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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 123 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
58° anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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ACCORDI INTERISTITUZIONALI |
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Banca centrale europea |
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2015/C 123/01 |
Accordo tra l’Ufficio europeo di polizia (Europol) e la Banca centrale europea (BCE) |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2015/C 123/02 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7480 — Actavis/Allergan) ( 1 ) |
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2015/C 123/03 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7507 — Wärtsilä/L-3 MSI) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2015/C 123/04 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2015/C 123/05 |
Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Bando di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea (merce e posta aerea) in conformità degli oneri di servizio pubblico ( 1 ) |
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2015/C 123/06 |
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V Avvisi |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2015/C 123/07 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
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II Comunicazioni
ACCORDI INTERISTITUZIONALI
Banca centrale europea
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17.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 123/1 |
ACCORDO TRA L’UFFICIO EUROPEO DI POLIZIA (EUROPOL) E LA BANCA CENTRALE EUROPEA (BCE)
(2015/C 123/01)
IL PRESENTE ACCORDO è stipulato
TRA
l’Ufficio europeo di polizia (Europol), con sede in Eisenhowerlaan 73, 2517 KK L’Aja, Paesi Bassi, rappresentato dal suo direttore, Rob Wainwright
E
la Banca centrale europea (BCE), con sede in Kaiserstraße 29, 60311 Francoforte sul Meno, Germania, rappresentata dal suo presidente, Mario Draghi
(in seguito anche denominati congiuntamente le «Parti» e ciascuna individualmente la «Parte»).
Considerando che:
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1. |
le parti hanno concluso un accordo in data 13 dicembre 2001 per cooperare nella lotta alla falsificazione dell’euro (in seguito «Accordo del 13 dicembre 2001») (1); |
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2. |
Tale cooperazione rientra nell’obiettivo comune delle parti di combattere le minacce derivanti dalla falsificazione dell’euro e di svolgere un ruolo centrale in tale lotta; in questo contesto esse cooperano, nell’ambito delle rispettive competenze, con le Banche centrali nazionali (BCN) del Sistema europeo di banche centrali, le Unità nazionali dell’Europol, i Centri nazionali di analisi, i Centri nazionali di analisi delle monete, il Centro tecnico-scientifico europeo, la Commissione europea e altre autorità nazionali ed europee e altre organizzazioni internazionali. |
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3. |
L’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione (2) e prevede che l’Europol e la BCE concludano un accordo in base al quale l’Europol avrà accesso ai dati tecnici e statistici della BCE relativi alle banconote e alle monete false scoperte sia negli Stati membri sia nei paesi terzi; inoltre, il regolamento (CE) n. 1339/2001 del Consiglio estende l’applicazione del regolamento (CE) n. 1338/2001 agli Stati membri la cui moneta non è l’euro (3). |
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4. |
L’8 novembre 2001 la BCE ha adottato la decisione BCE/2001/11 relativa a determinate condizioni in materia di accesso al Sistema di monitoraggio della contraffazione (SMC) (4), ossia il sistema gestito dalla BCE contenente informazioni tecniche e statistiche sulla falsificazione delle banconote e delle monete in euro, provenienti sia dagli Stati membri sia da paesi terzi; la suddetta decisione fa riferimento alla conclusione di un accordo tra le parti in relazione all’accesso dell’Europol al SMC. |
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5. |
In qualità di agenzia dell’Unione europea, l’Europol è incaricata di operare quale ufficio centrale per la lotta alla falsificazione dell’euro in conformità con la decisione 2005/511/GAI del Consiglio, del 12 luglio 2005, relativa alla protezione dell’euro contro la falsificazione attraverso la designazione dell’Europol quale ufficio centrale competente per la lotta contro la falsificazione dell’euro (5). Inoltre, conformemente alla decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l’Ufficio europeo di polizia (6), l’Europol può altresì promuovere il coordinamento delle misure applicate dalle autorità competenti degli Stati membri per lottare contro la falsificazione dell’euro o nel quadro di squadre investigative comuni, se del caso in collegamento con altri organi europei. |
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6. |
Ai sensi dell’articolo 22 della decisione 2009/371/GAI, l’Europol può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con le istituzioni, gli organi e gli organismi istituiti dal trattato sull’Unione europea e dai trattati che istituiscono le Comunità europee, o sulla base di essi. |
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7. |
Poiché l’accordo del 13 dicembre 2001 non include la cooperazione nella lotta ai reati relativi ai sistemi di pagamento e ai mezzi di pagamento diversi dai contanti, le parti desiderano estendere ulteriormente la loro cooperazione: (a) alla lotta alle frodi nei sistemi di pagamento in generale e (b) alla prevenzione della falsificazione dei mezzi di pagamento diversi dai contanti nell’ambito della rispettiva competenza e del mandato delle parti. Inoltre, le parti desiderano sviluppare ulteriormente la loro cooperazione nel campo della lotta alla falsificazione dell’euro. |
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8. |
Il Consiglio di amministrazione dell’Europol ha approvato il contenuto del presente accordo rivisto il 2 ottobre 2014. |
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9. |
Il Consiglio direttivo della BCE ha approvato il contenuto del presente accordo rivisto il 30 maggio 2014 e, in quella data, ha autorizzato il presidente della BCE a sottoscriverlo a nome e per conto della BCE, |
Le parti hanno convenuto quanto segue:
CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Finalità dell’accordo
La finalità del presente accordo è quella di stabilire un quadro per un’effettiva cooperazione tra le parti nell’ambito delle rispettive competenze e in conformità dei rispettivi regolamenti e norme. Tale cooperazione comprende:
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a) |
misure per prevenire, individuare e combattere le minacce derivanti da attività illecite correlate alle banconote e monete in euro, ai mezzi di pagamento diversi dai contanti e alla sicurezza dei pagamenti; |
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b) |
assistenza in tali ambiti fornita da entrambe le parti alle autorità nazionali, europee e internazionali. |
Articolo 2
Consultazione e scambio di informazioni
1. Le parti, agendo in conformità delle rispettive competenze, si consultano reciprocamente, in modo regolare, riguardo alle politiche da adottare e attuare in questioni di interesse comune, come indicato all’articolo 1, al fine di realizzare i loro obiettivi, coordinare le loro attività ed evitare la duplicazione degli sforzi. Il presidente della BCE e il direttore dell’Europol, o le persone da essi designate, si incontrano almeno una volta all’anno per riesaminare l’attuazione del presente accordo.
