ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 466

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57° anno
30 dicembre 2014


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Parlamento europeo

2014/C 466/01

Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 15 dicembre 2014, recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati del Parlamento europeo

1

 

Consiglio

2014/C 466/02

Decisione del Consiglio, del 15 dicembre 2014, relativa alla nomina e sostituzione di membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

4

 

Commissione europea

2014/C 466/03

Tassi di cambio dell'euro

5

2014/C 466/04

Tassi di cambio dell'euro

6

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2014/C 466/05

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7475 — Edenred/Hermes/Eckstein/UTA) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

7

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2014/C 466/06

Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

8

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

30.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 466/1


DECISIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 15 dicembre 2014

recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati del Parlamento europeo

(2014/C 466/01)

L’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 223, paragrafo 2,

visto lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (1) (lo «statuto»),

visti gli articoli 10 e 25 del regolamento del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 20, paragrafo 1, dello statuto dei deputati prevede che «i deputati hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell’esercizio del proprio mandato» mentre il paragrafo 4 precisa che «il Parlamento fissa le condizioni per l’esercizio di questo diritto». Tali condizioni sono definite, tra l’altro, agli articoli 22, 24 e 66 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (2) (le «misure di attuazione»).

(2)

Analogamente, a norma dell’articolo 4 delle misure di attuazione, i deputati sono tenuti a presentare gli originali dei documenti giustificativi in sede di domanda di rimborso delle spese mediche sostenute. Ne consegue che, per ottenere tale rimborso, ai deputati si chiede spesso di compilare a mano moduli lunghi e complicati e di allegare l’originale delle fatture e di altri documenti giustificativi.

(3)

Al fine di snellire la procedura, i deputati dovrebbero avere la possibilità di presentare per via elettronica le richieste di rimborso o di pagamento. Spetta ai deputati conservare gli originali dei documenti giustificativi per un periodo di tempo ragionevole, vale a dire fino al 31 dicembre dell’anno civile successivo a quello della presentazione della domanda di rimborso o di pagamento. I servizi competenti del Parlamento europeo dovrebbero applicare un sistema di controlli a campione, sulla base delle pratiche correnti di audit, al fine di verificare la corrispondenza tra le copie scannerizzate e gli originali dei documenti giustificativi.

(4)

Pertanto, è opportuno modificare le misure di attuazione in modo da: autorizzare i deputati a presentare domande di rimborso o di pagamento delle spese in forma elettronica; autorizzare i deputati a presentare copie scannerizzate dei documenti giustificativi originali, corredate di una dichiarazione sull’onore che si tratta di copie conformi; e stabilire, per la conservazione degli originali dei documenti da parte del deputato, il termine entro il quale l’amministrazione del Parlamento può verificare la corrispondenza tra i documenti originali e le copie scannerizzate.

(5)

Inoltre, conformemente all’articolo 69, paragrafo 1, delle misure di attuazione, gli importi delle spese di viaggio rimborsabili, dell’indennità giornaliera di soggiorno e dell’indennità per spese generali possono essere indicizzati annualmente dall’Ufficio di presidenza fino a un incremento massimo pari al tasso annuo di inflazione dell’Unione europea nel mese di ottobre dell’anno precedente, quale pubblicato da Eurostat.

(6)

Il tasso di inflazione per il periodo dal 1o novembre 2013 al 31 ottobre 2014, quale notificato da Eurostat il 14 novembre 2014, è pari allo 0,5 %. I nuovi importi risultanti dall’adeguamento necessario per tener conto del tasso di inflazione dovrebbero applicarsi dal 1o gennaio 2015 e le misure di attuazione dovrebbero essere modificate di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le misure di attuazione sono così modificate:

1)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Procedura

Le domande di rimborso sono presentate al servizio competente del Parlamento o direttamente all’ufficio liquidatore della Commissione, tramite i moduli unificati corredati dei documenti giustificativi.»;

2)

all’articolo 20, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

per la parte di tragitto tra 0 e 50 km: EUR 22,62»;

3)

l’articolo 22 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.

