ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 107

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

58° anno
30 marzo 2015


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2015/C 107/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2015/C 107/02

Cause riunite C-172/13: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 3 febbraio 2015 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Inadempimento di uno Stato — Articolo 49 TFUE — Articolo 31 dell’Accordo SEE — Imposta sulle società — Gruppi di società — Sgravio di gruppo — Trasferimento delle perdite subite da una società controllata non residente — Condizioni — Momento di accertamento della definitività delle perdite della controllata non residente)

2

2015/C 107/03

Causa C-282/13: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 gennaio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — T-Mobile Austria GmbH/Telekom-Control-Kommission (Rinvio pregiudiziale — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Direttiva 2002/20/CE — Articolo 5, paragrafo 6 — Diritti d’uso per frequenze radio e numeri — Direttiva 2002/21/CE — Articolo 4, paragrafo 1 — Diritto di ricorso contro una decisione di un’autorità nazionale di regolamentazione — Nozione di impresa interessata da una decisione adottata da un’autorità nazionale di regolamentazione — Articolo 9 ter — Trasferimento dei diritti individuali d’uso delle frequenze radio — Riattribuzione dei diritti d’uso delle frequenze radio a seguito della fusione di due imprese)

3

2015/C 107/04

Causa C-375/13: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 28 gennaio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Handelsgericht Wien — Austria) — Harald Kolassa/Barclays Bank plc (Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale — Contratti conclusi dai consumatori — Consumatore, domiciliato in uno Stato membro, che ha acquistato titoli emessi da una banca stabilita in un altro Stato membro presso un intermediario stabilito in un terzo Stato membro — Competenza a conoscere dei ricorsi proposti contro la banca emittente di detti titoli)

4

2015/C 107/05

Cause riunite C-401/13 e C-432/13: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 gennaio 2015 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Curtea de Apel Cluj — Romania) — Vasiliki Balazs/Casa Judeţeană de Pensii Cluj (C-401/13), Casa Judeţeană de Pensii Cluj/Attila Balazs (C-432/13) (Rinvio pregiudiziale — Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Articolo 7, paragrafo 2, lettera c) — Applicabilità delle convenzioni in materia previdenziale tra Stati membri — Rifugiato rimpatriato originario di uno Stato membro — Compimento di periodi di occupazione nel territorio di un altro Stato membro — Domanda di concessione di una prestazione di vecchiaia — Diniego)

5

2015/C 107/06

Causa C-417/13: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 gennaio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — ÖBB Personenverkehr AG/Gotthard Starjakob (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettera a) — Articolo 6, paragrafo 1 — Discriminazione fondata sull’età — Normativa nazionale che subordina il computo, ai fini della determinazione della retribuzione, di periodi di servizio svolti prima del compimento del diciottesimo anno di età a un prolungamento dei termini di avanzamento — Giustificazione — Idoneità a realizzare lo scopo perseguito — Facoltà di contestare il prolungamento dei termini di avanzamento)

5

2015/C 107/07

Causa C-419/13: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 gennaio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Art & Allposters International BV/Stichting Pictoright (Rinvio pregiudiziale — Proprietà intellettuale — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29/CE — Articolo 4 — Diritto di distribuzione — Regola di esaurimento — Nozione di oggetto — Trasferimento, da un poster cartaceo a una tela da pittura, dell’immagine di un’opera protetta — Sostituzione del supporto — Incidenza sull’esaurimento)

6

2015/C 107/08

Causa C-441/13: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 gennaio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Handelsgericht Wien — Austria) — Pez Hejduk/EnergieAgentur.NRW GmbH (Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 5, punto 3 — Competenze speciali in materia di illeciti civili dolosi o colposi — Diritti d’autore — Contenuto dematerializzato — Messa in rete — Determinazione del luogo dell’evento dannoso — Criteri)

7

2015/C 107/09

Causa C-463/13: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 gennaio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Stanley International Betting Ltd, Stanleybet Malta Ltd/Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato (Rinvio pregiudiziale — Articoli 49 TFUE e 56 TFUE — Libertà di stabilimento — Libera prestazione di servizi — Giochi d’azzardo — Normativa nazionale — Riordino del sistema delle concessioni attraverso un allineamento temporale delle scadenze — Nuova procedura di gara — Concessioni di durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato — Restrizione — Motivi imperativi di interesse generale — Proporzionalità)

8

2015/C 107/10

Cause riunite C-482/13, C-484/13, C-485/13 e C-487/13: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 21 gennaio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Marchena — Spagna) — Unicaja Banco, SA/José Hidalgo Rueda e a.(C-482/13), Caixabank SA/Manuel María Rueda Ledesma (C-484/13), Rosario Mesa Mesa (C-484/13), José Labella Crespo (C-485/13), Rosario Márquez Rodríguez (C-485/13), Rafael Gallardo Salvat (C-485/13), Manuela Márquez Rodríguez (C-485/13), Alberto Galán Luna (C-487/13), Domingo Galán Luna (C-487/13) (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 93/13/CEE — Contratti conclusi tra consumatori e professionisti — Contratti di mutuo ipotecario — Clausola relativa agli interessi di mora — Clausole abusive — Procedimento di esecuzione ipotecaria — Moderazione dell’importo degli interessi — Competenze del giudice nazionale)

8

2015/C 107/11

Causa C-498/13: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 5 febbraio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Agrooikosystimata EPE/Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon, Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon, Perifereia Thessalias (Perifereaki Enotita Magnisias) (Rinvio pregiudiziale — Agricoltura — Politica agricola comune — Regolamento (CEE) n. 2078/92 — Metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell’ambiente e con la cura dello spazio naturale — Ritiro a lungo termine dei seminativi dai terreni agricoli per fini legati all’ambiente — Aiuti agricoli di carattere ambientale versati agli agricoltori e cofinanziati dall’Unione europea — Status di beneficiario di tali aiuti)

9

2015/C 107/12

Causa C-529/13: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 gennaio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Georg Felber/Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 2000/78/CE — Articoli 2, paragrafi 1 e 2, lettera a), e 6, paragrafi 1 e 2 — Differenza di trattamento fondata sull’età — Funzione pubblica — Regime pensionistico — Normativa nazionale che esclude la considerazione dei periodi di studio svolti prima del compimento del diciottesimo anno di età)

10

2015/C 107/13

Cause riunite C-627/13 e C-2/14: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 febbraio 2015 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesgerichtshof — Germania) — Procedimenti penali contro Miguel M. (C-627/13), Thi Bich Ngoc Nguyen, Nadine Schönherr (C-2/14) (Rinvio pregiudiziale — Precursori di droghe — Controllo del commercio tra gli Stati membri — Regolamento (CE) n. 273/2004 — Controllo del commercio tra l’Unione europea e i paesi terzi — Regolamento (CE) n. 111/2005 — Commercio di medicinali contenenti l’efedrina o la pseudoefedrina — Nozione di sostanza classificata — Composizione — Esclusione dei medicinali in quanto tali o solo di quelli contenenti sostanze classificate, composti in modo che tali sostanze non possano essere facilmente estratte — Direttiva 2001/83/CE — Nozione di medicinale)

11

2015/C 107/14

Causa C-647/13: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 febbraio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Bruxelles — Belgio) — Office national de l’emploi/Marie-Rose Melchior (Rinvio pregiudiziale — Previdenza sociale — Condizioni per il riconoscimento del diritto all’indennità di disoccupazione in uno Stato membro — Presa in considerazione dei periodi di lavoro svolti in qualità di agente contrattuale al servizio di un’istituzione dell’Unione europea stabilita in tale Stato membro — Equiparazione dei giorni di disoccupazione indennizzati in base al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee a giorni di lavoro — Principio di leale cooperazione)

11

2015/C 107/15

Causa C-655/13: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 5 febbraio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep — Paesi Bassi) — H. J. Mertens/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Rinvio pregiudiziale — Previdenza sociale — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Articolo 71 — Nozione di lavoratore frontaliero in disoccupazione parziale — Rifiuto dello Stato membro di residenza e dello Stato membro competente di concedere prestazioni di disoccupazione)

12

2015/C 107/16

Causa C-55/14: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 22 gennaio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Mons — Belgio) — Régie communale autonome du stade Luc Varenne/État belge (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 77/388/CEE — IVA — Esenzioni — Articolo 13, parte B, lettera b) — Nozione di locazione di beni immobili esenti — Concessione, a titolo oneroso, della disponibilità di uno stadio di calcio — Contratto di usufrutto che riserva taluni diritti e prerogative al proprietario — Prestazione, da parte del proprietario, di vari servizi rappresentanti l’80 % del corrispettivo contrattualmente previsto)

13

2015/C 107/17

Causa C-117/14: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 5 febbraio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social no 23 de Madrid — Spagna) — Grima Janet Nisttahuz Poclava/Jose María Ariza Toledano (Rinvio pregiudiziale — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Accordo quadro CES, UNICE, CEEP sul lavoro a tempo determinato — Normativa nazionale che prevede un contratto di lavoro a tempo indeterminato con un periodo di prova di un anno — Attuazione del diritto dell’Unione — Insussistenza — Incompetenza della Corte)

13

2015/C 107/18

Causa C-317/14: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 5 febbraio 2015 — Commissione europea/Regno del Belgio (Inadempimento di uno Stato — Articolo 45 TFUE — Regolamento (UE) n. 492/2011 — Libera circolazione dei lavoratori — Accesso al lavoro — Servizio pubblico locale — Conoscenze linguistiche — Modalità di prova)

14

2015/C 107/19

Causa C-327/14 P: Impugnazione proposta il 2 luglio 2014 dalla sig.ra Galina Meister avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 5 dicembre 2013, causa T-390/13, Galina Meister/Commissione europea

14

2015/C 107/20

Causa C-585/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Romania) il 18 dicembre 2014 — Petru Chiş/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj

15

2015/C 107/21

Causa C-586/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Romania) il 18 dicembre 2014 — Vasile Budișan/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj

15

2015/C 107/22

Causa C-587/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Romania) il 18 dicembre 2014 — Aurel Moldovan/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj

16

2015/C 107/23

Causa C-588/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Romania) il 18 dicembre 2014 — Sergiu Octav Constantinescu/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj

17

2015/C 107/24

Causa C-603/14 P: Impugnazione proposta il 29 dicembre 2014 dalla El Corte Inglés, S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione), del 15 ottobre 2014, causa T-515/12, El Corte Inglés/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) English Cut (The English Cut)

17

2015/C 107/25

Causa C-609/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Sibiu (Romania) il 23 dicembre 2014 — Nicolae Ilie Nicula/Administraţia Județeană a Finanţelor Publice Sibiu, Administraţia Fondului pentru Mediu

18

2015/C 107/26

Causa C-4/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 12 gennaio 2015 — Argos Supply Trading B.V./Staatssecretaris van Financiën

19

2015/C 107/27

Causa C-5/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Amsterdam (Paesi Bassi) il 12 gennaio 2015 — AK (*1) /Achmea Schadeverzekeringen NV, Stichting Achmea Rechtsbijstand

