ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 142

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

58° anno
29 aprile 2015


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2015/C 142/01

Decisione del Consiglio, del 20 aprile 2015, relativa alla nomina di un membro del consiglio di amministrazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare

1

2015/C 142/02

Avviso all'attenzione delle persone soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2013/255/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

3

 

Commissione europea

2015/C 142/03

Tassi di cambio dell'euro

4

2015/C 142/04

Avviso concernente la conclusione delle azioni avviate nei confronti di un paese terzo cui è stata notificata, il 26 novembre 2013, la possibilità di essere identificato come paese terzo non cooperante ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

5

2015/C 142/05

Avviso concernente la conclusione delle azioni avviate nei confronti di un paese terzo cui è stata notificata, il 10 giugno 2014, la possibilità di essere identificato come paese terzo non cooperante ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

6

2015/C 142/06

Decisione della Commissione, del 21 aprile 2015, che notifica a un paese terzo la possibilità di essere identificato come paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

7

2015/C 142/07

Parere del Comitato Consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 2 dicembre 2013 in merito a un progetto di decisione concernente il Caso AT.39685(1) Fentanyl — Relatore: Lettonia

18

2015/C 142/08

Parere del Comitato Consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 6 dicembre 2013 in merito a un progetto di decisione concernente il Caso AT.39685(2) Fentanyl — Relatore: Lettonia/Regno Unito

19

2015/C 142/09

Relazione finale del consigliere-auditore — Fentanyl (AT.39685)

20

2015/C 142/10

Sintesi della Decisione della Commissione, del 10 dicembre 2013, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Caso AT.39685 — Fentanyl) [notificata con il numero C(2013) 8870]

21

 

Corte dei conti

2015/C 142/11

Relazione speciale n. 4/2015 Assistenza tecnica: qual è il contributo fornito all’agricoltura e allo sviluppo rurale?

23

2015/C 142/12

Relazione speciale n. 5/2015 Gli strumenti finanziari sono uno strumento valido e promettente nel settore dello sviluppo rurale?

23


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2015/C 142/13

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7624 — KKR / Comcast / Pentech / Piton / Scottish Enterprise / Shamrock / FanDuel / JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

24

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2015/C 142/14

Pubblicazione di una domanda ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

25

2015/C 142/15

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

29


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

29.4.2015   

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C 142/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 aprile 2015

relativa alla nomina di un membro del consiglio di amministrazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare

(2015/C 142/01)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 25, paragrafo 1,

visto l’elenco dei candidati presentato al Consiglio dalla Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

È fondamentale garantire l’indipendenza, l’elevata qualità scientifica, la trasparenza e l’efficienza dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («EFSA»). È altresì indispensabile la collaborazione con gli Stati membri.

(2)

Un membro del consiglio di amministrazione dell’EFSA, la sig.ra Valérie BADUEL, ha rassegnato le proprie dimissioni. È pertanto opportuno nominare un nuovo membro per il restante periodo suo mandato.

(3)

Al fine di nominare un nuovo membro del consiglio di amministrazione dell’EFSA, il Consiglio ha esaminato la lista sottopostagli dalla Commissione sulla scorta della documentazione fornita dalla Commissione e alla luce del parere espresso dal Parlamento europeo. L’obiettivo è di garantire il più alto livello di competenza, una vasta gamma di pertinenti conoscenze specialistiche, ad esempio in materia di gestione e di amministrazione pubblica, e la distribuzione geografica più ampia possibile all’interno dell’Unione.

(4)

L’articolo 25 del regolamento (CE) n. 178/2002 dispone che quattro membri del consiglio di amministrazione dell’EFSA debbano avere esperienza in associazioni che rappresentano i consumatori e altri interessi nella catena alimentare. Attualmente, quattro membri hanno una tale esperienza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La seguente persona è nominata membro del consiglio di amministrazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare per il periodo dal 1o maggio 2015 al 30 giugno 2016:

Sig. Michael WINTER.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 20 aprile 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. DŪKLAVS


(1)  GU L 31 del 1.2.2002, pag. 1.


29.4.2015   

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C 142/3


Avviso all'attenzione delle persone soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2013/255/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

(2015/C 142/02)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone attualmente designate nell'allegato I della decisione 2013/255/PESC del Consiglio (1) e nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio (2), concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.

Il Consiglio intende modificare le motivazioni per le seguenti persone: sig. Ali Mamlouk, sig. Rustum Ghazali, sig. Faruq Al Shara' e Brigadier-General Rafiq Shahadah (elencati, rispettivamente, come nn. 3, 11, 16 e 37 nell'allegato I della decisione 2013/255/PESC e nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012).

Si informano le persone interessate che possono inoltrare al Consiglio, prima dell'11 maggio 2015, una richiesta per ottenere la prevista motivazione all'indirizzo seguente:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

DG C 1C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu


(1)  GU L 147 dell’1.6.2013, pag. 14.

(2)  GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.


Commissione europea

29.4.2015   

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C 142/4


Tassi di cambio dell'euro (1)

28 aprile 2015

(2015/C 142/03)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0927

JPY

yen giapponesi

130,09

DKK

corone danesi

7,4607

GBP

sterline inglesi

0,71500

SEK

corone svedesi

9,3808

CHF

franchi svizzeri

1,0464

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,3920

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,471

HUF

fiorini ungheresi

301,35

PLN

zloty polacchi

4,0015

RON

leu rumeni

4,4026

TRY

lire turche

2,9161

AUD

dollari australiani

1,3752

CAD

dollari canadesi

1,3188

HKD

dollari di Hong Kong

8,4696

NZD

dollari neozelandesi

1,4226

SGD

dollari di Singapore

1,4433

KRW

won sudcoreani

1 167,18

ZAR

rand sudafricani

13,0108

CNY

renminbi Yuan cinese

6,7806

HRK

kuna croata

7,5860

IDR

rupia indonesiana

14 149,02

MYR

ringgit malese

3,8755

PHP

peso filippino

48,320

RUB

rublo russo

57,0315

THB

baht thailandese

35,611

BRL

real brasiliano

3,1786

MXN

peso messicano

16,7325

INR

rupia indiana

68,9985


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


29.4.2015   

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C 142/5


Avviso concernente la conclusione delle azioni avviate nei confronti di un paese terzo cui è stata notificata, il 26 novembre 2013, la possibilità di essere identificato come paese terzo non cooperante ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

(2015/C 142/04)

La Commissione europea («la Commissione») ha posto termine alle azioni in materia di lotta alla pesca INN avviate il 26 novembre 2013 nei confronti della Repubblica di Corea con la decisione 2013/C 346/03 della Commissione (1) relativa alla notifica trasmessa ai paesi terzi che la Commissione considera possano essere identificati come paesi terzi non cooperanti a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (2) (regolamento INN).

1.   Quadro normativo

L’articolo 32 del regolamento INN dispone che la Commissione notifichi ai paesi terzi interessati la possibilità di essere identificati come paesi terzi non cooperanti. Tale notifica è di natura preliminare. La notifica, trasmessa ai paesi terzi, della possibilità di essere identificati come paesi terzi non cooperanti è basata sui criteri di cui all’articolo 31 del regolamento INN.

La Commissione dovrebbe espletare tutte le azioni previste all’articolo 32 con riguardo a tali paesi. In particolare, essa dovrebbe includere nella notifica le informazioni sui fatti essenziali e sulle considerazioni che motivano tale identificazione, la possibilità per tali paesi di risponderle fornendo prove atte a confutare l’identificazione o, se del caso, un piano d’azione inteso a risanare la situazione nonché i provvedimenti correttivi adottati.

La Commissione dovrebbe accordare ai paesi terzi interessati un periodo di tempo adeguato per rispondere alla notifica, nonché un termine ragionevole per porre rimedio alla situazione.

2.   Procedura

Il 26 novembre 2013 la Commissione europea ha notificato alla Repubblica di Corea la possibilità di essere identificata come paese terzo non cooperante nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN).

Per evitarne l’identificazione come paese terzo non cooperante, la Commissione ha espressamente invitato la Corea a collaborare proponendo un piano d’azione inteso ad ovviare alle carenze individuate.

La Commissione ha avviato un processo di dialogo con la Repubblica di Corea. Il paese ha presentato osservazioni orali e scritte che sono state esaminate e prese in considerazione dalla Commissione. La Commissione ha continuato a ricercare e verificare tutte le informazioni che riteneva necessarie.

La Repubblica di Corea ha adottato le misure necessarie per far cessare le attività di pesca INN e per prevenirne l’esercizio futuro, ovviando agli atti o alle omissioni che avevano portato alla notifica della possibilità per tale paese di essere identificato come paese terzo non cooperante in materia di lotta alla pesca INN.

3.   Conclusioni

Considerate le circostanze e previo esame delle suddette considerazioni, la Commissione ritiene concluse le azioni avviate nei confronti della Repubblica di Corea a norma dell’articolo 32 del regolamento INN in relazione all’adempimento degli obblighi ad essa imposti dal diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione e delle azioni da attuare per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN. Le autorità competenti sono state ufficialmente informate dalla Commissione.

Tale conclusione non esclude che la Commissione o il Consiglio possano successivamente adottare ulteriori misure, qualora altri elementi fattuali dimostrino che il paese non adempie all’obbligo impostogli dal diritto internazionale, in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN.


(1)  GU C 346 del 27.11.2013, pag. 26.

(2)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.


29.4.2015   

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C 142/6


Avviso concernente la conclusione delle azioni avviate nei confronti di un paese terzo cui è stata notificata, il 10 giugno 2014, la possibilità di essere identificato come paese terzo non cooperante ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

(2015/C 142/05)

La Commissione europea («la Commissione») ha posto termine alle azioni in materia di lotta alla pesca INN avviate il 10 giugno 2014 nei confronti della Repubblica delle Filippine con la decisione 2014/C 185/03 della Commissione (1) relativa alla notifica trasmessa alla Repubblica delle Filippine che la Commissione considera possa essere identificata come paese terzo non cooperante ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (2) (regolamento INN).

1.   Quadro normativo

L’articolo 32 del regolamento INN dispone che la Commissione notifichi ai paesi terzi interessati la possibilità di essere identificati come paesi terzi non cooperanti. Tale notifica è di natura preliminare. La notifica, trasmessa ai paesi terzi, della possibilità di essere identificati come paesi terzi non cooperanti è basata sui criteri di cui all’articolo 31 del regolamento INN.

La Commissione dovrebbe espletare tutte le azioni previste all’articolo 32 con riguardo a tali paesi. In particolare, essa dovrebbe includere nella notifica le informazioni sui fatti essenziali e sulle considerazioni che motivano tale identificazione, la possibilità per tali paesi di risponderle fornendo prove atte a confutare l’identificazione o, se del caso, un piano d’azione inteso a risanare la situazione nonché i provvedimenti correttivi adottati.

La Commissione dovrebbe accordare ai paesi terzi interessati un periodo di tempo adeguato per rispondere alla notifica, nonché un termine ragionevole per porre rimedio alla situazione.

2.   Procedura

Il 10 giugno 2014 la Commissione europea ha notificato alla Repubblica delle Filippine la possibilità di essere identificata come paese terzo non cooperante nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN).

Per evitarne l’identificazione come paese terzo non cooperante, la Commissione ha espressamente invitato tale paese a collaborare proponendo un piano d’azione inteso ad ovviare alle carenze individuate.

La Commissione ha avviato un processo di dialogo con la Repubblica delle Filippine. lI paese ha presentato osservazioni orali e scritte che sono state esaminate e prese in considerazione dalla Commissione. La Commissione ha continuato a ricercare e verificare tutte le informazioni che riteneva necessarie.

La Repubblica delle Filippine ha adottato le misure necessarie per far cessare le attività di pesca INN e per prevenirne l’esercizio futuro, ovviando agli atti o alle omissioni che avevano portato alla notifica della possibilità per tale paese di essere identificato come paese terzo non cooperante in materia di lotta alla pesca INN.

3.   Conclusioni

Considerate le circostanze e previo esame delle suddette considerazioni, la Commissione ritiene concluse le azioni avviate nei confronti della Repubblica delle Filippine a norma dell’articolo 32 del regolamento INN in relazione all’adempimento degli obblighi ad essa imposti dal diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione e delle azioni da attuare per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN. Le autorità competenti sono state ufficialmente informate dalla Commissione.

Tale conclusione non esclude che la Commissione o il Consiglio possano successivamente adottare ulteriori misure, qualora altri elementi fattuali dimostrino che il paese non adempie all’obbligo impostogli dal diritto internazionale, in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN.


(1)  GU C 185 del 17.6.2014, pag. 17.

(2)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.


29.4.2015   

IT

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C 142/7


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 2015

che notifica a un paese terzo la possibilità di essere identificato come paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

(2015/C 142/06)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (1), in particolare l’articolo 32,

considerando quanto segue:

1.   INTRODUZIONE

(1)

Il regolamento (CE) n. 1005/2008 («regolamento INN») istituisce un regime dell’Unione per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («pesca INN»).

(2)

Il capo VI del regolamento INN stabilisce la procedura per l’identificazione dei paesi terzi non cooperanti, i provvedimenti da adottare in relazione a tali paesi, l’elaborazione di un elenco di tali paesi, la radiazione dallo stesso, la pubblicità dell’elenco e le misure di emergenza.

