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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 448 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
57° anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2014/C 448/01 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
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15.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 448/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2014/C 448/01)
Ultima pubblicazione
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
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15.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 448/2 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 18 agosto 2014 — Grüne Liga Sachsen e. V. e a./Freistaat Sachsen
(Causa C-399/14)
(2014/C 448/02)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti
Ricorrente: Grüne Liga Sachsen e. V. e a.
Resistente: Freistaat Sachsen
e nei confronti di: Landeshauptstadt Dresden
Interveniente: Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE (1) del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (in prosieguo: la «direttiva habitat») debba essere interpretato nel senso che un progetto di costruzione di un ponte, già autorizzato prima dell’inserimento del sito nell’elenco dei siti di importanza comunitaria e non connesso alla gestione del sito, debba essere sottoposto, prima di essere eseguito, ad un riesame della sua incidenza sul sito, qualora detto sito sia stato inserito nell’elenco dopo la concessione dell’autorizzazione ma prima dell’inizio dell’esecuzione del progetto e qualora, prima della concessione dell’autorizzazione, fosse stata eseguita solo una stima dei rischi/esame preliminare. |
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2) |
In caso di risposta affermativa alla questione sub 1): Se, nel corso del riesame a posteriori, l’autorità nazionale debba rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva habitat, anche qualora essa avesse già inteso applicarle a titolo di precauzione in occasione della valutazione dei rischi/esame preliminare precedenti alla concessione dell’autorizzazione. |
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3) |
In caso di risposta affermativa alla questione sub 1) e negativa alla questione sub 2): A quali criteri si debba conformare, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2 della direttiva habitat, il riesame a posteriori di un’autorizzazione rilasciata per un progetto e a quale momento debba riferirsi la valutazione. |
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4) |
Se, nell’ambito di un procedimento integrativo volto a sanare un errore constatato in un riesame a posteriori ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva habitat oppure in una valutazione di incidenza sul sito ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della stessa direttiva, si debba tenere conto, mediante adeguate modifiche dei criteri di valutazione, del fatto che l’opera poteva essere edificata e messa in esercizio, poiché la decisione di approvazione del progetto era immediatamente esecutiva e un ricorso in via cautelare era stato respinto con provvedimento divenuto inoppugnabile. Se ciò valga in ogni caso per una valutazione delle soluzioni alternative necessaria nell’ambito di una decisione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva habitat. |
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15.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 448/3 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Rüsselsheim (Germania) il 29 agosto 2014 — Dagmar Wedel, Rudi Wedel/Condor Flugdienst GmbH
(Causa C-412/14)
(2014/C 448/03)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Rüsselsheim
Parti
Ricorrenti: Dagmar Wedel, Rudi Wedel
Resistente: Condor Flugdienst GmbH
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se la circostanza eccezionale di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (1) debba riguardare in modo diretto e immediato il volo prenotato. |
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2) |
In caso di soluzione negativa della questione sub 1), quanti voli precedentemente effettuati con l’aeromobile impiegato per il volo in programma siano rilevanti ai fini della valutazione dell’esistenza di una circostanza eccezionale; se, per valutare l’esistenza di circostanze eccezionali riguardanti voli precedentemente effettuati, possa risalirsi nel tempo soltanto fino ad un certo limite. In caso affermativo, come debba essere calcolato tale limite temporale. |
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3) |
Nell’ipotesi in cui anche circostanze eccezionali sorte nell’ambito di voli precedentemente effettuati presentino rilevanza ai fini di un volo successivo, se le misure ragionevolmente esigibili che il vettore aereo operativo è tenuto ad adottare ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento debbano mirare soltanto ad impedire il verificarsi della circostanza eccezionale oppure anche ad evitare un maggior ritardo. |
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).
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15.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 448/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bari (Italia) il 22 settembre 2014 — procedimento penale a carico di Domenico Rosa
(Causa C-433/14)
(2014/C 448/04)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Bari
Parti nella causa principale
Domenico Rosa
Questioni pregiudiziali
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1) |
se gli articoli 49 e ss. e 56 e ss. del T.F.U.E., come anche letti dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 16/02/2012 n. 72 [nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10], vadano interpretati nel senso che essi ostano a che venga bandita gara riguardante concessioni di durata inferiore a quelle in passato rilasciate, laddove detta gara sia stata indetta all'affermato fine di rimediare alle conseguenze derivanti dall'illegittimità dell'esclusione di un certo numero di operatori dalle gare precedenti; |
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2) |
se gli articoli 49 e ss. e 56 e ss. del T.F.U.E. come anche letti dalla suddetta sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, vadano interpretati nel senso che essi ostano a che l'esigenza di allineamento temporale delle scadenze delle concessioni costituisca una giustificazione adeguata di una durata delle concessioni poste in gara ridotta rispetto a quella dei rapporti concessori in passato attribuiti; |
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3) |
se gli articoli 49 e ss. e 56 e ss. del T.F.U.E. come anche letti dalla suddetta sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, vadano interpretati nel senso che essi ostano ad una previsione di obbligo di cessione a titolo non oneroso dell'uso dei beni materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco in caso di cessazione dell'attività per scadenza del termine finale della concessione o per effetto di provvedimenti di decadenza o revoca. |
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15.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 448/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bari (Italia) il 22 settembre 2014 — procedimento penale a carico di Raffaele Mignone
(Causa C-434/14)
(2014/C 448/05)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Bari
Parti nella causa principale
Raffaele Mignone
Questioni pregiudiziali
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1) |
se gli articoli 49 e ss. e 56 e ss. del T.F.U.E., come anche letti dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 16/02/2012 n. 72 [nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10], vadano interpretati nel senso che essi ostano a che venga bandita gara riguardante concessioni di durata inferiore a quelle in passato rilasciate, laddove detta gara sia stata indetta all'affermato fine di rimediare alle conseguenze derivanti dall'illegittimità dell'esclusione di un certo numero di operatori dalle gare precedenti; |
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2) |
se gli articoli 49 e ss. e 56 e ss. del T.F.U.E. come anche letti dalla suddetta sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, vadano interpretati nel senso che essi ostano a che l'esigenza di allineamento temporale delle scadenze delle concessioni costituisca una giustificazione adeguata di una durata delle concessioni poste in gara ridotta rispetto a quella dei rapporti concessori in passato attribuiti; |
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3) |
se gli articoli 49 e ss. e 56 e ss. del T.F.U.E. come anche letti dalla suddetta sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, vadano interpretati nel senso che essi ostano ad una previsione di obbligo di cessione a titolo non oneroso dell'uso dei beni materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco in caso di cessazione dell'attività per scadenza del termine finale della concessione o per effetto di provvedimenti di decadenza o revoca. |
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15.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 448/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bari (Italia) il 22 settembre 2014 — procedimento penale a carico di Mauro Barletta
(Causa C-435/14)
(2014/C 448/06)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Bari
Parti nella causa principale
Mauro Barletta
Questioni pregiudiziali
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1) |
se gli articoli 49 e ss. e 56 e ss. del T.F.U.E., come anche letti dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 16/02/2012 n. 72 [nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10], vadano interpretati nel senso che essi ostano a che venga bandita gara riguardante concessioni di durata inferiore a quelle in passato rilasciate, laddove detta gara sia stata indetta all'affermato fine di rimediare alle conseguenze derivanti dall'illegittimità dell'esclusione di un certo numero di operatori dalle gare precedenti; |
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2) |
se gli articoli 49 e ss. e 56 e ss. del T.F.U.E. come anche letti dalla suddetta sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, vadano interpretati nel senso che essi ostano a che l'esigenza di allineamento temporale delle scadenze delle concessioni costituisca una giustificazione adeguata di una durata delle concessioni poste in gara ridotta rispetto a quella dei rapporti concessori in passato attribuiti; |
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3) |
se gli articoli 49 e ss. e 56 e ss. del T.F.U.E. come anche letti dalla suddetta sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, vadano interpretati nel senso che essi ostano ad una previsione di obbligo di cessione a titolo non oneroso dell'uso dei beni materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco in caso di cessazione dell'attività per scadenza del termine finale della concessione o per effetto di provvedimenti di decadenza o revoca. |
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15.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 448/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bari (Italia) il 22 settembre 2014 — procedimento penale a carico di Davide Cazzorla
(Causa C-436/14)
(2014/C 448/07)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Bari
Parti nella causa principale
Davide Cazzorla
Questioni pregiudiziali
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1) |
se gli articoli 49 e ss. e 56 e ss. del T.F.U.E., come anche letti dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 16/02/2012 n. 72 [nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10], vadano interpretati nel senso che essi ostano a che venga bandita gara riguardante concessioni di durata inferiore a quelle in passato rilasciate, laddove detta gara sia stata indetta all'affermato fine di rimediare alle conseguenze derivanti dall'illegittimità dell'esclusione di un certo numero di operatori dalle gare precedenti; |
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2) |
se gli articoli 49 e ss. e 56 e ss. del T.F.U.E. come anche letti dalla suddetta sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, vadano interpretati nel senso che essi ostano a che l'esigenza di allineamento temporale delle scadenze delle concessioni costituisca una giustificazione adeguata di una durata delle concessioni poste in gara ridotta rispetto a quella dei rapporti concessori in passato attribuiti; |
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3) |
se gli articoli 49 e ss. e 56 e ss. del T.F.U.E. come anche letti dalla suddetta sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, vadano interpretati nel senso che essi ostano ad una previsione di obbligo di cessione a titolo non oneroso dell'uso dei beni materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco in caso di cessazione dell'attività per scadenza del termine finale della concessione o per effetto di provvedimenti di decadenza o revoca. |
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15.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 448/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bari (Italia) il 22 settembre 2014 — procedimento penale a carico di Nicola Seminario
(Causa C-437/14)
(2014/C 448/08)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Bari
Parti nella causa principale
Nicola Seminario
Questioni pregiudiziali
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1) |
se gli articoli 49 e ss. e 56 e ss. del T.F.U.E., come anche letti dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 16/02/2012 n. 72 [nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10], vadano interpretati nel senso che essi ostano a che venga bandita gara riguardante concessioni di durata inferiore a quelle in passato rilasciate, laddove detta gara sia stata indetta all'affermato fine di rimediare alle conseguenze derivanti dall'illegittimità dell'esclusione di un certo numero di operatori dalle gare precedenti; |
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2) |
se gli articoli 49 e ss. e 56 e ss. del T.F.U.E. come anche letti dalla suddetta sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, vadano interpretati nel senso che essi ostano a che l'esigenza di allineamento temporale delle scadenze delle concessioni costituisca una giustificazione adeguata di una durata delle concessioni poste in gara ridotta rispetto a quella dei rapporti concessori in passato attribuiti; |
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3) |
se gli articoli 49 e ss. e 56 e ss. del T.F.U.E. come anche letti dalla suddetta sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, vadano interpretati nel senso che essi ostano ad una previsione di obbligo di cessione a titolo non oneroso dell'uso dei beni materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco in caso di cessazione dell'attività per scadenza del termine finale della concessione o per effetto di provvedimenti di decadenza o revoca. |
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15.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 448/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti (Romania) il 24 settembre 2014 — SC Star Storage SA/Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (INCDI)
(Causa C-439/14)
(2014/C 448/09)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Bucureşti
Parti
Ricorrente: SC Star Storage SA
Convenuto: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (INCDI)
Questione pregiudiziale
Se le disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, e paragrafo 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (1), come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007 (2), debbano essere interpretate nel senso che ostano ad una normativa che condiziona l’accesso alle procedure di ricorso contro le decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici all’obbligo di depositare previamente una «garanzia di buona condotta», così come quella disciplinata dall’articolo 271 bis e dall’articolo 271 ter dell’Ordonanța de urgență a Guvernului (decreto legge) n. 34/2006.
