ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 466 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
57° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Parlamento europeo |
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2014/C 466/01 |
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Consiglio |
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2014/C 466/02 |
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Commissione europea |
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2014/C 466/03 |
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2014/C 466/04 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2014/C 466/05 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7475 — Edenred/Hermes/Eckstein/UTA) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2014/C 466/06 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Parlamento europeo
30.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 466/1 |
DECISIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO
del 15 dicembre 2014
recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati del Parlamento europeo
(2014/C 466/01)
L’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 223, paragrafo 2,
visto lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (1) (lo «statuto»),
visti gli articoli 10 e 25 del regolamento del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 20, paragrafo 1, dello statuto dei deputati prevede che «i deputati hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell’esercizio del proprio mandato» mentre il paragrafo 4 precisa che «il Parlamento fissa le condizioni per l’esercizio di questo diritto». Tali condizioni sono definite, tra l’altro, agli articoli 22, 24 e 66 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (2) (le «misure di attuazione»). |
(2) |
Analogamente, a norma dell’articolo 4 delle misure di attuazione, i deputati sono tenuti a presentare gli originali dei documenti giustificativi in sede di domanda di rimborso delle spese mediche sostenute. Ne consegue che, per ottenere tale rimborso, ai deputati si chiede spesso di compilare a mano moduli lunghi e complicati e di allegare l’originale delle fatture e di altri documenti giustificativi. |
(3) |
Al fine di snellire la procedura, i deputati dovrebbero avere la possibilità di presentare per via elettronica le richieste di rimborso o di pagamento. Spetta ai deputati conservare gli originali dei documenti giustificativi per un periodo di tempo ragionevole, vale a dire fino al 31 dicembre dell’anno civile successivo a quello della presentazione della domanda di rimborso o di pagamento. I servizi competenti del Parlamento europeo dovrebbero applicare un sistema di controlli a campione, sulla base delle pratiche correnti di audit, al fine di verificare la corrispondenza tra le copie scannerizzate e gli originali dei documenti giustificativi. |
(4) |
Pertanto, è opportuno modificare le misure di attuazione in modo da: autorizzare i deputati a presentare domande di rimborso o di pagamento delle spese in forma elettronica; autorizzare i deputati a presentare copie scannerizzate dei documenti giustificativi originali, corredate di una dichiarazione sull’onore che si tratta di copie conformi; e stabilire, per la conservazione degli originali dei documenti da parte del deputato, il termine entro il quale l’amministrazione del Parlamento può verificare la corrispondenza tra i documenti originali e le copie scannerizzate. |
(5) |
Inoltre, conformemente all’articolo 69, paragrafo 1, delle misure di attuazione, gli importi delle spese di viaggio rimborsabili, dell’indennità giornaliera di soggiorno e dell’indennità per spese generali possono essere indicizzati annualmente dall’Ufficio di presidenza fino a un incremento massimo pari al tasso annuo di inflazione dell’Unione europea nel mese di ottobre dell’anno precedente, quale pubblicato da Eurostat. |
(6) |
Il tasso di inflazione per il periodo dal 1o novembre 2013 al 31 ottobre 2014, quale notificato da Eurostat il 14 novembre 2014, è pari allo 0,5 %. I nuovi importi risultanti dall’adeguamento necessario per tener conto del tasso di inflazione dovrebbero applicarsi dal 1o gennaio 2015 e le misure di attuazione dovrebbero essere modificate di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le misure di attuazione sono così modificate:
