ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 73

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

58° anno
2 marzo 2015


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

2015/C 073/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2015/C 073/02

Cause riunite da C-401/12 P a C-403/12 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 gennaio 2015 — Consiglio dell’Unione europea, Parlamento europeo, Commissione europea/Vereniging Milieudefensie, Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht [Impugnazione – Direttiva 2008/50/CE – Direttiva relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa – Decisione relativa alla notifica da parte del Regno dei Paesi Bassi della proroga del termine fissato per raggiungere i valori limite per il biossido di azoto e dell’esenzione dall’obbligo di applicare i valori limite per le particelle (PM10) – Richiesta di riesame interno di tale decisione, proposta ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1367/2006 – Decisione della Commissione che dichiara la domanda irricevibile – Misura di portata individuale – Convenzione di Aarhus – Validità del regolamento (CE) n. 1367/2006 alla luce di detta convenzione]

2

2015/C 073/03

Cause riunite C-404/12 P e C-405/12 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 gennaio 2015 — Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea/Stichting Natuur en Milieu, Pesticide Action Network Europe [Impugnazione – Regolamento (CE) n. 149/2008 – Regolamento che fissa i livelli massimi di residui degli antiparassitari – Richiesta di riesame interno di tale regolamento, presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1367/2006 – Decisione della Commissione che dichiara le domande irricevibili – Provvedimento di portata individuale – Convenzione di Aarhus – Validità del regolamento (CE) n. 1367/2006 con riferimento a tale Convenzione]

3

2015/C 073/04

Causa C-171/13: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 gennaio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep — Paesi Bassi) — Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)/M.S. Demirci e a. (Rinvio pregiudiziale – Accordo di associazione CEE-Turchia – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Revoca delle clausole di residenza – Prestazioni integrative concesse in base alla legislazione nazionale – Requisito della residenza – Applicazione agli ex lavoratori turchi – Cittadini turchi che hanno acquisito la cittadinanza dello Stato membro ospitante)

4

2015/C 073/05

Causa C-179/13: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 15 gennaio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep — Paesi Bassi) — Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank/L.F. Evans [Rinvio pregiudiziale – Determinazione della legislazione applicabile ad un lavoratore nell’ambito della previdenza sociale – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Applicabilità – Impiego di un cittadino di uno Stato membro presso il consolato di uno Stato terzo stabilito nel territorio di un altro Stato membro nel cui territorio egli risiede – Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari – Articolo 71, paragrafo 2 – Normativa nazionale che riconosce agevolezze, privilegi e immunità ai residenti permanenti]

4

2015/C 073/06

Causa C-518/13: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 14 gennaio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regno Unito) — The Queen, su istanza della Eventech Ltd/The Parking Adjudicator (Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Autorizzazione concessa ai soli taxi londinesi, ma non ai veicoli a noleggio con conducente, di utilizzare le corsie riservate agli autobus – Nozione di aiuto di Stato – Risorse statali – Vantaggio economico – Vantaggio selettivo – Incidenza sul commercio tra gli Stati membri)

5

2015/C 073/07

Causa C-537/13: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 15 gennaio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituania) — Birutė Šiba/Arūnas Devėnas (Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Ambito di applicazione – Contratti stipulati con i consumatori – Contratto di prestazione di servizi di assistenza legale stipulato tra un avvocato ed un consumatore)

6

2015/C 073/08

Causa C-573/13: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 15 gennaio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG/Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV [Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1008/2008 – Servizi aerei – Articolo 23, paragrafo 1, secondo periodo – Trasparenza dei prezzi – Sistema di prenotazione elettronica – Tariffe passeggeri – Indicazione del prezzo definitivo in ogni momento]

6

2015/C 073/09

Causa C-631/13: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 15 gennaio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Patent- und Markensenat — Austria) — Arne Forsgren/Österreichisches Patentamt [Rinvio pregiudiziale – Medicinali per uso umano – Certificato protettivo complementare – Regolamento (CE) n. 469/2009 – Nozione di principio attivo – Vaccino pneumococcico coniugato – Uso pediatrico – Proteina vettrice – Legame covalente]

7

2015/C 073/10

Causa C-30/14: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 gennaio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Ryanair Ltd/PR Aviation BV (Rinvio pregiudiziale – Direttiva 96/9/CE – Tutela giuridica delle banche di dati – Banca dati non tutelata né dal diritto d’autore né dal diritto sui generis – Limitazione contrattuale dei diritti degli utenti della banca dati)

8

2015/C 073/11

Causa C-498/14 PPU: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 9 gennaio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Bruxelles — Belgio) — RG (*1)  /SF (*1) [Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Sottrazione di minori – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 11, paragrafi 7 e 8]

8

2015/C 073/12

Causa C-311/14 P: Impugnazione proposta il 1o luglio 2014 dalla Longevity Health Products, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 28 aprile 2014, causa T-473/11, Longevity Health Products, Inc./Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

9

2015/C 073/13

Causa C-466/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Rüsselsheim (Germania) il del 10 ottobre 2014 — Dieter Wedzel, Karin Wedzel/Coondor Flugdienst GmbH

9

2015/C 073/14

Causa C-510/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgerichts Rüsselsheim (Germania) il 14 novembre 2014 — Marianne Parigger/Condor Flugdienst GmbH

10

2015/C 073/15

Causa C-544/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Rüsselsheim (Germania) il 27 novembre 2014 — Chatherine Gimmig/Condor Flugdienst GmbH

10

2015/C 073/16

Causa C-548/14 P: Impugnazione proposta il 28 novembre 2014 dalla Arnoldo Mondadori Editore SpA avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 26 settembre 2014, causa T-490/12, Arnoldo Mondadori Editore SpA/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

10

2015/C 073/17

Causa C-554/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad (Bulgaria) il 3 dicembre 2014 — Atanas Ognyanov/Pubblico ministero presso la Sofiyska gradska prokuratura

11

2015/C 073/18

Causa C-567/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Paris (Francia) il 9 dicembre 2014 — Genentech Inc./Hoechst GmbH, già Hoechst AG, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

12

2015/C 073/19

Causa C-571/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Noord-Holland (Paesi Bassi) il 10 dicembre 2014 — Timberland Europe BV /Inspecteur van de Belastingdienst, kantoor Rotterdam Rijnmond

13

2015/C 073/20

Causa C-576/14 P: Impugnazione proposta l’11 dicembre 2014 dalla Mirelta Ingatlanhasznosító Kft. avverso l’ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) 19 novembre 2014, causa T-430/14, Mirelta Ingatlanhasznosító Kft/Commissione europea e Mediatore europeo

14

2015/C 073/21

Causa C-589/14: Ricorso proposto il 19 dicembre 2014 — Commissione europea/Regno del Belgio

15

2015/C 073/22

Causa C-591/14: Ricorso proposto il 19 dicembre 2014 — Commissione europea/Regno del Belgio

16

2015/C 073/23

Causa C-593/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret (Danimarca) il 19 dicembre 2014 — Masco Denmark ApS e Damixa ApS/Skatteministeriet

17

2015/C 073/24

Causa C-600/14: Ricorso proposto il 22 dicembre 2014 — Repubblica federale di Germania/Consiglio dell’Unione europea

17

2015/C 073/25

Causa C-611/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Retten i Glostrup (Danimarca) il 23 dicembre 2014 — Anklagemyndigheden/Canal Digital Danmark A/S

18

2015/C 073/26

Causa C-1/15: Ricorso proposto il 6 gennaio 2015 — Commissione europea/Repubblica d’Austria

19

2015/C 073/27

Causa C-1/15 SA: Domanda di autorizzazione a procedere ad un pignoramento presentata il 12 gennaio 2015 — La Chaine hôtelière La Frontière, Shotef SPRL/Commissione europea

20

2015/C 073/28

Causa T-509/11: Sentenza del Tribunale del 21 gennaio 2015 — Makhlouf/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Errore manifesto di valutazione – Diritto di proprietà – Diritto al rispetto della vita privata – Proporzionalità)

22

2015/C 073/29

Causa T-109/12: Sentenza del Tribunale del 20 gennaio 2015 — Spagna/Commissione (Fondo di coesione – Riduzione del contributo finanziario – Termine per l’adozione di una decisione)

22

2015/C 073/30

Causa T-111/12: Sentenza del Tribunale del 20 gennaio 2015 — Spagna/Commissione (Fondo di coesione – Riduzione del contributo finanziario – Termine per l’adozione di una decisione)

23

2015/C 073/31

Causa T-46/13: Sentenza del Tribunale del 21 gennaio 2015 — Sabores de Navarra/UAMI — Frutas Solano (KIT, EL SABOR DE NAVARRA) [Marchio comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio comunitario denominativo KIT, EL SABOR DE NAVARRA – Marchio comunitario figurativo anteriore Sabores de Navarra La Sabiduría del Sabor – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 15 e articolo 57, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 – Forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo]

24

2015/C 073/32

Causa T-355/13: Sentenza del Tribunale del 21 gennaio 2015 — easyJet Airline/Commissione [Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Mercato dei servizi aeroportuali – Decisione recante rigetto di una denuncia – Articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 – Trattazione del caso da parte di un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro – Rigetto della denuncia per motivi di priorità – Decisione dell’autorità garante della concorrenza che trae le conclusioni, nel diritto della concorrenza, da un’indagine condotta alla luce di una normativa nazionale applicabile al settore interessato – Obbligo di motivazione]

25

2015/C 073/33

Causa T-587/13: Sentenza del Tribunale del 21 gennaio 2015 — Schwerdt/UAMI — Iberamigo (cat & clean [Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo cat & clean – Marchio spagnolo denominativo anteriore CLEAN CAT – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Ostacoli alla libera circolazione delle merci – Articolo 34 TFUE – Articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali]

25

2015/C 073/34

Causa T-615/13: Sentenza del Tribunale 20 gennaio 2015 — Aic/UAMI — ACV Manufacturing (Inserti per scambiatori di calore) [Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che raffigura un inserto per scambiatori di calore – Motivo di nullità – Assenza di visibilità della componente di un prodotto complesso – Articolo 4, paragrafo 2, e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002]

26

2015/C 073/35

Causa T-616/13: Sentenza del Tribunale 20 gennaio 2015 — Aic/UAMI — ACV Manufacturing (Inserti per scambiatori di calore) [Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che raffigura un inserto per scambiatori di calore – Motivo di nullità – Assenza di visibilità della componente di un prodotto complesso – Articolo 4, paragrafo 2, e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002]

27

2015/C 073/36

Causa T-617/13: Sentenza del Tribunale 20 gennaio 2015 — Aic/UAMI — ACV Manufacturing (Inserti per scambiatori di calore) [Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che raffigura un inserto per scambiatori di calore – Motivo di nullità – Assenza di visibilità della componente di un prodotto complesso – Articolo 4, paragrafo 2, e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002]

27

2015/C 073/37

Causa T-685/13: Sentenza del Tribunale del 21 gennaio 2015 — Copernicus-Trademarks/UAMI — Blue Coat Systems (BLUECO) [Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo BLUECO – Marchio comunitario denominativo anteriore BLUE COAT – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Carattere distintivo del marchio anteriore – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

28

2015/C 073/38

Causa T-11/14: Sentenza del Tribunale del 21 gennaio 2015 — Grundig Multimedia/UAMI (Pianissimo) [Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo Pianissimo – Marchio costituito da uno slogan pubblicitario – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Parità di trattamento]

29

2015/C 073/39

Causa T-188/14: Sentenza del Tribunale del 21 gennaio 2015 — Grundig Multimedia/UAMI (GentleCare) [Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo GentleCare – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Parità di trattamento]

29

2015/C 073/40

Cause riunite T-426/10 e T-575/10 e causa T-440/10: Ordinanza del Tribunale del 25 novembre 2014 — Moreda-Riviere Trefilerías/Commissione (Ricorso di annullamento – Concorrenza – Intese – Mercato europeo dell’acciaio di precompressione – Fissazione dei prezzi, ripartizione dei mercati e scambio di informazioni commerciali sensibili – Decisione che accerta una violazione dell’articolo 101 TFUE – Decisione che modifica la decisione iniziale senza influire sull’importo delle ammende inflitte alla ricorrente – Carenza di interesse ad agire – Irricevibilità manifesta parziale)

30

2015/C 073/41

Cause riunite T-427/10, T-576/10 e T-439/12: Ordinanza del Tribunale del 25 novembre 2014 — Trefilerías Quijano/Commissione (Ricorso di annullamento – Concorrenza – Intese – Mercato europeo dell’acciaio di precompressione – Fissazione dei prezzi, ripartizione dei mercati e scambio di informazioni commerciali sensibili – Decisione che accerta una violazione dell’articolo 101 TFUE – Decisione che modifica la decisione iniziale senza influire sull’importo delle ammende inflitte alla ricorrente – Carenza di interesse ad agire – Irricevibilità manifesta parziale)

31

2015/C 073/42

Causa T-428/10 e T-577/10 e causa T-441/12: Ordinanza del Tribunale del 25 novembre 2014 — Trenzas y Cables de Acero/Commissione (Ricorso di annullamento – Concorrenza – Intese – Mercato europeo dell’acciaio di precompressione – Fissazione dei prezzi, ripartizione dei mercati e scambio di informazioni commerciali sensibili – Decisione che accerta una violazione dell’articolo 101 TFUE – Decisione che modifica la decisione iniziale senza influire sull’importo delle ammende inflitte alla ricorrente – Carenza di interesse ad agire – Irricevibilità manifesta parziale)

32

2015/C 073/43

Cause riunite T-429/10 e T-578/10 e causa T-438/12: Ordinanza del Tribunale del 25 novembre 2014 — Global Steel Wire/Commissione (Ricorso di annullamento – Concorrenza – Intese – Mercato europeo dell’acciaio di precompressione – Fissazione dei prezzi, ripartizione dei mercati e scambio di informazioni commerciali sensibili – Decisione che accerta una violazione dell’articolo 101 TFUE – Decisione che modifica la decisione iniziale senza influire sull’importo delle ammende inflitte alla ricorrente – Carenza di interesse ad agire – Irricevibilità manifesta parziale)

