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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 447 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
57° anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2014/C 447/01 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7414 — ReAssure/HSBC Life UK) ( 1 ) |
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2014/C 447/02 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7437 — Blackstone/TPG/Kensington) ( 1 ) |
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2014/C 447/03 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7425 — Robert Bosch / BSH Bosch und Siemens Hausgeräte) ( 1 ) |
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2014/C 447/04 |
Non opposizione a un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7307 — Electricity Supply Board/Vodafone Ireland/JV) ( 1 ) |
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2014/C 447/05 |
Non opposizione a un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7381 — Airbus/Singapore Airlines/AATC) ( 1 ) |
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2014/C 447/06 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7231 — Vodafone/ ONO) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2014/C 447/07 |
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2014/C 447/08 |
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2014/C 447/09 |
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2014/C 447/10 |
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2014/C 447/11 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2014/C 447/12 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca |
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2014/C 447/13 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca |
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2014/C 447/14 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca |
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2014/C 447/15 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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13.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 447/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.7414 — ReAssure/HSBC Life UK)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/C 447/01)
Il 5 dicembre 2014 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32014M7414. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
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13.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 447/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.7437 — Blackstone/TPG/Kensington)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/C 447/02)
Il 5 dicembre 2014 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32014M7437. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
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13.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 447/2 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.7425 — Robert Bosch / BSH Bosch und Siemens Hausgeräte)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/C 447/03)
Il 3 dicembre 2014 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesca e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32014M7425. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
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13.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 447/2 |
Non opposizione a un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.7307 — Electricity Supply Board/Vodafone Ireland/JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/C 447/04)
Il 24 ottobre 2014 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32014M7307. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
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13.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 447/3 |
Non opposizione a un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.7381 — Airbus/Singapore Airlines/AATC)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/C 447/05)
L'8 dicembre 2014 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32014M7381. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
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13.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 447/3 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.7231 — Vodafone/ONO)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/C 447/06)
Il 2 luglio 2014 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32014M7231. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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13.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 447/4 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
12 dicembre 2014
(2014/C 447/07)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,2450 |
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JPY |
yen giapponesi |
147,41 |
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DKK |
corone danesi |
7,4370 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,79250 |
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SEK |
corone svedesi |
9,3700 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,2010 |
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ISK |
corone islandesi |
|
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NOK |
corone norvegesi |
9,1190 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
27,590 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
308,93 |
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LTL |
litas lituani |
3,45280 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,1735 |
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RON |
leu rumeni |
4,4673 |
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TRY |
lire turche |
2,8523 |
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AUD |
dollari australiani |
1,5056 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,4417 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
9,6517 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
1,5946 |
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SGD |
dollari di Singapore |
1,6307 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 372,22 |
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ZAR |
rand sudafricani |
14,4769 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,7049 |
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HRK |
kuna croata |
7,6740 |
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IDR |
rupia indonesiana |
15 579,32 |
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MYR |
ringgit malese |
4,3502 |
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PHP |
peso filippino |
55,410 |
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RUB |
rublo russo |
71,4175 |
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THB |
baht thailandese |
40,824 |
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BRL |
real brasiliano |
3,3071 |
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MXN |
peso messicano |
18,5119 |
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INR |
rupia indiana |
77,7677 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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13.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 447/5 |
Adozione della decisione della Commissione sul piano nazionale transitorio comunicato dalla Repubblica portoghese a norma dell’articolo 32, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(2014/C 447/08)
L’11 dicembre 2014 la Commissione ha adottato la decisione C(2014) 9360 sul piano nazionale transitorio comunicato dalla Repubblica portoghese a norma dell’articolo 32, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (1).
Il documento è disponibile su Internet al seguente indirizzo: https://circabc.europa.eu/w/browse/36205e98-8e7a-47d7-808d-931bc5baf6ee
(1) GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.
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13.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 447/6 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 2014
che notifica a un paese terzo la possibilità di essere identificato dalla Commissione come paese terzo non cooperante a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
(2014/C 447/09)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (1), in particolare l’articolo 32,
considerando quanto segue:
1. INTRODUZIONE
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1005/2008 («il regolamento INN») istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN). |
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(2) |
Il capo VI del regolamento INN stabilisce la procedura concernente l’identificazione dei paesi terzi non cooperanti, i provvedimenti da adottare in relazione a tali paesi, l’elaborazione di un elenco di tali paesi, la radiazione da tale elenco, la pubblicità dell’elenco e le misure di emergenza. |
|
(3) |
In conformità all’articolo 32 del regolamento INN, la Commissione deve notificare ai paesi interessati la possibilità di essere identificati come paesi terzi non cooperanti. Tale notifica è di natura preliminare. La notifica deve basarsi sui criteri di cui all’articolo 31 del regolamento INN. La Commissione deve inoltre adottare tutti i provvedimenti previsti all’articolo 32 del regolamento citato nei confronti dei paesi terzi destinatari di una notifica. In particolare, la Commissione deve includere nella notifica le informazioni sui fatti essenziali e sulle considerazioni che motivano tale identificazione, offrire a tali paesi la possibilità di rispondere fornendo prove atte a confutare l’identificazione o, se del caso, un piano d’azione inteso a risanare la situazione nonché i provvedimenti correttivi adottati. La Commissione deve accordare ai paesi terzi destinatari di una notifica tempo adeguato per rispondere alla notifica, nonché un termine ragionevole per porre rimedio alla situazione. |
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(4) |
A norma dell’articolo 31 del regolamento INN, la Commissione è tenuta a identificare i paesi terzi che considera come paesi terzi non cooperanti in materia di lotta contro la pesca INN. Devono essere identificati come non cooperanti i paesi terzi che non adempiono all’obbligo ad essi imposto dal diritto internazionale, nella loro qualità di Stati di bandiera, Stati di approdo, Stati costieri o Stati di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN. |
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(5) |
L’identificazione dei paesi terzi non cooperanti deve essere basata sull’esame di tutte le informazioni indicate all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento INN. |
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(6) |
A norma dell’articolo 33 del regolamento INN, il Consiglio è tenuto ad elaborare un elenco dei paesi terzi non cooperanti. Le misure stabilite, fra l’altro, all’articolo 38 del regolamento INN si applicano a tali paesi. |
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(7) |
A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento INN, l’accettazione di certificati di cattura convalidati da parte di Stati terzi di bandiera è subordinata alla notifica alla Commissione delle disposizioni in materia di attuazione, controllo ed esecuzione delle leggi, dei regolamenti e delle misure di conservazione e di gestione applicabili ai pescherecci dei paesi terzi interessati. |
|
(8) |
A norma dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento INN, la Commissione è tenuta a cooperare sul piano amministrativo con i paesi terzi su questioni attinenti all’attuazione di detto regolamento. |
2. PROCEDURA RELATIVA ALLE ISOLE SALOMONE
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(9) |
La notifica delle Isole Salomone come Stato di bandiera è stata accettata dalla Commissione in conformità all’articolo 20 del regolamento INN a decorrere dal 1o gennaio 2010. |
|
(10) |
Dall’11 al 14 febbraio 2014 la Commissione, con il sostegno dell’Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA), ha visitato le Isole Salomone nell’ambito della cooperazione amministrativa di cui all’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento INN. |
|
(11) |
Scopo della visita era verificare le informazioni concernenti le disposizioni delle Isole Salomone in materia di attuazione, controllo ed esecuzione delle leggi, dei regolamenti e delle misure di conservazione e di gestione che devono essere rispettate dai pescherecci di tale paese, nonché le misure da esso adottate per ottemperare ai propri obblighi in materia di lotta contro la pesca INN e soddisfare i requisiti e gli aspetti relativi all’attuazione del sistema di certificazione delle catture dell’Unione. |
|
(12) |
La relazione finale sulla visita è stata inviata alle Isole Salomone il 28 febbraio 2014. |
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(13) |
Le osservazioni preliminari delle Isole Salomone su tale relazione finale sono pervenute il 6 maggio 2014 e il 20 maggio 2014. Risposte formali alle osservazioni sul quadro giuridico e amministrativo sono state trasmesse il 1o ottobre 2014 e il 6 ottobre 2014. |
|
(14) |
In seguito alla richiesta della Commissione del 19 marzo 2014, ulteriori informazioni sull’applicazione del sistema di certificazione delle catture dell’Unione sono state trasmesse dalle autorità delle Isole Salomone il 28 marzo 2014 e il 7 giugno 2014. |
|
(15) |
Il 20 maggio 2014 si è svolta una riunione tra le autorità delle Isole Salomone e i servizi della Commissione. |
|
(16) |
Le Isole Salomone sono membro della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC). Tale paese ha ratificato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 (UNCLOS) e l’accordo delle Nazioni Unite ai fini dell’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (UNFSA) del 1995. Fa inoltre parte della Convenzione dell’Organizzazione per la pesca nel Pacifico del sud (2) (South Pacific Forum Fisheries Agency — FFA) e dell’accordo di Nauru relativo alla gestione delle attività di pesca di interesse comune (3). |
|
(17) |
Per valutare l’osservanza, da parte delle Isole Salomone, degli obblighi internazionali come Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, sanciti negli accordi internazionali menzionati al considerando (16) e stabiliti dalle pertinenti organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) menzionate nel considerando (16), la Commissione ha cercato e analizzato tutte le informazioni che ha ritenuto necessarie ai fini di tale esercizio. |
|
(18) |
La Commissione si è inoltra avvalsa delle informazioni tratte dai dati disponibili pubblicati dalla WCPFC nonché di informazioni pubblicamente disponibili. |
3. POSSIBILITÀ PER LE ISOLE SALOMONE DI ESSERE IDENTIFICATE COME PAESE TERZO NON COOPERANTE
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(19) |
A norma dell’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento INN, la Commissione ha esaminato gli obblighi spettanti alle Isole Salomone come Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione. Ai fini di tale esame la Commissione ha preso in considerazione i criteri elencati all’articolo 31, paragrafi da 4 a 7, del regolamento INN. |
3.1 Ricorrenza di pescherecci INN e di flussi commerciali INN (articolo 31, paragrafo 4, del regolamento INN)
|
(20) |
Dalle informazioni tratte dagli elenchi dei pescherecci INN delle ORGP risulta che non esistono pescherecci battenti bandiera delle Isole Salomone negli elenchi INN provvisori o definitivi e che non esistono precedenti documentati di pescherecci battenti bandiera delle Isole Salomone sulla base dei quali la Commissione potrebbe analizzare il comportamento di tale paese con riguardo ad attività ricorrenti di pesca INN in conformità all’articolo 31, paragrafo 4, lettera a), del regolamento INN. |
|
(21) |
La Commissione, in conformità all’articolo 31, paragrafo 4, lettera b), del suddetto regolamento, ha esaminato anche le misure adottate dalle Isole Salomone per quanto riguarda l’accesso al proprio mercato di prodotti della pesca provenienti dalla pesca INN. |
|
(22) |
Valutate tutte le informazioni di cui dispone, la Commissione ritiene che le Isole Salomone non siano in grado di garantire che i prodotti della pesca introdotti nel suo territorio o in impianti di trasformazione ivi situati non provengono da attività di pesca INN. Ciò è dovuto a problemi sistemici che ostacolano la tracciabilità delle catture da parte delle autorità delle Isole Salomone, in quanto mancano dati ufficiali sul pesce sbarcato, importato e/o trasformato. I principali elementi sui quali la Commissione ha basato la propria valutazione sono riassunti ai considerando da (23) a (39). |
|
(23) |
