ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 38

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

58° anno
4 febbraio 2015


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2015/C 038/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7366 — Whirlpool / Indesit) ( 1 )

1

2015/C 038/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7493 — National Grid / Elia / Nemo JV) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2015/C 038/03

Avviso all’attenzione delle persone soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2011/72/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2015/157, e dal regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/147 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia

2

2015/C 038/04

Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/147 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia

3

 

Commissione europea

2015/C 038/05

Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento: 0,05 % al 1o febbraio 2015 — Tassi di cambio dell'euro

4

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2015/C 038/06

Informazioni ai sensi dell'articolo 71 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari

5

2015/C 038/07

Aggiornamento degli importi di riferimento per l’attraversamento delle frontiere esterne, a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)

20


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2015/C 038/08

Invito a presentare proposte 2015 — EAC/A04/2014 — Programma Erasmus+: Modifica del termine per la presentazione delle domande per le azioni Jean Monnet

22

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2015/C 038/09

Avviso destinato a Ashraf Muhammad Yusuf ‘Uthman ‘Abd Al-Salam, Ibrahim ‘Isa Hajji Muhammad Al-Bakr, Tarkhan Tayumurazovich Batirashvili e ‘Abd Al-Malik Muhammad Yusuf ‘Uthman ‘Abd Al-Salam, che sono stati aggiunti all'elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda, in forza del regolamento (UE) 2015/167 della Commissione

23


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

4.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 38/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7366 — Whirlpool / Indesit)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 38/01)

Il 13 ottobre 2014 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32014M7366. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


4.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 38/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7493 — National Grid / Elia / Nemo JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 38/02)

Il 29 gennaio 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32015M7493. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

4.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 38/2


Avviso all’attenzione delle persone soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2011/72/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2015/157, e dal regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/147 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia

(2015/C 38/03)

Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone che figurano nell’allegato della decisione 2011/72/PESC del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2015/157 (2), e nell’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/147 del Consiglio (4), concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia.

Il Consiglio dell’Unione europea ha deciso che le persone che figurano nei suddetti allegati devono continuare ad essere incluse nell’elenco delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2011/72/PESC e dal regolamento (UE) n. 101/2011 concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia.

Le persone interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell’elenco summenzionato. Le eventuali richieste devono essere presentate anteriormente al 1o giugno 2015 e inoltrate al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini di un ulteriore riesame delle misure restrittive che il Consiglio effettuerà anteriormente al 31 luglio 2015.


(1)  GU L 28 del 2.2.2011, pag. 62.

(2)  GU L 26 del 31.1.2015, pag. 29.

(3)  GU L 31 del 5.2.2011, pag. 1.

(4)  GU L 26 del 31.1.2015, pag. 3.


4.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 38/3


Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/147 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia

(2015/C 38/04)

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (1):

La base giuridica del trattamento dei dati è il regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio (2), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/147 del Consiglio (3).

Il responsabile del trattamento dei dati è il Consiglio dell'Unione europea rappresentato dal direttore generale della DG C (Affari esteri, allargamento e protezione civile) del Segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l'unità 1C della DG C che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

e-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Il trattamento è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma del regolamento (UE) n. 101/2011, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/147.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento negli elenchi fissati in tale regolamento.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (CE) n. 45/2001, le richieste di accesso, nonché le richieste di rettifica o di opposizione devono ricevere risposta in conformità della sezione 5 della decisione 2004/644/CE del Consiglio (4).

I dati personali saranno conservati per un periodo di 5 anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone soggette al congelamento dei beni o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Gli interessati possono rivolgersi al garante europeo della protezione dei dati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.


(1)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(2)  GU L 31 del 5.2.2011, pag. 1.

(3)  GU L 26 del 31.1.2015, pag. 3.

(4)  GU L 296 del 21.9.2004, pag. 16.


Commissione europea

4.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 38/4


Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento (1):

0,05 % al 1o febbraio 2015

Tassi di cambio dell'euro (2)

3 febbraio 2015

(2015/C 38/05)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1376

JPY

yen giapponesi

133,48

DKK

corone danesi

7,4440

GBP

sterline inglesi

0,75395

SEK

corone svedesi

9,4118

CHF

franchi svizzeri

1,0526

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,6370

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,748

HUF

fiorini ungheresi

309,18

PLN

zloty polacchi

4,1620

RON

leu rumeni

4,4033

TRY

lire turche

2,7382

AUD

dollari australiani

1,4799

CAD

dollari canadesi

1,4316

HKD

dollari di Hong Kong

8,8214

NZD

dollari neozelandesi

1,5742

SGD

dollari di Singapore

1,5362

KRW

won sudcoreani

1 251,26

ZAR

rand sudafricani

13,0318

CNY

renminbi Yuan cinese

7,1180

HRK

kuna croata

7,7090

IDR

rupia indonesiana

14 358,41

MYR

ringgit malese

4,0819

PHP

peso filippino

50,136

RUB

rublo russo

75,8145

THB

baht thailandese

37,120

BRL

real brasiliano

3,0848

MXN

peso messicano

16,8433

INR

rupia indiana

70,2086


(1)  Tasso applicato all'operazione più recente rispetto alla data indicata. Nel caso di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse è il tasso di interesse marginale.

(2)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

4.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 38/5


Informazioni ai sensi dell'articolo 71 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (1)

(2015/C 38/06)

Elenco 1

Le denominazioni delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le istanze di dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, sono le seguenti:

in Belgio, Tribunale di primo grado («tribunal de première instance»/«rechtbank van eerste aanleg»/«erstinstanzliches Gericht»),

in Bulgaria, Tribunale distrettuale («окръжнияT съд»),

nella Repubblica ceca, Tribunale distrettuale («okresní soud»); a Prague, Tribunale circoscrizionale («obvodní soud»); a Brno, Tribunale municipale («městský soud»),

in Danimarca, Pubblica amministrazione della Danimarca («Statsforvaltningen»),

in Germania:

a)

il giudice di famiglia del Tribunale locale («Amtsgericht-Familiengericht») presso il Tribunale regionale superiore («Oberlandesgericht»), nel cui distretto risiede abitualmente la persona contro la quale è presentata l'istanza o viene richiesta l'esecuzione;

b)

nella circoscrizione del Tribunale regionale superiore di Berlino («Kammergericht» Berlin), il Tribunale locale di Pankow-Weiss («Amtsgerichts Pankow/Weissensee»);

c)

se il procedimento riguarda l'esecuzione di un atto notarile, tale atto può essere dichiarato esecutivo da un notaio,

in Estonia, Tribunale distrettuale («maakohtud»),

in Grecia, Tribunale monocratico di primo grado («Μονομελές Πρωτοδικείο»),

in Spagna, Tribunale di primo grado («Juzgado de Primera Instancia»),

in Francia, Presidente del Tribunale di primo grado («tribunal de grande instance») o Presidente del collegio notarile («Président de la Chambre des Notaires»),

in Croazia, Tribunale municipale («Općinski sud»),

in Irlanda, Master of the High Court,

in Italia, Corte d'appello,

a Cipro, Tribunali distrettuali per le cause di famiglia («Οικογενειακó Δικαστήριο») di Nicosia, Limassol, Larnaca/Famagusta e Paphos,

in Lettonia, Tribunale distrettuale (o Tribunale di primo grado) [«rajona (pilsētas) tiesa»],

in Lituania, Corte d'appello («Lietuvos apeliacinis teismas»),

in Lussemburgo, Presidente del «Tribunal d'arrondissement»,

in Ungheria, Corti distrettuali («Járásbíróság») con sede presso la Corte regionale («Törvényszék»); a Budapest la Corte centrale distrettuale di Buda («Budai Központi Kerületi Bíróság»),

a Malta, Tribunale civile (Sezione che si occupa di diritto di famiglia),

nei Paesi Bassi, giudice per i provvedimenti interinali («voorzieningenrechter van de Rechtbank»),

in Austria, Tribunale distrettuale («Bezirksgericht»),

in Polonia, Tribunale distrettuale («sądy okręgowy»),

in Portogallo, Tribunali distrettuali — Sezioni per la famiglia e minorili («Secções de família e menores das instâncias centrais») e altre sezioni dei Tribunali distrettuali («Secções de competência genérica ou cível das instâncias locais»), in funzione dei tribunali esistenti nella giurisdizione territoriale,

in Romania, Tribunale («Tribunalul»),

in Slovenia, Tribunale distrettuale («okrožno sodišče»),

in Slovacchia, Tribunale distrettuale («okresný súd»),

in Finlandia, Tribunale distrettuale («käräjäoikeus»/«tingsrätt»),

in Svezia, Corte d'appello della regione dello Svealand («Svea hovrätt»),

nel Regno Unito:

a)

in Inghilterra e Galles, la Family Court su trasmissione da parte dell'Unità per l'esecuzione reciproca delle decisioni in materia alimentare («Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Unit — REMO»);

b)

in Scozia, la Sheriff's Court, su trasmissione da parte dei ministri scozzesi;

c)

in Irlanda del Nord, la Magistrates' Court, su trasmissione da parte del Dipartimento della Giustizia;

d)

a Gibilterra, la Clerk to the Magistrates' Court.