1) |
l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Procedura Le domande di rimborso sono presentate al servizio competente del Parlamento o direttamente all’ufficio liquidatore della Commissione, tramite i moduli unificati corredati dei documenti giustificativi.»; |
2) |
all’articolo 20, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
3) |
l’articolo 22 è così modificato:
|
4) |
all’articolo 24, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
|
5) |
all’articolo 26, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
|
6) |
l’articolo 66 è sostituito dal seguente: «Articolo 66 Documenti giustificativi sostitutivi In caso di perdita dei documenti giustificativi, il deputato presenta una dichiarazione di smarrimento corredata dei documenti sostitutivi conformi ai requisiti enunciati nelle presenti misure di attuazione.»; |
7) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 72 bis Documenti giustificativi scannerizzati 1. Nei casi in cui le presenti misure di attuazione fanno riferimento alla presentazione di domande di rimborso o di pagamento, queste possono essere presentate in forma elettronica, corredate di firma elettronica. 2. Nei casi in cui le presenti misure di attuazione prevedono la presentazione di documenti giustificativi, questi possono essere trasmessi in copia scannerizzata, a condizione che il deputato dichiari sull’onore che i documenti presentati sono conformi agli originali. 3. Per consentire la realizzazione di controlli sulla conformità tra le copie scannerizzate e i relativi originali, i deputati custodiscono gli originali fino al 31 dicembre dell’anno civile successivo a quello della presentazione della domanda di rimborso o di pagamento. I servizi competenti del Parlamento europeo applicano un sistema di controlli a campione al fine di verificare la conformità tra le copie scannerizzate e i documenti giustificativi originali.». |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
La presente decisione si applica a decorrere dalla stessa data, ad eccezione dell’articolo 1, paragrafi da 2 a 5, che si applicano dal 1o gennaio 2015.
(1) Decisione 2005/684/CE, Euratom del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (GU L 262 del 7.10.2005, pag. 1).
(2) Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 19 maggio e 9 luglio 2008, recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (GU C 159 del 13.7.2009, pag. 1).
Consiglio
30.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 466/4 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 15 dicembre 2014
relativa alla nomina e sostituzione di membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale
(2014/C 466/02)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, in particolare l'articolo 4 (1),
vista la candidatura presentata dal governo lettone,
considerando quanto segue:
(1) |
Con decisione del 16 luglio 2012 (2), il Consiglio ha nominato i membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per il periodo dal 18 settembre 2012 al 17 settembre 2015. |
(2) |
Un posto di membro del consiglio di direzione del Centro nella categoria dei rappresentanti dei governi è vacante per la Lettonia a seguito delle dimissioni del sig.ra Sanda LIEPINA. |
(3) |
Occorre nominare i membri del consiglio di direzione del Centro per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 17 settembre 2015. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo unico
È nominato membro del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 17 settembre 2015:
RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI:
LETTONIA |
Sig.ra Inta ŠUSTA |
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
M. MARTINA
(1) GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1.
(2) GU C 228 del 31.7.2012, pag. 3.
Commissione europea
30.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 466/5 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
24 dicembre 2014
(2014/C 466/03)
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,2219 |
JPY |
yen giapponesi |
147,07 |
DKK |
corone danesi |
7,4396 |
GBP |
sterline inglesi |
0,78650 |
SEK |
corone svedesi |
9,5400 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,2025 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
9,1511 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
27,777 |
HUF |
fiorini ungheresi |
316,08 |
LTL |