19

2015/C 107/28

Causa C-13/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 16 gennaio 2015 — Cdiscount SA/Pubblico ministero

20

2015/C 107/29

Causa C-71/15 P: Impugnazione proposta il 17 febbraio 2015 dalla Corte di giustizia dell’Unione europea avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 6 gennaio 2015, causa T-479/14, Kendrion/Unione europea

20

 

Tribunale

2015/C 107/30

Causa T-579/11: Sentenza del Tribunale del 12 febbraio 2015 — Akhras/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Congelamento dei fondi — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione — Diritto alla vita — Diritto di proprietà — Diritto al rispetto della vita privata — Proporzionalità)

23

2015/C 107/31

Causa T-505/12: Sentenza del Tribunale del 12 febbraio 2015 — Compagnie des montres Longines, Francillon/UAMI — Cheng (B) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo B — Marchio internazionale figurativo anteriore rappresentante due ali spiegate — Impedimenti relativi alla registrazione — Insussistenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Insussistenza di pregiudizio alla notorietà — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009]

24

2015/C 107/32

Causa T-76/13: Sentenza del Tribunale del 12 febbraio 2015 — Compagnie des montres Longines, Francillon/UAMI — Staccata (QUARTODIMIGLIO QM) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo QUARTODIMIGLIO QM — Marchi comunitario e internazionali figurativi anteriori rappresentanti due ali spiegate e marchi internazionali figurativi anteriori LONGINES — Impedimenti relativi alla registrazione — Insussistenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Insussistenza di pregiudizio alla notorietà — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009]

25

2015/C 107/33

Causa T-287/13: Sentenza del Tribunale del 13 febbraio 2015 — Husky CZ/UAMI — Husky of Tostock Ltd [Marchio comunitario — Procedimento di decadenza — Marchio comunitario denominativo HUSKY — Uso effettivo del marchio — Decadenza parziale — Proroga del termine — Regola 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2868/95 — Traduzione nella lingua di procedura]

25

2015/C 107/34

Causa T-318/13: Sentenza del Tribunale del 12 febbraio 2015 — Vita Phone/UAMI(LIFEDATA) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo LIFEDATA — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1,lettera b), e articolo 75 del regolamento (CE) n. 207/2009 — Mancanza di valutazione concreta — Obbligo di motivazione]

26

2015/C 107/35

Causa T-453/13: Sentenza del Tribunale del 12 febbraio 2015 — Klaes/UAMI — Klaes Kunststoffe (Klaes) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo Klaes — Marchio comunitario figurativo anteriore Klaes — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

26

2015/C 107/36

Causa T-531/13: Ordinanza del Tribunale del 28 gennaio 2015 — Kicks Kosmetikkedjan/UAMI — Kik Textilien (KICKS) (Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro dell'opposizione — Non luogo a statuire)

27

2015/C 107/37

Causa T-532/13: Ordinanza del Tribunale del 28 gennaio 2015 — Kicks Kosmetikkedjan/UAMI — Kik Textilien (KICKS) (Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro dell'opposizione — Non luogo a statuire)

28

2015/C 107/38

Causa T-758/14: Ricorso proposto il 13 novembre 2014 — Infineon Technologies/Commissione

28

2015/C 107/39

Causa T-13/15: Ricorso proposto il 13 gennaio 2015 — Deutsche Post/UAMI — Media Logistik (PostModern)

30

2015/C 107/40

Causa T-18/15: Ricorso proposto il 12 gennaio 2015 — Philip Morris/Commissione

30

2015/C 107/41

Causa T-21/15: Ricorso proposto il 19 gennaio 2015 — Franmax/UAMI — Ehrmann (Dino)

32

2015/C 107/42

Causa T-41/15: Ricorso proposto il 23 gennaio 2015 — Novartis/UAMI — Mabxience (HERTIXAN)

32

2015/C 107/43

Causa T-53/15: Ricorso proposto il 28 gennaio 2015 — credentis/UAMI — Aldi Karlslunde (Curodont)

33

2015/C 107/44

Causa T-54/15: Ricorso proposto il 2 febbraio 2015 — Jääkiekon SM-liiga/UAMI (Liiga)

34

2015/C 107/45

Causa T-55/15: Ricorso proposto il 3 febbraio 2015 — Certified Angus Beef/UAMI — Certified Australian Angus Beef (CERTIFIED AUSTRALIAN ANGUS BEEF)

34

2015/C 107/46

Causa T-60/15: Ricorso proposto il 6 febbraio 2015 — Laboratorios Ern/UAMI — Dermogen Farma (ETERN JUVENTUS)

35

2015/C 107/47

Causa T-61/15: Ricorso proposto il 6 febbraio 2015 — 1&1 Internet/UAMI — Unoe Bank (1e1)

36

2015/C 107/48

Causa T-62/15: Ricorso proposto il 4 febbraio 2015 — Market Watch/UAMI — El Corte Inglés (MITOCHRON)

37

2015/C 107/49

Causa T-63/15: Ricorso proposto il 9 febbraio 2015 — Shoe Branding Europe/UAMI (Strisce parallele)

37

2015/C 107/50

Causa T-64/15: Ricorso proposto il 9 febbraio 2015 — Shoe Branding Europe/UAMI (Strisce oblique parallele)

38

2015/C 107/51

Causa T-252/12: Ordinanza del Tribunale del 4 febbraio 2015 — Gretsch-Unitas e Gretsch-Unitas Baubeschläge/Commissione

39

2015/C 107/52

Causa T-657/14: Ordinanza del Tribunale del 9 febbraio 2015 — Spagna/Commissione

39

 

Tribunale della funzione pubblica

2015/C 107/53

Causa F-6/15: Ricorso proposto il 21 gennaio 2015 — ZZ/AESA

40


 


IT

 

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IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

30.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 107/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea

(2015/C 107/01)

Ultima pubblicazione

GU C 96 del 23.3.2015

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 89 del 16.3.2015

GU C 81 del 9.3.2015

GU C 73 del 2.3.2015

GU C 65 del 23.2.2015

GU C 56 del 16.2.2015

GU C 46 del 9.2.2015

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

30.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 107/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 3 febbraio 2015 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Cause riunite C-172/13) (1)

((Inadempimento di uno Stato - Articolo 49 TFUE - Articolo 31 dell’Accordo SEE - Imposta sulle società - Gruppi di società - Sgravio di gruppo - Trasferimento delle perdite subite da una società controllata non residente - Condizioni - Momento di accertamento della definitività delle perdite della controllata non residente))

(2015/C 107/02)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: W. Roels e R. Lyal, agenti)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: V. Kaye, S. Brighouse e A. Robinson, agenti, assistiti da D. Ewart, QC e S. Ford, barrister)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e K. Petersen, agenti), Regno di Spagna (rappresentanti: A. Rubio González e A. Gavela Llopis, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. K. Bulterman e J. Langer, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentante: S. Hartikainen, agente)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.

3)

La Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Finlandia sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 207 del 20.07.2013.


30.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 107/3


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 gennaio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — T-Mobile Austria GmbH/Telekom-Control-Kommission

(Causa C-282/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Reti e servizi di comunicazione elettronica - Direttiva 2002/20/CE - Articolo 5, paragrafo 6 - Diritti d’uso per frequenze radio e numeri - Direttiva 2002/21/CE - Articolo 4, paragrafo 1 - Diritto di ricorso contro una decisione di un’autorità nazionale di regolamentazione - Nozione di «impresa interessata da una decisione adottata da un’autorità nazionale di regolamentazione» - Articolo 9 ter - Trasferimento dei diritti individuali d’uso delle frequenze radio - Riattribuzione dei diritti d’uso delle frequenze radio a seguito della fusione di due imprese))

(2015/C 107/03)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: T-Mobile Austria GmbH

Convenuta: Telekom-Control-Kommission

con l’intervento di: Hutchison Drei Austria Holdings GmbH, già Hutchison 3G Austria Holdings GmbH, Hutchison Drei Austria GmbH, già Hutchison 3G Austria GmbH e Orange Austria Telecommunication GmbH, Stubai SCA, Orange Belgium SA, A1 Telekom Austria AG, Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie

Dispositivo

Gli articoli 4, paragrafo 1, e 9 ter della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, nonché l’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), come modificata dalla direttiva 2009/140, devono essere interpretati nel senso che un’impresa, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, può essere qualificata come soggetto interessato, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/21, come modificata dalla direttiva 2009/140, qualora tale impresa, la quale fornisca reti o servizi di comunicazione elettronica, sia un concorrente dell’impresa o delle imprese parti di un procedimento di autorizzazione per il trasferimento dei diritti d’uso delle frequenze radio previsto da detto articolo 5, paragrafo 6, e destinatarie della decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione, e tale decisione possa incidere sulla posizione di detta prima impresa sul mercato.


(1)  GU C 260 del 7.9.2013.


30.3.2015   

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C 107/4


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 28 gennaio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Handelsgericht Wien — Austria) — Harald Kolassa/Barclays Bank plc

(Causa C-375/13) (1)

((Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale - Contratti conclusi dai consumatori - Consumatore, domiciliato in uno Stato membro, che ha acquistato titoli emessi da una banca stabilita in un altro Stato membro presso un intermediario stabilito in un terzo Stato membro - Competenza a conoscere dei ricorsi proposti contro la banca emittente di detti titoli))

(2015/C 107/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Handelsgericht Wien

Parti

Ricorrente: Harald Kolassa

Convenuta: Barclays Bank plc

Dispositivo

1)

L’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del procedimento principale, un ricorrente che, in qualità di consumatore, abbia acquistato un’obbligazione al portatore da un terzo professionista, senza che tra detto consumatore e l’emittente di tale obbligazione sia stato concluso un contratto — circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare —, non può avvalersi della competenza prevista da tale disposizione ai fini dell’azione esperita contro detto emittente e fondata sulle condizioni inerenti al titolo obbligazionario, sulla violazione degli obblighi di informazione e di controllo nonché sulla responsabilità derivante dal prospetto.

2)

L’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del procedimento principale, un ricorrente che abbia acquistato un’obbligazione al portatore da un terzo, senza che l’emittente di detta obbligazione si sia liberamente obbligato nei confronti di tale ricorrente, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, non può avvalersi della competenza prevista da tale disposizione ai fini dell’azione esperita contro detto emittente e fondata sulle condizioni inerenti al titolo obbligazionario, sulla violazione degli obblighi di informazione e di controllo nonché sulla responsabilità derivante dal prospetto.

3)

L’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che esso è applicabile a un’azione volta a far accertare la responsabilità dell’emittente di un certificato fondata sul prospetto ad esso inerente nonché sulla violazione di altri obblighi di informazione incombenti a detto emittente, purché tale responsabilità non rientri nell’ambito della materia contrattuale ai sensi dell’articolo 5, punto 1, di detto regolamento. A norma del punto 3 del medesimo articolo 5, il giudice del domicilio del ricorrente è competente, sulla base della concretizzazione del danno, a conoscere di un’azione siffatta in particolare qualora il danno lamentato si verifichi direttamente su un conto bancario del ricorrente presso una banca avente sede nell’ambito di competenza territoriale di tale giudice.

