ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 89

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

58° anno
16 marzo 2015


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2015/C 089/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2015/C 089/02

Causa C-559/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Lettonia) il 5 dicembre 2014 — Rūdolfs Meroni/Recoletos Limited

2

2015/C 089/03

Causa C-574/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) l'11 dicembre 2014 — PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A./Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

2

2015/C 089/04

Causa C-577/14 P: Impugnazione proposta l’11 dicembre 2014 da Brandconcern BV avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 30 settembre 2014, causa T-51/12, Scooters India Ltd/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

3

2015/C 089/05

Causa C-582/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 17 dicembre 2014 — Patrick Breyer/Repubblica federale di Germania

4

2015/C 089/06

Causa C-597/14 P: Impugnazione proposta il 22 dicembre 2014 dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 24 ottobre 2014, causa T-543/12, Grau Ferrer/UAMI — Rubio Ferrer (Bugui Va)

5

2015/C 089/07

Causa C-599/14 P: Impugnazione proposta il 19 dicembre 2014 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 16 ottobre 2014, cause riunite T-208/11 e T-508/11, Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE)/Consiglio dell’Unione europea

6

2015/C 089/08

Causa C-601/14: Ricorso presentato il 22 dicembre 2014 — Commissione europea/Repubblica italiana

7

2015/C 089/09

Causa C-604/14 P: Impugnazione proposta il 27 dicembre 2014 da Alcoa Trasformazioni Srl avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 ottobre 2014, causa T-177/10, Alcoa Trasformazioni/Commissione

8

2015/C 089/10

Causa C-606/14 P: Impugnazione proposta il 23 dicembre 2014 dalla Portovesme Srl avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 ottobre 2014, causa T-291/11, Portovesme/Commissione

9

2015/C 089/11

Causa C-608/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Sibiu (Romania) il 23 dicembre 2014 — Elena Delia Pondiche/Statul român, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

10

2015/C 089/12

Causa C-612/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Handelsgericht Wien (Austria) il 29 dicembre 2014 — Stephan Naumann/Austrian Airlines AG

11

2015/C 089/13

Causa C-12/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 14 gennaio 2015 — Universal Music International Holding BV/Michael Tétreault Schilling e a.

12

2015/C 089/14

Causa C-26/15 P: Impugnazione proposta il 22 gennaio 2015 dal Regno di Spagna avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 13 novembre 2014, causa T-481/11, Spagna/Commissione

13

2015/C 089/15

Causa C-31/15 P: Impugnazione proposta il 27 gennaio 2015 dalla Photo USA Electronic Graphic, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 18 novembre 2014, causa T-394/13, Photo USA Electronic Graphic, Inc./Consiglio dell’Unione europea

14

2015/C 089/16

Causa C-32/15 P: Impugnazione proposta il 28 gennaio 2015 da Electrabel SA, Dunamenti Erőmű Zrt avverso l’ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 13 novembre 2014, causa T-40/14, Electrabel SA, Dunamenti Erőmű Zrt/Commissione europea

15

 

Tribunale

2015/C 089/17

Causa T-341/12: Sentenza del Tribunale del 28 gennaio 2015 — Evonik Degussa/Commissione (Concorrenza — Procedimento amministrativo — Mercato europeo del perossido di idrogeno e del perborato — Pubblicazione di una decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE — Rigetto di una domanda diretta ad ottenere il trattamento riservato di informazioni fornite alla Commissione in applicazione della sua comunicazione sulla cooperazione — Obbligo di motivazione — Riservatezza — Segreto professionale — Legittimo affidamento)

17

2015/C 089/18

Causa T-345/12: Sentenza del Tribunale del 28 gennaio 2015 — Akzo Nobel e a./Commissione (Concorrenza — Procedimento amministrativo — Mercato europeo del perossido di idrogeno e del perborato — Pubblicazione di una decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE — Rigetto di una domanda diretta ad ottenere il trattamento riservato di informazioni fornite alla Commissione in applicazione della sua comunicazione sulla cooperazione — Obbligo di motivazione — Riservatezza — Segreto professionale — Legittimo affidamento)

17

2015/C 089/19

Causa T-372/12: Sentenza del Tribunale del 4 febbraio 2015 — El Corte Inglés/UAMI — Apro Tech (APRO) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo APRO — Marchio nazionale figurativo anteriore B-PRO by Boomerang, marchio comunitario denominativo anteriore PRO MOUNTAIN e domande di marchi comunitari figurativo e denominativo anteriori B-PRO by Boomerang e PRO OUTDOOR — Insussistenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

18

2015/C 089/20

Causa T-278/13: Sentenza del Tribunale del 30 gennaio 2015 — Now Wireless/UAMI– Starbucks (HK) (now) [Marchio comunitario — Procedimento di decadenza — Marchio comunitario figurativo now — Uso effettivo del marchio — Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009]

19

2015/C 089/21

Causa T-374/13: Sentenza del Tribunale del 4 febbraio 2015 — KSR/UAMI — Lampenwelt (Moon) [Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario denominativo Moon — Causa di nullità assoluta — Carattere descrittivo — Assenza di carattere distintivo — Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), e articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009]

19

2015/C 089/22

Causa T-593/13: Sentenza del Tribunale del 30 gennaio 2015 — Siemag Tecberg Group/UAMI (Winder Controls) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo Winder Controls — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere c) e b), e articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 135 bis del regolamento di procedura del Tribunale — Domanda di fissazione dell’udienza proposta in modo prematuro nel ricorso]

20

2015/C 089/23

Causa T-609/13: Sentenza del Tribunale del 29 gennaio 2015 — Blackrock/UAMI (SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY — Marchio costituito da uno slogan pubblicitario — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

21

2015/C 089/24

Causa T-655/13: Sentenza del Tribunale del 28 gennaio 2015 — Enercon/UAMI (Gradazione di cinque tonalità del colore verde) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario consistente in una gradazione di cinque tonalità del colore verde — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 207/2009 — Riqualificazione del marchio richiesto — Articolo 43, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009]

21

2015/C 089/25

Causa T-665/13: Sentenza del Tribunale del 29 gennaio 2015 — Zitro IP/UAMI — Gamepoint (SPIN BINGO) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario figurativo SPIN BINGO — Marchio comunitario denominativo anteriore ZITRO SPIN BINGO — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

22

2015/C 089/26

Causa T-41/14: Sentenza del Tribunale del 28 gennaio 2015 — Argo Development and Manufacturing/UAMI — Clapbanner (Rappresentazione di articoli pubblicitari) [Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Disegno o modello comunitario che rappresenta un articolo pubblicitario — Disegni o modelli comunitari anteriori — Cause di nullità — Novità — Carattere individuale — Utilizzatore informato — Margine di libertà dell’autore — Impressione globale diversa — Articoli 4, 5, 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002]

23

2015/C 089/27

Causa T-59/14: Sentenza del Tribunale del 29 gennaio 2015 — Blackrock/UAMI (INVESTING FOR A NEW WORLD) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo INVESTING FOR A NEW WORLD — Marchio costituito da uno slogan pubblicitario — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

23

2015/C 089/28

Causa T-123/14: Sentenza del Tribunale del 28 gennaio 2015 — BSH/UAMI — Arçelik (AquaPerfect) (Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo AquaPerfect — Marchio comunitario denominativo anteriore waterPerfect — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) no 207/2009)

24

2015/C 089/29

Causa T-6/13: Ordinanza del Tribunale del 20 gennaio 2015 — NICO/Consiglio (Ricorso di annullamento — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran — Congelamento dei fondi — Termine di ricorso — Punto di partenza — Irricevibilità manifesta)

25

2015/C 089/30

Causa T-418/13: Ordinanza del Tribunale del 21 gennaio 2014 — Richter + Frenzel/UAMI — Ferdinand Richter (Richter+Frenzel) (Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro dell’opposizione — Non luogo a statuire)

25

2015/C 089/31

Causa T-488/13: Ordinanza del Tribunale del 22 gennaio 2015 — GEA Group/UAMI (engineering for a better world) (Marchio comunitario — Termine di ricorso — Dies a quo — Notifica della decisione della commissione di ricorso via telefax — Ricezione del telefax — Tardività — Assenza di forza maggiore o di caso fortuito — Irricevibilità manifesta)

26

2015/C 089/32

Causa T-492/14: Ordinanza del Tribunale del 5 gennaio 2015 — La Perla/UAMI — Alva Management (LA PERLA) (Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro dell’opposizione — Non luogo a statuire)

26

2015/C 089/33

Causa T-779/14: Ricorso proposto il 26 novembre 2014 — Repubblica slovacca/Commissione

27

2015/C 089/34

Causa T-782/14 P: Impugnazione proposta il 24 novembre 2014 da DF avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 1o ottobre 2014, causa F-91/13, DF/Commissione

28

2015/C 089/35

Causa T-798/14: Ricorso proposto il 5 dicembre 2014 — DenizBank/Consiglio

29

2015/C 089/36

Causa T-817/14: Ricorso proposto il 18 dicembre 2014 — Zoofachhandel Züpke e a./Commissione

30

2015/C 089/37

Causa T-819/14: Ricorso proposto il 16 dicembre 2014 — Mezhdunaroden tsentar za izsledvane na maltsinstvata i kulturnite vzaimodeystvia/Commissione

31

2015/C 089/38

Causa T-845/14: Ricorso proposto il 24 dicembre 2014 — August Brötje/UAMI (HydroComfort)

32

2015/C 089/39

Causa T-9/15: Ricorso proposto il 9 gennaio 2015 — Ball Europe/UAMI — Crown Hellas Can

32

2015/C 089/40

Causa T-19/15: Ricorso proposto il 16 gennaio 2015 — Gómez Echevarría/UAMI — M and M Direct (wax by Yuli’s)

33

2015/C 089/41

Causa T-20/15: Ricorso proposto il 14 gennaio 2015 — Henkell & Co. Sektkellerei/UAMI — Ciacci Piccolomini d’Aragona di Bianchini (PICCOLOMINI)

34

2015/C 089/42

Causa T-24/15: Ricorso proposto il 19 gennaio 2015 — NICO/Consiglio

35

2015/C 089/43

Causa T-30/15: Ricorso proposto il 20 gennaio 2015 — Infinite Cycle Works/UAMI — Chance Good Ent. (INFINITY)

36

2015/C 089/44

Causa T-32/15: Ricorso proposto il 22 gennaio 2015 — GRE/UAMI (Mark1)

37

2015/C 089/45

Causa T-33/15: Ricorso proposto il 26 gennaio 2015 — Grupo Bimbo/UAMI (BIMBO)

37

2015/C 089/46

Causa T-34/15: Ricorso proposto il 22 gennaio 2015 — Wolf Oil/UAMI — SCT Lubricants (CHEMPIOIL)

38

2015/C 089/47

Causa T-35/15: Ricorso proposto il 14 gennaio 2015 — Alkarim for Trade and Industry/Consiglio

39

2015/C 089/48

Causa T-36/15: Ricorso proposto il 23 gennaio 2015 — Hispasat/Commissione

40

2015/C 089/49

Causa T-37/15: Ricorso proposto il 23 gennaio 2015 — Abertis Telecom Terrestre/Commissione

41

2015/C 089/50

Causa T-38/15: Ricorso proposto il 23 gennaio 2015 — Telecom Castilla — La Mancha/Commissione

41

2015/C 089/51

Causa T-40/15: Ricorso proposto il 27 gennaio 2015 — ASPLA e Armando Álvarez/Corte di giustizia dell’Unione europea

42

2015/C 089/52

Causa T-43/15: Ricorso proposto il 28 gennaio 2015 — CRM/Commissione

43

2015/C 089/53

Causa T-702/14: Ordinanza del Tribunale del 27 gennaio 2015 — Hamas/Consiglio

44

 

Tribunale della funzione pubblica

2015/C 089/54

Cause riunite F-1/14 e F-48/14: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 22 gennaio 2015 — Kakol/Commissione (Funzione pubblica — Concorso — Concorso generale EPSO/AD/177/10 — Requisiti di ammissibilità — Non ammissione ad un concorso — Difetto di motivazione — Ammissione ad un concorso simile anteriore — Obbligo di specifica motivazione — Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni)

45

2015/C 089/55

Causa F-139/14: Ricorso proposto il 17 dicembre 2014 — ZZ/Parlamento

46

2015/C 089/56

Causa F-141/14: Ricorso proposto il 24 dicembre 2014 — ZZ/Commissione

46

2015/C 089/57

Causa F-7/15: Ricorso proposto il 21 gennaio 2015 — ZZ e a./Commissione

47

2015/C 089/58

Causa F-8/15: Ricorso proposto il 23 gennaio 2015 — ZZ e ZZ/Commissione

48

2015/C 089/59

Causa F-10/15: Ricorso proposto il 23 gennaio 2015 — ZZ e a./Commissione

48

2015/C 089/60

Causa F-11/15 F: Ricorso proposto il 26 gennaio 2015 — ZZ/Commissione

49

2015/C 089/61

Causa F-12/15: Ricorso proposto il 26 gennaio 2015 — ZZ/Commissione

49

2015/C 089/62

Causa F-13/15: Ricorso proposto il 26 gennaio 2015 — ZZ e a./Commissione

50

2015/C 089/63

Causa F-14/15: Ricorso proposto il 26 gennaio 2015 — ZZ e a./Commissione

50


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

16.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 89/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2015/C 089/01)

Ultima pubblicazione

GU C 81 del 9.3.2015

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 73 del 2.3.2015

GU C 65 del 23.2.2015

GU C 56 del 16.12.2015

GU C 46 del 9.2.2015

GU C 34 del 2.2.2015

GU C 26 del 26.1.2015

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

16.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 89/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Lettonia) il 5 dicembre 2014 — Rūdolfs Meroni/Recoletos Limited

(Causa C-559/14)

(2015/C 089/02)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa

Parti

Ricorrente: Rūdolfs Meroni

Resistente: Recoletos Limited

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I debba essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un procedimento di riconoscimento di una sentenza straniera, la violazione dei diritti di persone che non siano intervenute come parti nel procedimento principale possa configurare un motivo per applicare della clausola di ordine pubblico di cui al suddetto articolo 34, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I e negare il riconoscimento di tale sentenza straniera nei limiti in cui essa pregiudichi persone che non siano intervenute come parti nel procedimento principale;

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 47 della Carta [dei diritti fondamentali dell’Unione europea] debba essere interpretato nel senso che i principi inerenti al processo equo in esso sanciti consentono che, in un procedimento relativo all’adozione di misure cautelari provvisorie, si limitino i diritti di proprietà di persone che non siano intervenute come parti nel procedimento stesso, qualora sia stabilito che chiunque sia pregiudicato da una decisione relativa alle misure cautelari provvisorie abbia il diritto di rivolgersi in qualunque momento al giudice interessato, chiedendo la modifica o l’annullamento della decisione, e si riservi ai ricorrenti il compito di notificare la decisione alle persone interessate.