L’importo massimo del rimborso annuale a titolo delle spese di viaggio sostenute nei casi previsti all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), è fissato a 4 264 EUR.»;

b)

al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L’importo massimo del rimborso annuale a titolo delle spese di viaggio effettivamente sostenute in occasione di viaggi effettuati dai presidenti di commissione o di sottocommissione per partecipare a conferenze o manifestazioni aventi una tematica di interesse europeo rientrante nelle competenze della rispettiva commissione o sottocommissione e che hanno una dimensione parlamentare è fissato a 4 264 EUR. La partecipazione richiede l’autorizzazione preventiva del presidente del Parlamento, previa verifica della disponibilità dei fondi entro i limiti del massimale summenzionato.»;

4)

all’articolo 24, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Qualora l’attività ufficiale abbia luogo nel territorio dell’Unione, il deputato percepisce un’indennità forfettaria fissata a 306 EUR.»;

5)

all’articolo 26, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.

L’importo mensile dell’indennità a titolo dell’articolo 25 è fissato a 4 320 EUR.»;

6)

l’articolo 66 è sostituito dal seguente:

«Articolo 66

Documenti giustificativi sostitutivi

In caso di perdita dei documenti giustificativi, il deputato presenta una dichiarazione di smarrimento corredata dei documenti sostitutivi conformi ai requisiti enunciati nelle presenti misure di attuazione.»;

7)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 72 bis

Documenti giustificativi scannerizzati

1.   Nei casi in cui le presenti misure di attuazione fanno riferimento alla presentazione di domande di rimborso o di pagamento, queste possono essere presentate in forma elettronica, corredate di firma elettronica.

2.   Nei casi in cui le presenti misure di attuazione prevedono la presentazione di documenti giustificativi, questi possono essere trasmessi in copia scannerizzata, a condizione che il deputato dichiari sull’onore che i documenti presentati sono conformi agli originali.

3.   Per consentire la realizzazione di controlli sulla conformità tra le copie scannerizzate e i relativi originali, i deputati custodiscono gli originali fino al 31 dicembre dell’anno civile successivo a quello della presentazione della domanda di rimborso o di pagamento.

I servizi competenti del Parlamento europeo applicano un sistema di controlli a campione al fine di verificare la conformità tra le copie scannerizzate e i documenti giustificativi originali.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

La presente decisione si applica a decorrere dalla stessa data, ad eccezione dell’articolo 1, paragrafi da 2 a 5, che si applicano dal 1o gennaio 2015.


(1)  Decisione 2005/684/CE, Euratom del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (GU L 262 del 7.10.2005, pag. 1).

(2)  Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 19 maggio e 9 luglio 2008, recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (GU C 159 del 13.7.2009, pag. 1).


Consiglio

30.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 466/4


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 2014

relativa alla nomina e sostituzione di membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

(2014/C 466/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, in particolare l'articolo 4 (1),

vista la candidatura presentata dal governo lettone,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione del 16 luglio 2012 (2), il Consiglio ha nominato i membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per il periodo dal 18 settembre 2012 al 17 settembre 2015.

(2)

Un posto di membro del consiglio di direzione del Centro nella categoria dei rappresentanti dei governi è vacante per la Lettonia a seguito delle dimissioni del sig.ra Sanda LIEPINA.

(3)

Occorre nominare i membri del consiglio di direzione del Centro per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 17 settembre 2015.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

È nominato membro del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 17 settembre 2015:

RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI:

LETTONIA

Sig.ra Inta ŠUSTA

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

M. MARTINA


(1)  GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1.

(2)  GU C 228 del 31.7.2012, pag. 3.