(1) Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33).
(2) Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici (GU L 335, pag. 31).
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15.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 448/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (Germania) il 26 settembre 2014 — Davitas GmbH/Stadt Aschaffenburg
(Causa C-448/14)
(2014/C 448/10)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrente: Davitas GmbH
Resistente: Stadt Aschaffenburg
Con l’intervento di: Landesanwaltschaft Bayern
Questioni pregiudiziali
Se il prodotto «De Tox Forte» commercializzato dalla ricorrente sia un prodotto alimentare o un ingrediente alimentare con una struttura molecolare nuova ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 258/97 (1).
Se, per rispondere in senso affermativo a tale questione, sia sufficiente, in particolare, che detto prodotto, contenente la sostanza clinoptilolite nella sua struttura molecolare primaria specifica, non sia stato utilizzato come alimento prima del 15 maggio 1997, o se sia invece altresì necessario che tale prodotto sia stato fabbricato attraverso un processo produttivo che conduce a una struttura molecolare nuova o volutamente modificata, e cioè debba trattarsi di una sostanza che non esisteva precedentemente come tale in natura.
(1) Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43, pag. 1).
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15.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 448/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 29 settembre 2014 — Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute/Doc Generici srl
(Causa C-452/14)
(2014/C 448/11)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Ricorrente: Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute
Convenuto: Doc Generici srl
Questioni pregiudiziali
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1) |
se l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) del testo vigente del regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995 (1), debba essere interpretato nel senso che per le modifiche di autorizzazione all'immissione in commercio di tipo I — e in particolare, per quel che rileva nel giudizio principale, di tipo I A — quando si tratti di modifiche identiche riguardanti più autorizzazioni all'immissione in possesso dello stesso titolare, debba essere corrisposto un solo diritto, nella misura ivi indicata, ovvero tanti diritti quante sono le autorizzazioni interessate alla modifica; |
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2) |
se, nelle condizioni realizzatesi nel presente giudizio, sussista la facoltà ovvero l'obbligo, come ritenuto da questo Collegio, di sottoporre la questione alla Corte di giustizia. |
(1) Regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995, concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (GU L 35, pag. 1).
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15.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 448/9 |
Ricorso proposto il 30 settembre 2014 — Commissione europea/Regno di Spagna
(Causa C-454/14)
(2014/C 448/12)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Pignataro-Nolin, E. Sanfrutos Cano e D. Loma-Osorio Lerena, agenti)
Convenuto: Regno di Spagna
Conclusioni della ricorrente
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— |
Dichiarare che non avendo adottato, per nessuna delle discariche indicate al punto 26 del presente ricorso (discariche per rifiuti non pericolosi di Ortuella, nei Paesi Baschi, e di Zurita e Juan Grande, nelle Canarie), le misure necessarie per esigere dall’ente gestore l’elaborazione di un piano di condizionamento e garantire l’esecuzione completa di detto piano conformemente ai requisiti della direttiva, ad eccezione di quelli figuranti al punto 1 dell’allegato I, entro un termine di otto anni a decorrere dalla data cui si riferisce il paragrafo 1 dell’articolo 18 della direttiva 1999/31/CE (1) del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, il Regno di Spagna non ha adempiuto agli obblighi ad esso incombenti rispetto a ciascuna delle discariche menzionate, in forza dell’articolo 14, lettera c), di detta direttiva. |
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— |
Dichiarare che non avendo adottato, per nessuna delle discariche indicate al punto 37 del presente ricorso [9 discariche per rifiuti non pericolosi [Vélez Rubio (Almeria), Alcolea de Cinca (Huesca), Sariñena (Huesca), Tamarite de Litera (Huesca), Somontano — Barbastro (Huesca), Barranco de Sedases (Fraga, Huesca), Barranco Seco (Puntallana, La Palma), Jumilla (Murcia) e Legazpia (Guipuzkoa)] e 19 discariche per rifiuti inerti [Sierra Valleja (Arcos de la Frontera, Cadice), Carretera Pantano del Rumblar (Baños de la Encina, Jaén), Barranco de la Cueva (Bélmez de la Moraleda, Jaén), Cerrajón (Castillo de Locubín, Jaén), Las Canteras (Jimena e Bedmar, Jaén), Hoya del Pino (Siles, Jaén), Bellavista (Finca El Coronel, Alcalá de Guadaira, Siviglia), El Patarín (Alcalá de Guadaira, Siviglia), Carretera de Arahal-Morón de la Frontera (Arahal, Siviglia), Carretera de Almadén de la Plata (Cazalla de la Sierra, Siviglia), El Chaparral (Écija, Siviglia), Carretera A-92, KM 57,5 (Morón de la Frontera, Siviglia), Carretera 3118 Fuente Leona — Cumbres mayores (Colina Barragona, Huelva), Llanos del Campo (Grazalema — Benamahoma, Cadice) Andrada Baja (Alcalá de Guadaira, Siviglia), Las Zorreras (Aldeira, Granada), Carretera de los Villares (Andújar, Jaén), La Chacona (Cabra, Cordova) e el Chaparral — La Sombrerera (Puerto Serrano, Cadice)]] le misure necessarie per chiudere quanto prima possibile, con riferimento a quanto disposto alla lettera g) dell’articolo 7 e all’articolo 13 della direttiva 1999/31, gli impianti non autorizzati, ai sensi dell’articolo 8 della stessa, a proseguire le proprie attività, il Regno di Spagna non ha adempiuto agli obblighi ad esso incombenti rispetto a ciascuna delle discariche menzionate in forza dell’articolo 14, lettera b), di detta direttiva. |
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— |
Condannare il Regno di Spagna alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Le indagini condotte dalla Commissione nel corso del procedimento di infrazione 2001/2071 e l’esame delle risposte delle autorità spagnole hanno permesso di evidenziare l’inadempimento degli obblighi di cui alla direttiva 1999/31 menzionati nella lettera di messa in mora, incombenti al Regno di Spagna in forza dell’articolo 14, lettere a) e c), della direttiva 1999/31, e in forza dell’articolo 14, lettera b), della medesima.
Il presente ricorso riguarda inoltre la discarica sita in Barranco de Sedases, oggetto del procedimento di infrazione 2012/4068, che si aggiunge al precedente, considerato che il Regno di Spagna, con riferimento a tale discarica, è rimasto inadempiente agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 14, lettera b), della direttiva 1999/31.
L’analisi di tali risposte ha permesso alla Commissione di escludere dal procedimento 45 discariche che, o non possono considerarsi quali discariche esistenti al 16 luglio 2001, oppure sono state autorizzate e condizionate in conformità al disposto della direttiva 1999/31. Tuttavia, poiché la situazione di inadempimento persiste, in quanto le autorità spagnole in diversi casi non hanno adottato le misure necessarie ad esigere dall’ente gestore l’elaborazione di un piano di condizionamento e garantire l’esecuzione completa di tale piano conformemente ai requisiti della direttiva, né hanno adottato, in altri casi, le misure necessarie a chiudere il prima possibile gli impianti non autorizzati a continuare l’attività, il Regno di Spagna risulta inadempiente agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 14, lettere c) e b), della direttiva 1999/31, pertanto la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso dinanzi alla Corte di giustizia.
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15.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 448/10 |
Impugnazione proposta il 29 settembre 2014 da H avverso l’ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 10 luglio 2014, causa T-271/10, H/Consiglio e a.