(3)

In conformità dell’articolo 32 del regolamento INN, la Commissione è tenuta a notificare ai paesi interessati la possibilità di essere identificati come paesi terzi non cooperanti. Tale notifica, di natura preliminare, deve basarsi sui criteri di cui all’articolo 31 del regolamento INN. La Commissione è altresì tenuta ad adottare tutti i provvedimenti previsti all’articolo 32 di detto regolamento nei confronti dei paesi terzi destinatari della notifica. In particolare, la Commissione deve includere nella notifica le informazioni sui fatti essenziali e le considerazioni che motivano l’identificazione e dare a tali paesi la possibilità di rispondere fornendo prove atte a confutare l’identificazione o, se del caso, un piano d’azione inteso a risanare la situazione, nonché i provvedimenti correttivi adottati. La Commissione deve accordare ai paesi terzi destinatari della notifica un termine congruo per rispondere alla stessa, nonché un termine ragionevole per porre rimedio alla situazione.

(4)

A norma dell’articolo 31 del regolamento INN, la Commissione è tenuta a identificare i paesi terzi che considera paesi non cooperanti in materia di lotta alla pesca INN. Devono essere identificati come non cooperanti i paesi terzi che non adempiano all’obbligo ad essi imposto dal diritto internazionale, nella loro qualità di Stati di bandiera, Stati di approdo, Stati costieri o Stati di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare e eliminare la pesca INN.

(5)

L’identificazione dei paesi terzi non cooperanti deve basarsi sull’esame di tutte le informazioni indicate all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento INN.

(6)

A norma dell’articolo 33 del regolamento INN, il Consiglio deve elaborare un elenco dei paesi terzi non cooperanti. Le misure stabilite, fra l’altro, all’articolo 38 del regolamento INN si applicano a tali paesi.

(7)

A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento INN, l’accettazione di certificati di cattura convalidati da parte di Stati terzi di bandiera è subordinata alla notifica alla Commissione delle disposizioni in materia di attuazione, controllo ed osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle misure di conservazione e di gestione applicabili ai pescherecci dei paesi terzi interessati.

(8)

In conformità dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento INN, la Commissione deve cooperare sul piano amministrativo con i paesi terzi su questioni attinenti all’attuazione di detto regolamento.

2.   PROCEDURA RELATIVA AL REGNO DI THAILANDIA

(9)

La notifica del Regno di Thailandia come Stato di bandiera è pervenuta alla Commissione in conformità all’articolo 20 del regolamento INN il 6 ottobre 2009.

(10)

Dal 18 al 22 aprile 2011 la Commissione, con il sostegno dell’Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA), ha effettuato una visita in Thailandia nell’ambito della cooperazione amministrativa di cui all’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento INN.

(11)

Scopo della visita era verificare le informazioni concernenti le disposizioni della Thailandia in materia di attuazione, controllo ed esecuzione delle leggi, dei regolamenti e delle misure di conservazione e di gestione che devono essere rispettate dai pescherecci di tale paese, le misure adottate dalla Thailandia per ottemperare ai propri obblighi nella lotta contro la pesca INN e soddisfare i requisiti e gli aspetti relativi all’attuazione del sistema di certificazione delle catture dell’Unione.

(12)

La relazione finale sulla visita è stata inviata alla Thailandia il 30 giugno 2011.

(13)

Il 27 aprile 2012 si è svolta una riunione tecnica tra la Thailandia e i servizi della Commissione. Questi ultimi sono stati aggiornati dalla Thailandia in merito agli sviluppi registrati dall’aprile 2011 per quanto riguarda l’attuazione del regolamento INN. La Thailandia ha presentato una legge riveduta sulla pesca, approvata dal Consiglio dei ministri e pronta per essere adottata dal Senato e dal Parlamento, un programma relativo al sistema di controllo dei pescherecci, varato in previsione di ulteriore realizzazione nel 2013 e un progetto definitivo di piano d’azione nazionale sulla pesca INN pronto per la traduzione.

(14)

Dal 9 al 12 ottobre 2012 la Commissione ha effettuato un’altra visita in Thailandia per verificare il seguito dato alle misure adottate nel corso della prima visita.

(15)

La relazione finale sulla visita è stata inviata alla Thailandia il 9 novembre 2012.

(16)

Il 29 novembre 2012 la Thailandia ha trasmesso ulteriori informazioni e il 23 gennaio 2013 ha comunicato le proprie osservazioni in merito alla relazione sulla visita del novembre 2012.

(17)

Il 15 febbraio la Commissione ha risposto alle osservazioni contenute nella relazione della Thailandia del 23 gennaio 2013.

(18)

L’11 aprile 2013 la Thailandia ha fornito ulteriori informazioni attraverso un piano d’azione volto a migliorare i sistemi di tracciabilità dei prodotti ittici importati.

(19)

Dall’8 al 9 ottobre 2014 la Commissione ha nuovamente organizzato una visita in Thailandia per garantire il seguito delle misure adottate nel corso della visita dell’ottobre 2012.

(20)

La relazione finale sulla visita è stata inviata alla Thailandia il 29 ottobre 2014. Nel corso della visita la Commissione ha constatato la scarsità o l’assenza di progressi per quanto concerne le gravi carenze riscontrate dal 2011.

(21)

Il 19 novembre 2014 si è svolta una riunione fra la Thailandia e i servizi della Commissione, nel corso della quale la Thailandia ha formulato ulteriori osservazioni. Successivamente a tale riunione, la Thailandia ha fornito una serie di osservazioni scritte. Il 28 gennaio 2015 la Thailandia ha presentato una versione non ufficiale della legge riveduta sulla pesca pubblicata il 9 gennaio 2015 (riferimento Legge sulla pesca B.E. 2558 (2015)].

(22)

La Thailandia è membro della Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (IOTC) e ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare (UNCLOS).

(23)

Per valutare l’osservanza, da parte della Thailandia, degli obblighi internazionali che le incombono come Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, quali sanciti negli accordi internazionali di cui al considerando (22) e stabiliti dalla pertinente organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) menzionata in tale considerando, la Commissione ha raccolto e analizzato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di tale esercizio. Attualmente, il principale testo legislativo per la gestione della pesca in Thailandia è la legge sulla pesca del 1947. L’atto riveduto pubblicato nel gennaio 2015 dovrebbe entrare in vigore nel 2015. Esso è integrato da una serie di notifiche e regolamenti ministeriali riguardanti gli aspetti tecnici della gestione della pesca. La maggior parte di questi testi ha più di 10 anni e non è stata aggiornata. Le autorità thailandesi hanno riconosciuto la necessità di rivedere la legge sulla pesca e lavorano da anni all’elaborazione del nuovo strumento.

(24)

La Commissione si è inoltre avvalsa delle informazioni tratte dai dati disponibili pubblicati dalla IOTC, nonché di informazioni pubblicamente disponibili.

3.   POSSIBILITÀ PER LA THAILANDIA DI ESSERE IDENTIFICATA COME PAESE TERZO NON COOPERANTE

(25)

A norma dell’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento INN, la Commissione ha esaminato gli obblighi spettanti alla Thailandia come Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione. Ai fini di tale esame la Commissione ha preso in considerazione i criteri elencati all’articolo 31, paragrafi da 4 a 7, del regolamento INN.

3.1.   Ricorrenza di pescherecci INN e di flussi commerciali INN (articolo 31, paragrafo 4, del regolamento INN)

(26)

Sulla base delle informazioni raccolte nel corso delle visite in loco e di informazioni pubblicamente disponibili, la Commissione ha stabilito che almeno 11 navi sono state coinvolte in attività di pesca INN nel periodo 2010-2014 (2)  (3)  (4).

(27)

In base agli elementi di prova raccolti, le suddette navi battenti bandiera thailandese avrebbero commesso le infrazioni gravi di seguito indicate, in violazione delle misure di conservazione e di gestione applicabili nelle zone di pesca di cui trattasi, in quanto: hanno pescato senza essere in possesso di una licenza, di un’autorizzazione o di un permesso in corso di validità, rilasciato dallo Stato di bandiera o dallo Stato costiero interessato; hanno pescato, senza avere installato a bordo apparecchiature VMS (sistema di controllo dei pescherecci), in alto mare e in Stati costieri nei quali il VMS è obbligatorio per tutte le navi battenti bandiera estera; hanno presentato informazioni inesatte sulle zone di pesca per far convalidare i certificati di cattura dalle autorità thailandesi e importare i prodotti nell’UE; hanno falsificato o occultato la marcatura, l’identità o l’immatricolazione; hanno ostacolato i funzionari dello Stato costiero nell’esercizio delle loro funzioni ispettive volte a verificare l’osservanza delle vigenti misure di conservazione e di gestione. Inoltre, alcune di queste navi non hanno ottemperato ai loro obblighi in materia di registrazione e dichiarazione dei dati riguardanti l’entrata, l’uscita e le catture alle autorità degli Stati costieri. Il ministero della Pesca della Thailandia ha esaminato uno dei casi, come illustrato nella presente decisione (considerando (79)], senza tuttavia fornire alla Commissione elementi di prova riguardo ad altre azioni.

(28)

Nell’ottobre 2014, cinque pescherecci thailandesi sono stati fermati per aver pescato illegalmente nella zona economica esclusiva (ZEE) della Papua Nuova Guinea (PNG). L’assenza di VMS a bordo della maggior parte dei pescherecci thailandesi (come descritto al considerando [(37)], unitamente alla scarsa collaborazione con i paesi vicini (punto 3.2 della presente decisione), sono indice di un rischio elevato di attività di pesca INN all’interno della flotta thailandese. Tale situazione è confermata dall’ampia distribuzione dei pescherecci thailandesi coinvolti in attività di pesca INN negli oceani Indiano e Pacifico occidentale nel periodo 2011-2014 (come dichiarato al considerando (26)]. Il luogo e la distribuzione di tali episodi coincidono con la distribuzione della flotta oceanica thailandese prima del 2012.

(29)

Storicamente, la flotta thailandese ha contribuito al 40 % della produzione totale della pesca marittima, percentuale che si è notevolmente ridotta negli ultimi anni a causa della pesca eccessiva delle specie demersali e pelagiche nelle acque thailandesi (5). Nel 2007 la flotta thailandese avrebbe svolto attività di pesca in Indonesia, Cambogia, Malaysia, Bangladesh, Somalia, Madagascar e Myanmar con oltre 460 pescherecci noti. Oggi la flotta oceanica è ridotta a 10 pescherecci con palangari autorizzati a pescare nella zona IOTC e a 52 pescherecci da traino titolari di una licenza di pesca in Papua Nuova Guinea. Tenuto conto della diminuzione degli stock ittici nelle acque territoriali della Thailandia, unitamente alla riduzione della zona di pesca a causa della perdita dei diritti di accesso alle acque dei paesi terzi, è lecito ritenere che un numero elevato di pescherecci continui a operare in maniera illegale e non regolamentata e senza comunicare le catture tanto in alto mare quanto nelle acque degli Stati costieri.

(30)

La flotta è cresciuta di oltre 15 000 unità dal 2011, raggiungendo le circa 40 000 navi attuali, 7 000 delle quali classificate come navi mercantili (ciascuna con una stazza lorda superiore a 20 tonnellate). Dato che meno di un quinto del totale utilizza giornali di bordo, si può ritenere che la maggior parte delle catture non venga comunicata. A tale riguardo, la Thailandia è venuta meno alle sue responsabilità di Stato costiero di garantire un impiego ottimale delle risorse ittiche nella propria ZEE in base a fattori scientifici, ambientali ed economici, come stabilito agli articoli 61 e 62 dell’UNCLOS. Ciò contrasta altresì con il punto 24 del piano d’azione internazionale contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (IPOA-IUU) (6), che prevede l’obbligo di presentare regolarmente informazioni del giornale di bordo sulle catture.

(31)

I considerando da (28) a (30) dimostrano che il settore della pesca thailandese è caratterizzato da una diminuzione degli stock ittici, da una riduzione della zona di pesca (zone della ZEE chiuse alla pesca e perdita di accesso alle acque di paesi terzi costieri) e da una crescente capacità di pesca (da circa 4 000 navi mercantili nel 2011 a 7 000 nel 2014). I fatti descritti in tali considerando confermano la conclusione preliminare, ossia che la flotta thailandese opera illegalmente al di fuori delle acque territoriali della Thailandia con catture non dichiarate o dichiarate in maniera inesatta.

(32)

Per quanto riguarda le informazioni di cui ai considerando (26), (27), (28) e (31), la Commissione ritiene che la Thailandia sia venuta meno alle proprie responsabilità, in qualità di Stato di bandiera, di impedire alla sua flotta di svolgere attività di pesca INN. A tale riguardo si ricorda che, a norma dell’articolo 94, paragrafo 2, lettera b), dell’UNCLOS, lo Stato di bandiera esercita la propria giurisdizione conformemente alla propria legislazione sulle navi che battono la sua bandiera e sui rispettivi comandanti, ufficiali ed equipaggi. Si osservi che lo Stato di bandiera ha il dovere di adottare, o di cooperare con altri Stati per adottare, nei confronti dei propri cittadini, le misure che possano risultare necessarie ai fini della conservazione delle risorse biologiche d’alto mare.

(33)

A norma dell’articolo 31, paragrafo 4, lettera b), del regolamento INN, la Commissione ha esaminato anche le misure adottate dalla Thailandia per quanto riguarda l’accesso al proprio mercato di prodotti della pesca provenienti dalla pesca INN.

