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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 427 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
57° anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
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PARERI |
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Commissione europea |
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2014/C 427/01 |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2014/C 427/02 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7367 — CNP/Santander/Santander Irish insurance subsidiaries) ( 1 ) |
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2014/C 427/03 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7155 — SSAB/Rautaruukki) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2014/C 427/04 |
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2014/C 427/05 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2014/C 427/06 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca |
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2014/C 427/07 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2014/C 427/08 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7442 — Eurazeo/Groupe Crédit Agricole/SCI Lafayette/SCI Stratège) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2014/C 427/09 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7446 — Telenor/Schibsted/Naspers/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2014/C 427/10 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7447 — Telenor/SPH/Schibsted/Naspers Business) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2014/C 427/11 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7448 — Telenor/Schibsted/Naspers Business) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
PARERI
Commissione europea
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28.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 427/1 |
PARERE DELLA COMMISSIONE
del 26 novembre 2014
relativo al progetto di nuovo regolamento della Banca centrale europea sugli obblighi di segnalazione statistica delle imprese di assicurazione
(2014/C 427/01)
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1. |
Il 30 luglio 2014 la Banca centrale europea (BCE) ha trasmesso alla Commissione una richiesta di parere sul progetto di nuovo regolamento sugli obblighi di segnalazione statistica delle imprese di assicurazione. |
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2. |
La Commissione accoglie con favore tale richiesta e prende atto che la BCE ha agito in conformità del suo dovere di consultarla sui progetti di regolamento della BCE ogniqualvolta sussista una relazione con gli obblighi imposti dalla Commissione in materia di statistiche (1), in modo tale da garantire la coerenza necessaria alla produzione di statistiche che soddisfino i rispettivi obblighi di segnalazione della BCE e della Commissione. Una buona collaborazione tra la BCE e la Commissione è vantaggiosa per entrambe le istituzioni, per gli utenti e per i rispondenti, in quanto permette di rendere più efficiente la produzione delle statistiche europee. La Commissione si compiace inoltre del fatto che il progetto di regolamento faccia esplicito riferimento al suo parere. |
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3. |
La Commissione si compiace del fatto che il progetto di regolamento allinei le soglie dell’obbligo trimestrale di informativa su base analitica alle disposizioni dell’articolo 35 della direttiva «solvibilità II». |
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4. |
La Commissione invita tuttavia il Consiglio direttivo della BCE a tenere presente, in sede di riesame di tale allineamento da effettuarsi entro al più tardi il 2020 (come previsto nel progetto di regolamento), che la Commissione giudica indispensabile il mantenimento di detto allineamento, dato che i costi amministrativi connessi all’informativa trimestrale su base analitica sarebbero eccessivamente onerosi per le imprese di assicurazione di piccole e medie dimensioni. Nel caso in cui l’allineamento non dovesse essere mantenuto, la Commissione sarebbe probabilmente obbligata a emettere parere sfavorevole sulle future proposte in merito agli obblighi di segnalazione statistica delle imprese di assicurazione. |
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5. |
Va sottolineato inoltre che il progetto di regolamento non può avere alcuna incidenza sulla regolamentazione relativa all’utilizzo di dati riservati raccolti ai fini della produzione di statistiche europee (2). Ciò significa, in particolare, che i dati provenienti dal sistema statistico europeo che sono stati trasmessi al sistema europeo di banche centrali possono essere utilizzati esclusivamente per fini statistici. |
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6. |
In conclusione la Commissione valuta favorevolmente il progetto di regolamento della BCE nella misura in cui contribuisce a rendere più efficiente la collaborazione tra il sistema statistico europeo e il sistema europeo di banche centrali e a favorire la produzione di statistiche coerenti e di elevata qualità a livello europeo. La Commissione è del parere, tuttavia, che occorra prendere in considerazione gli aspetti sopra menzionati. |
Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2014
Per la Commissione
Marianne THYSSEN
Membro della Commissione
(1) Articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8).
(2) Come sancito dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164) e dal regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio.
