ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 421

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57° anno
24 novembre 2014


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2014/C 421/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2014/C 421/02

Causa C-374/12: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — Valimar OOD/Nachalnik na Mitnitsa Varna (Rinvio pregiudiziale — Dumping — Funi e cavi di ferro o d’acciaio originari della Federazione russa — Regolamento (CE) n. 384/96 — Articoli 2, paragrafi 8 e 9, e 11, paragrafi 2, 3, 9 e 10 — Riesame intermedio — Riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping — Validità del regolamento (CE) n. 1279/2007 — Determinazione del prezzo all’esportazione sulla base delle vendite a paesi terzi — Attendibilità dei prezzi all’esportazione — Presa in considerazione degli impegni sui prezzi — Mutamento di circostanze — Applicazione di un metodo diverso da quello utilizzato nel corso dell’inchiesta originaria)

2

2014/C 421/03

Causa C-399/12: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 7 ottobre 2014 — Repubblica federale di Germania/Consiglio dell'Unione europea (Ricorso di annullamento — Azione esterna dell’Unione europea — Articolo 218, paragrafo 9, TFUE — Definizione della posizione da adottare a nome dell’Unione europea in un organo istituito da un accordo internazionale — Accordo internazionale di cui l’Unione europea non è parte — Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) — Nozione di atti che hanno effetti giuridici — Raccomandazioni dell’OIV)

3

2014/C 421/04

Causa C-426/12: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 2 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te 's-Hertogenbosch — Paesi Bassi) — X/Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2003/96/CE — Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità — Articolo 2, paragrafo 4, lettera b) — Prodotti energetici a uso combinato — Nozione)

3

2014/C 421/05

Causa C-441/12: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 17 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Almer Beheer BV, Daedalus Holding BV/Van den Dungen Vastgoed BV, Oosterhout II BVBA (Rinvio pregiudiziale — Diritto delle imprese — Direttiva 2003/71/CE — Articolo 3, paragrafo 1 — Obbligo di pubblicare un prospetto per l’offerta pubblica di strumenti finanziari — Vendita forzata di strumenti finanziari)

4

2014/C 421/06

Causa C-487/12: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado Contencioso-Administrativo — Spagna) — Vueling Airlines S.A./Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia (Rinvio pregiudiziale — Trasporto aereo — Norme comuni per la prestazione di servizi aerei nell’Unione europea — Regolamento (CE) n. 1008/2008 — Libertà in materia di tariffe — Registrazione dei bagagli — Supplemento di prezzo — Nozione di tariffa aerea passeggeri — Tutela dei consumatori — Inflizione di un’ammenda al vettore a causa di una clausola contrattuale abusiva — Norma di diritto nazionale secondo cui il trasporto del passeggero e la registrazione di un bagaglio devono essere compresi nel prezzo di base del biglietto aereo — Compatibilità con il diritto dell’Unione)

5

2014/C 421/07

Causa C-562/12: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tartu Ringkonnakohus — Estonia) — MTÜ Liivimaa Lihaveis/Eesti-Läti programmi 2007-2013 Seirekomitee (Rinvio pregiudiziale — Fondi strutturali — Regolamenti (CE) nn. 1083/2006 e 1080/2006 — Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Programma operativo volto a promuovere la cooperazione territoriale europea tra la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Lettonia — Decisione di diniego di una sovvenzione adottata dal comitato di sorveglianza — Disposizione che prevede la non impugnabilità delle decisioni di tale comitato — Articolo 267 TFUE — Atto adottato da un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Attuazione del diritto dell’Unione — Articolo 47 — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Diritto di accesso alla giustizia — Determinazione dello Stato membro i cui giudici sono competenti a pronunciarsi su un ricorso)

5

2014/C 421/08

Causa C-3/13: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tartu Ringkonnakohus — Estonia) — AS Baltic Agro/Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus (Rinvio pregiudiziale — Antidumping — Regolamento (CE) n. 661/2008 — Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia — Condizioni di esenzione — Articolo 3, paragrafo 1 — Primo cliente indipendente nell’Unione — Acquisto di fertilizzanti a base di nitrato di ammonio da parte di una società intermediaria — Svincolo delle merci — Domanda di annullamento delle dichiarazioni doganali — Decisione 2008/577/CE — Codice doganale — Articoli 66 e 220 — Errore — Regolamento (CEE) n. 2454/93 — Articolo 251 — Controllo a posteriori)

6

2014/C 421/09

Causa C-7/13: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 17 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Förvaltningsrätten i Stockholm — Svezia) — Skandia America Corporation (USA), filial Sverige/Skatteverket (Rinvio pregiudiziale — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Gruppo IVA — Fatturazione interna per i servizi forniti da una società principale, con sede in un paese terzo, alla propria succursale, appartenente ad un gruppo IVA in uno Stato membro — Imponibilità dei servizi forniti)

7

2014/C 421/10

Causa C-47/13: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Martin Grund/Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein (Rinvio pregiudiziale — Politica agricola comune — Norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto — Regime di pagamento unico — Nozione di pascolo permanente — Terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio non compreso nell’avvicendamento delle colture dell’azienda per almeno cinque anni — Terreno arato sul quale, durante tale periodo, viene seminata una pianta erbacea da foraggio diversa da quella precedentemente prodotta su tale terreno)

8

2014/C 421/11

Causa C-101/13: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 2 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Germania) — U/Stadt Karlsruhe (Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Regolamento (CE) n. 2252/2004 — Documento 9303 dell’Organizzazione internazionale per l’aviazione civile (ICAO), prima parte — Norme minime di sicurezza dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri — Passaporto leggibile a macchina — Indicazione del cognome alla nascita sulla pagina dei dati anagrafici del passaporto — Presentazione del nome senza rischio di confusione)

9

2014/C 421/12

Causa C-127/13 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 ottobre 2014 — Guido Strack/Commissione europea (Impugnazione — Diritto al contraddittorio — Diritto al giudice naturale — Accesso ai documenti delle istituzioni — Diniego parziale di accesso ai documenti di cui trattasi opposto al ricorrente — Decisione iniziale di diniego — Formazione di una decisione implicita di diniego — Sostituzione di una decisione implicita di diniego con decisioni esplicite — Interesse ad agire dopo l’adozione delle decisioni esplicite di diniego — Eccezioni all’accesso ai documenti — Salvaguardia dell’interesse ad una buona amministrazione — Protezione dei dati personali e degli interessi commerciali)

10

2014/C 421/13

Causa C-205/13: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Hauck GmbH & Co. KG/Stokke A/S e a. (Marchi — Direttiva 89/104/CEE — Articolo 3, paragrafo 1, lettera e) — Diniego o nullità della registrazione — Marchio tridimensionale — Sedia da bambino regolabile Tripp Trapp — Segno costituito esclusivamente dalla forma imposta dalla natura del prodotto — Segno costituito dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto)

10

2014/C 421/14

Causa C-242/13: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 17 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Commerz Nederland NV/Havenbedrijf Rotterdam NV (Rinvio pregiudiziale — Concorrenza — Aiuti di Stato — Articolo 107, paragrafo 1, TFUE — Nozione d’aiuto — Garanzie prestate da un’impresa pubblica a una banca ai fini della concessione di crediti a terzi mutuatari — Garanzie prestate deliberatamente dal direttore di tale impresa pubblica in violazione delle disposizioni statutarie di quest’ultima — Presunzione di opposizione dell’ente pubblico proprietario di detta impresa — Imputabilità delle garanzie allo Stato)

11

2014/C 421/15

Causa C-254/13: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 2 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof te beroep te Brussel — Belgio) — Orgacom BVBA/Vlamse Landmaatschappij (Rinvio pregiudiziale — Tasse di effetto equivalente a un dazio doganale — Imposizioni interne — Prelievo all’importazione di effluenti di allevamento importati nella Regione fiamminga — Articoli 30 TFUE e 110 TFUE — Prelievo dovuto dall’importatore — Prelievi differenti a seconda che gli effluenti di allevamento siano importati o siano originari della Regione fiamminga)

12

2014/C 421/16

Cause riunite C-308/13 P e C-309/13 P: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 18 settembre 2014 — Società italiana Calzature SpA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Vicini SpA (Impugnazioni — Marchi comunitari — Regolamento (CE) n. 40/94 — Registrazione dei marchi figurativi contenenti gli elementi denominativi GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN e BY GIUSEPPE ZANOTTI — Opposizione del titolare dei marchi denominativo e figurativo, comunitario e nazionale, contenenti l’elemento denominativo ZANOTTI — Rigetto dell’opposizione da parte della commissione di ricorso)

13

2014/C 421/17

Causa C-341/13: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Cruz & Companhia Lda/Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP) (Rinvio pregiudiziale — Tutela degli interessi finanziari dell’Unione — Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 — Articolo 3 — Perseguimento delle irregolarità — Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) — Recupero di restituzioni all’esportazione indebitamente percepite — Termine di prescrizione — Applicazione di un termine di prescrizione nazionale più lungo — Termine di prescrizione di diritto comune — Misure e sanzioni amministrative)

13

2014/C 421/18

Causa C-393/13 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 1o ottobre 2014 — Consiglio dell'Unione europea/Alumina d.o.o., Commissione europea (Impugnazione — Dumping — Regolamento di esecuzione (UE) n. 464/2011 — Importazione di polvere di zeolite A originaria della Bosnia-Erzegovina — Regolamento (CE) n. 1225/2009 — Articolo 2 — Determinazione del valore normale — Nozione di normali operazioni commerciali)

14

2014/C 421/19

Causa C-436/13: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 1o ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regno Unito) — E/B (Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Articoli 8, 12 e 15 — Competenza in materia di responsabilità genitoriale — Procedura relativa all’affidamento del minore residente abitualmente nello Stato membro di residenza della madre — Proroga della competenza a favore di un giudice dello Stato membro di residenza del padre — Portata)

14

2014/C 421/20

Causa C-446/13: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Société Fonderie 2A/Ministre de l'Économie et des Finances (Rinvio pregiudiziale — Sesta direttiva IVA — Articolo 8, paragrafo 1, lettera a) — Determinazione del luogo di una cessione di beni — Fornitore stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito l’acquirente — Trasformazione del bene nello Stato membro in cui è stabilito l’acquirente)

15

2014/C 421/21

Causa C-478/13: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 2 ottobre 2014 — Commissione europea/Repubblica di Polonia (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2001/18/CE — Emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) — Immissione in commercio — Articolo 31, paragrafo 3, lettera b) — Localizzazione degli OGM coltivati — Obbligo di informare le autorità competenti — Obbligo di istituire un registro pubblico — Leale cooperazione)

15

2014/C 421/22

Causa C-525/13: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 2 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België — Belgio) — Vlaams Gewest/Heidi van Den Broeck (Rinvio pregiudiziale — Politica agricola comune — Regolamento (CE) n. 2419/2001 — Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti — Domanda di aiuto per superficie — Articolo 33 — Sanzioni — Irregolarità commesse intenzionalmente)

16

2014/C 421/23

Causa C-549/13: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 18 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vergabekammer Arnsberg — Germania) — Bundesdruckerei GmbH/Stadt Dortmund (Rinvio pregiudiziale — Articolo 56 TFUE — Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Direttiva 96/71/CE — Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi — Normativa nazionale che impone agli offerenti e ai loro subappaltatori di impegnarsi a versare al personale che esegue le prestazioni oggetto dell’appalto un salario minimo — Subappaltatore stabilito in un altro Stato membro)

17

2014/C 421/24

Causa C-501/13 P: Impugnazione proposta il 18 settembre 2013 dalla Page Protective Services Ltd avverso l’ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 9 luglio 2013, causa T-221/13, Page Protective Services Ltd/Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)

17

2014/C 421/25

Causa C-246/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia (Italia) il 21 maggio 2014 — Vittoria De Bellis e a./Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP)

18

2014/C 421/26

Causa C-380/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Rüsselsheim (Germania) l’8 agosto 2014 — Dorothea Eckert e Karl-Heinz Dallner/Condor Flugdienst GmbH

18

2014/C 421/27

Causa C-408/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal du travail de Bruxelles (Belgio) il 28 agosto 2014 — Aliny Wojciechowski/Office national des pensions (O.N.P.)

18

2014/C 421/28

Causa C-421/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander (Spagna) il 10 settembre 2014 — Banco Primus, S.A./Jesús Gutiérrez García

19

2014/C 421/29

Causa C-422/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona (Spagna) il 12 settembre 2014 — Christian Pujante Rivera/Gestora Clubs Dir, S.L. e Fondo de Garantia Salarial

20

2014/C 421/30

Causa C-427/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Lettonia) il 18 settembre 2014 — Valsts ieņēmumu dienests/SIA Veloserviss

21

2014/C 421/31

Causa C-429/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) il 18 settembre 2014 — AS Air Baltic Corporation/Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

21

2014/C 421/32

Causa C-430/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Lettonia) il 19 settembre 2014 — Valsts ieņēmumu dienests/Artūrs Stretinskis

22

2014/C 421/33

Causa C-440/14 P: Impugnazione proposta il 23 settembre 2014 dalla National Iranian Oil Company avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 luglio 2014, causa T-578/12, National Iranian Oil Company/Consiglio

22

2014/C 421/34

Causa C-441/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Højesteret (Danimarca) il 24 settembre 2014 — DI per conto della Ajos A/S/Eredi di Karsten Eigil Rasmussen

24

2014/C 421/35

Causa C-447/14 P: Impugnazione proposta il 25 settembre 2014 dallo Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg i. L. avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 16 luglio 2014, causa T-309/12, Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg/Commissione

25

 

Tribunale

2014/C 421/36

Causa T-68/09: Sentenza del Tribunale del 10 ottobre 2014 — Soliver/Commissione [Concorrenza — Intese — Mercato europeo del vetro per automobili — Decisione che accerta una violazione dell’articolo 81 CE — Accordi di ripartizione di mercati e scambi di informazioni commercialmente sensibili — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Infrazione unica e continuata — Partecipazione all’infrazione]

27

2014/C 421/37

Causa T-177/10: Sentenza del Tribunale del 16 ottobre 2014 — Alcoa Trasformazioni/Commissione (Aiuti di Stato — Elettricità — Tariffa agevolata — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero — Vantaggio — Obbligo di motivazione — Importo dell’aiuto — Aiuto nuovo)

27

2014/C 421/38

Cause riunite T-208/11 e T-508/11: Sentenza del Tribunale del 16 ottobre 2014 — LTTE/Consiglio [Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo — Congelamento dei capitali — Applicabilità del regolamento (CE) n. 2580/2001 alle situazioni di conflitto armato — Possibilità per un’autorità di uno Stato terzo di essere qualificata come autorità competente ai sensi della posizione comune 2001/931/PESC — Base fattuale delle decisioni di congelamento dei capitali — Riferimento ad atti di terrorismo — Necessità di una decisione di un’autorità competente ai sensi della posizione comune 2001/931]

28

2014/C 421/39

Causa T-291/11: Sentenza del Tribunale del 16 ottobre 2014 — Portovesme/Commissione (Aiuti di Stato — Elettricità — Tariffa agevolata — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno — Nozione di aiuto di Stato — Aiuto nuovo — Parità di trattamento — Durata ragionevole)

29

2014/C 421/40

Causa T-308/11: Sentenza del Tribunale del 16 ottobre 2014 — Eurallumina/Commissione (Aiuti di Stato — Elettricità — Tariffa agevolata — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno — Nozione di aiuto di Stato — Aiuto nuovo)

30

2014/C 421/41

Causa T-542/11: Sentenza del Tribunale dell’8 ottobre 2014 — Alouminion/Commissione (Aiuti di Stato — Alluminio — Tariffa preferenziale dell'elettricità concessa mediante contratto — Decisione che dichiara l'aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno — Risoluzione del contratto — Sospensione giudiziaria, con procedimento sommario, degli effetti della risoluzione del contratto — Nuovo aiuto)

30

2014/C 421/42

Causa T-297/12: Sentenza del Tribunale del 16 ottobre 2014 — Evropaïki Dynamiki/Commissione (Responsabilità extracontrattuale — Appalti pubblici di servizi — Divulgazione a terzi, da parte della Commissione, di informazioni asseritamente lesive della reputazione della ricorrente — Danno morale — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli)

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2014/C 421/43

Causa T-342/12: Sentenza del Tribunale dell’8 ottobre 2014 — Fuchs/UAMI — Les Complices (Stella in un cerchio) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo raffigurante una stella in un cerchio — Marchi comunitario e nazionale figurativi anteriori raffiguranti una stella in un cerchio — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Carattere distintivo del marchio anteriore — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Decadenza del marchio comunitario anteriore — Conservazione dell’interesse ad agire — Assenza di non luogo a statuire parziale]

32

2014/C 421/44

Causa T-444/12: Sentenza del Tribunale del 16 ottobre 2014 — Novartis/UAMI — Tenimenti Angelini (LINEX) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo LINEX — Marchio nazionale denominativo anteriore LINES PERLA — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 76, paragrafo 1, in fine, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009]

32

2014/C 421/45

Causa T-515/12: Sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2014 — El Corte Inglés/UAMI — English Cut (The English Cut) [Marchio comunitario — Procedimento d’opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo The English Cut — Marchio nazionale denominativo e comunitario figurativi anteriori El Corte Inglés — Impedimenti relativi alla registrazione — Mancanza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Mancanza di rischio di associazione — Connessione tra i segni — Mancanza di somiglianza tra i segni — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009]

33

2014/C 421/46

Causa T-517/12: Sentenza del Tribunale del 16 ottobre 2014 — Alro/Commissione (Aiuti di Stato — Energia elettrica — Tariffe agevolate — Decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE — Ricorso di annullamento — Atto non impugnabile — Misura di aiuto eseguita integralmente, in parte, alla data della decisione e, in parte, alla data di proposizione del ricorso — Irricevibilità)

34

2014/C 421/47

Causa T-529/12 P: Sentenza del Tribunale dell’8 ottobre 2014 — Bermejo Garde/CESE (Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Reclutamento — Avviso di posto vacante — Nomina a un posto di direttore — Ritiro della candidatura del ricorrente — Nomina di un altro candidato — Domande di annullamento — Annullamento in primo grado dell’avviso di posto vacante contestato per incompetenza dell’autore dell’atto — Assenza di risposta esplicita all’insieme dei motivi e degli argomenti formulati dalle parti — Principio di buona amministrazione — Irricevibilità delle conclusioni dirette ad ottenere l’annullamento delle decisioni adottate sulla base dell’avviso di posto vacante contestato — Articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto — Domanda di risarcimento danni — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Obbligo di motivazione da parte del Tribunale della funzione pubblica — Causa matura per la decisione — Rigetto del ricorso)

34

2014/C 421/48

Causa T-530/12 P: Sentenza del Tribunale del 9 ottobre 2014 — Bermejo Garde/CESE (Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Molestie psicologiche — Attività illecite lesive degli interessi dell’Unione — Grave mancanza agli obblighi dei funzionari — Articoli 12 bis e 22 bis dello Statuto — Denuncia da parte del ricorrente — Riassegnazione a seguito di tale denuncia — Mancata adizione dell’OLAF da parte del superiore gerarchico che ha ricevuto determinate informazioni — Atto lesivo — Buona fede — Diritti della difesa — Competenza dell’autore dell’atto)

