ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 155

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

58° anno
11 maggio 2015


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2015/C 155/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2015/C 155/02

Causa C-266/13: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 marzo 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — L. Kik/Staatssecretaris van Financiën (Rinvio pregiudiziale — Previdenza sociale — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone — Cittadino di uno Stato membro, nel quale risiede, assunto come lavoratore subordinato a bordo di una nave posatubi battente bandiera di un altro Stato terzo — Lavoratore inizialmente impiegato da un’impresa avente sede nei Paesi Bassi e successivamente da un’impresa avente sede in Svizzera — Lavoro eseguito, in momenti successivi, sulla piattaforma continentale adiacente a uno Stato terzo, in acque internazionali e nella parte della piattaforma continentale adiacente a taluni Stati membri — Ambito di applicazione ratione personae di tale regolamento — Determinazione della legislazione applicabile)

2

2015/C 155/03

Causa C-286/13 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 marzo 2015 — Dole Food Company, Inc., Dole Fresh Fruit Europe, già Dole Germany OHG/Commissione europea (Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercato europeo delle banane — Coordinamento nella fissazione dei prezzi di riferimento — Obbligo di motivazione — Motivazione tardiva — Presentazione tardiva di elementi di prova — Diritti della difesa — Principio della parità delle armi — Principi che disciplinano l’accertamento dei fatti — Snaturamento dei fatti — Valutazione degli elementi di prova — Struttura del mercato — Obbligo per la Commissione di precisare gli elementi degli scambi di informazioni costituenti una restrizione della concorrenza per oggetto — Onere della prova — Calcolo dell’ammenda — Presa in considerazione delle vendite di controllate non coinvolte nell’infrazione — Doppio conteggio di vendite delle medesime banane)

3

2015/C 155/04

Causa C-510/13: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 marzo 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria — Ungheria) — E.ON Földgáz Trade Zrt/Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (Rinvio pregiudiziale — Mercato interno del gas naturale — Direttiva 2003/55/CE — Articolo 25 — Direttiva 2009/73/CE — Articoli 41 e 54 — Applicazione nel tempo — Regolamento (CE) n. 1775/2005 — Articolo 5 — Meccanismi di assegnazione della capacità e procedure di gestione della congestione — Decisione di un’autorità di regolamentazione — Legittimazione ad agire — Ricorso di una società titolare di un’autorizzazione al trasporto del gas naturale — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 47 — Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva contro una decisione di un’autorità di regolamentazione)

4

2015/C 155/05

Causa C-533/13: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 marzo 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Työtuomioistuin — Finlandia) — Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry/Öljytuote ry, Shell Aviation Finland Oy (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 2008/104/CE — Lavoro interinale — Articolo 4, paragrafo 1 — Divieti o restrizioni imposti quanto al ricorso al lavoro tramite agenzie di lavoro interinale — Giustificazioni — Ragioni di interesse generale — Obbligo di riesame — Portata)

5

2015/C 155/06

Causa C-672/13: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 19 marzo 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Fővárosi Törvényszék — Ungheria) — OTP Bank Nyrt/Magyar Állam, Magyar Államkincstár (Rinvio pregiudiziale — Aiuto di Stato — Articolo 107, paragrafo 1, TFUE — Nozione di aiuto di Stato — Aiuto in materia di alloggi, concesso prima dell’adesione dell’Ungheria all’Unione europea, a favore di determinate categorie di nuclei familiari — Liquidazione dell’aiuto da parte di istituti di credito in cambio di una garanzia statale — Articolo 108, paragrafo 3, TFUE — Misura che non è stata preventivamente notificata alla Commissione europea — Illegittimità)

5

2015/C 155/07

Causa C-182/14 P: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 19 marzo 2015 — Mega Brands International, Lussemburgo, Zweigniederlassung Zug/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) — Domanda di registrazione del marchio comunitario denominativo MAGNEXT — Opposizione del titolare del marchio nazionale denominativo anteriore MAGNET 4 — Rischio di confusione)

6

2015/C 155/08

Causa C-39/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Wuppertal (Germania) il 2 febbraio 2015 — Hartmut Frenzel/Resort Marina Oolderhuuske BV

7

2015/C 155/09

Causa C-40/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 2 febbraio 2015 — Minister Finansów/BRE Ubezpieczenia Sp. z o.o. con sede in Varsavia

7

2015/C 155/10

Causa C-42/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresný súd Dunajská Streda (Slovacchia) il 2 febbraio 2015 — Home Credit Slovakia a. s./Klára Bíróová

8

2015/C 155/11

Causa C-51/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Celle (Germania) il 6 febbraio 2015 — Remondis GmbH & Co. KG Region Nord/Region Hannover

10

2015/C 155/12

Causa C-61/15 P: Impugnazione proposta l’11 febbraio 2015 dalla Heli-Flight GmbH & Co. KG avverso la sentenza del Tribunale 11 dicembre 2014 nella causa T-102/13, Heli-Flight GmbH & Co. KG contro Agenzia europea per la sicurezza aerea

11

2015/C 155/13

Causa C-72/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court) (Regno Unito) il 18 febbraio 2015 — OJSC Rosneft Oil Company/Her Majesty's Treasury, Secretary of State for Business, Innovation and Skills, The Financial Conduct Authority

12

2015/C 155/14

Causa C-73/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Oradea (Romania) il 18 febbraio 2015 — SC Vicdantrans SRL/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor, Administrația Fondului pentru Mediu

14

2015/C 155/15

Causa C-80/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg (Germania) il 20 febbraio 2015 — Robert Fuchs AG/Hauptzollamt Lörrach

14

2015/C 155/16

Causa C-92/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen (Belgio) il 25 febbraio 2015 — Sven Mathys/De Grave Antverpia NV

15

2015/C 155/17

Causa C-125/15 P: Impugnazione proposta l’11 marzo 2015 dalla Corte di giustizia dell’Unione europea avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) pronunciata il 2 febbraio 2015, nella causa T-577/14, Gascogne Sack Deutschland e Gascogne/Unione europea

15

2015/C 155/18

Causa C-126/15: Ricorso proposto il 12 marzo 2015 — Commissione europea/Repubblica portoghese

16

2015/C 155/19

Causa C-128/15: Ricorso proposto il 13 marzo 2015 — Regno di Spagna/Consiglio dell’Unione europea

17

2015/C 155/20

Causa C-139/15 P: Impugnazione proposta il 24 marzo 2015 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 20 gennaio 2015, causa T-109/12, Regno di Spagna/Commissione

18

2015/C 155/21

Causa C-140/15 P: Impugnazione proposta il 24 marzo 2015 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 20 gennaio 2015, causa T-111/12, Regno di Spagna/Commissione

19

 

Tribunale

2015/C 155/22

Causa T-556/08: Sentenza del Tribunale del 25 marzo 2015 — Slovenská pošta/Commissione (Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Mercati slovacchi dei servizi di posta tradizionale e di posta ibrida — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 86, paragrafo 1, CE, in combinato disposto con l’articolo 82 CE — Diritto esclusivo di distribuire posta ibrida — Principio di buona amministrazione — Obbligo di motivazione — Diritto di essere sentiti — Definizione del mercato — Estensione di un monopolio — Articolo 86, paragrafo 2, CE — Certezza del diritto — Legittimo affidamento)

20

2015/C 155/23

Causa T-297/09: Sentenza del Tribunale del 25 marzo 2015 — Evropaïki Dynamiki/AESA (Appalti pubblici di servizi — Procedura di gara d’appalto — Prestazione di servizi informatici — Classificazione di un offerente al secondo o terzo posto nella graduatoria — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione — Responsabilità extracontrattuale)

21

2015/C 155/24

Causa T-538/11: Sentenza del Tribunale del 25 marzo 2015 — Belgio/Commissione (Aiuti di Stato — Sanità pubblica — Aiuti concessi a favore del finanziamento di test diagnostici relativi alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini — Decisione che dichiara gli aiuti in parte compatibili e in parte incompatibili con il mercato interno — Ricorso di annullamento — Atto lesivo — Ricevibilità — Nozione di vantaggio — Nozione di selettività)

22

2015/C 155/25

Causa T-563/12: Sentenza del Tribunale del 25 marzo 2015 — Central Bank of Iran/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Errore di valutazione — Diritto di proprietà — Diritto alla tutela della buona reputazione — Proporzionalità)

22

2015/C 155/26

Causa T-378/13: Sentenza del Tribunale del 25 marzo 2015 — Apple and Pear Australia e Star Fruits Diffusion/UAMI — Carolus C. (English pink) (Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo English pink — Marchio comunitario denominativo anteriore PINK LADY e marchi comunitari figurativi anteriori Pink Lady — Obbligo di motivazione — Dovere di diligenza — Decisione di un tribunale dei marchi comunitari — Assenza di autorità di cosa giudicata)

23

2015/C 155/27

Causa T-456/13: Sentenza del Tribunale del 25 marzo 2015 — Sea Handling/Commissione europea (Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti relativi a un procedimento di controllo di aiuti di Stato — Diniego di accesso — Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile — Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo — Obbligo di procedere a un esame concreto e individuale — Interesse pubblico prevalente — Accesso parziale)

24

2015/C 155/28

Causa T-551/13: Sentenza del Tribunale del 26 marzo 2015 — Radecki/UAMI — Vamed (AKTIVAMED) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio denominativo comunitario AKTIVAMED — Marchio nazionale figurativo anteriore VAMED — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009]

25

2015/C 155/29

Causa T-581/13: Sentenza del Tribunale del 26 marzo 2015 — Royal County of Berkshire Polo Club/UAMI — Lifestyle Equities (Royal County of Berkshire POLO CLUB) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo Royal County of Berkshire POLO CLUB — Marchi comunitari figurativi anteriori BEVERLY HILLS POLO CLUB — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009]

25

2015/C 155/30

Causa T-596/13: Sentenza del Tribunale del 26 marzo 2015 — Emsibeth/UAMI — Peek & Cloppenburg (Nael) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo Nael — Marchio comunitario denominativo anteriore Mc Neal — Diniego di registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

26

2015/C 155/31

Causa T-72/14: Sentenza del Tribunale del 26 marzo 2015 — Bateaux mouches/UAMI (BATEAUX MOUCHES) [Marchio comunitario — Registrazione internazionale che designa la Comunità europea — Marchio denominativo BATEAUX MOUCHES — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Assenza di carattere distintivo acquisito con l'uso — Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009]

27

2015/C 155/32

Causa T-132/14: Ordinanza del Tribunale dell’11 marzo 2015 — Albis Plastic/UAMI — IQAP Masterbatch Group (ALCOLOR) (Marchio comunitario — Domanda di dichiarazione di nullità — Ritiro della domanda di dichiarazione di nullità — Non luogo a statuire)

27

2015/C 155/33

Causa T-383/14 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 24 marzo 2015 — Europower/Commissione europea (Procedimento sommario — Appalti pubblici di lavori — Gara d’appalto — Costruzione e manutenzione di un impianto di trigenerazione — Rigetto dell’offerta di un offerente e aggiudicazione dell’appalto a un altro offerente — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Fumus boni iuris — Insussistenza dell’urgenza)

28

2015/C 155/34

Causa T-82/15: Ricorso proposto il 20 febbraio 2015 — InAccess Networks Integrated Systems/Commissione

28

2015/C 155/35

Causa T-94/15: Ricorso proposto il 19 febbraio 2015 — Binca Seafoods/Commissione

30

2015/C 155/36

Causa T-99/15: Ricorso proposto il 26 febbraio 2015 — Sfera Joven/UAMI — Las banderas del Mediterráneo (NOOSFERA)

31

2015/C 155/37

Causa T-100/15: Ricorso proposto il 27 febbraio 2015 — Dextro Energy/Commissione

31

2015/C 155/38

Causa T-104/15: Ricorso proposto il 25 febbraio 2015 — Militos Symvouleftiki/Commissione

32

2015/C 155/39

Causa T-113/15: Ricorso proposto il 4 marzo 2015 — RFA International/Commissione

33

2015/C 155/40

Causa T-126/15: Ricorso proposto il 18 marzo 2015 — El Corte Inglés/UAMI — Grup Supeco Maxor (Supeco)

34

2015/C 155/41

Causa T-129/15: Ricorso proposto il 19 marzo 2015 — Intesa Sanpaolo/UAMI (WAVE 2 PAY)

35

2015/C 155/42

Causa T-130/15: Ricorso proposto il 19 marzo 2015 — Intesa Sanpaolo/UAMI (WAVE TO PAY)

35

2015/C 155/43

Causa T-135/15: Ricorso proposto il 26 marzo 2015 — Italia/Commissione

36

2015/C 155/44

Causa T-594/13: Ordinanza del Tribunale dell'11 marzo 2015 — Sanctuary Brands/UAMI — Richter International (TAILORBYRD)

