ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 96

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

58° anno
23 marzo 2015


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2015/C 096/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2015/C 096/02

Causa C-420/14 P: Impugnazione proposta il 10 settembre 2014 dalla Jyoti Ceramic Industries PVT. Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 1o luglio 2014, causa T-239/12, Jyoti Ceramic Industries PVT. Ltd/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

2

2015/C 096/03

Causa C-580/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 16 dicembre 2014 — Avvocato Sandra Bitter in qualità di curatore fallimentare della Ziegelwerk Höxter GmbH/Repubblica federale di Germania

2

2015/C 096/04

Causa C-583/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 18 dicembre 2014 — Benjámin Dávid Nagy/Vas Megyei Rendőr-főkapitányság

3

2015/C 096/05

Causa C-596/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección 3 de lo Social (Spagna) il 22 dicembre 2014 — Ana de Diego Porras/Ministerio de Defensa

3

2015/C 096/06

Causa C-598/14 P: Impugnazione proposta il 22 dicembre 2014 dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 21 ottobre 2014, causa T-453/11, Szajner/UAMI

4

2015/C 096/07

Causa C-613/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) il 30 dicembre 2014 — James Elliott Construction Limited/Irish Asphalt Limited

5

2015/C 096/08

Causa C-614/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad (Bulgaria) il 31 dicembre 2014 — Procedimento penale a carico di Atanas Ognyanov

6

2015/C 096/09

Causa C-14/15: Ricorso proposto il 14 gennaio 2015 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea

7

2015/C 096/10

Causa C-16/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado Contencioso-Administrativo n. 4 de Madrid (Spagna) il 19 gennaio 2015 — María Elena Pérez López/Servicio Madrileño de Salud (Comunidad de Madrid)

8

 

Tribunale

2015/C 096/11

Causa T-570/10 RENV: Sentenza del Tribunale del 5 febbraio 2015 — Environmental Manufacturing/UAMI — Wolf (Raffigurazione di una testa di lupo) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo rappresentante una testa di lupo — Marchi nazionali e internazionali figurativi anteriori WOLF Jardin e Outils WOLF — Impedimenti relativi alla registrazione — Pregiudizio del carattere distintivo o della notorietà del marchio anteriore — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009]

10

2015/C 096/12

Causa T-204/11: Sentenza del Tribunale dell’11 febbraio 2015 — Spagna/Commissione (Tutela dei consumatori — Regolamento (UE) n. 15/2011 — Metodi di rilevazione delle tossine lipofile nei molluschi bivalvi — Sostituzione del metodo del biotest sui topi con il metodo della cromatografia liquida associato alla spettrometria di massa in tandem (LC-MS/MS) — Articolo 168 TFUE — Proporzionalità — Legittimo affidamento)

11

2015/C 096/13

Causa T-387/12: Sentenza del Tribunale del 5 febbraio 2015 — Italia/Commissione [FEAOG — Sezione Garanzia — FEAGA e FEASR — Spese escluse dal finanziamento — Ortofrutticoli — Settore della trasformazione dei pomodori — Aiuti alle organizzazioni di produttori — Spese effettuate dall’Italia — Articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999 — Articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 — Rettifica forfettaria]

11

2015/C 096/14

Causa T-395/12: Sentenza del Tribunale dell’11 febbraio 2015 — Fetim/UAMI — Solid Floor (Solidfloor The professional’s choice) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo Solidfloor The professional’s choice — Marchio nazionale figurativo anteriore SOLID floor, denominazione sociale e nome di dominio anteriori Solid Floor Ltd — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Somiglianza dei prodotti e dei servizi — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

12

2015/C 096/15

Causa T-473/12: Sentenza del Tribunale del 5 febbraio 2015 — Aer Lingus/Commissione (Aiuto di Stato — Tassa irlandese sui passeggeri dei voli aerei — Tariffa ridotta per le destinazioni ubicate entro un raggio di 300 km dall’aeroporto di Dublino — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e ne ordina il recupero — Vantaggio — Carattere selettivo — Identificazione dei beneficiari dell’aiuto — Articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 — Obbligo di motivazione)

12

2015/C 096/16

Causa T-500/12: Sentenza del Tribunale del 5 febbraio 2015 — Ryanair/Commissione [Aiuto di Stato — Tassa irlandese sui passeggeri dei voli aerei — Tariffa ridotta per le destinazioni ubicate entro un raggio di 300 km dall’aeroporto di Dublino — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e che ne ordina il recupero — Vantaggio — Carattere selettivo — Identificazione dei beneficiari dell’aiuto — Articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 — Obbligo di motivazione]

13

2015/C 096/17

Causa T-33/13: Sentenza del Tribunale del 5 febbraio 2015 — Türkiye Garanti Bankasi/UAMI — Card & Finance Consulting (bonus & more) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo bonus & more — Marchio internazionale figurativo anteriore bonus net — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

14

2015/C 096/18

Causa T-78/13: Sentenza del Tribunale del 5 febbraio 2015 — Red Bull/UAMI — Sun Mark (BULLDOG) (Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo BULLDOG — Marchi internazionali e nazionali denominativi anteriori BULL e RED BULL — Impedimenti relativi alla registrazione — Rischio di confusione — Identità dei prodotti — Somiglianza dei segni — Nozione di somiglianza concettuale — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009)

15

2015/C 096/19

Causa T-368/13: Sentenza del Tribunale del 10 febbraio 2015 — Boehringer Ingelheim International/UAMI — Lehning entreprise (ANGIPAX) (Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo ANGIPAX — Marchio comunitario denominativo anteriore ANTISTAX — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

16

2015/C 096/20

Causa T-379/13: Sentenza del Tribunale del 10 febbraio 2015 — Innovation First/UAMI (NANO) (Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo NANO — Diritto al contraddittorio — Obbligo di motivazione — Esame d’ufficio dei fatti — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009)

16

2015/C 096/21

Causa T-499/13: Sentenza del Tribunale del 5 febbraio 2015 — nMetric/UAMI (SMARTER SCHEDULING) [Marchio comunitario — Registrazione internazionale che designa la Comunità — Marchio denominativo SMARTER SCHEDULING — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

17

2015/C 096/22

Causa T-648/13: Sentenza del Tribunale del 10 febbraio 2015 — IOIP Holdings/UAMI (GLISTEN) (Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo GLISTEN — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009)

18

2015/C 096/23

Causa T-7/14: Sentenza del Tribunale del 6 febbraio 2015 — BQ/Corte dei conti (Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Rapporto informativo — Molestie psicologiche — Rigetto parziale del ricorso per risarcimento danni in primo grado — Snaturamento degli elementi di fatto — Obbligo di motivazione da parte del Tribunale della funzione pubblica — Proporzionalità — Ripartizione delle spese)

18

2015/C 096/24

Causa T-85/14: Sentenza del Tribunale del 10 febbraio 2015 — Infocit/UAMI — DIN (DINKOOL) (Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo DINKOOL — Marchio internazionale figurativo anteriore DIN — Identificatore commerciale nazionale anteriore DIN — Impedimenti relativi alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009)

19

2015/C 096/25

Causa T-396/13: Ordinanza del Tribunale del 26 gennaio 2015 — Dosen/UAMI — Gramm (Nano- Pad) (Marchio comunitario — Domanda di dichiarazione di nullità — Ritiro della domanda di dichiarazione di nullità — Non luogo a statuire)

20

2015/C 096/26

Causa T-338/14: Ordinanza del Tribunale del 27 gennaio 2015 — UNIC/Commissione (Ricorso di annullamento — Azioni comuni destinate a favorire lo sviluppo sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale dei paesi in via di sviluppo — Preferenze tariffarie generalizzate concesse ai cuoi e alle pelli lavorati e semilavorati provenienti dall’India, dal Pakistan e dall’Etiopia — Rigetto della domanda di revoca temporanea di preferenze generalizzate concesse — Atto non impugnabile con un ricorso — Irricevibilità)

