ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 120 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
58° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2015/C 120/01 |
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2015/C 120/02 |
Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’attuazione del regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica a vuoto e al rendimento medio in modo attivo per gli alimentatori esterni (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell’Unione sull’armonizzazione) ( 1 ) |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2015/C 120/03 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7552 — Mitsui Chemicals / SK Holdings / JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2015/C 120/04 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7577 — Fairfax Financial Holdings / Brit) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2015/C 120/05 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
15.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 120/1 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
14 aprile 2015
(2015/C 120/01)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,0564 |
JPY |
yen giapponesi |
126,67 |
DKK |
corone danesi |
7,4691 |
GBP |
sterline inglesi |
0,72170 |
SEK |
corone svedesi |
9,3235 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,0344 |
ISK |
corone islandesi |
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NOK |
corone norvegesi |
8,4820 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
27,345 |
HUF |
fiorini ungheresi |
296,64 |
PLN |
zloty polacchi |
4,0105 |
RON |
leu rumeni |
4,4118 |
TRY |
lire turche |
2,8284 |
AUD |
dollari australiani |
1,3936 |
CAD |
dollari canadesi |
1,3292 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,1872 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,4169 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,4400 |
KRW |
won sudcoreani |
1 156,94 |
ZAR |
rand sudafricani |
12,8100 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
6,5633 |
HRK |
kuna croata |
7,5830 |
IDR |
rupia indonesiana |
13 710,09 |
MYR |
ringgit malese |
3,9092 |
PHP |
peso filippino |
47,117 |
RUB |
rublo russo |
54,9350 |
THB |
baht thailandese |
34,291 |
BRL |
real brasiliano |
3,2857 |
MXN |
peso messicano |
16,2263 |
INR |
rupia indiana |
65,9050 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
15.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 120/2 |
Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’attuazione del regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica a vuoto e al rendimento medio in modo attivo per gli alimentatori esterni
(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell’Unione sull’armonizzazione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 120/02)
OEN (1) |
Riferimento e titolo della norma (e documento di riferimento) |
Riferimento della norma sostituita |
Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1 |
Prima pubblicazione GU |
Cenelec |
EN 50563:2011 Alimentatori esterni AC/DC e AC/AC; Determinazione della potenza nel modo senza carico e della efficienza media nel modo attivo |
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7.5.2013 |
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EN 50563:2011/A1:2013 |
Nota 3 |
30.9.2016 |
Questa è la prima pubblicazione |
Nota 1: |
in genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro (dow), fissata dall’organizzazione europea di normazione, ma è bene richiamare l’attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente. |
Nota 2.1: |
la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell’Unione. |
Nota 2.2: |
la nuova norma ha un campo di applicazione più ampio delle norme sostituite. Alla data stabilita le norme sostituite cessano di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell’Unione. |
Nota 2.3: |
la nuova norma ha un campo di applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la norma (parzialmente) sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell’Unione per quei prodotti o servizi che rientrano nel campo di applicazione della nuova norma. La presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell’Unione per i prodotti o servizi che rientrano ancora nel campo di applicazione della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata. |
Nota 3: |
In caso di modifiche, la norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell’Unione. |
NOTA:
— |
Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso le organizzazioni europee di normazione o presso gli organismi nazionali di normazione il cui l’elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conformemente all’articolo 27 del regolamento (UE) n. 1025/2012 (2). |
— |
Le norme armonizzate sono adottate dalle organizzazioni europee di normazione in lingua inglese (il CEN e il Cenelec pubblicano norme anche in francese e tedesco). Successivamente i titoli delle norme armonizzate sono tradotti in tutte le altre lingue ufficiali richieste dell’Unione europea dagli organismi nazionali di normazione. La Commissione europea non è responsabile della correttezza dei titoli presentati per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. |
— |
La pubblicazione dei riferimenti alle rettifiche «…/AC:YYYY» avviene a solo scopo di informazione. Una rettifica elimina errori di stampa, linguistici o simili nel testo di una norma e può riferirsi a una o più versioni linguistiche (inglese, francese e/o tedesco) di una norma adottata da un’organizzazione europea di normazione. |
— |