(Causa C-455/14 P)
(2014/C 448/13)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: H (rappresentante: M. Velardo, avvocato)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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— |
annullare l’ordinanza del Tribunale del 10 luglio 2014, causa T-271/10, H/Consiglio e a., nella parte in cui respinge la domanda della ricorrente diretta all’annullamento della decisione del 7 aprile 2010, firmata dal capo del personale dell’EUPM, con cui la ricorrente è stata riassegnata al posto di «Criminal Justice Adviser — Prosecutor» presso l’ufficio regionale di Banja Luka (Bosnia-Erzegovina) e, ove necessario, della decisione del 30 aprile 2010, firmata dal capomissione, di cui all’articolo 6 della decisione 2009/906/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2009, relativa alla missione di polizia dell’Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (1) nonché, in secondo luogo, la domanda di risarcimento dei danni; |
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— |
rinviare la causa dinanzi al Tribunale; |
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— |
condannare i convenuti in primo grado alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente deduce i motivi seguenti:
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violazione dei diritti della difesa; |
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— |
violazione dell’articolo 114 del regolamento di procedura; |
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— |
errore di diritto; |
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— |
violazione del diritto dell’Unione. |
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15.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 448/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) il 3 ottobre 2014 — Promoimpresa srl/Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro, Regione Lombardia
(Causa C-458/14)
(2014/C 448/14)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Parti nella causa principale
Ricorrente: Promoimpresa srl
Convenuti: Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro, Regione Lombardia
Questione pregiudiziale
Se i principi della libertà di stabilimento, di non discriminazione e di tutela della concorrenza, di cui agli articoli 49, 56, e 106 del TFUE, nonché il canone di ragionevolezza in essi racchiuso, ostano ad una normativa nazionale che, per effetto di successivi interventi legislativi, determina la reiterata proroga del termine di scadenza di concessioni di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale di rilevanza economica, la cui durata viene incrementata per legge per almeno undici anni, così conservando in via esclusiva il diritto allo sfruttamento ai fini economici del bene in capo al medesimo concessionario, nonostante l'intervenuta scadenza del termine di efficacia previsto dalla concessione già rilasciatagli, con conseguente preclusione per gli operatori economici interessati di ogni possibilità di ottenere l'assegnazione del bene all'esito di procedure ad evidenza pubblica.
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15.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 448/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 6 ottobre 2014 — Johannes Evert Antonius Massar/DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV
(Causa C-460/14)
(2014/C 448/15)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrente: Johannes Evert Antonius Massar
Convenuta: DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se la nozione di «procedimento amministrativo», di cui all’articolo 4, paragrafo 1, parte iniziale e lettera a), della direttiva 87/344/CEE (1) del Consiglio, del 22 giugno 1987, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’assicurazione tutela giudiziaria, debba essere interpretata nel senso che essa comprende anche la procedura dinanzi all’UWV [Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Istituto di gestione delle assicurazioni per i lavoratori subordinati)], con la quale il datore di lavoro chiede un’autorizzazione al licenziamento per poter procedere alla risoluzione del contratto di lavoro con il lavoratore (assicurato per la tutela giudiziaria). |
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2) |
Nell’eventualità in cui la risposta alla prima questione dipenda dalle caratteristiche della specifica procedura, eventualmente congiuntamente ai fatti e alle circostanze della fattispecie, in base a quali fatti e circostanze il giudice nazionale debba stabilire se detta procedura deve essere considerata come un procedimento amministrativo, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, parte iniziale e lettera a), della direttiva. |
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15.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 448/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bari (Italia) il 8 ottobre 2014 — procedimento penale a carico di Lorenzo Carlucci
(Causa C-462/14)
(2014/C 448/16)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Bari
Parti nella causa principale
Lorenzo Carlucci
Questioni pregiudiziali
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1) |
se gli articoli 49 e ss. e 56 e ss. del T.F.U.E., come anche letti dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 16/02/2012 n. 72 [nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10], vadano interpretati nel senso che essi ostano a che venga bandita gara riguardante concessioni di durata inferiore a quelle in passato rilasciate, laddove detta gara sia stata indetta all'affermato fine di rimediare alle conseguenze derivanti dall'illegittimità dell'esclusione di un certo numero di operatori dalle gare precedenti; |
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2) |
se gli articoli 49 e ss. e 56 e ss. del T.F.U.E. come anche letti dalla suddetta sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, vadano interpretati nel senso che essi ostano a che l'esigenza di allineamento temporale delle scadenze delle concessioni costituisca una giustificazione adeguata di una durata delle concessioni poste in gara ridotta rispetto a quella dei rapporti concessori in passato attribuiti; |
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3) |
se gli articoli 49 e ss. e 56 e ss. del T.F.U.E. come anche letti dalla suddetta sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, vadano interpretati nel senso che essi ostano ad una previsione di obbligo di cessione a titolo non oneroso dell'uso dei beni materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco in caso di cessazione dell'attività per scadenza del termine finale della concessione o per effetto di provvedimenti di decadenza o revoca. |
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15.12.2014 |
IT |
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C 448/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) il del 9 ottobre 2014 — Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank/F. Wieland e H. Rothwangl
(Causa C-465/14)
(2014/C 448/17)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Centrale Raad van Beroep
Parti
Ricorrente: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank
Resistenti: F. Wieland e H. Rothwangl
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se gli articoli 3 e 94, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1408/71 (1), debbano essere interpretati nel senso che ostano a che a un ex-navigante, membro dell’equipaggio di una nave immatricolata in uno Stato membro, senza una residenza sulla terraferma e che non era cittadino di uno Stato membro, dopo che lo Stato di cui egli ha la cittadinanza ha aderito a (un predecessore de) l’Unione o dopo che il regolamento n. 1408/71 è entrato in vigore per detto stato, venga negata (parzialmente) la pensione di anzianità per l’unico motivo che detto ex-navigante nel periodo della (pretesa) assicurazione non aveva la cittadinanza del (primo) Stato membro. |
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2) |
Se gli articoli 18 e 45 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale un navigante che faceva parte dell’equipaggio di una nave immatricolata in uno Stato membro, senza una residenza sulla terraferma e che non era cittadino di uno Stato membro, era escluso dall’assicurazione per la pensione di anzianità, mentre in forza di detta normativa viene considerato assicurato un navigante cittadino dello Stato membro nel quale la nave è immatricolata e che per il resto si trova nelle medesime circostanze, se lo stato di cui il primo navigante è cittadino al momento della determinazione della pensione ha nel frattempo aderito a (un predecessore de) l’Unione o se il regolamento n. 1408/71 è entrato in vigore per detto stato. |
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3) |
Se la prima e la seconda questione vadano risolte allo stesso modo nel caso di un (ex-) navigante il quale, al momento delle sua attività lavorative aveva la cittadinanza di uno stato che in un momento successivo aderisce a (un predecessore de) l’Unione, ma che al momento di detta adesione o dell’entrata in vigore del regolamento n. 1408/71 per questo stato e al momento della realizzazione del suo diritto alla pensione di anzianità non è cittadino di uno Stato membro, al quale però il citato regolamento è applicabile in forza dell’articolo 1 del regolamento n. 859/2003 (2). |
(1) Regolamento del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).
(2) Regolamento (CE) del Consiglio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (GU L 124, pag. 1).
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15.12.2014 |
IT |
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C 448/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bergamo (Italia) il 13 ottobre 2014 — procedimento penale a carico di Baldo Chiara
(Causa C-467/14)
(2014/C 448/18)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Bergamo
Parti nella causa principale
Baldo Chiara
Questioni pregiudiziali
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1) |
se gli articoli 49 e ss. e 56 e ss. del T.F.U.E., anche alla luce dei principi affermati nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 16/02/2012 n. 72 [nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10], vadano interpretati nel senso che essi ostano a che siano poste in gara concessioni di durata inferiore a quelle rilasciate in passato; |
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2) |
se gli articoli 49 e ss. e 56 e ss. del T.F.U.E. anche alla luce dei principi affermati nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 16/02/2012 n. 72, vadano interpretati nel senso che essi ostano a che l'esigenza di allineamento temporale delle scadenze delle concessioni costituisca una giustificazione adeguata di una durata delle concessioni poste in gara inferiore rispetto a quella dei rapporti concessori in precedenza aggiudicati; |
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3) |
se gli articoli 49 e ss. e 56 e ss. del T.F.U.E. anche alla luce dei principi affermati nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 16/02/2012 n. 72, vadano interpretati nel senso che essi ostano ad una previsione di obbligo di cessione a titolo non oneroso dell'uso dei beni materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco in caso di cessazione dell'attività per scadenza del termine finale della concessione o per effetto di provvedimenti di decadenza o revoca. |
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15.12.2014 |
IT |
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C 448/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen (Svezia) il 20 ottobre 2014 — Canadian Oil Company Sweden AB, Anders Rantén/Ufficio del pubblico ministero
(Causa C-472/14)
(2014/C 448/19)
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Högsta domstolen
Parti
Ricorrenti: Canadian Oil Company Sweden AB, Anders Rantén
Convenuto: Ufficio del pubblico ministero
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se sia in contrasto con il regolamento REACH (1) la circostanza che, chiunque, a titolo commerciale, importi in Svezia un prodotto chimico — rispetto al quale sussista obbligo di notifica ai sensi di REACH — debba notificarlo, conformemente alla normativa svedese, al Kemikalieinspektionen ai fini della registrazione nel registro svedese dei prodotti chimici. |
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2) |
In caso di risposta negativa alla questione sub 1), se l’obbligo svedese di notifica sia in contrasto con l’articolo 34 TFUE, considerate le deroghe previste all’articolo 36 TFUE. |
(1) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1).