litas lituani |
3,45280 |
PLN |
zloty polacchi |
4,3078 |
RON |
leu rumeni |
4,4628 |
TRY |
lire turche |
2,8410 |
AUD |
dollari australiani |
1,5053 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4164 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,4844 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,5807 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,6160 |
KRW |
won sudcoreani |
1 347,55 |
ZAR |
rand sudafricani |
14,2498 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,5969 |
HRK |
kuna croata |
7,6630 |
IDR |
rupia indonesiana |
15 214,50 |
MYR |
ringgit malese |
4,2729 |
PHP |
peso filippino |
54,596 |
RUB |
rublo russo |
66,8863 |
THB |
baht thailandese |
40,169 |
BRL |
real brasiliano |
3,2921 |
MXN |
peso messicano |
18,0123 |
INR |
rupia indiana |
77,5589 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
30.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 466/6 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
29 dicembre 2014
(2014/C 466/04)
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,2197 |
JPY |
yen giapponesi |
146,96 |
DKK |
corone danesi |
7,4404 |
GBP |
sterline inglesi |
0,78420 |
SEK |
corone svedesi |
9,6234 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,2028 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
9,0475 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
27,717 |
HUF |
fiorini ungheresi |
314,68 |
LTL |
litas lituani |
3,45280 |
PLN |
zloty polacchi |
4,3023 |
RON |
leu rumeni |
4,4741 |
TRY |
lire turche |
2,8313 |
AUD |
dollari australiani |
1,4964 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4183 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,4632 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,5644 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,6134 |
KRW |
won sudcoreani |
1 341,07 |
ZAR |
rand sudafricani |
14,1557 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,5920 |
HRK |
kuna croata |
7,6580 |
IDR |
rupia indonesiana |
15 128,58 |
MYR |
ringgit malese |
4,2659 |
PHP |
peso filippino |
54,558 |
RUB |
rublo russo |
68,0650 |
THB |
baht thailandese |
40,223 |
BRL |
real brasiliano |
3,2602 |
MXN |
peso messicano |
17,9281 |
INR |
rupia indiana |
77,6660 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
30.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 466/7 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7475 — Edenred/Hermes/Eckstein/UTA)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/C 466/05)
1. |
In data 19 dicembre 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Edenred SA (Francia), Hermes Mineralol-GmbH («Hermes», Germania) e Familien-Gesellshaft Eckstein mbH Verwaltungs-KG («Eckstein», Germania) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG e UNION TANK Eckstein GmbH (collettivamente «UTA», Germania) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — Edenred: fornitura di servizi prepagati alle aziende; sviluppo e gestione di soluzioni connesse ai «benefits» per i dipendenti, alla gestione delle spese, agli incentivi/premi e alla gestione di programmi sociali pubblici, — UTA: emissione e gestione di carte carburante e carte servizi per clienti operanti nel trasporto professionale di merci e di passeggeri, — Hermes e Eckstein: holding familiari senza attività commerciali. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7475 — Edenred/Hermes/Eckstein/UTA, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
ALTRI ATTI
Commissione europea
30.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 466/8 |
Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(2014/C 466/06)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
DOMANDA DI MODIFICA
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2)
DOMANDA DI MODIFICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 9
«AGNELLO DI SARDEGNA»
N. CE: IT-PGI-0205-01227-6.5.2014
IGP ( X ) DOP ( )
1. Rubrica del disciplinare interessata dalla modifica
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2. Tipo di modifica
—
—
—
—
3. Modifica (modifiche)
Descrizione del prodotto
— |
Si elimina l’indicazione del valore massimo relativo al contenuto in proteine. Con la nuova formulazione si consente al consumatore di avere carni di «Agnello di Sardegna» con un contenuto in proteine più alto rispetto a quello attualmente previsto. |
— |
