ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 145

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

58° anno
1 maggio 2015


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2015/C 145/01

Non opposizione a un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7590 — Berkshire Hathaway/Detlev Louis Motorrad Vertriebsgesellschaft) ( 1 )

1

2015/C 145/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7476 — Holtzbrinck Publishing Group/Springer Science+Business Media GP Acquisition SCA/JV) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2015/C 145/03

Tassi di cambio dell'euro

2

2015/C 145/04

Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni, formulato nella riunione del 29 settembre 2014 in merito a un progetto di decisione concernente il caso M.7000 — Liberty Global/Ziggo — Relatore: Ungheria

3

2015/C 145/05

Relazione finale del consigliere-auditore — Liberty Global/Ziggo (M.7000)

5

2015/C 145/06

Sintesi della Decisione della Commissione, del 10 ottobre 2014, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE (Caso M.7000 – Liberty Global/Ziggo) [notificata con il numero C(2014) 7241]  ( 1 )

7


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2015/C 145/07

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7615 — Deprez Holding/Greenyard Foods) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

13

2015/C 145/08

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7561 — PartnerRe Ltd/AXIS Capital Holdings Limited) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

14

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2015/C 145/09

Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

15

2015/C 145/10

Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

22

2015/C 145/11

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

26


 

Rettifiche

2015/C 145/12

Rettifica ai Giorni Festivi nel 2015 ( GU C 463 del 23.12.2014 )

29


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

1.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 145/1


Non opposizione a un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7590 — Berkshire Hathaway/Detlev Louis Motorrad Vertriebsgesellschaft)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 145/01)

Il 23 aprile 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32015M7590. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


1.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 145/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7476 — Holtzbrinck Publishing Group/Springer Science+Business Media GP Acquisition SCA/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 145/02)

Il 31 marzo 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32015M7476. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

1.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 145/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

30 aprile 2015

(2015/C 145/03)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1215

JPY

yen giapponesi

133,26

DKK

corone danesi

7,4631

GBP

sterline inglesi

0,72670

SEK

corone svedesi

9,3261

CHF

franchi svizzeri

1,0486

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,3845

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,430

HUF

fiorini ungheresi

302,81

PLN

zloty polacchi

4,0250

RON

leu rumeni

4,4183

TRY

lire turche

2,9815

AUD

dollari australiani

1,4161

CAD

dollari canadesi

1,3480

HKD

dollari di Hong Kong

8,6925

NZD

dollari neozelandesi

1,4727

SGD

dollari di Singapore

1,4815

KRW

won sudcoreani

1 202,48

ZAR

rand sudafricani

13,2413

CNY

renminbi Yuan cinese

6,9568

HRK

kuna croata

7,5715

IDR

rupia indonesiana

14 547,71

MYR

ringgit malese

3,9895

PHP

peso filippino

50,088

RUB

rublo russo

57,6465

THB

baht thailandese

36,976

BRL

real brasiliano

3,3232

MXN

peso messicano

17,0894

INR

rupia indiana

71,2153


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


1.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 145/3


Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni, formulato nella riunione del 29 settembre 2014 in merito a un progetto di decisione concernente il caso M.7000 — Liberty Global/Ziggo

Relatore: Ungheria

(2015/C 145/04)

Concentrazione

1.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che l’operazione notificata costituisca una concentrazione ai sensi del regolamento n. 139/2004 del Consiglio.

2.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che l’operazione notificata abbia una dimensione UE ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni.

Mercati rilevanti

3.

Il Comitato consultivo concorda con le definizioni del mercato rilevante del prodotto e del mercato geografico rilevante indicate dalla Commissione nel progetto di decisione.

4.

Il Comitato consultivo concorda in particolare con la Commissione nel ritenere che, ai fini della valutazione della concentrazione proposta, sia necessario operare una distinzione fra i seguenti mercati.

a)

il mercato neerlandese per il rilascio di licenze/l’acquisizione di diritti di trasmissione per contenuti televisivi;

b)

il mercato neerlandese per la fornitura all’ingrosso e l’acquisizione dei canali a pagamento Basic e il mercato neerlandese per la fornitura all’ingrosso e l’acquisizione dei canali a pagamento Premium;

c)

il mercato neerlandese per la fornitura al dettaglio di servizi televisivi;

d)

il mercato neerlandese per la fornitura al dettaglio di servizi di telefonia fissa/vocali;

e)

il mercato neerlandese per la fornitura al dettaglio di servizi di accesso fisso a Internet;

f)

il mercato neerlandese per la fornitura al dettaglio di servizi di telecomunicazione mobile a utenti finali.

Valutazione sotto il profilo della concorrenza

5.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che la concentrazione proposta susciti dubbi circa la sua compatibilità con il mercato interno o con una sua parte sostanziale:

a)

per quanto riguarda la sovrapposizione orizzontale tra le attività delle parti sul mercato per la fornitura all’ingrosso e l’acquisizione dei canali a pagamento Premium (film) (lato dell’offerta) nei Paesi Bassi;

b)

per quanto riguarda la relazione verticale tra il mercato per la fornitura all’ingrosso e l’acquisizione dei canali a pagamento Premium (film) (lato dell’offerta) nei Paesi Bassi e il mercato a valle per la fornitura al dettaglio di servizi televisivi (a pagamento) nei Paesi Bassi;

c)

per quanto riguarda la sovrapposizione orizzontale tra le attività delle parti sul mercato per la fornitura e l’acquisizione dei canali a pagamento Basic e Premium (lato dell’acquisizione), che impedirebbe, ritarderebbe o ostacolerebbe la prestazione di servizi audiovisivi OTT.

6.

Il Comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione secondo la quale non è necessario decidere in via definitiva se la concentrazione proposta sia tale da costituire un notevole ostacolo ad una concorrenza effettiva per quanto riguarda il contenuto della prima e della seconda finestra pay-tv in lingua neerlandese, i canali televisivi tematici concorrenti e l’accesso alla rete Internet nei Paesi Bassi, in quanto gli impegni proposti dalla parte notificante risolveranno anche eventuali problemi di questo tipo.

Ricorso

7.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che gli impegni siano sufficienti a fugare i dubbi riguardanti la compatibilità della concentrazione proposta con il mercato interno o con una sua parte sostanziale:

a)

per quanto riguarda la sovrapposizione orizzontale tra le attività delle parti sul mercato per la fornitura all’ingrosso e l’acquisizione dei canali a pagamento Premium (film) (lato dell’offerta) nei Paesi Bassi;

b)

per quanto riguarda la relazione verticale tra il mercato per la fornitura all’ingrosso e l’acquisizione dei canali a pagamento Premium (film) (lato dell’offerta) nei Paesi Bassi e il mercato a valle per la fornitura al dettaglio di servizi televisivi (a pagamento) nei Paesi Bassi;

c)

per quanto riguarda la sovrapposizione orizzontale tra le attività delle parti sul mercato per la fornitura e l’acquisizione dei canali a pagamento Basic e Premium (lato dell’acquisizione), che impedirebbe, ritarderebbe o ostacolerebbe la prestazione di servizi audiovisivi OTT.

8.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che, purché vengano onorati integralmente gli impegni offerti dalle parti e considerati tutti gli impegni nel loro complesso, è improbabile che la concentrazione proposta ostacoli in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno o in una sua parte sostanziale.

9.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che la concentrazione proposta debba essere dichiarata compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e dell’articolo 57 dell’accordo SEE.


1.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 145/5


Relazione finale del consigliere-auditore (1)

Liberty Global/Ziggo

(M.7000)

(2015/C 145/05)

1.

Il 14 marzo 2014 è pervenuta alla Commissione europea («la Commissione») la notifica di un progetto di concentrazione mediante il quale Liberty Global plc («Liberty Global») acquisirà, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni (2), il controllo esclusivo di Ziggo N.V. («Ziggo») mediante offerta pubblica («l’operazione proposta»).

2.

L’operazione proposta costituisce una concentrazione di dimensione UE ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni.

3.

Il 25 marzo 2014 i Paesi Bassi hanno presentato, tramite l’autorità nazionale per i consumatori e i mercati (ACM), una richiesta di rinvio integrale dell’operazione proposta dalla Commissione ai Paesi Bassi, a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni. Il 25 giugno 2014 la Commissione ha adottato una decisione a norma dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni, respingendo la richiesta di rinvio.

4.

Ritenendo che l’operazione proposta suscitasse seri dubbi circa la sua compatibilità con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE, l’8 maggio 2014 la Commissione ha adottato una decisione di avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni.

5.

Il 14 maggio 2014, a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, secondo comma del regolamento sulle concentrazioni, la Commissione ha prorogato di 20 giorni lavorativi il termine per il riesame dell’operazione proposta.

6.

Al termine di un esame approfondito del mercato, la Commissione ha concluso che l’operazione proposta costituirebbe probabilmente un grave ostacolo per l’effettiva concorrenza sul mercato per la fornitura all’ingrosso e l’acquisizione dei canali a pagamento Premium e in relazione al maggiore potere di acquisto dell’entità derivante dalla concentrazione rispetto alle emittenti televisive sui mercati per la fornitura all’ingrosso e l’acquisizione dei canali a pagamento Premium e Basic nei Paesi Bassi.

7.

Il 14 luglio 2014 Liberty Global ha presentato impegni al fine di affrontare i problemi sul piano della concorrenza individuati dalla Commissione. La Commissione ha avviato un test di mercato in relazione agli impegni e ha constatato la necessità di apportare miglioramenti per eliminare i problemi di concorrenza.

8.

Non avendo ricevuto da Liberty Global alcuna risposta alla sua richiesta di informazioni, il 1o agosto 2014 la Commissione ha adottato una decisione a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni. La decisione ha sospeso il termine per il riesame dell’operazione proposta dal 4 al 19 agosto 2014, data in cui Liberty Global ha risposto alla richiesta di informazioni.

9.

Il 22 agosto 2014 Liberty Global ha presentato una serie riveduta di impegni in cui accettava di cedere le attività del canale a pagamento Premium Film1 e di assumere determinati obblighi per garantire alle emittenti televisive la possibilità di offrire contenuti tramite i servizi OTT (Over-The-Top) nei Paesi Bassi.

10.

Basandosi sugli impegni riveduti, il progetto di decisione dichiara l’operazione proposta compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE, subordinatamente a condizioni e obblighi intesi a garantire che Liberty Global rispetti tali impegni.