20

2015/C 096/27

Causa T-827/14: Ricorso proposto il 24 dicembre 2014 — Deutsche Telekom/Commissione

21

2015/C 096/28

Causa T-830/14: Ricorso proposto il 29 dicembre 2014 — Farahat/Consiglio

22

2015/C 096/29

Causa T-45/15: Ricorso proposto il 2 febbraio 2015 — Hydrex/Commissione

23

2015/C 096/30

Causa T-248/12: Ordinanza del Tribunale del 6 febbraio 2015 — Fuhr/Commissione

24

 

Tribunale della funzione pubblica

2015/C 096/31

Causa F-2/15: Ricorso proposto l’8 gennaio 2015 — ZZ/Commissione

25

2015/C 096/32

Causa F-3/15: Ricorso proposto il 9 gennaio 2015 — ZZ e ZZ/Commissione

25

2015/C 096/33

Causa F-4/15: Ricorso proposto il 12 gennaio 2015 — ZZ e altri/Commissione

26

2015/C 096/34

Causa F-5/15: Ricorso proposto il 19 gennaio 2015 — ZZ/Commissione

26

2015/C 096/35

Causa F-16/15: Ricorso proposto il 30 gennaio 2015 — ZZ e a./Commissione

27

2015/C 096/36

Causa F-18/15: Ricorso proposto il 2 febbraio 2015 — ZZ e a./Commissione

28


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

23.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 96/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2015/C 096/01)

Ultima pubblicazione

GU C 89 del 16.3.2015

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 81 del 9.3.2015

GU C 73 del 2.3.2015

GU C 65 del 23.2.2015

GU C 56 del 16.2.2015

GU C 46 del 9.2.2015

GU C 34 del 2.2.2015

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

23.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 96/2


Impugnazione proposta il 10 settembre 2014 dalla Jyoti Ceramic Industries PVT. Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 1o luglio 2014, causa T-239/12, Jyoti Ceramic Industries PVT. Ltd/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-420/14 P)

(2015/C 096/02)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Jyoti Ceramic Industries PVT. Ltd (rappresentanti: D. Jochim e R. Egerer, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), DeguDent GmbH

Con ordinanza del 5 febbraio 2015, la Corte di giustizia dell’Unione europea (Settima Sezione) ha respinto l’impugnazione e ha condannato la ricorrente a farsi carico delle proprie spese.


23.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 96/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 16 dicembre 2014 — Avvocato Sandra Bitter in qualità di curatore fallimentare della Ziegelwerk Höxter GmbH/Repubblica federale di Germania

(Causa C-580/14)

(2015/C 096/03)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti

Ricorrente: Avvocato Sandra Bitter in qualità di curatore fallimentare della Ziegelwerk Höxter GmbH

Resistente: Repubblica federale di Germania

Questione pregiudiziale

Se sia in contrasto con il principio di proporzionalità la normativa di cui all’articolo 16, paragrafo 3, secondo periodo della direttiva sullo scambio di quote di emissioni (1), la quale stabilisce che per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa per la quale il gestore o operatore aereo non ha restituito le quote di emissione, l’ammenda per le emissioni in eccesso corrisponde a 100 EUR.


(1)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).


23.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 96/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 18 dicembre 2014 — Benjámin Dávid Nagy/Vas Megyei Rendőr-főkapitányság

(Causa C-583/14)

(2015/C 096/04)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Benjámin Dávid Nagy

Convenuto: Vas Megyei Rendőr-főkapitányság

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 18 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro, quale quella controversa nel procedimento principale, ai sensi della quale, in linea di principio, in tale Stato membro possono circolare su strada unicamente i veicoli provvisti di autorizzazione amministrativa e di targa di immatricolazione rilasciate dal suddetto Stato membro e una persona ivi domiciliata, che non è considerata lavoratore ai sensi del diritto dell’Unione e che intende avvalersi dell’esenzione stabilita relativamente alla citata normativa in base al fatto che essa utilizza il veicolo messo a disposizione da un operatore economico avente sede sociale in un altro Stato membro, deve essere in grado di dimostrare in loco, durante un controllo di polizia, che sono soddisfatti i requisiti stabiliti nella suddetta normativa dello Stato membro, a pena di essere immediatamente oggetto di un’ammenda senza possibilità di esenzione, e cui importo è equivalente a quello della multa prevista in caso di inosservanza dell’obbligo di registrare il veicolo.

2)

Se l’articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro, quale quella controversa nel procedimento principale, ai sensi della quale, in linea di principio, in tale Stato membro possono circolare su strada unicamente i veicoli provvisti di autorizzazione amministrativa e di targa di immatricolazione rilasciate dal suddetto Stato membro e una persona ivi domiciliata, che non è considerata lavoratore ai sensi del diritto dell’Unione e che intende avvalersi dell’esenzione stabilita relativamente alla citata normativa in base al fatto che essa utilizza il veicolo messo a disposizione da un operatore economico avente sede sociale in un altro Stato membro, deve essere in grado di dimostrare in loco, durante un controllo di polizia, che sono soddisfatti i requisiti stabiliti nella suddetta normativa dello Stato membro, a pena di essere immediatamente oggetto di un’ammenda senza possibilità di esenzione, e cui importo è equivalente a quello della multa prevista in caso di inosservanza dell’obbligo di registrare il veicolo.


23.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 96/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección 3 de lo Social (Spagna) il 22 dicembre 2014 — Ana de Diego Porras/Ministerio de Defensa

(Causa C-596/14)

(2015/C 096/05)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección 3 de lo Social

Parti

Ricorrente: Ana de Diego Porras

Convenuto: Ministerio de Defensa

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’indennità per la cessazione del contratto a tempo determinato debba essere considerata inclusa nelle condizioni di impiego menzionate alla clausola 4, paragrafo 1, dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP (1).

2)

Qualora si ritenga che tale indennità rientri nelle condizioni di impiego, se i lavoratori con un contratto o un rapporto di lavoro definiti direttamente fra il datore di lavoro e il lavoratore e il cui termine è determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico, debbano percepire, alla scadenza del contratto, la medesima indennità che spetterebbe a un lavoratore a tempo indeterminato equiparabile in caso di cessazione del contratto per cause oggettive.

3)

Nel caso in cui il lavoratore a tempo determinato abbia diritto alla medesima indennità spettante a un lavoratore a tempo indeterminato in caso di cessazione del contratto per cause oggettive, se si possa ritenere che l’articolo 49, paragrafo 1, lettera c), dello Estatuto de los Trabajadores (Statuto dei lavoratori spagnolo) abbia trasposto correttamente la direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, oppure sia discriminatorio e in contrasto con la stessa, in quanto lesivo del suo obiettivo e della sua efficacia pratica.

4)

Qualora non sussistano ragioni oggettive per escludere i lavoratori con un contratto a termine per la copertura temporanea di un posto [contrato de interinidad] dal diritto di percepire un’indennità per la cessazione del contratto temporaneo, se sia discriminatoria la distinzione stabilita dallo Estatuto de los Trabajadores per quanto riguarda le condizioni di impiego di tali lavoratori non solo in relazione alle condizioni di impiego dei lavoratori a tempo indeterminato, ma anche rispetto a quelle degli altri lavoratori a tempo determinato.


(1)  Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43).


23.3.2015   

IT

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C 96/4


Impugnazione proposta il 22 dicembre 2014 dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 21 ottobre 2014, causa T-453/11, Szajner/UAMI

(Causa C-598/14 P)

(2015/C 096/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Altre parti nel procedimento: Gilbert Szajner, Forge de Laguiole

Conclusioni del ricorrente

annullare la sentenza impugnata,

condannare la parte ricorrente dinanzi al Tribunale alle spese sostenute dall’Ufficio.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente deduce due motivi a sostegno della sua impugnazione, ossia, la violazione dell’articolo 65 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario (1) e la violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del medesimo regolamento in combinato disposto con l’articolo L 711-4 del codice francese sulla proprietà intellettuale.