16.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 89/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) l'11 dicembre 2014 — PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A./Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

(Causa C-574/14)

(2015/C 089/03)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

Parti

Ricorrente: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Convenuto: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 107 [TFUE], in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, [TUE] nonché con l’articolo 4, paragrafo 2, della decisione della Commissione europea del 25 settembre 2007 (1), debbano essere interpretati nel senso che, qualora la Commissione europea ritenga un aiuto di Stato compatibile con il mercato comune, il giudice nazionale non è competente a verificare se le disposizioni nazionali riconosciute come aiuti di Stato autorizzati siano compatibili con le finalità enunciate nella comunicazione della Commissione relativa al metodo per l’analisi degli aiuti di Stato connessi a taluni costi non recuperabili (in prosieguo: il «Metodo sui costi incagliati»).

2)

Se l’articolo 107 [TFUE], in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, [TUE] nonché con l’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della decisione della Commissione europea del 25 settembre 2007, interpretati alla luce dei punti 3.3 e 4.2 del Metodo sui costi incagliati, debbano essere intesi nel senso che, nell’attuare un programma di aiuti di Stato ritenuto dalla Commissione europea compatibile con il mercato comune, l’adeguamento annuale dei costi incagliati per i produttori che fanno parte di gruppi di imprese deve essere effettuato sul presupposto che rileva soltanto l’appartenenza del produttore ad un gruppo sulla base della situazione esposta negli allegati all’atto giuridico sottoposto alla valutazione della Commissione europea, o se, invece, per ogni anno in cui viene effettuato l’adeguamento dei costi incagliati, si debba tener conto dell’effettiva appartenenza, all’epoca, del beneficiario del programma di aiuti di Stato connessi ai costi incagliati a un gruppo che include altri produttori rientranti nel suddetto programma.


(1)  2009/287/CE: Decisione della Commissione, del 25 settembre 2007, relativa all’aiuto di Stato concesso dalla Polonia nell’ambito di accordi a lungo termine per la vendita di elettricità e all’aiuto di Stato che la Polonia prevede di concedere a titolo di compensazione per la risoluzione volontaria di accordi a lungo termine per la vendita di elettricità [notificata con il numero C(2007) 4319] (GU L 83, pag. 1).


16.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 89/3


Impugnazione proposta l’11 dicembre 2014 da Brandconcern BV avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 30 settembre 2014, causa T-51/12, Scooters India Ltd/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-577/14 P)

(2015/C 089/04)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Brandconcern BV (rappresentanti: A. von Mühlendahl, H. Hartwig, Rechtsanwälte, G. Casucci, N. Ferretti, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Scooters India Ltd

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata del Tribunale, del 30 settembre 2014, e respingere il ricorso proposto dalla Scooters India Limited avverso la decisione controversa della commissione di ricorso del 1o dicembre 2011, procedimento R 2312/2010-1,

in via subordinata, annullare la sentenza impugnata nei limiti in cui aveva annullato la decisione controversa per aver respinto il ricorso proposto dalla Scooters India Limited riguardo ai «veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici»,

condannare la convenuta e la Scooters India Limited al pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce, a sostegno della propria impugnazione, due motivi, vertenti sulla violazione dell’articolo 50, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1) del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, e, in secondo luogo, sulla violazione delle norme procedurali da parte del Tribunale, in quanto non ha respinto il ricorso di annullamento proposto dalla Scooters India Limited nei limiti in cui ha dichiarato il ricorso infondato.

La Scooters India Limited è titolare del marchio comunitario LAMBRETTA, registrato, tra l’altro, per «veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici», nella classe 12 della classificazione internazionale. La ricorrente ha presentato una domanda per la dichiarazione di decadenza del marchio, in particolare per i prodotti rientranti nella classe 12, in forza dell’articolo 50, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 207/2009, a motivo del mancato uso effettivo del marchio. Tale domanda è stata accolta dalla divisione di annullamento dell’UAMI. Il ricorso presentato dalla Scooters India Limited è stato respinto, in quanto infondato, dalla prima commissione di ricorso dell’UAMI. Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha annullato la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI. Il Tribunale ha dichiarato che l’UAMI era obbligato, per ragioni di certezza del diritto, a tenere conto dei prodotti rientranti nella classe 12 dei quali si era affermato un uso effettivo, nonostante tali prodotti non rientrassero nella definizione dei prodotti per i quali il marchio era stato registrato.

La ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel richiedere all’UAMI di tenere conto dell’uso del marchio LAMBRETTA che si affermava essere stato fatto per alcuni prodotti, quali i pezzi di ricambio, nonostante tali prodotti non rientrassero nella definizione dei prodotti per i quali il marchio LAMBRETTA è stato registrato nella classe 12. La ricorrente afferma che, secondo una corretta interpretazione dell’articolo 50, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 207/2009, solo l’uso dei prodotti che rientrano nella definizione delle indicazioni contenute nella registrazione può essere preso in considerazione. La ricorrente afferma che il Tribunale era tenuto ad applicare la sentenza della Corte di giustizia del 19 giugno 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (IP TRANSLATOR).

La ricorrente afferma pertanto che la sentenza impugnata deve essere annullata e che il ricorso per l’annullamento della decisione controversa della commissione di ricorso deve essere respinto.

La ricorrente sostiene inoltre, come secondo motivo, che anche ammettendo che l’UAMI era obbligato a tenere conto dei prodotti rientranti nella classe 12 dei quali si è affermato un uso effettivo, il Tribunale ha commesso una violazione di natura procedurale nell’annullare, senza alcuna restrizione, la decisione controversa. Dopo aver constatato, nella sentenza impugnata, che il titolare del marchio LAMBRETTA non aveva provato un uso effettivo del marchio per i prodotti per i quali era stato registrato (obbligando tuttavia l’UAMI a tenere conto dell’uso fatto degli altri prodotti rientranti nella stessa classe), il Tribunale era tenuto a confermare la decisione controversa nei limiti in cui la commissione di ricorso non aveva constatato alcun uso effettivo dei prodotti per i quali il marchio era stato registrato.


(1)  GU L 78, pag. 1.


16.3.2015   

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C 89/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 17 dicembre 2014 — Patrick Breyer/Repubblica federale di Germania

(Causa C-582/14)

(2015/C 089/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Patrick Breyer

Resistente: Repubblica federale di Germania

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (1) — in prosieguo: la «direttiva sulla tutela dei dati personali» — debba essere interpretato nel senso che un indirizzo di protocollo internet (indirizzo IP), memorizzato da un fornitore di servizi in relazione ad un accesso al suo sito internet, costituisce per quest’ultimo un dato personale già nel momento in cui un terzo (nel caso di specie: un fornitore di accesso) disponga delle informazioni aggiuntive necessarie ai fini dell’identificazione della persona interessata.

2)

Se l’articolo 7, lettera f), della direttiva sulla tutela dei dati personali osti ad una disposizione di diritto nazionale in forza della quale il fornitore di servizi può raccogliere e utilizzare i dati personali di un utente senza il suo consenso solo nella misura in cui ciò sia necessario per consentire l’effettiva fruizione del servizio di telecomunicazione da parte del rispettivo utente e per fatturarla e secondo la quale il fine di assicurare il funzionamento in generale di detto servizio non può giustificare l’utilizzazione dei dati oltre il termine della rispettiva fruizione.


(1)  GU L 281, pag. 31.


16.3.2015   

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C 89/5


Impugnazione proposta il 22 dicembre 2014 dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 24 ottobre 2014, causa T-543/12, Grau Ferrer/UAMI — Rubio Ferrer (Bugui Va)

(Causa C-597/14 P)

(2015/C 089/06)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentanti: S. Palmero Cabezas e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Altre parti nel procedimento: Xavier Grau Ferrer, Juan Cándido Rubio Ferrer e Alberto Rubio Ferrer

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

pronunciare una nuova sentenza nel merito della causa, respingendo il ricorso avverso la decisione impugnata, o rinviare la causa al Tribunale;

condannare alle spese la ricorrente dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

1.

Il Tribunale ha violato l’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94 (1) e la regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95 (2) avendoli ritenuti applicabili alla fattispecie in base a criteri di valutazione erronei.

2.

Il Tribunale ha violato l’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94 e la regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95 essendosi basato su un’erronea interpretazione della portata del potere discrezionale che deriva da tali disposizioni, ritenendo, in particolare, che la commissione di ricorso disponga di tale potere a prescindere dal fatto che i documenti presentati per la prima volta dinanzi ad essa siano o meno addizionali. La questione di stabilire se il potere discrezionale riconosciuto alle commissioni di ricorso dall’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94 e dalla regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95 sussista in ogni caso, vale a dire anche qualora i documenti presentati estemporaneamente dinanzi alla commissione di ricorso siano nuovi, è una questione di diritto che dev’essere chiarita dalla Corte.

3.

Il Tribunale ha applicato erroneamente l’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 40/94 nel concludere che il marchio comunitario anteriore è stato utilizzato sotto una forma che si differenzia in elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio come registrato.


(1)  Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

(2)  Regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).


16.3.2015   

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C 89/6


Impugnazione proposta il 19 dicembre 2014 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 16 ottobre 2014, cause riunite T-208/11 e T-508/11, Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE)/Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-599/14 P)

(2015/C 089/07)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen, E. Finnegan e G. Etienne, agenti)

Altre parti nel procedimento: Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), Regno dei Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

statuire definitivamente sul merito delle questioni oggetto dell’impugnazione e respingere i ricorsi di primo grado, e

condannare la ricorrente nelle cause riunite T-208/11 e T-508/11 a farsi carico delle spese sostenute dal Consiglio ai fini della presente impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha annullato l’iscrizione della LTTE nell’elenco per meri motivi procedurali. Il Consiglio sostiene che il Tribunale è incorso in errore per i motivi di seguito esposti.

Primo motivo: il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il Consiglio dovesse dimostrare, nella motivazione, di aver verificato che l’attività dell’autorità del paese terzo all’origine dell’iscrizione nell’elenco sia stata svolta nel rispetto di garanzie sufficienti. Sebbene il Consiglio ammetta che l’attività dell’autorità competente nel paese terzo debba essere inquadrata in una normativa e in una prassi rispettose dei diritti fondamentali delle persone interessate, esso afferma che il Tribunale ha commesso un errore di diritto esigendo che tale informazione fosse inclusa nella motivazione.

Secondo motivo: il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel valutare l’utilizzo, da parte del Consiglio, di informazioni di pubblico dominio. Inoltre, il Tribunale ha erroneamente censurato l’uso, da parte del Consiglio, di materiale la cui fonte è pubblica. Il Tribunale, poi, ha ritenuto a torto che il Consiglio avrebbe dovuto chiedere a un’autorità competente di indagare sugli articoli di stampa cui viene fatto riferimento nella motivazione. Infine, il Tribunale ha erroneamente dichiarato che il suo rifiuto di approvare il riferimento fatto dal Consiglio a materiale proveniente da fonti pubbliche doveva condurre all’annullamento della decisione contestata.

Terzo motivo: il Tribunale ha commesso un errore per non aver riconosciuto che l’iscrizione nell’elenco poteva trovare fondamento del 2001 UK Proscription order [ordinanza di proscrizione del Regno Unito del 2001]. L’interpretazione del Tribunale, oltre a non essere giuridicamente fondata, comporta la conseguenza che un’entità potrebbe ostacolare la propria iscrizione nell’elenco ai sensi della posizione comune 931 rifiutandosi di contestare la sua iscrizione nell’elenco o la sua proscrizione nello Stato membro da cui proviene la decisione ex articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 931. Inoltre, la motivazione del Tribunale non è compatibile con la sentenza nella causa Kadi II.


