ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 70

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

58° anno
27 febbraio 2015


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2015/C 070/01

Avvio di procedura [Caso M.7278 — General Electric / ALSTOM (Thermal Power — Renewable Power & Grid business)] ( 1 )

1

2015/C 070/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7497 — Daimler/Kamaz/JV) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2015/C 070/03

Decisione del Consiglio, del 17 febbraio 2015, relativa alla nomina di tre membri del Comitato consultivo europeo per la governanza statistica

2

2015/C 070/04

Decisione del Consiglio, del 17 febbraio 2015, relativa alla nomina del presidente del Comitato consultivo europeo per la governanza statistica

4

 

Commissione europea

2015/C 070/05

Tassi di cambio dell'euro

5

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2015/C 070/06

Elenco dei porti degli Stati membri dell’Unione europea in cui sono autorizzate operazioni di sbarco e trasbordo di prodotti della pesca e in cui i pescherecci di paesi terzi hanno accesso ai servizi portuali, in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio

6


 

V   Avvisi

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2015/C 070/07

Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

10

2015/C 070/08

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

16


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

27.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 70/1


Avvio di procedura

[Caso M.7278 — General Electric / ALSTOM (Thermal Power — Renewable Power & Grid business)]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 70/01)

Il 23 febbraio 2015 la Commissione ha deciso di avviare la procedura nel sopramenzionato caso avendo constatato che la concentrazione notificata suscita seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune. L'avvio di procedura comporta l'apertura di una seconda fase istruttoria sulla operazione notificata e non pregiudica la decisione finale sul caso. La decisione di avvio di procedura è adottata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Per poter essere prese in considerazione nella procedura le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301) o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso M.7278 — General Electric / ALSTOM (Thermal Power — Renewable Power & Grid business), al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).


27.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 70/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7497 — Daimler/Kamaz/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 70/02)

Il 23 febbraio 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32015M7497. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

27.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 70/2


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 febbraio 2015

relativa alla nomina di tre membri del Comitato consultivo europeo per la governanza statistica

(2015/C 70/03)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione n. 235/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce il Comitato consultivo europeo per la governanza statistica (1), in particolare l’articolo 3,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/59/UE (2) che nomina tre membri del Comitato consultivo europeo per la governanza statistica («Comitato») per un periodo di tre anni a decorrere dal 23 marzo 2012.

(2)

È pertanto necessario nominare tre nuovi membri per assumere le funzioni alla cessazione dei mandati. Al fine di armonizzare i mandati di tutti i nuovi membri del Comitato, i loro mandati dovrebbero decorrere dal 1o febbraio 2015.

(3)

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, della decisione n. 235/2008/CE, i membri del Comitato devono essere scelti fra gli esperti in possesso di competenze di eccellenza nel settore statistico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le persone seguenti sono nominate membri in rappresentanza del Consiglio in seno al Comitato consultivo europeo per la governanza statistica per un periodo di tre anni a decorrere dal 1o febbraio 2015:

sig. Günter KOPSCH;

sig. ra Pilar MARTÍN-GUZMÁN;

sig. Enrico GIOVANNINI.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. REIRS


(1)  GU L 73 del 15.3.2008, pag. 17.

(2)  Decisione 2012/59/UE del Consiglio, del 24 gennaio 2012, relativa alla nomina di tre membri del Comitato consultivo europeo per la governanza statistica (GU L 30 del 2.2.2012, pag. 17).


27.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 70/4


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 febbraio 2015

relativa alla nomina del presidente del Comitato consultivo europeo per la governanza statistica

(2015/C 70/04)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione n. 235/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce il Comitato consultivo europeo per la governanza statistica (1), in particolare l’articolo 3,

visto il parere della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/42/UE (2) che nomina il sig. Thomas WIESER presidente del Comitato consultivo europeo per la governanza statistica per un periodo di tre anni a decorrere dal 23 marzo 2012.

(2)

È pertanto necessario nominare un nuovo presidente per assumere le funzioni alla cessazione del mandato iniziato il 23 marzo 2012. Al fine di armonizzare i mandati di tutti i nuovi membri del Comitato, il mandato del nuovo presidente dovrebbe decorrere dal 1o febbraio 2015.

(3)

L’articolo 3, paragrafo 3, della decisione n. 235/2008/CE dispone che il presidente non deve essere membro in carica di un istituto nazionale di statistica o della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Martti HETEMÄKI è nominato presidente del Comitato consultivo europeo per la governanza statistica per un periodo di tre anni a decorrere dal 1o febbraio 2015.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. REIRS


(1)  GU L 73 del 15.3.2008, pag. 17.