2. Lo scambio di informazioni tra le parti avviene ai fini e in conformità delle disposizioni del presente accordo e non comprende dati relativi ad un soggetto identificato o a soggetti identificabili.
3. Le parti possono concordare uno scambio di personale in regime di distacco. I dettagli relativi a tale scambio sono stabiliti in un protocollo d’intesa separato.
Articolo 3
Referenti
1. Ai fini dell’applicazione del presente accordo:
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— |
i referenti della BCE sono il direttore della Direzione Banconote della BCE (per quanto riguarda la cooperazione nel campo della lotta alla falsificazione di banconote e monete in euro) e il direttore generale della Direzione Generale Infrastrutture di mercato e pagamenti della BCE (per quanto riguarda la cooperazione nel campo della lotta alle frodi nei sistemi di pagamento e alla falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti), |
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— |
il referente dell’Europol è il vicedirettore delle operazioni. |
Modifiche alla lista dei referenti di cui al presente paragrafo possono essere concordate, in un momento successivo, per mezzo di uno scambio di lettere tra il direttore dell’Europol e il presidente della BCE.
2. Ai fini dell’articolo 5, paragrafo 1, l’Europol può nominare ulteriori referenti e comunicare in forma scritta ai referenti della BCE i loro nomi e qualunque modifica degli stessi.
CAPITOLO II
DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI FALSIFICAZIONE DELL’EURO
Articolo 4
Scambio di informazioni, coordinamento di politiche e attività e assistenza reciproca
1. Le parti si forniscono reciprocamente, sollecitamente e regolarmente, informazioni relative alla falsificazione di banconote in euro e di altre valute. Tali informazioni comprendono, nel caso di informazioni che l’Europol fornisce alla BCE, quelle provenienti da autorità nazionali, europee e internazionali incaricate dell’applicazione della legge e, nel caso di informazioni che la BCE fornisce all’Europol, quelle ottenute da autorità nazionali, europee e internazionali.
2. Le parti si impegnano a coordinare le proprie politiche, attività di formazione, campagne pubbliche di informazione e pubblicazioni che rientrano nel campo di applicazione del presente accordo. Esse si informano reciprocamente riguardo alle rispettive dichiarazioni pubbliche e alla loro politica di comunicazione esterna in relazione alla falsificazione dell’euro, fatta eccezione per le informazioni operative.
3. L’Europol assiste la BCE in tutti i rapporti con le organizzazioni nazionali, europee e internazionali preposte all’applicazione della legge, in questioni connesse alla falsificazione dell’euro.
4. Le parti assicurano il coordinamento dei propri sistemi di preallarme.
Articolo 5
Accesso alla banca dati del SMC e disposizioni correlate
1. La BCE garantisce ai funzionari dell’Europol designati quali referenti a tale scopo in base all’articolo 3, paragrafo 2, l’accesso in linea in sola lettura alla banca dati del SMC. Tale accesso non consente ai funzionari dell’Europol di introdurre direttamente dati nella banca dati del SMC. Le modalità di accesso, inclusi i necessari accordi relativi al sistema, sono ulteriormente specificate per mezzo di uno scambio di lettere tra il presidente della BCE e il direttore dell’Europol.
2. Inoltre, la BCE informa sollecitamente l’Europol relativamente alla creazione di ogni nuova classe di falsificazione nell’ambito del SMC e alla scoperta di qualsiasi grande quantità di banconote in euro contraffatte.
3. La BCE fornisce all’Europol un campione di banconote in euro genuine e le descrizioni tecniche correlate, oltre ad almeno un campione di ogni tipo di banconota in euro contraffatta a cui è stato assegnato un nuovo indicativo di classe nel SMC. La presente disposizione è applicata in modo tale da non impedire alle banconote che si sospettano contraffatte di essere utilizzate o conservate come prova in procedimenti penali.
Articolo 6
Richieste di assistenza
1. Le parti si comunicano reciprocamente tutte le richieste di perizie tecniche o testimonianze in procedimenti giudiziari con riguardo alla falsificazione dell’euro e stabiliscono adeguate procedure per coordinare le rispettive risposte a ciascuna di tali richieste.
2. Le parti cooperano per istituire un canale di comunicazione libero da ostacoli per le richieste di assistenza nell’applicazione della legge prestata attraverso l’Europol.
