ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 143

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

58° anno
30 aprile 2015


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2015/C 143/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7522 — MVV/BayWa r.e./GlendImplex/GreenCom/BEEGY) ( 1 )

1

2015/C 143/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7568 — M1 Fashion/LVMH/Pepe Jeans Group) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2015/C 143/03

Tassi di cambio dell'euro

2

2015/C 143/04

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea

3

2015/C 143/05

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

4

2015/C 143/06

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

5

2015/C 143/07

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

6

2015/C 143/08

Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 28 Stati membri con decorrenza 1o maggio 2015[Pubblicata ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 ( GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1 )]

7

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

Autorità di vigilanza EFTA

2015/C 143/09

Comunicazione dell’Autorità di vigilanza EFTA sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e sui tassi di riferimento/attualizzazione in vigore per gli Stati EFTA, applicabili dal 1o gennaio 2015[Pubblicata a norma delle disposizioni sui tassi di riferimento e di attualizzazione di cui alla parte VII della guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità e all’articolo 10 della decisione dell’Autorità n. 195/04/COL del 14 luglio 2004 ( GU L 139 del 25.5.2006, pag. 37 e supplemento SEE n. 26 del 25.5.2006, pag. 1)]

8


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte EFTA

2015/C 143/10

Ricorso proposto il 28 gennaio 2015 dall’Associazione dei servizi finanziari islandesi contro l’Autorità di vigilanza EFTA (Causa E-4/15)

9

2015/C 143/11

Ricorso proposto il 16 febbraio 2015 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro il Regno di Norvegia (Causa E-6/15)

10

2015/C 143/12

Ricorso proposto il 16 febbraio 2015 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro il Regno di Norvegia (Causa E-7/15)

11

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2015/C 143/13

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza originarie della Repubblica popolare cinese

12

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2015/C 143/14

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

23


 

Rettifiche

2015/C 143/15

Rettifica della comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 28 Stati membri con decorrenza 1o aprile 2015 ( GU C 88 del 14.3.2015 )

27


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

30.4.2015   

IT

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C 143/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7522 — MVV/BayWa r.e./GlendImplex/GreenCom/BEEGY)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 143/01)

Il 21 aprile 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesca e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32015M7522. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


30.4.2015   

IT

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C 143/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7568 — M1 Fashion/LVMH/Pepe Jeans Group)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 143/02)

Il 24 aprile 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32015M7568. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

30.4.2015   

IT

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C 143/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

29 aprile 2015

(2015/C 143/03)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1002

JPY

yen giapponesi

131,20

DKK

corone danesi

7,4619

GBP

sterline inglesi

0,71610

SEK

corone svedesi

9,2723

CHF

franchi svizzeri

1,0491

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,3850

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,435

HUF

fiorini ungheresi

302,55

PLN

zloty polacchi

4,0120

RON

leu rumeni

4,4125

TRY

lire turche

2,9437

AUD

dollari australiani

1,3762

CAD

dollari canadesi

1,3262

HKD

dollari di Hong Kong

8,5278

NZD

dollari neozelandesi

1,4310

SGD

dollari di Singapore

1,4557

KRW

won sudcoreani

1 179,14

ZAR

rand sudafricani

13,0682

CNY

renminbi Yuan cinese

6,8211

HRK

kuna croata

7,5763

IDR

rupia indonesiana

14 212,78

MYR

ringgit malese

3,9178

PHP

peso filippino

48,743

RUB

rublo russo

56,7850

THB

baht thailandese

36,142

BRL

real brasiliano

3,2467

MXN

peso messicano

16,8221

INR

rupia indiana

69,7841


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


30.4.2015   

IT

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C 143/3


Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea

(2015/C 143/04)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), le note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea (2) sono così modificate:

A pagina 155, dopo la tabella del punto 3 della nota complementare 1 del capitolo 30, è inserito un nuovo punto 4 con il seguente testo:

«4.

Apporto giornaliero raccomandato (RDA) di aminoacidi essenziali per gli adulti aventi un peso di 70 kg, secondo quanto stabilito nella consultazione del 2007 di esperti OMS/FAO/UNU.

Aminoacido essenziale

RDA (mg)

Istidina

700

Isoleucina

1 400

Leucina

2 730

Lisina

2 100

Metionina + cisteina

1 050

Cisteina

287

Metionina

728

Fenilalanina + Tirosina

1 750

Treonina

1 050

Triptofano

280

Valina

1 820

Apporto giornaliero raccomandato (RDA) di acidi grassi essenziali per gli adulti aventi un peso di 70 kg, secondo quanto stabilito nella consultazione del 2007 di esperti OMS/FAO/UNU.

Tipi di acidi grassi essenziali

Nome dell’acido grasso essenziale

RDA (g)

Acidi grassi polinsaturi n-3

Acido linolenico (ALA)

2

Acidi grassi polinsaturi n-3 a catena lunga

EPA e DHA

0,25

Acidi grassi polinsaturi n-6

Acido linoleico

10»


(1)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(2)  GU C 76 del 4.3.2015, pag. 1.