11.

Al termine di una valutazione effettuata conformemente all’articolo 16 della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore ha concluso che il progetto di decisione riguarda soltanto gli addebiti per i quali è stata data alle parti la possibilità di far conoscere la loro posizione.

12.

Il consigliere-auditore non ha ricevuto richieste o denunce da nessuna delle parti. Il consigliere-auditore è giunto alla conclusione che tutte le parti hanno avuto modo di esercitare efficacemente i loro diritti procedurali nel caso in questione.

Bruxelles, 30 settembre 2014

Wouter WILS


(1)  Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) («decisione 2011/695/UE»).

(2)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).


1.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 145/7


Sintesi della Decisione della Commissione

del 10 ottobre 2014

che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE

(Caso M.7000 – Liberty Global/Ziggo)

[notificata con il numero C(2014) 7241]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 145/06)

Il 10 ottobre 2014 la Commissione ha adottato una decisione in merito a un caso di concentrazione conformemente al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese  (1) , in particolare all’articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento. Una versione non riservata del testo integrale della decisione nella lingua facente fede per il caso in oggetto è disponibile sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza, all’indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

I.   LE PARTI

(1)

Liberty Global plc («Liberty Global» o «la parte notificante») è un operatore via cavo a livello internazionale che possiede e gestisce reti via cavo attraverso le quali offre servizi televisivi, Internet a banda larga, servizi di telefonia fissa e telecomunicazione mobile in 12 paesi europei. Liberty Global opera nei Paesi Bassi principalmente attraverso UPC, che possiede e gestisce una rete via cavo nel paese. Liberty Global è anche distributore dei canali televisivi Sport1 e Film1 nei Paesi Bassi. Liberty Global sta ampliando le proprie attività nel settore delle telecomunicazioni mobili attraverso l’offerta di operatori virtuali di rete mobile (Mobile Virtual Network Operator, «MVNO») in tutta Europa, in particolare nei Paesi Bassi. L’ingresso di Liberty Global sul mercato neerlandese delle telecomunicazioni mobili è recente.

(2)

Ziggo N.V. («Ziggo», con «Liberty Global» collettivamente denominate le «parti») possiede e gestisce una rete via cavo a banda larga che si estende su oltre metà del territorio dei Paesi Bassi. Ziggo è un distributore di servizi televisivi digitali e analogici via cavo, Internet a banda larga e telefonia mobile e digitale (Voice over Internet Protocol, «VoIP»). Insieme a HBO, Ziggo controlla HBO Nederland Coöperatief U.A. («HBO Nederland»), un’impresa comune a pieno titolo. HBO Nederland gestisce tre canali televisivi a pagamento HBO con i relativi servizi di video on demand («VOD»), che offrono film, trasmissioni televisive in esclusiva e altri contenuti di intrattenimento. Questi canali sono distribuiti all’ingrosso a fornitori al dettaglio di canali televisivi a pagamento nei Paesi Bassi.

II.   L’OPERAZIONE

(3)

Il 14 marzo 2014 è pervenuta alla Commissione europea una notifica formale a norma dell’articolo 4 del regolamento sulle concentrazioni. Con tale operazione l’impresa Liberty Global acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di Ziggo.

(4)

Liberty Global è attualmente il principale azionista di minoranza di Ziggo con una quota del 28,5 %. Stando a quanto previsto in un accordo concluso fra Liberty Global e Ziggo il 27 gennaio 2014, Liberty Global presenterà un’offerta pubblica per le restanti quote di Ziggo. Se l’offerta venisse accettata Liberty Global acquisirà il controllo esclusivo di Ziggo.

(5)

L’operazione costituisce pertanto una concentrazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni.

III.   PROCEDIMENTO

(6)

L’operazione è stata notificata alla Commissione il 14 marzo 2014. L’8 maggio 2014 la Commissione ha concluso che l’operazione sollevava seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato interno e ha adottato la decisione di avviare il procedimento a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni.

(7)

Il 25 marzo 2014 la Commissione ha ricevuto dai Paesi Bassi la richiesta di rinviare integralmente il caso all’autorità nazionale per i consumatori e i mercati ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni. Dopo l’avvio del procedimento mediante decisione a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), il 15 maggio 2014 i Paesi Bassi hanno inviato un sollecito della loro richiesta di rinvio. Il 25 giugno 2014 la Commissione ha respinto la richiesta mediante decisione presa a norma dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni.

(8)

Il 14 luglio 2014 Liberty Global ha presentato i suoi impegni alla Commissione. In seguito all’esito del test di mercato effettuato sulla base di detti impegni, Liberty Global ha fornito una nuova versione che teneva conto delle osservazioni ricevute durante il test di mercato. Il 22 agosto 2014 Liberty Global ha presentato impegni definitivi che rendono l’operazione compatibile con il mercato interno.

IV.   RELAZIONE

A.   I mercati rilevanti del prodotto

(9)

In linea con precedenti decisioni della Commissione in casi riguardanti i mercati dei servizi televisivi (2) e di telecomunicazione (3) (telefonia fissa e mobile, accesso fisso a Internet) e con il parere della parte notificante, i mercati rilevanti del prodotto possono essere a grandi linee definiti nel modo seguente:

a)

il mercato per il rilascio di licenze/l’acquisizione di diritti di trasmissione per singoli contenuti audiovisivi;

b)

il mercato all’ingrosso per la fornitura e l’acquisizione di canali a pagamento, che può essere ulteriormente suddiviso nel mercato per i canali a pagamento Basic e i canali a pagamento Premium;

c)

il mercato per la fornitura al dettaglio di servizi televisivi;

d)

il mercato per la fornitura al dettaglio di servizi di telefonia fissi;

e)

il mercato per la fornitura al dettaglio di servizi di accesso fisso a Internet;

f)

il mercato per la fornitura al dettaglio di servizi di telecomunicazione mobile;

g)

l’eventuale mercato per i servizi «multiple play».

(10)

I dettagli sulla definizione dei mercati di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g), che sono maggiormente interessati in questo caso, orizzontalmente e/o verticalmente, sono esposti qui di seguito.

Mercati all’ingrosso per la fornitura e l’acquisizione di canali a pagamento e per la fornitura e l’acquisizione di canali a pagamento Premium

(11)

In decisioni precedenti (4) la Commissione ha concluso che esiste un mercato all’ingrosso distinto per la fornitura e l’acquisizione di canali televisivi. Si tratta del mercato nel quale i fornitori al dettaglio di servizi televisivi, alcuni dei quali operano come aggregatori di canali, acquisiscono canali televisivi da emittenti televisive per offrirli agli utenti finali attraverso diverse infrastrutture di distribuzione. In decisioni precedenti la Commissione ha individuato all’interno del mercato globale per la fornitura e l’acquisizione di canali televisivi altri due mercati distinti, quello della televisione in chiaro e quello dei canali a pagamento. Sempre in decisioni precedenti, la Commissione ha altresì esaminato, lasciandola poi in sospeso, la questione dell’eventuale ulteriore segmentazione del mercato per i canali a pagamento nel mercato all’ingrosso per i canali a pagamento Basic e nel mercato all’ingrosso per i canali a pagamento Premium.

(12)

Nel caso in esame la Commissione ha valutato se i canali a pagamento Basic e Premium costituissero mercati distinti. Sulla base dei risultati dell’indagine condotta, la Commissione ha concluso che, date le differenze a livello di offerta di contenuti, condizioni tariffarie e dimensioni del pubblico tra canali a pagamento Basic e Premium, e ai fini del presente caso, i canali a pagamento Basic e Premium costituiscono mercati del prodotto distinti.

(13)

In linea con precedenti decisioni della Commissione e con il parere delle parti, la portata geografica di tali mercati, vale a dire i mercati per la fornitura e l’acquisizione di canali televisivi e di canali televisivi a pagamento Premium, è nazionale, vale a dire corrisponde al territorio dei Paesi Bassi.

Mercati al dettaglio per la fornitura di servizi televisivi, servizi di telefonia fissa, servizi di accesso fisso a Internet ed eventuale mercato al dettaglio dei servizi «multiple play»

(14)

In tali mercati i fornitori al dettaglio offrono a consumatori finali servizi televisivi, servizi di telefonia fissa e servizi di accesso fisso a Internet. La Commissione ritiene che esistano mercati al dettaglio distinti per i) i servizi televisivi e ii) i servizi di telefonia fissa/vocali che non necessitano di ulteriore segmentazione sulla base delle infrastrutture di distribuzione o del tipo di clienti. Sulla base dei risultati dell’indagine condotta nel presente caso, la Commissione ha concluso che all’interno del mercato al dettaglio per la fornitura di servizi di accesso a Internet è possibile riconoscere due mercati distinti: quello per l’accesso mobile e quello per l’accesso fisso a banda larga. La Commissione ha inoltre preso in considerazione l’esistenza di un mercato distinto per la fornitura di servizi «multiple play» (5) nei Paesi Bassi, ma, in ultima analisi, ha lasciato in sospeso la definizione esatta di tale mercato.

(15)

In linea con le sue precedenti decisioni, la Commissione ritiene che i mercati al dettaglio rilevanti per la fornitura di servizi televisivi, servizi fissi di telefonia/voce, Internet fisso a banda larga ed eventuali servizi «multiple play» abbiano portata geografica nazionale.

B.   Valutazione sotto il profilo della concorrenza

(16)

A seguito dell’indagine approfondita, la Commissione ha ritenuto sciolta ogni riserva in relazione al mercato per il rilascio di licenze/l’acquisizione di diritti di trasmissione per singoli contenuti audiovisivi o al possibile mercato della concessione di licenze/acquisizione di contenuti audiovisivi in lingua neerlandese. La Commissione non ha più riserve nemmeno per quanto riguarda i possibili effetti coordinati e non coordinati che potrebbero sopraggiungere sui mercati al dettaglio per la fornitura di servizi televisivi, Internet fisso a banda larga, telefonia fissa e «multiple play».

(17)

Ciononostante la Commissione è giunta alla conclusione che difficilmente l’operazione può essere ritenuta compatibile con il mercato interno per quanto riguarda i mercati all’ingrosso per la fornitura e l’acquisizione di canali a pagamento Premium (film) (lato dell’offerta) e i mercati per la fornitura e l’acquisizione di canali a pagamento Basic e Premium (lato dell’acquisizione).