(2)  Decisione 2012/42/UE del Consiglio, del 24 gennaio 2012, relativa alla nomina del presidente del Comitato consultivo europeo per la governanza statistica (GU L 24 del 27.1.2012, pag. 11).


Commissione europea

27.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 70/5


Tassi di cambio dell'euro (1)

26 febbraio 2015

(2015/C 70/05)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1317

JPY

yen giapponesi

134,54

DKK

corone danesi

7,4679

GBP

sterline inglesi

0,73010

SEK

corone svedesi

9,4146

CHF

franchi svizzeri

1,0745

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,5640

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,515

HUF

fiorini ungheresi

302,88

PLN

zloty polacchi

4,1535

RON

leu rumeni

4,4278

TRY

lire turche

2,8085

AUD

dollari australiani

1,4357

CAD

dollari canadesi

1,4112

HKD

dollari di Hong Kong

8,7760

NZD

dollari neozelandesi

1,4919

SGD

dollari di Singapore

1,5293

KRW

won sudcoreani

1 240,60

ZAR

rand sudafricani

12,9381

CNY

renminbi Yuan cinese

7,0831

HRK

kuna croata

7,6965

IDR

rupia indonesiana

14 537,82

MYR

ringgit malese

4,0483

PHP

peso filippino

49,767

RUB

rublo russo

68,8165

THB

baht thailandese

36,570

BRL

real brasiliano

3,2264

MXN

peso messicano

16,8425

INR

rupia indiana

69,8838


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

27.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 70/6


Elenco dei porti degli Stati membri dell’Unione europea in cui sono autorizzate operazioni di sbarco e trasbordo di prodotti della pesca e in cui i pescherecci di paesi terzi hanno accesso ai servizi portuali, in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio

(2015/C 70/06)

Il presente elenco è pubblicato in conformità dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (1).

Stato membro

Porti designati

Belgio

Oostende

Zeebrugge

Bulgaria

Бургас (Burgas)

Варна (Varna)

Danimarca

Esbjerg

Fredericia

Hanstholm

Hirtshals

Hvide Sande (2)

København

Skagen

Strandby (2)

Thyborøn (2)

Aalborg

Aarhus

Germania

Bremerhaven

Cuxhaven

Rostock (trasbordi non autorizzati)

Sassnitz/Mukran (trasbordi non autorizzati)

Estonia

Attualmente nessuno

Irlanda

Killybegs (2)

Castletownbere (2)

Grecia

Πειραιάς (Piraeus)

Θεσσαλονίκη (Thessaloniki)

Spagna

A Coruña

A Pobra do Caramiñal

Algeciras

Alicante

Almería

Barbate (2) (trasbordi e sbarchi non autorizzati)

Barcelona

Bilbao

Cádiz

Cartagena

Castellón

Gijón

Huelva

Las Palmas de Gran Canaria

Málaga

Marín

Palma de Mallorca (2)

Ribeira

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Tarragona

Valencia

Vigo (Área Portuaria)

Vilagarcía de Arousa

Francia

Francia metropolitana:

Bordeaux

Dunkerque

Boulogne

Le Havre

Caen (2)

Cherbourg (2)

Granville (2)

Saint-Malo

Roscoff (2)

Brest

Douarnenez (2)

Concarneau (2)

Lorient (2)

Nantes - Saint-Nazaire (2)

La Rochelle (2)

Rochefort sur Mer (2)

Port la Nouvelle (2)

Sète

Marseille Port

Marseille Fos-sur-Mer

Francia - territori d’oltremare:

Le Port (La Réunion)

Fort de France (Martinique) (2)

Port de Jarry (Guadeloupe) (2)

Port du Larivot (Guyane) (2)

Croazia

Attualmente nessuno

Italia

Ancona

Brindisi

Civitavecchia

Fiumicino (2)

Genova

Gioia Tauro

La Spezia

Livorno

Napoli

Olbia

Palermo

Ravenna

Reggio Calabria

Salerno

Taranto

Trapani

Trieste

Venezia

Cipro

Λεμεσός (Limassol)

Lettonia

Rīga

Ventspils

Lituania

Klaipėda

Malta

Valletta (Deepwater Quay, Laboratory Wharf, Magazine Wharf)

Paesi Bassi

Den Helder (4)

Eemshaven

IJmuiden

Harlingen

Scheveningen (2)