La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue ufficiali dell’Unione. |
— |
Il presente elenco sostituisce tutti gli elenchi precedenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione europea assicura l’aggiornamento del presente elenco. |
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Per ulteriori informazioni sulle norme armonizzate o altre norme europee, consultare il seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm |
(1) OEN: Organzzazione europea di normazione:
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CEN: Avenue Marnix 17, 1000, Bruxelles, Belgio, tel. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu) |
— |
CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000, Bruxelles, Belgio, tel. +32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu) |
— |
ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, Francia, tel. +33 492944200; fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu) |
(2) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
15.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 120/4 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7552 — Mitsui Chemicals / SK Holdings / JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 120/03)
1. |
In data 1 aprile 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Mitsui Chemicals, Inc («MCI», Giappone) e SKC Co, Ltd («SKC», Corea del Sud), appartenente al gruppo SK Holdings Co., Ltd (Corea del Sud), acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune, mediante acquisto di quote, di una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — MCI: MCI è un'impresa chimica giapponese articolata in sei divisioni aziendali: i) prodotti chimici funzionali (sostanze mediche, prodotti agrochimici e stoffe non tessute); ii) materiali polimeri funzionali (elastomeri e prodotti polimerici); iii) poliuretano; iv) prodotti chimici di base (toluene, fenoli, acido tereftalico purificato, resine di PET e prodotti chimici industriali); v) prodotti petrolchimici; vi) pellicole e fogli protettivi, adesivi e da imballaggio, — SKC: SKC opera nella produzione e nella vendita di prodotti chimici (es. ossido di propilene, glicoli propilenici, toluene e polioli) e pellicole (pellicole ottiche per display LCD e lenti, pellicole di poliestere termoretraibili, pellicole di PET e PVDF e fogli di EVA per applicazioni solari). |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7552 — Mitsui Chemicals / SK Holdings / JV, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
15.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 120/5 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7577 — Fairfax Financial Holdings / Brit)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 120/04)
1. |
In data 8 aprile 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Fairfax Financial Holdings Limited («Fairfax», Canada) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Brit plc («Brit», Regno Unito) mediante offerta pubblica annunciata il 16 marzo 2015. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — Fairfax: prodotti assicurativi e riassicurativi proprietà e danni e gestione di investimenti, — Brit: assicurazioni non vita e riassicurazioni, compresa una vasta gamma di prodotti assicurativi commerciali speciali. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7577 — Fairfax Financial Holdings / Brit, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
ALTRI ATTI
Commissione europea
15.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 120/6 |
Pubblicazione di una domanda di modifica a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(2015/C 120/05)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi all’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE RELATIVA AL DISCIPLINARE DI UNA DENOMINAZIONE D’ORIGINE PROTETTA O DI UNA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA A NORMA DELL’ARTICOLO 53, PARAGRAFO 2, PRIMO COMMA, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1151/2012
«POMME DU LIMOUSIN»
N. UE: FR-PDO-0105-01285 – 21.11.2014
DOP ( X ) IGP ( )
1. Gruppo richiedente e interesse legittimo
«Syndicat de défense» (Sindacato di difesa) della DOC Pomme du Limousin |
Le Bois Redon 19230 Pompadour |
Tel. +33 555733151 |
Fax +33 981383423 |
Email: info@pomme-limousin.org |
Il «Syndicat de défense» della DOC «Pomme du Limousin» è costituito dagli operatori della DOP «Pomme du Limousin» (produttori ed enti assuntori-confezionatori) ed ha un interesse legittimo a presentare la domanda.
2. Stato membro o paese terzo
Francia
3. Rubrica del disciplinare interessata dalla modifica
—
—
—
—
—
—
—
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4. Tipo di modifica
—
—
5. Modifica (modifiche)
— Descrizione del prodotto
Il calibro minimo di 65 mm è completato dal peso minimo di 115 g, suo equivalente in base ad un accordo interprofessionale nazionale che risale al mese di aprile 2011. L’indicazione del peso è del resto più facilmente controllabile per il consumatore.
Il riferimento esatto al regolamento (CE) n. 85/2004 della Commissione (2), che definisce le categorie commerciali delle mele, è soppresso. Si indica che le categorie commerciali Extra e 1 sono quelle definite dalla normativa europea senza precisare i riferimenti del regolamento in questione che possono evolvere.
La frase seguente «Qualsiasi prodotto derivante da questa mela (succo, composta ecc.) non può beneficiare della DOP Pomme du Limousin» è soppressa nella misura in cui soltanto i prodotti previsti dal disciplinare di una denominazione possono beneficiare di tale DOP.