1.   Mercato all’ingrosso per la fornitura e l’acquisizione di canali a pagamento Premium – questioni orizzontali (lato dell’offerta)

(18)

Dopo l’operazione, la nuova entità Liberty Global/Ziggo controllerebbe tre dei quattro canali a pagamento Premium nei Paesi Bassi (Film1, HBO Nederland, Sport1 e Fox Sports) e sarebbe proprietaria degli unici due canali a pagamento Premium dedicati ai film nel paese (Film1 e HBO). Secondo la Commissione, l’impresa risultante dalla concentrazione sarebbe così in grado di aumentare il prezzo all’ingrosso di questi due canali a scapito degli operatori televisivi al dettaglio concorrenti.

(19)

A tale riguardo, la Commissione ha riscontrato che: i) il fatto che Time Warner/HBO deterrebbe ancora il controllo congiunto di HBO Nederland non impedirebbe un tale aumento dei prezzi all’ingrosso; ii) anche se offrono (principalmente) contenuti supplementari, entrambi i canali televisivi a pagamento Premium dedicati ai film esercitano l’uno sull’altro una significativa pressione concorrenziale; iii) la potenziale pressione concorrenziale esercitata dai fornitori di Video on Demand («VoD») quali Netflix e Videoland (di RTL) non è sufficiente per condizionare l’impresa risultante dalla concentrazione, in quanto tali servizi non lineari non rappresentano attualmente una valida alternativa ai canali a pagamento Premium della nuova entità risultatane dalla concentrazione.

2.   Mercato all’ingrosso per la fornitura e l’acquisizione di canali a pagamento Premium – questioni verticali (lato dell’offerta)

(20)

La Commissione ritiene che, dopo l’operazione, il nuovo soggetto avrà la capacità o l’incentivo di mettere in atto una strategia di preclusione dell’accesso ai fattori produttivi per quanto riguarda il suo canale Film1, in particolare negandovi l’accesso ai suoi concorrenti al dettaglio (preclusione totale) o deteriorando le condizioni di offerta nei loro confronti (preclusione parziale).

(21)

La capacità di precludere l’accesso a Film1 è una conseguenza della forte posizione dell’entità risultante dalla concentrazione sul mercato a monte, dove questa avrebbe il controllo degli unici due canali a pagamento Premium dedicati ai film ritenuti essenziali dai fornitori al dettaglio di canali a pagamento. Per quanto riguarda l’incentivo alla preclusione totale, la Commissione ha ritenuto che tale strategia potrebbe risultare redditizia. Il margine di cui gode attualmente la parte notificante a livello del commercio al dettaglio supera di gran lunga il margine a monte e, in caso di preclusione, una parte significativa della domanda per Film1 sarebbe molto probabilmente reindirizzata verso il soggetto risultante dalla concentrazione. Di conseguenza, la Commissione ha concluso che soltanto una piccola parte di domanda a valle efficacemente reindirizzata consentirebbe di compensare i profitti mancati a monte. Allo stesso tempo, dall’analisi dei dati economici della Commissione emerge che l’entità risultante dalla concentrazione sarebbe probabilmente incentivata a realizzare una preclusione parziale. Da entrambi i tipi di preclusione potrebbero derivare aumenti dei prezzi al dettaglio sia dell’entità risultante dalla concentrazione sia degli operatori al dettaglio di canali a pagamento concorrenti. La preclusione parziale è particolarmente probabile visto che la Commissione ha stabilito che l’operazione proposta difficilmente comporterà una significativa eliminazione della doppia marginalizzazione che potrebbe compensare eventuali aumenti dei prezzi al dettaglio applicati dai fornitori concorrenti di Film1 soggetti a preclusione parziale.

3.   Fornitura all’ingrosso di canali a pagamento – questioni orizzontali (lato dell’acquisizione)

(22)

Dopo l’operazione, la quota di mercato dell’entità risultante dalla concentrazione sul segmento globale per la fornitura e l’acquisizione di tutti i canali a pagamento nei Paesi Bassi sarà di oltre il 50 %; il potere di acquisto di cui godono attualmente le singole parti ne risulterà aumentato. La Commissione ritiene inoltre probabile che tale quota non rispecchi effettivamente il livello di potere d’acquisto che l’entità risultante dalla concentrazione avrebbe sul segmento in oggetto, poiché deterrebbe una posizione di mercato di gran lunga superiore a valle, in particolare nel mercato per la fornitura al dettaglio di servizi televisivi a pagamento.

(23)

La Commissione osserva che l’acquisizione di canali lineari a pagamento e la fornitura di servizi audiovisivi «over-the-top» (TV OTT) sono solitamente negoziati insieme alle emittenti televisive. Negli ultimi tempi la TV OTT ha registrato una forte crescita nei Paesi Bassi con il lancio di diversi servizi di VOD online (Netflix, NLZiet, NPO Plus e Videoland di RTL). Se la TV OTT fosse destinata a svilupparsi ulteriormente per sostituirsi del tutto all’offerta di canali a pagamento dell’entità risultante dalla concentrazione, i consumatori finali potrebbero ampiamente beneficiare della conseguente concorrenza tra le diverse piattaforme. Dall’indagine della Commissione è tuttavia emerso che, in alcuni casi, la parte notificante aveva concluso con alcune emittenti televisive accordi per canali a pagamento imponendo significative limitazioni della capacità delle emittenti di fornire TV OTT. Le emittenti televisive sono state finora in grado di opporre resistenza, fino a un certo punto, all’inclusione di tali restrizioni OTT, in parte grazie la politica più indulgente di Ziggo a questo proposito.

(24)

In tale contesto la Commissione ritiene che il maggiore potere di mercato che l’entità derivante dalla concentrazione guadagnerebbe in quanto acquirente di canali a pagamento potrebbe consentirle di concludere ulteriori accordi di questo tipo o accordi con clausole ancora più restrittive che impediscano, ritardino od ostacolino la fornitura di servizi OTT. Tale eventualità è aggravata dall’attuale capacità di ciascuna delle parti di deteriorare tecnicamente la distribuzione dei contenuti OTT sulle rispettive reti Internet. Poiché l’offerta OTT rappresenta un’importante innovazione che andrebbe probabilmente a esercitare una crescente pressione concorrenziale sul modello tradizionale di distribuzione degli operatori televisivi via cavo, la capacità di impedire, ritardare o ostacolare tali servizi potrebbe comportare un aumento dei prezzi e privare i consumatori di importanti innovazioni.

4.   Mercati al dettaglio per la fornitura di canali a pagamento, servizi di accesso fisso a Internet, servizi di telefonia fissa e «multiple play» – questioni orizzontali non coordinate

(25)

L’impronta geografica delle reti via cavo gestite da Liberty Global e Ziggo nei Paesi Bassi non si sovrappone, rendendo quindi impossibile per un cliente diretto il passaggio tra le parti. Nonostante l’assenza di concorrenza diretta tra Liberty Global e Ziggo, la Commissione ha tuttavia accertato se, quando deve prendere decisioni commerciali, ogni parte continui a tener conto delle azioni dell’altra, o direttamente confrontando i prezzi o attraverso un meccanismo che interessa KPN in quanto concorrente di portata nazionale.

(26)

Per approfondire tali questioni, la Commissione ha analizzato i dati relativi ai prezzi delle parti per valutare l’andamento generale dei loro prezzi al dettaglio e in particolare per accertare se di recente si è verificata una qualche forma di reazione sequenziale dei prezzi al dettaglio delle parti nei Paesi Bassi. Sebbene sussistano elementi a dimostrazione dello stretto monitoraggio che i concorrenti nel mercato al dettaglio neerlandese attuano gli uni sugli altri per rispondere alle reciproche offerte promozionali, la Commissione ha concluso che non vi sono prove sufficienti per ritenere che le parti e KPN avrebbero sistematicamente messo in relazione i rispettivi prezzi in un modo che potesse dar luogo a effetti non coordinati attraverso l’eliminazione di un vincolo indiretto tra le parti.

(27)

La Commissione ritiene pertanto che l’operazione non è tale da ostacolare in maniera significativa la concorrenza effettiva per l’insorgere di eventuali effetti non coordinati sui mercati al dettaglio per la fornitura di canali a pagamento, servizi di accesso fisso a Internet, telefonia fissa e multiple play nei Paesi Bassi.

5.   Mercati al dettaglio per la fornitura di canali a pagamento, servizi di accesso fisso a Internet, servizi di telefonia fissa e «multiple play» – questioni orizzontali coordinate

(28)

La Commissione ha analizzato anche i potenziali effetti coordinati sui mercati della fornitura al dettaglio di canali a pagamento, servizi di accesso fisso a Internet, servizi di telefonia fissa e multiple play nel territorio dei Paesi Bassi.

(29)

Dato che le reti via cavo delle parti non coincidono geograficamente, la Commissione ritiene che, in pratica, l’operazione avrebbe un impatto molto limitato su qualsiasi capacità attuale di KPN di coordinare il suo comportamento con Ziggo e Liberty Global e con il soggetto risultante dalla concentrazione. È stata esaminata l’eventualità che l’operazione alteri in misura significativa i fattori che sono generalmente ritenuti in grado di favorire un comportamento coordinato.

(30)

Nonostante alcuni elementi suggeriscano che nei Paesi Bassi i mercati al dettaglio di canali a pagamento, Internet a banda larga, telefonia fissa e multiple play possano attualmente favorire il coordinamento (ad esempio l’esistenza di un certo grado di trasparenza su questi mercati), la Commissione ritiene superfluo stabilire con precisione il livello di un tale coordinamento, dato che non vi sono prove sufficienti per affermare che l’operazione creerebbe le condizioni per il coordinamento o lo renderebbe più facile, più stabile o più efficace.

C.   Impegni proposti dalla parte notificante

1.   Descrizione degli impegni

(31)

Al fine di risolvere i problemi sul piano della concorrenza, il 22 agosto 2014 la parte notificante ha presentato una serie definitiva di impegni («gli impegni»), che comprendono: i) l’impegno a cedere il canale a pagamento Film1 e ii) impegni correlati ai servizi OTT.