30.4.2015   

IT

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C 143/4


Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

(2015/C 143/05)

Image

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri dell’area dell’euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione : Germania

Oggetto della commemorazione : Assia per la serie «Länder»

Descrizione del disegno : Il disegno raffigura una prospettiva classica della chiesa di San Paolo di Francoforte sul Meno - la «Paulskirche» ha ospitato nel 1849 le sedute del primo organo legislativo tedesco liberamente eletto ed è considerata la culla della democrazia tedesca: si tratta quindi della prospettiva più immediatamente riconoscibile. Emerge incisiva dal disegno la tensione fra la svettante torre campanaria e la struttura ellittica del corpo centrale. Gli scalini, lievemente esasperati nel disegno, invitano ad entrare e contemporaneamente coronano la sottostante iscrizione «HESSEN» (ossia lo Stato federato dell’Assia in cui si trova la chiesa di San Paolo).Figurano inoltre nel tondello interno: a sinistra, la data «2015» e il segno di zecca («A», «D», «F», «G» o «J»); a destra, l’indicazione del paese di emissione «D» e il marchio dell’incisore (le iniziali «HH» di Heinz Hoyer).

Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.

Tiratura : 30 milioni

Data di emissione :


(1)  Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

(2)  Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).


30.4.2015   

IT

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C 143/5


Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

(2015/C 143/06)

Image

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri dell’area dell’euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione : Repubblica di San Marino

Oggetto della commemorazione : 750o anniversario della nascita di Dante Alighieri

Descrizione del disegno : Il disegno, opera di Annalisa Masini, ritrae un profilo di Dante tratto da un affresco di Botticelli. A destra del ritratto figura il nome «DANTE» in verticale. Sulla destra del tondello interno è scritto, a semicerchio, il nome del paese di emissione «SAN MARINO». Fra le due iscrizioni figurano il segno di zecca «R», le date «1265» e «2015» e le iniziali dell’autrice «AM». Il carattere in cui sono scritti il nome del paese e il soggetto della moneta s’ispira a quello usato nei primi esemplari della Divina commedia.

Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.

Tiratura :

Data di emissione :


(1)  Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

(2)  Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).


30.4.2015   

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C 143/6


Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

(2015/C 143/07)

Image

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri dell’area dell’euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione : Malta

Oggetto della commemorazione : Primo volo da Malta

Descrizione del disegno : La moneta celebra una ricorrenza importante nella storia dell’aviazione maltese: il centenario del primo volo dall’isola. Il 13 febbraio 1915 il capitano Kilmer decollò dal Porto grande di Valletta su un idrovolante portato a bordo della HMS Ark Royal. Il velivolo si posò nuovamente nelle acque del porto dopo un volo di 55 minuti. La moneta raffigura l’idrovolante del capitano Kilmer e, sullo sfondo, la punta di Senglea, uno degli elementi di spicco nel paesaggio del Porto grande. In alto, a semicerchio, figura l’iscrizione «FIRST FLIGHT FROM MALTA»; a destra le date «1915-2015»; in basso a sinistra l’iscrizione «100TH ANNIVERSARY» e ancora sotto le iniziali dell’autore «NGB» (Noel Galea Bason).

Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.

Tiratura :

Data di emissione : Marzo 2015


(1)  Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

(2)  Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).


30.4.2015   

IT

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C 143/7


Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 28 Stati membri con decorrenza 1o maggio 2015

[Pubblicata ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1)]

(2015/C 143/08)

Tassi di base calcolati ai sensi della comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.). A seconda dell’uso del tasso di riferimento, vanno ancora aggiunti gli opportuni margini come definiti nella presente comunicazione. Per il tasso di sconto questo comporta l’aggiunta di un margine di 100 punti base. Il regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004, prevede che, se non diversamente stabilito in una decisione specifica, anche il tasso di recupero venga calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso di base.

I tassi modificati sono indicati in grassetto.

La precedente tabella è stata pubblicata nella GU C 88 del 14.3.2015, pag. 6.

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IE

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LT

LU

LV

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NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

1.5.2015

0,26

0,26

2,18

0,26

0,52

0,26

0,27

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

1,58

2,21

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

2,16

0,26

2,04

0,13

0,26

0,26

1,02

1.4.2015

30.4.2015

0,34

0,34

2,18

0,34

0,52

0,34

0,42

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

1,58

2,21

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

2,16

0,34

2,04

0,23

0,34

0,34

1,02

1.3.2015

31.3.2015

0,34

0,34

2,18

0,34

0,52

0,34

0,66

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

1,58

2,21

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

2,16

0,34

2,04

0,33

0,34

0,34

1,02

1.1.2015

28.2.2015

0,34

0,34

2,18

0,34

0,52

0,34

0,66

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

1,58

2,21

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

2,16

0,34

2,63

0,46

0,34

0,34

1,02


INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

30.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 143/8


Comunicazione dell’Autorità di vigilanza EFTA sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e sui tassi di riferimento/attualizzazione in vigore per gli Stati EFTA, applicabili dal 1o gennaio 2015

[Pubblicata a norma delle disposizioni sui tassi di riferimento e di attualizzazione di cui alla parte VII della guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità e all’articolo 10 della decisione dell’Autorità n. 195/04/COL del 14 luglio 2004 (GU L 139 del 25.5.2006, pag. 37 e supplemento SEE n. 26 del 25.5.2006, pag. 1)]

(2015/C 143/09)

I tassi di base sono calcolati in conformità del disposto del capitolo sul metodo per stabilire i tassi di riferimento e di attualizzazione della guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità, modificata dalla decisione dell’Autorità n. 788/08/COL del 17 dicembre 2008. Per ottenere i tassi di riferimento applicabili, vanno aggiunti gli opportuni margini come definiti nella guida sugli aiuti di Stato.

