ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 431

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57° anno
1 dicembre 2014


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2014/C 431/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1

2014/C 431/02

Prestazione di giuramento di un nuovo membro della Corte

2

2014/C 431/03

Elezione dei presidenti delle sezioni di tre giudici

2

2014/C 431/04

Decisioni adottate dalla Corte nella riunione generale del 14 ottobre 2014

2

2014/C 431/05

Elenchi per la determinazione della composizione dei collegi giudicanti

3

2014/C 431/06

Designazione della sezione incaricata delle cause di cui all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte

4

2014/C 431/07

Designazione della sezione incaricata delle cause di cui all’articolo 193 del regolamento di procedura della Corte

4

2014/C 431/08

Designazione del primo avvocato generale

4


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2014/C 431/09

Causa C-488/13: Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 9 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okrazhen sad — Tagrovishte — Bulgaria) — Parva Investitsionna Banka AD, UniKredit Bulbank AD, Siyk Faundeyshan LLS/Ear Proparti Development — v nesastoyatelnost AD, Sindik na Ear Proparti Developmant — v nesastoyatelnost AD (Rinvio pregiudiziale — Regolamento n. 1896/2006 — Nozione di crediti pecuniari non contestat — Procedura d’insolvenza — Titolo stragiudiziale basato su un credito contestato — Domanda di esecuzione a partire dalla massa fallimentare, sulla base di un tale titolo — Situazione che non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1896/2006 — Manifesta incompetenza della Corte)

5

2014/C 431/10

Causa C-521/13 P: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) dell’11 settembre 2014 — Think Schuhwerk GmbH/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) — Assenza di carattere distintivo — Estremità rosse di lacci da scarpe — Articolo 122 del regolamento di procedura del Tribunale — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)

6

2014/C 431/11

Causa C-199/14: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 25 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — János Kárász/Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (Rinvio pregiudiziale — Articolo 17 dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Attuazione del diritto dell’Unione — Assenza — Manifesta incompetenza della Corte)

6

2014/C 431/12

Causa C-204/14: Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 4 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — István Tivadar Szabó/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (Rinvio pregiudiziale — Società commerciale che ha maturato debiti tributari — Dirigente di tale società che non può essere reclutato per esercitare una funzione di dirigente in un’altra società — Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte — Inapplicabilità delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui è chiesta l’interpretazione — Incompetenza manifesta della Corte — Questioni di natura ipotetica — Irricevibilità manifesta)

7

2014/C 431/13

Causa C-387/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Krajowa Izba Odwoławcza (Polonia) il 14 agosto 2014 — Esaprojekt Sp. z o.o./Województwo Łodzkie

7

2014/C 431/14

Causa C-397/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 20 agosto 2014 — Polkomtel sp. z o.o./Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

9

2014/C 431/15

Causa C-400/14 P: Impugnazione proposta il 20 agosto 2014 dalla Basic AG Lebensmittelhandel avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 26 giugno 2014, causa T-372/11, Basic AG Lebensmittelhandel/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

9

2014/C 431/16

Causa C-404/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud České republiky (Repubblica ceca) il 25 agosto 2014 — Marie Matoušková, commissario giudiziale nel procedimento di successione/Misha Martinus e Elisabeth Jekaterina Martinus, rappresentati da David Sedlák in qualità di amministratore giudiziale dei beni; Beno Jeriël Eljada Martinus

10

2014/C 431/17

Causa C-405/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) il 25 agosto 2014 — PST CLC a.s./Generální ředitelství cel

11

2014/C 431/18

Causa C-406/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Polonia) il 27 agosto 2014 — Wrocław — Miasto na prawach powiatu/Minister Infrastruktury i Rozwoju

11

2014/C 431/19

Causa C-416/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Regionale di Mestre-Venezia (Italia) il 3 settembre 2014 — Fratelli De Pra SpA, SAIV SpA/Agenzia Entrate — Direzione Provinciale Ufficio Controlli Belluno, Agenzia Entrate — Direzione Provinciale Ufficio Controlli Vicenza

12

2014/C 431/20

Causa C-425/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (Italia) il 17 settembre 2014 — Impresa Edilux srl, in qualità di mandatario di ATI, Società Italiana Costruzioni e Forniture srl (SICEF)/Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana — Servizio Soprintendenza Provincia di Trapani, Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, UREGA — Sezione provinciale di Trapani, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana

14

2014/C 431/21

Causa C-426/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italia) il 18 settembre 2014 — Heart Life Croce Amica Srl/Regione Piemonte

15

2014/C 431/22

Causa C-432/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil de prud'hommes de Paris (Francia) il 22 settembre 2014 — David Van der Vlist/Bio Philippe Auguste SARL

15

2014/C 431/23

Causa C-386/13: Ordinanza del presidente della Corte del 24 settembre 2014 — Commissione europea/Repubblica di Cipro

16

2014/C 431/24

Causa C-93/14: Ordinanza del presidente della Corte del 9 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Audiencia Provincial de Navarra — Spagna) — Miguel Angel Zurbano Belaza, Antonia Artieda Soria/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

16

2014/C 431/25

Causa C-130/14: Ordinanza del presidente della Corte del 12 settembre 2014 — Commissione europea/Regno del Belgio

16

2014/C 431/26

Causa C-279/14: Ordinanza del presidente della Corte del 9 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hannover — Germania) — Catharina Smets, Franciscus Vereijken/TUIfly GmbH

16

2014/C 431/27

Causa C-316/14: Ordinanza del presidente della Corte del 25 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Amtsgericht Rüsselsheim — Germania — Marc Hußock, Ute Hußock, Michelle Hußock, Florian Hußock/Condor Flugdienst GmbH

17

2014/C 431/28

Causa C-337/14: Ordinanza del presidente della Corte del 23 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Rüsselsheim — Germania) — Elvira Mandl, Helmut Mandl/Condor Flugdienst GmbH

17

2014/C 431/29

Causa C-364/14: Ordinanza del presidente della Corte del 16 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Rüsselsheim — Germania) — Annette Lorch, Kurt Lorch/Condor Flugdienst GmbH

17

2014/C 431/30

Causa C-365/14: Ordinanza del presidente della Corte del 12 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Rüsselsheim — Germania) — Brunhilde Liebler, Helmut Liebler/Condor Flugdienst GmbH

17

 

Tribunale

2014/C 431/31

Causa T-453/11: Sentenza del Tribunale del 21 ottobre 2014 — Szajner/UAMI — Forge de Laguiole (LAGUIOLE) [Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario denominativo LAGUIOLE — Denominazione sociale francese anteriore Forge de Laguiole — Articolo 53, paragrafo 1, lettera c), e articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009]

18

2014/C 431/32

Causa T-268/13: Sentenza del Tribunale del 21 ottobre 2014 — Italia/Commissione (Mancata esecuzione di una sentenza della Corte che accerta l’inadempimento di uno Stato — Penalità — Decisione di liquidazione della penalità — Obbligo di recupero — Imprese oggetto di procedure fallimentari — Oggetto delle procedure fallimentari in questione — Necessaria diligenza — Onere della prova)

19

2014/C 431/33

Causa T-405/10: Ordinanza del Tribunale del 16 settembre 2014 — Justice & Environment/Commissione (Ravvicinamento delle legislazioni — Emissione deliberata nell'ambiente di OGM — Procedura per l'autorizzazione all'immissione in commercio — Domanda di riesame interno — Annullamento delle decisioni impugnate o in questione — Venir meno dell’oggetto della controversia — Non luogo a statuire)

19

2014/C 431/34

Causa T-354/12: Ordinanza del Tribunale del 17 settembre 2014 — Afepadi e altri/Commissione [Ricorso di annullamento — Indicazioni sulla salute utilizzate nell’etichettatura e nella pubblicità dei prodotti alimentari — Regolamento (UE) n. 432/2012 — Considerando 11, 14 e 17 — Atto non impugnabile — Irricevibilità]

20

2014/C 431/35

Causa T-59/13: Ordinanza del Tribunale del 7 ottobre 2014 — BT/Commissione (Impugnazione — Funzione pubblica — Agenti contrattuali — Mancato rinnovo del contratto — Articolo 76 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica)

20

2014/C 431/36

Causa T-83/13 P: Ordinanza del Tribunale del 16 settembre 2014 — BS/Commissione (Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Previdenza sociale — Articolo 73 dello Statuto — Regolamentazione di copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale — Principio di collegialità — Natura giuridica della controversia — Tasso di lesione all’integrità psicofisica — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)

21

2014/C 431/37

Causa T-230/13: Ordinanza del Tribunale del 2 ottobre 2014 — HTC Sweden/UAMI — Vermop Salmon (TWISTER) (Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Ritiro della domanda di dichiarazione di nullità — Non luogo a statuire)

22

2014/C 431/38

Causa T-497/13: Ordinanza del Tribunale del 16 settembre 2014 — Boston Scientific Neuromodulation/UAMI (PRECISION SPECTRA) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo PRECISION SPECTRA — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto]

22

2014/C 431/39

Causa T-583/13: Ordinanza del Tribunale del 3 settembre 2014 — Shire Pharmaceutical Contracts/Commissione (Ricorso di annullamento — Medicinali per uso pediatrico — Regolamento (CE) n. 1901/2006 — Articolo 37 — Proroga della durata dell’esclusiva commerciale dei medicinali orfani non brevettati — Atto non soggetto a ricorso — Irricevibilità)

23

2014/C 431/40

Causa T-286/14 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 4 settembre 2014 — Röchling Oertl Kunststofftechnik/Commissione (Procedimento sommario — Aiuti di Stato — Incentivazione nazionale della produzione di elettricità da fonti rinnovabili — Decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale in materia di aiuti di Stato — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Fumus boni juris)

23

2014/C 431/41

Causa T-287/14 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 4 settembre 2014 — Schaeffler Technologies/Commissione (Procedimento sommario — Aiuti di Stato — Incentivazione nazionale della produzione di elettricità da fonti rinnovabili — Decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale in materia di aiuti di Stato — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Fumus boni juris)

24

2014/C 431/42

Causa T-288/14 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 4 settembre 2014 — Energiewerke Nord/Commissione (Procedimento sommario — Aiuti di Stato — Incentivazione nazionale della produzione di elettricità da fonti rinnovabili — Decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale in materia di aiuti di Stato — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Fumus boni juris)

24

2014/C 431/43

Causa T-294/14 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 4 settembre 2014 — Klemme/Commissione (Procedimento sommario — Aiuti di Stato — Incentivazione nazionale della produzione di elettricità da fonti rinnovabili — Decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale in materia di aiuti di Stato — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Fumus boni juris)

25

2014/C 431/44

Causa T-295/14 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 4 settembre 2014 — Autoneum Germany/Commissione (Procedimento sommario — Aiuti di Stato — Incentivazione nazionale della produzione di elettricità da fonti rinnovabili — Decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale in materia di aiuti di Stato — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Fumus boni juris)

25

2014/C 431/45

Causa T-296/14 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 4 settembre 2014 — Erbslöh/Commissione (Procedimento sommario — Aiuti di Stato — Incentivazione nazionale della produzione di elettricità da fonti rinnovabili — Decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale in materia di aiuti di Stato — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Fumus boni juris)

26

2014/C 431/46

Causa T-297/14 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 4 settembre 2014 — Walter Klein/Commissione (Procedimento sommario — Aiuti di Stato — Incentivazione nazionale della produzione di elettricità da fonti rinnovabili — Decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale in materia di aiuti di Stato — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Fumus boni juris)

26

2014/C 431/47

Causa T-298/14 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 4 settembre 2014 — Erbslöh Aluminium/Commissione (Procedimento sommario — Aiuti di Stato — Incentivazione nazionale della produzione di elettricità da fonti rinnovabili — Decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale in materia di aiuti di Stato — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Fumus boni juris)

27

2014/C 431/48

Causa T-300/14 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 4 settembre 2014 — Fricopan Back/Commissione (Procedimento sommario — Aiuti di Stato — Incentivazione nazionale della produzione di elettricità da fonti rinnovabili — Decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale in materia di aiuti di Stato — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Fumus boni juris)

27

2014/C 431/49

Causa T-301/14 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 4 settembre 2014 — Michelin Reifenwerke/Commissione (Procedimento sommario — Aiuti di Stato — Incentivazione nazionale della produzione di elettricità da fonti rinnovabili — Decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale in materia di aiuti di Stato — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Fumus boni juris)

28

2014/C 431/50

Causa T-521/14: Ricorso proposto il 4 luglio 2014 — Regno di Svezia/Commissione europea

28

2014/C 431/51

Causa T-642/14: Ricorso proposto il 29 agosto 2014 — JP Divver Holding Company/UAMI (EQUIPMENT FOR LIFE)

29

2014/C 431/52

Causa T-660/14: Ricorso proposto il 12 settembre 2014 — SV Capital/ABE

29

2014/C 431/53

Causa T-670/14: Ricorso proposto il 19 settembre 2014 — Milchindustrie-Verband e Deutscher Raiffeisenverband/Commissione

30

2014/C 431/54

Causa T-681/14: Ricorso proposto il 18 settembre 2014 — El-Qaddafi/Consiglio

31

2014/C 431/55

Causa T-682/14: Ricorso proposto il 19 settembre 2014 — Mylan Laboratories e Mylan/Commissione

32

2014/C 431/56

Causa T-683/14 P: Impugnazione proposta il 16 settembre 2014 da Rhys Morgan avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'8 luglio 2014, Causa F-26/13, Morgan/UAMI

33

2014/C 431/57

Causa T-684/14: Ricorso proposto il 19 settembre 2014 — Krka/Commissione

34

2014/C 431/58

Causa T-685/14: Ricorso proposto il 18 settembre 2014 — EEB/Commissione

35

2014/C 431/59

Causa T-689/14P: Impugnazione proposta il 12 settembre 2014 dall‘Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA) avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 2 luglio 2014, Causa F-63/13, Psarras/ENISA

36

2014/C 431/60

Causa T-690/14: Ricorso proposto il 19 settembre 2014 — Sony Computer Entertainment Europe/UAMI — Marpefa (Vieta)