Le principali attività di pesca esercitate nelle acque soggette alla giurisdizione delle Isole Salomone non sono condotte da navi bandiera di tale paese, ma da navi battenti bandiera straniera che in alcuni casi utilizzano i porti locali. Nella relazione per la 9a sessione del comitato scientifico della WCPFC (4) del 2013, le Isole Salomone riferiscono che nelle loro acque hanno operato nel 2012 complessivamente 434 navi, di cui 214 pescherecci con reti a circuizione, 200 pescherecci con palangari e 20 pescherecci con lenze e canne. Solo 6 pescherecci con reti a circuizione, 2 pescherecci con palangari e 2 pescherecci con lenze e canne battevano bandiera delle Isole Salomone. Durante la visita della Commissione nel febbraio 2014 le autorità delle Isole Salomone hanno confermato che 401 navi adibite alla pesca industriale sono state autorizzate a praticare attività di pesca nelle acque delle Isole Salomone. La diminuzione delle navi autorizzate a partire dal 2012 è dovuta alla riduzione del numero di licenze rilasciate per le navi che operano nell’ambito dell’accordo di noleggio. Tuttavia, vi sono ancora 143 pescherecci con palangari e 2 pescherecci con reti a circuizione noleggiati da cinque società locali. Le dimensioni della flotta coinvolta giustificano la necessità di misure atte a garantire che i prodotti ittici provenienti dalla pesca INN non abbiano accesso al mercato delle Isole Salomone. |
|
(24) |
Secondo il progetto del piano di gestione e di sviluppo degli stock di tonno presentato nel novembre 2013 dalle Isole Salomone, nel 2012 il totale delle catture effettuate nella zona economica esclusiva (ZEE) delle Isole Salomone era pari a 93 000 tonnellate, che rappresentano circa la metà delle catture degli anni precedenti (185 000 tonnellate nel 2010 e 177 000 tonnellate nel 2011). |
|
(25) |
L’industria di trasformazione del tonno nelle Isole Salomone è in espansione. Esistono infatti numerosi progetti di investitori stranieri per la creazione di nuovi impianti in partecipazione con le Isole Salomone. La Commissione ha pertanto analizzato la situazione relativa alle attività di questo settore e il loro eventuale impatto sull’accesso di prodotti ittici provenienti dalla pesca INN al mercato delle Isole Salomone. |
|
(26) |
Il piano d’azione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (5) fornisce orientamenti su misure di mercato concordate a livello internazionale volte a contribuire alla riduzione o all’eliminazione degli scambi di pesci e di prodotti della pesca provenienti da attività INN. Esso raccomanda, al punto 71, che gli Stati adottino opportune disposizioni per migliorare la trasparenza dei loro mercati e consentire la tracciabilità dei pesci e dei prodotti della pesca. Parimenti, il codice di condotta per una pesca responsabile dell’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (codice di condotta della FAO) presenta, in particolare all’articolo 11, una serie di buone pratiche per le attività successive alla cattura e per un commercio internazionale responsabile. L’articolo 11.1.11 di tale codice di condotta (6) invita gli Stati a garantire che gli scambi internazionali e nazionali di pesci e prodotti della pesca si svolgano secondo pratiche corrette di conservazione e di gestione, grazie a un più efficace sistema di identificazione dell’origine di tali prodotti. |
|
(27) |
Nel corso della visita alle Isole Salomone del febbraio 2014 la Commissione ha incontrato un operatore di un impianto di trasformazione del tonno i cui prodotti sono esportati nell’Unione. |
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(28) |
Secondo tale operatore economico, l’impianto di trasformazione è esclusivamente rifornito dai pescherecci con reti a circuizione battenti bandiera delle Isole Salomone per quanto riguarda la produzione di filetti di tonno cotti o fiocchi di tonno per il mercato dell’Unione. Il resto proviene da pescherecci con palangari ed è destinato principalmente agli Stati Uniti o al mercato regionale (Isole Figi, Vanuatu, Papua Nuova Guinea). L’impianto di trasformazione sarebbe rifornito esclusivamente con prodotti nazionali senza l’importazione di materie prime. In tale contesto occorre tuttavia sottolineare che, secondo l’interpretazione delle autorità competenti, tutte le catture ottenute nella ZEE delle Isole Salomone sono considerate originarie delle Isole Salomone a prescindere dalla bandiera del peschereccio, contrariamente alle norme di origine di base contenute nel diritto dell’Unione (7). È risultato inoltre evidente che le autorità delle Isole Salomone non avevano introdotto alcun provvedimento specifico per controllare la provenienza delle materie prime di pesce e che non sono state individuate misure specifiche per controllare l’accesso al mercato delle Isole Salomone di prodotti ittici provenienti dalla pesca INN. A tale riguardo sussiste il rischio che materie prime catturate da pescherecci battenti bandiera di un paese diverso dalle Isole Salomone, inclusi i paesi che non sono autorizzati a esportare nell’Unione a norma del regolamento INN, entrino nell’industria di trasformazione senza un adeguato controllo sulla tracciabilità dei prodotti stessi. |
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(29) |
Durante la visita la Commissione ha incontrato anche altri operatori. La Commissione si è adoperata per verificare i principi fondamentali e le politiche applicate dagli operatori per quanto riguarda la tracciabilità dei flussi commerciali di prodotti della pesca dalla rete al piatto. Gli operatori non sono stati in grado di rispondere chiaramente alle domande sulla catena di tracciabilità e sui quantitativi venduti e trasformati. Per quanto riguarda le materie prime vendute agli impianti di trasformazione delle Isole Salomone e di altri paesi terzi, detti impianti si basano esclusivamente su stime del peso e sulle fatture che ricevono dai loro clienti senza effettuare ulteriori verifiche sui prodotti. In nessuna fase è effettuato un controllo o una verifica reale. Analogamente, il gestore dell’impianto di trasformazione attribuisce un codice a ciascun lotto di materie prime non appena lo riceve, ma in seguito i prodotti non sono soggetti a un controllo sistematico lungo la catena di trasformazione e non è possibile garantire un collegamento affidabile tra il prodotto finale e le catture effettive da cui proviene. |
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(30) |
Inoltre, il livello di conoscenza dei funzionari doganali delle Isole Salomone è risultato molto elementare. I funzionari doganali si basano su quanto dichiarato dagli operatori nella dichiarazione di esportazione senza un’ulteriore verifica dei quantitativi e non esiste un sistema di tracciabilità che metta in relazione la partita con le dichiarazioni doganali. Pertanto le autorità non dispongono di un sistema di controllo delle materie prime utilizzate per la trasformazione dei prodotti della pesca e non possono stabilire un legame tra le materie prime presenti sul mercato delle Isole Salomone e i prodotti della pesca esportati. |
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(31) |
Per quanto riguarda i sistemi messi in atto per garantire la tracciabilità, la Commissione ha concluso che le Isole Salomone non erano in grado di garantire un controllo sistematico degli sbarchi. Anche se le autorità locali hanno dichiarato che il 100 % degli sbarchi è oggetto di controlli nei due porti autorizzati, non sono state in grado di dimostrare come siano utilizzati gli ispettori per garantire tale copertura. La Commissione ha riscontrato che un solo ispettore è stato distaccato nel porto in cui avviene la maggior parte degli sbarchi, mentre altri ispettori si recano nell’altro porto (che non si trova sull’isola principale dove le autorità hanno la loro sede amministrativa principale e le loro risorse) dopo ogni sbarco. Le Isole Salomone hanno riconosciuto la necessità di rafforzare il sistema nazionale di controllo e sorveglianza, ossia potenziare il sistema di tracciabilità dei prodotti della pesca, introdurre dichiarazioni di sbarco e controlli sistematici e intensificare la cooperazione con le autorità doganali. |
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(32) |
Un’analisi approfondita dei certificati di cattura convalidati dalle autorità delle Isole Salomone per le esportazioni nell’Unione ha evidenziato una serie di carenze nel processo di convalida. La visita della Commissione del febbraio 2014 ha confermato tale analisi. Si è in particolare concluso che mancava un controllo sistematico delle informazioni contenute nei certificati di cattura. Non esisteva alcun sistema di tracciabilità e i quantitativi indicati nei certificati di cattura erano stabiliti dall’operatore. Le autorità competenti devono basarsi interamente su tali informazioni. I certificati di cattura per le importazioni dirette di prodotti trasformati sono sistematicamente convalidati dopo che la spedizione ha lasciato le Isole Salomone. Le Isole Salomone non sono in grado di garantire il controllo o la tracciabilità di questi prodotti, che non sono mai sottoposti a controlli fisici. |
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(33) |
Inoltre l’unico funzionario responsabile della convalida non ha accesso diretto a dati di controllo quali il sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS), i giornali di bordo o informazioni sulle licenze. Per effettuare una verifica o un controllo incrociato prima della convalida è necessario telefonare alla sede del ministero della pesca e delle risorse marine, in cui sono centralizzate le informazioni pertinenti. Non era disponibile alcuna documentazione in merito a verifiche di questo tipo. |
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(34) |
Il fatto che la convalida sia sistematicamente effettuata il giorno stesso della dichiarazione dell’esportatore (con pochissime eccezioni) indica che la verifica preventiva e i controlli incrociati dei dati sono limitati se non inesistenti. In ogni caso non è stata fornita alcuna documentazione sui controlli incrociati. |
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(35) |
Un certo numero di carenze sono state inoltre riscontrate nei certificati di cattura, in particolare incoerenze nel sistema di numerazione, informazioni insufficienti sulle misure di conservazione e di gestione applicabili e sulla zona di cattura, nonché gravi incoerenze nelle date, quali la menzione di una data di convalida che precede la dichiarazione dell’esportatore o di una dichiarazione di sbarco che precede la data di cattura. Tali errori fondamentali mettono in dubbio la credibilità dell’intera procedura di convalida. |
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(36) |
La Commissione ha inoltre individuato casi in cui non esistevano informazioni sugli sbarchi di pesce (non esistevano dichiarazioni di sbarco) e le autorità delle Isole Salomone utilizzavano in alternativa informazioni provenienti da autorizzazioni al trasbordo in porto per indicare i quantitativi nei certificati di cattura. Analogamente è stato osservato che gli operatori utilizzano modelli di certificati di cattura precompilati con informazioni sulle navi, sulle specie, sui codici dei prodotti ecc. Sono stati riscontrati casi in cui il certificato di cattura era stato convalidato lasciando in bianco righe per il tonno obeso o il tonno albacora, senza indicare i quantitativi. Questa situazione presenta il rischio di manipolazione del certificato di cattura dopo la convalida. |
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(37) |
Sono stati inoltre riscontrati diversi esempi di certificati di cattura in cui diverse versioni con quantitativi differenti sono state presentate all’importazione dei prodotti nell’Unione. Le Isole Salomone hanno spiegato che, a richiesta dell’operatore, rilasciano certificati di cattura supplementari per la stessa partita, senza chiedere il motivo della richiesta o la restituzione del certificato originale per evitare un utilizzo fraudolento. Tale pratica, insieme alle altre carenze riscontrate, comporta un considerevole rischio di riciclaggio di attività di pesca INN o almeno un rischio che pesce non ammissibile all’esportazione sia esportato nell’Unione. In particolare, i paesi della regione che non sono qualificati ad esportare prodotti della pesca nell’Unione potrebbero trarre vantaggio dalle carenze del sistema di convalida delle Isole Salomone per coprire il loro pesce ai fini di un’importazione indiretta nell’Unione. Ancora una volta, le Isole Salomone hanno dimostrato una mancanza di comprensione e di conoscenza del rischio generato da una sovracopertura dei quantitativi dovuta alla duplicazione o triplicazione dei certificati di cattura. |
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(38) |
Le Isole Salomone hanno riconosciuto tutte le carenze del sistema di certificazione delle catture presentate nei considerando da (32) a (37) e hanno motivato gli errori con l’incompetenza dei funzionari responsabili. Hanno spiegato che si sforzavano di migliorare il sistema di certificazione delle catture. A tale riguardo è stata elaborata una serie di procedure operative standard (POS) e il personale viene formato per agevolarne l’attuazione. Tuttavia, tutte queste informazioni riguardano progetti futuri che non hanno finora prodotto alcun risultato tangibile. Inoltre la Commissione si è adoperata per verificare se il processo di convalida dei certificati di cattura è migliorato a seguito della visita del febbraio 2014 e dell’introduzione di misure di salvaguardia da parte delle Isole Salomone. Tuttavia, sulla base delle informazioni di cui dispone, la Commissione non ha rilevato alcun miglioramento. |
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(39) |
Tenuto conto dell’accertata mancanza di un sistema di tracciabilità e del fatto che le autorità nazionali non dispongono di informazioni sul pesce sbarcato, le Isole Salomone non sono in grado di garantire che i prodotti della pesca introdotti nel loro territorio o in impianti di trasformazione ivi stabiliti non provengano dalla pesca INN, come spiegato nei considerando da (28) a (37). La possibilità di controllare l’accesso di prodotti della pesca INN e la loro successiva esportazione è inoltre compromessa dall’ambigua applicazione delle norme di origine, come stabilito nel considerando (28), nonché dall’assenza di misure di conservazione e di gestione chiare, descritta nei considerando da (63) a (68). |
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(40) |
Pertanto, sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione nonché delle dichiarazioni rilasciate dalle Isole Salomone, si è potuto stabilire, a norma dell’articolo 31, paragrafo 3, e paragrafo 4, lettera b), del regolamento INN, che le Isole Salomone non hanno osservato l’obbligo, ad esse imposto dal diritto internazionale in qualità di Stato costiero e di Stato commercializzazione, di impedire l’accesso al proprio mercato di prodotti ittici provenienti dalla pesca INN. |
3.2 Mancata cooperazione ed esecuzione (articolo 31, paragrafo 5, del regolamento INN)
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(41) |
La Commissione ha valutato se le Isole Salomone cooperano in modo efficace rispondendo alle sue richieste di indagare sulla pesca INN e sulle attività connesse, di fornire informazioni in proposito e di assicurare un seguito adeguato. |
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(42) |
Tuttavia, come spiegato nella sezione 3.1 della presente decisione, anche se le autorità delle Isole Salomone che partecipano all’attuazione del sistema di certificazione delle catture previsto dal regolamento INN in generale collaborano e rispondono alle richieste di informazione o di verifica, la mancanza di trasparenza e la difficoltà o l’impossibilità di garantire la tracciabilità dei prodotti della pesca compromettono l’affidabilità e l’esattezza delle loro risposte. |
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(43) |
Nel valutare l’osservanza globale, da parte delle Isole Salomone, degli obblighi ad esse spettanti in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo e Stato costiero, la Commissione ha inoltre esaminato se tale paese coopera con altri Stati di bandiera alla lotta contro la pesca INN. |
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(44) |
In tale contesto la visita della Commissione del febbraio 2014 ha rivelato una scarsa disponibilità delle autorità delle Isole Salomone a cooperare con gli Stati di bandiera delle navi operanti nelle acque soggette alla loro giurisdizione nell’ambito di diversi accordi di pesca; tali autorità, infatti, non trasmettevano sistematicamente agli Stati di bandiera informazioni relative alle navi. Ciò costituisce una chiara indicazione del fatto che le Isole Salomone non ottemperano all’obbligo ad esse imposto dal diritto internazionale [con particolare riguardo all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), dell’UNFSA] di garantire un’efficace conservazione e gestione degli stock ittici transzonali presenti nelle proprie acque e una prevenzione efficace ed efficiente della pesca INN. Tale mancanza di cooperazione è inoltre in contrasto con il punto 40 delle linee guida volontarie della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera (8), in base al quale gli Stati di bandiera e gli Stati costieri dovrebbero sottoscrivere accordi di pesca unicamente qualora sia accertato che tali attività non mettano a repentaglio la sostenibilità delle risorse marine viventi presenti nella giurisdizione dello Stato costiero. |