4)

Nell’ambito dell’esame della competenza giurisdizionale ai sensi del regolamento n. 44/2001, non è necessario procedere a un’istruzione probatoria dettagliata per quanto riguarda gli elementi di fatto controversi che sono pertinenti ai fini tanto della competenza quanto della sussistenza del diritto azionato. Il giudice adito può tuttavia esaminare la propria competenza internazionale tenendo conto di tutte le informazioni di cui dispone, comprese, eventualmente, le contestazioni del convenuto.


(1)  GU C 274 del 21.09.2013.


30.3.2015   

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C 107/5


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 gennaio 2015 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Curtea de Apel Cluj — Romania) — Vasiliki Balazs/Casa Judeţeană de Pensii Cluj (C-401/13), Casa Judeţeană de Pensii Cluj/Attila Balazs (C-432/13)

(Cause riunite C-401/13 e C-432/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Articolo 7, paragrafo 2, lettera c) - Applicabilità delle convenzioni in materia previdenziale tra Stati membri - Rifugiato rimpatriato originario di uno Stato membro - Compimento di periodi di occupazione nel territorio di un altro Stato membro - Domanda di concessione di una prestazione di vecchiaia - Diniego))

(2015/C 107/05)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Cluj

Parti

Ricorrenti: Vasiliki Balazs (C-401/13), Casa Judeţeană de Pensii Cluj (C-432/13)

Convenuti: Casa Judeţeană de Pensii Cluj (C-401/13), Attila Balazs (C-432/13)

Dispositivo

L’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, deve essere interpretato nel senso che un accordo bilaterale relativo alle prestazioni di sicurezza sociale a favore dei cittadini di uno degli Stati firmatari, cittadini che avevano lo status di rifugiati politici nel territorio dell’altro Stato firmatario, concluso in una data in cui uno dei due Stati firmatari non aveva ancora aderito all’Unione e che non figura nell’allegato III di tale regolamento, non rimane applicabile alla situazione di rifugiati politici rimpatriati nel loro Stato d’origine prima della conclusione dell’accordo bilaterale e dell’entrata in vigore di tale regolamento.


(1)  GU C 298 del 12.10.2013.


30.3.2015   

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C 107/5


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 gennaio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — ÖBB Personenverkehr AG/Gotthard Starjakob

(Causa C-417/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 2000/78/CE - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettera a) - Articolo 6, paragrafo 1 - Discriminazione fondata sull’età - Normativa nazionale che subordina il computo, ai fini della determinazione della retribuzione, di periodi di servizio svolti prima del compimento del diciottesimo anno di età a un prolungamento dei termini di avanzamento - Giustificazione - Idoneità a realizzare lo scopo perseguito - Facoltà di contestare il prolungamento dei termini di avanzamento))

(2015/C 107/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: ÖBB Personenverkehr AG

Convenuto: Gotthard Starjakob

Dispositivo

1)

Il diritto dell’Unione, segnatamente gli articoli 2 e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, per porre fine a una discriminazione fondata sull’età, computa i periodi di servizio anteriori al compimento del diciottesimo anno di età, ma che comporta simultaneamente una norma, applicabile in realtà solo ai dipendenti vittime di tale discriminazione, che prolunga di un anno il periodo richiesto al fine dell’avanzamento in ciascuno dei primi tre scatti retributivi e mantiene, in tal modo, in via definitiva una differenza di trattamento fondata sull’età.

2)

Il diritto dell’Unione, segnatamente l’articolo 16 della direttiva 2000/78, deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che intende porre fine a una discriminazione fondata sull’età, non deve necessariamente consentire a un dipendente, per il quale i periodi di servizio svolti prima del compimento del diciottesimo anno di età non siano stati computati nel calcolo del suo avanzamento di carriera, di ottenere una compensazione finanziaria corrispondente al versamento della differenza tra la retribuzione che egli avrebbe ottenuto in assenza di una tale discriminazione e quella che ha effettivamente ottenuto. Tuttavia, in una fattispecie come quella di cui trattasi nel procedimento principale, e finché non venga attuato un sistema che sopprima la discriminazione fondata sull’età in maniera conforme a quanto previsto dalla direttiva 2000/78, il ripristino della parità di trattamento comporta la concessione, ai dipendenti che hanno acquisito esperienza, almeno in parte, prima del compimento del diciottesimo anno di età, dei medesimi vantaggi di cui hanno potuto beneficiare i dipendenti che hanno ottenuto, dopo aver raggiunto detta età, un’esperienza della medesima natura e di analoga durata, per quanto riguarda il computo dei periodi di servizio svolti prima del compimento del diciottesimo anno di età, ma altresì l’avanzamento negli scatti retributivi.

3)

Il diritto dell’Unione, segnatamente l’articolo 16 della direttiva 2000/78, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che il legislatore nazionale preveda, ai fini del computo dei periodi di servizio svolti prima del compimento del diciottesimo anno di età, un obbligo di cooperazione in forza del quale il dipendente è tenuto a fornire al suo datore di lavoro le prove relative a tali periodi. Tuttavia, non costituisce un abuso di diritto la circostanza che un dipendente rifiuti di cooperare ai fini dell’applicazione di una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che comporta una discriminazione fondata sull’età, contraria alla direttiva 2000/78, né la sua azione diretta a ottenere un versamento volto a ristabilire la parità di trattamento rispetto ai dipendenti che hanno ottenuto, dopo aver raggiunto detta età, un’esperienza della medesima natura e di durata analoga alla sua.

4)

Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che, in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, esso non osta a che un termine nazionale di prescrizione di diritti fondati sull’ordinamento giuridico dell’Unione inizi a decorrere prima della pronuncia di una sentenza della Corte che definisce chiaramente la situazione giuridica in materia.


(1)  GU C 325 del 9.11.2013.


30.3.2015   

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C 107/6


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 gennaio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Art & Allposters International BV/Stichting Pictoright

(Causa C-419/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Proprietà intellettuale - Diritto d’autore e diritti connessi - Direttiva 2001/29/CE - Articolo 4 - Diritto di distribuzione - Regola di esaurimento - Nozione di «oggetto» - Trasferimento, da un poster cartaceo a una tela da pittura, dell’immagine di un’opera protetta - Sostituzione del supporto - Incidenza sull’esaurimento))

(2015/C 107/07)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Art & Allposters International BV

Convenuta: Stichting Pictoright

Dispositivo

L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretato nel senso che la regola di esaurimento del diritto di distribuzione non si applica ad una situazione in cui una riproduzione di un’opera protetta, dopo essere stata commercializzata nell’Unione europea con il consenso del titolare del diritto d’autore, ha subito una sostituzione del proprio supporto, quale il trasferimento su una tela di tale riproduzione figurante su un poster cartaceo, ed è nuovamente immessa sul mercato in tale nuova forma.


(1)  GU C 325 del 9.11.2013.


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C 107/7


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 gennaio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Handelsgericht Wien — Austria) — Pez Hejduk/EnergieAgentur.NRW GmbH

(Causa C-441/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Articolo 5, punto 3 - Competenze speciali in materia di illeciti civili dolosi o colposi - Diritti d’autore - Contenuto dematerializzato - Messa in rete - Determinazione del luogo dell’evento dannoso - Criteri))

(2015/C 107/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Handelsgericht Wien

Parti

Ricorrente: Pez Hejduk

Convenuta: EnergieAgentur.NRW GmbH

Dispositivo

L’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, nel caso di un’asserita lesione ai diritti d’autore e ai diritti connessi al diritto d’autore garantiti dallo Stato membro del giudice adito, quest’ultimo è competente, in base al criterio del luogo in cui il danno si è concretizzato, a conoscere di un’azione per responsabilità per la lesione di tali diritti in conseguenza della messa in rete di fotografie tutelate su un sito Internet accessibile nell’ambito territoriale della sua giurisdizione. Tale giudice è esclusivamente competente a conoscere del solo danno cagionato nel territorio dello Stato membro al quale appartiene.


(1)  GU C 313 del 26.10.2013.


30.3.2015   

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C 107/8


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 gennaio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Stanley International Betting Ltd, Stanleybet Malta Ltd/Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato

(Causa C-463/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articoli 49 TFUE e 56 TFUE - Libertà di stabilimento - Libera prestazione di servizi - Giochi d’azzardo - Normativa nazionale - Riordino del sistema delle concessioni attraverso un allineamento temporale delle scadenze - Nuova procedura di gara - Concessioni di durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato - Restrizione - Motivi imperativi di interesse generale - Proporzionalità))

(2015/C 107/09)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

Ricorrenti: Stanley International Betting Ltd, Stanleybet Malta Ltd

Convenuti: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato

con l’intervento di: Intralot Italia SpA, SNAI SpA, Galassia Game Srl, Eurobet Italia Srl unipersonale, Lottomatica Scommesse Srl, Sisal Match Point SpA, Cogetech, Gaming Srl

Dispositivo

Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché i principi di parità di trattamento e di effettività devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, che preveda l’indizione di una nuova gara per il rilascio di concessioni aventi durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato, in ragione di un riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni.


(1)  GU C 344 del 23.11.2013.


30.3.2015   

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C 107/8


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 21 gennaio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Marchena — Spagna) — Unicaja Banco, SA/José Hidalgo Rueda e a.(C-482/13), Caixabank SA/Manuel María Rueda Ledesma (C-484/13), Rosario Mesa Mesa (C-484/13), José Labella Crespo (C-485/13), Rosario Márquez Rodríguez (C-485/13), Rafael Gallardo Salvat (C-485/13), Manuela Márquez Rodríguez (C-485/13), Alberto Galán Luna (C-487/13), Domingo Galán Luna (C-487/13)

(Cause riunite C-482/13, C-484/13, C-485/13 e C-487/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 93/13/CEE - Contratti conclusi tra consumatori e professionisti - Contratti di mutuo ipotecario - Clausola relativa agli interessi di mora - Clausole abusive - Procedimento di esecuzione ipotecaria - Moderazione dell’importo degli interessi - Competenze del giudice nazionale))

(2015/C 107/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Marchena

Parti

Ricorrenti: Unicaja Banco, SA, Caixabank SA

Convenuti: José Hidalgo Rueda, María del Carmen Vega Martín, Gestión Patrimonial Hive SL, Francisco Antonio López Reina, Rosa María Hidalgo Vega (C-482/13), Manuel María Rueda Ledesma (C-484/13), Rosario Mesa Mesa (C-484/13), José Labella Crespo (C-485/13), Rosario Márquez Rodríguez (C-485/13), Rafael Gallardo Salvat (C-485/13), Manuela Márquez Rodríguez (C-485/13), Alberto Galán Luna (C-487/13), Domingo Galán Luna (C-487/13)

Dispositivo

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una disposizione nazionale in virtù della quale il giudice nazionale investito di un procedimento di esecuzione ipotecaria è tenuto a far ricalcolare le somme dovute a titolo di una clausola di un contratto di mutuo ipotecario che prevede interessi moratori il cui tasso sia superiore al triplo del tasso legale, affinché l’importo di detti interessi non ecceda tale soglia, purché l’applicazione di detta disposizione nazionale:

non pregiudichi la valutazione da parte di tale giudice nazionale del carattere abusivo di suddetta clausola, e

non impedisca al giudice nazionale, di disapplicare detta clausola ove dovesse concludere per il carattere «abusivo» della medesima, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva.