37

2014/C 431/61

Causa T-701/14: Ricorso proposto il 22 settembre 2014 — Niche Generics/Commissione

38

2014/C 431/62

Causa T-713/14: Ricorso proposto il 10 ottobre 2014 — IPSO/BCE

39

2014/C 431/63

Causa T-714/14: Ricorso proposto l’8 ottobre 2014 — Bonney c UAMI — Bruno (ATHEIST)

40

2014/C 431/64

Causa T-715/14: Ricorso proposto il 9 ottobre 2014 — NK Rosneft e a./Consiglio

40

2014/C 431/65

Causa T-718/14: Ricorso proposto il 10 ottobre 2014 — Hong Kong Group v UAMI — WE Brand (W E)

41

2014/C 431/66

Causa T-721/14: Ricorso proposto il 13 ottobre 2014 — Regno del Belgio/Commissione

42

2014/C 431/67

Causa T-725/14: Ricorso proposto il 14 ottobre 2014 — Aalberts Industries/Commissione e Corte di giustizia dell’Unione europea

43

2014/C 431/68

Causa T-727/14: Ricorso proposto il 10 ottobre 2014 — Universal Protein Supplements Corp. d/b/a Universal Nutrition c UAMI — H. Young Holdings (animal)

44

2014/C 431/69

Causa T-728/14: Ricorso proposto il 10 ottobre 2014 — Universal Protein Supplements Corp. d/b/a Universal Nutrition c UAMI — H. Young Holdings (animal)

44

2014/C 431/70

Causa T-592/13: Ordinanza del Tribunale del 2 ottobre 2014 — Ratioparts-Ersatzteile/UAMI — Norwood Industries (NORTHWOOD professional forest equipment)

45

2014/C 431/71

Causa T-622/13: Ordinanza del Tribunale del 2 ottobre 2014 — Ratioparts-Ersatzteile/UAMI — Norwood Promotional Products Europe (NORTHWOOD professional forest equipment)

45

2014/C 431/72

Causa T-706/13: Ordinanza del Tribunale del 1o ottobre 2014 — Tui Deutschland/OHMI — Infinity Real Estate & Project Development (Sensimar)

46

2014/C 431/73

Causa T-370/14: Ordinanza del Tribunale del 2 settembre 2014 — Petropars e a./Consiglio

46

 

Tribunale della funzione pubblica

2014/C 431/74

Causa F-23/11 RENV: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 15 ottobre 2014 — AY/Consiglio (Funzione pubblica — Funzionari — Rinvio al Tribunale a seguito di annullamento — Promozione — Esercizio di promozione 2010 — Scrutinio per merito comparativo — Decisione di non promuovere il ricorrente)

47

2014/C 431/75

Causa F-86/13: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 15 ottobre 2014 — van de Water/Parlamento (Funzione pubblica — Doveri e diritti del funzionario — Dichiarazione dell’intento di esercitare un’attività professionale dopo la cessazione dal servizio — Articolo 16 dello Statuto — Compatibilità con gli interessi legittimi dell’istituzione — Divieto)

47

2014/C 431/76

Causa F-59/14: Ricorso proposto il 24 giugno 2014 — ZZ/Commissione europea

48

2014/C 431/77

Causa F-75/14: Ricorso proposto il 31 luglio 2014 — ZZ/Impresa comune ECSEL

48

2014/C 431/78

Causa F-87/14: Ricorso proposto il 1o settembre 2014 — ZZ/Consiglio

49

2014/C 431/79

Causa F-98/14: Ricorso proposto il 29 settembre 2014 — ZZ/Consiglio

50


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

1.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 431/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2014/C 431/01)

Ultima pubblicazione

GU C 421 del 24.11.2014

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 409 del 17.11.2014

GU C 395 del 10.11.2014

GU C 388 del 3.11.2014

GU C 380 del 27.10.2014

GU C 372 del 20.10.2014

GU C 361 del 13.10.2014

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


1.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 431/2


Prestazione di giuramento di un nuovo membro della Corte

(2014/C 431/02)

Il sig. Lycourgos, nominato giudice della Corte di giustizia con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea del 24 settembre 2014 (1), per il periodo dal 7 ottobre 2014 al 6 ottobre 2018, ha prestato giuramento dinanzi alla Corte l’8 ottobre 2014.


(1)  GU L 284 del 30.9.2014, pag. 46.


1.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 431/2


Elezione dei presidenti delle sezioni di tre giudici

(2014/C 431/03)

I giudici della Corte di giustizia, riunitisi il 7 ottobre 2014, hanno eletto, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il sig. Ó Caoimh come presidente dell’Ottava Sezione, il sig. Bonichot come presidente della Settima Sezione, il sig. Vajda come presidente della Decima Sezione, il sig. Rodin come presidente della Sesta Sezione e la sig.ra Jürimäe come presidente della Nona Sezione, per il periodo dal 7 ottobre 2014 al 6 ottobre 2015.


1.12.2014   

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C 431/2


Decisioni adottate dalla Corte nella riunione generale del 14 ottobre 2014

(2014/C 431/04)

Nel corso della riunione generale del 14 ottobre 2014, la Corte ha deciso di assegnare il sig. Lycourgos alla Seconda e alla Settima Sezione.

La Seconda e la Settima Sezione sono, di conseguenza, composte nel modo di seguito indicato.

Seconda Sezione

Sig.ra Silva de Lapuerta presidente di sezione,

Sigg. Bonichot, Arabadjiev, Da Cruz Vilaça e Lycourgos, giudici.

Settima Sezione

Sig. Bonichot, presidente di sezione,

Sigg. Arabadjiev, Da Cruz Vilaça e Lycourgos, giudici.


1.12.2014   

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C 431/3


Elenchi per la determinazione della composizione dei collegi giudicanti

(2014/C 431/05)

Nella riunione generale del 14 ottobre 2014, la Corte ha redatto l’elenco per la determinazione della composizione della Grande Sezione nel modo seguente:

Sig. Rosas

Sig. Lycourgos

Sig. Juhász

Sig.ra Jürimäe

Sig. Borg Barthet

Sig. Biltgen

Sig. Malenovský

Sig. Rodin,

Sig. Levits,

Sig. Vajda,

Sig. Ó Caoimh,

Sig. Da Cruz Vilaça

Sig. Bonichot

Sig. Fernlund

Sig. Arabadjiev

Sig. Jarašiūnas

Sig.ra Toader

Sig.ra Prechal

Sig. Safjan

Sig.ra Berger

Sig. Šváby

Nella riunione generale del 14 ottobre 2014, la Corte ha redatto l’elenco per la determinazione della composizione della Seconda Sezione in collegio di cinque giudici nel modo seguente:

Sig. Bonichot

Sig. Lycourgos

Sig. Arabadjiev

Sig. Da Cruz Vilaça

Nella riunione generale del 14 ottobre 2014, la Corte ha redatto l’elenco per la determinazione della composizione della Settima Sezione in collegio di tre giudici nel modo seguente:

Sig. Arabadjiev

Sig. Da Cruz Vilaça

Sig. Lycourgos


1.12.2014   

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C 431/4


Designazione della sezione incaricata delle cause di cui all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte

(2014/C 431/06)

Nella riunione generale del 7 ottobre 2014, la Corte, in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di procedura, ha designato la Quarta Sezione quale sezione incaricata delle cause indicate all’articolo 107 di detto regolamento, per il periodo dal 7 ottobre 2014 al 6 ottobre 2015.


1.12.2014   

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C 431/4


Designazione della sezione incaricata delle cause di cui all’articolo 193 del regolamento di procedura della Corte

(2014/C 431/07)

Nella riunione generale del 7 ottobre 2014, la Corte, in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di procedura, ha designato la Prima Sezione quale sezione incaricata delle cause indicate all’articolo 193 di detto regolamento, per il periodo dal 7 ottobre 2014 al 6 ottobre 2015.


1.12.2014   

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C 431/4


Designazione del primo avvocato generale

(2014/C 431/08)

Nella riunione generale del 7 ottobre 2014, la Corte ha designato il sig. Wathelet come primo avvocato generale, per il periodo dal 7 ottobre 2014 al 6 ottobre 2015.


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

1.12.2014   

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C 431/5


Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 9 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okrazhen sad — Tagrovishte — Bulgaria) — «Parva Investitsionna Banka» AD, “UniKredit Bulbank” AD, «Siyk Faundeyshan» LLS/«Ear Proparti Development — v nesastoyatelnost» AD, Sindik na «Ear Proparti Developmant — v nesastoyatelnost» AD

(Causa C-488/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Regolamento n. 1896/2006 - Nozione di «crediti pecuniari non contestat» - Procedura d’insolvenza - Titolo stragiudiziale basato su un credito contestato - Domanda di esecuzione a partire dalla massa fallimentare, sulla base di un tale titolo - Situazione che non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1896/2006 - Manifesta incompetenza della Corte))

(2014/C 431/09)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Okrazhen sad — Tagrovishte

Parti

Ricorrenti:«Parva Investitsionna Banka» AD, «UniKredit Bulbank»AD, «Siyk Faundeyshan» LLS

Convenuti:«Ear Proparti Development — v nesastoyatelnost» AD, Sindik na «Ear Proparti Developmant — v nesastoyatelnost» AD

Intervenienti: Natsionalna agentsia za prihodite, «Aset Menidzhmant» EAD, «Ol Siyz Balgaria» OOD, «Si Dzhi Ef — aktsionerna obshtnost» AD, «Silvar Biych» EAD, «Rudersdal» EOOD, «Kota Enerdzhi» EAD, Chavdar Angelov Angelov

Dispositivo

La Corte di giustizia dell'Unione europea è manifestamente incompetente a pronunciarsi sulle questioni sollevate dall’ Okrazhen sad — Targovishte (Bulgaria).


(1)  GU C 344 del 23.11.2013.


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C 431/6


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) dell’11 settembre 2014 — Think Schuhwerk GmbH/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-521/13 P) (1)

((Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) - Assenza di carattere distintivo - Estremità rosse di lacci da scarpe - Articolo 122 del regolamento di procedura del Tribunale - Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata))

(2014/C 431/10)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Think Schuhwerk GmbH (rappresentante: M. Gail, Rechtsanwalt)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Think Schuhwerk GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 344 del 23.11.2013.


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C 431/6


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 25 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — János Kárász/Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

(Causa C-199/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 17 dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Attuazione del diritto dell’Unione - Assenza - Manifesta incompetenza della Corte))

(2014/C 431/11)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: János Kárász

Convenuta: Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

Dispositivo

La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alla questione sollevata dal Fővárosi közigazgatási és munkaügyi bíróság (Ungheria), con decisione del 25 marzo 2014.


(1)  GU C 245 del 28.07.2014.


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C 431/7


Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 4 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — István Tivadar Szabó/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

(Causa C-204/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Società commerciale che ha maturato debiti tributari - Dirigente di tale società che non può essere reclutato per esercitare una funzione di dirigente in un’altra società - Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte - Inapplicabilità delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui è chiesta l’interpretazione - Incompetenza manifesta della Corte - Questioni di natura ipotetica - Irricevibilità manifesta))

(2014/C 431/12)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: István Tivadar Szabó

Convenuto: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

Dispositivo

1)

La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alla terza questione posta dal Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria).

2)

Le altre questioni poste da detto giudice sono manifestamente irricevibili.


(1)  GU C 245 del 28.7.2014.


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C 431/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Krajowa Izba Odwoławcza (Polonia) il 14 agosto 2014 — Esaprojekt Sp. z o.o./Województwo Łodzkie

(Causa C-387/14)

(2014/C 431/13)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Krajowa Izba Odwoławcza

Parti

Ricorrente: Esaprojekt Sp. z o.o.

Convenuto: Województwo Łodzkie

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 51, in combinato disposto con il principio di parità di trattamento e di non discriminazione degli operatori economici nonché con il principio di trasparenza, sanciti all’articolo 2 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (in prosieguo: la «direttiva 2004/18/CE») (1), permetta che un operatore economico, nell’integrare i documenti o fornire chiarimenti riguardo ad essi, indichi esecuzioni (ossia le prestazioni effettuate) diverse rispetto a quelle indicate nell’elenco delle forniture allegato all’offerta e, in particolare, se egli possa far riferimento alle esecuzioni di un altro soggetto sulle cui risorse non si è basato nell’offerta.

2)

Se, alla luce della pronuncia della Corte, del 10 ottobre 2013, nella causa Manova, C-336/12 — dalla quale risulta che «il principio della parità di trattamento dev’essere interpretato nel senso che non osta a che un’amministrazione aggiudicatrice chieda a un candidato, dopo la scadenza del termine stabilito per il deposito delle candidature a un appalto pubblico, di comunicare i documenti descrittivi della sua situazione, come il bilancio pubblicato, la cui esistenza prima della scadenza del termine fissato per presentare la candidatura sia oggettivamente verificabile, sempreché i documenti di detto appalto non ne abbiano esplicitamente imposto la comunicazione sotto pena di esclusione della candidatura» — l’articolo 51 della direttiva 2004/18/CE debba essere interpretato nel senso che l’integrazione di documenti è possibile solo in riferimento ai documenti la cui esistenza, prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione alla procedura, sia oggettivamente verificabile oppure nel senso che la Corte ha indicato soltanto una delle ipotesi e che l’integrazione di documenti è possibile anche in altri casi, ad esempio allegando documenti che non esistevano prima di tale data ma che possono oggettivamente dimostrare il soddisfacimento della condizione.

3)

In caso di una risposta alla seconda questione che ammetta la possibilità di integrare anche documenti diversi da quelli indicati nella sentenza Manova, C-336/12, se sia possibile integrare documenti predisposti dall’operatore economico, dai subappaltatori o da altri soggetti alle cui capacità fa riferimento l’operatore economico, qualora essi non siano stati comunicati contemporaneamente all’offerta.