Tribunale
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15.12.2014 |
IT |
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C 448/16 |
Sentenza del Tribunale del 5 novembre 2014 — Vtesse Networks/Commissione
(Causa T-362/10) (1)
((«Aiuti di Stato - Aiuto a sostegno dell’installazione di reti a banda larga di ultima generazione nella regione della Cornovaglia e delle isole Scilly - Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno - Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE - Ricorso di annullamento - Mancanza di sostanziale incidenza sulla posizione concorrenziale - Legittimazione ad agire - Diritti procedurali delle parti interessate - Irricevibilità parziale - Assenza di dubbi che giustifichino l’avvio del procedimento d’indagine formale»))
(2014/C 448/20)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Vtesse Networks Ltd (Hertford, Regno Unito) (rappresentante: H. Mercer, QC)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e L. Armati, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: inizialmente M. Szpunar e B. Majczyna, successivamente B. Majczyna, agenti); Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente S. Behzadi-Spencer e L. Seeboruth, successivamente L. Seeboruth, J. Beeko e L. Christie, agenti, assistiti inizialmente da K. Bacon, successivamente da S. Lee, barristers); e British Telecommunications plc (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente M. Nissen e J. Gutiérrez Gisbert, successivamente M. Nissen e G. van de Walle de Ghelcke e infine G. van de Walle de Ghelcke, J. Rivas Andrés, avvocati, e J. Holmes, barrister)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione C(2010) 3204 della Commissione, del 12 maggio 2010, che dichiara che la misura di aiuto «Cornwall & Isles of Scilly Next Generation Broadband», che dispone l’erogazione di un’aiuto da parte del Fondo europeo di sviluppo regionale a sostegno dell’installazione di reti a banda larga di ultima generazione nella regione della Cornovaglia e delle isole Scilly, è compatibile con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE (aiuto di Stato N 461/2009 — Regno Unito).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Vtesse Networks Ltd è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla British Telecommunications plc. |
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3) |
La Repubblica di Polonia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese. |
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15.12.2014 |
IT |
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C 448/17 |
Sentenza del Tribunale del 5 novembre 2014 — Computer Resources International (Luxembourg)/Commissione
(Causa T-422/11) (1)
((«Appalti pubblici di servizi - Gara d’appalto - Prestazione di servizi informatici di sviluppo e di manutenzione di software, di consulenza e di assistenza per vari tipi di applicazioni informatiche - Rigetto dell’offerta di un offerente - Offerta anormalmente bassa - Articolo 139, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 - Obbligo di motivazione - Scelta della base giuridica - Sviamento di potere»))
(2014/C 448/21)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Computer Resources International (Luxembourg) SA (Dommeldange, Lussemburgo) (rappresentante: S. Pappas, avocat)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente S. Delaude e D. Calciu, poi S. Delaude, agenti, assistiti da E. Petritsi, avocat)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea del 22 luglio 2011 di non accogliere le offerte presentate dal consorzio costituito dalla ricorrente e da un’altra società per i lotti nn. 1 e 3 nell’ambito della gara d’appalto AO 10340, relativa alla prestazione di servizi informatici di sviluppo e di manutenzione di software, di consulenza e assistenza per vari tipi di applicazioni informatiche (GU 2011/S 66-106099), e di aggiudicare i contratti quadro ad altri offerenti.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Computer Resources International (Luxembourg) SA è condannata alle spese, comprese quelle inerenti al procedimento sommario. |
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15.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 448/17 |
Sentenza del Tribunale del 6 novembre 2014 — Grecia/Commissione
(Causa T-632/11) (1)
((«FEAOG - Sezione Garanzia - FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Regolamento (CE) n. 1782/2003 - Regime dei diritti al pagamento unico - Leale cooperazione - Equità - Proporzionalità - Riserva nazionale - Criteri di aggiudicazione - Rettifica finanziaria forfettaria - Rischio per il fondo - Regolamento (CE) n. 1493/1999 - Settore vitivinicolo - Sistema di distillazione e di pagamenti in favore dell’utilizzo di taluni mosti - Aiuti alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti»))
(2014/C 448/22)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: I. Chalkias e S. Papaïoannou, agenti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e A. Marcoulli, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2011/689/UE della Commissione, del 14 ottobre 2011, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 270, pag. 33), nella parte in cui riguarda la Repubblica ellenica.
Dispositivo
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1) |
La decisione di esecuzione 2011/689/UE della Commissione, del 14 ottobre 2011, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), è annullata nella parte in cui impone alla Repubblica ellenica una rettifica forfettaria relativa alla concessione dei diritti della riserva nazionale ai nuovi agricoltori. |
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2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
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3) |
La Commissione europea e la Repubblica ellenica sopporteranno le proprie spese. |
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15.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 448/18 |
Sentenza del Tribunale del 6 novembre 2014 — FIS’D/Commissione
(Causa T-283/12) (1)
((«Programma d’azione Erasmus Mundus - Convenzione quadro di partenariato - Convenzione di sovvenzione specifica - Decisione dell’EACEA di recedere dalla convenzione quadro e di modificare la convenzione specifica - Ricorso amministrativo dinanzi alla Commissione - Decisione della Commissione di rigetto del ricorso amministrativo in quanto infondato - Violazione delle convenzioni e del manuale amministrativo e finanziario»))
(2014/C 448/23)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: FIS’D Formazione integrata superiore del design (Catanzaro, Italia) (rappresentanti: inizialmente S. Bariatti e A. Sodano, successivamente F. Sutti e A. Boso Caretta, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente M. Van Hoof, successivamente C. Cattabriga e D. Roussanov e, infine, C. Cattabriga, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) (rappresentanti: H. Monet, agente, assistito da M. Merola e C. Santacroce, avvocati)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione europea del 12 aprile 2012 [n. Ares (2012) 446225], che ha respinto il ricorso amministrativo promosso contro la decisione dell’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) del 13 gennaio 2012, con cui quest’ultima ha esercitato il recesso anticipato dalla convenzione quadro di partenariato 2011/0181 che essa aveva stipulato con l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e che ha modificato la convenzione di sovvenzione specifica da essa conclusa con detta università.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La FIS’D — Formazione integrata superiore del design sopporterà le proprie spese nonché quelle della Commissione europea. |
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3) |
L’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) sopporterà le proprie spese. |
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15.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 448/19 |
Sentenza del Tribunale del 5 novembre 2014 — Mayaleh/Consiglio
(Cause riunite T-307/12 e T-408/13) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali - Funzioni di governatore della Banca centrale siriana - Ricorso di annullamento - Comunicazione di un atto recante misure restrittive - Termine di ricorso - Ricevibilità - Diritti della difesa - Processo equo - Obbligo di motivazione - Onere della prova - Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva - Proporzionalità - Diritto di proprietà - Diritto alla vita privata e familiare - Applicazione di restrizioni in materia di ammissione ad un cittadino di uno Stato membro - Libera circolazione dei cittadini dell’Unione»))
(2014/C 448/24)
Lingua processuale: francese
Parti
Ricorrente: Adib Mayaleh (Damasco, Siria) (rappresentanti: avv.ti G. Karouni e C. Dumont)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J-P. Hix e V. Piessevaux, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale, in primo luogo, della decisione di esecuzione 2012/256/PESC del Consiglio, del 14 maggio 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 126, pag. 9); in secondo luogo, del regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2012 del Consiglio, del 14 maggio 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 126, pag. 3); in terzo luogo, della decisione 2012/739/PESC del Consiglio, del 29 novembre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/782/PESC (GU L 330, pag. 21); in quarto luogo, del regolamento di esecuzione (UE) n. 363/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 111, pag. 1; rettifica in GU L 127, pag. 27); in quinto luogo, della decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 147, pag. 14).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso nella causa T-307/12 è respinto. |
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2) |
Non vi è luogo a statuire sul ricorso nella causa T-408/13. |
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3) |
Il sig. Adib Mayaleh è condannato alle spese. |
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15.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 448/20 |
Sentenza del Tribunale del 6 novembre 2014 — Popp e Zech/UAMI — Müller-Boré & Partner (MB)
(Causa T-463/12) (1)
([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo MB - Marchio comunitario figurativo anteriore MB&P - Uso effettivo del marchio anteriore - Articolo 42, paragrafo 2, e articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009»])
(2014/C 448/25)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Eugen Popp (Monaco, Germania) e Stefan M. Zech (Monaco) (rappresentanti: inizialmente C. Rohnke e M. Jacob, in seguito M. Jacob e F. Thiering, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Müller-Boré & Partner Patentanwälte (Monaco) (rappresentanti: inizialmente T. Koerl e E. Celenk, in seguito K. Kern e B. Maneth, avvocati)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 19 luglio 2012 (procedimento R 506/2011-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Müller-Boré & Partner Patentanwälte, da un lato, e i sigg. Eugen Popp e Stefan M. Zech, dall’altro.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
I sigg. Eugen Popp e Stefan M. Zech sono condannati alle spese. |
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15.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 448/20 |
Sentenza del Tribunale del 5 novembre 2014 — Commissione/Thomé
(Causa T-669/13 P) (1)
((«Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Assunzione - Bando di concorso - Diniego di assunzione - Esistenza di un diploma conforme al bando di concorso in virtù di un’omologazione - Danno materiale e morale»))
(2014/C 448/26)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e G. Gattinara, agenti)
Altra parte nel procedimento: Florence Thomé (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: S. Orlandi, avvocato)
Oggetto
Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 7 ottobre 2013, Thomé/Commissione (F-97/12, RaccFP, EU:F:2013:142).
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
La Commissione europea è condannata alle spese. |
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15.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 448/21 |
Ordinanza del Tribunale del 14 ottobre 2014 — Ben Ali/Consiglio
(Causa T-166/13) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia - Congelamento dei capitali - Proroga - Conseguenze di un annullamento delle misure di congelamento dei capitali anteriori - Non luogo a statuire - Responsabilità extracontrattuale - Ricorso manifestamente infondato in diritto»))
(2014/C 448/27)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali (Saint-Étienne-du-Rouvray, Francia) (rappresentante: A. de Saint Rémy, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: G. Étienne e A. De Elera, agenti)
Oggetto
Da un lato, domanda di annullamento della decisione 2013/72/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2013, che modifica la decisione 2011/72/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 32, pag. 20), nei limiti in cui tale decisione riguarda il ricorrente e, dall’altro, domanda di risarcimento del danno.