37

2015/C 155/45

Causa T-598/13: Ordinanza del Tribunale dell'11 marzo 2015 — Sanctuary Brands/UAMI — Richter International (TAILORBYRD)

38

2015/C 155/46

Causa T-260/14: Ordinanza del Tribunale del 16 marzo 2015 — Vattenfall Europe Mining e a./Commissione

38

2015/C 155/47

Causa T-263/14: Ordinanza del Tribunale del 16 marzo 2015 — Hydro Aluminium Rolled Products e a./Commissione

38

2015/C 155/48

Causa T-271/14: Ordinanza del Tribunale 16 marzo 2015 — Styron Deutschland/Commissione

38

2015/C 155/49

Causa T-274/14: Ordinanza del Tribunale del 16 marzo 2015 — Lech-Stahlwerke/Commissione

38

2015/C 155/50

Causa T-291/14: Ordinanza del Tribunale del 16 marzo 2015 — egeplast international/Commissione

39

2015/C 155/51

Causa T-302/14: Ordinanza del Tribunale del 16 marzo 2015 — Buderus Guss/Commissione

39

2015/C 155/52

Causa T-303/14: Ordinanza del Tribunale del 16 marzo 2015 — Polyblend/Commissione

39

2015/C 155/53

Causa T-304/14: Ordinanza del Tribunale del 16 marzo 2015 — Sun Alloys Europe/Commissione

39

2015/C 155/54

Causa T-306/14: Ordinanza del Tribunale del 16 marzo 2015 — Polymer-Chemie/Commissione

39

2015/C 155/55

Causa T-307/14: Ordinanza del Tribunale del 16 marzo 2015 — TechnoCompound/Commissione

40

2015/C 155/56

Causa T-308/14: Ordinanza del Tribunale del 16 marzo 2015 — Neue Halberg-Guss/Commissione

40

2015/C 155/57

Causa T-309/14: Ordinanza del Tribunale del 16 marzo 2015 — Mat Foundries Europe/Commissione

40

2015/C 155/58

Causa T-310/14: Ordinanza del Tribunale 16 marzo 2015 — Fritz Winter Eisengießerei/Commissione

40

 

Tribunale della funzione pubblica

2015/C 155/59

Causa F-124/13: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 26 marzo 2015 — CW/Parlamento (Funzione pubblica — Funzionari — Ricorso di annullamento — Articolo 12 bis dello statuto — Norme interne relative al comitato consultivo competente per le denunce di molestie morali e per la relativa prevenzione sul luogo di lavoro — Articolo 24 dello statuto — Richiesta di assistenza — Errori manifesti di valutazione — Assenza — Ruolo e poteri del comitato consultivo competente per le denunce di molestie morali e per la relativa prevenzione sul luogo di lavoro — Consultazione facoltativa da parte del funzionario — Ricorso per risarcimento danni)

41

2015/C 155/60

Causa F-6/14: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 23 marzo 2015 — Borghans/Commissione (Funzione pubblica — Retribuzione — Pensione di reversibilità — Articolo 27, primo comma, dell’allegato VIII dello statuto — Coniuge divorziato di un funzionario deceduto — Esistenza di un assegno alimentare alla data del decesso del funzionario — Articolo 42 dell’allegato VIII dello statuto — Termine per fare domanda di liquidazione dei diritti a pensione)

41

2015/C 155/61

Causa F-26/14: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 26 marzo 2015 — CN/Parlamento europeo (Funzione pubblica — Assistenti parlamentari accreditati — Richiesta di assistenza — Molestie psicologiche)

42

2015/C 155/62

Causa F-38/14: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 26 marzo 2015 — Coedo Suárez/Consiglio (Funzione pubblica — Funzionari — Procedimento disciplinare — Sanzione disciplinare — Destituzione con riduzione dell’indennità di invalidità — Proporzionalità della sanzione — Errore manifesto di valutazione — Nozione di condotta del funzionario su tutto l’arco della sua carriera — Rispetto degli orari di lavoro)

43

2015/C 155/63

Causa F-41/14: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 26 marzo 2014 — CW/Parlamento (Funzione pubblica — Funzionari — Rapporto informativo — Errori manifesti di valutazione — Sviamento di potere — Molestie psicologiche — Decisione che concede un punto di merito)

43

2015/C 155/64

Causa F-143/14: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 25 marzo 2015 — Singou/Consiglio (Funzione pubblica — Agente contrattuale — Rigetto di una denuncia per molestie psicologiche — Mancato rinnovo del contratto — Mancanza di reclamo — Irricevibilità manifesta)

44


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

11.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 155/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea

(2015/C 155/01)

Ultima pubblicazione

GU C 146 del 4.5.2015

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 138 del 27.4.2015

GU C 127 del 20.4.2015

GU C 118 del 13.4.2015

GU C 107 del 30.3.2015

GU C 96 del 23.3.2015

GU C 89 del 16.3.2015

Questi testi sono disponibili su:

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V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

11.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 155/2


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 marzo 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — L. Kik/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-266/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Previdenza sociale - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone - Cittadino di uno Stato membro, nel quale risiede, assunto come lavoratore subordinato a bordo di una nave posatubi battente bandiera di un altro Stato terzo - Lavoratore inizialmente impiegato da un’impresa avente sede nei Paesi Bassi e successivamente da un’impresa avente sede in Svizzera - Lavoro eseguito, in momenti successivi, sulla piattaforma continentale adiacente a uno Stato terzo, in acque internazionali e nella parte della piattaforma continentale adiacente a taluni Stati membri - Ambito di applicazione ratione personae di tale regolamento - Determinazione della legislazione applicabile))

(2015/C 155/02)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: L. Kik

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

Dispositivo

1)

Il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell’8 febbraio 1999, dev’essere interpretato nel senso che un lavoratore subordinato che, come il sig. L. Kik, sia cittadino di uno Stato membro ove risiede, e nel quale i suoi redditi sono assoggettati ad imposta, lavori su una nave posatubi che batte bandiera di uno Stato terzo e naviga in diversi luoghi nel mondo, in particolare all’altezza della parte della piattaforma continentale adiacente a taluni Stati membri, sia stato precedentemente impiegato da un’impresa avente sede nel suo Stato membro di residenza, abbia cambiato datore di lavoro e sia ora impiegato da un’impresa avente sede in Svizzera, pur continuando a risiedere nello stesso Stato membro e a navigare sulla stessa nave, rientra nell’ambito di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 307/1999.

2)

Le disposizioni che disciplinano la determinazione della legislazione nazionale applicabile contenute nel titolo II del regolamento n. 1408/71, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 307/1999, devono essere interpretate nel senso che un cittadino di uno Stato membro, o della Confederazione svizzera, Stato assimilato ad uno Stato membro ai fini dell’applicazione di tale regolamento, che esercita un’attività subordinata a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato terzo al di fuori del territorio dell’Unione, tra l’altro anche al di sopra della piattaforma continentale di uno Stato membro, ma è impiegato da un’impresa avente sede nel territorio della Confederazione svizzera, è soggetto alla legislazione dello Stato in cui ha sede il suo datore di lavoro. Tuttavia, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, nel caso in cui, conformemente al menzionato regolamento, l’applicazione di detta legislazione comportasse l’iscrizione a un regime di assicurazione volontaria o non comportasse l’iscrizione ad alcun regime di previdenza sociale, tale cittadino sarebbe soggetto alla legislazione dello Stato membro in cui risiede.


(1)  GU C 207 del 20.7.2013.


11.5.2015   

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C 155/3


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 marzo 2015 — Dole Food Company, Inc., Dole Fresh Fruit Europe, già Dole Germany OHG/Commissione europea

(Causa C-286/13 P) (1)

((Impugnazione - Concorrenza - Intese - Mercato europeo delle banane - Coordinamento nella fissazione dei prezzi di riferimento - Obbligo di motivazione - Motivazione tardiva - Presentazione tardiva di elementi di prova - Diritti della difesa - Principio della parità delle armi - Principi che disciplinano l’accertamento dei fatti - Snaturamento dei fatti - Valutazione degli elementi di prova - Struttura del mercato - Obbligo per la Commissione di precisare gli elementi degli scambi di informazioni costituenti una restrizione della concorrenza per oggetto - Onere della prova - Calcolo dell’ammenda - Presa in considerazione delle vendite di controllate non coinvolte nell’infrazione - Doppio conteggio di vendite delle medesime banane))

(2015/C 155/03)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Dole Food Company, Inc., Dole Fresh Fruit Europe, già Dole Germany OHG (rappresentante: J.-F. Bellis, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: M. Kellerbauer e P. Van Nuffel, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Dole Food Company Inc. e la Dole Fresh Fruit Europe, già Dole Germany OHG, sono condannate alle spese in solido.


(1)  GU C 252 del 31.8.2013.


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C 155/4


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 marzo 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria — Ungheria) — E.ON Földgáz Trade Zrt/Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

(Causa C-510/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Mercato interno del gas naturale - Direttiva 2003/55/CE - Articolo 25 - Direttiva 2009/73/CE - Articoli 41 e 54 - Applicazione nel tempo - Regolamento (CE) n. 1775/2005 - Articolo 5 - Meccanismi di assegnazione della capacità e procedure di gestione della congestione - Decisione di un’autorità di regolamentazione - Legittimazione ad agire - Ricorso di una società titolare di un’autorizzazione al trasporto del gas naturale - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 47 - Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva contro una decisione di un’autorità di regolamentazione))

(2015/C 155/04)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Kúria

Parti

Ricorrente: E.ON Földgáz Trade Zrt

Convenuto: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Dispositivo

1)

La direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, il cui termine per la trasposizione scadeva il 3 marzo 2011, e in particolare le nuove disposizioni introdotte all’articolo 41, paragrafo 17, della medesima, devono essere interpretate nel senso che non si applicano a un ricorso rivolto contro una decisione di un’autorità di regolamentazione, come quella di cui al procedimento principale, adottata prima della scadenza di tale termine per la trasposizione e che era ancora pendente in tale data.

2)

L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1775/2005, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale, in combinato disposto con l’allegato a tale regolamento, e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale relativa all’esercizio dei ricorsi dinanzi al giudice competente per verificare la legittimità degli atti di un’autorità di regolamentazione, che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, non consente di riconoscere ad un operatore come la E.ON Földgáz Trade Zrt. la legittimazione a presentare un ricorso contro una decisione di tale autorità attinente al codice di rete per il gas.


(1)  GU C 15 del 18.1.2014.


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C 155/5


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 marzo 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Työtuomioistuin — Finlandia) — Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry/Öljytuote ry, Shell Aviation Finland Oy

(Causa C-533/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 2008/104/CE - Lavoro interinale - Articolo 4, paragrafo 1 - Divieti o restrizioni imposti quanto al ricorso al lavoro tramite agenzie di lavoro interinale - Giustificazioni - Ragioni di interesse generale - Obbligo di riesame - Portata))

(2015/C 155/05)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Työtuomioistuin

Parti

Ricorrente: Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

Convenute: Öljytuote ry, Shell Aviation Finland Oy

Dispositivo

L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, deve essere interpretato nel senso che:

esso si rivolge unicamente alle autorità competenti degli Stati membri, imponendo loro un obbligo di riesame al fine di garantire che eventuali divieti o restrizioni imposti quanto al ricorso al lavoro tramite agenzie di lavoro interinale siano giustificati e, dunque, che

lo stesso non impone alle autorità giudiziarie nazionali l’obbligo di disapplicare qualsiasi disposizione di diritto nazionale che preveda divieti o restrizioni imposti quanto al ricorso al lavoro tramite agenzie di lavoro interinale che non siano giustificati da ragioni di interesse generale ai sensi del suddetto articolo 4, paragrafo 1.


(1)  GU C 352 del 30.11.2013.


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Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 19 marzo 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Fővárosi Törvényszék — Ungheria) — OTP Bank Nyrt/Magyar Állam, Magyar Államkincstár

(Causa C-672/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Aiuto di Stato - Articolo 107, paragrafo 1, TFUE - Nozione di «aiuto di Stato» - Aiuto in materia di alloggi, concesso prima dell’adesione dell’Ungheria all’Unione europea, a favore di determinate categorie di nuclei familiari - Liquidazione dell’aiuto da parte di istituti di credito in cambio di una garanzia statale - Articolo 108, paragrafo 3, TFUE - Misura che non è stata preventivamente notificata alla Commissione europea - Illegittimità))

(2015/C 155/06)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti

Ricorrente: OTP Bank Nyrt

Convenuti: Magyar Állam, Magyar Államkincstár

Dispositivo

La garanzia statale fornita dallo Stato ungherese, a termini dell’articolo 25, paragrafi 1 e 2, del decreto governativo n. 12/2001, del 31 gennaio 2001, relativo agli aiuti destinati a favorire l’accesso all’alloggio, concessa esclusivamente agli istituti di credito costituisce, a priori, un «aiuto di Stato» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Tuttavia, spetta al giudice del rinvio valutare più in particolare il carattere selettivo di una simile garanzia stabilendo segnatamente se, a seguito della modifica di tale decreto asseritamente intervenuta nel corso del 2008, detta garanzia possa essere concessa ad operatori economici diversi dai soli istituti di credito e, in tal caso, se tale circostanza sia atta a rimettere in discussione il carattere selettivo della garanzia medesima.