4)

Se l’articolo 44, in combinato disposto con l’articolo 48, paragrafo 2, lettera a) nonché con il principio di parità di trattamento degli operatori economici sancito all’articolo 2 della direttiva 2004/18/CE, consenta di far riferimento alle risorse di un soggetto da quelli di cui all’articolo 48, paragrafo 3, in modo tale che risultino sommate le conoscenze e l’esperienza di due soggetti i quali, singolarmente, non possiedono le conoscenze e l’esperienza richieste dall’amministrazione aggiudicatrice, qualora l’esperienza di cui trattasi sia indivisibile (vale a dire che la condizione per la partecipazione alla procedura deve essere soddisfatta per intero dall’operatore economico) e l’esecuzione dell’appalto sia altresì indivisibile (costituisca un tutt’uno).

5)

Se l’articolo 44, in combinato disposto con l’articolo 48, paragrafo 2, lettera a), nonché con il principio di parità di trattamento degli operatori economici sancito all’articolo 2 della direttiva 2004/18/CE, consenta di far riferimento all’esperienza di un gruppo di operatori economici in modo tale che un operatore economico, il quale ha eseguito l’appalto come membro di un gruppo di operatori economici, possa far valere l’esecuzione effettuata da tale gruppo, indipendentemente da quale sia stata la sua partecipazione nell’esecuzione del suddetto appalto, oppure se possa far valere soltanto l’esperienza che egli ha effettivamente conseguito, maturata nell’esecuzione di quella determinata parte dell’appalto che gli è stata affidata all’interno del gruppo.

6)

Se l’articolo 45, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2004/18/CE, a norma del quale può essere escluso dal procedimento l’operatore economico che si sia reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni o che non abbia fornito le informazioni, possa essere interpretato nel senso che è escluso dal procedimento l’operatore economico che ha fornito informazioni false che hanno influenzato o che avrebbero potuto influenzare l’esito del procedimento, muovendo dall’assunto che la colpa relativa all’induzione in errore consiste nella mera comunicazione all’amministrazione aggiudicatrice di informazioni che non corrispondono ai fatti e che sono rilevanti ai fini della decisione dell’amministrazione aggiudicatrice in merito all’esclusione dell’operatore economico (e al rigetto della sua offerta), indipendentemente dalla circostanza se l’operatore economico l’abbia fatto consapevolmente e volontariamente oppure per colpa incosciente, o ancora a causa di imprudenza, negligenza o inosservanza della dovuta diligenza. Se possa essere considerato soggetto che «si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni o che non ha fornito le informazioni» solo un operatore economico che ha fornito informazioni false (non corrispondenti ai fatti) oppure anche un operatore economico che ha fornito informazioni vere, ma lo ha fatto in modo tale da far credere, all’amministrazione aggiudicatrice, di essere in possesso dei requisiti da quest’ultima stabiliti, pur non essendone in possesso.

7)

Se l’articolo 44, in combinato disposto con l’articolo 48, paragrafo 2, lettera a), nonché con il principio di parità di trattamento degli operatori economici sancito all’articolo 2 della direttiva 2004/18/CE, consenta ad un operatore economico di far riferimento alla propria esperienza in modo tale da far valere cumulativamente due o più contratti come un unico appalto, anche se l’amministrazione aggiudicatrice non ha previsto una siffatta possibilità nel bando, né nel capitolato d’oneri.


(1)  GU L 134, pagg. 114-240.


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C 431/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 20 agosto 2014 — Polkomtel sp. z o.o./Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

(Causa C-397/14)

(2014/C 431/14)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

Parti

Ricorrente: Polkomtel sp. z o.o.

Convenuto: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Con l’intervento di: Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna w Warszawie (attualmente Orange Polska S.A. w Warszawie)

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 28 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (1), nella sua versione originaria, debba essere interpretato nel senso che l’accesso ai numeri non geografici deve essere garantito non solo agli utenti finali di altri Stati membri, ma anche agli utenti finali dello Stato membro di un determinato operatore di rete pubblica di comunicazioni, con la conseguenza che la valutazione dell’attuazione di tale obbligo da parte di un’autorità nazionale di regolamentazione verrebbe assoggettata ai requisiti derivanti dal principio di effettività del diritto dell’Unione nonché dal principio di interpretazione conforme all’ordinamento dell’Unione del diritto nazionale.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 28 della direttiva 2002/22, in combinato disposto con l’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali, debba essere interpretato nel senso che, per assolvere all’obbligo di cui alla prima delle suddette disposizioni, può essere applicata la procedura prevista per le autorità nazionali di regolamentazione all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (2).

3)

Se l’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2002/19, in combinato disposto con l’articolo 28 della direttiva 2002/22 e l’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali o l’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2002/19, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2002/19 e con l’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali, debbano essere interpretati nel senso che, al fine di garantire agli utenti finali di un operatore nazionale di una rete pubblica di comunicazioni l’accesso ai servizi forniti sulla rete di un altro operatore nazionale con il ricorso a numeri non geografici, l’autorità nazionale di regolamentazione può determinare i principi che disciplinano i pagamenti tra gli operatori della raccolta delle chiamate mediante l’introduzione delle tariffe per la terminazione delle chiamate stabilite per uno di tali operatori, tariffe orientate ai costi sostenuti ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 2002/19, nel caso in cui l’operatore abbia proposto l’applicazione di una siffatta tariffa nel corso delle trattative fallite che sono state condotte in adempimento all’obbligo di cui all’articolo 4 della direttiva 2002/19.


(1)  GU L 108, pag. 51.

(2)  GU L 108, pag. 7.


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C 431/9


Impugnazione proposta il 20 agosto 2014 dalla Basic AG Lebensmittelhandel avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 26 giugno 2014, causa T-372/11, Basic AG Lebensmittelhandel/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-400/14 P)

(2014/C 431/15)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Basic AG Lebensmittelhandel (rappresentanti: D. Altenburg, T. Haug, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Repsol YPF, SA

Conclusioni dei ricorrenti

La ricorrente chiede che:

la pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea (specificamente Tribunale) del 26 giugno 2014 (causa T-372/11) sia annullata e che la causa sia rimessa al Tribunale;

il convenuto sia condannato alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta l’interpretazione del Tribunale della definizione di «servizi di distribuzione» che costituisce, in diritto, una questione preliminare rispetto alla valutazione di somiglianza tra i servizi. La ricorrente ritiene, pertanto, che il Tribunale abbia adottato un punto di vista errato circa la base giuridica per la sua conseguente valutazione concernente il rischio di confusione tra i marchi in questione.

La ricorrente avrebbe indicato che la funzione principale della Corte di Giustizia dell’Unione europea è di fornire un’interpretazione uniforme della nozione e della portata dei servizi di cui trattasi (sentenze Praktiker, C-418/02, punto 33, e Zino Davidoff e Levi Strauss cause riunite da C-414/99 a C-416/99, punti 42 e 43) e della sentenza IP-Translator (sentenza del 19 giugno 2012, C-307/10,) secondo cui «i beni e i servizi devono essere definibili in maniera oggettiva in modo da adempiere la funzione d’origine del marchio commerciale» e chiede alla Corte una definizione «sufficientemente chiara e precisa» di «servizi di distribuzione».

Ad avviso della ricorrente, il servizio «distribuzione» ha una portata molto ridotta e comprende solo le attività di «trasporto, imballaggio e deposito di merci» ma non i servizi «di vendita al dettaglio e all’ingrosso». La ricorrente inoltre sostiene che la Corte di Giustizia illustra, nella sentenza Praktiker, che l’obiettivo della «vendita al dettaglio» (classe 35) è — in contrasto con i servizi della classe 39 — la vendita di beni ai consumatori, attività consistente, «in particolare, nella selezione di un assortimento di prodotti messi in vendita e nell’offerta di varie prestazioni volte a indurre il consumatore a concludere l’atto d’acquisto con il commerciante in questione piuttosto che con un concorrente».

Secondo la ricorrente l’inquadramento generale di «distribuzione» nella classe 39 dell’Accordo di Nizza non può essere ignorato poiché la Corte di Giustizia ha specificatamente espresso la propria argomentazione nella sentenza Praktiker in considerazione della nota esplicativa della classe 35 dell’Accordo di Nizza (C-418/02, punto 36)

Pertanto, la pronuncia del Tribunale deve essere annullata e la causa deve essere rimessa allo stesso ai fini di un suo riesame.


1.12.2014   

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C 431/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud České republiky (Repubblica ceca) il 25 agosto 2014 — Marie Matoušková, commissario giudiziale nel procedimento di successione/Misha Martinus e Elisabeth Jekaterina Martinus, rappresentati da David Sedlák in qualità di amministratore giudiziale dei beni; Beno Jeriël Eljada Martinus

(Causa C-404/14)

(2014/C 431/16)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší soud České republiky

Parti

Ricorrente: Marie Matoušková, commissario giudiziale nel procedimento di successione

Persone interessate dal procedimento di successione: Misha Martinus e Elisabeth Jekaterina Martinus, rappresentati da David Sedlák in qualità di amministratore giudiziale dei beni; Beno Jeriël Eljada Martinus

Questione pregiudiziale

Qualora un accordo di suddivisione dell’eredità concluso per conto di un minore dall’amministratore dei suoi beni necessiti dell’approvazione di un’autorità giurisdizionale per essere valido, se tale decisione da parte di detta autorità configuri una misura ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), oppure una misura ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (CE) n. 2201/2003 (1) del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000.


(1)  GU L 338, pag. 1.


1.12.2014   

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C 431/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) il 25 agosto 2014 — PST CLC a.s./Generální ředitelství cel

(Causa C-405/14)

(2014/C 431/17)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší správní soud

Parti

Ricorrente: PST CLC a.s.

Resistente: Generální ředitelství cel

Questione pregiudiziale

Se il regolamento (CE) n. 384/2004 (1) della Commissione, del 1o marzo 2004, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, fosse valido all’epoca della sua vigenza, dal 22 marzo 2004 al 22 dicembre 2009, nel punto 2 del suo allegato, che prevedeva che i prodotti costituiti da un dissipatore di calore e da un ventilatore rientrassero nella sottovoce NC 8414 59 30, e se detto regolamento fosse quindi applicabile ai fatti di causa.


(1)  GU L 64, pag. 21.


1.12.2014   

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C 431/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Polonia) il 27 agosto 2014 — Wrocław — Miasto na prawach powiatu/Minister Infrastruktury i Rozwoju

(Causa C-406/14)

(2014/C 431/18)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

Parti

Ricorrente: Wrocław — Miasto na prawach powiatu

Resistente: Minister Infrastruktury i Rozwoju

Questioni pregiudiziali

1)

Se, alla luce dell’articolo 25 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (1), sia consentito che l’amministrazione aggiudicatrice stabilisca nel capitolato d’oneri che l’operatore economico aggiudicatario è tenuto ad eseguire con le proprie forze almeno il 25 % dei lavori compresi nell’appalto.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione, se l’applicazione del requisito descritto nella prima questione a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico abbia per effetto una violazione del diritto dell’Unione tale da giustificare la necessità di applicare una rettifica finanziaria ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (2).


(1)  GU L 134, pag. 114.

(2)  GU L 210, pag. 25.


1.12.2014   

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C 431/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Regionale di Mestre-Venezia (Italia) il 3 settembre 2014 — Fratelli De Pra SpA, SAIV SpA/Agenzia Entrate — Direzione Provinciale Ufficio Controlli Belluno, Agenzia Entrate — Direzione Provinciale Ufficio Controlli Vicenza

(Causa C-416/14)

(2014/C 431/19)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione Tributaria Regionale di Mestre-Venezia

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Fratelli De Pra SpA, SAIV SpA

Convenute: Agenzia Entrate — Direzione Provinciale Ufficio Controlli Belluno, Agenzia Entrate — Direzione Provinciale Ufficio Controlli Vicenza

Questioni pregiudiziali

1)

Se, con riferimento alle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione, sia compatibile con il diritto comunitario (direttiva 05/1999 (1), nonché direttive 19/2002 (2), 20/2002 (3), 21/2002 (4), 22/2002 (5)) la normativa nazionale cui al combinato disposto:

Art. 2 comma 4, D.L. 4/2014, convertito successivamente in legge 50/2014;

Art. 160 d. lgs 18s. 259/2003;

Art. 21 tariffa allegata al D.P.R. 641/1972;

che, assimilando le apparecchiature terminali alle stazioni radioelettriche, prevede per l'utente il conseguimento di un'autorizzazione generale, nonché il rilascio di apposita licenza di stazione radioelettrica, da far valere quale presupposto impositivo.

E pertanto se, con specifico riferimento all'utilizzo delle apparecchiature terminali, sia compatibile con il diritto comunitario, la pretesa dello Stato italiano di prevedere a carico dell'utente, il conseguimento di un'autorizzazione generale e di una licenza di stazione radio, quando l'immissione nel mercato, la libera circolazione e la messa in servizio delle apparecchiature terminali, sono disciplinate già compiutamente da fonti comunitarie (direttiva n. 05/1999), senza previsione alcuna di autorizzazione generale e/o licenza.

E l'autorizzazione generale e la licenza vengono previsti dalla normativa nazionale:

nonostante l'autorizzazione generale sia un provvedimento che non interessa l'utilizzatore delle apparecchiature terminali, ma solamente le imprese interessate alla fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica (art. 1-2-3 della direttiva autorizzazioni n. 20/2002);

nonostante la concessione sia prevista per i diritti individuali di uso delle frequenze radio e per i diritti d'uso dei numeri, situazioni sicuramente non riferibili all'utilizzo delle apparecchiature terminali;

nonostante la normativa comunitaria non contempli alcun obbligo di conseguire un'autorizzazione generale o il rilascio di licenza per le apparecchiature terminali;

nonostante l'art. 8 della direttiva 05/1999 disponga che gli Stati membri «non vietano, limitano o impediscono l'immissione sul mercato e la messa in servizio sul loro territorio di apparecchi recanti la marca CE»;

nonostante la diversità sostanziale e regolamentare, e la non omogeneità tra una stazione radioelettrica e le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione.