Commissione europea

30.12.2014   

IT

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C 466/5


Tassi di cambio dell'euro (1)

24 dicembre 2014

(2014/C 466/03)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2219

JPY

yen giapponesi

147,07

DKK

corone danesi

7,4396

GBP

sterline inglesi

0,78650

SEK

corone svedesi

9,5400

CHF

franchi svizzeri

1,2025

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,1511

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,777

HUF

fiorini ungheresi

316,08

LTL

litas lituani

3,45280

PLN

zloty polacchi

4,3078

RON

leu rumeni

4,4628

TRY

lire turche

2,8410

AUD

dollari australiani

1,5053

CAD

dollari canadesi

1,4164

HKD

dollari di Hong Kong

9,4844

NZD

dollari neozelandesi

1,5807

SGD

dollari di Singapore

1,6160

KRW

won sudcoreani

1 347,55

ZAR

rand sudafricani

14,2498

CNY

renminbi Yuan cinese

7,5969

HRK

kuna croata

7,6630

IDR

rupia indonesiana

15 214,50

MYR

ringgit malese

4,2729

PHP

peso filippino

54,596

RUB

rublo russo

66,8863

THB

baht thailandese

40,169

BRL

real brasiliano

3,2921

MXN

peso messicano

18,0123

INR

rupia indiana

77,5589


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


30.12.2014   

IT

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C 466/6


Tassi di cambio dell'euro (1)

29 dicembre 2014

(2014/C 466/04)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2197

JPY

yen giapponesi

146,96

DKK

corone danesi

7,4404

GBP

sterline inglesi

0,78420

SEK

corone svedesi

9,6234

CHF

franchi svizzeri

1,2028

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,0475

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,717

HUF

fiorini ungheresi

314,68

LTL

litas lituani

3,45280

PLN

zloty polacchi

4,3023

RON

leu rumeni

4,4741

TRY

lire turche

2,8313

AUD

dollari australiani

1,4964

CAD

dollari canadesi

1,4183

HKD

dollari di Hong Kong

9,4632

NZD

dollari neozelandesi

1,5644

SGD

dollari di Singapore

1,6134

KRW

won sudcoreani

1 341,07

ZAR

rand sudafricani

14,1557

CNY

renminbi Yuan cinese

7,5920

HRK

kuna croata

7,6580

IDR

rupia indonesiana

15 128,58

MYR

ringgit malese

4,2659

PHP

peso filippino

54,558

RUB

rublo russo

68,0650

THB

baht thailandese

40,223

BRL

real brasiliano

3,2602

MXN

peso messicano

17,9281

INR

rupia indiana

77,6660


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

30.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 466/7


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7475 — Edenred/Hermes/Eckstein/UTA)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/C 466/05)

1.

In data 19 dicembre 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Edenred SA (Francia), Hermes Mineralol-GmbH («Hermes», Germania) e Familien-Gesellshaft Eckstein mbH Verwaltungs-KG («Eckstein», Germania) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG e UNION TANK Eckstein GmbH (collettivamente «UTA», Germania) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Edenred: fornitura di servizi prepagati alle aziende; sviluppo e gestione di soluzioni connesse ai «benefits» per i dipendenti, alla gestione delle spese, agli incentivi/premi e alla gestione di programmi sociali pubblici,

—   UTA: emissione e gestione di carte carburante e carte servizi per clienti operanti nel trasporto professionale di merci e di passeggeri,

—   Hermes e Eckstein: holding familiari senza attività commerciali.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7475 — Edenred/Hermes/Eckstein/UTA, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

30.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 466/8


Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2014/C 466/06)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

DOMANDA DI MODIFICA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari  (2)

DOMANDA DI MODIFICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 9

«AGNELLO DI SARDEGNA»

N. CE: IT-PGI-0205-01227-6.5.2014

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Rubrica del disciplinare interessata dalla modifica

    Denominazione del prodotto

    Descrizione del prodotto

    Zona geografica

    Prova dell’origine

    Metodo di produzione

    Legame

    Etichettatura

    Requisiti nazionali

    Altro [Condizionamento]

2.   Tipo di modifica

    Modifica del documento unico o della scheda riepilogativa

    Modifica del disciplinare della DOP o IGP registrata per la quale né il documento unico né la scheda riepilogativa sono stati pubblicati

    Modifica del disciplinare che non richiede alcuna modifica del documento unico pubblicato [articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006]

    Modifica temporanea del disciplinare a seguito dell’imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche [articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006]

3.   Modifica (modifiche)

Descrizione del prodotto

Si elimina l’indicazione del valore massimo relativo al contenuto in proteine. Con la nuova formulazione si consente al consumatore di avere carni di «Agnello di Sardegna» con un contenuto in proteine più alto rispetto a quello attualmente previsto.