33

2015/C 073/44

Causa T-482/12: Ordinanza del Tribunale del 9 janvier 2015 — Internationaler Hilfsfonds/Commission [Ricorso di annullamento – Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Diniego implicito di accesso – Esecuzione di una sentenza del Tribunale – Atto introduttivo del giudizio – Violazione dei requisiti di forma – Articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura – Irricevibilità]

34

2015/C 073/45

Causa T-36/14: Ordinanza del Tribunale del 6 gennaio 2015 — St’art e a./Commissione (Ricorso di annullamento – Programma European Creative Industries Alliance – Progetto C-I Factor diretto ad attuare nuovi strumenti per favorire il finanziamento delle industrie culturali e creative – Decisione di porre fine al progetto – Atto che si inscrive in un contesto puramente contrattuale dal quale è inscindibile – Irricevibilità)

35

2015/C 073/46

Causa T-93/14: Ordinanza del Tribunale del 6 gennaio 2014 — St’art e a./Commissione (Ricorso di annullamento – Programma European Creative Industries Alliance – Progetto C-I Factor diretto ad attuare nuovi strumenti per favorire il finanziamento delle industrie culturali e creative – Nota di addebito – Atto che si inscrive in un contesto puramente contrattuale dal quale è inscindibile – Irricevibilità)

35

2015/C 073/47

Causa T-185/14: Ordinanza del Tribunale del 7 gennaio 2015 — Freitas/Parlamento e Consiglio (Ricorso di annullamento – Direttiva 2013/55/UE – Direttiva 2005/36/CE – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Esclusione dei notai nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione dall’ambito di applicazione della direttiva 2005/36 – Assenza di pregiudizio individuale – Irricevibilità)

36

2015/C 073/48

Causa T-762/14: Ricorso proposto il 13 novembre 2014 — Philips e Philips France/Commissione

37

2015/C 073/49

Causa T-763/14: Ricorso proposto il 14 novembre 2014 — Soprema/UAMI — Sopro Bauchemie (SOPRAPUR)

38

2015/C 073/50

Causa T-775/14: Ricorso proposto il 24 novembre 2014 — Red Lemon/UAMI — Lidl Stiftung (ABTRONIC)

39

2015/C 073/51

Causa T-783/14: Ricorso proposto il 25 novembre 2014 — SolarWorld/Commissione

40

2015/C 073/52

Causa T-786/14: Ricorso proposto il 1o dicembre 2014 — Bourdouvali e a./Consiglio e a.

40

2015/C 073/53

Causa T-811/14: Ricorso proposto l’8 dicembre 2014 — Unilever/UAMI — Technopharma (Fair & Lovely)

41

2015/C 073/54

Causa T-831/14: Ricorso proposto il 24 dicembre 2014 — Alfamicro/Commissione

42

2015/C 073/55

Causa T-841/14: Ricorso proposto il 30 dicembre 2014 — Regno di Spagna/Commissione

43

2015/C 073/56

Causa T-848/14 P: Impugnazione proposta il 31 dicembre 2014 da Carlo De Nicola avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 11 novembre 2014 causa F-55/08 RENV, De Nicola/BEI

45

2015/C 073/57

Causa T-849/14 P: Impugnazione proposta il 31 dicembre 2014 da Carlo De Nicola avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 18 novembre 2014 causa F-59/09 RENV, De Nicola/BEI

46

2015/C 073/58

Causa T-5/15: Ricorso proposto l’8 gennaio 2015 — Ice Mountain Ibiza/UAMI — Marbella Atlantic Ocean Club (ocean beach club ibiza)

47

2015/C 073/59

Causa T-6/15: Ricorso proposto l’8 gennaio 2015 — Ice Mountain Ibiza/UAMI — Marbella Atlantic Ocean Club (ocean ibiza)

47

2015/C 073/60

Causa T-10/15 P: Impugnazione proposta l’11 gennaio 2015 da Carlo De Nicola avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 11 novembre 2014, causa F-52/11, De Nicola/BEI

48

2015/C 073/61

Causa T-11/15: Ricorso proposto il 9 gennaio 2015 — Internet Consulting/UAMI — Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige (SUEDTIROL)

50

2015/C 073/62

Causa T-259/14: Ordinanza del Tribunale del 12 gennaio 2015 — Lussemburgo/Commissione

50


 


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

2.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 73/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea

(2015/C 073/01)

Ultima pubblicazione

GU C 65 del 23.2.2015

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 56 del 16.2.2015

GU C 46 del 9.2.2015

GU C 34 del 2.2.2015

GU C 26 del 26.1.2015

GU C 16 del 19.1.2015

GU C 7 del 12.1.2015

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V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2.3.2015   

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C 73/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 gennaio 2015 — Consiglio dell’Unione europea, Parlamento europeo, Commissione europea/Vereniging Milieudefensie, Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht

(Cause riunite da C-401/12 P a C-403/12 P) (1)

(Impugnazione - Direttiva 2008/50/CE - Direttiva relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa - Decisione relativa alla notifica da parte del Regno dei Paesi Bassi della proroga del termine fissato per raggiungere i valori limite per il biossido di azoto e dell’esenzione dall’obbligo di applicare i valori limite per le particelle (PM10) - Richiesta di riesame interno di tale decisione, proposta ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1367/2006 - Decisione della Commissione che dichiara la domanda irricevibile - Misura di portata individuale - Convenzione di Aarhus - Validità del regolamento (CE) n. 1367/2006 alla luce di detta convenzione)

(2015/C 073/02)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrenti: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Moore e K. Michoel, agenti), Parlamento europeo (rappresentanti: L. Visaggio e G. Corstens, agenti), Commissione europea (rappresentanti: J.-P. Keppenne, P. Oliver, P. Van Nuffel, G. Valero Jordana e S. Boelaert, agenti)

Altre parti nel procedimento: Vereniging Milieudefensie, Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (rappresentante: A. van den Biesen, advocaat)

Interveniente a sostegno dei ricorrenti: Repubblica ceca (rappresentante: D. Hadroušek, agente)

Dispositivo

1)

L’impugnazione incidentale è respinta.

2)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea Vereniging Milieudefensie e Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Commissione (T-396/09, EU:T:2012:301) è annullata.

3)

Il ricorso di annullamento proposto dinanzi al Tribunale dell’Unione europea dalla Vereniging Milieudefensie e dalla Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht è respinto.

4)

La Vereniging Milieudefensie e la Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht sono condannate in solido alle spese sostenute in primo grado nonché nelle impugnazioni dal Consiglio dell’Unione europea, dal Parlamento europeo e dalla Commissione europea.

5)

La Repubblica ceca sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 9 del 12.1.2013.


2.3.2015   

IT

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C 73/3


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 gennaio 2015 — Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea/Stichting Natuur en Milieu, Pesticide Action Network Europe

(Cause riunite C-404/12 P e C-405/12 P) (1)

(Impugnazione - Regolamento (CE) n. 149/2008 - Regolamento che fissa i livelli massimi di residui degli antiparassitari - Richiesta di riesame interno di tale regolamento, presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1367/2006 - Decisione della Commissione che dichiara le domande irricevibili - Provvedimento di portata individuale - Convenzione di Aarhus - Validità del regolamento (CE) n. 1367/2006 con riferimento a tale Convenzione)

(2015/C 073/03)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrenti: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Moore e K. Michoel, agenti), Commissione europea (rappresentanti: J.-P. Kepenne, P. Oliver e S. Boelaert, agenti)

Altre parti nel procedimento: Stichting Natuur en Milieu, Pesticide Action Network Europe (rappresentante: A. van den Biesen, advocaat)

Interveniente a sostegno dei ricorrenti: Repubblica ceca (rappresentanti: M.D. Hadroušek, agente)

Dispositivo

1)

L’impugnazione incidentale è respinta.

2)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea Stichting Natuur en Milieu e Pesticide Action Network Europe/Commissione (T-338/08, EU:T:2012:300) è annullata.

3)

Il ricorso di annullamento presentato dinanzi al Tribunale dell’Unione europea dalla Stichting Natuur en Milieu e dalla Pesticide Action Network Europe è respinto.

4)

La Stichting Natuur en Milieu e la Pesticide Action Network Europe sono condannate in solido alle spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Commissione europea in primo grado nonché nell’ambito delle impugnazioni.

5)

La Repubblica ceca si fa carico delle proprie spese.


(1)  GU C 9 del 12.1.2013.


2.3.2015   

IT

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C 73/4


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 gennaio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep — Paesi Bassi) — Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)/M.S. Demirci e a.

(Causa C-171/13) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Accordo di associazione CEE-Turchia - Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Revoca delle clausole di residenza - Prestazioni integrative concesse in base alla legislazione nazionale - Requisito della residenza - Applicazione agli ex lavoratori turchi - Cittadini turchi che hanno acquisito la cittadinanza dello Stato membro ospitante)

(2015/C 073/04)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Centrale Raad van Beroep

Parti

Ricorrente: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

Convenuti: M.S. Demirci, D. Cetin, A.I. Önder, R. Keskin, M. Tüle, A. Taskin

Dispositivo

Le disposizioni della decisione n. 3/80 del consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi ed ai loro familiari, considerate anche alla luce dell’articolo 59 del protocollo addizionale, firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità dal regolamento (CEE) n. 2760/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, devono essere interpretate nel senso che i cittadini di uno Stato membro che erano inseriti, in qualità di lavoratori turchi, nel regolare mercato del lavoro di tale Stato, non possono, per il motivo che hanno conservato la cittadinanza turca, far valere l’articolo 6 della decisione n. 3/80 per opporsi a un requisito di residenza previsto dalla normativa di detto Stato ai fini del versamento di una prestazione speciale a carattere non contributivo, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005.


(1)  GU C 178 del 22.6.2013.


2.3.2015   

IT

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C 73/4


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 15 gennaio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep — Paesi Bassi) — Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank/L.F. Evans

(Causa C-179/13) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Determinazione della legislazione applicabile ad un lavoratore nell’ambito della previdenza sociale - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Applicabilità - Impiego di un cittadino di uno Stato membro presso il consolato di uno Stato terzo stabilito nel territorio di un altro Stato membro nel cui territorio egli risiede - Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari - Articolo 71, paragrafo 2 - Normativa nazionale che riconosce agevolezze, privilegi e immunità ai residenti permanenti)

(2015/C 073/05)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Centrale Raad van Beroep

Parti

Ricorrente: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

Convenuto: L.F. Evans

Dispositivo

L’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, letto in combinato disposto con l’articolo 16 di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che, per il periodo in cui un cittadino di uno Stato membro è stato impiegato presso un ufficio consolare di uno Stato terzo stabilito nel territorio di uno Stato membro di cui egli non è cittadino, ma nel cui territorio risiede, tale cittadino non è soggetto alla legislazione di uno Stato membro, ai sensi di tale disposizione, se, in forza della legislazione del suo Stato membro di residenza, adottata ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 2, della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, conchiusa a Vienna il 24 aprile 1963, tale cittadino non è iscritto al regime previdenziale nazionale.


(1)  GU C 189 del 29.6.2013.


2.3.2015   

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C 73/5


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 14 gennaio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regno Unito) — The Queen, su istanza della Eventech Ltd/The Parking Adjudicator

(Causa C-518/13) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Concorrenza - Aiuti di Stato - Articolo 107, paragrafo 1, TFUE - Autorizzazione concessa ai soli taxi londinesi, ma non ai veicoli a noleggio con conducente, di utilizzare le corsie riservate agli autobus - Nozione di «aiuto di Stato» - Risorse statali - Vantaggio economico - Vantaggio selettivo - Incidenza sul commercio tra gli Stati membri)

(2015/C 073/06)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parti

Ricorrente: The Queen, su istanza della Eventech Ltd

Convenuta: The Parking Adjudicator

con l’intervento di: London Borough of Camden, Transport for London

Dispositivo

1)

Il fatto di autorizzare, al fine di creare un sistema di trasporto sicuro ed efficiente, i taxi londinesi a transitare sulle corsie riservate agli autobus predisposte sulla rete stradale pubblica durante le ore di operatività delle restrizioni alla circolazione concernenti tali corsie, vietando ai veicoli a noleggio con conducente di circolarvi, salvo che per prelevare e depositare passeggeri che li abbiano prenotati in anticipo, non appare idoneo a comportare un impegno di risorse statali né a conferire a tali taxi un vantaggio economico selettivo ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.

2)

Non si può escludere che il fatto di autorizzare i taxi londinesi a transitare sulle corsie riservate agli autobus predisposte sulla rete stradale pubblica durante le ore di operatività delle restrizioni alla circolazione concernenti tali corsie, vietando ai veicoli a noleggio con conducente di circolarvi, salvo che per prelevare e depositare passeggeri che li abbiano prenotati in anticipo, possa essere idoneo ad incidere sul commercio tra gli Stati membri ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 367 del 14.12.2013.


2.3.2015   

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C 73/6


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 15 gennaio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituania) — Birutė Šiba/Arūnas Devėnas

(Causa C-537/13) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 93/13/CEE - Ambito di applicazione - Contratti stipulati con i consumatori - Contratto di prestazione di servizi di assistenza legale stipulato tra un avvocato ed un consumatore)

(2015/C 073/07)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parti

Ricorrente: Birutė Šiba

Convenuto: Arūnas Devėnas

Dispositivo

La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretata nel senso che essa si applica ai contratti standard di servizi di assistenza legale, come quelli di cui al procedimento principale, stipulati da un avvocato con una persona fisica che non agisce per fini che rientrano nel quadro della sua attività professionale.


(1)  GU C 9 dell’11.1.2014.


2.3.2015   

IT

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C 73/6


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 15 gennaio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG/Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV

(Causa C-573/13) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CE) n. 1008/2008 - Servizi aerei - Articolo 23, paragrafo 1, secondo periodo - Trasparenza dei prezzi - Sistema di prenotazione elettronica - Tariffe passeggeri - Indicazione del prezzo definitivo in ogni momento)

(2015/C 073/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG

Resistente: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV

Dispositivo

1)

L’articolo 23, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un sistema di prenotazione elettronica come quello oggetto del procedimento principale, il prezzo finale da pagare deve essere precisato ad ogni indicazione dei prezzi dei servizi aerei, ivi compresa la loro prima indicazione.

2)

L’articolo 23, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento n. 1008/2008 deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un sistema di prenotazione elettronica come quello oggetto del procedimento principale, il prezzo finale da pagare deve essere precisato non solo per il servizio aereo selezionato dal cliente, bensì parimenti per ogni singolo servizio aereo di cui sia esposta la tariffa.


