ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 112

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

58° anno
2 aprile 2015


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2015/C 112/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7109 — Deutsche Telekom/GTS) ( 1 )

1

2015/C 112/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7539 — GIP II/ACS/DevCo) ( 1 )

1

2015/C 112/03

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7501 — China Shipbuilding Power Engineering Institute/Wärtsilä Technology/CSSC Wärtsilä Engine) ( 1 )

2

2015/C 112/04

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7553 — PAI / Lion Adventure) ( 1 )

2


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2015/C 112/05

Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento: 0,05 % al 1o aprile 2015 — Tassi di cambio dell'euro

3

2015/C 112/06

Decisione della Commissione, del 27 marzo 2015, che modifica l'allegato della convenzione monetaria tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino

4


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2015/C 112/07

Invito a presentare candidature per la selezione di membri del gruppo di esperti della Commissione sugli appalti pubblici composto da rappresentanti delle parti interessate

18

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2015/C 112/08

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7444 — Constellation Hotels Holding Limited S.C.A./InterContinental Hotels Group/InterContinental Paris Le Grand Hotel) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

21


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 112/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7109 — Deutsche Telekom/GTS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 112/01)

Il 14 aprile 2014 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32014M7109. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


2.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 112/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7539 — GIP II/ACS/DevCo)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 112/02)

Il 27 marzo 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32015M7539. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


2.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 112/2


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7501 — China Shipbuilding Power Engineering Institute/Wärtsilä Technology/CSSC Wärtsilä Engine)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 112/03)

Il 25 marzo 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32015M7501. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


2.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 112/2


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7553 — PAI / Lion Adventure)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 112/04)

Il 25 marzo 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32015M7553. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 112/3


Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento (1):

0,05 % al 1o aprile 2015

Tassi di cambio dell'euro (2)

1o aprile 2015

(2015/C 112/05)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0755

JPY

yen giapponesi

129,29

DKK

corone danesi

7,4708

GBP

sterline inglesi

0,72850

SEK

corone svedesi

9,2541

CHF

franchi svizzeri

1,0426

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,6695

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,543

HUF

fiorini ungheresi

298,52

PLN

zloty polacchi

4,0608

RON

leu rumeni

4,4130

TRY

lire turche

2,8064

AUD

dollari australiani

1,4153

CAD

dollari canadesi

1,3632

HKD

dollari di Hong Kong

8,3382

NZD

dollari neozelandesi

1,4472

SGD

dollari di Singapore

1,4696

KRW

won sudcoreani

1 187,67

ZAR

rand sudafricani

13,0011

CNY

renminbi Yuan cinese

6,6662

HRK

kuna croata

7,6483

IDR

rupia indonesiana

14 021,81

MYR

ringgit malese

3,9785

PHP

peso filippino

47,917

RUB

rublo russo

62,4363

THB

baht thailandese

34,965

BRL

real brasiliano

3,3994

MXN

peso messicano

16,3847

INR

rupia indiana

67,2161


(1)  Tasso applicato all'operazione più recente rispetto alla data indicata. Nel caso di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse è il tasso di interesse marginale.

(2)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


2.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 112/4


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2015

che modifica l'allegato della convenzione monetaria tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino

(2015/C 112/06)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 8 della convenzione monetaria tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino (di seguito la «convenzione monetaria») la Repubblica di San Marino è tenuta ad attuare gli atti giuridici e le norme dell'Unione in materia di banconote e monete in euro, diritto bancario e finanziario, prevenzione del riciclaggio di denaro, della frode e della falsificazione di mezzi di pagamento in contante e diversi dal contante, medaglie e gettoni, nonché l'obbligo di comunicazione di dati statistici. Gli atti suddetti sono elencati nell'allegato della convenzione monetaria.

(2)

L'allegato deve essere modificato dalla Commissione ogni anno per tener conto di nuovi pertinenti atti giuridici e norme dell'Unione e delle modifiche introdotte negli atti vigenti.

