ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 427

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57° anno
28 novembre 2014


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

PARERI

 

Commissione europea

2014/C 427/01

Parere della Commissione, del 26 novembre 2014, relativo al progetto di nuovo regolamento della Banca centrale europea sugli obblighi di segnalazione statistica delle imprese di assicurazione

1

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2014/C 427/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7367 — CNP/Santander/Santander Irish insurance subsidiaries) ( 1 )

2

2014/C 427/03

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7155 — SSAB/Rautaruukki) ( 1 )

2

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2014/C 427/04

Tassi di cambio dell'euro

3

2014/C 427/05

Comunicazione della Commissione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, della convenzione tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen

4

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2014/C 427/06

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

6

2014/C 427/07

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

6

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2014/C 427/08

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7442 — Eurazeo/Groupe Crédit Agricole/SCI Lafayette/SCI Stratège) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

7

2014/C 427/09

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7446 — Telenor/Schibsted/Naspers/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

8

2014/C 427/10

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7447 — Telenor/SPH/Schibsted/Naspers Business) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

9

2014/C 427/11

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7448 — Telenor/Schibsted/Naspers Business) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

10

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

PARERI

Commissione europea

28.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 427/1


PARERE DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2014

relativo al progetto di nuovo regolamento della Banca centrale europea sugli obblighi di segnalazione statistica delle imprese di assicurazione

(2014/C 427/01)

1.

Il 30 luglio 2014 la Banca centrale europea (BCE) ha trasmesso alla Commissione una richiesta di parere sul progetto di nuovo regolamento sugli obblighi di segnalazione statistica delle imprese di assicurazione.

2.

La Commissione accoglie con favore tale richiesta e prende atto che la BCE ha agito in conformità del suo dovere di consultarla sui progetti di regolamento della BCE ogniqualvolta sussista una relazione con gli obblighi imposti dalla Commissione in materia di statistiche (1), in modo tale da garantire la coerenza necessaria alla produzione di statistiche che soddisfino i rispettivi obblighi di segnalazione della BCE e della Commissione. Una buona collaborazione tra la BCE e la Commissione è vantaggiosa per entrambe le istituzioni, per gli utenti e per i rispondenti, in quanto permette di rendere più efficiente la produzione delle statistiche europee. La Commissione si compiace inoltre del fatto che il progetto di regolamento faccia esplicito riferimento al suo parere.

3.

La Commissione si compiace del fatto che il progetto di regolamento allinei le soglie dell’obbligo trimestrale di informativa su base analitica alle disposizioni dell’articolo 35 della direttiva «solvibilità II».

4.

La Commissione invita tuttavia il Consiglio direttivo della BCE a tenere presente, in sede di riesame di tale allineamento da effettuarsi entro al più tardi il 2020 (come previsto nel progetto di regolamento), che la Commissione giudica indispensabile il mantenimento di detto allineamento, dato che i costi amministrativi connessi all’informativa trimestrale su base analitica sarebbero eccessivamente onerosi per le imprese di assicurazione di piccole e medie dimensioni. Nel caso in cui l’allineamento non dovesse essere mantenuto, la Commissione sarebbe probabilmente obbligata a emettere parere sfavorevole sulle future proposte in merito agli obblighi di segnalazione statistica delle imprese di assicurazione.

5.

Va sottolineato inoltre che il progetto di regolamento non può avere alcuna incidenza sulla regolamentazione relativa all’utilizzo di dati riservati raccolti ai fini della produzione di statistiche europee (2). Ciò significa, in particolare, che i dati provenienti dal sistema statistico europeo che sono stati trasmessi al sistema europeo di banche centrali possono essere utilizzati esclusivamente per fini statistici.

6.

In conclusione la Commissione valuta favorevolmente il progetto di regolamento della BCE nella misura in cui contribuisce a rendere più efficiente la collaborazione tra il sistema statistico europeo e il sistema europeo di banche centrali e a favorire la produzione di statistiche coerenti e di elevata qualità a livello europeo. La Commissione è del parere, tuttavia, che occorra prendere in considerazione gli aspetti sopra menzionati.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2014

Per la Commissione

Marianne THYSSEN

Membro della Commissione


(1)  Articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8).

