ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 59

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

58° anno
19 febbraio 2015


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2015/C 059/01

Avvio di procedura (Caso M.7429 — Siemens/Dresser-Rand) ( 1 )

1

2015/C 059/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7495 — APAX/EVRY) ( 1 )

1

2015/C 059/03

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7505 — Carlyle/Warburg Pincus/DBRS) ( 1 )

2


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2015/C 059/04

Tassi di cambio dell'euro

3

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

Autorità di vigilanza EFTA

2015/C 059/05

Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni

4

2015/C 059/06

Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni

5


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2015/C 059/07

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7483 — Abellio Transport / ScotRail) ( 1 )

6

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2015/C 059/08

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

7

2015/C 059/09

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

10


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

19.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 59/1


Avvio di procedura

(Caso M.7429 — Siemens/Dresser-Rand)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 59/01)

Il 13 febbraio 2015 la Commissione ha deciso di avviare la procedura nel sopramenzionato caso avendo constatato che la concentrazione notificata suscita seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune. L'avvio di procedura comporta l'apertura di una seconda fase istruttoria sulla operazione notificata e non pregiudica la decisione finale sul caso. La decisione di avvio di procedura è adottata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) N. 139/2004 del Consiglio (1).

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Per poter essere prese in considerazione nella procedura le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301) o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso M.7429 — Siemens/Dresser-Rand, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento comunitario sulle concentrazioni»).


19.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 59/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7495 — APAX/EVRY)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 59/02)

Il 13 febbraio 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32015M7495. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


19.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 59/2


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7505 — Carlyle/Warburg Pincus/DBRS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 59/03)

Il 16 febbraio 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32015M7505. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

19.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 59/3


Tassi di cambio dell'euro (1)

18 febbraio 2015

(2015/C 59/04)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1372

JPY

yen giapponesi

135,69

DKK

corone danesi

7,4440

GBP

sterline inglesi

0,73720

SEK

corone svedesi

9,5489

CHF

franchi svizzeri

1,0707

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,5480

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,583

HUF

fiorini ungheresi

307,71

PLN

zloty polacchi

4,1909

RON

leu rumeni

4,4518

TRY

lire turche

2,7940

AUD

dollari australiani

1,4598

CAD

dollari canadesi

1,4158

HKD

dollari di Hong Kong

8,8229

NZD

dollari neozelandesi

1,5147

SGD

dollari di Singapore

1,5475

KRW

won sudcoreani

1 267,02

ZAR

rand sudafricani

13,2921

CNY

renminbi Yuan cinese

7,1133

HRK

kuna croata

7,7240

IDR

rupia indonesiana

14 646,88

MYR

ringgit malese

4,1200

PHP

peso filippino

50,372

RUB

rublo russo

70,5714

THB

baht thailandese

37,050

BRL

real brasiliano

3,2195

MXN

peso messicano

16,9923

INR

rupia indiana

70,8500


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

19.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 59/4


Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni

(2015/C 59/05)

L’Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:

Data di adozione della decisione

:

26 novembre 2014

Numero dell’aiuto

:

75701

Numero della decisione

:

518/14/COL

Stato EFTA

:

Norvegia

Titolo (e/o nome del beneficiario)

:

Regime di aiuti per lo sviluppo, la promozione e la distribuzione di produzioni interattive

Base giuridica

:

Regolamento per il sostegno alle produzioni audiovisive n. 1169 del 7 settembre 2009

Bilancio annuale dello Stato (Capo 0334 relativo alle opere cinematografiche e ai mezzi audiovisivi)

Tipo di misura

:

Regime di aiuti

Obiettivo

:

Cultura

Forma dell’aiuto

:

Sovvenzioni dirette

Importo dell’aiuto

:

20 milioni di NOK l’anno

Durata

:

Fino al 31 dicembre 2020

Settore economico

:

Cultura

Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto

:

