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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 155 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
58° anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2015/C 155/01 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
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11.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 155/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea
(2015/C 155/01)
Ultima pubblicazione
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
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11.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 155/2 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 marzo 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — L. Kik/Staatssecretaris van Financiën
(Causa C-266/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Previdenza sociale - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone - Cittadino di uno Stato membro, nel quale risiede, assunto come lavoratore subordinato a bordo di una nave posatubi battente bandiera di un altro Stato terzo - Lavoratore inizialmente impiegato da un’impresa avente sede nei Paesi Bassi e successivamente da un’impresa avente sede in Svizzera - Lavoro eseguito, in momenti successivi, sulla piattaforma continentale adiacente a uno Stato terzo, in acque internazionali e nella parte della piattaforma continentale adiacente a taluni Stati membri - Ambito di applicazione ratione personae di tale regolamento - Determinazione della legislazione applicabile))
(2015/C 155/02)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrente: L. Kik
Convenuto: Staatssecretaris van Financiën
Dispositivo
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1) |
Il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell’8 febbraio 1999, dev’essere interpretato nel senso che un lavoratore subordinato che, come il sig. L. Kik, sia cittadino di uno Stato membro ove risiede, e nel quale i suoi redditi sono assoggettati ad imposta, lavori su una nave posatubi che batte bandiera di uno Stato terzo e naviga in diversi luoghi nel mondo, in particolare all’altezza della parte della piattaforma continentale adiacente a taluni Stati membri, sia stato precedentemente impiegato da un’impresa avente sede nel suo Stato membro di residenza, abbia cambiato datore di lavoro e sia ora impiegato da un’impresa avente sede in Svizzera, pur continuando a risiedere nello stesso Stato membro e a navigare sulla stessa nave, rientra nell’ambito di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 307/1999. |
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2) |
Le disposizioni che disciplinano la determinazione della legislazione nazionale applicabile contenute nel titolo II del regolamento n. 1408/71, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 307/1999, devono essere interpretate nel senso che un cittadino di uno Stato membro, o della Confederazione svizzera, Stato assimilato ad uno Stato membro ai fini dell’applicazione di tale regolamento, che esercita un’attività subordinata a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato terzo al di fuori del territorio dell’Unione, tra l’altro anche al di sopra della piattaforma continentale di uno Stato membro, ma è impiegato da un’impresa avente sede nel territorio della Confederazione svizzera, è soggetto alla legislazione dello Stato in cui ha sede il suo datore di lavoro. Tuttavia, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, nel caso in cui, conformemente al menzionato regolamento, l’applicazione di detta legislazione comportasse l’iscrizione a un regime di assicurazione volontaria o non comportasse l’iscrizione ad alcun regime di previdenza sociale, tale cittadino sarebbe soggetto alla legislazione dello Stato membro in cui risiede. |
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11.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 155/3 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 marzo 2015 — Dole Food Company, Inc., Dole Fresh Fruit Europe, già Dole Germany OHG/Commissione europea
(Causa C-286/13 P) (1)
((Impugnazione - Concorrenza - Intese - Mercato europeo delle banane - Coordinamento nella fissazione dei prezzi di riferimento - Obbligo di motivazione - Motivazione tardiva - Presentazione tardiva di elementi di prova - Diritti della difesa - Principio della parità delle armi - Principi che disciplinano l’accertamento dei fatti - Snaturamento dei fatti - Valutazione degli elementi di prova - Struttura del mercato - Obbligo per la Commissione di precisare gli elementi degli scambi di informazioni costituenti una restrizione della concorrenza per oggetto - Onere della prova - Calcolo dell’ammenda - Presa in considerazione delle vendite di controllate non coinvolte nell’infrazione - Doppio conteggio di vendite delle medesime banane))
(2015/C 155/03)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Dole Food Company, Inc., Dole Fresh Fruit Europe, già Dole Germany OHG (rappresentante: J.-F. Bellis, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: M. Kellerbauer e P. Van Nuffel, agenti)
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
La Dole Food Company Inc. e la Dole Fresh Fruit Europe, già Dole Germany OHG, sono condannate alle spese in solido. |
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11.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 155/4 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 marzo 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria — Ungheria) — E.ON Földgáz Trade Zrt/Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
(Causa C-510/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Mercato interno del gas naturale - Direttiva 2003/55/CE - Articolo 25 - Direttiva 2009/73/CE - Articoli 41 e 54 - Applicazione nel tempo - Regolamento (CE) n. 1775/2005 - Articolo 5 - Meccanismi di assegnazione della capacità e procedure di gestione della congestione - Decisione di un’autorità di regolamentazione - Legittimazione ad agire - Ricorso di una società titolare di un’autorizzazione al trasporto del gas naturale - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 47 - Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva contro una decisione di un’autorità di regolamentazione))
(2015/C 155/04)
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Kúria
Parti
Ricorrente: E.ON Földgáz Trade Zrt
Convenuto: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Dispositivo
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1) |
La direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, il cui termine per la trasposizione scadeva il 3 marzo 2011, e in particolare le nuove disposizioni introdotte all’articolo 41, paragrafo 17, della medesima, devono essere interpretate nel senso che non si applicano a un ricorso rivolto contro una decisione di un’autorità di regolamentazione, come quella di cui al procedimento principale, adottata prima della scadenza di tale termine per la trasposizione e che era ancora pendente in tale data. |
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2) |
L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1775/2005, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale, in combinato disposto con l’allegato a tale regolamento, e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale relativa all’esercizio dei ricorsi dinanzi al giudice competente per verificare la legittimità degli atti di un’autorità di regolamentazione, che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, non consente di riconoscere ad un operatore come la E.ON Földgáz Trade Zrt. la legittimazione a presentare un ricorso contro una decisione di tale autorità attinente al codice di rete per il gas. |
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11.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 155/5 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 marzo 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Työtuomioistuin — Finlandia) — Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry/Öljytuote ry, Shell Aviation Finland Oy
(Causa C-533/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 2008/104/CE - Lavoro interinale - Articolo 4, paragrafo 1 - Divieti o restrizioni imposti quanto al ricorso al lavoro tramite agenzie di lavoro interinale - Giustificazioni - Ragioni di interesse generale - Obbligo di riesame - Portata))
(2015/C 155/05)
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Työtuomioistuin
Parti
Ricorrente: Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry
Convenute: Öljytuote ry, Shell Aviation Finland Oy
Dispositivo
L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, deve essere interpretato nel senso che:
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— |
esso si rivolge unicamente alle autorità competenti degli Stati membri, imponendo loro un obbligo di riesame al fine di garantire che eventuali divieti o restrizioni imposti quanto al ricorso al lavoro tramite agenzie di lavoro interinale siano giustificati e, dunque, che |
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lo stesso non impone alle autorità giudiziarie nazionali l’obbligo di disapplicare qualsiasi disposizione di diritto nazionale che preveda divieti o restrizioni imposti quanto al ricorso al lavoro tramite agenzie di lavoro interinale che non siano giustificati da ragioni di interesse generale ai sensi del suddetto articolo 4, paragrafo 1. |
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11.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 155/5 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 19 marzo 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Fővárosi Törvényszék — Ungheria) — OTP Bank Nyrt/Magyar Állam, Magyar Államkincstár
(Causa C-672/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Aiuto di Stato - Articolo 107, paragrafo 1, TFUE - Nozione di «aiuto di Stato» - Aiuto in materia di alloggi, concesso prima dell’adesione dell’Ungheria all’Unione europea, a favore di determinate categorie di nuclei familiari - Liquidazione dell’aiuto da parte di istituti di credito in cambio di una garanzia statale - Articolo 108, paragrafo 3, TFUE - Misura che non è stata preventivamente notificata alla Commissione europea - Illegittimità))
(2015/C 155/06)
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Törvényszék
Parti
Ricorrente: OTP Bank Nyrt
Convenuti: Magyar Állam, Magyar Államkincstár
Dispositivo
La garanzia statale fornita dallo Stato ungherese, a termini dell’articolo 25, paragrafi 1 e 2, del decreto governativo n. 12/2001, del 31 gennaio 2001, relativo agli aiuti destinati a favorire l’accesso all’alloggio, concessa esclusivamente agli istituti di credito costituisce, a priori, un «aiuto di Stato» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Tuttavia, spetta al giudice del rinvio valutare più in particolare il carattere selettivo di una simile garanzia stabilendo segnatamente se, a seguito della modifica di tale decreto asseritamente intervenuta nel corso del 2008, detta garanzia possa essere concessa ad operatori economici diversi dai soli istituti di credito e, in tal caso, se tale circostanza sia atta a rimettere in discussione il carattere selettivo della garanzia medesima.
Nell’ipotesi in cui il giudice del rinvio qualifichi la garanzia statale di cui trattasi nel procedimento principale quale «aiuto di Stato» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, una simile garanzia deve essere considerata un aiuto nuovo, ed è, per tale motivo, soggetta all’obbligo di notifica preventiva alla Commissione europea, conformemente all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Spetta al giudice del rinvio verificare se lo Stato membro interessato abbia adempiuto tale obbligo e, se così non fosse, dichiarare illegittima tale garanzia.