Si modifica il valore dell’estratto etereo indicato nel disciplinare. Il valore viene modificato da «inferiore al 3 %» a «inferiore al 3,5 %». Trattandosi di animali allevati allo stato brado e semi brado in un ambiente del tutto naturale, particolari condizioni climatiche ed ambientali possono determinare una variabilità di questo valore sulla carcassa, di cui è necessario tenere conto al fine di evitare di rischio ingiustificato di esclusione dal mercato di carni di «Agnello di Sardegna» ottenute nel rispetto del metodo di allevamento definito nel disciplinare di produzione. |
Metodo di produzione
— |
Si amplia l’intervallo di peso previsto per le categorie «da latte» e «leggero». La categoria di agnello «da latte» passa da «5-7 kg» a «4,5-8,5 kg». La modifica della diminuzione del peso minimo è richiesta dagli allevatori che praticano l’allevamento in zone montane e/o impervie. I capi allevati in queste zone mantengono dimensioni più piccole rispetto a quelli allevati in pianura. L’aumento di limite superiore di peso invece si rende necessario a seguito del miglioramento genetico delle razze, del miglioramento delle condizioni di allevamento e di benessere degli ovini che hanno portato ad ottenere agnelli lattanti di peso superiore a seppur di poco a quello precedentemente indicato nel disciplinare di produzione. Come conseguenza di quest’ampliamento il peso minimo previsto per la categoria «leggero» passa da «7» a «8,5» kg. |
Condizionamento
— |
Per rispondere alle esigenze della grande distribuzione organizzata che richiede sempre più frequentemente la possibilità di lavorare il prodotto all’interno del proprio punto vendita, si è provveduto ad eliminare ogni vincolo geografico allo svolgimento delle fasi di preparazione e condizionamento dei tagli dell’Agnello di Sardegna all’interno della Regione Sardegna. |
— |
Si è provveduto ad inserire il taglio del «busto» ricavato dall’eliminazione della testa e della coratella. L’inserimento di questo taglio permette di individuare meglio i tagli che possono essere ottenuti dopo il taglio della testa e della coratella. |
DOCUMENTO UNICO
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (3)
«AGNELLO DI SARDEGNA»
N. CE: IT-PGI-0205-01227-6.5.2014
IGP ( X ) DOP ( )
1. Denominazione
«Agnello di Sardegna»
2. Stato membro o paese terzo
Italia
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe: 1.1 Carni fresche (e frattaglie)
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1
All’atto della immissione al consumo l’«Agnello di Sardegna» IGP possiede le seguenti caratteristiche visive: carne bianca, di fine tessitura, compatta ma morbida alla cottura e leggermente infiltrata di grasso con masse muscolari non troppo importanti e giusto equilibrio fra scheletro e muscolatura.
L’esame organolettico deve evidenziare caratteristiche quali la tenerezza, la succulenza, il delicato aroma e la presenza di odori particolari tipici di una carne giovane e fresca.
Deve inoltre possedere le seguenti caratteristiche chimico-fisiche:
pH |
> 6 |
Proteine (sul tal quale) |
≥ 13 % |
Estratto etereo (sul tal quale) |
< 3,5 % |
La carne di «Agnello di Sardegna» IGP è quella degli agnelli nati ed allevati in Sardegna, proveniente da pecore di razza sarda o mediante incroci di prima generazione con razze da carne Ile De France e Berrichon Du Cher, o altre razze da carne altamente specializzate e sperimentate.
3.3. Materie prime (solo per i prodotti trasformati)
—
3.4. Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)
Gli agnelli devono essere alimentati con solo latte materno (allattamento naturale) nel tipo «da latte» (4,5-8,5 kg) e con l’integrazione di alimenti naturali (foraggi e cereali) freschi e/o essiccati ed essenze spontanee peculiari dell’habitat caratteristico dell’isola di Sardegna per il tipo «leggero» (8,5-10 kg) ed il tipo «da taglio» (10-13 kg).
3.5. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata
L’IGP «Agnello di Sardegna» è riservata esclusivamente agli agnelli nati, allevati e macellati in Sardegna.
3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc.
Per la vendita delle carcasse intere di agnelli nella zona di produzione non è proposto alcun condizionamento particolare, le carcasse possono essere commercializzate intere, nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti, ed utilizzando mezzi di trasporto frigo adeguati.