Elenco 2

Le denominazioni delle autorità giurisdizionali competenti a trattare i ricorsi contro le decisioni sulle istanze di dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, sono le seguenti:

in Belgio, per il convenuto, il Tribunale di primo grado («tribunal de première instance»/«rechtbank van eerste aanleg»/«erstinstanzliches Gericht») e, per l'attore, la Corte d'appello («cour d'appel»/«hof van beroep»),

in Bulgaria, Corte d'Appello di Sofia («СофийскияT апелативен съд»),

nella Repubblica ceca, il Tribunale regionale («krajský soud»), attraverso il Tribunale distrettuale («okresní soud») che ha emesso la decisione; a Praga, il Tribunale municipale («městský soud»), attraverso il Tribunale circoscrizionale («obvodní soud») che ha emesso la decisione; a Brno, il Tribunale regionale («krajský soud»), attraverso il tribunale municipale («městský soud») che ha emesso la decisione,

in Danimarca, Commissione nazionale per i ricorsi, Sezione Affari di famiglia («Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen»),

in Germania, il Tribunale regionale superiore («Oberlandesgericht»), attraverso l'organo giurisdizionale che ha emesso la decisione,

in Estonia, Tribunale circondariale («ringkonnakohtud»),

in Grecia, la Corte d'appello («Εφετείο» nella cui giurisdizione regionale rientra il Tribunale monocratico di primo grado che ha emesso la decisione,

in Spagna, Tribunale provinciale («audiencia provincial»),

in Francia, Corte d'appello («Cour d'appel»),

in Croazia, il Tribunale distrettuale («Županijski sud») attraverso il Tribunale municipale («Općinski sud»), cioè il Tribunale di primo grado che ha adottato la decisione,

in Irlanda, High Court,

in Italia, Corte d'appello,

a Cipro, Corte d'appello per le cause di famiglia («Δευτεροβάθμιο Οικογενειακό Δικαστήριο»),

in Lettonia, il Tribunale regionale («apgabaltiesā»), attraverso il competente Tribunale distrettuale (o Tribunale di primo grado) [«rajona (pilsētas) tiesa»],

in Lituania, Corte d'appello («Lietuvos apeliacinis teismas»),

in Lussemburgo, la Corte superiore investita dei ricorsi («Cour Supérieure de Justice siégeant en matière d'appel civil»),

in Ungheria, Corti regionali («Törvényszékek»); a Budapest, Corte regionale di Budapest capitale («Fővárosi Törvényszék»),

a Malta, Corte d'appello,

nei Paesi Bassi, il Tribunale distrettuale («Rechtbank») del giudice per i provvedimenti interinali che ha statuito sulla domanda di dichiarazione di esecutività,

in Austria, il Tribunale regionale («Landesgericht»), attraverso il tribunale distrettuale («Bezirksgericht») che ha emesso la decisione,

in Polonia, la Corte d'appello («Sąd apelacyjny»), attraverso il tribunale regionale («sąd rejonowy») che ha emesso la decisione,

in Portogallo, Corte d'appello («Tribunal da Relação»),

in Romania, Corte d'appello («Curtea de apel»),

in Slovenia, l'organo giurisdizionale che ha pronunciato la decisione,

in Slovacchia, Tribunale regionale («krajský súd»), attraverso il Tribunale distrettuale («okresný súd») che ha emesso la decisione,

in Finlandia, Corte d'appello («hovioikeus»/«hovrätt»),

in Svezia, Corte d'appello della regione dello Svealand («Svea hovrätt»),

nel Regno Unito:

a)

in Inghilterra e Galles, la Family Court su trasmissione da parte dell'unità REMO;

b)

in Scozia, la Sheriff's Court, su trasmissione da parte dei ministri scozzesi;

c)

in Irlanda del Nord, la Magistrates' Court, su trasmissione da parte del Dipartimento della Giustizia;

d)

a Gibilterra, la Clerk to the Magistrates' Court.

Elenco 3

I mezzi di impugnazione di cui all'articolo 33 sono i seguenti:

in Belgio, i ricorsi per motivi di diritto avverso una sentenza pronunciata in appello possono essere presentati dinanzi alla Corte di cassazione («pourvoi en cassation devant la Cour de Cassation»),

in Bulgaria, impugnazione dinanzi alla Corte suprema di Cassazione («ВърховнияT касационен съд»),

nella Repubblica ceca, un ricorso per nullità («žaloba pro zmatečnost») conformemente all'articolo 229 e sgg. del Codice di procedura civile, un ricorso per riaprire il procedimento («zaloba na obnovu rizeni») ai sensi dell'articolo 228 e sgg. del Codice di procedura civile, e un ricorso per motivi di diritto («dovolání») ai sensi dell'articolo 236 e sgg. del Codice di procedura civile, e, in certi casi, conformemente all'articolo 30 della legge sui procedimenti giudiziari speciali, può essere presentato dinanzi alla Corte suprema avverso una sentenza resa in appello,

in Danimarca, le decisioni adottate dalla Commissione nazionale per i ricorsi, Sezione Affari di famiglia («Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen») possono essere impugnate dinanzi agli organi giurisdizionali in base all'articolo 63 della Costituzione. L'organo giurisdizionale competente a riesaminare una decisione adottata dalla Sezione Affari di famiglia è il giudice della residenza del ricorrente nel caso in cui quest'ultimo sia residente in Danimarca. Qualora il ricorrente non sia domiciliato in Danimarca la causa dev'essere discussa dinanzi al Tribunale del distretto di Copenhagen («Københavns Byret»). I ricorsi contro le decisioni del Tribunale del distretto di Copenhagen possono essere presentati dinanzi alla Corte d'appello («landsretten») e quelli presentati contro le decisioni prese da quest'ultima dinanzi alla Corte suprema, previa autorizzazione dell'organo dell'ammissibilità dei ricorsi. («Procesbevillingsnævnet»). Al momento della ricezione di un ricorso presentato da una delle parti il Tribunale del distretto di Copenhagen può rimettere la causa alla Corte d'appello qualora sia in discussione una questione di principio,

in Germania, un ricorso per motivi di diritto («Rechtsbeschwerde») può essere presentato dinanzi alla Corte federale di giustizia («Bundesgerichtshof»). Il ricorso per motivi di diritto deve essere presentato entro un mese dalla notifica della decisione del Tribunale d'appello,

in Estonia, impugnazione dinanzi alla Corte suprema («Riigikohus») (Codice di procedura civile, art. 625 e articoli 695-701),

in Grecia, ricorso per cassazione («αίτηση αναίρεσης») presentato dinanzi alla Corte suprema civile e penale («Areios Pagos» o «Άρειος Πάγος»),

in Spagna, le impugnazioni straordinarie per violazioni procedurali sono proposte dinanzi alla Corte superiore di giustizia di ogni comunità autonoma («Tribunal Superior de Justicia, en cada Comunidad Autónoma»), e i ricorsi in cassazione sono presentati dinanzi alla Corte suprema («recurso de casación ante el Tribunal Supremo»). Questi ricorsi sono disciplinati dal Capo IV e dal Capo V — rispettivamente «Impugnazione straordinaria per violazione procedurale» («Del recurso extraordinario por infracción procesal») e «Ricorso in cassazione» («Del recurso de casación») — del Titolo IV della Legge 1/2000 di procedura civile,

in Francia, ricorso in cassazione («pourvoi en cassation») presentato alla Corte di cassazione, secondo le disposizioni previste dai disposti degli articoli 973-982 e 1009-1031 del Codice di procedura civile,

in Croazia, revisione dinanzi alla Corte suprema della Repubblica di Croazia («Vrhovni sud Republike Hrvatske») attraverso il Tribunale municipale («Općinski sud») che ha emesso la decisione in primo grado, ai sensi degli articoli 382-400 del Codice di procedura civile, oppure un'istanza di nuovo processo su richiesta di una delle parti, presentata al Tribunale municipale («Općinski sud») che ha emesso la decisione in primo grado, ai sensi degli articoli 421-428 del Codice di procedura civile,

