posti di lavoro, specialmente in un settore economico — quello della costruzione — così colpito dalla crisi. Fornendo un sostegno e una formazione adeguata nei nuovi metodi di costruzione ecosostenibili, molti disoccupati del settore potrebbero rientrare nel mercato del lavoro;

28.

raccomanda di considerare esplicitamente le materie prime rinnovabili — preferibilmente locali o indigene a cui vengano applicati meccanismi di tracciabilità — nella definizione dei criteri unitari per la valutazione della sostenibilità degli edifici (in quanto indicatori chiave) e conferma che l'utilizzo di tali materie prime può contribuire in modo sostanziale all'impiego efficiente delle risorse nell'edilizia, nel momento in cui le possibilità d'impiego locali non si limitano alla costruzione (ad es. costruzioni in legno) e all'isolamento, ma riguardano anche gli interni (pavimenti, pareti, finiture) ecc. Ciò vale in particolare per il caso dell'uso a cascata delle materie prime rinnovabili, ossia l'utilizzo ripetuto in più fasi diverse. Inoltre, le materie prime rinnovabili possono sostituire i combustibili fossili per il riscaldamento degli edifici, riducendo così gli effetti sull'ambiente;

29.

richiama l'attenzione sulla mancata menzione dell'utilizzo delle energie rinnovabili in rapporto alle costruzioni, sebbene tali energie siano evidentemente un elemento della sostenibilità degli edifici. I sistemi termosolari, fotovoltaici ed eolici integrati negli edifici e l'utilizzo della biomassa per il riscaldamento degli ambienti o dell'acqua sanitaria potrebbero contribuire in grande misura a ridurre l'impatto ambientale esaminato lungo tutto il ciclo di vita, soprattutto per quel che concerne le emissioni di anidride carbonica. Bisogna inoltre menzionare altre tecnologie (come la geotermia) e le possibilità di generazione centralizzata per mezzo di impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti che utilizzino risorse energetiche rinnovabili, il calore residuo o la cogenerazione ad alto rendimento. Ma se si intende condurre un'analisi corretta, non è possibile tralasciare né i materiali né le energie utilizzate nella produzione delle unità di corrente ed energia;

30.

ritiene che occorra chiarire e definire di comune accordo e nel più breve tempo possibile alcuni termini a livello dell'UE, dato che da più parti le espressioni «edificio passivo», «edificio verde», «edificio sostenibile», «edificio con un consumo ridotto di energia» e «edificio con consumo di energia quasi pari a zero» sono spesso utilizzate come sinonimi. È necessario compiere con urgenza passi avanti attraverso apposite consultazioni e iniziative di R&S in quanto queste definizioni costituiranno il punto di partenza per i parametri comuni e le misure strategiche che saranno adottati in futuro in questo settore;

31.

sottolinea che, oltre al riutilizzo dei metalli e del vetro (che è trattato dettagliatamente nella comunicazione), le ricerche evidenziano risultati vantaggiosi anche nel caso del cemento e delle materie legnose da costruzione. Quali materiali da costruzione, il cemento e il legno presentano buone caratteristiche di riutilizzo, sono di facile scelta e di semplice riciclaggio e/o impiego; pertanto, le analisi locali e regionali relative al riutilizzo di questi materiali devono avere la priorità;

32.

ritiene che, nell'utilizzo del legno e di altri materiali da costruzione naturali, occorra tener conto che le crescenti necessità dell'industria della costruzione portano a cambiamenti — diretti o indiretti — nell'utilizzo dei terreni e negli ecosistemi; in questo modo, per questo settore si può evitare il ripetersi degli errori compiuti anteriormente nella produzione della biomassa a scopo energetico; inoltre, i problemi connessi con i cambiamenti nell'uso dei terreni e negli ecosistemi devono essere analizzati in dettaglio e vanno presi in considerazione al momento di fissare obiettivi e indicatori comuni per l'efficienza delle risorse nel settore dell'edilizia;

33.

propone che, nei piani di studio universitari per ingegneri, architetti o economisti, oltre alle procedure sull'impiego efficiente delle risorse, si prevedano anche le prassi per ridurre l'utilizzo di materiali e la generazione di rifiuti supplementari risultanti da modifiche dei progetti;

34.

è dell'avviso che, nel contesto dell'efficienza delle risorse, specialmente nel caso del riciclaggio dei rifiuti da costruzione e demolizione, occorra in considerazione sia i costi che gli effetti della selezione e del trasporto. In quest'ottica sono necessarie soluzioni analitiche ben standardizzate, e i processi di R&S e le politiche in materia devono prevedere anche il raffronto tra le possibilità condizionate di trasporto e quelle di riciclaggio locale o in situ.

D.    Governance, partenariato, trasferimento di conoscenze

35.

apprezza che la comunicazione della Commissione metta in rilievo l'idea che la diffusione delle migliori pratiche rivesta un ruolo importante nel quadro delle misure previste. In tale contesto è necessario che i progetti di cooperazione tra i gruppi di regioni con caratteristiche simili abbiano la priorità, visto che in questo settore non esistono né un'unica buona prassi né un sistema applicabile in ogni caso: i soggetti locali e regionali devono imparare l'uno dall'altro quali sono le soluzioni più adeguate, e le combinazioni di tali soluzioni potrebbero far aumentare all'ennesima potenza le possibilità basate sulle conoscenze locali;

36.

sottolinea che molti enti locali e regionali hanno osservato che gli Stati membri considerano gli strumenti connessi con la regolamentazione dell'efficienza energetica in maniera formalistica, come un sistema alieno alla cultura di progettazione della regione o del paese considerato. Il Comitato suggerisce pertanto di elaborare una specie di relazione intermedia sullo stato di attuazione della direttiva sull'efficienza energetica senza che vengano creati nuovi obblighi di comunicazione a carico degli enti locali e regionali, che devono invece partecipare di loro spontanea volontà alla stesura della suddetta relazione;

37.

ricorda che alcune regioni non dispongono delle conoscenze e competenze adeguate e quindi, specialmente nelle regioni poco sviluppate, può aumentare il divario tecnologico rispetto alle regioni sviluppate. Allo scopo di risolvere questo problema, anche queste regioni devono essere associate ai sistemi di cooperazione, trattando in modo particolare le difficoltà legate al trasferimento di conoscenze. Bisogna esaminare la possibilità di ottimizzare il trasferimento di conoscenze — in materia di progettazione e per quel che concerne i materiali da costruzione — verso le regioni con competenze insufficienti.

E.    Meccanismo di compensazione

38.

è dell'avviso che i responsabili politici debbano essere coscienti del fatto che un'eventuale trasformazione del settore delle costruzioni richiede una volontà politica e una leadership forti ai livelli superiori dell'amministrazione locale e regionale; non si può ignorare il problema dei bilanci di parte capitale degli enti locali e regionali, che sono sempre limitati e che offrono solo un piccolo margine per gli investimenti nel miglioramento degli edifici, anche se hanno un ottimo rendimento e si ammortizzano velocemente;

39.

mette in rilievo non solo i vantaggi ambientali, ma anche quelli economici e sociali generati dagli edifici sostenibili rispetto ai costi di costruzione e manutenzione, e sottolinea che, in base ai risultati delle analisi di mercato cui fa riferimento la Commissione, il costo degli investimenti nei cosiddetti «edifici verdi» è maggiore di pochi punti percentuali rispetto a quello degli edifici tradizionali;

40.

giudica importante prestare particolare attenzione ai problemi specifici delle zone rurali e delle città piccole e medie. Bisogna riconoscere le loro caratteristiche distintive nella definizione dei parametri, degli obiettivi e di altre misure di attuazione, per evitare che subiscano effetti sproporzionati oppure per consentire loro di ottenere una compensazione, ove necessario. Pertanto, la priorità in materia di ricerca Smart Cities («Città intelligenti») nel quadro del programma Orizzonte 2020 dovrebbe essere ribattezzata Smart cities and regions («Città e regioni intelligenti») e comprendere una nuova priorità chiamata Smart rural regions and towns («Regioni e città rurali intelligenti»).

