ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 452

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57° anno
16 dicembre 2014


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte dei conti

2014/C 452/01

Sintesi delle risultanze degli audit annuali della Corte sui conti 2013 delle imprese comuni europee operanti nel campo della ricerca

1

2014/C 452/02

Relazione sui conti annuali dell’impresa comune ARTEMIS relativi all’esercizio 2013 corredata delle risposte dell’impresa comune

8

2014/C 452/03

Relazione sui conti annuali dell’impresa comune Clean Sky relativi all’esercizio 2013, corredata delle risposte dell’impresa comune

17

2014/C 452/04

Relazione sui conti annuali dell’impresa comune ENIAC relativi all’esercizio 2013, corredata delle risposte dell’impresa comune

26

2014/C 452/05

Relazione sui conti annuali dell’impresa comune per l’attuazione dell’iniziativa tecnologica in materia di medicinali innovativi relativi all’esercizio 2013, corredata delle risposte dell’impresa comune

35

2014/C 452/06

Relazione sui conti annuali dell’impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione relativi all’esercizio 2013, corredata delle risposte dell’Impresa comune

44

2014/C 452/07

Relazione sui conti annuali dell’impresa comune SESAR relativi all’esercizio 2013 corredata delle risposte dell’impresa comune

58

2014/C 452/08

Relazione sui conti annuali dell’impresa comune Celle a combustibile e idrogeno relativi all’esercizio 2013, corredata delle risposte dell’Impresa comune

67

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte dei conti

16.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 452/1


Sintesi delle risultanze degli audit annuali della Corte sui conti 2013 delle imprese comuni europee operanti nel campo della ricerca

(2014/C 452/01)

INDICE

 

Paragrafi

Page

Introduzione

1-6

2

Informazioni a sostegno dei giudizi della Corte

7

2

Risultanze degli audit

8-21

3

Giudizi sull’affidabilità dei conti

8

3

Giudizi sulla legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

9-12

3

Paragrafo d’enfasi sul contributo dell’UE ai costi del progetto ITER

13

4

Osservazioni che non mettono in discussione i giudizi della Corte

14

4

Presentazione dei conti

15

4

Gestione finanziaria e di bilancio

16

4

Controllo interno

17-21

4

Conclusioni

22-23

5

INTRODUZIONE

1.

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la Corte ha controllato i conti annuali per l’esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2013 e la legittimità e regolarità delle operazioni alla base dei conti per sette imprese comuni europee operanti nel campo della ricerca:

Fusion for Energy — F4E (ITER) — Sviluppo dell’energia da fusione;

Clean Sky — tecnologie ecologiche per il trasporto aereo;

Artemis — sistemi informatici integrati;

IMI — iniziativa tecnologica in materia di medicinali innovativi;

ENIAC — nanoelettronica;

FCH — celle a combustibile e idrogeno;

SESAR — ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo.

2.

Oltre all’Unione europea (rappresentata dalla Commissione), i membri delle imprese comuni possono includere vari partner pubblici e privati che contribuiscono al finanziamento delle attività svolte dalle imprese comuni. Le imprese comuni seguono un modello bipartito, con la partecipazione della Commissione europea e del settore industriale, oppure tripartito, con la partecipazione anche degli Stati membri (1). Le imprese comuni svolgono un ruolo importante nella realizzazione della politica di ricerca in settori specifici.

3.

Questa sintesi presenta un quadro d’insieme delle risultanze degli audit annuali della Corte sulle imprese comuni per l’esercizio finanziario 2013, allo scopo di facilitare l’analisi ed il confronto tra le relazioni specifiche della Corte sui conti annuali 2013 delle imprese comuni. I giudizi e le osservazioni della Corte, nonché le risposte delle imprese comuni, possono essere consultati nelle relazioni annuali specifiche già pubblicate. La presente sintesi non è né una relazione di audit né un parere.

4.

Le previsioni di bilancio per le entrate delle imprese comuni del 2013 (2) sono ammontate in totale a circa 2,2 miliardi di euro (2012: 2,5 miliardi di euro), ossia l’1,7 % circa del bilancio generale dell’UE per il 2013 (2012: 1,8 %) (3). Degli importi effettivamente ricevuti, circa 686 milioni di euro (2012: 618 milioni di euro) provenivano dal bilancio generale dell’UE (contributo in denaro versato dalla Commissione europea) e circa 134 milioni di euro (stessa cifra del 2012) dai partner industriali e dai membri delle imprese comuni.

5.

Le imprese comuni occupano 414 tra funzionari permanenti e agenti temporanei (2012: 409), ossia meno dell’1 % del totale dei funzionari dell’UE autorizzati nell’ambito del bilancio generale dell’UE (tabella dell’organico). Dettagli sulle imprese comuni sottoposte ad audit, i loro bilanci e il loro personale sono forniti nell’allegato I.

6.

Anche se il rischio finanziario connesso alle imprese comuni è limitato rispetto al bilancio totale dell’UE, il rischio reputazionale per l’Unione è elevato: le imprese comuni sono uno strumento essenziale per l’attuazione della strategia UE in materia di ricerca e la loro natura di partenariati pubblico-privato le rende altamente visibili tra le imprese con le quali cooperano.

INFORMAZIONI A SOSTEGNO DEI GIUDIZI DELLA CORTE

7.

L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche delle operazioni a livello dell’impresa comune e una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e controllo. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti dal lavoro di altri auditor e un’analisi delle attestazioni della direzione (management representations) e delle relazioni annuali di attività. Per l’audit sull’esercizio 2013 uno speciale accento è stato posto sugli audit ex post.

RISULTANZE DEGLI AUDIT

Giudizi sull’affidabilità dei conti

8.

I conti finali di tutte le imprese comuni presentano un’immagine fedele, sotto tutti gli aspetti rilevanti, della loro situazione finanziaria al 31 dicembre 2013 e dei risultati delle operazioni e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, conformemente alle disposizioni dei regolamenti finanziari applicabili e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione.

Giudizi sulla legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

9.

A giudizio della Corte, le operazioni su cui sono basati i conti annuali per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari per quattro delle sette imprese comuni: F4E, Clean Sky, FCH e SESAR.

10.

Per quel che riguarda l’impresa comune Artemis, l’audit delle dichiarazioni di spesa per i progetti è stato delegato alle autorità di finanziamento nazionali (AFN), ai sensi degli accordi amministrativi in vigore. Artemis ha ricevuto le relazioni di audit dalle AFN, ma non ha valutato in modo sistematico la qualità di detti audit. Inoltre, l’impresa comune non ha ricevuto informazioni sulle strategie di audit di tutte le AFN. Non era pertanto in grado di valutare se gli audit ex post fornissero garanzie sufficienti riguardo alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti. Di conseguenza, la Corte ha concluso che le informazioni disponibili sull’applicazione della strategia di audit ex post dell’impresa comune non sono sufficienti perché la Corte possa stabilire se questo strumento chiave di controllo funzioni efficacemente (4). Per l’impresa comune Artemis, la Corte ha espresso un giudizio con rilievi (5), a causa della mancanza di elementi probatori sufficienti e adeguati su cui basare il giudizio, mentre i possibili effetti sono stati ritenuti rilevanti ma non pervasivi (6).

11.

Per quanto riguarda l’ENIAC, gli accordi amministrativi stipulati tra l’impresa comune e le AFN degli Stati membri stabiliscono, in linea di principio, che le AFN effettuino audit per conto dell’impresa comune. La strategia di audit ex post dell’impresa comune fa ampio affidamento sulle AFN per l’audit delle dichiarazioni di spesa dei progetti. Nel 2013, l’impresa comune ha svolto un esame limitato delle dichiarazioni di spesa. Detto esame non ha però compreso alcun audit e non ha fornito garanzie sulla regolarità delle dichiarazioni di spesa controllate. Di conseguenza, la Corte ha concluso che le informazioni disponibili sull’applicazione della strategia di audit ex post dell’impresa comune non sono sufficienti perché la Corte possa stabilire se questo strumento chiave di controllo funzioni efficacemente (7). Per l’impresa comune ENIAC, la Corte ha espresso un giudizio con rilievi, a causa della mancanza di elementi probatori sufficienti e adeguati su cui basare il giudizio, mentre i possibili effetti sono stati ritenuti rilevanti ma non pervasivi.

12.

L’impresa comune IMI, in base alla propria strategia di audit ex post, ha avviato una seconda serie di 40 audit ex post, 14 dei quali erano stati completati al giugno 2014. Il tasso di errore rilevato risultante da tali audit era pari al 2,3 % (8). Per l’IMI, la Corte ha espresso un giudizio con rilievi, dal momento che vie erano elementi probatori sufficienti e adeguati su cui basare il giudizio, mentre i possibili effetti sono stati ritenuti rilevanti ma non pervasivi (9).

Paragrafo d’enfasi sul contributo dell’UE ai costi del progetto ITER  (10)

13.

Per quel che riguarda la F4E, il valore del contributo dell’UE alla fase di costruzione dell’ITER è stato valutato dal Consiglio nel 2010 (11) in 6,6 miliardi di euro. L’ammontare di questo contributo è soggetto a rischi significativi di aumento, principalmente a causa del cambiamento dell’ambito di applicazione delle realizzazioni dei progetti e del calendario attuale, considerato irrealistico. Nel novembre 2013, l’impresa comune ha stimato che il deficit di finanziamenti fino alla finalizzazione della fase di costruzione dei progetti fosse di 290 milioni di euro. Il superamento dei tempi previsti per la fase di costruzione del progetto è stato stimato dall’impresa comune al momento dell’audit (aprile 2014) ad almeno 30 mesi. In relazione a questi rischi, l’impresa comune non ha ancora attuato un sistema per il monitoraggio regolare degli scostamenti dei costi a livello di contratto e non ha aggiornato la valutazione del contributo dell’impresa comune al progetto ITER dopo il completamento della fase di costruzione.

Osservazioni che non mettono in discussione i giudizi della Corte

14.

La Corte ha formulato 55 osservazioni (2012: 45) riguardanti tutte le imprese comuni, ponendo in evidenza questioni importanti. Una sintesi delle osservazioni formulate è fornita nell’allegato II. Nei paragrafi seguenti vengono presentate, in modo sintetico, le osservazioni più frequenti.

Presentazione dei conti

15.

Le note ai rendiconti finanziari della F4E, alla voce «Accordi sugli appalti ITER con l’Organizzazione internazionale ITER», non indicano lo stato di avanzamento dei lavori in corso. Questa informazione è però essenziale per conoscere lo stato delle attività finora svolte da F4E relativamente agli accordi sugli appalti stipulati con l’Organizzazione internazionale ITER.

Gestione finanziaria e di bilancio

16.

A questo riguardo, le osservazioni della Corte concernono principalmente due aree:

tasso di esecuzione del bilancio: il tasso di esecuzione del bilancio per gli stanziamenti d’impegno variava tra il 90 % e il 100 %, mentre il tasso di esecuzione del bilancio per gli stanziamenti di pagamento variava tra il 57 % e il 100 %. Per ARTEMIS, il tasso di esecuzione relativo agli stanziamenti di pagamento ammonta al 69 %, principalmente a causa di ritardi connessi agli accordi amministrativi conclusi con gli Stati membri per attuare i progetti; per la FCH, esso ammonta al 57 %, a causa del rinvio del finanziamento di tre progetti.

inviti a presentare proposte e attuazione dei progetti: per Clean Sky, sono stati necessari in media nove mesi (rispetto ai 12 mesi del 2012) per bandire l’invito a presentare proposte del 2013 e firmare le convenzioni di sovvenzione. Per quanto riguarda ARTEMIS, il tasso corrente degli stanziamenti impegnati per gli inviti a presentare proposte ha rappresentato solo il 49 % (50,2 % al 31 dicembre 2012) del bilancio totale disponibile per le spese operative nel corso dell’intera durata dell’impresa comune (10 anni, a partire dal 2007).

Controlli interni

17.

Gli audit ex post costituiscono per le imprese comuni uno strumento essenziale per assicurare l’ammissibilità e l’esattezza delle spese dichiarate dai beneficiari e/o dai partner. Tutte le imprese comuni hanno adottato una strategia di audit ex post, e cinque hanno affidato lo svolgimento degli audit ex post a società di revisione contabile esterne indipendenti. In tre casi (cfr. paragrafi 10-12), la Corte ha espresso un giudizio con rilievi, sulla base dell’inadeguata attuazione della strategia di audit ex post o del tasso di errore risultante dall’espletamento degli audit ex post.

18.

Per quanto riguarda la F4E, i sistemi di controllo interno sono ancora in fase di sviluppo. In particolare, le procedure di appalto sono centrali per l’attuazione del progetto ITER da parte della F4E. La competitività di tali procedure di appalto deve essere aumentata. Per quanto riguarda le sovvenzioni, il numero medio di proposte ricevute è stato di una sola per invito, come nel 2012.

19.

Il monitoraggio e la presentazione dei risultati della ricerca sono disciplinati dal settimo programma quadro (7o PQ), che istituisce un sistema di monitoraggio e presentazione avente per oggetto la protezione, la diffusione e il trasferimento dei risultati della ricerca. Nelle convenzioni di sovvenzione firmate con i membri e con altri beneficiari, le imprese comuni hanno incluso disposizioni specifiche che disciplinano i diritti di proprietà intellettuale e la divulgazione delle attività di ricerca e dei risultati della stessa. Sebbene l’applicazione di tali disposizioni sia monitorata da ciascuna impresa comune in diverse fasi di attuazione dei progetti finanziati, numerose imprese comuni devono ulteriormente sviluppare le modalità con le quali i risultati di detto monitoraggio sono comunicati.

20.

Ai fini della prevenzione dei conflitti di interesse, la maggior parte delle imprese comuni ha adottato norme specifiche e ha elaborato strumenti per documentare tutte le pertinenti informazioni. Tuttavia, l’impresa comune Artemis non dispone di un’esaustiva procedura scritta per trattare i conflitti d’interesse.

21.

La seconda valutazione intermedia della Commissione è stata svolta nel corso del 2013 e dei primi mesi del 2014. Tutte le imprese comuni (tranne la F4E) sono state valutate in termini di pertinenza, efficienza, efficacia e qualità della ricerca. Le relazioni, sebbene positive, hanno evidenziato aree in cui è possibile migliorare ulteriormente.

CONCLUSIONI

22.

Tutte le imprese comuni hanno redatto conti affidabili, ma per tre di esse, la Corte ha espresso un giudizio con rilievi relativamente alla legittimità e regolarità delle operazioni alla base dei conti dell’esercizio 2013.

23.

Vi sono margini di miglioramento delle procedure, in particolare per quel che riguarda l’attuazione della strategia di audit ex post, e, nel caso della F4E, i meccanismi di controllo dei costi.


(1)  Le imprese comuni bipartite sono: Clean Sky, IMI, FCH e SESAR. Quelle che seguono un modello tripartite sono Artemis e ENIAC. Per quanto riguarda Fusion for Energy-F4E (ITER), ne sono membri l’Euratom, rappresentata dalla Commissione europea, gli Stati membri dell’Euratom, nonché paesi terzi che hanno concluso accordi di cooperazione con l’Euratom nel settore della fusione nucleare controllata e che hanno espresso il desiderio di diventare membri (al 31 dicembre 2013: Svizzera).

(2)  Le previsioni di bilancio per le entrate rappresentano stanziamenti d’impegno (bilancio definitivo).

(3)  La significativa diminuzione osservabile rispetto al 2012 deriva principalmente dall’impresa comune F4E, le cui previsioni di bilancio per le entrate sono diminuite, passando da 1  524 milioni di euro nel 2012 a 1  297 milioni di euro nel 2013. Detta diminuzione è dovuta all’avvio di una importante fase del progetto ITER nel 2012.

(4)  In risposta a questa osservazione, nel 2014 Artemis ha varato, assieme all’impresa comune ENIAC, un piano d’azione comune per far fronte a tale giudizio con rilievi. Al settembre 2014, tre autorità di finanziamento nazionali erano state visitate da Artemis.

(5)  La Corte esprime un giudizio con rilievi quando i suoi auditor hanno ottenuto elementi probatori adeguati e sufficienti ai fini dell’audit e hanno concluso che le inesattezze o le non-conformità relative ai conti annuali o alle operazioni alla base dei conti sono rilevanti ma non pervasive. La Corte esprime inoltre un giudizio con rilievi quando i suoi auditor non sono in grado di ottenere elementi probatori adeguati e sufficienti ai fini dell’audit su cui basare il proprio giudizio, e gli eventuali effetti di tale incapacità sui conti annuali o sulle operazioni sottostanti sono rilevanti ma non pervasivi (come indicato ai paragrafi 11 e 12).

(6)  Gli effetti pervasivi sono quelli che, secondo il giudizio professionale del revisore, non sono limitati a specifici elementi, conti o voci; oppure quelli che, pur essendo limitati a specifici elementi, conti o voci, rappresentano o potrebbero rappresentare una parte sostanziale dei rendiconti finanziari.

(7)  In risposta a questa osservazione, nel 2014 ENIAC ha varato, assieme all’impresa comune ARTEMIS, un piano d’azione comune per far fronte a tale giudizio con rilievi. Al settembre 2014, tre autorità di finanziamento nazionali erano state visitate da ENIAC.

(8)  Il tasso di errore rilevato risultante dalla precedente serie di audit ex post era pari al 5,8 %.

(9)  In risposta a questa osservazione, l’IMI ha continuato a comunicare gli errori ai beneficiari controllati e ad intraprendere le azioni richieste per dar seguito. Parallelamente, l’IMI ha continuato ad adottare concrete misure preventive per mitigare il rischio di futuri errori nelle domande di rimborso presentate dai beneficiari (ad esempio, l’organizzazione di frequenti seminari finanziari per i partecipanti, l’aggiornamento regolare delle linee guida finanziarie IMI per i partecipanti). Inoltre, l’IMI ha continuato ad attuare un intenso programma annuale di audit ex post.

(10)  Il paragrafo d’enfasi viene utilizzato per attirare l’attenzione del lettore su una questione relativa ai conti, che non è all’origine di inesattezze rilevanti negli stessi, ma che è fondamentale portare all’attenzione degli utenti dei conti per consentirne la comprensione.

(11)  Conclusioni del Consiglio del 7 luglio 2010 sullo stato di avanzamento di ITER (Rif. 11902/10).


ALLEGATO I

Entrate (previsioni di bilancio, diritti accertati e importi ricevuti) e tabelle dell’organico delle imprese comuni

IMPRESA COMUNE

DG capofila

Settore d’intervento

2013

2012

Previsioni di bilancio per le entrate (1)

Diritti accertati (2)

Importi ricevuti (3)

Tabella dell’organico (4)

Previsioni di bilancio per le entrate (1)

Diritti accertati (2)

Importi ricevuti (3)

Tabella dell’organico (4)

1

ARTEMIS

DG CONNECT

Ricerca

3 2 6 43  708

3 2 6 47  545

2 0 1 23  350

15

5 7 4 46  787

5 2 1 83  934

2 2 4 79  013

15

2

CLEAN SKY

DG Ricerca e innovazione

Ricerca

30 6 0 43  097

22 7 0 00  428

12 4 6 13  566

24

20 5 3 64  690

17 3 1 13  201

9 7 3 39  799

24

3

ENIAC

DG CONNECT

Ricerca

17 2 6 96  508

17 2 6 08  748

3 6 5 29  216

15

12 8 0 59  958

12 7 7 55  025

1 5 4 57  127

15

4

FUSION FOR ENERGY

DG Ricerca e innovazione

Ricerca

1  29 7 0 13  166

1  29 6 9 52  709

24 5 0 02  495

262

1  52 3 7 85  957

1  52 3 3 45  616

26 1 2 39  530

262

5

FCH –- CELLE A COMBUSTIBILE E IDROGENO

DG Ricerca e innovazione

Ricerca

7 4 4 82  039

7 3 6 72  484

5 6 3 93  265

20

8 3 3 11  640

8 2 8 43  794

5 3 6 15  206

17

6

IMI –- INIZIATIVA TECNOLOGICA IN MATERIA DI MEDICINALI INNOVATIVI

DG Ricerca e innovazione

Ricerca

25 5 7 15  919

25 4 4 35  104

12 5 8 29  159

36

37 3 7 63  361

35 7 8 98  596

9 7 7 83  960

35

7

SESAR

DG MOVE

Ricerca

8 4 2 22  608

6 4 0 66  631

7 7 5 35  515

42

15 6 5 64  786

14 8 7 33  577

6 9 7 13  000

41

 

Totale

 

 

2  22 2 8 17  045

2  12 1 3 82  649

68 6 0 26  566

414

2  52 8 2 97  179

2  46 5 8 73  743

61 7 6 27  635

409


(1)  Le previsioni di bilancio per le entrate rappresentano stanziamenti d’impegno (bilancio definitivo).

(2)  I diritti accertati rappresentano impegni autorizzati.

(3)  Gli importi ricevuti rappresentano contributi in denaro versati nel corso dell’esercizio dalla Commissione europea.

(4)  Bilancio definitivo.


ALLEGATO II

Osservazioni formulate dalla Corte nel 2013

 

IMPRESA COMUNE

Gestione finanziaria e di bilancio

Controlli chiave dei sistemi di supervisione e controllo delle imprese comuni

Altre questioni

Esecuzione del bilancio

Presentazione dei conti

Inviti a presentare proposte

Accordo quadro multilaterale

Sistemi di controllo interno e sistemi contabili

Procedure di appalto e sovvenzioni relative alle attività operative

Attuazione della strategia di audit ex post

Funzione di audit interno e servizio di audit interno della Commissione

Quadro giuridico

Monitoraggio e presentazione dei risultati della ricerca

Diritti di proprietà intellettuale e politica industriale

Conflitto di interessi

La seconda valutazione intermedia della Commissione

Versamento tardivo dei contributi di associazione

Contributo UE alla fase di costruzione di ITER

Relazione annuale di attività e altro

1

ARTEMIS

x

 

x

 

 

 

x (1)

x

x

x

 

x

x

 

 

 

2

CLEAN SKY

x

 

 

 

x

 

 

x

x

x

 

x

x

 

 

 

3

ENIAC

x

 

x

 

 

 

x (1)

x

x

x

 

x

x

 

 

 

4

FUSION FOR ENERGY

x

x

 

 

x

x

 

 

x

 

x

x

 

x

x (1)

x

5

FCH — CELLE A COMBUSTIBILE E IDROGENO

x

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

x

x

 

 

 

6

IMI — INIZIATIVA TECNOLOGICA IN MATERIA DI MEDICINALI INNOVATIVI

x

 

x

 

 

 

x (1)

x

x

x

 

x

x

 

 

 

7

SESAR

x

 

 

x

 

 

 

x

x

x

 

x

x

 

 

 

 

Totale parziale

7

1

4

1

2

1

3

6

7

6

1

7

6

1

1

1

 

Totale

13

 

 

 

6

 

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Detti metodi sono descritti nella parte della presente relazione che tratta dei giudizi.


16.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 452/8


RELAZIONE

sui conti annuali dell’impresa comune ARTEMIS relativi all’esercizio 2013 corredata delle risposte dell’impresa comune

(2014/C 452/02)

INDICE

 

Paragrafi

Pagina

Introduzione

1-5

9

Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità

6

9

Dichiarazione di affidabilità

7-18

9

Giudizio sull’affidabilità dei conti

12

10

Elementi a sostegno del giudizio con rilievi sulla legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

13-16

11

Giudizio con rilievi sulla legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

17

11

Commenti sulla gestione finanziaria e di bilancio

19-22

11

Esecuzione del bilancio

19-21

11

Inviti a presentare proposte

22

12

Altre osservazioni

23-33

12

Quadro giuridico

23

12

Funzione di audit interno e servizio di audit interno della Commissione

24-27

12

Monitoraggio e presentazione dei risultati della ricerca

28

12

Conflitti di interesse

29-30

13

Seconda valutazione intermedia della Commissione

31-32

13

Seguito dato a precedenti osservazioni

33

13

INTRODUZIONE

1.

L’impresa comune ARTEMIS, con sede a Bruxelles, è stata costituita nel dicembre 2007 (1) per un periodo di dieci anni e ha iniziato a operare in maniera autonoma nel 2009.

2.

Il principale obiettivo dell’impresa comune è la definizione e l’attuazione di un’«agenda di ricerca» per lo sviluppo di tecnologie essenziali per i sistemi informatici incorporati in vari settori d’applicazione, al fine di rafforzare la competitività europea e la sostenibilità e permettere l’emergere di nuovi mercati e di nuove applicazioni sociali (2).

3.

I membri fondatori dell’impresa comune ARTEMIS erano l’Unione europea, rappresentata dalla Commissione, alcuni Stati membri dell’UE (Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Romania, Slovenia, Finlandia, Svezia e Regno Unito) e ARTEMIS-IA, un’associazione che agisce in qualità di rappresentante delle imprese e delle altre organizzazioni di ricerca operanti in Europa nel campo dei sistemi informatici incorporati. Nel 2009, hanno aderito all’impresa comune anche la Repubblica ceca, Cipro, la Lettonia e la Norvegia, seguite nel 2012 dalla Polonia.

4.

Il contributo massimo dell’UE all’impresa comune, a copertura dei costi di funzionamento e delle attività di ricerca, è di 420 milioni di euro, a carico del bilancio del settimo programma quadro di ricerca (3). Inoltre, ARTEMIS-IA apporta un contributo massimo di 30 milioni di euro per le spese di funzionamento, mentre gli Stati membri di ARTEMIS corrispondono contributi in natura ai costi di funzionamento (facilitando l’attuazione dei progetti) nonché contributi finanziari pari ad almeno 1,8 volte il contributo UE. Contributi in natura sono forniti anche dalle organizzazioni di ricerca che partecipano ai progetti.

5.

Le imprese comuni ARTEMIS e ENIAC (4) si sono fuse per dare vita all’iniziativa tecnologica congiunta «Componenti e sistemi elettronici per la leadership europea» (ITC ECSEL) (5). Oltre a combinare l’iniziativa ARTEMIS sui sistemi incorporati e l’iniziativa ENIAC sulla nanoelettronica, l’ITC ECSEL incorporerà la ricerca e l’innovazione in materia di sistemi intelligenti. L’ITC ECSEL ha iniziato ad operare nel giugno 2014 e funzionerà per un periodo di 10 anni. Tuttavia, la presente relazione è stata redatta in base al principio della continuità delle attività.

INFORMAZIONI A SOSTEGNO DELLA DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

6.

L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche delle operazioni a livello dell’impresa comune e una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e controllo. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti dal lavoro di altri auditor (ove presenti) e un’analisi delle attestazioni della direzione (management representations).

DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

7.

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la Corte ha controllato:

a)

i conti annuali dell’impresa comune ARTEMIS, che comprendono i rendiconti finanziari (6) e le relazioni sull’esecuzione del bilancio (7) per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013;

b)

la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti.

La responsabilità della direzione

8.

Ai sensi degli articoli 33 e 43 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione (8), la direzione è responsabile della compilazione e della fedele presentazione dei conti annuali dell’impresa comune, nonché della legittimità e della regolarità delle operazioni sottostanti.

a)

le responsabilità della direzione per i conti annuali dell’impresa comune comprendono la definizione, l’applicazione e il mantenimento di un sistema di controllo interno adeguato ai fini della preparazione e della fedele presentazione di rendiconti finanziari privi di inesattezze rilevanti dovute a frode o errore, la selezione e l’applicazione di politiche contabili appropriate basate sulle norme contabili adottate dal contabile della Commissione (9) e l’elaborazione di stime contabili ragionevoli rispetto alle circostanze. Il direttore approva i conti annuali dell’impresa comune dopo che il contabile li ha preparati, sulla base di tutte le informazioni disponibili, e corredati di una nota nella quale dichiara, tra l’altro, di avere la ragionevole certezza che essi forniscono un’immagine fedele, sotto tutti gli aspetti rilevanti, della situazione finanziaria dell’impresa comune;

b)

le responsabilità della direzione riguardo alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti e alla conformità al principio della sana gestione finanziaria richiedono la definizione, l’applicazione e il mantenimento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, che comprende l’opportuna supervisione e misure appropriate per prevenire le irregolarità e le frodi nonché, se necessario, azioni legali per recuperare i fondi indebitamente versati o non correttamente utilizzati.

La responsabilità del revisore

9.