2)

Se sia compatibile con il diritto comunitario (direttiva 05/1999 e direttiva 22/2002, in particolare l'art. 20) la normativa nazionale di cui al combinato disposto:

Art.2 comma 4, D.L. 4/2014, convertito successivamente in legge 50/2014;

Art. 160 d. lgs. 259/2003;

Art. 21 tariffa allegata al D.P.R. 641/1972;

Art. 3 del dm. 33/1990,

in base alla quale

il contratto di cui all'art. 20 direttiva CE 22/2002 — instaurato tra il gestore e l'utente, atto a regolare i rapporti commerciali tra i consumatori e gli utenti finali con una o più imprese che forniscono la connessione e servizi relativi — possa valere «di per se stesso» anche quale documento sostitutivo dell'autorizzazione generale e/o della licenza di stazione radio, senza alcun intervento o attività o controllo da parte della Pubblica Amministrazione.

il contratto deve contenere anche gli estremi del tipo di apparato terminale e la relativa omologazione (non prevista sulla base dell'art. 8 direttiva 05/1999).

3)

Se siano compatibili con il diritto comunitario sopra richiamato, le disposizioni di cui al combinato disposto art. 2, comma 4, D.L. 4/2014, convertito successivamente con L. 50/2014, nonché art. 160 d. lgs, 259/2003 e art. 21 tariffa allegata al D.P.R. 641/1972, che prevedono l'obbligo di autorizzazione generale e conseguente licenza di stazione radio radioelettrica nei confronti solo di una particolare categoria di utenti, titolari di contratto denominato formalisticamente abbonamento, mentre nessuna autorizzazione generale o licenza viene prevista in capo agli utenti di servizi di comunicazione elettronica sulla base del contratto solo perché denominato diversamente (= servizio prepagato o di ricarica).

4)

Se l'art. 8 della direttiva europea CE 05/1999 osti ad una normativa nazionale, come quella di cui gli articoli 2, comma 4 D.L. 4/2014, convertito successivamente con L. 50/2014, nonché art. 160 d. lgs. 259/2003, art. 21 tariffa allegata al D.P.R. 641/1972, che prevede:

un'attività amministrativa volta al rilascio dell'autorizzazione generale e della licenza di stazione radioelettrica,

il pagamento di una tassa di cc.gg, a fronte di tali attività,

in quanto comportamenti che possono costituire limitazione alla messa in servizio, utilizzo e libera circolazione degli apparati terminali.


(1)  Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (G.U. L 91, p. 10).

(2)  Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (G.U. L 108, p. 7).

(3)  Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (G.U. L 108, p. 21).

(4)  Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (G.U. L 108, p. 33).

(5)  Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (G.U. L 108, p. 51).


1.12.2014   

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C 431/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (Italia) il 17 settembre 2014 — Impresa Edilux srl, in qualità di mandatario di ATI, Società Italiana Costruzioni e Forniture srl (SICEF)/Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana — Servizio Soprintendenza Provincia di Trapani, Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, UREGA — Sezione provinciale di Trapani, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana

(Causa C-425/14)

(2014/C 431/20)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Impresa Edilux srl, in qualità di mandatario de ATI e Società Italiana Costruzioni e Forniture srl (SICEF)

Convenuti: Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana — Servizio Soprintendenza Provincia di Trapani, Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, UREGA — Sezione provinciale di Trapani, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana

Questioni pregiudiziali

1)

Se il diritto dell’Unione europea e, in particolare, l'art. 45 della direttiva 2004/18/CE (1) osti a una disposizione, come l'art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012, che consenta alle stazioni appaltanti di prevedere come legittima causa di esclusione delle imprese partecipanti a una gara indetta per l'affidamento di un contratto pubblico di appalto, la mancata accettazione, o la mancata prova documentale dell'avvenuta accettazione, da parte delle suddette imprese, degli impegni contenuti nei c.d. «protocolli di legalità» e, più in generale, in accordi, tra le stazioni appaltanti e le imprese partecipanti, volti a contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli affidamenti di contratti pubblici;

2)

se, ai sensi dell'art. 45 della direttiva 2004/[18]/CE, l'eventuale previsione da parte dell'ordinamento di uno Stato membro della potestà di esclusione, descritta nel precedente quesito, possa essere considerata una deroga al principio della tassatività delle cause di esclusione giustificata dall'esigenza imperativa di contrastare il fenomeno dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nelle procedure di affidamento di contratti pubblici.


(1)  Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ( GU L 134, pag. 114).


1.12.2014   

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C 431/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italia) il 18 settembre 2014 — Heart Life Croce Amica Srl/Regione Piemonte

(Causa C-426/14)

(2014/C 431/21)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Parti nella causa principale

Ricorrente: Heart Life Croce Amica Srl

Convenuto: Regione Piemonte

Questioni pregiudiziali

1)

Dica la Corte di Giustizia se il diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici — nel caso in esame, trattandosi di contratti esclusi, i principi generali di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità — osti ad una normativa nazionale che permetta l'affidamento diretto del servizio di trasporto sanitario ad associazioni di volontariato prevalentemente organizzate in base a prestazioni d'opera non retribuita ed a fronte dell'esclusiva erogazione del rimborso delle spese effettivamente sostenute;

2)

Ove siffatta tipologia di affidamento venga ritenuta compatibile con il diritto comunitario, dica la Corte di Giustizia se nella nozione di «esclusiva erogazione del rimborso delle spese effettivamente sostenute» possano rientrare anche i costi «indiretti e generali» connessi all'attività stabilmente svolta dall'associazione di volontariato, quali la manutenzione straordinaria dei mezzi utilizzati per il servizio, i pasti degli operatori, le retribuzioni del personale amministrativo e del coordinatore amministrativo in relazione ai servizi resi, i necessari collegamenti telefonici e radio tra la centrale operativa dei servizi di trasporto sanitario e le postazioni dell’associazione.


1.12.2014   

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C 431/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil de prud'hommes de Paris (Francia) il 22 settembre 2014 — David Van der Vlist/Bio Philippe Auguste SARL

(Causa C-432/14)

(2014/C 431/22)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil de prud'hommes de Paris

Parti

Ricorrente: David Van der Vlist

Convenuta: Bio Philippe Auguste SARL

Questione pregiudiziale

Se il principio generale di non discriminazione in funzione dell’età osti ad una normativa nazionale (l’articolo L. 1243-10 del code du travail francese), che esclude i giovani che lavorano durante le loro vacanze scolastiche o universitarie dal beneficio di un’indennità di precarietà dovuta nel caso di impiego mediante contratto a tempo determinato non accompagnato da un’offerta di impiego a tempo indeterminato.


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C 431/16


Ordinanza del presidente della Corte del 24 settembre 2014 — Commissione europea/Repubblica di Cipro

(Causa C-386/13) (1)

(2014/C 431/23)

Lingua processuale: il greco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 260 del 07.09.2013.


1.12.2014   

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C 431/16


Ordinanza del presidente della Corte del 9 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Audiencia Provincial de Navarra — Spagna) — Miguel Angel Zurbano Belaza, Antonia Artieda Soria/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

(Causa C-93/14) (1)

(2014/C 431/24)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 151 del 19.5.2014.


1.12.2014   

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C 431/16


Ordinanza del presidente della Corte del 12 settembre 2014 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-130/14) (1)

(2014/C 431/25)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 159 del 26.5.2014.


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C 431/16


Ordinanza del presidente della Corte del 9 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hannover — Germania) — Catharina Smets, Franciscus Vereijken/TUIfly GmbH

(Causa C-279/14) (1)

(2014/C 431/26)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 303 dell’8.9.2014.


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C 431/17


Ordinanza del presidente della Corte del 25 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Amtsgericht Rüsselsheim — Germania — Marc Hußock, Ute Hußock, Michelle Hußock, Florian Hußock/Condor Flugdienst GmbH

(Causa C-316/14) (1)

(2014/C 431/27)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 303 dell’8.9.2014.


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C 431/17


Ordinanza del presidente della Corte del 23 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Rüsselsheim — Germania) — Elvira Mandl, Helmut Mandl/Condor Flugdienst GmbH

(Causa C-337/14) (1)

(2014/C 431/28)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 315 del 15.9.2014.


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C 431/17


Ordinanza del presidente della Corte del 16 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Rüsselsheim — Germania) — Annette Lorch, Kurt Lorch/Condor Flugdienst GmbH

(Causa C-364/14) (1)

(2014/C 431/29)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 339 del 29.9.2014.


1.12.2014   

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C 431/17


Ordinanza del presidente della Corte del 12 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Rüsselsheim — Germania) — Brunhilde Liebler, Helmut Liebler/Condor Flugdienst GmbH

(Causa C-365/14) (1)

(2014/C 431/30)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 329 del 22.9.2014.


Tribunale

1.12.2014   

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C 431/18


Sentenza del Tribunale del 21 ottobre 2014 — Szajner/UAMI — Forge de Laguiole (LAGUIOLE)

(Causa T-453/11) (1)

([«Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio comunitario denominativo LAGUIOLE - Denominazione sociale francese anteriore Forge de Laguiole - Articolo 53, paragrafo 1, lettera c), e articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2014/C 431/31)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Gilbert Szajner (Niort, Francia) (rappresentante: A. Lakits-Josse, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Forge de Laguiole SARL (Laguiole, Francia) (rappresentante: F. Fajgenbaum, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 1o giugno 2011 (procedimento R 181/2007-1), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Forge de Laguiole SARL e il sig. Gilbert Szajner

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 1o giugno 2011 (procedimento R 181/2007-1) è annullata nella parte in cui dichiara la nullità del marchio comunitario denominativo LAGUIOLE, per i prodotti diversi dagli «utensili e strumenti azionati manualmente; cucchiai; seghe, rasoi, lamette per rasoi; nécessaire per la rasatura; lime e pinzette per unghie, tagliaunghie; astucci da manicure», che rientrano nella classe 8; dai «tagliacarte», che rientrano nella classe 16; dai «cavatappi; apribottiglie» e dai «pennelli per la barba, nécessaire per la toilette», che rientrano nella classe 21 e dai «tagliasigari» e «nettapipe», che rientrano nella classe 34.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

La Forge de la Laguiole SARL sopporterà un quarto delle spese del ricorrente, nonché tre quarti delle proprie spese.

4)

Il sig. Gilbert Szajner sopporterà un quarto delle spese della Forge de la Laguiole SARL e un quarto delle spese dell’UAMI, nonché tre quarti delle proprie spese.

5)

L’UAMI sopporterà tre quarti delle proprie spese.


(1)  GU C 298 dell’8.10.2011.


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C 431/19


Sentenza del Tribunale del 21 ottobre 2014 — Italia/Commissione

(Causa T-268/13) (1)

((«Mancata esecuzione di una sentenza della Corte che accerta l’inadempimento di uno Stato - Penalità - Decisione di liquidazione della penalità - Obbligo di recupero - Imprese oggetto di procedure fallimentari - Oggetto delle procedure fallimentari in questione - Necessaria diligenza - Onere della prova»))

(2014/C 431/32)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, G. Conte e B. Stromsky, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2013) 1264 final della Commissione, del 7 marzo 2013, che impone alla Repubblica italiana di versare sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea» l’importo di EUR 1 6 5 33  000 a titolo di penalità

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 207 del 20.7.2013.


1.12.2014   

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C 431/19


Ordinanza del Tribunale del 16 settembre 2014 — Justice & Environment/Commissione

(Causa T-405/10) (1)

((«Ravvicinamento delle legislazioni - Emissione deliberata nell'ambiente di OGM - Procedura per l'autorizzazione all'immissione in commercio - Domanda di riesame interno - Annullamento delle decisioni impugnate o in questione - Venir meno dell’oggetto della controversia - Non luogo a statuire»))

(2014/C 431/33)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Association/Vereniging Justice & Environment (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: P. Černý, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente P. Oliver e D. Bianchi, successivamente D. Bianchi, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2010/135/UE della Commissione, del 2 marzo 2010, relativa all’immissione in commercio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di una patata (Solanum tuberosum L. linea EH92-527-1) geneticamente modificata per aumentare il tenore di amilopectina nell’amido (GU L 53, pag. 11), e della decisione 2010/136/UE della Commissione, del 2 marzo 2010, che autorizza l’immissione in commercio di mangimi ottenuti dalla patata geneticamente modificata EH92-527-1 (BPS-25271-9) e la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di tale patata in prodotti alimentari e in altri mangimi conformemente al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 53, pag. 15), nonché della decisione asseritamente contenuta nella lettera della Commissione del 6 luglio 2010, che respinge la domanda di riesame interno di dette decisioni.

Dispositivo

1)

Non occorre più statuire sul ricorso.

2)

La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Association/Vereniging Justice & Environment.


(1)  GU C 301 del 6.11.2010.


1.12.2014   

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C 431/20


Ordinanza del Tribunale del 17 settembre 2014 — Afepadi e altri/Commissione

(Causa T-354/12) (1)

([«Ricorso di annullamento - Indicazioni sulla salute utilizzate nell’etichettatura e nella pubblicità dei prodotti alimentari - Regolamento (UE) n. 432/2012 - Considerando 11, 14 e 17 - Atto non impugnabile - Irricevibilità»])

(2014/C 431/34)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Asociación Española de Fabricantes de Preparados alimenticios especiales, dietéticos y plantas medicinales (Afepadi) (Barcellona, Spagna); Elaborados Dietéticos, SA (Palma de Cervelló, Spagna); Nova Diet, SA (Burgos, Spagna); Laboratorios Vendrell, SA (Barcellona) e Ynsadiet, SA (Leganés, Spagna) (rappresentante: P. Velázquez González, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: S. Grünheid e P. Němečková, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: D. Colas e S. Menez, agenti)

Oggetto

In particolare, domanda di annullamento dei considerando 11, 14 e 17 del regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione, del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 136, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La Asociación Española de Fabricantes de Preparados alimenticios especiales, dietéticos y plantas medicinales (Afepadi), la Elaborados Dietéticos, SA, la Nova Diet, SA, la Laboratorios Vendrell, SA e la Ynsadiet, SA sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 295 del 29.9.2012.