Bruxelles, 17 aprile 2015

Il Presidente del Comitato europeo delle regioni

Markku MARKKULA


III Atti preparatori

COMITATO DELLE REGIONI

111a sessione plenaria del 16 e 17 aprile 2015

12.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 195/41


Parere del Comitato europeo delle regioni — Piano di investimenti e Fondo europeo per gli investimenti strategici

(2015/C 195/07)

Relatore generale

:

Claude GEWERC (FR/PSE), presidente del consiglio regionale della Piccardia

Testi di riferimento

:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti — Un piano di investimenti per l'Europa

(COM(2014) 903 final)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013

(COM(2015) 10 final)

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Considerando 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(1)

La crisi economica e finanziaria ha causato un calo degli investimenti nell'Unione, che sono scesi di circa il 15 % rispetto al picco del 2007. La carenza di investimenti di cui risente l'Unione è dovuta in particolare all'incertezza che pesa sui mercati circa il futuro dell'economia e ai vincoli di bilancio imposti agli Stati membri. Questa carenza rallenta la ripresa economica e incide negativamente sulla creazione di posti di lavoro, sulle prospettive di crescita a lungo termine e sulla competitività.

(1)

La crisi economica e finanziaria ha causato un calo degli investimenti nell'Unione, che sono scesi di circa il 15 % rispetto al picco del 2007 ; e il calo ha interessato tutte le regioni europee . La carenza di investimenti di cui risente l'Unione è dovuta in particolare all'incertezza che pesa sui mercati circa il futuro dell'economia e ai vincoli di bilancio imposti agli Stati membri. Questa carenza rallenta la ripresa economica e incide negativamente sulla creazione di posti di lavoro, sulle prospettive di crescita a lungo termine e sulla competitività, impedendo quindi la realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Emendamento 2

Considerando 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(2)

Per spezzare il circolo vizioso indotto dalla carenza di investimenti è necessario un intervento a tutto campo. Lo stimolo degli investimenti passa necessariamente per le riforme strutturali e la responsabilità di bilancio, presupposti che, associati a uno slancio rinnovato verso il finanziamento degli investimenti, sono in grado di contribuire all'instaurazione di un circolo virtuoso in cui i progetti d'investimento concorrano al sostegno dell 'occupazione e della domanda e determinino un miglioramento duraturo delle potenzialità di crescita.

(2)

Per spezzare il circolo vizioso indotto dalla carenza di investimenti è necessario un intervento a tutto campo. Lo stimolo degli investimenti a lungo termine passa necessariamente per le riforme strutturali dirette a conciliare crescita sostenibile, responsabilità di bilancio e migliore efficacia dell'azione pubblica — presupposti che, associati a uno slancio rinnovato verso il finanziamento degli investimenti, sono in grado di contribuire all'instaurazione di un circolo virtuoso in cui i progetti d'investimento sostengano l'occupazione e la domanda e determinino un miglioramento duraturo delle potenzialità di crescita.

Emendamento 3

Considerando 8

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(8)

Il FEIS è uno degli snodi di un'impostazione globale volta a superare l'incertezza che circonda l'attività pubblica e privata d'investimento. La strategia poggia su tre assi portanti: mobilitazione di fondi da destinare agli investimenti, capacità degli investimenti di arrivare all'economia reale e miglioramento del contesto d'investimento nell'Unione.

(8)

Il FEIS è uno degli snodi di un'impostazione globale volta a superare l'incertezza che circonda l'attività pubblica e privata d'investimento. La strategia poggia su tre assi portanti: mobilitazione di fondi da destinare agli investimenti, capacità degli investimenti di arrivare all'economia reale e miglioramento del contesto d'investimento nell'Unione. Essa dovrebbe essere complementare all'obiettivo di coesione economica, sociale e territoriale in tutta l'Unione.

Emendamento 4

Considerando 10

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(10)

L'obiettivo del FEIS dovrebbe consistere nell'aiutare a superare le difficoltà di finanziamento e di realizzazione di investimenti produttivi nell'Unione aprendo un maggiore accesso ai finanziamenti, che si suppone vada a particolare vantaggio delle piccole e medie imprese. È altresì opportuno allargare il beneficio di tale maggiore accesso ai finanziamenti alle imprese a media capitalizzazione, ossia imprese che contano un massimo di 3  000 dipendenti. Il superamento delle difficoltà d'investimento che si rilevano attualmente in Europa dovrebbe contribuire a rinsaldare la coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione.

(10)

L'obiettivo del FEIS dovrebbe consistere nell'aiutare a superare le difficoltà di finanziamento e di realizzazione di investimenti produttivi di importanza economica e sociale nell'Unione aprendo un maggiore accesso ai finanziamenti, che si suppone vada a particolare vantaggio delle piccole e medie imprese. È altresì opportuno allargare il beneficio di tale maggiore accesso ai finanziamenti alle imprese a media capitalizzazione, ossia imprese che contano un massimo di 3  000 dipendenti. Per massimizzare l'accesso delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione agli investimenti proposti, dobbiamo evitare complessità e mantenere procedure semplici.

Emendamento 5

Considerando 11

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(11)

Il FEIS dovrebbe sostenere investimenti strategici che presentino, sotto il profilo economico, un elevato valore aggiunto in grado di contribuire al conseguimento degli obiettivi politici dell'Unione.

(11)

Il FEIS dovrebbe sostenere investimenti strategici , sia su vasta scala che di minori dimensioni, in grado di contribuire al conseguimento degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione europea e che si inscrivono nella strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Dovrebbe integrare i programmi europei esistenti, specialmente i Fondi strutturali e d'investimento europei, e favorire o accelerare progetti a più elevato rischio che consentano di migliorare l'efficacia complessiva dell'economia dell'UE e siano in grado di produrre una dinamica di creazione di valore aggiunto per l'Unione europea. Il FEIS dovrebbe prestare una particolare attenzione alle regioni più isolate e meno sviluppate, per evitare di accrescere il divario di investimenti e incentivare gli investimenti transfrontalieri e transnazionali. Dovrebbe inoltre dare maggior voce agli enti locali e regionali e concentrarsi sul rafforzamento della loro capacità di innovazione.

Emendamento 6

Considerando 14

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(14)

Il FEIS dovrebbe puntare su progetti in grado di dispiegare un elevato valore sociale ed economico , i n particolare progetti che favoriscano la creazione di posti di lavoro, la crescita a lungo termine e la competitività. Per rispondere al meglio ai bisogni dei singoli progetti, il FEIS dovrebbe sostenere un'ampia gamma di prodotti finanziari — tra cui capitale, debito e garanzie — in modo da potersi adattare alle esigenze del mercato incoraggiando nel contempo gli investimenti privati nei progetti. Il FEIS non dovrebbe sostituirsi al finanziamento sul mercato privato bensì catalizzarlo colmando le carenze del mercato, in modo da garantire un impiego massimamente efficiente e strategico dei fondi pubblici, al quale dovrebbe peraltro contribuire anche l'obbligo di conformità ai principi che regolano gli aiuti di Stato.