Secondo il ricorrente, il Tribunale può annullare o riformare la decisione soltanto se, al momento in cui è stata adottata, essa era viziata da uno dei motivi di annullamento o di riforma elencati all’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009. Il Tribunale avrebbe violato l’articolo 65, paragrafo 2, del predetto regolamento violando la portata del suo controllo di legittimità, il quale deve limitarsi agli elementi di diritto (ivi compresa la giurisprudenza esistente il giorno in cui la decisione è stata adottata) e di fatto dedotti dinanzi alla commissione di ricorso. Il Tribunale non avrebbe dimostrato che la commissione di ricorso aveva commesso un errore il giorno in cui è stata adottata la decisione impugnata. Il Tribunale avrebbe sostituito la propria valutazione a quella della commissione di ricorso e avrebbe proceduto a una valutazione della sentenza della Corte di cassazione francese del 10 luglio 2012 in ordine alla quale detta commissione di ricorso non si sarebbe potuta esprimere.

Inoltre, il Tribunale avrebbe snaturato la sentenza della Corte di cassazione francese del 10 luglio 2012 per aver dichiarato che era «assolutamente priva di ambiguità quanto all’estensione della protezione conferita a una denominazione sociale e destinata a essere applicata in generale» e conferendole una portata che è evidente che non ha rispetto agli altri documenti del fascicolo, nel contesto dell’articolo L 711-4 del codice francese sulla proprietà intellettuale.

Infine, il Tribunale avrebbe commesso un errore per aver identificato i settori di attività della società Forge de Laguiole alla luce dei criteri propri del diritto dei marchi. Il Tribunale avrebbe dovuto identificare i settori di attività della società Forge de Laguiole facendo riferimento alla destinazione e all’utilizzo dei prodotti venduti da quest’ultima, e non soltanto considerando il criterio della natura del prodotto.


(1)  GU L 78, pag. 1.


23.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 96/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) il 30 dicembre 2014 — James Elliott Construction Limited/Irish Asphalt Limited

(Causa C-613/14)

(2015/C 096/07)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court, Irlanda

Parti

Ricorrente: James Elliott Construction Limited

Convenuto: Irish Asphalt Limited

Questioni pregiudiziali

1)

 

a)

Quando le condizioni di un contratto privato obbligano una parte a fornire un prodotto fabbricato conformemente a una norma nazionale, che recepisce una norma europea emanata su mandato conferito dalla Commissione europea ai sensi delle disposizioni della direttiva sui prodotti da costruzione (89/106/CEE) (1), se la Corte di giustizia dell’Unione europea possa essere adita in via pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE per l’interpretazione di detta norma.

b)

In caso di risposta affermativa alla questione sub a), se la norma EN13242:2002 richieda che la sua osservanza o violazione sia dimostrata soltanto mediante prove ai sensi delle norme (non derivate da un mandato) adottate dal CEN (Comité Européen de Normalisation), indicate nella norma EN13242:2002 ed eseguite contestualmente alla produzione e/o alla fornitura; oppure se la violazione della norma (e, quindi, del contratto) possa essere dimostrata mediante prove eseguite successivamente, quando i risultati di tali prove dimostrino in maniera logica la violazione della norma.

2)

Se il giudice nazionale, investito di un ricorso di diritto privato per un inadempimento contrattuale che riguarda un prodotto fabbricato secondo una norma europea emanata su mandato conferito dalla Commissione europea ai sensi della direttiva sui prodotti da costruzione, debba disapplicare le disposizioni del diritto nazionale contenenti condizioni sulla commerciabilità e sull’idoneità allo scopo o sulla qualità, in quanto tale normativa o la sua applicazione crea le norme o impone le specifiche tecniche o requisiti che non sono stati notificati conformemente alla direttiva 98/34/CE (2) sulle norme tecniche.

3)

Se il giudice nazionale, investito di un ricorso per l’inadempimento di un contratto privato, che si afferma derivi dalla violazione di una condizione sulla commerciabilità o sull’idoneità all’uso (contemplata ex lege in un contratto fra le parti e non da esse modificata o disapplicata) con riferimento a un prodotto fabbricato conformemente alla norma EN13242:2002, sia tenuto a presumere che il prodotto è di qualità mercantile e idoneo allo scopo e, in tal caso, se tale presunzione possa essere confutata soltanto con la dimostrazione di non conformità alla norma EN13242:2002 in base alle prove e ai protocolli citati in tale norma e eseguiti contestualmente alla fornitura del prodotto.

4)

In caso di risposta affermativa alla prima questione sub a) e alla terza questione, se la norma EN13242:2002 imponga un limite al contenuto totale di zolfo degli aggregati, di modo che, affinché sussista la presunzione di commerciabilità o d’idoneità all’uso, tra le altre cose, detto limite deve essere rispettato.

5)

In caso di risposta affermativa alla prima questione sub a) e alla terza questione, se per poter invocare la presunzione creata dall’allegato ZA della norma EN13242:2002 e/o dall’articolo 4 della direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, costituisca un requisito necessario che la parte dimostri che il prodotto rechi il marchio «CE»».


(1)  Direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione (GU L 40, pag. 12).

(2)  Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 207, pag. 37).


23.3.2015   

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C 96/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad (Bulgaria) il 31 dicembre 2014 — Procedimento penale a carico di Atanas Ognyanov

(Causa C-614/14)

(2015/C 096/08)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski gradski sad

Imputato nella causa principale:

Atanas Ognyanov

Altra parte interessata nel procedimento: Sofyiska gradska prokuratura

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia ravvisabile una violazione del diritto dell'Unione (combinato disposto dell'articolo 267, secondo comma, TFUE, dell'articolo 94 del regolamento di procedura della Corte di giustizia, degli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o di altre disposizioni applicabili) nel caso in cui il giudice che abbia proposto domanda di pronuncia pregiudiziale prosegua, dopo il provvedimento di rinvio pregiudiziale, nella trattazione della causa pronunciandosi sul merito senza astenersi, ove il motivo di astensione consisterebbe nel fatto che il giudice, con la domanda di pronuncia pregiudiziale, si sarebbe già pronunciato sul merito (ritenendo determinati fatti accertati e una determinata norma giuridica ad essi applicabile).

La questione pregiudiziale è proposta nell’assunto che nell'accertamento dei fatti e della normativa applicabile ai fini del rinvio pregiudiziale siano state rispettate tutte le norme procedurali a tutela del diritto delle parti di dedurre mezzi di prova e di formulare difese.

2)

Nel caso in cui la questione sub 1) sia risolta nel senso della legittimità della prosecuzione del procedimento, se sia dunque ravvisabile una violazione del diritto dell'Unione ove

A)

il giudice riporti nella propria decisione definitiva quanto già accertato nella domanda di pronuncia pregiudiziale senza alcuna modifica e, con riferimento alle soluzioni accolte in fatto ed in diritto, neghi la produzione di nuove prove e l'audizione delle parti; in pratica il giudice assumerebbe nuove prove e procederebbe all’audizione delle parti solo in relazione alle questioni non ritenute accertate nella domanda di pronuncia pregiudiziale;

B)

il giudice assuma nuove prove e proceda all’audizione delle parti su tutte le questioni rilevanti, comprese le questioni sulle quali si sia già pronunciato nel provvedimento di rinvio pregiudiziale pronunciandosi conclusivamente sul merito nella propria decisione definitiva, sulla base di tutte le prove assunte e sentite tutte le difese delle parti, indipendentemente dal fatto che le prove siano state assunte e le parti abbiano svolte le proprie difese anteriormente o successivamente all’emanazione del provvedimento di rinvio.