(1)  GU C 352 del 30.11.2013.


30.3.2015   

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C 107/9


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 5 febbraio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Agrooikosystimata EPE/Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon, Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon, Perifereia Thessalias (Perifereaki Enotita Magnisias)

(Causa C-498/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Agricoltura - Politica agricola comune - Regolamento (CEE) n. 2078/92 - Metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell’ambiente e con la cura dello spazio naturale - Ritiro a lungo termine dei seminativi dai terreni agricoli per fini legati all’ambiente - Aiuti agricoli di carattere ambientale versati agli agricoltori e cofinanziati dall’Unione europea - Status di beneficiario di tali aiuti))

(2015/C 107/11)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulio tis Epikrateias

Parti

Ricorrente: Agrooikosystimata EPE

Convenuti: Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon, Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon, Perifereia Thessalias (Perifereaki Enotita Magnisias)

Dispositivo

Il regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo ai metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell’ambiente e con la cura dello spazio naturale, deve essere interpretato nel senso che solo le persone che già disponevano di una produzione agricola potevano beneficiare del programma di ritiro dei seminativi dai terreni agricoli a lungo termine previsto dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del regolamento medesimo.


(1)  GU C 344 del 23.11.2013.


30.3.2015   

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C 107/10


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 gennaio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Georg Felber/Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur

(Causa C-529/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 2000/78/CE - Articoli 2, paragrafi 1 e 2, lettera a), e 6, paragrafi 1 e 2 - Differenza di trattamento fondata sull’età - Funzione pubblica - Regime pensionistico - Normativa nazionale che esclude la considerazione dei periodi di studio svolti prima del compimento del diciottesimo anno di età))

(2015/C 107/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Georg Felber

Convenuto: Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur

Dispositivo

Gli articoli 2, paragrafi 1 e 2, lettera a), e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella oggetto della causa principale, che escluda che si prendano in considerazione periodi di formazione compiuti da un funzionario precedentemente al compimento del diciottesimo anno di età ai fini della concessione del diritto a pensione e del calcolo dell’importo della sua pensione di vecchiaia, nei limiti in cui essa, da un lato, risulti oggettivamente e ragionevolmente giustificata da una legittima finalità di politica di occupazione e di mercato del lavoro e, dall’altro, costituisca un mezzo appropriato e necessario per il conseguimento di tale finalità.


(1)  GU C 15 del 18.1.2014.


30.3.2015   

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C 107/11


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 febbraio 2015 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesgerichtshof — Germania) — Procedimenti penali contro Miguel M. (C-627/13), Thi Bich Ngoc Nguyen, Nadine Schönherr (C-2/14)

(Cause riunite C-627/13 e C-2/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Precursori di droghe - Controllo del commercio tra gli Stati membri - Regolamento (CE) n. 273/2004 - Controllo del commercio tra l’Unione europea e i paesi terzi - Regolamento (CE) n. 111/2005 - Commercio di medicinali contenenti l’efedrina o la pseudoefedrina - Nozione di «sostanza classificata» - Composizione - Esclusione dei medicinali in quanto tali o solo di quelli contenenti sostanze classificate, composti in modo che tali sostanze non possano essere facilmente estratte - Direttiva 2001/83/CE - Nozione di «medicinale»))

(2015/C 107/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti nei procedimenti penali

Miguel M. (C-627/13), Thi Bich Ngoc Nguyen, Nadine Schönherr (C-2/14)

Dispositivo

Gli articoli 2, lettera a), rispettivamente, del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe, e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante le norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi, devono essere interpretati nel senso che un medicinale, come definito all’articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dal regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, non può, in quanto tale, essere qualificato come «sostanza classificata», anche supponendo che esso contenga una sostanza prevista nell’allegato I al regolamento n. 273/2004 nonché nell’allegato al regolamento n. 111/2005 e che può essere facilmente utilizzata o estratta con mezzi di facile applicazione o economici.


(1)  GU C 39 dell’8.2.2014.

GU C 71 dell’8.3.2014.


30.3.2015   

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C 107/11


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 febbraio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Bruxelles — Belgio) — Office national de l’emploi/Marie-Rose Melchior

(Causa C-647/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Previdenza sociale - Condizioni per il riconoscimento del diritto all’indennità di disoccupazione in uno Stato membro - Presa in considerazione dei periodi di lavoro svolti in qualità di agente contrattuale al servizio di un’istituzione dell’Unione europea stabilita in tale Stato membro - Equiparazione dei giorni di disoccupazione indennizzati in base al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee a giorni di lavoro - Principio di leale cooperazione))

(2015/C 107/14)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour du travail de Bruxelles

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Office national de l’emploi

Convenuta: Marie-Rose Melchior

Dispositivo

L’articolo 10 CE, in combinato disposto con il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee istituito con il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce delle speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione, come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, osta alla normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, interpretata nel senso che, per il riconoscimento del diritto all’indennità di disoccupazione, non sono presi in considerazione i periodi di lavoro svolti in qualità di agente contrattuale presso un’istituzione dell’Unione europea stabilita in tale Stato membro e non sono equiparati ai giorni di lavoro i giorni di disoccupazione per i quali è stata versata un’indennità di disoccupazione in applicazione del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, mentre i giorni di disoccupazione indennizzati in conformità della normativa del suddetto Stato membro beneficiano di una siffatta equiparazione.


(1)  GU C 61 dell’1.3.2014.


30.3.2015   

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C 107/12


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 5 febbraio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep — Paesi Bassi) — H. J. Mertens/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

(Causa C-655/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Previdenza sociale - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Articolo 71 - Nozione di «lavoratore frontaliero in disoccupazione parziale» - Rifiuto dello Stato membro di residenza e dello Stato membro competente di concedere prestazioni di disoccupazione))

(2015/C 107/15)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Centrale Raad van Beroep

Parti

Ricorrente: H. J. Mertens

Convenuto: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Dispositivo

L’articolo 71, paragrafo 1, lettera a), i), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, deve essere interpretato nel senso che un lavoratore frontaliero, il quale, subito dopo la cessazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno presso un datore di lavoro in uno Stato membro, è assunto a tempo parziale da un altro datore di lavoro in tale medesimo Stato membro, ha la qualità di lavoratore frontaliero in disoccupazione parziale, ai sensi della citata disposizione.


(1)  GU C 78 del 15.3.2014.


30.3.2015   

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C 107/13


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 22 gennaio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Mons — Belgio) — Régie communale autonome du stade Luc Varenne/État belge

(Causa C-55/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 77/388/CEE - IVA - Esenzioni - Articolo 13, parte B, lettera b) - Nozione di «locazione di beni immobili esenti» - Concessione, a titolo oneroso, della disponibilità di uno stadio di calcio - Contratto di usufrutto che riserva taluni diritti e prerogative al proprietario - Prestazione, da parte del proprietario, di vari servizi rappresentanti l’80 % del corrispettivo contrattualmente previsto))

(2015/C 107/16)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d’appel de Mons

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Régie communale autonome du stade Luc Varenne

Resistente: État belge

Dispositivo

L’articolo 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che la concessione, a titolo oneroso, della disponibilità di uno stadio di calcio sulla base di un contratto che riservi taluni diritti e prerogative al proprietario e preveda la prestazione, da parte di quest’ultimo, di una serie di servizi, segnatamente di servizi di manutenzione, di pulizia e di messa a norma che rappresentino l’80 % del corrispettivo contrattualmente previsto, non costituisce, in linea di principio, una «locazione di beni immobili» ai sensi della menzionata disposizione. Spetta al giudice del rinvio procedere a tale valutazione.


(1)  GU C 102 del 7.4.2014.


30.3.2015   

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C 107/13


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 5 febbraio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social no 23 de Madrid — Spagna) — Grima Janet Nisttahuz Poclava/Jose María Ariza Toledano

(Causa C-117/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Accordo quadro CES, UNICE, CEEP sul lavoro a tempo determinato - Normativa nazionale che prevede un contratto di lavoro a tempo indeterminato con un periodo di prova di un anno - Attuazione del diritto dell’Unione - Insussistenza - Incompetenza della Corte))

(2015/C 107/17)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social no 23 de Madrid

Parti

Ricorrente: Grima Janet Nisttahuz Poclava

Convenuto: Jose María Ariza Toledano

Dispositivo

La Corte di giustizia dell’Unione europea non è competente a rispondere alle questioni sollevate in via pregiudiziale dal Juzgado de lo Social n. 23 de Madrid (Spagna) con decisione del 4 marzo 2014.


(1)  GU C 151 del 19.5.2014.


30.3.2015   

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C 107/14


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 5 febbraio 2015 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-317/14) (1)

((Inadempimento di uno Stato - Articolo 45 TFUE - Regolamento (UE) n. 492/2011 - Libera circolazione dei lavoratori - Accesso al lavoro - Servizio pubblico locale - Conoscenze linguistiche - Modalità di prova))

(2015/C 107/18)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Enegren e D. Martin, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: L. Van den Broeck, J. Van Holm e M. Jacobs, agenti)

Dispositivo

1)

Il Regno del Belgio, esigendo dai candidati ai posti nei servizi locali delle regioni di lingua francese o di lingua tedesca, dai cui diplomi o certificati richiesti non risulti che abbiano svolto i loro studi nella lingua di cui trattasi, di dimostrare le proprie conoscenze linguistiche per mezzo di un unico tipo di certificato, rilasciato esclusivamente da un solo ente ufficiale belga a seguito di un esame organizzato da tale ente sul territorio belga, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 45 TFUE e del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione.

2)

Il Regno del Belgio è condannato alle spese.


(1)  GU C 303 dell’8.9.2014.


30.3.2015   

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C 107/14


Impugnazione proposta il 2 luglio 2014 dalla sig.ra Galina Meister avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 5 dicembre 2013, causa T-390/13, Galina Meister/Commissione europea

(Causa C-327/14 P)

(2015/C 107/19)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Galina Meister (rappresentante: W. Becker, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Con ordinanza del 12 febbraio 2015, la Corte di giustizia dell’Unione europea (Sesta Sezione) ha respinto l’impugnazione e ha condannato la ricorrente a farsi carico delle proprie spese.


