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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 78 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
58° anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2015/C 078/01 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7393 — Albemarle/Rockwood) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2015/C 078/02 |
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2015/C 078/03 |
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Commissione europea |
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2015/C 078/04 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2015/C 078/05 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7503 — Talanx / Mota Engil / Indaqua) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2015/C 078/06 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7419 — TeliaSonera / Telenor / JV) ( 1 ) |
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2015/C 078/07 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7557 — Apax Partners / Azelis) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2015/C 078/08 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7521 — Steinhoff International Holdings/Pepkor Holdings) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2015/C 078/09 |
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2015/C 078/10 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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6.3.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 78/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.7393 — Albemarle/Rockwood)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 78/01)
Il 13 novembre 2014 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32014M7393. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
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6.3.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 78/2 |
Avviso all’attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2014/119/PESC del Consiglio attuata dalla decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina
(2015/C 78/02)
Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone che figurano nell’elenco di cui all’allegato della decisione 2014/119/PESC (1) del Consiglio attuata dalla decisione (PESC) 2015/364 (2) del Consiglio e all’allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio (3) attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 (4) del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina.
Il Consiglio dell’Unione europea ha deciso che le persone che figurano nei suddetti allegati dovranno essere incluse nell’elenco delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2014/119/PESC e dal regolamento (UE) n. 208/2014 concernenti misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina. I motivi che hanno determinato la designazione di queste persone sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.
Si richiama l’attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web elencati nell’allegato II del regolamento (UE) n. 208/2014, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 del regolamento).
Le persone interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include nell’elenco summenzionato. La richiesta deve essere inviata prima del 1o dicembre 2015 al seguente indirizzo:
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Consiglio dell’Unione europea |
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Segretariato generale |
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DG C 1C |
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Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
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1048 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
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E-mail: sanctions@consilium.europa.eu |
Si richiama inoltre l’attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
(1) GU L 66 del 6.3.2014, pag. 26.
(2) GU L 62 del 6.3.2015, pag. 25.
(3) GU L 66 del 6.3.2014, pag. 1.
(4) GU L 62 del 6.3.2015, pag. 1.
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6.3.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 78/3 |
Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Ucraina
(2015/C 78/03)
Si richiama l’attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
La base giuridica del trattamento dei dati è il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio (2), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 (3) del Consiglio.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Consiglio dell’Unione europea rappresentato dal direttore generale della DG C (Affari esteri, allargamento e protezione civile) del segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l’unità 1C della DG C che può essere contattata al seguente indirizzo:
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Consiglio dell’Unione europea |
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Segretariato generale |
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DG C 1C |
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Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
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1048 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
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E-mail: sanctions@consilium.europa.eu |
Il trattamento è finalizzato all’elaborazione e all’aggiornamento dell’elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma del regolamento (UE) n. 208/2014, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/357.
Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento negli elenchi fissati in tale regolamento.
I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.
I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l’azione esterna e la Commissione.
Fatte salve le limitazioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (CE) n. 45/2001, le richieste di accesso, nonché le richieste di rettifica o di opposizione devono ricevere risposta in conformità della sezione 5 della decisione 2004/644/CE del Consiglio (4).
I dati personali saranno conservati per un periodo di 5 anni dal momento in cui l’interessato è stato cancellato dall’elenco delle persone soggette al congelamento dei beni o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.
Gli interessati possono rivolgersi al garante europeo della protezione dei dati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.
(1) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(2) GU L 66 del 6.3.2014, pag. 1.
(3) GU L 62 del 6.3.2015, pag. 1.
(4) GU L 296 del 21.9.2004, pag. 16.