3)

Qualora la prima questione pregiudiziale sia risolta nel senso che sia compatibile con il diritto dell'Unione proseguire il procedimento, se sia parimenti compatibile la decisione del giudice a quo di non proseguire il procedimento principale bensì di astenersi per parzialità, in quanto la prosecuzione del procedimento costituirebbe una violazione del diritto nazionale, che offre una maggiore tutela degli interessi delle parti e dell'amministrazione della giustizia, vale a dire laddove l'astensione sia motivata dal fatto che:

A)

il giudice, nel contesto della domanda di pronuncia pregiudiziale, si sia già pronunciato sul merito prima di emettere la propria decisione definitivo, circostanza legittima secondo il diritto dell'Unione ma non già secondo il diritto nazionale;

B)

il giudice si pronunci definitivamente sul merito della causa con due atti giuridici distinti e non con uno (nell’assunto che la domanda di pronuncia pregiudiziale non costituisca una pronuncia non definitiva, bensì definitiva), cosa legittima secondo il diritto dell'Unione ma non già secondo il diritto nazionale.


23.3.2015   

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C 96/7


Ricorso proposto il 14 gennaio 2015 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-14/15)

(2015/C 096/09)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: F. Drexler, A. Caiola, M. Pencheva, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione del Consiglio 2014/731/UE, del 9 ottobre 2014, relativa all’avvio a Malta dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli (1), la decisione del Consiglio 2014/743/UE, del 21 ottobre 2014, relativa all’avvio a Cipro dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli (2), e la decisione del Consiglio 2014/744/UE, del 21 ottobre 2014, relativa all’avvio in Estonia dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli (3);

condannare Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso di annullamento, il Parlamento invoca due motivi, vertenti, da un lato, sulla violazione dei Trattati, e, dall’altro, sulla violazione delle forme sostanziali.

In primo luogo, il Parlamento ritiene che il Consiglio abbia utilizzato una base giuridica inappropriata ai fini dell’adozione delle decisioni impugnate.

In secondo luogo, il Parlamento europeo addebita al Consiglio di avere impiegato un procedimento decisionale che non sarebbe corretto da un punto di vista giuridico.


(1)  GU L 302, pag. 56.

(2)  GU L 308, pag. 100.

(3)  GU L 308, pag. 102.


23.3.2015   

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C 96/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado Contencioso-Administrativo n. 4 de Madrid (Spagna) il 19 gennaio 2015 — María Elena Pérez López/Servicio Madrileño de Salud (Comunidad de Madrid)

(Causa C-16/15)

(2015/C 096/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado Contencioso-Administrativo n. 4 de Madrid

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: María Elena Pérez López

Convenuto: Servicio Madrileño de Salud (Comunidad de Madrid)

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia contrario all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 dalla CES, dall'UNICE e dal CEEP, che figura nell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio (1), del 28 giugno 1999, e, pertanto, inapplicabile, l’articolo 9, paragrafo 3, della legge 16 dicembre 2003, n. 55, recante lo statuto quadro del personale con rapporto di lavoro di diritto amministrativo dei servizi sanitari (Ley estatal 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud), in quanto favorisce gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di nomine di reclutamento occasionale, nella misura in cui:

a)

non stabilisce la durata massima totale delle nomine successive di reclutamento occasionale, né il numero massimo di rinnovi delle stesse;

b)

lascia alla discrezionalità dell’Amministrazione la decisione di procedere alla creazione di posti nella dotazione organica quando vengano effettuate più di due nomine per la prestazione dei medesimi servizi per un periodo complessivo pari o superiore a 12 mesi nell’arco di due anni;

c)

permette di realizzare nomine di reclutamento occasionale senza richiedere che nelle stesse figuri la specifica causa oggettiva di natura temporanea, congiunturale o straordinaria che le giustifichi.

2)

Se sia contrario all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 dalla CES, dall'UNICE e dal CEEP, che figura nell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, e, pertanto, inapplicabile, l’articolo 11, paragrafo 7, dell’ordinanza della Consejería de Economía y Hacienda del 28 gennaio 2013 della Comunità di Madrid, che stabilisce che «una volta raggiunta la data di termine della nomina si dovrà, in ogni caso, disporre la cessazione del rapporto di lavoro e saranno liquidati i pagamenti dovuti per il periodo di prestazione dei servizi, compresi i casi in cui, in seguito, sia effettuata una nuova nomina a favore del medesimo titolare» e, dunque, indipendentemente dalla cessazione della specifica causa oggettiva che ha giustificato la nomina, come stabilito alla clausola 3, paragrafo 1, dell’accordo quadro.

3)

Se sia conforme all’obiettivo perseguito dall’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 dalla CES, dall'UNICE e dal CEEP, che figura nell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, interpretare il terzo comma dell’articolo 9, paragrafo 3, della legge n. 55/2003, dell’Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, nel senso che quando sono effettuate più di due nomine per la prestazione dei medesimi servizi per un periodo complessivo pari o superiore a 12 mesi nell’arco di due anni si deve procedere alla creazione di un posto strutturale nella dotazione organica del centro, e dunque il lavoratore con nomina di reclutamento occasionale passi ad essere nominato come pubblico dipendente temporaneo.

4)

Se sia conforme al principio di non discriminazione sancito dall’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 dalla CES, dall'UNICE e dal CEEP, che figura nell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, applicare al personale con rapporto di lavoro di diritto amministrativo a tempo determinato reclutato occasionalmente la medesima indennità prevista per i lavoratori con contratto di reclutamento occasionale, vista la sostanziale identità fra le due situazioni, atteso che non avrebbe senso che lavoratori con la medesima qualifica, che prestano servizi nella medesima impresa (Servizio sanitario di Madrid) svolgendo la stessa funzione e al fine di soddisfare la medesima necessità congiunturale, ricevano un trattamento differente al momento dell’estinzione del loro rapporto, pur non essendovi una ragione apparente che impedisca di confrontare fra loro contratti a tempo determinato allo scopo di evitare situazioni discriminatorie.


(1)  GU L 175, pag. 43.


Tribunale

23.3.2015   

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C 96/10


Sentenza del Tribunale del 5 febbraio 2015 — Environmental Manufacturing/UAMI — Wolf (Raffigurazione di una testa di lupo)

(Causa T-570/10 RENV) (1)

([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo rappresentante una testa di lupo - Marchi nazionali e internazionali figurativi anteriori WOLF Jardin e Outils WOLF - Impedimenti relativi alla registrazione - Pregiudizio del carattere distintivo o della notorietà del marchio anteriore - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2015/C 096/11)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Environmental Manufacturing LLP (Stowmarket, Regno Unito) (rappresentanti: S. Malynicz, barrister, e M. Atkins, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Société Elmar Wolf, (Wissembourg, Francia) (rappresentante: N. Boespflug, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 6 ottobre 2010 (procedimento R 425/2010-2) relativa a un procedimento di opposizione tra la Société Elmar Wolf e la Environmental Manufacturing LLP.

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 6 ottobre 2010, (procedimento R 425/2010-2) è annullata.

2)

L’UAMI sopporterà le proprie spese dinanzi al Tribunale e alla Corte, e la metà di quelle sostenute dalla Environmental Manufacturing LLP dinanzi al Tribunale e alla Corte.

3)

La Société Elmar Wolf sopporterà le proprie spese dinanzi al Tribunale e alla Corte, e la metà di quelle sostenute dalla Environmental Manufacturing LLP dinanzi al Tribunale e alla Corte.


(1)  GU C 63 del 26.2.2011.