30.3.2015   

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C 107/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Romania) il 18 dicembre 2014 — Petru Chiş/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj

(Causa C-585/14)

(2015/C 107/20)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Cluj

Parti

Ricorrente: Petru Chiş

Convenuta: Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj

Questioni pregiudiziali

1)

Se, alla luce delle disposizioni della legge n. 9/2012 e dell’oggetto della tassa prevista dalla medesima legge, sia necessario considerare che l’articolo 110 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro dell’Unione europea istituisca una tassa sulle emissioni inquinanti, applicabile al momento dell’immatricolazione degli autoveicoli provenienti da un altro Stato dell’Unione europea, tassa che non si applica all’immatricolazione in occasione del trasferimento del diritto di proprietà sugli autoveicoli nazionali per i quali sia stata già pagata una tale tassa o una tassa simile, qualora l’importo di tale tassa residuale incorporato nel valore degli autoveicoli sul mercato nazionale sia inferiore alla nuova tassa.

2)

Se, alla luce delle disposizioni della legge n. 9/2012 e dell’oggetto della tassa prevista dalla medesima legge, sia necessario considerare che l’articolo 110 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro dell’Unione europea istituisca una tassa sulle emissioni inquinanti, applicabile al momento dell’immatricolazione degli autoveicoli provenienti da un altro Stato dell’Unione europea, tassa che per gli autoveicoli nazionali è pagata soltanto in occasione del trasferimento del diritto di proprietà su un tale autoveicolo, con la conseguenza che un autoveicolo straniero non può essere utilizzato se non viene pagata la tassa, mentre un autoveicolo nazionale può essere utilizzato illimitatamente nel tempo senza il pagamento della tassa fino al momento in cui avvenga l’eventuale trasferimento del diritto di proprietà sul suddetto autoveicolo, seguito dall’immatricolazione al nuovo proprietario.


30.3.2015   

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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Romania) il 18 dicembre 2014 — Vasile Budișan/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj

(Causa C-586/14)

(2015/C 107/21)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Cluj

Parti

Ricorrente: Vasile Budișan

Convenuta: Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj

Questioni pregiudiziali

1)

Se, alla luce delle disposizioni del decreto legge n. 9/2013 e dell’oggetto della tassa prevista dalla medesima legge, sia necessario considerare che l’articolo 110 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro dell’Unione europea istituisca una tassa sulle emissioni inquinanti, applicabile al momento dell’immatricolazione degli autoveicoli provenienti da un altro Stato dell’Unione europea, tassa che non si applica all’immatricolazione in occasione del trasferimento del diritto di proprietà sugli autoveicoli nazionali per i quali sia stata già pagata una tale tassa o una tassa simile, qualora l’importo di tale tassa residuale incorporato nel valore degli autoveicoli sul mercato nazionale sia inferiore alla nuova tassa.

2)

Se, alla luce delle disposizioni del decreto legge n. 9/2013 e dell’oggetto della tassa prevista dalla medesima legge, sia necessario considerare che l’articolo 110 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro dell’Unione europea istituisca una tassa sulle emissioni inquinanti, applicabile al momento dell’immatricolazione degli autoveicoli provenienti da un altro Stato dell’Unione europea, tassa che per gli autoveicoli nazionali è pagata soltanto in occasione del trasferimento del diritto di proprietà su un tale autoveicolo, con la conseguenza che un autoveicolo straniero non può essere utilizzato se non viene pagata la tassa, mentre un autoveicolo nazionale può essere utilizzato illimitatamente nel tempo senza il pagamento della tassa fino al momento in cui avvenga l’eventuale trasferimento del diritto di proprietà sul suddetto autoveicolo, seguito dall’immatricolazione al nuovo proprietario.


30.3.2015   

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C 107/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Romania) il 18 dicembre 2014 — Aurel Moldovan/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj

(Causa C-587/14)

(2015/C 107/22)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Cluj

Parti

Ricorrente: Aurel Moldovan

Convenuta: Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj

Questioni pregiudiziali

1)

Se, alla luce delle disposizioni della legge n. 9/2012 e dell’oggetto della tassa prevista dalla medesima legge, sia necessario considerare che l’articolo 110 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro dell’Unione europea istituisca una tassa sulle emissioni inquinanti, applicabile al momento dell’immatricolazione degli autoveicoli provenienti da un altro Stato dell’Unione europea, tassa che non si applica all’immatricolazione in occasione del trasferimento del diritto di proprietà sugli autoveicoli nazionali per i quali sia stata già pagata una tale tassa o una tassa simile, qualora l’importo di tale tassa residuale incorporato nel valore degli autoveicoli sul mercato nazionale sia inferiore alla nuova tassa.

2)

Se, alla luce delle disposizioni della legge n. 9/2012 e dell’oggetto della tassa prevista dalla medesima legge, sia necessario considerare che l’articolo 110 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro dell’Unione europea istituisca una tassa sulle emissioni inquinanti, applicabile al momento dell’immatricolazione degli autoveicoli provenienti da un altro Stato dell’Unione europea, tassa che per gli autoveicoli nazionali è pagata soltanto in occasione del trasferimento del diritto di proprietà su un tale autoveicolo, con la conseguenza che un autoveicolo straniero non può essere utilizzato se non viene pagata la tassa, mentre un autoveicolo nazionale può essere utilizzato illimitatamente nel tempo senza il pagamento della tassa fino al momento in cui avvenga l’eventuale trasferimento del diritto di proprietà sul suddetto autoveicolo, seguito dall’immatricolazione al nuovo proprietario.


30.3.2015   

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C 107/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Romania) il 18 dicembre 2014 — Sergiu Octav Constantinescu/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj

(Causa C-588/14)

(2015/C 107/23)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Cluj

Parti

Ricorrente: Sergiu Octav Constantinescu

Convenuta: Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj

Questioni pregiudiziali

1)

Se, alla luce delle disposizioni della legge n. 9/2012 e dell’oggetto della tassa prevista dalla medesima legge, sia necessario considerare che l’articolo 110 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro dell’Unione europea istituisca una tassa sulle emissioni inquinanti, applicabile al momento dell’immatricolazione degli autoveicoli provenienti da un altro Stato dell’Unione europea, tassa che non si applica all’immatricolazione in occasione del trasferimento del diritto di proprietà sugli autoveicoli nazionali per i quali sia stata già pagata una tale tassa o una tassa simile, qualora l’importo di tale tassa residuale incorporato nel valore degli autoveicoli sul mercato nazionale sia inferiore alla nuova tassa.

2)

Se, alla luce delle disposizioni della legge n. 9/2012 e dell’oggetto della tassa prevista dalla medesima legge, sia necessario considerare che l’articolo 110 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro dell’Unione europea istituisca una tassa sulle emissioni inquinanti, applicabile al momento dell’immatricolazione degli autoveicoli provenienti da un altro Stato dell’Unione europea, tassa che per gli autoveicoli nazionali è pagata soltanto in occasione del trasferimento del diritto di proprietà su un tale autoveicolo, con la conseguenza che un autoveicolo straniero non può essere utilizzato se non viene pagata la tassa, mentre un autoveicolo nazionale può essere utilizzato illimitatamente nel tempo senza il pagamento della tassa fino al momento in cui avvenga l’eventuale trasferimento del diritto di proprietà sul suddetto autoveicolo, seguito dall’immatricolazione al nuovo proprietario.


30.3.2015   

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C 107/17


Impugnazione proposta il 29 dicembre 2014 dalla El Corte Inglés, S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione), del 15 ottobre 2014, causa T-515/12, El Corte Inglés/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) English Cut (The English Cut)

(Causa C-603/14 P)

(2015/C 107/24)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: El Corte Inglés, S.A. (rappresentante: J.L. Rivas Zurdo, abogado)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullare in toto la sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2014, C-515/12.

condannare alle spese la parte o le parti che si oppongano al presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

1.

Primo motivo di ricorso, fondato sullo snaturamento dei fatti, avendo il Tribunale affermato, nella sua sentenza del 15 ottobre 2014, che la somiglianza concettuale esistente tra i marchi è una somiglianza qualificabile come leggera, mentre la commissione di ricorso dell’UAMI considera sussistente una somiglianza concettuale.

2.

Secondo motivo di ricorso, fondato sulla violazione del diritto dell’Unione, per aver il Tribunale applicato incorrettamente l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (1).

3.

Terzo motivo di ricorso, basato su una violazione del diritto dell’Unione, per aver il Tribunale applicato incorrettamente l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009, del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


30.3.2015   

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C 107/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Sibiu (Romania) il 23 dicembre 2014 — Nicolae Ilie Nicula/Administraţia Județeană a Finanţelor Publice Sibiu, Administraţia Fondului pentru Mediu

(Causa C-609/14)

(2015/C 107/25)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Sibiu

Parti

Ricorrente: Nicolae Ilie Nicula

Convenuti: Administraţia Județeană a Finanţelor Publice Sibiu, Administraţia Fondului pentru Mediu

Interveniente: Cristina Lenuța Stoica

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 110 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’articolo 6 del Trattato sull’Unione europea, gli articoli 17, 20, 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il principio della certezza del diritto e il principio di non reformatio in peius, sanciti dal diritto dell’Unione europea e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, possano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa quale il decreto legge n. 9/2013.


30.3.2015   

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C 107/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 12 gennaio 2015 — Argos Supply Trading B.V./Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-4/15)

(2015/C 107/26)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti nel procedimento pricipale

Ricorrente: Argos Supply Trading B.V.

Resistente: Staatssecretaris van Financiën

Questione pregiudiziale

Se, nell’ambito della verifica delle condizioni economiche per il regime del perfezionamento passivo, la nozione di «trasformatori comunitari», di cui all’articolo 148, lettera c), del CDC (1), debba essere interpretata nel senso che essa comprende anche i produttori comunitari di materie prime e di prodotti semifiniti identici a quelli lavorati nel processo di perfezionamento come prodotti non comunitari


(1)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).


30.3.2015   

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C 107/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Amsterdam (Paesi Bassi) il 12 gennaio 2015 —  AK (*1)/Achmea Schadeverzekeringen NV, Stichting Achmea Rechtsbijstand

(Causa C-5/15)

(2015/C 107/27)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof Amsterdam

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: AK (*1)

Convenute: Achmea Schadeverzekeringen NV, Stichting Achmea Rechtsbijstand

Questione pregiudiziale

Se la nozione di «procedimento amministrativo», di cui all’articolo 4, paragrafo 1, parte iniziale e lettera a), della direttiva 87/344 CEE (1) del Consiglio, del 22 giugno 1987, recante il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'assicurazione tutela giudiziaria, debba essere interpretata nel senso che essa comprende anche la fase di reclamo dinanzi al CIZ [Centrum Indicatiestelling Zorg], nella quale un soggetto, la cui domanda di indicazione per prestazioni sia stata respinta dal CIZ, presenta un reclamo al medesimo CIZ, chiedendo di rivedere la decisione.