Articolo 7
Analisi tecniche
1. La BCE mette direttamente a disposizione dell’Europol i risultati di ciascuna analisi tecnica.
2. L’Europol mette a disposizione della BCE le analisi tecniche delle falsificazioni eseguite dall’Europol stesso o da terze parti per conto dell’Europol.
CAPITOLO III
DISPOSIZIONE SPECIFICA SULLA PREVENZIONE DELLE FRODI E DELLA FALSIFICAZIONE DEI MEZZI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI
Articolo 8
Scambio di informazioni
Le parti, agendo in conformità delle rispettive competenze e al fine di promuovere la prevenzione delle frodi e la lotta alla falsificazione dei mezzi di pagamento diversi dai contanti, possono scambiare le seguenti informazioni, sulla base delle esigenze del caso specifico: (a) relazioni e dati statistici aggregati; (b) informazioni sui principali incidenti relativi alla sicurezza, sulle valutazioni del rischio e della tecnologia e (c) risultati delle attività rilevanti della BCE e dell’Europol, nel rispetto delle regole di riservatezza applicabili.
La BCE può inoltrare informazioni rilevanti provenienti dall’Europol agli altri membri del SEBC, sulla base del principio della «necessità di sapere», a meno che l’Europol dichiari espressamente che le informazioni non devono essere trasmesse. La BCE può trasmettere informazioni rilevanti provenienti dagli altri membri del SEBC all’Europol, subordinatamente all’accordo delle banche centrali nazionali interessate.
CAPITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 9
Riservatezza
1. Ciascuna parte assicura che le informazioni ricevute dall’altra in base al presente accordo siano soggette ai propri standard di riservatezza e sicurezza per il trattamento delle informazioni e ricevano un grado di protezione equivalente almeno a quello offerto dalle misure applicate a quelle informazioni dall’altra parte.
2. Le parti stabiliscono una equiparazione tra i rispettivi standard di riservatezza e sicurezza in uso mediante uno scambio di lettere.
3. La parte che fornisce l’informazione è responsabile della scelta del grado di riservatezza appropriato per l’informazione fornita e assicura che tale grado sia indicato chiaramente. In conformità del principio di proporzionalità, i gradi di riservatezza sono attribuiti al più basso livello possibile da ciascuna parte e, modificati di conseguenza, ogni volta che ciò sia possibile.
4. Entrambe le parti possono richiedere in ogni momento una modifica del grado di riservatezza scelto per le informazioni fornite, compresa l’eventuale rimozione integrale del grado di riservatezza. La parte ricevente è tenuta a modificare conseguentemente il grado di riservatezza.
5. Ciascuna parte può, per motivi di riservatezza, specificare restrizioni relative all’utilizzo dei dati forniti all’altra parte. La parte ricevente si conforma a tali restrizioni.
6. Ciascuna delle parti elabora i dati personali ricevuti in relazione all’attuazione amministrativa del presente accordo in conformità con le norme in materia di protezione dei dati ad essa applicabili. Ciascuna delle parti utilizza i dati personali ricevuti con l’unico scopo di gestire l’accordo.
Articolo 10
Responsabilità
Qualora venga causato un danno ad una parte o a un individuo in conseguenza di un trattamento non autorizzato o scorretto delle informazioni di cui al presente accordo ad opera dell’altra parte, intenzionalmente o per negligenza, tale ultima parte è responsabile per il suddetto danno. La determinazione ed il risarcimento del danno tra le parti ai sensi del presente articolo sono stabiliti in conformità della procedura di cui all’articolo 11.
Articolo 11
Composizione delle controversie
1. Tutte le controversie che possono sorgere in relazione all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo vengono composte per mezzo di consultazioni e negoziati tra i rappresentanti delle parti.
2. In caso di grave inosservanza ad opera di una delle parti delle disposizioni del presente accordo, o qualora una delle parti ritenga che tale inosservanza possa verificarsi in un futuro prossimo, ciascuna parte può sospendere temporaneamente l’applicazione del presente accordo, in attesa dell’applicazione del paragrafo 1 riportato sopra. Rimangono tuttavia in vigore gli obblighi che incombono alle parti in virtù dell’accordo.
Articolo 12
Varie
1. Ogni parte sopporta le proprie spese derivanti dall’attuazione del presente accordo, salvo laddove diversamente stipulato.
2. Le parti possono modificare il presente accordo consensualmente.
3. Ciascuna parte può recedere dal presente accordo dandone un preavviso di 12 mesi per iscritto. In caso di estinzione dell’accordo, le parti concludono un accordo in merito al proseguimento dell’utilizzo e all’archiviazione delle informazioni che sono già state reciprocamente comunicate tra di esse. Se non viene raggiunto alcun accordo, a ciascuna delle parti spetta il diritto di richiedere che le informazioni da essa comunicate siano distrutte o restituite alla parte che le ha trasmesse.
4. L’accordo del 13 dicembre 2001 è abrogato e ogni riferimento al suddetto accordo s’intende come riferimento al presente accordo.
5. Il presente accordo entra in vigore il giorno successivo alla sua sottoscrizione.
6. Il presente accordo è pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto in due copie in lingua inglese.
Fatto a L’Aja, il 7 novembre 2014
Per l’Europol
Rob WAINWRIGHT
Fatto a Francoforte sul Meno, il 2 dicembre 2014
Per la BCE
Mario DRAGHI
(1) GU C 23 del 25.1.2002, pag. 9.
(2) GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6.
(3) GU L 181 del 4.7.2001, pag. 11.