(14)

Il FEIS dovrebbe puntare su progetti in grado di dispiegare un elevato valore aggiunto sociale ed economico . I n particolare , dovrebbe puntare su progetti che favoriscano la creazione di posti di lavoro, la crescita sostenibile a lungo termine , l'innovazione e la competitività. Dovrebbe essere definito un insieme chiaro di criteri di selezione dei progetti e di procedure per il loro seguito. Per rispondere al meglio ai bisogni dei singoli progetti, il FEIS dovrebbe sostenere un'ampia gamma di prodotti finanziari — tra cui prestiti, capitale, debito e garanzie — in modo da potersi adattare alle esigenze del mercato incoraggiando nel contempo gli investimenti privati nei progetti. Il FEIS non dovrebbe sostituirsi al finanziamento sul mercato privato bensì catalizzarlo colmando le carenze del mercato, in modo da garantire un impiego massimamente efficiente e strategico dei fondi pubblici, fungendo altresì da strumento per rafforzare ulteriormente la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione. A un impiego siffatto dovrebbe peraltro contribuire anche l'obbligo di conformità ai principi che regolano gli aiuti di Stato.

Emendamento 7

Considerando 15

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(15)

Per apportare un valore aggiunto rispetto alle operazioni già esistenti, il FEIS dovrebbe puntare su progetti che presentano un rapporto fra rischio e rendimento più elevato dei vigenti strumenti della BEI e dell'Unione. Il FEIS dovrebbe finanziare progetti in tutta l'Unione, anche nei paesi maggiormente colpiti dalla crisi finanziaria. Si dovrebbe fare ricorso al FEIS soltanto quando non sono disponibili , a condizioni ragionevoli, finanziamenti da altre fonti.

(15)

Per apportare un valore aggiunto rispetto alle operazioni già esistenti, il FEIS dovrebbe puntare su progetti che presentano un rapporto fra rischio e rendimento più elevato dei vigenti strumenti della BEI e dell'Unione. Il FEIS dovrebbe finanziare progetti in tutta l'Unione, anche nei paesi maggiormente colpiti dalla crisi finanziaria. Si dovrebbe fare ricorso al FEIS soltanto quando non sono disponibili finanziamenti da altre fonti. Il rischio più elevato dovrà essere giustificato dall'impatto dell'investimento sul livello di occupazione, l'economia dei territori, in particolare quelli interessati dalle mutazioni economiche, le conseguenze sulla dinamica globale dell'investimento, l'innovazione e l'ambiente. Questi criteri dovranno essere adeguati a mano a mano che verranno istruiti i dossier, in modo da favorire una ripartizione equilibrata tra settori ed aree geografiche.

Emendamento 8

Considerando 16

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(16)

Il FEIS dovrebbe interessare gli investimenti considerati sostenibili sul piano economico e fattibili sotto il profilo tecnico che , pur sempre soddisfacendo le condizioni specifiche per ottenere i finanziamenti del Fondo, possono comportare un grado appropriato di rischio.

(16)

Il FEIS dovrebbe interessare gli investimenti considerati sostenibili sul piano economico e fattibili sotto il profilo tecnico i quali , pur sempre soddisfacendo le condizioni specifiche per ottenere i finanziamenti del Fondo, possono comportare un grado appropriato di rischio , che, senza il sostegno del FEIS, sarebbe eccessivo per gli investitori privati .

Testo esplicativo delle modifiche proposte

Si tratta di una condizione dell'addizionalità degli investimenti del Piano in esame.

Emendamento 9

Considerando 20 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

(20 bis)

Gli Stati membri possono, se ne ricorrono i presupposti, utilizzare altri strumenti finanziari nonché i fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) per contribuire al finanziamento dei progetti ammissibili assistiti dalla garanzia dell'UE, conformemente agli obiettivi, alle garanzie e alle regole del quadro giuridico applicabile a tali fondi.

La flessibilità di questo approccio dovrebbe permettere di massimizzare le sinergie tra gli strumenti dell'UE e la capacità di attirare investitori verso i comparti d'investimento individuati dal FEIS. I fondi SIE ed il FEIS dovranno essere complementari, e si dovrebbe evitare quanto più possibile l'effetto di spiazzamento tra i due fondi (crowding out).

Testo esplicativo delle modifiche proposte

È un modo per favorire la coerenza tra il FEIS e i fondi strutturali e di evitare il rischio di spiazzamento reciproco.

Emendamento 10

Considerando 20 ter (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

(20 ter)

In particolare il FEIS potrebbe sostenere le piattaforme di investimento a livello territoriale, che garantirebbero strategie di sviluppo coerenti e integrate a livello regionale, fungendo da poli regionali capaci di mobilitare tutte le risorse disponibili.

Testo esplicativo delle modifiche proposte

Evidente.

Emendamento 11

Considerando 21

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(21)

A condizione che siano soddisfatti tutti gli applicabili criteri di ammissibilità, gli Stati membri possono ricorrere ai fondi strutturali e di investimento europei per contribuire al finanziamento dei progetti ammissibili assistiti dalla garanzia dell'UE. Questa flessibilità di approccio dovrebbe massimizzare le potenzialità di attrazione degli investitori verso i comparti d'investimento su cui punta il FEIS.

 

Testo esplicativo delle modifiche proposte

Il testo di questo considerando è reso superfluo dall'emendamento legislativo 9.

Emendamento 12

Considerando 22

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(22)

In conformità al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli investimenti in infrastrutture e in progetti sostenuti dal FEIS dovrebbero rispettare le norme sugli aiuti di Stato. A tal fine la Commissione ha preannunciato che definirà una serie di principi di base per le valutazioni degli aiuti di Stato, che i progetti dovranno rispettare per poter beneficiare del sostegno del FEIS. Ha specificato che gli eventuali contributi nazionali complementari ai progetti che rispettano questi criteri e ricevono sostegno dal FEIS saranno oggetto di una procedura semplificata e accelerata di valutazione degli aiuti di Stato, nel cui ambito l'unico aspetto supplementare verificato dalla Commissione sarà la proporzionalità del sostegno pubblico (assenza di sovraccompensazioni). Ha preannunciato altresì che, nell'ottica di un impiego efficiente dei fondi pubblici, preciserà i principi di base in ulteriori linee guida.

(22)

In conformità al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli investimenti in infrastrutture e in progetti sostenuti dal FEIS dovrebbero rispettare le norme sugli aiuti di Stato. A tal fine la Commissione ha preannunciato che definirà una serie di principi di base per le valutazioni degli aiuti di Stato, che i progetti dovranno rispettare per poter beneficiare del sostegno del FEIS. Ha specificato che gli eventuali contributi nazionali complementari ai progetti che rispettano questi criteri e ricevono sostegno dal FEIS saranno oggetto di una procedura semplificata e accelerata di valutazione degli aiuti di Stato, nel cui ambito l'unico aspetto supplementare verificato dalla Commissione sarà la proporzionalità del sostegno pubblico (assenza di sovraccompensazioni). Ha preannunciato altresì che, nell'ottica di un impiego efficiente dei fondi pubblici, preciserà i principi di base in ulteriori linee guida. Su questa base,   la Commissione si impegna ad applicare una procedura semplificata comunque in maniera omogenea qualora la normativa degli aiuti di Stato sia applicabile al finanziamento delle infrastrutture.