Si modifica il valore dell’estratto etereo indicato nel disciplinare. Il valore viene modificato da «inferiore al 3 %» a «inferiore al 3,5 %». Trattandosi di animali allevati allo stato brado e semi brado in un ambiente del tutto naturale, particolari condizioni climatiche ed ambientali possono determinare una variabilità di questo valore sulla carcassa, di cui è necessario tenere conto al fine di evitare di rischio ingiustificato di esclusione dal mercato di carni di «Agnello di Sardegna» ottenute nel rispetto del metodo di allevamento definito nel disciplinare di produzione.

Metodo di produzione

Si amplia l’intervallo di peso previsto per le categorie «da latte» e «leggero». La categoria di agnello «da latte» passa da «5-7 kg» a «4,5-8,5 kg». La modifica della diminuzione del peso minimo è richiesta dagli allevatori che praticano l’allevamento in zone montane e/o impervie. I capi allevati in queste zone mantengono dimensioni più piccole rispetto a quelli allevati in pianura. L’aumento di limite superiore di peso invece si rende necessario a seguito del miglioramento genetico delle razze, del miglioramento delle condizioni di allevamento e di benessere degli ovini che hanno portato ad ottenere agnelli lattanti di peso superiore a seppur di poco a quello precedentemente indicato nel disciplinare di produzione. Come conseguenza di quest’ampliamento il peso minimo previsto per la categoria «leggero» passa da «7» a «8,5» kg.

Condizionamento

Per rispondere alle esigenze della grande distribuzione organizzata che richiede sempre più frequentemente la possibilità di lavorare il prodotto all’interno del proprio punto vendita, si è provveduto ad eliminare ogni vincolo geografico allo svolgimento delle fasi di preparazione e condizionamento dei tagli dell’Agnello di Sardegna all’interno della Regione Sardegna.

Si è provveduto ad inserire il taglio del «busto» ricavato dall’eliminazione della testa e della coratella. L’inserimento di questo taglio permette di individuare meglio i tagli che possono essere ottenuti dopo il taglio della testa e della coratella.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari  (3)

«AGNELLO DI SARDEGNA»

N. CE: IT-PGI-0205-01227-6.5.2014

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Denominazione

«Agnello di Sardegna»

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe: 1.1 Carni fresche (e frattaglie)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

All’atto della immissione al consumo l’«Agnello di Sardegna» IGP possiede le seguenti caratteristiche visive: carne bianca, di fine tessitura, compatta ma morbida alla cottura e leggermente infiltrata di grasso con masse muscolari non troppo importanti e giusto equilibrio fra scheletro e muscolatura.

L’esame organolettico deve evidenziare caratteristiche quali la tenerezza, la succulenza, il delicato aroma e la presenza di odori particolari tipici di una carne giovane e fresca.

Deve inoltre possedere le seguenti caratteristiche chimico-fisiche:

pH

> 6

Proteine (sul tal quale)

≥ 13 %

Estratto etereo (sul tal quale)

< 3,5 %

La carne di «Agnello di Sardegna» IGP è quella degli agnelli nati ed allevati in Sardegna, proveniente da pecore di razza sarda o mediante incroci di prima generazione con razze da carne Ile De France e Berrichon Du Cher, o altre razze da carne altamente specializzate e sperimentate.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)

Gli agnelli devono essere alimentati con solo latte materno (allattamento naturale) nel tipo «da latte» (4,5-8,5 kg) e con l’integrazione di alimenti naturali (foraggi e cereali) freschi e/o essiccati ed essenze spontanee peculiari dell’habitat caratteristico dell’isola di Sardegna per il tipo «leggero» (8,5-10 kg) ed il tipo «da taglio» (10-13 kg).

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

L’IGP «Agnello di Sardegna» è riservata esclusivamente agli agnelli nati, allevati e macellati in Sardegna.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc.

Per la vendita delle carcasse intere di agnelli nella zona di produzione non è proposto alcun condizionamento particolare, le carcasse possono essere commercializzate intere, nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti, ed utilizzando mezzi di trasporto frigo adeguati.

