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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 152 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
58° anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2015/C 152/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7549 — CGG/Wood Mackenzie/JV) ( 1 ) |
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2015/C 152/02 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7276 — GlaxoSmithKline/Novartis vaccines business (excl. influenza)/Novartis consumer health business) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2015/C 152/03 |
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2015/C 152/04 |
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2015/C 152/05 |
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2015/C 152/06 |
Relazione finale del consigliere-auditore — Munksjö/Ahlstrom (M.6576) |
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2015/C 152/07 |
Sintesi della decisione della Commissione, del 24 maggio 2013, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE (Caso M.6576 — Munksjö/Ahlstrom) [notificata con il numero C(2013) 2966] ( 1 ) |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2015/C 152/08 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
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Commissione europea |
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2015/C 152/09 |
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2015/C 152/10 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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8.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 152/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.7549 — CGG/Wood Mackenzie/JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 152/01)
Il 30 aprile 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32015M7549. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
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8.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 152/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.7276 — GlaxoSmithKline/Novartis vaccines business (excl. influenza)/Novartis consumer health business)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 152/02)
Il 28 gennaio 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32015M7276. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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8.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 152/2 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
7 maggio 2015
(2015/C 152/03)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,1305 |
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JPY |
yen giapponesi |
134,72 |
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DKK |
corone danesi |
7,4637 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,74250 |
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SEK |
corone svedesi |
9,2951 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,0343 |
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ISK |
corone islandesi |
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NOK |
corone norvegesi |
8,3275 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
27,405 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
304,56 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,0461 |
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RON |
leu rumeni |
4,4353 |
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TRY |
lire turche |
3,0332 |
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AUD |
dollari australiani |
1,4186 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,3645 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
8,7642 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,5108 |
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SGD |
dollari di Singapore |
1,5049 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 234,03 |
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ZAR |
rand sudafricani |
13,5617 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,0129 |
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HRK |
kuna croata |
7,5740 |
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IDR |
rupia indonesiana |
14 853,95 |
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MYR |
ringgit malese |
4,0671 |
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PHP |
peso filippino |
50,551 |
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RUB |
rublo russo |
57,0550 |
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THB |
baht thailandese |
37,967 |
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BRL |
real brasiliano |
3,4218 |
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MXN |
peso messicano |
17,3362 |
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INR |
rupia indiana |
72,5279 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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8.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 152/3 |
Comunicazione della Commissione sul riporto di zucchero e isoglucosio prodotti in eccesso rispetto alla quota nel corso della campagna di commercializzazione 2016/2017
(2015/C 152/04)
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1. |
Con la presente comunicazione si intende comunicare il parere della Commissione in merito all’interpretazione e all’applicazione di alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Essa non pretende di rivedere tale regolamento né di interferire con le competenze della Corte di giustizia in materia di interpretazione. |