(32)

Per quanto riguarda l’impegno di cedere Film1, Liberty Global si impegna altresì a sottoscrivere con l’acquirente in questione un accordo di trasporto («carriage agreement») per la distribuzione di Film1 sulla piattaforma televisiva a pagamento dell’entità risultante dalla concentrazione nei Paesi Bassi a condizioni commerciali ragionevoli. Inoltre, Liberty Global si impegna a fare quanto ragionevolmente possibile per garantire che, insieme a Film1, all’acquirente siano cedute tutte le attuali licenze principali di esclusiva per i diritti di prima e seconda visione dei canali a pagamento.

(33)

Quanto agli impegni relativi ai servizi OTT, Liberty Global si impegna a non applicare più clausole restrittive e, di conseguenza, a porre fine efficacemente alle clausole di questo tipo negli accordi esistenti con le emittenti televisive e relativi al trasporto dei canali lineari di dette emittenti e ai servizi di trasmissione in differita sulle piattaforme a pagamento delle parti. Liberty Global si impegna a non concludere né rinnovare accordi che contengano restrizioni OTT dirette o indirette in materia di trasporto di canali lineari di emittenti televisive e di servizi di trasmissione in differita sulla piattaforma di televisione a pagamento dell’entità risultante dalla concentrazione.

(34)

Inoltre, al fine di non compromettere l’efficacia dell’impegno OTT, Liberty Global si impegna a mantenere una sufficiente capacità di interconnessione con le parti intenzionate a distribuire dati ai propri clienti a banda larga assicurando che tali parti dispongano di almeno tre canali liberi nella rete IP dell’entità risultante dalla concentrazione nei Paesi Bassi.

(35)

L’impegno a non vietare la distribuzione OTT di contenuti deve restare pienamente valido per un periodo di otto (8) anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione da parte della Commissione.

2.   Valutazione degli impegni

(36)

La cessione di Film1 permetterebbe di eliminare completamente la sovrapposizione tra le attività delle parti per quanto riguarda i canali a pagamento Premium nei Paesi Bassi nonché di dissipare l’eventuale preoccupazione che, dopo la concentrazione, Liberty Global possa precludere l’accesso a un canale Premium ai suoi concorrenti sul mercato al dettaglio di canali a pagamento.

(37)

La Commissione ritiene che gli impegni contengano tutte le garanzie necessarie per assicurare la corretta cessione di Film1 ad un acquirente idoneo. In particolare, la cessione riguarda tutte le attività e il personale che contribuiscono al suo attuale funzionamento o che sono indispensabili a garantirne la redditività e la competitività. Gli impegni forniscono inoltre garanzie che l’attività Film1 sarà trasferita unitamente ai contratti di contenuto necessari alla sua redditività e competitività.

(38)

La Commissione conclude pertanto che gli impegni sono adeguati e sufficienti a dissipare le preoccupazioni in materia di concorrenza identificate prima della comunicazione delle obiezioni, ovvero che l’operazione proposta ostacolerebbe in maniera significativa la concorrenza effettiva nel settore dei canali televisivi a pagamento di tipo Premium nei Paesi Bassi.

(39)

La Commissione ritiene che l’impegno OTT operi una distinzione tra le negoziazioni relative al trasporto di canali lineari delle emittenti e ai servizi di trasmissione in differita sulla piattaforma di televisione a pagamento dell’entità risultante dalla concentrazione e tutte le altre negoziazioni in materia di servizi OTT. Si tratta di una misura correttiva adeguata e sufficiente a dissipare i dubbi della Commissione espressi prima della comunicazione delle obiezioni e sollevati dall’aumento del potere d’acquisto dell’entità risultante dalla concentrazione nel mercato della fornitura all’ingrosso e dell’acquisizione di canali televisivi a pagamento.

(40)

Gli impegni risolvono anche la questione della capacità tecnica delle parti di abbassare la qualità del servizio dei fornitori concorrenti di TV OTT. L’impegno di Liberty Global a mantenere una capacità di interconnessione sufficiente per le parti intenzionate a distribuire dati ai loro clienti a banda larga dovrebbe garantire che l’impegno OTT non venga immediatamente disatteso con mezzi tecnici.

V.   CONCLUSIONI

(41)

Per i motivi sin qui esposti, la decisione conclude che la concentrazione, così come modificata dagli impegni presentati il 22 agosto 2014, non sarà atta a ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso.

(42)

Di conseguenza, la concentrazione può essere dichiarata compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2 e dell’articolo 8, paragrafo 2 del regolamento sulle concentrazioni e dell’articolo 57 dell’accordo SEE.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  Decisione della Commissione, del 26 agosto 2008, relativa al caso COMP/M.5121 – News Corp/Premiere, punto 35; decisione della Commissione, del 18 luglio 2007, relativa al caso COMP/M.4504 – SFR/Télé 2 France, punti 27-36; decisione della Commissione, del 21 dicembre 2011, relativa al caso COMP/M.6369 – NHBO/Ziggo/HBO Nederland, punti da 18 a 21.

(3)  Decisione della Commissione, del 29 giugno 2009, relativa al caso COMP/M.5532 – Carphone Warehouse/Tiscali UK, punto 35; decisione della Commissione, del 20 settembre 2013, relativa al caso COMP/M.6990 – Vodafone/Kabel Deutschland, punto 131.

(4)  Decisione della Commissione, del 21 dicembre 2010, relativa al caso COMP/M.5932 – News Corp/BskyB, punti 76 e 85; decisione della Commissione, del 21 dicembre 2011, relativa al caso COMP/M.6369 – NBO/Ziggo/HBO Nederland, punto 22.

(5)  Le offerte «multiple play» comprendono solitamente un pacchetto di tre o più dei seguenti servizi al dettaglio: servizi TV, servizi di telefonia fissa, servizi di accesso fisso a Internet, servizi di telefonia mobile.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

1.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 145/13


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7615 — Deprez Holding/Greenyard Foods)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 145/07)

1.

In data 23 aprile 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Deprez Holding NV («Deprez Holding», Belgio) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme dell’impresa Greenyard Foods NV («Greenyard Foods», Belgio) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Deprez Holding: attraverso la controllata Univeg Holding BV opera nei settori degli ortofrutticoli freschi (compresi i prodotti tagliati freschi), dei fiori, delle piante e dei relativi servizi logistici e di trasporto nonché, in una certa misura, nel settore orticolo attraverso la controllata Peatinvest NV;

—   Greenyard Foods: opera nella trasformazione e nella commercializzazione di ortofrutticoli e cibi pronti, surgelati e in scatola (divisioni Pinguin e Noliko).

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7615 — Deprez Holding/Greenyard Foods, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


1.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 145/14


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7561 — PartnerRe Ltd/AXIS Capital Holdings Limited)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 145/08)

1.

In data 24 aprile 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione PartnerRe Ltd («PRE», Bermuda) procede a una fusione totale, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni, con AXIS Capital Holdings Limited («AXIS», Bermuda).

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   PRE: compagnia di riassicurazione quotata alla borsa di New York che fornisce riassicurazioni e, in misura limitata, determinati prodotti assicurativi speciali su scala mondiale;

—   AXIS: compagnia di assicurazione e di riassicurazione quotata alla borsa di New York che opera su scala mondiale.

3.

L’operazione dà luogo a sovrapposizioni orizzontali nel mercato assicurativo mondiale nonché, in misura limitata, nel mercato SEE delle assicurazioni dirette e nel mercato della distribuzione assicurativa. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7561 — PartnerRe Ltd/AXIS Capital Holdings Limited, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

1.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 145/15


Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2015/C 145/09)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 53, PARAGRAFO 2, PRIMO COMMA, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1151/2012.

«ROCAMADOUR»

N. UE: FR-PDO-0305-01275 – 12.11.2014

DOP ( X ) IGP ( )

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

Syndicat des Producteurs de fromages Rocamadour

Maison de l’Agriculture du Lot

430, avenue Jean Jaurès B.P. 199

46004 Cahors Cedex

FRANCE

Tel. 33 565232221,

Fax 33 565232219,

E-mail: contact@aoc-rocamadour.com

Il gruppo, composto da operatori di «Rocamadour» (produttori, trasformatori e stagionatori), ha un interesse legittimo a depositare la domanda.

2.   Stato membro o paese terzo

Francia

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

    Denominazione del prodotto

    Descrizione del prodotto

    Zona geografica

    Prova dell’origine

    Metodo di produzione

    Legame

    Etichettatura

    Altri: descrizione del legame, controllo

4.   Tipo di modifica

    Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

    Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   Modifica (modifiche)

Descrizione del prodotto

Al fine di migliorare la caratterizzazione del prodotto, viene aggiunta la descrizione organolettica del «Rocamadour». Peraltro, al fine di uniformare il capitolo «Descrizione del prodotto» del disciplinare con quello del documento unico, viene aggiunto l’aggettivo «striato» relativo alla crosta del formaggio.

Prova dell’origine

Tenendo conto dell’evoluzione legislativa e regolamentare nazionale, la rubrica riguardante gli «Elementi comprovanti che il prodotto è originario della zona delimitata» è stata consolidata e riunisce in particolare gli obblighi in materia di dichiarazioni e di tenuta dei registri relativi alla tracciabilità del prodotto e al monitoraggio delle condizioni di produzione.

In particolare, è previsto che gli operatori siano abilitati al fine di attestare la loro idoneità a soddisfare i requisiti del disciplinare della denominazione di cui chiedono di beneficiare. Questa rubrica è stata peraltro integrata e completata con varie disposizioni relative ai registri e ai documenti dichiarativi che consentono di garantire la tracciabilità ed il controllo della conformità dei prodotti ai requisiti del disciplinare.

Infine si precisa che i controlli sui prodotti sono effettuati a campione alla fine del periodo di stagionatura.

Metodo di ottenimento

Al fine di chiarire talune disposizioni del metodo di ottenimento, si inseriscono le seguenti precisazioni.

Si precisa che il termine «capra» corrisponde a tutte le capre che hanno partorito almeno una volta. Tale precisazione facilita le operazioni di controllo.

Al fine di permettere un inquadramento più preciso delle condizioni di alimentazione delle capre, si fa presente che:

i pascoli comprendono le terre, i boschi e i boschi cedui,

la proporzione dei foraggi dati alle capre in forma disidratata non può superare il 20 % della materia secca totale.

Inoltre, vengono elencati i foraggi e gli alimenti concentrati autorizzati. Infine il termine scaduto relativo al divieto dei foraggi fermentati viene soppresso.

La disposizione relativa alla possibilità di concedere deroghe temporanee in caso di circostanze eccezionali viene soppressa, poiché non è più adeguata.