L’«Agnello di Sardegna» IGP, può essere immesso al consumo intero e/o porzionato secondo i tagli che seguono:

a)   Agnello di Sardegna «da latte» (4,5–8,5 Kg)

1.

intero;

2.

mezzena: ricavata mediante il taglio sagittale della carcassa in parti simmetriche;

3.

quarto anteriore e posteriore (intero o a fette);

4.

testa e coratella;

5.

busto: ricavato mediante taglio della testa e della coratella;

6.

spalla, coscia, carrè (parti anatomiche intere o a fette);

7.

confezione mista (composizione mista ricavata da parti anatomiche precedentemente descritte).

b)   Agnello di Sardegna «leggero» (8,5-10 Kg) e Agnello di Sardegna «da taglio» (10-13 Kg):

1.

intero;

2.

mezzena: ricavata mediante il taglio sagittale della carcassa in parti simmetriche;

3.

quarto anteriore e posteriore (intero o a fette);

4.

testa e coratella;

5.

busto: ricavato mediante taglio della testa e della coratella;

6.

culotta: comprendente le due coscie intere compresa la «sella» (destra e sinistra);

7.

sella inglese: composta dalla parte superiore dorsale, comprendente le due ultime coste e le pareti addominali;

8.

carrè: comprendente parte dorsale superiore – anteriore;

9.

groppa: comprendente i due mezzi roast beef;

10.

casco: comprende le spalle, le costole basse, il collo e le costolette alte della parte anteriore;

11.

farfalla: comprende le due spalle unite al collo;

12.

cosciotto: comprende la gamba, la coscia, la regione ileo-sacrale e la parte posteriore dei lombi;

13.

cosciotto accorciato: comprende le membra posteriori della regione ileo sacrale e la parte posteriore dei lombi.

Altri tagli:

14.

sella: comprendente la regione ileo-sacrale con o senza l’ultima vertebra lombare;

15.

filetto: comprende la regione lombare;

16.

carrè coperto: parte dorsale superiore comprendente le prime e le seconde costole;

17.

carrè scoperto: parte anteriore composta dalle prime 5 vertebre dorsali;

18.

spalla: intero;

19.

colletto: comprende la regione del collo;

20.

costolette alte: comprende la regione toracica inferiore;

21.

spalla, coscia, carrè (parti anatomiche intere o a fette);

22.

confezione mista (composizione mista ricavata da parti anatomiche precedentemente descritte).

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura

L’IGP «Agnello di Sardegna» deve essere immessa al consumo intera e/o porzionata e sulle confezioni delle carcasse intere e/o porzionate contrassegnate con l’IGP, o sulle etichette apposte sui medesimi, devono essere riportate, a caratteri chiari ed indelebili, le indicazioni previste dalle norme in materia.

In particolare le confezioni realizzate con il sottovuoto o con altri sistemi consentiti dalla legge, dovranno recare:

a)

gli estremi della IGP «Agnello di Sardegna» ed il logo;

b)

la tipologia delle carni;

c)

la denominazione del taglio.

Il logo della denominazione stilizza un agnellino del quale viene evidenziata la testa e una zampa. Il contorno esterno ha la forma della Sardegna. Il carattere tipografico utilizzato per il logotipo «Agnello di Sardegna» è il Block.

La cornice del marchio stesso e dell’agnellino riportano il Pantone 350 (cyan 63 % — giallo 90 % — nero 63 %); lo sfondo del marchio riporta il Pantone 5763 (cyan 14 % — giallo 54 % — nero 50 %).

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All’Indicazione Geografica Protetta è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino.

Ė tuttavia consentito l’uso di menzioni geografiche aggiuntive veritiere, come nomi storico-geografici, nomi di comuni, tenute, fattorie, e aziende, con riferimento all’allevamento, alla macellazione e al condizionamento del prodotto, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Dette eventuali menzioni devono essere riportate in etichetta in dimensione pari ad un terzo rispetto ai caratteri con cui viene trascritta l’IGP

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

L’area destinata all’allevamento dell’Agnello di Sardegna comprende tutto il territorio della Regione Sardegna.