35

2014/C 421/49

Causa T-129/13: Sentenza del Tribunale del 16 ottobre 2014 — Alpiq RomIndustries e Alpiq RomEnergie/Commissione (Aiuti di Stato — Elettricità — Tariffe agevolate — Decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE — Ricorso di annullamento — Atto non impugnabile — Misura di aiuto integralmente eseguita alla data della presentazione del ricorso — Irricevibilità)

36

2014/C 421/50

Causa T-262/13: Sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2014 — Skysoft Computersysteme/UAMI — British Sky Broadcasting Group e Sky IP International (SKYSOFT) (Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo SKYSOFT — Marchio comunitario denominativo anteriore SKY — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

37

2014/C 421/51

Causa T-297/13: Sentenza del Tribunale del 16 ottobre 2014 — Junited Autoglas Deutschland/UAMI — Belron Hungary (United Autoglas) (Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo United Autoglas — Marchio nazionale figurativo anteriore AUTOGLASS — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

37

2014/C 421/52

Causa T-340/13: Sentenza del Tribunale del 16 ottobre 2014 — Federación Española de Hostelería/EACEA. (Ricorso di annullamento — Programma nel campo dell’apprendimento permanente — Contratto relativo al progetto Simulatore virtuale per l’apprendimento delle lingue per i professionisti del turismo (e-client) — Lettera di preinformazione — Natura contrattuale della controversia — Atto non impugnabile — Mancata riqualificazione del contratto — Irricevibilità)

38

2014/C 421/53

Causa T-444/13 P: Sentenza del Tribunale del 10 ottobre 2014 — EMA/BU (Impugnazione — Funzione pubblica — Agenti temporanei — Contratto a tempo determinato — Decisione di mancato rinnovo — Competenza del Tribunale della funzione pubblica — Articolo 8, primo comma, del RAA — Dovere di sollecitudine)

39

2014/C 421/54

Causa T-458/13: Sentenza del Tribunale del 16 ottobre 2014 — Larrañaga Otaño/UAMI (GRAPHENE) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo GRAPHENE — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009]

39

2014/C 421/55

Causa T-459/13: Sentenza del Tribunale del 16 ottobre 2014 — Larrañaga Otaño/UAMI (GRAPHENE) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo GRAPHENE — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009]

40

2014/C 421/56

Causa T-479/13: Sentenza del Tribunale del 10 ottobre 2014 — Marchiani/Parlamento (Normativa riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento europeo — Indennità d'assistenza parlamentare — Recupero delle somme indebitamente versate)

40

2014/C 421/57

Causa T-663/13 P: Sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2014 — Corte dei conti/BF (Impugnazione — Funzione pubblica — Assunzione — Nomina a un posto di direttore delle risorse umane — Rigetto della candidatura — Obbligo di motivazione della relazione presentata dal comitato di preselezione)

41

2014/C 421/58

Causa T-26/14: Sentenza del Tribunale del 16 ottobre 2014 — Schönberger/Corte dei conti (Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2011 — Tassi di moltiplicazione di riferimento — Contraddittorio)

41

2014/C 421/59

Causa T-215/12: Ordinanza del Tribunale del 2 ottobre 2014 — MPM-Quality e Eutech/UAMI — Elton Hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949) [Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario figurativo MANUFACTURE PRIM 1949 — Marchi internazionale e nazionali anteriori PRIM — Malafede — Articolo 165, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articoli 41 e 56 del regolamento n. 207/2009 — Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 — Assenza dell’uso effettivo del marchio anteriore — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente privo di qualsiasi fondamento in diritto]

42

2014/C 421/60

Causa T-410/13: Ordinanza del Tribunale del 30 settembre 2014 — Bitiqi e a./Commissione e a. [Ricorso di annullamento — Politica estera e di sicurezza comune — Missione Stato di diritto condotta dall'Unione europea nel Kosovo (Eulex Kosovo) — Personale contrattuale — Decisioni del capo della missione di non rinnovare taluni contratti di lavoro — Manifesta incompetenza]

43

2014/C 421/61

Causa T-447/13 P: Ordinanza del Tribunale del 2 ottobre 2014 — Marcuccio/Commissione (Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Rimborso delle spese ripetibili — Articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica — Eccezione di ricorso parallelo — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)

43

2014/C 421/62

Causa T-706/14: Ricorso proposto il 3 ottobre 2014 — Holistic Innovation Institute/REA

44

 

Tribunale della funzione pubblica

2014/C 421/63

Causa F-55/10 RENV: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 15 ottobre 2014 — Moschonaki/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Rinvio al Tribunale a seguito di annullamento — Reclutamento — Avviso di posto vacante interno all’istituzione — Requisiti di ammissibilità figuranti nell’avviso di posto vacante — Potere discrezionale dell’APN)

46

2014/C 421/64

Causa F-103/11: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 10 luglio 2014 — CG/BEI (Funzione pubblica — Personale della BEI — Molestie psicologiche — Procedimento d’inchiesta — Decisione del presidente di non dare seguito ad una denuncia — Parere del comitato d’inchiesta — Definizione errata di molestie psicologiche — Intenzionalità dei comportamenti — Accertamento della sussistenza dei comportamenti e dei sintomi di molestie psicologiche — Ricerca del nesso di causalità — Insussistenza — Incoerenza del parere del comitato d’inchiesta — Errore manifesto di valutazione — Illeciti amministrativi — Obbligo di riservatezza — Protezione dei dati personali — Ricorso per risarcimento danni)

46

2014/C 421/65

Causa F-115/11: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 10 luglio 2014 — CG/BEI (Funzione pubblica — Personale della BEI — Nomina — Posto di capo divisione — Nomina di un candidato diverso dalla ricorrente — Irregolarità della procedura di selezione — Dovere di imparzialità dei membri del comitato di selezione — Comportamenti biasimevoli del presidente del comitato di selezione nei confronti della ricorrente — Conflitto d’interessi — Relazione orale comune a tutti i candidati — Documenti forniti per la relazione orale atti a favorire uno dei candidati — Candidato che ha partecipato alla redazione dei documenti forniti — Violazione del principio di uguaglianza — Ricorso di annullamento — Domanda risarcitoria)

47

2014/C 421/66

Causa F-26/12: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 18 settembre 2014 — Cerafogli/BCE (Funzione pubblica — Personale della BCE — Accesso del personale della BCE ai documenti relativi al rapporto di lavoro — Norme applicabili alle domande del personale della BCE — Procedimento precontenzioso — Regola della concordanza — Eccezione d’illegittimità sollevata per la prima volta nel ricorso — Ricevibilità — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Consultazione del comitato del personale per l’adozione delle norme applicabili alle domande del personale della BCE di accesso ai documenti relativi al rapporto di lavoro)

48

2014/C 421/67

Causa F-153/12: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 6 maggio 2014 — Forget/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Retribuzione — Assegni familiari — Assegno di famiglia — Presupposti per la concessione — Unione registrata di diritto lussemburghese — Coppia di membri stabili di un’unione di fatto non avente accesso al matrimonio civile — Funzionario che non soddisfa le condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), sub iv), dell’allegato VII dello Statuto)

49

2014/C 421/68

Causa F-157/12: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (2a Sezione) del 19 giugno 2014 — BN/Parlamento (Funzione pubblica — Funzionari — Ricorso di annullamento — Funzionario di grado AD 14 che occupa provvisoriamente un posto di consigliere presso un direttore — Accusa di molestie morali diretta contro il direttore generale — Congedo per malattia di lunga durata — Decisione di nomina ad un posto di consigliere presso un'altra direzione generale — Obbligo di sollecitudine — Principio di buona amministrazione — Interesse del servizio — Regola della corrispondenza tra il grado e l'impiego — Ricorso per risarcimento danni — Pregiudizio derivante da comportamento non decisionale)

49

2014/C 421/69

Causa F-7/13: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 18 settembre 2014 — Radelet/Commissione europea (Funzione pubblica — Funzionari destinati a un paese terzo — Articoli 5 e 23 dell’allegato X allo Statuto — Messa a disposizione di un alloggio da parte dell’istituzione — Autorizzazione al funzionario di prendere un alloggio in locazione — Ricorso per risarcimento danni — Danno morale — Attribuzione di un alloggio scomodo e insalubre)

50

2014/C 421/70

Causa F-42/13: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 22 maggio 2014 — CU/CESE (Funzione pubblica — Agente temporaneo — Contratto a durata indeterminata — Decisione di risolvere il contratto)

50

2014/C 421/71

Causa F-48/13: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 10 luglio 2014 — CW/Parlamento (Funzione pubblica — Funzionari — Rapporto informativo — Valutazioni e osservazioni di cui al rapporto informativo — Errori manifesti di valutazione — Sviamento di potere — Assenza)

51

2014/C 421/72

Causa F-54/13: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 18 settembre 2014 — CV/CESE (Funzione pubblica — Ricorso per risarcimento danni — Indagini amministrative — Procedimento disciplinare — Molestie psicologiche)

52

2014/C 421/73

Causa F-107/13: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 15 ottobre 2014 — de Brito Sequeira Carvalho/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Funzionario in pensione — Procedimento disciplinare — Sanzione disciplinare — Trattenuta sulla pensione — Audizione del testimone a carico da parte della commissione di disciplina — Mancata audizione del funzionario interessato — Inosservanza del diritto al contraddittorio)

52

2014/C 421/74

Causa F-15/14: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Giudice unico) del 15 ottobre 2014 — De Bruin/Parlamento (Funzione pubblica — Funzionario in prova — Articolo 34 dello statuto — Rapporto sul periodo di prova che accerta l’incapacità del funzionario in prova — Proroga del periodo di prova — Licenziamento al termine del periodo di prova — Motivi di licenziamento — Rendimento — Celerità nell’esecuzione delle prestazioni — Errori manifesti di valutazione — Irregolarità procedurali — Termine impartito al comitato dei rapporti per emettere il suo parere)

53

2014/C 421/75

Causa F-35/12: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 30 settembre 2014 — DM/ORECE (Funzione pubblica — Agente contrattuale — Condizioni di assunzione — Visita medica di assunzione — Articolo 100 del RAA — Riserva medica — Licenziamento alla fine del periodo di prova — Domanda di annullamento divenuta priva di oggetto — Imposizione di una riserva medica al momento dell’assunzione dell’interessato da parte di un’altra agenzia dell’Unione europea — Irrilevanza — Non luogo a statuire)

54

2014/C 421/76

Causa F-9/13: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 9 novembre 2013 — Marcuccio/Commissione (Funzione pubblica — Termine di ricorso — Tardività — Ricorso manifestamente irricevibile)

54

2014/C 421/77

Causa F-22/13: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 10 luglio 2014 — Mészáros/Commissione (Funzione pubblica — Concorsi — Bando di concorso EPSO/AD/207/11 — Vincitore del concorso iscritto nell’elenco di riserva — Verifica da parte dell’APN delle condizioni per poter partecipare a un concorso di grado AD 7 — Esperienza professionale di durata inferiore alla durata minima richiesta — Errore manifesto di valutazione della commissione giudicatrice — Revoca dell’offerta di assunzione da parte dell’APN — Competenza vincolata dell’APN)

55

2014/C 421/78

Causa F-33/13: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 20 marzo 2014 — Marcuccio/Commissione (Funzione pubblica — Articolo 34, paragrafi 1 e 6, del regolamento di procedura — Atto introduttivo presentato tramite telefax entro il termine di ricorso — Sottoscrizione autografa dell’avvocato diversa da quella che figura sull’originale dell’atto introduttivo inviato per posta — Tardività del ricorso — Irricevibilità manifesta)

55

2014/C 421/79

Causa F-71/13: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 12 febbraio 2014 — CL/AEE (Funzione pubblica — Agente temporaneo — Dovere di assistenza — Articolo 24 dello Statuto — Molestie psicologiche da parte del superiore gerarchico — Rigetto della domanda di avviare un’indagine amministrativa — Ricorso manifestamente irricevibile)

56

2014/C 421/80

Causa F-75/13: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 13 febbraio 2014 — Probst/Commissione (Funzione pubblica — Funzionario — Indennità di dislocazione — Articolo 4 dell’allegato VII dello Statuto — Domanda di riesame — Fatti nuovi e sostanziali — Ricorso manifestamente irricevibile)

56

2014/C 421/81

Causa F-98/13: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 9 settembre 2014 — Moriarty/Parlamento (Funzione pubblica — Promozione — Esercizio di promozione 2012 — Omesso inserimento nell’elenco dei funzionari promossi — Ricorso manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico)

57

2014/C 421/82

Causa F-118/13: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 18 settembre 2014 — Lebedef/Commissione (Funzione pubblica — Incidenti processuali — Irricevibilità manifesta)

57

2014/C 421/83

Causa F-39/14: Ricorso proposto il 25 aprile 2014 — ZZ/Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)

58

2014/C 421/84

Causa F-53/14: Ricorso proposto il 12 giugno 2014 — ZZ/Commissione

58

2014/C 421/85

Causa F-55/14: Ricorso proposto il 17 giugno 2014 — ZZ/Commissione

59

2014/C 421/86

Causa F-57/14: Ricorso proposto il 25 giugno 2014 — ZZ/Commissione

60

2014/C 421/87

Causa F-60/14: Ricorso proposto il 30 giugno 2014 — ZZ/Commissione

60

2014/C 421/88

Causa F-61/14: Ricorso proposto il 7 luglio 2014 — ZZ/Commissione

61

2014/C 421/89

Causa F-63/14: Ricorso proposto l’11 luglio 2014 — ZZ/Commissione

61

2014/C 421/90

Causa F-85/14: Ricorso proposto il 26 agosto 2014 — ZZ e a./Commissione

62

2014/C 421/91

Causa F-89/14: Ricorso proposto il 2 settembre 2014 — ZZ/Commissione

62

2014/C 421/92

Causa F-91/14: Ricorso proposto il 5 settembre 2014 — ZZ e ZZ/Consiglio

63

2014/C 421/93

Causa F-95/14: Ricorso proposto il 17 settembre 2014 — ZZ/Banca centrale europea

63

2014/C 421/94

Causa F-121/11: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 31 marzo 2014 — BO/Commissione

64

2014/C 421/95

Causa F-3/13: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 31 marzo 2014 — CK/Commissione

64

2014/C 421/96

Causa F-83/13: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 30 aprile 2014 — Lecolier/Commissione

64

2014/C 421/97

Causa F-105/13: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 7 maggio 2014 — Deweerdt e a./Corte dei Conti

65

2014/C 421/98

Causa F-123/13: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 30 aprile 2014 — Lecolier/Commissione

65

2014/C 421/99

Causa F-2/14: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 7 maggio 2014 — Deweerdt e Lebrun/Corte dei Conti

65

2014/C 421/00

Causa F-18/14: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 30 aprile 2014 — Lecolier/Commissione

65

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

24.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 421/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

2014/C 421/01

Ultima pubblicazione

GU C 409 del 17.11.2014

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 395 del 10.11.2014

GU C 388 del 3.11.2014

GU C 380 del 27.10.2014

GU C 372 del 20.10.2014

GU C 361 del 13.10.2014

GU C 351 del 6.10.2014

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

24.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 421/2


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — «Valimar» OOD/Nachalnik na Mitnitsa Varna

(Causa C-374/12) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Dumping - Funi e cavi di ferro o d’acciaio originari della Federazione russa - Regolamento (CE) n. 384/96 - Articoli 2, paragrafi 8 e 9, e 11, paragrafi 2, 3, 9 e 10 - Riesame intermedio - Riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping - Validità del regolamento (CE) n. 1279/2007 - Determinazione del prezzo all’esportazione sulla base delle vendite a paesi terzi - Attendibilità dei prezzi all’esportazione - Presa in considerazione degli impegni sui prezzi - Mutamento di circostanze - Applicazione di un metodo diverso da quello utilizzato nel corso dell’inchiesta originaria))

2014/C 421/02

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti

Ricorrente:«Valimar» OOD

Convenuto: Nachalnik na Mitnitsa Varna

Dispositivo

Dall’esame delle questioni sollevate non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità del regolamento (CE) n. 1279/2007 del Consiglio, del 30 ottobre 2007, che impone un dazio antidumping definitivo su alcuni tipi di funi e di cavi di ferro o d’acciaio originari della Federazione russa e che abroga le misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di funi e di cavi di ferro o d’acciaio originari della Thailandia e della Turchia.


(1)  GU C 311 del 13.10.2012.


24.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 421/3


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 7 ottobre 2014 — Repubblica federale di Germania/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-399/12) (1)

((Ricorso di annullamento - Azione esterna dell’Unione europea - Articolo 218, paragrafo 9, TFUE - Definizione della posizione da adottare a nome dell’Unione europea in un organo istituito da un accordo internazionale - Accordo internazionale di cui l’Unione europea non è parte - Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) - Nozione di «atti che hanno effetti giuridici» - Raccomandazioni dell’OIV))

2014/C 421/03

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze, B. Beutler e N. Graf Vitzthum, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, E. Ruffer e D. Hadroušek, agenti), Granducato di Lussemburgo (rappresentanti: P. Frantzen, agente), Ungheria (rappresentanti: M. Z. Fehér e K. Szíjjártó, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. Bulterman, B. Koopman e J. Langer, agenti), Repubblica d’Austria (rappresentante: C. Pesendorfer, agente), Repubblica slovacca (rappresentante: B. Ricziová, agente), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentante: J. Holmes, barrister)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: E. Sitbon e J.-P. Hix, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: F. Erlbacher, B. Schima e B. Eggers, agenti)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

3)

La Repubblica ceca, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica slovacca, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché la Commissione europea sopporteranno le spese rispettivamente sostenute.


(1)  GU C 343 del 10.11.2012.


24.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 421/3


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 2 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te 's-Hertogenbosch — Paesi Bassi) — X/Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst

(Causa C-426/12) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2003/96/CE - Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità - Articolo 2, paragrafo 4, lettera b) - Prodotti energetici a uso combinato - Nozione))

2014/C 421/04

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof te 's-Hertogenbosch

Parti

Ricorrente: X

Resistente: Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst

Dispositivo

1)

L’articolo 2, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario di tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, come modificata dalla direttiva 2004/74/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, dev’essere interpretato nel senso che il fatto di utilizzare, da un lato, il carbone come combustibile nel processo di produzione dello zucchero e, dall’altro, il biossido di carbonio generato dalla combustione di tale prodotto energetico ai fini della produzione di fertilizzanti chimici non costituisce un «uso combinato» di detto prodotto energetico, ai sensi della menzionata disposizione.

Per contro, costituisce «uso combinato» il fatto di utilizzare, da un lato, il carbone come combustibile nel processo di produzione dello zucchero e, dall’altro, il biossido di carbonio generato dalla combustione di tale prodotto energetico ai fini dello stesso processo di produzione, qualora sia pacifico che il processo di produzione dello zucchero non può essere realizzato senza l’impiego del biossido di carbonio generato dalla combustione del carbone.

2)

Uno Stato membro può legittimamente accogliere, nella propria normativa nazionale, una portata più restrittiva della nozione di «uso combinato» rispetto a quella rivestita nell’articolo 2, paragrafo 4, lettera b), secondo trattino, della direttiva 2003/96, come modificata dalla direttiva 2004/74, ai fini dell’imposizione di una tassa su prodotti energetici sottratti alla sfera di applicazione della direttiva medesima.


(1)  GU C 399 del 22.12.2012.