(4) GU L 337 del 20.12.2001, pag. 49.
(5) GU L 185 del 16.7.2005, pag. 35.
(6) GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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17.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 123/6 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.7480 — Actavis/Allergan)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 123/02)
Il 16 marzo 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
|
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
|
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32015M7480. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
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17.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 123/6 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.7507 — Wärtsilä/L-3 MSI)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 123/03)
Il 14 aprile 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32015M7507. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
|
17.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 123/7 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
16 aprile 2015
(2015/C 123/04)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,0711 |
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JPY |
yen giapponesi |
127,64 |
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DKK |
corone danesi |
7,4637 |
|
GBP |
sterline inglesi |
0,71890 |
|
SEK |
corone svedesi |
9,2606 |
|
CHF |
franchi svizzeri |
1,0327 |
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ISK |
corone islandesi |
|
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NOK |
corone norvegesi |
8,3725 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
|
CZK |
corone ceche |
27,503 |
|
HUF |
fiorini ungheresi |
300,95 |
|
PLN |
zloty polacchi |
4,0310 |
|
RON |
leu rumeni |
4,4158 |
|
TRY |
lire turche |
2,8899 |
|
AUD |
dollari australiani |
1,3790 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,3180 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
8,3031 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
1,4038 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
1,4502 |
|
KRW |
won sudcoreani |
1 164,56 |
|
ZAR |
rand sudafricani |
12,9081 |
|
CNY |
renminbi Yuan cinese |
6,6377 |
|
HRK |
kuna croata |
7,5748 |
|
IDR |
rupia indonesiana |
13 758,43 |
|
MYR |
ringgit malese |
3,9046 |
|
PHP |
peso filippino |
47,562 |
|
RUB |
rublo russo |
53,4111 |
|
THB |
baht thailandese |
34,709 |
|
BRL |
real brasiliano |
3,2312 |
|
MXN |
peso messicano |
16,3075 |
|
INR |
rupia indiana |
66,6873 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
|
17.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 123/8 |
Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità
Bando di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea (merce e posta aerea) in conformità degli oneri di servizio pubblico
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 123/05)
|
Stato membro |
Portogallo |
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Rotte interessate |
Lisbona - Terceira - Ponta Delgada - Lisbona o Lisbona - Ponta Delgada - Terceira - Lisbona |
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Periodo di validità del contratto |
1o luglio 2015 – 30 giugno 2018 |
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Termine di presentazione delle offerte |
63 giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione |
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Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara e agli oneri di servizio pubblico modificati |
Tutti i documenti saranno disponibili nel sito: http://www.saphety.com Per ulteriori informazioni, contattare:
|
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17.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 123/9 |
Elenco delle autorità degli Stati membri preposte al rilascio delle autorizzazioni a norma dell’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 della Commissione (1)
(2015/C 123/06)
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1. Belgio
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2. Bulgaria
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3. Repubblica ceca
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4. Danimarca
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5. Germania
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6. Estonia
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7. Irlanda
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8. Grecia
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9. Spagna
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10. Francia
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11. Croazia
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12. Italia
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13. Cipro
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14. Lettonia
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15. Lituania
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16. Lussemburgo
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17. Ungheria
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18. Malta
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19. Paesi Bassi
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20. Austria
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21. Polonia
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22. Portogallo
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23. Romania
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24. Slovenia
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25. Slovacchia
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26. Finlandia
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27. Svezia
|
28. Regno Unito
|
(1) GU L 152 del 13.6.2012, pag. 28.
V Avvisi
ALTRI ATTI
Commissione europea
|
17.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 123/13 |
Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(2015/C 123/07)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
DOMANDA DI MODIFICA
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2)
DOMANDA DI MODIFICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 9
«OLIVES NOIRES DE NYONS»
N. CE: FR-PDO-0317-01200-20.2.2014
IGP ( ) DOP ( X )
1. Rubrica del disciplinare oggetto della modifica
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2. Tipo di modifica
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3. Modifica (modifiche):
Rubrica «Descrizione del prodotto»
In base ai controlli effettuati dopo il riconoscimento della denominazione, la descrizione organolettica è stata integrata con descrittori che consentono di identificare meglio il prodotto. «Presentano un nocciolo da grande a molto grande, di forma ovoidale a base allargata e nettamente mucronata; la loro polpa è sottile, cremosa, profumata e si stacca bene dal nocciolo. Emanano aromi fruttati, di oliva matura, di cioccolato, di vaniglia, di sottobosco e/o di frutti di bosco (che si sviluppano diversamente a seconda del modo di preparazione).»
La dimensione del nocciolo delle olive è ora definita «da grande a molto grande» (anziché «abbastanza grande»), poiché si conoscono meglio le varietà di olive e le loro caratteristiche.
Peraltro, al fine di caratterizzare il prodotto,
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sono state introdotte le classi di calibro che sono tipiche della denominazione: «presentate in partite di calibro omogeneo, vale a dire contenente al massimo due classi di calibro successive: classe seconda o 2 (diametro 14-16 mm), classe prima o 1 (diametro 16-18 mm), classe extra (diametro pari o superiore a 18 mm)». La calibratura delle olive in base al diametro è più precisa della definizione di calibro per numero di frutti all’etto, utilizzata abitualmente per le olive. Inoltre, le classi di calibro definite qui sono utilizzate da molti anni nella regione di Nyons: sono le classi tradizionali conosciute dai consumatori locali, |
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si è aggiunto che le olive possono essere presentate con o senza peduncolo, secondo una prassi locale riconosciuta. |
Per quanto riguarda la colorazione delle olive, si è precisato che il colore può variare da «saio di frate» (ossia da marrone più o meno scuro) a nero. In effetti, il metodo di preparazione e di presentazione genera sfumature di colore sulle olive, senza costituire un difetto o rappresentare un problema di preparazione o di maturità.
