ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 118

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

58° anno
13 aprile 2015


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2015/C 118/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2015/C 118/02

Causa C-114/13: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 febbraio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeidshof te Antwerpen — Belgio) — Theodora Hendrika Bouman/Rijksdienst voor Pensioenen (Rinvio pregiudiziale — Previdenza sociale — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Assicurazione vecchiaia e morte — Articolo 46 bis, paragrafo 3, lettera c) — Liquidazione delle prestazioni — Norme nazionali anticumulo — Deroga — Nozione di assicurazione volontaria o facoltativa continuata — Pensione nazionale in base ad un regime di assicurazione obbligatoria — Possibilità di richiedere l’esenzione dall’iscrizione per un determinato periodo — Portata dell’attestato predisposto dall’istituzione competente di un altro Stato membro — Regolamento (CEE) n. 574/72 — Articolo 47)

2

2015/C 118/03

Causa C-134/13: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 febbraio 2015 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Regno Unito] — Raytek GmbH, Fluke Europe BV/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Rinvio pregiudiziale — Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Termocamere ad infrarossi)

3

2015/C 118/04

Causa C-336/13 P: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 12 febbraio 2015 — Commissione europea/IPK International — World Tourism Marketing Consultants GmbH (Impugnazione — Decisione della Commissione che ordina il rimborso di un contributo finanziario — Esecuzione di una sentenza del Tribunale dell’Unione europea — Distinzione tra gli interessi moratori e gli interessi compensativi — Calcolo degli interessi)

3

2015/C 118/05

Causa C-340/13: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’11 febbraio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles — Belgio) — bpost SA/Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) (Rinvio pregiudiziale — Servizi postali — Direttiva 97/67/CE — Articolo 12 — Fornitore di servizio universale — Sconti per quantitativi — Applicazione agli intermediari che raggruppano invii postali — Obbligo di non discriminazione)

4

2015/C 118/06

Causa C-349/13: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 12 febbraio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Minister Finansów/Oil Trading Poland sp. z o.o. (Rinvio pregiudiziale — Accise — Direttive 92/12/CEE e 2008/118/CE — Ambito di applicazione — Oli minerali e prodotti energetici — Oli lubrificanti utilizzati per fini diversi dall’uso come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento — Esclusione — Accisa prelevata sul consumo di prodotti energetici, imposta da uno Stato membro conformemente alle disposizioni del regime dell’accisa armonizzata — Nozione di formalità connesse all’attraversamento delle frontiere — Articolo 110 TFUE — Termine di pagamento più breve in taluni casi per gli acquisti intracomunitari rispetto ai prodotti acquistati sul mercato nazionale)

4

2015/C 118/07

Causa C-369/13: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 febbraio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Rechtbank Oost-Brabant, zittingsplaats 's-Hertogenbosch — Paesi Bassi) — Procedimenti penali a carico di N.F. Gielen, M.M.J. Geerings, F.A.C. Pruijmboom, A.A. Pruijmboom [Rinvio pregiudiziale — Precursori di droghe — Controllo del commercio tra gli Stati membri — Regolamento (CE) n. 273/2004 — Controllo del commercio tra l’Unione europea e i paesi terzi — Regolamento (CE) n. 111/2005 — Nozione di sostanza classificata — Sostanza alfa-fenilacetoacetonitrile (APAAN) — Sostanza classificata 1-fenil-2-propanone (BMC)]

5

2015/C 118/08

Causa C-396/13: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 febbraio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Satakunnan käräjäoikeus — Finlandia) — Sähköalojen ammattiliitto ry/Elektrobudowa Spółka Akcyjna (Rinvio pregiudiziale — Articoli 56 TFUE e 57 TFUE — Direttiva 96/71/CE — Articoli 3, 5 e 6 — Lavoratori di una società con sede in uno Stato membro A, distaccati per effettuare lavori in uno Stato membro B — Salario minimo previsto dai contratti collettivi dello Stato membro B — Legittimazione ad agire di un’organizzazione sindacale con sede nello Stato membro B — Normativa dello Stato membro A che vieta le cessioni a terzi di crediti relativi alle retribuzioni)

6

2015/C 118/09

Causa C-531/13: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’11 febbraio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Marktgemeinde Straßwalchen e a./Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend (Ambiente — Direttiva 85/337/CEE — Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati — Progetti soggetti o meno a valutazione — Trivellazioni esplorative — Punto 14 dell’allegato I — Nozione di estrazione di petrolio e gas naturale a fini commerciali — Obbligo di valutazione relativo all’estrazione di un determinato quantitativo di gas — Punto 2, lettera d), dell’allegato II — Nozione di trivellazioni in profondità — Punto 1 dell’allegato III — Nozione di cumulo con altri progetti)

7

2015/C 118/10

Causa C-539/13: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 febbraio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal — Regno Unito) — Merck Canada Inc., Merck Sharp & Dohme Ltd/Sigma Pharmaceuticals plc (Rinvio pregiudiziale — Atto di adesione all’Unione europea del 2003 — Allegato IV — Capo 2 — Meccanismo specifico — Importazione di medicinale brevettato — Obbligo di previa notificazione)

8

2015/C 118/11

Causa C-567/13: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 febbraio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Fővárosi Törvényszék — Ungheria) — Nóra Baczó, János István Vizsnyiczai/Raiffeisen Bank Zrt (Rinvio pregiudiziale — Tutela dei consumatori — Direttiva 93/13/CEE — Articolo 7 — Contratto di finanziamento immobiliare — Clausola compromissoria — Carattere abusivo — Ricorso del consumatore — Regola procedurale nazionale — Incompetenza del tribunale chiamato a decidere del ricorso riguardante l’invalidità di un contratto di adesione a conoscere della domanda diretta a constatare l’abusività delle clausole contrattuali contenute nello stesso contratto)

9

2015/C 118/12

Causa C-662/13: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 12 febbraio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Surgicare — Unidades de Saúde SA/Fazenda Pública (Rinvio pregiudiziale — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Operazioni costitutive di una pratica abusiva — Diritto tributario nazionale — Procedimento nazionale speciale in caso di sospetti sull’esistenza di pratiche abusive in materia fiscale — Principi di effettività e di equivalenza)

9

2015/C 118/13

Causa C-37/14: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 12 febbraio 2015 — Commissione europea/Repubblica francese (Inadempimento di uno Stato — Aiuti di Stato — Piani di campagna — Settore degli ortofrutticoli — Aiuto illegale ed incompatibile con il mercato interno — Recupero — Mancata esecuzione)

10

2015/C 118/14

Causa C-48/14: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 febbraio 2015 — Parlamento europeo/Consiglio dell’Unione europea (Ricorso di annullamento — Direttiva 2013/51/Euratom — Scelta della base giuridica — Trattato CEEA — Articoli 31 EA e 32 EA — Trattato FUE — Articolo 192, paragrafo 1, TFUE — Tutela della salute delle persone — Sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano — Certezza del diritto — Leale cooperazione tra le istituzioni)

11

2015/C 118/15

Causa C-411/14 P: Impugnazione proposta il 29 agosto 2014 da Romano Pisciotti avverso l’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 2 luglio 2014, causa T-403/14, Pisciotti/Commissione

11

2015/C 118/16

Causa C-537/14 P: Impugnazione proposta il 25 Novembre 2014 dalla Debonair Trading Internacional Lda avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione), del 23 settembre 2014, causa T-341/13, Groupe Léa Nature SA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

12

2015/C 118/17

Causa C-610/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresný súd Prešov (Repubblica slovacca) il 29 dicembre 2014 — Helena Kolcunová/Provident Financial s. r. o.

13

2015/C 118/18

Causa C-2/15 SA: Domanda di autorizzazione a procedere ad un pignoramento proposta il 9 febbraio 2015 — ANKO AE/Commissione europea

14

2015/C 118/19

Causa C-3/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover (Germania) l’8 gennaio 2015 — Alexandra Stück/Swiss International Air Lines AG

14

2015/C 118/20

Causa C-6/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Belgio) il 12 gennaio 2015 — TNS Dimarso NV/Vlaams Gewest

15

2015/C 118/21

Causa C-15/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van Koophandel te Gent (Belgio) il 16 gennaio 2015 — New Valmar BVBA/Global Pharmacies Partner Health srl

15

2015/C 118/22

Causa C-18/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 19 gennaio 2015 — Brisal — Auto Estradas do Litoral S.A., KBC Finance Ireland /Fazenda Pública

16

2015/C 118/23

Causa C-45/15 P: Impugnazione proposta il 4 febbraio 2015 da Safa Nicu Sepahan Co. avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 25 novembre 2014, causa T-384/11, Safa Nicu Sepahan Co./Consiglio dell'Unione europea

16

2015/C 118/24

Causa C-47/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 6 febbraio 2015 — Sélina Affum (coniugata Amissah)/Préfet du Pas de Calais, Procureur général de la Cour d'appel de Douai

18

2015/C 118/25

Causa C-53/15 P: Impugnazione proposta il 6 febbraio 2015 dalla Moreda-Riviere Trefilerías, S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione.), del 25 novembre 2014, nelle cause riunite T-426/10 e T-575/10 e nella causa T-440/12, Moreda-Riviere Trefilerias/Commissione

19

2015/C 118/26

Causa C-54/15 P: Impugnazione proposta il 6 febbraio 2015 dalla Trefilerías Quijano, S.A., avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione), del 25 novembre 2015, nelle cause riunite T-427/10 e T-576/10 e nella causa T-439/12, Trefilerías Quijano/Commissione

20

2015/C 118/27

Causa C-55/15 P: Impugnazione proposta il 6 febbraio 2015, dalla Trenzas y Cables de Acero PSC, S.L., avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione), del 25 novembre 2014, cause riunite T-428/10 e T-577/10 e causa T-441/12, Trenzas y Cables de Acero/Commissione

20

2015/C 118/28

Causa C-56/15 P: Impugnazione proposta il 6 febbraio 2015 dalla lobal Steel Wire, S.A., avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione), del 25 novembre 2015, nelle cause riunite T-429/10 e T-578/10 e nella causa T-438/12, Global Steel Wire/Commissione

21

 

Tribunale

2015/C 118/29

Causa T-257/11: Sentenza del Tribunale del 26 febbraio 2015 — Pangyrus/UAMI — RSVP Design (COLOURBLIND) [Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario denominativo COLOURBLIND — Segno denominativo COLOURBLIND — Impedimento assoluto alla registrazione — Insussistenza di malafede — Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Mancato utilizzo nella normale prassi commerciale di un segno di portata non puramente locale — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 4, e articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009]

23

2015/C 118/30

Causa T-652/11: Sentenza del Tribunale del 26 febbraio 2015 — Sabbagh/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti della Siria — Congelamento dei capitali — Errore manifesto di valutazione — Responsabilità extracontrattuale)

23

2015/C 118/31

Causa T-135/12: Sentenza del Tribunale del 26 febbraio 2015 — Francia/Commissione (Aiuti di Stato — Pensioni — Aiuto relativo alla riforma del sistema di finanziamento delle pensioni dei funzionari statali dipendenti di France Télécom — Riduzione del corrispettivo da versare allo Stato da parte di France Télécom — Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato comune a talune condizioni — Vantaggio)

24

2015/C 118/32

Causa T-385/12: Sentenza del Tribunale del 26 febbraio 2015 — Orange/Commissione (Aiuti di Stato — Pensioni — Aiuto relativo alla riforma del sistema di finanziamento delle pensioni dei funzionari statali dipendenti di France Télécom — Riduzione del corrispettivo da versare allo Stato da parte di France Télécom — Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato comune a talune condizioni — Vantaggio — Carattere selettivo — Lesione della concorrenza — Diritti della difesa)