24.11.2014   

IT

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C 421/4


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 17 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Almer Beheer BV, Daedalus Holding BV/Van den Dungen Vastgoed BV, Oosterhout II BVBA

(Causa C-441/12) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Diritto delle imprese - Direttiva 2003/71/CE - Articolo 3, paragrafo 1 - Obbligo di pubblicare un prospetto per l’offerta pubblica di strumenti finanziari - Vendita forzata di strumenti finanziari))

2014/C 421/05

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrenti: Almer Beheer BV, Daedalus Holding BV

Convenuti: Van den Dungen Vastgoed BV, Oosterhout II BVBA

Dispositivo

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE, come modificata dalla direttiva 2008/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di pubblicare un prospetto previamente a qualsiasi offerta al pubblico di strumenti finanziari non è applicabile a una vendita forzata di strumenti finanziari, come quella di cui trattasi nel procedimento principale.


(1)  GU C 9 del 12.1.2013.


24.11.2014   

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C 421/5


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado Contencioso-Administrativo — Spagna) — Vueling Airlines S.A./Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia

(Causa C-487/12) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Trasporto aereo - Norme comuni per la prestazione di servizi aerei nell’Unione europea - Regolamento (CE) n. 1008/2008 - Libertà in materia di tariffe - Registrazione dei bagagli - Supplemento di prezzo - Nozione di «tariffa aerea passeggeri» - Tutela dei consumatori - Inflizione di un’ammenda al vettore a causa di una clausola contrattuale abusiva - Norma di diritto nazionale secondo cui il trasporto del passeggero e la registrazione di un bagaglio devono essere compresi nel prezzo di base del biglietto aereo - Compatibilità con il diritto dell’Unione))

2014/C 421/06

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado Contencioso-Administrativo

Parti

Ricorrente: Vueling Airlines S.A.

Convenuto: Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia

Dispositivo

L’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che obbliga i vettori aerei, in tutte le circostanze, a trasportare non solo il passeggero, ma anche i bagagli registrati dello stesso, a condizione che tali bagagli posseggano determinati requisiti relativi in particolare al loro peso, per il prezzo del biglietto aereo e senza che possa essere richiesto alcun supplemento di prezzo per il trasporto di detti bagagli.


(1)  GU C 26 del 26.1.2013.


24.11.2014   

IT

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C 421/5


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tartu Ringkonnakohus — Estonia) — MTÜ Liivimaa Lihaveis/Eesti-Läti programmi 2007-2013 Seirekomitee

(Causa C-562/12) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Fondi strutturali - Regolamenti (CE) nn. 1083/2006 e 1080/2006 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - Programma operativo volto a promuovere la cooperazione territoriale europea tra la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Lettonia - Decisione di diniego di una sovvenzione adottata dal comitato di sorveglianza - Disposizione che prevede la non impugnabilità delle decisioni di tale comitato - Articolo 267 TFUE - Atto adottato da un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Attuazione del diritto dell’Unione - Articolo 47 - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Diritto di accesso alla giustizia - Determinazione dello Stato membro i cui giudici sono competenti a pronunciarsi su un ricorso))

2014/C 421/07

Lingua processuale: l’estone

Giudice del rinvio

Tartu Ringkonnakohus

Parti

Ricorrente: MTÜ Liivimaa Lihaveis

Convenuto: Eesti-Läti programmi 2007-2013 Seirekomitee

con l’intervento di: Eesti Vabariigi Siseministeerium

Dispositivo

1)

L’articolo 263 TFUE dev’essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un programma operativo rientrante nella sfera dei regolamenti (CE) nn. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, e 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999, e volto a promuovere la cooperazione territoriale europea, un ricorso avverso una decisione di un comitato di sorveglianza con la quale è stata respinta una domanda di sovvenzione non rientra nella competenza del Tribunale dell’Unione europea.

2)

L’articolo 267, primo comma, lettera b), TFUE dev’essere interpretato nel senso che una guida del programma adottata da un comitato di sorveglianza nell’ambito di un programma operativo rientrante nella sfera dei regolamenti nn. 1083/2006 nonché 1080/2006 e volto a promuovere la cooperazione territoriale europea tra due Stati membri, come quello di cui al procedimento principale, non costituisce un atto adottato da un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione e, di conseguenza, la Corte di giustizia dell’Unione europea non è competente ad esaminare la validità delle disposizioni di una simile guida.

3)

Il combinato disposto del regolamento n. 1083/2006 e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione di una guida del programma, adottata da un comitato di sorveglianza nell’ambito di un programma operativo stipulato tra due Stati membri e volto a promuovere la cooperazione territoriale europea, la quale non preveda l’impugnabilità dinanzi a un giudice di uno Stato membro di una decisione del comitato di sorveglianza con cui viene respinta una domanda di sovvenzione.


(1)  GU C 38 del 9.2.2013.


24.11.2014   

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C 421/6


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tartu Ringkonnakohus — Estonia) — AS Baltic Agro/Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus

(Causa C-3/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Antidumping - Regolamento (CE) n. 661/2008 - Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia - Condizioni di esenzione - Articolo 3, paragrafo 1 - Primo cliente indipendente nell’Unione - Acquisto di fertilizzanti a base di nitrato di ammonio da parte di una società intermediaria - Svincolo delle merci - Domanda di annullamento delle dichiarazioni doganali - Decisione 2008/577/CE - Codice doganale - Articoli 66 e 220 - Errore - Regolamento (CEE) n. 2454/93 - Articolo 251 - Controllo a posteriori))

2014/C 421/08

Lingua processuale: l'estone

Giudice del rinvio

Tartu Ringkonnakohus

Parti

Ricorrente: AS Baltic Agro

Convenuto: Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus

Dispositivo

1)

L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 661/2008 del Consiglio, dell’8 luglio 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito ad un riesame delle misure in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, e un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, dev’essere interpretato nel senso che una società stabilita in uno Stato membro che abbia acquistato nitrato di ammonio di origine russa con l’intermediazione di un’altra società parimenti stabilita in uno Stato membro, per importarlo nell’Unione europea, non può essere considerata come il primo cliente indipendente nell’Unione europea, ai sensi di tale disposizione, e non può pertanto beneficiare dell’esenzione dal dazio antidumping definitivo istituita dal regolamento n. 661/2008 per detto nitrato di ammonio.

2)

Gli articoli 66 e 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che un’autorità doganale proceda a contabilizzare a posteriori un dazio antidumping quando, come nella fattispecie di cui al procedimento principale, siano state presentate domande di invalidazione delle dichiarazioni doganali in base al rilievo che l’indicazione del destinatario ivi indicato era erronea e detta autorità abbia accettato tali dichiarazioni o abbia svolto un controllo successivamente alla ricezione di dette domande.

3)

L’articolo 66 del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 1791/2006, e l’articolo 251 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 312/2009 della Commissione, del 16 aprile 2009, sono conformi al diritto fondamentale dell’uguaglianza di fronte alla legge sancito dall’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nell’ipotesi in cui, nel contesto della tariffa doganale comune di cui agli articoli 28 TFUE e 31 TFUE, dette disposizioni del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 1791/2006, e del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 312/2009, non consentano di invalidare, su domanda, una dichiarazione doganale erronea concedendo in tal modo il beneficio dell’esenzione dal dazio antidumping al destinatario che avrebbe potuto avvalersene se tale errore non si fosse verificato.


(1)  GU C 63 del 2.3.2013.


24.11.2014   

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C 421/7


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 17 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Förvaltningsrätten i Stockholm — Svezia) — Skandia America Corporation (USA), filial Sverige/Skatteverket

(Causa C-7/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Gruppo IVA - Fatturazione interna per i servizi forniti da una società principale, con sede in un paese terzo, alla propria succursale, appartenente ad un gruppo IVA in uno Stato membro - Imponibilità dei servizi forniti))

2014/C 421/09

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Förvaltningsrätten i Stockholm

Parti

Ricorrente: Skandia America Corporation (USA), filial Sverige

Resistente: Skatteverket

Dispositivo

1)

Gli articoli 2, paragrafo 1, 9 e 11 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che le prestazioni di servizi fornite da uno stabilimento principale stabilito in un paese terzo alla propria succursale stabilita in uno Stato membro costituiscono operazioni imponibili quando la succursale appartenga ad un gruppo di soggetti che possono essere considerati quali soggetto passivo unico ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

2)

Gli articoli 56, 193 e 196 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, in cui lo stabilimento principale di una società situata in un paese terzo fornisce servizi a titolo oneroso ad una succursale della società medesima stabilita in uno Stato membro ed in cui la succursale stessa appartiene ad un gruppo di soggetti che possono essere considerati quali soggetto passivo unico ai fini dell’imposta sul valore aggiunto nello Stato membro medesimo, è il gruppo stesso, in quanto beneficiario di detti servizi, ad essere debitore dell’imposta sul valore aggiunto applicabile.


(1)  GU C 55 del 23.2.2013.


24.11.2014   

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C 421/8


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Martin Grund/Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

(Causa C-47/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Politica agricola comune - Norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto - Regime di pagamento unico - Nozione di «pascolo permanente» - Terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio non compreso nell’avvicendamento delle colture dell’azienda per almeno cinque anni - Terreno arato sul quale, durante tale periodo, viene seminata una pianta erbacea da foraggio diversa da quella precedentemente prodotta su tale terreno))

2014/C 421/10

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Martin Grund

Convenuto: Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

Dispositivo

La definizione di «pascolo permanente», di cui all’articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano i terreni agricoli utilizzati alla data attuale e da almeno cinque anni per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, anche se durante tale periodo tali terreni sono stati arati e seminati con una varietà di pianta erbacea da foraggio diversa da quella che vi era coltivata in precedenza.


(1)  GU C 108 del 13.4.2013.


24.11.2014   

IT

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C 421/9


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 2 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Germania) — U/Stadt Karlsruhe

(Causa C-101/13) (1)

((Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Regolamento (CE) n. 2252/2004 - Documento 9303 dell’Organizzazione internazionale per l’aviazione civile (ICAO), prima parte - Norme minime di sicurezza dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri - Passaporto leggibile a macchina - Indicazione del cognome alla nascita sulla pagina dei dati anagrafici del passaporto - Presentazione del nome senza rischio di confusione))

2014/C 421/11

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

Parti

Ricorrente: U

Convenuta: Stadt Karlsruhe

Dispositivo

1)

L’allegato al regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri, come modificato dal regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, deve essere interpretato nel senso che esso richiede che la pagina dei dati anagrafici leggibile a macchina dei passaporti rilasciati dagli Stati membri soddisfi tutti i requisiti obbligatori previsti dal documento 9303, prima parte, dell’Organizzazione internazionale per l’aviazione civile (ICAO).

2)

L’allegato al regolamento n. 2252/2004, come modificato dal regolamento n. 444/2009, in combinato disposto con il documento 9303, prima parte, dell’Organizzazione internazionale per l’aviazione civile, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, quando la normativa di uno Stato membro prevede che il nome di una persona sia formato dai relativi nomi e cognome, tale Stato possa tuttavia inserire il cognome alla nascita nella casella 06 della pagina dei dati anagrafici leggibile a macchina del passaporto come identificatore primario o nella casella 07 di tale pagina come identificatore secondario, oppure in una casella unica formata da dette caselle 06 e 07.

3)

L’allegato al regolamento n. 2252/2004, come modificato dal regolamento n. 444/2009, in combinato disposto con le disposizioni del documento 9303, prima parte, sezione IV, punto 8.6, dell’Organizzazione internazionale per l’aviazione civile, deve essere interpretato nel senso che, quando la normativa di uno Stato membro prevede che il nome di una persona sia formato dai relativi nomi e cognome, esso osta a che tale Stato possa riportare nella casella 13 della pagina dei dati anagrafici leggibile a macchina del passaporto il cognome alla nascita come dato anagrafico facoltativo.

4)

L’allegato al regolamento n. 2252/2004, come modificato dal regolamento n. 444/2009, in combinato disposto con le disposizioni del documento 9303, prima parte, dell’Organizzazione internazionale per l’aviazione civile, deve essere interpretato, alla luce dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nel senso che, qualora la normativa di uno Stato membro preveda che il nome di una persona sia formato dai relativi nomi e cognome, se tale Stato sceglie tuttavia di far figurare il cognome alla nascita del titolare del passaporto nelle caselle 06 e/o 07 della pagina dei dati anagrafici leggibile a macchina del passaporto, esso deve indicare con chiarezza, nella designazione di tali caselle, che vi è riportato il cognome alla nascita.


(1)  GU C 156 dell’1.6.2013.


24.11.2014   

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C 421/10


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 ottobre 2014 — Guido Strack/Commissione europea

(Causa C-127/13 P) (1)

((Impugnazione - Diritto al contraddittorio - Diritto al giudice naturale - Accesso ai documenti delle istituzioni - Diniego parziale di accesso ai documenti di cui trattasi opposto al ricorrente - Decisione iniziale di diniego - Formazione di una decisione implicita di diniego - Sostituzione di una decisione implicita di diniego con decisioni esplicite - Interesse ad agire dopo l’adozione delle decisioni esplicite di diniego - Eccezioni all’accesso ai documenti - Salvaguardia dell’interesse ad una buona amministrazione - Protezione dei dati personali e degli interessi commerciali))

2014/C 421/12

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Guido Strack (rappresentante: H. Tettenborn, Rechtanswalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: B. Conte e P. Costa de Oliveira, agenti)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea Strack/Commissione (T-392/07, EU:T:2013:8) è annullata in quanto, in tale sentenza, il suddetto Tribunale ha annullato la decisione della Commissione europea del 24 luglio 2007.

2)

L’impugnazione incidentale è respinta quanto al resto.

3)

L’impugnazione è respinta.

4)

Il ricorso di annullamento è respinto nella parte in cui è diretto contro la decisione della Commissione europea che ha negato l’accesso all’estratto del registro concernente le decisioni di rigetto delle domande confermative di accesso ai documenti.

5)

Il sig. Guido Strack sopporta le proprie spese attinenti al presente grado del giudizio e un terzo delle spese sostenute dalla Commissione europea.

6)

La Commissione europea sopporta due terzi delle proprie spese inerenti al presente procedimento.

7)

Le spese connesse al procedimento di primo grado sfociato nella sentenza Strack/Commissione (T-392/07, EU:T:2013:8) sono sopportate secondo le modalità determinate al punto 7 del dispositivo di quest’ultima.


(1)  GU C 147 del 25.5.2013.


24.11.2014   

IT

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C 421/10


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Hauck GmbH & Co. KG/Stokke A/S e a.

(Causa C-205/13) (1)

((Marchi - Direttiva 89/104/CEE - Articolo 3, paragrafo 1, lettera e) - Diniego o nullità della registrazione - Marchio tridimensionale - Sedia da bambino regolabile «Tripp Trapp» - Segno costituito esclusivamente dalla forma imposta dalla natura del prodotto - Segno costituito dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto))

2014/C 421/13

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Hauck GmbH & Co. KG

Convenuti: Stokke A/S, Stokke Nederland BV, Peter Opsvik, Peter Opsvik A/S

Dispositivo

1)

L’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), primo trattino, della prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, deve essere interpretato nel senso che l’impedimento alla registrazione previsto da tale disposizione può applicarsi a un segno costituito esclusivamente dalla forma di un prodotto che presenti una o più caratteristiche di utilizzo essenziali e inerenti alla funzione o alle funzioni generiche di tale prodotto, che il consumatore può eventualmente ricercare nei prodotti dei concorrenti.

2)

L’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), terzo trattino, della prima direttiva 89/104 deve essere interpretato nel senso che l’impedimento alla registrazione previsto da tale disposizione può applicarsi a un segno costituito esclusivamente dalla forma di un prodotto avente varie caratteristiche che possono conferirgli differenti valori sostanziali. La percezione della forma del prodotto da parte del pubblico di riferimento costituisce solo uno degli elementi di valutazione per determinare l’applicabilità dell’impedimento di cui trattasi.

3)

L’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della prima direttiva 89/104 deve essere interpretato nel senso che gli impedimenti alla registrazione di cui al primo e al terzo trattino di tale disposizione non possono applicarsi in maniera combinata.


(1)  GU C 189 del 29.6.2013.


24.11.2014   

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C 421/11


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 17 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Commerz Nederland NV/Havenbedrijf Rotterdam NV

(Causa C-242/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Concorrenza - Aiuti di Stato - Articolo 107, paragrafo 1, TFUE - Nozione d’aiuto - Garanzie prestate da un’impresa pubblica a una banca ai fini della concessione di crediti a terzi mutuatari - Garanzie prestate deliberatamente dal direttore di tale impresa pubblica in violazione delle disposizioni statutarie di quest’ultima - Presunzione di opposizione dell’ente pubblico proprietario di detta impresa - Imputabilità delle garanzie allo Stato))

2014/C 421/14

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Commerz Nederland NV

Convenuta: Havenbedrijf Rotterdam NV

Dispositivo

L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE dev’essere interpretato nel senso che, per determinare se le garanzie prestate da un’impresa pubblica siano o meno imputabili all’autorità pubblica che la controlla, assumono rilevanza, unitamente all’insieme degli indizi risultanti dalle circostanze del procedimento principale e dal contesto nel quale dette garanzie sono intervenute, le circostanze secondo cui, da un lato, l’amministratore unico della suddetta impresa, il quale ha concesso tali garanzie, ha agito irregolarmente, ha deliberatamente mantenuto segreta la loro concessione e ha violato lo statuto della sua impresa e, dall’altro, tale autorità pubblica si sarebbe opposta alla prestazione di dette garanzie se ne fosse stata informata. Tali circostanze tuttavia non sono di per sé sole idonee ad escludere, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, una siffatta imputabilità.


(1)  GU C 207 del 20.7.2013.


24.11.2014   

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C 421/12


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 2 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof te beroep te Brussel — Belgio) — Orgacom BVBA/Vlamse Landmaatschappij

(Causa C-254/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Tasse di effetto equivalente a un dazio doganale - Imposizioni interne - Prelievo all’importazione di effluenti di allevamento importati nella Regione fiamminga - Articoli 30 TFUE e 110 TFUE - Prelievo dovuto dall’importatore - Prelievi differenti a seconda che gli effluenti di allevamento siano importati o siano originari della Regione fiamminga))

2014/C 421/15

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hof te beroep te Brussel

Parti

Ricorrente: Orgacom BVBA

Convenuta: Vlamse Landmaatschappij

Dispositivo

L’articolo 30 TFUE osta a un dazio, come quello di cui all’articolo 21, paragrafo 5, del decreto della Regione fiamminga del 23 gennaio 1991, sulla tutela dell’ambiente dall’inquinamento provocato dai concimi, come modificato dal decreto del 28 marzo 2003, che è applicabile soltanto alle importazioni nella Regione fiamminga di eccedenze di effluenti di allevamento e di altri concimi, che è dovuto dall’importatore, mentre la tassa sulle eccedenze di concimi prodotti all’interno del territorio fiammingo è dovuta dal produttore, e che è calcolato secondo modalità diverse da quelle che disciplinano il calcolo di quest’ultima tassa. Al riguardo, è irrilevante che lo Stato membro dal quale le eccedenze di effluenti sono importate nella Regione fiamminga applichi una riduzione della tassazione in caso di esportazione di tali eccedenze verso altri Stati membri.


(1)  GU C 207 del 20.7.2013.