(34)

La Commissione ha esaminato la documentazione e le altre informazioni relative al monitoraggio e al controllo esercitati dalla Thailandia sulle sue attività di cattura in mare e sui prodotti importati. A seguito di tale valutazione, la Commissione ritiene che la Thailandia non sia in grado di garantire che i prodotti della pesca che entrano nei suoi porti e nei suoi impianti di trasformazione non provengano da attività di pesca INN. Le autorità thailandesi non sono riuscite a dimostrare di disporre di tutte le informazioni necessarie per certificare la legalità delle importazioni e dei prodotti trasformati destinati al mercato dell’UE. Di seguito è riportata una sintesi dei principali elementi su cui si basa la valutazione della Commissione.

(35)

L’immatricolazione delle navi thailandesi e il rilascio delle relative licenze vengono effettuate rispettivamente dal ministero degli Affari marittimi e dal ministero della Pesca; quest’ultimo partecipa ad entrambe le attività dal 2010. Il numero di pescherecci immatricolati è quasi raddoppiato nel 2011 in seguito a un invito delle autorità a immatricolare i pescherecci non ancora immatricolati e senza licenza.

(36)

Dalla visita del 2012 è emerso che i due ministeri competenti in materia di immatricolazione non collaborano tra loro e che le cifre relative alle imbarcazioni immatricolate registrano una differenza di alcune migliaia. La mancanza di cooperazione tra i due ministeri limita la capacità della Thailandia di controllare le dimensioni e la capacità della flotta e consente ai potenziali operatori illegali di svolgere le proprie attività in Thailandia senza essere individuati. Sussiste un rischio elevato che i pescherecci thailandesi operino senza essere immatricolati o senza licenza e sbarchino catture non dichiarate destinate alla trasformazione.

(37)

Inoltre, la mancanza di un VMS per monitorare il luogo in cui si svolgono le attività di pesca compromette il processo di convalida dei certificati di cattura thailandesi in quanto le autorità non possono procedere sistematicamente e in modo indipendente a una verifica e a un riscontro tra la zona di cattura e le zone dichiarate dagli operatori. A tale riguardo, la Thailandia non rispetta i requisiti volti ad assicurare un monitoraggio, un controllo e una sorveglianza esaustivi ed efficaci delle operazioni di pesca a norma dell’articolo 94 dell’UNCLOS e del punto 24 di IPOA-IUU.

(38)

Le navi di paesi terzi non sono autorizzate a pescare nelle acque thailandesi. La Thailandia trasforma grandi quantitativi di prodotti della pesca provenienti da paesi terzi destinatari di notifica e non.

(39)

Alcuni prodotti della pesca di paesi terzi provengono da navi battenti bandiera di paesi ai quali la Commissione ha notificato che potrebbero essere identificati come paesi terzi non cooperanti a norma dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 1005/2008. Questi comprendono: Corea, Papua Nuova Guinea e Filippine.

(40)

La Thailandia trasforma altresì pesce proveniente da paesi terzi, compresi Vanuatu, gli Stati federati di Micronesia e le isole Marshall, che non hanno trasmesso alla Commissione la notifica di cui all’articolo 20 del regolamento INN. Aumenta pertanto il rischio che non si possa garantire che i prodotti della pesca destinati al mercato dell’UE non provengano da attività di pesca INN (come descritto ai considerando da (48) a (51)].

(41)

Le autorità thailandesi hanno messo a punto una serie di sistemi di tracciabilità per il monitoraggio e il controllo dei prodotti della pesca provenienti da paesi terzi che entrano nei porti della Thailandia per la trasformazione e la successiva esportazione.

(42)

Secondo le informazioni fornite dalle autorità, il 10 % degli sbarchi nei porti thailandesi è sottoposto a verifica ma le autorità non dispongono di una base giuridica per ispezionare e sanzionare i pescherecci di paesi terzi o rifiutare loro l’accesso ai porti thailandesi. Per tutte le importazioni viene rilasciata una licenza di importazione dietro presentazione di una serie di documenti (immatricolazione del peschereccio, licenza ecc.) e di un certificato di cattura qualora i prodotti siano destinati al mercato dell’UE. Le visite effettuate nel 2012 e nel 2014 hanno dimostrato che i certificati di cattura giungono spesso settimane o addirittura mesi dopo l’importazione in Thailandia. Poiché è estremamente complesso, se non impossibile, stabilire il collegamento tra licenza di importazione e numero del certificato di cattura, la tracciabilità risulta ancor più difficile.

(43)

Gli articoli 11.2 e 11.3 del codice di condotta della FAO stabiliscono che il commercio internazionale di pesci e prodotti della pesca non dovrebbe compromettere lo sviluppo sostenibile della pesca e dovrebbe basarsi su misure trasparenti e su leggi, regolamenti e procedure amministrative semplici ed esaustive. Il piano d’azione internazionale contro la pesca INN fornisce inoltre orientamenti su misure di mercato concordate a livello internazionale (punti 65-76) volte a contribuire alla riduzione o all’eliminazione degli scambi di pesce e di prodotti della pesca provenienti dalla pesca INN. I sistemi di tracciabilità rilevati dalla Commissione (come descritto ai considerando da (44) a (48)] dimostrano chiaramente che la Thailandia non ha adottato misure per migliorare la trasparenza dei propri mercati, misure che consentirebbero di evitare il rischio che prodotti della pesca INN siano oggetto di scambi attraverso la Thailandia.

(44)

Nel 2012 la Commissione ha visitato diversi operatori, intermediari e stabilimenti di trasformazione del tonno per valutare trasparenza e tracciabilità sul mercato thailandese della pesca. Sono state identificate varie lacune (come descritto ai considerando da (45) a (47)].

(45)

Le autorità thailandesi hanno applicato un sistema di tracciabilità messo a punto per consentire di risalire all’origine di tutti i prodotti destinati al mercato dell’UE e di rintracciarli. La Commissione ha valutato tale sistema a livello sia di autorità che di imprese di trasformazione durante la visita dell’ottobre 2012 e ha stabilito che i sistemi di tracciabilità predisposti dalle autorità pubbliche thailandesi non sono integrati nei sistemi contabili delle società e non garantiscono pertanto la completezza e l’attendibilità dei dati poiché non vi è alcun collegamento tra quanto registrato nei sistemi delle autorità, da un lato, e nella contabilità e nei sistemi di produzione delle società, dall’altro. Tale situazione compromette l’affidabilità della catena di tracciabilità a livello di impresa. Inoltre, le banche dati elettroniche su cui poggiano i sistemi delle autorità sono incomplete e documenti fondamentali della catena di approvvigionamento, quali il documento di trasporto che accompagna i prodotti importati («Import Movement Document»), non registrano dati essenziali (ad esempio, il nome del peschereccio fornitore e il quantitativo globale effettivo acquistato dall’impresa di trasformazione). Questo fatto evidenzia le carenze del sistema di tracciabilità nel suo insieme.

(46)

Gli operatori utilizzano in modo sbagliato i sistemi nazionali di documentazione elaborati dalle autorità a fini di tracciabilità, registrando in maniera imprecisa i quantitativi di pesce in entrata. Il sistema si presta quindi a potenziali abusi, giacché consente agli operatori di dichiarare quantità in entrata superiori a quelle effettive sulla base di certificati di cattura inesatti e di effettuare «operazioni di riciclaggio» del pescato sulla base di tali stime in eccesso.

(47)

Le imprese compilano una scheda riepilogativa delle materie prime («Raw Material Balance Stock sheet») ai fini di detto sistema. Compilano la scheda riferendosi ai quantitativi globali dichiarati nel certificato di cattura e non a quelli effettivamente acquistati. La scheda viene compilata dalle imprese senza alcun collegamento con i sistemi di contabilità interna e una volta effettuata la trasformazione per ottenere dalle autorità la dichiarazione di trasformazione che figura all’allegato IV. Ciò dimostra l’inadeguatezza dei sistemi di registrazione dei dati rilevati, che non tengono conto delle differenze in termini di resa di produzione e dei tassi di conversione. Inoltre, l’impossibilità di collegare quantitativi di materie prime e quantitativi di prodotti trasformati mediante sistemi di contabilità interna espone il sistema a false dichiarazioni e ad «operazioni di riciclaggio» dei prodotti della pesca INN. Il numero relativamente basso di audit realizzati dal ministero della Pesca e la mancanza di azioni tangibili nei confronti di tali sistemi di tracciabilità carenti dimostrano una certa riluttanza a garantire la trasparenza della catena di approvvigionamento e l’incapacità di adottare, nei confronti degli operatori collegati direttamente o indirettamente ad attività di pesca INN, provvedimenti conformi a quelli descritti nei punti da 72 a 74 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN.

(48)

Dalla visita del 2012 è emerso altresì che 40 000 tonnellate di tonno importato non erano state controllate dalle autorità doganali. Si constata una scarsa collaborazione tra il ministero della Pesca e le dogane per garantire l’esattezza delle importazioni di materie prime.

(49)

In vista della visita del 2014, l’Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) ha esaminato alcune centinaia di certificati di cattura presentati alle frontiere dell’UE per le spedizioni provenienti dalla Thailandia. Tali certificati di cattura sono stati convalidati dalle autorità di pesca thailandesi sulla base di informazioni fornite dagli operatori del paese. Le conseguenze dei problemi creati dal sistema di registrazione dei dati sopra descritto si riscontrano nelle irregolarità elencate qui di seguito (come descritto ai considerando (50) e (51)].

(50)

Dall’esame del prodotto pescato nelle acque nazionali sono emerse le seguenti incongruenze: diversi quantitativi della stessa materia prima presentano il medesimo peso dei prodotti trasformati finali; due certificati di cattura rilasciati per la stessa bordata; aumento del peso di prodotti essiccati rispetto al calo previsto dopo il processo di disidratazione; resa di produzione variabile da un esportatore all’altro e prodotti finali che possono raggiungere il doppio del quantitativo di materie prime; data di esportazione successiva di 3-4 anni alle date di cattura e di produzione; zona di cattura non indicata; mancata indicazione delle misure di conservazione e di gestione internazionali, regionali e nazionali.

(51)

Dall’esame dei certificati di cattura di paesi terzi elaborati in Thailandia sono emerse le irregolarità seguenti: certificato di cattura connesso ad attività INN note; dati inesatti o incompatibili sui certificati di cattura, quali ad esempio: numero IMO errato, incompatibilità tra peso alla cattura, allo sbarco e alla trasformazione, nave non elencata nei registri approvati dell’ORGP, nave da trasporto non inserita nell’elenco delle navi da trasporto approvate dall’ORGP, date di sbarco precedenti alle date di trasbordo, quantitativi e date modificati sui certificati di cattura. La trasformazione di prodotti provenienti da catture direttamente collegate ad attività di pesca INN, nonché le catture i cui certificati presentano errori evidenti dimostrano che la Thailandia non ha collaborato con altri Stati e organizzazioni regionali di gestione della pesca per adottare adeguate misure di mercato volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca INN come specificato ai punti 68 e 72 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN.

(52)

Le informazioni di cui ai considerando (50) e (51) dimostrano che i prodotti trasformati in Thailandia violano le norme relative alla sostenibilità delle attività successive alla cattura descritte all’articolo 11 del codice di condotta della FAO ed evidenziano ancora una volta come la Thailandia non abbia imposto regole per garantire una cooperazione adeguata con paesi terzi di cattura, né abbia attuato misure che garantiscano la trasparenza e la tracciabilità dei prodotti sul mercato conformemente ai punti 67, 68, 69, 71 e 72 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN al fine di assicurare la tracciabilità del pesce e dei prodotti della pesca.

(53)

Considerata la situazione illustrata al presente punto della decisione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione, nonché delle dichiarazioni rilasciate dal paese, si è potuto stabilire, a norma dell’articolo 31, paragrafo 3, e paragrafo 4, lettera b), del regolamento INN, che la Thailandia non ha osservato l’obbligo, ad essa imposto dal diritto internazionale in qualità di Stato costiero e di Stato di commercializzazione, di impedire l’accesso di prodotti ittici provenienti dalla pesca INN al proprio mercato.

3.2.   Mancata cooperazione e esecuzione (articolo 31, paragrafo 5, del regolamento INN)

(54)

A norma dell’articolo 31, paragrafo 5, lettera a), la Commissione ha esaminato la propria collaborazione con la Thailandia per valutare se questa abbia cooperato in modo efficace rispondendo alle domande, fornendo informazioni o indagando su questioni relative alla pesca INN e sulle attività connesse.

(55)

La collaborazione è stata valutata alla luce dei progressi compiuti dalla Thailandia di anno in anno.

(56)

In seguito alla visita del 2011, la Commissione ha invitato la Thailandia a cooperare su una serie di questioni relative alla gestione della pesca che richiedevano un’attenzione immediata. Tali questioni sono elencate in appresso. Il quadro giuridico e amministrativo per la gestione della pesca andava aggiornato con l’adozione di un disegno di legge riveduto sulla pesca e di un piano d’azione nazionale sulla pesca INN per garantire il recepimento nel diritto nazionale della normativa internazionale e regionale in materia di gestione della pesca. La Commissione ha invitato la Thailandia a mettere a punto un sistema sanzionatorio coerente e dissuasivo basato su un registro delle infrazioni e delle sanzioni. La Commissione ha suggerito di migliorare il quadro di monitoraggio, controllo e sorveglianza per garantire il controllo della flotta thailandese e l’accesso ai porti thailandesi di pescherecci di paesi terzi. Elaborazione del sistema di controllo dei pescherecci, nonché di un piano di ispezione. Si sarebbe dovuto rendere più efficace e trasparente il sistema di certificazione delle catture e di tracciabilità per le esportazioni destinate al mercato dell’UE.