Si rammentano i tre tipi di preparazione autorizzati dal decreto iniziale di riconoscimento della DOC e tradizionalmente utilizzati per la DOP «Olives noires de Nyons», sia perché queste sono le tre preparazioni che i consumatori trovano sul mercato, sia perché influiscono sulla presentazione delle olive: preparazione al naturale, preparazione in salamoia, «olives piquées» (olive bucherellate) al sale fino.
Zona geografica
In questa rubrica sono state precisate le modalità di identificazione delle parcelle in conformità con le nuove procedure nazionali.
La disposizione seguente è stata soppressa: Il conservificio Marquion frères, situato nel comune di Le Thor, nel dipartimento del Vaucluse, è autorizzato in deroga a preparare le «Olives noires de Nyons» della denominazione. L’impresa in questione ha infatti cessato l’attività nel 1999 e in ogni caso avrebbe potuto continuare ad utilizzare la denominazione per 5 anni al massimo dopo la registrazione della DOP, ossia fino al 21 giugno 2001.
Rubrica «Prova dell’origine»
Tenendo conto dell’evoluzione legislativa e regolamentare nazionale, la rubrica «Elementi comprovanti che il prodotto è originario della zona delimitata» è stata consolidata e riunisce, fra l’altro, gli obblighi dichiarativi e la tenuta dei registri relativi alla tracciabilità del prodotto e al follow-up delle condizioni di produzione.
In quest’ambito è prevista, in particolare, un’abilitazione degli operatori da parte dell’organismo di controllo, al fine di attestare la loro idoneità a soddisfare le esigenze del disciplinare della denominazione di cui chiedono di beneficiare.
Questa rubrica è stata peraltro integrata e completata con varie disposizioni relative ai registri e ai documenti dichiarativi che consentono di garantire la tracciabilità ed il controllo della conformità dei prodotti ai requisiti del disciplinare.
Rubrica «Metodo di ottenimento»
È introdotta una disposizione relativa all’età di ingresso in produzione delle piante della denominazione d’origine, che è fissata a 5 anni, per facilitare i controlli sulla produzione: dall’età di 5 anni gli alberi entrano in produzione, i frutteti sono controllati e la loro produzione è computata ai fini della resa massima autorizzata.
Per quanto riguarda la percentuale massima del 5 % di varietà impollinatrici consentita nei frutteti, è ammessa la presenza di un albero di varietà impollinatrice per tener conto dei frutteti più piccoli (meno di 20 alberi), per i quali tale percentuale è di difficile applicazione. Si precisa che il raccolto proveniente da questi ulivi non può usufruire della denominazione.
Sono state introdotte disposizioni relative alla potatura e alla manutenzione dei frutteti in modo da rendere permanente la corretta manutenzione degli oliveti della regione di Nyons: tali disposizioni consentono di evitare che vi siano frutteti non gestiti (obbligo di manutenzione annuale, di contenimento della vegetazione al suolo e potatura obbligatoria almeno ogni due anni) e limitano i rischi sanitari (eliminazione del legno della potatura).
In base alle disposizioni del decreto iniziale di riconoscimento della DOC del 10 gennaio 1994, si introducono disposizioni relative alla densità di piantagione (almeno 24 m2 per ogni albero, distanza di almeno 4 metri tra gli alberi) e al divieto delle colture intercalari perenni con un obiettivo qualitativo e di rispetto dei metodi di coltivazione tradizionali.
Irrigazione: l’irrigazione degli ulivi consente di regolarizzare i raccolti e non comporta un degrado della qualità delle olive. Vanno evitate le irrigazioni tardive in modo da consentire la maturazione dei frutti in condizioni ottimali. È previsto di consentire l’irrigazione degli ulivi, con un termine massimo diverso a seconda delle tecniche di irrigazione utilizzate (fino al 31 agosto per l’irrigazione per aspersione e fino al 30 settembre per l’irrigazione a goccia e i microjet).
Resa: il decreto iniziale di riconoscimento della DOC del 10 gennaio 1994 prevedeva una limitazione delle rese dei frutteti a 6 t/ha con la possibilità di aumentarla fino a 8 t/ha nelle annate eccezionali. Di fatto, dopo il riconoscimento della denominazione d’origine, gli olivicoltori hanno constatato un aumento delle rese ottenute. Questo fenomeno dipende dal fatto che, con il successo della denominazione d’origine, i frutteti sono sottoposti a una manutenzione più regolare e il controllo tecnico è migliorato. Sono stati ripristinati molti frutteti. Inoltre l’assenza, dal 1985, di gelate significative ha favorito una maggior crescita degli alberi fino a conseguire rese considerevoli. La resa massima, in media nell’azienda, è quindi aumentata ed è fissata a 10 tonnellate di olive per ettaro, valore più consono al potenziale agronomico locale. Ai fini del calcolo di tale resa, si tiene conto di tutti i quantitativi di olive prodotte, indipendentemente dalla loro destinazione.