24.11.2014   

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C 421/13


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 18 settembre 2014 — Società italiana Calzature SpA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Vicini SpA

(Cause riunite C-308/13 P e C-309/13 P) (1)

((Impugnazioni - Marchi comunitari - Regolamento (CE) n. 40/94 - Registrazione dei marchi figurativi contenenti gli elementi denominativi «GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN» e «BY GIUSEPPE ZANOTTI» - Opposizione del titolare dei marchi denominativo e figurativo, comunitario e nazionale, contenenti l’elemento denominativo «ZANOTTI» - Rigetto dell’opposizione da parte della commissione di ricorso))

2014/C 421/16

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Società italiana Calzature SpA (rappresentanti: A. Rapisardi e C. Ginevra, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente), Vicini SpA (rappresentanti: M. Franzosi e C. Giorgetti, avvocati)

Dispositivo

1)

Le impugnazioni sono respinte.

2)

La Società Italiana Calzature SpA è condannata alle spese.


(1)  GU C 233 del 10.8.2013.


24.11.2014   

IT

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C 421/13


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Cruz & Companhia Lda/Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP)

(Causa C-341/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Tutela degli interessi finanziari dell’Unione - Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 - Articolo 3 - Perseguimento delle irregolarità - Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) - Recupero di restituzioni all’esportazione indebitamente percepite - Termine di prescrizione - Applicazione di un termine di prescrizione nazionale più lungo - Termine di prescrizione di diritto comune - Misure e sanzioni amministrative))

2014/C 421/17

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti

Ricorrente: Cruz & Companhia Lda

Convenuto: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP)

Dispositivo

1)

L’articolo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, deve essere interpretato nel senso che esso si applica alle azioni giudiziarie intraprese dalle autorità nazionali nei confronti dei beneficiari di aiuti dell’Unione in seguito ad irregolarità constatate dall’organismo nazionale incaricato del pagamento delle restituzioni all’esportazione nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

2)

Il termine di prescrizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 2988/95 si applica non soltanto al perseguimento di irregolarità che portano all’imposizione di sanzioni amministrative, a norma dell’articolo 5 di tale regolamento, ma anche alle azioni giudiziarie che conducono all’adozione di misure amministrative, ai sensi dell’articolo 4 di detto regolamento. Sebbene l’articolo 3, paragrafo 3, del medesimo regolamento consenta agli Stati membri di applicare termini di prescrizione più lunghi di quelli di quattro o tre anni previsti al paragrafo 1, primo comma, dello stesso articolo, risultanti da disposizioni di diritto comune anteriori alla data di adozione di detto regolamento, l’applicazione di un termine di prescrizione ventennale va oltre quanto è necessario per raggiungere l’obiettivo di tutela degli interessi finanziari dell’Unione.


(1)  GU C 260 del 7.9.2013.


24.11.2014   

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C 421/14


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 1o ottobre 2014 — Consiglio dell'Unione europea/Alumina d.o.o., Commissione europea

(Causa C-393/13 P) (1)

((Impugnazione - Dumping - Regolamento di esecuzione (UE) n. 464/2011 - Importazione di polvere di zeolite A originaria della Bosnia-Erzegovina - Regolamento (CE) n. 1225/2009 - Articolo 2 - Determinazione del valore normale - Nozione di «normali operazioni commerciali»))

2014/C 421/18

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente, assistito inizialmente da G. Berrisch, successivamente da D. Gerardin, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Alumina d.o.o. (rappresentanti: J.-F. Bellis e B. Servais, avvocati), Commissione europea

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.


(1)  GU C 274 del 21.9.2013.


24.11.2014   

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C 421/14


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 1o ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regno Unito) — E/B

(Causa C-436/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Articoli 8, 12 e 15 - Competenza in materia di responsabilità genitoriale - Procedura relativa all’affidamento del minore residente abitualmente nello Stato membro di residenza della madre - Proroga della competenza a favore di un giudice dello Stato membro di residenza del padre - Portata))

2014/C 421/19

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parti

Ricorrente: E

Convenuto: B

Dispositivo

La competenza in materia di responsabilità genitoriale, prorogata in forza dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, a favore di un giudice di uno Stato membro investito del procedimento di concerto dai titolari della responsabilità genitoriale, viene meno con la pronuncia di una decisione definitiva nel contesto di tale procedimento.


(1)  GU C 298 del 12.10.2013.


24.11.2014   

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C 421/15


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Société Fonderie 2A/Ministre de l'Économie et des Finances

(Causa C-446/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Sesta direttiva IVA - Articolo 8, paragrafo 1, lettera a) - Determinazione del luogo di una cessione di beni - Fornitore stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito l’acquirente - Trasformazione del bene nello Stato membro in cui è stabilito l’acquirente))

2014/C 421/20

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Société Fonderie 2A

Convenuto: Ministre de l'Économie et des Finances

Dispositivo

L’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 95/7/CE del Consiglio, del 10 aprile 1995, deve essere interpretato nel senso che il luogo della cessione di un bene, venduto da una società stabilita in uno Stato membro ad un acquirente stabilito in un altro Stato membro, e sul quale il venditore ha fatto realizzare, ad opera di un prestatore stabilito in quest’altro Stato membro, lavori di rifinitura volti a rendere tale bene atto alla cessione, prima di farlo spedire dal suddetto prestatore a destinazione dell’acquirente, deve reputarsi situato nello Stato membro in cui quest’ultimo è stabilito.


(1)  GU C 304 del 19.10.2013.


24.11.2014   

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C 421/15


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 2 ottobre 2014 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-478/13) (1)

((Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2001/18/CE - Emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) - Immissione in commercio - Articolo 31, paragrafo 3, lettera b) - Localizzazione degli OGM coltivati - Obbligo di informare le autorità competenti - Obbligo di istituire un registro pubblico - Leale cooperazione))

2014/C 421/21

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Bianchi e M. Owsiany-Hornung, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

Dispositivo

1)

La Repubblica di Polonia, non avendo introdotto un obbligo di informare le competenti autorità polacche circa la localizzazione degli organismi geneticamente modificati coltivati in conformità alla parte C della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, non avendo istituito un registro per tale localizzazione e non avendo reso pubbliche le informazioni ad essa relative, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 31, paragrafo 3, lettera b), di tale direttiva.

2)

La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.


(1)  GU C 336 del 16.11.2013.


24.11.2014   

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C 421/16


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 2 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België — Belgio) — Vlaams Gewest/Heidi van Den Broeck

(Causa C-525/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Politica agricola comune - Regolamento (CE) n. 2419/2001 - Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti - Domanda di aiuto per superficie - Articolo 33 - Sanzioni - Irregolarità commesse intenzionalmente))

2014/C 421/22

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hof van Cassatie van België

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Vlaams Gewest

Convenuta: Heidi van Den Broeck

Dispositivo

L’articolo 33, primo comma, del regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione, dell’11 dicembre 2001, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, come modificato dal regolamento (CE) n. 118/2004 della Commissione, del 23 gennaio 2004, deve essere interpretato nel senso che, in caso di irregolarità intenzionale accertata nell’ambito di una domanda di aiuto per superficie, l’imprenditore è privato della totalità degli aiuti cui avrebbe avuto diritto nel quadro del regime di aiuti al quale si riferisce tale domanda e al quale era ammissibile il gruppo di colture interessato da detta irregolarità.


(1)  GU C 377 del 21.12.2013.


24.11.2014   

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C 421/17


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 18 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vergabekammer Arnsberg — Germania) — Bundesdruckerei GmbH/Stadt Dortmund

(Causa C-549/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 56 TFUE - Libera prestazione dei servizi - Restrizioni - Direttiva 96/71/CE - Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi - Normativa nazionale che impone agli offerenti e ai loro subappaltatori di impegnarsi a versare al personale che esegue le prestazioni oggetto dell’appalto un salario minimo - Subappaltatore stabilito in un altro Stato membro))

2014/C 421/23

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Vergabekammer Arnsberg

Parti

Ricorrente: Bundesdruckerei GmbH

Convenuta: Stadt Dortmund

Dispositivo

In una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nella quale un offerente intende eseguire un appalto pubblico avvalendosi esclusivamente di lavoratori impiegati da un subappaltatore stabilito in uno Stato membro diverso da quello a cui appartiene l’amministrazione aggiudicatrice, l’articolo 56 TFUE osta all’applicazione di una normativa dello Stato membro a cui appartiene tale amministrazione aggiudicatrice che obblighi detto subappaltatore a versare ai lavoratori in parola un salario minimo fissato da tale normativa.


(1)  GU C 24 del 25.1.2014.


24.11.2014   

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C 421/17


Impugnazione proposta il 18 settembre 2013 dalla Page Protective Services Ltd avverso l’ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 9 luglio 2013, causa T-221/13, Page Protective Services Ltd/Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)

(Causa C-501/13 P)

2014/C 421/24

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Page Protective Services Ltd (rappresentanti: J.-P. Hordies, avvocato, assistito da E. Lock, solicitor)

Altra parte nel procedimento: Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)

Con ordinanza del 2 ottobre 2014, la Corte (Sesta Sezione) ha respinto l’impugnazione e ha condannato la Page Protective Services Ltd a sopportare le sue spese.


24.11.2014   

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C 421/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia (Italia) il 21 maggio 2014 — Vittoria De Bellis e a./Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP)

(Causa C-246/14)

2014/C 421/25

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale Per la Regione Puglia

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Vittoria De Bellis, Diana Perrone, Cesaria Antonia Villani

Convenuto: Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP)

Con ordinanza del 15 ottobre 2014, la Corte di giustizia (Quinta Sezione) ha dichiarato la che è manifestamente incompetente a rispondere alle questioni sottopostele.


24.11.2014   

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C 421/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Rüsselsheim (Germania) l’8 agosto 2014 — Dorothea Eckert e Karl-Heinz Dallner/Condor Flugdienst GmbH

(Causa C-380/14)

2014/C 421/26

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Rüsselsheim

Parti

Ricorrenti: Dorothea Eckert e Karl-Heinz Dallner

Convenuta: Condor Flugdienst GmbH

Questioni pregiudiziali

La causa è stata cancellata da ruolo con ordinanza della Corte del 9 settembre 2014.


24.11.2014   

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C 421/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal du travail de Bruxelles (Belgio) il 28 agosto 2014 — Aliny Wojciechowski/Office national des pensions (O.N.P.)

(Causa C-408/14)

2014/C 421/27

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal du travail de Bruxelles

Parti

Ricorrente: Aliny Wojciechowski

Convenuto: Office national des pensions (O.N.P.)

Questioni pregiudiziali

Se il principio di leale cooperazione e l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, da una parte, l’articolo 34, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, dall’altra, ostino a che uno Stato membro riduca, oppure neghi, una pensione di vecchiaia dovuta ad un lavoratore dipendente in forza delle prestazioni compiute in conformità alla normativa di tale Stato, qualora il totale degli anni di carriera compiuti in detto Stato membro e nell’ambito delle istituzioni europee superi l’unità di carriera di 45 anni prevista dall’articolo 10 bis del regio decreto n. 50 del 24 ottobre 1967, relativo alle pensioni di vecchiaia e di reversibilità dei lavoratori dipendenti.


24.11.2014   

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C 421/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander (Spagna) il 10 settembre 2014 — Banco Primus, S.A./Jesús Gutiérrez García

(Causa C-421/14)

2014/C 421/28

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander

Parti

Ricorrente: Banco Primus, S.A.

Convenuto: Jesús Gutiérrez García

Questioni pregiudiziali

Prima questione:

1)

Se la disposizione Transitoria 4a della legge 1/2013 debba essere interpretata nel senso che essa non può costituire un ostacolo alla tutela del consumatore.

2)

Se, ai sensi della direttiva 93/13/CEE (1) del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e, segnatamente, dei suoi articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, al fine di assicurare la tutela dei consumatori ed utenti in conformità dei principi di equivalenza ed effettività, al consumatore sia consentito denunciare la presenza di clausole abusive oltre il tempo previsto dalla disposizione nazionale per effettuare tale denuncia, in modo che il giudice nazionale invalidi tali clausole.

3)

Se, ai sensi della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e, segnatamente, dei suoi articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, al fine di assicurare la tutela dei consumatori ed utenti in conformità dei principi di equivalenza ed effettività il giudice nazionale debba rilevare d’ufficio l’esistenza di una clausola abusiva, traendo le opportune conseguenze, anche quando abbia previamente deciso in senso contrario o abbia negato tale valutazione con decisione definitiva conformemente alla disposizione di diritto processuale interno.

Seconda questione:

4)

Secondo quali criteri il rapporto qualità/prezzo possa influire sul controllo di abusività dei termini non sostanziali del contratto. Se al momento di eseguire tale controllo indiretto su detti termini, sia pertinente tenere conto dei limiti legali ai prezzi imposti dalle norme nazionali. Se possa accadere che talune pattuizioni, valide se considerate in astratto, perdano validità in seguito alla considerazione che il prezzo dell’operazione risulta molto elevato rispetto al normale prezzo di mercato.

Terza questione:

5)

Se ai fini dell’articolo 4 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, sia possibile tenere conto delle circostanze successive alla conclusione del contratto qualora l’analisi della disposizione nazionale porti a concludere in tal senso.

Quarta questione:

6)

Se l’articolo 693, paragrafo 2 della LEC, modificato dalla legge 1/2013, debba interpretarsi nel senso che esso non può ostacolare la tutela dell’interesse del consumatore.

7)

Se, ai sensi della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e, segnatamente, dei suoi articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, al fine di assicurare la tutela dei consumatori ed utenti in conformità dei principi di equivalenza e di effettività, quando un giudice nazionale accerti la sussistenza di una clausola abusiva relativa all’esigibilità anticipata debba considerarla non apposta e trarne le relative conseguenze, anche allorché il professionista abbia atteso il decorrere del periodo minimo previsto dalla norma nazionale.


(1)  GU L 95, pag. 29.


24.11.2014   

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C 421/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona (Spagna) il 12 settembre 2014 — Christian Pujante Rivera/Gestora Clubs Dir, S.L. e Fondo de Garantia Salarial

(Causa C-422/14)

2014/C 421/29

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona

Parti

Ricorrente: Christian Pujante Rivera

Convenuti: Gestora Clubs Dir, S.L. e Fondo de Garantia Salarial

Questioni pregiudiziali

1)

Se, ove si ritenesse che i lavoratori temporanei i cui contratti sono cessati per scadenza regolare del termine convenuto esulino dall’ambito di applicazione e di tutela della direttiva 98/59 (1), relativa ai licenziamenti collettivi, conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della stessa (questione pregiudiziale pendente dinanzi alla Corte nella causa C-392/13), sia compatibile con la finalità della direttiva che essi siano invece computati ai fini della determinazione del numero di lavoratori «abitualmente» impiegati nel luogo di lavoro (o impresa, in Spagna), numero finalizzato al calcolo della soglia numerica del licenziamento collettivo (10 % o 30 lavoratori) di cui all’articolo 1, lettera a), punto i), della direttiva.

2)

Se, posto che l’obbligo di «assimilazione» delle «cessazioni» ai «licenziamenti», previsto al secondo comma della lettera b) dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 98/59 ha luogo «purché i licenziamenti siano almeno cinque», tale condizione debba interpretarsi nel senso che si riferisce ai «licenziamenti» effettuati o realizzati precedentemente dal datore di lavoro, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva, e non al numero minimo di «cessazioni assimilabili».

3)

Se la nozione di «cessazioni del contratto di lavoro verificatesi per iniziativa del datore di lavoro per una o più ragioni non inerenti alla persona del lavoratore», di cui all’ultimo comma dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 98/59, comprenda la cessazione contrattuale concordata tra il datore di lavoro e il lavoratore che, pur derivando da un’iniziativa del lavoratore, è dovuta ad una precedente modifica di condizioni di lavoro per iniziativa del datore a causa di una crisi aziendale e rispetto alla quale, infine, è riconosciuta un’indennità di importo equivalente al licenziamento illegittimo.


(1)  Direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi GU L 225, pag. 16.


24.11.2014   

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C 421/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Lettonia) il 18 settembre 2014 — Valsts ieņēmumu dienests/SIA «Veloserviss»

(Causa C-427/14)

2014/C 421/30

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa

Parti

Ricorrente: Valsts ieņēmumu dienests

Convenuta: SIA «Veloserviss»

Questioni pregiudiziali

 

Se l’articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92 (1) del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, debba essere interpretato nel senso che il principio del legittimo affidamento limita la possibilità di effettuare nuovamente un controllo a posteriori e il riesame dei risultati di un primo controllo a posteriori.

 

Se il diritto nazionale di uno Stato membro possa stabilire il procedimento di realizzazione dei controlli a posteriori previsto dall’articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, e i limiti del riesame dei risultati dei controlli.

 

Se l’articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, debba essere interpretato nel senso che una legge nazionale può prevedere limiti al riesame dei risultati di un primo controllo a posteriori, qualora emerga che la normativa doganale è stata applicata sulla base di informazioni inesatte e incomplete, circostanza che non era nota al momento di adottare la decisione sul primo controllo a posteriori.


(1)  GU L 302, pag. 1.


24.11.2014   

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C 421/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) il 18 settembre 2014 — AS Air Baltic Corporation/Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

(Causa C-429/14)

2014/C 421/31

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parti

Ricorrente: AS Air Baltic Corporation

Resistente: Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 19, 22 e 29 della convenzione di Montreal vadano intesi ed interpretati nel senso che un vettore aereo è responsabile nei confronti di terzi, tra cui il datore di lavoro dei passeggeri, persona giuridica con cui è stato concluso un contratto di trasporto internazionale di passeggeri, del danno derivante dal ritardo di un volo, a causa del quale il ricorrente (datore di lavoro) ha sostenuto spese supplementari connesse al ritardo (ad esempio: pagamento delle spese di viaggio).

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione, se l’articolo 29 della convenzione di Montreal vada inteso ed interpretato nel senso che tali terzi sono legittimati ad agire in giudizio nei confronti del vettore aereo invocando basi giuridiche diverse, ad esempio, invocando il diritto nazionale.


24.11.2014   

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C 421/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Lettonia) il 19 settembre 2014 — Valsts ieņēmumu dienests/Artūrs Stretinskis

(Causa C-430/14)

2014/C 421/32

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa

Parti

Ricorrente in cassazione: Valsts ieņēmumu dienests

Altra parte nel procedimento in cassazione: Artūrs Stretinskis

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 143, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. 2454/93 (1) della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 (2) del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, debba essere interpretato nel senso che non si riferisce solo a situazioni in cui le parti della transazione siano unicamente persone fisiche, bensì anche a situazioni in cui esiste una relazione familiare o di parentela tra un dirigente di una dalle parti (persona giuridica) e l’altra parte della transazione (persona fisica) o un dirigente di tale parte (nel caso in cui sia una persona giuridica).

2)

Nel caso di risposta affermativa, se l’organo giurisdizionale investito della causa debba procedere ad un esame approfondito delle circostanze del caso per quanto attiene alla reale influenza della persona fisica di cui si tratta sulla persona giuridica.


(1)  GU L 253, pag. 1.

(2)  GU L 302, pag. 1.


24.11.2014   

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C 421/22


Impugnazione proposta il 23 settembre 2014 dalla National Iranian Oil Company avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 luglio 2014, causa T-578/12, National Iranian Oil Company/Consiglio

(Causa C-440/14 P)

2014/C 421/33

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: National Iranian Oil Company (rappresentante: J.-M. Thouvenin, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare la sentenza pronunciata il 16 luglio 2014 dal Tribunale dell’Unione europea (Settima Sezione), nella causa T-578/12;

accogliere le domande della ricorrente da essa formulate dinanzi al Tribunale dell’Unione europea;

condannare il convenuto alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente solleva sei censure nei confronti della sentenza del Tribunale pronunciata il 16 luglio 2014.