Nell’ipotesi in cui il giudice del rinvio qualifichi la garanzia statale di cui trattasi nel procedimento principale quale «aiuto di Stato» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, una simile garanzia deve essere considerata un aiuto nuovo, ed è, per tale motivo, soggetta all’obbligo di notifica preventiva alla Commissione europea, conformemente all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Spetta al giudice del rinvio verificare se lo Stato membro interessato abbia adempiuto tale obbligo e, se così non fosse, dichiarare illegittima tale garanzia.

I beneficiari di una garanzia statale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, concessa in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e, pertanto, illegittima, non dispongono di mezzi di ricorso conformemente al diritto dell’Unione.


(1)  GU C 85 del 22.3.2014.


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C 155/6


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 19 marzo 2015 — Mega Brands International, Lussemburgo, Zweigniederlassung Zug/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-182/14 P) (1)

((Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) - Domanda di registrazione del marchio comunitario denominativo MAGNEXT - Opposizione del titolare del marchio nazionale denominativo anteriore MAGNET 4 - Rischio di confusione))

(2015/C 155/07)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Mega Brands International, Lussemburgo, Zweigniederlassung Zug (rappresentanti: A. Nordemann e M. Maier, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)

Dispositivo

1)

Il punto 4 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea Mega Brands/UAMI — Diset (MAGNEXT) (T-604/11 e T-292/12, EU:T:2014:56) è annullato.

2)

La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.

3)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 223 del 14.7.2014.


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C 155/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Wuppertal (Germania) il 2 febbraio 2015 — Hartmut Frenzel/Resort Marina Oolderhuuske BV

(Causa C-39/15)

(2015/C 155/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Wuppertal (Germania)

Parti

Ricorrente: Hartmut Frenzel

Convenuta: Resort Marina Oolderhuuske BV

Con decisione della Corte del 26 febbraio 2015, la causa è stata cancellata dal ruolo della Corte.


11.5.2015   

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C 155/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 2 febbraio 2015 — Minister Finansów/BRE Ubezpieczenia Sp. z o.o. con sede in Varsavia

(Causa C-40/15)

(2015/C 155/09)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Minister Finansów

Convenuto: BRE Ubezpieczenia Sp. z o.o. con sede in Varsavia

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), debba essere interpretato nel senso che i servizi, come quelli di cui trattasi nel presente procedimento, prestati per una compagnia di assicurazioni da parte di un soggetto terzo, in nome e per conto dell’assicuratore, soggetto, quest’ultimo, che non è vincolato all’assicurato da alcun rapporto giuridico, rientrino nell’esenzione di cui alla disposizione in parola.


(1)  GU L 347, pag. 1.


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C 155/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresný súd Dunajská Streda (Slovacchia) il 2 febbraio 2015 — Home Credit Slovakia a. s./Klára Bíróová

(Causa C-42/15)

(2015/C 155/10)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Okresný súd Dunajská Streda

Parti

Ricorrente: Home Credit Slovakia a. s.

Convenuta: Klára Bíróová

Questioni pregiudiziali

1.

Se le nozioni di «supporto cartaceo» e «altro supporto durevole» di cui all’articolo 10, paragrafo 1 [in combinato con l’articolo 3, lettera m)] della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU del 22 maggio 2008, L 133, pag. 66; in prosieguo: la «direttiva 2008/48/CE») debbano essere interpretate nel senso che comprendono:

non solo il testo (fisico, «hard copy») del documento sottoscritto dalle parti del contratto, destinato a contenere gli elementi (informazioni) richiesti all’articolo 10, paragrafo 2, lettere da a) a v), della direttiva, ma anche

qualsiasi altro documento, al quale detto testo fa riferimento e che in base al diritto interno forma parte integrante dell’accordo contrattuale (ad esempio un documento contenente «condizioni generali di contratto», «condizioni di credito», un «elenco dei costi», un «piano di rateizzazione», redatto dal creditore), anche se tale documento di per sé non soddisfa il requisito della «forma scritta» ai sensi del diritto nazionale (ad esempio in quanto non sottoscritto dalle parti del contratto).

2.

Alla luce della risposta alla prima questione:

Se l’articolo 10, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2008/48/CE, in combinato con l’articolo 1 della stessa, secondo cui la direttiva persegue la piena armonizzazione nel settore di cui trattasi, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa o a una prassi nazionale le quali:

esigono che tutti gli elementi del contratto previsti all’articolo 10, paragrafo 2, lettere da a) a v), siano contenuti in un documento unico, che soddisfi il requisito della «forma scritta» ai sensi del diritto dello Stato membro interessato (ovvero, in linea di principio, in un documento sottoscritto dalle parti del contratto), e

non riconoscono pieni effetti giuridici al contratto di credito al consumo per la sola circostanza che parte degli elementi suddetti non è contenuta in tale documento sottoscritto, anche nel caso in cui tali elementi (o una loro parte) siano contenuti in un documento separato (ad esempio contenente «condizioni generali di contratto», «condizioni di credito», un «elenco dei costi», un «piano di rateizzazione», redatto dal creditore), pur se: (i) il contratto scritto stesso rinvia a tale documento, (ii) le condizioni d’incorporazione di tale documento quale parte del contratto, previste dal diritto interno sono soddisfatte e (iii) in tal modo, il contratto di credito al consumo negoziato soddisfa nel complesso i requisiti della redazione dell’accordo su «altro supporto durevole» ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva.

3.

Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera h), della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che i dati richiesti con tale disposizione (specificamente: «periodicità dei pagamenti»):

devono essere precisati nelle condizioni dello specifico contratto di cui trattasi [in linea di principio con l’indicazione delle date precise (giorno, mese, anno) di scadenza delle singole rate], o

sia sufficiente che il contratto contenga un riferimento generale a parametri oggettivamente identificabili, dai quali sia possibile evincere tali dati (ad esempio con la clausola «le rate mensili sono dovute entro il 15o giorno di ogni mese di calendario», «la prima rata è dovuta entro un mese dalla sottoscrizione del contratto ed ogni ulteriore rata è sempre dovuta entro un mese dalla scadenza della rata precedente», o con altre formulazioni analoghe).

4.

Qualora sia corretta l’interpretazione di cui al secondo trattino della terza questione:

Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera h, della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che il dato richiesto in tale disposizione (specificamente: la «periodicità dei pagamenti») può essere contenuto anche in un documento separato, al quale il contratto che soddisfa il requisito della forma scritta fa rinvio (ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva), ma che non deve necessariamente soddisfare, di per sé, tale requisito (ossia, in linea di principio, non dev’essere necessariamente sottoscritto dalle parti del contratto; ad esempio si può trattare di un documento contenente «condizioni generali di contratto», «condizioni di credito», un «elenco dei costi», un «piano di rateizzazione», redatto dal creditore).

5.

Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera i), in combinato con la lettera h), della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che:

il contratto di credito a tempo determinato, in cui il rimborso/ammortamento del capitale prestato avviene con il versamento di singole rate, non deve necessariamente contenere, al momento della stipulazione, l’esatta determinazione della parte di ogni singola rata che è destinata al rimborso del capitale prestato e della parte che è destinata al pagamento di interessi ordinari e oneri (vale a dire, il piano di rateizzazione/ammortamento dettagliato non deve necessariamente costituire parte integrante del contratto), ma tali dati possono essere contenuti in un piano di rateizzazione/ammortamento, che il creditore presenta al debitore a sua richiesta, oppure nel senso che

l’articolo 10, paragrafo 2, lettera h), garantisce al debitore il diritto supplementare di richiedere un estratto della tabella di ammortamento con riferimento a un giorno precisamente individuato nel corso del periodo di validità del contratto di credito, tuttavia tale diritto non esonera le parti del contratto dall’obbligo di includere già nel contratto stesso la ripartizione delle singole rate programmate (dovute in base al contratto di credito per il periodo della sua durata) tra rimborso del capitale e rimborso di interessi ordinari e spese, e ciò in modo personalizzato per lo specifico contratto di cui trattasi.

6.

Qualora sia corretta l’interpretazione di cui al primo trattino della quinta questione:

se tale questione ricada nell’ambito della piena armonizzazione perseguita dalla direttiva 2008/48/CE, di modo che lo Stato membro, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, della stessa non può esigere che il contratto di credito contenga l’esatta determinazione della parte di ogni singola rata che è destinata al rimborso del capitale e della parte che è destinata al pagamento di interessi ordinari e oneri (vale a dire, che il piano di rateizzazione ammortamento dettagliato costituisca parte integrante del contratto).

7.

Se le disposizioni dell’articolo 1 della direttiva 2008/48/CE, secondo cui la direttiva persegue la piena armonizzazione nel settore di cui trattasi, o dell’articolo 23 della stessa, secondo cui le sanzioni devono essere proporzionate, devono essere interpretate nel senso che detta direttiva osta a una disposizione del diritto nazionale secondo cui l’assenza della maggior parte degli elementi del contratto di credito richiesti all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48/CE comporta che il credito concesso è considerato esente da interessi e spese, cosicché il debitore è obbligato a rimborsare al creditore soltanto il capitale ricevuto in base al contratto.


11.5.2015   

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C 155/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Celle (Germania) il 6 febbraio 2015 — Remondis GmbH & Co. KG Region Nord/Region Hannover

(Causa C-51/15)

(2015/C 155/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Celle

Parti

Ricorrente: Remondis GmbH & Co. KG Region Nord

Convenuta: Region Hannover

Altra parte nel procedimento: Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover

Questioni pregiudiziali

1)

Se un accordo tra due enti territoriali, in base al quale tali enti costituiscono mediante statuti un consorzio intercomunale dotato di personalità giuridica, che da quel momento assolve sotto la propria responsabilità determinate funzioni prima spettanti agli enti interessati, rappresenti un «appalto pubblico» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (1), allorché tale trasferimento di compiti riguarda prestazioni di servizi ai sensi della citata direttiva e avviene dietro pagamento di un corrispettivo, il consorzio svolge attività che vanno al di là delle funzioni precedentemente incombenti agli enti interessati e il trasferimento di funzioni non appare riconducibile a nessuno dei due tipi di appalto che, sebbene conclusi da enti pubblici, sono nondimeno sottratti, ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia (da ultimo: sentenza Piepenbrock, C-386/11 (2), ECLI:EU:C:2013:385, punti 33 e segg.), all’applicazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se si debba assoggettare la questione relativa al fatto che la creazione di un consorzio intercomunale e il conseguente trasferimento di funzioni a quest’ultimo in via eccezionale non rientri nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici ai principi che la Corte ha sviluppato in merito a contratti stipulati tra un ente pubblico e una persona giuridicamente distinta da quest’ultimo, in base ai quali si esclude l’applicazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici nel caso in cui l’ente eserciti sulla persona di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi e questa persona realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o con gli enti locali che la controllano (v. in tal senso, tra le altre, la sentenza Teckal, C-107/98 (3), ECLI:EU:C:1999:562, punto 50), o se per contro si applichino i principi elaborati dalla Corte in relazione a contratti che istituiscono una cooperazione tra enti pubblici finalizzata a garantire l’adempimento di una funzione di servizio pubblico comune a questi ultimi (su questo aspetto, sentenza Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce e a., C-159/11 (4), punti 34 e seg.).


(1)  GU L 134, pag. 114.

(2)  ECLI:EU:C:2013:385.

(3)  ECLI:EU:C:1999:562.

(4)  ECLI:EU:C:2012:817.


11.5.2015   

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C 155/11


Impugnazione proposta l’11 febbraio 2015 dalla Heli-Flight GmbH & Co. KG avverso la sentenza del Tribunale 11 dicembre 2014 nella causa T-102/13, Heli-Flight GmbH & Co. KG contro Agenzia europea per la sicurezza aerea

(Causa C-61/15 P)

(2015/C 155/12)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Heli-Flight GmbH & Co. KG (rappresentante: avv.to T.Kittner)

Altra parte nel procedimento: Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA)

Conclusioni della ricorrente

1.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 11 dicembre 2014 nella causa T-102/13, Heli-Flight GmbH & Co. KG contro Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) nonché la decisione del 13 gennaio 2012 dell’ AESA, notificata alla ricorrente in appello, recante rigetto dell’istanza di quest’ultima volta all’ottenimento dell’approvazione delle condizioni di volo presentata per un elicottero tipo Robinson R66 (numero di serie 0034);

annullare la sentenza del Tribunale del 11 dicembre 2014 nella causa T-102/13, Heli-Flight GmbH & Co. KG contro Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) e riconoscere alla ricorrente in appello il risarcimento del danno causatole dall’AESA per effetto dell’adozione della menzionata decisione di rigetto.