I tassi di base sono stati determinati come segue:

 

Islanda

Liechtenstein

Norvegia

1.1.2015 –

6,26

0,16

1,71


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte EFTA

30.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 143/9


Ricorso proposto il 28 gennaio 2015 dall’Associazione dei servizi finanziari islandesi contro l’Autorità di vigilanza EFTA

(Causa E-4/15)

(2015/C 143/10)

In data 28 gennaio 2015, innanzi alla Corte EFTA è stato proposto un ricorso contro l’Autorità di vigilanza EFTA dalla Associazione dei servizi finanziari islandesi, rappresentata dagli avvocati Hans-Jörg Niemeyer e Christian Kovács, Hengeler Mueller, Square de Meeûs 40, 1000 Bruxelles, Belgio.

Il ricorrente chiede alla Corte di:

1.

annullare la decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 298/14/COL del 16 luglio 2014 (GU C 400 del 13.11.2014, pag. 13) e di chiudere la causa relativa all’aiuto di stato esistente per il Fondo islandese abitativo (Íbúðalánasjóður), e

2.

condannare l’Autorità di vigilanza EFTA al pagamento delle spese del presente procedimento.

Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso

Il richiedente, l’associazione dei servizi finanziari islandesi («SFF»), è un’associazione che rappresenta tutte le società finanziarie registrate in Islanda, comprese società di investimento, di risparmio bancario di assicurazione, leasing, di intermediazione titoli e di carte di credito. Essa ha per obiettivo la promozione di un ambiente operativo concorrenziale per la società finanziarie in Islanda e la promozione internazionale dei loro interessi.

Il caso di specie è relativo alla richiesta di annullamento di una decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA di chiudere la causa relativa all’aiuto di stato esistente per il Fondo islandese abitativo («HFF»).

I ricorrenti sostengono che l’Autorità di vigilanza EFTA:

abbia erroneamente ritenuto che il finanziamento concesso a HFF costituisca un aiuto esistente, mentre in realtà esso corrisponde a un nuovo aiuto;

non abbia fornito motivi idonei per le conclusioni che ha redatto nella decisione e quindi abbia violato l’articolo 16 SCA;

abbia manifestamente sbagliato nell’interpretare l’articolo 59, paragrafo 2 del SEE.


30.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 143/10


Ricorso proposto il 16 febbraio 2015 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro il Regno di Norvegia

(Causa E-6/15)

(2015/C 143/11)

Il 16 febbraio 2015 l’Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Xavier Lewis e Clémence Perrin, agenti della suddetta Autorità, Rue Belliard n. 35, 1040 Bruxelles, Belgio, ha proposto ricorso dinanzi alla Corte EFTA contro il Regno di Norvegia.

La ricorrente chiede alla Corte EFTA di dichiarare che:

1.

Mantenendo in vigore le sezioni 20-1, secondo paragrafo, e 22-3 della legge in materia di pianificazione territoriale, in combinato disposto con i punti 9-1, 9-4 e 11-1 del regolamento edilizio, che richiedono alle imprese esecutrici di lavori di costruzione di ottenere un’autorizzazione dalle locali amministrazioni comuni prima dell’inizio delle loro attività, il Regno di Norvegia è venuto meno agli obblighi ad esso derivanti dall’articolo 16 dell’atto di cui al punto 1 dell’allegato X dell’accordo SEE (direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno), o, in alternativa, dell’articolo 36 dell’accordo SEE.

2.

Le spese del presente procedimento sono a carico del Regno di Norvegia.

Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso

Il caso riguarda l’obbligo, a norma della legge norvegese (sezioni 20-1, secondo paragrafo, e 22-3 della legge in materia di pianificazione territoriale, letto in combinato disposto con le sezioni 9-1, 9-4 e 11-1 del regolamento edilizio) per le imprese che desiderano effettuare servizi di costruzione in Norvegia, di sottoporre ad approvazione il progetto, che dovrà essere approvato dalle locali amministrazioni comunali, prima di iniziare le loro attività. Tale approvazione deve essere ottenuta prima di ogni singolo progetto di costruzione.

L’Autorità di vigilanza EFTA sostiene che il requisito costituisce una restrizione che non può essere giustificata in virtù dell’articolo 16, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (la «direttiva servizi») o, in alternativa, che tale misura costituisce una restrizione della libera prestazione dei servizi ai sensi dell’articolo 36 dell’accordo SEE, che non può essere giustificata ai sensi dell’articolo 33 dell’accordo SEE.