16.3.2015   

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C 89/7


Ricorso presentato il 22 dicembre 2014 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-601/14)

(2015/C 089/08)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Traversa, F. Moro, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

Constatare che la Repubblica italiana, avendo omesso di adottare tutte le misure necessarie al fine di garantire l'esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di tutti i reati intenzionali violenti commessi sul proprio territorio, è venuta meno all'obbligo di cui l'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80/CE (1);

condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La direttiva 2004/80/CE istituisce un sistema di cooperazione tra le autorità nazionali per facilitare l'accesso delle vittime di reato in tutta l'Unione europea ad indennizzo adeguato nelle situazioni transfrontaliere. Il regime opera sulla base dei sistemi degli Stati membri in materia di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori. Per garantire l'operatività di tale sistema di cooperazione, l'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva impone agli Stati membri di essere dotati o di dotarsi di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime. Tale obbligo deve essere inteso come riferito a tutti i reati intenzionali violenti e non riguarda soltanto alcuni di essi.

L'ordinamento italiano prevede un regime nazionale di indennizzo delle vittime di reato costituito da una serie di leggi speciali relative all'indennizzo di determinati reati intenzionali violenti, ma non prevede un sistema generale di indennizzo che riguardi le vittime di tutti i reati che il codice penale italiano individua e qualifica come intenzionali violenti. In particolare, l'ordinamento italiano non prevede un sistema di indennizzo per i reati intenzionali violenti della c.d. «criminalità comune» non coperti dalle leggi speciali.

Di conseguenza, va constatato che la Repubblica italiana è venuta meno all'obbligo di cui l'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80/CE.


(1)  Direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’indennizzo delle vittime di reato (GU L 261, pag. 15).


16.3.2015   

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C 89/8


Impugnazione proposta il 27 dicembre 2014 da Alcoa Trasformazioni Srl avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 ottobre 2014, causa T-177/10, Alcoa Trasformazioni/Commissione

(Causa C-604/14 P)

(2015/C 089/09)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Alcoa Trasformazioni Srl (rappresentanti: O. W. Brouwer, advocaat, T. Salonico et M. Siragusa, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che la Corte adita voglia:

annullare i paragrafi 50, 81-90 e 92 e conseguentemente la sentenza impugnata;

statuire definitivamente sulla controversia e annullare la Decisione controversa; e

condannare la Commissione al pagamento delle spese del presente giudizio e del giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ritiene che la sentenza impugnata sia erronea e debba pertanto essere annullata per i seguenti motivi:

1.

Grave snaturamento di evidenze in relazione all’erronea conclusione nella Decisione, confermata dal Tribunale, che la misura ha introdotto mutamenti nella sostanza alla tariffa Alumix, quale istituita dal Decreto 1995 e conseguente violazione dell’art. 107(1) TFUE e del principio di certezza del diritto. Il Tribunale, ai paragrafi 81 — 83 della sentenza impugnata, ha adottato una erronea lettura delle disposizioni applicabili al caso di specie, e in particolare dell’art. 15.2 della delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 204/99, il quale mostra in maniera chiara e univoca che — anche a seguito dell’introduzione della componente compensativa — la tariffa Alumix non ha subito alcuna modifica nella sostanza né rispetto al prezzo netto dell’energia elettrica pagato da Alcoa né rispetto al finanziamento del meccanismo che assicurava ad Alcoa tale prezzo di fornitura.

2.

Violazione dell’art. 107(1) TFUE, contraddittorietà con le sentenze rese nelle cause T-332/06 e C-149/09 P, e grave snaturamento del punto b) del primo motivo di ricorso di Alcoa, concernente la conclusione della Commissione secondo cui non era necessario condurre alcun’analisi economica per determinare l’esistenza di un vantaggio economico conferito all’appellante dalla misura. La sentenza del Tribunale è errata in quanto (i) contraddittoria rispetto a pronunce precedenti rese sulla stessa questione (T-332/06 e C-194/09 P); (ii) nell’applicare l’articolo 107(1) TFUE confonde due criteri, entrambi necessari per l’esistenza di un aiuto, facendo derivare l’esistenza di un vantaggio in capo ad Alcoa dalla mera constatazione del carattere statale delle risorse impiegate; (iii) carente di adeguata motivazione non avendo rilevato che la Commissione aveva errato nel presumere l’esistenza di un vantaggio in capo ad Alcoa derivante dalla misura e non aveva dunque a tal fine condotto un’adeguata analisi economica per valutare l’entità — nel caso — del vantaggio.

3.

Errore di procedura a causa del travisamento e snaturamento del secondo motivo di ricorso di Alcoa e conseguente omessa pronuncia e inadeguata motivazione da parte del Tribunale. Il Tribunale si è erroneamente pronunciato su un punto non sollevato da Alcoa nel ricorso di primo grado, mentre ha del tutto omesso di affrontare il punto sostanziale sollevato da quest’ultima, ossia che, anche nella denegata ipotesi in cui fosse stata accertata l’esistenza di un vantaggio economico, il metodo impiegato dalla Commissione per considerare l’entità del beneficio è stato erroneo e ha portato a sovrastimare l’ammontare dell’aiuto da recuperare.


16.3.2015   

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C 89/9


Impugnazione proposta il 23 dicembre 2014 dalla Portovesme Srl avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 ottobre 2014, causa T-291/11, Portovesme/Commissione

(Causa C-606/14 P)

(2015/C 089/10)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Portovesme Srl (rappresentanti: G. Dore, M. Liberati, A. Vinci, F. Ciulli, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che la Corte adita voglia:

annullare la sentenza impugnata e, conseguentemente, annullare la decisione impugnata, accogliendo le conclusioni formulate nel ricorso in primo grado (ed espungendo la frase «o per la parte ritenuta di ragione» dal punto 1 delle conclusioni);

in via subordinata, accogliere il presente appello e rinviare la causa al Tribunale per una nuova valutazione del ricorso in primo grado, tenendo fermi i motivi di diritto che verranno in questa sede pronunciati;

condannare la Commissione alle spese sostenute dinanzi ai due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del presente ricorso di impugnazione, la ricorrente deduce sette differenti motivi di annullamento della sentenza impugnata:

1.

Con il primo motivo la ricorrente contesta la sentenza impugnata sotto il profilo dell’errata valutazione del principio della ragionevole durata del procedimento amministrativo e del principio del legittimo affidamento, quanto alla parte della decisione controversa che ha disposto il recupero dell’aiuto erogato.

2.

Col secondo motivo la ricorrente ritiene che la sentenza impugnata sia illegittima e vada annullata per difetto di motivazione del Tribunale nella parte in cui ha concluso che la decisione controversa non viola i principi di diligenza e imparzialità dell’azione amministrativa.

3.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione da parte del Tribunale dell’art. 19 TUE nei capi della sentenza impugnata in cui ha dato una propria interpretazione alla normativa nazionale anche contro il suo dato letterale, in evidente violazione dei limiti della sua competenza.

4.

Col quarto motivo la ricorrente contesta l’erronea valutazione da parte del Tribunale della lamentata disparità di trattamento con altro operatore (Alcoa-Alumix) in merito ad una analoga misura di aiuto, nonché la violazione dell’art. 108 TFUE in quanto l’aiuto doveva essere esaminato come «esistente».

5.

Col quinto motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 107, par. 1 TFUE, in quanto, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, la misura contestata non costituisce un indebito vantaggio, né incide sugli scambi tra gli Stati membri.

6.

Col sesto motivo la ricorrente ha denunciato l’omessa/insufficiente/errata valutazione da parte del Tribunale della contestazione in merito alla natura selettiva della misura.

7.

Con il settimo ed ultimo motivo la ricorrente contesta al Tribunale la violazione dell’art. 174 TFUE e l’art. 107, par. 3 TFUE, par. 1, TFUE, in quanto la misura compensativa, da un lato, è coerente con le politiche di coesione sociale per le regioni insulari e prive di infrastrutture e dall’altro lato, è in linea con le deroghe di cui al citato art. 107 TFUE.


16.3.2015   

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C 89/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Sibiu (Romania) il 23 dicembre 2014 — Elena Delia Pondiche/Statul român, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

(Causa C-608/14)

(2015/C 089/11)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Sibiu

Parti

Ricorrente: Elena Delia Pondiche

Convenuti: Statul român, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Questioni pregiudiziali

1)

Se la protezione sociale, i diritti del minore ed i principi della parità di trattamento e di non discriminazione garantiti dal diritto dell’Unione attraverso l’articolo 6 del Trattato sull’Unione europea, l’articolo 20, l’articolo 21, paragrafo 1, l’articolo 24, paragrafi 1 e 2, l’articolo 34, l’articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004 (1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale possano essere interpretati nel senso che ostano a talune disposizioni nazionali che limitano, senza che vi sia una giustificazione obiettiva e ragionevole, l’ammontare dell’indennità per il mantenimento dei figli in base alla data di nascita del figlio e non in base alla data del concepimento, benché il figlio concepito, se nato vivo e vitale, sia considerato esistente.

2)

Se il decreto legge n. 111/2010 introduca una misura discriminatoria tra persone che si trovano in situazioni identiche, ovvero tra i figli concepiti e nati entro il 31 dicembre 2010 ed i figli concepiti entro il 31 dicembre 2010 e nati dopo tale data.


(1)  Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera) (GU L 166, pag. 1).


16.3.2015   

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C 89/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Handelsgericht Wien (Austria) il 29 dicembre 2014 — Stephan Naumann/Austrian Airlines AG

(Causa C-612/14)

(2015/C 089/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Handelsgericht Wien

Parti

Ricorrente: Stephan Naumann

Convenuta: Austrian Airlines AG

Questioni pregiudiziali

1)

Se il diritto a compensazione pecuniaria di cui all’articolo 7 (Diritto a compensazione pecuniaria) del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004 (1), debba essere interpretato nel senso che si tratta di un diritto ad un risarcimento forfettario, di una penale, di un risarcimento punitivo («punitive damage»), di una pretesa avente carattere di adempimento o garanzia, o di un diritto sui generis.

2)

Se la detrazione del risarcimento di cui all’articolo 12 (Risarcimenti supplementari), paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, debba essere interpretata nel senso che essa va effettuata solo sul diritto al risarcimento supplementare del passeggero nei confronti del vettore aereo operativo, o anche su un diritto del passeggero ad un risarcimento supplementare nei confronti dell’operatore turistico.

3)

Se il diritto del passeggero al risarcimento supplementare di cui all’articolo 12 (Risarcimenti supplementari) del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, debba essere interpretato nel senso che comprende anche un diritto alla riduzione del prezzo (garanzia) per un ritardo ai sensi della legislazione nazionale.

4)

Se una riduzione del prezzo (garanzia) e/o un risarcimento dei danni a titolo di compensazione per il ritardo di un volo concessi al passeggero a norma del diritto nazionale dall’operatore turistico, possano essere detratti da un risarcimento dovuto da un vettore aereo operativo ai sensi dell’articolo 7 (Diritto a compensazione pecuniaria) del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, a titolo di compensazione per lo stesso ritardo (articolo 12).

5)

Qualora la detrazione risulti possibile, se il vettore aereo possa sempre effettuarla, o se essa dipenda dalla misura in cui il diritto nazionale la consenta o il giudice la ritenga adeguata.

6)

Qualora il diritto nazionale sia determinante o il giudice debba adottare una decisione discrezionale, se la compensazione pecuniaria prevista dall’articolo 7 del regolamento sia destinata a compensare solo i disagi e la perdita di tempo subiti dai passeggeri a seguito della cancellazione, o se essa compensi anche danni materiali.


(1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).


16.3.2015   

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C 89/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 14 gennaio 2015 — Universal Music International Holding BV/Michael Tétreault Schilling e a.

(Causa C-12/15)

(2015/C 089/13)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Universal Music International Holding BV

Convenuti: Michael Tétreault Schilling, Irwin Schwartz, Josef Brož

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 5, parte iniziale e punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 (1) debba essere interpretato nel senso che per «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» si possa intendere il luogo in uno Stato membro dove è insorto il danno, allorché tale danno consista unicamente in pregiudizio patrimoniale direttamente risultante da un atto illecito compiuto in un altro Stato membro.

2)

In caso di soluzione affermativa della prima questione:

(a).

Alla luce di quali criteri o di quali aspetti il giudice nazionale, per verificare la propria competenza in base all’articolo 5, parte iniziale e punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001, debba stabilire se nella fattispecie in esame si configuri un danno patrimoniale direttamente risultante da un atto illecito («pregiudizio patrimoniale iniziale» o «danno patrimoniale diretto») oppure un danno patrimoniale risultante da un danno iniziale insorto altrove o un danno risultante da un danno insorto altrove («danno secondario» o «danno patrimoniale derivato»).

(b).

Alla luce di quali criteri o di quali aspetti il giudice nazionale, per verificare la propria competenza in base all’articolo 5, parte iniziale e punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001, debba stabilire dove nella fattispecie sia insorto, o si deve presumere che sia insorto, il pregiudizio patrimoniale — sia diretto sia derivato.

3)

In caso di soluzione affermativa della prima questione, se il regolamento (CE) n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che il giudice nazionale che deve verificare se, nella fattispecie, detto regolamento gli attribuisca la competenza, sia tenuto a fondare il suo giudizio sugli asserti pertinenti al riguardo dell’attore, o, rispettivamente, del ricorrente, oppure se detto giudice sia tenuto a considerare anche quanto sostenuto dal resistente in opposizione a detti asserti.