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(45) |
Nonostante il gran numero di trasbordi di navi battenti bandiera straniera che si svolgono nelle Isole Salomone, il paese non ha instaurato una cooperazione con gli Stati di bandiera di tali navi. Pertanto le Isole Salomone non sono in grado di adempiere ai propri obblighi in qualità di Stato di approdo in applicazione dei punti da 52 a 64 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN. In particolare le Isole Salomone non adempiono ai propri obblighi in qualità di Stato di approdo nei confronti delle navi battenti bandiera straniera che fanno scalo nei loro porti, in quanto non cooperano con gli Stati di bandiera su questioni fondamentali quali lo scambio di informazioni sugli sbarchi, sui trasbordi e sui rifiuti dell’autorizzazione a utilizzare un porto. Mentre nella lettera del 6 maggio 2014 le autorità delle Isole Salomone avevano dichiarato che avrebbero scritto agli Stati di bandiera interessati per rafforzare la cooperazione al fine di ottenere i dati sui trasbordi necessari per i certificati di cattura relativi alle esportazioni nell’Unione, finora nessun accordo concreto è stato raggiunto con i paesi terzi quanto allo scambio di informazioni e di dati sui trasbordi. |
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(46) |
Per quanto riguarda la collaborazione con gli Stati membri dell’Unione sul controllo dei certificati di cattura convalidati dalle autorità delle Isole Salomone, il paese ha ricevuto domande di verifica da parte di tre Stati membri dell’Unione europea. Le domande sono state esaminate dalle autorità competenti ed è stata loro data una risposta tempestiva. Tuttavia, le risposte di solito si limitavano a confermare l’autenticità del certificato di cattura senza fornire ulteriori spiegazioni. In loco non era disponibile alcuna documentazione relativa a tali domande di verifica. |
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(47) |
La Commissione ha esaminato se le Isole Salomone avevano adottato misure di contrasto efficaci nei confronti degli operatori responsabili di pesca INN e se erano state inflitte sanzioni sufficientemente severe da privare i trasgressori dei benefici risultanti da tale pesca INN. |
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(48) |
Con riguardo all’osservanza e all’esecuzione delle norme, la visita della Commissione ha evidenziato che le Isole Salomone non dispongono di una legislazione specifica per far fronte alle attività di pesca INN. Tale omissione indica che le Isole Salomone non garantiscono il controllo dello Stato di bandiera sui pescherecci prescritto all’articolo 94 dell’UNCLOS. Inoltre il comportamento delle Isole Salomone per quanto riguarda l’osservanza e l’esecuzione delle norme non è conforme alle raccomandazioni del punto 21 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN, in base al quale gli Stati devono provvedere affinché le sanzioni applicabili alle attività di pesca INN esercitate da pescherecci nell’ambito della propria giurisdizione siano sufficientemente severe da prevenire, scoraggiare ed eliminare in modo efficace la pesca INN e da privare i trasgressori dei benefici risultanti dalle loro attività illecite. |
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(49) |
In effetti, in una relazione di audit pubblicata nel 2012 il revisore generale delle Isole Salomone (9) ha rilevato che la legge sulla pesca in vigore era obsoleta e non ottemperava agli obblighi assunti dal paese nell’ambito di accordi internazionali, regionali e subregionali. Le autorità che la Commissione ha incontrato durante la visita del febbraio 2014 si sono dichiarate d’accordo con tale constatazione. Un nuovo progetto di legge sulla pesca era stato presentato prima della visita. Tuttavia, le sanzioni contenute in detto progetto non sono sufficientemente severe per assicurare un efficace rispetto e per scoraggiare le violazioni ovunque si verifichino e privare i trasgressori dei benefici derivanti dalle loro attività illecite, come richiesto all’articolo 25, paragrafo 7, della convenzione della WCPFC (10). In particolare, il sistema di sanzioni si basa su un sistema di punti di penalità la cui base giuridica non è stata ancora stabilita. Le Isole Salomone hanno riconosciuto il carattere obsoleto del sistema, che non è stato applicato, e hanno spiegato che lo stavano rivedendo. Un progetto aggiornato di disegno di legge sulla pesca è stato presentato il 6 ottobre 2014. La situazione resta tuttavia ancora problematica a causa della mancanza di chiarezza per quanto riguarda le definizioni di infrazioni gravi, punti di penalità, infrazioni ripetute e il livello delle sanzioni e a causa dell’incertezza delle relative conseguenze giuridiche. |
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(50) |
Con riguardo alla capacità esistente delle Isole Salomone va notato che, secondo l’indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite (11), le Isole Salomone sono considerate un paese a basso sviluppo umano (143mo su 186 paesi nel 2013). Tale classificazione è confermata anche dall’allegato II del regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), in cui le Isole Salomone figurano nella categoria dei paesi meno sviluppati. Nell’elenco dei beneficiari dell’aiuto pubblico allo sviluppo dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) del Comitato di aiuto allo sviluppo (DAC), aggiornato al 1o gennaio 2013 per il 2012 (13), le Isole Salomone figurano tra i paesi meno sviluppati. A tale riguardo le limitazioni in termini di capacità finanziarie e amministrative delle autorità competenti possono essere considerate un fattore che pregiudica la capacità di questo paese di ottemperare ai propri obblighi in materia di cooperazione e di esecuzione. Si ricorda tuttavia che, più che alla capacità esistente delle Isole Salomone di adempiere ai propri obblighi internazionali, le carenze in materia di cooperazione e di esecuzione sono correlate alla mancanza di un quadro giuridico adeguato che consenta di realizzare azioni di controllo appropriate. A tale proposito la Commissione rileva che, sulla base delle informazioni ottenute durante la visita del febbraio 2014, non si può ritenere che le Isole Salomone non dispongano di risorse finanziarie bensì che manchino del necessario contesto giuridico e amministrativo atto a garantire l’efficiente ed efficace espletamento dei loro obblighi in quanto Stato di bandiera, Stato costiero, Stato di approdo e Stato di commercializzazione. |
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(51) |
Va inoltre sottolineato che, conformemente alle raccomandazioni di cui ai punti 85 e 86 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN concernenti i requisiti speciali dei paesi in via di sviluppo, l’Unione ha sostenuto le Isole Salomone nell’applicazione del regolamento INN attraverso un programma specifico di assistenza tecnica finanziato dalla Commissione (14). |
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(52) |
Considerata la situazione illustrata nella presente sezione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione nonché delle dichiarazioni rilasciate dal paese, si è potuto stabilire, a norma dell’articolo 31, paragrafi 3 e 5, del regolamento INN, che le Isole Salomone non hanno osservato gli obblighi ad esse incombenti a norma del diritto internazionale in qualità di Stato costiero e di Stato di commercializzazione con riguardo agli impegni di cooperazione e di esecuzione. |
3.3 Mancata applicazione delle norme internazionali (articolo 31, paragrafo 6, del regolamento INN)
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(53) |
Le Isole Salomone hanno ratificato l’UNCLOS e l’UNFSA e sono parte contraente della WCPFC. Fanno inoltre parte della convenzione FFA (Organizzazione per la pesca nel Pacifico del sud) e dell’accordo di Nauru relativo alla gestione delle attività di pesca di interesse comune. |
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(54) |
La Commissione ha esaminato le informazioni ritenute rilevanti in relazione allo status delle Isole Salomone come parte contraente della WCPFC. |
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(55) |
La Commissione ha esaminato inoltre le informazioni ritenute pertinenti con riguardo all’accordo delle Isole Salomone ad applicare le misure di conservazione e di gestione adottate dalla WCPFC. |
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(56) |
Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità delle Isole Salomone sulla situazione delle attività di pesca del tonno nelle loro acque, le catture prelevate dagli stock di tonno della ZEE delle Isole Salomone nel 2012 rappresentavano il 3,5 % delle catture nell’Oceano Pacifico centrale e occidentale (15), con una diminuzione del 50 % rispetto al 2010 e al 2011. |
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(57) |
Come dimostrano i dati presentati nel considerando (56), le Isole Salomone sembrano gestire cospicue risorse di tonno a livello mondiale e sono quindi tenute, in quanto Stato costiero, a garantire una gestione responsabile e sostenibile nel lungo termine di tale risorsa. Lo sfruttamento delle risorse biologiche da parte degli Stati costieri è disciplinato dagli articoli da 61 a 64 dell’UNCLOS e dagli articoli 7 e 8 dell’UNFSA. In base a tali disposizioni, gli Stati costieri dovrebbero promuovere l’obiettivo dell’utilizzo ottimale delle risorse biologiche nelle rispettive ZEE e garantire il rispetto delle misure di conservazione e di gestione da parte dei cittadini di altri Stati che esercitano attività di pesca in tali zone; essi dovrebbero inoltre cooperare con gli Stati e con le organizzazioni regionali che partecipano a tali attività. |
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(58) |
A tale proposito va osservato che, contrariamente a quanto previsto da tali norme e raccomandazioni, il quadro giuridico delle Isole Salomone non garantisce una gestione efficiente ed efficace delle navi operanti nelle acque soggette alla giurisdizione di tale paese. Il quadro giuridico non contiene neppure disposizioni chiare e trasparenti che definiscano misure di conservazione e di gestione applicabili per tutti i tipi di acque soggette alla giurisdizione delle Isole Salomone; laddove esistono tali disposizioni, mancano procedure chiare e trasparenti che ne garantiscano l’applicazione. Questi aspetti vengono analizzati più approfonditamente nei considerando da (59) a (75). |
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(59) |
Il modo in cui le Isole Salomone gestiscono le risorse di tonno costituisce la prova evidente dell’inadeguatezza del quadro giuridico di tale paese. Le Isole Salomone hanno spiegato che il piano nazionale esistente per la gestione e lo sviluppo degli stock di tonno (Solomon Islands National Tuna Management and Development Plan) è stato attuato solo in parte e deve pertanto essere sostituito da un nuovo piano. |
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(60) |
Il progetto del nuovo piano di gestione del tonno presentato alla Commissione nel novembre 2013 fornisce il quadro giuridico per la gestione delle risorse di tonno e si applica a tutte le acque delle Isole Salomone al di là delle 3 miglia nautiche, comprese le acque arcipelagiche. Questo documento, tuttavia, contiene semplicemente principi generali. Durante la visita della Commissione del febbraio 2014 le Isole Salomone hanno convenuto di riesaminare il progetto per tener conto della realtà delle loro operazioni e attività di pesca e del settore della pesca. Le Isole Salomone hanno dichiarato che il nuovo piano includerebbe misure di conservazione e di gestione subregionali, condizioni e regimi di licenze, limiti dei TAC, una gestione zonale per le acque arcipelagiche e le ZEE, punti di riferimento e norme per il controllo delle catture. |
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(61) |
Resta comunque il fatto che il piano vigente è obsoleto e, in quanto tale, disattende gli obblighi di cui all’articolo 61, paragrafi da 2 a 5, all’articolo 62, paragrafo 1, e all’articolo 64 dell’UNCLOS con riguardo all’utilizzo ottimale delle risorse grazie a idonee misure di conservazione e di gestione. |
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(62) |
Un’ulteriore carenza in materia di regolamentazione è rappresentata dal fatto che le Isole Salomone non hanno adottato misure di conservazione e di gestione chiare, basate sui migliori pareri scientifici e conformi agli obblighi ad esse spettanti nell’ambito dell’UNCLOS, dell’UNFSA e della WCPFC, per l’insieme delle acque soggette alla loro giurisdizione nazionale, comprese le acque arcipelagiche. Nel febbraio 2014 si è infatti constatato che le norme vigenti in materia di conservazione e di gestione mancano di trasparenza e di chiarezza [come spiegato nei considerando da (63) a (68)] e non sembrano basate sui migliori pareri scientifici né compatibili con tali pareri [come spiegato nei considerando da (69) a (75)]. |
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(63) |
Le acque soggette alla giurisdizione delle Isole Salomone sono designate come mare territoriale, acque arcipelagiche e ZEE. In base all’articolo 3 della convenzione della WCPFC, la zona di competenza della WCPFC comprende, in linea di principio, tutte le acque dell’Oceano Pacifico, comprese quelle soggette alla giurisdizione delle Isole Salomone. |
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(64) |
Tuttavia le Isole Salomone hanno riferito alla Commissione che, a loro parere, le acque soggette alla loro giurisdizione (mare territoriale, acque arcipelagiche e ZEE) non rientrano nella zona della convenzione WCPFC, nonostante quest’ultima abbia delegato alle sue parti contraenti l’attuazione delle misure di conservazione e di gestione da essa adottate. Inoltre, mentre l’accordo di Nauru limita lo sforzo di pesca mediante un regime di assegnazione di giorni in mare per nave (Vessel Day Scheme — VDS) applicabile in tutte le ZEE delle parti dell’accordo, tale limitazione non si applica alle acque arcipelagiche e territoriali delle Isole Salomone. |
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(65) |
In conformità agli articoli da 61 a 64 dell’UNCLOS, agli articoli 5, 7, 8, 9 e 10 dell’UNFSA e all’obiettivo generale e alle norme pertinenti della convenzione della WCPFC (in particolare gli articoli 2, 5, 7 e 8), gli Stati costieri hanno il preciso obbligo di adottare misure compatibili con le misure vigenti nella regione e nelle acque d’altura al fine di garantire la sostenibilità a lungo termine degli stock ittici transzonali e altamente migratori e promuoverne lo sfruttamento ottimale. Il codice di condotta della FAO raccomanda inoltre, ai punti 7.1, 7.2, 7.3 e 8.1, una serie di buone pratiche per conformarsi agli obblighi suddetti. |
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(66) |
Condizioni specifiche per i pescherecci operanti nelle acque delle Isole Salomone sono stabilite nella licenza di pesca, ossia il periodo di pesca, le specie di pesci da catturare, le zone di pesca e altre condizioni. Le navi battenti bandiera delle Isole Salomone hanno accesso alle acque arcipelagiche, mentre la flotta di navi operanti nell’ambito di contratti di noleggio e la flotta di navi operanti nell’ambito di accordi bilaterali/multilaterali hanno accesso allo sforzo di pesca dei pescherecci con reti a circuizione nella ZEE delle Isole Salomone, quale disciplinato e limitato a livello regionale nell’ambito del sistema VDS. Per i pescherecci con palangari e i pescherecci che operano in acque arcipelagiche sarebbero indicate misure di conservazione e di gestione nella licenza di pesca. Anche per i pescherecci con lenze e canne sarebbero indicate misure di conservazione e di gestione nella licenza di pesca. |
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(67) |
La mancanza di chiarezza e trasparenza delle norme applicabili in materia di conservazione e di gestione e dell’utilizzo effettivo dello sforzo di pesca nell’ambito del VDS, oltre alle numerose disposizioni vigenti per quanto riguarda l’accesso alla pesca di cui al considerando (66), compromettono e riducono la possibilità di porre effettivamente in atto una conservazione e gestione efficienti delle risorse di pesca delle Isole Salomone. |
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(68) |