(3)

Alcuni atti giuridici e norme dell'Unione non sono più pertinenti e dovrebbero pertanto essere cancellati dall'allegato, mentre sono stati adottati alcuni nuovi atti giuridici e norme dell'Unione pertinenti e sono state introdotte modifiche negli atti vigenti che debbono essere aggiunti all'allegato.

(4)

L'allegato della convenzione monetaria dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della convenzione monetaria tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


ALLEGATO

 

Disposizioni giuridiche da attuare

Termine di attuazione

Prevenzione del riciclaggio di denaro

1

Decisione 2000/642/GAI del Consiglio, del 17 ottobre 2000, concernente le modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni, (GU L 271 del 24.10.2000, pag. 4).

1o settembre 2013

2

Decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, (GU L 68 del 15.3.2005, pag. 49)

1o ottobre 2014 (1)

3

Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15)

1o settembre 2013

 

Modificata da:

 

4

Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1)

 

5

Direttiva 2008/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione, (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 46)

 

6

Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE, (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7)

 

7

Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120)

 

 

Integrata da:

 

8

Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l’individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato, (GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1)

 

9

Regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa, (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 9)

 

10

Direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 1o agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l’esenzione nel caso di un’attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata, (GU L 214 del 4.8.2006, pag. 29)

 

11

Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all’ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi, (GU L 345 dell’8.12.2006, pag. 1)

 

12

Decisione 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007, concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell’identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi, (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 103)

 

13

Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea, (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39)

1o novembre 2015 (2)

Prevenzione della frode e della falsificazione

14

Decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 1)

1o settembre 2013

15

Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione, (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6)

1o settembre 2013

 

Modificato da:

 

16

Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione, (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 1)

 

17

Decisione 2001/887/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, relativa alla protezione dell’euro dalla falsificazione, (GU L 329 del 14.12.2001, pag. 1)

1o settembre 2013

18

Decisione 2003/861/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 2003, relativa all’analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro, (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 44)

1o settembre 2013

19

Regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio, del 6 dicembre 2004, relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro, (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 1)

1o settembre 2013

 

Modificato da:

 

20

Regolamento (CE) n. 46/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro, (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 5)

 

21

Direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell’euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio, (GU L 151 del 21.5.2014, pag. 1)

1o luglio 2016 (2)

Disposizioni sulle banconote e monete in euro

22

Regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni, (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4)

1o settembre 2013

23

Conclusioni del Consiglio del 23 novembre 1998 e del 5 novembre 2002 sulle monete da collezione in euro

1o settembre 2013

24

Conclusioni del Consiglio, del 10 maggio 1999, sul sistema di gestione della qualità per le monete in euro

1o settembre 2013

25

Comunicazione 2001/C 318/03 della Commissione, del 22 ottobre 2001, concernente la tutela dei diritti d’autore relativi ai disegni della faccia comune delle monete in euro [COM(2001) 600 def.], (GU C 318 del 13.11.2001, pag. 3)

1o settembre 2013

26

Indirizzo BCE/2003/5 della Banca centrale europea, del 20 marzo 2003, relativo all’applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro, (GU L 78 del 25.3.2003, pag. 20)

1o settembre 2013

 

Modificato da:

 

27

Indirizzo BCE/2013/11 della Banca centrale europea, del 19 aprile 2013, che modifica l’indirizzo BCE/2003/5 relativo all’applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro, (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 43)

1o ottobre 2013 (1)

28

Raccomandazione 2009/23/CE della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale [C(2008) 8625], (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52)

1o settembre 2013

29

Decisione BCE/2010/14 della Banca centrale europea, del 16 settembre 2010, relativa al controllo dell’autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo, (GU L 267 del 9.10.2010, pag. 1)

1o settembre 2013

 

Modificata da:

 

30

Decisione BCE/2012/19 della Banca centrale europea, del 7 settembre 2012, recante modifica alla decisione BCE/2010/14 relativa al controllo dell’autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (2012/507/UE), (GU L 253 del 20.9.2012, pag. 19)

1o ottobre 2013 (1)