Con il primo motivo di annullamento, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto al punto 43 della sentenza impugnata, avendo dichiarato che, facendo riferimento all’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 267/2012 (1), si deve considerare che il regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 (2) del Consiglio abbia espressamente indicato che il proprio fondamento giuridico è costituito da tale articolo 46, paragrafo 2. Il fondamento giuridico, infatti, dovrebbe prescrivere la forma giuridica che deve rivestire il provvedimento basato su di esso, mentre l’articolo 46, paragrafo 2, non prescriverebbe alcuna forma giuridica.

Con il secondo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto ai punti da 54 a 56 della sentenza impugnata, che si possono sintetizzare nell’affermazione che «dall’articolo 215, paragrafo 2, non deriva che le misure restrittive individuali adottate nei confronti di persone fisiche o giuridiche, di gruppi o di entità non statali, debbano essere adottate secondo la procedura prevista dall’articolo 215, paragrafo 1, TFUE». Da un lato, l’articolo 215, paragrafo 1, unica disposizione del TFUE dedicata alle misure restrittive, affermerebbe in modo chiaro che la procedura applicabile per tale tipologia di misure è quella che esso stesso prevede, senza prevederne altre. Dall’altro lato, l’articolo 291 TFUE sarebbe incompatibile con l’articolo 215, paragrafo 2, TFUE. In subordine, infine, l’articolo 291, paragrafo 2, TFUE, non può essere considerato idoneo a fornire al Consiglio un fondamento giuridico complementare rispetto a quello costituito dall’articolo 215, paragrafo 2, TFUE, per l’adozione di misure restrittive.

Con il terzo motivo, presentato in via subordinata, nel caso in cui venga stabilito che il ricorso all’articolo 291, paragrafo 2, TFUE, quale fondamento per l’adozione di misure restrittive individuali, sia giuridicamente ammissibile nell’ambito di una politica di adozione di misure restrittive inizialmente fondate sull’articolo 215 TFUE, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’affermare, in sostanza, ai punti da 74 a 83 della propria sentenza, che il Consiglio dell’Unione ha, secondo la formulazione dell’articolo 291, paragrafo 2, «debitamente motivato», nel caso di specie, il ricorso a tale procedimento derogatorio. Da un lato, una tale esigenza di motivazione non potrebbe essere soddisfatta da una motivazione non esplicita. Dall’altro lato, anche volendo supporre che una motivazione implicita possa soddisfare tale esigenza, quest’ultima non avrebbe tuttavia trovato risposta nel caso di specie, ed il Tribunale avrebbe pertanto interpretato i testi di cui trattasi in modo errato.

Con il quarto motivo, presentato in via subordinata, nel caso in cui venga giudicato che il ricorso all’articolo 291, paragrafo 2, TFUE, quale fondamento per l’adozione di misure restrittive individuali, è giuridicamente ammissibile nell’ambito di una politica di adozione di misure restrittive fondate sull’articolo 215 TFUE, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare, al punto 86 della propria sentenza, che l’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento n. 267/2012, «riserva al Consiglio la competenza di dare esecuzione alle disposizioni dell’articolo 23, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento», ritenendo tale circostanza sufficiente a soddisfare l’obbligo di motivazione relativo all’indicazione del fondamento giuridico di tale disposizione, che sarebbe costituito dall’articolo 291, paragrafo 2, TFUE. Secondo la ricorrente, il Tribunale sarebbe giunto a tale conclusione attraverso un’interpretazione giuridicamente errata dell’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento n. 267/2012.

Con il quinto motivo, presentato in via subordinata, nel caso in cui venga giudicato che il ricorso all’articolo 291, paragrafo 2, quale fondamento per l’adozione di misure restrittive individuali, è giuridicamente ammissibile nell’ambito di una politica di adozione di misure restrittive fondate sull’articolo 215 TFUE, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha errato, al punto 87 della propria sentenza, nel considerare che il dovere di motivazione degli atti giuridici dell’Unione non obbligava il Consiglio ad indicare esplicitamente che il regolamento (UE) n. 267/2012, per quanto riguarda il fondamento giuridico del proprio articolo 46, paragrafo 2, era basato sull’articolo 291, paragrafo 2, TFUE.

Con il sesto motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto al punto 115 della propria sentenza, statuendo che il criterio previsto all’articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 267/2012 (il criterio controverso) è conforme ai principi dello Stato di diritto e, più in generale, al diritto dell’Unione europea, in quanto non è «arbitrario o discrezionale» e, al punto 123 della propria sentenza, che «il criterio controverso limita il potere discrezionale del Consiglio, stabilendo criteri oggettivi, e garantisce il grado di prevedibilità richiesto dal diritto dell’Unione». Il Tribunale avrebbe inoltre violato i diritti della difesa della ricorrente. La ricorrente sottolinea innanzitutto che il Tribunale ha potuto dichiarare il criterio controverso conforme al diritto dell’Unione soltanto in seguito ad una sua riscrittura, mentre occorreva valutarne la legittimità così come era formulato nel regolamento. Essa osserva in seguito che il fatto che il Tribunale abbia riscritto il criterio controverso al fine di dichiararne la legittimità è lesivo dei suoi diritti della difesa in quanto la priva del diritto di basarsi sul detto testo riscritto per organizzare la propria difesa, non conoscendo la portata di tale riscrittura al momento di sviluppare tale difesa, mentre il testo le è stato comunque opposto. Infine, la ricorrente sottolinea la mancanza di coerenza nel ragionamento del Tribunale, dal quale deriva il mancato rispetto del suo obbligo di motivazione.


(1)  Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 16).


24.11.2014   

IT

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C 421/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Højesteret (Danimarca) il 24 settembre 2014 — DI per conto della Ajos A/S/Eredi di Karsten Eigil Rasmussen

(Causa C-441/14)

2014/C 421/34

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Højesteret

Parti

Ricorrente: DI [Dansk Industri], per conto della Ajos A/S

Resistente: Eredi di Karsten Eigil Rasmussen

Questioni pregiudiziali

1)

Se il principio generale di diritto dell’Unione di non discriminazione in ragione dell’età implichi il divieto di un regime come quello danese, in base al quale i lavoratori non hanno diritto all’indennità di licenziamento, se possono beneficiare della pensione di vecchiaia finanziata dal loro datore di lavoro in base ad un regime pensionistico al quale hanno aderito prima del raggiungimento del cinquantesimo anno di età, indipendentemente dalla loro scelta di restare sul mercato del lavoro ovvero di andare in pensione.

2)

Se sia compatibile con il diritto dell’Unione europea, nell’ambito di una controversia tra un lavoratore e un datore di lavoro privato riguardante il pagamento di un’indennità di licenziamento, il cui pagamento da parte del datore di lavoro non è dovuto in virtù del diritto nazionale, come descritto nella prima questione, ma quando ciò risulta essere contrario al principio generale di diritto dell’Unione di non discriminazione in ragione dell’età, il fatto che un giudice danese effettui un bilanciamento di tale principio e del suo effetto diretto con il principio di certezza del diritto e il principio ad esso correlato di tutela del legittimo affidamento e che, in seguito a tale bilanciamento, giunga alla conclusione che il principio di certezza del diritto debba prevalere sul principio di non discriminazione in ragione dell’età, con la conseguenza che il datore di lavoro non è tenuto ai sensi del diritto nazionale a corrispondere un’indennità di licenziamento. Si chiede inoltre di chiarire se la circostanza che il lavoratore possa, se del caso, chiedere allo Stato il risarcimento del danno per l’incompatibilità della legislazione danese con il diritto dell’Unione abbia ripercussioni sulla questione se tale bilanciamento possa essere effettuato.


24.11.2014   

IT

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C 421/25


Impugnazione proposta il 25 settembre 2014 dallo Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg i. L. avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 16 luglio 2014, causa T-309/12, Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg/Commissione

(Causa C-447/14 P)

2014/C 421/35

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg i. L. (rappresentante: A. Kerkmann, avvocato.)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Saria Bio-Industries AG & Co. KG, SecAnim GmbH, Knochen-und Fett-Union GmbH (KFU)

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

1.

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea nella causa T-309/12, Zweckverband Tierkörperbeseitigung/Commissione (1) e, qualora la Corte ritenga di disporre di tutti gli elementi necessari per pronunciarsi definitivamente sul merito della causa, annullare la decisione della Commissione del 25 aprile 2012, relativa all’aiuto di stato SA.25051 (C-19/2010, ex NN 23/2010) — a cui la Germania ha dato esecuzione a favore dello Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg, notificata con il numero C(2012) 2557 def., e di dichiarare che la Commissione sopporterà tutte le spese del presente grado di giudizio nonché del giudizio dinanzi al Tribunale;

2.

in subordine, annullare la sentenza impugnata, rinviare la causa dinanzi al Tribunale e riservare le spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente fonda il proprio ricorso in sostanza sui seguenti motivi:

Il Tribunale ha qualificato a torto come aiuto di Stato il finanziamento di una riserva per epizoozie mediante il versamento di contributi da parte dei soci del ricorrente, in quanto ha ritenuto che questo dovesse essere qualificato come impresa ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, con riguardo all’attività di mantenimento di una riserva per epizoozie nel proprio territorio di competenza. È pur vero che il Tribunale parte, a giusto titolo, dalla premessa secondo la quale le attività che si ricollegano all’esercizio di pubblici poteri non presentano un carattere economico che giustifichi l’applicazione delle regole di concorrenza previste dal TFUE. Il Tribunale precisa altresì a giusto titolo che è necessario esaminare separatamente ciascuna attività del ricorrente per verificare se si tratti di un’attività dei poteri pubblici. Tuttavia, esso conclude a torto che il mantenimento di una riserva per epizoozie non si ricollega all’esercizio di pubblici poteri, ma costituisce un’attività economica che qualifica il ricorrente nel complesso come impresa.

Constatando che non è sorto alcun costo netto per il ricorrente per il mantenimento delle riserve per epizoozie, il Tribunale ha violato l’obbligo di motivazione delle sentenze. Inoltre, il Tribunale ha omesso di esaminare le prove del ricorrente che dimostrano come sia esclusa la sovvenzione incrociata mediante contributi di attività economiche.

Contrariamente alla posizione del Tribunale, il mantenimento di una riserva per epizoozie, inclusa l’organizzazione e il finanziamento della stessa da parte del ricorrente, costituisce un servizio di interesse economico generale (SIEG). Di conseguenza, la sentenza impugnata viola l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE e l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Il Tribunale, anche constatando, da un lato, che il ricorrente ha percepito un vantaggio poiché i criteri di cui alla sentenza Altmark (2) non erano soddisfatti e dall’altro lato, che i contributi che sono stati utilizzati per la bonifica dei siti contaminati costituiscono aiuti di Stato, ha violato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Inoltre, il Tribunale, costatando che il ricorrente non avrebbe potuto sollevare la censura relativa alla violazione dell’articolo106, paragrafo 2, TFUE, senza rimettere in questione l’inquadramento SIEG da parte della Commissione, ha violato l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.


(1)  ECLI:EU:T:2014:676

(2)  Sentenza Altmark, C-280/00, EU:C:2003:415.


Tribunale

24.11.2014   

IT

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C 421/27


Sentenza del Tribunale del 10 ottobre 2014 — Soliver/Commissione

(Causa T-68/09) (1)

([«Concorrenza - Intese - Mercato europeo del vetro per automobili - Decisione che accerta una violazione dell’articolo 81 CE - Accordi di ripartizione di mercati e scambi di informazioni commercialmente sensibili - Regolamento (CE) n. 1/2003 - Infrazione unica e continuata - Partecipazione all’infrazione»])

2014/C 421/36

Lingua processuale: l’olandese

Parti

Ricorrente: Soliver NV (Roulers, Belgio) (rappresentanti: H. Gilliams, J. Bocken e T. Baumé, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet, M. Kellerbauer e F. Ronkes Agerbeek, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2008) 6815 definitivo della Commissione, del 12 novembre 2008, relativa ad una procedura ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.125 — Vetro per automobili), come modificata dalla decisione C (2009) 863 definitivo della Commissione, dell’11 febbraio 2009, per la parte in cui essa riguarda la ricorrente e, in subordine, domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflittale da tale decisione.

Dispositivo

1)

L’articolo 1, lett. d), e l’articolo 2, lett. d), della decisione C (2008) 6815 definitivo della Commissione, del 12 novembre 2008, relativa ad una procedura ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.125 — Vetro per automobili), come modificata dalla decisione C (2009) 863 definitivo della Commissione, dell’11 febbraio 2009, sono annullati, per la parte in cui, da un lato, vi è stata constatata la partecipazione della Soliver NV, dal 19 novembre 2001 all’11 marzo 2003, ad un’intesa illecita sul mercato del vetro per automobili nello Spazio economico europeo (SEE) e, in cui, d’altro lato, un’ammenda di EUR 4 3 96  000 le è stata inflitta per tale motivo.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 90 del 18.4.2009.


24.11.2014   

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C 421/27


Sentenza del Tribunale del 16 ottobre 2014 — Alcoa Trasformazioni/Commissione

(Causa T-177/10) (1)

((«Aiuti di Stato - Elettricità - Tariffa agevolata - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero - Vantaggio - Obbligo di motivazione - Importo dell’aiuto - Aiuto nuovo»))

2014/C 421/37

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Alcoa Trasformazioni Srl (Portoscuso, Italia) (rappresentanti: M. Siragusa, T. Müller-Ibold, F. Salerno, G. Scassellati Sforzolini e G. Rizza, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci e É. Gippini Fournier, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2010/460/CE della Commissione, del 19 novembre 2009, relativa agli aiuti di Stato C 38/A/04 (ex NN 58/04) e C 36/B/06 (ex NN 38/06), cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di Alcoa Trasformazioni (GU 2010, L 227, pag. 62).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Alcoa Trasformazioni Srl sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea, comprese quelle relative al procedimento sommario.

3)

La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 161 del 19.6.2010.


24.11.2014   

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C 421/28


Sentenza del Tribunale del 16 ottobre 2014 — LTTE/Consiglio

(Cause riunite T-208/11 e T-508/11) (1)

([«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo - Congelamento dei capitali - Applicabilità del regolamento (CE) n. 2580/2001 alle situazioni di conflitto armato - Possibilità per un’autorità di uno Stato terzo di essere qualificata come autorità competente ai sensi della posizione comune 2001/931/PESC - Base fattuale delle decisioni di congelamento dei capitali - Riferimento ad atti di terrorismo - Necessità di una decisione di un’autorità competente ai sensi della posizione comune 2001/931»])

2014/C 421/38

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) (Herning, Daminarca) (rappresentanti: V. Koppe, A.M. van Eik e T. Buruma, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: G. Étienne e E. Finnegan, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: nella causa T-208/11, inizialmente M. Bulterman, N. Noort e C. Schillemans, successivamente, nonché nella causa T-508/11, C. Wissels, M. Bulterman e J. Langer, agents); Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente S. Behzadi-Spencer, H. Walker e S. Brighouse, successivamente S. Behzadi-Spencer, H. Walker e E. Jenkinson, agenti, assistiti da M. Gray, barrister) (interveniente unicamente nella causa T-208/11); e Commissione europea, (rappresentanti: inizialmente F. Castillo de la Torre e S. Boelaert, successivamente F. Castillo de la Torre e É. Cujo, agenti)

Oggetto

Inizialmente, nella causa T-208/11, domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 83/2011 del Consiglio, del 31 gennaio 2011, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 610/2010 (GU L 28, pag. 14) e, nella causa T-508/11, domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 687/2011 del Consiglio, del 18 luglio 2011, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 610/2010 e (UE) n. 83/2011 (GU L 188, pag. 2), nei limiti in cui tali atti riguardano la ricorrente.

Dispositivo

1)

I regolamenti di esecuzione (UE) del Consiglio n. 83/2011, del 31 gennaio 2011, n. 687/2011, del 18 luglio 2011, n. 1375/2011, del 22 dicembre 2011, n. 542/2012, del 25 giugno 2012, n. 1169/2012, del 10 dicembre 2012, n. 714/2013, del 25 luglio 2013, n. 125/2014, del 10 febbraio 2014, e n. 790/2014, del 22 luglio 2014, che attuano l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e che abrogano i regolamenti di esecuzione (UE) n. 610/2010, 83/2011, 687/2011, 1375/2011, 542/2012, 1169/2012, 714/2013 e 125/2014, sono annullati nei limiti in cui tali atti riguardano la Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE).

2)

Gli effetti del regolamento di esecuzione (UE) n. 790/2014 sono mantenuti per tre mesi a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla LTTE.

4)

Il Regno dei Paesi Bassi, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 179 del 18.6.2011.


24.11.2014   

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C 421/29


Sentenza del Tribunale del 16 ottobre 2014 — Portovesme/Commissione

(Causa T-291/11) (1)

((«Aiuti di Stato - Elettricità - Tariffa agevolata - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno - Nozione di aiuto di Stato - Aiuto nuovo - Parità di trattamento - Durata ragionevole»))

2014/C 421/39

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Portovesme Srl (Roma, Italia) (rappresentanti: F. Ciulli, G. Dore, M. Liberati e A. Vinci, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci e É. Gippini Fournier, agenti)

Oggetto

In via principale, una domanda di annullamento totale, o parziale «per la parte ritenuta di ragione», della decisione 2011/746/UE della Commissione, del 23 febbraio 2011, relativa agli aiuti di Stato C 38/B/04 (ex NN 58/04) e C 13/06 (ex N 587/05) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di Portovesme Srl, ILA SpA, Eurallumina SpA e Syndial SpA (GU L 309, pag. 1), e, in via subordinata, una domanda di annullamento di detta decisione nella parte in cui essa dispone la restituzione degli aiuti in questione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Portovesme Srl è condannata alle spese.


(1)  GU C 232 del 6.8.2011.


24.11.2014   

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C 421/30


Sentenza del Tribunale del 16 ottobre 2014 — Eurallumina/Commissione

(Causa T-308/11) (1)

((«Aiuti di Stato - Elettricità - Tariffa agevolata - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno - Nozione di aiuto di Stato - Aiuto nuovo»))

2014/C 421/40

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Eurallumina SpA (Portoscuso, Italia) (rappresentante: V. Leone, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci e É. Gippini Fournier, agenti)

Oggetto

In via principale, una domanda di annullamento, per quanto concerne la ricorrente, della decisione 2011/746/UE della Commissione, del 23 febbraio 2011, relativa agli aiuti di Stato C 38/B/04 (ex NN 58/04) e C 13/06 (ex N 587/05) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di Portovesme Srl, ILA SpA, Eurallumina SpA e Syndial SpA (GU L 309, pag. 1), e, in via subordinata, una domanda di annullamento degli articoli 2 e 3 di detta decisione, quest’ultimo nella parte in cui in esso si ordina la restituzione degli aiuti concessi alla ricorrente, e, in via ulteriormente subordinata, una domanda di annullamento dell’articolo 3 della medesima decisione, sempre per quanto concerne la ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Eurallumina SpA è condannata alle spese.


(1)  GU C 238 del 13.8.2011.