Commissione europea
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6.3.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 78/4 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
5 marzo 2015
(2015/C 78/04)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,1069 |
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JPY |
yen giapponesi |
133,10 |
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DKK |
corone danesi |
7,4542 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,72510 |
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SEK |
corone svedesi |
9,2140 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,0697 |
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ISK |
corone islandesi |
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NOK |
corone norvegesi |
8,5460 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
27,422 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
305,36 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,1397 |
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RON |
leu rumeni |
4,4453 |
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TRY |
lire turche |
2,8663 |
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AUD |
dollari australiani |
1,4205 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,3770 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
8,5847 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,4777 |
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SGD |
dollari di Singapore |
1,5156 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 218,84 |
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ZAR |
rand sudafricani |
13,0163 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
6,9382 |
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HRK |
kuna croata |
7,6585 |
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IDR |
rupia indonesiana |
14 363,07 |
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MYR |
ringgit malese |
4,0416 |
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PHP |
peso filippino |
48,848 |
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RUB |
rublo russo |
67,6095 |
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THB |
baht thailandese |
35,885 |
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BRL |
real brasiliano |
3,3009 |
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MXN |
peso messicano |
16,6566 |
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INR |
rupia indiana |
68,9098 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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6.3.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 78/5 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7503 — Talanx / Mota Engil / Indaqua)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 78/05)
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1. |
In data 26 febbraio 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Mota Engil Ambiente e Serviços, SGPS SA («Mota Engil», Portogallo), appartenente a Mota Engil SGPS («Mota Engil Group», Portogallo), e Talanx Infrastructure Portugal GmbH («Talanx», Germania), controllata in ultima istanza da HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie V.a.G. («HDI Group», Germania), acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Indaqua Industry and water management, SA («Indaqua», Portogallo) mediante acquisto di quote. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7503 — Talanx / Mota Engil / Indaqua, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
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6.3.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 78/6 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7419 — TeliaSonera / Telenor / JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 78/06)
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1. |
In data 27 febbraio 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese TeliaSonera AB («TeliaSonera», Svezia) e Telenor Danmark Holding A/S (Danimarca), controllata da Telenor ASA («Telenor», Norvegia), acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell'insieme di una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune («JV», Danimarca) mediante conferimento a JV delle rispettive attività in Danimarca. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7419 — TeliaSonera / Telenor / JV, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
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6.3.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 78/7 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7557 — Apax Partners / Azelis)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 78/07)
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1. |
In data 26 febbraio 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Apax Partners LLP («AP», Regno Unito) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di Azelis S.A. («Azelis», Lussemburgo) mediante acquisto di quote. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — AP: servizi di consulenza per investimenti in relazione a fondi di private equity che investono in diversi settori industriali; — Azelis: distribuzione di specialità chimiche e prodotti chimici di base. |
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7557 — Apax Partners / Azelis, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
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6.3.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 78/8 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7521 — Steinhoff International Holdings/Pepkor Holdings)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 78/08)
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1. |
In data 26 febbraio 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Steinhoff International Holdings Limited («Steinhoff», Repubblica del Sudafrica) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’impresa Pepkor Holdings Proprietary Limited («Pepkor», Repubblica del Sudafrica) mediante acquisto di quote. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
|
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7521 — Steinhoff International Holdings/Pepkor Holdings, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
ALTRI ATTI
Commissione europea