(1)  Regolamento del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).


16.3.2015   

IT

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C 89/13


Impugnazione proposta il 22 gennaio 2015 dal Regno di Spagna avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 13 novembre 2014, causa T-481/11, Spagna/Commissione

(Causa C-26/15 P)

(2015/C 089/14)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, agente)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

accogliere la presente impugnazione e annullare la sentenza del Tribunale del 13 novembre 2014, causa T-481/11, Spagna/Commissione;

annullare l’allegato I, parte 2, VI, D, quinto trattino, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 (1) della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Errore di diritto riguardo alla portata dell’obbligo di motivazione. I motivi su cui si fonda il Tribunale non sono compatibili con l’imperativo di chiarezza e inequivocabilità che deve caratterizzare la motivazione di un regolamento per soddisfare i requisiti dell’articolo 296 TFUE. Infatti il Tribunale colma le carenze della motivazione del regolamento impugnato e sostituisce la propria motivazione a quella dell’atto impugnato.

Errore di diritto riguardo al principio della parità di trattamento. I motivi invocati dal Tribunale su tale questione non trovano fondamento in criteri idonei ad effettuare la comparazione. Il Tribunale fonda il suo ragionamento su un fatto asseritamente noto che manca di base fattuale e scientifica, vale a dire la distinzione tra frutti a buccia spessa e frutti a buccia sottile e l’inclusione degli agrumi nella prima categoria.

Errore di diritto riguardo al controllo giurisdizionale del principio di proporzionalità. Il controllo del Tribunale relativo alla proporzionalità di una restrizione al commercio di merci imposta da un’istituzione dev’essere effettuato alla luce dell’ampio margine discrezionale della Commissione. Tuttavia il Tribunale non ha eseguito il suo controllo giurisdizionale conformemente alla giurisprudenza Tetra Laval (2). Da un lato, non ha debitamente verificato la pertinenza e l’idoneità degli elementi su cui si basa la decisione adottata per quanto concerne i motivi che giustificano la restrizione. Dall’altro, non ha esaminato correttamente le conclusioni che si possono trarre da tali dati, di modo che la restrizione eccede quanto necessario per conseguire lo scopo perseguito.


(1)  GU L 157, pag. 1.

(2)  Sentenza del 15 febbraio 2005, Commissione/Tetra Laval (C-12/03 P, EU:C:2005:87), punto 39.


16.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 89/14


Impugnazione proposta il 27 gennaio 2015 dalla Photo USA Electronic Graphic, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 18 novembre 2014, causa T-394/13, Photo USA Electronic Graphic, Inc./Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-31/15 P)

(2015/C 089/15)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Photo USA Electronic Graphic, Inc. (rappresentante: K. Adamantopoulos, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Ancàp SpA, Cerame-Unie AISBL, Confindustria Ceramica, Verband der Keramischen Industrie eV

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea, del 18 novembre 2014, causa T-394/13, Photo USA Electronic Graphic, Inc./Consiglio, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese (1);

integrare l’analisi e annullare il regolamento (UE) n. 412/2013; e

condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese della ricorrente relative alla presente impugnazione nonché al procedimento dinanzi al Tribunale nella causa T-394/13.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che le affermazioni del Tribunale in relazione ai motivi primo, terzo e quarto della ricorrente dinanzi al Tribunale siano viziate da più errori di diritto nonché da uno snaturamento degli elementi di prova forniti. Pertanto la ricorrente fa valere che la decisione impugnata dovrebbe essere annullata. Altresì, la ricorrente sostiene che i fatti su cui si basano i motivi primo, secondo e terzo siano sufficientemente certi per consentire alla Corte di giustizia di pronunciarsi in relazione ad essi.

Per quanto concerne il primo motivo, la ricorrente deduce due motivi di appello. Anzitutto, il Tribunale avrebbe commesso un errore imponendo, in sostanza, alla ricorrente l’onere della prova del fatto che le istituzioni abbiano commesso un errore nella loro valutazione in relazione a ciascuno dei fattori che esse ritenevano essere pertinenti. Come dimostrato nella precedente giurisprudenza del Tribunale, è sufficiente che il ricorrente dimostri che (1) le istituzioni hanno erroneamente valutato i fattori che esse hanno ritenuto essere pertinenti o che (2) l’applicazione di altri fattori più pertinenti esigeva la loro esclusione. Alla luce di tali considerazioni, l’affermazione che le istituzioni hanno erroneamente valutato due dei tre fattori che le stesse ritenevano essere pertinenti è sufficiente a liberare la ricorrente dall’onere della prova. Inoltre, giungendo alle sue conclusioni la sentenza impugnata ha snaturato gli elementi di prova e i fatti dinanzi al Tribunale.

Per quanto riguarda i motivi terzo e quarto, la ricorrente deduce quattro motivi di appello. In primo luogo, il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato le disposizioni dell’articolo 3, paragrafi 2 e 7, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2) (in prosieguo: il «regolamento di base»), ritenendo che le istituzioni siano obbligate ad esaminare l’impatto delle pratiche anticoncorrenziali sulla situazione dell’industria nell’Unione solo dopo che l’esistenza di siffatte pratiche anticoncorrenziali sia positivamente dimostrata in una decisione definitiva della rilevante autorità nazionale garante della concorrenza. In secondo luogo, avendo respinto la domanda della ricorrente di svelare le identità dei produttori dell’Unione inclusi nel campione, il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi di prova nel fascicolo ed avrebbe commesso un errore di diritto nell’affermare che esso poteva esaminare il rispetto da parte delle istituzioni dell’articolo 3, paragrafi 2 e 4, del regolamento di base senza essere a conoscenza delle identità dei produttori dell’Unione inclusi nel campione. In terzo luogo, imponendo alla ricorrente un obbligo di fornire prove positive dell’impatto delle pratiche anticoncorrenziali sui produttori dell’Unione del campione in una situazione in cui le identità dei produttori inclusi nel campione sono mantenute segrete, la sentenza impugnata ha erroneamente interpretato le disposizioni dell’articolo 3, paragrafi 2 e 7, del regolamento di base e ha imposto un onere della prova irragionevole a carico della ricorrente. In quarto luogo, la sentenza impugnata ha altresì erroneamente interpretato le disposizioni dell’articolo 3, paragrafi 2 e 7, del regolamento di base, affermando che ci si possa liberare degli obblighi pertinenti semplicemente facendo affidamento su supposizioni non elaborate anziché su un esame effettivo.


(1)  GU L 131, pag. 1.

(2)  GU L 343, pag. 51.


16.3.2015   

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C 89/15


Impugnazione proposta il 28 gennaio 2015 da Electrabel SA, Dunamenti Erőmű Zrt avverso l’ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 13 novembre 2014, causa T-40/14, Electrabel SA, Dunamenti Erőmű Zrt/Commissione europea

(Causa C-32/15 P)

(2015/C 089/16)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Electrabel SA, Dunamenti Erőmű Zrt (rappresentante: J. Philippe, avocat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza del Tribunale del 13 novembre 2014, causa T-40/14, nella parte in cui respinge il loro ricorso in primo grado in quanto irricevibile;

dichiarare ricevibile il loro ricorso in primo grado o, in subordine, dichiarare che esso è ricevibile quanto al periodo a partire dal 10 gennaio 2009;

condannare la Commissione alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale ed alla Corte di giustizia.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti deducono quattro motivi. Nell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso presentato dalle ricorrenti volto, in sostanza, al risarcimento delle perdite da esse subite per l’erronea cessazione degli accordi a lungo termine per l’acquisto di energia elettrica (hosszú távú villamos energia vásárlási megállapodások, in prosieguo: «HTM») in applicazione dell’illegittima decisione della Commissione 2009/609/CE, del 4 giugno 2008, relativa agli aiuti di stato C 41/05 (1). Il Tribunale ha dichiarato la domanda delle ricorrenti prescritta ed ha respinto il loro ricorso in quanto irricevibile.

Con il primo motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale non abbia adeguatamente esposto in motivazione le ragioni per cui l’articolo 102, paragrafo 2, del Regolamento di procedura del Tribunale (in prosieguo: il «Regolamento di procedura»), che prevede un aumento dei termini processuali in ragione della distanza, non si applica al ricorso delle ricorrenti nonostante la formulazione dei Trattati, dello Statuto della Corte di giustizia (in prosieguo: lo «Statuto») e del Regolamento di procedura indichi che l’articolo 102, paragrafo 2, si applica alla prescrizione prevista al primo paragrafo dell’articolo 46 dello Statuto.

Con il secondo motivo, le ricorrenti rilevano che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’applicazione degli articoli 268 e 340, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in prosieguo: «TFUE») nel richiedere alle ricorrenti di far valere la natura ricorrente del loro danno nella domanda iniziale.

Con il terzo motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale non abbia adeguatamente esposto in motivazione le ragioni per cui la giurisprudenza richiamata dalle ricorrenti a sostegno della natura ricorrente del danno subito non è applicabile per analogia alla loro situazione, nonostante l’ampia dimostrazione fornita dalle ricorrenti.

Con il quarto motivo, le ricorrenti rilevano che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel respingere il loro argomento secondo cui il danno subito è continuato sulla base del fatto che la decisione della Commissione è ancora oggetto di giudizio.


(1)  GU L 225, pag. 53.


Tribunale

16.3.2015   

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C 89/17


Sentenza del Tribunale del 28 gennaio 2015 — Evonik Degussa/Commissione

(Causa T-341/12) (1)

((«Concorrenza - Procedimento amministrativo - Mercato europeo del perossido di idrogeno e del perborato - Pubblicazione di una decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE - Rigetto di una domanda diretta ad ottenere il trattamento riservato di informazioni fornite alla Commissione in applicazione della sua comunicazione sulla cooperazione - Obbligo di motivazione - Riservatezza - Segreto professionale - Legittimo affidamento»))

(2015/C 089/17)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Evonik Degussa GmbH (Essen, Germania) (rappresentanti: C. Steinle, M. Holm-Hadulla e C. von Köckritz, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Giolito, M. Kellerbauer e G. Meessen, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2012) 3534 final della Commissione, del 24 maggio 2012, che respinge la domanda di trattamento riservato presentata dalla Evonik Degussa, in forza dell’articolo 8 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (Caso COMP/38.620 — Perossido di idrogeno e perborato).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Evonik Degussa GmbH è condannata alle spese, ivi incluse quelle afferenti al procedimento sommario.


(1)  GU C 311 del 13.10.2012.


16.3.2015   

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C 89/17


Sentenza del Tribunale del 28 gennaio 2015 — Akzo Nobel e a./Commissione

(Causa T-345/12) (1)

((«Concorrenza - Procedimento amministrativo - Mercato europeo del perossido di idrogeno e del perborato - Pubblicazione di una decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE - Rigetto di una domanda diretta ad ottenere il trattamento riservato di informazioni fornite alla Commissione in applicazione della sua comunicazione sulla cooperazione - Obbligo di motivazione - Riservatezza - Segreto professionale - Legittimo affidamento»))

(2015/C 089/18)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Akzo Nobel NV (Amsterdam, Paesi Bassi), Akzo Chemicals Holding AB (Nacka, Svezia) e Eka Chemicals AB (Bohus, Svezia) (rappresentanti: C. Swaak e R. Wesseling, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Giolito, M. Kellerbauer e G. Meessen, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: CDC Hydrogene Peroxide Cartel Damage Claims (CDC Hydrogene Peroxide) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: T. Funke, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2012) 3533 final della Commissione, del 24 maggio 2012, che respinge la domanda di trattamento riservato presentata da Akzo Nobel, Akzo Nobel Chemicals Holding e Eka Chemicals, in forza dell’articolo 8 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (Caso COMP/38.620 — Perossido di idrogeno e perborato).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Akzo Nobel NV, la Akzo Chemicals Holding AB e la Eka Chemicals AB sono condannate alle spese, ivi incluse quelle afferenti al procedimento sommario.


(1)  GU C 295 del 29.9.2012.


16.3.2015   

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C 89/18


Sentenza del Tribunale del 4 febbraio 2015 — El Corte Inglés/UAMI — Apro Tech (APRO)

(Causa T-372/12) (1)

([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo APRO - Marchio nazionale figurativo anteriore B-PRO by Boomerang, marchio comunitario denominativo anteriore PRO MOUNTAIN e domande di marchi comunitari figurativo e denominativo anteriori B-PRO by Boomerang e PRO OUTDOOR - Insussistenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2015/C 089/19)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti E. Seijo Veiguela, J. Rivas Zurdo e I. Munilla Muñoz)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Apro Tech Co., Ltd (Tachia, Taiwan)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 25 maggio 2012 (procedimento R 196/2011-2), relativa a un’opposizione tra la El Corte Inglés, SA e la Apro Tech Co. Ltd.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La El Corte Inglés, SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 331 del 27.10.2012.