Norwegian Film Institute

P.O. Box 485 Sentrum

N-0105 Oslo

NORVEGIA

Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell’Autorità di vigilanza EFTA:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/


19.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 59/5


Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni

(2015/C 59/06)

L’Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:

Data di adozione della decisione

:

26 novembre 2014

Numero dell’aiuto

:

76280

Numero della decisione

:

519/14/COL

Stato EFTA

:

Norvegia

Titolo (e/o nome del beneficiario)

:

Modifica del regime fiscale speciale norvegese concernente una riduzione differenziata dell’imposta sul tonnellaggio sulla base di criteri ambientali

Base giuridica

:

Articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell’accordo SEE

Tipo di misura

:

Regime di aiuti

Obiettivo

:

Promozione del settore marittimo

Forma dell’aiuto

:

Esenzione fiscale

Importo dell’aiuto

:

n.a.

Durata

:

Dall’esercizio 2015 fino alla rinotifica

Settore economico

:

Trasporto marittimo

Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto

:

Ministero delle Finanze

P.O. Box 8008 Dep,

N-0030 Oslo

NORVEGIA

Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell’Autorità di vigilanza EFTA:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

19.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 59/6


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7483 — Abellio Transport / ScotRail)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 59/07)

1.

In data 11 febbraio 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Abellio ScotRail Limited («Abellio ScotRail», Regno Unito), controllata di Abellio Transport Holding BV (Paesi Bassi), controllata in ultima istanza da Nederlandse Spoorwegen («NS», Paesi Bassi), acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’attività in franchising di ScotRail (Regno Unito), attualmente gestita da First ScotRail Limited, mediante offerta pubblica.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Abellio Transport Holding: gestione di concessioni o contratti di franchising per il trasporto ferroviario di passeggeri al di fuori dei Paesi Bassi, in particolare nel Regno Unito, in Germania e in Svezia;

—   Abellio ScotRail: gestione dell’attività in franchising di ScotRail;

—   attività in franchising di ScotRail: prestazione di servizi di trasporto ferroviario di passeggeri in Scozia.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7483 — Abellio Transport / ScotRail, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

19.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 59/7


Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2015/C 59/08)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)

DOCUMENTO UNICO

«MANDARINO DELLA NERETVA»

N. UE: HR-PDO-0005-01225-8.5.2014

DOP ( X ) IGP ( )

1.   Denominazione

«Neretvanska mandarina»

2.   Stato membro o paese terzo

Repubblica di Croazia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

La «Neretvanska mandarina» («Mandarino della Neretva») è il frutto di un albero di mandarino appartenente al gruppo varietale Unshiu-Satsuma (Citrus Unshiu Marcovitch). Secondo la sistematica botanica appartiene alla famiglia delle Rutacee, sottofamiglia delle Auranzioidee, genere Citrus, specie Citrus reticulata Blanco.

La «Neretvanska mandarina» è una bacca carnosa raggiata (esperidio), la cui buccia si separa facilmente dalla polpa. La parte edibile del frutto è succosa, priva di semi, di colore arancio, divisa in spicchi facilmente separabili. Il tenore di carotenoidi nella parte commestibile della «Neretvanska mandarina» va dai 15,50 ai 26 mg/kg. Il gusto è leggermente aspro, rinfrescante, con una nota dolce che dipende dal rapporto zucchero-acidità presente nel frutto. La forma del frutto varia da appiattita a arrotondato-appiattita. Il colore della buccia è variabile a seconda del grado di maturazione: all’inizio del processo è verde chiaro e passa gradualmente al giallo chiaro e al giallo dorato, per poi diventare arancione quando il frutto è pienamente maturo. L’aroma è delicato, equilibrato e rinfrescante, e si intensifica quando la buccia viene intaccata o rimossa per la volatilizzazione dei composti aromatici.