25

2015/C 118/33

Causa T-257/13: Sentenza del Tribunale del 25 febbraio 2015 — Polonia/Commissione (FEOGA — Sezione Garanzia — FEAGA e FEASR — Spese escluse dal finanziamento — Sviluppo rurale — Spese effettuate dalla Polonia — Articolo 7 del regolamento (CE) n. 1258/1999 — Articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 — Efficacia dei controlli — Obbligo di motivazione — Principio di sussidiarietà)

26

2015/C 118/34

Causa T-365/13: Sentenza del Tribunale del 26 febbraio 2015 — Lituania/Commissione (FEAOG — Sezione Garanzia — FEAGA e FEASR — Spese escluse dal finanziamento — Misure di sviluppo rurale — Handicap naturali ed agroambiente — Adeguatezza dei controlli — Rettifiche finanziarie forfettarie — Proporzionalità)

26

2015/C 118/35

Causa T-388/13: Sentenza del Tribunale del 26 febbraio 2015 — Costa Crociere/UAMI — Guerlain (SAMSARA) (Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo SAMSARA — Marchio comunitario denominativo anteriore SAMSARA — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) no 207/2009)

27

2015/C 118/36

Causa T-713/13: Sentenza del Tribunale del 26 febbraio 2015 — 9Flats/UAMI — Tibesoca (9flats.com) (Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo 9flats.com — Marchio nazionale figurativo anteriore 50flats — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) no 207/2009)

28

2015/C 118/37

Causa T-261/14 P: Sentenza del Tribunale del 25 febbraio 2015 — Walton/Commissione (Impugnazione — Funzione pubblica — Agenti temporanei — Rigetto del ricorso di primo grado in quanto manifestamente irricevibile — Dimissioni dall'impiego di agente temporaneo — Importo del credito detenuto dalla Commissione nei confronti del ricorrente in seguito alle sue dimissioni — Autorità del giudicato — Decisioni divenute definitive in assenza di ricorso contenzioso)

28

2015/C 118/38

Causa T-814/14: Ricorso proposto il 17 dicembre 2014 — Banco Espírito Santo/Commissione

29

2015/C 118/39

Causa T-8/15: Ricorso proposto l’8 gennaio 2015 — Auyantepui Corp./UAMI — Magda Rose (Mr Jones)

31

2015/C 118/40

Causa T-26/15 P: Impugnazione proposta il 20 gennaio 2015 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 13 novembre 2014 nella causa F-2/12, Hristov/Kommission e EMA

32

2015/C 118/41

Causa T-27/15 P: Impugnazione proposta il 20 gennaio 2015 dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) avverso la sentenza del Tribunale della Funzione pubblica (Seconda Sezione) del 13 novembre 2014, nella causa F-2/12, Hristov/Commissione e EMA

32

2015/C 118/42

Causa T-51/15: Ricorso proposto il 3 febbraio 2015 — PAN Europe/Commissione

33

2015/C 118/43

Causa T-56/15: Ricorso proposto il 2 febbraio 2015 — Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft/UAMI (Brauwelt)

34

2015/C 118/44

Causa T-57/15: Ricorso proposto il 4 febbraio 2015 — Trajektna luka Split/Commissione

35

2015/C 118/45

Causa T-58/15: Ricorso proposto il 4 febbraio 2015 — Ludwig Bertram/UAMI — Seni Vita (Sanivita)

36

2015/C 118/46

Causa T-67/15: Ricorso proposto il 12 febbraio 2015 — Polo Club/UAMI — Lifestyle Equities (POLO CLUB SAINT-TROPEZ HARAS DE GASSIN)

36

2015/C 118/47

Causa T-70/15: Ricorso proposto il 12 febbraio 2015 — Trajektna luka Split/Commissione

37

2015/C 118/48

Causa T-71/15: Ricorso proposto il 12 febbraio 2015 — Jaguar Land Rover/UAMI — Nissan Jidosha (Land Glide)

38

2015/C 118/49

Causa T-73/15: Ricorso proposto il 17 febbraio 2015 — Aston Martin Lagonda/UAMI (Rappresentazione di una griglia collocata sulla parte frontale di un autoveicolo)

39

2015/C 118/50

Causa T-75/15: Ricorso proposto il 17 febbraio 2015 — ROD Leichtmetallräder/UAMI — Rodi TR (ROD)

39

2015/C 118/51

Causa T-77/15: Ricorso proposto il 12 febbraio 2015 — Tronios Group International/UAMI — British Sky Broadcasting Group (Sky Tec)

40

2015/C 118/52

Causa T-79/15: Ricorso proposto il 18 febbraio 2015 — Olympus Medical Systems/UAMI (3D)

41

2015/C 118/53

Causa T-81/15: Ricorso proposto il 20 febbraio 2015 — Facchinello/UAMI — Olimpia Splendid (Synthesis)

41

2015/C 118/54

Causa T-84/15: Ricorso proposto il 18 febbraio 2015 — Laboratorios Thea/UAMI — Sebapharma (Sebacur)

42

2015/C 118/55

Causa T-85/15: Ricorso proposto il 19 febbraio 2015 — Alfa Wassermann Hungary/UAMI — Pharma Mar (YLOELIS)

43

2015/C 118/56

Causa T-89/15: Ricorso proposto il 23 febbraio 2015 — Niagara Bottling/UAMI (NIAGARA)

44

2015/C 118/57

Causa T-90/15: Ricorso proposto il 18 febbraio 2015 — Schoeller Corporation/UAMI — Sqope (SCOPE)

44

 

Tribunale della funzione pubblica

2015/C 118/58

Causa F-9/15: Ricorso proposto il 23 gennaio 2015 — ZZ/EMA

46


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

13.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 118/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea

(2015/C 118/01)

Ultima pubblicazione

GU C 107 del 30.3.2015

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 96 del 23.3.2015

GU C 89 del 16.3.2015

GU C 81 del 9.3.2015

GU C 73 del 2.3.2015

GU C 65 del 23.2.2015

GU C 56 del 16.2.2015

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

13.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 118/2


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 febbraio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeidshof te Antwerpen — Belgio) — Theodora Hendrika Bouman/Rijksdienst voor Pensioenen

(Causa C-114/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Previdenza sociale - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Assicurazione vecchiaia e morte - Articolo 46 bis, paragrafo 3, lettera c) - Liquidazione delle prestazioni - Norme nazionali anticumulo - Deroga - Nozione di «assicurazione volontaria o facoltativa continuata» - Pensione nazionale in base ad un regime di assicurazione obbligatoria - Possibilità di richiedere l’esenzione dall’iscrizione per un determinato periodo - Portata dell’attestato predisposto dall’istituzione competente di un altro Stato membro - Regolamento (CEE) n. 574/72 - Articolo 47))

(2015/C 118/02)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Arbeidshof te Antwerpen

Parti

Ricorrente: Theodora Hendrika Bouman

Convenuto: Rijksdienst voor Pensioenen

Dispositivo

L’articolo 46 bis, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, deve essere interpretato nel senso che esso comprende la parte della prestazione derivante da un periodo di assicurazione nel quale l’interessato aveva il diritto di ottenere un’esenzione dall’iscrizione al regime di assicurazione obbligatoria, nell’ipotesi in cui una siffatta iscrizione, nel periodo di cui trattasi, incida sull’entità della prestazione di previdenza sociale.


(1)  GU C 147 del 25.5.2013.


13.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 118/3


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 febbraio 2015 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Regno Unito] — Raytek GmbH, Fluke Europe BV/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Causa C-134/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Tariffa doganale comune - Classificazione doganale - Nomenclatura combinata - Termocamere ad infrarossi))

(2015/C 118/03)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parti

Ricorrenti: Raytek GmbH, Fluke Europe BV

Convenuto: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Dispositivo

L’esame della questione pregiudiziale non ha rivelato nessun elemento atto a pregiudicare la validità del regolamento (UE) n. 314/2011 della Commissione, del 30 marzo 2011, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata.


(1)  GU C 141 del 18.5.2013.


13.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 118/3


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 12 febbraio 2015 — Commissione europea/IPK International — World Tourism Marketing Consultants GmbH

(Causa C-336/13 P) (1)

((Impugnazione - Decisione della Commissione che ordina il rimborso di un contributo finanziario - Esecuzione di una sentenza del Tribunale dell’Unione europea - Distinzione tra gli interessi moratori e gli interessi compensativi - Calcolo degli interessi))

(2015/C 118/04)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Dintilhac, G. Wilms e G. Zavvos, agenti)

Altra parte nel procedimento: IPK International — World Tourism Marketing Consultants GmbH (rappresentante: C. Pitschas, Rechtsanwalt)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea IPK International/Commissione (T-671/11, EU:T:2013:163) è annullata nella parte in cui ordina di fissare gli interessi moratori dovuti dalla Commissione europea all’IPK International — World Tourism Marketing Consultants GmbH sulla base dell’importo principale del credito, maggiorato degli interessi precedentemente maturati.

2)

L’impugnazione è respinta quanto al resto.

3)

Gli interessi moratori dovuti dalla Commissione europea all’IPK International — World Tourism Marketing Consultants GmbH devono essere calcolati sulla base del solo importo principale del credito.

4)

Le spese della Commissione europea e dell’IPK International — World Tourism Marketing Consultants GmbH relative al presente grado di giudizio sono compensate.


(1)  GU C 260 del 7.9.2013.


13.4.2015   

IT

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C 118/4


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’11 febbraio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles — Belgio) — bpost SA/Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

(Causa C-340/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Servizi postali - Direttiva 97/67/CE - Articolo 12 - Fornitore di servizio universale - Sconti per quantitativi - Applicazione agli intermediari che raggruppano invii postali - Obbligo di non discriminazione))

(2015/C 118/05)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d’appel de Bruxelles

Parti

Ricorrente: bpost SA

Convenuto: Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

Dispositivo

Il principio di non discriminazione delle tariffe previsto all’articolo 12 della direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente le regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, come modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a un sistema di sconti per quantitativi per mittente, come quello di cui trattasi nel procedimento principale.


(1)  GU C 233 del 10.8.2013.


13.4.2015   

IT

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C 118/4


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 12 febbraio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Minister Finansów/Oil Trading Poland sp. z o.o.

(Causa C-349/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Accise - Direttive 92/12/CEE e 2008/118/CE - Ambito di applicazione - Oli minerali e prodotti energetici - Oli lubrificanti utilizzati per fini diversi dall’uso come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento - Esclusione - Accisa prelevata sul consumo di prodotti energetici, imposta da uno Stato membro conformemente alle disposizioni del regime dell’accisa armonizzata - Nozione di «formalità connesse all’attraversamento delle frontiere» - Articolo 110 TFUE - Termine di pagamento più breve in taluni casi per gli acquisti intracomunitari rispetto ai prodotti acquistati sul mercato nazionale))

(2015/C 118/06)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: Minister Finansów

Convenuta: Oil Trading Poland sp. z o.o.

Dispositivo

L’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, e l’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che prodotti non rientranti nell’ambito di applicazione di dette direttive, quali gli oli lubrificanti utilizzati per fini diversi dall’uso come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento, siano assoggettati ad un’imposta disciplinata da norme identiche a quelle del regime dell’accisa armonizzata oggetto delle medesime direttive, qualora il fatto di assoggettare detti prodotti a tale imposta non comporti formalità connesse all’attraversamento delle frontiere negli scambi tra gli Stati membri.


(1)  GU C 274 del 21.9.2013.