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6.3.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 78/9 |
Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(2015/C 78/09)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
DOMANDA DI MODIFICA
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2)
DOMANDA DI MODIFICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 9
«PANCETTA DI CALABRIA»
N. CE: IT-PDO-0217-1567-19.10.2011
IGP ( ) DOP ( X )
1. Rubrica del disciplinare interessata dalla modifica
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2. Tipo di modifica
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3. Modifica (modifiche)
Descrizione del prodotto
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— |
viene aumentato il limite massimo di spessore della «Pancetta di Calabria» stagionata per tener conto, in modo più preciso, della caratteristica lavorazione tradizionale e delle dimensioni di tagli di carne all’origine. |
Prova dell’Origine
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si è provveduto ad aggiornare il testo del disciplinare di produzione relativamente alle procedure che gli operatori devono seguire per fornire gli elementi relativi alla prova di origine, così come previsto dal Regolamento UE n. 1151/2012. |
Metodo di Ottenimento
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si fornisce un’indicazione più chiara e distinta dei requisiti di razza, età alla macellazione e peso; tra le tipologie genetiche ammesse viene inclusa la razza autoctona «Apulo-Calabrese» caratterizzata dal manto nero. Il registro anagrafico di tale razza è stato istituito sulla base della caratterizzazione della popolazione autoctona, storicamente presente nella regione Puglia (Apulo) e nella regione Calabria; tra le tipologie genetiche ammesse viene inclusa la razza «Duroc» dovuta alla sua diffusa presenza nell’area di origine dei suini; vengono inoltre esplicitate le razze assolutamente vietate in quanto incompatibili con la produzione del suino pesante adatto alla produzione di salumi. |
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per l’identificazione dei suini, viene introdotta la possibilità di sostituire il marchio già previsto dal disciplinare vigente con un tatuaggio impresso sulle cosce dei suini recante il codice identificativo dell’allevamento di nascita dl suino |
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viene specificato in modo chiaro il requisito relativo alla presenza di proteine nell’alimentazione animale; |
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viene chiarito il significato di «alimentazione a brodo». |
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vengono chiariti gli ingredienti da utilizzare, correggendo l’evidente errore materiale del testo vigente, laddove si afferma: «pepe rosso previsti dalle vigenti disposizioni di legge». Appare chiaro che dopo le parole «pepe rosso» sia stato omesso di indicare, per errore di trascrizione, l’ulteriore testo relativo agli ingredienti ed agli additivi «previsti dalle vigenti disposizioni di legge». Con la modifica è definito in modo più appropriato il «pepe rosso», ovvero «peperoncino/peperone rosso entrambi appartenenti al genere Capsicum L». La esplicitazione degli ingredienti naturali non già indicati nel testo vigente, corrisponde alle pratiche storicamente in uso nella zona d’origine. |
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vengono dettagliati in una lista positiva gli additivi ammessi. L’utilizzo degli additivi consente di evitare la proliferazione di processi microbici dannosi per il prodotto, contribuisce al lento sviluppo del processo di stagionatura, caratteristico del prodotto, e permette di preservare le caratteristiche della «Pancetta di Calabria» da fenomeni di alterazione causati da fermentazioni indesiderate. |
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viene aumentato il limite massimo di spessore e di peso della pancetta fresca per tener conto, in modo più preciso, della caratteristica lavorazione tradizionale. |
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viene allungato il tempo massimo di salatura da otto a quattordici giorni per tener conto, in modo più preciso, della caratteristica lavorazione tradizionale. |
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viene specificato che la durata di 30 gg. per la stagionatura, è un valore minimo, applicato nella produzione tradizionale. |
Etichettatura
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viene introdotto il logo di identificazione della «Pancetta di Calabria» DOP |
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viene prevista la possibilità che il prodotto sia immesso al consumo confezionato sottovuoto o in atmosfera protettiva, intero, in tranci o affettato. Tali previsioni non sono presenti nel disciplinare vigente ma si rendono necessarie per conciliare la salvaguardia delle caratteristiche organolettiche del prodotto con l’evoluzione delle modalità di acquisto e consumo. |
DOCUMENTO UNICO
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (3)
«PANCETTA DI CALABRIA»
N. CE: IT-PDO-0217-1567-19.10.2011
IGP ( ) DOP ( X )
1. Denominazione
«Pancetta di Calabria»
2. Stato membro o paese terzo
Italia
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.2. Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1
La «Pancetta di Calabria» è ottenuta dalla lavorazione del sottocostato inferiore dei suini. La pancetta fresca con la cotenna, del peso variabile dai 3 ai 6 chili, deve essere tagliata a forma rettangolare e deve avere uno spessore compreso tra 3 e 6 centimetri. Dopo la preparazione viene sottoposta a salatura, per un periodo da quattro a quattordici giorni. La parte superficiale può essere ricoperta con polvere di peperoncino e altri ingredienti naturali. La stagionatura è non inferiore a 30 gg. La «Pancetta di Calabria» all’atto dell’immissione al consumo presenta forma rettangolare con uno spessore variabile tra 3 e 5 cm, l’aspetto al taglio è roseo, con striature sottili alternate di magro e di grasso e una buona sapidità al gusto.
3.3. Materie prime (solo per i prodotti trasformati)
La «Pancetta di Calabria» deve essere ottenuta dalla lavorazione di carni di suini allevati nel territorio della Regione Calabria.
Dalla lavorazione sono escluse le carni di verri e scrofe.