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2. |
Conformemente all’articolo 141 del regolamento (UE) n. 1308/2013, ogni impresa può decidere di riportare alla campagna di commercializzazione successiva tutta o parte della produzione eccedente di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina. I quantitativi così riportati si considerano i primi quantitativi prodotti della quota della campagna di commercializzazione successiva. |
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3. |
Il sistema di quote di cui all’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 si applica fino al termine della campagna di commercializzazione 2016/2017 a norma dell’articolo 124 e dell’articolo 232, paragrafo 3, del medesimo regolamento. Pertanto, per la campagna di commercializzazione 2017/2018 non verrà applicato alcun regime di quote al settore dello zucchero. |
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4. |
Il regolamento (UE) n. 1308/2013 non stabilisce alcuna disposizione specifica né prevede particolari deroghe concernenti l’applicazione delle norme sul riporto di cui all’articolo 141 del medesimo alla fine del regime delle quote. |
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5. |
La Commissione ritiene che l’articolo 141, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 124 e con l’articolo 232, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, consenta agli operatori di decidere di riportare alla campagna di commercializzazione 2017/2018 quantitativi di zucchero e di isoglucosio prodotti in eccesso rispetto alle quote per la campagna di commercializzazione 2016/2017 anche se la produzione non è più soggetta a quote nel periodo 2017/2018. |
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6. |
La Commissione seguirà attentamente gli effetti del riporto e prenderà le misure opportune qualora l’impiego del riporto perturbasse o minacciasse di perturbare significativamente il mercato. |
(1) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
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8.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 152/4 |
Parere del Comitato consultivo in materia di concentrazioni, formulato nella riunione del 6 maggio 2013 in merito a un progetto di decisione concernente il Caso M.6576 — Munksjö/Ahlstrom
Relatore: Svezia
(2015/C 152/05)
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1. |
Il Comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che l’operazione notificata costituisca una concentrazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni. |
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2. |
Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che l’operazione notificata costituisca una concentrazione di dimensione UE ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni. |
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3. |
Il Comitato consultivo concorda con le definizioni dei mercati rilevanti del prodotto indicate dalla Commissione nel progetto di decisione. In particolare, per quanto riguarda la definizione del mercato del prodotto, il Comitato consultivo concorda sul fatto che l’impatto della concentrazione notificata debba essere valutato sui seguenti mercati:
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4. |
Il Comitato consultivo concorda con le definizioni dei mercati geografici rilevanti indicate dalla Commissione nel progetto di decisione. In particolare, per quanto riguarda la definizione del mercato geografico del prodotto, il Comitato consultivo concorda sul fatto che l’impatto della concentrazione notificata debba essere valutato sui seguenti mercati:
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5. |
Il Comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione secondo cui la concentrazione notificata, come inizialmente proposta dalle parti notificanti, ostacolerebbe in modo significativo una concorrenza effettiva sui mercati dei seguenti prodotti:
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6. |
Il Comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione secondo cui la concentrazione notificata, come inizialmente proposta dalle parti notificanti, non ostacolerebbe in modo significativo una concorrenza effettiva sul mercato della carta elettrotecnica. |
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7. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che gli impegni definitivi proposti dalla parte notificante il 17 aprile 2013 dissipino completamente i timori della Commissione relativi alla concorrenza. |
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8. |
Il Comitato consultivo concorda con le conclusioni della Commissione secondo cui, a condizione che gli impegni finali del 17 aprile 2013 siano rispettati integralmente, la concentrazione notificata non dovrebbe ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso. |
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9. |
Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che la concentrazione notificata debba pertanto essere dichiarata compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e dell’articolo 57 dell’accordo SEE. |
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8.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 152/5 |
Relazione finale del consigliere-auditore (1)
Munksjö/Ahlstrom
(M.6576)
(2015/C 152/06)
I. CONTESTO
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1. |