Testo esplicativo delle modifiche proposte

Si devono evitare disparità di trattamento tra i progetti di investimento sostenuti dal FEIS e i progetti cofinanziati dagli Stati membri o dalle regioni in materia di infrastrutture per garantire gli stessi tempi e modalità di approvazione, non potendo la normativa degli aiuti di Stato essere applicata incondizionatamente.

Emendamento 13

Considerando 25

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(25)

A cadenza periodica la BEI dovrebbe valutare le attività sostenute dal FEIS per verificarne pertinenza, prestazioni e impatto e per individuare gli aspetti in grado di migliorarne le attività in futuro. Le valutazioni in questo senso dovrebbero contribuire all'assolvimento dell'obbligo di resoconto e all'analisi della sostenibilità.

(25)

A cadenza periodica la BEI e la Commissione europea dovrebbero valutare le attività sostenute dal FEIS per verificarne la pertinenza, le prestazioni e l' impatto , nonché la coerenza e il coordinamento con altre politiche e strumenti dell'Unione e in particolare con il sostegno dei fondi strutturali e di investimento europei, e per individuare gli aspetti in grado di migliorarne le attività in futuro. Le valutazioni in questo senso dovrebbero contribuire all'assolvimento dell'obbligo di resoconto e all'analisi della sostenibilità.

Emendamento 14

Considerando 25 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

(25 bis)

Il CO sorveglia la politica di finanziamento del FEIS, il quale gli trasmette una sintesi semestrale dei propri interventi. Il comitato emette un parere e formula raccomandazioni sui criteri di ammissibilità, sulla ripartizione tematica e geografica degli investimenti e sulla loro addizionalità, come pure sul loro impatto sociale ed ambientale. Esso è composto da rappresentanti in pari numero del Comitato europeo delle regioni e del Comitato economico e sociale europeo (CESE).

Testo esplicativo delle modifiche proposte

Le forze economiche e sociali, nonché gli enti territoriali subnazionali, si trovano nella posizione migliore per valutare l'impatto reale degli investimenti finanziati.

Emendamento 15

Considerando 26

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(26)

In parallelo alle operazioni di finanziamento che si espleteranno tramite il FEIS è opportuno creare un Polo europeo di consulenza sugli investimenti (EIAH) che offra un supporto potenziato allo sviluppo e alla preparazione di progetti in tutta l'UE muovendo dalle competenze della Commissione, della BEI, delle banche di promozione nazionali e delle autorità di gestione dei fondi strutturali e di investimento europei. Il Polo dovrebbe configurarsi come sportello unico per le questioni inerenti all'assistenza tecnica agli investimenti nell'Unione.

(26)

In parallelo alle operazioni di finanziamento che si espleteranno tramite il FEIS è opportuno creare un Polo europeo di consulenza sugli investimenti (EIAH) che offra un supporto potenziato allo sviluppo e alla preparazione di progetti in tutta l'UE muovendo dalle competenze della Commissione, della BEI, delle banche di promozione nazionali e delle autorità di gestione dei fondi strutturali e di investimento europei. Il Polo dovrebbe configurarsi come sportello unico per le questioni inerenti all'assistenza tecnica agli investimenti nell'Unione. L'EIAH dovrebbe consentire agli Stati membri e alle regioni di tutta l'UE di beneficiare gratuitamente di competenze tecniche specifiche in modo che sia garantito un accesso equo ai finanziamenti del FEIS. Le regioni potrebbero proporre all'EIAH iniziative mirate per coordinare a livello regionale o sovraregionale l'assistenza tecnica e ottimizzare così le risorse finanziarie attivabili.

Emendamento 16

Considerando 29

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(29)

Per finanziare parzialmente il contributo a carico del bilancio dell'Unione, è opportuno ridurre la dotazione disponibile, rispettivamente, per il Programma quadro di ricerca e innovazione 2014-2020 «Orizzonte 2020», di cui al regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1), e per il Meccanismo per collegare l'Europa, di cui al regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Benché il FEIS non ricalchi le finalità perseguite da questi due programmi, si prevede che la riduzione delle relative dotazioni per finanziare il Fondo di garanzia assicuri, in determinati settori che rientrano nel rispettivo mandato, un volume di investimenti maggiore di quello reso possibile dai programmi attuali. Il FEIS dovrebbe infatti riuscire a esercitare un effetto leva grazie alla garanzia dell'UE, moltiplicando le ricadute finanziarie nei settori della ricerca, sviluppo e innovazione e delle infrastrutture di trasporto, telecomunicazione ed energia con incidenza maggiore rispetto a quanto si verificherebbe se le risorse fossero devolute a sovvenzioni nel quadro dei previsti programmi Orizzonte 2020 e Meccanismo per collegare l'Europa. È pertanto opportuno stornare verso il FEIS parte dei fondi attualmente destinati a tali programmi.

(29)

Il contributo a carico del bilancio dell'Unione sarà progressivamente autorizzato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro delle procedure annuali di bilancio fino all'anno 2020. In particolare gli stanziamenti di bilancio dell'UE non spesi alla fine dell'esercizio finanziario dovrebbero essere sistematicamente trasferiti al Fondo di garanzia. A tal fine, l'autorità di bilancio dovrebbe utilizzare, se del caso, tutti i meccanismi di flessibilità e le altre misure pertinenti di cui dispone in virtù del regolamento del Consiglio (UE, Euratom) n. 1311/2013.

Emendamento 17

Considerando 29 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

(29 bis)

La riduzione delle dotazioni di bilancio disponibili per Orizzonte 2020 e per il Meccanismo per collegare l'Europa (CEF) dovrebbe diventare effettiva soltanto dopo che siano state esaurite tutte le possibilità di flessibilità nel quadro del bilancio europeo.

Qualora risultassero proprio inevitabili, i tagli al bilancio di Orizzonte 2020 andrebbero comunque effettuati in modo tale da non mettere a repentaglio la piena attuazione di tale programma e non metterne in forse la particolare importanza per la ricerca fondamentale. In tal caso, la componente del programma riguardante l'«Accesso al capitale di rischio» dovrebbe contribuire in modo significativo al finanziamento del FEIS. Qualora non si potesse evitare di utilizzare risorse finanziarie di Orizzonte 2020 in relazione a tale fondo, esse dovrebbero comunque essere destinate al loro scopo originario, e occorrerebbe offrire alle università e agli istituti di ricerca opportunità di accedervi.

La riduzione della dotazione di bilancio disponibile per il Meccanismo per collegare l'Europa (CEF) non pregiudica in alcun caso l'importo trasferito dal Fondo di coesione e destinato ai progetti nel settore dei trasporti negli Stati membri ammissibili al Fondo.

Testo esplicativo delle modifiche proposte

Oggi i progetti di ricerca e innovazione finanziati a titolo di Orizzonte 2020 contribuiscono in maniera diretta e in misura rilevante alla capacità di innovazione e alla competitività europee, ragion per cui bisognerebbe evitare di indebolire questo programma di provata efficacia. Se non si potrà evitare di impiegare risorse di Orizzonte 2020 per il FEIS, i criteri applicati dovranno essere tali da garantire che questo fondo sia usato per rafforzare il potenziale d'innovazione europeo.

