ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 91

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

58° anno
18 marzo 2015


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2015/C 091/01

Tassi di cambio dell'euro

1

2015/C 091/02

Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) [pubblicato in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006]  ( 1 )

2


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2015/C 091/03

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7547 — Varo/GEKOL) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

3

2015/C 091/04

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7528 — Cheung Kong Holdings / Eversholt) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

4


 

Rettifiche

2015/C 091/05

Rettifica della nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione ( GU C 84 del 12.3.2015 )

5

2015/C 091/06

Rettifica della nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione ( GU C 86 del 13.3.2015 )

5


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

18.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 91/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

17 marzo 2015

(2015/C 91/01)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0635

JPY

yen giapponesi

128,90

DKK

corone danesi

7,4614

GBP

sterline inglesi

0,71995

SEK

corone svedesi

9,1769

CHF

franchi svizzeri

1,0660

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,7915

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,183

HUF

fiorini ungheresi

304,12

PLN

zloty polacchi

4,1392

RON

leu rumeni

4,4415

TRY

lire turche

2,7784

AUD

dollari australiani

1,3914

CAD

dollari canadesi

1,3585

HKD

dollari di Hong Kong

8,2573

NZD

dollari neozelandesi

1,4444

SGD

dollari di Singapore

1,4767

KRW

won sudcoreani

1 197,96

ZAR

rand sudafricani

13,1810

CNY

renminbi Yuan cinese

6,6468

HRK

kuna croata

7,6466

IDR

rupia indonesiana

13 997,80

MYR

ringgit malese

3,9311

PHP

peso filippino

47,470

RUB

rublo russo

65,7556

THB

baht thailandese

35,017

BRL

real brasiliano

3,4796

MXN

peso messicano

16,4024

INR

rupia indiana

66,7156


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


18.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 91/2


Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

[pubblicato in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1)]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 91/02)

Decisioni di rilascio di un’autorizzazione

Riferimento della decisione (2)

Data della decisione

Denominazione della sostanza

Titolare dell’autorizzazione

Numero dell’autorizzazione

Usi autorizzati

Data di scadenza del periodo di revisione

Motivi della decisione

C(2015) 1619

17 marzo 2015

ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP)

N. CE 204-211-0

N. CAS 117-81-7

Dibutilftalato (DBP)

N. CE 201-557-4

N. CAS 84-74-2

Roxel (UK Rocket Motors) Ltd, Summerfield, DY11 7RZ, Kidderminster, Worcestershire, REGNO UNITO

REACH/14/3/0

REACH/14/3/1

REACH/14/3/2

Uso industriale di ftalato di bis (2-etilesile) nella fabbricazione di propellenti solidi e di cariche per motori per razzi e missili tattici

Uso industriale di ftalato di dibutile nella fabbricazione di propellenti solidi e di cariche per motori per razzi e missili tattici

Uso industriale di ftalato di dibutile in una vernice speciale impiegata nella fabbricazione di motori per razzi e missili tattici.

21 febbraio 2019

Il rischio è adeguatamente controllato in conformità all’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Non esistono attualmente alternative adeguate e si stanno cercando alternative tecnicamente realizzabili nell’ambito di un programma di sostituzione con esigenze di riqualificazione per i prodotti dell’industria della difesa.


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea all’indirizzo: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/authorisation/index_en.htm


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

18.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 91/3


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7547 — Varo/GEKOL)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 91/03)

1.

In data 9 marzo 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Varo Energy Germany GmbH («Varo Germany», Germania), controllata congiuntamente in ultima istanza da Vitol Holding BV (Paesi Bassi) e, indirettamente, da fondi gestiti da The Carlyle Group (Stati Uniti), attraverso CIEP II S.à.r.l., acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di Kommanditgesellschaft GEKOL Mineralölhandel G.m.b.H. & Co. Hamburg, Germany («GEKOL», Germania) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Varo Germany opera sia nella raffinazione di petrolio greggio che nello stoccaggio e nella distribuzione di prodotti petroliferi raffinati;

GEKOL opera nella distribuzione di prodotti petroliferi raffinati quali gasolio (olio da riscaldamento leggero), diesel, benzina e jet fuel.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7547 — Varo/GEKOL, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


18.3.2015   

IT

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C 91/4


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7528 — Cheung Kong Holdings / Eversholt)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 91/04)

1.

In data 9 marzo 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Cheung Kong (Holdings) Limited (CKH) (Hong Kong) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Eversholt Investment Group (Luxembourg) S.à.r.l. e di tutte le sue controllate (Eversholt) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   CKH: holding di investimento, sviluppo e finanziamento immobiliare, gestione di alberghi e residence, gestione di proprietà immobiliari e di progetti, investimenti in infrastrutture e titoli, proprietà e noleggio di aeromobili; CKH svolge inoltre le seguenti attività attraverso le sue partecipazioni nelle imprese sottoindicate:

i.

Hutchison Whampoa Limited: porti e relativi servizi, settore immobiliare e alberghiero, vendita al dettaglio, infrastrutture, energia e telecomunicazioni;

ii.

Cheung Kong Infrastructure Holdings Limited: investimenti in infrastrutture idriche, dell’energia e dei trasporti e in imprese del settore delle infrastrutture operanti a Hong Kong, nella Cina continentale, nel Regno Unito, nei Paesi Bassi, in Australia, in Nuova Zelanda e in Canada;

—   Eversholt: fornitura mediante leasing operativo di materiale rotabile ferroviario, delle relative attrezzature e di servizi di manutenzione a compagnie ferroviarie per il trasporto passeggeri e merci operanti in Gran Bretagna.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7528 — Cheung Kong Holdings / Eversholt, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


Rettifiche

18.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 91/5


Rettifica della nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 84 del 12 marzo 2015 )

(2015/C 91/05)

Pagina 3:

anzichè:

«Data di emissione: settembre 2015»

leggi:

«Data di emissione: settembre 2014».


18.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 91/5


Rettifica della nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 86 del 13 marzo 2015 )

(2015/C 91/06)

Pagina 2:

anzichè:

«Data di emissione: giugno 2015»

leggi:

«Data di emissione: giugno 2014».