Velsen-Noord

Vlissingen

Polonia

Gdańsk

Gdynia

Szczecin

Świnoujście

Portogallo

Aveiro

Lisboa

Peniche

Porto

Setúbal

Sines

Viana do Castelo

Açores:

Horta

Ponta Delgada

Madera:

Caniçal

Romania

Constanța

Slovenia

Attualmente nessuno

Finlandia

Attualmente nessuno

Svezia

Ellös (2)

Göteborg (5)

Karlskrona Saltö (2) / (4) / (5)

Karlskrona Handelshamnen (2) / (4) / (5)

Kungshamn (2)

Lysekil (2) / (4)

Mollösund (2)

Nogersund (2) / (4) / (5)

Rönnäng (2) / (4)

Simrishamn (2) / (4) / (5)

Slite (2) / (4) / (5)

Smögen (2) / (4) / (5)

Strömstad (2) / (4)

Trelleborg (2) / (4) / (5)

Träslövsläge (2)

Västervik (2) / (4) / (5)

Wallhamn (2) / (4) / (5)

Regno Unito

Aberdeen (2) / (3)

Dundee (2) (unicamente accesso ai servizi portuali)

Falmouth

Fraserburgh (2) / (3)

Grangemouth (2) (unicamente accesso ai servizi portuali)

Greenock (2) (unicamente accesso ai servizi portuali)

Grimsby

Hull

Immingham

Invergordon (2) (unicamente accesso ai servizi portuali)

Kinlochbervie (2) / (3)

Leith (2) (unicamente accesso ai servizi portuali)

Lerwick (2) / (3)

Lochinver (2) / (3)

Methel (2) (unicamente accesso ai servizi portuali)

Peterhead

Plymouth (2) / (3)

Scrabster (2) / (3)

Stornoway (2) (unicamente accesso ai servizi portuali)

Ullapool (2) / (3)


(1)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

(2)  Non è un Posto di Ispezione Frontaliero (PIF) dell’UE.

(3)  Sbarchi accettati unicamente da pescherecci battenti bandiera di paesi SEE o EFTA.

(4)  Non sono autorizzati sbarchi di prodotti della pesca provenienti da navi battenti bandiera della Norvegia, dell’Islanda, di Andorra e delle isole Fær Øer.

(5)  Non sono autorizzati sbarchi superiori a 10 tonnellate di aringhe prelevate in zone al di fuori del Mar Baltico, di sgombro e sugarello.


V Avvisi

ALTRI ATTI

Commissione europea

27.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 70/10


Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2015/C 70/07)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica a norma dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

DOMANDA DI MODIFICA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari  (2)

DOMANDA DI MODIFICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 9

«IDIAZABAL»

N. CE: ES-PDO-0217-01160 – 20.9.2013

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Rubrica del disciplinare interessata dalla modifica

    Denominazione del prodotto

    Descrizione del prodotto

    Zona geografica

    Prova dell’origine

    Metodo di ottenimento

    Legame

    Etichettatura

    Requisiti nazionali

    Altro: condizionamento; rettifica di errori; controllo.

2.   Tipo di modifica

    Modifica del documento unico o della scheda riepilogativa.

    Modifica del disciplinare della DOP o IGP registrata per la quale né il documento unico né la scheda riepilogativa sono stati pubblicati.

    Modifica del disciplinare che non richiede alcuna modifica del documento unico pubblicato (articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006).

    Modifica temporanea del disciplinare a seguito dell’imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche (articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006).

3.   Modifica (modifiche)

3.1.   Denominazione del prodotto

È soppresso l’accento sulla seconda «a» del termine «Idiazábal», per farlo corrispondere al nome ufficiale del comune. «Idiazabal» è un termine basco e la lingua basca non prevede l’utilizzo di accenti.

3.2.   Descrizione

Il peso massimo dei formaggi è aumentato da 3 kg a 3,5 kg. Il peso minimo è mantenuto a 1 kg ed è prevista una tolleranza di ± 10 % rispetto a tale valore. L’altezza rimane tra 8 e 12 cm, ma è prevista una tolleranza di ± 0,5 cm, sia per il valore massimo che per quello minimo.

La necessità di aumentare il limite massimo del peso del prodotto come pure di stabilire margini di tolleranza per i valori dell’altezza e del peso minimo è legata al metodo tradizionale di fabbricazione di questo formaggio; in pratica, i procedimenti di impastatura della cagliata e, in seguito, di suddivisione per l’inserimento nelle forme, come pure la compattazione, che precede la pressatura, si realizzano interamente a mano: è pertanto difficile prevedere con esattezza il peso e l’altezza del prodotto finito.