In data 31 ottobre 2012 è pervenuta alla Commissione europea la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento sulle concentrazioni (2), mediante la quale Munksjö Corporation avrebbe acquisito il controllo esclusivo su Munksjö AB e sulla divisione «Label and Processing» di Ahlstrom Corporation ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni. |
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2. |
L’operazione proposta non presenta una dimensione UE ai sensi dell’articolo 1 del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia, l’operazione è stata sottoposta all’attenzione della Commissione su richiesta dei partecipanti alla concentrazione in conformità dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni. |
|
3. |
Il 7 dicembre 2012 la Commissione ha avviato il procedimento di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni. Il 14 e il 20 dicembre 2012 le parti notificanti hanno avuto accesso a versioni non riservate di talune osservazioni fondamentali di terzi raccolte nella prima fase dell’indagine. |
II. PROCEDIMENTO
Comunicazione delle obiezioni
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4. |
Il 21 febbraio 2013 la Commissione ha adottato una comunicazione delle obiezioni ai sensi dell’articolo 18 del regolamento sulle concentrazioni. |
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5. |
Nella comunicazione delle obiezioni, la Commissione concludeva in via preliminare che l’operazione avrebbe sollevato problemi di concorrenza i) sia nel mercato complessivo della carta di supporto per abrasivi che nel mercato della carta di supporto per abrasivi pesante nel SEE e in tutto il mondo; ii) sia nel mercato della carta preimpegnata nel SEE e in tutto il mondo, ad eccezione della Cina. |
|
6. |
I destinatari non hanno risposto alla comunicazione delle obiezioni, né hanno richiesto un’audizione orale. |
Accesso al fascicolo
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7. |
Le parti notificanti hanno avuto accesso al fascicolo su due CD-ROM, ricevuti rispettivamente il 22 febbraio 2013 e l’11 aprile 2013. |
Soggetti terzi
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8. |
Un concorrente e un cliente delle parti notificanti, Papierfabrik August Koehler AG e la svedese IKEA AB (3), hanno dimostrato un interesse sufficiente ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni e sono stati pertanto riconosciuti come terzi interessati. Gli stessi hanno ricevuto informazioni sulla natura e l’oggetto del procedimento e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. |
Impegni
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9. |
Al fine di affrontare i problemi sul piano della concorrenza espressi nella comunicazione delle obiezioni, le parti notificanti hanno presentato degli impegni in data 19 marzo 2013, successivamente riveduti il 22 marzo 2013. Il 25 marzo 2013 la Commissione ha avviato un’indagine di mercato in merito a tali impegni. Tenuto conto dei risultati dell’indagine di mercato, la Commissione ha ritenuto che gli impegni non erano sufficienti a risolvere i problemi di concorrenza derivanti dalla concentrazione. Successivamente, le parti notificanti hanno presentato impegni definitivi il 17 aprile 2013 consistenti nella vendita di determinate attività a un terzo acquirente. La Commissione ha concluso che gli impegni definitivi erano adeguati e sufficienti per eliminare i problemi di concorrenza individuati nei mercati della carta di supporto per abrasivi pesante e della carta preimpegnata. |
III. IL PROGETTO DI DECISIONE
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10. |
Secondo il consigliere-auditore, il progetto di decisione concerne unicamente obiezioni per le quali è stata accordata alle parti notificanti la possibilità di rendere noto il proprio punto di vista. |
IV. CONCLUSIONI
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11. |
Il consigliere-auditore conclude che le parti hanno avuto modo di esercitare efficacemente i loro diritti procedurali nel caso in questione. |
Bruxelles, 13 maggio 2013
Michael ALBERS
(1) Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29).
(2) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).
(3) La decisione comprendeva anche la controllata belga NV IKEA Service Center S.A.
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8.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 152/7 |
Sintesi della decisione della Commissione
del 24 maggio 2013
che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE
(Caso M.6576 — Munksjö/Ahlstrom)
[notificata con il numero C(2013) 2966]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 152/07)
Il 24 maggio 2013 la Commissione ha adottato una decisione in un caso di concentrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (1) , in particolare dell’articolo 8, paragrafo 2, di detto regolamento. Una versione non riservata del testo integrale della decisione nella lingua facente fede per il caso in oggetto è disponibile sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza, all’indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html
I. LE PARTI
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1) |
Munksjö è un fabbricante, basato in Svezia, di prodotti di carta ad alto valore aggiunto in sette settori di produzione: carta per decorazioni, supporti abrasivi, carta elettrotecnica, carta belle arti, pasta di carta, spantex e carta sottile. Munksjö è controllata dal fondo EQT III Limited (2). |
|
2) |