(57)

Nel corso della visita in Thailandia del 2012 si sono constatati progressi scarsi o nulli nei settori problematici evidenziati dalla Commissione nel 2011 (come descritto al precedente considerando). La legge sulla pesca e il piano d’azione internazionale contro la pesca INN erano ancora in fase di progetto e i termini previsti per l’adozione erano vaghi. Non si sono registrati sviluppi per quanto concerne il quadro di monitoraggio, controllo e sorveglianza e, fatta eccezione per un ulteriore collegamento trasversale tra i documenti di importazione e i certificati di cattura di paesi terzi, non si sono constatati risultati rilevanti nell’attuazione del sistema di tracciabilità. La relazione della Commissione del novembre 2012 illustra in dettaglio i vari problemi sollevati nel presente considerando, che sono gli stessi riscontrati nella recente visita del novembre 2014.

(58)

La Commissione ha ribadito la necessità di cooperazione e di azioni correttive nella sua relazione del 9 novembre 2012. La Thailandia ha formulato osservazioni sulla relazione il 23 gennaio 2013. La Commissione ha risposto a tali osservazioni il 15 febbraio 2013, sottolineando che le misure della Thailandia fanno riferimento ad iniziative future senza indicare obiettivi dettagliati o un calendario di esecuzione. Non sono state presentate azioni concrete o soluzioni ai problemi evidenziati nel corso delle visite del 2011 e del 2012 e gli interrogativi in merito all’adozione del progetto di legge sulla pesca e al miglioramento del sistema di tracciabilità sono rimasti senza risposta.

(59)

L’11 aprile 2013 la Thailandia ha presentato un piano d’azione per il miglioramento del sistema di tracciabilità dei prodotti della pesca importati, integrato il 27 aprile 2013 da una riunione tecnica nel corso della quale il paese si è impegnato a rispettare un calendario relativo all’adozione del nuovo quadro giuridico (previsto per il 2013) con obiettivi dettagliati dei progetti in corso in materia di pesca e tracciabilità.

(60)

Il 30 giugno 2014 la Commissione ha presentato una nuova comunicazione per invitare a dar seguito alla visita del 2012. La visita successiva, dell’ottobre 2014, ha rivelato l’assenza di progressi dal 2012. Non si è ancora proceduto all’adozione decisiva del disegno di legge sulla pesca, che consentirebbe l’attuazione e l’applicazione dei principali strumenti di tracciabilità e di gestione della pesca, adozione prevista nel corso del 2015. La copertura VMS è stata ridotta a un minor numero di imbarcazioni rispetto al 2012 e l’esame dei certificati di cattura trattati in Thailandia ha evidenziato il rischio che prodotti della pesca INN raggiungano il mercato dell’UE. Per questi motivi, la Commissione ritiene che la Thailandia non abbia affrontato tutti i problemi individuati nel 2012 ed esercitato la propria giurisdizione sulla sua flotta in campo amministrativo, tecnico e sociale a norma dell’articolo 94 dell’UNCLOS. Inoltre, essa non ha attuato le disposizioni del paragrafo 24 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN riguardo al monitoraggio, al controllo e alla sorveglianza della sua flotta, segnatamente per quanto concerne l’attuazione del sistema VMS e gli obblighi relativi al giornale di bordo (come descritto ai considerando da (36) a (38) e da (69) a (74)].

(61)

Nel complesso, le autorità thailandesi si sono mostrate disposte a collaborare e in generale hanno risposto rapidamente alle richieste di informazioni o verifiche da parte degli Stati membri e della Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1005/2008. Tuttavia, la precisione delle loro risposte è stata compromessa dalle carenze dei loro sistemi di tracciabilità, come indicato al punto 3.1 della presente decisione. Tali carenze sono aggravate dalla mancanza di cooperazione tra le autorità thailandesi e gli Stati terzi di bandiera dai quali il paese importa materie prime.

(62)

Gli articoli 63 e 64 dell’UNCLOS dispongono che gli Stati costieri e gli Stati di bandiera cooperino per quanto riguarda la gestione delle specie ittiche transzonali e altamente migratorie. I punti 28 e 51 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN delineano le prassi e i settori di attività nei quali gli Stati membri dovrebbero cercare di cooperare. Tra questi figurano lo sviluppo di politiche comuni, i meccanismi per la condivisione dei dati e la collaborazione in materia di monitoraggio, controllo e sorveglianza.

(63)

La Thailandia, che importa tra 800 000 e 850 000 tonnellate di tonno all’anno (dati del 2008) per rifornire oltre 50 stabilimenti di trasformazione specializzati nella lavorazione del tonno, è il principale importatore mondiale di tonno. Il 90 % di tali importazioni proviene dell’Oceano Pacifico centrale e occidentale e il rimanente dall’Oceano Indiano occidentale (7). Questi dati evidenziano l’importante ruolo svolto dalla Thailandia nella catena di approvvigionamento dei prodotti trasformati della pesca in Europa e quindi l’importanza della cooperazione con il paese terzo dal quale essa importa prodotti grezzi della pesca.

(64)

Dal 2010 la Thailandia ha effettuato soltanto 26 controlli sulle migliaia di importazioni da Stati terzi di bandiera, i quali hanno risposto solo a 14 di essi. Tenuto conto delle questioni evidenziate nei considerando (51) e (52) per quanto riguarda i problemi con i certificati di cattura di paesi terzi, la Commissione ritiene che la Thailandia non abbia cooperato con altri Stati per agevolare la comunicazione, innanzitutto non pubblicizzando i punti di contatto ufficiali per la comunicazione tra Stati e, in secondo luogo, non concludendo accordi o intese con gli Stati dai quali importa prodotti della pesca destinati alla trasformazione.

(65)

Nel 2011 esistevano intese bilaterali in materia di pesca tra Thailandia e Myanmar, Yemen, Oman, Iran, Papua Nuova Guinea e Bangladesh. Di queste, soltanto quella con singole associazioni di pesca di Papua Nuova Guinea è rimasta in vigore.

(66)

Nell’ottobre 2014, cinque pescherecci thailandesi sono stati fermati per aver pescato illegalmente nella zona economica esclusiva (ZEE) della Papua Nuova Guinea (PNG). Questo punto è stato sollevato dalla Commissione nel corso della riunione con la Thailandia il 19 novembre 2014 ma il ministero della Pesca ha dichiarato di non esserne al corrente. Se ne evince la scarsa cooperazione tra la Thailandia ed altri paesi terzi, compresi quelli con i quali ha concluso accordi bilaterali.

(67)

A norma dell’articolo 31, paragrafo 5, lettera b), la Commissione ha esaminato le misure di esecuzione in vigore per prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca INN in Thailandia.

(68)

Le norme in materia di immatricolazione delle navi e rilascio delle licenze non sono chiare e la mancata osservanza dell’obbligo di immatricolazione previsto dalla legge thailandese non è stata adeguatamente sanzionata dalle autorità thailandesi (8). La situazione, aggravata dalla mancanza di collaborazione tra le amministrazioni per confrontare i dati sull’immatricolazione, espone il sistema alle frodi (considerando (35) e (36)]. L’articolo 94 dell’UNCLOS e i punti 42 e 43 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN specificano chiaramente gli obblighi che incombono agli Stati di bandiera in materia di immatricolazione dei pescherecci. A tale riguardo, la Commissione ritiene che la Thailandia non abbia garantito che le navi battenti la sua bandiera fossero immatricolate e autorizzate mediante licenza e non abbia adottato misure di esecuzione efficaci per rimediare alla situazione.

(69)

Nel corso della riunione del novembre 2014, la Commissione ha evidenziato la scarsa entità delle sanzioni previste dal disegno di legge riveduto sulla pesca. Il livello attuale delle ammende non è sufficiente per privare le grandi navi mercantili dei vantaggi ottenuti da possibili attività illecite. Nella sua forma attuale, il sistema sanzionatorio non è sufficientemente severo ed esaustivo per poter esercitare una funzione dissuasiva. Inoltre, non disponendo di un registro delle violazioni o delle sanzioni, il ministero della Pesca non può collegare prontamente le violazioni per rilevare infrazioni ripetute. La situazione è aggravata dalla mancanza di chiarezza e trasparenza delle leggi e delle procedure, in particolare per quanto riguarda l’immatricolazione delle navi e il rilascio delle licenze, nonché la tracciabilità e l’affidabilità dei dati relativi agli sbarchi e alle catture. La Thailandia non rispetta gli obblighi di imporre misure di esecuzione efficaci a norma dell’articolo 94 dell’UNCLOS e non è riuscita a dimostrare di aver predisposto un adeguato regime di sanzioni per combattere la pesca INN, come indicato al punto 21 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN.

(70)

La legislazione thailandese non specifica i requisiti in materia di sistema di controllo dei pescherecci (VMS) e le navi non sono giuridicamente tenute a gestire un siffatto sistema nelle acque territoriali della Thailandia.

(71)

Nel 2011 il ministero della Pesca ha presentato l’avvio di un progetto pilota in materia di VMS che coinvolge oltre 300 pescherecci. Il sistema era gestito da operatori privati e la cadenza delle segnalazioni non ottemperava a norme internazionali in materia di comunicazione dei dati VMS come ad esempio quelle stabilite dalle ORGP. Inoltre, il ministero della Pesca non ha dato un seguito adeguato alle irregolarità in materia di frequenza delle segnalazioni e di comunicazione dei dati VMS.

(72)

Nel 2012 il progetto pilota in materia di VMS riguardava 110 pescherecci che operavano in Stati costieri o in zone d’alto mare in cui l’uso del sistema VMS è prescritto dalla legge. Il progetto avrebbe dovuto essere esteso all’intera flotta commerciale entro il 2014-2015. Ad ottobre 2014, tuttavia, la copertura VMS risultava ridotta a 50 pescherecci e non era stato predisposto un quadro giuridico per stabilire i requisiti in materia di VMS per la flotta thailandese.

(73)

L’assenza di una copertura VMS per la maggior parte della flotta dimostra l’incapacità di controllare le operazioni di pesca in mare e compromette la capacità del ministero della Pesca di far rispettare efficacemente le norme applicabili alle diverse zone marittime in questione. A causa di tutto ciò, oltre che della mancata cooperazione con i paesi terzi, le navi thailandesi hanno pescato senza VMS nelle acque della Papua Nuova Guinea quando la legislazione di tale paese prevede la presenza di un sistema VMS a bordo di tutte le navi di paesi terzi. La Thailandia ha elaborato un progetto di programma relativo all’installazione di trasponditori VMS sulla propria flotta (tutte le navi di stazza lorda superiore a 30 tonnellate). La mancata attuazione, da parte della Thailandia, di un efficace sistema VMS, incide negativamente sul rispetto dell’articolo 94 dell’UNCLOS e delle raccomandazioni contenute nel punto 24 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN. La Commissione ritiene pertanto che la Thailandia non assicuri un monitoraggio, un controllo e una sorveglianza esaustivi ed efficaci dei pescherecci battenti la sua bandiera.

(74)

La relativa scarsità dei controlli effettuati dalle autorità competenti sulle importazioni in Thailandia da paesi terzi (considerando (64)] dimostra che la Thailandia non ha collaborato proattivamente con i paesi terzi per garantire la legalità dei prodotti trasformati. Vengono così indebolite la trasparenza della catena di tracciabilità e la capacità del ministero della Pesca di individuare le violazioni e di adottare adeguate misure di esecuzione.

(75)

In base alle informazioni acquisite nel corso delle missioni svolte nel 2011 e nel 2012, la Commissione è del parere che non si possa ritenere che le autorità thailandesi manchino di risorse finanziarie, quanto piuttosto del contesto giuridico e amministrativo necessario per assolvere le funzioni ad esse demandate in qualità di Stato di bandiera, Stato costiero e Stato di commercializzazione.

(76)

La Thailandia figura tra i paesi in via di sviluppo più progrediti (9) che beneficiano di aiuti nell’ambito di partenariati con una serie di organizzazioni internazionali (ad esempio, FAO) e con l’UE. La Thailandia ha un indice di sviluppo umano elevato e nel 2014 si collocava all’89o posto su 187 paesi (10) secondo l’indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite. Tenuto conto di tali elementi e di tali informazioni desunti dalle visite del 2011 e del 2014, la Commissione ritiene che la Thailandia non manchi di risorse finanziarie per assolvere le proprie funzioni di Stato di bandiera, Stato costiero, Stato di approdo e Stato di commercializzazione, quanto piuttosto degli strumenti giuridici e amministrativi necessari per garantire un esercizio efficace ed efficiente delle sue funzioni.

(77)

Considerata la situazione illustrata al presente punto e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione, nonché delle dichiarazioni rilasciate dal Regno di Thailandia, si è potuto stabilire, a norma dell’articolo 31, paragrafi 3 e 5, del regolamento INN, che la Thailandia non ha osservato gli obblighi che le incombono a norma del diritto internazionale per quanto riguarda la cooperazione e le misure di esecuzione.

3.3.   Mancata applicazione delle norme internazionali (articolo 31, paragrafo 6, del regolamento INN)

(78)

La Thailandia ha ratificato l’UNCLOS nel 2011 ed è parte contraente della IOTC.