La qualità della «Neretvanska mandarina» è definita in funzione dei seguenti parametri:

il contenuto di succo deve essere almeno del 40 %;

il grado totale di acidità del frutto deve situarsi fra lo 0,7 % e l’1,3 %;

il rapporto zucchero-acidità minimo consentito è 7:1 (TSS/TA);

la grandezza del frutto va dal calibro 1-XX al calibro 4.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le fasi della produzione della «Neretvanska mandarina», dalla produzione del materiale riproduttivo fino alla raccolta dei mandarini, devono avvenire nella zona geografica definita al punto 4.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

I frutti raccolti sono riposti in casse di una capacità di 30 kg, collocate su pallet e consegnate alle centrali di acquisto e distribuzione. La preparazione prosegue nelle centrali d’acquisto e comprende, nell’ordine: controllo di qualità e di tracciabilità in ingresso, completamento della maturazione dei frutti (se necessario), calibratura, ceratura tramite nebulizzazione, asciugatura, refrigerazione a 5-8 °C, e, alla fine del processo, controllo di qualità e di tracciabilità in uscita. Il tempo massimo consentito per la preparazione della «Neretvanska mandarina» ai fini della commercializzazione (dal momento dell’arrivo dei frutti nella centrale d’acquisto fino a quello della spedizione) è di 5 giorni o 120 ore.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Al momento della commercializzazione, ogni confezione del prodotto deve recare chiaramente evidenziata la denominazione «Neretvanska mandarina». Per le sue dimensioni, il tipo e il colore delle lettere (carattere tipografico), la denominazione deve risaltare rispetto a qualsiasi altra indicazione sull’imballaggio. Nella dichiarazione del prodotto finito deve anche figurare chiaramente la menzione «Lot broj» (Lotto n.), che garantisce la tracciabilità e che permette in ogni momento di risalire al produttore.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona geografica della valle della Neretva (Narenta) in cui si produce la «Neretvanska mandarina» si estende a nord dalla Bosnia-Erzegovina, e a sud è delimitata dalla linea costiera del Mar Adriatico. Ad est, sud-est e nord-ovest è delimitata dalla catena montuosa dei Dinari. L’area di produzione della «Neretvanska mandarina» comprende le cittadine di Metković, Opuzen e Ploče e i comuni di Slivno, Kula Norinska e Zažablje.

5.   Legame con la zona geografica

Il luogo gode di un microclima determinato dalla vicinanza del mare, che mitiga le basse temperature invernali e le alte temperature estive. La temperatura media annuale (media decennale 2002-2012) nella valle della Neretva è stata di 15,8 °C. La temperatura media invernale è di 7,25 °C. L’umidità relativa dell’aria è un fattore bioclimatico molto importante, poiché insieme alla temperatura dell’aria e al vento è determinante per una corretta transizione fra la fase vegetativa e riproduttiva della crescita dell’albero di mandarino. L’umidità relativa media dell’aria (media su dieci anni) è del 69 %. L’abbondanza di laghi e di corsi d’acqua, intersecati da canali e fossati scavati dall’uomo in occasione di estensivi lavori di bonifica, è un’importante caratteristica della valle della Neretva, che la rende unica anche dal punto di vista idrologico. La distanza massima fra una coltivazione di «Neretvanska mandarina» e una fonte naturale d’acqua è di circa 500 metri. Per queste sue specificità idrologiche la zona ha un elevato livello di acque sotterranee e un’alta umidità relativa dell’aria, soprattutto nel periodo di maturazione (settembre, ottobre, novembre), quando un apporto ottimale d’acqua alle piante è d’importanza fondamentale per la qualità dei frutti. Sotto l’aspetto pedologico, la valle della Neretva si caratterizza per una formazione da terreni alluvionali di composizione marcatamente eterogenea. Per quanto riguarda la tessitura, questa composizione è dominata da terreni limo-sabbiosi e limo-argilloso-sabbiosi, la cui pronunciata capillarità favorisce la crescita degli alberi di mandarino.