La Norvegia afferma che, in linea di principio, tale regime di autorizzazione non è contrario alla direttiva sui servizi, poiché esso può essere giustificato in virtù dell’articolo 16, paragrafo 1, e 3 di tale direttiva.


30.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 143/11


Ricorso proposto il 16 febbraio 2015 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro il Regno di Norvegia

(Causa E-7/15)

(2015/C 143/12)

In data 16 febbraio 2015 dinanzi alla Corte EFTA è stato proposto ricorso contro il Regno di Norvegia dall’Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Xavier Lewis, Auður Ýr Steinarsdóttir e Øyvind Bø, in qualità di agenti della suddetta Autorità, con sede in Rue Belliard 35, 1040 Bruxelles, Belgio.

Il ricorrente chiede alla Corte EFTA di:

1.

Dichiarare che

i)

superando i valori limite nell’aria ambiente per il biossido di zolfo (SO2), le particelle (PM10) e il biossido di azoto (NO2) durante il periodo 2008-2012, a seconda dei casi, nelle zone NO1, NO3, NO4, NO5 e NO6 di cui agli articoli da 3 a 5 della direttiva 1999/30/CE, ora articolo 13 della direttiva 2008/50; nonché

ii)

non adempiendo agli obblighi previsti dal piano per la qualità dell’aria di cui all’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 96/62/CE, ora articolo 23 della direttiva 2008/50, a seconda dei casi, per quanto riguarda le zone NO1, NO2, NO3, NO4 e NO5,

il Regno di Norvegia è venuto meno agli obblighi ad esso derivanti ai sensi dell’atto di cui al punto 14c dell’allegato XX dell’accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2008/50 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa).

2.

Condannare il Regno di Norvegia al pagamento delle spese processuali.

Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso

La direttiva 1999/30/CE del Consiglio concernente i valori limite per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo presenti nell’aria ambiente, ora direttiva 2008/50 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, impone il rispetto di valori limite per taluni inquinanti dell’aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull’ambiente nel suo complesso. Essa stabilisce inoltre disposizioni per la valutazione di sostanze inquinanti nonché misure per mantenere una buona qualità dell’aria.

L’Autorità di vigilanza EFTA sostiene che il Regno di Norvegia non ha adempiuto all’obbligo ad esso incombente di garantire che i livelli di determinati inquinanti nell’aria ambiente non superino i valori limite fissati nella legislazione SEE.

L’Autorità di vigilanza EFTA sostiene inoltre che il Regno di Norvegia non ha rispettato l’obbligo di elaborare appositi piani per la qualità dell’aria nei casi in cui sono stati superati i valori limite oltre il margine di tolleranza.

L’Autorità di vigilanza EFTA sostiene che la Norvegia non ha contestato nessuna delle carenze individuate dall’Autorità nelle sue risposte alla lettera di diffida e al parere motivato.

L’Autorità di vigilanza EFTA sostiene che, omettendo di includere i dettagli delle misure adottate o i progetti e un calendario per la loro attuazione, nonché una stima del miglioramento programmato della qualità dell’aria e dei tempi previsti per conseguire questi obiettivi, il Regno di Norvegia è venuto meno ai propri obblighi ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 96/62/CE, divenuto articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

30.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 143/12


Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza originarie della Repubblica popolare cinese

(2015/C 143/13)

La Commissione europea (di seguito «la Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza originarie della Repubblica popolare cinese sono oggetto di dumping e causano pertanto un grave pregiudizio all’industria dell’Unione.

1.   Denuncia

La denuncia è stata presentata il 17 marzo 2015 da Eurofer (European Steel Association) («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza.

2.   Prodotto in esame

Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da barre e tondi per cemento armato in ferro o in acciaio ad alta resistenza (talvolta denominate barre di rinforzo ad alta resistenza) di ferro, di acciaio non legato o di acciaio legato (ad esclusione dell’acciaio inossidabile, dell’acciaio rapido e dell’acciaio silicio-manganese), semplicemente laminate a caldo, comprese le barre che hanno subito una torsione dopo la laminazione. Tali barre e tondi hanno dentellature, collari, scanalature o altre deformazioni prodotti durante il processo di laminazione oppure hanno subito una torsione dopo la laminazione. La caratteristica principale dell’alta resistenza è la capacità di resistere a tensioni ripetute senza rompersi e, in particolare, di resistere a oltre 4,5 milioni di cicli di fatica utilizzando un rapporto di sollecitazione (min/max) di 0,2 e un intervallo di sollecitazione superiore a 150 MPa («il prodotto in esame»).

3.   Asserzione di dumping

Il prodotto che secondo la denuncia è oggetto di dumping è il prodotto in esame, originario della Repubblica popolare cinese («il paese interessato»), attualmente classificato con i codici NC ex 7214 20 00, ex 7228 30 20, ex 7228 30 41, ex 7228 30 49, ex 7228 30 61, ex 7228 30 69, ex 7228 30 70 ed ex 7228 30 89. Questi codici NC sono forniti solo a titolo informativo.

Dato che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, la Repubblica popolare cinese è considerata un paese non retto da un’economia di mercato, il denunciante ha stabilito un valore normale per le importazioni dalla Repubblica popolare cinese in base ai prezzi praticati sul mercato interno in due paesi terzi a economia di mercato, in questo caso il Qatar e gli Emirati arabi uniti.

