ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 439

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57° anno
8 dicembre 2014


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2014/C 439/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2014/C 439/02

Cause riunite C-359/11 e C-400/11: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 23 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Alexandra Schulz/Technische Werke Schussental GmbH und Co. KG e Josef Egbringhoff/Stadtwerke Ahaus GmbH (Rinvio pregiudiziale — Direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE — Tutela dei consumatori — Mercato interno dell’energia elettrica e del gas naturale — Normativa nazionale che determina il contenuto dei contratti conclusi con i consumatori nell’ambito dell’obbligo generale di approvvigionamento — Modifica unilaterale del prezzo del servizio da parte del professionista — Informazione, in tempo utile prima dell’entrata in vigore di tale modifica, circa i motivi, le condizioni e la portata della medesima)

2

2014/C 439/03

Causa C-326/12: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Rita van Caster, Patrick van Caster/Finanzamt Essen-Süd (Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione dei capitali — Articolo 63 TFUE — Tassazione dei redditi derivanti da fondi di investimento — Obblighi di comunicazione e di pubblicazione di talune informazioni da parte di un fondo di investimento — Tassazione forfettaria dei redditi provenienti da fondi di investimento non in regola con gli obblighi di comunicazione e di pubblicazione)

3

2014/C 439/04

Causa C-104/13: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 23 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts — Lettonia) — AS Olainfarm/Latvijas Republikas Veselības ministrija, Zāļu valsts aģentūra (Rinvio pregiudiziale — Ravvicinamento delle legislazioni — Politica industriale — Direttiva 2001/83/CE — Medicinali per uso umano — Articolo 6 — Autorizzazione all’immissione in commercio — Articolo 8, paragrafo 3, lettera i) — Obbligo di corredare la domanda di autorizzazione dei risultati delle prove farmaceutiche, precliniche e cliniche — Deroghe riguardanti le prove precliniche e cliniche — Articolo 10 — Medicinali generici — Nozione di medicinale di riferimento — Diritto soggettivo del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale di riferimento di opporsi all’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale generico di questo primo medicinale — Articolo 10 bis — Medicinali le cui sostanze attive sono di impiego medico ben consolidato nell’Unione europea da almeno dieci anni — Possibilità di utilizzare un medicinale la cui autorizzazione è stata rilasciata tenuto conto della deroga prevista all’articolo 10 bis come medicinale di riferimento al fine di ottenere un’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale generico)

3

2014/C 439/05

Causa C-222/13: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Teleklagenævnet — Danimarca) — TDC A/S/Erhvervsstyrelsen (Rinvio pregiudiziale — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Direttiva 2002/22/CE — Articolo 32 — Servizi obbligatori supplementari — Sistema di compensazione dei costi connessi alla fornitura di tali servizi — Nozione di organo giurisdizionale ai sensi dell’articolo 267 TFUE — Incompetenza della Corte)

4

2014/C 439/06

Causa C-252/13: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 22 ottobre 2014 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi (Inadempimento di uno Stato — Direttive 2002/73/CE e 2006/54/CE — Parità di trattamento tra uomini e donne — Lavoro e occupazione — Accesso al lavoro — Rientro dal congedo di maternità — Requisiti di forma dell’atto introduttivo di ricorso — Esposizione coerente dei motivi — Formulazione non equivoca delle conclusioni)

5

2014/C 439/07

Causa C-268/13: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Sibiu — Romania) — Elena Petru/Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Sibiu, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (Rinvio pregiudiziale — Previdenza sociale — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Articolo 22, paragrafo 2, secondo comma — Assicurazione malattia — Cure ospedaliere prestate in un altro Stato membro — Diniego di preventiva approvazione — Mancanza di farmaci e di materiali medici di prima necessità)

5

2014/C 439/08

Causa C-299/13: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof — Belgio) — Isabelle Gielen/Ministerraad (Fiscalità — Direttiva 2008/7/CE — Articoli 5, paragrafo 2, e 6 — Imposte indirette sulla raccolta di capitali — Imposta sulla conversione dei titoli al portatore in titoli nominativi o in titoli dematerializzati)

6

2014/C 439/09

Causa C-302/13: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 23 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās Tiesas Senāts — Lettonia) — AS flyLAL-Lithuanian Airlines, in liquidazione/VAS Starptautiskā lidosta Riga, AS Air Baltic Corporation (Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 31 — Domanda di riconoscimento e di esecuzione di una decisione che dispone provvedimenti provvisori o cautelari — Articolo 1, paragrafo 1 — Ambito di applicazione — Materia civile e commerciale — Nozione — Domanda di risarcimento del danno derivante da asserite violazioni del diritto della concorrenza dell’Unione europea — Riduzioni sulle tasse aeroportuali — Articolo 22, punto 2 — Competenze esclusive — Nozione — Controversia in materia di società e di persone giuridiche — Decisione di concedere le riduzioni — Articolo 34, punto 1 — Motivi di rifiuto del riconoscimento — Ordine pubblico dello Stato richiesto)

7

2014/C 439/10

Causa C-305/13: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 23 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Haeger & Schmidt GmbH/Mutuelles du Mans assurances Iard SA (MMA Iard), Jacques Lorio, Dominique Miquel, in qualità di liquidatore della Safram intercontinental SARL, Ace Insurance SA NV, Va Tech JST SA, Axa Corporate Solutions SA (Rinvio pregiudiziale — Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali — Articolo 4, paragrafi 1, 2, 4 e 5 — Legge applicabile in mancanza di scelta da parte dei contraenti — Contratto di commissione di trasporto — Contratto di trasporto di merci)

8

2014/C 439/11

Cause riunite C-344/13 e C-367/13: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 ottobre 2014 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Commissione tributaria provinciale di Roma — Italia) — Cristiano Blanco (C-344/13), Pier Paolo Fabretti (C-367/13)/Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale I di Roma — Ufficio Controlli (Rinvio pregiudiziale — Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Normativa tributaria — Redditi costituiti da vincite da giochi d’azzardo — Differenza di imposizione tra le vincite ottenute all’estero e quelle provenienti da case da gioco nazionali)

8

2014/C 439/12

Causa C-428/13: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS)/Yesmoke Tobacco SpA (Rinvio pregiudiziale — Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Direttive 95/59/CE e 2011/64/UE — Struttura e aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato — Determinazione di un’accisa — Principio che stabilisce un’aliquota d’accisa per tutte le sigarette — Facoltà degli Stati membri di stabilire un’accisa minima — Sigarette della classe di prezzo meno elevata — Normativa nazionale — Categoria specifica di sigarette — Fissazione dell’accisa nella misura del 115 %)

9

2014/C 439/13

Causa C-429/13 P: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 22 ottobre 2014 — Regno di Spagna/Commissione europea (Impugnazione — Fondo di coesione — Riduzione del contributo finanziario — Irregolarità nell’applicazione della normativa sugli appalti pubblici — Adozione della decisione da parte della Commissione europea — Inosservanza del termine impartito — Conseguenze)

10

2014/C 439/14

Causa C-437/13: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 23 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Unitrading Ltd/Staatssecretaris van Financiën (Rinvio pregiudiziale — Codice doganale comunitario — Recupero di dazi all’importazione — Origine delle merci — Mezzi probatori — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 47 — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Autonomia procedurale degli Stati membri)

10

2014/C 439/15

Causa C-492/13: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — Traum EOOD/Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 138, paragrafo 1 — Esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie — Acquirente non identificato ai fini dell’IVA — Obbligo del venditore di accertare l’autenticità della firma dell’acquirente o del suo rappresentante — Principi di proporzionalità, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento — Effetto diretto)

11

2014/C 439/16

Causa C-522/13: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 9 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Contencioso-Administrativo n. 1 de Ferrol — Spagna) — Ministerio de Defensa, Navantia SA/Concello de Ferrol (Domanda di pronuncia pregiudiziale — Concorrenza — Aiuti di Stato — Articolo 107, paragrafo 1, TFUE — Nozione di aiuto di Stato — Imposta sui beni immobili — Esenzione fiscale)

12

2014/C 439/17

Causa C-541/13: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 9 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Douane Advies Bureau Rietveld/Hauptzollamt Hannover (Rinvio pregiudiziale — Unione doganale e tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Sottovoce 3822 — Nozione di reattivi per diagnostica o da laboratorio — Indicatori che segnalano l’esposizione ad una temperatura di reazione predeterminata)

12

2014/C 439/18

Causa C-565/13: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Hovrätten för västra Sverige — Svezia) — Procedimento penale a carico di Ove Ahlström, Lennart Kjellberg, Fiskeri Ab Ganthi, Fiskeri Ab Nordic (Rinvio pregiudiziale — Relazioni esterne — Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco — Esclusione di qualsiasi possibilità per i pescherecci comunitari di esercitare attività di pesca nelle zone di pesca marocchine sulla base di una licenza rilasciata dalle autorità del Marocco senza l’intervento delle competenti autorità dell’Unione europea)

13

2014/C 439/19

Causa C-620/13 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 ottobre 2014 — British Telecommunications plc/Commission européenne, BT Pension Scheme Trustees Ltd (Impugnazione — Aiuto di Stato — Esenzione di un fondo pensione dall’obbligo di versare, per determinati dipendenti, un contributo a un fondo di protezione delle pensioni — Carattere selettivo della misura)

13

2014/C 439/20

Causa C-641/13 P: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 9 ottobre 2014 — Regno di Spagna/Commissione europea (Impugnazione — Fondo di coesione — Riduzione del contributo finanziario — Appalti pubblici di lavori — Direttiva 93/37/CEE — Criteri di aggiudicazione — Esperienza maturata in lavori precedenti — Criteri di selezione qualitativa)

14

2014/C 439/21

Causa C-376/14 PPU: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court — Irlanda) — C/M (Rinvio pregiudiziale — Procedimento pregiudiziale d’urgenza — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Mancato ritorno illecito — Residenza abituale del minore)

14

2014/C 439/22

Causa C-364/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgerichts Köln (Germania) il 31 luglio 2014 — Sommer Antriebs- und Funktechnik GmbH/Rademacher Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG

15

2014/C 439/23

Causa C-382/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgerichts Rüsselsheim (Germania) l'11 agosto 2014 — Juergen Schneider, Erika Schneider/Condor Flugdienst GmbH

16

2014/C 439/24

Causa C-409/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 28 agosto 2014 — Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

16

2014/C 439/25

Causa C-419/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) l’8 settembre 2014 — WebMindLicences Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság

17

2014/C 439/26

Causa C-423/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Admnistrativo (Portogallo) il 15 settembre 2014 — Fazenda Pública/Beiragás — Companhia de Gás das Beiras SA

20

2014/C 439/27

Causa C-424/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 15 settembre 2014 — Jácint Gábor Balogh/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

21

2014/C 439/28

Causa C-443/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 25 settembre 2014 — Kreis Warendorf/Ibrahim Alo

21

2014/C 439/29

Causa C-444/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 25 settembre 2014 — Amira Osso/Region Hannover

22

2014/C 439/30

Causa C-445/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 25 settembre 2014 — Seusen Sume/Landkreis Stade

23

2014/C 439/31

Causa C-456/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha (Spagna) il 2 ottobre 2014 — Manuel Orrego Arias/Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

23

2014/C 439/32

Causa C-457/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Cagliari (Italia) il 2 ottobre 2014 — Procedimento penale a carico di Claudia Concu, Isabella Melis

24

2014/C 439/33

Causa C-463/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna (Bulgaria) l’8 ottobre 2014 — Asparuhovo Lake Investment Company OOD/Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite

24

2014/C 439/34

Causa C-468/14: Ricorso proposto il 13 ottobre 2014 — Commissione europea/Regno di Danimarca

25

 

Tribunale

2014/C 439/35

Causa T-29/11: Sentenza del Tribunale del 24 ottobre 2014 — Technische Universität Dresden/Commissione (Clausola compromissoria — Programma di azione comunitaria in materia di salute pubblica — Contratto di finanziamento di un progetto — Ricorso di annullamento — Nota di addebito — Natura contrattuale della controversia — Atto non impugnabile — Irricevibilità — Riqualificazione del ricorso — Costi ammissibili)

26

2014/C 439/36

Causa T-543/12: Sentenza del Tribunale del 24 ottobre 2014 — Grau Ferrer/UAMI — Rubio Ferrer (Bugui va) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo Bugui va — Marchio figurativo nazionale anteriore Bugui e marchio figurativo comunitario anteriore BUGUI — Impedimento relativo alla registrazione — Rigetto dell’opposizione — Articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Esistenza del marchio anteriore — Mancata considerazione di elementi di prova presentati a sostegno dell’opposizione dinanzi alla commissione di ricorso — Potere discrezionale della commissione di ricorso — Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 — Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009 — Uso effettivo del marchio anteriore — Forma che differisce per elementi che non alterano il carattere distintivo]

27

2014/C 439/37

Causa T-706/14 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 23 ottobre 2014 — Holistic Innovation Institute/REA (Procedimento sommario — Progetti finanziati dall’Unione europea nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico — Decisione recante rifiuto di partecipare a taluni progetti — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Violazione dei requisiti di forma — Irricevibilità)

27

2014/C 439/38

Causa T-350/14: Ricorso proposto il 12 maggio 2014 — Arvanitis e a./Parlamento europeo e a.