Si precisa il colore delle mele: colorazione 2 (C3 e C4), 3 (C5 e C6), 4 (C7 e C8) in riferimento al codice colore nazionale della Golden pubblicato dal Centre Technique interprofessionnel des fruits et légumes (Centro tecnico interprofessionale degli ortofrutticoli). Questa precisazione viene ad integrare le disposizioni relative al tasso di zucchero, alla consistenza, all’acidità, finalizzate a descrivere il livello di maturità delle mele.
— Dichiarazione del gruppo dell’UPO
La possibilità di raggruppare varie UPO (Unità di produzione omogenea) è introdotta per semplificare la gestione, presso l’operatore e negli appositi centri di deposito, dei lotti di mele immagazzinati e confezionati. La separazione delle UPO durante l’intero ciclo vitale del frutteto, così come è descritta nel disciplinare attuale, comporta:
— per il produttore: un aumento del lavoro e, quindi, un sovraccosto. In effetti, il produttore può trovarsi di fronte ad una moltitudine di UPO diverse anche solo in base all’anno di impianto. Ora, tali UPO, una volta raggiunta la quarta foglia e con meno di tre anni di differenza, sono oggetto della stessa conduzione negli interventi nel frutteto. Nell’ambito delle suddette UPO, le mele sono omogenee e la data del raccolto è la stessa per tutte;
— per il centro di deposito: un aumento del lavoro e soprattutto un sovraccosto connesso all’importante segmentazione dei lotti nel centro di deposito.
Un gruppo di UPO deve costituire l’oggetto di una dichiarazione scritta presso il gruppo anteriormente al 1o gennaio che precede il raccolto;
— raccolta dei frutti
La data di dichiarazione annua ricapitolativa al gruppo di raccolto è anticipata al 30 novembre dell’anno del raccolto (anziché il 15 dicembre) per garantire un migliore follow-up;
— follow-up da parte degli operatori che prendono parte all’immagazzinaggio e/o al confezionamento dei frutti
Si propone di sostituire la dicitura «dati dell’etichetta d’identificazione» con «i dati di identificazione delle mele» a livello del registro delle uscite.
A seconda dei centri di deposito, i dati indicati su ogni singolo lotto confezionato citano:
— |
o direttamente i dati dell’etichetta di identificazione (produttore, n. UPO) e del numero (giorno del confezionamento) |
— |
o un n. di lotto che fa riferimento a questi stessi dati di identificazione quali il produttore, il n. UPO e il giorno del confezionamento. |
Ad ogni modo, questa modifica non cambia la tracciabilità delle mele. Il produttore e l’UPO produttrice delle mele sono sempre identificabili.
— Tecniche colturali
La resa limite agronomica di 58 t/ha, definita al momento della domanda di riconoscimento in DOC, è modificata. Si propone la seguente redazione: «La resa media dell’azienda, calcolata nell’insieme delle UPO individuate nella DOP e nella produzione, non deve superare le 70 tonnellate di mele per ettaro».
La resa attuale, al giorno d’oggi non è più adeguata alle rese accertate a causa della migliore tecnicità dei produttori e del miglioramento complessivo delle pratiche. In effetti, la configurazione del frutteto e la densità massima autorizzata consentono di raggiungere e superare la resa limite senza penalizzare le caratteristiche del frutto tutelato dalla denominazione.
— Irrigazione
Onde facilitare i controlli, sono state apportate alcune precisazioni quanto al monitoraggio dell’irrigazione: si puntualizza che, a decorrere dal primo giorno di irrigazione, i quantitativi di acqua devono essere inferiori all’evotraspirazione effettiva, meno le piogge efficaci accumulatesi nel periodo di irrigazione.
I dati registrati sulla scheda individuale di gestione dell’acqua sono precisati al fine di garantirne il contenuto, oggetto di controlli documentali.
Tali precisazioni consentono di garantire un’irrigazione ragionata e, in particolare, assicurano che essa si limiti a compensare l’evo-traspirazione effettiva, meno le piogge efficaci, come prevede il disciplinare.
— Etichettatura
Le modifiche intendono rendere la redazione di tale paragrafo conforme al regolamento (UE) n. 1151/2012.
È apportata un’eccezione all’obbligo di etichettatura individuale delle mele per i frutti preconfezionati in quanto essi non possono essere mescolati in un unico reparto. In mancanza di etichettatura individuale, non vi è rischio di confusione per il consumatore. Questa modifica offre inoltre una semplificazione della gestione delle mele nel centro di condizionamento.
