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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 194 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
58° anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2015/C 194/01 |
Non opposizione a un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7562 — Canada Life Group/LGII) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2015/C 194/02 |
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Commissione europea |
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2015/C 194/03 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione europea |
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2015/C 194/04 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2015/C 194/05 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7572 — OG Capital/Kem One Innovative Vinyls) ( 1 ) |
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2015/C 194/06 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7638 — RTL Nederland Ventures/RF Participatie/Reclamefolder.nl) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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12.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 194/1 |
Non opposizione a un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.7562 — Canada Life Group/LGII)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 194/01)
Il 5 giugno 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32015M7562. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
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12.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 194/2 |
Avviso all’attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2012/285/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau
(2015/C 194/02)
Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone che figurano negli allegati II e III della decisione 2012/285/PESC del Consiglio (1) e nell’allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio (2) concernenti misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau.
Il Consiglio dell’Unione europea, dopo aver riesaminato l’elenco delle persone designate nei summenzionati allegati, ha stabilito che le misure restrittive di cui alla decisione 2012/285/PESC e al regolamento (UE) n. 377/2012 dovrebbero continuare ad applicarsi a tali persone.
Si richiama l’attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web elencati nell’allegato II del regolamento (UE) n. 377/2012, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 del regolamento).
Entro il 30 aprile 2016 le persone in questione possono presentare al Consiglio, al seguente indirizzo, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include negli elenchi summenzionati:
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Consiglio dell’Unione europea |
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Segretariato generale |
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DG C 1C |
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Rue de la Loi, 175 |
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1048 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
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E-mail: sanctions@consilium.europa.eu |
Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico, da parte del Consiglio, in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2012/285/PESC e dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 377/2012.
(1) GU L 142 dell’1.6.2012, pag. 36.
(2) GU L 119 del 4.5.2012, pag. 1.
Commissione europea
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12.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 194/3 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
11 giugno 2015
(2015/C 194/03)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,1232 |
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JPY |
yen giapponesi |
138,95 |
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DKK |
corone danesi |
7,4614 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,72660 |
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SEK |
corone svedesi |
9,2558 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,0523 |
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ISK |
corone islandesi |
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NOK |
corone norvegesi |
8,7860 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
27,318 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
312,21 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,1405 |
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RON |
leu rumeni |
4,4668 |
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TRY |
lire turche |
3,0749 |
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AUD |
dollari australiani |
1,4533 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,3839 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
8,7078 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,6042 |
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SGD |
dollari di Singapore |
1,5135 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 252,23 |
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ZAR |
rand sudafricani |
13,9601 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
6,9707 |
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HRK |
kuna croata |
7,5660 |
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IDR |
rupia indonesiana |
14 946,03 |
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MYR |
ringgit malese |
4,2062 |
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PHP |
peso filippino |
50,879 |
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RUB |
rublo russo |
61,3375 |
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THB |
baht thailandese |
37,911 |
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BRL |
real brasiliano |
3,5479 |
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MXN |
peso messicano |
17,4152 |
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INR |
rupia indiana |
71,8644 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
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12.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 194/4 |
Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese
(2015/C 194/04)
In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese, la Commissione europea (in seguito «la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2) («il regolamento di base»).
1. Domanda di riesame
La domanda è stata presentata il 13 marzo 2015 da Plansee SE («il richiedente»), che rappresenta oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di determinati cavi di molibdeno.
2. Prodotto oggetto del riesame
Il prodotto oggetto del riesame è costituito da cavi di molibdeno, contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese («prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati con il codice NC ex 8102 96 00.
3. Misure in vigore
Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 del Consiglio (3). Le misure sono estese dal regolamento di esecuzione (UE) n. 14/2012 del Consiglio (4) alle importazioni spedite dalla Malaysia, dichiarate o no originarie della Malaysia, e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 871/2013 del Consiglio (5) alle importazioni di cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 97 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati con il codice NC ex 8102 96 00.
4. Motivazione del riesame
La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio per l’industria dell’Unione.
4.1. Asserzione del rischio di reiterazione del dumping
Dato che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, la Repubblica popolare cinese («la RPC» o «il paese interessato») è considerata un paese non retto da un’economia di mercato, il richiedente ha stabilito il valore normale per le importazioni dalla RPC in base al valore normale costruito [costi di produzione, spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e profitti] in un paese terzo ad economia di mercato, in questo caso l’India. Il valore normale è stato costruito perché non erano disponibili dati attendibili per i prezzi praticati sul mercato interno dell’India. L’asserzione del rischio di reiterazione del dumping si basa su un confronto tra il valore normale così stabilito e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame venduto nei paesi terzi, visto che attualmente i volumi delle importazioni nell’Unione dalla RPC non sono significativi.