Dispositivo
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1) |
Non vi è più luogo a statuire sulle conclusioni dirette all’annullamento della decisione 2013/72/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2013, che modifica la decisione 2011/72/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia, nei limiti in cui riguarda il sig. Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali. |
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2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
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3) |
Il sig. Ben Ali e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese. |
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15.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 448/22 |
Ordinanza del Tribunale del 16 ottobre 2014 — Mallis e Malli/Commissione e BCE
(Causa T-327/13) (1)
((«Ricorso di annullamento - Programma di sostegno alla stabilità di Cipro - Dichiarazione dell’Eurogruppo riguardante la ristrutturazione del settore bancario a Cipro - Errata designazione della convenuta nel ricorso - Irricevibilità»))
(2014/C 448/28)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrenti: Konstantinos Mallis (Larnaka, Cipro) e Elli Konstantinou Malli (Larnaka) (rappresentanti: E. Efstathiou, K. Efstathiou e K. Liasidou, avvocati)
Convenute: Commissione europea (rappresentanti: B. Smulders, J.-P. Keppenne e M. Konstantinidis, agenti), nonché Banca centrale europea (BCE) (rappresentanti: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan e F. Athanasiou, agenti, assistiti da W. Bussian, W. Devroe e D. Arts, avvocati)
Oggetto
Domanda di annullamento della dichiarazione dell'Eurogruppo del 25 marzo 2013 riguardante, in particolare, la ristrutturazione del settore bancario a Cipro.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
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2) |
Il sig. Konstantinos Mallis e la sig.ra Elli Konstantinou Malli sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla Banca centrale europea (BCE). |
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15.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 448/22 |
Ordinanza del Tribunale del 16 ottobre 2014 — Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou/Commissione e BCE
(Causa T-328/13) (1)
((«Ricorso di annullamento - Programma di sostegno alla stabilità di Cipro - Dichiarazione dell’Eurogruppo concernente la ristrutturazione del settore bancario a Cipro - Designazione erronea della convenuta nel ricorso - Irricevibilità»))
(2014/C 448/29)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou (Nicosia, Cipro) (rappresentanti: E. Efstathiou, K. Efstathiou e K. Liasidou, avvocati)
Convenute: Commissione europea (rappresentanti: B. Smulders, J. P. Keppenne e M. Konstantinidis, agenti); e Banca centrale europea (BCE) (rappresentanti: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan e F. Athanasiou, agenti, assistiti da W. Bussian, W. Devroe e D. Arts, avvocati)
Oggetto
Domanda di annullamento della dichiarazione dell’Eurogruppo del 25 marzo 2013 concernente, in particolare, la ristrutturazione del settore bancario a Cipro.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
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2) |
Il Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou è condannato a sostenere, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla Banca centrale europea (BCE). |
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15.12.2014 |
IT |
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C 448/23 |
Ordinanza del Tribunale del 16 ottobre 2014 — Chatzithoma/ Commissione e BCE
(Causa T-329/13) (1)
((«Ricorso di annullamento - Programma di sostegno alla stabilità a Cipro - Dichiarazione dell’Eurogruppo concernente la ristrutturazione del settore bancario a Cipro - Designazione erronea della convenuta nel ricorso - Irricevibilità»))
(2014/C 448/30)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Petros Chatzithoma (Makedonitissa, Cipro) e Elenitsa Chatzithoma (Makedonitissa) (rappresentanti: E. Efstathiou, K. Efstathiou e K. Liasidou, avvocati)
Convenute: Commissione europea (rappresentanti: B. Smulders, J. P. Keppenne e M. Konstantinidis, agenti); e Banca centrale europea (BCE) (rappresentanti: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan e F. Athanasiou, agenti, assistiti de W. Bussian, W. Devroe e D. Arts, avvocati)
Oggetto
Domanda di annullamento della dichiarazione dell’Eurogruppo del 25 marzo 2013 concernente, in particolare, la ristrutturazione del settore bancario a Cipro.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
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2) |
Il sig. Petros Chatzithoma e la sig.ra Elenitsa Chatzithoma sono condannati a sostenere, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla Banca centrale europea (BCE). |
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15.12.2014 |
IT |
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C 448/24 |
Ordinanza del Tribunale del 16 ottobre 2014 — Chatziioannou/Commissione e BCE
(Causa T-330/13) (1)
((«Ricorso di annullamento - Programma di sostegno alla stabilità di Cipro - Dichiarazione dell’Eurogruppo relativa alla ristrutturazione del settore bancario a Cipro - Erronea designazione del convenuto nel ricorso - Irricevibilità»))
(2014/C 448/31)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Lella Chatziioannou (Nicosia, Cipro) (rappresentanti: E. Efstathiou, K. Efstathiou e K. Liasidou, avvocati)
Convenute: Commissione europea (rappresentanti: B. Smulders, J.-P. Keppenne e M. Konstantinidis, agenti) e Banca centrale europea (BCE) (rappresentanti: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan e F. Athanasiou, agenti, assistiti da W. Bussian, W. Devroe e D. Arts, avvocati)
Oggetto
Domanda di annullamento della dichiarazione dell’Eurogruppo del 25 marzo 2013 relativa, in particolare, alla ristrutturazione del settore bancario a Cipro.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
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2) |
La sig.ra Lella Chatziioannou è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla Banca centrale europea (BCE). |
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15.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 448/24 |
Ordinanza del Tribunale del 16 ottobre 2014 — Marinos Nikolaou/Commissione e BCE
(Causa T-331/13) (1)
((«Ricorso di annullamento - Programma di sostegno alla stabilità di Cipro - Dichiarazione dell’Eurogruppo concernente la ristrutturazione del settore bancario a Cipro - Designazione erronea della convenuta nel ricorso - Irricevibilità»))
(2014/C 448/32)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Marinos Nikolaou (Strovolos, Cipro) (rappresentanti: E. Efstathiou, K. Efstathiou e K. Liasidou, avvocati)
Convenute: Commissione europea (rappresentanti: B. Smulders, J. P. Keppenne e M. Konstantinidis, agenti); e Banca centrale europea (BCE) (rappresentanti: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan e F. Athanasiou, agenti, assistiti da W. Bussian, W. Devroe e D. Arts, avvocati)
Oggetto
Domanda di annullamento della dichiarazione dell’Eurogruppo del 25 marzo 2013 concernente, in particolare, la ristrutturazione del settore bancario a Cipro.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
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2) |
Il sig. Marinos Nikolaou è condannato a sostenere, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla Banca centrale europea (BCE). |
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15.12.2014 |
IT |
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C 448/25 |
Ordinanza del Tribunale del 16 ottobre 2014 — Christodoulou e Stavrinou/Commissione e BCE
(Causa T-332/13) (1)
((«Ricorso di annullamento - Programma di sostegno alla stabilità di Cipro - Dichiarazione dell’Eurogruppo concernente la ristrutturazione del settore bancario a Cipro - Designazione erronea della convenuta nel ricorso - Irricevibilità»))
(2014/C 448/33)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrenti: Chrysanti Christodoulou (Paphos, Cipro) e Maria Stavrinou (Larnaka, Cipro) (rappresentanti: E. Efstathiou, K. Efstathiou e K. Liasidou, avvocati)
Convenute: Commissione europea (rappresentanti: B. Smulders, J. P. Keppenne e M. Konstantinidis, agenti); e Banca centrale europea (BCE) (rappresentanti: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan e F. Athanasiou, agenti, assistiti da W. Bussian, W. Devroe e D. Arts, avvocati)
Oggetto
Domanda di annullamento della dichiarazione dell’Eurogruppo del 25 marzo 2013 concernente, in particolare, la ristrutturazione del settore bancario a Cipro.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
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2) |
Le sig.re Chrysanthi Christodoulou e Maria Stavrinou sono condannate a sostenere, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla Banca centrale europea (BCE). |
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15.12.2014 |
IT |
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C 448/26 |
Ricorso proposto il 7 luglio 2014 —Pelikan/UAMI — Hachette Filipacchi Presse (be.bag)
(Causa T-517/14)
(2014/C 448/34)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG (Hannover, Germania) (rappresentante: A. Nordemann, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Hachette Filipacchi Presse SA (Levallois Perret, Francia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Richiedente: la ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio denominativo «be.bag» — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1192/2013-1
Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 03/04/2014 nel procedimento R 1192/2013-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare parzialmente la decisione impugnata; |
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— |
condannare l’UAMI alle spese. |
Motivo invocato
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— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafi 1, lettera b) e 5 del regolamento n. 207/2009. |
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15.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 448/26 |
Ricorso proposto il 15 settembre 2014 — Ungheria/Commissione
(Causa T-662/14)
(2014/C 448/35)
Lingua processuale: l’ungherese
Parti
Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: M.Z. Fehér e G. Koós, agenti)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare l’articolo 45, paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica l’allegato X di tale regolamento, nella parte in cui contiene la seguente espressione: «selezionando dall’elenco di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1307/2013 le specie più idonee in una prospettiva ecologica, escludendo le specie chiaramente non indigene»; |
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— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso la ricorrente lamenta che l’articolo 45, paragrafo 8, del regolamento impugnato andrebbe al di là dell’ambito previsto nel regolamento (UE) n. 1307/2013 (1), che concede gli stanziamenti, e in realtà priverebbe di contenuto i poteri attribuiti agli Stati membri introducendo un requisito restrittivo che implica una ri-interpretazione delle competenze attribuite a detti Stati da parte dell’atto legislativo di base.
La ricorrente considera parimenti che il preambolo del regolamento impugnato non contiene la necessaria motivazione sufficiente e dettagliata. A suo avviso una modifica di una disposizione di autorizzazione che presenta siffatte ampiezza e portata non consente, nella pratica, di individuare con chiarezza la disposizione di autorizzazione su cui si era basata la Commissione né in che esatta misura, il che rende quasi impossibile l’indispensabile esame sotto il profilo della certezza del diritto.
La ricorrente lamenta altresì che la normativa adottata dalla Commissione instaura una discriminazione rispetto alle specie arboree denominate bosco ceduo a rotazione rapida o, più precisamente, rispetto agli agricoltori che desiderino piantarle. Gli impianti o coltivatori dei due tipi si trovano in una situazione identica, cosicché non è giustificato stabilire una differenza fra loro in funzione delle specie arboree che desiderino scegliere per costituire i loro impianti.
Inoltre, la ricorrente afferma che, nel corso di tutta la negoziazione del regolamento di autorizzazione, la Commissione si è opposta perfino a che gli Stati membri avessero la possibilità di qualificare come aree di interesse ecologico le aree con impianti di bosco ceduo a rotazione rapida. Secondo la ricorrente tutto indica che la Commissione ha voluto evitare nella pratica siffatta possibilità mediante la normativa impugnata, incorrendo in tal modo in uno sviamento di potere.
Da ultimo la ricorrente considera, in particolare, che il regolamento impugnato viola il principio generale della certezza del diritto in quanto, da un lato, l’articolo 45, paragrafo 8, del menzionato regolamento non è chiaro sotto vari aspetti, e, dall’altro, il regolamento non garantisce un periodo di adeguamento prima della sua entrata in vigore, al fine di prepararsi in vista di un cambiamento di tale rilevanza. La ricorrente sostiene che si viola anche il principio del legittimo affidamento, poiché, formulando le disposizioni per l’entrata in vigore, la Commissione non ha tenuto conto della circostanza che nel settore dell’agricoltura occorre prevedere, eventualmente, un periodo di preparazione necessariamente più esteso. La ricorrente ritiene del pari che l’atto impugnato costituisca anche una violazione del diritto di proprietà cui all’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
(1) Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347, pag. 608).