La denuncia di dumping si basa su un confronto tra il valore normale così stabilito e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame venduto nell’Unione.

I margini di dumping così calcolati sono significativi per il paese interessato.

4.   Asserzione di pregiudizio e nesso di causalità

Il denunciante ha fornito elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame dal paese interessato sono aumentate complessivamente in termini assoluti e in termini di quota di mercato.

Gli elementi di prova addotti dal denunciante indicano che il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame hanno avuto, tra l’altro, ripercussioni negative sul livello dei prezzi praticati e sulla quota di mercato detenuta dall’industria dell’Unione, che hanno compromesso gravemente l’andamento generale e la situazione finanziaria di quest’ultima.

5.   Procedura

Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che la denuncia è stata presentata dall’industria dell’Unione o per suo conto e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un procedimento, la Commissione apre un’inchiesta a norma dell’articolo 5 del regolamento di base.

L’inchiesta determinerà se il prodotto in esame originario del paese interessato sia oggetto di dumping e se le importazioni in dumping abbiano arrecato un pregiudizio all’industria dell’Unione. In caso affermativo l’inchiesta valuterà se l’istituzione di misure non sia contraria all’interesse dell’Unione.

5.1.    Procedura di determinazione del dumping

I produttori esportatori (2) del prodotto in esame del paese interessato sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

5.1.1.   Produttori esportatori oggetto dell’inchiesta

5.1.1.1.   Procedura di selezione dei produttori esportatori che saranno oggetto dell’inchiesta nella Repubblica popolare cinese

a)   Campionamento

In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori esportatori del paese interessato oggetto del presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse, fornendo alla Commissione le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato I del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità del paese interessato ed eventualmente le associazioni note di produttori esportatori.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni verso l’Unione che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori esportatori noti, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione, se del caso, tramite le autorità della Repubblica popolare cinese, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori esportatori ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori inseriti nel campione, alle associazioni note di produttori esportatori e alle autorità del paese interessato.

I produttori esportatori selezionati per costituire il campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.

Fatta salva la possibile applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione»). Fatto salvo quanto disposto di seguito alla lettera b), il dazio antidumping applicabile alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione non potrà superare la media ponderata del margine di dumping stabilito per i produttori esportatori inseriti nel campione (3).

b)   Margine di dumping individuale per le società non inserite nel campione

I produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione possono chiedere, a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, che la Commissione fissi per loro un margine di dumping individuale («margine di dumping individuale»). I produttori esportatori che intendono chiedere tale margine devono richiedere un questionario e restituirlo debitamente compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse. La Commissione esaminerà se può essere concesso loro un dazio individuale in conformità all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. I produttori esportatori del paese non retto da un’economia di mercato che ritengano che nel loro caso prevalgano condizioni di economia di mercato per quanto riguarda la produzione e la vendita del prodotto in esame, possono presentare una richiesta debitamente motivata di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («richiesta TEM») e trasmetterla debitamente compilata entro i termini specificati al punto 5.1.2.2.

Si informano tuttavia i produttori esportatori che chiedono un margine di dumping individuale che la Commissione potrà comunque decidere di non determinare per loro tale margine se, ad esempio, il numero dei produttori esportatori è così elevato da rendere tale determinazione indebitamente gravosa e impedire la tempestiva conclusione dell’inchiesta.

5.1.2.   Procedura supplementare relativa ai produttori esportatori del paese interessato non retto da un’economia di mercato

5.1.2.1.   Selezione di un paese terzo a economia di mercato

Fatte salve le disposizioni del punto 5.1.2.2, in conformità all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso di importazioni dal paese interessato, il valore normale sarà determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo a economia di mercato. A tale scopo la Commissione selezionerà un idoneo paese terzo ad economia di mercato. Il paese provvisoriamente prescelto sono gli Emirati arabi uniti. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni in merito all’adeguatezza di tale scelta entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, il prodotto in esame è prodotto anche in Qatar e in Turchia. Al fine di selezionare in modo definitivo il paese terzo a economia di mercato, la Commissione esaminerà se il prodotto in esame sia prodotto e venduto in tali paesi terzi a economia di mercato per i quali vi sono indicazioni riguardo alla produzione del prodotto in esame.

5.1.2.2.   Trattamento dei produttori esportatori del paese interessato non retto da un’economia di mercato

A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, i singoli produttori esportatori del paese interessato che ritengano che nel loro caso prevalgano condizioni di economia di mercato per quanto riguarda la fabbricazione e la vendita del prodotto in esame possono presentare una richiesta debitamente motivata di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («richiesta TEM»). Il trattamento sarà accordato se dalla valutazione della richiesta TEM risulterà che sono soddisfatti i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base (4). Il margine di dumping dei produttori esportatori ai quali è accordato il TEM sarà calcolato, per quanto possibile e facendo uso dei dati disponibili, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, utilizzando il loro valore normale e i loro prezzi all’esportazione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base.