In virtù delle predette caratteristiche naturali della sua zona di coltivazione, la «Neretvanska mandarina» si distingue per una buccia sottile e liscia che si rimuove facilmente, per l’assenza di semi e per gli spicchi agevolmente separabili.

La parte edibile del frutto presenta un colore giallo dorato che diventa arancione con l’avanzare della maturazione. Questo in virtù del suo alto tenore in carotenoidi, che è proprio una delle caratteristiche essenziali dei mandarini della zona della Neretva. Dai risultati di analisi effettuate su campioni di questi frutti emerge che i valori di concentrazione dei carotenoidi nella polpa sono superiori alla media [(Dragović-Uzelac V. et al. 2012: «Određivanje specifičnih svojstava Neretvanske mandarine (Citrus reticulata L.) zbog zaštite geografskog podrijetkla (GI)» - Prehrambeno - biotehnološki fakultet, Zagreb (Determinazione delle proprietà specifiche del mandarino della Neretva (Citrus reticulata L.) per la protezione dell’origine geografica (GI), Facoltà di tecnologia alimentare e di biotecnologia, Zagabria)]. La «Neretvanska mandarina» si distingue inoltre per il tenore elevato di succo nella parte commestibile del frutto, per l’alto contenuto di materia secca e per un rapporto equilibrato zucchero-acidità che le conferisce particolari proprietà organolettiche, cioè un gusto rinfrescante e un aroma pronunciato. La coltivazione dei mandarini nella valle della Neretva è cominciata dopo i lavori di bonifica del 1961 e 1962. In alcuni documenti scritti dell’ufficio parrocchiale della chiesa di Sveti Ilija a Metković si riferisce che «nonostante la grande siccità nella valle della Neretva nel 1971, il raccolto di mandarini è stato stimato a 900 tonnellate». La «Neretvanska mandarina» rappresenta quindi un prodotto specifico, le cui particolarità sono dovute non solo all’effetto dell’interazione con l’ambiente (clima, posizione e rilievo), ma anche alla lunga tradizione di produzione. Geograficamente, la valle della Neretva rappresenta una delle tre aree di coltivazione di agrumi più settentrionali d’Europa. Questo fatto influisce in ampia misura sulla struttura della produzione e le scelte dei portainnesti, che in definitiva determinano gli elementi fondamentali della qualità dei frutti. Tutte le coltivazioni della «Neretvanska mandarina» a fini commerciali sono innestate sul Poncirus trifoliata, la cui scelta si è imposta per una serie di vantaggi che incidono direttamente sulla qualità e la precocità del frutto. Oltre a ciò, la vicinanza del mare esercita una forte influenza sulle fluttuazioni giornaliere della temperatura dell’aria (giorno/notte) - soprattutto in autunno, quando la temperatura del mare è spesso più elevata di quella dell’aria ambiente -, e queste oscillazioni della temperatura influenzano direttamente la colorazione, il livello di carotenoidi nella polpa e una maturazione più uniforme e più precoce dei frutti. La lunga tradizione della coltivazione di questi mandarini, che ha più di 80 anni, insieme all’applicazione di nuove conoscenze e tecnologie, hanno contribuito in modo significativo non solo all’espansione della coltura di questi frutti nella valle della Neretva nell’ultimo decennio, ma anche al miglioramento della qualità. E nonostante i numerosi cambiamenti intervenuti nelle tecniche agricole, tutti gli elementi essenziali della zona geografica e della coltivazione tradizionale sono stati conservati: si tratta in particolare di procedimenti di lavoro fondamentali (potatura, alleggerimento della chioma, eliminazione dei germogli selvatici, eliminazione dei frutti dalle piante giovani) che continuano ad essere svolti esclusivamente a mano.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento in oggetto)

http://www.mps.hr/UserDocsImages/HRANA/NER%20MANDARINA/Izmijenjena%20Specifikacija%20proizvoda.pdf


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


19.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 59/10


Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2015/C 59/09)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari  (2)

«EKSTRA DJEVIČANSKO MASLINOVO ULJE CRES»

N. CE: HR-PDO-0005-01206-3.3.2014

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Denominazione

«Ekstra djevičansko maslinovo ulje Cres»

2.   Stato membro o paese terzo

Repubblica di Croazia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1.