È responsabilità della Corte presentare al Parlamento europeo e al Consiglio (10), sulla base dell’audit espletato, una dichiarazione concernente l’affidabilità dei conti annuali e la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. La Corte espleta l’audit conformemente ai princìpi internazionali di audit e ai codici deontologici dell’IFAC nonché ai princìpi internazionali delle istituzioni superiori di controllo dell’INTOSAI. In base a tali princìpi, la Corte è tenuta a pianificare e svolgere i propri audit in modo da ottenere una ragionevole certezza riguardo all’assenza di inesattezze rilevanti nei conti annuali dell’impresa comune, nonché alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti.

10.

L’audit comporta l’esecuzione di procedure volte ad ottenere elementi probatori relativi agli importi e alle informazioni riportate nei conti, nonché alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. Le procedure selezionate dipendono dal giudizio dell’auditor, basato su una valutazione dei rischi di inesattezze rilevanti nei conti e di significative inosservanze del quadro giuridico dell’Unione europea, dovute a frode o errore, nelle operazioni sottostanti. Nel valutare tali rischi, l’auditor esamina qualunque controllo interno applicabile alla compilazione e alla presentazione fedele dei conti, nonché i sistemi di supervisione e controllo posti in essere per garantire la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, e definisce procedure di audit adeguate alle circostanze. L’audit include altresì una valutazione dell’adeguatezza delle politiche contabili, della ragionevolezza delle stime contabili elaborate, nonché la valutazione della presentazione complessiva dei conti.

11.

La Corte ritiene che gli elementi probatori ottenuti siano sufficienti e adeguati a fornire una base per la propria dichiarazione di affidabilità.

Giudizio sull’affidabilità dei conti

12.

A giudizio della Corte, i conti annuali dell’impresa comune presentano fedelmente, in tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2013, nonché i risultati delle sue operazioni e i flussi di cassa per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario dell’impresa comune e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione.

Elementi a sostegno del giudizio con rilievi sulla legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

13.

La strategia di audit ex post dell’impresa comune (11), adottata con decisione del consiglio di direzione del 25 novembre 2010 e modificata il 20 febbraio 2013, rappresenta uno strumento essenziale (12) per valutare la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti. I pagamenti eseguiti nel 2013 a fronte dei certificati di accettazione dei costi rilasciati dalle autorità di finanziamento nazionali (AFN) degli Stati membri sono ammontati a 11,7 milioni di euro, corrispondenti al 57 % dei pagamenti totali per spese operative.

14.

Sebbene l’audit delle dichiarazioni di spesa per i progetti sia stato delegato alle autorità di finanziamento nazionali (AFN), gli accordi amministrativi conclusi con le AFN non contengono modalità pratiche per l’effettuazione di audit ex-post.

15.

L’impresa comune ha ricevuto dalle AFN relazioni di audit che coprono circa il 46 % dei costi relativi ai progetti completati. L’impresa comune non ha tuttavia valutato la qualità di questi audit. Inoltre, a fine marzo 2014, l’impresa comune non aveva ricevuto informazioni sulle strategie di audit di sette delle 23 AFN. Pertanto non era in grado di valutare se gli audit ex post fornissero garanzie sufficienti riguardo alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti (13).

16.

Le informazioni disponibili sull’applicazione della strategia di audit ex post dell’impresa comune non sono sufficienti perché la Corte possa stabilire se questo controllo chiave funzioni efficacemente.

Giudizio con rilievi sulla legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

17.

A giudizio della Corte, ad eccezione dei possibili effetti di quanto descritto ai paragrafi 13-16 (elementi alla base del giudizio con rilievi), le operazioni su cui sono basati i conti annuali per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

18.

Le osservazioni che seguono non mettono in discussione i giudizi della Corte.

COMMENTI SULLA GESTIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Esecuzione del bilancio

19.

Il bilancio iniziale dell’impresa comune per il 2013 comprendeva stanziamenti di impegno per un importo di 68,9 milioni di euro. Alla fine dell’anno, il consiglio di direzione ha adottato un bilancio rettificativo che ha ridotto gli stanziamenti d’impegno a 32,6 milioni di euro. Il tasso di utilizzo degli stanziamenti di impegno per spese operative è risultato pari al 99,4 % (dopo riduzione), mentre quello degli stanziamenti di pagamento è stato solo del 69 %.

20.

Le previsioni sull’esecuzione di bilancio da parte del responsabile del programma per la fine del 2013 e i pagamenti effettivi erogati nel quadro dei diversi inviti a presentare proposte erano i seguenti (in percentuale):

 

Inviti annuali a presentare proposte

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Previsioni dell’impresa comune riguardo all’esecuzione del bilancio al termine del 2013

100 %

100 %

82,5 %

49,6 %

14,6 %

nullo

Pagamenti effettivamente eseguiti alla fine del 2013

79 %

63 %

49 %

34 %

10 %

nullo

21.

Il basso tasso di esecuzione del bilancio è principalmente dovuto alla complessità e alla lunga durata della procedura finanziaria per la chiusura dei progetti.

Inviti a presentare proposte

22.

Il regolamento del Consiglio recante istituzione dell’impresa comune prevedeva una dotazione massima complessiva di 410 milioni di euro a copertura delle spese operative. L’importo corrente degli stanziamenti impegnati per gli inviti a presentare proposte è di 201 milioni di euro, pari al 49 % della dotazione.

ALTRE OSSERVAZIONI

Quadro giuridico

23.

Il nuovo regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell’Unione (14) è stato adottato il 25 ottobre 2012 e si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013 (15). Tuttavia, il regolamento finanziario tipo per gli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all’articolo 209 del nuovo regolamento finanziario è entrato in vigore soltanto l’8 febbraio 2014 (16). Data la recente fusione nell’impresa comune ECSEL, le norme finanziarie dell’impresa comune non sono state modificate per rispecchiare tali cambiamenti.

Funzione di audit interno e servizio di audit interno (IAS) della Commissione

24.

L’articolo 6, paragrafo 2 del regolamento del Consiglio che istituisce l’impresa comune ARTEMIS prevede che essa disponga di una propria struttura di audit interno. Tuttavia, alla fine del 2013, tale struttura non era ancora stata creata.

25.

Il 25 novembre 2010, il consiglio di direzione ha adottato la carta delle funzioni (mission charter) del servizio di audit interno della Commissione (IAS). Tuttavia, le norme finanziarie dell’impresa comune non sono ancora state modificate al fine di recepire le disposizioni del regolamento quadro relative ai poteri del revisore interno della Commissione.

26.

Nel 2013, lo IAS ha controllato l’adeguatezza e l’efficacia del sistema di controllo interno di ARTEMIS in merito alla gestione degli esperti. L’audit ha concluso che l’attuale sistema di controllo interno fornisce una ragionevole certezza circa il raggiungimento degli obiettivi operativi fissati da ARTEMIS per la gestione degli esperti. Ha anche formulato diverse raccomandazioni importanti in merito all’adozione di una esaustiva politica di riservatezza, alla sensibilità del posto di responsabile del programma e alle norme di ripartizione del carico di lavoro per i valutatori a distanza.

27.

Le imprese comuni ARTEMIS, Clean Sky, ENIAC, FCH e IMI hanno fatto oggetto di una valutazione del rischio informatico, condotta dallo IAS, delle loro infrastrutture informatiche condivise (17).

Monitoraggio e presentazione dei risultati della ricerca

28.

La decisione relativa al settimo programma quadro (7o PQ) (18) istituisce un sistema di monitoraggio e presentazione dei risultati avente per oggetto la protezione, la diffusione e il trasferimento dei risultati della ricerca. L’impresa comune ha sviluppato procedure per monitorare la protezione e la diffusione dei risultati delle ricerche nelle differenti fasi del progetto, ma tale monitoraggio richiede di essere ulteriormente sviluppato per rispondere pienamente a quanto disposto dalla decisione (19).

Conflitti d’interesse

29.

L’impresa comune non dispone di un’esaustiva procedura scritta per trattare i conflitti d’interesse.

30.

È necessario definire chiaramente cosa debba essere considerato conflitto d’interesse, istituire una banca dati regolarmente aggiornata comprendente tutte le informazioni relative a conflitti d’interesse e porre in essere un meccanismo per gestire le violazioni della politica.

Seconda valutazione intermedia della Commissione  (20)

31.

La seconda valutazione intermedia della Commissione è stata effettuata tra settembre 2012 e febbraio 2013, ed ha valutato le imprese comuni ARTEMIS e ENIAC in termini di pertinenza, efficacia, efficienza e qualità di ricerca.

32.

La relazione è stata pubblicata a maggio del 2013 e conteneva diverse raccomandazioni all’impresa comune ARTEMIS, in particolare riguardo all’efficienza dell’esame dei progetti, alle misure da adottare per migliorare la rispondenza del portafoglio di progetti agli obiettivi strategici europei, e ai parametri di misura appropriati per misurare l’impatto e il successo dei progetti ARTEMIS.

Seguito dato a precedenti osservazioni

33.

Il piano di ripristino in caso di disastro per l’infrastruttura informatica comune delle imprese comuni non è ancora stato approvato. Nel frattempo, l’impresa comune ARTEMIS ha adottato misure al suo livello per fronteggiare situazioni di emergenza.

La presente relazione è stata adottata dalla Sezione IV, presieduta da Milan Martin CVIKL, Membro della Corte dei conti, a Lussemburgo, nella riunione del 21 ottobre 2014.

Per la Corte dei conti

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Presidente


(1)  Regolamento (CE) n. 74/2008 del Consiglio del 20 dicembre 2007 relativo alla costituzione dell’«impresa comune ARTEMIS» per l’attuazione di una iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati (GU L 30 del 4.2.2008, pag. 52).

(2)  L’allegato illustra in maniera sintetica, a titolo informativo, le competenze e le attività dell’impresa comune.

(3)  Il settimo programma quadro, adottato con decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1), riunisce tutte le iniziative dell’UE in tema di ricerca sotto un unico tetto, svolgendo un ruolo cruciale per il raggiungimento degli obiettivi di crescita, competitività e occupazione. Esso rappresenta inoltre un pilastro chiave dello Spazio europeo della ricerca.

(4)  L’impresa comune ENIAC è stata costituita dal regolamento (CE) n. 72/2008 del Consiglio (GU L 30 del 4.2.2008, pag. 21) per definire e attuare un’«agenda di ricerca» per lo sviluppo di competenze essenziali per la nanoelettronica.

(5)  L’impresa comune ECSEL è stata istituita dal regolamento (UE) n. 561/2014 (GU L 169 del 7.6.2014, pag. 152).

(6)  Questi conti comprendono il bilancio finanziario e il conto del risultato economico, la tabella dei flussi di cassa, il prospetto di variazioni del patrimonio netto e un riepilogo delle politiche contabili significative, nonché altre note esplicative.

(7)  Queste includono le relazioni sull’esecuzione del bilancio, una sintesi dei princìpi di bilancio e altre note esplicative.

(8)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(9)  Le norme contabili adottate dal contabile della Commissione sono derivate dagli International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) emanati dalla Federazione internazionale dei revisori contabili (International Federation of Accountants — IFAC) o, se applicabili, dai princìpi contabili internazionali (International Accounting Standards (IAS)/International Financial Reporting Standards (IFRS)) emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB).

(10)  Articolo 209, paragrafo 2 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(11)  La convenzione generale di finanziamento stipulata fra la Commissione europea e l’impresa comune stabilisce che quest’ultima, tramite il suo organo competente, adotta la strategia di audit ex post al fine di fornire una garanzia ragionevole sulla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. Essa aggiunge che la strategia di audit ex post è basata sull’esame delle procedure e di un campione di operazioni per tutti i beneficiari, o per un campione di essi, e che, in particolare, rispecchia in maniera adeguata i rischi esistenti.

(12)  L’articolo 12 del regolamento (CE) n. 74/2008 stabilisce che «(l)’impresa comune ARTEMIS garantisce che gli interessi finanziari dei suoi membri siano adeguatamente tutelati effettuando o facendo effettuare i controlli interni ed esterni adeguati» ed “effettua controlli in loco e audit finanziari presso i beneficiari dei finanziamenti pubblici assegnati dall’impresa comune ARTEMIS. Tali controlli e audit sono effettuati direttamente dall’impresa comune ARTEMIS, o dagli Stati membri di ARTEMIS per suo conto. Gli Stati membri di ARTEMIS possono effettuare fra i beneficiari dei rispettivi finanziamenti nazionali altri controlli e audit da essi ritenuti necessari e ne comunicano i risultati all’impresa comune ARTEMIS.

(13)  In base alla strategia di audit ex post adottata dal consiglio di direzione di ARTEMIS, l’impresa comune valuta, almeno con cadenza annuale, se le informazioni ricevute dagli Stati membri di ARTEMIS forniscano una garanzia sufficiente in merito alla legittimità e alla regolarità delle operazioni eseguite.

(14)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(15)  Articolo 214 del regolamento n. 966/2012, con relative deroghe.

(16)  Regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all’articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 38 del 7.2.2014, pag. 2).

(17)  La relazione finale del 22 novembre 2013 ha segnalato la necessità di formalizzare la politica di sicurezza informatica e di includere procedure/controlli dettagliati nei contratti futuri con fornitori di servizi informatici.

(18)  L’articolo 7 della decisione 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007 — 2013) prevede che la Commissione controlli costantemente e sistematicamente l’attuazione del settimo programma quadro e dei suoi programmi specifici e riferisce e divulghi periodicamente i risultati di tale controllo.

(19)  Cfr. l’osservazione relativa all’integrazione dei risultati ottenuti nei progetti di ricerca nell’ambito del sistema di comunicazione e diffusione della Commissione, contenuta nella relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi delle attività delle imprese comuni per le iniziative tecnologiche congiunte (IC ITC) nel 2012 (SWD (2013) 539 final).

(20)  Seconda valutazione intermedia delle iniziative tecnologiche congiunte ARTEMIS e ENIAC del maggio 2013.


ALLEGATO

IMPRESA comune ARTEMIS (Bruxelles)

Competenze e attività

Ambiti di competenza dell’Unione secondo il trattato

(articoli 187 e 188 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea)

La decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro, prevede un contributo dell’Unione per l’istituzione di partenariati pubblico-privato a lungo termine che assumano la forma di iniziative tecnologiche congiunte che potrebbero essere attuate mediante imprese comuni ai sensi dell’articolo 187 del TFUE.

Regolamento (CE) n. 74/2008 del Consiglio del 20 dicembre 2007 relativo alla costituzione dell’“impresa comune ARTEMIS” per l’attuazione di una iniziativa tecnologica congiunta.

Competenze dell’impresa comune

(regolamento (CE) n. 74/2008 del Consiglio)

Obiettivi

L’impresa comune ARTEMIS contribuisce all’attuazione del 7o programma quadro definendo e attuando parti significative dell’agenda di ricerca strategica di ARTEMIS per lo sviluppo di tecnologie essenziali per i sistemi informatici incorporati, promuovendo la costituzione di una partnership pubblico-privato e mobilitando e rafforzando gli investimenti pubblici e privati nel campo dei sistemi informatici incorporati in Europa.

L’impresa comune intende permettere un coordinamento efficace e una sinergia delle risorse e dei finanziamenti provenienti dall’industria, dai programmi nazionali di R&S e dai dispositivi intergovernativi di R&S, contribuendo così, in prospettiva futura, a rafforzare la crescita, la competitività e lo sviluppo sostenibile dell’Europa.

ARTEMIS si prefigge di incentivare la collaborazione tra tutte le parti interessate, quali l’industria, comprese le piccole e medie imprese (PMI), le autorità nazionali, i centri accademici e i centri di ricerca, concentrando e orientando lo sforzo di ricerca.

L’impresa comune adotta un’agenda di ricerca concordata, conforme alle raccomandazioni dell’agenda di ricerca strategica elaborata dalla piattaforma tecnologica ARTEMIS. L’agenda di ricerca individua e riesamina periodicamente le priorità di ricerca per lo sviluppo e l’adozione di tecnologie essenziali per i sistemi informatici incorporati in vari settori d’applicazione, al fine di rafforzare la competitività europea e permettere l’emergere di nuovi mercati e di nuove applicazioni sociali.

L’impresa comune sostiene le attività di R&S attraverso inviti a presentare proposte aperti e concorrenziali pubblicati su base annua, per attirare le migliori idee e capacità nel campo della ricerca europea in materia di sistemi informatici incorporati. Le proposte presentate all’impresa comune ARTEMIS sono sottoposte a una procedura di valutazione e di selezione espletata con l’assistenza di esperti indipendenti. Tale procedura garantisce che lo stanziamento di finanziamenti pubblici dell’impresa comune sia conforme ai principi di parità di trattamento, eccellenza e concorrenza.

Organizzazione

Il consiglio di direzione rappresenta l’organo di governo dell’impresa comune. L’équipe esecutiva è guidata dal direttore esecutivo, mentre l’industria (che comprende le grandi e piccole imprese, nonché istituti accademici e di ricerca) è rappresentata dall’associazione dell’industria di ARTEMIS (ARTEMIS-IA). ARTEMIS-IA fornisce il presidente del consiglio di direzione e i membri del Comitato dell’Industria e della ricerca (IRC), responsabile del programma di lavoro tecnico. Il settore pubblico (costituito dagli Stati membri partecipanti e dalla Commissione europea) è rappresentato individualmente nel consiglio di direzione e nel comitato delle autorità pubbliche, responsabile delle questioni finanziarie.

Risorse a disposizione dell’impresa comune nel 2013

Bilancio

3 0 3 43  708 euro di stanziamenti per impegni.

3 0 0 00  000 di euro per pagamenti (operativi).

Effettivi al 31 dicembre 2013

15 posti previsti nella tabella dell’organico (8 per il personale temporaneo e 7 per agenti contrattuali), di cui 13 sono stati occupati e assegnati come segue: 8 addetti ad attività operative, 5 a funzioni amministrative e 0 a funzioni miste.

Attività svolte e servizi forniti nel 2013

Cfr. relazione annuale di attività dell’impresa comune per il 2013, http://www.artemis-ju.eu/reference_documents

Fonte: Informazioni fornite dall’impresa comune ARTEMIS.


COMMENTI SULLA RELAZIONE FINALE SUI CONTI ANNUALI DELL’IMPRESA COMUNE ARTEMIS RELATIVI ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Osservazioni 14-15-16

ARTEMIS presenta un piano d’azione comune con ENIAC per attenuare il giudizio con rilievi:

1.

Visita delle AFN: delle visite hanno già avuto luogo in Germania, Belgio e Francia, seguite da una documentazione supplementare; le relazioni di valutazione sono in corso di elaborazione. I risultati ottenuti sinora sono i seguenti:

Germania (15,9 % delle sovvenzioni UE all’interno di ARTEMIS): un sistema ben documentato con una netta separazione delle responsabilità e più livelli di controllo. La Germania ottiene la garanzia utilizzando una procedura di verifica approfondita ex post applicata al termine di un’azione indiretta. In base alla nostra valutazione preliminare, la procedura di verifica approfondita ex post è conforme alle norme internazionali. Nel 2013, tale procedura è stata applicata a un campione di 120 operazioni su un totale di 424 (28,3 %); ne è risultato un tasso di errore inferiore all’1 %. Attività in corso: alcuni aspetti della procedura sono in corso di chiarimento prima della conclusione finale della valutazione, a tal proposito abbiamo avviato una discussione sullo scambio di informazioni sul campionamento che consentirebbe il consolidamento dei risultati con i risultati simili ottenuti dagli altri paesi. Ciò giungerà a conclusione prima della fine del 2014.

Belgio (3,25 % delle sovvenzioni UE all’interno di ARTEMIS): un sistema ben documentato con una netta separazione delle responsabilità e più livelli di controllo. Il Belgio ottiene la garanzia utilizzando una procedura di verifica approfondita ex post applicata al termine di un’azione indiretta. In base alla nostra valutazione, questa procedura genererà un livello di garanzia equivalente agli audit eseguiti conformemente alle norme internazionali vigenti. Il Belgio sottopone tutti i progetti ARTEMIS e ENIAC (100 %) a una «verifica in profondità» ex ante, prima di eseguire i pagamenti finali. Il Belgio esegue audit ex post solo per quanto riguarda le procedure, al fine di migliorare il sistema. Di conseguenza, il sistema di garanzia non garantisce nessun tasso di errore residuo (o si può dire che il tasso di errore equivale a zero).

Francia (9,93 % delle sovvenzioni UE all’interno di ARTEMIS): il sistema si basa sul 100 % delle verifiche relative a tutte le azioni iniziate prima del 2011, quando la Francia ha introdotto un sistema più efficiente sotto il profilo delle risorse, con una netta separazione delle responsabilità e più livelli di controllo basati su audit statistici ex post. In base alla nostra valutazione preliminare, la procedura di verifica approfondita ex post corrisponde alle norme internazionali. La Francia ottiene la garanzia utilizzando una procedura di verifica approfondita ex post applicata al termine di un’azione indiretta. Le prime azioni attuate con il nuovo sistema dovrebbero concludersi nel 2015; ne consegue che la Francia non è riuscita ancora a fornire dati statistici.

Ulteriori scambi sono previsti con i Paesi Bassi (13,86 % delle sovvenzioni UE all’interno di ARTEMIS) e con l’Austria (8,11 % delle sovvenzioni UE all’interno di ARTEMIS).

2.

L'ente sottoposto a revisione ha invitato le autorità di auditing nei paesi membri ARTEMIS/ENIAC, ovvero la Commissione europea e la Corte dei conti europea a un seminario che si terrà il 1o ottobre 2014, per presentare i loro sistemi al fine di ottenere garanzie e per scambiarsi le miglior pratiche al fine di favorire la convergenza e definire le procedure compatibili con i sistemi nazionali.

Osservazioni 29 e 30

Ringraziamo la Corte per aver sollevato la questione che verrà affrontata nelle procedure dell’Impresa comune ECSEL.


16.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 452/17


RELAZIONE

sui conti annuali dell’impresa comune Clean Sky relativi all’esercizio 2013, corredata delle risposte dell’impresa comune

(2014/C 452/03)

INDICE

 

Paragrafo

Pagina

Introduzione

1 — 4

18

Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità

5

18

Dichiarazione di affidabilità

6 — 13

18

Giudizio sull’affidabilità dei conti

11

19

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

12

19

Osservazioni sulla gestione finanziaria e di bilancio

14 — 16

19

Esecuzione del bilancio

14 — 16

19

Osservazioni sui controlli chiave dei sistemi di supervisione e controllo dell’impresa comune

17 — 20

20

Altre osservazioni

21 — 32

20

Quadro giuridico

21

20

Funzione di audit interno e servizio di audit interno della Commissione

22 — 26

21

Monitoraggio e presentazione dei risultati della ricerca

27

21

Conflitto d’interessi

28 — 29

21

La seconda valutazione intermedia della Commissione

30 — 31

21

Seguito dato a precedenti osservazioni

32

22

INTRODUZIONE

1.

L’impresa comune Clean Sky, con sede a Bruxelles, è stata costituita nel dicembre 2007 (1) per un periodo di dieci anni e ha iniziato a operare in maniera autonoma il 16 novembre 2009.

2.

L’obiettivo dell’impresa comune Clean Sky è di accelerare lo sviluppo, la convalida e la dimostrazione di tecnologie ecologiche per il trasporto aereo nell’UE da diffondere il più rapidamente possibile (2). Le attività di ricerca coordinate dall’impresa comune si articolano in sei settori tecnologici o «dimostratori tecnologici integrati» (DTI).

3.

I membri fondatori dell’impresa comune Clean Sky sono l’Unione europea, rappresentata dalla Commissione, i partner industriali, in quanto responsabili dei DTI, nonché i membri associati dei singoli DTI.

4.

Il contributo massimo dell’UE all’impresa comune Clean Sky per i costi di funzionamento e le attività di ricerca è pari a 800 milioni di euro, provenienti dalla dotazione del settimo programma quadro per la ricerca (3). Gli altri membri dell’impresa comune apportano un contributo almeno equivalente al contributo dell’UE, con la possibilità di contributi in natura.

INFORMAZIONI A SOSTEGNO DELLA DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

5.

L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche delle operazioni a livello dell’impresa comune e una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e controllo. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti dal lavoro di altri auditor (ove presenti) e un’analisi delle attestazioni della direzione (management representations).

DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

6.

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la Corte ha controllato:

a)

i conti annuali dell’impresa comune Clean Sky, che comprendono i rendiconti finanziari (4) e le relazioni sull’esecuzione del bilancio (5) per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013;

b)

la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti.

La responsabilità della direzione

7.

Ai sensi degli articoli 33 e 43 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 (6) della Commissione, la direzione è responsabile della compilazione e della fedele presentazione dei conti annuali dell’impresa comune, nonché della legittimità e della regolarità delle operazioni sottostanti:

a)

Le responsabilità della direzione per i conti annuali dell’impresa comune comprendono la definizione, l’applicazione e il mantenimento di un sistema di controllo interno adeguato ai fini della preparazione e della fedele presentazione di rendiconti finanziari privi di inesattezze rilevanti dovute a frode o errore, la selezione e l’applicazione di politiche contabili appropriate basate sulle norme contabili adottate dal contabile della Commissione (7)e l’elaborazione di stime contabili ragionevoli rispetto alle circostanze. Il direttore approva i conti annuali dell’impresa comune dopo che il contabile li ha preparati, sulla base di tutte le informazioni disponibili, e corredati di una nota nella quale dichiara, tra l’altro, di avere la ragionevole certezza che essi forniscono un’immagine fedele, sotto tutti gli aspetti rilevanti, della situazione finanziaria dell’impresa comune;

b)

le responsabilità della direzione riguardo alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti e alla conformità al principio della sana gestione finanziaria richiedono la definizione, l’applicazione e il mantenimento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, che comprende l’opportuna supervisione e misure appropriate per prevenire le irregolarità e le frodi nonché, se necessario, azioni legali per recuperare i fondi indebitamente versati o non correttamente utilizzati.

La responsabilità del revisore

8.

È responsabilità della Corte presentare al Parlamento europeo e al Consiglio (8), sulla base dell’audit espletato, una dichiarazione concernente l’affidabilità dei conti annuali e la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. La Corte espleta l’audit conformemente ai princìpi internazionali di audit e ai codici deontologici dell’IFAC nonché ai princìpi internazionali delle istituzioni superiori di controllo dell’INTOSAI. In base a tali princìpi, la Corte è tenuta a pianificare e svolgere i propri audit in modo da ottenere una ragionevole certezza riguardo all’assenza di inesattezze rilevanti nei conti annuali dell’impresa comune, nonché alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti.

9.

L’audit comporta l’esecuzione di procedure volte a ottenere elementi probatori relativi agli importi e alle informazioni riportate nei conti, nonché alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. Le procedure selezionate dipendono dal giudizio dell’auditor, basato su una valutazione dei rischi di inesattezze rilevanti nei conti e di significative inosservanze del quadro giuridico dell’Unione europea, dovute a frode o errore, nelle operazioni sottostanti. Nel valutare tali rischi, l’auditor esamina qualunque controllo interno applicabile alla compilazione e alla presentazione fedele dei conti, nonché i sistemi di supervisione e controllo posti in essere per garantire la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, e definisce procedure di audit adeguate alle circostanze. L’audit include altresì una valutazione dell’adeguatezza delle politiche contabili, della ragionevolezza delle stime contabili elaborate, nonché la valutazione della presentazione complessiva dei conti.

10.

La Corte ritiene che gli elementi probatori ottenuti siano sufficienti e adeguati a fornire una base per la propria dichiarazione di affidabilità.

Giudizio sull’affidabilità dei conti

11.

A giudizio della Corte i conti annuali dell’impresa comune presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2013, nonché i risultati delle sue operazioni e i flussi di cassa per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario dell’impresa comune e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione.

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

12.

A giudizio della Corte, le operazioni su cui sono basati i conti annuali per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

13.

Le osservazioni che seguono non mettono in discussione i giudizi della Corte.

OSSERVAZIONI SULLA GESTIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Esecuzione del bilancio

14.

Il bilancio rettificativo definitivo del 2013 ha incluso stanziamenti d’impegno per 250,4 milioni di euro e stanziamenti di pagamento per 158,2 milioni di euro (9). Il tasso di utilizzo degli stanziamenti d’impegno è stato del 90,6 %, mentre quello degli stanziamenti di pagamento del 87,7 %. Il tasso più basso per gli stanziamenti di pagamento, sebbene migliore rispetto al 2012 (75 %), riflette ancora ritardi nell’esecuzione del bilancio. Ciò dipende principalmente da ritardi nell’attuazione delle funzioni e dall’intervallo di tempo intercorso tra la pubblicazione dell’invito a presentare proposte e la firma delle convenzioni di sovvenzione (10).

