ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 128 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
58° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
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PARERI |
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Commissione europea |
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2015/C 128/01 |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2015/C 128/02 |
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2015/C 128/03 |
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2015/C 128/04 |
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2015/C 128/05 |
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Commissione europea |
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2015/C 128/06 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2015/C 128/07 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7588 — Griffin/LVS II Lux XX/Echo) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2015/C 128/08 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7538 — Knorr-Bremse / Vossloh) ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2015/C 128/09 |
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2015/C 128/10 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
PARERI
Commissione europea
21.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 128/1 |
PARERE DELLA COMMISSIONE
del 17 aprile 2015
relativo al piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione e dallo smantellamento della centrale nucleare ISAR KKI-1
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(2015/C 128/01)
La valutazione che segue è stata svolta conformemente alle disposizioni del trattato Euratom e non pregiudica eventuali valutazioni supplementari svolte ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, né gli obblighi che derivano da detto trattato e dal diritto derivato (1).
Il 19 agosto 2014 la Commissione europea ha ricevuto dal governo tedesco, conformemente all’articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali riguardanti il piano di smaltimento di rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione e dallo smantellamento della centrale nucleare ISAR KKI-1.
Sulla base di tali dati e di ulteriori informazioni richieste dalla Commissione in data 18 settembre 2014 e fornite dalle autorità tedesche il 21 novembre 2014 e dopo aver consultato il gruppo di esperti, la Commissione ha formulato il seguente parere:
1. |
La distanza tra il sito e il confine più vicino con un altro Stato membro, nella fattispecie l’Austria, è di 62 km. La Repubblica ceca è situata a 89 km di distanza e l’Italia a 169 km. |
2. |
Durante le normali operazioni di smantellamento, gli scarichi di effluenti radioattivi liquidi e gassosi non comportano un’esposizione rilevante sotto il profilo sanitario per la popolazione di un altro Stato membro, tenuto conto dei limiti di dose stabiliti dalle norme fondamentali di sicurezza (direttiva 96/29/Euratom (2)). |
3. |
I rifiuti radioattivi solidi sono temporaneamente immagazzinati sul posto in attesa di essere trasferiti in centri di trattamento o in impianti di stoccaggio temporanei autorizzati situati in Germania. I rifiuti solidi non radioattivi e i materiali di risulta che soddisfano i livelli di autorizzativi saranno rilasciati dal controllo regolamentare per lo smaltimento come rifiuti convenzionali o per il loro reimpiego o riciclo. Ciò avverrà nel rispetto dei criteri enunciati nella direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza (direttiva 96/29/Euratom). |
4. |
In caso di rilasci non programmati di effluenti radioattivi, a seguito di incidenti del tipo e dell’entità previsti nei dati generali, le dosi cui le popolazioni di altri Stati membri potrebbero essere esposte non sarebbero significative sotto il profilo sanitario. |
In conclusione, la Commissione è del parere che l’attuazione del piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi, sotto qualsiasi forma, derivanti dalla disattivazione e dallo smantellamento della centrale nucleare ISAR KKI-1, situata nella Bassa Baviera in Germania, non è tale da comportare, né in normali condizioni operative, né in caso di incidenti del tipo e della portata di cui ai dati generali, una contaminazione radioattiva significativa sotto il profilo sanitario, delle acque, del suolo o dell’aria di un altro Stato membro.
Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 2015
Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione
(1) Ad esempio, ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli aspetti ambientali andrebbero ulteriormente esaminati. A titolo indicativo, la Commissione desidera richiamare l’attenzione sulle disposizioni della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, nonché della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.
(2) Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio del 13 maggio 1996 che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1).
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
21.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 128/3 |
Avviso all’attenzione delle persone ed entità soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2010/788/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2015/620 del Consiglio, e dal regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/614 del Consiglio
(2015/C 128/02)
Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone ed entità che figurano nell’allegato della decisione 2010/788/PESC del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2015/620 del Consiglio (1), e nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/614 del Consiglio (2).
Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha designato le persone ed entità da includere nell’elenco delle persone ed entità soggette alle misure previste dai punti 13 e 15 della risoluzione 1596 (2005) e rinnovate dal punto 3 della risoluzione 1952 (2010).
Le persone ed entità interessate possono presentare in qualsiasi momento una richiesta al comitato delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 8 dell’UNSCR 1533 (2004), unitamente agli eventuali documenti giustificativi, affinché siano riconsiderate le decisioni concernenti la loro inclusione nell’elenco delle Nazioni Unite. Tali richieste devono essere inoltrate al seguente indirizzo:
Focal Point for De-listing |
Security Council Subsidiary Organs Branch |
Room DC2 2034 |
United Nations |
New York, N.Y. 10017 |
UNITED STATES OF AMERICA |
Tel. +1 9173679448 |
Fax +1 2129631300 |
Email: delisting@un.org |
Facendo seguito alla decisione delle Nazioni Unite, il Consiglio dell’Unione europea ha deciso che le persone ed entità figuranti nei summenzionati allegati dovrebbero essere incluse nell’elenco delle persone ed entità soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2010/788/PESC, attuata dalla decisione (PESC) 2015/620 e dal regolamento (CE) n. 1183/2005, modificato dal regolamento (UE) 2015/613 (3) e attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/614. I motivi della designazione delle persone ed entità interessate sono indicati alle corrispondenti voci dell’allegato della decisione 2010/788/PESC e dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005.
Si richiama l’attenzione delle persone ed entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1183/2005, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 3 del regolamento).
Le persone e le entità interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include negli elenchi summenzionati al seguente indirizzo:
Consiglio dell’Unione europea |
Segretariato generale |
DG C 1C |
Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
1048 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
E-mail: sanctions@consilium.europa.eu |
Si richiama inoltre l’attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
(1) GU L 102 del 21.4.2015, pag. 43.
(2) GU L 102 del 21.4.2015, pag. 10.
(3) GU L 102 del 21.4.2015, pag. 3.
21.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 128/5 |
Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo
(2015/C 128/03)
Si richiama l’attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (1):
La base giuridica del trattamento dei dati è il regolamento (CE) n. 1183/2005 (2), modificato dal regolamento (UE) 2015/613 del Consiglio (3) e attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/614 del Consiglio (4).
Il responsabile del trattamento dei dati è il Consiglio dell’Unione europea rappresentato dal direttore generale della DG C (Affari esteri, allargamento e protezione civile) del segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l’unità 1C della DG C, che può essere contattata al seguente indirizzo:
Consiglio dell’Unione europea |
Segretariato generale |
DG C 1C |
Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
1048 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
E-mail: sanctions@consilium.europa.eu |
Il trattamento è finalizzato all’elaborazione e all’aggiornamento dell’elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma del regolamento (UE) n. 1183/2005, modificato dal regolamento (UE) 2015/613 e attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/614.
Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento negli elenchi fissati in tale regolamento.
I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.
I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l’azione esterna e la Commissione.
Fatte salve le limitazioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (CE) n. 45/2001, le richieste di accesso, nonché le richieste di rettifica o di opposizione devono ricevere risposta in conformità della sezione 5 della decisione 2004/644/CE del Consiglio (5).
I dati personali saranno conservati per un periodo di 5 anni dal momento in cui l’interessato è stato cancellato dall’elenco delle persone soggette al congelamento dei beni o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.
Gli interessati possono rivolgersi al garante europeo della protezione dei dati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.
(1) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(2) GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1.
(3) GU L 102 del 21.4.2015, pag. 3.
(4) GU L 102 del 21.4.2015, pag. 10.
(5) GU L 296 del 21.9.2004, pag. 16.