La Commissione invierà i moduli di richiesta TEM ai produttori esportatori del paese interessato inseriti nel campione e ai produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione che intendono chiedere un margine di dumping individuale, alle associazioni note di produttori esportatori e alle autorità del paese interessato. La Commissione valuterà esclusivamente i moduli di richiesta TEM presentati dai produttori esportatori del paese interessato inseriti nel campione e dai produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione la cui richiesta di margine di dumping individuale è stata accolta.

I produttori esportatori che chiedono il TEM dovranno presentare un modulo di richiesta TEM, debitamente compilato, entro 21 giorni dalla data di notifica della selezione del campione o della decisione di non selezionare un campione, salvo disposizioni diverse.

5.1.3.   Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta  (5)  (6)

Gli importatori indipendenti nell’Unione del prodotto in esame dal paese interessato sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione. Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse, fornendo alla Commissione le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato II del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Le parti interessate che intendono fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto in esame che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione e alle associazioni note di importatori. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.

5.2.    Procedura di determinazione del pregiudizio e produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta

La determinazione del pregiudizio si basa su prove certe e comporta un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di dumping, dei loro effetti sui prezzi nel mercato dell’Unione e dell’incidenza di tali importazioni sull’industria dell’Unione. Per stabilire se tale industria subisca un grave pregiudizio, i produttori dell’Unione del prodotto in esame sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

In considerazione del numero elevato di produttori dell’Unione interessati dal presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione. Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare il fascicolo (utilizzando i recapiti riportati al punto 5.6 per mettersi in contatto con la Commissione). Gli altri produttori dell’Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengano di dover essere inseriti nel campione, devono contattare la Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.

La Commissione informerà i produttori noti dell’Unione e/o le associazioni note di produttori dell’Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori dell’Unione inseriti nel campione e alle associazioni note di produttori dell’Unione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.

5.3.    Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione

Qualora venga accertata l’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio, si deciderà, in conformità all’articolo 21 del regolamento di base, se l’adozione di misure antidumping sia contraria o meno all’interesse dell’Unione. I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse. Per poter partecipare all’inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.

Le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione informazioni riguardanti l’interesse dell’Unione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da validi elementi di prova all’atto della presentazione.

5.4.    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo disposizioni diverse, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.5.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.6.    Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale sono esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza, per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («diffusione limitata») (7).

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le scansioni di deleghe e certificazioni, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, consegnato a mano o inviato per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica le parti interessate esprimono il proprio accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES» (Corrispondenza con la Commissione europea nei casi di difesa commerciale), pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio (http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf). Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo e-mail fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori norme e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail

:

TRADE-HFP-REBARS-DUMPING@ec.europa.eu

nonché

TRADE-HFP-REBARS-INJURY@ec.europa.eu

6.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L’assenza di risposta su supporto informatico non viene considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

7.   Consigliere auditore

Nei procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, le domande vanno presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un’audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l’altro, il dumping, il pregiudizio, il nesso causale e l’interesse dell’Unione. Tale audizione si terrà di norma entro la fine della quarta settimana successiva alla comunicazione delle conclusioni provvisorie.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

8.   Calendario dell’inchiesta

A norma dell’articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In conformità all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro nove mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

9.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (8).


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Per produttore esportatore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca il prodotto in esame e lo esporti nel mercato dell’Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società a essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto in esame.

(3)  A norma dell’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, non si terrà conto dei margini nulli o minimi, né dei margini determinati nelle circostanze di cui all’articolo 18 del regolamento di base.

(4)  I produttori esportatori devono dimostrare in particolare che: i) le decisioni delle imprese in materia di politica commerciale e di costi sono prese in risposta a tendenze del mercato e senza ingerenze di rilievo da parte dello Stato; ii) le imprese dispongono di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente, secondo le norme internazionali in materia di contabilità e che sono applicati in ogni caso; iii) non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato; iv) le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono stabilità e certezza del diritto e v) le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.

(5)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare l’allegato I del questionario destinato ai produttori esportatori. A norma dell’articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l’applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate (GU L 253 del 11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.

(6)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere usati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(7)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è protetto anche a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(8)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

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ALTRI ATTI

Commissione europea

30.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 143/23


Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2015/C 143/14)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

DOCUMENTO UNICO

«ΓΑΛΑΝÓ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣÍΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» (GALANÓ METAGGITSÍOU CHALKIDIKÍS)

N. CE: EL-PDO-0005-01027-07.08.2012

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Nome

«Γαλανό Μεταγγιτσίου Χαλκιδικής» (Galanó Metaggitsíou Chalkidikís)

2.   Stato membro o paese terzo

Grecia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

L’olio extravergine di oliva «Galanó Metaggitsíou Chalkidikís» è ottenuto, almeno per il 90 %, dalle olive della varietà Strongiloliá (Olea europaea var. Rubrotunda) (anche chiamata Galaní, Prasinoliá) e, in misura non superiore al 10 %, dalle olive della varietà Chondroliá Chalkidikís.