I beneficiari di una garanzia statale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, concessa in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e, pertanto, illegittima, non dispongono di mezzi di ricorso conformemente al diritto dell’Unione.
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11.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 155/6 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 19 marzo 2015 — Mega Brands International, Lussemburgo, Zweigniederlassung Zug/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-182/14 P) (1)
((Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) - Domanda di registrazione del marchio comunitario denominativo MAGNEXT - Opposizione del titolare del marchio nazionale denominativo anteriore MAGNET 4 - Rischio di confusione))
(2015/C 155/07)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Mega Brands International, Lussemburgo, Zweigniederlassung Zug (rappresentanti: A. Nordemann e M. Maier, Rechtsanwälte)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)
Dispositivo
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1) |
Il punto 4 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea Mega Brands/UAMI — Diset (MAGNEXT) (T-604/11 e T-292/12, EU:T:2014:56) è annullato. |
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2) |
La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. |
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3) |
Le spese sono riservate. |
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11.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 155/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Wuppertal (Germania) il 2 febbraio 2015 — Hartmut Frenzel/Resort Marina Oolderhuuske BV
(Causa C-39/15)
(2015/C 155/08)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Wuppertal (Germania)
Parti
Ricorrente: Hartmut Frenzel
Convenuta: Resort Marina Oolderhuuske BV
Con decisione della Corte del 26 febbraio 2015, la causa è stata cancellata dal ruolo della Corte.
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11.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 155/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 2 febbraio 2015 — Minister Finansów/BRE Ubezpieczenia Sp. z o.o. con sede in Varsavia
(Causa C-40/15)
(2015/C 155/09)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Naczelny Sąd Administracyjny
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Minister Finansów
Convenuto: BRE Ubezpieczenia Sp. z o.o. con sede in Varsavia
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), debba essere interpretato nel senso che i servizi, come quelli di cui trattasi nel presente procedimento, prestati per una compagnia di assicurazioni da parte di un soggetto terzo, in nome e per conto dell’assicuratore, soggetto, quest’ultimo, che non è vincolato all’assicurato da alcun rapporto giuridico, rientrino nell’esenzione di cui alla disposizione in parola.
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11.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 155/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresný súd Dunajská Streda (Slovacchia) il 2 febbraio 2015 — Home Credit Slovakia a. s./Klára Bíróová
(Causa C-42/15)
(2015/C 155/10)
Lingua processuale: lo slovacco
Giudice del rinvio
Okresný súd Dunajská Streda
Parti
Ricorrente: Home Credit Slovakia a. s.
Convenuta: Klára Bíróová
Questioni pregiudiziali
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1. |
Se le nozioni di «supporto cartaceo» e «altro supporto durevole» di cui all’articolo 10, paragrafo 1 [in combinato con l’articolo 3, lettera m)] della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU del 22 maggio 2008, L 133, pag. 66; in prosieguo: la «direttiva 2008/48/CE») debbano essere interpretate nel senso che comprendono:
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2. |
Alla luce della risposta alla prima questione: Se l’articolo 10, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2008/48/CE, in combinato con l’articolo 1 della stessa, secondo cui la direttiva persegue la piena armonizzazione nel settore di cui trattasi, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa o a una prassi nazionale le quali:
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3. |
Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera h), della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che i dati richiesti con tale disposizione (specificamente: «periodicità dei pagamenti»):
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4. |
Qualora sia corretta l’interpretazione di cui al secondo trattino della terza questione: Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera h, della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che il dato richiesto in tale disposizione (specificamente: la «periodicità dei pagamenti») può essere contenuto anche in un documento separato, al quale il contratto che soddisfa il requisito della forma scritta fa rinvio (ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva), ma che non deve necessariamente soddisfare, di per sé, tale requisito (ossia, in linea di principio, non dev’essere necessariamente sottoscritto dalle parti del contratto; ad esempio si può trattare di un documento contenente «condizioni generali di contratto», «condizioni di credito», un «elenco dei costi», un «piano di rateizzazione», redatto dal creditore). |
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5. |
Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera i), in combinato con la lettera h), della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che:
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6. |
Qualora sia corretta l’interpretazione di cui al primo trattino della quinta questione: se tale questione ricada nell’ambito della piena armonizzazione perseguita dalla direttiva 2008/48/CE, di modo che lo Stato membro, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, della stessa non può esigere che il contratto di credito contenga l’esatta determinazione della parte di ogni singola rata che è destinata al rimborso del capitale e della parte che è destinata al pagamento di interessi ordinari e oneri (vale a dire, che il piano di rateizzazione ammortamento dettagliato costituisca parte integrante del contratto). |
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7. |
Se le disposizioni dell’articolo 1 della direttiva 2008/48/CE, secondo cui la direttiva persegue la piena armonizzazione nel settore di cui trattasi, o dell’articolo 23 della stessa, secondo cui le sanzioni devono essere proporzionate, devono essere interpretate nel senso che detta direttiva osta a una disposizione del diritto nazionale secondo cui l’assenza della maggior parte degli elementi del contratto di credito richiesti all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48/CE comporta che il credito concesso è considerato esente da interessi e spese, cosicché il debitore è obbligato a rimborsare al creditore soltanto il capitale ricevuto in base al contratto. |
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11.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 155/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Celle (Germania) il 6 febbraio 2015 — Remondis GmbH & Co. KG Region Nord/Region Hannover
(Causa C-51/15)
(2015/C 155/11)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Celle
Parti
Ricorrente: Remondis GmbH & Co. KG Region Nord
Convenuta: Region Hannover
Altra parte nel procedimento: Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se un accordo tra due enti territoriali, in base al quale tali enti costituiscono mediante statuti un consorzio intercomunale dotato di personalità giuridica, che da quel momento assolve sotto la propria responsabilità determinate funzioni prima spettanti agli enti interessati, rappresenti un «appalto pubblico» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (1), allorché tale trasferimento di compiti riguarda prestazioni di servizi ai sensi della citata direttiva e avviene dietro pagamento di un corrispettivo, il consorzio svolge attività che vanno al di là delle funzioni precedentemente incombenti agli enti interessati e il trasferimento di funzioni non appare riconducibile a nessuno dei due tipi di appalto che, sebbene conclusi da enti pubblici, sono nondimeno sottratti, ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia (da ultimo: sentenza Piepenbrock, C-386/11 (2), ECLI:EU:C:2013:385, punti 33 e segg.), all’applicazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici. |
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2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se si debba assoggettare la questione relativa al fatto che la creazione di un consorzio intercomunale e il conseguente trasferimento di funzioni a quest’ultimo in via eccezionale non rientri nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici ai principi che la Corte ha sviluppato in merito a contratti stipulati tra un ente pubblico e una persona giuridicamente distinta da quest’ultimo, in base ai quali si esclude l’applicazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici nel caso in cui l’ente eserciti sulla persona di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi e questa persona realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o con gli enti locali che la controllano (v. in tal senso, tra le altre, la sentenza Teckal, C-107/98 (3), ECLI:EU:C:1999:562, punto 50), o se per contro si applichino i principi elaborati dalla Corte in relazione a contratti che istituiscono una cooperazione tra enti pubblici finalizzata a garantire l’adempimento di una funzione di servizio pubblico comune a questi ultimi (su questo aspetto, sentenza Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce e a., C-159/11 (4), punti 34 e seg.). |
(2) ECLI:EU:C:2013:385.
(3) ECLI:EU:C:1999:562.
(4) ECLI:EU:C:2012:817.
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11.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 155/11 |
Impugnazione proposta l’11 febbraio 2015 dalla Heli-Flight GmbH & Co. KG avverso la sentenza del Tribunale 11 dicembre 2014 nella causa T-102/13, Heli-Flight GmbH & Co. KG contro Agenzia europea per la sicurezza aerea
(Causa C-61/15 P)
(2015/C 155/12)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Heli-Flight GmbH & Co. KG (rappresentante: avv.to T.Kittner)
Altra parte nel procedimento: Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA)
Conclusioni della ricorrente
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1. |
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
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2. |
In subordine:
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3. |
In via di ulteriore subordine, annullare la sentenza del Tribunale indicata sub 1) e rinviare la causa dinanzi al Tribunale. |
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4. |
Condannare l’AESA alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Erroneamente il Tribunale ha riqualificato il ricorso di annullamento della ricorrente considerandolo diretto unicamente contro la decisione della commissione di ricorso, in violazione dell’art. 50 del regolamento (CE) n. 216/2008 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008.
Il Tribunale ha inoltre violato il principio dell’esame d’ufficio essendosi basato unicamente sulle allegazioni delle parti relative all’esame dei fatti. In particolare, il tribunale non ha affrontato la questione se l’elicottero di marca Robinson R66 potesse volare o meno in condizioni di sicurezza.
La sentenza del Tribunale deve essere poi annullata per violazione del diritto sostanziale dell’Unione, avendo erroneamente traslato alla fattispecie in esame i principi inerenti alle «valutazioni economiche complesse». Non è consentito traslare alla fattispecie in esame la giurisprudenza della Corte in materia (in particolare, sentenza Microsoft/Commissione, T-201/04 (2), punti 87 e segg.). La controversia in esame non riguarda né norme in materia di concorrenza, né decisioni della Commissione. Nella specie non si è tantomeno in presenza di ina «questione tecnica complessa», atteso che né l’AESA né la commissione di ricorso hanno sollevato questioni del genere.