— Altre modifiche
I dati di contatto sono aggiornati nella rubrica «Servizio competente dello Stato membro» e nella rubrica «Gruppo richiedente».
Nella rubrica «Tipo di prodotto» viene precisata la denominazione della classe di prodotti alla quale appartiene la mela in modo tale che sia conforme alla redazione dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Nella rubrica «Delimitazione concisa della zona geografica», la frase in cui sono elencate le fasi che devono avere luogo nella zona geografica è modificata per evitare qualsiasi ambiguità. Vi si indica che tutte le fasi, dalla produzione fino al condizionamento, devono avere luogo nella zona geografica di cui trattasi. In questa stessa rubrica, il termine «coltivate» è sostituito dal termine più appropriato «prodotte» nella seguente frase: «all’interno dei frutteti, le mele sono coltivate prodotte in unità di produzione omogenee (UPO)…».
La redazione della rubrica «Elementi che giustificano il legame con l’ambiente geografico – Specificità del prodotto» è migliorata sotto il profilo dei requisiti del regolamento (UE) n. 1151/2012.
DOCUMENTO UNICO
«POMME DU LIMOUSIN»
N. UE: FR-PDO-0105-01285 – 21.11.2014
DOP ( X ) IGP ( )
1. Denominazione
«Pomme du Limousin»
2. Stato membro o paese terzo
Francia
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
3.2. Descrizione del prodotto la cui denominazione figura al punto 1
La «Pomme du Limousin» è una mela fresca caratterizzata da:
— |
forma leggermente allungata, con il calice e la cavità calicina ben marcati, |
— |
calibro minimo di 65 mm oppure peso minimo di 115 g, |
— |
polpa bianca e compatta, consistenza croccante, succosa e non farinosa, |
— |
gusto equilibrato fra lo zuccherino e l’acidulo. |
Le mele sono ottenute dalla varietà «Golden delicious» o da uno dei mutanti autorizzati dalla DOP «Pomme du Limousin» (caratteristiche standard e simili a quelle del tipo della Golden delicious), ad eccezione della Cala golden.
La «Pomme du Limousin» presenta un indice rifrattometrico non inferiore al 12,5 % Brix, una compattezza non inferiore a 5 Kg/cm2 ed un grado di acidità non inferiore a 3,7 g/l di acido malico.
La mela in questione appartiene alle categorie commerciali Extra e 1, come sono definite dalla normativa europea, o rientra nella categoria commerciale 2, solo per il suo grado di rugginosità.
La «Pomme du Limousin» ha una colorazione che va dal bianco/verde al giallo e può presentare una faccetta rosata.
3.3. Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)
—
3.4. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata
Tutte le fasi della produzione devono avere luogo nella zona geografica delimitata.
3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc., del prodotto a cui la denominazione fa riferimento
Dopo il raccolto, le mele devono essere rigorosamente conservate al freddo al fine di preservare le loro caratteristiche di compattezza, consistenza e succosità.
Esistono competenze locali in materia di immagazzinaggio nella zona geografica poiché i centri di deposito:
— |
gestiscono il loro piano di conservazione, che realizzano in base alle analisi effettuate sui frutti al momento del raccolto e coordinano la quantità di frutta apportata dai produttori, |
— |
ottimizzano il metodo e il tempo di riempimento delle celle, |
— |
gestiscono i tassi di ossigeno una volta che i frutti sono raffreddati, nonché la stabilità della temperatura e dei tassi di ossigeno e anidride carbonica, durante l’intera campagna di commercializzazione. |
Il confezionamento avviene obbligatoriamente nella zona geografica della denominazione d’origine «Pomme du Limousin», tenuto conto:
— |
delle competenze degli operatori dei centri di condizionamento in materia di frutti immagazzinati (monitoraggio delle celle, controlli realizzati sui frutti durante il periodo di conservazione), |
— |
della fragilità dei frutti e della loro sensibilità agli urti ed alle manipolazioni violente, |
— |
delle attrezzatture specifiche di condizionamento che consentono di limitare gli impatti e di preservare la qualità dei frutti, |
— |
della necessaria tracciabilità dei frutti: non devono essere spediti alla rinfusa ed ogni singolo frutto deve essere munito di etichettatura individuale per consentire al consumatore di identificare esattamente il prodotto e di evitare che le mele possano mescolarsi a frutti di altra origine. |
Le mele vengono confezionate in imballaggi ad hoc adatti a preservare le caratteristiche e la qualità dei frutti.