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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28.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 427/2 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.7367 — CNP/Santander/Santander Irish insurance subsidiaries)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/C 427/02)
Il 21 novembre 2014 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32014M7367. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
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28.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 427/2 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.7155 — SSAB/Rautaruukki)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/C 427/03)
Il 14 luglio 2014 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32014M7155. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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28.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 427/3 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
27 novembre 2014
(2014/C 427/04)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,2480 |
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JPY |
yen giapponesi |
146,67 |
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DKK |
corone danesi |
7,4397 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,79200 |
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SEK |
corone svedesi |
9,2613 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,2022 |
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ISK |
corone islandesi |
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NOK |
corone norvegesi |
8,5970 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
27,609 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
307,14 |
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LTL |
litas lituani |
3,4528 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,1798 |
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RON |
leu rumeni |
4,4205 |
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TRY |
lire turche |
2,7664 |
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AUD |
dollari australiani |
1,4560 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,4039 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
9,6752 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,5807 |
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SGD |
dollari di Singapore |
1,6202 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 372,39 |
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ZAR |
rand sudafricani |
13,6833 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,6610 |
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HRK |
kuna croata |
7,6770 |
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IDR |
rupia indonesiana |
15 184,96 |
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MYR |
ringgit malese |
4,1764 |
|
PHP |
peso filippino |
55,994 |
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RUB |
rublo russo |
58,6680 |
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THB |
baht thailandese |
40,897 |
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BRL |
real brasiliano |
3,1346 |
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MXN |
peso messicano |
17,1266 |
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INR |
rupia indiana |
77,2200 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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28.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 427/4 |
Comunicazione della Commissione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, della convenzione tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen
(2014/C 427/05)
In conformità dell’articolo 2, paragrafo 3, della convenzione tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen (1), l’elenco dei comitati allegato alla convenzione è aggiornato come segue.
Elenco dei comitati che coadiuvano la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen:
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— |
comitato istituito dal regolamento (CE) n. 1638/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (2); |
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— |
comitato istituito con regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (3) e con decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (4); tale comitato coadiuva la Commissione europea anche nell’applicazione dei seguenti strumenti giuridici:
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comitato istituito con decisione 2004/201/GAI del Consiglio, del 19 febbraio 2004, sulle procedure di modifica del manuale SIRENE (8), e con regolamento (CE) n. 378/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, sulle procedure di modifica del manuale SIRENE (9), per coadiuvare la Commissione europea nella modifica del manuale SIRENE; |
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comitato istituito con decisione 2005/267/CE del Consiglio, del 16 marzo 2005, relativa alla creazione sul web di una rete di informazione e coordinamento sicura per i servizi di gestione dell’immigrazione degli Stati membri (10); |
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comitato istituito con regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (11), per assistere la Commissione europea nel settore delle frontiere esterne; |
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— |
comitato istituito con regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (12) (comitato dei visti); |
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— |
comitato istituito dall’articolo 8 della decisione n. 1105/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa all’elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto e relativa alla creazione di un meccanismo per stabilire tale elenco (13); |
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comitato istituito con regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (14); |
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comitato istituito con regolamento (UE) n. 1289/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (15); |
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comitato istituito con regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (16), nella misura in cui tratta questioni necessarie per l’attuazione del regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (17). |
(1) GU L 103 del 13.4.2012, pag. 4.
(2) GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1.
(3) GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.
(4) GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63.
(5) GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.
(6) GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 1.
(7) GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 43.
(8) GU L 64 del 2.3.2004, pag. 45.
(9) GU L 64 del 2.3.2004, pag. 5.
(10) GU L 83 dell’1.4.2005, pag. 48.
(11) GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.
(12) GU L 243 del 15.9.2009, pag. 23.
(13) GU L 287 del 4.11.2011, pag. 9.
(14) GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.
(15) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 74.
(16) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112.