Raccolta/data della raccolta: Il decreto iniziale di riconoscimento della DOC del 10 gennaio 1994 prevedeva di fissare ogni anno la data d’inizio della raccolta. Ora si precisa che tale data è fissata dalle autorità competenti, dopo che l’associazione, prima di autorizzare la raccolta, ha eseguito uno studio sul grado di maturità volto a verificare che la maturità globale sia sufficiente.
Stato di maturità: si è precisato il grado di maturità delle olive al momento della raccolta: almeno il 70 % di olive nere o cangianti, e almeno il 50 % di olive nere e il 40 % di olive raggrinzite in modo da affinare il concetto di «raccolta maturità» definito inizialmente.
Per quanto riguarda le modalità di raccolta, i metodi di raccolta delle olive sono state precisati al fine di tener conto dell’evoluzione delle tecniche: oltre alla raccolta sull’albero, esclusivamente manuale, è autorizzato l’uso di scuotitori per far vibrare i rami o gli alberi, eccetto i pettini vibranti o oscillanti, che sono vietati. Non è ammesso l’uso di prodotti di abscissione. È vietata la raccolta delle olive cadute a terra, poiché provoca difetti (nell’aspetto, nel gusto) del prodotto finito. Le disposizioni precisano inoltre le pratiche da utilizzare in caso di uso di reti per preservare la qualità delle olive.
Modalità di magazzinaggio: gli olivicoltori hanno voluto precisare che, dopo la raccolta, le olive si trasportano in cassette di peso non superiore a 20 kg, al fine di preservarne le caratteristiche fino alla messa in conserva.
Per quanto riguarda i termini previsti tra la raccolta e la trasformazione delle olive: il decreto iniziale di riconoscimento della DOC del 10 gennaio 1994 prevedeva i termini di tempo da rispettare tra raccolta e consegna e tra raccolta e utilizzo. Scopo della modifica è ridurre ad un massimo di 3 giorni il termine di consegna, mentre il termine per la trasformazione è portato a 4 giorni al massimo: l’assegnazione dei termini consente di organizzare meglio la stagione di raccolta/trasformazione. Il termine massimo di 6 giorni tra la raccolta e la trasformazione, definito nel decreto del 1994, rimane invariato.
È stata stabilita una percentuale per le olive guaste, danneggiate dal gelo e/o dalla grandine, limitata al 10 %, nelle partite, all’arrivo al centro di raccolta, tenendo presente che si opera una cernita (prima o dopo la preparazione) volta a ridurre tale percentuale al 2 % al massimo sulle partite finite.
Sono stati precisati i tre metodi di conservazione autorizzati: preparazione al naturale, preparazione in salamoia e olive piquées. È specificato che non si sono usati prodotti chimici o conservanti. Si è definita, in particolare, la concentrazione di salamoia da utilizzare: concentrazione di cloruro di sodio del 10 % + o - 2 %.
È stata formalizzata la consuetudine tradizionale consistente nell’utilizzare foglie di alloro per le preparazioni in salamoia o al sale secco (le foglie vengono tolte per la vendita). Tale pratica era inizialmente prevista nella sentenza del 1968 che definiva la denominazione di origine giudiziaria «Olives noires de Nyons».
Nell’intento di presentare alla commercializzazione delle partite di qualità, è stato precisato che queste contengono quanto segue:
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almeno il 60 % di olive raggrinzite e unicamente olive di colore da «saio di frate» a nero, |
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non più del 10 % di olive con difetti dell’epidermide o della polpa (con un massimo del 2 % di olive guaste, danneggiate dal gelo o dalla grandine). |
Rubrica «Etichettatura»
Le indicazioni di etichettatura specifiche alla denominazione sono state messe in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012: uso del simbolo DOP dell’Unione europea. Peraltro la dicitura «denominazione di origine protetta» figura altresì tra le menzioni obbligatorie nell’etichettatura dei prodotti.
Esigenze nazionali
Alla luce degli sviluppi legislativi e regolamentari nazionali, la rubrica «requisiti nazionali» presenta sotto forma di tabella i punti principali da controllare, con i relativi valori di riferimento e metodi di valutazione.
Altro: aggiornamento della rubrica «Riferimenti alla struttura di controllo»:
Sono stati aggiornati gli estremi relativi alle autorità competenti, in particolare per tener conto del cambiamento intervenuto nelle modalità dei controlli.
DOCUMENTO UNICO
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (3)
«OLIVES NOIRES DE NYONS»
N. CE: FR-PDO-0317-01200-20.2.2014
IGP ( ) DOP ( X )
1. Denominazione
«Olives noires de Nyons»
2. Stato membro o paese terzo
Francia
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali freschi e trasformati.
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1
Le «Olives noires de Nyons» sono olive raccolte mature che presentano una colorazione caratteristica da «saio di monaco» (ossia marrone più o meno scuro) a nero. Sono finemente rugose. Si tratta di frutti da medi a grandi che presentano una base ampia con una depressione peduncolare profonda e un apice arrotondato.
Presentano un nocciolo da grande a molto grande, di forma ovoidale a base allargata e nettamente mucronata; la loro polpa è sottile, cremosa, profumata e si stacca bene dal nocciolo. Emanano aromi fruttati, di oliva matura, di cioccolato, di vaniglia, di sottobosco e/o di frutti di bosco (che si sviluppano diversamente a seconda del modo di preparazione).
Il calibro minimo delle olive è di 14 millimetri.