1.12.2014   

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C 431/20


Ordinanza del Tribunale del 7 ottobre 2014 — BT/Commissione

(Causa T-59/13) (1)

((«Impugnazione - Funzione pubblica - Agenti contrattuali - Mancato rinnovo del contratto - Articolo 76 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica»))

(2014/C 431/35)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: BT (Bucarest, Romania) (rappresentante: N. Visan e G. Coca, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e A.-C. Simon, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 3 dicembre 2012, BT/Commissione (F-45/12, Racc. FP, EU:F:2012:168), e volta all’annullamento di tale ordinanza

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La BT si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente procedimento.


(1)  GU C 114 del 20. 4.2013.


1.12.2014   

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C 431/21


Ordinanza del Tribunale del 16 settembre 2014 — BS/Commissione

(Causa T-83/13 P) (1)

((«Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Previdenza sociale - Articolo 73 dello Statuto - Regolamentazione di copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale - Principio di collegialità - Natura giuridica della controversia - Tasso di lesione all’integrità psicofisica - Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»))

(2014/C 431/36)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: BS (Messina, Italia) (Rappresentante: C. Pollicino, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (Rappresentanti: inizialmente da J. Currall e V. Joris, successivamente J. Currall, agenti, assistiti da D. Gullo, avvocato)

Oggetto

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 12 dicembre 2012, BS/Commissione (F-90/11, Racc.FP, EU:F:2012:188)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

BS sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente grado di giudizio.


(1)  GU C 101 del 6.4.2013.


1.12.2014   

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C 431/22


Ordinanza del Tribunale del 2 ottobre 2014 — HTC Sweden/UAMI — Vermop Salmon (TWISTER)

(Causa T-230/13) (1)

((«Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Ritiro della domanda di dichiarazione di nullità - Non luogo a statuire»))

(2014/C 431/37)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: HTC Sweden AB (Söderköping, Svezia) (rappresentanti: G. Hasselblatt e D. Kipping, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: D. Walicka, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Vermop Salmon GmbH (Gilching, Germania) (rappresentanti: M. Ring e W. von der Osten-Sacken, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 31 gennaio 2013 (cause riunite R 1873/2011-1 e R 1881/2011-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Vermop Salmon GmbH e la HTC Sweden AB

Dispositivo

1)

Non occorre più statuire sul ricorso.

2)

La ricorrente e l’interveniente sono condannate a sopportare le loro spese, nonché, ciascuna, la metà di quelle sostenute dal convenuto.


(1)  GU C 178 del 22.6.2013.


1.12.2014   

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C 431/22


Ordinanza del Tribunale del 16 settembre 2014 — Boston Scientific Neuromodulation/UAMI (PRECISION SPECTRA)

(Causa T-497/13) (1)

([«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo PRECISION SPECTRA - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»])

(2014/C 431/38)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Boston Scientific Neuromodulation Corp. (Valencia, California, Stati Uniti) (rappresentanti: P. Rath e W. Festl-Wietek, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 17 maggio 2013 (procedimento R 2099/2012-5), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo PRECISION SPECTRA come marchio comunitario

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Boston Scientific Neuromodulation Corp. è condannata alle spese.


(1)  GU C 344 del 23.11.2013.


1.12.2014   

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C 431/23


Ordinanza del Tribunale del 3 settembre 2014 — Shire Pharmaceutical Contracts/Commissione

(Causa T-583/13) (1)

((«Ricorso di annullamento - Medicinali per uso pediatrico - Regolamento (CE) n. 1901/2006 - Articolo 37 - Proroga della durata dell’esclusiva commerciale dei medicinali orfani non brevettati - Atto non soggetto a ricorso - Irricevibilità»))

(2014/C 431/39)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Shire Pharmaceutical Contracts Ltd (Hampshire, Regno Unito) (rappresentanti: K. Bacon, barrister, M. Utges Manley e M. Vickers, solicitors)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Sipos e V. Walsh, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione che sarebbe contenuta nella lettera della Commissione inviata alla ricorrente il 2 settembre 2013, come successivamente confermata dalla lettera del 18 ottobre 2013, per quanto riguarda l’ammissibilità del medicinale Xagrid al beneficio del premio previsto dall’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 378, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è dichiarato irricevibile.

2)

La Shire Pharmaceutical Contracts Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 377 del 21.12.2013.


1.12.2014   

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C 431/23


Ordinanza del presidente del Tribunale del 4 settembre 2014 — Röchling Oertl Kunststofftechnik/Commissione

(Causa T-286/14 R)

((«Procedimento sommario - Aiuti di Stato - Incentivazione nazionale della produzione di elettricità da fonti rinnovabili - Decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale in materia di aiuti di Stato - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Fumus boni juris»))

(2014/C 431/40)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Richiedente: Röchling Oertl Kunststofftechnik GmbH (Brensbach, Germania) (rappresentanti: T. Volz e B. Wißmann, avvocati)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione degli effetti giuridici della decisione con la quale la Commissione ha avviato un procedimento di indagine formale in materia di aiuti di Stato concernente la legge tedesca sulle energie rinnovabili

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


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C 431/24


Ordinanza del presidente del Tribunale del 4 settembre 2014 — Schaeffler Technologies/Commissione

(Causa T-287/14 R)

((«Procedimento sommario - Aiuti di Stato - Incentivazione nazionale della produzione di elettricità da fonti rinnovabili - Decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale in materia di aiuti di Stato - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Fumus boni juris»))

(2014/C 431/41)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Richiedente: Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG (Herzogenaurach, Germania) (rappresentanti: T. Volz e B. Wißmann, avvocati)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione degli effetti giuridici della decisione con la quale la Commissione ha avviato un procedimento di indagine formale in materia di aiuti di Stato concernente la legge tedesca sulle energie rinnovabili

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


1.12.2014   

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C 431/24


Ordinanza del presidente del Tribunale del 4 settembre 2014 — Energiewerke Nord/Commissione

(Causa T-288/14 R)

((«Procedimento sommario - Aiuti di Stato - Incentivazione nazionale della produzione di elettricità da fonti rinnovabili - Decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale in materia di aiuti di Stato - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Fumus boni juris»))

(2014/C 431/42)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Richiedente: Energiewerke Nord GmbH (Rubenow, Germania) (rappresentanti: T. Volz e B. Wißmann, avvocati)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione degli effetti giuridici della decisione con la quale la Commissione ha avviato un procedimento di indagine formale in materia di aiuti di Stato concernente la legge tedesca sulle energie rinnovabili

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


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C 431/25


Ordinanza del presidente del Tribunale del 4 settembre 2014 — Klemme/Commissione

(Causa T-294/14 R)

((«Procedimento sommario - Aiuti di Stato - Incentivazione nazionale della produzione di elettricità da fonti rinnovabili - Decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale in materia di aiuti di Stato - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Fumus boni juris»))

(2014/C 431/43)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Richiedente: Klemme AG (Lutherstadt Eisleben, Germania) (rappresentanti: T. Volz e B. Wißmann, avvocati)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione degli effetti giuridici della decisione con la quale la Commissione ha avviato un procedimento di indagine formale in materia di aiuti di Stato concernente la legge tedesca sulle energie rinnovabili

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


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C 431/25


Ordinanza del presidente del Tribunale del 4 settembre 2014 — Autoneum Germany/Commissione

(Causa T-295/14 R)

((«Procedimento sommario - Aiuti di Stato - Incentivazione nazionale della produzione di elettricità da fonti rinnovabili - Decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale in materia di aiuti di Stato - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Fumus boni juris»))

(2014/C 431/44)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Richiedente: Autoneum Germany GmbH (Roßdorf, Germania) (rappresentanti: T. Volz e B. Wißmann, avvocati)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione degli effetti giuridici della decisione con la quale la Commissione ha avviato un procedimento di indagine formale in materia di aiuti di Stato concernente la legge tedesca sulle energie rinnovabili

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


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C 431/26


Ordinanza del presidente del Tribunale del 4 settembre 2014 — Erbslöh/Commissione

(Causa T-296/14 R)

((«Procedimento sommario - Aiuti di Stato - Incentivazione nazionale della produzione di elettricità da fonti rinnovabili - Decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale in materia di aiuti di Stato - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Fumus boni juris»))

(2014/C 431/45)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Richiedente: Erbslöh AG (Velbert, Germania) (rappresentanti: T. Volz e B. Wißmann, avvocati)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione degli effetti giuridici della decisione con la quale la Commissione ha avviato un procedimento di indagine formale in materia di aiuti di Stato concernente la legge tedesca sulle energie rinnovabili

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


1.12.2014   

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C 431/26


Ordinanza del presidente del Tribunale del 4 settembre 2014 — Walter Klein/Commissione

(Causa T-297/14 R)

((«Procedimento sommario - Aiuti di Stato - Incentivazione nazionale della produzione di elettricità da fonti rinnovabili - Decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale in materia di aiuti di Stato - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Fumus boni juris»))

(2014/C 431/46)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Richiedente: Walter Klein GmbH & Co. KG (Wuppertal, Germania) (rappresentanti: T. Volz e B. Wißmann, avvocati)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione degli effetti giuridici della decisione con la quale la Commissione ha avviato un procedimento di indagine formale in materia di aiuti di Stato concernente la legge tedesca sulle energie rinnovabili

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


1.12.2014   

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C 431/27


Ordinanza del presidente del Tribunale del 4 settembre 2014 — Erbslöh Aluminium/Commissione

(Causa T-298/14 R)

((«Procedimento sommario - Aiuti di Stato - Incentivazione nazionale della produzione di elettricità da fonti rinnovabili - Decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale in materia di aiuti di Stato - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Fumus boni juris»))

(2014/C 431/47)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Richiedente: Erbslöh Aluminium GmbH (Velbert, Germania) (rappresentanti: T. Volz e B. Wißmann, avvocati)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione degli effetti giuridici della decisione con la quale la Commissione ha avviato un procedimento di indagine formale in materia di aiuti di Stato concernente la legge tedesca sulle energie rinnovabili

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


1.12.2014   

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C 431/27


Ordinanza del presidente del Tribunale del 4 settembre 2014 — Fricopan Back/Commissione

(Causa T-300/14 R)

((«Procedimento sommario - Aiuti di Stato - Incentivazione nazionale della produzione di elettricità da fonti rinnovabili - Decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale in materia di aiuti di Stato - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Fumus boni juris»))

(2014/C 431/48)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Richiedente: Fricopan Back GmbH Immekath (Klötze, Germania) (rappresentanti: T. Volz e B. Wißmann, avvocati)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione degli effetti giuridici della decisione con la quale la Commissione ha avviato un procedimento di indagine formale in materia di aiuti di Stato concernente la legge tedesca sulle energie rinnovabili

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


1.12.2014   

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C 431/28


Ordinanza del presidente del Tribunale del 4 settembre 2014 — Michelin Reifenwerke/Commissione

(Causa T-301/14 R)

((«Procedimento sommario - Aiuti di Stato - Incentivazione nazionale della produzione di elettricità da fonti rinnovabili - Decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale in materia di aiuti di Stato - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Fumus boni juris»))

(2014/C 431/49)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Richiedente: Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA (Karlsruhe, Germania) (rappresentanti: T. Volz e B. Wißmann, avvocati)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione degli effetti giuridici della decisione con la quale la Commissione ha avviato un procedimento di indagine formale in materia di aiuti di Stato concernente la legge tedesca sulle energie rinnovabili

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


1.12.2014   

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C 431/28


Ricorso proposto il 4 luglio 2014 — Regno di Svezia/Commissione europea

(Causa T-521/14)

(2014/C 431/50)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk e K. Sparrman, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che la Commissione europea, non avendo adottato atti delegati riguardo alla definizione di criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino, ha violato l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi;

condannare la Commissione al pagamento delle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento sui biocidi (1), la Commissione adotta atti delegati riguardo alla definizione di criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino entro il 13 dicembre 2013. Il ricorrente fa valere che, non avendo adottato tale atti delegati, la Commissione si è astenuta dall’adottare provvedimenti che è giuridicamente tenuta a prendere. Il ricorrente ha richiesto alla Commissione di adottare atti delegati conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento sui biocidi, ma, a suo avviso, la risposta della Commissione, non contiene alcuna presa di posizione riguardo a tale richiesta ai sensi del secondo comma dell’articolo 265 TFUE. Il ricorrente sostiene, inoltre, che alla data di proposizione del presente ricorso la Commissione non ha adottato alcun provvedimento per porre fine all’asserita carenza. Secondo il ricorrente, la Commissione dispone dei dati necessari per la definizione di criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino e per l’applicazione dei criteri che, in forza dell’articolo 5, paragrafo 3, secondo e terzo comma, del regolamento sui biocidi, devono valere fino all’adozione da parte della Commissione di atti delegati contenenti criteri riguardanti le sostanze che interferiscono con il sistema endocrino.


(1)  Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU L 167, pag. 1).


1.12.2014   

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C 431/29


Ricorso proposto il 29 agosto 2014 — JP Divver Holding Company/UAMI (EQUIPMENT FOR LIFE)

(Causa T-642/14)

(2014/C 431/51)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: JP Divver Holding Company Ltd (Newry, Irlanda) (rappresentanti: A. Franke, E. Bertram, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio «EQUIPMENT FOR LIFE»

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 16 giugno 2014 nel procedimento R 64/2014-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


1.12.2014   

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C 431/29


Ricorso proposto il 12 settembre 2014 — SV Capital/ABE

(Causa T-660/14)

(2014/C 431/52)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: SV Capital OÜ (Tallinn, Estonia) (rappresentante: M. Greinoman, avvocato)

Convenuta: Autorità bancaria europea (ABE)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare integralmente la decisione dell’ABE, del 21 febbraio 2014, n. EBA C 2013 002;

annullare la decisione della commissione di ricorso delle Autorità europee di vigilanza, n. BoA 2014-CI-02, nella parte in cui respinge il ricorso;

rinviare il caso all’organo competente dell’ABE per il riesame nel merito della denuncia della SV Capital OÜ del 24 ottobre 2012 (come successivamente integrata);

condannare la convenuta alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale, comprese quelle sostenute per l’esecuzione della sentenza o dell’ordinanza del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente su errori di fatto, in quanto la decisione impugnata n. EBA C 2013 002 affermava che «né la sig.ra [RR] né il sig. [OP] erano direttori della filiale della Nordea Bank Finland, e non erano nemmeno qualificabili come personale che riveste ruoli chiave ai sensi degli Orientamenti di idoneità della ABE», nonostante la commissione di ricorso avesse accolto la prova contraria fornita dalla ricorrente.