16.3.2015   

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C 89/19


Sentenza del Tribunale del 30 gennaio 2015 — Now Wireless/UAMI– Starbucks (HK) (now)

(Causa T-278/13) (1)

([«Marchio comunitario - Procedimento di decadenza - Marchio comunitario figurativo now - Uso effettivo del marchio - Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2015/C 089/20)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Now Wireless Ltd (Guildford, Regno Unito) (rappresentante: T. Alkin, barrister)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Starbucks (HK) Ltd (Hong Kong, Cina) (rappresentante: P. Kavanagh, solicitor)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 7 marzo 2013 (procedimento R 234/2012-2), relativa ad un procedimento di decadenza tra la Now Wireless Ltd e la Starbucks (HK) Ltd.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Now Wireless Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 207 del 20.7.2013.


16.3.2015   

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C 89/19


Sentenza del Tribunale del 4 febbraio 2015 — KSR/UAMI — Lampenwelt (Moon)

(Causa T-374/13) (1)

([«Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio comunitario denominativo Moon - Causa di nullità assoluta - Carattere descrittivo - Assenza di carattere distintivo - Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), e articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2015/C 089/21)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: KSR Kunststoff Rotation GmbH (Wehr, Germania) (rappresentanti: H. Börjes-Pestalozza e M. Nielen, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente A. Pohlmann, successivamente D. Walicka e infine A. Schifko, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Lampenwelt GmbH & Co. KG (Schlitz, Germania) (rappresentanti: G. Rother, P. Mes, C. Graf von der Groeben, J. Künzel, J. Bühling, D. Jestaedt, M. Bergermann, A. Kramer, J. Vogtmeier e A. Verhauwen, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 13 maggio 2013 (procedimento R 676/2012-4), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Lampenwelt GmbH & Co. KG e la KSR Kunststoff Rotation GmbH.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La KSR Kunststoff Rotation GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 274 del 21.9.2013.


16.3.2015   

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C 89/20


Sentenza del Tribunale del 30 gennaio 2015 — Siemag Tecberg Group/UAMI (Winder Controls)

(Causa T-593/13) (1)

([«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo Winder Controls - Impedimenti assoluti alla registrazione - Carattere descrittivo - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere c) e b), e articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 135 bis del regolamento di procedura del Tribunale - Domanda di fissazione dell’udienza proposta in modo prematuro nel ricorso»])

(2015/C 089/22)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Siemag Tecberg Group GmbH (Haiger, Germania) (rappresentante: T. Sommer, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 5 settembre 2013 (procedimento R 1261/2013-4), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo Winder Controls come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Siemag Tecberg Group GmbH sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).


(1)  GU C 31 del 1.2.2014.


16.3.2015   

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C 89/21


Sentenza del Tribunale del 29 gennaio 2015 — Blackrock/UAMI (SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY)

(Causa T-609/13) (1)

([«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY - Marchio costituito da uno slogan pubblicitario - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2015/C 089/23)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Blackrock, Inc. (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentanti: S. Malynicz, barrister, K. Gilbert e M. Blair, solicitors)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)) (rappresentanti: inizialmente I. Harrington, successivamente J. Crespo Carrillo, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI dell’11 settembre 2013 (procedimento R 572/2013-4), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Blackrock, Inc. è condannata alle spese.


(1)  GU C 24 del 25.1.2014.


16.3.2015   

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C 89/21


Sentenza del Tribunale del 28 gennaio 2015 — Enercon/UAMI (Gradazione di cinque tonalità del colore verde)

(Causa T-655/13) (1)

([«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario consistente in una gradazione di cinque tonalità del colore verde - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 207/2009 - Riqualificazione del marchio richiesto - Articolo 43, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009»])

(2015/C 089/24)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Enercon GmbH (Aurich, Germania) (rappresentanti: R. Böhm e S. Overhage, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)) (rappresentante: A. Schifko, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI dell’11 settembre 2013 (procedimento R 247/2013-1), relativa a una domanda di registrazione di una gradazione di cinque tonalità del colore verde come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Enercon GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 39 dell’8.2.2014.


16.3.2015   

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C 89/22


Sentenza del Tribunale del 29 gennaio 2015 — Zitro IP/UAMI — Gamepoint (SPIN BINGO)

(Causa T-665/13) (1)

([«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario figurativo SPIN BINGO - Marchio comunitario denominativo anteriore ZITRO SPIN BINGO - Impedimento relativo alla registrazione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2015/C 089/25)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Zitro IP Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: A. Canela Giménez, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Gamepoint BV (L’Aia, Paesi Bassi)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 14 ottobre 2013 (procedimento R 1388/2012-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Zitro IP Sàrl e la Gamepoint BV.

Dispositivo

1)

Il ricorso della Zitro IP Sàrl è respinto.

2)

La Zitro IP Sàrl è condannata alle spese.


(1)  GU C 61 dell’1.3.2014.


16.3.2015   

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C 89/23


Sentenza del Tribunale del 28 gennaio 2015 — Argo Development and Manufacturing/UAMI — Clapbanner (Rappresentazione di articoli pubblicitari)

(Causa T-41/14) (1)

([«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario che rappresenta un articolo pubblicitario - Disegni o modelli comunitari anteriori - Cause di nullità - Novità - Carattere individuale - Utilizzatore informato - Margine di libertà dell’autore - Impressione globale diversa - Articoli 4, 5, 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002»])

(2015/C 089/26)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Argo Development and Manufacturing (Ra'anana, Israele) (rappresentante: B. Brisset, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: inizialmente A. Pohlmann, in seguito S. Hanne, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Clapbanner Ltd (Londra, Regno Unito)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’UAMI del 22 ottobre 2013 (procedimento R 981/2012-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Argo Development and Manufacturing Ltd e la Clapbanner Ltd.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Argo Development and Manufacturing Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 129 del 28.4.2014.


16.3.2015   

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C 89/23


Sentenza del Tribunale del 29 gennaio 2015 — Blackrock/UAMI (INVESTING FOR A NEW WORLD)

(Causa T-59/14) (1)

([«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo INVESTING FOR A NEW WORLD - Marchio costituito da uno slogan pubblicitario - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2015/C 089/27)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Blackrock, Inc. (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentanti: S. Malynicz, barrister, K. Gilbert e M. Blair, solicitors)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: L. Rampini, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 31 ottobre 2013 (procedimento R 573/2013-1), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo INVESTING FOR A NEW WORLD come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Blackrock, Inc. è condannata alle spese.


(1)  GU C 129 del 28.4.2014.


16.3.2015   

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C 89/24


Sentenza del Tribunale del 28 gennaio 2015 — BSH/UAMI — Arçelik (AquaPerfect)

(Causa T-123/14) (1)

((«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo AquaPerfect - Marchio comunitario denominativo anteriore waterPerfect - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) no 207/2009»))

(2015/C 089/28)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (Monaco, Germania) (rappresentante: S. Biagosch, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: L. Rampini, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Arçelik AS (AquaPerfect) (Istanbul, Turchia) (rappresentante: A. Franke, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 9 dicembre 2013 (procedimento R 314/2013-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH e la Arçelik A.Ş.

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMII)del 9 ottobre 2013 (procedimento R 314/2013-4), relativa a un procedimento di opposizione fra la BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH e la Arçelik A.Ş. è annullata.

2)

L’UAMI sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla BSH Bosch und Siemens Hausgeräte.

3)

La Arçelik sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 129 del 28.4.2014.


16.3.2015   

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C 89/25


Ordinanza del Tribunale del 20 gennaio 2015 — NICO/Consiglio

(Causa T-6/13) (1)

((«Ricorso di annullamento - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran - Congelamento dei fondi - Termine di ricorso - Punto di partenza - Irricevibilità manifesta»))

(2015/C 089/29)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl (Pully, Svizzera) (rappresentanti: J. Grayston, solicitor, G. Pandey, P. Gjørtler, D. Rovetta, D. Sellers e N. Pilkington, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e I. Rodios, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 58) e del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 16), nella parte in cui il nome della ricorrente è stato iscritto nell’elenco delle persone e delle entità alle quali si applicano siffatte misure restrittive.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.


(1)  GU C 71 del 9.3.2013.


16.3.2015   

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C 89/25


Ordinanza del Tribunale del 21 gennaio 2014 — Richter + Frenzel/UAMI — Ferdinand Richter (Richter+Frenzel)

(Causa T-418/13) (1)

((«Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro dell’opposizione - Non luogo a statuire»))

(2015/C 089/30)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Richter + Frenzel GmbH + Co. KG (Würzburg, Germania) (rappresentante: D. Altenburg, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente A. Pohlmann, successivamente D. Botis, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Ferdinand Richter GmbH (Pasching, Austria) (rappresentante: M. Grötschl, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 12 marzo 2013 (procedimento R 2001/2011-4), relativa a un’opposizione tra la Ferdinand Richter GmbH e la Richter + Frenzel GmbH + Co. KG.

Dispositivo

1)

Non occorre più statuire sul ricorso.

2)

La ricorrente e l’interveniente sono condannate a sopportare le proprie spese, nonché, ciascuna, la metà delle spese del convenuto.


(1)  GU C 325 del 9.11.2013.


16.3.2015   

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C 89/26


Ordinanza del Tribunale del 22 gennaio 2015 — GEA Group/UAMI (engineering for a better world)

(Causa T-488/13) (1)

((«Marchio comunitario - Termine di ricorso - Dies a quo - Notifica della decisione della commissione di ricorso via telefax - Ricezione del telefax - Tardività - Assenza di forza maggiore o di caso fortuito - Irricevibilità manifesta»))

(2015/C 089/31)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: GEA Group AG (Düsseldorf, Germania) (rappresentante: J. Schneiders, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente A. Pohlmann, successivamente S. Hanne, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 21 marzo 2013 (procedimento R 935/2012-4), riguardante una domanda di registrazione del segno denominativo engineering for a better world come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La GEA Group AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 352 del 30.11.2013.


16.3.2015   

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C 89/26


Ordinanza del Tribunale del 5 gennaio 2015 — La Perla/UAMI — Alva Management (LA PERLA)

(Causa T-492/14) (1)

((«Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro dell’opposizione - Non luogo a statuire»))

(2015/C 089/32)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: La Perla sp. z o.o. (Varsavia, Polonia) (rappresentante: M. Siciarek, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: I. Harrington, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Alva Management GmbH (Icking, Germania) (rappresentante: B. Hanika, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 28 aprile 2014 (procedimento R 626/2013-4), relativa a una procedura di opposizione tra l’Alva Management GmbH e la La Perla sp. z o.o.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

La ricorrente e l’interveniente sono condannate a sopportare ciascuna le proprie spese nonché, rispettivamente, la metà di quelle sostenute dal convenuto.


(1)  GU C 282 del 25.8.2014.


16.3.2015   

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C 89/27


Ricorso proposto il 26 novembre 2014 — Repubblica slovacca/Commissione

(Causa T-779/14)

(2015/C 089/33)

Lingua processuale: lo slovacco

Parti

Ricorrente: Repubblica slovacca (rappresentante: B. Ricziová, agente)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione, contenuta nella lettera del 24 settembre 2014, con la quale quest’ultima chiede alla Repubblica slovacca di mettere a disposizione le risorse finanziarie corrispondenti alla perdita di risorse proprie tradizionali;

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’incompetenza della Commissione

Secondo la Repubblica slovacca, la Commissione è incompetente ad adottare la decisione impugnata. Nessuna disposizione del diritto UE conferisce alla Commissione il potere di agire come ha fatto nell’adottare la decisione impugnata, ossia il potere, in seguito alla quantificazione dell’importo della perdita di risorse proprie tradizionali nella forma di dazi all’importazione non riscossi, di obbligare uno Stato membro, che non era responsabile dell’accertamento e della riscossione di detti dazi, a mettere a disposizione risorse finanziarie per l’importo da essa stabilito, che secondo la stessa corrisponde a detta perdita.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione delle esigenze di certezza del diritto

Secondo la Repubblica slovacca, la Commissione, quand’anche fosse competente ad adottare la decisione impugnata (quod non), nel caso di specie avrebbe violato il principio della certezza del diritto. L’obbligo imposto con la decisione impugnata alla Repubblica slovacca non sarebbe stato, a parere di quest’ultima, ragionevolmente prevedibile prima della sua adozione.

3.

Terzo motivo, vertente su un non corretto esercizio di competenza da parte della Commissione

Anche se la Commissione fosse competente ad adottare la decisione impugnata e nell’adottare la decisione impugnata avesse agito in conformità del principio della certezza del diritto (quod non), secondo la Repubblica slovacca essa non avrebbe esercitato la sua competenza in modo corretto nella fattispecie. In primo luogo la Commissione ha compiuto una valutazione manifestamente errata, in quanto esige dalla Repubblica slovacca risorse finanziarie nonostante la perdita di risorse proprie tradizionali o, in parte, non sia avvenuta affatto o, per il resto, non sia avvenuta come conseguenza diretta degli eventi che la Commissione ascrive alla Repubblica slovacca. In secondo luogo la Commissione avrebbe violato il diritto di difesa della Repubblica slovacca e il principio di buona amministrazione.

4.

Quarto motivo, vertente sull’insufficiente motivazione della decisione impugnata

Nel contesto di tale motivo di ricorso, la Repubblica slovacca afferma che la motivazione della decisione impugnata presenta diversi vizi per i quali dev’essere considerata insufficiente, il che rappresenta una violazione di forme sostanziali, ed è al contempo in contrasto con le esigenze di certezza del diritto. Secondo la Repubblica slovacca la Commissione non ha indicato nella decisione impugnata la base giuridica della stessa. Inoltre, essa non ha chiarito affatto l’origine e il fondamento di talune sue conclusioni. Infine, secondo la Repubblica slovacca, la motivazione della decisione impugnata è confusa sotto diversi profili.