21.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 128/6 |
Avviso all’attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2010/656/PESC del Consiglio attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2015/621 del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/615 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti di talune persone ed entità della Costa d’Avorio
(2015/C 128/04)
Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone che figurano nell’allegato II della decisione 2010/656/PESC del Consiglio (1), attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2015/621 (2) del Consiglio, e nell’allegato I, parte A del regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/615 (4) del Consiglio, che istituiscono misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità della Costa d’Avorio.
Il Consiglio dell’Unione europea ha stabilito che le persone figuranti nei summenzionati allegati dovranno continuare ad essere incluse nell’elenco delle persone oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2010/656/PESC e dal regolamento (CE) n. 560/2005.
Si richiama l’attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 560/2005, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 3 del regolamento).
Ai fini del prossimo riesame, da parte del Consiglio, dell’elenco di persone oggetto di misure restrittive, anteriormente al 31 marzo 2016 le persone in questione possono presentare al Consiglio, al seguente indirizzo, una richiesta, corredata di documenti giustificativi, volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nel suddetto elenco:
Consiglio dell’Unione europea |
Segretariato generale |
DG C 1C |
Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
1048 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
Email: sanctions@consilium.europa.eu |
Si richiama inoltre l’attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma e all’articolo 263, quarto e sesto comma del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
(1) GU L 285 del 30.10.2010, pag. 28.
(2) GU L 102 del 21.4.2015, pag. 63.
(3) GU L 95 del 14.4.2005, pag. 1.
(4) GU L 102 del 21.4.2015, pag. 29.
21.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 128/7 |
Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio
(2015/C 128/05)
Si richiama l’attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (1):
La base giuridica del trattamento dei dati è il regolamento (UE) n. 560/2005 del Consiglio (2).
Il responsabile del trattamento dei dati è il Consiglio dell’Unione europea rappresentato dal direttore generale della DG C (Affari esteri, allargamento e protezione civile) del segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l’unità 1C della DG C che può essere contattata al seguente indirizzo:
Consiglio dell’Unione europea |
Segretariato generale |
DG C 1C |
Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
1048 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
Email: sanctions@consilium.europa.eu |
Il trattamento è finalizzato all’elaborazione e all’aggiornamento dell’elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma del regolamento (CE) n. 560/2005.
Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento negli elenchi fissati in tale regolamento.
I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, le motivazioni ed eventuali altri dati connessi.
I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l’azione esterna e la Commissione.
Fatte salve le limitazioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (CE) n. 45/2001, le richieste di accesso, nonché le richieste di rettifica o di opposizione devono ricevere risposta in conformità della sezione 5 della decisione 2004/644/CE del Consiglio (3).
I dati personali saranno conservati per un periodo di 5 anni dal momento in cui l’interessato è stato cancellato dall’elenco delle persone soggette al congelamento dei beni o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.
Gli interessati possono rivolgersi al garante europeo della protezione dei dati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.
(1) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(2) GU L 95 del 14.4.2005, pag. 1.
(3) GU L 296 del 21.9.2004, pag. 16.