28

2014/C 439/39

Causa T-413/14: Ricorso proposto il 30 maggio 2014 — Grigoriadis e a./Parlamento europeo e a.

29

2014/C 439/40

Causa T-646/14: Ricorso proposto il 2 settembre 2014 — Micula e a./Commissione europea

29

2014/C 439/41

Causa T-671/14: Ricorso presentato il 19 novembre 2014 — Bayerische Motoren Werke/Commissione

30

2014/C 439/42

Causa T-672/14: Ricorso proposto il 19 settembre 2014 — August Wolff e Remedia/Commissione

31

2014/C 439/43

Causa T-680/14: Ricorso proposto il 19 settembre 2014 — Lupin/Commissione

33

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

8.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 439/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2014/C 439/01)

Ultima pubblicazione

GU C 431 dell’1.12.2014

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 421 del 24.11.2014

GU C 409 del 17.11.2014

GU C 395 del 10.11.2014

GU C 388 del 3.11.2014

GU C 380 del 27.10.2014

GU C 372 del 20.10.2014

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

8.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 439/2


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 23 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Alexandra Schulz/Technische Werke Schussental GmbH und Co. KG e Josef Egbringhoff/Stadtwerke Ahaus GmbH

(Cause riunite C-359/11 e C-400/11) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE - Tutela dei consumatori - Mercato interno dell’energia elettrica e del gas naturale - Normativa nazionale che determina il contenuto dei contratti conclusi con i consumatori nell’ambito dell’obbligo generale di approvvigionamento - Modifica unilaterale del prezzo del servizio da parte del professionista - Informazione, in tempo utile prima dell’entrata in vigore di tale modifica, circa i motivi, le condizioni e la portata della medesima))

(2014/C 439/02)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrenti: Alexandra Schulz e Josef Egbringhoff

Convenuti: Technische Werke Schussental GmbH und Co. KG e Stadtwerke Ahaus GmbH

Dispositivo

L’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, in combinato disposto con l’allegato A della medesima, e l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE, in combinato disposto con l’allegato A della medesima, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che determina il contenuto dei contratti di fornitura dell’energia elettrica e del gas conclusi con i consumatori rientranti nell’ambito dell’obbligo generale di approvvigionamento e prevede la possibilità di modificare la tariffa di tale fornitura, ma che non garantisce che i consumatori siano informati, in tempo utile prima dell’entrata in vigore di tale modifica, circa i motivi, le condizioni e la portata della medesima.


(1)  GU C 311 del 22.10.2011.


8.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 439/3


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Rita van Caster, Patrick van Caster/Finanzamt Essen-Süd

(Causa C-326/12) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione dei capitali - Articolo 63 TFUE - Tassazione dei redditi derivanti da fondi di investimento - Obblighi di comunicazione e di pubblicazione di talune informazioni da parte di un fondo di investimento - Tassazione forfettaria dei redditi provenienti da fondi di investimento non in regola con gli obblighi di comunicazione e di pubblicazione))

(2014/C 439/03)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrenti: Rita van Caster, Patrick van Caster

Resistente: Finanzamt Essen-Süd

Dispositivo

L’articolo 63 TFUE dev’essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, ai sensi della quale la mancata osservanza, da parte di un fondo di investimento non residente, degli obblighi di comunicazione e di pubblicazione di talune informazioni previsti dalla normativa medesima, obblighi indistintamente applicabili ai fondi residenti e non residenti, determina la tassazione forfettaria dei redditi derivanti al contribuente dai fondi di investimento medesimi, laddove tale normativa non consenta al contribuente stesso di fornire elementi o informazioni idonei a determinare l’effettiva entità di detti redditi.


(1)  GU C 303 del 6.10.2012.


8.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 439/3


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 23 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts — Lettonia) — AS «Olainfarm»/Latvijas Republikas Veselības ministrija, Zāļu valsts aģentūra

(Causa C-104/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Politica industriale - Direttiva 2001/83/CE - Medicinali per uso umano - Articolo 6 - Autorizzazione all’immissione in commercio - Articolo 8, paragrafo 3, lettera i) - Obbligo di corredare la domanda di autorizzazione dei risultati delle prove farmaceutiche, precliniche e cliniche - Deroghe riguardanti le prove precliniche e cliniche - Articolo 10 - Medicinali generici - Nozione di «medicinale di riferimento» - Diritto soggettivo del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale di riferimento di opporsi all’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale generico di questo primo medicinale - Articolo 10 bis - Medicinali le cui sostanze attive sono di impiego medico ben consolidato nell’Unione europea da almeno dieci anni - Possibilità di utilizzare un medicinale la cui autorizzazione è stata rilasciata tenuto conto della deroga prevista all’articolo 10 bis come medicinale di riferimento al fine di ottenere un’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale generico))

(2014/C 439/04)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākās tiesas Senāts

Parti

Ricorrente: AS «Olainfarm»

Convenute: Latvijas Republikas Veselības ministrija, Zāļu valsts aģentūra

con l’intervento di: Grindeks AS

Dispositivo

1)

La nozione di «medicinale di riferimento» ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dal regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, deve essere interpretata nel senso che essa comprende un medicinale la cui autorizzazione all’immissione in commercio è stata rilasciata sul fondamento dell’articolo 10 bis della medesima direttiva.

2)

L’articolo 10 della direttiva 2001/83, come modificata dal regolamento n. 1394/2007, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale utilizzato come medicinale di riferimento nell’ambito di una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio per un medicinale generico di un altro produttore, presentata sulla base dell’articolo 10 di detta direttiva, dispone di un diritto di ricorso avverso la decisione dell’autorità competente che concede un’autorizzazione all’immissione in commercio per quest’ultimo medicinale, nei limiti in cui si tratti di ottenere la tutela giurisdizionale di una prerogativa che lo stesso articolo 10 riconosce a tale titolare. Un diritto di ricorso del genere sussiste, in particolare, qualora detto titolare richieda che il suo medicinale non sia utilizzato per ottenere un’autorizzazione all’immissione in commercio in applicazione dello stesso articolo 10 per un medicinale nei cui confronti il proprio medicinale non può essere considerato come medicinale di riferimento ai sensi del medesimo articolo 10, paragrafo 2, lettera a).


(1)  GU C 123 del 27.4.2013.


8.12.2014   

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C 439/4


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Teleklagenævnet — Danimarca) — TDC A/S/Erhvervsstyrelsen

(Causa C-222/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Reti e servizi di comunicazione elettronica - Direttiva 2002/22/CE - Articolo 32 - Servizi obbligatori supplementari - Sistema di compensazione dei costi connessi alla fornitura di tali servizi - Nozione di «organo giurisdizionale» ai sensi dell’articolo 267 TFUE - Incompetenza della Corte))

(2014/C 439/05)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Teleklagenævnet

Parti

Ricorrente: TDC A/S

Convenuto: Erhvervsstyrelsen

Dispositivo

La Corte di giustizia dell’Unione europea non è competente a rispondere alle questioni poste dal Teleklagenævnet (Danimarca), nella sua decisione del 22 aprile 2013.


(1)  GU C 207 del 20.7.2013


8.12.2014   

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C 439/5


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 22 ottobre 2014 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-252/13) (1)

((Inadempimento di uno Stato - Direttive 2002/73/CE e 2006/54/CE - Parità di trattamento tra uomini e donne - Lavoro e occupazione - Accesso al lavoro - Rientro dal congedo di maternità - Requisiti di forma dell’atto introduttivo di ricorso - Esposizione coerente dei motivi - Formulazione non equivoca delle conclusioni))

(2014/C 439/06)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Martin e M. van Beek, agenti)

Convenuto: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. Bulterman e J. Langer, agenti)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 207 del 20.7.2013


8.12.2014   

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C 439/5


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Sibiu — Romania) — Elena Petru/Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Sibiu, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

(Causa C-268/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Previdenza sociale - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Articolo 22, paragrafo 2, secondo comma - Assicurazione malattia - Cure ospedaliere prestate in un altro Stato membro - Diniego di preventiva approvazione - Mancanza di farmaci e di materiali medici di prima necessità))

(2014/C 439/07)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Sibiu

Parti

Ricorrente: Elena Petru

Convenute: Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Sibiu, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

Dispositivo

L’articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 592/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, deve essere interpretato nel senso che l’autorizzazione richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera c), i), del medesimo articolo non può essere negata qualora le cure ospedaliere di cui trattasi non possano essere prestate in tempi ragionevoli nello Stato membro di residenza dell’assicurato a causa della mancanza di farmaci e di materiali medici di prima necessità. Tale impossibilità deve essere valutata, da un lato, rispetto al complesso degli istituti ospedalieri di detto Stato membro idonei a prestare le cure di cui trattasi e, dall’altro, rispetto al lasso di tempo entro il quale queste ultime possono essere ottenute tempestivamente.


(1)  GU C 207 del 20.07.2013.


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C 439/6


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof — Belgio) — Isabelle Gielen/Ministerraad

(Causa C-299/13) (1)

((Fiscalità - Direttiva 2008/7/CE - Articoli 5, paragrafo 2, e 6 - Imposte indirette sulla raccolta di capitali - Imposta sulla conversione dei titoli al portatore in titoli nominativi o in titoli dematerializzati))

(2014/C 439/08)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Grondwettelijk Hof

Parti

Ricorrente: Isabelle Gielen

Convenuto: Ministerraad

Dispositivo

L’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, deve essere interpretato nel senso che esso osta all’applicazione di un’imposta sulla conversione di titoli al portatore in titoli nominativi o in titoli dematerializzati, come quella di cui al procedimento principale. Un’imposta siffatta non può essere giustificata sulla base dell’articolo 6 di detta direttiva.


(1)  GU C 226 del 3.8.2013.


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C 439/7


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 23 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās Tiesas Senāts — Lettonia) — AS flyLAL-Lithuanian Airlines, in liquidazione/VAS Starptautiskā lidosta Riga, AS Air Baltic Corporation

(Causa C-302/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Articolo 31 - Domanda di riconoscimento e di esecuzione di una decisione che dispone provvedimenti provvisori o cautelari - Articolo 1, paragrafo 1 - Ambito di applicazione - Materia civile e commerciale - Nozione - Domanda di risarcimento del danno derivante da asserite violazioni del diritto della concorrenza dell’Unione europea - Riduzioni sulle tasse aeroportuali - Articolo 22, punto 2 - Competenze esclusive - Nozione - Controversia in materia di società e di persone giuridiche - Decisione di concedere le riduzioni - Articolo 34, punto 1 - Motivi di rifiuto del riconoscimento - Ordine pubblico dello Stato richiesto))

(2014/C 439/09)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākās Tiesas Senāts

Parti

Ricorrente: AS flyLAL-Lithuanian Airlines, in liquidazione

Convenute: VAS Starptautiskā lidosta Riga, AS Air Baltic Corporation

Dispositivo

1)

L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un’azione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, diretta ad ottenere il risarcimento del danno derivante da asserite violazioni del diritto della concorrenza dell’Unione è sussumibile nella nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi di tale disposizione, e ricade conseguentemente nell’ambito di applicazione di detto regolamento.