Per concludere, in violazione degli obblighi illustrati nel considerando (65), non esistono norme di conservazione e di gestione chiare, trasparenti e compatibili per le acque arcipelagiche delle Isole Salomone. |
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(69) |
A norma dell’articolo 61 dell’UNCLOS, degli articoli 5 e 6 dell’UNFSA e degli articoli 5 e 6 della convenzione della WCPFC, gli Stati costieri devono determinare le catture ammissibili delle risorse biologiche nella propria ZEE sulla base dei migliori dati scientifici disponibili e secondo un approccio precauzionale; essi devono inoltre assicurare, mediante idonee misure di conservazione e di gestione, che le risorse biologiche e gli stock presenti nella ZEE e nelle altre acque soggette alla loro giurisdizione non siano messi a rischio dallo sfruttamento eccessivo. Il codice di condotta della FAO raccomanda, ai punti 7.3, 7.4 e 7.5, una serie di buone pratiche per conformarsi agli obblighi suddetti. |
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(70) |
Poiché le Isole Salomone ritengono che le norme della WCPFC non si applichino alle acque soggette alla loro giurisdizione, è difficile capire quali dati vengono raccolti e comunicati alla WCPFC. È possibile che tali dati non comprendano valutazioni di tutte le acque di pesca delle Isole Salomone. Nelle sue relazioni il comitato scientifico della WCPFC lamenta regolarmente la mancanza di dati esaustivi. Ad esempio, al punto 89 della relazione della 7a sessione del 2011 il comitato ha segnalato una serie di incongruenze tra le flotte per quanto riguarda le catture di tonnetto striato, tonno albacora e tonno obeso riportate nei giornali di bordo dei pescherecci con reti a circuizione e, data l’importanza di disporre, a fini scientifici, di dati precisi sulla composizione delle catture praticate da tali pescherecci, ha raccomandato di sottoporre la questione all’esame del comitato tecnico e di conformità (16). Al punto 37 esso ha sottolineato la mancanza di chiarezza dei dati relativi alla composizione delle catture della flotta operante con reti a circuizione e ha esortato le parti contraenti a lavorare per migliorare le stime di tali dati. Nel corso dell’8a sessione il comitato scientifico della WCPFC ha nuovamente sollevato il problema delle lacune e delle incongruenze dei dati (17) relativi alle catture e alla loro composizione, ha richiamato l’attenzione sugli obblighi di comunicazione nell’ambito dei contratti di nolo e formulato raccomandazioni di gestione per migliorare la situazione (18). Ha inoltre affrontato la questione della mancata o incompleta trasmissione dei dati ad opera di alcune parti contraenti, che in alcuni casi operano nelle acque soggette alla giurisdizione nazionale delle Isole Salomone. |
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(71) |
Le relazioni segnalano inoltre che il programma di osservazione non raggiunge ancora la copertura del 100 % prescritta dalla WCPFC e che, stando all’ultima relazione presentata al comitato scientifico nel 2012 (19), le Isole Salomone non si sono ancora conformate a tale disposizione. |
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(72) |
Con riguardo al tonnetto striato, nel corso della 7a sessione il comitato scientifico della WCPFC ha spiegato che, se si mantengono le pratiche di pesca di questi ultimi anni, i tassi e i volumi di cattura potrebbero ridursi in quanto gli stock sono sfruttati fino al livello di rendimento massimo sostenibile. Eventuali aumenti dello sforzo di pesca dovrebbero quindi formare oggetto di un’attenta sorveglianza (20). |
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(73) |
Nelle loro acque arcipelagiche le Isole Salomone non applicano le misure di conservazione e di gestione della WCPFC e hanno posto in atto solo un numero limitato di misure compatibili. Data la natura altamente migratoria e transzonale delle risorse tonniere e l’importanza degli stock di tonno e delle attività di pesca tonniera nella acque arcipelagiche delle Isole Salomone, che rappresentano un’importante zona di riproduzione per i tonnidi, tale situazione pregiudica qualsiasi sforzo di conservazione di questa risorsa nella regione del Pacifico. Pertanto, le Isole Salomone non provvedono affinché in tutte le acque soggette alla loro giurisdizione vengano applicate misure di conservazione e di gestione in conformità alle disposizioni emanate dalla WCPFC e all’obbligo di garantire che le specie soggette alla giurisdizione dello Stato costiero non siano messe a rischio da un eccessivo sfruttamento. |
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(74) |
La Commissione ha inoltre esaminato eventuali atti o omissioni delle Isole Salomone che potrebbero aver compromesso l’efficacia delle leggi, dei regolamenti o delle misure internazionali di conservazione e di gestione. |
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(75) |
A tale riguardo né il piano di gestione del tonno in vigore né il progetto del «piano di gestione e sviluppo degli stock di tonno delle Isole Salomone» stabiliscono obiettivi chiari per limitare il numero di licenze e il totale ammissibile di catture. La Commissione ritiene pertanto che la mancanza di misure di conservazione e di gestione comprometta il rispetto da parte delle Isole Salomone dei loro obblighi internazionali. Poiché il tonno è uno stock transzonale e altamente migratorio, per essere efficaci e sostenibili le relative misure di conservazione e di gestione devono essere coerenti e compatibili nell’intera zona di migrazione, cosa che costituisce anche l’obiettivo generale della convenzione della WCPFC. |
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(76) |
Considerata la situazione illustrata nella presente sezione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione nonché delle dichiarazioni rilasciate dal paese, si è potuto stabilire, a norma dell’articolo 31, paragrafi 3 e 6, del regolamento INN, che le Isole Salomone non hanno osservato gli obblighi ad esse incombenti a norma del diritto internazionale con riguardo alle norme, ai regolamenti e alle misure di conservazione e di gestione internazionali. |
3.4 Difficoltà specifiche dei paesi in via di sviluppo
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(77) |
Tenendo conto della classifica delle Isole Salomone come un paese a basso sviluppo umano e come uno dei paesi meno sviluppati [come osservato al considerando (50)], la Commissione ha esaminato se le informazioni raccolte potevano essere correlate alle sue specifiche difficoltà in quanto paese in via di sviluppo. |
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(78) |
Va osservato che la notifica delle Isole Salomone come Stato di bandiera è stata accettata dalla Commissione in conformità all’articolo 20 del regolamento INN a decorrere dal 1o gennaio 2010. Le Isole Salomone hanno successivamente confermato, come prevede l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento INN, che dispongono di una disciplina nazionale destinata a garantire l’attuazione, il controllo e l’osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle misure di conservazione e di gestione applicabili ai propri pescherecci. |
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(79) |
Anche se, in generale, difficoltà specifiche in termini di capacità possono esistere con riguardo al controllo e al monitoraggio, le difficoltà specifiche delle Isole Salomone riconducibili al loro livello di sviluppo non possono giustificare l’assenza di disposizioni specifiche nel quadro giuridico nazionale che rimandino a strumenti internazionali intesi a combattere, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca INN. Inoltre tali difficoltà non possono giustificare la mancata istituzione, da parte delle Isole Salomone, di un sistema di sanzioni per le violazioni delle misure internazionali di conservazione e di gestione. |
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(80) |
Si osserva inoltre che l’Unione ha già finanziato un’azione specifica di assistenza tecnica per le Isole Salomone in relazione alla lotta contro la pesca INN (21) e sta continuando a fornire assistenza tecnica al paese attraverso un programma specifico di sviluppo delle capacità. |
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(81) |
Alla luce della situazione descritta nella presente sezione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione nonché delle dichiarazioni rilasciate dal paese, si è potuto stabilire, a norma dell’articolo 31, paragrafo 7, del regolamento INN, che lo stato di sviluppo delle Isole Salomone per quanto riguarda la gestione della pesca potrebbe essere stato pregiudicato dal suo livello di sviluppo. Tuttavia, tenuto conto della natura delle carenze rilevate, dell’assistenza fornita dall’Unione e delle azioni intraprese per porre rimedio alla situazione, il livello di sviluppo delle Isole Salomone non può spiegare interamente o altrimenti giustificare il comportamento generale di tale paese nel settore della pesca in quanto Stato di bandiera o Stato costiero, né l’inadeguatezza dell’azione da esso intrapresa per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN. |
4. CONCLUSIONI CONCERNENTI LA POSSIBILE IDENTIFICAZIONE COME PAESE TERZO NON COOPERANTE
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(82) |
Alla luce delle conclusioni suesposte concernenti il mancato adempimento, da parte delle Isole Salomone, dell’obbligo ad esse imposto dal diritto internazionale, in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN, è opportuno notificare a tale paese, a norma dell’articolo 32 del regolamento INN, la possibilità di essere identificato dalla Commissione come paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca INN. |
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(83) |
In conformità all’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento INN, è opportuno che la Commissione notifichi alle Isole Salomone la possibilità di essere identificate come paese terzo non cooperante. La Commissione dovrebbe inoltre adottare tutti i provvedimenti previsti all’articolo 32 del regolamento INN nei confronti delle Isole Salomone. Ai fini di una corretta amministrazione è opportuno fissare un termine entro il quale tale paese possa rispondere per iscritto alla notifica e porre rimedio alla situazione. |
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(84) |
Inoltre la notifica alle Isole Salomone della possibilità di essere identificate dalla Commissione come un paese non cooperante ai fini della presente decisione non esclude né comporta automaticamente che la Commissione o il Consiglio possano successivamente procedere all’identificazione e alla compilazione di un elenco di paesi non cooperanti, |
DECIDE:
Articolo unico
Si notifica alle Isole Salomone la possibilità di essere identificate dalla Commissione come un paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014
Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione
(1) GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.
(2) http://www.ffa.int/
(3) Accordo di Nauru (http://www.ffa.int/node/93#attachments).
(4) 9a sessione ordinaria del comitato scientifico della WCPFC, 6-14 agosto 2013, Pohnpei, Stati Federati di Micronesia, relazione annuale alla Commissione, parte 1: Informazioni sulla ricerca e le statistiche nel settore della pesca, Isole Salomone, WCPFC-SC9-AR/CCM-21 (http://www.wcpfc.int/system/files/AR-CCM-21-Solomon-Islands-AR-Part-1.pdf).
(5) Piano d’azione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura delle Nazioni Unite, 2001.
(6) Codice di condotta per una pesca responsabile, Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura delle Nazioni Unite, 1995.
(7) Articoli da 22 a 27 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1) e articolo 67, paragrafo 1, lettera a), e articoli 72 e 75 del regolamento (UE) n. 1063/2010 della Commissione, del 18 novembre 2010, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 307 del 23.11.2010, pag. 1).
(8) Linee guida volontarie per il comportamento degli Stati di bandiera, Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura delle Nazioni Unite, 2014.
(9) http://www.pmc.gov.sb/content/fisheries-act-outdated
(10) Convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell’Oceano Pacifico centrale e occidentale, adottata a Honolulu il 5 settembre 2000 (http://www.wcpfc.int/doc/convention-conservation-and-management-highly-migratory-fish-stocks-western-and-central-pacific).
(11) Informazioni tratte dal sito http://hdr.undp.org/en/statistics
(12) Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).
(13) http://www.oecd.org/dac/stats/daclistofodarecipients.htm
(14) Accompanying developing countries in complying with the Implementation of Regulation 1005/2008 on Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing — Aiutare i paesi in via di sviluppo a conformarsi al regolamento (CE) n. 1005/2008 sulla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, EuropeAid/129609/C/SER/Multi.
(15) 8a sessione ordinaria del comitato scientifico della WCPFC, WCPFC-SC8-AR/CCM-21.
(16) Relazione di sintesi del comitato scientifico della WCPFC, 7a sessione ordinaria, Pohnpei, Stati federati di Micronesia, 9-17 agosto 2011 (http://www.wcpfc.int/node/2896).
(17) Relazione di sintesi del comitato scientifico della WCPFC, 8a sessione ordinaria, 7-15 agosto 2012 (http://www.wcpfc.int/node/4587), sezione 3.1.
(18) Relazione di sintesi del comitato scientifico della WCPFC, 8a sessione ordinaria, punti 69-71.
(19) 8a sessione ordinaria del comitato scientifico della WCPFC, WCPFC-SC8-AR/CCM-21.
(20) Relazione di sintesi del comitato scientifico della WCPFC, 7a sessione ordinaria, punti 35 e 36.
(21) Cfr. nota 14.
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13.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 447/16 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 2014
che notifica a un paese terzo la possibilità di essere identificato dalla Commissione come paese terzo non cooperante a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
(2014/C 447/10)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (1), in particolare l’articolo 32,
considerando quanto segue:
1. INTRODUZIONE
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1005/2008 («regolamento INN») istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («pesca INN»). |
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(2) |
Il capo VI del regolamento INN stabilisce la procedura per l’identificazione dei paesi terzi non cooperanti, i provvedimenti da adottare in relazione a tali paesi, l’elaborazione di un elenco di tali paesi, la radiazione dallo stesso, la pubblicità dell’elenco e le misure di emergenza. |
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(3) |
In conformità all’articolo 32 del regolamento INN, la Commissione è tenuta a notificare ai paesi interessati la possibilità di essere identificati come paesi terzi non cooperanti. Tale notifica è di natura preliminare e deve basarsi sui criteri di cui all’articolo 31 del regolamento INN. La Commissione è altresì tenuta a adottare tutti i provvedimenti previsti all’articolo 32 del regolamento INN nei confronti dei paesi destinatari della notifica. In particolare, la Commissione deve includere nella notifica le informazioni sui fatti essenziali e le considerazioni che motivano tale identificazione, e dare a tali paesi la possibilità di rispondere fornendo prove atte a confutare l’identificazione o, se del caso, un piano d’azione inteso a risanare la situazione nonché i provvedimenti correttivi adottati. La Commissione deve accordare ai paesi terzi destinatari della notifica un termine congruo per rispondere alla stessa nonché un termine ragionevole per porre rimedio alla situazione. |
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(4) |
A norma dell’articolo 31 del regolamento INN, la Commissione è tenuta a identificare i paesi terzi che considera paesi non cooperanti in materia di lotta alla pesca INN. Devono essere identificati come non cooperanti i paesi terzi che non adempiano all’obbligo ad essi imposto dal diritto internazionale, nella loro qualità di Stati di bandiera, Stati di approdo, Stati costieri o Stati di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare e eliminare la pesca INN. |
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(5) |
L’identificazione dei paesi terzi non cooperanti deve essere basata sull’esame di tutte le informazioni indicate all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento INN. |
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(6) |
A norma dell’articolo 33 del regolamento INN, il Consiglio è tenuto a elaborare un elenco dei paesi terzi non cooperanti. A tali paesi si applicano, in particolare, le misure stabilite all’articolo 38 del regolamento INN. |
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(7) |