23.3.2015   

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C 96/11


Sentenza del Tribunale dell’11 febbraio 2015 — Spagna/Commissione

(Causa T-204/11) (1)

((«Tutela dei consumatori - Regolamento (UE) n. 15/2011 - Metodi di rilevazione delle tossine lipofile nei molluschi bivalvi - Sostituzione del metodo del biotest sui topi con il metodo della cromatografia liquida associato alla spettrometria di massa in tandem (LC-MS/MS) - Articolo 168 TFUE - Proporzionalità - Legittimo affidamento»))

(2015/C 096/12)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente M. Muñoz Pérez, successivamente S. Martínez-Lage Sobredo e infine A. Rubio González, abogados del Estado)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Jimeno Fernández e A. Marcoulli, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 15/2011 della Commissione, del 10 gennaio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i metodi di analisi riconosciuti per la rilevazione delle biotossine marine nei molluschi bivalvi vivi (GU L 6, pag. 3).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 160 del 28.5.2011.


23.3.2015   

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C 96/11


Sentenza del Tribunale del 5 febbraio 2015 — Italia/Commissione

(Causa T-387/12) (1)

([«FEAOG - Sezione “Garanzia” - FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Ortofrutticoli - Settore della trasformazione dei pomodori - Aiuti alle organizzazioni di produttori - Spese effettuate dall’Italia - Articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999 - Articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 - Rettifica forfettaria»])

(2015/C 096/13)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistito da S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Rossi e D. Bianchi, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione di esecuzione 2012/336/UE della Commissione, del 22 giugno 2012, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 165, pag. 83)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 319 del 20.10.2012.


23.3.2015   

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C 96/12


Sentenza del Tribunale dell’11 febbraio 2015 — Fetim/UAMI — Solid Floor (Solidfloor The professional’s choice)

(Causa T-395/12) (1)

([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo Solidfloor The professional’s choice - Marchio nazionale figurativo anteriore SOLID floor, denominazione sociale e nome di dominio anteriori Solid Floor Ltd - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Somiglianza dei prodotti e dei servizi - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2015/C 096/14)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Fetim BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: L. Bakers, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: O. Mondéjar Ortuño, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Solid Floor Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: S. Malynicz, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI, del 15 giugno 2012 (procedimento R 884/2011-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Solid Floor Ltd e la Fetim BV.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Fetim BV è condannata alle spese.


(1)  GU C 355 del 17.11.2012.


23.3.2015   

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C 96/12


Sentenza del Tribunale del 5 febbraio 2015 — Aer Lingus/Commissione

(Causa T-473/12) (1)

((«Aiuto di Stato - Tassa irlandese sui passeggeri dei voli aerei - Tariffa ridotta per le destinazioni ubicate entro un raggio di 300 km dall’aeroporto di Dublino - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e ne ordina il recupero - Vantaggio - Carattere selettivo - Identificazione dei beneficiari dell’aiuto - Articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 - Obbligo di motivazione»))

(2015/C 096/15)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Aer Lingus Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: K. Bacon, D. Scannell, D. Bailey, barristers, e A. Burnside, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, D. Grespan e T. Maxian Rusche, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Irlanda (rappresentanti: E. Creedon, A. Joyce et J. Quaney, agenti, assistiti da E. Regan, SC, e B. Doherty, barrister)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2013/199/UE della Commissione, del 25 luglio 2012, riguardante l’aiuto di Stato SA.29064 (11/C, ex 11/NN) — Tassi di imposizione differenziati applicati dall’Irlanda al trasporto aereo (GU 2013, L 119, pag. 30).

Dispositivo

1)

L’articolo 4 della decisione 2013/199/UE della Commissione, del 25 luglio 2012, riguardante l’aiuto di Stato SA.29064 (11/C, ex 11/NN) — Tassi di imposizione differenziati applicati dall’Irlanda al trasporto aereo, è annullato nella parte in cui ordina il recupero dell’aiuto presso i beneficiari per un importo fissato, al considerando 70 di detta decisione, in EUR 8 a passeggero.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dalla Aer Lingus Ltd.

4)

La Aer Lingus sopporterà la metà delle proprie spese.

5)

L’Irlanda sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 26 del 26.1.2013.


23.3.2015   

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C 96/13


Sentenza del Tribunale del 5 febbraio 2015 — Ryanair/Commissione

(Causa T-500/12) (1)

([«Aiuto di Stato - Tassa irlandese sui passeggeri dei voli aerei - Tariffa ridotta per le destinazioni ubicate entro un raggio di 300 km dall’aeroporto di Dublino - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e che ne ordina il recupero - Vantaggio - Carattere selettivo - Identificazione dei beneficiari dell’aiuto - Articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 - Obbligo di motivazione»])

(2015/C 096/16)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: B. Kennelly, barrister, E. Vahida e I.-G. Metaxas-Maragkidis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, D. Grespan e T. Maxian Rusche, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Aer Lingus Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: K. Bacon, D. Scannell, D. Bailey, barristers, e A. Burnside, solicitor)

Interveniente a sostegno della convenuta: Irlanda (rappresentanti: E. Creedon, A. Joyce e J. Quaney, agenti, assistiti da E. Regan, SC, e B. Doherty, barrister)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2013/199/UE della Commissione, del 25 luglio 2012, riguardante l’aiuto di Stato SA.29064 (11/C, ex 11/NN) — Tassi di imposizione differenziati applicati dall’Irlanda al trasporto aereo (GU 2013, L 119, pag. 30).

Dispositivo

1)

L’articolo 4 della decisione 2013/199/UE della Commissione, del 25 luglio 2012, riguardante l’aiuto di Stato SA.29064 (11/C, ex 11/NN) — Tassi di imposizione differenziati applicati dall’Irlanda al trasporto aereo, è annullato, nei limiti in cui ordina il recupero degli aiuti presso i beneficiari, per un importo fissato in EUR 8 a passeggero al considerando 70 di detta decisione.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dalla Ryanair Ltd.

4)

La Ryanair sopporterà la metà delle proprie spese.

5)

La Aer Lingus Ltd e l’Irlanda sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 26 del 26.01.2013.


23.3.2015   

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C 96/14


Sentenza del Tribunale del 5 febbraio 2015 — Türkiye Garanti Bankasi/UAMI — Card & Finance Consulting (bonus & more)

(Causa T-33/13) (1)

([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo bonus & more - Marchio internazionale figurativo anteriore bonus net - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2015/C 096/17)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Türkiye Garanti Bankasi AS (Istanbul, Turchia) (rappresentante: J. Güell Serra, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente A. Pohlmann, successivamente A. Schifko, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Card & Finance Consulting GmbH (Norimberga, Germania)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI, del 12 novembre 2012 (procedimento R 1890/2011-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Türkiye Garanti Bankasi AS e la Card & Finance Consulting GmbH.

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), del 12 novembre 2012 (procedimento R 1890/2011-4), è annullata.

2)

L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Türkiye Garanti Bankasi AS.


(1)  GU C 86 del 23.3.2013.


23.3.2015   

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C 96/15


Sentenza del Tribunale del 5 febbraio 2015 — Red Bull/UAMI — Sun Mark (BULLDOG)

(Causa T-78/13) (1)

((«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo BULLDOG - Marchi internazionali e nazionali denominativi anteriori BULL e RED BULL - Impedimenti relativi alla registrazione - Rischio di confusione - Identità dei prodotti - Somiglianza dei segni - Nozione di somiglianza concettuale - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009»))

(2015/C 096/18)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Red Bull GmbH (Fuschl am See, Austria) (rappresentanti: inizialmente A. Renck, T. Heitmann, avvocati, e I. Fowler, solicitor, successivamente A. Renck e I. Fowler)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente F. Mattina, poi P. Bullock, A. Schifko, agenti, successivamente D. Walicka e infine M. Schifko)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Sun Mark Ltd (Middlesex, Regno Unito)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 16 novembre 2012 (procedimento R 107/2012-2), relativa a un’opposizione tra la Red Bull GmbH e la Sun Mark Ltd.

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 16 novembre 2012 (procedimento R 107/2012-2), relativa a un’opposizione tra la Red Bull GmbH e la Sun Mark Ltd, è annullata.

2)

Le conclusioni della Red Bull diretta alla condanna della Sun Mark alle spese sono respinte in quanto irricevibili.