31

Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativo all’autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione, (GU L 339 del 22.12.2010, pag. 1)

1o settembre 2013

32

Regolamento (UE) n. 1214/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sul trasporto transfrontaliero professionale su strada di contante in euro tra gli Stati membri dell’area dell’euro, (GU L 316 del 29.11.2011, pag. 1)

1o ottobre 2014 (1)

33

Regolamento (UE) n. 651/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull’emissione di monete in euro, (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 135)

1o ottobre 2013 (1)

34

Decisione BCE/2013/10 della Banca centrale europea, del 19 aprile 2013, relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro, (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 37)

1o ottobre 2013 (1)

35

Regolamento (UE) n. 729/2014 del Consiglio, del 24 giugno 2014, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione, (GU L 194 del 2.7.2014, pag. 1)

1o ottobre 2013

Normativa bancaria e finanziaria

36

Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986 relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1)

1o settembre 2016

 

Modificata da:

 

37

Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie, (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28)

 

38

Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione, (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16)

 

39

Direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione, (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 1)

 

40

Direttiva 89/117/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, (GU L 44 del 16.2.1989, pag. 40)

1o settembre 2018

41

Direttiva 97/9/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 marzo 1997 relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori, (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22)

1o settembre 2018

42

Raccomandazione 97/489/CE della Commissione, del 30 luglio 1997, relativa alle operazioni mediante strumenti di pagamento elettronici, con particolare riferimento alle relazioni tra gli emittenti ed i titolari di tali strumenti, (GU L 208 del 2.8.1997, pag. 52)

1o settembre 2018

43

Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, (GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45)

1o settembre 2018

 

Modificata da:

 

44

Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti, (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37)

 

45

Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120)

 

46

Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1)

 

47

Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi, (GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15)

1o settembre 2018

 

Modificata da:

 

48

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190)

 

49

Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria, (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43)

1o settembre 2018

 

Modificata da:

 

50

Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti, (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37)

 

51

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190)

 

52

Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, (GU L 35 dell’11.2.2003, pag. 1)

1o settembre 2018

 

Modificata da:

 

53

Direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari, (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9)

 

54

Direttiva 2008/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2002/87/CE, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione, (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 40)

 

55

Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120)

 

56

Direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario, (GU L 326 dell’8.12.2011, pag. 113)

 

57

Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338)

 

58

Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1)

1o settembre 2018

 

Modificata da:

 

59

Direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda talune scadenze, (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 60)

 

60

Direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario, (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1)

 

61

Direttiva 2008/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione, (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 33)

 

62

Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120)

 

63

Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l’ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva, (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1)

1o settembre 2018

64

Direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva, (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 26)

1o settembre 2018

65

Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1)

1o settembre 2016

 

Modificata da:

 

66

Direttiva 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi, (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 97)

 

67

Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001, (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11)

1o settembre 2018

 

Modificato da:

 

68

Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009, (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22)

1o settembre 2018 (1)

69

Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE, (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7)

1o settembre 2016

70

Regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio, del 17 novembre 2010, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico, (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 162)

1o settembre 2016

71

Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico, (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1)

1o settembre 2016

72

Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione, (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12)

1o settembre 2016

 

Modificato da:

 

73

Regolamento (UE) n. 1022/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), per quanto riguarda l’attribuzione di compiti specifici alla Banca centrale europea ai sensi del regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013, (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 5)

 

74

Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34)

 

75

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190)

 

76

Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione, (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84)

1o settembre 2016

 

Modificato da:

 

77

Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010, (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1)

 

78

Regolamento (UE) n. 258/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce un programma dell’Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell’informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 716/2009/CE, (GU L 105 dell’8.4.2014, pag. 1)

 

79

Direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 1)

 

80

Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120)

1o settembre 2016

81

Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009, (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22)

1o aprile 2018 (2)

 

Modificato da:

 

82

Regolamento (UE) n. 248/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 260/2012 per quanto riguarda la migrazione ai bonifici e agli addebiti diretti a livello di Unione, (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 1)

 

83

Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1)

1o ottobre 2017 (1)

