ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 177

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

58° anno
30 maggio 2015


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2015/C 177/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7537 — ARDIAN France/F2i SGR/F2i Aeroporti) ( 1 )

1

2015/C 177/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7615 — Deprez Holding/Greenyard Foods) ( 1 )

1

2015/C 177/03

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7588 — Griffin/LVS II Lux XX/ECHO) ( 1 )

2


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2015/C 177/04

Avviso all'attenzione del sig. Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk figurante nell'elenco di cui alla decisione 2014/119/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

3

 

Commissione europea

2015/C 177/05

Tassi di cambio dell'euro

4

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2015/C 177/06

Adozione della decisione della Commissione relativa alla notifica del Regno di Spagna del piano nazionale transitorio di cui all’articolo 32 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali

5


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2015/C 177/07

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di aspartame originario della Repubblica popolare cinese e di aspartame originario della Repubblica popolare cinese contenuto in determinati preparati e/o miscele

6

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2015/C 177/08

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7616 — DCC/DLG Danish Energy Business) ( 1 )

17


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

30.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 177/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7537 — ARDIAN France/F2i SGR/F2i Aeroporti)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 177/01)

Il 21 aprile 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32015M7537. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


30.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 177/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7615 — Deprez Holding/Greenyard Foods)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 177/02)

Il 22 maggio 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32015M7615. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


30.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 177/2


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7588 — Griffin/LVS II Lux XX/ECHO)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 177/03)

Il 21 maggio 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32015M7588. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

30.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 177/3


Avviso all'attenzione del sig. Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk figurante nell'elenco di cui alla decisione 2014/119/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

(2015/C 177/04)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione del sig. Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk, che figura alla voce n. 13 nell'allegato della decisione 2014/119/PESC (1) del Consiglio e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 (2) del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina.

A seguito di un riesame della designazione del sig. Tabachnyk e tenuto conto dei nuovi elementi figuranti nel fascicolo del Consiglio, il Consiglio intende continuare a mantenere nell'elenco il sig. Tabachnyk con una motivazione per la sua designazione modificata nel modo seguente:

«Persona sottoposta a indagine dalle autorità ucraine per coinvolgimento nell'appropriazione indebita di fondi statali.»

Si informa il sig. Tabachnyk che può presentare al Consiglio una richiesta volta ad ottenere gli elementi di cui il Consiglio dispone nel proprio fascicolo riguardo alla sua designazione, nonché osservazioni sull’intenzione del Consiglio di mantenere il suo nome nell'elenco con una motivazione modificata, prima del 3 giugno 2015, al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIO

Indirizzo di posta elettronica: sanctions@consilium.europa.eu


(1)  GU L 66 del 6.3.2014, pag. 26.

(2)  GU L 66 del 6.3.2014, pag. 1.


Commissione europea

30.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 177/4


Tassi di cambio dell'euro (1)

29 maggio 2015

(2015/C 177/05)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0970

JPY

yen giapponesi

135,95

DKK

corone danesi

7,4597

GBP

sterline inglesi

0,71900

SEK

corone svedesi

9,3272

CHF

franchi svizzeri

1,0341

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,5360

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,401

HUF

fiorini ungheresi

308,90

PLN

zloty polacchi

4,1298

RON

leu rumeni

4,4425

TRY

lire turche

2,9188

AUD

dollari australiani

1,4338

CAD

dollari canadesi

1,3650

HKD

dollari di Hong Kong

8,5052

NZD

dollari neozelandesi

1,5405

SGD

dollari di Singapore

1,4799

KRW

won sudcoreani

1 220,31

ZAR

rand sudafricani

13,3409

CNY

renminbi Yuan cinese

6,7994

HRK

kuna croata

7,5720

IDR

rupia indonesiana

14 512,24

MYR

ringgit malese

4,0195

PHP

peso filippino

48,949

RUB

rublo russo

57,4638

THB

baht thailandese

37,007

BRL

real brasiliano

3,4522

MXN

peso messicano

16,8433

INR

rupia indiana

69,9893


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

30.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 177/5


Adozione della decisione della Commissione relativa alla notifica del Regno di Spagna del piano nazionale transitorio di cui all’articolo 32 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali

(2015/C 177/06)

Il 29 maggio 2015 la Commissione ha adottato la decisione C(2015) 3525 sulla notifica del Regno di Spagna relativa al piano nazionale transitorio di cui all’articolo 32 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (1).