Il Tribunale ha infine escluso la sussistenza di responsabilità per risarcimento del danno, non ricorrendo tutti i presupposti cui l’art. 340, secondo comma, TFUE subordina l’obbligo di risarcimento. Gli errori di diritto nei quali il Tribunale è incorso con riguardo al ricorso di annullamento si ripropongono, quindi, nel rigetto della domanda di risarcimento del danno. Poiché il Tribunale avrebbe dovuto procedere all’annullamento tanto della decisione iniziale quanto della decisione della commissione di ricorso, la domanda di risarcimento del danno avrebbe dovuto trovare parimenti accoglimento.
(1) Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, GU L 79, pag. 1.
(2) EU:T:2007:289.
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11.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 155/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court) (Regno Unito) il 18 febbraio 2015 — OJSC Rosneft Oil Company/Her Majesty's Treasury, Secretary of State for Business, Innovation and Skills, The Financial Conduct Authority
(Causa C-72/15)
(2015/C 155/13)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court)
Parti
Ricorrente: OJSC Rosneft Oil Company
Convenuti: Her Majesty's Treasury, Secretary of State for Business, Innovation and Skills, The Financial Conduct Authority
Questioni pregiudiziali
Le questioni pregiudiziali riguardano la decisione 2014/512/PESC (1) del Consiglio come modificata dalla decisione 2014/659/PESC (2) del Consiglio e dalla decisione 2014/872/PESC (3) del Consiglio (in prosieguo, congiuntamente: la «decisione») e del regolamento (UE) n. 833/2014 (4), come modificato dal regolamento (UE) n. 960/2014 (5) e dal regolamento (UE) n. 1290/2014 (6) (in prosieguo, congiuntamente: il «regolamento UE»). Si tratta delle seguenti questioni:
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1) |
Se, con particolare riguardo all’articolo 19, paragrafo 1, TUE, all’articolo 24 TUE, all’articolo 40 TUE, all’articolo 47 [della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea] e all’articolo 275, secondo comma, TFUE, la Corte di giustizia sia competente a pronunciarsi in via pregiudiziale, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, sulla validità dell’articolo 1, paragrafi 2, lettere da b) a d), e 3, degli articoli 4, 4 bis e 7 e dell’allegato III della decisione. |
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2) |
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2) |
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3) |
Qualora i divieti o le restrizioni rilevanti di cui alla seconda questione, lettera a) siano validi:
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(1) Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229, pag. 13).
(2) Decisione 2014/659/PESC del Consiglio, dell'8 settembre 2014, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 271, pag. 54).
(3) Decisione 2014/872/PESC del Consiglio, del 4 dicembre 2014, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina e la decisione 2014/659/PESC, che modifica la decisione 2014/512/PESC (GU L 349, pag. 58).
(4) Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) n. 960/2014 del Consiglio, dell' 8 settembre 2014 , che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 271, pag. 3).
(6) Regolamento (UE) n. 1290/2014 del Consiglio, del 4 dicembre 2014 , che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, e che modifica il regolamento (UE) n. 960/2014, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 (GU L 349, pag. 20).
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11.5.2015 |
IT |
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C 155/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Oradea (Romania) il 18 febbraio 2015 — SC Vicdantrans SRL/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor, Administrația Fondului pentru Mediu
(Causa C-73/15)
(2015/C 155/14)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Oradea
Parti
Ricorrente: SC Vicdantrans SRL
Convenute: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor, Administrația Fondului pentru Mediu
Questioni pregiudiziali
Se l’articolo 110 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro istituisca una tassa denominata «bollo ambientale», come quella disciplinata dall’OUG [Ordonanţa de urgenţa a Guvernului (decreto legge)] n. 9/2013, la quale si applica al momento dell’immatricolazione degli autoveicoli usati provenienti da un altro Stato membro o al momento del trasferimento del diritto di proprietà sugli autoveicoli usati acquistati sul mercato nazionale, ma dal cui pagamento sono esentati gli autoveicoli usati acquistati sul mercato nazionale per i quali sia stata precedentemente pagata una tassa simile, contraria al diritto dell’Unione e che non è stata rimborsata.
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11.5.2015 |
IT |
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C 155/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg (Germania) il 20 febbraio 2015 — Robert Fuchs AG/Hauptzollamt Lörrach
(Causa C-80/15)
(2015/C 155/15)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Baden-Württemberg
Parti
Ricorrente: Robert Fuchs AG
Convenuto: Hauptzollamt Lörrach
Questioni pregiudiziali
Se l’articolo 555, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993 (1), che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario nella versione del regolamento (CEE) n. 2286/2003 della Commissione del 18 dicembre 2003 (2) debba essere interpretato nel senso che occorre considerare come uso commerciale di un mezzo di trasporto anche i voli di addestramento in elicottero a titolo oneroso compiuti in presenza, all’interno dell’elicottero, di un allievo pilota e di un istruttore di volo.
(1) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 2286/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 343; pag. 1).
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11.5.2015 |
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C 155/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen (Belgio) il 25 febbraio 2015 — Sven Mathys/De Grave Antverpia NV
(Causa C-92/15)
(2015/C 155/16)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hof van beroep te Antwerpen
Parti
Ricorrente: Sven Mathys
Convenuta: De Grave Antverpia NV
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 3 della legge belga del 5 maggio 1936, sul noleggio interno, sia compatibile con gli articoli 1 e 2 della direttiva 96/75/CE (1), nei limiti in cui una persona, che non sia proprietario né gestore di un battello per la navigazione interna, stipulasse un contratto per il trasporto di merci per via navigabile in qualità di trasportatore e non operasse come intermediario «spedizioniere», ai sensi dell’articolo 3 WBB.
(1) Direttiva 96/75/CE del Consiglio, del 19 novembre 1996, relativa alle modalità di noleggio e di formazione dei prezzi nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali di merci per via navigabile nella Comunità (GU L 304, pag. 12).
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11.5.2015 |
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C 155/15 |
Impugnazione proposta l’11 marzo 2015 dalla Corte di giustizia dell’Unione europea avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) pronunciata il 2 febbraio 2015, nella causa T-577/14, Gascogne Sack Deutschland e Gascogne/Unione europea
(Causa C-125/15 P)
(2015/C 155/17)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Corte di giustizia dell’Unione europea (rappresentanti: A.V. Placco e E. Beysen, agenti)
Altre parti nel procedimento: Gascogne Sack Deutschland GmbH e Gascogne
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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— |
annullare l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) pronunciata il 2 febbraio 2015, nella causa T-577/14, Gascogne Sack Deutschland e Gascogne/Unione europea, nella parte in cui respinge i capi secondo, terzo e quarto delle conclusioni formulate dalla CGUE nella sua domanda rivolta al Tribunale ai sensi dell’articolo 114 del regolamento di procedura di quest’ultimo; |
|
— |
accogliere detti capi delle conclusioni e pertanto:
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— |
condannare la Gascogne Sack Deutschland GmbH e la Groupe Gascogne S.A alle spese sostenute dalla CGUE nel procedimento di primo grado e nel procedimento d'impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno della propria impugnazione la CGUE deduce due motivi, attinenti, da un lato, alla violazione delle norme relative alla rappresentanza dell’Unione dinanzi ai suoi organi giurisdizionali e, d’altro, all’inosservanza dell’obbligo di motivazione.
Nell’ambito del primo motivo, vertente sulla violazione delle norme relative alla rappresentanza dell’Unione dinanzi ai suoi organi giurisdizionali, la CGUE rileva che, poiché nessuna disposizione espressa regola specificamente la rappresentanza dell’Unione dinanzi ai suoi organi giurisdizionali nell’ambito di azioni proposte a norma dell’articolo 268 TFUE, le norme relative a siffatta rappresentanza devono essere ricavate dai principi generali che sono applicabili all’esercizio della funzione giurisdizionale, in particolare il principio di buona amministrazione della giustizia e i principi di indipendenza e imparzialità del giudice.
Nell’ambito del secondo motivo la ricorrente sostiene che, non contenendo una specifica confutazione dell’argomentazione esposta dalla CGUE dinanzi al Tribunale — argomentazione che era fondata sulla portata delle sentenze C-40/12 P, Gascogne Sack/Commissione (1) e C-58/12 P, Groupe Gascogne/Commissione (2) — l’ordinanza impugnata è viziata da una violazione dell’obbligo di motivazione,
(1) EU:C:2013:768.
(2) EU:C:2013:770.
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11.5.2015 |
IT |
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C 155/16 |
Ricorso proposto il 12 marzo 2015 — Commissione europea/Repubblica portoghese
(Causa C-126/15)
(2015/C 155/18)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Braga da Cruz e F. Tomat, agenti)
Convenuta: Repubblica portoghese
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
|
— |
dichiarare che, assoggettando i pacchetti di sigarette già tassati e immessi in consumo in un determinato anno finanziario a un divieto di commercializzazione e di vendita al pubblico alla scadenza del periodo, eccessivamente breve, previsto nell’articolo 27 del decreto n. 1295/2007 del Ministero delle Finanze e dell’Amministrazione pubblica, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 7 e 9, paragrafo 1, e 39, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE (1), relativa al regime generale delle accise, nonché al principio di proporzionalità; |
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— |
condannare la Repubblica portoghese alle spese. |
Motivi e principali argomenti
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1. |
Articoli 7 e 9 della direttiva 2008/118/CE e principio di proporzionalità
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2. |
Articolo 39, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE e principio di proporzionalità
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(1) Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9, pag. 12).