L’olio Galanó Metaggitsíou Chalkidikís presenta le seguenti caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche:

Acidità: non eccedente 0,60 gr per 100 gr di olio

Numero di perossidi: <= 15 meq di ossigeno attivo (O2)/kg

K232: <= 2,35

K270: <= 0,18

Cere: <= 110 mg/kg

Acidi grassi insaturi: ≥ 84 %

Acido oleico: minimo 73 %

Acido linolenico: < 1,0 %

Acido linoleico: < 11 %

Colore: dal verde con sfumature gialle al giallo dorato, inizialmente torbido, subito dopo la spremitura, per poi diventare gradualmente del tutto trasparente.

Caratteristiche organolettiche:

Descrittore

Valore medio

Difetti

0

Mediana del fruttato

> 3

Mediana del piccante

> 3

Mediana dell’amaro

< 2,5

3.3.   Alimenti per animali (solo per prodotti di origine animale) e Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

La coltivazione e le operazioni di spremitura finalizzate alla produzione dell’olio extravergine di oliva «Galanó Metaggitsíou Chalkidikís» devono essere effettuate esclusivamente all’interno della zona geografica delimitata.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

L’imbottigliamento dell’olio di oliva «Galanó Metaggitsíou Chalkidikís» avviene all’interno della zona geografica delimitata per scongiurare il pericolo che il trasporto del prodotto sfuso ne provochi il deterioramento e la perdita delle caratteristiche peculiari.

Per impedire il deterioramento del prodotto si adottano misure molto specifiche, ad esempio:

1)

stoccaggio iniziale del prodotto in serbatoi inossidabili numerati nei magazzini dei produttori, i quali sono consapevoli che l’olio di oliva in fase di stoccaggio è sensibile all’ossigeno e alla luce;

2)

sigillatura dei serbatoi con ceralacca con la scritta «κυανούν» (kianùn, che, come galanó, significa«azzurro») e sostituzione della sigillatura in caso di mancato esaurimento dell’olio contenuto in ciascun serbatoio, al fine di garantire il controllo del prodotto,

3)

divieto di travaso e di trasporto dell’olio di oliva sfuso al di fuori della zona geografica delimitata di produzione, al fine di ridurre al minimo il tempo di contatto della sostanza grassa con l’ossigeno sulla superficie di separazione aria-olio all’interno sia del serbatoio per il trasporto sia della bottiglia standard,

4)

divieto di trasporto al di fuori della zona geografica delimitata di produzione in serbatoi-contenitori trasparenti per non esporre l’olio alla luce diretta del sole, che è responsabile della fotossidazione,

5)

apposizione sulle bottiglie di un sigillo di ceralacca il cui aspetto varia a seconda della partita di bottiglie (in termini di composizione della ceralacca o posizione del sigillo sul contenitore), per scongiurare qualunque possibilità di contraffazione del prodotto (attuazione di controlli) e per garantirne la tracciabilità.

Il prodotto è imballato in contenitori non trasparenti in vetro, metallo o ceramica per uso alimentare e in qualunque altro materiale inerte che non pregiudichi il contenuto o che risponda alle disposizioni commerciali o/e giuridiche dei paesi con i quali si intrattengono gli scambi.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Oltre a conformarsi alle prescrizioni della normativa dell’Unione europea, l’etichettatura include uno dei seguenti loghi:

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Il logo del produttore viene indicato anche sulla bottiglia, ciascuna delle quali è numerata per fornire al consumatore informazioni più precise e esatte.

4.   Definizione concisa della zona geografica

La zona geografica delimitata di produzione dell’olio extravergine di oliva «Galanó Metaggitsíou Chalkidikís» è situata nella frazione di Metaggitsí, comune di Sithonía.

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

La specificità della zona geografica deriva dal fatto che essa è delimitata a ovest da un fiume, a est dal mare e a nord e sud da rilievi collinari.

I rilievi della zona presentano principalmente pendenze dell’1-15 % su un’estensione che copre gran parte di tale zona (1 820 ha), e tutt’intorno alla zona si incontrano pendenze maggiori che possono superare il 60 %. Di conseguenza le maggiori estensioni coltivate sono circondate da colline. Si crea così un bacino chiuso, protetto dai venti orientali carichi di umidità, che però al tempo stesso trattiene al suo interno le basse temperature, con una media, nel mese più freddo, di 2,5 °C e, nel mese più caldo, di 22,5 °C. Nella zona si assiste anche a gelate precoci dovute principalmente al rapporto pedoclimatico.

Il clima nella zona è mediterraneo, ma presenta anche caratteristiche continentali con influsso mediterraneo. Le precipitazioni non sono particolarmente abbondanti, con una media annuale che va da 505 mm, alle basse altitudini, a 662 mm, sui rilievi maggiori. Il periodo tra giugno e settembre è considerato il più asciutto dell’anno, con precipitazioni tra 119 mm e 169 mm, che in settembre raggiungono un livello minimo di 20-29 mm. Gli oliveti di Metaggitsí nella penisola Calcidica sono stati piantati su terreni di origine paleozoica, alle pendici del monte Vertískos, costituiti da gneiss biotitici e a due miche, graniti, scisti, quarziti, dioriti e feldspati; si tratta di terreni moderatamente acidi (pH 5-6); gli altri oliveti del distretto della Calcidica crescono invece su suoli calcarei basici (≥ pH 7). Dal punto di vista meccanico, i terreni rientrano nelle classi di tessitura da «leggera» a «media» e presentano un buon livello di umidità, sono ben aerati, mediamente permeabili, con un drenaggio soddisfacente e un buon deflusso dell’acqua e delle sostanze disciolte nel terreno, nonché ricchi di fosforo.