L’«Agnello di Sardegna» IGP, può essere immesso al consumo intero e/o porzionato secondo i tagli che seguono:
a)
1. |
intero; |
2. |
mezzena: ricavata mediante il taglio sagittale della carcassa in parti simmetriche; |
3. |
quarto anteriore e posteriore (intero o a fette); |
4. |
testa e coratella; |
5. |
busto: ricavato mediante taglio della testa e della coratella; |
6. |
spalla, coscia, carrè (parti anatomiche intere o a fette); |
7. |
confezione mista (composizione mista ricavata da parti anatomiche precedentemente descritte). |
b)
1. |
intero; |
2. |
mezzena: ricavata mediante il taglio sagittale della carcassa in parti simmetriche; |
3. |
quarto anteriore e posteriore (intero o a fette); |
4. |
testa e coratella; |
5. |
busto: ricavato mediante taglio della testa e della coratella; |
6. |
culotta: comprendente le due coscie intere compresa la «sella» (destra e sinistra); |
7. |
sella inglese: composta dalla parte superiore dorsale, comprendente le due ultime coste e le pareti addominali; |
8. |
carrè: comprendente parte dorsale superiore – anteriore; |
9. |
groppa: comprendente i due mezzi roast beef; |
10. |
casco: comprende le spalle, le costole basse, il collo e le costolette alte della parte anteriore; |
11. |
farfalla: comprende le due spalle unite al collo; |
12. |
cosciotto: comprende la gamba, la coscia, la regione ileo-sacrale e la parte posteriore dei lombi; |
13. |
cosciotto accorciato: comprende le membra posteriori della regione ileo sacrale e la parte posteriore dei lombi. |
14. |
sella: comprendente la regione ileo-sacrale con o senza l’ultima vertebra lombare; |
15. |
filetto: comprende la regione lombare; |
16. |
carrè coperto: parte dorsale superiore comprendente le prime e le seconde costole; |
17. |
carrè scoperto: parte anteriore composta dalle prime 5 vertebre dorsali; |
18. |
spalla: intero; |
19. |
colletto: comprende la regione del collo; |
20. |
costolette alte: comprende la regione toracica inferiore; |
21. |
spalla, coscia, carrè (parti anatomiche intere o a fette); |
22. |
confezione mista (composizione mista ricavata da parti anatomiche precedentemente descritte). |
3.7. Norme specifiche in materia di etichettatura
L’IGP «Agnello di Sardegna» deve essere immessa al consumo intera e/o porzionata e sulle confezioni delle carcasse intere e/o porzionate contrassegnate con l’IGP, o sulle etichette apposte sui medesimi, devono essere riportate, a caratteri chiari ed indelebili, le indicazioni previste dalle norme in materia.
In particolare le confezioni realizzate con il sottovuoto o con altri sistemi consentiti dalla legge, dovranno recare:
a) |
gli estremi della IGP «Agnello di Sardegna» ed il logo; |
b) |
la tipologia delle carni; |
c) |
la denominazione del taglio. |
Il logo della denominazione stilizza un agnellino del quale viene evidenziata la testa e una zampa. Il contorno esterno ha la forma della Sardegna. Il carattere tipografico utilizzato per il logotipo «Agnello di Sardegna» è il Block.
La cornice del marchio stesso e dell’agnellino riportano il Pantone 350 (cyan 63 % — giallo 90 % — nero 63 %); lo sfondo del marchio riporta il Pantone 5763 (cyan 14 % — giallo 54 % — nero 50 %).
All’Indicazione Geografica Protetta è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino.
Ė tuttavia consentito l’uso di menzioni geografiche aggiuntive veritiere, come nomi storico-geografici, nomi di comuni, tenute, fattorie, e aziende, con riferimento all’allevamento, alla macellazione e al condizionamento del prodotto, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Dette eventuali menzioni devono essere riportate in etichetta in dimensione pari ad un terzo rispetto ai caratteri con cui viene trascritta l’IGP
4. Delimitazione concisa della zona geografica
L’area destinata all’allevamento dell’Agnello di Sardegna comprende tutto il territorio della Regione Sardegna.
5. Legame con la zona geografica
5.1. Specificità della zona geografica
La regione Sardegna è un’isola dal clima essenzialmente mediterraneo caratterizzato da inverni miti e relativamente piovosi ed estati secche e calde.