15.

Il contributo massimo dell’Unione Europea all’impresa comune Clean Sky per le spese di funzionamento e le attività di ricerca è di 800 milioni di euro. Ai sensi del regolamento del Consiglio che istituisce l’impresa comune (11) gli altri membri dell’impresa comune apportano un contributo pari ad almeno 600 milioni di euro, comprensivi del loro contributo per i costi di funzionamento (12).

16.

Al momento dell’audit (aprile 2014), il contributo impegnato dell’Unione europea ammontava a 713 milioni di euro, mentre le risorse provenienti dagli altri membri ammontavano a 409 milioni di euro (13).

OSSERVAZIONI SUI CONTROLLI CHIAVE DEI SISTEMI DI SUPERVISIONE E CONTROLLO DELL’IMPRESA COMUNE

17.

Nel corso del 2013, l’impresa comune ha ulteriormente migliorato le procedure di gestione nonché le procedure amministrative, finanziarie e contabili. Lo strumento di gestione delle sovvenzioni (Grant Management Tool, GMT) (14) è stato completato con l’introduzione delle modifiche alle dichiarazioni di spesa. Informazioni complete in merito agli audit ex post devono ancora essere integrate nel sistema.

18.

Inoltre, il contabile ha testato il funzionamento del GMT ed ha individuato numerose carenze, in particolare in merito alla funzione usata per inserire i commenti dei responsabili finanziari e dei verificatori incaricati. Questa funzione è essenziale per la procedura di convalida, pertanto l’impresa comune deve colmare tali lacune.

19.

Per quanto concerne il controllo ex ante sulle attività svolte dai membri dell’impresa comune Clean Sky, in un caso (contrariamente alle disposizioni finanziarie dell’impresa comune e del suo manuale di procedura) lo stesso agente ha effettuato la procedura di convalida dell’impegno sia in qualità di agente verificatore sia di ordinatore; vi è stato un pagamento per il quale l’agente verificatore era anche l’ordinatore; in un altro caso, la relazione di valutazione tecnica (parte essenziale della procedura di verifica operativa) non era disponibile nel GMT.

20.

Le seguenti carenze sono state rilevate in relazione ai controlli ex ante sulle dichiarazioni di spesa presentate dai partner Clean Sky:

le liste di controllo utilizzate per la verifica ex ante delle dichiarazioni di spesa non erano sempre complete;

in un caso, i compiti di verifica finanziaria ed operativa e l’autorizzazione erano affidati allo stesso funzionario, in violazione delle disposizioni previste dal manuale di procedura finanziaria e del principio della separazione delle funzioni; in altri tre casi, i compiti dei responsabili finanziari e dell’ordinatore erano svolti dalla stessa persona;

in un altro caso ancora, le convenzioni di sovvenzione con il partner sono state firmate cinque mesi dopo l’inizio delle attività, in assenza di un documento giustificativo della necessità di dare il via alle attività prima della firma della convenzione di sovvenzione;

i partner dell’impresa comune spesso presentano le dichiarazioni di spesa in ritardo. Al 31 dicembre 2013, almeno 56 su 163 dichiarazioni di spesa non erano state presentate all’impresa comune nei tempi stabiliti. In 15 casi, il ritardo era superiore ad un anno.

ALTRE OSSERVAZIONI

Quadro giuridico

21.

Il nuovo regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell’UE è stato adottato il 25 ottobre 2012 ed è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2013 (15). Tuttavia, il regolamento finanziario-tipo per organismi di partenariato pubblico-privato di cui all’articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 è entrato in vigore soltanto a partire dall’8 febbraio 2014 (16). Il regolamento finanziario dell’impresa comune è stato modificato il 3 luglio 2014 per tener conto di tali cambiamenti.

Funzione di audit interno e servizio di audit interno della Commissione

22.

Nel 2013, il revisore interno, in collaborazione con una società di audit esterna, avviò un audit dei processi operativi dell’impresa comune relativi al «Coordinamento e valutazione delle attività dei DTI» e alla «Gestione delle attività dei partner». Al momento dell’audit della Corte, la relazione finale di audit non era disponibile.

23.

Il 28 marzo 2013, l’impresa comune ha adottato un piano d’azione in risposta alle osservazioni avanzate dal servizio di audit interno della Corte in merito alla gestione delle sovvenzioni — pianificazione annuale (17). Al momento dell’audit, l’attuazione di tali azioni non era totalmente completata.

24.

Il 14 marzo 2014, il servizio di audit interno della Commissione (IAS) ha presentato i risultati dell’audit relativo all’adeguamento e all’efficacia del sistema di controllo interno in merito alla gestione delle sovvenzioni e alla loro attuazione finanziaria. Dall’audit è emerso che il sistema di controllo interno in atto forniva una ragionevole certezza riguardo al raggiungimento degli obiettivi operativi stabiliti dall’impresa comune per la gestione delle sovvenzioni e la loro attuazione finanziaria, anche sono stati formulati quattro rilievi importanti ed altri due molto importanti (18).

25.

Inoltre, lo IAS ha espletato una valutazione dei rischi informatici della infrastruttura informatica comune (19) che l’impresa comune Clean Sky condivide con le seguenti imprese comuni: FCH, IMI, ENIAC e Artemis.

26.

Il 31 marzo 2011, il consiglio di direzione ha adottato la carta delle funzioni (mission charter) del servizio di audit interno della Commissione. Non è tuttavia ancora stato modificato il regolamento finanziario dell’impresa comune per includervi le disposizioni del regolamento quadro (20) relative ai poteri del revisore interno della Commissione.

Monitoraggio e presentazione dei risultati della ricerca

27.

La decisione relativa al settimo programma quadro (7 PQ) (21) istituisce un sistema di monitoraggio e presentazione dei risultati avente per oggetto la protezione, la diffusione e il trasferimento dei risultati della ricerca. L’impresa comune ha sviluppato delle procedure, ma il monitoraggio non soddisfa totalmente le disposizioni della decisione, in particolare per quanto riguarda la divulgazione dei risultati di ricerca e la loro integrazione nel sistema della Commissione (22).

Conflitto d’interessi

28.

Il 13 dicembre 2013 l’impresa comune ha adottato il codice di condotta per la prevenzione e l’attenuazione dei conflitti di interesse applicabile ai membri privati del consiglio di direzione. Al momento dell’audit, non era stato ancora adottato un codice di condotta per la prevenzione e l’attenuazione dei conflitti di interesse applicabile al personale dell’impresa comune e agli altri agenti (esperti inclusi).

29.

L’impresa comune non ha ancora sviluppato una banca dati per registrare conflitti di interesse, incompatibilità, dichiarazioni e documenti connessi.

La seconda valutazione intermedia della Commissione  (23)

30.

La seconda valutazione intermedia della Commissione è stata effettuata tra l’inizio di marzo e la fine di ottobre 2013 ed ha valutato l’impresa comune in termini di efficacia, efficienza e qualità della ricerca.

31.

La relazione contiene numerose raccomandazioni relative al numero insufficiente di personale tecnico in grado di esercitare la propria attività, al bisogno di armonizzare le relazioni sui progressi e le relative tecniche di valutazione tra i membri dei DTI dell’impresa comune nonché ai miglioramenti necessari nelle procedure di selezione dei subappaltatori. L’impresa comune dovrebbe anche documentare meglio l’andamento delle convenzioni di sovvenzione, in modo da migliorare la conformità e la performance complessive.

Seguito dato a precedenti osservazioni

32.

Il piano di continuità operativa dell’impresa comune è stato adottato dal direttore esecutivo il 29 novembre 2013. Ha per oggetto il ripristino in caso di disastro, eventuali provvedimenti immediati da adottare i meccanismi di ripristino e la prosecuzione delle attività. Dovrebbe essere aggiornato entro la fine del 2014.

La presente relazione è stata adottata dalla Sezione IV, presieduta da Milan Martin CVIKL, Membro della Corte dei conti, a Lussemburgo, nella riunione del 21 ottobre 2014.

Per la Corte dei conti

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Presidente


(1)  Regolamento (CE) n. 71/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che istituisce l’impresa comune Clean Sky (GU L 30 del 4.2.2008, pag. 1).

(2)  L’allegato illustra in maniera sintetica, a titolo informativo, le competenze, le attività e le risorse disponibili dell’impresa comune.

(3)  Il settimo programma quadro, adottato con decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1), riunisce tutte le iniziative dell’UE in tema di ricerca sotto un unico tetto, svolgendo un ruolo cruciale per il raggiungimento degli obiettivi di crescita, competitività e occupazione. Esso rappresenta inoltre un pilastro chiave dello Spazio europeo della ricerca.

(4)  Questi conti comprendono il bilancio finanziario e il conto del risultato economico, la tabella dei flussi di cassa, il prospetto di variazioni del patrimonio netto e un riepilogo delle politiche contabili significative, nonché altre note esplicative.

(5)  Queste includono le relazioni sull’esecuzione del bilancio, una sintesi dei principi di bilancio e altre note esplicative.

(6)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(7)  Le norme contabili adottate dal contabile della Commissione sono derivate dagli International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) emanati dalla Federazione internazionale dei revisori contabili (International Federation of Accountants — IFAC) o, se applicabili, dai princìpi contabili internazionali [International Accounting Standards (IAS)/International Financial Reporting Standards (IFRS)] emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB).

(8)  Articolo 208, paragrafo 2 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(9)  Gli auditor hanno osservato che le cifre relative al titolo IV del bilancio 2013 originariamente adottato e quelle contenute nel bilancio rettificativo n. 1 del 2013 sono inesatte in entrambe i documenti, e che sono state corrette nel bilancio rettificativo n. 2 del 2013, adottato il 10 novembre 2013. Ciò non ha influito sull’esecuzione del bilancio.

(10)  L’invito a presentare proposte SP1 — JTI — CS- 2013-01 del 2013 è stato bandito il 17 gennaio 2013. La procedura di valutazione si è conclusa il 17 maggio 2013. A dicembre 2013, soltanto il 36 % delle convenzioni di sovvenzione (14 su 38) risultava firmato: il tempo medio occorrente per la firma è di nove mesi dalla data dell’invito, e di cinque mesi dalla fine delle trattative.

(11)  Articoli 5, paragrafi 1 e 4 del regolamento (CE) n. 71/2008 del Consiglio.

(12)  L’articolo 12, paragrafo 3 dell’allegato 1 del regolamento (CE) n. 71/2008 del Consiglio dispone che «I costi di funzionamento dell’impresa comune Clean Sky sono equamente ripartiti fra la Comunità, che finanzia il 50 % dei costi totali, e gli altri membri, che finanziano in contanti il restante 50 %. I costi di funzionamento dell’impresa comune Clean Sky non superano il 3 % del contributo globale in contanti e dei contributi in natura dei membri e dei partner di cui all’articolo 13».

(13)  Compresi i contributi dei membri già convalidati oppure ricevuti ma non ancora convalidati, e il contributo in contanti di 10 milioni di euro a copertura dei costi di funzionamento.

(14)  Il GMT è un’applicazione specifica per la gestione delle informazioni finanziarie relative all’attuazione delle convenzioni di sovvenzione con i membri, che rappresentano il 75 % del bilancio operativo.

(15)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(16)  Regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 2013 , che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all’articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 38 del 7.2.2014, pag. 2).

(17)  Le principali osservazioni nella relazione si riferiscono ai ritardi nell’applicazione del programma, al sottoutilizzo degli stanziamenti di bilancio e alle difficoltà nella valutazione del consumo delle risorse (le cifre del bilancio annuale sono presentate dai membri dei DTI dell’impresa comune a livello di pacchetto di lavori, mentre l’impresa comune monitora le attività a livello di realizzazioni).

(18)  I rilievi molto importanti riguardano i miglioramenti da perseguire per la formalizzazione della procedura di convalida delle realizzazioni dei progetti e i miglioramenti da apportare agli orientamenti consolidati sulla convalida ex ante e alle liste di controllo per la gestione delle sovvenzioni e la loro attuazione finanziaria.

(19)  Nella relazione finale del 22 novembre 2013 veniva segnalata la necessità di formalizzare una politica di sicurezza informatica e di includere procedure/controlli dettagliati nei contratti futuri con i fornitori di servizi informatici.

(20)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72).

(21)  L’articolo 7 della decisione 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) stabilisce che la Commissione controlla costantemente e sistematicamente l’attuazione del settimo programma quadro e dei suoi programmi specifici e riferisce e divulga periodicamente i risultati di tale controllo.

(22)  Cfr. i rilievi della relazione annuale sui progressi del 2012 presentata dalla Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio sulle attività delle imprese comuni dell’iniziativa tecnologica congiunta [SWD(2013) 539 definitivo] in merito all’integrazione dei risultati ottenuti nei progetti di ricerca all’interno del sistema di comunicazione e divulgazione della Commissione.

(23)  Seconda valutazione intermedia dell’impresa comune Clean Sky dell’ottobre 2013.


ALLEGATO

Impresa comune Clean Sky (Bruxelles)

Competenze e attività

Ambiti delle competenze dell’Unione secondo il trattato

(articoli 187 e 188 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea)

La decisione 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro, prevede un contributo dell’Unione per l’istituzione di partenariati pubblico-privato a lungo termine che assumano la forma di iniziative tecnologiche congiunte che potrebbero essere attuate mediante imprese comuni ai sensi dell’articolo 187 del trattato.

Regolamento (CE) n. 71/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che istituisce l’impresa comune Clean Sky (GU L 30 del 4.2.2008, pag. 1).

Competenze dell’impresa comune

(regolamento (CE) n. 71/2008 del Consiglio)

Obiettivi

L’impresa comune Clean Sky contribuisce all’attuazione del settimo programma quadro e in particolare del tema 7 «Trasporti (inclusa l’aeronautica)» del programma specifico «Cooperazione».

accelerare lo sviluppo, la convalida e la dimostrazione di tecnologie ecologiche per il trasporto aereo nell’UE da diffondere il più rapidamente possibile;

garantire un’attuazione coerente degli sforzi di ricerca europei volti a realizzare miglioramenti ambientali nel settore del trasporto aereo;

creare un sistema di trasporto aereo radicalmente innovativo basato sull’integrazione di tecnologie avanzate e dimostratori in scala reale (DTI), allo scopo di ridurre significativamente l’impatto ambientale del trasporto aereo tramite la significativa riduzione del rumore e delle emissioni di gas, nonché il miglioramento dei consumi di carburante degli aeromobili;

accelerare la creazione di nuove conoscenze, l’innovazione e la valorizzazione dei risultati della ricerca a dimostrazione delle tecnologie in questione e di un sistema pienamente integrato di sistemi, nel contesto operativo appropriato, al fine di rafforzare la competitività industriale.

Organizzazione

L’organo direttivo dell’impresa comune è il consiglio di direzione. Il direttore esecutivo è a capo dell’equipe di direzione. I partner industriali sono rappresentati in vario modo, come ad esempio nei comitati direttivi dei DTI e nel gruppo dei rappresentanti degli Stati nazionali.

Risorse a disposizione dell’impresa comune nel 2013

Bilancio

30 6 0 43  097 euro

Effettivi al 31 dicembre 2013

24 posti previsti nella tabella dell’organico (18 per il personale temporaneo e sei per agenti contrattuali), di cui 23 sono stati occupati (17 addetti a attività operative e sei a funzioni miste).

Attività svolte e servizi forniti nel 2013

Cfr. relazione annuale di attività dell’impresa comune Clean Sky per il 2013 www.cleansky.eu

Fonte: Informazioni fornite dall’impresa comune Clean Sky.


ESECUZIONE DEL BILANCIO

14.

L’impresa comune (IC) ha migliorato la propria esecuzione del bilancio nel 2013. I ritardi restanti, sebbene in parte imputabili al ritardo per la firma delle GAP (1), sono altresì connessi all’effettivo riorientamento di alcune delle attività operative intervenuto man mano che avanzano le attività di ricerca. La mancata puntualità nel raggiungimento di alcune tappe fondamentali può dipendere da evenienze normali o da imprevisti di alcune attività di ricerca, per le quali sono necessari più tempo e ulteriori sforzi in seno ai dimostratori tecnologici integrati (DTI) ma dopo il periodo di riferimento 2012. Ciò fa parte della sfida gestita dall’IC per un programma complesso e su ampia scala qual è questo.

16.

L’importo impegnato dell’Unione europea sarà sempre più elevato delle risorse dei membri privati poiché questi ultimi considerano unicamente il contributo in contanti convalidato  (2), mentre l’impegno (UE) copre alcune convenzioni di sovvenzione pluriennali non ancora attuate in toto. Si può anche osservare che la Commissione europea aveva l’obbligo di impegnare l’intero valore del programma prima del termine del 2013 in quanto quello era l’ultimo anno del settimo programma quadro. L’IC si impegna con i membri privati solo dopo aver approvato le attività tecniche previste per il/i prossimo/i periodo/i mediante convenzioni di sovvenzione. I dettagli di tali attività per gli ultimi anni del programma saranno finalizzati solo nel 2015; pertanto le attività non sono ancora impegnate o convalidate.

17.

Una funzione specifica per l’esercizio di audit ex post è stata sviluppata nello strumento di gestione delle sovvenzioni (GMT) ad aprile 2014. Tale funzione sarà ulteriormente potenziata per consentire che quest’anno avvenga l’integrazione nel sistema dei dati relativi all’audit ex post.

18.

A seguito degli sviluppi già registrati nel primo semestre 2014, entro la fine di quest’anno sarà introdotta una nuova versione del GMT, che rimedierà a diverse carenze individuate. È prevista in particolare la revisione approfondita della funzione che consente ai responsabili finanziari e di progetto di formulare osservazioni nel corso del processo di convalida.

19.

Per quanto concerne il controllo ex ante dell’impegno convalidato, le due funzioni (verificatore finanziario e ordinatore) sono state ricoperte in via eccezionale dal capo dell’Amministrazione e finanze, il quale fungeva da back-up dell’ordinatore durante il congedo annuale del direttore esecutivo. Essendo Clean Sky costituita da un team ridotto, durante il congedo annuale di molti soggetti, l’assenza della separazione delle funzioni può verificarsi in casi eccezionali.

A tale riguardo, e per garantire il sano funzionamento del sistema di controllo, l’IC ha aggiornato il sistema di back-up finanziario introducendo nuovi soggetti per rivestire i ruoli di verificatore finanziario e di ordinatore delegato e ora monitora da vicino la continuità delle operazioni durante le assenze. Va tuttavia notato che, anche in questi casi, le funzioni di iniziazione e verifica/autorizzazione sono mantenute distinte. L’unico caso relativo all’assenza della relazione di valutazione è stato rettificato nello strumento GMT.

20.

L’impresa comune prende atto delle carenze individuate e si adopera per insistere ulteriormente sulla coerenza dell’applicazione delle norme e procedure vigenti. Per quanto riguarda i ritardi nella presentazione delle dichiarazioni di spesa, l’IC sta monitorando la questione; ha inviato dei solleciti in tutti i casi e, ove opportuno, ha intrapreso azioni di follow-up per insistere su questa rendicontazione. Si impegnerà a migliorare questa parte del processo nel corso del 2014.

21.

Nessuna osservazione.

22.

La relazione finale di audit è stata firmata il 26 marzo 2014 ed è stata portata all’attenzione del presidente del consiglio di direzione e del direttore esecutivo di Clean Sky. Sono state convenute azioni con la direzione dell’IC per attenuare la portata dei 2 rilievi molto importanti e dei 4 rilievi importanti. L’attuazione delle azioni sarà monitorata dal responsabile dell’audit interno nel corso dell’esercizio 2014.

23.

Per le 4 raccomandazioni importanti del servizio di audit interno (IAS), l’IC ha continuato ad attuare le azioni secondo il calendario convenuto. L’attuazione è tuttora in corso.

24.

L’attuazione delle azioni riguardanti le 2 raccomandazioni molto importanti è quasi completa. I documenti di orientamento per la convalida delle dichiarazioni di spesa per le GAM sono stati perfezionati per i responsabili finanziari e di progetto, le liste di controllo sono state ulteriormente migliorate e un modello per la relazione di valutazione tecnica dell’esercizio di riferimento annuale per le GAM è stato messo a punto e divulgato presso i responsabili di progetto. Riguardo all’approvazione dei prodotti attesi dai partner, è stata inserita nel manuale di gestione dell’impresa comune Clean Sky una precisazione sul ruolo e sulle mansioni dei responsabili degli ambiti in supporto ai responsabili finanziari dell’IC.

25.

L’impresa comune Clean Sky ha elaborato un piano di azione per rispondere alle raccomandazioni della valutazione dei rischi informatici espletata dal servizio di audit interno e attuerà queste azioni entro la fine del 2014.

26.

Le disposizioni del regolamento quadro attualmente applicabile relative ai poteri del revisore interno della Commissione sono state applicate dall’impresa comune Clean Sky in pratica dal 2011 e ora sono integrate nelle regole finanziarie dell’IC di recente adozione.

27.

L’IC ha preso atto delle constatazioni della Corte e in ragione di ciò ha aggiornato i propri strumenti di monitoraggio già nel 2014. Intanto ha richiesto e ricevuto in proposito risultati consolidati dai membri privati, tra cui i rispettivi piani di divulgazione. L’IC sta utilizzando il sistema della Commissione, CORDA, per pubblicare le sintesi dei progetti GAP, che sono già pubblicate online. Inoltre 4 delle 7 sintesi delle relazioni annuali GAM del 2013 sono già disponibili sul sito web dell’IC. Le altre 3 lo saranno entro metà settembre 2014.

28. e 29.

All’inizio di luglio 2014 i consigli di direzione di tutte le imprese comuni hanno adottato nuove norme in materia di riservatezza e di conflitto di interessi sulla base di un modello proposto dalla Commissione europea. Per tenere un registro delle dichiarazioni del consiglio di direzione di Clean Sky, l’IC istituirà un registro su conflitti di interesse, incompatibilità e altri documenti connessi nonché una banca dati elettronica per il relativo monitoraggio. Ciò sarà attuato entro la fine dell’esercizio 2014.

Al momento dell’audit, la banca dati per il personale non esisteva. Si prevede di alimentarla entro la fine di ottobre 2014. La banca dati consentirà all’IC di aggiornare i propri dati ove opportuno e di disporre di tutte le informazioni e tutti gli elementi da considerare qualora si manifestasse un potenziale caso di conflitto d’interessi nonché di adottare le misure opportune.

30. e 31.

L’IC ha predisposto una sintesi dell’analisi SWOT, che è stata effettuata dai valutatori, e delle raccomandazioni per la riunione del consiglio di direzione a dicembre 2013. Quest’ultimo si è dichiarato d’accordo con le raccomandazioni e ha chiesto all’IC di dar seguito all’attuazione dei punti pertinenti. La direzione dell’IC sta seguendo un piano d’azione. Gran parte delle azioni di attuazione interesserà le revisioni annuali, il manuale di gestione, le GAM o il regolamento interno del consiglio di direzione. L’IC inoltre farà tesoro degli insegnamenti tratti da questa valutazione per migliorare la gestione di entrambi i programmi.

In merito alla situazione dell’organico, come riportato sia nei piani di attuazione annuali 2012 e 2013 sia nelle relazioni annuali di attività 2012 e 2013, l’IC è rimasta al di sotto del livello di effettivi richiesto per l’esecuzione di tutte le mansioni attese né da un punto di vista tecnico né finanziario. In seguito all’adozione della nuova tabella dell’organico a luglio 2014 l’IC è autorizzata a coprire altri 18 posti, la maggior parte dei quali sarà dedicata a ruoli tecnici. Ciò consentirà all’IC di migliorare la conformità e le prestazioni generali delle convenzioni di sovvenzione in futuro.


(1)  GAP sta per «Grant agreement for Partners» (convenzione di sovvenzione per partner). Almeno 200 milioni di EUR sono destinati alle attività dei partner mediante inviti a presentare proposte del programma Clean Sky. GAM sta per «Grant agreement for Members» (convenzione di sovvenzione per membri). Un massimo di 600 milioni di EUR è destinato ai membri delle attività di ricerca Clean Sky.

(2)  L’impresa comune ha attuato un sistema in grado di assicurare che, ogniqualvolta sia convalidato un contributo in contanti dell’UE, il relativo 50 % del contributo in natura è fornito dall’industria.


16.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 452/26


RELAZIONE

sui conti annuali dell’impresa comune ENIAC relativi all’esercizio 2013, corredata delle risposte dell’impresa comune

(2014/C 452/04)

INDICE

 

Paragrafi

Pagina

Introduzione

1-5

27

Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità

6

27

Dichiarazione di affidabilità

7-19

27

Giudizio sull’affidabilità dei conti

12

28

Elementi a sostegno del giudizio con rilievi sulla legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

13-17

29

Giudizio con rilievi sulla legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

18

29

Osservazioni sulla gestione finanziaria e di bilancio

20-21

29

Esecuzione del bilancio

20

29

Inviti a presentare proposte

21

29

Altre osservazioni

22-29

30

Quadro giuridico

22

30

Funzione di audit interno e servizio di audit interno (IAS) della Commissione

23-24

30

Monitoraggio e presentazione dei risultati della ricerca

25

30

Conflitto d’interessi

26-27

30

Seconda valutazione intermedia della Commissione

28-29

30

INTRODUZIONE

1.

L’impresa comune europea per l’attuazione dell’iniziativa tecnologica congiunta nel settore della nanoelettronica (di seguito «impresa comune ENIAC»), con sede a Bruxelles, è stata costituita nel dicembre 2007 (1) per un periodo di 10 anni e opera autonomamente dal 2010.

2.

Il principale obiettivo dell’impresa comune è la definizione e l’attuazione di un’«agenda di ricerca» per lo sviluppo di competenze essenziali per la nanoelettronica in vari settori d’applicazione, al fine di rafforzare la competitività europea e la sostenibilità e permettere l’emergere di nuovi mercati e di nuove applicazioni sociali (2).

3.

I membri fondatori dell’impresa comune sono l’Unione europea, rappresentata dalla Commissione, taluni Stati membri (Belgio, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Svezia e Regno Unito) e l’associazione AENEAS per le attività europee di nanoelettronica. Altri Stati membri e paesi associati, nonché qualsiasi altro paese o soggetto giuridico in grado di apportare un contributo finanziario significativo alla realizzazione degli obiettivi dell’impresa comune, possono divenire membri dell’impresa comune ENIAC.

4.

Il contributo massimo dell’UE all’impresa comune ENIAC a copertura dei costi di funzionamento e delle attività di ricerca è pari a 450 milioni di euro, a carico del bilancio del settimo programma quadro di ricerca (3). L’associazione AENEAS apporta un contributo massimo di 30 milioni di euro per le spese di funzionamento dell’impresa comune. Gli Stati membri di ENIAC corrispondono contributi in natura per i costi di funzionamento (facilitando l’attuazione di progetti), nonché contributi finanziari pari ad almeno 1,8 volte il contributo UE. Le organizzazioni di ricerca che partecipano ai progetti devono corrispondere contributi in natura almeno pari alla somma dei contributi della Commissione e degli Stati membri.

5.

Le imprese comuni ENIAC e ARTEMIS (4) si sono fuse per dare vita all’iniziativa tecnologica congiunta «Componenti e sistemi elettronici per la leadership europea» (ITC ECSEL) (5). Oltre a combinare l’iniziativa ENIAC sulla nanoelettronica e l’iniziativa ARTEMIS sui sistemi incorporati, l’ITC ECSEL incorporerà la ricerca e l’innovazione in materia di sistemi intelligenti. L’ITC ECSEL ha iniziato ad operare nel giugno 2014 e funzionerà per un periodo di 10 anni. Tuttavia, la presente relazione è stata redatta in base al principio della continuità delle attività.

INFORMAZIONI A SOSTEGNO DELLA DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

6.

L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche delle operazioni a livello dell’impresa comune e una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e controllo. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti dal lavoro di altri auditor (ove presenti) e un’analisi delle attestazioni della direzione (management representations).

DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

7.

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la Corte ha controllato:

a)

i conti annuali dell’impresa comune ENIAC, che comprendono i rendiconti finanziari (6) e le relazioni sull’esecuzione del bilancio (7) per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013;

b)

la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti.