Inoltre questi valori relativi a peso e altezza possono variare, e diminuire, durante la fase di stagionatura del formaggio.

Si aggiunge una descrizione organolettica dettagliata dell’aspetto, della consistenza e del profilo olfattivo e gustativo del prodotto.

3.3.   Prova dell’origine

In questa rubrica si precisano maggiormente gli elementi intesi a dimostrare che il formaggio è originario della zona di produzione. Nel primo punto è descritto il sistema dei registri degli operatori nonché i requisiti che devono soddisfare tutti gli operatori che partecipano alla fabbricazione del formaggio «Idiazabal»: vale a dire gli allevamenti, i centri di raccolta del latte e i caseifici. Nel secondo punto si descrive il sistema di tracciabilità, dalla produzione del latte alla stagionatura del formaggio, che garantisce l’origine del prodotto.

3.4.   Metodo di ottenimento

La materia prima con la quale viene fabbricato l’«Idiazabal» è il latte crudo di pecora, di ovini delle razze Latxa e Carranzana, non sottoposto a nessun genere di trattamento. La standardizzazione o alterazione delle caratteristiche della composizione della materia prima non è mai stata utilizzata nella fabbricazione del formaggio «Idiazabal»; ma poiché tali pratiche, in seguito allo sviluppo tecnologico, sono sempre più diffuse nell’industria lattiero-casearia, si precisa che tali trattamenti non sono consentiti. Inoltre, per salvaguardare la qualità del prodotto e il suo carattere naturale, è esclusa la possibilità di utilizzare qualsiasi additivo diverso da fermenti lattici, lisozima, cagliata e sale.

Per quanto riguarda le condizioni di produzione del formaggio, si sono definite con precisione le fasi di spurgo e di riscaldamento della pasta, anche se sono stati soppressi i riferimenti alla durata, in quanto tale valore era unicamente indicativo. Per la stessa ragione sono stati eliminati i riferimenti alla durata della pressatura e ai valori minimi e massimi della pressione. Tali valori non si possono prescrivere in astratto, poiché dipendono da diverse variabili, quali le caratteristiche delle presse, le dimensioni del formaggio, la temperatura ambiente o il pH del formaggio al momento della pressatura.

Coerentemente con le limitazioni riguardanti l’impiego di additivi, si precisa che la salatura può essere effettuata solo con sale comune. Questo significa che è vietato utilizzare additivi che contribuiscano alla conservazione della salamoia, allo scopo di preservare il carattere naturale del prodotto.

L’esperienza acquisita negli anni e una migliore conoscenza delle pratiche casearie hanno permesso di accertare che la fissazione di condizioni precise per l’asciugatura può rivelarsi controproducente. La necessità dell’asciugatura, che può essere sostituita dalla semplice «sgocciolatura», così come la sua durata e le condizioni di temperatura e di umidità, dipendono da molte variabili, quali il periodo dell’anno, la temperatura dei formaggi sotto pressa, il quantitativo di formaggio nelle cantine ecc. Per questo l’asciugatura è stata soppressa dai processi distintivi del prodotto.

Una maggiore esperienza dell’impiego delle cantine per la stagionatura del formaggio (esperienza che era assai breve all’epoca in cui era stata redatta la versione originale del disciplinare) ha consentito di concludere che gli intervalli dei valori di temperatura e umidità nei locali e nelle cantine erano eccessivamente e inutilmente restrittivi. Di conseguenza, i valori ammessi per l’umidità relativa sono aumentati a 80 %-95 % e quelli per la temperatura a 8 °C-14 °C.

Si precisa che l’affumicatura, se del caso, potrà essere effettuata unicamente mediante esposizione al fumo proveniente dalla combustione di legno naturale. Questa precisazione permette di evitare, ad esempio, l’impiego di legna trattata con vernici che possano compromettere la sicurezza alimentare del formaggio.

3.5.   Etichettatura

Sono descritte più dettagliatamente le caratteristiche delle etichette commerciali e delle controetichette in quanto elementi di identificazione del formaggio «Idiazabal», sia in forme intere sia in porzioni. Inoltre si è aggiunto un nuovo elemento per garantire l’autenticità e la corretta identificazione del formaggio: una placca di caseina, recante un numero di serie unico per ciascun formaggio.

Requisisti nazionali

Questa rubrica è soppressa nel disciplinare ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1151/2012.

3.6.   Altro

Si precisa che l’affettatura e il condizionamento devono avvenire nella zona d’origine per giustificati motivi di qualità e di tracciabilità, conformemente a quanto descritto al punto 3.6 del documento unico.