(*1)  Dati cancellati o sostituiti nell'ambito della tutela dei dati personali e/o della riservatezza.

(1)  GU L 185, PAG. 77.


30.3.2015   

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C 107/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 16 gennaio 2015 — Cdiscount SA/Pubblico ministero

(Causa C-13/15)

(2015/C 107/28)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: Cdiscount SA

Resistente: Pubblico ministero

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni di cui agli articoli da 5 a 9 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2005 relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno (1) ostano a che siano vietate, in qualsiasi circostanza, le riduzioni di prezzo che non sono quantificate rispetto a un prezzo di riferimento stabilito in via normativa, indipendentemente dalla loro eventuale incidenza sulla decisione del consumatore medio.


(1)  Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra le imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22).


30.3.2015   

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C 107/20


Impugnazione proposta il 17 febbraio 2015 dalla Corte di giustizia dell’Unione europea avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 6 gennaio 2015, causa T-479/14, Kendrion/Unione europea

(Causa C-71/15 P)

(2015/C 107/29)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Corte di giustizia dell’Unione europea (rappresentata: da A.V. Placco e E. Beysen, agenti)

Altra parte nel procedimento: Kendrion NV

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea (Terza Sezione) del 6 gennaio 2015, causa T-479/14, Kendrion/Unione europea;

accogliere le conclusioni della Corte di giustizia dell’Unione europea (in prosieguo: la «CGUE») contenute nella domanda rivolta al Tribunale ai sensi dell’articolo 114 del suo regolamento di procedura; e pertanto

in via principale, statuendo definitivamente sulla controversia, dichiarare il ricorso per il risarcimento dei danni proposto dalla Kendrion NV irricevibile, per il fatto di essere diretto contro la CGUE (quale rappresentante dell'Unione);

in subordine, nell'ipotesi in cui la Corte di giustizia consideri che la circostanza che tale ricorso sia diretto contro la CGUE e non contro la Commissione (quale rappresentante dell'Unione) non influisce sulla ricevibilità di quest'ultimo, ma che il Tribunale avrebbe dovuto, nel pronunciarsi sull'incidente di procedura sollevato dalla CGUE dinanzi ad esso, ordinare la sostituzione della CGUE con la Commissione quale parte convenuta, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché esso statuisca sulla domanda di risarcimento dei danni della Kendrion conformandosi ai punti di diritto decisi dalla Corte di giustizia;

condannare la Kendrion NV alle spese sostenute dalla CGUE nel procedimento di primo grado e nel procedimento d'impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Con ordinanza del 6 gennaio 2015, il Tribunale dell’Unione europea ha respinto la domanda presentata dalla CGUE, ai sensi dell’articolo 114 del regolamento di procedura dello stesso Tribunale, nell’ambito della causa T-479/14, Kendrion/Corte di giustizia. Con detta domanda tale istituzione chiedeva, in via principale, che fosse dichiarato irricevibile il ricorso della Kendrion NV, che le era stato notificato quale parte convenuta, diretto a far dichiarare la responsabilità extracontrattuale dell’Unione al fine del risarcimento dei danni che essa sostiene di aver subito a causa del mancato rispetto da parte del Tribunale della ragionevole durata del procedimento nella causa T-54/06, Kendrion/Commissione. In subordine, con tale domanda, la CGUE sollevava un incidente processuale invitando il Tribunale a disporre la sua sostituzione con la Commissione europea (in prosieguo: la «Commissione») in quanto convenuta. La CGUE sosteneva al riguardo che la ricorrente avrebbe dovuto proporre il suo ricorso per il risarcimento dei danni contro l’Unione rappresentata non dalla CGUE, bensì dalla Commissione. Il Tribunale non ha accolto nella predetta ordinanza tale tesi della CGUE.

La CGUE adisce ora la Corte di giustizia con un’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della CGUE, con la quale chiede l’annullamento della suddetta ordinanza. A sostegno di detta impugnazione, la CGUE deduce la violazione delle norme relative alla rappresentanza dell’Unione dinanzi ai suoi organi giurisdizionali e la violazione dell’obbligo di motivazione.

Nell’ambito del primo motivo, vertente sulla violazione delle norme relative alla rappresentanza dell’Unione dinanzi ai suoi organi giurisdizionali , la CGUE rileva che, poiché nessuna disposizione espressa regola specificamente la rappresentanza dell’Unione dinanzi ai suoi organi giurisdizionali nell’ambito di azioni proposte a norma dell’articolo 268 TFUE al fine di far dichiarare la responsabilità extracontrattuale dell’Unione, le norme relative a siffatta rappresentanza devono essere ricavate dai principi generali che sono applicabili all’esercizio della funzione giurisdizionale, in particolare il principio di buona amministrazione della giustizia e i principi di indipendenza e imparzialità del giudice.

La CGUE sviluppa questo primo motivo in due parti riguardanti, più precisamente l’inosservanza del principio di buona amministrazione della giustizia e l’inosservanza dei principi d’indipendenza e d’imparzialità del giudice.

Nell’ambito del primo motivo la CGUE osserva che la conclusione del Tribunale, secondo la quale spetta alla CGUE rappresentare l’Unione nell’ambito del ricorso per risarcimento dei danni summenzionato, si fonda manifestamente sulla giurisprudenza iniziata con la sentenza Werhahn Hansamühle e a./Consiglio e Commissione (da 63/72 a 69/72, EU:C:1973:121; in prosieguo: la «sentenza Werhahn e a.»). La soluzione accolta in detta giurisprudenza è quella secondo la quale, qualora la Comunità, e oramai l’Unione, venga chiamata a rispondere del fatto di una delle sue istituzioni, essa è rappresentata dinanzi al giudice dell’Unione dall’istituzione (o dalle istituzioni) cui il fatto generatore di responsabilità è ascritto. La CGUE sostiene che tale soluzione non poteva essere applicata alla fattispecie, poiché, alla luce di vari elementi, ciò condurrebbe ad una situazione contraria all’interesse della buona amministrazione della giustizia, il quale, come risulta esplicitamente dalla sentenza Werhahn e a., è la ragion d’essere di tale soluzione. In tale contesto la CGUE deduce, incidentalmente, anche un fraintendimento della portata dell’articolo 317, primo comma, TFUE e dell’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento n. 966/2012 (1), a norma dei quali il Tribunale avrebbe dovuto ammettere il principio dell’imputazione di un risarcimento come quello richiesto nella fattispecie alla sezione del bilancio dell’Unione relativa alla Commissione.

Nell’ambito della seconda parte del primo motivo, la CGUE sostiene, fondandosi sulla sentenza della Corte EDU del 10 luglio 2008, Mihalkov c. Bulgaria (ricorso n. 67719/01), che il Tribunale, nel ritenere che la CGUE dovesse rappresentare l’Unione nell’ambito del ricorso per il risarcimento dei danni della Kendrion, ha contravvenuto ai requisiti di indipendenza e d’imparzialità oggettiva del giudice. Infatti, dal momento che, in primo luogo, il presunto fatto generatore della responsabilità è avvenuto nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali di un collegio giudicante e che, in secondo luogo, il collegio giudicante chiamato a pronunciarsi sulla causa i) appartiene al medesimo organo giurisdizionale (il Tribunale) cui appartiene il collegio giudicante al quale è ascritto il fatto generatore della responsabilità e ii) è parte integrante della convenuta nella medesima causa (la CGUE), alla quale i giudici di tale collegio giudicante sono professionalmente legati, i summenzionati requisiti sarebbero compromessi, e ciò ancor più nel caso in cui, come ha considerato il Tribunale, un risarcimento come quello richiesto nella fattispecie dovesse gravare sulla sezione del bilancio relativa alla CGUE.

La CGUE sostiene poi, nell’ambito del secondo motivo , che l’ordinanza impugnata sarebbe viziata da una violazione dell’obbligo di motivazione , non contenendo una specifica confutazione dell’argomentazione fondata sulla portata della sentenza Kendrion/Commissione (C-50/12 P, EU:C:2013:771), che la CGUE aveva esposto dinanzi al Tribunale.


(1)  Regolamento (UE, Euratom) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298, pag. 1).


Tribunale

30.3.2015   

IT

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C 107/23


Sentenza del Tribunale del 12 febbraio 2015 — Akhras/Consiglio

(Causa T-579/11) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Congelamento dei fondi - Diritti della difesa - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione - Diritto alla vita - Diritto di proprietà - Diritto al rispetto della vita privata - Proporzionalità»))

(2015/C 107/30)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Tarif Akhras (Homs, Siria) (rappresentanti: S. Ashley, S. Millar, S. Jeffrey, A. Irvine, solicitors, D. Wyatt, QC, e R. Blakeley, barrister)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente M. Bishop, F. Naert e M.-M. Joséphidès, successivamente M. Bishop e M.-M. Joséphidès, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente E. Paasivirta e F. Castillo de la Torre, successivamente F. Castillo de la Torre e D. Gauci, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2011/522/PESC del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC relativa alle misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 228, pag. 16), del regolamento (UE) n. 878/2011 del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente alle misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 228, pag. 1), della decisione 2011/628/PESC del Consiglio, del 23 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 247, pag. 17), del regolamento (UE) n. 1011/2011 del Consiglio, del 13 ottobre 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 269, pag. 18), della decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273/PESC (GU L 319, pag. 56), del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU L 16, pag. 1), della decisione di esecuzione 2012/172/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC (GU L 87, pag. 103), del regolamento di esecuzione (UE) n. 266/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua l'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento n. 36/2012 (GU L 87, pag. 45), della decisione 2012/739/PESC del Consiglio, del 29 novembre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/782 (GU L 330, pag. 21), della decisione di esecuzione 2013/185/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, che attua la decisione 2012/739 (GU L 111, pag. 77), del regolamento di esecuzione (UE) n. 363/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013, che attua il regolamento n. 36/2012 (GU L 111, pag. 1), della decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 147, pag. 14), della decisione di esecuzione 2014/730/PESC del Consiglio, del 20 ottobre 2014, che attua la decisione 2013/255 (GU L 301, pag. 36), nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2014 del Consiglio, del 20 ottobre 2014, che attua il regolamento n. 36/2012 (GU L 301, pag. 7), nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente.

Dispositivo

1)

La decisione 2011/522/PESC del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, il regolamento (UE) n. 878/2011 del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, la decisione 2011/628/PESC del Consiglio, del 23 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, il regolamento (UE) n. 1011/2011 del Consiglio, del 13 ottobre 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, la decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273/PESC, e il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011, sono annullati in quanto riguardano il sig. Tarif Akhras.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Ognuna delle parti sopporta le proprie spese nel contesto della presente istanza.

4)

Il sig. Akhras sopporta le proprie spese e quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea nell’ambito del procedimento sommario.


(1)  GU C 6 del 7.01.2012.