Sono vietati i prodotti transgenici nell’alimentazione degli animali come anche il loro impianto sulla fattoria al fine di mantenere da una parte il legame con il territorio e dall’altra i metodi tradizionali d’alimentazione degli animali.

Sono precisate le modalità di spandimento nelle parcelle destinate a produrre l’alimentazione delle capre poiché gli apporti organici possono modificare la composizione della flora delle superfici foraggere e dei pascoli. Il loro inquadramento permette pertanto di mantenere una flora naturale diversificata e di mantenere il legame con la zona geografica:

«Gli unici concimi organici autorizzati sono: compost, concime, liquame, colaticcio di origine agricola e gli effluenti dei caseifici nonché i concimi organici d’origine non agricola, del tipo fanghi di depurazione o sottoprodotti, rifiuti verdi, ma sono assoggettati alle condizioni di spandimento di cui in appresso. Essi provengono dalla zona geografica.

Ogni spandimento di un concime organico d’origine non agricola dev’essere accompagnato da un controllo analitico lotto per lotto (camion, cisterna e altro) dei germi patogeni, dei metalli pesanti e dei composti di tracce organiche stabiliti dalla normativa.

Lo spandimento dei concimi organici di origine non agricola è autorizzato sulle superfici dell’azienda, ma con interramento immediato, e nel rispetto della normativa in vigore per quanto riguarda determinate restrizioni, in particolare date, perimetri protetti e le quantità…».

Si precisa che la mungitura ha luogo due volte al giorno in un locale apposito in cui si trova una banchina di mungitura nella quale tutte le capre vengono munte e che il funzionamento degli impianti viene controllato da un tecnico riconosciuto.

Le condizioni di stoccaggio della cagliata sgocciolata sono precisate in modo da preservare la sua qualità. Può rimanere presso il produttore per la conservazione o prima del congelamento o consegna al produttore artigianale, a una temperatura inferiore ai 6 °C e per una durata massima di 72 ore. Il caglio consegnato al produttore artigianale dovrà essere utilizzato entro le 48 ore successive al momento della consegna.

Le condizioni di congelamento della cagliata sono precisate al fine di standardizzare questa operazione.

Quest’ultima può essere effettuata, previo ottenimento di una deroga sanitaria presso i servizi competenti, successivamente allo sgocciolamento e prima della salatura, entro un termine massimo di 72 ore dalla fine dello sgocciolamento. La cagliata si congela in blocchi spessi al massimo 5 cm che non devono essere attaccati tra di loro durante il congelamento in modo da permettere la circolazione dell’aria. Tali blocchi devono raggiungere una temperatura di -12 °C al centro in meno di 12 ore.

Nel caso in cui il congelamento e lo stoccaggio della cagliata si effettuino in congelatori domestici, essi devono trovarsi nel caseificio o in un locale annesso con accesso diretto al caseificio. In questo caso occorre come minimo un congelatore per congelare e uno per stoccare. Tali congelatori sono riservati esclusivamente al congelamento e allo stoccaggio della cagliata e non devono contenere nessun altro prodotto alimentare.

La durata massima di conservazione della cagliata congelata è di 10 mesi.

Il congelamento si effettua presso il produttore, presso l’artigiano o in un deposito frigorifero. Nel caso in cui il congelamento si effettui in un deposito frigorifero, il condizionamento della cagliata dev’essere effettuato presso il fabbricante prima della spedizione.

Al fine di facilitare il controllo, si precisa che la forcella che varia dallo 0,6 allo 0,8 % del peso della cagliata usata concernente il cloruro di sodio, si applica al cloruro di sodio aggiunto (invece del cloruro di sodio totale).

Si precisa che la stagionatura ha luogo in un locale riservato in modo da preservare la flora naturale e specifica necessaria allo sviluppo delle qualità organolettiche del «Rocamadour».

Etichettatura

Sono soppressi i riferimenti alla denominazione d’origine controllata. Si aggiunge l’obbligo di apposizione della menzione «Denominazione d’origine protetta» e del simbolo «DOP» dell’Unione europea.

Altro

La presentazione della rubrica «Legame» viene migliorata per spiegare con più precisione il collegamento tra le caratteristiche del «Rocamadour», la zona geografica e le competenze locali.

Per quanto riguarda il controllo del disciplinare della DOP «Rocamadour», si precisa che esso è organizzato in base a un programma di controllo elaborato da un organismo di controllo. Le coordinate delle strutture di controllo vengono aggiornate.

Alla luce degli sviluppi legislativi e regolamentari nazionali, la rubrica «Requisiti nazionali» presenta sotto forma di tabella i punti principali da controllare, i relativi valori di riferimento e metodi di valutazione.

DOCUMENTO UNICO

«ROCAMADOUR»

N. UE: FR-PDO-0305-01275 – 12.11.2014

DOP ( X ) IGP ( )

1.   Denominazione

«Rocamadour»

2.   Stato membro o paese terzo

Francia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.3. Formaggi

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Il «Rocamadour» è un formaggio di piccole dimensioni, fatto con latte di capra crudo e intero; è a pasta molle a coagulazione lenta, con crosta solida, striata, leggermente vellutata e di colore bianco che può tendere al bianco crema fino al beige scuro.

Si presenta sotto forma cilindrica piatta e pesa circa 35 grammi.

Il suo tenore in materia grassa è del 45 %, previo essiccamento completo ed il peso totale della materia secca non dev’essere inferiore a 14 grammi per formaggio. La durata totale della stagionatura dev’essere almeno di 6 giorni a partire dal giorno della sformatura.

La pasta è morbida e si deve deformare leggermente su pressione della mano. In bocca, il «Rocamadour» risulta cremoso, vale a dire che la pasta si scioglie facilmente e si spalma in bocca. Inoltre essa è fondente. Crosta e pasta sono omogenee e hanno consistenza simile in bocca.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

La razione alimentare totale giornaliera comporta almeno l’80 % di alimenti prodotti nella zona geografica, poiché le risorse agricole della zona non permettono di coprire l’integralità dei bisogni degli animali.

I foraggi sono costituiti da erba e fieno raccolti da prati permanenti e temporanei, da paglia e da piante da foraggio annuali ad eccezione delle crocifere. La proporzione di foraggi dati alle capre in forma disidratata non può superare il 20 % della materia secca totale.

La somministrazione di foraggi fermentati alle capre è vietata.

La proporzione di alimenti concentrati compresi nella razione giornaliera data alle capre dev’essere inferiore al 30 % della materia secca totale. Gli alimenti concentrati autorizzati sono definiti in base a un elenco positivo.

Nell’alimentazione degli animali sono ammessi solo i vegetali, i prodotti secondari e i mangimi complementari ricavati da prodotti non transgenici.

L’impianto delle colture transgeniche è vietato su tutte le superfici di un’azienda che produce il latte destinato ad essere trasformato in denominazione d’origine «Rocamadour». Tale divieto si intende per qualsiasi specie vegetale che possa essere utilizzata nell’alimentazione degli animali dell’azienda e per qualsiasi specie che possa contaminarli.

Il formaggio è ottenuto da latte di capre appartenenti unicamente a greggi di razza Alpine o Saanen o da incroci delle due razze.

Oltre alle materie prime casearie, gli unici ingredienti o ausiliari di produzione o additivi autorizzati nel latte e durante il processo di produzione sono caglio, colture batteriche innocue, lieviti, muffe e sale.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

La produzione del latte, la fabbricazione e la stagionatura dei formaggi sono effettuati nella zona geografica.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Il formaggio «Rocamadour» è munito di un’etichetta il cui diametro minimo deve essere di 4 cm, recante la denominazione d’origine «Rocamadour», la menzione «Denominazione d’origine protetta» e il simbolo dell’Unione europea «DOP».

Tuttavia, i lotti di più formaggi presentati in un unico imballaggio e confezionati sul sito di produzione possono comportare un’unica etichetta allorché sono destinati alla vendita al consumatore finale o alla commercializzazione nei reparti self-service della grande distribuzione.

Inoltre, nel caso di vendite dirette, effettuate dal produttore o da altro operatore sotto la sua diretta responsabilità, nella fattoria o sui mercati, ciascuna unità di vendita di formaggi deve comportare almeno un’etichetta. L’esercizio di vendita, poi, deve esporre un cartello su cui figurino: il nome del centro di produzione e/o di stagionatura, l’indirizzo del centro di produzione e/o di stagionatura, la denominazione d’origine nonché la dicitura «Denominazione d’origine protetta».

4.   Descrizione concisa della zona geografica

La zona geografica si estende sulla cosiddetta zona dei «Causses», situata principalmente in una parte del dipartimento del Lot, sebbene includa anche una parte dei dipartimenti di Aveyron, Corrèze, Dordogne e Tarn-et-Garonne.

Dipartimento di Aveyron: comuni di Ambeyrac, Balaguier-d’Olt, La Capelle-Balaguier, Causse-et-Diège, Foissac, Martiel, Montsalès, Ols-et-Rinhodes, Sainte-Croix, Salvagnac-Cajarc, Saujac, Villeneuve.

Dipartimento di Corrèze: comuni di Chartrier-Ferrière, Chasteaux, Estivals, Nespouls, Turenne.

Dipartimento di Dordogne: comuni di Archignac, Borrèze, La Cassagne, Cazoulès, Chavagnac, La Dornac, Jayac, Nadaillac, Orliaguet, Paulin, Peyrillac-et-Millac, Saint-Amand-de-Coly, Salignac-Eyvigues.