Inoltre vengono corretti i seguenti errori che figuravano nella versione originale del disciplinare della DOP «Idiazabal»:

nel punto relativo alla zona geografica, si rettifica un errore nell’indicazione delle coordinate in riferimento al meridiano di Greenwich. La zona geografica di produzione e di lavorazione del prodotto è compresa tra 43° 27′ e 41° 54′ di latitudine nord e tra 1° 05′ e 3° 37′ di longitudine ovest. La versione originale del disciplinare indicava erroneamente la longitudine est.

Nell’ultima frase del punto 2.c) relativa al legame, si ripristina il termine «Latxa» che era stato omesso; la frase corretta recita: «Il clima mediterraneo interno caratterizza le regioni della Rioja Alavesa e della Ribera Navarra, zone in cui l’allevamento di ovini della razza Latxa è poco diffuso».

Peraltro, si utilizza il termine «Latxa» anziché «Lacha» che figurava nella precedente versione del disciplinare, per far riferimento ad una delle razze di ovini che produce la materia prima. Il motivo è che il termine «Latxa» di origine basca, costituisce la denominazione ufficiale di tale razza di ovini conformemente al catalogo ufficiale delle razze di bestiame della Spagna (Catálogo Oficial de razas di Ganado de España), allegato I del regio decreto n. 2129/2008, del 26 dicembre 2008, che stabilisce il programma nazionale di conservazione, miglioramento e sviluppo delle razze da allevamento.

Per quanto riguarda la rubrica F del disciplinare relativa alle autorità o organismi preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del disciplinare, si propone di riformularla come segue:

«La verifica del rispetto delle condizioni descritte nel presente disciplinare della denominazione di origine protetta “Idiazabal” spetta alla Dirección General de la industria Alimentaria, del ministero dell’Agricoltura, dell’Alimentazione e dell’Ambiente».

Motivazione: l’autorità competente designata per effettuare i controlli è la Dirección General de la industria Alimentaria del ministero dell’Agricoltura, dell’Alimentazione e dell’Ambiente.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari  (3)

«IDIAZABAL»

N. CE: ES-PDO-0217-01160 – 20.9.2013

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Denominazione

«Idiazabal»

2.   Stato membro o paese terzo

Spagna

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.3. Formaggi

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

L’«Idiazabal» è un formaggio prodotto esclusivamente con latte crudo di pecore delle razze Latxa e Carranzana, ottenuto da una pasta pressata non cotta, con una stagionatura minima di 60 giorni e che può essere affumicato. Il suo peso minimo è di 1 kg ± 10 %, l’altezza è compresa tra 8 e 12 cm ± 0,5 cm, il diametro è compreso tra 10 e 30 cm.

Il formaggio ha forma cilindrica, crosta dura, liscia, di colore giallo chiaro o marrone scuro, nel caso dei formaggi affumicati. Il taglio (colore e presenza di occhiature nella pasta) è omogeneo, di un colore che va dall’avorio al giallo paglierino, con rare occhiature di forma irregolare e piccole dimensioni. La consistenza è leggermente elastica e compatta, con qualche granulosità. Il profilo olfattivo e gustativo è caratterizzato da un odore penetrante, che ricorda il latte di pecora e la cagliata, e da gusto equilibrato e aroma intenso, con lievi note piccanti, acide o di fumo, a seconda dei casi. L’aroma pronunciato persiste a lungo in bocca dopo deglutizione.

Il tenore di materia grassa non dev’essere inferiore al 45 % sull’estratto secco; il tenore totale di proteine è di almeno 25 % sull’estratto secco e quest’ultimo deve rappresentare almeno il 55 %. Il pH del prodotto è compreso tra 4,9 e 5,5.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Latte crudo di pecore delle razze Latxa e Carranzana provenienti dalla zona geografica delimitata.

Non è consentita nessuna aggiunta al latte, ad eccezione di fermenti lattici, lisozima, caglio e sale.

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)

Il pascolo quasi permanente è il metodo abituale di allevamento delle razze ovine Latxa e Carranzana, che consiste in genere in trasferimenti periodici delle greggi tra le zone basse delle vallate e quelle alte di montagna, a seconda delle stagioni. Poiché gli animali vivono quasi tutto l’anno a contatto con natura, l’alimentazione è composta in prevalenza dalla vegetazione spontanea dei boschi o della mezza montagna in inverno e dei pascoli di altura in montagna d’estate e viene integrata da razioni da ovile qualora il pascolo diventi difficile o lo richiedano le condizioni fisiologiche dell’animale (lattazione).