 

Modificato da:

 

84

Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1)

 

85

Regolamento delegato (UE) n. 1002/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013, che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda l’elenco degli enti esonerati, (GU L 279 del 19.10.2013, pag. 2)

 

86

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190)

 

 

Integrato da:

 

87

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 20)

 

88

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1248/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 30)

 

89

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato dei dati che le controparti centrali sono tenute a conservare ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 32)

 

90

Regolamento delegato (UE) n. 148/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni, (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 1)

 

91

Regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 11)

 

92

Regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni, (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 25)

 

93

Regolamento delegato (UE) n. 151/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da pubblicare e mettere a disposizione in tali repertori e gli standard operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra i repertori e accedervi, (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 33)

 

94

Regolamento delegato (UE) n. 152/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti patrimoniali delle controparti centrali, (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 37)

 

95

Regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali, (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 41)

1o ottobre 2017 (2)

96

Regolamento delegato (UE) n. 876/2013 della Commissione, del 28 maggio 2013, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui collegi per le controparti centrali, (GU L 244 del 13.9.2013, pag. 19)

1o ottobre 2017 (2)

97

Regolamento delegato (UE) n. 1003/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, (GU L 279 del 19.10.2013, pag. 4)

1o ottobre 2017 (2)

98

Regolamento delegato (UE) n. 285/2014 della Commissione, del 13 febbraio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai contratti aventi un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell’Unione e alla prevenzione dell’elusione delle norme e degli obblighi, (GU L 85 del 21.3.2014, pag. 1)

1o ottobre 2017 (2)

99

Regolamento delegato (UE) n. 667/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali relative all’imposizione di sanzioni ai repertori di dati sulle negoziazioni da parte dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, comprese norme sui diritti di difesa e disposizioni temporali, (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 31)

1o ottobre 2017 (2)

100

Regolamento di esecuzione (UE) n. 484/2014 della Commissione, del 12 maggio 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il capitale ipotetico di una controparte centrale conformemente al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 57)

1o ottobre 2017 (2)

101

Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1)

1o settembre 2017 (1)

 

Integrato da:

 

102

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013 della Commissione, del 20 dicembre 2013, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l’informativa sui requisiti di fondi propri degli enti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, (GU L 355 del 31.12.2013, pag. 60)

1o settembre 2017 (2)

103

Regolamento delegato (UE) n. 183/2014 della Commissione, del 20 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le modalità di calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche e generiche, (GU L 57 del 27.2.2014, pag. 3)

1o settembre 2017 (2)

104

Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti, (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 8)

1o settembre 2017 (2)

105

Regolamento delegato (UE) n. 342/2014 della Commissione, del 21 gennaio 2014, che integra la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l’applicazione dei metodi di calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale per i conglomerati finanziari, (GU L 100 del 3.4.2014, pag. 1)

1o settembre 2017 (2)

106

Regolamento delegato (UE) n. 523/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione intese a determinare cosa costituisce la stretta corrispondenza tra il valore delle obbligazioni garantite dell’ente e il valore delle sue attività, (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 4)

1o settembre 2017 (2)

107

Regolamento delegato (UE) n. 525/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla definizione del termine «mercato», (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 15)

1o settembre 2017 (2)

108

Regolamento delegato (UE) n. 526/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per determinare la variabile proxy del differenziale e il numero limitato di portafogli minori per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 17)

1o settembre 2017 (2)

109

Regolamento delegato (UE) n. 528/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per i rischi delle opzioni diversi dal rischio delta nel metodo standardizzato per il rischio di mercato, (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 29)

1o settembre 2017 (2)

110

Regolamento delegato (UE) n. 529/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di valutazione della rilevanza delle estensioni e delle modifiche al metodo basato sui rating interni e al metodo avanzato di misurazione, (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 36)

1o settembre 2017 (2)

111

Regolamento delegato (UE) n. 625/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti a carico degli enti che agiscono in qualità di investitori, promotori, prestatori originali e cedenti in relazione alle esposizioni al rischio di credito trasferito, (GU L 174 del 13.6.2014, pag. 16)