13.4.2015   

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C 118/5


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 febbraio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Rechtbank Oost-Brabant, zittingsplaats 's-Hertogenbosch — Paesi Bassi) — Procedimenti penali a carico di N.F. Gielen, M.M.J. Geerings, F.A.C. Pruijmboom, A.A. Pruijmboom

(Causa C-369/13) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Precursori di droghe - Controllo del commercio tra gli Stati membri - Regolamento (CE) n. 273/2004 - Controllo del commercio tra l’Unione europea e i paesi terzi - Regolamento (CE) n. 111/2005 - Nozione di «sostanza classificata» - Sostanza «alfa-fenilacetoacetonitrile» (APAAN) - Sostanza classificata «1-fenil-2-propanone» (BMC)])

(2015/C 118/07)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Oost-Brabant, zittingsplaats 's-Hertogenbosch

Imputati nella causa principale

N.F. Gielen, M.M.J. Geerings, F.A.C. Pruijmboom, A.A. Pruijmboom

Dispositivo

Gli articoli 2, lettera a), dei regolamenti (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe, e (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi, devono essere interpretati nel senso che la qualificazione come «sostanza classificata» a norma di tali disposizioni non si applica ad una sostanza, quale l’alfa-fenilacetoacetonitrile, non contemplata nell’allegato I al regolamento n. 273/2004 o nell’allegato al regolamento n. 111/2005, anche ammesso che essa possa essere facilmente trasformata in una sostanza prevista negli allegati stessi con mezzi di facile applicazione o economicamente contenuti ai sensi dei regolamenti medesimi.


(1)  GU C 260 del 7.9.2013.


13.4.2015   

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C 118/6


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 febbraio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Satakunnan käräjäoikeus — Finlandia) — Sähköalojen ammattiliitto ry/Elektrobudowa Spółka Akcyjna

(Causa C-396/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articoli 56 TFUE e 57 TFUE - Direttiva 96/71/CE - Articoli 3, 5 e 6 - Lavoratori di una società con sede in uno Stato membro A, distaccati per effettuare lavori in uno Stato membro B - Salario minimo previsto dai contratti collettivi dello Stato membro B - Legittimazione ad agire di un’organizzazione sindacale con sede nello Stato membro B - Normativa dello Stato membro A che vieta le cessioni a terzi di crediti relativi alle retribuzioni))

(2015/C 118/08)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Satakunnan käräjäoikeus

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Sähköalojen ammattiliitto ry

Convenuta: Elektrobudowa Spółka Akcyjna

Dispositivo

1)

In circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, letta alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, osta a che una normativa dello Stato membro in cui ha sede l’impresa che ha distaccato alcuni lavoratori nel territorio di un altro Stato membro, in forza della quale è vietata la cessione di crediti derivanti da rapporti di lavoro, possa impedire la presentazione di un ricorso da parte di un sindacato, come il Sähköalojen ammattiliitto ry, dinanzi a un giudice del secondo di tali Stati membri, nel quale viene eseguita la prestazione lavorativa, al fine di recuperare, a favore dei lavoratori distaccati, taluni crediti salariali attinenti al salario minimo, ai sensi della direttiva 96/71, che sono stati ad esso ceduti, essendo tale cessione conforme al diritto vigente in quest’ultimo Stato membro.

2)

L’articolo 3, paragrafi 1 e 7, della direttiva 96/71, letto alla luce degli articoli 56 TFUE e 57 TFUE, deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta a un calcolo del salario minimo orario e/o a cottimo, basato sull’inquadramento dei lavoratori in gruppi retributivi, come previsto dai pertinenti contratti collettivi dello Stato membro ospitante, purché tale calcolo e tale inquadramento siano effettuati sulla base di norme vincolanti e trasparenti, accertamento questo che spetta al giudice nazionale;

un’indennità giornaliera, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, deve essere considerata come facente parte integrante del salario minimo alle condizioni identiche a quelle cui è subordinata l’inclusione di tale indennità nel salario minimo versato ai lavoratori locali in occasione di un loro distacco all’interno dello Stato membro interessato.

un’indennità per il tragitto giornaliero, che è versata ai lavoratori a condizione che la durata del tragitto giornaliero che essi effettuano per recarsi sul loro luogo di lavoro e per fare da esso ritorno ecceda un’ora, deve essere considerata come facente parte integrante del salario minimo dei lavoratori distaccati, sempreché tale condizione sia soddisfatta, accertamento questo che spetta al giudice nazionale;

l’accollo dei costi di alloggio di tali lavoratori non deve essere considerato un elemento del salario minimo degli stessi;

un’indennità concessa sotto forma di buoni pasti distribuiti ai suddetti lavoratori non deve essere considerata come facente parte integrante del salario minimo degli stessi, e

la gratifica per ferie che deve essere accordata ai lavoratori distaccati per la durata minima delle ferie annuali retribuite corrisponde al salario minimo cui tali lavoratori hanno diritto durante il periodo di riferimento.


(1)  GU C 260 del 7.9.2013.


13.4.2015   

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C 118/7


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’11 febbraio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Marktgemeinde Straßwalchen e a./Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend

(Causa C-531/13) (1)

((Ambiente - Direttiva 85/337/CEE - Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati - Progetti soggetti o meno a valutazione - Trivellazioni esplorative - Punto 14 dell’allegato I - Nozione di «estrazione di petrolio e gas naturale a fini commerciali» - Obbligo di valutazione relativo all’estrazione di un determinato quantitativo di gas - Punto 2, lettera d), dell’allegato II - Nozione di «trivellazioni in profondità» - Punto 1 dell’allegato III - Nozione di «cumulo con altri progetti»))

(2015/C 118/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrenti: Marktgemeinde Straßwalchen, Heinrich Kornhuber, Helga Kornhuber, Karoline Pöckl, Heinze Kornhuber, Marianne Kornhuber, Wolfgang Kornhuber, Andrea Kornhuber, Alois Herzog, Elfriede Herzog, Katrin Herzog, Stefan Asen, Helmut Zopf, Ingrid Zopf, Silvia Zopf, Daniel Zopf, Maria Zopf, Anton Zopf sen., Paula Loibichler, Theresa Baumann, Josep Schindlauer, Christine Schindlauer, Barbara Schindlauer, Bernhard Schindlauer, Alois Mayrhofer, Daniel Mayrhofer, Georg Rindberger, Maria Rindlberger, Georg Rindlberger sen., Max Herzog, Romana Herzog, Michael Herzog, Markus Herzog, Marianne Herzog, Max Herzog sen., Helmut Lettner, Maria Lettner, Anita Lettner, Alois Lettner sen., Christian Lettner, Sandra Lettner, Anton Nagelseder, Amalie Nagelseder, Josef Nagelseder, Gabriele Schachinger, Thomas Schachinger, Andreas Schinagl, Michaela Schinagl, Lukas Schinagl, Michael Schinagl, Maria Schinagl, Josef Schinagl, Johannn Mayr, Christine Mayr, Martin Mayr, Christian Mayr, Johann Mayr sen., Gerhard Herzog, Anton Mayrhofer, Siegfried Zieher

Convenuto: Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend

Con l’intervento di: Rohöl-Aufsuchungs AG

Dispositivo

1)

Il punto 14 dell’allegato I alla direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, dev’essere interpretato nel senso che una trivellazione esplorativa come quella di cui al procedimento principale, nell’ambito della quale è prevista un’estrazione di prova di gas naturale e di petrolio al fine di determinare la convenienza commerciale di un giacimento, non rientra nel campo di applicazione di tale disposizione.

2)

L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2009/31, in combinato disposto con il punto 2, lettera d), dell’allegato II a tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che l’obbligo di valutazione di impatto ambientale di una trivellazione in profondità, come la trivellazione esplorativa di cui al procedimento principale, può derivare da tale disposizione. Le autorità nazionali competenti devono pertanto esaminare specificamente se, tenuto conto dei criteri di cui all’allegato III alla direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2009/31, si debba procedere ad una valutazione di impatto ambientale. In tale contesto, si deve in particolare stabilire se l’impatto sull’ambiente delle trivellazioni esplorative possa, a causa degli effetti di altri progetti, essere maggiore che in assenza dei medesimi. Tale valutazione non può dipendere dai confini comunali.


(1)  GU C 15 del 18.01.2014.


13.4.2015   

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C 118/8


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 febbraio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal — Regno Unito) — Merck Canada Inc., Merck Sharp & Dohme Ltd/Sigma Pharmaceuticals plc

(Causa C-539/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Atto di adesione all’Unione europea del 2003 - Allegato IV - Capo 2 - Meccanismo specifico - Importazione di medicinale brevettato - Obbligo di previa notificazione))

(2015/C 118/10)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Merck Canada Inc., Merck Sharp & Dohme Ltd

Convenuta: Sigma Pharmaceuticals plc

Dispositivo

1)

Il secondo paragrafo del Meccanismo specifico previsto al capo 2 dell’allegato IV dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che non impone al detentore o al beneficiario di un brevetto o di un certificato protettivo complementare di notificare la propria intenzione di opporsi alla proposta di importazione prima di far valere i propri diritti ai sensi del primo paragrafo di tale Meccanismo. Tuttavia, qualora tale detentore o beneficiario ometta di manifestare siffatta intenzione nel corso del termine di attesa di un mese previsto al secondo paragrafo di detto Meccanismo, il soggetto che ha proposto di importare il medicinale può legittimamente richiedere alle autorità competenti l’autorizzazione ad importare tale prodotto e, se del caso, procedere alla sua importazione ed alla sua commercializzazione. Detto Meccanismo specifico priva quindi il detentore o il beneficiario della possibilità di far valere i suoi diritti, ai sensi del primo paragrafo di tale Meccanismo, rispetto all’importazione ed alla commercializzazione del medicinale effettuate prima della manifestazione di tale intenzione.

2)

Il secondo paragrafo di detto Meccanismo specifico deve essere interpretato nel senso che la notificazione deve essere indirizzata al titolare o al beneficiario del brevetto o del certificato protettivo complementare, indicando tale nozione qualsiasi soggetto che disponga ai sensi della legge dei diritti conferiti al detentore del brevetto o del certificato protettivo complementare.

3)

Il secondo paragrafo di tale Meccanismo specifico deve essere interpretato nel senso che non impone al soggetto che intende importare o commercializzare il medicinale interessato di effettuare esso stesso la notificazione, purché tale notificazione consenta di identificare in modo chiaro tale soggetto.


(1)  GU C 9 dell’11.1.2014.


13.4.2015   

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C 118/9


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 febbraio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Fővárosi Törvényszék — Ungheria) — Nóra Baczó, János István Vizsnyiczai/Raiffeisen Bank Zrt

(Causa C-567/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Articolo 7 - Contratto di finanziamento immobiliare - Clausola compromissoria - Carattere abusivo - Ricorso del consumatore - Regola procedurale nazionale - Incompetenza del tribunale chiamato a decidere del ricorso riguardante l’invalidità di un contratto di adesione a conoscere della domanda diretta a constatare l’abusività delle clausole contrattuali contenute nello stesso contratto))

(2015/C 118/11)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Nóra Baczó, János István Vizsnyiczai

Convenuta: Raiffeisen Bank Zrt

Dispositivo

L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che non osta a una norma procedurale nazionale in forza della quale un giudice locale competente a pronunciarsi sul ricorso di un consumatore riguardante l’invalidità di un contratto d’adesione non è competente a conoscere della domanda di tale consumatore diretta a ottenere l’accertamento dell’abusività di clausole contrattuali contenute in tale contratto, salvo qualora risulti che il fatto di sottrarre la competenza al giudice locale comporta inconvenienti procedurali idonei a rendere eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti che sono conferiti al consumatore dall’ordinamento giuridico dell’Unione europea. Spetta al giudice nazionale procedere alle verifiche necessarie al riguardo.


(1)  GU C 71 dell’8.3.2014.


13.4.2015   

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C 118/9


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 12 febbraio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Surgicare — Unidades de Saúde SA/Fazenda Pública

(Causa C-662/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - IVA - Direttiva 2006/112/CE - Detrazione dell’imposta assolta a monte - Operazioni costitutive di una pratica abusiva - Diritto tributario nazionale - Procedimento nazionale speciale in caso di sospetti sull’esistenza di pratiche abusive in materia fiscale - Principi di effettività e di equivalenza))

(2015/C 118/12)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti

Ricorrente: Surgicare — Unidades de Saúde SA

Convenuta: Fazenda Pública

Dispositivo

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che essa non osta alla previa e obbligatoria applicazione di un procedimento amministrativo nazionale, quale quello previsto all’articolo 63 del codice del processo e del contenzioso tributario (Código de Procedimento e de Processo Tributário), nel caso in cui l’amministrazione tributaria sospetti l’esistenza di una pratica abusiva.