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15.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 448/27 |
Ricorso proposto il 22 settembre 2014 — Repubblica slovacca/Commissione
(Causa T-678/14)
(2014/C 448/36)
Lingua processuale: lo slovacco
Parti
Ricorrente: Repubblica slovacca (rappresentante: B. Ricziová, agente)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione della Commissione, contenuta nella lettera del 15 luglio 2014, con la quale quest’ultima chiede alla Repubblica slovacca di mettere a disposizione le risorse finanziarie corrispondenti alla perdita di risorse proprie tradizionali; e |
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— |
condannare la Commissione alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sull’incompetenza della Commissione Secondo la Repubblica slovacca, la Commissione è incompetente ad adottare la decisione impugnata. Nessuna disposizione del diritto UE conferisce alla Commissione il potere di agire come ha fatto nell’adottare la decisione impugnata, ossia il potere, in seguito alla quantificazione dell’importo della perdita di risorse proprie tradizionali nella forma di dazi all’importazione non riscossi, di obbligare uno Stato membro, che non era responsabile dell’accertamento e della riscossione di detti dazi, a mettere a disposizione risorse finanziarie per l’importo da essa stabilito, che secondo la stessa corrisponde a detta perdita. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione delle esigenze di certezza del diritto Secondo la Repubblica slovacca, la Commissione, quand’anche fosse competente ad adottare la decisione impugnata (quod non), nel caso di specie avrebbe violato il principio della certezza del diritto. L’obbligo imposto con la decisione impugnata alla Repubblica slovacca non sarebbe stato, a parere di quest’ultima, ragionevolmente prevedibile prima della sua adozione. |
|
3. |
Terzo motivo, vertente su un non corretto esercizio di competenza da parte della Commissione Quand’anche la Commissione fosse competente ad adottare la decisione impugnata e nell’adottare la decisione impugnata avesse agito in conformità del principio della certezza del diritto (quod non), secondo la Repubblica slovacca essa non avrebbe esercitato la sua competenza in modo corretto nella fattispecie. In primo luogo la Commissione ha effettuato una valutazione manifestamente errata, in quanto esige dalla Repubblica slovacca risorse finanziarie nonostante la perdita di risorse proprie tradizionali non sia avvenuta affatto o non sia avvenuta come conseguenza diretta degli eventi che la Commissione ascrive alla Repubblica slovacca. In secondo luogo, la Commissione avrebbe violato il diritto di difesa della Repubblica slovacca e il principio di buona amministrazione. |
|
4. |
Quarto motivo, vertente sull’insufficiente motivazione della decisione impugnata Nel contesto di tale motivo di ricorso la Repubblica slovacca afferma che la motivazione della decisione impugnata presenta diversi vizi per i quali dev’essere considerata insufficiente, il che rappresenta una violazione di forme sostanziali ed è al contempo in contrasto con le esigenze di certezza del diritto. Secondo la Repubblica slovacca la Commissione non ha indicato nella decisione impugnata la base giuridica della stessa. Inoltre, essa non ha chiarito affatto l’origine e il fondamento di talune sue conclusioni. Infine, secondo la Repubblica slovacca, la motivazione della decisione impugnata è confusa sotto diversi profili. |
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15.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 448/28 |
Ricorso proposto il 19 settembre 2014 — European Dynamics Luxembourg e Evropaïki Dynamiki/Commissione
(Causa T-698/14)
(2014/C 448/37)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrenti: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Lussemburgo) Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentante: V. Christianos, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione DIGIT/R/3/MB/pt 2431467 (2014) della Commissione europea, dell’11 luglio 2014, con cui la Commissione ha classificato l’offerta delle ricorrenti al quarto posto, nell’ambito della gara d’appalto in questione, per il lotto 1; |
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— |
annullare la decisione DIGIT/R/3/MB/pt 2703722 (2014) della Commissione europea, del 31 luglio 2014, con cui la Commissione ha escluso l’offerta presentata dalle ricorrenti, nell’ambito della gara d’appalto in questione, per il lotto 2; |
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— |
annullare la decisione DIGIT/R/3/MB/pt 2711165 (2014) della Commissione europea, del 31 luglio 2014, con cui la Commissione ha classificato l’offerta delle ricorrenti al terzo posto, nell’ambito della gara d’appalto in questione, per il lotto 3; |
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— |
condannare la Commissione a risarcire il danno causato alle ricorrenti dalla perdita dell’opportunità di essere classificate al primo posto nell’ambito dei tre lotti del contratto-quadro, il danno che viene stimato in ottocentomila euro (EUR 8 00 000) per il lotto n. 1, in quattrocentomila euro (EUR 4 00 000) per il lotto n. 2 e in duecentomila euro (EUR 2 00 000) per il lotto n. 3, oltre agli interessi dalla data di pronuncia della sentenza; e |
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— |
condannare la Commissione alla totalità delle spese sostenute dalle ricorrenti. |
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti sostengono che le decisioni impugnate, con le quali la Commissione ha respinto la loro offerta nell’ambito della gara a procedura aperta DIGIT/R2/PO/2013/029 — ESP DESIS III per tre opere distinte (lotti), devono essere annullate, ai sensi dell’articolo 263 del TFUE, per violazione delle norme del diritto dell’Unione, e in particolare per le tre seguenti ragioni:
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1. |
in primo luogo, per violazione da parte della Commissione dell’obbligo di motivazione, poiché essa ha fornito una motivazione insufficiente per quanto riguarda l’offerta tecnica delle ricorrenti; |
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2. |
in secondo luogo, per violazione da parte della Commissione del regolamento finanziario, con relativo regolamento di attuazione, e dei documenti di gara, per quanto riguarda la questione delle offerte anormalmente basse; |
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3. |
in terzo luogo, per violazione da parte della Commissione del principio della libera concorrenza, in quanto la Commissione ha imposto condizioni vincolanti alla presentazione delle offerte, senza consentire la libera formazione delle stesse da parte dei candidati onde selezionare l’offerta economicamente più vantaggiosa. |
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15.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 448/29 |
Ricorso proposto il 27 settembre 2014 — Topps Europe/Commissione
(Causa T-699/14)
(2014/C 448/38)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Topps Europe Ltd (Milton Keynes, Regno Unito) (rappresentanti: R. Vidal e A. Penny, Solicitors e B. Kennelly, Barrister)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione della Commissione, del 15 luglio 2014, nel procedimento AT.39899 — concessione in licenza di diritti di proprietà intellettuale per oggetti da collezione relativi al gioco del calcio, con la quale è stato respinto un reclamo della ricorrente secondo cui un certo numero di organi di governo del gioco calcio e di associazioni di giocatori, insieme a Panini SpA, Union des Associations Européennes de Football, Fédération Internationale de Football Association, Fédération Française de Football, Associazione Italiana Calciatori, Real Federación Española de Fútbol, and Deutscher Fußball-Bund, avevano violato gli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; e |
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— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha gravemente violato i diritti procedurali della ricorrente e, in tal modo, ha commesso un errore di diritto. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione della convenuta è basata su fatti erronei ed è viziata da un manifesto errore di valutazione e, di conseguenza, la ricorrente ha commesso un errore di diritto e/o di valutazione dei fatti. |
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15.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 448/30 |
Ricorso proposto il 2 ottobre 2014 — Diktyo Amyntikon Biomichanion Net/Commissione
(Causa T-703/14)
(2014/C 448/39)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Diktyo Amyntikon Biomichanion Net (Kaisariani, Grecia) (rappresentante: K. Damis, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
ordinare una perizia, al fine di esaminare i presunti rilievi del rapporto di audit della società di revisione KPMG AG, con riferimento al quale la Commissione europea ha erroneamente ed illegittimamente riconosciuto che sussiste «una carenza di prove alternative a conferma delle spese di personale richieste». L'elemento in parola è di particolare rilievo per la soluzione della controversia, in quanto le spese di personale hanno ripercussioni anche su tutti i costi indiretti. La ricorrente sottolinea inoltre che il rapporto di audit della KPMG AG, in relazione al quale la società DABNET AB ha presentato obiezioni per iscritto e una domanda di riesame fornendo prove conclusive, è stato accettato dalla Commissione europea senza sufficiente motivazione o senza risposta per quanto riguarda le prove; e |
|
— |
riconoscere, da un lato, che la nota di addebito n. 3241409008, inviata alla ricorrente il 31/07/2014 e con cui viene chiesta la restituzione di EUR 64 574,73, per il contratto d'opera FP7-SME-2007-222303 «FIREROB», sulla base delle conclusioni dell’audit 12-BA176-003, costituisce la violazione delle obbligazioni contrattuali della Commissione ed è priva di fondamento, nonché, dall'altro, che le spese che essa ha presentato nel contesto del contratto controverso sono ammissibili e, di conseguenza, obbligare la Commissione a emettere una nota di accredito pari a EUR 64 574,73. |
Motivi di annullamento/Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
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1. |
Il primo motivo verte sulla clausola compromissoria. La ricorrente fa valere, in primo luogo, che i mezzi di prova prodotti dimostrano pienamente l'occupazione degli impiegati della ricorrente nell'opera «FIREROB»; in secondo luogo, che in nessun punto del rapporto di audit viene menzionato che il personale del ricorrente non ha portato a termine l'opera da realizzare nel contesto del contratto «FIREROB», oppure che la ricorrente aveva fornito false informazioni, nonché, in terzo luogo, che la ricorrente si era impegnata ad offrire personale per 12,2 persone/mese e che essa aveva complessivamente offerto 21,92 persone/mese senza chiedere modifiche del preventivo già approvato. |
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2. |
Il secondo motivo, verte sull’abuso di diritto. La ricorrente sostiene che la richiesta della Commissione relativa alla restituzione dell'importo di EUR 64 574,73, vale a dire l'importo corrispondente approssimativamente al quintuplo della sovvenzione diretta della ricorrente (EUR 13 474,00) per un'opera che era stata compiuta dalla ricorrente nel modo più efficiente, risulta sproporzionata e in contrasto con il principio di buona fede nell'esecuzione dei contratti. |
|
3. |
Il terzo motivo verte sulla violazione del principio del legittimo affidamento. La ricorrente fa valere che non le era stato legittimamente conferito il diritto di sottoporre direttamente le sue legittime obiezioni direttamente ad un qualsivoglia controllo da parte della Commissione europea e di illustrare gli argomenti infondati del redattore del progetto del rapporto di audit. |
|
4. |
Il quarto motivo verte sul principio di analogia. La ricorrente fa valere che la clausola II.24, paragrafo 1, dell'allegato II al contratto «FIREROB», conferisce alla Commissione la facoltà di non esigere il pagamento del risarcimento, dato che la ricorrente ha prodotto un'opera stimata assai positivamente, la quale, in conformità con il rapporto di esecuzione tecnica della Commissione europea, ha conseguito risultati scientifici di livello molto elevato. |
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15.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 448/31 |
Ricorso proposto il 26 settembre 2014 — Unichem Laboratories/Commissione
(Causa T-705/14)