(2)  Come sancito dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164) e dal regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

28.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 427/2


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7367 — CNP/Santander/Santander Irish insurance subsidiaries)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/C 427/02)

Il 21 novembre 2014 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32014M7367. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


28.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 427/2


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7155 — SSAB/Rautaruukki)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/C 427/03)

Il 14 luglio 2014 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32014M7155. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

28.11.2014   

IT

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C 427/3


Tassi di cambio dell'euro (1)

27 novembre 2014

(2014/C 427/04)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2480

JPY

yen giapponesi

146,67

DKK

corone danesi

7,4397

GBP

sterline inglesi

0,79200

SEK

corone svedesi

9,2613

CHF

franchi svizzeri

1,2022

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,5970

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,609

HUF

fiorini ungheresi

307,14

LTL

litas lituani

3,4528

PLN

zloty polacchi

4,1798

RON

leu rumeni

4,4205

TRY

lire turche

2,7664

AUD

dollari australiani

1,4560

CAD

dollari canadesi

1,4039

HKD

dollari di Hong Kong

9,6752

NZD

dollari neozelandesi

1,5807

SGD

dollari di Singapore

1,6202

KRW

won sudcoreani

1 372,39

ZAR

rand sudafricani

13,6833

CNY

renminbi Yuan cinese

7,6610

HRK

kuna croata

7,6770

IDR

rupia indonesiana

15 184,96

MYR

ringgit malese

4,1764

PHP

peso filippino

55,994

RUB

rublo russo

58,6680

THB

baht thailandese

40,897

BRL

real brasiliano

3,1346

MXN

peso messicano

17,1266

INR

rupia indiana

77,2200


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


28.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 427/4


Comunicazione della Commissione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, della convenzione tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen

(2014/C 427/05)

In conformità dell’articolo 2, paragrafo 3, della convenzione tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen (1), l’elenco dei comitati allegato alla convenzione è aggiornato come segue.

Elenco dei comitati che coadiuvano la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen:

comitato istituito dal regolamento (CE) n. 1638/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (2);

comitato istituito con regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (3) e con decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (4); tale comitato coadiuva la Commissione europea anche nell’applicazione dei seguenti strumenti giuridici:

regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (5),

regolamento (CE) n. 1104/2008 del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (6),

decisione 2008/839/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (7);

comitato istituito con decisione 2004/201/GAI del Consiglio, del 19 febbraio 2004, sulle procedure di modifica del manuale SIRENE (8), e con regolamento (CE) n. 378/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, sulle procedure di modifica del manuale SIRENE (9), per coadiuvare la Commissione europea nella modifica del manuale SIRENE;

comitato istituito con decisione 2005/267/CE del Consiglio, del 16 marzo 2005, relativa alla creazione sul web di una rete di informazione e coordinamento sicura per i servizi di gestione dell’immigrazione degli Stati membri (10);

comitato istituito con regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (11), per assistere la Commissione europea nel settore delle frontiere esterne;

comitato istituito con regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (12) (comitato dei visti);

comitato istituito dall’articolo 8 della decisione n. 1105/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa all’elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto e relativa alla creazione di un meccanismo per stabilire tale elenco (13);

comitato istituito con regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (14);

comitato istituito con regolamento (UE) n. 1289/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (15);

comitato istituito con regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (16), nella misura in cui tratta questioni necessarie per l’attuazione del regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (17).


(1)  GU L 103 del 13.4.2012, pag. 4.

(2)  GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1.

(3)  GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.

(4)  GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63.

(5)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

(6)  GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 1.

(7)  GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 43.

(8)  GU L 64 del 2.3.2004, pag. 45.

(9)  GU L 64 del 2.3.2004, pag. 5.

(10)  GU L 83 dell’1.4.2005, pag. 48.

(11)  GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

(12)  GU L 243 del 15.9.2009, pag. 23.

(13)  GU L 287 del 4.11.2011, pag. 9.

(14)  GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

(15)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 74.

(16)  GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112.

(17)  GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

28.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 427/6


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2014/C 427/06)

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

12.11.2014, ore 00:00

Durata

12.11.2014 – 31.12.2014

Stato membro

Unione europea (tutti gli Stati membri)

Stock o gruppo di stock

COD/N3M

Specie

Merluzzo bianco (Gadus Morhua)

Zona

NAFO 3M

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

71/TQ43


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


28.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 427/6


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2014/C 427/07)

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

12.11.2014

Durata

12.11.2014 – 31.12.2014

Stato membro

Danimarca

Stock o gruppo di stock

PRA/N1GRN.

Specie

Gamberello boreale (Pandalus borealis)

Zona

Acque groenlandesi della zona NAFO 1

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

76/TQ43


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

28.11.2014   

IT

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C 427/7


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7442 — Eurazeo/Groupe Crédit Agricole/SCI Lafayette/SCI Stratège)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/C 427/08)

1.