in Irlanda, ricorso per motivi di diritto alla Court of Appeal (tuttavia, ai sensi della Costituzione irlandese, la Supreme Court è competente a decidere delle impugnazioni avverso le decisioni della High Court qualora ritenga che sussistano circostanze eccezionali che giustificano l'impugnazione diretta dinanzi alla Supreme Court. La Supreme Court è altresì competente a decidere delle impugnazioni avverso le decisioni della Court of appeal qualora reputi che ricorrano determinate condizioni previste dalla Costituzione),

in Italia, i mezzi di impugnazione ordinaria e straordinaria sono il ricorso per cassazione, la revocazione e l'opposizione di terzo,

a Cipro, non esiste alcun ulteriore mezzo di impugnazione dinanzi a un'altra giurisdizione,

in Lettonia, può essere proposta l'impugnazione dinanzi alla Corte suprema per il tramite del Tribunale regionale pertinente («pārsūdzēt Augstākajā tiesā ar attiecīgās apgabaltiesas starpniecību»),

in Lituania, ricorso in cassazione dinanzi alla Corte suprema («Lietuvos Aukščiausiasis Teismas»). I ricorsi in cassazione dichiarati ricevibili sono iscritti come prioritari nel ruolo delle cause che devono essere trattate in cassazione dalla Corte suprema. La Corte suprema stabilisce un termine non inferiore a 14 giorni per la presentazione di osservazioni sul ricorso in cassazione. Nell'atto di notifica dell'iscrizione del ricorso nel ruolo delle cause da trattare in cassazione (articolo 350, comma 7 del Codice di procedura civile della Repubblica di Lituania), la Corte suprema informa le parti e le altre persone interessate dalla causa del termine che ha stabilito per la presentazione di osservazioni sul ricorso stesso. Le parti devono, e le altre persone interessate possono, presentare per iscritto le loro osservazioni sul ricorso in cassazione entro il termine stabilito, che decorre dal momento dell'iscrizione del ricorso nel ruolo della cause che devono essere trattate in cassazione dalla Corte suprema,

in Lussemburgo, la decisione emessa sul ricorso può costituire oggetto solo di un ricorso per cassazione («pourvoi en cassation») dinanzi alla Corte di cassazione,

in Ungheria, le domande di riesame («felülvizsgálati kérelem») sono trasmesse alla Corte suprema (Curia), attraverso la Corte distrettuale («Járásbíróság») che ha emesso la sentenza di primo grado,

a Malta, non esiste alcun ulteriore mezzo di impugnazione dinanzi a un'altra giurisdizione,

nei Paesi Bassi, i ricorsi in cassazione sono presentati dinanzi alla Corte di cassazione dei Paesi Bassi («Hoge Raad der Nederlanden», «Alta Corte»). Possono essere prese in considerazione solo questioni di diritto. La Corte di cassazione esamina solo se la legge — incluse le norme processuali — è stata correttamente applicata. Per le questioni di fatto, è vincolata da quanto stabilito nella sentenza impugnata. Le parti del ricorso in cassazione sono rappresentate da un avvocato. Il ricorso viene avviato presentandone le motivazioni. Il convenuto può presentare una memoria di risposta entro tre settimane (o altro termine stabilito dalla Corte di cassazione). Se ritenuto opportuno nell'interesse della causa, gli avvocati possono fornire chiarimenti. Il Procuratore generale della Corte di cassazione formula un parere scritto, in base al quale la Corte di cassazione emette la sentenza,

in Austria, un ricorso («Revisionsrekurs») ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 1, e dell'articolo 84, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione («Exekutionsordnung») in combinato disposto con l'articolo 528 del Codice di procedura civile («Zivilprozessordnung») deve essere presentato dinanzi al Tribunale distrettuale (Tribunale di primo grado), che inoltra il ricorso per decisione alla Corte suprema,

in Polonia, i ricorsi in cassazione («karga kasacyjna») (articoli 3981-39821 del Codice di procedura civile polacco), sono presentati dinanzi alla Corte suprema polacca («Sąd Najwyższy»). Il ricorso in cassazione va presentato dinanzi alla Corte suprema attraverso la Corte d'appello («Sąd apelacyjny») che ha emesso la decisione impugnata (articolo 3985, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 11511, paragrafo 3, del Codice di procedura civile polacco),

in Portogallo, possono essere presentati ricorsi alla Corte suprema («Supremo Tribunal de Justiça») solo su un punto di diritto,

in Romania, una decisione emessa in appello può essere oggetto di un nuovo ricorso dinanzi all'Alta corte di cassazione e giustizia («Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie») (articolo 97, considerando 1, della Legge n. 134/2010 relativa al Codice di procedura civile),

in Slovenia, ricorso dinanzi alla Corte suprema («Vrhovno sodišče Republike Slovenije»),

in Slovacchia, può essere presentato appello straordinario («dovolanie»), ai sensi degli articoli 236-243d del Codice di procedura civile slovacco, dinanzi alla Corte suprema («najvyšší súd»), tramite il tribunale che ha emesso la decisione contestata,

in Finlandia, impugnazione dinanzi alla Corte suprema («korkein oikeus»/«högsta domstolen»). Qualora voglia impugnare la decisione, la persona interessata deve richiedere alla Corte suprema l'autorizzazione a presentare ricorso. Detta autorizzazione può essere concessa solo se appaia rilevante portare il caso dinanzi alla Corte suprema al fine di ottenere una decisione sull'applicazione della normativa in altri casi analoghi oppure per garantire l'uniformità dell'applicazione della legge. L'autorizzazione può essere concessa anche qualora vi siano ragioni specifiche connesse ad errori procedurali o di altra natura sulla cui base sia stata resa la decisione impugnata e che ne giustifichino la revoca o l'annullamento, oppure in presenza di altre ragioni importanti ai fini della sua concessione. Le istruzioni per la presentazione del ricorso sono allegate alla decisione della Corte d'appello. Dette istruzioni indicano su quale base l'autorizzazione a presentare il ricorso può essere concessa secondo la legge e in che modo l'interessato debba procedere affinché il ricorso sia esaminato dalla Corte suprema. Il termine per introdurre la richiesta di autorizzazione e per la presentazione del ricorso è di 60 giorni dalla data in cui la decisione della Corte d'appello è stata resa accessibile alle parti,

in Svezia, ricorso alla Corte suprema («Högsta domstolen»). La domanda di ricorso è proposta allo Svea hovrätt (Corte d'appello della regione dello Svealand),

nel Regno Unito:

a)

in Inghilterra e Galles, esiste un solo grado di impugnazione ulteriore per motivi di diritto, presso l'autorità giurisdizionale superiore a quella che ha ricevuto il ricorso;

b)

in Scozia, può essere presentato ricorso presso la Court of Session;

c)

in Irlanda del Nord, esiste un solo grado di impugnazione ulteriore per motivi di diritto presso la Court of Appeal;

d)

a Gibilterra, può essere presentato ricorso presso la Supreme Court.

Elenco 4

Le procedure di riesame ai fini dell'articolo 19 e le relative autorità giurisdizionali competenti sono le seguenti:

in Belgio, […],

in Bulgaria, Corte suprema di cassazione («Върховния касационен съд»),

nella Repubblica ceca, il Tribunale distrettuale («okresní soud») che ha emesso la decisione in primo grado. La decisione con cui il Tribunale respinge una domanda di riesame può essere impugnata,

in Danimarca, non applicabile,

in Germania, l'organo giurisdizionale che ha emesso la decisione. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 19, trovano applicazione le disposizioni relative al procedimento in contumacia. Se le condizioni di cui all'articolo 19 non sono soddisfatte, il giudice respinge la domanda mediante decisione. Tale decisione può essere resa senza procedura orale,

in Estonia, Tribunale distrettuale («maakohtud»). La procedura segue le disposizioni che disciplinano la decisione sulla richiesta di annullamento di una sentenza in contumacia, nella misura in cui ciò non sia stato altrimenti stipulato dal regolamento,

in Grecia, l'organo giurisdizionale che ha pronunciato la decisione,

in Spagna, il Tribunale di primo grado («Juzgados de Primera Instancia») che ha emesso la decisione. Il procedimento di riesame è regolato al Capo II, Dei ricorsi di riesame e revisione («De los recursos de reposición y revision»), del Titolo IV della Legge 1/2000 di procedura civile,

in Francia, l'appello può essere proposto dinanzi alla Corte d'appello («Cour d'appel») nella cui circoscrizione ha sede l'autorità giurisdizionale che ha emesso la decisione contestata,

in Croazia, il Tribunale municipale («Općinski sud») che ha emesso la decisione in primo grado. La procedura è avviata su domanda di parte (conformemente agli articoli 421-428 del Codice di procedura civile) entro 45 giorni dalla data in cui il convenuto ha preso effettivamente conoscenza del contenuto della decisione e ha potuto agire, e al più tardi a decorrere dalla data della prima misura d'esecuzione avente l'effetto di rendere i suoi beni, interamente o in parte, non disponibili. Conformemente all'articolo 117 del Codice di procedura civile, una parte può presentare istanza di ripristino di una situazione precedente, e tale istanza deve essere presentata all'autorità giurisdizionale presso la quale avrebbe dovuto essere adottata un'azione invece omessa,

in Irlanda, l'autorità giurisdizionale che ha emesso la decisione (Superior Court, Circuit Court, District Court). Le norme procedurali rilevanti sono le seguenti:

a)