Commissione europea
21.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 128/8 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
20 aprile 2015
(2015/C 128/06)
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,0723 |
JPY |
yen giapponesi |
127,68 |
DKK |
corone danesi |
7,4603 |
GBP |
sterline inglesi |
0,71955 |
SEK |
corone svedesi |
9,3018 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,0283 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
8,4420 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
27,417 |
HUF |
fiorini ungheresi |
297,90 |
PLN |
zloty polacchi |
3,9891 |
RON |
leu rumeni |
4,4250 |
TRY |
lire turche |
2,8995 |
AUD |
dollari australiani |
1,3823 |
CAD |
dollari canadesi |
1,3138 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,3134 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,3970 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,4464 |
KRW |
won sudcoreani |
1 160,25 |
ZAR |
rand sudafricani |
12,9749 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
6,6543 |
HRK |
kuna croata |
7,5650 |
IDR |
rupia indonesiana |
13 840,50 |
MYR |
ringgit malese |
3,8930 |
PHP |
peso filippino |
47,451 |
RUB |
rublo russo |
57,1770 |
THB |
baht thailandese |
34,732 |
BRL |
real brasiliano |
3,2728 |
MXN |
peso messicano |
16,4689 |
INR |
rupia indiana |
67,5260 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
21.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 128/9 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7588 — Griffin/LVS II Lux XX/Echo)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 128/07)
1. |
In data 14 aprile 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Griffin Topco III SARL («Griffin», Lussemburgo), controllata in ultima istanza da Oaktree Capital Group LLC («Oaktree», Stati Uniti), e LVS II Lux XX SARL («LVS II Lux», Lussemburgo), controllata al 100 % di un fondo di investimento gestito da Pacific Investment Management Company LLC («PIMCO», Stati Uniti), acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Echo Investment SA («Echo», Polonia) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — Griffin: investimenti in attivi immobiliari e relativi servizi. Griffin appartiene alla società di investimento Oaktree; — LVS II Lux: investimenti in attivi immobiliari e relativi servizi. LVS II Lux è interamente di proprietà della società di investimento PIMCO; — Echo: attivi immobiliari e relativi servizi. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7588 — Griffin/LVS II Lux XX/Echo, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
21.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 128/10 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7538 — Knorr-Bremse / Vossloh)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 128/08)
1. |
In data 13 aprile 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Knorr-Bremse Holding GmbH (Germania), holding di Knorr-Bremse AG (Germania), acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di Vossloh Aktiengesellschaft («Vossloh», Germania) mediante offerta pubblica. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — Knorr-Bremse: Knorr-Bremse opera principalmente nella produzione di dispositivi di frenatura per veicoli ferroviari e commerciali. L’impresa produce anche altri sottosistemi ferroviari come porte e impianti di riscaldamento, ventilazione o condizionamento, nonché sistemi di controllo elettronici e sistemi di assistenza conducente per veicoli commerciali, — Vossloh: Vossloh opera nel settore delle infrastrutture e delle tecnologie ferroviarie. L’impresa produce locomotive e treni locali, sistemi di attacco delle rotaie, dispositivi di armamento e sistemi elettrici. Vossloh presta inoltre servizi ferroviari. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7538 — Knorr-Bremse / Vossloh, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
ALTRI ATTI
Commissione europea
21.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 128/11 |
Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(2015/C 128/09)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
DOCUMENTO UNICO
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2)
«PATATA NOVELLA DI GALATINA»
N. CE: IT-PDO-0005-01184 – 28.11.2013
IGP ( ) DOP ( X )
1. Denominazione
«Patata novella di Galatina»
2. Stato membro o paese terzo
Italia
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1
Il prodotto è costituito esclusivamente dai tuberi della specie Solanum tuberosum, var. Sieglinde.
Le principali caratteristiche del prodotto al consumo sono le seguenti:
— |
epidermide (corteccia o buccia), di colore giallo intenso, brillante; anche per la presenza di residui terrosi derivanti dalla coltivazione nelle terre rosse, assume un colore ruggine «cioccolato». |
— |
forma lungo – ovale, di media grandezza; |
— |
buccia non completamente differenziata, facile allo sfaldamento, priva di screpolature; |
— |
tuberi interi, non germinati, di forma regolare ed esenti da malformazioni, da sapori ed odori anomali; |
— |
tuberi asciutti, privi di «inverdimento», spaccature, ammaccature, rosure, macchie ed alterazioni patologiche; |
— |
basso contenuto in amido (massimo 17 %) e sostanza secca (massimo 21 %); |
3.3. Materie prime (solo per i prodotti trasformati)
—
3.4. Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)
—
3.5. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata
Tutte le fasi produttive, dalla produzione alla raccolta, devono avvenire nella zona geografica delimitata.
3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc.