3)

L’UAMI è condannato alle spese.


(1)  GU C 108 del 13.4.2013.


23.3.2015   

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C 96/16


Sentenza del Tribunale del 10 febbraio 2015 — Boehringer Ingelheim International/UAMI — Lehning entreprise (ANGIPAX)

(Causa T-368/13) (1)

((«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo ANGIPAX - Marchio comunitario denominativo anteriore ANTISTAX - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»))

(2015/C 096/19)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Boehringer Ingelheim International GmbH (Ingelheim am Rhein, Germania) (rappresentanti: inizialmente V. von Bomhard e D. Slopek, avvocati, successivamente V. von Bomhard)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: S. Pétrequin e J. Crespo Carrillo, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Lehning entreprise SARL (Sainte-Barbe, Francia) (rappresentante: P. Demoly, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 29 aprile 2013 (procedimento R 571/2012-5), relativa a un’opposizione tra la Boehringer Ingelheim International GmbH e la Lehning entreprise SARL.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Boehringer Ingelheim International GmbH è condannata alle spese, comprese quelle indispensabili sostenute dalla Lehning entreprise SARL ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).


(1)  GU C 260 del 7.9.2013.


23.3.2015   

IT

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C 96/16


Sentenza del Tribunale del 10 febbraio 2015 — Innovation First/UAMI (NANO)

(Causa T-379/13) (1)

((«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo NANO - Diritto al contraddittorio - Obbligo di motivazione - Esame d’ufficio dei fatti - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»))

(2015/C 096/20)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Innovation First, Inc. (Greenville, Carolina del Sud, Stati Uniti) (rappresentante: J. Zecher, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Poch, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 19 aprile 2013 (procedimento R 1271/2012-1), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo NANO come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Innovation First, Inc. è condannata alle spese.


(1)  GU C 260 del 7.9.2013.


23.3.2015   

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C 96/17


Sentenza del Tribunale del 5 febbraio 2015 — nMetric/UAMI (SMARTER SCHEDULING)

(Causa T-499/13) (1)

([«Marchio comunitario - Registrazione internazionale che designa la Comunità - Marchio denominativo SMARTER SCHEDULING - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2015/C 096/21)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: nMetric LLC (Costa Mesa, California, Stati Uniti) (rappresentanti: T. Fuchs e A. Münch, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 17 giugno 2013 (procedimento R 887/2012-2), relativa alla registrazione internazionale che designa la Comunità europea del marchio denominativo SMARTER SCHEDULING.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La nMetric LLC è condannata alle spese.


(1)  GU C 344 del 5.2.2013.


23.3.2015   

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C 96/18


Sentenza del Tribunale del 10 febbraio 2015 — IOIP Holdings/UAMI (GLISTEN)

(Causa T-648/13) (1)

((«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo GLISTEN - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»))

(2015/C 096/22)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: IOIP Holdings LLC (Fort Wayne, Stati Uniti) (rappresentanti: H. Dhondt e S. Kinart, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI dell’11 settembre 2013 (procedimento R 1028/2013-2), riguardante una domanda di registrazione del segno denominativo GLISTEN come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La IOIP Holdings LLC è condannata alle spese.


(1)  GU C 61 del 1.3.2014.


23.3.2015   

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C 96/18


Sentenza del Tribunale del 6 febbraio 2015 — BQ/Corte dei conti

(Causa T-7/14) (1)

((«Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Rapporto informativo - Molestie psicologiche - Rigetto parziale del ricorso per risarcimento danni in primo grado - Snaturamento degli elementi di fatto - Obbligo di motivazione da parte del Tribunale della funzione pubblica - Proporzionalità - Ripartizione delle spese»))

(2015/C 096/23)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: BQ (Bereldange, Lussemburgo) (rappresentanti: D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis e M. de Abreu Caldas, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Corte dei conti dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente T. Kennedy, B. Schäfer e I. Ni Riagáin Düro, poi B. Schäfer e I. Ni Riagáin Düro, agenti)

Oggetto

Impugnazione intesa all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 23 ottobre 2013, BQ/Corte dei conti (F-39/12, RecFP, EU:F:2013:158).

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il sig. BQ sopporterà, nel presente grado di giudizio, le proprie spese nonché le spese sostenute dalla Corte dei conti dell’Unione europea.


(1)  GU C 112 del 14.4.2014.


23.3.2015   

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C 96/19


Sentenza del Tribunale del 10 febbraio 2015 — Infocit/UAMI — DIN (DINKOOL)

(Causa T-85/14) (1)

((«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo DINKOOL - Marchio internazionale figurativo anteriore DIN - Identificatore commerciale nazionale anteriore DIN - Impedimenti relativi alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009»))

(2015/C 096/24)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Infocit — Prestação de Serviços, Comércio Geral e Indústria, Lda (Luanda, Angola) (rappresentante: A. Oliveira, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: M. Fischer, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: DIN — Deutsches Institut für Normung eV (Berlino, Germania) (rappresentante: M. Bagh, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 12 novembre 2013 (procedimento R 1106/2012-2), relativa a un’opposizione tra la DIN — Deutsches Institut für Normung eV e la Infocit — Prestação de Serviços, Comércio Geral e Indústria, Lda.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Infocit — Prestação de Serviços, Comércio Geral e Indústria, Lda, sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

3)

La DIN — Deutsches Institut für Normung eV sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 135 del 5.5.2014.


23.3.2015   

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C 96/20


Ordinanza del Tribunale del 26 gennaio 2015 — Dosen/UAMI — Gramm (Nano- Pad)

(Causa T-396/13) (1)

((«Marchio comunitario - Domanda di dichiarazione di nullità - Ritiro della domanda di dichiarazione di nullità - Non luogo a statuire»))

(2015/C 096/25)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Franko Dosen (Berlino, Germania) (rappresentante: H. Losert, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente A. Pohlmann, successivamente M. Fischer, agenti)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Thomas Gramm (Wesel, Germania)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 13 maggio 2013 (procedimento R 1981/2011-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra Thomas Gramm e Franko Dosen.

Dispositivo

1)

Non occorre più statuire sul ricorso.

2)

Il ricorrente è condannato a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dal convenuto.


(1)  GU C 274 del 21.9.2013.


23.3.2015   

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C 96/20


Ordinanza del Tribunale del 27 gennaio 2015 — UNIC/Commissione

(Causa T-338/14) (1)

((«Ricorso di annullamento - Azioni comuni destinate a favorire lo sviluppo sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale dei paesi in via di sviluppo - Preferenze tariffarie generalizzate concesse ai cuoi e alle pelli lavorati e semilavorati provenienti dall’India, dal Pakistan e dall’Etiopia - Rigetto della domanda di revoca temporanea di preferenze generalizzate concesse - Atto non impugnabile con un ricorso - Irricevibilità»))

(2015/C 096/26)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Unione nazionale industria conciaria (UNIC) (Milano, Italia) (rappresentanti: A. Fratini e M. Bottino, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. De Meester e D. Recchia, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della lettera della Commissione del 19 marzo 2014 indirizzata alla ricorrente e recante rigetto della sua domanda di avvio della procedura di revoca temporanea dei regimi preferenziali generalizzati concessi a favore della Repubblica dell’India, della Repubblica islamica del Pakistan e della Repubblica democratica federale di Etiopia sulle pelli grezze e semilavorate.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non vi è luogo a statuire sulla domanda di intervento presentata dalla Repubblica italiana.

3)

L’Unione nazionale industria conciaria (UNIC) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.


(1)  GU C 212 del 7.7.2014.