Il documento è disponibile su Internet al seguente indirizzo: https://circabc.europa.eu/w/browse/36205e98-8e7a-47d7-808d-931bc5baf6ee


(1)  GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

30.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 177/6


Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di aspartame originario della Repubblica popolare cinese e di aspartame originario della Repubblica popolare cinese contenuto in determinati preparati e/o miscele

(2015/C 177/07)

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di aspartame originario della Repubblica popolare cinese («la RPC» o «il paese interessato») sono oggetto di dumping e causano pertanto un grave pregiudizio all'industria dell'Unione.

1.   Denuncia

La denuncia è stata presentata il 16 aprile 2015 da Ajinomoto Sweeteners Europe SAS («il denunciante»), l'unico produttore di aspartame nell'Unione, che pertanto rappresenta il 100 % della produzione totale di aspartame dell'Unione.

2.   Prodotto in esame

Il prodotto oggetto della presente inchiesta è l'aspartame (N-L-α-aspartil-L-fenilalanina-1-metil estere, N-Estere metilico dell'acido 3-ammino-N-(α-carbometossi-fenetil)-succinamico), CAS RN 22839-47-0, originario della RPC, nonché l'aspartame originario della RPC contenuto in preparati e/o miscele comprendenti anche altri edulcoranti e/o acqua («il prodotto in esame»).

3.   Asserzione di dumping

Il prodotto che secondo la denuncia è oggetto di dumping è il prodotto in esame, attualmente classificato con i codici NC ex 2924 29 98, ex 2106 90 92, ex 2106 90 98, ex 3824 90 92 ed ex 3824 90 93. Questi codici NC sono forniti solo a titolo informativo.

Dato che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, la RPC è considerata un paese non retto da un'economia di mercato, il denunciante ha stabilito un valore normale per le importazioni dalla RPC in base al prezzo praticato in un paese terzo ad economia di mercato, in questo caso il Giappone. La denuncia di dumping si basa su un confronto tra il valore normale così stabilito e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame venduto nell'Unione.

I margini di dumping così calcolati sono significativi per il paese interessato.

4.   Asserzione di pregiudizio e nesso di causalità

Il denunciante ha fornito elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame dal paese interessato sono aumentate complessivamente in termini assoluti e sono aumentate in termini di quota di mercato.

Gli elementi di prova prima facie addotti dal denunciante indicano che il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame hanno avuto, tra l'altro, ripercussioni negative sulle quantità vendute, sul livello dei prezzi praticati e sulla quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione, che hanno compromesso gravemente l'andamento generale e la situazione finanziaria e occupazionale di quest'ultima.

5.   Procedura

Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che la denuncia è stata presentata dall'industria dell'Unione o per suo conto e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione apre un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.

L'inchiesta determinerà se il prodotto in esame originario del paese interessato sia oggetto di dumping e se le importazioni in dumping abbiano arrecato un pregiudizio all'industria dell'Unione. In caso affermativo l'inchiesta valuterà se l'istituzione di misure non sia contraria all'interesse dell'Unione.

5.1.    Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1o aprile 2014 e il 31 marzo 2015 («il periodo dell'inchiesta»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2011 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

5.2.    Procedura di determinazione del dumping

5.2.1.   Produttori esportatori oggetto dell'inchiesta

I produttori esportatori (2) del prodotto in esame del paese interessato sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

5.2.1.1   Procedura di selezione dei produttori esportatori che saranno oggetto dell'inchiesta nel paese interessato

a)   Campionamento

In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori esportatori del paese interessato oggetto del presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori da sottoporre all'inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni diverse, fornendo le informazioni sulle loro società richieste nell'allegato I del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità del paese interessato ed eventualmente le associazioni note di produttori esportatori.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni diverse.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni verso l'Unione che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori esportatori noti, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori esportatori ritenute necessarie all'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori inseriti nel campione, alle associazioni note di produttori esportatori e alle autorità del paese interessato.

I produttori esportatori selezionati per costituire il campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.