Ahlstrom è un fabbricante finlandese di materiali a elevate prestazioni, con quattro settori di attività: costruzione ed energia, filtraggio, alimentare e medico, etichette e trasformazione. L’operazione concerne solo il comparto di Ahlstrom relativo alle etichette e alla trasformazione («Label and Processing Business» — ALP). Nell’ambito di questo segmento le attività che si sovrappongono riguardano la carta per decorazioni, la carta di supporto per abrasivi e la carta elettrotecnica. |
|
3) |
Munksjö e Ahlstrom sono in appresso denominate «le parti». |
II. L’OPERAZIONE
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4) |
A seguito dell’operazione, una società di nuova costituzione acquisirà il controllo esclusivo di Munksjö e del comparto ALP ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento sulle concentrazioni. Alla fine la società di nuova costituzione sarà rinominata «Munksjö Oyj» e sarà quotata al NASDAQ OMX della Borsa di Helsinki. |
|
5) |
Come contropartita per le attività apportate alla società di nuova costituzione, gli azionisti di Munksjö, Ahlstrom e gli azionisti di Ahlstrom riceveranno delle quote della nuova società. Al termine di una serie di operazioni EQT III Limited, l’attuale azionista di controllo di Munksjö, possederà il 25 % delle quote della società di nuova costituzione. Ahlstrom possederà una partecipazione del 15 %, mentre gli azionisti di Ahlstrom saranno detentori nel complesso del 50 % delle quote della nuova società. |
III. IL PROCEDIMENTO
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6) |
L’operazione è stata notificata alla Commissione il 31 ottobre 2012. In base ai risultati della prima fase dell’indagine di mercato, la Commissione ha espresso seri dubbi quanto alla compatibilità dell’operazione col mercato comune, e il 7 dicembre 2012 ha adottato una decisione d’avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento sulle concentrazioni. Il 18 dicembre 2012 le parti hanno presentato le loro osservazioni scritte in merito a tale decisione. |
|
7) |
Il 17 dicembre 2012, su richiesta delle parti, il termine per l’adozione della decisione definitiva nel presente caso è stato prorogato di 10 giorni lavorativi. |
|
8) |
Il 21 febbraio 2013 la Commissione ha adottato una comunicazione delle obiezioni ed è stato pertanto concesso l’accesso al fascicolo. Le parti non hanno risposto alla comunicazione delle obiezioni e non hanno richiesto un’audizione orale. |
|
9) |
Il 19 marzo 2013 le parti hanno presentato una prima serie di impegni, successivamente modificati il 22 marzo 2013, e ciò ha comportato una proroga automatica del termine per l’adozione di una decisione definitiva nel presente caso di ulteriori 15 giorni lavorativi. |
|
10) |
Il 25 marzo 2013 ha preso l’avvio un test di mercato. Il 17 aprile 2013 le parti hanno presentato una nuova serie di impegni, che la Commissione ha ritenuto maggiormente atti a eliminare gli ostacoli significativi a una concorrenza effettiva che sarebbero altrimenti derivati dall’operazione proposta. |
|
11) |
Il 6 maggio 2013 il progetto di decisione è stato discusso con gli Stati membri in seno al Comitato consultivo in materia di concentrazioni, che ha fornito un parere favorevole. Il consigliere-auditore ha dato parere favorevole sul procedimento il 13 maggio 2013. |
IV. RELAZIONE
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12) |
Entrambe le parti producono prodotti di carta specializzati, in vari segmenti. Le loro attività si sovrappongono orizzontalmente sui seguenti mercati: i) carta preimpregnata, settore specifico del più ampio mercato della carta per decorazioni; ii) carta per materiale abrasivo; e iii), in minor misura, carta elettrotecnica. |
A. Mercati rilevanti del prodotto
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13) |
La carta di supporto per abrasivi è usata come sostegno per mezzi abrasivi (come la graniglia di sabbia) per ottenere prodotti finiti abrasivi (come strisce o dischi). Tali prodotti abrasivi servono generalmente a carteggiare e levigare materiali diversi come il legno, il metallo, la plastica, il vetro, la ceramica o la pietra. |
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14) |
La Commissione ritiene che vi sia un mercato distinto per la carta di supporto per abrasivi, in contrapposizione al più ampio mercato comprendente tutti i materiali di supporto invocato dalle parti. Inoltre, la Commissione ha concluso che il mercato complessivo della carta di supporto per abrasivi debba essere ulteriormente suddiviso fra carta di supporto pesante e leggera. Questa constatazione è basata sulla limitata sostituibilità, sia sul versante della domanda che dell’offerta, fra questi due tipi. |
|
15) |
La carta preimpregnata per decorazioni («PRIP») è un tipo specifico di carta per decorazioni (3) che non deve essere impregnata prima dell’uso, mentre altri tipi di carta decorativa devono essere impregnati di resina nelle fasi successive della lavorazione. La PRIP e gli altri tipi di carta decorativa presentano quindi differenze in termini di caratteristiche concrete, utilizzatori finali, prezzo e specializzazione dei produttori nelle catene di fornitura. |
|
16) |
La Commissione ha concluso che la PRIP non appartiene al mercato complessivo della carta per decorazioni, ma costituisce un mercato del prodotto distinto. Ciò è dovuto alla non sostituibilità sul versante della domanda fra i clienti diretti dell’industria grafica, alla limitata sostituibilità sul versante della domanda fra i clienti indiretti del settore della fabbricazione e del commercio al dettaglio dei mobili, e alla limitata sostituibilità sul versante dell’offerta. |