Le olive sono preparate secondo uno dei metodi seguenti:
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preparazione al naturale: le olive sono conservate senza additivi, tranne eventualmente cloruro di sodio, in recipienti ermeticamente chiusi, |
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preparazione in salamoia: le olive sono conservate in salamoia per un periodo minimo di tre mesi, |
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olive piquées al sale fino: le olive appena raccolte sono bucherellate e cosparse di sale marino. |
Sono presentate con o senza peduncolo.
3.3. Materie prime (solo per i prodotti trasformati)
Si utilizzano solo i frutti maturi della varietà Tanche.
3.4. Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)
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3.5. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata
Tutte le operazioni, dalla produzione della materia prima fino alla preparazione delle olive, devono essere effettuate nell’ambito della zona geografica definita.
3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc.
Le «Olives noires de Nyons» sono calibrate in base al diametro: la classe di calibro «secondà» o «2» corrisponde alle olive da 14 a 16 mm di diametro, la classe di calibro «primà» o «1» corrisponde alle olive da 16 a 18 mm di diametro, la classe di calibro «extra» corrisponde alle olive di diametro pari o superiore a 18 mm.
Nelle partite contenenti olive di classe seconda è tollerata la presenza di olive di calibro tra 13 e 14 mm con un limite massimo del 5 %.
Le partite possono essere presentate alla commercializzazione mettendo insieme due classi di calibro successive.
3.7. Norme specifiche in materia di etichettatura
Oltre alle menzioni obbligatorie previste dalla normativa relativa all’etichettatura delle olive, l’etichettatura «Olives noires de Nyons» comprende:
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la denominazione d’origine «Olives noires de Nyons», la menzione «denominazione di origine protetta» o «D.O.P.». Queste indicazioni devono essere raggruppate nello stesso campo visivo sulla stessa etichetta, |
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il simbolo DOP dell’Unione europea. |
Le indicazioni sono presentate in caratteri chiari, leggibili, indelebili e sufficientemente grandi da risaltare nel riquadro sul quale sono stampate e da poter essere nettamente distinte dal complesso delle altre indicazioni e dei disegni.
4. Descrizione concisa della zona geografica
La zona geografica è situata:
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a nord del Mont Ventoux in una regione denominata «Prealpi asciutte», |
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a sud dei contrafforti addossati al massiccio alpino che si innalzano da 1 000 a 1 300 m di altitudine e fanno barriera al vento dominante di maestrale, |
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ad est della valle del Rodano. |
È costituita dal territorio dei 53 comuni seguenti dei dipartimenti della Drôme e del Vaucluse:
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Dipartimento della Drôme: l’intero cantone di Nyons, tranne i comuni di Chaudebonne, Sainte-Jalle, Valouse. I comuni di Beauvoisin, Bénivay-Ollon, Buis-les-Baronnies, Eygaliers, Mérindol-les-Oliviers, Mollans-sur-Ouvèze, Montréal-les-Sources, Le Pègue, La Penne-sur-l’Ouvèze, Pierrelongue, Plaisians, Propiac, La Roche-sur-le-Buis, Rousset-les-Vignes, Sahune, Saint-May, Saint-Pantaléon-les-Vignes, Tulette, Vercoiran, Villeperdrix, |
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Dipartimento del Vaucluse: l’intero cantone di Vaison la Romaine. I comuni di Brantes, Entrechaux, Malaucène (sezione AI), Valréas, Visan. |
5. Legame con la zona geografica
5.1. Specificità della zona geografica
Il frutteto della regione di Nyons e delle Baronnies, che produce le «Olives noires de Nyons» è il più settentrionale della Francia, in quanto ubicato al 44° parallelo nord. Oltre questa latitudine le temperature autunnali e invernali non consentono più una corretta maturazione dei frutti.
Questa situazione geografica, estrema per una cultura mediterranea, espone l’oliveto al rischio di gelate. Tuttavia, poiché è collocato in una conca naturale, gli alberi sono protetti dalla violenza dei venti (maestrale) e dal freddo. Nyons è peraltro definita «la piccola Nizza» in riferimento alla durata del soleggiamento (2 500 ore/anno), alla qualità dell’aria (asciutta e sana) e alla mitezza delle temperature.
La presenza del «gigante della Provenza» (il Mont Ventoux) tra il mare e la zona di produzione limita le forti piogge provenienti da sud e giustifica la definizione di Prealpi asciutte attribuita a questa regione. Peraltro, le catene montuose, che si innalzano da 1 000 a 1 300 m di altitudine, fanno barriera al vento dominante di maestrale e ne riducono l’intensità.
Il clima è di tipo mediterraneo con deboli precipitazioni, 773 mm/anno in media dal 1961 al 1990: le precipitazioni si concentrano prevalentemente in autunno e un terzo avviene sotto forma di temporali. Le estati sono calde e asciutte e le temperature sono relativamente basse d’inverno con predominanza del vento del nord. Le temperature medie minime sono di 6,4 °C con un freddo che in genere si insedia gradualmente nel corso dell’inverno.
La produzione di olive nella zona di Nyons è antichissima: i fenici e in seguito i greci insegnarono agli abitanti delle rive dell’Eygues non solo la coltivazione della vite, ma anche quella dell’olivo.
Si contano, nel corso dei secoli, numerosissimi riferimenti al commercio dell’olio di oliva e tale produzione costituisce parte integrante del paesaggio e della vita economica della regione.