2.

In subordine:

annullare la sentenza del Tribunale nonché la decisione indicata sub 1) nella parte in cui la decisione dell’AESA è stata confermata;

annullare la sentenza del Tribunale indicata sub 1) nella parte in cui la decisione della commissione di ricorso dell’AESA del 17 dicembre 2012, AP/01/2012, notificata alla ricorrente in data 27 dicembre 2012, è stata confermata;

annullare la sentenza del Tribunale indicata sub 1) e annullare la decisione della commissione di ricorso dell’AESA, nella parte in cui:

la decisione della commissione di ricorso dell’AESA è stata confermata,

la ricorrente è stata condannata alle spese,

ed accogliere la domanda dedotta dalla ricorrente in primo grado.

3.

In via di ulteriore subordine, annullare la sentenza del Tribunale indicata sub 1) e rinviare la causa dinanzi al Tribunale.

4.

Condannare l’AESA alle spese.

Motivi e principali argomenti

Erroneamente il Tribunale ha riqualificato il ricorso di annullamento della ricorrente considerandolo diretto unicamente contro la decisione della commissione di ricorso, in violazione dell’art. 50 del regolamento (CE) n. 216/2008 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008.

Il Tribunale ha inoltre violato il principio dell’esame d’ufficio essendosi basato unicamente sulle allegazioni delle parti relative all’esame dei fatti. In particolare, il tribunale non ha affrontato la questione se l’elicottero di marca Robinson R66 potesse volare o meno in condizioni di sicurezza.

La sentenza del Tribunale deve essere poi annullata per violazione del diritto sostanziale dell’Unione, avendo erroneamente traslato alla fattispecie in esame i principi inerenti alle «valutazioni economiche complesse». Non è consentito traslare alla fattispecie in esame la giurisprudenza della Corte in materia (in particolare, sentenza Microsoft/Commissione, T-201/04 (2), punti 87 e segg.). La controversia in esame non riguarda né norme in materia di concorrenza, né decisioni della Commissione. Nella specie non si è tantomeno in presenza di ina «questione tecnica complessa», atteso che né l’AESA né la commissione di ricorso hanno sollevato questioni del genere.

Il Tribunale ha infine escluso la sussistenza di responsabilità per risarcimento del danno, non ricorrendo tutti i presupposti cui l’art. 340, secondo comma, TFUE subordina l’obbligo di risarcimento. Gli errori di diritto nei quali il Tribunale è incorso con riguardo al ricorso di annullamento si ripropongono, quindi, nel rigetto della domanda di risarcimento del danno. Poiché il Tribunale avrebbe dovuto procedere all’annullamento tanto della decisione iniziale quanto della decisione della commissione di ricorso, la domanda di risarcimento del danno avrebbe dovuto trovare parimenti accoglimento.


(1)  Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, GU L 79, pag. 1.

(2)  EU:T:2007:289.


11.5.2015   

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C 155/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court) (Regno Unito) il 18 febbraio 2015 — OJSC Rosneft Oil Company/Her Majesty's Treasury, Secretary of State for Business, Innovation and Skills, The Financial Conduct Authority

(Causa C-72/15)

(2015/C 155/13)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court)

Parti

Ricorrente: OJSC Rosneft Oil Company

Convenuti: Her Majesty's Treasury, Secretary of State for Business, Innovation and Skills, The Financial Conduct Authority

Questioni pregiudiziali

Le questioni pregiudiziali riguardano la decisione 2014/512/PESC (1) del Consiglio come modificata dalla decisione 2014/659/PESC (2) del Consiglio e dalla decisione 2014/872/PESC (3) del Consiglio (in prosieguo, congiuntamente: la «decisione») e del regolamento (UE) n. 833/2014 (4), come modificato dal regolamento (UE) n. 960/2014 (5) e dal regolamento (UE) n. 1290/2014 (6) (in prosieguo, congiuntamente: il «regolamento UE»). Si tratta delle seguenti questioni:

1)

Se, con particolare riguardo all’articolo 19, paragrafo 1, TUE, all’articolo 24 TUE, all’articolo 40 TUE, all’articolo 47 [della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea] e all’articolo 275, secondo comma, TFUE, la Corte di giustizia sia competente a pronunciarsi in via pregiudiziale, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, sulla validità dell’articolo 1, paragrafi 2, lettere da b) a d), e 3, degli articoli 4, 4 bis e 7 e dell’allegato III della decisione.

2)

a)

Se una o più delle seguenti disposizioni (in prosieguo: le «misure rilevanti») del regolamento dell’UE e, qualora la Corte sia competente, della decisione siano invalide:

i.

articoli 4 e 4 bis della decisione;

ii.

articoli 3, 3 bis, 4, paragrafi 3 e 4, e allegato II del regolamento UE; (in prosieguo, congiuntamente: le «disposizioni relative al settore petrolifero»)

iii.

articoli 1, paragrafo 2, lettere da b) a d) e 1), paragrafo 3 e allegato III della decisione;

iv.

articoli 5, paragrafo 2, lettere da b) a d), 5, paragrafo 3 e allegato VI del regolamento UE; (in prosieguo, congiuntamente: le «disposizioni relative ai titoli e all’attività creditizia»);

v.

articolo 7 della decisione; e

vi.

articolo 11 del regolamento UE.

2)

b)

Qualora le misure rilevanti siano valide, se sia contrario ai principi della certezza del diritto e del nulla poena sine lege certa che uno Stato membro imponga sanzioni penali, ai sensi dell’articolo 8 del regolamento UE, prima che l’ambito di applicazione delle infrazioni di cui trattasi sia stato sufficientemente chiarito dalla Corte di giustizia.

3)

Qualora i divieti o le restrizioni rilevanti di cui alla seconda questione, lettera a) siano validi:

a)

Se il termine «assistenza finanziaria» di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento UE comprenda l’esecuzione di un pagamento da parte di una banca o di un altro ente finanziario.

b)

Se l’articolo 5 del regolamento UE vieti l’emissione di certificati internazionali rappresentativi di azioni (Global Depositary Receipts; in prosieguo: i «GDR») o qualsiasi altra operazione relativa agli stessi, emessi il 12 settembre 2014 o dopo tale data in forza di un contratto di deposito con una delle entità elencate nell’allegato VI, in relazione ad azioni di una di tali entità emesse prima del 12 settembre 2014.

c)

Qualora la Corte ritenga di poter porre rimedio alla mancanza di chiarezza fornendo ulteriori indicazioni, quale sia la corretta interpretazione delle espressioni «scisto» e «acque di profondità superiore a 150 metri» di cui all’articolo 4 della decisione e agli articoli 3 e 3 bis del regolamento UE. In particolare, qualora la Corte lo ritenga necessario e opportuno, se possa fornire un’interpretazione geologica del termine «scisto» da utilizzare per dare attuazione al regolamento e chiarire se la misurazione delle «acque di profondità superiore a 150 metri» debba essere fatta dal punto di trivellazione o altrove.


(1)  Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229, pag. 13).

(2)  Decisione 2014/659/PESC del Consiglio, dell'8 settembre 2014, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 271, pag. 54).

(3)  Decisione 2014/872/PESC del Consiglio, del 4 dicembre 2014, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina e la decisione 2014/659/PESC, che modifica la decisione 2014/512/PESC (GU L 349, pag. 58).

(4)  Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 960/2014 del Consiglio, dell' 8 settembre 2014 , che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 271, pag. 3).

(6)  Regolamento (UE) n. 1290/2014 del Consiglio, del 4 dicembre 2014 , che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, e che modifica il regolamento (UE) n. 960/2014, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 (GU L 349, pag. 20).


11.5.2015   

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C 155/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Oradea (Romania) il 18 febbraio 2015 — SC Vicdantrans SRL/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor, Administrația Fondului pentru Mediu

(Causa C-73/15)

(2015/C 155/14)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Oradea

Parti

Ricorrente: SC Vicdantrans SRL

Convenute: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor, Administrația Fondului pentru Mediu

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 110 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro istituisca una tassa denominata «bollo ambientale», come quella disciplinata dall’OUG [Ordonanţa de urgenţa a Guvernului (decreto legge)] n. 9/2013, la quale si applica al momento dell’immatricolazione degli autoveicoli usati provenienti da un altro Stato membro o al momento del trasferimento del diritto di proprietà sugli autoveicoli usati acquistati sul mercato nazionale, ma dal cui pagamento sono esentati gli autoveicoli usati acquistati sul mercato nazionale per i quali sia stata precedentemente pagata una tassa simile, contraria al diritto dell’Unione e che non è stata rimborsata.


11.5.2015   

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C 155/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg (Germania) il 20 febbraio 2015 — Robert Fuchs AG/Hauptzollamt Lörrach

(Causa C-80/15)

(2015/C 155/15)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Baden-Württemberg

Parti

Ricorrente: Robert Fuchs AG

Convenuto: Hauptzollamt Lörrach

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 555, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993 (1), che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario nella versione del regolamento (CEE) n. 2286/2003 della Commissione del 18 dicembre 2003 (2) debba essere interpretato nel senso che occorre considerare come uso commerciale di un mezzo di trasporto anche i voli di addestramento in elicottero a titolo oneroso compiuti in presenza, all’interno dell’elicottero, di un allievo pilota e di un istruttore di volo.


(1)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 2286/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 343; pag. 1).


11.5.2015   

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C 155/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen (Belgio) il 25 febbraio 2015 — Sven Mathys/De Grave Antverpia NV

(Causa C-92/15)

(2015/C 155/16)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hof van beroep te Antwerpen

Parti

Ricorrente: Sven Mathys

Convenuta: De Grave Antverpia NV

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 3 della legge belga del 5 maggio 1936, sul noleggio interno, sia compatibile con gli articoli 1 e 2 della direttiva 96/75/CE (1), nei limiti in cui una persona, che non sia proprietario né gestore di un battello per la navigazione interna, stipulasse un contratto per il trasporto di merci per via navigabile in qualità di trasportatore e non operasse come intermediario «spedizioniere», ai sensi dell’articolo 3 WBB.


(1)  Direttiva 96/75/CE del Consiglio, del 19 novembre 1996, relativa alle modalità di noleggio e di formazione dei prezzi nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali di merci per via navigabile nella Comunità (GU L 304, pag. 12).


11.5.2015   

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C 155/15


Impugnazione proposta l’11 marzo 2015 dalla Corte di giustizia dell’Unione europea avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) pronunciata il 2 febbraio 2015, nella causa T-577/14, Gascogne Sack Deutschland e Gascogne/Unione europea

(Causa C-125/15 P)

(2015/C 155/17)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Corte di giustizia dell’Unione europea (rappresentanti: A.V. Placco e E. Beysen, agenti)

Altre parti nel procedimento: Gascogne Sack Deutschland GmbH e Gascogne

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) pronunciata il 2 febbraio 2015, nella causa T-577/14, Gascogne Sack Deutschland e Gascogne/Unione europea, nella parte in cui respinge i capi secondo, terzo e quarto delle conclusioni formulate dalla CGUE nella sua domanda rivolta al Tribunale ai sensi dell’articolo 114 del regolamento di procedura di quest’ultimo;

accogliere detti capi delle conclusioni e pertanto:

in via principale, statuendo definitivamente sulla controversia, dichiarare il ricorso per risarcimento dei danni proposto dalla Gascogne Sack Deutschland GmbH e dalla Groupe Gascogne S.A. irricevibile, per il fatto di essere diretto contro la CGUE (quale rappresentante dell'Unione);

in subordine, nell'ipotesi in cui la Corte di giustizia consideri che la circostanza che tale ricorso sia diretto contro la CGUE e non contro la Commissione (quale rappresentante dell'Unione) non influisce sulla ricevibilità di quest'ultimo, ma che il Tribunale avrebbe dovuto, nel pronunciarsi sull'incidente di procedura sollevato dalla CGUE dinanzi ad esso, ordinare la sostituzione della CGUE con la Commissione quale parte convenuta, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché esso statuisca sulla domanda di risarcimento dei danni della Gascogne Sack Deutschland GmbH e della Groupe Gascogne S.A., conformandosi ai punti di diritto decisi dalla Corte di giustizia;

condannare la Gascogne Sack Deutschland GmbH e la Groupe Gascogne S.A alle spese sostenute dalla CGUE nel procedimento di primo grado e nel procedimento d'impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della propria impugnazione la CGUE deduce due motivi, attinenti, da un lato, alla violazione delle norme relative alla rappresentanza dell’Unione dinanzi ai suoi organi giurisdizionali e, d’altro, all’inosservanza dell’obbligo di motivazione.