24.11.2014   

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C 421/30


Sentenza del Tribunale dell’8 ottobre 2014 — Alouminion/Commissione

(Causa T-542/11) (1)

((«Aiuti di Stato - Alluminio - Tariffa preferenziale dell'elettricità concessa mediante contratto - Decisione che dichiara l'aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno - Risoluzione del contratto - Sospensione giudiziaria, con procedimento sommario, degli effetti della risoluzione del contratto - Nuovo aiuto»))

2014/C 421/41

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Alouminion AE (Maroussi, Grecia) (rappresentanti: G. Dellis, N. Korogiannakis, E. Chrysafis, D. Diakopoulos e N. Keramidas, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou, É. Gippini Fournier, agenti, assistiti da V. Chatzopoulos, avvocato)

Interveniente a sostegno della convenuta: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (Atene, Grecia) (rappresentanti: E. Bourtzalas, D. Waelbroeck, A. Oikonomou, E. Salaka e C. Synodinos, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2012/339/UE della Commissione, del 13 luglio 2011, relativa all’aiuto di Stato n. SA.26117 — C 2/2010 (ex NN 62/2009) concesso dalla Grecia a favore di Aluminium of Greece SA (GU 2012, L 166, pag. 83).

Dispositivo

1)

La decisione 2012/339/UE della Commissione, del 13 luglio 2011, relativa all’aiuto di Stato n. SA.26117 — C 2/2010 (ex NN 62/2009) concesso dalla Grecia a favore di Aluminium of Greece SA, è annullata.

2)

La Commissione europea sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Alouminion AE.

3)

La Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 370 del 17.12.2011.


24.11.2014   

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C 421/31


Sentenza del Tribunale del 16 ottobre 2014 — Evropaïki Dynamiki/Commissione

(Causa T-297/12) (1)

((«Responsabilità extracontrattuale - Appalti pubblici di servizi - Divulgazione a terzi, da parte della Commissione, di informazioni asseritamente lesive della reputazione della ricorrente - Danno morale - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli»))

2014/C 421/42

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: V. Christianos e S. Paliou, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: S. Lejeune e S. Delaude, agenti, assistiti da E. Petritsi, avvocato)

Oggetto

Domanda di risarcimento dei danni asseritamente patiti in seguito alla divulgazione a terzi, da parte della Commissione, con lettera del 3 luglio 2007, di informazioni concernenti, da un lato, un’indagine amministrativa avviata dalla Commissione nei confronti della ricorrente e, dall’altro, la politica di quest’ultima in materia di assunzione del personale.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata alle spese.


(1)  GU C 273 dell’8.9.2012.


24.11.2014   

IT

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C 421/32


Sentenza del Tribunale dell’8 ottobre 2014 — Fuchs/UAMI — Les Complices (Stella in un cerchio)

(Causa T-342/12) (1)

([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo raffigurante una stella in un cerchio - Marchi comunitario e nazionale figurativi anteriori raffiguranti una stella in un cerchio - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Carattere distintivo del marchio anteriore - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Decadenza del marchio comunitario anteriore - Conservazione dell’interesse ad agire - Assenza di non luogo a statuire parziale»])

2014/C 421/43

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Max Fuchs (Freyung, Germania) (rappresentante: C. Onken, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Les Complices SA (Montreuil-sous-Bois, Francia)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI dell’8 maggio 2012 (procedimento R 2040/2011-5), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Les Complices SA e il sig. Max Fuchs.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Max Fuchs è condannato alle spese.


(1)  GU C 295 del 29.9.2012.


24.11.2014   

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C 421/32


Sentenza del Tribunale del 16 ottobre 2014 — Novartis/UAMI — Tenimenti Angelini (LINEX)

(Causa T-444/12) (1)

([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo LINEX - Marchio nazionale denominativo anteriore LINES PERLA - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 76, paragrafo 1, in fine, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009»])

2014/C 421/44

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Novartis AG (Basilea, Svizzera) (rappresentante: M. Douglas, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Tenimenti Angelini SpA (Montalcino, Italia) (rappresentante: R. Almaraz Palmero, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 6 agosto 2012 (procedimento R 414/2011-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Tenimenti Angelini SpA e la Novartis AG.

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno(marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 6 agosto 2012 (procedimento R 414/2011-4) è annullata.

2)

L’UAMI sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

3)

L’interveniente sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 399 del 22.12.2012.


24.11.2014   

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C 421/33


Sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2014 — El Corte Inglés/UAMI — English Cut (The English Cut)

(Causa T-515/12) (1)

([«Marchio comunitario - Procedimento d’opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo The English Cut - Marchio nazionale denominativo e comunitario figurativi anteriori El Corte Inglés - Impedimenti relativi alla registrazione - Mancanza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Mancanza di rischio di associazione - Connessione tra i segni - Mancanza di somiglianza tra i segni - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009»])

2014/C 421/45

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: E. Seijo Veiguela, J. L. Rivas Zurdo e I. Munilla Muñoz, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: The English Cut, SL (Malaga, Spagna)

Oggetto

Ricorso presentato avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 6 settembre 2012 (procedimento R 1673/2011-1), relativa ad un procedimento d’opposizione tra El Corte Inglés, SA e The English Cut, SL.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La El Corte Inglés, SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 26 del 26.1.2013.


24.11.2014   

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C 421/34


Sentenza del Tribunale del 16 ottobre 2014 — Alro/Commissione

(Causa T-517/12) (1)

((«Aiuti di Stato - Energia elettrica - Tariffe agevolate - Decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE - Ricorso di annullamento - Atto non impugnabile - Misura di aiuto eseguita integralmente, in parte, alla data della decisione e, in parte, alla data di proposizione del ricorso - Irricevibilità»))

2014/C 421/46

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Alro SA (Slatina, Romania) (rappresentanti: C. Quigley, QC, O. Bretz, solicitor, e S. Verschuur, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier e T. Maxian Rusche, agenti)

Oggetto

In via principale, domanda di annullamento della decisione C (2012) 2517 def. della Commissione, del 25 aprile 2012, di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, relativa all’aiuto di Stato SA 33624 (2012/C) (ex 2011/NN) — Romania — Tariffe agevolate di energia elettrica a favore della Alro Slatina SA, e, in subordine, domanda di annullamento della decisione C (2012) 2517 def., nella parte riguardante il periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2009.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La Alro SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 32 del 2.2.2013.


24.11.2014   

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C 421/34


Sentenza del Tribunale dell’8 ottobre 2014 — Bermejo Garde/CESE

(Causa T-529/12 P) (1)

((«Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Reclutamento - Avviso di posto vacante - Nomina a un posto di direttore - Ritiro della candidatura del ricorrente - Nomina di un altro candidato - Domande di annullamento - Annullamento in primo grado dell’avviso di posto vacante contestato per incompetenza dell’autore dell’atto - Assenza di risposta esplicita all’insieme dei motivi e degli argomenti formulati dalle parti - Principio di buona amministrazione - Irricevibilità delle conclusioni dirette ad ottenere l’annullamento delle decisioni adottate sulla base dell’avviso di posto vacante contestato - Articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto - Domanda di risarcimento danni - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Obbligo di motivazione da parte del Tribunale della funzione pubblica - Causa matura per la decisione - Rigetto del ricorso»))

2014/C 421/47

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Moises Bermejo Garde (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Comitato economico e sociale europeo (CESE) (rappresentanti: M. Lernhart, agente, assistito da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Impugnazione diretta all’annullamento parziale della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 25 settembre 2012, Bermejo Garde/CESE (F-51/10, non ancora pubblicata nella Raccolta).

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 25 settembre 2012, Bermejo Garde/CESE (F-51/10), è annullata nella parte in cui respinge senza motivazione la domanda di risarcimento danni del ricorrente.

2)

L’impugnazione è respinta quanto al resto.

3)

La domanda di risarcimento danni presentata dal sig. Moises Bermejo Garde dinanzi al Tribunale della funzione pubblica è respinta.

4)

Il sig. Bermejo Garde sopporterà le proprie spese relative al presente grado di giudizio.

5)

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) sopporterà le proprie spese relative sia al procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica sia al presente procedimento nonché le spese sostenute dal sig. Bermejo Garde in primo grado.


(1)  GU C 55 del 23.2.2013.


24.11.2014   

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C 421/35


Sentenza del Tribunale del 9 ottobre 2014 — Bermejo Garde/CESE

(Causa T-530/12 P) (1)

((«Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Molestie psicologiche - Attività illecite lesive degli interessi dell’Unione - Grave mancanza agli obblighi dei funzionari - Articoli 12 bis e 22 bis dello Statuto - Denuncia da parte del ricorrente - Riassegnazione a seguito di tale denuncia - Mancata adizione dell’OLAF da parte del superiore gerarchico che ha ricevuto determinate informazioni - Atto lesivo - Buona fede - Diritti della difesa - Competenza dell’autore dell’atto»))

2014/C 421/48

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Moises Bermejo Garde (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. L. Levi)

Altra parte nel procedimento: Comitato economico e sociale europeo (CESE) (rappresentanti: inizialmente G. Nijborg, successivamente U. Schwab e M. Lernhart, agenti, assistiti dall’avv. B. Wägenbaur)

Oggetto

Ricorso diretto all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione), del 25 settembre 2012, Bermejo Garde/CESE (F-41/10, non ancora pubblicata nella Raccolta).

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione), del 25 settembre 2012, Bermejo Garde/CESE (F-41/10) è annullata nella parte in cui respinge le conclusioni del sig. Moises Bermejo Garde volte all’annullamento della decisione del Comitato economico e sociale europeo (CESE) n. 133/10 A, del 24 marzo 2010, che ha posto fine alle sue precedenti funzioni e della decisione del CESE n. 184/10 A, del 13 aprile 2010, relativa alla sua riassegnazione.

2)

L’impugnazione è respinta per il resto.

3)

La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

4)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 55 del 23.2.2013.


24.11.2014   

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C 421/36


Sentenza del Tribunale del 16 ottobre 2014 — Alpiq RomIndustries e Alpiq RomEnergie/Commissione

(Causa T-129/13) (1)

((«Aiuti di Stato - Elettricità - Tariffe agevolate - Decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE - Ricorso di annullamento - Atto non impugnabile - Misura di aiuto integralmente eseguita alla data della presentazione del ricorso - Irricevibilità»))

2014/C 421/49

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Alpiq RomIndustries Srl (Bucarest, Roumania); e Alpiq RomEnergie Srl (Bucarest) (rappresentanti: H. Wollmann e F. Urlesberger, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier, T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2012) 2542 final della Commissione, del 25 aprile 2012, di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, sull’aiuto di Stato n. SA.33451 (2012/C) (ex 2012/NN) — Romania — Tariffe agevolate nei contratti tra la Hidroelectrica SA e dei rivenditori di energia elettrica.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Alpiq RomIndustries Srl e la Alpiq RomEnergie Srl sono condannate alle spese.


(1)  GU C 141 del 18.5.2013.


24.11.2014   

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C 421/37


Sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2014 — Skysoft Computersysteme/UAMI — British Sky Broadcasting Group e Sky IP International (SKYSOFT)

(Causa T-262/13) (1)

((«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo SKYSOFT - Marchio comunitario denominativo anteriore SKY - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»))

2014/C 421/50

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Skysoft Computersysteme GmbH (Kleinmachnow, Germania) (rappresentanti: P. Ehrlinger e T. Hagen, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: P. Bullock e N. Bambara, agenti)

Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, intervenienti dinanzi al Tribunale: British Sky Broadcasting Group plc (Isleworth, Regno Unito); e Sky IP International Ltd (Isleworth) (rappresentanti: J. Barry, S. Wright, solicitors, e P. Roberts, barrister)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI, del 20 marzo 2013 (procedimento R 2503/2011-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la British Sky Broadcasting Group plc e la Sky IP International Ltd, da un lato, e la Skysoft Computersysteme GmbH, dall’altro.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Skysoft Computersysteme GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 207 del 20.7.2013.


24.11.2014   

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C 421/37


Sentenza del Tribunale del 16 ottobre 2014 — Junited Autoglas Deutschland/UAMI — Belron Hungary (United Autoglas)

(Causa T-297/13) (1)

((«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo United Autoglas - Marchio nazionale figurativo anteriore AUTOGLASS - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»))

2014/C 421/51

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Junited Autoglas Deutschland GmbH & Co. KG (Colonia, Germania) (rappresentante: C. Weil, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: M. Rajh e J. Crespo Carrillo, agenti)

Controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Belron Hungary Kft — Zug Branch (Zugo, Svizzera) (rappresentante: L. Christy, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 3 aprile 2013 (procedimento R 206/2012-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Belron Hungary Kft — Zug Branch e la Junited Autoglas Deutschland GmbH & Co. KG.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Junited Autoglas Deutschland GmbH & Co. KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 215 del 27.7.2013.


24.11.2014   

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C 421/38


Sentenza del Tribunale del 16 ottobre 2014 — Federación Española de Hostelería/EACEA.

(Causa T-340/13) (1)

((«Ricorso di annullamento - Programma nel campo dell’apprendimento permanente - Contratto relativo al progetto “Simulatore virtuale per l’apprendimento delle lingue per i professionisti del turismo (e-client)” - Lettera di preinformazione - Natura contrattuale della controversia - Atto non impugnabile - Mancata riqualificazione del contratto - Irricevibilità»))

2014/C 421/52

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Federación Española de Hostelería (Madrid, Spagna) (rappresentanti: B. Miguelsanz Roldán, F. J. del Nogal Méndez, R. Fernández Flores e M. P. Abad Marco, avvocati)

Convenuta: Agenzia esecutiva per «l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura» (EACEA) (rappresentanti: H. Monet e A. Jaume, agenti, assistiti inizialmente da J. L. Buendía Sierra, N. Ruiz García e A. Balcells Cartagena, successivamente da J. L. Buendía Sierra e A. Balcells Cartagena, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della lettera di preinformazione dell’EACEA del 5 aprile 2013 con cui si informa la ricorrente del suo obbligo di rimborsare la somma di EUR 1 81  686,11 a seguito della verifica contabile sul progetto «Simulatore virtuale per l’apprendimento delle lingue per i professionisti del turismo (e-client)».

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La Federación Española de Hostelería è condannata alle spese.


(1)  GU C 245 del 24.08.2013.


24.11.2014   

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C 421/39


Sentenza del Tribunale del 10 ottobre 2014 — EMA/BU

(Causa T-444/13 P) (1)

((«Impugnazione - Funzione pubblica - Agenti temporanei - Contratto a tempo determinato - Decisione di mancato rinnovo - Competenza del Tribunale della funzione pubblica - Articolo 8, primo comma, del RAA - Dovere di sollecitudine»))

2014/C 421/53

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Agenzia europea per i medicinali (EMA) (rappresentanti: T. Jabłoński e N. Rampal Olmedo, agenti, assistiti da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)

Altra parte nel procedimento: BU (Londra, Regno Unito) (rappresentante: S. Orlandi, avvocato)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 26 giugno 2013, BU/EMA (F-135/11, F-51/12 e F-110/12, Racc. FP, EU:F:2013:93), volta ad ottenere l’annullamento di tale sentenza.

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

L’Agenzia europea per i medicinali (EMA) è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Sig. BU nell’ambito del presente giudizio.


(1)  GU C 325 del 9.11.2013.


24.11.2014   

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C 421/39


Sentenza del Tribunale del 16 ottobre 2014 — Larrañaga Otaño/UAMI (GRAPHENE)

(Causa T-458/13) (1)

([«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo GRAPHENE - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

2014/C 421/54

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Joseba Larrañaga Otaño (San Sebastian, Spagna) e Mikel Larrañaga Otaño (San Sebastian) (rappresentante: F. Bueno Salamero, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: O. Mondéjar Ortuño, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 10 giugno 2013 (procedimento R 208/2013-2), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo GRAPHENE come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

I sig.ri Joseba Larrañaga Otaño e Mikel Larrañaga Otaño sono condannati alle spese.


(1)  GU C 313 del 26.10.2013.


24.11.2014   

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C 421/40


Sentenza del Tribunale del 16 ottobre 2014 — Larrañaga Otaño/UAMI (GRAPHENE)

(Causa T-459/13) (1)

([«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo GRAPHENE - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

2014/C 421/55

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Joseba Larrañaga Otaño (Saint-Sébastien, Spagna); e Mikel Larrañaga Otaño (Saint-Sébastien) (rappresentante: F. Bueno Salamero, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: Ó. Mondéjar Ortuño, agente)

Oggetto

Ricorso presentato avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 12 giugno 2013 (procedimento R 210/2013-2), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo GRAPHENE quale marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

I sigg. Joseba Larrañaga Otaño e Mikel Larrañaga Otaño sono condannati alle spese.


(1)  GU C 313 del 26.10.2013.


24.11.2014   

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C 421/40


Sentenza del Tribunale del 10 ottobre 2014 — Marchiani/Parlamento

(Causa T-479/13) (1)

((«Normativa riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento europeo - Indennità d'assistenza parlamentare - Recupero delle somme indebitamente versate»))

2014/C 421/56

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jean-Charles Marchiani (Toulon, Francia) (rappresentante: C.-S. Marchiani, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Lorenz e C. Karamarcos, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione del segretario generale del Parlamento europeo del 4 luglio 2013 relativa al recupero presso il ricorrente di una somma di EUR 1 07  694,72 e della nota di debito ad essa relativa del 5 luglio 2013.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Jean-Charles Marchiani è condannato alle spese.


(1)  GU C 336 del 16.11.2013.


24.11.2014   

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C 421/41


Sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2014 — Corte dei conti/BF

(Causa T-663/13 P) (1)

((«Impugnazione - Funzione pubblica - Assunzione - Nomina a un posto di direttore delle risorse umane - Rigetto della candidatura - Obbligo di motivazione della relazione presentata dal comitato di preselezione»))

2014/C 421/57

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Corte dei conti dell’Unione europea (rappresentanti: T. Kennedy e J. Vermer, agenti)

Altra parte nel procedimento: BF (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 17 ottobre 2013, BF/Corte dei conti (F-69/11, non ancora pubblicata nella Raccolta) e diretta all’annullamento di tale sentenza.

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Corte dei conti dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. BF nell’ambito del presente grado di giudizio.


(1)  GU C 52 del 22.2.2014.


24.11.2014   

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C 421/41


Sentenza del Tribunale del 16 ottobre 2014 — Schönberger/Corte dei conti

(Causa T-26/14) (1)

((«Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Promozione - Esercizio di promozione 2011 - Tassi di moltiplicazione di riferimento - Contraddittorio»))

2014/C 421/58

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Peter Schönberger (Lussemburgo, Lussemburgo) (Rappresentante: O. Mader, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Corte dei conti dell’Unione europea (Rappresentanti: B. Schäfer e I. Ní Riagáin Düro, agenti.)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 5 novembre 2013, Schönberger/Corte dei conti (F-14/12, RaccFP, EU:F:2013:167), e diretta all’annullamento di tale sentenza.

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 5 novembre 2013, Schönberger/Corte dei conti (F-14/12), è annullata.

2)

La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

3)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 93 del 29.03.2014.