La responsabilità della direzione

8.

Ai sensi degli articoli 33 e 43 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione (8), la direzione è responsabile della compilazione e della fedele presentazione dei conti annuali dell’impresa comune, nonché della legittimità e della regolarità delle operazioni sottostanti.

a)

le responsabilità della direzione per i conti annuali dell’impresa comune comprendono la definizione, l’applicazione e il mantenimento di un sistema di controllo interno adeguato ai fini della preparazione e della fedele presentazione di rendiconti finanziari privi di inesattezze rilevanti dovute a frode o errore, la selezione e l’applicazione di politiche contabili appropriate basate sulle norme contabili adottate dal contabile della Commissione (9) e l’elaborazione di stime contabili ragionevoli rispetto alle circostanze. Il direttore approva i conti annuali dell’impresa comune dopo che il contabile li ha preparati, sulla base di tutte le informazioni disponibili, e corredati di una nota nella quale dichiara, tra l’altro, di avere la ragionevole certezza che essi forniscono un’immagine fedele, sotto tutti gli aspetti rilevanti, della situazione finanziaria dell’impresa comune;

b)

le responsabilità della direzione riguardo alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti e alla conformità al principio della sana gestione finanziaria richiedono la definizione, l’applicazione e il mantenimento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, che comprende l’opportuna supervisione e misure appropriate per prevenire le irregolarità e le frodi nonché, se necessario, azioni legali per recuperare i fondi indebitamente versati o non correttamente utilizzati.

La responsabilità del revisore

9.

È responsabilità della Corte presentare al Parlamento europeo e al Consiglio (10), sulla base dell’audit espletato, una dichiarazione concernente l’affidabilità dei conti annuali e la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. La Corte espleta l’audit conformemente ai princìpi internazionali di audit e ai codici deontologici dell’IFAC nonché ai princìpi internazionali delle istituzioni superiori di controllo dell’INTOSAI. In base a tali princìpi, la Corte è tenuta a pianificare e svolgere i propri audit in modo da ottenere una ragionevole certezza riguardo all’assenza di inesattezze rilevanti nei conti annuali dell’impresa comune, nonché alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti.

10.

L’audit comporta l’esecuzione di procedure volte ad ottenere elementi probatori relativi agli importi e alle informazioni riportate nei conti, nonché alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. Le procedure selezionate dipendono dal giudizio dell’auditor, basato su una valutazione dei rischi di inesattezze rilevanti nei conti e di significative inosservanze del quadro giuridico dell’Unione europea, dovute a frode o errore, nelle operazioni sottostanti. Nel valutare tali rischi, l’auditor esamina qualunque controllo interno applicabile alla compilazione e alla presentazione fedele dei conti, nonché i sistemi di supervisione e controllo posti in essere per garantire la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, e definisce procedure di audit adeguate alle circostanze. L’audit include altresì una valutazione dell’adeguatezza delle politiche contabili, della ragionevolezza delle stime contabili elaborate, nonché la valutazione della presentazione complessiva dei conti.

11.

La Corte ritiene che gli elementi probatori ottenuti siano sufficienti e adeguati a fornire una base per la propria dichiarazione di affidabilità.

Giudizio sull’affidabilità dei conti

12.

A giudizio della Corte, i conti annuali dell’impresa comune presentano fedelmente, in tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2013 nonché i risultati delle sue operazioni e i flussi di cassa per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario dell’impresa comune e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione.

Elementi a sostegno del giudizio con rilievi sulla legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

13.

La strategia di audit ex post dell’impresa comune (11) è stata adottata con decisione del consiglio di direzione del 18 novembre 2010 e rappresenta uno strumento essenziale (12) per valutare la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. I pagamenti effettuati nel 2013 a fronte dei certificati di accettazione dei costi rilasciati dalle autorità di finanziamento nazionali (AFN) degli Stati membri sono ammontati a 17 milioni di euro, corrispondenti al 50 % dei 34,4 milioni di euro di pagamenti per attività operative.

14.

Gli accordi amministrativi stipulati tra l’impresa comune e le AFN degli Stati membri stabiliscono, in linea di principio, che le AFN effettuino audit per conto dell’impresa comune. La strategia di audit ex post dell’impresa comune fa ampio affidamento sulle AFN per l’audit delle dichiarazioni di spesa dei progetti.

15.

Nel 2013, gli audit espletati dalle ANF hanno riguardato il 32 % dei beneficiari dell’invito a presentare proposte n. 1 del 2008, ovvero il 61 % dei costi accettati. L’impresa comune non ha tuttavia valutato la qualità di questi audit.

16.

Essa ha svolto un esame limitato sulle dichiarazioni di spesa (13) e ha concluso, nella relazione annuale di attività, che il tasso di errore è inferiore al 2 %. Questo esame limitato non è di per sé sufficiente per fornire una garanzia sul tasso di errore indicato dall’impresa comune.

17.

La Corte non è in grado di concludere se il controllo chiave dell’audit ex post funzioni in maniera efficace.

Giudizio con rilievi sulla legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

18.

A giudizio della Corte, tranne che per i possibili effetti di quanto indicato ai paragrafi 16-17 a sostegno di un giudizio con rilievi, le operazioni su cui sono basati i conti annuali dell’impresa comune per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

19.

Le osservazioni che seguono non mettono in discussione i giudizi della Corte.

OSSERVAZIONI SULLA GESTIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Esecuzione del bilancio

20.

Il bilancio operativo iniziale del 2013 includeva stanziamenti d’impegno per 115,6 milioni di euro e stanziamenti di pagamento per 59,7 milioni di euro. A fine anno, il consiglio di direzione ha adottato un bilancio rettificativo che ha aumentato gli stanziamenti d’impegno a 170 milioni di euro (14) e ridotto gli stanziamenti di pagamento a 36,1 milioni di euro. Il tasso di esecuzione è stato del 100 % per gli stanziamenti di impegno operativi e del 95 % per gli stanziamenti di pagamento.

Inviti a presentare proposte

21.

Gli ultimi due inviti a presentare proposte, lanciati nel 2013, hanno consentito all’impresa comune di usare i restanti 170 milioni di euro.

ALTRE OSSERVAZIONI

Quadro giuridico

22.

Il nuovo regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell’UE (15) è stato adottato il 25 ottobre 2012 e si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013 (16). Tuttavia, il regolamento finanziario tipo per gli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all’articolo 209 del nuovo regolamento finanziario è entrato in vigore soltanto l’8 febbraio 2014. (17) Data la recente fusione nell’impresa comune ECSEL, le norme finanziarie dell’impresa comune non sono state modificate per rispecchiare tali cambiamenti.

Funzione di audit interno e servizio di audit interno (IAS) della Commissione

23.

Nel 2013, il servizio di audit interno della Commissione ha controllato l’adeguatezza e l’efficacia del processo di gestione delle sovvenzioni, concludendo che le procedure poste in essere forniscono una garanzia sufficiente. L’impresa comune ha dato corso alle due principali raccomandazioni incluse nella relazione, concernenti l’istituzione di una procedura documentata per la selezione di esperti e il controllo sui diritti di accesso.

24.

L’ENIAC, assieme alle imprese comuni Clean Sky, ARTEMIS, FCH e IMI, è stata oggetto di una valutazione del rischio informatico, effettuata dal servizio di audit interno della Commissione (IAS), sulle infrastrutture informatiche da esse condivise (18).

Monitoraggio e comunicazione dei risultati della ricerca

25.

Il settimo programma quadro (7o PQ) istituisce un sistema di monitoraggio e presentazione dei risultati avente per oggetto la protezione, la diffusione e il trasferimento dei risultati della ricerca (19). L’impresa comune ENIAC ha sviluppato procedure per monitorare la protezione e la diffusione dei risultati delle ricerche nelle differenti fasi dei progetti, ma tale monitoraggio richiede di essere ulteriormente sviluppato per rispondere pienamente a quanto disposto dalla decisione (20).

Conflitto d’interessi

26.

L’impresa comune ha istituito misure globali per prevenire i conflitti di interesse e le ha pubblicate sul proprio sito Internet.

27.

Dovrebbero essere contemplati ulteriori miglioramenti quali la creazione di una banca dati per includervi tutte le informazioni relative a conflitti di interessi.

Seconda valutazione intermedia della Commissione  (21)

28.

La seconda valutazione intermedia della Commissione, effettuata tra settembre 2012 e febbraio 2013, ha esaminato le imprese comuni ENIAC e ARTEMIS in termini di pertinenza, efficacia, efficienza e qualità della ricerca.

29.

La relazione, pubblicata a maggio del 2013, conteneva diverse raccomandazioni all’impresa comune ENIAC, in particolare riguardo all’efficienza dell’esame dei progetti, alle misure da adottare per migliorare la rispondenza del portafoglio di progetti agli obiettivi strategici europei, e ai parametri di misura appropriati per misurare l’impatto e il successo dei progetti ENIAC.

La presente relazione è stata adottata dalla Sezione IV, presieduta da Milan Martin CVIKL, Membro della Corte dei conti, a Lussemburgo, nella riunione del 21 ottobre 2014.

Per la Corte dei conti

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Presidente


(1)  Regolamento (CE) n. 72/2008 del Consiglio del 20 dicembre 2007 relativo alla costituzione dell’impresa comune ENIAC (GU L 30 del 4.2.2008, pag. 21).

(2)  L’allegato illustra in maniera sintetica, a titolo informativo, le competenze, le attività e le risorse disponibili dell’impresa comune.

(3)  Il settimo programma quadro, adottato con decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1), riunisce tutte le iniziative dell’UE in tema di ricerca sotto un unico tetto, svolgendo un ruolo cruciale per il raggiungimento degli obiettivi di crescita, competitività e occupazione. Esso rappresenta inoltre un pilastro chiave dello Spazio europeo della ricerca.

(4)  L’impresa comune ARTEMIS è stata costituita dal regolamento (CE) n. 74/2008 del Consiglio del 20 dicembre 2007 (GU L 30 del 4.2.2008, pag. 52) per definire e attuare un’«agenda di ricerca» per lo sviluppo di tecnologie essenziali per i sistemi informatici incorporati.

(5)  L’impresa comune ECSEL è stata istituita dal regolamento (UE) n. 561/2014 del 6 maggio 2014 (GU L 169 del 7.6.2014, pag. 152).

(6)  Questi conti comprendono il bilancio finanziario e il conto del risultato economico, la tabella dei flussi di cassa, il prospetto di variazioni del patrimonio netto e un riepilogo delle politiche contabili significative, nonché altre note esplicative.

(7)  Queste includono le relazioni sull’esecuzione del bilancio, una sintesi dei princìpi di bilancio e altre note esplicative.

(8)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(9)  Le norme contabili adottate dal contabile della Commissione sono derivate dagli International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) emanati dalla Federazione internazionale dei revisori contabili (International Federation of Accountants — IFAC) o, se applicabili, dai princìpi contabili internazionali (International Accounting Standards (IAS)/International Financial Reporting Standards (IFRS)) emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB).

(10)  Articolo 185, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

(11)  La strategia di audit ex post dispone che l’impresa comune cerchi informazioni sufficienti in merito alla procedura di audit ex post applicata negli Stati membri ENIAC per effettuare una valutazione delle procedure nazionali riguardo alla loro idoneità a fornire garanzie sufficienti circa la regolarità e legittimità delle operazioni relative ai progetti dell’impresa comune ENIAC.

(12)  L’articolo 12 del regolamento (CE) n. 72/2008 sancisce che «l’impresa comune ENIAC garantisce che gli interessi finanziari dei suoi membri siano adeguatamente protetti effettuando o facendo effettuare gli opportuni controlli interni ed esterni» e che essa «effettua controlli in loco e verifiche finanziarie presso i beneficiari dei finanziamenti pubblici assegnati dall’impresa comune ENIAC. Tali controlli e verifiche sono effettuati direttamente dall’impresa comune ENIAC o dagli Stati membri di ENIAC per suo conto».

(13)  L’esame è consistito nell’invitare le AFN a confermare un campione di dichiarazioni di spesa.

(14)  L’impresa comune non ha utilizzato 4,4 milioni di euro dall’importo autorizzato (10 milioni di euro) destinato a coprire i costi di funzionamento, stornandoli a favore del bilancio operativo.

(15)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 , che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(16)  Articolo 214 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, con relative deroghe.

(17)  Regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all’articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 38 del 7.2.2014, pag. 2).

(18)  La relazione finale del 22 novembre 2013 ha rilevato la necessità di formalizzare una politica di sicurezza informatica e di includere procedure/controlli dettagliati nei contratti futuri con fornitori di servizi informatici.

(19)  L’articolo 7 della decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) stabilisce che la Commissione controlla costantemente e sistematicamente l’attuazione del settimo programma quadro e dei suoi programmi specifici e riferisce e divulga periodicamente i risultati di tale controllo.

(20)  Cfr. l’osservazione relativa all’integrazione dei risultati ottenuti nei progetti di ricerca nell’ambito del sistema di comunicazione e diffusione della Commissione, contenuta nella relazione annuale 2012, presentata dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, sui progressi delle attività delle imprese comuni per le iniziative tecnologiche congiunte (IC ITC) nel 2012 [SWD (2013) 539 final].

(21)  Seconda valutazione intermedia delle iniziative tecnologiche congiunte ENIAC e ARTEMIS del maggio 2013.


ALLEGATO

Impresa comune ENIAC (Bruxelles)

Competenze e attività

Ambiti di competenza dell’Unione secondo il trattato

(articoli 187 e 188 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea)

La decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro, prevede un contributo dell’Unione per l’istituzione di partenariati pubblico-privato a lungo termine che assumano la forma di iniziative tecnologiche congiunte che potrebbero essere attuate mediante imprese comuni ai sensi dell’articolo 187 del trattato.

Regolamento (CE) n. 72/2008 del Consiglio del 20 dicembre 2007 relativo alla costituzione dell’impresa comune ENIAC.

Competenze dell’impresa comune

(regolamento (CE) n. 72/2008 del Consiglio)

Obiettivi

L’impresa comune ENIAC contribuisce all’attuazione del Settimo programma quadro dell’Unione europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) e al tema «Tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni» del programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013). In particolare essa:

definisce e attua un’agenda di ricerca per lo sviluppo di competenze essenziali per la nanoelettronica in vari settori d’applicazione, al fine di rafforzare la competitività europea e la sostenibilità e permettere l’emergere di nuovi mercati e di nuove applicazioni sociali;

sostiene le attività necessarie per l’attuazione dell’agenda di ricerca («attività di R&S»), in particolare mediante la concessione di sovvenzioni ai partecipanti ai progetti selezionati a seguito di inviti a presentare proposte concorrenziali;

promuove la costituzione di un partenariato pubblico-privato destinato a mobilitare e a riunire gli sforzi comunitari, nazionali e privati, a rafforzare gli investimenti complessivi nella R&S nel settore della nanoelettronica e a promuovere la collaborazione tra i settori pubblico e privato;

garantisce l’efficienza e la durevolezza dell’ITC nel settore della nanoelettronica;

realizza sinergie e un coordinamento degli sforzi europei in materia di R&S nel settore della nanoelettronica, compresa la progressiva integrazione nell’impresa comune ENIAC delle attività correlate in questo settore, che sono attuate al momento attraverso dispositivi intergovernativi di R&S (EUREKA).

Organizzazione

Il consiglio di direzione rappresenta l’organo di governo dell’impresa comune. Il direttore esecutivo è a capo dell’equipe di direzione. L’industria è rappresentata dal comitato dell’industria e della ricerca e dall’associazione AENEAS, membro fondatore. La Commissione, rappresentante dell’Unione, gli Stati membri e i paesi associati compongono il comitato delle autorità pubbliche.

Risorse a disposizione dell’impresa comune nel 2013

Bilancio

17 2 6 08  748,19 EUR per gli impegni

3 6 6 09  726,23 EUR per i pagamenti

Effettivi al 31 dicembre 2013

15 posti previsti nella tabella dell’organico (7 per il personale temporaneo e 8 per agenti contrattuali), di cui 15 sono stati occupati (6 addetti a attività operative, 5 a funzioni amministrative e 4 a funzioni miste).

Attività svolte e servizi forniti nel 2013

Cfr. relazione annuale di attività dell’impresa comune ENIAC per il 2013 sul sito www.eniac.eu

Fonte: Informazioni fornite dall’impresa comune ENIAC.


RISPOSTE DELL'IMPRESA COMUNE ENIAC

14-15-16.

ENIAC presenta un piano d’azione comune con ARTEMIS per attenuare il giudizio con rilievi:

1.

Visita NFA: delle visite hanno già avuto luogo in Germania, Belgio e Francia, seguite da una documentazione supplementare; le relazioni di valutazione sono in corso di elaborazione. I risultati ottenuti sinora sono i seguenti:

Germania (15,9 % delle sovvenzioni UE all’interno di ENIAC): un sistema ben documentato con una netta separazione delle responsabilità e più livelli di controllo. La Germania ottiene la garanzia utilizzando una procedura di verifica approfondita ex post applicata al termine di un’azione indiretta. In base alla nostra valutazione preliminare, la procedura di verifica approfondita ex post è conforme alle norme internazionali. Nel 2013, tale procedura è stata applicata a un campione di 120 operazioni su un totale di 424 (28,3 %); ne è risultato un tasso di errore inferiore all’1 %. Attività in corso: alcuni aspetti della procedura sono in corso di chiarimento prima della conclusione finale della valutazione, a tal proposito abbiamo avviato una discussione sullo scambio di informazioni sul campionamento che consentirebbe il consolidamento dei risultati con i risultati simili ottenuti dagli altri paesi. Ciò giungerà a conclusione prima della fine del 2014.

Belgio (4,8 % delle sovvenzioni UE all’interno di ENIAC): un sistema ben documentato con una netta separazione delle responsabilità e più livelli di controllo. Il Belgio ottiene la garanzia utilizzando una procedura di verifica approfondita ex post applicata al termine di un’azione indiretta. In base alla nostra valutazione, questa procedura genererà un livello di garanzia equivalente agli audit eseguiti conformemente alle norme internazionali vigenti. Il Belgio sottopone tutti i progetti ARTEMIS e ENIAC (100 %) a una «verifica in profondità» ex ante, prima di eseguire i pagamenti finali. Il Belgio esegue audit ex post solo per quanto riguarda le procedure, al fine di migliorare il sistema. Di conseguenza, il sistema di garanzia non garantisce nessun tasso di errore residuo (o si può dire che il tasso di errore equivale a zero).

Francia (35,8 % delle sovvenzioni UE all’interno di ENIAC): il sistema si basa sul 100 % delle verifiche relative a tutte le azioni iniziate prima del 2011, quando la Francia ha introdotto un sistema più efficiente sotto il profilo delle risorse, con una netta separazione delle responsabilità e più livelli di controllo basati su audit statistici ex post. In base alla nostra valutazione preliminare, la procedura di verifica approfondita ex post corrisponde alle norme internazionali. La Francia ottiene la garanzia utilizzando una procedura di verifica approfondita ex post applicata al termine di un’azione indiretta. Le prime azioni attuate con il nuovo sistema dovrebbero concludersi nel 2015; ne consegue che la Francia non è riuscita ancora a fornire dati statistici.

Ulteriori scambi sono previsti con i Paesi Bassi (19,6 % delle sovvenzioni UE all’interno di ENIAC) e con l’Austria (5,1 % delle sovvenzioni UE all’interno di ENIAC).

2.

L'ente sottoposto a revisione ha invitato le autorità di auditing nei paesi membri ARTEMIS/ENIAC, ovvero la Commissione europea e la Corte dei conti europea a un seminario che si è tenuto il 1o ottobre 2014 a Bruxelles, per presentare i loro sistemi al fine di ottenere garanzie e per scambiarsi le miglior pratiche al fine di favorire la convergenza e definire le procedure compatibili con i sistemi nazionali.


16.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 452/35


RELAZIONE

sui conti annuali dell’impresa comune per l’attuazione dell’iniziativa tecnologica in materia di medicinali innovativi relativi all’esercizio 2013, corredata delle risposte dell’impresa comune

(2014/C 452/05)

INDICE

 

Paragrafi

Page

Introduzione

1-5

36

Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità

6

36

Dichiarazione di affidabilità

7-15

36

Giudizio sull’affidabilità dei conti

12

37

Elementi alla base del giudizio con rilievi sulla legittimità e sulla regolarità delle operazioni sottostanti

13

37

Giudizio con rilievi sulla legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

14

38

Osservazioni sulla gestione finanziaria e di bilancio

16-18

38

Esecuzione del bilancio

16-17

38

Inviti a presentare proposte

18

38

Altre osservazioni

19-27

38

Quadro giuridico

19

38

Funzione di audit interno e servizio di audit interno della Commissione

20-21

38

Monitoraggio e presentazione dei risultati della ricerca

22

39

Conflitto d’interessi

23

39

Seconda valutazione intermedia della Commissione

24-25

39

Seguito dato a precedenti osservazioni

26-27

39

INTRODUZIONE

1.

L’impresa comune europea per l’attuazione dell’iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi (di seguito «l’impresa comune IMI»), con sede a Bruxelles, è stata istituita nel dicembre 2007 (1) per un periodo di 10 anni.

2.

L’impresa comune IMI mira ad aumentare significativamente l’efficacia e l’efficienza del processo di sviluppo dei medicinali cosicché il settore farmaceutico, a lungo termine, produca medicinali innovativi più efficaci e più sicuri (2).

3.

Sono membri fondatori dell’impresa comune l’Unione europea, rappresentata dalla Commissione, e la Federazione europea delle industrie e delle associazioni farmaceutiche (EFPIA). Qualunque soggetto giuridico che direttamente o indirettamente sostiene attività di ricerca e sviluppo in uno Stato membro o in un paese associato al settimo programma quadro (3) può chiedere di diventare membro dell’impresa comune IMI.

4.

Il contributo massimo dell’Unione europea all’impresa comune IMI per i costi di funzionamento e le attività di ricerca è pari a un miliardo di euro, proveniente dal bilancio del settimo programma quadro. L’UE e l’EFPIA, in qualità di membri fondatori, contribuiscono in egual misura ai costi di funzionamento, ciascuna per un importo non superiore al 4 % del contributo totale dell’UE. Gli altri membri contribuiscono ai costi di funzionamento in proporzione al loro contributo alle attività di ricerca. Le aziende di ricerca che sono membri dell’ EFPIA partecipano al finanziamento delle attività di ricerca tramite contributi in natura (4) quanto meno equivalenti al contributo finanziario dell’UE (5).

5.

L’impresa comune ha iniziato ad operare in maniera autonoma il 16 novembre 2009.

INFORMAZIONI A SOSTEGNO DELLA DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

6.

L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche delle operazioni a livello dell’impresa comune e una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e controllo. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti dal lavoro di altri auditor (ove presenti) e un’analisi delle attestazioni della direzione (management representations).

DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

7.

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la Corte ha controllato:

a)

i conti annuali dell’impresa comune IMI, che comprendono i rendiconti finanziari (6) e le relazioni sull’esecuzione del bilancio (7) per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013;

b)

la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti.

La responsabilità della direzione

8.

Ai sensi degli articoli 33 e 43 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione (8), la direzione è responsabile della compilazione e della fedele presentazione dei conti annuali dell’impresa comune, nonché della legittimità e della regolarità delle operazioni sottostanti.

a)

le responsabilità della direzione per i conti annuali dell’impresa comune comprendono la definizione, l’applicazione e il mantenimento di un sistema di controllo interno adeguato ai fini della preparazione e della fedele presentazione di rendiconti finanziari privi di inesattezze rilevanti dovute a frode o errore, la selezione e l’applicazione di politiche contabili appropriate basate sulle norme contabili adottate dal contabile della Commissione (9)e l’elaborazione di stime contabili ragionevoli rispetto alle circostanze. Il direttore approva i conti annuali dell’impresa comune dopo che il contabile li ha preparati sulla base di tutte le informazioni disponibili, e corredati di una nota nella quale dichiara, tra l’altro, di avere la ragionevole certezza che essi forniscono un’immagine fedele, sotto tutti gli aspetti rilevanti, della situazione finanziaria dell’impresa comune;

b)

le responsabilità della direzione riguardo alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti e alla conformità al principio della sana gestione finanziaria richiedono la definizione, l’applicazione e il mantenimento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, che comprende l’opportuna supervisione e misure appropriate per prevenire le irregolarità e le frodi nonché, se necessario, azioni legali per recuperare i fondi indebitamente versati o non correttamente utilizzati.

La responsabilità del revisore

9.

È responsabilità della Corte presentare al Parlamento europeo e al Consiglio (10), sulla base dell’audit espletato, una dichiarazione concernente l’affidabilità dei conti annuali e la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. La Corte espleta l’audit conformemente ai princìpi internazionali di audit e ai codici deontologici dell’IFAC nonché ai princìpi internazionali delle istituzioni superiori di controllo dell’INTOSAI. In base a tali princìpi, la Corte è tenuta a pianificare e svolgere i propri audit in modo da ottenere una ragionevole certezza riguardo all’assenza di inesattezze rilevanti nei conti annuali dell’impresa comune, nonché alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti.

10.

L’audit comporta l’esecuzione di procedure volte ad ottenere elementi probatori relativi agli importi e alle informazioni riportate nei conti, nonché alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. Le procedure selezionate dipendono dal giudizio dell’auditor, basato su una valutazione dei rischi di inesattezze rilevanti nei conti e di significative inosservanze del quadro giuridico dell’Unione europea, dovute a frode o errore, nelle operazioni sottostanti. Nel valutare tali rischi, l’auditor esamina qualunque controllo interno applicabile alla compilazione e alla presentazione fedele dei conti, nonché i sistemi di supervisione e controllo posti in essere per garantire la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, e definisce procedure di audit adeguate alle circostanze. L’audit include altresì una valutazione dell’adeguatezza delle politiche contabili, della ragionevolezza delle stime contabili elaborate, nonché la valutazione della presentazione complessiva dei conti.

11.

La Corte ritiene che gli elementi probatori ottenuti siano sufficienti e adeguati a fornire una base per la propria dichiarazione di affidabilità.

Giudizio sull’affidabilità dei conti

12.

A giudizio della Corte, i conti annuali dell’impresa comune presentano fedelmente, in tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2013, nonché i risultati delle sue operazioni e i flussi di cassa per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario dell’impresa comune e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione.

Elementi alla base del giudizio con rilievi sulla legittimità e sulla regolarità delle operazioni sottostanti

13.

La strategia di audit ex post dell’impresa comune (11) è stata adottata il 14 dicembre 2010 con decisione del consiglio di direzione e rappresenta uno strumento chiave per valutare la legittimità e regolarità delle operazioni alla base dei conti. Al giugno 2014, erano stati finalizzati 14 ei 40 audit ex post del secondo campione rappresentativo, riguardanti 3 milioni di euro (11,8 % della popolazione sottoposta ad audit). Il tasso di errore rilevato a fronte dei suddetti audit è pari al 2,3 % (12).

Giudizio con rilievi sulla legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

14.

A giudizio della Corte, ad eccezione degli effetti di quanto descritto al paragrafo 13, le operazioni su cui sono basati i conti annuali dell’impresa comune per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 sono, in tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

15.

Le osservazioni che seguono non mettono in discussione i giudizi della Corte.

OSSERVAZIONI SULLA GESTIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Esecuzione del bilancio

16.

Il bilancio inizialmente approvato per il 2013 includeva stanziamenti d’impegno per 226 milioni di euro e stanziamenti di pagamento per 135 milioni di euro. A fine anno, il consiglio di direzione ha adottato un bilancio rettificativo che ha aumentato gli stanziamenti d’impegno a 255,7 milioni di euro e ridotto gli stanziamenti di pagamento a 130,6 milioni di euro. Il tasso di esecuzione globale per gli stanziamenti di impegno era pari al 99,5 % e per gli stanziamenti di pagamento al 97,5 %.

17.

Nel caso delle attività operative, il tasso di esecuzione degli stanziamenti d’impegno era pari al 100 %, mentre per gli stanziamenti di pagamento al 99 % (13). Tuttavia l’importo totale degli stanziamenti d’impegno è stato impegnato a livello uno, nel senso che, sebbene siano stati banditi gli inviti a presentare proposte, nessuna corrispondente convenzione di sovvenzione è stata ancora firmata.

Inviti a presentare proposte

18.