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Sia la produzione del latte che la lavorazione e la stagionatura dei formaggi devono avvenire nella zona geografica delimitata, motivo per cui tutte le fasi della produzione sono effettuate all’interno della zona.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc.

Il formaggio «Idiazabal» può essere venduto in forma intera o in porzioni.

Il condizionamento del formaggio «Idiazabal» o delle porzioni, secondo i casi, è sempre effettuato dopo la stagionatura minima di 60 giorni.

Il taglio del formaggio, tranne nel caso della vendita al dettaglio, e il condizionamento, a seconda dei casi, devono avvenire all’interno della zona geografica delimitata per due ragioni.

Innanzitutto quando si taglia il formaggio, almeno due lati delle porzioni si ritrovano prive di crosta protettiva. Pertanto, al fine di garantire la conservazione delle caratteristiche organolettiche del formaggio «Idiazabal» quando è presentato in porzioni, è necessario che l’intervallo di tempo tra il taglio e il condizionamento delle risultanti porzioni sia breve.

In secondo luogo, il taglio può anche avere l’effetto di far scomparire o rendere poco visibili i segni che identificano l’autenticità e l’origine del prodotto. Pertanto, per non compromettere l’autenticità del prodotto in porzioni, è necessario affettarlo e condizionarlo nel luogo di origine.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura

I formaggi «Idiazabal» presentano obbligatoriamente i tre segni di identificazione seguenti:

Una placca di caseina recante un numero di serie da apporre durante la fase di messa in forma o di pressatura del formaggio e che è rilasciata dall’organo di gestione.

Le etichette commerciali da utilizzare per la commercializzazione dei formaggi sul mercato devono recare la denominazione e il logo della denominazione d’origine protetta.

L’etichettatura dei formaggi, interi o in porzioni, è effettuata originariamente nel caseificio registrato che ha fabbricato e provveduto alla stagionatura del formaggio, conformemente alla normativa nazionale.

I formaggi devono essere muniti di una controetichetta, recante un numero di serie individuale e un codice corrispondente alle dimensioni e al formato del formaggio da essa certificato. Tale controetichetta reca la menzione «Idiazabal» e il logo della denominazione d’origine. Le controetichette sono rilasciate e controllate dall’organismo di gestione e sono disponibili senza discriminazioni per tutti gli operatori che ne facciano richiesta e rispettino il disciplinare.

4.   Descrizione concisa della zona geografica delimitata

La zona geografica comprende le aree naturali di diffusione delle razze ovine Latxa e Carranzana nelle province di Álava, Biscaglia, Guipúzcoa e Navarra, ad eccezione dei comuni appartenenti alla valle del Roncal. La zona è situata nelle parte settentrionale della penisola iberica, tra 43° 27′ e 41° 54′ di latitudine nord e tra 1° 05′ e 3° 37′ di longitudine ovest rispetto al meridiano di Greenwich.

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

Esistono testimonianze, risalenti a circa 2200 anni a.C., che attestano l’esercizio della pastorizia nella zona, con le razze Latxa e Carranzana. L’adattamento di tali razze a questa zona per un periodo così lungo fa sì che le caratteristiche specifiche della zona geografica siano indispensabili per il loro adeguato sviluppo e la loro corretta gestione. La zona di produzione è un territorio montano caratterizzato da un’orografia quanto mai frastagliata e irregolare che rende difficili le comunicazioni e ha contribuito alla sopravvivenza di sistemi di pastorizia in numerose valli e montagne. I suoli sono ricchi di basi e di sostanze nutritive; l’azione di lisciviazione è attenuata dalla natura della roccia e talvolta dai carbonati presenti nel profilo del terreno: questi suoli costituiscono ottimi terreni erbosi. Le caratteristiche topografiche della zona danno luogo a una varietà climatica che va dal clima atlantico al clima mediterraneo, con fronti di transizione derivanti dall’effetto di barriera costituito dalle catene montuose. La rete idrografica è vasta e fitta, a motivo degli innumerevoli rilievi e dell’abbondanza delle precipitazioni. Si distinguono due versanti: quello cantabrico, che raccoglie le acque della Biscaglia e di Guipúzcoa e delle valli settentrionali di Álava e della Navarra e il versante mediterraneo, che comprende la regione di Álava, la Navarra centrale e la Ribera. Per quanto riguarda la flora, la zona conta numerose zone erbose naturali e pascoli. Le condizioni climatiche e pedologiche propizie hanno permesso lo sviluppo di popolazioni di piante igrofite e subigrofite, tipiche del clima oceanico dei Paesi Baschi e della Navarra settentrionale.