(2014/C 448/40)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Unichem Laboratories Ltd (Bombay, India) (rappresentanti: S. Mobley, H. Sheraton e K. Shaw, Solicitors)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare integralmente la decisione della Commissione del 9 luglio 2014, relativa ad un procedimento di applicazione degli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell’UE (affare Comp/AT. 39.612 — perindopril (Servier)) e, comunque, annullare e/o ridurre l’ammenda inflitta, nella parte in cui essa si applica all’Unichem; e |
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— |
condannare la Commissione alle sue spese e alle spese dell’Unichem relative al presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce dodici motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sull’incompetenza della Commissione a rivolgere all’Unichem una decisione ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla mancata applicazione da parte della Commissione del corretto criterio giuridico del «carattere obiettivamente necessario» per determinare se l’accordo di transazione in materia di brevetti sia ricompreso nell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione del principio della parità di trattamento in quanto essa non avrebbe applicato alla transazione dell’Unichem le linee guida del regolamento di esenzione per categoria applicabile agli accordi di trasferimento di tecnologie. |
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4. |
Quarto motivo, vertente sull’errore di diritto della Commissione nell’aver classificato la transazione come una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE «tramite l’oggetto». |
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5. |
Quinto motivo, vertente sull’erronea applicazione da parte della Commissione del criterio giuridico «tramite l’oggetto» dell’articolo 101, paragrafo 1, da essa stessa proposto, alle specifiche vicende dell’Unichem. |
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6. |
Sesto motivo, vertente sull’errore di diritto della Commissione nell’aver ritenuto che l’accordo di transazione comportasse effetti anticoncorrenziali. |
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7. |
Settimo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione del suo obbligo, ai sensi dell’articolo 296, di motivare perché essa consideri che l’Unichem possa essere ritenuta direttamente responsabile di una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE allorché essa non è una potenziale concorrente della Servier. |
|
8. |
Ottavo motivo, vertente, in subordine, sull’errore in diritto della Commissione nel non aver riconosciuto che l’accordo di transazione soddisfa i criteri di esenzione di cui all’articolo 101, paragrafo 3, TFUE. |
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9. |
Nono motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione dei diritti della difesa, del principio di buona amministrazione e del suo obbligo di non agire in modo vessatorio per ottenere documenti legalmente tutelati da usare contro l’Unichem. |
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10. |
Decimo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione del principio generale dell’UE della parità di trattamento nel suo calcolo dell’ammenda, in quanto essa avrebbe trattato l’Unichem in modo diverso dalla Servier senza giustificazione oggettiva. |
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11. |
Undicesimo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione del principio generale di diritto dell’UE di proporzionalità, dei suoi orientamenti per il calcolo delle ammende e della sua precedente prassi consolidata, quando ha inflitto un’ammenda all’Unichem. |
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12. |
Dodicesimo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione del suo obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296 TFUE in relazione al suo calcolo dell’ammenda e alla sua valutazione della gravità dell’asserita violazione dell’Unichem. |
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15.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 448/32 |
Ricorso proposto il 3 ottobre 2014 — Tri-Ocean Trading/Consiglio
(Causa T-709/14)
(2014/C 448/41)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Tri-Ocean Trading (George Town, Isole Cayman) (rappresentanti: P. Saini, QC, B. Kennelly, barrister, e N. Sheikh, solicitor)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione di esecuzione 2014/488/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e il regolamento di esecuzione (UE) n. 793/2014 del Consiglio, del 22 luglio 2014, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, nei limiti in cui si applicano alla ricorrente; e |
|
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non avrebbe rispettato il criterio di inclusione nell’elenco, ossia, in particolare, che la persona interessata sia stata «responsabil[e] della repressione violenta contro la popolazione civile in Siria» o una persona «che tra[e] vantaggio dal regime o lo sostiene» o sia stata associata a persone di tal sorta. Il Consiglio non avrebbe dimostrato la fondatezza dei motivi addotti nei confronti dell’entità interessata. |
|
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe violato i diritti della difesa della ricorrente e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Alla ricorrente non sarebbero state fornite, in nessuna fase, «prove serie e credibili» o «prove concrete e informazioni» tali da giustificare le misure restrittive ad essa imposte, come previsto dalla giurisprudenza della Corte. |
|
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe omesso di fornire alla ricorrente motivi sufficienti per la sua inclusione nell’elenco. |
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4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe gravemente violato i diritti fondamentali della ricorrente alla proprietà privata e alla reputazione. Le misure restrittive sarebbero state imposte senza garanzie adeguate tali da consentire alla ricorrente di esporre efficacemente le sue ragioni al Consiglio. Il Consiglio non avrebbe dimostrato che la profonda ingerenza con il diritto di proprietà della ricorrente fosse giustificata e proporzionata. Detta ingerenza non si è limitata alla sfera finanziaria della ricorrente, ma ha anche arrecato un pregiudizio alla sua reputazione. |
|
5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione. Contrariamente a quanto asserito con l’unico motivo dedotto per la sua inclusione nell’elenco, non vi sarebbe alcuna informazione o prova disponibile del fatto che la ricorrente abbia effettivamente fornito «sostegno al regime siriano» e che ne abbia tratto vantaggio. |
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15.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 448/33 |
Ricorso proposto il 9 ottobre 2014 — Tweedale/EFSA
(Causa T-716/14)
(2014/C 448/42)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Antony C. Tweedale (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: B. Kloostra, avvocato)
Convenuta: Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
accertare che la EFSA ha agito in violazione della convenzione di Aarhus, del regolamento (CE) n. 1049/2001 e del regolamento (CE) n. 1367/2006, riguardo alla decisione della Commissione del 10 agosto 2011; |
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— |
annullare la decisione dell’EFSA del 30 luglio 2014; |
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— |
condannare l’EFSA alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione, da parte dell’EFSA, mediante l’adozione della decisione impugnata, dell’articolo 4, paragrafo 4, della convenzione delle Nazioni Unite sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, del 25 giugno 1998 («convenzione di Aarhus»), approvata dalla decisione del Consiglio 2005/370/CE, del 17 febbraio 2005, nonché dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus («il regolamento Aarhus»), e dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. In violazione di tali disposizioni, l’EFSA non ha riconosciuto, nella decisione impugnata, l’obbligo di divulgare le informazioni contenute nei documenti richiesti relative alle emissioni nell’ambiente. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte dell’EFSA, mediante l’adozione della decisione impugnata, dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001 e del suo obbligo ad agire secondo una interpretazione conforme alla convenzione di Aarhus dei motivi di diniego stabiliti dall’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, della convenzione di Aarhus. |
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15.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 448/34 |
Ricorso proposto il 10 ottobre 2014 — Tri Ocean Energy/Consiglio
(Causa T-719/14)
(2014/C 448/43)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Tri Ocean Energy (Cairo, Egitto) (rappresentanti: P. Saini, QC, B. Kennelly, Barrister, e N. Sheikh, Solicitor)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione di esecuzione 2014/678/PESC del Consiglio, del 26 settembre 2014, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1013/2014 del Consiglio, del 26 settembre 2014, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, nei limiti in cui si applicano alla ricorrente; e |
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— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non avrebbe rispettato il criterio di inclusione nell’elenco, e segnatamente, quello secondo cui la persona si sia resa «responsabile della repressione violenta contro la popolazione civile in Siria» o che si tratti di una persona che «trae vantaggio dal regime o lo sostiene», o sia una delle persone ad esse associate. Il Consiglio non ha dimostrato la fondatezza dei motivi posti a carico dell’entità interessata. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio ha violato i diritti della difesa della ricorrente e il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. Alla ricorrente non sono state mai messe a disposizione «prove serie e credibili» o «elementi di prova e di informazione concreti» a sostegno dell’ipotesi che giustificherebbe misure restrittive nei suoi confronti, come impone la giurisprudenza del Tribunale. |
|
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non ha sufficientemente motivato la propria decisione di includere la ricorrente nell’elenco. |
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4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe gravemente violato i diritti fondamentali della ricorrente alla proprietà e alla reputazione. Le misure restrittive sono state inflitte senza garanzie adeguate che consentissero alla ricorrente di sottoporre in maniera efficace il proprio caso all’attenzione del Consiglio. Quest’ultimo non ha dimostrato che l’ingerenza molto significativa nel diritto di proprietà della ricorrente sia giustificata e proporzionata. L’ingerenza nei confronti della ricorrente va al di là dell’incidenza finanziaria ed ha anche dato origine ad un pregiudizio alla sua reputazione. |
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5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio ha commesso un errore manifesto di valutazione. Contrariamente all’unico motivo per la sua inclusione nell’elenco, non vi sarebbe alcuna informazione o elemento di prova disponibile che la ricorrente abbia effettivamente provveduto a «fornire sostegno al regime in Siria» e a trarre vantaggio dal regime. Il Consiglio ha altresì erroneamente identificato la ricorrente come «Tri Ocean Trading a.k.a. Tri-Ocean Energy» lasciando intendere che le due persone giuridiche ne formano in realtà una. La ricorrente costituisce una società separata, distinta dalla Tri Ocean Trading. |
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15.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 448/35 |
Ricorso proposto il 24 ottobre 2014 — Gazprom Neft/Consiglio
(Causa T-735/14)
(2014/C 448/44)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Gazprom Neft OAO (San Pietroburgo, Russia) (rappresentante: L. Van den Hende e S. Cogman, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare l’articolo 4 della decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014; |
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— |
annullare l’articolo 3 e l’articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014; e |
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— |
condannare il Consiglio al rimborso delle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 296 TFUE.