Nell’ambito del primo motivo, vertente sulla violazione delle norme relative alla rappresentanza dell’Unione dinanzi ai suoi organi giurisdizionali, la CGUE rileva che, poiché nessuna disposizione espressa regola specificamente la rappresentanza dell’Unione dinanzi ai suoi organi giurisdizionali nell’ambito di azioni proposte a norma dell’articolo 268 TFUE, le norme relative a siffatta rappresentanza devono essere ricavate dai principi generali che sono applicabili all’esercizio della funzione giurisdizionale, in particolare il principio di buona amministrazione della giustizia e i principi di indipendenza e imparzialità del giudice.

Nell’ambito del secondo motivo la ricorrente sostiene che, non contenendo una specifica confutazione dell’argomentazione esposta dalla CGUE dinanzi al Tribunale — argomentazione che era fondata sulla portata delle sentenze C-40/12 P, Gascogne Sack/Commissione (1) e C-58/12 P, Groupe Gascogne/Commissione (2) — l’ordinanza impugnata è viziata da una violazione dell’obbligo di motivazione,


(1)  EU:C:2013:768.

(2)  EU:C:2013:770.


11.5.2015   

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C 155/16


Ricorso proposto il 12 marzo 2015 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-126/15)

(2015/C 155/18)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Braga da Cruz e F. Tomat, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che, assoggettando i pacchetti di sigarette già tassati e immessi in consumo in un determinato anno finanziario a un divieto di commercializzazione e di vendita al pubblico alla scadenza del periodo, eccessivamente breve, previsto nell’articolo 27 del decreto n. 1295/2007 del Ministero delle Finanze e dell’Amministrazione pubblica, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 7 e 9, paragrafo 1, e 39, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE (1), relativa al regime generale delle accise, nonché al principio di proporzionalità;

condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

1.

Articoli 7 e 9 della direttiva 2008/118/CE e principio di proporzionalità

Dall’articolo 7 della direttiva 2008/118/CE (in prosieguo: la «direttiva») emerge che l’accisa sui prodotti del tabacco è esigibile al momento dell'immissione in consumo, all’aliquota in vigore a tale data. Ai sensi dell’articolo 9 della direttiva, le condizioni di esigibilità e l'aliquota dell'accisa da applicare sono quelle in vigore alla data in cui l'accisa diviene esigibile. Una volta che i prodotti di cui trattasi sono stati immessi in consumo, la legislazione tributaria dell’UE non contiene alcuna disposizione che conferisca agli Stati membri la facoltà di applicare a tali prodotti, tenendo conto del momento della loro immissione in consumo, un’accisa ulteriore rispetto a quella dovuta o di limitare la loro distribuzione per motivi fiscali.

In Portogallo, conformemente al decreto n. 1295/2007 del Ministero delle Finanze e dell’Amministrazione pubblica (in prosieguo: il «decreto»), i pacchetti di sigarette recanti il contrassegno fiscale corrispondente a un determinato anno finanziario possono essere venduti e commercializzati solo sino alla scadenza del terzo mese dell’anno finanziario successivo a quello corrispondente al contrassegno fiscale apposto, vale a dire, l’anno di loro immissione in consumo. A titolo transitorio, e ai sensi del decreto, il termine per la vendita è stato fissato alla fine di maggio del 2008 per i pacchetti di sigarette recanti il contrassegno fiscale del 2007 e alla fine di aprile del 2009 per i prodotti muniti del contrassegno fiscale del 2008.

La Commissione conclude, pertanto, che la legislazione portoghese viola gli articoli 7 e 9, primo paragrafo, della direttiva, pur non escludendo la possibilità che la medesima legislazione sia giustificata da motivi di interesse pubblico.

Tuttavia, la Commissione ritiene che i motivi fatti valere dal Portogallo nella fase amministrativa del procedimento al fine di giustificare la normativa di cui trattasi (la prevenzione della frode e dell’evasione fiscale, la tutela della sanita pubblica, la lotta al commercio illecito di tabacco e la garanzia del gettito fiscale) non siano ammissibili, risultando violato il principio di proporzionalità.

2.

Articolo 39, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE e principio di proporzionalità

L’articolo 39, paragrafo 3, della direttiva stabilisce che gli Stati membri provvedono affinché i contrassegni fiscali non creino ostacoli alla libera circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa. Il divieto sancito nel decreto crea simili ostacoli, nel disporre che i pacchetti di sigarette su cui è apposto il contrassegno fiscale di un determinato anno finanziario possono essere venduti e commercializzati solo sino alla fine del terzo mese dell’anno finanziario successivo al quale corrisponde il contrassegno fiscale apposto. Il timore degli importatori di non riuscire ad esaurire le scorte che non possono essere vendute qualora l’aliquota di accisa sia stata modificata può dissuaderli dall’effettuare acquisti normali, in particolare quelli provenienti da altri Stati membri, e pregiudicare, in tal modo, il commercio a un livello che eccede quanto necessario per evitare, ad esempio, le immissioni in consumo eccessive prima dell’aumento di un’accisa.

La Commissione rileva, di conseguenza, che il divieto di vendita e di commercializzazione risultante dal decreto crea ostacoli alla libera circolazione delle merci ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 3, della direttiva ed eccede quanto necessario per prevenire la frode, l’evasione o l’abuso. Pertanto, esso risulta altresì contrario all’articolo 39, paragrafo 3, della direttiva e al principio di proporzionalità.


(1)  Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9, pag. 12).


11.5.2015   

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C 155/17


Ricorso proposto il 13 marzo 2015 — Regno di Spagna/Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-128/15)

(2015/C 155/19)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: L. Banciella Rodríguez-Miñón e A. Rubio González, agenti)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni del ricorrente

annullare la disposizione impugnata;

condannare Consiglio dell’Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

1.

Violazione da parte del Consiglio del suo potere discrezionale nello stabilire all’articolo 3 e nella parte 2 dell’Allegato al regolamento n. 1367/2014  (1) talune possibilità di pesca per gli anni 2015 e 2016 delle specie di granatiere (RNG-Coryphaenoides rupestris e RHG-Macrourus berglax), rispettivamente nelle zone Vb, VI e nelle zone VII e VIII, IX, X, XII e XIV, che pregiudicano la stabilità relativa di catture storiche per il Regno di Spagna della specie Macrourus berglax.

2.

Sull’osservanza del principio di proporzionalità. Il regolamento 1367/2014 ha un carattere manifestamente sproporzionato in relazione alla fissazione del TAC congiunto per le due specie di granatiere nelle zone Vb, VI e VII, da un lato, e, nelle zone VIII, IX, X, XII e XIV, dall’altro.

3.

Violazione del principio di uguaglianza. È stato violato il principio di non discriminazione nella fissazione di un TAC congiunto per le due specie di granatiere poiché rispetto ai casi indicati non è stato rispettato il principio di stabilità relativa ed è stato imposto unilateralmente il TAC dalle istituzioni europee senza prendere in considerazione le richieste legittime del Regno di Spagna.


(1)  Regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio, del 15 dicembre 2014, che stabilisce, per il 2015 e il 2016, le possibilità di pesca dei pescherecci dell’Unione per determinati stock ittici di acque profonde, GU L 366, pag. 1.


11.5.2015   

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C 155/18


Impugnazione proposta il 24 marzo 2015 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 20 gennaio 2015, causa T-109/12, Regno di Spagna/Commissione

(Causa C-139/15 P)

(2015/C 155/20)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Recchia e S. Pardo Quintillán, agenti)

Altra parte nel procedimento: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

annullare la sentenza del Tribunale del 20 gennaio 2015 nella causa T-109/12, Spagna/Commissione;

rinviare la causa al Tribunale per una nuova decisione;

condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Oggetto dell’impugnazione proposta dalla Commissione è la sentenza del Tribunale del 20 gennaio 2015 nella causa T-109/12. Con detta sentenza il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione C (2011) 9992, del 22 dicembre 2011, relativa alla riduzione dell’aiuto del Fondo di Coesione a determinati progetti.

A sostegno del proprio ricorso d’impugnazione la Commissione deduce due motivi. In via principale, essa considera che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto allorché ha dichiarato che la Commissione deve adottare la decisione di rettifica finanziaria entro un dato termine, risultante dalla normativa di base in vigore alla data della riunione tra Commissione e Stato membro. In via subordinata, la Commissione allega che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto allorché ha dichiarato che il termine perché la Commissione adotti la decisione di rettifica finanziaria ha carattere imperativo e che la sua inosservanza integra una violazione di forme sostanziali che invalida la decisione assunta solo successivamente.


11.5.2015   

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C 155/19


Impugnazione proposta il 24 marzo 2015 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 20 gennaio 2015, causa T-111/12, Regno di Spagna/Commissione

(Causa C-140/15 P)

(2015/C 155/21)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Recchia e S. Pardo Quintillán, agenti)

Altra parte nel procedimento: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

annullare la sentenza del Tribunale del 20 gennaio 2015 nella causa T-111/12, Spagna/Commissione;

rinviare la causa al Tribunale per una nuova decisione;

condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Oggetto dell’impugnazione proposta dalla Commissione è la sentenza del Tribunale del 20 gennaio 2015 nella causa T-111/12. Con detta sentenza il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione C (2011) 9990, del 22 dicembre 2011, relativa alla riduzione dell’aiuto del Fondo di Coesione a determinati progetti.

A sostegno del proprio ricorso d’impugnazione la Commissione deduce due motivi. In via principale, essa considera che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto allorché ha dichiarato che la Commissione deve adottare la decisione di rettifica finanziaria entro un dato termine, risultante dalla normativa di base in vigore alla data della riunione tra Commissione e Stato membro. In via subordinata, la Commissione allega che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto allorché ha dichiarato che il termine perché la Commissione adotti la decisione di rettifica finanziaria ha carattere imperativo e che la sua inosservanza integra una violazione di forme sostanziali che invalida la decisione assunta solo successivamente.


Tribunale

11.5.2015   

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C 155/20


Sentenza del Tribunale del 25 marzo 2015 — Slovenská pošta/Commissione

(Causa T-556/08) (1)

((«Concorrenza - Abuso di posizione dominante - Mercati slovacchi dei servizi di posta tradizionale e di posta ibrida - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 86, paragrafo 1, CE, in combinato disposto con l’articolo 82 CE - Diritto esclusivo di distribuire posta ibrida - Principio di buona amministrazione - Obbligo di motivazione - Diritto di essere sentiti - Definizione del mercato - Estensione di un monopolio - Articolo 86, paragrafo 2, CE - Certezza del diritto - Legittimo affidamento»))

(2015/C 155/22)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Slovenská pošta a.s. (Banská Bystrica, Slovacchia) (rappresentanti: inizialmente O. Brouwer, C. Schillemans e M. Knapen, poi O. Brouwer e P. Schepens, infine O. Brouwer e A. Pliego Selie, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente R. Sauer, A. Tokár e A. Antoniadis, poi R. Sauer, A. Tokár e C. Vollrath, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica slovacca (rappresentante: B. Ricziová, agente)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Cromwell a.s. (Bratislava, Slovacchia), Slovak Mail Services a.s. (Bratislava) e Prvá Doručovacia a.s. (Bratislava) (rappresentanti: inzialmente M. Maier e P. Werner, poi P. Werner, avvocati), nonché ID Marketing Slovensko s.r.o., già TNT Post Slovensko s.r.o. (Bratislava) (rappresentanti: inizialmente J. Ellison, solicitor, e T. Rybár, avvocato, poi T. Rybár e I. Pecník, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2008) 5912 definitivo della Commissione, del 7 ottobre 2008, relativa alla legislazione slovacca in materia di servizi postali e segnatamente di servizi di posta ibrida (Caso COMP/39.562 — Legge slovacca sulla posta).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Slovenská pošta a.s. sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea, dalla Cromwell a.s., dalla Slovak Mail Services a.s., dalla Prvá Doručovacia a.s. e dalla ID Marketing Slovensko s.r.o.

3)

La Repubblica slovacca sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 55 del 7.3.2009.


11.5.2015   

IT

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C 155/21


Sentenza del Tribunale del 25 marzo 2015 — Evropaïki Dynamiki/AESA

(Causa T-297/09) (1)

((«Appalti pubblici di servizi - Procedura di gara d’appalto - Prestazione di servizi informatici - Classificazione di un offerente al secondo o terzo posto nella graduatoria - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione - Responsabilità extracontrattuale»))

(2015/C 155/23)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: N. Korogiannakis e M. Dermitzakis, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) (rappresentanti: F. Kämpfe, agente, assistito da J. Stuyck, avvocato)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento delle decisioni dell’AESA di classificare le offerte della ricorrente al secondo o terzo posto in graduatoria, nel contesto del bando di gara AESA.2009.OP.02, relativo a «Servizi TIC» nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (GU 2009/S 22-030588) e, dall’altro lato, domanda di risarcimento del danno asseritamente subito in ragione della procedura di aggiudicazione dell’appalto in parola.