(1)  GU C 78 del 15.3.2014.


13.4.2015   

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C 118/10


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 12 febbraio 2015 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-37/14) (1)

((Inadempimento di uno Stato - Aiuti di Stato - «Piani di campagna» - Settore degli ortofrutticoli - Aiuto illegale ed incompatibile con il mercato interno - Recupero - Mancata esecuzione))

(2015/C 118/13)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland e B. Stromsky, agenti)

Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: J. Bousin, G. de Bergues e D. Colas, agenti)

Dispositivo

1)

La Repubblica francese, non avendo adottato, entro il termine impartito, tutte le misure necessarie per recuperare presso i beneficiari gli aiuti di Stato dichiarati illegali ed incompatibili con il mercato interno dall’articolo 1 della decisione 2009/402/CE della Commissione, del 28 gennaio 2009, relativa ai «piani di campagna» nel settore ortofrutticolo ai quali la Francia ha dato esecuzione [C 29/05 (ex NN 57/05)], e non avendo comunicato alla Commissione europea, entro il termine impartito, le informazioni di cui all’articolo 4 di tale decisione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 288, quarto comma, TFUE, nonché degli articoli da 2 a 4 di detta decisione.

2)

La Repubblica francese è condannata alle spese.


(1)  GU C 102 del 07.04.2014.


13.4.2015   

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C 118/11


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 febbraio 2015 — Parlamento europeo/Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-48/14) (1)

((Ricorso di annullamento - Direttiva 2013/51/Euratom - Scelta della base giuridica - Trattato CEEA - Articoli 31 EA e 32 EA - Trattato FUE - Articolo 192, paragrafo 1, TFUE - Tutela della salute delle persone - Sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano - Certezza del diritto - Leale cooperazione tra le istituzioni))

(2015/C 118/14)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: L. Visaggio e J. Rodrigues, agenti)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: O. Segnana e R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek e E. Ruffer, agenti), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, D. Colas e N. Rouam, agenti), Commissione europea (rappresentanti: P. Van Nuffel e M. Patakia, agenti)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Parlamento europeo è condannato alle spese.

3)

La Repubblica ceca, la Repubblica francese e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 102 del 7.4.2014.


13.4.2015   

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C 118/11


Impugnazione proposta il 29 agosto 2014 da Romano Pisciotti avverso l’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 2 luglio 2014, causa T-403/14, Pisciotti/Commissione

(Causa C-411/14 P)

(2015/C 118/15)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Romano Pisciotti (rappresentante: M. Maresca, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Con ordinanza del 28 gennaio 2015 la Corte (Seconda Sezione) ha respinto l’impugnazione e disposto che il sig. Romano Pisciotti si farà carico delle proprie spese.


13.4.2015   

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C 118/12


Impugnazione proposta il 25 Novembre 2014 dalla Debonair Trading Internacional Lda avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione), del 23 settembre 2014, causa T-341/13, Groupe Léa Nature SA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-537/14 P)

(2015/C 118/16)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Debonair Trading Internacional Lda (rappresentanti: D. Selden, advocate, T. Alkin, barrister)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Groupe Léa Nature SA

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza con cui il Tribunale ha annullato la decisione della commissione di ricorso;

rinviare il procedimento al Tribunale ai fini del riesame, specificando che occorre dichiarare che i marchi di cui trattasi sono simili; e

condannare l’Ufficio alle spese sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Corte.

Motivi e principali argomenti

1.

La ricorrente si fonda su due motivi in punto di diritto, ossia la violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 (1). In sintesi, il Tribunale ha disatteso la giurisprudenza nella sua analisi dei marchi di cui trattasi, con la conseguenza che ha dichiarato, a torto, che i marchi erano totalmente dissimili.

2.

In primo luogo, avendo rilevato che i marchi erano foneticamente simili per via dell’elemento comune «so», il Tribunale avrebbe dovuto concludere che essi erano complessivamente simili, per lo meno relativamente a tale elemento. Nel concludere che essi erano dissimili, malgrado l’elemento fonetico comune, il Tribunale ha disatteso la giurisprudenza consolidata relativa alla natura e al grado di somiglianza richiesti ai fini dell’applicabilità dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

3.

In secondo luogo, dal momento che ha dichiarato che i marchi erano simili da un punto di vista fonetico, il Tribunale avrebbe dovuto concludere che essi erano altresì simili da un punto di vista figurativo, per motivi sostanzialmente analoghi [e, quindi, a maggior ragione, che erano simili ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009]. Concludendo che essi erano dissimili da un punto di vista visivo, malgrado l’elemento figurativo comune «so», il Tribunale ha disatteso la giurisprudenza consolidata nell’analisi dell’impressione visiva prodotta dall’elemento «so» all’interno di tali marchi.


(1)  Regolamento del Consiglio (CE) n. 207/2009 del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


13.4.2015   

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C 118/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresný súd Prešov (Repubblica slovacca) il 29 dicembre 2014 — Helena Kolcunová/Provident Financial s. r. o.

(Causa C-610/14)

(2015/C 118/17)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Okresný súd Prešov

Parti

Ricorrente: Helena Kolcunová

Convenuta: Provident Financial s. r. o.

Questioni pregiudiziali

1)

Se la direttiva 93/13/CEE (1) del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (in prosieguo: la «direttiva 93/13»), debba essere interpretata nel senso che il servizio di garanzia del rimborso rateale del credito al consumo, oggetto del quale è la riscossione in contanti dei ratei del credito versati dal consumatore, rappresenta l’oggetto principale della prestazione nel credito al consumo o se si tratti dell’oggetto principale di un contratto specifico.

2)

Se la direttiva 87/102/CEE (2) del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, come modificata e integrata dalla direttiva 98/7/CE (3) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, debba essere interpretata nel senso che il TAEG include anche la remunerazione per la riscossione in contanti dei ratei del credito, o di una sua parte, qualora la remunerazione ecceda considerevolmente i costi necessari di tale servizio accessorio, e se l’articolo 14 di detta direttiva debba essere interpretato nel senso che le disposizioni relative all’istituto del TAEG sono eluse qualora la remunerazione del servizio accessorio ecceda considerevolmente i costi dello stesso e non sia conteggiata nel TAEG.

3)

Se la direttiva 93/13 debba essere interpretata nel senso che, per soddisfare il requisito della trasparenza di un servizio accessorio (qualora si tratti effettivamente di un servizio accessorio e non del prezzo/remunerazione del credito stesso) per il quale sono pagati oneri amministrativi, è sufficiente che il prezzo di detto servizio amministrativo sia chiaro e comprensibile (oneri amministrativi), anche se non sia specificato l’oggetto della prestazione corrispondente al servizio medesimo.

4)

Se l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che la mera circostanza che gli oneri amministrativi siano compresi nel calcolo del TAEG significa che si tratta del prezzo/remunerazione del credito e se ciò osti a un controllo giurisdizionale sugli stessi ai fini di detta direttiva.

5)

Qualora la risposta alla questione n. 3 sia nel senso che l’oggetto del servizio amministrativo per il quale devono essere pagati gli oneri amministrativi è sufficientemente trasparente, se, in tal caso, il servizio amministrativo, con tutti gli adempimenti che esso potenzialmente comporta, rappresenti l’oggetto principale del credito al consumo.

6)

Se l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che, ai fini di tale direttiva, sono compresi nel prezzo/remunerazione del credito non solo gli interessi ma anche gli oneri del creditore (se già contemplati nel contratto, nelle condizioni generali di vendita o nel tariffario) e se quindi tali oneri, quali eventuale prezzo/retribuzione del credito, non possano formare oggetto di controllo sotto il profilo della loro proporzionalità rispetto al servizio per il quale devono essere pagati.


(1)  GU L 95, pag. 29.

(2)  GU 1987, L 42, pag. 48.

(3)  GU L 101, pag. 17.


13.4.2015   

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C 118/14


Domanda di autorizzazione a procedere ad un pignoramento proposta il 9 febbraio 2015 — ANKO AE/Commissione europea

(Causa C-2/15 SA)

(2015/C 118/18)

Lingua processuale: il greco

Parties

Ricorrente: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (rappresentante: B. Christianos, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Autorizzare la «ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias» ad effettuare il pignoramento sui beni della Commissione in Grecia, al fine di soddisfare la richiesta dell’importo di EUR 6  752,74, oltre interessi di mora calcolati a far data dal 12.8.2010 e sino al suo pieno e completo saldo, al tasso annuo dell’1 %;

condannare la Commissione alle spese.


13.4.2015   

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C 118/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover (Germania) l’8 gennaio 2015 — Alexandra Stück/Swiss International Air Lines AG

(Causa C-3/15)

(2015/C 118/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hannover

Parti

Ricorrente: Alexandra Stück

Convenuta: Swiss International Air Lines AG

Questione pregiudiziale

Se l’accordo sul trasporto aereo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera (1), nella versione di cui alla decisione n. 2/2010 del Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera del 26 novembre 2010 (2), debba essere interpretato nel senso che il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce le regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (3), si applichi, in conformità del suo articolo 3, paragrafo 1, lettera b), anche a passeggeri di un volo di un vettore aereo svizzero in partenza da un aeroporto di un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato in Svizzera.


(1)  GU 2002, L 114, pag. 73.

(2)  Decisione n. 2/2010 del Comitato misto per il trasporto aereo Comunità/Svizzera istituito nell’ambito dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, del 26 novembre 2010, che sostituisce l’allegato dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (GU L 347, pag. 54).

(3)  GU L 46, pag. 1.


13.4.2015   

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C 118/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Belgio) il 12 gennaio 2015 — TNS Dimarso NV/Vlaams Gewest

(Causa C-6/15)

(2015/C 118/20)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State van België

Parti

Ricorrente: TNS Dimarso NV

Resistente: Vlaams Gewest

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 53, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, sia di per sé, sia in combinato disposto con i principi di diritto europeo di uguaglianza e trasparenza negli appalti pubblici, debba essere interpretato nel senso che l’amministrazione aggiudicatrice, in caso di attribuzione all’offerente con l’offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell’amministrazione aggiudicatrice, è sempre tenuta a fissare preliminarmente le modalità di valutazione o le regole di ponderazione, qualunque ne sia la prevedibilità, la frequenza o la portata, alla luce delle quali verranno valutate le offerte secondo i criteri o i sottocriteri di aggiudicazione e a menzionarle nel bando di gara o nel capitolato;

2)

Oppure, qualora manchi un siffatto obbligo generale, se esistano circostanze in cui esso comunque si configura, come ad esempio a cagione della portata, della mancanza di prevedibilità o della mancanza di frequenza delle regole di ponderazione in parola.


(1)  GU L 134, pag. 114.


13.4.2015   

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C 118/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van Koophandel te Gent (Belgio) il 16 gennaio 2015 — New Valmar BVBA/Global Pharmacies Partner Health srl

(Causa C-15/15)

(2015/C 118/21)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van Koophandel te Gent

Parti

Ricorrente: New Valmar BVBA

Convenuta: Global Pharmacies Partner Health srl

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 45 TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta ad un regime di un ente federato di uno Stato membro, come nella fattispecie la Comunità fiamminga nello Stato federale del Belgio, che impone a tutte le imprese aventi la loro sede di gestione nel territorio di questa regione, in forza dell’articolo 52 delle leggi del 18 luglio 1966 sull’uso delle lingue nelle pratiche amministrative (Moniteur belge del 2 agosto 1966) in combinato disposto con l’articolo 10 del decreto del 19 luglio 1973 della Comunità fiamminga (Moniteur belge del 6 settembre 1973), l’obbligo di redigere le fatture con un carattere transfrontaliero esclusivamente nella lingua ufficiale di questo ente federato, a pena di nullità delle fatture in parola, che deve essere dichiarata d’ufficio dal giudice.