Il 2013 è stato l’ultimo anno in cui è stato possibile bandire inviti a presentare proposte nell’ambito del settimo programma quadro (7o PQ). Tutti i fondi previsti per la ricerca (970 milioni di euro) sono stati impegnati, insieme ai corrispettivi contributi in natura richiesti dalle aziende dell’EFPIA (982 milioni di euro).

ALTRE OSSERVAZIONI

Quadro giuridico

19.

Il nuovo regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell’Unione è stato adottato il 25 ottobre 2012 e si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013 (14). Tuttavia, il regolamento finanziario tipo per gli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all’articolo 209 del nuovo regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012 è entrato in vigore soltanto l’8 febbraio 2014 (15). Le norme finanziarie dell’impresa comune sono state modificate il 7 luglio 2014 alla luce di tali cambiamenti.

Funzione di audit interno e servizio di audit interno della Commissione

20.

Conformemente al piano strategico di audit relativo al periodo 2012-2014, approvato dal comitato direttivo il 3 novembre 2011, il Servizio di audit interno della Commissione (IAS) ha effettuato un incarico di asseverazione della gestione dei progetti e della rendicontazione sulla performance operativa (16).

21.

In aggiunta, lo IAS ha espletato una valutazione dei rischi informatici, sia dei sistemi informatici specifici dell’impresa comune IMI (17) sia dell’infrastruttura informatica comune (18)che IMI condivide con le imprese comuni FCH, Cleansky, Eniac e ARTEMIS.

Monitoraggio e presentazione dei risultati della ricerca

22.

La decisione relativa al settimo programma quadro (7o PQ) (19) istituisce un sistema di monitoraggio e presentazione dei risultati avente per oggetto la protezione, la diffusione e il trasferimento dei risultati della ricerca. L’impresa comune ha sviluppato delle procedure per monitorare la protezione e la diffusione dei risultati di ricerca durante le varie fasi dei progetti. I requisiti della relazione di monitoraggio generale del 7o PQ sono stati definiti e i dati relativi ai progetti dell’impresa comune IMI sono stati trasmessi alla Commissione nel settembre 2013 per essere inseriti in CORDA (20). Tuttavia, tale monitoraggio richiede di essere ulteriormente sviluppato per rispondere pienamente alle disposizioni della decisione (21).

Conflitto d’interessi

23.

L’impresa comune IMI ha posto in essere misure specifiche per prevenire i conflitti di interesse riguardo ai membri del consiglio di direzione, agli esperti e ai dipendenti. Queste misure sono incluse nelle norme di procedura del consiglio di direzione e del comitato scientifico e nella documentazione sul codice di condotta e conflitti di interesse nel caso intervengano esperti indipendenti durante la valutazione. Inoltre, nell’aprile 2013, l’impresa comune ha adottato una politica aggiornata ed esaustiva in merito ai conflitti di interesse sia per la direzione sia per il personale.

Seconda valutazione intermedia della Commissione

24.

La seconda valutazione intermedia della Commissione è stata effettuata tra i mesi di marzo e luglio del 2013, ed ha valutato l’impresa comune IMI in termini di pertinenza, efficacia, efficienza e qualità della ricerca.

25.

La relazione, pubblicata il 31 luglio 2013, ha espresso giudizio positivo in merito alla capacità dell’impresa comune IMI di realizzare gli obiettivi prefissati. Ha anche messo in luce gli ambiti ai quali si possono apportare ulteriori miglioramenti, in particolare per quanto riguarda la strategia comunicativa, lo sviluppo di ulteriori indicatori chiave di performance per dimostrare a livello quantitativo l’impatto e i benefici socioeconomici dell’impresa comune, l’ottimizzazione della struttura organizzativa ed un meccanismo di finanziamento più flessibile.

Seguito dato a precedenti osservazioni

26.

Le rettifiche di audit ex post risultanti dai primi audit del campione rappresentativo sono state messe in atto e trovano riscontro nei conti del 2013. Tuttavia, la convalida del sistema contabile non contempla ancora l’attuazione dei risultati degli audit ex post.

27.

La metodologia per la valutazione dei contributi in natura (22) è stata approvata dal consiglio di direzione l’11 novembre 2011. Detti contributi sono convalidati mediante certificazione ex ante e audit ex post. Nel 2013, sono state accettate le rimanenti otto metodologie certificate per i contributi in natura, portando a 22 il numero totale delle aziende che sono membri dell’ EFPIA con metodologie certificate. I primi tre audit ex post relativi a contributi in natura sono stati completati nell’arco dell’anno (23), un altro audit ex post è stato avviato ed altri due erano in procinto di essere avviati alla fine dell’anno.

La presente relazione è stata adottata dalla Sezione IV, presieduta da Milan Martin CVIKL, Membro della Corte dei conti, a Lussemburgo, nella riunione del 21 ottobre 2014.

Per la Corte dei conti

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Presidente


(1)  Regolamento (CE) n. 73/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che istituisce l’impresa comune per l’attuazione dell’iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi (GU L 30 del 4.2.2008, pag. 38).

(2)  L’allegato illustra in maniera sintetica, a titolo informativo, le competenze, le attività e le risorse disponibili dell’impresa comune.

(3)  Il settimo programma quadro (7oPQ), adottato con decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1), riunisce tutte le iniziative dell’UE in tema di ricerca sotto un unico tetto, svolgendo un ruolo cruciale per il raggiungimento degli obiettivi di crescita, competitività e occupazione. Esso rappresenta inoltre un pilastro chiave dello Spazio europeo della ricerca.

(4)  In base all’articolo 11, paragrafo 4, dell’allegato al regolamento (CE) n. 73/2008 che istituisce l’impresa comune, i contributi in natura sono «contributi non monetari delle aziende di ricerca farmaceutica che sono membri a pieno titolo dell’EFPIA sotto forma di risorse (personale, apparecchiature, beni di consumo ecc.)». I contributi delle aziende di ricerca devono quanto meno essere equivalenti al contributo finanziario dell’UE.

(5)  In base all’articolo 11, paragrafo 5, dell’allegato al regolamento (CE) n. 73/2008 che istituisce l’impresa comune, «le aziende di ricerca farmaceutica partecipanti che sono membri a pieno titolo dell’ EFPIA non possono beneficiare del sostegno finanziario dell’impresa comune IMI per alcuna attività».

(6)  Questi conti comprendono il bilancio finanziario e il conto del risultato economico, la tabella dei flussi di cassa, il prospetto di variazioni del patrimonio netto e un riepilogo delle politiche contabili significative, nonché altre note esplicative.

(7)  Queste relazioni includono le relazioni sull’esecuzione del bilancio, una sintesi dei princìpi di bilancio e altre note esplicative.

(8)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(9)  Le norme contabili adottate dal contabile della Commissione sono derivate dagli International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) emanati dalla Federazione internazionale dei revisori contabili (International Federation of Accountants — IFAC) o, se applicabili, dai princìpi contabili internazionali (International Accounting Standards (IAS)/International Financial Reporting Standards (IFRS)) emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB).

(10)  Articolo 185, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

(11)  L’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2008 che istituisce l’impresa comune dispone che «l’impresa comune IMI effettua controlli in loco e audit finanziari presso i partecipanti alle attività di ricerca finanziata dall’impresa comune IMI». Gli audit ex post possono individuare spese non ammissibili dichiarate dai beneficiari, le quali formano poi oggetto di procedure di recupero.

(12)  Il tasso di errore rilevato risultante dai 56 audit conclusi sul primo campione rappresentativo è stato del 5,8 % (cfr. paragrafo 13 della relazione specifica della Corte per l’esercizio 2012, GU C 369 del 17.12.2013, pag. 25).

(13)  Per quanto riguarda le spese amministrative, gli stanziamenti disponibili per il 2013 ammontavano a 8,4 milioni di euro; l’impresa comune IMI ha raggiunto un tasso di esecuzione pari all’85 % per gli stanziamenti d’impegno (7 milioni di euro) e al 70 % per gli stanziamenti di pagamento (6 milioni di euro).

(14)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(15)  Regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all’articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 38 del 7.2.2014, pag. 2).

(16)  La relazione finale del 30 gennaio 2014, nel contesto dei continui «sforzi per migliorare ulteriormente l’efficacia e l’efficienza dei sistemi posti in essere per monitorare i progetti e riferire in merito alle prestazioni operative» da parte dell’impresa comune IMI, includeva le seguenti raccomandazioni: a) riesaminare la definizione e gli obiettivi degli indicatori chiave di performance, b) rafforzare il monitoraggio del progetto e migliorare i sistemi informatici per migliorare la rendicontazione. Il piano d’azione proposto dall’impresa comune IMI al fine di attuare i suddetti miglioramenti è stato accettato e considerato adeguato dallo IAS il 24 febbraio 2014.

(17)  La relazione finale del 22 novembre 2013 ha rilevato la necessità di istruzioni più formali sulla gestione dei progetti e sui processi di controllo dei cambiamenti nei contratti, in modo da ridurre i rischi connessi alla gestione dei contratti. La raccomandazione è stata attuata dall’impresa comune IMI nel gennaio 2014.

(18)  La relazione finale del 22 novembre 2013 ha segnalato la necessità di formalizzare la politica di sicurezza informatica e di inserire procedure/controlli dettagliati nei contratti futuri con i fornitori di servizi informatici.

(19)  L’articolo 7 della decisione n. 1982/2006/CE prevede che la Commissione controlli costantemente e sistematicamente l’attuazione del settimo programma quadro e dei suoi programmi specifici e riferisca e divulghi periodicamente i risultati di tale controllo.

(20)  Archivio comune di dati sulla ricerca.

(21)  Cfr. i rilievi della relazione annuale sui progressi del 2012 fatti dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle attività dell’iniziativa tecnologica delle imprese comuni [SWD(2013) 539 definitivo] in merito all’integrazione dei risultati ottenuti nei progetti di ricerca all’interno del sistema di comunicazione e diffusione della Commissione.

(22)  I contributi in natura sono spese ammissibili sostenute dai soggetti giuridici che partecipano alle attività di ricerca e che non sono rimborsate dall’impresa comune (cfr. nota n. 4).

(23)  In un caso gli auditor hanno rilevato errori di natura sistematica, che hanno comportato un incremento significativo (1 milione di euro) dell’importo ammissibile che un’azienda membro dell’ EFPIA può dichiarare. Di conseguenza, il certificato sulla metodologia per la valutazione dei contributi in natura è stato aggiornato e sottoposto nuovamente ad approvazione da parte dell’impresa comune IMI. Per quanto riguarda invece le altre due aziende, gli auditor hanno individuato errori non sistematici isolati, aventi un’incidenza minore sui contributi totali dichiarati. Le tre aziende hanno accettato tutti i rilievi evidenziati.


ALLEGATO

Impresa comune per l’attuazione dell’iniziativa tecnologica congiunta in materia di medicinali innovativi (Bruxelles)

Competenze e attività

Ambiti di competenza dell’Unione secondo il trattato

(articoli 187 e 188 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea)

La decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro, prevede un contributo dell’Unione per l’istituzione di partenariati pubblico-privato a lungo termine che assumano la forma di iniziative tecnologiche congiunte che potrebbero essere attuate mediante imprese comuni ai sensi dell’articolo 171 del trattato.

Regolamento (CE) n. 73/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che istituisce l’impresa comune per l’attuazione dell’iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi (GU L 30 del 4.2.2008, pag. 38).

Competenze dell’impresa comune

[regolamento (CE) n. 73/2008 del Consiglio]

Obiettivi

L’impresa comune per l’attuazione dell’iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi (impresa comune IMI) contribuisce all’attuazione del settimo programma quadro (7o PQ) ed in particolare al tema «Salute» del programma specifico «Cooperazione». Essa mira ad aumentare significativamente l’efficacia e l’efficienza del processo di sviluppo dei medicinali cosicché il settore farmaceutico a lungo termine produca medicinali innovativi più efficaci e più sicuri. In particolare mira a:

sostenere la ricerca e lo sviluppo farmaceutici precompetitivi negli Stati membri e nei paesi associati al 7o PQ mediante una strategia coordinata per superare le strozzature individuate nel processo di sviluppo dei medicinali;

sostenere l’attuazione delle priorità di ricerca stabilite dall’agenda strategica di ricerca dell’impresa comune IMI, in particolare mediante la concessione di sovvenzioni a seguito di inviti a presentare proposte su base concorrenziale;

assicurare la complementarietà con altre attività del 7o PQ;

costituire un partenariato pubblico/privato destinato a rafforzare gli investimenti per la ricerca nel settore biofarmaceutico negli Stati membri e nei paesi associati al 7o PQ, raggruppando le risorse e rafforzando la collaborazione tra il settore pubblico e quello privato;

promuovere il coinvolgimento delle piccole e medie imprese (PMI) nelle sue attività, in linea con gli obiettivi del 7o PQ.

Organizzazione

Gli organi dell’impresa comune IMI sono: il consiglio di direzione, il direttore esecutivo e il comitato scientifico. Il consiglio di direzione è composto di 10 membri, che rappresentano in pari proporzione la Commissione europea e la Federazione europea delle industrie e delle associazioni farmaceutiche (EFPIA), ossia i due membri fondatori dell’ IMI. Il direttore esecutivo, il responsabile principale della gestione quotidiana dell’impresa comune IMI conformemente alle decisioni del consiglio di direzione, è coadiuvato dal personale di un ufficio esecutivo. Il comitato scientifico è un organo consultivo del consiglio di direzione. L’impresa comune è altresì coadiuvata da due organismi consultivi esterni: il Gruppo di rappresentanti degli Stati dell’IMI ed il Forum delle parti.

Risorse a disposizione dell’impresa comune nel 2013

Bilancio  (1)

25 5 7 15  919 EUR per gli impegni

13 0 5 58  622 EUR per i pagamenti

Effettivi al 31 dicembre 2013

I 36 posti previsti nella tabella dell’organico, (29 agenti temporanei e 7 agenti contrattuali) erano occupati. L’80 % di queste risorse sono assegnate direttamente ad attività operative di supporto.

Attività svolte e servizi forniti nel 2013

Cfr. relazione annuale di attività dell’impresa comune IMI per il 2013 www.imi.europa.eu


(1)  Inclusi stanziamenti riportati dal 2012.

Fonte: Informazioni fornite dall’impresa comune IMI.


RISPOSTE DELL’IMPRESA COMUNE IMI

13.

L’impresa comune IMI si compiace per la conclusione positiva della Corte riguardo alla legittimità e regolarità di tutte le operazioni sottostanti ai conti annuali, con la sola eccezione di errori materiali rilevati dall’impresa comune IMI nel 2013 attraverso i propri audit ex post dei pagamenti intermedi.

Tutti gli errori rilevati dai risultati degli audit da parte dell'impresa comune IMI sono stati poi comunicati ai beneficiari controllati e sono state avviate le azioni di follow-up richieste. Inoltre, i risultati degli audit considerati sistematici sono stati estesi alle dichiarazioni non soggette a audit, presentate dagli stessi beneficiari controllati, in modo da correggere proattivamente eventuali errori simili presenti in altre spese dichiarate non coperte negli audit iniziali.

Parallelamente l’impresa comune IMI ha continuato ad adottare misure preventive concrete per attenuare il rischio di errori futuri nelle dichiarazioni di spesa dei beneficiari. Tali misure prevedono l'organizzazione per i partecipanti di numerosi workshop finanziari centrati sulle cause ricorrenti di errore e sulla prevenzione, nonché sull’aggiornamento regolare degli orientamenti finanziari dell’IMI per i partecipanti, in cui vengono spiegate in dettaglio le disposizioni della convenzione di sovvenzione tipo dell’IMI.

Inoltre, l’impresa comune IMI ha continuato ad attuare un programma annuale intensivo di audit ex post. Questi audit si sono dimostrati molto efficaci e affidabili nel valutare e vigilare sulla regolarità e legittimità complessiva dei pagamenti intermedi su base pluriennale e per individuare e correggere gli errori riscontrati nelle dichiarazioni soggette ad audit. L’impresa comune IMI mantiene inoltre una stretta collaborazione con la Commissione europea e con le sue agenzie che aderiscono al settimo programma quadro, condividendo le informazioni sui beneficiari comuni al fine di ottimizzare la propria copertura degli audit e attenuare in modo efficace i rischi d’inadempimento.

Il calo del tasso di errore al 2,3 % risultante dagli audit conclusi dall’IMI nel 2013 (rispetto a un tasso di errore del 5,8 % nel 2012) è significativo. Il dato fornisce anche una prima indicazione molto incoraggiante sul fatto che il tasso di errore si è effettivamente ridotto nel tempo attraverso misure e azioni concrete. Il tasso di errore stimato tuttavia continuerà a evolvere su base pluriennale man mano che ulteriori audit saranno avviati e completati. L’impresa comune IMI continuerà a monitorare attentamente l’evoluzione del tasso di errore e l'incidenza delle sue azioni, adattando di conseguenza la propria strategia di audit ex post in modo da tener conto delle ultime indicazioni e dei nuovi rischi emergenti. Poiché molti progetti iniziano solo ora a generare spese, soprattutto nel caso dei progetti nel quadro dell’invito 5, l’impatto complessivo delle azioni dell’IMI può essere considerato solo nel lungo termine, quando un numero più elevato di progetti presenterà dichiarazioni di spesa e gli audit ex post copriranno una quota maggiore della popolazione totale di beneficiari.

L’impresa comune IMI mantiene il suo impegno a gestire le proprie risorse finanziarie attraverso un approccio fondato sulla fiducia con i partecipanti ai progetti, garantendo al contempo un controllo e una responsabilità sufficienti. Questo approccio equilibrato contribuirà anche a garantire ai progetti dell’IMI un risultato positivo, poiché molti di essi hanno già iniziato a produrre risultati impressionanti o promettenti, nell’interesse dei pazienti e della società nel suo insieme.

21.

Attualmente è in fase di realizzazione un piano di azione, elaborato insieme alle altre imprese comuni che condividono l’infrastruttura informatica comune.

26.

La raccomandazione della Corte, secondo la quale la convalida del sistema contabile da parte del contabile dovrebbe contemplare anche l’attuazione dei risultati degli audit ex post, è stata presa in considerazione attraverso il lancio di un esercizio di verifica.


16.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 452/44


RELAZIONE

sui conti annuali dell’impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione relativi all’esercizio 2013, corredata delle risposte dell’Impresa comune

(2014/C 452/06)

INDICE

 

Paragrafi

Pagina

Introduzione

1-3

45

Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità

4

45

Dichiarazione di affidabilità

5-15

45

Giudizio sull’affidabilità dei conti

10

46

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni alla base dei conti

11

46

Paragrafo d’enfasi

12-14

46

Osservazioni sulla gestione finanziaria e di bilancio

16-17

47

Presentazione dei conti

16

47

Esecuzione del bilancio

17

47

Ossevazioni sui controlli chiave dei sistemi di supervisione e controllo dell’impresa comune

18-22

47

Procedure di appalto e sovvenzioni relative alle attività operative

19-20

48

Controllo e monitoraggio globale dei contratti di appalto e di sovvenzione relativi alle attività operative

21-22

49

Altre questioni

23-32

49

Versamento tardivo dei contributi di associazione

23

49

Quadro giuridico

24

49

Diritti di proprietà intellettuale e politica industriale

25-27

49

Conflitto d’interessi

28

50

Relazione annuale di attività

29-30

50

Seguito dato a precedenti osservazioni

31-32

50

Accordo con lo Stato ospitante sulla sede

31

50

Norme di applicazione dello statuto del personale

32

50

INTRODUZIONE

1.

L’impresa comune europea per ITER (1) e lo sviluppo dell’energia da fusione (F4E) è stata istituita nel marzo 2007 (2) per un periodo di 35 anni. L’impresa comune ha sede a Barcellona, mentre gli impianti di fusione principali verranno messi a punto a Cadarache, in Francia.

2.

I compiti dell’impresa comune sono i seguenti (3):

a)

apportare il contributo dell’Euratom all’Organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER (4);

b)

apportare il contributo dell’Euratom alle attività che rientrano nell’approccio allargato (attività complementari di ricerca congiunta sulla fusione) con il Giappone per la realizzazione in tempi rapidi dell’energia da fusione;

c)

preparare e coordinare un programma di attività volte alla costruzione di un reattore dimostrativo a fusione e degli impianti associati, in particolare l’impianto internazionale di irraggiamento dei materiali per la fusione (IFMIF).

3.

Sono membri dell’impresa comune l’Euratom, rappresentata dalla Commissione europea, gli Stati membri dell’Euratom, nonché paesi terzi che hanno concluso accordi di cooperazione con l’Euratom nel settore della fusione nucleare controllata e che hanno espresso il desiderio di diventare membri (al 31 dicembre 2013: Svizzera).

INFORMAZIONI A SOSTEGNO DELLA DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

4.

L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche delle operazioni a livello dell’impresa comune e una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e controllo. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti dal lavoro di altri auditor (ove presenti) e un’analisi delle attestazioni della direzione (management representations).

DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

5.

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la Corte ha controllato:

a)

i conti annuali dell’impresa comune per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione, che comprendono i rendiconti finanziari (5) e le relazioni sull’esecuzione del bilancio (6) per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013;

b)

la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti.

La responsabilità della direzione

6.

Ai sensi degli articoli 39 e 50 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione (7), la direzione è responsabile della compilazione e della fedele presentazione dei conti annuali dell’impresa comune, nonché della legittimità e della regolarità delle operazioni sottostanti:

a)

le responsabilità della direzione per i conti annuali dell’impresa comune comprendono la definizione, l’applicazione e il mantenimento di un sistema di controllo interno adeguato ai fini della preparazione e della fedele presentazione di rendiconti finanziari privi di inesattezze rilevanti dovute a frode o errore, la selezione e l’applicazione di politiche contabili appropriate basate sulle norme contabili adottate dal contabile della Commissione (8) e l’elaborazione di stime contabili ragionevoli rispetto alle circostanze. Il direttore approva i conti annuali dell’impresa comune dopo che il contabile li ha preparati, sulla base di tutte le informazioni disponibili, e corredati di una nota nella quale dichiara, tra l’altro, di avere la ragionevole certezza che essi forniscono un’immagine fedele, in tutti gli aspetti rilevanti, della situazione finanziaria dell’impresa comune;

b)

le responsabilità della direzione riguardo alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti e alla conformità al principio della sana gestione finanziaria richiedono la definizione, l’applicazione e il mantenimento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, che comprende l’opportuna supervisione e misure appropriate per prevenire le irregolarità e le frodi nonché, se necessario, azioni legali per recuperare i fondi indebitamente versati o non correttamente utilizzati.

La responsabilità del revisore

7.

È responsabilità della Corte presentare al Parlamento europeo e al Consiglio (9), sulla base dell’audit espletato, una dichiarazione concernente l’affidabilità dei conti annuali e la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. La Corte espleta l’audit conformemente ai princìpi internazionali di audit e ai codici deontologici dell’IFAC nonché ai princìpi internazionali delle istituzioni superiori di controllo dell’INTOSAI. In base a tali princìpi, la Corte è tenuta a pianificare e svolgere i propri audit in modo da ottenere una ragionevole certezza riguardo all’assenza di inesattezze rilevanti nei conti annuali dell’impresa comune, nonché alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti.

8.

L’audit comporta l’esecuzione di procedure volte ad ottenere elementi probatori relativi agli importi e alle informazioni riportate nei conti, nonché alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. Le procedure selezionate dipendono dal giudizio dell’auditor, basato su una valutazione dei rischi di inesattezze rilevanti nei conti e di significative inosservanze del quadro giuridico dell’Unione europea, dovute a frode o errore, nelle operazioni sottostanti. Nel valutare tali rischi, l’auditor esamina tutti i controlli interni applicati alla compilazione e alla presentazione fedele dei conti, nonché i sistemi di supervisione e controllo posti in essere per garantire la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, e definisce procedure di audit adeguate alle circostanze. L’audit include altresì una valutazione dell’adeguatezza delle politiche contabili, della ragionevolezza delle stime contabili elaborate, nonché la valutazione della presentazione complessiva dei conti.

9.

La Corte ritiene che gli elementi probatori ottenuti siano sufficienti ed adeguati a fornire una base per l’espressione dei giudizi esposti qui di seguito.

Giudizio sull’affidabilità dei conti

10.

A giudizio della Corte, i conti annuali dell’impresa comune presentano fedelmente, in tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2013, nonché i risultati delle sue operazioni e i flussi di cassa per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario dell’impresa comune e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione.

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni alla base dei conti

11.

A giudizio della Corte, le operazioni su cui sono basati i conti annuali dell’impresa comune per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

Paragrafo d’enfasi

12.

Senza mettere in discussione il giudizio espresso ai paragrafi 10 e 11, la Corte desidera attirare l’attenzione sulla seguente questione. Le conclusioni del Consiglio adottate il 7 luglio 2010 (10) hanno approvato un contributo dell’impresa comune alla fase di costruzione del progetto ITER di 6,6 miliardi di euro (valore 2008). Tale importo, che raddoppia i costi inizialmente indicati in bilancio per questa fase del progetto, non include i 663 milioni di euro proposti dalla Commissione europea nel 2010 a copertura di eventuali imprevisti (11).

13.

L’ammontare del contributo dell’impresa comune alla fase di costruzione del progetto ITER è soggetto a rischi significativi di aumento, principalmente a causa del cambiamento dell’estensione delle realizzazioni dei progetti e del calendario attuale considerato irrealistico (12). Nel novembre 2013, l’impresa comune ha stimato che il deficit di finanziamenti («negative contingency») fino alla finalizzazione della fase di costruzione dei progetti è di 290 milioni di euro (13). Il superamento dei tempi previsti la fase di costruzione del progetto è stato stimato dall’impresa comune al momento dell’audit (aprile 2014) ad almeno 30 mesi.

14.

In relazione a questi rischi, l’impresa comune non ha ancora attuato a livello di contratti un sistema per il monitoraggio regolare degli scostamenti dei costi e non ha aggiornato la valutazione del contributo dell’impresa comune al progetto ITER dopo il completamento della fase di costruzione (14).

15.

Le osservazioni che seguono non mettono in discussione i giudizi della Corte.

OSSERVAZIONI SULLA GESTIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Presentazione dei conti

16.

Nelle note ai rendiconti finanziari, la tabella e le informazioni al titolo 4.3.1.1. «Accordi sugli appalti ITER con l’Organizzazione internazionale ITER» riflettono gli accordi sugli appalti stipulati (colonna 3) e quelli nell’ambito dei quali sono già stati eseguiti stanziamenti (colonna 4). La tabella non indica però lo stato di avanzamento dei lavori in corso e contiene solo stime limitate sui progressi in corso. Queste informazioni sono essenziali per conoscere lo stato delle attività finora svolte dall’impresa comune relativamente agli accordi sugli appalti stipulati con l’Organizzazione internazionale ITER.

Esecuzione del bilancio

17.

La dotazioni finanziaria definitiva per il 2013 comprendeva stanziamenti d’impegno per 1  297 milioni di euro e stanziamenti di pagamento per 432,4 milioni di euro. I tassi di utilizzo per gli stanziamenti d’impegno e di pagamento sono stati rispettivamente del 100 % e dell’89,8 %. Tuttavia, il tasso di esecuzione per gli stanziamenti di pagamento indicati nel bilancio iniziale per il 2013 era solo del 57,8 % (15). Dei 1  254 milioni di euro di stanziamenti d’impegno disponibili per le attività operative, solo il 61,7 % è stato eseguito mediante impegni singoli diretti, mentre il restante 38,3 % è stato eseguito mediante impegni globali.

OSSERVAZIONI SUI CONTROLLI CHIAVE DEI SISTEMI DI SUPERVISIONE E CONTROLLO DELL’IMPRESA COMUNE

18.