(79)

A norma dell’articolo 31, paragrafo 6, lettera b), la Commissione ha esaminato tutte le informazioni relative allo status della Thailandia quale parte contraente della IOTC. I principali punti esaminati sono stati il fermo di un peschereccio battente bandiera thailandese sorpreso a pescare senza autorizzazione o licenza di pesca nella zona economica esclusiva di Maurizio (11) nel 2011 e le possibili infrazioni di tonniere con palangari durante i trasbordi in mare nel 2013 (12). La Thailandia ha svolto le proprie indagini e ha fornito una risposta soddisfacente (13) sul caso del 2013 ma non ha risposto in merito al caso del 2011 e non ha trasmesso alcuna relazione per quanto concerne un’eventuale indagine al riguardo (14). Questa situazione non è pienamente compatibile con l’obbligo che incombe agli Stati di bandiera di indagare sulle questioni relative alle violazioni delle sue navi a norma dell’articolo 94 dell’UNCLOS e con il dovere di cooperare con altri Stati su questioni relative alla conservazione e alla gestione delle risorse biologiche conformemente all’articolo 118 dell’UNCLOS. Sono state segnalate altre questioni di minore rilievo sulla presentazione tardiva dei dati degli osservatori e dei dati riguardanti le catture in merito alle quali, però, è stata fornita una risposta entro i termini fissati (15).

(80)

La nuova legge riveduta sulla pesca del 2015 è stata inizialmente elaborata nel 1999 e nel dicembre 2014 è stata integrata da piccole aggiunte che prevedono misure supplementari riguardanti il controllo della pesca, l’acquacoltura, l’igiene alimentare e un sistema di sanzioni. L’attuale progetto non tiene però sufficientemente conto della complessità delle attività di pesca e degli scambi di prodotti attraverso la Thailandia quali si presentano al momento. Innanzitutto, le definizioni risultano insufficienti in quanto non comprendono le definizioni di attività considerate INN o che costituiscono un’infrazione grave. In secondo luogo, il campo d’azione è troppo limitato poiché prevede soltanto la gestione delle attività di pesca nelle acque territoriali e in tre zone al di fuori della ZEE thailandese che attualmente non sono disciplinate da accordi o autorizzazioni di pesca. Per essere efficace, il campo di applicazione dovrebbe applicarsi a tutte le navi che operano nelle acque thailandesi e alle navi thailandesi che operano al di fuori della ZEE. In terzo luogo, la redazione è antecedente alla ratifica dell’UNCLOS da parte della Thailandia nel 2011 e il testo proposto non recepisce importanti principi internazionali di conservazione e di gestione come quelli sanciti dagli articoli da 61 a 64 dell’UNCLOS. Inoltre, il testo è stato redatto prima dell’elaborazione di una serie di importanti strumenti internazionali di gestione della pesca, tra cui il piano d’azione internazionale contro la pesca INN nel 2001, e quindi non integra i principi e la definizione di tale testo ampiamente accettato, sebbene non vincolante. Infine, l’assenza di un regime sanzionatorio dissuasivo compromette la capacità della Thailandia di soddisfare i requisiti dell’articolo 73 dell’UNCLOS in materia di applicazione delle leggi e dei regolamenti e del punto 21 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN.

(81)

L’articolo 62, paragrafo 1, dell’UNCLOS stabilisce che gli Stati costieri devono adottare misure compatibili con quelle vigenti nella regione e nelle acque d’altura al fine di garantire la sostenibilità a lungo termine degli stock ittici transzonali e altamente migratori e promuovere lo sfruttamento ottimale delle risorse della pesca. Il quadro giuridico della Thailandia prevede soltanto misure di conservazione e di gestione limitate nelle acque territoriali.

(82)

Ad eccezione dell’UNCLOS del 1982, la Thailandia non ha ratificato strumenti giuridici internazionali in materia di gestione della pesca. Tenuto conto dell’importanza della Thailandia quale Stato di commercializzazione, in particolare per quanto riguarda specie migratorie quali tonnidi e specie affini, queste conclusioni pregiudicano gli sforzi compiuti dal paese per adempiere ai propri obblighi di cooperazione in conformità dell’UNCLOS (articoli 62 e 63 e 116 e 117).

(83)

Le carenze riscontrate in relazione all’attuazione di un sistema VMS contrastano con quanto previsto al punto 24.3 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN, secondo il quale gli Stati sono tenuti ad assicurare un monitoraggio, un controllo e una sorveglianza esaustivi ed efficaci dell’attività di pesca, dall’inizio delle operazioni, al punto di sbarco e fino alla destinazione finale, anche attuando un sistema di controllo satellitare (VMS) in conformità delle pertinenti norme nazionali, regionali e internazionali. La ratifica e il recepimento delle misure di conservazione e di gestione contenute nei suddetti strumenti internazionali permetterebbero alla flotta thailandese di non essere identificata come potenzialmente impegnata in attività di pesca INN.

(84)

Il codice di condotta della FAO per una pesca responsabile, anch’esso non adottato dalla Thailandia, raccomanda la trasparenza nella legislazione in materia di pesca e nella sua elaborazione, come pure nei relativi processi politici e decisionali e nei sistemi di gestione (punti 6.13 e 7.1.9 rispettivamente). Esso definisce i principi e le norme applicabili alla conservazione, gestione e valorizzazione di tutte le attività di pesca e contempla, tra gli altri aspetti, la cattura, la trasformazione e il commercio di pesci e prodotti della pesca, le operazioni di pesca e la ricerca alieutica. Il fatto che il ministero della Pesca non riconosca l’importanza di tali principi, come è emerso nel corso della riunione del novembre 2014, rafforza le conclusioni raggiunte in via preliminare dalla Commissione circa l’incapacità della Thailandia di garantire regole e procedure chiare, esaustive e trasparenti (come descritto al considerando (80)]. Inoltre, le carenze in termini di tracciabilità descritte al punto 3.1 della presente decisione contrastano con il principio sancito all’articolo 11.1.11 del codice di condotta della FAO che invita gli Stati a garantire che gli scambi internazionali e nazionali di pesci e prodotti della pesca si svolgano secondo pratiche corrette di conservazione e di gestione, grazie a un più efficace sistema di identificazione dell’origine di tali prodotti. Tenuto conto dell’importanza della Thailandia come uno dei principali paesi di trasformazione del pesce, l’applicazione di tali principi sarebbe fondamentale per garantire la conservazione sostenibile delle risorse biologiche nella zona costiera e in alto mare come previsto agli articoli 61, 117 e 119 dell’UNCLOS.

(85)

Per quanto riguarda l’attuazione degli strumenti internazionali, il comportamento della Thailandia non è conforme alle raccomandazioni di cui al punto 10 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN, che invita gli Stati, in via prioritaria, a ratificare, accettare o aderire all’UNFSA. La Commissione ritiene che tale raccomandazione rivesta particolare importanza per la Thailandia, che ha una considerevole flotta di pescherecci dediti alla cattura di specie altamente migratorie (principalmente tonnidi nelle zone di competenza dell’IOTC e, forse, della WCPFC).

(86)

Considerata la situazione illustrata al presente punto della decisione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione, nonché delle dichiarazioni rilasciate dal paese, si è potuto stabilire, a norma dell’articolo 31, paragrafi 3 e 6, del regolamento INN, che la Thailandia non ha osservato gli obblighi che le incombono a norma del diritto internazionale in relazione alle norme, ai regolamenti e alle misure di conservazione e di gestione internazionali.

3.4.   Difficoltà specifiche dei paesi in via di sviluppo

(87)

Si rammenta che, secondo l’indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite, la Thailandia è considerata un paese ad alto sviluppo umano (89a su 187 paesi). Si rammenta altresì che nel regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (16), la Thailandia è elencata nella categoria dei paesi e territori a reddito medio-alto (17).

(88)

Si osservi che la notifica della Thailandia come Stato di bandiera è stata accettata dalla Commissione in conformità dell’articolo 20 del regolamento INN a decorrere dal 6 ottobre 2009. La Thailandia ha confermato, come previsto all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento INN, che dispone di una disciplina nazionale destinata a garantire l’attuazione, il controllo e l’osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle misure di conservazione e di gestione applicabili ai suoi pescherecci.

(89)

È inoltre pertinente osservare che nel 2011 l’Unione aveva già finanziato in Thailandia un’azione specifica di assistenza tecnica in materia di lotta alla pesca INN (18).

(90)

Tenuto conto della classifica stilata dall’ONU sulla base dell’indice di sviluppo umano e delle osservazioni formulate nel corso delle visite del 2011 e del 2014, nulla lascia supporre che il mancato rispetto, da parte della Thailandia, degli obblighi che le incombono a norma del diritto internazionale sia dovuto a bassi livelli di sviluppo. Nessun elemento di prova concreto consente di mettere in correlazione le carenze in termini di monitoraggio, controllo e sorveglianza della pesca e le scarse capacità e infrastrutture. La Thailandia non ha mai sostenuto che la sua capacità di garantire un monitoraggio, un controllo e una sorveglianza rigorosi risenta di ostacoli allo sviluppo e solo di recente (novembre 2014) ha chiesto il sostegno dell’UE per migliorare i sistemi di tracciabilità e di certificazione delle catture. La Commissione ha risposto positivamente a questa richiesta.

(91)

Alla luce della situazione descritta al presente punto e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione, nonché delle dichiarazioni rilasciate dal paese, si è potuto stabilire, a norma dell’articolo 31, paragrafo 7, del regolamento INN, che lo stato di sviluppo e il comportamento complessivo della Thailandia per quanto riguarda la gestione della pesca non sono pregiudicati dal suo livello di sviluppo.

4.   CONCLUSIONI CONCERNENTI LA POSSIBILE IDENTIFICAZIONE IN QUANTO PAESE TERZO NON COOPERANTE

(92)

Alla luce delle conclusioni tratte riguardo al mancato adempimento, da parte della Thailandia, dell’obbligo ad essa imposto dal diritto internazionale, nella sua qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN, è opportuno notificare a tale paese, a norma dell’articolo 32 del regolamento INN, la possibilità di essere identificato dalla Commissione come paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca INN.

(93)

In conformità dell’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento INN, è opportuno che la Commissione notifichi alla Thailandia la possibilità di essere identificata come paese terzo non cooperante. La Commissione dovrebbe inoltre adottare tutti i provvedimenti previsti all’articolo 32 del regolamento INN nei confronti della Thailandia. Ai fini di una corretta amministrazione è opportuno fissare un termine entro il quale tale paese possa rispondere per iscritto alla notifica e porre rimedio alla situazione.

(94)

Inoltre, la notifica alla Thailandia della possibilità di essere identificata come un paese che la Commissione considera non cooperante ai fini della presente decisione non esclude né comporta automaticamente che la Commissione o il Consiglio possano successivamente procedere all’identificazione e alla compilazione di un elenco di paesi non cooperanti,

DECIDE:

Articolo unico

Si notifica alla Thailandia la possibilità di essere identificata dalla Commissione come paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2015

Per la Commissione

Karmenu VELLA

Membro della Commissione


(1)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

(2)  Fonte: relazione nazionale (infrazioni 2010) «Accompanying developing countries in complying with the Implementation of Regulation (EC) n 1005/2008 on Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing» – Aiutare i paesi in via di sviluppo a conformarsi al regolamento (CE) n. 1005/2008 sulla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), EuropeAid/129609/C/SER/Multi.

(3)  Fonte: dati dell’IOTC (infrazioni 2011) disponibili su: http://www.iotc.org/sites/default/files/documents/proceedings/2012/coc/IOTC-2012-CoC09-R%5BE%5D.pdf e pagg. 5-6 di http://iotc.org/sites/default/files/documents/proceedings/2012/coc/IOTC-2012-CoC09-08a%5BE%5D.pdf al 27.11.2014

(4)  Fonte: PNG Loop Online news (infrazioni 2014) http://www.pngloop.com/2014/10/27/record-12-fishing-vessels-investigation-ffas-operation-kurukuru/ e http://www.emtv.com.pg/article.aspx?slug=Illegal-Fishing-Vessels-Apprehended& al 20.11.2014

(5)  Fonte: relazione nazionale «Accompanying developing countries in complying with the Implementation of Regulation (EC) n 1005/2008 on Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing» – Aiutare i paesi in via di sviluppo a conformarsi al regolamento (CE) n. 1005/2008 sulla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), EuropeAid/129609/C/SER/Multi.

(6)  Piano d’azione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, 2001.

(7)  Fonte: relazione nazionale contenuta nel documento «Accompanying developing countries in complying with the Implementation of Regulation (EC) No 1005/2008 on Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing» – Aiutare i paesi in via di sviluppo a conformarsi al regolamento (CE) n. 1005/2008 sulla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, EuropeAid/129609/C/SER/Multi.

(8)  Cfr. nota n. 7.

(9)  Fonte: http://www.fao.org/fi/oldsite/FCP/en/THA/profile.htm

(10)  Fonte: http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/THA.pdf

(11)  Fonte: http://www.iotc.org/sites/default/files/documents/proceedings/2012/coc/IOTC-2012-CoC09-R%5BE%5D.pdf

(12)  Fonte: http://www.iotc.org/documents/report-eleventh-session-compliance-committee-0

(13)  Fonte: http://www.iotc.org/documents/response-possible-infractions-thailand-under-rop

(14)  Fonte: http://www.iotc.org/documents/report-eighth-session-iotc-working-party-ecosystems-and-bycatch

(15)  Cfr. nota n. 12.