2)

L’articolo 22, punto 2, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che un’azione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, diretta ad ottenere il risarcimento del danno derivante da asserite violazioni del diritto della concorrenza dell’Unione, non configura un procedimento avente ad oggetto la validità delle decisioni degli organi di società ai sensi di detta disposizione.

3)

L’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che né le modalità di determinazione dell’ammontare delle somme, sulle quali vertono i provvedimenti provvisori e cautelari disposti mediante una decisione di cui sono chiesti il riconoscimento e l’esecuzione — qualora sia possibile seguire i passaggi del ragionamento che ha condotto alla determinazione dell’ammontare di dette somme e benché inoltre fossero disponibili mezzi di ricorso per contestare tali modalità di calcolo, che sono stati esperiti — né la mera invocazione di gravi conseguenze economiche configurano motivi atti a dimostrare la violazione dell’ordine pubblico dello Stato membro richiesto, tali da consentire di negare il riconoscimento e l’esecuzione, in tale Stato membro, di una simile decisione pronunciata in un altro Stato membro.


(1)  GU C 226 del 3.8.2013.


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C 439/8


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 23 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Haeger & Schmidt GmbH/Mutuelles du Mans assurances Iard SA (MMA Iard), Jacques Lorio, Dominique Miquel, in qualità di liquidatore della Safram intercontinental SARL, Ace Insurance SA NV, Va Tech JST SA, Axa Corporate Solutions SA

(Causa C-305/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali - Articolo 4, paragrafi 1, 2, 4 e 5 - Legge applicabile in mancanza di scelta da parte dei contraenti - Contratto di commissione di trasporto - Contratto di trasporto di merci))

(2014/C 439/10)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: Haeger & Schmidt GmbH

Convenuti: Mutuelles du Mans assurances Iard SA (MMA Iard), Jacques Lorio, Dominique Miquel, in qualità di liquidatore della Safram intercontinental SARL, Ace Insurance SA NV, Va Tech JST SA, Axa Corporate Solutions SA

Dispositivo

1)

L’articolo 4, paragrafo 4, ultima frase, della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione si applica a un contratto di commissione di trasporto solo quando l’oggetto essenziale del contratto consiste nel trasporto della merce propriamente detto, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.

2)

L’articolo 4, paragrafo 4, della predetta Convenzione deve essere interpretato nel senso che la legge applicabile a un contratto di trasporto di merci deve, qualora non possa essere stabilita applicando la seconda frase di detta disposizione, essere determinata sulla scorta della regola generale prevista al paragrafo 1 di tale articolo, vale a dire che la legge che regola tale contratto è quella del paese con il quale esso presenta il collegamento più stretto.

3)

L’articolo 4, paragrafo 2, della stessa Convenzione deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui venga dedotto che un contratto presenta un collegamento più stretto con un paese diverso da quello la cui legge è indicata dalla presunzione di cui a detto paragrafo, il giudice nazionale deve confrontare i collegamenti esistenti tra tale contratto e, da un lato, il paese la cui legge è indicata dalla presunzione e, dall’altro, l’altro paese interessato. A tale titolo, il giudice deve tener conto del complesso delle circostanze, inclusa l’esistenza di altri contratti collegati al contratto di cui trattasi.


(1)  GU C 207 del 20.7.2013.


8.12.2014   

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C 439/8


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 ottobre 2014 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Commissione tributaria provinciale di Roma — Italia) — Cristiano Blanco (C-344/13), Pier Paolo Fabretti (C-367/13)/Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale I di Roma — Ufficio Controlli

(Cause riunite C-344/13 e C-367/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Libera prestazione dei servizi - Restrizioni - Normativa tributaria - Redditi costituiti da vincite da giochi d’azzardo - Differenza di imposizione tra le vincite ottenute all’estero e quelle provenienti da case da gioco nazionali))

(2014/C 439/11)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Commissione tributaria provinciale di Roma

Parti del procedimento principale

Ricorrenti: Cristiano Blanco (C-344/13), Pier Paolo Fabretti (C-367/13)

Convenuta: Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale I di Roma — Ufficio Controlli

Dispositivo

Gli articoli 52 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro, la quale assoggetti all’imposta sul reddito le vincite da giochi d’azzardo realizzate in case da gioco situate in altri Stati membri, ed esoneri invece dall’imposta suddetta redditi simili allorché provengono da case da gioco situate nel territorio nazionale di tale Stato.


(1)  GU C 260 del 7.9.2013.


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C 439/9


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS)/Yesmoke Tobacco SpA

(Causa C-428/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Disposizioni tributarie - Armonizzazione delle legislazioni - Direttive 95/59/CE e 2011/64/UE - Struttura e aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato - Determinazione di un’accisa - Principio che stabilisce un’aliquota d’accisa per tutte le sigarette - Facoltà degli Stati membri di stabilire un’accisa minima - Sigarette della classe di prezzo meno elevata - Normativa nazionale - Categoria specifica di sigarette - Fissazione dell’accisa nella misura del 115 %))

(2014/C 439/12)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

Ricorrenti: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS)

Convenuta: Yesmoke Tobacco SpA

Dispositivo

Gli articoli 7, paragrafo 2, e 8, paragrafo 6, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che stabilisca non un’accisa minima identica per tutte le sigarette, bensì un’accisa minima sulle sole sigarette con un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta.


(1)  GU C 313 del 26.10.2013.


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Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 22 ottobre 2014 — Regno di Spagna/Commissione europea

(Causa C-429/13 P) (1)

((Impugnazione - Fondo di coesione - Riduzione del contributo finanziario - Irregolarità nell’applicazione della normativa sugli appalti pubblici - Adozione della decisione da parte della Commissione europea - Inosservanza del termine impartito - Conseguenze))

(2014/C 439/13)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, agente)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: B. Conte e A. Tokár, agenti, assistiti da J. Rivas Andrés, abogado)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea Spagna/Commissione (T-384/10, EU:T:2013:277) è annullata.

2)

La decisione C (2010) 4147 della Commissione, del 30 giugno 2010, che riduce il contributo finanziario concesso nell’ambito del Fondo di coesione ai seguenti progetti o gruppi di progetti: «Approvvigionamento idrico delle popolazioni residenti nel bacino idrografico del fiume Guadiana: comarca di Andévalo» (2000.ES.16.C.PE.133), «Risanamento e depurazione del bacino del Guadalquivir: Guadaira, Aljarafe e Spazi Naturali Protetti del Guadalquivir» (2000.ES.16.C.PE.066), «Approvvigionamento idrico dei sistemi intercomunali delle province di Granada e Malaga» (2002.ES.16.C.PE.061), è annullata.

3)

La Commissione europea è condannata alle spese del Regno di Spagna e alle proprie spese, tanto nel procedimento di primo grado quanto nell’ambito della presente impugnazione.


(1)  GU C 260 del 7.9.2013.


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Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 23 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Unitrading Ltd/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-437/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Codice doganale comunitario - Recupero di dazi all’importazione - Origine delle merci - Mezzi probatori - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 47 - Diritti della difesa - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Autonomia procedurale degli Stati membri))

(2014/C 439/14)

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Unitrading Ltd

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

Dispositivo

1)

L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea va interpretato nel senso che non osta a che la prova dell’origine delle merci importate, prodotta dalle autorità doganali sul fondamento del diritto processuale nazionale, si fondi sui risultati di analisi effettuate da un terzo, con riguardo alle quali il terzo rifiuti di fornire informazioni complementari, vuoi alle autorità doganali o al dichiarante in dogana, con la conseguenza di ostacolare o di rendere impossibile la verifica o la confutazione dell’esattezza delle conclusioni utilizzate, sempre che i principi di effettività e di equivalenza siano rispettati. Spetta al giudice nazionale accertare se ciò si sia verificato nel procedimento principale.

2)

In un caso come quello oggetto del procedimento principale, e a voler ritenere che le autorità doganali non siano in grado di fornire indicazioni complementari quanto alle analisi in parola, la questione se le autorità doganali debbano dare risposta affermativa alla domanda dell’interessato di far eseguire, a sue spese, analisi nel paese dichiarato quale paese di origine, nonché la questione se rilevi che siano state conservate per un certo periodo parti dei campioni delle merci, che l’interessato avrebbe potuto utilizzare per far effettuare verifiche ad un laboratorio diverso e, nell’ipotesi affermativa, se le autorità doganali debbano informare l’interessato dell’esistenza di sottocampioni di merci conservati e del fatto che può chiedere di disporne ai fini di dette verifiche vanno valutate sul fondamento del diritto processuale nazionale.


(1)  GU C 325 del 9.11.2013.


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C 439/11


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — Traum EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Causa C-492/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 138, paragrafo 1 - Esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie - Acquirente non identificato ai fini dell’IVA - Obbligo del venditore di accertare l’autenticità della firma dell’acquirente o del suo rappresentante - Principi di proporzionalità, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento - Effetto diretto))

(2014/C 439/15)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad — Varna

Parti

Ricorrente: Traum EOOD

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Dispositivo

1)

Gli articoli 138, paragrafo 1, e 139, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/88/UE del Consiglio, del 7 dicembre 2010, devono essere interpretati nel senso che ostano a che, in circostanze come quelle del procedimento principale, l’amministrazione tributaria di uno Stato membro neghi l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto per una cessione intracomunitaria perché l’acquirente non era identificato ai fini di tale imposta in un altro Stato membro e il fornitore non ha dimostrato né l’autenticità della firma figurante sui documenti prodotti per corroborare la sua dichiarazione di cessione asseritamente esentata, né che la persona che ha sottoscritto tali documenti in nome dell’acquirente avesse facoltà di rappresentare quest’ultimo, laddove le prove che giustificano il diritto all’esenzione prodotte dal fornitore per corroborare la sua dichiarazione erano conformi all’elenco di documenti, stabilito dal diritto nazionale, da presentare alla suddetta amministrazione e, in un primo tempo, sono state da quest’ultima accettate quali prove giustificative. Tale circostanza deve essere verificata dal giudice del rinvio.

2)

L’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/88, deve essere interpretato nel senso che è dotato di effetto diretto, cosicché può essere invocato dai soggetti passivi dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato al fine di ottenere un’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto per una cessione intracomunitaria.


(1)  GU C 344 del 23.11.2013.


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Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 9 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Contencioso-Administrativo n. 1 de Ferrol — Spagna) — Ministerio de Defensa, Navantia SA/Concello de Ferrol

(Causa C-522/13) (1)

((Domanda di pronuncia pregiudiziale - Concorrenza - Aiuti di Stato - Articolo 107, paragrafo 1, TFUE - Nozione di «aiuto di Stato» - Imposta sui beni immobili - Esenzione fiscale))

(2014/C 439/16)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado Contencioso-Administrativo n. 1 de Ferrol

Parti

Ricorrenti: Ministerio de Defensa, Navantia SA

Convenuto: Concello de Ferrol

Dispositivo

L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che può costituire un aiuto di Stato, vietato ai sensi di tale disposizione, l’esenzione fiscale dall’imposta sugli immobili di un lotto di terreno appartenente allo Stato e messo a disposizione di una impresa di cui quest’ultimo detiene la totalità del capitale e che produce, a partire da tale lotto, beni e servizi che possono essere oggetto di scambi tra gli Stati membri in mercati aperti alla concorrenza. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare se, alla luce dell’insieme degli elementi rilevanti per la controversia di cui è investito, valutati alla luce degli elementi interpretativi forniti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, una tale esenzione fiscale debba essere qualificata come aiuto di Stato ai sensi della medesima disposizione.


(1)  GU C 367 del 14.12.2013.