I requisiti genetici dei suini devono corrispondere alle caratteristiche proprie del suino pesante italiano, ottenuto impiegando razze tradizionali di taglia grande quali:
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Apulo-Calabrese; |
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Large White e Landrace Italiana così come migliorate dal Libro Genealogico Italiano o figli di verri di quelle razze; |
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Suini figli di verri della razza Duroc, così come migliorate dal Libro Genealogico Italiano; |
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Suini figli di verri di altre razze o di verri ibridi purché detti verri – siano essi nati in Italia o all’estero – provengano da schemi di selezione o incrocio attuati con finalità non incompatibili con quelle del Libro Genealogico Italiano, per la produzione del suino pesante. |
Per contro, sono espressamente esclusi:
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Suini portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento alla sensibilità agli stress (PSS); |
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Animali in purezza delle razze Landrace Belga, Hampshire, Pietrain e Spot. |
Il peso medio del lotto dei suini alla macellazione deve essere non inferiore a 140 kg.
3.4. Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)
I mangimi per l’alimentazione dei suini debbono essere mangimi composti integrati di orzo, favino, mais, ghiande, ceci, in misura non inferiore al 50 % del contenuto.
Non è consentito l’uso nell’alimentazione di manioca e patate e di sottoprodotti che potrebbero conferire alle carni ed al grasso sapori ed odori indesiderati.
Per avere carni più compatte per l’ingrasso è vietata l’alimentazione a brodo. Per alimentazione a brodo si intende l’utilizzo di sottoprodotti della lavorazione del latte.
Almeno nei due mesi precedenti la macellazione, l’alimentazione deve privilegiare la componente proteica, pertanto deve avere un contenuto di proteine non inferiore al 12 %.
I mangimi devono provenire, compatibilmente con le disponibilità del mercato, dall’area geografica di produzione.
3.5. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata
Nel territorio della Regione Calabria devono essere svolte le fasi produttive di allevamento e macellazione dei suini; le fasi di selezione delle carni; le fasi di insacco, legatura, stagionatura.
3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc.
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3.7. Norme specifiche in materia di etichettatura
La designazione della Denominazione d’Origine Protetta «Pancetta di Calabria» deve essere realizzata in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare nell’etichetta o cartellino allegato al prodotto o indicazione sulla confezione del prodotto porzionato, ed essere immediatamente seguite dalla menzione «Denominazione d’Origine Protetta».
Il seguente logo della «Pancetta di Calabria» DOP deve essere applicato in etichetta.
4. Delimitazione concisa della zona geografica
La «Pancetta di Calabria» è prodotta nella tradizionale zona di produzione costituita dal territorio della Regione Calabria.
5. Legame con la zona geografica
5.1. Specificità della zona geografica
L’area geografica di produzione è compresa nel sud dell’Italia ed è caratterizzata da un clima caldo-temperato con scarse precipitazioni concentrate nel periodo invernale. Il territorio è prevalentemente collinare e montuoso, ma grazie alla sua caratteristica peninsulare, comprende oltre 800 km di costa che si affacciano sul mare Tirreno e sul mare Ionio. Il mix di mare, colline e monti genera condizioni climatiche specifiche nell’ambito dell’area del Mediterraneo.
Alle favorevoli condizioni climatiche si aggiunge l’abilità – consolidata e tramandata nel tempo – degli operatori locali nello svolgere nell’ambito della produzione della «Pancetta di Calabria» specifiche operazioni quali la selezione del taglio di carne e la sua preparazione alla salatura. Ulteriore elemento riconducibile alla tradizionale tecnica di produzione è rappresentata dall’utilizzo di spezie tra le quali polvere di peperoncino.
5.2. Specificità del prodotto
La «Pancetta di Calabria» rappresenta un prodotto stagionato tipico della salumeria calabrese. La «Pancetta di Calabria» è ottenuta dalla lavorazione del sottocostato inferiore dei suini ed è sottoposta ad una complessa lavorazione del taglio di carne. La «Pancetta di Calabria» si caratterizza per la forma rettangolare e la superficie ricoperta di spezie. Al taglio è roseo, con striature sottili alternate di magro e di grasso e una buona sapidità al gusto.