5.2.   Specificità del prodotto

Il formaggio «Idiazabal» presenta caratteristiche sensoriali assai peculiari che si differenziano da quelle di altri formaggi. Si possono rilevare nella ricchezza delle note olfattive e gustative del prodotto che presenta inoltre una consistenza poco o mediamente elastica e granulosa e una compattezza da media a elevata. Sono formaggi dal sapore intenso e di prolungata persistenza, che integrano in modo perfettamente equilibrato aromi di latte, di cagliata e di torrefatto come sentori di base, ai quali si aggiungono innumerevoli sfumature sensoriali che conferiscono loro una vera e propria personalità.

5.3.   Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP), o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

Il latte destinato alla produzione dell’«Idiazabal» deve le sue particolari caratteristiche essenzialmente alle razze ovine autorizzate per ottenerlo (Latxa e Carranzana). L’adattamento di tali razze ovine alla zona geografica e il legame storico tra l’ambiente, le pecore e i pastori creano un legame indissolubile che spiega in gran parte le caratteristiche specifiche del formaggio «Idiazabal». «Latxa» e «Carranzana» sono razze ovine idonee alla produzione lattiera, fondamentalmente rustiche e di carattere montanaro, forgiate dalla cultura pastorale basca nonché dalla topografia e dalle caratteristiche ambientali della loro zona di diffusione.

D’altro canto, il motivo per cui tutte queste caratteristiche, connesse all’ambiente naturale e variabili a seconda delle stagioni, del tipo di pascolo, del clima ecc. si ritrovano direttamente nel formaggio «Idiazabal» è che questo formaggio è ottenuto dal latte crudo, senza trattamento termico che elimini o attenui le note sensoriali del prodotto e nel rispetto della tradizione storica della zona.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006 (4))

http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/PLIEGO_incluidas_modif_Idi_v6-5-14_tcm7-326642.pdf


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

(3)  Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

(4)  Cfr. nota n. 3.


27.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 70/16


Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2015/C 70/08)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

DOCUMENTO UNICO

«DE MEERLANDER»

n. UE: NL-PGI-0005-01175-6.11.2013

DOP ( ) IGP ( X )

1.   Denominazione

«De Meerlander»

2.   Stato membro o paese terzo

Paesi Bassi

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Il prodotto in oggetto è la varietà «Meerlander» del tubero di Solanum Tuberosum L. destinato al consumo umano. Si tratta di una cultivar di patata ottenuta dall’incrocio delle varietà Bevelander e Record, immessa in commercio nel 1947. La Meerlander è stata sviluppata nell’Haarlemmermeer (nell’Olanda settentrionale), cui rimanda la sua denominazione.

Caratteristiche fisiche

La Meerlander è una varietà a maturazione precoce.

I tuberi di questa patata sono di dimensioni medie, di forma regolare da tonda a ovale, lievemente appiattita; il rapporto tra la grandezza dei tuberi è regolare. I tuberi presentano buccia giallognola, leggermente ruvida, con occhi poco profondi e pasta di colore giallo pallido.

In relazione alla cottura, la Meerlander è una patata di categoria CD: consistenza farinosa e friabile, con leggerissima tendenza a scolorire durante la bollitura.

Il prodotto viene offerto ai consumatori nelle dimensioni di 40-55 mm.

Caratteristiche chimiche

Questa patata presenta un tasso di materia secca di circa il 20 %, che la rende farinosa, e un tenore di amido pari a 7 (su una scala da 1 a 10).

Il peso sott’acqua è in media di 380 grammi.

Caratteristiche organolettiche

La Meerlander ha sapore delicatamente vellutato, leggermente asciutto ma comunque pieno, con lieve profumo di salsedine.

Ulteriori caratteristiche della Meerlander

La Meerlander è una varietà a buona conservazione, resistente alla rogna nera della patata con patotipo 1 (D1) e al virus A. Il suo tubero è inoltre poco soggetto alla peronospora (Phytophthora infestans) e a difetti interni.

Le foglie sono robuste, di grandi dimensioni e ben coprenti.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

La Meerlander viene coltivata a partire da sementi approvate, su terreni adatti, ben drenati, situati nell’Haarlemmermeer.

La semina avviene in aprile o maggio.

La distanza di impianto tra le file e sulla fila è di 75 × (28-32) cm, in modo da consentire al prodotto di raggiungere in generale una grandezza di 40-55 mm alla raccolta. La concimazione viene adeguata a questi fattori, preferibilmente utilizzando fertilizzanti organici, integrati ove del caso con concimi chimici. Il periodo di raccolta è variabile, ma cade prevalentemente nel mese di settembre.