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11.5.2015 |
IT |
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C 155/17 |
Ricorso proposto il 13 marzo 2015 — Regno di Spagna/Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-128/15)
(2015/C 155/19)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: L. Banciella Rodríguez-Miñón e A. Rubio González, agenti)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni del ricorrente
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— |
annullare la disposizione impugnata; |
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— |
condannare Consiglio dell’Unione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
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1. |
Violazione da parte del Consiglio del suo potere discrezionale nello stabilire all’articolo 3 e nella parte 2 dell’Allegato al regolamento n. 1367/2014 (1) talune possibilità di pesca per gli anni 2015 e 2016 delle specie di granatiere (RNG-Coryphaenoides rupestris e RHG-Macrourus berglax), rispettivamente nelle zone Vb, VI e nelle zone VII e VIII, IX, X, XII e XIV, che pregiudicano la stabilità relativa di catture storiche per il Regno di Spagna della specie Macrourus berglax. |
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2. |
Sull’osservanza del principio di proporzionalità. Il regolamento 1367/2014 ha un carattere manifestamente sproporzionato in relazione alla fissazione del TAC congiunto per le due specie di granatiere nelle zone Vb, VI e VII, da un lato, e, nelle zone VIII, IX, X, XII e XIV, dall’altro. |
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3. |
Violazione del principio di uguaglianza. È stato violato il principio di non discriminazione nella fissazione di un TAC congiunto per le due specie di granatiere poiché rispetto ai casi indicati non è stato rispettato il principio di stabilità relativa ed è stato imposto unilateralmente il TAC dalle istituzioni europee senza prendere in considerazione le richieste legittime del Regno di Spagna. |
(1) Regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio, del 15 dicembre 2014, che stabilisce, per il 2015 e il 2016, le possibilità di pesca dei pescherecci dell’Unione per determinati stock ittici di acque profonde, GU L 366, pag. 1.
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11.5.2015 |
IT |
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C 155/18 |
Impugnazione proposta il 24 marzo 2015 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 20 gennaio 2015, causa T-109/12, Regno di Spagna/Commissione
(Causa C-139/15 P)
(2015/C 155/20)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Recchia e S. Pardo Quintillán, agenti)
Altra parte nel procedimento: Regno di Spagna
Conclusioni della ricorrente
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— |
annullare la sentenza del Tribunale del 20 gennaio 2015 nella causa T-109/12, Spagna/Commissione; |
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— |
rinviare la causa al Tribunale per una nuova decisione; |
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— |
condannare il Regno di Spagna alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Oggetto dell’impugnazione proposta dalla Commissione è la sentenza del Tribunale del 20 gennaio 2015 nella causa T-109/12. Con detta sentenza il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione C (2011) 9992, del 22 dicembre 2011, relativa alla riduzione dell’aiuto del Fondo di Coesione a determinati progetti.
A sostegno del proprio ricorso d’impugnazione la Commissione deduce due motivi. In via principale, essa considera che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto allorché ha dichiarato che la Commissione deve adottare la decisione di rettifica finanziaria entro un dato termine, risultante dalla normativa di base in vigore alla data della riunione tra Commissione e Stato membro. In via subordinata, la Commissione allega che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto allorché ha dichiarato che il termine perché la Commissione adotti la decisione di rettifica finanziaria ha carattere imperativo e che la sua inosservanza integra una violazione di forme sostanziali che invalida la decisione assunta solo successivamente.
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11.5.2015 |
IT |
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C 155/19 |
Impugnazione proposta il 24 marzo 2015 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 20 gennaio 2015, causa T-111/12, Regno di Spagna/Commissione
(Causa C-140/15 P)
(2015/C 155/21)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Recchia e S. Pardo Quintillán, agenti)
Altra parte nel procedimento: Regno di Spagna
Conclusioni della ricorrente
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— |
annullare la sentenza del Tribunale del 20 gennaio 2015 nella causa T-111/12, Spagna/Commissione; |
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— |
rinviare la causa al Tribunale per una nuova decisione; |
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— |
condannare il Regno di Spagna alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Oggetto dell’impugnazione proposta dalla Commissione è la sentenza del Tribunale del 20 gennaio 2015 nella causa T-111/12. Con detta sentenza il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione C (2011) 9990, del 22 dicembre 2011, relativa alla riduzione dell’aiuto del Fondo di Coesione a determinati progetti.
A sostegno del proprio ricorso d’impugnazione la Commissione deduce due motivi. In via principale, essa considera che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto allorché ha dichiarato che la Commissione deve adottare la decisione di rettifica finanziaria entro un dato termine, risultante dalla normativa di base in vigore alla data della riunione tra Commissione e Stato membro. In via subordinata, la Commissione allega che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto allorché ha dichiarato che il termine perché la Commissione adotti la decisione di rettifica finanziaria ha carattere imperativo e che la sua inosservanza integra una violazione di forme sostanziali che invalida la decisione assunta solo successivamente.
Tribunale
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11.5.2015 |
IT |
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C 155/20 |
Sentenza del Tribunale del 25 marzo 2015 — Slovenská pošta/Commissione
(Causa T-556/08) (1)
((«Concorrenza - Abuso di posizione dominante - Mercati slovacchi dei servizi di posta tradizionale e di posta ibrida - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 86, paragrafo 1, CE, in combinato disposto con l’articolo 82 CE - Diritto esclusivo di distribuire posta ibrida - Principio di buona amministrazione - Obbligo di motivazione - Diritto di essere sentiti - Definizione del mercato - Estensione di un monopolio - Articolo 86, paragrafo 2, CE - Certezza del diritto - Legittimo affidamento»))
(2015/C 155/22)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Slovenská pošta a.s. (Banská Bystrica, Slovacchia) (rappresentanti: inizialmente O. Brouwer, C. Schillemans e M. Knapen, poi O. Brouwer e P. Schepens, infine O. Brouwer e A. Pliego Selie, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente R. Sauer, A. Tokár e A. Antoniadis, poi R. Sauer, A. Tokár e C. Vollrath, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica slovacca (rappresentante: B. Ricziová, agente)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Cromwell a.s. (Bratislava, Slovacchia), Slovak Mail Services a.s. (Bratislava) e Prvá Doručovacia a.s. (Bratislava) (rappresentanti: inzialmente M. Maier e P. Werner, poi P. Werner, avvocati), nonché ID Marketing Slovensko s.r.o., già TNT Post Slovensko s.r.o. (Bratislava) (rappresentanti: inizialmente J. Ellison, solicitor, e T. Rybár, avvocato, poi T. Rybár e I. Pecník, avvocati)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione C (2008) 5912 definitivo della Commissione, del 7 ottobre 2008, relativa alla legislazione slovacca in materia di servizi postali e segnatamente di servizi di posta ibrida (Caso COMP/39.562 — Legge slovacca sulla posta).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Slovenská pošta a.s. sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea, dalla Cromwell a.s., dalla Slovak Mail Services a.s., dalla Prvá Doručovacia a.s. e dalla ID Marketing Slovensko s.r.o. |
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3) |
La Repubblica slovacca sopporterà le proprie spese. |
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11.5.2015 |
IT |
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C 155/21 |
Sentenza del Tribunale del 25 marzo 2015 — Evropaïki Dynamiki/AESA
(Causa T-297/09) (1)
((«Appalti pubblici di servizi - Procedura di gara d’appalto - Prestazione di servizi informatici - Classificazione di un offerente al secondo o terzo posto nella graduatoria - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione - Responsabilità extracontrattuale»))
(2015/C 155/23)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: N. Korogiannakis e M. Dermitzakis, avvocati)
Convenuta: Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) (rappresentanti: F. Kämpfe, agente, assistito da J. Stuyck, avvocato)
Oggetto
Da un lato, domanda di annullamento delle decisioni dell’AESA di classificare le offerte della ricorrente al secondo o terzo posto in graduatoria, nel contesto del bando di gara AESA.2009.OP.02, relativo a «Servizi TIC» nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (GU 2009/S 22-030588) e, dall’altro lato, domanda di risarcimento del danno asseritamente subito in ragione della procedura di aggiudicazione dell’appalto in parola.