1o settembre 2017 (2)

112

Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1)

1o settembre 2017 (2)

113

Regolamento di esecuzione (UE) n. 602/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per agevolare la convergenza delle prassi di vigilanza per quanto riguarda l’attuazione dei fattori aggiuntivi di ponderazione del rischio ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, (GU L 166 del 5.6.2014, pag. 22)

1o settembre 2017 (2)

114

Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338)

1o settembre 2017 (1)

 

Modificata da:

 

115

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190)

 

 

Integrata da:

 

116

Regolamento delegato (UE) n. 604/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri qualitativi e quantitativi adeguati per identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’ente, (GU L 167 del 6.6.2014, pag. 30)

1o settembre 2017 (2)

117

Regolamento delegato (UE) n. 524/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni che le autorità competenti dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante si forniscono reciprocamente, (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 6)

1o settembre 2017 (2)

118

Regolamento delegato (UE) n. 527/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione delle categorie di strumenti che riflettono in modo adeguato la qualità del credito dell’ente in modo continuativo e sono adeguati per essere utilizzati ai fini della remunerazione variabile, (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 21)

1o settembre 2017 (2)

119

Regolamento delegato (UE) n. 530/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per definire ulteriormente le esposizioni rilevanti e le soglie per i metodi interni di calcolo del rischio specifico nel portafoglio di negoziazione, (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 50)

1o settembre 2017 (2)

120

Regolamento di esecuzione (UE) n. 620/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante conformemente alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, (GU L 172 del 12.6.2014, pag. 1)

1o settembre 2017 (2)

121

Regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato, la struttura, l’elenco dei contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni che le autorità competenti sono tenute a pubblicare ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, (GU L 185 del 25.6.2014, pag. 1)

1o settembre 2017 (2)

122

Regolamento di esecuzione (UE) n. 710/2014 della Commissione, del 23 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le condizioni per l’applicazione della procedura di adozione della decisione congiunta sui requisiti prudenziali specifici dell’ente conformemente alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, (GU L 188 del 27.6.2014, pag. 19)

1o settembre 2017 (2)

123

Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149)

1o settembre 2016 (2)

124

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190)

1o settembre 2018 (2)

Normativa relativa alla raccolta dei dati statistici

125

Indirizzo della Banca centrale europea, del 25 luglio 2013, relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2013/24), (GU L 2 del 7.1.2014, pag. 34)

1o settembre 2016 (2)

126

Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/34), (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 51)

1o settembre 2016 (2)


(1)  Il comitato misto del 2013 ha fissato questi termini a norma dell’articolo 8, paragrafo 5, della convenzione monetaria, del 27 marzo 2012, tra l’Unione europea e la Repubblica di San Marino.

(2)  Il comitato misto del 2014 ha fissato questi termini a norma dell’articolo 8, paragrafo 5, della convenzione monetaria, del 27 marzo 2012, tra l’Unione europea e la Repubblica di San Marino.


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

2.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 112/18


Invito a presentare candidature per la selezione di membri del gruppo di esperti della Commissione sugli appalti pubblici composto da rappresentanti delle parti interessate

(2015/C 112/07)

Con decisione del 3 settembre 2011 (1) (la decisione), la Commissione ha istituito un gruppo di esperti sugli appalti pubblici composto da rappresentanti delle parti interessate. Il compito del gruppo consiste nel fornire alla Commissione conoscenze e competenze di alta qualità sotto il profilo giuridico, economico, tecnico e/o pratico, per coadiuvarla nella definizione della politica dell’UE in materia di appalti pubblici.

A norma dell’articolo 4 della decisione il gruppo di esperti è composto da 20 membri. I membri sono nominati a titolo personale e agiscono in piena indipendenza e nell’interesse pubblico oppure sono nominati in rappresentanza di un interesse comune rilevante in materia di appalti o di organizzazioni in senso lato.