A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento INN, l’accettazione di certificati di cattura convalidati da parte di Stati terzi di bandiera è subordinata alla notifica alla Commissione delle disposizioni in materia di attuazione, controllo e esecuzione delle leggi, dei regolamenti e delle misure di conservazione e di gestione applicabili ai pescherecci dei paesi terzi interessati. |
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(8) |
A norma dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento INN, la Commissione deve cooperare sul piano amministrativo con i paesi terzi su questioni attinenti all’attuazione di detto regolamento. |
2. PROCEDURA RELATIVA A SAINT KITTS E NEVIS
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(9) |
Dal 21 al 23 maggio 2014 la Commissione ha effettuato una missione a Saint Kitts e Nevis nell’ambito della cooperazione amministrativa di cui all’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento INN. |
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(10) |
Scopo della visita era verificare le informazioni concernenti le disposizioni di Saint Kitts e Nevis in materia di attuazione, controllo e esecuzione delle leggi, regolamentazioni e misure di conservazione e di gestione che devono essere rispettate dai suoi pescherecci nonché le misure adottate da tale paese per adempiere ai propri obblighi nella lotta contro la pesca INN. Un’ulteriore visita si è svolta il 23 e 24 luglio 2014 presso la sede del registro navale internazionale di Saint Kitts e Nevis a Londra (Regno Unito). |
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(11) |
La relazione finale sulla visita è stata inviata a Saint Kitts e Nevis il 20 giugno 2014. |
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(12) |
Le osservazioni di Saint Kitts e Nevis su tale relazione finale sono pervenute il 14 luglio 2014. |
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(13) |
Saint Kitts e Nevis è parte non contraente cooperante della Commissione per la pesca nell’Atlantico nordorientale (NEAFC) ed era parte non contraente cooperante della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) fino al 2013. Saint Kitts e Nevis ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) del 1982 e ha aderito all’accordo del 1993 dell’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura delle Nazioni Unite inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare (accordo FAO). |
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(14) |
Per valutare l’osservanza, da parte di Saint Kitts e Nevis, dei suoi obblighi internazionali in quanto Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, sanciti negli accordi internazionali di cui al considerando (13) e stabiliti dalle pertinenti organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), nella fattispecie la NEAFC e la WCPFC, la Commissione ha cercato e analizzato tutte le informazioni che ha ritenuto necessarie ai fini di tale esercizio. |
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(15) |
A tale riguardo, la Commissione si è avvalsa delle informazioni tratte dai dati disponibili pubblicati dalle ORGP, in questo caso la Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell’Atlantico (CCAMLR) e la WCPFC, nonché di informazioni pubblicamente disponibili. |
3. POSSIBILITÀ PER SAINT KITTS E NEVIS DI ESSERE IDENTIFICATO COME PAESE TERZO NON COOPERANTE
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(16) |
A norma dell’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento INN, la Commissione ha esaminato gli obblighi spettanti a Saint Kitts e Nevis come Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione. Ai fini di tale esame la Commissione ha preso in considerazione i criteri elencati all’articolo 31, paragrafi da 4 a 7, del regolamento INN. |
3.1 Ricorrenza di pescherecci INN e di flussi commerciali INN (articolo 31, paragrafo 4, del regolamento INN)
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(17) |
Informazioni trasmesse da operatori economici e dagli Stati costieri interessati hanno fornito alla Commissione prove della recente immatricolazione, nel registro di Saint Kitts e Nevis, di una nave ausiliaria che ha partecipato in passato a trasbordi illegali sotto bandiera panamense. I trasbordi illegali hanno avuto luogo lungo le coste dell’Africa occidentale nell’arco di un periodo di cinque anni conclusosi nel 2012, in violazione delle leggi degli Stati costieri. In quel periodo la nave ausiliaria operava sotto bandiera panamense senza disporre di una licenza in corso di validità rilasciata da Panama per il trasporto, il trasbordo e il sostegno alle attività di pesca. Essa aveva effettuato trasbordi non autorizzati nelle acque della zona economica esclusiva (ZEE) della Repubblica di Guinea Bissau e aveva ricevuto prodotti della pesca catturati da altre navi in acque per le quali la Repubblica di Liberia aveva istituito misure specifiche di conservazione e di gestione, in violazione di tali misure. Sulle attività di pesca INN della nave ausiliaria hanno indagato lo Stato di bandiera interessato (Panama) e uno degli Stati costieri (Liberia), i quali hanno conseguentemente irrogato ammende a tale nave (nel 2012 e nel 2013 rispettivamente). La nave è stata quindi radiata dal registro panamense e ha cambiato nome. Nel 2014 essa è stata immatricolata nel registro di Saint Kitts e Nevis. Tale paese, cui compete la responsabilità di garantire che le navi non pratichino la pesca INN e che la loro immatricolazione nel proprio registro non dia luogo ad attività INN, avrebbe dovuto tenere conto delle ricorrenti attività INN effettuate in passato dalla nave in questione. |
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(18) |
Autorizzando l’immatricolazione di una nave ausiliaria che ha praticato in passato attività INN tali da compromettere l’efficacia delle misure internazionali di conservazione e di gestione, senza dapprima procedere a un controllo con riguardo alle pratiche INN di tale nave, Saint Kitts e Nevis non si è conformato ai propri obblighi a norma dell’articolo 94 dell’UNCLOS, dell’articolo III, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 5, lettera a), dell’accordo FAO, dei punti 36 e 38 del piano d’azione internazionale della FAO per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (piano d’azione internazionale contro la pesca INN) e del punto 18 delle linee guida volontarie della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera. |
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(19) |
Alla luce della situazione descritta nei considerando (17) e (18) e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione nonché delle dichiarazioni rilasciate da Saint Kitts e Nevis si è potuto stabilire, a norma dell’articolo 31, paragrafo 3 e paragrafo 4, lettera a), del regolamento INN, che tale paese non si è conformato agli obblighi ad esso imposti dal diritto internazionale, in quanto Stato di bandiera, in relazione alla pesca INN praticata o coadiuvata da navi che battono attualmente la sua bandiera e che avevano partecipato in passato ad attività di pesca INN. Nello specifico, tale inadempienza deriva dal fatto che non sono stati realizzati controlli sufficienti in relazione alle attività di pesca INN ricorrenti e documentate svolte in passato dalla nave ausiliaria in questione. La situazione è particolarmente grave se si considera che l’immatricolazione riguarda una nave nota per i suoi precedenti INN. La Commissione, in conformità all’articolo 31, paragrafo 4, lettera b), del regolamento INN, ha esaminato anche le misure adottate da Saint Kitts e Nevis per quanto riguarda l’accesso al proprio mercato di prodotti della pesca provenienti dalla pesca INN. |
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(20) |
Il piano d’azione internazionale contro la pesca INN fornisce orientamenti su misure di mercato concordate a livello internazionale volte a contribuire alla riduzione o all’eliminazione degli scambi di pesci e di prodotti della pesca provenienti dalla pesca INN. Esso raccomanda, al punto 71, che gli Stati adottino opportune disposizioni per migliorare la trasparenza dei loro mercati e consentire la tracciabilità dei prodotti della pesca. Parimenti, il codice di condotta per una pesca responsabile della FAO presenta, in particolare all’articolo 11, una serie di buone pratiche per le attività successive alla cattura e per un commercio internazionale responsabile. L’articolo 11.1.11 del codice di condotta invita gli Stati a garantire che gli scambi internazionali e nazionali di pesci e prodotti della pesca si svolgano secondo pratiche corrette di conservazione e di gestione, grazie a un più efficace sistema di identificazione dell’origine di tali prodotti. |
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(21) |
A tale riguardo si fa notare che la tracciabilità dei prodotti è ostacolata dalla scarsa trasparenza della legislazione nazionale e dei sistemi di immatricolazione e rilascio delle licenze di Saint Kitts e Nevis. |
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(22) |
Il codice di condotta della FAO raccomanda la trasparenza nella legislazione in materia di pesca e nella sua elaborazione, come pure nei processi politici e decisionali e nei sistemi di gestione (articoli 6.13 e 7.1.9 rispettivamente). Esso definisce i principi e le norme applicabili alla conservazione, gestione e valorizzazione di tutte le attività di pesca e contempla, tra gli altri aspetti, la cattura, la trasformazione e il commercio di pesci e prodotti della pesca, le operazioni di pesca e la ricerca alieutica. Agli articoli 11.2 e 11.3 il codice di condotta della FAO specifica inoltre che il commercio internazionale di pesci e prodotti della pesca non dovrebbe compromettere lo sviluppo sostenibile della pesca e che dovrebbe basarsi su misure trasparenti e su leggi, regolamenti e procedure amministrative semplici, trasparenti ed esaustivi. |
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(23) |
In occasione della sua visita la Commissione ha constatato che Saint Kitts e Nevis non è in grado di fornire informazioni riguardo alle specie ittiche catturate dalla propria flotta d’altura e ai flussi commerciali di tali catture. Sulla base delle informazioni raccolte nel corso della missione, la Commissione ha concluso che Saint Kitts e Nevis non era in grado di garantire la trasparenza dei propri mercati ai fini della tracciabilità dei prodotti della pesca, come stabilito al punto 71 del piano internazionale contro la pesca INN. |
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(24) |
Inoltre, i requisiti per la concessione delle autorizzazioni di pesca definiti nella legge di Saint Christopher e Nevis del 2002 in materia di pesca (applicabile soltanto nelle acque soggette alla giurisdizione di Saint Kitts e Nevis, di seguito la «legge sulla pesca del 2002») e nella legge di Saint Christopher e Nevis del 2002 sulla marina mercantile (applicabile soltanto per la flotta d’altura di Saint Kitts e Nevis, di seguito la «legge del 2002 sulla marina mercantile») non comprendono gli obblighi di comunicazione definiti al punto 47(2) del piano d’azione internazionale contro la pesca INN nonché al punto 29(c)(iv) e nell’allegato I delle linee guida della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera. Le autorità hanno riferito di avere anche introdotto disposizioni giuridiche specifiche concernenti il registro navale internazionale di Saint Kitts e Nevis al fine di disciplinare le operazioni delle navi (circolare n. MC/58/13 dicembre 2013). Tuttavia tale circolare non contiene alcuna disposizione che abiliti il registro navale internazionale di Saint Kitts e Nevis a adottare atti giuridicamente vincolanti con riguardo agli obblighi di comunicazione delle navi. Non disponendo di dati adeguati, Saint Kitts e Nevis non è in grado di garantire un’adeguata tracciabilità dei prodotti ittici e quindi di impedire che vengano commercializzati prodotti della pesca provenienti da attività INN. Tenuto conto dell’accertata mancanza di un sistema di tracciabilità e del fatto che le autorità nazionali non dispongono di informazioni sul pesce sbarcato o trasbordato dai pescherecci battenti bandiera di Saint Kitts e Nevis, tale paese non è in grado di garantire che i prodotti della pesca commercializzati sul suo territorio non provengano dalla pesca INN. A tale riguardo, Saint Kitts e Nevis non ha tenuto conto delle raccomandazioni di cui al punto 24 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN, che raccomanda agli Stati di bandiera di assicurare un monitoraggio, un controllo e una sorveglianza esaustivi ed efficaci delle operazioni di pesca, ivi compreso nel luogo di sbarco e di destinazione finale. |
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(25) |
Considerata la situazione illustrata nella presente sezione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione nonché delle dichiarazioni rilasciate dal paese, si è potuto stabilire, a norma dell’articolo 31, paragrafo 3 e paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento INN, che Saint Kitts e Nevis non ha osservato l’obbligo, ad esso imposto dal diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera e di Stato commercializzazione, di impedire l’accesso di prodotti ittici provenienti dalla pesca INN al proprio mercato. |
3.2. Mancata cooperazione e esecuzione (articolo 31, paragrafo 5, del regolamento INN)
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(26) |
La Commissione ha valutato se le autorità di Saint Kitts e Nevis cooperano in modo efficace con la Commissione rispondendo alle sue richieste di indagare sulla pesca INN e sulle attività connesse, di fornire informazioni in proposito e di assicurare un seguito adeguato. |
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(27) |
Le autorità di Saint Kitts e Nevis responsabili della pesca si sono dimostrate generalmente disposte a cooperare e a rispondere alle richieste di informazioni; tuttavia, come spiegato nella sezione 3.1, la mancanza di un quadro giuridico e la scarsa trasparenza del sistema di gestione della pesca compromettono l’affidabilità delle informazioni da esse fornite. |
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(28) |
Nel valutare l’osservanza, da parte di Saint Kitts e Nevis, degli obblighi ad esso spettanti in qualità di Stato di bandiera, la Commissione ha inoltre analizzato se tale paese coopera con altri Stati alla lotta contro la pesca INN. |
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(29) |
La Commissione, sulla base delle informazioni raccolte nel corso delle sue visite e fornite dalle autorità dei paesi terzi costieri, ha stabilito che nelle acque dell’Africa occidentale operano navi battenti bandiera di Saint Kitts e Nevis. Le autorità di Saint Kitts e Nevis hanno riconosciuto che il loro governo non ha cooperato ufficialmente con i paesi terzi in cui operano navi battenti bandiera di Saint Kitts e Nevis. |
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(30) |
La situazione descritta nel considerando (29) indica che Saint Kitts e Nevis non ha cooperato e coordinato attività con altri Stati costieri nelle acque dell’Africa occidentale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN, come indicato al punto 28 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN. In particolare, come stabilito al punto 31 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN, nella sua qualità di Stato di bandiera Saint Kitts e Nevis dovrebbe stipulare intese o accordi e cooperare con altri Stati per garantire il rispetto delle leggi vigenti e delle misure di conservazione e di gestione adottate a livello nazionale, regionale o mondiale. |
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(31) |
La Commissione ha inoltre esaminato se Saint Kitts e Nevis ha adottato misure di esecuzione efficaci nei confronti degli operatori responsabili di pesca INN e se sono state irrogate sanzioni sufficientemente severe da privare i trasgressori dei benefici risultanti da tale pesca INN. |
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(32) |
Le prove disponibili confermano che Saint Kitts e Nevis non ha ottemperato ai propri obblighi a norma del diritto internazionale per quanto riguarda l’adozione di misure di esecuzione efficaci. A questo proposito, il quadro giuridico nazionale si basa sulla legge del 2002 sulla pesca (per la pesca nelle acque soggette alla giurisdizione di Saint Kitts e Nevis) e sulla legge del 2002 sulla marina mercantile (per le navi battenti bandiera di Saint Kitts e Nevis che praticano la pesca d’altura). È importante sottolineare che in una lettera inviata alla FAO nel giugno 2013 Saint Kitts e Nevis aveva riconosciuto che la vigente disciplina in materia di pesca non era «pienamente compatibile» con il diritto internazionale. |
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(33) |