(1)  GU C 71 dell’8.3.2014


2.3.2015   

IT

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C 73/7


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 15 gennaio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Patent- und Markensenat — Austria) — Arne Forsgren/Österreichisches Patentamt

(Causa C-631/13) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Medicinali per uso umano - Certificato protettivo complementare - Regolamento (CE) n. 469/2009 - Nozione di «principio attivo» - Vaccino pneumococcico coniugato - Uso pediatrico - Proteina vettrice - Legame covalente)

(2015/C 073/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Patent- und Markensenat

Parti

Ricorrente: Arne Forsgren

Convenuto: Österreichisches Patentamt

Dispositivo

1)

Gli articoli 1, lettera b), e 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali, devono essere interpretati nel senso che non ostano, in linea di principio, a che un principio attivo possa formare oggetto di un certificato protettivo complementare qualora tale principio attivo sia in legame covalente con altri principi attivi inclusi nella composizione di un medicinale.

2)

L’articolo 3, lettera b), del regolamento n. 469/2009 deve essere interpretato nel senso che osta al rilascio di un certificato protettivo complementare per un principio attivo il cui effetto non rientra nelle indicazioni terapeutiche riportate nel testo dell’autorizzazione di immissione in commercio.

3)

L’articolo 1, lettera b), del regolamento n. 469/2009 deve essere interpretato nel senso che una proteina vettrice, coniugata ad un antigene polisaccaridico per mezzo di un legame covalente, può essere qualificata come «principio attivo», ai sensi di tale disposizione, soltanto qualora sia dimostrato che tale proteina produce un effetto farmacologico, immunologico o metabolico proprio, rientrante nelle indicazioni terapeutiche dell’autorizzazione di immissione in commercio, circostanza, questa, che spetta al giudice del rinvio verificare, alla luce di tutti gli elementi di fatto che caratterizzano la controversia principale.


(1)  GU C 61 del 1.3.2014.


2.3.2015   

IT

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C 73/8


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 gennaio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Ryanair Ltd/PR Aviation BV

(Causa C-30/14) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 96/9/CE - Tutela giuridica delle banche di dati - Banca dati non tutelata né dal diritto d’autore né dal diritto sui generis - Limitazione contrattuale dei diritti degli utenti della banca dati)

(2015/C 073/10)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Ryanair Ltd

Convenuta: PR Aviation BV

Dispositivo

La direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, dev’essere interpretata nel senso che essa non è applicabile a una banca dati non tutelata né dal diritto d’autore né dal diritto sui generis ai sensi di tale direttiva, con la conseguenza che gli articoli 6, paragrafo 1, 8 e 15 della direttiva medesima non ostano a che il creatore di una banca dati siffatta stabilisca limitazioni contrattuali all’utilizzo della stessa da parte dei terzi, fatto salvo il diritto nazionale applicabile.


(1)  GU C 135 del 5.5.2014.


2.3.2015   

IT

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C 73/8


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 9 gennaio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Bruxelles — Belgio) — RG (*1)/ SF (*1)

(Causa C-498/14 PPU) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Procedimento pregiudiziale d’urgenza - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale - Sottrazione di minori - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Articolo 11, paragrafi 7 e 8)

(2015/C 073/11)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d’appel de Bruxelles

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: RG (*1)

Convenuta: SF (*1)

Dispositivo

L’articolo 11, paragrafi 7 e 8, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, dev’essere interpretato nel senso che non osta, in linea di principio, a che uno Stato membro attribuisca a un’autorità giurisdizionale specializzata la competenza a esaminare le questioni relative al ritorno o all’affidamento del minore nel contesto della procedura prevista da tali disposizioni, anche qualora una corte o un tribunale siano, peraltro, già investiti di un procedimento di merito relativo alla responsabilità genitoriale nei confronti del minore.


(*1)  Dati cancellati o sostituiti nell'ambito della tutela dei dati personali e/o della riservatezza.

(1)  GU C 16 del 19.1.2015.


2.3.2015   

IT

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C 73/9


Impugnazione proposta il 1o luglio 2014 dalla Longevity Health Products, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 28 aprile 2014, causa T-473/11, Longevity Health Products, Inc./Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-311/14 P)

(2015/C 073/12)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Longevity Health Products, Inc. (rappresentante: J. Korab, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Weleda Trademark AG

Con ordinanza del 20 gennaio 2015, la Corte di giustizia dell’Unione europea (Sesta Sezione) ha respinto il ricorso e ha deciso che la ricorrente dovrà sopportare le proprie spese.


2.3.2015   

IT

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C 73/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Rüsselsheim (Germania) il del 10 ottobre 2014 — Dieter Wedzel, Karin Wedzel/Coondor Flugdienst GmbH

(Causa C-466/14)

(2015/C 073/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Rüsselsheim

Parti

Ricorrenti: Dieter WedzelKarin Wedzel

Resistente: Coondor Flugdienst GmbH

La causa è stata cancellata dal ruolo con ordinanza della Corte del 9 dicembre 2014.


2.3.2015   

IT

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C 73/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgerichts Rüsselsheim (Germania) il 14 novembre 2014 — Marianne Parigger/Condor Flugdienst GmbH

(Causa C-510/14)

(2015/C 073/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgerichts Russelsheim (Germania)

Parti

Ricorrente: Marianne Parigger

Convenuta: Condor Flugdienst GmbH

Con ordinanza della Corte del 9 dicembre 2014, la causa è stata cancellata dal ruolo della Corte.


2.3.2015   

IT

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C 73/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Rüsselsheim (Germania) il 27 novembre 2014 — Chatherine Gimmig/Condor Flugdienst GmbH

(Causa C-544/14)

(2015/C 073/15)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Rüsselsheim

Parti

Ricorrente: Chatherine Gimmig

Convenuta: Condor Flugdienst GmbH

Con ordinanza della Corte del 10 gennaio 2015 la causa è stata cancellata dal ruolo.


2.3.2015   

IT

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C 73/10


Impugnazione proposta il 28 novembre 2014 dalla Arnoldo Mondadori Editore SpA avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 26 settembre 2014, causa T-490/12, Arnoldo Mondadori Editore SpA/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-548/14 P)

(2015/C 073/16)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Arnoldo Mondadori Editore SpA (rappresentanti: G. Dragotti, R. Valenti, S. Balice, E. Varese, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Grazia Equity GmbH

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare i punti da 25 a 33 e da 68 a 83 della sentenza impugnata per tutti i motivi di cui all’atto di impugnazione;

accogliere il ricorso della ricorrente contro la decisione della commissione di ricorso o, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale per il suo riesame; e

condannare l’UAMI alle spese sostenute dalla ricorrente in entrambi i gradi.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata dev’essere parzialmente annullata per i seguenti motivi:

A.

il Tribunale ha commesso un errore di diritto, in quanto ha escluso l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1) del Consiglio senza tener conto della giurisprudenza della Corte relativa alla complementarietà dei prodotti e servizi e al principio dell’interdipendenza; il Tribunale ha altresì trascurato o snaturato i fatti e gli elementi di prova addotti dalla AME rispetto alla somiglianza dei prodotti e servizi in questione, almeno per quanto riguarda la nozione di complementarietà;

B.

il Tribunale ha violato l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 per i seguenti motivi:

i)

il Tribunale ha commesso un errore di diritto, in quanto ha attribuito uno specifico grado di notorietà al marchio dell’AME, il che non è richiesto ai fini dell’attuazione della tutela rafforzata accordata dall’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009; inoltre, il Tribunale non si è conformato ai criteri definiti dalla giurisprudenza della Corte per la valutazione del grado di notorietà di un marchio;

ii)

il Tribunale ha commesso un errore di diritto, poiché ha escluso l’esistenza di un nesso tra i marchi sulla base di una valutazione dei fattori rilevanti (in particolare, la natura dei prodotti o servizi interessati, il pubblico di riferimento, il livello di notorietà del marchio anteriore, il grado di distintività del marchio anteriore) non conforme ai criteri definiti dalla giurisprudenza della Corte ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009; il Tribunale è inoltre incorso in errore nel valutare la sussistenza di un rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi, il che non è richiesto ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009;

iii)

il Tribunale ha commesso un errore di diritto poiché si è rifiutato di applicare l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 senza aver valutato se il segno richiesto potesse trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà del marchio anteriore o arrecare pregiudizio allo stesso.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


2.3.2015   

IT

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C 73/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad (Bulgaria) il 3 dicembre 2014 — Atanas Ognyanov/Pubblico ministero presso la Sofiyska gradska prokuratura

(Causa C-554/14)

(2015/C 073/17)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski gradski sad

Parti

Persona condannata: Atanas Ognyanov

Altra parte interessata nel procedimento: Pubblico ministero presso la Sofiyska gradska prokuratura

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni della decisione quadro 2008/909/GAI consentano che lo Stato di esecuzione riduca, nella procedura di trasferimento, la durata della pena «privazione della libertà personale» irrogata nello Stato di emissione a motivo del lavoro svolto durante l’espiazione della stessa nello Stato di emissione nel modo seguente:

A)

la riduzione della pena è la conseguenza dell’applicazione della legislazione dello Stato di esecuzione all’esecuzione della pena, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1 [della decisione quadro]. Se tale disposizione consenta che la legislazione dello Stato di esecuzione sull’esecuzione della pena si applichi già nella procedura di trasferimento in relazione a fatti avvenuti durante il periodo in cui il condannato era sottoposto alla giurisdizione dello Stato di emissione (ossia in relazione al lavoro svolto durante la detenzione nell’istituto penitenziario dello Stato di emissione).

B)

La riduzione della pena avviene sulla base della deduzione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2 [della decisione quadro]. Se tale disposizione consenta la deduzione di un periodo di tempo più lungo della durata della detenzione fissata secondo la legislazione dello Stato di emissione, quando si applica la legislazione dello Stato di esecuzione e in base ad essa i fatti avvenuti nello Stato di emissione (ossia il lavoro svolto nell’istituto penitenziario dello Stato di emissione) sono nuovamente valutati.

2)

Nel caso in cui tale disposizione o altre disposizioni della decisione quadro siano applicabili alla riduzione della pena in esame, se debba essere di ciò informato lo Stato di emissione, qualora lo stesso ne abbia fatto espressa richiesta e se, in caso di opposizione da parte di quest’ultimo, si debba porre fine alla procedura di trasferimento. Nel caso in cui sia dato esito positivo alla richiesta di informazione, come la stessa debba avvenire — se in maniera generale ed astratta sul diritto applicabile oppure sulla concreta riduzione che il tribunale intende accordare a una determinata persona condannata.

Questione complementare

Nel caso in cui la Corte di giustizia dell’Unione europea dichiari che le disposizioni dell’articolo 17, paragrafi 1 e 2 della decisione quadro 2008/909/GAI non consentono allo Stato di esecuzione di ridurre la pena in base al suo diritto interno (a motivo del lavoro svolto nello Stato di emissione), se sia conforme al diritto europeo la decisione del giudice nazionale di applicare comunque il suo diritto nazionale, in quanto più favorevole rispetto all’articolo 17 della decisione quadro 2008/909/GAI.


2.3.2015   

IT

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C 73/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Paris (Francia) il 9 dicembre 2014 — Genentech Inc./Hoechst GmbH, già Hoechst AG, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

(Causa C-567/14)

(2015/C 073/18)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d’appel de Paris

Parti

Ricorrente: Genentech Inc.

Resistenti: Hoechst GmbH, già Hoechst AG, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni dell’articolo 81 del Trattato, divenuto articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, debbano essere interpretate nel senso che ostano a che si riconosca efficacia, in caso di annullamento dei brevetti, ad un contratto di licenza che ponga a carico del licenziatario taluni canoni già per il solo utilizzo dei diritti connessi ai brevetti oggetto di licenza.


2.3.2015   

IT

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C 73/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Noord-Holland (Paesi Bassi) il 10 dicembre 2014 — Timberland Europe BV /Inspecteur van de Belastingdienst, kantoor Rotterdam Rijnmond

(Causa C-571/14)

(2015/C 073/19)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Noord-Holland

Parti

Ricorrente: Timberland Europe BV

Convenuto: Inspecteur van de Belastingdienst, kantoor Rotterdam Rijnmond

Questioni pregiudiziali

1)

Se il regolamento (CE) n. 1472/2006 (1) sia invalido, per quanto riguarda (C), avente sede in Vietnam, e (F), avente sede nella Repubblica popolare cinese, nella misura in cui viola gli articoli 2, paragrafo 7, lettera b), e 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96 (2) del Consiglio (in prosieguo: il «regolamento di base»), considerato che la Commissione non ha esaminato le domande per ottenere il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato o di trattamento individuale presentate dai produttori esportatori sopra menzionati.

2)

Se il regolamento (CE) n. 1472/2006 sia invalido, per quanto riguarda i produttori menzionati nella prima questione, nella misura in cui viola l’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, considerato che la Commissione non ha proceduto ad un accertamento entro tre mesi dall’avvio della procedura.

3)

Se il regolamento (CE) n. 1472/2006 sia invalido, per quanto riguarda (A), affiliata di (B), con sede in Vietnam, e (D), affiliata di (E), avente sede nella Repubblica popolare cinese, nella misura in cui viola l’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, considerato che la Commissione non ha proceduto ad un accertamento entro tre mesi dall’avvio della procedura.


(1)  Regolamento del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU L 275, pag. 1).

(2)  Regolamento del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56, pag. 1).


2.3.2015   

IT

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C 73/14


Impugnazione proposta l’11 dicembre 2014 dalla Mirelta Ingatlanhasznosító Kft. avverso l’ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) 19 novembre 2014, causa T-430/14, Mirelta Ingatlanhasznosító Kft/Commissione europea e Mediatore europeo

(Causa C-576/14 P)

(2015/C 073/20)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Mirelta Ingatlanhasznosító Kft. (rappresentante: K. Pap, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Mediatore europeo

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia

annullare l’ordinanza impugnata e rinviare la causa dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Motivo principale: erronea interpretazione del ricorso da parte del Tribunale

Secondo la ricorrente, il Tribunale ha interpretato e riformulato erroneamente le conclusioni del ricorso e ne ha altresì erroneamente interpretato la motivazione nel ritenere che fosse stato introdotto a motivo del «rifiuto della Commissione di avviare un procedimento per inadempimento».