Superior Courts: l'Order 13 Rule 11 delle Superior Courts prevede che: «Qualora un giudice adotti una decisione finale conformemente a una delle norme precedenti del presente Order, è consentito al giudice modificare o annullare tale decisione per motivi che ritiene giusti». Inoltre, l'Order 27 Rule 14 delle Superior Courts prevede che: «Qualsiasi decisione resa in contumacia conformemente al presente Order o a un'altra delle Rules può essere annullata per motivi di costi o altri motivi che il giudice ritenga opportuni […]»;

b)

Circuit Court: l'Order 30 delle Circuit Court prevede che: «Qualora la decisione sia stata resa in contumacia contro una parte per mancata comparizione o mancata rappresentazione, tale parte può […] notificare una notice of motion (avviso di istanza) […] volta a modificare o annullare la decisione». L'Order prevede quindi che: «Il giudice può […] modificare o annullare la decisione in questione […]»;

c)

District Court: l'Order 45 Rule 3 della District Court prevede che: «Una parte contro la quale sia stato ottenuto un provvedimento […] può presentare richiesta al fine di modificare o annullare detto provvedimento […]». L'Order prevede quindi che: «Il giudice ha facoltà […] di accogliere o respingere la richiesta di modificare o annullare il provvedimento […]»,

in Italia, il Tribunale ordinario che ha emesso la decisione,

a Cipro, il Tribunale distrettuale per le cause di famiglia («Οικογενειακó Δικαστήριο») che ha emesso la decisione contestata. Il riesame per i casi previsti da tale articolo è effettuato tramite una domanda di annullamento ai sensi della disposizione 48, articolo 9, lettere h) e n), del Codice di procedura civile,

in Lettonia:

a)

per quanto riguarda il riesame di una sentenza o decisione emessa da un Tribunale distrettuale (o Tribunale di primo grado) [«rajona (pilsētas) tiesa»]: il pertinente Tribunale regionale («apgabaltiesai»);

b)

per quanto attiene al riesame di una sentenza o decisione emessa da un Tribunale regionale («apgabaltiesai»): la Camera per le cause civili della Corte suprema («Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātai»);

c)

per quanto attiene al riesame di una sentenza o decisione emessa da una Camera della Corte suprema: la Sezione delle cause civili del Senato della Corte suprema («Augstākās tiesas Civillietu departamentam»).

La richiesta di riesame non può essere presentata una volta scaduto il termine entro il quale il documento con forza esecutiva relativo alla decisione in questione può essere presentato per l'esecuzione. Nell'esaminare una domanda, il tribunale valuta se le circostanze descritte dal ricorrente possono considerarsi tali da giustificare il riesame della decisione ai sensi dell'articolo 19 del regolamento. Qualora il tribunale riscontri che le circostanze giustificano il riesame della decisione, esso annulla integralmente la decisione impugnata e rinvia la causa per revisione al Tribunale di primo grado. Qualora invece ritenga che le circostanze descritte nella domanda non giustifichino il riesame della sentenza, il tribunale rigetta la domanda. È possibile agire in giudizio in via sussidiaria contro la decisione del tribunale,

in Lituania, l'organo giurisdizionale che ha pronunciato la decisione: Tribunali distrettuali e regionali («apylinkių teismai», «apygardų teismai»). Quando il tribunale dichiara ricevibile una domanda, trasmette al ricorrente copia della domanda e dei suoi allegati e lo informa che è tenuto a presentare per iscritto una risposta entro 14 giorni dall'invio della domanda. La domanda di riesame della decisione in materia di obbligazioni alimentari è trattata dal tribunale con procedura scritta. Se lo ritiene necessario, il tribunale può decidere di trattare la decisione di riesame con procedura orale. Il tribunale tratta la domanda entro 14 giorni dalla scadenza del termine impartito per la presentazione della risposta, prendendo una delle decisioni di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento,

in Lussemburgo, l'autorità giurisdizionale che ha emesso la decisione oggetto del riesame. La domanda deve essere introdotta secondo le modalità applicate dinanzi a tale autorità giurisdizionale:

a)

Justice de paix de Luxembourg;

b)

Justice de paix d'Esch-sur-Alzette;

c)

Justice de paix de Diekirch;

d)

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg;

e)

Tribunal d'arrondissement de Diekirch;

f)

Cour Supérieure de Justice,

in Ungheria, Corte distrettuale («Járásbíróság») di primo grado, in conformità delle norme in materia di revisione del processo (Legge III del 1952 relativa al Codice di procedura civile, Capitolo XIII, Articoli 260-269),

a Malta, Tribunale civile (Sezione che si occupa di diritto di famiglia). La procedura di riesame per le finalità di cui all'articolo 19 è contenuta nell'articolo 6 dell'«International Maintenance Obligation Order, 2011 (LN452/11)» sulla «Procedura di riesame»,

nei Paesi Bassi, l'organo giurisdizionale che ha pronunciato la decisione, e che può essere il Tribunale distrettuale («Rechtbank») o la Corte d'appello («Gerechtshof»),

in Austria, l'autorità giurisdizionale di primo grado, che decide essa stessa sul merito (ad esempio in caso di ripristino) o inoltra il ricorso all'autorità giurisdizionale superiore:

a)

in caso di notificazione o comunicazione regolare ai sensi della normativa austriaca [articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento]: domanda di ripristino della situazione anteriore («Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand») in caso di mancato rispetto dei termini per contestare il credito o di non comparizione all'udienza;

b)

in caso di notificazione o comunicazione irregolare ai sensi della normativa austriaca [articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento]: esistono due tipi di ricorso, ovvero la «Berufung» contro la decisione (in caso di decisione contumaciale), e il «Rekurs» contro la decisione (in caso di ordine del giudice emanato in base alla non comparizione),

in Polonia, la procedura di cui all'articolo 19 del regolamento è la procedura di riesame di decisioni emesse in casi che riguardano le obbligazioni alimentari, disciplinata dall'articolo 11442 del Codice di procedura civile. La domanda di riesame è presentata all'autorità giurisdizionale che ha emesso la decisione contestata. Pertanto, a seconda dell'autorità che ha emesso la decisione contestata relativa ad obbligazioni alimentari, l'autorità giurisdizionale competente a conoscerne il riesame, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento può essere:

a)

il Tribunale regionale («sąd rejonowy»); oppure

b)

il Tribunale distrettuale («sąd okręgowy»), qualora tale organo abbia emesso una decisione relativa alle obbligazioni alimentari in un procedimento che riguarda la separazione, il divorzio o l'annullamento del matrimonio,

in Portogallo, il tribunale che ha emesso la sentenza sottoposta a riesame. La procedura di riesame ai sensi dell'articolo 19 è la domanda di riesame di cui all'articolo 696, lettera e) del Codice di procedura civile e la procedura di cui all'articolo 140 del Codice di procedura civile,

in Romania, l'organo giurisdizionale che ha emesso la decisione, generalmente un Tribunale distrettuale («Judecătoria») o un Tribunale superiore («Tribunalul»). Conformemente all'articolo 505, paragrafo 1, della Legge n. 134/2010 relativa al Codice di procedura civile, la richiesta di annullamento deve essere introdotta presso l'organo giurisdizionale che ha reso la decisione contestata, mentre, conformemente all'articolo 510, paragrafo 1, della stessa legge, la richiesta di revisione deve essere introdotta presso l'organo giurisdizionale che ha pronunciato la decisione definitiva contestata,

in Slovenia, il Tribunale distrettuale («okrožno sodišče»), in particolare il tribunale che hanno emesso la decisione in primo grado. Le procedure di riesame ai sensi dell'articolo 19 sono la «revisione dei procedimenti» (articoli 394-401 del Codice di procedura civile) o il «ripristino dello status quo» (articoli 116-120),

in Slovacchia, le autorità giurisdizionali sono competenti ad accogliere domande di riesame in materia di obbligazioni alimentari per un nuovo processo ai sensi degli articoli 228 - 235 del codice di procedura civile slovacco. Le domande di avvio di un nuovo processo sono oggetto di riesame del tribunale distrettuale («okresný súd») che si è pronunciato sul merito della causa in primo grado,

in Finlandia, l'autorità giurisdizionale che ha emesso pronuncia definitiva sulla causa in questione. La procedura che trova applicazione, mutatis mutandis, è dettata dalle sezioni da 3 a 5 e 14 bis del capitolo 31 del Codice di procedura giudiziaria,

in Svezia, la Corte d'appello («hovrätt») se la domanda di riesame riguarda una decisione del Tribunale distrettuale («tingsrätt») o dell'Autorità di esecuzione svedese («Kronofogdemyndigheten»). La domanda deve essere proposta per iscritto e il richiedente deve specificare a quale decisione si riferisce la domanda. La domanda deve inoltre indicare i motivi su cui si basa e le prove documentali o di altro tipo cui il richiedente intende riferirsi. La domanda deve essere comunicata alle altre parti,

nel Regno Unito, non applicabile.