L’«Ekstra djevičansko maslinovo ulje Cres» («Olio extravergine di oliva di Cherso») è un olio extravergine di oliva ottenuto direttamente dal frutto dell’olivo Olea europaea, L., e solo con processi meccanici. Le olive devono provenire almeno per il 90 % da alberi della varietà Slivnjača e/o Plominka e per il restante 10 % possono appartenere ad alberi di altre varietà.

All’atto dell’immissione al consumo, l’olio deve possedere le seguenti caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche:

—   acidi grassi liberi: massimo 0,5 %

—   indice dei perossidi: massimo 8 mmol O2/kg

—   K 232: massimo 2,2

—   K 270: massimo 0,2

—   colore: da verde a giallo

—   odore: aroma fruttato di oliva, talvolta accompagnato da un profumo d’erba

—   sapore: oliva sana e fresca, con note di amaro e piccante secondo i seguenti valori:

—   mediana del fruttato: ≥ 2

—   mediana dell’amaro: ≥ 2

—   mediana del piccante: ≥ 2

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le fasi della produzione dell’«Ekstra djevičansko maslinovo ulje Cres» devono avvenire all’interno dell’area geografica di cui al punto 4.

I metodi di coltivazione degli ulivi devono essere conformi a quelli tradizionalmente utilizzati nell’area di produzione: ciò significa che la chioma deve essere mantenuta rada e ariosa per consentirle di ricevere in ogni sua parte sufficiente soleggiamento. Le olive devono essere raccolte direttamente dall’albero e la raccolta deve essere terminata entro il 31 gennaio.

La trasformazione delle olive deve avvenire entro 48 ore dalla raccolta.

L’olio va conservato in recipienti chiusi ermeticamente, ad una temperatura fra i 12 e i 20 °C.

Il condizionamento dell’olio deve essere preceduto da tutte le analisi necessarie per verificare che il prodotto soddisfi tutte le caratteristiche elencate al punto 3.2.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc.

Il condizionamento dell’«Ekstra djevičansko maslinovo ulje Cres» nell’imballaggio commerciale deve avvenire nell’area geografica di produzione di cui al punto 4. In questo modo si garantisce il mantenimento delle caratteristiche specifiche e della qualità dell’olio, che potrebbero venire intaccate da un reiterato travasarsi del prodotto e dal suo trasporto su una maggiore distanza

Condizionare l’olio nell’area di produzione significa anche garantire la tracciabilità del prodotto e facilitarne molto il controllo.

È consentito condizionare il prodotto in recipienti di un volume massimo di 1 litro.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura

È consentito utilizzare nomi, ragioni sociali e marchi privati a condizione che non inducano in errore i consumatori.

La denominazione del prodotto — «Ekstra djevičansko maslinovo ulje Cres» — deve risaltare, per dimensioni, tipo e colore delle lettere (carattere tipografico), rispetto a qualsiasi altra iscrizione, compresi il logo, le immagini e il marchio del produttore. Le dimensioni del marchio del produttore non possono superare il 70 % della dimensione della denominazione d’origine di cui al punto 1.

L’etichettatura non può recare altre menzioni se non quelle enunciate nelle norme in materia contenute nel disciplinare. Non possono essere utilizzate espressioni come «superiore», «genuino», «tradizionale», «tipico», «autoctono», «fatto in casa» e simili, né termini che rimandano a toponimi dell’isola di Cherso.