Di conseguenza, sono vietati il condizionamento in unità superiori a 20 kg nonché le confezioni in sacchetti di plastica o di carta.
Le mele non possono essere immesse in circolazione con la denominazione d’origine «Pomme du Limousin» oltre una data stabilita in funzione della colorazione delle mele e che varia dal 1o giugno al 1o agosto dell’anno successivo alla data del raccolto.
3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto a cui la denominazione fa riferimento
Ogni singola mela è identificata mediante l’apposizione di un’etichetta autoadesiva sulla quale figurano:
— |
il simbolo DOP dell’Unione europea e/o la dicitura «DOP», laddove la dimensione dei caratteri della dicitura «DOP» deve essere almeno pari a quella dei caratteri più grandi che figurano sull’etichetta autoadesiva; |
— |
la denominazione «Pomme du Limousin», laddove la dimensione dei caratteri della medesima deve essere almeno pari alla metà dei caratteri della dicitura «DOP» o superiore ad 1,5 mm in mancanza della dicitura «DOP». |
Tuttavia, questo obbligo di etichettatura individuale delle mele non si applica ai frutti preconfezionati.
L’etichettatura sulle confezioni unitarie comporta, sulla superficie in cui sono raggruppate le diciture relative alla normalizzazione:
— |
il nome della denominazione d’origine «Pomme du Limousin» scritto a caratteri di dimensioni almeno pari a quelle dei caratteri più grandi che figurano sull’etichettatura salvo quelli della dicitura «DOP» o «denominazione d’origine protetta»; |
— |
il simbolo DOP dell’Unione europea. |
Sull’etichettatura, nessuna dicitura intercalare deve figurare tra la dicitura «DOP» o «denominazione d’origine protetta» e il nome della denominazione d’origine.
Oltre all’etichettatura, tutti i documenti di accompagnamento e le fatture devono comportare il nome della denominazione d’origine «Pomme du Limousin» e la dicitura «denominazione d’origine protetta» o «DOP».
4. Descrizione succinta della delimitazione della zona geografica
Comuni del dipartimento della Corrèze:
Allassac, Arnac-Pompadour, Beyssac, Beyssenac, Chabrignac, Chameyrat, Concèze, Condat-sur-Ganaveix, Donzenac, Espartignac, Estivaux, Juillac, Lagraulière, Lascaux, Lubersac, Montgibaud, Objat, Orgnac-sur-Vézère, Perpezac-le-Noir, Sadroc, Saint-Aulaire, Saint-Bonnet-l’Enfantier, Sainte-Féréole, Saint-Germain-les-Vergnes, Saint-Julien-le-Vendômois, Saint-Martin-Sepert, Saint-Pardoux-Corbier, Saint-Pardoux-l’Ortigier, Saint-Solve, Saint-Sornin-Lavolps, Saint-Ybard, Salon-la-Tour, Ségur-le-Château, Seilhac, Troche, Uzerche, Vigeois, Vignols, Voutezac.
Comuni del dipartimento della Creuse:
Bénévent-l’Abbaye, Chauchet (Le), Grand-Bourg (Le), Marsac, Montboucher, Nouzerolles, Sardent, Saint-Agnant-de-Versillat, Sainte-Feyre, Saint-Germain-Beaupré, Saint-Julien-le-Châtel, Saint-Pierre-Chérignat.
Comuni del dipartimento della Dordogne:
Angoisse, Anlhiac, Clermont-d’Excideuil, Dussac, Excideuil, Firbeix, Genis, Jumilhac-le-Grand, Lanouaille, Payzac, Saint-Cyr-les-Champagnes, Saint-Médard-d’Excideuil, Saint-Mesmin, Saint-Paul-la-Roche, Saint-Pierre-de-Frugie, Saint-Priest-les-Fougères, Salagnac, Sarlande, Sarrazac, Savignac-Ledrier.
Comuni del dipartimento della Haute-Vienne:
Boisseuil, Bussière-Galant, Chalard (Le), Champnétery, Château-Chervix, Cognac-la-Forêt, Coussac-Bonneval, Geneytouse (La), Glandon, Glanges, Janailhac, Ladignac-le-Long, Linards, Meyze (La), Nieul, Oradour-sur-Vayres, Pensol, Roche-l’Abeille (La), Roziers-Saint-Georges, Sainte-Anne-Saint-Priest, Saint-Hilaire-la-Treille, Saint-Jean-Ligoure, Saint-Laurent-les-Eglises, Saint-Léonard-de-Noblat, Saint-Mathieu, Saint-Méard, Saint-Paul-d’Eyjeaux, Saint-Yrieix-la-Perche, Vicq-sur-Breuilh.