30.3.2015   

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C 107/24


Sentenza del Tribunale del 12 febbraio 2015 — Compagnie des montres Longines, Francillon/UAMI — Cheng (B)

(Causa T-505/12) (1)

([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo B - Marchio internazionale figurativo anteriore rappresentante due ali spiegate - Impedimenti relativi alla registrazione - Insussistenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Insussistenza di pregiudizio alla notorietà - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009»])

(2015/C 107/31)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Compagnie des montres Longines, Francillon SA (Saint-Imier, Svizzera) (rappresentante: P. González-Bueno Catalán de Ocón, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente F. Mattina, successivamente P. Bullock, agenti)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Xiuxiu Cheng (Budapest, Ungheria)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI, del 14 settembre 2012 (procedimento R 193/2012-5), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Compagnie des montres Longines, Francillon SA e Xiuxiu Cheng.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Compagnie des montres Longines, Francillon SA, è condannata alle spese.


(1)  GU C 26 del 26.1.2013.


30.3.2015   

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C 107/25


Sentenza del Tribunale del 12 febbraio 2015 — Compagnie des montres Longines, Francillon/UAMI — Staccata (QUARTODIMIGLIO QM)

(Causa T-76/13) (1)

([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo QUARTODIMIGLIO QM - Marchi comunitario e internazionali figurativi anteriori rappresentanti due ali spiegate e marchi internazionali figurativi anteriori LONGINES - Impedimenti relativi alla registrazione - Insussistenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Insussistenza di pregiudizio alla notorietà - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009»])

(2015/C 107/32)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Compagnie des montres Longines, Francillon SA (Saint-Imier, Svizzera) (rappresentante: P. González-Bueno Catalán de Ocón, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Staccata Srl (Como, Italia)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI, del 26 novembre 2012 (procedimento R 62/2012-5), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Compagnie des montres Longines, Francillon SA e la Staccata Srl.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Compagnie des montres Longines, Francillon SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 108 del 13.4.2013.


30.3.2015   

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C 107/25


Sentenza del Tribunale del 13 febbraio 2015 — Husky CZ/UAMI — Husky of Tostock Ltd

(Causa T-287/13) (1)

([«Marchio comunitario - Procedimento di decadenza - Marchio comunitario denominativo HUSKY - Uso effettivo del marchio - Decadenza parziale - Proroga del termine - Regola 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2868/95 - Traduzione nella lingua di procedura»])

(2015/C 107/33)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Husky CZ s.r.o. (Praga, Repubblica ceca) (rappresentante: L. Lorenc, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: P. Geroulakos et I. Harrington, agenti)

Controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Husky of Tostock Ltd (Woodbridge, Regno Unito)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 14 marzo 2013 (procedimento R 748/2012-1), relativa ad un procedimento di decadenza tra la Husky CZ s.r.o. e la Husky of Tostock Ltd

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Husky CZ s.r.o. è condannata alle spese.


(1)  GU C 207 del 20.7.2013.


30.3.2015   

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C 107/26


Sentenza del Tribunale del 12 febbraio 2015 — Vita Phone/UAMI(LIFEDATA)

(Causa T-318/13) (1)

([«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo LIFEDATA - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1,lettera b), e articolo 75 del regolamento (CE) n. 207/2009 - Mancanza di valutazione concreta - Obbligo di motivazione»])

(2015/C 107/34)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Ricorrente: Vita Phone GmbH (Mannheim, Germania) (rappresentanti: P. Ruess e A. Doepner-Thiele, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, diesegni e modelli) (rappresentanti: G. Marten et G. Schneider, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 26 marzo 2013 (procedimento R 1072/2012-1), relativa a una domanda di registrazione del marchio denominativo LIFEDATA come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Vita Phone GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 226 del 3.8.2013.


30.3.2015   

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C 107/26


Sentenza del Tribunale del 12 febbraio 2015 — Klaes/UAMI — Klaes Kunststoffe (Klaes)

(Causa T-453/13) (1)

([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo Klaes - Marchio comunitario figurativo anteriore Klaes - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2015/C 107/35)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Horst Klaes GmbH & Co. KG (Bad Neuenahr-Ahrweiler, Germania) (rappresentante: B. Dix, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Pohlmann, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Klaes Kunststoffe GmbH (Neuenrade, Germania) (rappresentanti: inizialmente J. Schneider, successivamente S. Schweyer, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 6 giugno 2013 (procedimento R 1206/2012-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Horst Klaes GmbH & Co. KG e la Klaes Kunststoffe GmbH.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Horst Klaes GmbH & Co. KG sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

3)

La Klaes Kunststoffe GmbH sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 313 del 26.10.2013.


30.3.2015   

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C 107/27


Ordinanza del Tribunale del 28 gennaio 2015 — Kicks Kosmetikkedjan/UAMI — Kik Textilien (KICKS)

(Causa T-531/13) (1)

((«Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro dell'opposizione - Non luogo a statuire»))

(2015/C 107/36)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Kicks Kosmetikkedjan AB (Stoccolma, Svezia) (rappresentante: K. Strömholm, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: I. Harrington, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Kik Textilien und Non-Food GmbH (Bönen, Germania)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 25 luglio 2013 (caso R 992/2012-4), relativa a una procedura di opposizione tra la Kicks Kosmetikkedjan AB e la Kik Textilien und Non-Food GmbH.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

La ricorrente e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso sono condannate a sopportare le proprie spese nonché, ciascuna, la metà di quelle sostenute dal convenuto.


(1)  GU C 359 del 7.12.2013.


30.3.2015   

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C 107/28


Ordinanza del Tribunale del 28 gennaio 2015 — Kicks Kosmetikkedjan/UAMI — Kik Textilien (KICKS)

(Causa T-532/13) (1)

((«Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro dell'opposizione - Non luogo a statuire»))

(2015/C 107/37)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Kicks Kosmetikkedjan AB (Stoccolma, Svezia) (rappresentante: K. Strömholm, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: I. Harrington, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Kik Textilien und Non-Food GmbH (Bönen, Germania)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 25 luglio 2013 (caso R 991/2012-4), relativa a una procedura di opposizione tra la Kicks Kosmetikkedjan AB e la Kik Textilien und Non-Food GmbH.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

La ricorrente e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso sono condannate a sopportare le proprie spese nonché, ciascuna, la metà di quelle sostenute dal convenuto.


(1)  GU C 359 del 7.12.2013.


30.3.2015   

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C 107/28


Ricorso proposto il 13 novembre 2014 — Infineon Technologies/Commissione

(Causa T-758/14)

(2015/C 107/38)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Infineon Technologies AG (Neubiberg, Germania) (rappresentanti: I. Brinker, U. Soltész e P. Linsmeier, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea nel caso AT.39574 — Smart Card Chips (chip di memoria per le carte intelligenti) del 3 settembre 2014 (notificata alla ricorrente il 5 settembre 2014), in particolare gli articoli 1, lettera a), 2, lettera a), e 4, paragrafo 2;

in subordine, disporre una riduzione sostanziale dell’ammenda inflitta alla Infineon Technologies AG ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della decisione; e

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Commissione C (2014) 6250 final del 3 settembre 2014 nel caso AT.39574 — Smart Card Chips (chip di memoria per le carte intelligenti).

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione del diritto della ricorrente ad essere sentita, segnatamente poiché essa non ha adottato una nuova comunicazione degli addebiti. La ricorrente sostiene che:

la Commissione non ha presentato gli elementi di prova tali da consentire alla ricorrente di prendere conoscenza dei comportamenti ad essa contestati e da difendersi adeguatamente;

la Commissione ha violato i diritti procedurali della Infineon, in quanto ha prodotto gli elementi di prova decisivi in una fase molto avanzata del procedimento e, di conseguenza, la Infineon non ha potuto replicare in maniera esaustiva alla comunicazione degli addebiti ed è stata privata dell’opportunità di confutare gli elementi di prova a suo carico in un’udienza; e

taluni documenti sui quali la Commissione si è basata non sono stati comunicati alla Infineon e, pertanto, non possono essere utilizzati contro di essa.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione del principio di buona amministrazione e dei diritti della difesa della Infineon, poiché ha applicato una «procedura accelerata».

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che i contatti intrattenuti dalla Infineon con i suoi concorrenti menzionati nella decisione non hanno comportato una violazione l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. La ricorrente sostiene che:

gli elementi di prova sui quali si è basata la Commissione mancano di credibilità e non sono, pertanto, sufficienti a provare i fatti descritti nella decisione oltre ogni ragionevole dubbio (in dubio pro reo); e

i fatti descritti dalla Commissione non costituiscono una «restrizione per oggetto» come essa sostiene.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha commesso un errore manifesto nell’applicazione del concetto di «infrazione unica e continuata», atteso che, in primo luogo, la Infineon era responsabile di soli sette contatti bilaterali (su un totale di 41 contatti), in secondo luogo, essa non era ne era a conoscenza e, infine, non poteva neanche ragionevolmente prevedere i contatti bilaterali tra gli altri partecipanti.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha commesso un errore manifesto nel calcolo dell’ammenda, poiché non ha escluso il volume d’affari dal «valore delle vendite» (base per il calcolo dell’ammenda), che non è stato chiaramente interessato dall’infrazione.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione dei suoi stessi orientamenti sul calcolo delle ammende e del principio di proporzionalità, in particolare in quanto ha fissato lo stesso «coefficiente di gravità» per tutte le parti.


30.3.2015   

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C 107/30


Ricorso proposto il 13 gennaio 2015 — Deutsche Post/UAMI — Media Logistik (PostModern)

(Causa T-13/15)

(2015/C 107/39)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche Post AG (Bonn, Germania) (rappresentante: K. Hamacher e C. Giersdorf, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Media Logistik GmbH (Dresda, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «PostModern» — Domanda di registrazione n. 4 276 821

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 3 novembre 2014 nel procedimento R 2063/2013-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare il convenuto ed eventualmente gli altri controinteressati alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


30.3.2015   

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C 107/30


Ricorso proposto il 12 gennaio 2015 — Philip Morris/Commissione

(Causa T-18/15)

(2015/C 107/40)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Philip Morris Ltd (Richmond, Regno Unito) (rappresentanti: K. Nordlander e M. Abenhaïm, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare ammissibile il ricorso di annullamento;

Annullare la decisione Ares (2014) 3694540 della Commissione, del 6 novembre 2014, nella parte in cui essa ha negato alla ricorrente l’accesso integrale ai documenti richiesti, fatta eccezione dei dati personali occultati in essi contenuti;

Condannare la Commissione alle spese della ricorrente relative al presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con il suo presente ricorso, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione Ares (2014) 3694540 della Commissione, del 6 novembre 2014, con cui la Commissione ha negato alla ricorrente l’accesso integrale a cinque documenti interni redatti nel contesto dei lavori preparatori che hanno condotto all’adozione della direttiva 2014/40/UE sulla lavorazione, la presentazione e la vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati (1) (la «decisione impugnata»).