È consentito usare i nomi di aziende agricole, agriturismi ecc., e la menzione della loro specifica ubicazione, così come l’indicazione dell’imbottigliamento in azienda o da parte di un consorzio di aziende situate nell’area di produzione, solo se il prodotto è ottenuto esclusivamente da olive raccolte in uliveti appartenenti alle aziende agricole in questione.

L’imballaggio deve indicare anche l’anno (la stagione) della raccolta.

Al momento della commercializzazione del prodotto, ogni imballaggio deve recare, oltre alle indicazioni già menzionate, anche il marchio speciale che designa l’«Ekstra djevičansko maslinovo ulje Cres». Sul marchio devono figurare il logo comune «Ekstra djevičansko maslinovo ulje Cres» e il numero progressivo dell’imballaggio, che garantisce al consumatore la tracciabilità e l’origine del prodotto. Il logo comune è qui sotto illustrato.

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Hanno il diritto di utilizzare il marchio, a parità di condizioni, tutti gli utilizzatori dell’indicazione d’origine che commercializzano un prodotto conforme al disciplinare.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La produzione e la lavorazione delle olive, e lo stoccaggio e il condizionamento dell’«Ekstra djevičansko maslinovo ulje Cres» sono limitati all’isola di Cherso. L’area geografica di produzione è delimitata dalla linea costiera dell’isola.

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

L’isola di Cherso è composta da rocce calcaree e dolomitiche del Cretaceo, con piccolissime zone costituite da rocce calcaree del Paleogene e con tracce di flysch. Il tipo di suolo che si è più diffusamente sviluppato su questo sostrato geologico sono le terre rosse, cioè le terre brune litoranee e i terreni sabbiosi dolomitici.

I terreni dolomitici sono i più comuni nella zona centrale dell’isola, dove si trovano le aree più vaste coltivate a ulivi. In mancanza di superfici piane coltivabili nelle valli carsiche, in passato si sono utilizzati anche suoli poco profondi sulle pendenze calcaree e dolomitiche: i terreni venivano resi coltivabili rimuovendo i detriti pietrosi, che venivano accumulati in file lungo le pendenze. Con l’ampliarsi degli uliveti, nel corso del tempo sono stati costruiti numerosi muri a secco allineati e digradanti, che servivano a delimitare e a stabilizzare le terre smosse coltivabili, e a impedire che il terreno venisse inondato sulle pendenze più o meno forti. I terreni delle terrazze rispecchiano in larga misura la mano dell’uomo; il più delle volte sono poco profondi, hanno uno scheletro roccioso e tendono quindi a seccarsi facilmente.

Le caratteristiche climatiche di Cherso sono condizionate essenzialmente dalla posizione dell’isola nella zona del Quarnero, e dal suo orientamento e rilievo. Questo determina frequenti afflussi di masse d’aria fredda nel periodo invernale e il verificarsi di piogge convettive nel corso dell’estate. motivi per cui l’isola non ha la pronunciata stagione secca tipica del clima mediterraneo. La temperatura media annua oscilla fra i 13,0 e i 15,2 °C e la quantità media annua delle precipitazioni è pari a circa 1 100 mm ed è molto ben distribuita durante l’anno. Poiché l’isola di Cherso è situata sul 45o parallelo nord, l’area di produzione dell’«Ekstra djevičansko maslinovo ulje Cres» si trova, sia dal punto di vista geografico che climatico, all’estremo limite settentrionale della coltivazione delle olive.

Sull’isola di Cherso le olive si coltivano fin dai tempi più remoti — la prima testimonianza scritta risale al 1441. (N. Lemessi, 1979, Note storiche, geografiche, artistiche sull’isola di Cherso, vol. I, pag. 46).