Dispositivo
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1) |
La decisione dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) del 6 luglio 2009, che classifica l’offerta presentata dalla Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE al terzo posto in graduatoria per il lotto n. 2 (applicazioni cliente-server, sviluppo e manutenzione) del bando di gara AESA.2009.OP.02, è annullata. |
|
2) |
La decisione dell’AESA del 10 luglio 2009, che classifica l’offerta presentata dalla Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis al secondo posto in graduatoria per il lotto n. 3 (amministrazione di sistemi, di base dati e di reti) del bando di gara AESA.2009.OP.02, è annullata. |
|
3) |
La decisione dell’AESA del 14 luglio 2009, che classifica l’offerta presentata dalla Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis al secondo posto in graduatoria per il lotto n. 5 [gestione di contenuto di imprese «ECM», gestione di archivi di imprese e esecuzione della gestione di documenti (compresi manutenzione e assistenza)] del bando di gara AESA.2009.OP.02, è annullata. |
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4) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
|
5) |
La Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis sopporterà il 25 % delle proprie spese e il 25 % delle spese sostenute dall’AESA, mentre quest’ultima sopporterà il 75 % delle proprie spese e il 75 % delle spese sostenute dalla Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis. |
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11.5.2015 |
IT |
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C 155/22 |
Sentenza del Tribunale del 25 marzo 2015 — Belgio/Commissione
(Causa T-538/11) (1)
((«Aiuti di Stato - Sanità pubblica - Aiuti concessi a favore del finanziamento di test diagnostici relativi alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini - Decisione che dichiara gli aiuti in parte compatibili e in parte incompatibili con il mercato interno - Ricorso di annullamento - Atto lesivo - Ricevibilità - Nozione di vantaggio - Nozione di selettività»))
(2015/C 155/24)
Lingua processuale: il neerlandese
Parti
Ricorrente: Regno del Belgio (rappresentanti: C. Pochet e J.-C. Halleux, agenti, assistiti da L. Van den Hende, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente H. van Vliet e S. Thomas, successivamente H. van Vliet e S. Noë, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione 2011/678/UE della Commissione, del 27 luglio 2011, relativa all’aiuto di Stato a favore del finanziamento di indagini relative alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini cui il Belgio ha dato esecuzione [aiuto di Stato C 44/08 (ex NN 45/04)] (GU L 274, pag. 36)
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il Regno del Belgio è condannato alle spese. |
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11.5.2015 |
IT |
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C 155/22 |
Sentenza del Tribunale del 25 marzo 2015 — Central Bank of Iran/Consiglio
(Causa T-563/12) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Errore di valutazione - Diritto di proprietà - Diritto alla tutela della buona reputazione - Proporzionalità»))
(2015/C 155/25)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Central Bank of Iran (Téhéran, Iran) (rappresentante: M. Lester, barrister)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e V. Piessevaux, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento, da un lato, della decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 58), nella parte in cui essa ha mantenuto, dopo riesame, il nome della ricorrente nell’elenco di cui all’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), e, dall’altro lato, del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 16), nella parte in cui ha mantenuto, dopo riesame, il nome della ricorrente nell’elenco di cui all’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Central Bank of Iran è condannata alle spese. |
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11.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 155/23 |
Sentenza del Tribunale del 25 marzo 2015 — Apple and Pear Australia e Star Fruits Diffusion/UAMI — Carolus C. (English pink)
(Causa T-378/13) (1)
((«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo English pink - Marchio comunitario denominativo anteriore PINK LADY e marchi comunitari figurativi anteriori Pink Lady - Obbligo di motivazione - Dovere di diligenza - Decisione di un tribunale dei marchi comunitari - Assenza di autorità di cosa giudicata»))
(2015/C 155/26)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Apple and Pear Australia Ltd (Victoria, Australia); e Star Fruits Diffusion (Caderousse, Francia) (rappresentanti: T. de Haan e P. Péters, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Carolus C. BVBA (Nieuwerkerken, Belgio)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 29 maggio 2013 (procedimento R 1215/2011-4), relativa a un procedimento di opposizione tra l’Apple and Pear Australia Ltd e la Star Fruits Diffusion, da un lato, e la Carolus C. BVBA, dall’altro.
Dispositivo
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1) |
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 29 maggio 2013 (procedimento R 1215/2011-4) è annullata. |
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2) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
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3) |
L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché la metà delle spese sostenute dall’Apple and Pear Australia Ltd e dalla Star Fruits Diffusion. |
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4) |
L’Apple and Pear Australia Ltd e la Star Fruits Diffusion sopporteranno la metà delle proprie spese. |
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11.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 155/24 |
Sentenza del Tribunale del 25 marzo 2015 — Sea Handling/Commissione europea
(Causa T-456/13) (1)
((«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti relativi a un procedimento di controllo di aiuti di Stato - Diniego di accesso - Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile - Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo - Obbligo di procedere a un esame concreto e individuale - Interesse pubblico prevalente - Accesso parziale»))
(2015/C 155/27)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Sea Handling SpA (Somma Lombardo, Italia) (rappresentanti: B. Nascimbene e M. Merola, avocats)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente D. Grespan e C. Zadra, successivamente D. Grespan e F. Clotuche-Duvieusart, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione, del 12 giugno 2013, che ha negato alla Sea Handling l’accesso a documenti relativi a un procedimento di controllo di aiuti di Stato
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Sea Handling SpA sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
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11.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 155/25 |
Sentenza del Tribunale del 26 marzo 2015 — Radecki/UAMI — Vamed (AKTIVAMED)
(Causa T-551/13) (1)
([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio denominativo comunitario AKTIVAMED - Marchio nazionale figurativo anteriore VAMED - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009»])
(2015/C 155/28)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Michael Radecki (Colonia, Germania) (rappresentanti: C. Menebröcker e V. Töbelmann, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente A. Pohlmann, poi S. Hanne, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Vamed AG (Vienna, Austria) (rappresentante: R. Paulitsch, avvocato)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 18 luglio 2013 (procedimento R 365/2012-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Vamed AG e il sig. Michael Radecki.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il sig. Michael Radecki è condannato alle spese. |
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11.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 155/25 |
Sentenza del Tribunale del 26 marzo 2015 — Royal County of Berkshire Polo Club/UAMI — Lifestyle Equities (Royal County of Berkshire POLO CLUB)
(Causa T-581/13) (1)
([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo Royal County of Berkshire POLO CLUB - Marchi comunitari figurativi anteriori BEVERLY HILLS POLO CLUB - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Obbligo di motivazione - Articolo 75 del regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009»])
(2015/C 155/29)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: The Royal County of Berkshire Polo Club Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: J. Maitland-Walker, solicitor)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: P. Bullock e N. Bambara, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Lifestyle Equities CV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: D. Russo, avvocato)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 25 luglio 2013 (procedimento R 1374/2012-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Lifestyle Equities CV e la Royal County of Berkshire Polo Club Ltd.
Dispositivo
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1) |
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) del 25 luglio 2013 (procedimento R 1374/2012-2) è annullata, nella parte in cui ha respinto la domanda di marchio comunitario n. 9642621 per i prodotti «fruste, finimenti, selleria». |
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2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
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3) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
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11.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 155/26 |
Sentenza del Tribunale del 26 marzo 2015 — Emsibeth/UAMI — Peek & Cloppenburg (Nael)
(Causa T-596/13) (1)
([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo Nael - Marchio comunitario denominativo anteriore Mc Neal - Diniego di registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])
(2015/C 155/30)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Emsibeth SpA (Verona, Italia) (rappresentante: A. Arpaia, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: L. Rampini, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Peek & Cloppenburg KG (Düsseldorf, Germania)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI dell’11 settembre 2013 (procedimento R 1663/2012-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Peek & Cloppenburg KG e l’Emsibeth SpA.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
L’Emsibeth SpA è condannata alle spese. |
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11.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 155/27 |
Sentenza del Tribunale del 26 marzo 2015 — Bateaux mouches/UAMI (BATEAUX MOUCHES)
(Causa T-72/14) (1)
([«Marchio comunitario - Registrazione internazionale che designa la Comunità europea - Marchio denominativo BATEAUX MOUCHES - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Assenza di carattere distintivo acquisito con l'uso - Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009»])
(2015/C 155/31)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Compagnie des bateaux mouches SA (Parigi, Francia) (rappresentante: G. Barbaut, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 15 novembre 2013 (pratica R 284/2013-2), riguardante la registrazione internazionale che designa la Comunità europea del marchio denominativo BATEAUX MOUCHES.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Compagnie des bateaux mouches SA è condannata alle spese. |
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11.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 155/27 |
Ordinanza del Tribunale dell’11 marzo 2015 — Albis Plastic/UAMI — IQAP Masterbatch Group (ALCOLOR)
(Causa T-132/14) (1)
((«Marchio comunitario - Domanda di dichiarazione di nullità - Ritiro della domanda di dichiarazione di nullità - Non luogo a statuire»))
(2015/C 155/32)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Albis Plastic GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: inizialmente C. Klawitter, successivamente C. Klawitter e P. Nagel, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente G. Schneider, successivamente G. Schneider e D. Botis, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: IQAP Masterbatch Group, SL (Masíes de Roda, Spagna)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 3 dicembre 2013 (procedimento R 1015/2012-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la IQAP Masterbatch Group, SL e la Albis Plastic GmbH.