In data 20 novembre 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese ANF Immobilier («ANF»), controllata da Eurazeo (Francia), e Predica, controllata da Groupe Crédit Agricole («GCA», Francia), acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera 3 b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune, tramite SCI (2) Lafayette (Francia) e SCI Stratège (Francia), degli attivi di Lafayette e Stratège (Francia) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

ANF opera nel settore immobiliare. Eurazeo è una società di investimento che opera in numerosi settori, tra cui la gestione di istituti per anziani dipendenti e di centri di convalescenza e riabilitazione, i servizi immobiliari, la produzione di giochi di società, la fabbricazione di caricatori elettrici, la progettazione e la fabbricazione di componenti ottici, la distribuzione di capi di abbigliamento, il noleggio e la manutenzione di biancheria e apparecchi sanitari, la gestione di parcheggi, i servizi di autonoleggio, la progettazione e la fabbricazione di dispositivi medici, i saloni di parrucchieri, la ristorazione, la progettazione e la fabbricazione di imballaggi in cartone;

Predica è una società specializzata nel settore dell’assicurazione vita. GCA opera principalmente nel settore bancario;

gli attivi di SCI Lafayette e Stratège sono due complessi immobiliari ad uso uffici situati a Lyon Part-Dieu (Francia). Attualmente SCI Lafayette e Stratège sono sotto il controllo esclusivo di ANF.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione europea ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (3), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7442 — Eurazeo/Groupe Crédit Agricole/SCI Lafayette/SCI Stratège, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  Société Civile Immobilière.

(3)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


28.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 427/8


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7446 — Telenor/Schibsted/Naspers/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/C 427/09)

1.

In data 19 novembre 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Naspers Limited («Naspers», Sudafrica) e SnT Classifieds ANS («SnT,» Norvegia), un’impresa comune tra Schibsted ASA («Schibsted», Norvegia) e Telenor ASA («Telenor», Norvegia), acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Bomnegocio Ativades Ltda («JV brasiliana») mediante acquisto di quote e conferimento di attivi.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Telenor: servizi di telecomunicazione fissa e mobile;

—   Schibsted: servizi di stampa scritta e online e servizi di annunci online;

—   SnT: servizi di annunci online;

—   Naspers: servizi Internet, tra cui servizi di commercio elettronico (vendita al dettaglio online, mercati online, acquisti comparativi online, pagamenti e altri servizi online); servizi televisivi a pagamento e mezzi di comunicazione scritti;

—   JV brasiliana: prestazione di servizi di mercato online.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7446 — Telenor/Schibsted/Naspers/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


28.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 427/9


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7447 — Telenor/SPH/Schibsted/Naspers Business)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/C 427/10)

1.

In data 19 novembre 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Schibsted ASA («Schibsted», Norvegia), Singapore Press Holdings Ltd («SPH», Singapore) e Telenor ASA («Telenor», Norvegia) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune delle attività relative agli annunci online in Malaysia, Thailandia e Vietnam di Naspers Limited («Naspers», Sudafrica) mediante acquisto di elementi dell’attivo. L’acquisizione delle attività di Naspers in Malaysia, Thailandia e Vietnam avviene tramite 701 Search Pte Ltd («701», Singapore), un’impresa comune tra Schibsted, SPH e Telenor.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Telenor: servizi di telecomunicazione fissa e mobile;

—   Schibsted: servizi di stampa scritta e online e servizi di annunci online;

—   Singapore Press Holdings: pubblicazione di giornali, compresa la fornitura di contenuti informativi online, annunci online, trasmissioni radiofoniche, organizzazione di eventi, pubblicità «out of home» e gestione immobiliare;

—   701: servizi di annunci online;

—   Naspers: servizi Internet, tra cui servizi di commercio elettronico (vendita al dettaglio online, mercati online, acquisti comparativi online, pagamenti e altri servizi online); servizi televisivi a pagamento e mezzi di comunicazione scritti.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7447 — Telenor/SPH/Schibsted/Naspers Business, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


28.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 427/10


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7448 — Telenor/Schibsted/Naspers Business)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/C 427/11)

1.

In data 19 novembre 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione SnT Classifieds ANS («SnT»), un’impresa comune tra Schibsted ASA («Schibsted», Norvegia) e Telenor ASA («Telenor», Norvegia), acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme delle attività relative agli annunci online in Bangladesh e in Cile di Naspers Limited («Naspers», Sudafrica) mediante acquisto di elementi dell’attivo.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Telenor: servizi di telecomunicazione fissa e mobile;

—   Schibsted: servizi di stampa scritta e online e servizi di annunci online;

—   SnT: servizi di annunci online;

—   Naspers: servizi Internet, tra cui servizi di commercio elettronico (vendita al dettaglio online, mercati online, acquisti comparativi online, pagamenti e altri servizi online); servizi televisivi a pagamento e mezzi di comunicazione scritti.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7448 — Telenor/Schibsted/Naspers Business, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.