Dispositivo

1)

La decisione dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) del 6 luglio 2009, che classifica l’offerta presentata dalla Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE al terzo posto in graduatoria per il lotto n. 2 (applicazioni cliente-server, sviluppo e manutenzione) del bando di gara AESA.2009.OP.02, è annullata.

2)

La decisione dell’AESA del 10 luglio 2009, che classifica l’offerta presentata dalla Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis al secondo posto in graduatoria per il lotto n. 3 (amministrazione di sistemi, di base dati e di reti) del bando di gara AESA.2009.OP.02, è annullata.

3)

La decisione dell’AESA del 14 luglio 2009, che classifica l’offerta presentata dalla Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis al secondo posto in graduatoria per il lotto n. 5 [gestione di contenuto di imprese «ECM», gestione di archivi di imprese e esecuzione della gestione di documenti (compresi manutenzione e assistenza)] del bando di gara AESA.2009.OP.02, è annullata.

4)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

5)

La Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis sopporterà il 25 % delle proprie spese e il 25 % delle spese sostenute dall’AESA, mentre quest’ultima sopporterà il 75 % delle proprie spese e il 75 % delle spese sostenute dalla Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis.


(1)  GU C 223 del 26.9.2009.


11.5.2015   

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C 155/22


Sentenza del Tribunale del 25 marzo 2015 — Belgio/Commissione

(Causa T-538/11) (1)

((«Aiuti di Stato - Sanità pubblica - Aiuti concessi a favore del finanziamento di test diagnostici relativi alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini - Decisione che dichiara gli aiuti in parte compatibili e in parte incompatibili con il mercato interno - Ricorso di annullamento - Atto lesivo - Ricevibilità - Nozione di vantaggio - Nozione di selettività»))

(2015/C 155/24)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Regno del Belgio (rappresentanti: C. Pochet e J.-C. Halleux, agenti, assistiti da L. Van den Hende, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente H. van Vliet e S. Thomas, successivamente H. van Vliet e S. Noë, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione 2011/678/UE della Commissione, del 27 luglio 2011, relativa all’aiuto di Stato a favore del finanziamento di indagini relative alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini cui il Belgio ha dato esecuzione [aiuto di Stato C 44/08 (ex NN 45/04)] (GU L 274, pag. 36)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Regno del Belgio è condannato alle spese.


(1)  GU C 347 del 26.11.2011.


11.5.2015   

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C 155/22


Sentenza del Tribunale del 25 marzo 2015 — Central Bank of Iran/Consiglio

(Causa T-563/12) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Errore di valutazione - Diritto di proprietà - Diritto alla tutela della buona reputazione - Proporzionalità»))

(2015/C 155/25)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Central Bank of Iran (Téhéran, Iran) (rappresentante: M. Lester, barrister)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e V. Piessevaux, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento, da un lato, della decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 58), nella parte in cui essa ha mantenuto, dopo riesame, il nome della ricorrente nell’elenco di cui all’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), e, dall’altro lato, del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 16), nella parte in cui ha mantenuto, dopo riesame, il nome della ricorrente nell’elenco di cui all’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Central Bank of Iran è condannata alle spese.


(1)  GU C 55 del 23.2.2013.


11.5.2015   

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C 155/23


Sentenza del Tribunale del 25 marzo 2015 — Apple and Pear Australia e Star Fruits Diffusion/UAMI — Carolus C. (English pink)

(Causa T-378/13) (1)

((«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo English pink - Marchio comunitario denominativo anteriore PINK LADY e marchi comunitari figurativi anteriori Pink Lady - Obbligo di motivazione - Dovere di diligenza - Decisione di un tribunale dei marchi comunitari - Assenza di autorità di cosa giudicata»))

(2015/C 155/26)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Apple and Pear Australia Ltd (Victoria, Australia); e Star Fruits Diffusion (Caderousse, Francia) (rappresentanti: T. de Haan e P. Péters, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Carolus C. BVBA (Nieuwerkerken, Belgio)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 29 maggio 2013 (procedimento R 1215/2011-4), relativa a un procedimento di opposizione tra l’Apple and Pear Australia Ltd e la Star Fruits Diffusion, da un lato, e la Carolus C. BVBA, dall’altro.

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 29 maggio 2013 (procedimento R 1215/2011-4) è annullata.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché la metà delle spese sostenute dall’Apple and Pear Australia Ltd e dalla Star Fruits Diffusion.

4)

L’Apple and Pear Australia Ltd e la Star Fruits Diffusion sopporteranno la metà delle proprie spese.


(1)  GU C 260 del 7.9.2013.


11.5.2015   

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C 155/24


Sentenza del Tribunale del 25 marzo 2015 — Sea Handling/Commissione europea

(Causa T-456/13) (1)

((«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti relativi a un procedimento di controllo di aiuti di Stato - Diniego di accesso - Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile - Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo - Obbligo di procedere a un esame concreto e individuale - Interesse pubblico prevalente - Accesso parziale»))

(2015/C 155/27)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Sea Handling SpA (Somma Lombardo, Italia) (rappresentanti: B. Nascimbene e M. Merola, avocats)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente D. Grespan e C. Zadra, successivamente D. Grespan e F. Clotuche-Duvieusart, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione, del 12 giugno 2013, che ha negato alla Sea Handling l’accesso a documenti relativi a un procedimento di controllo di aiuti di Stato

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Sea Handling SpA sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 298 del 12.10.2013.


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C 155/25


Sentenza del Tribunale del 26 marzo 2015 — Radecki/UAMI — Vamed (AKTIVAMED)

(Causa T-551/13) (1)

([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio denominativo comunitario AKTIVAMED - Marchio nazionale figurativo anteriore VAMED - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2015/C 155/28)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Michael Radecki (Colonia, Germania) (rappresentanti: C. Menebröcker e V. Töbelmann, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente A. Pohlmann, poi S. Hanne, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Vamed AG (Vienna, Austria) (rappresentante: R. Paulitsch, avvocato)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 18 luglio 2013 (procedimento R 365/2012-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Vamed AG e il sig. Michael Radecki.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Michael Radecki è condannato alle spese.


(1)  GU C 367 del 14.12.2013


11.5.2015   

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C 155/25


Sentenza del Tribunale del 26 marzo 2015 — Royal County of Berkshire Polo Club/UAMI — Lifestyle Equities (Royal County of Berkshire POLO CLUB)

(Causa T-581/13) (1)

([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo Royal County of Berkshire POLO CLUB - Marchi comunitari figurativi anteriori BEVERLY HILLS POLO CLUB - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Obbligo di motivazione - Articolo 75 del regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009»])

(2015/C 155/29)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: The Royal County of Berkshire Polo Club Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: J. Maitland-Walker, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: P. Bullock e N. Bambara, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Lifestyle Equities CV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: D. Russo, avvocato)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 25 luglio 2013 (procedimento R 1374/2012-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Lifestyle Equities CV e la Royal County of Berkshire Polo Club Ltd.

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) del 25 luglio 2013 (procedimento R 1374/2012-2) è annullata, nella parte in cui ha respinto la domanda di marchio comunitario n. 9642621 per i prodotti «fruste, finimenti, selleria».

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 24 del 25.1.2014.


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C 155/26


Sentenza del Tribunale del 26 marzo 2015 — Emsibeth/UAMI — Peek & Cloppenburg (Nael)

(Causa T-596/13) (1)

([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo Nael - Marchio comunitario denominativo anteriore Mc Neal - Diniego di registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2015/C 155/30)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Emsibeth SpA (Verona, Italia) (rappresentante: A. Arpaia, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: L. Rampini, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Peek & Cloppenburg KG (Düsseldorf, Germania)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI dell’11 settembre 2013 (procedimento R 1663/2012-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Peek & Cloppenburg KG e l’Emsibeth SpA.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Emsibeth SpA è condannata alle spese.


(1)  GU C 39 dell’8.2.2014.


11.5.2015   

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C 155/27


Sentenza del Tribunale del 26 marzo 2015 — Bateaux mouches/UAMI (BATEAUX MOUCHES)

(Causa T-72/14) (1)

([«Marchio comunitario - Registrazione internazionale che designa la Comunità europea - Marchio denominativo BATEAUX MOUCHES - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Assenza di carattere distintivo acquisito con l'uso - Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009»])

(2015/C 155/31)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Compagnie des bateaux mouches SA (Parigi, Francia) (rappresentante: G. Barbaut, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 15 novembre 2013 (pratica R 284/2013-2), riguardante la registrazione internazionale che designa la Comunità europea del marchio denominativo BATEAUX MOUCHES.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Compagnie des bateaux mouches SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 102 del 7.04.2014.


11.5.2015   

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C 155/27


Ordinanza del Tribunale dell’11 marzo 2015 — Albis Plastic/UAMI — IQAP Masterbatch Group (ALCOLOR)

(Causa T-132/14) (1)

((«Marchio comunitario - Domanda di dichiarazione di nullità - Ritiro della domanda di dichiarazione di nullità - Non luogo a statuire»))

(2015/C 155/32)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Albis Plastic GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: inizialmente C. Klawitter, successivamente C. Klawitter e P. Nagel, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente G. Schneider, successivamente G. Schneider e D. Botis, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: IQAP Masterbatch Group, SL (Masíes de Roda, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 3 dicembre 2013 (procedimento R 1015/2012-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la IQAP Masterbatch Group, SL e la Albis Plastic GmbH.

Dispositivo

1)

Non occorre più statuire sul ricorso.

2)

La ricorrente è condannata alle spese.


(1)  GU C 135 del 5.5.2014.


11.5.2015   

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C 155/28


Ordinanza del presidente del Tribunale del 24 marzo 2015 — Europower/Commissione europea

(Causa T-383/14 R)

((«Procedimento sommario - Appalti pubblici di lavori - Gara d’appalto - Costruzione e manutenzione di un impianto di trigenerazione - Rigetto dell’offerta di un offerente e aggiudicazione dell’appalto a un altro offerente - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Fumus boni iuris - Insussistenza dell’urgenza»))

(2015/C 155/33)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Riichiedente: Europower SpA (Milano) (rappresentanti: avv.ti G. Cocco e L. Salomoni)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: L. Cappelletti, L. Di Paolo e F. Moro, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione, in sostanza, della decisione del 3 aprile 2014 con cui la Commissione ha respinto l’offerta presentata dall’Europower nell’ambito della gara di appalto JRC IPR 2013 C04 0031 OC, avente ad oggetto la costruzione di un impianto di trigenerazione a turbogas nel sito di Ispra (Italia) del suo Centro comune di ricerca (CCR) e la relativa manutenzione (GU 2013/S 137 237146), ed ha aggiudicato l’appalto alla CPL Concordia e, per l’effetto, di ogni altro atto successivo.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


11.5.2015   

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C 155/28


Ricorso proposto il 20 febbraio 2015 — InAccess Networks Integrated Systems/Commissione

(Causa T-82/15)

(2015/C 155/34)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: InAccess Networks Integrated Systems — Applications Services for Telecommunication and Related Equipment Commercial and Industrial Co. SA (Amarousio, Grecia) (rappresentanti: J. Grayston, Solicitor, P. Gjørtler e G. Pandey, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare i seguenti atti, nei limiti in cui la Corte consideri che essi producono effetti giuridici e in quanto con tali atti si nega l’ammissibilità delle domande della ricorrente ai sensi della convenzione di sovvenzione recante il numero di riferimento 216837 relativa al progetto ATRACO, conclusa nel contesto del settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), e si vuole imporre alla ricorrente l’obbligo di restituire i fondi ricevuti e di risarcire i danni:

la decisione della Commissione contenuta nella lettera dell’11 dicembre 2014, recante il numero di riferimento ARES (2014) 4162021;

la decisione della Commissione contenuta nella nota di addebito del 23 ottobre 2012, recante il numero di riferimento ARES (2012) 1248814;

la decisione della Commissione contenuta nella lettera del 7 dicembre 2012, priva di numero di riferimento;

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 41, paragrafi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e del diritto di essere ascoltato

La ricorrente fa valere che la Commissione ha ammesso che l’originario procedimento di revisione contabile ha comportato la violazione del suo diritto di essere ascoltata, e che, su tale base, la Commissione ha deciso di riaprire i procedimento.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e su una violazione del legittimo affidamento della ricorrente

La ricorrente sostiene che la decisione di riaprire il procedimento di revisione contabile comportava il legittimo affidamento che qualsiasi nuova decisione sarebbe stata basata su fatti relativi al contenuto della revisione contabile e non su regole procedurali che avrebbero riguardato la presentazione della documentazione nell’originaria procedura di revisione contabile.