23.3.2015   

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C 96/21


Ricorso proposto il 24 dicembre 2014 — Deutsche Telekom/Commissione

(Causa T-827/14)

(2015/C 096/27)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche Telekom AG (Bonn, Germania) (rappresentanti: K. Apel e D. Schroeder, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare integralmente o parzialmente la decisione C(2014) 7465 final della Commissione, del 15 ottobre 2014 (caso AT.39523 — Slovak Telekom), rettificata dalla decisione C(2014) 10119 final della Commissione, del 16 dicembre 2014, nella parte riguardante la ricorrente;

in subordine, annullare o ridurre le ammende inflitte alla ricorrente;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sugli errori manifesti di valutazione dei fatti e su errori di diritto nonché su una violazione del diritto della ricorrente ad essere sentita durante l’accertamento del comportamento illecito.

La ricorrente afferma che la Commissione non ha correttamente appurato un rifiuto di effettuare forniture, in quanto non ha esaminato la necessità delle prestazioni a monte di cui trattasi.

La ricorrente sostiene, poi, che la Commissione non le ha riconosciuto il diritto ad essere sentita in merito ai fatti e ai metodi con cui essa ha rilevato una compressione dei margini dell’impresa interessata.

Essa deduce, inoltre, che la Commissione avrebbe applicato una metodologia errata con riferimento alla compressione dei margini e avrebbe calcolato erroneamente i costi marginali medi a lungo termine.

2.

Secondo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione dei fatti e su errori di diritto nella determinazione della durata dell’infrazione.

A tale riguardo, la ricorrente fa valere che la Commissione non poteva far decorrere l’infrazione già a partire dalla pubblicazione dell’offerta standard e, in ogni caso, non poteva includere l’anno 2005 nel periodo dell’infrazione.

3.

Terzo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione dei fatti e su errori di diritto nell’imputazione dell’infrazione alla ricorrente, poiché la Commissione non avrebbe dimostrato l’esercizio effettivo di un’influenza determinante sull’impresa interessata da parte della ricorrente.

La ricorrente sostiene che la Commissione non poteva imputarle il comportamento anticoncorrenziale dell’impresa interessata, in quanto la ricorrente e detta impresa non costituivano un’unica entità economica.

In particolare, la Commissione non ha dimostrato che la ricorrente abbia effettivamente esercitato un’influenza determinante sull’impresa interessata. La ricorrente, per giunta, non era a conoscenza dell’asserito comportamento illecito dell’impresa interessata.

La ricorrente aggiunge che la Commissione, nel tentativo di dimostrare l’esercizio effettivo di un’influenza determinante, ha violato, in particolare, la presunzione di innocenza nella propria interpretazione dei fatti.

La ricorrente afferma, infine, che la Commissione non ha dimostrato che l’asserito esercizio di un’influenza determinante sia stato significativo.

4.

Quarto motivo, vertente su errori di diritto nell’imposizione di un’ammenda distinta e separata alla ricorrente.

Secondo la Commissione, l’impresa interessata e la ricorrente avrebbero fatto parte di una sola e unica impresa, e ciò tanto per l’intera durata dell’infrazione quanto nel momento in cui è stato determinato l’importo dell’ammenda, ma già anche all’epoca della violazione della ricorrente sanzionata dalla Commissione nel 2003, violazione presa in considerazione a titolo della recidiva. La Commissione non poteva quindi infliggere alla ricorrente un’ammenda separata e distinta, in quanto il principio della personalità delle pene e delle sanzioni riguarda solo l’impresa in quanto tale e non le persone giuridiche che ne facevano parte.

5.

Quinto motivo, vertente su errori manifesti di valutazione dei fatti e su errori di diritto nella determinazione dell’importo dell’ammenda.

A tale riguardo la ricorrente fa valere che la Commissione, nel calcolo dell’importo di base, doveva fare riferimento non al fatturato dell’impresa interessata legato ai prodotti in questione per l’anno 2010, bensì al fatturato annuale medio degli anni 2005-2010.

Inoltre, la Commissione, nel valutare la durata dell’infrazione, non poteva ad ogni modo includere l’anno 2005.


23.3.2015   

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C 96/22


Ricorso proposto il 29 dicembre 2014 — Farahat/Consiglio

(Causa T-830/14)

(2015/C 096/28)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Mohamed Farahat (Il Cairo, Egitto) (rappresentanti: P. Saini, QC, B. Kennelly, barrister, e N. Sheikh, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione (UE) 2014/730/PESC del Consiglio, del 20 ottobre 2014 (1) che attua la decisione 2013/255/PESC relativa alle misure restrittive nei confronti della Siria e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2014 del Consiglio, del 20 ottobre 2014 (2), che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente le misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, nella parte in cui riguardano il ricorrente; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non avrebbe soddisfatto le condizioni per l’iscrizione nell’elenco di cui all’allegato alla decisione e al regolamento. Il ricorrente sostiene quanto segue:

il Consiglio afferma che il ricorrente è il vicepresidente delle finanze e dell’amministrazione presso la Tri-Ocean Energy e che, data la sua posizione, egli è responsabile delle attività dell’entità di fornitura di petrolio al regime,

non vi è alcuna prova che confermi tale affermazione, né alcuna prova è stata prodotta dal Consiglio.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe violato i diritti della difesa del ricorrente e il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, in quanto le misure impugnate sono state adottate in assenza di garanzie procedurali tali da assicurare che al ricorrente fosse fornita una motivazione completa e che lo stesso potesse essere adeguatamente sentito.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non avrebbe fornito al ricorrente una motivazione sufficiente per la sua iscrizione nell’elenco. Il ricorrente sostiene che la motivazione non è sufficiente per consentirgli di contestare efficacemente le accuse mosse nei suoi confronti o per permettere ad un giudice di esercitare il suo sindacato di legittimità sulla decisione impugnata.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe violato i diritti fondamentali del ricorrente alla proprietà e alla reputazione. Il ricorrente ritiene che il Consiglio non abbia dimostrato che l’ingerenza, molto significativa, nei diritti di proprietà del ricorrente sia giustificata e proporzionata.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione iscrivendo il ricorrente nell’elenco. Il ricorrente sostiene che:

non vi è alcuna informazione o prova che dimostri che la Tri Ocean Energy abbia effettivamente fornito sostegno al regime in Siria;

non vi è alcuna informazione o prova che suggerisca che, solo in virtù del suo ruolo, il ricorrente fosse responsabile per le presunte azioni della Tri Ocean Energy.


(1)  Decisione di esecuzione 2014/730/PESC del Consiglio, del 20 ottobre 2014, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa alle misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2014, L 301, pag. 36).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2014 del Consiglio, del 20 ottobre 2014, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente le misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2014, L 301, pag. 7).


23.3.2015   

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C 96/23


Ricorso proposto il 2 febbraio 2015 — Hydrex/Commissione

(Causa T-45/15)

(2015/C 096/29)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Hydrex NV (Anversa, Belgio) (rappresentante: P. Van Eysendeyk, advocaat)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

constatare l’illegittimità e pertanto dichiarare nulla la decisione della Commissione europea C(2015) 103 final, del 12 gennaio 2015, comunicata alla ricorrente ai sensi dell’articolo 297 TFUE con lettera del 13 gennaio 2015, relativa all’ordine di riscossione n. 3241405101, per un importo di EUR 5 40  721,10, a causa di un difetto di motivazione manifesto e conseguentemente di una valutazione assolutamente non corretta;

condannare la Commissione europea a restituire tutte le somme illegittimamente richieste e/o trattenute;

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

L’accordo di sovvenzione LIFE06 ENV/B/000362, intitolato «Demonstration of a 100 % non-toxic durable hull protection and anti-fouling system contributing to zero emission to the aquatic environment and saving 3-8 % heavy fuels», è stato firmato nel 2006 tra la Commissione europea e la ricorrente. La controversa riscossione della Commissione si basa su una revisione contabile ex-post che avrebbe dimostrato che le spese ammissibili del progetto dovevano essere ridotte.