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Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 9 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Douane Advies Bureau Rietveld/Hauptzollamt Hannover

(Causa C-541/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Unione doganale e tariffa doganale comune - Classificazione doganale - Sottovoce 3822 - Nozione di «reattivi per diagnostica o da laboratorio» - Indicatori che segnalano l’esposizione ad una temperatura di reazione predeterminata))

(2014/C 439/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Douane Advies Bureau Rietveld

Convenuto: Hauptzollamt Hannover

Dispositivo

La voce 3822 della nomenclatura combinata figurante all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (UE) n. 861/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010, dev’essere interpretata nel senso che indicatori di temperatura, come i prodotti commercializzati con i nomi di «WarmMark» e di «ColdMark», i quali, per effetto di una modificazione della colorazione derivante dalla variazione del volume dei liquidi in essi contenuti, indicano, in modo irreversibile, se sia stata raggiunta una temperatura superiore o inferiore ad una determinata soglia, non rientrano in tale voce.


(1)  GU C 9 dell’11.1.2014.


8.12.2014   

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Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Hovrätten för västra Sverige — Svezia) — Procedimento penale a carico di Ove Ahlström, Lennart Kjellberg, Fiskeri Ab Ganthi, Fiskeri Ab Nordic

(Causa C-565/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Relazioni esterne - Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco - Esclusione di qualsiasi possibilità per i pescherecci comunitari di esercitare attività di pesca nelle zone di pesca marocchine sulla base di una licenza rilasciata dalle autorità del Marocco senza l’intervento delle competenti autorità dell’Unione europea))

(2014/C 439/18)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Hovrätten för västra Sverige

Imputati nel procedimento principale

Ove Ahlström, Lennart Kjellberg, Fiskeri Ab Ganthi, Fiskeri Ab Nordic

Dispositivo

L’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco, approvato a nome della Comunità dal regolamento (CE) n. 764/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006 e, in particolare, il suo articolo 6, devono essere interpretato nel senso che escludono ogni possibilità che i pescherecci comunitari esercitino attività di pesca nelle zone di pesca marocchine sulla base di una licenza rilasciata dalle autorità del Marocco senza l’intervento delle competenti autorità dell’Unione europea.


(1)  GU C 15 del 18.01.2014.


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Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 ottobre 2014 — British Telecommunications plc/Commission européenne, BT Pension Scheme Trustees Ltd

(Causa C-620/13 P) (1)

((Impugnazione - Aiuto di Stato - Esenzione di un fondo pensione dall’obbligo di versare, per determinati dipendenti, un contributo a un fondo di protezione delle pensioni - Carattere selettivo della misura))

(2014/C 439/19)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: British Telecommunications plc (rappresentanti: J. Holmes, Barrister, H. Legge QC)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn e N. Khan, agenti), BT Pension Scheme Trustees Ltd (rappresentanti: J. Derenne e A. Müller-Rappard, avocats, su incarico di M. Farley, solicitor)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La British Telecommunications plc e la BT Pension Scheme Trustees Ltd sono condannate alle spese.


(1)  GU C 61 dell’1.3.2014.


8.12.2014   

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C 439/14


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 9 ottobre 2014 — Regno di Spagna/Commissione europea

(Causa C-641/13 P) (1)

((Impugnazione - Fondo di coesione - Riduzione del contributo finanziario - Appalti pubblici di lavori - Direttiva 93/37/CEE - Criteri di aggiudicazione - Esperienza maturata in lavori precedenti - Criteri di selezione qualitativa))

(2014/C 439/20)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, agente)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e A. Steiblytė, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.


(1)  GU C 31 dell’1.02.2014.


8.12.2014   

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C 439/14


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court — Irlanda) — C/M

(Causa C-376/14 PPU) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Procedimento pregiudiziale d’urgenza - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Mancato ritorno illecito - Residenza abituale del minore))

(2014/C 439/21)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court

Parti

Ricorrente: C

Convenuto: M

Dispositivo

1)

Gli articoli 2, punto 11, e 11 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, devono essere interpretati nel senso che, nella circostanza in cui il trasferimento del minore sia avvenuto in conformità ad una decisione giudiziaria provvisoriamente esecutiva successivamente annullata da una decisione giudiziaria che fissa la residenza del minore presso il domicilio del genitore residente nello Stato membro d’origine, il giudice dello Stato membro dove il minore è stato trasferito, qualora sia adito con una domanda di ritorno del minore, deve verificare, procedendo ad una valutazione del complesso delle circostanze specifiche nel caso di specie, se il minore avesse ancora la sua residenza abituale nello Stato membro d’origine immediatamente prima del presunto mancato ritorno illecito. Nel contesto di tale valutazione, è importante tener conto del fatto che la decisione giudiziaria che autorizza il trasferimento poteva essere provvisoriamente eseguita e che essa era gravata da impugnazione.

2)

Il regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che, nella circostanza in cui il trasferimento del minore sia avvenuto in conformità ad una decisione giudiziaria provvisoriamente esecutiva successivamente annullata da una decisione giudiziaria che fissa la residenza del minore presso il domicilio del genitore residente nello Stato membro d’origine, il mancato ritorno del minore in tale Stato membro in seguito a questa seconda decisione è illecito e trova applicazione l’articolo 11 del regolamento se si ritiene che il minore, immediatamente prima di tale mancato rientro, avesse ancora la sua residenza abituale in detto Stato membro. Se invece, al contrario, si ritenga che il minore non avesse più, in quel momento, la sua residenza abituale nello Stato membro d’origine, la decisione che respinge la domanda di ritorno fondata su detta disposizione viene adottata fatta salva l’applicazione delle regole relative al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni rese in uno Stato membro sancite al capo III del regolamento.


(1)  GU C 351 del 6.10.2014.


8.12.2014   

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C 439/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgerichts Köln (Germania) il 31 luglio 2014 — Sommer Antriebs- und Funktechnik GmbH/Rademacher Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG

(Causa C-364/14)

(2014/C 439/22)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Köln

Parti

Ricorrente: Sommer Antriebs- und Funktechnik GmbH

Convenuta: Rademacher Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 2, paragrafo 1, e 3, lettera a), e gli allegati IA e IB della direttiva 2002/96/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e/o gli articoli 2, paragrafo 1, lettera a), e 3, paragrafo 1, lettera a), e gli allegati I e II della direttiva 2012/19/UE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) debbano essere interpretati nel senso che i meccanismi per la movimentazione di portoni (per garage) alimentati a tensioni elettriche comprese tra 220 volt e 240 volt e destinati a essere montati unitamente al portone (per garage) nella struttura dell’edificio rientrano nella nozione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, in particolare nella nozione di strumenti elettrici ed elettronici.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se gli allegati IA, punto 6, e IB, punto 6, della direttiva 2002/96/CE e/o l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e gli allegati I, punto 6, e II, punto 6, della direttiva 2012/19/UE debbano essere interpretati nel senso che i meccanismi per la movimentazione (di portoni per garage) di cui alla prima questione sono da considerare quali componenti di utensili industriali fissi di grandi dimensioni ai sensi delle suddette disposizioni.

3)

In caso di risposta affermativa alla prima questione e di risposta negativa alla seconda questione:

Se l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2002/96/CE e/o l’articolo 2, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2012/19/UE debbano essere interpretati nel senso che i meccanismi per la movimentazione (di portoni per garage) di cui alla prima questione sono da considerare come parti di un altro tipo di apparecchiatura che non rientra nell’ambito di applicazione della rispettiva direttiva.


(1)  Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) — Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa all'Articolo 9, GU L 37, pag. 24.

(2)  GU L 197, pag. 38.


8.12.2014   

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C 439/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgerichts Rüsselsheim (Germania) l'11 agosto 2014 — Juergen Schneider, Erika Schneider/Condor Flugdienst GmbH

(Causa C-382/14)

(2014/C 439/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Rüsselsheim

Parti

Ricorrenti: Juergen Schneider, Erika Schneider

Convenuto: Condor Flugdienst GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se la circostanza eccezionale di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (1) debba riguardare in modo diretto e immediato il volo prenotato.

2)

In caso di soluzione negativa della questione sub 1), quanti voli precedentemente effettuati con l’aeromobile impiegato per il volo in programma siano rilevanti ai fini della valutazione dell’esistenza di una circostanza eccezionale; se, per valutare l’esistenza di circostanze eccezionali riguardanti voli precedentemente effettuati, possa risalirsi nel tempo soltanto fino ad un certo limite.

3)

Nell’ipotesi in cui anche circostanze eccezionali sorte nell’ambito di voli precedentemente effettuati presentino rilevanza ai fini di un volo successivo, se le misure ragionevolmente esigibili che il vettore aereo operativo è tenuto ad adottare ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento debbano mirare soltanto ad impedire il verificarsi della circostanza eccezionale oppure anche ad evitare un maggior ritardo.


(1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (Testo rilevante ai fini del SEE) — Dichiarazione della Commissione, GU L 46, pag. 1.


8.12.2014   

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C 439/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 28 agosto 2014 — Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

(Causa C-409/14)

(2014/C 439/24)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft.

Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

Questioni pregiudiziali

1)

Se la descrizione della merce doganale corrispondente alla designazione «Tabacchi light air-cured», conformemente al codice 2401 10 35 NC del capitolo 24 «TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI» contenuto nel regolamento (UE) n. 861/2010 (1) della Commissione, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, debba essere interpretata nel senso che comprende unicamente i tabacchi non scostolati «air-cured»:

che contengono le foglie intere della pianta del tabacco;

non spezzettate e nemmeno pressate o compattate;

che, a parte l’essiccazione «air-cured», intesa come un tipo di «trasformazione», non consente che i tabacchi non scostolati «light air-cured» del codice 2401 10 35 NC siano assoggettati a nessun’altra trasformazione (ad esempio, separare i peduncoli, spezzettare le foglie o compattarle);

che non ha la caratteristica di poter essere fumato.

2)

Se il concetto di «regime doganale sospensivo» di cui all’articolo 4, punto 6, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, debba essere interpretato nel senso che comprende parimenti il caso di una merce doganale (prodotto sottoposto ad accise) che si trova in transito esterno, in custodia temporanea o in deposito doganale in base a documenti di accompagnamento nei quali la voce tariffaria è erroneamente indicata (2401 10 35 NC invece di 2403 10 9000 NC), mentre il capitolo pertinente (capitolo 24 — tabacchi) e tutti gli altri dati di tali documenti (numero di container, quantità, peso netto) sono corretti, e i sigilli non sono stati infranti.

(Ossia, occorre accertare se a una determinata merce può applicarsi il regime doganale sospensivo quando nei relativi documenti di accompagnamento è stato correttamente indicato il capitolo della tariffa doganale comune, ma la specifica voce tariffaria è errata).

3)

Se il concetto di «importazione» di cui all’articolo 2, lettera b), della direttiva 2008/118/CE (2) del Consiglio, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, e il concetto di «importazione di prodotti sottoposti ad accisa» di cui all’articolo 4, punto 8, della medesima direttiva, debbano essere interpretati nel senso che comprendono parimenti il caso in cui sussista una differenza fra la voce tariffaria della merce effettiva in regime di transito esterno e la voce tariffaria riportata nei relativi documenti di accompagnamento, nelle circostanze in cui, prescindendo da siffatta differenza, tanto la designazione del capitolo (nel caso in esame il capitolo 24 — tabacchi) quanto la quantità e il peso netto della merce effettiva corrispondono ai dati cui ai documenti di accompagnamento.

4)

Se rientri fra le irregolarità cui fa riferimento l’articolo 38 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, la circostanza che una merce si avvalga di un regime doganale sospensivo quando nei relativi documenti di accompagnamento figura una designazione NC errata, conformemente all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, modificato dal regolamento (UE) n. 861/2010.


(1)  GU L 284, pag. 1.

(2)  Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9, pag. 12).


8.12.2014   

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C 439/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) l’8 settembre 2014 — WebMindLicences Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság

(Causa C-419/14)

(2014/C 439/25)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: WebMindLicences Kft.

Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság

Questioni pregiudiziali

1)

Se, in applicazione degli articoli 2, paragrafo 1, lettera c), 24, paragrafo 1, e 43 della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio, del 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: la «direttiva IVA»), nell’ambito dell’identificazione del prestatore del servizio ai fini IVA, in occasione dell’esame della questione se l’operazione abbia carattere fittizio, sia priva di effettivo contenuto economico e commerciale e sia diretta esclusivamente al percepimento di un vantaggio fiscale, rilevi ai fini interpretativi il fatto che, nelle circostanze di cui al procedimento principale, l’amministratore e proprietario al 100 % della società commerciale che concede la licenza è la persona fisica che ha creato il know-how trasferito mediante il contratto di licenza.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se, nell’applicazione degli articoli 2, paragrafo 1, lettera c), 24, paragrafo 1, e 43 della direttiva IVA e nella valutazione in merito all’esistenza di una pratica abusiva, sia rilevante il fatto che tale persona fisica eserciti o possa esercitare un’influenza in modo informale sulla modalità di sfruttamento della licenza da parte della società commerciale che ha acquisito quest’ultima e sulle decisioni di tale impresa. Se, ai fini di tale interpretazione, possa rilevare la circostanza che il creatore del know-how participi o possa partecipare direttamente o indirettamente, fornendo consulenza professionale o offrendo pareri circa lo sviluppo e lo sfruttamento del know-how, all’adozione di decisioni d’impresa connesse con la prestazione del servizio che si basa su tale know-how.

3)

Se, nelle circostanze di cui al procedimento principale, e prendendo in considerazione quanto esposto nella seconda questione, per identificare il prestatore del servizio ai fini IVA, oltre all’analisi dell’operazione contrattuale sottostante, rilevi il fatto che il creatore del know-how, in quanto persona fisica, esercita un’influenza, più esattamente un’influenza determinante, o fornisce orientamenti circa il modo in cui è prestato il servizio basato su tale know-how.

4)

In caso di risposta affermativa alla terza questione, nel determinare la portata dell’influenza e degli orientamenti suddetti, quali circostanze possano essere prese in considerazione o, più concretamente, in base a quali criteri possa constatarsi che sia esercitata un’influenza determinante sulla prestazione del servizio e che il contenuto economico effettivo dell’operazione sottostante sia stato eseguito a favore dell’impresa che concede la licenza.

5)

Se, nelle circostanze di cui al procedimento principale, nell’esaminare l’ottenimento del vantaggio fiscale sia rilevante, ai fini della valutazione dei rapporti tra gli operatori economici e i soggetti che intervengono nell’operazione, il fatto che i soggetti passivi che hanno partecipato all’operazione contrattuale controversa, diretta all’evasione fiscale, sono persone giuridiche, qualora l’autorità tributaria di uno Stato membro attribuisca a una persona fisica l’adozione delle decisioni strategiche e operative di sfruttamento. In caso affermativo, se si debba tenere conto dello Stato membro nel quale la persona fisica ha adottato tali decisioni. Se, in circostanze quali quelle oggetto del presente giudizio, nel caso in cui si possa constatare che la posizione contrattuale delle parti non risulta determinante, rilevi ai fini interpretativi il fatto che la gestione degli strumenti tecnici, delle risorse umane e delle operazioni finanziarie necessari per la prestazione del servizio basato su internet di cui trattasi resta a carico di subcontraenti.

6)

Nel caso in cui si possa constatare che le clausole del contratto di licenza non riflettono un contenuto economico effettivo, se la loro riqualificazione e il ripristino della situazione che sarebbe esistita qualora non avesse avuto luogo l’operazione in cui si concretizza la pratica abusiva comportino che l’autorità tributaria dello Stato membro possa determinare in modo diverso lo Stato membro della prestazione e, pertanto, il luogo di esigibilità dell’imposta, anche laddove l’impresa che ha acquisito la licenza abbia versato l’imposta esigibile nello Stato membro di stabilimento e in conformità ai requisiti legali fissati in tale Stato membro.

7)

Se gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE debbano essere interpretati nel senso che è contraria agli stessi e può rappresentare un uso abusivo della libertà di stabilimento e della libertà di prestazione di servizi una situazione contrattuale come quella oggetto del procedimento principale conformemente alla quale un’impresa, soggetto passivo in uno Stato membro, trasferisce mediante contratto di licenza a un’altra impresa, soggetto passivo in un altro Stato membro, il know-how per la prestazione di servizi di contenuti per adulti attraverso una tecnologia di comunicazione interattiva basata su internet e il diritto a utilizzarlo, in circostanze caratterizzate dal fatto che l’onere dell’IVA dello Stato membro del domicilio dell’impresa che ha acquisito la licenza sia più vantaggioso riguardo alla prestazione trasferita.

8)

Che importanza debba riconoscersi in circostanze quali quelle di cui al caso di specie, oltre al vantaggio fiscale che può presumibilmente essere conseguito, alle considerazioni commerciali effettuate dall’impresa che concede la licenza. In tale contesto, e più in particolare, se rilevi ai fini interpretativi il fatto che il proprietario al 100 % e amministratore della società commerciale che concede la licenza è la persona fisica che ha creato originariamente il know-how.

9)

Se, nell’analizzare la condotta abusiva, possano essere prese in considerazione e, in caso affermativo, che importanza abbiano, circostanze simili a quelle del procedimento principale, come i dati tecnici e infrastrutturali relativi all’introduzione e all’esecuzione del servizio oggetto dell’operazione controversa nonché la competenza e le risorse umane di cui dispone l’impresa che concede la licenza per la prestazione del servizio in questione.

10)

Se, nella situazione analizzata nel caso di specie, gli articoli 2, paragrafo 1, lettera c), 24, paragrafo 1, 43 e 273 della direttiva IVA, in combinato disposto con gli articoli 4 TUE, paragrafo 3, e 325 TFUE, debbano essere interpretati nel senso che, per garantire il rispetto effettivo dell’obbligo degli Stati membri dell’Unione di riscuotere effettivamente e puntualmente l’importo totale dell’IVA e di evitare la perdita di bilancio connessa con la frode e l’evasione fiscali al di là dei confini degli Stati membri, nel caso di un’operazione di prestazione di servizi, e allo scopo di identificare il prestatore del servizio, l’autorità tributaria dello Stato membro, nella fase istruttoria del procedimento amministrativo di natura tributaria e al fine di accertare i fatti, ha la facoltà di ammettere dati, informazioni e mezzi di prova, nonché, pertanto, registrazioni di intercettazioni, ottenuti all’insaputa del soggetto passivo dall’organo d’indagine dell’autorità tributaria nell’ambito di un procedimento di carattere penale, e di utilizzarli e fondare sugli stessi la sua valutazione sulle conseguenze fiscali, e che, dal canto suo, il giudice amministrativo investito del ricorso proposto contro la decisione amministrativa dell’autorità tributaria dello Stato membro ha la facoltà di effettuare una valutazione di detti elementi nell’ambito delle prove, in occasione dell’esame della loro legittimità.

11)

Se, nella situazione analizzata nel caso di specie, gli articoli 2, paragrafo 1, lettera c), 24, paragrafo 1, 43 e 273 della direttiva IVA, in combinato disposto con gli articoli 4 TUE, paragrafo 3, e 325 TFUE, debbano essere interpretati nel senso che, per garantire il rispetto effettivo dell’obbligo degli Stati membri dell’Unione di riscuotere effettivamente e puntualmente l’importo totale dell’IVA e l’esecuzione dell’obbligo degli Stati membri di assicurare l’osservanza degli obblighi imposti al soggetto passivo, il margine riconosciuto per l’utilizzo degli strumenti di cui dispone l’autorità tributaria dello Stato membro comprende la facoltà di detta autorità di utilizzare i mezzi di prova ottenuti inizialmente ai fini penali per reprimere condotte di evasione fiscale, anche qualora il proprio diritto nazionale non consenta l’ottenimento di informazioni all’insaputa dell’interessato nell’ambito di un procedimento amministrativo per reprimere condotte di evasione fiscale, o lo subordini, nell’ambito del processo penale, a garanzie che non sono previste nel procedimento amministrativo di natura tributaria, riconoscendo, al contempo, all’autorità amministrativa la facoltà di agire conformemente al principio di libertà della prova.

12)

Se l’articolo 8, paragrafo 2, della CEDU, in combinato disposto con l’articolo 52, paragrafo 2, della Carta, osti a che sia riconosciuta all’autorità tributaria la competenza a cui si riferiscono le questioni decima e undicesima, ovvero, nelle circostanze del caso di specie, se possa considerarsi giustificato dalla lotta all’evasione fiscale utilizzare nell’ambito di un procedimento amministrativo di natura tributaria le conclusioni che si desumono dalle informazioni ottenute all’insaputa dell’interessato in vista della riscossione effettiva dell’imposta e per garantire il «benessere economico del paese».

13)

Nei limiti in cui dalla risposta alle questioni dalla decima alla dodicesima si desuma che l’autorità tributaria dello Stato membro può utilizzare siffatti mezzi di prova nel procedimento amministrativo, se incomba sull’autorità tributaria dello Stato membro, allo scopo di garantire l’effettività del diritto a una buona amministrazione e del diritto di difesa conformemente quanto stabilito dagli articoli 7, 8, 41 e 48 della Carta, in combinato disposto con l’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, l’obbligo assoluto di sentire il soggetto passivo nel corso del procedimento amministrativo, di garantirgli l’accesso alle conclusioni che si desumono dalle informazioni ottenute a sua insaputa e di rispettare la finalità per la quale i dati che figurano in tali mezzi di prova erano stati ottenuti, oppure, se, in tale ultimo caso, la circostanza che le informazioni raccolte all’insaputa dell’interessato siano destinate unicamente a un’indagine di carattere penale impedisca radicalmente l’utilizzo di tali mezzi di prova.

14)

Nel caso in cui si ottengano e utilizzino mezzi di prova in violazione di quanto disposto agli articoli 7, 8, 41 e 48 della Carta, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, se il diritto ad un ricorso effettivo sia soddisfatto da una normativa nazionale in base alla quale l’impugnazione giudiziale della legittimità procedimentale di decisioni emesse in procedimenti tributari è ammissibile e può condurre all’annullamento della decisione solo qualora esista la possibilità concreta, in funzione delle circostanze del caso, che la decisione impugnata sarebbe stata diversa se non si fosse prodotto il vizio procedimentale e se, inoltre, tale vizio abbia compromesso la posizione giuridica sostanziale del ricorrente, ovvero debba tenersi conto dei vizi procedimentali in tal modo verificatisi in un contesto più ampio, indipendentemente dall’influenza che il vizio procedimentale che viola quanto disposto dalla Carta abbia sul risultato del processo.

15)

Se l’effettività dell’articolo 47 della Carta richieda che, in una situazione processuale come quella in oggetto, il giudice amministrativo investito del ricorso contro la decisione amministrativa dell’autorità tributaria dello Stato membro possa controllare la legittimità dell’ottenimento dei mezzi di prova raccolti ai fini penali e all’insaputa dell’interessato nell’ambito di un procedimento di natura penale, in particolare qualora il soggetto passivo contro cui è stato avviato in parallelo il processo penale non fosse a conoscenza di tale documentazione né potesse impugnare dinanzi a un organo giurisdizionale la legittimità della stessa.

16)

Prendendo anche in considerazione la sesta questione, se il regolamento (UE) n. 904/2010 (2) del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto, alla luce in particolare del suo considerando 7, ai sensi del quale, ai fini della riscossione dell’imposta, gli Stati membri dovrebbero cooperare per assicurare l’accertamento corretto dell’IVA e pertanto dovrebbero non solo controllare l’applicazione corretta dell’imposta dovuta nel loro territorio, ma anche fornire assistenza ad altri Stati membri per assicurare la corretta applicazione dell’imposta connessa a un’attività che si svolge sul loro territorio e dovuta in un altro Stato membro, debba essere interpretato nel senso che, in una situazione di fatto come quella che caratterizza il caso di specie, l’autorità tributaria dello Stato membro che constata il debito tributario deve indirizzare la sua richiesta all’autorità tributaria dello Stato membro nel quale il soggetto passivo che è stato oggetto di indagine fiscale ha già adempiuto il suo obbligo di pagamento dell’imposta.