In base al confronto di cui sopra, che dimostra il dumping sui mercati di paesi terzi, il richiedente sostiene che sussiste un rischio di reiterazione del dumping da parte del paese interessato sul mercato dell’Unione.
4.2. Asserzione del rischio di reiterazione del pregiudizio
Il richiedente sostiene che sussiste il rischio di reiterazione del pregiudizio. A tale proposito egli ha fornito elementi di prova del fatto che l’eventuale scadenza delle misure potrebbe comportare l’aumento del livello attuale delle importazioni del prodotto oggetto del riesame a prezzi di dumping. In effetti, i ripetuti tentativi di elusione dei produttori esportatori cinesi dimostrano che il mercato dell’Unione è tuttora attraente data la sua forte industria automobilistica. Inoltre, le importazioni a prezzi di dumping rischiano di aumentare in assenza di misure a causa dell’esistenza di capacità inutilizzate nel paese interessato, che sono molto più elevate del livello complessivo del consumo dell’EU, e della capacità delle strutture di produzione dei produttori esportatori del paese interessato di aumentare rapidamente la produzione del prodotto in questione.
Il richiedente sostiene infine che il pregiudizio è stato eliminato soprattutto grazie all’esistenza delle misure e che se queste dovessero scadere, la possibile ripresa di considerevoli importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato potrebbe comportare la reiterazione del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
5. Procedura
Avendo stabilito, sentito il comitato consultivo istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
Il riesame stabilità se la scadenza delle misure possa comportare una persistenza o reiterazione del dumping relativo al prodotto oggetto del riesame e una persistenza o reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.
5.1. Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping
I produttori esportatori (6) del prodotto oggetto del riesame del paese interessato, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.
5.1.1. Procedura di selezione dei produttori esportatori che saranno oggetto dell’inchiesta nella Repubblica popolare cinese
a)
In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese oggetto del presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse, fornendole le informazioni sulla/e loro società richieste nell’allegato I del presente avviso.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità della Repubblica popolare cinese ed eventualmente le associazioni note di produttori esportatori.
Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.
Se sarà necessario costituire un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni verso l’Unione che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. Tutti i produttori esportatori noti, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori esportatori ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori inseriti nel campione, a tutte le associazioni note di produttori esportatori nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese.
I produttori esportatori selezionati per costituire il campione, le associazioni note di produttori esportatori e le autorità della Repubblica popolare cinese dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.
Fatta salva la possibile applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione»).
5.1.2. Procedura supplementare relativa ai produttori esportatori del paese interessato non retto da un’economia di mercato
5.1.2.1.
In conformità all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso di importazioni dalla Repubblica popolare cinese, il valore normale sarà determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato.
Nell’inchiesta precedente gli Stati Uniti d’America («US») sono stati utilizzati come paese terzo ad economia di mercato per stabilire il valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Il richiedente ha fornito elementi di prova del fatto che da allora la situazione del mercato statunitense è cambiata notevolmente, dato che il prodotto oggetto del riesame non vi viene più fabbricato. Il richiedente sostiene pertanto che gli US non sono più un idoneo paese terzo ad economia di mercato. Ai fini della presente inchiesta, la Commissione intende utilizzare l’India. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni in merito all’adeguatezza di tale scelta entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione esaminerà inoltre se il prodotto oggetto del riesame venga effettivamente fabbricato e venduto nei paesi terzi a economia di mercato per i quali vi sono indicazioni dell’attuale produzione del prodotto oggetto del riesame.
5.1.3. Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta (7) (8)
Gli importatori indipendenti nell’Unione del prodotto oggetto del riesame dalla Repubblica popolare cinese sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.
In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse, fornendole le informazioni sulla/e loro società richieste nell’allegato II del presente avviso.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.
Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.
Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto oggetto del riesame che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà tutti gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione e alle associazioni note di importatori. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.
5.2. Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio
Al fine di stabilire se esista un rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione, i produttori dell’Unione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.
5.2.1. Produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta
Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori dell’Unione ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori noti dell’Unione o ai produttori rappresentativi dell’Unione e alle associazioni note di produttori dell’Unione, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, vale a dire a Plansee SE e Osram GmbH.
I produttori dell’Unione e le associazioni di produttori dell’Unione sopraindicati dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.
I produttori dell’Unione e le associazioni di produttori dell’Unione non elencati sopra sono invitati a contattare la Commissione, di preferenza per posta elettronica, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse, per manifestarsi e chiedere un questionario.