13.4.2015   

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C 118/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 19 gennaio 2015 — Brisal — Auto Estradas do Litoral S.A., KBC Finance Ireland /Fazenda Pública

(Causa C-18/15)

(2015/C 118/22)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti

Ricorrenti: Brisal — Auto Estradas do Litoral S.A., KBC Finance Ireland

Resistente: Fazenda Pública

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 56 TFUE osti alla normativa tributaria interna secondo la quale gli istituti di credito non residenti nel territorio portoghese sono soggetti a imposta sul reddito da interessi percepiti in detto territorio mediante ritenuta alla fonte definitiva del 20 % (o con aliquota minore ove esista un accordo volto ad evitare la doppia tassazione), imposta che si applica al reddito lordo, senza possibilità di deduzione delle spese professionali direttamente connesse all’attività finanziaria svolta, mentre gli interessi percepiti dagli istituti di credito residenti sono incorporati nel reddito imponibile globale, con possibilità di deduzione delle spese connesse all’attività svolta quando si calcola il profitto ai fini della tassazione tramite imposta sul reddito delle persone giuridiche, applicandosi in tal modo l’aliquota generale del 25 % sul reddito da interessi netto.

2)

Se detta disposizione osti alla suddetta normativa nazionale anche nell’ipotesi in cui alla base imponibile degli istituti di credito residenti venga applicata o possa venire applicata, dedotti i costi di finanziamento connessi ai redditi da interessi o le spese direttamente sostenute in funzione di tali redditi, un’imposta più elevata rispetto a quella ritenuta alla fonte per gli istituti non residenti e applicata al loro reddito lordo.

3)

Se, a tal fine, dei costi di finanziamento connessi ai prestiti concessi o delle spese direttamente sostenute in funzione dei redditi da interessi maturati possa essere data prova mediante dati forniti dall’EURIBOR («Euro Interbank Offered Rate») e dal LIBOR («London Interbank Offered Rate») — che rappresentano i tassi di interesse medi praticati nei finanziamenti interbancari cui le banche ricorrono per svolgere la loro attività.


13.4.2015   

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C 118/16


Impugnazione proposta il 4 febbraio 2015 da Safa Nicu Sepahan Co. avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 25 novembre 2014, causa T-384/11, Safa Nicu Sepahan Co./Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-45/15 P)

(2015/C 118/23)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Safa Nicu Sepahan Co. (rappresentante: A. Bahrami, avocat)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

Per i motivi esposti nella presente impugnazione, la Safa Nicu Sepahan Co. chiede che la Corte di giustizia dell’Unione europea voglia:

1.

annullare parzialmente la sentenza del Tribunale del 25 novembre 2014, nella causa T-384/11, in quanto:

ha omesso di accertare il danno materiale sofferto dalla Safa Nicu Sepahan Co. e non ne ha disposto il risarcimento;

ha accertato che la Safa Nicu Sepahan Co. ha sofferto un danno immateriale, ma ha disposto il risarcimento della somma arbitrariamente bassa di EUR 50  000 quale unico risarcimento per tale danno;

2.

esercitare la sua competenza estesa al merito e, in base agli elementi a sua disposizione:

in via principale

disporre il risarcimento alla Safa Nicu Sepahan Co. della somma di EUR 5 6 62  737,40, maggiorata degli interessi, per i danni materiali da questa sofferti per la violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica e per la condotta illegittima da parte del Consiglio dell’Unione europea;

disporre il risarcimento alla Safa Nicu Sepahan Co. della somma di EUR 2 0 00  000, maggiorata degli interessi, per i danni immateriali da questa sofferti per la violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica e per la condotta illegittima da parte del Consiglio dell’Unione europea;

condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese legali e alle altre spese sostenute dalla ricorrente in collegamento con la presente impugnazione, comprese le spese sostenute in collegamento con il procedimento iniziale dinanzi al Tribunale, maggiorate degli interessi;

in via subordinata

disporre il risarcimento alla Safa Nicu Sepahan Co. di una somma determinata secondo equità, maggiorata degli interessi, per i danni materiali da questa sofferti per la violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica e per la condotta illegittima da parte del Consiglio dell’Unione europea;

disporre il risarcimento alla Safa Nicu Sepahan Co. di una somma determinata secondo equità, in ogni caso non inferiore ad EUR 50  000, maggiorata degli interessi, (come già disposto dalla sentenza impugnata del Tribunale), per i danni immateriali da questa sofferti per la violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica e per la condotta illegittima da parte del Consiglio dell’Unione europea;

condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese legali e alle altre spese sostenute dalla ricorrente in collegamento con la presente impugnazione, comprese le spese sostenute in collegamento con il procedimento iniziale dinanzi al Tribunale, maggiorate degli interessi;

in via ulteriormente subordinata

3.

rinviare la causa al Tribunale affinché esso riesamini il quantum dei danni e pronunci una nuova sentenza a favore della Safa Nicu Sepahan Co.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce due motivi di impugnazione avverso la sentenza del Tribunale del 25 novembre 2014, ciascuno articolato in diversi argomenti:

con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nei paragrafi da 93 a 149 della sentenza impugnata, nel respingere la domanda di risarcimento della ricorrente, relativa alla totalità dei danni materiali, nonostante il Tribunale avesse riconosciuto ed ammesso che la ricorrente aveva effettivamente sofferto danni materiali per la condotta gravemente illegittima da parte dell’Unione. Quanto sostenuto dalla ricorrente si basa sui seguenti argomenti:

la sentenza non ha disposto il risarcimento di alcuno dei danni causati dall’Unione e dai suoi agenti, in violazione dell’articolo 340, secondo comma, TFUE e dell’articolo 41, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che sanciscono entrambi il principio del «pieno risarcimento»;

inoltre, non avendo disposto il risarcimento di alcuno dei danni materiali di cui è stata accerta l’esistenza, la sentenza viola i principi di proporzionalità e di equa valutazione, comportando inoltre un diniego di giustizia;

la sentenza viola ulteriormente la legge attraverso un manifesto snaturamento dei fatti e delle prove, ed il rigetto della domanda di risarcimento della totalità dei danni sofferti dalla ricorrente si basa su una motivazione insufficiente, illogica e contradditoria;

Per quanto riguarda il secondo motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nei paragrafi da 92 a 149 della sentenza impugnata, nel ritenere che la corresponsione dell’importo di EUR 50  000 costituisca un risarcimento adeguato. Il Tribunale ha pertanto violato l’obbligo di motivazione, il principio di proporzionalità ed il principio del risarcimento corrispondente al danno e alle spese effettivi, il che ha portato ad un risultato illecito ed arbitrario.


13.4.2015   

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C 118/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 6 febbraio 2015 — Sélina Affum (coniugata Amissah)/Préfet du Pas de Calais, Procureur général de la Cour d'appel de Douai

(Causa C-47/15)

(2015/C 118/24)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: Sélina Affum (coniugata Amissah)

Convenuti: Préfet du Pas de Calais, Procureur général de la Cour d'appel de Douai

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE (1) debba essere interpretato nel senso che un cittadino di uno Stato membro soggiorna in modo irregolare nel territorio di uno Stato membro e rientra, pertanto, nell’ambito di applicazione di tale direttiva, ai sensi del suo articolo 2, paragrafo 1, qualora tale straniero si trovi in una situazione di mero transito, in quanto passeggero di un autobus che circola nel territorio di tale Stato membro, proveniente da un altro Stato membro che fa parte dello spazio Schengen, e diretto in uno Stato membro diverso.

2)

Se l’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva debba essere interpretato nel senso che quest’ultima non osta a una normativa nazionale che reprime l’ingresso irregolare di un cittadino di uno Stato terzo con la pena della reclusione, qualora lo straniero in questione possa essere ripreso da un altro Stato membro, ai sensi di un accordo o di un’intesa conclusi con quest’ultimo prima dell’entrata in vigore della direttiva.

3)

In funzione della risposta che sarà fornita alla precedente questione, se tale direttiva debba essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che reprime l’ingresso irregolare di un cittadino di uno Stato terzo con la pena della reclusione, alle stesse condizioni di quelle stabilite dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 6 dicembre 2011, Achughbabian (C-329/11) (2), in materia di soggiorno irregolare, che attengono alla mancata preventiva sottoposizione dello straniero alle misure coercitive di cui all’articolo 8 della direttiva e alla durata del suo trattenimento.


(1)  Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, pag. 98).

(2)  EU:C:2011:807


13.4.2015   

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C 118/19


Impugnazione proposta il 6 febbraio 2015 dalla Moreda-Riviere Trefilerías, S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione.), del 25 novembre 2014, nelle cause riunite T-426/10 e T-575/10 e nella causa T-440/12, Moreda-Riviere Trefilerias/Commissione

(Causa C-53/15 P)

(2015/C 118/25)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Moreda-Riviere Trefilerías, S.A. (rappresentanti: F. González Díaz e A. Tresandi Blanco, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare, conformemente all’articolo 263 TFUE, la sentenza del Tribunale, del 25 novembre 2014, cause riunite T-426/10 e T-575/10 e causa T-440/12, Moreda-Riviere Trefilerías/Commissione;

condannare la Commissione europea alle spese tanto del presente procedimento quanto del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce un unico motivo.

La ricorrente afferma che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nella valutazione dell’interesse ad agire della Moreda-Riviere Trefilerías, S.A., sia nel ricorso di annullamento nella causa T-575/10 avverso la decisione della Commissione, del 30 settembre 2010, di modifica della decisione C(2010)4387 (def.), relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/38.344 — Acciaio per Precompresso), sia nell’adeguamento dei motivi di ricorso e conclusioni formulate nella causa T-426/10 relativamente alla decisione della Commissione, del 30 settembre 2010, di modifica della decisione C(2010)4387 (def.), relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/38.344 — Acciaio per Precompresso).


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C 118/20


Impugnazione proposta il 6 febbraio 2015 dalla Trefilerías Quijano, S.A., avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione), del 25 novembre 2015, nelle cause riunite T-427/10 e T-576/10 e nella causa T-439/12, Trefilerías Quijano/Commissione

(Causa C-54/15 P)

(2015/C 118/26)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Trefilerías Quijano, S.A. (rappresentanti: F. González Díaz e A. Tresandi Blanco, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare, conformemente all’articolo 263 TFUE, la sentenza del Tribunale, del 25 novembre 2014, cause riunite T-427/10 e T-576/10 e causa T-439/12, Trefilerías Quijano/Commissione;

condannare la Commissione europea alle spese tanto del presente procedimento quanto del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce un unico motivo.

La ricorrente afferma che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nella valutazione dell’interesse ad agire della Trefilerías Quijano SA, sia nel ricorso di annullamento nella causa T-576/10 avverso la decisione della Commissione, del 30 settembre 2010, di modifica della decisione C(2010)4387 (def.), relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/38.344 — Acciaio per Precompresso), sia nell’adeguamento dei motivi di ricorso e conclusioni formulate nella causa T-427/10 relativamente alla decisione della Commissione, del 30 settembre 2010, di modifica della decisione C(2010)4387 (def.), relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/38.344 — Acciaio per Precompresso).


13.4.2015   

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C 118/20


Impugnazione proposta il 6 febbraio 2015, dalla Trenzas y Cables de Acero PSC, S.L., avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione), del 25 novembre 2014, cause riunite T-428/10 e T-577/10 e causa T-441/12, Trenzas y Cables de Acero/Commissione

(Causa C-55/15 P)

(2015/C 118/27)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Trenzas y Cables de Acero PSC, S.L. (rappresentanti: F. González Díaz e A. Tresandi Blanco, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare, conformemente all’articolo 263 TFUE, la sentenza del Tribunale, del 25 novembre 2014, cause riunite T-428/10 e T-578/10 e causa T-444/12, Trenzas y Cables de Acero/Commissione;

condannare la Commissione europea alle spese tanto del presente procedimento quanto del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce un unico motivo.