Gli imprevisti della produzione oleicola affrontati nel XX secolo (in particolare il gelo del 1956) hanno indotto i produttori a organizzarsi e a difendere il loro patrimonio, in particolare con la «Confraternita dei cavalieri dell’olivo», istituita nel 1964, e tramite l’organizzazione di feste tradizionali (Olivades, Alicoque e festa dell’Olive piquée…).
I loro sforzi e la loro tenacia hanno permesso di conseguire il riconoscimento della denominazione d’origine con sentenza del Tribunale di Valence, in data 24 aprile 1968, e in seguito il riconoscimento della denominazione di origine controllata, con decreto del 10 gennaio 1994.
I produttori locali si sono serviti di competenze adeguate alle condizioni naturali. In particolare, hanno selezionato una varietà locale, particolarmente adattata a questo territorio: la varietà Tanche.
La Tanche è una varietà a duplice destinazione, ossia destinata sia alle olive da tavola che all’estrazione dell’olio d’oliva. Tradizionalmente i produttori destinano a «olive da tavola» le olive di calibro più grande.
Le olive sono raccolte a piena maturità. Vengono poi trasformate, senza conservanti o additivi eccetto il sale, secondo uno dei metodi di preparazione tradizionali: olive al naturale, olive in salamoia, olive piquées al sale fino.
La preparazione in salamoia consiste nell’immergere le olive in una salamoia al sale fino al 10 %, per oltre 3 mesi, in modo che, per effetto di osmosi, il sale penetri nell’oliva e il gusto amaro si stemperi nell’acqua salata.
Durante il periodo di raccolta avviene anche la preparazione dell’oliva piquée. La polpa dell’oliva appena raccolta è bucherellata e cosparsa di sale fino, che penetra nell’oliva da queste piaghe. L’oliva «piange», ossia perde l’acqua e il gusto amaro contenuto nelle cellule. Dopo alcuni giorni, l’oliva è perfettamente consumabile.
La preparazione al naturale consiste nel mettere il frutto in un recipiente ermeticamente chiuso, senza additivi, tranne eventualmente cloruro di sodio. Interviene allora naturalmente una lenta e lieve scomparsa del gusto amaro.
Secondo le tradizioni locali, per i primi due metodi, durante la preparazione si possono aggiungere foglie di alloro alle olive, che però vengono tolte prima della messa in vendita.
5.2. Specificità del prodotto
Le «Olives noires de Nyons» provengono da una sola varietà locale ed antica, adattata alle condizioni locali: la varietà Tanche.
Le olive sono lavorate senza conservanti, raccolte mature. Sono caratterizzate da un color marrone «saio di monaco» che può arrivare al nero e da una superficie rugosa (almeno 60 % dei frutti).
La loro polpa è sottile, cremosa, profumata e si stacca bene dal nocciolo. Secondo le preparazioni, presentano aromi fruttati, di oliva matura, di cioccolato, di vaniglia, di sottobosco e/o di frutti di bosco.
5.3. Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP), o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)
Da tempo i produttori della regione di Nyon e delle Baronnies hanno dovuto adeguare l’olivicoltura alle condizioni climatiche piantando una varietà relativamente resistente alle gelate e selezionando gli esemplari più resistenti nell’ambito del cultivar. La preferenza è andata alla varietà Tanche considerata endemica nei bacini di Nyons e delle Baronnies.
Le condizioni ambientali sono perfettamente adeguate alle esigenze della «Tanche», che è l’unica varietà utilizzata nella regione, a parte alcuni alberi impollinatori. Tale varietà ha infatti bisogno del freddo invernale per limitare l’alternanza (irregolarità di produzione) ed è sensibile al vento.
La sua presenza di lunga data e l’adattabilità a questo territorio sono attestate dalla sopravvivenza di alberi molto vecchi (alcuni esemplari hanno circa 1 000 anni). D’altro canto le esigenze di tale varietà ne hanno limitato la diffusione al di fuori della zona geografica.
Questa varietà di oliva può essere raccolta matura nell’area geografica, grazie alle condizioni climatiche particolari (aria asciutta, soleggiamento, vento moderato e diminuzione progressiva delle temperature).
A questo stadio di maturità, dopo aver subito i primi attacchi del freddo, l’oliva si è parzialmente disidratata, il che determina la comparsa di fini rugosità sulla buccia e un tenore relativamente elevato di olio. Inoltre, il gusto amaro dell’oliva si è notevolmente ridotto e si può quindi eliminare con procedimenti naturali e ancestrali, senza impiego di prodotti chimici o di conservanti diversi dal cloruro di sodio (sale da cucina). Tali procedimenti, nella regione di Nyons, si imperniano su tre metodi di preparazione tradizionali che conferiscono alle «Olives noires de Nyons» le loro caratteristiche organolettiche.
Le condizioni naturali particolari, associate all’uso di una varietà locale e alle competenze dei produttori conferiscono pertanto all’oliva nera di Nyons il suo carattere tipico e del tutto originale.
Questa oliva da tavola, che è stata la prima ad essere riconosciuta come denominazione d’origine controllata in Francia, è utilizzata in gastronomia ed è presente sulle migliori tavole. È citata come parte del patrimonio culinario nazionale della Francia nell’inventario in materia pubblicato dal Consiglio nazionale delle arti culinarie, nel 1995, per la regione Rhône-Alpes.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
[articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006 (4)]
https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCOlivesNoiresDeNyons2014.pdf
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.
(3) Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.
(4) Cfr. nota n. 3.