Dipartimento di Lot: cantoni di Cahors Nord-Ouest, Cahors Nord-Est, Cahors Sud, Cajarc, Catus, Gramat, Labastide-Murat, Lauzès, Limogne-en-Quercy, Livernon, Luzech, Martel, Saint-Germain-du-Bel-Air, Saint-Géry, Souillac e comuni di Albiac, Anglars (unicamente per la parte del comune situata ad ovest della linea formata dalla strada provinciale 940 e dal ruscello di Lascurades), Anglars-Nozac, Arques, Aujols, Autoire, Aynac, Bach, Bagat-en-Quercy, Béduer, Belmontet, Belmont-Sainte-Foi, Le Boulvé, Le Bourg (unicamente per la parte del comune situata ad ovest della linea formata dalla strada statale 140 e dalla strada provinciale 940), Calès, Carennac, Cézac, Cieurac, Condat, Cremps, Dégagnac, Escamps, Fajoles, Fargues, Faycelles, Flaujac-Poujols, Floressas, Gindou, Gintrac, Gourdon, Grézels, Issendolus, Laburgade, Lacapelle-Cabanac, Lacapelle-Marival (unicamente per la parte del comune situata ad ovest della linea formata dalla strada provinciale 940 e dalla strada provinciale 218), Lalbenque, Lamothe-Fénelon, Lascasbanes, Lavercantière, Lhospitalet, Loubressac, Loupiac, Mauroux, Mayrinhac-Lentour, Nadaillac-de-Rouge, Payrac, Les Quatre-Routes, Reilhaguet, Pern, Prudhomat, Rampoux, Le Roc, Rouffilhac, Rudelle, Rueyres, Saignes, Saint-Cirq-Souillaguet, Saint-Clair, Saint-Jean-Lagineste, Saint-Jean-Lespinasse, Saint-Matré, Saint-Michel-Loubéjou, Saint-Médard-de-Presque, Saint-Pantaléon, Saint-Projet, Salviac, Saux, Sérignac, Strenquels, Thédirac, Thémines, Théminettes, Touzac, Vaylats, Le Vigan,

Dipartimento di Tarn-et-Garonne: comuni di Caylus, Lacapelle-Livron, Loze, Saint-Projet.

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

a)   Fattori naturali

Il territorio della denominazione, che copre le regioni agricole dei Causses e delle valli del Lot, Dordogne e Célé, la parte orientale della Bouriane, quella occidentale del Limargue e settentrionale del Quercy Blanc e dei Causses del Quercy, è caratterizzato da un substrato essenzialmente calcareo nel quale tutte le acque spariscono nelle doline carsiche e in scannellature del suolo.

Tale substrato dà a questa regione un aspetto desolato, secco e con un terreno arido.

La vegetazione naturale di questa regione è nettamente dominata da una serie di querce pubescenti, caratteristiche delle zone secche e calcaree. Tale vegetazione contribuisce a un paesaggio generalmente aperto che alterna boschetti di alberi piccoli tortuosi e prati magri e secchi ampiamente sviluppati sui causses (altopiani carsici). Nella fase arbustiva ed erbacea, la vegetazione presenta pascoli generalmente radi e secchi in estate.

b)   Fattori umani

Il «Rocamadour» fa parte dei più antichi prodotti di origine locale del dipartimento di Lot e dei suoi dintorni come si riscontra nel testo di una scrittura privata relativa a un contratto di enfiteusi, redatto tra il signore feudale della regione, il vescovo di Evreux, e i suoi vassalli, e che risale al 1451: in esso viene fissato il valore della decima in formaggio con il nome di «Formaggio di Rocamadour».

Ancora oggi, le competenze dei produttori di «Rocamadour» risaltano durante il processo di fabbricazione.

I foraggi somministrati alle capre provengono, così, in gran parte, dalla zona geografica e la somministrazione di foraggi disidratati e di alimenti concentrati è limitata, cosicché i prodotti alimentari fabbricati nella zona geografica rappresentano almeno l’80 % della dieta.

I produttori utilizzano esclusivamente latte di capra crudo e intero. Quest’ultimo è sottoposto a una cagliatura rapida dopo la maturazione e poi a una coagulazione lenta, di tipo lattico, con una durata di almeno 20 ore. A questa fase segue uno sgocciolamento lento e spontaneo che permette di ottenere una cagliata umida (estratto secco alla messa in forma superiore al 31 %).

In seguito la cagliata viene salata nella massa per impastatura prima della messa in forma in stampi di dimensioni ridotte (diametro di 60 millimetri e altezza di 16 millimetri).

In seguito si esegue una stagionatura con una fase di essiccazione di almeno 24 ore caratterizzata da una temperatura relativamente elevata e successivamente il formaggio viene riposto in cantina a determinate condizioni di temperatura e igrometriche.

5.2.   Specificità del prodotto

Il «Rocamadour» è un formaggio di piccole dimensioni, fatto con latte di capra, crudo e intero, a forma di disco e di circa 35 grammi, il cui peso in materia secca è esiguo (minimo 14 grammi per formaggio).

Esso presenta una crosta di aspetto vellutato.

In bocca, il «Rocamadour» è cremoso e presenta una consistenza fondente e omogenea della crosta e della pasta.

5.3.   Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP), o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

La zona geografica, caratterizzata dall’aridità, è adatta all’allevamento delle capre. I metodi di allevamento utilizzati nell’ambito della produzione del latte destinato alla fabbricazione del «Rocamadour» privilegiano un’alimentazione proveniente dalla zona geografica. Tale alimentazione ricca in foraggi permette di ottenere un latte che possiede una flora originale che viene preservata grazie all’utilizzazione di tale latte allo stato crudo per la fabbricazione del formaggio.

In particolare, il Geotricum dà al «Rocamadour» un aspetto vellutato. Lo sviluppo del Geotricum è favorito da una cagliata relativamente umida, frutto di uno sgocciolamento lento e spontaneo, e dalle condizioni di temperatura e di umidità della cantina in cui si esegue la stagionatura.

Lo sgocciolamento e la stagionatura, che si effettuano in due fasi successive, hanno inoltre come conseguenza l’ottenimento di un tenore scarso in materia secca nel prodotto finale.

Tali condizioni di sgocciolamento e di stagionatura contribuiscono inoltre a spiegare la presenza di una crosta superficiale e la consistenza cremosa, fondente e omogenea fino al centro, caratteristica propria del «Rocamadour»: ciò è dovuto anche all’uso di latte intero.

La forma rotonda e piatta e il peso esiguo del «Rocamadour» sono il risultato dell’uso storico di stampi specifici per diametro e spessore.

Pertanto, l’insieme delle caratteristiche della zona geografica nonché dei fattori naturali e umani, concorrono alla fabbricazione del «Rocamadour».

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento (2))

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-ab406329-e35e-4155-adb7-c276fbba1221/telechargement


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Cfr. nota 1.


1.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 145/22


Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2015/C 145/10)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 53, PARAGRAFO 2, PRIMO COMMA, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1151/2012

«ZGORNJESAVINJSKI ŽELODEC»

n. UE: SI-PGI-0105-01140-31.7.2013

DOP ( ) IGP ( X )

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

Združenje izdelovalcev Zgornjesavinjskega želodca (Associazione dei produttori dello «Zgornjesavinjski Želodec»)

Rečica ob Savinji 55

SI-3332 Rečica ob Savinji

SLOVENIJA

Tel. +386 38390910

La modifica è stata proposta dallo stesso gruppo di produttori che ha presentato la domanda di registrazione dello «Zgornjesavinjski Želodec».

2.   Stato membro o paese terzo

Slovenia

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

    Denominazione del prodotto

    Descrizione

    Zona geografica

    Prova dell’origine

    Metodo di produzione

    Legame

    Etichettatura

    Altro

4.   Tipo di modifica

    Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

    Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato.

5.   Modifiche

1.   Descrizione

Il rapporto carne/grassi è cambiato. L’attuale rapporto «tra 85:15 e 80:20» è sostituito dal testo «almeno il 75 % di carne e al massimo il 25 % di materia grassa».

Il nuovo rapporto tra carne e grassi proposto si basa su oltre venti anni di analisi organolettiche dello «Zgornjesavinjski Želodec» effettuate da un apposito comitato di esperti. È stato appurato che la proporzione ottimale tra carne e materia grassa per conferire l’aspetto, il colore e l’aroma giusti ad una fetta di «Zgornjesavinjski Želodec» è almeno il 75 % di carne e al massimo il 25 % di materia grassa.

Il peso del prodotto finito è stato modificato e passa da «almeno 700 g» a «almeno 600 g» e lo spessore dello «Želodec» da «3-5 cm» a «2,5-3,5 cm».

Tale modifica è dovuta all’aumento della domanda da parte dei consumatori di prodotti sempre più piccoli e sottili.

2.   Metodo di produzione

La modifica del rapporto carne/grassi e il nuovo peso del prodotto finale devono essere presi in considerazione anche ai fini del presente punto.

Il peso di uno «Želodec» appena riempito passa da un peso «tra 1,3 e 2,5 kg» a un peso «tra 1,2 e 4 kg».

La riduzione del peso minimo del prodotto finito comporta una riduzione anche del prodotto grezzo. È stato proposto di aumentare il peso massimo dello «Želodec» grezzo per venire incontro alle esigenze delle imprese di ristorazione che chiedono prodotti di maggiori dimensioni e lunghezza (al fine di ridurre gli scarti quando vengono tagliate le estremità).

La temperatura di essiccazione/stagionatura è ridotta da «12-18 °C» a «6-16 °C». Il termine «kašča» e la frase «e l’umidità relativa compresa tra il 60 % e l’80 %» sono eliminati.

In considerazione delle temperature medie raggiunte negli stabilimenti in cui viene essiccato il prodotto «Žgornjesavinjski želodec», dovute essenzialmente alla variabilità delle condizioni meteorologiche, la temperatura di essiccazione è ridotta mentre è aumentato l’intervallo di temperatura. Il termine «kašča» non è più usato per designare gli essicatoi per la carne. Le informazioni circa l’umidità relativa degli ambienti di essicazione sono eliminate dal momento che l’essiccazione e il tasso di umidità sono prevalentemente controllati nei prodotti.

Il periodo di essiccazione/stagionatura è modificato e passa da «tre a cinque mesi» a «almeno tre mesi».

La modifica è una conseguenza delle esperienze concrete dei produttori di «Žgornjesavinjski želodec» legate alla variabilità delle condizioni meteorologiche.

Le informazioni circa la perdita di peso sono modificate e passano da «almeno il 36 %» a «almeno il 40 %».

Le modifiche sono dovute alla richiesta da parte dei consumatori di prodotti sempre più stagionati e asciutti.

3.   Legame

In considerazione dei fatti storici, il nome «Giorgio VI» è sostituito da «Giorgio V».

Il monarca britannico Giorgio V (il cui regno terminò nel 1936 con la sua dipartita) ha visitato la valle di Logar nel 1932 o 1933 su invito del re Alessandro I di Iugoslavia e, dal momento che il re Alessandro è stato ucciso in un attentato a Marsiglia nel 1934, è evidente che egli non poteva aver ospitato re Giorgio VI nella valle di Logar.