La ricorrente sostiene che, in base all’oggetto del ricorso, si richiedeva che il Tribunale « obblig[asse] la Commissione europea a esperire un procedimento conforme al diritto dell’Unione e volto a garantire l’effettività del diritto dell’Unione ».

Pertanto, la ricorrente ha presentato un ricorso contro la Commissione invocando il fatto che la violazione manifesta del suo diritto a una buona amministrazione ha comportato la violazione di un diritto fondamentale riconosciutole dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. A suo giudizio, la Commissione, non avendo esperito un equo processo, non avendo effettuato un’analisi conforme al diritto dell’Unione e non avendo garantito l’effettività del diritto dell’Unione (in particolare della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), l’ha privata non solo del suo diritto a una buona amministrazione ma, altresì, del suo diritto a un procedimento giurisdizionale regolare.

La ricorrente ritiene che l’interpretazione del suo ricorso applicata dal Tribunale equivalga ad asserire che un procedimento conforme al diritto dell’Unione implica automaticamente che, nell’ipotesi di un esame oggettivo in forza del diritto dell’Unione, la Commissione debba esperire un procedimento per inadempimento, mentre la ricorrente non può imporre una siffatta richiesta.

La ricorrente reputa invece che dalle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali, avente lo stesso valore giuridico dei Trattati, discenda che la Commissione soltanto dopo aver proceduto a un esame equo è in grado di valutare, fondandosi sulla giurisprudenza, l’opportunità di promuovere un procedimento per inadempimento; pertanto, la buona amministrazione è un requisito fondamentale e la Commissione è legittimata a esercitare il suo potere discrezionale — che secondo la ricorrente non può estendersi alla violazione dei diritti fondamentali — soltanto a seguito dell’esercizio di una buona amministrazione in quanto detta istituzione rischia altrimenti (come d’altronde in ogni altra fattispecie) di trovarsi in una situazione in cui non vi è nulla da sottoporre a valutazione.

Motivo sussidiario: non rientra nel potere discrezionale della Commissione, derivante dal diritto dell’Unione, la possibilità di sottrarre gli Stati membri al loro obbligo di applicare il diritto derivato e il regolamento, e ciò ancor meno il modo indiretto.

L’analisi del Tribunale esposta al punto 6 dell’ordinanza in merito al potere discrezionale della Commissione viola sotto vari profili disposizioni imperative e inequivoche dei trattati che, pertanto, non possono essere oggetto di valutazione da parte della Commissione. Secondo la ricorrente tale istituzione non può nemmeno valutare l’obbligo di effettività dei diritti fondamentali previsti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione.

Nel suo ricorso la ricorrente non ha mai mosso critiche contro il potere discrezionale della Commissione ma lamenta, in realtà, il fatto che quest’ultima non abbia neppure avuto la possibilità di esercitarlo ai sensi della costante giurisprudenza invocata dal Tribunale, in quanto l’esercizio di un potere discrezionale presuppone che l’esame sia esso stesso equo e che vi sia qualche elemento in merito al quale esercitare un’utile valutazione.

Il Trattato prevede che la Commissione debba garantire l’effettività del diritto dell’Unione; si tratta di un obbligo impostole dal Trattato, che è di rango superiore rispetto alla giurisprudenza.

Nel caso di specie, l’agente dell’Unione (organo dell’Unione) che ha effettuato l’esame ha privato la parte ricorrente di un diritto fondamentale, avendo valutato e deciso esso stesso in luogo della Commissione, in modo previo e indebito, su aspetti che non potevano essere oggetto di valutazione, ossia il proprio agente, fondandosi su considerazioni fattuali erronee più che sulla possibilità di valutazione, ha deciso in merito al caso della parte ricorrente.

Secondo la ricorrente né il giudice nazionale né la Commissione europea possono valutare se, qualora operi l’articolo 101 TFUE, debba o meno applicarsi il regolamento del Consiglio (CE) n. 1/2003, relativo all’applicazione di tale disposizione, e la Commissione non può nemmeno dichiarare che il rifiuto di applicare il regolamento dell’Unione (il fatto inequivoco di non applicazione) sia equivalente al concetto di «applicazione non in quanto tale». In sé, tale mera constatazione già dimostra la violazione del diritto della ricorrente a un procedimento equo e, di conseguenza, il fatto di essere stata privata della tutela giurisdizionale effettiva e del giudice predeterminato dalla legge.


2.3.2015   

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C 73/15


Ricorso proposto il 19 dicembre 2014 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-589/14)

(2015/C 073/21)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland e W. Roels, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, mantenendo in vigore talune disposizioni secondo le quali,

in materia di interessi sui crediti non rappresentati da titoli, una società d’investimento con sede in un altro Stato membro dell’Unione o in uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo è sottoposta all’applicazione, su tali interessi, della ritenuta d’acconto («précompte mobilier»), mentre una società d’investimento con sede in Belgio beneficia di un’esenzione da tale ritenuta d’acconto, e

in materia di interessi sui crediti rappresentati da titoli di origine belga, tali interessi sono sottoposti alla ritenuta d’acconto («précompte mobilier») qualora i titoli siano depositati o registrati su un conto presso un istituto finanziario con sede in un altro Stato membro dell’Unione o in uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo, mentre tali interessi sono esenti da detta ritenuta d’acconto qualora i titoli siano depositati o registrati su un conto presso un istituto finanziario con sede in Belgio,

il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 56 e 63 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e degli articoli 36 e 40 dell’accordo sullo Spazio economico europeo.

condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che diverse disposizioni del regio decreto attuativo del Codice belga delle imposte sui redditi del 1992 sottopongano eventuali esenzioni dalla ritenuta d’acconto sugli interessi («précompte mobilier») a condizioni che non sono compatibili con le libertà fondamentali garantite dai Trattati, in particolare dagli articoli 56 e 63 TFUE.

In primo luogo, in merito agli interessi sui crediti non rappresentati da titoli, una società d’investimento con sede in un altro Stato membro dell’Unione o in uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo sarebbe sottoposta all’applicazione, su tali interessi, della ritenuta d’acconto («précompte mobilier»), mentre una società d’investimento con sede in Belgio beneficerebbe di un’esenzione da tale ritenuta d’acconto.

In secondo luogo, in merito agli interessi sui crediti rappresentati da titoli di origine belga, secondo la Commissione tali interessi sono sottoposti ad una ritenuta d’acconto («précompte mobilier») qualora i titoli siano depositati o registrati su un conto presso un istituto finanziario con sede in un altro Stato membro dell’Unione o in uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo, mentre tali interessi sono esenti da detta ritenuta d’acconto qualora i titoli siano depositati o registrati su un conto presso un istituto finanziario con sede in Belgio.


2.3.2015   

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C 73/16


Ricorso proposto il 19 dicembre 2014 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-591/14)

(2015/C 073/22)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland e B. Stromsky, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

constatare che, non avendo adottato, nei termini prescritti, tutte le misure necessarie per il recupero presso i beneficiari degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato interno dall’articolo 1, paragrafi 3 e 4, della decisione 2011/678/UE della Commissione, del 27 luglio 2011, relativa all’aiuto di Stato a favore del finanziamento di indagini relative alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini cui il Belgio ha dato esecuzione (1), e non avendo informato la Commissione, nel termine impartito, delle misure adottate per conformarsi a detta decisione, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'articolo 288, quarto comma, TFUE e degli articoli 2, 3 e 4 della medesima decisione.

condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la sua decisione 2011/678, relativa all’aiuto di Stato a favore del finanziamento di indagini relative alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini cui il Belgio ha dato esecuzione, la Commissione ha dichiarato illegittimi e incompatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato concessi dal Belgio.

Il termine previsto dalla decisione per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi è scaduto il 28 novembre 2011 senza che un recupero integrale di tali aiuti abbia avuto luogo.

Orbene, alla data di presentazione del presente ricorso, il convenuto non aveva ancora adottato le misure necessarie per il recupero degli aiuti concessi alle imprese beneficiarie né aveva trasmesso alla Commissione tutte le informazioni.


(1)  GU L 274, pag. 36.


2.3.2015   

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C 73/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret (Danimarca) il 19 dicembre 2014 — Masco Denmark ApS e Damixa ApS/Skatteministeriet

(Causa C-593/14)

(2015/C 073/23)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Vestre Landsret

Parti

Ricorrenti: Masco Denmark ApS e Damixa ApS

Resistente: Skatteministeriet

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 43 del Trattato CE, in combinato disposto con l’articolo 48 CE (ora articolo 49 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 54 TFUE), osti a che uno Stato membro non conceda a una società residente un’esenzione fiscale per interessi attivi qualora a una società appartenente allo stesso gruppo, residente in un altro Stato membro, non sia consentito dedurre fiscalmente i corrispondenti interessi passivi, in conseguenza di una normativa (come nel presente caso) dello Stato membro interessato sulla limitazione della deduzione degli interessi in caso di sottocapitalizzazione, laddove il primo Stato membro concede a una società residente l’esenzione fiscale per gli interessi attivi nel caso in cui a una società appartenente allo stesso gruppo, residente nello stesso Stato membro, non sia consentito dedurre fiscalmente i corrispondenti interessi passivi, in conseguenza della normativa nazionale (come nel presente caso) sulla limitazione della deduzione degli interessi in caso di sottocapitalizzazione.


2.3.2015   

IT

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C 73/17


Ricorso proposto il 22 dicembre 2014 — Repubblica federale di Germania/Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-600/14)

(2015/C 073/24)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e J. Möller, agenti)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la decisione 2014/699, del Consiglio del 24 giugno 2014, nella parte in cui concerne la modifica dell’articolo 12 della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (Convenzione di base — COTIF) e delle relative Appendici B (Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia delle merci — CIM), D (Regole uniformi relative ai contratti di utilizzazione dei veicoli nel traffico ferroviario internazionale — CUV), ed E (Regole uniformi sui contratti di utilizzazione delle infrastrutture nel traffico internazionale ferroviario — CUI) (articolo 1 della decisione in combinato disposto con il n. 3, punti 4 [in quanto concernente l’articolo 12 della Convenzione di base — COTIF], 5, 7 e 12 dell’Appendice), e

condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

1.

Secondo il governo tedesco gli articoli 91 e 218, paragrafo 9, TFUE, non attribuiscono la competenza a stabilire una posizione comune relativamente a tutte le regole che costituivano l’oggetto della discussione e dell’adozione di decisioni in sede della 25a riunione del comitato di revisione OTIF. Con l’adozione di decisioni il Consiglio avrebbe pertanto violato il principio di attribuzione delle competenze sancito dall'articolo 5, paragrafo 2, prima frase TUE.

2.

Inoltre, si lamenta la carenza di motivazioni della decisione impugnata, in quanto dalla stessa non risulterebbe con sufficiente chiarezza su quale base l’Unione abbia la competenza per stabilire una posizione comune relativamente a tutte le regole che costituivano l’oggetto della discussione e dell’adozione di decisioni in sede della 25a riunione del comitato di revisione OTIF.

3.

Si aggiunga che il Consiglio avrebbe altresì violato il principio di leale cooperazione in combinato disposto con il principio della tutela giurisdizionale effettiva, in quanto ha adottato l’atto giuridico impugnato solo un giorno prima dell’inizio della 25a riunione del comitato di revisione OTIF. In tal modo alla Repubblica federale di Germania sarebbe stata sottratta qualsiasi possibilità di adire tempestivamente la Corte al fine di ottenere tutela giurisdizionale (in via cautelare).


2.3.2015   

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C 73/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Retten i Glostrup (Danimarca) il 23 dicembre 2014 — Anklagemyndigheden/Canal Digital Danmark A/S

(Causa C-611/14)

(2015/C 073/25)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Retten i Glostrup

Parti

Ricorrente: Anklagemyndigheden

Convenuta: Canal Digital Danmark A/S

Questioni pregiudiziali

1)

Se la direttiva 2005/29/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno (la «direttiva sulle pratiche commerciali sleali») debba essere interpretata nel senso che osta ad un regime nazionale come quello previsto dall’articolo 3 del Markedsføringsloven danese, che vieta le pratiche commerciali ingannevoli, comprese quelle relative agli inviti all’acquisto, ma che né in tale articolo 3 né in altre disposizioni menziona le restrizioni previste dall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva, secondo il quale occorre tenere conto del fatto che una pratica commerciale ometta informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno, in un determinato contesto, per prendere una decisione consapevole di natura commerciale, nonché dall’articolo 7, paragrafo 3, secondo il quale occorre tenere conto delle restrizioni in termini di tempo e di spazio imposte dal mezzo di comunicazione utilizzato.

2)

Se l’articolo 6 della direttiva sulle pratiche commerciali sleali debba essere interpretato nel senso che, nel caso in cui un professionista abbia scelto di indicare il prezzo complessivo di un abbonamento continuativo, in modo tale che il consumatore è tenuto a pagare sia un canone mensile sia un canone semestrale, tale pratica sarà considerata ingannevole se il prezzo mensile è messo in particolare evidenza nella pubblicità, mentre il canone semestrale è completamente omesso o presentato soltanto in modo meno evidente.

3)

Se l’articolo 7 della direttiva debba essere interpretato nel senso che, nel caso in cui un professionista abbia scelto di indicare il prezzo complessivo di un abbonamento continuativo, in modo tale che il consumatore è tenuto a pagare sia un canone mensile sia un canone semestrale, si configuri un’omissione ingannevole ai sensi dell’articolo 7 della direttiva se il prezzo mensile è messo in particolare evidenza nella pubblicità, mentre il canone semestrale è completamente omesso o presentato soltanto in modo meno evidente.

4)

Se, nel valutare se una pratica commerciale sia ingannevole in situazioni come quelle descritte nella seconda e nella terza questione, occorra tenere conto del fatto che detta pratica:

a)

indichi il prezzo complessivo dell’abbonamento per il periodo di impegno, comprensivo del canone semestrale,

e/o

b)

consista in annunci o pubblicità su Intenet che rinviano al sito Internet del professionista, nel quale sono indicati il canone semestrale e/o il prezzo complessivo dell’abbonamento, comprensivo del canone semestrale.