24.11.2014   

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C 421/42


Ordinanza del Tribunale del 2 ottobre 2014 — MPM-Quality e Eutech/UAMI — Elton Hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949)

(Causa T-215/12) (1)

([«Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio comunitario figurativo MANUFACTURE PRIM 1949 - Marchi internazionale e nazionali anteriori PRIM - Malafede - Articolo 165, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Articoli 41 e 56 del regolamento n. 207/2009 - Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 - Assenza dell’uso effettivo del marchio anteriore - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente privo di qualsiasi fondamento in diritto»])

2014/C 421/59

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrenti: MPM-Quality v.o.s. (Frýdek-Místek, Repubblica ceca); e Eutech a.s. (Šternberk, Repubblica ceca) (rappresentante: M. Kyjovský, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: D. Gája e D. Botis, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Elton Hodinářská a.s. (Nové Mesto nad Metují, Repubblica ceca) (rappresentante: T. Matoušek, avvocato)

Oggetto

Ricorso contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 5 marzo 2012, (R 826/2010-4), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra, da un lato, MPM-Quality v.o.s. e Eutech a.s. e, d’altro lato, Elton Hodinářská a.s.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La MPM-Quality v.o.s. e la Eutech a.s. sono condannate alle spese.


(1)  GU C 273 dell’8.9.2012.


24.11.2014   

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C 421/43


Ordinanza del Tribunale del 30 settembre 2014 — Bitiqi e a./Commissione e a.

(Causa T-410/13) (1)

([«Ricorso di annullamento - Politica estera e di sicurezza comune - Missione “Stato di diritto” condotta dall'Unione europea nel Kosovo (Eulex Kosovo) - Personale contrattuale - Decisioni del capo della missione di non rinnovare taluni contratti di lavoro - Manifesta incompetenza»])

2014/C 421/60

Lingua processuale: il francese

Parti

Parti ricorrenti: Burim Bitiqi (Londra, Regno Unito); Arlinda Gjebrea (Pristina, Kosovo); Anna Gorska (Varsavia, Polonia); Agim Hajdini (Londra); Josefa Martínez Estéve (Valencia, Spagna); Denis Vasile Miron (Bucarest, Romania); James Nicholls (Swindon, Regno Unito); Zornitsa Popova Glodzhani (Varna, Bulgaria); Andrei Mihai Popovici (Bucarest), nonché Amaia San José Ortiz (Llodio, Spagna) (rappresentanti: inizialmente A. Coolen, D. de Abreu Caldas, É. Marchal e J.-N. Louis, successivamente D. de Abreu Caldas, M. de Abreu Caldas e J.-N. Louis, avvocati)

Parti convenute: Commissione europea (rappresentanti: F. Erlbacher e A.-C. Simon, agenti); Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) (rappresentanti: S. Marquardt, É. Chaboureau e M. Silva, agenti), nonché Eulex Kosovo (rappresentanti: B. Borchardt, agente, assistito da A. Fouquet Dörte, avvocato)

Interveniente a sostegno delle parti convenute: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. Vitro e M. Bauer, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento delle decisioni del capo della missione «Stato di diritto», condotta dall'Unione europea nel Kosovo (Eulex Kosovo), del 27 maggio e del 2 luglio 2013, di non rinnovare i contratti di lavoro dei ricorrenti.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Burim Bitiqi, le sig. re Arlinda Gjebrea, Anna Gorska, il sig. Agim Hajdini, la sig.ra Josefa Martínez Estéve, i sigg.ri Denis Vasile Miron, James Nicholls, la sig.ra Zornitsa Popova Glodzhani, il sig. Andrei Mihai Popovici, nonché la sig.ra Amaia San José Ortiz sono condannati alle spese sostenute dalla Commissione europea, dal Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e da Eulex Kosovo.

3)

Il Consiglio dell'Unione europea sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 325 del 9.11.2013.


24.11.2014   

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C 421/43


Ordinanza del Tribunale del 2 ottobre 2014 — Marcuccio/Commissione

(Causa T-447/13 P) (1)

((«Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Rimborso delle spese ripetibili - Articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica - Eccezione di ricorso parallelo - Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»))

2014/C 421/61

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: avv. G. Cipressa)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente C. Berardis-Kayser e J. Baquero Cruz, successivamente C. Berardis-Kayser e G. Gattinara, agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro)

Oggetto

Impugnazione proposta contro l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (giudice unico) del 18 giugno 2013, Marcuccio/Commissione (F-143/11, Racc. FP, EU:F:2013:81), e volta all’annullamento di tale ordinanza.

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nel contesto della presente causa.


(1)  GU C 291 del 5.10.2013.


24.11.2014   

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C 421/44


Ricorso proposto il 3 ottobre 2014 — Holistic Innovation Institute/REA

(Causa T-706/14)

2014/C 421/62

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Holistic Innovation Institute, SLU (Madrid, Spagna) (rappresentante: R. Muñiz García, abogado)

Convenuta: Agenzia esecutiva per la ricerca (REA)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata di escludere il ricorrente dai progetti INACHUS e ZONeSEC;

risarcire il ricorrente e condannare la convenuta al versamento di un importo pari a EUR 7 81  250, corrispondenti ai due progetti dai quali esso è stato escluso, nonché degli interessi legali decorrenti dal momento in cui avrebbero dovuto avvenire i pagamenti, e

risarcire il ricorrente e condannare la convenuta al versamento dell’importo che sarà determinato dal perito designato dal Tribunale per i danni aggiuntivi ad esso provocati dalla esclusione dai progetti.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto avverso la decisione dell’Agenzia esecutiva per la ricerca della Commissione europea del 24 luglio 2014, riferimento ARES (2014) 2461172, con cui si dispone che la negoziazione termini e che sia respinta la partecipazione della ricorrente ai progetti europei INACHUS (607522) e ZONeSEC (607292) del bando FP7-SEC-2013-1, del Settimo programma quadro.

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi:

1.

La decisione sarebbe manifestamente infondata, contenendo unicamente una motivazione apparente.

2.

I valutatori indipendenti avrebbero presentato relazioni favorevoli riguardo ai progetti con partecipazione dell’istituto ricorrente.

3.

Dopo tali relazioni la ricorrente avrebbe cambiato i criteri come misura di rappresaglia nei confronti dell’amministratore del ricorrente, il quale in precedenza aveva convenuto la Commissione europea per conflitto relativamente alla società Rose Visión S.L.

4.

Gli agenti della convenuta, prima della decisione, avrebbero esercitato pressioni sugli altri partecipanti ai progetti affinché escludessero il ricorrente, cercando in tal modo di evitare di dover adottare la decisione impugnata.

5.

L’azione della convenuta ha creato danni al ricorrente.


Tribunale della funzione pubblica

24.11.2014   

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C 421/46


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 15 ottobre 2014 — Moschonaki/Commissione

(Causa F-55/10 RENV)

((Funzione pubblica - Funzionari - Rinvio al Tribunale a seguito di annullamento - Reclutamento - Avviso di posto vacante interno all’istituzione - Requisiti di ammissibilità figuranti nell’avviso di posto vacante - Potere discrezionale dell’APN))

2014/C 421/63

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Chrysanthe Moschonaki (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. N. Lhoëst)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti)

Oggetto

Rinvio a seguito di annullamento — Domanda di annullare la decisione con cui si respinge la candidatura della ricorrente a un posto di assistente di biblioteca e di condannare la Commissione a versarle un importo a titolo di risarcimento dei danni materiali e morali.

Dispositivo

1)

La decisione del 30 settembre 2009, con cui la Commissione europea ha respinto la candidatura della sig.ra Moschonaki al posto di «[a]ssistente — [b]ibliotecario/[d]ocumentalista» è annullata.

2)

La Commissione europea è condannata a pagare alla sig.ra Moschonaki l’importo di EUR 5  000.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla sig.ra Moschonaki nelle cause F-55/10, T-476/11 P e F-55/10 RENV.


24.11.2014   

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C 421/46


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 10 luglio 2014 — CG/BEI

(Causa F-103/11) (1)

((Funzione pubblica - Personale della BEI - Molestie psicologiche - Procedimento d’inchiesta - Decisione del presidente di non dare seguito ad una denuncia - Parere del comitato d’inchiesta - Definizione errata di molestie psicologiche - Intenzionalità dei comportamenti - Accertamento della sussistenza dei comportamenti e dei sintomi di molestie psicologiche - Ricerca del nesso di causalità - Insussistenza - Incoerenza del parere del comitato d’inchiesta - Errore manifesto di valutazione - Illeciti amministrativi - Obbligo di riservatezza - Protezione dei dati personali - Ricorso per risarcimento danni))

2014/C 421/64

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CG (rappresentanti: inizialmente N. Thieltgen, successivamente J.-N. Louis e D. de Abreu Caldas, avvocati)

Convenuta: BEI (rappresentanti: G. Nuvoli e T. Gilliams, agenti, A. Dal Ferro, avvocato)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Garante europeo della protezione dei dati (rappresentanti: inizialmente I. Chatelier e H. Kranenborg, successivamente I. Chatelier e A. Buchta, agenti)

Oggetto

La domanda di annullare la decisione del presidente della BEI di non intraprendere alcuna azione a seguito della procedura di inchiesta in merito alle asserite molestie psicologiche e di annullare la conclusione finale del comitato d'inchiesta nonché la domanda di risarcimento dei danni.

Dispositivo

1)

La decisione del presidente della Banca europea per gli investimenti del 27 luglio 2011 è annullata.

2)

La Banca europea per gli investimenti è condannata a pagare a CG l’importo di EUR 35  000.

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

La Banca europea per gli investimenti sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute da CG.

5)

Il Garante europeo della protezione dei dati, interveniente, sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 6 del 7.1.2012, pag. 25.


24.11.2014   

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C 421/47


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 10 luglio 2014 — CG/BEI

(Causa F-115/11) (1)

((Funzione pubblica - Personale della BEI - Nomina - Posto di capo divisione - Nomina di un candidato diverso dalla ricorrente - Irregolarità della procedura di selezione - Dovere di imparzialità dei membri del comitato di selezione - Comportamenti biasimevoli del presidente del comitato di selezione nei confronti della ricorrente - Conflitto d’interessi - Relazione orale comune a tutti i candidati - Documenti forniti per la relazione orale atti a favorire uno dei candidati - Candidato che ha partecipato alla redazione dei documenti forniti - Violazione del principio di uguaglianza - Ricorso di annullamento - Domanda risarcitoria))

2014/C 421/65

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CG (rappresentanti: inizialmente N. Thieltgen, avvocato, successivamente J.-N. Louis e D. de Abreu Caldas, avvocati)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti (BEI) (rappresentanti: G. Nuvoli e T. Gilliams, agenti, A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

La domanda volta all’annullamento della decisione del presidente della BEI di non nominare la ricorrente bensì un altro candidato al posto di capo divisione presso la BEI e la domanda di risarcimento dei danni.

Dispositivo

1)

La decisione del presidente della Banca europea per gli investimenti del 28 luglio 2011 recante la nomina del sig. A al posto di capo della divisione «Politica del rischio e della tariffazione» è annullata.

2)

La Banca europea per gli investimenti è condannata a versare a CG la somma di EUR 25  000.

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

La Banca europea per gli investimenti sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute da CG.


(1)  GU C 6 del 7.1.2012, pag. 28.


24.11.2014   

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C 421/48


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 18 settembre 2014 — Cerafogli/BCE

(Causa F-26/12) (1)

((Funzione pubblica - Personale della BCE - Accesso del personale della BCE ai documenti relativi al rapporto di lavoro - Norme applicabili alle domande del personale della BCE - Procedimento precontenzioso - Regola della concordanza - Eccezione d’illegittimità sollevata per la prima volta nel ricorso - Ricevibilità - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Consultazione del comitato del personale per l’adozione delle norme applicabili alle domande del personale della BCE di accesso ai documenti relativi al rapporto di lavoro))

2014/C 421/66

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Maria Concetta Cerafogli (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea (BCE) (rappresentanti: A. Sáinz de Vicuña Barroso, E. Carlini e S. Lambrinoc, agenti, D. Waegenbaur, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullare la decisione della BCE recante rigetto della domanda di accesso ai documenti presentata dalla ricorrente nonché domanda di risarcimento danni.

Dispositivo

1)

La decisione del 21 giugno 2011 con cui il direttore generale aggiunto della Direzione Generale «Risorse umane, bilancio di previsione e strutture organizzative» della Banca centrale europea ha parzialmente respinto la domanda di accesso a taluni documenti presentata il 20 maggio 2011 dalla sig.ra Cerafogli è annullata.

2)

La Banca centrale europea è condannata a pagare alla sig.ra Cerafogli una somma pari a EUR 1  000.

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

La Banca centrale europea sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla sig.ra Cerafogli.


(1)  GU C 184 del 23.6.2012, pag. 22.


24.11.2014   

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C 421/49


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 6 maggio 2014 — Forget/Commissione

(Causa F-153/12) (1)

((Funzione pubblica - Funzionari - Retribuzione - Assegni familiari - Assegno di famiglia - Presupposti per la concessione - Unione registrata di diritto lussemburghese - Coppia di membri stabili di un’unione di fatto non avente accesso al matrimonio civile - Funzionario che non soddisfa le condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), sub iv), dell’allegato VII dello Statuto))

2014/C 421/67

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Claude Forget (Steinfort, Lussemburgo) (rappresentante: avv. M. Kerger)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e G. Gattinara, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e A. Bisch, agenti)

Oggetto

La domanda di annullare la decisione recante diniego del beneficio dell’assegno di famiglia e della pensione di reversibilità per la partner del ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Forget sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 55 del 23/02/2013, pag. 26.


24.11.2014   

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C 421/49


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (2a Sezione) del 19 giugno 2014 — BN/Parlamento

(Causa F-157/12) (1)

((Funzione pubblica - Funzionari - Ricorso di annullamento - Funzionario di grado AD 14 che occupa provvisoriamente un posto di consigliere presso un direttore - Accusa di molestie morali diretta contro il direttore generale - Congedo per malattia di lunga durata - Decisione di nomina ad un posto di consigliere presso un'altra direzione generale - Obbligo di sollecitudine - Principio di buona amministrazione - Interesse del servizio - Regola della corrispondenza tra il grado e l'impiego - Ricorso per risarcimento danni - Pregiudizio derivante da comportamento non decisionale))

2014/C 421/68

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: BN (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Tymen, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: O. Caisou-Rousseau e V. Montebello-Demogeot, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di riassegnazione della parte ricorrente e della decisione implicita che pone fine, con effetto retroattivo, alle sue funzioni di consigliere del direttore presso una direzione del Parlamento europeo, nonché domanda di risarcimento del danno da essa subìto.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Parlamento europeo sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute da BN.


(1)  GU C 71 del 9/03/2013, pag. 31.


24.11.2014   

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C 421/50


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 18 settembre 2014 — Radelet/Commissione europea

(Causa F-7/13) (1)

((Funzione pubblica - Funzionari destinati a un paese terzo - Articoli 5 e 23 dell’allegato X allo Statuto - Messa a disposizione di un alloggio da parte dell’istituzione - Autorizzazione al funzionario di prendere un alloggio in locazione - Ricorso per risarcimento danni - Danno morale - Attribuzione di un alloggio scomodo e insalubre))

2014/C 421/69

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Luc Radelet (Antananarivo, Madagascar) (rappresentante: É. Boigelot, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Eggers e C. Ehrbar, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione recante rigetto del reclamo avverso la decisione adottata in risposta alla domanda del ricorrente, destinato alla delegazione della Commissione a Antananarivo, in Madagascar, intesa a conseguire il risarcimento dei danni per le difficoltà incontrate durante l’istallazione in tale città.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Radelet sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 114 del 20/04/2013, pag. 47.


24.11.2014   

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C 421/50


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 22 maggio 2014 — CU/CESE

(Causa F-42/13) (1)

((Funzione pubblica - Agente temporaneo - Contratto a durata indeterminata - Decisione di risolvere il contratto))

2014/C 421/70

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CU (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocati)

Convenuto: Comitato economico e sociale europeo (rappresentanti: inizialmente M. Arsène e L. Camarena Januzec, agenti, F.-M. Hislaire e M. Troncoso Ferrer, avvocati, poi M. Pascua Mateo e L. Camarena Januzec, agenti, F.-M. Hislaire e M. Troncoso Ferrer, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di risolvere il contratto di lavoro della ricorrente e richiesta di risarcimento dei danni morali e materiali asseritamente subiti.

Dispositivo

1)

Le decisioni del Comitato economico e sociale europeo del 16 ottobre 2012 e del 31 gennaio 2013, che risolvono il contratto di agente temporaneo a durata indeterminata di CU, sono annullate.

2)

Il Comitato economico e sociale europeo è condannato a pagare a CU la somma di EUR 25  000.

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

Il Comitato economico e sociale europeo sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute da CU.


(1)  GU C 207 del 20.7.2013, pag. 61.


24.11.2014   

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C 421/51


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 10 luglio 2014 — CW/Parlamento

(Causa F-48/13) (1)

((Funzione pubblica - Funzionari - Rapporto informativo - Valutazioni e osservazioni di cui al rapporto informativo - Errori manifesti di valutazione - Sviamento di potere - Assenza))

2014/C 421/71

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: CW (rappresentante: C. Bernard-Glanz, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentante: M. Dean e S. Alves, agenti)

Oggetto

La domanda di annullamento del rapporto informativo della ricorrente per l’esercizio di valutazione 2011.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

CW sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal Parlamento europeo.


(1)  GU C 207 del 20.7.2013, pag. 63.


24.11.2014   

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C 421/52


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 18 settembre 2014 — CV/CESE

(Causa F-54/13) (1)

((Funzione pubblica - Ricorso per risarcimento danni - Indagini amministrative - Procedimento disciplinare - Molestie psicologiche))

2014/C 421/72

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CV (rappresentanti: T. Bontinck e A. Guillerme, avvocati)

Convenuto: Comitato economico e sociale europeo (rappresentanti: inizialmente M. Arsène e L. Camarena Januzec, agenti, F.-M. Hislaire e M. Troncoso Ferrer, avvocati, poi M. Pascua Mateo e L. Camarena Januzec, agenti, F.-M. Hislaire e M. Troncoso Ferrer, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione del CESE che respinge una domanda, proposta dal ricorrente ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, diretta ad ottenere il risarcimento del danno che avrebbe subìto a causa dell’asserito accanimento, se non delle vessazioni amministrative.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 207 del 20/7/2013, pag. 64.


24.11.2014   

IT

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C 421/52


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 15 ottobre 2014 — de Brito Sequeira Carvalho/Commissione

(Causa F-107/13) (1)

((Funzione pubblica - Funzionari - Funzionario in pensione - Procedimento disciplinare - Sanzione disciplinare - Trattenuta sulla pensione - Audizione del testimone a carico da parte della commissione di disciplina - Mancata audizione del funzionario interessato - Inosservanza del diritto al contraddittorio))

2014/C 421/73

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: José Antonio de Brito Sequeira Carvalho (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: É. Boigelot e R. Murru, avvocati)

Convenuta: Commissione (rappresentanti: J. Currall e C. Ehrbar, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione di infliggere una sanzione disciplinare al ricorrente ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2 dell’allegato IX dello Statuto e domande di risarcimento danni per il danno morale asseritamente subito e di rimborso delle somme già trattenute.

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione europea del 14 marzo 2013 che impone al sig. de Brito Sequeira Carvalho, per motivi disciplinari, una trattenuta di un terzo dell’importo mensile netto della sua pensione per una durata di due anni è annullata.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione europea sostiene le proprie spese ed è condannata alle spese sostenute dal sig. de Brito Sequeira Carvalho.