|
17) |
La carta elettrotecnica è usata per l’isolamento dei cavi (come i cavi sottomarini ad alta tensione), dei trasformatori (ad esempio per isolare il nucleo dagli avvolgimenti), dei motori, dei generatori e delle boccole. Esistono due tipi di carta elettrotecnica: i) la carta elettrotecnica impregnata d’olio, utilizzata per i cavi, i trasformatori e le boccole; e ii) la carta elettrotecnica secca, usata per le apparecchiature elettriche rotanti, come i motori e i generatori. Le attività delle parti si sovrappongono solo per quanto riguarda la carta impregnata d’olio. |
|
18) |
La Commissione ha constatato che vi sono indicazioni dell’esistenza di un mercato complessivo del prodotto per i vari tipi di carta elettrotecnica impregnata d’olio destinati alle varie applicazioni finali (cavi, trasformatori e boccole). Tuttavia, la questione è stata alla fine lasciata aperta in assenza di ostacoli significativi a una concorrenza effettiva anche nell’ambito di definizioni più limitate del mercato del prodotto. |
B. Mercati geografici rilevanti
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19) |
Per quanto riguarda il mercato della carta di supporto per abrasivi pesante, la Commissione ha concluso che esso è tale da poter coprire l’insieme del SEE. Tuttavia, la definizione di tale mercato — dimensioni SEE, dimensione mondiale ad esclusione della Cina o dimensione mondiale — è stata alla fine lasciata aperta, poiché la questione non incideva nella fattispecie sull’esito della valutazione sotto il profilo della concorrenza. |
|
20) |
Per quanto riguarda il mercato della PRIP, la Commissione ha concluso che esso è tale da poter coprire l’insieme del SEE. Tuttavia, la definizione di tale mercato — dimensioni SEE o dimensione mondiale ad esclusione della Cina — è stata alla fine lasciata aperta, poiché la questione non incide nella fattispecie sull’esito della valutazione sotto il profilo della concorrenza. |
|
21) |
Per quanto riguarda la carta elettrotecnica, la Commissione ha concluso che la definizione di tale mercato — dimensioni SEE, dimensione mondiale ad esclusione della Cina o dimensione mondiale — può alla fine restare aperta, poiché non dà luogo a problemi di concorrenza neanche nell’ambito della più stretta delimitazione geografica. |
C. Valutazione sotto il profilo della concorrenza
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22) |
La Commissione ritiene che l’operazione proposta causerebbe ostacoli significativi a una concorrenza effettiva, in particolare a causa dell’insorgere di una posizione dominante, nei seguenti settori: a) carta di supporto per abrasivi pesante, indipendentemente dalla definizione del mercato geografico; e b) PRIP, indipendentemente dal fatto che il mercato sia definito di dimensioni SEE o di dimensioni mondiali ad esclusione della Cina. Per quanto riguarda la carta elettrotecnica, la Commissione ha concluso che l’operazione — nell’ambito di qualsiasi plausibile definizione di mercato — non dà luogo a ostacoli significativi a una concorrenza effettiva. |
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23) |
Per quanto riguarda il mercato della carta di supporto per abrasivi pesante, l’operazione riunirebbe i due maggiori fornitori, cosa che conferirebbe alla società di nuova costituzione un potere monopolistico o semi-monopolistico. Questo mercato è caratterizzato da grosse barriere all’ingresso, cioè un vasto know-how, lunghe procedure di qualificazione e considerevoli investimenti di capitali per acquistare appositi macchinari. Pertanto, al termine dell’operazione, la nuova entità eserciterebbe un potere di mercato senza pari e potrebbe aumentare i prezzi. |
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24) |
Per quanto riguarda il mercato della PRIP, l’operazione porterebbe a una posizione dominante con una quota di mercato post-concentrazione di più del [70-80 %], a livello del SEE così come a livello mondiale ad esclusione della Cina. Inoltre il numero di fornitori verrebbe ridotto da tre a due, e sul mercato resterebbe un solo concorrente, Technocell. Anche se Technocell avrebbe la possibilità di riassegnare capacità alla PRIP, i suoi incentivi per combattere eventuali aumenti di prezzi da parte dell’entità post-concentrazione sarebbero scarsi. Infine, l’ingresso di un nuovo concorrente sul mercato sarebbe improbabile, e i clienti non risultano avere un potere negoziale sufficiente per condizionare il comportamento della nuova impresa. |
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25) |
Quanto alla carta elettrotecnica, prima dell’operazione Munksjö era il leader di mercato indipendentemente da qualsiasi definizione plausibile di mercato del prodotto e di mercato geografico. Gli incrementi di quote di mercato imputabili al comparto ALP sono tuttavia bassi, inferiori al 5 %. Il comparto ALP produce solo carta elettrotecnica in piccoli volumi e come prodotto cuscinetto quando le sue macchine non stanno fabbricando nessun altro tipo di carta specializzata e hanno quindi capacità in eccesso. Inoltre, gli operatori di mercato hanno constatato che, dopo la concentrazione, l’entità congiunta continuerebbe a dover affrontare una forte concorrenza sul mercato della carta elettrotecnica impregnata d’olio. |
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26) |