Elenco 5

I nomi e gli estremi delle autorità centrali e, se del caso, la portata delle loro funzioni, ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 3, sono i seguenti:

in Belgio, Service public fédéral Justice/Federale Overheidsdienst Justitie, Boulevard de Waterloo 115, 1000 Bruxelles/Brussel; Fax +32 25427006;

a)

per casi da trattare in francese: Tel. +32 25426785;

E-mail: aliments@just.fgov.be;

b)

per casi da trattare in neerlandese: Tel. +32 25426762;

E-mail: alimentatie@just.fgov.be,

in Bulgaria, Ministero della Giustizia («Министерството на правосъдието»), Ulitsa Slavyanska 1, 1040 Sofia; Tel. +359 29237555; Fax +359 29870098;

E-mail: Е_Gyurova@justice.government.bg oppure M_Parvanova@justice.government.bg,

nella Repubblica ceca, Ufficio per la protezione giuridica internazionale dei minori («Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí»), Šilingrovo náměstí 3/4, 602 00 Brno;

Tel. +420 542215522; Fax +420 542212836;

E-mail: podatelna@umpod.cz; Internet: http://www.umpod.cz,

in Danimarca, non applicabile,

in Germania, Ufficio federale della Giustizia («Bundesamt für Justiz»), 53094 Bonn;

Tel. +49 22899410-5534/22899410-5869/22899410-5549;

Fax 0228/99 4 10-5050 (nazionale) oppure +49 22899410-5202 (internazionale);

E-mail: auslandsunterhalt@bfj.bund.de,

in Estonia, Ministero della Giustizia («Justiitsministeerium»), Tõnismägi 5a, Tallinn 15191; Tel. +372 6208100; E-mail: info@just.ee,

in Grecia, Ministero della Giustizia, della trasparenza e dei diritti umani, Direzione della cooperazione giudiziaria internazionale in cause civili («Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων–Τμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές & Ποινικές Υποθέσεις»), Mesogeion 96, 115 27, Atene; Tel. +30 2107767312; Fax +30 2107767499;

E-mail: civilunit@justice.gov.gr,

in Spagna, Ministero della Giustizia («Ministerio de Justicia»), Responsabile del «Servicio de Pensiones Alimenticias Internacionales. Subdirección de Cooperación Jurídica Internacional, Ministerio de Justicia», c/ San Bernardo, 62, 28071 Madrid; Tel. +34 913902295/913902294; Fax +34 913904457; E-mail: isabel.hernandez@mjusticia.es,

in Francia, Ministère des Affaires étrangères et européennes, Direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire — Service des conventions, des affaires civiles et de l'entraide judiciaire — Sous-direction de la protection des droits des personnes — Bureau du recouvrement de créances alimentaires à l'étranger, 27 Rue de la Convention CS, 91533 F, 75732 Paris Cedex 15; Tel. +33 143179199; Fax +33 143178197; E-mail: recouv-creances-alimentaires.fae-saj-pdp@diplomatie.gouv.fr,

in Croazia, Ministero delle Politiche sociali e della gioventù («Ministarstvo socijalne politike i mladih»), Savska cesta 66, 10 000 Zagreb; Tel. +385 15557111; Fax +385 15557222; E-mail: ministarstvo@mspm.hr; Internet: www.mspm.hr,

in Irlanda, Ministro della Giustizia e della parità — Dipartimento della Riforma giudiziaria e legislativa («Minister for Justice and Equality — Department of Justice and Law Reform»), Bishop's Square, Redmond's Hill, Dublin 2; Fax +353 14790201; E-mail: mainrecov_inbox@justice.ie,

in Italia, Ministero della Giustizia — Dipartimento per la Giustizia minorile, via Damiano Chiesa 24, 00136 Roma;

Tel. +39 0668188326/0668188331; Fax +39 0668188323;

E-mail: acitalia0409.dgm@giustizia.it; Casella di posta elettronica certificata: aci0409.dgm@giustiziacert.it,

a Cipro, Ministero della Giustizia e dell'Ordine pubblico — Unità per la cooperazione giuridica internazionale («Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως–Μονάδα Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας»), 125 Athalassas Avenue, 1461 Nicosia;

Tel. +357 22805943; Fax +357 22805969; E-mail: yhadjiprodromou@mjpo.gov.cy;

Tel. +357 22805932; Fax +357 22518328; E-mail: tdionysiou@mjpo.gov.cy,

in Lettonia, Amministrazione del Fondo di garanzia per gli alimenti («Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija»), Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, LV-1010; Tel. +371 67830626; Fax +371 67830636; E-mail: pasts@ugf.gov.lv,

in Lituania, Servizio per il patrocinio a spese dello Stato di Vilnius («Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba»), Odminių g. 11, LT-01122 Vilnius;

Tel. +370 852647480; Fax +370 852647481; E-mail: vilniausvgtpt@infolex.lt,

in Lussemburgo, Procura generale presso la Corte superiore di giustizia («Parquet Général près la Cour supérieure de Justice») — Parquet Général — Cité judiciaire 2080 Luxembourg; Tel. +352 475981-393/475981-329; Fax +352 470550;

E-mail: parquet.general@justice.etat.lu,

in Ungheria, Ministero della Giustizia ungherese («Magyarország Igazságügyi Minisztériuma»), 1054 Budapest, 2-4 Kossuth square; Tel. +36 17954846; Fax +36 17950463; E-mail: nmfo@im.gov.hu,

a Malta, Direttore incaricato della Protezione sociale — Ministero dell'educazione, dell'impiego e della famiglia («Director for Social Welfare Standards — Ministry for Education, Employment and the Family»), 469 Bugeia Institute, St Joseph High Road, St Venera SVR 1012;

Tel. +356 22788000; Fax +356 22788360; E-mail: welfare.standards@gov.mt,

nei Paesi Bassi, Ufficio nazionale per la riscossione degli assegni alimentari [«Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen» (LBIO)]: Marten Meesweg 109-111, P.O. Box 8901, 3009 AX Rotterdam; Tel. +31 102894895; Fax +31 102894882;

E-mail: iia@lbio.nl; Internet: http://www.lbio.nl,

in Austria, Ministero federale della Giustizia («Bundesministerium für Justiz»), Museumstraße 7, A-1070 Wien; Servizio: Abteilung I 10; Tel. +43 1521522142; Fax +43 152522829;

E-mail: team.z@bmj.gv.at,

in Polonia, Ministero della Giustizia — Dipartimento responsabile per la cooperazione internazionale e il diritto europeo («Ministerstwo Sprawiedliwości — Departament Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego»), Al. Ujazdowskie 11, PL-00-950 Warszawa; Tel. +48 222390870; Fax +48 226280949; E-mail: alimenty@ms.gov.pl,

in Portogallo, Direzione generale dell'amministrazione della giustizia, Av. D. João II, no 1.08.01 D/E- Pisos 0 e 9o ao 14o, 1990-097 Lisboa; Tel. +351 217906200/217906223;

Fax +351 211545100/211545116; E-mail: correio@dgaj.mj.pt or cji.dsaj@dgaj.mj.pt;

Internet: http://www.dgai.mj.pt or http://www.cji-dgaj.mj.pt,

in Romania, Ministero della Giustizia, Direzione Diritto internazionale e cooperazione giudiziaria («Ministerul Justiţiei, Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară»), 17 Str. Apolodor, Bucureşti, Sector 5, 050741; Tel. +40 372041077;

Fax +40 372041079; E-mail: ddit@just.ro or dreptinternational@just.ro,

in Slovenia, Ministero del Lavoro, della famiglia, degli affari sociali e della pari opportunità («Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti»), Kotnikova 28, SI-1000 Ljubljana; Tel. +386 13697700; Fax +386 13697832; E-mail: gp.mddsz@gov.si,

in Slovacchia, Centro per la tutela giuridica internazionale dei minori e della gioventù («Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže»), Špitálská 8, P.O. Box 57, 814 99 Bratislava; Tel. +421 220463208; Fax +421 220463258;