4.   Etichettatura

A seguito delle modifiche intervenute nella legislazione dell’Unione europea, l’espressione «simbolo comunitario» è sostituita da «simbolo dell’UE» e le parole «o l’abbreviazione corrispondente» sono aggiunte alla menzione «indicazione geografica protetta». Inoltre viene inserita un’immagine del logo unico per l’etichettatura del «Žgornjesavinjski želodec», che finora risultava solo nel disciplinare.

DOCUMENTO UNICO

«ZGORNJESAVINJSKI ŽELODEC»

n. UE: SI-PGI-0105-01140-31.7.2013

DOP ( ) IGP ( X )

1.   Nome

«Zgornjesavinjski želodec».

2.   Stato membro o paese terzo

Slovenia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

«Zgornjesavinjski želodec» (plurale: «Želodcì») è un prodotto a base di carne fatto asciugare/stagionare all’aria aperta, elaborato utilizzando carni suine di alta qualità (coscia, spalla) e lardo dorsale compatto. Il ripieno di carne, condito con sale e spezie, è insaccato in budelli naturali, come tratti d’intestino o di vescica di suini o intestino cieco di bovini, o in budelli artificiali permeabili. Il nome del prodotto deriva dalla tradizione di insaccare l’impasto in budello naturale, soprattutto intestino di maiale.

Il prodotto «Zgornjesavinjski želodec» è composto di carne e grasso nelle seguenti proporzioni: un rapporto di un minimo di 75 % di carne e un massimo del 25 % di grassi. Vengono aggiunti anche aglio, sale, pepe e zucchero. L’utilizzazione di nitriti, nitrati e altri additivi non è consentita. Il tenore di sale è inferiore al 7 %.

Il prodotto essiccato ha una forma circolare o rettangolare. Pesa almeno 600 g, ha una forma appiattita caratteristica dovuta alla pressatura e uno spessore variabile da 2,5 a 3,5 cm. L’involucro esterno è liscio, ben aderente all’impasto e leggermente ricoperto di una muffa dal tipico colore grigio-marrone del ceppo Penicillium.

A causa della forma schiacciata, le fette di «Zgornjesavinjski želodec» sono strette e lunghe. Caratteristica distintiva del prodotto è la presenza di un forte aroma, cui si aggiunge quello delle spezie che tuttavia non maschera il profumo di base della carne stagionata e del lardo.

La struttura è leggermente ferma e facile da affettare. Le fette si riconoscono per il caratteristico «mosaico» formato dai pezzi di carne rossa e rosa nonché, in particolare, dal lardo il cui colore varia dal bianco al latteo. Di consistenza liscia, si sciolgono rapidamente in bocca.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Lo «Zgornjesavinjski želodec» è prodotto utilizzando carni suine di alta qualità (coscia e spalla) e lardo del dorso di suini da carne e loro ibridi.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

La produzione dello «Zgornjesavinjski želodec» (tritatura della carne, spezzettatura del lardo dorsale, preparazione del ripieno e imbottitura) e il processo di essiccatura/stagionatura degli «Želodci» devono avvenire nella zona geografica delimitata.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

I prodotti certificati recano la denominazione «Zgornjesavinjski želodec», l’«Indicazione geografica protetta» o l’abbreviazione corrispondente, il corrispondente simbolo dell’UE, il marchio nazionale di qualità e il logo del prodotto. L’apposizione del logo è obbligatoria per tutte le forme in cui viene commercializzato lo «Želodec».

Image

4.   Definizione concisa della zona geografica

Soltanto il prodotto proveniente dall’alta val Savinja può recare l’indicazione geografica protetta. Tale zona è delimitata a nord da una linea parallela alla cresta dell’Olševa che passa per la sommità dei monti dello Smrekovec. A sud, questa linea attraversa i picchi di Dobrovelj e di Menina che separano l’alta val Savinja dalla bassa val Savinja e dalla valle di Tuhinj. A ovest, detta linea attraversa il colle del Črnivec, dirigendosi quindi verso Kranjska reber e Velika planina per poi attraversare il colle di Presedljaj in direzione di Ojstrica. Da qui essa prosegue sulla cresta del Grintavec fino a Skuta e in seguito verso nord fino a Mrzla gora. Giunge quindi al confine con l’Austria che segue in direzione nord fino al colle di Pavličevo sedlo, cambiando poi direzione per dirigersi verso est e tornare quindi a Olševa.

5.   Legame con la zona geografica

La protezione dello «Zgornjesavinjski želodec» è fondata sulla sua reputazione. La principale caratteristica dello «Zgornjesavinjski želodec» è il metodo tradizionale di produzione. I prodotti a base di carne essiccata generalmente fabbricati in altre zone della Slovenia sono principalmente salsicce e salami di natura artigianale. Ma in questa regione circondata dalle montagne la ricetta per la preparazione dell’autentico «Želodec» si è trasmessa per secoli di generazione in generazione. La sua produzione è dapprima apparsa nelle zone ad alta quota delle montagne dell’alta val Savinja. I primi documenti scritti in cui è citata la produzione dello «Želodec» risalgono probabilmente all’inizio del XIX secolo. Nei suoi manoscritti, l’etnografo Jože Lekse descrive il significato rituale dello «Želodec», che veniva servito in occasioni particolari, come matrimoni, banchetti funebri o feste di famiglia. Nel XX secolo, si è iniziato a produrre lo «Želodec» nelle zone della valle a minore altitudine e più popolate, come dimostra tra l’altro la ricetta della sua preparazione, scritta a mano e risalente al 1930 circa, nella fattoria Logar, ubicata nell’omonima valle.

Aleksander Videčnik, uno studioso che ha effettuato ricerche sugli usi e costumi degli abitanti dell’alta val Savinja, riferisce in particolare che il re d’Inghilterra Giorgio V, durante una visita al re Alessandro nel periodo tra le due guerre, aveva visitato la valle di Logar (che fa parte dell’alta val Savinja) e assaggiato lo «Želodec», apprezzandolo talmente da farselo poi spedire alla corte britannica.

Nel corso degli anni il prodotto è stato riconosciuto come un alimento tipico di questa regione e ancor oggi rappresenta una delle principali specialità servite in occasione di eventi importanti, di festività, di matrimoni e della Pasqua, giorno in cui gli abitanti della valle lo fanno benedire in chiesa.

L’area geografica dell’alta val Savinja è caratterizzata da un clima alpino e prealpino. Il tipo di clima prevalente dipende soprattutto dalla quota. Le zone di maggiore altitudine hanno un clima alpino e una temperatura media inferiore ai -3 °C nel mese più freddo, mentre le zone che si trovano a una quota inferiore hanno un clima prealpino. Nella val Savinja e nella valle Dreta, l’aria fresca proveniente dalle montagne circostanti rende le estati piacevoli e mai troppo calde. Gli autunni e le primavere sono freschi e gli inverni sono in genere freddi e lunghi. Oltre a queste condizioni climatiche generali, vi sono alcuni microclimi (aree soleggiate e in ombra, valli senza sbocco).

Occorre segnalare in particolare le differenze di temperatura esistenti tra le zone soleggiate e quelle in ombra nonché tra le aree ad alta e a bassa quota che, creando correnti d’aria locali, consentono l’asciugatura dello «Želodec» grazie alla circolazione naturale dell’aria.

L’alta val Savinja si distingue per il suo microclima unico, le vaste foreste di abeti rossi, la prossimità di alte colline e l’eccezionale ricchezza di acqua grazie ai suoi fiumi e ruscelli. Il microclima della regione, come anche quello dei luoghi di essiccazione dello «Želodec», è eccellente e di importanza fondamentale per l’essiccazione e la stagionatura del prodotto.

Nella costruzione di essiccatoi per lo «Želodec» vengono utilizzati principalmente legno di abete, pietre e mattoni.

Tutte queste condizioni specifiche esercitano una notevole influenza sull’essiccazione e sulla stagionatura dello «Želodec», sul suo gusto e aroma.

Oltre che alle favorevoli condizioni naturali, la qualità del prodotto è dovuta anche ai produttori che hanno sviluppato una tecnica unica di preparazione, elaborazione ed essiccazione dello «Želodec». La produzione dello «Želodec» avviene ancor oggi secondo il metodo tradizionale e l’introduzione di migliorie tecniche non modifica la forma o le caratteristiche organolettiche del prodotto. L’ambiente e il profumo delle foreste di abeti, come anche il clima e la competenza di persone che utilizzano tecniche specifiche e conoscenze pratiche, sono insostituibili nella produzione dello «Zgornjesavinjski želodec».

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/podrocja/Varna_in_kakovostna_hrana_in_krma/zasciteni_kmetijski_pridelki/Specifikacije/ZGSAV_-_SPECIFIKACIJA_julij_13.pdf


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


1.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 145/26


Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2015/C 145/11)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

DOCUMENTO UNICO

«LIČKI KRUMPIR»

N. EU: HR-PGI-0005-01242 – 10.07.2014

DOP ( ) IGP ( X )

1.   Denominazione

«Lički krumpir»

2.   Stato membro o paese terzo

Repubblica di Croazia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

La denominazione «Lički krumpir» («Patata della Lika») designa dei tuberi destinati al mercato ai fini dell’alimentazione umana. Il diametro di questi tuberi misura minimo 35 mm. e la loro forma è oblunga-ovale.

Per la produzione del «Lički krumpir» si utilizzano i tuberi-seme delle varietà Desirée, Bintje o Victoria, oppure di varietà con caratteristiche simili, il cui tenore in materia secca sia del 19 % minimo.

Le proprietà organolettiche del tubero «Lički krumpir» sono le seguenti:

aspetto: buccia da liscia a ruvida, di colore da giallo a bruno o rossastro;

colore della polpa: da bianco chiaro a giallo;

struttura della polpa: fine – a grana piccola;

gusto: farinoso, ossia friabile o asciutto, data l’alta percentuale di materia secca (elevato tenore di amido). Questo tubero può facilmente cuocere a lungo. Alla degustazione si avverte la pienezza del gusto.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

Le fasi della produzione del «Lički krumpir» che devono aver luogo nella zona geografica delimitata di cui al punto 4 sono le seguenti: semina, messa a dimora ed estrazione dei tuberi delle patate.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Prima del confezionamento il «Lički krumpir» si smista in base alla dimensione/grossezza (minimo 35 mm) e con uno spazzolino si pulisce dai residui di terra. Per conservare l’aspetto tradizionale non viene lavato con l’acqua.