5)

Se, ai fini delle risposte alla seconda e alla terza questione, sia rilevante il fatto che la pubblicità consista in uno spot televisivo.

6)

Se l’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva contenga un elenco tassativo delle informazioni sostanziali che devono comparire in un invito all’acquisto.

7)

In caso di risposta affermativa alla sesta questione, se l’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva escluda la possibilità che un invito all’acquisto — che indica il prezzo complessivo che il consumatore è tenuto a pagare per il primo anno del periodo di contratto dell’abbonamento (periodo di impegno) — possa essere considerato una pratica commerciale ingannevole ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2, o dell’articolo 6 della direttiva, ad esempio qualora vengano fornite informazioni supplementari su talune componenti del prezzo del prodotto, ma non su tutte.


(1)  GU L 149, pag. 22.


2.3.2015   

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C 73/19


Ricorso proposto il 6 gennaio 2015 — Commissione europea/Repubblica d’Austria

(Causa C-1/15)

(2015/C 073/26)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Erlbacher e A. Aresu, agenti)

Convenuta: Repubblica d’Austria

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica d’Austria, avendo adottato e mantenuto in vigore gli articoli 1, paragrafo 2, punto 1, 2 paragrafo 1 punto 9, 10 paragrafo 3 punto 4, e 14, in combinato disposto con gli articoli 14a e 14b nonché l‘articolo 21 paragrafo 1 e 21a della legge federale in materia di stabilimento e soggiorno in Austria, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti derivanti dall’articolo 41, paragrafo 1, del Protocollo addizionale (1), e dell’articolo 13 della decisione n. 1/80;

condannare la Repubblica d’Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti

Alcune disposizioni della legge federale in materia di stabilimento e soggiorno in Austria non sarebbero compatibili con il diritto dell’Unione, nella parte in cui riguardano cittadini turchi. Al riguardo si tratterebbe in particolare,

dell’obbligo per il richiedente di presentare la prima domanda di ingresso nel territorio federale, alla competente rappresentanza locale all’estero e di attendere la decisione all’estero;

della fissazione di un’età minia di 21 anni per la presentazione della domanda di un permesso di soggiorno a titolo di ricongiungimento familiare;

della prova della conoscenza della lingua tedesca per la presentazione della prima domanda di rilascio di un titolo di soggiorno e della sottoscrizione di un «accordo di integrazione».

L’obiezione della repubblica d’Austria secondo la quale essa avrebbe con circolare del Ministero degli Interni dato istruzioni alle autorità competenti per la circolazione e il soggiorno di esaminare le richieste dei cittadini turchi caso per caso in modo conforme al diritto dell’Unione, non potrebbe porre rimedio alla violazione degli obblighi ad essa incombenti derivanti dall’articolo 41, paragrafo 1, del Protocollo addizionale e dell’articolo 13 della decisione n. 1/80.


(1)  Regolamento (CEE) n. 2760/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, per la conclusione del protocollo addizionale e del protocollo finanziario, firmati il 23 novembre 1970 e allegati all'accordo che crea un'Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, e relativo ai provvedimenti da prendere per la loro entrata in vigore (GU L 293, pag. 1).


2.3.2015   

IT

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C 73/20


Domanda di autorizzazione a procedere ad un pignoramento presentata il 12 gennaio 2015 — La Chaine hôtelière La Frontière, Shotef SPRL/Commissione europea

(Causa C-1/15 SA)

(2015/C 073/27)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: La Chaine hôtelière La Frontière, Shotef SPRL (rappresentante: J. Steyt, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

dichiarare la presente domanda ricevibile e fondata;

Di conseguenza:

in via principale, autorizzare la ricorrente a mantenere e a proseguire il pignoramento già effettuato o ad effettuare altri pignoramenti presso l’Unione europea/Commissione europea su tutte le somme, fondi, valori od oggetti di qualunque tipo che essa ha o avrà, di cui è o sarà debitrice, appartenenti o spettanti a qualunque titolo e per qualsiasi causa alla Repubblica Democratica del Congo;

in subordine, autorizzare la ricorrente a mantenere e a proseguire il pignoramento già effettuato o ad effettuare altri pignoramenti presso l’Unione europea/Commissione europea su tutte le somme, fondi, valori od oggetti di qualunque tipo che essa ha o avrà, di cui è o sarà debitrice, appartenenti o spettanti in base a un contratto di diritto privato alla Repubblica Democratica del Congo;

In ogni caso:

condannare l’Unione europea a tutte le spese del procedimento.


2.3.2015   

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C 73/22


Sentenza del Tribunale del 21 gennaio 2015 — Makhlouf/Consiglio

(Causa T-509/11) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva - Errore manifesto di valutazione - Diritto di proprietà - Diritto al rispetto della vita privata - Proporzionalità»)

(2015/C 073/28)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Mohammad Makhlouf (Damasco, Siria) (rappresentanti: C. Rygaert e G. Karouni, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. M. Joséphidès e G. Étienne, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2011/488/PESC del Consiglio, del 1o agosto 2011, che attua la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 199, pag. 74), della decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273/PESC (GU L 319, pag. 56), e della decisione 2012/739/PESC del Consiglio, del 29 novembre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/782/PESC (GU L 330, pag. 21), nella parte in cui tali atti concernono il ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Mohammad Makhlouf è condannato alle proprie spese, nonché a quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.


(1)  GU C 340 del 19.11.2011.


2.3.2015   

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C 73/22


Sentenza del Tribunale del 20 gennaio 2015 — Spagna/Commissione

(Causa T-109/12) (1)

(«Fondo di coesione - Riduzione del contributo finanziario - Termine per l’adozione di una decisione»)

(2015/C 073/29)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Recchia, agente, assistito inizialmente da J. Rivas Andrés e X. M. García García, successivamente da J. Rivas Andrés, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2011) 9992 della Commissione, del 22 dicembre 2011, relativa alla riduzione dell’aiuto concesso a titolo di Fondo di coesione ai progetti «Azioni da svolgere nell’ambito dello sviluppo della 2a fase del piano generale di gestione dei residui solidi urbani della Comunità autonoma dell’Estremadura» (CCI 2000.ES.16.C.PE.020), «Emissari: Bacino medio Getafe e bacino inferiore dell’Arroyo Culebro (bacino del Tago-risanamento)» (CCI 2002.ES.16.C.PE.002), «Riutilizzo di acque depurate per l’irrigazione di zone verdi a Santa Cruz de Tenerife» (CCI 2003.ES.16.C.PE.003) e «Assistenza tecnica per lo studio e la redazione del progetto di ampliamento e approvvigionamento idrico della Mancomunidad [consorzio di comuni] de Algodor» (CCI 2002.ES.16.C.PE.040).

Dispositivo

1)

La decisione C (2011) 9992 della Commissione, del 22 dicembre 2011, relativa alla riduzione dell’aiuto concesso a titolo di Fondo di coesione ai progetti «Azioni da svolgere nell’ambito dello sviluppo della 2a fase del piano generale di gestione dei residui solidi urbani della Comunità autonoma dell’Estremadura» (CCI 2000.ES.16.C.PE.020), «Emissari: Bacino medio Getafe e bacino inferiore dell’Arroyo Culebro (bacino del Tago-risanamento)» (CCI 2002.ES.16.C.PE.002), «Riutilizzo di acque depurate per l’irrigazione di zone verdi a Santa Cruz de Tenerife» (CCI 2003.ES.16.C.PE.003) e «Assistenza tecnica per lo studio e la redazione del progetto di ampliamento e approvvigionamento idrico della Mancomunidad [consorzio di comuni] de Algodor» (CCI 2002.ES.16.C.PE.040), è annullata.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 126 del 28.04.2012.


2.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 73/23


Sentenza del Tribunale del 20 gennaio 2015 — Spagna/Commissione

(Causa T-111/12) (1)

(«Fondo di coesione - Riduzione del contributo finanziario - Termine per l’adozione di una decisione»)

(2015/C 073/30)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Recchia, agente, assistito inizialmente da J. Rivas Andrés e X. M. García García, avvocati, successivamente da J. Rivas Andrés, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2011) 9990 della Commissione, del 22 dicembre 2011, relativa alla riduzione dell’aiuto concesso a titolo di Fondo di coesione ai progetti «Gestione dei rifiuti della Comunità autonoma dell’Estremadura — 2001» (CCI 2001.ES.16.C.PE.043), «Trattamento delle acque reflue e approvvigionamento idrico nel bacino idrografico del Duero — 2001» (CCI 2000.ES.16.C.PE.070), «Gestione dei rifiuti della Comunità autonoma di Valencia — 2001 — Gruppo II» (CCI 2001.ES.16.C.PE.026) e «Bonifica e depurazione del Bierzo Bajo» (CCI 2000.ES.16.C.PE.036).

Dispositivo

1)

La decisione C (2011) 9990 della Commissione, del 22 dicembre 2011, relativa alla riduzione dell’aiuto concesso a titolo di Fondo di coesione ai progetti «Gestione dei rifiuti della Comunità autonoma dell’Estremadura — 2001» (CCI 2001.ES.16.C.PE.043), «Trattamento delle acque reflue e approvvigionamento idrico nel bacino idrografico del Duero — 2001» (CCI 2000.ES.16.C.PE.070), «Gestione dei rifiuti della Comunità autonoma di Valencia — 2001 — Gruppo II» (CCI 2001.ES.16.C.PE.026) e «Bonifica e depurazione del Bierzo Bajo» (CCI 2000.ES.16.C.PE.036), è annullata.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 126 del 28.04.2012.


2.3.2015   

IT

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C 73/24


Sentenza del Tribunale del 21 gennaio 2015 — Sabores de Navarra/UAMI — Frutas Solano (KIT, EL SABOR DE NAVARRA)

(Causa T-46/13) (1)

(«Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio comunitario denominativo KIT, EL SABOR DE NAVARRA - Marchio comunitario figurativo anteriore Sabores de Navarra La Sabiduría del Sabor - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Uso effettivo del marchio anteriore - Articolo 15 e articolo 57, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 - Forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo»)

(2015/C 073/31)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Sabores de Navarra, AIE (Pamplona, Spagna) (rappresentanti: J. Calderón Chavero, O. González Fernández e L. Estropa Navarro, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: J. García Murillo e J. Crespo Carrillo, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Frutas Solano, SA (Calahorra, Spagna) (rappresentante: E. Manresa Medina, avvocato)

Oggetto

Ricorso contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI, del 7 novembre 2012 (procedimenti riuniti R 2542/2011-2 e R 2550/2011-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Sabores de Navarra, AIE e la Frutas Solano, SA.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Sabores de Navarra, AIE è condannata alle spese.


(1)  GU C 86 del 23.03.2013.


2.3.2015   

IT

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C 73/25


Sentenza del Tribunale del 21 gennaio 2015 — easyJet Airline/Commissione

(Causa T-355/13) (1)

(«Concorrenza - Abuso di posizione dominante - Mercato dei servizi aeroportuali - Decisione recante rigetto di una denuncia - Articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 - Trattazione del caso da parte di un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro - Rigetto della denuncia per motivi di priorità - Decisione dell’autorità garante della concorrenza che trae le conclusioni, nel diritto della concorrenza, da un’indagine condotta alla luce di una normativa nazionale applicabile al settore interessato - Obbligo di motivazione»)

(2015/C 073/32)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: easyJet Airline Co. Ltd (Luton, Regno Unito) (rappresentanti: M. Werner e R. Marian, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Biolan e F. Ronkes Agerbeek, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Luchthaven Schiphol NV (Schiphol, Paesi Bassi) (rappresentanti: J. de Pree, G. Hakopian e S. Molin, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2013) 2727 final della Commissione, del 3 maggio 2013, recante rigetto della denuncia presentata dalla ricorrente contro la Luchthaven Schiphol, per un asserito comportamento anticoncorrenziale sul mercato dei servizi aeroportuali (Caso COMP/39.869 — easyjet/Schiphol).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La easyJet Airline Co. Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 260 del 7.9.2013.


2.3.2015   

IT

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C 73/25


Sentenza del Tribunale del 21 gennaio 2015 — Schwerdt/UAMI — Iberamigo (cat & clean

(Causa T-587/13) (1)

(«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo cat & clean - Marchio spagnolo denominativo anteriore CLEAN CAT - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Ostacoli alla libera circolazione delle merci - Articolo 34 TFUE - Articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali»)

(2015/C 073/33)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Miriam Schwerdt (Porta-Westfalica, Germania) (rappresentante: K. Kruse, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Poch, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Iberamigo, SA (Rubi, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI, del 3 settembre 2013 (procedimento R 1799/2012-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Iberamigo, SA e la sig.ra Miriam Schwerdt.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sig.ra Miriam Schwerdt è condannata alle spese.


(1)  GU C 24 del 25.1.2014.


2.3.2015   

IT

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C 73/26


Sentenza del Tribunale 20 gennaio 2015 — Aic/UAMI — ACV Manufacturing (Inserti per scambiatori di calore)

(Causa T-615/13) (1)

(«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato che raffigura un inserto per scambiatori di calore - Motivo di nullità - Assenza di visibilità della componente di un prodotto complesso - Articolo 4, paragrafo 2, e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002»)

(2015/C 073/34)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Aic S.A. (Gdynia, Polonia) (rappresentnate: J. Radłowski, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: ACV Manufacturing (Seneffe, Belgio)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell’UAMI, del 10 settembre 2013 (procedimento R 293/2012-3), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra l’ACV Manufacturing e l’Aic S.A.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’ Aic S.A. è condannata alle spese.


(1)  GU C 24 del 25.1.2014.


2.3.2015   

IT

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C 73/27


Sentenza del Tribunale 20 gennaio 2015 — Aic/UAMI — ACV Manufacturing (Inserti per scambiatori di calore)

(Causa T-616/13) (1)

(«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato che raffigura un inserto per scambiatori di calore - Motivo di nullità - Assenza di visibilità della componente di un prodotto complesso - Articolo 4, paragrafo 2, e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002»)

(2015/C 073/35)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Aic S.A. (Gdynia, Polonia) (rappresentnate: J. Radłowski, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: ACV Manufacturing (Seneffe, Belgio)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell’UAMI, del 10 settembre 2013 (procedimento R 293/2012-3), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra l’ACV Manufacturing e l’Aic S.A.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’ Aic S.A. è condannata alle spese.