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2. |
Secondo motivo, vertente sull’inadeguata base giuridica delle disposizioni impugnate.
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3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e dei diritti fondamentali.
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15.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 448/36 |
Ricorso proposto il 27 ottobre 2014 — Monster Energy/UAMI — Home Focus (MoMo Monsters)
(Causa T-736/14)
(2014/C 448/45)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Monster Energy Company (Corona, Stati Uniti) (rappresentante: P. Brownlow, Solicitor)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Home Focus Development Ltd (Tortola, Isole Vergini britanniche)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Richiedente: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio denominativo «MoMo Monsters» — Domanda di registrazione di marchio comunitario n. 1 0 5 13 372
Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 7 agosto 2014 nel procedimento R 1167/2013-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
condannare l’UAMI alle spese. |
Motivo invocato
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— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009. |
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15.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 448/37 |
Ricorso proposto il 27 ottobre 2014 — Hersill/UAMI — KCI Licensing (VACUP)
(Causa T-741/14)
(2014/C 448/46)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Hersill, SL (Móstoles, Spagna) (rappresentante: M. Aznar Alonso, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: KCI Licensing, Inc. (San Antonio, Stati Uniti)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Richiedente: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Domanda di registrazione di marchio comunitario n. 9 9 43 499
Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 14 agosto 2014 nel procedimento R 1520/2013-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
dichiarare fondato il presente ricorso e annullare la decisione impugnata; |
|
— |
condannare l’UAMI e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese, qualora compaiano come parti nel presente procedimento. |
Motivi invocati
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— |
Violazione dell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 e della regola 22, paragrafo 3, del regolamento n. 2868/95; |
|
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
Tribunale della funzione pubblica
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15.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 448/38 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 6 novembre 2014 — DH/Parlamento
(Causa F-4/14) (1)
((Funzione pubblica - Funzionario in prova - Articolo 34 dello Statuto - Rapporto sul periodo di prova attestante la manifesta inattitudine del funzionario in prova - Proroga della durata del periodo di prova - Nuova assegnazione - Licenziamento alla fine del periodo di prova - Condizioni di svolgimento del periodo di prova - Insufficienza professionale - Dovere di sollecitudine - Principio di buona amministrazione))
(2014/C 448/47)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: DH (rappresentanti: A. Salerno e B. Cortese, avvocati)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Alves e M. Ecker, agenti)
Oggetto
La domanda volta all’annullamento della decisione di licenziamento del ricorrente al termine del periodo di prova.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
DH sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dal Parlamento europeo. |
(1) GU C 61 del 1o.3.2014, pag. 22.
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15.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 448/38 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 5 novembre 2014 — CY/BCE
(Causa F-68/13) (1)
((Decesso della parte ricorrente - Riapertura della fase orale - Rinuncia dell’avente causa al diritto di riassumere la causa - Non luogo a statuire))
(2014/C 448/48)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: CY (rappresentanti: L. Levi e M. Vandenbussche, avvocati)
Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: E. Carlini e F. Feyerbacher, agenti, B. Wägenbaur, avvocato)
Oggetto
La domanda di annullare, da un lato, la decisione di chiudere l’inchiesta amministrativa condotta per fatti concernenti le molestie psicologiche di cui la ricorrente sarebbe stata vittima e, dall’altro, la relazione d’inchiesta nonché il risarcimento dei danni morali asseritamente subiti.
Dispositivo
|
1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
|
2) |
Ciascuna parte sopporta le proprie spese |
(1) GU C 274 del 21/09/2013, pag. 31.
|
15.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 448/39 |
Ricorso proposto il 4 settembre 2014 — ZZ/Commissione europea
(Causa F-90/14)
(2014/C 448/49)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: Hans-Robert Ilting, Rechtsanwalt)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
Domanda diretta, da un lato, all’annullamento della decisione di non concedere al ricorrente, a decorrere dal 1o settembre 2013, l’assegno per figli a carico in quanto sua figlia non riceve più una «formazione scolastica o professionale» ai sensi dell’articolo 2 dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari e, dall’altro, alla condanna del suo datore di lavoro a continuare a versargli tale assegno nonché a rimborsargli le spese per malattia sostenute per sua figlia retroattivamente, a decorrere dal 1o settembre 2013.
Conclusioni del ricorrente
|
— |
Annullare la decisione della convenuta n. HR.D.2/AS/ac/Ares(2014), del 5 giugno 2014, in risposta al suo reclamo registrato il 12 febbraio 2014 dall’«Ufficio reclami e supervisione procedimenti», HR.D.2, con il n. R/227/14; |
|
— |
ingiungere all’APN di riconoscere, con effetto retroattivo a decorrere dal 1o settembre 2013, che sua figlia, a suo carico, riceve ininterrottamente una formazione professionale e, pertanto, di continuare a versare detto assegno per sua figlia retroattivamente a decorrere dal 1o settembre 2013, nonché di continuare a versare i rimborsi per malattia di sua figlia retroattivamente a decorrere dal 1o settembre 2013. |
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15.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 448/40 |
Ricorso proposto il 10 settembre 2014 — ZZ/Parlamento europeo
(Causa F-92/14)
(2014/C 448/50)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: Günther Maximini, Rechtsanwalt)
Convenuto: Parlamento europeo
Oggetto e descrizione della controversia
Domanda volta, da un lato, all’annullamento della decisione di rigetto con la quale il Parlamento si è rifiutato di risarcire il danno subito dal ricorrente a seguito della violazione dei suoi diritti della personalità e delle disposizioni del regolamento 45/2011 nell’ambito di un precedente procedimento e, dall’altro, al risarcimento del danno morale asseritamente subito, unitamente agli interessi.
Conclusioni del ricorrente
|
— |
Annullare la decisione del convenuto del 5 marzo 2014, recante rigetto della domanda di risarcimento del ricorrente del 16 dicembre 2013, nonché la decisione implicita di rigetto del conseguente reclamo del 24 marzo 2014, e, in subordine, la nuova decisione di rigetto di autore sconosciuto del 29 luglio 2014; |
|
— |
condannare il convenuto a versare al ricorrente EUR 30 000 a titolo di risarcimento del danno morale, unitamente ad interessi di mora al tasso del 5 % superiore al tasso di base sull’importo di EUR 25 000 a decorrere dal 1o febbraio 2014, e su quello di EUR 5 000 a decorrere dal 1o maggio 2014; |
|
— |
condannare il convenuto al pagamento delle spese del procedimento, di quelle della fase precontenziosa e di tutti i compensi e le spese necessariamente sostenuti dal ricorrente. |
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15.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 448/40 |
Ricorso proposto il 29 settembre 2014 — ZZ/Consiglio
(Causa F-99/14)
(2014/C 448/51)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: M. Velardo, avocat)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento parziale di due comunicazioni al personale del Consiglio nei limiti in cui esse collegano il beneficio del rimborso delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d'origine e dei giorni per il viaggio all’indennità di dislocazione o di espatrio, e la condanna del convenuto al risarcimento del danno morale e materiale asseritamente subito.
Conclusioni del ricorrente
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— |
Annullare, ai sensi dell’articolo 270 TFUE, la decisione contenuta nella Comunicazione al personale («CP») 13/14 (decisione n. 2/2014) del 9 gennaio 2014, che ha modificato il regime applicabile ai giorni per il viaggio, a seguito dell’applicabilità, a decorrere dal 1o gennaio 2014, della disposizione di cui all’articolo 7 dell’allegato V dello Statuto, nonché quella contenuta nella Comunicazione al personale («CP») 9/14 (decisione n. 12/2014), che ha modificato il regime delle spese di viaggio a seguito dell’applicabilità, a decorrere dal 1o gennaio 2014, della disposizione di cui all’articolo 8 dell’allegato VII dello Statuto, modificato dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo Statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale L 287 del 29 ottobre 2013. La domanda di annullamento è limitata alla parte di tali CP che collega il diritto alle spese di viaggio e ai giorni per il viaggio all’indennità di dislocazione o di espatrio, nonché all’articolo 6 della CP 9/14 che ha introdotto nuovi criteri per la determinazione del luogo d’origine; |
|
— |
condannare il convenuto a versare al ricorrente l’importo di EUR 1 69 051,96 a titolo del danno materiale subito, nonché EUR 40 000 a titolo del danno morale; |
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— |
condannare il convenuto al risarcimento del danno e al pagamento degli interessi di mora e compensativi al tasso del 6,75 % per il danno morale e materiale subito; |
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— |
condannare il Consiglio alle spese. |
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15.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 448/41 |
Ricorso proposto il 29 settembre 2014 — ZZ e a./Consiglio
(Causa F-100/14)
(2014/C 448/52)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: ZZ e a. (rappresentante: S. Orlandi, avocat)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Oggetto e descrizione della controversia
La dichiarazione d’inapplicabilità degli articoli 7 dell’allegato V e 8 dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari, come modificato dal regolamento n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo Statuto dei funzionari e il RAA, e l’annullamento delle decisioni di revoca del beneficio del rimborso delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d’origine e dei giorni per il viaggio.
Conclusioni dei ricorrenti
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— |
Dichiarare l’illegittimità degli articoli 7 dell’allegato V e 8 dell’allegato VII dello Statuto; |
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— |
annullare la decisione di non accordare più nessun giorno per il viaggio né il rimborso delle spese di viaggio annuali ai ricorrenti a decorrere dall’anno 2014; |
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— |
condannare il Consiglio alle spese. |