Durante la raccolta, i tuberi vengono selezionati in base alle dimensioni e alla qualità.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Tutte le confezioni devono riportare il logo IGP e la menzione «De Meerlander», insieme allo stemma sottostante.

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4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona geografica in cui può essere coltivata la Meerlander è limitata ai terreni agricoli situati nel polder dell’Haarlemmermeer, il quale è circondato dal canale Ringvaart. La zona geografica è circoscritta quindi all’area entro i confini segnati da questo canale, come raffigurato in appresso.

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5.   Legame con la zona geografica

La Meerlander è stata sviluppata nel 1936 nell’Haarlemmermeer, da cui deriva il suo nome. Questa varietà figura nel registro delle varietà olandesi fin dal 1947. Da allora la zona di coltivazione è sempre stata quella dell’Haarlemmermeer.

Oltre 150 anni fa, prima di essere prosciugato, l’Haarlemmermeer formava uno specchio d’acqua di oltre 18 000 ettari. La «vecchia argilla marina», situata sotto la torba e venuta a trovarsi in superficie in seguito al prosciugamento, conferisce al suolo caratteristiche molto diverse da quelle di altri territori prosciugati.

La composizione argillosa nell’area delimitata rende questo suolo più fertile rispetto ad altri terreni (sabbiosi). Il suolo argilloso è in grado di legare alla frazione argillosa gli ioni (positivi) dei minerali disciolti nell’acqua del terreno. Di conseguenza, i minerali non vengono dilavati dalle acque sotterranee, ma restano legati alle particelle di argilla e possono in tal modo essere assorbiti dalla pianta di patata.

La prossimità geografica del polder dell’Haarlemmermeer alla costa (in media 15-20 km dal mare del Nord) fa sì che l’infiltrazione salina conferisca alle acque sotterranee un tenore medio di sale marino più alto che altrove, rendendo il suolo leggermente salmastro, il che influisce sul sapore della patata e le conferisce un lieve profumo di salsedine.

Le caratteristiche meteorologiche della regione, con precipitazioni regolari e venti di mare, creano condizioni climatiche adatte alla crescita della Meerlander, favorendo lo sviluppo di tuberi di dimensioni nettamente migliori e con un numero di difetti assai inferiore rispetto ad altre zone.

La struttura compatta del suolo argilloso impedisce alla Meerlander di sviluppare protuberanze o altre irregolarità, come se il terreno ne «levigasse» la forma. Il suolo argilloso rende la buccia della Meerlander leggermente meno ruvida e lievemente più gialla di quella di patate coltivate in terreni sabbiosi.

Il vecchio suolo povero di calcio, composto di argilla marittima dell’Haarlemmermeer, presenta una percentuale di particelle inorganiche (< 16 μm) del 23 % e un valore di pH piuttosto elevato (7,2); ciò fa sì che la Meerlander sia in media più farinosa e abbia un peso sott’acqua leggermente superiore rispetto a patate provenienti dai terreni sabbiosi e torbosi di altre zone dei Paesi Bassi.

La coltivazione della patata nel territorio dell’Haarlemmermeer vanta una lunga tradizione, soprattutto grazie alle specificità del suolo descritte sopra, alle particolari caratteristiche qualitative e organolettiche della Meerlander e alle tecniche di coltivazione utilizzate dai produttori. La coltivazione della patata, quindi, ha sempre rappresentato un importante fattore economico in questo polder.

Dalla fine degli anni ‘50 è andato aumentando sempre più il numero di organizzazioni attive nella vendita di patate da semina per la coltivazione della Meerlander, tanto che la loro vendita nell’Haarlemmermeer ha raggiunto quasi 400 tonnellate l’anno. La vendita nella regione era realizzata da mercanti specializzati che all’epoca godevano di buona notorietà. Da allora, questa varietà è sempre stata prodotta in quantità limitata e continua ad avere un ruolo importante come prodotto locale.

Pertanto, il sindaco di Haarlemmermeer ha anche autorizzato la cooperativa pataticola «De Meerlander Aardappel» a utilizzare lo stemma comunale allo scopo di mettere in evidenza l’origine della Meerlander e contraddistinguere chiaramente questa varietà come prodotto originale dell’Haarlemmermeer.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

http://www.eu-streekproducten.nl/sites/default/files/BGA_PD_Meerlander_def.pdf


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.