E-mail: cipc@cipc.gov.sk; Internet: http://www.cipc.sk,

in Finlandia, Ministero della Giustizia («oikeusministeriö»/«justitieministeriet»), Unità Amministrazione giudiziaria internazionale («Oikeusministeriö Kansainvälisen oikeudenhoidon yksikkö»/«Enheten för internationell rättsvård»), PL 25, FI-00023 Valtioneuvosto; Tel. +358 916067628; Fax +358 916067524;

E-mail: central.authority@om.fi,

in Svezia, Cassa di previdenza sociale svedese («Försäkringskassan»):

a)

per questioni generali e questioni relative a decisioni politiche: SE-103 51 Stockholm; Tel. +46 87869000; Fax +46 84112789;

E-mail: huvudkontoret@forsakringskassan.se;

b)

per domande e richieste di assistenza in casi specifici: Box 1164, SE-621 22 Visby; Tel. +46 771179000; Fax +46 101120411;

E-mail: centralmyndigheten@forsakringskassan.se,

nel Regno Unito, le autorità centrali per ciascuna giurisdizione sono le seguenti:

a)

in Inghilterra e Galles: il Lord Chancellor ha la responsabilità politica generale, mentre le relative funzioni amministrative sono svolte dall'Unità per l'esecuzione reciproca delle decisioni in materia alimentare («Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Unit — REMO»), Victory House, 30-34 Kingsway, London, WC2B 6EX; Tel. +44 2036812757; Fax +44 2036818764; E-mail: remo@offsol.gsi.gov.uk,

b)

in Scozia, il Governo Scozzese, Autorità centrale & Servizio del Diritto internazionale («Scottish Government, Central Authority & International Law Branch»), GW15 St Andrew's House, Edinburgh, EH1 3DG; Tel. +44 1312443570/1312444832; Fax +44 1312444848; E-mail: maintenanceenforcement@scotland.gsi.gov.uk;

c)

in Irlanda del Nord, Unità REMO presso l'Unità operativa centrale, Ufficio dei servizi giudiziari dell'Irlanda del Nord, Ministero della Giustizia («REMO Unit at Central Business Unit, Northern Ireland Courts and Tribunals Service, Department of Justice Department of Justice»), 4th Floor Laganside House, 23-27 Oxford Street, Belfast, BT1 3LA; Tel. 0300 200 7812 (Regno Unito) o +44 2890495884 (internazionale); Fax +44 2890728945; E-mail: BusinessDevelopmentGroupDL@courtsni.gov.uk;

d)

a Gibilterra, Ministero della Giustizia, Governo di Gibilterra («Minister for Justice, Government of Gibraltar»), No 6 Convent Place, Tel. +350 20059267; Fax +350 20059271; E-mail: moj@gibraltar.gov.gi.

Elenco 6

I nomi e gli estremi degli enti pubblici o altri organismi e, se del caso, la portata delle loro funzioni, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 3, sono i seguenti:

in Belgio e Bulgaria, nessuno,

nella Repubblica ceca, il Ministero della Giustizia («Ministerstvo spravedlnosti») ha piena competenza per garantire la concessione del patrocinio a spese dello Stato conformemente all'articolo 51, paragrafo 2, punto a) del regolamento, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2; Tel. +420 221997925; Fax +420 221997919; E-mail: moc@msp.justice.cz; Internet: http://www.justice.cz,

in Danimarca, non applicabile,

in Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Irlanda, Italia, Cipro e Lettonia, nessuno,

in Lituania, se la domanda si riferisce a obbligazioni alimentari nei confronti di un minore di anni 21 nel quadro di un rapporto genitore/figlio, le funzioni di autorità centrale ai sensi dell'articolo 51 del regolamento sono svolte dall'Amministrazione del fondo per gli alimenti ai minori presso il Ministero della sicurezza sociale e del lavoro («Vaikų išlaikymo fondo administracija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos»), Rinktinės g. 48A, LT-09318 Vilnius; Tel. +370 852728081;

Fax +370 852653984; E-mail: info@vif.lt.

Se le circostanze lo richiedono, il patrocinio a spese dello Stato per le domande di cui all'articolo 56 del regolamento viene concesso secondo la procedura stabilita dalla legge lituana sul patrocinio a spese dello Stato, a meno la legge lituana che attua gli atti dell'Unione europea e di diritto internazionale che disciplinano la procedura civile o il regolamento non dispongano altrimenti. Se nel corso dell'esame di una delle domande di cui all'articolo 56 del regolamento si constata che il richiedente ha bisogno del patrocinio a spese dello Stato, il Servizio per il patrocinio a spese dello Stato di Vilnius e l'Amministrazione del Fondo per gli alimenti ai minori presso il Ministero della sicurezza sociale e del lavoro trasmettono la domanda di patrocinio a spese dello Stato direttamente alle autorità competenti per la concessione di tale patrocinio, ossia ai servizi per il patrocinio a spese dello Stato della Repubblica di Lituania,

in Lussemburgo, Ungheria, Malta, nei Paesi Bassi e in Austria, nessuno,

in Polonia, le autorità incaricate di svolgere le funzioni di autorità centrale riguardo alla trasmissione delle domande e all'adozione di misure appropriate in merito sono i Tribunali distrettuali («sądy okręgowe»). I nomi e gli estremi dei Tribunali distrettuali sono disponibili sull'Atlante giudiziario europeo in materia civile o sul Portale europeo della giustizia elettronica,

in Portogallo, Romania, Slovenia e Slovacchia, nessuno,

in Finlandia, Istituto delle assicurazioni sociali della Finlandia (KELA) («Kansaneläkeläitos»/«Folkpensionsanstalten»), Perintäkeskus, Helsingin perintäyksikkö, Kansainvälinen erityisperintä, PL 50, FI-00601 Helsinki;

Tel. +358 403545469; Fax +358 206353330; E-mail: kv.erityisperinta@kela.fi;

Internet: http://www.kela.fi/in/internet/english.nsf.

Quando KELA assegna prestazioni alimentari a un soggetto legittimato a ottenerle, può svolgere le seguenti funzioni di autorità centrale:

presentare domanda di riconoscimento o di riconoscimento e dichiarazione di esecutività di una decisione ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1), lettera a),

presentare domanda di esecuzione di una decisione emessa o riconosciuta nello Stato membro richiesto ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1), lettera b),

rivolgere una richiesta di misure specifiche ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1),

in Svezia, nessuno,

nel Regno Unito, per quanto riguarda l'Irlanda del Nord, Commissione per i servizi legali («Legal Services Commission») (con riferimento all'articolo 51, paragrafo 2, lettera a) sulla concessione del patrocinio a spese dello Stato), 2nd Floor, Waterfront Plaza, 8 Laganbank Road, Mays Meadow, Belfast, BT1 3BN; Tel. +44 2890408888;

Fax +44 2890408990; E-mail: accesstojustice@nilsc.org.uk.

Elenco 7

I nomi delle autorità competenti in materia di esecuzione ai fini dell'articolo 21 sono i seguenti:

in Belgio, gli ufficiali giudiziari («huissiers de justice»/«Gerechtsdeurwaarders»),

in Bulgaria, l'organo giurisdizionale distrettuale («окръжнияT съд»),

nella Repubblica ceca, il Tribunale distrettuale («okresní soudy»),

in Danimarca, l'unità dello SKAT competente per la Danimarca meridionale,

in Germania, il Tribunale locale («Amtsgericht») nella cui circoscrizione si svolge o si è svolta la procedura di esecuzione,

in Estonia, Tribunale distrettuale («maakohtud»),

in Grecia, Tribunale monocratico di primo grado («Μονομελές Πρωτοδικείο»),

in Spagna, i giudici di primo grado («Juzgados de Primera Instancia») della capitale della provincia in cui la parte contro la quale si chiede l'esecuzione risiede o della provincia in cui l'esecuzione deve aver luogo,

in Francia, il giudice del luogo in cui risiede il debitore oppure del luogo d'esecuzione del provvedimento. Qualora il debitore risieda all'estero o il domicilio sia ignoto, il giudice competente è quello del luogo d'esecuzione del provvedimento,

in Croazia, Tribunale municipale («Općinski sud»),

in Irlanda, High Court,

in Italia, Tribunali ordinari,

a Cipro:

a)

Tribunale per le cause di famiglia («Οικογενειακό Δικαστήριο») di Nicosia;

b)

Tribunale per le cause di famiglia («Οικογενειακό Δικαστήριο») di Limassol;

c)

Tribunale per le cause di famiglia («Οικογενειακό Δικαστήριο») di Larnarka/Famagusta;

d)