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

La regione Sardegna è un’isola dal clima essenzialmente mediterraneo caratterizzato da inverni miti e relativamente piovosi ed estati secche e calde.

Gli influssi del mare si avvertono pressoché ovunque nell’isola e quindi le temperature, mitigate dal mare, hanno medie abbastanza contenute: la media annua si aggira tra i 14 °C e i 18 °C. Le piogge si concentrano tra novembre e dicembre, mentre sono pressoché assenti in luglio e agosto; nel resto dell’anno l’andamento è molto irregolare. Le precipitazioni complessivamente non sono scarsissime (valori medi 500-800 mm/anno).

Tra gli elementi climatici di rilievo della Sardegna c’è sicuramente la ventosità: con maggior frequenza in inverno, ma saltuariamente anche nelle altre stagioni, soffia con molta violenza il maestrale, un vento freddo che proviene da nord-ovest. Ma se alla fine dell’autunno prevalgono i venti temperati e umidi provenienti dall’Atlantico, all’inizio della primavera ci sono quelli caldi e asciutti provenienti dall’Africa, cioè da sud.

La Sardegna, anche a causa del suo scarso popolamento e del suo carattere insulare, che ne ha favorito il distacco da ciò che la circonda, ha conservato intatti fino a oggi numerosi suoi aspetti naturali originari, molti dei quali del tutto particolari: spesso il paesaggio appare selvaggio, severo e senza presenza umana; in taluni punti esso risulta di una bellezza e di una suggestione rara nell’area mediterranea. Per questo la flora sarda ha conservato in gran parte intatte alcune specie vegetali molto antiche, che altrove hanno subito invece delle trasformazioni o si sono estinte. La maggior parte della superficie dell’isola, dove la pastorizia brada, itinerante, è sempre stata tradizionalmente l’attività dominante, è occupata dal pascolo, rappresentato sia dalla steppa a graminacee sia dalle formazioni arbustive. La formazione vegetale più ricca, estesa e vigorosa è nettamente la macchia mediterranea, che caratterizza il paesaggio della Sardegna sin verso gli 800 m di quota, talvolta formando pittoreschi boschetti isolati sui nudi strapiombi costieri. La macchia è la tipica associazione sempreverde che include arbusti anche alti — si ha in tal caso la cosiddetta «macchia alta», dove gli arbusti raggiungono anche i 4-5 m di altezza quando trovano suoli più profondi e maggiore umidità — tra cui principalmente oleastri, cioè olivi selvatici, lentischi, carrubi, mirti, allori, ginepri, cisti; lungo i greti dei torrenti sono spesso fitti gli oleandri. Si ha poi una macchia impoverita, con arbusti sui 50 cm d’altezza, comunemente chiamata garriga, che comprende salvia, rosmarino, erica, timo, ginestra ecc.; interessanti sono le formazioni di palme nane.

5.2.   Specificità del prodotto

L’«Agnello di Sardegna» IGP si caratterizza anzitutto per le dimensioni ridotte: netta è la differenza tra la carne destinata a «Agnello di Sardegna» IGP e le carni ovine derivanti da animali di maggior peso e ad attitudine multipla, spesso caratterizzate da un sapore marcato non completamente gradito al consumatore. Rispetto a queste ultime, infatti, l «Agnello di Sardegna» IGP si differenzia per il sapore sempre gradevole dovuto alla scarsa dotazione, nella parte grassa, di grassi saturi a tutto favore di catene insature (derivanti dall’alimentazione lattea degli animali su pascolo naturale) di più facile digestione e gradimento.

Il grasso presente nelle carcasse è il naturale completamento della parte carnea e la maggior parte di esso viene persa durante la cottura stessa, lasciando la carne giustamente untuosa e gradevole, ma soprattutto rendendola più morbida e succulenta alla degustazione. L’«Agnello di Sardegna» IGP si distingue infatti per la carne morbida e bianca, per l’odore intenso e l’estrema digeribilità e magrezza della carne.