(16)  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.

(17)  Elenco dei beneficiari di aiuti allo sviluppo del DAC: http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DAC%20List%20of%20ODA%20Recipients%202014%20final.pdf

(18)  Cfr. nota n. 7.


29.4.2015   

IT

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C 142/18


Parere del Comitato Consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 2 dicembre 2013 in merito a un progetto di decisione concernente il Caso AT.39685(1) Fentanyl

Relatore: Lettonia

(2015/C 142/07)

1.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione europea sul fatto che l’accordo di «co-promozione» e il suo addendum («l’accordo») conclusi dalle parti avessero per oggetto di restringere il gioco della concorrenza ai sensi dell’articolo 101 del TFUE.

2.

Il Comitato consultivo concorda con il progetto di decisione della Commissione europea per quanto riguarda la conclusione che l’accordo fra le parti era tale da poter avere ripercussioni rilevanti sul commercio fra Stati membri.

3.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione europea sul fatto che non ricorrano le condizioni di cui all’articolo 101, paragrafo 3 del TFUE.

4.

Il Comitato consultivo concorda con il progetto di decisione della Commissione europea per quanto riguarda tutti i destinatari del progetto di decisione, in particolare per quanto attiene alla responsabilità della società madre.

5.

Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione in merito alla durata dell’infrazione.

6.

Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


29.4.2015   

IT

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C 142/19


Parere del Comitato Consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 6 dicembre 2013 in merito a un progetto di decisione concernente il Caso AT.39685(2) Fentanyl

Relatore: Lettonia/Regno Unito

(2015/C 142/08)

1.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione sull’imposizione di ammende ai destinatari del progetto di decisione.

2.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione sull’importo di base dell’ammenda per Johnson & Johnson/Janssen-Cilag B.V.

3.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione sull’aumento imposto a Johnson & Johnson/Janssen-Cilag B.V., allo scopo di garantire un effetto dissuasivo sufficiente.

4.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione sull’importo finale dell’ammenda per Johnson & Johnson/Janssen-Cilag B.V.

5.

Il Comitato consultivo condivide l’approccio della Commissione di basare il calcolo dell’ammenda per Novartis AG/Sandoz B.V. sul valore trasferito.

6.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione sull’aumento imposto a Novartis AG/Sandoz B.V., allo scopo di garantire un effetto dissuasivo sufficiente.

7.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione sull’importo finale dell’ammenda per Novartis AG/Sandoz B.V.

8.

Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


29.4.2015   

IT

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C 142/20


Relazione finale del consigliere-auditore (1)

Fentanyl

(AT.39685)

(2015/C 142/09)

(1)

Il presente caso riguarda un cosiddetto accordo di «co-promozione» fra l’azienda farmaceutica neerlandese originator Janssen-Cilag B.V., una controllata di Johnson & Johnson (in appresso: «J&J») e le aziende farmaceutiche genericiste olandesi Hexal B.V. e Sandoz B.V., entrambe controllate di Novartis AG all’epoca della presunta infrazione (in appresso: «Novartis/Sandoz»). L’accordo prevedeva che il concorrente genericista si sarebbe astenuto dall’immettersi sul mercato neerlandese dell’analgesico Fentanyl.

(2)

Il 30 gennaio 2013 la Commissione europea ha adottato una comunicazione degli addebiti. Le parti hanno ottenuto accesso al fascicolo il 15 febbraio 2013 e hanno risposto alla comunicazione degli addebiti rispettivamente il 22 e il 30 aprile 2013, dopo aver ricevuto dalla direzione generale Concorrenza una proroga di una e di due settimane rispetto alla scadenza iniziale. Le parti non hanno chiesto un’audizione orale.

(3)

Alla luce dei nuovi argomenti e fatti comunicati dalle parti nelle risposte alla comunicazione degli addebiti, la Commissione ha inviato una lettera di esposizione dei fatti il 17 ottobre 2013, cui J&J ha risposto il 30 ottobre 2013 e Novartis/Sandoz il 6 novembre 2013, dopo aver ricevuto dalla direzione generale Concorrenza una breve proroga del termine.

(4)

Il progetto di decisione conclude che l’accordo fra J&J e Novartis/Sandoz costituisce una violazione dell’articolo 101 del TFUE.

(5)

Conformemente all’articolo 16 della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore ha esaminato se il progetto di decisione riguarda esclusivamente addebiti od obiezioni su cui le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi, ed è giunto a una conclusione positiva.

(6)

Stante quanto sopra e considerato che le parti non hanno presentato al consigliere-auditore alcuna richiesta o denuncia, egli ritiene che, nel caso in oggetto, sia stato rispettato l’esercizio effettivo dei diritti procedurali di tutte le parti del procedimento.

Bruxelles, 6 dicembre 2013

Wouter WILS


(1)  Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) («decisione 2011/695/UE»).


29.4.2015   

IT

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C 142/21


Sintesi della decisione della Commissione

del 10 dicembre 2013

relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

(Caso AT.39685 — Fentanyl)

[notificata con il numero C(2013) 8870]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2015/C 142/10)

1.   INTRODUZIONE

(1)

Il 10 dicembre 2013 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1), la Commissione pubblica i nomi delle parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.

(2)

La decisione riguarda un cosiddetto accordo di «co-promozione» (in appresso: «l’accordo») concluso dalle controllate olandesi delle aziende farmaceutiche Johnson & Johnson e Novartis AG. L’accordo prevedeva versamenti mensili da parte di Johnson & Johnson per tutto il periodo in cui il concorrente (perlomeno) potenziale si fosse astenuto dall’immettere sul mercato neerlandese la versione generica del Fentanyl di Johnson & Johnson, un potente analgesico.

2.   DESTINATARI

(3)

Destinatari della decisione sono Johnson & Johnson, la sua controllata neerlandese Janssen-Cilag B.V. (in appresso: «Janssen-Cilag»), Novartis AG (in appresso: «Novartis») e la sua controllata neerlandese Sandoz B.V. (in appresso: «Sandoz»).

3.   PROCEDIMENTO

(4)

Il procedimento è stato avviato il 18 ottobre 2011.

(5)

Il 30 gennaio 2013 è stata adottata, e notificata alle parti, la comunicazione degli addebiti.

(6)

Le parti hanno presentato la loro risposta alla comunicazione degli addebiti nell’aprile 2013 e non hanno chiesto alcuna audizione orale.

(7)

Il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha emesso pareri favorevoli il 2 e 6 dicembre 2013.

(8)

La Commissione ha adottato la decisione il 10 dicembre 2013.

4.   VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 101 TFUE

(9)

Johnson & Johnson ha sviluppato il Fentanyl e lo ha commercializzato in forme diverse sin dagli anni ‘60. Nel 2005 nei Paesi Bassi è scaduto il brevetto di un suo prodotto, il cerotto di Fentanyl, e Sandoz, la controllata neerlandese di Novartis, era sul punto di lanciarne la versione generica. Aveva, ad esempio, già prodotto il necessario materiale per il confezionamento.

(10)

Nel luglio 2005, però, invece di cominciare effettivamente a vendere tale versione generica, Sandoz ha concluso un cosiddetto «accordo di co-promozione» con Janssen-Cilag, controllata neerlandese di Johnson & Johnson. I concordati versamenti mensili da parte di Janssen-Cilag erano superiori ai guadagni previsti dalla vendita del prodotto generico, e ciò fintantoché nessun prodotto generico fosse lanciato sul mercato neerlandese. Da quanto emerge da documenti interni, Sandoz si sarebbe astenuta dall’immettersi sul mercato in cambio di «una parte della torta». Invece di farsi concorrenza, Johnson & Johnson e Novartis si sono accordati per cooperare in modo che «non ci fosse il prodotto generico sul mercato, per mantenere così il prezzo elevato attuale».

(11)

Finché era in vigore l’accordo, Sandoz non ha quindi lanciato il suo prodotto nei Paesi Bassi. L’accordo ha preso fine nel dicembre 2006, quando una terza parte era in procinto di immettere sul mercato un cerotto di Fentanyl generico.

(12)

La Commissione ha concluso quanto segue. Sulla base dell’analisi del contesto economico e giuridico, al momento della conclusione dell’accordo con Janssen-Cilag Sandoz era un suo stretto e (perlomeno) potenziale concorrente. L’accordo comportava un meccanismo di non-ingresso sul mercato, in virtù del quale i versamenti mensili di Janssen-Cilag sarebbero cessati qualora Sandoz o qualunque altra parte si fossero inseriti sul mercato. Sandoz non ha quindi immesso sul mercato neerlandese il suo cerotto di Fentanyl per l’intera durata dell’accordo (dall’11 luglio 2005 al 15 dicembre 2006). Come conseguenza dell’accordo, lo stretto e (perlomeno) potenziale concorrente di Janssen-Cilag nel settore del generico era escluso dal mercato nel momento in cui il rischio del suo ingresso nel mercato stava per realizzarsi.

(13)

Inoltre, per il periodo interessato, Janssen-Cilag ha versato in totale circa 5 milioni di EUR a Sandoz in rate mensili. Le somme pagate erano ampiamente superiori a quanto Sandoz stessa, al momento della conclusione dell’accordo, prevedeva di guadagnare lanciando il suo cerotto di Fentanyl nei Paesi Bassi. Tali pagamenti mensili sono stati corrisposti per servizi di co-promozione non meglio specificati. Durante il periodo interessato dall’accordo di co-promozione iniziale (dall’11 luglio 2005 all’11 luglio 2006), Sandoz ha svolto solo attività di promozione limitate e, per il periodo coperto dall’addendum (dall’11 luglio 2006 al 15 dicembre 2006), non vi sono prove che Sandoz abbia svolto una qualsiasi attività di promozione.

(14)

Gli elementi obiettivi dell’analisi sopra indicati sono stati confermati dalle intenzioni delle parti. Entrambe hanno concepito l’accordo di co-promozione in modo da garantire che il prodotto generico di Sandoz restasse fuori dal mercato e che Janssen-Cilag potesse massimizzare i guadagni ottenuti dalla vendita del prodotto originator fintantoché era in vigore l’accordo. Janssen-Cilag ha diviso con Sandoz tali guadagni sovraconcorrenziali.

(15)

La Commissione ha pertanto concluso che l’accordo ha costituito, per quanto riguarda il suo oggetto, una restrizione ai sensi dell’articolo 101 del TFUE.

5.   DURATA DELL’INFRAZIONE

(16)

L’infrazione è durata almeno dalla data di entrata in vigore dell’accordo di co-promozione iniziale, l’11 luglio 2005, fino al termine dell’accordo di co-promozione (addendum incluso), il 15 dicembre 2006.

6.   SANZIONI PECUNIARIE

(17)

Nel caso in oggetto la violazione è stata sanzionata con le seguenti ammende:

Johnson & Johnson e Janssen-Cilag B.V., in solido: 10 798 000 EUR;

Novartis AG e Sandoz B.V., in solido: 5 493 000 EUR.


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.


Corte dei conti

29.4.2015   

IT

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C 142/23


Relazione speciale n. 4/2015 «Assistenza tecnica: qual è il contributo fornito all’agricoltura e allo sviluppo rurale?»

(2015/C 142/11)

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 4/2015 «Assistenza tecnica: qual è il contributo fornito all’agricoltura e allo sviluppo rurale?».

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://eca.europa.eu

La relazione può anche essere ottenuta in versione cartacea, gratuitamente, facendone richiesta al seguente indirizzo:

Cour des comptes européenne

Publications (PUB)

12, rue Alcide De Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

E-mail: eca-info@eca.europa.eu

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29.4.2015   

IT

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C 142/23


Relazione speciale n. 5/2015 «Gli strumenti finanziari sono uno strumento valido e promettente nel settore dello sviluppo rurale?»

(2015/C 142/12)

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 5/2015 «Gli strumenti finanziari sono uno strumento valido e promettente nel settore dello sviluppo rurale?».

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://eca.europa.eu

La relazione può anche essere ottenuta in versione cartacea, gratuitamente, facendone richiesta al seguente indirizzo:

Cour des comptes européenne

Publications (PUB)

12, rue Alcide De Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

E-mail: eca-info@eca.europa.eu

oppure compilando un buono d’ordine elettronico su EU-Bookshop.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

29.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 142/24


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7624 — KKR / Comcast / Pentech / Piton / Scottish Enterprise / Shamrock / FanDuel / JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 142/13)

1.

In data 22 aprile 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese KKR & Co. L. P. («KKR», Stati Uniti), Comcast Ventures LP e NBC Sports Venture, LLC, appartenenti al gruppo Comcast («Comcast», Stati Uniti), Pentech Fund II L. P. («Pentech», Regno Unito), Piton Capital Venture Fund L. P. («Piton», Regno Unito), Scottish Enterprise (Regno Unito) e Shamrock Capital Growth Fund III, L. P. («Shamrock», Stati Uniti) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di FanDuel Limited («FanDuel», Regno Unito) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   KKR: gestione alternativa degli attivi e fornitura di soluzioni per i mercati dei capitali;

—   Comcast: fornitura, a livello mondiale, di servizi nel settore dei media e delle tecnologie;

—   Pentech: impresa di venture capital;

—   Piton: impresa operante nel settore del venture capital e delle growth equity;

—   Scottish Enterprise: agenzia scozzese di sviluppo economico;

—   Shamrock: impresa di investimento;

—   FanDuel: servizi relativi a giochi sportivi online nel Nord America.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7624 — KKR / Comcast / Pentech / Piton / Scottish Enterprise / Shamrock / FanDuel / JV), al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

29.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 142/25


Pubblicazione di una domanda ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2015/C 142/14)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

DOCUMENTO UNICO

«SAUCISSON DE LACAUNE»/«SAUCISSE DE LACAUNE»

N. UE: FR-PGI-0005-01201-27.3.2014

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Denominazione

«Saucisson de Lacaune»/«Saucisse de Lacaune»

2.   Stato membro o paese terzo

Francia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.2 Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

3.2.   Descrizione del prodotto la cui denominazione figura al punto 1

Il «Saucisson de Lacaune» è un salame secco di forma cilindrica più o meno regolare, insaccato in un budello naturale. Il suo peso varia da 200 gr a più di 2 kg. Si presenta così com’è, avvolto in una rete o legato con uno spago.