Tribunale per le cause di famiglia («Οικογενειακό Δικαστήριο») di Paphos,

in Lettonia, Tribunale distrettuale (o Tribunale di primo grado) [«rajona (pilsētas) tiesas»],

in Lituania, le istanze di diniego, di cui all'articolo 21, paragrafo 2, sono trattate dalla Corte d'appello lituana («Lietuvos apeliacinis teismas»). Le istanze di sospensione, di cui all'articolo 21, paragrafo 3, sono trattate dal Tribunale distrettuale («apylinkių teismai») del luogo di esecuzione,

in Lussemburgo, Procura generale presso la Corte superiore di giustizia («Parquet Général près la Cour supérieure de Justice»),

in Ungheria, nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 2, i giudici distrettuali («Járásbíróság») con sede presso la Corte regionale («Törvényszék»); a Budapest la Corte centrale distrettuale di Buda («Budai Központi Kerületi Bíróság»). nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 3, i giudici distrettuali («Járásbíróság») competenti con sede presso l'ufficiale giudiziario del procedimento d'esecuzione,

in Malta, Tribunale civile (Sezione che si occupa di diritto di famiglia),

nei Paesi Bassi, gli ufficiali giudiziari («Gerechtsdeurwaarders»),

in Austria, l'autorità giurisdizionale competente in materia di esecuzione («zuständiges Exekutionsgericht») ai sensi degli articoli da 17 a 19 del regolamento sull'esecuzione o, in caso di ricorso, l'autorità giurisdizionale di secondo grado («Instanzenzug übergeordnetes Gericht»),

in Polonia:

a)

per le decisioni in merito a quanto disposto dall'articolo 21, paragrafo 2, il Tribunale regionale («sąd rejonowy») competente per materia, dinanzi al quale è pendente il procedimento d'esecuzione; qualora l'esecuzione non abbia avuto inizio, detta autorità è il Tribunale regionale («sąd rejonowy») competente per materia secondo le norme che regolano la giurisdizione in generale;

b)

per le decisioni in merito a quanto disposto dall'articolo 21, paragrafo 3, il Tribunale regionale («sąd rejonowy») da cui dipende l'ufficiale giudiziario incaricato dell'esecuzione,

in Portogallo, i Tribunali distrettuali — Sezioni per la famiglia e minorili («Secções de família e menores das instâncias centrais») o i Tribunali distrettuali d'esecuzione («Secção de execução das instâncias centrais»), in funzione dei tribunali esistenti nella giurisdizione territoriale,

in Romania, il Tribunale distrettuale («Judecătoria») del luogo in cui risiede il debitore oppure del luogo d'esecuzione del provvedimento,

in Slovenia, Tribunali circondariali («okrajno sodišče»),

in Slovacchia, il Tribunale distrettuale («okresný súd») in qualità di tribunale dell'esecuzione («exekučný súd»),

in Finlandia, l'ufficiale giudiziario del luogo di residenza o domicilio del convenuto («ulosottomies»/«utmätningsman»). L'istanza può essere presentata a qualunque agenzia esecutiva locale,

in Svezia, Autorità di esecuzione svedese («Kronofogdemyndigheten»),

nel Regno Unito:

a)

in Inghilterra e Galles: la Family Court, su trasmissione da parte dell'unità REMO;

b)

in Scozia: la Sheriff's Court, su trasmissione da parte dei ministri scozzesi;

c)

in Irlanda del Nord: la Magistrates' Court, su trasmissione da parte del Dipartimento della Giustizia;

d)

a Gibilterra: la Clerk to the Magistrates'Court.

Elenco 8

Le lingue accettate per la traduzione dei documenti di cui agli articoli 20, 28 e 40 sono le seguenti:

Il Belgio non accetta nessun'altra lingua se non la lingua o le lingue ufficiali del luogo di esecuzione, conformemente al diritto nazionale belga. L'elenco di tali lingue figura nel manuale degli organi riceventi di cui al regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (2), pubblicato sull'Atlante giudiziario europeo in materia civile o sul Portale europeo della giustizia elettronica,

in Bulgaria, bulgaro,

nella Repubblica ceca, ceco o slovacco,

in Danimarca, danese, finlandese, islandese, norvegese o svedese,

in Germania, tedesco,

in Estonia, estone o inglese,

in Grecia, greco,

in Spagna, spagnolo o portoghese,

in Francia, francese,

in Croazia, croato,

in Irlanda, irlandese o inglese,

in Italia, italiano

a Cipro, greco o inglese,

in Lettonia, lettone,

in Lituania:

a)

per la traduzione dei documenti di cui all'articolo 20: lituano;

b)

per la traduzione dei documenti di cui agli articoli 28 e 40: lituano o inglese,

in Lussemburgo, francese o tedesco,

in Ungheria, ungherese,

a Malta, inglese,

nei Paesi Bassi, neerlandese,

in Austria, tedesco,

in Polonia, polacco,

in Portogallo, portoghese,

in Romania, rumeno,

in Slovenia: sloveno, e:

a)

presso il Tribunale distrettuale di Koper (Capodistria) («okrožno sodišče v Kopru»): sloveno o italiano;

b)

presso il Tribunale circondariale di Koper (Capodistria) («okrajno sodišče v Kopru»): sloveno o italiano;

c)

presso il Tribunale circondariale di Piran (Pirano) («okrajno sodišče v Pirani»): sloveno o italiano;

d)

presso il Tribunale circondariale di Lendava (Lendva) («okrajno sodišče v Lendavu»): sloveno o ungherese,

in Slovacchia, slovacco o ceco,

in Finlandia, finlandese, svedese o inglese,

in Svezia, svedese,

nel Regno Unito, inglese.

Elenco 9

Le lingue accettate dalle autorità centrali per la comunicazione con le altre autorità centrali ai sensi dell'articolo 59 sono le seguenti:

in Belgio, inglese, neerlandese, francese o tedesco,

in Bulgaria, bulgaro,

nella Repubblica ceca, ceco, inglese o slovacco,

in Danimarca, non applicabile,

in Germania, tedesco. Le comunicazioni tra il Bundesamt für Justiz in quanto autorità centrale e un'altra autorità centrale possono svolgersi in inglese, se ciò è stato convenuto dalle autorità centrali interessate,

in Estonia, inglese o estone,

in Grecia, greco o inglese,

in Spagna, spagnolo o inglese,

in Francia, francese,

in Croazia:

a)

per il modulo di domanda e di richiesta: croato;

b)

per altre comunicazioni, l'autorità centrale, se richiesto, accetta croato o inglese,

in Irlanda, irlandese o inglese,

in Italia, italiano,

a Cipro, greco o inglese,

in Lettonia:

a)

per il modulo di domanda: lettone;

b)

per il modulo di richiesta, lettone o inglese;

c)

per le altre comunicazioni, ove, richiesto, l'autorità centrale accetta il lettone o l'inglese,

in Lituania, lituano o inglese,

in Lussemburgo, francese o tedesco,

in Ungheria:

a)

per il modulo di domanda: ungherese;

b)

per le richieste: ungherese, inglese e tedesco;

c)

per le altre comunicazioni l'autorità centrale accetta ungherese, inglese o tedesco,

in Malta, maltese o inglese,

nei Paesi Bsssi:

a)

per il modulo di domanda e di richiesta: neerlandese;

b)

per le altre comunicazioni, ove, richiesto, l'autorità centrale accetta il neerlandese o l'inglese,

in Austria, tedesco, inglese o francese,

in Polonia:

a)

per il modulo di domanda e di richiesta: polacco;

b)

per le altre comunicazioni, ove, richiesto, l'autorità centrale accetta il polacco o l'inglese,

in Portogallo, portoghese, inglese o francese,

in Romania, rumeno, inglese o francese,

in Slovenia, sloveno o inglese,

in Slovacchia, slovacco, ceco, inglese o tedesco,

in Finlandia, finlandese, svedese o inglese,

in Svezia, svedese,

nel Regno Unito, inglese.


(1)  GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1.

(2)  GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79.


4.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 38/20


Aggiornamento degli importi di riferimento per l’attraversamento delle frontiere esterne, a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (1)

(2015/C 38/07)

La pubblicazione degli importi di riferimento per l’attraversamento delle frontiere esterne, a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell’articolo 34 del codice frontiere Schengen.

Oltre alle pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale, sul sito web della direzione generale Migrazione e affari interni è possibile consultare un aggiornamento mensile.

SPAGNA

in sostituzione dell’elenco pubblicato sulla GU C 57 del 28.2.2014.