L’«Agnello di Sardegna» IGP è un alimento ideale non solo per quanto riguarda il gusto ma anche sotto il profilo nutrizionale essendo ricca di proteine nobili. Queste caratteristiche la rendono una carne particolarmente indicata nelle diete di coloro che hanno bisogno di un alimento leggero ma ad alto valore energetico.

L’«Agnello di Sardegna» IGP è biologicamente sano, completamente indenne da sostanze inquinanti di natura chimica o biotica. Esso, dato la giovane età, non è soggetto a forzature alimentari, a stress ambientali o a sofisticazioni ormonali perché è allevato in «piena aria», in un ambiente del tutto naturale.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

Le caratteristiche dell’«Agnello di Sardegna» riflettono in modo assoluto il legame con il territorio di origine.

Il sapore deciso e selvatico è proprio degli allevamenti in cui l’agnello viene nutrito con latte materno e con alimenti naturali e in piena libertà. Infatti, l’«Agnello di Sardegna» viene allevato secondo un metodo di allevamento estensivo e a stabulazione libera quindi in un ambiente del tutto naturale, caratterizzato da ampi spazi esposti da sempre alla forte insolazione, ai venti ed al clima di Sardegna.

L’allevamento in «piena aria» rende pressoché esclusiva la fonte alimentare dell’«Agnello di Sardegna»: nel tipo «da latte» è alimentato solo con latte materno poi, quando cresce, seguendo liberamente la madre al pascolo, la sua dieta è integrata con alimenti naturali, erbai coltivati, essenze spontanee ed erbe aromatiche caratteristiche dell’habitat dell’isola. L’ovino sardo ha adeguato negli anni il suo ciclo biologico e riproduttivo, alle condizioni dell’ambiente in cui vive; perciò i parti avvengono soprattutto nel tardo autunno, in coincidenza con le prime piogge ed il conseguente risveglio vegetativo. Per questi motivi la sua carne è particolarmente pregiata dal punto di vista organolettico. Del resto, l’alimentazione con latte materno non solo influenza la quantità di grasso, ma ne determina anche la qualità. Infatti i grassi ingeriti durante l’allattamento determinano la composizione dei lipidi corporei in tutto il periodo di accrescimento. Inoltre, l’allevamento in «piena aria» è una garanzia di salubrità e di idonea ginnastica funzionale specialmente in un ambiente naturale come quello Sardo caratterizzato da ampi spazi, assenza di insediamenti industriali impattanti e bassa antropizzazione del territorio. Il territorio della Sardegna ha un tratto comune, dà loro un’incredibile uniformità: le nudità degli orizzonti — per carenza di alberi coltivati — che richiamano costantemente la preponderanza della vita pastorale. Questa apparenza non inganni: la Sardegna è un’isola di pastori; l’economia pastorale è di gran lunga la più importante dell’isola. La nostra Isola possiede infatti il 40 % dell’intero patrimonio ovino Italiano, 16 410 aziende diffuse su tutto il territorio dell’isola allevano 3 294 044 capi.

La Sardegna è ancora oggi quindi un’isola di pastori come è stata conosciuta nei secoli. La pastorizia sarda risale al periodo prenuragico: all’interno dei nuraghi, sono stati ritrovati i resti dei primi oggetti per la lavorazione del latte. Numerose sono poi le citazioni in epoca romana. La razza ovina «Sarda» è andata radicandosi nel territorio sardo attraverso una lunga esperienza di adattamento; è il frutto della sperimentazione secolare degli allevatori, è sostanzialmente il risultato di un lungo processo di adattamento tra uomini e territorio, tra uomini, territorio e razze animali.

Oggi come secoli fa, la cura e le attenzioni dei pastori sono rimasti immutati. Ed è così, perpetuando gli antichi gesti, che la purezza e la bontà dell’Agnello di Sardegna restano perfettamente integri e inimitabili. Oggi, come un tempo.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006 (4)]

Questa Amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta di modifica della IGP «Agnello di Sardegna» nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 61 del 14 marzo 2014.

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

oppure

accedendo direttamente all’home page del sito del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Qualità e sicurezza» (in alto a destra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE».


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

(3)  Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

(4)  Cfr. nota n. 3.