Nelle precedenti relazioni, la Corte dei conti ha osservato che i sistemi di controllo interno dell’impresa comune non erano stati completamente definiti. Sebbene siano stati conseguiti significativi progressi nel corso del 2013, devono ancora essere intraprese diverse azioni:

a seguito dell’aggiornamento nel 2013 delle stime dei costi per il contributo dell’UE alla fase di costruzione del progetto, è stata introdotta una procedura per la gestione delle stime dei costi a livello di sistema. Per contro, la procedura per la gestione delle stime dei costi a livello di contratto richiede ulteriori sviluppi (16),

i risultati degli audit derivanti dall’attuazione della strategia sul controllo ed il monitoraggio dei contratti e delle sovvenzioni relative alle attività operative per l’F4E nel suo complesso (17) non erano disponibili al momento dell’audit,

ad eccezione del piano d’azione in risposta all’audit interno sulla gestione dei contratti per gli esperti, gli altri piani d’azione adottati dall’impresa comune in risposta agli audit interni (18) non erano stati integralmente attuati al momento dell’audit. L’esame svolto dal servizio di audit interno della Commissione europea sulla procedura di dialogo competitivo per l’appalto del lotto 03 (Edifici Tokamak) aveva constatato progressi nell’applicazione dei princìpi base degli appalti pubblici, ma evidenziava molti elementi di incertezza nei costi nel lotto sottoposto ad audit, connessi principalmente alla possibile evoluzione della progettazione e della pianificazione del progetto ITER. Rilevava inoltre che una parte significativa dei dati che erano stati richiesti all’organizzazione ITER per la redazione delle specifiche tecniche dell’appalto non era stata resa disponibile in tempo utile,

il sistema interno di gestione del rischio non ha identificato nuovi rischi nel 2013. Per quanto riguarda le azioni adottate in risposta ai principali rischi individuati in precedenza (19), al novembre 2013, 12 erano state attuate, 19 erano in corso e 6 non erano state avviate (20).

Procedure di appalto e sovvenzioni relative alle attività operative

19.

Le procedure negoziate hanno costituito il 44 % delle 41 procedure di gara relative alle attività operative indette nel 2013 (40 % nel 2012). L’impresa comune deve accrescere la concorrenza nell’ambito delle procedure d’appalto e ridurre il ricorso alle procedure negoziate. Per quanto riguarda le sovvenzioni, il numero medio di proposte ricevute è stato di una sola proposta per invito.

20.

Cinque procedure di appalto relative ad attività operative sono state sottoposte ad audit. Sono state individuate le seguenti debolezze:

in una procedura di appalto, l’impresa comune non ha pubblicizzato l’appalto mediante avviso di preinformazione volto ad aumentare la visibilità e la concorrenza,

in una procedura di appalto vi è stato un aumento dei costi del 32 % rispetto alle stime iniziali. In altre due procedure la riconciliazione delle differenze tra il valore finale del contratto e i valori iniziali stimati è stata difficile data la natura delle informazioni disponibili nei fascicoli (21),

in una procedura di appalto, l’impresa comune non disponeva di orientamenti e procedure specifici per far sì che gli elaborati di terzi utilizzati come input per le procedure di gara fossero uniformemente e sistematicamente rivisti e formalmente accettati dall’impresa comune (22),

in una procedura di appalto, le rettifiche ai contratti originari hanno aumentato il valore del contratto del 15 % rispetto all’importo iniziale. Le informazioni contenute nel fascicolo non erano sufficienti per stabilire che era stata eseguita una valutazione della rilevanza delle modifiche, come richiesto dalle procedure interne dell’impresa comune (23),

l’impresa comune non ha elaborato una procedura riguardante il coinvolgimento del proprio personale nelle procedure di gara: in due procedure di appalto, i membri del personale dell’impresa comune che fornivano consulenza tecnica per la valutazione delle offerte su richiesta del comitato di valutazione non erano perciò stati formalmente nominati dall’autorità avente il potere di nomina né come membri del comitato di valutazione né come consulenti tecnici del comitato (24),

in una procedura di gara, l’ordinatore ha nominato un gruppo che attuasse il dialogo competitivo con i candidati selezionati a seguito dell’invito a manifestare interesse. Tuttavia, tale gruppo non ha ricevuto un mandato formale che stabilisse la strategia da adottare per tale dialogo, gli obiettivi e i parametri tecnici, finanziari e contrattuali per le trattative (25),

in un’altra procedura, la fase di dialogo è terminata quattro mesi dopo il termine previsto e le clausole finali del contratto e la versione aggiornata delle specifiche di gara sono state trasmesse soltanto nel febbraio 2013. Il termine per l’invio delle offerte finali era aprile 2013 (invece di ottobre 2012, come inizialmente previsto). Il contratto è stato firmato quattro mesi dopo la data stabilita.

Controllo e monitoraggio globale dei contratti di appalto e di sovvenzione relativi alle attività operative

21.

L’impresa comune dispone di un sistema per effettuare audit (26) a livello dei contraenti al fine di controllare la conformità ai requisiti in materia di garanzia di qualità (27).

22.

I risultati degli audit ex post sulle sovvenzioni e delle verifiche finanziarie e di conformità sull’esecuzione dei contratti basate sulla strategia complessiva di monitoraggio e controllo non erano disponibili al momento dell’audit della Corte (aprile 2014).

ALTRE QUESTIONI

Versamento tardivo dei contributi di associazione

23.

I contributi annuali di adesione (28) relativi al 2013 di sette membri, per un totale di 2,2 milioni di euro, sono stati versati con ritardi compresi tra tre giorni e 48 giorni.

Quadro giuridico

24.

Il nuovo regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell’Unione (29) è stato adottato il 25 ottobre 2012 e si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013 (30). Tuttavia, il regolamento finanziario quadro per gli organismi di cui all’articolo 208 del nuovo regolamento finanziario è entrato in vigore soltanto l’8 dicembre 2013 (31). Le norme finanziarie dell’impresa comune non sono state ancora modificate per rispecchiare tali cambiamenti.

Diritti di proprietà intellettuale e politica industriale

25.

Il 27 giugno 2013, il consiglio di direzione dell’impresa comune ha adottato la decisione sull’attuazione della politica industriale di F4E nonché della politica in materia di diritti di proprietà intellettuale e di diffusione delle informazioni. L’impresa comune deve però ancora adottare e attuare misure specifiche per ridurre determinati rischi relativi alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale e di diffusione dei risultati della ricerca.

26.

L’impresa comune offre ai contraenti diritti esclusivi di sfruttamento della proprietà intellettuale che essi producono in settori diversi dalla fusione, nonché diritti non esclusivi nel settore della fusione. Ciò potrebbe esporre l’impresa comune ad un rischio per quanto riguarda l’obbligo per l’impresa comune di conservare il diritto di accesso a tutti i diritti di proprietà intellettuale (riguardanti sia gli elementi nuovi che quelli preesistenti) connessi al versamento dei contributi in natura europei e di trasferire tale diritto di accesso all’organizzazione ITER, ove necessario.

27.

L’impresa comune dovrebbe monitorare l’applicazione della clausola contrattuale che obbliga i contraenti ad astenersi dal diffondere i risultati della ricerca fino a quanto non sia stata presa una decisione riguardo alla loro eventuale tutela.

Conflitto d’interessi

28.

L’impresa comune ha adottato norme specifiche per evitare potenziali conflitti di interesse dei membri del consiglio di direzione, del comitato esecutivo, del comitato di audit e degli esperti. Non ha però adottato norme applicabili al personale e deve ancora istituire una banca dati per le dichiarazioni di interessi generali.

Relazione annuale di attività

29.

Il presidente del consiglio di direzione dell’impresa comune fa riferimento nella relazione annuale di attività per il 2013 a ritardi nei progetti e alla necessità di ricercare risparmi sui costi; in tale relazione, il direttore esecutivo fa riferimento ai rischi connessi ad una potenziale carenza di fondi entro il 2020, dovuta principalmente alle maggior spese relative agli edifici di ITER nonché al calendario stabilito che è attualmente in fase di revisione (cfr. paragrafi d’enfasi 12-14).

30.

La dichiarazione di affidabilità del direttore esecutivo fa riferimento ai progressi compiuti nel 2013 a livello di ambiente di controllo complessivo dell’impresa comune, pur riconoscendo che alcune parti devono ancora raggiungere la piena maturità (cfr. paragrafo 18).

Seguito dato a precedenti osservazioni

Accordo con lo Stato ospitante sulla sede

31.

In base all’accordo con lo Stato ospitante stipulato il 28 giugno 2007 con il Regno di Spagna, una sede permanente avrebbe dovuto essere messa a disposizione dell’impresa comune entro il giugno 2010. Al momento dell’audit (aprile 2014), ciò non era ancora avvenuto.

Norme di applicazione dello statuto del personale

32.

L’impresa comune non ha ancora adottato tutte le modalità di esecuzione dello statuto del personale (32).

La presente relazione è stata adottata dalla Sezione IV, presieduta da Milan Martin CVIKL, Membro della Corte dei conti, a Lussemburgo, nella riunione del 21 ottobre 2014.

Per la Corte dei conti

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Presidente


(1)  ITER: Reattore sperimentale termonucleare internazionale.

(2)  Decisione 2007/198/Euratom del Consiglio del 27 marzo 2007 che istituisce l’impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione e le conferisce dei vantaggi (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 58).

(3)  L’allegato illustra in maniera sintetica, a titolo informativo, le competenze, le attività e le risorse disponibili dell’impresa comune.

(4)  L’Organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER è stata istituita nell’ottobre 2007 per un periodo iniziale di 35 anni, al fine di attuare il progetto ITER. Quest’ultimo ha lo scopo di dimostrare la fattibilità scientifica e tecnologica della fusione come fonte di energia. I membri sono l’Euratom, la Repubblica popolare cinese, la Repubblica dell’India, il Giappone, la Repubblica di Corea, la Federazione russa e gli Stati Uniti d’America.

(5)  Questi conti comprendono il bilancio finanziario e il conto del risultato economico, la tabella dei flussi di cassa, il prospetto di variazioni del patrimonio netto e un riepilogo delle politiche contabili significative, nonché altre note esplicative.

(6)  Queste includono le relazioni sull’esecuzione del bilancio, una sintesi dei princìpi di bilancio e altre note esplicative.

(7)  GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

(8)  Le norme contabili adottate dal contabile della Commissione sono derivate dagli International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) emanati dalla Federazione internazionale dei revisori contabili (International Federation of Accountants — IFAC) o, se applicabili, dai princìpi contabili internazionali (International Accounting Standards (IAS)/International Financial Reporting Standards (IFRS)) emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB).

(9)  Articolo 107 del regolamento (UE) n. 1271/2013.

(10)  Conclusioni del Consiglio del 7 luglio 2010 sullo stato di avanzamento di ITER (Rif. 11902/10).

(11)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 4 maggio 2010«Lo stato di avanzamento di ITER e possibili vie per il futuro» [COM(2010) 226 definitivo].

(12)  Conclusioni del servizio di audit interno della Commissione europea sulla procedura di dialogo competitivo per l’appalto del lotto 03 (Edifici Tokamak). Si vedano anche le osservazioni incluse nella relazione Potential for Reorganization within the ITER project del 2013, redatta da Ernst & Young su richiesta del Parlamento europeo, riguardo al rischio significativo relativo al contributo dell’impresa comune al progetto dato il livello attuale di eventi imprevisti (http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/cont/dv/study_geier/study_geieren.pdf); e la comunicazione della Commissione al Consiglio del 14 febbraio 2013 (5852/13 RECH 21 ATO 19) che sottolinea le preoccupazioni relative all’evoluzione del progetto, in particolare riguardo al contenimento dei costi e al superamento dei tempi stabiliti.

(13)  Si tratta di uno scostamento del 4,39 % dal dato approvato dal Consiglio nel 2010 (Fusion for Energy Progress Report to the European Competitiveness Council del novembre 2013).

(14)  Il totale indicativo delle risorse ritenute necessarie per l’impresa comune per i suoi 35 anni di vita è stato determinato conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2007/198/Euratom, F4E, e fissato a 9  653 milioni di euro. Solo il contributo dell’impresa comune alla fase di costruzione del progetto, inizialmente stimato a 2,7 miliardi di euro, è stato soggetto a una revisione nel 2008 che ha condotto a raddoppiare la stima iniziale.

(15)  La dotazione finanziaria iniziale per gli stanziamenti di pagamento adottata l’11 dicembre 2012 era di 677,2 milioni di euro. È stata ridotta a 432,4 milioni di euro nei bilanci rettificativi del 27 giugno e del 10 dicembre 2013, principalmente a causa dei ritardi nell’attuazione delle attività relative al capitolo di bilancio per la fase di costruzione di ITER.

(16)  Fino a quando tale procedura non verrà introdotta, il portale integrato di informazione locale (DWH) non è in grado di consentire una efficace riconciliazione tra il sistema contabile e il sistema di gestione dei progetti. Non fornisce infatti le informazioni necessarie al regolare monitoraggio degli scostamenti relativi ai costi (cfr. anche la nota 12 della relazione della Corte sull’esercizio 2012, GU C 369 del 17.12.2013, pag. 35).

(17)  Paragrafi 15 e 23 della relazione annuale della Corte sull’esercizio finanziario 2012.

(18)  Piani di azione in risposta agli audit interni sui circuiti finanziari, la gestione delle sovvenzioni, i contratti degli esperti, le attività operative pre-appalto e gli appalti nel settore degli edifici ITER, la selezione e l’assunzione di personale e l’esame della procedura di dialogo competitivo per l’appalto del lotto 03 (Edifici Tokamak). Le relazioni di audit interno sulla procedura di bilancio dell’impresa comune (Piano annuale della struttura di audit interno per il 2012) e sul monitoraggio dell’esecuzione dei contratti nell’area degli edifici di ITER (Piano annuale della struttura di audit interno per il 2013) non erano ancora disponibili al momento dell’audit della Corte.

(19)  Il sistema interno di gestione del rischio è stato presentato al consiglio di direzione nel luglio 2012.

(20)  Alcune situazioni classificate dall’impresa comune come «ad alto rischio» hanno avuto un particolare impatto sull’esecuzione del bilancio nel 2013, in particolare: il basso tasso di esecuzione rispetto alla pianificazione iniziale per gli stanziamenti di pagamento; la mancanza di concorrenza o la concorrenza limitata in alcune procedure di appalto e sovvenzioni relative alle attività operative; le incertezze relative all’ambito di attuazione finale dei contratti di appalto durante la definizione delle specifiche tecniche per le procedure di appalto o durante l’esecuzione dei contratti; i ritardi nella ricezione dei dati tecnici dall’organizzazione ITER durante l’attuazione dei contratti.

(21)  Carenza rilevata in particolare per il lotto 04 per la fornitura e l’installazione del Complesso Tokamak e gli edifici circostanti. La stima iniziale dei costi al valore 2008 ammontava a 186,6 milioni di euro. Il contratto finale firmato è ammontato a 537,3 milioni di euro. La differenza era dovuta in parte alle notevoli modifiche nella progettazione richieste dall’organizzazione ITER, alle voci supplementari e agli imprevisti, all’evoluzione della portata dei lavori, al trasferimento di attività da altri lotti.

(22)  Questa osservazione è stata anche formulata dal Servizio di audit interno della Commissione europea nella relazione sul Lotto 03 (Procedura di dialogo competitivo per il Complesso Tokamak)

(23)  Le informazioni disponibili non includevano le decisioni formali attestanti che le rettifiche erano «non significative» né i relativi documenti giustificativi.

(24)  Tuttavia, tutti i membri del personale coinvolti hanno firmato dichiarazioni di confidenzialità e di assenza di conflitti di interesse.

(25)  Tale osservazione è stata formulata anche dal servizio di audit interno della Commissione nella relazione sul lotto 03 (dialogo competitivo per gli edifici Tokamak).

(26)  Dei 26 audit della qualità svolti nel corso del 2013, 22 sono stati chiusi entro aprile 2014. Gli audit hanno individuato 35 situazioni di non conformità alle procedure e 201 aree per le quali è possibile introdurre miglioramenti.

(27)  Gli audit hanno riguardato il piano di qualità, le situazioni di non conformità, il controllo degli acquisti e la gestione dei subappalti, la gestione della documentazione e dei dati, la gestione delle modifiche e degli scostamenti, il piano di controllo della qualità per le opere di ingegneria civile, la pianificazione dettagliata di progetto, la gestione del rischio del contratto e il piano di controllo della qualità per i lavori tecnici.

(28)  I contributi dei membri diversi dalla Commissione europea e dalla Francia in qualità di Stato ospitante.

(29)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(30)  Articolo 214 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, con relative eccezioni.

(31)  Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).

(32)  Concernenti tra l’altro l’assunzione di agenti temporanei, l’inquadramento nel grado e lo scatto all’assunzione, il lavoro a tempo parziale, la valutazione del direttore e le disposizioni modificate su congedo familiare, congedo parentale e diritti pensionistici.


ALLEGATO

Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione (Barcellona)

Competenze e attività

Ambiti delle competenze dell’Unione secondo il trattato

(articoli 45 e 49 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea) che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica)

Capo 5, concernente le imprese comuni, del trattato che istituisce la Comunità europea per l’energia atomica, in particolare:

Articolo 45

«Le imprese che rivestono fondamentale importanza per lo sviluppo dell’industria nucleare nella Comunità possono essere costituite in imprese comuni ai sensi del presente trattato, conformemente alle disposizioni degli articoli seguenti.»

Articolo 49

«La costituzione di una impresa comune risulta dalla decisione del Consiglio. L’Impresa comune ha personalità giuridica.»

Competenze dell’impresa comune

(decisione del Consiglio 2007/198/Euratom)

Obiettivi

Apportare il contributo della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) all’Organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER;

apportare il contributo dell’Euratom alle attività che rientrano nell’approccio allargato con il Giappone per la realizzazione in tempi rapidi dell’energia da fusione;

preparare e coordinare un programma di attività volte alla costruzione di un reattore dimostrativo a fusione e degli impianti associati, in particolare l’Impianto internazionale di irraggiamento dei materiali per la fusione (di seguito «IFMIF»).

Compiti

Sovrintendere alla preparazione del sito per il progetto ITER;

fornire all’organizzazione ITER componenti, attrezzature, materiali e altre risorse;

gestire le procedure di aggiudicazione degli appalti nei confronti dell’organizzazione ITER, in particolare le procedure relative alla garanzia di qualità;

preparare e coordinare la partecipazione dell’Euratom allo sfruttamento scientifico e tecnico del progetto ITER;

coordina le attività di ricerca e sviluppo scientifico e tecnologico a sostegno del contributo dell’Euratom all’organizzazione ITER;

apportare il contributo finanziario dell’Euratom all’organizzazione ITER;

prendere le disposizioni necessarie affinché le risorse umane possano essere messe a disposizione dell’organizzazione ITER;

garantire l’interfaccia con l’organizzazione ITER e svolgere ogni altra attività a sostegno dell’accordo ITER.

Organizzazione

Consiglio di direzione, direttore e altri organi

Il consiglio di direzione è responsabile della supervisione dell’impresa comune nel conseguimento degli obiettivi stabiliti e assicura una stretta collaborazione tra l’impresa comune e i suoi membri nell’espletamento delle attività della stessa. Oltre al consiglio di direzione e al direttore, massimo responsabile della gestione delle attività correnti dell’impresa comune nonché suo rappresentante legale, l’impresa comune ha diversi altri organi:

l’ufficio di direzione, il consiglio di programma scientifico, il comitato esecutivo, il comitato amministrativo e finanziario, il comitato di audit.

Audit interno: struttura di audit interno e servizio di audit interno (IAS) della Commissione europea dal 1o gennaio 2012.

Audit esterno: Corte dei conti europea.

Autorità competente per il discarico: Parlamento europeo su raccomandazione del Consiglio.

Risorse messe a disposizione dell’impresa comune nel 2013

Bilancio

Entrate finali di 431,6 milioni di euro (stanziamenti di pagamento), di cui il 69 % finanziato dal contributo UE.

Effettivi al 31 dicembre 2013

262 posti di funzionario UE e agente temporaneo previsti nella tabella dell’organico, di cui 234 occupati;

142 posti di agente contrattuale occupati.

Attività svolte e servizi forniti nel 2013

Per informazioni dettagliate sulle attività e i servizi forniti nel 2013, consultare il sito web di F4E all’indirizzo http://www.fusionforenergy.europa.eu/

Fonte: Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione.


LE RISPOSTE DELL'IMPRESA COMUNE

16.

Le tabelle riferite riflettono i crediti ricevuti da F4E in funzione del conseguimento delle tappe fondamentali del regime di assegnazione di crediti (CAS) concordate con l’organizzazione internazionale ITER per il completamento dell’appalto specifico. Questo è quanto l’organizzazione internazionale ITER riconosce ufficialmente riguardo ai progressi. Tuttavia, il profilo delle tappe fondamentali del regime CAS non rappresenta in modo corretto i reali progressi dei lavori (in altri termini, dal momento che il valore massimo è registrato verso la fine della procedura d’appalto, il riconoscimento attraverso i crediti è sbilanciato). Nel 2014, F4E ha intrapreso le azioni necessarie per mettere in atto un sistema di comunicazione dei valori ricevuti che consentirà a F4E di fornire le giuste informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori. Vale la pena ricordare che F4E prepara ogni anno una relazione annuale sullo stato di avanzamento che, unitamente alla relazione annuale di attività di F4E, fornisce informazioni aggiuntive in termini di progressi complessivi del contributo europeo al progetto ITER. Inoltre, F4E ha incluso nei conti annuali del 2013 una bozza di stima preliminare della percentuale di lavori conclusi, in base all’importo di spese relative agli accordi di appalto sostenute fino a oggi e mediante un raffronto con il valore stimato del contributo in natura in favore del progetto.

17.

Per quanto riguarda i tassi di esecuzione degli stanziamenti di pagamento, il progetto ITER ha subito un ulteriore slittamento di programma con un conseguente ritardo nella firma di contratti importanti, a causa del quale il prefinanziamento previsto non è stato eseguito. I motivi sono da ricercarsi principalmente nei ritardi della fornitura dei dati da parte dell’Organizzazione internazionale ITER e nelle trattative con le aziende più lunghe del previsto intese a diminuire i costi e favorire un migliore contenimento dei costi.

18.

Durante il 2013 sono stati compiuti progressi significativi nel sistema di controllo interno e ulteriori azioni vengono adottate al fine di rafforzare l’ambiente di controllo di F4E. Come verrà spiegato di seguito in maniera più dettagliata, l’esecuzione delle azioni individuate dal revisore si trova già in una fase ben avanzata.

 

Stime dei costi

F4E ha completato un aggiornamento della stima di base dei suoi costi al livello 4 (livello di accordo di fornitura o livello PA (Procurement Arrangement)) dell’organigramma tecnico (WBS) e di una stima preliminare al completamento (EAC), anch’essa al livello 4 — WBS, tenendo in conto le date dei progetti attualmente disponibili. I dati formeranno l’oggetto di un aggiornamento, in particolare al completamento dell’esercizio di programmazione realistica a livello di progetto. L’approccio discendente (top-down) nel calcolo dei costi adottato da F4E consente attualmente all’organizzazione di propagare l’esercizio di quantificazione dei costi al livello 6 — WBS (livello di contratto). L’ampiezza del tempo necessario per lo svolgimento di questo tipo di esercizio deriva anche dall’esigenza di affinare costantemente le informazioni già raccolte secondo l’evoluzione del progetto. Ciò consentirà all’organizzazione di avere una base più dettagliata per l’analisi dei costi, anche se un buon livello di monitoraggio e di contenimento dei costi viene conseguito grazie ai dati già disponibili al livello 4 — WBS, che vengono riferiti annualmente al Consiglio europeo attraverso la relazione di F4E sullo stato di avanzamento.

 

Risultati dell’audit

Si prega di fare riferimento alla risposta al paragrafo 22.

 

Piani d’azione

Lo stato di attuazione complessivo è notevolmente migliorato dalla riunione del comitato di audit del novembre 2013 e a oggi si attesta all’80 % (informazioni condivise con il comitato di audit riunitosi nel maggio 2014).

Senza tener conto delle due relazioni di audit più recenti pubblicate verso la fine del 2013 (riguardanti temi come la selezione e l’assunzione e la revisione della procedura di dialogo competitivo per l’appalto del lotto 03 — TB03), il tasso di esecuzione è pari all’89 %. Sono stati interamente attuati i piani d’azione relativi ai circuiti finanziari, alla gestione delle sovvenzioni e agli audit dei contratti di esperti.

 

Rischio istituzionale

F4E ha presentato un aggiornamento del rischio istituzionale al comitato di audit nel maggio 2014. È opportuno notare che, in ragione della penuria di risorse, il consiglio di amministrazione ha convenuto che F4E monitorerà regolarmente e in dettaglio solo i rischi classificati più elevati. Il piano d’azione proposto in risposta a tali rischi è prioritario, tenendo presente che alcune delle azioni sono presentate in uno spirito di continuo miglioramento e non potranno mai essere ritenute complete.

19.

F4E concorda in parte con l’osservazione poiché la maggior parte delle procedure negoziate segnalate dal revisore si situa al di sotto della soglia dei 50  000 EUR indicata dal regolamento dell’impresa comune e, per tale motivo, non dovrebbe essere ritenuta eccezionale. Inoltre, a causa del loro basso valore medio, le procedure negoziate corrispondono al 44 % delle procedure di appalto annuali relative alle attività operative, e solo a meno del 15 % dell’impegno annuale dell’impresa comune. in questo senso, l’uso di procedure negoziate di basso valore consente all’impresa comune di focalizzare le risorse interne limitate su appalti dal valore/rischio elevato, con un effetto positivo in termini di attenuazione del rischio. Quanto al numero esiguo di proposte pervenute in relazione ai bandi per le sovvenzioni, tale problema è riconducibile a due fattori. Da un lato, la natura estremamente specializzata delle sovvenzioni di F4E fa sì che la tipologia dei lavori interessi solamente un cerchio ristretto di candidati in Europa. Dall’altro, il successo del programma europeo sulla fusione nella creazione di uno spazio europeo di ricerca sulla fusione con una duplicazione minima degli sforzi e una stretta collaborazione tra gruppi attivi in un campo comporta la creazione di consorzi paneuropei per la maggior parte delle proposte in risposta alle gare indette da F4E.

20.

Riguardo alle carenze individuate, F4E afferma che sono già state adottate le misure per porvi rimedio, come descritto più dettagliatamente in appresso.

 

Utilizzo dell’avviso di preinformazione

Nel settembre 2012 F4E ha approvato un documento orientativo che prevede l’obbligo di pubblicare un avviso di preinformazione per contratti di valore elevato (valore stimato del contratto superiore a 10 Mio EUR) e per contratti ritenuti critici dall’ordinatore. La procedura d’appalto cui si riferisce il revisore è stata avviata prima dell’approvazione di detta procedura.

 

Stima dei valori dei contratti

Relativamente alla procedura d’appalto per la quale vi è stato un incremento del 32 % rispetto alla stima iniziale dei costi, F4E ha fornito ai revisori la riconciliazione dettagliata di tale incremento, dovuto principalmente a due fattori: il tempo necessario per l’esecuzione dell’estensione iniziale è stato rivalutato determinando un aumento dei tempi; inoltre, il contratto ha formato l’oggetto di una nuova estensione.

Relativamente alle altre due procedure d’appalto, i revisori hanno ricevuto tutti i dettagli riguardanti le differenze in termini di costo. Quanto alle altre procedure, in particolare al contratto del lotto 04 — TB04, F4E conviene che la riconciliazione è stata resa complessa per via dei documenti contenuti nel fascicolo d’appalto. Ciò è riconducibile principalmente alla natura, alla complessità e agli importi coinvolti in tale contratto, che a sua volta comporta un’enorme mole di documenti contenuti nel fascicolo e non informazioni mancanti o incomplete.

 

Prodotti di terzi utilizzati nelle procedure d’appalto

Al fine di garantire un’adeguata accettazione dei prodotti cui hanno contribuito terzi attraverso l’assistenza nell’ambito dell’appalto, nonché di assicurare un grado di coerenza e rispetto del quadro normativo, F4E stilerà un elenco di controllo per quanto riguarda gli aspetti formali e qualitativi che devono essere soddisfatti onde garantire l’uso appropriato delle informazioni di terze parti.

 

Modifiche ai contratti

Il fatto che l’ordinatore (AO) di F4E abbia approvato la modifica contrattuale senza avviare la nuova procedura d’appalto ai sensi dell’articolo 100, paragrafo 2, lettere f) o g), delle modalità di esecuzione di F4E, dimostra che le modifiche contrattuali sono state ritenute non sostanziali. Tuttavia, a scanso di dubbi, F4E provvederà a inserire nel modulo di richiesta della modifica, che accompagna l’attuale richiesta di modifica del contratto da trasmettere all’ordinatore, i) una descrizione della cronologia del contratto, con particolare riguardo alle modifiche precedenti e ii) una valutazione specifica della sostanzialità della modifica proposta al contratto iniziale, alla luce di eventuali modifiche precedenti.