La ricorrente afferma che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nella valutazione dell’interesse ad agire della Trefilerías Quijano SA, sia nel ricorso di annullamento nella causa T-577/10 avverso la decisione della Commissione, del 30 settembre 2010, di modifica della decisione C(2010)4387 (def.), relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/38.344 — Acciaio per Precompresso), sia nell’adeguamento dei motivi di ricorso e conclusioni formulate nella causa T-428/10 relativamente alla decisione della Commissione, del 30 settembre 2010, di modifica della decisione C(2010)4387 (def.), relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/38.344 — Acciaio per Precompresso).


13.4.2015   

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C 118/21


Impugnazione proposta il 6 febbraio 2015 dalla lobal Steel Wire, S.A., avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione), del 25 novembre 2015, nelle cause riunite T-429/10 e T-578/10 e nella causa T-438/12, Global Steel Wire/Commissione

(Causa C-56/15 P)

(2015/C 118/28)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Global Steel Wire, S.A. (rappresentanti: F. González Díaz e A. Tresandi Blanco, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare, conformemente all’articolo 263 TFUE, la sentenza del Tribunale, del 25 novembre 2014, cause riunite T-429/10 e T-578/10 e causa T-438/12, Global Steel Wire/Commissione;

condannare la Commissione europea alle spese tanto del presente procedimento quanto del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce un unico motivo.

La ricorrente afferma che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nella valutazione dell’interesse ad agire della Trefilerías Quijano SA, sia nel ricorso di annullamento nella causa T-578/10 avverso la decisione della Commissione, del 30 settembre 2010, di modifica della decisione C(2010)4387 (def.), relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/38.344 — Acciaio per Precompresso), sia nell’adeguamento dei motivi di ricorso e conclusioni formulate nella causa T-429/10 relativamente alla decisione della Commissione, del 30 settembre 2010, di modifica della decisione C(2010)4387 (def.), relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/38.344 — Acciaio per Precompresso).


Tribunale

13.4.2015   

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C 118/23


Sentenza del Tribunale del 26 febbraio 2015 — Pangyrus/UAMI — RSVP Design (COLOURBLIND)

(Causa T-257/11) (1)

([«Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio comunitario denominativo COLOURBLIND - Segno denominativo COLOURBLIND - Impedimento assoluto alla registrazione - Insussistenza di malafede - Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Mancato utilizzo nella normale prassi commerciale di un segno di portata non puramente locale - Impedimento relativo alla registrazione - Articolo 8, paragrafo 4, e articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009»])

(2015/C 118/29)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Pangyrus Ltd (York, Regno Unito) (rappresentanti: S. Clubb, solicitor, e M. Lindsay, QC)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: RSVP Design Ltd (Brookfield, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente M. Blair, successivamente J. MacKenzie, solicitors)

Oggetto

Ricorso contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI, del 23 marzo 2011 (procedimento R 751/2009-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Pangyrus Ltd e la RSVP Design Ltd.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Pangyrus Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 211 del 16.7.2011.


13.4.2015   

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C 118/23


Sentenza del Tribunale del 26 febbraio 2015 — Sabbagh/Consiglio

(Causa T-652/11) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali - Errore manifesto di valutazione - Responsabilità extracontrattuale»))

(2015/C 118/30)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bassam Sabbagh (Damasco, Siria) (rappresentanti: avv.ti M.-A. Bastin e J.-M. Salva)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e S. Kyriakopoulou, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1151/2011 del Consiglio, del 14 novembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente le misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 296, pag. 3), della decisione 2011/782/PESC, del 1o dicembre 2011, relativa alle misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273/PESC (GU L 319, pag. 56), e del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente le misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU L 16, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente, e, dall’altro, domanda di risarcimento del danno subito.

Dispositivo

1)

La domanda di annullamento dei regolamenti di esecuzione del Consiglio successivi all’adozione del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento n. 442/2011, è respinta in quanto irricevibile.

2)

Sono annullati, nei limiti in cui tali atti riguardano il sig. Bassam Sabbagh:

il regolamento di esecuzione (UE) n. 1151/2011 del Consiglio, del 14 novembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 442/2011;

la decisione 2011/782/PESC, del 1o dicembre 2011, relativa alle misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273/PESC;

il regolamento n. 36/2012.

3)

Gli effetti delle decisioni e dei regolamenti annullati sono mantenuti, nei confronti del sig. Sabbagh, fino alla data di scadenza del termine per l’impugnazione o, se sarà presentata l’impugnazione entro tale termine, fino al rigetto della suddetta impugnazione.

4)

La domanda di risarcimento è respinta.

5)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporta le proprie spese e la metà di quelle sostenute dal sig. Sabbagh.

6)

Il sig. Sabbagh sopporta la metà delle proprie spese.


(1)  GU C 58 del 25/2/2012.


13.4.2015   

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C 118/24


Sentenza del Tribunale del 26 febbraio 2015 — Francia/Commissione

(Causa T-135/12) (1)

((«Aiuti di Stato - Pensioni - Aiuto relativo alla riforma del sistema di finanziamento delle pensioni dei funzionari statali dipendenti di France Télécom - Riduzione del corrispettivo da versare allo Stato da parte di France Télécom - Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato comune a talune condizioni - Vantaggio»))

(2015/C 118/31)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: inizialmente E. Belliard, G. de Bergues, J. Gstalter e J. Rossi, poi D. Colas Diégo e R. Coesme, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky, L. Flynn e D. Grespan, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 2012/540/UE, del 20 dicembre 2011, relativa all’aiuto di Stato C 25/08 (ex NN 23/08) — Riforma del sistema di finanziamento delle pensioni dei funzionari statali dipendenti di France Télécom al quale la Repubblica francese ha dato esecuzione a favore di France Télécom (GU 2012, L 279, pag. 1)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica francese sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 174 del 16/6/2012.


13.4.2015   

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C 118/25


Sentenza del Tribunale del 26 febbraio 2015 — Orange/Commissione

(Causa T-385/12) (1)

((«Aiuti di Stato - Pensioni - Aiuto relativo alla riforma del sistema di finanziamento delle pensioni dei funzionari statali dipendenti di France Télécom - Riduzione del corrispettivo da versare allo Stato da parte di France Télécom - Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato comune a talune condizioni - Vantaggio - Carattere selettivo - Lesione della concorrenza - Diritti della difesa»))

(2015/C 118/32)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Orange, già France Télécom (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti S. Hautbourg e S. Cochard-Quesson)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, D. Grespan e B. Stromsky, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 2012/540/UE, del 20 dicembre 2011, relativa all’aiuto di Stato C 25/08 (ex NN 23/08) — Riforma del sistema di finanziamento delle pensioni dei funzionari statali dipendenti di France Télécom al quale la Repubblica francese ha dato esecuzione a favore di France Télécom (GU 2012, L 279, pag. 1)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Orange sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 311 del 13/10/2012.


13.4.2015   

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C 118/26


Sentenza del Tribunale del 25 febbraio 2015 — Polonia/Commissione

(Causa T-257/13) (1)

((«FEOGA - Sezione “Garanzia” - FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Sviluppo rurale - Spese effettuate dalla Polonia - Articolo 7 del regolamento (CE) n. 1258/1999 - Articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 - Efficacia dei controlli - Obbligo di motivazione - Principio di sussidiarietà»))

(2015/C 118/33)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna e D. Krawczyk, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Rossi e A. Szmytkowska, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2013/123/UE della Commissione, del 26 febbraio 2013, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia», del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 67, pag. 20), per quanto riguarda l'azione «Pensionamento anticipato» attuata della Repubblica di Polonia.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.


(1)  GU C 207 del 20.7.2013.


13.4.2015   

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C 118/26


Sentenza del Tribunale del 26 febbraio 2015 — Lituania/Commissione

(Causa T-365/13) (1)

((«FEAOG - Sezione “Garanzia” - FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Misure di sviluppo rurale - “Handicap naturali” ed agroambiente - Adeguatezza dei controlli - Rettifiche finanziarie forfettarie - Proporzionalità»))

(2015/C 118/34)

Lingua processuale: il lituano

Parti

Ricorrente: Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriaučiūnas, R. Krasuckaitė e A. Petrauskaitė, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Steiblytė e G. von Rintelen, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2013/214/UE della Commissione, del 2 maggio 2013, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia», del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 123, pag. 11).

Dispositivo

1)

La decisione di esecuzione 2013/214/UE della Commissione, del 2 maggio 2013, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) è annullata, nella parte in cui impone una rettifica finanziaria del 5 % con riguardo alle misure agroambientali legate al criterio relativo all’uso dei concimi.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Repubblica di Lituania e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 284 del 28.9.2013


13.4.2015   

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C 118/27


Sentenza del Tribunale del 26 febbraio 2015 — Costa Crociere/UAMI — Guerlain (SAMSARA)

(Causa T-388/13) (1)

((«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo SAMSARA - Marchio comunitario denominativo anteriore SAMSARA - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) no 207/2009»))

(2015/C 118/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Costa Crociere SpA (Genova, Italia) (rappresentanti: avv.ti A. Vanzetti, S. Bergia e G. Sironi)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: L. Rampini, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Guerlain SA (Levallois-Perret, Francia) (rappresentanti: avv.ti C. Costa e M. Baccarelli)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 13 maggio 2013 (procedimento R 2049/2011-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Guerlain SA e la Costa Crociere SpA

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Costa Crociere SpA è condannata alle spese.


(1)  GU C 298 del 12/10/2013.


13.4.2015   

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C 118/28


Sentenza del Tribunale del 26 febbraio 2015 — 9Flats/UAMI — Tibesoca (9flats.com)

(Causa T-713/13) (1)

((«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo 9flats.com - Marchio nazionale figurativo anteriore 50flats - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) no 207/2009»))

(2015/C 118/36)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: 9Flats GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentante: avv. H. Stoffregen)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente A. Pohlmann, poi S. Hanne, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Tibesoca, SL (Valencia, Spagna)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 25 ottobre 2013 (procedimento R 1671/2012-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Tibesoca, SL e la 9Flats GmbH

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La 9Flats GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 61 del 01/03/2014.


13.4.2015   

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C 118/28


Sentenza del Tribunale del 25 febbraio 2015 — Walton/Commissione

(Causa T-261/14 P) (1)

((«Impugnazione - Funzione pubblica - Agenti temporanei - Rigetto del ricorso di primo grado in quanto manifestamente irricevibile - Dimissioni dall'impiego di agente temporaneo - Importo del credito detenuto dalla Commissione nei confronti del ricorrente in seguito alle sue dimissioni - Autorità del giudicato - Decisioni divenute definitive in assenza di ricorso contenzioso»))

(2015/C 118/37)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Robert Walton (Oxford, Regno Unito) (rappresentante: F. Moyse, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e A.-C. Simon, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Terza Sezione) del 27 febbraio 2014, Walton/Commissione (F-32/13, RaccFP, EU:F:2014:37) e diretta all'annullamento di tale sentenza.

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il sig. Robert Walton sopporta le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell'ambito della presente istanza.


(1)  GU C 235 del 21.7.2014.