L’importanza dell’olivicoltura è illustrata dal fatto che nel 1698 a Cherso si contavano in totale 7 frantoi (fra J. Vlahović, 1995, Odlomci iz povijesti grada Cresa [Brani di storia della città di Cherso], Zagreb, pag. 104), numero che è salito a 11 nel 1795 (fra J. Vlahović, 1995, Odlomci iz povijesti grada Cresa, Zagreb, pag. 107) e a 24 nel 1853 (N. Lemessi, 1979, Note storiche, geografiche, artistiche sull’isola di Cherso, Roma, vol. IV, pag. 358). Il primo frantoio con estrattore centrifugo sulla costa orientale dell’Adriatico è stato installato proprio a Cherso nel 1975.

Con il maggior numero di frantoi è aumentata anche la quantità dell’olio prodotto, e ne è migliorata la qualità. Nel 1771 Fortis indica che l’olio è il prodotto più significativo dell’isola di Cherso, nonché il miglior prodotto dell’epoca nella Repubblica di Venezia (Alberto Fortis, 1771, Saggio d’osservazioni sopra l’isola di Cherso ed Osero, Venezia, pagg. 59 e 60). Numerose fonti scritte riferiscono che a metà e verso la fine del XIX secolo le eccedenze commerciali dell’olio di Cherso venivano vendute nella regione del Quarnero («Eco del Litorale Ungarico», 1843, Fiume, n. 1, pag. 4; n. 7, pag. 4; Giambattista Cubich, 1874, Notizie naturali e storiche sull’isola di Veglia, Trieste, pag. 149; Dragutin Hirc, 1891, Hrvatsko primorje [Litorale croato], Zagreb, pagg. 155 e 301; «Pučki Prijatelj» [Amico popolare], 1912, Pazin, XIII, n. 36, pag. 291).

Oggi si occupa di olivicoltura la maggior parte delle famiglie dell’isola, e questa attività rappresenta l’unico ramo del settore agricolo con un reale interesse economico per l’isola. Tenuto conto delle difficilissime condizioni pedologico-orografiche della produzione agricola, nel corso del tempo il metodo di coltivazione delle olive non è cambiato di molto, e anche oggi è piuttosto estensivo. La specificità della coltivazione delle olive sull’isola di Cherso risiede nella presenza di pecore lasciate pascolare negli uliveti: data l’impossibilità di applicare misure agrotecniche adeguate, sono le pecore a impedire che il terreno sia incolto e a contribuire al mantenimento dell’umidità del suolo.

La tradizione secolare della coltivazione degli ulivi ha permesso agli olivicoltori di Cherso di selezionare col tempo una varietà autoctona denominata Slivnjača, del tutto adatta alle difficili condizioni di coltivazione, che regge bene al freddo e in terreni poco profondi e che difficilmente trattengono l’acqua. Nei terreni più profondi si pianta tradizionalmente la varietà locale Plominka. Negli ultimi due secoli queste varietà non sono cambiate: gli olivicoltori hanno principalmente piantato la Slivnjača, che oggi rappresenta circa l’80 % degli alberi dell’isola.

Grazie all’impegno costante degli olivicoltori di Cherso per produrre un olio di qualità superiore, negli ultimi decenni i metodi e le competenze della raccolta e della lavorazione delle olive sono ulteriormente migliorati. La raccolta avviene a uno stadio molto precoce della maturazione delle olive, che vengono successivamente lavorate entro 48 ore usando i procedimenti più moderni di produzione dell’olio.

5.2.   Specificità del prodotto

Le caratteristiche organolettiche dell’«Ekstra djevičansko maslinovo ulje Cres» si distinguono per le note leggermente o mediamente piccanti o amare e talvolta anche per un odore d’erba. La mediana del piccante e dell’amaro è di norma superiore a 2. La nota amara a volte è più accentuata, per cui l’olio non è sempre equilibrato sul piano organolettico. Il piccante e l’amaro sono caratteristiche positive dell’olio di oliva derivanti dall’alto tenore di polifenoli, che possiedono anche proprietà antiossidanti e proteggono l’olio dal deterioramento dovuto all’ossidazione.