Il «Lički krumpir» si confeziona esclusivamente nei seguenti imballaggi: sacchi di iuta, di tela, di carta o sacchi a rete, oppure altri imballaggi fatti dei medesimi materiali. Il «Lički krumpir» si commercializza anche sfuso, secondo il modo tradizionale di vendita sui mercati.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

4.   Descrizione concisa della zona geografica

L’area di coltivazione del «Lički krumpir» è la zona geografica della Lika, una regione continentale a sud-ovest della Croazia circondata da alti massicci montuosi (Velebit a sud e ad ovest, Plješevica ad est e Kapela a nord).

In questo contesto naturale si trovano numerose depressioni carsiche («polje»), che sono le seguenti: Lipovo polje, Koreničko polje, Bijelo polje, Krbavsko polje, Lapačko polje, Dabarsko polje, Krasno polje, Vrhovinsko polje, Turanjsko polje, Homoljacko polje, Podlapačko polje, Krbavsko polje, Kosinjsko polje, Mazinsko polje, Gubavčevo polje, Bruvnopolje s Rudopoljem, Veliko e Malo Popinsko polje, Brezovačko polje, Srb-Suvajsko polje, Kosničko polje e Poljice, Brinjsko polje, Stajničko polje, Vodotečko polje s Križpoljem, Gostovo polje, Ličko-jaseničko polje s Potpoljem, Saborsko polje, Ličko polje e Gacko polje. Le più grandi sono Ličko polje e Gacko polje.

La zona della Lika in cui si trovano queste depressioni carsiche si situa in due regioni amministrative – per la maggior parte nella contea della Lika e di Segna e in piccola parte nella contea di Zara – e comprende tutti i comuni e tutte le città della contea della Lika e di Segna tranne la città di Novalja e il comune di Gračac nella contea di Zara. La zona di coltivazione del «Lički krumpir» copre tutti i luoghi che si trovano al di sopra dei 400 metri sopra il livello del mare, cioè le città di Gospić, Otočac e Segna e i comuni di Brinje, Vrhovine, Plitvička jezera («Comune di Laghi di Plitvice»), Perušić, Udbina, Lovinac, Gračac, Donji Lapac e Karlobag

5.   Legame con la zona geografica

La necessità di protezione del «Lički krumpir» deriva dalla sua qualità, dovuta alla specificità dell’area di coltivazione, e dalla sua reputazione.

Nella zona geografica di cui al punto 4 il clima influisce sulla qualità del «Lički krumpir» e gli conferisce una specificità e una diversità nella qualità rispetto alle patate prodotte in altre aree. La zona geografica della Lika è caratterizzata da un clima montuoso con un periodo di vegetazione relativamente breve. Su quegli altipiani e in quelle depressioni carsiche la temperatura media in gennaio si aggira intorno ai – 2 °C, e nei primi cinque mesi dell’anno la temperatura minima scende sotto agli 0 °C. In luglio negli altipiani la temperatura media è di 18 °C e scende a mano a mano che il rilevo aumenta.

Queste più basse temperature medie diurne, sia estive che invernali, favoriscono la crescita del «Lički krumpir» consentendo un’intensa fotosintesi, il cui risultato finale è la sintesi dello zucchero. Nella regione della Lika gli zuccheri così formati sono utilizzati in minore quantità nel processo di respirazione delle piante, cosicché una maggiore quantità migra nei tuberi delle patate dove si accumula sotto forma di polisaccaride (amido), che costituisce la maggior parte della materia secca presente. Nelle zone pianeggianti, invece, dove predominano temperature diurne e notturne più elevate, le piante, per queste temperature più alte, hanno una respirazione più accelerata e consumano gli zuccheri sintetizzati, che si accumuleranno in minore quantità nei tuberi delle patate.

Le depressioni carsiche della Lika, che sono una forma importante del rilievo carsico, sono pianure alluvionali formatesi in seguito a movimenti tettonici e ad erosione, e in seguito (nel pleistocene) per sedimentazione. In tal senso appartengono ai rilievi di tipo accumulativo-tettonico. La forma del rilievo influisce sullo sviluppo di una struttura pedologica favorevole – in cui predominano suoli limo-sabbiosi e sabbiosi ricchi di materia organica e particolarmente adatti alla coltivazione del «Lički krumpir» – così come sul microclima che è fondamentale per la qualità del prodotto.

Gli abitanti della Lika hanno saputo sfruttare le favorevoli condizioni naturali alla coltivazione del «Lički krumpir», che in quella zona è da lungo tempo una tradizione. In effetti la patata è stata portata nel 1760 nella zona della Vojna krajina («Frontiera Militare»), cui apparteneva anche la Lika, da altre zone della monarchia asburgica [Vinko Mandekić, Krumpir («La patata»), Zagabria, 1923, pag. 7]. In effetti, a causa delle caratteristiche dell’area geografica della Lika (clima montuoso e terreni), i cereali panificabili sono risultati di difficile coltivazione: nel XVIII secolo quindi, all’epoca della monarchia asburgica, si è lavorato per estendere la coltivazione della patata. Poiché le condizioni agro-climatiche e pedologiche hanno assecondato lo sviluppo della coltivazione della patata nelle regione della Lika (regione di coltivazione del «Lički krumpir»), e non hanno invece favorito la coltivazione dei cereali panificabili, la patata è diventata l’alimento base che ha sostituito in larga misura il pane.

Per il ruolo e l’importanza rivestiti dal «Lički krumpir» nell’alimentazione degli abitanti della Lika, le varietà addomesticate per la produzione del «Lički krumpir» nella Lika hanno anch’esse come peculiarità un’alta percentuale di materia secca (minimo 19 %). Inoltre, proprio per lo specifico clima della regione, questo tenore di materia secca è ancora più pronunciato e conferisce al «Lički krumpir» il caratteristico gusto farinoso e la sua pienezza.

Le ricerche scientifiche hanno confermato che patate di una data varietà, coltivate nella Lika (a Brinje), hanno un tenore di materia secca «superiore» a quello presente nelle stesse varietà di patata coltivate con la stessa tecnica nel Međimurje (Belica, Slovinska Kovačica) (in media il 23,5-24,3 % contro il 21,1-21,4 %). Dai risultati degli esperimenti emerge che la varietà coltivata a Brinje (nella Lika) ha un contenuto di materia secca significativamente più alto - dovuto ai fattori climatici prevalenti nella regione di coltivazione del «Lički krumpir», che conferiscono inoltre a questo prodotto la sua specificità – rispetto alla stessa varietà coltivata a Belica (nel Međimurje – principale regione di produzione della patata nella Repubblica di Croazia). L’alta quantità di materia secca del «Lički krumpir» conferisce al prodotto pienezza e un gusto farinoso (Studio scientifico di M. Poljak et al., Grafikon 4.e 5., 2001).

La popolarità e la reputazione del «Lički krumpir» vengono attestate anche in articoli di giornale [Ličke novine, Državni arhiv Gospić («Giornale della Lika», «Archivio statale di Gospić»), 1953, e Ličke novine, Državni arhiv Gospić («Giornale della Lika», «Archivio statale di Gospić»), 1955]. Gli articoli descrivono la tradizione della coltivazione del «Lički krumpir» nella regione della Lika, evidenziando le condizioni climatiche favorevoli dell’area, e le particolari qualità del prodotto, grazie alla quali questa patata non si sfalda alla cottura, così come la grande quantità di amido.

Il «Lički krumpir» ha acquisito grande fama presso i consumatori, come conferma un inchiesta in cui il 93 % degli intervistati ha risposto di conoscere questa denominazione. Il 74 % dei partecipanti si è inoltre dichiarato disposto a spendere di più per questo prodotto. Secondo i risultati dell’inchiesta, infine, i consumatori sanno che la regione della Lika, come principale area di produzione del «Lički krumpir» influisce sulla particolare qualità del prodotto (estratto della tesi-inchiesta di Miroslav Božić Marketing Strategy and Quality Labels in Traditional Food Industry, 2009-2010).

Il legame fra il «Lički krumpir» e la regione geografica della Lika – oltre ai fattori naturali, come gli aspetti climatici favorevoli dovuti all’altitudine, che determinano un accumulo di materia secca in quantità superiore e che conferiscono alla patata coltivata in questa zona geografica una specificità di cui sono prive le patate di altre aree – deriva anche dalla visibilità che il «Lički krumpir» apporta alla regione della Lika. Ne è testimonianza la pubblicazione gastronomica Vodič Hrvatske gastro ikone («Guida alle icone gastronomiche della Croazia»), in cui il «Lički krumpir» viene incluso fra i prodotti emblematici della regione della Lika. Con questa pubblicazione l’autore ha voluto illustrare la diversità della cucina croata raccogliendo una serie di cosiddette «icone gastronomiche», cosa che indica chiaramente la fama che il «Lički krumpir» apporta alla sua regione geografica d’origine (Vodič Hrvatske gastro ikone, 2007).

Questa reputazione, che si intende conservare registrando la denominazione «Lički krumpir», è apparsa chiaramente all’inizio di questo secolo, quando nella regione della Lika si sono cominciate ad organizzare manifestazioni gastronomico_culinarie che sono diventate una tradizione. Una di esse è il «Dan Ličkog krumpira» («Giorno della patata della Lika»), che si tiene ogni anno, e in occasione del quale si offre il prodotto ai visitatori (Gastro manifestacija Dan «Ličkog krumpira», 2014). Il «Lički krumpir» fa inoltre parte del patrimonio culturale della Lika, come testimonia anche il fatto che venga menzionato in numerosi canti popolari [saggio di Nikola Matijević, Lički Grudobran («Il bastione della Lika»), Zagabria 1940, pag. 62].

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento in oggetto)

http://www.mps.hr/UserDocsImages/HRANA/LICKI%20KRUMPIR/Izmijenjena%20Specifikacija%20proizvoda.pdf


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


Rettifiche

1.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 145/29


Rettifica ai Giorni Festivi nel 2015

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 463 del 23 Dicembre 2014 )

(2015/C 145/12)

A pagina 17, per la Francia:

anziché:

«1.1, 6.4, 1.5, 14.5, 25.5, 14.7, 21.7, 15.8, 1.11, 11.11, 25.12»,

leggi:

«1.1, 6.4, 1.5, 8.5, 14.5, 25.5, 14.7, 15.8, 1.11, 11.11, 25.12».