2.

Secondo motivo, vertente sul mancato esercizio, da parte della convenuta, del proprio potere discrezionale, in quanto non ha tenuto conto delle seguenti circostanze: i) che la Nordea rientra nell’elenco del Consiglio per la stabilità finanziaria dei 29 istituti finanziari di rilevanza sistemica a livello globale, ii) che è un conglomerato finanziario, iii) che la sua filiale in Estonia è una filiale essenziale, iv) che le presunte violazioni sono di natura grave.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 39, paragrafo 1 del regolamento ABE (1), e dell’articolo 16 del Codice di buona condotta amministrativa dell’ABE (2), in quanto alla ricorrente non è stata concessa l’opportunità di esprimere il proprio parere sulle argomentazioni e sull’esposizione dei fatti della convenuta prima che fosse adottata la decisione impugnata EBA C 2013 002, non avendo la convenuta avvisato la ricorrente della sua intenzione di non avviare l’indagine richiesta sulla Nordea Bank Finland, e non avendo fornito alcuna giustificazione al riguardo.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 3, paragrafi da 3 a 5, del Regolamento interno dell’ABE (3), in quanto il presidente supplente dell’ABE non è stato informato, sulla base di informazioni rese anonime, della prevista decisione di non avviare l’indagine.

5.

Quinto motivo, vertente sull’abuso di potere e sulla condotta irragionevole dell’ABE, in quanto la convenuta non era imparziale e, tenuto conto della quantità di tempo e di impegno profusi dalla convenuta nell’analisi della denuncia e della sua ammissibilità, non vi era ragione per archiviare il procedimento senza una decisione motivata nel merito.


(1)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331, pag. 12).

(2)  Decisione DC 006 del Consiglio di amministrazione, del 12 gennaio 2011, sul Codice di buona condotta amministrativa dell’ABE.

(3)  Decisione DC 054 del Consiglio delle autorità di vigilanza, del 5 luglio 2012, sul Regolamento interno di indagine sulla violazione del diritto dell’Unione.


1.12.2014   

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C 431/30


Ricorso proposto il 19 settembre 2014 — Milchindustrie-Verband e Deutscher Raiffeisenverband/Commissione

(Causa T-670/14)

(2014/C 431/53)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Milchindustrie-Verband e.V. (Berlino, Germania) Deutscher Raiffeisenverband e.V. (Berlino) (rappresentanti: I. Zenke e T. Heyman, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione del 28 giugno 2014 recante disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020, in quanto l’industria lattiero-casearia (NACE 10.51), nonostante soddisfi i criteri di cui al paragrafo 3.7.2 non è compresa nell’allegato 3 della stessa;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’abuso di potere in ragione dell’errore manifesto di valutazione nella scelta del periodo di riferimento

Le ricorrenti sostengono al riguardo che la convenuta, nel definire la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell‘energia 2014-2020 (1), avendo fatto ricorso a dati obsoleti per il calcolo dell’intensità degli scambi commerciali nel settore, sebbene fossero disponibili dati recenti, ha violato i principi fondamentali della discrezionalità.

2.

Secondo motivo, vertente sull’eccesso di potere per insufficiente esame dei fatti

Le ricorrenti fanno valere che la Commissione ha, inoltre, oltrepassato i suoi poteri di valutazione in quanto per il calcolo dell’intensità degli scambi commerciali non avrebbe individuato e tenuto conto di tutti i prodotti effettivamente derivanti dall’industria lattiero-casearia. Ciò comporterebbe una rappresentazione distorta della situazione concorrenziale.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali

Le ricorrenti deducono inoltre che, nel collocare i rami economici nell’allegato 3 o 5 della disciplina degli aiuti di Stato, la Commissione ha violato l’articolo 296 TFUE, in quanto non avrebbe indicato in nessun punto in che modo e sulla base di quali dati la caratteristica dell’intensità degli scambi commerciali sia calcolata e determinata. In tal modo sarebbe impedito alle parti interessate l’esercizio effettivo dei propri diritti.


(1)  Comunicazione della Commissione — Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (GUCE C 200 pag. 1).


1.12.2014   

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C 431/31


Ricorso proposto il 18 settembre 2014 — El-Qaddafi/Consiglio

(Causa T-681/14)

(2014/C 431/54)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Aisha Muammer Mohamed El-Qaddafi (Mascate, Oman) (rappresentante: J. Jones, barrister)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

adottare una misura di organizzazione del procedimento, ai sensi dell’articolo 64 del suo regolamento di procedura, ordinando al Consiglio di rendere note tutte le informazioni a sostegno dell’iscrizione della ricorrente nell’elenco, nell’ambito delle misure controverse;

annullare, integralmente o parzialmente, la decisione 2011/137/PESC del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, come modificata dalla decisione 2014/380/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, nei limiti in cui riguarda la ricorrente;

annullare, integralmente o parzialmente, il regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2014 del Consiglio, del 23 giugno 2014, che attua l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, nei limiti in cui riguarda la ricorrente;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul rilievo che il Tribunale è competente ad esaminare la legittimità delle misure restrittive adottate dal Consiglio dell’Unione europea nei confronti della ricorrente, in esecuzione del regime di sanzioni imposto dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite contro la Libia. La ricorrente sostiene che le misure dell’Unione che attuano misure restrittive decise a livello internazionale non godono dell’immunità giurisdizionale, atteso che esse attuano risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite.

2.

Secondo motivo, vertente sul rilievo che il Tribunale è competente a svolgere un pieno sindacato di merito sulla legalità delle misure dell’Unione controverse che attuano le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, le quali impongono misure restrittive nei confronti della ricorrente. Tale sindacato si estende anche alla valutazione della fondatezza e della sufficiente determinatezza e precisione dei motivi dedotti dal Consiglio a sostegno della sua decisione di confermare l’iscrizione della ricorrente nell’elenco.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che le misure dell’Unione controverse violano i diritti della difesa della ricorrente e il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. La ricorrente sostiene che il Consiglio ha omesso di fornirle motivi o qualsiasi elemento di prova specifico a giustificazione del suo mantenimento nell’elenco.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che le misure dell’Unione controverse violano il principio di proporzionalità nonché i diritti fondamentali della ricorrente, quali il suo diritto di proprietà e il diritto al rispetto per la vita privata e familiare.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che l’iscrizione della ricorrente nell’elenco è infondata, inesatta, ingiustificata e non sufficientemente circostanziata, poiché la ricorrente non rappresenta una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali. La ricorrente ritiene che il suo mantenimento nell’elenco, fondato unicamente sul suo legame familiare con il defunto leader del deposto regime di Gheddafi, sia contrario al diritto dell’Unione. La ricorrente sostiene inoltre di non essere stata coinvolta in alcun evento in Libia che possa configurare una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.


1.12.2014   

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C 431/32


Ricorso proposto il 19 settembre 2014 — Mylan Laboratories e Mylan/Commissione

(Causa T-682/14)

(2014/C 431/55)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Mylan Laboratories Ltd (Hyderabad, India) e Mylan, Inc. (Canonsburg, Stati Uniti) (rappresentanti: S. Kon, C. Firth e C. Humpe, Solicitors)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare gli articoli 2, 7 e 8 della decisione della Commissione C(2014) 4955 final del 9 luglio 2014, nel procedimento AT.39612 Perindopril (Servier) nella parte in cui riguardano le ricorrenti; o

in subordine, annullare l’articolo 7 della decisione della Commissione C(2014) 4955 final del 9 luglio 2014, nel procedimento AT.39612 Perindopril (Servier) nella parte in cui infligge un’ammenda alle ricorrenti; o

in ulteriore subordine, ridurre l’ammenda inflitta alle ricorrenti conformemente all’articolo 7 della decisione della Commissione C(2014) 4955 final del 9 luglio 2014, nel procedimento AT.39612 Perindopril (Servier); o

in estremo subordine, annullare gli articoli 2, 7 e 8 della decisione della Commissione C(2014) 4955 final del 9 luglio 2014, nel procedimento AT.39612 Perindopril (Servier) nella parte in cui riguarda la Mylan Inc.;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono otto motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata contiene errori di fatto ed errori manifesti di valutazione nella sua analisi del contesto fattuale, giuridico ed economico pertinente in cui è stato concluso l’accordo transattivo in materia di brevetti tra la Mylan Laboratories (già conosciuta come Matrix Laboratories) e la Servier.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe erronea dal punto di vista giuridico e fattuale in quanto la Matrix viene considerata come potenziale concorrente della Servier.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata non dimostra adeguatamente che l’accordo transattivo in materia di brevetti aveva per oggetto di restringere la concorrenza in violazione dell’articolo 101 TFUE.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata non dimostra adeguatamente che l’accordo transattivo in materia di brevetti aveva per effetto di restringere la concorrenza in violazione dell’articolo 101 TFUE.

5.

Quinto motivo, dedotto in subordine e vertente sul fatto che la Commissione ha violato l’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 (1) nonché i principi della proporzionalità, del nullum crimen nulla poena sine lege e della certezza del diritto infliggendo un’ammenda alle ricorrenti.

6.

Sesto motivo, dedotto in ulteriore subordine e vertente sul fatto che la Commissione ha inflitto un’ammenda manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità dell’asserita infrazione.

7.

Settimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato i diritti procedurali della difesa della Mylan Inc., riformulando nella decisione impugnata, senza inviare una comunicazione degli addebiti supplementare, il fondamento su cui poggia la responsabilità attribuita alla Mylan Inc. in modo diverso da quello in base al quale tale responsabilità è stata attribuita in via preliminare nella comunicazione degli addebiti.

8.

Ottavo motivo, vertente sul fatto che la Commissione i) ha violato il principio della responsabilità personale e della presunzione di innocenza ritenendo la Mylan Inc. responsabile dell’infrazione asseritamente commessa dalla Matrix; e ii) è incorsa in errori manifesti di valutazione considerando che la Mylan Inc. avesse esercitato un’influenza determinante sul comportamento della Matrix durante il periodo di cui trattasi.


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU 2003 L 1, pag. 1).


1.12.2014   

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C 431/33


Impugnazione proposta il 16 settembre 2014 da Rhys Morgan avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'8 luglio 2014, Causa F-26/13, Morgan/UAMI

(Causa T-683/14 P)

(2014/C 431/56)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Rhys Morgan (Alicante, Spagna) (rappresentante: H. Tettenborn, lawyer)

Controinteressato nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'8 luglio 2014, nella causa F-26/13;

annullare il rapporto informativo del ricorrente relativo al periodo tra il 1o ottobre 2010 e il 30 settembre 2011;

condannare l’UAMI a risarcire al ricorrente il danno morale derivante dal citato rapporto informativo per un importo che stabilirà il Tribunale, comunque non inferiore a EUR 500;

condannare l’UAMI alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica e del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’errore commesso dal Tribunale della funzione pubblica nel non aver ammesso che una valutazione generale dev’essere basata sulle prestazioni fornite dal funzionario durante il periodo di valutazione nel suo insieme.

2.

Secondo motivo, vertente sull’errore commesso dal Tribunale della funzione pubblica nel non aver constatato la gravità delle violazioni della procedura commesse dall’UAMI.

3.

Terzo motivo, vertente sull’errore commesso dal Tribunale della funzione pubblica nella valutazione del motivo attinente alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento.

4.

Quarto motivo, vertente sull’errore commesso dal Tribunale della funzione pubblica nella valutazione del motivo attinente alla violazione del principio della parità di trattamento.

5.

Quinto motivo, secondo il quale il Tribunale della funzione pubblica non ha valutato correttamente, e nemmeno esaminato, la prova relativa al motivo attinente allo sviamento di potere.


1.12.2014   

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C 431/34


Ricorso proposto il 19 settembre 2014 — Krka/Commissione

(Causa T-684/14)

(2014/C 431/57)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Krka Tovarna Zdravil d.d. (Novo Mesto, Slovenia) (rappresentanti: T. Ilešič e M. Kocmut, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione C(2014) 4955 final del 9 luglio 2014, nel caso AT.39612 — Perindopril (Servier), notificata alla ricorrente l’11 luglio 2014, nella parte in cui riguarda la ricorrente, in particolare gli articoli 4, 7, paragrafo 4, lettera a), 8 e 9;

condannare la Commissione alle spese legali e alle altre spese relative al presente procedimento; e

ordinare ogni altra misura che il Tribunale reputi necessaria.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha omesso di analizzare in maniera adeguata il contesto giuridico, fattuale ed economico relativo alla situazione della ricorrente.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha erroneamente concluso che la ricorrente e la Servier fossero concorrenti effettivi o potenziali ai sensi dell’articolo 101 TFUE.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che l’erronea conclusione della Commissione, secondo cui l’accordo di transazione in materia di brevetti concluso tra la ricorrente e la Servier restringeva la concorrenza per oggetto ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, si basa su un’analisi fattuale e giuridica errata, nonché su un’applicazione erronea dei principi consolidati in materia di restrizioni per oggetto.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa della ricorrente, in quanto la Commissione non ha esaminato in maniera coerente l’accordo di cessione e licenza ed è incorsa in errore nel concludere che l’accordo di cessione e licenza configura una restrizione della concorrenza per oggetto ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in errore nel concludere che gli accordi conclusi tra la ricorrente e la Servier restringevano la concorrenza per effetto ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

6.

Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha omesso di valutare accuratamente gli argomenti dedotti dalla ricorrente ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE.