Fatta salva la possibile applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione»). Fatto salvo quanto disposto di seguito alla lettera b), il dazio antidumping applicabile alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione non potrà superare la media ponderata del margine di dumping stabilito per i produttori esportatori inseriti nel campione (3).

b)   Margine di dumping individuale per le società non inserite nel campione

I produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione possono chiedere, a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, che la Commissione fissi per loro un margine di dumping individuale («margine di dumping individuale»). I produttori esportatori che intendono chiedere tale margine devono richiedere un questionario e restituirlo debitamente compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse. La Commissione esaminerà se può essere concesso loro un dazio individuale in conformità all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. I produttori esportatori del paese non retto da un'economia di mercato che ritengano che nel loro caso prevalgano condizioni di economia di mercato per quanto riguarda la produzione e la vendita del prodotto in esame, possono presentare una richiesta debitamente motivata di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («richiesta TEM») e trasmetterla debitamente compilata entro i termini specificati al punto 5.1.2.2.

Si informano i produttori esportatori che chiedono un margine di dumping individuale che la Commissione potrà comunque decidere di non determinare per loro tale margine se, ad esempio, il numero dei produttori esportatori è così elevato da rendere tale determinazione indebitamente gravosa e impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

5.2.2.   Procedura supplementare relativa ai produttori esportatori del paese interessato non retto da un'economia di mercato

5.2.2.1.   Selezione di un paese terzo a economia di mercato

Fatte salve le disposizioni del punto 5.1.2.2, in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso di importazioni dalla RPC il valore normale sarà determinato in base al prezzo o al valore normale costruito in un paese terzo ad economia di mercato. A tale scopo la Commissione selezionerà un idoneo paese terzo ad economia di mercato. Il paese provvisoriamente prescelto è il Giappone. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni in merito all'adeguatezza di tale scelta entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, il prodotto in esame è prodotto anche in Corea del Sud. Al fine di selezionare in modo definitivo il paese terzo ad economia di mercato, la Commissione esaminerà se il prodotto in esame sia prodotto e venduto nei paesi terzi ad economia di mercato per i quali vi sono indicazioni riguardo alla produzione del prodotto in esame.

5.2.2.2.   Trattamento dei produttori esportatori del paese interessato non retto da un'economia di mercato

A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, i singoli produttori esportatori del paese interessato che ritengano che nel loro caso prevalgano condizioni di economia di mercato per quanto riguarda la fabbricazione e la vendita del prodotto in esame, possono presentare una richiesta debitamente motivata di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («richiesta TEM»). Il trattamento sarà accordato se dalla valutazione della richiesta TEM risulterà che sono soddisfatti i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base (4). Il margine di dumping dei produttori esportatori ai quali è accordato il TEM sarà calcolato, per quanto possibile e facendo uso dei dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, utilizzando il loro valore normale e i loro prezzi all'esportazione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base.

La Commissione invierà i moduli di richiesta TEM a tutti i produttori esportatori del paese interessato inseriti nel campione e ai produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione che intendono chiedere un margine di dumping individuale, alle associazioni note di produttori esportatori e alle autorità del paese interessato. La Commissione valuterà esclusivamente i moduli di richiesta TEM presentati dai produttori esportatori del paese interessato inseriti nel campione e dai produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione la cui richiesta di margine di dumping individuale è stata accolta.

I produttori esportatori che chiedono il TEM dovranno presentare un modulo di richiesta TEM, debitamente compilato, entro 21 giorni dalla data di notifica della selezione del campione o della decisione di non selezionare un campione, salvo disposizioni diverse.

5.2.3.   Importatori indipendenti oggetto dell'inchiesta  (5)  (6)

Gli importatori indipendenti nell'Unione del prodotto in esame dal paese interessato sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni diverse, fornendole le informazioni sulle loro società richieste nell'allegato II del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni diverse.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell'Unione del prodotto in esame che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione e alle associazioni note di importatori. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.