(1)  GU C 24 del 25.1.2014.


2.3.2015   

IT

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C 73/27


Sentenza del Tribunale 20 gennaio 2015 — Aic/UAMI — ACV Manufacturing (Inserti per scambiatori di calore)

(Causa T-617/13) (1)

(«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato che raffigura un inserto per scambiatori di calore - Motivo di nullità - Assenza di visibilità della componente di un prodotto complesso - Articolo 4, paragrafo 2, e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002»)

(2015/C 073/36)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Aic S.A. (Gdynia, Polonia) (rappresentnate: J. Radłowski, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: ACV Manufacturing (Seneffe, Belgio)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell’UAMI, del 10 settembre 2013 (procedimento R 688/2012-3), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra l’ACV Manufacturing e l’Aic S.A.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’ Aic S.A. è condannata alle spese.


(1)  GU C 24 del 25.1.2014.


2.3.2015   

IT

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C 73/28


Sentenza del Tribunale del 21 gennaio 2015 — Copernicus-Trademarks/UAMI — Blue Coat Systems (BLUECO)

(Causa T-685/13) (1)

(«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo BLUECO - Marchio comunitario denominativo anteriore BLUE COAT - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Carattere distintivo del marchio anteriore - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»)

(2015/C 073/37)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Copernicus-Trademarks Ltd (Borehamwood, Regno Unito) (rappresentanti: L. Pechan e S. Körber, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: M. Fischer, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Blue Coat Systems, Inc. (Sunnyvale, California, Stati Uniti) (rappresentante: V. Dalichau, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI dell’8 ottobre 2013 (procedimento R 2028/2012-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Blue Coat Systems, Inc. e la Copernicus-Trademarks Ltd.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Copernicus-Trademarks Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 52 del 22.2.2014.


2.3.2015   

IT

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C 73/29


Sentenza del Tribunale del 21 gennaio 2015 — Grundig Multimedia/UAMI (Pianissimo)

(Causa T-11/14) (1)

(«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo Pianissimo - Marchio costituito da uno slogan pubblicitario - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Parità di trattamento»)

(2015/C 073/38)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Grundig Multimedia AG (Stansstad, Svizzera) (rappresentante: S. Walter, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: S. Bonne e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 5 novembre 2013 (procedimento R 441/2013-4), che conferma il rigetto della domanda di registrazione del segno denominativo Pianissimo come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Grundig Multimedia AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 135 del 5.5.2014.


2.3.2015   

IT

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C 73/29


Sentenza del Tribunale del 21 gennaio 2015 — Grundig Multimedia/UAMI (GentleCare)

(Causa T-188/14) (1)

(«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo GentleCare - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Parità di trattamento»)

(2015/C 073/39)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Grundig Multimedia AG (Stansstad, Svizzera) (rappresentanti: S. Walter e M. Neuner, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 24 gennaio 2014 (procedimento R 739/2013-5), che conferma il rigetto della domanda di registrazione del segno denominativo GentleCare come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Grundig Multimedia AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 151 del 19.5.2014.


2.3.2015   

IT

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C 73/30


Ordinanza del Tribunale del 25 novembre 2014 — Moreda-Riviere Trefilerías/Commissione

(Cause riunite T-426/10 e T-575/10 e causa T-440/10) (1)

(«Ricorso di annullamento - Concorrenza - Intese - Mercato europeo dell’acciaio di precompressione - Fissazione dei prezzi, ripartizione dei mercati e scambio di informazioni commerciali sensibili - Decisione che accerta una violazione dell’articolo 101 TFUE - Decisione che modifica la decisione iniziale senza influire sull’importo delle ammende inflitte alla ricorrente - Carenza di interesse ad agire - Irricevibilità manifesta parziale»)

(2015/C 073/40)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Moreda-Riviere Trefilerías (Gijón, Spagna) (rappresentanti: nelle cause T-426/10 e T-575/10, F. González Díaz e A. Tresandi Blanco e, nella causa T-440/12, inizialmente F. González Díaz e P. Herrero Prieto, poi F. González Díaz e A. Tresandi Blanco, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e V. Bottka nonché, nella causa T-440/12, C. Urraca Caviedes, agenti, assistiti, nelle cause T-426/10 e T-440/12, da L. Ortiz Blanco, avvocato)

Oggetto

Domande di annullamento e di riforma della decisione C(2010) 4387 def. della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (procedimento COMP/38344 — Acciaio di precompressione), modificata dalla decisione C (2010) 6676 def. della Commissione, del 30 settembre 2010 e dalla decisione C (2011) 2269 def. della Commissione, del 4 aprile 2011, nonché della lettera COMP/G2/DVE/nvz/79465 del direttore generale della concorrenza della Commissione, del 25 luglio 2012

Dispositivo

1)

Nella causa T-426/10, la domanda di annullamento parziale della decisione C (2010) 6676 def. della Commissione, del 30 settembre 2010, che modifica la decisione C (2010) 4387 def. della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (procedimento COMP/38344 — Acciaio di precompressione), è respinta in quanto manifestamente irricevibile.

2)

Nella causa T-575/10, il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

3)

La parte rimanente dei motivi e delle domande è riservata.

4)

La Moreda-Rivere Trefilerías, SA è condannata alle spese attinenti i motivi e le domande relativi alla decisione C (2010) 6676 def. della Commissione, del 30 settembre 2010, che modifica la decisione C (2010) 4387 def. della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (procedimento COMP/38344 — Acciaio di precompressione), presentati nella causa T 426/10, nonché alle spese relative alla causa T 575/10.


(1)  GU C 317 del 20.11.2010.


2.3.2015   

IT

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C 73/31


Ordinanza del Tribunale del 25 novembre 2014 — Trefilerías Quijano/Commissione

(Cause riunite T-427/10, T-576/10 e T-439/12) (1)

(«Ricorso di annullamento - Concorrenza - Intese - Mercato europeo dell’acciaio di precompressione - Fissazione dei prezzi, ripartizione dei mercati e scambio di informazioni commerciali sensibili - Decisione che accerta una violazione dell’articolo 101 TFUE - Decisione che modifica la decisione iniziale senza influire sull’importo delle ammende inflitte alla ricorrente - Carenza di interesse ad agire - Irricevibilità manifesta parziale»)

(2015/C 073/41)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Trefilerías Quijano (Los Corrales de Buelna, Spagna) (rappresentanti: nelle cause T-427/10 e T-576/10, F. González Díaz e A. Tresandi Blanco e, nella causa T-439/12, inizialmente F. González Díaz e P. Herrero Prieto, poi F. González Díaz e A. Tresandi Blanco, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e V. Bottka nonché, nella causa T-439/12, C. Urraca Caviedes, agenti, assistiti da L. Ortiz Blanco, avvocato)

Oggetto

Domande di annullamento e di riforma della decisione C(2010) 4387 def. della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (procedimento COMP/38344 — Acciaio di precompressione), modificata dalla decisione C (2010) 6676 def. della Commissione, del 30 settembre 2010 e dalla decisione C (2011) 2269 def. della Commissione, del 4 aprile 2011, nonché della lettera COMP/G2/DVE/nvz/79465 del direttore generale della concorrenza della Commissione, del 25 luglio 2012.

Dispositivo

1)

Nella causa T-427/10, la domanda di annullamento parziale della decisione C (2010) 6676 def. della Commissione, del 30 settembre 2010, che modifica la decisione C (2010) 4387 def. della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (procedimento COMP/38344 — Acciaio di precompressione), è respinta in quanto manifestamente irricevibile.

2)

Nella causa T-576/10, il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

3)

La parte rimanente dei motivi e delle domande è riservata.

4)

La Trefilerías Quijano, SA è condannata alle spese attinenti i motivi e le domande relativi alla decisione C (2010) 6676 def. della Commissione, del 30 settembre 2010, che modifica la decisione C (2010) 4387 def. della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (procedimento COMP/38344 — Acciaio di precompressione), presentati nella causa T-427/10, nonché alle spese relative alla causa T-576/10.


(1)  GU C 317 del 20.11.2010.


2.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 73/32


Ordinanza del Tribunale del 25 novembre 2014 — Trenzas y Cables de Acero/Commissione

(Causa T-428/10 e T-577/10 e causa T-441/12) (1)

(«Ricorso di annullamento - Concorrenza - Intese - Mercato europeo dell’acciaio di precompressione - Fissazione dei prezzi, ripartizione dei mercati e scambio di informazioni commerciali sensibili - Decisione che accerta una violazione dell’articolo 101 TFUE - Decisione che modifica la decisione iniziale senza influire sull’importo delle ammende inflitte alla ricorrente - Carenza di interesse ad agire - Irricevibilità manifesta parziale»)

(2015/C 073/42)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Trenzas y Cables de Acero (Santander, Spagna) (rappresentanti: nelle cause T-428/10 e T-577/10, F. González Díaz e A. Tresandi Blanco e, nella causa T-441/12, inizialmente F. González Díaz e P. Herrero Prieto, poi F. González Díaz e A. Tresandi Blanco, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e V. Bottka nonché, nella causa T-441/12, C. Urraca Caviedes, agenti, assistiti da L. Ortiz Blanco, avvocato)

Oggetto

Domande di annullamento e di riforma della decisione C(2010) 4387 def. della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (procedimento COMP/38344 — Acciaio di precompressione), modificata dalla decisione C (2010) 6676 def. della Commissione, del 30 settembre 2010 e dalla decisione C (2011) 2269 def. della Commissione, del 4 aprile 2011, nonché della lettera COMP/G2/DVE/nvz/79465 del direttore generale della concorrenza della Commissione, del 25 luglio 2012.

Dispositivo

1)

Nella causa T-428/10, la domanda di annullamento parziale della decisione C (2010) 6676 def. della Commissione, del 30 settembre 2010, che modifica la decisione C (2010) 4387 def. della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (procedimento COMP/38344 — Acciaio di precompressione), è respinta in quanto manifestamente irricevibile.

2)

Nella causa T-577/10, il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

3)

La parte rimanente dei motivi e delle domande è riservata.

4)

La Trenzas y Cables de Acero, PSC, SL è condannata alle spese attinenti i motivi e le domande relativi alla decisione C (2010) 6676 def. della Commissione, del 30 settembre 2010, che modifica la decisione C (2010) 4387 def. della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (procedimento COMP/38344 — Acciaio di precompressione), presentati nella causa T-428/10, nonché alle spese relative alla causa T-577/10.


(1)  GU C 317 del 20.11.2010.


2.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 73/33


Ordinanza del Tribunale del 25 novembre 2014 — Global Steel Wire/Commissione

(Cause riunite T-429/10 e T-578/10 e causa T-438/12) (1)

(«Ricorso di annullamento - Concorrenza - Intese - Mercato europeo dell’acciaio di precompressione - Fissazione dei prezzi, ripartizione dei mercati e scambio di informazioni commerciali sensibili - Decisione che accerta una violazione dell’articolo 101 TFUE - Decisione che modifica la decisione iniziale senza influire sull’importo delle ammende inflitte alla ricorrente - Carenza di interesse ad agire - Irricevibilità manifesta parziale»)

(2015/C 073/43)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Global Steel Wire, SA (Cerdanyola del Vallés, Spagna) (rappresentanti: nelle cause T-429/10 e T-578/10, F. González Díaz e A. Tresandi Blanco e, nella causa T-438/12, inizialmente F. González Díaz e P. Herrero Prieto, poi F. González Díaz e A. Tresandi Blanco, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e V. Bottka nonché, nella causa T-438/12, C. Urraca Caviedes, agenti, assistiti da L. Ortiz Blanco, avvocato)

Oggetto

Domande di annullamento e di riforma della decisione C(2010) 4387 def. della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (procedimento COMP/38344 — Acciaio di precompressione), modificata dalla decisione C (2010) 6676 def. della Commissione, del 30 settembre 2010 e dalla decisione C (2011) 2269 def. della Commissione, del 4 aprile 2011, nonché della lettera COMP/G2/DVE/nvz/79465 del direttore generale della concorrenza della Commissione, del 25 luglio 2012

Dispositivo

1)

Nella causa T-429/10, la domanda di annullamento parziale della decisione C (2010) 6676 def. della Commissione, del 30 settembre 2010, che modifica la decisione C (2010) 4387 def. della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (procedimento COMP/38344 — Acciaio di precompressione), è respinta in quanto manifestamente irricevibile.

2)

Nella causa T-578/10, il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

3)

La parte rimanente dei motivi e delle domande è riservata.

4)

La Global Steel Wire, SA è condannata alle spese attinenti i motivi e le domande relativi alla decisione C (2010) 6676 def. della Commissione, del 30 settembre 2010, che modifica la decisione C (2010) 4387 def. della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (procedimento COMP/38344 — Acciaio di precompressione), presentati nella causa T-429/10, nonché alle spese relative alla causa T-578/10.


(1)  GU C 301 del 6.11.2010.


2.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 73/34


Ordinanza del Tribunale del 9 janvier 2015 — Internationaler Hilfsfonds/Commission

(Causa T-482/12) (1)

(«Ricorso di annullamento - Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Diniego implicito di accesso - Esecuzione di una sentenza del Tribunale - Atto introduttivo del giudizio - Violazione dei requisiti di forma - Articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura - Irricevibilità»)

(2015/C 073/44)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Internationaler Hilfsfonds eV (Rosbach, Germania) (rappresentante: H.-H. Heyland, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Costa de Oliveira e T. Scharf, agenti, assistiti inizialmente da R. Van der Hout e A. Krämer, poi da R. Van der Hout, avvocati)

Oggetto

In via principale, domanda di annullamento della decisione implicita della Commissione, recante rifiuto di concedere alla ricorrente l’accesso completo ai documenti del fascicolo relativo al contratto LIEN 97 2011 e, in via subordinata, domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione del 28 agosto 2012 in risposta alla lettera della ricorrente del 27 luglio 2012, diretta ad ottenere l’esecuzione da parte della Commissione della sentenza del 22 maggio 2012, Internationaler Hilfsfonds/Commissione (T 300/10, Racc, EU:T:2012:247).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto

2)

La Internationaler Hilfsfonds eV sopporta le proprie spese nonchè quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 26 del 26.1.2013.