1.12.2014   

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C 431/35


Ricorso proposto il 18 settembre 2014 — EEB/Commissione

(Causa T-685/14)

(2014/C 431/58)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: European Environmental Bureau (EEB) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: S. Podskalská, lawyer)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione Ares (2014) 2317513, dell’11 luglio 2014, con la quale si rigetta in quanto inammissibile la richiesta di riesame interno, presentata dal ricorrente, avente ad oggetto la decisione della Commissione 2014/2002 def, del 31 marzo 2014, relativa alla comunicazione, da parte della Bulgaria, di un piano nazionale transitorio di cui all’articolo 32 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali;

annullare la decisione della Commissione C 2014/2002 def, del 31 marzo 2014, relativa alla comunicazione, da parte della Bulgaria, di un piano nazionale transitorio di cui all’articolo 32 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione, mediante la decisione della Commissione Ares (2014) 2317513, dell’11 luglio 2014, dell’articolo 17 del Trattato sull’Unione europea, degli articoli 2, paragrafo 1, lettera g), e 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006, della Convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (la «Convenzione UNECE»), in combinato disposto con la decisione del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea della Convenzione UNECE (2005/370/CE).

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione, mediante la decisione della Commissione C 2014/2002 def, del 31 marzo 2014, dell’articolo 17 del Trattato sull’Unione europea, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, della decisione di esecuzione della Commissione 2012/115/UE, del 10 febbraio 2012, recante norme concernenti i piani nazionali transitori di cui alla direttiva 2010/75/UE, della Convenzione UNECE, in combinato disposto con la decisione del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea della Convenzione UNECE (2005/370/CE), della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa.


1.12.2014   

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C 431/36


Impugnazione proposta il 12 settembre 2014 dall‘Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA) avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 2 luglio 2014, Causa F-63/13, Psarras/ENISA

(Causa T-689/14P)

(2014/C 431/59)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA) (rappresentanti: P: Empadinhas e C. Meidanis, avvocato)

Controinteressato nel procedimento: Aristidis Psarras (Candia, Grecia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare integralmente la sentenza del Tribunale della Funzione pubblica (in prosieguo: il «TFP») del 2 luglio 2014 nella causa F-63/13;

respingere integralmente le domande formulate dal ricorrente nella causa F-63/13

condannare il ricorrente in primo grado all’integralità delle spese del procedimento, tanto dinanzi al TFP quanto dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Il primo motivo verte sullo snaturamento delle circostanze di fatto per quanto riguarda gli eventi del 4 maggio 2012 e del periodo successivo, nonché su un errore di diritto per quanto riguarda gli articoli 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta e 47 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: il «RAA»), in combinato disposto con l’articolo 59 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»).

2.

Il secondo motivo verte su un errore di diritto per quanto riguarda l’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, in quanto risulta, da un lato, che la constatazione della violazione di tale disposizione comporta automaticamente l’annullamento ex lege dell’atto impugnato, discostandosi in tal modo dalla giurisprudenza secondo la quale il ricorrente avrebbe piuttosto dovuto dimostrare che, in assenza di violazione, il contenuto dell’atto impugnato avrebbe potuto essere diverso e, dall’altro, che, fondandosi su questa nuova interpretazione contenuta nella constatazione, la giurisprudenza applicata finora sarebbe «in definitiva svuotata di contenuto».

3.

Il terzo motivo verte su una violazione dell’obbligo del TFP di pronunciarsi sulle eccezioni di irricevibilità sollevate dalla convenuta in primo grado e su un difetto di motivazione, nonché sulla violazione e sull’obbligo di rispettare la fase precontenziosa relativa alla domanda di risarcimento.

4.

Il quarto motivo verte sulla violazione della giurisprudenza secondo cui l’annullamento dell’atto impugnato equivale in linea di principio ad un risarcimento sufficiente, su un difetto di motivazione e sul fatto che il TFP si è pronunciato ultra vires, nonché su un errore manifesto di valutazione.

5.

Il quinto motivo verte su sospetti di mancata imparzialità del TFP.


1.12.2014   

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C 431/37


Ricorso proposto il 19 settembre 2014 — Sony Computer Entertainment Europe/UAMI — Marpefa (Vieta)

(Causa T-690/14)

(2014/C 431/60)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Sony Computer Entertainment Europe Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: S. Malynicz, barrister)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Marpefa, SL (Barcellona, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario n. 1 7 90  674

Procedimento dinanzi all’UAMI: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 2 luglio 2014 nel procedimento R 2100/2013-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’UAMI e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.


1.12.2014   

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C 431/38


Ricorso proposto il 22 settembre 2014 — Niche Generics/Commissione

(Causa T-701/14)

(2014/C 431/61)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Niche Generics Ltd (Hitchin, Regno Unito) (rappresentanti: E. Batchelor, M. Healy, Solicitors e F. Carlin, Barrister)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione;

annullare o, ad ogni modo, ridurre l’importo dell’ammenda; e

condannare la Commissione a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente nell’ambito del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l’annullamento parziale della decisione della Commissione C(2014) 4955 final del 9 luglio 2014, nel procedimento AT.39612 — Perindopril (Servier).

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce undici motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha applicato il criterio giuridico corretto della «necessità oggettiva» al fine di determinare se l’accordo transattivo in materia di brevetti concluso tra la ricorrente e la Servier rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato i principi della parità di trattamento non avendo applicato il regolamento di esenzione per categoria applicabile agli accordi di trasferimento di tecnologia alla transazione conclusa dalla ricorrente.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto nel qualificare la transazione come violazione «per oggetto» dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha applicato erroneamente il proprio criterio giuridico vertente sull’«infrazione per oggetto» ai fatti specifici riguardanti la ricorrente.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto concludendo che l’accordo transattivo producesse effetti anticoncorrenziali.

6.

Sesto motivo, dedotto in subordine, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto non riconoscendo che l’accordo transattivo soddisfaceva i criteri di esenzione di cui all’articolo 101, paragrafo 3, TFUE.

7.

Settimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato i diritti della difesa della ricorrente e il principio di buona amministrazione agendo in maniera opprimente nell’ambito dell’indagine riguardante i documenti coperti da segreto professionale.

8.

Ottavo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato il principio della parità di trattamento nel suo calcolo dell’ammenda trattando la ricorrente in modo diverso rispetto alla Servier senza giustificazione oggettiva.

9.

Nono motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato il principio della proporzionalità, i propri orientamenti sul calcolo delle ammende nonché la sua prassi abituale precedente quando ha inflitto un’ammenda alla ricorrente.

10.

Decimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 (1) superando il massimale del 10 % previsto per le ammende.

11.

Undicesimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato il suo obbligo di motivazione in forza dell’articolo 296 TFUE per quanto riguarda il suo calcolo dell’ammenda e la sua valutazione della gravità dell’infrazione commessa dalla ricorrente.


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU 2003 L 1, pag. 1).


1.12.2014   

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C 431/39


Ricorso proposto il 10 ottobre 2014 — IPSO/BCE

(Causa T-713/14)

(2014/C 431/62)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Organizzazione dei dipendenti delle istituzioni europee ed internazionali nella Repubblica federale di Germania (IPSO) (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea (BCE)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del comitato esecutivo della BCE, datata 30 maggio 2014, resa pubblica il 16 luglio 2014, di fissare a due anni la durata massima di alcuni contratti del personale interinale svolgente funzioni di natura segretariale ed amministrativa;

condannare la convenuta al risarcimento del danno morale valutato, secondo equità, in EUR 15  000;

condannare la convenuta alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente, da un lato, sulla violazione del diritto della ricorrente all’informazione e alla consultazione, così come sancito dall’articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla direttiva 2002/14 (1), definito e reso operativo dall’accordo quadro sul riconoscimento, la condivisione di informazioni e la consultazione e dall’accordo ad hoc del gennaio 2014, concluso dalla BCE e dall’IPSO, che istituisce un gruppo di lavoro sui lavoratori interinali, e, dall’altro lato, sulla violazione di detti accordi.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto ad una buona amministrazione e, in particolare, del diritto di essere ascoltata e del diritto di accesso alle informazioni, diritti procedurali sanciti dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.


(1)  Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori — Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla rappresentanza dei lavoratori (GU L 80, pag. 29).


1.12.2014   

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C 431/40


Ricorso proposto l’8 ottobre 2014 — Bonney c UAMI — Bruno (ATHEIST)

(Causa T-714/14)

(2014/C 431/63)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: David Bonney (Londra, Regno Unito) (rappresentante: D. Farnsworth, Solicitor)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Vanessa Bruno (Parigi, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente: il ricorrente

Marchio controverso interessato: marchio comunitario denominativo «ATHEIST» — Domanda di registrazione n. 1 0 0 34  874

Procedimento dinanzi all’UAMI: opposizione

Decisione impugnata: decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 5 agosto 2014 nel procedimento R 803/2013-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

respingere l’opposizione nella parte in cui concerne i prodotti e i servizi delle classi 18, 25 e 35;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


1.12.2014   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 431/40


Ricorso proposto il 9 ottobre 2014 — NK Rosneft e a./Consiglio

(Causa T-715/14)

(2014/C 431/64)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: NK Rosneft OAO (Mosca, Russia); RN-Shelf-Arctic OOO (Mosca); RN-Shelf-Dalniy Vostok ZAO (Juzhno-Sakhalinsk, Russia); RN-Exploration OOO (Mosca); e Tagulskoe OOO (Krasnoyarsk, Russia) (rappresentante: T. Beazley, QC)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare gli articoli 1, paragrafi 2, lettere b), c) e d), e 3, e l’allegato III della decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, come modificata dalla decisione 2014/659/PESC dell’8 settembre 2014;

annullare gli articoli 3, 3 bis, 4, paragrafi 3 e 4, l’allegato II, l’articolo 5, paragrafi 2, lettere b), c) e d), e 3, l’allegato IV e l’articolo 11 del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, come modificato dal regolamento (UE) n. 960/2014 del Consiglio dell’8 settembre 2014;

inoltre, o in subordine, annullare il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio e la decisione 2014/512/PESC del Consiglio, nei limiti in cui riguardano le ricorrenti;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono nove motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio ha omesso di fornire motivi sufficienti che consentissero un pieno sindacato sulla legittimità sostanziale o procedurale delle disposizioni di cui le ricorrenti chiedono l’annullamento («le misure in questione») e ha violato i diritti della difesa delle ricorrenti, nonché il loro diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva rispetto alle misure in questione.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non ha prodotto alcun elemento di prova che giustifichi, o che sia idoneo a giustificare, la legittimità o la legalità dello scopo delle misure in questione.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione da parte delle misure in questione degli obblighi di diritto internazionale dell’Unione europea, in conformità dell’Accordo di partenariato e di cooperazione con la Russia e/o del GATT.

4.

Quarto motivo, vertente sull’incompetenza del Consiglio ad adottare le misure in questione ovvero sull’illegittimità di dette misure, giacché non è evidente né logicamente desumibile alcun nesso tra lo scopo dichiarato della decisione 2014/512/PESC del Consiglio e i mezzi impiegati per perseguirlo.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non dà adeguata attuazione alle disposizioni della decisione 2014/512/PESC del Consiglio, in quanto quest’ultimo non era competente ad adottare o, se lo era, non poteva legittimamente adottare, l’articolo 3 del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio posto che esso, almeno prima facie, contrasta con le disposizioni a base della decisione 2014/512/PESC del Consiglio, segnatamente con il suo articolo 4.

6.

Sesto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non era competente ad adottare, o non poteva legittimamente adottare, le misure in questione poiché esse violavano i principi fondamentali della parità di trattamento e della non arbitrarietà.

7.

Settimo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non era competente ad adottare, o non poteva legittimamente adottare, le misure in questione poiché esse non sono proporzionate, o quantomeno non sono dimostrate come tali, allo scopo perseguito dalla decisione 2014/512/PESC del Consiglio. Inoltre, come conseguenza della loro mancanza di proporzionalità, tali disposizioni a) eccedono le competenze legislative dell’Unione ai sensi della politica commerciale comune e b) configurano un’inammissibile interferenza nel diritto fondamentale delle ricorrenti alla proprietà e/o nella loro libertà d’impresa.

8.

Ottavo motivo, vertente sul fatto che, proprio per l’assenza di qualsivoglia spiegazione rispetto alle misure in questione e alla loro natura, la finalità delle disposizioni impugnate potrebbe essere stata, almeno in parte, quella di perseguire uno scopo diverso da quello dichiarato e che, sotto un ulteriore diverso aspetto, i poteri conferiti dalla decisione 2014/512/PESC del Consiglio sono stati oggetto di un uso improprio.

9.

Nono motivo, vertente sulla violazione della garanzia costituzionale della certezza del diritto, ravvisabile, tra l’altro, nella mancanza di chiarezza dei termini chiave nell’ambito delle misure in questione.


1.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 431/41


Ricorso proposto il 10 ottobre 2014 — Hong Kong Group v UAMI — WE Brand (W E)

(Causa T-718/14)

(2014/C 431/65)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Hong Kong Group Oy (Vantaa, Finlandia) (rappresentante: J. Spåre, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: WE Brand Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente: la ricorrente

Marchio controverso interessato: il marchio figurativo contenente l’elemento verbale «W E» — Domanda di registrazione n. 1 0 7 63  795

Procedimento dinanzi all’UAMI: un procedimento di opposizione

Decisione impugnata: la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 4 agosto 2014 nel procedimento R 2305/2013-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e accogliere la domanda di registrazione di marchio comunitario presentata dalla ricorrente;

condannare l’UAMI e la controinteressata alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


1.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 431/42


Ricorso proposto il 13 ottobre 2014 — Regno del Belgio/Commissione

(Causa T-721/14)

(2014/C 431/66)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Regno del Belgio (rappresentanti: L. Van den Broeck e M. Jacobs, agenti, assistiti da P. Vlaemminck e B. Van Vooren, advocaten)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la raccomandazione della Commissione 2014/478/EU, del 14 luglio 2014, sui principi per la tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi di gioco d’azzardo on line e per la prevenzione dell’accesso dei minori ai giochi d’azzardo on line;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente su una violazione del principio di attribuzione delle competenze, di cui all’articolo 5 TUE, poiché non sarebbe stata menzionata la sostanziale base giuridica dei Trattati che autorizza la Commissione ad adottare la misura impugnata.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione del principio delle competenze di attribuzione, dal momento che i Trattati non autorizzerebbero la Commissione ad adottare nel settore del gioco d’azzardo uno strumento con effetto di armonizzazione.