(17) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
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28.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 427/6 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
(2014/C 427/06)
A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:
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Data e ora della chiusura |
12.11.2014, ore 00:00 |
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Durata |
12.11.2014 – 31.12.2014 |
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Stato membro |
Unione europea (tutti gli Stati membri) |
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Stock o gruppo di stock |
COD/N3M |
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Specie |
Merluzzo bianco (Gadus Morhua) |
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Zona |
NAFO 3M |
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Tipo(i) di pescherecci |
— |
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Numero di riferimento |
71/TQ43 |
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
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28.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 427/6 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
(2014/C 427/07)
A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:
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Data e ora della chiusura |
12.11.2014 |
|
Durata |
12.11.2014 – 31.12.2014 |
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Stato membro |
Danimarca |
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Stock o gruppo di stock |
PRA/N1GRN. |
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Specie |
Gamberello boreale (Pandalus borealis) |
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Zona |
Acque groenlandesi della zona NAFO 1 |
|
Tipo(i) di pescherecci |
— |
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Numero di riferimento |
76/TQ43 |
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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28.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 427/7 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7442 — Eurazeo/Groupe Crédit Agricole/SCI Lafayette/SCI Stratège)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/C 427/08)
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1. |
In data 20 novembre 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese ANF Immobilier («ANF»), controllata da Eurazeo (Francia), e Predica, controllata da Groupe Crédit Agricole («GCA», Francia), acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera 3 b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune, tramite SCI (2) Lafayette (Francia) e SCI Stratège (Francia), degli attivi di Lafayette e Stratège (Francia) mediante acquisto di quote. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione europea ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (3), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7442 — Eurazeo/Groupe Crédit Agricole/SCI Lafayette/SCI Stratège, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) Société Civile Immobilière.
(3) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
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28.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 427/8 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7446 — Telenor/Schibsted/Naspers/JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/C 427/09)
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1. |
In data 19 novembre 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Naspers Limited («Naspers», Sudafrica) e SnT Classifieds ANS («SnT,» Norvegia), un’impresa comune tra Schibsted ASA («Schibsted», Norvegia) e Telenor ASA («Telenor», Norvegia), acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Bomnegocio Ativades Ltda («JV brasiliana») mediante acquisto di quote e conferimento di attivi. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — Telenor: servizi di telecomunicazione fissa e mobile; — Schibsted: servizi di stampa scritta e online e servizi di annunci online; — SnT: servizi di annunci online; — Naspers: servizi Internet, tra cui servizi di commercio elettronico (vendita al dettaglio online, mercati online, acquisti comparativi online, pagamenti e altri servizi online); servizi televisivi a pagamento e mezzi di comunicazione scritti; — JV brasiliana: prestazione di servizi di mercato online. |
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7446 — Telenor/Schibsted/Naspers/JV, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
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28.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 427/9 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7447 — Telenor/SPH/Schibsted/Naspers Business)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/C 427/10)
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1. |
In data 19 novembre 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Schibsted ASA («Schibsted», Norvegia), Singapore Press Holdings Ltd («SPH», Singapore) e Telenor ASA («Telenor», Norvegia) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune delle attività relative agli annunci online in Malaysia, Thailandia e Vietnam di Naspers Limited («Naspers», Sudafrica) mediante acquisto di elementi dell’attivo. L’acquisizione delle attività di Naspers in Malaysia, Thailandia e Vietnam avviene tramite 701 Search Pte Ltd («701», Singapore), un’impresa comune tra Schibsted, SPH e Telenor. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — Telenor: servizi di telecomunicazione fissa e mobile; — Schibsted: servizi di stampa scritta e online e servizi di annunci online; — Singapore Press Holdings: pubblicazione di giornali, compresa la fornitura di contenuti informativi online, annunci online, trasmissioni radiofoniche, organizzazione di eventi, pubblicità «out of home» e gestione immobiliare; — 701: servizi di annunci online; — Naspers: servizi Internet, tra cui servizi di commercio elettronico (vendita al dettaglio online, mercati online, acquisti comparativi online, pagamenti e altri servizi online); servizi televisivi a pagamento e mezzi di comunicazione scritti. |
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7447 — Telenor/SPH/Schibsted/Naspers Business, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
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28.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 427/10 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7448 — Telenor/Schibsted/Naspers Business)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/C 427/11)
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1. |
In data 19 novembre 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione SnT Classifieds ANS («SnT»), un’impresa comune tra Schibsted ASA («Schibsted», Norvegia) e Telenor ASA («Telenor», Norvegia), acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme delle attività relative agli annunci online in Bangladesh e in Cile di Naspers Limited («Naspers», Sudafrica) mediante acquisto di elementi dell’attivo. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — Telenor: servizi di telecomunicazione fissa e mobile; — Schibsted: servizi di stampa scritta e online e servizi di annunci online; — SnT: servizi di annunci online; — Naspers: servizi Internet, tra cui servizi di commercio elettronico (vendita al dettaglio online, mercati online, acquisti comparativi online, pagamenti e altri servizi online); servizi televisivi a pagamento e mezzi di comunicazione scritti. |
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7448 — Telenor/Schibsted/Naspers Business, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.