2.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 73/35


Ordinanza del Tribunale del 6 gennaio 2015 — St’art e a./Commissione

(Causa T-36/14) (1)

(«Ricorso di annullamento - Programma “European Creative Industries Alliance” - Progetto “C-I Factor” diretto ad attuare nuovi strumenti per favorire il finanziamento delle industrie culturali e creative - Decisione di porre fine al progetto - Atto che si inscrive in un contesto puramente contrattuale dal quale è inscindibile - Irricevibilità»)

(2015/C 073/45)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: St’art — Fonds d’investissement dans les entreprises culturelles (Mons, Belgio); Stichting Cultuur — Ondernemen (Amsterdam, Paesi Bassi); e Angel Capital Innovations Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: L. Dehin e C. Brüls, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: S. Delaude, J. Estrada de Solà e S. Lejeune, agenti)

Oggetto

Ricorso di annullamento, da un lato, della «decisione implicita di data ignota» della Commissione diretta a porre termine al progetto «C-I Factor SI2.609157-2/G/ENT/CIP/11/C/N03C011» e, di conseguenza, a sopprimere la sovvenzione concessa al consorzio di cui le ricorrenti fanno parte e, dall’altro, della «decisione esplicita che la conferma» adottata il 29 novembre 2013.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La St’art — Fonds d’investissement dans les entreprises culturelles, la Stichting Cultuur — Ondernemen e la Angel Capital Innovations Ltd sopporteranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 135 del 5.5.2014.


2.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 73/35


Ordinanza del Tribunale del 6 gennaio 2014 — St’art e a./Commissione

(Causa T-93/14) (1)

(«Ricorso di annullamento - Programma “European Creative Industries Alliance” - Progetto “C-I Factor” diretto ad attuare nuovi strumenti per favorire il finanziamento delle industrie culturali e creative - Nota di addebito - Atto che si inscrive in un contesto puramente contrattuale dal quale è inscindibile - Irricevibilità»)

(2015/C 073/46)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: St’art — Fonds d’investissement dans les entreprises culturelles (Mons, Belgio); Stichting Cultuur — Ondernemen (Amsterdam, Paesi Bassi); e Angel Capital Innovations Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: L. Dehin e C. Brüls, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: S. Delaude, J. Estrada de Solà e S. Lejeune, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della «decisione di data ignota, formalizzata il 29 novembre 2013 dalla Commissione europea» diretta a reclamare la somma di EUR 140 500,01 nell’ambito del progetto «C-I Factor SI2.609157-2/G/ENT/CIP/11/C/N03C011», di emettere una nota di debito a tal fine e di esigere, se necessario, la solidarietà degli altri membri del consorzio.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La St’art — Fonds d’investissement dans les entreprises culturelles, la Stichting Cultuur — Ondernemen e la Angel Capital Innovations Ltd sopporteranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 135 del 5.5.2014.


2.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 73/36


Ordinanza del Tribunale del 7 gennaio 2015 — Freitas/Parlamento e Consiglio

(Causa T-185/14) (1)

(«Ricorso di annullamento - Direttiva 2013/55/UE - Direttiva 2005/36/CE - Riconoscimento delle qualifiche professionali - Esclusione dei notai nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione dall’ambito di applicazione della direttiva 2005/36 - Assenza di pregiudizio individuale - Irricevibilità»)

(2015/C 073/47)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: José Freitas (Porto, Portogallo) (rappresentante: J.-P. Hordies, avvocato)

Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: L. Visaggio e A. Tamás, agenti); e Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: P. Mahnič Bruni e M. Moore, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (GU L 354, pag. 132).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non occorre statuire sulle domande di intervento del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica portoghese, della Romania, della Commissione europea, dell’Ordem dos Notários e del Consiglio nazionale forense.

3)

Il sig. José Freitas sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea.


(1)  GU C 184 del 16.6.2014.


2.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 73/37


Ricorso proposto il 13 novembre 2014 — Philips e Philips France/Commissione

(Causa T-762/14)

(2015/C 073/48)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Koninklijke Philips NV (Eindhoven, Paesi Bassi) e Philips France (Suresnes, Francia) (rappresentanti: J. de Pree, S. Molin e A. ter Haar, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione nella parte in cui riguarda la Philips;

in subordine, annullare o ridurre l’importo dell’ammenda inflitta alla Philips con la decisione; e

in ogni caso, condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, le ricorrenti chiedono l’annullamento parziale della decisione della Commissione C (2014) 6250 final del 3 settembre 2014, caso AT.39574 — Smart Card Chips (chip di memoria per le carte intelligenti).

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono nove motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 101 TFUE e 53 dell’accordo SEE, in quanto la Commissione non avrebbe provato a sufficienza di diritto che i contatti intrattenuti dalla Philips costituivano una restrizione della concorrenza per oggetto.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 101 TFUE e 53 dell’accordo SEE, poiché la Commissione ha dichiarato che l’infrazione si estendeva alle smart card chips per tutte le applicazioni e non era limitata alle carte SIM.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 101 TFUE e 53 dell’accordo SEE, poiché la Commissione non avrebbe provato a sufficienza di diritto che la Philips faceva parte di un cartello multilaterale insieme all’Infineon, alla Renesas e alla Samsung e che aveva preso parte ad un’infrazione unica e continuata.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, del principio di buona amministrazione e del dovere di diligenza, in quanto la Commissione non avrebbe trattato il caso in maniera equa ed imparziale.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione degli articoli 101 TFUE e 53 dell’accordo SEE, poiché la Commissione, considerato il suo svolgimento del procedimento, non avrebbe provato a sufficienza di diritto la presunta infrazione.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 27 del regolamento n. 1/2003 (1), dell’articolo 11 del regolamento n. 773/2004 (2), dell’articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dei diritti della difesa della Philips, poiché la Commissione non avrebbe comunicato importanti elementi a discarico.

7.

Settimo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 25 del regolamento n. 1/2003, in quanto la Commissione non era legittimata a sanzionare tale presunto comportamento, giacché esso è avvenuto prima del 3 settembre 2004.

8.

Ottavo motivo, vertente sulla violazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende, poiché la Commissione non avrebbe determinato correttamente il valore delle vendite pertinente.

9.

Nono motivo, vertente sulla violazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende, dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 e del principio di proporzionalità, in quanto la Commissione avrebbe applicato un coefficiente di gravità sproporzionato.


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101TFUE] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli [101TFUE] e [102 TFUE] (GU 2004, L 123, pag. 18).


2.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 73/38


Ricorso proposto il 14 novembre 2014 — Soprema/UAMI — Sopro Bauchemie (SOPRAPUR)

(Causa T-763/14)

(2015/C 073/49)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Holding Soprema (Strasburgo, Francia) (rappresentante: M.-R. Hirsch, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sopro Bauchemie GmbH (Wiesbaden, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio denominativo «SOPRAPUR» — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 977 642

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 14 agosto 2014 nel procedimento R 1370/2013-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009.


2.3.2015   

IT

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C 73/39


Ricorso proposto il 24 novembre 2014 — Red Lemon/UAMI — Lidl Stiftung (ABTRONIC)

(Causa T-775/14)

(2015/C 073/50)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Red Lemon Inc. (Hong Kong, Cina) (rappresentanti: T. Wieland e S. Müller, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente gli elementi verbali «ABTRONIC» — Domanda di registrazione n. 8534 811

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 4 settembre 2014 nel procedimento R 2060/2013-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e respingere l’opposizione;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009.


2.3.2015   

IT

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C 73/40


Ricorso proposto il 25 novembre 2014 — SolarWorld/Commissione

(Causa T-783/14)

(2015/C 073/51)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: SolarWorld AG (Bonn, Germania) (rappresentante: L. Ruessmann, lawyer, e J. Beck, Solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare il ricorso ammissibile e fondato;

Annullare l’atto impugnato, e

Condannare la Commissione alle spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, la ricorrente mira all’annullamento della decisione della Commissione di adeguare i prezzi minimi all’importazione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1125/2009 (1) e dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 597/2009 del Consiglio (2), avendo adeguato i prezzi minimi all’importazione senza valutare se i prezzi minimi all’importazione fossero idonei ad eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping e della sovvenzione.


(1)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51).

(2)  Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 188, pag. 93).


2.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 73/40


Ricorso proposto il 1o dicembre 2014 — Bourdouvali e a./Consiglio e a.

(Causa T-786/14)

(2015/C 073/52)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Eleni Pavlikka Bourdouvali (Meneou, Cipro) e 47 altri ricorrenti (rappresentante: P. Tridimas, Barrister)

Convenuti: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Unione europea rappresentata dalla Commissione europea, Eurogruppo rappresentato dal Consiglio dell’Unione europea, Banca centrale europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

ordinare ai convenuti di pagare ai ricorrenti le somme indicate nel prospetto allegato al ricorso, oltre ad interessi a decorrere dal 16 marzo 2013 fino alla data di pronuncia della sentenza del Tribunale;

condannare i convenuti alle spese.

In alternativa, in via subordinata, i ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare che l’Unione europea e/o le istituzioni convenute sono incorse in responsabilità extracontrattuale;

stabilire la procedura da seguire per determinare il danno risarcibile effettivamente subìto dai ricorrenti;

condannare i convenuti alle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti (48 in totale) sono depositanti e/o azionisti e/o detentori di obbligazioni della Bank of Cyprus Public Company Ltd e/o della Cyprus Popular Bank Public Co. Ltd. Essi chiedono il risarcimento del danno ai sensi degli articoli 268, 340, paragrafo 2, e 340, paragrafo 3, TFUE, che disciplinano la responsabilità extracontrattuale dell’Unione, per il danno subìto a seguito dei provvedimenti, adottati dalle istituzioni convenute, che hanno imposto un regime di bail-in alla Repubblica di Cipro.

I ricorrenti sostengono che le istituzioni convenute hanno adottato un regime di bail-in per la Repubblica di Cipro che ha condotto direttamente alla perdita dei depositi e delle azioni dei ricorrenti. A parere di questi ultimi, le misure di bail-in adottate dalla Repubblica di Cipro sono state introdotte al solo scopo di dare attuazione a provvedimenti adottati dai convenuti ed erano altresì approvate dalle istituzioni convenute.

I ricorrenti affermano che il regime di bail-in viola il diritto di proprietà, quale tutelato dall’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’articolo 1 del protocollo n. 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. I ricorrenti fanno inoltre valere che il regime di bail-in viola i principi di proporzionalità, di tutela del legittimo affidamento e di non discriminazione.


2.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 73/41


Ricorso proposto l’8 dicembre 2014 — Unilever/UAMI — Technopharma (Fair & Lovely)

(Causa T-811/14)

(2015/C 073/53)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Unilever NV (Rotterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: A. Fox, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Technopharma Ltd (Londra, Regno Unito)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo contenente gli elementi verbali «Fair & Lovely» — Domanda di registrazione n. 4 045 092

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 6 ottobre 2014 nel procedimento R 1004/2013-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e concedere la sospensione del procedimento nella causa R 1004/2013-4 nelle more della decisione sulle azioni nazionali di cancellazione avverso le registrazioni nazionali anteriori e la domanda su cui fa affidamento la Technopharma Ltd in Spagna, in Germania, in Francia, nel Benelux e nel Regno Unito;

condannare l’UAMI e ogni interveniente alle spese.

Motivi invocati

Violazione degli articoli 64, paragrafo 1, e 75, del regolamento n. 207/2009;

Violazione della regola 20, paragrafo 7, lettera c), e 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95.


2.3.2015   

IT

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C 73/42


Ricorso proposto il 24 dicembre 2014 — Alfamicro/Commissione

(Causa T-831/14)

(2015/C 073/54)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Alfamicro — Sistemas de Computadores, Sociedade Unipessoal, Lda (Cascais, Portogallo) (rappresentanti: G. Gentil Anastácio e D. Pirra Xarepe, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare la nullità della decisione della Commissione del 28 ottobre 2014 adottata nell’ambito dell’attuazione dell’audit finanziario 12-DAS-03, relativo al Grant Agreement n. 238882, con tutte le conseguenze di legge, disponendo in particolare l’annullamento della nota di addebito di EUR 467 131 inclusa in detta decisione e l’emissione di credito di pari importo a favore della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, relativo alla violazione del principio di proporzionalità. Infatti, nell’ambito del progetto Save Energy, la ricorrente e la Commissione hanno stipulato un Grant Agreement avente ad oggetto il cofinanziamento di tale progetto. La ricorrente afferma di aver soddisfatto tutti gli obiettivi del progetto e che la Commissione, in detta decisione del 28 ottobre 2014 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), ha preso solamente in considerazione gli aspetti formali di natura puramente contabile e documentale, non tenendo conto dei risultati ottenuti. La restituzione dell’importo richiesto comporta un onere eccessivo in considerazione della sua condizione di PMI e limita la libertà di azione della ricorrente, violando manifestamente, in tal modo, il principio di proporzionalità.

2.

Secondo motivo, relativo alla violazione dei principi del legittimo affidamento e di buona amministrazione. Infatti, da un lato, la Commissione non ha mai sollevato obiezioni circa il metodo di lavoro sviluppato dalla ricorrente nei 32 mesi di durata di esecuzione del progetto. Da tale comportamento la ricorrente ha dedotto che la Commissione ha approvato gli elementi che le erano stati forniti, con la conseguenza che la decisione impugnata viola gravemente il principio della certezza del diritto. Dall’altro lato, la Commissione, non avendo tempestivamente rilevato le irregolarità asserite nella decisione impugnata, ha ingenerato nella ricorrente la convinzione che il suo comportamento fosse legittimo. La convinzione così ingenerata deve essere tutelata dal principio di tutela delle legitime aspettative e dal principio di tutela del legittimo affidamento, con la conseguenza che la Commissione non ha adempiuto il proprio obbligo di controllo, violando, pertanto, l’obbligo di buona amministrazione ad essa incombente.

3.

Terzo motivo, relativo alla violazione del contratto, in quanto la Commissione è incorsa in gravi errori di valutazione, non avendo preso in considerazione i chiarimenti e gli argomenti addotti dalla ricorrente e avendo effettuato un’analisi erronea della documentazione e delle informazioni fornite tempestivamente da quest’ultima. Adottando la decisione impugnata, la Commissione ha violato le condizioni concordate nel Grant Agreement. La ricorrente considera che nel corso delle comunicazioni avvenute con la Commissione si è dimostrato che le disposizioni contrattuali erano state rispettate e che i requisiti necessari per ottenere il finanziamento nell’ambito del progetto Save Energy erano stati soddisfatti.