La Commissione ha concluso pertanto che la concentrazione notificata genera ostacoli significativi a una concorrenza effettiva sul mercato interno per quanto riguarda: a) la carta di supporto per abrasivi pesante, indipendentemente dalla definizione del mercato geografico; e b) la PRIP nel SEE così come a livello mondiale ad esclusione della Cina. Quanto alla carta elettrotecnica, la Commissione ha concluso che l’operazione non porta a ostacoli significativi a una concorrenza effettiva nell’ambito di qualsiasi plausibile definizione di mercato. |
D. Impegni
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27) |
Per dissipare i timori della Commissione relativi alla concorrenza, le parti hanno presentato modifiche all’operazione in data 19 marzo 2013, 22 marzo 2013 e 17 aprile 2013. |
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28) |
Gli impegni del 19 e del 22 marzo 2013 prevedevano lo scorporo delle attività di Ahlstrom relative alla carta di supporto per abrasivi e alla PRIP situate a Osnabrück, in Germania. |
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29) |
Ahlstrom ha proposto di cedere i due macchinari per la produzione della carta di supporto per abrasivi e della PRIP a uno o più terzi acquirenti insieme a tutti gli attivi materiali e immateriali correlati (come altre attrezzature di produzione, brevetti e marchi), tutti i contratti con i clienti e tutto il personale attualmente impiegato esclusivamente per la produzione della carta di supporto per abrasivi e della PRIP. Con questa struttura Ahlstrom restava proprietaria dello stabilimento di Osnabrück in sé, così come del terzo macchinario di fabbricazione di prodotti non di sovrapposizione (carta per manifesti, carta da parati e silco), e delle strutture comuni come la centrale elettrica, il sistema di trattamento delle acque e le strutture di R&S. |
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30) |
Poiché le attività cedute dovevano essere gestite dall’acquirente a Osnabrück, gli impegni proposti del 19 e del 22 marzo prevedevano anche una serie di accordi ausiliari fra l’acquirente e Ahlstrom per garantire la cooperazione operativa nello stabilimento e l’accesso a input strategici e a funzioni essenziali. |
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31) |
Il test di mercato sugli impegni proposti del 22 marzo ha dato risultati ampiamente negativi. I partecipanti, sia clienti che fabbricanti di carta, hanno sollevato una serie di preoccupazioni, in appresso sintetizzate. In primo luogo, i partecipanti al test hanno ritenuto che la struttura proposta avrebbe conferito ad Ahlstrom la capacità di ostacolare le attività dell’acquirente, poiché questi dipenderebbe da Ahlstrom per una serie di input strategici e funzioni essenziali. In secondo luogo, i partecipanti al test hanno indicato che Ahlstrom sarebbe stata spinta a interferire con le attività dell’acquirente, dati i legami strutturali esistenti fra Ahlstrom, i suoi azionisti e società di nuova costituzione, come descritto al punto 5. Terzo, i partecipanti al test hanno chiesto di predisporre delle garanzie per impedire la circolazione di informazioni riservate dall’acquirente ad Ahlstrom e alla società di nuova costituzione. |
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32) |
Sulla base della sua valutazione e tenuto conto degli esiti del test di mercato, la Commissione ha concluso che gli impegni del 22 marzo 2013 erano insufficienti a eliminare gli ostacoli significativi a una concorrenza effettiva individuati sul mercato della carta di supporto per abrasivi e sul mercato della PRIP. |
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33) |
Successivamente, il 17 aprile 2013, le parti hanno quindi presentato degli impegni modificati consistenti nella vendita dell’intero impianto di Osnabrück a un acquirente terzo, eccezion fatta per: i) le attività non di sovrapposizione svolte da Ahlstrom sul terzo macchinario, che Ahlstrom avrebbe mantenuto; e ii) le strutture per l’energia e per l’acqua, che sarebbero stati trasferite a una joint-venture senza scopo di lucro controllata congiuntamente dall’acquirente e da Ahlstrom. |
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34) |
La Commissione ha ritenuto che gli impegni del 17 aprile 2013 avrebbero risolto i problemi sollevati sia dalla Commissione stessa che dai partecipanti al test di mercato in relazione agli impegni del 19 e 22 marzo. I miglioramenti apportati agli impegni riguardavano, in particolare, una minore dipendenza dell’acquirente da Ahlstrom, una minore complessità del funzionamento dello stabilimento in comune e garanzie supplementari riguardo all’accesso di Ahlstrom alle informazioni riservate dell’acquirente. |
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35) |
Di conseguenza, le modifiche apportate all’operazione proposta attraverso gli impegni del 17 aprile sono state considerate adeguate e sufficienti a rimuovere gli ostacoli significativi a una concorrenza effettiva sul mercato della carta di supporto per abrasivi pesante e sul mercato della PRIP. |
V. CONCLUSIONE
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36) |
Nella decisione del 24 maggio 2013, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, la Commissione conclude che, subordinatamente all’osservanza degli impegni del 17 aprile 2013, la concentrazione proposta non ostacola in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso. La Commissione dichiara quindi la concentrazione compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e dell’articolo 57 dell’accordo SEE. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).