5.3.    Procedura di determinazione del pregiudizio e produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta

La determinazione del pregiudizio si basa su prove certe e comporta un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di dumping, dei loro effetti sui prezzi nel mercato dell'Unione e dell'incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione. Per stabilire se tale industria subisca un pregiudizio, il produttore noto dell'Unione del prodotto in esame è invitato a partecipare all'inchiesta della Commissione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta per quanto riguarda i produttori dell'Unione, la Commissione invierà questionari al produttore noto dell'Unione, ossia alla società Ajinomoto Sweeteners Europe SAS («il denunciante»).

Il suddetto produttore dell'Unione dovrà presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni diverse.

I produttori dell'Unione e le associazioni di produttori dell'Unione non elencati sopra sono invitati a contattare la Commissione, di preferenza per posta elettronica, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni diverse, per manifestarsi e chiedere un questionario.

5.4.    Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione

Qualora venga accertata l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio, si deciderà, in conformità all'articolo 21 del regolamento di base, se l'adozione di misure antidumping sia contraria o meno all'interesse dell'Unione. I produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni diverse. Per poter partecipare all'inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l'esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.

Le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione informazioni riguardanti l'interesse dell'Unione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni diverse. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 del regolamento di base saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.

5.5.    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo disposizioni diverse, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.6.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.7.    Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale sono esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale; e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i propri diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (7).

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato e della qualità richiesti.

Le parti interessate sono invitate a trasmettere tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono il proprio accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES» («Corrispondenza con la Commissione europea nei casi di difesa commerciale»), pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido nonché garantire che l'indirizzo fornito corrisponda ad una casella di posta elettronica di lavoro, ufficiale e funzionante, controllata quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Indirizzo e-mail per le comunicazioni relative al dumping

:

TRADE-APM-DUMPING@ec.europa.eu

Indirizzo e-mail per le comunicazioni relative al pregiudizio

:

TRADE-APM-INJURY@ec.europa.eu

6.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere stabilite conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta potrà essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L'assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

7.   Consigliere-auditore

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere-auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un'audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l'altro, il dumping, il pregiudizio, il nesso causale e l'interesse dell'Unione. Tale audizione si terrà di norma entro la fine della quarta settimana successiva alla comunicazione delle conclusioni provvisorie.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

8.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro nove mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

9.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (8).


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Per produttore esportatore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca il prodotto in esame e lo esporti nel mercato dell'Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto in esame.

(3)  A norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, non si terrà conto dei margini nulli o minimi, né dei margini determinati nelle circostanze di cui all'articolo 18 del regolamento di base.

(4)  I produttori esportatori devono dimostrare in particolare che: i) le decisioni delle imprese in materia di politica commerciale e di costi sono prese in risposta a tendenze del mercato e senza ingerenze di rilievo da parte dello Stato; ii) le società dispongono di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente, secondo le norme internazionali in materia di contabilità e che sono applicati in ogni caso; iii) non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato; iv) le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono stabilità e certezza del diritto e v) le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.

(5)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare l'allegato I del questionario destinato ai produttori esportatori. A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.

(6)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(7)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(8)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

30.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 177/17


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7616 — DCC/DLG Danish Energy Business)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 177/08)

1.

In data 21 maggio 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa DCC Holding A/S («DCC Energy», Danimarca), controllata da DCC Plc («DCC», Irlanda), acquisisce indirettamente, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’attività danese nel settore dell’energia dell’impresa DLG Service A/S («DLG Danish Energy Business», Danimarca), controllata dal gruppo DLG («DLG», Danimarca), mediante acquisto di elementi dell’attivo.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   DCC Energy: vendita di benzina, diesel, olio da riscaldamento e olio combustibile pesante (HFO), principalmente all’ingrosso, in Danimarca. DCC Energy opera anche nella vendita di biocombustibili (pellet di legno), lubrificanti, gasolio marino e gas naturale. DCC presta servizi di vendita, commercializzazione, distribuzione e sostegno alle imprese in quattro settori: tecnologia, sanità, ambiente e energia,

—   DLG Danish Energy Business: vendita di benzina, diesel, olio da riscaldamento e olio combustibile pesante (HFO), principalmente all’ingrosso, in Danimarca. Opera anche nella vendita di biocombustibili (pellet di legno), lubrificanti, carbone e energia elettrica.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7616 — DCC/DLG Danish Energy Business, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).