13.4.2015   

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C 118/29


Ricorso proposto il 17 dicembre 2014 — Banco Espírito Santo/Commissione

(Causa T-814/14)

(2015/C 118/38)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Banco Espírito Santo, S.A. (rappresentanti: M. Gorjão-Henriques e L. Bordalo e Sá, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare i paragrafi 9 e 18 dell’allegato II alla decisione della Commissione europea C (2014) 5682 final, del 3 agosto 2014, State aid n. SA.39250 (2014/N) — Portogallo, Resolution of Banco Espírito Santo, S.A., nella parte in cui impongono, o si possa presumere come imposta, alla ricorrente [Banco Espírito Santo, S.A. (o BES)] la responsabilità di corrispondere il compenso del Monitoring Trustee o qualsiasi altro onere relativo all’attività del Monitoring Trustee;

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione delle norme giuridiche relative all’applicazione del Trattato — imposizione al BES degli oneri connessi al controllo del rispetto degli impegni assunti dalla Repubblica portoghese:

l’imposizione al BES di obblighi relativi a fatto di terzo rispetto al quale il BES non ha dato il proprio consenso e di cui non beneficia, e che non è stato scelto secondo criteri che garantiscano il rispetto del principio della soluzione economicamente più vantaggiosa, a detrimento, eventuale, dei creditori e azionisti del BES;

secondo la decisione impugnata, la nomina del Monitoring Trustee è fatta dal fondo di risoluzione. Tuttavia, se alla Repubblica portoghese spetta solo la nomina di un unico Monitoring Trustee, non è accettabile che l’onere corrispondente al compenso del Monitoring Trustee spetti integralmente al BES. Tale soluzione è in contrasto con i principi sottesi agli aiuti pubblici: i) rafforza il vantaggio di cui beneficia l’ente-ponte, sollevandolo da oneri che altrimenti sarebbero ad esso imposti per forza di legge; ii) distorce la concorrenza a favore dell’ente-ponte, sollevandolo da oneri non quantificati in sede di autorizzazione dell’aiuto pubblico;

nella normativa nell’Unione europea in materia di aiuti pubblici non vi è alcun fondamento per l’imposizione del compenso del Monitoring Trustee al BES, il quale, si ricorda, non è destinatario della decisione né beneficiario dell’aiuto;

il regolamento (UE) n. 806/2014 sul meccanismo di risoluzione unico, applicabile a partire dal 2016, non aggiunge alcunché alla materia, nonostante preveda la figura dell’amministratore fiduciario all’articolo 19, né aggiungono alcunché il regolamento n. 1093/2010 e la direttiva 2014/59/UE, il cui termine di recepimento non è ancora decorso;

nell’ambito del diritto dell’Unione europea, nonché in quello dell’attuazione della DG COMP (Direzione generale Concorrenza della Commissione europea), servizio responsabile dell’istruzione di quella che sarebbe divenuta la decisione impugnata, vi sono disposizioni interpretative solide sulle figure del Monitoring Trustee e del suo compenso, che possono servire ad integrare le lacune rispetto alla situazione in esame, segnatamente riguardo alla struttura quantitativa di compenso del Monitoring Trustee che deve essere condivisa tra le parti, fatta salva l’approvazione da parte della Commissione europea e la necessaria indipendenza e i mezzi da accordare;

il modo in cui dovrà essere effettuata la corresponsione del compenso del Monitoring Trustee nella pratica non potrà essere imposto dalla Commissione europea alla ricorrente, in quanto l’imposizione di tale onere pecuniario da parte della Commissione in maniera vincolante (vale a dire senza previa accettazione del BES, quantomeno del suo valore) non ha alcuna base giuridica, né nel regolamento (UE) n. 806/2014 né in altri atti normativi;

la stessa Commissione europea, nella decisione impugnata, ha solo dichiarato che spetta alla Bad Bank corrispondere il compenso del Monitoring Trustee e che tale compenso dovrà essere «tale da non ostacolare l’indipendenza e l’efficacia dell’amministratore nell’esercizio del suo mandato». Non vi è una definizione corretta della struttura del compenso, in particolare di come questo sarà effettuato nella pratica, o dei suoi limiti.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto, nonché dell’obbligo dell’amministrazione di rispettare i propri atti:

la Commissione ha violato i principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto, nonché l’obbligo dell’amministrazione di rispettare i propri atti, nella parte in cui impone, o si possa presumere come imposta, l’assunzione da parte del BES degli oneri relativi al Monitoring Trustee;

tanto più che il BES, terzo rispetto alla decisione, è stato del tutto escluso dal procedimento di selezione del Monitoring Trustee, non potendo così, senza pregiudizio dei mezzi e dell’indipendenza richiesti dalla decisione, garantire il rispetto delle sue responsabilità (e le responsabilità fiduciarie dei suoi amministratori), con l’obiettivo di assicurare che tale monitorizzazione degli impegni rappresentasse un onere finanziario meno consistente per il BES.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.

La Commissione ha violato il principio di proporzionalità, poiché ha imposto al BES l’assunzione unilaterale ed integrale di oneri che, attesa l’attuale situazione finanziaria del BES di istituto oggetto di un’azione di risoluzione, non solo appaiono come estremamente gravosi e consistenti, ma superano altresì i limiti della proporzionalità in senso stretto;

tanto più che, ad avviso del BES, la responsabilità per tali spese, non essendo stata assunta dallo Stato portoghese in sede di impegni, ricade sulla stessa Commissione europea, in esecuzione delle sue responsabilità in materia di risoluzione di istituti bancari e di impegni assunti dagli Stati membri nell’ambito di tali misure.


13.4.2015   

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C 118/31


Ricorso proposto l’8 gennaio 2015 — Auyantepui Corp./UAMI — Magda Rose (Mr Jones)

(Causa T-8/15)

(2015/C 118/39)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Auyantepui Corp., SA (Panama, Panama) (rappresentante: E. Manresa Medina, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Magda Rose GmbH & Co. KG (Vienna, Austria)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente gli elementi verbali «Mr Jones» — Domanda di registrazione n. 10 669 794

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 28 ottobre 2014 nel procedimento R 49/2014-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e accogliere la domanda di registrazione del marchio;

condannare l’UAMI e la controinteressata, qualora quest’ultima dovesse intervenire, alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento n. 207/2009.


13.4.2015   

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C 118/32


Impugnazione proposta il 20 gennaio 2015 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 13 novembre 2014 nella causa F-2/12, Hristov/Kommission e EMA

(Causa T-26/15 P)

(2015/C 118/40)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall, N. Nikolova e C. Petrova)

Controinteressati nel procedimento: Emil Hristov, Agenzia europea per i medicinali (EMA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 13 novembre 2014, nella causa F-2/12, Hristov/Commissione e EMA;

rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica per la decisione sugli altri motivi di impugnazione;

riservare la decisione sulle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Il Tribunale della funzione pubblica avrebbe violato il diritto dell’Unione in quanto avrebbe attribuito al principio di buona amministrazione una portata che esso non possiede.

In subordine, si sostiene che il Tribunale della funzione pubblica avrebbe violato il principio di proporzionalità, poiché prima di emanare la propria sentenza di annullamento non avrebbe esaminato se l’inosservanza del principio di buona amministrazione potesse incidere sul contenuto della decisione impugnata.

In ulteriore subordine, si sostiene che il Tribunale della funzione pubblica avrebbe comunque violato il diritto dell’Unione in quanto non avrebbe considerato il contemperamento degli interessi in gioco nel caso di specie, senza limitare gli effetti della propria sentenza.


13.4.2015   

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C 118/32


Impugnazione proposta il 20 gennaio 2015 dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) avverso la sentenza del Tribunale della Funzione pubblica (Seconda Sezione) del 13 novembre 2014, nella causa F-2/12, Hristov/Commissione e EMA

(Causa T-27/15 P)

(2015/C 118/41)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Agenzia europea per i medicinali (EMA) (rappresentanti: J. Currall, N. Nikolova e C. Petrova)

Controinteressati nel procedimento: Emil Kristof, Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 13 novembre 2014, nella causa F-2/12, Hristov/Commissione e EMA;

rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica per la decisione sugli altri motivi di impugnazione;

riservare la decisione sulle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Il Tribunale della funzione pubblica avrebbe violato il diritto dell’Unione in quanto avrebbe attribuito al principio di buona amministrazione una portata che esso non possiede.

In subordine, si sostiene che il Tribunale della funzione pubblica avrebbe violato il principio di proporzionalità, poiché prima di emanare la propria sentenza di annullamento non avrebbe esaminato se l’inosservanza del principio di buona amministrazione potesse incidere sul contenuto della decisione impugnata.

In ulteriore subordine, si sostiene che il Tribunale della funzione pubblica avrebbe comunque violato il diritto dell’Unione in quanto non avrebbe considerato il contemperamento degli interessi in gioco nel caso di specie, senza limitare gli effetti della propria sentenza.

Ancora in subordine, si sostiene che il Tribunale della funzione pubblica abbia violato il diritto dell’Unione considerando che l’erroneità della decisione della Commissione comportasse necessariamente anche l’erroneità della decisione dell’EMA.


13.4.2015   

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C 118/33


Ricorso proposto il 3 febbraio 2015 — PAN Europe/Commissione

(Causa T-51/15)

(2015/C 118/42)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: B. Kloostra, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione del 24 novembre 2014 con il riferimento Ares(2014)3900631 («la decisione impugnata»), con la quale la Commissione ha confermato in gran parte la sua decisione del 3 giugno 2014 con il riferimento Ares(2014)2150615 con la quale la Commissione si è pronunciata sulla richiesta di informazioni della PAN Europe del 3 gennaio 2014 (registrata dalla Commissione il 6 gennaio 2014);

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che nell’adottare la decisione impugnata, la Commissione ha agito in violazione del regolamento (CE) n. 1367/2006 ed erroneamente non lo ha applicato o lo ha applicato solo parzialmente, in quanto:

la Commissione ha agito in violazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 1367/2006 per non aver considerato il fatto che le informazioni richieste sono qualificate come informazioni ambientali;

la Commissione ha agito in violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 e dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001 per non aver interpretato i motivi di diniego di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001 conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, della Convenzione di Aarhus o/e in modo sufficientemente restrittivo, per non aver bilanciato l’interesse specifico di tutela del processo decisionale invocato dalla Commissione con l’interesse generale alla divulgazione di informazioni ambientali e per non aver motivato sufficientemente il diniego;

la Commissione ha agito in violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 e dell’articolo 4 del regolamento 1049/2001 per non aver esaminato in concreto e specificamente i documenti contemplati nella domanda di accesso e per non aver motivato il diniego in relazione ad ogni specifico documento.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione, nell’adottare la decisione impugnata, ha agito in violazione del regolamento (CE) n. 1049/2001, in particolare del suo articolo 4 e/o più specificamente dell’articolo 4, paragrafo 3, dello stesso poiché non ha dimostrato la sussistenza del motivo di diniego invocato, erroneamente non ha bilanciato gli interessi tutelati con la divulgazione ed erroneamente e in violazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 non ha esaminato in concreto e specificamente i documenti contemplati nella domanda di accesso.


13.4.2015   

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C 118/34


Ricorso proposto il 2 febbraio 2015 — Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft/UAMI (Brauwelt)

(Causa T-56/15)

(2015/C 118/43)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft mbH & Co. KG (Norimberga, Germania) (rappresentante: avv. M. Höfler)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «Brauwelt» — Domanda di registrazione n. 1 2 0 38  551

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 4 dicembre 2014 nel procedimento R 1121/2014-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009.


13.4.2015   

IT

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C 118/35


Ricorso proposto il 4 febbraio 2015 — Trajektna luka Split/Commissione

(Causa T-57/15)

(2015/C 118/44)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Trajektna luka Split d.d. (Split, Croazia) (rappresentanti: M. Bauer, H.-J. Freund e S. Hankiewicz, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione C(2013) 7285 final della Commissione — Croazia — Presunto aiuto alla Jadrolinija, del 15 ottobre 2014;

condannare la Commissione alle proprie spese e a quelle della ricorrente;

rinviare la causa alla Commissione europea per ulteriori indagini e una rinnovata decisione; e

adottare gli ulteriori provvedimenti del caso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione e un errore di diritto per violazione dell’articolo 107 TFUE, avendo affermato che la misura controversa non costituisce un aiuto di Stato, in quanto è stato applicato un criterio erroneo per determinare se fossero coinvolte risorse statali.

2.