(2) M.3699 — EQT/Smurfit/Munksjö, 16 febbraio 2005.
(3) La carta per decorazioni è un tipo di rivestimento di superficie per uso decorativo. Altri tipi di rivestimenti decorativi sono l’impiallacciatura, le vernici, le lacche e i film termoplastici. L’uso finale della carta per decorazioni si colloca principalmente nel settore dei mobili, dell’architettura d’interni, della costruzione e del restauro.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
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8.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 152/11 |
Avviso sulla disponibilità di aree per la prospezione, l’esplorazione e l’estrazione di idrocarburi in Austria
(2015/C 152/08)
Conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 94/22/CE (1), il ministro federale austriaco della scienza, della ricerca e dell’economia comunica con la presente che, ai sensi della normativa in materia di minerali (Mineralrohstoffgesetz) (BGBl. I n. 38/1999), modificata da ultimo dall’emendamento del 2014 sui diritti di sfruttamento (Förderzinsnovelle) (BGBl. I n. 40/2014), l’intera area soggetta alla sovranità della Repubblica d’Austria ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, è sempre disponibile, salvo che non vi siano contratti esistenti di prospezione, estrazione o stoccaggio degli idrocarburi né precedenti autorizzazioni minerarie riguardanti idrocarburi. Ulteriori informazioni in merito sono disponibili presso il ministero federale della scienza, della ricerca e dell’economia, Sezione III (Energia e industria mineraria), Stubenring 1, 1010 Vienna.
Tale avviso sostituisce l’avviso della Repubblica d’Austria pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 237 del 12 settembre 1995, pag. 16.
(1) Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3).
V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Commissione europea
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8.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 152/12 |
Invito a presentare proposte — Commissione europea — DG REGIO
Assistenza multiregionale alla valutazione del possibile utilizzo di strumenti finanziari sostenuti dall’FESR, dall’FC, dall’FSE e dall’FEASR, in conformità al titolo IV del regolamento (UE) 1303/2013
(2015/C 152/09)
1. Obiettivo e descrizione
Con l’invito a presentare proposte pubblicato all’indirizzo http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/it/newsroom/funding-opportunities/ la Commissione europea mira a cofinanziare iniziative sul possibile uso di strumenti finanziari nell’ambito del A) Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e/o del Fondo di coesione (FC), e/o del B) Fondo sociale europeo (FSE), e/o del C) Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Le iniziative devono perseguire l’obiettivo dell’Unione di ampliare l’uso di strumenti finanziari cofinanziati dai suddetti fondi, come auspicato nella comunicazione «Un piano di investimenti per l’Europa» [COM(2014) 903]. I candidati possono presentare proposte relative agli obiettivi di uno o più dei tre settori suddetti.
Il sostegno fornito alle iniziative cofinanziate nell’ambito del presente invito intende contribuire a diffondere l’uso degli strumenti finanziari in modo da cogliere, in prospettiva, gli obiettivi politici dell’FESR, dell’FC, dell’FSE e dell’FEASR, estendendone in particolare l’uso a settori nuovi/innovativi. L’obiettivo, in particolare, è quello di migliorare la conoscenza, da parte delle autorità di gestione/degli organismi intermedi, dei programmi cofinanziati nel quadro dell’FESR, dell’FC, dell’FSE e dell’FEASR sviluppando competenze pertinenti per il possibile uso di strumenti finanziari specifici nell’ambito di questioni comuni ad almeno due regioni appartenenti ad almeno due Stati membri diversi.
2. Candidature ammissibili
La domanda deve essere presentata da un consorzio di almeno due autorità di gestione/organismi intermedi di programmi dell’FESR, dell’FC, dell’FSE o dell’FEASR in grado di coprire almeno due diversi Stati membri.
3. Iniziative ammissibili
Le iniziative ammissibili devono contribuire agli obiettivi indicati nell’invito, essere pertinenti, andare a beneficio di almeno due regioni appartenenti ad almeno due diversi Stati membri della UE e comprendere una quota adeguata di attività transfrontaliera e/o transnazionale, in grado cioè di coinvolgere interazioni significative tra candidati che mirano a risultati comuni. Esse devono anche avvalersi di esperienze specifiche e di un’assistenza personalizzata da parte delle istituzioni finanziarie.