 

Membri del personale che partecipano alle procedure d’appalto e al mandato negoziale

Pur essendo vero che alcuni membri del personale hanno fornito il loro contributo durante la valutazione delle offerte, su richiesta del comitato di valutazione, senza essere tuttavia nominati dall’autorità che ha il potere di nomina come membri del comitato di valutazione o in qualità d’esperti che forniscono consulenza su aspetti specifici delle offerte, ciò non ha alcun impatto negativo. Come indicato dalla Corte, tutti i membri del personale coinvolti che hanno firmato le dichiarazioni di riservatezza e di assenza di conflitto d’interessi, sono soggetti allo statuto dei funzionari e hanno fornito solo contributi fattuali rispondendo alla richiesta del comitato di valutazione. Tutti i membri del personale coinvolti sono stati identificati nel fascicolo di aggiudicazione del contratto.

F4E sta attualmente sviluppando i) una procedura e un modello concernenti il coinvolgimento di esperti interni e ii) la definizione di un mandato negoziale dell’ordinatore diretta al comitato dei negoziati che delinei i confini che possono essere posti al vaglio.

 

Ritardi nella conclusione del dialogo competitivo

Come riconosciuto dallo IAS nel riesame della procedura di dialogo competitivo per l’appalto del lotto 03 — TB03, F4E sta sperimentando all’interno delle istituzioni europee l’uso di questo tipo di procedure d’appalto, che sono più adatte per i mercati complessi come il TB04. I tempi per ultimare e pubblicizzare il capitolato d’oneri dopo il completamento dei negoziati rispecchia la procedura decisionale interna necessaria, alla luce dell’estensione del contratto in termini di complessità e di prezzo; è opportuno tenere conto anche del fatto che le interruzioni delle attività per le festività natalizie sono state incluse nel periodo in questione. I tempi di attesa per la firma del contratto possono essere una conseguenza di quanto sopra, ma in generale risentono del ritardo accumulato sugli altri contratti di costruzione ITER.

21.

F4E non ha ulteriori osservazioni da formulare.

22.

Per le sovvenzioni, è stato di fatto già attuato quanto emerso dall’audit nel 2013. Pur trattandosi di un audit unico, la copertura era pari al 21 % dell’importo complessivo dei contributi versati da F4E per le sovvenzioni per il periodo 2010-2013. La relazione definitiva della società di revisione esterna è stata comunicata al beneficiario e i risultati sono già stati attuati. Per quanto riguarda i 3 audit in corso di esecuzione nel 2014, la società di revisione esterna si trova a far fronte a un consistente arretrato di lavoro e F4E non ha ancora ricevuto alcuna relazione (compresa la relazione preliminare prevista dal contratto dopo il completamento del lavoro sul campo).

Per i contratti d’appalto, nel 2013 lo IAC ha valutato gli aspetti finanziari, la conformità, la qualità e l’esecuzione di cinque contratti gestiti dal gruppo che si occupa di progetti inerenti a edifici e alimentatori. Il primo progetto di relazione è stato trasmesso al direttore il 28 marzo 2014. Successivamente alla procedura in contraddittorio e considerando l’elevata complessità tecnica e giuridica di alcune delle questioni identificate dallo IAC, il progetto definitivo è stato trasmesso al direttore il 30 settembre 2014. Tuttavia, occorre sottolineare che diverse carenze individuate dallo IAC sono già state rimediate.

23.

F4E prende atto con soddisfazione dei progressi compiuti riguardo al pagamento del contributo di adesione, nonostante i problemi rilevati dalla Corte. Ciò si riflette nel fatto che dei 2,2 Mio EUR di contributi soggetti a ritardi, 1,7 Mio EUR, corrispondenti al contributo di 2 membri, sono stati ricevuti con un solo giorno lavorativo di ritardo.

24.

Con questo F4E intende sottolineare che non hanno avuto luogo ritardi ingiustificati. Il nuovo regolamento finanziario quadro è entrato in vigore l’8 dicembre 2013. F4E ha valutato i cambiamenti apportati dal nuovo regolamento finanziario quadro e la necessità di deroghe, che sono fondamentali per l’organizzazione, proprio per le sue esigenze operative specifiche. Secondo detta valutazione, in occasione della riunione del giugno 2014 del consiglio di amministrazione, F4E ha sviluppato e presentato una proposta di modifica/rifusione del regolamento finanziario di F4E e delle sue modalità di esecuzione, che prevede scostamenti fondamentali; a loro volta, tali scostamenti sono stati approvati dal consiglio di amministrazione, che si riunisce due volte l’anno. Questa è stata la prima riunione successiva all’entrata in vigore del regolamento finanziario quadro a cui F4E ha potuto presentare una proposta. Conformemente all’articolo 5 della decisione 2007/198/Euratom, F4E è in attesa che la Commissione emetta un parere preliminare sul regolamento finanziario di F4E, poiché la versione definitiva delle modalità potrà essere sottoposta al consiglio di amministrazione in occasione della sua prossima riunione di dicembre 2014 unicamente dopo la valutazione del parere della Commissione.

25.

F4E ha cercato la massima comprensione e il massimo sostegno da parte del settore per attuare tale politica. Di conseguenza, è stato indetto un processo di consultazione nel corso del 2013 per ottenere contributi e, ove possibile, l’accordo del settore su una serie di soluzioni pratiche. Vale la pena sottolineare che l’adozione delle misure per l’attuazione funzionale della politica sulla proprietà intellettuale (PI) ha comportato anche l’adozione delle clausole contrattuali da utilizzare nelle attività contrattuali di F4E. Ciò è stato fatto appositamente per consentire a F4E di applicare la politica senza la necessità di eventuali ulteriori misure esecutive o normative. Tuttavia, affinché la nuova politica e le pratiche di F4E possano coesistere e ne venga garantita l’osservanza, sono stati operati alcuni adeguamenti nel processo decisionale di F4E.

26.

F4E desidera evidenziare che il rischio residuo associato ai diritti esclusivi di sfruttamento al di fuori della fusione offerti ai contraenti di F4E è efficacemente mitigato dal fatto che F4E non accetta compromessi sulla norma che prevede il diritto non esclusivo e trasferibile all’utilizzo della PI nell’ambito della fusione. Non esiste alcun conflitto tra l’esclusività concessa per le richieste inerenti il settore diverso dalla fusione e i diritti condivisi necessari per le richieste inerenti il settore della fusione; pertanto, tale differenziazione non reca rischi aggiuntivi. F4E avrà particolare cura nel definire i confini di ciò che potrebbe essere considerata una richiesta inerente il settore della fusione (che comprenderà almeno tutti i sistemi, sottosistemi e componenti che rientrano nel campo di applicazione dell’accordo ITER), onde garantire nei confronti dei contraenti la massima chiarezza e trasparenza.

Inoltre, F4E ritiene che tale approccio ai diritti della proprietà intellettuale aumenti la concorrenza in quanto le condizioni contrattuali sono più attraenti per i contraenti, il che favorisce tanto il contenimento dei costi quanto la nostra presenza in tutta Europa.

27.

F4E intende evidenziare che i titolari dei beni della PI hanno per definizione un interesse elevato nel garantire che ogni attività di divulgazione non osti alla tutela dei beni. Ciò è particolarmente vero se il contraente possiede diritti esclusivi di sfruttamento nei suoi settori principali di attività diversi dalla fusione. La possibilità di attivare un servizio di vigilanza per rivendicare la violazione delle condizioni contrattuali nel caso in cui un contraente proceda alla pubblicazione senza autorizzazione non sembra proporzionata all’entità del rischio residuo e sarebbe difficile da attuare nella pratica.

28.

Le norme sulla gestione del conflitto di interessi per quanto riguarda i membri del personale sono state adottate dal consiglio di amministrazione e sono entrate in vigore il 1o luglio 2014. Le misure di attuazione (per esempio quelle che riguardano le dichiarazioni di interessi generali o le norme sul periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro) saranno adottate in tempi imminenti. La banca dati dedicata per le dichiarazioni di interessi generali è in fase di elaborazione.

29.

F4E non ha ulteriori osservazioni da formulare.

30.

F4E non ha ulteriori osservazioni da formulare.

31.

L’accordo di sede firmato tra «Fusion for Energy» e il regno di Spagna nel 2007 prevede che la Spagna doti F4E di una sede permanente a non oltre tre anni dalla firma dell’accordo. L’accordo prevede, inoltre, che nel frattempo, e prima che i locali definitivi siano resi disponibili, la Spagna fornirà locali provvisori.

Poiché la Spagna non ha ancora fornito i locali permanenti previsti dall’accordo di sede e si è rifiutata di fornire spazio aggiuntivo per i locali provvisori, la questione è stata portata all’attenzione del consiglio di amministrazione nel dicembre 2013. Nelle sue conclusioni, il consiglio di amministrazione di F4E:

ha riconosciuto la difficile situazione di F4E e del suo personale negli attuali locali provvisori, nonché l’importanza per lo sviluppo e il buon funzionamento di F4E di disporre di un edificio permanente esclusivo,

ha sollecitato la Spagna ad adempiere agli obblighi, previsti dall’accordo di sede, di fornire una sede permanente per F4E senza indugio e ha deliberato di chiedere al presidente del consiglio di direzione di scrivere alle autorità spagnole allo scopo di rendere note le preoccupazioni del consiglio di amministrazione,

ha sollecitato la Spagna a fornire a F4E a titolo gratuito un ulteriore spazio adibito a ufficio in via temporanea commisurato all’organico concordato di F4E fino a quando i locali permanenti non saranno disponibili.

Le conclusioni del consiglio di amministrazione sono state trasmesse alle autorità spagnole chiedendo a queste ultime di prestare urgentemente attenzione alla questione e d’informare il consiglio di amministrazione di F4E sulle azioni che le predette autorità prevedono d’intraprendere per onorare gli obblighi a esse incombenti. Le autorità spagnole hanno risposto affermando di fornire già tutto lo spazio previsto dall’accordo di sede e che, pertanto, ulteriori spazi non possono essere resi disponibili. Oltre ai locali permanenti, esse fanno riferimento alle discussioni tenutesi nel 2010-2011 su un possibile edificio nella zona, una soluzione che fu successivamente scartata sia dalla Spagna che da F4E. Ciò significa che è attualmente in corso una procedura per scegliere un sito adatto al nuovo edificio e che F4E avrebbe ricevuto presto notizie in merito. Nonostante le dichiarazioni delle autorità spagnole sui possibili progressi sulla decisione riguardante i locali permanenti, va sottolineato che F4E, ormai, non riceve più notizie da oltre un anno. La relazione del gruppo di lavoro, cui la Spagna fa riferimento, è stata portata a termine nel mese di settembre 2013 e da allora non è stata intrapresa alcuna azione. La recente lettera del segretario di Stato spagnolo non fornisce alcun elemento per ritenere che vi sia un reale avanzamento della questione. Come accennato più volte alle autorità spagnole e al consiglio di amministrazione, lo spazio di lavoro attualmente messo a disposizione dell’impresa comune non è sufficiente e comporta allo stato attuale crescenti problemi che impediscono a F4E e al suo personale di operare in condizioni ottimali. Con il notevole sforzo sostenuto per coprire tutte le posizioni disponibili e ridurre il tasso di posti vacanti, la situazione peggiora ogni mese. In un recente sondaggio rivolto al personale di F4E, le condizioni di spazio di lavoro sono state citate come una delle principali difficoltà e motivo di preoccupazione.

32.

Fusion for Energy ha già adottato la maggior parte delle norme di attuazione indicate dalla Corte — congedo parentale, congedo per motivi familiari, diritti alla pensione, valutazione del direttore, inquadramento per grado, tempo parziale. Le norme riguardanti gli agenti temporanei sono state sottoposte all’inizio del 2013 all’approvazione della Commissione, ma quest’ultima non ha fornito una sua risposta, rendendo quindi impossibile la presentazione al consiglio di amministrazione per una sua approvazione, a norma dell’articolo 110 dello statuto dei funzionari. Ciò si è verificato anche per un certo numero di altri progetti di norme di attuazione presentate alla Commissione per approvazione nel 2013. Nel frattempo, il 1o gennaio 2014 è entrato in vigore lo statuto dei funzionari riformato, il che rende necessari nuovi adeguamenti. Fusion for Energy ha già preso le misure necessarie, presentando al consiglio di amministrazione diverse disposizioni della Commissione da applicare per analogia, comprese le disposizioni aggiornate sul tempo parziale e sull’inquadramento per grado rivelatesi necessarie dopo la riforma. Inoltre, sono in corso le consultazioni con il comitato del personale su altre disposizioni, conformemente al nuovo articolo 110. Ci aspettiamo quindi di compiere ulteriori progressi durante l’anno, purché la Commissione risponda entro un termine ragionevole a eventuali richieste di deroga di Fusion for Energy. Infine, per quanto riguarda alcune disposizioni — in particolare l’uso e l’impegno degli agenti temporanei, l’uso e l’impegno degli agenti contrattuali, valutazione e riclassificazione, aspettativa non retribuita per agenti contrattuali e temporanei — è stato concordato con la Commissione di usare modelli di decisione comuni che attualmente sono in fase di redazione a cura del gruppo di lavoro permanente costituito da rappresentanti delle agenzie e della Commissione.


16.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 452/58


RELAZIONE

sui conti annuali dell’impresa comune SESAR relativi all’esercizio 2013 corredata delle risposte dell’impresa comune

(2014/C 452/07)

INDICE

 

Paragrafi

Pagina

Introduzione

1-5

59

Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità

6

59

Dichiarazione di affidabilità

7-14

59

Giudizio sull’affidabilità dei conti

12

60

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

13

60

Osservazioni sulla gestione finanziaria e di bilancio

15-18

61

Esecuzione del bilancio

15

61

Accordo quadro multilaterale (AQM)

16-18

61

Altre osservazioni

19-27

61

Quadro giuridico

19- 20

61

Funzione di audit interno e servizio di audit interno (IAS) della Commissione

21

61

Monitoraggio e comunicazione dei risultati della ricerca

22-23

61

Conflitto d’interessi

24

62

Seconda valutazione intermedia della Commissione

25-26

62

Seguito dato a precedenti osservazioni

27

62

INTRODUZIONE

1.

L’impresa comune SESAR, con sede a Bruxelles, è stata costituita nel febbraio 2007 (1) al fine di gestire la componente tecnologica del progetto SESAR (programma di ricerca per la gestione del traffico aereo nell’ambito del cielo unico europeo).

2.

Il progetto SESAR mira alla modernizzazione della gestione del traffico aereo (ATM) in Europa e si articola in tre fasi:

a)

una «fase di definizione» (2004-2007), sotto la responsabilità dell’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol), cofinanziata dal bilancio dell’Unione europea nell’ambito del programma relativo alla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Il risultato di questa fase è il piano direttivo di modernizzazione della gestione del traffico aereo in Europa, che definisce il contenuto e descrive lo sviluppo e la realizzazione dei sistemi ATM di nuova generazione;

b)

una «fase di sviluppo» in due tempi: periodo 1 (2008-2016) con fondi a valere sul periodo di programmazione 2008-2013; periodo 2 (2017-2024) con fondi a valere sul periodo di programmazione 2014-2020. Detta fase è gestita dall’impresa comune e finalizzata all’elaborazione di nuovi sistemi tecnologici, componenti e procedure operative, quali definiti nel piano direttivo citato;

c)

una «fase di realizzazione» (2014-2024), sotto la guida dell’industria e delle altre parti interessate, per la produzione e messa in opera su vasta scala della nuova infrastruttura di gestione del traffico aereo.

3.

L’impresa comune è stata concepita come un partenariato pubblico-privato. I membri fondatori sono l’Unione europea, rappresentata dalla Commissione, ed Eurocontrol, rappresentato dalla sua Agenzia. A seguito di un invito a manifestare interesse, 15 aziende pubbliche e private del settore della navigazione aerea sono divenute membri dell’impresa comune. Queste includono industrie aeronautiche, aziende produttrici di apparecchiature di bordo e di equipaggiamento a terra, aziende fornitrici di servizi di navigazione aerea e autorità aeroportuali.

4.

La dotazione finanziaria per la fase di sviluppo del progetto SESAR è di 2,1 miliardi di euro, cui contribuiscono in parti uguali l’UE, Eurocontrol e i partner pubblici e privati partecipanti. Il contributo dell’UE è finanziato dal settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico e dal programma relativo alla rete transeuropea dei trasporti. Il 90 % circa del finanziamento da parte di Eurocontrol e delle altre parti interessate avviene sotto forma di contributi in natura.

5.

L’impresa comune SESAR ha iniziato ad operare in maniera autonoma il 10 agosto 2007.

INFORMAZIONI A SOSTEGNO DELLA DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

6.

L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche delle operazioni a livello dell’impresa comune e una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e controllo. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti dal lavoro di altri auditor (ove presenti) e un’analisi delle attestazioni della direzione (management representations).

DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

7.

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la Corte ha controllato:

a)

i conti annuali dell’impresa comune SESAR, che includono i rendiconti finanziari (2) e le relazioni sull’esecuzione del bilancio (3) per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013; e

b)

la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti.

La responsabilità della direzione

8.

Ai sensi degli articoli 39 e 50 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione (4), la direzione è responsabile della compilazione e della fedele presentazione dei conti annuali dell’impresa comune, nonché della legittimità e della regolarità delle operazioni sottostanti:

a)

le responsabilità della direzione per i conti annuali dell’impresa comune comprendono la definizione, l’applicazione e il mantenimento di un sistema di controllo interno adeguato ai fini della preparazione e della fedele presentazione di rendiconti finanziari privi di inesattezze rilevanti dovute a frode o errore, la selezione e l’applicazione di politiche contabili appropriate basate sulle norme contabili adottate dal contabile della Commissione (5) e l’elaborazione di stime contabili ragionevoli rispetto alle circostanze. Il direttore approva i conti annuali dell’impresa comune dopo che il contabile della stessa li ha preparati, sulla base di tutte le informazioni disponibili e corredati di una nota nella quale dichiara, tra l’altro, di avere la ragionevole certezza che essi forniscano un’immagine fedele, sotto tutti gli aspetti rilevanti, della situazione finanziaria dell’impresa comune;

b)

le responsabilità della direzione riguardo alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti e alla conformità al principio della sana gestione finanziaria richiedono la definizione, l’applicazione e il mantenimento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, che comprende l’opportuna supervisione e misure appropriate per prevenire le irregolarità e le frodi nonché, se necessario, azioni legali per recuperare i fondi indebitamente versati o non correttamente utilizzati.

La responsabilità del revisore

9.

È responsabilità della Corte presentare al Parlamento europeo e al Consiglio (6), sulla base dell’audit espletato, una dichiarazione concernente l’affidabilità dei conti annuali e la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. La Corte espleta l’audit conformemente ai princìpi internazionali di audit e ai codici deontologici dell’IFAC nonché ai princìpi internazionali delle istituzioni superiori di controllo dell’INTOSAI. In base a tali princìpi, la Corte è tenuta a pianificare e svolgere i propri audit in modo da ottenere una ragionevole certezza riguardo all’assenza di inesattezze rilevanti nei conti annuali dell’impresa comune, nonché alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti.

10.

L’audit comporta l’esecuzione di procedure volte ad ottenere elementi probatori relativi agli importi e alle informazioni riportate nei conti, nonché alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. Le procedure selezionate dipendono dal giudizio dell’auditor, basato su una valutazione dei rischi di inesattezze rilevanti nei conti e di significative inosservanze del quadro giuridico dell’Unione europea, dovute a frode o errore, nelle operazioni sottostanti. Nel valutare tali rischi, l’auditor esamina qualunque controllo interno applicabile alla compilazione e alla presentazione fedele dei conti, nonché i sistemi di supervisione e controllo posti in essere per garantire la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, e definisce procedure di audit adeguate alle circostanze. L’audit include altresì una valutazione dell’adeguatezza delle politiche contabili, della ragionevolezza delle stime contabili elaborate, nonché la valutazione della presentazione complessiva dei conti.

11.

La Corte ritiene che gli elementi probatori ottenuti siano sufficienti ed adeguati a fornire una base per l’espressione dei giudizi esposti qui di seguito.

Giudizio sull’affidabilità dei conti

12.

A giudizio della Corte, i conti annuali dell’impresa comune presentano fedelmente, in tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2013, nonché i risultati delle sue operazioni e i flussi di cassa per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario dell’impresa comune e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione.

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

13.

A giudizio della Corte, le operazioni su cui sono basati i conti annuali dell’impresa comune per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 sono, in tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

14.

Le osservazioni che seguono non mettono in discussione i giudizi della Corte.

OSSERVAZIONI SULLA GESTIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Esecuzione del bilancio

15.

Il bilancio definitivo 2013 adottato dal consiglio di amministrazione comprendeva stanziamenti d’impegno per 64,3 milioni di euro e stanziamenti di pagamento per 105,4 milioni di euro. I tassi di utilizzo per gli stanziamenti d’impegno e di pagamento sono stati rispettivamente del 99,6 % e del 94,7 %.

Accordo quadro multilaterale (AQM)

16.

Al 31 dicembre 2013, la fase di sviluppo dell’impresa comune aveva compreso lo svolgimento, da parte di 16 membri (incluso Eurocontrol), di lavori per progetti inerenti alle attività del programma cui avevano partecipato più di 100 enti pubblici e privati e subcontraenti. Dei 358 progetti del programma SESAR a titolo del 3o AQM, 333 (93 %) erano in fase di attuazione o erano stati ultimati.

17.

Al 31 dicembre 2013, i 595 milioni di euro di contributi a titolo di cofinanziamento che l’UE ed Eurocontrol dovevano versare agli altri 15 membri in virtù del 3o AQM erano stati interamente impegnati; il 55 % (316 milioni di euro) era stato versato, mentre il restante 45 % (279 milioni di euro) dovrà essere corrisposto entro il 31 dicembre 2016.

18.

Nel 2013, l’impresa comune ha concluso il 4o AQM, entrato in vigore il 1o gennaio 2014 per gli ultimi tre anni della vita operativa dell’impresa comune (7).

ALTRE OSSERVAZIONI

Quadro giuridico

19.

Il 13 dicembre 2013, il consiglio di amministrazione dell’impresa ha adottato, di concerto con la Commissione e a titolo provvisorio, il regolamento finanziario dell’impresa comune per il periodo di programmazione 2014 — 2020, conformemente al regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2014.

20.

La Commissione formulerà a breve il proprio parere e la relativa decisione sul regolamento finanziario dell’impresa comune, in particolare riguardo al proseguimento delle deroghe di finanziamento applicate nel precedente periodo di programmazione.

Funzione di audit interno e servizio di audit interno (IAS) della Commissione

21.

Conformemente al piano strategico di audit dell’impresa comune, coordinato fra IAS e IAC, per il periodo 2012 — 2014, lo IAS ha svolto un esame limitato della procedura di chiusura applicabile ai progetti di gestione delle sovvenzioni (8) e una valutazione dei rischi delle tecnologie dell’informazione (IT), mentre la struttura di audit interno (IAC) ha svolto un audit di conformità sulla gestione degli appalti e dei contratti (9) nonché un esame delle autorizzazioni per «ABAC workflow» nel 2013.

Monitoraggio e comunicazione dei risultati della ricerca

22.

Nel 2013, l’impresa comune ha continuato ad attuare la propria politica in materia di monitoraggio e comunicazione dei risultati della ricerca tramite la pubblicazione, il 31 maggio 2013, della relazione annuale sul monitoraggio da essa svolto sull’attuazione delle disposizioni in materia di proprietà intellettuale in tutti gli esercizi finanziari anteriori al 2013, e tramite l’adozione, da parte del consiglio di amministrazione, il 30 ottobre 2013, dell’elenco delle conoscenze acquisite e del relativo stato della proprietà per tutti gli esercizi anteriori al 2013.

23.

L’impresa comune ha inoltre diffuso i risultati della ricerca mettendo a disposizione delle parti interessate, nel proprio Extranet, informazioni dettagliate sui prodotti forniti e i relativi processi e pubblicando sintesi generali delle realizzazioni del 2013 nella propria relazione annuale di attività 2013.

Conflitto d’interessi

24.

L’impresa comune ha posto in essere misure specifiche per prevenire i conflitti di interesse riguardo ai suoi tre principali interlocutori (membri del consiglio di amministrazione, dipendenti ed esperti). Tali misure sono adeguatamente documentate in un’esaustiva procedura scritta, aggiornata nel 2012.

Seconda valutazione intermedia della Commissione  (10)

25.

La seconda valutazione intermedia della Commissione è stata svolta da ottobre 2013 a marzo 2014 ed ha valutato l’impresa comune per quanto riguarda l’attuazione della normativa, i metodi di lavoro, i risultati ottenuti e la situazione finanziaria generale.

26.

La relazione contiene due principali raccomandazioni: la prima riguarda la necessità di rispondere meglio alle esigenze specifiche in materia di informazione e di comunicazione degli Stati membri, che differiscono dalle necessità tecniche dei membri dell’impresa comune (11); la seconda riguarda la necessità di continuare ad impegnarsi per migliorare il tasso di attuazione degli obiettivi annuali dell’impresa comune (indicati nel programma annuale di lavoro) che è aumentato da circa il 60 % nel 2010 all’82 % alla fine del 2012.

Seguito dato a precedenti osservazioni

27.

I miglioramenti concernenti l’area del controllo ex ante sono stati attuati.

La presente relazione è stata adottata dalla Sezione IV, presieduta da Milan Martin CVIKL, Membro della Corte dei conti, a Lussemburgo, nella riunione del 21 ottobre 2014.

Per la Corte dei conti

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Presidente


(1)  Regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un’impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) (GU L 64 del 2.3.2007, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 1361/2008 del Consiglio (GU L 352 del 31.12.2008, pag. 12).

(2)  Questi conti comprendono il bilancio finanziario e il conto del risultato economico, il prospetto dei flussi di cassa, il prospetto di variazioni del patrimonio netto, un riepilogo delle politiche contabili significative e altre note esplicative.

(3)  Queste includono le relazioni sull’esecuzione del bilancio e una sintesi dei princìpi di bilancio, nonché altre note esplicative.

(4)  GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

(5)  Le norme contabili adottate dal contabile della Commissione sono derivate dagli International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) emanati dalla Federazione internazionale dei revisori contabili (International Federation of Accountants — IFAC) o, se applicabili, dai princìpi contabili internazionali [International Accounting Standards (IAS)/International Financial Reporting Standards (IFRS)] emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB).

(6)  Articolo 107 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione.

(7)  Il 4oAQM prevede di i) ridurre a 250 il numero dei progetti, principalmente mediante fusioni, al fine di renderne più efficiente la gestione, nonché ii) di destinare a nuove attività operative e iniziative finanziamenti per 38 milioni di euro provenienti perlopiù dai fondi divenuti disponibili a seguito dei risparmi realizzati nelle attività operative esistenti.

(8)  La relazione finale, datata 21 ottobre 2013, evidenziava la necessità di elementi probatori riguardo agli esami tecnici completi di tutte le fonti di garanzia e la necessità di un sistema coerente di gestione della documentazione.

(9)  Nella relazione finale del 7 agosto 2013, si rilevava la necessità di rafforzare le linee guida riguardo ai ruoli, alle responsabilità e alle limitazioni di autorità, nonché la necessità di adottare una procedura di identificazione dei prodotti da fornire e di conservazione degli stessi.

(10)  Seconda valutazione intermedia dell’impresa comune SESAR (giugno 2014).

(11)  In base ai risultati di un’indagine condotta presso i rappresentanti degli Stati membri che fanno parte del comitato per il cielo unico costituito per sostenere la Commissione europea (direzione generale Mobilità e trasporti) nell’attuazione del cielo unico europeo.


ALLEGATO

Impresa comune SESAR (Bruxelles)

Competenze e attività

Ambiti delle competenze dell’Unione secondo il trattato

(articoli 187 e 188 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea)

La decisione 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro, prevede un contributo dell’Unione per l’istituzione di partenariati pubblico-privato a lungo termine che assumano la forma di iniziative tecnologiche congiunte che potrebbero essere attuate mediante imprese comuni ai sensi dell’articolo 187 del trattato.

Regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio relativo alla costituzione di un’impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1361/2008 (GU L 352 del 31.12.2008)

Competenze dell’impresa comune

[regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1361/2008]

Obiettivi

Scopo dell’impresa comune è provvedere alla modernizzazione del sistema di gestione del traffico aereo europeo coordinando e concentrando tutti gli sforzi pertinenti di ricerca e sviluppo nell’UE. Essa è responsabile dell’esecuzione del piano direttivo di modernizzazione della gestione del traffico aereo e, in particolare, dell’espletamento dei seguenti compiti:

organizzare e coordinare le attività della fase di sviluppo del progetto SESAR, conformemente al piano direttivo di modernizzazione della gestione del traffico aereo, risultanti dalla fase di definizione del progetto gestita da Eurocontrol, combinando e gestendo all’interno di un’unica struttura finanziamenti provenienti dal settore pubblico e da quello privato;

assicurare i finanziamenti necessari per le attività della fase di sviluppo del progetto SESAR, conformemente al piano direttivo di modernizzazione della gestione del traffico aereo;

assicurare il coinvolgimento dei principali attori nel settore della gestione del traffico aereo in Europa, in particolare dei fornitori di servizi di navigazione aerea, degli utenti dello spazio aereo, di associazioni del personale, degli aeroporti e dell’industria manifatturiera, nonché delle istituzioni scientifiche interessate o della comunità scientifica interessata;

organizzare il lavoro tecnico di ricerca e sviluppo, di convalida e di studio che sarà realizzato sotto la sua autorità, evitando al contempo la frammentazione delle attività;

sovrintendere alle attività connesse allo sviluppo di prodotti comuni debitamente identificati nel piano direttivo di modernizzazione della gestione del traffico aereo e, se necessario, indire bandi di gara specifici.

Organizzazione

[regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1361/2008]

Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione ha il compito di:

a)

adottare il piano direttivo di modernizzazione della gestione del traffico aereo approvato dal Consiglio, di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento SESAR e approvare eventuali proposte di modifica;

b)

adottare le decisioni e fornire gli orientamenti necessari per attuare la fase di sviluppo del progetto SESAR ed esercitare un controllo globale su detta attuazione;

c)

approvare il programma di lavoro dell’impresa comune e i programmi di lavoro annuali di cui all’articolo 16, paragrafo 1 del regolamento SESAR, nonché il bilancio annuale, compresa la tabella dell’organico;

d)

autorizzare negoziati e decidere in merito all’adesione di nuovi membri e ai relativi accordi di cui all’articolo 1, paragrafo 3 del regolamento SESAR;

e)

sovrintendere all’esecuzione degli accordi tra i membri e l’impresa comune;

f)

nominare e revocare il direttore esecutivo, controllandone le prestazioni, e approvare l’organigramma;

g)

decidere gli importi e le procedure per il pagamento dei contributi finanziari dei membri e la valutazione dei conferimenti in natura;

h)

adottare il regolamento finanziario dell’impresa comune;

i)

approvare i conti annuali e il bilancio consuntivo;

j)

adottare la relazione annuale sullo stato di avanzamento della fase di sviluppo del progetto SESAR e la relativa situazione finanziaria di cui all’articolo 16, paragrafo 2 del regolamento SESAR;

k)

decidere in merito alle proposte della Commissione sull’estensione e sullo scioglimento dell’impresa comune;

l)

stabilire le modalità di concessione dei diritti di accesso ai beni materiali e immateriali di proprietà dell’impresa comune e il trasferimento di tali beni;

m)

fissare regole e procedure di aggiudicazione degli appalti necessari per l’esecuzione del piano direttivo di modernizzazione della gestione del traffico aereo, comprese procedure specifiche in materia di conflitto di interessi;

n)

decidere in merito a proposte alla Commissione intese a modificare lo statuto a norma dell’articolo 24 del regolamento SESAR;

o)

esercitare tutti i poteri e le funzioni, compresa la creazione di organi ausiliari, che risultino necessari per la realizzazione della fase di sviluppo del progetto SESAR;

p)

adottare le modalità di attuazione dell’articolo 8 del regolamento SESAR.

Direttore esecutivo

Il direttore esecutivo esercita le proprie funzioni in assoluta indipendenza nell’ambito delle proprie competenze.

Audit interno

Servizio di audit interno della Commissione europea.

Audit esterno

Corte dei conti europea.

Autorità competente per il discarico

Parlamento europeo, Consiglio europeo e consiglio di amministrazione dell’impresa comune SESAR.

Risorse a disposizione dell’impresa comune nel 2013

Impresa comune SESAR conti definitivi 2013

Bilancio

8 4 1 41  537 euro per impegni

10 5 4 86  020 euro per pagamenti

Effettivi al 31 dicembre 2013

Il bilancio operativo 2013 prevede una tabella dell’organico comprendente 39 agenti temporanei e tre esperti nazionali distaccati (END). In totale sono previsti 42 posti, di cui 41 occupati alla fine dell’esercizio 2013 (come nel 2012):

30 agenti temporanei, assunti esternamente;

6 unità di personale distaccato dai membri dell’impresa comune in conformità all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 219/2007;

3 agenti contrattuali;

2 END.

Di cui addetti a:

funzioni operative: 26

funzioni amministrative e di supporto: 14

funzioni miste: 1

Attività svolte e servizi forniti nel 2013

Cfr. relazione annuale di attività dell’impresa comune per il 2013 sul sito http://www.sesarju.eu/

Fonte: Informazioni fornite dall’impresa comune SESAR.


RISPOSTE DELL'IMPRESA COMUNE

La seconda valutazione intermedia della Commissione

Il paragrafo 26 afferma che la seconda relazione di valutazione intermedia della Commissione contiene due raccomandazioni principali. A tale proposito, al fine di fornire ai lettori il contesto completo e di tener conto della conclusione intera, l’impresa comune SESAR desidera aggiungere che per quanto riguarda i risultati che ha ottenuto, la seconda valutazione intermedia specifica inoltre che «l’impresa comune ha raggiunto la maggior parte degli obiettivi intermedi nell'ambito del programma quadro SESAR. La realizzazione dei programmi di lavoro annuali ha compiuto dei progressi durante il periodo di riferimento. L’impresa comune ha adottato misure appropriate affinché venisse migliorato il tasso di completamento annuale, tuttavia si raccomanda che prosegua gli sforzi per migliorare il tasso di completamento degli obiettivi stabiliti (cfr. relazione finale, capitolo 8, conclusioni/III risultati ottenuti dall’impresa comune SESAR).»

Inoltre, la seconda valutazione intermedia conclude che «nel complesso, l’impresa comune ha assolto i compiti che le erano stati assegnati durante il periodo di valutazione (2010-2012) in modo efficace, contribuendo così al programma SESAR. Si valuta che l’impresa comune stia operando conformemente alle regole e alle procedure che la disciplinano. L’impresa comune si è dimostrata una struttura che può adattarsi a specifiche necessità.» (cfr. valutazione finale, capitolo 8, conclusioni/V conclusione generale)


16.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 452/67


RELAZIONE

sui conti annuali dell’impresa comune Celle a combustibile e idrogeno relativi all’esercizio 2013, corredata delle risposte dell’Impresa comune

(2014/C 452/08)

INDICE

 

Paragrafi

Pagina

Introduzione

1-5

68

Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità

6

68

Dichiarazione di affidabilità

7-14

68

Giudizio sull’affidabilità dei conti

12

69

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

13

69

Commenti sulla gestione finanziaria e di bilancio

15-17

70

Esecuzione del bilancio

15

70

Inviti a presentare proposte

16-17

70

Altre osservazioni

18-26

70

Quadro giuridico

18

70

Funzione di audit interno e servizio di audit interno della Commissione

19-20

70

Monitoraggio e comunicazione dei risultati della ricerca

21-23

70

Conflitto d’interessi

24-25

71

Seconda valutazione intermedia della Commissione

26

71

INTRODUZIONE

1.

L’impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» (di seguito «l’impresa comune FCH»), con sede a Bruxelles, è stata istituita nel maggio 2008 (1) per il periodo fino al 31 dicembre 2017.

2.

Gli obiettivi dell’impresa comune FCH comprendono il sostegno alla ricerca, allo sviluppo tecnologico e alle attività dimostrative negli Stati membri e nei paesi associati al settimo programma quadro (2), in coordinamento con l’industria e gli organismi di ricerca, concentrandosi sullo sviluppo di applicazioni commerciali in modo da facilitare ulteriori sforzi delle imprese volti a una rapida introduzione delle tecnologie delle celle a combustibile e dell’idrogeno (3).

3.

Sono membri fondatori dell’impresa comune l’Unione europea, rappresentata dalla Commissione, e il Gruppo industriale europeo per l’iniziativa tecnologica congiunta sulle celle a combustibile e l’idrogeno. Il Gruppo di ricerca N.ERGHY è divenuto membro nel luglio 2008.

4.

Il contributo finanziario massimo dell’UE all’impresa comune FCH, a copertura dei costi amministrativi e delle attività di ricerca, è pari a 470 milioni di euro, finanziati dalla dotazione del settimo programma quadro, dei quali la parte destinata ai costi amministrativi non deve eccedere i 20 milioni di euro. Il Gruppo industriale e il Gruppo di ricerca dovrebbero contribuire ai costi amministrativi in misura del 50 % e al finanziamento delle attività operative mediante contributi in natura (4) dei soggetti giuridici partecipanti alle attività pari almeno al contributo finanziario dell’UE.

5.

All’impresa comune è stata conferita l’autonomia finanziaria il 15 novembre 2010.

INFORMAZIONI A SOSTEGNO DELLA DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

6.

L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche delle operazioni a livello dell’impresa comune e una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e controllo. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti dal lavoro di altri auditor (ove presenti) e un’analisi delle attestazioni della direzione (management representations).

DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

7.

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la Corte ha controllato:

a)

i conti annuali dell’impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno», che comprendono i rendiconti finanziari (5) e le relazioni sull’esecuzione del bilancio (6) per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013;

b)

la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti.

La responsabilità della direzione

8.

Ai sensi degli articoli 33 e 43 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione (7), la direzione è responsabile della compilazione e della fedele presentazione dei conti annuali dell’impresa comune, nonché della legittimità e della regolarità delle operazioni sottostanti.

a)

le responsabilità della direzione per i conti annuali dell’impresa comune comprendono la definizione, l’applicazione e il mantenimento di un sistema di controllo interno adeguato ai fini della preparazione e della fedele presentazione di rendiconti finanziari privi di inesattezze rilevanti dovute a frode o errore, la selezione e l’applicazione di politiche contabili appropriate basate sulle norme contabili adottate dal contabile della Commissione (8) e l’elaborazione di stime contabili ragionevoli rispetto alle circostanze. Il Direttore approva i conti annuali dell’impresa comune dopo che il contabile della stessa li ha predisposti basandosi su tutte le informazioni disponibili e ha redatto una nota che accompagna i conti nella quale dichiara, inter alia, di avere una ragionevole certezza che essi presentino fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la situazione finanziaria dell’impresa comune;

b)

le responsabilità della direzione riguardo alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti e alla conformità al principio della sana gestione finanziaria richiede la definizione, l’applicazione e il mantenimento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, che comprende l’opportuna supervisione e misure appropriate per prevenire le irregolarità e le frodi nonché, se necessario, azioni legali per recuperare i fondi indebitamente versati o non correttamente utilizzati.

La responsabilità del revisore

9.

È responsabilità della Corte presentare al Parlamento europeo e al Consiglio (9), sulla base dell’audit espletato, una dichiarazione concernente l’affidabilità dei conti annuali e la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. La Corte espleta l’audit conformemente ai princìpi internazionali di audit e ai codici deontologici dell’IFAC nonché ai princìpi internazionali delle istituzioni superiori di controllo dell’INTOSAI. In base a tali princìpi, la Corte è tenuta a pianificare e svolgere i propri audit in modo da ottenere una ragionevole certezza riguardo all’assenza di inesattezze rilevanti nei conti annuali dell’impresa comune, nonché alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti.

10.

L’audit comporta l’esecuzione di procedure volte ad ottenere elementi probatori relativi agli importi e alle informazioni riportate nei conti, nonché alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. Le procedure selezionate dipendono dal giudizio dell’auditor, basato su una valutazione dei rischi di inesattezze rilevanti nei conti e di significative inosservanze del quadro giuridico dell’Unione europea, dovute a frode o errore, nelle operazioni sottostanti. Nel valutare tali rischi, l’auditor esamina qualunque controllo interno applicabile alla compilazione e alla presentazione fedele dei conti, nonché i sistemi di supervisione e controllo posti in essere per garantire la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, e definisce procedure di audit adeguate alle circostanze. L’audit include altresì una valutazione dell’adeguatezza delle politiche contabili, della ragionevolezza delle stime contabili elaborate, nonché la valutazione della presentazione complessiva dei conti.

11.

La Corte ritiene che gli elementi probatori ottenuti siano sufficienti e adeguati a fornire una base per la propria dichiarazione di affidabilità.

Giudizio sull’affidabilità dei conti

12.

A giudizio della Corte, i conti annuali dell’impresa comune presentano fedelmente, in tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2013, nonché i risultati delle sue operazioni e i flussi di cassa per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario dell’impresa comune e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione.

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

13.

A giudizio della Corte, le operazioni su cui sono basati i conti annuali dell’impresa comune per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 sono, in tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

14.

Le osservazioni che seguono non mettono in discussione i giudizi della Corte.

OSSERVAZIONI SULLA GESTIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Esecuzione del bilancio

15.

Il bilancio definitivo 2013 adottato dal consiglio di amministrazione comprendeva stanziamenti d’impegno per 74,5 milioni di euro e stanziamenti di pagamento per 59,7 milioni di euro. I tassi di utilizzo per gli stanziamenti d’impegno e di pagamento sono stati rispettivamente del 98,9 % e del 56,7 %. Quest’ultimo risulta dal rinvio del finanziamento di tre progetti.

Inviti a presentare proposte

16.

Al 31 dicembre 2013, il programma dell’impresa comune FCH prevedeva 130 convenzioni di sovvenzione frutto di cinque inviti annuali a presentare proposte (2008-2012), e altre 21 convenzioni di sovvenzione anticipate dall’invito 2013-1 attualmente in corso di negoziazione, nonché tra 5 e 10 dall’avvio dell’invito definitivo 2013-2.

17.

Gli inviti a presentare proposte organizzati nel 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 hanno portato alla firma di convenzioni di sovvenzione per un totale di 365 milioni di euro, rappresentante l’81 % del contributo massimo dell’UE all’impresa comune a copertura delle attività di ricerca, pari a 452,5 milioni di euro. Il restante 19 % è stato destinato all’invito 2013-1 e all’invito 2013-2 (rispettivamente 64,5 milioni di euro e 23 milioni di euro), assicurando così il pieno utilizzo del contributo massimo dell’UE.

ALTRE OSSERVAZIONI

Quadro giuridico

18.

Il nuovo regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell’UE è stato adottato il 25 ottobre 2012 e si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013 (10). Tuttavia, il regolamento finanziario tipo per gli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all’articolo 209 del nuovo regolamento finanziario è entrato in vigore soltanto l’8 febbraio 2014 (11). Alla luce di tali cambiamenti, in data 30 giugno 2014 sono state modificate le norme finanziarie dell’impresa comune.

Funzione di audit interno (IAC) e servizio di audit interno della Commissione (IAS)

19.

Conformemente al piano strategico di audit dell’impresa comune FCH, coordinato fra IAS e IAC, per il periodo 2011-2013, la struttura di audit interno dell’impresa comune (IAC) ha espletato nel corso del 2013 un audit su «Gestione delle sovvenzioni — negoziazione, contratti e prefinanziamento» ed ha svolto inoltre altri servizi di certificazioni e di consulenza (12). La relazione finale relativa alla «Gestione delle sovvenzioni» ha evidenziato la necessità di ridurre i tempi occorrenti per la concessione delle sovvenzioni (time to grant) e quelli occorrenti per concludere i negoziati, nonché la necessità di chiarire alcuni aspetti della procedura impiegata dall’impresa comune per il «controllo della validità finanziaria».

20.

L’impresa comune FCH, assieme alle imprese comuni ARTEMIS, Clean Sky, Eniac e IMI, è stata oggetto di una Valutazione del rischio informatico effettuata dal servizio di audit interno della Commissione (IAS) e relativa alle infrastrutture informatiche comuni condivise (13).

Monitoraggio e presentazione dei risultati dei progetti di ricerca

21.

La decisione relativa al settimo programma quadro (7o PQ) (14) istituisce un sistema di monitoraggio e rendicontazione avente per oggetto la protezione, la diffusione e il trasferimento dei risultati della ricerca.

22.

Nel 2013, l’impresa comune FCH ha accresciuto la propria capacità di monitorare e riferire sui risultati della ricerca scaturenti dai propri progetti, nonché la capacità di valutare il conseguimento del proprio programma tramite l’assunzione di un responsabile della gestione delle conoscenze e della politica in materia. Ha altresì introdotto uno strumento informatico recentemente sviluppato, il Temonas (acronimo per Monitoraggio e valutazione della tecnologia), per analizzare e sintetizzare i risultati dei progetti ultimati, ed ha pubblicato sul proprio sito Internet le prime realizzazioni pubbliche di primo piano scaturenti dai progetti completati.

23.

L’impresa comune FCH sta anche valutando la possibilità di utilizzare il sistema informatico della Commissione ai fini di monitoraggio sopra menzionati, nonché la possibilità di sviluppare la propria presentazione dei risultati, in linea con le osservazioni incluse nella relazione annuale 2012 della Commissione sullo stato di avanzamento delle attività delle imprese comuni (15).

Conflitto d’interessi

24.

L’impresa comune ha posto in essere misure specifiche per prevenire i conflitti di interesse riguardo ai suoi tre principali interlocutori: membri del consiglio di amministrazione, dipendenti ed esperti.

25.

Tali misure vengono documentate in un’esaustiva procedura scritta, che si prevede verrà adottata nella seconda metà del 2014. Essa includerà una chiara definizione di cosa debba essere considerato conflitto d’interesse, una banca dati regolarmente aggiornata comprendente tutte le informazioni relative a conflitti d’interesse e un processo per gestirli.

Seconda valutazione intermedia della Commissione  (16)

26.

La Commissione ha svolto la seconda valutazione intermedia dell’impresa comune FCH dal novembre 2012 al maggio 2013. La relazione che ne è scaturita conteneva numerose raccomandazioni rivolte all’impresa comune FCH, tra cui le seguenti: assegnare più risorse alle attività operative mettendo in comune le funzioni amministrative con altre imprese comuni e/o riaffidandole ai servizi della Commissione; incentrare più nettamente la strategia di ricerca, in vista della continuazione dell’impresa comune FCH nell’ambito di Orizzonte 2020, sul rispetto di tre principali princìpi (allineamento con le politiche dell’UE; campi nei quali l’Europa esercita o può ottenere il ruolo di leader; adattamento alle mutevoli esigenze del settore); rafforzare la capacità di cambiamento.

La presente relazione è stata adottata dalla Sezione IV, presieduta da Milan Martin CVIKL, Membro della Corte, a Lussemburgo, nella riunione del 21 ottobre 2014.

Per la Corte dei conti

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Presidente


(1)  Regolamento (CE) n. 521/2008 del Consiglio, del 30 maggio 2008, che istituisce l’impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» (GU L 153 del 12.6.2008, pag. 1), modificato dal regolamento (UE) n. 1183/2011 del Consiglio, del 14 novembre 2011 (GU L 302 del 19.11.2011, pag. 3).

(2)  Il settimo programma quadro, adottato con decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1), riunisce tutte le iniziative dell’UE in tema di ricerca sotto un unico tetto, svolgendo un ruolo cruciale per il raggiungimento degli obiettivi di crescita, competitività e occupazione. Esso rappresenta inoltre un pilastro chiave dello Spazio europeo della ricerca.

(3)  L’allegato illustra in maniera sintetica, a titolo informativo, le competenze, le attività e le risorse disponibili dell’impresa comune.

(4)  Conformemente all’articolo 12, paragrafo 3, dell’allegato al regolamento (CE) n. 521/2008, il quale stabilisce che «I costi operativi dell’impresa comune FCH sono coperti dal contributo finanziario dell’Unione e dai contributi in natura dei soggetti giuridici che partecipano alle attività».

(5)  Questi conti comprendono il bilancio finanziario e il conto del risultato economico, la tabella dei flussi di cassa, il prospetto di variazioni del patrimonio netto e un riepilogo delle politiche contabili significative, nonché altre note esplicative.

(6)  Queste includono le relazioni sull’esecuzione del bilancio, una sintesi dei princìpi di bilancio e altre note esplicative.

(7)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(8)  Le norme contabili adottate dal contabile della Commissione sono derivate dagli International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) emanati dalla Federazione internazionale dei revisori contabili (International Federation of Accountants — IFAC) o, se applicabili, dai princìpi contabili internazionali (International Accounting Standards (IAS)/International Financial Reporting Standards (IFRS)) emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB).

(9)  Articolo 185, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(11)  Regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 2013 , che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all’articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 38 del 7.2.2014, pag. 2).

(12)  Ad esempio, stima annuale del livello dei contributi in natura, consulenza sul processo della relazione annuale di attività e partecipazione alle campagne di comunicazione dell’impresa comune su controllo finanziario e questioni di audit.

(13)  La relazione finale del 22 novembre 2013 ha segnalato la necessità di formalizzare una politica di sicurezza informatica e di includere procedure/controlli dettagliati nei contratti futuri con i fornitori di servizi informatici.

(14)  L’articolo 7 della decisione n. 1982/2006/CE stabilisce che la Commissione «controlla costantemente e sistematicamente l’attuazione del settimo programma quadro e dei suoi programmi specifici e riferisce e divulga periodicamente i risultati di tale controllo».

(15)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione allegato alla relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata «Relazione annuale 2012 sullo stato di avanzamento delle attività delle imprese comuni dell’iniziativa tecnologica congiunta» [SWD(2013) 539 final].

(16)  Seconda valutazione intermedia dell’impresa comune FCH, luglio 2013.


ALLEGATO

Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» (Bruxelles)

Competenze e attività

Ambiti di competenza dell’Unione secondo il trattato

(articoli 187 e 188 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea)

La decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro, prevede un contributo dell’Unione per l’istituzione di partenariati pubblico-privato a lungo termine che assumano la forma di iniziative tecnologiche congiunte che potrebbero essere attuate mediante imprese comuni ai sensi dell’articolo 187 del TFUE.

Regolamento (CE) n. 521/2008 del Consiglio del 30 maggio 2008 che istituisce l’impresa comune FCH, così come modificato dal regolamento (UE) n. 1183/2011 (GU L 302 del 19.11.2011, pag. 3).

Competenze dell’impresa comune

quali definite dal regolamento (CE) n. 521/2008 del Consiglio, modificato dal regolamento (UE) n. 1183/2011

Obiettivi

L’impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» contribuisce all’attuazione del settimo programma quadro e in particolare dei temi «Energia», «Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione», «Ambiente (cambiamenti climatici inclusi)» e «Trasporti (aeronautica compresa)» del programma specifico «Cooperazione».

In particolare, l’impresa comune:

a)

mira a portare l’Europa all’avanguardia mondiale delle tecnologie delle celle a combustibile e dell’idrogeno e a consentire la penetrazione commerciale delle tecnologie delle celle a combustibile e dell’idrogeno, contribuendo a fare in modo che le forze del mercato commerciale producano i sostanziali vantaggi pubblici potenziali;

b)

sostiene la ricerca, lo sviluppo tecnologico e la dimostrazione (di seguito «RST») negli Stati membri e nei paesi associati al settimo programma quadro (di seguito «paesi associati») in modo coordinato per superare le carenze del mercato e concentrarsi sullo sviluppo di applicazioni commerciali, in modo da facilitare ulteriori sforzi delle imprese volti a una rapida introduzione delle tecnologie delle celle a combustibile e dell’idrogeno;

c)

sostiene l’attuazione delle priorità RST dell’ITC «Celle a combustibile e idrogeno», segnatamente mediante la concessione di sovvenzioni a seguito di inviti a presentare proposte su base concorrenziale;

d)

mira ad incoraggiare l’aumento degli investimenti pubblici e privati destinati alla ricerca sulle tecnologie delle celle a combustibile e dell’idrogeno negli Stati membri e nei paesi associati.

Organizzazione

quale definita dal regolamento (CE) n. 521/2008 del Consiglio, modificato dal regolamento (UE) n. 1183/2011

Gli organi dell’impresa comune FCH sono:

 

1 —

Il consiglio di direzione

Il consiglio di direzione è il principale organo decisionale dell’impresa comune FCH.

 

2 —

Il direttore esecutivo

Il direttore esecutivo è responsabile della gestione corrente dell’impresa comune ed è il suo rappresentante legale. Risponde della sua gestione al consiglio di direzione.

 

3 —

Il comitato scientifico

È composto da nove membri al massimo, rappresentanti in modo equilibrato le competenze di livello mondiale delle università, dell’industria e degli organismi di regolamentazione. I suoi compiti sono i seguenti:

a)

dare il proprio parere circa le priorità scientifiche per la proposta relativa ai piani di attuazione annuale e pluriennale;

b)

dare il proprio parere sulle realizzazioni scientifiche descritte nel rapporto annuale di attività;

c)

dare il proprio parere sulla composizione dei comitati di valutazione inter pares.

Gli organi consultivi esterni dell’impresa comune FCH sono:

 

4 —

Gruppo di rappresentanti degli Stati dell’FCH

È composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro e di ciascun paese associato. I suoi compiti più importanti comprendono la formulazione di pareri sui progressi nella realizzazione del programma dell’impresa comune FCH, il monitoraggio della conformità e del conseguimento degli obiettivi, ed il coordinamento con i programmi nazionali al fine di evitare sovrapposizioni.

 

5 —

Assemblea generale delle parti interessate

L’Assemblea generale delle parti interessate è un importante canale di comunicazione sulle attività dell’impresa comune FCH, e come tale è aperta a tutte le parti interessate dei settori pubblici e privati, ai gruppi di interesse internazionali degli Stati membri, dei paesi associati e dei paesi terzi. Si riunisce una volta l’anno. L’Assemblea generale delle parti interessate è informata delle attività dell’impresa comune FCH ed è invitata a presentare osservazioni.

I revisori interni ed esterni e l’autorità competente per il discarico dell’impresa comune FCH sono:

 

6 —

Audit interno

Il responsabile dell’audit interno dell’impresa comune FCH (cioè la struttura di audit interno — IAC).

Il Servizio di audit interno della Commissione europea (IAS).

 

7 —

Audit esterno

Corte dei conti europea.

 

8 —

Autorità competente per il discarico

Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio.

Risorse messe a disposizione dell’impresa comune nel 2013

Conti definitivi dell’impresa comune FCH per il 2013

Bilancio (stanziamenti d’impegno)

82,5 milioni di euro

Effettivi al 31 dicembre 2013

20 posti previsti nella tabella dell’organico 2013 (18 agenti temporanei e 2 agenti contrattuali), di cui a fine 2013 17 erano occupati. Detto personale svolgeva attività operative (12 ETP) e compiti amministrativi (5 ETP).

Attività svolte e servizi forniti nel 2013

Cfr. relazione annuale di attività dell’impresa comune FCH per il 2013 sul sito http://www.fch-ju.eu/page/documents

Fonte: Informazioni fornite dall’impresa comune.


RISPOSTE DELL'IMPRESA COMUNE

19.

L’impresa comune FCH ha elaborato un piano di azione per rispondere alle raccomandazioni della struttura di audit interno (IAC) sulla «gestione delle sovvenzioni-negoziazione, contratti e prefinanziamento.» Una parte delle azioni è stata attuata mentre l’altra è oggetto di revisione nell’ambito di un aggiornamento del piano di azione che prende in esame l’impatto del nuovo quadro giuridico e in particolare le nuove regole del programma Orizzonte 2020.

20.

L’impresa comune FCH ha elaborato un piano di azione per rispondere alle raccomandazioni indicate dalla Valutazione del rischio informatico effettuata dal servizio di audit interno della Commissione (IAS). Tali azioni saranno attuate entro la fine del 2014.

26.

Un progetto di piano d’azione è oggetto di revisione da parte di un gruppo di lavoro creato dal consiglio di amministrazione e comprendente i rappresentanti dei membri (Commissione europea, NEW-IG, N.ERGHY), il gruppo di rappresentanti degli Stati e l’Ufficio del programma. Una volta revisionato, sarà presentato alla prossima riunione del consiglio di amministrazione dell’FCH.