16.3.2015   

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C 89/28


Impugnazione proposta il 24 novembre 2014 da DF avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 1o ottobre 2014, causa F-91/13, DF/Commissione

(Causa T-782/14 P)

(2015/C 089/34)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: DF (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: A. von Zwehl, avvocato)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 1o ottobre 2014, nella causa F-91/13, DF/Commissione, nella parte in cui ha respinto il ricorso del ricorrente;

annullare la decisione della Commissione europea del 20 dicembre 2012:

condannare la Commissione europea a rimborsare al ricorrente le somme già recuperate, maggiorate degli interessi al tasso della Banca centrale europea, maggiorato di due punti percentuali; e

condannare la Commissione europea alle spese

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 85 dello Statuto dei funzionari e del principio della certezza del diritto, in quanto il Tribunale della funzione pubblica, conformemente alla giurisprudenza in materia, avrebbe dovuto concludere che non si poteva ragionevolmente sostenere che l’una o l’altra delle due possibili interpretazioni dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari, secondo cui segnatamente il periodo di riferimento di 10 anni termina con l’entrata in servizio iniziale oppure con l’entrata in servizio presso l’ente di comando, è così manifestamente infondata che si applica l’articolo 85.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione e dell’articolo 19 TUE, in quanto, a causa dell’applicazione di norme nazionali e dell’Unione divergenti e incompatibili in materia di arricchimento senza causa, il ricorrente è discriminato rispetto ad una situazione in cui si applica solo l’ordinamento nazionale e non gli è consentito invocare nei confronti della Commissione il fatto che l’arricchimento non sussiste più.

3.

Terzo motivo, vertente sulla responsabilità extracontrattuale dell’Unione in quanto ha causato un danno al ricorrente decidendo che il pagamento in eccesso deve essere considerato illegittimo e imponendo al ricorrente l’obbligo di rimborsare il suddetto pagamento alla Commissione.


16.3.2015   

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C 89/29


Ricorso proposto il 5 dicembre 2014 — DenizBank/Consiglio

(Causa T-798/14)

(2015/C 089/35)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: DenizBank A.Ş. (Esentepe, Turchia) (rappresentanti: M. Lester e O. Jones, barristers, R. Mattick e S. Utku, solicitors)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 2014/659/PESC del Consiglio, dell’8 settembre 2014 (1), e il regolamento (UE) n. 960/2014 del Consiglio, dell’8 settembre 2014 (2) (in prosieguo, congiuntamente: le «misure impugnate»), nella parte in cui si applicano alla ricorrente;

dichiarare l’inapplicabilità, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, dell’articolo 1 della decisione dell’8 settembre e dell’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento dell’8 settembre; e

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione da parte del Consiglio del suo obbligo di motivare l’imposizione delle misure impugnate alla ricorrente. Inoltre, la ricorrente afferma che il Consiglio non le ha comunicato alcun motivo per l’imposizione delle misure impugnate e non l’ha neppure informata della sua iscrizione nell’elenco.

2.

Secondo motivo, vertente sull’inosservanza da parte del Consiglio dei diritti della difesa della ricorrente, inclusi i diritti al contraddittorio e a una tutela giurisdizionale effettiva. La ricorrente sostiene che il Consiglio non le ha fornito alcuna motivazione o prova per l’imposizione delle misure impugnate, né alcuna occasione per esprimere la propria posizione sul procedimento a suo carico, e in tal modo ha altresì impedito alla Corte di «esercitare un sindacato giurisdizionale effettivo».

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio, con l’imposizione delle misure impugnate alla ricorrente, ha violato l’Accordo di Ankara tra la Turchia e l’Unione (e il suo protocollo aggiuntivo) sotto numerosi profili.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione da parte del Consiglio dei principi di non discriminazione e di proporzionalità, e sull’imposizione da parte del medesimo di restrizioni ingiustificate e sproporzionate ai diritti fondamentali della ricorrente.


(1)  Decisione 2014/659/PESC del Consiglio, dell’8 settembre 2014, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 271, pag. 54).

(2)  Regolamento (UE) n. 960/2014 del Consiglio, dell’8 settembre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 271, pag. 3).


16.3.2015   

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C 89/30


Ricorso proposto il 18 dicembre 2014 — Zoofachhandel Züpke e a./Commissione

(Causa T-817/14)

(2015/C 089/36)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Zoofachhandel Züpke GmbH (Wesel, Germania), Zoohaus Bürstadt, Helmut Ofenloch GmbH & Co. KG (Bürstadt, Germania), Zoofachgeschäft — Vogelgroßhandel Import-Export Heinz Marche (Heinsberg, Germania), Rita Bürgel (Uthleben, Germania), Norbert Kass (Altenbeken, Germania) (rappresentante: C. Correll, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

condannare la convenuta al risarcimento del danno cagionato alle ricorrenti dall’adozione del divieto quasi universale d’importazione in Europa di uccelli selvatici catturati contenuto nel regolamento (CE) n. 318/2007, del 23 marzo 2007 (GU L 84, pag. 7) e/o nel regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013, del 7 gennaio 2013 (GU L 47, pag. 1), prodottisi dal 1o gennaio 2010 alla data odierna;

condannare la Commissione alle spese processuali ed extraprocessuali.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso le ricorrenti deducono in primo luogo che la Commissione, con l’estensione acritica del divieto d’importazione nella sua straordinariamente ampia portata geografica, abbia violato la libertà di esercitare un’attività economica nonché, in parte, il diritto di proprietà spettanti alle ricorrenti. Tale violazione non sarebbe giustificata, in ogni caso alla luce delle conoscenze scientifiche esistenti dal 2010, da prevalenti considerazioni di rango superiore, quali la tutela della salute.

In secondo luogo, le ricorrenti ritengono che la Commissione con l’estensione del divieto d’importazione, avrebbe violato i principi di proporzionalità e della buona amministrazione, in quanto non avrebbe tenuto sufficientemente conto né dei dati attuali né del relativo livello di conoscenze scientifiche. Il divieto mondiale d’importazione di uccelli selvatici si basa ancora sulle conoscenze e ipotesi del 2005, quando la cosiddetta influenza aviaria, proveniente dall’Asia, si è diffusa per la prima volta in Europa e ha dovuto essere trattata rapidamente. I dati sopravvenuti nel corso degli anni successivi non legittimano più, secondo le ricorrenti, un divieto d’importazione così esteso geograficamente, in ogni caso dal 2010. Fra l’altro, nel frattempo sarebbe stato fattibile e necessario prendere in considerazione altri mezzi più efficaci e meno onerosi per le ricorrenti, come ad esempio un monitoraggio coerente degli uccelli migratori.

In terzo luogo, le ricorrenti sostengono di avere subito un danno reale e certo e che sussiste un nesso di causalità tra tale danno e il comportamento illecito della Commissione.


16.3.2015   

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C 89/31


Ricorso proposto il 16 dicembre 2014 — Mezhdunaroden tsentar za izsledvane na maltsinstvata i kulturnite vzaimodeystvia/Commissione

(Causa T-819/14)

(2015/C 089/37)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Fondazione «Mezhdunaroden tsentar za izsledvane na maltsinstvata i kulturnite vzaimodeystvia» (Sofia, Bulgaria) (rappresentante: avv. Hristo Hristev)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare la nullità dell’atto della Commissione europea risultante dal documento contrassegnato con il codice di riferimento ARES (2014) 2848632-01/09/2014 e dalla nota di addebito n. 3241409948 ad esso allegata e riportante lo stesso codice di riferimento.

accertare il diritto della ricorrente al rimborso delle spese da essa sostenute nel corso del procedimento;

in subordine, in caso di rigetto della domanda di annullamento, condannare la convenuta a rimborsare alla ricorrente, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, le spese da essa causate.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che il suo ricorso è ricevibile, poiché l’atto impugnato dev’essere qualificato come espressione dell’esercizio di autorità pubblica nei confronti di un terzo, in capo al quale sorge un legittimo interesse ad impugnare la constatazione, contenuta nell’atto, della violazione a lui imputata, costituendo tale constatazione condizione per l’adozione dei provvedimenti dannosi per la ricorrente.

Con il secondo motivo di ricorso si rileva la violazione del principio di buona amministrazione da parte della Commissione europea, poiché essa, da un lato, non avrebbe condotto un esame dei fatti completo, obiettivo e logicamente coerente, senza tenere conto degli argomenti della persona interessata e, dall’altro, non avrebbe motivato l’atto adottato.

Con il terzo motivo si contesta alla Commissione di aver violato il principio della certezza del diritto, poiché la parte dispositiva dell’atto impugnato, anche in considerazione della sua natura, non sarebbe chiara.

Con il quarto motivo si contesta una violazione del principio del legittimo affidamento, poiché in mancanza di osservazioni da parte della Commissione in ordine a precedenti progetti, sia con riferimento alla loro esecuzione sia rispetto alla tenuta della contabilità, è stato ingenerato nella ricorrente un legittimo affidamento in ordine alla regolarità della gestione finanziaria, e al fatto che non fosse necessario procedere a correzioni rispetto ai progetti in corso o a progetti futuri; tale legittimo affidamento conseguirebbe al comportamento dell’autorità competente, ovvero dalla Commissione europea.


16.3.2015   

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C 89/32


Ricorso proposto il 24 dicembre 2014 — August Brötje/UAMI (HydroComfort)

(Causa T-845/14)

(2015/C 089/38)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: August Brötje GmbH (Rastede, Germania) (rappresentanti: S. Pietzcker e C. Spintig, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «HydroComfort» — Domanda di registrazione n. 12 233 763

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 23 ottobre 2014 nel procedimento R 1302/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009.


16.3.2015   

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C 89/32


Ricorso proposto il 9 gennaio 2015 — Ball Europe/UAMI — Crown Hellas Can

(Causa T-9/15)

(2015/C 089/39)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ball Europe GmbH (Zurigo, Svizzera) (rappresentante: A. Renck, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Crown Hellas Can SA (Atene, Grecia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Titolare del disegno o modello controverso: Ricorrente

Disegno o modello controverso interessato: Disegno comunitario n. 230 990-0006

Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’UAMI dell’8 settembre 2014 nel procedimento R 1408/2012-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare il convenuto alle spese, incluse quelle sostenute dalla ricorrente e, in caso di adesione formale, anche quelle sostenute dalla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), letto in combinato con l’articolo 6, del regolamento n. 6/2002;

Violazione dell’articolo 62 del regolamento n. 6/2002.


16.3.2015   

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C 89/33


Ricorso proposto il 16 gennaio 2015 — Gómez Echevarría/UAMI — M and M Direct (wax by Yuli’s)

(Causa T-19/15)

(2015/C 089/40)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Yuleidy Caridad Gómez Echevarría (Benalmádena, Spagna) (rappresentante: E. López-Chicheri y Selma, abogado)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: M and M Direct Ltd (Londra, Regno Unito)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente gli elementi verbali «wax by Yuli’s» — Marchio comunitario n. 9 099 367

Procedimento dinanzi all’UAMI: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 6 novembre 2014 nel procedimento R 951/2014-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 6 novembre 2014, condannando l’opponente alle spese del procedimento di impugnazione del marchio ed altresì alle spese del presente procedimento;

in via subordinata, in caso di non accoglimento della richiesta che precede, modificare la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 6 novembre 2014 e respingere la domanda di dichiarazione di nullità del marchio comunitario no 9 099 367 «wax by Yuli’s», condannando l’opponente alle spese del procedimento di impugnazione del marchio ed altresì alle spese del presente procedimento;

in via subordinata, in caso di non accoglimento delle richieste che precedono, modificare la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 6 novembre 2014 nella parte relativa alle spese e privare di effetti quelle generate dall’assistenza legale nel ricorso contro la decisione della divisione di annullamento dell’UAMI.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 64 del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 41, paragrafo 2, lettera a) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in quanto la domanda di dichiarazione di nullità del marchio è stata proposta con abuso di potere.

Applicazione e interpretazione erronee dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, non sussistendo alcun rischio di confusione.

Applicazione e interpretazione erronee della regola 94, paragrafi 1 e 7, del regolamento n. 2868/95 della Commissione, in combinato disposto con l’articolo 85, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.


16.3.2015   

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C 89/34


Ricorso proposto il 14 gennaio 2015 — Henkell & Co. Sektkellerei/UAMI — Ciacci Piccolomini d’Aragona di Bianchini (PICCOLOMINI)

(Causa T-20/15)

(2015/C 089/41)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Henkell & Co. Sektkellerei KG (Wiesbaden, Germania) (rappresentante: J. Flick, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ciacci Piccolomini d’Aragona di Bianchini Società Agricola (Milano, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «PICCOLOMINI» — Domanda di registrazione n. 10 564 573

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 31 ottobre 2014 nel procedimento R 2265/2013-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’UAMI e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.


16.3.2015   

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C 89/35


Ricorso proposto il 19 gennaio 2015 — NICO/Consiglio

(Causa T-24/15)

(2015/C 089/42)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl (Pully, Svizzera) (rappresentanti: J. Grayston, solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey e D. Rovetta, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 2014/776/PESC del Consiglio, del 7 novembre 2014, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (1) ed il regolamento di esecuzione (UE) n. 1202/2014 del Consiglio, del 7 novembre 2014, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (2), nei limiti in cui tali atti includono la ricorrente nella categoria di persone ed entità interessate dalle misure restrittive;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi: violazione del diritto ad essere ascoltati, insufficienza della motivazione, violazione dei diritti della difesa, errore manifesto di valutazione e violazione del diritto fondamentale di proprietà.