Emendamento 18

Considerando 31

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(31)

Esiste nell'Unione un numero cospicuo di progetti potenzialmente sostenibili sul piano economico che non ottengono finanziamenti a causa dell'incertezza e della scarsa trasparenza che li circondano: spesso gli investitori privati non sono al corrente dell'esistenza del progetto o dispongono al riguardo di informazioni insufficienti per una valutazione dei rischi d'investimento. Contando sull'ausilio degli Stati membri, la Commissione e la BEI dovrebbero promuovere la costituzione di una riserva trasparente di progetti di investimento nell'Unione, attuali e futuri, idonei a essere finanziati. Questa riserva di progetti dovrebbe assicurare la divulgazione pubblica, periodica e strutturata, delle informazioni sui progetti di investimento, affinché gli investitori possano disporre di dati attendibili sui quali fondare le decisioni d'investimento.

(31)

Esiste nell'Unione un numero cospicuo di progetti potenzialmente sostenibili sul piano economico che non ottengono finanziamenti a causa dell'incertezza e della scarsa trasparenza che li circondano: spesso gli investitori privati non sono al corrente dell'esistenza del progetto o dispongono al riguardo di informazioni insufficienti per una valutazione dei rischi d'investimento. Contando sull'ausilio degli Stati membri e dei loro enti locali e regionali, la Commissione e la BEI dovrebbero promuovere la costituzione di una riserva trasparente di progetti di investimento nell'Unione, attuali e futuri, idonei a essere finanziati. Questa riserva di progetti dovrebbe assicurare la divulgazione pubblica, periodica e strutturata, delle informazioni sui progetti di investimento, affinché gli investitori possano disporre di dati attendibili sui quali fondare le decisioni d'investimento.

Emendamento 19

Considerando 31 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

(31 bis)

Quando i progetti sono inseriti, per ragioni di visibilità, nella riserva di progetti, questa, oltre alle informazioni sulla fattibilità economica dei progetti, dovrebbe fornire anche informazioni sul rispetto dei requisiti sociali e ambientali e la conformità agli obiettivi delle strategie di sviluppo regionale. La relativa sintesi semestrale sarà trasmessa al comitato di orientamento.

Emendamento 20

Considerando 32

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(32)

Anche gli Stati membri si sono attivati sul piano nazionale per costituire e promuovere riserve di progetti per i progetti di rilevanza nazionale. Le informazioni preparate dalla Commissione e dalla BEI dovrebbero riportare i link alle corrispondenti riserve di progetti costituite sul piano nazionale.

(32)

Anche gli Stati membri si sono attivati sul piano nazionale per costituire e promuovere riserve di progetti per i progetti di rilevanza nazionale , regionale e locale . Un lavoro, questo, che è già stato realizzato anche per progetti transfrontalieri, grazie alla collaborazione tra diversi Stati membri. Questi ultimi, inoltre, lavoreranno insieme con gli enti locali e regionali, conformemente al principio di sussidiarietà. Le informazioni preparate dalla Commissione e dalla BEI dovrebbero riportare i link alle corrispondenti riserve di progetti costituite sul piano nazionale e transfrontaliero . Gli enti locali e regionali, comprese le piattaforme regionali dell'innovazione, le agenzie di sviluppo regionale e le autorità di gestione dei fondi strutturali e di investimento europei, costituiscono una fonte cruciale di informazioni sulle opportunità d'investimento correnti e future.

Testo esplicativo delle modifiche proposte

È fondamentale che sia il livello regionale sia quello locale siano implicati nella definizione delle riserve di progetti.

Ed è importante sottolineare che gli Stati membri hanno cominciato a coordinarsi per presentare progetti transfrontalieri su vasta scala nell'ambito del FEIS.

Emendamento 21

Considerando 34

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(34)

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di rendiconto nei confronti dei cittadini europei, la BEI dovrebbe riferire periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio circa l'evoluzione del FEIS e gli effetti da esso prodotti.

(34)

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di rendiconto nei confronti dei cittadini europei, la Commissione e la BEI dovrebbero riferire periodicamente al Comitato europeo delle regioni, al Parlamento europeo e al Consiglio circa l'evoluzione del FEIS e gli effetti da esso prodotti , nonché sulla sua complementarità con altre politiche e con altri strumenti dell'UE .

Testo esplicativo delle modifiche proposte

Coinvolgere anche gli enti locali e regionali, che sono particolarmente vicini ai cittadini europei, significa assolvere meglio l'obbligo di rendiconto nei confronti di questi ultimi.

Emendamento 22

Articolo 1, paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

1 bis.     La Commissione e la BEI si assicurano che il sostegno accordato dal FEIS sia coerente e complementare con le altre politiche e gli altri strumenti dell'UE.

Emendamento 23

Articolo 1, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

L'accordo sul FEIS è aperto all'adesione degli Stati membri. Col consenso dei contributori esistenti, l'accordo sul FEIS è aperto anche all'adesione di altri terzi, tra cui banche di promozione nazionali o enti pubblici di proprietà degli Stati membri o da essi controllati, e soggetti del settore privato.

L'accordo sul FEIS è aperto all'adesione degli Stati membri. Col consenso dei contributori esistenti, l'accordo sul FEIS è aperto anche all'adesione di altri terzi, tra cui banche di promozione nazionali o regionali, enti pubblici di proprietà di Stati membri , di enti regionali o di enti locali oppure da essi controllati, agenzie di sviluppo dipendenti dalle regioni e soggetti del settore privato.

Testo esplicativo delle modifiche proposte

La normativa proposta dovrebbe prevedere la possibilità di aderire all'accordo FEIS anche per il livello regionale e locale.

Le regioni dovrebbero poter partecipare alla gestione di questi nuovi strumenti.

Emendamento 24

Articolo 1 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

Ai fini del presente regolamento, si applica la seguente definizione:

1)

per «banche o istituti di promozione nazionali» si intendono soggetti giuridici che esercitano un'attività finanziaria a titolo professionale e ai quali è stato conferito da uno Stato membro — a livello centrale, regionale o locale — mandato pubblico a svolgere, su base non commerciale, attività pubbliche di promozione o sviluppo finalizzate a colmare le carenze del mercato,

2)

per «piattaforma di investimento» si intende un dispositivo di cofinanziamento o di ripartizione dei rischi oppure un altro meccanismo di sostegno finanziario stabilito per finanziare un progetto o un gruppo di progetti. Una piattaforma di investimento può essere regionale, nazionale, transfrontaliera o settoriale, e mira a garantire la coerenza con le strategie di investimento locali e regionali e, se del caso, i programmi operativi dei fondi strutturali e di investimento europei.

Testo esplicativo delle modifiche proposte

Se si vuole creare un'autentica addizionalità dei finanziamenti, occorre appoggiarsi a reti di attori locali o professionali per generare, accompagnare e cofinanziare i progetti grazie a una migliore conoscenza delle opportunità e quindi a una migliore valutazione del rischio. Si tratta anche di poter prendere in considerazione progetti di dimensioni inferiori, sotto forma di pacchetti, quando essi si inseriscano in una politica di investimento convalidato dal Fondo.