17)

In caso di risposta affermativa alla sedicesima questione, qualora si proponga impugnazione dinanzi a un organo giurisdizionale avverso le decisioni adottate dall’autorità tributaria dello Stato membro e se ne constati l’illegittimità processuale per il motivo menzionato supra, sul fondamento del mancato ottenimento di informazioni e della mancata richiesta, quale conseguenza debba applicare il giudice investito del ricorso contro le decisioni amministrative adottate dall’autorità tributaria dello Stato membro, tenuto conto, altresì, di quanto esposto alla quattordicesima questione.


(1)  GU L 347, pag. 1.

(2)  GU L 268, pag. 1.


8.12.2014   

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C 439/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Admnistrativo (Portogallo) il 15 settembre 2014 — Fazenda Pública/Beiragás — Companhia de Gás das Beiras SA

(Causa C-423/14)

(2014/C 439/26)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Admnistrativo

Parti

Ricorrente: Fazenda Pública

Convenuta: Beiragás — Companhia de Gás das Beiras SA

Questioni pregiudiziali

1)

Se il diritto dell’Unione, segnatamente l’articolo 78, lettera a), della direttiva 2006/112/CE (1), osti a che la TOS [tassa di occupazione del sottosuolo] pagata dall’impresa di distribuzione di gas naturale sia riversata sul consumatore finale, senza variazioni e autonomamente rispetto al prezzo che quest’ultimo paga per il consumo di gas, vale a dire senza essere inclusa in tale prezzo.

In caso di risposta negativa a tale prima questione, si solleva la seguente ulteriore questione pregiudiziale:

2)

Se il diritto dell’Unione, segnatamente gli articoli da 73 a 79 della direttiva 2006/112/CE, osti a che la TOS pagata dall’impresa di distribuzione di gas naturale, quando è riversata sul consumatore finale, senza variazioni e autonomamente rispetto al prezzo che quest’ultimo paga per il consumo di gas, non sia considerata base imponibile.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).


8.12.2014   

IT

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C 439/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 15 settembre 2014 — Jácint Gábor Balogh/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

(Causa C-424/14)

(2014/C 439/27)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Jácint Gábor Balogh

Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia compatibile con l’obbligo di presentare una dichiarazione, previsto agli articoli 213, paragrafo 1, e 214, paragrafo 1, della direttiva IVA (1), la prassi nazionale ungherese che impone ai soggetti privati che non intendono esercitare un’attività imponibile, entro il limite dell’esenzione soggettiva dell’IVA, di dichiarare la propria attività.

2)

Se l’autorità tributaria possa sanzionare, in occasione di una verifica a posteriori, la mancata presentazione della dichiarazione sebbene non sia stato superato il limite dell’esenzione soggettiva.

3)

Se l’autorità tributaria possa, in occasione di una verifica a posteriori, surrogarsi nel diritto di opzione del soggetto privato e, non tenendo conto del principio di equità della procedura, escludere la facoltà del soggetto privato di optare per l’esenzione soggettiva.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).


8.12.2014   

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C 439/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 25 settembre 2014 — Kreis Warendorf/Ibrahim Alo

(Causa C-443/14)

(2014/C 439/28)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti del procedimento principale

Ricorrente: Kreis Warendorf

Convenuto: Ibrahim Alo

Interveniente: Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’obbligo di fissare il luogo di residenza in una zona territorialmente circoscritta (comune, circondario, regione) dello Stato membro integri una restrizione della libertà di circolazione ai sensi dell’articolo 33 della direttiva 2011/95/UE (1), qualora lo straniero possa altrimenti circolare e soggiornare liberamente nel territorio nazionale di detto Stato membro.

2)

Se un obbligo di residenza a carico di persone beneficianti dello status di protezione sussidiaria sia compatibile con gli articoli 33 e/o 29 della direttiva 2011/95/UE, qualora esso sia fondato sull’esigenza di pervenire a un’adeguata ripartizione degli oneri delle prestazioni sociali pubbliche tra i diversi enti erogatori all’interno del territorio nazionale.

3)

Se un obbligo di residenza a carico di persone beneficianti dello status di protezione sussidiaria sia compatibile con gli articoli 33 e/o 29 della direttiva 2011/95/UE, qualora esso sia fondato su ragioni di politica migratoria o dell’integrazione, ad esempio al fine di evitare che il ripetuto insediamento di stranieri in determinati comuni o circondari porti alla formazione di aree socialmente a rischio. Se, a tal fine, siano sufficienti ragioni astratte di politica migratoria o dell’integrazione, oppure se tali ragioni debbano essere concretamente accertate.


(1)  Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, ai cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337, pag. 9).


8.12.2014   

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C 439/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 25 settembre 2014 — Amira Osso/Region Hannover

(Causa C-444/14)

(2014/C 439/29)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti del procedimento principale

Ricorrente: Amira Osso

Convenuta: Region Hannover

Interveniente: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’obbligo di fissare il luogo di residenza in una zona territorialmente circoscritta (comune, circondario, regione) dello Stato membro integri una restrizione della libertà di circolazione ai sensi dell’articolo 33 della direttiva 2011/95/UE (1), qualora lo straniero possa altrimenti circolare e soggiornare liberamente nel territorio nazionale di detto Stato membro.

2)

Se un obbligo di residenza a carico di persone beneficianti dello status di protezione sussidiaria sia compatibile con gli articoli 33 e/o 29 della direttiva 2011/95/UE, qualora esso sia fondato sull’esigenza di pervenire a un’adeguata ripartizione degli oneri delle prestazioni sociali pubbliche tra i diversi enti erogatori all’interno del territorio nazionale.

3)

Se un obbligo di residenza a carico di persone beneficianti dello status di protezione sussidiaria sia compatibile con gli articoli 33 e/o 29 della direttiva 2011/95/UE, qualora esso sia fondato su ragioni di politica migratoria o dell’integrazione, ad esempio al fine di evitare che il ripetuto insediamento di stranieri in determinati comuni o circondari porti alla formazione di aree socialmente a rischio. Se, a tal fine, siano sufficienti ragioni astratte di politica migratoria o dell’integrazione, oppure se tali ragioni debbano essere concretamente accertate.


(1)  Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, ai cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337, pag. 9).


8.12.2014   

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C 439/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 25 settembre 2014 — Seusen Sume/Landkreis Stade

(Causa C-445/14)

(2014/C 439/30)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti del procedimento principale

Ricorrente: Seusen Sume

Convenuto: Landkreis Stade

Interveniente: Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’obbligo di fissare il luogo di residenza in una zona territorialmente circoscritta (comune, circondario, regione) dello Stato membro integri una restrizione della libertà di circolazione ai sensi dell’articolo 33 della direttiva 2011/95/UE (1), qualora lo straniero possa altrimenti circolare e soggiornare liberamente nel territorio nazionale di detto Stato membro.

2)

Se un obbligo di residenza a carico di persone beneficianti dello status di protezione sussidiaria sia compatibile con gli articoli 33 e/o 29 della direttiva 2011/95/UE, qualora esso sia fondato sull’esigenza di pervenire a un’adeguata ripartizione degli oneri delle prestazioni sociali pubbliche tra i diversi enti erogatori all’interno del territorio nazionale.

3)

Se un obbligo di residenza a carico di persone beneficianti dello status di protezione sussidiaria sia compatibile con gli articoli 33 e/o 29 della direttiva 2011/95/UE, qualora esso sia fondato su ragioni di politica migratoria o dell’integrazione, ad esempio al fine di evitare che il ripetuto insediamento di stranieri in determinati comuni o circondari porti alla formazione di aree socialmente a rischio. Se, a tal fine, siano sufficienti ragioni astratte di politica migratoria o dell’integrazione, oppure se tali ragioni debbano essere concretamente accertate.


(1)  Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, ai cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337, pag. 9).


8.12.2014   

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C 439/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha (Spagna) il 2 ottobre 2014 — Manuel Orrego Arias/Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

(Causa C-456/14)

(2014/C 439/31)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Manuel Orrego Arias

Convenuta: Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

Questione pregiudiziale

Interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, della direttiva 2001/40/CE (1) del Consiglio del 28 maggio [2001] e, segnatamente, [la] questione se l’espressione «reato punibile con una pena privativa della libertà di almeno un anno» contenuta in detta disposizione si riferisca alla pena prevista in astratto per il reato di cui trattasi o invece alla pena detentiva inflitta in concreto al condannato e, di conseguenza, se la decisione di uno Stato membro che dispone l’espulsione di un cittadino di un paese terzo condannato a una pena privativa della libertà di otto mesi possa o meno essere riconosciuta da altri Stati membri.


(1)  Direttiva del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi

(GU L 149, pag. 34).


8.12.2014   

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C 439/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Cagliari (Italia) il 2 ottobre 2014 — Procedimento penale a carico di Claudia Concu, Isabella Melis

(Causa C-457/14)

(2014/C 439/32)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale ordinario di Cagliari

Parti nella causa principale

Claudia Concu, Isabella Melis

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli artt. 49 e segg. e 56 e segg. del TFUE ed i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella sentenza 16 febbraio 2012 [cause riunite C-72/10 e C-77/10], vadano interpretati nel senso che essi ostano a che vengano poste in gara concessioni di durata inferiore a quelle in passato rilasciate, laddove la detta gara sia stata bandita al fine di rimediare alle conseguenze derivanti dall’illegittimità dell’esclusione di un certo numero di operatori dalle gare.

2)

se gli artt. 49 e segg. e 56 e segg. del TFUE ed i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella medesima sentenza 16 febbraio 2012 [cause riunite C-72/10 e C-77/10], vadano interpretati nel senso che essi ostano a che l’esigenza di riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni costituisca giustificazione causale adeguata di una ridotta durata delle concessioni poste in gara rispetto alla durata dei rapporti concessori in passato attribuiti.


8.12.2014   

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C 439/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna (Bulgaria) l’8 ottobre 2014 — «Asparuhovo Lake Investment Company» OOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite

(Causa C-463/14)

(2014/C 439/33)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad — Varna (Bulgaria)

Parti

Ricorrente:«Asparuhovo Lake Investment Company» OOD

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 24, paragrafo 1, e 25, lettera b), della direttiva 2006/112 (1) debbano essere interpretati nel senso che la nozione di «servizio» ricomprenda anche i casi di contratti di abbonamento aventi ad oggetto l’erogazione di prestazioni di consulenza come quelle oggetto del procedimento principale, nell’ambito dei quali il prestatore del servizio, che dispone di personale qualificato per l’erogazione delle prestazioni, si è messo a disposizione del committente per tutta la durata del contratto e si è impegnato a non concludere contratti aventi oggetto analogo con i concorrenti di detto committente.

2)

Se gli articoli 64, paragrafo 1, e 63 della direttiva 2006/112 debbano essere interpretati nel senso che il fatto generatore dell’imposta si verifichi, in caso di prestazioni di consulenza erogate nell’ambito di un contratto di abbonamento, con il decorso del periodo per il quale è stato concordato il pagamento, senza che rilevi se e con quale frequenza il committente ha usufruito delle prestazioni per le quali il consulente si è messo a sua disposizione.

3)

Se l’articolo 62, paragrafo 2, della direttiva 2006/112 debba essere interpretato nel senso che il soggetto che, nell’ambito di un contratto di abbonamento avente ad oggetto attività di consulenza, eroga le prestazioni è tenuto ad applicare l’IVA su di esse al termine del periodo per il quale è stato concordato il corrispettivo per l’abbonamento o se l’obbligo sorga soltanto quando il committente si è avvalso, nel periodo corrispondente, delle prestazioni del consulente.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).