Gli influssi del mare si avvertono pressoché ovunque nell’isola e quindi le temperature, mitigate dal mare, hanno medie abbastanza contenute: la media annua si aggira tra i 14 °C e i 18 °C. Le piogge si concentrano tra novembre e dicembre, mentre sono pressoché assenti in luglio e agosto; nel resto dell’anno l’andamento è molto irregolare. Le precipitazioni complessivamente non sono scarsissime (valori medi 500-800 mm/anno).
Tra gli elementi climatici di rilievo della Sardegna c’è sicuramente la ventosità: con maggior frequenza in inverno, ma saltuariamente anche nelle altre stagioni, soffia con molta violenza il maestrale, un vento freddo che proviene da nord-ovest. Ma se alla fine dell’autunno prevalgono i venti temperati e umidi provenienti dall’Atlantico, all’inizio della primavera ci sono quelli caldi e asciutti provenienti dall’Africa, cioè da sud.
La Sardegna, anche a causa del suo scarso popolamento e del suo carattere insulare, che ne ha favorito il distacco da ciò che la circonda, ha conservato intatti fino a oggi numerosi suoi aspetti naturali originari, molti dei quali del tutto particolari: spesso il paesaggio appare selvaggio, severo e senza presenza umana; in taluni punti esso risulta di una bellezza e di una suggestione rara nell’area mediterranea. Per questo la flora sarda ha conservato in gran parte intatte alcune specie vegetali molto antiche, che altrove hanno subito invece delle trasformazioni o si sono estinte. La maggior parte della superficie dell’isola, dove la pastorizia brada, itinerante, è sempre stata tradizionalmente l’attività dominante, è occupata dal pascolo, rappresentato sia dalla steppa a graminacee sia dalle formazioni arbustive. La formazione vegetale più ricca, estesa e vigorosa è nettamente la macchia mediterranea, che caratterizza il paesaggio della Sardegna sin verso gli 800 m di quota, talvolta formando pittoreschi boschetti isolati sui nudi strapiombi costieri. La macchia è la tipica associazione sempreverde che include arbusti anche alti — si ha in tal caso la cosiddetta «macchia alta», dove gli arbusti raggiungono anche i 4-5 m di altezza quando trovano suoli più profondi e maggiore umidità — tra cui principalmente oleastri, cioè olivi selvatici, lentischi, carrubi, mirti, allori, ginepri, cisti; lungo i greti dei torrenti sono spesso fitti gli oleandri. Si ha poi una macchia impoverita, con arbusti sui 50 cm d’altezza, comunemente chiamata garriga, che comprende salvia, rosmarino, erica, timo, ginestra ecc.; interessanti sono le formazioni di palme nane.
5.2. Specificità del prodotto
L’«Agnello di Sardegna» IGP si caratterizza anzitutto per le dimensioni ridotte: netta è la differenza tra la carne destinata a «Agnello di Sardegna» IGP e le carni ovine derivanti da animali di maggior peso e ad attitudine multipla, spesso caratterizzate da un sapore marcato non completamente gradito al consumatore. Rispetto a queste ultime, infatti, l «Agnello di Sardegna» IGP si differenzia per il sapore sempre gradevole dovuto alla scarsa dotazione, nella parte grassa, di grassi saturi a tutto favore di catene insature (derivanti dall’alimentazione lattea degli animali su pascolo naturale) di più facile digestione e gradimento.
Il grasso presente nelle carcasse è il naturale completamento della parte carnea e la maggior parte di esso viene persa durante la cottura stessa, lasciando la carne giustamente untuosa e gradevole, ma soprattutto rendendola più morbida e succulenta alla degustazione. L’«Agnello di Sardegna» IGP si distingue infatti per la carne morbida e bianca, per l’odore intenso e l’estrema digeribilità e magrezza della carne.
L’«Agnello di Sardegna» IGP è un alimento ideale non solo per quanto riguarda il gusto ma anche sotto il profilo nutrizionale essendo ricca di proteine nobili. Queste caratteristiche la rendono una carne particolarmente indicata nelle diete di coloro che hanno bisogno di un alimento leggero ma ad alto valore energetico.