Emendamento 25

Articolo 2, paragrafo 2, punto 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Per conseguire l'obiettivo fissato l'EIAH si avvale delle competenze della BEI, della Commissione, delle banche di promozione nazionali e delle autorità di gestione dei fondi strutturali e di investimento europei.

Per conseguire l'obiettivo fissato l'EIAH si avvale delle competenze:

della BEI,

della Commissione,

delle banche di promozione nazionali,

delle banche e/o delle agenzie regionali di sviluppo,

delle autorità di gestione dei fondi strutturali e di investimento europei.

In particolare, le regioni possono richiedere interventi di assistenza tecnica dell'EIAH per finalizzare operazioni a livello regionale o sovraregionale.

Testo esplicativo delle modifiche proposte

Nell'EIAH va salvaguardata la competenza specifica a livello regionale.

Le regioni, avendo una visione organica delle necessità degli investimenti sul proprio territorio o in collaborazione con altre regioni, dovrebbero avere la possibilità di attivare direttamente l'assistenza tecnica per meglio ottimizzare le iniziative e le relative risorse.

Emendamento 26

Articolo 3, paragrafo 5, secondo comma (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

Il comitato per gli investimenti deve tener conto dell'obiettivo di coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione.

Emendamento 27

Articolo 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Articolo 4

Garanzia dell'UE

L'Unione presta alla BEI una garanzia («garanzia dell'UE») per le operazioni di finanziamento o di investimento nell'Unione contemplate dal presente regolamento. La garanzia dell'UE è concessa a copertura degli strumenti di cui all'articolo 6 sotto forma di garanzia su richiesta.

Articolo 4

Garanzia dell'UE

L'Unione presta una garanzia irrevocabile e incondizionata («garanzia dell'UE») per le operazioni di finanziamento o di investimento nell'Unione , comprese quelle relative alla cooperazione transfrontaliera tra Stati membri e paesi terzi, contemplate dal presente regolamento. La garanzia dell'UE è concessa a copertura degli strumenti di cui all'articolo 6 sotto forma di garanzia su richiesta.

Testo esplicativo delle modifiche proposte

Evidente.

Emendamento 28

Articolo 5, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

2.   La garanzia dell'UE è concessa per le operazioni di finanziamento e di investimento della BEI approvate dal comitato per gli investimenti previsto all'articolo 3, paragrafo 5, o per il finanziamento del FEI finalizzato all'esecuzione di operazioni di finanziamento o di investimento della BEI a norma dell'articolo 7, paragrafo 2. Le operazioni sono conformi alle politiche dell'Unione e funzionali a uno degli obiettivi generali seguenti:

2.   La garanzia dell'UE è concessa per le operazioni di finanziamento e di investimento della BEI approvate dal comitato per gli investimenti previsto all'articolo 3, paragrafo 5, o per il finanziamento del FEI finalizzato all'esecuzione di operazioni di finanziamento o di investimento della BEI a norma dell'articolo 7, paragrafo 2. Il FEIS finanzia i progetti in modo che sia garantita l'addizionalità rispetto alle operazioni in corso. La Commissione, la BEI e gli Stati membri fanno sì che tutti gli investimenti che ricevono il sostegno del FEIS tengano conto del loro impatto per settore, a livello locale e regionale, sulla coesione economica, sociale e territoriale. Le operazioni sono conformi alle politiche dell'Unione e funzionali a uno degli obiettivi generali seguenti:

a)

sviluppo delle infrastrutture, compreso nel settore dei trasporti, specialmente negli agglomerati industriali, nel settore dell'energia, soprattutto in termini di interconnessioni energetiche, e nel settore digitale;

a)

sviluppo di infrastrutture resilienti in caso di calamità , nel settore dei trasporti, nel settore dell'energia, soprattutto in termini di interconnessioni energetiche, e nel settore digitale;

b)

investimenti nei settori dell'istruzione e formazione, sanità, ricerca e sviluppo, tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e innovazione;

b)

investimenti nei settori dell'istruzione e formazione, sanità, ricerca e sviluppo, digitalizzazione dei servizi pubblici, usi digitali e innovazione;

c)

espansione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica e delle risorse;

c)

espansione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica e delle risorse;

d)

progetti infrastrutturali nei settori dell'ambiente, risorse naturali, sviluppo urbano e società;

d)

progetti infrastrutturali nei settori dell'ambiente, risorse naturali, sviluppo urbano e società;

e)

sostegno finanziario alle imprese di cui all'articolo 1, paragrafo 1, anche sotto forma di finanziamento del capitale di esercizio con capitale di rischio.

e)

sostegno finanziario alle imprese di cui all'articolo 1, paragrafo 1, anche sotto forma di finanziamento del capitale di esercizio con capitale di rischio.

La garanzia dell'UE è concessa inoltre per il sostegno di piattaforme d'investimento dedicate e di banche di promozione nazionali, per il tramite della BEI, che investono in operazioni conformi ai requisiti stabiliti dal presente regolamento. In tal caso, il comitato direttivo traccia la linea politica relativa alle piattaforme d'investimento ammissibili.

La garanzia dell'UE è concessa inoltre per il sostegno di piattaforme d'investimento dedicate e di banche di promozione nazionali e/o regionali , per il tramite della BEI, che investono in operazioni conformi ai requisiti stabiliti dal presente regolamento. In tal caso, il comitato direttivo traccia la linea politica relativa alle piattaforme d'investimento ammissibili.

Emendamento 29

Articolo 9, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

La Commissione e la BEI promuovono, con l'ausilio degli Stati membri, la costituzione di una riserva trasparente di progetti di investimento attuali e potenzialmente futuri nell'Unione. La riserva lascia impregiudicata la selezione dei progetti ammessi al sostegno ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5.

La Commissione e la BEI promuovono, con l'ausilio degli Stati membri e in stretta cooperazione e partenariato con gli enti regionali e locali , la costituzione di una riserva trasparente di progetti di investimento attuali e potenzialmente futuri nell'Unione , che fornisce informazioni sulla fattibilità economica e l'impatto dei progetti in materia di sviluppo sostenibile e sul loro allineamento agli obiettivi delle strategie di sviluppo regionale . La riserva lascia impregiudicata la selezione dei progetti ammessi al sostegno ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5.

Emendamento 30

Articolo 9, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

La Commissione e la BEI sviluppano, aggiornano e divulgano, periodicamente e in modo strutturato, le informazioni sugli investimenti attuali e futuri che apportano un contributo materiale verso il conseguimento degli obiettivi politici dell'UE.

La Commissione e la BEI sviluppano, aggiornano e divulgano, periodicamente e in modo strutturato, le informazioni sugli investimenti attuali e futuri che apportano un contributo materiale verso il conseguimento degli obiettivi politici dell'UE in materia di coesione economica, sociale e territoriale .

Emendamento 31

Articolo 9, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Gli Stati membri sviluppano, aggiornano e divulgano, periodicamente e in modo strutturato, le informazioni sui progetti di investimento attuali e futuri nel rispettivo territorio.

Gli Stati membri , insieme con gli enti regionali e locali, sviluppano, aggiornano e divulgano, periodicamente e in modo strutturato, le informazioni sui progetti di investimento attuali e futuri nel rispettivo territorio.