L’ordinanza del ministero della presidenza (PRE/1282/2007) del 10 maggio 2007 sui mezzi economici che gli stranieri sono tenuti a comprovare per entrare in territorio spagnolo stabilisce l’entità di tali mezzi.

a)

Per il proprio sostentamento durante il soggiorno in Spagna si richiede un importo in euro equivalente al 10 % del salario minimo nazionale lordo (64,86 EUR per il 2015), o l’equivalente legale in moneta estera, moltiplicato per il numero di giorni da trascorrere in territorio spagnolo e per il numero di persone che viaggiano a carico dell’interessato. Tale importo sarà comunque pari ad almeno il 90 % del salario minimo nazionale lordo vigente (583,74 EUR per il 2015), o l’equivalente legale in moneta estera, per persona, indipendentemente dalla durata del soggiorno previsto.

b)

Per il rientro nel paese di provenienza o per il transito verso paesi terzi, è necessario comprovare di disporre di biglietto o biglietti nominativi, non trasferibili e chiusi per il mezzo di trasporto che si intende utilizzare.

Lo straniero deve dimostrare di disporre dei mezzi economici previsti mediante esibizione degli stessi in caso di denaro contante, o mediante presentazione di assegni certificati, travellers cheque, lettere di credito o carte di credito che dovranno essere accompagnate dall’estratto del conto bancario o da un libretto di banca aggiornato (non saranno accettate lettere di istituti di credito né estratti conto via Internet), o di qualunque altro strumento che permetta di comprovare inequivocabilmente il credito disponibile nel conto bancario o nella carta di credito di cui sopra.

Elenco delle precedenti pubblicazioni

 

GU C 247 del 13.10.2006, pag. 19.

 

GU C 153 del 6.7.2007, pag. 22.

 

GU C 182 del 4.8.2007, pag. 18;

 

GU C 57 dell’1.3.2008, pag. 38.

 

GU C 134 del 31.5.2008, pag. 19.

 

GU C 37 del 14.2.2009, pag. 8.

 

GU C 35 del 12.2.2010, pag. 7;

 

GU C 304 del 10.11.2010, pag. 5.

 

GU C 24 del 26.1.2011, pag. 6.

 

GU C 157 del 27.5.2011, pag. 8.

 

GU C 203 del 9.7.2011, pag. 16.

 

GU C 11 del 13.1.2012, pag. 13.

 

GU C 72 del 10.3.2012, pag. 44.

 

GU C 199 del 7.7.2012, pag. 8.

 

GU C 298 del 4.10.2012, pag. 3.

 

GU C 56 del 26.2.2013, pag. 13.

 

GU C 98 del 5.4.2013, pag. 3.

 

GU C 269 del 18.9.2013, pag. 2.

 

GU C 57 del 28.2.2014, pag. 1.

 

GU C 152 del 20.5.2014, pag. 25.

 

GU C 224 del 15.7.2014, pag. 31.

 

GU C 434 del 4.12.2014, pag. 3.

 

GU C 447 del 13.12.2014, pag. 32.


(1)  Cfr. l’elenco delle precedenti pubblicazioni alla fine di questo aggiornamento.


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

4.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 38/22


Invito a presentare proposte 2015 — EAC/A04/2014 — Programma Erasmus+: Modifica del termine per la presentazione delle domande per le azioni Jean Monnet

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 344 del 2 ottobre 2014 )

(2015/C 38/08)

Per quanto riguarda le azioni Jean Monnet il punto 5, «Termine per la presentazione delle domande», è stato modificato come segue:

«Azioni Jean Monnet

Cattedre, moduli, centri di eccellenza, sostegno alle istituzioni e alle associazioni, reti, progetti

26 marzo 2015»


ALTRI ATTI

Commissione europea

4.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 38/23


Avviso destinato a Ashraf Muhammad Yusuf ‘Uthman ‘Abd Al-Salam, Ibrahim ‘Isa Hajji Muhammad Al-Bakr, Tarkhan Tayumurazovich Batirashvili e ‘Abd Al-Malik Muhammad Yusuf ‘Uthman ‘Abd Al-Salam, che sono stati aggiunti all'elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda, in forza del regolamento (UE) 2015/167 della Commissione

(2015/C 38/09)

1.

La posizione comune 2002/402/PESC (1) invita l'Unione a congelare i capitali e le risorse economiche dei membri dell'organizzazione Al-Qaeda e di altre persone, gruppi, imprese ed entità ad essa associati, quali figurano nell'elenco compilato conformemente alle risoluzioni UNSCR 1267(1999) e 1333(2000) e regolarmente aggiornato dal Comitato delle Nazioni Unite istituito ai sensi della risoluzione UNSCR 1267(1999).

L'elenco compilato dal suddetto Comitato delle Nazioni Unite comprende:

Al-Qaeda;

le persone fisiche o giuridiche, le entità, gli organismi e i gruppi associati a Al-Qaeda e

le persone giuridiche, le entità e gli organismi posseduti o controllati da uno/a qualsiasi di queste persone, entità, organismi e gruppi associati o che li sostengono in altro modo.

Gli atti o le attività che indicano che una persona, un gruppo, un'impresa o un'entità è «associata/o a» Al-Qaeda consistono, tra l'altro, nel:

a)

partecipare al finanziamento, alla programmazione, all'agevolazione, alla preparazione o all'esecuzione di atti o attività in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno di Al-Qaeda o di qualsiasi sua cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;

b)

fornire, vendere o trasferire ad uno qualsiasi di essi armi e materiale connesso;

c)

arruolare per uno qualsiasi di essi o

d)

sostenere in altro modo atti o attività di uno qualsiasi di essi.

2.

Il 23 gennaio 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato l'aggiunta di Ashraf Muhammad Yusuf ‘Uthman ‘Abd Al-Salam, Ibrahim ‘Isa Hajji Muhammad Al-Bakr, Tarkhan Tayumurazovich Batirashvili e ‘Abd Al-Malik Muhammad Yusuf ‘Uthman ‘Abd Al-Salam all'elenco del Comitato per le sanzioni contro Al-Qaeda.

Gli interessati possono presentare in qualsiasi momento al mediatore dell'ONU, unitamente ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta di riesame della decisione di inserirli nel suddetto elenco delle Nazioni Unite. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

United Nations - Office of the Ombudsperson

Room TB-08041D

New York, NY 10017

STATI UNITI D'AMERICA

Tel. +1 2129632671

Fax +1 2129631300/3778

E-mail: ombudsperson@un.org

Per ulteriori informazioni consultare http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml

3.

Sulla base della decisione delle Nazioni Unite di cui al paragrafo 2, la Commissione ha adottato il regolamento (UE) 2015/167 (2), recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (3). La modifica, eseguita a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 881/2002, aggiunge Ashraf Muhammad Yusuf ‘Uthman ‘Abd Al-Salam, Ibrahim ‘Isa Hajji Muhammad Al-Bakr, Tarkhan Tayumurazovich Batirashvili e ‘Abd Al-Malik Muhammad Yusuf ‘Uthman ‘Abd Al-Salam all'elenco dell'allegato I del regolamento («allegato I»).

Le seguenti misure del regolamento (CE) n. 881/2002 si applicano alle persone e alle entità che figurano nell'allegato I:

(1)

congelamento di tutti i fondi e risorse economiche appartenenti alle persone e alle entità interessate, o in loro possesso, e divieto (per tutti) di mettere direttamente o indirettamente fondi e risorse economiche a disposizione di una qualsiasi delle persone ed entità interessate o di destinarli a loro vantaggio (articolo 2 e articolo 2 bis) e

(2)

divieto di concedere, vendere, fornire o trasferire, direttamente o indirettamente, a una qualsiasi delle persone ed entità interessate consulenze tecniche, assistenza o formazione connesse ad attività militari (articolo 3).

4.

L'articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 881/2002 prevede una procedura di riesame che si applica qualora chi è stato inserito nell'elenco formuli osservazioni circa i motivi dell'inserimento. Le persone e le entità aggiunte all'allegato I con il regolamento (UE) 2015/167 possono presentare alla Commissione una richiesta volta ad ottenere la motivazione del loro inserimento nell'elenco. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea

«Misure restrittive»

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/ Brussel

BELGIQUE/BELGIË

5.

Si segnala inoltre alle persone e alle entità interessate che è possibile impugnare il regolamento (UE) 2015/167 dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, alle condizioni di cui all'articolo 263, paragrafi 4 e 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6.

Per completezza, si richiama l'attenzione delle persone e delle entità che figurano nell'allegato I sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessato/i, elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002, per ottenere l'autorizzazione di utilizzare i fondi e le risorse economiche congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici a norma dell'articolo 2 bis del medesimo regolamento.


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 4.

(2)  GU L 28 del 4.2.2015, pag. 40.

(3)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.