3.

Terzo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea a causa dell’insufficienza della motivazione

La ricorrente fa valere che la motivazione addotta dalla Commissione nella sua decisione di revisione era insufficiente in quanto riguardava solo una delle due questioni controverse e in quanto essa si riferiva alla documentazione presentata solo in modo superficiale qualificandola come insufficiente.

4.

Quarto motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione

Infine, la ricorrente sostiene che in mancanza di qualsiasi documentazione relativa all’esito della riaperta procedura di revisione contabile e, dunque, anche dell’opportunità per la ricorrente di esporre le proprie tesi prima dell’adozione di una decisione di revisione, la decisione di revisione della Commissione, e, di conseguenza, l’originaria decisione sulla revisione contabile devono essere considerate quali risultato di un manifesto errore di valutazione e della violazione del diritto della ricorrente di essere ascoltata.


11.5.2015   

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C 155/30


Ricorso proposto il 19 febbraio 2015 — Binca Seafoods/Commissione

(Causa T-94/15)

(2015/C 155/35)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Binca Seafoods GmbH (Monaco, Germania) (rappresentante: H. Schmidt, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia dichiarare la nullità del regolamento di esecuzione (UE) n. 1358/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'origine degli animali di acquacoltura biologici, le pratiche di allevamento in acquacoltura, l'alimentazione degli animali di acquacoltura biologici e i prodotti e le sostanze consentiti per l'uso nell'acquacoltura biologica (GU L 365, pag. 97).

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo: violazione, a seguito di disparità di trattamento arbitraria, degli articoli 16 (tutela della libertà di impresa), 20 (principio di uguaglianza) e 21 (principio di non discriminazione) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

La ricorrente lamenta che la Commissione europea, riguardo ad altre acquacolture biologiche, ha previsto nel regolamento di esecuzione misure transitorie e disposizioni speciali, mentre ha arbitrariamente omesso di prorogare il periodo transitorio di cui all’articolo 95, paragrafo 11, del regolamento n. 889/2008 (1), che terminava il 1o gennaio 2015.

La Commissione europea è a conoscenza del fatto che, se è pur vero che il pangasio è integralmente allevato biologicamente a partire dal momento in cui depone le uova, tuttavia la deposizione delle uova da parte delle femmine allevate nell’acquacoltura biologica deve essere attivata mediante una somministrazione di ormoni. Poiché ciò non è conforme alle norme generali del diritto dell’Unione sull’acquacoltura previsto per il futuro e sono ancora in fase di sviluppo altri metodi di attivazione della deposizione delle uova, sarebbe necessario prorogare il periodo transitorio.

2.

Secondo motivo: violazione della richiesta di esecuzione del Consiglio

La ricorrente sostiene che la Commissione ha violato la richiesta del Consiglio di sviluppare il quadro normativo del diritto dell’Unione in materia di acquacoltura biologica con una cautela che consenta di accogliere gli sviluppi nella tecnica di produzione biologica raggiunti tramite la scadenza delle disposizioni transitorie e di non escludere dal mercato biologico le acquacolture esistenti dal 2009 e biocertificate secondo norme riconosciute.

3.

Terzo motivo: violazione dei diritti di libertà nell’ambito del commercio mondiale

La Commissione europea ha deciso consapevolmente di non osservare le norme sviluppate congiuntamente nel Codex Alimentarius, sebbene essa non si sia opposta nell’ambito del sistema di tale Codex all’applicazione della norma generale secondo cui il novellame derivante da riproduzione non biologica può essere utilizzato nell’acquacoltura biologica qualora esso non possa riprodursi nell’allevamento biologico, ma abbia adottato questa formulazione insieme agli altri membri del Codex Alimentarius. L’Unione europea non può discostarsi da tale consenso senza violare i propri obblighi derivanti dall’accordo OMC sugli ostacoli tecnici al commercio.


(1)  Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250, pag. 1).


11.5.2015   

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C 155/31


Ricorso proposto il 26 febbraio 2015 — Sfera Joven/UAMI — Las banderas del Mediterráneo (NOOSFERA)

(Causa T-99/15)

(2015/C 155/36)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Sfera Joven, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: J.L. Rivas Zurdo, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Las banderas del Mediterráneo, SL (Cox, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «NOOSFERA» — Domanda di registrazione n. 11 233 681

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 12 dicembre 2014 nel procedimento R 158/2014-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI, del 12 dicembre 2014, procedimento R 158/2014-4, in quanto respingendo il ricorso dell’opponente conferma la decisione della divisione di opposizione, di rigetto dell’opposizione B 2 160 557 e di concessione totale del marchio comunitario n. 11 233 681 «NOOSFERA» (denominativo);

condannare alle spese la parte o le parti che si oppongano al presente ricorso.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


11.5.2015   

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C 155/31


Ricorso proposto il 27 febbraio 2015 — Dextro Energy/Commissione

(Causa T-100/15)

(2015/C 155/37)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Dextro Energy GmbH & Co. KG (Krefeld, Germania) (rappresentanti: M. Hagenmeyer e T. Teufer, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento (UE) n. 2015/8 della Commissione, del 6 gennaio 2015, relativo al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 3, pag. 6);

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento n. 1924/2006 (1)

La ricorrente sostiene che non sussistono motivi che possano giustificare il diniego di autorizzare le cinque indicazioni, nonostante le cinque valutazioni scientifiche positive espresse dall’Agenzia europea per la sicurezza alimentare al riguardo. Tali cinque indicazioni non violano i principi di nutrizione e di salute generalmente riconosciuti, né trasmettono ai consumatori un messaggio contraddittorio e tale da creare confusione; inoltre, esse non sono né ambigue né ingannevoli.

Secondo motivo, vertente sulla mancanza di proporzionalità

La ricorrente fa valere che è sproporzionato il divieto assoluto di pubblicità, risultante dal rigetto delle domande, tenuto conto dei pareri positivi espressi dall’Agenzia europea per la sicurezza alimentare in merito alle cinque indicazioni sulla salute della ricorrente.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di uguaglianza

La ricorrente sostiene che la convenuta ha rifiutato l’autorizzazione di indicazioni sulla salute non controverse sul piano scientifico, pur avendo autorizzato analoghe indicazioni in passato.

Quarto motivo, vertente sull’insufficienza della motivazione

Infine, la ricorrente sostiene che il regolamento impugnato non contiene una motivazione sufficiente; non è dato comprendere se la ricorrente abbia preso in considerazione gli argomenti della ricorrente e del pubblico, né se essa abbia esaminato tali argomenti in modo autonomo.


(1)  Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU 404, del 30.12.2006, pag. 9).


11.5.2015   

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C 155/32


Ricorso proposto il 25 febbraio 2015 — Militos Symvouleftiki/Commissione

(Causa T-104/15)

(2015/C 155/38)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Militos Symvouleftiki AE (Atene, Grecia) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione della Commissione del 16 dicembre 2014, che ha respinto in quanto infondato il ricorso della ricorrente per controllo della legalità del 23 ottobre 2014, e ha confermato la decisione del 23 settembre 2014 dell’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA), relativa alla non ammissibilità del compenso pagato ai soci/azionisti della ricorrente a titolo di costi del personale in due progetti portati a termine dalla ricorrente, vale a dire il progetto «Go Green — Green Business is smart Business» (Accordo n. 510424-LLP-1-2010-1-GR-LEONARDO-LMP) e il progetto «LadybizIT» (Accordo n. 2011-3052-518310-LLP-1-2011-1-GR-LEONARDO-LAM), e dichiarare ammissibili a titolo di costi del personale nei progetti interessati i relativi costi corrispondenti ai servizi «aggiuntivi» forniti dalla sig.ra Olga Stavropoulou, dal sig. Pavlos Aravantinos, e dal sig. Karamanlis, o, in alternativa, dichiarare ammissibili ai sensi dell’articolo II.14 dell’accordo di sovvenzione e del suo allegato III e pagabili alla ricorrente solamente i costi corrispondenti ai servizi «aggiuntivi» forniti dalla sig.ra Olga Stavropoulou e dal sig. Mr Pavlos Aravantinos nei due progetti di cui trattasi;

condannare la Commissione a sopportare le proprie spese e le spese sostenute della ricorrente nella causa in corso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione della Commissione.

La Commissione ha omesso di prendere in considerazione il fatto che la distinzione tra servizi «usuali» e «aggiuntivi» forniti dai soci/azionisti nell’ambito dei progetti interessati avrebbe potuto essere fatta tenendo presente la natura di tali servizi, la formulazione e lo spirito delle norme statutarie della ricorrente all’epoca vigenti e delle disposizioni della delibera del 20 dicembre 2010 dell’assemblea dei soci/azionisti della ricorrente.

2.

Secondo motivo, vertente su un secondo errore manifesto di valutazione della Commissione.

La valutazione della Commissione, secondo cui la qualità di amministratore in quanto tale osta a che lo stesso possa fornire altri servizi alla ricorrente sulla base di un contratto di lavoro con effettivo rapporto di subordinazione, è contraria alla giurisprudenza costante dei giudici dell’Unione europea. In ogni caso, la ricorrente ha fornito all’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura e alla Commissione prove sufficienti a dimostrare che il controllo esercitato dal responsabile del progetto sull’amministratore era reale e rispettava i criteri per l’esistenza di un rapporto effettivo di subordinazione stabiliti dalla giurisprudenza costante dei giudici dell’Unione.


11.5.2015   

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C 155/33


Ricorso proposto il 4 marzo 2015 — RFA International/Commissione

(Causa T-113/15)

(2015/C 155/39)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: RFA International, LP (Calgary, Canada) (rappresentanti: B. Evtimov e M. Krestiyanova, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, in tutto o in parte, le decisioni di esecuzione della Commissione C(2014) 9805 final, C(2014) 9806 final, C(2014) 9807 final, C(2014) 9808 final, C(2014) 9811 final, C(2014) 9812 final e C(2014) 9816 final, del 18 dicembre 2014, relative alle domande di restituzione dei dazi antidumping pagati sulle importazioni di ferrosilicio originario della Russia;

condannare la Commissione alle spese di tale procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha commesso un errore di diritto, derivante dalla violazione e/o dall’erronea interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base antidumping (1) (in prosieguo il «regolamento di base») e/o un errore manifesto di valutazione nel ritenere che un’unica entità economica sia irrilevante, anche ai fini del controllo giurisdizionale, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. La ricorrente contesta altresì la conclusione che ne deriva, secondo cui sarebbe stata garantita una detrazione integrale, dal prezzo all’esportazione costruito, per tutti i costi e profitti riportati, inclusi i costi connessi all’esportazione e l’equo profitto di un importatore indipendente;

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base (2) e/o su un errore manifesto di valutazione nella detrazione operata dalla Commissione dei dazi antidumping dal prezzo all’esportazione elaborato. Secondo la ricorrente, la Commissione, anche seguendo il proprio metodo, avrebbe dovuto concludere che le condizioni dell’articolo 11, paragrafo 10, erano state rispettate almeno con riguardo ad una parte degli importi richiesti. Il secondo motivo inoltre verte su una violazione dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, derivante dal metodo adottato dalla Commissione per valutare se i dazi siano opportunamente riflessi nel prezzo di rivendita, che sarebbe diverso dal metodo utilizzato nell’ultima inchiesta che ha condotto alla sanzione;

3.

Terzo motivo, vertente su di una violazione dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base (3) e dell’articolo 18.3.1 dell’accordo antidumping dell’OMC, che si è verificata quando la Commissione, al fine di determinare i valori normali costruiti, ha applicato un nuovo metodo e non è stata in grado di grado di giustificare tale metodo sulla base di cambiamenti rilevanti nelle circostanze.


(1)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009).

(2)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009).

(3)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009).


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C 155/34


Ricorso proposto il 18 marzo 2015 — El Corte Inglés/UAMI — Grup Supeco Maxor (Supeco)

(Causa T-126/15)

(2015/C 155/40)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: J. L. Rivas Zurdo, abogado)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Grup Supeco Maxor, SL (Madrid, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente l’elemento verbale «Supeco» — Domanda di registrazione n. 10 884 741

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 4 dicembre 2014 nel procedimento R 1112/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 4 dicembre 2014 nel procedimento R 1112/2014-5, in quanto, accogliendo parzialmente il ricorso della richiedente, essa revoca la decisione della divisione di opposizione, la quale accoglieva parzialmente l’opposizione B 2 054 040 e respingeva parzialmente la domanda di registrazione del marchio comunitario n. 10 884 741 «Supeco» (figurativo); e

condannare alle spese la controparte o le controparti che si oppongano al presente ricorso.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


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C 155/35


Ricorso proposto il 19 marzo 2015 — Intesa Sanpaolo/UAMI (WAVE 2 PAY)

(Causa T-129/15)

(2015/C 155/41)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Intesa Sanpaolo SpA (Torino, Italia) (rappresentanti: P. Pozzi e F. Cecchi, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo contenente l’elemento verbale «WAVE 2 PAY» — Domanda di registrazione n. 12 258 117

Decisione impugnata: Decisione della Quinta Commissione di ricorso dell’UAMI del 19 gennaio 2015 nel procedimento R 1857/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accertare la violazione e non corretta applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e paragrafo 2, RMC;

accertare la violazione dell’articolo 75 RMC, oltre alla contraddittorietà della decisione impugnata e, per gli effetti:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2 del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009.