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3.7. Norme specifiche in materia di etichettatura
L’etichetta riportata sulle confezioni conterrà le seguenti informazioni:
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il logo e la dicitura «Patata novella di Galatina», in caratteri superiori ad ogni altra dicitura; |
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l’origine (zona di produzione e di confezionamento); |
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il nome, la sede e la ragione sociale del confezionatore; |
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il peso netto all’origine; |
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il calibro; |
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il numero di identificazione del lotto; |
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l’epoca di raccolta e la data di confezionamento; |
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il simbolo dell’Unione europea. |
Alla denominazione di cui al punto 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista.
4. Delimitazione concisa della zona geografica
L’area di produzione della Denominazione di Origine Protetta «Patata novella di Galatina» è costituita dal territorio amministrativo dei seguenti Comuni in Provincia di Lecce: Acquarica del Capo, Alliste, Casarano, Castrignano del Capo, Galatina, Galatone, Gallipoli, Matino, Melissano, Morciano Di Leuca, Nardò, Parabita, Patù, Presicce, Racale, Salve, Sannicola, Taviano, Ugento.
5. Legame con la zona geografica
5.1. Specificità della zona geografica
L’area identificata come arco ionico salentino, tipica per la produzione della «Patata novella di Galatina», è quella che dalla fascia centrale della costa ionica della Provincia di Lecce si estende verso l’interno della penisola.
In quest’area, la temperatura media mensile del mese più freddo (gennaio) oscilla fra 9,50 e 10 °C, quella del mese più caldo (agosto) da 25,60 a 26 °C, con valori massimi assoluti non di rado superiori ai 40 °C; non si riscontrano, inoltre, forti escursioni termiche giornaliere (differenza fra temperatura massima e minima nelle 24 ore), grazie alla favorevole azione mitigatrice esercitata dal mare.
Il valore medio annuo di insolazione risulta superiore a quello per l’intera Puglia, che è di 2 600 ore (per l’Italia esso è compreso fra 2 100 e 2 800).
La principale caratteristica dei terreni che ospitano la coltura è rappresentata dalle «terre rosse», presenti lungo tutta la fascia che costeggia la costa ionica, tanto da caratterizzare in modo esclusivo quest’area; di natura sabbiosa e a reazione sub acida o prossime alla neutralità, queste si presentano molto ricche in fosforo assimilabile, ferro assimilabile e potassio scambiabile, ma mediamente dotate in sostanza organica e povere in azoto totale. Le terre rosse rappresentano un tipico esempio di «terreni zonali o climatici», di quei terreni, cioè, le cui proprietà sono fortemente influenzate dalle condizioni climatiche in cui si sono formati, dal momento che i processi di alterazione delle rocce, che portano alla formazione del substrato pedogenetico e gli stessi fattori pedogenetici naturali variano in funzione del clima.
Ad accentuare ulteriormente la specificità dell’area geografica di produzione della «Patata novella di Galatina», contribuiscono alcune accortezze operate dagli agricoltori nella fase di raccolta. La raccolta avviene con semplici attrezzi meccanici che non vengono direttamente a contatto con i tuberi. I tuberi subito dopo la raccolta, sono destinati alle operazioni di commercializzazione senza che questi siano preceduti o accompagnati da operazioni di lavaggio.
5.2. Specificità del prodotto
La «Patata novella di Galatina» deve la sua peculiarità alla sua marcata precocità e alla particolare caratteristica estetica di presentare un’epidermide generalmente ricoperta di residui terrosi, che fanno assumere alla stessa un tipico colore ruggine.
La raccolta della «Patata novella di Galatina» avviene entro il 30 giugno di ogni anno.
I residui terrosi sulla «Patata novella di Galatina» richiamano il tipico colore delle terre dell’areale di coltivazione e la loro presenza è legata al fatto che i tuberi, dopo la raccolta e le operazioni di cernita, sono avviati alla commercializzazione e non vengono sottoposti ad operazioni di lavaggio che determinerebbero danneggiamenti a carico della sottile buccia.
Altra caratteristica riconducibile alla «Patata novella di Galatina» è il basso contenuto in sostanza secca.