Il quadro giuridico applicabile alle acque soggette alla giurisdizione di Saint Kitts e Nevis non soddisfa i requisiti essenziali stabiliti agli articoli 61 e 62 e da 117 a 119 dell’UNCLOS. Il paese non dispone di una strategia nazionale in materia di monitoraggio, controllo e sorveglianza della flotta di pesca, né di programmi di osservazione o regimi di ispezione. Inoltre il quadro giuridico di Saint Kitts e Nevis non contiene disposizioni volte a disciplinare la pesca INN. Esso non definisce le infrazioni gravi e non comprende un elenco esaustivo di tali infrazioni e di corrispondenti sanzioni severe e proporzionate. Pertanto, nella sua forma attuale il sistema sanzionatorio non è sufficientemente severo ed esaustivo da poter esercitare una funzione dissuasiva. In effetti, il trattamento delle infrazioni e delle infrazioni gravi non è in grado di garantire il rispetto delle norme, scoraggiare le violazioni ovunque si verifichino e privare i trasgressori dei benefici derivanti dalle loro attività illecite, come richiesto dal punto 21 del piano d’azione internazionale della FAO e dal punto 38 delle linee guida della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera. |
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(34) |
Va osservato che, in qualità di Stato di bandiera, Saint Kitts e Nevis non dispone di un quadro giuridico in materia di conservazione e di gestione, monitoraggio, controllo e sorveglianza che consenta di regolamentare le attività di pesca nelle acque d’altura o di paesi terzi. Solo la flotta peschereccia operante nella zona della NEAFC rispetta le norme delle ORGP e si conforma alle pertinenti prescrizioni nella zona, nonostante l’assenza di un quadro normativo specifico di Saint Kitts e Nevis. Tale paese ha riconosciuto che l’assenza di un quadro giuridico è in contrasto con le disposizioni della convenzione UNCLOS e del piano d’azione internazionale contro la pesca INN per quanto riguarda le responsabilità dello Stato di bandiera e con le linee guida della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera. |
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(35) |
Inoltre, per quanto riguarda l’osservanza e l’esecuzione delle norme vigenti per le attività di pesca condotte nelle acque d’altura e nelle acque di paesi terzi, come spiegato nel considerando (33), Saint Kitts e Nevis non dispone di una legislazione specifica per contrastare la pesca INN. Non esiste una definizione esplicita delle attività INN e non sono previste misure amministrative di accompagnamento. L’unica misura adottata consiste nella radiazione dei pescherecci. Tale azione, tuttavia, non comporta lo svolgimento di indagini sulle attività di pesca illegali esercitate da pescherecci o l’irrogazione di sanzioni per violazioni accertate. La radiazione di un peschereccio non garantisce infatti che i responsabili di una violazione siano puniti per le loro azioni e privati dei vantaggi che ne derivano. Questo è ancora più importante per Saint Kitts e Nevis, che, come spiegato nel considerando (45), per l’immatricolazione delle navi tiene un registro navale internazionale che è ubicato al di fuori del suo territorio e che non garantisce che i pescherecci battenti bandiera di Saint Kitts e Nevis abbiano un legame reale con il paese, come prescritto dall’articolo 91 dell’UNCLOS. Nel corso delle sue visite la Commissione ha appurato che le varie agenzie di Saint Kitts e Nevis responsabili delle pratiche di immatricolazione delle navi non coordinano i loro interventi, né collaborano con i precedenti Stati di bandiera con riguardo alla situazione delle navi di cui è richiesta l’immatricolazione, al fine di evitare il cosiddetto «flag hopping» (cambi frequenti di bandiera), come raccomandato al punto 16, lettera e), delle linee guida della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera. La mera decisione amministrativa di radiare un peschereccio dal registro senza assicurare la possibilità di irrogare altre sanzioni è un atto che non garantisce effetti deterrenti. Inoltre tale azione non garantisce il controllo dello Stato di bandiera sui pescherecci prescritto all’articolo 94 dell’UNCLOS. Il comportamento di Saint Kitts e Nevis con riguardo all’osservanza e all’esecuzione delle norme non è conforme al punto 18 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN, secondo il quale, alla luce delle disposizioni dell’UNCLOS, ogni Stato deve prendere provvedimenti o cooperare per assicurare che i cittadini soggetti alla sua giurisdizione non esercitino né coadiuvino attività di pesca INN. Il comportamento di Saint Kitts e Nevis a tale riguardo non è neppure conforme alle raccomandazioni di cui al punto 21 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN, in base al quale gli Stati sono tenuti a provvedere affinché le sanzioni applicabili alle attività di pesca INN esercitate da pescherecci e, nella misura maggiore possibile, da cittadini posti sotto la loro giurisdizione siano sufficientemente severe da prevenire, scoraggiare e eliminare in modo efficace la pesca INN e da privare i trasgressori dei benefici risultanti da tali attività. Inoltre tale pratica amministrativa, che potrebbe incoraggiare operatori INN a immatricolare pescherecci INN, non è conforme all’articolo 94 dell’UNCLOS. |
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(36) |
Analogamente, per quanto riguarda la storia, la natura, le circostanze, l’entità e la gravità dei casi di pesca INN considerati, l’assenza di un quadro giuridico e la mancanza di chiarezza e di trasparenza, come precedentemente spiegato, pregiudicano la possibilità di valutare tali aspetti. Tali carenze non consentono di formulare una stima affidabile dell’entità delle attività connesse alla pesca INN. È tuttavia riconosciuto che la mancanza di trasparenza e l’impossibilità di eseguire controlli efficaci incoraggiano comportamenti illegali. |
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(37) |
Con riguardo alla capacità esistente delle autorità di Saint Kitts e Nevis va notato che, secondo l’indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite (2), Saint Kitts e Nevis è considerato un paese ad alto sviluppo umano (72mo su 187 paesi). Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) Saint Kitts e Nevis è elencato nella categoria dei paesi e territori a reddito medio-alto, conformemente all’elenco dei beneficiari di aiuti del Comitato per l’aiuto allo sviluppo (DAC) dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), aggiornato al 1o gennaio 2013 (4). Tenuto conto di questa posizione, non si ritiene necessario esaminare le capacità finanziarie e amministrative esistenti di Saint Kitts e Nevis. Infatti il livello di sviluppo di questo paese, come dimostrato nel presente considerando, non può essere considerato un fattore che pregiudica la sua capacità di cooperare con altri paesi e di porre in atto azioni di esecuzione. |
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(38) |
Nonostante l’analisi formulata al considerando (37), si rileva che, sulla base delle informazioni raccolte nel corso delle visite effettuate dalla Commissione nei mesi di maggio e luglio 2014, non si può ritenere che Saint Christopher e Nevis manchi di risorse finanziarie, quanto piuttosto del contesto giuridico e amministrativo e dei poteri necessari per esercitare le proprie funzioni in modo efficace ed efficiente. |
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(39) |
Alla luce della situazione descritta nella presente sezione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione nonché delle dichiarazioni rilasciate dal paese, si è potuto stabilire, a norma dell’articolo 31, paragrafi 3 e 5, del regolamento INN, che Saint Kitts e Nevis non ha osservato gli obblighi ad esso incombenti a norma del diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera con riguardo agli impegni di cooperazione e di esecuzione. |
3.3 Mancata applicazione delle norme internazionali (articolo 31, paragrafo 6, del regolamento INN)
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(40) |
Saint Kitts e Nevis ha ratificato l’UNCLOS e l’accordo FAO. Saint Kitts e Nevis è parte non contraente cooperante della NEAFC e, fino al 2013, era parte non contraente cooperante della WCPFC. |
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(41) |
La Commissione ha esaminato tutte le informazioni ritenute pertinenti con riguardo allo status di Saint Kitts e Nevis come parte non contraente cooperante della WCPFC. |
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(42) |
In qualità di parte non contraente cooperante della NEAFC, Saint Kitts e Nevis dovrebbe conformarsi alla Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nordorientale (Convenzione NEAFC). La Convenzione NEAFC e la dichiarazione del 2013 sull’interpretazione e l’attuazione della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nordorientale riconoscono, tra gli altri testi internazionali, le pertinenti disposizioni dell’accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici (UNFSA) (5). Saint Kitts e Nevis dovrebbe pertanto conformarsi all’UNFSA. Tuttavia i fatti descritti nei considerando (17)(18)(23)(24), (29)-(36) e (43)-(44) dimostrano che Saint Kitts e Nevis non si è conformato ai propri obblighi di Stato di bandiera in relazione a tale accordo. La Commissione ritiene che tali considerazioni dimostrino la fondatezza della presente decisione. |
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(43) |
Sulla base delle informazioni raccolte nel corso delle visite effettuate nel 2014 e delle informazioni fornite degli Stati costieri interessati, la Commissione ha inoltre appurato che la flotta di Saint Kitts e Nevis pratica la pesca del tonno e di specie affini nelle acque soggette alla giurisdizione degli Stati costieri dell’Africa occidentale. In quanto Stato di bandiera, Saint Kitts e Nevis dovrebbe pertanto cooperare con la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT), l’organizzazione regionale responsabile della gestione di tali specie nella zona in questione. Tuttavia, Saint Kitts e Nevis non è parte contraente né parte non contraente cooperante dell’ICCAT. In quanto Stato di bandiera Saint Kitts e Nevis non ottempera agli obblighi stabiliti dall’articolo 64 dell’UNCLOS per gli altri Stati i cui cittadini pescano in zone soggette alla giurisdizione di Stati costieri. |
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(44) |
Saint Kitts e Nevis non è parte contraente né parte non contraente cooperante della CCAMLR. Dal documento «Attuazione della misura di conservazione 10-05» (6) del segretariato della CCAMLR risulta che alla data del 24 settembre 2013 Saint Kitts e Nevis era stato identificato per la sua presunta partecipazione, nel corso dell’ultimo quinquennio, ad attività di pesca e/o commercializzazione di Dissostichus spp., nonostante non cooperasse con la CCAMLR nell’ambito del programma di documentazione delle catture. Non cooperando in tale ambito con la CCAMLR, Saint Kitts e Nevis è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in qualità di Stato di bandiera a norma dell’articolo 119, paragrafo 2, dell’UNCLOS. |
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(45) |
Inoltre, come è stato appurato dalla Commissione nel corso della sua visita a Saint Kitts e Nevis, per l’immatricolazione delle navi tale paese tiene un registro navale internazionale che è ubicato al di fuori del suo territorio. La carenza dei controlli svolti dalle autorità di Saint Kitts e Nevis in relazione al sistema di immatricolazione delle navi e l’assenza di requisiti pertinenti, quali quelli stabiliti al punto 14 delle linee guida della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera, non consentono di garantire che le navi battenti bandiera di Saint Kitts e Nevis abbiano un legame reale con il paese. La mancanza di tale legame reale tra lo Stato e le navi immatricolate nel suo registro costituisce una violazione delle condizioni stabilite per la nazionalità delle navi nell’articolo 91 dell’UNCLOS. |
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(46) |
Infine, contrariamente alle raccomandazioni di cui ai punti 25, 26 e 27 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN, Saint Kitts e Nevis non ha elaborato un piano d’azione nazionale contro la pesca INN. |
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(47) |
Considerata la situazione illustrata nella presente sezione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione nonché delle dichiarazioni rilasciate dal paese, si è potuto stabilire, a norma dell’articolo 31, paragrafi 3 e 6, del regolamento INN, che Saint Kitts e Nevis non ha osservato gli obblighi ad esso incombenti a norma del diritto internazionale in relazione alle norme, ai regolamenti e alle misure di conservazione e di gestione internazionali. |
3.4. Difficoltà specifiche dei paesi in via di sviluppo
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(48) |
Si ricorda che, secondo l’indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite (7), Saint Kitts e Nevis è considerato un paese ad alto sviluppo umano (72mo su 187 paesi). Si ricorda inoltre che nel regolamento (CE) n. 1905/2006 Saint Kitts e Nevis è elencato nella categoria dei paesi e territori a reddito medio-alto. |
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(49) |
Tenuto conto di tale elemento, Saint Kitts e Nevis non può essere considerato un paese che soffre di difficoltà specifiche derivanti direttamente dal suo livello di sviluppo. Non è stato possibile stabilire prove a conferma del fatto che il mancato rispetto, da parte di Saint Kitts e Nevis, degli obblighi che ad esso incombono a norma del diritto internazionale sia dovuto a uno scarso sviluppo. Analogamente, non esistono prove concrete che consentano di correlare le carenze evidenziate in materia di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca e le carenze a livello di capacità e di infrastrutture. A tale riguardo va notato che le autorità di Saint Kitts e Nevis non hanno contestato le osservazioni concernenti gli ostacoli allo sviluppo e hanno riferito che nel complesso il grado di efficienza dell’amministrazione è soddisfacente. |
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(50) |
Alla luce della situazione descritta nella presente sezione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione nonché delle dichiarazioni rilasciate dal paese, si è potuto stabilire, a norma dell’articolo 31, paragrafo 7, del regolamento INN, che lo stato di sviluppo e il comportamento complessivo di Saint Kitts e Nevis per quanto riguarda la pesca non sono pregiudicati dal livello di sviluppo di tale paese. |
4. CONCLUSIONI CONCERNENTI LA POSSIBILE IDENTIFICAZIONE IN QUANTO PAESE TERZO NON COOPERANTE
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(51) |
Alla luce delle conclusioni tratte riguardo al mancato adempimento, da parte di Saint Kitts e Nevis, dell’obbligo ad esso imposto dal diritto internazionale, nella sua qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN, è opportuno notificare a tale paese, a norma dell’articolo 32 del regolamento INN, la possibilità di essere identificato dalla Commissione come paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca INN. |
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(52) |
In conformità all’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento INN, è opportuno che la Commissione notifichi a Saint Kitts e Nevis la possibilità di essere identificato come paese terzo non cooperante. È inoltre opportuno che la Commissione adotti tutti i provvedimenti previsti all’articolo 32 del regolamento INN nei confronti di Saint Kitts e Nevis. Ai fini di una corretta amministrazione è opportuno fissare un termine entro il quale tale paese possa rispondere per iscritto alla notifica e porre rimedio alla situazione. |
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(53) |
Inoltre la notifica a Saint Kitts e Nevis della possibilità di essere identificato come un paese che la Commissione considera non cooperante ai fini della presente decisione non esclude né comporta automaticamente che la Commissione o il Consiglio possano successivamente procedere all’identificazione e alla compilazione di un elenco di paesi non cooperanti, |
DECIDE:
Articolo unico
Si notifica a Saint Kitts e Nevis la possibilità di essere identificato dalla Commissione come paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014
Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione
(1) GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.
(2) Informazioni tratte da: http://hdr.undp.org/en/statistics
(3) Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).
(4) Elenco dei beneficiari di aiuti allo sviluppo del DAC (http://www.oecd.org/dac/stats/daclistofodarecipients.htm).
(5) Si veda il preambolo della dichiarazione sull’interpretazione e l’attuazione della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nordorientale, consultabile al seguente indirizzo: http://www.dgrm.min-agricultura.pt/xeo/attachfileu.jsp?look_parentBoui=248939&att_display=n&att_download=y
(6) CCAMLR-XXXII/BG/08.24 settembre 2013.
(7) Cfr. nota 2.