11.5.2015   

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C 155/35


Ricorso proposto il 19 marzo 2015 — Intesa Sanpaolo/UAMI (WAVE TO PAY)

(Causa T-130/15)

(2015/C 155/42)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Intesa Sanpaolo SpA (Torino, Italia) (rappresentanti: P. Pozzi e F. Cecchi, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo contenente gli elementi verbali «WAVE TO PAY» — Domanda di registrazione n. 12 258 141

Decisione impugnata: Decisione della Quinta Commissione di ricorso dell’UAMI del 19 gennaio 2015 nel procedimento R 1864/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accertare la violazione e non corretta applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e paragrafo 2, RMC;

accertare la violazione dell’articolo 75 RMC, oltre alla contraddittorietà della decisione impugnata, e per gli effetti:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi invocati

I motivi e principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-129/15.


11.5.2015   

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C 155/36


Ricorso proposto il 26 marzo 2015 — Italia/Commissione

(Causa T-135/15)

(2015/C 155/43)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: C. Colelli, avvocato dello Stato, e G. Palmieri, agente)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare, nella parte oggetto del presente ricorso, la decisione di esecuzione della Commissione europea del 16 gennaio 2015 numero 2015/103 [notificata con il numero C(2015) 53 final], recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ha in particolare impugnato:

(a)

Il capo della decisione nel quale, in esito all’indagine EX/2010/010, relativa al settore dello zucchero, viene effettuata la rettifica finanziaria per 9 0 4 98  735,16 euro, riferita agli esercizi finanziari 2007, 2008 e 2009 sulla base di una ritenuta «interpretazione erronea della produzione di zucchero»;

(b)

Il capo della decisione nel quale, in esito all’indagine CEB/2011/090, relativa alle misure promozionali, veniva effettuata, tra altro, una rettifica finanziaria per 1 6 07  275,90 euro, per «ritardi di pagamento» relativi all’esercizio 2010;

(c)

Il capo della decisione nel quale, in esito all’indagine LA/2009/006, relativa alla misura «azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi», veniva effettuata, tra altro, una rettifica finanziaria di 1 1 98  831,03 euro, per «ritardi di pagamento».

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 31, par. 4, del Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1), nonché delle prerogative di difesa dello Stato membro.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 11 del Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (GU L 171, pag. 60), sulla violazione dei Regolamenti (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativi a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune (GU L 58, pag. 42) e (CE) n. 968/2006 della Commissione, del 27 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità (GU L 176, pag. 32), e sulla violazione della sentenza della Corte di giustizia del 14 novembre 2013, pronunciata nelle cause riunite C-187/12, C-188/12 e C-189/12, SFIR e a. (EU:C:2013:737).

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio del legittimo affidamento, del ne bis in idem e dell’obbligo di leale cooperazione.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’art. 31, par. 3, co. 2, del Regolamento n. 1290/2005, la violazione dell’art. 11, par. 3, co. 2, e del capo 3 del Regolamento n. 885/2006, e violazione delle linee guida della Commissione definite nel documento n. VI/5330/97.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’art. 9, comma 3, del Regolamento n. 883/2006, nonché sull’esistenza nella fattispecie di una disparità di trattamento e di un travisamento dei fatti.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’art. 20 del Regolamento n. 501/2008, del legittimo affidamento e del principio della imputabilità agli Stati membri delle rettifiche finanziarie.


11.5.2015   

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C 155/37


Ordinanza del Tribunale dell'11 marzo 2015 — Sanctuary Brands/UAMI — Richter International (TAILORBYRD)

(Causa T-594/13) (1)

(2015/C 155/44)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 24 del 25.1.2014.


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C 155/38


Ordinanza del Tribunale dell'11 marzo 2015 — Sanctuary Brands/UAMI — Richter International (TAILORBYRD)

(Causa T-598/13) (1)

(2015/C 155/45)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 24 del 25.1.2014.


11.5.2015   

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C 155/38


Ordinanza del Tribunale del 16 marzo 2015 — Vattenfall Europe Mining e a./Commissione

(Causa T-260/14) (1)

(2015/C 155/46)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 223 del 14.7.2014.


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C 155/38


Ordinanza del Tribunale del 16 marzo 2015 — Hydro Aluminium Rolled Products e a./Commissione

(Causa T-263/14) (1)

(2015/C 155/47)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 223 del 14.7.2014.


11.5.2015   

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C 155/38


Ordinanza del Tribunale 16 marzo 2015 — Styron Deutschland/Commissione

(Causa T-271/14) (1)

(2015/C 155/48)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 223 del 14.7.2014.


11.5.2015   

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C 155/38


Ordinanza del Tribunale del 16 marzo 2015 — Lech-Stahlwerke/Commissione

(Causa T-274/14) (1)

(2015/C 155/49)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 223 del 14.7.2014.


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C 155/39


Ordinanza del Tribunale del 16 marzo 2015 — egeplast international/Commissione

(Causa T-291/14) (1)

(2015/C 155/50)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 223 del 14.7.2014.


11.5.2015   

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C 155/39


Ordinanza del Tribunale del 16 marzo 2015 — Buderus Guss/Commissione

(Causa T-302/14) (1)

(2015/C 155/51)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  1 GU C 223 del 14.7.2014.


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C 155/39


Ordinanza del Tribunale del 16 marzo 2015 — Polyblend/Commissione

(Causa T-303/14) (1)

(2015/C 155/52)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 223 del 14.7.2014.


11.5.2015   

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C 155/39


Ordinanza del Tribunale del 16 marzo 2015 — Sun Alloys Europe/Commissione

(Causa T-304/14) (1)

(2015/C 155/53)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 223 del 14.7.2014.


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C 155/39


Ordinanza del Tribunale del 16 marzo 2015 — Polymer-Chemie/Commissione

(Causa T-306/14) (1)

(2015/C 155/54)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 223 del 14.7.2014.


11.5.2015   

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C 155/40


Ordinanza del Tribunale del 16 marzo 2015 — TechnoCompound/Commissione

(Causa T-307/14) (1)

(2015/C 155/55)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 223 del 14.7.2014.


11.5.2015   

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C 155/40


Ordinanza del Tribunale del 16 marzo 2015 — Neue Halberg-Guss/Commissione

(Causa T-308/14) (1)

(2015/C 155/56)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 223 del 14.7.2014.


11.5.2015   

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C 155/40


Ordinanza del Tribunale del 16 marzo 2015 — Mat Foundries Europe/Commissione

(Causa T-309/14) (1)

(2015/C 155/57)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 223 del 14.7.2014.


11.5.2015   

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C 155/40


Ordinanza del Tribunale 16 marzo 2015 — Fritz Winter Eisengießerei/Commissione

(Causa T-310/14) (1)

(2015/C 155/58)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 223 del 14.7.2014.


Tribunale della funzione pubblica

11.5.2015   

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C 155/41


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 26 marzo 2015 — CW/Parlamento

(Causa F-124/13) (1)

((Funzione pubblica - Funzionari - Ricorso di annullamento - Articolo 12 bis dello statuto - Norme interne relative al comitato consultivo competente per le denunce di molestie morali e per la relativa prevenzione sul luogo di lavoro - Articolo 24 dello statuto - Richiesta di assistenza - Errori manifesti di valutazione - Assenza - Ruolo e poteri del comitato consultivo competente per le denunce di molestie morali e per la relativa prevenzione sul luogo di lavoro - Consultazione facoltativa da parte del funzionario - Ricorso per risarcimento danni))

(2015/C 155/59)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: CW (rappresentante: C. Bernard-Glanz, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: E. Taneva e M. Dean, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione dell’APN recante rigetto della richiesta di assistenza presentata dal ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Parlamento europeo sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare la metà delle spese sostenute da CW.

3)

CW sopporterà la metà delle proprie spese.


(1)  GU C 52 del 22/02/2014, pag. 54.


11.5.2015   

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C 155/41


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 23 marzo 2015 — Borghans/Commissione

(Causa F-6/14) (1)

((Funzione pubblica - Retribuzione - Pensione di reversibilità - Articolo 27, primo comma, dell’allegato VIII dello statuto - Coniuge divorziato di un funzionario deceduto - Esistenza di un assegno alimentare alla data del decesso del funzionario - Articolo 42 dell’allegato VIII dello statuto - Termine per fare domanda di liquidazione dei diritti a pensione))

(2015/C 155/60)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Julia Borghans (Auderghem, Belgio) (rappresentanti: F. Van der Schueren e C. Lefèvre, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e A.-C. Simon, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione che nega alla ricorrente la concessione di una pensione di reversibilità al decesso del suo ex coniuge.

Dispositivo

1)

La decisione del 3 giugno 2013 con cui la Commissione europea ha negato la concessione di una pensione di reversibilità alla sig.ra Borghans è annullata.

2)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla sig.ra Borghans.


(1)  GU C 85 del 22/03/2014, pag. 28.


11.5.2015   

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C 155/42


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 26 marzo 2015 — CN/Parlamento europeo

(Causa F-26/14) (1)

((Funzione pubblica - Assistenti parlamentari accreditati - Richiesta di assistenza - Molestie psicologiche))

(2015/C 155/61)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CN (rappresentanti: L. Levi, C. Bernard-Glanz e A. Tymen, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: M. Ecker e S. Alves, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione che ha respinto la richiesta di assistenza depositata dal ricorrente per molestie psicologiche.

Dispositivo

1)

La decisione del Parlamento europeo che ha implicitamente respinto la richiesta di assistenza di CN del 13 febbraio 2013 è annullata.

2)

La decisione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2013, che ha respinto il reclamo di CN del 26 agosto 2013, è annullata.

3)

Il Parlamento europeo è condannato a pagare a CN l’importo di EUR 45  785,29.

4)

Il Parlamento europeo sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute da CN.


(1)  GU C 175 del 10/06/2014, pag. 56.


11.5.2015   

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C 155/43


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 26 marzo 2015 — Coedo Suárez/Consiglio

(Causa F-38/14) (1)

((Funzione pubblica - Funzionari - Procedimento disciplinare - Sanzione disciplinare - Destituzione con riduzione dell’indennità di invalidità - Proporzionalità della sanzione - Errore manifesto di valutazione - Nozione di condotta del funzionario su tutto l’arco della sua carriera - Rispetto degli orari di lavoro))

(2015/C 155/62)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ángel Coedo Suárez (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e A. Bisch, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione del Segretario generale del Consiglio d’irrogare la sanzione della destituzione con riduzione dell’indennità di invalidità del 15 % fino al raggiungimento dell’età pensionabile.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Coedo Suárez sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.


(1)  GU C 212 del 07/07/2014, pag. 45.


11.5.2015   

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C 155/43


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 26 marzo 2014 — CW/Parlamento

(Causa F-41/14) (1)

((Funzione pubblica - Funzionari - Rapporto informativo - Errori manifesti di valutazione - Sviamento di potere - Molestie psicologiche - Decisione che concede un punto di merito))

(2015/C 155/63)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: CW (rappresentante: C. Bernard-Glanz, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: M. Dean e J. Steele, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del rapporto informativo del ricorrente per l’anno 2012 nonché decisione di concedergli un solo punto di merito.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

CW sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dal Parlamento europeo.


(1)  GU C 235 del 21/04/2014, pag. 34.


11.5.2015   

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C 155/44


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 25 marzo 2015 — Singou/Consiglio

(Causa F-143/14)

((Funzione pubblica - Agente contrattuale - Rigetto di una denuncia per molestie psicologiche - Mancato rinnovo del contratto - Mancanza di reclamo - Irricevibilità manifesta))

(2015/C 155/64)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Simplice Gervais Singou (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: O. Dambel, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione del 5 marzo 2009, con cui l’APN ha respinto una denuncia per molestie psicologiche depositata dal ricorrente, e domanda di annullamento della decisione dell’APN del 12 aprile 2012, con cui l’APN ha rifiutato di prorogare o trasformare il contratto del ricorrente di agente contrattuale a tempo determinato in contratto di agente contrattuale a tempo indeterminato, nonché domanda di risarcimento per il danno materiale e morale asseritamente subito.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)

La domanda di ammissione al gratuito patrocinio è respinta.

3)

Il sig. Singou sopporta le proprie spese.