A sostegno del suo motivo la ricorrente deduce una violazione dell’obbligo di motivazione. Essa sostiene che la Commissione non ha tenuto conto di una revisione contabile che ha avuto luogo quando tutti i documenti erano ancora a disposizione. In subordine, sostiene che la Commissione non ha tenuto conto della sua osservazione inerente alla relazione di verifica ex-post attestante un ulteriore importo.


23.3.2015   

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C 96/24


Ordinanza del Tribunale del 6 febbraio 2015 — Fuhr/Commissione

(Causa T-248/12) (1)

(2015/C 096/30)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 227 del 28.7.2012.


Tribunale della funzione pubblica

23.3.2015   

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C 96/25


Ricorso proposto l’8 gennaio 2015 — ZZ/Commissione

(Causa F-2/15)

(2015/C 096/31)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: A. Véghely, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione che nega al ricorrente l’indennità di prima sistemazione e l’indennità giornaliera nonché domanda di condannare la Commissione a pagare tali indennità aumentate degli interessi.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della Commissione del 4 marzo 2014 nella parte in cui nega al medesimo il riconoscimento dell’indennità di prima sistemazione e dell’indennità giornaliera previste dagli articoli 5, paragrafo 1, e 10, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari;

condannare la Commissione a pagargli l’indennità di prima sistemazione e l’indennità giornaliera in occasione della sua entrata in servizio, unitamente agli interessi a partire dal momento in cui detti importi sono divenuti esigibili ai sensi dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari; e

condannare la Commissione alle spese.


23.3.2015   

IT

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C 96/25


Ricorso proposto il 9 gennaio 2015 — ZZ e ZZ/Commissione

(Causa F-3/15)

(2015/C 096/32)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: ZZ e ZZ (rappresentanti: J.-N. Louis e N. de Montigny, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento delle decisioni della Commissione che respingono le domande dei ricorrenti volte ad ottenere il rimborso di una parte dei contributi al regime pensionistico dell’Unione europea che sono stati prelevati dalle loro remunerazioni nonché la domanda di rivalutare il bonifico relativo al trasferimento verso il regime dell’UE dei diritti a pensione maturati prima della loro entrata in servizio.

Conclusioni dei ricorrenti

Dichiarare inapplicabile l’articolo 22 dell’allegato XIII dello Statuto nella sua versione in vigore a partire dal 1o novembre 2014;

annullare le decisioni impugnate;

condannare la convenuta alle spese.


23.3.2015   

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C 96/26


Ricorso proposto il 12 gennaio 2015 — ZZ e altri/Commissione

(Causa F-4/15)

(2015/C 096/33)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: ZZ e altri (rappresentanti: C. Bernard-Glanz, N. Flandin e S. Rodrigues, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento delle decisioni della Commissione di applicare alle retribuzioni e alle pensioni dei ricorrenti gli adattamenti previsti dai regolamenti n. 422/2014 e 423/2014, rispettivamente, per gli anni 2011 e 2012 e domanda di risarcimento dei danni per il danno materiale subito.

Conclusioni dei ricorrenti

Annullare le decisioni impugnate e, per quanto necessario, le decisioni che respingono i reclami;

condannare la convenuta a versare loro gli arretrati delle retribuzioni corrispondenti a un adattamento delle loro retribuzioni e pensioni al tasso dell’1,7 % nel 2011 e 2012, quale risarcimento del danno materiale finanziario, oltre interessi di mora al tasso della Banca centrale europea, aumentato di 2 punti, a far data dall’emananda sentenza;

condannare la Commissione europea alle spese.


23.3.2015   

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C 96/26


Ricorso proposto il 19 gennaio 2015 — ZZ/Commissione

(Causa F-5/15)

(2015/C 096/34)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

La dichiarazione dell’illegittimità dell’articolo 9 delle disposizioni generali di esecuzione (DGE) dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto e l’annullamento della decisione relativa al trasferimento dei diritti a pensione del ricorrente nel regime pensionistico dell’Unione, decisione che applica le nuove DGE agli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII allo Statuto dei funzionari.

Conclusioni del ricorrente

Dichiarare l’articolo 9 delle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto illegittimo;

annullare la decisione del 16 gennaio 2014 di bonificazione dei diritti a pensione acquisiti dal ricorrente anteriormente alla sua entrata in servizio, nell’ambito del loro trasferimento nel regime pensionistico delle istituzioni dell’Unione europea, in applicazione delle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto del 3 marzo 2011;

condannare la Commissione alle spese.


23.3.2015   

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C 96/27


Ricorso proposto il 30 gennaio 2015 — ZZ e a./Commissione

(Causa F-16/15)

(2015/C 096/35)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: ZZ e a. (rappresentanti: T. Bontick e A. Guillerme, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento delle decisioni che modificano la descrizione dell’impiego tipo dei ricorrenti nell’applicazione «Sysper 2» e che non li includono nell’elenco dei funzionari proposti ai fini della promozione al grado AST 10 nell’ambito dell’esercizio di promozione dell’anno 2014.

Conclusioni dei ricorrenti

In via principale:

accertare l’illegittimità dell’articolo 45 dello Statuto e dell’allegato I, nonché delle relative misure transitorie;

annullare la decisione dell’APN del 14 aprile 2014, di modificare il fascicolo di promozione dei ricorrenti contenuto nel sistema «Sysper 2» al fine di bloccare ogni possibilità di promozione riguardante i ricorrenti;

annullare la conseguente decisione dell’APN, notificata il 24 giugno 2014, di non includere i ricorrenti nell’elenco dei funzionari proposti ai fini della promozione al grado AST 10, nell’ambito dell’esercizio annuale di promozione 2014 previsto all’articolo 45 dello Statuto;

condannare la Commissione alle spese.

In subordine:

annullare la decisione dell’APN del 14 aprile 2014, di modificare il fascicolo di promozione dei ricorrenti contento nel sistema «Sysper 2» al fine di bloccare ogni possibilità di promozione riguardante i ricorrenti;

annullare la conseguente decisione dell’APN, notificata il 24 giugno 2014, di non includere i ricorrenti nell’elenco dei funzionari proposti ai fini della promozione al grado AST 10, nell’ambito dell’esercizio annuale di promozione 2014 previsto all’articolo 45 dello Statuto;

condannare la Commissione alle spese.


23.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 96/28


Ricorso proposto il 2 febbraio 2015 — ZZ e a./Commissione

(Causa F-18/15)

(2015/C 096/36)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: ZZ e a. (rappresentanti: T. Bontinck e A. Guillerme, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento delle decisioni che modificano la descrizione dell’impiego tipo dei ricorrenti nell’applicazione sysper 2 e/o di non includerli nell’elenco dei funzionari proposti per la promozione al grado AD13 e AD14, nel contesto dell’esercizio di promozione 2014.

Conclusioni dei ricorrenti

In via principale:

dichiarare l’illegittimità dell’articolo 45 dello Statuto e dell’Allegato I, nonché delle relative misure transitorie;

annullare la decisione dell’APN del 14 aprile 2014 di modifica del fascicolo di promozione dei ricorrenti contenuto nel sistema «Sysper 2» per bloccare ogni possibilità che li riguardi;

annullare la conseguente decisione dell’APN, notificata il 24 giugno 2014, di non includere i ricorrenti nell’elenco dei funzionari proposti per la promozione ai gradi AD13 e AD14, nel contesto dell’esercizio annuale di promozione 2014, previsto dall’articolo 45 dello Statuto;

condannare la Commissione alle spese;

In subordine:

annullare la decisione dell’APN del 14 aprile 2014 di modifica del fascicolo di promozione dei ricorrenti contenuto nel sistema «Sysper 2» per bloccare ogni possibilità che li riguardi;

annullare la conseguente decisione dell’APN, notificata il 24 giugno 2014, di non includere i ricorrenti nell’elenco dei funzionari proposti per la promozione ai gradi AD13 e AD14, nel contesto dell’esercizio annuale di promozione 2014, previsto dall’articolo 45 dello Statuto;

condannare la Commissione alle spese.