3.

Terzo motivo, vertente su una violazione del principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE e dell’equilibrio istituzionale ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE, poiché la Commissione si sarebbe discostata dalle conclusioni del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sul quadro relativo ai giochi d’azzardo e alle scommesse negli Stati membri dell’Unione europea (documento 16884/10).

4.

Quarto motivo, vertente su una violazione del principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE rispetto agli Stati membri.

5.

Quinto motivo, vertente su una violazione degli articoli 13, paragrafo 2, TUE e 288 e 289 TFUE, dal momento che la misura impugnata costituirebbe di fatto una direttiva nascosta. Il ricorrente deduce altresì una violazione dell’articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dato che la Commissione non si sarebbe servita di una legge al fine di limitare la libertà di espressione e la libertà di informazione sancite all’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali.


1.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 431/43


Ricorso proposto il 14 ottobre 2014 — Aalberts Industries/Commissione e Corte di giustizia dell’Unione europea

(Causa T-725/14)

(2014/C 431/67)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Aalberts Industries NV (Utrecht, Paesi Bassi) (rappresentanti: R. Wesseling en M. Tuurenhout, avvocati)

Convenuta: Commissione europea e Corte di giustizia dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

condannare l’Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia o dalla Commissione europea, a risarcire il danno materiale e il danno non patrimoniale subìti in conseguenza della violazione dei suoi diritti e consistenti in EUR 1 0 41  863, a titolo di danno materiale, e in EUR 5 0 40  000, a titolo di danno non patrimoniale, o in altro importo che il Tribunale stabilisca ex aequo et bono, entrambi maggiorati da interessi di mora per il periodo che intercorre tra il 13 gennaio 2010 e la data della pronuncia sul presente ricorso, al tasso di interesse fissato dalla BCE per le principali operazioni di rifinanziamento vigente per il periodo considerato, maggiorato di due punti percentuali, o al tasso che il Tribunale fissi secondo equità;

condannare l’Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia o dalla Commissione europea, alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato il suo diritto alla trattazione della sua causa entro un termine ragionevole nel procedimento T-385/06, Aalberts Industries/Commissione, avviato dalla ricorrente contro la decisione C(2006) 4180 della Commissione, del 20 settembre 2006, riguardante un procedimento ai sensi dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/F-1/38.121 — Fittingen).

La ricorrente fa valere che per il procedimento sono occorsi 4 anni e 3 mesi mentre la trattazione del suo ricorso ad opera del Tribunale, in considerazione di tutte le circostanze del caso, non sarebbe dovuta durare più di 3 anni. A parere della ricorrente, il Tribunale ha agito in contrasto con l’articolo 47, secondo comma, della Carta, che impone agli organi giurisdizionali dell’Unione l’obbligo di giudicare entro un termine ragionevole le cause portate dinanzi ad essi, e con l’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, che conferisce ai singoli il diritto a che le loro cause siano trattate entro un termine ragionevole.

La ricorrente ha subìto un danno materiale reale e certo in conseguenza del fatto che il Tribunale non si è pronunciato sul suo ricorso entro un periodo di 3 anni. Tale danno consiste nelle spese che essa ha dovuto affrontare per il rifinanziamento della garanzia bancaria dopo che la trattazione del suo ricorso è durata più di 3 anni.

La ricorrente ha subìto un danno non patrimoniale in quanto, in conseguenza dell’eccessiva durata del procedimento dinanzi al Tribunale, è perdurata per un periodo irragionevolmente lungo la sua immagine come impresa partecipante ad intese. La ricorrente è del parere che un risarcimento nella misura del 5 % dell’ammenda inizialmente irrogata sia in linea con il risarcimento ritenuto adeguato dalla Corte di giustizia in analoghi casi di notevole superamento del termine nell’esame delle ammende inflitte per partecipazione ad intese.

La ricorrente sostiene, alla luce di quanto precede, che sussiste a un nesso causale diretto tra il danno lamentato e una norma giuridica violata dall’Unione che è intesa a conferire diritti ai singoli. La ricorrente ritiene quindi che ricorrano i presupposti per la responsabilità extracontrattuale dell’Unione ai sensi dell’articolo 340, seconda frase, TFUE.


1.12.2014   

IT

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C 431/44


Ricorso proposto il 10 ottobre 2014 — Universal Protein Supplements Corp. d/b/a Universal Nutrition c UAMI — H. Young Holdings (animal)

(Causa T-727/14)

(2014/C 431/68)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Universal Protein Supplements Corp. d/b/a Universal Nutrition (New Brunswick, Stati Uniti) (rappresentante: S. Malynicz, Barrister)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: H. Young Holdings plc (Newbury, Regno Unito)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Titolare del marchio controverso: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: il marchio comunitario figurativo contenente l’elemento verbale «animal» — Marchio comunitario n. 2 8 22  807

Procedimento dinanzi all’UAMI: un procedimento di dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 31 luglio 2014 nel procedimento 2054/2013-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’UAMI e la controinteressata alle proprie spese nonché a quelle della ricorrente.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 37, lettera b), ii), del regolamento n. 2868/95.


1.12.2014   

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C 431/44


Ricorso proposto il 10 ottobre 2014 — Universal Protein Supplements Corp. d/b/a Universal Nutrition c UAMI — H. Young Holdings (animal)

(Causa T-728/14)

(2014/C 431/69)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Universal Protein Supplements Corp. d/b/a Universal Nutrition (New Brunswick, Stati Uniti) (rappresentante: S. Malynicz, Barrister)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: H. Young Holdings plc (Newbury, Regno Unito)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Titolare del marchio controverso: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: il marchio comunitario figurativo contenente l’elemento verbale «animal» — Marchio comunitario n. 2 8 24  548

Procedimento dinanzi all’UAMI: un procedimento di dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 31 luglio 2014 nel procedimento 2058/2013-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’UAMI e la controinteressata alle proprie spese nonché a quelle della ricorrente.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 37, lettera b), ii), del regolamento n. 2868/95.


1.12.2014   

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C 431/45


Ordinanza del Tribunale del 2 ottobre 2014 — Ratioparts-Ersatzteile/UAMI — Norwood Industries (NORTHWOOD professional forest equipment)

(Causa T-592/13) (1)

(2014/C 431/70)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 25.1.2014.


1.12.2014   

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C 431/45


Ordinanza del Tribunale del 2 ottobre 2014 — Ratioparts-Ersatzteile/UAMI — Norwood Promotional Products Europe (NORTHWOOD professional forest equipment)

(Causa T-622/13) (1)

(2014/C 431/71)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 39 dell’8.2.2014.


1.12.2014   

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C 431/46


Ordinanza del Tribunale del 1o ottobre 2014 — Tui Deutschland/OHMI — Infinity Real Estate & Project Development (Sensimar)

(Causa T-706/13) (1)

(2014/C 431/72)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 61 dell’1.3.2014.


1.12.2014   

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C 431/46


Ordinanza del Tribunale del 2 settembre 2014 — Petropars e a./Consiglio

(Causa T-370/14) (1)

(2014/C 431/73)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 261 dell’11.8.2014.


Tribunale della funzione pubblica

1.12.2014   

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C 431/47


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 15 ottobre 2014 — AY/Consiglio

(Causa F-23/11 RENV) (1)

((Funzione pubblica - Funzionari - Rinvio al Tribunale a seguito di annullamento - Promozione - Esercizio di promozione 2010 - Scrutinio per merito comparativo - Decisione di non promuovere il ricorrente))

(2014/C 431/74)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: AY (rappresentante: É. Boigelot, avocat)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e A. F. Jensen, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione del Consiglio di non includere il ricorrente nell’elenco dei funzionari promossi al grado AST9 a titolo dell’esercizio di promozione 2010 e di risarcimento del danno morale subìto. Causa T-167/12 P rinviata dal Tribunale a seguito di cassazione

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

AY sopporta le proprie spese sostenute rispettivamente nelle cause F-23/11, T-167/12 P e F-23/11 RENV, nonché le spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea nella causa F-23/11.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporta le proprie spese relative alle cause T-167/12 P e F-23/11 RENV.


(1)  GU C 226 del 30/07/2011, pag. 31.


1.12.2014   

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C 431/47


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 15 ottobre 2014 — van de Water/Parlamento

(Causa F-86/13) (1)

((Funzione pubblica - Doveri e diritti del funzionario - Dichiarazione dell’intento di esercitare un’attività professionale dopo la cessazione dal servizio - Articolo 16 dello Statuto - Compatibilità con gli interessi legittimi dell’istituzione - Divieto))

(2014/C 431/75)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Robert van de Water (Grimbergen, Belgio) (rappresentanti: avv.ti P. Bentley QC e R. Bäuerle)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Chemaï e M. Dean, agenti)

Oggetto

La domanda di annullare la decisione di vietare al ricorrente di accettare il posto di consigliere presso il primo ministro dell’Ucraina nel periodo di due anni successivo alla data di cessazione dal servizio presso il Parlamento europeo

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. van de Water sopporterà le proprie pese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dal Parlamento europeo.


(1)  GU C 336 del 16/11/2013, pag. 31.


1.12.2014   

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C 431/48


Ricorso proposto il 24 giugno 2014 — ZZ/Commissione europea

(Causa F-59/14)

(2014/C 431/76)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. H. Mannes)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Funzione pubblica — Domanda di risarcimento dei danni materiali e morali subiti dal ricorrente a causa della perdita di un’opportunità di impiego presso l’UE, oltre al pagamento di interessi, basata sulla sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 29 settembre 2010, Brune/Commissione, F-5/08

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

ordinare alla convenuta di risarcirgli i danni materiali e morali da lui subiti a causa dell’illegittima esclusione dal concorso EPSO/AD/26/05, oltre al pagamento di interessi;

condannare la convenuta alle spese della controversia;

in via cautelare, emettere una sentenza contumaciale.


1.12.2014   

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C 431/48


Ricorso proposto il 31 luglio 2014 — ZZ/Impresa comune ECSEL

(Causa F-75/14)

(2014/C 431/77)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: V. A. Christianos, avocat)

Convenuta: Impresa comune ECSEL

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento del rapporto informativo del ricorrente stabilito per il 2012

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione impugnata con la quale ARTEMIS ha respinto il reclamo del ricorrente e annullare l’atto impugnato adottato il 15 novembre 2013 dal valutatore d’appello in merito al rifiuto motivato del ricorrente di accettare il contenuto del rapporto informativo per il 2012;

condannare l’Impresa comune ECSEL alle spese.


1.12.2014   

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C 431/49


Ricorso proposto il 1o settembre 2014 — ZZ/Consiglio

(Causa F-87/14)

(2014/C 431/78)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: M. Velardo, avocat)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento delle decisioni del Consiglio relative al rimborso delle spese di ricovero ospedaliero della ricorrente e la condanna del Consiglio, da un lato, al pagamento degli interessi di mora e compensativi e, dall’altro, al risarcimento del danno morale asseritamente subito

Conclusioni del ricorrente

Annullare parzialmente le decisioni dell’Ufficio Liquidatore di Bruxelles, come emergono dal rendiconto 55 del 27 settembre 2013, relative alla domanda di rimborso delle spese di ricovero ospedaliero della ricorrente del 12 luglio 2012;

dichiarare la nullità delle lettere del 19 novembre 2013 del capo dell’Ufficio Liquidatore, relative al diniego di dare seguito favorevole ad una domanda di autorizzazione preventiva asseritamente presentata il 12 luglio 2012 o, in subordine, annullarle;

annullare, per quanto necessario, la decisione dell’APN del 22 maggio 2014 recante rigetto dei reclami presentati dalla ricorrente il 27 dicembre 2013 e il 18 febbraio 2014;

condannare il Consiglio al pagamento degli interessi di mora e compensativi a decorrere dalla data in cui erano dovute le somme da rimborsare, nonché il risarcimento del danno morale subito dalla ricorrente;

condannare il Consiglio alle spese.


1.12.2014   

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C 431/50


Ricorso proposto il 29 settembre 2014 — ZZ/Consiglio

(Causa F-98/14)

(2014/C 431/79)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: M. Velardo, avocat)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento parziale di due comunicazioni al personale del Consiglio nei limiti in cui esse collegano il beneficio del rimborso delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d'origine e dei giorni per il viaggio all’indennità di dislocazione o di espatrio, e la condanna del convenuto al risarcimento del danno morale e materiale asseritamente subito.

Conclusioni del ricorrente

Annullare, ai sensi dell’articolo 270 TFUE, la decisione contenuta nella Comunicazione al personale («CP») 13/14 (decisione n. 2/2014) del 9 gennaio 2014, che ha modificato il regime applicabile ai giorni per il viaggio, a seguito dell’applicabilità, a decorrere dal 1o gennaio 2014, della disposizione di cui all’articolo 7 dell’allegato V dello Statuto, nonché quella contenuta nella Comunicazione al personale («CP») 9/14 (decisione n. 12/2014), che ha modificato il regime delle spese di viaggio a seguito dell’applicabilità, a decorrere dal 1o gennaio 2014, della disposizione di cui all’articolo 8 dell’allegato VII dello Statuto, modificato dal regolamento (Ue, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo Statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale L 287 del 29 ottobre 2013. La domanda di annullamento è limitata alla parte di tali CP che collega il diritto alle spese di viaggio e ai giorni per il viaggio all’indennità di dislocazione o di espatrio, nonché all’articolo 6 della CP 9/14 che ha introdotto nuovi criteri per la determinazione del luogo d’origine;

condannare il convenuto a versare al ricorrente l’importo di EUR 1 65  596,42 a titolo del danno materiale subito, nonché EUR 40  000 a titolo del danno morale;

condannare il convenuto al risarcimento del danno e al pagamento degli interessi di mora e compensativi al tasso del 6,75 % per il danno morale e materiale subito;

condannare il Consiglio alle spese.