Inoltre, gli oliveti di Metaggitsí appartengono almeno per il 90 % alla varietà Strongiloliá (Galaní o Prasinoliá), la cui presenza è ben radicata in questa zona geografica delimitata a motivo delle particolari condizioni pedoclimatiche dominanti e, per un massimo del 10 %, alla varietà Chondroliá Chalkidikís. La presenza diffusa della varietà Strongiloliá nella zona in questione è dovuta al microclima e all’attività dell’uomo, che ha letteralmente plasmato le superfici agricole della zona, ovviando all’acidità dei terreni con fertilizzanti biologici e concime verde e all’eccessiva rugosità del terreno con scassi eseguiti manualmente.

La varietà Strongiloliá presenta frutti carnosi, di forma rotonda/ovale non a punta, che maturano a novembre. La raccolta delle olive comincia precocemente, quando il colore del frutto è verde-violaceo, e la spremitura avviene a freddo, con una temperatura di gramolatura non superiore a 27 °C. Il peso del frutto oscilla tra 2,6 e 7,5 (valore medio: 4,6) grammi, con un tenore in olio del 16 %. Questa varietà ha un duplice uso — per la produzione di olive da tavola e per la fabbricazione di olio di oliva — e si distingue per i frutti e le foglie.

La varietà Chondroliá Chalkidikís presenta frutti di grandi dimensioni con un rapporto tra polpa e nocciolo di 7-10: 1. Questa varietà ha un duplice uso — per la produzione di olive da tavola e per la fabbricazione di olio di oliva — e si distingue per i frutti e le foglie.

5.2.   Specificità del prodotto

L’olio di oliva «Galanó Metaggitsíou Chalkidikís» presenta le seguenti caratteristiche:

olio di oliva proveniente, almeno per il 90 %, dalla varietà Strongiloliá (Galaní o Prasinoliá);

alto tenore di acido oleico, con una percentuale minima per tale olio del 73 %;

prevalenza degli acidi grassi insaturi (≥ 84 %) rispetto a quelli saturi;

bassa percentuale di acido linolenico (< 1,0 %) e di acido linoleico (< 11 %);

aroma fruttato medio (mediana: > 3), con una carica piccante media (mediana: > 3) e con carica amara da leggera a media (mediana: < 2,5). L’olio di oliva «Galanó Metaggitsíou Chalkidikís» può essere definito dolce in quanto la sua carica amara è solitamente inferiore a 2.

Questo tipo di olio, inoltre, è prodotto da olive raccolte precocemente, con inizio a ottobre, quando il colore del frutto è verde-violaceo, e la spremitura avviene a freddo, con una temperatura di gramolatura non superiore a 27 °C.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP), o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

L’olio di oliva «Galanó Metaggitsíou Chalkidikís» è caratterizzato dalla presenza della varietà di oliva Strongiloliá (Galaní o Prasinoliá), che si coltiva a fini commerciali quasi esclusivamente nella zona geografica in oggetto. Questa varietà è ben radicata nel territorio e rappresenta la quasi totalità del patrimonio olivicolo della zona, vale a dire il 90 % delle olive coltivate complessivamente. La presenza diffusa di tale varietà nella zona in questione è dovuta al microclima (caratterizzato da aridità, siccità, gelate precoci, basse temperature, basso pH del terreno, presenza di rilievi) e all’attività dell’uomo, che ha letteralmente plasmato le superfici agricole della zona, ovviando all’acidità dei terreni con fertilizzanti biologici e concime verde e all’eccessiva rugosità del terreno con scassi eseguiti manualmente. Queste condizioni pedoclimatiche sono all’origine di una concentrazione più elevata di acido oleico, che raggiunge il 73 %, e di una minore concentrazione di acido linolenico (< 1,0 %) e acido linoleico (< 11 %); di conseguenza l’olio di oliva in oggetto presenta una maggiore stabilità all’ossidazione.

Le caratteristiche qualitative positive dell’olio extravergine di oliva «Galanó Metaggitsíou Chalkidikís» sono anche dovute all’elevato tenore di fosforo del terreno. Questo olio presenta inoltre un aroma di oliva fruttato, fresco, pulito e netto, dovuto alla scarsa presenza di precipitazioni, che crea percezioni aromatiche equilibrate, alla raccolta precoce delle olive, che produce un olio di oliva dall’aroma intenso, e alle sue modalità di spremitura (a freddo), che impediscono l’alterazione e la distruzione dei suoi componenti aromatizzanti.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento in oggetto)

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/Galano_Metaggitsiou_Xalkidikis_300714.pdf


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


Rettifiche

30.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 143/27


Rettifica della comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 28 Stati membri con decorrenza 1o aprile 2015

( Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 88 del 14.3.2015 )

(2015/C 143/15)

La tabella a pagina 6 è sostituita dalla seguente:

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28.2.2015

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