5.3. Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)
L’anticipazione per quanto possibile spinta di un raccolto che normalmente è da considerarsi primaverile - autunnale, è dovuta, oltre alle caratteristiche di tipo genetico e di tipo agrotecnico, anche e soprattutto alle particolari e specifiche condizioni agro pedologiche e climatiche della zona di coltivazione.
Più in dettaglio, nei riguardi della temperatura, risultano pienamente soddisfatte le condizioni termiche ottimali per lo sviluppo delle diverse fasi fenologiche. Infatti la presenza di temperature del suolo mai inferiori ai 3-4 °C prima della fase di germogliazione, permette al tubero-seme di superare indenne un breve periodo di stasi vegetativa fino al momento in cui l’aumento delle temperature, che si registra verso la fine del mese di febbraio – primi di marzo, è tale da consentire alla coltura una rapida germogliazione ed emergenza.
Le caratteristiche pedo-agronomiche dei terreni che ospitano la coltura determinano una specifica influenza sia sulla precocità e su alcune caratteristiche chimico – fisiche dei tuberi sia sullo stato di maturazione del periderma.
La natura sabbiosa dei terreni di coltivazione della «Patata novella di Galatina» rende questi terreni facilmente riscaldabili, permettendo una pronta partenza del ciclo vegetativo e quindi un conseguente anticipo della maturazione rispetto ad altri areali. Inoltre, la loro facilità di drenaggio dei terreni sabbiosi consente una maggiore facilità nell’eseguire le diverse operazioni colturali, tra le quali la semina e la raccolta, operazioni la cui tempestività di esecuzione contribuisce alla precocità della «Patata novella di Galatina».
Alle proprietà dei terreni di coltivazione, si deve attribuire anche l’influenza diretta sul basso contenuto in sostanza secca del prodotto: i tuberi, infatti, non trovando ostacoli nel corso del loro ciclo colturale, grazie alla natura sabbiosa ed al contenuto in sostanza organica dei terreni che li ospitano, esprimono a pieno le loro potenzialità di sviluppo, raggiungendo volumi considerevoli. Per effetto di cio’, decisamente inferiori risultano di conseguenza i valori del peso specifico e quindi quelli della sostanza secca, parametro quest’ultimo ritenuto importante nella determinazione delle caratteristiche chimiche della «Patata novella di Galatina».
Nei terreni sabbiosi che caratterizzano l’intera area di coltivazione, la «Patata novella di Galatina» si sviluppa regolarmente conservando la propria forma e la buccia può maturare mantenendo un aspetto liscio e lucido, assumendo il tipico «color ruggine o cioccolato» per effetto della coltivazione sulle tipiche terre rosse.
Con riferimento al comportamento della coltura in relazione alla durata del periodo di illuminazione giornaliero (fotoperiodo), la patata trova in questo ambiente e nel periodo di coltivazione (novembre – giugno) le migliori condizioni di sviluppo. Infatti, le condizioni di fotoperiodo breve che caratterizzano l’ambiente in esame, consentono alla specie di ritardare o impedire la fioritura a vantaggio di una migliore e più precoce produzione di tuberi.
La denominazione, e quindi l’attribuzione ad un luogo ben determinato – Galatina, appunto - con il quale la patata è riconosciuta come garanzia di qualità, testimonia la storica presenza nel territorio della coltura.