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13.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 447/23 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 2014
che notifica a un paese terzo la possibilità di essere identificato come paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
(2014/C 447/11)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (1), in particolare l’articolo 32,
considerando quanto segue:
1. INTRODUZIONE
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1005/2008 («regolamento INN») istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («pesca INN»). |
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(2) |
Il capo VI del regolamento INN stabilisce la procedura per l’identificazione dei paesi terzi non cooperanti, i provvedimenti da adottare in relazione a tali paesi, l’elaborazione di un elenco di tali paesi, la radiazione dallo stesso, la pubblicità dell’elenco e le misure di emergenza. |
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(3) |
In conformità all’articolo 32 del regolamento INN, la Commissione è tenuta a notificare ai paesi interessati la possibilità di essere identificati come paesi terzi non cooperanti. Tale notifica è di natura preliminare e deve basarsi sui criteri di cui all’articolo 31 del regolamento INN. La Commissione è altresì tenuta a adottare tutti i provvedimenti previsti all’articolo 32 del regolamento INN nei confronti dei paesi destinatari della notifica. In particolare, la Commissione deve includere nella notifica le informazioni sui fatti essenziali e le considerazioni che motivano tale identificazione, e dare a tali paesi la possibilità di rispondere fornendo prove atte a confutare l’identificazione o, se del caso, un piano d’azione inteso a risanare la situazione nonché i provvedimenti correttivi adottati. La Commissione deve accordare ai paesi terzi destinatari della notifica un termine congruo per rispondere alla stessa nonché un termine ragionevole per porre rimedio alla situazione. |
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(4) |
A norma dell’articolo 31 del regolamento INN, la Commissione è tenuta a identificare i paesi terzi che considera paesi non cooperanti in materia di lotta alla pesca INN. Devono essere identificati come non cooperanti i paesi terzi che non adempiano all’obbligo ad essi imposto dal diritto internazionale, nella loro qualità di Stati di bandiera, Stati di approdo, Stati costieri o Stati di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare e eliminare la pesca INN. |
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(5) |
L’identificazione dei paesi terzi non cooperanti deve essere basata sull’esame di tutte le informazioni indicate all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento INN. |
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(6) |
A norma dell’articolo 33 del regolamento INN, il Consiglio è tenuto a elaborare un elenco dei paesi terzi non cooperanti. Le misure stabilite, fra l’altro, all’articolo 38 del regolamento INN si applicano a tali paesi. |
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(7) |
A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento INN, l’accettazione di certificati di cattura convalidati da parte di Stati terzi di bandiera è subordinata alla notifica alla Commissione delle disposizioni in materia di attuazione, controllo e esecuzione delle leggi, dei regolamenti e delle misure di conservazione e di gestione applicabili ai pescherecci dei paesi terzi interessati. |
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(8) |
A norma dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento INN, la Commissione deve cooperare sul piano amministrativo con i paesi terzi su questioni attinenti all’attuazione di detto regolamento. |
2. PROCEDURA RELATIVA A TUVALU
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(9) |
Dal 18 al 20 febbraio 2014 la Commissione, con il sostegno dell’Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA), ha effettuato una visita a Tuvalu nell’ambito della cooperazione amministrativa di cui all’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento INN. |
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(10) |
Scopo della visita era verificare le informazioni concernenti le disposizioni di Tuvalu in materia di attuazione, controllo e esecuzione delle leggi, regolamentazioni e misure di conservazione e di gestione che devono essere rispettate dai suoi pescherecci nonché le misure adottate da tale paese per adempiere ai propri obblighi nella lotta contro la pesca INN. |
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(11) |
La relazione finale sulla visita è stata inviata a Tuvalu il 18 marzo 2014. |
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(12) |
Tuvalu ha risposto alla relazione finale il 16 ottobre 2014. |
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(13) |
Tuvalu è membro della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC). Tale paese ha ratificato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) del 1982 e l’accordo delle Nazioni Unite ai fini dell’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (UNFSA) del 1995. Fa inoltre parte della convenzione dell’Organizzazione per la pesca nel Pacifico del sud (South Pacific Forum Fisheries Agency - FFA) (2) e dell’accordo di Nauru relativo alla gestione delle attività di pesca di interesse comune (3). |
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(14) |
Per valutare l’osservanza, da parte di Tuvalu, degli obblighi internazionali ad esso spettanti come Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, sanciti negli accordi internazionali di cui al considerando (13) e stabiliti dalle competenti ORGP citate nel medesimo considerando, la Commissione ha cercato e analizzato tutte le informazioni che ha ritenuto necessarie ai fini di tale esercizio. |
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(15) |
La Commissione si è inoltra avvalsa delle informazioni tratte dai dati disponibili pubblicati dalle ORGP, nella fattispecie la WCPFC, nonché di informazioni pubblicamente disponibili. |
3. POSSIBILITÀ PER TUVALU DI ESSERE IDENTIFICATO COME PAESE TERZO NON COOPERANTE
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(16) |
A norma dell’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento INN, la Commissione ha esaminato gli obblighi spettanti a Tuvalu come Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione. Ai fini di tale esame la Commissione ha preso in considerazione i criteri elencati all’articolo 31, paragrafi da 4 a 7, del regolamento INN. |
3.1 Ricorrenza di pescherecci INN e di flussi commerciali INN (articolo 31, paragrafo 4, del regolamento INN)
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(17) |
Dalle informazioni tratte dagli elenchi dei pescherecci INN delle ORGP risulta che non esistono pescherecci battenti bandiera di Tuvalu negli elenchi INN provvisori o definitivi e che non esistono precedenti documentati di pescherecci battenti bandiera di Tuvalu sulla base dei quali la Commissione potrebbe analizzare il comportamento di tale paese con riguardo ad attività ricorrenti di pesca INN in conformità all’articolo 31, paragrafo 4, lettera a), del regolamento INN. |
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(18) |
In mancanza di informazioni e prove, come spiegato al considerando (17), si è concluso, a norma dell’articolo 31, paragrafo 3 e paragrafo 4, lettera a), che non è necessario valutare se le misure adottate da Tuvalu per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN sono conformi agli obblighi spettanti a tale paese a norma del diritto internazionale, in quanto Stato di bandiera, con riguardo alle navi INN e alla pesca INN esercitata o coadiuvata da pescherecci battenti la propria bandiera o da propri cittadini. |
3.2 Mancata cooperazione e esecuzione (articolo 31, paragrafo 5, del regolamento INN)
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(19) |
La Commissione ha valutato se le autorità di Tuvalu hanno cooperato in modo efficace con la Commissione rispondendo alle sue richieste di indagare sulla pesca INN e sulle attività connesse, di fornire informazioni in proposito e di assicurare un seguito adeguato. |
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(20) |
A tale riguardo, Tuvalu è riluttante a cooperare con la Commissione per ovviare alle carenze del proprio sistema di gestione della pesca individuate nel corso della visita della Commissione. Nella risposta alla relazione finale presentata il 16 ottobre 2014 tale paese non prospetta alcun impegno contrattuale per porre rimedio alle carenze individuate dalla Commissione. In particolare, nonostante abbia riconosciuto i problemi e le difficoltà esistenti e ritenga di aver bisogno di tempo e assistenza tecnica per realizzare miglioramenti, Tuvalu non formula alcun impegno o piano d’azione concreto per porre rimedio alla situazione. |
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(21) |
Nel valutare l’osservanza, da parte di Tuvalu, degli obblighi ad esso spettanti in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo e Stato costiero, la Commissione ha inoltre analizzato se tale paese coopera con altri Stati di bandiera alla lotta contro la pesca INN. |
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(22) |
A norma degli articoli 63 e 64 dell’UNCLOS, gli Stati costieri e gli Stati di bandiera sono tenuti a cooperare alla gestione delle specie ittiche transzonali e altamente migratorie. Tale obbligo di cooperazione è ulteriormente approfondito dagli articoli 7 e 20 dell’UNFSA, che impongono agli Stati, rispettivamente, di definire misure di conservazione e di gestione compatibili e di garantirne il rispetto e l’attuazione. Inoltre l’articolo 7.1.3 del codice di condotta della FAO (4) raccomanda agli Stati che partecipano allo sfruttamento di stock ittici transzonali e transfrontalieri di stipulare accordi bilaterali intesi a garantire una cooperazione efficace ai fini della conservazione e della gestione delle risorse. Tale aspetto è ulteriormente sviluppato nei punti 28 e 51 del piano d’azione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (5), che definiscono le modalità pratiche di cooperazione diretta fra gli Stati, con particolare riguardo allo scambio dei dati o delle informazioni di cui dispongono gli Stati costieri. |
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(23) |
A questo riguardo l’articolo 25, paragrafo 10, della convenzione della WCPFC (6) stabilisce che ogni membro di tale Commissione, ove abbia fondati motivi di ritenere che una nave battente bandiera di un altro Stato abbia svolto attività che pregiudichino l’efficacia delle misure di conservazione e di gestione adottate per la zona della convenzione, ne informi lo Stato di bandiera interessato. |
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(24) |
L’importanza di disporre di meccanismi di cooperazione efficaci deve essere valutata tenendo conto del fatto che nelle acque soggette alla giurisdizione di Tuvalu operano soprattutto navi battenti bandiera straniera. In base alle informazioni fornite dalle autorità di Tuvalu durante la visita della Commissione del febbraio 2014, sono attualmente in vigore, in totale, 18 contratti di licenza privati bilaterali conclusi con dieci paesi. A tale riguardo, la flotta autorizzata a operare nelle acque di Tuvalu è costituita da 213 pescherecci con reti a circuizione, 17 tonniere con lenze e canne e 7 pescherecci con palangari; di questi, solo un peschereccio con reti a circuizione e due pescherecci con palangari battono bandiera tuvaluana. Tuvalu ha tuttavia riconosciuto che non è stato predisposto alcun canale di cooperazione con gli Stati di bandiera interessati per garantire che il paese ottemperi al proprio obbligo di cooperare con gli Stati di bandiera, come descritto ai considerando (22) e (23). |
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(25) |
Per quanto riguarda l’adozione di misure di esecuzione efficaci, l’articolo 19, paragrafo 2, dell’UNFSA stabilisce che le sanzioni applicabili alle violazioni devono essere sufficientemente severe per assicurare il rispetto delle norme e per scoraggiare le violazioni, ovunque esse si verifichino, e privare i trasgressori dei benefici derivanti dalle loro attività illecite. Come si vedrà nei considerando da (26) a (29), Tuvalu non dispone di un quadro giuridico o di un sistema di controllo della flotta e delle acque nazionali che consenta di sanzionare adeguatamente i trasgressori. |
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(26) |
Il sistema sanzionatorio è definito dalla legge sulle risorse marine di Tuvalu del 2006. Nonostante sia stato modificato nel 2012, tale atto non tiene conto dei recenti sviluppi del diritto internazionale in materia di lotta contro la pesca INN. A tale riguardo, il quadro giuridico vigente non definisce in modo esplicito le attività di pesca INN e le infrazioni gravi, né comprende un elenco esaustivo di tali infrazioni e delle conseguenti sanzioni rigorose. |
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(27) |
Inoltre, la legislazione di Tuvalu non prevede in modo sistematico misure amministrative di accompagnamento. Questo tipo di misure complementari si limita alla sospensione e alla revoca delle licenze e si applica unicamente in caso di «reati gravi», concetto che però la legge di Tuvalu non definisce. |
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(28) |
La nozione di «reati o infrazioni gravi» non è stata definita in modo chiaro nella legislazione di Tuvalu. L’attuale quadro giuridico non prevede sanzioni pregiudizievoli in grado di privare i trasgressori dei vantaggi ottenuti da attività illecite. |
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(29) |
Pertanto, nella sua forma attuale il sistema sanzionatorio non è sufficientemente severo ed esaustivo da poter esercitare una funzione dissuasiva. In effetti, il trattamento delle infrazioni gravi non è in grado di garantire il rispetto delle norme, scoraggiare le violazioni ovunque si verifichino e privare i trasgressori dei benefici derivanti dalle loro attività illecite, come richiesto dall’articolo 19, paragrafo 2, dell’UNFSA e dall’articolo 25, paragrafo 7, della convenzione della WCPFC. |
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(30) |
Analogamente, per quanto riguarda la storia, la natura, le circostanze, l’entità e la gravità dei casi di pesca INN considerati, la mancanza di chiarezza e di trasparenza descritta nei considerando da (39) a (48) pregiudica la possibilità di valutare tali aspetti. Tali carenze non consentono di formulare una stima affidabile dell’entità delle attività di pesca INN. È tuttavia riconosciuto che la mancanza di trasparenza e l’assenza di controlli efficaci incoraggiano comportamenti illegali. |
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(31) |
Per quanto riguarda le capacità finanziarie e amministrative esistenti di Tuvalu, va rilevato che tale paese non è classificato nell’indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite (7). Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) Tuvalu è elencato nella categoria dei paesi meno sviluppati, conformemente all’elenco dei beneficiari di aiuti del Comitato per l’aiuto allo sviluppo (DAC) dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), aggiornato al 1o gennaio 2013 (9). A tale riguardo, le limitazioni di Tuvalu in termini di capacità finanziarie e amministrative possono essere considerate un fattore che pregiudica la capacità di questo paese di ottemperare ai propri obblighi di cooperazione e di esecuzione. |
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(32) |
Nonostante l’analisi formulata al considerando (31) si rileva inoltre che, sulla base delle informazioni raccolte nel corso della visita della Commissione del febbraio 2014, non si può ritenere che Tuvalu manchi di risorse finanziarie, quanto piuttosto del contesto giuridico e amministrativo necessario per adempiere in modo efficace ed efficiente ai propri obblighi come Stato di bandiera, Stato costiero, Stato di approdo e Stato di commercializzazione. |
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(33) |
Considerata la situazione spiegata nella presente sezione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione nonché delle dichiarazioni rilasciate dal paese, si è potuto stabilire, a norma dell’articolo 31, paragrafi 3 e 5, del regolamento INN, che Tuvalu non ha osservato gli obblighi ad esso incombenti a norma del diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera con riguardo agli impegni di cooperazione e di esecuzione. |
3.3 Mancata applicazione delle norme internazionali (articolo 31, paragrafo 6, del regolamento INN)
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(34) |
Tuvalu ha ratificato l’UNCLOS e l’UNFSA ed è membro della WCPFC. Fa inoltre parte della convenzione FFA (Organizzazione per la pesca nel Pacifico del sud) e dell’accordo di Nauru relativo alla gestione delle attività di pesca di interesse comune. |
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(35) |
La Commissione ha esaminato tutte le informazioni ritenute rilevanti in relazione allo status di Tuvalu come membro della WCPFC. |
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(36) |
La Commissione ha inoltre esaminato le informazioni ritenute pertinenti con riguardo all’accordo di Tuvalu ad applicare le misure di conservazione e di gestione adottate dalla WCPFC. |
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(37) |
Stando alle informazioni complete fornite da Tuvalu con riguardo alle attività di pesca tonniera praticate nelle proprie acque (10), nel 2011 nella zona economica esclusiva (ZEE) di Tuvalu è stato prelevato dagli stock di tonno un quantitativo di catture pari a 51 800 tonnellate metriche (mt), valore che rappresenta un calo rispetto agli anni precedenti (63 427 mt nel 2009 e 60 618 mt nel 2010). In ogni caso, gli stock di tonno presenti nella ZEE di Tuvalu costituiscono ancora una parte significativa del totale degli stock di tonno del Pacifico centro-occidentale. |
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(38) |
Come dimostrano i dati presentati nel considerando (37), Tuvalu gestisce cospicue risorse di tonno a livello mondiale ed è quindi tenuto, in quanto Stato costiero, a garantirne una gestione responsabile e sostenibile nel lungo termine. Gli articoli da 61 a 64 dell’UNCLOS e gli articoli 7 e 8 dell’UNFSA disciplinano lo sfruttamento delle risorse biologiche da parte degli Stati costieri, i quali dovrebbero adottare misure compatibili con le misure vigenti nella regione e nelle acque d’altura al fine di garantire la sostenibilità a lungo termine degli stock ittici transzonali e altamente migratori e promuovere lo sfruttamento ottimale delle risorse biologiche nella propria ZEE. Gli Stati costieri devono inoltre garantire il rispetto delle misure di conservazione e di gestione da parte dei cittadini di altri Stati che esercitano attività di pesca nella loro ZEE, nonché cooperare con gli Stati e con le organizzazioni regionali competenti che partecipano a tali attività. |
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(39) |
Il quadro giuridico di Tuvalu non comprende misure di conservazione e di gestione chiare e trasparenti, in grado di garantire la gestione efficiente ed efficace delle navi operanti nelle acque soggette alla giurisdizione nazionale. In particolare, non esistono misure di conservazione e di gestione per la pesca costiera. Tuvalu ha altresì riconosciuto che il vigente piano di gestione del tonno è superato e deve essere sottoposto a revisione. Analogamente, non è stato ancora adottato un piano di gestione degli squali secondo quanto previsto dalla misura di conservazione e di gestione 2010-07 della WCPFC (11). |
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(40) |