La «Saucisse de Lacaune» è una salsiccia secca costituita da un cilindro regolare e insaccata in un budello naturale. Si può presentare in numerose forme:

salsiccia curva: piegata a forma di U, di peso compreso fra i 200 gr e i 500 gr;

salsiccia dritta senza curvature, di peso variabile dai 200 gr ai 500 gr;

salsiccia «bastone», avvolta attorno a un bastone e lasciata essiccare, si presenta come una serie di anelli, di numero e peso non definiti.

I prodotti «Saucisson de Lacaune»/«Saucisse de Lacaune» sono di consistenza da morbida a soda e compatti. La fetta presenta pezzetti di carne magra e di grasso macinati grossolanamente (8 mm come minimo), senza nervi o cartilagini. I pezzetti di grasso sono perfettamente delimitati, sodi e bianchi. La carne è di colore rosso o rosso scuro. I prodotti «Saucisson de Lacaune/Saucisse de Lacaune» sono di aspetto poco grasso.

I prodotti «Saucisson de Lacaune»/«Saucisse de Lacaune» presentano l’odore e il sapore tipici della carne essiccata e stagionata con una nota pepata piuttosto accentuata. L’intensità aromatica resta moderata. L’odore e il sapore grasso sono poco pronunciati.

Il «Saucisson de Lacaune» e la «Saucisse de Lacaune» sono preparati, rispettivamente, con carni magre nella proporzione minima dell’80 % e del 70 %. La percentuale di carni stagionate (magre) adoperata nella preparazione è come minimo del 30 %.

Il condimento si compone di sale, pepe e noce moscata. L’aggiunta di salnitro, di fermenti lattici, di zuccheri e di muffa di superficie è autorizzata.

I prodotti «Saucisson de Lacaune»/«Saucisse de Lacaune» presentano le seguenti caratteristiche fisico-chimiche:

—   tasso di umidità su prodotto sgrassato: ≤ 52 % o ≤ 56 % per i salami il cui diametro è superiore a 70 mm;

—   tenore in lipidi (rispetto a un tasso di umidità del 77 %): ≤ 20 %;

—   rapporto collagene/proteine: ≤ 13 %;

—   tenore in zuccheri solubili totali (rispetto a un tasso di umidità del 77 %): ≤ 2 %;

—   pH: ≥ 5,2 per i prodotti che pesano meno di un 1 kg e ≥ 5,0 per i prodotti che pesano più di 1 kg.

I prodotti «Saucisson de Lacaune»/«Saucisse de Lacaune» sono venduti:

in pezzi interi, etichettati, «nudi» oppure confezionati in sacchetti microperforati, in sacchetti in atmosfera protettrice o, ancora, sotto vuoto;

a fette, confezionati sotto vuoto o in atmosfera protettiva a meno che non siano tagliati su richiesta.

3.3.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

L’alimentazione d’ingrasso per i verri (che pesano oltre 25 kg) e delle scrofe è costituita almeno al 60 % da cereali, prodotti dei cereali e semi di leguminose.

Il tasso massimo in acido linoleico è fissato all’1,9 % della materia secca.

Le carni mature utilizzate nella preparazione dei prodotti «Saucisson de Lacaune»/«Saucisse de Lacaune» provengono da carcasse di scrofe o di verri da carne a carcasse pesanti, il cui peso carcassa è superiore a 120 kg. Le altre carni provengono da suini da carne il cui peso carcassa è superiore a 80 kg.

Il grasso adoperato è il lardo dorsale, di colore bianco e consistenza soda. Si può incorporare nella «Saucisse de Lacaune» anche il grasso di pancetta.

Le carni adoperate esclusivamente fresche e il grasso adoperato fresco sono macinati al più tardi entro il sesto giorno dopo la macellazione. Se si adoperano carni congelate, la congelazione si effettua al più tardi 72 ore dopo la macellazione mentre la conservazione, a una temperatura inferiore o uguale a – 18 °C, non supera i 4 mesi.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Si svolgono nella zona geografica delimitata le fasi che vanno dalla selezione dei pezzi alla lavorazione dei prodotti «Saucisson de Lacaune»/«Saucisse de Lacaune» (tritatura, insaccatura, stufatura) fino alla fine del processo di essicazione.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc.

Senza oggetto.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto a cui la denominazione fa riferimento

L’etichettatura del prodotto comprende obbligatoriamente:

il nome dell’IGP «Saucisson de Lacaune» o «Saucisse de Lacaune»;

il logo «Lacaune» che comporta un codice identificativo composto da una «M» maiuscola manoscritta e sottolineata, che evoca delle montagne, sotto il quale è iscritto il nome «LACAUNE» a stampatello.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona geografica consta dei seguenti undici comuni del dipartimento del Tarn: Barre, Berlats, Escroux, Espérausses, Gijounet, Lacaune, Moulin Mage, Murat-sur-Vèbre, Nages, Senaux, Viane.

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

Fattori naturali

La zona geografica di elaborazione del «Saucisson de Lacaune» e della «Saucisse de Lacaune» costituisce un insieme omogeneo all’interno dei monti di Lacaune. Essa forma una conca naturale orientata est-ovest che costituisce il bacino idrografico del Gijou. Essa è delimitata a sud dalla cresta principale dal Montgrand al Montalet che culmina a oltre 1 200 metri e a nord da una cresta secondaria da Roquecézière al picco di Le Merdélou, a circa 1 000 metri d’altitudine, passando attraverso il passo di Sié. Queste due barriere fisiche creano una conca topografica nell’ambito della quale si alternano le influenze contrastanti del clima oceanico e di quello mediterraneo. Inoltre, a causa della sua altitudine, la zona geografica è anch’essa soggetta al clima di montagna.

Sotto questa triplice influenza, il clima della zona è caratterizzato da:

precipitazioni elevate e una pluviometria ben ripartita durante tutto l’anno;

una temperatura media relativamente bassa e scarse escursioni termiche;

un’alternanza regolare nella natura del vento (direzione, umidità), accompagnata da una notevole variabilità, nell’arco della stessa giornata, in termini di temperatura e di igrometria.

Fattori umani

Storicamente, la produzione dei due prodotti «Saucisson de Lacaune»/«Saucisse de Lacaune» affonda le proprie radici nel mestiere del mazelier, ben radicato a Lacaune nel medioevo. Questo termine designa, nella langue d’Oc, la persona che macella i bovini, gli ovini e i suini. Verso il XV secolo, con l’avvento della specializzazione professionale, questo termine ha iniziato a designare colui che trasforma la carne suina, ossia l’odierno salumaio/macellaio.

La competenza del salumaio addetto alla stagionatura è fondamentale ai fini della lavorazione di questo prodotto «vivo» e si esprime a più livelli.

Il salumaio addetto alla stagionatura seleziona, prepara e trita le carni e il grasso in base ai propri metodi, alle attrezzature e alla qualità delle materie prime adoperate; sono di particolare importanza le sue capacità di tritare le carni. Egli seleziona carni mature e incorpora una percentuale elevata di carne magra nell’impasto.

La perfetta padronanza della tecnica del taglio mediante il suo cutter e/o il tritacarne crea un impasto omogeneo, composto di pezzi grossi di dimensioni regolari, macinati in un tritacarne di almeno 8 mm o mediante altre tecniche di macinazione che producano una tritatura equivalente dal punto di vista visivo.

Egli condisce semplicemente il preparato con sale, pepe ed eventualmente noce moscata, senza nessun altro additivo all’infuori del salnitro.

L’impasto è insaccato esclusivamente in budelli naturali; segue una fase di stufatura e di essiccazione di una durata complessiva minima di 10 giorni per le salsicce secche e di 18 giorni per gli altri prodotti. Per verificare il corretto svolgimento della fermentazione nell’apposita stufa, il salumaio addetto alla stagionatura realizza un controllo tattile, la cosiddetta «prise en main». La consistenza deve essere compatta alla pressione della mano.

A ogni fase della lavorazione, il salumaio addetto alla stagionatura ottimizza la durata delle fasi o le condizioni di temperatura e igrometria in funzione delle condizioni dei suoi salami e delle sue salsicce. Nella camera di stagionatura si procede anche a una verifica quotidiana per controllare l’aspetto e l’odore dei prodotti e tenere sotto controllo le condizioni di stagionatura (per esempio la temperatura e l’igrometria dell’aria) evitando in tal modo gli incidenti che si possono verificare durante l’essiccazione. Indipendentemente dalla tecnica adoperata, siano le camere di stagionatura naturali o ventilate, l’operatore deve adeguarsi alle variazioni di temperatura e di igrometria dell’aria esterna, che vengono misurate quotidianamente.

5.2.   Specificità del prodotto

I prodotti «Saucisson de Lacaune»/«Saucisse de Lacaune» si contraddistinguono per la loro carne di colore che va dal rosso al rosso scuro, la grana grossa regolare e l’aspetto magro della fetta.

Dal punto di vista organolettico, si contraddistinguono per l’intensità aromatica moderata ed equilibrata, che non sostituisce il gusto naturale della carne secca stagionata, nonché per una consistenza morbida e compatta al tatto e al palato.

Infine, i prodotti «Saucisson de Lacaune»/«Saucisse de Lacaune» si contraddistinguono per una presentazione esclusiva in budelli naturali.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

Il legame causale dei prodotti «Saucisson de Lacaune»/«Saucisse de Lacaune» è basato sull’esistenza di competenze ancestrali, tradizionali e condivise che plasmano la qualità dei prodotti e conferisce loro una solida reputazione.

La zona geografica dei prodotti «Saucisson de Lacaune»/«Saucisse de Lacaune», caratterizzata da condizioni geografiche e climatiche tradizionalmente favorevoli all’essiccazione, ha visto svilupparsi nel suo ambito una vasta rete di imprese di stagionatura, dotate di competenze nel settore da numerose generazioni. Le antiche usanze di produzione comportano ancor oggi la lavorazione di carni mature e di una percentuale minima di carne magra pari all’80 % per la preparazione del salame e pari al 70 % per la preparazione della salsiccia, il che conferisce al prodotto un colore che va dal rosso al rosso scuro caratteristico del prodotto «Saucisson de Lacaune»/«Saucisse de Lacaune» nonché un aspetto magro della fetta.

Le competenze si esprimono anche nella selezione dei pezzi e nella padronanza di tecniche di macinazione tali da ottenere una grana grossa.

L’insaccamento in budelli naturali conferisce al prodotto «Saucisson de Lacaune»/«Saucisse de Lacaune» una presentazione specifica.

L’intensità aromatica dei prodotti «Saucisson de Lacaune»/«Saucisse de Lacaune» resta moderata a causa della mancanza di spezie diverse dal pepe e dalla noce moscata. Le competenze in materia di dosaggio dei condimenti nonché nella gestione quotidiana della camera di stagionatura consente ai prodotti «Saucisson de Lacaune»/«Saucisse de Lacaune» di ottenere, al termine della stagionatura, la piena maturità con un gusto naturale di carne essiccata e stagionata.

La padronanza delle fasi di stufatura e di essiccazione favorisce l’ottenimento di una consistenza al tatto e al palato da morbida a soda e compatta.

La reputazione dei prodotti «Saucisson de Lacaune»/«Saucisse de Lacaune» è già comprovata all’inizio del XX secolo, allorché M. Cousin nei suoi «Voyages gastronomiques au pays de France», tesse gli elogi dei salumi dell’Hôtel Central de Lacaune: «[…] excellente collection de charcuterie du pays, composée de jambon et de saucisson absolument digne d’attention[…]» (eccellente collezione di prodotti di salumeria del posto, consistenti in prosciutti e salumi assolutamente degni di attenzione).

I prodotti «Saucisson de Lacaune»/«Saucisse de Lacaune» sono descritti nel Code de la charcuterie, de la salaison et des conserves de viandes del 1980 e del 1986; essi sono presenti anche nell’inventario del patrimonio culinario della Francia – Midi-Pyrénées – prodotti del territorio e ricette tradizionali del 1996.

Un’inchiesta di immagine e di notorietà realizzata nel 2011 ha rivelato che nelle regioni Midi-Pyrénées e Languedoc-Roussillon, il 77 % delle persone interrogate conosce il prosciutto secco, il salame secco e la salsiccia secca prodotti nella zona geografica di Lacaune, confermando in tal modo la grande notorietà dei prodotti «Saucisson de Lacaune»/«Saucisse de Lacaune», e la percezione che si tratti di «prodotti del territorio» e di «prodotti tradizionali».