Il 6 luglio 2012, il direttore generale della DG Mercato interno e servizi ha nominato 20 membri del gruppo per un mandato triennale rinnovabile. A seguito della decisione dello stesso direttore generale della DG GROW (ex DG MARKT) di sostituire dei membri del gruppo, i servizi della Commissione invitano a presentare candidature per il prossimo mandato ai fini della selezione di nuovi membri del gruppo in rappresentanza di un interesse comune rilevante in materia di appalti, o di organizzazioni in senso lato, in conformità con l’articolo 4 della decisione.

La Commissione cerca esperti in possesso di un’esperienza diretta in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici, grazie alla posizione detenuta nella filiera di approvvigionamento per quanto concerne gli appalti pubblici, oppure grazie a contatti regolari o esperienza nel settore degli appalti pubblici. Gli esperti possono provenire dal mondo imprenditoriale, comprese le PMI, da associazioni di amministrazioni aggiudicatrici, dal mondo accademico oppure essere avvocati, economisti, esperti in statistica o in altri settori.

In ogni caso la Commissione valuta le candidature in base ai seguenti criteri:

competenza ed esperienza comprovate, anche a livello europeo e/o internazionale, in settori rilevanti per gli appalti pubblici e in particolare nei seguenti ambiti:

applicazione delle procedure relative agli appalti pubblici,

concessioni e istituzione di partenariati pubblico-privati (PPP) e di partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI) sul lungo periodo e di elevata complessità,

appalti pubblici tra autorità e settore pubblico,

partecipazione delle PMI agli appalti pubblici,

aspetti ambientali e sociali degli appalti pubblici,

appalti pubblici in linea, segnatamente nella fase precedente l’aggiudicazione,

analisi economica dei mercati degli appalti pubblici,

relazioni tra appalti pubblici e concorrenza/aiuti di Stato,

aspetti internazionali degli appalti pubblici,

accesso ai mercati degli appalti pubblici di paesi terzi,

aggregazione degli appalti pubblici,

professionalizzazione degli appalti pubblici,

lotta alla corruzione negli appalti pubblici,

gestione delle prequalifiche per gli appalti pubblici,

innovazione e appalti pubblici,

appalti in materia di difesa e di aspetti sensibili della sicurezza,

nonché più in generale:

normativa in materia di appalti a livello nazionale, europeo e internazionale,

necessità di raggiungere nell’ambito del gruppo un equilibrio in termini di interessi rappresentati e di importanza delle competenze in materia di appalti, nonché in termini di genere e di provenienza geografica (2).

I membri del gruppo di esperti devono essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o di un paese aderente o di un paese dello Spazio economico europeo. Le candidature firmate devono essere inviate entro il 25 aprile 2015. La data dell’invio è così determinata:

a)

se le candidature sono inviate per e-mail, la data d’invio è costituita dalla data dell’e-mail. Le candidature per e-mail vanno inviate a GROW-COMMITTEES-PP@ec.europa.eu, indicando come oggetto «Candidatura per il gruppo di esperti della Commissione sugli appalti pubblici composto da rappresentanti delle parti interessate»;

b)

se le candidature sono inviate per posta, la data d’invio è costituita dalla data del timbro postale. Queste candidature vanno inviate al seguente indirizzo: Commissione europea, DG Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI, GROW E.2, Avenue des Nerviens, 105, 1040 Bruxelles, Belgio. Oggetto: «Candidatura per il gruppo di esperti della Commissione sugli appalti pubblici composto da rappresentanti delle parti interessate»;

c)

se le candidature sono consegnate a mano all’indirizzo di cui sopra, la data d’invio è costituita dalla data apposta sulla ricevuta rilasciata alla consegna.

Le riunioni del gruppo si svolgono in inglese. Il candidato deve essere in grado di esprimersi in modo scorrevole in inglese. La conoscenza della lingua francese o tedesca costituisce un titolo preferenziale. Le candidature devono essere redatte in inglese, indicando chiaramente la nazionalità del candidato e includendo la documentazione necessaria.