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, dell’articolo 15, paragrafo 3, TFUE e dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (2) (il «regolamento sulla trasparenza»), non avendo dimostrato che la divulgazione integrale alla ricorrente dei documenti richiesti pregiudicherebbe «concretamente e realmente» la tutela delle «procedure giurisdizionali» individuate, e non avendo adeguatamente valutato se un prevalente interesse pubblico potesse ciononostante giustificare la divulgazione integrale. La ricorrente fa valere che la Commissione non ha dimostrato che la divulgazione integrale alla ricorrente dei documenti richiesti pregiudicherebbe «concretamente e realmente» la tutela delle «procedure giurisdizionali» individuate in quanto, in primo luogo, i documenti richiesti non possono beneficiare dalla presunzione di tutela applicabile agli «atti di causa»; in secondo luogo, il riferimento astratto della Commissione alla principio della parità delle armi non può giustificare l’estensione della presunzione agli atti non giudiziari, e, in terzo luogo, i riferimenti astratti della Commissione alle procedure pendenti, alla parità delle armi, e alla capacità del servizio giuridico di difendere la validità della DPT [«direttiva sui prodotti del tabacco»] non sono sufficienti a dimostrare che la divulgazione pregiudicherebbe, di fatto, concretamente e realmente la tutela delle «procedure giurisdizionali».

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione dell’articolo 15, paragrafo 3, TFUE e dell’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento sulla trasparenza, non avendo dimostrato che la divulgazione integrale dei documenti richiesti alla ricorrente pregiudicherebbe «concretamente e realmente» il processo decisionale. La ricorrente sostiene che la Commissione si è limitata alle vaghe affermazioni circa un danno asseritamente causato alla cooperazione tra servizi, ma non ha dimostrato nessuna seria pressione esterna idonea a pregiudicare gravemente il processo decisionale. La Commissione è anche incorsa in un errore manifesto nel valutare l’interesse pubblico prevalente, in quanto ha identificato l’erroneo interesse da bilanciare con la tutela del processo decisionale.


(1)  Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU L 127/1).

(2)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145/43).


30.3.2015   

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C 107/32


Ricorso proposto il 19 gennaio 2015 — Franmax/UAMI — Ehrmann (Dino)

(Causa T-21/15)

(2015/C 107/41)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Franmax UAB (Vilnius, Lituania) (rappresentante: E. Saukalas, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ehrmann AG Oberschönegg im Allgäu (Oberschönegg, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente l’elemento verbale «Dino» — Domanda di registrazione n. 10 809 481

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 23 ottobre 2014 nel procedimento R 2012/2013-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


30.3.2015   

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C 107/32


Ricorso proposto il 23 gennaio 2015 — Novartis/UAMI — Mabxience (HERTIXAN)

(Causa T-41/15)

(2015/C 107/42)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Novartis AG (Basilea, Svizzera) (rappresentante: M. Douglas, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Mabxience SA (Montevideo, Uruguay)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «HERTIXAN» — Domanda di registrazione n. 10 660 835

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 31 ottobre 2014 nel procedimento R 2550/2013-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009.


30.3.2015   

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C 107/33


Ricorso proposto il 28 gennaio 2015 — credentis/UAMI — Aldi Karlslunde (Curodont)

(Causa T-53/15)

(2015/C 107/43)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: credentis AG (Windisch, Svizzera) (rappresentante: D. Breuer, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Aldi Karlslunde K/S (Karlslunde, Danimarca)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «Curodont» — Domanda di registrazione n. 10 332 807

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 13 novembre 2014 nel procedimento R 353/2014-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’UAMI e l’Aldi Karlslunde alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


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C 107/34


Ricorso proposto il 2 febbraio 2015 — Jääkiekon SM-liiga/UAMI (Liiga)

(Causa T-54/15)

(2015/C 107/44)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Jääkiekon SM-liiga Oy (Helsinki, Finlandia) (rappresentante: L. Laaksonen, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente l’elemento denominativo «Liiga» — Domanda di registrazione n. 12 056 792

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 1o dicembre 2014, nel procedimento R 576/2014-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e consentire al marchio di procedere alla pubblicazione;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009.


30.3.2015   

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C 107/34


Ricorso proposto il 3 febbraio 2015 — Certified Angus Beef/UAMI — Certified Australian Angus Beef (CERTIFIED AUSTRALIAN ANGUS BEEF)

(Causa T-55/15)

(2015/C 107/45)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Certified Angus Beef, LCC (Wooster, Ohio, Stati Uniti d’America) (rappresentante: C. Aikens, barrister)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Certified Australian Angus Beef Pty Ltd (Surrey Hills, Australia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo contenente gli elementi verbali «CERTIFIED AUSTRALIAN ANGUS BEEF» — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 095 394

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 30 ottobre 2014 nel procedimento R 662/2014-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

accogliere in toto l’opposizione;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


30.3.2015   

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C 107/35


Ricorso proposto il 6 febbraio 2015 — Laboratorios Ern/UAMI — Dermogen Farma (ETERN JUVENTUS)

(Causa T-60/15)

(2015/C 107/46)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Laboratorios Ern, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: T. González Martínez, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Dermogen Farma, SA (Madrid, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «ETERN JUVENTUS» — Domanda di registrazione n. 10 862 548

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 6 novembre 2014 nel procedimento R 2414/2013-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI, del 6 novembre 2014, procedimento R 2414/2013-1, in relazione al parziale accoglimento della domanda di marchio per i seguenti servizi della classe 35: «servizi di vendita al dettaglio, all’ingrosso e tramite le reti informatiche mondiali di dentifrici; vendite esclusive e rappresentanze commerciali in materia di dentifrici»;

respingere la domanda di marchio comunitario n. 10 862 548«ETERN JUVENTUS» per i seguenti servizi della classe 35: «servizi di vendita al dettaglio, all’ingrosso e tramite reti informatiche mondiali di dentifrici; vendite esclusive e rappresentanze commerciali in materia di dentifrici»; e

condannare l’UAMI e, eventualmente, la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


30.3.2015   

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C 107/36


Ricorso proposto il 6 febbraio 2015 — 1&1 Internet/UAMI — Unoe Bank (1e1)

(Causa T-61/15)

(2015/C 107/47)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: 1&1 Internet AG (Montabaur, Germania) (rappresentante: G. Klopp, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Unoe Bank, SA (Madrid, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «(1e1)» — Domanda di registrazione n. 11 047 479

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 4 dicembre 2014 nel procedimento R 101/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata relativa al procedimento di opposizione n. B 002090507 tra la 1&1 Internet AG e la UNO E Bank;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


30.3.2015   

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C 107/37


Ricorso proposto il 4 febbraio 2015 — Market Watch/UAMI — El Corte Inglés (MITOCHRON)

(Causa T-62/15)

(2015/C 107/48)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Market Watch Franchise & Consulting, Inc. (Freeport, Bahamas) (rappresentante: J. Korab, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «MITOCHRON» — Domanda di registrazione n. 11 200 078

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 19 novembre 2014 nel procedimento R 508/2014-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ammissibile il ricorso;

annullare la decisione impugnata;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivo invocato

Insussistenza di un rischio di confusione tra i marchi interessati dalla controversia.


30.3.2015   

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C 107/37


Ricorso proposto il 9 febbraio 2015 — Shoe Branding Europe/UAMI (Strisce parallele)

(Causa T-63/15)

(2015/C 107/49)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Shoe Branding Europe BVBA (Oudenaarde, Belgium) (rappresentante: J. Løje, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo (Raffigurazione di due strisce parallele) — Domanda di registrazione n. 10 926 764

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 3 dicembre 2014, nel procedimento R 2560/2015-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


30.3.2015   

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C 107/38


Ricorso proposto il 9 febbraio 2015 — Shoe Branding Europe/UAMI (Strisce oblique parallele)

(Causa T-64/15)

(2015/C 107/50)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Shoe Branding Europe BVBA (Oudenaarde, Belgio) (rappresentante: J. Løje, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo (Raffigurazione di due strisce oblique parallele) — Domanda di registrazione n. 10 984 102

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 3 dicembre 2014 nel procedimento R 2563/2013-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


30.3.2015   

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C 107/39


Ordinanza del Tribunale del 4 febbraio 2015 — Gretsch-Unitas e Gretsch-Unitas Baubeschläge/Commissione

(Causa T-252/12) (1)

(2015/C 107/51)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 227 del 28.7.2012.


30.3.2015   

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C 107/39


Ordinanza del Tribunale del 9 febbraio 2015 — Spagna/Commissione

(Causa T-657/14) (1)

(2015/C 107/52)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 380 del 27.10.2014.


Tribunale della funzione pubblica

30.3.2015   

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C 107/40


Ricorso proposto il 21 gennaio 2015 — ZZ/AESA

(Causa F-6/15)

(2015/C 107/53)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: E. Asenov, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA)

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea di risolvere il contratto a tempo determinato del ricorrente prima della data di scadenza prevista nel contratto e domanda di risarcimento dei danni e interessi in relazione ai danni materiali e morali derivanti dall’anticipata risoluzione del suo contratto.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione impugnata n. 2014/039/E, del 16 aprile 2014, di risolvere anticipatamente il contratto del ricorrente, confermata dalla decisione n. SR 14-005 dell’AESA, del 27 ottobre 2014.

Concedere il risarcimento dei danni morali sofferti dal ricorrente nella forma di umiliazioni, insulti, offese alla reputazione e peggioramento delle condizioni di salute, a causa della decisione. La valutazione del ricorrente di tali danni morali equivale a EUR 100 000.

Concedere il risarcimento dei danni patrimoniali sofferti dal ricorrente a causa dell’anticipata risoluzione del suo contratto. Essi corrispondono alla differenza tra la retribuzione piena del ricorrente e il risarcimento danni ai sensi dell’articolo 47, lettera b), ii), RAA per il periodo tra l’anticipata risoluzione del contratto del ricorrente e il giorno del suo ripristino o la data in cui tale contratto scade, ossia il 1o novembre 2015. La valutazione della differenza equivale a circa EUR 75 000, tuttavia l’ufficio contabilità dell’AESA può calcolarli in modo più preciso.

Ripristinare la normale esecuzione del contratto del ricorrente e il rapporto di lavoro del ricorrente con l’Agenzia europea per la sicurezza aerea.

Quanto alle prove:

citare un testimone ai fini della fase orale del procedimento affinché deponga sulla reputazione del ricorrente all’interno della comunità dell’aviazione civile prima dell’illegittima interruzione;

citare un testimone ai fini della fase orale del procedimento affinché deponga sullo stato di salute fisica e mentale del ricorrente durante e dopo l’illegittima interruzione e risoluzione del suo contratto;

disporre che l’AESA fornisca l’elenco dei suoi posti sensibili.

Quanto alle spese, condannare la convenuta alle proprie spese, nonché a quelle sostenute dal ricorrente, inclusi gli onorari dell’avvocato che rappresenta il ricorrente dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, le spese dei testimoni e le altre spese sostenute in relazione al procedimento.