Emendamento 32

Articolo 10, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

A cadenza semestrale la BEI presenta alla Commissione, se del caso in cooperazione con il FEI, una relazione sulle operazioni di finanziamento e di investimento da essa condotte a norma del presente regolamento. La relazione riporta una valutazione del rispetto delle condizioni per l'impiego della garanzia dell'UE e gli indicatori essenziali di prestazione stabiliti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera g). La relazione riporta altresì i dati statistici, finanziari e contabili relativi sia a ciascuna operazione di finanziamento o di investimento della BEI sia alla loro aggregazione .

A cadenza semestrale la BEI presenta alla Commissione, se del caso in cooperazione con il FEI, una relazione sulle operazioni di finanziamento e di investimento da essa condotte a norma del presente regolamento. La relazione riporta una valutazione del rispetto delle condizioni per l'impiego della garanzia dell'UE e gli indicatori essenziali di prestazione stabiliti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera g). La relazione riporta altresì i dati statistici, finanziari e contabili relativi sia a ciascuna operazione di finanziamento o di investimento della BEI sia al suo impatto sociale ed ambientale . Essa descrive in dettaglio i progetti per i quali il sostegno dei fondi strutturali e di investimento europei si combina con il sostegno del FEIS e l'importo complessivo dei contributi di ciascuna fonte. Una sintesi di tale relazione è trasmessa per parere al CO (cfr. l'emendamento 14).

Emendamento 33

Articolo 10, paragrafo 6

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti una relazione annuale sull'andamento del Fondo di garanzia e la relativa gestione nell'anno civile precedente.

Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio , al Comitato europeo delle regioni e alla Corte dei conti una relazione annuale sull'andamento del Fondo di garanzia e la relativa gestione nell'anno civile precedente. La relazione viene resa pubblica.

Testo esplicativo delle modifiche proposte

Coinvolgere anche gli enti regionali e locali significa rafforzare l'obbligo di rendiconto nei confronti dei cittadini europei.

Emendamento 34

Articolo 12, paragrafo 1, primo comma

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Entro il [UP: inserire data: 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] la BEI valuta il funzionamento del FEIS. La BEI trasmette la sua valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Entro il [UP: inserire data: 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] la BEI valuta il funzionamento del FEIS. La BEI trasmette la sua valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al Comitato europeo delle regioni .

Testo esplicativo delle modifiche proposte

Gli enti locali e regionali dovrebbero poter accedere alla valutazione del FEIS effettuata dalla BEI.

Emendamento 35

Articolo 12, paragrafo 1, secondo comma

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Entro il [UP: inserire data: 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione valuta l'impiego della garanzia dell'UE e il funzionamento del Fondo di garanzia, compreso l'impiego delle risorse che lo alimentano a norma dell'articolo 8, paragrafo 9. La Commissione trasmette la sua valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Entro il [UP: inserire data: 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione valuta l'impiego della garanzia dell'UE e il funzionamento del Fondo di garanzia, compreso l'impiego delle risorse che lo alimentano a norma dell'articolo 8, paragrafo 9. La Commissione trasmette la sua valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Nel contesto della revisione intermedia del QFP, devono essere presentate proposte adeguate per reindirizzare verso la garanzia ogni finanziamento disponibile dei programmi diverso da quelli di cui ai considerando 18 e 19 del presente regolamento.

Testo esplicativo delle modifiche proposte

La CE dovrebbe esplorare altre opzioni di finanziamento, oltre al Meccanismo per collegare l'Europa e ad Orizzonte 2020.

Emendamento 36

Articolo 12, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

La BEI e il FEI trasmettono periodicamente al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione le rispettive relazioni di valutazione indipendenti vertenti sui risultati pratici conseguiti con le rispettive specifiche attività condotte a norma del presente regolamento.

La BEI e il FEI trasmettono periodicamente al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al Comitato europeo delle regioni le rispettive relazioni di valutazione indipendenti vertenti sui risultati pratici conseguiti con le rispettive specifiche attività condotte a norma del presente regolamento.

Motivazione

Gli enti locali e regionali dovrebbero poter accedere a relazioni di valutazione indipendenti sul FEIS.

Emendamento 37

Articolo 12, paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Entro il [UP: inserire data: tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento, eventualmente corredata di opportune proposte.

Entro il [UP: inserire data: tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato europeo delle regioni una relazione sull'applicazione del presente regolamento, comprendente una valutazione del valore aggiunto del FEIS e della sua addizionalità rispetto agli strumenti di finanziamento dell'UE esistenti, relazione eventualmente corredata di opportune proposte.

Testo esplicativo delle modifiche proposte

Evidente.

Emendamento 38

Articolo 18

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Il regolamento (UE) n. 1291/2013 è così modificato:

1)

All'articolo 6, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1.     La dotazione finanziaria per l'attuazione di Orizzonte 2020 è fissata a 74  328,3 milioni di EUR a prezzi correnti, dei quali un massimale di 71  966,9 milioni di EUR è destinato alle attività del titolo XIX del TFUE.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nei limiti del quadro finanziario pluriennale.

2.     Gli importi destinati alle attività del titolo XIX del TFUE sono distribuiti fra le priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento con le seguenti modalità:

a)

Eccellenza scientifica, 23  897,0 milioni di EUR a prezzi correnti;

b)

Leadership industriale, 16  430,5 milioni di EUR a prezzi correnti;

c)

Sfide per la società, 28  560,7 milioni di EUR a prezzi correnti.

L'importo complessivo massimo del contributo finanziario dell'Unione proveniente da Orizzonte 2020 agli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 5, paragrafo 3, e per le azioni dirette non nucleari del CCR è il seguente:

i)

Diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione, 782,3 milioni di EUR a prezzi correnti;

ii)

Scienza con e per la società, 443,8 milioni di EUR a prezzi correnti;

iii )

Azioni dirette non nucleari del CCR, 1  852,6 milioni di EUR a prezzi correnti.

La ripartizione indicativa per le priorità e gli obiettivi specifici di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, è stabilita all'allegato II.

3.     L'EIT è finanziato mediante un contributo massimo proveniente da Orizzonte 2020 pari a 2  361,4 milioni di EUR a prezzi correnti, come stabilito all'allegato II.»;

2)

L'allegato II è sostituito dal testo figurante nell'allegato I del presente regolamento.

 

Motivazione

Il presente emendamento è in linea con il punto 4 delle «Raccomandazioni politiche» del presente parere e con l'emendamento 75 del progetto di relazione Bullmann/Fernandes del Parlamento europeo.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1.

si compiace del piano di investimenti per l'Europa e del regolamento sul FEIS proposti dalla Commissione europea al fine di incoraggiare gli investimenti nell'Unione;

2.

fa osservare che il Fondo europeo per gli investimenti strategici rappresenta solo una componente del piano di investimenti; affinché il piano abbia successo, servono anche la riserva di progetti, il polo di consulenza tecnica, e riforme strutturali che abbiano un'incidenza socioeconomica positiva e contribuiscano a una migliore capacità amministrativa; in tale contesto, invita la Commissione europea a precisare, sulla scia della sua comunicazione del 13 gennaio 2015«Sfruttare al meglio la flessibilità consentita dalle norme vigenti del patto di stabilità e crescita» (COM(2015)12), il perimetro delle riforme strutturali che essa intende promuovere a livello europeo, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

3.

osserva che il meccanismo del piano di investimenti consiste principalmente nella dotazione di un fondo di garanzia a copertura dei finanziamenti più rischiosi;