Dispositivo
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1) |
Non occorre più statuire sul ricorso. |
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2) |
La ricorrente è condannata alle spese. |
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11.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 155/28 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 24 marzo 2015 — Europower/Commissione europea
(Causa T-383/14 R)
((«Procedimento sommario - Appalti pubblici di lavori - Gara d’appalto - Costruzione e manutenzione di un impianto di trigenerazione - Rigetto dell’offerta di un offerente e aggiudicazione dell’appalto a un altro offerente - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Fumus boni iuris - Insussistenza dell’urgenza»))
(2015/C 155/33)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Riichiedente: Europower SpA (Milano) (rappresentanti: avv.ti G. Cocco e L. Salomoni)
Resistente: Commissione europea (rappresentanti: L. Cappelletti, L. Di Paolo e F. Moro, agenti)
Oggetto
Domanda di sospensione dell’esecuzione, in sostanza, della decisione del 3 aprile 2014 con cui la Commissione ha respinto l’offerta presentata dall’Europower nell’ambito della gara di appalto JRC IPR 2013 C04 0031 OC, avente ad oggetto la costruzione di un impianto di trigenerazione a turbogas nel sito di Ispra (Italia) del suo Centro comune di ricerca (CCR) e la relativa manutenzione (GU 2013/S 137 237146), ed ha aggiudicato l’appalto alla CPL Concordia e, per l’effetto, di ogni altro atto successivo.
Dispositivo
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1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
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2) |
Le spese sono riservate. |
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11.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 155/28 |
Ricorso proposto il 20 febbraio 2015 — InAccess Networks Integrated Systems/Commissione
(Causa T-82/15)
(2015/C 155/34)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: InAccess Networks Integrated Systems — Applications Services for Telecommunication and Related Equipment Commercial and Industrial Co. SA (Amarousio, Grecia) (rappresentanti: J. Grayston, Solicitor, P. Gjørtler e G. Pandey, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare i seguenti atti, nei limiti in cui la Corte consideri che essi producono effetti giuridici e in quanto con tali atti si nega l’ammissibilità delle domande della ricorrente ai sensi della convenzione di sovvenzione recante il numero di riferimento 216837 relativa al progetto ATRACO, conclusa nel contesto del settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), e si vuole imporre alla ricorrente l’obbligo di restituire i fondi ricevuti e di risarcire i danni:
|
|
— |
condannare la Commissione alle spese del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 41, paragrafi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e del diritto di essere ascoltato La ricorrente fa valere che la Commissione ha ammesso che l’originario procedimento di revisione contabile ha comportato la violazione del suo diritto di essere ascoltata, e che, su tale base, la Commissione ha deciso di riaprire i procedimento. |
|
2. |
Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e su una violazione del legittimo affidamento della ricorrente La ricorrente sostiene che la decisione di riaprire il procedimento di revisione contabile comportava il legittimo affidamento che qualsiasi nuova decisione sarebbe stata basata su fatti relativi al contenuto della revisione contabile e non su regole procedurali che avrebbero riguardato la presentazione della documentazione nell’originaria procedura di revisione contabile. |
|
3. |
Terzo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea a causa dell’insufficienza della motivazione La ricorrente fa valere che la motivazione addotta dalla Commissione nella sua decisione di revisione era insufficiente in quanto riguardava solo una delle due questioni controverse e in quanto essa si riferiva alla documentazione presentata solo in modo superficiale qualificandola come insufficiente. |
|
4. |
Quarto motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione Infine, la ricorrente sostiene che in mancanza di qualsiasi documentazione relativa all’esito della riaperta procedura di revisione contabile e, dunque, anche dell’opportunità per la ricorrente di esporre le proprie tesi prima dell’adozione di una decisione di revisione, la decisione di revisione della Commissione, e, di conseguenza, l’originaria decisione sulla revisione contabile devono essere considerate quali risultato di un manifesto errore di valutazione e della violazione del diritto della ricorrente di essere ascoltata. |
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11.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 155/30 |
Ricorso proposto il 19 febbraio 2015 — Binca Seafoods/Commissione
(Causa T-94/15)
(2015/C 155/35)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Binca Seafoods GmbH (Monaco, Germania) (rappresentante: H. Schmidt, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia dichiarare la nullità del regolamento di esecuzione (UE) n. 1358/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'origine degli animali di acquacoltura biologici, le pratiche di allevamento in acquacoltura, l'alimentazione degli animali di acquacoltura biologici e i prodotti e le sostanze consentiti per l'uso nell'acquacoltura biologica (GU L 365, pag. 97).
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
|
1. |
Primo motivo: violazione, a seguito di disparità di trattamento arbitraria, degli articoli 16 (tutela della libertà di impresa), 20 (principio di uguaglianza) e 21 (principio di non discriminazione) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea La ricorrente lamenta che la Commissione europea, riguardo ad altre acquacolture biologiche, ha previsto nel regolamento di esecuzione misure transitorie e disposizioni speciali, mentre ha arbitrariamente omesso di prorogare il periodo transitorio di cui all’articolo 95, paragrafo 11, del regolamento n. 889/2008 (1), che terminava il 1o gennaio 2015. La Commissione europea è a conoscenza del fatto che, se è pur vero che il pangasio è integralmente allevato biologicamente a partire dal momento in cui depone le uova, tuttavia la deposizione delle uova da parte delle femmine allevate nell’acquacoltura biologica deve essere attivata mediante una somministrazione di ormoni. Poiché ciò non è conforme alle norme generali del diritto dell’Unione sull’acquacoltura previsto per il futuro e sono ancora in fase di sviluppo altri metodi di attivazione della deposizione delle uova, sarebbe necessario prorogare il periodo transitorio. |
|
2. |
Secondo motivo: violazione della richiesta di esecuzione del Consiglio La ricorrente sostiene che la Commissione ha violato la richiesta del Consiglio di sviluppare il quadro normativo del diritto dell’Unione in materia di acquacoltura biologica con una cautela che consenta di accogliere gli sviluppi nella tecnica di produzione biologica raggiunti tramite la scadenza delle disposizioni transitorie e di non escludere dal mercato biologico le acquacolture esistenti dal 2009 e biocertificate secondo norme riconosciute. |
|
3. |
Terzo motivo: violazione dei diritti di libertà nell’ambito del commercio mondiale La Commissione europea ha deciso consapevolmente di non osservare le norme sviluppate congiuntamente nel Codex Alimentarius, sebbene essa non si sia opposta nell’ambito del sistema di tale Codex all’applicazione della norma generale secondo cui il novellame derivante da riproduzione non biologica può essere utilizzato nell’acquacoltura biologica qualora esso non possa riprodursi nell’allevamento biologico, ma abbia adottato questa formulazione insieme agli altri membri del Codex Alimentarius. L’Unione europea non può discostarsi da tale consenso senza violare i propri obblighi derivanti dall’accordo OMC sugli ostacoli tecnici al commercio. |
(1) Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250, pag. 1).
|
11.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 155/31 |
Ricorso proposto il 26 febbraio 2015 — Sfera Joven/UAMI — Las banderas del Mediterráneo (NOOSFERA)
(Causa T-99/15)
(2015/C 155/36)
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Sfera Joven, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: J.L. Rivas Zurdo, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Las banderas del Mediterráneo, SL (Cox, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Richiedente del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «NOOSFERA» — Domanda di registrazione n. 11 233 681
Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 12 dicembre 2014 nel procedimento R 158/2014-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI, del 12 dicembre 2014, procedimento R 158/2014-4, in quanto respingendo il ricorso dell’opponente conferma la decisione della divisione di opposizione, di rigetto dell’opposizione B 2 160 557 e di concessione totale del marchio comunitario n. 11 233 681 «NOOSFERA» (denominativo); |
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— |
condannare alle spese la parte o le parti che si oppongano al presente ricorso. |
Motivo invocato
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— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
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11.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 155/31 |
Ricorso proposto il 27 febbraio 2015 — Dextro Energy/Commissione
(Causa T-100/15)
(2015/C 155/37)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Dextro Energy GmbH & Co. KG (Krefeld, Germania) (rappresentanti: M. Hagenmeyer e T. Teufer, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare il regolamento (UE) n. 2015/8 della Commissione, del 6 gennaio 2015, relativo al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 3, pag. 6); |
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— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento n. 1924/2006 (1)
La ricorrente sostiene che non sussistono motivi che possano giustificare il diniego di autorizzare le cinque indicazioni, nonostante le cinque valutazioni scientifiche positive espresse dall’Agenzia europea per la sicurezza alimentare al riguardo. Tali cinque indicazioni non violano i principi di nutrizione e di salute generalmente riconosciuti, né trasmettono ai consumatori un messaggio contraddittorio e tale da creare confusione; inoltre, esse non sono né ambigue né ingannevoli.
Secondo motivo, vertente sulla mancanza di proporzionalità
La ricorrente fa valere che è sproporzionato il divieto assoluto di pubblicità, risultante dal rigetto delle domande, tenuto conto dei pareri positivi espressi dall’Agenzia europea per la sicurezza alimentare in merito alle cinque indicazioni sulla salute della ricorrente.
Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di uguaglianza
La ricorrente sostiene che la convenuta ha rifiutato l’autorizzazione di indicazioni sulla salute non controverse sul piano scientifico, pur avendo autorizzato analoghe indicazioni in passato.
Quarto motivo, vertente sull’insufficienza della motivazione
Infine, la ricorrente sostiene che il regolamento impugnato non contiene una motivazione sufficiente; non è dato comprendere se la ricorrente abbia preso in considerazione gli argomenti della ricorrente e del pubblico, né se essa abbia esaminato tali argomenti in modo autonomo.