5.3. Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione
Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, si deciderà, in conformità all’articolo 21 del regolamento di base, se la proroga delle misure antidumping sia contraria o meno all’interesse dell’Unione. I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse. Per poter partecipare all’inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.
Le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione informazioni riguardanti l’interesse dell’Unione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all’atto della presentazione.
5.4. Altre comunicazioni scritte
Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo disposizioni diverse, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
5.5. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta
Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
5.6. Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza
Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale sono esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.
Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (9).
Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato e della qualità richiesti.
Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le scansioni di deleghe e di certificazioni, ad eccezione delle risposte voluminose che dovranno essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono il loro accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRESPONDANCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES» («Corrispondenza con la Commissione europea nei casi di difesa commerciale»), pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo e-mail valido e assicurarsi che l’indirizzo e-mail fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunica con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.
Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:
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Commissione europea |
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Direzione generale del Commercio |
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Direzione H |
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Ufficio: CHAR 04/039 |
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1040 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
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6. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.
Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.
Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta potrà essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.
L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.
7. Consigliere auditore
Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.
Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, le domande vanno presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
Il consigliere auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un’audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l’altro, il rischio della persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio e l’interesse dell’Unione.
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/
8. Calendario dell’inchiesta
A norma dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
9. Domande di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base
Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità alle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le sue conclusioni non comporteranno una modifica delle misure in vigore, bensì l’abrogazione o il mantenimento di tali misure, in conformità all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.
Qualora una delle parti interessate ritenga giustificato il riesame delle misure in modo che possano essere modificate, può chiedere un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.
Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all’indirizzo sopraindicato.
10. Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (10).
(1) GU C 371 del 18.10.2014, pag. 19.
(2) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 del Consiglio, del 14 giugno 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese (GU L 150 del 16.6.2010, pag. 17).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 14/2012 del Consiglio, del 9 gennaio 2012, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento d’esecuzione (UE) n. 511/2010 sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati cavi di molibdeno spediti dalla Malaysia, dichiarati o no originari della Malaysia, e che chiude l’inchiesta riguardante le importazioni spedite dalla Svizzera (GU L 8 del 12.1.2012, pag. 22).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 871/2013 del Consiglio, del 2 settembre 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 sulle importazioni di cavi di molibdeno, contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di cavi di molibdeno, contenenti, in peso, almeno il 97 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 243 del 12.9.2013, pag. 2).
(6) Per produttore esportatore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca ed esporti il prodotto oggetto del riesame sul mercato dell’Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto oggetto del riesame.
(7) Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati ai produttori esportatori devono compilare l’allegato I del questionario destinato ai produttori esportatori. Per la definizione delle parti collegate, cfr. nota a piè pagina 3 o l’allegato II.
(8) I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.
(9) Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(10) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
ALLEGATO I
ALLEGATO II
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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12.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 194/14 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7572 — OG Capital/Kem One Innovative Vinyls)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 194/05)
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1. |
In data 3 giugno 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa OpenGate Capital Group Europe SARL («OGCGE», Lussemburgo), appartenente al gruppo OpenGate Capital («OGC», Stati Uniti), acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Kem One Innovative Vinyls SAS («KOIV», Francia) mediante acquisto di quote. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — OGC: gruppo specializzato nelle operazioni di carve-out, cioè nell’acquisizione di divisioni o controllate che non fanno parte del core business dei gruppi a cui appartengono e che sono vendute nell’ambito di un processo di razionalizzazione economica. Attraverso alcune controllate, OGC opera sui mercati dei compound S-PVC e dei sistemi in PVC per l’edilizia, — KOIV: holding di imprese che operano nella produzione di compound S-PVC speciali pronti per l’uso, stabilizzatori per compound e sistemi in PVC per l’edilizia. |
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7572 — OG Capital/Kem One Innovative Vinyls, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
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12.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 194/15 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7638 — RTL Nederland Ventures/RF Participatie/Reclamefolder.nl)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 194/06)
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1. |
In data 5 giugno 2015 è pervenuta alla Commissione europea la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione RTL Nederland Ventures B.V. (Paesi Bassi), appartenente al gruppo Bertelsmann («Bertelsmann», Germania), e RF Participatie B.V. (Paesi Bassi), controllata da H2 Equity Partners B.V. («H2», Paesi Bassi), acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Reclamefolder.nl B.V. («Reclamefolder.nl», Paesi Bassi) mediante acquisto di quote. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — Reclamefolder.nl: inserzioni pubblicitarie online; — Bertelsmann: media, servizi e istruzione; — H2: fondo di private equity. |
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7638 — RTL Nederland Ventures/RF Participatie/Reclamefolder.nl, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.