5. Legame con la zona geografica
Specificità della zona geografica
La zona geografica è ubicata su una base cristallina, proveniente dall’evoluzione pedogenetica di roccia madre metamorfica o granitica, che include la formazione di alteriti e su colluvioni o alluvioni residue antiche.
I suoli sono al tempo stesso leggeri e profondi, con una buona capacità di ritenzione idrica.
La zona geografica presenta un clima di tipo oceanico umido, con precipitazioni abbastanza abbondanti ma senza eccessi (pluviometria annua media inferiore a 1 300 mm) e temperature senza estremi (temperatura media superiore a 9 °C).
A questi elementi si aggiunge l’altitudine: i frutteti sono siti su altipiani, a loro volta ubicati su groppe ben ventilate, la cui altitudine è compresa generalmente fra 350 e 450 metri.
Il Limousin presenta una vocazione fruttifera accentuata. La «Golden delicious», impiantata fin dagli anni 1950 nel Limousin, non ha mai smesso di svilupparsi in questa regione. La pomicoltura è un’attività agricola complementare dell’allevamento e poggia su pratiche colturali tradizionali quali l’irrigazione ragionata e il raccolto manuale.
Esistono inoltre competenze locali in materia di deposito. Una volta raccolte, le mele sono immagazzinate in celle frigorifere ad atmosfera controllata riservate a questo scopo e definite ogni anno in funzione di alcuni parametri tecnici e di manutenzione (ermeticità, volume, numero di ore di funzionamento…). Viene effettuato un follow-up regolare che consente di verificare la buona conservazione dei lotti fino alla fine.
Specificità del prodotto
La «Pomme du Limousin» è caratterizzata da eccellenti qualità gustative e dalla sua presentazione: la sua forma leggermente allungata, la sua colorazione, la compattezza della polpa, la succosità, il gusto equilibrato fra lo zuccherino e l’acidulo e la sua grande attitudine alla conservazione, che le consentono di essere presenti nei negozi e nei supermercati fino al 1o agosto.
Legame causale
Gli elementi dell’ambiente naturale, abbinati alle pratiche arboricole tradizionali, sono ben adattate alle esigenze della coltivazione del melo della varietà «Golden Delicious» e sono sfociate nel mantenimento delle caratteristiche originali della «Pomme du Limousin».
Con l’altitudine, il soleggiamento è più importante rispetto alle pianure ma le temperature più elevate sono pur sempre moderate. L’alternanza delle notti fredde e delle giornate calde e soleggiate sugli altipiani della zona geografica favorisce lo sviluppo di un buon equilibrio zucchero/acidità nonché la pigmentazione rosata della buccia dovuta agli antociani caratteristici della «Pomme du Limousin».
Coltivata in altitudine con un’escursione termica notevole fra il giorno e la notte, essa presenta anche una forma più allungata ed è caratterizzata da una compattezza e da una succosità più accentuate.
La pomicoltura nel Limousin poggia su pratiche di coltivazione del tutto particolari. Così l’irrigazione ragionata permette di conservare e di esprimere al meglio le caratteristiche del frutto e di migliorare la qualità dell’induzione florale l’anno successivo. Inoltre, al momento del raccolto, le mele vengono raccolte manualmente allo scopo di preservare tutte le caratteristiche del frutto.
Esistono inoltre competenze locali in materia di immagazzinaggio adattate alle altitudini e alla lunga conservazione della «Pomme du Limousin». Al momento del raccolto, la temperatura dei frutti viene abbassata il più rapidamente possibile a partire dal nucleo. Le celle sono riempite entro tempi brevissimi e messe immediatamente in atmosfera controllata al fine di mantenere intatta la qualità dei frutti.
La «Pomme du Limousin» rappresenta un settore dinamico poiché dà lavoro a 1 500 dipendenti permanenti e a 2 500 dipendenti stagionali (cifre 2011).
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-ef0066e6-042a-4314-b995-0860cb54033a/telechargement
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU L 13 del 20.1.2004, pag. 3.
(3) GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36.