8.12.2014   

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C 439/25


Ricorso proposto il 13 ottobre 2014 — Commissione europea/Regno di Danimarca

(Causa C-468/14)

(2014/C 439/34)

Lingua processuale: il danese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Clausen e C. Cattabriga, agenti)

Convenuta: Regno di Danimarca

Conclusioni

Dichiarare che il Regno di Danimarca, nel mantenere una situazione giuridica nella quale è consentita la vendita di tabacco da fiuto sfuso, in contrasto con l’articolo 8, letto in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco (1), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di detta direttiva;

condannare il Regno di Danimarca alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il Regno di Danimarca è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 8 della direttiva 2001/37/CE, vietando in Danimarca unicamente la vendita di tabacco da fiuto in sacchetti-porzioni porosi ma non di quello sfuso. La Danimarca non ha contestato che tali disposizioni nazionali non siano conformi al diritto dell’Unione riguardo al divieto di commercializzazione dei tabacchi per uso orale. La proposta di legge, che avrebbe introdotto in Danimarca il divieto assoluto di commercializzazione di tabacco da fiuto, è stata tuttavia respinta dal Parlamento danese (Folketing).

La Danimarca non ha assunto ulteriori impegni al fine di rendere le disposizioni danesi conformi al diritto dell’Unione. La Commissione deve quindi constatare che la Danimarca continua a non rispettare gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 8 della direttiva, letto in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 4 della stessa.


(1)  GU L 194, pag. 26.


Tribunale

8.12.2014   

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C 439/26


Sentenza del Tribunale del 24 ottobre 2014 — Technische Universität Dresden/Commissione

(Causa T-29/11) (1)

((«Clausola compromissoria - Programma di azione comunitaria in materia di salute pubblica - Contratto di finanziamento di un progetto - Ricorso di annullamento - Nota di addebito - Natura contrattuale della controversia - Atto non impugnabile - Irricevibilità - Riqualificazione del ricorso - Costi ammissibili»))

(2014/C 439/35)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Technische Universität Dresden (Dresden, Germania) (rappresentante: G. Brüggen, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: W. Bogensberger e D. Calciu, successivamente W. Bogensberger e F. Moro, agenti, assistiti da R. Van der Hout e A. Köhler, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della nota di addebito n. 3241011712, emessa dalla Commissione il 4 novembre 2010, ai fini del rimborso di una somma pari a EUR 55  377,62 versata alla ricorrente nell’ambito di un contributo finanziario a sostegno di un progetto avviato in base al programma di azione comunitaria nel settore della salute pubblica (2003-2008).

Dispositivo

1)

I costi del personale relativi alla sig.ra H. di importo pari a EUR 56,76, i costi di trasferta ammontanti a EUR 1  354,08 e i costi per prestazioni di servizio di EUR 351,82 sostenuti dalla Technische Universität Dresden nell’ambito dell’esecuzione del contratto, con il riferimento 2003114 (SI2.377438), relativo al finanziamento del progetto «Collection of European Data on Lifestyle Health Determinants — Coordinating Party (LiS)», avviato in base al programma di azione comunitaria in materia di salute pubblica (2003-2008), sono ammissibili, cosicché il credito della Commissione europea relativo a detti importi e inserito nella nota di addebito n. 3241011712, del 4 novembre 2010, è infondato.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

La Technische Universität Dresden è condannata alle spese.


(1)  GU C 80 del 12.3.2011.


8.12.2014   

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C 439/27


Sentenza del Tribunale del 24 ottobre 2014 — Grau Ferrer/UAMI — Rubio Ferrer (Bugui va)

(Causa T-543/12) (1)

([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo Bugui va - Marchio figurativo nazionale anteriore Bugui e marchio figurativo comunitario anteriore BUGUI - Impedimento relativo alla registrazione - Rigetto dell’opposizione - Articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Esistenza del marchio anteriore - Mancata considerazione di elementi di prova presentati a sostegno dell’opposizione dinanzi alla commissione di ricorso - Potere discrezionale della commissione di ricorso - Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 - Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009 - Uso effettivo del marchio anteriore - Forma che differisce per elementi che non alterano il carattere distintivo»])

(2014/C 439/36)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Xavier Grau Ferrer (Caldes de Montbui, Spagna) (rappresentante: avv. J. Carbonell Callicó)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: S. Palmero Cabezas e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, intervenienti dinanzi al Tribunale: Juan Cándido Rubio Ferrer (Xeraco, Spagna) e Alberto Rubio Ferrer (Xeraco) (rappresentante: avv. A. Cañizares Doménech)

Oggetto

Ricorso presentato contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI dell’11 ottobre 2012 (cause riunite R 274/2011-4 e R 520/2011-4), relativa ad un’opposizione tra, da un lato, il sig. Xavier Grau Ferrer e, dall’altro, i sigg. Juan Cándido Rubio Ferrer e Alberto Rubio Ferrer.

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) dell’11 ottobre 2012 (cause riunite R 274/2011-4 e R 520/2011-4) è annullata.

2)

L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. Xavier Grau Ferrer.

3)

I sigg. Juan Cándido Rubio Ferrer e Alberto Rubio Ferrer sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 55 del 23.02.2013.


8.12.2014   

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C 439/27


Ordinanza del presidente del Tribunale del 23 ottobre 2014 — Holistic Innovation Institute/REA

(Causa T-706/14 R)

((«Procedimento sommario - Progetti finanziati dall’Unione europea nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico - Decisione recante rifiuto di partecipare a taluni progetti - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Violazione dei requisiti di forma - Irricevibilità»))

(2014/C 439/37)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Richiedente: Holistic Innovation Institute, SLU (Pozuelo de Alarcón, Spagna) (rappresentante: R. Muñiz García, avvocato)

Resistente: Agenzia esecutiva per la ricerca (REA) (rappresentante: G. Gascard, agente)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione dell’Agenzia esecutiva per la ricerca (REA) del 24 luglio 2014, ARES (2014) 2461172, con cui esclude la ricorrente dalla partecipazione ai progetti ZONeSEC e INACHUS.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


8.12.2014   

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C 439/28


Ricorso proposto il 12 maggio 2014 — Arvanitis e a./Parlamento europeo e a.

(Causa T-350/14)

(2014/C 439/38)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrenti: Athanasios Arvanitis (Rodi, Grecia) e altri 47 ricorrenti (rappresentante: Ch. Papadimitriou, avvocato)

Convenuti: Parlamento europeo, Consiglio europeo, Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Banca centrale europea, Eurogroup

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare che i convenuti hanno omesso di legiferare al fine di dare piena attuazione ai principi generali del diritto dell’Unione, in particolare alla direttiva sul lavoro a tempo determinato a seguito del loro licenziamento dall’ex Olympiaki Aeroporia, imposto da una decisione della Commissione europea recepita nell’ordinamento giuridico greco con la legge n. 3717/2008;

attribuire ai ricorrenti, nonché a tutti i dipendenti licenziati dell’ex Olympiaki Aeroporia, con atto di diritto dell’Unione — direttiva, regolamento o altro atto normativo dell’Unione — avente applicazione diretta, la facoltà di riscuotere il risarcimento al quale avrebbe avuto diritto in qualità di dipendenti permanenti a titolo del loro licenziamento-cessazione obbligatori dall’Olympiaki Aeroporia; e

disporre un risarcimento del danno pari a EUR 3 00  000 con atto di diritto dell’Unione — direttiva, regolamento o altro atto normativo dell’Unione — avente applicazione diretta, a favore di ciascuno dei ricorrenti per il turbamento, la preoccupazione, la grave violazione di diritti fondamentali e la prematura interruzione della vita lavorativa.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono due motivi.

1.

Primo motivo: la legge n. 3717/2008 con la quale viene prevista la chiusura dell’Olympiaki Aeroporia e il licenziamento di tutti i dipendenti temporanei costituisce un autentico atto dell’Unione ed è stato sostanzialmente imposto dalle istituzioni dell’Unione, in particolare dalla BCE e dalla Commissione europea, e tutte le misure legislative adottate dal governo ellenico sono state poste in essere su indicazione e più precisamente dopo la decisione dell’Eurogroup, dell’ECOFIN, della BCE e della Commissione europea.

2.

Secondo motivo: la mancata equiparazione dei dipendenti temporanei licenziati, occupati presso l’ex Olympiaki Aeroporia agli altri dipendenti a tempo indeterminato dell’Olympiaki Aeroporia e il mancato espresso risarcimento dei medesimi quando hanno lasciato quest’ultima hanno causato loro un danno diretto, personale e grave e li hanno privati del godimento dei loro diritti fondamentali.


8.12.2014   

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C 439/29


Ricorso proposto il 30 maggio 2014 — Grigoriadis e a./Parlamento europeo e a.

(Causa T-413/14)

(2014/C 439/39)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrenti: Grigoris Grigoriadis (Atene, Grecia), Faidra Grigoriadou (Atene), Ioannis Tsolias (Tessalonicco, Grecia), Dimitrios Alexopoulos (Tessalonicco), Nikolaos Papageorgiou (Atene) e Ioannis Marinopoulos (Atene) (rappresentante: avv. Ch. Papadimitriou)

Convenuti: Parlamento europeo, Consiglio europeo, Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea, Banca centrale europea, Eurogruppo

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

constatare che i convenuti hanno omesso di adottare le misure legislative necessarie per esonerare esplicitamente dalla partecipazione forzata al programma PSI prevista per i detentori di diritto greco di titoli di debito greci le obbligazioni acquistate dai ricorrenti presso la Repubblica ellenica;

consentire ai ricorrenti, mediante atto, direttiva, regolamento o altra fonte di diritto comunitario di applicazione diretta, di recuperare la totalità del valore delle loro obbligazioni incluse nel programma PSI senza che essi fossero stati consultati e che vi avessero acconsentito; e

accordare, mediante atto, direttiva, regolamento o altra fonte di diritto comunitario di applicazione diretta, un risarcimento di EUR 5 00  000 a ciascun ricorrente per gli inconvenienti, i danni e la grave violazione dei diritti fondamentali sofferti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso i ricorrenti deducono i seguenti cinque motivi:

1.

Primo motivo: gli atti legislativi e non che hanno portato in Grecia alla partecipazione forzata al PSI dei detentori di diritto greco di titoli di debito greci sono puri atti dell’Unione.

2.

Secondo motivo: le misure adottate dal governo greco per far fronte al debito greco sono sostanzialmente quelle prescritte dalle istituzioni dell’Unione europea, segnatamente dalla BCE e dalla Commissione europea.

3.

Terzo motivo: i convenuti hanno omesso di adottare le misure legislative necessarie perché i titoli di debito greci dei ricorrenti fossero esentati esplicitamente negli atti del Consiglio dei ministri greco con i quali sono stati definiti i termini di applicazione del PSI in Grecia.

4.

Quarto motivo: l’omesso esonero esplicito delle loro obbligazioni dalla partecipazione al PSI ha causato ai ricorrenti danni personali gravi e diretti e ha impedito loro il godimento di diritti fondamentali.

5.

Quinto motivo: tutte le misure legislative del governo greco sono state adottate su raccomandazione o, più precisamente, su decisione dell’Eurogruppo, dell’ECOFIN, della BCE e della Commissione europea.


8.12.2014   

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C 439/29


Ricorso proposto il 2 settembre 2014 — Micula e a./Commissione europea

(Causa T-646/14)

(2014/C 439/40)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Ioan Micula (Oradea, Romania); S.C. European Food SA (Drăgăneşti Romania); S.C. Starmill Srl (Drăgăneşti); S.C. Multipack Srl (Drăgăneşti); Viorel Micula (Oradea) (rappresentanti: K. Hobér, J. Ragnwaldh, T. Pettersson, E. Gaillard e Y. Banifatemi, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione C(2014) 3192 def., del 26 maggio 2014, adottata nel procedimento sull’aiuto di Stato SA.38517 (2014/NN) — Micula c. Romania (lodo arbitrale ICSID), in cui si ordina alla Romania di sospendere qualsiasi azione che comporti l’esecuzione o l’applicazione del lodo dell’11 dicembre 2013, reso da un tribunale arbitrale costituito sotto gli auspici del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti, nella causa Ioan Micula, Viorel Micula e a./Romania (causa ICSID n. ARB/05/20), in quanto la Commissione ritiene che l’esecuzione del lodo costituisca un aiuto di Stato illegittimo, fino a che la Commissione non abbia adottato una decisione definitiva in merito alla compatibilità di tale aiuto di Stato con il mercato interno;

disporre il rimborso alle ricorrenti delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul vizio di incompetenza.