Tutti i candidati devono presentare un curriculum che riporti titoli di studio, esperienza professionale e conoscenze linguistiche (attive e passive). Vanno inoltre fornite le seguenti informazioni:

autorità/organizzazione per la quale il candidato lavora e durata di tale attività lavorativa,

progetti e/o compiti specifici al cui svolgimento il candidato ha partecipato e che sono particolarmente rilevanti nel settore degli appalti,

eventuali pubblicazioni del candidato in materia di appalti,

eventuali esperienze effettuate a livello dell’UE e internazionale, e

eventuali interessi che il candidato ha e che potrebbero pregiudicarne l’indipendenza.

I servizi della Commissione si riservano il diritto di chiedere successivamente eventuali documenti giustificativi e di sostituire i membri che abbiano fornito dichiarazioni false o inesatte circa le informazioni di cui sopra.

A norma dell’articolo 4 della decisione, tutti i membri del gruppo devono assicurare una partecipazione attiva in occasione delle riunioni, della loro preparazione e del seguito a queste riservato. Si prevede che le riunioni del gruppo saranno tenute almeno due volte all’anno.

I dettagli sui lavori del gruppo saranno disciplinati dal regolamento interno che sarà stabilito in occasione della prima riunione.

I membri devono rispettare gli obblighi di riservatezza previsti all’articolo 5 della decisione della Commissione che istituisce il gruppo di esperti (3). I membri nominati a titolo personale devono impegnarsi ad agire in piena indipendenza e nell’interesse pubblico.

La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai partecipanti nei loro impegni strettamente correlati alle attività del gruppo in base alle disposizioni in vigore da essa stabilite ed entro i limiti degli stanziamenti di bilancio disponibili. I membri non sono retribuiti per le attività esercitate in seno al gruppo.

L’elenco dei membri del gruppo di esperti è pubblicato nel registro dei gruppi di esperti (4).

I dati personali sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

Per ulteriori informazioni si prega di contattare la sig.ra Marta Micietova, la sig.ra Csilla Szalai o la sig.ra Irena-Alis Riviere-Osipov, tel.: +32 22984107, e-mail: GROW-COMMITTEES-PP@ec.europa.eu

Le informazioni sui risultati dell’invito a presentare candidature sono pubblicate sul sito Internet della DG GROW e nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


(1)  Decisione della Commissione, del 3 settembre 2011, che istituisce un gruppo di esperti della Commissione sugli appalti pubblici composto da rappresentanti delle parti interessate e che sostituisce la decisione 87/305/CEE relativa alla creazione di un comitato consultivo per la liberalizzazione degli appalti pubblici (GU C 291 del 4.10.2011, pag. 2).

(2)  Decisione 2000/407/CE della Commissione, del 19 giugno 2000, riguardante l’equilibrio tra i sessi nei comitati e nei gruppi di esperti da essa istituiti (GU L 154 del 27.6.2000, pag. 34).

(3)  Cfr. nota n. 1.

(4)  Se un membro non desidera che sia divulgato il proprio nominativo può chiedere una deroga a tale disposizione. La richiesta di non divulgare il nome di un membro del gruppo di esperti è considerata giustificata ogniqualvolta la pubblicazione possa metterne a rischio la sicurezza o l’integrità o pregiudicarne indebitamente la vita privata.

(5)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 112/21


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7444 — Constellation Hotels Holding Limited S.C.A./InterContinental Hotels Group/InterContinental Paris Le Grand Hotel)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 112/08)

1.

In data 25 marzo 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Constellation Hotels Holdings Ltd S.C.A. («Constellation», Lussemburgo) e InterContinental Hotels Group («IHG», Regno Unito) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’insieme dell’impresa InterContinental Paris Le Grand Hotel («Le Grand Hotel», Francia) mediante acquisto di quote e contratto di gestione.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Constellation acquista e possiede alberghi e beni immobili,

IHG gestisce, concede in franchising e possiede alberghi in tutto il mondo,

Le Grand Hotel è un albergo a quattro stelle situato a Parigi.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7444 — Constellation Hotels Holding Limited S.C.A./InterContinental Hotels Group/InterContinental Paris Le Grand Hotel, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.