La ricorrente ritiene che il Consiglio abbia omesso di procedere alla sua audizione e ciò malgrado l’assenza di indicazioni contrarie a sostegno di tale scelta, in particolare in relazione all’imposizione di misure restrittive sugli impegni contrattuali in corso. Inoltre, la ricorrente ritiene che il Consiglio non abbia fornito una motivazione sufficiente. A causa di dette omissioni, il Consiglio avrebbe violato i diritti della difesa della ricorrente, incluso il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. Contrariamente a quanto sostiene il Consiglio, la ricorrente dichiara di non essere una società controllata dalla NICO Ltd, dal momento che tale società non esiste più nel Jersey e non esiste in Iran ed in ogni caso che il Consiglio non ha dimostrato come, anche nell’ipotesi in cui essa fosse una controllata, ciò comporterebbe un vantaggio economico per lo Stato iraniano contrario allo scopo degli atti impugnati. Da ultimo, la ricorrente ritiene che nell’imporre talune misure restrittive sui diritti di proprietà e sugli impegni contrattuali in corso afferenti alla ricorrente, il Consiglio abbia violato il suo fondamentale diritto di proprietà, adottando provvedimenti la cui proporzionalità non può essere accertata.


(1)  GU L 325, pag. 19.

(2)  GU L 325, pag. 3.


16.3.2015   

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C 89/36


Ricorso proposto il 20 gennaio 2015 — Infinite Cycle Works/UAMI — Chance Good Ent. (INFINITY)

(Causa T-30/15)

(2015/C 089/43)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Infinite Cycle Works Ltd (Delta, British Columbia, Canada) (rappresentanti: E. Manresa Medina e J. Manresa Medina, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Chance Good Ent. Co., Ltd (Changhua, Taiwan)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «INFINITY» — Domanda di registrazione n. 10 835 478

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 30 ottobre 2014 nel procedimento R 2308/2013-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e concedere il marchio richiesto;

condannare l’UAMI e gli eventuali altri convenuti alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento (CE) n. 40/94.


16.3.2015   

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C 89/37


Ricorso proposto il 22 gennaio 2015 — GRE/UAMI (Mark1)

(Causa T-32/15)

(2015/C 089/44)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH (Kloster Lehnin, Germania) (rappresentanti: I. Memmler e S. Schulz, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «Mark1» — Domanda di registrazione n. 12 052 437

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 29 ottobre 2014 nel procedimento R 647/2014-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare il convenuto alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


16.3.2015   

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C 89/37


Ricorso proposto il 26 gennaio 2015 — Grupo Bimbo/UAMI (BIMBO)

(Causa T-33/15)

(2015/C 089/45)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Grupo Bimbo, SAB de CV (Città del Messico, Messico) (rappresentante: N. Fernández Fernández-Pacheco, abogado)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Marchio controverso: Marchio comunitario denominativo «BIMBO» — Domanda di registrazione n. 11 616 414

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 19 novembre 2014 nel procedimento R 251/2014-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata, pronunciare una sentenza in cui si dichiari il carattere sufficientemente distintivo, sia esso intrinseco o acquisito con l’uso, del marchio richiesto, accogliere il presente ricorso e ordinare che si proceda a registrare la domanda di marchio comunitario n. 11 616 414 «BIMBO» nella classe 30 della classificazione internazionale; e

condannare alle spese del presente procedimento e al rimborso dei costi sostenuti per il ricorso amministrativo dinanzi all’UAMI chi si opponga a tale domanda.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafi 1, lettere b) e c), 2 e 3, del regolamento n. 207/2009.


16.3.2015   

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C 89/38


Ricorso proposto il 22 gennaio 2015 — Wolf Oil/UAMI — SCT Lubricants (CHEMPIOIL)

(Causa T-34/15)

(2015/C 089/46)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Wolf Oil Corp. (Hemiksem, Belgio) (rappresentanti: P. Maeyaert e J. Muyldermans, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: UAB SCT Lubricants (Klaipeda, Lituania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio «CHEMPIOL» — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 076 327

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 31 ottobre 2014 nel procedimento R 1596/2013-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’UAMI e l’interveniente alle proprie spese nonché a quelle sostenute dalla Wolf Oil.

Motivi invocati

Violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), 75 e 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.


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C 89/39


Ricorso proposto il 14 gennaio 2015 — Alkarim for Trade and Industry/Consiglio

(Causa T-35/15)

(2015/C 089/47)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Alkarim for Trade and Industry LLC (Tal Kurdi, Siria) (rappresentanti: J.-P. Buyle e L. Cloquet, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2014 del Consiglio, del 20 ottobre 2014 che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, per quanto riguarda la ricorrente;

annullare la decisione di esecuzione 2014/730/PESC del Consiglio, del 20 ottobre 2014, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, per quanto riguarda la ricorrente;

condannare il Consiglio a tutte le spese del procedimento, comprese quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

1.

Primo motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa e del diritto a un equo processo, in quanto la ricorrente non sarebbe mai stata sentita prima dell’adozione delle sanzioni controverse.

2.

Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione dei fatti.

3.

Terzo motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità.

4.

Quarto motivo, vertente su una violazione sproporzionata del diritto di proprietà e del diritto di esercitare un’attività professionale.

5.

Quinto motivo, vertente sull’illegittimità delle decisioni contestate, nella misura in cui le condizioni dell’articolo 32 della decisione 2013/255/PESC (1) e degli articoli 14 e 26 del regolamento n. 36/2012 (2) non sarebbero soddisfatte, poiché la ricorrente non ha mai partecipato coscientemente e volontariamente a operazioni volte ad eludere sanzioni europee o internazionali.

6.

Sesto motivo, vertente su uno sviamento di potere, nella misura in cui vi sarebbe motivo di credere, sulla base di indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, che le misure controverse sono state adottate allo scopo determinante di conseguire fini diversi da quelli eccepiti (esclusione dal mercato — favoreggiamento di altri attori).

7.

Settimo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione.


(1)  Decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 147, pag. 14).

(2)  Regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU L 16, pag. 1).


16.3.2015   

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C 89/40


Ricorso proposto il 23 gennaio 2015 — Hispasat/Commissione

(Causa T-36/15)

(2015/C 089/48)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Hispasat, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: J. Buendía Sierra, A. Lamadrid de Pablo e A. Balcells Cartagena, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

annullare la decisione impugnata e, segnatamente, l’articolo 1 della decisione, nella parte in cui dichiara l’esistenza dell’aiuto di Stato, incompatibile con il mercato interno riguardo a HISPASAT;

annullare, conseguentemente, gli ordini di recupero di cui agli articoli 3 e 4 della decisione, e

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

La ricorrente ritiene che, nell’indicare la HISPASAT quale diretta beneficiaria della misura controversa, la Commissione sia incorsa in un errore manifesto di fatto che deve risolversi nell’annullamento della decisione, dato che tale società non ha partecipato a tali misure né ne è stata beneficiaria. Si invoca, del pari, la violazione del principio di buona amministrazione da parte della Commissione europea, per aver identificato la HISPASAT SA quale beneficiaria delle misure successivamente all’apertura delle indagini, senza analizzare la situazione di fatto che si presentava né aver dato alla ricorrente la possibilità di essere ascoltata nel corso del procedimento amministrativo.

2.

In subordine, la ricorrente deduce la violazione, da parte della Commissione, degli articoli 106 e 107 TFUE, nonché del Protocollo 26 TFUE, dato che le misure oggetto della decisione non costituiscono un aiuto di Stato, in assenza di un’attività economica, ma riguardano un’attività dei pubblici poteri nella loro veste di amministrazione. In ulteriore subordine, la ricorrente ritiene che erroneamente la decisione impugnata concluda nel senso che le misure controverse non presentavano un nesso con la prestazione di un pubblico servizio di interesse generale (SIEG) e, conseguentemente, che tale decisione non consideri correttamente l’applicabilità né della giurisprudenza Altmark né della decisione SIEG 2005/842/CE (Decisione 86.2) che potrebbe aver determinato l’insussistenza degli aiuti o la compatibilità di eventuali aiuti.

3.

La ricorrente considera inoltre che le misure controverse non siano tali da distorcere la concorrenza né il commercio tra Stati membri.

4.

La ricorrente sostiene parimenti che la decisione impugnata sia manifestamente errata nella sua valutazione della compatibilità dell’aiuto ai sensi dell’articolo 107.3 TFUE: (i) in primo luogo, nel considerare il principio di neutralità tecnologica quale principio assoluto e, (ii), in secondo luogo, nel ritenere che le misure controverse abbiano violato la neutralità tecnologica, nonostante le conclusioni in senso contrario contenute nelle informazioni tecniche apportate dalla Giunta, dalle autorità statali spagnole e da un operatore privato; (iii) in terzo luogo, nel concludere che le misure controverse non fossero idonee e proporzionali e, (iv) in quarto luogo, nell’affermare che la misura indice inutili falsificazioni della concorrenza.

5.

In subordine, la ricorrente argomenta che la decisione viola il regolamento 659/1999, in quanto erroneamente considera l’aiuto esistente conforme all’articolo 1, lettera b).


16.3.2015   

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C 89/41


Ricorso proposto il 23 gennaio 2015 — Abertis Telecom Terrestre/Commissione

(Causa T-37/15)

(2015/C 089/49)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Abertis Telecom Terrestre (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: J. Buendía Sierrra, A. Lamadrid de Pablo, A. Balcells Cartagena e M. Bolsa Ferruz, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e, segnatamente, l’articolo 1 della decisione, nella parte in cui dichiara l’esistenza dell’aiuto di Stato, incompatibile con il mercato interno;

annullare, conseguentemente, gli ordini di recupero di cui agli articoli 3 e 4 della decisione, e

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-36/15, HISPASAT/Commissione.


16.3.2015   

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C 89/41


Ricorso proposto il 23 gennaio 2015 — Telecom Castilla — La Mancha/Commissione

(Causa T-38/15)

(2015/C 089/50)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Telecom Castilla — La Mancha (Toledo, Spagna) (rappresentanti: J. Buendía Sierra, A. Lamadrid de Pablo, A. Balcells Cartagena e M. Bolsa Ferruz, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e, segnatamente, l’articolo 1 della decisione, nella parte in cui dichiara l’esistenza dell’aiuto di Stato, incompatibile con il mercato interno;

annullare, conseguentemente, gli ordini di recupero di cui agli articoli 3 e 4 della decisione, e

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-36/15, HISPASAT/Commissione.


16.3.2015   

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C 89/42


Ricorso proposto il 27 gennaio 2015 — ASPLA e Armando Álvarez/Corte di giustizia dell’Unione europea

(Causa T-40/15)

(2015/C 089/51)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Plásticos Españoles, SA (ASPLA) (Torrelavega, Spagna) e Armando Álvarez, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: M. Troncoso Ferrer, abogado, e C. Ruixó Claramunt e S. Moya Izquierdo, abogadas)

Convenuta: Corte di giustizia dell’Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

in via principale, condannare la Corte di giustizia dell’Unione europea alla riparazione del danno causato dal Tribunale alle ricorrenti in conseguenza della violazione dell’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, mediante il pagamento di EUR 3 4 95  038,66, importo cui vanno aggiunti gli interessi compensatori e moratori applicati dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di due punti percentuali, a decorrere dalla data di presentazione del ricorso;

di conseguenza, condannare la Corte di giustizia dell’Unione europea alle spese del procedimento;

in subordine, condannare la Commissione europea alla riparazione del danno causato dal Tribunale alle ricorrenti in conseguenza della violazione dell’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, mediante il pagamento di EUR 3 4 95  038,66, importo cui vanno aggiunti gli interessi compensatori e moratori applicati dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di due punti percentuali, a decorrere dalla data di presentazione del ricorso, e

di conseguenza, condannare la Commissione europea alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti allegano il ritardo con cui è stato statuito sui ricorsi da esse proposti dinanzi ai giudici comunitari, ricorsi decisi nelle cause T-76/06, ASPLA/Commissione, e T-78/06, Armando Álvarez/Commissione, con sentenze del 16 dicembre 2011 e, in sede di impugnazione, con sentenze del 22 maggio 2014.

A sostegno del proprio ricorso, le ricorrenti invocano la violazione dell’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che a loro avviso costituisce una riaffermazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva, principio generale del diritto dell’Unione europea.

A loro avviso, l’esistenza di un comportamento contrario alla suddetta disposizione, e pertanto la violazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva, risultano sufficientemente dimostrate dalla sentenza della Corte nelle cause C-58/12 P, Groupe Gascogne/Commissione, e C-50/12 P, Kendrion NV/Commissione. Si sottolinea a tale riguardo che entrambe sono state oggetto della stessa decisione che ha sanzionato Kendrion e Groupe Gascogne. Al pari di tali società, anch’esse si sono opposte a detta decisione e si sono viste confrontate, in un procedimento dinanzi al Tribunale molto simile, se non praticamente identico, a quello svoltosi dinanzi Corte nelle due cause summenzionate, alla violazione dell’osservanza di un termine di durata ragionevole del procedimento.