Il diritto dell’UE non è applicabile alla causa e la Commissione è incompetente a statuire ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999. La decisione della Commissione non tiene conto del fatto che la Romania è obbligata dal diritto internazionale a dare esecuzione al lodo ICSID immediatamente, e che gli obblighi della Romania derivanti dal diritto internazionale prevalgono sul diritto dell’UE. La decisione della Commissione viola l’articolo 351, paragrafo 1, TFUE, e l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, che riconoscono e tutelano gli obblighi della Romania derivanti dalla convenzione ICSID e del trattato bilaterale sugli investimenti tra Svezia e Romania

2.

Secondo motivo, vertente sul manifesto errore di diritto e di valutazione

La Commissione ha commesso un errore di diritto nel classificare erroneamente l’esecuzione del lodo ICSID come un nuovo aiuto di Stato ed ha violato il legittimo affidamento delle ricorrenti. L’intera decisione della Commissione è basata sul presupposto errato che l’esecuzione del lodo ICSID costituisca un aiuto di Stato ai sensi del diritto dell’UE. Il lodo ICSID non concede alle ricorrenti un vantaggio economico, né costituisce una misura selettiva o volontaria imputabile alla Romania, né, infine, falsa o minaccia di falsare la concorrenza.


8.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 439/30


Ricorso presentato il 19 novembre 2014 — Bayerische Motoren Werke/Commissione

(Causa T-671/14)

(2014/C 439/41)

lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Bayerische Motoren Werke AG (Monaco, Germania) (Mandatari ad litem: M. Rosenthal, G. Drauz e M. Schütte, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la decisione pronunciata dalla convenuta il 9 luglio 2014 nel procedimento SA.32009 (2011/C) ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE nella parte in cui dichiara incompatibile con il mercato interno la somma di 2 8 2 57  273 Euro, corrispondente alla quota dell’aiuto di 4 5 2 57  273 Euro richiesta eccedente l’importo di 17 milioni di Euro;

in subordine, annullare la decisione pronunciata dalla convenuta il 9 luglio 2014 nel procedimento SA.32009 (2011/C) ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE nella parte in cui dichiara incompatibile con il mercato interno la somma di 22,5 milioni di Euro esenti da obbligo di notifica ex articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/2008 (1);

condannare la convenuta alle spese ai sensi dell’articolo 87 del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del proprio ricorso la ricorrente deduce i motivi seguenti:

1.

primo motivo: violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE

a parere della ricorrente, la convenuta ha violato l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE nella parte in cui non ha adempiuto al proprio obbligo di esame attento ed imparziale ed avendo dichiarato in modo manifestamente erroneo che la comunicazione relativa ai criteri di valutazione approfondita degli aiuti regionali a favore di grandi progetti di investimenti è integralmente applicabile.

la ricorrente sostiene inoltre che, qualora la convenuta avesse correttamente valutato la posizione occupata dalla ricorrente sul mercato, non avrebbe potuto procedere ad una valutazione approfondita. Effettuando un esame approfondito senza aver preventivamente determinato la posizione della ricorrente sul mercato applicandole un trattamento discriminatorio sulla base del mercato medesimo, la convenuta è manifestamente incorsa in un errore di valutazione.

2.

secondo motivo: violazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE

La ricorrente deduce inoltre che limitando, in modo manifestamente erroneo, l’effetto di incentivazione e l’opportunità dell’aiuto alla differenza di costi tra Monaco e Lipsia, valutata ex ante in 17 milioni di Euro, la convenuta ha violato l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

la ricorrente deduce a tal riguardo che la Commisione è incorsa in un manifesto errore di valutazione lasciandosi fuorviare da tale differenza di costi nell’operare il proprio esame approfondito e che, in definitiva, tale fissazione e gli automatismi che ne sono derivati hanno impedito all’istituzione medesima di esercitare correttamente il proprio potere discrezionale, in particolare nell’esame dell’opportunità degli effetti dell’aiuto.

3.

motivo dedotto in subordine: violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e del regolamento n. 800/2008

in subordine, la ricorrente deduce che, vietando alla Repubblica federale di Germania, in modo manifestamente erroneo, di concedere alla ricorrente un aiuto fondato sul regime di aiuti autorizzato indicato nell‘Investitionszulagengesetz (legge sugli aiuti agli investimenti) per un importo inferiore al limite di 22,5 milioni di Euro, al di là del quale scatta l’obbligo di notifica, la convenuta ha violato l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, nonché il reglamento n. 800/2008.

La ricorrente ritiene che limitando in tal modo l’importo degli aiuti al limite fissato ai fini dell’obbligo di notifica, la convenuta è incorsa in un manifesto errore di valutazione, in eccesso di potere nonché in una illegittima discriminazione della ricorrente rispetto ai beneficiari di aiuti che avrebbero ricevuto l’importo di 22,5 milioni di Euro in esenzione dall’obbligo di notificazione.


(1)  Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 214, pag. 3).


8.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 439/31


Ricorso proposto il 19 settembre 2014 — August Wolff e Remedia/Commissione

(Causa T-672/14)

(2014/C 439/42)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel (Bielefeld, Germania), Remedia d.o.o. (Zagreb, Croazia) (rappresentanti: P. Klappich, C. Schmidt e P. Arbeiter, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 6030 final del 19 agosto 2014 relativa, nel quadro dell’articolo 31 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle autorizzazioni all’immissione in commercio dei medicinali contenenti estradiolo ad alto dosaggio per uso topico, in forza della quale gli Stati membri sono tenuti a rispettare gli obblighi ad essi imposti dalla decisione di esecuzione con riguardo ai medicinali per uso topico contenenti estradiolo 0,01 % p/p elencati e non elencati nell’allegato I della decisione di esecuzione, ad eccezione della limitazione secondo la quale i medicinali contenenti estradiolo 0,01 % p/p per uso topico di cui all’allegato I della decisione di esecuzione possono essere utilizzati solo per via intravaginale;

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 31 e seguenti della direttiva 2001/83/CE (1)

Si afferma, a tal riguardo, che la decisione di esecuzione impugnata si fonda su un procedimento, sotto il profilo formale, illegittimamente avviato ed eseguito. Le ricorrenti sostengono, inter alia, che, contrariamente a quanto previsto dall’articolo 31, paragrafo 1, primo comma, della direttiva, il procedimento avrebbe dovuto essere avviato non anteriormente, bensì solo successivamente ad una decisione sulla richiesta di rinnovo dell’autorizzazione di un medicinale e che, inoltre, non sussisterebbe un caso particolare di coinvolgimento degli interessi dell’Unione. L’avvio del procedimento comporta, inoltre, secondo la prima ricorrente, un’elusione delle disposizioni esistenti nello Stato membro della Germania per quanto attiene al rinnovo dell’autorizzazione dei medicinali.

Le ricorrenti deducono altresì che il procedimento non è stato sottoposto al comitato scientifico per la valutazione dei rischi competente e inoltre che, presso il comitato scientifico per i medicinali per uso umano incaricato del procedimento, era stato nominato quale relatore un membro non imparziale.

La prima ricorrente fa inoltre valere di non essere stata regolarmente consultata su un aspetto essenziale nell’ambito del procedimento di riesame del parere.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 116, paragrafo 1 e dell’articolo 126, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE

Le ricorrenti sostengono al riguardo che la decisione di esecuzione si fonda su una valutazione inadeguata del rapporto rischi/benefici del medicinale. In particolare, non sarebbe stata tenuta in debito conto la circostanza secondo la quale, a fronte di una presenza sul mercato di oltre 45 anni, non sarebbero pervenute alla prima ricorrente segnalazioni di gravi rischi connessi all’utilizzo di medicinali contenenti estradiolo 0,01 % p/p.

Inoltre, la Commissione, sulla quale incombeva l’onere della prova, non avrebbe fornito nuovi dati scientifici e informazioni da cui emergesse un nuovo rischio connesso all’utilizzo del medicinale de quo.

3.

Terzo motivo, vertente su una violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento.

Con riguardo al terzo motivo le ricorrenti deducono che le avvertenze nelle informazioni del prodotto previste nella decisione di esecuzione e le ulteriori limitazioni all’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale e le relative restrizioni, sono sproporzionate e violano il principio della parità di trattamento. In particolare, una limitazione della durata del trattamento e la contemporanea esclusione di un’applicazione ripetuta del medicinale, in aggiunta alle previste modifiche delle informazioni relative al prodotto sarebbero sproporzionate. In ogni caso, anziché una limitazione della durata del trattamento e la contemporanea esclusione di un’applicazione ripetuta del medicinale e le relative restrizioni, avrebbe dovuto essere disposto, quale strumento di controllo meno invasivo, uno studio sulle presunte preoccupazioni concernenti la sicurezza.


(1)  Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67).


8.12.2014   

IT

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C 439/33


Ricorso proposto il 19 settembre 2014 — Lupin/Commissione

(Causa T-680/14)

(2014/C 439/43)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Lupin Ltd (Maharashtra, India) (rappresentanti: M. Pullen, R. Fawcett-Feuillette, M. Boles, Solicitors, V. Wakefield, Barrister, e M. Hoskins QC)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione nella parte in cui essa dichiara che la Lupin ha violato l’articolo 101 TFUE; e/o

annullare o ridurre l’ammenda inflitta alla Lupin; e

condannare la Commissione alle spese della Lupin relative al presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l’annullamento parziale della decisione C(2014) 4955 final della Commissione, del 9 luglio 2014, affare AT.39612 — Perindopril (Servier).

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’errore di diritto della Commissione nel dichiarare che la ricorrente aveva commesso un’infrazione per oggetto dell’articolo 101 TFUE. La ricorrente sostiene che:

l’affermazione della Commissione sia illegittima poiché applica un criterio giuridico totalmente nuovo ed erroneo. In particolare, tale criterio richiede il pagamento di un «importante incentivo», che, ad avviso della ricorrente, non è rispecchiato nella giurisprudenza esistente ed è, infatti, erroneo;

l’approccio della Commissione non riconosce né dà effetto non solo agli obiettivi del diritto della concorrenza, ma anche a quelli del diritto dei brevetti e della moderna procedura civile. Ad avviso della ricorrente, la Commissione avrebbe dovuto valutare la questione della restrizione per oggetto alla luce della dottrina delle restrizioni accessorie e/o dei principi riconosciuti nella sentenza Wouters. In tal modo essa ha commesso un errore di diritto.

2.

Secondo motivo, vertente sull’errore di diritto della Commissione nell’aver dichiarato che la ricorrente aveva commesso un’infrazione per effetto dell’articolo 101 TFUE. La ricorrente considera che l’approccio della Commissione nel determinare se l’accordo di transazione in materia di brevetti costituisse un’infrazione per effetto era affetto dagli stessi vizi del suo approccio in relazione alle infrazioni per oggetto.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha erroneamente irrogato un’ammenda alla ricorrente o, in subordine, le ha irrogato un’ammenda troppo elevata e che dovrebbe essere ridotta. La ricorrente sostiene che:

la sua asserita prassi illegittima era nuova e non meritava alcuna ammenda o, in subordine, meritava solo un’ammenda simbolica;

l’ammenda non rispecchia la relativa gravità e durata dell’asserita infrazione della ricorrente ed è ingiusta;

la Commissione non ha preso in considerazione il giusto valore della proprietà intellettuale trasferita dalla ricorrente alla Servier;

la Commissione ha violato il principio della parità di trattamento rispetto all’ammenda imposta alla Krka.