4. Criteri di esclusione e di selezione
Criteri di esclusione
Saranno esclusi dalla partecipazione al presente invito a presentare proposte i candidati che si trovassero in una delle situazioni di cui all’articolo 106, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (1). I candidati non riceveranno alcun aiuto finanziario se, nel corso della procedura per la concessione delle sovvenzioni, vengono a trovarsi in una delle condizioni di cui all’articolo 107 del regolamento.
Criteri di selezione
Con la domanda i candidati devono dimostrare di possedere la capacità finanziaria e operativa di realizzare l’azione proposta. I candidati devono disporre di fonti di finanziamento stabili e sufficienti per mantenere la loro attività durante l’intero periodo di esecuzione e per partecipare al suo cofinanziamento. I candidati devono possedere le capacità operative e in particolare le competenze e le qualifiche professionali necessarie a portare a termine l’azione proposta.
5. Criteri di aggiudicazione
Le domande/misure di sovvenzione ammissibili saranno valutate in base ai criteri che seguono, tenendo conto del coefficiente di ponderazione attribuito a ciascuno di essi, indicato tra parentesi quadre:
— Pertinenza: contributo della misura di sovvenzione e risultati attesi rispetto agli obiettivi dell’invito; livello di coinvolgimento di sfere di competenze specialistiche più ampie, come il mondo accademico; caratteristiche di completezza e integralità delle attività di cui si propone la realizzazione nell’ambito dell’azione; e carattere innovativo della misura di sovvenzione [40 %],
— Impatto: copertura geografica risultante; sostenibilità dei risultati dell’iniziativa; trasferibilità e uso in prospettiva dei risultati attesi, compresa la diffusione prevista [30 %],
— Qualità: efficacia e razionalità della metodologia e dell’organizzazione proposte (inclusi tempi e monitoraggio); pertinenza e qualità dei mezzi di attuazione e delle risorse messe in atto in relazione agli obiettivi stabiliti (soprattutto in termini di rapporto costi-efficacia); coerenza dell’azione proposta [30 %].
6. Finanziamento e durata del progetto
Il bilancio totale riservato al cofinanziamento delle misure di sovvenzione è stimato a 10,83 milioni di EUR. L’importo massimo della sovvenzione per azione e per settore ammonterà a:
A) FESR e/o FC: 2,5 milioni di EUR
B) FSE: 0,5 milioni di EUR
C) FEASR: 1,4 milioni di EUR
L’importo massimo della sovvenzione per iniziative che combinino A, B e/o C sarà pari a 2,5 milioni di EUR.
Dati gli obiettivi dell’invito a presentare proposte, la Commissione si attende che le azioni non durino più di un anno.
7. Scadenza
Le candidature devono essere inviate alla Commissione entro il 31 luglio 2015.
8. Ulteriori informazioni
Le candidature devono soddisfare i requisiti indicati nell’invito a presentare proposte, pubblicato sul sito http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/it/newsroom/funding-opportunities/ ed essere presentate utilizzando gli appositi moduli ad esso allegati. Per ulteriori informazioni i candidati possono consultare la guida disponibile sullo stesso sito web.
(1) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
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8.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 152/14 |
Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro per le sovvenzioni in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020
[Decisione C(2014) 9490 della Commissione]
(2015/C 152/10)
La Commissione europea, direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie, pubblica quattro inviti a presentare proposte al fine di concedere sovvenzioni a progetti in conformità alle priorità e agli obiettivi definiti nel programma di lavoro per il 2015 in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa (Connecting Europe Facility, CEF) per il periodo 2014-2020.
Si sollecitano proposte per i seguenti inviti:
CEF-TC-2015-1: Emissione elettronica di documenti — eDelivery
CEF-TC-2015-1: Fatturazione elettronica — eInvoicing
CEF-TC-2015-1: Servizi generici — dati pubblici aperti
CEF-TC-2015-1: Servizi generici — Internet più sicuro
Il bilancio indicativo disponibile per le proposte scelte nell’ambito di questi inviti è di 28,7 milioni di EUR.
Il termine ultimo per l’inoltro delle proposte è il 15 settembre 2015.
La documentazione relativa agli inviti è pubblicata sul sito web del CEF per le telecomunicazioni:
http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_telecom/apply_for_funding/cef-telecom-calls-for-proposals-2015.htm