Le misure di conservazione e di gestione per le acque soggette alla giurisdizione nazionale, comprese le acque arcipelagiche, sono incomplete e non sono basate su pareri scientifici come richiesto dall’UNCLOS, dall’UNFSA e dalla WCPFC. La legge nazionale sulla pesca del 2006 stabilisce i principi fondamentali per una gestione sostenibile della pesca e conferisce al ministero delle risorse naturali il potere di adottare pertinenti misure di conservazione e di gestione; tuttavia la visita della Commissione ha rivelato che sono state elaborate pochissime disposizioni in questo senso. Lo sforzo principale si è concentrato, nel 2009, sul recepimento delle misure contenute nel terzo dispositivo di attuazione dell’accordo di Nauru (12) nel quadro normativo di Tuvalu. |
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(41) |
Le acque soggette alla giurisdizione di Tuvalu sono designate come mare territoriale, acque arcipelagiche e ZEE. In base all’articolo 3 della convenzione della WCPFC, la zona di competenza della WCPFC comprende, in linea di principio, tutte le acque dell’Oceano Pacifico, comprese quelle soggette alla giurisdizione di Tuvalu. Tale paese esclude invece le sue acque arcipelagiche e territoriali dall’applicazione del regime dei giorni in mare (il cosiddetto «Vessels Day Scheme» — VDS), il quale limita lo sforzo di pesca della flotta operante con reti a circuizione mediante l’assegnazione di giorni di pesca. Pertanto, il principale strumento giuridico per la conservazione delle risorse alieutiche nelle acque di Tuvalu non si applica a una parte considerevole delle acque soggette alla giurisdizione di tale paese. Nel caso delle tonniere con lenze e canne e dei pescherecci con palangari, le misure di conservazione e di gestione sono stabilite nelle singole licenze. Tuttavia, non esistono informazioni accessibili al pubblico sull’effettiva gestione delle catture e dello sforzo per questi due tipi di pesca, a parte la prassi generale consistente nel limitare il numero di licenze di pesca. |
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(42) |
Inoltre, nel corso della visita della Commissione Tuvalu ha confermato che alcune misure di conservazione e di gestione della WCPFC non vengono attualmente applicate. Si tratta della misura 2007-1 sul programma di osservazione regionale, che prevede una copertura di osservazione del 5 % per i pescherecci con palangari, e della misura 2010-07, in base alla quale il peso delle pinne sbarcate non può superare il 5 % del peso degli squali. Tra le cause dello scarso grado di conformità alle pertinenti misure di conservazione e di gestione della WCPFC è stata citata la mancanza di capacità tecnica e di risorse. |
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(43) |
Le palesi lacune descritte nei considerando da (39) a (42) per quanto riguarda la chiarezza e la trasparenza delle norme applicabili in materia di conservazione e di gestione, anche in relazione al controllo dello sforzo di pesca mediante il regime VDS, nonché l’esistenza di 18 diversi contratti privati di licenza, come spiegato nel considerando (24), pregiudicano l’effettiva attuazione delle misure di conservazione e di gestione, in violazione degli obblighi stabiliti all’articolo 61, paragrafi da 2 a 5, all’articolo 62, paragrafo 1, e all’articolo 64 dell’UNCLOS concernenti l’utilizzo ottimale delle risorse grazie a idonee misure di conservazione e di gestione. |
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(44) |
A norma dell’articolo 61 dell’UNCLOS, degli articoli 5 e 6 dell’UNFSA e degli articoli 5 e 6 della convenzione della WCPFC, gli Stati costieri devono determinare le catture ammissibili delle risorse biologiche nella propria ZEE sulla base dei migliori dati scientifici disponibili e secondo un approccio precauzionale; essi devono inoltre assicurare, mediante idonee misure di conservazione e di gestione, che le risorse biologiche e gli stock presenti nella ZEE e nelle altre acque soggette alla loro giurisdizione non siano messi a rischio dallo sfruttamento eccessivo. Il codice di condotta della FAO raccomanda, segnatamente ai punti 7.3, 7.4 e 7.5, una serie di buone pratiche per conformarsi agli obblighi suddetti. |
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(45) |
Nella relazione presentata alla nona sessione del comitato scientifico della WCPFC Tuvalu ha riconosciuto che occorre ancora affrontare una serie di problemi per quanto riguarda la raccolta dei dati, le dichiarazioni e la conformità (13). Tali problemi vengono attribuiti al fatto che il dipartimento della pesca non disporrebbe di capacità sufficienti per il controllo delle dichiarazioni e la gestione dei dati. |
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(46) |
A tale riguardo, nelle sue relazioni il comitato scientifico della WCPFC lamenta regolarmente la mancanza di dati esaustivi. Ad esempio, al punto 89 della relazione della 7a sessione svoltasi nel 2011, il comitato ha segnalato una serie di incongruenze per quanto riguarda le catture di tonnetto striato, tonno albacora e tonno obeso riportate nei giornali di bordo dei pescherecci con reti a circuizione. Data l’importanza di disporre, a fini scientifici, di dati precisi sulla composizione delle catture praticate da tali pescherecci, il comitato ha raccomandato di sottoporre la questione all’esame del comitato tecnico e di conformità (14). Al punto 37 esso ha sottolineato la mancanza di chiarezza dei dati relativi alla composizione delle catture della flotta operante con reti a circuizione e ha esortato le parti contraenti a lavorare per migliorare le stime di tali dati. Nel corso dell’8a sessione il comitato scientifico della WCPFC ha nuovamente sollevato il problema delle lacune e delle incongruenze dei dati (15) relativi alle catture e alla loro composizione, ha richiamato l’attenzione sugli obblighi di comunicazione nell’ambito dei contratti di nolo e formulato raccomandazioni di gestione per migliorare la situazione (16). Ha inoltre affrontato la questione della mancata o incompleta trasmissione dei dati da parte di alcune parti contraenti, che in alcuni casi operano nelle acque soggette alla giurisdizione nazionale di Tuvalu. |
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(47) |
Con riguardo al tonnetto striato, nel corso della 7a sessione il comitato scientifico della WCPFC ha spiegato che, se si mantengono le pratiche di pesca di questi ultimi anni, i tassi e i volumi di cattura potrebbero ridursi in quanto gli stock sono sfruttati fino al livello di rendimento massimo sostenibile. Eventuali aumenti dello sforzo di pesca dovrebbero quindi formare oggetto di un’attenta sorveglianza (17). Tuttavia, la visita della Commissione ha rivelato che non esiste una vera e propria politica per quanto riguarda la flotta e l’accesso alle zone di pesca, come dimostra il piano di gestione del tonno, ormai superato e per nulla esaustivo. |
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(48) |
Nelle sue acque arcipelagiche Tuvalu non applica le misure di conservazione e di gestione della WCPFC; per tali acque Tuvalu ha istituito soltanto un numero limitato di misure compatibili. Data la natura altamente migratoria e transzonale delle risorse tonniere e l’importanza degli stock di tonno e delle attività di pesca tonniera nella acque arcipelagiche di Tuvalu, che rappresentano un’importante zona di riproduzione per i tonnidi, tale situazione pregiudica qualsiasi sforzo di conservazione di questa risorsa in tutta la regione del Pacifico. Pertanto, Tuvalu non provvede affinché in tutte le acque soggette alla sua giurisdizione vengano applicate misure di conservazione e di gestione in conformità alle disposizioni emanate dalla WCPFC e all’obbligo di garantire che le specie soggette alla giurisdizione dello Stato costiero non siano messe a rischio da un eccessivo sfruttamento. |
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(49) |
La Commissione ha inoltre esaminato eventuali atti o omissioni di Tuvalu che potrebbero aver compromesso l’efficacia delle leggi, dei regolamenti o delle misure internazionali di conservazione e di gestione applicabili. |
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(50) |
A tale proposito, come riconosciuto da Tuvalu, il piano di gestione del tonno, ormai obsoleto, non stabilisce obiettivi chiari per limitare il numero di licenze di pesca e il totale ammissibile di catture. La Commissione ritiene pertanto che la mancanza di misure di conservazione e di gestione pregiudichi il rispetto, da parte di Tuvalu, dei propri obblighi internazionali. Trattandosi di uno stock transzonale e altamente migratorio, per essere efficaci e sostenibili le misure di conservazione e di gestione del tonno devono essere coerenti e compatibili nell’intera zona di migrazione, condizione che costituisce anche l’obiettivo generale della convenzione della WCPFC. |
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(51) |
Considerata la situazione illustrata nella presente sezione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione nonché delle dichiarazioni rilasciate dal paese, si è potuto stabilire, a norma dell’articolo 31, paragrafi 3 e 6, del regolamento INN, che Tuvalu non ha osservato gli obblighi ad esso incombenti a norma del diritto internazionale in relazione alle norme, ai regolamenti e alle misure di conservazione e di gestione internazionali. |
3.4 Difficoltà specifiche dei paesi in via di sviluppo
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(52) |
Tenuto conto del fatto che Tuvalu figura tra i paesi meno sviluppati, come indicato nel considerando (31), la Commissione ha esaminato se le informazioni raccolte possano essere collegate alle sue specifiche difficoltà in quanto paese in via di sviluppo. |
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(53) |
Anche se, in generale, in materia di controllo e monitoraggio possono sussistere carenze specifiche di capacità, le difficoltà specifiche di Tuvalu riconducibili al suo livello di sviluppo non possono giustificare l’assenza di disposizioni specifiche nel quadro giuridico nazionale che rimandino a strumenti internazionali intesi a contrastare, scoraggiare e eliminare le attività di pesca INN. Peraltro tali difficoltà non possono giustificare il fatto che Tuvalu non abbia istituito un sistema sanzionatorio per le infrazioni delle misure di conservazione e di gestione internazionali. |
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(54) |
Inoltre è lecito ritenere che le carenze del sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza derivino dallo squilibrio tra la scarsa capacità di Tuvalu di controllare le attività di pesca praticate nella propria ZEE e il fatto che a tali acque sia autorizzato l’accesso di una grande flotta straniera. Infine, nonostante il settore alieutico contribuisca in modo significativo al reddito generale di Tuvalu, la dotazione di bilancio assegnata alla gestione della pesca è estremamente limitata. Di conseguenza, malgrado i possibili ostacoli allo sviluppo del paese, le politiche seguite da Tuvalu per la gestione delle risorse alieutiche non corrispondono alle risorse assegnate e alle priorità del paese in materia di gestione della pesca. |
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(55) |
Alla luce della situazione descritta nella presente sezione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione nonché delle dichiarazioni rilasciate dal paese, si è potuto stabilire, a norma dell’articolo 31, paragrafo 7, del regolamento INN, che lo stato di sviluppo di Tuvalu per quanto riguarda la gestione della pesca potrebbe essere stato pregiudicato dal suo livello di sviluppo. Tuttavia, tenuto conto della natura delle carenze rilevate e delle azioni intraprese per porre rimedio alla situazione, il livello di sviluppo di Tuvalu non può spiegare interamente o altrimenti giustificare il comportamento generale di tale paese nel settore della pesca in quanto Stato di bandiera o Stato costiero né l’inadeguatezza dell’azione da esso intrapresa per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN. |
4. CONCLUSIONI CONCERNENTI LA POSSIBILE IDENTIFICAZIONE IN QUANTO PAESE TERZO NON COOPERANTE
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(56) |
Alla luce delle conclusioni tratte riguardo al mancato adempimento, da parte di Tuvalu, dell’obbligo ad esso imposto dal diritto internazionale, nella sua qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN, è opportuno notificare a tale paese, a norma dell’articolo 32 del regolamento INN, la possibilità di essere identificato dalla Commissione come paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca INN. |
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(57) |
In conformità all’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento INN, è opportuno che la Commissione notifichi a Tuvalu la possibilità di essere identificato come paese terzo non cooperante. La Commissione dovrebbe inoltre adottare tutti i provvedimenti previsti all’articolo 32 del regolamento INN nei confronti di Tuvalu. Ai fini di una corretta amministrazione è opportuno fissare un termine entro il quale tale paese possa rispondere per iscritto alla notifica e porre rimedio alla situazione. |
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(58) |
Inoltre la notifica a Tuvalu della possibilità di essere identificato come un paese che la Commissione considera non cooperante ai fini della presente decisione non esclude né comporta automaticamente che la Commissione o il Consiglio possano successivamente procedere all’identificazione e alla compilazione di un elenco di paesi non cooperanti, |
DECIDE:
Articolo unico
Si notifica a Tuvalu la possibilità di essere identificato dalla Commissione come paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014
Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione
(1) GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.
(2) http://www.ffa.int/
(3) Accordo di Nauru (http://www.ffa.int/node/93#attachments).
(4) Codice di condotta per una pesca responsabile, Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, 1995.
(5) Piano d’azione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, 2001.
(6) Convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell’Oceano Pacifico centrale e occidentale, adottata a Honolulu il 5 settembre 2000 (http://www.wcpfc.int/doc/convention-conservation-and-management-highly-migratory-fish-stocks-western-and-central-pacific).
(7) Informazioni tratte da: http://hdr.undp.org/en/statistics
(8) Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).
(9) Elenco dei beneficiari di aiuti allo sviluppo del DAC (http://www.oecd.org/dac/stats/daclistofodarecipients.htm).
(10) Nona sessione ordinaria del Comitato scientifico della WCPFC, WCPFC SC9-AR/CCM-25.
(11) http://www.wcpfc.int/system/files/CMM%202010-07%20%5BSharks%5D.pdf
(12) Parti dell’accordo di Nauru, terzo dispositivo di attuazione, 2008.
(13) Nona sessione ordinaria del Comitato scientifico della WCPFC, WCPFC SC9-AR/CCM-25.
(14) Relazione di sintesi del comitato scientifico della WCPFC, 7a sessione ordinaria, Pohnpei, Stati federati di Micronesia, 9-17 agosto 2011 (http://www.wcpfc.int/node/2896).
(15) Relazione di sintesi del comitato scientifico della WCPFC, 8a sessione ordinaria, 7-15 agosto 2012 (http://www.wcpfc.int/node/4587), sezione 3.1.
(16) Relazione di sintesi del comitato scientifico della WCPFC, 8a sessione ordinaria, punti 69-71.
(17) Relazione di sintesi del comitato scientifico della WCPFC, 7a sessione ordinaria, punti 35 e 36.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
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13.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 447/30 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
(2014/C 447/12)
A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:
|
Data e ora della chiusura |
8.12.2014 |
|
Durata |
8.12.2014 – 31.12.2014 |
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Stato membro |
Svezia |
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Stock o gruppo di stock |
COD/03AS. |
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Specie |
Merluzzo bianco (Gadus Morhua) |
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Zona |
Kattegat |
|
Tipo(i) di pescherecci |
— |
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Numero di riferimento |
79/TQ43 |
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
|
13.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 447/30 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
(2014/C 447/13)
A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:
|
Data e ora della chiusura |
21.11.2014 |
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Durata |
21.11.2014 – 31.12.2014 |
|
Stato membro |
Portogallo |
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Stock o gruppo di stock |
GHL/N3LMNO |
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Specie |
Ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides) |
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Zona |
NAFO 3 LMNO |
|
Tipo(i) di pescherecci |
— |
|
Numero di riferimento |
77/TQ43 |
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
|
13.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 447/31 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
(2014/C 447/14)
A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:
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Data e ora della chiusura |
3.12.2014 |
|
Durata |
3.12.2014 – 31.12.2014 |
|
Stato membro |
Svezia |
|
Stock o gruppo di stock |
COD/03AN. |
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Specie |
Merluzzo bianco (Gadus Morhua) |
|
Zona |
Skagerrak |
|
Tipo(i) di pescherecci |
— |
|
Numero di riferimento |
78/TQ43 |
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
|
13.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 447/32 |
Aggiornamento degli importi di riferimento per l’attraversamento delle frontiere esterne, a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (1)
(2014/C 447/15)
La pubblicazione degli importi di riferimento per l’attraversamento delle frontiere esterne, a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell’articolo 34 del codice frontiere Schengen.
Oltre alle pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale, sul sito web della direzione generale Affari interni è possibile consultare un aggiornamento mensile.
BELGIO
in sostituzione dell’elenco pubblicato sulla GU C 247 del 13.10.2006.
La legge belga chiede di dimostrare la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti.
La prassi amministrativa è la seguente:
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a) |
Straniero che risiede da un privato La prova dei mezzi di sussistenza può essere fornita mediante un impegno di presa a carico, sottoscritto dalla persona che alloggerà lo straniero in Belgio e legalizzato dall’amministrazione comunale del luogo di residenza. L’impegno di presa a carico riguarda le spese di soggiorno, di assistenza sanitaria, di alloggio e di rimpatrio dello straniero, qualora quest’ultimo non possa provvedervi e per evitare che esse siano sostenute dai poteri pubblici. L’impegno deve essere sottoscritto da una persona solvibile e, se si tratta di uno straniero, in possesso di un’autorizzazione di soggiorno o di dimora. Se necessario, si può inoltre richiedere allo straniero di addurre la prova di risorse personali. Qualora non disponga di alcun credito finanziario, deve poter disporre di circa 45 EUR per ogni giorno del soggiorno previsto. |
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b) |
Straniero che risiede in albergo Lo straniero, qualora non fornisca la prova di un qualunque credito, deve poter disporre di circa 95 EUR per ogni giorno del soggiorno previsto. Nella maggioranza dei casi, l’interessato inoltre deve esibire un biglietto di viaggio (biglietto aereo) che gli consenta di ritornare nel suo paese di origine o di residenza. |
Elenco delle precedenti pubblicazioni
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(1) Vedere l’elenco delle precedenti pubblicazioni alla fine di questo aggiornamento.