Del resto, non è raro leggere articoli di stampa che fanno riferimento ai prodotti «Saucisson de Lacaune»/«Saucisse de Lacaune», come, per esempio, nel Midi Libre dell’8 agosto 2009: «un paniere riempito di odori».

Gli addetti alla stagionatura della zona geografica sono anch’essi regolarmente ricompensati in occasione del Concours général de Paris (concorso agricolo generale di Parigi). Dal 2012, 13 «Saucisson de Lacaune»/«Saucisse de Lacaune» sono stati premiati: cinque con una medaglia di bronzo, due con una medaglia d’argento e sei con una medaglia d’oro.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCSaucissonSaucisseLacauneV1.pdf


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


29.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 142/29


Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2015/C 142/15)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

DOCUMENTO UNICO

«SILTER»

n. UE: IT-PDO-0005-01252 – 06.08.2014

DOP ( X ) IGP ( )

1.   Denominazione

«Silter»

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.3 Formaggi

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

La forma del Silter è cilindrica da 34 a 40 cm di diametro, con scalzo dritto o leggermente convesso di 8-10 cm. Alla fine del periodo di stagionatura, il peso è compreso tra i 10 e 16 Kg, l’aspetto della crosta è dura, dal colore giallo paglierino tendente al bruno a seguito di oliatura e stagionatura.

La pasta è di struttura consistente, mai troppo elastica con occhiatura piccola o media ben diffusa. Il contenuto in grasso deve essere dal 27 % al 45 % sulla sostanza secca, mentre il contenuto in acqua non può essere superiore al 40 %.

Quando si degusta si percepisce il sapore dolce, l’amaro è assente, mentre compaiono note di sapido e/o piccante nei formaggi molto stagionati. L’odore e l’aroma sono persistenti e caratteristici della zona di produzione; tra i più sviluppati troviamo la frutta secca, il burro e il latte di vacche al pascolo, i foraggi verdi o essiccati, la farina di castagne, i Silter (intesi come i tipici locali di stagionatura).

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Il formaggio Silter è prodotto durante tutto l’anno ed esclusivamente con latte crudo parzialmente scremato solo per affioramento della panna. Le vacche in lattazione, nelle singole aziende, devono appartenere alle razze tipiche di montagna (Bruna, Grigio Alpina e Pezzata Rossa) almeno per l’80 %. Le vacche di razza Bruna devono essere almeno il 60 % di tutte le vacche in lattazione nelle singole aziende.

Le vacche in lattazione devono essere alimentate con erba e/o fieno; non è consentito l’utilizzo di alimenti insilati o fasciati. La zona di produzione del formaggio Silter è totalmente montana, soggetta a vincoli naturali quali l’altitudine, la pendenza e il clima, che hanno ripercussioni sulla produzione stagionale di foraggio. Questa situazione incide sull’alimentazione delle bovine da latte.

La percentuale di foraggio (fieno e/o erba) proveniente dalla zona di produzione non può essere inferiore al 50 % della sostanza secca totale annualmente somministrata alle vacche in lattazione. L’integrazione con concentrati è ammessa in quantità inferiore al 40 % della sostanza secca della razione.

Queste percentuali sono precauzionali, considerando che la produzione del Silter avviene in area svantaggiata di montagna dove la produzione di foraggio essicato (non si possono utilizzare insilati), in alcuni anni piovosi, è talvolta difficile e la produzione di alimenti concentrati non praticabile. Normalmente la presenza nella razione di foraggio proveniente dalla zona di origine supera abbondantemente quanto indicato soprattutto quando le vacche sono al pascolo per la maggior parte dei giorni dell’anno. Il pascolo pur non essendo obbligatorio è molto praticato in primavera ed autunno nei prati di fondovalle, e in estate negli alpeggi per un periodo variabile in funzione dell’andamento stagionale. In particolare quando le vacche sono in alpeggio, il foraggio proviene totalmente dalla zona di produzione ed il concentrato non deve superare la quota del 30 % della sostanza secca mediamente ingerita. Il rispetto di queste condizioni alimentari consente, di mantenere le caratteristiche organolettiche ed aromatiche del Silter prodotto durante tutto l’anno. Le caratteristiche specifiche del Silter sono determinate anche dalla biodiversità microbica derivante dall’ambiente di produzione e di trasformazione del latte crudo. Attraverso progetti di ricerca (VALTEMAS 2012, FOOD FOR LIFE 2006) sono stati identificati i micorganismi che intervengono nel processo di caseificazione e studiate le attività enzimatiche fondamentali per lo sviluppo delle caratteristiche peculiari del Silter. Per contrastare eventuali influenze provenienti da fonti esterne alla zona di produzione i casari hanno a disposizione uno starter di fermenti selezionati dalla microflora autoctona. Lo sviluppo di questi batteri lattici porta alla formazione di composti aromatici e di micro-occhiatura caratteristici del Silter. Inoltre questi batteri inibiscono lo sviluppo di altri batteri che possono modificarne l’aroma ed i sapori.

L’alimentazione con prevalenza di erba e/o fieno dell’area geografica, l’assenza di mangimi insilati, la presenza nel latte crudo della microflora autoctona e l’applicazione della tecnologia, garantiscono le caratteristiche specifiche del Silter ed il suo legame con l’ambiente.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

Allevamento delle vacche, caseificazione e stagionatura sono le fasi della produzione che devono avvenire nell’ambito della zona geografica identificata.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Il formaggio Silter è commercializzato in forma intera o porzionato. Le porzioni del formaggio preconfezionato devono comprendere una parte dello scalzo e/o della faccia che testimoni l’origine del formaggio.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

La forma intera deve riportare il codice identificativo dello stabilimento di trasformazione, la data di produzione, il marchio d’origine, il marchio a fuoco e, se ne ricorrono le condizioni, l’indicazione dell’alpeggio.

La marchiatura all’origine sullo scalzo è composta da una sequenza di immagini di incisioni rupestri antropomorfe camune alte 80 mm e da due stelle alpine.

Image

Dopo 100 giorni dalla data di produzione, su almeno una faccia del formaggio viene impresso a fuoco il marchio costituito dalla scritta «SILTER» a forma di arco, alla cui base si trovano due stelle alpine ed al centro la scritta «D.O.P.»; tra le due stelle alpine è presente un’incisione rupestre camuna, raffigurante una scena di aratura.

Image

Sul prodotto preconfezionato deve essere apposta un’etichetta con il logo identificativo e la scritta Silter D.O.P., oltre ai dati di legge. Il logo deve essere di colore giallo ocra e mantenere proporzioni e forme.

Image

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

Il territorio interessato comprende integralmente i territori appartenenti alla Comunità Montana di Valle Camonica e parzialmente i territori afferenti la Comunità Montana del Sebino Bresciano, in Provincia di Brescia. Complessivamente i comuni interessati sono 47.

La zona geografica si estende dal Lago di Iseo (bacino idrografico dalla superficie di 65,3 km2) ai passi alpini del Gavia e del Tonale.

5.   Legame con la zona geografica

La zona di produzione del Silter comprende un territorio montano collocato nella fascia prealpina ed alpina della provincia di Brescia. La presenza del lago di Iseo a Sud ed il massiccio montuoso dell’Adamello a Nord, condizionano e caratterizzano l’ambiente.

La differente natura chimica del suolo e le variazioni di clima e temperatura, permettono lo sviluppo di una ricca vegetazione con specie caratteristiche dell’orizzonte submontano fino a quello dei pascoli più elevati dell’orizzonte subalpino. Soprattutto nell’orizzonte montano, sono presenti numerosi habitat di prato e pascolo con consistente varietà di specie di interesse foraggiero, come Anthoxanthum spp. e Achillea spp. I prati di fondovalle ed i maggenghi sono utilizzati per l’alimentazione delle lattifere durante i mesi più freddi; mentre in estate, i 120 alpeggi dell’orizzonte montano superiore garantiscono il pascolo estivo.

Il Silter è prodotto in numerose aziende, anche di piccole dimensioni, che effettuano la trasformazione e quindi la conservazione del proprio latte, secondo metodiche arcaiche, tramandate dai casari/allevatori di generazione in generazione. La lunga stagionatura del formaggio Silter, consentiva alla popolazione rurale di conservare più a lungo il prodotto, garantendosi la disponibilità di cibo durante tutto il corso l’anno.

E’ tradizione che il latte scremato subisca, per almeno più di due ore, una lunga trasformazione già in caldaia, con la sosta della cagliata nel siero.

Quest’ultima fase conferisce alla pasta la sua particolare friabilità e la limitata elasticità, caratteristiche tipiche del Silter.

Il formaggio «Silter» ha un periodo di stagionatura abbastanza lungo, almeno 100 giorni dalla data di produzione.

In questo modo si tramanda la tradizione di conservabilità del formaggio che ha da sempre rappresentato la principale fonte di cibo dei valligiani.

La stagionatura, anche se non esclusivamente, avviene ancora oggi nei tipici locali denominati «silter», da cui prende il nome il formaggio, alla temperatura naturale compresa tra i 7 ed i 20 °C e ad umidità di 70-90 %. Durante la stagionatura si procede alla cura delle forme, che prevede l’oliatura, la raschiatura della crosta e il rivoltamento periodico sulle assi. Queste fasi tramandate per tradizione ed effettuate da mani esperte, completano la produzione del formaggio Silter.

Questa tecnologia di produzione, proprio perché fortemente legata alle conoscenze del casaro che, adatta i tempi di caseificazione in funzione del clima, della composizione floristica e delle fasi fenologiche del foraggio, non è replicabile a livello industriale e rimane patrimonio dei caseifici aziendali di fondovalle e di malga.

Le caratteristiche organolettiche e sensoriali del Silter sono influenzate da fattori territoriali e ambientali.

La crosta è dura, dal colore giallo paglierino tendente al bruno. Le sue caratteristiche sono dovute ai tempi lunghi di stagionatura e a tutte le operazioni di pulizia comprese le oliature manuali

La pasta è dura, friabile e poco elastica, con occhiatura piccola-media prodotta dalla microflora lattica autoctona distribuita in modo uniforme e il colore varia dal bianco, nei mesi invernali, al giallo intenso dei mesi primaverili ed estivi.

Prevale il sapore dolce, l’amaro è assente o poco percepito, mentre compaiono note di sapido e/o piccante nei formaggi molto stagionati.

Le specie vegetali endemiche che entrano nella composizione dei foraggi, e che contengono composti aromatici quali ad esempio la cumarina, conferiscono al latte e quindi al Silter particolari aromi.

Anche il colore giallo più o meno intenso della pasta dipende unicamente dall’alimentazione delle bovine con le essenze foraggere tipiche della zona geografica e dal loro contenuto in carotenoidi variabile in dipendenza delle diverse fasi fenologiche.

I carotenoidi infatti possono indurre variazioni nell’intensità del colore in quanto sia le leguminose sia le composite dei pascoli, con le loro ricche fioriture di inizio estate, conferiscono al formaggio un colore più intenso. In inverno invece con l’uso prevalente di foraggio essiccato, la colorazione del formaggio è più tenue e tendente al bianco.

Conosciuti e tramandati sono i tempi e le temperature delle varie fasi della trasformazione, dall’affioramento della panna, alla cottura e sosta della cagliata, che l’esperienza del casaro consente di correggere in funzione dei fattori stagionali e climatici, dal clima più mite del Lago d’Iseo a quello rigido degli ambienti delle vallate vicine al ghiacciaio dell’Adamello. La tecnologia di produzione, tramandata di generazione in generazione, fonda la sua specificità nell’utilizzo di latte crudo che mantiene le caratteristiche del latte prodotto in zona e la ricchezza della flora lattica autoctona. Essa appartiene per tradizione e conoscenza agli allevatori e ai casari locali e consente di ottenere il tipico formaggio Silter dal sapore dolce e dalla struttura friabile della pasta.

La bassa percentuale di grasso, che può essere anche inferiore al 30 % sulla sostanza secca, è legata all’utilizzo di solo latte parzialmente scremato. Durante l’affioramento della panna, per una durata non inferiore alle 8 ore in ambiente fresco e ventilato, si moltiplicano i fermenti lattici tipici della zona di produzione che conferiscono il sapore e l’aroma al Silter. Inoltre, la moltiplicazione della flora autoctona eterofermentante fa sviluppare la caratteristica occhiatura medio-piccola alla pasta.

Anche la cottura della cagliata ed i tempi di lavorazione, mai inferiori alle due ore, con sosta del formaggio in caldaia sotto il siero, sono indispensabili allo sviluppo della flora lattica autoctona responsabile nella determinazione dell’aroma e della struttura friabile e poco elastica del Silter.

La pressatura del formaggio favorisce lo spurgo e la formazione iniziale della crosta. Alla lunga stagionatura sulle assi in legno alle temperature naturali dei locali, chiamati «silter», e alle operazioni di oliatura e pulizia delle forme, sono dovuti la durezza e il colore che varia dal giallo al bruno, della crosta.

Durante la stagionatura gli enzimi rilasciati dalla flora lattica autoctona sono utili alla produzione di composti che conferiscono l’aroma ed i sapori di frutta secca, di burro e di silter, intesi come locali di stagionatura. La presenza e la varietà di questa microflora lattica, fondamentale per la produzione del Silter, è stata dimostrata da studi e ricerche condotti presso diversi caseifici in zona.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito internet:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

Oppure

accedendo direttamente all’home page del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Prodotti DOP IGP» (in alto a destra dello schermo), poi su «Prodotti DOP IGP STG» (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE».


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).