4.

esprime preoccupazione per il fatto che i 16 miliardi di euro di garanzia sono reperiti mediante riassegnazione degli stanziamenti inizialmente destinati al Meccanismo per collegare l'Europa (CEF) e a Orizzonte 2020; richiama l'attenzione della Commissione europea sulle conseguenze disastrose che ne deriverebbero per progetti che rientrano pur sempre tra le priorità dell'UE, e fa osservare che i prestiti e le garanzie non costituiscono un sostegno adeguato per numerosi progetti di ricerca di base e per istituti di ricerca di rinomanza internazionale;

5.

chiede pertanto che il piano di investimenti sia alimentato principalmente da fondi inutilizzati del bilancio dell'UE, che dovrebbero altrimenti essere restituiti agli Stati membri. La riduzione delle dotazioni di bilancio disponibili per Orizzonte 2020 e il CEF dovrebbe diventare effettiva soltanto dopo che siano state esaurite tutte le possibilità di flessibilità nel quadro del bilancio europeo;

6.

invita la Commissione europea a valutare, nel contesto della revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale, le possibilità esistenti, nel bilancio dell'UE, di riorientare le risorse disponibili verso la garanzia dell'UE da programmi diversi da Orizzonte 2020 e dal Meccanismo per collegare l'Europa;

7.

considera importante garantire l'elevata qualità dei progetti e fare in modo che anche i progetti locali di piccole dimensioni possano beneficiare del sostegno del FEIS; sotto questo profilo, l'assistenza tecnica e la consulenza agli enti locali sono essenziali;

8.

desidera partecipare a pieno titolo al monitoraggio e all'attuazione del piano di investimenti per l'Europa. Gli enti locali e regionali sono attori cruciali per l'individuazione, la pianificazione e l'accompagnamento degli investimenti addizionali sui loro territori. In quest'ottica, garantire la coerenza del FEIS con le strategie di investimento locali e regionali e i programmi operativi dei fondi strutturali e d'investimento europei assume un'importanza essenziale. Lo strumento privilegiato per coinvolgere concretamente gli enti locali e regionali, come pure gli Stati membri, le banche e gli enti nazionali e/o regionali di sviluppo ai fini del successo del FEIS è la piattaforma geografica o tematica di finanziamento, di cui occorre precisare il livello di delega nonché le modalità di finanziamento;

9.

osserva che il piano di investimenti richiederà sforzi considerevoli per superare una serie di sfide: garantire che il fondo sia strutturato in maniera favorevole alle imprese, per attirare investimenti privati; fare in modo che, a mano a mano che si sviluppa la riserva di progetti, il Fondo europeo per gli investimenti strategici del piano di investimenti non venga considerato come un sussidio dell'UE per i progetti nazionali impraticabili; provvedere al coordinamento tra gli strumenti esistenti, come Orizzonte 2020, e il FEIS, dato che entrambi sono intesi a finanziare la ricerca e l'innovazione;

10.

fa presente che, per superare le suddette sfide, l'attuale periodo di programmazione (2014-2017) dovrà essere maggiormente orientato ai risultati, cosa che si può realizzare collaborando con gli enti locali e regionali. Per garantire che i progetti selezionati per il FEIS producano i risultati locali auspicati, il comitato per gli investimenti, incaricato della selezione dei progetti, dovrà essere aperto anche alle consultazioni locali e regionali. Ai fini di un approccio orientato ai risultati occorrerà accrescere il ricorso ai fondi dell'UE, aumentando le sinergie tra i vari fondi UE disponibili e rendendo più facile l'utilizzo dei fondi stessi;

11.

ritiene che un altro prerequisito per il successo del piano d'investimenti per l'Europa sia che i cofinanziamenti non siano ostacolati dal Patto di stabilità e crescita (PSC), e chiede pertanto che i cofinanziamenti nazionali non rientrino nei calcoli del PSC, quale che sia la situazione degli Stati membri in relazione al Patto di stabilità e crescita. Una richiesta, questa, che si inquadra in quella sua, più ampia, di escludere dall'ambito di applicazione dalle regole del PSC i cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali europei;

12.

sottolinea che gli investimenti in infrastrutture finanziati dal FEIS devono garantirne la resistenza alle catastrofi; è molto più conveniente agire subito che adeguare successivamente edifici non sicuri (3);

13.

suggerisce inoltre, per garantire un monitoraggio utile del piano d'investimenti per l'Europa, di istituire un comitato di orientamento, composto da propri membri e da membri del CESE, incaricato di formulare raccomandazioni alla Commissione in merito alla politica di investimento del Fondo;

14.

invita gli Stati membri ad associare strettamente gli enti locali e regionali nella definizione e nella promozione delle riserve di progetti, per contribuire a migliorare la gestione del FEIS;

15.

invita la Commissione e la Banca europea per gli investimenti (BEI) a sviluppare, in cooperazione con il Comitato europeo delle regioni, una serie di criteri per la selezione dei progetti e le procedure di monitoraggio, e sottolinea che la rapidità non deve prevalere sulla qualità dei progetti;

16.

invita la Commissione e la BEI a coinvolgerlo, in qualità di osservatore, nel comitato direttivo e nel comitato per gli investimenti;

17.

osserva che la proposta di regolamento in esame riguarda ambiti rientranti nella competenza concorrente dell'Unione europea e degli Stati membri ed ambiti nei quali l'Unione ha competenza per sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri (4). Ritiene che, poiché l'obiettivo principale della proposta di regolamento è contribuire al rilancio degli investimenti a livello europeo che hanno evidenti aspetti transnazionali, tale proposta sia conforme al principio di sussidiarietà. Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, ritiene che la proposta di regolamento costituisca lo strumento giuridico appropriato, perché le sue disposizioni finanziarie devono essere direttamente applicabili in tutti gli Stati membri.

18.

gli enti locali e regionali, che sono i soggetti più adatti ad individuare i problemi e a proporre soluzioni in funzione delle diverse situazioni sul campo, dovrebbero ricevere la relazione sulla valutazione e il funzionamento del FEIS, e contribuire a migliorare il piano;

19.

sottolinea l'importanza di tenere conto dell'ambiente e delle risorse naturali nelle norme che disciplinano il ricorso alla garanzia dell'Unione. Il campo di applicazione definito nella proposta di regolamento e gli obiettivi generali menzionati dovrebbero comprendere anche la protezione del clima e lo sviluppo sostenibile.

20.

sottolinea che è essenziale che gli orientamenti in materia di investimenti del FEIS garantiscano l'accessibilità di quest'ultimo ai progetti di minori dimensioni, e in particolare a quelli che contribuiscono alla creazione di posti di lavoro e alla crescita economica e a colmare i divari tra le regioni; occorre inoltre che la struttura di gestione del Fondo riconosca che, in alcune regioni, i progetti di minori dimensioni possono essere equivalenti agli investimenti strategici in quanto possono avere effetti leva di grande rilievo.

Bruxelles, 16 aprile 2015

Il Presidente del Comitato europeo delle regioni

Markku MARKKULA


(1)   Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 198 2/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

(2)   Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

(3)  Cfr. il parere del CdR 2014/2646.

(4)  Articoli 172 (reti transeuropee), 173 (industria), 175, paragrafo 3 (coesione economica, sociale e territoriale), e 182, paragrafo 1 (ricerca e sviluppo tecnologico e spazio).