(1) Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU 404, del 30.12.2006, pag. 9).
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11.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 155/32 |
Ricorso proposto il 25 febbraio 2015 — Militos Symvouleftiki/Commissione
(Causa T-104/15)
(2015/C 155/38)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Militos Symvouleftiki AE (Atene, Grecia) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione di esecuzione della Commissione del 16 dicembre 2014, che ha respinto in quanto infondato il ricorso della ricorrente per controllo della legalità del 23 ottobre 2014, e ha confermato la decisione del 23 settembre 2014 dell’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA), relativa alla non ammissibilità del compenso pagato ai soci/azionisti della ricorrente a titolo di costi del personale in due progetti portati a termine dalla ricorrente, vale a dire il progetto «Go Green — Green Business is smart Business» (Accordo n. 510424-LLP-1-2010-1-GR-LEONARDO-LMP) e il progetto «LadybizIT» (Accordo n. 2011-3052-518310-LLP-1-2011-1-GR-LEONARDO-LAM), e dichiarare ammissibili a titolo di costi del personale nei progetti interessati i relativi costi corrispondenti ai servizi «aggiuntivi» forniti dalla sig.ra Olga Stavropoulou, dal sig. Pavlos Aravantinos, e dal sig. Karamanlis, o, in alternativa, dichiarare ammissibili ai sensi dell’articolo II.14 dell’accordo di sovvenzione e del suo allegato III e pagabili alla ricorrente solamente i costi corrispondenti ai servizi «aggiuntivi» forniti dalla sig.ra Olga Stavropoulou e dal sig. Mr Pavlos Aravantinos nei due progetti di cui trattasi; |
|
— |
condannare la Commissione a sopportare le proprie spese e le spese sostenute della ricorrente nella causa in corso. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione della Commissione.
|
|
2. |
Secondo motivo, vertente su un secondo errore manifesto di valutazione della Commissione.
|
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11.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 155/33 |
Ricorso proposto il 4 marzo 2015 — RFA International/Commissione
(Causa T-113/15)
(2015/C 155/39)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: RFA International, LP (Calgary, Canada) (rappresentanti: B. Evtimov e M. Krestiyanova, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare, in tutto o in parte, le decisioni di esecuzione della Commissione C(2014) 9805 final, C(2014) 9806 final, C(2014) 9807 final, C(2014) 9808 final, C(2014) 9811 final, C(2014) 9812 final e C(2014) 9816 final, del 18 dicembre 2014, relative alle domande di restituzione dei dazi antidumping pagati sulle importazioni di ferrosilicio originario della Russia; |
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— |
condannare la Commissione alle spese di tale procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha commesso un errore di diritto, derivante dalla violazione e/o dall’erronea interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base antidumping (1) (in prosieguo il «regolamento di base») e/o un errore manifesto di valutazione nel ritenere che un’unica entità economica sia irrilevante, anche ai fini del controllo giurisdizionale, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. La ricorrente contesta altresì la conclusione che ne deriva, secondo cui sarebbe stata garantita una detrazione integrale, dal prezzo all’esportazione costruito, per tutti i costi e profitti riportati, inclusi i costi connessi all’esportazione e l’equo profitto di un importatore indipendente; |
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base (2) e/o su un errore manifesto di valutazione nella detrazione operata dalla Commissione dei dazi antidumping dal prezzo all’esportazione elaborato. Secondo la ricorrente, la Commissione, anche seguendo il proprio metodo, avrebbe dovuto concludere che le condizioni dell’articolo 11, paragrafo 10, erano state rispettate almeno con riguardo ad una parte degli importi richiesti. Il secondo motivo inoltre verte su una violazione dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, derivante dal metodo adottato dalla Commissione per valutare se i dazi siano opportunamente riflessi nel prezzo di rivendita, che sarebbe diverso dal metodo utilizzato nell’ultima inchiesta che ha condotto alla sanzione; |
|
3. |
Terzo motivo, vertente su di una violazione dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base (3) e dell’articolo 18.3.1 dell’accordo antidumping dell’OMC, che si è verificata quando la Commissione, al fine di determinare i valori normali costruiti, ha applicato un nuovo metodo e non è stata in grado di grado di giustificare tale metodo sulla base di cambiamenti rilevanti nelle circostanze. |
(1) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009).
(2) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009).
(3) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009).
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11.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 155/34 |
Ricorso proposto il 18 marzo 2015 — El Corte Inglés/UAMI — Grup Supeco Maxor (Supeco)
(Causa T-126/15)
(2015/C 155/40)
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: J. L. Rivas Zurdo, abogado)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Grup Supeco Maxor, SL (Madrid, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente l’elemento verbale «Supeco» — Domanda di registrazione n. 10 884 741
Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 4 dicembre 2014 nel procedimento R 1112/2014-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 4 dicembre 2014 nel procedimento R 1112/2014-5, in quanto, accogliendo parzialmente il ricorso della richiedente, essa revoca la decisione della divisione di opposizione, la quale accoglieva parzialmente l’opposizione B 2 054 040 e respingeva parzialmente la domanda di registrazione del marchio comunitario n. 10 884 741 «Supeco» (figurativo); e |
|
— |
condannare alle spese la controparte o le controparti che si oppongano al presente ricorso. |
Motivo invocato
|
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
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11.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 155/35 |
Ricorso proposto il 19 marzo 2015 — Intesa Sanpaolo/UAMI (WAVE 2 PAY)
(Causa T-129/15)
(2015/C 155/41)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Intesa Sanpaolo SpA (Torino, Italia) (rappresentanti: P. Pozzi e F. Cecchi, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo contenente l’elemento verbale «WAVE 2 PAY» — Domanda di registrazione n. 12 258 117
Decisione impugnata: Decisione della Quinta Commissione di ricorso dell’UAMI del 19 gennaio 2015 nel procedimento R 1857/2014-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
accertare la violazione e non corretta applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e paragrafo 2, RMC; |
|
— |
accertare la violazione dell’articolo 75 RMC, oltre alla contraddittorietà della decisione impugnata e, per gli effetti:
|
Motivi invocati
|
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2 del regolamento n. 207/2009; |
|
— |
Violazione dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009. |
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11.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 155/35 |
Ricorso proposto il 19 marzo 2015 — Intesa Sanpaolo/UAMI (WAVE TO PAY)
(Causa T-130/15)
(2015/C 155/42)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Intesa Sanpaolo SpA (Torino, Italia) (rappresentanti: P. Pozzi e F. Cecchi, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo contenente gli elementi verbali «WAVE TO PAY» — Domanda di registrazione n. 12 258 141
Decisione impugnata: Decisione della Quinta Commissione di ricorso dell’UAMI del 19 gennaio 2015 nel procedimento R 1864/2014-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
accertare la violazione e non corretta applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e paragrafo 2, RMC; |
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— |
accertare la violazione dell’articolo 75 RMC, oltre alla contraddittorietà della decisione impugnata, e per gli effetti:
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Motivi invocati
I motivi e principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-129/15.