Per l’uso dominante di una varietà autoctona (Slivnjača) e di una varietà locale (Plominka) di ulivi, l’olio si contraddistingue anche per la composizione particolare della frazione lipidica, in particolare la bassa percentuale di campesterolo e stigmasterolo. Una delle specifiche caratteristiche dell’«Ekstra djevičansko maslinovo ulje Cres» è la bassa percentuale di acidi grassi liberi e il basso valore di perossidi (O. Boschelle, A. Rogić, D. Kocijančić, L.S. Conte, 1995, «Određivanje sastava lipidne frakcije dviju sorti maslina s otoka Cresa, u odnosu na proces sazrijevanja» [Determinazione della composizione della frazione lipidica di due varietà di olive dell’isola di Cherso rispetto al processo di maturazione], Pomologia Croatica, vol.1, n. 3-4, pag. 16).

La proporzione di acido oleico nell’«Ekstra djevičansko maslinovo ulje Cres» di norma è superiore al 72 %.

5.3.   Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP), o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

La specificità dell’«Ekstra djevičansko maslinovo ulje Cres» è determinata dalle particolari condizioni pedoclimatiche dell’isola e dall’intervento diretto e indiretto dell’uomo.

Le difficili condizioni della coltivazione delle olive a Cherso sono dovute in primo luogo alla presenza di terreni molto poco profondi e piuttosto pietrosi e al clima estremo che vi regna. Date queste condizioni, gli olivicoltori locali hanno quindi dovuto investire molto tempo e molta esperienza per individuare le varietà adatte alla coltivazione. È stata così selezionata la varietà autoctona Slivnjača, che si è dimostrata la più adatta alla coltivazione nei terreni poco profondi e che oggi rappresenta l’80 % di tutti gli alberi dell’isola. Selezionando varietà con caratteristiche che incidono sulla composizione chimica dell’olio, specialmente sulle percentuali di alcuni steroli, nel corso del tempo gli olivicoltori hanno influenzato indirettamente anche le caratteristiche attuali dell’olio.

Gli olivicoltori influenzano peraltro direttamente le caratteristiche dell’«Ekstra djevičansko maslinovo ulje Cres» soprattutto facendo attenzione ai periodi della raccolta e alla velocità e alle modalità della lavorazione delle olive. Raccogliendo le olive a uno stadio precoce di maturazione e lavorandole con i sistemi moderni si influisce direttamente sulla quantità di polifenoli e quindi sulla nota amara e piccante dell’olio, le cui mediane sono pari o superiori a 2, e sulla presenza dell’odore d’erba. Alla raccolta precoce e alla velocità della lavorazione sono anche dovuti i bassi tenori di acidi grassi liberi e il basso valore dei perossidi.

La quantità di polifenoli è anche influenzata dalle condizioni climatiche del periodo della crescita e della maturazione dei frutti. Le particolari condizioni climatiche di Cherso, condizionate dalla posizione geografica dell’isola, incidono anche sul tenore di acido oleico (di norma superiore al 72 %) nella composizione complessiva degli acidi grassi: la quantità più elevata di acido oleico è difatti dovuta al maggior freddo in cui avviene la coltivazione delle olive.

Si può quindi concludere che la composizione chimica e le specificità organolettiche dell’«Ekstra djevičansko maslinovo ulje Cres» sono influenzate in primo luogo dalle condizioni pedoclimatiche dell’isola di Cherso, dalle caratteristiche genetiche delle varietà utilizzate e dalle competenze della popolazione locale nella raccolta e nella lavorazione delle olive, così come dall’interazione fra tutti questi fattori.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

[articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006 (3)]

http://www.mps.hr/UserDocsImages/HRANA/CRESKO%20MASLINOVO%20ULJE/Specifikacija_ulje_Cres_FINAL7_cover.pdf


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

(3)  Cfr. nota n. 2.