(1)  GU C 24 del 25.1.2014, pag. 41.


24.11.2014   

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C 421/53


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Giudice unico) del 15 ottobre 2014 — De Bruin/Parlamento

(Causa F-15/14) (1)

((Funzione pubblica - Funzionario in prova - Articolo 34 dello statuto - Rapporto sul periodo di prova che accerta l’incapacità del funzionario in prova - Proroga del periodo di prova - Licenziamento al termine del periodo di prova - Motivi di licenziamento - Rendimento - Celerità nell’esecuzione delle prestazioni - Errori manifesti di valutazione - Irregolarità procedurali - Termine impartito al comitato dei rapporti per emettere il suo parere))

2014/C 421/74

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Evert Anton De Bruin (Lent, Paesi Bassi) (rappresentante: A. Salerno, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: M. Dean e M. Ecker, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione del Parlamento di risolvere il contratto di lavoro del ricorrente in esito al periodo di proroga del suo periodo di prova.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. De Bruin sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dal Parlamento europeo.


(1)  GU C 184 del 16/06/2014, pag. 40.


24.11.2014   

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C 421/54


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 30 settembre 2014 — DM/ORECE

(Causa F-35/12) (1)

((Funzione pubblica - Agente contrattuale - Condizioni di assunzione - Visita medica di assunzione - Articolo 100 del RAA - Riserva medica - Licenziamento alla fine del periodo di prova - Domanda di annullamento divenuta priva di oggetto - Imposizione di una riserva medica al momento dell’assunzione dell’interessato da parte di un’altra agenzia dell’Unione europea - Irrilevanza - Non luogo a statuire))

2014/C 421/75

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: DM (rappresentanti: inizialmente D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal e S. Orlandi, avvocati, successivamente D. Abreau Caldas, J.-N. Louis e S. Orlandi, avvocati)

Convenuto: Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (rappresentanti: M. Chiodi, agente, D. Waelbroeck, A. Duron, avvocati)

Oggetto

La domanda di annullare la decisione di applicare una clausola di riserva medica al ricorrente a partire dalla sua entrata in servizio e la decisione di rigetto del reclamo del ricorrente.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

L’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute da DM.


(1)  GU C 138 del 12/05/2012, pag. 37.


24.11.2014   

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Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 9 novembre 2013 — Marcuccio/Commissione

(Causa F-9/13) (1)

((Funzione pubblica - Termine di ricorso - Tardività - Ricorso manifestamente irricevibile))

2014/C 421/76

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e G. Gattinara, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione di procedere alla compensazione tra la somma corrispondente alle spese cui essa è stata condannata dal Tribunale nella causa T-176/04 e la somma dovuta dal ricorrente a seguito dell’ordinanza nella causa T-241/03.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)

Il sig. Marcuccio sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 215 del 27.7.2013, pag. 20.


24.11.2014   

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C 421/55


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 10 luglio 2014 — Mészáros/Commissione

(Causa F-22/13) (1)

((Funzione pubblica - Concorsi - Bando di concorso EPSO/AD/207/11 - Vincitore del concorso iscritto nell’elenco di riserva - Verifica da parte dell’APN delle condizioni per poter partecipare a un concorso di grado AD 7 - Esperienza professionale di durata inferiore alla durata minima richiesta - Errore manifesto di valutazione della commissione giudicatrice - Revoca dell’offerta di assunzione da parte dell’APN - Competenza vincolata dell’APN))

2014/C 421/77

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Mátyás Támas Mészáros (Cracovia, Polonia) (rappresentante: M. Pecyna, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Eggers e G. Gattinara, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di respingere la domanda di assunzione del ricorrente presentata dalla ESTAT e di non considerare il ricorrente ammissibile al concorso EPSO/AD/207/11.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato.

2)

La Commissione europea sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare quelle sostenute dal sig. Mészáros.


(1)  GU C 291 del 05/10/2013, pag. 7.


24.11.2014   

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Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 20 marzo 2014 — Marcuccio/Commissione

(Causa F-33/13)

((Funzione pubblica - Articolo 34, paragrafi 1 e 6, del regolamento di procedura - Atto introduttivo presentato tramite telefax entro il termine di ricorso - Sottoscrizione autografa dell’avvocato diversa da quella che figura sull’originale dell’atto introduttivo inviato per posta - Tardività del ricorso - Irricevibilità manifesta))

2014/C 421/78

Lingua processuale: l’italiano

Parti del procedimento

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentanti: G. Cipressa e L. Mansullo, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto

Domanda di annullamento del rigetto della richiesta del ricorrente volta ad ottenere il versamento di un’indennità compensativa per i giorni di ferie non goduti mentre si trovava in congedo per malattia dal 4/01/2002 al 31/05/2005.

Dispositivo dell’ordinanza

1)

Il ricorso è respinto perché manifestamente irricevibile.

2)

Il sig. Marcuccio sopporterà le proprie spese.


24.11.2014   

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C 421/56


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 12 febbraio 2014 — CL/AEE

(Causa F-71/13) (1)

((Funzione pubblica - Agente temporaneo - Dovere di assistenza - Articolo 24 dello Statuto - Molestie psicologiche da parte del superiore gerarchico - Rigetto della domanda di avviare un’indagine amministrativa - Ricorso manifestamente irricevibile))

2014/C 421/79

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CL (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, J.-N. Louis e D. Abreu Caldas)

Convenuta: Agenzia europea per l’ambiente (rappresentanti: O. Cornu, agente, B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

La domanda di annullare la decisione di rigetto della domanda del ricorrente di avviare un’indagine amministrativa ai fini di accertare o precisare fatti integranti molestie.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

CL sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dall’Agenzia europea per l’ambiente.


(1)  GU C 274 del 21.9.2013, pag. 32.


24.11.2014   

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C 421/56


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 13 febbraio 2014 — Probst/Commissione

(Causa F-75/13) (1)

((Funzione pubblica - Funzionario - Indennità di dislocazione - Articolo 4 dell’allegato VII dello Statuto - Domanda di riesame - Fatti nuovi e sostanziali - Ricorso manifestamente irricevibile))

2014/C 421/80

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Norbert Probst (Genval, Belgio) (rappresentanti: inizialmente D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal e S.Orlandi, poi D. Abreu Caldas, J.-N. Louis e S. Orlandi, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e V. Joris, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di non concedere il beneficio dell’indennità di dislocazione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)

Il sig. Probst dovrà sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 274 del 21/9/2013, pag. 34.


24.11.2014   

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C 421/57


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 9 settembre 2014 — Moriarty/Parlamento

(Causa F-98/13) (1)

((Funzione pubblica - Promozione - Esercizio di promozione 2012 - Omesso inserimento nell’elenco dei funzionari promossi - Ricorso manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico))

2014/C 421/81

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Rainer Moriarty (Colmar-Berg, Lussemburgo) (rappresentanti: A. Salerno e B. Cortese, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: E. Despotopoulou e E. Taneva, agenti)

Oggetto

La domanda annullamento della decisione che stabilisce l’elenco dei funzionari promossi a titolo dell’esercizio 2012, nella parte in cui, da una parte, non menziona il nome del ricorrente tra i funzionari di grado AST 6, non attestati, che sono stati promossi al grado AST 7 e, dall’altra, contiene il nome di un altro funzionario.

Dispositivo

1)

Il ricorso del sig. Moriarty è respinto in quanto manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico.

2)

Il sig. Moriarty sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dal Parlamento europeo.


(1)  GU C 367 del 14.12.2013, pag. 40.


24.11.2014   

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C 421/57


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 18 settembre 2014 — Lebedef/Commissione

(Causa F-118/13) (1)

((Funzione pubblica - Incidenti processuali - Irricevibilità manifesta))

2014/C 421/82

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Lussemburgo) (rappresentante: avv. F. Frabetti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e G. Berscheid, agenti)

Oggetto

La domanda di annullare il rapporto di evoluzione della carriera relativo al periodo compreso tra il 1o luglio 2001 e il 31 dicembre 2002 e di annullare i punti di merito attribuiti nell’esercizio di promozione 2003.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)

Il sig. Lebedef sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 52 del 22.2.2014, pag. 53.


24.11.2014   

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C 421/58


Ricorso proposto il 25 aprile 2014 — ZZ/Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)

(Causa F-39/14)

2014/C 421/83

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. A. Pappas)

Convenuta: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione di non rinnovare il contratto del ricorrente e il risarcimento del danno morale subito.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione ESMA/2013/ED/23, del 28 giugno 2013, recante il diniego di rinnovo del contratto del ricorrente;

condannare la convenuta al risarcimento del danno morale subito, stimato in EUR 20  000;

condannare la convenuta alle spese.


24.11.2014   

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C 421/58


Ricorso proposto il 12 giugno 2014 — ZZ/Commissione

(Causa F-53/14)

2014/C 421/84

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: V. Simeons, lawyer)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento delle decisioni di revocare al ricorrente la concessione dell’assegno per persona a carico in favore di sua madre e la copertura di quest’ultima da parte del Regime comune di assicurazione malattia delle Istituzioni europee (RCAM), nonché l’annullamento delle decisioni volte al recupero delle somme versate al ricorrente.

Conclusioni del ricorrente

Annullare le tre decisioni del PMO.1 del 20 agosto 2013, recanti revoca delle decisioni che concedevano inizialmente al ricorrente l’assegno per il mantenimento di sua madre per il periodo tra il 1o marzo 2010 e il 28 febbraio 2013 (decisioni dell’11 maggio 2010, del 5 maggio 2011 e del 16 gennaio 2012);

annullare la decisione del PMO.3 del 25 settembre 2013 recante revoca della copertura da parte del RCAM per la madre del ricorrente e con la quale si informa quest’ultimo del recupero dei rimborsi delle spese mediche;

annullare la decisione del PMO.1 del 23 ottobre 2013 relativa al recupero delle somme indebitamente versate ai sensi dell’articolo 85 dello Statuto dei funzionari;

per quanto necessario, annullare la decisione del 12 marzo 2014 recante rigetto del reclamo;

condannare la convenuta alle spese.


24.11.2014   

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C 421/59


Ricorso proposto il 17 giugno 2014 — ZZ/Commissione

(Causa F-55/14)

2014/C 421/85

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: L. Levi, A. Tymen, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione di non rinnovare il contratto della ricorrente, il quale avrebbe dovuto essere a tempo indeterminato.

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione del 31 ottobre 2013 di non concedere il rinnovo del contratto di agente contrattuale della ricorrente, il quale avrebbe dovuto essere a tempo indeterminato;

annullare la decisione dell’AHCC del 6 marzo 2014 con la quale si respinge il reclamo della ricorrente del 15 novembre 2013, nella parte in cui fa riferimento a elementi supplementari che non figurano nella decisione impugnata del 31 ottobre 2013;

concedere alla ricorrente un risarcimento danni per un importo pari a EUR 20  000;

condannare la Commissione alla totalità delle spese.


24.11.2014   

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C 421/60


Ricorso proposto il 25 giugno 2014 — ZZ/Commissione

(Causa F-57/14)

2014/C 421/86

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: L. Massaux, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di infliggere una sanzione disciplinare consistente in una nota di biasimo al ricorrente, a seguito d’indagine, e risarcimento dei danni.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione dell’Autorità che ha il potere di nomina del 19 marzo 2014, notificata il 20 marzo 2014, e all’uopo la decisione del 6 settembre 2013 adottata dalla DG «Risorse umane e sicurezza»;

condannare la Commissione a versargli ex aequo et bono la somma di EUR 5  000;

condannare la Commissione alle spese.


24.11.2014   

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C 421/60


Ricorso proposto il 30 giugno 2014 — ZZ/Commissione

(Causa F-60/14)

2014/C 421/87

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: S. Orlandi, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della proposta di abbuono di annualità relativa al trasferimento dei diritti a pensione del ricorrente nel regime pensionistico dell’Unione che applica le nuove DGE relative agli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari.

Conclusioni del ricorrente

Dichiarare illegittimo e inapplicabile l’articolo 9 delle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto;

annullare la decisione del 4 novembre 2013 di liquidare i diritti a pensione maturati dal ricorrente anteriormente alla sua entrata in servizio, nell’ambito del trasferimento di tali diritti nel regime pensionistico delle istituzioni dell’Unione europea, facendo applicazione delle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto del 3 marzo 2011;

condannare la Commissione alle spese.


24.11.2014   

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C 421/61


Ricorso proposto il 7 luglio 2014 — ZZ/Commissione

(Causa F-61/14)

2014/C 421/88

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: A. Salerno, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione di non promuovere la ricorrente al grado AD13 a titolo dell’esercizio di promozione 2013.

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione di non promuovere la ricorrente al grado AD13 a titolo dell’esercizio di promozione 2013;

condannare la Commissione alla totalità delle spese.


24.11.2014   

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C 421/61


Ricorso proposto l’11 luglio 2014 — ZZ/Commissione

(Causa F-63/14)

2014/C 421/89

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: ZZ e a. (rappresentante: S. Orlandi, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento delle decisioni relative al trasferimento dei diritti pensionistici delle ricorrenti al regime pensionistico dell'Unione, che applicano le nuove DGE relative agli articoli 11 e 12 dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari.

Conclusioni delle parti ricorrenti

Dichiarare illegittimo e, quindi, inapplicabile l'articolo 9 delle disposizioni generali d'esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto;

annullare le decisioni di bonifico dei diritti pensionistici acquisiti dalle parti ricorrenti anteriormente alla loro entrata in servizio, nel contesto del trasferimento di questi ultimi al regime pensionistico delle istituzioni dell'Unione europea in applicazione delle disposizioni generali d'esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto del 3 marzo 2011;

condannare la Commissione alle spese.


24.11.2014   

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C 421/62


Ricorso proposto il 26 agosto 2014 — ZZ e a./Commissione

(Causa F-85/14)

2014/C 421/90

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: ZZ e a. (rappresentante: S. Orlandi, avvocato)

Convenuta: Commissione

Oggetto e descrizione della controversia

L’inapplicabilità degli articoli 7 dell’allegato V e 8 dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari, come modificati dal regolamento n. 1023/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo Statuto dei funzionari e il RAA e l’annullamento delle decisioni che dispongono la revoca del diritto al rimborso delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d’origine e la soppressione dei giorni per il viaggio.

Conclusioni dei ricorrenti

Dichiarare illegittimi gli articoli 7 dell’allegato V dello Statuto e 8 dell’allegato VII dello Statuto;

annullare la decisione di non concedere più ai ricorrenti i giorni per il viaggio né il rimborso delle spese di viaggio annuali, a partire dal 2014;

condannare la Commissione alle spese.


24.11.2014   

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C 421/62


Ricorso proposto il 2 settembre 2014 — ZZ/Commissione

(Causa F-89/14)

2014/C 421/91

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: M.-A. Lucas, avvocato)

Convenuta: Commissione

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione della Commissione, che nega il beneficio dell’indennità di dislocazione, e condanna al suo pagamento, corredata di interessi, a decorrere dall’entrata in servizio della ricorrente.

Conclusioni della parte ricorrente

Annullare la decisione che nega alla ricorrente il beneficio dell'indennità di dislocazione, adottata l'11/11/2013 dall'AIPN (PMO), notificata il 19/11/2013;

condannare la convenuta a pagarle tale indennità a decorrere dalla sua entrata in servizio alla Commissione;

condannare la convenuta a pagarle interessi al tasso applicato dalla BCE per le sue operazioni di rifinanziamento sull'importo corrispondente a ciascuna di tali indennità a decorrere dalla data in cui essa era dovuta e fino al completo pagamento;

condannare la Commissione alle spese.


24.11.2014   

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C 421/63


Ricorso proposto il 5 settembre 2014 — ZZ e ZZ/Consiglio

(Causa F-91/14)

2014/C 421/92

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: ZZ e ZZ (rappresentanti: D. de Abreu Caldas et M. de Abreu Caldas, avvocati)

Convenuto: Consiglio

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento delle decisioni relative al trasferimento dei diritti pensionistici dei ricorrenti al regime pensionistico dell'Unione che applica le nuove DGE relative agli articoli 11 e 12 dell'allegato VIII allo Statuto dei funzionari.

Conclusioni delle parti ricorrenti

Annullare la decisione recante il calcolo del bonifico dei diritti pensionistici acquisiti dalla prima ricorrente anteriormente alla sua entrata in servizio al Consiglio e la decisione che fissa il numero di annualità definitivamente acquisite dal secondo ricorrente in base all'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto;

condannare il Consiglio alle spese.


24.11.2014   

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C 421/63


Ricorso proposto il 17 settembre 2014 — ZZ/Banca centrale europea

(Causa F-95/14)

2014/C 421/93

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: L.Levi e M. Vandenbussche, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione del comitato esecutivo della BCE di non accordare al ricorrente un aumento di stipendio supplementare, nel contesto della procedura di revisione annua degli stipendi e dei premi per il 2014.

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione del comitato direttivo, adottata il 25 febbraio 2014, e comunicata al personale il 3 marzo 2014, di non accordare al ricorrente un aumento di stipendio supplementare per il 2014;

annullare la decisione di rigetto del ricorso speciale datato 1o luglio 2014 e ricevuto l’8 luglio 2014;

se necessario, annullare la decisione del capo dipartimento competente/DG-H di non aver considerato né proposto il ricorrente per un’ASA, comunicato implicitamente con la decisione del comitato esecutivo del 25 febbraio 2014 e con la decisone di rigetto del ricorso speciale del 1o luglio 2014;

condannare il risarcimento del danno materiale consistente nella perdita di un’opportunità di ottenere un’ASA stimata in EUR 54  635 o in alternativa nell’annullamento della procedura sfociata nella decisone del 25 febbraio 2014 e nell’organizzazione da parte della BCE di una nuova procedura a titolo della concessione di aumenti di stipendio supplementari per il 2014;

condannare la convenuta a risarcire il danno morale stimato ex aequo et bono in EUR 5  000;

condannare la BCE alle spese.


24.11.2014   

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C 421/64


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 31 marzo 2014 — BO/Commissione

(Causa F-121/11) (1)

2014/C 421/94

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 25 del 28.1.2012, pag. 72.


24.11.2014   

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C 421/64


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 31 marzo 2014 — CK/Commissione

(Causa F-3/13) (1)

2014/C 421/95

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 129 del 4.5.2013, pag. 31.@@.


24.11.2014   

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C 421/64


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 30 aprile 2014 — Lecolier/Commissione

(Causa F-83/13) (1)

2014/C 421/96

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 344 del 23.11.2013, pag. 69.


24.11.2014   

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C 421/65


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 7 maggio 2014 — Deweerdt e a./Corte dei Conti

(Causa F-105/13) (1)

2014/C 421/97

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 15 del 18.1.2014, pag. 21.


24.11.2014   

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C 421/65


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 30 aprile 2014 — Lecolier/Commissione

(Causa F-123/13) (1)

2014/C 421/98

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 52 del 22.2.2014, pag. 54.


24.11.2014   

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C 421/65


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 7 maggio 2014 — Deweerdt e Lebrun/Corte dei Conti

(Causa F-2/14) (1)

2014/C 421/99

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 61 dell’1.3.2014, pag. 22.


24.11.2014   

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C 421/65


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 30 aprile 2014 — Lecolier/Commissione

(Causa F-18/14)

2014/C 421/100

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.