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11.5.2015 |
IT |
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C 155/36 |
Ricorso proposto il 26 marzo 2015 — Italia/Commissione
(Causa T-135/15)
(2015/C 155/43)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: C. Colelli, avvocato dello Stato, e G. Palmieri, agente)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
Annullare, nella parte oggetto del presente ricorso, la decisione di esecuzione della Commissione europea del 16 gennaio 2015 numero 2015/103 [notificata con il numero C(2015) 53 final], recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); |
|
— |
Condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente ha in particolare impugnato:
|
(a) |
Il capo della decisione nel quale, in esito all’indagine EX/2010/010, relativa al settore dello zucchero, viene effettuata la rettifica finanziaria per 9 0 4 98 735,16 euro, riferita agli esercizi finanziari 2007, 2008 e 2009 sulla base di una ritenuta «interpretazione erronea della produzione di zucchero»; |
|
(b) |
Il capo della decisione nel quale, in esito all’indagine CEB/2011/090, relativa alle misure promozionali, veniva effettuata, tra altro, una rettifica finanziaria per 1 6 07 275,90 euro, per «ritardi di pagamento» relativi all’esercizio 2010; |
|
(c) |
Il capo della decisione nel quale, in esito all’indagine LA/2009/006, relativa alla misura «azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi», veniva effettuata, tra altro, una rettifica finanziaria di 1 1 98 831,03 euro, per «ritardi di pagamento». |
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 31, par. 4, del Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1), nonché delle prerogative di difesa dello Stato membro. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 11 del Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (GU L 171, pag. 60), sulla violazione dei Regolamenti (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativi a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune (GU L 58, pag. 42) e (CE) n. 968/2006 della Commissione, del 27 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità (GU L 176, pag. 32), e sulla violazione della sentenza della Corte di giustizia del 14 novembre 2013, pronunciata nelle cause riunite C-187/12, C-188/12 e C-189/12, SFIR e a. (EU:C:2013:737). |
|
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio del legittimo affidamento, del ne bis in idem e dell’obbligo di leale cooperazione. |
|
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’art. 31, par. 3, co. 2, del Regolamento n. 1290/2005, la violazione dell’art. 11, par. 3, co. 2, e del capo 3 del Regolamento n. 885/2006, e violazione delle linee guida della Commissione definite nel documento n. VI/5330/97. |
|
5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’art. 9, comma 3, del Regolamento n. 883/2006, nonché sull’esistenza nella fattispecie di una disparità di trattamento e di un travisamento dei fatti. |
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6. |
Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’art. 20 del Regolamento n. 501/2008, del legittimo affidamento e del principio della imputabilità agli Stati membri delle rettifiche finanziarie. |
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11.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 155/37 |
Ordinanza del Tribunale dell'11 marzo 2015 — Sanctuary Brands/UAMI — Richter International (TAILORBYRD)
(Causa T-594/13) (1)
(2015/C 155/44)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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11.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 155/38 |
Ordinanza del Tribunale dell'11 marzo 2015 — Sanctuary Brands/UAMI — Richter International (TAILORBYRD)
(Causa T-598/13) (1)
(2015/C 155/45)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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11.5.2015 |
IT |
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C 155/38 |
Ordinanza del Tribunale del 16 marzo 2015 — Vattenfall Europe Mining e a./Commissione
(Causa T-260/14) (1)
(2015/C 155/46)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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11.5.2015 |
IT |
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C 155/38 |
Ordinanza del Tribunale del 16 marzo 2015 — Hydro Aluminium Rolled Products e a./Commissione
(Causa T-263/14) (1)
(2015/C 155/47)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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11.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 155/38 |
Ordinanza del Tribunale 16 marzo 2015 — Styron Deutschland/Commissione
(Causa T-271/14) (1)
(2015/C 155/48)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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11.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 155/38 |
Ordinanza del Tribunale del 16 marzo 2015 — Lech-Stahlwerke/Commissione
(Causa T-274/14) (1)
(2015/C 155/49)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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11.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 155/39 |
Ordinanza del Tribunale del 16 marzo 2015 — egeplast international/Commissione
(Causa T-291/14) (1)
(2015/C 155/50)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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11.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 155/39 |
Ordinanza del Tribunale del 16 marzo 2015 — Buderus Guss/Commissione
(Causa T-302/14) (1)
(2015/C 155/51)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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11.5.2015 |
IT |
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C 155/39 |
Ordinanza del Tribunale del 16 marzo 2015 — Polyblend/Commissione
(Causa T-303/14) (1)
(2015/C 155/52)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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11.5.2015 |
IT |
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C 155/39 |
Ordinanza del Tribunale del 16 marzo 2015 — Sun Alloys Europe/Commissione
(Causa T-304/14) (1)
(2015/C 155/53)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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11.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 155/39 |
Ordinanza del Tribunale del 16 marzo 2015 — Polymer-Chemie/Commissione
(Causa T-306/14) (1)
(2015/C 155/54)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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11.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 155/40 |
Ordinanza del Tribunale del 16 marzo 2015 — TechnoCompound/Commissione
(Causa T-307/14) (1)
(2015/C 155/55)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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11.5.2015 |
IT |
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C 155/40 |
Ordinanza del Tribunale del 16 marzo 2015 — Neue Halberg-Guss/Commissione
(Causa T-308/14) (1)
(2015/C 155/56)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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11.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 155/40 |
Ordinanza del Tribunale del 16 marzo 2015 — Mat Foundries Europe/Commissione
(Causa T-309/14) (1)
(2015/C 155/57)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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11.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 155/40 |
Ordinanza del Tribunale 16 marzo 2015 — Fritz Winter Eisengießerei/Commissione
(Causa T-310/14) (1)
(2015/C 155/58)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale della funzione pubblica
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11.5.2015 |
IT |
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C 155/41 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 26 marzo 2015 — CW/Parlamento
(Causa F-124/13) (1)
((Funzione pubblica - Funzionari - Ricorso di annullamento - Articolo 12 bis dello statuto - Norme interne relative al comitato consultivo competente per le denunce di molestie morali e per la relativa prevenzione sul luogo di lavoro - Articolo 24 dello statuto - Richiesta di assistenza - Errori manifesti di valutazione - Assenza - Ruolo e poteri del comitato consultivo competente per le denunce di molestie morali e per la relativa prevenzione sul luogo di lavoro - Consultazione facoltativa da parte del funzionario - Ricorso per risarcimento danni))
(2015/C 155/59)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: CW (rappresentante: C. Bernard-Glanz, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: E. Taneva e M. Dean, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione dell’APN recante rigetto della richiesta di assistenza presentata dal ricorrente.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
Il Parlamento europeo sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare la metà delle spese sostenute da CW. |
|
3) |
CW sopporterà la metà delle proprie spese. |
(1) GU C 52 del 22/02/2014, pag. 54.
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11.5.2015 |
IT |
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C 155/41 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 23 marzo 2015 — Borghans/Commissione
(Causa F-6/14) (1)
((Funzione pubblica - Retribuzione - Pensione di reversibilità - Articolo 27, primo comma, dell’allegato VIII dello statuto - Coniuge divorziato di un funzionario deceduto - Esistenza di un assegno alimentare alla data del decesso del funzionario - Articolo 42 dell’allegato VIII dello statuto - Termine per fare domanda di liquidazione dei diritti a pensione))
(2015/C 155/60)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Julia Borghans (Auderghem, Belgio) (rappresentanti: F. Van der Schueren e C. Lefèvre, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e A.-C. Simon, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione che nega alla ricorrente la concessione di una pensione di reversibilità al decesso del suo ex coniuge.
Dispositivo
|
1) |
La decisione del 3 giugno 2013 con cui la Commissione europea ha negato la concessione di una pensione di reversibilità alla sig.ra Borghans è annullata. |
|
2) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla sig.ra Borghans. |
(1) GU C 85 del 22/03/2014, pag. 28.
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11.5.2015 |
IT |
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C 155/42 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 26 marzo 2015 — CN/Parlamento europeo
(Causa F-26/14) (1)
((Funzione pubblica - Assistenti parlamentari accreditati - Richiesta di assistenza - Molestie psicologiche))
(2015/C 155/61)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: CN (rappresentanti: L. Levi, C. Bernard-Glanz e A. Tymen, avvocati)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: M. Ecker e S. Alves, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione che ha respinto la richiesta di assistenza depositata dal ricorrente per molestie psicologiche.
Dispositivo
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1) |
La decisione del Parlamento europeo che ha implicitamente respinto la richiesta di assistenza di CN del 13 febbraio 2013 è annullata. |
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2) |
La decisione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2013, che ha respinto il reclamo di CN del 26 agosto 2013, è annullata. |
|
3) |
Il Parlamento europeo è condannato a pagare a CN l’importo di EUR 45 785,29. |
|
4) |
Il Parlamento europeo sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute da CN. |
(1) GU C 175 del 10/06/2014, pag. 56.
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11.5.2015 |
IT |
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C 155/43 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 26 marzo 2015 — Coedo Suárez/Consiglio
(Causa F-38/14) (1)
((Funzione pubblica - Funzionari - Procedimento disciplinare - Sanzione disciplinare - Destituzione con riduzione dell’indennità di invalidità - Proporzionalità della sanzione - Errore manifesto di valutazione - Nozione di condotta del funzionario su tutto l’arco della sua carriera - Rispetto degli orari di lavoro))
(2015/C 155/62)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Ángel Coedo Suárez (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e A. Bisch, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione del Segretario generale del Consiglio d’irrogare la sanzione della destituzione con riduzione dell’indennità di invalidità del 15 % fino al raggiungimento dell’età pensionabile.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
Il sig. Coedo Suárez sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |
(1) GU C 212 del 07/07/2014, pag. 45.
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11.5.2015 |
IT |
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C 155/43 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 26 marzo 2014 — CW/Parlamento
(Causa F-41/14) (1)
((Funzione pubblica - Funzionari - Rapporto informativo - Errori manifesti di valutazione - Sviamento di potere - Molestie psicologiche - Decisione che concede un punto di merito))
(2015/C 155/63)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: CW (rappresentante: C. Bernard-Glanz, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: M. Dean e J. Steele, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento del rapporto informativo del ricorrente per l’anno 2012 nonché decisione di concedergli un solo punto di merito.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
CW sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dal Parlamento europeo. |
(1) GU C 235 del 21/04/2014, pag. 34.
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11.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 155/44 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 25 marzo 2015 — Singou/Consiglio
(Causa F-143/14)
((Funzione pubblica - Agente contrattuale - Rigetto di una denuncia per molestie psicologiche - Mancato rinnovo del contratto - Mancanza di reclamo - Irricevibilità manifesta))
(2015/C 155/64)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Simplice Gervais Singou (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: O. Dambel, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione del 5 marzo 2009, con cui l’APN ha respinto una denuncia per molestie psicologiche depositata dal ricorrente, e domanda di annullamento della decisione dell’APN del 12 aprile 2012, con cui l’APN ha rifiutato di prorogare o trasformare il contratto del ricorrente di agente contrattuale a tempo determinato in contratto di agente contrattuale a tempo indeterminato, nonché domanda di risarcimento per il danno materiale e morale asseritamente subito.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. |
|
2) |
La domanda di ammissione al gratuito patrocinio è respinta. |
|
3) |
Il sig. Singou sopporta le proprie spese. |