4.

Quarto motivo, relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione, poiché la motivazione contenuta nella decisione della Commissione è stata estremamente succinta e non ha descritto o elencato i fatti o gli atti oggetto di indagine e analisi.


2.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 73/43


Ricorso proposto il 30 dicembre 2014 — Regno di Spagna/Commissione

(Causa T-841/14)

(2015/C 073/55)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Gavela Llopis, Abogado del Estado)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l’applicazione di interessi effettuata dai servizi della Commissione con documento datato 21 ottobre 2014;

in subordine, dichiarare che non va applicata la maggiorazione prevista ai punti 2 e 3 dell’articolo 11;

in ogni caso, in ulteriore subordine, fissare quale dies a quo dal quale maturano interessi di mora il 20 gennaio 2004, vale a dire, il primo giorno lavorativo del secondo mese successivo al giorno del possibile accertamento del debito, il 27 novembre 2003, corrispondente a tutti i transiti oggetto del presente procedimento o, in difetto, quantomeno per gli interessi del debito doganale corrispondente ai tre ultimi transiti, e

condannare l’istituzione convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto contro la decisione contenuta nel documento della Commissione Ares (2014) 3486706 (BUDG/B/02/MTC/IB), del 21 ottobre 2014, di applicazione dell’articolo 11 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità.

Il presente ricorso riguarda un’indagine delle autorità olandesi relativa a 26 transiti trattati dalla relativa dogana tra i mesi di aprile e di novembre 1994 con uscita dichiarata dal territorio doganale comunitario da parte della dogana spagnola di Algeciras. Dette autorità hanno considerato che le merci di cui trattasi erano state sottratte al controllo doganale in quanto non erano uscite dal territorio dell’Unione. Le autorità olandesi hanno quindi formalizzato un nuovo rapporto relativo a 8 dichiarazioni di transito, nutrendo dubbi quanto alla autenticità dei timbri e dei documenti forniti a prova del suo completamento.

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 11 del regolamento n. 1150/2000, in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 1, con il suo articolo 10, paragrafo 1, comma 2, con il suo articolo 6, paragrafo terzo, e con il suo articolo 2, in quanto la Commissione lo ha applicato ad una fattispecie concreta non prevista dalla disposizione medesima

Al riguardo, il ricorrente sostiene che non ci si trova a fronte di un debito doganale tra quelli previsti dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), bensì a fronte di un debito doganale previsto dalla lettera b) dello stesso articolo.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi di proporzionalità e di certezza del diritto in applicazione dei punti secondo e terzo dell’articolo 11 del regolamento n. 1150/2000

In proposito, il ricorrente deduce che tali punti riguardano una maggiorazione degli interessi di mora, il cui oggetto non consiste nel risarcimento del danno causato dal ritardo nel pagamento, ma che possiedono una natura cogente che impedisce l’applicazione della maggiorazione se lo Stato membro ignora che l’obbligo è stato adempiuto tardivamente.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 1150/2000 quanto alla fissazione della data in cui si è dovuto accertare il debito doganale e, pertanto, sulla inadeguata fissazione della data inziale di maturazione degli interessi di mora, dato che si trattava di questioni oggetto di un procedimento giurisdizionale, il che comporta che in ogni caso poteva essere accertato solo giudizialmente.


2.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 73/45


Impugnazione proposta il 31 dicembre 2014 da Carlo De Nicola avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 11 novembre 2014 causa F-55/08 RENV, De Nicola/BEI

(Causa T-848/14 P)

(2015/C 073/56)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: L. Isola, avvocato)

Controinteressata nel procedimento: Banca europea per gli investimenti

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia accogliere il presente appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, eliminare il riferimento all’art. 270 TFUE, annullare i capi 2 e 3 del dispositivo ed i punti 16, 17, 18, 19, 22, 37, 41, 42, 45, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 66 della parte motiva. Rimettere la causa ad altra sezione del TPF affinché, in diversa composizione, decida nuovamente i punti annullati, previa ammissione dei richiesti mezzi istruttori. Con riserva di articolare ogni mezzo istruttorio, diretto e/o contrario, che sarà necessario in relazione alla difesa di controparte, nonché alla produzione di tutti gli altri documenti ritenuti utili alla confutazione della avverse tesi. Con vittoria delle spese di lite.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’11 novembre 2014, resa nella causa F-55/08 RENV, De Nicola/BEI.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce le seguenti questioni:

1.

Omessa pronuncia sulla richiesta di stralcio delle osservazioni e dei documenti della BEI;

2.

Omessa pronuncia sulla ricusazione del presidente del collegio giudicante;

3.

Errata interpretazione della sentenza nella causa T-37/10 P;

4.

Omessa o infondata motivazione sull’accertamento delle molestie psicologiche e la condanna a cessare le stesse;

5.

Il comitato dei ricorsi dovrà esprimere il suo giudizio di merito per quanto riguarda il rapporto informativo 2006;

6.

Esistenza di un interesse alla pronuncia sull’annullamento delle promozioni del 2007, per evitare che diventino definitive.


2.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 73/46


Impugnazione proposta il 31 dicembre 2014 da Carlo De Nicola avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 18 novembre 2014 causa F-59/09 RENV, De Nicola/BEI

(Causa T-849/14 P)

(2015/C 073/57)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: L. Isola, avvocato)

Controinteressata nel procedimento: Banca europea per gli investimenti

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia accogliere il presente appello e, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, annullare i capi 2 e 3 del dispositivo, l’affermazione che il presente giudizio è ai sensi dell’art. 270 ed i punti 43, 44, 50, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 e 73 della parte motiva. Rimettere la causa ad altra sezione del TFP affinché, in diversa composizione, decida nuovamente i punti annullati, previo espletamento della perizia medica già richiesta. Con si riserva di articolare ogni mezzo istruttorio, diretto e/o contrario, che sarà necessario in relazione alla difesa di controparte, nonché alla produzione di tutti gli altri documenti ritenuti utili alla confutazione delle diverse tesi.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’18 novembre 2014, nella causa F-59/09 RENV, De Nicola/BEI.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce le seguenti questioni.

1.

Per quanto riguarda il comitato dei ricorsi, l’appellante si oppone alla dichiarazione d’irricevibilità riguardante le sue norme di funzionamento, la pretesa di risarcire adeguatamente, eliminando l’atto annullato dal fascicolo personale del ricorrente il danno, nonché l’invocato abuso nell’esercizio della funzione giurisdizionale.

2.

Per quanto riguarda la molestia subita dal ricorrente, egli fa valere l’asserita irricevibilità della domanda di accertamento, l’omessa pronuncia su quella specifica domanda ed il rifiuto del TFP di seguire la sentenza di invio, l’inammissibilità delle eccezioni nuove proposte dalla BEI nel giudizio di rinvio, nonché l’abuso di potere del TFP, che si è sostituito al difensore del ricorrente decidendo che era meglio non esaminare la domanda risarcitoria, perché era compresa e più articolata nella causa F-52/11.

3.

Per quanto riguarda la richiesta di una perizia medica e di altre misure organizzative, si sottolinea che il ricorrente non ha mai rinunciato alle sue richieste istruttorie, che il TFP ha respinto perché non necessarie. Pertanto, una volta che il TUE ha stabilito che la causa doveva essere decisa nel merito, il TFP era tenuto a esaminare tutte le richieste tempestivamente formulate, stabilendo quali erano rilevanti ai fini della decisione ed adottando le conseguenti misure organizzative.


2.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 73/47


Ricorso proposto l’8 gennaio 2015 — Ice Mountain Ibiza/UAMI — Marbella Atlantic Ocean Club (ocean beach club ibiza)

(Causa T-5/15)

(2015/C 073/58)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Ice Mountain Ibiza, SL (San Antonio, Spagna) (rappresentanti: J.L. Gracia Albero e F. Miazzetto, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Marbella Atlantic Ocean Club, SL (Puerto Banús, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente gli elementi verbali «ocean beach club ibiza» — Domanda di registrazione n. 10 610 491

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI dell’8 ottobre 2014 nel procedimento R 2292/2013-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI, dell’8 ottobre 2014, procedimento R 2292/2013-1, in modo da respingere l’opposizione proposta dalla Marbella Atlantic Ocean Club, SL e da ammettere la registrazione del marchio comunitario n. 10 610 491«ocean beach club ibiza» (misto) nella classe 41; e

condannare l’UAMI alle spese, incluse tutte quelle derivate da quanto finora svoltosi dinanzi alla divisione di opposizione e alla prima commissione di ricorso dell’UAMI nei gradi inferiori di giudizio che hanno dato luogo al presente ricorso.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


2.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 73/47


Ricorso proposto l’8 gennaio 2015 — Ice Mountain Ibiza/UAMI — Marbella Atlantic Ocean Club (ocean ibiza)

(Causa T-6/15)

(2015/C 073/59)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Ice Mountain Ibiza, SL (San Antonio, Spagna) (rappresentanti: J.L. Gracia Albero e F. Miazzetto, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Marbella Atlantic Ocean Club, SL (Puerto Banús, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente gli elementi verbali «ocean ibiza» — Domanda di registrazione n. 10 610 525

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI dell’8 ottobre 2014 nel procedimento R 2207/2013-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI, dell’8 ottobre 2014, procedimento R 2207/2013-1, in modo da respingere l’opposizione proposta dalla Marbella Atlantic Ocean Club, SL e da ammettere la registrazione del marchio comunitario n. 10 610 525«ocean ibiza» (misto) nella classe 41; e

condannare l’UAMI alle spese, incluse tutte quelle derivate da quanto finora svoltosi dinanzi alla divisione di opposizione e alla prima commissione di ricorso dell’UAMI nei gradi inferiori di giudizio che hanno dato luogo al presente ricorso.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


2.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 73/48


Impugnazione proposta l’11 gennaio 2015 da Carlo De Nicola avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 11 novembre 2014, causa F-52/11, De Nicola/BEI

(Causa T-10/15 P)

(2015/C 073/60)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: C. De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: L. Isola, avvocato)

Controinteressata nel procedimento: Banca europea per gli investimenti

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, annullare i capi 2 e 3 del dispositivo ed i punti 5, 7, 14, 16-21, 24-27, 29, 32, 35-37. 39-43, 46-55, 57-59, 62-66, 68-69, t3-74, 76-77, 87-91, 93, 95-100, 103, 106-107, 109-112. 117, 120, 124, 142, 144-145, 148-153, 161-170, 175-182 e 184-193 dell’impugnata sentenza. Rimettere la causa ad altra sezione del TFP affinché, in diversa composizione, decida nuovamente i punti annullati, previo espletamento della perizia medica già richiesta. Si riserva di articolare ogni mezzo istruttorio, diretto e/o contrario, che sarà necessario in relazione alla difesa di controparte, nonché alla produzione di tutti altri documenti ritenuti utili alla confutazione delle avverse tesi. Con vittoria delle spese di lite.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce le seguenti questioni:

1.

Mancata motivazione dei provvedimenti impugnati.

2.

Sull’annullamento degli atti comunque connessi e di quelli utilizzati dal comitato d’inchiesta, s’impugna la decisione di irricevibilità, atteso che la domanda riguardava specificamente tutti gli atti utilizzati dal comitato di inchiesta ed inutilmente richiesti.

3.

Sulla domanda di accertamento del mobbing s’impugna la decisione del TFP per motivazione pretestuosa, nella misura in cui l’accertamento dell’illecito contrattuale commesso ai suoi danni non è sicuramente un’ingiunzione alla banca e non è nemmeno una dichiarazione di principio.

4.

Sulla domanda di condanna a cessare il mobbing, si ritiene che l’asserito divieto d’ingiunzione non possa essere assoluto, ma debba necessariamente cedere dinanzi a comportamenti che attentano alla dignità della persona ed agli diritti fondamentali.

5.

Sulla domanda al risarcimento dei danni conseguenti al mobbing si sottolinea il fatto che il TFP, da una parte, revoca le sue istanze al comitato d’inchiesta e, dall’altra, osserva che la BEI non deve eseguire alcunché, perché non c’è alcuna sentenza di condanna e perché la decisione del comitato non è obbligatoria, non è vincolante e non è nemmeno un presupposto processuale.

6.

Sulla domanda di risarcimento dei danni ex se considerati, l’appellante afferma che il TFP sbaglia quando li rimprovera di non avere precisato nessun errore di diritto, e contesta la liquidazione e la motivazione del risarcimento concesso di 3 000 euro.


2.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 73/50


Ricorso proposto il 9 gennaio 2015 — Internet Consulting/UAMI — Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige (SUEDTIROL)

(Causa T-11/15)

(2015/C 073/61)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’italiano

Parti

Ricorrente: Internet Consulting GmbH (Brunico, Italia) (rappresentante: L. Miori e A. Bertella, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige (Bolzano, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Titolare del marchio controverso: La ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio denominativo «SUEDTIROL» — Marchio comunitario n. 2 826 931

Procedimento dinanzi all’UAMI: Procedimento di nullità

Decisione impugnata: Decisione della Commissione di ricorso allargata dell’UAMI del 10 ottobre 2014 nel procedimento R 574/2013-G

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare o comunque riformare in toto l’impugnata decisione dellla Commissione di ricorso allargata dell’UAMI di data 10.10.14 comunicata il 13.11.14, respingendo in ogni caso la domanda di nullità del marchio comunitario Suedtirol presentata dalla Provincia Autonoma di Bolzano;

Con vittoria e rimborso delle spese relative ai due procedimenti svoltosi avanti l’UAMI e di quelle del presente procedimento.

Motivi invocati

Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 5 e 56 regolamento CE n. 207/2009;

Violazione e falsa applicazione degli artt. 7,1 comma, lett. c), 12 e 52 del regolamento sui marchi comunitari.


2.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 73/50


Ordinanza del Tribunale del 12 gennaio 2015 — Lussemburgo/Commissione

(Causa T-259/14) (1)

(2015/C 073/62)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 223 del 14.7.2014.