L’«Agnello di Sardegna» IGP è biologicamente sano, completamente indenne da sostanze inquinanti di natura chimica o biotica. Esso, dato la giovane età, non è soggetto a forzature alimentari, a stress ambientali o a sofisticazioni ormonali perché è allevato in «piena aria», in un ambiente del tutto naturale.
5.3. Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)
Le caratteristiche dell’«Agnello di Sardegna» riflettono in modo assoluto il legame con il territorio di origine.
Il sapore deciso e selvatico è proprio degli allevamenti in cui l’agnello viene nutrito con latte materno e con alimenti naturali e in piena libertà. Infatti, l’«Agnello di Sardegna» viene allevato secondo un metodo di allevamento estensivo e a stabulazione libera quindi in un ambiente del tutto naturale, caratterizzato da ampi spazi esposti da sempre alla forte insolazione, ai venti ed al clima di Sardegna.
L’allevamento in «piena aria» rende pressoché esclusiva la fonte alimentare dell’«Agnello di Sardegna»: nel tipo «da latte» è alimentato solo con latte materno poi, quando cresce, seguendo liberamente la madre al pascolo, la sua dieta è integrata con alimenti naturali, erbai coltivati, essenze spontanee ed erbe aromatiche caratteristiche dell’habitat dell’isola. L’ovino sardo ha adeguato negli anni il suo ciclo biologico e riproduttivo, alle condizioni dell’ambiente in cui vive; perciò i parti avvengono soprattutto nel tardo autunno, in coincidenza con le prime piogge ed il conseguente risveglio vegetativo. Per questi motivi la sua carne è particolarmente pregiata dal punto di vista organolettico. Del resto, l’alimentazione con latte materno non solo influenza la quantità di grasso, ma ne determina anche la qualità. Infatti i grassi ingeriti durante l’allattamento determinano la composizione dei lipidi corporei in tutto il periodo di accrescimento. Inoltre, l’allevamento in «piena aria» è una garanzia di salubrità e di idonea ginnastica funzionale specialmente in un ambiente naturale come quello Sardo caratterizzato da ampi spazi, assenza di insediamenti industriali impattanti e bassa antropizzazione del territorio. Il territorio della Sardegna ha un tratto comune, dà loro un’incredibile uniformità: le nudità degli orizzonti — per carenza di alberi coltivati — che richiamano costantemente la preponderanza della vita pastorale. Questa apparenza non inganni: la Sardegna è un’isola di pastori; l’economia pastorale è di gran lunga la più importante dell’isola. La nostra Isola possiede infatti il 40 % dell’intero patrimonio ovino Italiano, 16 410 aziende diffuse su tutto il territorio dell’isola allevano 3 294 044 capi.
La Sardegna è ancora oggi quindi un’isola di pastori come è stata conosciuta nei secoli. La pastorizia sarda risale al periodo prenuragico: all’interno dei nuraghi, sono stati ritrovati i resti dei primi oggetti per la lavorazione del latte. Numerose sono poi le citazioni in epoca romana. La razza ovina «Sarda» è andata radicandosi nel territorio sardo attraverso una lunga esperienza di adattamento; è il frutto della sperimentazione secolare degli allevatori, è sostanzialmente il risultato di un lungo processo di adattamento tra uomini e territorio, tra uomini, territorio e razze animali.
Oggi come secoli fa, la cura e le attenzioni dei pastori sono rimasti immutati. Ed è così, perpetuando gli antichi gesti, che la purezza e la bontà dell’Agnello di Sardegna restano perfettamente integri e inimitabili. Oggi, come un tempo.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006 (4)]
Questa Amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta di modifica della IGP «Agnello di Sardegna» nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 61 del 14 marzo 2014.
Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335
oppure
accedendo direttamente all’home page del sito del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Qualità e sicurezza» (in alto a destra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE».
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.
(3) Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.
(4) Cfr. nota n. 3.