5.3. Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)
I requisiti della «Pancetta di Calabria» dipendono dalle condizioni ambientali e dai fattori naturali ed umani.
L’area interessata alla produzione e trasformazione della «Pancetta di Calabria» è caratterizzata da un legame con l’ambiente determinato dal tipico clima del meridione italiano con scarse precipitazioni, in genere concentrate nel periodo invernale e dalla posizione geografica dei territori interessati che sfruttano anche particolari ventilazioni ed escursioni termiche, che favoriscono il mantenimento delle condizioni ottimali all’interno dei locali di stagionatura.
Per la preparazione della «Pancetta di Calabria» rilevante è l’esperienza degli operatori nella selezione del tagli di carne. I tagli utilizzati sono quelli della parte del sottocostato dei suini lavorati con cura dagli operatori. Il taglio provvisto della cotenna prima della operazione di salatura viene accuratamente rifilato e tagliato in modo tale da assumere una forma rettangolare e ben tesa. Inoltre, sono state mantenute nelle lavorazioni delle carni le essenze aromatiche naturali che influenzano le qualità organolettiche del prodotto. L’insieme «materia prima – prodotto – denominazione» ha un profondo legame con l’evoluzione socio-economica dell’area geografica delimitata, determinando particolari tradizioni ed usi locali. In particolare, si evidenzia l’utilizzo di materia prima derivata da allevamenti di suini pesanti con caratteristiche delle linee genealogiche italiane, alimentati anche con prodotti vegetali tipici dell’area interessata. La «Pancetta di Calabria» ha quindi un forte legame con la zona geografica dovuto al clima della regione, alla alimentazione dei suini e ai fattori umani.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
(Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006 (4))
Questa Amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta di riconoscimento della DOP «Pancetta di Calabria» nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 171 del 25.7.2011.
Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335
Oppure
accedendo direttamente all’home page del sito del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Prodotti DOP IGP» (in alto a destra dello schermo), poi su Prodotti DOP IGP STG (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE».
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.
(3) Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.
(4) Cfr. nota n. 3.
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6.3.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 78/14 |
Avviso riguardante una richiesta a norma dell’articolo 35 della direttiva 2014/25/UE
Richiesta proveniente da un ente aggiudicatore
(2015/C 78/10)
Il 2 febbraio 2015 la Commissione ha ricevuto una richiesta ai sensi dell’articolo 35 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (1). Il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta è il 3 febbraio 2015.
Fino a quando non sarà abrogata (2), la direttiva 2004/17/CE si applica alle procedure di aggiudicazione di appalti riguardanti, tra l’altro, la prospezione di petrolio e di gas, a meno che tale attività sia esentata a norma dell’articolo 30 di tale direttiva. Da un punto di vista procedurale, tuttavia, le disposizioni della direttiva 2014/25/UE (3) si applicano alle richieste di esenzione, poiché le condizioni materiali per la concessione di un’esenzione rimangono invariate nella sostanza.
La richiesta in questione, presentata da Hellenic Petroleum SA, riguarda la prospezione di petrolio e gas in Grecia. Il succitato articolo 30 della direttiva 2004/17/CE prevede che detta direttiva non si applichi alle attività direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. La valutazione di tali condizioni è effettuata esclusivamente ai sensi della direttiva 2004/17/CE e lascia impregiudicata l’applicazione delle regole di concorrenza.
Nel caso sia concessa un’esenzione, la sua efficacia cesserebbe alla data di recepimento della direttiva 2014/25/UE nell’ordinamento nazionale o, al più tardi, con l’abrogazione della direttiva 2004/17/CE, dato che le attività di prospezione di petrolio e di gas non saranno più contemplate dalle disposizioni della direttiva 2014/25/UE; non sarà quindi necessaria alcuna esenzione.
Ai sensi della lettera a) del primo comma del punto 1 dell’allegato IV della direttiva 2014/25/UE, la Commissione dispone di un periodo di 105 giorni lavorativi per prendere una decisione in merito a tale richiesta, a decorrere dal giorno lavorativo succitato. Il termine scade quindi l’8 luglio 2015.
(1) GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243.
(2) A decorrere dal 18 aprile 2016.
(3) Entrata in vigore il 18 aprile 2014.