Quella della patata rappresenta senz’altro la coltivazione fondamentale per gli equilibri agricoli ed economici di diversi Comuni localizzati lungo la fascia costiera dell’arco Ionico Salentino; la scelta di ricorrere, fra le colture ortive, soprattutto alla patata e non ad altre, pure abbastanza rappresentate nell’intero Comprensorio, come anguria, peperone, è dovuta, oltre che alle concrete potenzialità produttive espresse dalle favorevoli condizioni pedoclimatiche, anche al fatto che la patata richiede una tecnica colturale relativamente più semplice rispetto alle altre ortive, oltre ad un più basso impegno di mezzi tecnici e capitali. A tutto questo aggiungasi che la coltivazione della patata, rispetto alle altre specie prima citate, ben si presta ad essere effettuata in consociazione con quella dell’olivo - sistemato a sesto ampio negli impianti di tipo tradizionale -, come di fatto è sempre avvenuto e tuttora avviene nella stragrande maggioranza delle situazioni. In tale contesto produttivo, è ormai generalizzata da decenni la consuetudine di raccogliere anticipatamente (entro il mese di ottobre) le olive direttamente dall’albero: se questo consente di ottenere un olio dalle caratteristiche qualitative di gran lunga superiori rispetto a quello proveniente dalle olive raccolte da terra - impegnando peraltro, in quest’ultimo caso, i terreni per periodi di tempo più lunghi - rappresenta senz’altro il mezzo più efficace per consentire di preparare con largo anticipo il terreno destinato ad accogliere i tuberi seme. L’influenza di una semina precoce sull’anticipo della maturazione dei tuberi e quindi sulla loro raccolta è del tutto evidente ed esalta ulteriormente la precocità della coltura.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
(Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006 (3))
Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335
Oppure
accedendo direttamente all’home page del sito del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it).
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.
(3) Cfr. nota n. 2.
21.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 128/15 |
Avviso destinato a Ali Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi e Tarak Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi, che sono stati aggiunti all’elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda, in forza del regolamento di esecuzione (UE) 2015/617 della Commissione
(2015/C 128/10)
1. |
La posizione comune 2002/402/PESC (1) invita l’Unione a congelare i capitali e le risorse economiche dei membri dell’organizzazione Al-Qaeda e di altre persone, gruppi, imprese ed entità ad essa associati, quali figurano nell’elenco compilato conformemente alle risoluzioni UNSCR 1267(1999) e 1333(2000) e regolarmente aggiornato dal Comitato delle Nazioni Unite istituito ai sensi della risoluzione UNSCR 1267(1999). L’elenco compilato dal suddetto Comitato delle Nazioni Unite comprende:
Gli atti o le attività che indicano che una persona, un gruppo, un’impresa o un’entità è «associata/o a» Al-Qaeda consistono, tra l’altro, nel:
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2. |
Il 10 aprile 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato l’aggiunta di Ali Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi e Tarak Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi all’elenco del Comitato per le sanzioni contro Al-Qaeda. Gli interessati possono presentare in qualsiasi momento al Mediatore dell’ONU, unitamente ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta di riesame della decisione di inserirli nel suddetto elenco delle Nazioni Unite. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:
Per ulteriori informazioni consultare http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml |
3. |
Sulla base della decisione delle Nazioni Unite I cui al paragrafo 2, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2015/617 (2), recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio (3) che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda. La modifica, eseguita a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 881/2002, aggiunge Ali Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi e Tarak Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi all’elenco dell’allegato I del regolamento («allegato I»). Le seguenti misure del regolamento (CE) n. 881/2002 si applicano alle persone e alle entità che figurano nell’allegato I:
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4. |
L’articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 881/2002 prevede una procedura di riesame che si applica qualora chi è stato inserito nell’elenco formuli osservazioni circa i motivi dell’inserimento. Le persone e le entità aggiunte all’allegato I con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/617 possono presentare alla Commissione una richiesta volta ad ottenere la motivazione del loro inserimento nell’elenco. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:
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5. |
Si segnala inoltre agli interessati che è possibile impugnare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/617 dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, alle condizioni di cui all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. |
6. |
Per completezza, si richiama l’attenzione delle persone che figurano nell’allegato I sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessato/i, elencate nell’allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002, per ottenere l’autorizzazione di utilizzare i fondi e le risorse economiche congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici a norma dell’articolo 2 bis del medesimo regolamento. |
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 4.
(2) GU L 103 del 21.4.2015, pag. 35.
(3) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.