16.3.2015   

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C 89/43


Ricorso proposto il 28 gennaio 2015 — CRM/Commissione

(Causa T-43/15)

(2015/C 089/52)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: CRM Srl (Modena, Italia) (rappresentanti: G. Forte, C. Marinuzzi e A. Franchi, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare il Regolamento di esecuzione n. 1174/2014 della Commissione del 24 ottobre 2014 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni gerarchiche protette [Piadina Romagnola/Piada Romagnola (IGP)] pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 04.11.2014, L 316.

Condannare la Commissione alle spese del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro l’iscrizione dell’indicazione geografica protetta «Piadina Romagnola/Piada Romagnola» in relazione all’attribuzione del valore di reputazione anche alla Piadina prodotta a livello industriale, oltre che a quella prodotta artigianalmente.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 7, par. 1, lett. f), punto II, e dell’art. 8, par. 1, lett. c), punto II, del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343, pag. 1)

Si fanno valere a questo riguardo l’inesistenza nella fattispecie degli elementi che giustificano il legame con l’origine geografica, nonché

l’attribuzione del valore di reputazione anche alla Piadina prodotta a livello industriale.

2.

Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, nonché su un difetto di istruttoria.

Si fa valere a questo riguardo l’errore manifesto di valutazione della domanda di registrazione in relazione alla sussistenza delle condizioni per la pubblicazione della domanda per la registrazione dell’indicazione geografica relativa alla Piadina Romagnola; nonché

un difetto di istruttoria per omessa valutazione dell’annullamento da parte di un’Autorità giudiziaria di uno Stato membro del disciplinare nazionale su cui si fonda il Regolamento impugnato.

Si fa inoltre valere la violazione del principio di buona amministrazione.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 6 e 13 della Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo e dell’art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE per violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.


16.3.2015   

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C 89/44


Ordinanza del Tribunale del 27 gennaio 2015 — Hamas/Consiglio

(Causa T-702/14) (1)

(2015/C 089/53)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 395 del 10.11.2014.


Tribunale della funzione pubblica

16.3.2015   

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C 89/45


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 22 gennaio 2015 — Kakol/Commissione

(Cause riunite F-1/14 e F-48/14) (1)

((Funzione pubblica - Concorso - Concorso generale EPSO/AD/177/10 - Requisiti di ammissibilità - Non ammissione ad un concorso - Difetto di motivazione - Ammissione ad un concorso simile anteriore - Obbligo di specifica motivazione - Ricorso di annullamento - Ricorso per risarcimento danni))

(2015/C 089/54)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Danuta Kakol (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: inizialmente F. Frabetti, avvocato, in seguito R. Duta, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e G. Gattinara, agenti)

Oggetto

F-1/14: La domanda di annullamento della decisione dell’EPSO di non ammettere la ricorrente alla fase di valutazione a causa del suo livello di studi che non corrisponde a una formazione universitaria completa di almeno tre anni attestata da un diploma in rapporto con la natura delle funzioni, o a una formazione/qualifica professionale in rapporto con la natura delle funzioni e di livello equivalente.

F-48/14: La domanda, da un lato, di annullare la decisione del 14 febbraio 2014, con cui la commissione giudicatrice costituita nell’ambito del procedimento di selezione EU Careers EPSO/AD/177/10-AUDIT2013 ha confermato, a seguito di riesame, la decisione iniziale della commissione giudicatrice del 3 ottobre 2013 di non ammettere la ricorrente alla fase del centro di valutazione a causa del suo livello di studi che non corrisponde a una formazione universitaria completa di almeno tre anni attestata da un diploma in rapporto con la natura delle funzioni, o a una formazione/qualifica professionale in rapporto con la natura delle funzioni e di livello equivalente, e, dall’altro, se necessario, la domanda di annullare la decisione iniziale della commissione giudicatrice del 3 ottobre 2013.

Dispositivo

1)

La causa F-1/14 è cancellata dal ruolo del Tribunale.

2)

La decisione del 14 febbraio 2014 della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/177/10 di non ammettere la sig.ra Kakol al concorso EPSO/AD/177/10 è annullata.

3)

Il ricorso nella causa F-48/14 è respinto quanto al resto.

4)

Nella causa F-1/14, la Commissione europea si fa carico delle spese sostenute dalla sig.ra Kakol ed è condannata a sopportare le proprie spese.

5)

Nella causa F-48/14, la Commissione europea sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla sig.ra Kakol.


(1)  GU C 52 del 22.2.2014, pag. 54 e GU C 235 del 21.7.2015, pag. 35.


16.3.2015   

IT

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C 89/46


Ricorso proposto il 17 dicembre 2014 — ZZ/Parlamento

(Causa F-139/14)

(2015/C 089/55)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: F. Moyse, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di non riportare al 2013 i giorni di congedo non goduti nel 2012 dalla ricorrente a causa di un congedo di malattia e domanda di risarcimento dei danni materiali e morali asseritamente subiti.

Conclusioni della ricorrente

annullare le decisioni del 12 febbraio 2014 e del 15 settembre 2014 e, ove necessario, il prospetto di pensione dell’aprile 2013;

condannare il Parlamento a risarcire il danno della ricorrente, valutato a EUR 26  677,56;

condannare il Parlamento alle spese.


16.3.2015   

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C 89/46


Ricorso proposto il 24 dicembre 2014 — ZZ/Commissione

(Causa F-141/14)

(2015/C 089/56)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti L. Levi e A. Tymen)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione recante rigetto della domanda di risarcimento proposta dal ricorrente, rimasto vittima di un grave infortunio, per i danni derivanti dall’illecito amministrativo commesso dalla Commissione responsabile della gestione del suo fascicolo medico e la domanda di risarcimento dei danni materiali e morali che il ricorrente asserisce di aver subito.

Conclusioni del ricorrente

Condannare la convenuta al risarcimento dei danni morali e materiali da lui subiti;

se necessario, annullare la decisione del 24 febbraio 2014, recante rigetto della sua domanda di risarcimento del 15 novembre 2013;

se necessario, annullare la decisione del 23 settembre 2014, recante rigetto del suo reclamo del 23 maggio 2014, integrato dalla sua nota del 17 giugno 2014;

condannare la convenuta alla totalità delle spese.


16.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 89/47


Ricorso proposto il 21 gennaio 2015 — ZZ e a./Commissione

(Causa F-7/15)

(2015/C 089/57)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: ZZ e a. (rappresentanti: L. Levi, A. Blot, avvocati)

Convenuta: Commissione

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento delle decisioni che fissano i diritti dei ricorrenti per il rimborso delle spese di viaggio annuali a norma dell’articolo 8 dell’allegato VII, dello Statuto dei funzionari, quale modificato dal regolamento n. 1023/2013 del Parlamento e del Consiglio del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari e il RAA nonché le decisioni che saranno adottate ogni anno, a partire dal 2015, e domanda di condannare la Commissione al rimborso delle spese di viaggio annuali reali verso il loro luogo di origine, calcolate in base alla citata disposizione, quale applicata prima dell’entrata in vigore della modifica dello Statuto dei funzionari.

Conclusioni dei ricorrenti

annullare la decisione che fissa i diritti dei ricorrenti in materia di viaggi annuali a norma dell’articolo 8 dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’UE quale in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2014, ove tale decisione è stata comunicata per la prima volta nella loro busta paga del mese di giugno 2014, notificata in data 12 giugno 2014;

annullare ogni altra decisione che sarà adottata ogni anno, a partire dal 2015, ai sensi della stessa disposizione;

ove necessario, annullare la decisione del 15 ottobre 2014 recante rigetto del loro reclamo;

condannare la convenuta al rimborso delle spese di viaggio annuali dei ricorrenti verso il loro luogo di origine, che copra le loro spese reali e in base alla disposizione sopra citata, quale applicata prima dell’entrata in vigore del nuovo Statuto del 2014, ove la suddetta somma deve essere aumentata degli interessi moratori a decorrere dal 12 giugno 2014, al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di finanziamento e applicabile al periodo interessato, maggiorato di tre punti, fino al giorno del pagamento della somma così dovuta;

condannare la convenuta all’integralità delle spese.


16.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 89/48


Ricorso proposto il 23 gennaio 2015 — ZZ e ZZ/Commissione

(Causa F-8/15)

(2015/C 089/58)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: ZZ e ZZ (rappresentanti: J.-N. Louis, R. Metz, N. de Montigny, D. Verbeke e T. Van Lysebeth, avvocati)

Convenuta: Commissione

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento delle decisioni che fissano i diritti dei ricorrenti per il rimborso delle spese di viaggio annuali a norma dell’articolo 8 dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari, quale modificato dal regolamento n. 1023/2013 del Parlamento e del Consiglio del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari e il RAA.

Conclusioni dei ricorrenti

annullare le buste paga dei ricorrenti dei mesi di giugno e luglio 2014, in quanto danno applicazione, per la prima volta, all’articolo 8 dell’allegato VII dello Statuto, nella sua versione in vigore dal 1o gennaio 2014, per fissare il rimborso delle loro spese di viaggio;

per quanto necessario, annullare le decisioni tipo, datate 15 ottobre 2014, recanti rigetto del loro reclamo;

condannare la convenuta alle spese.


16.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 89/48


Ricorso proposto il 23 gennaio 2015 — ZZ e a./Commissione

(Causa F-10/15)

(2015/C 089/59)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: ZZ e a. (rappresentanti: J.-N. Louis, R. Metz, N. de Montigny, D. Verbeke e T. Van Lysebeth, avvocati)

Convenuta: Commissione

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento delle decisioni che fissano i diritti dei ricorrenti per il rimborso delle spese di viaggio annuali a norma dell’articolo 8 dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari, quale modificato dal regolamento n. 1023/2013 del Parlamento e del Consiglio del 22 ottobre 2013 che modifica lo statuto dei funzionari e il RAA.

Conclusioni dei ricorrenti

annullare le buste paga del mese di giugno 2014 dei ricorrenti nella parte in cui danno applicazione, per la prima volta, all’articolo 8 dell’allegato VII dello Statuto, nella sua versione in vigore dal 1o gennaio 2014, per fissare il rimborso delle loro spese di viaggio.

ove necessario, annullare le decisioni tipo, datate 15 ottobre 2014, recanti rigetto del loro reclamo;

condannare la convenuta alle spese.


16.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 89/49


Ricorso proposto il 26 gennaio 2015 — ZZ/Commissione

(Causa F-11/15 F)

(2015/C 089/60)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione che fissa i diritti della ricorrente per il rimborso delle spese di viaggio annuali in applicazione dell’articolo 8 dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari, nella versione di cui al regolamento n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il RAA.

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare illegittimo e inapplicabile l’articolo 8 dell’allegato VII dello Statuto;

annullare la decisione che sopprime qualunque rimborso delle spese di viaggio annuali dei ricorrenti a partire dal 2014;

condannare la Commissione alle spese.


16.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 89/49


Ricorso proposto il 26 gennaio 2015 — ZZ/Commissione

(Causa F-12/15)

(2015/C 089/61)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: J.-N. Louis, R. Metz, N. de Montigny, D. Verbeke e T. Van Lysebeth, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione che fissa i diritti del ricorrente per il rimborso delle spese di viaggio annuali in applicazione dell’articolo 8 dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari, nella versione di cui al regolamento n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il RAA.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la busta paga di giugno 2014 del ricorrente in quanto applica per la prima volta l’articolo 8 dell’allegato VII dello Statuto, nella sua versione in vigore a partire dal 1o gennaio 2014, per fissare il rimborso delle sue spese di viaggio;

se necessario, annullare la decisione tipo, del 15 ottobre 2014, che respinge il suo reclamo;

condannare la Commissione alle spese.


16.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 89/50


Ricorso proposto il 26 gennaio 2015 — ZZ e a./Commissione

(Causa F-13/15)

(2015/C 089/62)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: ZZ e a. (rappresentanti: J.-N. Louis, R. Metz, N. de Montigny, D. Verbeke e T. Van Lysebeth, avvocati)

Convenuta: Commissione

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento delle decisioni che fissano i diritti dei ricorrenti relativi al rimborso delle spese di viaggio annuali, in applicazione dell’articolo 8 dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari, quale modificato dal regolamento n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo Statuto dei funzionari il RAA.

Conclusioni dei ricorrenti

Dichiarare l’illegittimità e l’inapplicabilità dell’articolo 8 dell’allegato VII dello Statuto;

annullare le decisioni che sopprimono qualsiasi rimborso delle spese di viaggio annuali dei ricorrenti a partire dal 2014;

condannare la Commissione alle spese.


16.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 89/50


Ricorso proposto il 26 gennaio 2015 — ZZ e a./Commissione

(Causa F-14/15)

(2015/C 089/63)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: ZZ e a. (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione che fissa i diritti dei ricorrenti per il rimborso delle spese di viaggio annuali in applicazione dell’articolo 8 dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari, nella versione di cui al regolamento n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il RAA.

Conclusioni dei ricorrenti

Dichiarare illegittimo e inapplicabile l’articolo 8 dell’allegato VII dello Statuto;

annullare le decisioni che fissano l’importo del rimborso delle spese di viaggio annuali concesso ai ricorrenti per il 2014;

condannare la Commissione alle spese.