Secondo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione e un errore di diritto per violazione dell’articolo 107 TFUE, avendo affermato che la misura controversa non costituisce un aiuto di Stato in quanto non sono coinvolte risorse statali.

3.

Terzo motivo, vertente su un manifesto errore di diritto per violazione della disposizione di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 106, paragrafo 1, TFUE, in quanto non è stato preso in considerazione l’articolo 106, paragrafo 1, TFUE.

4.

Quarto motivo, vertente su una violazione delle forme sostanziali per violazione dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 659/1999 (1), in quanto non sono stati adeguatamente esercitati i poteri di indagine ivi previsti.

5.

Quinto motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione per mancato avvio del procedimento formale di esame previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 659/1999.

6.

Sesto motivo, vertente su una violazione delle forme sostanziali per insufficienza di motivazione ai sensi dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE in relazione all’assenza di risorse statali e alla disposizione dell’articolo 106, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.


(1)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).


13.4.2015   

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C 118/36


Ricorso proposto il 4 febbraio 2015 — Ludwig Bertram/UAMI — Seni Vita (Sanivita)

(Causa T-58/15)

(2015/C 118/45)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ludwig Bertram GmbH (Isernhagen, Germania) (rappresentante: V. Rust-Sorge, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Seni Vita OHG (Bayreuth, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo n. 9949959

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 21 novembre 2014 nel procedimento R 1087/2013-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare la decisione impugnata.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


13.4.2015   

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C 118/36


Ricorso proposto il 12 febbraio 2015 — Polo Club/UAMI — Lifestyle Equities (POLO CLUB SAINT-TROPEZ HARAS DE GASSIN)

(Causa T-67/15)

(2015/C 118/46)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Polo Club (Gassin, Francia) (rappresentante: D. Masson, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Lifestyle Equities CV (Amsterdam, Paesi Bassi)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente gli elementi verbali «POLO CLUB SAINT-TROPEZ HARAS DE GASSIN» — Domanda di registrazione n. 10 525 137

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 21 novembre 2014 nel procedimento R 1882/2013-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e registrare il marchio richiesto nel suo insieme;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 4, del regolamento n. 207/2009.


13.4.2015   

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C 118/37


Ricorso proposto il 12 febbraio 2015 — Trajektna luka Split/Commissione

(Causa T-70/15)

(2015/C 118/47)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Trajektna luka Split d.d. (Split, Croazia) (rappresentanti: M. Bauer, H. Freund e S. Hankiewicz, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione C(2014) 9236 final della Commissione, del 28 novembre 2014, procedimento AT.40199 Port of Split;

condannare la Commissione alle proprie spese nonché a quelle della ricorrente;

rinviare la causa alla Commissione europea per un esame più approfondito e una rinnovata decisione; e

adottare gli ulteriori provvedimenti del caso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione e un errore di diritto per violazione da parte della Commissione dei suoi obblighi in ordine alla trattazione di una denuncia, avendo erroneamente valutato l’interesse dell’Unione europea in relazione a tutti e tre i motivi dedotti dalla Commissione.

2.

Secondo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione e un errore di diritto per violazione da parte della Commissione dei suoi obblighi in ordine alla trattazione di una denuncia, in particolare non avendo preso in considerazione tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti.


13.4.2015   

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C 118/38


Ricorso proposto il 12 febbraio 2015 — Jaguar Land Rover/UAMI — Nissan Jidosha (Land Glide)

(Causa T-71/15)

(2015/C 118/48)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Jaguar Land Rover (Coventry, Regno Unito) (rappresentante: avv. R. Ingerl)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nissan Jidosha KK (Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Giappone)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «Land Glider»— Domanda di marchio comunitario n. 8 3 24  196

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 9/12/2015 nel procedimento R 1415/2013-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.


13.4.2015   

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C 118/39


Ricorso proposto il 17 febbraio 2015 — Aston Martin Lagonda/UAMI (Rappresentazione di una griglia collocata sulla parte frontale di un autoveicolo)

(Causa T-73/15)

(2015/C 118/49)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Aston Martin Lagonda Ltd. (Gaydon, Regno Unito) (rappresentante: D. Farnsworth, Solicitor)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario indicato come «altro» — (Rappresentazione di una griglia collocata sulla parte frontale di un autoveicolo) Domanda di registrazione n. 1 2 2 18  426.

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI dell’11 dicembre 2014 nel procedimento R 1796/2014-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nella parte in cui ha confermato la conclusione dell’esaminatore secondo cui il marchio richiesto mancava prima facie di carattere distintivo per i beni e i servizi in questione;

ammettere la richiesta di marchio comunitario n. 1 2 2 18  426 ai fini della pubblicazione;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


13.4.2015   

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C 118/39


Ricorso proposto il 17 febbraio 2015 — ROD Leichtmetallräder/UAMI — Rodi TR (ROD)

(Causa T-75/15)

(2015/C 118/50)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: ROD Leichtmetallräder GmbH (Weiden in der Oberpfalz, Germania) (rappresentanti: J. Hellenbrand e J. Biener, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Rodi TR, SL (Lleida, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo figurativo contenente l’elemento verbale «ROD» — Marchio comunitario n. 5 6 94  989

Procedimento dinanzi all’UAMI: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 17 dicembre 2014 nel procedimento R 281/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

annullare la decisione della divisione di annullamento dell’UAMI del 22 novembre 2013;

condannare l’UAMI alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale, nonché alle spese del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 65, paragrafo 2, congiuntamente all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;

Violazione di forme sostanziali — violazione delle regole 39, paragrafo 3, e 37, lettera b), ii), del regolamento n. 2868/95.


13.4.2015   

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C 118/40


Ricorso proposto il 12 febbraio 2015 — Tronios Group International/UAMI — British Sky Broadcasting Group (Sky Tec)

(Causa T-77/15)

(2015/C 118/51)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Tronios Group International BV (Breda, Paesi Bassi) (rappresentanti: R. van Leeuwen e H. Klingenberg, advocaten)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: British Sky Broadcasting Group plc (Isleworth, Regno Unito)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Titolare del marchio controverso: Tronios Group International BV

Marchio controverso interessato: marchio comunitario denominativo «Sky Tec»

Procedimento dinanzi all’UAMI: dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI, del 28 novembre 2014, nel procedimento R 1681/2013-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e respingere il ricorso della British Sky Broadcasting Group;

condannare la British Sky Broadcasting Group alle spese del presente procedimento nonché a quelle dei precedenti procedimenti dinanzi all’UAMI.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


13.4.2015   

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C 118/41


Ricorso proposto il 18 febbraio 2015 — Olympus Medical Systems/UAMI (3D)

(Causa T-79/15)

(2015/C 118/52)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Olympus Medical Systems Corp. (Tokyo, Giappone) (rappresentanti: A. Ebert-Weidenfeller e C. Opatz, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Marchio controverso interessato: Marchio figurativo contenente l’elemento «3D» — Domanda di registrazione n. 12 598 538

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI dell’11 dicembre 2014 nel procedimento R 1708/2014-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009.


13.4.2015   

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C 118/41


Ricorso proposto il 20 febbraio 2015 — Facchinello/UAMI — Olimpia Splendid (Synthesis)

(Causa T-81/15)

(2015/C 118/53)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’italiano

Parti

Ricorrente: Danila Facchinello (Molinella, Italia) (rappresentante: F. Torlontano, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Olimpia Splendid SpA (Gualtieri, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente l’elemento verbale «Synthesis» — Marchio comunitario n. 2 8 71  069

Procedimento dinanzi all’UAMI: Procedimento di decadenza

Decisione impugnata: Decisione della Prima Commissione di ricorso dell’UAMI del 21 novembre 2014 nel procedimento R 2169/2013-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

l’annullamento della decisione della Prima Commissione di ricorso UAMI del 21.11.2014 e, per l’effetto, venga dichiarato non decaduto il marchio comunitario Synthesis rispetto ai prodotti appartenenti alla classe 11 (apparati di condizionamento dell’aria);

si chiede, inoltre che l’UAMI venga condannato alla refusione delle spese processuali in favore della ricorrente.

Motivo invocato

Violazione dell’art. 51, paragrafo 1, lett. a) del RMC, nella misura in cui la Prima Commissione di ricorso ha dichiarato la decadenza del marchio comunitario ritenendo le prove fornite dalla titolare non idonee a dimostrare un uso effettivo del medesimo.


13.4.2015   

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C 118/42


Ricorso proposto il 18 febbraio 2015 — Laboratorios Thea/UAMI — Sebapharma (Sebacur)

(Causa T-84/15)

(2015/C 118/54)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Laboratorios Thea SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: avv. D. Mallo Saint-Jalmes)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sebapharma GmbH & Co. KG (Boppard, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente il marchio controverso: La ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente l’elemento verbale «Sebacur» — Domanda di registrazione n. 1 0 5 54  194

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 18 dicembre 2014 nel procedimento R 2403/2013-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nella parte in cui ha respinto la richiesta della ricorrente di annullare la decisione della divisione d’opposizione e ha ordinato alla ricorrente di rimborsare EUR 550 alla Sebapharma GmbH & Co.;

condannare la parte soccombente alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009.


13.4.2015   

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C 118/43


Ricorso proposto il 19 febbraio 2015 — Alfa Wassermann Hungary/UAMI — Pharma Mar (YLOELIS)

(Causa T-85/15)

(2015/C 118/55)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Alfa Wassermann Hungary kft (Budapest, Ungheria) (rappresentanti: avv.ti M. Best, U. Pfleghar e S. Schäffner)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Pharma Mar, SA (Colmenar Viejo, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «YLOELIS»—Domanda di registrazione n. 1 0 9 14  431

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 18 dicembre 2014 nel procedimento R 1100/2014-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e la decisione della divisione di opposizione del 24 febbraio 2014 (opposizione n. B 2 0 66  184);

respingere integralmente l’opposizione n. B 2 0 66  184;

condannare l’UAMI e l’opponente alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


13.4.2015   

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C 118/44


Ricorso proposto il 23 febbraio 2015 — Niagara Bottling/UAMI (NIAGARA)

(Causa T-89/15)

(2015/C 118/56)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Niagara Bottling LLC (Ontario, Stati Uniti) (rappresentante: M. Edenborough, QC)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale n. 1 153 535 che designa l’Unione europea del marchio denominativo «NIAGARA»

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 12 dicembre 2014 nel procedimento R 784/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009.


13.4.2015   

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C 118/44


Ricorso proposto il 18 febbraio 2015 — Schoeller Corporation/UAMI — Sqope (SCOPE)

(Causa T-90/15)

(2015/C 118/57)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Schoeller Corporation GmbH (Berlino, Germania) (rappresentante: D. van Ackeren, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sqope SA (Lussemburgo, Lussemburgo)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «SCOPE» — Domanda n. 4 502 341

Procedimento dinanzi all’UAMI: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 21 novembre 2014 nel procedimento R 2381/2013-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

in subordine, annullare la decisione impugnata nella parte in cui concerne le prestazioni di servizi, le analisi finanziarie e le informazioni finanziarie;

condannare le parti soccombenti alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009.


Tribunale della funzione pubblica

13.4.2015   

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C 118/46


Ricorso proposto il 23 gennaio 2015 — ZZ/EMA

(Causa F-9/15)

(2015/C 118/58)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: J.-N. Louis, R. Metz e N. de Montigny, D. Verbeke e T. Van Lysbeth)

Convenuta: Agenzia europea per i medicinali (EMA)

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) di sospendere il ricorrente dalle sue funzioni e domanda di pagare un euro a titolo provvisorio per il risarcimento dei danni morali e materiali asseritamente subiti.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione dell’EMA del 31 marzo 2014 di porre il ricorrente in «non-active status» a tempo indeterminato;

condannare la convenuta a pagare al ricorrente un euro a titolo provvisorio per i danni morali e materiali subiti;

condannare l’EMA alle spese.